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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Venerdì 28 novembre 2014

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 28 novembre 2014.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bergamini, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capezzone, Casero, Castiglione, Catania, Cecconi, Cicchitto, Cirielli, Colonnese, Cominelli, Costa, Dambruoso, De Girolamo, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Epifani, Faraone, Fauttilli, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marotta, Merlo, Nicoletti, Orlando, Pes, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Domenico Rossi, Rossomando, Rostan, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Taglialatela, Tidei, Vargiu, Velo, Venittelli, Vignali, Vignaroli, Vito, Zanetti, Zolezzi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bergamini, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capezzone, Casero, Castiglione, Catania, Cecconi, Cicchitto, Cirielli, Colonnese, Cominelli, Costa, D'Ambrosio, Dambruoso, De Girolamo, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Epifani, Faraone, Fauttilli, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marotta, Merlo, Molea, Nicoletti, Orlando, Pes, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Domenico Rossi, Rossomando, Rostan, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Taglialatela, Tidei, Vargiu, Velo, Venittelli, Vignali, Vignaroli, Vito, Zanetti, Zolezzi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 26 novembre 2014 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   GIUSEPPE GUERINI e MISIANI: «Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, in materia di finanziamento dei costi per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico in occasione degli eventi sportivi» (2750);
   BERGAMINI: «Disciplina delle attività lavorative subacquee e iperbariche» (2751).

  Saranno stampate e distribuite.

Trasmissioni dal Senato.

  In data 26 novembre 2014 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:
   S. 1314. – «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010» (approvato dal Senato) (2752);
   S. 1327. – «Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan» (approvato dal Senato) (2753);
   S. 1329. – «Ratifica ed esecuzione del Trattato in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011» (approvato dal Senato) (2754);
   S. 1330. – «Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011» (approvato dal Senato) (2755);
   S. 1532. – «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013 e dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013» (approvato dal Senato) (2756);
   S. 1569. – DISTASO ed altri: «Istituzione del “Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno” e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921» (approvata dalla Camera e modificata dal Senato) (1092-B).

  Saranno stampati e distribuiti.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge OLIVERIO ed altri: «Disposizioni generali e di semplificazione in materia di vino e prodotti vitivinicoli» (2618) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Rabino.
  La proposta di legge PASTORELLI ed altri: «Modifica dell'articolo 15 della legge 11 marzo 2014, n. 23, in materia di delega al Governo per la revisione della fiscalità energetica e ambientale» (2639) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Rabino.
  La proposta di legge CASTIELLO ed altri: «Norme per la tracciabilità dei prodotti italiani e per il contrasto della contraffazione» (2702) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Galati.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente,alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   II Commissione (Giustizia):
    IORI ed altri: «Norme in materia di contrasto al fenomeno del cyberbullismo» (2670) Parere delle Commissioni I, V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), IX, XI, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  LAVAGNO ed altri: «Modifica all'articolo 683 del codice di procedura penale, in materia di richiesta di riabilitazione» (2700) Parere della I Commissione.

   X Commissione (Attività produttive):
  CASTIELLO ed altri: «Norme per la tracciabilità dei prodotti italiani e per il contrasto della contraffazione» (2702) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, XI, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
   Sentenza n. 258 del 5 – 20 novembre 2014 (Doc. VII, n. 381), con la quale:
    dichiara improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, sollevato, in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2012, dalla regione Campania;
    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 (Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 2012, n. 100, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 42, 97, 113, 117, 119 e 120 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio:
  alla VIII Commissione (Ambiente);
   Sentenza n. 259 del 5- 20 novembre 2014 (Doc. VII, n. 382), con la quale:
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 7, comma 1, e 10, comma 6, della legge della regione Veneto 29 novembre 2013, n. 32 (Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia di urbanistica ed edilizia), sollevata, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge della regione Veneto n. 32 del 2013, sollevata, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
    dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge della regione Veneto n. 32 del 2013, sollevata, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
  alla VIII Commissione (Ambiente);
   Sentenza n. 260 del 5 – 20 novembre 2014 (Doc. VII, n. 383), con la quale:
    dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 1, lettera g), 4, comma 1, 6, commi 1, 2, 4, 5 e 13, e 7, commi 6, lettera b), e 7 della legge della regione Lombardia 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri:
  alla X Commissione (Attività produttive);
   Sentenza n. 263 del 17 – 26 novembre 2014 (Doc. VII, n. 384), con la quale:
    dichiara in parte inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato, in relazione alle deliberazioni dalla n. 51 alla n. 60 del 18 marzo 2014 della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, dalla regione Basilicata nei confronti dello Stato;
    respinge per il resto il ricorso, dichiarando che spettava alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, operare la verifica della regolarità dei rendiconti consiliari anche sulla base dei criteri introdotti dalla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 28 (Recepimento decreto-legge n. 174 del 2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 231. Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8):
  alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Sentenza n. 264 del 17 – 26 novembre 2014 (Doc. VII, n. 385), con la quale:
    dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dall'onorevole Enrico La Loggia, per le quali pende procedimento civile davanti alla Corte d'appello di Milano, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione;
    annulla, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 19 dicembre 2008 (Atto Camera, Doc. IV-ter, n. 3-A):
  alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Sentenza n. 265 del 17 – 26 novembre 2014 (Doc. VII, n. 386), con la quale:
    dichiara che non spettava al Senato della Repubblica affermare che le dichiarazioni rese dal senatore Raffaele Iannuzzi, per le quali pende il procedimento penale davanti al tribunale di Monza, sezione penale, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione;
    annulla, per l'effetto, la delibera d'insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 21 dicembre 2012 (Doc. IV-ter, n. 29):
  alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dalla Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale, con lettera in data 20 novembre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia conforme della decisione n. 262 del 5 novembre 2014, con la quale la Corte stessa ha disposto la correzione di errori materiali contenuti nella sentenza n. 190 del 23 giugno-4 luglio 2014 (Doc. VII, n. 329), già inviata, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, in data 9 luglio 2014, alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla IX Commissione (Trasporti).

  Questa decisione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 25 novembre 2014, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e dell'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Questi decreti sono trasmessi alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  Il Presidente della Corte dei conti europea, con lettera in data 5 novembre 2014, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, ha comunicato la pubblicazione delle Relazioni annuali della Corte sull'esercizio finanziario 2013, corredate dalle risposte delle istituzioni, nonché del documento «Sintesi dell’audit dell'UE – Presentazione delle relazioni annuali della Corte dei conti europea sull'esercizio 2013», che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  La Commissione europea, in data 26 e 27 novembre 2014, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Un piano di investimenti per l'Europa (COM(2014) 903 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Sesta relazione semestrale sul funzionamento dello spazio Schengen – 1o maggio-31 ottobre 2014 (COM(2014) 711 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, con comunicazione in data 25 novembre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la medesima comunicazione, il Governo ha richiamato l'attenzione sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2014-2015 (COM(2014) 700 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento.

Trasmissione dalla Corte dei conti europea.

  La Corte dei conti europea, con lettera in data 5 novembre 2014, ha comunicato la pubblicazione del documento «Agriculture and cohesion: overview of EU spending 2007-2013».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio), alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

  Il Presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 21 novembre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dei verbali delle sedute della Commissione relative ai mesi di settembre e ottobre 2014.

  Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal consiglio regionale delle Marche.

  Il presidente del consiglio regionale delle Marche, con lettera in data 20 novembre 2014, ha trasmesso il testo di una risoluzione recante osservazioni sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Orientamenti sull'applicazione delle misure per collegare l'efficacia dei fondi strutturali e d'investimento europei a una sana gestione economica conformemente all'articolo 23 del regolamento (UE) 1303/2013 (COM(2014) 494 final).

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2015 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2015-2017 (A.C. 2680-A)

A.C. 2680-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 2680-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 ED ANNESSA TABELLA N. 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Stato di previsione dell'entrata).

  1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2015, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).
Per la Tabella n. 1 si veda lo stampato A.C. 2680.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

  Allo stato di previsione dell'entrata apportare la seguente variazione: (Entrate extra-tributarie-Entrate ricorrenti-Proventi speciali) Unità di voto 2.1.1:
   2015:
    CP: – 64.500;
    CS: – 64.500;
   2016:
    CP: – 64.500;
    CS: – 64.500;
   2017:
    CP: – 64.500;
    CS: – 64.500.

  Conseguentemente:
   allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
    alla missione 1. Politiche economiche finanziarie e di bilancio, programma 7. Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio:
   2015:
    CP: – 381.500;
    CS: – 381.500;
   2016:
    CP: –;
    CS: –;
   2017:
    CP: –;
    CS: –;

    alla missione 25. Fondi da ripartire, programma 2. Fondi di riserva e speciali:
   2015:
    CP: –;
    CS: –;
   2016:
    CP: – 381.500;
    CS: – 381.500;
   2017:
    CP: – 381.500;
    CS: – 381.500.
   allo stato di previsione del Ministero della giustizia, alla missione 1. Giustizia, programma 2. Giustizia civile e penale, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: 317.000;
    CS: 317.000;
   2016:
    CP: 317.000;
    CS: 317.000;
   2017:
    CP: 317.000;
    CS: 317.000;
Tab. 1. 100. Governo.
(Approvato)

  Allo stato di previsione dell'entrata apportare la seguente variazione: (Entrate extra-tributarie-Entrate ricorrenti-Redditi da capitale) Unità di voto 2.1.3:
   2015:
    CP: –;
    CS: –;
   2016:
    CP: – 2.760.000;
    CS: – 2.760.000;
   2017:
    CP: – 2.683.024;
    CS: – 2.683.024.

  Conseguentemente:
   allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
    alla missione 1. Politiche economiche finanziarie e di bilancio, programma 7. Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio:
   2015:
    CP: –;
    CS: –;
   2016:
    CP: – 2.376.000;
    CS: – 2.376.000;
   2017:
    CP: – 2.299.024;
    CS: – 2.299.024;

    alla missione 25. Fondi da ripartire, programma 2. Fondi di riserva e speciali:
   2015:
    CP: –;
    CS: –;
   2016:
    CP: – 384.000;
    CS: – 384.000;
   2017:
    CP: – 384.000;
    CS: – 384.000.
Tab. 1. 101. Governo.
(Approvato)

A.C. 2680-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 ED ANNESSA TABELLA N. 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, nell'ambito della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», nonché nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», programma «Protezione sociale per particolari categorie».
  3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito, per l'anno 2015, in 79.000 milioni di euro.
  4. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa – Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario 2015, rispettivamente, in 5.000 milioni di euro per le garanzie di durata fino a ventiquattro mesi e in 12.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
  5. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2015, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4 del presente articolo.
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento tra i pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 delle somme complessivamente iscritte, per competenza e per cassa, nel programma «Oneri per il servizio del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» del medesimo stato di previsione, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.
  7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.200 milioni di euro, 2.000 milioni di euro, 550 milioni di euro e 9.000 milioni di euro.
  8. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  9. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nell'elenco n. 2 annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  10. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito della voce «Accisa e imposta erariale su altri prodotti» dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle «risorse proprie» di cui alla decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, alla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e alla decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, nonché per importi di compensazione monetaria è imputata al programma «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE», nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro – FEOGA, Sezione garanzia».
  11. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, nei pertinenti programmi relativi ai seguenti fondi da ripartire, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle eventuali assunzioni di personale a tempo indeterminato per le Amministrazioni dello Stato da autorizzare in deroga al divieto di assunzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.
  12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
  13. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
  14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità», nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna.
  15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per l'attuazione dei referendum dal programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
  16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2015, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nell'ambito del programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
  17. Nell'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2015, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1o dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», nonché nel programma «Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
  18. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2015, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.
  19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al «Fondo sanitario nazionale» (capitolo 2700) e quello relativo alle «Somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione dell'IVA» (capitolo 2862) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire al pertinente programma dello stato di previsione del predetto Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca i fondi per il funzionamento delle commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
  21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare ai pertinenti programmi le somme iscritte nell'ambito dei programmi «Incentivi alle imprese per interventi di sostegno» e «Interventi di sostegno tramite il sistema di fiscalità», nell'ambito della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di servizio e di programma stipulati con le amministrazioni pubbliche, nonché per agevolazioni concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative.
  22. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2015, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.
  23. In relazione alle necessità derivanti dall'andamento dei mercati finanziari e dalla gestione del debito statale, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214, 2215, 2216, 2217, 2219, 2220, 2221, 2222 e 2263 e tra gli stanziamenti dei capitoli 2242 e 2247 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, iscritti nel programma «Oneri per il servizio del debito statale». Per le medesime necessità il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 9502, 9523, 9537, 9539, 9540, 9541 e 9590 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale».
  24. In relazione alle necessità gestionali derivanti dalle diverse variabili connesse al finanziamento del bilancio dell'Unione europea a titolo di risorse proprie, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2751 e 2752 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, iscritti nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» nel programma «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE».
  25. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra i titoli della spesa, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale delle regioni a statuto ordinario.
  26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2015, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce «Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti» dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2015, variazioni compensative, anche tra programmi diversi, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti di bilancio relativi ai capitoli interessati dalla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, pubblicato nel supplemento ordinario n. 75 alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2014.
  28. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.
  29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato provenienti dalla chiusura della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione coatta amministrativa e della gestione commissariale denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo» in liquidazione coatta amministrativa.
  30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, le variazioni compensative di bilancio, anche tra i diversi titoli della spesa, occorrenti per il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari, attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali, effettuati direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze a seguito del trasferimento degli stessi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile ai sensi del comma 5-septies dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.
  31. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto nel programma «Sostegno alle politiche per lo sviluppo e la coesione economica», nell'ambito della missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102, e successive modificazioni.
  32. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 relative al Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché quelle trasferite dal Fondo medesimo ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri destinatari delle risorse finanziarie, disponibili al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.

Tabella n. 2

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Previsioni risultanti per gli anni 2015, 2016 e 2017

Denominazione Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017
Unità di voto  Missione
  Programma
Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa
1.6
1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)
1.6. Analisi e programmazione economico-finanziaria (29.6)
217.603.784 217.603.784
(218.103.784) (218.103.784)
17.4
17. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)
17.4. Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità (24.8)
39.701.751
39.701.751
(36.201.751) (36.201.751)
25. Fondi da ripartire (33)
25.1 25.1 Fondi da assegnare (33.1) 2.591.078.046
2.591.078.046
(2.594.578.046) (2.594.578.046)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla missione 1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma 7. Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: – 145.663;
    CS: – 145.663;
   2016:
    CP: – 145.663;
    CS: – 145.663;
   2017:
    CP: – 145.663;
    CS: – 145.663.

  Conseguentemente:
   allo stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico, alla missione 9. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 2. Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: – 59.063;
    CS: – 59.063;
   2016:
    CP: – 59.063;
    CS: – 59.063;
   2017:
    CP: – 59.063;
    CS: – 59.063;
   allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
    alla missione 1. Politiche per il lavoro, programma 7. Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: + 897.647;
    CS: + 897.647;
   2016:
    CP: + 897.647;
    CS: + 897.647;
   2017:
    CP: + 897.647;
    CS: + 897.647;

    alla missione 7. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 2. Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: – 263.763;
    CS: – 263.763;
   2016:
    CP: – 263.763;
    CS: – 263.763;
   2017:
    CP: – 263.763;
    CS: – 263.763;
   allo stato di previsione del Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:
    missione 1. Giustizia, programma 1 Amministrazione penitenziaria:
   2015:
    CP: – 28.182;
    CS: – 28.182;
   2016:
    CP: – 28.182;
    CS: – 28.182;
   2017:
    CP: – 28.182;
    CS: – 28.182.
    missione 1. Giustizia, programma 2 Giustizia civile e penale:
   2015:
    CP: – 103.461;
    CS: – 103.461;
   2016:
    CP: – 103.461;
    CS: – 103.461;
   2017:
    CP: – 103.461;
    CS: – 103.461.
    allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 6. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: – 73.750;
    CS: – 73.750;
   2016:
    CP: – 73.750;
    CS: – 73.750;
   2017:
    CP: – 73.750;
    CS: – 73.750.
    allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione 1. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 9 Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: – 35.204;
    CS: – 35.204;
   2016:
    CP: – 35.204;
    CS: – 35.204;
   2017:
    CP: – 35.204;
    CS: – 35.204.
    allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 6. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: – 188.561;
    CS: – 188.561;
   2016:
    CP: – 188.561;
    CS: – 188.561;
   2017:
    CP: – 188.561;
    CS: – 188.561.
Tab. 2. 100. Governo.
(Approvato)

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 17. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 17.4. Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità (cap. 2108), apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: + 10.000.000;
    CS: + 10.000.000.

  Conseguentemente al medesimo stato di previsione, missione 25. Fondi da ripartire, al programma 25.1. Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: – 10.000.000;
    CS: – 10.000.000.
Tab. 2. 10. Martelli, Dell'Aringa, Piccoli Nardelli, Mariastella Bianchi, Mariano, Amoddio, Roberta Agostini, Carloni, Rotta.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla missione 21 Organi costituzionali, programma 3 Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: – 2.541.398;
    CS: – 2.541.398;

  Conseguentemente:
   al medesimo stato di previsione, alla missione 28. Sviluppo e riequilibrio territoriale, programma 1 Sostegno alle politiche per lo sviluppo e la coesione economica, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: – 10.165.593;
    CS: – 10.165.593;
   allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, alla missione 9. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: + 12.706.991;
    CS: + 12.706.991;
Tab. 2. 101. Governo.
(Approvato)

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla missione 21 Organi costituzionali, programma 3 Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: + 8.338.145;
    CS: + 8.338.145;
   2016:
    CP: + 62.390.065;
    CS: + 62.390.065;
   2017:
    CP: + 62.390.065;
    CS: + 62.390.065;

  Conseguentemente al medesimo stato di previsione, alla missione 25 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: – 8.338.145;
    CS: – 8.338.145;
   2016:
    CP: – 62.390.065;
    CS: – 62.390.065;
   2017:
    CP: – 62.390.065;
    CS: – 62.390.065;
Tab. 2. 102. Governo.
(Approvato)

A.C. 2680-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 ED ANNESSA TABELLA N. 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
  2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci «Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari» e «Altre entrate in conto capitale» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, negli appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi al Fondo per la competitività e lo sviluppo, al Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, al Fondo rotativo per le imprese e al Fondo rotativo per la crescita sostenibile.
  3. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.

Tabella n. 3

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Previsioni risultanti per gli anni 2015, 2016 e 2017

Denominazione Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017
Unità di voto  Missione
  Programma
Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa
1.2
1. Competitività e sviluppo delle imprese (11)
1.2. Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6)
8.254.068 14.288.327
(7.704.068) (13.738.327)
6.7
6. Comunicazioni (15)
6.7. Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)
46.392.009
46.392.009
(46.942.009) (46.942.009)

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

  Allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, alla missione 1 Competitività e sviluppo delle imprese, programma 2 Vigilanza sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: + 245.713;
    CS: + 245.713;

  Conseguentemente al medesimo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, alla missione 10 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: – 245.713;
    CS: – 245.713;
Tab. 3. 100. Governo.
(Approvato)

A.C. 2680-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 ED ANNESSA TABELLA N. 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

Tabella n. 4

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Previsioni risultanti per gli anni 2015, 2016 e 2017

Denominazione Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017
Unità di voto  Missione
  Programma
Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa
1.3
1. Politiche per il lavoro (26)
1.3. Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)
7.727.773.274 7.727.776.788 7.939.886.857
7.939.886.857
7.060.194.957 7.060.194.957
(7.864.773.274) (7.864.776.788) (8.058.886.857)
(8.058.886.857)
(6.993.194.957)
(6.993.194.957)
2.2
2. Politiche previdenziali (25)
2.2. Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)
87.608.437.852
87.620.437.852
84.743.344.594
84.743.344.594
90.368.170.998
90.368.170.998
(87.471.437.852) (87.483.437.852) (84.624.344.594)
(84.624.344.594)
(90.435.170.998)
(90.435.170.998)

A.C. 2680-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 ED ANNESSA TABELLA N. 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
  2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2015, sono stabilite in conformità agli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).
  3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento del Fondo per le spese impreviste iscritto nel programma «Giustizia civile e penale», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detto Fondo, nonché l'utilizzazione delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti sono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nell'ambito del programma «Amministrazione penitenziaria» e del programma «Giustizia minorile», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2015.
Per la Tabella n. 5 si veda lo stampato A.C. 2680.

A.C. 2680-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 ED ANNESSA TABELLA N. 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
  2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, per l'anno finanziario 2015, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Appendice n. 1).
  3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno finanziario 2015, affinché siano utilizzate per gli scopi previsti dalla medesima direttiva.
  4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2015.
  5. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2015, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento e mantenimento delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nel programma «Cooperazione allo sviluppo», nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella della legge di stabilità, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, primo periodo, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.
  7. In attuazione degli adempimenti previsti dalla legge 11 agosto 2014, n. 125, recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi.

Tabella n. 6

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Previsioni risultanti per gli anni 2015, 2016 e 2017

Denominazione Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017
Unità di voto  Missione
  Programma
Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa
1.2 1. L'Italia in Europa e nel mondo (4)
1.2 Cooperazione allo sviluppo (4.2)
213.631.550 213.631.550
(213.581.550) (213.581.550)
1.11
1.11 Comunicazione in ambito internazionale (4.15) 11.157.390
11.157.390
(11.207.390) (11.207.390)

A.C. 2680-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 ED ANNESSA TABELLA N. 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i fondi iscritti nella parte corrente e nel conto capitale del programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le occorrenti variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli «Somma da assegnare per il pagamento della mensa scolastica», nonché tra i capitoli relativi al «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche», iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  4. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2015, è comprensiva della somma, determinata nella misura massima di 2.582.284 euro, a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca.
Per la Tabella n. 7 si veda lo stampato A.C. 2680.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

  Allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione 1. Istruzione scolastica, programma 1.9 Istituzioni scolastiche non statali, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: – 271.936.062;
    CS: – 271.936.062;
   2016:
    CP: – 272.530.089;
    CS: – 272.530.089;
   2017:
    CP: – 272.530.089;
    CS: – 272.530.089.

  Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, alla medesima missione apportare le seguenti variazioni:
   al programma 1.2 Istruzione prescolastica:
   2015:
    CP: + 30.000.000;
    CS: + 30.000.000;
   2016:
    CP: + 30.000.000;
    CS: + 30.000.000;
   2017:
    CP: + 30.000.000;
    CS: + 30.000.000.
   al programma 1.3 Istruzione primaria:
   2015:
    CP: + 90.000.000;
    CS: + 90.000.000;
   2016:
    CP: + 90.000.000;
    CS: + 90.000.000;
   2017:
    CP: + 90.000.000;
    CS: + 90.000.000.
   al programma 1.4 Istruzione secondaria di primo grado:
   2015:
    CP: + 60.000.000;
    CS: + 60.000.000;
   2016:
    CP: + 60.000.000;
    CS: + 60.000.000;
   2017:
    CP: + 60.000.000;
    CS: + 60.000.000.
   al programma 1.5 Istruzione secondaria di secondo grado:
   2015:
    CP: + 91.936.062;
    CS: + 91.936.062;
   2016:
    CP: + 92.530.089;
    CS: + 92.530.089;
   2017:
    CP: + 92.530.089;
    CS: + 92.530.089.
Tab. 7. 1 (ex Tab. 7. 1.) Vacca, Castelli, Sorial.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alla missione 1. Istruzione scolastica, programma 1.8 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: + 50.000.000;
    CS: + 50.000.000;
   2016:
    CP: + 50.000.000;
    CS: + 50.000.000;
   2017:
    CP: + 50.000.000;
    CS: + 50.000.000.

  Conseguentemente al medesimo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alla medesima missione, programma 1.9 Istituzioni scolastiche non statali, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: – 50.000.000;
    CS: – 50.000.000;
   2016:
    CP: – 50.000.000;
    CS: – 50.000.000;
   2017:
    CP: – 50.000.000;
    CS: – 50.000.000.
Tab. 7. 2. (ex Tab. 7. 2.) Vacca, Castelli, Sorial.

A.C. 2680-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 ED ANNESSA TABELLA N. 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
  2. Le somme versate dal CONI nell'ambito della voce «Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali» dello stato di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2015, per essere destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, completamento e adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2015, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza».
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dall'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali.
  5. In relazione all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di ridurre il costo a carico dello Stato per il servizio antincendi negli aeroporti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato in applicazione delle disposizioni di cui al citato comma 1328 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.
  6. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2015, in conformità agli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).
  7. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie del bilancio del Fondo edifici di culto quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2015, conseguenti ai prelevamenti di somme dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
  9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nell'ambito del programma «Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale» della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nell'ambito del programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia» della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dai decreti legislativi 14 marzo 2011, n. 23, e 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale municipale e di autonomia di entrata delle province.
  11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
  12. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario e assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.
  13. Ferma restando l'adozione dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale da parte delle amministrazioni dello Stato, al fine di consentire l'erogazione nell'anno successivo delle somme rimaste da pagare alla fine di ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie, per tutti gli appartenenti alle Forze di polizia si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2010.
  14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa» e «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Tabella n. 8

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO Previsioni risultanti per gli anni 2015, 2016 e 2017

Denominazione Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017
Unità di voto  Missione
  Programma
Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa
5.1
5. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)
5.1. Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale (27.2)
412.252.111 432.931.398
(411.912.111) (432.591.398)
6.2
6. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
6.2. Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
108.735.914
108.735.914
(109.075.914) (109.075.914)

A.C. 2680-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 ED ANNESSA TABELLA N. 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 9.
(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
Per la Tabella n. 9 si veda lo stampato A.C. 2680.

A.C. 2680-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 ED ANNESSA TABELLA N. 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata e in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2015, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 200 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 70 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
  4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2015, è fissato in 136 unità.
  5. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2015, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
  6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
  7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza delle Capitanerie di porto. Alle spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici, terrestri e aerei e per attrezzature tecniche, materiali e infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2015, le disposizioni dell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione del Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico, di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.
  9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente la revoca dei finanziamenti relativi al Programma delle infrastrutture strategiche.
  10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come rifinanziato dall'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
Per la Tabella n. 10 si veda lo stampato A.C. 2680.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

  Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2. Diritto alla mobilità e sviluppo del sistema di trasporto, programma 2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: + 10.000.000;
    CS: + 10.000.000;
   2016:
    CP: + 10.000.000;
    CS: + 10.000.000;
   2017:
    CP: + 10.000.000;
    CS: + 10.000.000.

  Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, missione 7. Fondi da ripartire, programma 7.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: – 10.000.000;
    CS: – 10.000.000;
   2016:
    CP: – 10.000.000;
    CS: – 10.000.000;
   2017:
    CP: – 10.000.000;
    CS: – 10.000.000.
Tab. 10. 1. (ex Tab. 10. 1.) Dell'Orco, De Lorenzis, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, Luigi Di Maio, Castelli, Sorial.

A.C. 2680-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 ED ANNESSA TABELLA N. 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
  2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2015, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:
   a) ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
    1) Esercito n. 71;
    2) Marina n. 16;
    3) Aeronautica n. 52;
    4) Carabinieri n. 0;
   b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
    1) Esercito n. 0;
    2) Marina n. 50;
    3) Aeronautica n. 9;
   c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
    1) Esercito n. 98;
    2) Marina n. 15;
    3) Aeronautica n. 20.

  3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l'anno 2015, come segue:
   1) Esercito n. 291;
   2) Marina n. 270;
   3) Aeronautica n. 246;
   4) Carabinieri n. 90.

  4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2015, come segue:
   1) Esercito n. 420
   2) Marina n. 242;
   3) Aeronautica n. 265.

  5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2015, come segue:
   l) Esercito n. 480;
   2) Marina n. 201;
   3) Aeronautica n. 140.

  6. Alle spese per accordi internazionali, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), di cui ai programmi «Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nonché per l'ammodernamento e il rinnovamento, di cui ai programmi «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», «Approntamento e impiego delle forze terrestri», «Approntamento e impiego delle forze navali», «Approntamento e impiego delle forze aeree» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno 2015, le disposizioni contenute nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.
  7. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico del programma «Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare» e del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure della NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646.
  8. Negli elenchi n. 1 e n. 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2015, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, iscritti nel programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» del medesimo stato di previsione.
  9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2015, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, destinate alle attività sportive del personale militare e civile della Difesa.
  10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2015, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le proprie sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.

Tabella n. 11

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA Previsioni risultanti per gli anni 2015, 2016 e 2017

Denominazione Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017
Unità di voto  Missione
  Programma
Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa
1.6
1. Difesa e sicurezza del territorio (5)
1.6. Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)
4.015.264.816 5.258.634.157
(4.014.764.816) (5.258.134.157)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

  Allo stato di previsione del Ministero della difesa, missione 1. Difesa e sicurezza del territorio, programma 1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: – 1.800.000;
    CS: – 1.800.000;
   2016:
    CP: – 1.800.000;
    CS: – 1.800.000;
   2017:
    CP: – 1.800.000;
    CS: – 1.800.000.

  Conseguentemente, al medesimo stato di previsione del Ministero della difesa, alla medesima missione, programma 1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: + 1.800.000;
    CS: + 1.800.000;
   2016:
    CP: + 1.800.000;
    CS: + 1.800.000;
   2017:
    CP: + 1.800.000;
    CS: + 1.800.000.
Tab. 11. 2. (ex Tab. 11. 2. ) Rizzo, Castelli, Sorial.

  Allo stato di previsione del Ministero della difesa, missione 1. Difesa e sicurezza del territorio, programma 1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: – 1.000.000;
    CS: – 1.000.000;
   2016:
    CP: – 1.000.000;
    CS: – 1.000.000;
   2017:
    CP: – 1.000.000;
    CS: – 1.000.000.

  Conseguentemente, al medesimo stato di previsione del Ministero della difesa, alla medesima missione, programma 1.6 Pianificazione speciale delle Forze armate e approvvigionamenti militari, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: + 1.000.000;
    CS: + 1.000.000;
   2016:
    CP: + 1.000.000;
    CS: + 1.000.000;
   2017:
    CP: + 1.000.000;
    CS: + 1.000.000.
Tab. 11. 3. (ex Tab. 11. 3.) Rizzo, Castelli, Sorial.

  Allo stato di previsione del Ministero della difesa, missione 1. Difesa e sicurezza del territorio, programma 1.6 Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: – 644.300.000;
    CS: – 644.300.000;
   2016:
    CP: – 735.700.000;
    CS: – 735.700.000;
   2017:
    CP: – 735.700.000;
    CS: – 735.700.000.
Tab. 11. 6. (ex Tab. 11. 6.) Marcon, Piras, Duranti, Melilla.

A.C. 2680-A – Articolo 12

ARTICOLO 12 ED ANNESSA TABELLA N. 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 12.
(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2015, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle amministrazioni interessate, in termini di residui, di competenza e di cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, e dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e la riorganizzazione dell'amministrazione centrale.
  3. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2015, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte nel capitolo 2827 del programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, ai competenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il medesimo anno, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
  5. Per l'anno finanziario 2015, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle somme versate in entrata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nonché dai corrispondenti organismi pagatori regionali a titolo di rimborso al Corpo forestale dello Stato per i controlli effettuati ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, e del regolamento (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014.
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2015 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici per essere destinate al Corpo forestale dello Stato in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di lotta contro gli incendi boschivi, sicurezza pubblica, monitoraggio e protezione dell'ambiente, divulgazione ed educazione ambientale e tutela delle riserve naturali statali affidate al Corpo medesimo, ivi compresa la salvaguardia della biodiversità anche attraverso la vivaistica sperimentale per la conservazione delle risorse genetiche forestali nazionali.
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2015, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività sportive del personale del Corpo forestale dello Stato.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nell'ambito del programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità» della missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme di pertinenza del Corpo forestale dello Stato, detenute dalla società Cassa depositi e prestiti Spa, individuate d'intesa con il medesimo Ministero e versate all'entrata del bilancio dello Stato.
  9. Per l'anno finanziario 2015 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.
  10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 «Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale» istituito nel programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
  11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2015, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Per la Tabella n. 12 si veda lo stampato A.C. 2680.

A.C. 2680-A – Articolo 13

ARTICOLO 13 ED ANNESSA TABELLA N. 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 13.
(Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, rispettivamente per la parte corrente e per il conto capitale dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2015, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli, iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» nell'ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», relativi al Fondo unico dello spettacolo.
  3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2015, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, relativi agli acquisti e alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2015, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71, in ordine al trasferimento delle funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Tabella n. 13

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO Previsioni risultanti per gli anni 2015, 2016 e 2017

Denominazione Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017
Unità di voto  Missione
  Programma
Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa
1.9
1. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)
1.9. Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)
131.041.014 131.042.073
(131.741.014) (131.742.073)
1.10
1.10. Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10) 119.566.204
119.586.300
(118.866.204) (118.886.300)

A.C. 2680-A – Articolo 14

ARTICOLO 14 ED ANNESSA TABELLA N. 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 14.
(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie, per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, al pertinente programma dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2015.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2015, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione del programma «Ricerca per il settore della sanità pubblica», nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
Per la Tabella n. 14 si veda lo stampato A.C. 2680.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

  Alla tabella 14, stato di previsione del Ministero della salute, missione 1. Tutela della salute, programma 1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: – 1.000.000;
    CS: – 1.000.000.

  Conseguentemente, al medesimo stato di previsione del Ministero della salute, missione 2. Ricerca e innovazione, programma 2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: + 1.000.000;
    CS: + 1.000.000;
Tab. 14. 1. (ex Tab. 14. 1. Parte ammissibile) Abrignani.

A.C. 2680-A – Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 15.
(Totale generale della spesa).

  1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 829.709.811.344, in euro 798.862.620.465 e in euro 836.316.076.932 in termini di competenza, nonché in euro 840.950.462.251, in euro 808.390.964.560 e in euro 845.858.096.928 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2015-2017.

A.C. 2680-A – Articolo 16

ARTICOLO 16 ED ANNESSO QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 16.
(Quadro generale riassuntivo).

  1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2015-2017, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.
Non sono riportate le modifiche ai quadri generali riassuntivi conseguenti alle variazioni degli stati di previsione introdotte dalla Commissione. Per il testo proposto dal Governo, si rinvia allo stampato A.C. 2680.

A.C. 2680-A – Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 17.
(Disposizioni diverse).

  1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, di competenza e di cassa, dal «Fondo per i programmi regionali di sviluppo» del programma «Sostegno alle politiche per lo sviluppo e la coesione economica», nell'ambito della missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2015, ai pertinenti programmi dei Ministeri interessati le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi del quinto comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.
  4. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari, le variazioni compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.
  5. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio finanziario 2014 e in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 4, nonché da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli di natura rimodulabile dei programmi, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate con legge, nonché tra capitoli di programmi dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con l'operatività delle amministrazioni.
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato.
  7. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.
  9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
  10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.
  11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al «Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale» (capitolo 2797) e quello relativo alla «Devoluzione alle regioni a statuto speciale del gettito di entrate erariali alle stesse spettanti in quota fissa» (capitolo 2790) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alla determinazione delle quote di tributi erariali spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti di autonomia.
  12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2015, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi e iniziative finalizzati al benessere del personale.
  13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito di ciascuno stato di previsione dei Ministeri, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
  14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  15. In attuazione dei commi da 2 a 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, che attribuiscono all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa relative agli interventi manutentori degli immobili in uso alle amministrazioni dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, per l'anno finanziario 2015, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti degli appositi fondi relativi rispettivamente alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché tra gli stessi e i capitoli o i piani gestionali degli stati di previsione di ciascun Ministero relativi alle spese di manutenzione di impianti e attrezzature, all'adeguamento della sicurezza nei luoghi di lavoro e agli interventi di piccola manutenzione sugli immobili.
  16. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.
  17. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi per il finanziamento di assegni una tantum in favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati in attuazione dell'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ripartite con decreti del Ministro competente.
  18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, le somme, residuali al 31 dicembre 2014, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.
  20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le somme versate in entrata per essere destinate al finanziamento di progetti innovativi nel settore informatico, previsti dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché dalle successive disposizioni legislative di modifica e integrazione delle stesse, individuati e approvati dall'Agenzia per l'Italia digitale.
  21. Le somme stanziate sul capitolo 1896 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate al CONI per il finanziamento dello sport, e sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.
  22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relativo al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia per la coesione territoriale.
  23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, concernente il trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali dalle scuole di formazioni unificate alla Scuola nazionale dell'amministrazione.
  24. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi da destinare alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati, in relazione all'eliminazione dei residui passivi di bilancio e alla cancellazione dei residui passivi perenti, a seguito dell'attività di ricognizione svolta in attuazione dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ripartite con decreti del Ministro competente.
  25. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il triennio 2015-2017 tra i programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati e il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di previsione dell'entrata, in relazione al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, da attribuire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITÀ 2015) (A.C. 2679-BIS-A)

A.C. 2679-bis-A – Parere I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   sia previsto un maggiore coinvolgimento delle regioni, nella forma dell'intesa con la Conferenza Stato-regioni, in luogo del mero parere, nel procedimento di emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – di cui all'articolo 2, comma 6, del testo – per la definizione delle modalità di destinazione di risorse, su base regionale, per il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, secondo determinati criteri individuati dalla norma stessa.

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti Franco Bordo 1.527, 1.528 e Colonnese 3.88;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 2679-bis-A – Articolo 1

ARTICOLO 1, ANNESSI ALLEGATI ED ELENCO, DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Titolo I
RISULTATI DIFFERENZIALI E GESTIONI PREVIDENZIALI

Art. 1.
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato e gestioni previdenziali. Disposizioni per la crescita, per l'occupazione e per il finanziamento di altre esigenze).

  1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2015, 2016 e 2017, sono indicati nell'allegato n. 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
  2. Nell'allegato n. 2 annesso alla presente legge è indicato l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'anno 2015. I predetti importi sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
  3. Nell'allegato n. 2 annesso alla presente legge sono, inoltre, indicati gli importi complessivi dovuti per l'anno 2015 ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché gli importi che, prima del riparto tra le gestioni interessate, sono attribuiti:
   a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1o gennaio 1989;
   b) alla gestione speciale minatori;
   c) alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS.

  4. Al fine di dotare il Paese di un sistema d'istruzione scolastica che si caratterizzi per un rafforzamento dell'offerta formativa e della continuità didattica, per la valorizzazione dei docenti e per una sostanziale attuazione dell'autonomia scolastica, anche attraverso la valutazione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un fondo denominato «Fondo “La buona scuola”», con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
  5. Il Fondo di cui al comma 4 è finalizzato alla attuazione degli interventi di cui al medesimo comma 4, con prioritario riferimento alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni, al potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro e alla formazione dei docenti e dei dirigenti.
  6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 56, le parole da: «5 milioni di euro» fino a: «sostegno delle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro per l'anno 2015 destinato al sostegno delle imprese composte da almeno quindici individui» e dopo le parole: «raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) » sono inserite le seguenti: «o in reti di impresa aventi soggettività giuridica e fornite di partita IVA (reti-soggetto)»;
   b) il comma 57 è sostituito dal seguente:
  «57. Le risorse del fondo sono erogate ai soggetti di cui al comma 56, ammessi attraverso procedure selettive indette dal Ministero dello sviluppo economico, tenute a valorizzare le collaborazioni con istituti di ricerca pubblici, università e istituzioni scolastiche autonome, sulla base di progetti della durata di almeno due anni, volti a sviluppare i seguenti princìpi e contenuti:
   a) creazione di centri di sviluppo di software e hardware open-source per la crescita e il trasferimento di conoscenze alle scuole, alla cittadinanza, agli artigiani e alle microimprese;
   b) creazione di centri per l'incubazione di realtà innovative nel mondo dell'artigianato digitale;
   c) creazione di centri per servizi di fabbricazione digitale rivolti ad artigiani e a microimprese;
   d) messa a disposizione di tecnologie di fabbricazione digitale da parte dei soggetti di cui al comma 56;
   e) creazione di nuove realtà artigianali o reti manifatturiere incentrate sulle tecnologie di fabbricazione digitale».

  7. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, al fine di assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.
  8. Le risorse del Fondo di cui al comma 7 sono utilizzate nell'ambito di un programma triennale che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo trasmette al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), per una presa d'atto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il programma, da attuare in coerenza con i decreti legislativi 29 dicembre 2011, n. 228 e n. 229, individua gli interventi prioritari da realizzare, le risorse agli stessi destinate e il relativo cronoprogramma, definendo altresì le modalità di definanziamento in caso di mancata attuazione degli interventi programmati. Entro il 31 gennaio di ciascun anno è trasmesso al CIPE il programma aggiornato, corredato della puntuale indicazione dello stato di attuazione degli interventi, in termini di avanzamento fisico e finanziario.
  9. Il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
  «1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno che non concorre alla formazione del reddito di importo pari a:
   1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro».

  10. Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 9 del presente articolo, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dal comma 11 del presente articolo.
  11. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «ed entro i cinque anni solari successivi» sono sostituite dalle seguenti: «ed entro i sette anni solari successivi»;
   b) al comma 3, le parole: «nei due periodi d'imposta successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nei tre periodi d'imposta successivi».

  12. Il credito eventualmente spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, è riconosciuto in via automatica dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso. Le somme erogate ai sensi del comma 9 sono recuperate dal sostituto d'imposta mediante l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato possono recuperare le somme erogate ai sensi del comma 9 anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l'eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali. In quest'ultimo caso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e gli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatoria interessati recuperano i contributi non versati alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'erario. Con riferimento alla riduzione dei versamenti dei contributi previdenziali conseguente all'applicazione di quanto previsto dal presente comma, restano in ogni caso ferme le aliquote di computo delle prestazioni. L'importo del credito riconosciuto è indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).
  13. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «di lire 10.240» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica,».
  14. La disposizione di cui al comma 13 entra in vigore il 1o luglio 2015.
  15. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche nell'anno 2015 con le modalità previste nel medesimo comma. Per l'anno 2015 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  16. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 4-septies è aggiunto il seguente:
  «4-octies. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo e in deroga a quanto stabilito negli articoli precedenti, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, è ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater del presente articolo. Per i produttori agricoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del presente articolo e per le società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, la deduzione di cui al presente comma è ammessa anche per ogni lavoratore agricolo dipendente avente i requisiti di cui al comma 1.1 del presente articolo».

  17. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, i commi 1 e 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono abrogati.
  18. Sono fatti salvi gli effetti del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il criterio previsionale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni.
  19. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «4-bis.1» sono aggiunte le seguenti: «e 4-octies».
  20. La disposizione di cui all'ultimo periodo dell'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come introdotto dal comma 16 del presente articolo si applica previa autorizzazione della Commissione europea richiesta a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  21. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 756 è inserito il seguente:
  «756-bis. In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1o marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere al datore di lavoro medesimo, entro i termini definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce le modalità di attuazione della presente disposizione, di percepire la quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione. La predetta parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria, non rileva ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è imponibile ai fini previdenziali. Resta in ogni caso fermo quanto previsto al comma 756. La manifestazione di volontà di cui al presente comma, qualora esercitata, è irrevocabile fino al 30 giugno 2018. All'atto della manifestazione della volontà di cui al presente comma il lavoratore deve aver maturato almeno sei mesi di rapporto di lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla corresponsione della quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e alle aziende dichiarate in crisi di cui all'articolo 4 della citata legge n. 297 del 1982. In caso di mancata espressione della volontà di cui al presente comma resta fermo quanto stabilito dalla normativa vigente»;
   b) al comma 756, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero all'opzione di cui al comma 756-bis».

  22. Ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, non si tiene conto delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione di cui all'articolo 1, comma 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 21 del presente articolo.
  23. Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e non optino per lo schema di accesso al credito di cui al comma 25 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al comma 756-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 21 del presente articolo. Le medesime disposizioni di cui al citato articolo 10 del decreto legislativo n. 252 del 2005 trovano applicazione con riferimento ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 50 addetti anche relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al citato comma 756-bis dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.
  24. Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti, i quali optino per lo schema di accesso al credito di cui al comma 25 si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al comma 756-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 21 del presente articolo, e non si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 10, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 252 del 2005. I medesimi datori di lavoro versano un contributo mensile al Fondo di cui al comma 27 pari a 0,2 punti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa percentuale della quota maturanda liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al comma 756-bis dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297.
  25. I datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda di cui all'articolo 1, comma 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 21 del presente articolo, possono accedere a un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di cui al comma 27 e da garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Il finanziamento è altresì assistito dal privilegio speciale di cui all'articolo 46 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
  26. Al fine di accedere ai finanziamenti di cui al comma 25, i datori di lavoro devono tempestivamente richiedere all'INPS apposita certificazione del trattamento di fine rapporto maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore. Sulla base delle certificazioni tempestivamente rilasciate dall'INPS, il datore di lavoro può presentare richiesta di finanziamento presso una delle banche o degli intermediari finanziari che aderiscono all'apposito accordo-quadro da stipulare tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana. Ai suddetti finanziamenti, assistiti dalle garanzie di cui al comma 27, non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di trattamento di fine rapporto lavoro di cui all'articolo 2120 del codice civile. Al rimborso correlato al finanziamento effettuato dalle imprese non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
  27. È istituito presso l'INPS un Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 25 per le imprese aventi alle dipendenze un numero di addetti inferiore a 50, con dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015 a carico del bilancio dello Stato e alimentato dal gettito contributivo di cui al comma 24, secondo periodo. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed onerosa nella misura di cui al comma 24. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Fondo di garanzia è surrogato di diritto alla banca per l'importo pagato nel privilegio di cui all'articolo 46 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Per tali somme si applicano le medesime modalità di recupero dei crediti contributivi.
  28. Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 21 a 29, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia e della garanzia dello Stato di ultima istanza sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  29. Ai maggiori compiti previsti dal presente articolo per l'INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  30. L'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è sostituito dal seguente:
  «Art. 3. – (Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo).1. A tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 25 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
  2. Per le imprese in attività da meno di tre periodi di imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000.
  4. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:
   a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
   b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
   c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
   d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

  5. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
  6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a:
   a) personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico come da classificazione UNESCO Isced (International Standard Classification of Education) o di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto;
   b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
   c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
   d) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

  7. Per le spese relative alle lettere a) e c) del comma 6 il credito d'imposta spetta nella misura del 50 per cento delle medesime.
  8. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  9. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
  10. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
  11. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al periodo precedente sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.
  12. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 11 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
  13. Le agevolazioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quelle previste dall'articolo 1, commi da 95 a 97, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano alla data del 31 dicembre 2014. Le relative risorse sono destinate al credito d'imposta previsto dal presente decreto.
  14. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le disposizioni applicative necessarie, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente.
  15. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

  31. Al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è aggiunto, in fine, l'allegato 1 di cui all'allegato n. 3 annesso alla presente legge.
  32. I soggetti titolari di reddito d'impresa possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 33 a 40. L'opzione ha durata per cinque esercizi sociali ed è irrevocabile.
  33. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono esercitare l'opzione di cui al comma 32 del presente articolo a condizione di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.
  34. I redditi dei soggetti indicati al comma 32 derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare. In caso di utilizzo diretto dei beni indicati il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito complessivo beneficia dell'esclusione di cui al presente comma a condizione che lo stesso sia determinato sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. In tali ipotesi la procedura di ruling ha ad oggetto la determinazione in via preventiva ed in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate dell'ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l'individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi. Nel caso in cui i redditi siano realizzati nell'ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, l'agevolazione spetta a condizione che gli stessi siano determinati sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 269 del 2003, e successive modificazioni.
  35. Non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto escluse dalla formazione del reddito le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni di cui al comma 34, a condizione che almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali di cui al comma 34. Si applicano le disposizioni relative al ruling previste dal terzo periodo del comma 34.
  36. Le disposizioni dei commi da 32 a 35 si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 32 svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con università o enti di ricerca ed organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni di cui al comma 34.
  37. La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale di cui al comma 34 e i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene.
  38. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 32 rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  39. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative dei commi da 32 a 38, anche al fine di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 34 e di definire gli elementi del rapporto di cui al comma 37.
  40. Le disposizioni di cui ai commi da 32 a 39 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Per tale periodo di imposta e per quello successivo, la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo di cui al comma 34 è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 40 per cento.
  41. Dopo il comma 279 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente:
  «279-bis. Per i progetti di investimento agevolabili ai sensi dei commi da 271 a 279 per i quali l'Agenzia delle entrate ha comunicato ai soggetti interessati il nulla osta ai fini della relativa copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, il beneficio del credito di imposta è applicabile agli investimenti, effettuati dal 1o gennaio 2007 e ultimati entro il 31 dicembre 2013, anche se le opere sono relative a progetti di investimento iniziati in data anteriore al 1o gennaio 2007, salvo che i medesimi investimenti non costituiscano mero completamento di investimenti già agevolati ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

  42. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 14:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015»;
    2) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
  «2. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:
   a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015;
   b) per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari, di cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.

  2-bis. La detrazione di cui al comma 1 si applica altresì alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro»;
   b) all'articolo 16:
    1) al comma 1, alinea, le parole da: «La detrazione è pari a» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «La detrazione è pari al 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015»;
    2) al comma 1-bis, alinea, le parole da: «nella misura» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 65 per cento, per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2015»;
    3) al comma 2, secondo periodo, le parole: «al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2015» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le spese di cui al presente comma sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1».

  43. Una quota pari a 60 milioni di euro delle risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 ottobre 2014, adottato in attuazione del comma 5-septies dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, è destinata alle finalità del Fondo per le emergenze nazionali di cui al citato articolo 5, comma 5-quinquies, della legge n. 225 del 1992, e successive modificazioni, e rimane acquisita al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'anno 2015.
  44. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 45 a 79 del presente articolo se, al contempo, nell'anno precedente:
   a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata;
   b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, per lavoratori dipendenti, collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;
   c) il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non supera 20.000 euro. Ai fini del calcolo del predetto limite:
    1) per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente;
    2) per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;
    3) i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente concorrono nella misura del 50 per cento;
    4) non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore al limite di cui agli articoli 54, comma 2, secondo periodo, e 102, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;
    5) non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.

  45. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 44, lettera a), per l'accesso al regime:
   a) non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e ai parametri di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549;
   b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

  46. Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 44 del presente articolo.
  47. Non possono avvalersi del regime forfetario:
   a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
   b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
   c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
   d) gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.

  48. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti di cui al comma 44: a) non esercitano la rivalsa dell'imposta di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le operazioni nazionali; b) applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni; c) applicano agli acquisti di beni intracomunitari l'articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni; d) applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; e) applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ferma restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera c), e secondo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni. Per le operazioni di cui al presente comma i contribuenti di cui al comma 44 non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
  49. Salvo quanto disposto dal comma 50, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Resta fermo l'esonero dall'obbligo di certificazione di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive modificazioni.
  50. I contribuenti che applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, emettono la fattura o la integrano con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
  51. Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto al regime forfetario comporta la rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis.2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da operarsi nella dichiarazione dell'ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie. In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfetario alle regole ordinarie è operata un'analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie.
  52. Nell'ultima liquidazione relativa all'anno in cui è applicata l'imposta sul valore aggiunto è computata anche l'imposta relativa alle operazioni, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità, di cui all'articolo 6, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Nella stessa liquidazione può essere esercitato, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa alle operazioni di acquisto effettuate in vigenza dell'opzione di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 ed i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.
  53. L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione, presentata dai contribuenti che applicano il regime forfetario, relativa all'ultimo anno in cui l'imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari, può essere chiesta a rimborso ovvero può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  54. I soggetti di cui al comma 44 determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore. I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma; l'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.
  55. Al fine di favorire l'avvio di nuove attività, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi, il reddito determinato ai sensi del comma 54 è ridotto di un terzo, a condizione che:
   a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 44, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
   b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
   c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 44.

  56. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime. Analoghe disposizioni si applicano ai fini della determinazione del valore della produzione netta.
  57. I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.
  58. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi del comma 54 secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  59. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. I contribuenti di cui al comma 44 del presente articolo non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.
  60. I contribuenti che applicano il regime forfetario possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
  61. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 44 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 47.
  62. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e i compensi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa i ricavi e i compensi che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime forfetario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario a quello forfetario. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un periodo di imposta soggetto a un diverso regime, le spese sostenute nel periodo di applicazione del regime forfetario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. Nel caso di cessione, successivamente all'uscita dal regime forfetario, di beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da cui decorre il regime forfetario, ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza o minusvalenza determinata, rispettivamente, ai sensi degli articoli 86 e 101 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si assume come costo non ammortizzato quello risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Se la cessione concerne beni strumentali acquisiti nel corso del regime forfetario, si assume come costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto.
  63. I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e dei parametri di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549. Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all'attività svolta.
  64. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di imposta regionale sulle attività produttive. In caso di infedele indicazione, da parte dei contribuenti, dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 44 e 47 che determinano la cessazione del regime previsto dai commi da 44 a 79, nonché le condizioni di cui al comma 55, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del 10 per cento se il maggiore reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato. Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 44 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 47.
  65. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, rileva anche il reddito determinato ai sensi del comma 54 del presente articolo. Tale reddito non rileva ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.
  66. I soggetti di cui al comma 44 esercenti attività d'impresa possono applicare, ai fini contributivi, il regime agevolato di cui ai commi da 67 a 74.
  67. Per i soggetti di cui al comma 66 del presente articolo non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  68. Nel caso in cui siano presenti coadiuvanti o coadiutori, il soggetto di cui al comma 66 del presente articolo può indicare la quota di reddito di spettanza dei singoli collaboratori, fino a un massimo, complessivamente, del 49 per cento. Per tali soggetti, il reddito imponibile sul quale calcolare la contribuzione dovuta si determina ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e successive modificazioni.
  69. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da parte dei soggetti di cui al comma 66 sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
  70. Ai soggetti di cui al comma 66 del presente articolo e ai loro familiari collaboratori, già pensionati presso le gestioni dell'INPS e con più di 65 anni di età, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  71. Ai familiari collaboratori dei soggetti di cui al comma 44 del presente articolo non si applica la riduzione contributiva di tre punti percentuali, prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
  72. Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 44 ovvero si verifica taluna delle fattispecie di cui al comma 47. La cessazione determina, ai fini previdenziali, l'applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto. Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l'impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche laddove sussistano le condizioni di cui al comma 44. Non possono accedere al regime contributivo agevolato neanche i soggetti che ne facciano richiesta, ma per i quali si verifichi il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 44 nell'anno della richiesta stessa.
  73. Al fine di fruire del regime contributivo agevolato, i soggetti di cui al comma 44 che intraprendono l'esercizio di un'attività d'impresa presentano, mediante comunicazione telematica, apposita dichiarazione messa a disposizione dall'INPS; i soggetti già esercenti attività d'impresa presentano, entro il termine di decadenza del 28 febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione. Ove la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, nelle modalità indicate, l'accesso al regime agevolato potrà avvenire a decorrere dall'anno successivo, presentando nuovamente la dichiarazione stessa entro il termine stabilito, ferma restando la permanenza delle condizioni di cui al comma 44.
  74. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Agenzia delle entrate e l'INPS stabiliscono le modalità operative e i termini per la trasmissione dei dati necessari all'attuazione del regime contributivo agevolato.
  75. Sono abrogati, salvo quanto previsto dal comma 78:
   a) l'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
   b) l'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
   c) l'articolo 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

  76. I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o del regime contabile agevolato di cui all'articolo 27, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 98 del 2011, in possesso dei requisiti previsti dal comma 44 del presente articolo, applicano, salvo opzione per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari, il regime forfetario.
  77. I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, o del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono applicare, laddove in possesso dei requisiti previsti dalla legge, il regime di cui al comma 55 del presente articolo per i soli periodi di imposta che residuano al completamento del triennio agevolato.
  78. I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.
  79. Le disposizioni dei commi da 44 a 78 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 44 a 78. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le relative modalità applicative.
  80. La quota di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 2-ter, comma 6, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementata di ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
  81. È istituito presso il Ministero della giustizia un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico.
  82. All'articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Per le notificazioni richieste agli ufficiali giudiziari, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono dovuti dal notificante ai sensi delle disposizioni vigenti. Le risorse derivanti dall'attuazione del presente comma restano nella disponibilità del Ministero della giustizia al fine di assicurare la piena funzionalità degli uffici di esecuzione penale esterna. Il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia, le occorrenti variazioni di bilancio».

  83. Per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di quelli in materia di riordino dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, nonché per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, al fine di consentire la relativa riduzione di oneri diretti ed indiretti, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro un apposito fondo, con una dotazione di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
  84. A quota parte degli oneri derivanti dal comma 83 si provvede:
   a) quanto a 67,4 milioni di euro per l'anno 2015, mediante l'utilizzo dei fondi di parte corrente iscritti nei singoli stati di previsione dei Ministeri ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ad esclusione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
   b) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2015, mediante l'utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

  85. Il comma 15-bis dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotto dall'articolo 1, comma 108, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che le entrate proprie derivanti da tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate comprendono anche quelle derivanti dalle sovrattasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate.
  86. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche da parte dei lavoratori attualmente in servizio, con effetto dal 1o gennaio 2015, senza corresponsione di ratei arretrati, non si tiene conto dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per il conseguimento dei benefìci di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2015, in 16,5 milioni di euro per l'anno 2016, in 21,1 milioni di euro per l'anno 2017, in 21,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 20,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 16 milioni di euro per l'anno 2020, in 10,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 6,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e in 3 milioni di euro per l'anno 2024.
  87. Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1o gennaio 2015, il secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017».
  88. Ai datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, si applicano gli sgravi contributivi di cui agli articoli 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel limite massimo di 35.550.000 euro.
  89. Entro il 31 gennaio 2015 gli assicurati all'assicurazione generale obbligatoria, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza (INPS), e all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell'attività lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l'accertamento dell'avvenuta esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiori ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefìci previdenziali di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono presentare domanda all'INPS per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l'esposizione si è realizzata ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. Le prestazioni conseguenti non possono avere decorrenza anteriore al 1o gennaio 2015.
  90. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1o gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  91. I benefìci contributivi di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1o gennaio 2015.
  92. Al finanziamento degli incentivi di cui ai commi 90 e 91 si provvede, quanto a un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e a 500 milioni di euro per l'anno 2018, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014.
  93. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Gruppo di azione coesione di cui al decreto del Ministro della coesione territoriale 1o agosto 2012 provvede all'individuazione delle specifiche linee di intervento oggetto di riprogrammazione ai sensi del comma 92.
  94. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'Erario.
  95. Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 è riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è corrisposto fino al compimento del terzo anno d'età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui. L'assegno di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 97, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma è raddoppiato.
  96. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie disposizioni per l'attuazione del comma 95.
  97. L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 95 a 99 inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 95, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa di cui al comma 98, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno di cui al comma 95, primo periodo, e i valori dell'ISEE di cui al comma 95, secondo periodo.
  98. L'onere derivante dai commi da 95 a 99 è valutato in 202 milioni di euro per l'anno 2015, di 607 milioni di euro per l'anno 2016, di 1.012 milioni di euro per l'anno 2017, di 1.012 milioni di euro per l'anno 2018, di 607 milioni di euro per l'anno 2019 e di 202 milioni di euro per l'anno 2020.
  99. Anche ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si tiene conto delle somme erogate ai sensi dei commi 95 e 96 del presente articolo.
  100. Nel limite di 45 milioni di euro per l'anno 2015, al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, sono riconosciuti, per l'anno 2015, buoni per l'acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 8.500 euro annui. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti l'ammontare massimo complessivo del beneficio per nucleo familiare e le disposizioni attuative del presente comma.
  101. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 108 milioni per l'anno 2015, da destinare a interventi in favore della famiglia, di cui una quota pari a 100 milioni di euro è riservata per il rilancio del piano di sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio, nelle more della definizione dei livelli essenziali delle relative prestazioni. Una quota del suddetto fondo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2015, è destinata al Fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuati la destinazione del fondo, i criteri di riparto, l'individuazione degli obiettivi e le conseguenti disposizioni attuative.
  102. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'articolo 39, comma 2, a decorrere dall'anno 2015, una quota pari a 50 milioni di euro è annualmente destinata alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo come definito dall'Organizzazione mondiale della sanità. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, è destinata alla sperimentazione di modalità di controllo dei soggetti a rischio di patologia, mediante l'adozione di software che consentano al giocatore di monitorare il proprio comportamento generando conseguentemente appositi messaggi di allerta. Il Ministro della salute, con decreto di natura regolamentare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP). Al fine del monitoraggio della dipendenza dal gioco d'azzardo e dell'efficacia delle azioni di cura e di prevenzione intraprese, l'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 10, quarto periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è trasferito al Ministero della salute. Con decreto interministeriale del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è rideterminata la composizione dell'Osservatorio, assicurando la presenza di esperti in materia, di rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonché delle associazioni operanti nel settore, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla ripartizione della quota di cui al presente comma si provvede annualmente all'atto dell'assegnazione delle risorse spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard regionale, secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard. La verifica dell'effettiva destinazione delle risorse e delle relative attività assistenziali costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed è effettuata nell'ambito del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
  103. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 15, comma 1.1, le parole: «per importo non superiore a 2.065 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «per importo non superiore a 30.000 euro annui»;
   b) all'articolo 100, comma 2, lettera h), le parole: «per importo non superiore a 2.065,83 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per importo non superiore a 30.000 euro».

  104. Le disposizioni del comma 103 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
  105. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime erogazioni continuano a considerarsi detraibili ai sensi del citato articolo 15, comma 1-bis, ovvero ai sensi del presente articolo, anche quando i relativi versamenti sono effettuati dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime».
  106. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili per applicazioni del tipo Supplemental Down Link (SDL) con l'utilizzo della banda 1452-1492 MHz, conformemente a quanto previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259. L'Autorità emana l'eventuale regolamento di gara entro il 15 marzo 2015. Il Ministero dello sviluppo economico avvia le procedure selettive per l'assegnazione delle frequenze di cui al presente comma entro i successivi trenta giorni e le conclude entro il 31 ottobre 2015. La liberazione delle frequenze di cui al presente comma per la loro destinazione ai servizi di comunicazione elettronica mobili per applicazioni del tipo SDL deve avere luogo entro il 30 giugno 2015.
  107. Per l'anno 2015 le spese relative al cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali dell'Unione europea non rilevano, ai fini dei saldi di cui all'articolo 2, comma 165, per un importo pari ai proventi derivanti dall'attuazione del comma 106 del presente articolo, nel limite massimo di 700 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla finalizzazione degli eventuali proventi derivanti dall'attuazione del comma 106 del presente articolo, eccedenti l'importo di cui al primo periodo, ivi compresa l'eventuale riassegnazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
  108. Il terzo e il quarto periodo del comma 7 dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono sostituiti dai seguenti: «Agli indennizzi di cui al comma 6 si provvede a valere, entro il limite complessivo di euro 600.000, sugli introiti di cui al comma 2, lettera a). I proventi derivanti dall'assegnazione delle frequenze di cui al presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico entro il 1o marzo 2015 per le finalità di cui al periodo precedente e, per l'importo eccedente, per l'incremento della somma di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modificazioni.».
  109. All'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2015»;
   b) al comma 9, primo e secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2015»;
   c) al comma 9, secondo periodo, le parole: «le risorse di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «il 70 per cento delle risorse di cui al primo periodo»;
   d) dopo il comma 9-bis sono inseriti i seguenti:
  «9-ter. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per la pianificazione delle frequenze attribuite a livello internazionale all'Italia e non assegnate a operatori di rete nazionali per il servizio televisivo digitale terrestre per la messa a disposizione della relativa capacità trasmissiva a fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale. Le suddette frequenze possono essere assegnate unicamente secondo le modalità di cui al presente comma. Il Ministero dello sviluppo economico rilascia i relativi diritti d'uso esclusivamente ai soggetti utilmente collocati in apposite graduatorie redatte sulla base dei seguenti criteri:
   a) idoneità tecnica alla pianificazione e allo sviluppo della rete, nel rispetto del piano dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
   b) redazione di un piano tecnico dell'infrastruttura di rete in ambito locale;
   c) esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento alla realizzazione e all'esercizio di reti di radiodiffusione televisiva;
   d) sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria;
   e) tempi previsti per la realizzazione delle reti che utilizzano le frequenze di cui all'alinea, primo periodo.

  9-quater. Gli operatori di rete selezionati secondo le modalità di cui al comma 9-ter possono altresì successivamente esercire, per le medesime finalità, ulteriori frequenze resesi disponibili, assicurando il puntuale rispetto dei vincoli previsti dalla pianificazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dei diritti degli Stati radioelettricamente confinanti. Gli operatori di rete in ambito locale già titolari di diritti d'uso di frequenze attribuite a livello internazionale all'Italia mettono a disposizione la relativa capacità trasmissiva a fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale secondo le modalità di cui al comma 9-quinquies.
  9-quinquies. Al fine di determinare i soggetti che possono utilizzare la capacità trasmissiva di cui al comma 9-quater, il Ministero dello sviluppo economico predispone, per ciascuna regione e per le province autonome di Trento e di Bolzano, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati quali fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che ne facciano richiesta, prevedendo, se del caso, riserve su base territoriale inferiore alla regione e applicando, per ciascun marchio oggetto di autorizzazione, i seguenti criteri:
   a) media annua dell'ascolto medio del giorno medio mensile rilevati dalla società Auditel nella singola regione o provincia autonoma;
   b) numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
   c) costi per i giornalisti professionisti iscritti all'albo professionale, per i giornalisti pubblicisti iscritti all'albo professionale e per i praticanti giornalisti professionisti iscritti nel relativo registro, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in qualità di dipendenti.

  9-sexies. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso di cui al comma 9-quater concedono la relativa capacità trasmissiva ai soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 9-quinquies. I fornitori di servizi di media audiovisivi che utilizzano la capacità trasmissiva di cui al comma 9-quater per un determinato marchio non possono trasmettere nel medesimo bacino lo stesso marchio utilizzando altre frequenze. Le graduatorie di cui al comma 9-quinquies sono sottoposte a periodici aggiornamenti.
  9-septies. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'adottare il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, stabilisce con proprio regolamento le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre in ambito locale sulla base della posizione in graduatoria di cui al comma 9-quinquies. Il presente comma integra i princìpi e criteri direttivi dell'articolo 32, comma 2, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni».

  110. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 108, valutati complessivamente in 31,626 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
  111. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è sostituita dalla seguente:
   «a) impianti wi-fi, solo a condizione che l'esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download».

  112. È autorizzata la spesa di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 per interventi in favore del settore dell'autotrasporto. Le relative risorse sono ripartite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  113. Al fine di favorire la competitività e di razionalizzare il sistema dell'autotrasporto, una quota non superiore al 20 per cento delle risorse di cui al comma 112 è destinata alle imprese che pongono in essere iniziative dirette a realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione.
  114. Per la realizzazione di opere di accesso agli impianti portuali è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Le risorse sono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) previa verifica dell'attuazione dell'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.
  115. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2015 e ai successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell'annualità precedente. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 e i termini ivi stabiliti sono conseguentemente rideterminati con riferimento a ciascun esercizio finanziario. Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.
  116. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, da assegnare all'Agenzia delle entrate quale contributo integrativo alle spese di funzionamento.
  117. Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
  118. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
  119. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2015 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
  120. Le risorse finanziarie assegnate all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 112, sono integrate di 650.000 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
  121. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  122. Al fine di incrementare la quota premiale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, per l'anno 2015, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Una quota pari almeno al 50 per cento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata al finanziamento di progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) presentati dalle università.
  123. Per la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2016 e di 170 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020.
  124. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, è incrementato di 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
  125. Al fine di assicurare l'ampliamento del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 187,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
  126. All'articolo 1, comma 204, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «di 3 milioni di euro per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».
  127. Al fine di una migliore gestione e allocazione della spesa, a decorrere dal 1o gennaio 2015 le risorse del Fondo di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che è conseguentemente soppresso, sono trasferite, per le medesime finalità, in un apposito Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le risorse del Fondo istituito ai sensi del presente comma sono incrementate di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
  128. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 26 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio nazionale accedono, nei limiti delle risorse e dei posti disponibili, ai servizi di accoglienza finanziati con il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
  129. Per favorire l'attuazione del piano di modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, a decorrere dal quale è obbligatorio assicurare la tracciabilità delle vendite e delle rese, è prorogato al 31 dicembre 2015. Il credito d'imposta previsto al medesimo comma 1 per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori della rete, è conseguentemente riconosciuto per l'anno 2015, a valere sulle risorse stanziate per tale finalità dal medesimo comma 1, come integrate dal comma 335 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  130. Agli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, erogati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000, a decorrere dal 1o gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014 e degli oneri derivanti dal pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui al citato indennizzo fino al 31 dicembre 2011, si provvede mediante l'attribuzione alle medesime regioni e province autonome di un contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2015, di 200 milioni di euro per l'anno 2016, di 289 milioni di euro per l'anno 2017 e di 146 milioni di euro per l'anno 2018. Tale contributo è ripartito tra le regioni e le province autonome interessate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti dalle regioni e dalle province autonome, come comunicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio 2015, previo riscontro del Ministero della salute.
  131. Per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 140 milioni di euro per l'anno 2016 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
  132. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 6,1 milioni di euro per l'anno 2015, di 22,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 212,7 milioni di euro per l'anno 2017, di 191 milioni di euro per l'anno 2018, di 199,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 211,4 milioni di euro per l'anno 2020, di 289,65 milioni di euro per l'anno 2021, di 304,05 milioni di euro per l'anno 2022, di 306,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 307,25 milioni di euro per l'anno 2024, di 310,25 milioni di euro per l'anno 2025 e 319,85 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.
  133. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo la lettera d-sexies) è aggiunta la seguente:
   «d-septies) alle reti metropolitane di aree metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56».

  134. Per assicurare il sostegno all'emittenza radiotelevisiva locale, nonché per compensare le riduzioni effettuate nella misura di 80 milioni di euro nell'anno 2014 sulle relative risorse, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
  135. La Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco hanno diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il Dipartimento della pubblica sicurezza e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno possono consentire l'uso, anche temporaneo, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, in via convenzionale ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell'immagine della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si applicano le disposizioni degli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni. I commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 15 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono abrogati.
  136. Ferme restando le competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri e disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1o febbraio 2011, in materia di approvazione e procedure per la concessione degli emblemi araldici, anche a favore della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi per i fini di cui al comma 135 del presente articolo, nonché le specifiche modalità attuative.
  137. Le somme derivanti dalla concessione in uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, rispettivamente, al programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» nell'ambito della missione «Ordine e sicurezza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'interno e al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
  138. Si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 300 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.
  139. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, da ripartire tra le finalità di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  140. Per la realizzazione delle azioni relative al piano straordinario per la promozione del made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono stanziati nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per essere assegnati all'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, ulteriori 130 milioni di euro per l'anno 2015, 50 milioni di euro per l'anno 2016 e 40 milioni di euro per l'anno 2017. Per la realizzazione delle azioni di cui al citato articolo 30, comma 2, lettere c), d), e) e f), del decreto-legge n. 133 del 2014, relative alla valorizzazione e alla promozione delle produzioni agricole e agroalimentari italiane nell'ambito del piano di cui al medesimo articolo 30, comma 1, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all'estero, delle imprese e dei prodotti agricoli e agroalimentari, con una dotazione iniziale di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Per la realizzazione delle azioni di cui al citato articolo 30, comma 2, lettera f), del decreto-legge n. 133 del 2014, una quota delle risorse stanziate per l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ai sensi del primo periodo del presente comma, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, è destinata all'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero, di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2005, n. 56, e successive modificazioni, per incrementare la presenza e la conoscenza delle autentiche produzioni italiane presso
i mercati e presso i consumatori internazionali, al fine di contrastare il fenomeno dell’italian sounding e della contraffazione dei prodotti agroalimentari italiani. A valere sulle risorse di cui al primo periodo, 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 è assegnato al Ministero dello sviluppo economico per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e la promozione del made in Italy di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
  141. A quota parte degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 140 si provvede:
   a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2015, a 50 milioni di euro per l'anno 2016 e a 40 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
   b) quanto a 82 milioni di euro per l'anno 2015, mediante utilizzo dei fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a), b) e d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
   c) quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

  142. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative a mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e le modalità per la stipulazione degli atti e l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente comma, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità.
  143. All'articolo 1, comma 430, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «15 gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «15 gennaio 2016»;
   b) le parole: «1o gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2016»;
   c) le parole: «3.000 milioni di euro per l'anno 2015,» sono soppresse;
   d) le parole: «7.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «3.272 milioni»;
   e) le parole: «10.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «6.272 milioni».

Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI

Descrizione del risultato differenziale 2015 2016 2017
Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari a 16.884 milioni di euro per il 2015, a 3.150 milioni di euro per il 2016 e a 3.150 milioni di euro per il 2017), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

–54.000

–27.000 –15.000
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) 323.000 275.000 300.000
  (*) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato e comprensivo, per il 2015, di un importo di 4.000 milioni di euro per indebitamento estero relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione.

Allegato 2
(articolo 1, commi 2 e 3)

Missione e programma     Trasferimenti alle gestioni previdenziali
(in milioni di euro)
2015 2016 2017
25 - Politiche previdenziali

3. Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali  

2.a1) Adeguamento dei trasferimenti a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore della gestione ex-ENPALS, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88 186,00 186,00 186,00
2.a2) Adeguamento dei trasferimenti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui al punto 2.a1), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani, ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni 45,97 45,97 45,97
2.a3) Adeguamento dei trasferimenti alla gestione ex INPDAP 21,03 21,03 21,03
2.b1) Importi complessivamente dovuti dallo Stato
alle gestioni:
2.b1.a) gestione previdenziale speciale minatori 3,11 3,11 3,11
2.b1.b) gestione ex ENPALS 72,10 72,10 72,10
2.b1.c) integrazione annuale oneri pensioni per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni prima del 1o gennaio 1989 598,00 598,00 598,00
2.b2) Importi complessivamente dovuti dallo Stato per la gestione ex INPDAP di cui al punto 2.a3) 2.342,91 2.342,91 2.342,91

CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

Allegato 3
(articolo 1, comma 31)
«ALLEGATO 1
(articolo 3, comma 6, lettera a))

Lauree magistrali in discipline di ambito tecnico o scientifico       
LM-12 Design
LM-13 Farmacia e farmacia industriale
LM-17 Fisica
LM-18 Informatica
LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica
LM-21 Ingegneria biomedica
LM-22 Ingegneria chimica
LM-23 Ingegneria civile
LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi
LM-25 Ingegneria dell'automazione
LM-26 Ingegneria della sicurezza
LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni
LM-28 Ingegneria elettrica
LM-29 Ingegneria elettronica
LM-30 Ingegneria energetica e nucleare
LM-31 Ingegneria gestionale
LM-32 Ingegneria informatica
LM-33 Ingegneria meccanica
LM-34 Ingegneria navale
LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio
LM-4  Architettura e ingegneria edile-architettura
LM-40 Matematica
LM-44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali
LM-54 Scienze chimiche
LM-6  Biologia
LM-60 Scienze della natura
LM-61 Scienze della nutrizione umana
LM-66 Sicurezza informatica
LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
LM-7  Biotecnologie agrarie

Segue: Allegato 3
(articolo 1, comma 31)
«ALLEGATO 1
(articolo 3, comma 6, lettera a))

Lauree magistrali in discipline di ambito tecnico o scientifico       
LM-70 Scienze e tecnologie alimentari
LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale
LM-72 Scienze e tecnologie della navigazione
LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
LM-74 Scienze e tecnologie geologiche
LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
LM-79 Scienze geofisiche
LM-8  Biotecnologie industriali
LM-82 Scienze statistiche
LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali
LM-9  Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
LM-91 Tecniche e metodi per la società dell'informazione

Allegato 4
(Articolo 1, comma 44, lettera a))

(Regime fiscale per lavoratori autonomi)

PROGRESSIVO GRUPPO DI SETTORE CODICI ATTIVITÀ ATECO 2007 VALORE SOGLIA DEI RICAVI/COMPENSI REDDITIVITÀ
1 Industrie alimentari e delle bevande (10-11) 35.000 40%
2 Commercio all'ingrosso e al dettaglio 45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9 40.000 40%
3 Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81 30.000 40%
4 Commercio ambulante
di altri prodotti
47.82 - 47.89 20.000 54%
5 Costruzioni e attività
immobiliari
(41 - 42 - 43) - (68) 15.00 86%
6 Intermediari del commercio 46.1 15.000 62%
7 Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione (55 - 56) 40.000 40%
8 Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi (64 - 65- 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85)(86 - 87- 88) 15.000 78%
9 Altre attività economiche (01 - 02- 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99) 20.000 67%

Elenco 1
(articolo 1, comma 139)

Intervento 2015 2016 2017 A decorrere dal 2018
Interventi di carattere sociale volti alla stipulazione di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale nonché alla prosecuzione del finanziamento di progetti per servizi socialmente utili 100 100 100 100
Prosecuzione del concorso delle Forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale nelle province della regione Campania 10 10 10 0
Totale 110 110 110 100

(Gli importi sono espressi in milioni di euro)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

  Al comma 2, dopo le parole: piano straordinario di assunzioni inserire le seguenti: comprensivo del personale ATA.
1. 1503. Currò.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. In via sperimentate, per il triennio 2015-2017 alle lavoratrici e ai lavoratori appartenenti al settore pubblico, al settore privato, alle libere professioni, al commercio o all'artigianato, al lavoro autonomo, che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili con totale e permanente inabilità lavorativa, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, detta legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che necessitano di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, sono riconosciuti, su richiesta:
   a) un anticipo di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia di tre mesi per ogni anno dedicato al lavoro di cura, fino a un massimo di cinque anni di anticipo;
   b) il diritto alta pensione anticipata, indipendentemente dall'età anagrafica, a seguito del versamento di trenta anni di contributi previdenziali, di cui almeno cinque annualità versate nel periodo di costanza di assistenza al familiare convivente disabile grave;

  2-ter. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto, inoltre, ai fini della misura dei trattamento pensionistico, a una contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di contribuzione effettiva, per un massimo di cinque anni, purché versata in costanza di assistenza al familiare convivente disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  2-quater. I benefici di cui ai commi 2-bis e 2-ter, possono essere goduti da un solo familiare convivente per ciascuna persona disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, presente all'interno del nucleo familiare.
  2-quinquies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, valutati in 400 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede ai sensi del comma 2-sexies.
  2-sexies. All'articolo 4, comma 1, al capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
   1) 900 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 900 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
1. 1. (ex 2. 02.) Ciprini, Caso, Castelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. I trattamenti pensionistici obbligatori, integrativi e complementari, i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui ai decreti legislativi 20 novembre 1990, n. 357, 16 settembre 1996, n. 563, e 5 dicembre 2005, n. 252, nonché i trattamenti che assicurano prestazioni definite per i dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ivi compresi quelli derivanti dalla gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e quelli erogati dalle gestioni di previdenza obbligatorie presso l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, con esclusione delle prestazioni di tipo assistenziale, degli assegni straordinari di sostegno del reddito, delle pensioni erogate alle vittime del terrorismo e delle rendite erogate dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in caso di cumulo di più trattamenti pensionistici, non possono essere erogati in misura superiore all'importo netto di euro 5.000. Per il medesimo triennio, la contribuzione accreditata e utilizzata fini della determinazione del montante contributivo individuale non è soggetta a rivalutazione ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  2-ter. I risparmi di spesa conseguiti attraverso l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono destinati a misure di perequazione dell'integrazione al trattamento minimo dell'INPS, dell'assegno sociale e dei trattamenti corrisposti ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222.
1. 2. (ex 2. 03.) Tripiedi, Cominardi, Caso, Castelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 6 della legge 638 dell'11 novembre 1983 e successive modificazioni, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
  12. Ai soggetti titolari di unico trattamento pensionistico o di più trattamenti pensionistici la cui somma degli importi percepiti, a prescindere dal requisito anagrafico, non superi la soglia di seicento euro, viene comunque corrisposto un rateo integrato nella misura minima di 600 euro per dodici mensilità.

  Conseguentemente al comma 9, capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
    1) 480 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
    2) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
1. 3. (ex 2. 11.) Villarosa, Castelli, Caso.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La legge 11 giugno 1974 n. 252 è abrogata.
1. 4. (ex 2. 01.) Rizzetto, Caso, Castelli.

  Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:
  4. Al fine di garantire la continuità didattica, il rafforzamento dell'offerta formativa e al contempo offrire adeguata soluzione al fenomeno dell'attuale precariato scolastico, è definito un piano quinquennale straordinario, per gli anni scolastici 2015-2020, di immissione in ruolo del personale docente ed educativo a tempo determinato iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, istituite ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 605, lettera c) e successive modificazioni e, in subordine, del personale docente ed educativo attualmente inserito nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto e che vi si iscriva entro il 1o settembre 2015.
  5. Per la realizzazione del piano straordinario di assunzione del personale docente ed educativo a tempo determinato iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, istituite ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 605, lettera c) e successive modificazioni, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
  5-bis. A decorrere dal 2016, per la realizzazione del piano straordinario di assunzione del personale docente ed educativo attualmente iscritto nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto e che vi si iscriva entro il 10 settembre 2015, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo con la dotazione di 300 milioni di euro per l'anno scolastico 2016-2017, di 1.200 milioni per l'anno scolastico 2017-2018, di 2.100 milioni per l'anno scolastico 2018-2019, di 3.000 milioni per l'anno scolastico 2019-2020 e di 4.400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

  Conseguentemente, al comma 9, capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
   1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro per il periodo di imposta 2015;
   2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro, ma non a 26.000 euro per il periodo di imposta 2015 il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito dei reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
   3) 840 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro per il periodo di imposta 2016;
   4) 840 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro, ma non a 26.000 euro per il periodo di imposta 2016. Il credito spetta per in parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
   5) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro per il periodo di imposta 2017;
   6) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro, ma non a 26.000 euro per il periodo di imposta 2017. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
   7) 504 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro per il periodo di imposta 2018;
   8) 504 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro, ma non a 26.000 euro per il periodo di imposta 2018. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
   9) 384 euro se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro a decorrere dal periodo di imposta 2019;
   10) 384 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro, ma non a 26.000 euro a decorrere dal periodo di imposta 2019. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
1. 5. (ex 3. 21.) Caso, Castelli.

  Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:
  4. Al fine di dotare il Paese di un sistema di istruzione scolastica che si caratterizzi per un rafforzamento dell'offerta formativa e detta continuità didattica, e per una valorizzazione dei docenti e dell'autonomia scolastica, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un apposito fondo per la realizzazione di un piano straordinario di assunzioni dei docenti attualmente iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
  5. Al fine di valorizzare la professionalità del personale docente provvisto di abilitazione e di ampliamo le prospettive lavorative, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un apposito fondo per la realizzazione di un piano straordinario di assunzioni dei docenti attualmente iscritti nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto e che visi iscriveranno entro il 1o settembre 2015, con la dotazione di 300 milioni di euro per l'anno scolastico 2016-2017, di 1.200 milioni di euro per l'anno scolastico 2017-2018, di 2.100 milioni di euro per l'anno scolastico 2018-2019, di 3.000 milioni per l'anno scolastico 2019-2020 e di 4.400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

  Conseguentemente, al comma 9, capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
   1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro per il periodo di imposta
2015;
   2) 60 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro, ma non a 26.000 euro per il periodo di imposta 2015. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
   3) 840 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro per il periodo di imposta 2016;
   4) 840 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro, ma non a 26.000 euro per il periodo di imposta 2016. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
   5) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro per il periodo di imposta 2017;
   6) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro, ma non a 26.000 euro per il periodo di imposta 2017. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
   7) 504 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro per il periodo di imposta 2018;
   8) 504 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro per il periodo di imposta 2018. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
   9) 384 euro se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro a decorrere dal periodo di imposta 2019;
   10) 384 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro, ma non a 26.000 euro a decorrere dal periodo di imposta 2019. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
1. 6. (ex 3. 29.) Chimienti, Castelli, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Caso, Currò.

  Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:
  4. A decorrere dall'anno 2015 per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2015 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, è istituito un credito di imposta riservato a tutte le imprese che affidano attività di ricerca e innovazione a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, nonché alle imprese che realizzano direttamente investimenti in ricerca e innovazione.
  5. Sono destinatari del credito di imposta tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, indipendentemente dalla forma giuridica assunta e possono fruirne anche le imprese che effettuano le attività di ricerca in forma associata o aggregata. In questi casi, l'agevolazione è ripartire secondo criteri proporzionali, che tengano conto della partecipazione di ciascuna impresa alle spese di ricerca.
  5-bis. Il credito d'imposta si applica nella misura del 10 per cento sull'ammontare dei costi ammissibili, che non possono, in ogni caso, superare l'importo di 50 milioni di euro per impresa e per ciascun periodo d’ imposta.
  5-ter. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive; non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui ai seguenti commi sono state sostenute.
  5-quater. L'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso. Non si applica il limite annuale previsto dal comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  5-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'istruzione e dell'università e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le tipologie di intervento agevolabili e i costi ammissibili, nonché le modalità di accertamento delle spese effettivamente sostenute e di verifica della conformità delle stesse alla disciplina comunitaria.
  5-sexies. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi precedenti, è autorizzata la spesa di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 3.000 milioni di euro per l'anno 2015 e 3.000 milioni di euro per l'anno 2016.
  5-septies. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla, data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione dell'agevolazione di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di risorse stanziate.
  5-octies. Nel caso di richieste superiori alle risorse annue stanziate, si procede a una distribuzione pro quota. Le risorse annuali non integralmente utilizzate nel periodo d'imposta vanno a incrementare quelle rese disponibili per il periodo di imposta successivo.

  10. Sono abrogati i commi 95, 96 e 97 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
1. 7. (ex 3. 45.) Gelmini, Palese, Brunetta.

  Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:
  4. Al fine di dotare il Paese di un sistema d'istruzione scolastica che si caratterizzi per ti rafforzamento del pluralismo educativo e dell'offerta formativa e persegua la valorizzazione dell'autonomia scolastica nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un Fondo con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo è finalizzato prioritariamente:
   a) a procedere ad assumere a tempo indeterminato personale docente ed educativo a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui alle dotazioni organiche del personale nei limiti di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
   b) a procedere ad assumere a tempo indeterminato personale docente ed educativo finalizzato alla costituzione di un organico dell'autonomia, utilizzato dalle istituzioni scolastiche anche in rete tra loro, ovvero dalle articolazioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Detto organico è chiamato tra l'altro a far fronte alle necessità di potenziamento dell'offerta formativa, di inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali, di valorizzazione delle eccellenze, di individuazione di figure in esonero o semi esonero per i compiti connessi alla valorizzazione della predetta autonomia e alla formazione iniziale e continua del personale scolastico, di sostituzione del personale assente.

  5. In prima applicazione di quanto previsto al comma 1, all'esito di una specifica sezione negoziale, il ministero è autorizzato ad assumere personale docente sino all'esaurimento delle graduatorie di merito in essere di cui all'articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Ad integrazione di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 le dotazioni organiche del personale docente ed educativo sono determinate sulla base delle assunzioni disposte a seguito dell'attuazione dell'articolo 3, comma 1. A decorrere dal predetto anno, le assunzioni sono disposte attraverso concorsi biennali per titoli ed esami a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili. A decorrere dal secondo concorso bandito ai sensi delle presenti disposizioni, l'accesso è limitato ad aspiranti in possesso del titolo di abilitazione, ivi compresi i possessori di diploma di maturità magistrale. Restano ferme, per il primo bando concorsuale, le disposizioni di cui al decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, al fine di consentire ai possessori dei titoli di studio ivi contemplati un tempo ragionevole per l'acquisizione dell'abilitazione.
  5-bis. Per l'attuazione di quanto disposto al comma 2 si procede con uno o più regolamenti da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche modificando le disposizioni legislative vigenti.
  5-ter. Le risorse residue dall'attuazione dei commi 1 e 2 sono prioritariamente finalizzate:
   a) a implementare il sistema di valutazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80;
   b) a rafforzare l'alternanza scuola-lavoro e l'apprendistato nell'ottica di un sistema duale.
1. 8. (ex 3. 012.) Centemero, Palese, Brunetta.

  Sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:
  4. Al fine di dotare il Paese di un sistema d'istruzione scolastica che si caratterizzi per un rafforzamento dell'offerta formativa e della continuità didattica, e per una valorizzazione di tutto il personale delle istituzioni scolastiche e dell'autonomia scolastica, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per la realizzazione del Piano «La Buona Scuola», con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo è finalizzato alla attuazione degli interventi previsti nel Piano «La Buona Scuola», con prioritario riferimento alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni di docenti e di personale ATA, al potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro, all'incremento dei finanziamenti per il miglioramento dell'offerta formativa, agli interventi di digitalizzazione e alle attività di formazione in servizio.
1. 9. (ex 3. 18.) Ciracì, Palese, Brunetta.

  Al comma 4:
   al primo periodo, sostituire le parole: da: il Fondo per la realizzazione del Piano «La buona scuola» fino alla fine del periodo, con le seguenti: un fondo per la realizzazione di un piano straordinario di assunzioni di docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, dei docenti attualmente scritti nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto nonché coloro i quali conseguano l'abilitazione entro il 1o settembre 2015, con la dotazione di 1.000 milioni di euro per anno 2015, di 4.000 milioni per l'anno 2016 e di 6.000 milioni a decorrere dall'anno 2017;
   sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente, al comma 9, capoverso 1-bis, sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
   1) 800 euro per l'anno 2016 e 650 euro a decorrere dall'anno 2017, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 800 euro per l'anno 2016 e 660 euro a decorrere dall'anno 2017, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo,
e l'importo di 2.000 euro;.
1. 10. (ex 3. 35.) Chimienti, Castelli, Sorial.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: la realizzazione del Piano «a buona scuola» con le seguenti: straordinario per interventi in materia di istruzione.;

  Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
1. 11. (ex 3. 37.) Marzana, Simone Valente, Luigi Gallo, Brescia, Vacca, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti, Castelli, Sorial.

  Al comma 4, sostituire le parole: Al fine di dotare il Paese di un sistema d'istruzione scolastica che si caratterizzi per il rafforzamento dell'offerta formativa e della continuità didattica, e per la valorizzazione dei docenti e dell'autonomia scolastica con le seguenti: Al fine di dotare il Paese di un sistema d'istruzione scolastica che si caratterizzi per il rafforzamento del pluralismo educativo, dell'offerta formativa e della continuità didattica, e per la valorizzazione dei docenti, dell'autonomia scolastica e della libertà di scelta educativa dei genitori.
1. 12. (ex 3. 30.) Centemero, Palese, Brunetta.

  Al comma 4, dopo le parole: Al fine di dotare il Paese di un sistema d'istruzione scolastica che si caratterizzi per il rafforzamento aggiungere le seguenti: del pluralismo educativo e, dopo le parole: piano straordinario di assunzioni di docenti aggiungere le seguenti: nel sistema nazionale di istruzione, previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, che garantisca l'attuazione di un sistema integrato di istruzione e la libertà di scelta educativa delle famiglie.
1. 13. (ex 3. 32.) Centemero, Palese, Brunetta.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
   al primo periodo, sostituire le parole: da: per la realizzazione del Piano «la buona scuola» fino alla fine del periodo con le seguenti: straordinario per interventi in materia di istruzione con la dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 6.000 milioni a decorrere dall'anno 2016,;
   sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Fondo è finalizzato all'attuazione di interventi in materia di istruzione con particolare riferimento: ad un piano straordinario di assunzioni di decenti e personale ATA, al contrasto della dispersione scolastica, al potenziamento degli interventi relativi al diritto allo studio, all'edilizia scolastica, all'incremento del tempo pieno, all'innovazione didattica e degli ambienti di apprendimento, a nuovi progetti di ampliamento delle metodologie e pratiche per l'innovazione dell'offerta formativa, nonché al potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro.

  Conseguentemente, comma 9, capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
   1) 480 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.00 euro;
   2) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;.
1. 14. (ex 3. 40.) Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Simone Valente, Di Benedetto, Chimienti, Currò.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
   al primo periodo, sostituire le parole: la realizzazione del Piano «la buona scuola» fino alla fine del periodo, con le seguenti: straordinario per interventi in materia di istruzione con la dotazione di 2.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3.500 milioni a decorrere dall'anno 2016;
   sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Fondo è finalizzato all'attuazione di interventi in materia di istruzione con particolare riferimento: ad un piano straordinario di assunzioni di docenti e personale ATA e all'edilizia scolastica.

  Conseguentemente, al comma 9, capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
   1) 840 euro per l'anno 2015 e 900 euro a decorrere dall'anno 2016, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 840 euro per l'anno 2015 e 900 euro a decorrere dall'anno 2016, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;,
1. 15. (ex 3. 42.) Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti, Currò.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
   al primo periodo, sostituire le parole: da: per la realizzazione del Piano «la buona scuola» fino alla fine del periodo con le seguenti: straordinario per interventi in materia di istruzione con la dotazione di 2.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 4.000 milioni a decorrere dall'anno 2016;
   sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Fondo è finalizzato all'attuazione di interventi in materia di istruzione con particolare riferimento: ad un piano straordinario di assunzioni di docenti e personale ATA, all'incremento del tempo pieno, con particolare riguardo alle scuole primarie, anche in considerazione delle richiesto delle famiglie.

  Conseguentemente, al comma 9, capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
   1) 840 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 840 euro se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;.
1. 16. (ex 3. 44.) Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente, Brescia, Vacca, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti, Currò.

  Al comma 4, apportare lo seguenti modificazioni:
   al primo periodo, sostituire le parole: da: per la realizzazione del Piano «la buona scuola» fino alla fine del periodo con le seguenti: straordinario per interventi in materia di istruzione con la dotazione di 2.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 4.000 milioni a decorrere dall'anno 2016;
   sostituire il secondo comma con il seguente: Il Fondo è finalizzato all'attuazione di interventi in materia di istruzione con particolare riferimento: ad un piano straordinario di assunzioni di docenti e personale ATA, all'incremento del tempo pieno, all'innovazione didattica e degli ambienti di apprendimento, a nuovi progetti di ampliamento delle metodologie e pratiche per l'innovazione dell'offerta formativa, nonché l'estensione della banda larga a tutte le istituzioni scolastiche.

  Conseguentemente, al comma 9, capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
   1) 840 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 840 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;.
1. 17. (ex 3. 43.) Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Brescia, Vacca, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti, Currò.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
   al primo periodo, sostituire le parole: per la realizzazione del Piano «la buona scuola» con le seguenti: straordinario per interventi in materia di istruzione;
   sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Fondo è finalizzato all'attuazione di interventi in materia di istruzione in particolare alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni di docenti, al potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro, con l'introduzione di specifiche progettualità, nonché degli interventi, finalizzati al sostegno del processi di innovazione didattica aventi lo scopo di favorire la formazione civica del cittadino attivo realizzando una rete nazionale connessa di saperi, conoscenze, il rinnovamento degli aspetti educativi e didattici e dell'offerta formativa.
1. 18. (ex 3. 33.) Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Castelli, Sorial.

  Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Fondo è finalizzato alla attuazione degli interventi previsti nel Piano di cui al comma precedente con prioritario riferimento alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni di personale della scuola: docenti, ATA e dirigenti scolastici su tutti i posti vacanti e disponibili e al potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro.
1. 19. (ex 3. 47.) Giancarlo Giordano, Fratoianni, Scotto, Marcon, Costantino, Melilla.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
   al primo periodo, sostituire le parole: di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3.000 con le seguenti: di 1.090 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3.090;
   al secondo periodo, dopo la parola: docenti, aggiungere le seguenti: a iniziative di autoformazione degli studenti;
   dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Alla realizzazione delle iniziative di autoformazione è destinata la somma di 90 milioni di euro a decorrere dal 2015. Lo stanziamento di cui al periodo precedente è finalizzato anche a coprire gli eventuali oneri, non neutralizzabili attraverso una rideterminazione delle tariffe, derivanti dall'obbligo per tutti i musei, siti archeologici e culturali di prevedere che la tariffa per l'accesso di soggetti di età inferiore ai 25 anni, in possesso di una tessera dello studente rilasciata dall'istituto o università italiano frequentato, non sia superiore ad 1 euro anche nel caso in cui la proprietà del museo o del siti sia privata ovvero la gestione dei medesimi sia stata affidata in concessione.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 90.000.000 euro a decorrere dal 2015.
1. 20. (ex 3. 31.) Chimienti, Simone Valente, Di Benedetto, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Castelli, Sorial.

  Al comma 4, dopo le parole: assunzioni di docenti, inserire le seguenti: iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, istituite ai sensi della legge 27 dicembre 2006 n. 296, articolo 1, comma 605, lettera c) e successive modificazioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Al fine di valorizzare la professionalità del personale docente provvisto di abilitazione e di ampliarne le prospettive lavorative, a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017 è disposta l'immissione in ruolo di un numero di docenti almeno corrispondente a quello delle cessazioni di servizio verificatesi nell'anno precedente. L'immissione in ruolo dei nuovi assunti di cui al comma 1 avverrà per scorrimento delle graduatorie della seconda fascia d'istituto.
1. 21. (ex 3. 19.) Chimienti, Caso, Castelli.

  Al comma 4, dopo le parole: assunzioni di docenti, inserire le seguenti: iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, istituite ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1 comma 605, lettera c) e successive modificazioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
  4-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2016-2017 è disposta annualmente l'immissione in ruolo di un numero di docenti almeno corrispondente a quello delle cessazioni di servizio verificatesi nell'anno scolastico precedente. L'immissione in ruolo dei nuovi assunti avverrà per scorrimento delle graduatorie della seconda fascia d'istituto e, in subordine, qualora determinate classi di concorso risultassero esaurite, per scorrimento della terza fascia delle graduatorie d'istituto.
1. 22. (ex 3. 23.) Chimienti, Caso, Castelli.

  Al comma 4, dopo le parole: un piano straordinario di assunzione dei docenti, aggiungere le seguenti: iscritti nelle graduatorie ad esaurimento nei limiti dei posti vacanti e disponibili nell'attuale organico, al potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro, allo sviluppo professionale e alla carriera dei docenti, al rafforzamento dei laboratori e alla formazione dei docenti di lingua inglese.
1. 23. (ex 3. 26.) Gelmini, Palese, Brunetta.

  Al comma 4, dopo le parole: assunzioni di docenti, inserire le seguenti: iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, istituite ai sensi della legge 27 dicembre 2006 n. 296, articolo 1, comma 605, lettera c) e successive modificazioni e, in subordine, di docenti iscritti nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto e che conseguano l'abilitazione entro il 1o settembre 2015 e, in subordine, qualora determinate classi di concorso risultassero esaurite, per scorrimento della terza fascia delle graduatorie d'istituto.
1. 24. (ex 3. 24.) Chimienti, Caso, Castelli.

  Al comma 4, dopo le parole: assunzioni di docenti, inserire le seguenti: iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, istituite ai sensi della legge 27 dicembre 2006 n. 296, articolo 1, comma 605, lettera c) e successive modificazioni e, in subordine, di docenti iscritti nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto e che consegnano l'abilitazione entro il 1o settembre 2015.
1. 25. (ex 3. 25.) Chimienti, Caso, Castelli.

  Al comma 4, dopo la parola: docenti aggiungere le seguenti:, personale ATA.
1. 26. (ex 3. 38.) Currò, Castelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a decorrere dall'esercizio finanziano 2015, è istituito il Fondo per l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Al fondo è attribuita la dotazione annua già prevista per il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. Sono altresì versate nel Fondo le disponibilità residue del citato Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
  4-ter. Il fondo, di cui al comma 1, è destinato: alla piena realizzazione dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo delle istituzioni scolastiche ai fini del successo formativo. Il fondo può essere altresì utilizzato realizzare le forme di autonomia organizzativa previste dai regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e per il raccordo tra i licei, gli istituti tecnici, gli istituti professionali, i percorsi di istruzione e formazione professionali regionali che intendono costituire, d'intesa tra di loro, centri scolastici polivalenti denominati «campus» o «poli informativi», nonché poli tecnico-professionali, di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. Le convenzioni costitutive dei campus dei poli prevedono modalità di gestione e di coordinamento delle attività che assicurano la rappresentanza delle istituzioni scolastiche e formative interessate, delle associazioni imprenditoriali del settore economico e tecnologico di riferimento e degli enti locali.
  4-quater. I capitoli di bilancio del Fondo, di cui al comma 1, sono gestiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attraverso bandi pubblicati annualmente con decreto dei Ministero e secondo i criteri di cui al comma 6.
  4-quinquies. Con una o più direttive del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Senato il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono definiti annualmente:
   a) gli interventi prioritari da finanziare mediante le risorse del Fondo, sulla base del monitoraggio effettuato e dei bisogni rilevati;
   b) i criteri generali di ripartizione delle somme destinate agli interventi di cui alla lettera a) e le modalità della relativa gestione;
   c) i criteri nazionali e i risultati attesi, nel rispetto dei quali sono ripartite le risorse del Fondo alle istituzioni scolastiche autonome;
   d) la quota di progetti pluriennali, biennali o triennali da finanziare mediante le risorse del Fondo.

  4-septies. La definizione degli interventi e dei criteri di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2-quinquies deve tenere conto dell'ammontare complessivo delle risorse in dotazione al fondo delle politiche nazionali adottate per il sistema nazionale di istruzione e formazione e delle indicazioni dell'unione europea, evitando un'eccessiva parcellizzazione delle medesime risorse al fine di non compromettere l'efficacia e l'impatto degli interventi finanziari.
  4-octies. Sono considerati criteri prioritari di finanziamento:
   a) la qualità e la sostenibilità dei progetti;
   b) il grado di innovazione organizzativa, didattica e di ricerca;
   c) la progettualità a livello di rete;
   d) il partenariato interregionale, in particolare con scuole che appartengono a contesti geografici o socio-economici svantaggiati;
   e) la partecipazione al progetto da parte di enti locali, di università o di altri soggetti che svolgono attività culturale, sociale o economica nel territorio, sia nella forma di partenariato che di cofinanziamento del progetto attraverso elargizioni che non comportino vincoli all'autonomia organizzativa, didattica e di ricerca della scuola.
1. 27. (ex 3. 02.) Centemero, Palmieri, Lainati, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al fine di accelerare la realizzazione di una rete infrastrutturale per la ricarica elettrica veloce in aree extraurbane e autostradali, così come previsto dal Piano nazionale di cui all'articolo 17-septies della legge 7 agosto 2012, n. 134, il fondo di cui al comma 8 dei predetto articolo è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2015.
  4-ter. A valere delle risorse di cui al comma 1 e limitatamente agli interventi relativi alla realizzazione di punti di ricarica in aree extraurbane e autostradali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al cofinanziamento, fino a un massimo del 75 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti in aree extraurbane e al 50 per cento in aree autostradali, dei progetti presentati dalle regioni relativi allo sviluppo delle reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 5 dell'articolo 17-septies della legge 7 agosto 2012, n. 134.
  4-quater. Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 100.000.
1. 28. (ex 3. 03.) Crippa, D'Incà, Fantinati, Mucci, Vallascas, Da Villa, Prodani, Della Valle, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Colonnese, Cariello, Currò.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al fine di ridurre i consumi di energia nelle aree portuali su tutto il territorio nazionale e le emissioni atmosferiche delle navi ormeggiate, attraverso l'erogazione di elettricità da terra e di valorizzare la produzione di energia da fonti rinnovabili, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato il Piano nazionale di elettrificazione delle banchine portuali destinate al traffico commerciale e di passeggeri, di seguito denominato «Piano nazionale».
  4-ter. Il Piano nazionale è aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno, nei rispetto della procedura di cui al comma 1.
  4-quater. Il Piano nazionale ha ad oggetto la realizzazione di sistemi di elettrificazione delle banchine portuali denominati cold ironing, nonché di interventi per l'impiego di fonti rinnovabili, di sistemi di mobilità sostenibile per il trasporto dei passeggeri e delle merci all'interno delle aree portuali e di sistemi di impianti di illuminazione innovativi e ad alta efficienza energetica.
  4-quinquies. Il Piano nazionale definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di elettrificazione nel territorio nazionale, sulla base di un'analisi sulla stagionalità, la frequenza e i tempi di permanenza delle navi presso gli ormeggi dei porti. In particolare, il Piano nazionale prevede:
   a) la realizzazione di sistemi di connessione tra la rete elettrica terrestre di alimentazione e le imbarcazioni, anche attraverso l'installazione di convertitori di frequenza e la predisposizione di un adeguato sistema di movimentazione dei cavi elettrici;
   b) l'incremento dell'utilizzo di fonti rinnovabili per lo svolgimento delle attività portuali, attraverso la realizzazione di impianti di generazione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, prevedendo la copertura degli edifici ubicati nell'area demaniale dei porti, nonché da fonte eolica, e l'adozione di tecnologie che utilizzano l'energia delle onde marine;
   c) l'istituzione di un servizio di ricarica per i veicoli elettrici destinati al trasporto dei passeggeri e la promozione di un trasporto sostenibile delle merci all'interno dell'area portuale;
   d) l'adozione di sistemi di illuminazione a led a basso consumo in grado di garantire gli elevati standard di sicurezza per i lavoratori e i passeggeri nonché l'ottemperanza alle prescrizioni di security ISPS in ambito portuale.

  4-septies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di concentrare gli interventi previsti dal comma 4 nei singoli contesti territoriali in funzione delle effettive esigenze, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società di distribuzione dell'energia elettrica.
  4-octies. Ai fini del finanziamento del Piano nazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015.
  4-novies. A valere sulle risorse di cui al comma 6, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al cofinanziamento, fino a un massimo del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti, dei progetti presentati dalle regioni e dagli enti locali relativi allo sviluppo dei sistemi di elettrificazione delle banchine nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 5.
  4-decies. Ai fini del tempestivo avvio degli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, previsti in attuazione dei Piano nazionale, parte del fondo di cui al comma 6, per un ammontare pari a 5 milioni di euro per l'anno 2015, è destinata ai porti ad alta congestione di traffico marittimo in. cui vengono superati i valori limite per la qualità dell'aria oppure nei casi in cui siano stati accertati elevati livelli di inquinamento acustico, in particolare negli ormeggi situati nelle vicinanze di zone residenziali. Alla ripartizione di tale importo tra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e Finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 100.000.
(ex 3. 07.) Da Villa, Crippa, Simone Valente, D'Incà, Fantinati, Mucci, Vallascas, Prodani, Della Valle, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Colonnese, Cariello, Currò.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Per il reclutamento del personale docente il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con cadenza triennale, indice concorsi regionali, sulla base delle cattedre vacanti e disponibili in ogni regione, a mezzo di procedure curate dagli uffici scolastici provinciali e con la formazione di graduatorie distinte per ciascun ordine e per ciascuna classe di specializzazione, a livello regionale. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto determina le modalità di svolgimento del nuovo sistema di reclutamento. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 20 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 17, comma 13.
1. 29. (ex 3. 2.) Simonetti, Caparini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di migliorare l'offerta formativa e garantire la continuità e la qualità didattica, il comma 1 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente: «Ai fini di una migliore qualificazione del servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, sono adottati interventi e misure volti a diminuire gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2018/2019».

  Conseguentemente, al comma 9, capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
   1) 920 euro per l'anno 2015, 840 euro per l'anno 2016 e 780 euro a decorrere dall'anno 2017, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 920 euro per l'anno 2015, 840 euro per l'anno 2016 e 780 euro a decorrere dall'anno 2017, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e importo di 2.000 euro.
1. 30. (ex 3. 34.) Chimienti, Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di migliorare l'offerta formativa e garantire la continuità e la qualità didattica, il comma 1 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente: «Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, sono adottati interventi e misure volti a diminuire gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2018/2019, nei limiti di spesa pari a 338.500.000 euro per l'anno 2015, pari a 1.180.000.000 euro per l'anno 2016, pari a 1.715.100.000 euro per l'anno 2017 e pari a 2.130.000.000 euro a decorrere dall'anno 2018».

  Conseguentemente, al comma 9, al capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
   1) 840 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro per il periodo di imposta 2015;
   2) 840 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro per il periodo di imposta 2015. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
   3) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro per il periodo di imposta 2016;
   4) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro, ma non a 26.000 euro per il periodo di imposta 2016. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
   5) 504 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro a decorrere dal periodo di imposta 2017;
   6) 504 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro a decorrere dal periodo di imposta 2017. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
1. 31. (ex 3. 27.) Chimienti, Castelli, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Caso, Currò.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2016-2017 è disposta annualmente l'immissione in ruolo di un numero di docenti almeno corrispondente a quello delle cessazioni di servizio verificatesi nell'anno scolastico precedente. L'immissione in ruolo dei nuovi assunti avverrà per scorrimento delle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, della seconda fascia d'istituto e, qualora determinate classi di concorso risultassero esaurite, per scorrimento della terza fascia delle graduatorie d'istituto.
1. 32. (ex 3. 22.) Chimienti, Caso, Castelli.

  Sopprimere il comma 9.
1. 33. (ex 4. 10.) Sorial, Currò, Caso, Cariello, Castelli, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto, Alberti, Pesco, Caso, Castelli.

  Sostituire i commi da 9 a 14 con i seguenti:.
  9. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito il Reddito di Cittadinanza in attuazione dei principi fondamentali sanciti dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché dei principi di cui agli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38 della Carta Costituzionale,
  10. Il Reddito di cittadinanza è finalizzato a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale nonché a favorire la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione attraverso politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale di tutti i soggetti a rischio di marginalità nella società e nel inondo del lavoro.
  11. Il Reddito di cittadinanza è istituito su tutto il territorio nazionale allo scopo di promuovere le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro, all'istruzione, all'informazione, alla cultura e alla sua libera scelta sottraendo ogni individuo dall'ambito della precarietà al fine dell'ottenimento della redistribuzione della ricchezza e della salvaguardia della dignità della persona.
  12. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge apposito fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza». Il Fondo è alimentato con le maggiori entrate e le minori spese di cui ai commi 81 e seguenti.
  13. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza di cui alla presente legge si intende per:
   a) Reddito di cittadinanza: l'insieme delle misure volte al sostegno al reddito per tutti i soggetti residenti sul territorio nazionale che hanno un reddito inferiore alla soglia di povertà come definita alla lettera d) del presente comma al fine di garantire la pari dignità sociale e la partecipazione al progresso del paese;
   b) Beneficiari: lutti i cittadini in possesso dei requisiti di idoneità previsti dal presente articolo per il diritto al percepimento del reddito di cittadinanza;
   c) Struttura informativa centralizzata: la rete informativa utilizzata per la condivisione e l'aggiornamento di ima banca dati finalizzata ad implementare e gestire i processi di citi al presente articolo;
   d) Soglia di povertà relativa: è il valore convenzionale calcolato dall'ISTAT che individua il valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia anche composta da un singolo soggetto, viene definita povera in termini relativi ossia in rapporto al livello economico medio di vita dell'ambiente o della nazione;
   e) Reddito familiare: è il reddito complessivo netto derivante da redditi percepiti in Italia o all'estero, anche sotto la forma di sostegno al reddito o che potranno essere percepiti sulla base di apposita documentazione nell'anno di presentazione della richiesta di reddito di cittadinanza da parte del richiedente e degli appartenenti al suo nucleo familiare;
   f) Nucleo familiare: il nucleo composto da richiedente, soggetti con i quali convive e soggetti considerati a suo carico. I soggetti con i quali convive il dichiarante sono coloro che risultano dallo Stato di famiglia. I coniugi appartengono sempre al medesimo nucleo familiare anche se residenti separatamente e non appartengono al medesimo nucleo familiare solo in caso di separazione giudiziale o omologazione della separazione consensuale, oppure quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli. I figli minori che convivono con il proprio genitore fanno parte del nucleo familiare al quale appartiene il genitore stesso (caso di coniugi non conviventi). Per le famiglie che non sono comprese nella presente definizione si applica quanto previsto dal decreto legislativo 109/98 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 221 del 1999;
   g) Familiari a carico: sono i componenti del nucleo familiare minori degli anni diciotto, i maggiori di anni diciotto fino al compimento del venticinquesimo anno di età purché studenti o in possesso di ima qualifica o diploma professionale, riconosciuti e utilizzabili a livello nazionale e dell'Unione Europea, compresi nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o di un diploma di istruzione secondario di II grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro ovvero la frequenza di un corso per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche;
   h) Fondo per il Reddito di Cittadinanza: è il fondo di cui al comma 4 istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di garantire l'erogazione dei benefici;
   i) Bilancio di Competenze: è una metodologia di intervento e consulenza di processo in ambito lavorativo e nell'orientamento professionale per adulti. È un percorso volontario che mira a promuovere la riflessione e l'autoriconoscimento delle competenze acquisite nei diversi contesti di vita al fine di renderne possibile la trasferibilità e la spendibilità nella ridefinizione e riprogettazione del proprio percorso formativo-lavorativo;
   j) Salario minimo garantito: è la paga oraria minima che il datore di lavoro deve corrispondere.

  14. Il Reddito di Cittadinanza garantisce al beneficiario, qualora sia unico componente di nucleo familiare, il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto pari a 7.200,00 euro, stabilito con riferimento alla soglia di povertà relativa definita dall'Istat per l'anno 2013.
  14.1. Il Reddito di Cittadinanza garantisce al nucleo familiare, anche tramite integrazione, il raggiungimento, a seconda del numero dei componenti, di un reddito minimo pari ai valori della tabella di cui all'Allegato 1 calcolati in riferimento alla soglia di povertà relativa definita per l'anno 2013 dall'Istat.
  14.2. La misura del Reddito di Cittadinanza di cui ai commi 14 e 14.1. è fissata sulla base del livello di soglia di povertà relativa aggiornata ogni anno e in ogni caso non potrà essere inferiore al reddito annuo pari a 7,200 euro netti.
  14.3. La misura del Reddito di Cittadinanza di cui ai commi 14, 14.1 e 14.2 del presente articolo, per il solo caso di lavoratori autonomi, viene calcolata con riferimento al reddito netto dell'anno precedente a quello di inoltro della richiesta, con previsione di successivo calcolo di compensazione, da effettuarsi non appena disponibili i dati reddituali relativi all'anno in corso. Nel caso in cui dal calcolo emerga che i redditi reali abbiano superato la soglia di povertà relativa individuale, il beneficiario restituisce l'eccedenza a partire dall'anno in cui il suo reddito supera dei 100 per cento il valore della predetta soglia. Nel caso in cui dal calcolo emerga che i redditi reali siano stati inferiori alla soglia di povertà relativa individuale, il beneficiario ha diritto a ricevere l'integrazione di quanto non percepito a partire dalla prima erogazione disponibile.
  14.4. Ai fini dell'accesso al Reddito di Cittadinanza viene tenuto in considerazione il reddito familiare dichiarato al momento della richiesta secondo le modalità previste dal presente articolo.
  14.5. Il richiedente, in caso di esito positivo delle verifiche svolte da parte delle strutture preposte, ha diritto a ricevere esclusivamente la quota di reddito di cittadinanza a lui spettante e calcolata secondo gli allegati 1 e 2 del presente articolo.
  14.6. A completamento della richiesta inoltrata da un componente di nucleo familiare con soggetti potenzialmente beneficiari, i medesimi componenti acquisiscono il diritto a ricevere l'erogazione diretta della quota a loro spettante, secondo i criteri stabiliti nella tabella di cui agli allegati 1 e 2 del presente articolo, esclusivamente tramite richiesta personale agli uffici competenti,
  14.7. La quota parte di reddito di cittadinanza riferita ai figli minori a carico spetta in parti eguali a entrambi i genitori fatte salve diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria.
  14.8. Hanno diritto a richiedere e percepire il Reddito di Cittadinanza tutti i soggetti che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto i 18 anni di età, sono residenti sul territorio nazionale, percepiscono un reddito netto annuo inferiore ad euro 7200 netti ovvero appartengono ad un nucleo familiare il cui reddito è inferiore ai valori indicati nella tabella di cui all'allegato 1 della presente legge e che sono compresi in una delle seguenti categorie:
   a) soggetti in possesso di cittadinanza italiana;
   b) soggetti aventi cittadinanza estera, residenti da almeno due anni in territorio italiano, che dimostrano di aver lavorato in Italia nell'ultimo biennio per un numero di ore pari o superiore a 1000 ovvero essere stati titolari di un reddito netto pari o superiore a 6000 euro complessivi nei due anni precedenti a quello della fruizione dei benefici di cui al presente articolo;
   c) il Governo è delegato all'emanazione di un decreto che preveda la stipula di convenzioni con altri Stati al fine di verificare se i richiedenti siano attualmente beneficiari di altri redditi nei paesi di origine o, qualora di cittadinanza italiana, in paesi esteri.

  14.9. Per i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 25 anni costituisce requisito fondamentale essere in possesso di qualifica o diploma professionale, riconosciuti e spendibili a livello nazionale e comunitario, in quanto compresi nell'apposito Repertorio nazionale, condiviso tra Stato e Regioni con l'Accordo del 29 aprile 2010 o di un diploma di istruzione secondario di II grado utile per l'inserimento lavorativo ovvero essere in corso di frequenza per l'acquisizione di uno dei predetti titoli o qualifiche;
  14.10. Nel caso di nucleo familiare con un unico componente che svolge attività, comprovata da attestazioni di frequenza, di studente a tempo pieno in modo esclusivo, il reddito di cittadinanza viene erogato solo nel caso in cui il nucleo familiare di provenienza sia al di sotto della soglia di povertà relativa di cui al comma 6 del presente articolo.
  14.11. Ai fini dell'efficace svolgimento delle procedure di informatizzazione, gestione, controllo ed erogazione del reddito di cittadinanza, vengono attribuite le seguenti competenze:
   a) Le strutture dei centri per l'impiego hanno il compito di ricevere le domande di accesso al reddito di cittadinanza di cui al presente articolo 1 centri per l'impiego gestiscono le procedure, coordinarlo le attività degli enti che partecipano allo svolgimento dei procedimenti, ne raccolgono i pareri per le parti di competenza e nel caso di esito positivo inviano all'Inps il parere favorevole all'erogazione del reddito di cittadinanza.
   b) I Comuni hanno il compito di favorire e supportare le procedure per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo in particolare per i soggetti per i quali si renda necessario attivare percorsi di supporto ed inclusione sociale, per disabili gravi, per i soggetti pensionati con reddito inferiore alla soglia di cui al comma 13 lettera d). In tali casi i servizi sociali laddove necessario possono procedere alla presentazione della richiesta ai centri per l'impiego competenti per territorio utilizzando la struttura informativa centralizzata.
   c) Le regioni hanno il compito di favorire in coordinamento con i centri per l'impiego, i comuni e in accordo con i ministeri competenti per materia, le politiche attive del lavoro nonché la nascita di nuove realtà imprenditoriali, attraverso lo scambio di buone pratiche e incentivando iniziative fra i comuni anche consorziati tra loro. Le Regioni attraverso l'Osservatorio sul mercato del lavoro e sulle politiche di welfare a livello regionale al fine di monitorare la distribuzione del reddito, la struttura della spesa sociale e fornire le statistiche sulla possibile platea di beneficiari del presente articolo.
   d) L'INPS è ente competente per le attività di verifica e controllo dei dati dichiarati e provvede all'erogazione del reddito di cittadinanza a ciascun beneficiario previa valutazione positiva da parte del centro per l'impiego, per il tramite del fondo di cui al comma 12. L'INPS altresì condivide con i Centri per l'impiego i dati riguardanti l'erogazione di tutti i sussidi che ha in gestione;
   e) L'agenzia delle entrate nell'ambito delle proprie competenze esegue le verifiche e i controlli dei dati dichiarati dai richiedenti ai fini dell'erogazione del Beneficio di cui al presente articolo;
   f) Le Direzioni regionali e territoriali del lavoro per quanto attiene alle attività da esse esercitate implementano la struttura informativa centralizzata con i dati in loro possesso;
   g) Le scuole di ogni ordine e grado forniscono ai centri per l'impiego ed ai comuni le informazioni relative all'assolvimento degli obblighi scolastici ed implementano i dati relativi alla certificazione delle competenze dei soggetti beneficiari tramite la Struttura informativa centralizzata.
   h) Le agenzie formative accreditate ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 20 marzo 2008, Accordo 131/2003 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, Accordo Stato Regioni 1o agosto 2002, Decreto ministeriale (Mips) 25 maggio 2001 n. 166, Accordo Stato Regioni dei 18 febbraio 2000, Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, Legge 24 giugno 1997 n. 196 forniscono ai centri per l'impiego ogni informazione in relazione alta programmazione dei corsi e dei percorsi formativi e alla frequenza ai corsi ed ai percorsi formativi svolti dai cittadini ed implementano i dati relativi alla certificazione delle competenze dei soggetti tramite la Struttura informativa centralizzata.
   i) Le Università e gli istituti di alta formazione implementano i dati relativi alla certificazione delle competenze dei cittadini tramite la Struttura informativa centralizzata.

  14.12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e delle politiche sociali emana un decreto, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, al fine di stabilire le procedure di coordinamento tra gli enti di cui al comma 14.11.
  14.13. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, è istituito l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche di Welfare. L'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche di Welfare, attraverso lo stretto scambio di informazioni con gli osservatori regionali, provinciali e i Comuni, ha il compito di analizzare l'evoluzione dei mercati dell'occupazione e delle politiche sociali, con particolare riferimento ai settori d'attività interessati al completamento della domanda di lavoro e offre un sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali, con l'obiettivo di rendere funzionale il dispositivo del presente articolo nonché gli altri strumenti offerti dall'ordinamento a tutela delle esigenze di carattere sociale ed occupazionale, altresì definisce, in accordo con il Ministero dell'università, dell'istruzione e della ricerca, le linee guida per l'attuazione di politiche attive, volte al raggiungimento dell'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione.
  14.14. Le strutture di cui ai commi 14.11, 14.12 e 14.13, in ottemperanza alle disposizioni in materia di Agenda Digitale europea, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dati definite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ampliano, implementano ed utilizzano, senza nuovi o maggiori oneri, a carico della finanza-pubblica, la Banca dati di cui al decreto legge 28 giugno 2013 n. 76 coordinato con la legge 9 agosto 2013 n. 99, alla quale confluiscono quantomeno; i dati anagrafici del cittadino, stato di famiglia, certificazione Isee, certificazione reddito al netto delle tasse riferito all'anno in corso, certificazione reddito di cittadinanza percepito, dati in possesso dell'Inps, beni immobili di proprietà, competenze certificate del cittadino acquisite in ambito formale, non formale e informale, stato di frequenza scolastica dello studente.
  14.15. I dirigenti delle strutture pubbliche o aziende speciali di enti pubblici, cui è conferito l'incarico di partecipare allo sviluppo della struttura informativa centralizzata di cui al presente articolo, hanno l'obbligo di riferire trimestralmente al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali lo stato di avanzamento dei lavori finalizzati al completamento della medesima struttura informativa centralizzata.
  14.16. Tutti i soggetti identificati come soggetti abilitati secondo la Legge 183 del 2020 e le Note Circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 13/SEGR/000440 del 4 gennaio 2007 e n. 13/SEGR/0004746 compresi i datori di lavoro hanno l'obbligo di registrarsi, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Banca dati di cui al decreto legge 28 giugno 2013 n. 76 convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 99 e di trasmettere lutti i dati elaborati relativi agli utenti;
  14.17. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è delegato ad emanare entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge un decreto contenente disposizioni relative alla ottimizzazione dei processi funzionali alla realizzazione della struttura informativa centralizzata, prevedendo;
   a) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigenziale competente per la cura dei procedimenti di realizzazione della struttura informativa centralizzata di cui al comma 14.15 del presente articolo, che non abbia ottemperato sulla base dei dati monitorati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
   b) meccanismi sanzionatori di carattere amministrativo per i soggetti identificati al comma 14.16 del presente articolo, da erogare in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal medesimo comma 14.16.

  14.18. I dati personali elaborati ai fini del presente articolo sono trattati ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003.
  14.19. Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui al presente articolo inoltra domanda di ammissione alle strutture preposte territorialmente competenti, indicate al comma 17, lettere a) e b), allegando:
   a) Copia dell'Isee;
   b) Autodichiarazione attestante i redditi percepiti e percepibili, nel corso dell'anno solare di presentazione della domanda, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, fatte salve le ipotesi di cui al comma 9.

  14.20. La sussistenza delle condizioni di cui ai commi 14, 15 e 16 del presente articolo è verificata e attestata dalle strutture preposte di cui ai commi 14.11, 14.12 e 14.13,secondo competenza attraverso la consultazione e l'implementazione della banca dati centralizzata di cui ai commi da 14. 21. a 14.25.
  14.21. Le strutture preposte all'accoglimento della domanda di cui ai commi 14.11, 14.12 e 14.13,possono riservarsi la facoltà di richiedere la documentazione inerente ai redditi percepiti e percepibili, nell'anno solare della presentazione della domanda, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare.
  14.22. Sul sito internet dei centri per l'impiego devono essere pubblicate le modalità per la presentazione della richiesta e i moduli semplificati.
  14.23. Il Reddito di Cittadinanza viene erogato per il periodo durante il quale il beneficiario si trova in una delle condizioni previste ai commi 14.8, 14.9 e 14.10. Per il beneficiario maggiorenne in età non pensionabile, la continuità dell'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata al rispetto degli obblighi di cui ai successivi commi da 14.24 a 14. 40.
  14.24. Il Beneficiario in età non pensionabile deve fornire immediata disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti.
  14.25. Il beneficiario fornita la disponibilità di cui al comma 1 del presente articolo, deve entro sette giorni intraprendere il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo tramite le strutture preposte alla presa in carico del soggetto indicate ai commi da 14.32 a 14.39.
  14.26. I Beneficiari dei Reddito di Cittadinanza hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente agli enti preposti ogni variazione della situazione reddituale, lavorativa, familiare o patrimoniale che comporta la perdita del diritto a percepire il Reddito di Cittadinanza o che comporta la modifica dell'entità dell'ammontare del Reddito di Cittadinanza percepito e anche in costanza di diritto al beneficio è tenuto a rinnovare la domanda di ammissione annualmente.
  14.27. In linea con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale ed informale, nonché in base agli interessi ed alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego di cui ai commi da 14.32 a 14.39., il beneficiario è obbligato ad offrire la propria disponibilità, per l'espletamento di attività utili alla collettività da svolgere presso il Comune di residenza che istituisce progetti ai predetti fini compatibilmente, nel caso di disabili e anziani, con le loro capacità.
  14.28. I Comuni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge devono attivare tutte le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al comma precedente.
  14.29. Il beneficiario in riferimento alle attività di cui al comma 14. 27 è tenuto a mettere a disposizione della collettività in minimo di quattro ore settimanali da ritenersi esclusivamente prestate a titolo di volontariato.
  14.30. Gli obblighi di cui al comma 14.25 vengono attestati dal Comune che provvede ad aggiornare la Banca Dati centralizzata.
  14.31. Gli obblighi di cui al comma 14.25 sono subordinati all'attivazione di progetti da parte dei comuni interessati.
  14.32. I centri per l'impiego, ai fini dell'inserimento lavorativo, hanno il compito della presa in carico dei soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al presente articolo ed erogano servizi ai fini dell'accompagnamento all'inserimento lavorativo, altresì, provvedono nel corso del primo anno dall'entrata in vigore del la presente legge, a forme di pubblicizzazione del diritto ai benefici del reddito di cittadinanza, attraverso l'invio di comunicazioni a mezzo posta o pec, presso le residenze dei potenziali beneficiari.
  14.33. I centri per l'impiego cooperano con le Regioni, i Comuni e l'Agenzia del Demanio, ciascuno con le proprie risorse, al fine di promuovere la nascita di nuove attività imprenditoriali in relazione alle caratteristiche produttive, commerciali, economiche del territorio, nell'ottica dell'inserimento lavorativo dei beneficiari di cui al presente articolo.
  14.34. Al fine di favorire la nascita di attività imprenditoriali di cui al precedente comma e nell'ottica dello sviluppo occupazionale nei settori innovativi, all'articolo 58, dopo il comma 1, del decreto legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente:
  «1-bis. È riservata una quota del 10 per cento del tonale dei beni immobiliari di cui al comma 1, da destinare a progetti di sviluppo di »start-up innovative« di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e da destinare a progetti di sviluppo di »incubatori certificati« di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»

  14.35. Le attività di cui al comma 14. 32. possono essere altresì svolte dalle agenzie di intermediazione del lavoro di cui al Decreto Legislativo 10 settembre 2003.
  14.36. Le agenzie di cui al comma 41 oltre a tutte le agenzie per il lavoro di cui al decreto Legislativo 10 settembre 2003 pur escluse dalla possibilità di prendere in carico il soggetto, sono tenute a inserire i dati in loro possesso nella banca dati di cui ai commi da 20 a 24.
  14.37. I centri per l'impiego, nonché le agenzie di intermediazione, in relazione ai servizi erogati di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, delle capacità fisiche, delle disabilità nonché di mansioni precedentemente svolte, procurano al beneficiario proposte di lavoro.
  14.38. Tutte le Agenzie di cui al presente articolo, devono individuare, attraverso la Struttura informativa centralizzata, le candidature idonee a ricoprire le posizioni lavorative per le quali hanno ricevuto incarico da parte dei loro committenti.
  14.39. Le Agenzie formative accreditate hanno il compito di fornire una formazione mirata, orientata verso quei settori in cui è maggiore la richiesta di lavoro qualificato in linea con le indicazioni degli osservatori regionali e nazionali del mercato dei lavoro e sulle politiche di Welfare. Le Agenzie formative accreditate devono inserire al lavoro una quota annua pari almeno al 10 per cento degli iscritti che conseguono il titolo. Ai predetti fini formativi e di inserimento al lavoro, l'Osservatorio nazionale dei mercato del lavoro è delle politiche di Welfare di cui al comma 17, lettera h) ha il compito di verificare e monitorare le attività delle agenzie formative e provvede ad inibire l'assegnazione di nuovi corsi alte Agenzie formative accreditate, per l'anno successivo, nel caso di mancato inserimento al lavoro della quota minima del 10 per cento degli iscritti che conseguono il titolo.
  14.40. Il beneficiario, in età non pensionabile ed abile al lavoro, fatte salve le previsioni di cui alla legge 68/99, in relazione alle proprie capacità è tenuto, pena la perdita del beneficio a:
   a) fornire disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti;
   b) sottoporsi al colloquio di orientamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 181 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
   c) accettare espressamente di essere avviato a un progetto individuale di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro;
   d) seguire il percorso di bilancio delle competenze previsto nonché redigere, col supporto dell'operatore addetto, il piano di azione individuale funzionale all'inserimento lavorativo;
   e) svolgere con continuità un'azione di ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite con i servizi competenti;
   f) accettare espressamente, nel caso di individuazione di carenze professionali o di riconoscimento di specifiche propensioni, (qualora rilevate dall'ente preposto durante il colloquio di orientamento ed il percorso di bilancio delle competenze, di essere avviato e completare corsi di riqualificazione professionale o formazione professionale da ritenersi obbligatori ai fini del presente articolo con esclusione dei casi di comprovata impossibilità derivante da cause di forza maggiore;
   g) sostenere colloqui ovvero prove di selezione per attività lavorative attinenti alle competenze certificate;
   h) partecipare attivamente alla ricerca del lavoro e recarsi con cadenza periodica, pari a una volta a settimana, presso il CPI o l'Agenzia che lo ha preso in carico;

  14.41. Il beneficiario in età non pensionabile ed abile al lavoro o qualora disabile in relazione alle proprie capacità, perde il diritto all'erogazione del reddito di cittadinanza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
   a) non ottempera agli obblighi di cui al comma 14.40;
   b) sostiene più di tre colloqui di selezione con palese volontà di ottenere esito negativo accertata e dichiarata dai responsabili del procedimento di cui al presente articolo;
   c) rifiuta nell'arco di tempo riferito al periodo di disoccupazione, più di tre proposte di impiego ritenute congrue ai sensi del comma seguente e presentate dal centro per l'impiego o dalle strutture preposte di cui ai commi 14.11, 14.12 e 14.13, o da 14. 37 a 14.39;
   d) qualora a seguito di impiego o reimpiego receda senza giusta causa dal contratto di lavoro, per due volte nel corso dell'anno solare;
   e) qualora non ottemperi agli obblighi di cui al comma 14. 29. se in presenza di progetti già avviati dai Comuni.

  14.42. Ai fini del presente articolo è considerata congrua la proposta di lavoro di cui al precedente comma se munita dei seguenti requisiti:
   a) è attinente alle propensioni, agli interessi e alle competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale e informale, certificate nei corso del colloquio di orientamento e del percorso di bilancio delle competenze dagli Enti preposti di cui ai commi da 14. 32. a 14.39;
   b) la retribuzione oraria è pari a un importo maggiore o uguale all'ottanta per cento rispetto a quella delle mansioni di provenienza e comunque, non inferiore a quanto previsto dal CCNL di riferimento e in stretta osservanza di quanto previsto ai commi 77, 78 e 79;
   c) fatte salve espresse volontà del richiedente la sede del luogo di lavoro non dista oltre 50 km dalla residenza del soggetto interessato e il luogo di lavoro è raggiungibile con i mezzi pubblici in un arco di tempo non superiore ad ottanta minuti;

  14.43. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 Marzo 1999, n. 68 sono soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione;
  14.44. Sono esentate dall'obbligo della ricerca del lavoro e dagli obblighi di cui al comma 14. 40. le madri fino al compimento del terzo anno di età dei figli ovvero in alternativa i padri su specifica richiesta o comunque nel caso di nucleo familiare monoparentale;
  14.45. Ai fini del presente articolo la partecipazione, del Beneficiario del reddito di cittadinanza, a progetti imprenditoriali promossi dal centro per l'impiego territorialmente competente ai sensi del comma 14.33, è da considerarsi alternativa ed equivalente all'assolvimento degli obblighi di formazione di cui al comma 14.40, lettera f);
  14.46. Lo Stato, le Regioni e i Comuni riconoscono ad ogni cittadino il diritto all'abitazione quale bene primario collegato alla personalità e annoverato tra i diritti fondamentali della persona tutelati dall'articolo 11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali recepito con legge 881/77, dall'articolo 2 della costituzione e dalla Carta sociale europea, sia per l'accesso all'alloggio che nei sostegno al pagamento dei canoni di locazione.
  14.47. I beneficiari del reddito di cittadinanza non proprietari di immobili ad uso abitativo e locatari dell'abitazione principale, non percettori di altre agevolazioni per l'abitazione, hanno diritto a ricevere l'agevolazione di cui al fondo nazionale di sostegno per l'accesso al contributo per le locazioni di cui all'articolo 11 legge 9 dicembre 1998 n. 431 e successive modificazioni, maggiorata del 20 per cento.
  14.48. Al fine del presente articolo, per i beneficiari del Reddito di cittadinanza, il fondo di cui al comma 14. 32. è aumentato di 200.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2014-2016. All'onere si provvede mediante le maggiori risorse di cui ai commi 80 e seguenti.
  14.49. Ai Fini di cui ai commi da 9 a 12 nonché con l'obiettivo di applicare le normative di riferimento in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, i comuni anche riuniti in consorzi e le regioni hanno l'obbligo di erogare servizi integrativi a supporto dei beneficiari del reddito di cittadinanza e forniscono:
   a) sostegno alla scolarità nella fascia d'obbligo, in particolare per acquisto libri di testo;
   b) sostegno all'istruzione ed alla formazione dei giovani con particolare riferimento alla concessione di agevolazioni per l'acquisto di libri di testo ed il pagamento di tasse universitarie;
   c) sostegno per l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari;
   d) misure di sostegno alla formazione e incentivi all'occupazione.
   e) misure di sostegno all'uso dei trasporti pubblici;
   f) misure volte a Favorire il diletto attraverso la concessione di benefici per la fruizione di rappresentazioni culturali.

  14.50. Al fine di coniugare gli obiettivi di efficacia del presente articolo e sostenere la diversificazione dei benefici offerti. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero delle Attività produttive e il Ministero dell'Economia, emana entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge un decreto contenente misure volte a fornire agevolazioni per i costi utenze di gas, acqua, elettricità e telefonia fissa attraverso la determinazione di relative tariffe sociali per i beneficiari del presente articolo.
  14.51. Al fine di promuovere l'accesso ai benefici di cui al presente articolo, i comuni anche riuniti in consorzi in coordinamento con i centri per rimpiego, elaborano annualmente programmi di divulgazione e relativa assistenza in favore dei senza tetto e dei senza fissa dimora.
  14.52. Al fine di monitorare l'attuazione del presente articolo i comuni anche riuniti in consorzi comunicano semestralmente al ministero del lavoro e delle politiche sociali lo stato di attuazione dei programmi di cui al comma 14. 51 ed i relativi risultati conseguiti.
  14.53. Entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge il ministero del lavoro e delle politiche sociali emana un regolamento contenente la modulistica per le comunicazioni di cui al comma 14. 52.
  14.54. Il reddito di cittadinanza è erogato da INPS ed è riscosso: presso gli uffici postali in contanti allo sportello, con accredito sul proprio conto corrente postale, su conto di deposito a risparmio o con accredito su carta prepagata, tenuto conto delle esigenze del beneficiario.
  14.55. Ferma restando la competenza della sede Inps, nel cui ambito territoriale il beneficiario è residente, il pagamento può essere richiesto presso ciascun ufficio pagatore sul territorio nazionale.
  14.56. Al fine di agevolare la fiscalità generale l'importo mensile del reddito di cittadinanza è incrementato del 5 per cento per i beneficiari che accettano di ricevere l'erogazione su carta prepagata e che utilizzano almeno il 70 per cento dell'importo della mensilità precedente in acquisti effettuati tramite la medesima carta propagata.
  14.57. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze stipulano una convenzione con poste italiane e con INPS finalizzata all'erogazione del reddito di cittadinanza tramite una carta prepagata gratuita di uso corrente, e alta predisposizione di uno strumento automatico utile a rilevare mensilmente l'ammontare della spesa effettuata tramite carta prepagata ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al comma 1 del presente articolo.
  14.58. Al fine di promuovere l'emersione del lavoro irregolare, il beneficiario che segnala alla Direzione territoriale del lavoro una eventuale, propria prestazione lavorativa pregressa, e irregolare, a seguito di relativo accertamento da parte dalle autorità ispettive competenti, riceve una maggiorazione del reddito di cittadinanza nella misura del 5 per cento.
  14.59. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile e in attesa dell'adozione di ulteriori misure è istituito un incentivo per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori beneficiari del presente articolo.
  14.60. Le assunzioni di cui al comma 14. 59 devono comportare un incremento occupazionale netto per ogni singola azienda beneficiaria dell'incentivo.
  14.61. L'incentivo mensile è pari al reddito di cittadinanza percepito dal beneficiario al momento dell'assunzione e non può superare a 600 euro mensili, corrisposti al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo, di riferimento, fatte salve le regole vigenti per il versamento dei'contributi in agricoltura.
  14.62. L'incentivo ha una durata massima di dodici mesi.
  14.63. L'incremento occupazionale di cui al comma 14. 60. è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
  14.64. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto titolare.
  14.65. L'accesso al reddito di cittadinanza è condizionato ad accertamento fiscale. Al predetto fine INPS e Agenzia delle Entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individuano l'esistenza di omissioni ovvero difformità dei dati dichiarati rispetto agli elementi conoscitivi in possesso dei rispettivi sistemi informativi e provvedono alle relative comunicazioni al Centro per l'impiego territorialmente competente.
  14.66. Il beneficiario che rilascia dichiarazioni mendaci, perde definitivamente il diritto al Reddito di Cittadinanza ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito alla data della perdita del beneficio medesimo.
  14.67. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 32 qualora relativi ad un incremento della capacità reddituale, a seguito di seconda omessa tempestiva comunicazione, comporta la perdita di ogni beneficio di cui al presente articolo.
  14.68. Il termine per la segnalazione di cui al comma 73 è fissato in giorni 30 dall'effettivo incremento reddituale,
  14.69. Il beneficiario del reddito di cittadinanza che svolge contemporaneamente attività di lavoro irregolare perde il diritto al beneficio ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito alla data della perdita del beneficio medesimo.
  14.70. In caso di erogazione del reddito di cittadinanza, la mancata frequenza ai percorsi scolastici da parte del figlio minore a carico del beneficiario, comporta una riduzione della quota parte di reddito di cittadinanza riferita al minore a carico per ciascun figlio in dispersione scolastica. In caso di primo richiamo la riduzione sarà pari al 30 per cento ovvero al 50 per cento in caso di secondo richiamo ovvero alla perdita del beneficio in caso di terzo richiamo.
  14.71. In adempimento ai principi costituzionali sanciti dall'articolo 36 della Costituzione nonché dai commi da 9 a 12 del presente articolo, al fine di integrare le relative misure in favore di tutti i cittadini, è istituito il salario minimo garantito.
  14.72. Fatte salve disposizioni di maggior favore previste dalla contrattazione, collettiva nazionale la retribuzione oraria lorda applicabile a tutti i rapporti aventi per oggetto una prestazione lavorativa non può essere inferiore a 9 euro.

  14-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, fissati nella misura massima annua di 19.000 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 80 e seguenti.

Allegato 1

Calcolo del reddito di cittadinanza.

Componenti nucleo familiare Soglia di povertà del nucleo familiare per l'anno 2013
    1 600    
    2 1.000    
    3 1.330    
    4 1.630    
    5 1.900    
    6 2.160    
    7 2.400    

Allegato 2

  Algoritmi per il calcolo del Reddito di Cittadinanza per il singolo beneficiario componente di un nucleo familiare.
Caso 1.

  Tutti i componenti percepiscono un reddito inferiore al reddito di cittadinanza potenziale
   Ni= numero dei componenti il nucleo familiare;
   Sp= Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di allegato 1;
   Ra, Rb, Rc,... Ri= redditi dei componenti del nucleo familiare;
   Rf= Reddito familiare dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare;
   Rf= Ra+Rb+Rc+... Ri;
   Rcf= reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di allegato 1;
   Rcf= Sp-Rf;
   Rcx= Reddito di cittadinanza potenziale del componente iesimo del nucleo familiare;
   Rcx= Sp/Ni;
   Rca, Rcb, Rcc,.... Rci= reddito di cittadinanza del componente iesimo del nucleo familiare;
   Rci= Rcx-Ri.
Caso 2.

  Uno dei componenti del nucleo familiare percepisce un reddito superiore al reddito di cittadinanza potenziale;
   Ni= numero dei componenti il nucleo familiare;
   Sp= valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di allegato 1;
   Ra, Rb, Rc,... Ri= redditi dei componenti del nucleo familiare;
   Rs= reddito dei componente del nucleo familiare che supera il reddito di cittadinanza potenziale del componente del nucleo familiare;
   Rf= reddito familiare dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare.
   Rf= Ra+Rb+Rc+Rs+... Ri;
   Rcf= reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di allegato 1;
   Rcf= Sp-Rf;
   Rcx= Reddito di cittadinanza potenziale del componente iesimo del componente del nucleo familiare;
   Rcx=Sp/Ni;
   Es= Extra reddito del componente che ha un reddito superiore al reddito di cittadinanza potenziale;
   Es= Rs-Rcx;
   Rca, Rcb, Rcc= Redditi di cittadinanza riferiti ai componenti a, b, c del nucleo familiare;
   Rci= reddito di cittadinanza del componente iesimo del nucleo familiare;
   Rci=Rcx-(Ri+(Es/(N-1)));

  Nel caso 2 il reddito di cittadinanza del componente iesimo del nucleo familiare che percepisce un reddito inferiore al reddito potenziale è dato dal reddito potenziale diminuito della somma del reddito dei componente iesimo e dell'extra reddito del componente che supera il reddito potenziale ripartito tra gli altri familiari.

  In tutti i casi il componente del nucleo familiare che percepisce un reddito superiore al reddito potenziale non percepisce alcun reddito di cittadinanza.

  Conseguentemente, all'onere quantificato nella misura di 17.700 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2015 e per i due anni successivi, si provvede:
   a) rispettivamente per 12.204,12.742 e 11.892 milioni, per gli anni 2015, 2016, 2017, mediante la soppressione dei seguenti articoli della presente legge;
    Articolo 9;
    Articolo 12 cc. 3 e 5;
    Articolo 17 cc. 4, 5, 6 e 7;
    Articolo 17 c. 12;
    Articolo 17 c. 21;
   b) per 4 miliardi di euro annui a decorrere dal 2015 si provvede mediante:
    1) alla legge 27 dicembre 2013 n. 147 apportare le seguenti modifiche:
  al comma 639, dopo le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,» sono inserite le seguenti: «, escluse le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9.»:
  al comma 669, le parole: «, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai sensi dell'imposta municipale propria,» sono soppresse;
    2) A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per i consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2009, n. 196, ricorrono ai sistemi di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. o da altre centrali di committenza anche regionali, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 4,5 miliardi di euro a decorrere dal l'anno 2014;
    3) Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al comma 1-bis, gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche ricorrono ai sistemi centralizzati di acquisto di beni, servizi e forniture in misura non inferiore al 50 per cento delle spese annuali complessive per l'acquisto di beni, servizi e forniture. Gli enti di cui al comma 1-bis sono tenuti a specificare nei rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati, nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi dei comma 1-septies.
    4) Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al comma 1-bis, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2014, tutti gli enti di cui al comma 1-bis definiscono e inviano a Consip S.p.A l'elenco dei beni, servizi e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'ANCI e l'UPI.
    5) Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2014, Consip S.p.A, individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al comma 1-quater.
    6) Per il 2014, il termine di cui al comma 1-quater è fissato al 31 maggio e il termine di cui al comma 1-quinquies è fissato al 31 luglio.
    7) In deroga a quanto previsto nei commi da 1-bis a 1-sexies, gli enti di cui al comma 1-bis possono stipulare contratti di acquisto solo a un prezzo più basso di quello individuato da Consip S.p.A. con i criteri di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies,
    8) In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1-bis, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province, ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.
    9) In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al numero 1), e degli obblighi di cui ai numeri da 1 a 12, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:
     a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
     b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui ai numeri da 1 a 12 nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
     c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto: è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.
    10) I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui ai numeri da 1 a 12 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.
    11) I soggetti di cui al comma 1-bis comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata secondo le modalità di cui ai numeri da 1 a 10, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa.
    12) Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione dei numeri da 1 a 11 sono comunque destinati esclusivamente alla riduzione della pressione fiscale statale.
    13) Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni attuative dei numeri da 1 a 12
   c) per 800 milioni, a decorrere dall'anno 2015 si provvede:
    1) Per un importo pari a 400 milioni, mediante autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ad emanare, con propri decreti dirigenziali disposizioni per modificare la misura dei prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito;
    2) Per un importo pari a 400 milioni, l'utilizzo delle somme riferite alle scelte non espresse dai contribuenti della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222;
   d) per 2 miliardi, all'elenco n. 2 di cui all'articolo 24, comma 1, apportare la seguente modifica:
   Ministero della difesa:
   1. Sicurezza e territorio
   2015 2.604.387  
   2016 2.804.932  
   2017 e successivi 2.886.655  
   e) per 250 milioni annui a decorrere dal 2015, sopprimere il comma 9 articolo 17.
1. 34. (ex 4. 26.) Pesco, Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Baldassarre, Rostellato, Bechis, Rizzetto, Chimienti, Villarosa, Alberti, Barbanti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Caso, Castelli.

  Sostituire il comma 9 con i seguenti:
  9. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nei comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dei comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno che non concorre alla formazione dei reddito di importo pari a:
   1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

  9-bis. Gli importi di cui alle lettere 1 e 2 del comma 1-bis sono aumentati per una somma di euro 240 se l'avente diritto ha un solo familiare a carico e di euro 520 per ciascun ulteriore familiare a carico. In caso di più familiari a carico il limite di reddito per beneficiare del credito è aumentato di un importo di euro 5.000 per ciascun familiare a carico.
1. 35. (ex *4. 11.) Marguerettaz.

  Al comma 9, sostituire il capoverso comma 1-bis, con i seguenti:
  1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis) e l) e 53, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno che non concorre alla formazione del reddito di importo pari a;
   1) 960 euro, se il reddito complessivo, comprensivo di eventuali redditi soggetti a tassazione separata, non è superiore a 24.000 euro;
   1-bis) 960 euro, se, limitatamente ai redditi di cui all'articolo 53, il reddito complessivo non è superiore a 19.000 euro;
   2) 960 euro, se il reddito complessivo, comprensivo di eventuali redditi soggetti a tassazione separata, è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2000 euro.

  2-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui medesimi redditi di cui al comma precedente, sia di importo inferiore o uguale a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuta un'ulteriore detrazione, che non concorre alla formazione del reddito ai fini della rideterminazione dell'imposta, di importo pari a 960 euro. Tale ulteriore detrazione compete in misura piena per ciascun periodo di lavoro svolto nell'anno solare ed è riconosciuta anche ai lavoratori percettori di misure di sostegno del reddito, inclusa la mobilità.

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 81, aggiungere il seguente:
  81-bis. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 4, pari a circa 11 miliardi annui a decorrere dal 2015, si provvede, fino a concorrenza del fabbisogno:
   1) mediante i maggiori introiti derivanti dall'istituzione, a partire dal periodo d'imposta 2015, di un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso ira 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza nella delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.
   2) mediante i maggiori introiti derivanti dalle seguenti disposizioni:
  All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:
   dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. I commi 48, 49 e 49-bis, dell'articolo 2, del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, sono sostituiti dai seguenti:
  «48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
   a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 di euro: 5 per cento;
   a-bis) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 8 per cento:
   c) devoluti a favore di altri soggetti: 10 per cento.

  49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
   a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 di euro: 5 per cento;
   a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro; 8 per cento;
   b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 8 per cento;
   c) a favore di altri soggetti: 10 per cento.

  49-bis. Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.000.000 euro».

  Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
  19-bis. Entro sessanta giorni dal termine per la presentazione della comunicazione dei dati dell'IVA stabilito dall'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con l'evidenziazione dell'imponibile e dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:
   a) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dall'alinea, nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;
   b) il termine di cui all'alinea può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero per particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere.

  19-ter. In caso di omissione della comunicazione di cui al comma precedente, ovvero di invio della stessa con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.
  19-quater. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al fine di adeguarlo a quanto stabilito dai commi 3 e 4 del presente articolo.
  19-quinquies. Dopo il comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono inseriti i seguenti:
  «29-bis. Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i titolari di partita IVA, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione per importi superiori a 5.000 euro, comunicano all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso.
  29-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità, anche progressive, per l'attuazione delle disposizioni del comma 29-bis e, in particolare, sono stabilite le procedute di controllo volte ad impedire l'utilizzo indebito di crediti.».

  19-sexies. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del marzo 2014, come convertito dalla legge n. 68 del 2 maggio 2014, la lettera a) è soppressa.
  19-septies. A decorrere dal 1o gennaio 2015 sono abrogate le seguenti disposizioni:
   a) i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
   b) il comma 47 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
   c) il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   d) gli articoli 15, 16, li, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 29, settembre 1973, n. 601.

  Dopo il comma 28 aggiungere il seguente:
  28-bis. All'articolo 19, comma 6 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, aggiungere, in fondo il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2015 l'aliquota è stabilita nella misura del 13,5 per mille».

  Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:
  42-bis. «L'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è sostituito dal seguente:
  “1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
   a) 15.000 euro, 23 per cento;
   b) oltre 15,000 euro e fino a 28,000 euro, 27 per cento;
   c) oltre 28,000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
   d) oltre 55.000 euro e fino a 75,000 euro, 41 per cento;
   e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
   f) oltre 100.000 euro e fino a 150,000 euro, 45 per cento;
   g) oltre 150.000 euro, e fino a 200.000 euro, 47 per cento;
   h) oltre 200.000 euro 49 per cento”».

  sopprimere i commi 16 e 20.
1. 36. (ex 4. 21.) Paglia, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido.

  Al comma 9, sostituire il capoverso comma 1-bis, con i seguenti:
  1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno che non concorre alla formazione del reddito di importo pari a:
   1) 960 euro, se il reddito complessivo comprensivo di eventuali redditi soggetti a tassazione separata non è superiore a 24.000 euro;
   2) 960 euro, se il reddito complessivo comprensivo di eventuali redditi soggetti a tassazione separata è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

  2-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui medesimi redditi di cui al comma precedente, sia di importo inferiore o uguale a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuta un ulteriore detrazione, che non concorre alla formazione del reddito ai fini della rideterminazione dell'imposta di importo pari a 960 euro. Tale ulteriore detrazione compete in misura piena per ciascun periodo di lavora svolto nell'anno solare ed è riconosciuta anche ai lavoratori percettori di misure di sostegno del reddito, inclusa la mobilità.

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 81, aggiungere il seguente:
  81-bis. a quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 4 pari a circa 4 miliardi di euro annui a decorrere dell'anno 2015, si provvede fino a concorrenza del fabbisogno:
   1) mediante i maggiori introiti derivanti dall'istituzione, a partire dal periodo d'imposta 2015, di un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base, imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.
   2) mediante i maggiori introiti derivanti dalle seguenti disposizioni:

   all'articolo 3, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  
6-bis. I commi 48, 49 e 49-bis, dell'articolo 2, del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, sono sostituiti dai seguenti:
  «48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sui valore complessivo netto dei beni:
   a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 5 per cento;
   a-bis) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sui valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro; 8 per cento;
   b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 8 per cento;
   c) devoluti a favore di altri soggetti: 10 per cento.

  49. Per le clonazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione cui vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la dotazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
   a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sui valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 5 per cento;
   a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sui valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado; 8 per cento;
   c) a favore di altri soggetti: 10 per cento.

  49-bis. Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.000.000 euro».

  Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
  19-bis. Entro sessanta giorni dal termine per la presentazione della comunicazione dei dati dell'IVA stabilito dall'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con l'evidenziazione dell'imponibile e dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:
   a) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dall'alinea, nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;
   b) il termine di cui all'alinea può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero per particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere.

  19-ter. In caso di omissione della comunicazione di cui al comma precedente, ovvero di invio della stessa con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.
  19-quater. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 8-bis dei regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al fine di adeguarlo a quanto stabilito dai commi 3 e 4 del presente articolo.
  19-quinquies. Dopo il comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono inseriti i seguenti;
  «29-bis. Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i titolari di partita IVA, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione per importi superiori a 5.000 euro, comunicano all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso.
  29-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità, anche progressive, per l'attuazione delle disposizioni del comma 29-bis e, in particolare, sono stabilite le procedute di controllo volte ad impedire l'utilizzo indebito di crediti.».

  19-sexies. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del marzo 2014, come convertito dalla legge n. 68 del 2 maggio 2014, la lettera a) è soppressa.
  19-septies. A decorrere dal gennaio 2015 sono abrogate le seguenti disposizioni;
   a) i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
   b) il comma 47 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
   c) il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   d) gli articoli 15, 16, 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 601.

  Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:
  42-bis. L'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è sostituito dal seguente:
  «1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
   a) 15.000 euro, 23 per cento;
   b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
   c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
   d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
   e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
   f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 45 per cento;
   g) oltre 150.000 euro, e fino a 200,000 euro, 47 per cento;
   h) oltre 200.000 euro 49 per cento,»
1. 37. (ex 4. 19.) Paglia, Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Placido.

  Al comma 9, sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:
  1-bis. Sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno che non concorre alla formazione del reddito di importi pari a:
   1) 960 euro, se l'indicatore della situazione reddituale equivalente (ISRE), definito come rapporto tra l'indicatore della situazione reddituale e la scala di equivalenza come individuati dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 non è superiore a 18.000 euro;
   2) 960 euro, se l'indicatore della situazione reddituale equivalente (ISRE), definito come rapporto tra l'indicatore della situazione reddituale e la scala di equivalenza come definiti dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 non è superiore a 21.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 21.000 euro, diminuito dell'ISRE, e l'importo di 3.000 euro.

  Conseguentemente al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: per beneficiare dell'erogazione del credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917, il beneficiario deve presentare al datore di lavoro il certificato I.s.e.e. attestante l'indicazione della situazione economica equivalente del nucleo familiare, affinché questi possa derivare l'indicatore della situazione reddituale equivalente e di conseguenza la spettanza del credito.
1. 38. (ex 4. 13.) Pisano, Castelli, Caso.

   Al comma 9, al capoverso 1-bis, sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
   1) 700 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 28.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2,000 euro;

  Conseguentemente all'articolo 2, sopprimere il comma 22.
(ex 21. 125.) Dieni, Lombardi, Ciprini, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

  Al comma 9, al capoverso 1-bis, sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
   1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;

  Conseguentemente, all'articolo 2 sostituire il comma 22, con il seguente:
  «22. A decorrere dal 1o gennaio 2015, in relazione alla specificità del comparto sicurezza e delle peculiarità delle funzioni svolte, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le progressioni di carriera del personale della Polizia di Stato, comunque denominate, eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 e 2014 producono effetto per i predetti anni anche ai fini economici»;
1. 39. (ex 21. 92.) Ciprini, Lombardi, Luigi Di Maio, Cozzolino, Tripiedi, Cominardi, Baldassarre, Bechis, Chimienti, Rostellato, Rizzetto.

  Al comma 9, al capoverso 1-bis, sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
   1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24,000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

  Conseguentemente all'articolo 2 sostituire il comma 24 con il seguente:
  24. A decorrere dal 1o gennaio 2015, in relazione alla specificità del comparto sicurezza e delle peculiarità delle funzioni svolte, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le progressioni di carriera del personale della Polizia di Stato, comunque denominate, eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 e 2014 producono effetto per i predetti anni anche ai fini economici.
1. 40. (ex 21. 90.) Ciprini, Lombardi, Luigi Di Maio, Cozzolino, Tripiedi, Cominardi, Baldassarre, Bechis.

  Al comma 9, al capoverso 1-bis, sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
   1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24,000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

  Conseguentemente all'articolo 2 sostituire il comma 24 con il seguente:
  24. A decorrere dal lo gennaio 2015, in deroga a quanto previsto dall'articolo 95 comma 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le progressioni di carriera del personale del Comparto della Sicurezza e difesa, e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, comunque denominate, eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 e 2014 producono effetto per i predetti anni anche ai fini economici.
1. 41. (ex 21. 91.) Ciprini, Castelli, Sorial.

  Al comma 9, capoverso 1-bis, sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
   1) 850 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 850 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

  Conseguentemente all'articolo 2 sopprimere il comma 54.
1. 42. (ex 26. 47.) Tripiedi, Castelli, Sorial.

  Al comma 9, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a).

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 81, aggiungere il seguente:
  81-bis. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 4, pari a circa 7 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, fino a concorrenza del fabbisogno:
   1) mediante i maggiori introiti derivanti dall'istituzioni, a partire dal periodo d'imposta 2015, di un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società;
   2) mediante i maggiori introiti derivanti delle seguenti disposizioni:

  All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:
   dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. «I commi 48, 49 e 49-bis, dell'articolo 2, del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, sono sostituiti dai seguenti:
  «48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
   a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 di euro: 5 per cento;
   a-bis) devoluti a favore dei Fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 8 per cento;
   c) devoluti a favore di altri soggetti; 10 per conto:

  49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso alto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
   a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 di euro: 5 per cento;
   a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 percento;
   b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 8 per cento;
   c) a favore di altri soggetti: 10 per cento.

  49-bis. Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.000.000 euro».

  Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
  19-bis. Entro sessanta giorni dal termine per la presentazione della comunicazione dei dati dell'IVA stabilito dall'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con l'evidenziazione dell'imponibile e dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:
   a) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dall'alinea, nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;
   b) il termine di cui all'alinea può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero per particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere.

  19-ter. In caso di omissione della comunicazione di cui al comma precedente, ovvero di invio della stessa con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.
  19-quater. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al fine di adeguarlo a quanto stabilito dai commi 3 e 4 del presente articolo.
  19-quinquies. Dopo il comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono inseriti i seguenti:
  «29-bis. Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i titolari di partita IVA, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione per importi superiori a 5.000 euro, comunicano all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso.
  29-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità, anche progressive, per l'attuazione delle disposizioni del comma 29-bis e, in particolare, sono stabilite le procedute di controllo volte ad impedire l'utilizzo indebito di crediti.«.

  19-sexies. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del marzo 2014, come convertito dalla legge n. 68 del 2 maggio 2014 lettera a) è soppressa.
  19-septies. A decorrere dal 1o gennaio 2015 sono abrogate le seguenti disposizioni:
   a) i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
   b) il comma 47 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
   c) il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   d) gli articoli 15, 16, 11, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601, legge n. 68 del 2 maggio 2014, la lettera a) è soppressa.

  Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:
  42-bis. »L'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è sostituito dal seguente:
  «1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
   a) 15.000 euro, 23 percento;
   b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
   c) oltre 28,000 euro e lino a 55.000 euro, 38 per cento;
   d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
   e) oltre 75,000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
   f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 45 per cento;
   g) oltre 150.000 euro, e fino a 200,000 euro, 47 per cento;
   h) oltre 200.000 euro 49 per cento».
1. 43. (ex 4. 20.) Placido, Paglia, Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo.

  Al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso 1-bis, sostituire le parole: e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), con le seguenti: 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), e l), e 53;
   b) Al capoverso 1-bis, dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
  1-bis). 960, se, limitatamente ai redditi di cui all'articolo 53, il reddito complessivo non è superiore a 19.000 euro.

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 81, aggiungere il seguente:
  81-bis. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 4, pari a circa 11 miliardi annui a decorrere dal 2015, si provvede, fino a concorrenza del fabbisogno:
   1) mediante i maggiori introiti derivanti dall'istituzione, a partire dal periodo d'imposta 2015, di un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per ima base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al nello delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.
   2) mediante i maggiori introiti derivanti dalle seguenti disposizioni:

  All'articolo 3, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. «I commi 48, 49 e 49-bis, dell'articolo 2, del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, sono sostituiti dai seguenti:
  «48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti d'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
   a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 di euro: 5 per cento;
  a-bis) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 8 per cento;
   c) devoluti a favore di altri soggetti: 10 per cento

  49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
   a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500,000 di euro: 5 per cento;
   a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro; 8 per cento;
   b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado; 8 per cento;
   c) a favore di altri soggetti: 10 per cento.

  49-bis. Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.000.000 euro».

  Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
  19-bis. Entro sessanta giorni dal termine per la presentazione della comunicazione dei dati dell'IVA stabilito dall'articolo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse iatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con l'evidenziazione dell'imponibile e dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:
   a) sono individuati gli elementi informati vi da indicare negli elenchi previsti dall'alinea, nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;
   b) il termine di cui all'alinea può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero per particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere.

  19-ter. In caso di omissione della comunicazione di cui al comma precedente, ovvero di invio della stessa con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.
  19-quater. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al fine di adeguarlo a quanto stabilito dai commi 3 e 4 del presente articolo.
  19-quinquies. Dopo il comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono inseriti i seguenti:
  «29-bis. Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i titolari di partita IVA, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione per importi superiori a 5.000 euro, comunicano all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso.
  29-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità, anche progressive, per l'attuazione delle disposizioni del comma 29-bis e, in particolare, sono stabilite le procedute di controllo volte ad impedire l'utilizzo indebito di crediti.».

  19-sexies. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del marzo 2014, come convertito dalla legge n. 68 del 2 maggio 2014, la lettera a) è soppressa.
  19-septies. A decorrere dal 1o gennaio 2015 sono abrogate le seguenti disposizioni:
   a) i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
   b) il comma 47 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
   c) il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   d) gli articoli 15, 16, 11, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601.

  Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:
  42-bis. «L'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è sostituito dal seguente;
  “1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
   a) 15.000 euro, 23 per cento;
   b) oltre 15.000 euro e fino a 28,000 euro, 27 per cento;
   c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
   d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
   e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
   f) oltre 100,000 euro e fino a 150.000 euro, 45 per cento;
   g) oltre 150.000 euro, e fino a 200,000 euro, 47 per cento;
   h) oltre 200.000 euro 49 per cento”».
1. 44. (ex 4. 18.) Paglia, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido.

  Al comma 9, capoverso 1-bis, numeri 1) e 2), dopo le parole: se il reddito complessivo aggiungere le seguenti: comprensivo di eventuali redditi soggetti a tassazione separata.
1. 45. (ex 4. 17.) Paglia, Marcon, Melilla.

  Al comma 9, dopo il capoverso «1-bis» aggiungere il seguente:
  «1-ter. Per i nuclei familiari con un reddito determinato in base alle disposizioni dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, complessivamente superiore a 60.000 euro, il credito di cui al comma precedente non è riconosciuto ai componenti che percepiscano redditi superiore ai 24.000 euro. Quando, su questa base, ad averne diritto sia comunque più di un soggetto d'imposta, il credito spetta unicamente a quello che percepisce il reddito inferiore. In ogni caso, quando il reddito del nucleo familiare sia complessivamente superiore ai 90.000 euro, viene meno il diritto al credito per tutti i suoi componenti»;
  all'articolo 1, sopprimere il comma 132;
  all'articolo 3, comma 72, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2015».

  Conseguentemente, al comma 95, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo sopprimere le seguenti parole: «di importo pari a 960 euro annui»;
   b) al secondo periodo, dopo le parole: «rinascita del figlio beneficiario», inserire le seguenti: «o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione»;
   c) dopo il terzo periodo inserire il seguente: «il superamento del predetto limite negli anni successivi a quello precedente alla nascita del figlio beneficiario o all'ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione fa decadere dal diritto all'assegno.»;
   d) aggiungere in fine il seguente periodo: «L'importo dell'assegno è pari a: a) 1800 euro annui, per i redditi complessivamente non superiori a 20.000; b) 1.440 euro annui, per i redditi complessivamente non superiori a 30.000; c) 1.200 euro annui, per i redditi complessivamente, non superiori a 40.000; d) 960 euro annui, per i redditi complessivamente non superiori a 90.000 euro».
1. 46. (ex 4. 32.) Librandi, Mazziotti Di Celso, Tinagli, Vitelli, Galgano, Nesi.

  Al comma 9, dopo il capoverso «1-bis» aggiungere il seguente:
  «1-ter. Per i nuclei familiari con un reddito determinato in base alle disposizioni dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, complessivamente superiore a 60.000 euro, il credito di cui al comma precedente non è riconosciuto ai componenti che percepiscano redditi superiori a 24.000 euro, nonché al soggetto d'imposta che percepisca il più alto tra i redditi non superiori a 24.000 euro».
  all'articolo 1, sopprimere il comma 132;
  all'articolo 3, comma 72, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2015.

  Conseguentemente, al comma 95, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo sopprimere le seguenti parole: «di importo pari a 960 euro annui»;
   b) al secondo periodo, dopo le parole: «nascita del figlio beneficiario», inserire le seguenti: «o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione»;
   c) dopo il terzo periodo inserire il seguente: «il superamento del predetto limite negli anni successivi a quello precedente alla nascita del figlio beneficiario o all'ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione fa decadere dal diritto all'assegno.»;
   d) aggiungere in fine il seguente periodo: «L'importo dell'assegno è pari a: a) 1.800 euro annui, per i redditi complessivamente non superiori a 20.000; b) 1.440 euro annui, per i redditi complessivamente non superiori a 30.000; c) 1.200 euro annui, per i redditi complessivamente non superiori a 40.000; d) 960 euro annui, per i redditi complessivamente non superiori a 90.000 euro.».
1. 47. (ex 4. 33.) Librandi, Mazziotti Di Celso, Tinagli, Vitelli, Galgano, Nesi.

  Al comma 12, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il credito è escluso qualora il reddito medio del nucleo familiare, dato dal rapporto tra il reddito complessivo del nucleo familiare e il numero dei componenti percettori di reddito, risulti superiore ad euro 26.000.
1. 48. (ex 4. 14.) Barbanti, Caso, Castelli.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma:
  2-quater. All'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, le parole: 2.840,51 euro sono sostituite dalle seguenti: 4.081,81 euro.

  Conseguentemente, al comma 9, capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
   1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;.
1. 1504. Villarosa, Caso, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
  15-bis. Al fine combattere la povertà estrema rappresentata da soggetti disoccupati e da soggetti fiscalmente incapienti, e nella prospettiva che tale misura porti a effetti macroeconomici significativi ai fini della ripresa economica, ai soggetti che percepiscono redditi di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, lettere a) dei commi 1, 3 e 4, (nonché ai soggetti disoccupati, come definiti dalle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 dell'articolo 1 dei decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è riconosciuto un assegno mensile, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 80 euro.
  15-ter. L'assegno di cui al comma 1 è riconosciuto a decorrere dal 1o gennaio 2015 e verrà erogato dalle sedi INPS.
  15-quater. A copertura degli oneri finanziari di cui ai precedenti commi è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il «Fondo per l'equità», di seguito denominato «Fondo». Le maggiori entrate derivanti dalle previsioni di cui ai successivi commi 5, 6, 7 accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, affluiscono nel Fondo per essere riassegnate all'INPS per le finalità di cui al presente articolo.
  15-quinquies. A partire dal periodo d'imposta 2015, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.
  15-sexies. Sono soppressi a decorrere dal 1o gennaio 2015:
   a) i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 dei 2008, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
   b) il comma 47 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
   c) il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   d) gli articoli 15, 16, 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601.

  15-septies. L'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è sostituito dal seguente:
  ”1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
   a) 15.000 euro, 23 per cento;
   b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
   c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
   d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
   e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
   f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 45 per cento;
   g) oltre 150.000 euro, e fino a 200.000 euro, 47 per cento;
   h) oltre 200.000 euro 49 per cento.
1. 49. (ex 4. 03.) Paglia, Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Placido.

  Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
  15-bis. Al comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: «nell'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2015».
1. 50. (ex 4. 05.) Fantinati, Crippa, Mucci, Vallascas, Da Villa, Prodani, Della Valle, Castelli, Caso, Sorial, D'Incà, Colonnese, Currò, Cariello, Brugnerotto.

  Sostituire i commi da 16 a 19 con i seguenti:
  16. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, i commi 1 e 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono abrogati.
  17. Sono fatti salvi gli effetti del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo, il criterio previsionale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.
  18. Le risorse rinvenienti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, opportunamente rendicontate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, fino all'importo massimo di 7 miliardi di euro per l'anno 2015 e 5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2016, ad un apposito tondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico finalizzato:
   1) all'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati che investono in ricerca e sviluppo nei settori:
    a) delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assolto idrogeologico e le bonifiche ambientali, nonché nella prevenzione dei rischio sismico;
    b) dell'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario, compresi gli interventi di social housing;
    c) dei processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi ovvero servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;
    d) della pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni hardware e software che consentano di ottimizzare i consumi, e della demotica;
    e) dello sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, e per Sa gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscano un monitorando più attento della rete idrica;
    f) progettazione di nuovi sistemi di mobilità ecologici e sostenibili, anche attraverso la definizione di processi che possano ottimizzare la logistica dell'ultimo miglio e le attività di trasporto proprie delle compagnie private in aree urbane, tenendo in considerazione il traffico generato la congestione, l'inquinamento e il dispendio energetico;
   2) a sostenere la nascita di imprese operanti nei settori delle tecnologie innovative e lo sviluppo delle imprese operanti in settori a tecnologia avanzata, con particolare riferimento alle piccole e inedie imprese, nonché a favorire la valorizzazione e il trasferimento del patrimonio di conoscenza scientifica e tecnologica presente nel sistema della ricerca pubblica e privata per incrementare lo sviluppo economico, compresi gli spin off accademici, al fine di sviluppare processi di ricerca comuni tra imprese, università e centri di ricerca pubblici.

  19. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 51. (ex 5. 43.) Scotto, Paglia, Marcon, Paglia, Ferrara.

  Sostituire i commi da 16 a 19 con i seguenti:
  16. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, i commi 1 e 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono abrogati.
  17. Sono fatti salvi gli effetti del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo ti criterio previsionale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.
  18. Le risorse rinvenienti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, opportunamente rendicontate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere Rassegnate, fino all'importo massimo di 7 miliardi di euro per l'anno 2015 e 5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2016, ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente, finalizzato:
   a) a un Piano pluriennale di investimenti per l'adattamento ai cambiamenti climatici e per la messa in sicurezza del territorio e il contrasto al dissesto idrogeologico;
   b) alla riduzione dei rischio idrogeologico attraverso misure volte a favorire la delocalizzazione di immobili e di infrastrutture potenzialmente pericolosi e situati in aree a rischio idrogeologico;
   c) a un piano straordinario di risanamento delle risorse fluviali, lacuali e marine;
   d) a interventi finalizzati alla tutela del territorio, del patrimonio naturalistico, e per il contenimento del consumo di suolo;
   e) al finanziamento delle attività di bonifica e di ripristino dei siti inquinati, con particolare priorità per l'inquinamento da amianto.

  19. Agli interventi di cui alla lettera a) del precedente comma, è destinato non meno dei 50 per cento delle risorse complessive del Fondo.
  20. Le risorse sono ripartite d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali, e previ accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, che individuano gli interventi prioritari necessari e i soggetti che vi provvedono.
1. 52. (ex 5. 61.) Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla, Paglia, Scotto, Zaccagnini.

  Sostituire i commi da 16 a 19 con i seguenti:
  16. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, i commi 1 e 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono abrogati.
  17. Sono fatti salvi gli effetti del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il criterio previsionale, di cui all'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.
  18. Le risorse rinvenienti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, opportunamente rendicontate, sorto versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, fino all'importo massimo di 7 miliardi di euro per l'anno 2015 e 5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2016, al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale nelle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Tali risorse sono finalizzate esclusivamente al miglioramento e all'incremento del trasporto ferroviario regionale di pendolari e per sostenere piani per la mobilità sostenibile.
1. 53. (ex 5. 42.) Scotto, Paglia, Marcon, Melilla, Paglia, Ferrara.

  Sopprimere i commi 16 e 19.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
  19-bis. Il Fondo per il Piano triennale straordinario per il lavoro di cui al comma 1 dell'articolo 12 della presente legge, è finanziato, oltre che con le maggiori entrate ed i risparmi determinati dalle disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 6 a 22, con il trasferimento da parte dell'erario a tale Fondo di 5 miliardi di euro per l'anno 2015 e di 4,3 miliardi per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

  sostituire i commi da 90 a 94 con i seguenti:
  90. Al fine di fare fronte all'emergenza lavorativa tramite un Piano triennale straordinario per il lavoro per gli anni 2015-2017, viene istituito presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo per il Piano straordinario per il lavoro alimentato come stabilito dalle disposizioni di cui al presente articolo.
  91. Per definire le modalità di attuazione del Piano triennale per il lavoro e per contribuire alla realizzazione di un Programma triennale di interventi urgenti ai finì ecologici e sociali, il Governo adotta, su proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988. n. 400.
  92. I regolamenti di cui al comma 2 si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) costituzione di una Agenzia per lo sviluppo dell'occupazione con il compito di assumere disoccupati con contratti a tempo determinato per la realizzazione del Programma triennale di interventi urgenti ai fini ecologici e sociali le cui spese annue non possono superare il limite massimo di 3 milioni di euro;
   b) previsione nel programma triennale di azioni di contrasto del dissesto idrogeologico, di un piano per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, della realizzazione dell'autonomia e dell'efficientamento energetici degli edifici pubblici, di un piano straordinario per la creazione di asili nido pubblici;
   c) ripartizione regionale e per aree di particolare disagio occupazionale delle risorse e dei disoccupati da avviare alle attività;
   d) previsione delle modalità per la presentazione di progetti attinenti al Programma;
   e) previsione delle modalità di presentazione della domanda e dei criteri per stabilire le priorità nell'avvio dei disoccupati alle attività;
   f) previsione delle modalità di espletamento dell'attività dei disoccupati assunti, inclusi la previsione di attività formative;
   g) previsione delle modalità per il vaglio da parte dell'Agenzia dei progetti presentati dando priorità alle ricadute occupazionali, ma anche a quelle produttive in termini di nuovi processi, prodotti o servizi;
   h) previsione di forme di collaborazione per la realizzazione dei progetti con università, dipartimenti, centri di ricerca dipartimentali e/o interdipartimentali;
   i) definizione delle modalità con le quali l'Agenzia rendiconta annualmente dei risultati conseguiti nella realizzazione dei singoli programmi e piani di cui al comma 2;
   j) definizione delle modalità per la partecipazione dei cittadini interessati all'elaborazione ed al controllo dell'attuazione dei progetti di cui alla lettera d).

  93. Sugli schemi di regolamenti di cui al comma 2 è acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, i regolamenti sono comunque emanati.
  94. Al Fondo di cui al comma 1, oltre ai maggiori introiti ed ai maggiori risparmi derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 5-bis e dalle modifiche all'articolo 26, comma 11, della presente legge, confluiscono le maggiori entrate ed i risparmi determinati dalle disposizioni di cui ai commi da 6 a 22. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto ad autorizzare le spese per i diversi programmi del Piano per il lavoro sulle base delle risorse del Fondo stesso.
  94.1 Al finanziamento del fondo di cui al comma 1 si provvede anche, quanto a un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse dei fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014.
  94.2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Gruppo di azione coesione di cui al decreto del Ministro della coesione territoriale 1o agosto 2012 provvede all'individuazione delle specifiche linee di intervento oggetto di riprogrammazione ai sensi del comma 6. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'Erario.
  94.3. I benefici contributivi di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1o gennaio 2015. Le maggiori entrate contributive derivanti da tale soppressione confluiscono nel Fondo di cui al comma 1.
  94.4. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 500 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.500 milioni di euro per l'anno 2016 e a 1.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, Con uno o più decreti dei Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  94.5. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 200 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e almeno 250 milioni di euro a decorrere dal 2017, La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto, Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare, La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.
  94.6. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.
  94.7. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento»,
  94.8. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»; b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»; c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
  94.9. All'articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 35 per cento».
  94.10. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 491, primo periodo premettere le parole: «In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria»;
   b) al medesimo comma 491, sostituire le parole: «Per valore della transazione si intende il valore dei saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato.» con le seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione.», e sostituire le parole: «Sono altresì esclusi dall'Imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» con le seguenti: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;
   c) dal comma 492, eliminare le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma,», «, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» e sostituire le parole: «ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge» con le parole: «ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione»;
   d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente: «499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: »Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro,«;
   e) al comma 500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: »Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento dei più generale principio di residenza onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.

  94.11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte all'imposta sulle transazioni finanziarie dal precedente comma 15,
  94.12. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 6 marzo 2014, come convertito dalla legge n. 68 del 2 maggio 2014, la lettera a) è soppressa.
  94.13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
   a) articolo 37, comma 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), ultimo periodo;
   b) articolo 90, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) il terzo ed il quarto periodo; articolo 144, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) il terzo periodo ed il quarto periodo.

  94.14. A partire dal periodo d'imposta 2015 è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, la cui base imponibile è costituita dalla ricchezza, netta delle famiglie superiore ad 800.000 euro risultante dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie incluso il patrimonio non strumentale delle società, nella misura dello 0,7 per cento per un imponibile da 800.000 euro a 2 milioni, e nella misura dell'1 per cento per ricchezze, di valore superiore ai 2 milioni.
  94.15. Ai finì dell'accertamento del valore patrimoniale da assoggettare all'imposta di cui al comma 19 precedente, si ricorre all'utilizzo delle informazioni desunte dai pubblico registro dei beni mobili registrati e dei dati trasmessi dai soggetti emittenti nello Stato valori mobiliari.
  94.16. Al fine di evitare la doppia imposizione, dall'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi 19 e 20 si detrae un importo pari all'imposta netta già pagata sulle medesime attività.
  94.17. L'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è sostituito dal seguente:
  ”1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
   a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
   b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
   c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
   d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
   e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
   f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 45 per cento;
   g) oltre 150.000 euro, e fino a 200.00 euro, 47 per cento;
   h) oltre 200.000 euro 49 per cento.

  94.18. Per finanziare gli interventi contro il dissesto idrogeologico e gli interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità e che integrino gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE, che istituisce il quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della Direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, è autorizzata una spesa annua per il triennio 2015-2017 pari al 10 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
  94.19. Per il finanziamento e l'implementazione dei servizi socio educativi per la prima infanzia al fine di incrementare la presa in carico degli utenti di detti servizi, sono stanziati finanziamenti pari al 5 per cento delle risorse del fondo di cui al comma 1 per ciascun anno del triennio 2015-2017 per la realizzazione di nuovi asili nido pubblici, nonché per la manutenzione e la messa in sicurezza degli asili nido pubblici esistenti. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, e le modalità di ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
  94.20. Per gli anni 2015, 2016 e 2017, nel saldo finanziario in termini di competenza mista rilevate ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese in conto capitale collegato ai progetti di cui al comma 3 sostenute dalle regioni, dalle province e dai comuni, per un importo complessivo annuo pari al 15 per cento del Fondo di cui al comma 2 per ciascun anno del triennio 2015-2017. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti territoriali, gli enti locali e le regioni comunicano all'Agenzia gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al presente comma.
  94.21. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una relazione dell'Agenzia in riferimento alle comunicazioni degli enti territoriali di cui al comma 25, sono individuati su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.
  94.22. Per la prosecuzione degli interventi per la messa in sicurezza di edifici scolastici è autorizzato lo stanziamento di una somma annua pari al 15 per cento del Fondo di cui al comma 1, per ciascun anno del triennio 2015-2017.

  94-bis. Al fine di favorire gli interventi per incrementare l'efficienza e la prestazione energetica negli edifici pubblici e la riduzione del consumo di energia dei medesimi edifici, anche nei rispetto degli obiettivi e delle disposizioni di cui al decreto legge 4 giugno 2013 n. 63 convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90, per una transizione verso gli edifici a energia quasi zero, sono stanziate risorse pari al 5 per cento del Fondo di cui al comma 1 per ciascun anno dei triennio 2015-2017. Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico sentito, il Ministero dell'economia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

   all'articolo 2, comma 67, sostituire le parole: è ridotta di 200 milioni di euro a decorrere 2015 con le seguenti: è ridotta di 600 milioni di euro a decorrere dal 2015.
1. 54. (ex 5. 83.) Airaudo, Placido, Marcon, Melilla, Scotto, Paglia, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Zaratti, Pellegrino, Quaranta.

  Sopprimere i commi 16 e 19.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
  19-bis. Al fine di accelerare gli interventi di bonifica da amianto e di messa in sicurezza degli edifici scolastici, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di 5 miliardi di euro nell'anno 2015 e di 4,3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. I criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse, sono analoghi e proporzionali a quelli previsti dai commi 8-quater, e 8-quinquies, articolo 18, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
1. 55. (ex 5. 91.) Giancarlo Giordano, Fratoianni, Pellegrino, Zaratti, Ferrara, Ricciatti, Airaudo, Placido.

  Sopprimere i commi 16 e 19.
1. 56. (ex 5. 71.) Paglia, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido.

  Al comma 16, capoverso 4-octies, dopo le parole: 5 a 9, aggiungere le seguenti: e che non abbiano avviato nell'ultimo triennio procedure di licenziamento a carico di nessun dipendente.
1. 57. (ex 5. 74.) Airaudo, Placido, Paglia, Marcon, Melilla.

  Al comma 16, capoverso 4-octies, dopo le parole: 5 a 9, aggiungere, le seguenti: che non abbiano avviato nell'ultimo triennio procedure di delocalizzazione dell'attività con conseguente riduzione dei livelli occupazionali,.
1. 58. (ex 5. 73.) Paglia, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido.

  Al comma 16, capoverso 4-octies, dopo le parole: 5 a 9, aggiungere le seguenti: e che non abbiano avviato nell'ultimo triennio procedure di licenziamento a carico di nessun dipendente o procedure di delocalizzazione dell'attività con conseguente riduzione dei livelli occupazionali,.
1. 59. (ex 5. 72.) Airaudo, Placido, Paglia, Marcon, Melilla, Duranti.

  Al comma 16, capoverso comma 4-octies sopprimere le parole: con contratto a tempo indeterminato.

  Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire il comma 226 con il seguente:
  226. I risparmi ottenuti in seguito all'applicazione dei costi standard in ambito sanitario conseguente all'individuazione delle 3 Regioni benchmark da parte della Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 5 dicembre 2013, determinano a decorrere dall'anno 2015 una riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato pari a 2.000 milioni di euro. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, la quota di risparmi è imputata a ciascuna Regione in misura inversamente proporzionale al livello di applicazione dei costi standard, come verificato dai tavoli tecnici di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
1. 60. (ex 5. 64.) Palese, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Lainati, Petrenga, Alberto Giorgetti, Riccardo Gallo, Abrignani, Biancofiore, Biasotti, Centemero, Cesaro, Occhiuto, Palmieri, Polverini, Ravetto, Romele, Squeri, Sandra Savino, Calabria.

  Al comma 16, capoverso comma 4-octies dopo le parole: con contratto a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e con contratto di lavoro a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

  Conseguentemente all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2015.
1. 61. (ex 5. 21.) Busin.

  Al comma 16, capoverso comma 4-octies, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  La predetta deduzione si applica anche ai soggetti di cui al precedente comma 1.1., per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato alle condizioni e nella misura ivi previste. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 11 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307.
1. 62. (ex 5. 32.) Russo, Faenzi.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Le disposizioni inserite nel comma 1 si applicano anche per il personale dipendente con contratto a tempo determinato e di inserimento.

  Conseguentemente alla Tabella C, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 63. (ex 5. 38.) Elvira Savino, Alberto Giorgetti.

  Al comma 16, paragrafo 4-octies, sostituire dalle parole: i soggetti fino a: 9, con le seguenti: le imprese con numero dipendenti inferiore o uguale a 250.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 17 e 18.
1. 64. (ex 5. 29.) Guidesi, Caparini.

  Sostituire il comma 17, con il seguente:
  17. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «l'aliquota del 3,9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 3,62 per cento»;
   b) all'articolo 16, comma 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera a), le parole: «l'aliquota del 4,20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 3,92 per cento»;
    2) alla lettera b), le parole: «l'aliquota del 4,65 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 4,33 per cento»;
    3) alla lettera e), le parole: «l'aliquota del 5,90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 5,48 per cento»;
   c) all'articolo 45, comma 1, le parole: «nella misura dell'1,9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 1,76 per cento»;
   d) All'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «fino ad un massimo di un punto percentuale» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un massimo di 0,94 punti percentuali».

  Conseguentemente, sostituire l'allegato n. 5 di cui all'articolo 2, comma 1, con il seguente:

Allegato 5
(articolo 2, comma 1)
Riduzione di autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti correnti e in conto capitale in favore di imprese

Ministero Autorizzazione di spesa c/k Riduzione (in migliaia di euro)
2015 2016 2017 e anni successivi
Economia e finanze legge n. 311 del 2004 articolo 1, comma 361 c 50.000,0  25.000,0 0,0 
Economia e finanze legge n. 448 del 2001 articolo 52, comma 21 k 703,8  742,1  815,7 
Economia e finanze disegno-legge n. 138 del 2002 articolo 4, comma 1 k 1.200,0  1.200,0  1.200,0 
Sviluppo economico legge n. 549 del 1995 articolo 1, comma 43 c 2.039,6  2.039,6  2.039,6 
Sviluppo economico decreto-legge n. 66 del 2014 articolo 22 bis, comma 1 k 0,0  50.000,0  0,0 
Lavoro e politiche sociali legge n. 147 del 2013 articolo 1, comma 22 c 2.000,0  2.000,0  0,0 
Lavoro e politiche sociali Decreto legislativo n. 198 del 2006 articolo 44 c 150,8  87,8  97,4 
Infrastrutture e trasporti legge n. 388 del 2000 articolo 145, comma 40 c 97,1  100,0  100,0 
Infrastrutture e trasporti legge n. 147 del 2013 articolo 1, comma 38, punto D k 4.639,2  4.694,2  4,680,5 
Politiche agricole, alimentare e forestali legge n. 267 del 1991 art. 1, comma 1, punto 5 c 1.000,0 1.000,0  1.000,0 
Politiche agricole, alimentare e forestali decreto-legge n. 182 del 2005 articolo 2, comma 5 190,7  193,4  192,9 
Politiche agricole, alimentare e forestali decreto legislativo n. 226 del 2001 articolo 10, comma 1 bis c 550,0  557.9  556,3 
Politiche agricole, alimentare e forestali legge n. 244 del 2007 articolo 3, comma 34 c 2.063,2  2.048,7  2.047,1 
Politiche agricole, alimentare e forestali legge n.267 del 1991 articolo 1, comma 1, punto 5 k 1.914,9  1.733,5  1,727,0 
Politiche agricole, alimentare e forestali legge n. 423 del 1998 articolo 3, comma 1 k 989,3  944,7  941,0 
Beni e attività culturali e turismo legge n. 662 del 1996, articolo 3, comma 83 k 1.000,0  2,295,9  2.295,9 
Sviluppo economico decreto-legge n. 215 del 2011, articolo 5, sub articolo 0, comma 4, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 9.148,74 9.148,74 9.148,74
Sviluppo economico decreto-legge n. 321 del 1996, articolo 5, sub articolo 0, comma 2, sub comma 0, punto A, sub punto 0 14.637,99 14.637,99 14.637,99
Sviluppo economico decreto-legge n. 321 del 1996, articolo 5, sub articolo 0, comma 2, sub comma 0, punto B, sub punto 0 14.637,99 14.637,99 14.637.99
Sviluppo economico legge n. 140 del 1999, articolo 1, sub articolo 0, comma 4, sub comma 0, punto A, sub punto 0 18.843    18.843    18,843   
Sviluppo economico legge n. 140 del 1999, articolo 2, sub articolo 0, comma 5, sub comma 0, punto A, sub punto 0 16.027    16.027    16.027   
Sviluppo economico legge n. 140 del 1999, articolo 2, sub articolo 0, comma 5, sub comma 0, punto B, sub punto 0 6.615    6.615    6.615   
Sviluppo economico legge n. 28 del 2000, articolo 12, sub articolo 0, comma 1, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 529,66 529,66 529,66
Sviluppo economico LF n. 191 del 2009, articolo 2, sub articolo 0, comma 237, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 5.186,23 5.186,23 5.186,23
Sviluppo economico LF n. 244 del 2007, articolo 2, sub articolo 0, comma 296, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 1.872,54 1.872,54 1.872,54
Sviluppo economico LF n. 289 del 2002, articolo 80, sub articolo 0, comma 35, sub comma 0. punto 0. sub punto 0 1.372,83 1.372,83 1.372,83
Sviluppo economico LF n. 311 del 2004, articolo 1, sub articolo 0, comma 213, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 274,57 274,57 274,57
Sviluppo economico LF n. 350 del 2003, articolo 4, sub articolo 0, comma 5, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 800,30 800,30 800,30
Sviluppo economico LF n. 388 del 2000, articolo 145, sub art. 0, comma 18, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 701,79 701,79 701,79
Sviluppo economico ’ LF n. 488 del 1999, articolo 27, sub articolo 0, comma 10, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 472,62 472,62 472,62
Sviluppo economico LS n. 147 del 2013, articolo 1, sub articolo 0, comma 262, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 10.980,63 10.980,63 10.980,63
Sviluppo economico legge n. 549 del 1995, articolo 1, sub articolo 0, comma 43, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 11.805,38 11.805,38 11.805,38
Sviluppo economico legge n. 549 del 1995, articolo 1, sub articolo 0, comma 43, sub comma 0, punto B, sub punto 0 255,00 255,00 255,00
Sviluppo economico decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, articolo 3, sub art. 0, comma 11, sub comma 0, punto 0, punto 0 7.951,57 7.951,57 7,951,57
Sviluppo economico Legge n. 808 del 1985, articolo 0, sub articolo 0, comma 0, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 10,952,98 10,952.98 10,952,98
Sviluppo economico legge n. 808 del 1985, articolo 3 sub articolo 0, comma 1, sub comma 0, punto A, sub punto 0 11.914,56 11.914,56 11.914,56
Sviluppo economico LF n. 244 del 2007, articolo 2, sub articolo 0, comma 179, sub comma 0, punto A, sub punto 0 4.765,83 4.765,83 4,765,83
Sviluppo economico LF n. 244 del 2007, articolo 2, sub articolo 0, comma 179, sub comma 0, punto B, sub punto 0 5.957,28 5.957,28 5.957,28
Sviluppo economico LF n. 244 del 2007, articolo 2, sub articolo 0. comma 179, sub comma 0. punto C, sub punto 0 5.957,28 5.957,28 5.957,28
Sviluppo economico LF n. 244 del 2007, articolo 2. sub art, 0, comma 180, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 239.244,42 239.244,42 239,244.42
Sviluppo economico LF n. 296 del 2006, articolo 1, sub articolo 0, comma 883, sub comma 0, punto A, sub punto 0 10.213,16 10.213,16 10.213,16
Sviluppo economico LF n. 296 del 2006, articolo 1, sub articolo 0, comma 883, sub comma 0, punto B, sub punto 0 9.694,64 9.694,64 9.694.64
Sviluppo economico LF n. 296 del 2006, articolo 1, sub articolo 0, comma 883, sub comma 0, punto C, sub punto 0 10.463,85 10.463,85 10.463,85
Sviluppo economico LF n. 296 del 2006, articolo 1, sub articolo 0, comma 884, .sub comma 0, punto A, sub punto 0 208,74 208,74 208,74
Sviluppo economico LF 296 del 2006, articolo 1, sub articolo 0, comma 884, sub comma 0, punto B, sub punto 0 2.676,73 2.676,73 2.676,73
Sviluppo economico LF n. 350 del 2003, articolo 4. sub articolo 0, comma 176, sub comma 0, punto 5, sub punto 0 2.382,91 2.332,91 2.382,91
Sviluppo economico LF n. 350 del 2003, articolo 4, sub art 0, comma 176, sub comma 0, punto 6, sub punto 0 7.148,74 7.148,74 7.148,74
Sviluppo economico LF n. 388 del 2000, articolo 144, sub articolo 0, comma 1, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 4.922,69 4.922,69 4.922,69
Sviluppo economico LF n. 388 del 2000, articolo 144, sub articolo 0, comma 3. sub comma 0, punto 1, sub punto 0 5.168,82 5.168,82 5.168,82
Sviluppo economico LF n. 388 del 2000, articolo 144, sub articolo 0, comma 3, sub comma 0, punto 2, sub punto 0 6.153;36 6.153,36 6.153,36
Sviluppo economico LS n. 147 del 2013, articolo 1, sub art, 0, comma 38, sub comma 0, punto A, sub punto 0 7.148.74 7.148,74 7.148.74
Sviluppo economico LS n. 220 del 2010. articolo 1, .sub art, 0. comma 57. sub comma 0, punto 0, sub punto 0 10.408,56 10.408,56 10.408.56
Sviluppo economico LF n. 266 del 2005, articolo 1. sub articolo 0, comma 95, sub comma 0, punto 3, sub punto 0 199.582,67 199.582,67 199.582,67
Economia e Finanze LF n. 296 del 2006, articolo 1, sub articolo 0, comma 272, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 140.904,86 140.904,86 140.904,86
Economia e Finanze decreto-legge n. 69 del 2013, articolo 11, sub articolo 0, comma 1, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 17.921,16 17.92l,l6 17.921,16
Economia e Finanze decreto-legge n. 91 del 2013, articolo 8, sub articolo 0, comma 1, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 25.886,12 25.886,12 25.886,12
Economia e Finanze decreto-legge n. 138 del 2002, articolo 11, sub art 0, comma 1, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 55.139,53 55.139,53 55.139,53
Economia e Finanze LF n. 296 del 2006, art 1, sub articolo 0, comma 1088, sub comma 0, punto A, sub punto 0 466,23 466,23 466,23
Economia e Finanze LF n. 244 del 2007, alt. 1, sub articolo 0, comma 56, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 3.594,44 3.594,44 3.594,44
Economia e Finanze decreto-legge n. 179 del 2012, art 11, sub articolo 2, comma 1, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 7.709,68 7.709,68 7.709,68
Economia e Finanze LF n. 448 del 2001, articolo 60, sub articolo 0, comma 0, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 1.474,84 l.474,84 1.474,84
Economia e Finanze decreto-legge n. 91 del 2013, articolo 7, sub articolo 0. comma 1, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 3.469,35 3.469,35 3.469,35
Economia Finanza LF n. 388 del 2000, articolo 13, sub articolo 0, comma 0, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 785,25 785,25 785,25
Economia e Finanze decreto-legge n. 201 del 2011, alt. 15, sub articolo 0, comma 0, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 290.173,79 290.173,79 290.173,79
Economia e Finanze decreto-legge n. 262 del 2011, articolo 15, sub articolo 0, comma 58, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 6.401,52 6.401,52 6.401,52
Economia e Finanze decreto-legge n. 34 del 2011, alt. 1, sub articolo 0, comma 4, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 19.062,30 19.062,30 19.062,30
Economia e Finanze decreto-legge n. 98 del 2011, articolo 23, sub articolo 0, comma 50, sub comma 4, punto 0, sub punto 0 87.060,67 87.060,67 87.060,67
Economia e Finanze decreto legislativo n. 26 del 2007, articolo sub articolo 0, comma 0, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 16.131,83 16.131,83 16.131,83
Economia e Finanze LS n. 183 del 2011, articolo 34, sub articolo 0, comma 0, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 3.812,46 3.812,46 3,812,46
Economia e Finanze LS n. 228 del 2012, articolo 1, sub articolo 0, comma 487, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 60.373,45 60.373,45 60.373,45
Economia e Finanze LF n. 203 del 2008, articolo 2, sub articolo 0, comma 12, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 14.899,78 14.899,78 14.899,78
Economia e Finanze LF n. 296 del 2012, articolo 1, sub articolo 0, comma 1066, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 2.413,68 2.413,68 2.413,68
Economia e Finanze LF n. 388 del 2000, art, 29, sub articolo 0, comma 0, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 1.939,76 1.939,76 1.939,76
Economia e Finanze LF n. 203 del 2008, articolo 2, sub articolo 0, comma 2, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 11.999,33 11.999,33 11.999,33
Economia e Finanze decreto-legge n. 324 del 1997, articolo 0, sub articolo 0, comma 0, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 966,15 966,15 966,15
Economia e Finanze decreto legislativo n. 60 del 1999, articolo 20, sub articolo 0, comma 1, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 1.616,30 1.616,30 1.616,30
Totale   1.519.819,8 1.545.918,9 1.468.974,6

1. 65. (ex 5. 80.) Vitelli, Mazziotti Di Celso, Gianpaolo Galli, Librandi, Tinagli, Galgano, Nesi.

  Sostituire il comma 17, con i seguenti:
  17. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 69, è inserito il seguente:
  1-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «l'aliquota del 3,50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 2,70 per cento»;
   b) all'articolo 16, comma 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera a), le parole: «l'aliquota del 3,80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 3 per cento»;
    2) alla lettera b), le parole: «l'aliquota del 4,20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 3,25 per cento»;
    3) alla lettera c), le parole: «l'aliquota del 5,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 4,10 per cento»;
   c) all'articolo 45, comma 1, le parole: «nella misura dell'1,70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'1,30 per cento»;

  17-bis. Al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 69, le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: ”dai commi 1 e 1-bis.

  Sopprimere il comma 18.

  Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 66, inserire il seguente:
  66-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alta Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 10.200 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1. 66. (ex 5. 66.) Palese, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Fabrizio Di Stefano, Distaso, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Lainati, Petrenga, Alberto Giorgetti, Riccardo Gallo, Abrignani, Biancofiore, Biasotti, Centemero, Cesaro, Occhiuto, Palmieri, Polverini, Ravetto, Romele, Squeri, Milanato, Sandra Savino, Calabria.

  Al comma 17, sostituire le parole: dicembre 2013 con le seguenti: dicembre 2014.
1. 67. (ex 5. 12.) Guidesi, Busin, Caparini.

  Sopprimere il comma 18.
1. 68. (ex 5. 11.) Guidesi, Allasia, Simonetti, Caparini.

  Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
  19-bis. Al comma 4-bis, dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituita dalla seguente:
   d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) del presente comma è aumentato, rispettivamente, di euro 9.500, di euro 12.125, di euro 14.750 e di euro 17.375;

  all'articolo 3, dopo il comma 66, aggiungere il seguente:
  66-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 2.000 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione dei primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1. 69. (ex 5. 62.) Capezzone, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Fabrizio Di Stefano, Distaso, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Lainati, Petrenga, Alberto Giorgetti, Riccardo Gallo, Abrignani, Biancofiore, Biasotti, Centemero, Cesaro, Occhiuto, Palmieri, Polverini, Ravetto, Romele, Squeri, Baldelli, Milanato, Calabria.

  Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
  19-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
   d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 17.000, di euro 12.750, di euro 8.500 e di euro 4.250.

  19-ter. Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.

  Conseguentemente:
   all'articolo 1,comma 143, alle lettere d) ed e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente, con le seguenti: 5.290 milioni e 8.290 milioni;
   sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
1. 70. (ex 5. 67.) Rampelli.

  Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
  19-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
   d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 17.000, di euro 12.750, di euro 8.500 e di euro 4.250.

  19-ter. Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 1,comma 143, alle lettere d) e e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 5.290 milioni e 8.290 milioni.
1. 71. (ex *5. 36.) Gelmini, Palese, Squeri.

  Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
  19-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
   d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 17.000, di euro 12.750, di euro 8.500 e di euro 4.250.

  19-ter. Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 1,comma 143, alle lettere d) e e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 5.290 milioni e 8.290 milioni.
1. 72. (ex *5. 79.) Causin, Librandi, Mazziotti Di Celso, Galgano, Nesi.

  Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
  19-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
   d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 12.000, di euro 9.000, di euro 6.000 e di euro 3.000.

  19-ter. Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.

  Conseguentemente:
   all'articolo 1,comma 143, alle lettere d) e e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 4.890 milioni e 7.890 milioni;
   sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco a 2 allegato alla presente legge.
1. 73. (ex 5. 68.) Rampelli.

  Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
  19-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
   d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 12.000, di euro 9.000, di euro 6.000 e di euro 3.000.

  19-ter Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 1,comma 143, alle lettere d) e e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 4.890 milioni e 7.890 milioni.
1. 74. (ex *5. 35.) Gelmini, Palese, Squeri.

  Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
  19-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
   d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750.

  19-ter Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.

  Conseguentemente:
   all'articolo 1,comma 143, alle lettere d) e e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 4.440 milioni e 7.440 milioni.
   sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
1. 75. (ex 5. 69.) Rampelli.

  Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
  19-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
   d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750.

  19-ter. Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 1,comma 143, alle lettere d) e e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 4.440 milioni e 7.440 milioni.
1. 76. (ex *5. 77.) Causin, Librandi, Mazziotti Di Celso, Galgano, Nesi.

  Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
  19-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
   d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750.

  19-ter Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 1,comma 143, alle lettere d) e e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 4.440 milioni e 7.440 milioni.
1. 77. (ex *5. 34.) Gelmini, Palese, Squeri.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
  19-bis. Le deduzioni di cui al comma 1 non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile IRAP ai fini dell'applicazione delle eventuali variazioni in aumento dell'aliquota adottate dalle Regioni in conformità all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
1. 78. (ex 5. 16.) Guidesi, Caparini, Centemero.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
  19-bis. Per il biennio 2015-2016 le micro imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, non sono soggette all'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 2.000 milioni euro per l'anno 2015 e 2016 si provvede mediante:
  al comma 9, al capoverso 1-bis sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
   1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
   b) sopprimere i commi 116,121, 124 e 132.

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 68, aggiungere i seguenti:
  68-bis. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Gazzetta Ufficiale della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito, a decorrere dall'anno 2015, non inferiore a 600 milioni di euro. (600)
  68-ter. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo, le regioni e gli enti locali, in sede di Conferenza Unificata, adottano accordi per la riduzione delle spese per incarichi di consulenza nelle società partecipate per assicurare maggiori risparmi annui non inferiori a 150.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015 (150)
1. 79. (ex 5. 28.) Villarosa, Castelli, Caso.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
  19-bis. Entro il limite massimo di spesa di 150 milioni di euro per ciascuno del triennio 2015 , 2016 e 2017, in via preferenziale e sperimentale, nei confronti dei soggetti sottoposti a IRAP che hanno avviato procedure di mobilità nei confronti di più di 100 lavoratori in zone territoriali in cui il tasso di disoccupazione supera la media nazionale, quali il Mezzogiorno, purché tali soggetti presentino un piano industriale che assicuri la tutela e la protezione sociale dei livelli occupazionali di riferimento precedente all'avvio di messa in mobilità dei lavoratori concordato dal Governo con le parti sociali, è, altresì riconosciuto un credito di imposta pari alla maggiore IRES che i predetti soggetti sostengono in virtù delle deduzioni di cui al presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, sono determinate, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità applicative del presente comma in modo tale da non comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.

  Conseguentemente alla tabella A allegata voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
  2015
   CP: – 150.000.000;
   CS: – 150.000.000.

  2016
   CP: – 150.000.000;
   CS: – 150.000.000.

  2017
   CP: – 150.000.000;
   CS: – 150.000.000.
1. 80. (ex 5. 44.) Palazzotto, Marcon, Melilla, Paglia, Scotto.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
  19-bis. Entro il limite massimo di spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, in via sperimentale e preferenziale, nei confronti dei soggetti sottoposti a IRAP che investono in ricerca e sviluppo ed innovazione tecnologica nei settori delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e le bonifiche ambientali, è, altresì, riconosciuto un eredito di imposta pari alla maggiore IRES che i predetti soggetti sostengono in virtù delle deduzioni dì cui al presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, sono determinate, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le relative modalità applicative in modo tale da non comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.

  Conseguentemente alla Tabella A allegata, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:

  2015
   CP: – 150.000.000;
   CS: – 150.000.000.

  2016
   CP: – 150.000.000;
   CS: – 150.000.000.

  2017
   CP: – 150.000.000;
   CS: – 150.000.000.
1. 81. (ex 5. 48.) Marcon, Paglia, Ricciatti, Melilla, Ferrara, Scotto.

  Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
  19.1. Al fine di favorire l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con i lavoratori di età superiore a quarantacinque anni, disoccupati a causa di processi di riduzione o trasformazione di attività o lavoro e di cessazione di attività di lavoro autonomo, e iscritti alle liste di mobilità e di collocamento da oltre 12 mesi, sono previsti i seguenti incentivi:
   1) lo Stato e le regioni, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative e regolamentari, riconoscono ai datori di lavoro e ai lavoratori apposite incentivazioni all'espansione occupazionale e all'autoimpiego, sotto forma di sgravi contributivi, finanziamenti agevolati, crediti d'imposta, prestazioni di garanzie per l'accesso al credito, deduzioni dal reddito imponibile;
   2) ammettere ai benefici di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, anche le società, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte nell'albo delle società cooperative ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, composte esclusivamente o prevalentemente da soggetti di età compresa tra i quarantacinque e i sessantacinque anni;
   3) prevedere che, nelle aree territoriali ricomprese nell'obiettivo n. 1, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e comunque in tutte le aree territoriali con tasso di disoccupazione superiore al 10 per cento, il datore di lavoro di procede all'assunzione dei lavoratori di cui al presente comma, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato possa beneficiare di un credito di imposta di cui all'articolo 63 della legge del 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, fissato nella misura di 300 euro, per ciascun lavoratore, o in alternativa versare i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di un terzo di quelli dovuti per un periodo massimo di cinque anni, Nelle altre aree territoriali il medesimo contributo è fissato nella misura di 200 euro per ciascuno dei lavoratori di cui al presente comma;

  19.2. Il datore di lavoro o committente che procede all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, versa i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di un terzo di quelli dovuti per un periodo massimo di cinque anni.
  19.3. All'articolo 12, comma 5, alinea, del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, dopo le parole: «per i lavoratori di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, nonché per i lavoratori di età superiore a quarantacinque anni, disoccupati in ragione di processi di riduzione o trasformazione di attività o lavoro e di cessazione di attività di lavoro autonomo, e iscritti alle liste di mobilità e di collocamento da almeno due anni».
  19.4. Per favorire la copertura assicurativa previdenziale dei soggetti di cui ai commi 2 e 4, a decorrere dal 10 gennaio 2015 è istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un apposito fondo, alimentato con il contributo di solidarietà di cui all'articolo 37, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché da una dotazione iniziale di importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, a carico del bilancio dello Stato.
  19.5. Le regioni iscrivono le somme loro attribuite in un apposito capitolo di bilancio, nel quale confluiscono anche le proprie risorse proprie, da utilizzare per spese destinate ad agevolare le finalità di cui al comma 1.
  19.6. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 7.
  19.7. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1. 82. (ex 5. 02.) Rizzetto, Caso, Castelli.

  Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
  19.1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dal 2015, un fondo finalizzato a escludere dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive le startup innovative di cui al comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni. La dotazione annua del fondo è di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

  Conseguentemente all'articolo 3, comma 76, aggiungere il seguente periodo: comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
1. 83. (ex 5. 05.) Della Valle, Crippa, Mucci, Fantinati, Vallascas, Da Villa, Prodani, Castelli, D'Incà, Sorial, Currò, Cariello, Colonnese, Brugnerotto, Caso.

  Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
  19.1. Nello stato, di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dal 2015, un fondo finalizzato a escludere dall'ambito di applicazione dell'imposta Regionale sulle attività produttive le startup innovative di cui al comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni. La dotazione annua del fondo è di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
  19.2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
1. 84. (ex 5. 06.) Della Valle, Crippa, Mucci, Fantinati, Vallascas, Da Villa, Prodani, Castelli, Brugnerotto, Caso, Sorial, D'Incà, Colonnese, Cariello, Currò.

  Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
  19.1. A decorrere dall'anno 2015 sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le imprese che hanno meno di dieci occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
  19.2. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.
  19.3. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 aprile 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del secondo periodo del comma 1 del presente articolo. I regolamenti determinano risparmi pari a 2 miliardi di euro annui a partire dal 2015.
  19.4. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3 le disposizioni che prevedono incentivi:
   a) finanziabili con fondi europei;
   b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

  19.5. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 3 le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:
   a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;
   b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

  19.6. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3 e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 4 e 5, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
1. 85. (ex 5. 08.) Fantinati, Crippa, Mucci, Vallascas, Da Villa, Prodani, Della Valle, Castelli, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Currò, Cariello, Sorial, Colonnese.

  Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
  19.1. Al fine di accelerare gli interventi di bonifica da amianto e di messa in sicurezza degli edifici scolastici, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di 2 miliardi di euro nell'anno 2015 e di 2,2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. I criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse, sono analoghi e proporzionali a quelli previsti dai commi 8-quater, e 8-quinquies, articolo 18, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

  Conseguentemente: Alla tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, decreto legge n. 321 del 1996, articolo 5 comma 2 punto a: sviluppo tecnologico del settore aeronautico, interventi diversi (1.1 – cap. 7420/p) apportare le seguenti variazioni:
Riduzione
  2015:
   CP: – 40.000.000;
   CS: – 40.000.000.

  2016:
   CP: – 40.000.000;
   CS: – 40.000.000.

  2017:
   CP: – 40.000.000;
   CS: – 40.000.000.

  Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, decreto legge n. 321 del 1996, articolo 5 comma 2 punto b: sviluppo tecnologico del settore aeronautico, interventi diversi (1.1 – cap. 7420/p) apportare le seguenti variazioni:
Riduzione
  2015:
   CP: – 40.000.000;
   CS: – 40.000.000.

  2016:
   CP: – 80.000.000;
   CS: – 80.000.000.

  2017:
   CP: – 60.000.000;
   CS: – 60.000.000.

  Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, decreto legge n. 321 del 1996, articolo 5 comma 2 punto c: sviluppo tecnologico del settore aeronautico, interventi diversi (1.1 – cap. 7420/p) apportare le seguenti variazioni:
Riduzione
  2015:
   CP: – 40.000.000;
   CS: – 40.000.000.

  2016:
   CP: – 70.000.000;
   CS: – 70.000.000.

  2017:
   CP: – 155.000.000;
   CS: – 155.000.000.

  Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico Legge finanziaria n. 266 del 2005, articolo 1 comma 95 punto 3: contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali FREEM, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7485) apportare le seguenti variazioni:
Riduzione
  2015:
   CP: – 778.000.000;
   CS: – 778.000.000.

  2016:
   CP: – 526.000.000;
   CS: – 526.000.000.

  2017:
   CP: – 470.000.000;
   CS: – 470.000.000.

  Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2 comma 179 punto a: programmi europei aeronautici, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p) apportare le seguenti variazioni:
Riduzione
  2015:
   CP: – 20.000.000;
   CS: – 20.000.000.

  2016:
   CP: – 20.000.000;
   CS: – 20.000.000.

  2017:
   CP: – 20.000.000;
   CS: – 20.000.000.

  Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2 comma 179 punto b; programmi europei aeronautici, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p) apportare le seguenti variazioni:
Riduzione
  2015:
   CP: – 25.000.000;
   CS: – 25.000.000.

  2016:
   CP: – 25.000.000;
   CS: – 25.000.000.

  2017:
   CP: – 25.000.000;
   CS: – 25.000.000.

  Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2 comma 179 punto c: programmi europei aeronautici, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p) apportare le seguenti variazioni:
Riduzione
  2015:
   CP: – 25.000.000;
   CS: – 25.000.000.

  2016:
   CP: – 25.000.000;
   CS: – 25.000.000.

  2017:
   CP: – 25.000.000;
   CS: – 25.000.000.

  Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, legge finanziaria n. 244 dei 2007, articolo 2 comma 180: programmi europei aeronautici, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p) apportare le seguenti variazioni:
Riduzione
  2015:
   CP: – 925.000.000;
   CS: – 925.000.000.

  2016:
   CP: – 757.000.000;
   CS: – 757.000.000.

  2017:
   CP: – 717.000.000;
   CS: – 717.000.000.

  Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, decreto legge n. 215 del 2011, articolo 5 comma 4: finanziamento dello sviluppo tecnologico del settore aeronautico, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7420/p) apportare le seguenti variazioni:
Riduzione
  2015:
   CP: – 25.000.000;
   CS: – 25.000.000.

  2016:
   CP: – 25.000.000;
   CS: – 25.000.000.

  2017:
   CP: – 125.000.000;
   CS: – 125.000.000.

  Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, legge di stabilità n. 147 del 2013, articolo 1 cornea 37 punto 1: contributi ventennali settore marittimo – difesa nazionale, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7419/p) apportare le seguenti variazioni:
Riduzione
  2015:
   CP: – 37.113.953;
   CS: – 37.113.953.

  2016:
   CP: – 37.553.291;
   CS: – 37.553.291.

  2017:
   CP: – 37.444.305;
   CS: – 37.444.305.

  Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, legge di stabilità n. 147 del 2013, articolo 1 comma 37 punto 2: contributi ventennali settore marittimo – difesa nazionale, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7419/p) apportare le seguenti variazioni:
Riduzione
  2015:
   CP: – 102.063.371;
   CS: – 102.063.371.

  2016:
   CP: – 103.271.550;
   CS: – 103.271.550.

  2017:
   CP: – 102.971.838;
   CS: – 102.971.838.

  Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, Legge di stabilità n. 147 del 2013, articolo 1 comma 37 punto 3: contributi ventennali settore marittimo – difesa nazionale, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7419/p) apportare le seguenti variazioni:
Riduzione
  2015:
   CP: –;
   CS: –.

  2016:
   CP: – 331.620.406;
   CS: – 331.620.406.

  2017:
   CP: – 551.783.857;
   CS: – 551.783.857.
1. 86. (ex 5. 09.) Giancarlo Giordano, Duranti, Piras, Fratoianni, Pellegrino, Zaratti, Ferrara, Ricciatti, Airaudo, Placido.

  Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
  19.1. 1. Nei limiti di spesa pari a 70 milioni di euro per gli anni 2015, 2016 e 2017 le imprese fornitrici dei soggetti titolari di attività commerciali, artigianali, turistiche, aventi sede o unità produttive nei territori colpiti di eventi calamitosi, possono dedurre interamente dal reddito imponibile le perdite dovute dal mancato pagamento delle forniture in conseguenza dell'evento calamitoso.

  All'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
1. 87. (ex 5. 01.) Della Valle, Crippa, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Colonnese, Cariello, Currò, Da Villa, Prodani, Fantinati, Mucci, Vallascas.

  Sopprimere i commi da 21 a 29.

  Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
1. 88. (ex 6. 5.) Corsaro.

  Sopprimere i commi da 21 a 29.
1. 89. (ex *6. 15.) Rostellato, Pisano, Caso, Castelli.

  Sopprimere i commi da 21 a 29.
1. 90. (ex *6. 26.) Gelmini, Palese, Squeri, Brunetta.

  Al comma 21, lettera a), capoverso «756-bis», primo periodo sopprimere le parole: e i lavoratori del settore agricolo.
1. 91. (ex 6. 28.) Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Russo, Riccardo Gallo, Palese, Brunetta.

  Al comma 21, lettera a) capoverso «756-bis» apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «che abbiano un rapporto di lavoro», inserire le seguenti: «instauratosi successivamente all'entrata in vigore della presente legge»;
   b) le parole: «è assoggettata a tassazione ordinaria», sono sostituite dalle seguenti: «è assoggettata a tassazione separata, determinata mediante l'applicazione del medesimo regime fiscale applicabile in caso di accantonamento delle quote»;
   c) le parole: «resta in ogni caso fermo quanto previsto al comma 756», sono sostituite dalle seguenti: «Alla predetta parte integrativa della retribuzione non si applica il contributo di cui al comma precedente».
1. 92. (ex 6. 14.) Rizzetto, Castelli, Sorial.

  Al comma 21, lettera a) capoverso «56-bis», sostituire il secondo periodo con il seguente:
  La predetta parte integrativa è assoggettata al trattamento fiscale di cui agli articoli 17 e 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  All'onere derivante dalla seguente disposizione, pari a circa 1,5 miliardi per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, si provvede fino a completa copertura del relativo fabbisogno, dai maggiori introiti derivanti dalla seguente disposizione:
   Conseguentemente all'articolo 1, sopprimere il comma 16, ed al comma 19, in fondo sopprimere le parole: sono aggiunte le seguenti: e 4-octies.
1. 93. (ex 6. 32.) Paglia, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido.

  Al comma 21, lettera a), capoverso «756-bis», secondo periodo, le parole: è assoggettata a tassazione ordinaria, non rileva ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con le seguenti: è assoggettata a tassazione secondo le disposizioni contenute nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 66, inserire il seguente:
  66-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 2.500 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione dei primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1. 94. (ex 6. 31.) Palese, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Lainati, Petrenga, Brunetta, Riccardo Gallo, Abrignani, Biancofiore, Biasotti, Centemero, Cesaro, Occhiuto, Palmieri, Polverini, Ravetto, Romele, Squeri, Milanato, Sandra Savino, Calabria.

  Al comma 21, lettera a), capoverso «756-bis», secondo periodo, sostituire le parole: a tassazione ordinaria con le parole: a ritenuta alla fonte in misura fissa secondo l'aliquota di legge.

  Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dell'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
1. 95. (ex 6. 6.) Corsaro.

  Al comma 21, dopo la lettere a) capoverso «756-bis», aggiungere la seguente:
   a-bis). In relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1o marzo 2015, i lavoratori dipendenti, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori dei settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere di revocare il consenso espresso ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, entro i termini definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce le modalità di attuazione della presente disposizione, e di conferire l'intero importo del TFR maturando presso il proprio datore di lavoro ovvero presso il Fondo per l'erogazione del trattamento di fine rapporto denominato Fondo di Tesoreria istituito dalla legge n. 296 del 2006 presso l'INPS. Al TFR maturando si applica la disciplina dell'articolo 2120 del codice civile.
1. 96. (ex 6. 23.) Ciprini, Caso, Castelli.

  Al comma 21, lettera a), capoverso «756-bis», dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   «a-bis. Le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche ai lavoratori che hanno aderito ad una forma di previdenza integrativa ai semi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».

  Conseguentemente al capoverso «756-bis», primo periodo sopprimere le parole: compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
1. 97. (ex 6. 24.) Ciprini, Caso, Castelli.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, articolo 11, comma 3, sopprimere le parole: «Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro».
1. 98. (ex 6. 21.) Brugnerotto, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà, Colonnese, Sorial.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, articolo 11, comma 4, le parole: «48 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi» e le parole: «5 anni» sono sostituite dalle seguenti parole: «6 anni».
  21-ter. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, articolo 11, comma 7, lettera c), le parole: «30 per cento,» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».
1. 99. (ex 6. 19.) Currò, Brugnerotto, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà, Colonnese, Sorial.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, articolo 14, comma 2, lettera a), dopo le parole: «trasferimento ad altra forma pensionistica» aggiungere le seguenti: o, su richiesta esplicita dello stesso lavoratore, trasferimento al sistema previdenziale pubblico.
  21-ter. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, articolo 14, comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale verso il sistema previdenziale in pubblico, il lavoratore ha diritto al versamento del TFR maturando con cessazione degli eventuali contributi volontari e a carico del datore di lavoro ai sensi della presente legge applicandosi la normativa di settore relativa».
1. 100. (ex 6. 20.) Currò, Brugnerotto, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, Colonnese, Sorial.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, articolo 14, comma 2, lettera c), sostituire le parole: «48 mesi,» con le seguenti: «24 mesi».
1. 101. (ex 6. 22.) Currò, Brugnerotto, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, Colonnese, Sorial.

  Al comma 22, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La segnalazione di indebito utilizzo del marchio è inviata alle autorità competenti che applicano la sanzione pecuniaria amministrativa da 10 mila euro a 50 mila euro e il sequestro e la confisca delle merci.
1. 102. (ex 6. 12.) Guidesi, Allasia, Simonetti, Caparini.

  Dopo il comma 22, inserire il seguente:
  22-bis. L'erogazione delle quote di TFR non si calcola ai fini della determinazione del reddito da utilizzare per la definizione dei livelli ISEE.

  Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
1. 103. (ex 6. 7.) Corsaro.

  Al comma 25, aggiungere infine il seguente periodo: il finanziamento assistito di cui al presente comma è erogato senza alcun onere aggiuntivo da parte degli intermediari finanziari a carico dei datori di lavoro.
1. 104. (ex 6. 13.) Guidesi, Busin, Simonetti, Caparini.

  Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
  29-bis. All'articolo 2120 del Codice civile apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 6 sostituire le parole: «otto anni» con le parole: «quattro anni»;
   b) sopprimere il comma 7;
   c) al comma 8 aggiungere la seguente lettera: «b-bis) ogni altra motivazione individuata in sede di contrattazione collettiva; a titolo meramente esemplificativo si indica l'estinzione di mutui e finanziamenti, l'iscrizione a scuola di figli e altri parenti a carico, altre spese non preventivate con impatto significativo sul montante retributivo»;
   d) sostituire il comma 9 con il seguente: «Dopo la prima anticipazione, ricorrendo una delle cause individuate al comma precedente o in sede di contrattazione collettiva, il prestatore di lavoro può chiedere una nuova anticipazione decorsi quattro anni; le anticipazioni sono detratte, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.».
1. 105. (ex 6. 4.) Polverini, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 29, aggiungere i seguenti:
  29.1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive nonché i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a 6 volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale.
  29.2. Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e del redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 1, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.
  29.3. A decorrere dallo stesso termine di cui al comma 1, l'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.
1. 106. (ex 6. 01.) Luigi Di Maio, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

  Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
  29.1. Al comma 756 della legge 27 dicembre 2006, n. 269, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Sono tenuti al versamento dei predetto contributo i datori di lavoro che abbiano volontariamente fatto richiesta di accantonamento presso l'istituto.»;
   b) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di apposite domande individuali presentate dal lavoratore sia al datore di lavoro, per la parte non versata all'istituto, e sia al Fondo limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo.».
1. 107. (ex 6. 02.) Rostellato, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
  29.1. A decorrere dal 1o gennaio 2015, il finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è attuato mediante pagamento diretto da parte dei beneficiario della prestazione medesime. I datori di lavoro, a decorrere dalla predetta data, erogano le somme previste direttamente in busta paga, alle scadenze previste dai fondi medesimi.
1. 108. (ex 6. 03.) Rostellato, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 29, aggiungere i seguenti:
  29.1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».
  29.2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2014, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento« inoltrate secondo modalità telematiche» in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui all'ultimo periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alta data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1.
  29.3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché secondo le modalità previste a legislazione vigente”.

  Conseguentemente al comma 125, le parole: 187,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 sono sostituite dalle seguenti: 152,7 milioni per l'anno 2015 e 86 milioni di euro a decorrere dal 2016.
1. 109. (ex 6. 04.) Prataviera, Fedriga, Guidesi, Simonetti, Caparini.

  Al comma 30, capoverso Art. 3, sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. L'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è sostituito dal seguente:
  «Art. 3. – (Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo). – A tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 20 per cento sul totale delle spese sostenute per far fronte ai medesimi investimenti, prescindendo dal volume di spesa sostenuto per la medesima categoria di investimenti per gli esercizi commerciali precedenti al 31 dicembre 2015».

  Conseguentemente alla Tabella C, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dagli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 110. (ex 7. 28.) Elvira Savino, Alberto Giorgetti, Palese, Brunetta.

  Al comma 30, capoverso Art. 3, comma 1, dopo le parole: di ricerca e sviluppo aggiungere le seguenti: nonché in spese per la comunicazione strettamente connesse alla suddetta attività di ricerca e sviluppo,.
1. 111. (ex *7. 19.) Abrignani, Palese, Brunetta.

  Al comma 30, capoverso Art. 3, comma 1, sopprimere dalle parole: a decorrere dal periodo di imposta fino a: dicembre 2019 e sostituire la parola: 25 con la seguente: 15.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno a decorrere dal 2015.
1. 112. (ex 7. 8.) Busin, Guidesi, Caparini.

  Al comma 30, capoverso Art. 3, apportare le seguenti modifiche:
   1) al comma 1, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 50 per cento;
   2) al comma 3, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: un milione di euro.
1. 113. (ex 7. 16.) Mucci, Castelli, Caso, Currò, Brugnerotto, Sorial, Cariello, Colonnese.

  Al comma 30, capoverso Art. 3, comma 1, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 50 per cento.

  Conseguentemente:
   al comma 9, al capoverso 1-
bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
    1) 600 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
    2) 600 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito dei reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
1. 114. (ex 7. 11.) Alberti, Caso, Castelli.

  Al comma 30, capoverso Art. 3, aggiungere infine il seguente periodo: sono destinatari dei credito d'imposta di cui al presente articolo anche i consorzi e le reti di impresa che effettuano le attività di ricerca, sviluppo e innovazione. In tali casi, l'agevolazione è ripartita secondo criteri proporzionali, che tengano conto della quota di partecipazione alle spese da parte di ciascuna impresa.

  Conseguentemente:
   al comma 9, al capoverso 1-
bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
    1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
    2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
1. 115. (ex 7. 10.) Alberti, Caso, Castelli.

  Al comma 30, capoverso Art. 3, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Alle imprese che operano nelle regioni Campania, Calabria, Puglia, Basilicata e Sicilia è attribuito un credito di imposta parti ai 50 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017.
1. 116. (ex 7. 23.) Russo, Palese, Brunetta.

  Al comma 30, capoverso Art. 3, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. A decorrere dall'anno 2015 è concesso un credito di imposta nella misura del 40 per cento delle spese per gli acquisti sostenuti, e comunque non superiore a 5.000 euro, per l'acquisto da parte delle imprese agricole di prodotti fitosanitari ammessi in agricoltura biologica, di cui all'articolo 5, Reg. (CE) 5 settembre 2008 n. 889/2008, della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.
  2-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 2-bis è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  2-quater. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
  2-quinquies. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta di cui al comma 2-bis, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l'Agenzia delle entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 2-sexies.
  2-sexies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni applicative necessarie del comma 2-bis e 2-ter, ivi comprese le modalità di verifica e controllo delle spese sostenute e della coerenza delle stesse con le previsioni di cui ai precedenti commi 2-bis e 2-ter, nonché le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione dell'importo di cui l'impresa ha fruito indebitamente.
  2-septies. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua gli adempimenti conseguenti ai regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti compatibili con il mercato interno.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 3.000.000;
   2016: – 3.000.000;
   2017: – 3.000.000.
1. 117. (ex 7. 15.) Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Castelli, Sorial.

  Al comma 30, capoverso Art. 3, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo pari almeno a euro 20.000 per le micro e piccole imprese, ad euro 50.000 per le medie imprese e 100.000 per le grandi imprese.
1. 118. (ex 7. 12.) Alberti, Caso, Castelli.

  Al comma 30, capoverso Art. 3, comma 3, aggiungere in fine i seguenti periodi:
  Sono destinatari del credito di imposta di cui al presente articolo anche i consorzi e le reti di impresa che effettuano le attività di ricerca, sviluppo e innovazione. In questi casi, l'agevolazione è ripartita secondo criteri proporzionali, che tengono conto della partecipazione di ciascuna impresa alle spese stesse.

  Conseguentemente, al comma 112, sostituire, le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro e al comma 9 del medesimo articolo 17, sostituire le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro.
1. 119. (ex 7. 62.) Ricciatti, Marcon, Melilla, Paglia, Ferrara.

  Al comma 30, capoverso Art. 3, al comma 4, lettera d), dopo le parole: finalità commerciali aggiungere, in fine, le seguenti: salvo quanto disposto dalle lettere e) ed f) del presente articolo.

  Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso Art. 3, al comma 4, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
   d-bis) sono rifinanziate, nei limite complessivo di settanta milioni di euro, le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 4, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 40 25 marzo 2010, n. 40 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015.
   d-ter) a decorrere dal 1o gennaio 2015, le somme riferite alle scelte non espresse dai contribuenti della quota dell'otto per mille dell'imposta sui reddito delle persone fisiche ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono destinate alle finalità di cui alla lettera e).

  Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre gli importi come segue:
   2015: – 70.000;
   2016: – 70.000;
   2017: – 70.000.
1. 120. (ex 7. 27.) Zolezzi, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli.

  Al comma 30, capoverso Art. 3, comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: Ai fini dell'applicazione del eredito di imposta di cui al presente articolo non si considerano attività di ricerca e sviluppo le attività svolte nell'ambito dell'industria militare.
1. 121. (ex 7. 59.) Marcon, Ricciatti, Melilla, Paglia, Ferrara.

  Al comma 30, capoverso Art. 3, comma 6, lettera d), sostituire le parole: una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne con le seguenti: a un nuovo materiale, a un nuovo processo di produzione di energia rinnovabile, a una nuova tecnica di bonifica di siti inquinati.
1. 122. (ex 7. 13.) Alberti, Caso, Castelli.

  Al comma 30, capoverso «Art. 3», dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Per fruire del contributo le imprese possono presentare un'istanza telematica mediante modalità tecniche predisposte dal Ministero dello sviluppo comma 14.
1. 123. (ex 7. 61.) Ricciatti, Marcon, Melilla, Paglia, Ferrara.

  Al comma 30, capoverso «Art. 3», comma 13, aggiungere in fine, il seguente periodo: Ove sussistano soggetti beneficiari della normativa che cessa alla data del 31 dicembre 2014, le relative posizioni giuridiche soggettive sono tenute in considerazione al fine di poter costituire criterio preferenziale nel decreto previsto dal successivo comma 14.
1. 124. (ex 7. 58.) Ricciatti, Marcon, Melilla, Paglia, Ferrara.

  Al comma 30, capoverso «Art. 3», dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione in favore delle imprese italiane od estere operanti nel territorio nazionale che abbiano delocalizzato la propria produzione a uno Stato, anche appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale.
1. 125. (ex 7. 57.) Ricciatti, Marcon, Melilla, Paglia, Ferrara.

  Al comma 31, l'allegato n. 3 è sostituito con il seguente: Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo

Allegato 3
(art. 7, comma 2)
«ALLEGATO 1
(articolo 3, comma 6, lettera a))
  LM01 Antropologia Culturale ed Etnologia
  LM02 Archeologia
  LM03 Architettura del Paesaggio
  LM04 Architettura e Ingegneria Edile-Architettura
  LM05 Archivistica e Biblioteconomia
  LM06 Biologia
  LM07 Biotecnologie Agrarie
  LM08 Biotecnologie Industriali
  LM09 Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche
  LM10 Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali
  LM11 Conservazione e Restauro dei Beni Culturali
  LM12 Design
  LM13 Farmacia e Farmacia Industriale
  LM14 Filologia Moderna
  LM15 Filologia, Letterature e Storia dell'Antichità
  LM16 Finanza
  LM17 Fisica
  LM18 Informatica
  LM19 Informazione e Sistemi Editoriali
  LM20 Ingegneria Aerospaziale e Astronautica
  LM21 Ingegneria Biomedica
  LM22 Ingegneria Chimica
  LM23 Ingegneria Civile
  LM24 Ingegneria dei Sistemi Edilizi
  LM25 Ingegneria dell'Automazione
  LM26 Ingegneria della Sicurezza
  LM27 Ingegneria delle Telecomunicazioni
  LM28 Ingegneria Elettrica
  LM29 Ingegneria Elettronica
  LM30 ingegneria Energetica e Nucleare
  LM31 Ingegneria Gestionale
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  LM33 Ingegneria Meccanica
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  LM39 Linguistica
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  LM43 Metodologie Informatiche per le Discipline Umanistiche
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  LM79 Scienze Geofisiche
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  LM86 Scienze Zootecniche e Tecnologie Animali
  LM87 Servizio Sociale e Politiche Sociali
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  LM89 Storia dell'Arte
  LM90 Studi Europei
  LM91 Tecniche e Metodi per la Società dell'Informazione
  LM92 Teorie della Comunicazione
  LM93 Teorie e Metodologie dell'E-Learning e della Media Education
  LM94 Traduzione Specialistica e Interpretariato.
»

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno a decorrere dal 2015.
1. 126. (ex 7. 7.) Busin, Guidesi, Caparini.

  Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:
  40-bis. All'articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. La compensazione di cui al comma 1 del presente articolo si applica, su richiesta del creditore, con riferimento a tutti i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e appalti, a tutte le somme dovute dalla medesima data a titolo di tributi e imposte, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni del predetto comma 1».
  40-ter. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'articolo 28-quinquies del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è emanato entro il 15 gennaio 2015.

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 66, inserire il seguente:
  66-bis.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 settembre 2015, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, tale da assicurare minori spese in termini di indebitamente netto pari a 1.300 milioni di euro a decorrere dal 2015. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati ove, entro la data ivi indicata, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.
1. 127. (ex 7. 35.) Capezzone, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Lainati, Petrenga, Brunetta, Riccardo Gallo, Abrignani, Biancofiore, Biasotti, Centemero, Cesaro, Occhiuto, Palmieri, Polverini, Ravetto, Romele, Squeri, Baldelli, Milanato, Sandra Savino, Calabria, Russo.

  Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:
  40-bis. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 10 del presente articolo le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano delocalizzato la propria produzione a uno Stato, anche appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale.
1. 128. (ex 7. 36.) Marcon, Melilla, Paglia.

  Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:
  40.1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2016, è riconosciuto ai soggetti che svolgono attività d'impresa credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi d'imposta sopra indicati e nel limite massimo di 30 milioni di euro per il triennio 2015, 2015 e 2016, a favore delle Fondazioni liriche, musei biblioteche, teatri, fondazioni culturali, per gli interventi di manutenzione, protezione, restauro, promozione e valorizzazione di beni culturali come definiti dall'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
  40.2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, anche tenendo conto dei princìpi della «progettazione universale» di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, e di incremento dell'efficienza energetica.
  40.3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è ripartito in tre quote annuali di pari importo e, in ogni caso, è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. La prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge è utilizzabile non prima del 30 giugno 2015.

  Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
   2015: 10.000.000;
   2016: 10.000.000;
   2017: 10.000.000.
1. 129. (ex 7. 015.) Altieri, Marti, Distaso, Fucci, Ciracì, Lainati, Palmieri, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:
  40.1. La società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata ad assolvere ai compiti di istituzione finanziaria per lo sviluppo della «green economy».
  40.2. Il Ministero dello sviluppo economico può stipulare apposita convenzione con la società Cassa depositi e prestiti Spa al fine di avvalersi della medesima e delle società da essa partecipate per l'istruttoria e la gestione dei profili finanziari delle iniziative di investimenti relativi ad operazioni ed interventi di sostegno finanziario diretto ed indiretto e dei quali deve essere garantita una redditività adeguata dei capitale investito, a favore delle imprese di piccole e medie dimensioni, nonché degli enti locali, ivi comprese le società da essi controllate e/o partecipate, per investimenti nel campo della «green economy», con particolare riferimento a quelli interessanti i territori montani e rurali italiani, e con peculiare riguardo per il sostegno agli investimenti nel campo dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo nei territori a cosiddetto «fallimento di mercato» al fine di ammortizzare e annullare i deficit strutturali permanenti di tali territori, perseguendo, in particolare, i seguenti obiettivi:
   (a) favorire la patrimonializzazione delle imprese di piccole e medie dimensioni per permettere un più facile accesso al credito e sostenere progetti di sviluppo a medio-lungo termine, comprendendo in essi anche il sostegno ad aggregazioni di imprese che mettono in comune know-how, brevetti e innovazioni a beneficio dello sviluppo del territorio, nonché costituzione di label (brand o marchi), e-commerce e piattaforme di distribuzione/acquisto specialmente al fine di favorire una più ampia presenza sui mercati esteri;
   (b) incentivare il processo di aggregazione tra imprese di piccole e medie dimensioni (i) appartenenti allo stesso settore od operanti nello stesso distretto industriale; (ii) appartenenti a settori adiacenti (integrazione c.d. orizzontale); (iii) operanti a monte e a valle di un medesimo processo produttivo o di servizi (integrazione c.d. verticale), permettendo la nascita di realtà caratterizzate da una dimensione più significativa, in grado di rafforzare la propria competitività nei rispettivi settori e di indirizzarsi sempre più verso i mercati internazionali.

  40.3. Gli oneri derivanti dalla convenzione di cui al comma 2 sono a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre, n. 307, così come rifinanziato dall'articolo 17, comma 21, della presente legge.
  40.4. La società Cassa depositi e prestiti Spa può destinare, nel limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata tra la medesima Cassa e il Ministero dell'economia e delle finanze, risorse proprie ad iniziative rispondenti alle finalità del presente articolo, anche in regime di cofinanziamento con soggetti privati e pubblici.
  40.5. Con la convenzione di cui al comma 2 sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
1. 130. (ex 7. 017.) Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:
  40.1. La Cassa dei depositi e prestiti Spa è autorizzata ad istituire un apposito Fondo speciale, denominato «Fondo venture capital per l'industria», con una dotazione iniziale di 1 miliardo di euro annuo a valere sulle disponibilità del Fondo strategico italiano istituito nell'ambito della medesima Cassa, destinato all'integrazione di ulteriori fondi di investimento privati di venture capital tesi a dotare di maggiore capitale di rischio i progetti imprenditoriali che hanno come oggetto lo sviluppo di nuove tecnologie ad elevato potenziale di crescita elaborati attraverso il coinvolgimento di università e centri di ricerca pubblica. Tali progetti presentano le seguenti caratteristiche:
   a) elevato contenuto tecnologico (high tech);
   b) progetto imprenditoriale in fase precompetitiva;
   c) elevato rischio connesso allo sviluppo della tecnologia in progetto;
   d) incertezza relativa alla connessione tra contenuto tecnologico e mercato;
   e) periodo di rientro dell'investimento iniziale esclusivamente nel lungo periodo.

  40.2. Il finanziamento erogato dalla Cassa depositi e prestiti Spa, mediante il Fondo di cui al comma 1, ad uno o più fondi di investimento privati di venture capital non deve superare l'ammontare del 50 per cento del totale del patrimonio del fondo da integrare.
  40.3. La durata del finanziamento di ciascun fondo di cui al comma 2, da parte della Cassa depositi e prestiti Spa, non può essere superiore a dieci anni.
  40.4. La remunerazione riconosciuta alla Cassa depositi e prestiti Spa per il finanziamento di cui al comma 2 non può essere superiore a quella corrispondente al tasso Euribor rilevato alla data della concessione del finanziamento più 2 punti percentuali per ciascun anno di durata del finanziamento.
  40.5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, del- l'università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono le modalità di attuazione dici presente articolo ed individuati i fondi di investimento privati di venture capital da integrare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 131. (ex 7. 018.) Marcon, Melilla, Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:
  40.1. L'articolo 1, commi 60 e 61 della legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013) sono sostituiti dai seguenti:
  60. Per i contributi erogati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contribuii pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato a uno Stato anche appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione o messa in mobilita del personale, decadono dal beneficio stesso e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti, dalle stesse imprese, con applicazione degli interessi legali, anche laddove la delocalizzazione avvenga tramite cessione di ramo d'azienda o di attività produttive appaltati a terzi, con riduzione o messa in mobilità del personale dell'impresa.
  61. Le imprese italiane ed estere di cui al comma 1 con almeno 1.000 dipendenti non possono delocalizzare la propria produzione dal sito incentivato a uno Stato anche appartenente all'Unione europea con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale, prima di aver trovato, un nuovo acquirente che garantisca la continuità aziendale e produttiva, nonché il mantenimento dei livelli occupazionali dell'impresa stessa. Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, le imprese interessate devono restituire i contributi in conto capitale ricevuti negli ultimi cinque anni, con applicazione degli interessi legali, nonché corrispondere al soggetto erogatore del contributo il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 2 per cento del fatturato conseguito negli ultimi cinque anni.
  61-bis. I soggetti erogatori dei contributi di cui ai commi 1 e 2 disciplinano le modalità e i tempi di restituzione dei contributi stessi.
  61-ter. Le somme derivanti dall'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 61 affluiscono in un apposito Fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato a sostenere le imprese che assumono lavoratori posti in mobilità da imprese che hanno delocalizzato la propria produzione a uno Stato anche appartenente all'Unione europea attraverso il riconoscimento di appositi incentivi, ivi compreso il riconoscimento di un credito di imposta pari alla maggiore IRES che i predetti soggetti sostengono in virtù delle deduzioni di cui all'articolo 5 della presente legge. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità di funzionamento del fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  40.2. Al fine di contrastare la delocalizzazione delle piccole e medie imprese e la conseguente perdita di occupazione e di elevati gradi di specializzazione e unicità sul mercato mondiale, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il «Fondo speciale per il sostegno alla formazione di cooperative di maestranze» con una dotazione di 125 milioni di euro per l'anno 2015 destinato a supportare le nuove cooperative costituite da lavoratori dipendenti che intendano riscattare l'azienda subentrandone nella gestione per il mantenimento della continuità produttiva qualora si tratti di piccole e medie imprese che versano in gravi difficoltà di produzione e commercializzazione dei prodotti con immanente pericolo di chiusura oppure che abbiano avviato procedure di delocalizzazione delle attività produttive.
  40.3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 2, la cui dotazione può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici.
  40.4. Agli oneri derivati dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante utilizzo dei proventi derivanti dalla maggiorazione di prezzo riconosciuta per il riscatto dei nuovi strumenti finanziari di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
  40.5. L'articolo 1, comma 12, del decreto-legge n. 35 del 2005, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico sociale e territoriale», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, e sostituito dal seguente:
  12. I benefìci e le agevolazioni previsti ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e della legge 12 dicembre 2002, n. 273, non si applicano ai progetti delle imprese che, investendo all'estero, non prevedano il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale e delle attività produttive, assicurando la salvaguardia dei medesimi livelli occupazionali e la protezione sociale dei lavoratori.

  40.6. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, aggiungere, in fine, le seguente lettera:
   c) alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e a quelle dalle stesse controllate che operano nel settore della gestione di strumenti per il sostegno dell'economia ed il finanziamento di operazioni legate alla internazionalizzazione delle imprese.

  40.7. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie già esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, è istituita la Cabina di regia per gli interventi nel settore delle crisi industriali con il compito di individuare strumenti e soluzioni adeguate ad affrontare la gestione delle crisi industriali e contrastare il fenomeno della delocalizzazione delle attività produttive presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri. La Cabina di regia costituisce per il suddetto settore, la sede di confronto fra il Governo, le Regioni, gli Enti Locali, i rappresentanti, del Parlamento, dei Sindacati, del Sistema Bancario e dell'Amministrazione Fiscale per garantire l'unitarietà ed il coordinamento fra gli strumenti di programmazione e attuazione di politica industriale, nonché l'ottimale e coordinato utilizzo delle relative risorse finanziarie. Per la realizzazione dell'obiettivo di cui al presente comma, la Cabina di regia assicura il raccordo politico: strategico e funzionale per facilitare un'efficace integrazione fra gli interventi e gli strumenti di sostegno promossi, promuoverne l'accelerazione e garantirne una più stretta correlazione con le istanze e le dinamiche di sviluppo dei sistemi produttivi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è disciplinato il funzionamento della Cabina di regia.
1. 132. (ex 7. 019.) Ricciatti, Ferrara, Scotto, Airaudo, Placido, Paglia, Melilla, Quaranta, Marcon, Duranti, Piras, Fratoianni, Franco Bordo, Costantino, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Matarrelli, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Sannicandro, Zaratti, Zaccagnini.

  Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:
  40.1. Al fine di sostenere le misure di incentivazione per lo sviluppo delle aree naturali protette, nonché di agevolare lo svolgimento delle attività e del movimento turistico nelle aree naturali protette secondo i princìpi e le finalità della Carta europea per il turismo sostenibile nelle aree protette, adottata a Lanzarote il 28 aprile 1995, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo per il turismo sostenibile nelle aree naturali protette, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2015, 2016 e 2017, volto a finanziare azioni di promozione e di divulgazione, nonché iniziative progettuali e strutturali all'interno dei confini amministrativi delle relative aree naturali protette.
  40.2. Ai fini del comma 1, per aree naturali protette si intendono le aree naturali protette nazionali, costituite dai parchi nazionali e dalle riserve naturali statali, nonché le aree naturali protette marine, di cui al titolo II della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.
  40.3. Nell'ambito dei finanziamenti erogabili a valere sul Fondo di cui al comma i possono essere concessi contributi in favore di imprenditori titolari delle attività turistiche situate nelle aree naturali protette disciplinate dalla presente legge, di enti e associazioni di protezione ambientale riconosciuti ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, di promozione sociale e turistica, dei soggetti organizzatori di viaggi di istruzione e, in generale, di esperienze ascrivibili al turismo sostenibile, per la realizzazione delle seguenti azioni:
   a) interventi di allestimento, ampliamento, miglioramento, arredamento, abbattimento delle barriere architettoniche in favore di esercizi dediti alla ristorazione, alla ricettività, alla cultura, alla ricreazione e allo sport;
   b) interventi di recupero, manutenzione, salvaguardia e allestimento di percorsi naturalistici ed escursionistici in aree pubbliche o ad uso pubblico;
   c) interventi di sensibilizzazione, educazione e divulgazione in ordine alle caratteristiche e alle finalità delle aree naturali protette, con particolare riferimento, oltre che agli aspetti naturalistici, alle tradizioni etnografiche ed enogastronomiche e alla cultura locale;
   d) ideazione, organizzazione e promozione di itinerari didattici, di viaggi di istruzione e di altre iniziative afferenti al turismo sostenibile che prevedono il pernottamento in strutture ricettivo dell'area naturale protetta;
   e) studi, analisi, ricerche e indagini finalizzati a evidenziare le caratteristiche qualitative e quantitative del turismo nelle singole aree naturali protette e funzionali all'individuazione delle più opportune linee guida per lo sviluppo del turismo sostenibile;
   f) campagne, iniziative ed eventi tesi a promuovere la conoscenza e la pratica del turismo sostenibile nelle aree naturali protette.

  40.4. Con decreto del Ministro della tutela del territorio e del mare, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri di assegnazione dei contributi e le modalità di presentazione delle domande relative al Fondo di cui al comma 1.
  40.5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per gli anni 2015, 2016 e 2017.

  Conseguentemente, al comma 121, sostituire le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.
1. 133. (ex 7. 020.) Ricciatti, Marcon, Melilla, Paglia.

  Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:
  40.1. Al fine di sostenere le misure di incentivazione per lo sviluppo delle aree naturali protette, nonché di agevolare lo svolgimento delle attività e del movimento turistico nelle aree naturali protette secondo i princìpi e le finalità della Carta europea per il turismo sostenibile nelle aree protette, adottata a Lanzarote il 28 aprile 1995, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo per il turismo sostenibile nelle aree naturali protette, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2015, 2016 e 2017, volto a finanziare azioni di promozione e di divulgazione, nonché iniziative progettuali e strutturali all'interno dei confini amministrativi delle relative aree naturali protette.
  40.2. Ai fini del comma 1, per aree naturali protette si intendono le aree naturali protette nazionali, costituite dai parchi nazionali e dalle riserve naturali statali, nonché le aree naturali protette marine, di cui al titolo II della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.
  40.3. Nell'ambito dei finanziamenti erogabili a valere sul Fondo di cui al comma i possono essere concessi contributi in favore di imprenditori titolari delle attività turistiche situate nelle aree naturali protette disciplinate dalla presente legge, di enti e associazioni di protezione ambientale riconosciuti ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, di promozione sociale e turistica, dei soggetti organizzatori di viaggi di istruzione e, in generale, di esperienze ascrivibili al turismo sostenibile, per la realizzazione delle seguenti azioni:
   a) interventi di allestimento, ampliamento, miglioramento, arredamento, abbattimento delle barriere architettoniche in favore di esercizi dediti alla ristorazione, alla ricettività, alla cultura, alla ricreazione e allo sport;
   b) interventi di recupero, manutenzione, salvaguardia e allestimento di percorsi naturalistici ed escursionistici in aree pubbliche o ad uso pubblico;
   c) interventi di sensibilizzazione, educazione e divulgazione in ordine alle caratteristiche e alle finalità delle aree naturali protette, con particolare riferimento, oltre che agli aspetti naturalistici, alle tradizioni etnografiche ed enogastronomiche e alla cultura locale;
   d) ideazione, organizzazione e promozione di itinerari didattici, di viaggi di istruzione e di altre iniziative afferenti ai turismo sostenibile che prevedono il pernottamento in strutture ricettivo dell'area naturale protetta;
   e) studi, analisi, ricerche e indagini finalizzati a evidenziare le caratteristiche qualitative e quantitative del turismo nelle singole aree naturali protette e funzionali all'individuazione delle più opportune linee guida per lo sviluppo del turismo sostenibile;
   f) campagne, iniziative ed eventi tesi a promuovere la conoscenza e la pratica del turismo sostenibile nelle aree naturali protette.

  40.4. Con decreto del Ministro della tutela del territorio e del mare, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri di assegnazione dei contributi e le modalità di presentazione delle domande relative al Fondo di cui al comma 1.
  40.5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per gli anni 2015, 2016 e 2017.

  Conseguentemente, alla Tabella A allegata, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

  2015:
   CP: – 50.000.000;
   CS: – 50.000.000.

  2016:
   CP: – 50.000.000;
   CS: – 50.000.000.

  2017:
   CP: – 50.000.000;
   CS: – 50.000.000.
1. 134. (ex 7. 021.) Ricciatti, Marcon, Melilla, Paglia.

  Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:
  40.1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il «Fondo nazionale per agevolare l'autoimpiego di persone con difficoltà di accesso al mondo del lavoro», di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro all'anno per ciascun anno del triennio 2015, 2016 e 2017, volto a sostenere, mediante il riconoscimento di agevolazioni a fondo perduto e/o sotto forma di prestito rimborsabile, soggetti privati che intendano avviare una nuova impresa o che abbiamo costituito un'impresa da almeno sei mesi e risulti inattiva.
  40.2. L'impresa di cui al comma 1 deve essere partecipata da soggetti appartenenti ad almeno una delle seguenti categorie: 1) giovani con età compresa tra i 18 e i 35 anni; 2) donne di età superiore ai 18 anni; 3) disoccupati che non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato negli ultimi tre mesi; 4) persone in procinto di perdere il posto di lavoro; 6) lavoratori precari con partita IVA;
  40.3. L'impresa di cui al comma 1 deve essere avviata con meno di 10 addetti e rivestire una delle seguenti forme giuridiche: 1) ditta individuale; 2) società cooperativa con meno di 10 soci; 3) società in nome collettivo; 4) società in accomandita semplice; 5) associazione fra professionisti; 6) società a responsabilità limitata.
  40.4. L'impresa di cui al comma 1 deve essere avviata in uno dei seguenti settori: 1) attività manifatturiere; 2) costruzioni ed edilizia; 3) riparazioni di autoveicoli e motocicli; 4) affittacamere e bed & breakfast; 5) ristorazione con cucina; 6) servizi di informazione e comunicazione; 7) attività professionali, scientifiche e tecniche; 8) agenzie di viaggio; 9) servizi a supporto alle imprese; 10) istruzione; 11) sanità e assistenza sociale non residenziale; 12) attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento con esclusione delle attività delle lotterie, delle scommesse e delle case da gioco); 13) attività di servizi per la persona. Nel caso di avvio di un'attività di consulenza o professionale è consentito l'accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo esclusivamente nel caso in cui l'impresa abbia assunto la forma giuridica di associazione o società fra professionisti;
  40.5. Qualora l'impresa di cui al comma 1 venga avviata con un investimento iniziale sino a 50.000 euro, l'agevolazione è pari al 100 per cento e riconosciuta al 50 per cento a fondo perduto e al 50 per cento sotto forma di prestito rimborsabile. Qualora si tratti di un investimento compreso tra i 50.000 euro e i 100.000 euro l'agevolazione è pari al 90 per cento e riconosciuta al 50 per cento a fondo perduto e al 50 per cento sotto forma di prestito rimborsabile. Qualora si tratti di un investimento compreso tra i 100.000 euro e i 150.000 euro l'agevolazione è pari all'80 per cento e riconosciuta al 50 per cento a fondo perduto e al 50 per cento sotto forma di prestito rimborsabile. È, inoltre, previsto un contributo sulle spese di gestione dei primi sei mesi di avvio dell'impresa pari a 5.000 euro. Il prestito rimborsabile è erogato nella forma di finanziamento della durata di 60 mesi con tasso fisso, pari al tasso di riferimento UE. Non sono richieste garanzie, fatta eccezione per le società cooperative a responsabilità limitata, per le società a responsabilità limitata e per le associazioni professionali per le quali è richiesta, in particolare, la garanzia fideiussoria degli amministratori.
  40.6. Il Fondo di cui al comma 1 non finanzia nuove imprese che: 1) nascano dal rilevamento di una impresa esistente o dall'acquisto di un ramo di azienda; 2) abbiano individuato una sede operativa coincidente o adiacente con la sede utilizzata da un'attività operante nello stesso settore; 3) abbiano un amministratore che risulti titolare o amministratore di un'altra impresa operante nello stesso settore.
  40.7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati il funzionamento del Fondo di cui al comma 1, i criteri di riconoscimento delle agevolazioni ivi previste e le modalità di presentazione delle domande di accesso. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente alla, Tabella A allegata, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

  2015:
   CP: – 150.000.000;
   CS: – 150.000.000.

  2016:
   CP: – 150.000.000;
   CS: – 150.000.000.

  2017:
   CP: – 150.000.000;
   CS: – 150.000.000.
1. 135. (ex 7. 022.) Scotto, Ricciatti, Ferrara, Airaudo, Placido, Paglia, Melilla, Quaranta, Marcon, Duranti, Piras, Fratoianni, Franco Bordo, Costantino, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Matarrelli, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Sannicandro, Zaratti, Zaccagnini.

  Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:
  40.1. Al fine di sostenere il capitale sociale impiegato dai lavoratori in mobilità, che associatesi in forma cooperativa, abbiano rilevato l'azienda presso cui prestavano servizio, sono stanziati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

  Conseguentemente: All'articolo 3, comma 76, aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2015 a 50 milioni di euro per l'anno 2016 e a euro 50 milioni per l'anno 2017.
1. 136. (ex 7. 024.) Cominardi, Tripiedi, Caso, Castelli.

  Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:
  40.1. Ai fini dell'incentivazione di iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti a lavoratori dipendenti, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo cui sono assegnati 20 milioni euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, le cui modalità e criteri di utilizzo sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente comma, si provvede per l'anno 2015, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 482, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per gli anni 2016 e 2017, a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, la cui dotazione è incrementata di 40 milioni di euro.

  Conseguentemente: All'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
1. 137. (ex 7. 025.) Cominardi, Tripiedi, Caso, Castelli.

  Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:
  40.1. I consigli di amministrazione degli enti pubblici, delle società a partecipazione pubblica, statale, regionale o locale, delle aziende municipalizzate e gli organi, di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche sono composti da un massimo di quattro persone, il cui compenso non può comunque essere superiore al reddito percepito dal dirigente pubblico di prima fascia. I vice segretari generati della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri e di qualsiasi ente pubblico non possono essere più di due e conservano il trattamento economico percepito dall'amministrazione di appartenenza; qualora siano estranei alla pubblica amministrazione, non possono godere di un trattamento economico complessivo superiore a quello del dirigente di pari posizione.
1. 138. (ex 7. 028.) Ciprini, Caso, Castelli.

  Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:
  40.1. A decorrere dall'anno 2015, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito il «Fondo per le politiche e a sostegno dei giovani senza famiglia», con una dotazione annuale pari a 10 milioni di euro. Il Fondo è destinato all'erogazione di contributi finalizzati al sostegno, all'integrazione lavorativa e all'avviamento di attività economiche che prevedano impiego di giovani di età compresa tra i 16 e i 30 anni provenienti da strutture di accoglienza residenziali per minori e da famiglie affidatarie, e a promuoverne, con figure qualificate e professionali, l'inserimento sociale attraverso attività di intermediazione e accompagnamento del giovane verso l'autonomia.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:
   2015: – 10 milioni;
   2016: – 10 milioni;
   2017: – 10 milioni.
1. 139. (ex 7. 029.) Ciprini, Caso, Castelli.

  Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:
  40.1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo strategico a favore delle piccole e medie imprese femminili, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione annua pari a 300 milioni di euro.
  40.2. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione del Fondo avviene sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione femminile effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Alla ripartizione del Fondo provvede entro il 28 febbraio di ogni anno il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale, definiscono ogni tre anni, sentiti gli enti locali, gli ambiti territoriali di intervento, tenuto conto della presenza dei comuni commissariati, ai sensi degli articoli 143, 144, 145 e 146 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e procedono al riparto economico delle risorse al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia degli interventi, nonché la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti.
  40.3. Le regioni possono istituire fondi regionali per il finanziamento dei piani di intervento ad integrazione delle quote di competenza regionale del Fondo, nonché di interventi non finanziati dallo stesso Fondo.
  40.4. Il Fondo persegue le seguenti finalità:
   a) sostegno al potenziamento aziendale di piccole e medie imprese femminili;
   b) erogazione, nei confronti delle piccole e medie imprese femminili in crisi, di un sussidio in misura pari al 60 per cento del pagamento dovuto per i lavori svolti da parte delle pubbliche amministrazioni;
   c) erogazione di contributi volti a sostenere la crescita dimensionale e l'aggregazione delle piccole e medie imprese femminili al fine di consentire alte stesse di competere nell'ambito del nuovo mercato globale;
   d) valorizzazione delle associazioni di imprese che rappresentano il punto di riferimento di piccole e medie imprese femminili;
   e) finanziamento di percorsi di formazione e innovazione per le giovani donne imprenditrici;
   f) promozione di idonee iniziative volte a favorire la cultura di impresa.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
1. 140. (ex 7. 030.) Ciprini, Caso, Castelli.

  Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:
  40.1. È interesse dello Stato favorire la crescita industriale attraverso lo sviluppo dei brevetti per invenzione, garantendo l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia per le piccole e medi? imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificata dall'articolo 2 della presente legge ai titolari di brevetto per invenzione che abbiano superato il controllo da parte dell'Organizzazione europea dei brevetti (EPO) e ricevuto un rapporto di ricerca completamente positivo ai sensi della normativa vigente.
  40.2. Al fine di garantire l'accesso ai finanziamenti di cui alla presente legge, lo Stato si attiva per l'individuazione di brevetti di cui all'articolo 1, comma 1) aventi particolare rilievo industriale, favorendo ogni iniziativa utile e di supporto al titolare del brevetto, finalizzata all'accesso al finanziamento.
  40.3. Alla lettera a) del comma 100 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché a favore dei soggetti titolari di brevetto per invenzione di cui all'articolo 45 comma 1 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, che abbiano superato il controllo da parte dell'Organizzazione europea dei brevetti (EPO) e ricevuto un rapporto di ricerca completamente positivo».
  40. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con l'Associazione bancaria italiana, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, i criteri di ripartizione delle risorse e le modalità per l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese da parte dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 100 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificata dal comma 1 del presente articolo.
  40.5. Per le finalità previste dalla presente legge, la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è incrementata ai sensi di quanto disposto dal comma 2.
  40.6. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «400 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «450 milioni di euro».
  40.7. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 3, pari a 50 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2015, si provvede nella misura di euro 25.000.000 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
  40.8. Ai successivi oneri corrispondenti a ulteriori 25.000.000 di euro derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, così rinominato dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
  40.9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 141. (ex 7. 027.) Baldassarre, Caso, Castelli.

  Al comma 42, apportare le seguenti modifiche:
   a) Alla lettera a), n. 1), sostituire le parole: «2015» con le parole: «2017»;
   b) Alla lettera a), n. 2), sostituire le parole: «2015» con le parole: «2017»;
   c) Alla lettera b), n. 1), sostituire le parole: «2015» con le parole: «2017».

  Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'opere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
1. 142. (ex 8. 14.) Rampelli.

  Al comma 42, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis). All'articolo 15: il comma 1 è sostituito con il seguente:
  1. Nelle more della definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, si applicano le disposizioni inerenti le detrazioni fiscali e gli incentivi di cui agli articoli 14 e 16 per tutte le seguenti attività:
   interventi per il miglioramento e la messa in sicurezza degli edifici esistenti e l'incremento del rendimento energetico;
   interventi per la sistemazione e per il consolidamento di versanti, argini e sponde, che garantiscano la riduzione delle frana nonché per interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria delle opere che permettano il regolare deflusso delle acque nonché favoriscano la stabilità del terreno, e in generale per tutti gli interventi che contrastano l'erosione del suolo.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di cui alla Tabella C allegata al presente disegno di legge.
1. 143. (ex 8. 26.) Segoni, Daga, Terzoni, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Sorial.

  Al comma 42, lettera b), dopo il punto 3), aggiungere il seguente:

  4) al comma 1-bis, sostituire dalle parole: «detrazione dall'imposta lorda» fino alla fine del comma, con le parole: «detrazione dall'imposta lorda nella misura del 65 per cento».

  Conseguentemente all'articolo 17, al comma 1, sostituire le parole: «250 milioni», con le parole: «100 milioni» e al comma 9, sostituire le parole: «200 milioni», con le parole: «50 milioni».

  Conseguentemente all'articolo 44, dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:
  27-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  27-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6:
    1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
    2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
1. 144. (ex 8. 31.) Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla, Paglia, Scotto, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 42, lettera b), dopo il punto 1) aggiungere il seguente:
  1-bis) al comma 1-bis apportare le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «zone 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «zone 1, 2 e 3»;
   b) le parole: «al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2015»;
   c) le parole: «dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016».

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 160.000.000 euro per l'anno 2015 a 170.000.000 euro per anno 2016 e 170.000.000 per l'anno 2017.

  Conseguentemente all'articolo 17, comma 9, sostituire le parole:: a decorrere dall'anno 2015 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
1. 145. (ex 8. 27.) Ferraresi, Dell'Orco, Pesco, Barbanti, Ruocco, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 42, aggiungere i seguenti:
  42-bis. Al Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 16-bis inserire il seguente:
«Art. 16-ter.
(Certificati di credito fiscale per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici).

  1. Le detrazioni fiscali di cui al precedente articolo 16-bis, comma 1, sono riconosciute, in alternativa, anche mediante attribuzione di un certificato di credito fiscale rappresentativo dell'ammontare della detrazione spettante.
  2. Il certificato di credito fiscale di cui al precedente comma è emesso dall'Agenzia delle entrate previa opzione del soggetto beneficiario della detrazione che la esercita nei modi e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità telematiche di esercizio dell'opzione e di emissione del certificato nonché di annotazione dei successivi trasferimenti di proprietà sul titolo stesso e nel registro dell'Agenzia emittente, che provvede ad istituirlo entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'intero procedimento deve essere ispirato ai principi di speditezza, concentrazione, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.
  3. Il beneficiario della detrazione fiscale che ha esercitato l'opzione di cui al precedente comma 2, deve richiedere il rilascio del certificato di credito fiscale per ciascuna delle fatture emesse dai soggetti che hanno eseguito le opere incentivate. Il certificato richiesto non può eccedere un importo pari a dieci volte la capienza fiscale del beneficiario, relativa all'anno precedente a quello in cui si avvale della richiesta, determinata considerando l'imposta lorda al netto delle altre detrazioni spettanti, con l'eccezione di quelle riportabili negli anni successivi, tenendo conto di eventuali altre emissioni già richieste ed ottenute nell'anno in corso e negli anni precedenti per le relative quote annuali. Nella istanza di cartolarizzazione, il predetto beneficiario è tenuto a dichiarare il titolo del possesso e i dati catastali dell'immobile oggetto degli interventi, specificandone il tipo, l'ammontare delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a proprio carico nonché gli estremi di versamento della somma bonificata. La disposizione di cui all'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, si applica solo sulla parte bonificata.
  4. Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, spetta al singolo condomino nel limite della quota al medesimo imputabile. Tuttavia, ove l'assemblea condominiale deliberi all'unanimità, l'amministratore ovvero, in sua assenza, il soggetto da essa delegato, richiede, con riferimento a ciascuna fattura, un certificato di credito fiscale di ammontare pari alla somma delle detrazioni spettanti ai singoli condòmini.
  5. I soggetti che nell'anno precedente risultano privi di capienza fiscale possono richiedere un unico certificato fiscale a condizione che il valore dello stesso non sia superiore a 6 mila euro.
  6. Il certificato di credito fiscale, emesso a nome del soggetto beneficiario della detrazione di cui al precedente articolo 16-bis, comma 1, deve essere da questi trasferito esclusivamente al soggetto che ha eseguito l'opera o la prestazione cui inerisce la fattura unita alla istanza di cartolarizzazione. Il trasferimento del titolo riduce parzialmente l'obbligazione di pagamento del corrispettivo convenuto per l'esecuzione delle opere o delle prestazioni. L'operazione di trasferimento dei certificati di credito fiscale di cui al periodo precedente, è ammessa, per ciascuno soggetto esecutore e per ciascun anno di imposta, fino a concorrenza dell'ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali dichiarati dallo stesso soggetto esecutore con riferimento al precedente anno d'imposta. Per le attività d'impresa e professionali, non tenute alla denuncia mensile ai fini retributivi e contributivi, si fa riferimento al reddito dichiarato ai fini previdenziali nella dichiarazione dei redditi relativa al secondo anno antecedente il trasferimento dei certificati di credito fiscale.
  7. Il giratario del titolo, previa annotazione del trasferimento nel registro dell'Agenzia emittente di cui al precedente comma 2, realizza il sottostante diritto esclusivamente mediante cessione allo sconto del credito cartolare ad istituto bancario o intermediario finanziario, rendendo l'opzione di cui al precedente comma 2 irrevocabile, il soggetto scontante può trasferire il titolo cartolare ad altri istituti bancari ovvero ad intermediari finanziari nell'osservanza delle modalità da fissare ai sensi del precedente comma 2 o, in alternativa, può esercitare il sottostante diritto di credito nei confronti della debitrice Agenzia dell'entrate mediante indicazione nella dichiarazione dei redditi dell'anno di competenza e nell'osservanza delle modalità temporali indicate al precedente articolo 16-bis, comma 7. Qualora il credito rappresentato dal certificato scontato sia superiore all'imposta lorda diminuita delle detrazioni spettanti, al soggetto scontante è riconosciuto un ammontare pari alla quota, della detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. L'ammontare di cui al precedente periodo, risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata, deve essere rimborsato d'ufficio da parte della competente Agenzia dell'entrate, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi.
  8. La disposizione di cui al comma 8 del precedente articolo, non si applica se la detrazione di cui al comma 1 del medesimo articolo è riconosciuta mediante emissione di certificati di credito.
  9. I certificati di credito fiscale emessi in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e gli atti e contratti aventi ad oggetto tali certificati sono esenti dall'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il regime di favore portato dall'articolo 5, comma 1, Tab. All. B, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si intende esteso ad ogni atto e documento formato in attuazione del presente articolo.
  10. In deroga a quanto previsto dai successivo articolo 85, comma 1, lettera a), non costituiscono ricavi e non concorrono alla determinazione del reddito imponibile, le somme corrisposte dal committente all'esecutore dei lavori nel contratto d'opera o di appalto, al lordo del valore nominale del certificato di credito fiscale, per l'importo eccedente il corrispettivo pattuito, fino a concorrenza del costo dello sconto convenuto con l'istituto bancario o intermediario finanziario in conseguenza dell'applicazione dei precedenti commi 5 e 6. L'importo eccedente il corrispettivo pattuito, non concorre alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 13, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Di tali somme deve in ogni caso eseguirsi separata annotazione nei documenti emessi ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con espressa indicazione del titolo di esclusione. Il presente regime deve intendersi esteso ai soggetti di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  11. In deroga a quanto disposto dai successivi articoli 61, comma 1, e 66, comma 1, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e dell'articolo 96, comma 1, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, in nessun caso sono ammessi in deduzione dalla base imponibile gli interessi passivi e gli oneri assimilati corrisposti dall'esecutore dei lavori a seguito dell'operazione di sconto di cui all'articolo 1858 del codice civile.
  12. Anche a seguito del trasferimento del certificato del credito fiscale ai sensi del precedente comma 5, restano impregiudicati i poteri dell'Agenzia delle entrate relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del beneficiario della detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1. Per il recupero dei crediti rappresentati dal certificato di credito fiscale di cui venga accertata l'inesistenza, in tutto o in parte, dei presupposti che ne hanno determinato l'emissione, l'Agenzia delle entrate emette un atto di recupero credito da notificare al beneficiario della detrazione di cui al precedente articolo 16-bis, comma 1, con le modalità previste dall'articolo 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. L'atto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di emissione. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, si procede alla riscossione coattiva con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, L'accertamento in capo al beneficiario della insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle detrazioni di cui all'articolo 16-bis, comma 1, non pregiudica la validità del certificato di credito fiscale emesso ed è in ogni caso inopponibile agli istituti bancari o intermediari finanziari di cui al precedente comma 6.
  13. I certificati di credito fiscale di cui all'articolo 16-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere emessi, previa opzione del soggetto beneficiario, anche per il riconoscimento delle detrazioni d'imposta previste per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2004, n. 296, e successive modificazioni. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al secondo comma dell'articolo 16-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.
  14. Il costo sostenuto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico è deducibile ai sensi dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per una quota annuale di ammortamento risultante dall'applicazione di un coefficiente pari al 9 per cento al costo sostenuto. Le installazioni fotovoltaiche poste su edifici e quelle realizzate su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censiti al catasto edilizio urbano, sono assimilati agli impianti di pertinenza degli immobili e non è necessaria la variazione della rendita catastale dell'immobile, salvo che l'impianto ne incrementi il valore capitale di una percentuale pari al 30 per cento o superiore. L'obbligo di dichiarazione al catasto non sussiste qualora la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non sia superiore a 7 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall'impianto stesso.

(Copertura finanziaria).

  1. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, pari a zero a 62.400.000 euro per il 2017, a 57.000.000 euro per il 2018, a 76.000.000 euro per il 2019, a 95.800.000 per il 2020, a 115.200.000 euro per il 2021, a 134.600.000 euro per il 2022, a 154.000.000 euro per il 2023, a 173.400.000 per il 2024, a 192.800.000 per il 2025, a 120.100.000 euro per il 2026 e a 145.000.000 euro a decorrere dal 2027, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al successivo comma 2.
  2. All'articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel comma 2-ter, le parole: »1,5 per mille per il 2013 e 2 per mille a decorrere dal 2014« sono sostituite dalle seguenti: »1,5 per mille per il 2013, 2 per mille a decorrere dal 2014 e 2,20 per mille a decorrere dal 2017.«».
1. 146. (ex 8. 38.) Pisano, Ribaudo, Barbanti, Carbone, Ruocco, Fragomeli, Villarosa, Rizzetto, Pesco, Alberti, Cancelleri, Paglia, Cariello, Sottanelli, Bernardo, Castelli, D'Incà, Sorial, Caso, Currò, Brugnerotto, Palese, Busin.

  Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:
  42-bis. In attuazione dell'articolo 15, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione di cui all'articolo 16, comma 1, del citato decreto-legge, si applica alle spese documentate relative agli interventi di bonifica dell'amianto di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ancorché eseguiti negli edifici strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione.

  Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le datazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
1. 147. (ex 8. 13.) Rampelli.

  Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:
  42-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1-quater aggiungere il seguente:
  «1-quinquies. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, dall'imposta lorda si detrae un importo, pari al 20 per cento, degli oneri sostenuti per le spese di trasloco relative al trasferimento della residenza o del domicilio, per un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro annui».

  Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 8 con la seguente: (Ecobonus, ristrutturazione e detrazioni per spese di trasloco).

  Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
1. 148. (ex 8. 35.) Librandi.

  Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:
  42-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo la Tabella A, Parte II, aggiungere la seguente Parte:
  «Tabella A – Parte II-bis(Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta). – Parte II-bis – Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento:
   1) interventi di riqualificazione energetica degli edifici di cui ai commi da 344 a 349, articolo 1, della legge n. 296 del 2006, e successive modifiche e integrazioni;
   2) interventi di ristrutturazione e di recupero del patrimonio edilizio (indicati nel comma 1 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);
   3) prodotti energetici risultanti da impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con esclusione delle energie prodotte da fonti assimilate alle rinnovabili e dagli impianti di recupero energetico dei rifiuti.».

  Conseguentemente all'articolo 17:
   al comma 1, sostituire le parole: 250 milioni, con le parole: 50 milioni;
   sopprimere il comma 9;
   sopprimere il comma 21.

  Conseguentemente, al comma 112, le parole: ridotta di 200 milioni, sono sostituite dalle seguenti: ridotta di 600 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 3 dopo il comma 28 aggiungere i seguente:
  28-bis. All'articolo 19, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, aggiungere, in fine il seguente periodo: A decorrere dall'anno 2015 l'aliquota è stabilita nella misura del 13,5 per mille.
  28-ter. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 2 punti percentuali.
  28-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al precedente comma si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2013.
  28-quinquies. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  28-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6:
    1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
    2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dei 94 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».
1. 149. (ex 8. 33.) Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla, Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Dopo il comma 42 aggiungere il seguente:
  42-bis. Gli interventi di rimozione dell'amianto da edifici privati sono soggetti a defiscalizzazione del 65 per cento nelle regioni italiane e nelle province autonome di Trento e Bolzano. La defiscalizzazione sarà attivata nelle regioni dotate di un Piano di Gestione Amianto, comprensivo in particolare di siti di discarica di capienza adeguata ai quantitativi di amianto stimati sul rispettivo territorio regionale. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro all'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle voci di parte corrente della tabella C allegata alla presente legge.
1. 150. (ex 8. 24.) Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Vignaroli, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 42 aggiungere il seguente:
  42-bis. All'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Per gli interventi di cui alla lettera l) del comma 1, eseguiti entro il 31 dicembre 2019, anche su capannoni agricoli e strutture montane, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per cento delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare»;
   b) al comma 7 sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «, fatte eccezione per i lavori di bonifica dall'amianto, di cui al comma 1-bis, per quali la detrazione è ripartita in cinque quote annuali costanti e, in caso di sostituzione dei pannelli in eternit con impianti fotovoltaici, in tre quote annuali costanti».

  All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, paria 10 milioni di euro all'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle voci di parte corrente della tabella C allegata alla presente legge.
1. 151. (ex 8. 23.) Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Vignaroli, Castelli, Sorial, Schullian.

  Dopo il comma 42 aggiungere il seguente:
  42-bis. Le banche e gli intermediari finanziari devono predisporre adeguate misure al fine di consentire ai propri clienti di effettuare, per gli interventi di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, un bonifico mediante l'utilizzo di strumenti elettronici (bonifico on-line). La violazione dell'obbligo è sanzionata con l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell'importo del bonifico. Le maggiori entrate derivanti dall'entrata in vigore del presente articolo sono destinate al fondo per l'efficienza energetica di cui al decreto legislativo n. 102 del 4 luglio 2014. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione del presente comma.
1. 152. (ex 8. 19.) Alberti, Crippa, Caso, Castelli.

  Dopo il comma 42, aggiungere i seguenti:
  42-bis. Ferme restando le disposizioni più favorevoli di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle tabelle ad esso allegate, è soggetta all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento: le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.
  1-ter. L'applicazione delle disposizioni del comma 1-bis è subordinata alla previa autorizzazione della Commissione dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

  Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 350 milioni di euro a decorrere dal 2015.
1. 153. (ex 8. 16.) Crippa, Fantinati, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Currò, Caso, Mucci, Vallascas, Da Villa, Della Valle, Prodani, Tripiedi.

  Dopo il comma 42 aggiungere il seguente:
  42-bis. I commi 717 e 718 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono soppressi. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 154. (ex 8. 04.) Busin, Caparini.

  Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:
  42-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015, il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: «L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, nonché ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, con le seguenti percentuali:
   a) nella misura del 40 per cento per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015;
   b) nella misura del 60 per cento per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016;
   c) nella misura del 80 per cento per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017;
   d) nella misura del 100 per cento dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018».

  Conseguentemente, al comma 76, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 390 milioni di euro per l'anno 2015, 717 milioni per l'anno 2016 e 1,047 milioni di euro per l'anno 2017.
1. 155. (ex 8. 014.) Gelmini, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:
  42-bis. 1. È autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per ciascuno dei seguenti anni 2015, 2016 e 2017 per la messa in sicurezza e bonifica dei siti (SIN) di classe di priorità 1 a maggiore rischio e con priorità decrescenti: 4 impianti industriali attivi o dismessi, 319 pubblici o privati a partire da 37 ospedali case di cura, case di riposo; 116 scuole di ogni ordine e grado, istituti di ricerca, 86 uffici della pubblica amministrazione, 27 impianti sportivi, 8 biblioteche, nonché per incentivazione di installazione di impianti fotovoltaici in sostituzione delle coperture in cemento amianto. Sono fatte salve le responsabilità degli autori della contaminazione e del proprietario delle aree in conformità alle leggi vigenti, e fatto salvo il dovere della autorità competenti di procedere alla ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di caratterizzazione e messa in sicurezza, nonché per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

  Conseguentemente al comma 132, sostituire la parola: 100 con la parola: 30 e la parola: 460 con la parola: 390.
1. 156. (ex 8. 08.) Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla, Giancarlo Giordano, Franco Bordo.

  Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:
  42-bis. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
  «1. Il comma 651 è sostituito dal seguente:
  “651. A partire dal 2015, nella determinazione della tariffa, il comune tiene conto dei criteri determinati con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
  Il regolamento è emanato nel rispetto dei seguenti princìpi:
   a) Il costo fisso del servizio dì gestione previsto dal piano finanziario del comune deve riflettere criteri oggettivi e trasparenti da individuare sulla base di parametri dimensionali e territoriali dei comuni e in relazione ad intervalli ragionevoli di incidenza (costi standard) determinati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze. In assenza e/o nelle more di tale determinazione, i costi fissi dovranno rispettare criteri di contabilità analitica, per centri di costo;
   b) La ripartizione dei costi dovrà avvenire sulla base della stima della produzione dei rifiuti a carico delle utenze domestiche, utilizzando coefficienti che ciascun comune dovrà determinare a seguito di attività di misurazione puntuale della produzione di rifiuti. La produzione complessiva delle utenze domestiche dovrà essere calcolata come prodotto tra il numero di famiglie residenti sul comune, distinte per numero di componenti, e il coefficiente di produzione media, espresso in kg/giorno. La produzione delle utenze non domestiche sarà calcolata per differenza. In assenza di queste misurazioni, ci si riferirà al dato della produzione media pro capite come risulta dai dati MUD (nettata dei rifiuti di imballaggio conferiti in raccolta differenziata);
   c) La percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, è fissata tenendo conta della produzione effettiva di rifiuto di ciascuna categoria da determinarsi sulla base di campagne specifiche di pesatura. In assenza di misurazioni periodiche, la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, dovrà tener conto della produzione presunta di rifiuto di ciascuna categoria di utenza, determinata sulla base di coefficienti di producibilità e delle superfici iscritte al ruolo;
   d) Il comune, con proprio regolamento, deve prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del cinquanta per cento, nel caso di: abitazioni o locali tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti (ad esempio concessionari/mobilifici); tipologie di attività che per loro natura dimostrino di produrre principalmente rifiuto differenziato. Nella modulazione della tariffa si tiene conto della qualità del rifiuto prodotto da ciascuna categoria di attività, assicurando riduzioni per la raccolta differenziata crescenti all'aumentare della quota di rifiuto differenziabile. I coefficienti di riduzione sono stabiliti annualmente dal comune nella delibera di approvazione delle aliquote in funzione degli obiettivi di raccolta differenziata, eventualmente distinta per tipologia di rifiuto, fissati nella medesima delibera. Le riduzioni sono concesse sulla base dell'effettivo conferimento e sono pertanto applicate sulle aliquote dell'anno successivo. Il comune può altresì prevedere sconti o agevolazioni, da riconoscere agli utenti che conferiscano i rifiuti presso gli ecocentri. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato autonomamente al recupero.”.

  Il comma 653 è sostituito dal seguente:
  “653. A partire dal 2015, nella determinazione dei costi del servizio, il comune deve avvalersi delle risultanze dei fabbisogni standard.”.

  Il comma 658 è sostituito dal seguente:
  “658. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche e non domestiche.”».
1. 157. (ex 8. 021.) Gelmini, Palese, Brunetta, Squeri.

  Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:
  42-bis. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
  «1. Il comma 651 è sostituito dal seguente:
  “6-sexies. I lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale, qualora non abbiano ancora raggiunto i requisiti per la maturazione del diritto alla pensione, anche dopo la rivalutazione del periodo contributivo ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, possono comunque accedere al pensionamento anticipato, con il sistema contributivo, senza rinunciare alle altre provvidenze vigenti.
  6-septies. Restano fermi i benefici previsti dagli articoli 140 e seguenti del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e ogni altra disposizione vigente in favore dei lavoratori affetti da patologie asbesto correlate.”».

  Conseguentemente alla Tabella A: Ministero dell'economia e delle finanze, modificare come segue:
   2015: – 10.000.000;
   2016: – 10.000.000;
   2017: – 10.000.000.
1. 158. (ex 8. 026.) Bechis, Caso, Castelli, Sibilia.

  Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:
  42-bis. 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas di concerto con il Ministro dello sviluppo economico determina un piano per il contenimento dei costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse.
  2. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri dalla finanza pubblica.
1. 159. (ex 8. 030.) Crippa, Fantinati, Mucci, Vallascas, Da Villa, Prodani, Della Valle, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Sorial, Currò, Cariello, Colonnese.

  Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:
  42-bis. 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e finanze determina un piano per la revisione delle agevolazioni fiscali per le imprese a forte consumo di energia al fine di incentivarne l'efficienza energetica delle medesime.
  2. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri dalla finanza pubblica.
1. 160. (ex 8. 031.) Crippa, Fantinati, Mucci, Vallascas, Da Villa, Prodani, Della Valle, Castelli, D'Incà, Colonnese, Currò, Cariello, Caso, Brugnerotto, Sorial.

  Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:
  42-bis. 1. Al fine di favorire gli investimenti in edilizia sostenibile e in risparmio energetico, è istituito presso il Ministero per lo sviluppo economico il Fondo per l'ecoprestito, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Il Fondo provvede ad erogare anticipazioni di durata decennale, senza pagamento di interessi a carico del beneficiario, fino ad un importo massimo di 30.000 euro, per interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e per interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16 del medesimo decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
  2. Possono beneficiare delle anticipazioni di cui al comma 6-bis, con riferimento all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, i contribuenti destinatari delle detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, con riferimento all'articolo 16 del medesimo decreto-legge, i proprietari, i conduttori o i comodatari di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nonché gli ex istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli enti medesimi, nonché gli inquilini assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per interventi realizzati in base a un progetto autorizzato dall'ente proprietario o gestore, asseverato da un tecnico abilitato.
  3. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 261, e successive modificazioni, con proprio decreto, provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni sulla base delle domande di anticipazione presentate per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica di immobili situati nel territorio regionale. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i requisiti e le condizioni per l'accesso alle anticipazioni di cui al comma 7-bis, nonché le modalità di rimborso dell'anticipazione stessa.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere il seguente periodo:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
1. 161. (ex 8. 033.) Da Villa, Fantinati, Crippa, Mucci, Vallascas, Prodani, Della Valle, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Currò, Cariello, Colonnese.

  Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:
  42-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2014 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 (o a decorrere dal 2015).
1. 162. (ex 8. 034.) Luigi Di Maio, Caso, Castelli.

  Dopo il comma 42, aggiungere i seguenti:
  42-bis. A partire dal 1o gennaio 2015 le imposte gravanti sui consumi di energia elettrica sono le seguenti:
   0,011 per i consumi mensili inferiori a 50.000 kWh;
   0,010 per i consumi mensili compresi tra 50.000 e 200.000 kWh;
   0,0070 per i consumi mensili compresi tra 200.000 e 1.200.000 KWh;
   0,001 per i consumi mensili maggiori di 1.200.000 kWh.

  42-ter. Dalla medesima data è abrogata la lettera e) del comma 3 dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 504 del 1995.

  Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco ti. 2 allegato alla presente legge.
1. 163. (ex *8. 036.) Rampelli.

  Dopo il comma 42, aggiungere i seguenti:
  42-bis. A partire dal 1o gennaio 2015 le imposte gravanti sui consumi di energia elettrica sono le seguenti:
   0,011 per i consumi mensili inferiori a 50.000 kWh;
   0,010 per i consumi mensili compresi tra 50.000 e 200.000 kWh;
   0,0070 per i consumi mensili compresi tra 200.000 e 1.200.000 KWh;
   0,001 per i consumi mensili maggiori di 1.200.000 kWh.

  42-ter. Dalla medesima data è abrogata la lettera e) del comma 3 dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 504 del 1995.

  Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco ti. 2 allegato alla presente legge.
1. 164. (ex *8. 037.) Busin, Guidesi, Caparini.

  Al comma 43, sostituire le parole: da 60 milioni fino a n. 93 del 2014 con le seguenti: 188 milioni di euro per l'anno 2015 e sostituire le parole: da: di cui all'articolo 2 fino a: n. 93 del 2014 sono sostituite dalle seguenti: del fondo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, come riformulato dall'articolo 17, comma 13 della presente legge.

  Conseguentemente, sopprimere le parole: da: e rimane acquisita fino alla fine del comma.
1. 165. (ex 0. 8. 046. 6.) Guidesi, Simonetti.

  Al comma 43, dopo la parola: 2014 aggiungere le seguenti: di cui una quota pari al dieci per cento destinata esclusivamente in favore delle aree della regione Toscana, colpite dagli eventi alluvionali del 14 ottobre 2014.
1. 166. (ex 0. 8. 046. 1.) Faenzi, Parisi.

  Al comma 43, dopo la parola: 2014 aggiungere le seguenti parole: di cui una quota pari al dieci per cento destinata esclusivamente in favore delle aree del Gargano colpite dall'alluvione del 5 settembre 2014.
1. 167. (ex 0. 8. 046. 2.) Palese, Altieri, Ciracì, Chiarelli, Distaso, Fucci, Marti, Elvira Savino, Sisto.

  Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:
  43-bis. Relativamente all'emergenza nazionale del 18 novembre 2013 che ha colpito la Regione Sardegna i comuni individuati in base all'ordinanza commissariale del Capo del dipartimento della protezione civile del 20 novembre e la stessa Regione sono escluse dal patto di stabilità interno, per il 2015, 2016 e 2017, le spese finanziate con risorse proprie (avanzo di gestione e/o avanzo di amministrazione), con erogazioni liberali e con donazioni da parte di cittadini privati ed imprese finalizzate a fronteggiare l'eccezionale evento alluvionale del novembre 2013. I comuni colpiti dall'alluvione del novembre 2013 sono quelli inseriti nell'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza n. 3 del 22 novembre 2013 e successive integrazioni. A tal fine è previsto uno stanziamento destinato alla regione Sardegna di euro 100.000.000 per far fronte ai danni subiti nel predetto evento calamitoso.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2015: –100.000,000;
   2016: –100.000.000;
   2017: –100.000.000.
1. 168. (ex 0. 8. 046. 4.) Pili.

  Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:
  43-bis. Nei comuni della regione Sardegna colpiti dall'alluvione del novembre 2013 sono escluse dal patto di stabilità interno, per il 2015, 2016 e 2017, le spese finanziate con risorse proprie (avanzo di gestione e/o avanzo di amministrazione), con erogazioni liberati e con donazioni da parte di cittadini privati ed imprese finalizzate a fronteggiare l'eccezionale evento alluvionale del novembre 2013. I comuni colpiti dall'alluvione del novembre 2013, sono inseriti nell'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza n. 3 del 22 novembre 2013 e successive integrazioni. A tal fine è previsto uno stanziamento destinato alla Regione Sardegna di euro 80.000.000 per l'anno 2015, 200 per il 2016, 200 per il 2016 per far

  Conseguentemente, al comma 132, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: di 20 milioni di euro per l'anno 2015, di 260 milioni di euro per l'anno 2016, di 260 milioni di euro per l'anno 2017 e di 460 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
1. 169. (ex 0. 8. 046. 5.) Pili.

  Sopprimere i commi da 44 a 80.
1. 170. (ex 9. 13.) Sorial, Cariello, Castelli, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto, Currò, Caso.

  Sostituire i commi da 44 a 80 con i seguenti:
  44. All'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 11 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
  «1. Per favorire la costituzione di nuove imprese, anche da parte di giovani e di coloro che hanno perso il lavoro, a decorrere dal 1o gennaio 2015, il regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica, con l'aliquota dell'imposta sostitutiva di cui al comma 105, del medesimo articolo 1, ridotta al 5 per cento, alle persone fisiche:
   a) che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione;
   b) che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2010».
   2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
  «1-bis. Il beneficio di cui al comma 1, si applica per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi;»
   3) al comma 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
   «a) Il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, la medesima attività artistica, professionale ovvero d'impresa di cui al comma 1, anche in forma associata;
   b) l'attività di cui al comma 1 non costituisca mera prosecuzione della stessa attività precedentemente svolta dal contribuente in regime di lavoro dipendente salva l'ipotesi in cui essa venga intrapresa nei confronti di soggetti diversi dai datori di lavoro attuali e trascorsi, e vengano utilizzati, all'uopo, beni strumentali e una sede di lavoro differenti da quelli predisposti per l'esecuzione delle mansioni di lavoro dipendente. Non costituisce in nessun caso mera prosecuzione della medesima attività precedentemente svolta l'adempimento del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni anche se aventi ad oggetto la stessa attività di cui al comma 1»;
   4) i commi da 3 a 6 sono abrogati.

  45. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  46. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) il comma 96 è sostituito dal seguente:
  «96. Ai fini dell'applicazione del regime previsto dal presente comma e dai commi da 97 a 117, si considerano contribuenti minimi le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arte o professioni che, al contempo, nell'anno solare precedente:
   a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 40.000 euro;
   b) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
   c) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 30.000 euro»;
   2) al comma 97, le parole: «e gli acquisti di beni strumentali» sono soppresse;
   3) dopo il comma 99 è inserito il seguente:
  «99-bis. Il regime dai commi da 96 a 117 del presente articolo si applica anche ai beneficiari di cui al comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, e successive modificazioni, trascorso il quinto anno di attività, a condizione che abbiano i requisiti previsti dai commi 96 e 99 del presente articolo»;
   4) al comma 105, le parole: «pari al 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 15 per cento».

  47. Ai fini della determinazione del reddito soggetto all'imposta sostitutiva di cui al comma 105, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 27, comma 1, lettera b) del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la deduzione di spese, oneri e componenti negativi di reddito è ammessa solo a condizione che i relativi pagamenti vengano disposti esclusivamente tramite conti correnti bancari o postali, ovvero secondo altre modalità idonee a certificarne la tracciabilità.
  48. I contribuenti che beneficiano del regime dei minimi di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del regime di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b) del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98, sono obbligati ad inserire, nella denominazione sociale ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione «contribuente in regime dei minimi non soggetto all'imposta sul valore aggiunto».
  49. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie all'attuazione del presente articolo.

  All'articolo 4, comma 1, al capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
   «1) 480 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;».
1. 171. (ex 9. 29.) Ruocco, Caso, Castelli.

  Sostituire i commi da 44 a 80 con i seguenti:
  44. Al fine di favorire la costituzione di nuove attività da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e al fine di evitare la fuoriuscita per il venir meno delle condizioni previste di coloro che aderiscono all'attuale regime previsto dall'articolo 27, del decreto-legge 98 del 2011, al decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, articolo 27, comma 1 le parole: «quattro» sono soppresse, e l'ultimo periodo è soppresso alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 96, la lettera b) è soppressa.
1. 172. (ex 9. 28.) Rostellato, Castelli, Sorial.

  Al comma 44, alinea, dopo le parole: arti o professioni, aggiungere le seguenti:, società, associazioni professionali e associazioni temporanee di impresa (ATI).

  Conseguentemente:
   al comma 9, al capoverso 1-
bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
   1) 480 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
   sopprimere i commi da 90 a 94;
   all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:
   1) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ”, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 (o a decorrere dal 2015).
   2) dopo il comma 76, aggiungere i seguenti:
  76-bis. Il Ministro dell'economia e finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato provvede ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito pari a 400 milioni di euro;
  76-ter. L'autorizzazione di spesa relativi all'utilizzo delle somme riferite alle scelte non espresse dai contribuenti della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222; è ridotta di 400 milioni di euro.
1. 173. (ex 9. 40.) Ruocco, Caso, Castelli.

  Al comma 44, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a)
hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro indipendentemente dal codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata;

  Conseguentemente:
   al comma 9, al capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
   1) 480 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;.
   2) al comma 54, sostituire le parole: nella misura indicata nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO con le seguenti: nella misura del 50 per cento indipendentemente dal codice ATECO.
   3) al comma 55:
    a) sostituire la parola: due con la seguente: quattro;
    b) sostituire la parola: di con la seguente: ad.

  Conseguentemente sopprimere l'allegato numero 4 richiamato dall'articolo 9.
1. 174. (ex 9. 42.) Alberti, Caso, Castelli.

  Al comma 44, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad un anno non superiori a 40.000 euro.

  Conseguentemente, all'articolo 26, comma 11, le parole: ridotta di 200 milioni, sono sostituite dalle seguenti: ridotta di 500 milioni.
1. 175. (ex 9. 36.) Mucci, Castelli, D'Incà, Sorial, Colonnese, Cariello, Caso, Currò, Brugnerotto.

  Al comma 44, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiore al limite di euro 30.000 qualunque sia il codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata;.

  Conseguentemente, alla Tabella C, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dagli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 176. (ex 9. 56.) Elvira Savino, Alberto Giorgetti, Palese, Brunetta.

  Al comma 44, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell'allegato n. 4 alla presente legge, tutti incrementati di euro 10.000 diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.

  Conseguentemente, alla Tabella C, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dagli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 177. (ex 9. 55.) Elvira Savino, Alberto Giorgetti, Palese, Brunetta.

  Al comma 44, lettera a), sostituire la tabella di cui all'Allegato 4 con la seguente:

Progressivo Gruppo di settore Codici attività ATECO 2007 Valore soglia dei ricavi/compensi Redditività
1 Industrie alimentari e delle bevande (10-11) 45.000 40%
2 Commercio all'ingrosso e al dettaglio 45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9 50.000 40%
3 Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81 40.000 40%
4 Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 - 47.89 30.000 54%
5 Costruzioni e attività immobiliari (41 - 42 - 43) - (68) 25.000 86%
6 Intermediari del commercio 46.1 25.000 62%
7 Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione (55 - 56) 50.000 40%
8 Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi (64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88) 25.000 78%
9 Altre attività economiche (01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99) 30.000 67%

  Conseguentemente all'articolo 18, alle lettere d) ed e), le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: 4.300 milioni e 7.300 milioni.

  Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
1. 178. (ex 9. 59.) Rampelli.

  Al comma 44, lettera a), allegato 4, apportare le seguenti modificazioni:
   1) alla quinta riga:
    a) sostituire la cifra: 15.000 con la seguente: 30.000;
    b) sostituire la cifra: 86 per cento con la seguente: 62 per cento;
   2) alla sesta riga, sostituire la cifra: 15.000 con la seguente: 30.000;
   3) alla ottava riga:
    a)
sostituire la cifra: 15.000 con la seguente: 30.000;
    b) sostituire la cifra: 78 per cento con la seguente: 62 per cento.

  Conseguentemente:
   al comma 9, al capoverso 1-
bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
    1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
    2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
1. 179. (ex 9. 30.) Ruocco, Caso, Castelli.

  Al comma 44, lettera a), allegato 4, apportare le seguenti modificazioni:
   1) alla quinta riga:
    a) sostituire la cifra: 15.000 con la seguente: 30.000;
    b) sostituire la cifra: 86 per cento con la seguente: 62 per cento.

  Conseguentemente:
   al comma 9, al capoverso 1-
bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
    1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
    2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
1. 180. (ex 9. 31.) Ruocco, Caso, Castelli.

  Al comma 1, lettera a), allegato 4, apportare le seguenti modificazioni:
   alla sesta riga, sostituire la cifra: 15.000 con la seguente: 30.000.

  Conseguentemente:
   al comma 9, al capoverso 1-
bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
    1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
    2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
1. 181. (ex 9. 32.) Ruocco, Caso, Castelli.

  Al comma 44, lettera a), allegato 4,apportare le seguenti modificazioni:
   alla ottava riga:

    a) sostituire la cifra: 15.000 con la seguente: 30.000;
    b) sostituire la cifra: 78 per cento con la seguente: 62 per cento.

  Conseguentemente, al comma 9, al capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
   1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
1. 182. (ex 9. 33.) Ruocco, Caso, Castelli.

  Al comma 44, lettera b) sostituire le parole: euro 5.000 con: euro 7.500.

  Conseguentemente alla Tabella C, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 183. (ex 9. 57.) Elvira Savino, Alberto Giorgetti, Palese, Brunetta.

  Al comma 44, lettera c), numero 3), aggiungere in fine: Per le speso relative all'acquisto di veicoli utilizzati promiscuamente dal contribuente, non si tiene conto della parte del costo di acquisizione eccedente i limiti di deducibilità di cui all'articolo 164 del Testo Unico 22 dicembre 1986, n. 917.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 (o a decorrere dal 2015).
1. 184. (ex 9. 37.) Ruocco, Caso, Castelli.

  Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:
  44-bis. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «le spese sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, comprese quelle di viaggio e quelle di soggiorno, queste nel limite massimo di 250,00 euro al giorno, ai fini degli obblighi minimi di formazione e/o aggiornamento professionale, sono integralmente deducibili; in tutti gli altri casi sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare, compresa la parte eccedente 250 al giorno per le spese di soggiorno. Al raggiungimento dei pieno soddisfacimento del debito formativo, così come individuato, si ha diritto a un'ulteriore deduzione di 500 euro».

  Conseguentemente, alla Tabella C le dotazioni riferite al finanziamento dell'attività di formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1163, della legge finanziaria n. 296 del 2006 sono ridotte del 10 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2015.
1. 185. (ex 9. 2. e 9. 41.) Alberto Giorgetti, Abrignani, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:
  44-bis. All'articolo 54, comma 5, ultimo periodo del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la parola: «ammontare» sono aggiunte le seguenti: ”fatte salve le spese sostenute per la partecipazione ai corsi di formazione continua, di cui al comma 2 dell'articolo 7 del n. 137 del 2012, e le inerenti spese di viaggio e soggiorno, che sono integralmente deducibili.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per fanno 2015 a 330 milioni di euro per l'anno 2016 e a euro 325 milioni per l'anno 2017.
1. 186. (ex 9. 22.) Rizzetto, Castelli, Sorial.

  Sopprimere il comma 46.
1. 187. (ex 9. 38). Ruocco, Caso, Castelli.

  Al comma 54, sostituire il primo periodo col seguente:

  54. I soggetti di cui al comma 44 determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente unico di redditività fissa del 60 per cento. Laddove il contribuente di cui al comma l abbia sostenuto spese documentate di importo superiore del 40 per cento dell'ammontare dei ricavi e dei compensi è sua facoltà scomputare l'importo effettivo di tali spese. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 11, valutate in 50 milioni, si provvede mediante le risorse del fondo di cui all'articolo comma 6 della presente legge.
1. 188. (ex 9. 25.) Rostellato, Castelli, Sorial.

  Al comma 54, primo periodo, sostituire le parole: coefficiente a esentata con le seguenti: unico di redditività fissa dei 60 per cento.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: agli oneri derivanti dalle disposizioni, valutati in 50 milioni, si provvede mediante le risorse del fondo di cui all'articolo 13, comma 6 della presente legge.
1. 189. (ex 9. 26.) Rostellato, Castelli, Sorial.

  Al comma 44, lettera a), all'allegato 4 alla relativa colonna, sono apportate le seguenti modificazioni: 30.000.

  Conseguentemente:
   al comma 54, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Ai soggetti esercenti attività d'impresa o professionale ricadenti nell'ambito dei Codici ATECO (69-70-71-72-73-74-75) il limite massimo di ricavi o compensi ai fini dell'accesso al regime forfettario di cui al presente articolo è stabilito nella misura di 30.000 euro.
   all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
1. 190. (ex 9. 53.) Laffranco, Palese, Brunetta.

  Al comma 44, lettera a), all'allegato 4 alla relativa colonna, sono apportate le seguenti modificazioni: 40.000.

  Conseguentemente:
   al comma 54, dopo il primo periodo inserire il seguente: Ai soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei Codici ATECO 69 – il limite massimo di ricavi o compensi ai fini dell'accesso al regime forfettario di cui al presente articolo è stabilito nella misura di 30.000 euro.
   all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
1. 191. (ex 9. 54.) Laffranco, Palese, Brunetta.

  Al comma 54, secondo periodo, sostituire parole: 15 per cento con le seguenti: 5 per cento.

  Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato della presente legge.
1. 192. (ex 9. 4.) Corsaro.

  Al comma 54, secondo periodo sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 5 per cento.

  Conseguentemente, al comma 9, al capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
   1) 600 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24,000 euro;
   2) 600 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
1. 193. (ex 9. 51.) Tripiedi, Caso, Castelli.

  Al comma 59, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: La dichiarazione dei redditi è presentata con nuove modalità telematiche semplificate, da definire con regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento. Tale dichiarazione deve essere strutturata in maniera tale da permettere al contribuente di compilarla senza ausilio di alcun intermediario. A tal fine verranno forniti i codici di accesso al sistema informatico dell'agenzia delle entrate a tutti gli aderenti al regime forfettario in tempi utili per la compilazione della dichiarazione stessa.
1. 194. (ex 9. 24.) Rostellato, Castelli, Sorial.

  Al comma 63, sopprimere il secondo periodo.
1. 195. (ex 9. 39.) Ruocco, Caso, Castelli.

  Dopo il comma 80, aggiungere il seguente:
  80-bis. In via sperimentale i lavoratori cassaintegrati inoccupati che intraprendono un'attività imprenditoriale sono esenti dalle imposte sui redditi per i primi due periodi di imposta, elevati a quattro anni nel caso di assunzione di almeno tre dipendenti a tempo indeterminato entro un anno dall'avvio dell'attività. Le modalità di attuazione della presente disposizione sono affidate ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente:
   sopprimere i commi 116, 117, 124 e 125;
   all'articolo 2, sopprimere il comma 207;
   all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
1. 196. (ex 9. 11.) Caparini, Prataviera.

  Dopo il comma 80, aggiungere il seguente:
  80-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 639, dopo le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,» sono inserite le seguenti: escluse le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9,;
   b) al comma 669, le parole: «ivi compresa l'abitazione principale,» sono soppresse;
   c) al comma 677, le parole: da: «a condizione» fino alla fine del comma sono soppresse.

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 66 inserire il seguente:
   66-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 4.000 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1. 197. (ex 9. 06.) Palese, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Lainati, Petrenga, Brunetta, Alberto Giorgetti, Riccardo Gallo, Abrignani, Biancofiore, Biasotti, Centemero, Cesaro, Occhiuto, Palmieri, Polverini, Ravetto, Romele, Squeri, Milanato, Sandra Savino, Calabria.

  Dopo il comma 80, aggiungere i seguenti:
  80-bis. I veicoli a motore nuovi immatricolati a decorrere dal 1o gennaio 2015 sono esenti dalle tasse automobilistiche nell'anno della prima immatricolazione e nei due anni successivi. L'esenzione di cui al primo periodo si applica fino al quarto anno successivo a quello della prima immatricolazione per i veicoli nuovi alimentati, anche o esclusivamente, a gas di petrolio liquefatto, a metano o ad alimentazione ibrida.
  80-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2015, i veicoli a motore sono assoggettati alle tasse automobilistiche in base al livello delle emissioni del veicolo, come certificato dal produttore. Restano ferme la riduzione prevista per i veicoli alimentati esclusivamente con gas di petrolio liquefatto o con gas metano, di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per gli anni successivi al periodo di esenzione di cui al comma 1 del presente articolo, l'esenzione in favore dei soggetti portatori di handicap prevista dall'articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché l'esenzione prevista per i veicoli elettrici dall'articolo 20 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.
  80-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le nuove tariffe delle tasse automobilistiche in applicazione dei criteri di cui al comma 2, nonché le relative disposizioni di attuazione. La facoltà di cui al comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, può essere esercitata a decorrere dall'anno successivo a quello di applicazione delle nuove tariffe.
  80-quinquies. All'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 510, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo la lettera b) è inserita la seguente: ”b.1) per i veicoli di cui al primo e al terzo periodo della lettera b), qualora rispettino i requisiti di cui all'articolo 17-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la percentuale di deducibilità indicata alla medesima lettera b) è elevata al 40 per cento per il periodo d'imposta in cui è avvenuta la prima immatricolazione e per i tre periodi d'imposta successivi;
  80-sexies. La disposizione di cui al comma 4 si applica ai veicoli nuovi immatricolati per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della presente legge e ha , efficacia a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  80-septies. La perdita di gettito derivante, a carico delle regioni, dall'applicazione del presente articolo è compensata attraverso trasferimenti annuali da corrispondere ai predetti enti, il cui ammontare è determinato con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
  80-octies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4 e 6 del presente articolo, pari a 600 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 8 del presente articolo.
  80-novies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 30 settembre 2015, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, tale da assicurare minori spese in termini di indebitamente netto pari a 600 milioni di euro a decorrere dal 2015. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati ove, entro la data ivi indicata, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.
  80-decies. Qualora le misure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo generino maggiori entrate, l'importo di cui al comma 8 del presente articolo è conseguentemente ridotto.
  80-undecies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 198. (ex 9. 07.) Capezzone, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Galati, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Lainati, Petrenga, Brunetta, Alberto Giorgetti, Riccardo Gallo, Abrignani, Biancofiore, Biasotti, Centemero, Cesaro, Occhiuto, Palmieri, Polverini, Ravetto, Romele, Squeri, Baldelli, Milanato, Calabria, Russo.

  Dopo il comma 80, aggiungere i seguenti:
  80-bis. Al fine di promuovere la diffusione e la conoscenza delle opere d'arte contemporanea e dei giovani artisti anche attraverso l'acquisizione delle stesse da parte di musei, gallerie nazionali d'arte, Istituzioni pubbliche, associazioni riconosciute o fondazioni operanti nei settori della promozione di beni artistici e culturali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante norme per l'ammortamento dei beni materiali, l'acquisto di opere d'arte di artisti viventi da parte di soggetti titolari di reddito di impresa è ammortizzabile per l'80 per cento in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei nove esercizi successivi fino a concorrenza del 2 per cento del giro di affari per ciascun esercizio.
  80-ter. Ai fini del comma 80-bis, le cessioni gratuite di opere d'arte di artisti viventi effettuate entro dodici mesi dalla loro acquisizione da soggetti privati anche non titolari di partita dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) costituiscono credito di imposta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), per un valore pari a quattro volte l'IVA pagata per l'acquisizione dell'opera d'arte di artisti viventi ceduta per importi fino a 10.000 euro; per importi superiori a 10.000 euro, il valore è stabilito dal decreto di cui all'articolo 7.
  80-quater. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo di 500.000 euro annui.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2015.
1. 199. (ex 9. 08.) Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 80, aggiungere i seguenti:
  80-bis. Nei limiti di spesa di 50 milioni di euro ai i soci delle imprese di start-up innovative non si applica il contributo minimale di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990. n. 233, e al comma 7 dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991. n. 415.
  80-ter. Il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, la misura dei contributi e le modalità per il loro pagamento e la loro riscossione da parte dei soggetti di cui al comma 1, iscritti alla gestione artigiani e commercianti.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 50.000;
   2016: – 50.000;
   2017: – 50.000.
1. 200. (ex 9. 012.) Della Valle, Crippa, Mucci, Fantinati, Vallascas, Da Villa, Prodani, Castelli, Sorial, Currò, Caso, Brugnerotto, Colonnese, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 80, aggiungere il seguente:

  80-bis. Al decreto-legge 18 ottobre 2012. n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 25:
    1) alla lettera b) del comma 2, la parola: «quarantotto» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;
    2) il secondo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «In tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la startup innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti, di quattro anni se è stata costituita entro i tre anni precedenti e di tre anni se è stata costituita entro i cinque anni precedenti»;
   b) all'articolo 28:
    1) al comma 1, le parole: «4 anni» sono sostituite dalle seguenti: «5 anni»;
    2) ai commi 3 e 4, la parola: «trentasei», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «quarantotto».
1. 201. (ex 9. 014.) Della Valle, Crippa, Mucci, Fantinati, Vallascas, Da Villa, Prodani, Castelli, Currò, D'Incà, Cariello, Brugnerotto, Colonnese, Sorial.

  Dopo il comma 80, aggiungere i seguenti:
  80-bis. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante norme sulle detrazioni per oneri, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
   «f-bis) le spese sostenute per l'acquisto di opere d'arte di artisti viventi o di opere realizzate entro i cinquanta anni, fino all'importo di 10.000 euro, con il limite del 10 per cento del reddito imponibile. La detrazione è subordinata all'esibizione, su richiesta, della fattura di acquisto o di un documento fiscale equipollente».

  80-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo di 100.000 euro annui.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2015.
1. 202. (ex 9. 021.) Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 80, aggiungere il seguente:
  80-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente:

  «3-bis. A decorrere dall'anno 2015, per tutti gli immobili ad uso produttivo è stabilita la detraibilità in misura del 35 per cento dalle basi imponibili dell'imposta».

  2. Dopo il comma 3 dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 971, è inserito il seguente:
   «3-bis). Gli immobili ad uso produttivo si detraggono dalla base imponibile dell'imposta in misura del 35 per cento.».

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 840 milioni a decorrere dal 2015.
1. 203. (ex 9. 023.) Busin, Guidesi, Caparini, Giampaolo Galli, Misiani.

  Dopo il comma 80, aggiungere il seguente:
  80-bis. All'articolo 10 del regio decreto-legge del 13 aprile 1939, n. 652, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
   «1-bis. Ai fini della determinazione della rendita catastale per gli immobili ad uso produttivo, per l'individuazione delle componenti che concorrono a formare l'investimento di natura immobiliare, è esclusa la valutazione degli impianti fissi, intesi quali macchinari ed impianti installati all'interno dell'immobile, incorporati nelle opere murarie, fissati al suolo o installati in via transitoria.».

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno a decorrere dal 2015.
1. 204. (ex 9. 024.) Busin, Guidesi, Caparini, Giampaolo Galli, Misiani.

   Dopo il comma 80, aggiungere il seguente:
  80-bis. Al punto 3 della tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «navigazione nelle acque» è soppressa la parola «marine»;
   b) dopo le parole: «acque marine comunitarie» sono inserite le seguenti «e nelle acque interne»;
   c) dopo le parole: «trasporto delle merci,» sono inserite le seguenti «e al trasporto dei passeggeri a scopo commerciale,».

  Conseguentemente, al comma 125, sostituire le parole: di 187,5 milioni con le seguenti: di 185,5 milioni.
1. 205. (ex 9. 026.) Busin, Guidesi, Caparini.

  Dopo il comma 80, aggiungere il seguente:
  80-bis. Dopo le parole: «trasporto delle merci,» sono inserite le seguenti «e al trasporto dei passeggeri a scopo commerciale, comprese le imbarcazioni battenti bandiera dei Paesi extracomunitari,».

  Conseguentemente, al comma 125, sostituire le parole: di 187,5 milioni con le seguenti: di 162,5 milioni.
1. 206. (ex 9. 027.) Busin, Guidesi, Caparini.

  Dopo il comma 80, aggiungere il seguente:
  80-bis. Al punto 3 della tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «acque marine comunitarie» sono inserite le seguenti «e acque interne».

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 13 sostituire le parole: «di 187,5 milioni» con le seguenti: «di 185,5 milioni».
1. 207. (ex 9. 028.) Busin, Guidesi, Caparini.

  Dopo il comma 80, aggiungere il seguente:
  80-bis. Al punto 3 della tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sopprimere la parola «marine».

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 13 sostituire le parole: «di 187,5 milioni» con le seguenti: «di 185,5 milioni».
1. 208. (ex 9. 029.) Busin, Guidesi, Caparini.

  Dopo il comma 80, aggiungere il seguente:
  80-bis. Al comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 le parole: «2.840,51 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5164,57 euro».
  80-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse del fondo di cui all'articolo 13, comma 6 della presente legge.
1. 209. (ex 9. 030.) Rostellato, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 80, aggiungere i seguenti:
  80-bis. Per l'anno 2015 la quota di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 2-ter, comma 6, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro.
  80-ter. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per l'anno 2015.
1. 210. (ex 9. 031.) Guidesi, Caparini, Centemero.

  Al comma 81, dopo le parole: processo telematico inserire le seguenti: anche ricorrendo alle tecnologie a banda ultralarga.
1. 211. (ex 10. 11.) Mannino, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 81, aggiungere i seguenti:
  81-bis. All'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1991, n. 374, al comma 1, dopo le parole: «ad esse relativi» sono aggiunte le seguenti: «purché l'attore o la parte istante sia una persona fisica,»;
  81-ter. Le maggiori entrate conseguenti alla disposizione di cui al comma 1-bis sono destinate al fondo di cui al comma 1.
1. 212. (ex 10. 12.) Turco, Cariello, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Turco.

  Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:
  81-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 1, il Ministero della giustizia provvede nell'anno 2015, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, a indire un concorso pubblico per esami per l'assunzione di personale afferente le figure professionali di 350 cancellieri e di 150 ufficiali giudiziari per le posizioni economiche B3, C1 e C2.”.
1. 213. (ex 10. 24.) Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Turco, Castelli, Sorial.

  Al comma 82, capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle cause che riguardano sanzioni amministrative e quelle di cui all'articolo 322 del codice di procedura civile
1. 214. (ex 0. 10. 38. 1.) Molteni, Caparini.

  Al comma 82, capoverso 1-bis, dopo le parole: Per le notificazioni richieste agli ufficiali giudiziari, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono dovute dal notificante a norma delle disposizioni vigenti aggiungere le seguenti:, salvo che l'attore o l'istante sia una persona fisica.
1. 1509. Turco, Cariello, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Al comma 83, dopo le parole: ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga, inserire le seguenti: di soluzione strutturale della problematica connessa ai lavoratori esodati,.

  Conseguentemente:
   sopprimere i commi 116, 117, 124 e 125;
   all'articolo 2, sopprimere il comma 207;
   all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.250 milioni di euro a decorrere dal 2015.
1. 215. (ex 11. 7.) Prataviera, Fedriga, Guidesi, Simonetti, Caparini.

  Al comma 83, dopo le parole: ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga, aggiungere le seguenti: di soluzione strutturale della problematica connessa ai lavoratori esodati,.
1. 216. (ex 11. 6.) Prataviera, Fedriga, Guidesi, Simonetti, Caparini.

  Al comma 83, dopo le parole: di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, aggiungere le seguenti: di sostegno ai lavoratori ed alle lavoratrici affetti da malattie oncologiche ovvero genitori di minori affetti da malattie oncologiche,.
1. 217. (ex 11. 8.) Prataviera, Guidesi, Simonetti, Caparini.

  Al comma 83, sopprimere le parole: da: delle esigenze di cura fino a: al fine di consentire la relativa riduzione di oneri diretti ed indiretti,.
1. 218. (ex 11. 2.) Polverini, Palese, Brunetta.

  Al comma 83, sostituire le parole: di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 2.700 milioni di euro per l'anno 2015, 3.400 milioni di euro per l'anno 2016, 3.500 milioni di euro per l'anno 2017, 2.800 milioni di euro per l'anno 2048 e 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
1. 219. (ex 0. 11. 59. 1. Parte ammissibile) Melilla, Marcon, Airaudo, Placido.

  Al comma 83, sostituire le parole: di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, nonché di 2.500 milioni di euro per l'anno 2018 e di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente:
   sopprimere i commi 90 e 91;
   al comma 92, sostituire le parole:
al finanziamento degli incentivi di cui al presente articolo con le seguenti: al finanziamento degli incrementi di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 11 della presente legge.
1. 220. (ex 0. 11. 59. 2.) Airaudo, Placido, Marcon, Melilla.

  Al comma 83,sostituire le parole: di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 4.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

  Conseguentemente, sostituire il comma 84 con il seguente:
   All'onere di cui al comma 83 si provvede, fino a concorrenza del fabbisogno, con le maggiori entrate derivanti dalla seguente disposizione: All'articolo 5, i commi 1 e 4 sono soppressi.
1. 221. (ex 0. 11. 59. 3.) Melilla, Placido, Airaudo, Marcon.

  Al comma 83, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale dotazione è incrementata di 1.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, nonché di 500 milioni di euro per l'anno 2018.

  Conseguentemente:
   a) sopprimere i commi 90 e 91;
   b) al comma 92 sostituire le parole: Al finanziamento degli incentivi di cui al presente articolo con le seguenti: Al finanziamento degli incrementi di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 11 della presente legge.
1. 222. (ex 11. 43.) Airaudo, Placido, Marcon, Melilla, Ferrara, Ricciatti.

  Dopo il comma 83, aggiungere i seguenti:
  83-bis. Per l'anno 2015 nella dotazione individuale nel precedente comma 1 compresa la quota pari a 400 milioni di euro destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modificazioni e integrazioni e dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, della legge n. 236 del 1993.
  83-ter. Nella dotazione individuata dal comma 1 e altresì compresa la quota destinata al finanziamento strutturale dei fondi di solidarietà Bilaterali, costituiti ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 92, articolo 3, commi 14 e seguenti.
*1. 223. (ex 11. 11. e 11. 5.) Busin, Guidesi, Allasia, Caparini.

  Dopo il comma 83, aggiungere i seguenti:
  83-bis. Per l'anno 2015 nella dotazione individuale nel precedente comma 1 compresa la quota pari a 400 milioni di euro destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modificazioni e integrazioni e dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, della legge n. 236 del 1993.
  83-ter. Nella dotazione individuata dal comma 1 e altresì compresa la quota destinata al finanziamento strutturale dei fondi di solidarietà Bilaterali, costituiti ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 92, articolo 3, commi 14 e seguenti.
*1. 224. (ex 11. 15.) Rampelli.

  Dopo il comma 83, aggiungere il seguente:

  83-bis. Le disposizioni dell'articolo 13, terzo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che si considerano frequentanti l'Università anche i figli superstiti già in possesso di un titolo di laurea di primo livello, che al momento del decesso non siano iscritti ad alcun corso, ma che si iscrivano a corsi di laurea specialistica, a master o altri percorsi di specializzazione universitaria entro un anno dal conseguimento della laurea di primo livello.

  Conseguentemente alla tabella A, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 10.000.000;
   2016: – 5.000.000;
   2017: – 5.000.000.
1. 225. (ex 11. 42.) Tinagli, Mazziotti Di Celso, Librandi, Nesi.

  Dopo il comma 83, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
   ”2-bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di coibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento della impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da Piano di bonifica da parte dell'ente territoriale, che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, che risultano ammalati con patologia asbesto correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13 comma 7.
   2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 16, nonché sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185.
1. 1502. Giancarlo Giordano.

  Dopo il comma 89, aggiungere i seguenti:
  89-bis. Ai datori di lavoro che hanno assunto, fino al 31 dicembre 2012, lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito in legge 20 marzo 1998, n. 52, gli sgravi contributivi di cui all'articolo 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano fino a conclusione del periodo previsto dalle predette norme.
  89-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo di 35.550.000 delle risorse finanziarie stanziate, per l'anno 2013, ai fini dell'attribuzione degli sgravi contributivi sulle retribuzioni previste dalla contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e rimaste inutilizzate, pari a 103.899.045 euro, le quali sono appositamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato; le restanti risorse rimaste inutilizzate vengono ripartite secondo quanto previsto dal decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze del 14 febbraio 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2014.

  Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
1. 226. (ex 11. 010.) Rampelli.

  Dopo il comma 89, aggiungere i seguenti:
  89-bis. Ai datori di lavoro che hanno assunto, fino al 31 dicembre 2012, lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito in legge 20 marzo 1998, n. 52, gli sgravi contributivi di cui all'articolo 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano fino a conclusione del periodo previsto dalle predette norme.
  89-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo di 35.550.000 delle risorse finanziarie stanziate, per l'anno 2013, ai fini dell'attribuzione degli sgravi contributivi sulle retribuzioni previste dalla contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e rimaste inutilizzate, pari a 103.899.045 euro, le quali sono appositamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato; le restanti risorse rimaste inutilizzate vengono ripartite secondo quanto previsto dal decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze del 14 febbraio 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2014.
*1. 227. (ex 11. 012.) Gelmini, Palese, Squeri, Brunetta.

  Dopo il comma 89, aggiungere i seguenti:
  89-bis. Ai datori di lavoro che hanno assunto, fino al 31 dicembre 2012, lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito in legge 20 marzo 1998, n. 52, gli sgravi contributivi di cui all'articolo 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano fino a conclusione del periodo previsto dalle predette norme.
  89-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo di 35.550.000 delle risorse finanziarie stanziate, per l'anno 2013, ai fini dell'attribuzione degli sgravi contributivi sulle retribuzioni previste dalla contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e rimaste inutilizzate, pari a 103.899.045 euro, le quali sono appositamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato; le restanti risorse rimaste inutilizzate vengono ripartite secondo quanto previsto dal decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze del 14 febbraio 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2014.
*1. 228. (ex 11. 017.) Allasia, Caparini.

  Dopo il comma 89, aggiungere il seguente:
  89-bis. Ai fini di cui al comma 9 dell'articolo 1, della legge 23 agosto 2004, n. 243, tra le aventi diritto sono da intendersi incluse anche le lavoratrici che alla data del 31 dicembre 2015 hanno maturato il requisito a 57 anni di età, 58 per le lavoratrici autonome, e 35 anni di contributi escludendo per tutte le lavoratrici, dipendenti e autonome, i periodi di incremento previsti dalle finestre e dall'aumento dell'aspettativa di vita introdotte dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e non previsti dalla formulazione autentica del regime sperimentale.
  All'onere derivante dalla seguente disposizione pari a 554 milioni di euro fino al 2019, si provvede, fino a concorrenza del fabbisogno, mediante la seguente disposizione.

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. I commi 48, 49 e 49-bis, dell'articolo 2, della legge n. 286 del 2006, sono sostituiti dai seguenti:
   «48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
    a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 di euro: 5 per cento;
    a-bis) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
    b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 8 per cento;
    c) devoluti a favore di altri soggetti: 10 per cento.

  49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
   a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 di euro: 5 per cento;
   a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 8 per cento;
   c) a favore di altri soggetti: 10 per cento.

  49-bis. Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.000.000 euro.»
1. 229. (ex 11. 08.) Nicchi, Airaudo, Placido, Marcon, Melilla, Paglia.

  Dopo il comma 89, aggiungere il seguente:

  89-bis. Al fine tassare maggiormente i redditi di pensione superiori ai 90 mila euro e destinare il maggior gettito alla riduzione del carico fiscale dei redditi di pensioni meno elevati e all'aumento delle pensioni minime, è introdotta, a decorrere dal 2015, l'imposta sostitutiva per redditi di pensione, caratterizzata da un maggior numero di aliquote fiscali progressive.
1. 230. (ex 11. 014.) Rizzetto, Caso, Castelli.

  Sopprimere i commi da 90 a 94.

  Conseguentemente, sostituire il comma 115 con i seguenti:
   115. A decorrere dall'anno finanziario 2015, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali è destinata in base alla scelta del contribuente alle finalità di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettere a), b), c), d), e), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e all'articolo 23, comma 46 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
   115-bis. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota dei 5 per mille sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle totalità delle scelte espresse dai contribuenti, rese pubbliche entro il mese di marzo dell'anno successivo alla dichiarazione ed erogate alle organizzazioni aventi diritto entro i sei mesi successivi, Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, e in applicazione dell'articolo IS, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n.241, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ed il Ministro della salute, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse.
17. 79. Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Sorial, Colonnese.

  Sopprimere i commi da 90 a 94.
1. 231. (ex 12. 19.) Mucci, Castelli, Sorial.

  Al comma 90, primo periodo, sostituire le parole: Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati con le seguenti: Al fine di fronteggiare la perdurante crisi occupazionale del Mezzogiorno promuovendo forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati residenti nei territori dell'obiettivo Convergenza.

  Conseguentemente, al comma 92, sostituire le parole: a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse con le seguenti: a valere sulle risorse.
1. 232. (ex 12. 37.) Paglia, Airaudo, Marcon, Melilla, Placido, Scotto, Palazzotto.

  Al comma 90, primo periodo sopprimere le parole: con esclusione del settore agricolo.

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 90, aggiungere i seguenti:
  90-bis. L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 1, nel settore agricolo, è condizionato al rispetto delle seguenti condizioni:
   a) l'accertamento, a cura delle competenti strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'adozione, da parte delle aziende, imprese, società o cooperative, di economie circolari per la produzione e l'utilizzo dei beni strumentali all'esercizio delle attività agricole e di pesca;
   b) la sottoscrizione di appositi protocolli anche con la pubblica amministrazione volti ad utilizzare il personale assunto, durante il periodo di non attività del settore agricolo e della pesca, per la prevenzione del rischio idrogeologico quale la piantumazione di aree boschive o la pulizia degli argini e dei torrenti presenti sul territorio comunale nel quale ha la sede amministrativa.
  90-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e previo parere della Conferenza Unificata, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono definite misure finalizzate a:
   a) incentivare la produzione, con materiali compostabili e/o realizzati con materiale riciclato, di beni strumentali in plastica da utilizzare in agricoltura, quali contenitori box e invasi in cartone o plastica, teli da serra, reti ombreggianti, film protettivo, film per pacciamatura, tubi per irrigazione e grandi contenitori per logistica;
   b) incrementare e favorire l'utilizzo degli stessi beni strumentali realizzati con materiali compostabili e/o realizzati con materiale riciclato, impiegati in agricoltura;
   c) potenziare le attività finalizzate alla raccolta e al successivo riciclo meccanico degli stessi beni strumentali di cui alle lettere a) e b).

  90-quater. Con il decreto di cui al comma 1-ter, vengono definite le modalità di svolgimento e la tempistica delle attività di accertamento delle condizioni per l'accesso agli sgravi contributivi, di cui al comma 1-bis.”;
   b) all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui all'ultimo periodo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 130 milioni di euro per l'anno 2015, a 340 milioni di euro per l'anno 2016 e 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
1. 233. (ex 12. 27.) Mannino, Castelli, Sorial.

  Al comma 90, sopprimere le parole: con esclusione del settore agricolo.

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 90, aggiungere i seguenti:

  90-bis. L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 1, nel settore agricolo, è condizionato al rispetto delle seguenti condizioni:
   a) l'accertamento, a cura delle competenti strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'adozione, da parte delle aziende, imprese, società o cooperative, di economie circolari per la produzione e l'utilizzo dei beni strumentali all'esercizio delle attività agricole e di pesca;
   b) la sottoscrizione di appositi protocolli anche con la pubblica amministrazione volti ad utilizzare il personale assunto, durante il periodo di, non attività del settore agricolo e della pesca, per la prevenzione del rischio idrogeologico quale la piantumazione di aree boschive o la pulizia degli argini e dei torrenti presenti sul territorio comunale nel quale ha la sede amministrativa.

  90-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e previo parere della Conferenza Unificata, vengono definite le modalità di svolgimento e la tempistica delle attività di accertamento delle condizioni per l'accesso agli sgravi contributivi, di cui al comma 1-bis«;
   b) all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: », ivi comprese le variazioni di cui all'ultimo periodo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 130 milioni di euro per l'anno 2015, a 340 milioni di euro per l'anno 2016 e 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017”.
1. 234. (ex 12. 26.) Mannino, Castelli, Sorial.

  Al comma 90, primo periodo, sopprimere le parole: con esclusione del settore agricolo.

  Conseguentemente:
   sopprimere i commi 116, 117, 124 e 125;
   all'articolo 2, sopprimere il comma 207;
   all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
1. 235. (ex 12. 6.) Prataviera, Fedriga, Guidesi, Simonetti, Caparini.

  Al comma 90, primo periodo, dopo le parole: nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato aggiungere le seguenti:, di personale ricadente nel Regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008.
1. 236. (ex 12. 1.) Polverini, Palese, Brunetta.

  Al comma 90, primo periodo, dopo le parole: ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche aggiungere le seguenti: e senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore.

  Conseguentemente:
   sopprimere i commi 116, 124 e 125;
   all'articolo 2, sopprimere il comma 207.

1. 237. (ex 12. 8.) Prataviera, Fedriga, Guidesi, Simonetti, Caparini.

  Al comma 90, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, dello sgravio di cui al presente comma, per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste dalle presenti disposizioni, incluso, al termine del periodo di fruizione del beneficio contributivo, il successivo licenziamento, l'INPS procede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
1. 238. (ex 12. 36.) Paglia, Marcon, Airaudo, Melilla, Placido.

  Al comma 90, in fine, aggiungere il seguente periodo: L'importo dell'esonero di cui al presente comma dovrà essere restituito nel caso in cui il lavoratore venga licenziato prima dello scadere dei trentasei mesi previsti e il datore di lavoro sarà obbligato ad assumere un numero di lavoratori superiore a quello di cui ha beneficiato con la presente misura, fatti salvi i casi di licenziamento per giusta causa.
1. 239. (ex 12. 17.) Mucci, Castelli, Currò, Caso, Brugnerotto, Sorial, D'Incà, Cariello, Colonnese.

  Al comma 90, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'importo dell'esonero di cui al presente comma dovrà essere restituito nel caso in cui il lavoratore venga licenziato prima dello scadere dei trentasei mesi previsti fatti salvi i casi di licenziamento per giusta causa.
1. 240. (ex 12. 16.) Mucci, Castelli, Currò, Caso, Brugnerotto, Sorial, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 90, sostituire le parole: sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1o gennaio 2015 con le seguenti: sono sospesi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati nel periodo 1o gennaio 2015-31 dicembre 2015.

  Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
1. 241. (ex 12. 34.) Rampelli.

  Al comma 91, sostituire le parole: sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1o gennaio 2015 con le seguenti: sono sospesi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati nel periodo 1o gennaio 2015-31 dicembre 2015.
1. 242. (ex 12. 28.) Gelmini, Palese, Squeri, Brunetta.

  Sopprimere i commi 92, 93 e 94.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a) comma 112, sostituire le parole:
la spesa di 250 milioni di euro annui a decorre dall'anno 2015 con le seguenti: la spesa di 140 milioni di euro annui per gli anni 2015 e 2016, di 70 milioni di euro per l'anno 2016, di 140 milioni di euro per l'anno 2018 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;
   b) sopprimere il comma 121;
   c) comma 12, dopo le parole:
alle missioni internazionali di pace, aggiungere le seguenti: con esclusione delle missioni a direzione NATO, quali «Join Enterprise», «Multinational Specialized Unit (MSU)», «Active Endeavour», «ISAF Afghanistan» e «Ocean Shield»;
   d) comma 124, sostituire le parole: 850 milioni con le seguenti: 350 milioni”;
   e) comma 132, sostituire le parole: da: 100 milioni fino a: 2016 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 320 milioni di euro per gli anni 2016 e 2018, e 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;
   f) all'articolo 2, comma 67, sostituire le parole: è ridotta di 200 milioni di euro a decorrere dal 2015 con le seguenti: è ridotta di 450 milioni di euro a decorrere dal 2015;
   g) alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 50.000.000;
   2016: – 50.000.000;
   2017: – 50.000.000.
1. 243. (ex 12. 41.) Scotto, Giancarlo Giordano, Costantino, Palazzotto, Matarrelli, Pannarale, Ferrara, Sannicandro, Placido, Duranti.

  Sopprimere i commi 92, 93 e 94.

  Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
   45-bis. A decorrere dall'anno 2015 è disposta la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Sono esclusi gli stanziamenti relativi all'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli stanziamenti relativi alle spese per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché per il soccorso pubblico, e gli stanziamenti relativi al fondo di sviluppo e coesione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.
1. 244. (ex 12. 10. e 12. 33.) Galati, Palese, Brunetta, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Lainati, Latronico, Marotta, Marti, Petrenga, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Riccardo Gallo, Abrignani, Biancofiore, Biasotti, Centemero, Cesaro, Occhiuto, Palmieri, Polverini, Ravetto, Romele, Squeri, Calabria, Russo.

  Sostituire i commi 92 e 93 con il seguente:
  92. Al finanziamento degli incentivi di cui al presente articolo, quanto ad un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e 500 milioni per l'anno 2018 si provvede a valere delle seguenti maggiori risorse:
   a) a decorrere dal 1o gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche procedono agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni con Consip Spa, al fine di garantire una riduzione delle relative spese pari ad almeno 2,3 miliardi di euro annui;
   b) a decorrere dal 1o gennaio 2015, i bandi e i risultati delle gare relativi agli appalti pubblici di beni e servizi di valore eccedente i 200.000 euro sono pubblicati esclusivamente sui siti internet delle amministrazioni interessate. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 0,2 miliardi di euro annui;
   c) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definite tutte le iniziative necessarie a ridurre i costi della riscossione fiscale, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 0,4 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2015;
   d) a decorrere dal 1o gennaio 2015, i trasferimenti dallo Stato ai comuni sono determinati sulla base dei fabbisogni standard al fine di conseguire minori spese almeno pari a 0,5 miliardi di euro annui;
   e) le misure di contenimento della spese sostenute per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono incrementate al fine di conseguire risparmi pari ad almeno 0,2 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2015;
   f) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno, della difesa e delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono individuate le misure di razionalizzazione e accorpamento dei corpi di polizia a ordinamento militare e civile al fine di conseguire un risparmio di spesa di 0,8 miliardi di euro annui a decorrere dal 2015;
   g) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla razionalizzazione dei centri di elaborazione dati delle amministrazioni centrali, e all'introduzione di sistemi di fatturazione e di pagamenti elettronici al fine di conseguire risparmi di spesa non inferiori a 1,1 miliardi di euro annui a decorrere dal 2015;
   h) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità e i criteri con i quali procedere a una revisione della presenza territoriale delle Amministrazioni centrali sul territorio nazionale, anche con specifico riferimento alle prefetture ai comandi dei Corpo nazionale dei vigili e fuoco e della Capitaneria di porto al fine di conseguire risparmi di spesa non inferiori a 0,3 miliardi di euro annui a decorrere dal 2015;
   i) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono individuate le misure con le quali procedere ad una razionalizzazione delle comunità montane al fine di ottenere risparmi di spesa non inferiori a 0,1 miliardi di euro annui a decorrere dal 2015;
   l) al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1o gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi pari a 1,8 miliardi di euro annui a decorrere dal 2015;
   m) a decorrere dal 1o gennaio 2015, i trasferimenti dallo Stato ai comuni sono determinati sulla base dei fabbisogni standard al fine di conseguire minori spese almeno pari a 0,5 miliardi di euro annui;
   n) i risparmi derivanti dalle misure di cui alle lettere a, b), c), d), e), s), g), h), i), l), m), conseguiti dagli enti territoriali e dagli enti e dalle istituzioni diverse dalle amministrazioni centrali sono versati entro il 30 settembre di ogni anno all'entrata del bilancio dello Stato.
1. 245. (ex 12. 29.) Russo, Latronico, Occhiuto, Palese, Brunetta.

  Al comma 93, dopo le parole: ai sensi del comma 3 aggiungere le seguenti: e secondo quanto stabilito nell'accordo siglato il 3 novembre 2011 tra il Governo e le regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sulla rimodulazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali, con il quale il riutilizzo delle risultanti risorse nazionali viene vincolato al principio di territorialità.
1. 246. (ex 12. 15.) Occhiuto, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:
  94-bis. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».
  94-ter. Il beneficio di cui al comma 95-bis è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2015, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 95-quater. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, secondo modalità telematiche, definendo un elenco numerico delle stesse basato su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché secondo le modalità previste a legislazione vigente.
  94-quater. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2015, di 105 milioni di euro per l'anno 2016, di 101 milioni di euro per l'anno 2017, di 94 milioni di euro per l'anno 2018 e di 81 milioni di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 67, sostituire le parole: è ridotta di 200 milioni di euro a decorrere dal 2015 con le seguenti: è ridotta di 380 milioni di euro a decorrere dal 2015.
1. 247. (ex 12. 03.) Pannarale, Marcon, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Melilla, Airaudo, Placido, Duranti.

  Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:
  94-bis. L'ultimo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è sostituto dal seguente: «Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori iscritti all'ex Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché al personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto. Con regolamento da emanare entro il 31 marzo 2014, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti».

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 7, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:
  «Art. 17.1 – (Acquisto di pubblicità on line).1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
  2. Gli spazi pubblicitari on line e link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti».
1. 248. (ex 12. 06.) Airaudo, Placido, Marcon, Melilla, Duranti.

  Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:
  94-bis. All'articolo 1, comma 9 della legge 28 agosto 2004, n. 243, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Ai fini di cui al presente comma, il diritto di opzione può essere esercitato da tutte le lavoratrici i cui requisiti anagrafici e contributivi, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, maturano entro e non oltre il suddetto termine del 31 dicembre 2015».

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
   6-bis. I commi 48, 49 e 49-bis, dell'articolo 2, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2007, n. 296, sono sostituiti dai seguenti:
  «48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
   a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 5 per cento;
   a-bis) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 8 per cento;
   c) devoluti a favore di altri soggetti: 10 per cento.

  49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e di ritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
   a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 di euro: 5 per cento;
   a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario,100.000 euro: 8 per cento;
   b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 8 per cento;
   c) a favore di altri soggetti: 10 per cento.

  49-bis. Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.000.000 euro».
1. 249. (ex 12. 07.) Nicchi, Airaudo, Placido, Marcon, Melilla, Paglia.

  Dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:
  94-bis. In ragione della particolare usura e delle specifiche aspettative di vita, nonché per garantire la sicurezza del trasporto ferroviario, il personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni; addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto consegue il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al presente comma.
  94-ter. Al personale addetto alle mansioni di cui al comma 1, qualora a causa della perdita dei requisiti psicofisici previsti dalle disposizioni vigenti venga meno la specifica abilitazione per lo svolgimento della mansione, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata se ha raggiunto il requisito contributivo di trentacinque anni, di cui almeno quindici anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al comma 1. In alternativa, il lavoratore può scegliere di rimanere in servizio fino al raggiungimento del limite di età per l'accesso al pensionamento di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, dei decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  94-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  94-quinquies. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione del personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto».

  Conseguentemente, al comma 9, al capoverso 1-bis, sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
    1) 840 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
    2) 840 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;”.
1. 250. (ex 12. 010.) Tripiedi, Caso, Castelli.

  Dopo il comma 95, aggiungere i seguenti:
  95-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è istituito, in via sperimentale per il triennio 2015-2017, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito Fondo per incentivare il mantenimento dei livelli occupazionali delle aziende in difficoltà per cause dovute a terzi ovvero per mancato pagamento dei debiti della pubblica amministrazione
  95-ter. Il Fondo ha una dotazione di 187,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
  95-quater. A valere sulle risorse del Fondo di cui al presente articolo, è riconosciuto, in via sperimentale per il medesimo periodo, una riduzione di 50 punti percentuali degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 125.
1. 251. (ex 12. 017.) Prataviera, Fedriga, Guidesi, Simonetti, Caparini.

  Dopo il comma 95, aggiungere i seguenti:
  95-bis. In vista della introduzione di uno strumento nazionale di contrasto alla povertà è istituito, a decorrere dal 2015, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro finalizzato al finanziamento della sperimentazione ed il successivo avvio di un programma nazionale di sostegno per l'inclusione attiva volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale, secondo i principi della Raccomandazione della Commissione europea, del 3 ottobre 2008, relativa all'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si definiscono, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di tale sperimentazione e dell'avvio del programma. Restano fermi i seguenti principi:
   a) il programma è destinato ai residenti che versano in condizione di povertà e che siano cittadini italiani o comunitari ovvero familiari di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
   b) l'accesso al sostegno è condizionato ad una prova dei mezzi effettuata secondo criteri articolati ed omogenei a livello nazionale che identifichino la condizione di povertà; in base alle condizioni reddituali e patrimoniali e al possesso di beni di consumo durevoli. A tal fine, le definizioni di reddito e patrimonio sono assunte in coerenza con quelle adottate ai fini dell'ISEE, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. In ogni caso è adottata una definizione di reddito che include i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche;
   c) l'INPS provvede alla verifica del possesso da parte dei richiedenti il beneficio dei requisiti richiesti, anche avvalendosi dei collegamenti con l'analisi tributaria. Tale attività non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico dell'INPS;
   d) l'erogazione del sostegno economico è condizionata alla stipula da parte dei beneficiari di un patto di inserimento con i servizi sociali locali, quale strumento di inclusione e attivazione sociale;
   e) il sostegno economico è determinato come differenza tra una soglia di povertà e il reddito familiare, e la sua durata è limitata dal venir meno della condizione di povertà. Con il decreto di cui al presente comma, è stabilita, sulla base delle risorse disponibili, la soglia al cui livello è integrato il reddito familiare e i limiti alla durata del beneficio, superati i quali il sostegno non potrà essere concesso se non trascorsi almeno 6 mesi dall'ultimo beneficio percepito;
   f) nel caso non sia possibile coprire l'intera popolazione in condizione di povertà, gli interventi saranno prioritariamente destinati ai nuclei familiari con minorenni, in particolare quelli con tre o più minorenni ovvero composti esclusivamente da genitore solo e figli minorenni ovvero con figli disabili; i nuclei familiari con lavoratori che abbiano perso il posto di lavoro e abbiano esaurito gli strumenti di sostegno al reddito legati agli ammortizzatori sociali; i nuclei familiari in condizione di disagio abitativo;
   g) la domanda per l'accesso al sostegno è presentata al comune di residenza, il progetto personalizzato di cui alla lettera e) del presente comma è redatto dai competenti servizi sociali del comune ovvero, in caso di gestione integrata, degli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, in collaborazione con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione e le associazioni del terzo settore.

  95-ter. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, sono definite le modalità di estensione della sperimentazione di cui al presente comma, anche prevedendo una razionalizzazione delle attuali forme di sostegno alla povertà, ed un adeguato coordinamento con il Fondo di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

  Conseguentemente:
   al comma 112, sostituire le parole: 250 milioni, con le seguenti: 100 milioni;
   sopprimere il comma 132;
   ball'articolo 3, dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:

  28-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  28-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6:
    1) al comma 8, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
    2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96’ per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
1. 252. (ex 12. 09.) Marcon, Nicchi, Matarrelli, Melilla, Scotto, Paglia.

  Sostituire i commi da 95 a 99 con i seguenti:
  95. Al fine di attuare una effettiva conciliazione dei tempi di vita e di lavoro a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito il «Fondo piano straordinario per la realizzazione di asili nido in maniera uniforme sul territorio nazionale».
  96. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, emana il decreto con il quale sono individuati gli obiettivi territoriali, le disposizioni attuative e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1. Tale ripartizione dovrà tenere conto della necessità del riequilibrio della presenza territoriale di asili nido sui territorio nazionale in particolare nelle aree svantaggiate.
  97. Con decreto dei Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i livelli essenziali delle prestazioni sulla base dei quali determinare l'utilizzo territoriale delle risorse di cui al presente articolo.
  98. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in 202 milioni di euro per l'anno 2015, di 607 milioni di euro per l'anno 2016, di 1.012 milioni di euro per l'anno 2017, di 1.012 milioni di euro per l'anno 2018, di 607 milioni di euro per l'anno 2019, e di 202 milioni di euro per l'anno 2020.
1. 253. (ex 13. 17.) Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Marzana, Dall'Osso, Di Vita, Lorefice, Mantero, Castelli, Currò, Caso.

  Al comma 95, primo periodo, dopo le parole: è riconosciuto aggiungere le seguenti:, prioritariamente ai genitori cittadini italiani,.
1. 254. (ex 13. 68.) Guidesi, Simonetti, Prataviera, Fedriga, Caparini.

  Al comma 95, ovunque essa ricorra, sostituire la parola: assegno con la seguente: voucher.
1. 255. (ex 13. 40.) Marcon, Nicchi, Matarrelli, Melilla.

  Al comma 95, primo periodo, sostituire le parole: 960 euro annui con le seguenti: 1.200 euro annui, nei limiti di spesa indicati al comma 4 del presente articolo.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 90.000 euro con le seguenti: 50.000 euro.
1. 256. (ex 13. 18.) Dall'Osso, Baroni, Cecconi, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, D'Incà, Colonnese, Caso.

  Al comma 95, secondo periodo, sopprimere le parole: o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,.
1. 257. (ex * 13. 61. * 13. 67.) Matteo Bragantini, Rondini, Caparini, Guidesi, Simonetti, Prataviera, Fedriga,.

  Al comma 95, secondo periodo, sostituire le parole: o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, con le seguenti: il contributo è aumentato di 200 euro per i figli nati o adottati che siano in ordine di nascita terzi o ulteriori.
1. 258. (ex 13. 12.) Rondini, Matteo Bragantini, Caparini, Guidesi.

  Al comma 95, secondo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 9 aggiungere le seguenti: e che ai sensi dell'articolo 4-bis abbiano accumulato almeno 30 punti dopo la sottoscrizione dell'accordo di integrazione.
1. 259. (ex 13. 14.) Rondini, Caparini, Guidesi.

  Al comma 95, dopo le parole: residenti in Italia aggiungere le seguenti: da almeno 10 anni.
1. 260. (ex 13. 13.) Matteo Bragantini, Rondini, Caparini, Guidesi.

  Al comma 95, secondo periodo, dopo le parole: residenti in Italia inserire le seguenti: nonché a tutti gli stranieri residenti in Italia titolari del permesso unico di cui al decreto legislativo 40/14 e agli altri stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.
1. 261. (ex 13. 45.) Costantino, Quaranta, Pannarale, Nicchi, Daniele Farina, Palazzotto, Paglia, Marcon, Melilla, Duranti.

  Al comma 95, sostituire le parole: 90.000 euro con le seguenti: 50.000 euro.

  Conseguentemente, sostituire il comma 98 con il seguente:

  98. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in 112 milioni di euro per l'anno 2015, di 337 milioni di euro per l'anno 2016, di 562 milioni di euro per l'anno 2017, di 562 milioni di euro per l'anno 2018, di 337 milioni di euro per l'anno 2019 e di 112 milioni di euro per l'anno 2020.
1. 262. (ex 13. 51.) Labriola.

  Al comma 95, terzo periodo, sostituire la parola: quinto con la seguente: terzo.
1. 263. (ex 13. 15.) Rondini, Matteo Bragantini, Caparini, Guidesi.

  Al comma 97, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 264. (ex 13. 19.) Lorefice, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Cariello, Caso, Castelli.

  Al comma 97, sostituire le parole: si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa di cui al comma 4 con le seguenti: venga presentato un numero di domande che comporta il prevedibile superamento degli oneri complessivi preventivati nel successivo comma 4.
1. 265. (ex 13. 20.) Mannino, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 98, aggiungere il seguente:
  4-bis. In via sperimentale per l'anno 2015, la misura degli assegni familiari da corrispondersi al lavoratore cittadino italiano o comunitario, di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive integrazioni e modificazioni, è aumentata dal 10 per cento in presenza di tre o più figli.

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 13 sostituire le parole: di 187,5 milioni con le seguenti: di 87,5 milioni.
1. 266. (ex 13. 16.) Rondini, Caparini, Guidesi.

  Sopprimere il comma 99.
1. 267. (ex 13. 21.) Mannino, Castelli, Sorial.

  Sostituire il comma 101, con il seguente:
  6. Il Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto-legge 4 luglio 2006, numero 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) e all'articolo 1, comma 1250 della Legge finanziaria 2007, è incrementato di 148 milioni di euro per l'anno 2015. Le risorse di cui al presente comma sono destinate al finanziamento delle iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro previste dall'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, numero 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e del sistema d'interventi previsto dall'intesa del 25 ottobre 2012 tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, sul documento «Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per il 2012».
1. 1501. Quaranta, Pastorino.

  Al comma 101, dopo le parole: in favore della famiglia aggiungere le seguenti:, comprese quelle formate da pensionati,.
1. 268. (ex 13. 7.) Polverini, Palese, Brunetta.

  Al comma 101, secondo periodo, dopo le parole: Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, aggiungere le seguenti: entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,.
1. 269. (ex 13. 22.) Mannino, Castelli, Sorial.

  Al comma 101, sostituire le parole: 148 milioni con le parole: 298 milioni.

  Conseguentemente:
   al comma 12, sostituire le parole: 250 milioni, con le parole: 100 milioni;
   al comma 119, sostituire le parole: 400 milioni di euro per l'anno 2015 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, con le parole: 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2015. Il Fondo è altresì incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da destinare esclusivamente, in aggiunta alle risorse previste dal medesimo Fondo come incrementato dal presente comma, in favore degli interventi di assistenza domiciliare per le persone affette da disabilità gravi e gravissime, ivi incluse quelle affette da sclerosi laterale amiotrofica.

  All'articolo 3, dopo il comma 29 aggiungere i seguenti:

  29-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  29-ter. Al decreto legislativo 1 5 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6:
    1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
    2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
1. 1500. Nicchi, Marcon, Matarrelli, Melilla, Duranti, Scotto.

  Al comma 101, secondo periodo, sostituire le parole: individuati la destinazione del fondo e i criteri di riparto, l'individuazione degli obiettivi e le conseguenti disposizioni attuative. con le seguenti: Individuate come misure di assistenza ai nuclei con persone non autosufficienti, anche al fine di far emergere e promuovere, di concerto con la rete dei servizi sociali locali, il lavoro di cura, prevedendo, nei limiti delle risorse di cui al presente comma:
   a) la possibilità di detrazione fiscale, senza cumulare con la deduzione prevista per i versamenti dei contributi previdenziali, dall'imposta lorda sui redditi del 19 per cento dell'intero costo sostenuto per la collaboratrice o il collaboratore familiare assunto per attività di assistenza familiare a persone non autosufficienti, fino ad un limite massimo di 14.000 euro annui, per i soggetti con reddito imponibile fino a euro 40.000;
   b) la possibilità di portare in detrazione da parte dei familiari (articolo 433 Codice Civile) la eventuale parte di spesa che non ha trovato capienza nel reddito dell'invalido.

  Tali misure al graduale crescere dell'usufrutto del beneficio fiscale trovano ulteriori coperture nell'emersione di maggiori entrate fiscali e contributive attualmente non riscosse se non solo parzialmente.
1. 270. (ex 13. 39.) Marcon, Nicchi, Matarrelli, Melilla.

  Dopo il comma 101, aggiungere i seguenti:
  101-bis. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 52 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917) il primo periodo è abrogato.
  101-ter. Al fine di conseguire l'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, le risorse rinvenienti dall'applicazione del comma 6-bis del presente articolo affluiscono nell'ambito di un apposito fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, per finanziare il piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'attuazione del presente comma non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea. Le ulteriori maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 6-bis sono comunque, destinate, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni territoriali per la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 271. (ex 13. 30.) Scotto, Palazzotto, Ricciatti, Melilla, Costantino, Nicchi.

  Dopo il comma 101 aggiungere i seguenti:
  101-bis. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto in fine, il seguente numero: «41-quinquies) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per soggetti allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili e girelli destinati all'infanzia».
  101-ter. All'onere derivante dall'attuazione del numero 41-quinquies) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal precedente comma, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 272. (ex 13. 50.) Labriola.

  Dopo il comma 101, aggiungere il seguente:
  101-bis. Al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ”Si applica comunque il comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 22 dicembre 2011, n. 214.

  Conseguentemente:
   all'articolo 2, dopo il comma 45, inserire il seguente:
  45-bis. A decorrere dall'anno 2015 è disposta la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Sono esclusi gli stanziamenti relativi all'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli stanziamenti relativi alle spese per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica, nonché per il soccorso pubblico, e gli stanziamenti relativi al fondo sviluppo e coesione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica;

   all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 141, lettera c), sostituire le parole: 3.452 milioni di euro annui con le seguenti: 4.252 milioni di euro annui;
    b) al comma 154, sostituire le parole: da: 1.000 milioni di euro fino a: 3.000 milioni di euro con le seguenti: 1.240 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.240 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.240 milioni di euro;
    c) al comma 157, sostituire le parole: 1.200 milioni di euro annui, ovunque ricorrano, con le seguenti: 1.400 milioni di euro annui.
1. 273. (ex 13. 32.) Palese, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Lainati, Petrenga, Brunetta, Alberto Giorgetti, Riccardo Gallo, Calabria.

  Dopo il comma 101, aggiungere il seguente:
  101-bis. Al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al secondo periodo le parole: «Per il 2014» sono soppresse e al terzo periodo le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per il 2014».
1. 274. (ex 13. 31.) Palese, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Lainati, Petrenga, Brunetta, Alberto Giorgetti, Riccardo Gallo, Abrignani, Biancofiore, Biasotti, Centemero, Cesaro, Occhiuto, Palmieri, Polverini, Ravetto, Romele, Squeri, Milanato, Calabria.

  Dopo il comma 101, aggiungere i seguenti:
  101-bis. Al fine di sostenere la genitorialità e riconoscere il lavoro di cura all'interno della famiglia, fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, è riconosciuto alla lavoratrice il diritto all'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia pari ad un anno per ogni figlio. In alternativa a tale anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui alla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, maggiorato di due anni in caso di tre o quattro figli e maggiorato di tre anni in caso di cinque o più figli.
  101-ter È riconosciuta la contribuzione figurativa a copertura dell'intero anno, nel settore pubblico e in quello privato, in caso di accesso anticipato alla pensione ai sensi del comma 1. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con altri periodi di contribuzione figurativa riconosciuti in ragione della maternità; in tale caso è data facoltà alla lavoratrice di optare tra essi.
  101-quater. I benefici di cui al commi 1 e 2 sono riconosciuti anche se la donna risulta inoccupata durante la gestazione o al momento del parto e anche in assenza di precedenti versamenti contributivi.
  101-quinquies. La misura sperimentale di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è estesa agli anni 2015 e successivi, e il contributo di cui all'articolo 5 decreto ministeriale 22 dicembre 2012, è stabilito in 600 euro mensili, per un massimo di un anno, in base alla richiesta della lavoratrice interessata.
  101-sexies. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali,.di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad aggiornare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto 22 dicembre 2012 di cui al precedente comma, al fine di garantire ulteriori modalità attuative volte a semplificare sensibilmente le procedure per accedere ai suddetti benefici e garantirne una reale diffusione tra le lavoratrici.
  101-septies. Nello Stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, è istituito un Fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017, finalizzato alla concessione di agevolazioni fiscali a favore delle micro e medie imprese, sulle quali incidono in misura proporzionalmente maggiore i costi delle misure a favore della maternità delle lavoratrici.
  101-octies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello Sviluppo economico, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati criteri e modalità attuative per la concessione delle agevolazioni di cui al precedente comma 6.
  101-novies. Al fine di implementare le iniziative finalizzate alla conciliazione del tempo di vita e di lavoro, sono stanziati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017, per il finanziamento delle misure di all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

  Conseguentemente:
   al comma 112, sostituire le parole: 250 milioni, con le seguenti: 50 milioni;
   sopprimere il comma 121;
   sopprimere il comma 132;
   all'articolo 2, comma 67, sostituire le parole: ridotta di 200 milioni, con le seguenti: ridotta di 600 milioni;
   all'articolo 3, dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:
  28-bis. All'articolo 19, comma 6 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, aggiungere, in fine il seguente periodo: A decorrere dall'anno 2015 l'aliquota è stabilita nella misura del 13,5 per mille.
  28-ter. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 2 punti percentuali.
  28-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al precedente comma si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2013.
  28-quinquies. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  28-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6:
    1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
    2) al comma 9, le parole: «nella misura dei 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;

   all'articolo 46, comma 1, Tabella A allegata voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

  2015:
   CP: – 70.000.000;
   CS: – 70.000.000.

  2016:
   CP: – 70.000.000;
   CS: – 70.000.000.

  2017:
   CP: – 70.000.000;
   CS: – 70.000.000.
1. 275. (ex 13. 07.) Nicchi, Matarrelli, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 101, aggiungere i seguenti:
  101-bis. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un fondo, con una dotazione di 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, per l'avvio di un piano di sostegno alla povertà estrema.
  2. Le risorse del Fondo, quale contributo dello Stato, sono finalizzate a garantire la gratuità dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, dei servizi scolastici, nonché dei servizi erogati dagli enti territoriali, compreso il trasporto pubblico locale, ai giovani fino al termine del ciclo di studi obbligatorio, i cui genitori, cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 dei testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti in Italia nonché a tutti gli stranieri residenti in Italia titolari del permesso unico di cui al decreto legislativo n. 40 del 2014 e agli altri stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, abbiano un reddito complessivamente non superiore alla prima fascia ISEE. Ai fini della fruizione dei suddetti benefici, viene data priorità ai redditi ISEE più bassi.
  3. Con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia, e del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore, della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono definite le modalità attuati ve, i criteri di ripartizione delle risorse tra gli enti territoriali, nonché l'eventuale contributo finanziario dei medesimi enti ai fini dell'attuazione del presente articolo.

  Conseguentemente:
   al comma 112, sostituire le parole: 250 milioni, con le seguenti: 100 milioni;
   sopprimere il comma 121;
   all'articolo 3, dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:

  28-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  28-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6:
    1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
    2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
1. 276. (ex 13. 08.) Nicchi, Marcon, Matarrelli, Melilla, Paglia, Quaranta, Scotto, Duranti.

  Dopo il comma 101, aggiungere i seguenti:
  101-bis. Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, è riconosciuta ai genitori che assumono alle proprie dipendenze baby-sitter ovvero professionisti dei servizi di cura ed assistenza alla persona, la detrazione dalle imposte sui redditi corrispondente al 19 per cento dell'intero costo sostenuto annualmente fino al compimento del terzo anno d'età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti in Italia e a condizione che i genitori abbiano conseguito, nell'anno solare precedente a quello di nascita del figlio beneficiario, un reddito determinato in base alle disposizioni dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, complessivamente non superiore a 90.000 euro. Il predetto limite di reddito non opera nel caso in cui il figlio, nato o adottato, sia quinto o ulteriore per ordine di nascita o ingresso nel nucleo familiare. L'assegno di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 3, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  101-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia è delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie disposizioni per l'attuazione del comma 1.
  101-quater. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 non è cumulabile con le agevolazioni previste all'articolo 13.

  Conseguentemente, al comma 9, al capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
   1) 840 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 840 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
1. 277. (ex 13. 01.) Rostellato, Pesco, Castelli, Sorial.

  Sostituire il 102 con il seguente:
  
102. Il presente introduce misure volte ad assicurare:
   a) la tutela, la cura e la riabilitazione dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico, definiti i sensi dell'articolo 2, e dei loro familiari;
   b) la protezione dei minori e dei soggetti vulnerabili;
   c) la prevenzione della diffusione dei fattori di rischio del gioco d'azzardo patologico, anche attraverso un approccio consapevole al gioco.

  102.1. Sono considerati affetti da gioco d'azzardo patologico, in conformità a quanto definito dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), i soggetti che presentano sintomi clinicamente rilevanti legati alla perdita di controllo sul proprio comportamento di gioco, con evidente coazione a ripetere e con condotte compulsive tali da arrecare grave deterioramento alla loro personalità, assimilabile ad altre dipendenze.
  102.3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 189, servizi preposti alle attività di prevenzione della patologia da gioco d'azzardo patologico (GAP) e di cura e riabilitazione dei soggetti che ne sono affetti sono individuati nei servizi per le dipendenze istituiti dalle regioni nell'ambito dei rispettivi sistemi sanitari regionali.
  102.4. I medesimi servizi promuovono e attuano interventi di prevenzione, di cura e di riabilitazione ambulatoriale e residenziale delle persone affette da patologia da GAP, anche mediante gruppi di mutuo aiuto, in analogia a quanto previsto per le altre dipendenze, sulla base delle linee guida predisposte dal Ministero della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  102.5. La certificazione di diagnosi di gioco d'azzardo patologico dà diritto a:
   a) l'esenzione dalla compartecipazione al costo della spesa sanitaria, relativamente alle prestazioni correlate al trattamento della patologia;
   b) l'accesso alle strutture dei presidi regionali per la valutazione e la diagnosi, l'assistenza psicologica e farmacologica e il ricovero, se necessario, in centri specializzati nella cura della patologia.

  102.6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al suddetto articolo 5, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, il Ministro della salute apporta le e necessarie integrazioni al decreto ministeriale 28 maggio 1999, come modificato dal decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 329, al fine di inserire modificato dal decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. la il gioco d'azzardo patologico tra le malattie e le condizioni che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza sanitaria.
  102.6. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, il Ministro della salute con decreto di natura regolamentare, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adotta un Piano nazionale per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da GAP.
  102.7. Al fine di garantire sostegno e l'aiuto alle famiglie dei soggetti affetti da GAP, nell'ambito del sito istituzionale del Ministero della salute, è dedicata una specifica sezione per fornire indicazioni sul trattamento della patologia, sulle strutture a cui rivolgersi nella zona di residenza e sulle reti 328 dei servizi pubblici e progetti di piani di zona di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché per fornire informazioni inerenti agli aspetti legali ed economici relativi alle perdite, ai debiti accumulati e alla possibilità di usufruire dell'amministrazione di sostegno.
  102.8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'introduzione di nuovi apparecchi e piattaforme on line per il gioco d'azzardo a valere sulle concessioni già in essere e di nuove tipologie di giochi d'azzardo per un periodo di almeno cinque anni.
  102.9. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso Ministero della salute, l'Osservatorio nazionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo patologico, di seguito denominato «Osservatorio». L'Osservatorio è presieduto dal Ministro della salute o da un suo delegato e svolge le sue attività in collaborazioni con le regioni, anche ove istituiti attraverso gli osservatori regionali sulle dipendenze.
  102.10. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti né rimborsi spese. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  102.11. A decorrere dalla costituzione dell'Osservatorio di cui al presente articolo, cessa l'attività dell'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 10, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
  102.12. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero della salute, su proposta dell'Osservatorio, predispone campagne di informazione e promuove progetti di educazione sui fattori di rischio connessi al gioco d'azzardo nelle scuole di ogni ordine e grado.
  102.13. Il Ministero della salute, su proposta dell'Osservatorio, predispone apposite campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini e finalizzate:
   a) ad aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco d'azzardo nonché sui rischi che ne derivano per la salute;
   b) a pubblicizzare il sito internet di cui all'articolo 5, al fine di fornire informazioni sui servizi predisposti dalle strutture pubbliche e del terzo settore per affrontare il problema della dipendenza da gioco d'azzardo;
   c) ad informare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi on line;
   d) a diffondere la conoscenza del lago identificativo «no slot» di cui al successivo articolo 13.

  102.14. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l'Osservatorio, sono definite le linee guida per lo svolgimento di attività formative e di aggiornamento degli operatori dei servizi per le tossicodipendenze, dei servizi di salute mentale e degli operatori delle associazioni di volontariato e del terzo settore che svolgono attività di prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti da GAP, Tali corsi sono volti all'acquisizione delle competenze necessarie ad affrontare e a prevenire i problemi socio-sanitari connessi al gioco d'azzardo.
  102.15. All'interno dei luoghi dove vengono effettuati giochi a pagamento è obbligatorio esporre, in modo visibile e nelle vicinanze della postazioni di gioco, la documentazione informativa relativa ai servizi di assistenza disponibili a livello locale e nazionale in favore dei soggetti affetti da patologia da GAP, Presso i medesimi locali, in maniera visibile e immediatamente individuabile sono altresì disponibili i moduli, predisposti dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, tramite cui i giocatori possono sottoporsi a un test di autovalutazione per la determinazione del rischio di dipendenza dal gioco d'azzardo.
  102.16. Al soggetto affetto da dipendenza da gioco d'azzardo patologico si applica, ove ne ricorrano i presupposti, l'articolo 404 del codice civile. Sono fatte salve le disposizioni di cui al capo II del Titolo XII del Libro Primo del codice civile«.
  102.17. All'articolo 24, comma 21, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, 111 del 2011, con modificazioni, dalla legge n. parole: »da euro cinque mila a euro venti mila« sono sostituite dalle seguenti: »da euro 10.000 a euro 30.000«.
  102.18. L'accesso agli apparecchi da intrattenimento e ai videogiochi previsti dall'articolo 100 comma 6, lettera a) e b) e del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni nonché ai giochi on line è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria.
  102.19. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un decreto per rendere obbligatoria l'introduzione di meccanismi idonei a bloccare in modo automatico l'accesso dei minori ai giochi, mediante l'inserimento, nei software degli apparecchi da intrattenimento, dei videogiochi e dei giochi on line, di appositi sistemi di filtro.
  102.20. I dati anagrafici, dei giocatori sono registrati attraverso il sistema »tessera sanitaria«, il quale mette a disposizione funzioni per rilevare il numero e l'entità delle somme giocate anche in modo progressivo dai giocatori, al fine di consentire agli stessi di autoescludersi dal gioco, anche temporaneamente, e che permettano ai giocatori medesimi di prevedere un limite alla somma giocata. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute, sentita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l'Osservatorio di cui all'articolo 7 della presente legge da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma in coerenza con le misure di sicurezza previste nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e nel relativo disciplinare tecnico (allegato B).
  102.21. I dati rilevati dal sistema tessera sanitaria ai sensi del comma 4, privi di elementi identificativi diretti, sono trasmessi al Ministero della salute, ai fini di cui all'articolo 7, comma 2. Tali dati non possono in alcun modo essere utilizzati da parte dei concessionari, degli esercenti e dei gestori. Con il decreto di cui al comma 4 sono definite le modalità di attuazione del presente comma nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
  102.22. Al fine di rilevare in modo sistematico le informazioni relative ai soggetti affetti da GAP, il Sistema Informativo Nazionale delle Dipendenze (SIND) di cui al decreto del Ministro della salute 11 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 160 del 12 luglio 2010, è integrato con dati relativi alla patologia da GAP.
  102.23. Chiunque installi in locali aperti al pubblico apparecchi o videoterminali di gioco non conformi ai criteri di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000 a carico del trasgressore. In caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000, nonché il sequestro dell'apparecchio o del videoterminale.
  102.24. Unica forma ammessa per il pagamento delle prestazioni rese dagli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è quella elettronica, mediante carte nominative. Al termine di ogni sessione di gioco gli apparecchi di cui al comma precedente devono rilasciare apposita ricevuta, indicante l'ammontare complessivo della somma spesa e di quella vinta, evidenziando la differenza. La ricevuta deve altresì indicare tempo complessivo di collegamento con l'apparecchio e riportare formule di avvertimento contro i rischi del gioco d'azzardo patologico.
  102.25. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, al gioco on line con corresponsione in denaro.
  102.26. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 sono efficaci a far data dal 10 gennaio 2016.
  102.27. È fatto divieto ai concessionari di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e/o esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da gioco previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
  102.28. I tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi in lingua italiana su entrambi i lati, indicati a stampa e in modo da coprire almeno il 20 per cento della corrispondente superficie, recanti avvertenze relative ai rischi e ai danni connessi al gioco d'azzardo.
  102.29. Con decreto del Ministero della salute, sentito l'Osservatorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti il contenuto delle avvertenze e le caratteristiche grafiche con cui deve essere stampato il relativo testo.
  102.30. I tagliandi delle lotterie istantanee devono in ogni caso riportare, su entrambi i lati e con dimensioni adeguate, e comunque tali da assicurarne l'immediata visibilità, almeno le seguenti diciture:
   a) «Questo gioco nuoce alla salute»;
   b) «Questo gioco può provocare dipendenza»;
   c) «Questo gioco può ridurti in povertà»;
   d) «Questo gioco è vietato ai minori di 18 anni».

  102.31. Le avvertenze di cui al comma 1 sono stampate in modo inamovibile ed indelebile, senza poter essere in alcun modo dissimulate, coperte od interrotte da altre indicazioni od immagini.
  102.32. La propaganda pubblicitaria, diretta ed indiretta, del gioco d'azzardo è vietata nel territorio nazionale. Chi trasgredisce al divieto di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 euro a 500.000 euro. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1, se reiterata per tre volte, comporta la decadenza dalla concessione o dalle autorizzazioni.
  102.33. Gli esercizi commerciali e i circoli privati che rimuovono dai propri locali gli apparecchi per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1941, n. 773, e successive modificazioni, installati precedentemente al 31 dicembre 2013, possono usufruire, per i due anni successivi alla rimozione, di un apposito indennizzo economico.
  102.34. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, vengono stabilite l'entità e la modalità dell'indennizzo di cui al comma 1, nonché le procedure per effettuarne la richiesta.
  102.35. È vietata all'interno delle sale gioco e dei locali di cui al comma 1 del presente articolo l'installazione di sportelli per il prelievo automatico di contanti.
  102.36. L'installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n 773, e successive modificazioni, all'interno di locali aperti al pubblico, può essere effettuata esclusivamente in spazi appositi e circoscritti, e comunque separati dal resto del locale, in cui si svolge l'ordinaria attività.
  102.37. È vietata all'interno delle sale gioco e dei locali, di cui al comma 1 del presente articolo, installazione di sportelli per il prelievo automatico di contanti.
  102.38. In deroga all'articolo 51, comma 1, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d'azzardo è sempre vietato fumare, anche in presenza di impianti per la ventilazione e il ricambio di aria. Tale divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche.
  102.39. All'interno delle sale da gioco e dei locali in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi sono vietati la vendita e il consumo di bevande alcoliche.
  102.40. L'orario giornaliero di apertura delle sale da gioco e dei locali in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi, nonché dei locali in cui sono installati apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettera a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, non può comunque prevedere un orario giornaliero di apertura superiore alle otto ore. Per i locali in cui l'attività di gioco con vincita in denaro non rappresenta l'attività esclusiva o principale, regolamento comunale può prevedere che tale limite orario valga esclusivamente per l'attività di gioco.
  102.41. Al fine di garantire che lo svolgimento delle attività di gioco d'azzardo non determini danni alla salute dei cittadini, con il medesimo regolamento di cui al comma 1 i comuni possono stabilire ulteriori misure per evitare che nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco con vincita in denaro siano introdotti strumenti idonei a indurre la dipendenza dal gioco e a favorire la perdita dell'autocontrollo da parte dei giocatori, nonché le misure per prevedere un tempo minimo che intercorra tra una giocata e l'altra.
  102.42. In caso di condanna da parte del responsabile della sala giochi o del titolare dell'esercizio commerciale dove sono ubicati gli apparecchi, per mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, e della normativa vigente in materia, comporta l'inabilitazione all'attività commerciale per una durata da uno a cinque anni.
  102.43. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il Fondo per la prevenzione, la cura e la riabilitazione del gioco d'azzardo patologico, al fine di finanziare gli interventi di prevenzione, di informazione, di formazione e di cura in favore delle persone affette da patologia da GAP, nell'ambito del Piano obiettivo previsto dal Ministero della salute.
  102.44. Al fine di ridurre il disagio delle famiglie, anche attraverso apposito numero verde, è istituito altresì Fondo per le famiglie dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  102.45. Al Fondo di cui al comma 43 sono altresì destinate le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'articolo 24, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  102.46. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'incremento a decorrere dal 1o gennaio 2015 – entro il limite dello 0,7 per cento – prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, che affluiscono al fondo di cui al comma 43 della presente legge.
  102.47. Per il finanziamento del Fondo per le famiglie dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico di cui al comma 44 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
  102.48. È garantito l'accesso al »Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura« di cui all'articolo 15 legge 7 marzo 1996, n. 108, ai sensi dell'articolo 2, anche al coniuge e ai parenti entro il primo grado conviventi di soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico, nel caso in cui l'indebitamento del nucleo familiare sia causato dalla dipendenza da gioco.
  102.49. L'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è modificato come segue:
   a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: »2-bis. L'erogazione dei mutui può avvenire con le medesime modalità e limiti di cui al comma 2 anche in favore di persone fisiche o nuclei familiari vittime del delitto di usura per la dipendenza da gioco d'azzardo patologico e parti offese nel relativo procedimento penale;
   b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Nel caso di erogazione del mutuo in favore dei soggetti di cui al comma 2-bis la domanda deve essere corredata da un piano di utilizzo delle somme per le necessità personali o familiari e per la copertura dei debiti, nonché dell'attestazione di una fonte di reddito idonea a garantire la restituzione delle somme concesse a titolo di mutuo».
1. 278. (ex 14. 6.) Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Castelli.

  Al comma 102, sostituire primo periodo con il seguente: Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'articolo 39, comma 2, a decorrere dall'anno 2015, sono annualmente destinati 50 milioni di euro alla cura delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo.

  Conseguentemente, al comma 114, sostituire le parole: 187,5 milioni, con le seguenti: 137,5 milioni.
1. 279. (ex 14. 5.) Rondini, Caparini.

  Al comma 102, primo periodo, sostituire le parole: pari a 50 milioni di euro con le seguenti: non inferiore a 200 milioni di euro.
1. 280. (ex 14. 9.) Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Currò, D'Incà, Sorial.

  Al comma 102, sostituire la parola: cura con le seguenti: prevenzione, cura e riabilitazione.
1. 281. (ex 14. 8.) Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Cariello, Caso, Castelli.

  Dopo il comma 102, aggiungere i seguenti:
  102-bis. Ai fini dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, anche con riferimento all'inclusione delle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità (G.A.P.), il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è adottato inderogabilmente entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  1-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, il Ministro della salute apporta le necessarie integrazioni al decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, come modificato dal decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 296, al fine di inserire il gioco d'azzardo patologico (G.A.P.) tra le malattie e le condizioni che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza sanitaria.

  Conseguentemente:
   al comma 112, sostituire le parole: 250 milioni, con le parole: 50 milioni;
   sopprimere il comma 121;
   sopprimere il comma 124.
   all'articolo 3, dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:
  28-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  28-ter. Al decreto legislativo, 15 dicembre-1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6:
    1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94,5 per cento»;
    2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94,5 per cento»;

   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94,5 per cento».
1. 282. (ex 14. 13.) Nicchi, Matarrelli, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 102, aggiungere i seguenti:
  102.1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni possono avviare presso le ASL, i Servizi per le dipendenze, DSM e i Consultori, gruppi di auto aiuto e di mutuo soccorso attraverso appositi spazi messi a disposizione all'interno delle citate strutture.
  102.2. I gruppi di auto aiuto di cui al comma 1 del presente articolo potranno essere attivati al fine della presa in carico di persone con disturbi della personalità o disturbi del tono dell'umore conciati alla patologia da gioco d'azzardo.
  102.3. I conduttori dei gruppi di auto aiuto e di mutuo soccorso potranno essere individuati tra il personale delle ASL addetto alla presa in carico, oppure da parte di ex pazienti con certificato di remissione da Gioco d'azzardo patologico o da parte di psichiatri del Servizio Sanitario Nazionale.
  102.4. I conduttori dei gruppi di auto aiuto o di mutuo soccorso dovranno usufruire di supervisioni periodiche da parte di psicoterapeuti con specializzazione in «Psicoterapia di Gruppo». In assenza della figura professionale di cui al presente comma la ASL può avvalersi di psicoterapeuti in regime di consulenza esterna.
  102.5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge presso il Ministero della salute è istituito un numero verde nazionale, attivo ventiquattro ore su ventiquattro finalizzato a fornire ai cittadini informazioni inerenti i luoghi di cura e i contatti con le strutture pubbliche sul territorio nazionale Cui rivolgersi in particolari momenti di crisi psicologica, economica od occupazionale. Gli operatori del numero verde saranno selezionati tramite procedura indicata dall'ordine nazionale di tipo sanitario competente per materia.
  102.6. Nell'ambito del sito istituzionale del Ministero della salute una sezione dovrà essere dedicata a fornire ai cittadini in particolari momenti di crisi psicologica economica od occupazionale e ai loro familiari tutte le informazioni necessarie al trattamento suddetto nonché sulle strutture a cui rivolgersi nella zona di residenza e sulle reti dei servizi pubblici ivi operanti.
  102.7. Al fine di sostenere l'avvio dei gruppi di auto aiuto e di mutuo soccorso di cui al presente articolo a decorrere dal 2015 sono stanziati 20 milioni di euro”: Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della salute d'intesa con la Conferenza Stato – Regioni determina la modalità di ripartizione delle risorse sulla base dei progetti presentati e le forme di monitoraggio sui gruppi di mutuo soccorso e di auto aiuto.

  Conseguentemente all'articolo 3, comma 21, lettera g) dopo le parole: con aliquota massima, aggiungere le seguenti: aumentata dello 0,25 per cento.
1. 283. (ex 14. 04.) Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, D'Incà, Colonnese, Di Maio, Del Grosso, Vacca, Sibilia.

  Sopprimere i commi da 103 a 105.
1. 284. (ex 15. 17.) Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, D'Incà, Sorial, Colonnese.

  Dopo il comma 105, aggiungere il seguente:
  105-bis. Al comma 319 articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007), la lettera i-septies) è sostituita dal seguente lettera i-septies) le spese per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, per un importo non superiore a 2.100 euro, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro e per un importo non superiore a 2.800 euro, se il reddito complessivo non supera 20.000 euro.

  Conseguentemente al comma 121 sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 160 milioni.
1. 285. (ex 15. 04.) Colonnese, Lorefice, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Brugnerotto, Cariello.

  Dopo il comma 105, aggiungere il seguente:
  105-bis. Al comma 319 articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, G.U. 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007), la lettera i-septies) è sostituita dal seguente lettera i-septies) «le spese per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, per un importo non superiore a 2.100 euro, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro e per un importo non superiore a 2800 euro, se il reddito complessivo non supera 20,000 euro».

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40.000.000 euro a decorrere dal 2015.
1. 286. (ex 15. 017.) Colonnese, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà.

  Dopo il comma 105, aggiungere il seguente:
  105-bis. Al comma 319 articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, G.U. 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007), la lettera i-septies) è sostituita dal seguente lettera i-septies) «le spese per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, per un importo non superiore a 2100 euro, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro e per un importo non superiore a 2800 euro, se il reddito complessivo non supera 20.000 euro».

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20.000.000 euro a decorrere dal 2015.
1. 287. (ex 15. 018.) Colonnese, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà.

  Sopprimere i commi da 106 a 111.

  Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante, dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
1. 288. (ex 16. 36.) Corsaro, Ginefra.

  Al comma 106, primo periodo, dopo le parole: procedure per l'assegnazione aggiungere le seguenti: agli operatori che ne garantiscano un utilizzo diretto ed efficiente nei confronti dell'utenza finale.
*1. 289. (ex 16. 19.) Abrignani, Palese, Brunetta.

  Al comma 106, primo periodo, dopo le parole: procedure per l'assegnazione aggiungere le seguenti: agli operatori che ne garantiscano un utilizzo diretto ed efficiente nei confronti dell'utenza finale.
*1. 290. (ex 16. 2.) Caparini, Allasia, Guidesi, Simonetti.

  Al comma 106, sopprimere le seguenti parole: l'eventuale.
1. 291. (ex 16. 21.) Caso, Liuzzi.

  Al comma 106, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso le frequenze saranno messe a gara con la previsione di un numero di lotti non inferiore a 2.
1. 292. (ex 16. 23.) Liuzzi, Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, Caso, Castelli, Sorial.

  Al comma 106, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: La gara per l'assegnazione delle suddette frequenze non sarà riservata in via esclusiva agli operatori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico.
1. 293. (ex 16. 24.) De Lorenzis, Liuzzi, Spessotto, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, Caso, Castelli, Sorial.

  Sostituire il comma 107 con il seguente:
  107. I proventi derivanti dall'attuazione del comma 1, fino all'importo massimo di 600 milioni di euro sono destinati per le finalità di cui all'articolo 36, comma 6, n. 4 e per un importo di almeno 80 milioni di euro all'incremento dell'importo previsto dall'articolo 6 comma 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modifiche, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, relativo alle misure economiche di natura compensativa finalizzate al rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8 dello stesso decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modifiche, in legge 21 febbraio 2014, n. 9”.

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2015.
1. 294. (ex *16. 20. e *16. 27.) Palese, Brunetta, Latronico.

  Sostituire il comma 107 con il seguente:
  107. I proventi derivanti dall'attuazione del comma 1, fino all'importo massimo di 600 milioni di euro sono destinati per le finalità di cui all'articolo 36, comma 6, n. 4 e per un importo di almeno 80 milioni di euro sono destinati all'incremento dell'importo previsto dall'articolo 6 comma 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modifiche, dalla legge 21 febbraio 2014. n. 9 relativo alle misure economiche di natura compensativa finalizzate al rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8 dello stesso decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modifiche, in legge 21 febbraio 2014, n. 9”.

  Conseguentemente, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

  2015
   CP: – 80.000.000.
1. 295. (ex 16. 29.) Fratoianni, Scotto, Marcon, Melilla, Paglia.

  Al comma 107, sostituire il secondo periodo con il seguente: Gli eventuali proventi derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, eccedenti l'importo di cui al primo periodo, opportunamente rendicontanti, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo poste per la gestione del servizio universale.
1. 296. (ex 16. 28.) Scotto, Marcon, Melilla, Paglia.

  Al comma 107, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: ivi compresa l'eventuale riassegnazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
1. 297. (ex 16. 22.) Caso, Liuzzi.

  Al comma 107, secondo periodo, sostituire le parole: compresa l'eventuale riassegnazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato con le seguenti: compreso il finanziamento di progetti elaborati nell'ambito del piano strategico banda ultralarga.
1. 298. (ex 16. 25.) Liuzzi, Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, Caso, Castelli, Sorial.

  Al comma 107, secondo periodo, sostituire le parole: ivi compresa l'eventuale riassegnazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato con le seguenti: destinando tali risorse in via prioritaria al finanziamento di progetti elaborati nell'ambito del piano strategico banda ultralarga.
1. 299. (ex 16. 26.) De Lorenzis, Liuzzi, Spessotto, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, Caso, Castelli, Sorial.

  Al comma 107, secondo periodo, sostituire le parole: al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, con le seguenti: al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese istituito con la legge n. 662 del 1998.
1. 300. (ex 16. 1.) Sorial, Castelli, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto, Currò, Caso, Cariello.

  Dopo il comma 107, aggiungere il seguente:
  107-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2015-2017, aggiuntivi rispetto alle risorse già iscritte a bilancio, da erogare in tre tranches annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2015 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

  Conseguentemente, al comma 125, sostituire la cifra: 187,5 con la seguente: 137,5.
1. 301. (ex 16. 5.) Caparini, Caon, Guidesi.

  Dopo il comma 107, aggiungere il seguente:
  107-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. I maggiori oneri di cui al presente comma sono quantificati in 112.733 milioni di euro nel 2015, 107.437 milioni di euro nel 2016 e 105.484 milioni di euro nel 2017. A decorrere dall'anno 2015, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali. Le risorse destinate all'emittenza radiotelevisiva locale non potranno subire tagli o decurtazioni, né diretti né lineari. Quota parte delle risorse occorrenti, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 è reperita mediante corrispondete riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, al comma 125, sostituire la cifra: 187,5 con la seguente: 37,5.
1. 302. (ex 16. 14.) Caparini, Caon, Guidesi.

  Dopo il comma 107, aggiungere il seguente:
  107-bis. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno a favore dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, di cui all'articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e di cui all'articolo 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e integrazioni di tali norme, è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro nel triennio 2015-2017, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio per le citate misure di sostegno, da erogare nella misura di euro 25 milioni per l'anno 2015, 10 per l'anno 2016 e 10 per l'anno 2017.

  Conseguentemente, al comma 125, sostituire la cifra: 187,5 con la seguente: 142,5.
1. 303. (ex 16. 15.) Caparini, Guidesi.

  Dopo il comma 107, aggiungere il seguente:
  107-bis. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno a favore dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, di cui all'articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e di cui all'articolo 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modifiche e integrazioni di tali norme, è autorizzata la spesa di 75 milioni di euro nel triennio 2015-2017, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio per le citate misure di sostegno, da erogare nella misura di euro 45 milioni per l'anno 2015, 15 per l'anno 2016 e 15 per l'anno 2017.

  Conseguentemente, al comma 125, sostituire la cifra: 187,5 con la seguente: 112,5.
1. 304. (ex 16. 16.) Caparini, Guidesi.

  Dopo il comma 107, aggiungere il seguente:
  107-bis. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno a favore dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, di cui all'articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro nel triennio 2015-2017, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio per le citate misure di sostegno, da erogare nella misura di euro 50 milioni per l'anno 2015,20 per l'anno 2016 e 20 per l'anno 2017.

  Conseguentemente, al comma 125, sostituire la cifra: 187,5 con la seguente: 97,5.
1. 305. (ex 16. 17.) Caparini, Guidesi.

  Dopo il comma 107, aggiungere il seguente:
  107-bis. Al fine di salvaguardare la libertà di informazione e il pluralismo è previsto un contributo annuale pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, ad integrazione degli stanziamenti di cui all'articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni. Al comma 4 dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n. 44, è aggiunto in fine il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2015 i contributi annuali per l'utilizzo delle frequenze televisive nazionali non possono essere inferiori al 2 per cento del fatturato per emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale.».
1. 306. (ex 16. 18.) Caparini, Guidesi.

  Sopprimere il comma 108.

  Conseguentemente al comma 109, lettera d), capoverso 9-quater, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) priorità nell'assegnazione ai fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale che hanno dovuto dismettere frequenze in attuazione della delibera 480/14/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
1. 307. (ex 0. 16. 38. 10.) De Lorenzis, Liuzzi, Dell'Orco, Spessotto, Paolo Nicolò Romano, Cristian Iannuzzi, Nicola Bianchi, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Currò, D'Incà.

  Al comma 108, dopo le parole: dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9, aggiungere il seguente periodo: Per le finalità di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 488, e successive modifiche e integrazioni, è, inoltre, autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 150.000.000;
   2016: – 150.000.000;
   2017: – 150.000.000.
1. 308. (ex 0. 16. 38. 9.) Fratoianni, Scotto, Marcon, Melilla, Paglia.

  Al comma 108, dopo le parole: dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9 aggiungere il seguente periodo: Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative all'anno 2014 è, inoltre, autorizzata la spesa di euro 91 milioni di euro, di cui 2 milioni di euro per il 2015, 32 milioni di euro per il 2016 e 32 milioni di euro per il 2017.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 24.000.000;
   2016: – 32.000.000;
   2017: – 32.000.000.
1. 309. (ex 0. 16. 38. 7.) Fratoianni, Scotto, Marcon, Melilla, Paglia.

  Al comma 108, dopo le parole: dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9 , aggiungere il seguente periodo: Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative all'anno 2014, è, inoltre, autorizzata la spesa di euro 82 milioni di euro per l'anno 2015, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate in bilancio. Si autorizza, inoltre, che detta somma segua l’iter dei crediti verso la pubblica amministrazione delle imprese private, con la possibilità di essere scontata tramite accordo tra Governo e Abi ad un tasso concordato dell'1 per cento.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 82.000.000.
1. 310. (ex 0. 16. 38. 8.) Fratoianni, Scotto, Marcon, Melilla, Paglia.

  Al comma 108, dopo le parole: dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9 , aggiungere il seguente periodo: I proventi derivanti dall'attuazione del comma 1, per un importo di almeno 50 milioni di euro sono destinati all'incremento dell'importo previsto dall'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modifiche, in legge 21 febbraio 2014, n. 9, relativo alle misure economiche di natura compensativa finalizzate al rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8 dello stesso decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 9.
*1. 311. (ex* 0. 16. 38. 1.) Fratoianni, Scotto, Marcon, Melilla, Paglia.

  Al comma 108, dopo le parole: 21 febbraio 2014, n. 9, aggiungere il seguente periodo: I proventi derivanti dall'attuazione del comma 1, per un importo di almeno 50 milioni di euro sono destinati all'incremento dell'importo previsto dall'articolo 6 comma 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 9, relativo alle misure economiche di natura compensativa finalizzate al rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8 dello stesso decreto-legge 23 dicembre 2013, 145, n. convertito, con modificazioni, della legge 21 febbraio 2014, n. 9.
*1. 312. (ex* 0. 16. 38. 13.) Palese.

  Al comma 109, lettera d), capoverso 9-ter, alinea, dopo le parole: per la pianificazione delle frequenze aggiungere le seguenti: in via temporanea fino all'avvio della sperimentazione delle trasmissioni per la ricezione dei programmi in tecnologia DVB T2.
1. 313. (ex 0. 16. 38. 6.) Palese.

  Al comma 109, lettera d), capoverso 9-ter, alinea, dopo le parole: attribuite a livello internazionale all'Italia aggiungere le seguenti: e non assegnate a seguito della gara pubblica di cui all'articolo 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
1. 314. (ex 0. 16. 38. 5.) Palese.

  Al comma 109, lettera d), capoverso 9-ter, alinea, sostituire le parole: da: Il Ministero fino a: dei seguenti criteri con le seguenti parole: Il Ministero dello sviluppo economico rilascia i relativi diritti d'uso, esclusivamente ai soggetti utilmente collocati in apposite graduatorie regionali, dando priorità agli operatori di rete in ambito locale già destinatari di autorizzazione per i diritti d'uso, redatte sulla base dei seguenti criteri.
1. 315. (ex 0. 16. 38. 15.) Fratoianni, Scotto, Marcon, Melilla, Paglia.

  Al comma 109, lettera d), capoverso 9-ter, lettera c) dopo le parole: esercizio di reti di radiodiffusione televisiva aggiungere le seguenti: in ambito locale.
1. 316. (ex 0. 16. 38. 2.) Fratoianni, Scotto, Marcon, Melilla, Paglia.

  Al comma 109, lettera d), capoverso 9-quater, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) priorità nell'assegnazione ai fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale che hanno dovuto dismettere frequenze in attuazione della delibera 480/14/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
1. 317. (ex 0. 16. 38. 11.) De Lorenzis, Liuzzi, Dell'Orco, Spessotto, Paolo Nicolò Romano, Cristian Iannuzzi, Nicola Bianchi, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Currò, D'Incà.

  Al comma 109, lettera d), sopprimere il capoverso 9-quinquies.
*1. 318. (ex* 0. 16. 38. 3.) Fratoianni, Scotto, Marcon, Melilla, Paglia.

  Al comma 109, lettera d), sopprimere il capoverso 9-quinquies.
*1. 319. (ex* 0. 16. 38. 12.) Palese.

  Al comma 109, capoverso comma 9-quinquies, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 320. (ex 0. 16. 38. 4.) Fratoianni, Scotto, Marcon, Melilla, Paglia.

  Dopo il comma 111, aggiungere il seguente:
  111-bis. Al fine di dare piena attuazione agli obiettivi dell'Agenda digitale Italiana di cui all'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento che stabilisce i criteri per determinare l'ammontare e la ripartizione di un contributo annuale dei soggetti che forniscono in Italia servizi di comunicazione elettronica attraverso internet, indipendentemente dal rilascio delle autorizzazioni richieste ai sensi della normativa italiana. Tale contributo, calcolato in rapporto al fatturato generato per i servizi forniti in Italia per ciascuno di tali soggetti, va a sostituire in tutto o in parte il gettito previsto dall'applicazione dell'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, concernente la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, che, con io stesso regolamento, viene conseguentemente abolita, ovvero ridotta. È abrogato, inoltre, l'articolo 160 del decreto legislativo lo agosto 2003, n. 259.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200.000 di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
1. 321. (ex 16. 01.) Caparini, Guidesi.

  Dopo il comma 111, aggiungere il seguente:
  111-bis. Il comma 190, dell'articolo 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e il comma 213, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono soppressi, le risorse derivano dall'attuazione del primo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al Fondo Unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
1. 322. (ex 16. 02.) Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

  Sopprimere i commi 112 e 113.
1. 323. (ex 17. 44.) Terzoni, Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Vignaroli, Castelli, Sorial.

  Al comma 112, sostituire le parole: 250 milioni, con le seguenti: 50 milioni.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 121.

   alla Tabella E Missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma «gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche», voce «Ministero dell'ambiente», legge 147/2013, «Difesa del suolo e tutela ambientale», apportare le seguenti modifiche:
  2015:
   CP: + 350.000.000;
   CS: + 350.000.000;

  2016:
   CP: + 300.000,000;
   CS: + 300.000,000;

  2017:
   CP: + 400.000.000;
   CS: + 400.000.000.
1. 324. (ex 17. 48.) Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 112, sostituire le parole: 250 milioni, con le parole: 50 milioni.

  Conseguentemente:
   al comma 121, sostituire le parole: 200 milioni, con le seguenti: 100 milioni;
   all'articolo 2, dopo il comma 229, aggiungere i seguenti:
  229-bis. Salve le esenzioni previste in ottemperanza dell'articolo 8 del Patto per la Salute per gli anni 2014-2016, per la partecipazione alla spesa di tutte le prestazioni sanitarie e di tutte le prestazioni socio-sanitarie si prende a riferimento l'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5 dicembre 2013. Di conseguenza, per la partecipazione alla spesa da parte di minori o maggiori di età con disabilità grave di cui all'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e da parte di anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti per le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di cui alla Tabella A del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, si considera l'ISEE del solo assistito, estendendo alle prestazioni sanitarie le modalità di calcolo di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 5 dicembre 2013.
  229-ter. La partecipazione, nelle modalità descritte al comma 6-bis, è unica, anche per le prestazioni socio-sanitarie.
  229-quater. Le modalità di partecipazione, in base all'ISEE come indicato nei commi precedenti, sono determinate dallo specifico gruppo di lavoro misto di cui al punto 3 dell'articolo 8 del Patto per la Salute per gli anni 2014-2016 di cui all'intesa sottoscritta in data 10 luglio 2014 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
1. 325. (ex 17. 55.) Marcon, Nicchi, Matarrelli, Melilla.

  Al comma 112, sostituite le parole: 250 milioni, con le seguenti: 100 milioni.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 121;
   all'articolo 2, dopo il comma 193, aggiungere il seguente:

  193-bis. L'utilizzo delle risorse proprie e delle risolse provenienti dallo Stato, da parte di regioni ed enti locali, per interventi finalizzati alla bonifica dei Siti di interesse nazionale (SIN), di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, è escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno di cui agli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, a 183, nei limiti di 550 milioni per ciascun anno del triennio 2015-2017;

   all'articolo 3, dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:
  28-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, Le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  28-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6:
    1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
    2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
1. 326. (ex 17. 47.) Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla.

  Al comma 112, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 100 milioni.

  Conseguentemente dopo il comma 23 aggiungere il seguente:
  23-bis. Per le finalità di cui all'articolo 52 comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
1. 327. (ex 17. 49.) Fratoianni, Scotto, Marcon, Melilla, Paglia.

  Al comma 112, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 100 milioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 23 aggiungere il seguente:
  23-bis. Per le finalità di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
1. 328. (ex 17. 50.) Fratoianni, Scotto, Marcon, Melilla, Paglia.

  Al comma 112, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 150 milioni.

  Conseguentemente:
   al comma 118, primo periodo, sostituire le parole:
300 milioni, con le seguenti: 550 milioni e sostituire il secondo periodo con il seguente:
   Sono altresì stanziati 200 milioni per il rilancio di un piano di sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, con particolare riguardo al suo riequilibrio territoriale;

   al comma 121, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 100 milioni;
   all'articolo 3, dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:
  28-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  28-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6:
    1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite alle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
    2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura deL 95 per cento».
1. 329. (ex 17. 113.) Nicchi, Marcon, Matarrelli, Melilla, Giancarlo Giordano, Fratoianni.

  Al comma 112, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.

  Conseguentemente all'articolo 2, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera i-octies) è aggiunta la seguente:
    «i-novies) le spese, per un importo non superiore a 250 euro, sostenute per l'acquisto di ciascun abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12»;

   b) al comma 2, primo periodo, le parole: «c), e), f), i-quinquies), e i-sexies) sono sostituite dalle seguenti: »c), e), f), i-quinquies), i-sexies) e i-novies).
1. 330. (ex 17. 51.) Scotto, Marcon, Melilla, Paglia.

  Al comma 112, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.

  Conseguentemente all'articolo 2, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  7-bis. Al fine di sostenere le politiche di incentivazione della mobilità sostenibile attraverso il potenziamento e l'aumento dell'efficienza dei mezzi pubblici, l'incentivazione dell'intermodalità, la valorizzazione degli strumenti del mobility management e del car sharing, la riorganizzazione e la razionalizzazione del settore di trasporto e di consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica e la promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilità ciclistica, sono rese disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare risorse per 100 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017 per la ricostituzione ed il rifinanziamento del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006 n. 2006.
1. 331. (ex 17. 52.) Scotto, Marcon, Melilla, Paglia.

  Al comma 112, sostituire le parole: 250 milioni, con le seguenti: 160 milioni.

  Conseguentemente:
   alla Tabella A allegata, voce
Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 45.000.000;
   2016: – 45.000.000;
   2017: – 45.000.000.

   alla Tabella C allegata, Missione «Organi costituzionale, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri», Programma «Presidenza del Consiglio dei Ministri», voce «Ministero dell'economia e delle finanze», legge 230/1998, «Fondo nazionale per il Servizio civile», apportare le seguenti variazioni:
  2015:
   CP: + 135.000.000;
   CS: + 135.000.000;

  2016:
   CP: + 135.000.000;
   CS: + 135.000.000;

  2017:
   CP: + 135.000.000;
   CS: + 135.000.000.
1. 332. (ex 17. 56.) Marcon, Melilla, Nicchi, Matarrelli.

  Al comma 112, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti. 200 milioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 113 aggiungere il seguente:
  113-bis. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 per interventi in favore del trasporto merci su rotaia con contributi concessi direttamente agli utenti del servizio di trasporto merci sotto forma di ferrobonus ed ecobonus per l'utilizzo delle vie ferroviarie e del mare. Le relative risorse sono ripartite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
1. 333. (ex 17. 63.) Dell'Orco, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Castelli, Sorial.

  Al comma 112, sostituire le parole: 250 milioni, con le seguenti: 200 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 45 aggiungere il seguente:
  45-bis. All'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Il requisito dello svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222, e di cui al comma 1, lettera i), articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, deve in ogni caso ritenersi assolto in relazione alle attività de-commercializzate, esenti o escluse svolte dagli enti non commerciali con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa fiscale, anche di settore, in materia di tassazione sul reddito».
1. 334. (ex 17. 54.) Marcon, Nicchi, Matarrelli, Melilla.

  Al comma 112, sostituire le parole: 250 milioni, con le seguenti: 240 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 45 aggiungere il seguente:
  45-bis. All'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «salvo quanto previsto dal comma 4-bis»;
   b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Ai trasferimenti a favore di organizzazioni non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) si applica l'imposta di registro di euro 200 a condizione che la ONLUS dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività è dovuta l'imposta nella misura ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta».
1. 335. (ex 17. 53.) Marcon, Nicchi, Matarrelli, Melilla.

  Sostituire il comma 113 con i seguenti:
  113. Al fine di favorire la competitività e di razionalizzare il sistema dell'autotrasporto, una quota non superiore al 30 per cento delle risorse di cui al comma I è destinata alle imprese che pongono di essere iniziative dirette a realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione e che intendono dotarsi di dispositivi tecnologici che consentano la tracciabilità dei percorsi e la gestione satellitare delle flotte.
  113-bis. L'istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti la Banca dati nazionale dell'autotrasporto, di seguito denominata «Banca». Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, sono disciplinati le modalità di funzionamento della Banca, la modalità di accesso, l'inserimento in essa dei dati relativi alle imprese di autotrasporto, la gestione dei profitti nonché ogni comunicazione e informativa facente riferimento alle imprese stesse. Sono altresì stabiliti i casi e le modalità di cancellazione dalla Banca dei dati relativi alle imprese. La Banca, anche attraverso l'ausilio di organismi accreditati specializzati nella tracciabilità dei percorsi e nella gestione satellitare delle flotte, consente alle Forze dell'ordine e agli operatori del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di aumentare i livelli di controllo ai fini della sicurezza e della trasparenza del mercato, nonché per limitare la diffusione del cabotaggio abusivo sul territorio nazionale. La Banca fornisce altresì un rating, anche di merito creditizio, alle imprese di autotrasporto che operano sul territorio nazionale nel pieno rispetto della normativa comunitaria e interna. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 250.000 euro, si provvede mediante le risorse disponibili a legislazione vigente ed eventualmente mediante quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente articolo.
1. 336. (ex 17. 62.) Scotto, Marcon, Melilla, Paglia.

  Dopo il comma 113 aggiungere il seguente:
  113-bis. Al fine di favorire la mobilità elettrica ed in particolare il trasporto merci mediante l'impiego di mezzi esclusivamente a trazione elettrica, una quota non superiore al 20 per cento delle risorse di cui al comma 1 è destinata alle imprese, ai comuni e ai consorzi di imprese che pongono in essere iniziative dirette alla conversione elettrica del cosiddetto «ultimo miglio» del trasporto di merci e beni. Dagli interventi finanziabili sono esclusi quelli che prevedono nuove opere che comportano consumo di suolo.
1. 1505. Alberti, Caso, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 113 aggiungere il seguente:
  113-bis. Al fine di consentire la realizzazione e il completamento di interventi sui sistemi metropolitani è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro dal 2016 al 2024. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli interventi prioritari da finanziare, le risorse ad essi destinate con relativa ripartizione per annualità, nonché le modalità e le condizioni di monitoraggio medesimo decreto sono stabilite le condizioni di revoca del finanziamento, anche in relazione alla verifica del rispetto del cronoprogramma dei lavori. Le risorse eventualmente revocate confluiscono nel Fondo nazionaLe per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale nelle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Conseguentemente al comma 132 le parole: 100 milioni sono sostituite dalle seguenti: 50 milioni e le parole: 460 milioni sono sostituite dalle seguenti: 360 milioni.
1. 337. (ex 17. 61.) Scotto, Marcon, Melilla, Paglia.

  Dopo il comma 113 aggiungere il seguente:
  113-bis. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2015 e 2016 per interventi in favore del trasporto merci su rotaia con contributi concessi direttamente agli utenti del servizio di trasporto merci sotto forma di ferrobonus ed ecobonus per l'utilizzo delle vie ferroviarie e del mare. Le relative risorse sono ripartite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente all'articolo 3, comma 76, aggiungere in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50.000.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
1. 338. (ex 17. 64.) Dell'Orco, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Castelli, Sorial, Oliaro.

  Al comma 114, primo periodo, dopo le parole: opere di accesso aggiungere le seguenti: ferroviario.
1. 339. (ex 17. 71.) Dell'Orco, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 114, aggiungere i seguenti:
  114-bis. Il completamento della metropolitana di Torino è autorizzata la spesa di 242 milioni di euro così ripartita:
   a) 154 milioni di euro per la tratta 3 della linea 1 Collegno-Cascine Vica;
   b) 28 milioni di euro per la tratta Ungotto-Piazza Bengasi;
   c) 60 milioni di euro per i lavori di progettazione delle nuove tratte.

  114-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
1. 340. (ex 17. 73.) Della Valle, Crippa, Simone Valente, D'Incà, Fantinati, Mucci, Vallascas, Da Villa, Prodani, Castelli, D'Incà, Caso, Brugnerotto, Currò, Colonnese, Sorial.

  Dopo il comma 114 aggiungere il seguente:
  114-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo stato dell'etto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è rifinanziata nella misura di 154 milioni di euro per l'anno 2015.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 116, con il seguente:
  116. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il 2015 e 100 milioni di euro a decorrere dal l'anno 2016 da assegnare all'Agenzia delle entrate quale contributo integrativo alle spese di funzionamento;

   sostituire il comma 121, con il seguente:
  121. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 100 milioni per l'anno 2013 e di 200 milioni a decorrere dall'anno 2016.

  all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 4.000000 euro per l'anno 2015.
1. 341. (ex 17. 74.) Cariello, Castelli, Brugnerotto, Caso, Colonnese, Currò, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 114, aggiungere il seguente:
  114-bis. Al fine di favorire l'opera di ricostruzione e per ripresa economica dei territori della regione Sardegna colpiti dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013, le spese effettuate dalla regione e dagli enti locali in relazione agli eventi calamitosi, sono esclusi anche per ciascun anno del triennio 2015-2017 dal rispetto del Patto di stabilità interno, nel limite di 70 milioni di euro annui.

  Conseguentemente, al comma 121, sostituire le parole: 200 milioni, con le seguenti: 130 milioni.
1. 342. (ex 17. 69.) Piras, Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla, Zaccagnini.

  Dopo il comma 114 aggiungere il seguente:
  114-bis. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017, da destinare principalmente agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), d), h) ed i) della stessa legge.

  Conseguentemente all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10,000.000 per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
1. 343. (ex 17. 70.) De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Castelli, Sorial.

  Sopprimere il comma 115.

  Conseguentemente, sostituire il comma 118 con i seguenti:
  118. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
  118-bis. Al fine di rilanciare un piano di sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio nelle more della definizione dei livelli essenziali delle relative prestazioni è stanziata per l'anno 2015 la somma di 100 milioni di euro.
1. 344. (ex 17. 120.) Dall'Osso, Baroni, Cecconi, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Brugnerotto, Cariello.

  Sostituire il comma 115, con il seguente:
  115. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2015 e ai successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell'annualità precedente. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 e i termini ivi stabiliti sono conseguentemente rideterminati con riferimento a ciascun esercizio finanziario. Per La liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.

  Conseguentemente all'articolo 3, comma 76, aggiungere in fine le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100,000.000 di euro a decorrere dall'anno 2015.
1. 345. (ex 17. 81.) Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Currò, D'Incà.

  Al comma 115, terzo periodo, sostituire le parole: è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro con le seguenti: è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro.

  Conseguentemente:
   sopprimere i commi 116 e 117;
   al comma 119, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 787,5 milioni.
   al comma 121, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 100 milioni.
17. 80. Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Cariello, Caso, Castelli.

  Sopprimere il comma 125.
1. 346. (ex 17. 151.) Rondini, Caparini.

  Sopprimere i commi 116, 117, 124, 125 e 132.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 131, aggiungere il seguente:
  131-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   «e-quater) ai lavoratori mobilitati ordinari privi di accordi di mobilità che alla data del 4 dicembre 2011 sono stati collocati in mobilità direttamente dal curatore fallimentare della propria azienda fallita, eventualmente anche a seguito di accordi di conciliazione sulla non opposizione al licenziamento seguiti da periodi di cassa integrazione guadagni straordinaria;
   e-quinquies) ai lavoratori contributori volontari, purché siano stati autorizzati alla contribuzione in data antecedente al 4 dicembre 2011 e non abbiano più lavorato in data successiva;
   e-sexies) ai lavoratori in mobilità con accordo di esodo precedente al 4 dicembre 2011 e, sulla base di esso, cessati dal servizio in data successiva al 30 settembre 2012;
   e-septies) ai lavoratori mobilitati edili con accordi di incentivo all'esodo sottoscritti in data antecedente al 4 dicembre 2011».

   all'articolo 2, sopprimere il comma 207;
   all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
1. 347. (ex 17. 315.) Prataviera, Fedriga, Guidesi, Simonetti, Caparini.

  Sopprimere i commi 116, 117, 124, 125 e 132.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 131, aggiungere il seguente:
  131-bis. All'articolo 24, comma 18, ultimo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «al presente comma» e le parole: «ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.» sono sostituite dalle seguenti: «ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni, ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi.».

   all'articolo 2, sopprimere il comma 207;
   all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alta predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
1. 348. (ex 17. 317.) Prataviera, Fedriga, Guidesi, Simonetti, Caparini.

  Sopprimere i commi 116, 117, 124, 125 e 132.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 131, aggiungere il seguente:
  131-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 147 del 2014, le parole: «30 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 2018».

   all'articolo 2, sopprimere il comma 207;
   all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
1. 349. (ex 17. 316.) Prataviera, Fedriga, Guidesi, Simonetti, Caparini.

  Sopprimere i commi 116, 117, 124 e 125.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 131, aggiungere i seguenti:
  131-bis. Al comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: «Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, applicando all'importo complessivo derivante dalla loro sommatoria, in quota parte, le relative riduzioni percentuali per ciascuno degli scaglioni di reddito indicati nell'allegata tabella F, ferma restando la corresponsione totale del trattamento ai superstiti per gli importi derivanti dalla sommatoria del reddito diretto del beneficiario con il trattamento medesimo inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS».
  131-ter. La tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituita dalla tabella F di cui all'allegato I annesso alla presente legge.

Allegato I – Tabella F

Tabella relativa agli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti e redditi del beneficiario

Pensione di reversibilità/indiretta + Reddito diretto = importo inferiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1o gennaio Trattamento ai superstiti corrisposto in misura integrale
Pensione di reversibilità/indiretta + Reddito diretto = importo superiore a 5 ed inferiore a 7 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1o gennaio Percentuale del trattamento di reversibilità pari all'85 per cento sulla quota che concorre nella sommatoria ad eccedere 5 volte il trattamento minimo
Pensione di reversibilità/indiretta + Reddito diretto = importo superiore a 7 volte ed inferiore a 9 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1o gennaio Percentuale del trattamento di reversibilità pari al 75 per cento sulla quota che concorre nella sommatoria ad eccedere 7 volte il trattamento minimo
Pensione di reversibilità/indiretta + Reddito diretto = importo superiore oltre 9 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1o gennaio Percentuale del trattamento di reversibilità pari al 50 per cento sulla quota che concorre nella sommatoria ad eccedere 9 volte il trattamento minimo

   al comma 132, le parole: 100 milioni sono sostituite da 30 milioni e le parole: 460 milioni sono sostituite da 150 milioni;
   all'articolo 2, sopprimere il comma 207;
   all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.2000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
1. 350. (ex 17. 323.) Matteo Bragantini, Prataviera, Fedriga, Caparini, Simonetti.

  Sopprimere i commi 116, 117, 124 e 125.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 131, inserire il seguente:
  131-bis. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: «includendo» inserire le seguenti: «i periodi di cui al capo IV, articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché».
   al comma 132 le parole: 100 milioni sono sostituite da 50 milioni e le parole: 460 milioni sono sostituite da 160 milioni
   all'articolo 2, sopprimere il comma 207;
   all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
1. 351. (ex 17. 319.) Prataviera, Fedriga, Guidesi, Simonetti, Caparini.

  Sopprimere i commi 116, 117, 124 e 125.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 131, inserire il seguente:
  131-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono riaperti i termini per presentare domanda agli enti previdenziali da parte dei lavoratori esposti all'amianto che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. I lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale, possono accedere al pensionamento anticipato, senza rinunciare alle altre provvidenze vigenti. Le domande per il commissariamento dei benefici per l'esposizione all'amianto per le quali sono decorsi tre anni e trecento giorni, anche in seguito a rigetto dell'azione giudiziaria per decadenza di cui al comma 7, possono essere ripresentata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il lavoratore può agire in giudizio per l'accertamento dei benefici per l'esposizione all'amianto anche in costanza di rapporto di lavoro. Ai lavoratori ex esposti all'amianto, compresi i militari, collocati in trattamento di quiescenza prima detta data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, che si ammalano di una patologia correlata all'amianto successivamente al pensionamento è riconosciuto il beneficio previsto dall'articolo 6, comma 7, della medesima legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni. In caso di decesso per malattia professionale di un lavoratore ex esposto all'amianto, il diritto alla rendita del suddetto superstite decorre, ai fini della prescrizione, da quando i titolari del diritto hanno avuto conoscenza del diritto medesimo. Il diritto ai benefici contributivi è riconosciuto anche ai lavoratori esposti o ex esposti all'amianto che sono stati collocati in pensione prima dell'entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257.
   all'articolo 2, sopprimere il comma 207;
   all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.2000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
1. 352. (ex 17. 321.) Prataviera, Caparini.

  Sopprimere i commi 116, 124 e 125.

  Conseguentemente:
   all'articolo 2 dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, al comma 1 lettera a) capoverso 1-quinquies sostituire le parole: «trentacinque anni» con le seguenti: «quaranta anni».
   all'articolo 2, sopprimere il comma 207;
   all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 850 milioni di euro per l'anno 2017».
1. 353. (ex 19. 15.) Caon, Caparini.

  Sopprimere i commi 116, 124 e 125.

  Conseguentemente:
   all'articolo 2 dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari, previste dal comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto a giovani che non hanno compiuto i 35 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria purché, in questo ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.
   all'articolo 2, sopprimere il comma 207;
   all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 850 milioni di euro per l'anno 2017».
1. 354. (ex 19. 11.) Caon, Guidesi, Caparini.

  Sopprimere i commi 116, 124 e 125.

  Conseguentemente all'articolo 2,
   dopo il comma 63, aggiungere il seguente:
«63-bis. I termini di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 febbraio 2013: »Recante attuazione dell'articolo 1, comma 10, lettera c), e comma 14, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di istituti di patronato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 13 giugno 2013, sono prorogati dal 1o gennaio 2015 al 1o gennaio 2017 e dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2017.
   sopprimere il comma 207.
1. 355. (ex 26. 42.) Attaguile.

  Sopprimere i commi 116, 117.

  Conseguentemente all'articolo 2 dopo il comma 12 è inserito il seguente:
  12-bis. Il comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 è soppresso.
1. 356. (ex 19. 12.) Caon, Guidesi, Caparini.

  Sopprimere il comma 116.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 118 con il seguente:

  118. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015;
   al comma 121, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 100 milioni.
1. 357. (ex 17. 117.) Di Vita, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Sorial, Colonnese.

  Sopprimere il comma 116.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 118 con il seguente:

  118. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
1. 358. (ex 17. 116.) Di Vita, Baroni, Cecconi, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Currò, D'Incà.

  Sopprimere il comma 116.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 118 con il seguente:

  118-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni per l'anno 2015 da destinare a interventi diretti alla implementazione del Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, previa concertazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con l'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, sono individuati la destinazione del fondo, i criteri di riparto, l'individuazione dagli obiettivi e le conseguenti disposizioni attuative.
1. 359. (ex 17. 135.) Di Vita, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Castelli.

  Sopprimere il comma 116.

  Conseguentemente:
   al comma 119, sostituire le parole:
250 milioni con la seguente: 647,5 milioni;
   sopprimere il comma 125;
   all'articolo 2, sopprimere il comma 207.
1. 360. (ex 17. 152.) Guidesi, Busin, Fedriga, Caparini.

  Sopprimere il comma 116.

  Conseguentemente, al comma 119, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 350 milioni di euro.
*1. 361. (ex 17. 145.) Matarrese, Monchiero, Mazziotti Di Celso, Librandi, Nesi.

  Sopprimere il comma 116.

  Conseguentemente, al comma 119, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 350 milioni di euro.
*1. 362. (ex 17. 153.) Guidesi, Busin, Fedriga, Caparini.

  Al comma 116, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 50 milioni.

  Conseguentemente, sostituire il comma 118 con i seguenti:
  118. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
  118-bis. Al fine di rilanciare un piano di sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio nelle More della definizione dei livelli essenziali delle relative prestazioni è stanziata per l'anno 2015 la somma di 100 milioni di euro;
   al comma 121 sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 150 milioni:
   all'articolo 3, comma 76, aggiungere in fine le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300.000.000 di euro per l'anno 2015, 300.000.0000 di euro per l'anno 2016, 300.000.000 per l'anno 2017.
1. 363. (ex 17. 119.) Dall'Osso, Baroni, Cecconi, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Castelli.

  Al comma 116, sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.

  Conseguentemente, dopo il comma 118, aggiungere il seguente:
  118-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni per l'anno 20115 da destinare a interventi diretti alla implementazione della Linea di intervento 1 «Revisione dei sistema di accesso, riconoscimento/certificazione della condizione di disabilità e modello di intervento del sistema socio-sanitario», della Linea di intervento 2 «Lavoro e occupazione» e della Linea di intervento 5 «Processi formativi ed inclusione scolastica» del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilita di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, previa concertazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con l'osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, sono individuati i criteri di riparto e le conseguenti disposizioni attuative.
1. 364. (ex 17. 137.) Di Vita, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Sorial, Colonnese.

  Al comma 116, sostituire le parole: 100 milioni, con le seguenti: 89 milioni.

  Conseguentemente all'articolo 2 sopprimere il comma 54.
1. 365. (ex 26. 89.) Placido, Airaudo, Melilla, Marcon.

  Al comma 116, dopo le parole: Agenzia delle entrate, aggiungere le seguenti: anche al fine di assicurare e garantire la formazione professionale e l'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro, nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro previsti dal decreto legislativo n. 77 del 15 aprile 2005, e in relazione alla legge 11 marzo 2014, n. 23.
1. 366. (ex 17. 88.) Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Castelli, Sorial.

  Al comma 116, aggiungere in fine il seguente periodo: I premi riconosciuti ai dipendenti dell'agenzia e correlati ai proventi della lotta all'evasione sono calcolati sulla base degli importi effettivamente incassati a seguito dell'attività di accertamento.
1. 367. (ex 17. 89.) Guidesi, Caparini, Busin, Borghesi.

  Sopprimere il comma 117.

  Conseguentemente, al comma 119, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 500 milioni.
1. 368. (ex 17. 97.) Guidesi, Busin, Simonetti, Fedriga, Caparini.

  Al comma 117, sostituire la parola: 250 con la seguente: 100.

  Conseguentemente al comma 119, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 400 milioni.
1. 369. (ex 17. 98.) Guidesi, Busin, Simonetti, Fedriga, Caparini.

  Al comma 117, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse assegnate ai comuni a valere sul medesimo Fondo, e non erogate per le finalità di cui al suddetto decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e successive modifiche e integrazioni, nonché per le finalità di cui all'articolo 60, decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, come integrato dall'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, e dal comma 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, devono essere comunque utilizzate per interventi e iniziative volte al contrasto del disagio sociale e della povertà.
1. 370. (ex 17. 102.) Nicchi, Matarrelli, Marcon, Melilla.

  Al comma 117, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di sostenere efficacemente un programma di inclusione sociale e contrasto alla povertà, le risorse di cui al presente comma, sono finalizzate al finanziamento su tutto il territorio nazionale della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, secondo le modalità attuative di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, e come integrato dal comma 1, comma 216, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
1. 371. (ex 17. 103.) Nicchi, Matarrelli, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 117 aggiungere il seguente:
  6-bis. Il Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto Pubblico Locale anche ferroviario di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è incrementato di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

  Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200.000.000 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
1. 372. (ex 17. 101.) Dell'Orco, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Luigi Di Maio, Castelli, Sorial.

  Sostituire il comma 118 con il seguente:
  118. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

  Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, capoverso 1-bis, sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
   1) 840 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 840 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
1. 373. (ex 17. 118.) Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Brugnerotto, Cariello.

  Al comma 118, primo periodo, sostituire la parola: 300 con la seguente: 487,5 e, al secondo periodo, dopo le parole: obiettivi di servizio inserire le seguenti: il piano è incentrato sulla ristrutturazione degli immobili comunali in disuso al fine di concederne in convenzione l'utilizzo a titolo gratuito agli operatori privati del settore che si impegnano a mantenere i costi per l'accesso dei bambini alle strutture nel rispetto della media delle rette applicate dai nidi pubblici e privati presenti nella zona territoriale; ad assumere prioritariamente personale dalle liste dei lavoratori socialmente utili, aventi profili e competenze coerenti con le mansioni richieste.

  Conseguentemente, sopprimere il com- ma 13.
1. 374. (ex 17. 123.) Rondini, Caparini, Guidesi.

  Al comma 118, al primo periodo, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 410 milioni e, al secondo periodo, sopprimere le parole: nelle datazioni di cui al comma 9.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 11 dell'articolo 38.
1. 375. (ex 17. 124.) Guidesi, Busin, Fedriga, Caparini.

  Al comma 118, primo periodo, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 350 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
1. 376. (ex 17. 106.) Piazzoni, Pilozzi, Di Salvo, Migliore, Lacquaniti, Lavagno, Zan, Nardi.

  Al comma 118, secondo periodo, dopo le parole: obiettivi di servizio aggiungere le seguenti: in funzione del reale fabbisogno delle regioni, al fine di uniformare l'erogazione dei servizi in tutto il territorio nazionale.
1. 377. (ex 17. 129.) Russo, Palese, Brunetta.

  Al comma 118, in fine, aggiungere le seguenti parole:, che deve essere attuata entro e non oltre il 31 marzo 2015, secondo parametri oggettivi.
1. 378. (ex 17. 122.) Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Castelli, Sorial.

  Al comma 118, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il piano di sviluppo è finalizzato ad assicurare l'integrale applicazione delle disposizioni del Codice Internazionale sulla Commercializzazione dei Sostituti del Latte, nonché a promuovere campagne educative sull'allattamento naturale e campagne formative ed informative negli ospedali pubblici finalizzate all'affermazione del diritto alla nutrizione con il latte materno e alla diffusione delle banche pubbliche del latte umano.
1. 379. (ex 17. 127.) Mannino, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 118 aggiungere i seguenti:
  118-bis. Per la realizzazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato potenziamento offerta dei servizi socio educativi, la cui dotazione per l'anno 2015 è pari a 100 milioni di euro.
  118-ter. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per l'anno 2015. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei princìpi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi.
  118-quater. Nell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, il piano di cui al comma 7-ter è incentrato sulla ristrutturazione, degli immobili comunali in disuso al fine di concederne in convenzione l'utilizzo a titolo gratuito agli operatori privati del settore che si impegnano:
   a) a mantenere i costi per l'accesso dei bambini alle strutture nel rispetto della media delle rette applicate dai nidi pubblici e privati presenti nella zona territoriale;
   b) ad assumere prioritariamente personale dalle liste dei lavoratori socialmente utili, aventi profili e competenze coerenti con le mansioni richieste.

  Conseguentemente, al comma 125, sostituire le parole: di 187,5 milioni con le seguenti: di 87,5 milioni.
1. 380. (ex 17. 132.) Rondini, Caparini, Guidesi.

  Dopo il comma 118 aggiungere i seguenti:
  118-bis. Per la realizzazione di un piano straordinario di intervento per la presa in carico delle persone affette da dipendenza da alcool e droga è istituito un fondo denominato «lotta alle dipendenze», la cui dotazione per l'anno 2015 è pari a 100 milioni di euro.
  118-ter. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per l'anno 2014, 2015, 2016. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei princìpi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per la lotta alle dipendenze.
  118-quater. Il piano straordinario di cui al comma 7-ter deve prevedere interventi finalizzati alla lotta alle dipendenze anche attraverso iniziative di sensibilizzazione alla problematica rivolte ai giovani e attraverso progetti mirati per la presa in carico delle persone affette da dipendenza da alcool e droga.

  Conseguentemente, al comma 125, sostituire le parole: di 187,5 milioni con le seguenti: di 87,5 milioni.
1. 450. (ex 17. 130.) Rondini, Guidesi, Caparini.

  Dopo il comma 118 aggiungere i seguenti:
  118-bis. Per la realizzazione di un piano straordinario per interventi mirati alla presa in carico delle persone disabili e delle loro famiglie è istituito, presso il Ministero della salute, un fondo denominato Dopo di noi, la cui dotazione per l'anno 2015 è pari a 100 milioni di euro.
  118-ter. In via sperimentale per l'anno 2015, fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, un'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per l'anno 2015. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei princìpi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per l'adozione di progetti individualizzati diretti a migliorare la qualità della vita e l'assistenza delle persone in condizione di gravità cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che restano prive di un adeguato sostegno familiare.

  Conseguentemente, al comma 125, sostituire le parole: di 187,5 milioni con le seguenti: di 87,5 milioni.
1. 451. (ex 17. 133.) Rondini, Caparini, Guidesi.

  Dopo il comma 118 inserire il seguente comma:
  7-bis. Per garantire alle famiglie la gratuità dei servizi socio educativi per l'infanzia è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2015.
1. 452. (ex 17. 134.) Rondini, Caparini, Guidesi.

  Dopo il comma 118 aggiungere il seguente:
  118-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni per l'anno 2015 da destinare a interventi diretti alla implementazione della Linea di intervento 1 «Revisione del sistema di accesso, riconoscimento/certificazione della condizione di disabilità e modello di intervento del sistema socio-sanitario» e della Linea di intervento 2 «Lavoro e occupazione» del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, previa concertazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con l'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, sono individuati i criteri di riparto e le conseguenti disposizioni attuative.

  Conseguentemente, al comma 121, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 100 milioni.
1. 453. (ex 17. 136.) Di Vita, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Currò, D'Incà.

  Sostituire il comma 119 con il seguente:
  119. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di un importo non inferiore ai 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

  Conseguentemente, all'articolo 43, comma 76, aggiungere in fine le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10.000.0000 a decorrere dall'anno 2015.
1. 454. (ex 17. 148.) Di Vita, Di Benedetto, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Castelli.

  Al comma 119, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 437,5 milioni.

  Conseguentemente, sopprimere il com- ma 125.
1. 455. (ex 17. 154.) Guidesi, Busin, Fedriga, Caparini.

  Al comma 119, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 400 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 125, sostituire le parole: 187,5 milioni di euro con le seguenti: 37,5 milioni di euro.
1. 456. (ex 17. 21.) Corsaro.

  Al comma 119, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 360 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 207.
1. 457. (ex 17. 155.) Guidesi, Busin, Simonetti, Fedriga, Caparini.

  Dopo il comma 119, aggiungere i seguenti:
  119-bis. Alla persona autistica è riconosciuto un regime di fiscalità agevolata, diretta e indiretta, per tutti gli atti necessari al suo percorso di vita, con particolare riguardo anche agli oneri fiscali di successione e per il conferimento, costituzione e funzionamento di strutture e iniziative, anche lavorative e residenziali, volte ad assicurare il proseguimento di tutto il suo percorso di vita.
  119-ter. Il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, con proprio decreto, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'aggiornamento del regime delle esenzioni relativo all'autismo, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329.
  119-quater. Ai fini del presente articolo per caregiver si intendono «coloro che si prendono cura» e si riferisce a tutti i familiari entro il terzo grado che assistono i soggetti affetti da autismo. Ai familiari di cui al precedente periodo che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza del soggetti affetti da autismo sono riconosciute agevolazioni previdenziali e lavorative. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni.

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2015 a 100 milioni di euro per l'anno 2016 e a euro 100 milioni per l'anno 2017.
1. 458. (ex 17. 157.) Rizzetto, Caso, Castelli.

  Sopprimere il comma 121.
1. 459. (ex 17. 174.) Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Currò, Caso, Cariello, Castelli, Colonnese.

  Sopprimere il comma 121.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 122, inserire il seguente:
  122-bis. Al fine di incrementare gli investimenti nella formazione specialistica di area medica, garantendo a tutti gli aventi diritto l'accesso alle scuole di specializzazione, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015;
   all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2015.
1. 460. (ex 17. 207.) D'Uva, Vacca, Brescia, Castelli, Sorial.

  Sostituire il comma 121 con il seguente:
  121. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008 è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per le seguenti finalità:
   1) 100 milioni di euro a favore degli asili nidi e scuole materne comunali. Il ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ripartisce tali somme tra gli enti locali;
   2) 100 milioni di euro a favore del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF) a beneficio delle istituzioni scolastiche e degli alunni della scuola pubblica.
1. 461. (ex 17. 169.) Giancarlo Giordano, Fratoianni, Scotto, Marcon, Costantino.

  Sostituire il comma 121, con il seguente:
  121. È autorizzata, a decorrere dall'anno 2015, la spesa di 80 milioni di euro da destinare alle scuole comunali per l'infanzia e di 120 milioni di euro per il miglioramento dell'offerta formativa delle scuole statali di ogni ordine e grado.
1. 462. (ex 17. 179.) Giancarlo Giordano, Marcon, Melilla, Fratoianni, Nicchi.

  Sostituire il comma 121, con il seguente:
  121. Il Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, è incrementato di 200 milioni per il 2015 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2016.
1. 463. (ex 17. 178.) Nicchi, Marcon, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Matarrelli.

  Sostituire il comma 121 con il seguente:
  121. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
1. 506. Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Marzana.

  Sostituire il comma 121 con il seguente:
  121. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, destinata prioritariamente a misure educative e didattiche di supporto in materia di disturbi specifici di apprendimento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170.
1. 507. Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Vacca.

  Al comma 121, sostituire le parole: la spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, con le seguenti: la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

  Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 63.
1. 464. (ex 17. 170.) Palazzotto, Melilla, Scotto, Franco Bordo, Airaudo, Placido, Marcon.

  Al comma 121, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 85 milioni.

  Conseguentemente, al comma 130, primo periodo, sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 215 milioni di euro.
1. 465. (ex 17. 296.) Lorefice, Nesci, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Cariello, Caso.

  Al comma 121, sostituire le parole: 200 milioni, con le seguenti: 100 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, Tabella C allegata, Missione «Soccorso civile», Programma «Protezione civile», voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge 93/2013, «Fondo emergenze nazionali», apportare le seguenti modifiche:
   2015:
    CP: + 100.000.000;
    CS: + 100.000.000;
   2016:
    CP: + 100.000.000;
    CS: + 100.000.000;
   2017:
    CP: + 100.000.000;
    CS: + 100.000.000.
1. 466. (ex 17. 173.) Pellegrino, Marcon, Quaranta, Zaratti, Melilla, Zaccagnini.

  Al comma 121, sostituire le parole: 200 milioni, con le seguenti: 100 milioni.

  Conseguentemente, al comma 131, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2015, 140 milioni di euro per l'anno 2016, 190 milioni di euro per l'anno 2017, rispettivamente con le seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2015, 240 milioni di euro per l'anno 2016, 290 milioni di euro per l'anno 2017.
1. 467. (ex 17. 181.) Marcon, Nicchi, Matarrelli, Melilla.

  Al comma 121, sostituire le parole: 200 milioni, con le seguenti: 140 milioni.

  Conseguentemente, al comma 127, sostituire le parole: 12,5 milioni, con le seguenti: 70 milioni.
1. 468. (ex 17. 182.) Nicchi, Marcon, Matarrelli, Melilla, Palazzotto, Costantino, Quaranta.

  Al comma 121, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 155 milioni per l'anno 2015 e 200 milioni a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 2 sopprimere il comma 4.
1. 469. (ex 19. 53.) Dell'Orco, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Castelli, Sorial.

  Al comma 121, aggiungere, in fine, le seguenti parole: destinata prioritariamente a misure educative e didattiche di supporto in materia di distai specifici di apprendimento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170.
1. 470. (ex 17. 185.) Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 121, inserire i seguenti:
  121-bis. Al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 per il finanziamento delle scuole paritarie di cui alla citata legge.
  121-ter. All'onere derivante dall'attuazione del 9-bis si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
1. 471. (ex 17. 193.) Palese, Brunetta.

  Sostituire il comma 122, con il seguente:
  122. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 al fine di:
   a) incrementare la quota premiale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, per l'anno 2015 di una somma pari 100 milioni di euro;
   b) progettare e creare un sistema di condivisione delle attività didattiche delle
università in formato digitale. Le somme pari a 50 milioni di euro sono ripartite tra le università proporzionalmente al numero di corsi di laurea e di laurea magistrale attivati.
1. 472. (ex 17. 198.) Vacca, D'Uva, Brescia, Castelli, Sorial.

  Sostituire il comma 122, con il seguente:
  122. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 al fine di:
   a) incrementare la quota premiale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, per l'anno 2015 di una somma pari 100 milioni di euro;
   b) a partire dall'anno accademico 2015-2016 esonerare dal pagamento della tassa di iscrizione e della contribuzione studentesca alle università. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto delle risorse.
1. 473. (ex 17. 199.) Vacca, D'Uva, Brescia, Castelli, Sorial.

  Al comma 122, sopprimere le parole: da: Al fine di incrementare fino a: per l'anno 2015,.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A partire dall'anno accademico 2015-2016 le somme di cui al periodo precedente sono destinate all'esonero dal pagamento della tassa di iscrizione e della contribuzione studentesca alle università. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto delle risorse.
1. 474. (ex 17. 20.) Vacca, D'Uva, Brescia, Castelli, Sorial.

  Al comma 122, sopprimere le parole: da: Al fine di incrementare fino a: per l'anno 2015.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A partire dall'anno accademico 2015-2016, una quota parte pari a 100 milioni di euro delle somme di cui al periodo precedente, sono destinate all'esonero dal pagamento della tassa di iscrizione e della contribuzione studentesca alle università. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto delle risorse. I restanti 50 milioni di euro sono destinati alla creazione ed alla condivisione delle attività didattiche delle università in formato digitale.
1. 475. (ex 17. 202.) Vacca, D'Uva, Brescia, Castelli, Sorial.

  Al comma 122, sopprimere le parole: da: Al fine di incrementare fino a: per l'anno 2015.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A partire dal 2015, una quota parte, pari a 50 milioni di euro delle somme di cui al periodo precedente, è destinata alla creazione ed alla condivisione delle attività didattiche delle università in formato digitale. Le somme di cui al secondo periodo sono ripartite tra le università proporzionalmente al numero di corsi di laurea e di laurea magistrale attivati.
1. 476. (ex 17. 203.) Vacca, D'Uva, Brescia, Castelli, Sorial.

  Al comma 122, sopprimere le parole: da: Al fine di incrementare fino a: per l'anno 2015.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A partire dal 2015 le somme di cui al periodo precedente sono destinate alla creazione ed alla condivisione delle attività didattiche delle università in formato digitale. Le somme di cui al secondo periodo sono ripartite tra le università proporzionalmente al numero di corsi di laurea e di laurea magistrale attivati.
1. 477. (ex 17. 204.) Vacca, D'Uva, Brescia, Castelli, Sorial.

  Al comma 122, sopprimere le seguenti parole: Al fine di incrementare la quota premiale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, per l'anno 2015.

  Conseguentemente, alla fine del comma, aggiungere le parole: per l'anno accademico 2015-2016 le somme di cui al periodo precedente sono destinate all'esonero dal pagamento della tassa di iscrizione e della contribuzione studentesca alle università. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto delle risorse.
1. 478. (ex 17. 205.) Vacca, D'Uva, Brescia, Castelli, Sorial.

  Al comma 122, sopprimere le parole: da: Al fine di fino a: per l'anno 2015.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, le parole: a sostegno della contribuzione studentesca universitaria.
1. 479. (ex 17. 212.) Vacca, D'Uva, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto, Marzana, Chimienti, Castelli, Sorial.

  Al comma 122, sopprimere le parole: da: Al fine fino a: per l'anno 2015.
1. 480. (ex 17. 211.) D'Uva, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto, Marzana, Chimienti.

  Al comma 122, sopprimere le parole: da: Al fine fino a: per l'anno 2015.
1. 481. (ex 17. 200.) Giancarlo Giordano, Fratoianni, Marcon, Melilla.

  Al comma 122, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per l'anno accademico 2016-2017 le somme di cui al periodo precedente sono destinate all'esonero dal pagamento della tassa di iscrizione e della contribuzione studentesca alle università. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto delle risorse.
1. 482. (ex 17. 206.) Vacca, D'Uva, Brescia, Castelli, Sorial.

  Al comma 122, aggiungere in fine, il seguente periodo: Per l'anno accademico 2016/2017 le somme di cui al periodo precedente sono destinate all'esonero dal pagamento della tassa di iscrizione e della contribuzione studentesca alle università per gli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente, relativo al nucleo familiare, sia inferiore all'importo di euro 20.000,00. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le somme di cui al primo periodo sono ripartite tra le università proporzionalmente al numero di studenti esonerati, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Consiglio nazionale degli studenti universitari e le commissioni parlamentari competenti.
1. 1508. Vacca, D'Uva, Brescia.

  Sopprimere i commi 124 e 125;

  Conseguentemente all'articolo 2:
   sopprimere il comma 55.
   al comma 59, sopprimere la parola: 2;
   al comma 62, sopprimere le parole: tenuto anche conto della previsione di cui al comma 2;
1. 483. (ex 26. 20.) Prataviera, Fedriga, Guidesi, Simonetti, Caparini.

  Sopprimere il comma 124.
1. 484. (ex 17. 1.) Sorial, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto, Currò, Caso, Cariello, Castelli.

  Al comma 124, sostituire le parole: 850 milioni con le seguenti: 350 milioni.

  Conseguentemente al medesimo comma dopo le parole: alle missioni internazionali di pace aggiungere le seguenti: con esclusione delle missioni a direzione NATO, quali «Join Enterprise», «Multinational Specialized Unit (MSU)», «Active Endeavour», «ISAF Afghanistan» e «Ocean Shield,».
1. 485. (ex 17. 234.) Duranti, Piras, Marcon, Melilla.

  Al comma 124, sostituire le parole: 850 milioni con le seguenti: 600 milioni.
1. 486. (ex 17. 236.) Guidesi, Caparini.

  Al comma 124 sostituire le parole: 850 milioni con le seguenti: 650 milioni.

  Conseguentemente alla tabella C, Missione 8 (soccorso civile) Programma protezione civile voce Ministero dell'economia e delle finanze Decreto-legge n. 142 del 1991, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: + 200.000.000;
    CS: + 200.000.000.
   2016:
    CP: + 200.000.000;
    CS: + 200.000.000.
   2017:
    CP: –;
    CS: –.
1. 487. (ex 17. 231.) Terzoni, Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Vignaroli, Castelli, Sorial.

  Al comma 124, sostituire le parole: di 850 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 con le seguenti: di 700 milioni per l'anno 2015.
1. 488. (ex 17. 235.) Guidesi, Caparini.

  Al comma 124, sostituire le parole: 850 milioni con le parole: 747 milioni.

  Conseguentemente:
   all'articolo 2, comma 45, elenco 2, sopprimere la voce: Ministero della giustizia.
   alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguente variazioni:
   
2017: –103.000.
1. 489. (ex 24. 8.) Daniele Farina, Melilla, Marcon, Sannicandro, Paglia.

  Al comma 124 sostituire le parole: 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 con le seguenti: 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

  Conseguentemente alla tabella C, Missione L'Italia in Europa e nei mondo, programma Cooperazione allo sviluppo, Ministero affari esteri, Legge n. 7 del 1981 e Legge n. 49 del 1987, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: + 50.000.000;
    CS: + 50.000.000.
   2016:
    CP: + 50.000.000;
    CS: + 50.000.000.
1. 490. (ex 17. 232.) Spadoni, Di Battista, Grande, Scagliusi, Sibilia, Del Grosso, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Currò, D'Incà.

  Al comma 124, sostituire le parole: 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 con le seguenti: 822,8 milioni di euro per l'anno 2015 e di 850 milioni di euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 2 sopprimere il comma 31.
1. 491. (ex 21. 204.) Duranti, Piras, Marcon, Melilla.

  Al comma 124, sostituire le parole: 850 milioni con le seguenti: 830 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 31 inserire il seguente:
  31-bis. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attraverso l'ammodernamento delle relative attrezzature e strutture, a favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, da destinare all'acquisto di equipaggiamenti, anche speciali, nonché per interventi di manutenzione straordinaria delle sedi e adattamento di strutture e impianti.
1. 492. (ex 17. 230.) Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

  Al comma 124 sostituire la cifra: 850 con la seguente: 830.

  Conseguentemente all'elenco di cui all'articolo 24, comma 1, alla voce Ministero dell'Interno, Missione ordine pubblico e sicurezza, programma Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica sostituire le parole:
   2015: 42.755.000;
   2016: 42.254.000.

  con le seguenti:
   2015: 22.755.000;
   2016: 22.254.000.
1. 493. (ex 17. 233.) Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

  Al comma 124, sostituire le parole: 850 milioni con la seguente: 849.600.000.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 20, allegato 6, la voce: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – Assegni agli istituti italiani di cultura all'estero è soppressa.
1. 494. (ex 20. 22.) Manlio Di Stefano, Spadoni, Di Battista, Grande, Scagliusi, Sibilia, Del Grosso, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Currò, D'Incà.

  Sopprimere il comma 125.

  Conseguentemente all'elenco n. 2 di cui all'articolo 2, comma 45, le riduzioni delle dotazioni del Ministero dell'Interno sono così sostituite:

Ministero
 Missione
  Programma
2015 2016 2017 e successivi
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'INTERNO 0 0 0 0 0 0
 3 Ordine pubblico e sicurezza 0 0 0 0 0 0
  3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica 0 0 0 0 0 0
  3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica 0 0 0 0 0 0
  3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia 0 0 0 0 0 0

1. 495. (ex 17. 241.) Matteo Bragantini, Caparini.

  Sostituire il comma 125 con il seguente:

  125. Lo stanziamento del Fondo rimpatri, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è incrementato di 187,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
1. 496. (ex 17. 27.) Rampelli, Corsaro.

  Sostituire il comma 125 con il seguente:
  125. Al fine di assicurare l'adeguamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati agli adempimenti comunitari di cui alla Direttiva 2008/115/CE il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 187,5 milioni di euro annui per l'anno 2015, Una quota dello stesso verrà destinata al Fondo nazionale di cui all'articolo 14-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 in misura percentuale dei dinieghi di riconoscimento dello status di rifugiato registrati nel Panno precedente.
1. 497. (ex 17. 242.) Guidesi, Molteni, Matteo Bragantini, Caparini.

  Sostituire il comma 125 con il seguente:
  125. Al fine di assicurare l'adeguamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati agli adempimenti comunitari di cui alla Direttiva 2008/115/CE il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'articolo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 187,5 milioni di euro annui per l'anno 2015, una quota dei quali è destinata al Fondo nazionale di cui all'articolo 14-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n, 286. La quota percentuale destinata al Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo sarà stabilita sulla base del numero dei riconoscimenti di status di rifugiato, mentre la restante parte verrà destinata ai Fondo nazionale di cui all'articolo 14-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.
1. 498. (ex 17. 243.) Guidesi, Molteni, Matteo Bragantini, Caparini.

  Sostituire il comma 125 con il seguente:
  125. Al fine di assicurare l'adeguamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati agli adempimenti comunitari di cui alla Direttiva 2008/115/CE il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 187,5 milioni di euro annui per l'anno 2015. A tale somma dovrà essere detratta una percentuale pari ai dinieghi di status di rifugiato registrati nell'anno precedente che verrà destinata al Fondo nazionale di cui all'articolo 14-bis-1, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.
1. 499. (ex 17. 244.) Guidesi, Molteni, Matteo Bragantini, Caparini.

  Sostituire il comma 125 con il seguente:
  125. Al fine di assicurare l'adeguamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati alle esigenze dì ordine pubblico e sanitarie conseguenti il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 187,5 milioni di euro annui per l'anno 2015. Una quota pari al 30 per cento dello stesso è destinata all'incremento stipendiale delle forze dell'ordine e a misure preventive di controllo sanitario.
1. 500. (ex 17. 245.) Guidesi, Molteni, Matteo Bragantini, Caparini.

  Sostituire il comma 125 con il seguente:
  125. Al fine di assicurare l'adeguamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati alle esigenze di ordine pubblico e sanitarie conseguenti il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 187,5 milioni di euro annui per l'anno 2015. Una quota pari al 30 per cento dello stesso è destinata ad incrementi stipendiali delle forze dell'ordine.
1. 501. (ex 17. 246.) Guidesi, Molteni, Matteo Bragantini, Caparini.

  Sostituire il comma 125 con il seguente:
  125. Al fine di assicurare l'adeguamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati alle esigenze, di ordine pubblico e sanitarie conseguenti il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 187,5 milioni di euro annui per l'anno 2015. Una quota pari al 30 per cento dello stesso verrà destinata ad implementare e assicurare i servizi di accertamento sanitario, in via preventiva, allo scopo di verificare le condizioni sanitarie ed escludere l'esistenza di patologie trasmissibili sul territorio nazionale.
1. 502. (ex 17. 247.) Guidesi, Molteni, Matteo Bragantini, Caparini.

  Sostituire il comma 125 con il seguente:
  125. Al fine di assicurare l'adeguamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 187,5 milioni di euro annui per Fanno 2015 mediante l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria pari al 2 per cento sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale.
1. 503. (ex 17. 248.) Guidesi, Molteni, Matteo Bragantini, Caparini.

   Al comma 125, sostituire le parole: 187,5 milioni con le seguenti: 85 milioni.

  Conseguentemente all'articolo 2, sopprimere i commi 59, 60 e 61.
1. 504. (ex 26. 23.) Prataviera, Fedriga, Guidesi, Simonetti, Caparini.

   Al comma 125, sostituire le parole: 187,5 milioni con le seguenti: 85 milioni.

  Conseguentemente all'articolo 2 sostituire i commi 59, 60 e 61 con il seguente:
  59. Tutte le maggiori entrate ed i risparmi dell'INPS derivanti da economie, interessi attivi, processi di razionalizzazione della spesa per i servizi e rinegoziazione di accordi o convenzioni, sono destinati al miglioramento delle prestazioni pensionistiche ed assistenziali erogate dall'istituto medesimo.
1. 505. (ex 26. 24.) Prataviera, Fedriga, Guidesi, Simonetti, Caparini.

   Al comma 125, sostituire le parole: 187,5 milioni con le seguenti: 137,5 milioni.

  Conseguentemente all'articolo 2 sostituire il comma 62 con il seguente:
  62. Tutti i risparmi dell'INAIL conseguenti ad interventi di razionalizzazione e di riduzione delle spese dell'Istituto sono destinati al miglioramento delle prestazioni erogate.

  Conseguentemente all'articolo 17, comma 13, sostituire le parole: 187,5 milioni con le seguenti:
1. 506. (ex 26. 25.) Prataviera, Fedriga, Guidesi, Simonetti, Caparini.

  Al comma 125, sostituire le parole: 187,5 milioni con le seguenti: 137,5 milioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 129, inserire il seguente:
  16-bis. Al fine di assicurare la necessaria continuità per gli anni 2015, 2016 e 2017 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
1. 507. (ex 17. 484.) Caparini, Guidesi.

  Al comma 125, sostituire le parole: 187,5 milioni con le seguenti: 162,5 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 108, aggiungere, infine i seguenti periodi: A decorrere dal 1o gennaio 2015, la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel 1,9 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Con delibera del CIPE sono aggiornati i criteri per il calcolo dei pedaggi per la rete autostradale, allo scopo di conseguire una riduzione dell'ammontare dei proventi netti dei pedaggi di competenza di ciascun concessionario pari allo 0,5 per cento.
1. 508. (ex 17. 252.) Guidesi, Simonetti, Grimoldi, Caparini.

   Al comma 125, sostituire le parole: 187,5 milioni con le seguenti: 176 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 56, sostituire la parola: successivo con la seguente: antecedente.
1. 509. (ex 26. 21.) Prataviera, Fedriga, Guidesi, Simonetti, Caparini.

  Al comma 125, sostituire le parole: 187,5 milioni di euro con le seguenti: 177 milioni di euro;

  Conseguentemente all'articolo 2:
   sopprimere il comma 55.
   al comma 59, sopprimere la parola: 2;
   al comma 62, sopprimere le parole: tenuto anche conto della previsione di cui al comma 2;
1. 510. (ex*26. 22. e *22. 26) Prataviera, Guidesi, Simonetti, Caparini, Rondini.

  Al comma 125 dopo le parole: a decorrere dall'anno 2015 inserire le seguenti: di cui 100 milioni di euro sono destinati al Fondo Nazionale di cui all'articolo 14-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.
(ex 17. 253.) Guidesi, Molteni, Matteo Bragantini, Caparini.

  Al comma 125, dopo le parole: a decorrere dall'anno 2015 inserire le seguenti: dei quali 87,5 milioni sono destinati al Fondo Nazionale di cui all'articolo 14-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, 50 milioni alla prevenzione dei rischi sanitari provenienti da paesi extra-UE o legati al fenomeno migratorio e 40 milioni ad indennità aggiuntive per il personale delle forze dell'ordine.
1. 511. (ex 17. 251.) Guidesi, Simonetti, Caparini.

  Al comma 125, dopo le parole: a decorrere dall'anno 2015 inserire il seguente periodo: Non potranno accedere alle struttura di accoglienza persone prive di regolare documento di identità e di regolare certificato medico rilasciato dalla competente Unità Locale Socio Sanitaria attestante le condizioni sanitarie e l'idoneità a soggiornare.
1. 512. (ex 17. 249.) Guidesi, Molteni, Matteo Bragantini, Caparini.

  Al comma 125 dopo le parole: a decorrere dall'anno 2015 inserire il seguente periodo: Non potranno accedere alle struttura di accoglienza persone prive di regolare certificato medico rilasciato dalla competente Unità Locale Socio Sanitaria attestante le condizioni sanitarie e l'idoneità a soggiornare.
1. 513. (ex 17. 250.) Guidesi, Molteni, Matteo Bragantini, Caparini.

  Al comma 127 dopo le parole: del Ministro dell'interno inserire le seguenti: che li assegna con appositi provvedimenti ai comuni che accolgono i minori e garantiscono loro quanto previsto dalla convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia.
1. 514. (ex 17. 259.) Mannino, Castelli, Sorial.

  Al comma 127 dopo le parole: del Ministero dell'interno inserire le seguenti: che ne riserva una quota non inferiore ai cinquanta per cento da assegnare ai Comuni maggiormente impegnati nella gestione dei fenomeni migratori che accolgono minori non accompagnati nei pieno rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia.
1. 515. (ex 17. 260.) Mannino, Castelli, Sorial.

  Al comma 127 sostituire il secondo periodo con il seguente: Tale fondo è incrementato di 52 milioni di euro per l'anno 2015, di 42 milioni di euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente: ridurre la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di 52 milioni di euro per l'anno 2015, di 42 milioni di euro per l'anno 2016 e di 12,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
1. 516. (ex 17. 261.) Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Cancelleri, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

  Al comma 127, sostituire le parole: 12,5 milioni di euro annui con le seguenti: 20 milioni di euro annui.

  Conseguentemente al comma 121, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 192,5 milioni.
1. 517. (ex 17. 262.) Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Currò, D'Incà.

  Al comma 128, dopo le parole: posti disponibili inserire le seguenti: ai servizi di accoglienza finanziati dall'apposito Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di cui al precedente comma 14. Fuori dai limiti delle risorse e dei posti disponibili di tale Fondo, gli stessi minori stranieri non accompagnati accedono.
1. 518. (ex 17. 267). Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Cancelleri, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

  Sopprimere il comma 129.
1. 519. (ex 17. 269.) Terzoni, Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Vignaroli, Castelli, Sorial.

  Al comma 130, nel primo periodo, sostituire le parole: erogati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: erogati dalle regioni a statuto ordinario, regioni a statuto speciale, province autonome di Trento e Bolzano con le rispettive ASL di competenza territoriale.
1. 520. (ex 17. 295.) Lorefice, Nesci, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Castelli, Currò.

  Al comma 130, nel primo periodo e nel secondo periodo, dopo la parola: erogati aggiungere le seguenti: o da erogare.
1. 521. (ex 17. 291.) Lorefice, Nesci, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Currò, Brugnerotto.

  Al comma 130, nel primo e nel secondo periodo, sostituire la parola: contributo con la seguente: finanziamento.
1. 522. (ex 17. 292.) Lorefice, Nesci, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Colonnese, Brugnerotto.

  Al comma 130, secondo periodo, sostituire le parole: in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti dalle regioni e dalle province autonome, come comunicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio 2015 con le seguenti: in relazione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi censiti dai rispettivi soggetti interessati all'erogazione dell'indennizzo al 31 gennaio 2015 e previsione di stima dei nuovi percettori.
1. 523 (ex 17. 294.) Lorefice, Nesci, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, D'Incà, Sorial.

  Al comma 130, secondo periodo, sostituire le parole: corrisposti dalle regioni e dalle province autonome con le seguenti: a carico delle regioni e delle province autonome.
1. 524 (ex 17. 293.) Lorefice, Nesci, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Cariello, Caso.

  Dopo il comma 131, aggiungere il seguente:
  131-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o che la delibera preveda la richiesta della garanzia senza che si costituisca alcun obbligo per il Fondo al rilascio della garanzia».
1. 525 (ex 17. 303.) Abrignani, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 131, aggiungere il seguente:
  131-bis. L'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente:
  ”5-bis. Nell'ambito delle risorse del Fondo di cui al comma 1 e previa adozione di un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, gli interventi ivi previsti sono estesi ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi dello medesima legge n. 4 del 2013 nonché alle piccole e medie imprese sottoposte alla procedura di concordato in continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per i finanziamenti di cui all'articolo 182-quinquies, entro i limiti delle risorse del fondo stesso. Con il decreto di cui al primo periodo sono determinate le modalità di attuazione del presente comma, prevedendo in particolare un limite massimo di assorbimento delle risorse del Fondo non superiore al 5 per cento delle risorse stesse.
1. 526. (ex 17. 304.) Abrignani, Palese, Brunetta.

  Al comma 132, sostituire la parola: 100, con la seguente: 60 e sostituire la parola: 460 con la seguente: 420.

  Conseguentemente, dopo il comma 132, aggiungere il seguente:
  132-bis. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un Fondo per interventi a favore del rafforzamento del sistema agricolo e dell'innovazione in agricoltura, nonché per favorire la presenza dei giovani nel settore agricolo. Le risorse a disposizione di tale Fondo sono pari a 40 milioni annui per il triennio 2015-2017. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali con decreto di natura non regolamentare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a ripartire tali risorse tra le finalità di cui al presente comma.
1. 527. (ex 17. 389.) Franco Bordo, Zaccagnini, Melilla, Marcon.

  Al comma 132, sostituire la parola: 100 con la seguente: 80 e la parola: 460 con la seguente: 440.

  Conseguentemente, dopo il comma 132, aggiungere il seguente:
  132-bis. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un Fondo per interventi a favore del rafforzamento del sistema agricolo e dell'innovazione in agricoltura, nonché per favorire la presenza dei giovani nel settore agricolo. Le risorse a disposizione di tale Fondo sono pari a 20 milioni annui per il triennio 2015-2017. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali con decreto di natura non regolamentare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a ripartire tali risorse tra le finalità di cui al presente comma.
1. 528. (ex 17. 388.) Franco Bordo, Zaccagnini, Melilla, Marcon.

  Al comma 132, aggiungere, infine il seguente periodo: il 30 per cento del fondo sia destinato alla Piccola Impresa con non più di 15 dipendenti.
1. 529. (ex 17. 350.) Castelli, Colonnese, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Currò, Brugnerotto.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  142-bis. Dopo il comma 6, dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 aggiungere il seguente:
  «6-bis. Il limite massimo del volume d'affari di cui al comma 6 è innalzato a 10.000 euro per i produttori agricoli che conducono direttamente, in forma singola, familiare o associata, i fondi, siano essi di proprietà o concessi in locazione, anche avvalendosi del lavoro di salariati temporanei o fissi in numero limitato definito con legge regionale, che praticano regolarmente diversificazioni e avvicendamenti colturali a basso impatto ambientale, che producono beni prevalentemente destinati all'autoconsumo, ovvero rivolti alla vendita diretta presso i mercati locali e in circuiti di filiera corta e che trasformano le materie prime di esclusiva produzione propria direttamente in azienda o presso la propria abitazione, con esclusione di processi di lavorazione industriale».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di parte corrente di cui alla tabella C allegata al presente disegno di legge.
1. 530. (ex 17. 405.) Parentela, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Castelli, Sorial.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  142-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative all'anno 2014, è autorizzata la spesa di euro 82 milioni per l'anno 2015. Si autorizza, inoltre, che detta somma segua l'iter dei crediti verso la pubblica amministrazione delle imprese private, con la possibilità di essere scontata tramite accordo tra Governo e Abi ad un tasso concordato dell'1 per cento”.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 82 milioni di euro per l'anno 2015.
1. 531. (ex 17. 452.) Latronico, Palese, Brunetta.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  142-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative all'anno 2014, è autorizzata la spesa di euro 82 milioni di euro per l'anno 2015, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate in bilancio. Si autorizza, inoltre, che detta somma segua l’iter dei crediti verso la pubblica amministrazione delle imprese private, con la possibilità di essere scontata tramite accordo tra Governo e ABI ad un tasso concordato dell'1 per cento.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 82.999.000.
1. 532. (ex 17. 441.) Fratoianni, Scotto, Marcon, Melilla, Paglia.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  142-bis. Per le finalità di cui all'articolo 6 comma 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modifiche, dalla legge 21 Febbraio 2014 n. 9 è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2015.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
   2015: – 80.000.000.
1. 533. (ex 17. 442). Fratoianni, Scotto, Marcon, Melilla, Paglia.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  142-bis. Per le finalità di cui all'articolo 6 comma 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito, con modifiche, dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9 è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2015”.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2015.
1. 534. (ex 17. 457.) Palese, Brunetta.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  142-bis. Per le finalità di cui all'articolo 52 comma 18 legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015”.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
1. 535. (ex 17. 447.) Latronico, Palese, Brunetta.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  142-bis. Per le finalità di cui all'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993 n. 422, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015”.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
1. 536. (ex 17. 445.) Latronico, Palese, Brunetta.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  142-bis. L'autorizzazione complessiva di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2015 ed assegnata con la stessa proporzione disposta dalle suddette lettere.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2015, 2016 e 2017.
1. 537. (ex 17. 459.) Luigi Di Maio, Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

  Al comma 139, sostituire le parole: 110 milioni con le seguenti: 100 milioni.

  Conseguentemente:
   all'elenco 3, sopprimere l'intervento:
Prosecuzione del concorso delle Forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale nelle province della regione Campania.
1. 538. (ex 0. 17. 498. 2.) Duranti, Marcon, Melilla, Scotto.

  Al comma 139, elenco 3, sostituire le parole: Prosecuzione del concorso delle Forze armate, con le parole: Rafforzamento delle Forze dell'ordine.
1. 539. (ex 0. 17. 498. 1.) Duranti, Marcon, Melilla, Scotto.

  Al comma 139, elenco 3, dopo le parole: regione Campania aggiungere le seguenti: anche attraverso l'uso di aeromobili a pilotaggio remoto (APR) delle Forze Armate.
1. 540. (ex 0. 17. 498. 3.) Basilio, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Currò, D'Incà.

  Al comma 139, aggiungere in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui all'elenco n. 3 allegato alla presente legge, relative alla prosecuzione del concorso delle Forze armate alle operazioni di sicurezza e controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale nelle province della regione Campania, all'articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: ”31 dicembre 2015.
1. 541. (ex 0. 17. 498. 6.) Russo.

  Dopo il comma 143, aggiungere il seguente:
  143-bis. La disposizione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 si interpreta anche per gli immobili costruiti su strutture artificiali ubicate nel mare territoriale.
1. 542. (ex 18. 01.) Crippa, Fantinati, Mucci, Vallascas, Da Villa, Prodani, Della Valle, Castelli, Currò, Caso, Sorial, Brugnerotto, Covello, D'Incà, Colonnese.

A.C. 2679-bis-A – Articolo 2

ARTICOLO 2, ANNESSI ALLEGATI ED ELENCHI, DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa e disposizioni in materia di enti territoriali).

  1. Le autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti in favore di imprese pubbliche e private, elencate nell'allegato n. 5 annesso alla presente legge, sono ridotte per gli importi ivi indicati. Le erogazioni alle imprese effettuate ai sensi delle autorizzazioni di spesa di cui al periodo precedente spettano nei limiti dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, come rideterminati per effetto delle riduzioni di cui al medesimo periodo.
  2. Il comma 10 dell'articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 8 si provvede a valere sulle risorse riscosse dall'ENAV SpA per lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea di rotta svolti a favore del traffico aereo civile, di cui al decreto del Ministro del tesoro 5 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 1997».

  3. All'articolo 76, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all'articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,» sono soppresse. Resta ferma l'approvazione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dei contratti di programma stipulati tra l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e il gestore aeroportuale.
  4. All'articolo 17-undecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «per ciascuno degli anni 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2014»;
   b) al comma 6, le parole: «Per gli anni 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2014».

  5. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, finalizzate a favorire il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari nonché della flotta destinata ai servizi di trasporto pubblico lagunare destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, sono destinate all'acquisto di materiale rotabile su gomma e di materiale rotabile ferroviario nonché di natanti e ferry-boat secondo le modalità di cui ai commi 6, 7 e 8.
  6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 5 a 8 e la ripartizione delle risorse su base regionale erogate direttamente alle società che espletano i servizi di trasporto pubblico locale in particolare, secondo i seguenti criteri:
   a) maggiore carico medio per servizio effettuato;
   b) condizioni di vetustà nonché classe di inquinamento degli attuali parchi veicolari;
   c) graduatoria su base regionale dei soggetti direttamente beneficiari dell'erogazione del contributo.

  7. Con il decreto di cui al comma 6 sono stabilite, altresì, le modalità di revoca e di successiva riassegnazione delle risorse per le finalità di cui al comma 5.
  8. Al fine di razionalizzare la spesa e conseguire economie di scala, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono chiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di assumere le funzioni di centro unico di acquisto, indicando le tipologie di veicoli, in relazione alle quote spettanti a seguito del riparto delle risorse disponibili.
  9. In coerenza con i contratti di programma-parte investimenti e parte servizi stipulati con la società Rete ferroviaria italiana (RFI) e in attuazione dei medesimi contratti di programma, nonché in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva 2012/34/UE, la Strategia di sviluppo della rete ferroviaria per il periodo 2015-2017 persegue i seguenti assi di intervento attraverso i connessi programmi di investimento:
   a) manutenzione straordinaria della rete ferroviaria nazionale;
   b) sviluppo degli investimenti per grandi infrastrutture.

  10. All'interno del programma di investimento di cui alla lettera b) del comma 9 e, in particolare, per la continuità dei lavori delle tratte Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria alta velocità/alta capacità (AV/AC) Milano-Venezia, della tratta terzo valico dei Giovi della linea AV/AC Milano-Genova, delle tratte del nuovo tunnel ferroviario del Brennero, autorizzate o in corso di autorizzazione con le modalità previste dai commi 232, 233 e 234 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il CIPE può approvare i progetti preliminari delle opere anche nelle more del finanziamento della fase realizzativa e i relativi progetti definitivi a condizione che sussistano disponibilità finanziarie sufficienti per il finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore non inferiore al 10 per cento del costo complessivo delle opere.
  11. In ottemperanza all'articolo 4 del contratto di programma-parte investimenti relativamente ai programmi di cui al comma 9 entro il mese di giugno di ogni anno e a consuntivo sulle attività dell'anno precedente, RFI presenta una relazione al Ministero vigilante, per la trasmissione al CIPE nonché alle competenti Commissioni parlamentari, in ordine alle risorse finanziarie effettivamente contabilizzate per investimenti, all'avanzamento lavori e alla consegna in esercizio delle spese connesse agli investimenti completati per ciascun programma di investimento, nonché agli eventuali scostamenti registrati rispetto al programma.
  12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ciascuno dei crediti d'imposta di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge, sono stabilite le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta in maniera tale da assicurare effetti positivi sui saldi di finanza pubblica non inferiori a 16,335 milioni di euro per l'anno 2015 e a 38,690 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
  13. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è incrementato al limite massimo di 5 miliardi di euro. Per far fronte all'onere derivante dalla concessione dei contributi di cui al comma 4 del suddetto articolo 2, è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per il 2015, di 31,6 milioni di euro per il 2016, di 46,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 39,1 milioni di euro per il 2019, di 31,3 milioni di euro per il 2020 e di 9,9 milioni di euro per il 2012.
  14. Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017.
  15. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1:
    1) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Si considera vettore anche l'impresa iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi associata a una cooperativa, aderente a un consorzio o parte di una rete di imprese nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce»;
    2) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Si considera committente anche l'impresa iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all'affidamento del trasporto»;
    3) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
     «e-bis) sub-vettore, l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata a eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale nel territorio italiano, che, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, svolge un servizio di trasporto su incarico di altro vettore»;

   b) dopo l'articolo 6-bis è inserito il seguente:
  «Art. 6-ter.(Disciplina della sub-vettura).1. Il vettore incaricato della prestazione di un servizio di trasporto può avvalersi di sub-vettori nel caso in cui le parti concordino, alla stipulazione del contratto o in corso di esecuzione dello stesso, di ricorrere alla sub-vettura. Il vettore assume gli oneri e le responsabilità gravanti sul committente connessi alla verifica della regolarità del sub-vettore, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
  2. In mancanza dell'accordo di cui al comma 1, in caso di affidamento da parte del vettore di eventuale sub-vettura il contratto può essere risolto per inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite.
  3. Il sub-vettore non può a sua volta affidare ad altro vettore lo svolgimento della prestazione di trasporto. In caso di violazione di tale divieto il relativo contratto è nullo, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite. In tal caso il sub-vettore successivo al primo ha diritto a percepire il compenso già previsto per il primo sub-vettore il quale, in caso di giudizio, è tenuto a esibire la propria fattura a semplice richiesta. Inoltre, nel caso di inadempimento degli obblighi fiscali, retributivi, contributivi e assicurativi, il sub-vettore che affida lo svolgimento della prestazione di trasporto assume gli oneri e le responsabilità connessi alla verifica della regolarità, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
  4. All'impresa di trasporto che effettua trasporti di collettame mediante raggruppamento di più partite e spedizioni, ciascuna di peso non superiore a 50 quintali, con servizi che implicano la rottura del carico, intesa come scarico delle merci dal veicolo per la loro suddivisione e il successivo carico su altri mezzi, è concessa la facoltà di avvalersi per l'esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni di trasporto di uno o più sub-vettori dopo ogni rottura di carico»;

   c) l'articolo 7-bis è abrogato e sono, conseguentemente, soppressi tutti i riferimenti alla scheda di trasporto contenuti nel medesimo decreto legislativo.

  16. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 1, 2 e 3 sono abrogati;
   b) i commi 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 5 sono sostituiti dai seguenti:
  «4. Nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei princìpi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale.
  4-bis. Al fine di garantire l'affidamento del trasporto a vettori in regola con l'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, il committente è tenuto a verificare preliminarmente alla stipulazione del contratto tale regolarità mediante acquisizione del documento di cui al comma 4-sexies. In tal caso il committente non assume gli oneri di cui ai commi 4-ter e 4-quinquies.
  4-ter. Il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4-quater è obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.
  4-quater. La verifica sulla regolarità del vettore è effettuata limitatamente ai requisiti e ai sensi del comma 4-bis, fino alla data di adozione della delibera del Presidente del Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. A decorrere dall'adozione della delibera di cui al primo periodo, la verifica sulla regolarità del vettore è assolta dal committente mediante accesso ad apposita sezione del portale internet attivato dal citato Comitato centrale, dal quale sia sinteticamente acquisita la qualificazione di regolarità del vettore a cui si intende affidare lo svolgimento di servizi di autotrasporto. A tal fine il medesimo Comitato centrale, previa opportuna intesa, acquisisce sistematicamente in via elettronica dalle amministrazioni e dagli enti competenti l'informazione necessaria a definire e aggiornare la regolarità dei vettori iscritti.
  4-quinquies. In caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4-quater, oltre agli oneri di cui al comma 4-ter, si assume anche gli oneri relativi all'inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, commesse nell'espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito.
  4-sexies. All'atto della conclusione del contratto, il vettore è tenuto a fornire al committente un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.
  5. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, come individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, è adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione, ove tali variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato. Tale adeguamento viene effettuato anche in relazione alle variazioni delle tariffe autostradali italiane»;
   c) i commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 16 sono abrogati;
   d) il comma 14 è sostituito dal seguente:
  «14. Alla violazione delle norme di cui ai commi 13 e 13-bis consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento dell'importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000 euro».

  17. Costituisce condizione dell'esercizio in giudizio di un'azione relativa a una controversia in materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita da uno o più avvocati di cui al capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, cui si rinvia per la disciplina del procedimento stesso. Se le parti, con accordo o nel contratto, prevedono la mediazione presso le associazioni di categoria a cui aderiscono le imprese, la negoziazione assistita esperita si considera comunque valida. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per l'attivazione dell'azione diretta di cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.
  18. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come da ultimo sostituito dal comma 16 del presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto anche conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, pubblica e aggiorna nel proprio sito internet valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi.
  19. Le nuove imprese che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano domanda di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada hanno facoltà di dimostrare il requisito dell'idoneità finanziaria, anche sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale, limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione decorrenti dalla data dell'autorizzazione di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009. A decorrere dal terzo anno di esercizio della professione la dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria è ammessa esclusivamente con la modalità prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011, oppure a mezzo di attestazione rilasciata sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. Le polizze di assicurazione di responsabilità professionale, già presentate alle competenti amministrazioni dalle imprese che hanno presentato domanda di autorizzazione o autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore su strada anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai fini della dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria, sono valide fino alla scadenza delle stesse, con esclusione di eventuale tacito o espresso rinnovo. Successivamente a tale scadenza, anche queste ultime imprese dimostrano il requisito dell'idoneità finanziaria esclusivamente con le modalità di cui al secondo periodo.
  20. I trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi pubblici elencati nell'allegato n. 6 annesso alla presente legge, sono ridotti per gli importi ivi indicati.
  21. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ferme restando le attribuzioni proprie della Commissione di vigilanza prevista dall'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni, nell'ambito delle competenze proprie della Commissione parlamentare di cui all'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, rientrano anche le funzioni di vigilanza sulla gestione separata di cui al comma 8 del presente articolo relativamente ai profili di operazioni di finanziamento e sostegno del settore pubblico realizzate con riferimento all'intero settore previdenziale e assistenziale».
  22. All'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «negli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014 e 2015».
  23. All'articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «Per gli anni 2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2015-2018».
  24. Le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogate fino al 31 dicembre 2014 dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2015. Resta ferma l'inapplicabilità delle disposizioni di cui al citato articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, al personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27.
  25. Sono abrogati gli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, e l'articolo 1, comma 260, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
  26. All'articolo 1870, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «pari al 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 50 per cento». Tale percentuale di calcolo trova applicazione nei confronti del personale che transita nella posizione di ausiliaria a decorrere dal 1o gennaio 2015.
  27. Gli importi dei premi previsti dagli articoli 1803, comma 1, lettere da a) ad e), e successive modificazioni, nonché quelli previsti dall'articolo 1804, comma 1, lettere da a) ad e), e 2161, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ridotti alla metà.
  28. L'articolo 2261 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, è abrogato. Sono, altresì, abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 2262 e i commi 1 e 2 dell'articolo 2161 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e successive modificazioni.
  29. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ridotta di 119 milioni di euro per l'anno 2015.
  30. Le somme disponibili in conto residui dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nel 2015.
  31. Le assunzioni di personale di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per l'anno 2015, possono essere effettuate con decorrenza non anteriore al 1o dicembre 2015, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 3, commi 3-quater e 3-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché per quelle degli allievi ufficiali e frequentatori di corsi per ufficiali, degli allievi marescialli e del personale dei gruppi sportivi, per un risparmio complessivo non inferiore a 27,2 milioni di euro.
  32. Ai fini delle assunzioni di personale previste dall'articolo 3, comma 3-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il comma 3-bis del medesimo articolo, si interpreta nel senso che lo scorrimento ivi previsto riguarda anche i concorsi banditi nell'anno 2012 e indetti per l'anno 2013.
  33. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze di razionalizzazione delle risorse disponibili e di quelle connesse all'espletamento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia, in relazione alla specificità ad esse riconosciuta, nelle more della definizione delle procedure contrattuali e negoziali di cui all'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono avviate le procedure per la revisione dell'accordo nazionale quadro stipulato in attuazione dell'articolo 24 dello stesso decreto, con le modalità ivi previste.
  34. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 33, la revisione degli accordi nazionali quadro, da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve tenere conto del mutato assetto funzionale, organizzativo e di servizio, derivante in particolare dalle misure di contenimento della spesa pubblica previste dai provvedimenti in materia finanziaria dall'anno 2010, con particolare riferimento a quelle del parziale blocco del turn over nelle Forze di polizia e alla conseguente elevazione dell'età media del personale in servizio.
  35. Al comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, al terzo periodo, le parole: «per l'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2014» e le parole: «fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2015» e al quarto periodo, del medesimo comma, le parole: «Per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2015».
  36. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in via straordinaria, per l'anno 2015, ai fini della copertura dei posti vacanti, è autorizzata allo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali interne già bandite alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.
  37. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica connessi al programma di valorizzazione e cessione di immobili pubblici di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche sollecitando l'interesse di un'ampia platea di investitori, all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, dopo le parole: «trattativa privata» sono inserite le seguenti: «ovvero, per gli anni 2015, 2016 e 2017, mediante procedura ristretta alla quale investitori qualificati, in possesso di requisiti e caratteristiche fissati con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione alla singola procedura di dismissione, sono invitati a partecipare e, successivamente, a presentare offerte di acquisto nel rispetto delle modalità e dei termini indicati nella lettera di invito,».
  38. Al medesimo fine di cui al comma 37, mediante l'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio e la conseguente liberazione degli stessi nella prospettiva della loro valorizzazione e cessione, all'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 222-quater:
    1) al terzo periodo, dopo le parole: «I piani di razionalizzazione nazionali» sono inserite le seguenti: «, comprensivi della stima dei costi per la loro concreta attuazione,» e dopo le parole: «con gli obiettivi fissati dal presente comma» sono inserite le seguenti: «, nonché della compatibilità con le risorse finanziarie stanziate negli appositi capitoli di spesa riguardanti la razionalizzazione degli spazi ad uso ufficio»;
    2) dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «All'Agenzia del demanio sono attribuite funzioni di indirizzo e di impulso dell'attività di razionalizzazione svolta dalle amministrazioni dello Stato, anche mediante la diretta elaborazione di piani di razionalizzazione secondo quanto previsto dal comma 222. All'attuazione delle disposizioni del quarto periodo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
    3) al quarto periodo, dopo le parole: «i risultati della verifica» sono inserite le seguenti: «, nonché la disponibilità delle specifiche risorse finanziarie. Nel caso di assenza di queste ultime, l'attuazione del piano di razionalizzazione è sospesa fino alla disponibilità di nuove risorse»;
    4) al quinto periodo, le parole: «In caso tale verifica risulti positiva» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso di disponibilità di risorse finanziarie e di verifica positiva della compatibilità dei piani di razionalizzazione con gli obiettivi fissati dal presente comma» e dopo le parole: «da ridurre per effetto dei risparmi individuati nel piano» sono inserite le seguenti: «, a decorrere dalla completa attuazione del piano medesimo»;
    5) all'ultimo periodo, le parole: «positivamente verificati» sono soppresse;

   b) dopo il comma 222-quater è inserito il seguente:
  «222-quater.1. Al fine di dare concreta e sollecita attuazione ai piani di razionalizzazione di cui ai commi 222 e seguenti, a decorrere dal 1o gennaio 2015, inoltre, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo denominato “Fondo per la razionalizzazione degli spazi”, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro. Il Fondo ha la finalità di finanziare le opere di riadattamento e ristrutturazione necessarie alla riallocazione delle amministrazioni statali in altre sedi di proprietà dello Stato ed è alimentato, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da:
   a) una quota non superiore al 10 per cento dei proventi derivanti dalle nuove operazioni di valorizzazione e cessione degli immobili di proprietà dello Stato che sono versati all'entrata per essere riassegnati al Fondo;
   b) una quota non superiore al 10 per cento dei risparmi rinvenienti dalla riduzione della spesa per locazioni passive determinati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze».

  39. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
    «c) sono attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle risorse allo stesso assegnate per gli interventi relativi agli edifici pubblici statali e agli immobili demaniali, le decisioni di spesa relative agli interventi manutentivi da effettuare, a cura delle strutture del medesimo Ministero, ai sensi dell'articolo 176 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, su beni immobili di cui alle lettere a) e b). L'esecuzione di tali interventi è tempestivamente comunicata all'Agenzia del demanio, al fine del necessario coordinamento con le attività dalla stessa poste in essere ai sensi del presente articolo»;

   b) al comma 2-bis:
    1) il primo periodo è soppresso;
    2) al secondo periodo, le parole: «il Corpo della guardia di finanza è autorizzato» sono sostituite dalle seguenti: «la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il Corpo della guardia di finanza sono autorizzati»;
    3) al terzo periodo, le parole: «esercizio finanziario 2014» sono sostituite dalle seguenti: «esercizio finanziario 2015» e le parole da: «corrispondenti» fino a «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «occorrenti per le finalità di cui al primo periodo»;

   c) al comma 4:
    1) al primo periodo, dopo le parole: «al fine di ridurre le locazioni passive» sono aggiunte le seguenti: «, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici»;
    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle decisioni di spesa assunte dall'Agenzia del demanio ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

   d) al comma 5, secondo periodo, sono soppresse le parole: «mediante tali operatori» e le parole: «, ovvero, in funzione della capacità operativa delle stesse strutture, dall'Agenzia del Demanio»;
   e) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
  «6-bis. Le amministrazioni o soggetti pubblici di cui al comma 2, lettera a), dotati di autonomia finanziaria, ai fini della copertura dei costi degli interventi comunicati ai sensi del comma 3 e inseriti in un piano generale di cui al comma 4, mettono a disposizione la corrispondente provvista finanziaria per integrare i fondi di cui al comma 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

  40. Al fine di valorizzare la società Poste italiane Spa, assicurando maggiore certezza e stabilità dei rapporti giuridici, nonché la sostenibilità dell'onere del servizio postale universale in relazione alle risorse pubbliche disponibili:
   a) il contratto di programma per il triennio 2009-2011, stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Poste italiane Spa, approvato dall'articolo 33, comma 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, resta efficace fino alla conclusione della procedura di approvazione del nuovo contratto di programma per il quinquennio 2015-2019 secondo le previsioni di cui al comma 41 del presente articolo, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia. Ai relativi oneri si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo previsti a legislazione vigente. Sono fatti salvi gli effetti delle verifiche effettuate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale effettivamente sostenuto per ciascuno degli anni del periodo regolatorio 2012-2014;
   b) a partire dal periodo regolatorio successivo a quello 2012-2014, il contratto di programma stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale ha durata quinquennale. L'importo del relativo onere a carico della finanza pubblica è confermato nell'importo massimo di 262,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, cui si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente allo scopo finalizzate. Sono fatti salvi gli effetti delle verifiche dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale.

  41. Il contratto di programma di cui al comma 40, lettera b), è sottoscritto tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale entro il 31 marzo 2015 e contestualmente notificato alla Commissione europea per le valutazioni di competenza. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico invia lo schema di contratto di programma al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'acquisizione, entro quindici giorni dall'avvenuta ricezione, dei relativi pareri. Il Ministero dello sviluppo economico può procedere al riesame dello schema di contratto in considerazione dei pareri di cui al secondo periodo ed, entro cinque giorni dall'acquisizione dei predetti pareri, provvede a trasmettere lo schema di contratto alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di esso sia espresso, entro venti giorni dall'avvenuta ricezione dello schema di contratto, il parere non vincolante delle competenti Commissioni parlamentari. Decorso il termine di cui al terzo periodo, il contratto di programma può essere validamente sottoscritto anche in mancanza del predetto parere. Nel caso in cui il fornitore del servizio universale, in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica di cui all'articolo 3, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, presenti richiesta di deroga, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si pronuncia entro il termine di quarantancinque giorni dalla presentazione della richiesta.
  42. All'articolo 3, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole: «un ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «un quarto».
  43. All'articolo 1, comma 1097, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «5 per cento» sono sostituite con le seguenti: «50 per cento».
  44. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, le parole da: «Entro il 31 marzo 1994 l'ente “Poste Italiane” stipula apposite convenzioni, aventi efficacia a partire dal 1o gennaio 1994» sono sostituite dalle seguenti: «L'ente “Poste Italiane” stipula appositi accordi o convenzioni»;
   b) alla lettera a), le parole: «1) a una contabilità analitica» sono sostituite dalle seguenti: «1) per le attività diverse dalla raccolta del risparmio postale, a una contabilità analitica» e le parole: «annualmente, a richiesta di uno dei contraenti, con apposite convenzioni aggiuntive» sono sostituite dalle seguenti: «, a richiesta di uno dei contraenti, con appositi accordi aggiuntivi, che prevedano anche misure idonee a garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta».

  45. A decorrere dall'anno 2015, le dotazioni di bilancio in termini di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri sono ridotte per gli importi indicati nell'elenco n. 3 allegato alla presente legge.
  46. A decorrere dall'anno 2015, gli stanziamenti iscritti in bilancio per le spese di funzionamento della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sono ridotti per gli importi indicati nell'allegato n. 7 annesso alla presente legge.
  47. L'espletamento di ogni funzione connessa alla carica di presidente o consigliere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), nonché qualsiasi attività istruttoria finalizzata alle deliberazioni del Consiglio, non può comportare oneri a carico della finanza pubblica ad alcun titolo.
  48. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono apportate le seguenti modificazioni, con l'abrogazione di qualunque disposizione regolamentare adottata in forza delle norme abrogate:
   a) l'articolo 9 è abrogato;
   b) all'articolo 10, comma 1, lettera d), le parole: «, dettando a tal fine proprie direttive agli istituti incaricati di redigere il rapporto di base» sono soppresse;
   c) all'articolo 16, comma 2, lettera c), le parole: «o commette ad istituti specializzati,» sono soppresse;
   d) all'articolo 19:
    1) al comma 3, le parole: «e con privati»;
    2) il comma 4 è abrogato.

  49. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, a decorrere dall'anno 2015, un'ulteriore riduzione delle spese del proprio bilancio, rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, non inferiore a 13 milioni di euro. Le somme provenienti dalla suddetta riduzione sono versate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato.
  50. All'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo le parole: «per l'anno 2014, di euro 150 milioni.» sono aggiunte le seguenti: «A decorrere dall'anno 2015, le somme da riversare alla RAI, come determinate sulla base dei dati del rendiconto del pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato dell'anno precedente a quello di accredito, sono ridotte del 5 per cento».
  51. Ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e di quelli che derivano dall'applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, a partire dall'annualità 2015 le risorse destinate agli obblighi di servizio pubblico nel settore del trasporto merci su ferro non possono essere superiori a 100 milioni di euro annui.
  52. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Per le attività di cui al comma 3, lettere a), b) e c), è riconosciuta ad ANAS SpA una quota fino al 10 per cento del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento per spese non previste da altre disposizioni di legge o regolamentari e non inserite nel quadro economico di progetto».

  53. Le disposizioni di cui al comma 52 si applicano anche agli interventi di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni.
  54. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, la lettera a) è abrogata.
  55. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 5 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è soppresso.
  56. A decorrere dal 1o gennaio 2015, al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell'INAIL sono posti in pagamento il giorno 10 di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico pagamento, ove non esistano cause ostative, nei confronti dei beneficiari di più trattamenti.
  57. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «A decorrere dal 1o gennaio 2015 il medico necroscopo trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro 48 ore dall'evento, il certificato di accertamento del decesso per via telematica on line secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali già utilizzate ai fini delle comunicazioni di cui ai commi precedenti. In caso di violazione dell'obbligo di cui al primo periodo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 46 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

  58. Le prestazioni in denaro versate dall'INPS per il periodo successivo alla morte dell'avente diritto su un conto corrente presso un istituto bancario o postale sono corrisposte con riserva. L'istituto bancario e la società Poste italiane Spa sono tenuti alla loro restituzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale qualora esse siano state corrisposte senza che il beneficiario ne avesse diritto. L'obbligo di restituzione sussiste nei limiti della disponibilità esistente sul conto corrente. L'istituto bancario o la società Poste italiane Spa non possono utilizzare detti importi per l'estinzione dei propri crediti. Nel caso di cui al periodo precedente i soggetti che hanno ricevuto direttamente le prestazioni in contanti per delega o che ne hanno avuto la disponibilità sul conto corrente bancario o postale, anche per ordine permanente di accredito sul proprio conto, o che hanno svolto o autorizzato un'operazione di pagamento a carico del conto disponente, sono obbligati al reintegro delle somme a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. L'istituto bancario o la società Poste italiane Spa che rifiutino la richiesta per impossibilità sopravvenuta del relativo obbligo di restituzione o per qualunque altro motivo sono tenuti a comunicare all'INPS le generalità del destinatario o del disponente e l'eventuale nuovo titolare del conto corrente.
  59. L'INPS procede al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato di 19 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi conseguiti attraverso l'attuazione dei commi 55, 56, 57 e 58.
  60. L'INPS rende indisponibile l'importo di 50 milioni di euro delle entrate per interessi attivi, al netto dell'imposta sostitutiva, derivanti dalla concessione di prestazioni creditizie agli iscritti alla gestione di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e procede al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato.
  61. L'INPS procede al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato dei seguenti importi:
   a) 25 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi derivanti dalla razionalizzazione delle attività svolte nell'ambito del servizio CUN – Centralino unico nazionale per INPS, INAIL ed Equitalia;
   b) 6 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi connessi con la rinegoziazione delle convenzioni stipulate per la determinazione dei limiti reddituali per l'accesso alle prestazioni attraverso le dichiarazioni RED e ICRIC;
   c) 10 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi connessi con la razionalizzazione della spesa per i servizi tecnologici attraverso il completamento dei processi di integrazione dei sistemi proprietari degli enti soppressi ai sensi del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

  62. L'INAIL procede al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato di 50 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione agli ulteriori risparmi da conseguire attraverso interventi di razionalizzazione e di riduzione delle spese dell'Istituto, tenuto anche conto della previsione di cui al comma 55, con esclusione di quelle predeterminate per legge.
  63. Con riferimento all'esercizio finanziario 2015 gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 75 milioni di euro. I risparmi derivanti dal primo periodo conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001. Con effetto dall'esercizio finanziario 2016, al comma 4 dell'articolo 13 della legge n. 152 del 2001, le parole: «dell'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 62 per cento». A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2014, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 152 del 2001, è rideterminata nella misura dello 0,186 per cento.
  64. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: «in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale» sono sostituite con le seguenti: «in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento della popolazione italiana, come accertata nell'ultimo censimento nazionale e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri»;
   b) all'articolo 3, comma 2, le parole: «in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento della popolazione italiana, come accertata nell'ultimo censimento nazionale, secondo criteri di adeguata distribuzione nel territorio nazionale individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali»;
   c) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
  «Art. 10. – (Attività diverse). – 1. Gli istituti di patronato possono altresì svolgere senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13:
   a) in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza tecnica in materia di: previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro;
   b) le attività e le materie di cui alla lettera a), oltre che in materia di supporto a servizi anagrafici o certificativi e di gestione di servizi di welfare territoriale, possono essere svolte in favore delle pubbliche amministrazioni e di organismi dell'Unione europea anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con le amministrazioni interessate, secondo i criteri generali stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 30 giugno 2015, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale;
   c) in favore dei soggetti indicati nelle lettere a) e b), a sostegno del processo di riorganizzazione della pubblica amministrazione, con l'obiettivo di sostenere la popolazione nelle procedure di accesso telematico alla medesima, sulla base di convenzioni specifiche gli istituti di patronato possono svolgere attività di informazione, di istruttoria, di assistenza e di invio di istanze, con contributo all'erogazione del servizio secondo lo schema di convenzione definito con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro il 30 giugno 2015, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale.

  2. Gli istituti di patronato possono svolgere, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro gratuitamente nei confronti dei lavoratori e, sulla base di apposite tariffe, nei confronti della pubblica amministrazione e dei datori di lavoro privati, sulla base di apposite convenzioni stipulate secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 30 giugno 2015.
  3. Gli istituti di patronato possono svolgere attività di consulenza e trasmissione telematica di dati in materia di assistenza e previdenza sociale, infortuni e malattie professionali, in favore dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, incluse nell'attività di cui all'articolo 13, che vengono ammesse, in base a convenzione sottoscritta con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a contributo per l'erogazione del servizio. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, sono individuate le prestazioni, non rientranti nel finanziamento di cui all'articolo 13, per le quali è ammessa l'esigibilità del citato contributo per l'erogazione del servizio, per ciascuna prestazione a favore dell'istituto di patronato, da parte dell'utenza o degli enti pubblici beneficiari. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di partecipazione all'erogazione del servizio di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Con decreto del direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'elenco delle prestazioni e dei predetti contributi per l'erogazione del servizio è adeguato ogni quattro anni»;
   d) all'articolo 14, comma 1, lettera a), dopo le parole: «documentazione contabile» sono aggiunte le seguenti: «attraverso l'adozione di uno schema di bilancio analitico di competenza definito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, redatto secondo le disposizioni del codice civile, comprendente anche le attività svolte all'estero»;
   e) all'articolo 16, comma 2, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
    «c-bis) l'istituto abbia realizzato per due anni consecutivi attività rilevante ai fini del finanziamento di cui all'articolo 13, comma 7, lettera b), sia in Italia sia all'estero, in una quota percentuale accertata in via definitiva dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali inferiore al 2,5 per cento del totale. Le disposizioni di cui alla presente lettera trovano applicazione nei confronti degli istituti di patronato riconosciuti in via definitiva e operanti da oltre cinque anni alla data di entrata in vigore della presente disposizione con effetto dall'attività dell'anno 2014, definitivamente accertata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
    c-ter) non dimostrino di svolgere attività, oltre che a livello nazionale, anche in almeno otto Paesi stranieri, con esclusione dei patronati promossi dalle organizzazioni sindacali agricole».

  65. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 9, 10, lettere a), b) e c), 11 e 12 sono abrogati;
   b) al comma 13, le parole: «entro un anno dalla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015».

  66. A seguito dell'entrata in vigore della riforma complessiva degli istituti di patronato, anche con riferimento alle attività diverse che possono svolgere e dei relativi meccanismi di finanziamento diversi di cui, rispettivamente, agli articoli 10 e 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, e successive modificazioni, nell'ambito della legge di bilancio per il triennio 2016-2018, sono rimodulate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le modalità di sostegno degli istituti di patronato e di assistenza sociale, al fine di assicurare la semplificazione e la tempestività nell'erogazione dei trasferimenti pubblici in loro favore, nonché di definire aliquote di contribuzione e meccanismi di anticipazione delle risorse a valere sui contributi incassati dagli enti previdenziali atti a garantire la corretta ed efficiente gestione delle attività d'istituto.
  67. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è ridotta di 238 milioni di euro per l'anno 2015 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
  68. Il comma 4 dell'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «4. Oltre che ai fini previsti dall'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del predetto decreto e del comma 2 del presente articolo sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per le analisi del rischio di evasione. Le medesime informazioni, inclusive del valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari e postali, sono altresì utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione».

  69. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2015, sono individuate le iniziative di elevata utilità sociale valutabili nell'ambito dei piani triennali di investimento dell'INAIL da finanziare, a valere sulle risorse autorizzate nei predetti piani triennali, con l'impiego di quota parte delle somme detenute dal medesimo Istituto presso la tesoreria centrale dello Stato. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  70. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti eventualmente necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini degli accordi internazionali concernenti la determinazione dei contributi volontari e obbligatori alle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte, per un importo complessivo pari a 25.243.300 euro per l'anno 2015 e a 8.488.300 euro a decorrere dall'anno 2016. Le relative autorizzazioni di spesa si intendono ridotte per gli importi indicati nell'allegato n. 8 annesso alla presente legge, per cui, a decorrere dall'anno 2015, non è ammesso il ricorso all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  71. Con effetto dal 1o luglio 2015, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede, sulla base di rilevamenti obiettivi, ad una revisione globale dei coefficienti di cui agli articoli 171 e 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal presente comma. A decorrere dalla medesima data, all'articolo 51, comma 8, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché il cinquanta per cento delle maggiorazioni percepite fino alla concorrenza di due volte l'indennità base», all'articolo 23 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, dopo le parole: «è aumentato» sono inserite le seguenti: «, a domanda dell'interessato o dei superstiti aventi causa,» e al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le indennità base di cui alla tabella 19 sono ridotte del 20 per cento;
   b) all'articolo 84, quarto comma, le parole: «Il personale di ruolo e» e le parole: «, rispettivamente dell'indennità di servizio all'estero o» sono soppresse e il quinto comma è abrogato;
   c) all'articolo 144, secondo comma, primo periodo, dopo le parole: «è computato» sono inserite le seguenti: «, a domanda dell'interessato o dei superstiti aventi causa,»;
   d) all'articolo 171, comma 3, lettera a), le parole: «degli alloggi e» sono soppresse;
   e) all'articolo 173, al comma 1, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «un ottavo» e al comma 3, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «un ottavo»;
   f) all'articolo 175, comma 2, al primo periodo, la parola: «un settimo» è sostituita dalle seguenti: «cinque ventottesimi», al secondo periodo, dopo le parole: «nella misura di» sono inserite le seguenti: «cinque quarti di» e al terzo periodo, le parole: «del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «di cinque ottavi»;
   g) all'articolo 175, il comma 3 è abrogato;
   h) all'articolo 176, comma 2, le parole: «una indennità di servizio mensile aumentata del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «quindici ottavi di un'indennità di servizio mensile»;
   i) all'articolo 177, secondo comma, il secondo periodo è soppresso;
   l) l'articolo 178 è sostituito dal seguente:
  «Art. 178. – (Spese per abitazione).1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 84 e 177, il personale in servizio all'estero deve acquisire nella sede di servizio o nelle immediate vicinanze la disponibilità di un'abitazione adeguata alle esigenze di sicurezza e di decoro inerenti alle funzioni svolte.
  2. Per le spese di abitazione spetta una maggiorazione dell'indennità di cui all'articolo 171 determinata secondo i seguenti criteri:
   a) l'importo è parametrato all'indennità personale secondo percentuali, anche differenti per i singoli posti di organico in uno stesso ufficio, soggette a revisione annuale, non superiori all'80 per cento, stabilite con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione permanente di cui all'articolo 172, sulla base dei costi di alloggi rispondenti alle caratteristiche di cui al comma 1 del presente articolo;
   b) la maggiorazione non può eccedere il costo effettivo della locazione di un alloggio adeguato alle funzioni svolte;
   c) la maggiorazione è corrisposta dall'assunzione di funzioni nella sede alla cessazione definitiva delle funzioni stesse, inclusi i periodi di congedo e quelli in cui è sospesa o diminuita l'indennità personale;
   d) nel caso di dipendenti che condividano l'abitazione, la maggiorazione spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella misura più elevata, aumentata del 20 per cento;
   e) la maggiorazione non spetta se il dipendente o i familiari conviventi anche non a carico sono proprietari nella sede di servizio di un'abitazione idonea alle funzioni svolte.

  3. La maggiorazione è versata in rate semestrali anticipate. L'amministrazione può versare le prime due rate al momento dell'assunzione di funzioni nella sede, se nel locale mercato immobiliare è prassi costante pretendere per la stipula dei contratti di locazione il pagamento anticipato del canone per uno o più anni»;

   m) all'articolo 181, comma 2, le parole: «nella misura del 50 per cento» sono soppresse;
   n) all'articolo 186, i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati e il secondo comma è sostituito dal seguente:
  «Al personale che compie viaggi nel Paese di residenza o in altri Paesi esteri, oltre all'indennità personale in godimento, compete il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per i viaggi di servizio nel territorio nazionale».

  72. L'autorizzazione di spesa relativa agli assegni previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, è ridotta di 3,7 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
  73. A decorrere dal 1o gennaio 2015 le attività connesse alla diffusione di notizie italiane attraverso testate giornalistiche italiane, con attività di servizi esteri, e straniere, già svolte dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono trasferite, con le relative risorse finanziarie, alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
  74. All'articolo 1, comma 249, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014 e di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».
  75. Le votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, sono rinviate al 17 aprile 2015. Il termine per la presentazione della domanda di iscrizione all'elenco elettorale di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 118, è prorogato al 18 marzo 2015. All'attuazione delle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo si provvede con gli stanziamenti disponibili a legislazione vigente. Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2014 possono essere impegnate nell'esercizio finanziario 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica di cui al quarto periodo del presente comma, pari a 1.103.191 euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
  76. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 3 agosto 2009, n. 115, è ridotta di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015 per la quota afferente alle spese di funzionamento.
  77. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, è ridotta di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'esercizio 2015.
  78. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Per l'anno 2015, una quota parte, pari a 10 milioni di euro, delle somme versate all'entrata dello Stato rimane acquisita all'erario. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibili per l'anno 2015, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma di 10 milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato».
  79. A decorrere dal 1o settembre 2015, l'articolo 307 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:
  «Art. 307. – (Organizzazione e coordinamento periferico). – 1. L'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica è di competenza degli uffici scolastici regionali e del dirigente ad essi preposto, che può avvalersi della collaborazione di un dirigente scolastico o di un docente di ruolo di educazione fisica, il quale può essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento».

  80. A decorrere dal 1o settembre 2015 e in considerazione dell'attuazione dell'organico dell'autonomia, funzionale all'attività didattica ed educativa nelle istituzioni scolastiche ed educative, l'articolo 459 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato.
  81. Il secondo e il terzo periodo dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono soppressi a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017.
  82. Al fine di contribuire al mantenimento della continuità didattica e alla piena attuazione dell'offerta formativa, a decorrere dal 1o settembre 2015 il comma 59 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente:
  «59. Salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, nonché di cui all'articolo 307 e alla parte V del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola non può essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata, presso le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alle autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), ovvero enti, associazioni e fondazioni».

  83. A decorrere dal 1o settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a: a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti; b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico; c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza. Alla sostituzione si può provvedere mediante l'attribuzione al personale in servizio delle ore eccedenti di cui ai periodi successivi. Le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti possono essere attribuite dal dirigente scolastico anche al personale collaboratore scolastico. Conseguentemente le istituzioni scolastiche destinano il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa prioritariamente alle ore eccedenti.
  84. Ferme restando la tutela e la garanzia dell'offerta formativa, a decorrere dal 1o settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale docente per il primo giorno di assenza.
  85. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in considerazione di un generale processo di digitalizzazione e incremento dell'efficienza dei processi e delle lavorazioni, si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2015/ 2016, fermi restando gli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
   a) una riduzione nel numero dei posti pari a 2.020 unità;
   b) una riduzione nella spesa di personale pari a 50,7 milioni di euro annui a decorrere all'anno scolastico 2015/2016.

  86. Per le attività di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi affidati alle segreterie scolastiche, al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza delle interazioni con le famiglie, gli alunni e il personale dipendente, è autorizzata per l'anno 2015 la spesa di 10 milioni di euro a valere sulle riduzioni di spesa di cui al comma 85.
  87. Dall'attuazione del comma 85 devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa non inferiori a 16,9 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Quota parte delle riduzioni di spesa relative all'anno 2015, pari a 10 milioni di euro, è utilizzata a copertura della maggiore spesa di cui al comma 86. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio, in caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 85 entro il 31 luglio 2015, si provvede alla corrispondente riduzione degli stanziamenti rimodulabili per acquisto di beni e servizi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  88. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, relativa al rimborso delle spese per accertamenti medico-legali sostenute dalle università e dalle istituzioni dell'alta formazione, artistica, musicale e coreutica, è ridotta di 700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015.
  89. Il comma 278 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato e il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è soppresso.
  90. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è ridotto di 34 milioni di euro per l'anno 2015 e di 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, in considerazione di una razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi da effettuare a cura delle università. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli indirizzi per l'attuazione della razionalizzazione di spesa.
  91. La somma di 140 milioni di euro, giacente sul conto corrente bancario acceso presso la Banca Intesa San Paolo Spa e relativa alla gestione stralcio del Fondo speciale per la ricerca applicata (FSRA) di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2015. Eventuali ulteriori somme disponibili all'esito della chiusura della gestione stralcio del FSRA sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
  92. Le disponibilità iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destinate al funzionamento delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica sono ridotte di un milione di euro per l'anno 2015. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in sede di definizione dei criteri di riparto annuale del suddetto fondo, individua le destinazioni di spesa su cui applicare le specifiche riduzioni, con particolare riferimento alle istituzioni con più elevato fondo di cassa.
  93. A decorrere dal 1o gennaio 2015 e anche per gli incarichi già conferiti, l'incarico di presidente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, è svolto a titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle spese sostenute. I compensi e le indennità spettanti al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle suddette istituzioni sono rideterminati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura tale da determinare risparmi di spesa, inclusivi di quelli derivanti dal primo periodo, pari a 1.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015.
  94. I compensi ai componenti degli organi degli enti pubblici di ricerca finanziati a valere sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sono rideterminati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in maniera da conseguire risparmi lordi di spesa pari a 916.000 euro nell'anno 2015 e a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Conseguentemente, il Fondo di cui al primo periodo è ridotto in pari misura.
  95. Il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è ridotto di 42 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, in considerazione di una razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi da effettuare a cura degli enti e delle istituzioni di ricerca. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli indirizzi per l'attuazione della razionalizzazione di spesa.
  96. A decorrere dal 1o gennaio 2015, il contingente di personale di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è individuato in 190 unità, inclusive della dotazione relativa all'organismo indipendente di valutazione. Dalla medesima data gli stanziamenti dei capitoli concernenti le competenze accessorie agli addetti al Gabinetto sono corrispondentemente ridotti di euro 222.000.
  97. Al fine di favorire il reclutamento di ricercatori, all'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «A decorrere dall'anno 2015, le università che rispettano la condizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e delle successive norme di attuazione del comma 6 del medesimo articolo 7, possono procedere, in aggiunta alle facoltà di cui al secondo periodo del presente comma, all'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche utilizzando le cessazioni avvenute nell'anno precedente riferite ai ricercatori di cui al citato articolo 24, comma 3, lettera a), già assunti a valere sulle facoltà assunzionali del presente comma».
  98. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, le parole: «reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b),» sono sostituite dalle seguenti: «reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3,».
  99. Si applicano alle università le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
  100. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione degli alunni tenendo conto dell'esigenza di valorizzare i princìpi dell'autonomia scolastica e della continuità didattica, assicurando la coerenza degli standard valutativi e garantendo uno sviluppo ottimale della professione di docente in termini di conoscenze, competenze e approcci didattici e pedagogici e di verifica dell'efficacia delle pratiche educative, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati, con effetto dall'anno 2015, i nuovi criteri per la definizione della composizione delle commissioni d'esame delle scuole secondarie di secondo grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro lo stesso termine, sono definiti i relativi compensi nel rispetto di quanto eventualmente previsto in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola, in coerenza con le finalità del Fondo «La buona scuola» di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1.
  101. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 100, accertate entro il 1o ottobre di ciascun anno, restano nella disponibilità dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e sono utilizzate per l'attuazione degli interventi ai quali è destinato il Fondo «La buona scuola» di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1.
  102. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 100 cessano di avere efficacia le disposizioni all'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni, incompatibili con quanto disposto dal decreto medesimo.
  103. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1994, n. 124, a decorrere dall'anno 2015 è ridotta di euro 1.000.000.
  104. Al comma 38 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il secondo periodo è soppresso.
  105. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è ridotta per l'anno 2015 di 8,9 milioni di euro e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
  106. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 981 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di 3 milioni di euro per l'anno 2015.
  107. L'autorizzazione di spesa relativa al contributo straordinario al comune di Reggio Calabria di cui all'articolo 144, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ridotta di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
  108. All'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «Il 42 per cento» sono sostituite dalle seguenti «Il 21 per cento». La società ANAS Spa effettua risparmi di spesa sul contratto di servizio corrispondenti alle minori entrate derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al primo periodo anche in termini di razionalizzazione delle spese relative al personale e al funzionamento amministrativo.
  109. All'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e successive modificazioni, il comma 4 è abrogato.
  110. Ai fini del contenimento delle spese relative al personale militare destinato a ricoprire incarichi all'estero, ove ciò risulti possibile per lo specifico incarico in relazione alle modalità di impiego definite per l'organismo o ente internazionale di destinazione, l'impiego del personale interessato è disposto per un periodo di quattro anni.
  111. L'articolo 565-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è abrogato.
  112. All'articolo 1461, comma 1, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: «della medaglia» sono aggiunte le seguenti: «, che comunque non è coniata in oro».
  113. Il Ministero della difesa, alla scadenza dei contratti di trasporto collettivo mediante autolinee affidate a terzi per le esigenze del personale dipendente, non esperisce nuove gare per l'affidamento del citato servizio, né può esercitare la facoltà di cui all'articolo 57, comma 5, lettera b), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
  114. Gli alloggi militari di servizio connessi all'incarico con locali di rappresentanza (ASIR), di cui all'articolo 279, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ridotti da 55 a 6 unità. Conseguentemente, all'articolo 282, comma 3, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate, con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2015, le seguenti modificazioni:
   a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
    «a) Capo di Stato maggiore della difesa, Capo di Stato maggiore di Forza armata, incluso il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Segretario generale della difesa»;
   b) le lettere b) e c) sono abrogate.

  115. In relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui al comma 114, si provvede ad apportare le conseguenti modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, nella parte in cui reca la disciplina applicativa concernente gli alloggi di servizio militari.
  116. All'articolo 906, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, le parole: «salvo un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unità internazionali ai sensi degli articoli 35, 36 e 1808, individuato con decreto annuale del Ministro della difesa e» sono soppresse.
  117. A decorrere dal 1o gennaio 2015, la dotazione organica complessiva del personale civile della difesa degli uffici degli addetti militari all'estero presso le rappresentanze diplomatiche e militari è ridotta del 10 per cento. Al fine di garantire la funzionalità dei singoli uffici, è assicurata per ciascuno di essi una dotazione organica minima pari a 2 unità. Entro sei mesi dalla data di cui al primo periodo, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ridetermina le dotazioni organiche del personale degli uffici degli addetti militari all'estero, disponendo il rientro in ambito nazionale del personale con maggiore anzianità di servizio all'estero, nell'ambito delle sedi riorganizzate. L'impiego del personale civile della Difesa presso i citati uffici non può essere superiore a quattro anni, senza possibilità di proroga. Nei confronti del personale che abbia maturato una permanenza maggiore deve essere disposto l'avvicendamento entro l'anno 2015.
  118. Il contingente del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa è ridotto del 20 per cento. Con regolamento si provvede alle conseguenziali modificazioni della disciplina recata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in materia di uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa.
  119. All'articolo 584 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «3-bis. In aggiunta alle riduzioni previste dal comma 1 e agli effetti di risparmio correlati alla riduzione organica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli oneri previsti dagli articoli 582 e 583 del presente codice sono ulteriormente ridotti per complessivi 62,3 milioni di euro per l'anno 2015 e del 12 per cento a decorrere dall'anno 2016». Gli oneri previsti dall'articolo 585 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e successive modificazioni sono ridotti di euro 3.985.000 per l'anno 2015 e di euro 4.000.000 a decorrere dall'anno 2016.

  120. Il Ministero della difesa assicura la realizzazione di introiti derivanti dalle dismissioni degli immobili in proprio uso, inclusi quelli di carattere residenziale, tali da determinare un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per un importo non inferiore a 220 milioni di euro nel 2015 e a 100 milioni di euro annui negli anni 2016 e 2017. A tal fine, i proventi delle dismissioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e ad essi non si applicano le disposizioni in materia di riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero medesimo di cui agli articoli 306, comma 3, terzo periodo, e 307, comma 10, lettera d), primo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, fino alla concorrenza dei citati importi. Nelle more del versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei predetti proventi, gli importi di 220 milioni di euro per l'anno 2015 e di 100 milioni di euro annui per gli anni 2016 e 2017 sono accantonati e resi indisponibili, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa del Ministero della difesa di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in maniera tale da assicurare comunque una riduzione in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per gli importi di cui al primo periodo. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli importi che affluiscono al bilancio dello Stato, provvede al contestuale disaccantonamento, nonché alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare il conseguimento dell'obiettivo di cui al primo periodo.
  121. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 120 nei termini previsti, gli alloggi liberi di cui all'articolo 405, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, sono posti in vendita con uno sconto sul prezzo di base d'asta pari al 20 per cento. Per gli alloggi liberi qualificati di particolare pregio, ai sensi dell'articolo 404, comma 8, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, il Ministero della difesa è autorizzato ad esperire la procedura della vendita all'asta con incanto anche utilizzando la modalità di cui al comma 12 del medesimo articolo. I termini di cui all'articolo 405, commi 6 e 10, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, e successive modificazioni, sono ridotti, rispettivamente, a trenta e a quindici giorni e i contratti di compravendita sono stipulati entro sessanta giorni dalla ricezione dell'atto di accettazione del prezzo di acquisto, nell'interesse del Ministero della difesa, pena la decadenza del diritto di acquisto.
  122. Il Ministero della difesa, per le medesime finalità di cui al comma 120, può provvedere al versamento all'entrata del bilancio dello Stato, anche parziale, delle risorse attribuite al Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 33, comma 8-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, derivanti dalla cessione delle quote dei fondi comuni di investimento immobiliare. A tali risorse non si applica la prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale del Ministero della difesa di cui al citato comma 8-quater dell'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011, e successive modificazioni.
  123. Il Ministero della difesa è altresì autorizzato a cedere a titolo oneroso, previa intesa con l'Agenzia del demanio, immobili liberi, anche residenziali, a fondi comuni di investimento immobiliare e prioritariamente a quelli gestiti dalla società di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, ovvero da società a prevalente capitale pubblico, con versamento dei relativi proventi monetari all'entrata del bilancio dello Stato.
  124. L'articolo 1095 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, è abrogato.
  125. Anche ai fini della valorizzazione degli investimenti effettuati e della salvaguardia dei livelli occupazionali, il termine di cui all'articolo 2190, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, è prorogato al bilancio 2016, assicurando una riduzione delle spese per il personale con contratto a tempo determinato dell'Agenzia industrie difesa non inferiore al 60 per cento rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2014. Conseguentemente, l'ulteriore termine di cui al comma 3 del citato articolo 2190 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2015 per non oltre un terzo dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 143, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Agenzia industrie difesa previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2014, sono rideterminati in 12 unità.
  126. All'articolo 535, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le citate attività negoziali sono svolte attraverso l'utilizzo integrale delle risorse acquisite dalla società, attraverso la gestione economica dei beni dell'Amministrazione della difesa e dei servizi da essa resi a terzi, da considerare aggiuntive rispetto a quelle iscritte nello stato di previsione del dicastero».
  127. Al fine di razionalizzare il settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e di sostenere gli spin off tecnologici, nonché al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, in attuazione del principio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, anche tenendo conto degli indirizzi e delle proposte formulate ai sensi dell'articolo 49-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) è incorporato nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, conservando la natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione. Il Consiglio subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'INEA, ivi inclusi i compiti e le funzioni ad esso attribuite dalle disposizioni vigenti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le risorse umane strumentali e finanziarie dell'INEA trasferite al Consiglio. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il bilancio di chiusura dell'INEA è deliberato dall'organo in carica alla data di incorporazione e trasmesso per l'approvazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi dell'INEA sono corrisposti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati fino alla data di incorporazione. Per gli adempimenti di cui al terzo periodo, ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente comma è nominato un commissario straordinario con le modalità di cui al comma 128. Il commissario predispone, entro centoventi giorni dalla data della sua nomina, un piano triennale per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura, lo statuto del Consiglio e gli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all'accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture e delle attività degli enti, prevedendo un numero limitato di centri per la ricerca e la sperimentazione, a livello almeno interregionale, su cui concentrare le risorse della ricerca e l'attivazione di convenzioni e collaborazioni strutturali con altre pubbliche amministrazioni, regioni e privati, con riduzione delle attuali articolazioni territoriali pari ad almeno il 50 per cento, nonché alla riduzione delle spese correnti pari ad almeno il 10 per cento, rispetto ai livelli attuali. Il commissario provvede altresì all'adozione del bilancio di chiusura dell'INEA in caso di inottemperanza dell'organo in carica alla data dell'incorporazione entro il termine di cui al presente comma e ferme restando le responsabilità gestorie del predetto organo. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, tenuto conto delle proposte del commissario, approva, con decreto di natura non regolamentare, da emanare previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, la direttiva di indirizzo triennale delle attività di ricerca e sperimentale, lo statuto del Consiglio e il piano degli interventi necessari ad assicurare il contenimento della spesa e la riduzione del numero delle sedi nonché l'equilibrio finanziario del Consiglio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  128. Il commissario di cui al comma 127 è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e dura in carica un anno, prorogabile, per motivate esigenze, una sola volta. Con il medesimo decreto è stabilito il mandato del commissario, che si sostituisce agli organi statutari del CRA, e l'ammontare del suo compenso nei limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Con il decreto di cui al primo periodo del presente comma il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può nominare anche due sub-commissari, da individuare fra esperti in materia di organizzazione della sperimentazione e della ricerca applicata al settore agricolo e agroalimentare, che affiancano il commissario nell'esercizio delle sue funzioni, fissandone il relativo compenso, che non può comunque eccedere l'80 per cento di quello del commissario. Al trattamento economico del commissario e dei sub-commissari si provvede a valere sui capitoli di bilancio del Consiglio.
  129. Nelle more dell'attuazione del riordino del Consiglio, il contributo ordinario annuo a carico dello Stato in favore del CRA, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, è ridotto di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
  130. All'articolo 1, comma 517, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Per l'anno 2014, i consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante “Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002, sono ridotti del 15 per cento. A decorrere dal 1o gennaio 2015 i consumi medi standardizzati di cui al periodo precedente sono ridotti del 23 per cento.».
  131. A decorrere dall'anno 2015, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 133, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotta di 6.400.000 euro annui.
  132. All'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Una quota delle predette disponibilità in conto capitale può essere destinata a favorire l'integrazione di filiera nel sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni».
  133. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2:
    1) al comma 1, lettera i), le parole: «conto detenuto presso la Banca d'Italia e denominato» sono sostituite dalla seguente: «il»;
    2) al comma 1, lettera l), le parole: «Conto “disponibilità» sono sostituite dalle seguenti: «conto disponibilità: il conto “disponibilità»;

   b) all'articolo 3:
    1) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e gestione»;
    2) al comma 1, lettera b-bis), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Al portafoglio attivo si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 5»;
    3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Il Tesoro è autorizzato a stipulare accordi di garanzia bilaterale in relazione alle operazioni in strumenti derivati. La garanzia è costituita da titoli di Stato di Paesi dell'area dell'euro denominati in euro oppure da disponibilità liquide gestite attraverso movimentazioni di conti di tesoreria o di altri conti appositamente istituiti. Ai conti di tesoreria, ai conti e depositi, di titoli o liquidità, intestati al Ministero presso il sistema bancario e utilizzati per la costituzione delle garanzie si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 5. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalità applicative del presente comma. (L)»;

   c) all'articolo 5:
    1) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «Sul predetto conto» è inserita la seguente: «disponibilità»;
    2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Il Ministero e la Banca d'Italia stabiliscono mediante convenzione, in coerenza con gli indirizzi di politica monetaria della Banca centrale europea, le condizioni di tenuta del conto disponibilità e dei conti ad esso assimilabili e il saldo massimo dei depositi governativi su cui la Banca d'Italia corrisponde un tasso di interesse, commisurato a parametri di mercato monetario. Con decreto del Ministro, previa intesa con la Banca d'Italia, sono individuati i conti istituiti presso la stessa Banca che costituiscono i menzionati depositi governativi. Alla giacenza eccedente il suddetto saldo massimo, ove richiesto dalle disposizioni di politica monetaria, si applica un tasso di interesse negativo. Con decreto del Ministro, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitività, sono stabilite le modalità di movimentazione della liquidità attraverso operazioni in uso nei mercati e di selezione delle controparti. Con decreti del Ministro, è stabilito l'eventuale importo differenziale a carico della Banca d'Italia, idoneo ad assicurare la compensazione dell'onere dipendente dallo scarto tra il tasso di interesse applicato ai depositi governativi e quello relativo ai titoli di cui al comma 3, fino al loro rimborso. Il Ministro è autorizzato, ove lo ritenga opportuno, sentita la Banca d'Italia, ad assumere direttamente la gestione, nell'ambito del servizio di tesoreria dello Stato, dei fondi disponibili nel conto disponibilità, anche affidando a tal fine determinati servizi, operazioni o adempimenti a uno o più intermediari finanziari, nonché stipulando una convenzione con la Cassa depositi e prestiti Spa. (L)»;
    3) al comma 6, al primo periodo, le parole: «Sul predetto conto» sono sostituite dalle seguenti: «Sul conto disponibilità e sui conti ad esso assimilabili» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Tali atti non comportano pertanto alcun onere di accantonamento sulle giacenze del conto disponibilità, dei conti ad esso assimilabili, del conto di tesoreria denominato “Dipartimento del Tesoro-Operazioni sui mercati finanziari” e sulle somme provenienti dal predetto collocamento.»;
    4) al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «Il conto» è inserita la seguente: «disponibilità»;

   d) all'articolo 44, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. In coerenza con gli indirizzi di politica monetaria della Banca centrale europea il conto denominato “Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato”, istituito presso la Banca d'Italia, è trasferito, con le relative giacenze, presso la Cassa depositi e prestiti Spa, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero. Mediante tale convenzione sono stabilite le condizioni di tenuta del conto e le modalità di gestione e di movimentazione delle giacenze. Il Fondo ha lo scopo di ridurre, secondo le modalità previste dal presente testo unico, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione. (L)»;

   e) all'articolo 46:
    1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Criteri e modalità per l'utilizzo del Fondo»;
    2) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;
    3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalità procedurali di effettuazione delle operazioni di utilizzo del Fondo. (L)»;

    4) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Alle giacenze del Fondo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6. (L)»;

    5) il comma 4 è abrogato.

   f) all'articolo 48:
    1) al comma 5, le parole: «e autorizza la Banca d'Italia a prelevare dal Fondo medesimo la somma corrispondente all'ammontare dei costi delle relative operazioni» sono soppresse;
    2) il comma 6 è abrogato.

  134. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, introdotto dal comma 133, lettera e), numero 3), del presente articolo, gli articoli da 48 a 52 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003 sono abrogati.
  135. Il comma 2 dell'articolo 22-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è abrogato.
  136. Alla tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, dopo il capoverso: «– Aziende ospedaliere universitarie (D.Lgs. n. 517/1999)» è inserito il seguente: «– Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura». È abrogato l'articolo 1, comma 45, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
  137. Alla data del 1o febbraio 2015 i cassieri delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate «camere di commercio» provvedono a versare le disponibilità liquide depositate presso gli stessi sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Restano escluse dall'applicazione del presente comma le disponibilità delle camere di commercio rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni o di altre pubbliche amministrazioni.
  138. I cassieri delle camere di commercio provvedono ad adeguare l'operatività dei servizi di cassa intrattenuti con le camere di commercio alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e alle relative norme di attuazione.
  139. Le camere di commercio provvedono a smobilizzare gli eventuali investimenti finanziari, come individuati dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2012, entro il 30 giugno 2015, riversando le relative risorse sulle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale.
  140. All'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
  141. Al comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo:
    1) le parole: «Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni a statuto ordinario»;
    2) la parola: «2017» è sostituita dalla seguente: «2018»;
    3) le parole: «e province autonome» sono soppresse;
    4) le parole: «tenendo anche conto del rispetto dei tempi di pagamento stabiliti dalla direttiva 2011/7/UE, nonché dell'incidenza degli acquisti centralizzati,» sono soppresse;
   b) al secondo periodo, la parola: «eventualmente» è soppressa;
   c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli anni 2015-2018 il contributo delle regioni a statuto ordinario, di cui al primo periodo, è incrementato di 3.452 milioni di euro annui in ambiti di spesa e per importi complessivamente proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento dalle regioni da recepire con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2015. A seguito della predetta intesa sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. In assenza di tale intesa entro il predetto termine del 31 gennaio 2015, si applica quanto previsto al secondo periodo, considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale.».

  142. Il comma 7 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è abrogato.
  143. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai princìpi di coordinamento della finanza pubblica, introdotti dalla presente legge, assicurano, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, un contributo aggiuntivo alla finanza pubblica, in termini di indebitamento netto e in termini di saldo netto da finanziare, pari a quanto indicato nella seguente tabella:

Regione o provincia autonoma Contributo aggiuntivo (in migliaia di euro) Anni 2015-2018
Valle d'Aosta 10.000
Provincia autonoma di Bolzano 44.000
Provincia autonoma di Trento 37.000
Friuli Venezia Giulia 87.000
Regione siciliana 273.000
Sardegna 97.000
Totale autonomie speciali 548.000

  144. La regione Valle d'Aosta, la regione Friuli Venezia Giulia e la Regione siciliana assicurano il contributo di cui al comma 143 del presente articolo nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, concernente la disciplina del patto di stabilità interno in termini di competenza eurocompatibile.
  145. La provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano assicurano il contributo di cui al comma 143 del presente articolo nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 1, comma 455, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, concernente la disciplina del patto di stabilità interno in termini di competenza mista.
  146. La regione Sardegna assicura il contributo di cui al comma 143 del presente articolo attraverso il conseguimento del pareggio di bilancio, secondo le modalità previste dall'articolo 42, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133.
  147. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, la Regione siciliana e le regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Valle d'Aosta, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, assicurano un concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziare, per gli importi previsti nella tabella di cui al comma 143 del presente articolo. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27 della legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma è accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.
  148. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, assicurano un contributo in termini di saldo netto da finanziare per gli importi previsti nella tabella di cui al comma 143 del presente articolo. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27 della legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, le predette province autonome versano all'erario l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alle predette province autonome, avvalendosi anche dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  149. All'articolo 42, comma 5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «A tale fine il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, comunica alla regione Siciliana entro il 30 giugno di ciascun anno l'obiettivo rideterminato».
  150. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza come eventualmente rideterminato ai sensi dei commi da 141 a 161.
  151. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 454, alinea, la parola: «2017» è sostituita dalla seguente: «2018»;
   b) nella tabella di cui al comma 454, lettera d), le parole: «2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «2015-2018»;
   c) al comma 455, alinea, la parola: «2017» è sostituita dalla seguente: «2018».

  152. Al comma 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la parola: «2017» è sostituita dalla seguente: «2018»;
   b) nella tabella, le parole: «anni 2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «2015-2018».

  153. Gli importi indicati per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma nella tabella di cui al comma 143 possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio di ciascun anno, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale accordo è recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
  154. Le province e le città metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. In considerazione delle riduzioni di spesa di cui al periodo precedente, ciascuna provincia e città metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa. Sono escluse dal versamento di cui al periodo precedente, fermo restando l'ammontare complessivo del contributo dei periodi precedenti, le province che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 febbraio 2015, con il supporto tecnico della Società per gli studi di settore – SOSE Spa, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilito l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun ente deve conseguire e del corrispondente versamento tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard.
  155. In caso di mancato versamento del contributo di cui al comma 154, entro il 30 aprile di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate, attraverso la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province e delle città metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle medesime province e città metropolitane. In caso di incapienza a valere sui versamenti dell'imposta di cui al primo periodo, il recupero è effettuato a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione, con modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno.
  156. A decorrere dal 1o gennaio 2015, alle province delle regioni a statuto ordinario, è fatto divieto:
   a) di ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle funzioni concernenti la gestione dell'edilizia scolastica, la costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, nonché la tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
   b) di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;
   c) di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell'ambito di procedure di mobilità;
   d) di acquisire personale attraverso l'istituto del comando. I comandi in essere cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi;
   e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. I rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi;
   f) di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2012, n. 122, e successive modificazioni;
   g) di attribuire incarichi di studio e consulenza.

  157. La dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ridotta di 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
  158. Per l'anno 2015, fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa di cui al comma 157, la riduzione ivi prevista si applica nella misura del 50 per cento nei seguenti casi:
   a) comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni;
   b) comuni danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che hanno colpito la provincia dell'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo, individuati con decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009, e con decreto del Commissario delegato n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2009;
   c) comuni danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013 nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara, per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri 26 giugno 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013.

  159. Al fine di promuovere la razionalizzazione e il contenimento della spesa degli enti locali attraverso processi di aggregazione e di gestione associata:
   a) ai comuni istituiti a seguito di fusione che abbiano un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 30 per cento, fermi restando il divieto di superamento della somma delle spese di personale sostenute dai singoli enti nell'anno precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non si applicano, nei primi cinque anni dalla fusione, specifici vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato;
   b) dopo il comma 31-quater dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio, n. 122, è inserito il seguente:
  «31-quinquies. Nell'ambito dei processi associativi di cui ai commi 28 e seguenti, le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata»;
   c) il contributo di 5 milioni di euro previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, ad incremento del contributo spettante ai comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, deve intendersi attribuito alle unioni di comuni per l'esercizio associato delle funzioni.

  160. All'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, 2017 e 2018»;
   b) ai commi 2, 8 e 9, le parole: «al 2017» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «al 2018».

  161. All'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, le parole: «il 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 20 per cento».
  162. L'articolo 1, commi da 448 a 466, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno cessano di avere applicazione per le regioni a statuto ordinario, con riferimento agli esercizi 2015 e successivi, ferma restando l'applicazione, nell'esercizio 2015, delle sanzioni nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nel 2014.
  163. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni a statuto ordinario concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
  164. L'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è abrogato.
  165. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, le regioni a statuto ordinario devono conseguire, a decorrere dall'anno 2016 nella fase di previsione e a decorrere dal 2015 in sede di rendiconto:
   a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
   b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti, come definito dall'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, escluso l'utilizzo del risultato di amministrazione di parte corrente, del fondo di cassa, il recupero del disavanzo di amministrazione e il rimborso anticipato dei prestiti. Nel 2015, per le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione, l'equilibrio di parte corrente è dato dalla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento, con l'esclusione dei rimborsi anticipati.

  166. Ai fini dell'applicazione del comma 165 del presente articolo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Nel 2015, per le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ai fini dell'applicazione del comma 165 del presente articolo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 e 4 del bilancio e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1 e 2 dello schema di bilancio adottato nel corso di tale esercizio con funzione autorizzatoria e di rendicontazione. Ai fini dei saldi di cui al comma 165 del presente articolo, rilevano:
   a) in termini di cassa, l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento della sanità registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo esercizio;
   b) in termini di competenza, gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità;
   c) in termini di competenza, il saldo tra il fondo pluriennale di entrata e di spesa, escluso l'esercizio 2015, per il quale si fa riferimento al comma 167;
   d) in termini di cassa, il saldo tra il fondo di cassa della gestione sanitaria accentrata al 1o gennaio e il medesimo fondo di cassa al 31 dicembre.

  167. Per l'anno 2015, per gli equilibri di cui al comma 165 rilevano, nel limite complessivo di 2.005 milioni di euro:
   1) ai fini degli equilibri di cassa, gli utilizzi del fondo di cassa al 1o gennaio 2015;
   2) ai fini degli equilibri di competenza, gli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione al 1o gennaio 2015;
   3) ai fini degli equilibri di competenza, il saldo tra il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e in spesa;
   4) ai fini degli equilibri di competenza, gli utilizzi della quota libera del risultato di amministrazione accantonata per le reiscrizioni dei residui perenti;
   5) ai fini degli equilibri di cassa, gli incassi per accensione di prestiti riguardanti i debiti autorizzati e non contratti negli esercizi precedenti.

  L'importo complessivo delle voci rilevanti ai fini degli equilibri di cui al presente comma che ciascuna regione può considerare ai fini degli equilibri di cui al comma 165 è determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2015, nei limiti del fondo di cassa al 1o gennaio 2015, della quota vincolata del risultato di amministrazione e della quota libera del risultato di amministrazione accantonata per i residui perenti di ciascuna regione, e recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto di cui al periodo precedente è emanato entro il 28 febbraio 2015 e il riparto è determinato in proporzione sul complesso:
   a) del fondo di cassa al 1o gennaio 2015 risultante dal prospetto delle disponibilità liquide trasmesso alla banca dati del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE);
   b) della quota libera del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2014 accantonata per i residui perenti;
   c) dell'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione 31 dicembre 2014 prevista nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 2015 di ciascuna regione.

  I dati di cui alla lettera a) sono quelli rilevabili dal SIOPE alla data del 15 febbraio 2015. I dati di cui alle lettere b) e c) sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 10 febbraio 2015, attraverso il prospetto di cui all'allegato a) dello schema del bilancio di previsione armonizzato, adottato con funzioni conoscitive in attuazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo alla data del 31 gennaio 2015. Per le regioni che non trasmettono tale allegato, o per le quali non è disponibile il prospetto del SIOPE delle disponibilità liquide al 31 dicembre 2015, ai fini del riparto, gli importi di cui alle lettere a), b) e c) non disponibili sono considerati di importo pari a zero.

  168. Per l'anno 2015, nei saldi individuati ai sensi del comma 165, non rilevano:
   1) nel saldo di cassa di cui alla lettera a) del comma 165, per un importo complessivo di 60 milioni di euro, i pagamenti relativi a debiti in conto capitale delle regioni non estinti alla data del 31 dicembre 2013. I suddetti pagamenti devono riferirsi a debiti in conto capitale:
    a) certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;
    b) per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2013;
    c) riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data. In tal caso, ai fini dei saldi di cui al comma 165, non rilevano gli impegni assunti per consentire il pagamento del debito.

  Con riferimento alla lettera a), rilevano ai fini della predetta esclusione solo i debiti presenti in piattaforma elettronica per la certificazione di crediti connessi a spese ascrivibili ai codici gestionali del SIOPE da 2101 a 2138, escluse le spese concernenti la sanità. Ai fini della distribuzione dell'esclusione tra le singole regioni, le medesime comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sito web «http://certificazionecrediti.mef.gov.it» del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere nel 2015 i pagamenti di cui al periodo precedente. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle predette comunicazioni, entro il 15 marzo 2015 sono individuati per ciascuna regione, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal saldo di cassa di cui al comma 165;
   2) nei saldi di competenza e di cassa, le riscossioni dei crediti e le concessioni di crediti;
   3) nei saldi di competenza e di cassa, le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti statali e regionali;

  169. Non si applicano le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di uscite dai saldi finanziari individuati ai sensi del comma 165 non previste dai commi da 162 a 184 del presente articolo, salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 107, primo periodo.
  170. A decorrere dal 2016, il bilancio di previsione delle regioni deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa in misura tale che sia garantito il rispetto delle regole di cui al presente articolo. A tale fine, le regioni sono tenute ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa che verificano il rispetto dei saldi di cui al comma 165.
  171. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 162 a 184 del presente articolo e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto, le informazioni riguardanti le entrate e le spese in termini di competenza e di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche al fine di evidenziare il rispetto degli equilibri di cassa della gestione sanitaria accentrata distintamente da quelli della gestione ordinaria. Con riferimento al primo trimestre, il prospetto è trasmesso entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al periodo precedente.
  172. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di saldo, le regioni trasmettono, utilizzando il sistema web appositamente previsto, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 171 del presente articolo. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, attesti il conseguimento degli obiettivi di saldo, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 175, lettera d), del presente articolo.
  173. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, la regione è tenuta a inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto agli obiettivi di saldo di cui al comma 165.
  174. Qualora dal monitoraggio trimestrale di cui al comma 171 o dall'analisi dei conti della tesoreria statale delle regioni a statuto ordinario si registrino andamenti di spesa non coerenti con gli impegni assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta adeguate misure di contenimento della spesa e dei prelevamenti dai conti di tesoreria statale.
  175. In caso di mancato conseguimento del pareggio per uno dei saldi di cui al comma 165, la regione inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:
   a) è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del pareggio di bilancio, un terzo dell'importo corrispondente al maggiore degli scostamenti registrati dai saldi di cui al comma 165 rispetto all'obiettivo del pareggio e, nei due esercizi successivi, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i restanti due terzi equiripartiti. In caso di mancato versamento si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte della regione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non è acquisita. Nel caso in cui lo scostamento registrato nell'esercizio 2015 dall'obiettivo di cassa di cui al comma 165, lettera b), rispetto all'obiettivo del pareggio, risulti maggiore dello scostamento registrato dagli altri saldi, il versamento di cui al primo periodo è effettuato solo nel 2016, fino a un importo pari al 3 per cento degli impegni correnti registrati nell'ultimo consuntivo disponibile;
   b) non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
   c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del pareggio di bilancio per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
   d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della disposizione della presente lettera;
   e) è tenuta a rideterminare le indennità di funzione e i gettoni di presenza del presidente e dei componenti della giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Tale riduzione è applicata ai soggetti in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione delle regole di cui ai commi da 162 a 184 del presente articolo.

  176. Alle regioni per le quali la violazione delle regole di cui ai commi da 162 a 184 del presente articolo sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le disposizioni di cui al comma 175 si applicano nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato conseguimento dell'obiettivo del pareggio.
  177. Le regioni di cui al comma 176 sono tenute a comunicare l'inadempienza al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro trenta giorni dalla data dell'accertamento della violazione.
  178. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle regioni che si configurano come elusivi delle disposizioni del presente articolo sono nulli.
  179. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla presente disciplina, i termini riguardanti gli adempimenti delle regioni a statuto ordinario relativi al monitoraggio e alla certificazione.
  180. A decorrere dall'anno 2015, alle regioni a statuto ordinario e ai rispettivi enti locali non si applicano le disposizioni recate dai commi da 138 a 142 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, fermi restando gli effetti sugli anni 2015 e 2016 connessi alla loro applicazione negli anni 2013 e 2014.
  181. Le regioni a statuto ordinario possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, dei saldi dei restanti enti locali della regione ovvero dell'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa della regione stessa.
  182. Ai fini della rideterminazione degli obiettivi di cui al comma 181, le regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative, previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali. Per i medesimi fini, gli enti locali comunicano all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), all'Unione delle province d'Italia (UPI) e alle regioni, entro il 15 aprile, gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare pagamenti in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere. Entro il termine perentorio del 30 aprile, le regioni comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
  183. Le regioni, sulla base delle informazioni fornite dagli enti locali entro il 15 settembre, possono, previo accordo con i medesimi enti, procedere alla rimodulazione dei saldi obiettivo esclusivamente per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, rideterminando contestualmente e in misura corrispondente i saldi obiettivo dei restanti enti locali della regione ovvero l'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa della regione stessa, fermo restando l'obiettivo del pareggio complessivo a livello regionale. A tal fine, ogni regione, entro il termine perentorio del 30 settembre, definisce e comunica ai rispettivi enti locali i nuovi obiettivi di saldo assegnati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
  184. Agli enti locali che cedono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del loro saldo obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero.
  185. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «e registrata negli anni 2009-2011 per gli anni dal 2014 al 2017» sono sostituite dalle seguenti: «registrata negli anni 2009-2011 per l'anno 2014 e registrata negli anni 2010-2012 per gli anni dal 2015 al 2018»;
   b) alla lettera a), le parole: «, a 19,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 20,05 per cento per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, a 19,25 per cento per l'anno 2014, a 17,20 per cento per l'anno 2015 e a 18,03 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018»;
   c) alla lettera b), le parole: «a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, a 14,07 per cento per l'anno 2014, a 8,60 per cento per l'anno 2015 e a 9,15 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018»;
   d) alla lettera c), le parole: «a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, a 14,07 per cento per l'anno 2014, a 8,60 per cento per l'anno 2015 e a 9,15 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018»;
   e) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere ridefiniti, entro il 31 gennaio 2015 e fermo restando l'obiettivo complessivo del comparto, gli obiettivi di ciascun ente di cui al presente comma, anche tenendo conto delle maggiori funzioni assegnate alle città metropolitane e dei maggiori oneri connessi agli eventi calamitosi, agli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio, all'esercizio della funzione di ente capofila, nonché degli oneri per sentenze passate in giudicato a seguito di procedure di esproprio o di contenziosi connessi a cedimenti strutturali. Decorso tale termine, gli obiettivi di ciascun ente sono quelli individuati applicando le percentuali di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma».

  186. Al comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel saldo di cui al primo periodo rilevano gli stanziamenti di competenza del fondo crediti di dubbia esigibilità. Sulla base delle informazioni relative al valore degli accantonamenti effettuati sul fondo crediti di dubbia esigibilità per l'anno 2015 acquisite con specifico monitoraggio, le percentuali riferite all'anno 2015 di cui al comma 2 possono essere modificate. A decorrere dal 2016, le percentuali di cui al comma 2 sono rideterminate tenendo conto del valore degli accantonamenti effettuati sul fondo crediti di dubbia esigibilità nell'anno precedente».
  187. Al comma 6-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previo accordo fra gli stessi»;
   b) al secondo periodo, le parole: «di cui al presente comma sulla base delle istanze» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente comma determinati sulla base del citato accordo formulato a seguito delle istanze».

  188. A decorrere dal 2015 non si applicano:
   a) l'articolo 20, commi 2, 2-bis e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
   b) il comma 6 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni;
   c) il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.

  189. Il comma 17 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, è abrogato.
  190. Al comma 19 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento,» sono soppresse;
   b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Con riferimento al primo semestre, il prospetto è trasmesso entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al periodo precedente; il prospetto del secondo semestre è trasmesso entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento.».

  191. Al comma 32 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «del Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero dell'economia e delle finanze».
  192. Al comma 27 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «del Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero dell'economia e delle finanze».
  193. All'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, all'alinea, le parole: «300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «240 milioni», le parole: «e per 100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e, con riferimento ai soli enti locali, per 40 milioni» e, al secondo capoverso, le parole: «Rilevano ai fini della predetta esclusione» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'esclusione di cui alla lettera a), del primo capoverso rilevano»;
   b) al secondo periodo del comma 6, le parole «precedente ed entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «precedente e i comuni e le province entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015».

  194. Al comma 23 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «Gli enti locali istituiti» sono sostituite dalle seguenti: «Le province istituite»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dall'anno 2011 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal quinto anno successivo a quello della loro istituzione, assumendo quale base di calcolo le risultanze dell'ultimo triennio disponibile».

  195. Il comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «122. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità di riduzione degli obiettivi annuali degli enti assoggettabili alla sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, operata, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno, a valere sul fondo di solidarietà comunale e sul fondo sperimentale di riequilibrio nonché sui trasferimenti erariali destinati alle province della Regione siciliana e della Sardegna. L'importo complessivo della riduzione degli obiettivi è commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della predetta sanzione».

  196. All'articolo 3, comma 7, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, le parole: «, quelli relativi alla politica regionale unitaria – cooperazione territoriale,» sono soppresse.
  197. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
  «4-bis. Le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione nell'anno 2014, nell'ambito del riaccertamento ordinario effettuato nel 2015 ai fini del rendiconto 2014, provvedono al riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi alla politica regionale unitaria – cooperazione territoriale non effettuato in occasione del riaccertamento straordinario effettuato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011».

  198. All'articolo 3, comma 17, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alle parole: «La copertura» sono premesse le seguenti: «Nelle more del decreto di cui al comma 15,»;
   b) la parola: «2017» è sostituita dalle seguenti: «2042 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012, e fino al 2043 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al 1o gennaio 2014».

  199. Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2, recante «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo le parole: «e dal terzo esercizio l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.» sono inserite le seguenti: «Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo».
  200. All'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: « entro il 31 luglio di ogni anno» è inserita la seguente: «deliberano»;
   b) al comma 8, le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».

  201. A decorrere dall'anno 2015, le riserve di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, afferenti al territorio della regione Sardegna, sono finalizzate alla riduzione del debito regionale e degli enti locali ricadenti nel territorio della medesima regione.
  202. Alla legge 24 aprile 1941, n. 392, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il secondo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
  «A decorrere dal 1o settembre 2015 le spese obbligatorie di cui al primo comma sono trasferite dai comuni al Ministero della giustizia e non sono dovuti ai comuni canoni in caso di locazione o comunque utilizzo di immobili di proprietà comunale, destinati a sedi di uffici giudiziari. Il trasferimento delle spese obbligatorie non scioglie i rapporti in corso e di cui è parte il comune per le spese obbligatorie di cui al primo comma, né modifica la titolarità delle posizioni di debito e di credito sussistenti al momento del trasferimento stesso. Il Ministero della giustizia subentra nei rapporti di cui al periodo precedente, fatta salva la facoltà di recesso. Anche successivamente al 1o settembre 2015 i locali demaniali adibiti ad uso di uffici giudiziari continuano a conservare tale destinazione»;
   b) gli articoli 2, 3, 4 e 5 sono abrogati con decorrenza dal 1o settembre 2015.

  203. Per l'anno 2015 la dotazione del capitolo 1551 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia è finalizzata all'erogazione del contributo ai comuni interessati delle spese di cui all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, come modificato dal comma 202 del presente articolo, sostenute sino a tutto il 31 agosto 2015. A partire dal 1o settembre 2015 la residua dotazione di bilancio, in termini di competenza e di cassa, confluisce in un apposito capitolo da istituire per le finalità di cui al secondo comma del citato articolo 1 della legge n. 392 del 1941, come sostituito dal comma 202, lettera a), del presente articolo. A decorrere dal 2016 tale dotazione è incrementata di 200 milioni di euro annui. I rimborsi ai comuni per l'anno 2015 sono determinati ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, e successive modificazioni, in relazione alle spese di cui al citato articolo 1 della legge n. 392 del 1941, come modificato dal citato comma 202 del presente articolo.
  204. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato, per ciascun ufficio giudiziario, l'importo complessivo delle spese di cui all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, come modificato dal comma 202 del presente articolo.
  205. L'importo di cui al comma 204 è determinato sulla base dei costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza e all'indice delle sopravvenienze di ciascun ufficio giudiziario. La metodologia di quantificazione dei costi standard è definita con decreto avente natura non regolamentare adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  206. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e ferme restando le dotazioni organiche del Ministero della giustizia, le necessarie misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 203 a 205 del presente articolo. Il personale delle province eventualmente in esubero a seguito dei provvedimenti di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, è prioritariamente assegnato al Ministero della giustizia per lo svolgimento dei compiti correlati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio per l'attuazione dei commi da 203 a 206.
  207. A decorrere dall'anno 2015, in attuazione del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, è attribuito al comune di Roma un contributo di 110 milioni di euro annui quale concorso dello Stato agli oneri che lo stesso comune sostiene in qualità di capitale della Repubblica.
  208. Considerati gli eventi internazionali connessi al semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, nonché alla realizzazione e allo svolgimento dell'Expo 2015, nei confronti del comune di Milano, per l'anno 2015, nell'ambito delle risorse di bilancio del comune e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, non si applicano per le sole spese di personale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie alla realizzazione dell'Esposizione universale, i limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Al personale non dirigenziale, compresi i titolari di posizione organizzativa, direttamente impiegato nelle attività di cui al periodo precedente, fino al 31 dicembre 2015, può essere autorizzata dal comune di Milano la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 45 ore pro capite mensili, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dall'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni e autonomie locali del 1o aprile 1999. Le spese di cui al presente comma non concorrono alla definizione dell'ammontare, rispettivamente, della riduzione della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e delle risorse destinate al trattamento accessorio ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
  209. Al comma 2 dell'articolo 46-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «le società in house degli enti locali soci di Expo 2015 s.p.a.» sono inserite le seguenti: «e gli enti locali e regionali per le attività strettamente funzionali alla realizzazione dell'Esposizione universale»;
   b) le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

  210. Al fine di garantire la realizzazione del Grande Evento Expo Milano 2015, per l'anno 2015 è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro come contributo dello Stato ai maggiori oneri che deve sostenere il comune di Milano per il potenziamento dei servizi ricettivi, del trasporto pubblico locale, della sicurezza e di ogni altro onere connesso al Grande Evento Expo Milano 2015.
  211. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, le parole: «Per gli anni dal 2008 al 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2008 al 2015».
  212. In relazione a quanto disposto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, limitatamente agli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la durata delle operazioni di rinegoziazione, relative a passività esistenti già oggetto di rinegoziazione, non può essere superiore a trenta anni dalla data del loro perfezionamento.
  213. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come da ultimo modificato dai commi 196, 197 e 198 del presente articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 15:
    1) al primo periodo, le parole: «del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta» sono soppresse;
    2) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Sulla base dei rendiconti delle regioni e dei consuntivi degli enti locali relativi all'anno 2014 e delle delibere di riaccertamento straordinario dei residui sono acquisite le informazioni riguardanti il maggiore disavanzo al 1o gennaio 2015 e quelle relative agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, incluso l'importo dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, con tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. In base alle predette informazioni sono definiti i tempi di copertura del maggiore disavanzo, secondo modalità differenziate in considerazione dell'entità del fenomeno e della dimensione demografica e di bilancio dei singoli enti. Gli enti che non trasmettono le predette informazioni secondo le modalità e i tempi previsti dal decreto di cui al terzo periodo ripianano i disavanzi nella tempistica più breve prevista dal decreto di cui al primo periodo»;
   b) al comma 16, alinea:
    1) al primo periodo, le parole: «per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «in non più di 30 esercizi a quote costanti»;
    2) al secondo periodo, le parole: «del Presidente del Consiglio dei ministri» sono soppresse.

  214. All'articolo 204, comma 1, primo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, le parole: «e l'8 per cento, a decorrere dall'anno 2012,» sono sostituite dalle seguenti: «l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015,».
  215. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 125 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, finalizzato alla concessione di un contributo in conto interessi ai comuni, alle province e alle città metropolitane su operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015, il cui ammortamento decorre dal 1o gennaio 2016. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2015, sono stabiliti modalità e criteri per l'erogazione del contributo in conto interessi di cui al primo periodo.
  216. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: «sino alla data del 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «sino alla data del 31 dicembre 2015».
  217. Gli enti locali che sperimentano l'applicazione della nuova contabilità di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono sottoporre al rispettivo organo deliberante le proposte concernenti il bilancio di previsione 2015 e i connessi documenti di programmazione, anche pluriennali, entro i termini di cui alla normativa ordinaria sull'ordinamento finanziario degli enti locali.
  218. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è prorogato al 31 dicembre 2015. Al relativo onere si provvede nel limite delle risorse disponibili allo scopo finalizzate sulle contabilità dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.
  219. All'articolo 261 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. In caso di inizio del mandato, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato già trasmessa al Ministero dell'interno dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, può essere sostituita dalla nuova amministrazione con una nuova ipotesi di bilancio entro tre mesi dall'insediamento degli organi dell'ente».

  220. All'articolo 1, comma 573-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche per l'esercizio 2015 in relazione agli enti locali che abbiano presentato i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, nell'anno 2014».
  221. Le norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni e servizi nonché quelle limitative delle assunzioni di personale, anche con forme contrattuali flessibili, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non si applicano, fino al 31 dicembre 2015, alla società Expo 2015 Spa, in considerazione del suo scopo sociale. Restano fermi il limite di spesa delle risorse disponibili previste a legislazione vigente per la realizzazione del Grande Evento Expo Milano 2015 e l'applicazione delle disposizioni sui limiti massimi retributivi delle società pubbliche.
  222. A decorrere dal 12 novembre 2014, all'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «dell'Abruzzo» e le parole: «dell'Emilia-Romagna» sono soppresse. Il decreto-legge 11 novembre 2014, n. 165, è abrogato.
  223. A decorrere dal 12 novembre 2014, al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4, comma 8-quater, le parole: «dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 8-ter»;
   b) all'articolo 34, il comma 7 è sostituito dal seguente:
  «7. Nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area».

  224. Per garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2014-2016 e in attuazione del Patto per la salute per gli anni 2014-2016, di cui all'intesa 10 luglio 2014, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominato «Patto per la salute», si applicano le disposizioni di cui ai commi da 225 a 257 del presente articolo.
  225. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato è stabilito in 112.062.000.000 euro per l'anno 2015 e in 115.444.000.000 euro per l'anno 2016, salvo eventuali rideterminazioni in attuazione dell'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dal comma 141 del presente articolo in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del Patto per la salute.
  226. Il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, eventuali risparmi nella gestione del Servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono nella disponibilità delle regioni stesse per finalità sanitarie.».
  227. All'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: «alla prevenzione delle malattie ereditarie» sono inserite le seguenti: «, nonché alla realizzazione degli obiettivi definiti dal Patto per la salute purché relativi al miglioramento dell'erogazione dei LEA».
  228. All'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662:
   a) nel primo periodo, le parole: «Piano sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «comma 34»;
   b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Le regioni impegnate nei Piani di rientro individuano i progetti da realizzare in coerenza con gli obiettivi dei Programmi operativi.»;
   c) al quarto periodo, le parole: «medesime quote vincolate» sono sostituite dalle seguenti: «quote vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi del comma 34».
   d) all'ultimo periodo, le parole: «Piano sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «comma 34».

  229. A decorrere dall'anno 2015, fermo restando il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, gli importi previsti: a) dalla legge 31 marzo 1980, n. 126, in materia di «Indirizzo alle regioni in materia di provvidenza in favore degli hanseniani e loro familiari»; b) dalla legge 27 ottobre 1993, n. 433, in materia di «Rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari»; c) dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di «Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS»; d) dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, recante: «Disposizioni urgenti in materia sanitaria»; e) dall'articolo 5, comma 16, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, in materia di «Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare», confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e sono ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard. Conseguentemente, l'articolo 10, comma 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 548, è abrogato e non si applicano i criteri indicati all'articolo 5, comma 16, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.
  230. A decorrere dall'anno 2015, fermo restando il livello di finanziamento ordinario del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, i seguenti importi: a) importo destinato all'assegnazione delle borse di studio ai medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione specifica, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, pari a 38,735 milioni di euro; b) importo destinato all'assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 35, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pari a 30,990 milioni di euro; c) importo destinato alla riqualificazione dell'assistenza sanitaria e dell'attività libero-professionale, di cui all'articolo 28, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per un valore massimo di 41,317 milioni di euro, sono ripartiti annualmente all'atto della ripartizione delle somme spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard regionale, secondo i criteri definiti nell'ultima proposta di riparto sulla quale è stata sancita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, operando, laddove disponibili, gli aggiornamenti dei dati presi a riferimento.
  231. A decorrere dall'anno 2015, i riparti dei seguenti importi devono tenere conto di eventuali modifiche dei relativi criteri, condivisi nell'ambito del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria di cui all'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1o aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008, approvati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:
   a) importo destinato al finanziamento del trasferimento al Servizio sanitario nazionale della sanità penitenziaria, in applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, come rideterminato dall'articolo 1, comma 513, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, pari a 6,680 milioni di euro;
   b) importo destinato al finanziamento delle funzioni trasferite al Servizio sanitario nazionale in applicazione del riordino della medicina penitenziaria, di cui all'articolo 2, comma 283, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
   c) importo destinato al finanziamento degli oneri previsti per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9.

  232. Le disposizioni di cui ai commi 229, 230 e 231 si applicano anche ai riparti per l'anno 2014, qualora non perfezionati alla data di entrata in vigore della presente legge.
  233. Dopo il comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è inserito il seguente:
  «1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono garantire una programmabilità degli investimenti da effettuare nel proprio ambito territoriale, attraverso la predisposizione di piani annuali di investimento accompagnati da un'adeguata analisi dei fabbisogni e della relativa sostenibilità economico-finanziaria complessiva, da attuare anche in sede di predisposizione del previsto piano dei flussi di cassa prospettici di cui al comma 2».

  234. Per l'avvio della realizzazione dei flussi informativi per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza primaria di cui all'articolo 5, commi 11, 18 e 22, del Patto per la salute, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2015, nello stato di previsione del Ministero della salute.
  235. Ferme restando le competenze dei laureati in medicina e chirurgia in materia di atti complessi e specialistici di prevenzione, diagnosi, cura e terapia, con accordo tra Governo e regioni, previa concertazione con le rappresentanze scientifiche, professionali e sindacali dei profili sanitari interessati, sono definiti i ruoli, le competenze, le relazioni professionali e le responsabilità individuali e di équipe su compiti, funzioni e obiettivi delle professioni sanitarie infermieristiche-ostetrica, tecniche della riabilitazione e della prevenzione, anche attraverso percorsi formativi complementari. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  236. Dopo il comma 7 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è inserito il seguente:
  «7-bis. L'accertamento da parte della regione del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce per il direttore generale grave inadempimento contrattuale e comporta la decadenza automatica dello stesso.»

  237. La verifica del conseguimento, da parte dei direttori generali, degli obiettivi di salute e assistenziali di cui all'articolo 3-bis, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dal comma 236 del presente articolo, costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed è effettuata nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA di cui all'articolo 9 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
  238. La nomina a commissario ad acta per la predisposizione, l'adozione o l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, effettuata ai sensi dell'articolo 2, commi 79, 83 e 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, è incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento. Il commissario deve possedere un curriculum che evidenzi qualificate e comprovate professionalità ed esperienza di gestione sanitaria anche in base ai risultati in precedenza conseguiti. La disciplina di cui al presente comma si applica alle nomine effettuate, a qualunque titolo, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Conseguentemente, all'articolo 2 della legge n. 191 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 79, alinea:
    1) al terzo periodo, le parole: «il presidente della regione» sono sostituite dalla seguente: «un»;
    2) al quarto periodo, le parole: «presidente quale» sono soppresse;
   b) al secondo periodo dell'alinea del comma 83, le parole: «il presidente della regione o un altro soggetto» sono sostituite dalla seguente: «un»;
   c) al comma 84, le parole: «presidente della regione, nominato» sono soppresse e le parole: «ai sensi dei commi 79 o 83» sono sostituite dalle seguenti: «, a qualunque titolo nominato,»;
   d) il comma 84-bis è sostituito dal seguente:
  «84-bis. In caso di impedimento del presidente della regione nominato commissario ad acta, il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta, al quale spettano i poteri indicati nel terzo e nel quarto periodo del comma 83, fino alla cessazione della causa di impedimento».

  239. Le disposizioni di cui al comma 238 del presente articolo si applicano anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni.
  240. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «I subcommissari svolgono attività a supporto dell'azione del commissario, essendo il loro mandato vincolato alla realizzazione di alcuni o di tutti gli obiettivi affidati al commissario con il mandato commissariale.»;
   b) al quarto periodo, dopo la parola: «commissario» sono inserite le seguenti: «e dei subcommissari».

  241. Dopo il comma 81 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono inseriti i seguenti:
  «81-bis. Il commissario ad acta, a qualsiasi titolo nominato, qualora, in sede di verifica annuale ai sensi del comma 81, riscontri il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, come specificati nei singoli contratti dei direttori generali, propone, con provvedimento motivato, la decadenza degli stessi e dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, in applicazione dell'articolo 3-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
  81-ter. Le disposizioni del comma 81-bis si applicano anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni».

  242. All'articolo 1, comma 796, lettera b), ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero della salute, anche avvalendosi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».
  243. All'articolo 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal presidente della giunta regionale, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute.».
  244. I requisiti per la nomina dei componenti dei collegi sindacali, di cui al comma 243, che devono garantire elevati standard di qualificazione professionale, sono definiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermo restando, relativamente al componente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, quanto previsto dall'articolo 10, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Fino all'adozione del predetto decreto, si applicano i requisiti previsti dalla normativa vigente.
  245. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adottare le disposizioni applicative della normativa di riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  246. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 245, il Ministro della salute provvede alla nomina del commissario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale.
  247. Il commissario, nominato ai sensi del comma 246 del presente articolo, svolge le funzioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 5, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti regionali di cui al comma 245 del presente articolo.
  248. Le regioni e le province autonome provvedono alla costituzione dei nuovi organi degli Istituti zooprofilattici sperimentali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.
  249. In sede di prima applicazione delle leggi regionali, in caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 248, si applicano le disposizioni dei commi 246 e 247.
  250. Al commissario, nominato ai sensi del comma 246 del presente articolo, si applica lo stesso trattamento giuridico-economico spettante al direttore generale, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.
  251. Dopo il comma 4 dell'articolo 7-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
  «4-bis. L'articolazione delle aree dipartimentali nelle strutture organizzative di cui al comma 2 rappresenta il livello di organizzazione che le regioni assicurano per garantire l'esercizio delle funzioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, nonché l'osservanza degli obblighi comunitari.
  4-ter. Le regioni assicurano che le strutture organizzative di cui alle lettere b), d), e) e f) del comma 2 siano dotate di personale adeguato, per numero e qualifica, a garantire le finalità di cui al comma 4-bis, nonché l'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea in materia di controlli ufficiali, previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.
  4-quater. Le strutture organizzative di cui al comma 2 sono possibilmente individuate quali strutture complesse».

  All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma in materia di personale si provvede nel rispetto dei vincoli di spesa previsti dalla legislazione vigente e, per le regioni sottoposte ai piani di rientro, anche nel rispetto di quelli fissati in materia da tali piani nonché dei vigenti parametri standard per la definizione delle strutture complesse e semplici.

  252. Al quinto periodo del comma 174 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le parole: «del secondo anno successivo a quello in corso,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anno successivo a quello di verifica,».
  253. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, le parole: «degli anni 2013, 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni dal 2013 al 2020»;
   b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
  «3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019, la regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico e abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale fino al totale conseguimento nell'anno 2020 degli obiettivi previsti all'articolo 2, commi 71 e 72, della citata legge n. 191 del 2009».

  254. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le parole da: «Entro il 30 giugno 2013» fino a: «Prontuario farmaceutico nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2015 l'AIFA, sulla base delle valutazioni della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso, provvede a una revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale sulla base del criterio costo-beneficio ed efficacia terapeutica, prevedendo anche dei prezzi di riferimento per categorie terapeutiche omogenee».
  255. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per l'attivazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una rete di comunicazione dedicata alla dispositivo-vigilanza che consenta lo scambio tempestivo e capillare delle informazioni riguardanti incidenti che coinvolgono dispositivi medici. Con il medesimo decreto sono determinati, nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) i contenuti informativi e le modalità di interscambio dei dati del sistema informativo a supporto della rete nazionale per la dispositivo-vigilanza.
  256. In attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, e per promuovere il razionale uso dei dispositivi medici sulla base del principio costo-efficacia, il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), per gli aspetti di relativa competenza, al fine di garantire l'azione coordinata dei livelli nazionale, regionali e delle aziende accreditate del Servizio sanitario nazionale per il governo dei consumi dei dispositivi medici, a tutela dell'unitarietà del sistema, della sicurezza nell'uso della tecnologia e della salute dei cittadini, con proprio decreto, provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a:
   a) definire, attraverso l'istituzione di una Cabina di regia, con il coinvolgimento delle regioni, dell'AGENAS e dell'AIFA, sentiti i rappresentanti dei pazienti, dei cittadini e dell'industria, anche in conformità alle indicazioni del Piano sanitario nazionale, le priorità ai fini assistenziali;
   b) individuare, per la predisposizione dei capitolati di gara, i requisiti indispensabili per l'acquisizione dei dispositivi medici a livello nazionale, regionale, intra-regionale o aziendale, e a indicare gli elementi per la classificazione dei dispositivi medici in categorie omogenee, garantendo, al fine delle esigenze terapeutiche, più tipologie per i presìdi utilizzati per la terapia domiciliare delle patologie croniche adattabili ai diversi tipi di pazienti, fatto salvo il principio della valutazione costo-efficacia, e per l'individuazione dei prezzi di riferimento;
   c) istituire, una rete nazionale, coordinata dall'AGENAS, di collaborazione tra le regioni per la definizione e per l'utilizzo di strumenti per il governo dei dispositivi medici e per Health Technology Assessment (HTA), denominato «Programma nazionale di HTA dei dispositivi medici».

  257. Per garantire un equo e omogeneo accesso dei pazienti a tutti i medicinali, con particolare riguardo ai medicinali innovativi o di eccezionale rilevanza terapeutica, l'AIFA predispone, a supporto del Ministero della salute e delle regioni, valutazioni di HTA volte a caratterizzare e individuare i percorsi farmaco-terapeutici in grado di garantire l'impiego efficiente e costo-efficace delle risorse disponibili. La funzione di cui al primo periodo si inserisce nell'ambito delle attività previste ai fini dell'attuazione della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, attraverso il Network permanente per l’Health Technology Assessment (HTA Network), anche, per quanto concerne i medicinali, nel perseguimento degli obiettivi previsti dalla medesima direttiva, a supporto della Cabina di regia istituita presso il Ministero della salute e delle indicazioni del Piano sanitario nazionale. Le valutazioni nazionali di HTA sui medicinali forniscono informazioni trasparenti e trasferibili ai contesti assistenziali regionali e locali sull'efficacia comparativa dei medicinali e sulle successive ricadute in termini di costo-efficacia nella pratica clinica, prima dell'immissione in commercio, durante la commercializzazione e l'intero ciclo di vita del medicinale. Agli esiti di quanto previsto dal presente comma, l'AIFA, in collaborazione con le regioni, coordina le valutazioni dei diversi percorsi diagnostico-terapeutici localmente sviluppati, al fine di garantire l'accesso e l'uso appropriato dei medicinali. Tali valutazioni, anche integrate con i dati di utilizzo e di spesa dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali, nonché di quelli raccolti attraverso i registri di monitoraggio dell'AIFA, sono utilizzate nell’iter istruttorio delle procedure di rivalutazione di prezzo o di rimborsabilità dei medicinali. L'AIFA provvede agli adempimenti di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Le regioni, senza nuovi o maggiori oneri, si dotano, compatibilmente e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di un presidio di HTA a supporto della valutazione di HTA.
  258. L'articolo 11, comma 17, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, è abrogato.
  259. Al fine di assicurare maggiori entrate, le tariffe a carico delle aziende titolari per il rilascio dei provvedimenti di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali omeopatici di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, comprese quelle relative ai procedimenti di rinnovo non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate in 800 euro per i medicinali unitari, indipendentemente dalle diluizioni e dalla forma farmaceutica, e in 1.200 euro per i medicinali complessi, indipendentemente dal numero dei componenti e dalla forma farmaceutica. Entro il 31 marzo 2015, l'AIFA individua con proprio provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, la documentazione necessaria per il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali di cui al primo periodo secondo modalità semplificate, tenuto conto che la documentazione di cui al modulo 4 della parte III dell'allegato I, con riferimento ai medicinali omeopatici, e all'articolo 17, comma 2, lettera c), con riferimento alla dimostrazione dell'uso omeopatico del ceppo, del citato decreto legislativo n. 219 del 2006, e successive modificazioni, è presentata mediante autocertificazioni. Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento dell'AIFA di cui al secondo periodo, le aziende titolari provvedono alla presentazione delle domande di rinnovo entro e non oltre il 30 giugno 2017. Il termine di cui all'articolo 6, comma 8-undecies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 2018.
  260. Al fine della razionalizzazione e del contenimento della spesa farmaceutica, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio superiore di sanità, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sulla base di una proposta elaborata d'intesa con l'Agenzia italiana del farmaco e con la Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirughi e degli odontoiatri, nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni europei e compatibilmente con le esigenze terapeutiche, sono individuate le modalità per la produzione e la distribuzione in ambito ospedaliero, in via sperimentale per un biennio, di medicinali in forma monodose. Con il medesimo decreto è fissato il periodo in cui è comunque ammessa la prosecuzione della produzione e della commercializzazione delle confezioni pluridose e sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli obiettivi finanziari raggiunti.
  261. Dall'attuazione del comma 260 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  262. Al fine di potenziare le misure di sorveglianza e di contrasto delle malattie infettive e diffusive nel territorio nazionale e di rafforzare i livelli di controllo di profilassi internazionale per salvaguardare la collettività da rischi per la salute, il Ministero della salute è autorizzato a dotarsi degli strumenti e delle risorse sanitarie necessari a potenziare le attività di prevenzione e di contrasto delle malattie infettive e diffusive nel territorio nazionale, anche mediante l'acquisto di idonei dispositivi medici e presìdi medico-chirurgici e la predisposizione di spazi adeguatamente allestiti per fronteggiare le emergenze sanitarie nonché l'adeguamento delle conoscenze e la formazione del personale medico e paramedico destinato a fronteggiare la terapia e la diagnosi delle malattie infettive e diffusive di cui alle attuali emergenze sanitarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tale fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per il 2015 e di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Sono autorizzate, anche in deroga alle norme vigenti, le richieste di aspettativa, nel limite di sei mesi, da parte di personale medico o paramedico che intenda prestare la propria opera nei Paesi del continente africano attualmente interessati dal fenomeno del virus Ebola.
  263. Al fine di garantire l'avvio delle attività nell'unità per alto isolamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma, costituita per fare fronte a situazioni di emergenza biologica a livello nazionale e internazionale, è autorizzato l'incremento del fondo di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, mediante un contributo straordinario in conto capitale di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Ai fini della concessione del predetto contributo, l'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Ministero della salute il piano di sviluppo dell'unità di alto isolamento. Il contributo è erogato previa approvazione del predetto piano da parte della sezione ricerca del Comitato tecnico-sanitario del Ministero della salute.
  264. In relazione alla grave situazione economico-finanziaria e sanitaria determinatasi nella regione Molise, al fine di ricondurre la gestione nell'ambito della ordinata programmazione sanitaria e finanziaria anche al fine di ricondurre i tempi di pagamento al rispetto della normativa dell'Unione europea, è autorizzata per l'anno 2015 la spesa fino ad un massimo di 40 milioni di euro in favore della regione stessa, subordinatamente alla sottoscrizione dello specifico Accordo tra lo Stato e le regioni concernente l'intervento straordinario per l'emergenza economico-finanziaria del servizio sanitario della regione Molise e per il riassetto della gestione del servizio sanitario regionale.
  265. L'erogazione della somma di cui al comma 264 è condizionata all'effettiva attuazione dell'Accordo di cui al citato comma 264, la cui verifica è demandata in sede congiunta al Comitato permanente per l'erogazione dei LEA e al Tavolo di verifica degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa del 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
  266. All'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2015 la predetta percentuale è rideterminata al valore del 95 per cento e la restante quota deve essere erogata al Servizio sanitario regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo».
  267. Al fine di promuovere processi di aggregazione e di rafforzare la gestione industriale dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo entro il 1o marzo 2015 oppure entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi. Gli enti di governo di cui al comma 1 devono effettuare la relazione prescritta dall'articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali. Nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la relazione deve comprendere un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. Nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house»;
   b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. L'operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il soggetto competente accerta la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione, anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza di tutte o di alcune delle concessioni in essere, previa verifica ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, effettuata dall'Autorità di regolazione competente ove istituita, da effettuare anche con riferimento al programma degli interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione di settore»;

   c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Fatti salvi i finanziamenti già assegnati anche con risorse derivanti da fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione relativi ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio a condizione che dette risorse siano aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di investimento approvati dai menzionati enti di governo. Le relative risorse sono prioritariamente assegnate ai gestori selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorità di regolazione competente, o l'ente di governo dell'ambito nei settori in cui l'Autorità di regolazione non sia stata istituita, attesti l'efficienza gestionale e la qualità del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorità stessa o dall'ente di governo dell'ambito, ovvero che abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria»;

   d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Le spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto di partecipazioni, effettuate dagli enti locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in società, individuati nei codici del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) E4121 e E4122, e i medesimi proventi sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno»;

   e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  «6-bis. Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica si intendono riferite, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani e ai settori sottoposti alla regolazione ad opera di un'autorità indipendente».

  268. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1o gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:
   a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
   b) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
   c) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
   d) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

  269. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 268, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato da un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  270. Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria.
  271. Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 269 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015.
  272. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: «L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale».

Allegato 5
(articolo 2, comma 1)

RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA CONCERNENTI TRASFERIMENTI CORRENTI E IN CONTO CAPITALE IN FAVORE DI IMPRESE

Ministero Autorizzazione di spesa c/k Riduzione (in migliaia di euro)
2015 2016 2017 e anni successivi
Economia e finanze legge n. 311 del 2004, articolo 1, comma 361 c 50.000,0 25.000,0 0,0
Economia e finanze legge n. 448 del 2001, articolo 52, comma 21 k 703,8 742,1 815,7
Economia e finanze decreto-legge n. 138 del 2002, articolo 4, comma 1 k 1.200,0 1.200,0 1.200,0
Sviluppo economico legge n. 549 del 1995, articolo 1, comma 43 c 2.039,6 2.039,6 2.039,6
Sviluppo economico decreto-legge n. 66 del 2014, articolo 22-bis, comma 1 k 0,0 50.000,0 0,0
Lavoro e politiche sociali legge n. 147 del 2013, articolo 1, comma 22 c 2.000,0 2.000,0 0,0
Lavoro e politiche sociali decreto legislativo n. 198 del 2006, articolo 44 c 150,8 87,8 97,4
Infrastrutture e trasporti legge n. 388 del 2000, articolo 145, comma 40 c 97,1 100,0 100,0
Infrastrutture e trasporti legge n. 147 del 2013, articolo 1, comma 38, punto D k 4.639,2 4.694,2 4.680,5
Politiche agricole
alimentari e forestali
legge n. 267 del 1991, articolo 1, comma 1, punto 5 c 1.000,0 1.000,0 1.000,0
Politiche agricole
alimentari e forestali
decreto-legge n. 182 del 2005, articolo 2, comma 5 190,7 193,4 192,9
Politiche agricole
alimentari e forestali
decreto legislativo n. 226 del 2001, articolo 10, comma 1-bis c 550,0 557,9 556,3
Politiche agricole
alimentari e forestali
legge n. 244 del 2007, articolo 3, comma 34 c 2.063,2 2.048,7 2.047,1
Politiche agricole
alimentari e forestali
legge n. 267 del 1991, articolo 1, comma 1, punto 5 k 1.914,9 1.733,5 1.727,0
Politiche agricole
alimentari e forestali
legge n. 423 del 1998, articolo 3, comma 1 k 989,3 944,7 941,0
Beni e attività
culturali e turismo
legge n. 662 del 1996, articolo 3, comma 83 k 1.000,0 2.295,9 2.295,9
Totale   68.538,7 94.637,8 17.693,5

Allegato 6
(articolo 2, comma 20)

RIDUZIONE DI TRASFERIMENTI IN FAVORE DI ENTI E ORGANISMI PUBBLICI

Ministero Denominazione Riduzione 2015 Riduzione 2016 Riduzione 2017 e successivi
Economia e finanze Spese di funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria 300,0 300,0 300,0
Economia e finanze Consob 200,0 200,0 200,0
Economia e finanze Assegnazione all'agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.) 3.000,0 3.000,0 3.000,0
Economia e finanze Spese di funzionamento dell'Istituto nazionale di statistica 2.000,0 2.000,0 2.000,0
Economia e finanze
Spese di funzionamento dell'agenzia per l'Italia digitale 200,0 200,0 200,0
Economia e finanze
Spese di funzionamento dell'ufficio del garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali 500,0 500,0 500,0
Economia e finanze
Somma da assegnare all'autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni 100,0 100,0 100,0
Economia e finanze Spese di funzionamento dell'ufficio dell'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza 50,0 50,0 50,0
Economia e finanze Somme da erogare all'ente pubblico economico «agenzia del demanio» 500,0 500,0 500,0
Economia e finanze Somma occorrente per far fronte agli oneri di gestione dell'agenzia delle dogane e dei monopoli 1.000,0 1.000,0 1.000,0
Economia e finanze Somma da corrispondere al centro di formazione e studi - Formez - per le esigenze di funzionamento e per la quota di associazione 1.000,0 1.000,0 1.000,0
Economia e finanze Fondo occorrente per il funzionamento della scuola nazionale della pubblica amministrazione 50,0 50,0 50,0
Economia e finanze Spese di funzionamento dell'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni 200,0 200,0 200,0
Economia e finanze Somme da assegnare per la valorizzazione dell'istituto italiano di tecnologia 3.000,0 3.000,0 3.000,0
Sviluppo economico Spese di funzionamento dell'agenzia - ICE per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane 1.000,0 1.000,0 1.000,0
Sviluppo economico Fondo da assegnare all'agenzia per la promozione all'estero, l'internazionalizzazione delle imprese italiane e l'attrazione degli investimenti esteri 550,0 550,0 550,0
Sviluppo economico Spese per il funzionamento dell'ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (E.N.E.A.) 583,0 583,0 583,0
Lavoro e politiche
sociali
Finanziamento delle attività di formazione professionale - Spese funzionamento ISFOL 500,0 500,0 500,0

Segue: Allegato 6
(articolo 2, comma 20)

Ministero Denominazione Riduzione 2015 Riduzione 2016 Riduzione 2017 e successivi
Affari esteri e cooperazione internazionale Contributo all'istituto agronomico per l'oltremare - Spese di funzionamento 10,0 10,0 10,0
Affari esteri e cooperazione internazionale Contributo al collegio del mondo unito dell'Adriatico con sede in Duino 23,2 22,4 22,3
Soppressa.
Affari esteri e cooperazione internazionale Contributo speciale a favore dell'istituto italo-latino-americano 50,0 50,0 50,0
Istruzione, università
e ricerca
Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi 171,8 171,8 171,8
Istruzione, università
e ricerca
Somma da trasferire all'agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca per il proprio funzionamento 112,0 112,1 112,3
Istruzione, università
e ricerca
Somma occorrente per il finanziamento della scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute GSSI 360,0
Istruzione, università
e ricerca
Contributo dello Stato alle spese di gestione del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA) 500,0 500,0 500,0
Istruzione, università
e ricerca
Contributo dello Stato alle spese complessive necessarie alle esigenze del laboratorio di luce di sincrotone di Trieste e di Grenoble 500,0 500,0 500,0
Interno Contributo all'agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata per le spese di funzionamento 50,0 50,0 50,0
Soppressa.
Ambiente e tutela del
territorio e del mare
Contributo da erogare all'ente geopaleontologico di Pietraroia 10,0 10,0 10,0
Ambiente e tutela del
territorio e del mare
Somma da assegnare al parco geominerario della Sardegna 90,0 90,0 90,0
Ambiente e tutela del
territorio e del mare
Enti parco 1.000,0 1.000,0 1.000,0
Infrastrutture e
trasporti
Somme da trasferire all'ente nazionale per l'aviazione civile 1.000,0 1.000,0 1.000,0
Politiche agricole
alimentari e forestali
Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi 50,0 50,0 50,0
Politiche agricole
alimentari e forestali
Contributi da assegnare al consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura 1.000,0 1.000,0 1.000,0
Beni e attività
culturali e turismo
Spese di funzionamento dell'E.N.I.T. - Agenzia nazionale del turismo 300,0 300,0 300,0
Beni e attività
culturali e turismo
Somma da erogare a favore della fondazione di studi universitari e di perfezionamento sul turismo 100,0 100,0 100,0

Segue: Allegato 6
(articolo 2, comma 20)

Ministero Denominazione Riduzione 2015 Riduzione 2016 Riduzione 2017 e successivi
Salute Spese per il funzionamento e per la ricerca della fondazione istituto mediterraneo di ematologia (IME) 100,0 100,0 100,0
Salute Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi 100,0 100,0 100,0
Salute Spese di funzionamento per le attività dell'istituto superiore di sanità 500,0 500,0 500,0
Salute Spese di funzionamento per le attività dell'agenzia per i servizi sanitari regionali 200,0 200,0 200,0
Salute Fondo per gli oneri di gestione dell'agenzia italiana del farmaco 100,0 100,0 100,0
Totale    21.060,0 20.699,3
20.699,4

Allegato 7
(articolo 2, comma 46)

RIDUZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO DI ORGANI DI RILEVANZA COSTITUZIONALE
(in migliaia di euro)

Organo 2015 2016 2017
Corte dei conti 5.931 5.948 5.997
Consiglio di Stato e TAR 3.209 3.252 3.225
Consiglio superiore della magistratura 825 764 743
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana 35 36 35
Totale    10.000 10.000 10.000

Allegato 8
(articolo 2, comma 70)

RIDUZIONI DI CONTRIBUTI A ORGANISMI INTERNAZIONALI
(in migliaia di euro)

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale Autorizzazione 2015 2016 2017 e anni successivi
OSCE Riduzione Legge 18 luglio 1984, n. 343 3.000,0 3.000,0 3.000,0
Organizzazioni di interesse di altre amministrazioni (Banca sviluppo del Consiglio d'Europa, Gruppo Pompidou, Centro Nord Sud, Osservatorio audiovisivo) Recesso Legge 28 marzo 1991, n. 119 225,0 225,0 225,0
Organizzazioni di interesse di altre amministrazioni (Banca sviluppo del Consiglio d'Europa, Gruppo Pompidou, Centro Nord Sud, Osservatorio audiovisivo) Recesso Legge 23 luglio 1949, n. 433 554,5 564,5 564,5
Segretariato INCE Riduzione Legge 18 giugno 2003, n. 142 43,0 143,0 143,0
CIEC Recesso Legge 26 novembre 1957, n. 1296 18,3 18,3 18,3
BRESCE Riduzione Legge 4 giugno 1997, n. 163 650,0 650,0 650,0
Istituto internazionale del freddo Recesso Legge 24 luglio 1959, n. 697 60,0 60,0 60,0
Comitato consultivo del cotone Recesso Legge 3 novembre 1971, n. 950 35,0 35,0 35,0
European spatial data research Recesso Legge 26 luglio 1978, n. 477 7,5 7,5 7,5
Carta europea dell'energia Recesso Legge 10 novembre 1997, n. 415 450,0 450,0
Organizzazione delle Nazioni unite (ONU) Riduzione Legge 17 agosto 1957, n. 848 20.000,0 2.685,0 2.685,0
UNESCO Riduzione Legge 9 agosto 2013, n. 100 150,0 150,0 150,0
Centro internazionale ingegneria genetica Riduzione Legge 15 marzo 1986, n. 103; legge 9 ottobre 2000, n. 288 200,0 200,0 200,0
ICRANET Riduzione Legge 10 febbraio 2005, n. 31 150,0 150,0 150,0
IAP Riduzione Legge 10 gennaio 2004, n. 17 50,0 50,0 50,0
TWAS Riduzione Legge 10 gennaio 2004, n. 17 100,0 100,0 100,0
Totale   25.243,3 8.488,3 8.488,3

Elenco n. 2
(articolo 2, comma 12)

CREDITI D'IMPOSTA

Norma Oggetto
Decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, tabella A, punto 13 Rimborso parziale dell'accisa sulla benzina e sul GPL per autovetture in servizio pubblico di piazza
Legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 8, comma 10, lettera c); legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12 Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 13 Credito d'imposta per agevolazione di nuove iniziative imprenditoriali
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 61, comma 13 Credito d'imposta per investimenti in campagne pubblicitarie localizzate in determinate aree del Paese
Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, articolo 50, commi 6 e 13-bis Credito d'imposta a favore delle farmacie pubbliche e private per acquisto di software
Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, articolo 11-bis, comma 1 Credito d'imposta per opere dell'ingegno digitali
Legge 7 marzo 2001, n. 62, articolo 8 Credito di imposta per investimenti di imprese di prodotti editoriali

Elenco 3
(articolo 2, comma 45)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2015-2017
(migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2015 2016 2017 e successivi
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 85.614 0 145.410 0 285.501 0
 1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29) 29.126 0 28.924 0 28.984 0
  1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità (1) 20.160 0 20.160 0 20.160 0
  1.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (3) 4.457 0 4.554 0 4.614 0
  1.6 Analisi e programmazione economico-finanziaria (6) 300 0 0 0 0 0
  1.7 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (7) 180 0 180 0 180 0
  1.8 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (8) 4.030 0 4.030 0 4.030 0
 3 L'Italia in Europa e nel mondo (4) 1.831 0 1.765 0 1.761 0
  3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10) 1.831 0 1.765 0 1.761 0
 5 Ordine pubblico e sicurezza (7) 2.137 0 2.200 0 2.236 0
  5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (5) 2.137 0 2.200 0 2.236 0
 24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 2.510 0 2.510 0 2.510 0
   24. 3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 2.510 0 2.510 0 2.510 0
 25 Fondi da ripartire (33) 50.010 0 110.010 0 250.010 0
   25. 1 Fondi da assegnare (1) 50.010 0 110.010 0 250.010 0

Elenco 3
(articolo 2, comma 45)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2015-2017
(migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2015 2016 2017 e successivi
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO
11.722 4.500
9.036 0 10.098 0
 1 Competitività e sviluppo delle imprese (11) 11.468 4.500
7.751 0 7.783 0
  1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (5) 230 0 230 0 230 0
  1.2 Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (6) 0 0 32 0 63 0
  1.3 Incentivazione del sistema produttivo (7) 6.238 4.500
2.490 0 2.490 0
  1.7 Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (10) 5.000 0 5.000 0 5.000 0
 3 Regolazione dei mercati (12) 119 0 1.078 0 2.038 0
  3.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (4) 119 0 1.078 0 2.038 0
 4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16) 24 0 95 0 168 0
  4.1 Politica commerciale in ambito internazionale (4) 0 0 40 0 79 0
  4.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (5) 24 0 55 0 87 0
 5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10) 52 0 52 0 52 0
  5.8 Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche (8) 52 0 52 0 52 0
 6 Comunicazioni (15) 44 0 44 0 44 0
  6.8 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (9) 44 0 44 0 44 0
 7 Ricerca e innovazione (17) 16 0 16 0 16 0
  7.3 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (18) 16 0 16 0 16 0

Elenco 3
(articolo 2, comma 45)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2015-2017
(migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2015 2016 2017 e successivi
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 4.600
0 0 0 0 0
 1 Politiche per il lavoro (26) 4.600 0 0 0 0 0
  1.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (8) 4.600 0 0 0 0 0

Elenco 3
(articolo 2, comma 45)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2015-2017
(migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2015 2016 2017 e successivi
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 102.724 0 102.724 0 102.724 0
 1 Giustizia (6) 102.458 0 102.458 0 102.458 0
  1.1 Amministrazione penitenziaria (1) 36.188 0 36.188 0 36.188 0
  1.2 Giustizia civile e penale (2) 64.195 0 64.195 0 64.195 0
  1.3 Giustizia minorile (3) 2.075 0 2.075 0 2.075 0
 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 266 0 266 0 266 0
  2.1 Indirizzo politico (2) 266 0 266 0 266 0

Elenco 3
(articolo 2, comma 45)

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(migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2015 2016 2017 e successivi
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 0 0 467 0 467 0
 1 L'Italia in Europa e nel mondo (4) 0 0 467 0 467 0
  1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (6) 0 0 467 0 467 0

Elenco 3
(articolo 2, comma 45)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2015-2017
(migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2015 2016 2017 e successivi
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 148.610 1.000 136.207 1.000 136.207 1.000
 1 Istruzione scolastica (22) 139.913 0 131.570 0 131.570 0
  1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (1) 594 0 964 0 964 0
  1.2 Istruzione prescolastica (2) 30.052 0 29.062 0 29.062 0
  1.3 Istruzione primaria (11) 36.423 0 33.361 0 33.361 0
  1.4 Istruzione secondaria di primo grado (12) 17.614 0 15.832 0 15.832 0
  1.5 Istruzione secondaria di secondo grado (13) 54.868 0 51.985 0 51.985 0
  1.8 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (8) 222 0 222 0 222 0
  1.11 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (15) 5 0 5 0 5 0
  1.12 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (16) 134 0 139 0 139 0
 2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23) 5.462 0 2.812 0 2.812 0
  2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (1) 3.605 0 2.505 0 2.505 0
  2.2 Istituti di alta cultura (2) 9 0 9 0 9 0
  2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (3) 1.848 0 298 0 298 0
 3 Ricerca e innovazione (17) 1.065 1.000 1.065 1.000 1.065 1.000
  3.4 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (22) 1.065 1.000 1.065 1.000 1.065 1.000
 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 760 0 760 0 760 0
  5.1 Indirizzo politico (2) 154 0 154 0 154 0
  5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 606 0 606 0 606 0
 6 Fondi da ripartire (33) 1.411 0 0 0 0 0
  6.1 Fondi da assegnare (1) 1.411 0 0 0 0 0

Elenco 3
(articolo 2, comma 45)

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Ministero
 Missione
  Programma
2015 2016 2017 e successivi
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'INTERNO 100.923 3.579 100.029 3.579 99.995 3.579
 1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di governo e dello Stato sul territorio (2) 670 0 670 0 670 0
  1.2 Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'interno sul territorio (2) 650 0 650 0 650 0
  1.3 Supporto alla rappresentanza generale di governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio (3) 20 0 20 0 20 0
 2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) 5.110 3.579 5.110 3.579 5.110 3.579
  2.2 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali (2) 3.670 3.579 3.670 3.579 3.670 3.579
  2.4 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (8) 1.440 0 1.440 0 1.440 0
 3 Ordine pubblico e sicurezza (7) 73.973 0 73.479 0 73.445 0
  3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (8) 42.755 0 42.254 0 42.225 0
  3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (9) 4.243 0 4.217 0 4.217 0
  3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (10) 26.975 0 27.009 0 27.003 0
 4 Soccorso civile (8) 17.670 0 17.670 0 17.670 0
  4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (3) 17.670 0 17.670 0 17.670 0
 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 3.500 0 3.100 0 3.100 0
  6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 3.500 0 3.100 0 3.100 0

Elenco 3
(articolo 2, comma 45)

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(migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2015 2016 2017 e successivi
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
6.580 3.360 6.400 3.200 6.900 3.200
 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 3.580 3.360 3.400 3.200 3.400 3.200
  1.2 Valutazioni e autorizzazioni ambientali (3) 40 40 40 40 40 40
  1.8 Coordinamento generale, informazione e comunicazione (11) 400 400 300 300 300 300
  1.9 Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche (12) 330 110 300 100 300 100
  1.10 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (13) 310 310 260 260 260 260
  1.12 Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili (16) 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
 4 Fondi da ripartire (33) 3.000 0 3.000 0 3.500 0
  4.1 Fondi da assegnare (1) 3.000 0 3.000 0 3.500 0

Elenco 3
(articolo 2, comma 45)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2015-2017
(migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2015 2016 2017 e successivi
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 11.281 1.707 11.281 1.707 11.281 1.707
 1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14) 2.573 0 2.573 0 2.573 0
  1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (10) 2.573 0 2.573 0 2.573 0
 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13) 8.707 1.707 8.707 1.707 8.707 1.707
  2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (1) 1.707 1.707 1.707 1.707 1.707 1.707
  2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (4) 5.000 0 5.000 0 5.000 0
  2.5 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5) 2.000 0 2.000 0 2.000 0

Elenco 3
(articolo 2, comma 45)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2015-2017
(migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2015 2016 2017 e successivi
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA DIFESA 504.495 0 614.952 0 611.655 0
 1 Difesa e sicurezza del territorio (5) 504.387 0 614.844 0 611.546 0
  1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (1) 2.320 0 3.641 0 3.602 0
  1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (2) 23 0 33 0 33 0
  1.3 Approntamento e impiego delle forze navali (3) 14 0 14 0 14 0
  1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (4) 141 0 145 0 145 0
  1.5 Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare (5) 5.000 0 5.000 0 5.000 0
  1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (6) 496.889 0 606.012 0 602.751 0
 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 108 0 108 0 110 0
  3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 108 0 108 0 110 0

Elenco 3
(articolo 2, comma 45)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2015-2017
(migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2015 2016 2017 e successivi
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 8.303 3.714 8.291 3.715 8.286 3.711
 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9) 4.303 3.714 4.291 3.715 4.286 3.711
  1.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (2) 2.771 2.382 2.759 2.383 2.758 2.383
  1.4 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (5) 200 0 200 0 200 0
  1.5 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (6) 1.332 1.332 1.332 1.332 1.328 1.328
 2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 2.346 0 2.346 0 2.346 0
  2.1 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità (7) 2.346 0 2.346 0 2.346 0
 3 Ordine pubblico e sicurezza (7) 160 0 160 0 160 0
  3.1 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (6) 160 0 160 0 160 0
 4 Soccorso civile (8) 1.494 0 1.494 0 1.494 0
  4.1 Interventi per soccorsi (1) 1.494 0 1.494 0 1.494 0

Elenco 3
(articolo 2, comma 45)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2015-2017
(migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2015 2016 2017 e successivi
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 21.500 0 21.500 0 21.500 0
 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21) 21.324 0 21.324 0 21.324 0
  1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (2) 91 0 57 0 57 0
  1.6 Tutela dei beni archeologici (6) 669 0 669 0 669 0
  1.9 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (9) 3.615 0 3.615 0 3.615 0
  1.10 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (10) 1.071 0 1.071 0 1.071 0
  1.12 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (12) 1.391 0 1.391 0 1.391 0
  1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (13) 488 0 488 0 488 0
  1.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (14) 16 0 16 0 16 0
  1.15 Tutela del patrimonio culturale (15) 13.732 0 13.766 0 13.766 0
  1.16 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e delle periferie urbane (16) 251 0 251 0 251 0
 2 Ricerca e innovazione (17) 23 0 23 0 23 0
  2.1 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali (4) 23 0 23 0 23 0
 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 106 0 106 0 106 0
  3.1 Indirizzo politico (2) 78 0 78 0 78 0
  3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 29 0 29 0 29 0
 6 Turismo (31) 46 0 46 0 46 0
  6.1 Sviluppo e competitività del turismo (1) 46 0 46 0 46 0

Elenco 3
(articolo 2, comma 45)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2015-2017
(migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2015 2016 2017 e successivi
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA SALUTE 11.350 0 11.000 0 11.000 0
 1 Tutela della salute (20) 10.850 0 10.500 0 10.500 0
  1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (1) 10.000 0 10.000 0 10.000 0
  1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (3) 850 0 500 0 500 0
 4 Fondi da ripartire (33) 500 0 500 0 500 0
  4.1 Fondi da assegnare (1) 500 0 500 0 500 0

Elenco 3
(articolo 2, comma 45)

Riepilogo Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2015-2017
(migliaia di euro)

  Ministero 2015 2016 2017 e successivi
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
85.614 0 145.410 0 285.501 0
MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO
11.722 4.500 9.036 0 10.098 0
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
4.600 0 0 0 0 0
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 102.724 0 102.724 0 102.724 0
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
0 0 467 0 467 0
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 148.610 1.000 136.207 1.000 136.207 1.000
MINISTERO DELL'INTERNO 100.923 3.579 100.029 3.579 99.995 3.579
MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
6.580 3.360 6.400 3.200 6.900 3.200
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 11.281 1.707 11.281 1.707 11.281 1.707
MINISTERO DELLA DIFESA 504.495 0 614.952 0 611.655 0
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 8.303 3.714 8.291 3.715 8.286 3.711
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 21.500 0 21.500 0 21.500 0
MINISTERO DELLA SALUTE 11.350 0 11.000 0 11.000 0
TOTALE    1.017.702 17.861 1.167.297 13.201 1.305.614 13.197

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

  Al comma 1 dopo la parola: private aggiungere le seguenti: con eccezione delle piccole imprese,.
2. 1. (ex 19. 36.) Sorial, Currò, Caso, Cariello, Castelli, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, allegato n. 5, voce Ministero sviluppo economico, legge n. 549 del 1995, articolo 1, comma 43, apportare le seguenti modificazioni:
   2015: + 2.039,6;
   2016: + 2.039,6:
   2017: + 2.039,6.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: + 2.039,6;
   2016: + 2.039,6;
   2017: + 2.039,6.
2. 2. (ex 19. 63.) Faenzi, Catanoso, Russo, Riccardo Gallo, Palese, Brunetta, Polidori, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, allegato 5, sopprimere la voce Infrastrutture e trasporti – legge n. 388 del 2000 articolo 145, comma 40.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 100.000;
   2016: – 100.000;
   2017: – 100.000.
2. 3. (ex 19. 86.) Bergamini, Biasotti, Palese, Brunetta.

  Al comma 1, all'allegato n. 5, sopprimere le seguenti voci: Infrastrutture e trasporti – legge n. 147 del 2013, articolo 1, comma 38, punto D.

  Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre gli importi come segue:
   2015: – 4.639,2;
   2016: – 4.639,2;
   2017: – 4.639,2.
2. 4. (ex 19. 51.) Spessotto, Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 70 della legge 22 aprile 1941 n. 633, sostituire le parole: 31 dicembre 2014, con le seguenti: 31 dicembre 2015.
2. 5. (ex 19. 16.) Simonetti, Caparini.

  Sopprimere il comma 4.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 40.100.000;
   2016: – 40.100.000;
   2017: – 40.100.000.
2. 6. (ex 19. 48.) Biasotti, Bergamini, Palese, Brunetta.

   Dopo il comma 4 , aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 22 comma 1, capoverso 5-bis), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: «La ritenuta di cui al comma 5 non si applica agli interessi e altri proventi» sono sostituite dalle seguenti: «Non sono soggetti ad imposizione gli interessi e gli altri proventi».
2. 7. (ex 19. 41.) Abrignani, Palese, Brunetta.

  Al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: di cui ai commi 6, 7 e 8 inserire le seguenti: favorendo prioritariamente le realtà industriali operanti nei territori all'interno dei quali sono necessari interventi di rinnovo e/o completamento e interconnessione dell'infrastruttura ferroviaria.
2. 8. (ex 19. 49.) Mannino, Castelli, Sorial.

  Al comma 6, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) presenza nei bacini territoriali di importanti insediamenti demografici ed industriali;.
2. 9. (ex 19. 13.) Caparini, Guidesi.

  Al comma 9, alinea, sostituire le parole: i seguenti assi di intervento attraverso i connessi programmi di investimento con le seguenti: il seguente asse di intervento attraverso il connesso programma di investimento.

  Conseguentemente sopprimere la lettera b) e sopprimere il comma 10.
2. 10. (ex 19. 55.) Spessotto, Dell'Orco, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial.

  Al comma 9, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) miglioramento degli standard di qualità, sicurezza, affidabilità e regolarità del servizio sulle linee con prestazioni inferiori alla media nazionale.

  Conseguentemente sopprimere il comma 10.
2. 11. (ex 19. 56.) De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial.

  Al comma 9, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) miglioramento degli standard di qualità, sicurezza, affidabilità e regolarità del servizio sulle linee complementari.

  Conseguentemente sopprimere il comma 10.
2. 12. (ex 19. 57.) Liuzzi, De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial.

  Al comma 9, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) completa elettrificazione delle linee ferroviarie italiane.

  Conseguentemente sopprimere il comma 10.
2. 13. (ex 19. 58.) De Lorenzis, Liuzzi, Spessotto, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial.

  Al comma 9, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) riequilibrio infrastrutturale e funzionale della rete ferroviaria in base all'indice di dotazione infrastrutturale delle singole regioni, comprese le regioni insulari e i relativi allacciamenti con il trasporto marittimo.
2. 14. (ex 19. 71.) Pili.

  Sopprimere il comma 10.
2. 15. (ex 19. 59.) Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial.

  Al comma 11, dopo le parole: precedente, RFI aggiungere le seguenti: pubblica sul proprio sito internet e.
2. 16. (ex 19. 60.) De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial.

  Al comma 11 dopo le parole: alle competenti Commissioni parlamentari aggiungere le seguenti: ai fini dell'espressione di un parere vincolante.
2. 17. (vedi 19. 62.) Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial.

  Al comma 12, elenco 2, sopprimere la voce: legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 8, comma 10, lettera c); legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12; Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sostituire le parole: e a 38,690 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: e a 12,085 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;
   all'articolo 3, dopo il comma 66, inserire il seguente:
  66-bis) al n. 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «compresa la segatura» sono inserite le seguenti: «, esclusi i pellet».
*2. 18. (ex * 19. 89.) Palese, Palese, Brunetta.

  Al comma 12, elenco 2, sopprimere la voce: legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 8, comma 10, lettera c); legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12; Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sostituire le parole: e a 38,690 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: e a 12,085 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;
   all'articolo 3, dopo il comma 66, inserire il seguente:
  66-bis) al n. 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «compresa la segatura» sono inserite le seguenti: «, esclusi i pellet».
*2. 19. (ex * 19. 102.) Melilla, Marcon, Paglia.

  Al comma 12, elenco n. 1, sopprimere la voce: legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 8, comma 10, lettera c); legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12; Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sostituire le parole: 38,690 con le seguenti: 12,085;
   dopo il comma 12, inserire il seguente:
  12-bis. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si provvede ad assicurare una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 26,605 milioni di euro a decorrere dal 2016.
2. 20. (ex 19. 47. e 19. 32.) Palese, Squeri, Brunetta, Sandra Savino, Milanato,.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. In relazione ai finanziamenti agevolati già concessi, con risorse provenienti dal Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e degli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46 può essere disposta per una sola volta, su istanza dell'impresa alla banca concessionaria e subordinatamente alla valutazione positiva del soggetto finanziatore, una sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale delle rate con scadenza non successiva ai 31 dicembre 2015, traslando in avanti il piano di ammortamento delle quote agevolata e bancaria del finanziamento per un periodo di dodici mesi. Gli interessi relativi alle rate sospese sono corrisposti alle scadenze originarie ovvero, ove le rate risultino già scadute alla data di concessione del beneficio, entro sessanta giorni dalla predetta data, in tal caso maggiorati degli interessi di mora di cui al comma 12-ter da corrispondere a Cassa depositi e prestiti S.p.A.. Il conteggio degli interessi da corrispondere a Cassa depositi e prestiti S.p.A. durante il periodo di sospensione, sarà effettuato sul residuo debito effettivo tempo per tempo vigente.
  12-ter. Ai fini di cui al comma 12-bis, l'impresa invia l'istanza alla banca concessionaria entro quarantacinque giorni precedenti la scadenza della rata della quale si richiede la sospensione. La banca concessionaria inoltra specifica richiesta, corredata da valutazione positiva del soggetto finanziatore per la quota bancaria del finanziamento e relazione istruttoria che attesti la sussistenza dei requisiti nonché le condizioni di sostenibilità finanziaria del rimborso delle rate da parte dell'impresa, al Ministero dello sviluppo economico e alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. affinché quest'ultima provveda a comunicare l'importo degli oneri per interessi, determinati ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, corrispondenti alla sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale delle rate. La Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, comunica il predetto importo alla banca concessionaria, che provvede tempestivamente ai conseguenti adempimenti nei confronti dell'impresa.
  12-quater. Ove l'impresa non corrisponda a Cassa depositi e prestiti S.p.A. gli interessi relativi alle rate sospese alte scadenze di cui al comma 21-bis, la sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale è revocata.
  12-quinquies. La garanzia dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi del comma 359 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, assiste i finanziamenti agevolati oggetto della sospensione di cui al comma 12-bis.
  12-sexies. In relazione ai medesimi finanziamenti agevolati di cui al comma 12-bis, è possibile accedere, su istanza dell'impresa alla banca concessionaria e subordinatamente alla valutazione positiva del soggetto finanziatore, alla rinegoziazione delle modalità di rimborso del finanziamento, con rimodulazione del piano di rimborso e relativa rideterminazione della durata complessiva del piano di rimborso. La rinegoziazione è ammissibile per finanziamenti in fase di ammortamento da almeno due anni e comporta la rimodulazione del piano di rimborso, per un periodo stabilito in funzione della residua durata dello stesso e comunque non superiore a quattro anni, nonché la definizione di modalità di restituzione graduale di eventuali interessi di mora dovuti alle imprese, ferma restando l'invarianza dei tassi di interesse previsti dal piano di rimborso originario.
  12-septies. In relazione ai finanziamenti di cui al comma 12-bis per i quali sia stata disposta la revoca delle agevolazioni in ragione della morosità nella restituzione delle rate, su istanza dell'impresa alla banca concessionaria e subordinatamente alla valutazione positiva del soggetto finanziatore, è possibile procedere alla definizione di piani di restituzione graduale degli importi dovuti per effetto del provvedimento di revoca fino a un massimo di sei anni, a un tasso di interesse pari al tasso di riferimento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, maggiorato dell'1 per cento e comunque non inferiore a quello agevolato e non superiore a quello applicato per le dilazioni di pagamento di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La mancata corresponsione alla data di scadenza di una delle rate previste dal piano di rateizzazione comporta la decadenza automatica dai beneficio della rateizzazione e l'iscrizione a ruolo delle somme ancora dovute maggiorate dell'1 per cento. Il presente comma si applica anche alle imprese che abbiano beneficiato della moratoria e delle modalità di restituzione graduale delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2012.
  12-octies. Dall'attuazione dei commi da 12-bis a 12-septies non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. 21. (ex 19. 31.) Marcolin, Caparini.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. In relazione ai finanziamenti agevolati già concessi, con risorse provenienti dal Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e degli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46 può essere disposta per una sola volta, su istanza dell'impresa alla banca concessionaria e subordinatamente alla valutazione positiva del soggetto finanziatore, una sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale delle rate con scadenza non successiva ai 31 dicembre 2015, traslando in avanti il piano di ammortamento delle quote agevolata e bancaria del finanziamento per un periodo di dodici mesi. Gli interessi relativi alle rate sospese sono corrisposti alle scadenze originarie ovvero, ove le rate risultino già scadute alla data di concessione del beneficio, entro sessanta giorni dalla predetta data, in tal caso maggiorati degli interessi di mora di cui al comma 12-ter da corrispondere a Cassa depositi e prestiti S.p.A.. Il conteggio degli interessi da corrispondere a Cassa depositi e prestiti S.p.A. durante il periodo di sospensione, sarà effettuato sul residuo debito effettivo tempo per tempo vigente.
  12-ter. Ai fini di cui al comma 12-bis, l'impresa invia l'istanza alla banca concessionaria entro quarantacinque giorni precedenti la scadenza della rata della quale si richiede la sospensione. La banca concessionaria inoltra specifica richiesta, corredata da valutazione positiva del soggetto finanziatore per la quota bancaria del finanziamento e relazione istruttoria che attesti la sussistenza dei requisiti nonché le condizioni di sostenibilità finanziaria del rimborso delle rate da parte dell'impresa, al Ministero dello sviluppo economico e alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. affinché quest'ultima provveda a comunicare l'importo degli oneri per interessi, determinati ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, corrispondenti alla sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale delle rate. La Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, comunica il predetto importo alla banca concessionaria, che provvede tempestivamente ai conseguenti adempimenti nei confronti dell'impresa.
  12-quater. Ove l'impresa non corrisponda a Cassa depositi e prestiti S.p.A. gli interessi relativi alle rate sospese alte scadenze di cui al comma 12-bis, la sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale è revocata.
  12-quinquies. La garanzia dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi del comma 359 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, assiste i finanziamenti agevolati oggetto della sospensione di cui al comma 12-bis.
  12-sexies. In relazione ai medesimi finanziamenti agevolati di cui al comma 12-bis, è possibile accedere, su istanza dell'impresa alla banca concessionaria e subordinatamente alla valutazione positiva del soggetto finanziatore, alla rinegoziazione delle modalità di rimborso del finanziamento, con rimodulazione del piano di rimborso e relativa rideterminazione della durata complessiva del piano di rimborso. La rinegoziazione è ammissibile per finanziamenti in fase di ammortamento da almeno due anni e comporta la rimodulazione del piano di rimborso, per un periodo stabilito in funzione della residua durata dello stesso e comunque non superiore a quattro anni, nonché la definizione di modalità di restituzione graduale di eventuali interessi di mora dovuti alle imprese, ferma restando l'invarianza dei tassi di interesse previsti dal piano di rimborso originario.
  12-septies. In relazione ai finanziamenti di cui al comma 12-bis per i quali sia stata disposta la revoca delle agevolazioni in ragione della morosità nella restituzione delle rate, su istanza dell'impresa alla banca concessionaria e subordinatamente alla valutazione positiva del soggetto finanziatore, è possibile procedere alla definizione di piani di restituzione graduale degli importi dovuti per effetto del provvedimento di revoca fino a un massimo di sei anni, a un tasso di interesse pari al tasso di riferimento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, maggiorato dell'1 per cento e comunque non inferiore a quello agevolato e non superiore a quello applicato per le dilazioni di pagamento di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La mancata corresponsione alla data di scadenza di una delle rate previste dal piano di rateizzazione comporta la decadenza automatica dai beneficio della rateizzazione e l'iscrizione a ruolo delle somme ancora dovute maggiorate dell'1 per cento. Il presente comma si applica anche alle imprese che abbiano beneficiato della moratoria e delle modalità di restituzione graduale delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2012.
  12-octies. Dall'attuazione dei commi da 12-bis a 12-septies non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. 22. (ex 19. 40.) Distaso, Altieri, Ciracì, Fucci, Marti, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Al comma 715 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».

  Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ridotte di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
2. 262. (ex 19. 98.) Palese, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Lainati, Petrenga, Brunetta, Alberto Giorgetti, Riccardo Gallo, Abrignani, Biancofiore, Biasotti, Centemero, Cesaro, Occhiuto, Palmieri, Polverini, Ravetto, Romele, Squeri, Milanato, Sandra Savino, Calabria.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Per le finalità di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 è autorizzata la spesa di 130 milioni di euro per il 2015, 50 milioni di euro per il 2016 e 40 milioni di euro per il 2017.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

  2015: – 130.000.000;

  2016: – 50.000.000;

  2017: – 40.000.000.
2. 23. (ex 19. 87.) Mazziotti Di Celso, Librandi, Nesi.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Alla tabella A, parte III del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972, al numero 75, dopo le parole: «saponi comuni;» sono aggiunte le seguenti: «detersivi prodotti con certificazione biologica e di fabbricazione comunitaria; prodotti per l'igiene della persona prodotti con certificazione biologica e di fabbricazione comunitaria».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione limare degli importi di cui alla tabella C allegata al presente disegno di legge.
2. 24. (ex 19. 64.) Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.

  Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
  12-bis. Al fine di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti, le famiglie, le micro e piccole medie imprese individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, hanno diritto, a decorrere dal 1o gennaio 2015, e per i soli anni 2015 e 2016, alla sospensione del pagamento della quota capitale delle rate sulla base dei criteri che verranno fissati nell'accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico e l'ABI e le Associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori.
2. 25. (ex 19. 28.) Cariello, Currò, Castelli, Brugnerotto, Caso, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 19, è inserito il seguente:
19-bis. Qualora un'impresa voglia procedere alla delocalizzazione all'estero della produzione, i soggetti preposti devono accertare gli eventuali contributi pubblici, sotto qualsiasi forma che la stessa ha ricevuto negli ultimi quindici anni. Effettuato l'accertamento di cui al periodo precedente, l'impresa potrà procedere all'operazione di delocalizzazione, esclusivamente previa restituzione degli eventuali contributi pubblici incassati.
2. 26. (ex 19. 022.) Rizzetto, Caso, Castelli.

  Dopo il comma 19, è inserito il seguente:
19-bis. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Il comma 65 1 è sostituito dal seguente:
  «651. A partire dal 2015, nella determinazione della tariffa, il comune tiene conto dei criteri determinati con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

  Il regolamento è emanato nei rispetto dei seguenti principi:
   a) Il costo fisso del servizio di gestione previsto dal piano finanziario del comune deve riflettere criteri oggettivi e trasparenti da individuare sulla base di parametri dimensionali e territoriali dei comuni e in relazione ad intervalli ragionevoli di incidenza (costi standard) determinati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze. In assenza e/o nelle more di tale determinazione, i costi fissi dovranno rispettare criteri di contabilità analitica, per centri di costo;
   b) la ripartizione dei costi dovrà avvenire sulla base della stima della produzione del rifiuti a carico delle utenze domestiche, utilizzando coefficienti che ciascun comune dovrà determinare a seguito di attività di misurazione puntuale della produzione di rifiuti. La produzione complessiva delle utenze domestiche dovrà essere calcolata come prodotto tra il numero di famiglie residenti sul comune, distinte per numero di componenti, e il coefficiente di produzione media, espresso in kg/giorno. La produzione delle utenze non domestiche sarà calcolata per differenza in assenza di queste misurazioni ci si riferirà al dato della produzione media pro capite come risulta dai dati MUD (nettata dei rifiuti di imballaggio conferiti in raccolta differenziata);
   c) la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, è fissata tenendo conto della produzione effettiva di rifiuto di ciascuna categoria da determinarsi sulla base di campagne specifiche di pesatura. In assenza di misurazioni periodiche, la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, dovrà tener conto della produzione presunta di rifiuto di ciascuna categoria di utenza, determinata sulla base di coefficienti di producibilità e delle superfici iscritte al ruolo;
   d) il comune, con proprio regolamento, deve prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del cinquanta per cento, nel caso di: abitazioni o locali tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti (esempio concessionari/mobilifici); tipologie di attività che per loro natura dimostrino di produrre principalmente rifiuto differenziato. Nella modulazione della tariffa si tiene conto della qualità del rifiuto prodotto da ciascuna categoria di attività, assicurando riduzioni per la raccolta differenziata crescenti all'aumentare della quota di rifiuto differenziabile. I coefficienti di riduzione sono stabiliti annualmente dal comune nella delibera di approvazione delle aliquote in funzione degli obiettivi di raccolta differenziata, eventualmente distinta per tipologia di rifiuto, fissati nella medesima delibera. Le riduzioni sono concesse sulla base dell'effettivo conferimento e sono pertanto applicate sulle aliquote dell'anno successivo. Il comune può altresì prevedere sconti o agevolazioni, da riconoscere agli utenti che conferiscano i rifiuti presso gli eco centri. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato autonomamente al recupero».
   b) il comma 653 è sostituito dal seguente:
  «653. A partire dal 2015, nella determinazione del costi del servizio, il comune deve avvalersi delle risultanze dei fabbisogni standard».
   c) il comma 658 è sostituito dal seguente:
  «658. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utente domestiche e non domestiche».
2. 27. (ex 19. 031.) Rampelli.

  Sopprimere il comma 20.

  Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
2. 28. (ex 20. 20.) Corsaro.

  Al comma 20, allegato n. 6, sopprimere la voce: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – Assegni agli istituti italiani di cultura all'estero.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 26 con il seguente:

  26. L'articolo 1870 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non si applica nei confronti del personale che transita nella posizione di ausiliaria a decorrere dal 1o gennaio 2015”.
   al comma 70, sostituire la parola: 25.243.300 con: 23.393.300 e la parola: 8.488.300 con: 5.653.300 e allegato n. 8 annesso sopprimere le voci: Organismo delle Nazioni Unite (ONU) e: UNESCO.
2. 29. (ex 21. 210.) Palazzotto, Marcon, Melilla.

  Al comma 20, allegato 6, la voce: Ministero dell'economia e delle finanze – spese di funzionamento dell'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e adolescenza è soppressa.

  Conseguentemente al medesimo allegato, voce: Ministero dell'economia e delle finanze – somme da erogare all'ente pubblico ed economico Agenzia del demanio:
   alla colonna: «Riduzione 2015» sostituire la cifra 500 con la seguente: «550»;
   alla colonna: «Riduzione 2016» sostituire la cifra 500 con la seguente: «550»;
   alla colonna «Riduzione 2017» e successivi sostituire la cifra 500 con la seguente: «550».
2. 30. (ex 20. 11.) Sorial, Cariello, Castelli, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto, Currò, Caso.

  Al comma 20, allegato 6, la voce: Ministero dell'economia e delle finanze – Somma da assegnare all'Autorità nazionale anticorruzione e per fa valutazione e la trasparenza della pubblica amministrazione è soppressa.

  Conseguentemente, al medesimo allegato, voce: Ministero dell'economia e delle finanze Fondo occorrente per il funzionamento della scuola nazionale della pubblica amministrazione: alla colonna: Riduzione 2015 sostituire la cifra 50 con la seguente: 150; alla colonna: Riduzione 2016 sostituire la cifra 50 con la seguente: 150; alla colonna: Riduzione 2017 e successivi sostituire la cifra 50 con la seguente: 150.
2. 31. (ex 20. 12.) Sorial, Castelli, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto, Currò, Caso, Cariello.

  Al comma 20, allegato 6, aggiungere in fine la seguente voce: Presidenza del Consiglio dei ministri – spese funzionamento UNAR Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica – riduzione 2015: 1.500; riduzione 2016: 1.500; riduzione 2017: 1.500.
2. 32. (ex 20. 10.) Guidesi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Dopo il comma 20 inserire i seguenti:
  20-bis. A decorrere dal 31 marzo 2015, è soppresso l'Ufficio per il contrasto delle discriminazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede ad apportare le opportune modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002.
  20-ter. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono abrogati l'articolo 8 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 e l'articolo 29, comma 2 della legge 1o marzo 2002, n. 39.
2. 68. (ex 20. 9.) Guidesi, Rondini, Matteo Bragantini, Caparini.

  Dopo il comma 20 inserire i seguenti:
  20-bis. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 190 è soppresso.
  20-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 213 è soppresso. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma e dal comma precedente sono riversati all'entrata del bilancio dello Stato.
2. 33. (ex 20. 16.) Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

  Dopo il comma 20 inserire il seguente:
  20-bis. Al fine di accelerare il processo di razionalizzazione della spesa è sospesa l'attuazione per tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei Piani assunzionali fino all'adozione di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovano condizioni di efficienza.
2. 34. (ex 20. 01.) Guidesi, Caparini.

  Dopo il comma 21 inserire il seguente:
  21-bis. All'articolo 3 del decreto legge n. 90 del 2014, dopo le parole: «Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al comparto Scuola si applica la normativa di settore», sono inserite le seguenti: «con l'obbligo, ai fini del reclutamento del personale, di scorrere le graduatorie in vigore prima di bandire nuovi concorsi».
2. 35. (ex 21. 271.) Nesci, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Luigi Di Maio, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

  Sopprimere il comma 22.
*2. 36. (ex *21. 74.) Molteni, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Busin, Caon, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini, Simonetti.

  Sopprimere il comma 22.
*2. 37. (ex *21. 192.) Dambruoso, Librandi, Nesi.

  Sopprimere il comma 22.
*2. 38. (ex *21. 200.) Placido, Airaudo, Marcon, Melilla.

  Sostituire il comma 22, con il seguente:
  «22. A decorrere dal 1o gennaio 2015, l'Aran – Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle Pubbliche avvia la contrattazione collettiva per la definizione degli accordi collettivi applicabili nei comparti della pubblica amministrazione»
2. 39. (ex 21. 258.) Polverini, Palese, Brunetta.

  Al comma 22, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Ai fini del rinnovo del contratto collettivo nazionale con riferimento alla parte economica ed alla parte giuridica del personale docente, Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (A.T.A.) della Scuola per il triennio 2016-2018, il Ministero dell'istruzione, in accordo con il Ministero della pubblica amministrazione e con il Ministero del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali e l'ARAN, provvede ad attivare entro e non oltre il 30 novembre 2015, una specifica sessione negoziale.
2. 40. (ex 21. 97.) Chimienti, Caso, Castelli.

  Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:
  ”22-bis. Entro e non oltre il 1o novembre 2015 si da luogo ad una sessione negoziale presso l'ARAN, al fine di procedere al rinnovo per la parte normativa ed economica del contratto dei pubblico impiego, con riferimento al personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, per il triennio 2014 – 2016. Si da luogo altresì alla medesima sessione negoziale per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
2. 41. (ex 21. 89.) Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Baldassarre, Rizzetto, Chimienti, Bechis, Rostellato.

  Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:
  22-bis. Alla data di entrata in vigore della presente legge viene adottata dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ogni opportuna iniziativa finalizzata a conseguire la ripresa della contrattazione collettiva ai soli effetti normativi, fermo restando che la contrattazione per la parte economica potrà espletare i suoi effetti solo a decorrere dall'anno 2016.
2. 42. (ex 21. 84.) Centemero, Palmieri, Lainati, Palese, Brunetta.

  Sopprimere il comma 23.
* 2. 43. (ex *21. 75.) Molteni, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Busin, Caon, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini, Simonetti.

  Sopprimere il comma 23.
* 2. 44. (ex *21. 193.) Dambruoso, Librandi, Nesi.

  Sopprimere il comma 23.
* 2. 45. (ex *21. 259.) Polverini, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:
  23-bis. Alla fine del comma 452 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, sono aggiunte le parole: «rivalutata alla data di effettiva erogazione secondo quanto previsto dal Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993».

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2015».
   b) All'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2015».
2. 46. (ex 21. 126.) Dieni, D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

  Sopprimere il comma 24.

  Conseguentemente all'articolo 3, comma 76, aggiungere, infine le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 (o a decorrere dal 2015).
2. 47. (ex 21. 123.) Dieni, D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

  Al comma 24, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: limitatamente al secondo periodo rimane escluso il Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso.

  Conseguentemente alla tabella A, stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:
   2015 – 12 milioni di euro;
   2016 – 12 milioni di euro;
   2017 – 12 milioni di euro.
2. 48. (ex 21. 178.) Causin, Librandi, Dambruso, Nesi.

  Al comma 24, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: in applicazione del principio di specificità di cui all'articolo 19 comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183 la proroga fino al 31 dicembre 2015 delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica al personale del Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 40.000.000;
   2016: – 40.000.000;
   2017: – 40.000.000.
2. 49. (ex 21. 153.) Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:
  24-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta le disposizioni in materia di giochi pubblici per Sa modifica della misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi ovvero a vincite in denaro, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione o dei punti vendita, al fine di assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 400 milioni di euro per l'anno 2014. Nell'ambito di tali misure può essere disposto l'incremento – entro il limite dell'1 per cento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  24-ter. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal comma l, accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 per il finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'utilizzo delle relative disponibilità è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.
2. 50. (ex 21. 118.) Luigi Di Maio, Lombardi, Ciprini, Nesci, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

  Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:
  24-bis. Ai fini del riconoscimento dalla specificità delle forze armate e delle forze di polizia sancito dall'articolo 19 della legge 183/2010, a decorrere dall'anno 2015, le limitazioni previste dall'articolo 9 comma 1 e 21 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni della legge 30 luglio 2010 n. 122, non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa.
  24-ter. Ai conseguenti adeguamenti economici si provvede mediante:
   1. Utilizzo di quota parte delle risorse di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 2 del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, relativo al fondo unico giustizia, per 600 milioni di euro.
Utilizzo delle somme già stanziate ai sensi dell'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 51. (ex 21. 108.) Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Basilio, Artini, Tofalo, Paolo Bernini, Frusone, Rizzo, Corda, Nesci.

  Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:
  24-bis. Fatti salvi i rapporti di lavoro attualmente in essere, l'applicabilità dei comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sospesa sino all'attivazione di nuove procedure contrattuali e negoziali per la parte normativa ed economica del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, le dotazioni di parte corrente, relative alte autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 (o a decorrere dal 2015).
2. 52. (ex 21. 122.) Dieni, D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

  Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
  24-bis, Ai fini del riconoscimento della specificità delle forze armate e delle forze di polizia sancito dall'articolo 19 della legge 183/2010, a decorrere dall'anno 2015 le limitazioni previste dall'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazione della legge 30 luglio 2010 il. 122, non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa. Agli oneri derivanti dagli adeguamenti stipendiali e dal conseguente ripristino dei meccanismi retributivi di progressione con modalità automatiche, previsti dai rispettivi ordinamenti, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse disponibili di cui al comma 7, lettera a) dell'articolo 2 del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, della legge 13 novembre 2008, n. 181, relativo al «Fondo unico giustizia».
2. 53. (ex 21. 107.) Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Basilio, Artini, Tofalo, Paolo Bernini, Frusone, Rizzo, Corda, Nesci.

  Sopprimere il comma 25.

  Conseguentemente sostituire il comma 27 con il seguente:
  «Gli importi dei premi previsti dagli articoli 1803, comma 1, lettere da a) ad e) e successive modificazioni, nonché quelli previsti dall'articolo 1804, comma 1, lettere da a) ad e), e 2161, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ridotti al 25 per cento».
Conseguentemente, a decorrere dal 2015, ridurre di 1 milione di euro lo stanziamento della allegata Tabella A, rubrica del MEF.
2. 54. (ex 21. 147.) Brunetta, Palese.

  Sopprimere il comma 25.

  Conseguentemente, alla Tabella A, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:
   2015: – 975.000
   2016: – 2.175.000
   2017: – 2.625.000
2. 55. (ex * 21. 176.) Causin, Librandi, Dambruso, Nesi.

  Sopprimere il comma 25.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 1.000.000;
   2016: – 2.200.000;
   2017; – 2.600.000.
2. 56. (ex 21. 133.) Palese, Brunetta.

  Sostituire il comma 25 con il seguente:
  «25. Sono abrogati gli articoli 1076, 1082 e 1083 del decreto legislativo 15 marzo 2010. n. 66, e l'articolo 1, comma 260, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

  Conseguentemente, sostituire il comma 27 del medesimo articolo con il seguente:
  «27. Gli articoli 1803,1804,2161 e 2162 dei decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati».

  Sostituire il comma 28 del medesimo articolo con il seguente:
  «28. Gli articoli 2261 e 2262 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati».
2. 57. (ex 21. 202.) Piras, Duranti, Melilla, Marcon.

  Al comma 25, sostituire le parole: e 1083, con le seguenti:, 1083 e 1084.

  Conseguentemente, dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
  «25-bis. Il personale militare cessato dal servizio per limiti di età o che, pur risultato idoneo per l'avanzamento al grado superiore, non possa conseguire la promozione perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o perché deceduto o che sia cessato dal servizio per ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio o riportate o aggravate per causa di servizio di guerra, è promosso al grado superiore con decorrenza il giorno successivo alla cessazione dal servizio.»
2. 58. (ex 21. 142.) Brunetta, Palese.

  Sostituire il comma 26 con il seguente:
  26. È abrogato l'istituto dell'ausiliaria per il personale militare. Sono abrogate le seguenti norme dei Codice dell'Ordinamento Militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66: articolo 880 comma 1 lettera a) e comma 2, articolo 886, articoli dal 992 al 996, articoli 1251 a 1253.
  L'articolo 1864 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 è così sostituito: «Art. 1864 Trattamento di quiescenza del personale che è collocato in quiescenza al raggiungimento dei limiti massimi ordinamentali. Per il personale la cui pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema contributivo, il trattamento pensionistico da attribuire all'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti ordinamentali viene determinato applicando il coefficiente di trasformazione indicato nella Tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come periodicamente rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della stessa legge».
  L'articolo 1865 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 è così sostituito: «Articolo 1865 Trattamento di quiescenza del personale che è collocato in quiescenza prima del raggiungimento dei limiti massimi ordinamentali. Per il personale militare personale che è collocato in quiescenza prima del raggiungimento dei limiti massimi ordinamentali, si applica l'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.»
2. 59. (ex 21. 139.) Paolo Bernini, Artini, Basilio, Tofalo, Frusone, Corda, Rizzo, Castelli, Caso, Currò, Cariello, Colonnese, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Sostituire il comma 26 con il seguente:
  26. L'articolo 1870 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non si applica nei confronti del personale che transita nella posizione di ausiliaria a decorrere dal 1o gennaio 2015.
2. 60. (ex 21. 201.) Duranti, Piras, Marcon, Melilla.

   Sostituire il comma 26 con il seguente:
  26. All'articolo 1870, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «pari al 70 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «pari al 30 per cento per il 2015, ai 20 per cento per li 2016, al 10 per cento per il 2017. A decorrere dal 1o gennaio 2018 l'istituto dell'ausiliaria è abolito. Le percentuale di calcolo di cui sopra trovano applicazione nei confronti del personale che transita nella posizione di ausiliaria a decorrere dal 1o gennaio 2015. Entro il 31 dicembre 2015 il governo presenta alle competenti commissioni parlamentari un decreto attuativo con il quale si estende agli appartenenti alle Forze Armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare, la possibilità di accesso alla previdenza integrativa complementare».
2. 61. (ex 21. 140.) Artini, Basilio, Tofalo, Frusone, Corda, Paolo Bernini, Rizzo, Castelli, Caso, Currò, Cariello, Colonnese, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Sostituire il comma 26 con il seguente:
  26. All'articolo 1870, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «pari al 70 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «pari al 30 per cento per il 2015, al 20 per cento per il 2016, al 10 per cento per il 2017. A decorrere dal 1o gennaio 2018 l'istituto dell'ausiliaria è abolito. Le percentuale di calcolo di cui sopra trovano applicazione nei confronti del personale che transita nella posizione di ausiliaria a decorrere dal 1o gennaio 2015».
2. 62. (ex 21. 141). Frusone, Basilio, Tofalo, Artini, Corda, Paolo Bernini, Rizzo, Castelli, Caso, Currò, Cariello, Colonnese, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 26, aggiungere il seguente comma:
  26-bis, All'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, sostituire il comma 7 con il seguente comma:
  7. Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento del limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicato per l'aliquota maggiorata del 3 per cento. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e per il personale delle Forze Armate il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato.

  Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
2. 63. (ex 21. 243.) Cirielli, Corsaro.

  Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
  26-bis. All'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, dopo le parole: «ad ordinamento militare» sono inserite le seguenti: «e per il personale delle Forze armate».

  Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
2. 64. (ex 21. 242.) Cirielli, Corsaro.

  Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
  26-bis. Al comma 3 dell'articolo 1870 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è aggiunta la seguente lettera: «n) della speciale indennità pensionabile di cui all'articoli 5 comma 3 della legge 1 aprile 1981 n. 121 e articolo 64 comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997 n. 490».
2. 65. (ex 21. 86.) Della Valle, Castelli, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial, Currò, Colonnese.

  Al comma 27, sostituire le parole: sono ridotti alla metà. con le seguenti: sono ridotti al 30 per cento.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 111.
2. 66. (ex 21. 246.) Cirielli.

  Sopprimere il comma 29.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 120 milioni di euro a decorrere dal 2025.
2. 67. (ex 21. 124.) Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

  Sopprimere il comma 29.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: –119.000.000.
2. 69. (ex 21. 152.) Palese, Brunetta, Dambruso.

  Sopprimere il comma 30.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: –135.000.000.
2. 70. (ex 21. 151.) Palese, Brunetta.

  Sopprimere il comma 30.
*2. 71. (ex * 21. 79.) Molteni, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Busin, Caon, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini, Simonetti.

  Sopprimere il comma 30.
*2. 72. (ex * 21. 197.) Dambruoso, Librandi, Nesi.

  Al comma 30 sostituire le parole: sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nel 2015 con le seguenti: sono mantenute in bilancio in conto residui.
2. 73. (ex 21. 109.) Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

  Al comma 30, aggiungere, in fine, le parole: per gli anni 2015, 2016 e 2017 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nel 2015, le somme disponibili in conto residui per il 2014 sono destinate al fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni della Legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. 74. (ex 21. 130.) Palese, Brunetta.

  Sopprimere il comma 31.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 125, sostituire le parole: 187,5 milioni di euro con le seguenti: a 160,3 milioni di euro.
2. 75. (ex 21. 49.) Guidesi, Caparini.

  Sopprimere il comma 31.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 27.200.000.
2. 76. (ex 21. 150.) Palese, Brunetta, Dambruso.

  Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:
  31-bis. Al comma 3-bis, dell'articolo 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, secondo le previste modalità, anche al corpo della Guardia di finanza per io scorrimento dell'ultima graduatoria per il ruolo iniziale, bandita nel 2012 ed approvata nell'anno 2013».
2. 77. (ex 21. 169.) Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:
  31-bis. La Guardia di Finanza è autorizzata, in via straordinaria, per l'immissione nel ruolo Ufficiali TLA specialità amministrazione, allo scorrimento fino a esaurimento della graduatoria del concorso indetto il 12 luglio 2013, pubblicata il 10 gennaio 2014.
2. 78. (ex *21. 253.) Cirielli, Corsaro.

  Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:
  31-bis. La Guardia di Finanza è autorizzata ad assumere a tempo Indeterminato mediante scorrimento di graduatoria gli Ufficiali in ferma prefissata ausiliari del Ruolo Spedale e del Ruolo tecnico logistico amministrativo, risultati vincitori dei concorsi banditi rispettivamente nel 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 59 del 29 luglio 2008) e nel 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 61 del 3 agosto 2010), che abbiano svolto almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque anni e che, pur se in congedo, siano utilmente collocati quali «idonei non vincitori» nelle rispettive graduatorie per il transito net servizio permanente effettivo.
2. 79. (ex 21. 255.) Cirielli, Corsaro.

  Dopo il comma 31 inserire il seguente:
  31-bis. Al fine di garantire la massima efficienza negli interventi di soccorso pubblico di propria competenza è autorizzato un contributo a Favore dei Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di 30 milioni di euro per l'anno 2015, per l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta elicotteristica, parco veicoli e degli strumenti utilizzati nelle operazioni di soccorso, All'onere finanziario recato dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2015, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera b) del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 104.
2. 80. (ex 21. 114.) Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

  Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:
  31-bis. È prorogata fino al 2018 la graduatoria degli idonei del bando di concorso per titoli ed esami a 814 posti, nella qualifica di Vigile del Fuoco, di cui alla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami – n. 90 del 18 novembre 2008.
2. 81. (ex 21. 67.) Laffranco, Fabrizio Di Stefano, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 31 inserire il seguente:
  31-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 marzo 2015, ai fini della funzionalità dal ministero dell'interno è istituito presso il medesimo dicastero un tavolo volto alla valutazione e all'ottimizzazione delle risorse allocate presso il dicastero. Al tavolo presieduto dal ministro dell'interno, partecipano il ministro dell'economia e delle finanze ed il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nonché una rappresentanza dell'ARAN. Entro trenta giorni dalla chiusura del suddetto tavolo, il ministro dell'interno illustra alle Camere, presso le Commissioni competenti, le risultanze.
2. 82. (ex 21. 120). Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Nesci, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

  Dopo il comma 31 inserire il seguente:
  31-bis. Ai fini della migliore funzionalità del ministero dell'interno è istituito presso il medesimo dicastero, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 marzo 2015, un tavolo volto all'ottimizzazione delle risorse finanziario ivi allocate. Al tavolo, presieduto dal ministro dell'interno, partecipano il ministro dell'economia e delle finanze ed il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nonché una rappresentanza dell'ARAN. I risparmi eventualmente conseguiti saranno destinati al miglioramento dei meccanismi retributivi del personale civile e militare del ministero.
2. 83. (ex 21. 121.) Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Nesci, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

  Dopo il comma 31 aggiungere il seguente:
  31-bis. All'articolo 5 comma 2 del decreto-legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 dopo le parole: «al predetto decreto-legge n. 512 del 1996» aggiungere le seguenti: «è elevata al 45 per cento con decorrenza immediata ed».
2. 84. (ex 21. 219.) Labriola.

  Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:
  31-bis. A decorrere dall'anno 2015 le consistenze organiche di cui all'articolo 4 del Decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono ridotte del 20 per cento.
2. 85. (ex 21. 137.) Artini, Basilio, Tofalo, Frusone, Corda, Paolo Bernini, Rizzo, Castelli, Caso, Currò, Cariello, Colonnese, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Sopprimere i commi 33 e 34:
*2. 86. (ex *21. 81.) Molteni, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Busin, Caon, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini, Simonetti.

  Sopprimere i commi 33 e 34:
*2. 87. (ex *21. 149.) Palese, Brunetta.

  Sopprimere i commi 33 e 34:
*2. 88. (*21. 191.) Dambruoso, Librandi, Nesi.

  Dopo il comma 34 aggiungere i seguenti:
  34-bis. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno svolge una ricognizione dei contratti di locazione inerenti a immobili in uso alle forze del comparto della pubblica sicurezza stipulati con soggetti privati e illustra alle Camere i dati raccolti.
  34-ter. L'amministrazione competente recede, con un preavviso di 120 giorni, anche in deroga a eventuali clausole difformi, dal contratti di locazione di cui al comma precedente dai quali risulti un canone superiore ai prezzi di mercato.
  34-quater. L'amministrazione competente recede altresì, con le medesime modalità e nei medesimi termini di cui al comma 34-ter dai contratti di locazione di cui al comma 34-bis, qualora nel territorio provinciale di ubicazione dell'immobile oggetto dei contratti medesimi, siano disponibili beni demaniali o confiscati alla criminalità organizzata utili per la medesima destinazione d'uso, e provvede ai necessari trasferimenti.
  34-quinquies. I risparmi eventualmente derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 34-ter e 34-quater, accertate con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 11-bis dei decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, per il finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze di Polizia e dei Corpo nazionale dei vigili del Fuoco.
2. 89. (ex 21. 119.) Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Nesci, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

  Dopo il comma 36 aggiungere i seguenti:
  36-bis. Al fine di completare il processo di riordino delle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Regioni e gli enti locali, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazione, non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2015, Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al servizio sanitario nazionale – per il solo personale medico-infermieristico – alle università e al comparto della scuola – relativamente al solo corpo docente – si applica la normativa di settore.
  36-ter. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica le disponibilità di richieste da parte delle amministrazioni interessate suddivise per provincia, per agevolare le procedure di mobilità volontaria dalle Province ad altre amministrazioni attivando il portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità. Sono fatti salvi gli accordi di mobilità conclusi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90.
  36-quater. Le Province e le Città metropolitane, al fine di riorganizzare le proprie strutture amministrative in attuazione dell'articolo 1, commi 85 e 88, della legge aprile 2014, n. 56, possono procedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche e alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei propri dipendenti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro 31 dicembre 2016, secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, con conseguente valenza dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica.
*2. 90. (ex* 21. 134 e * 21. 156.) Squeri, Russo, Palese, Brunetta, Centemero

  Dopo il comma 36 aggiungere i seguenti:
  36-bis. Al fine di completare il processo di riordino delle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Regioni e gli enti locali, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazione, non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2015, Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al servizio sanitario nazionale – per il solo personale medico-infermieristico – alle università e al comparto della scuola – relativamente al solo corpo docente – si applica la normativa di settore.
  36-ter. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica le disponibilità di richieste da parte delle amministrazioni interessate suddivise per provincia, per agevolare le procedure di mobilità volontaria dalle Province ad altre amministrazioni attivando il portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità. Sono fatti salvi gli accordi di mobilità conclusi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90.
  36-quater. Le Province e le Città metropolitane, al fine di riorganizzare le proprie strutture amministrative in attuazione dell'articolo 1, commi 85 e 88, della legge aprile 2014, n. 56, possono procedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche e alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei propri dipendenti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro 31 dicembre 2016, secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, con conseguente valenza dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica.
*2. 91. (ex* 21. 165.) Paglia, Scotto, Marcon, Melilla, Placido.

  Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:
  36-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente norme relative alla struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, sono approvate le seguenti modificazioni:
   a) nell'articolo 2:
    1) al comma 2, lett. a), le parole: «con competenza Interregionale, regionale e provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «con competenza regionale»;
    2) il comma 3, è abrogato;
    3) al comma 5, sono infine aggiunte le seguenti parole: «le consistenze organiche dei comandi e degli organi di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto non possono comunque essere inferiori ai settantacinque per cento di quella complessiva».
   b) nell'articolo 5, i commi da 1 a 3 sono abrogati.
   c) nell'articolo 7:
    1) al comma 1, la lettera f) è abrogata;
    2) al comma 3, le parole: «o più scuole allievi finanzieri» sono sostituite dalle seguenti: «scuola allievi finanzieri».
   d) nell'articolo 8, le parole: «uno o più comandi ovvero di aree territoriali determinate» sono sostituite dalle seguenti: «più aree regionali».
2. 92. (ex 21. 138.) Frusone, Basilio, Tofalo, Artini, Corda, Paolo Bernini, Rizzo, Castelli, Caso, Currò, Cariello, Colonnese, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:
  36-bis. All'articolo 992, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 909, comma 4» è aggiunto il seguente periodo: «, ovvero ne viene escluso per espressa e irrevocabile rinuncia».
2. 93. (ex 21. 177.) Causin, Librandi, Nesi.

  Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:
  36-bis. All'articolo 1, comma 219, lettera d) della legge 147 del 2013 dopo le parole: «allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego», aggiungere le seguenti: «per la formazione, le politiche attive dei lavoro e le politiche comunitarie».

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 28 aggiungere il seguente:
  28-bis. All'articolo 19, comma 6 del decreto legge n. 201 dei 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, aggiungere, in fondo il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2015 l'aliquota è stabilita nella misura del 13.5 per mille».
2. 94. (ex 21. 183.) Ricciatti, Nicchi, Paglia, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido.

  Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:
  «36-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6 e comma 6-quater, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 si applicano ai soggetti istituzionali individuati a svolgere le funzioni previste dall'accordo sancito in Conferenza unificata, ai sensi all'articolo 1 comma 91 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, tra Governo e Regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 28 aggiungere il seguente:
  28-bis. All'articolo 19, comma 6 del decreto legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, aggiungere, in fondo il seguente periodo: »A decorrere dall'anno 2015 l'aliquota è stabilita nella misura del 13,5 per mille”.
2. 95. (ex 21. 182.) Ricciatti, Nicchi, Paglia, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido.

  Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:
  36-bis. I soggetti istituzionali insediatisi a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56, nonché gli enti o agenzie subentranti nelle funzioni alle province che, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stiano assolvendo alla carenza della dotazione organica attraverso il ricorso e l'impiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi alla data del 31 dicembre 2014 e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe, anche con soluzione di continuità, presso il medesimo ente, possono procedere entro il 31 dicembre 2016, con risorse o fondi propri, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato.

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 28 aggiungere il seguente:
  28-bis. All'articolo 19, comma 6 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, aggiungere, in fondo il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2015 l'aliquota è stabilita nella misura del 13,5 per mille».
2. 263. (ex 21. 185.) Ricciatti, Nicchi, Paglia, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido.

  Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:
  36-bis. In attesa dei provvedimenti di riordino di cui all'articolo 11 dell'accordo sancito tra Governo e Regioni ai sensi dell'articolo 1, comma 9 della legge 7 aprile 2014 n. 56, e allo scopo di garantire la continuità dei servizi, il personale non dirigenziale assunto con contratto a tempo determinato impegnato nei servizi di cui al citato articolo 11, in possesso di idoneità concorsuale per assunzioni a tempo indeterminato dei requisiti di cui all'articolo 4 comma 6 primo periodo della legge 30 ottobre 2013, n. 125 e il personale non dirigenziale dei sopra citati servizi che abbia sostenuto procedure selettive pubbliche per titoli ed esami indette ai sensi dell'articolo 1 comma 560 della legge 296/2006 e assunto, a seguito delle stesse, con contratto a tempo determinato che abbiano maturato una anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque alla data della presente legge, possono essere stabilizzati a domanda dalla Regione territorialmente competente con risorse proprie ed assegnato, in deroga alla vigente disciplina in materia di limiti per le assunzioni e nel rispetto dei vincoli di spesa, ai soggetti istituzionali individuati anche temporaneamente a svolgere le funzioni previste.

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 28 aggiungere il seguente:
  28-bis. All'articolo 19, comma 6 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, aggiungere in fondo il seguente periodo: A decorrere dall'anno 2015 l'aliquota è stabilita nella misura del 13.5 per mille.
2. 96. (ex 21. 186.) Ricciatti, Nicchi, Paglia, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido.

  Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:
  36-bis. Per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi, le province e le città metropolitane possono prorogare fino ai 31 dicembre 2016 i contratti di lavoro a termine di cui all'articolo 4, comma 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nel rispetto della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale e dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contralti a tempo determinato e nell'invarianza dei saldi di finanza pubblica. Tale proroga è consentita nel rispetto dei vincoli connessi al rispetto del patto di stabilità interno e ai limiti temporali sui contratti a termine.

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 28 aggiungere il seguente:
  28-bis. All'articolo 19, comma 6 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, aggiungere, in fondo il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2015 l'aliquota è stabilita nella misura del 13.5 per mille».
2. 97. (ex 21. 184.) Ricciatti, Nicchi, Paglia, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido.

  Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:
  36-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2015, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.
2. 98. (ex 21. 273.) Guidesi, Fedriga, Simonetti, Caparini, Prataviera, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:
  36-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2015, in relazione alla specificità del comparto sicurezza e delle peculiarità delle funzioni svolte, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le progressioni di carriera del personale della Polizia di Stato, comunque denominate, eventualmente disposte negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 producono effetto per i predetti anni anche ai fini economici.

  Per le finalità di cui al comma 36-bis, il Ministero dell'economia e delle finanze-amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, di conseguire un maggior gettito a decorrere dall'anno 2015 non inferiore a 800 milioni di euro.
2. 99. (ex 21. 270.) Lombardi, Ciprini, Luigi Di Maio, Nesci, Cozzolino, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

  Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:
  36-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2015 il buono pasto è riconosciuto esclusivamente al personale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di qualifica non dirigenziale.
2. 100. (ex 21. 32.) Prataviera, Fedriga, Caparini, Matteo Bragantini, Guidesi, Simonetti.

  Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:
  36-bis. Il Ministro dell'interno con proprio decreto attiva una procedura di stabilizzazione, attraverso un'unica graduatoria DISCONTINUI-VOLONTARI dei Vigili del Fuoco, ad esaurimento, da predisporre attraverso prove ginniche e visite mediche, alle quali potranno partecipare tutti coloro che al 31/12/2014 non abbiano superato il 45o anno di età + 2 (come da decreto presidenziale) e abbiano effettuato non meno di 120 giorni di servizio negli ultimi 5 anni.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:
   2015: 100.000.000;
   2016: 100.000.000;
   2017: 100.000.000.
2. 101. (ex 21. 159.) Pili.

  Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:
  36-bis. Al fine di sostenere il capitale sociale impiegato dai lavoratori in mobilità, che associatesi in forma cooperativa, abbiano rilevato l'azienda presso cui prestavano servizio, sono stanziati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: ,ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
2. 102. (ex 21. 88.) Cominardi, Tripiedi, Caso, Sorial.

  Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:
  36-bis. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per il reclutamento di allievi finanzieri della Guardia di finanza banditi nel 2012 è prorogata per cinque anni rispetto alla scadenza prevista, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente per il contingentamento delle assunzioni di personale. All'attuazione di quanto previsto dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. 103. (ex 21. 101.) Distaso, Altieri, Ciracì, Fucci, Marti, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:
  36-bis.Al fine di assicurare al personale del comparto sicurezza e difesa la corresponsione degli assegni «una tantum» di età all'articolo 1 del decreto legge 26 marzo 2011 n. 27 a titolo compensazione, fino alla misura del 100 per cento degli importi riferiti alle attività di servizio del personale, i cui effetti economici, maturati dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2014 sono allo stato sospesi in virtù delle limitazioni di cui all'articolo 9 comma 1 e 21 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, per l'anno 2015, il fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del predetto decreto legge n. 78 del 2010 è incrementato di 600 milioni di euro. All'onere derivante dall'incremento del fondo si provvede mediante corrispondente riduzione di quota parte delle risorse di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 2 del decreto legge 16 settembre 2008 n. 143, convertito, con modificazioni, della legge 13 novembre 2008, n. 181, relativo al Fondo unico giustizia.
2. 104. (ex 21. 07.) Lombardi, Luigi Di Maio, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Basilio, Artini, Tofalo, Paolo Bernini, Frusone, Rizzo, Corda, Nesci.

  Sopprimere i commi 37, 38, e 39.
*2. 105. (ex *22. 13. e *22. 14) Pesco, Castelli, Caso Terzoni, Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Vignaroli, Castelli, Sorial.

  Sopprimere i commi 37, 38, e 39.
*2. 106. (ex *22. 17.) Corsaro.

  Sostituire il comma 37 con il seguente:
  37. Al fine di preservare il patrimonio immobiliare pubblico quale bene comune e parimenti permettere il raggiungimento degli obbiettivi di finanza pubblica il comma 1 dell'articolo 7, del decreto 24 dicembre 2002, n. 282, è sostituito con il seguente:
   «1. Nell'ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la gestione dei beni immobili dello Stato, l'alienazione di tali immobili è considerata scelta residuale rispetto alla locazione o all'attivazione di concessioni in uso. L'alienazione degli immobili pubblici è consentita solo nei casi in cui i tentativi di locazione o di attivazione di concessioni in uso, reiterati annualmente, non abbiano sortito esiti positivi per un periodo di tempo pari ad almeno 36 mesi dalla pubblicazione del primo avviso pubblico per locazione o per concessione d'uso di immobili pubblici. Non è consentita la vendita di immobili in blocco. Non è consentita la vendita di immobili attraverso procedure ristrette tra cui la trattativa privata.»
2. 107. (ex 22. 9.) Pesco, Caso, Castelli.

  Sostituire il comma 37 con il seguente:
  37. Al fine di preservare il patrimonio pubblico riducendo il rischio che possano essere attuate alienazioni immobiliari senza la corretta trasparenza ed evidenza pubblica, all'articolo 7, comma 1 del decreto 24 dicembre 2002, n. 282 le parole: da «L'Agenzia del demanio è autorizzata» fino a «del medesimo articolo 3» sono soppresse.
2. 108. (ex 22. 7.) Pesco, Caso, Castelli.

  Sostituire il comma 37 con il seguente:
  37. Al fine di preservare il patrimonio pubblico riducendo il rischio che possano essere attuate alienazioni immobiliari senza la corretta trasparenza ed evidenza pubblica, all'articolo 7, comma 1 del decreto 24 dicembre 2002, n. 282 al secondo periodo, le parole: «anche in blocco» sono soppresse.
2. 109. (ex 22. 8.) Pesco, Caso, Castelli.

  Al comma 37, dopo le parole: lettera di invito aggiungere le seguenti:; il Governo presenta semestralmente alle competenti commissioni parlamentari una relazione sulle attività intraprese in base della procedura ristretta di cui al precedente periodo.
2. 110. (ex 22. 2.) Guidesi, Busin, Simonetti, Caparini.

  Al comma 38, apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: Al medesimo fine di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: ossia preservare il patrimonio pubblico quale bene comune;
   b) sostituire le parole: valorizzazione e cessione con le seguenti: messa a reddito tramite locazioni o concessioni in uso.
2. 111. (ex 22. 10.) Pesco, Caso, Castelli.

  Al comma 38, lettera b), sostituire le parole: Fondo per la razionalizzazione degli spazi, con le seguenti: Fondo per la razionalizzazione e la messa a reddito degli spazi.
2. 112. (ex 22. 11.) Pesco, Caso, Castelli.

  Al comma 38, lettera b), capoverso 22-quater 1, lettera a) sostituire le parole: dei proventi derivanti dalle nuove operazioni di valorizzazione e cessione degli immobili con le seguenti parole: dei proventi derivanti dalle nuove operazioni di locazione o concessione in uso degli immobili.
2. 113. (ex 22. 12.) Pesco, Caso, Castelli.

  Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:
39-bis. All'articolo 56 bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 sono apportate le seguenti modifiche:

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «sono ridotte» sono inserite le seguenti parole: «per tutta la vigenza dei relativi contratti, se ve ne sono, o per due annualità, se occupate senza titolo,»;

  Alla fine del primo periodo, dopo le parole: «al trasferimento di cui al comma 1», sono inserite le seguenti parole: «al netto delle spese di manutenzione e di regolarizzazione tecnica amministrativa sostenute dall'ente richiedente»;

  Alla fine del comma 10 è aggiunto il seguente periodo: «Resta ferma tuttavia la possibilità per l'ente territoriale di stabilire se destinare la quota residua del 25 per cento prevista dall'articolo 9 comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85 alla riduzione del proprio debito oppure al Fondo per l'ammortamento titoli di Stato.»;

  Al comma 11 le parole da: «è altresì» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, è destinato alla riduzione del debito dell'ente.»
2. 114. (ex * 22. 01.) Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:
  39-bis. All'articolo 56 bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 sono apportate le seguenti modifiche:

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «sono ridotte» sono inserite le seguenti parole: «per tutta la vigenza dei relativi contratti, se ve ne sono, o per due annualità, se occupate senza titolo,»;

  Alla fine del primo periodo, dopo le parole: «al trasferimento di cui al comma 1», sono inserite le seguenti parole: «al netto delle spese di manutenzione e di regolarizzazione tecnica amministrativa sostenute dall'ente richiedente»;

  Alla fine del comma 10 è aggiunto il seguente periodo: «Resta ferma tuttavia la possibilità per l'ente territoriale di stabilire se destinare la quota residua del 25 per cento prevista dall'articolo 9 comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85 alla riduzione del proprio debito oppure al Fondo per l'ammortamento titoli di Stato.»;

  Al comma 11 le parole da: «è altresì» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, è destinato alla riduzione del debito dell'ente.»
2. 115. (ex * 22. 03.) Busin, Simonetti, Guidesi, Caparini.

  Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:
  39-bis. La disciplina di cui all'articolo 23 del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 si applica anche ai contratti stipulati, in qualità di proprietari, dagli enti previdenziali e dalle casse di previdenza, anche privati o privatizzati, comunque denominati, con determinazione del prezzo di acquisto, da farsi all'atto della stipula o del rinnovo dei contratti medesimi, mediante criteri che ne stabiliscano l'importo conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ai conduttori titolari di contratti di locazione, stipulati con enti previdenziali e casse di previdenza, anche privati o privatizzati, comunque denominati, in essere, ovvero scaduti ed in fase di rinnovo o di proroga, anche taciti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora alla medesima data sia stato già avviato il procedimento con l'effettuazione del sopralluogo dell'immobile.
2. 116. (ex 22. 04.) Baldassarre, Caso, Castelli.

  Sopprimere i commi 40, 41, 42, 43 e 44.
2. 117. (ex 23. 4.) Liuzzi, Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial.

  Al comma 40, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: quinquennio 2015-2019 con le seguenti: triennio 2015-2017.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: durata quinquennale con le seguenti: durata triennale.
2. 118. (ex 23. 5.) Nicola Bianchi, Liuzzi, Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial.

  Al comma 40, lettera b), sostituire il numero: 262,4 con il seguente: 112,4.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 63.
2. 119. (ex 26. 46.) Petrenga, Palese, Brunetta.

  Al comma 40 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
  b-bis). per garantire il servizio nei territori dove per motivi di sostenibilità economica la società Poste italiane Spa non riesce ad essere presente con propri sportelli, nel contratto di programma di cui al comma 1 lettera b), viene prevista la possibilità per le amministrazioni comunali di stipulare apposite convenzioni, d'intesa con le organizzazioni di categoria e con la società Poste italiane Spa, affinché i pagamenti su conti correnti, in particolare quelli relativi alle imposte comunali, i pagamenti dei vaglia postali nonché le altre prestazioni possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali dei comuni e delle frazioni non serviti dal servizio postale, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia alla Banca d'Italia.
2. 120. (ex 23. 11.) Terzoni, Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo Vignaroli, Castelli, Sorial.

  Al comma 41, secondo periodo, sostituire le parole: invia lo schema di contratto di programma con le seguenti: pubblica sul proprio sito istituzionale lo schema di contratto di programma e procede all'invio dello stesso.
2. 121. (ex 23. 6.) Liuzzi, Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial.

  Al comma 41, terzo periodo, sostituire le parole: può procedere con le seguenti: procede.
2. 122. (ex 23. 7.) Liuzzi, Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial.

  Al comma 41, terzo periodo, sopprimere la parola: non.

  Conseguentemente al medesimo comma, sopprimere il quarto periodo.
2. 123. (ex 23. 8.) Liuzzi, Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:
  41-bis. In ogni caso, il contratto di programma di cui al comma 1, lettera b) relativo al periodo regolatorio successivo a quello 2012-2014 deve assicurare la tutela, là protezione sociale e il mantenimento dei livelli occupazionali riferibili al contratto di programma per il triennio 2009-2011 che, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lettera a), resta efficace fino alla conclusione della procedura di approvazione del nuovo contratto di programma per il quinquennio 2015-2019.
2. 124. (ex 23. 14.) Scotto, Marcon, Melilla, Paglia, Duranti.

  Sopprimere il comma 42.
2. 125. (ex 23. 9.) Liuzzi, Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial.

  Al comma 42 sostituire le parole: un quarto con le seguenti: un decimo.
2. 126. (ex 23. 10.) De Lorenzis, Liuzzi, Spessotto, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial.

  Al comma 45, all'elenco n. 3 allegato, alla voce: Ministero dei beni e delle attività culturali, missione Tutela e Valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, Programma 1.15 Tutela del patrimonio culturale sostituire la cifra: 13.732 con la seguente: 8.732.

  Conseguentemente, alla voce: Ministero dei beni e delle attività culturali, Missione Tutela e Valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, Programma 1.9 Tutela e Valorizzazione dei beni archivistici, nella colonna relativa al 2015 sostituire la cifra: 3.615 con la seguente: 4.615 e al Programma 1.10 Tutela e Valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria, nella colonna relativa al 2015 sostituire la cifra: 1.071 con la seguente: 5.071.
2. 2503. Simone Valente, Di Benedetto, Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Brescia.

  Al comma 45, elenco n. 3, alla voce: Ministero dell'interno, Missione ordine pubblico e sicurezza, sostituire la cifra: 73.973 con la seguente: 18.973 e la cifra: 73.479 con la seguente: 50.979;

  Conseguentemente:
    alla voce:
Ministero dell'interno, Missione ordine pubblico e sicurezza, programma contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, sostituire la cifra: 42.755 con la seguente: 2.755 e la cifra: 42.254 con la seguente: 24.254;
   alla voce: Ministero dell'interno, Missione ordine pubblico e sicurezza, programma pianificazione e coordinamento Forze di polizia, la cifra: 26.975 è sostituita dalla seguente: 11.975 e la cifra: 27.009 è sostituita dalla seguente: 22.509.

   dopo il comma 45, aggiungere i seguenti:
  45-bis. Per l'anno 2015 è soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 306 della legge 12 dicembre 2013, n. 147, pari a 10.000.000 di euro, e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera b) del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, è ridotta nella misura di 45.000.000 euro.
  45-ter. Per l'anno 2016 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera b) del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 104, è ridotta nella misura minima di 22.500.000 euro.
2. 127. (ex 24. 2.) Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

  Al comma 45, elenco 2, apportare le seguenti modificazioni:
   alla voce:
Ministero dell'interno, Missione ordine pubblico, sostituire la cifra: 73.973 con la seguente: 33.973, la cifra: 73.479 con la seguente: 33.479 e la cifra: 73.445 con la seguente: 33.445;
   alla voce: Ministero dell'interno, Missione ordine pubblico e sicurezza, programma Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, sostituire la cifra: 42.775 con la seguente: 12.755, la cifra: 42.254 con la seguente: 12.254 e la cifra: 42.255 con la seguente: 12.225;
   alla voce: Ministero dell'interno, Missione ordine pubblico e sicurezza, programma pianificazione e coordinamento Forze di polizia, sostituire la cifra: 26.975 con la seguente: 16.975, la cifra: 27.009 con la seguente: 17.009 e la cifra: 27.003 con la seguente: 17.003.

  Conseguentemente, alla tabella C, missione comunicazioni, programma sostegno all'editoria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, apportare le seguenti modificazioni:

  2015:
   C.P.: – 40.000.000;
   C.S.: – 40.000.000;

  2016:
   C.P.: – 40.000.000;
   C.S.: – 40.000.000;

  2017:
   C.P.: – 40.000.000;
   C.S.: – 40.000.000.
2. 128. (ex 24. 3.) Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

  Al comma 45, elenco 2, sopprimere la voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  Conseguentemente, al medesimo elenco n. 2, voce: Ministero della difesa, missione difesa e sicurezza del territorio, programma 1.6 (pianificazione generale delle forze armate e approvvigionamenti militari, sostituire la cifra: 496.889 con la seguente: 490.309, la cifra: 606.012 con la seguente: 599.612 e al cifra: 602.751 con la seguente: 595.851.
2. 129. (ex 24. 7.) Terzoni, Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Vignaroli.

  Al comma 45, elenco 2, alla voce: Ministero dei beni e delle attività culturali, missione Tutela e Valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, Programma 1.15 Tutela del patrimonio culturale sostituire la cifra: 13.732 con la seguente: 8.732.

  Conseguentemente, alla voce: Ministero dei beni e delle attività culturali, Missione Tutela e Valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, Programma 1.9 Tutela e Valorizzazione dei beni archivistici, nella colonna relativa al 2015 sostituire la cifra: 3.615 con la seguente: 4.615 e al Programma 1.10 Tutela e Valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria, nella colonna relativa al 2015 sostituire la cifra: 1.071 con la seguente: 5.071.
2. 130. (ex 24. 6.) Simone Valente, Di Benedetto, Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Brescia.

  Al comma 45, elenco 2, alla voce: Ministero dei beni e delle attività culturali, Missione Tutela e Valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, Programma 1.2 Sostegno, Valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, sostituire la cifra: 91 con la seguente: 0.

  Conseguentemente, alla voce: Ministero dei beni e delle attività culturali, Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma 3.1 indirizzo politico nella colonna relativa al 2015, sostituire la cifra: 78 con la seguente: 169.
2. 131. (ex 24. 5.) Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Brescia.

  Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
  47-bis. La dotazione organica complessiva del CNEL non può essere in alcun caso incrementata rispetto a quella a disposizione dell'ente nella data di entrata in vigore della presente legge.
2. 132. (ex 25. 9.) Dieni, D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

  Al comma 48, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) All'articolo 10-bis la lettera c) è abrogata.
2. 133. (ex 25. 8.) Dieni, D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

  Al comma 50, le parole: 5 per cento, sono sostituite dalle seguenti: 10 per cento, e, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: La metà dell'importo è destinata alle televisioni provinciali e regionali che trasmettono quotidianamente programmi informativi e telegiornali autoprodotti. I criteri per la ripartizione della somma tra le diverse emittenti sono individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 134. (ex 25. 24.) La Russa, Corsaro.

  Dopo il comma 50, inserire il seguente:
  50-bis. Non sono tenuti al pagamento del canone di abbonamento speciale di cui agli articolo 1 e 27 del regio decreto-legge del 21 febbraio 1938, n. 246 e dall'articolo 2 del decreto-legge Lt. 21 dicembre 1944, n. 458, coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare e che li utilizzino per scopi strettamente connessi alle attività lavorative, di impresa o professionali e comunque diversi dall'intrattenimento.
2. 135. (ex 25. 25.) Caparini, Guidesi.

  Dopo il comma 50, inserire il seguente:
  50-bis. All'articolo 13, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, sostituire il primo comma con il seguente: «In caso di decesso dell'abbonato, l'abbonamento alle radioaudizioni si estingue automaticamente, senza ulteriori adempimenti, a decorrere dalla data di pubblicazione del decesso presso gli uffici competenti».
2. 136 (ex 25. 27.) Caparini, Guidesi.

  Al comma 52, capoverso 3-bis, dopo le parole: Per le attività, sono inserite le seguenti: di investimento; le parole: fino al 10 per cento, sono sostituite dalle seguenti: pari al 15 per cento; dopo le parole: quadro economico di progetto, sono inserite le seguenti: approvato a decorrere dal 1o gennaio 2015.
*2. 137. (ex *25. 21.) Melilla, Marcon, Paglia.

  Al comma 52, capoverso 3-bis, dopo le parole: Per le attività, sono inserite le seguenti: di investimento; le parole: fino al 10 per cento, sono sostituite dalle seguenti: pari al 15 per cento; dopo le parole: quadro economico di progetto, sono inserite le seguenti: approvato a decorrere dal 1o gennaio 2015.
*2. 138. (ex *25. 10.) Abrignani, Palese, Brunetta, Latronico.

  Dopo il comma 53, aggiungere i seguenti:
  53-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di contenimento dei costi e di riqualificazione della spesa pubblica, a decorrere dal gennaio 2015, alle amministrazioni pubbliche statali è fatto divieto di acquistare ed utilizzare autovetture di rappresentanza, cosiddette «autoblu».
  53-ter. Le suddette autovetture di proprietà delle amministrazioni pubbliche statali da dismettere ai sensi del comma 8-bis sono assegnate, previa valutazione di convenienza, alle forze del comparto della sicurezza pubblica.
  53-quater. Restano ferme le vigenti disposizioni concernenti l'uso delle autovetture adibite ai servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e incolumità pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e della sicurezza militare, nonché ai servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo.
2. 139. (ex 25. 11.) Luigi Di Maio, Lombardi, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

  Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:
  53-bis. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, anche a seguito della opzione effettuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1 della legge, 9 novembre 1999, n. 418, il trattamento economico, comprese le componenti accessorie e variabili della retribuzione, non può superare quello dell'indennità percepita dai membri del Parlamento».
2. 140. (ex 25. 14.) Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

  Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:
  53-bis. I ministri, vice ministri e sottosegretari di Stato che non siano parlamentari non possono cumulare il trattamento stipendiale previsto dall'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212, nell'entità risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, con l'indennità di cui alla legge 9 novembre 1999, n. 418 né, qualora vi abbiano optato, con il trattamento di cui all'articolo 47, della legge 24 aprile 1980, n. 146. L'opzione deve essere esercitata tramite dichiarazione espressa dell'interessato agli uffici dei dicasteri competenti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 141. (ex 25. 15.) Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

  Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:
  53-bis. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 è sostituito dal seguente: ”Art. 1 – L'indennità spettante ai membri del Parlamento a nonna dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

  2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro cinquemila.
2. 142. (ex 25. 16.) Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Luigi Di Maio, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

  Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:
  53-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2015 le indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale sono rideterminate in riduzione nel senso che il loro ammontare massimo, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è diminuito del 50 per cento. Tale rideterminazione si applica anche alle indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384.
2. 143. (ex 25. 17.) Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Luigi Di Maio, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

  Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:
  53-bis. L'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è abrogato.
2. 144. (ex 25. 18.) Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

  Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:
  53-bis. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione cosi individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alta soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato.
2. 145. (ex 25. 12.) Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

  Sopprimere il comma 54.

  Conseguentemente, dopo il comma 55, aggiungere il seguente:
  55-bis. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto nella misura di 7 milioni di euro per l'anno 2015 e di 10,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
2. 146. (ex * 26. 49. e * 26. 50.) Tripiedi, Cominardi, Sorial, Baldassarre, Rizzetto, Ciprini, Chimienti, Bechis, Rostellato, Caso.

  Sopprimere il comma 55.

  Conseguentemente:
   al comma 59, sopprimere la parola: 2;
   al comma 62, sopprimere le parole: tenuto anche conto della previsione di cui al comma 2;
   alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 20.000.000;
   2016: – 20.000.000;
   2017: – 20.000.000.
2. 147. (ex 26. 73.) Nicchi, Matarrelli, Marcon, Melilla.

  Sopprimere il comma 55.

  Conseguentemente:
   al comma 59, sopprimere la parola: 2;
   al comma 62, sopprimere le parole: tenuto anche conto della previsione di cui al comma 2;
   alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 16.000.000;
   2016: – 16.000.000;
   2017: – 16.000.000.
2. 148. (ex** 26. 52.) Milanato, Palese, Latronico, Brunetta.

  Sopprimere il comma 56.

  Conseguentemente, dopo il comma 85 aggiungere i seguenti:
  85-bis. All'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
   «1. La commissione d'esame è composta dai docenti delle materie di esame della classe del candidato, in numero di sei in qualità di componenti interni, più il presidente, in qualità di componente esterno. Le materie di esame sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabilito con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e del la ricerca.
   1-bis. I commissari sono designati dai competenti consigli di classe e nominati dal dirigente scolastico, in modo da assicurare la presenza dei docenti delle materie oggetto della prima e della seconda prova scritta e un'equilibrata presenza delle altre materie d'esame, tenendo presente l'esigenza di favorire, per quanto possibile, l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere.
   1-ter. Per i progetti regolamentati da accordi internazionali, si procede alla nomina di commissari esterni per le specifiche discipline linguistiche oggetto degli accordi stessi.
   1-quater. Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale competente nomina il presidente tra il personale dirigente delle scuole secondarie di secondo grado statali, il personale docente con almeno 10 anni di ruolo e i professori universitari di ruolo, sulla base di criteri determinati a livello nazionale con decreto avente natura non regolamentare. Il presidente è nominato su due classi.
   1-quinquies. È stabilita l'incompatibilità a svolgere la funzione di presidente nella propria scuola, nelle scuole in cui si sia prestato servizio nei due anni precedenti l'anno in corso, nelle scuole ove si sia già espletato l'incarico per due anni consecutivi nei due anni precedenti e nelle altre scuole del medesimo distretto scolastico sede di servizio o di incarico.
   1-sexies. I compensi per i presidenti sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento e rimborso spese; alla loro determinazione si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame e nel limite di una spesa al lordo di ogni onere riflesso e dell'IRAP pari ad euro 27.7 milioni annui a decorrere dall'anno 2015. Nulla è dovuto ad alcun titolo ai componenti interni».
   b) i commi 2, 3, 4, 6, 7 e 10 sono soppressi.
   85-ter. Dall'attuazione del comma 10-bis, devono derivare per il bilancio dello Stato risparmi lordi di spesa pari ad euro 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
   85-quater. È abrogato il comma 2 dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 2007. n. 1
2. 149. (ex 26. 81.) Marcon, Melilla, Paglia, Airaudo, Placido.

  Sopprimere il comma 56.

  Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le datazioni di bilancia dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
2. 150. (ex 26. 6.) Corsaro.

  Sopprimere il comma 57.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni.
   2015: – 3.000.000;
   2016: – 3.000.000;
   2017: – 3.000.000.
2. 151. (ex 26. 59.) Vargiu, Librandi, Nesi.

  Sopprimere il comma 61.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 41.000.000;
   2016: – 41.000.000;
   2017: – 41.000.000.
2. 152. (ex 26. 67.) Vezzali, Librandi, Nesi.

  Dopo il comma 61 aggiungere il seguente:
  61-bis. A decorrere dall'anno 2015, al fine di contenere la spesa riguardante l'indennità di malattia e poter assicurare continuità ad un'azione efficiente ed efficace di contrasto al fenomeno dell'assenteismo, sono escluse dalle riduzioni di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le spese relative all'espletamento delle visite mediche di controllo domiciliare ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, richieste d'ufficio dall'INPS, il cui importo impegnato dall'Istituto stesso non potrà essere inferiore all'ottanta per cento di quello stabilito prima della entrata in vigore della suddetta legge. I risparmi di spesa conseguenti all'applicazione della disposizione, sono destinati al fondo indennizzi dell'INPS.
2. 153. (ex 26. 53.) Grillo, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Currò, Caso.

  Sopprimere i commi 62 e 63.

  Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le datazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
2. 154. (ex 26. 74.) Rampelli.

  Sopprimere il comma 63.

  Conseguentemente, al comma 67 sostituire le parole: da: è ridotta fino a: anno 2016 con le seguenti: è ridotta di 450 milioni di euro a decorrere dal 2015.
2. 155. (ex 26. 86.) Melilla, Palazzotto, Scotto, Bordo, Airaudo, Placido, Marcon, Duranti, Nicchi.

  Sopprimere il comma 63.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 146, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto capitale relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 154 milioni di euro per l'anno 2015.
2. 156. (ex 26. 56.) Latronico, Palese, Brunetta, Petrenga.

  Al comma 64, lettera e) sopprimere il capoverso c-bis).
2. 2501. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

  Sopprimere il comma 67.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 117, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 50 milioni.
2. 157. (ex 26. 30.) Prataviera, Fedriga, Guidesi, Simonetti, Caparini.

  Sopprimere il comma 67.

  Conseguentemente, dopo il comma 45 aggiungere il seguente:
  45-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ridotte di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
2. 158. (ex 26. 72.) Latronico, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Galati, Laffranco, Marotta, Marti, Palese, Picchi, Romano, Sisto, Lainati, Petrenga, Brunetta, Riccardo Gallo, Abrignani, Biancofiore, Biasotti, Centemero, Cesaro, Occhiuto, Palmieri, Polverini, Ravetto, Romele, Squeri, Milanato, Calabria.

  Dopo il comma 68 inserire il seguente:
  68. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, all'allegato 1 dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:
   b-bis) il parametro della scala di equivalenza è aumentato di 0,6 per ciascun familiare disabile a carico;
   b-ter) il parametro della scala di equivalenza è inoltre aumentato di 1 per le famiglie vedove.
2. 159. (ex 26. 100.) Marguerettaz.

  Dopo il comma 68, aggiungere i seguenti:
  68-bis. All'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
   «2-bis. In deroga all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui al comma 2, si applicano anche ai lavoratori che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica in aziende poi chiuse, dismesse o fallite ed interessate dai piani di bonifica, affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale, che non abbiano ancora raggiunto i requisiti per la maturazione del diritto alla pensione.».
   12-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12-bis si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 16 della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. 160. (ex 26. 61.) Sibilia, Manlio Di Stefano, Spadoni, Di Battista, Grande, Scagliusi, Del Grosso, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Currò, D'Incà.

  Dopo il comma 69, aggiungere il seguente:
  69.1. A decorrere dal 2015, le indennità di accompagnamento e le pensioni di invalidità sono escluse dal calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
2. 161. (ex 26. 04.) Rizzetto, Caso, Castelli.

  Al comma 71, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
  f-bis) all'articolo 175, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
   L'indennità di sistemazione del personale in godimento dovrà essere debitamente rendicontata e resa pubblica nelle forme e nei modi finalizzati a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di privacy.
2. 162. (ex 27. 11.) Manlio Di Stefano, Spadoni, Di Battista, Grande, Scagliusi, Sibilia, Del Grosso, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Currò, D'Incà.

  Al comma 71, lettera l), capoverso Art. 178, comma 3, lettera n), sopprimere la parola quarto.
2. 163. (ex 27. 15.) Manlio Di Stefano, Spadoni, Di Battista, Grande, Scagliusi, Sibilia, Del Grosso, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Currò, D'Incà.

  Al comma 71, lettera l), capoverso Art. 178, comma 3, lettera n), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le spese di viaggio, vitto e alloggio del personale in godimento dovranno essere debitamente rendicontate e rese pubbliche nelle forme e nei modi finalizzati a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di privacy. Al personale in godimento è riconosciuto il viaggio aereo nella classe più economica possibile.
2. 164. (ex 27. 16.) Sibilia, Spadoni, Di Battista, Grande, Scagliusi, Del Grosso, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Currò, D'Incà.

  Al comma 71, lettera l), capoverso articolo 178, comma 3, lettera n), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'ammontare dell'indennità e del rimborso di viaggio, vitto e alloggio dovrà essere debitamente rendicontato e reso pubblico nelle forme e nei modi finalizzati a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di privacy.
2. 165. (ex 27. 17.) Sibilia, Spadoni, Di Battista, Grande, Scagliusi, Del Grosso, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Currò, D'Incà.

  Dopo il comma 72, inserire il seguente:
  72-bis. Per far fronte alle straordinarie esigenze di contenimento della spesa pubblica, nonché per la stabilizzazione delle posizioni giuridiche coinvolte, le assunzioni di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ivi compreso il personale diplomatico, sono effettuate previo scorrimento delle graduatorie vigenti, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 4 comma 3 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 così come convertito, con modificazioni, con Legge 30 ottobre 2013, n. 125.
*2. 166. (ex *27. 18.) Manlio Di Stefano, Spadoni, Di Battista, Grande, Scagliusi, Sibilia, Del Grosso, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Currò, D'Incà.

  Dopo il comma 72, inserire il seguente:
  72-bis. Per far fronte alle straordinarie esigenze di contenimento della spesa pubblica, nonché per la stabilizzazione delle posizioni giuridiche coinvolte, le assunzioni di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ivi compreso il personale diplomatico, sono effettuate previo scorrimento delle graduatorie vigenti, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 4 comma 3 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, così come convertito, con modificazioni, con Legge 30 ottobre 2013, n. 125.
*2. 167. (ex *27. 22.) Palazzotto, Marcon, Melilla.

  Sostituire il comma 73 con il seguente:
  73. I contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, sono soppressi.
2. 168. (ex 27. 20.) Manlio Di Stefano, Spadoni, Di Battista, Grande, Scagliusi, Sibilia, Del Grosso, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Currò, D'Incà.

  Sostituire il comma 73 con il seguente:
  73. A decorrere dal 1o gennaio 2015 le attività connesse alla diffusione di notizie italiane attraverso testate giornalistiche italiane, con attività di servizi esteri, straniere, svolte dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono ridotte di 3 milioni di euro.
2. 169. (ex 27. 19.) Manlio Di Stefano, Spadoni, Di Battista, Grande, Scagliusi, Sibilia, Del Grosso, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Currò, D'Incà.

  Al comma 75, sostituire le parole: 17 aprile con le seguenti: 8 febbraio e le parole: 18 marzo con le seguenti: 8 gennaio.
2. 170. ( ex 0. 27. 03. 1.) Sibilia, Di Stefano, Di Battista, Grande, Scagliusi, Spadoni, Del Grosso, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Colonnese, Cariello, Currò, D'Incà.

  Dopo il comma 75, aggiungere il seguente:
75.1 Presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari è istituito un Fondo speciale destinato a finanziare le seguenti tipologie di spesa:
   a) manutenzione degli immobili;
   b) attività di istituto, su iniziativa della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare interessati;
   c) assistenza alle comunità di italiani residenti nella circoscrizione consolare di riferimento.
Al Fondo speciale di cui al comma 1 affluiscono gli importi derivanti dai diritti consolari riscossi ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per il funzionamento e la rendicontazione del Fondo speciale di cui al comma 1.
2. 171. (ex *27. 01.) Bueno, Porta.

  Sopprimere il comma 76.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 125, sostituire le parole: 187,5 milioni di euro con le parole: 187.3 milioni di euro.
2. 172. (ex 28. 135.) Rampelli, Corsaro.

  Sopprimere il comma 76.

  Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
2. 264. (ex 28. 134.) Corsaro.

  Sopprimere il comma 77.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 30.000.000;
   2016: – 30.000.000;
   2017: – 30.000.000.
2. 173. (ex 28. 52.) Gelmini, Ciracì, Palese, Brunetta.

  Sopprimere il comma 77.

  Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
2. 174. (ex 28. 133.) Corsaro.

  Sopprimere il comma 77.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 121, le parole: 200 milioni di euro annui sono sostituite dalle seguenti: 170 milioni di euro annui.
2. 175. (ex 28. 108.) Giancarlo Giordano, Fratoianni, Scotto, Marcon, Costantino, Melilla.

  Sopprimere il comma 77.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 125, sostituire le parole: 187,5 milioni di euro con le parole: 157,5 milioni di euro.
2. 176. (ex 28. 126.) Rampelli, Corsaro.

  Sopprimere il comma 78.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10.000.000 euro a decorrere dal 2015.
2. 177. (ex 28. 69.) Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti, Castelli, Sorial.

  Sopprimere il comma 79.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 125, sostituire le parole: 187,5 con le seguenti: 183.
2. 178. (ex 28. 2.) Prataviera, Fedriga.

  Sostituire il comma 79 con il seguente:
  79. A decorrere dal 1o settembre 2015 l'articolo 307 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente: «Art. 307. – L'organizzazione ed il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica è di competenza degli Uffici scolastici regionali e del dirigente ad essi preposto, che può avvalersi della collaborazione di un docente di ruolo di educazione fisica per la specifica funzione in ogni ambito provinciale, il quale può essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento».

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 125, sostituire le parole: è incrementato di 187,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 con le seguenti: è incrementato di 186 milioni di euro annui per l'anno 2015, e di 184,3 milioni di euro a decorrere dal 2016.
2. 179. (ex 28. 127.) Rampelli, Corsaro.

  Sostituire il comma 79 con il seguente:
  79. A decorrere dal 1o settembre 2015 l'articolo 307 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente: «Art. 307. – L'organizzazione ed il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica è di competenza degli Uffici scolastici regionali e del dirigente ad essi preposto, che può avvalersi della collaborazione di un docente di ruolo di educazione fisica per la specifica funzione in ogni ambito provinciale, il quale può essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento».

  Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
2. 180. (ex 28. 132.) Corsaro.

  Sopprimere il comma 80.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 34.300.000;
   2016: – 102.800.000;
   2017: – 102.800.000.
2. 181. (ex 28. 53.) Gelmini, Ciracì, Palese, Brunetta.

  Sopprimere il comma 80.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 121, le parole: 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 sono sostituite dalle seguenti: 165 milioni di euro per l'anno 2015, e 97 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
2. 182. (ex 28. 106.) Giancarlo Giordano, Fratoianni, Scotto, Marcon, Costantino, Melilla.

  Sopprimere il comma 80.

  Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
2. 183. (ex 28. 131.) Corsaro.

  Al comma 80 sostituire le parole: è abrogato con le seguenti: è così modificato: al comma 1 sopprimere le parole: «l'esonero o»; sopprimere il comma 2; al comma 3 sopprimere le parole: «l'esonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno cinquantacinque classi, o»; al comma 5 sopprimere le parole: «l'esonero o».

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 60 milioni di euro o a decorrere dal 2015.
2. 184. (ex 28. 68.) Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente, Brescia, Vacca, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti, Castelli, Sorial.

  Sopprimere il comma 81.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 13.700.000;
   2016: – 41.000.000;
   2017: – 41.000.000.
2. 185. (ex 28. 54.) Gelmini, Ciracì, Palese, Brunetta.

  Sostituire il comma 82 con il seguente:
  82. Al fine di contribuire al mantenimento della continuità didattica e alla piena attuazione dell'offerta formativa, a decorrere dal 1o settembre 2015 il comma 59 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente: ”59. Salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, nonché di cui all'articolo 307 e alla Parte V del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e all'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola utilizzato presso le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può essere ulteriormente posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata ed entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sottoposto, a domanda, alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 decreto legislativo 165 del 30 marzo 2001.

  Conseguentemente all'articolo 1, comma 121, le parole: 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 sono sostituite dalle parole: 159 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
2. 186. (ex 28. 110.) Giancarlo Giordano, Fratoianni, Scotto, Marcon, Costantino, Melilla.

  Sopprimere il comma 83.

  Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
2. 187. (ex 28. 130.) Corsaro.

  Sopprimere il comma 83.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 121, le parole: 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 sono sostituite dalle parole: 178 milioni di euro per l'anno 2015, e 136 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
2. 188. (ex 28. 105.) Giancarlo Giordano, Fratoianni, Scotto, Marcon, Costantino, Melilla.

  Sopprimere il comma 83.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 121, sostituire le parole: 187,5 milioni di euro con le parole: 154,9 milioni di euro.
2. 189. (ex 28. 129.) Rampelli, Corsaro.

  Sopprimere il comma 83.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella O sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500.000000 euro a decorrere dal 2015.
2. 190. (ex 28. 70.) Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente, Brescia, Vacca, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti, Castelli, Sorial.

  Al comma 83, ultimo periodo, sostituire le parole: Fondo per il miglioramento dell'offerta prioritariamente con le parole: Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 296/2006.
2. 191. (ex 28. 57.) Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Castelli, Sorial.

  Sopprimere il comma 84.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 121, le parole: 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 sono sostituite dalle parole: 155 milioni di euro per l'anno 2015, e 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
2. 192. (ex 28. 102.) Giancarlo Giordano, Fratoianni, Scotto, Marcon, Costantino, Melilla.

  Dopo il comma 84 sono aggiunti i seguenti:
  84-bis. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».
  84-ter In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 84-bis è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2015, nel limite massimo di 2.500 soggetti e di 106 milioni di euro per l'anno 2015, di 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, di 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e di 72,8 milioni di euro per l'anno 2018. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, che possono essere inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro il 31 marzo 2015, dai lavoratori di cui al comma 84-bis che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui all'ultimo periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012.
  84-quater Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 84-bis, ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, si applicano, in quanto compatibili, Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), numeri 1) e 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che si intendono conseguentemente estese, con riferimento all'anno scolastico 2015, al personale di cui al citato comma 1.
  84-quinquies. Per il personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012 ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni che accedono al beneficio di cui al comma 1, ai soli fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, si applica la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del comma 22 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138. Il trattamento di fine servizio, comunque denominato, è effettuato secondo le modalità previste dalla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 147 del 2013.
  84-sexies Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 84-bis e 84-ter, valutati in 106 milioni di euro per l'anno 2015, 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede parzialmente utilizzando i risparmi complessivamente conseguiti a valere sulle autorizzazioni di spesa relative al Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rideterminate, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 9, al capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
   «1) 840 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 840 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro, Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;»
2. 193. (ex 28. 47.) Marzana, Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Simone Valente, Di Benedetto, Battelli, Brescia, Castelli, Sorial.

  Sopprimere il comma 85.

  Conseguentemente al comma 86 sopprimere le parole: da: a valere fino alta fine del comma e sopprimere il comma 12.

  all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente; relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 16.900.000 per l'anno 2015 e 50.700.000 a decorrere dall'anno 2016.
2. 194. (ex 28. 71.) Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Simone Valente, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti, Castelli, Sorial.

  Sopprimere il comma 85.

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente , relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50,7 milioni di euro per l'anno 2015 a 50,7 milioni di euro per l'anno 2016 e a euro 50,7 milioni di euro per l'anno 2017.
2. 195. (ex 28. 49.) Tripiedi, Caso, Castelli.

  Sostituire il comma 85 con il seguente:
  85. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi ad invarianza della consistenza complessiva.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 121, le parole: 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 sono sostituite dalle parole: 183 milioni di euro per l'anno 2015, e 149 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
2. 196. (ex 28. 104.) Giancarlo Giordano, Fratoianni, Scotto, Marcon, Costantino, Melilla.

  Al comma 85, dopo le parole: sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 aggiungere le seguenti: previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
2. 197. (ex 28. 125.) Polverini, Palese, Brunetta.

  Al comma 85, dopo le parole: legge 6 agosto 2008, n. 133 sopprimere la lettera a) e la lettera b) e aggiungere il seguente periodo: un piano triennale di assunzione di personale ATA per la copertura dei posti accantonati.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese e variazioni di cui al periodo successivo. Le datazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 51.000.000 euro a decorrere dal 2015.
2. 198. (ex 28. 56.) Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Castelli, Sorial.

  Sostituire il comma 86 con il seguente:
  86. Per le attività di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi affidati alle segreterie scolastiche, al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza delle interazioni con le famiglie, gli alunni e il personale dipendente, è autorizzata per l'anno 2015 la spesa di euro 15 milioni a valere sulle sul fondo di cui all'articolo 3.

  Conseguentemente, all'articolo 28, il comma 10 è soppresso.
2. 199. (ex 28. 46.) Ciracì, Palese, Brunetta.

  Sopprimere il comma 90.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 34.000.000 euro per l'anno 2015 e 32.000.000 euro a decorrere dall'anno 2016.
2. 200. (ex 28. 72.) Vacca, Luigi Gallo, Valente, Brescia, Marzana, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti, Castelli, Sorial.

  Sostituire il comma 90 con il seguente:
  90. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad invarianza dell'attuale Fondo per finanziamento ordinario delle università statali, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono definiti gli indirizzi per l'attuazione della razionalizzazione e riqualificazione della spesa da effettuarsi a cura delle università.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 121, le parole: 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 sono sostituite dalle seguenti: 166 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
2. 201. (ex 28. 103.) Giancarlo Giordano, Fratoianni, Scotto, Marcon, Costantino, Melilla.

  Al comma 91 al primo periodo, dopo le parole: n. 1089 inserire le seguenti: unitamente ad eventuali ulteriori somme disponibili all'esito della chiusura;

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:

   al primo periodo in fine inserire le seguenti parole: per essere successivamente riassegnate al fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera A), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.;

   sopprimere il secondo periodo.
    all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 140.000.000 euro per l'anno 2015.
2. 202. (ex 28. 73.) Brescia, D'Uva, Vacca, Luigi Gallo, Valente, Marzana, Di Benedetto, Chimienti, Castelli, Sorial.

  Sopprimere il comma 95.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 42.000.000 euro a decorrere dall'anno 2015.
2. 203. (ex 28. 75.) Vacca, Luigi Gallo, Simone Valente, Brescia, Marzana, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti, Castelli, Sorial.

  Sostituire il somma 95 con il seguente:
  95. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad invarianza dell'attuale Fondo ordinario per il funzionamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sono definiti gli indirizzi per l'attuazione della razionalizzazione e riqualificazione della spesa da effettuarsi a cura degli enti di ricerca.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 121, le parole: la spesa di 200 milioni annui sono sostituite dalle seguenti: la spesa di 158 milioni di euro.
2. 204. (ex 28. 107.) Giancarlo Giordano, Fratoianni, Scotto, Marcon, Costantino, Melilla.

  Al comma 96 sostituire la parola: 220.000 con le seguenti: 1 milione.
2. 205. (ex 28. 76.) Luigi Gallo, Vacca, Simone Valente, Brescia, Marzana, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti, Castelli, Sorial.

   Al comma 97, sopprimere le parole: che rispettano la condizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e delle successive norme di attuazione del comma 6 del medesimo articolo 7, nonché le parole: già assunti a valere sulle facoltà assunzionali del presente comma;

  Conseguentemente sopprimere il comma 98.
2. 206. (ex 28. 101.)Giancarlo Giordano, Fratoianni, Marcon, Melilla.

  Sopprimere il comma 98
2. 207. (ex * 28. 81. e *28.77) Currò, Brugnerotto, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, Colonnese, Sorial. Brescia, D'Uva, Vacca, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto, Marzana, Chimienti.

  Sostituire il comma 98 con il seguente:
  98. All'articolo 4 comma 2 lettera c) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, l'ultimo paragrafo è così sostituito: ”in ogni caso, fermi restando i limiti di cui all'articolo 7, comma 1, per gli atenei con una percentuale di professori di I fascia superiore al 30 per cento del totale dei professori, e limitatamente al triennio 2015-2017, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore ad uno ogni due professori di 1 fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili.
2. 208. (ex 28. 44.) Centemero, Palmieri, Lainati, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 99 aggiungere il seguente:
  99-bis. La dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementata, per l'anno 2015, di 100 milioni di euro, nonché di 50 milioni per l'anno 2016 e di 50 milioni per l'anno 2017. A valere su quota parte delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato un piano straordinario per la chiamata di professori di prima fascia per ciascuno degli anni 2015-2017.

  Conseguentemente alla tabella A, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:
   2015: – 100.000.000;
   2016: – 50.000.000;
   2017: – 50.000.000.
2. 209. (ex 28. 86.) Matarrese, Librandi, Dambruoso, D'Agostino, Ginefra, Vecchio, Piepoli, Causin, Galgano, Mongiello, Dambruso, Nesi.

  Dopo il comma 99 aggiungere il seguente:
  99-bis. La dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementata, per l'anno 2015, di 100 milioni di euro, nonché di 50 milioni per l'anno 2016 e di 50 milioni per l'anno 2017. A valere su quota parte delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato un piano straordinario per la chiamata di professori di prima fascia per ciascuno degli anni 2015-2017.

  Conseguentemente alla tabella A, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:
   2015: – 100.000.000;
   2016: – 50.000.000;
   2017: – 50.000.000.
2. 210. (ex 28. 100.) Matarrese, Dambruoso, Librandi, D'Agostino, Vecchio, Piepoli, Causin, Galgano, Mongiello, Nesi.

  Sopprimere il comma 103.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 75, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 1.000.000;
   2016: – 1.000.000;
   2017: – 1.000.000.
2. 211. (ex 29. 9.) Terzoni, Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Vignaroli.

  Dopo il comma 103, aggiungere i seguenti.
  103-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dall'anno 2015 è aumentata di euro 30.000.000.
  103-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione cui al comma 103-bis stimati in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di parte corrente di cui alla Tabella C allegata alla presente legge.
2. 212. (ex 29. 6.) Mannino, Terzoni.

  Dopo il comma 103 aggiungere i seguenti:
  103-bis La dotazione del fondo, di cui all'articolo 1 comma 113, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007, è aumentata di 30 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2015, 2016 e 2017.
  103-ter Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 103-bis stimati in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di parte corrente di cui alla Tabella C allegata al presente disegno di legge.
2. 213. (ex 29. 7.) Mannino, Terzoni.

  Dopo il comma 103, inserire il seguente:
  103-bis. Le economie di spesa di cui al comma 1 sono destinate all'attività di bonifica delle aree comprese nel comprensorio della ex Selca e delle attività industriali della ex Union Carbide, nel comune di Berzo Demo (BS).

  Conseguentemente al comma 207 sostituire le parole: 110 milioni: con le seguenti: 109 milioni.
2. 214. (ex 29. 3.) Caparini, Grimoldi.

  Dopo il comma 103, aggiungere il seguente:
  103-bis. Per la realizzazione di interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole ovvero aree vegetate, aree verdi incolte o superfici boschive o forestali allo stato di fatto, a prescindere dalla loro destinazione urbanistica e di tutti gli interventi edilizi realizzati che comportino varianti rispetto agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti, a decorrere dal 1o gennaio 2015, il richiedente del permesso di costruire ovvero il presentatore dei titoli abilitativi necessari previsti dalla normativa vigente è tenuto a corrispondere il contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 in una misura maggiorata di importo compreso tra un minimo pari a tre volte il contributo per il rilascio del permesso di costruire o un massimo pari a cinque volte lo stesso contributo, determinata dai comuni con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente o della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il titolare del permesso di costruire ovvero il presentatore dei titoli abilitativi necessari previsti è tenuto a versare le somme, corrispondenti al valore della maggiorazione del contributo di costruzione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, che vengono interamente riassegnate ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per finanziare interventi forestali a rilevanza ecologica, di incremento della naturalità, operazioni di bonifica dei suoli e di riduzione del rischio idrogeologico e programmi di acquisizione o di manutenzione di aree verdi esteso o di beni compresi all'interno di parchi e riserve naturali regionali, parchi nazionali e riserve statali. Con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati il soggetto gestore, le modalità di gestione del fondo o sono definite i termini e le modalità per la determinazione, da parte dei Comuni, dell'importo della maggiorazione che può essere modulata con riferimento alle caratteristiche del territorio comunale o delle aree interessate dagli interventi nonché alla tipologia dei medesimi interventi, fermo restando l'obbligo di applicare la maggiorazione del contributo nella misura massima prevista, a decorrere dal 1o gennaio 2015 sino all'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalle amministrazioni locali secondo le modalità stabilite dal decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o del mare.
2. 215. (ex 29. 5.) Mannino, Terzoni, Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Vignaroli.

  Dopo il comma 103 aggiungere il seguente:
  103-bis.
Per la realizzazione di interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole ovvero aree vegetate, aree verdi incolte o superfici boschive o forestali allo stato di fatto, a prescindere dalla loro destinazione urbanistica e di tutti gli interventi edilizi realizzati che comportino varianti rispetto agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti, a decorrere dal 1o gennaio 2015, il richiedente del permesso di costruire ovvero il presentatore dei titoli abilitativi necessari previsti dalla normativa vigente è tenuto a corrispondere il contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 in una misura maggiorata, pari a cinque volte l'importo dello stesso contributo di costruzione. Il titolare del permesso di costruire ovvero il presentatore dei titoli abilitativi necessari previsti è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore della maggiorazione del contributo di costruzione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, che vengono interamente riassegnate ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per finanziare interventi forestali a rilevanza ecologica, di incremento della naturalità, operazioni di bonifica dei suoli e di riduzione del rischio idrogeologico e programmi di acquisizione o di manutenzione di aree verdi estese o di beni compresi all'interno di parchi e riserve naturali regionali, parchi nazionali e riserve statali. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro delle infrastrutture o dei trasporti, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati il soggetto gestore e le modalità di gestione del fondo.
2. 216. (ex 29. 8.) Mannino, Terzoni, Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Vignaroli.

  Sopprimere il comma 108.

  Conseguentemente all'articolo 3, comma 75, Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: –25.000.000;
    CS: –25.000.000;
   2016:
    CP: –25.000.000;
    CS: –25.000.000;
   2017:
    CP: –25.000.000;
    CS: –25.000.000.
2. 217. (ex 30. 23.) Melilla, Marcon, Paglia.

  Al comma 108, aggiungere infine il seguente periodo: «A decorrere dal 1o gennaio 2015 ANAS S.p.A. concorre al perseguimento degli obiettivi di maggiore efficienza e di contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 20 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, secondo quanto stabilito dalla presente disposizione».
2. 218. (ex 30. 24.) Melilla, Marcon, Paglia.

  Dopo il comma 109, inserire il seguente:
  109-bis. All'articolo 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86, inserire dopo il comma 1 il seguente:
  «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei trasferimenti di personale in comuni ove la sede di provenienza distanza non meno di 70 km».
2. 219. (ex 31. 7.) Rizzo, Basilio, Tofalo, Frusone, Corda, Paolo Bernini, Artini, Castelli, Caso, Currò, Cariello, Colonnese, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Sopprimere il comma 111.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 116, sostituire le parole: 100 milioni, con le seguenti: 99 milioni.
2. 220. (ex 31. 24.) Duranti, Piras, Marcon, Melilla.

  Sopprimere il comma 111.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 125, sostituire le parole: 187,5 milioni di euro con le seguenti: 186,9 milioni di euro.
2. 221. (ex 31. 37.) La Russa.

  Sopprimere il comma 111.

  Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
2. 222. (ex 31. 36.) Corsaro.

  Dopo il comma 115, inserire il seguente:
  115-bis. Ai fini del contenimento della spesa le disponibilità assegnate al programma Joint Strike Fighter (F-35) sono dimezzate.
2. 223. (ex 31. 25.) Marcon, Duranti, Piras, Palazzotto, Melilla.

  Al comma 119, capoverso comma 3-bis, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: I citati oneri previsti dagli articoli 582 e 583 del presente codice sono ulteriormente ridotti per complessivi euro 3.985.000 per l'anno 2015 e euro 4.000.000 a decorrere dall'anno 2016.
2. 224. (ex * 31. 4. e * 31. 13.) Palese, Brunetta, Alberto Giorgetti.

  Sopprimere il comma 124.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 100.000;
   2016: – 200.000;
   2017: – 200.000.
2. 225. (ex 31. 1.) Petrenga, Palese, Brunetta.

  Sostituire il comma 125, con il seguente:
  125. Al fine di concorrere al soddisfacimento delle esigenze finanziarie del Ministero della difesa, esclusivamente per le attività di bonifica dei siti militari (basi, poligoni e aree militari in genere), all'articolo 535, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Le citate attività negoziali, limitatamente agli oneri derivanti dagli interventi di bonifica delle aree e immobili di pertinenza del Ministero della difesa, sono svolte attraverso l'utilizzo integrale delle risorse acquisite dalla società, attraverso la gestione economica dei beni dell'amministrazione della difesa e dei servizi da essa resi a terzi, da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle iscritte nello stato di previsione del dicastero.».
2. 226. (ex 0. 31. 44. 1.) Pili.

   Sostituire il comma 125, con il seguente:
  125. Al fine di concorrere al soddisfacimento delle esigenze del Ministero della difesa, esclusivamente al risarcimento delle comunità locali gravate da basi, poligoni e aree militari in genere, all'articolo 535, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Le citate attività negoziali, limitatamente agli oneri derivanti dal risarcimento di qualsiasi natura legata all'attività militare di pertinenza del Ministero della difesa, sono svolte attraverso l'utilizzo integrale delle risorse acquisite dalla società, attraverso la gestione economica dei beni dell'amministrazione della difesa e dei servizi da essa resi a terzi, da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle iscritte nello stato di previsione del dicastero.».
2. 227. (ex 0. 31. 44. 2.) Pili.

  Sostituire il comma 125, con il seguente:
  125. Al fine di concorrere al soddisfacimento delle esigenze del Ministero della difesa, esclusivamente al risarcimento delle comunità locali gravate da basi, poligoni e aree militari in genere, all'articolo 535, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Le citate attività negoziali sono svolte attraverso l'utilizzo integrale delle risorse acquisite dalla società, attraverso la gestione economica dei beni dell'amministrazione della difesa e dei servizi da essa resi a terzi, da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle iscritte nello stato di previsione del dicastero. È esclusa a tal fine la gestione economica del patrimonio immobiliare del Ministero della difesa ricadente nella regione Sardegna e nelle regioni a statuto speciale, in quanto è previsto che lo stesso patrimonio venga dinamicamente e automaticamente ceduto alle regioni una volta cessata la funzione statale.».
2. 228. (ex 0. 31. 44. 3.) Pili.

  Sopprimere i commi da 127, 128 e 129.

  Conseguentemente, alla tabella C, Missione Comunicazioni, Programma Sostegno all'editoria, voce Ministero dell'economia e delle finanze Legge n. 67 del 1987, apportare le seguenti variazioni:

  2015:
   CP – 3.000.000;
   CS: – 3.000.000;

  2016:
   CP – 3.000.000;
   CS: – 3.000.000;

  2017:
   CP – 3.000.000;
   CS: – 3.000 000.
2. 229. (ex 32. 24.) Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Castelli, Sorial.

  Sopprimere i commi 127 e 128.

  Conseguentemente, al comma 129 sopprimere le parole: nelle more dell'attuazione del riordino dell'Agenzia.
2. 230. (ex 32. 35.) Catania, Librandi, Nesi.

  Al comma 127, primo periodo, dopo la parola: incorporato aggiungere le seguenti: previo risanamento.
2. 231. (ex 32. 21.) Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Castelli, Sorial.

  Al comma 127, settimo periodo, sostituire le parole: nonché alla riduzione delle spese correnti pari ad almeno il 10 per cento con le seguenti: nonché alla riduzione degli oneri amministrativi pari ad almeno il 10 per cento;
     dopo le parole: 10 per cento, rispetto ai livelli attuali aggiungere le parole: In ogni caso è fatta salva l'occupazione dei dipendenti ENEA;
     al medesimo comma, sostituire il decimo periodo con il seguente: Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, tenuto conto delle proposte del commissario, approva, con decreto di natura non regolamentate, da emanare previo parere delle Commissioni parlamentari competenti la direttiva di indirizzo triennale delle attività di ricerca e sperimentazione, lo statuto del Consiglio e il piano degli interventi necessari ad assicurare il contenimento della spesa e la riduzione del numero delle sedi nonché l'equilibrio finanziario del Consiglio;
2. 232. (vedi 32. 43.) Zaccagnini, Franco Bordo, Melilla, Marcon, Palazzotto.

  Al comma 127, secondo periodo, dopo la parola: Il Consiglio aggiungere le seguenti: ente di ricerca di diritto pubblico.
2. 233. (vedi 32. 19.) Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Castelli, Sorial.

  Al comma 127, settimo periodo, sostituire le parole: il Commissario predispone entro centoventi giorni dalla data della sua nomina con la seguente: Gli organi del CRA predispongono, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 234. (ex 32. 20.) Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Castelli, Sorial.

  Al comma 127, sopprimere le parole: pari ad almeno 50 per cento, e le parole: e delle spese del personale, e dopo le parole: con decreto di natura non regolamentare aggiungere le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
2. 235. (ex 32. 37. Franco Bordo, Zaccagnini, Melilla, Marcon, Palazzotto.

  Al comma 127, nono periodo, dopo le parole: le responsabilità gestorie del predetto organo, aggiungere le seguenti: il Commissario provvede alla costituzione di una società per azioni denominata «Economia agraria» alla quale sono conferiti i debiti dell'INEA nonché i beni patrimoniali definiti con proprio decreto dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
2. 236. (ex 32. 40.) Franco Bordo, Zaccagnini, Melilla, Marcon, Palazzotto.

  Al comma 127, sostituire il decimo periodo con il seguente:
  La direttiva di indirizzo triennale delle attività di ricerca e sperimentazione, lo statuto e il piano degli interventi necessari ad assicurare il contenimento della spesa e la riduzione del numero delle sedi nonché l'equilibrio finanziario dell'Agenzia, sono trasmessi, entro trenta giorni dalla loro predisposizione da parte del commissario, ai fini dell'espressione del parere, alle competenti commissioni parlamentari e successivamente approvati, con decreto di natura con regolamentare, del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
2. 237. (ex 32. 22.) Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 129 aggiungere il seguente:
  129-bis. Entro 180 giorni dalla data di costituzione dell'Agenzia è data facoltà ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato e a quelli con contratto a tempo determinato di esercitare il diritto di optare per il mantenimento della Cassa previdenziale di provenienza.
2. 238. (ex 32. 18.) Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 129 aggiungere il seguente:
  129-bis. Le graduatorie concorsuali attive ai sensi delle leggi vigenti restano valide e sono utilizzabili, anche durante e successivamente il periodo di commissariamento, per le procedure di reclutamento che saranno autorizzate dal dipartimento della funzione pubblica in base ai percorsi per il reclutamento ordinario nei due enti.
2. 239. (ex 32. 17.) Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Castelli, Sorial.

  Sopprimere il comma 130.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 125, le parole: è incrementato di 187,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, sono sostituite dalle seguenti: è incrementato di 119 milioni di euro per l'anno 2015, di 133 milioni di euro per l'anno 2016 e di 127 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
2. 240. (ex 32. 6.) Guidesi, Caon, Caparini, Schullian.

  Sopprimere il comma 130,

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 7, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:
   «Art. 17-bis.(Acquisto di pubblicità on line).1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

  2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.»
2. 241. (ex 32. 39.) Zaccagnini, Franco Bordo, Melilla, Marcon.

  Sopprimere il comma 130.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 69.000.000 euro per l'anno 2015 a 54.000.000 euro per l'anno 2016 e 61.000.000 euro per l'anno 2017.
2. 242. (ex 32. 25.) Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela, Castelli, Sorial.

  Sostituire il comma 130, con il seguente:
  130. La concessione dell'agevolazione fiscale sul gasolio agricolo di cui al n. 5 della Tabella A allegata al Testo Unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, spetta nella misura del 22 per cento ivi prevista agli imprenditori agricoli iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale nonché agli altri soggetti indicati dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 e nella misura del 28 per cento agli imprenditori agricoli iscritti soltanto nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 508.
2. 243. (ex 32. 28.) Russo, Faenzi, Palese, Brunetta.

  Sostituire il comma 130, con il seguente:
  130. A decorrere dal 1o gennaio 2015, all'articolo 1, comma 517, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: 5 per conto« sono sostituite dallo seguenti: 0 per cento». Resta ferma la possibilità per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di disporre maggiorazioni dei quantitativi di gasolio da impiegare in lavori agricoli ad aliquota ridotta alle condizioni e nella misura previste dal decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 26 febbraio 2002.
2. 244. (ex 32. 27.) Russo, Faenzi, Palese, Brunetta.

  Sostituire il comma 130 con il seguente:
  130. Considerata l'importanza dello specifico settore, al fine di non incidere negativamente sulle agevolazioni concesse per l'utilizzo di gasolio ai fini dello svolgimento di lavori agricoli, orticoli, di allevamento, legati alle attività di silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica, si provvede mediante provvedimenti adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ad individuare ulteriori misure di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, tali da assicurare una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 60 milioni di euro a decorrere dal 2015.

  Conseguentemente all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 2017.
2. 245. (ex 32. 42.) Piso, Saltamartini, Tancredi.

  Sostituire il comma 131 con il seguente:
  131.A decorrere dall'anno 2015, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 133, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 10.000.000 euro annui.

  Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 10;
   2016: – 10;
   2017: – 10.
2. 246. (ex 32. 12.) Faenzi, Russo, Palese, Brunetta.

  Al comma 132 dopo la parola: capitale aggiungere le seguenti: e comunque non inferiore ad un terzo alle filiere delle produzioni d'eccellenza legate alla dieta mediterranea;
  Conseguentemente sostituire la parola: può con le seguenti: deve.
2. 247. (ex 0. 32. 54. 5.) Russo, Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo.

  Al comma 132 sostituire le parole: può essere destinata con le seguenti: è destinata.
2. 248. (ex 0. 32. 54. 1.) Franco Bordo, Zaccagnini, Marcon, Melilla.

  Al comma 132 sostituire la parola: può con le seguenti: deve.
2. 249. (ex 0. 32. 54. 2.) Russo, Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo.

  Al comma 132, aggiungere, in fine, le seguenti parole: di cui una parte in via esclusiva alle filiere dei prodotti a marchio.
2. 250. (ex 0. 32. 54. 3.) Russo, Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo.

  Dopo il comma 132 aggiungere il seguente:
  132.1. Al fine di ridurre la disomogeneità delle diseconomie di scala e per un efficientamento del funzionamento degli uffici decentrati dello Stato, gli stanziamenti relativi alla spesa di funzionamento degli stessi sono ridotti per 100 milioni di euro per il triennio 2015-2017. Le amministrazioni possono adottare misure alternative di contenimento della spesa al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del precedente periodo. I risparmi derivanti per lo stesso importo annuo sono destinati al finanziamento del Fondo nazionale trasporti di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012. Per l'anno 2015 sono destinati alla Regione Lombardia 50 milioni dell'incremento del Fondo per il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale al fine di garantire la mobilità in occasione di EXPO Milano 2015.
2. 251. (ex 32. 02.) Guidesi, Caparini, Centemero.

  Dopo il comma 132 aggiungere il seguente:
  132.1. È ridotta la possibilità di assunzione attualmente in vigore delle amministrazioni centrali, delle Agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, delle regioni e delle autonomie locali, per il 50 per cento per il triennio 2015-2017. I risparmi derivanti dalle amministrazioni centrali, dalle Agenzie fiscali, dagli enti pubblici non economici e dagli enti di ricerca sono destinati al finanziamento del Fondo nazionale trasporti di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 nei limiti di 500 milioni di euro annui, quelli dalle regioni e province autonome concorrono a ridurre le minori entrate derivanti dalla riduzione di gettito delle maggiorazioni IRAP definite da manovre regionali determinate dall'applicazione del nuovo regime IRAP; quelli degli altri enti concorrono alla riduzione del disavanzo o alla copertura di maggiori investimenti
2. 252. (ex * 32. 03.) Guidesi, Caparini, Centemero.

  Dopo il comma 132 aggiungere il seguente:
  132.1. È ridotta la possibilità di assunzione attualmente in vigore delle amministrazioni centrali, delle Agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, delle regioni e delle autonomie locali, per il 50 per cento per il triennio 2015-2017. I risparmi derivanti dalle amministrazioni centrali, dalle Agenzie fiscali, dagli enti pubblici non economici e dagli enti di ricerca sono destinati al finanziamento del Fondo nazionale trasporti di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 nei limiti di 500 milioni di euro annui, quelli dalle regioni e province autonome concorrono a ridurre le minori entrate derivanti dalla riduzione di gettito delle maggiorazioni IRAP definite da manovre regionali determinate dall'applicazione del nuovo regime IRAP; quelli degli altri enti concorrono alla riduzione del disavanzo o alla copertura di maggiori investimenti
2. 253. (ex* 32. 06.) Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 132 aggiungere il seguente:
  132.1. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le forze armate, può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico. Fermo restando quanto stabilito al periodo precedente, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un auto di servizio. Il personale in esubero per effetto dell'applicazione dei precedenti periodi è collocato in mobilità. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalità per la loro dismissione.
2. 254. (ex 32. 09.) Matteo Bragantini, Caparini, Guidesi.

  Dopo il comma 132 aggiungere il seguente:
  132.1. Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del contenimento della spesa pubblica, le regioni adeguano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai seguenti parametri:
   a) previsione che il numero del consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia rapportato al numero di abitanti in ciascuna regione, ovvero un consigliere ogni 80.000 abitanti con un limite minimo di 5 consiglieri ed un limite massimo di 40 per le regioni con popolazione oltre i 3 milioni di abitanti. La riduzione del numero del consiglieri regionali rispetto a quello attualmente previsto è adottata da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e deve essere efficace dalla prima legislatura regionale successiva a quella della data di entrata in vigore del presente decreto. Le regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano un numero di consiglieri regionali inferiore al limite minimo previsto nella presente lettera, possono aumentarne il numero fino al raggiungimento di detto limite;
   b) riduzione a decorrere dal gennaio 2015 degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, previsti in favore dei consiglieri regionali entro il limite dell'indennità massima di 30.000 euro annui.
2. 255. (ex 32. 010.) Caparini.

  Sopprimere i commi 133, 134 e 135.
2. 256. (ex 33. 5.) Cariello, Castelli, Brugnerotto, Caso, Colonnese, Currò, D'Incà, Sorial, Barbanti, Pisano.

  Al comma 133, lettera b) sopprimere il numero 3.
*2. 257. (ex 33. 6.) Cariello, Castelli, Brugnerotto, Caso, Colonnese, Currò, D'Incà, Sorial, Pisano, Barbanti, Melilla.

  Al comma 133, lettera b) sopprimere il numero 3.
*2. 258. (ex 33. 6.) Paglia, Marcon, Melilla, Scotto.

  Sopprimere i commi 136, 137, 138 e 139.

  Conseguentemente:
   al comma 207 sostituire la parola:
2015 con la seguente: 2016
   all'articolo 1, comma 116, sostituire la parola: 2015 con la seguente: 2016;
    all'articolo 1, comma 125, sostituire la parola: 2015 con la seguente: 2016;
   all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 553,818 milioni di euro per l'anno 2025.
2. 259. (ex 34. 15.) Guidesi, Caparini.

  Dopo il comma 139, aggiungere il seguente:
  «139-bis. Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i contratti di tesoreria e di cassa delle camere di commercio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi. Se le parti non raggiungono l'accordo, le camere di commercio hanno diritto di recedere dal contratto.».
2. 260. (ex 34. 7.) Librandi, Mazziotti Di Celso, Nesi.

  Dopo il comma 140 aggiungere il seguente:

  140.1.All'articolo 2, comma 3-bis del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: «sino alla data del 31 dicembre 2014 sono sostituite dalle parole: »sino alla data del 31 dicembre 2015.”.
2. 261. (ex 34. 02.) Busin, Simonetti, Guidesi, Caparini.

  Al comma 141, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
   2) le parole: da: «e di 750 milioni» fino a: «2017» sono soppresse e le parole: «ed entro il 30 settembre 2014 con riferimento agli anni 2015 e seguenti» sono soppresse.

  Conseguentemente:
   all'articolo 17, sopprimere il comma 5;
   all'articolo 38, sopprimere il comma 11;
   all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 540 milioni di euro a decorrere dal 2015.
2. 265. (ex 35. 134.) Guidesi, Busin, Simonetti, Caparini.

  Al comma 141, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), sopprimere il numero 4);
   b) alla lettera c), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In assenza di tale Intesa entro il predetto termine del 31 gennaio 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro 20 giorni dalla scadenza dei predetti termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singole regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, tenendo conto del rispetto dei tempi di pagamento stabiliti dalla direttiva UE 2001/7/UE, dall'incidenza degli acquisti centralizzati, nonché dei costi standard.
2. 266. (ex *35. 59.) Guidesi, Caparini, Centemero.

  Al comma 141, lettera a), sopprimere il numero 4)
2. 267. (ex 35. 133.) Guidesi, Simonetti, Caparini.

  Al comma 141, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In assenza di tale Intesa entro i predetti termini, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro 20 giorni dalla data di scadenza dei predetti termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano in base ai costi standard ed in maniera inversamente proporzionale alla spesa di funzionamento e sono rideterminati gli ambiti di finanziamento individuati.»;
   b) alla lettera c), sopprimere l'ultimo periodo.
2. 268. (ex 35. 125.) Guidesi, Caparini.

  Al comma 141, lettera c), dopo le parole: 3.452 milioni di euro annui in ambiti di spesa aggiungere le seguenti:, ad esclusione delle risorse per lo sviluppo e la coesione,.
*2. 269. (ex *35. 173.) Palese, Brunetta.

  Al comma 141, lettera c), dopo le parole: 3.452 milioni di euro annui in ambiti di spesa aggiungere le seguenti:, ad esclusione delle risorse per lo sviluppo e la coesione,.
*2. 270. (ex *35. 220.) Matarrese, D'Agostino, Librandi, Vecchio, Causin, Nesi.

  Al comma 141, lettera c), dopo le parole: entro il 31 gennaio 2015 aggiungere le seguenti: Il riparto tra le regioni del contributo di cui al presente comma è effettuato in maniera inversamente proporzionale alla perdita di gettito IRAP derivante a ciascuna regione a seguito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge di stabilità per il 2015.
2. 271. (ex 35. 132.) Guidesi, Simonetti, Busin, Caparini.

  Al comma 141, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: considerando anche con la seguente: escluse;
   b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: le risorse per il trasporto pubblico locale e le risorse per le politiche sociali.
*2. 272. (ex *35. 36.) Palese, Brunetta.

  Al comma 141, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: considerando anche con la seguente: escluse;
   b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: le risorse per il trasporto pubblico locale e le risorse per le politiche sociali.
*2. 273. (ex *35. 112.) Guidesi, Caparini, Centemero.

  Al comma 141, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: considerando anche con la seguente: escluse;
   b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: le risorse per il trasporto pubblico locale e le risorse per le politiche sociali.
*2. 274. (ex 35. 218.) Melilla, Marcon, Nicchi, Matarrelli.

  Al comma 141, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: considerando anche con la seguente: escluse;
   b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le risorse per il trasporto pubblico locale.
**2. 275. (ex **35. 38.) Palese, Brunetta.

  Al comma 141, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: considerando anche con la seguente: escluse;
   b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le risorse per il trasporto pubblico locale.
**2. 276. (ex **35. 216.) Scotto, Marcon, Melilla.

  Al comma 141, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: considerando anche con la seguente: escluse;
   b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le risorse per il trasporto pubblico locale.
**2. 277. (ex **35. 113.) Guidesi, Caparini, Centemero.

  Al comma 141, lettera c), sostituire le parole: considerando anche con la seguente: escluse.
*2. 278. (ex *35. 37.) Palese, Brunetta.

  Al comma 141, lettera c), sostituire le parole: considerando anche con la seguente: escluse.
*2. 279. (ex *35. 114.) Guidesi, Caparini, Centemero.

  Al comma 141, lettera c), sostituire le parole: considerando anche con la seguente: escluse.
*2. 280. (ex *35. 217.) Nicchi, Matarrelli, Marcon, Melilla.

  Al comma 143, sostituire le parole: introdotti dalla presente legge con le seguenti: previa intesa e nel rispetto delle disposizioni statutarie.
2. 281. (ex 35. 206.) Pili.

  Dopo il comma 150, inserire il seguente:
  150-bis. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comma 1-ter, alle parole: «Nei comuni» sono premesse le parole: «Nelle province e» e la parola: «comunali» è soppressa.
2. 282. (ex *35. 50.) Simonetti, Caparini.

  Dopo il comma 150, inserire il seguente:
  150-bis. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comma 1-ter, alle parole: «Nei comuni» sono premesse le parole: «Nelle province e» e la parola: «comunali» è soppressa.
2. 283. (ex *35. 161.) Squeri, Russo, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 150, inserire il seguente:
  150-bis. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comma 1-ter, alle parole: «Nei comuni» sono premesse le parole: «Nelle province e» e la parola: «comunali» è soppressa.
2. 284. (ex *35. 166 e *35. 174.) Centemero, Galati, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 150, inserire il seguente:
  150-bis. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comma 1-ter, alle parole: «Nei comuni» sono premesse le parole: «Nelle province e» e la parola: «comunali» è soppressa.
2. 285. (ex *35. 204.) Paglia, Scotto, Marcon, Melilla, Placido.

  Dopo il comma 150 inserire il seguente:
  150-bis. All'articolo 261 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. In caso di inizio mandato, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato già trasmesso al Ministero dell'interno dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, può essere sostituito dalla nuova amministrazione da una nuova ipotesi di bilancio entro tre mesi dall'insediamento degli organi dell'ente.».
2. 286. (ex **35. 78.) Galati, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 150, inserire il seguente:
  150-bis. All'articolo 261 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. In caso di inizio mandato, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato già trasmesso al Ministero dell'interno dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, può essere sostituito dalla nuova amministrazione da una nuova ipotesi di bilancio entro tre mesi dall'insediamento degli organi dell'ente.».
2. 287. (ex **35. 162. e **35. 154.) Centemero, Squeri, Palese, Brunetta. Russo

  Dopo il comma 150 inserire il seguente:
  150-bis. All'articolo 261 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. In caso di inizio mandato, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato già trasmesso al Ministero dell'interno dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, può essere sostituito dalla nuova amministrazione da una nuova ipotesi di bilancio entro tre mesi dall'insediamento degli organi dell'ente.».
2. 288. (ex **35. 43.) Simonetti, Caparini.

  Dopo il comma 150 inserire il seguente:
  150-bis. All'articolo 261 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. In caso di inizio mandato, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato già trasmesso al Ministero dell'interno dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, può essere sostituito dalla nuova amministrazione da una nuova ipotesi di bilancio entro tre mesi dall'insediamento degli organi dell'ente.».
2. 289. (ex **35. 197.) Paglia, Scotto, Marcon, Melilla, Placido.

  Al comma 154, sostituire le parole: di 1000 milioni di euro per l'anno 2015 con le seguenti: di 500 milioni di euro per l'anno 2015.

  Conseguentemente, dopo il comma 154 aggiungere il seguente:
  154-bis. Agli oneri di cui il comma 13 per l'anno 2015 si provvede a valere sul Fondo di cui al successivo articolo 45, comma 2.
*2. 290. (ex *35. 44.) Simonetti, Caparini.

  Al comma 154, sostituire le parole: di 1000 milioni di euro per l'anno 2015 con le seguenti: di 500 milioni di euro per l'anno 2015.

  Conseguentemente, dopo il comma 154 aggiungere il seguente:
  154-bis. Agli oneri di cui il comma 13 per l'anno 2015 si provvede a valere sul Fondo di cui al successivo articolo 45, comma 2.
*2. 291. (ex *35. 167.) Centemero, Palese, Brunetta.

  Al comma 154, sostituire le parole: di 1000 milioni di euro per l'anno 2015 con le seguenti: di 500 milioni di euro per l'anno 2015.

  Conseguentemente, dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:
  154-bis. Agli oneri di cui il comma 13 per l'anno 2015 si provvede a valere sul Fondo di cui al successivo articolo 45, comma 2.
2. 292. (ex * 35. 150.) Squeri, Russo, Palese, Brunetta.

  Al comma 154, dopo le parole: le province che risultano in dissesto aggiungere le seguenti: ovvero che abbiano deliberato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
2. 293. (ex *35. 155. e *35. 163) Squeri, Centemero, Russo, Palese, Brunetta.

  Al comma 154, dopo le parole: le province che risultano in dissesto aggiungere le seguenti: ovvero che abbiano deliberato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
2. 294. (ex *35. 198.) Paglia, Scotto, Marcon, Melilla, Placido.

  Dopo il comma 154, aggiungere il seguente:
  154-bis. All'articolo 16, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «per gli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2013, 2014 e successivi».
2. 295. (ex *35. 45.) Simonetti, Caparini.

  Dopo il comma 154, aggiungere il seguente:
  154-bis. All'articolo 16, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «per gli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2013, 2014 e successivi».
2. 296. (ex *35. 199.) Paglia, Scotto, Marcon, Melilla, Placido.

  Dopo il comma 154, aggiungere il seguente:
  154-bis. All'articolo 16, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «per gli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2013, 2014 e successivi».
2. 297. (ex *35. 244.) Cirielli, Corsaro.

  Dopo il comma 154, aggiungere il seguente:
  154-bis. All'articolo 16, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «per gli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2013, 2014 e successivi».
2. 298. (ex *35. 156.) Squeri, Russo, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 154, aggiungere il seguente:
  154-bis. All'articolo 16, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «per gli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2013, 2014 e successivi».
2. 299. (ex *35. 164.) Centemero, Palese, Brunetta.

  Al comma 155, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 30 giugno.

  Conseguentemente, dopo il comma 155, inserire il seguente:

  155-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14, alla legge n. 56 del 2014 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 1, comma 89, dopo le parole: «continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante» sono aggiunte le seguenti: «e, comunque non oltre il 30 marzo 2015»;
   b) all'articolo 1, comma 95, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2015» e le parole: «a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91» sono sostituite dalle seguenti: «ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89»;
   c) all'articolo 1, comma 96, dopo le parole: «sono trasferite all'ente destinatario» sono aggiunte le seguenti: «se eccedenti rispetto alla ricognizione sulle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane di cui al comma 92».

  A conclusione del processo di riordino da effettuarsi inderogabilmente entro il 30 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa valutazione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane, verranno definiti gli importi finali di cui al comma 13. In caso di incapienza, il Ministero dell'economia e finanze opera le relative compensazioni con il Fondo di cui all'articolo 17, comma 19, della presente legge. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente comma, in deroga all'articolo 151 del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le province e le città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro 30 maggio 2015.
2. 300. (ex **35. 48.) Simonetti, Caparini.

  Al comma 155, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 30 giugno.

  Dopo il comma 155, inserire il seguente:
  155-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14, alla legge n. 56 del 2014 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 1, comma 89, dopo le parole: «continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante» sono aggiunte le seguenti: «e, comunque non oltre il 30 marzo 2015»;
   b) all'articolo 1, comma 95, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle parole: «entro il 28 febbraio 2015» e le parole: «a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91» sono sostituite dalle parole: «ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89»;
   c) all'articolo 1, comma 96, dopo le parole: «sono trasferite all'ente destinatario» aggiungere le seguenti: «se eccedenti rispetto alla ricognizione sulle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di Province e Città metropolitane di cui al comma 92».

  A conclusione del processo di riordino da effettuarsi inderogabilmente entro il 30 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa valutazione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di Province e Città metropolitane, verranno definiti gli importi finali di cui al comma 13. In caso di incapienza, il Ministero dell'economia e finanze opera le relative compensazioni con il Fondo di cui all'articolo 17, comma 19 della presente legge. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente comma, in deroga all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le Province e le Città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015.
2. 301. (ex **35. 159. e **35.181) Squeri, Centemero, Russo, Palese, Brunetta.

  Al comma 155, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 30 giugno.

  Dopo il comma 155, inserire il seguente:
  155-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14, alla legge n. 56 del 2014 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 1, comma 89, dopo le parole: «continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante» sono aggiunte le seguenti: «e, comunque non oltre il 30 marzo 2015»;
   b) all'articolo 1, comma 95, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle parole: «entro il 28 febbraio 2015» e le parole: «a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91» sono sostituite dalle parole: «ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89»;
   c) all'articolo 1, comma 96, dopo le parole: «sono trasferite all'ente destinatario» aggiungere le seguenti: «se eccedenti rispetto alla ricognizione sulle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di Province e Città metropolitane di cui al comma 92».

  A conclusione del processo di riordino da effettuarsi inderogabilmente entro il 30 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa valutazione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di Province e Città metropolitane, verranno definiti gli importi finali di cui al comma 13. In caso di incapienza, il Ministero dell'economia e finanze opera le relative compensazioni con il Fondo di cui all'articolo 17, comma 19 della presente legge. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente comma, in deroga all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le Province e le Città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015.
2. 302. (ex **35. 202.) Paglia, Scotto, Marcon, Melilla, Placido.

  Al comma 155, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 30 giugno.

  Dopo il comma 155, inserire il seguente:
  155-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14, alla legge n. 56 del 2014 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 1, comma 89, dopo le parole: «continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante» sono aggiunte le seguenti: «e, comunque non oltre il 30 marzo 2015»;
   b) all'articolo 1, comma 95, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle parole: «entro il 28 febbraio 2015» e le parole: «a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91» sono sostituite dalle parole: «ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89»;
   c) all'articolo 1, comma 96, dopo le parole: «sono trasferite all'ente destinatario» aggiungere le seguenti: «se eccedenti rispetto alla ricognizione sulle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane di cui al comma 92».

  A conclusione del processo di riordino da effettuarsi inderogabilmente entro il 30 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa valutazione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane, verranno definiti gli importi finali di cui al comma 13 e ripartiti tra i destinatari delle funzioni riordinate Stato, Regioni, province e città Metropolitane. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente comma, in deroga all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le Province e le Città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015.
2. 303. (ex * 35. 49.) Simonetti, Caparini.

  Al comma 155, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 30 giugno.

  Dopo il comma 155, inserire il seguente:
  155-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14, alla legge n. 56 del 2014 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 1, comma 89, dopo le parole: «continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante» sono aggiunte le seguenti: «e, comunque non oltre il 30 marzo 2015»;
   b) all'articolo 1, comma 95, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle parole: «entro il 28 febbraio 2015» e le parole: «a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91» sono sostituite dalle parole: «ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89»;
   c) all'articolo 1, comma 96, dopo le parole: «sono trasferite all'ente destinatario» aggiungere le seguenti: «se eccedenti rispetto alla ricognizione sulle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane di cui al comma 92».

  A conclusione del processo di riordino da effettuarsi inderogabilmente entro il 30 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa valutazione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane, verranno definiti gli importi finali di cui al comma 13 e ripartiti tra i destinatari delle funzioni riordinate Stato, Regioni, province e città Metropolitane. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente comma, in deroga all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le Province e le Città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015.
2. 304. (ex *35. 160. e *35.182) Squeri, Centemero, Russo, Palese, Brunetta.

  Al comma 155, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 30 giugno.

  Dopo il comma 155, inserire il seguente:
  155-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14, alla legge n. 56 del 2014 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 1, comma 89, dopo le parole: «continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante» sono aggiunte le seguenti: «e, comunque non oltre il 30 marzo 2015»;
   b) all'articolo 1, comma 95, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle parole: «entro il 28 febbraio 2015» e le parole: «a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91» sono sostituite dalle parole: «ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89»;
   c) all'articolo 1, comma 96, dopo le parole: «sono trasferite all'ente destinatario» aggiungere le seguenti: «se eccedenti rispetto alla ricognizione sulle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane di cui al comma 92».

  A conclusione del processo di riordino da effettuarsi inderogabilmente entro il 30 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa valutazione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane, verranno definiti gli importi finali di cui al comma 13 e ripartiti tra i destinatari delle funzioni riordinate Stato, Regioni, province e città Metropolitane. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente comma, in deroga all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le Province e le Città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015.
2. 305. (ex * 35. 203.) Paglia, Scotto, Marcon, Melilla, Placido.

  Al comma 155, sostituire le parole: 30 aprile, con le seguenti:
30 giugno.

  Dopo il comma 155 inserire il seguente:
  155-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14, alla legge n. 56 del 2014 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 1, comma 89, dopo le parole: «continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante», sono aggiunte le seguenti: «e, comunque non oltre il 30 marzo 2015»;
   b) all'articolo 1, comma 95 le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle parole: «entro il 28 febbraio 2015» le parole: «a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91» sono sostituite dalle seguenti: «ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89»;
   c) all'articolo 1, comma 96, dopo le parole: «sono trasferite all'ente destinatario» sono aggiunte le seguenti: «se eccedenti rispetto alla ricognizione sulle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di Province e Città metropolitane di cui al comma 92».

  A conclusione del processo di riordino da effettuarsi inderogabilmente entro il 30 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa valutazione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane, verranno definiti gli importi finali di cui al comma 13. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente comma, in deroga all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 le province e le città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015.
2. 306. (ex **35. 47.) Simonetti, Caparini.

  Al comma 155, sostituire le parole: 30 aprile, con le seguenti: 30 giugno.

  Dopo il comma 155 inserire il seguente:
  155-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14, alla legge n. 56 del 2014 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 1, comma 89, dopo le parole: «continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante», sono aggiunte le seguenti: «e, comunque non oltre il 30 marzo 2015»;
   b) all'articolo 1, comma 95 le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle parole: «entro il 28 febbraio 2015» le parole: «a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91» sono sostituite dalle seguenti: «ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89»;
   c) all'articolo 1, comma 96, dopo le parole: «sono trasferite all'ente destinatario» sono aggiunte le seguenti: «se eccedenti rispetto alla ricognizione sulle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di Province e Città metropolitane di cui al comma 92».

  A conclusione del processo di riordino da effettuarsi inderogabilmente entro il 30 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa valutazione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane, verranno definiti gli importi finali di cui al comma 13. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente comma, in deroga all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 le province e le città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015.
2. 307. (ex ** 35. 158.) Squeri, Centemero, Russo, Palese, Brunetta.

  Al comma 155, sostituire le parole: 30 aprile, con le seguenti: 30 giugno.

  Dopo il comma 155 inserire il seguente:
  155-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14, alla legge n. 56 del 2014 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 1, comma 89, dopo le parole: «continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante», sono aggiunte le seguenti: «e, comunque non oltre il 30 marzo 2015»;
   b) all'articolo 1, comma 95 le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle parole: «entro il 28 febbraio 2015» le parole: «a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91» sono sostituite dalle seguenti: «ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89»;
   c) all'articolo 1, comma 96, dopo le parole: «sono trasferite all'ente destinatario» sono aggiunte le seguenti: «se eccedenti rispetto alla ricognizione sulle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di Province e Città metropolitane di cui al comma 92».

  A conclusione del processo di riordino da effettuarsi inderogabilmente entro il 30 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa valutazione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane, verranno definiti gli importi finali di cui al comma 13. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente comma, in deroga all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 le province e le città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015.
2. 308. (ex **35. 201.) Paglia, Scotto, Marcon, Melilla, Placido.

  Al comma 155, sostituire le parole: 30 aprile, con le seguenti: 30 giugno.

  Dopo il comma 155 inserire il seguente:
  155-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14, alla legge n. 56 del 2014 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 1, comma 89, dopo le parole: «continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante», sono aggiunte le seguenti: «e, comunque non oltre il 30 marzo 2015»;
   b) all'articolo 1, comma 95 le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle parole: «entro il 28 febbraio 2015» le parole: «a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91» sono sostituite dalle seguenti: «ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89»;
   c) all'articolo 1, comma 96, dopo le parole: «sono trasferite all'ente destinatario» sono aggiunte le seguenti: «se eccedenti rispetto alla ricognizione sulle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di Province e Città metropolitane di cui al comma 92».

  A conclusione del processo di riordino da effettuarsi inderogabilmente entro il 30 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa valutazione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane, verranno definiti gli importi finali di cui al comma 13. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente comma, in deroga all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 le province e le città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015.
2. 309. (ex **35. 242.) Cirielli, Corsaro.

  Sopprimere il comma 156.
*2. 310. (ex *35. 168. e *35. 140) Centemero, Squeri, Palese, Brunetta.

  Sopprimere il comma 156.
*2. 311. (ex *35. 192.) Paglia, Scotto, Marcon, Melilla, Placido.

  Al comma 156, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) di rinegoziare mutui e prodotti finanziari derivati;

  Conseguentemente, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   g-bis)
di costituire o sottoscrivere partecipazioni con Società di nuova costituzione.
2. 312. (ex 35. 128.) Castelli, Colonnese, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Currò, Brugnerotto.

  Al comma 156, sopprimere le lettere b) e g).
2. 313. (ex *35. 142. e 35. 171) Squeri, Centemero, Russo, Palese, Brunetta.

  Al comma 156, sopprimere le lettere b) e g).
*2. 314. (ex *35. 42.) Simonetti, Caparini.

  Al comma 156, sopprimere le lettere b) e g).
*2. 315. (ex *35. 194.) Paglia, Scotto, Marcon, Melilla, Placido.

  Al comma 156, sopprimere la lettera c).
**2. 316. (ex **35. 193.) Paglia, Scotto, Marcon, Melilla, Placido.

  Al comma 156, sopprimere la lettera c).
**2. 317. (ex **35. 170. e 35.141) Centemero, Squeri, Palese, Brunetta.

  Al comma 156, sopprimere la lettera c).
**2. 318. (ex **35. 41.) Simonetti, Caparini.

  Al comma 156, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
2. 319. (ex * 35. 143. e *35. 172) Squeri, Centemero, Russo, Palese, Brunetta.

  Al comma 156, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
2. 320. (ex *35. 195.) Paglia, Scotto, Marcon, Melilla, Placido.

  Al comma 156, lettera e), aggiungere in fine, le seguenti parole: fatto salvo i rapporti contrattuali del personale del Corpo di polizia provinciale.
2. 321. (ex 35. 135.) Laffranco, Palese, Brunetta.

  Al comma 156, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: fatti salvi quelli interamente finanziati con fondi comunitari;.
2. 322. (ex *35. 200.) Paglia, Scotto, Marcon, Melilla, Placido.

  Al comma 156, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: fatti salvi quelli interamente finanziati con fondi comunitari;.
2. 323. (ex *35. 46.) Simonetti, Caparini.

  Al comma 156, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: fatti salvi quelli interamente finanziati con fondi comunitari;.
2. 324. (ex *35. 157. e *35. 165) Squeri, Centemero, Russo, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 156, aggiungere i seguenti:
  156-bis. Al fine del contenimento della spesa di personale le regioni, per gli anni 2015 e 2016, possono procedere, senza necessità di motivazione a con un preavviso di sei mesi, alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi, i quali, ai fini dell'accesso e della decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente anteriore all'entrata in vigore dell'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2016.
  156-ter. Le regioni che adottano le misure di contenimento della spesa per il personale di cui ai commi da 15-bis a 15-quater, riducono le dotazioni organiche di un numero di posti corrispondente alle unità cessate dal servizio.
  156-quater. È fatto divieto il successivo ripristino, a qualunque titolo, delle posizioni soppresse nelle dotazioni organiche di ciascuna amministrazione, e le corrispondenti cessazioni dai servizio non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.
2. 325. (ex 35. 123.) Guidesi, Caparini, Centemero.

  Al comma 157, dopo le parole: riduzione della spesa corrente aggiungere le seguenti: con esclusione dei servizi essenziali di cui alla legge 12 gennaio 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.
2. 326. (ex 35. 127.) Castelli, Colonnese, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Currò, Brugnerotto.

  Al comma 157, sostituire le parole: 1200 milioni con le seguenti: 1.100 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo sopprimere il comma 145.
2. 327. (ex 35. 75.) Guidesi, Simonetti, Busin, Caparini.

  Al comma 157, sostituire le parole: 1.200 milioni con le seguenti: 1.090 milioni

  Conseguentemente, al medesimo articolo 3, sopprimere il comma 207
2. 328. (ex 35. 68.) Guidesi, Simonetti, Busin, Caparini.

  Al comma 157, aggiungere in fine le seguenti parole: Dalle riduzioni di spesa corrente di cui al presente comma sono esclusi i comuni che registrano una percentuale tra il numero dei dipendenti ed il numero degli abitanti inferiore alla media nazionale.
2. 329. (ex 35. 69) Guidesi, Simonetti, Caparini.

  Al comma 157, aggiungere in fine le seguenti parole: Dalle riduzioni di spesa corrente di cui al presente comma sono esclusi i comuni che registrano un tasso di riscossione effettiva superiore del 10 per cento alla media nazionale.
2. 330. (ex 35. 70.) Guidesi, Simonetti, Caparini.

  Al comma 157, aggiungere in fine le seguenti parole: Dalle riduzioni di spesa corrente di cui al presente comma sono esclusi i comuni che registrano un'incidenza del costo dell'amministrazione rispetto al numero di residenti inferiore alla media nazionale;
2. 331. (ex 35. 71.) Guidesi, Simonetti, Caparini.

  Al comma 157, aggiungere in fine le seguenti parole: Dalle riduzioni di spesa corrente di cui al presente comma sono esclusi i comuni che registrano un'incidenza delle assenze dal lavoro del personale dipendente a qualunque titolo inferiore alla media nazionale, al comma aggiungere infine le seguenti parole.
2. 332. (ex 35. 72.) Guidesi, Simonetti, Caparini.

  Al comma 157, aggiungere in fine le seguenti parole: Dalle riduzioni di spesa corrente di cui al presente comma sono esclusi i comuni che registrano disponibilità di cassa superiori alla media nazionale, indipendentemente dai limiti al loro impiego derivanti dal Patto di stabilità interno.
2. 333. (ex 35. 73.) Guidesi, Simonetti, Caparini.

  Al comma 157, aggiungere in fine le seguenti parole: Dalle riduzioni di spesa corrente di cui al presente comma sono esclusi i comuni che registrano un numero di dipendenti del comune stesso e di tutte le sue controllate e partecipate inferiore alla media nazionale.
2. 334. (ex 35. 74.) Guidesi, Simonetti, Caparini.

  Dopo il comma 157, aggiungere i seguenti:
  157-bis. La Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a concedere mutui alle province che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2013, allo scopo di garantire l'estinzione anticipata dei mutui e dei prestiti obbligazionari preesistenti e in fase di ammortamento.
  157-ter. L'autorizzazione è concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro dell'interno entro venti giorni dalla data di trasmissione, da parte della provincia interessata, della deliberazione consiliare recante apposita richiesta, corredata da un prospetto riepilogativo dell'esposizione debitoria dell'ente, con indicazione dettagliata delle rate di ammortamento in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso nonché dell'istituto mutuante.
  157-quater. Il decreto di cui al comma 157-ter stabilisce le condizioni e i criteri per la concessione e per il rimborso del mutuo ai sensi del presente articolo, prevedendo, in particolare, l'applicazione di un tasso di interesse agevolato nonché la possibilità di adottare un piano di ammortamento con una durata massima fino a 50 anni.
  158-quinquies. Per la provincia che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbia ancora presentato al Ministro dell'interno un'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sospeso sino all'adozione del decreto interministeriale di cui al comma 16-ter.
2. 335. (ex 35. 116.) Simonetti, Caparini.

  Dopo il comma 157 aggiungere i seguenti:
  157-bis. A partire dall'anno 2015 le province che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2013, al fine di garantire l'estinzione anticipata dei mutui e dei prestiti obbligazionari preesistenti e in fase di ammortamento, sono autorizzate ad assumere un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.
  157-ter. L'autorizzazione è concessa con decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro dell'interno entro venti giorni dalla data di trasmissione, da parte della provincia interessata, della deliberazione consiliare recante apposita richiesta, corredata: da un prospetto riepilogativo dell'esposizione debitoria dell'ente, con indicazione dettagliata delle rate di ammortamento in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso nonché dell'istituto mutuante.
  157-quater. Il decreto di cui al comma 16-ter stabilisce le condizioni e i criteri per la concessione e per il rimborso del mutuo ai sensi del presente articolo, prevedendo, in particolare, l'applicazione di un tasso di interesse agevolato nonché la possibilità di adottare un piano di ammortamento con una durata massima fino a 50 anni.
  157-quinquies. Per la provincia che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbia ancora presentato al Ministro dell'interno un'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sospeso sino all'adozione del decreto interministeriale di cui al comma 16-ter.
2. 336. (ex 35. 115.) Simonetti, Caparini.

  Dopo il comma 157, aggiungere il seguente:
  157-bis. A partire dall'anno 2015, al fine di consentire alle province che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario entro li 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 246 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, di garantire i servizi minimi essenziali alla cittadinanza in ordine alle funzioni cui sono istituzionalmente preposte, è autorizzata, per suddetti enti, la sospensione per cinque anni del pagamento delle rate dei mutui contratti fino all'anno 2013, con contestuale proroga della scadenza per un analogo periodo. Pertanto, le deleghe irrevocabili al pagamento delle rate dei mutui consegnate ai tesorieri si intendono sospese. Il tasso d'interesse annuo di detto differimento non potrà superare il T.U.R. previsto dalla Banca Centrale Europea maggiorato di uno spread di 0,50 per cento. Al termine dei differimento, in caso di permanenza di difficoltà finanziarie, gli enti di cui al primo comma potranno rinegoziare i mutui allungando la scadenza fino a 10 anni al tasso I.R.S. con lo stesso spread di cui al primo comma.
2. 337. (ex 35. 117.) Simonetti, Caparini.

  Al comma 161 sostituire le parole: da: le parole: fino alla fine del periodo con le seguenti:
  le parole: da: «il 10 per cento» fino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti: «il Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter è redistribuito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2014 per l'anno 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi, sulla base delle capacità fiscali nonché dei fabbisogni standard approvati dalla commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42» e il comma 380-ter è soppresso.
2. 338. (ex 35. 76.) Guidesi, Simonetti, Caparini.

  Al comma 161 sostituire le parole: il 20 per cento con le seguenti: 100 per cento.
2. 339. (ex 35. 77.) Guidesi, Simonetti, Caparini.

  Al comma 161 sostituire le parole: il 20 per cento con le seguenti: 80 per cento.
2. 340. (ex 35. 65.) Guidesi, Simonetti, Caparini.

  Al comma 161 sostituire le parole: il 20 per cento con le seguenti: 60 per cento.
2. 341. (ex 35. 64.) Guidesi, Simonetti, Caparini.

  Al comma 161 sostituire le parole: il 20 per cento con le seguenti: 50 per cento.
2. 342. (ex 35. 63.) Guidesi, Simonetti, Caparini.

  Al comma 161 sostituire le parole: il 20 per cento con le seguenti: 40 per cento.
2. 343. (ex *35. 62.) Guidesi, Simonetti, Caparini.

  Al comma 161 sostituire le parole: il 20 per cento con le seguenti: 40 per cento.
2. 344. (ex *35. 131.) D'Incà.

  Al comma 161 sostituire le parole: il 20 per cento con le seguenti: 30 per cento.
2. 345. (ex 35. 60.) Guidesi, Simonetti, Caparini.

  Al comma 161 sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 25 per cento.
2. 346. (ex 35. 61.) Guidesi, Simonetti, Caparini.

  Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:
  161-bis.Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze dà adeguata pubblicità sul sito istituzionale del ministero dei fabbisogni standard di ciascun comune e provincia, individuati ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 216 del 2010, e dei costi standard dei servizi sanitari regionali, individuati ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 68 del 2011. Restano fermi gli obblighi previsti dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 216 del 2010.
2. 347. (ex 35. 169.) De Girolamo, Saltamartini, Tancredi.

  Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:
  161-bis. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 24 è sostituito dal seguente: «Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima, a decorrere dal 1 gennaio 1996 è istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni»;
   b) il comma 27 è sostituito dal seguente: «Il tributo è dovuto alle regioni che affluisce in un apposito fondo destinano a favorire la minore produzione dei rifiuti e ad incrementare sia la raccolta differenziata che il recupero di materia, nonché al finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente. L'impiego delle risorse, quindi, è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo»;
   c) il comma 29 è sostituito dal seguente: «L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,02582 e non superiore ad euro 0,04 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualità e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sui costo ambientale da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».
2. 348. (ex 35. 152.) Mannino, Terzoni, Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Vignaroli.

  Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:
  161-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2015 l'ammontare dell'imposta prevista dall'articolo 3 comma 29 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, stabilita con legge della regione entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo – è fissata in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,02582 e non superiore ad euro 0,04 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto. Le entrate derivanti dalla maggiorazione del tributo affluiscono in un apposito fondo destinano a favorire la minore produzione dei rifiuti e ad incrementare sia fa raccolta differenziata che il recupero di materia, nonché al finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente. L'impiego delle risorse, quindi, è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione.
2. 349. (ex 35. 153.) Mannino, Terzoni, Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Vignaroli.

  Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:
  161-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2015 l'ammontare dell'imposta prevista dall'articolo 3, comma 29 della legge 28 dicembre 1995. n. 549, stabilita con legge della regione entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo – è fissata in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,02582 e non superiore ad euro 0.04 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto.
2. 350. (ex 35. 151.) Mannino, Terzoni, Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Vignaroli.

  Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:
  161-bis. All'articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, il comma 135 è soppresso.
2. 351. (ex 35. 136.) Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

  Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:
  161-bis. I termini previsti dal comma 31-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, sono sospesi in attesa delle disposizioni di attuazione del decreto legislativo del 2010.
2. 352. (ex *35. 253.) Rampelli, Corsaro.

  Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:
  161-bis. I termini previsti dal comma 31-ter dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 e successive modifiche ed integrazioni sono sospesi, in attesa delle disposizioni di attuazione del decreto legislativo n. 216 del 2010 e successive modifiche ed integrazioni recante: «Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province».
2. 353. (ex *35. 145.) Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:
  161-bis. Al comma 3 dell'articolo 23-ter del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, le parole: «con popolazione superiore a 10.000 abitanti» sono soppresse.
2. 354. (ex **35. 57.) Guidesi, Caparini.

  Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:
  161-bis. Al comma 3 dell'articolo 23-ter del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, le parole: «con popolazione superiore a 10.000 abitanti» sono soppresse.
2. 355. (ex **35. 146.) Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:
  161-bis. Al comma 3 dell'articolo 23-ter del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, le parole: «con popolazione superiore a 10.000 abitanti» sono soppresse.
2. 356. (ex **35. 254). Rampelli, Corsaro.

  Dopo il comma 161 aggiungere i seguenti:
  161-bis. Lo Stato restituisce alta regione Trentino – Alto Adige e alle province di Trento e Bolzano una quota delle riserve previste dal comma 508 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 pari a 50 milioni annui, a decorrere dall'anno 2015, fino alla concorrenza dell'importo dovuto.

  Conseguentemente all'articolo 1, comma 132, sostituire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016: con le seguenti: di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 410 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
2. 357. (ex 35. 05.) Fraccaro, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Colonnese.

  Dopo il comma 161, inserire il seguente:
  161-bis. All'articolo 2, comma 3-bis del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: «sino alla data del 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «sino alla data del 31 dicembre 2015».
2. 358. (ex 35. 08.) Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 161, inserire il seguente:
  161-bis. L'articolo 22 della legge n. 69 del 2009 è abrogato.
2. 359. (ex 35. 011.) Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 161, inserire il seguente:
  161-bis. All'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 12 è sostituito dal seguente:

  12. Gli enti locali possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, dovendosi comunque considerare le esigenze di funzionalità dei servizi comunali, l'evoluzione temporale delle condizioni di acquisizione dei beni o servizi, nonché la diversa qualità o dimensione delle acquisizioni medesime.
2. 360. (ex 35. 010.) Palese, Brunetta.

  Al comma 165, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
  b-bis) dai saldi di cui alle precedenti lettere del presente comma sono escluse per ciascun ente territoriale una quota di spese pari al mancato gettito derivante dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 5 della presente legge, per un importo complessivo pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
   ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2015.
2. 361. (ex 36. 12.) Guidesi, Busin, Simonetti, Caparini.

  Al comma 165, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
  b-bis) dai saldi di cui alle precedenti lettere del presente comma sono escluse le spese per un importa complessivo di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, le spese sostenute dagli enti territoriali per fronteggiare gli eventi naturali di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 225 del 1992, nonché le spese per gli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico e di prevenzione dei rischi da calamità naturali, sul territorio nazionale, indipendentemente dall'origine delle fonti di finanziamento.

  Conseguentemente all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
   ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
2. 362. (ex 36. 11.) Guidesi, Busin, Simonetti, Caparini.

  Al comma 168, sopprimere le parole: escluse le spese concernenti la sanità.
2. 363. (ex 36. 16.) Brugnerotto, Caso, Sorial, D'Incà, Colonnese, Castelli, Cariello, Currò.

  Al comma 168, sopprimere il numero 4).

  Conseguentemente, dopo il comma 168, aggiungere il seguente:
  168-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2015, i trasferimenti dallo Stato ai comuni sono determinati sulla base dei fabbisogni standard al fine di conseguire minori spese almeno pari a 0,5 miliardi di euro annui.
2. 364. (ex 36. 20.) Russo, Latronico, Occhiuto, Palese, Brunetta.

  Al comma 168, numero 4) sostituire le parole: fondi strutturali comunitari con le seguenti: fondi strutturali e di investimento europei.
2. 365. (ex 36. 19.) Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Castelli, Sorial.

  Al comma 174 sostituire le parole: con gli impegni assunti con l'unione europea, con le seguenti: con gli impegni assunti con il popolo italiano.
2. 366. (ex 36. 17.) Brugnerotto, Colonnese, Castelli, Sorial, Caso, Currò, Cariello, D'Incà.

  Al comma 175, lettera e) sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.
2. 367. (ex 36. 18.) Brugnerotto, Caso, Castelli, Currò, Cariello, D'Incà, Colonnese, Sorial.

  Dopo il comma 184, aggiungere i seguenti:
  184-bis. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
   1) al comma 122, le parole: «2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «2013, 2014 e 2015»;
   2) dopo il comma 122 è inserito il seguente:
  «122-bis. Per l'anno 2015 l'importo è attribuito alle regioni secondo la tabella approvata nell'accordo sancito nella seduta del 10 luglio 2013 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli spazi saranno ceduti per il 25 per cento alle province e per il 75 per cento ai comuni e per almeno il valore di 500 milioni dovranno essere utilizzati in via prioritaria per il pagamento dei cofinanziamenti nazionali ai programmi comunitari».
   3) al comma 125 dopo le parole: «con riferimento all'anno 2014» sono inserite le seguenti: «e del 30 giugno, con riferimento all'anno 2015» e sostituire «a decorrere dal 1o gennaio 2016» con «a decorrere dal 1o gennaio 2015».

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 67, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:
   a) a decorrere dal 1o gennaio 2016 sono ridotte in misura lineare le dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte a legislazione vigente, in termini di competenza e cassa, delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 1,5 miliardi di euro annui.
2. 368. (ex 36. 14.) Guidesi, Caparini, Centemero.

  Al comma 185, premettere il seguente:
  0185. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, sostituire le parole: «e, a decorrere dall'anno 2013», con le seguenti: «per i soli anni 2013 e 2014».

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 67, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a mille milioni di euro a decorrere dal 2015.
2. 369. (ex 37. 21.) Guidesi, Simonetti, Busin, Caparini.

  Sopprimere il comma 185.
2. 370. (ex 37. 52.) Brugnerotto, Caso, Colonnese, Castelli, Currò, D'Incà, Sorial, Cariello.

  Dopo il comma 187, aggiungere il seguente:
  «187-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 6-bis, è aggiunto il seguente:

  6-ter. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto dì stabilità interno, non sono considerate le risorse che i comuni utilizzano, nell'ambito della loro disponibilità finanziaria, per l'assunzione dei personale dell'ufficio di piano.»

  Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 30.000.000
   2016: – 30.000.000
   2017: – 30.000.000
2. 371. (ex 37. 81.) Piazzoni, Pilozzi, Di Salvo, Migliore, Zan, Nardi.

  Dopo il comma 187 aggiungere il seguente:
  187-bis. Dopo il comma 6-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente:

  6-ter. Dai saldi finanziario rilevanti ai fini del patto di stabilità interno sono escluse, per un importo complessivo di 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, le spese sostenute dai comuni per l'affidamento di minori stranieri non accompagnati”

  Conseguentemente all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
2. 372. (ex 37. 25.) Guidesi, Simonetti, Busin, Caparini.

  Dopo il comma 187 aggiungere il seguente:
  187-bis. Dopo il comma 6-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è aggiunto il seguente:
  6-ter. Dai saldi finanziario rilevanti ai fini del patto di stabilità interno sono escluse, per un importo complessivo di 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, le spese sostenute dagli enti locali per investimenti dì parte corrente e di canto capitale ai fini della sicurezza.

  Conseguentemente all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015. 2016 e 2017.
2. 373. (ex 37. 24.) Guidesi, Simonetti, Busin, Caparini.

  Dopo il comma 187 aggiungere il seguente:
  187-bis. Dopo il comma 6-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è aggiunto il seguente:
  6-ter. Dai saldi finanziario rilevanti ai fini del patto di stabilità interno sono escluse, per un importo complessivo di un miliardo di euro annui per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, le spese sostenute dagli enti locati per fronteggiare gli eventi naturali di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 225 del 1992, nonché le spese per gli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico e di prevenzione dei rischi da calamità naturali, sul territorio nazionale, indipendentemente dall'origine delle fonti di finanziamento.

  Conseguentemente all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alte autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
2. 374. (ex 37. 23.) Guidesi, Simonetti, Busin, Caparini.

  Sopprimere il comma 188.
2. 375. (ex 37. 19). Guidesi, Simonetti, Busin, Caparini.

  Al comma 188, sopprimere la lettera b.
2. 376. (ex 37. 51.) Brugnerotto, Caso, Colonnese, Castelli, Currò, D'Incà, Sorial, Cariello.

  Al comma 188, sopprimere la lettera c).
2. 377. (ex 37. 50.) Brugnerotto, Caso, Colonnese, Castelli, Currò, D'Incà, Sorial, Cariello.

  Sopprimere il comma 189.
2. 378. (ex 37. 20.) Guidesi, Simonetti, Busin, Caparini.

  Dopo il comma 193, aggiungere il seguente:
  193-bis. In considerazione del processo di attuazione della legge di riforma 7 aprile 2014, n. 56, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a) della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica alle province e città metropolitane che non rispettano il patto per l'anno 2014.
2. 379. (ex* 37. 55.) Squeri, Russo, Palese, Brunetta, Centemero.

  Dopo il comma 193, aggiungere il seguente:
  193-bis. In considerazione del processo di attuazione della legge di riforma 7 aprile 2014, n. 56, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a) della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica alle province e città metropolitane che non rispettano il patto per l'anno 2014.
2. 380. (ex * 37. 70.) Paglia, Scotto, Marcon, Melilla, Placido.

  Dopo il comma 193, aggiungere il seguente:
  193-bis. Al fine di favorire il processo di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni locali, nell'ambito della revisione della spesa pubblica, per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti soggetti al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che gestiscono in economia o che abbiano iniziato l'esternalizzazione di Residenze Sanitarie Assistenziali in possesso di accreditamento regionale da almeno 10 anni, è concessa la rimodulazione e il ricalcolo del saldo obiettivo del patto di stabilità interno per gli anni 2015, 2016 e 2017, fermo restando il concorso del comparto al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica stabilita dalla legislazione vigente.

  Conseguentemente al comma 132 dell'articolo 1, sopprimere le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di, e sostituire le parole: 460 milioni con le seguenti: 360 milioni.
2. 381. (ex 37. 47.) Invernizzi, Caparini.

  Dopo il comma 193, aggiungere il seguente:
  193-bis. Al fine di favorire il processo di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni locali, nell'ambito della revisione della spesa pubblica, per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti soggetti al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che gestiscono in economia o che abbiano iniziato l'esternalizzazione di Residenze Sanitarie Assistenziali in possesso di accreditamento regionale da almeno 10 anni, sono escluse, ai fini della determinazione degli obiettivi di saldo finanziario, le spese sostenute negli anni 2015, 2016 e 2017 per la gestione del servizio oggetto di esternalizzazione, nel limite dell'importo complessivo di 8 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017, fermo restando il concorso del comparto al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica stabilito dalla legislazione vigente.
2. 382. (ex 37. 12.) Invernizzi, Caparini.

  Dopo il comma 193, aggiungere i seguenti:
  193-bis. All'articolo 37, comma 4-bis, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: 5 per cento sono sostituite dalle seguenti: 15 per cento.
  193-ter. All'articolo 1, comma 137, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.
2. 383. (ex 37. 03.) Latronico, Occhiuto, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 193, aggiungere i seguenti:
  193-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011, il comma 7 è sostituito dal seguente:

  «Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni e gli interessi si applica l'articolo 1, commi da 692 a 701, della legge n. 147 del 2013»
2. 384. (ex 37. 017.) Busin, Simonetti, Guidesi, Caparini.

  Dopo il comma 193, aggiungere i seguenti:
  193-bis. All'articolo 13, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota non può essere superiore allo 0,4 per cento».
  193-ter. Agli oneri derivanti dai presenti commi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*2. 385. (ex * 37. 05.) Latronico, Occhiuto, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 193, aggiungere i seguenti:
  193-bis. All'articolo 13, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota non può essere superiore allo 0,4 per cento».
  193-ter. Agli oneri derivanti dai presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*2. 386. (ex * 37. 06.) Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 193, aggiungere i seguenti:
  193-bis. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 356, aggiungere il seguente comma:

  «356-bis. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2015 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A, ai comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e successive modificazioni, e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, nonché alle province dei predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente comma, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, al terzo anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.»
   b) al comma 356, le parole: «all'anno immediatamente successivo» sono sostituite dalle seguenti: «al secondo anno immediatamente successivo».

  193-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 12 milioni di euro, si provvede con riduzione proporzionale degli stanziamenti di cui alla Tabella C della presente legge. Il riparto tra i comuni interessati viene determinato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 31 gennaio 2015.
2. 387. (ex 37. 019.) Busin, Simonetti, Guidesi, Caparini.

  Dopo il comma 193, aggiungere i seguenti:
  193-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i commi 717 e 718 sono abrogati.

  2. L'articolo 1, comma 137, della legge 27 dicembre 1996, n. 296, è abrogato.
2. 388. (ex 37. 04.) Latronico, Occhiuto, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 193, aggiungere i seguenti:
  193-bis. I comuni che, a seguito della revisione del gettito IMU 2013 di cui ai commi 729-bis e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, risultano in debito, ai sensi del comma 729-quater della medesima legge, per importi superiori al 7 per cento del valore dell'IMU standard risultante al 30 settembre 2013, possono richiedere la rateizzazione nell'arco di un triennio a decorrere dal 2015, secondo le modalità che sono rese note dal Ministero dell'Interno mediante apposito comunicato, anche nel caso di già avvenuto recupero nelle forme previste dalla legge. A seguito della richiesta di rateizzazione di cui al periodo precedente le somme in questione possono essere impegnate pro quota sulle annualità 2015, 2016 e 2017.
2. 389. (ex 37. 018.) Busin, Simonetti, Guidesi, Caparini.

  Dopo il comma 193, aggiungere i seguenti:
  193-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo per la messa in sicurezza del territorio», alimentato ai sensi del comma 2.
  193-ter. Al Fondo di cui al precedente comma sono destinati, per gli anni 2015, 2016 e 2017, i proventi relativi alla vendita di partecipazioni dello Stato in attuazione del programmato piano di privatizzazioni, in deroga all'articolo 45, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, Le risorse di cui al presente comma sono finalizzate all'esclusione delle spese di investimento per la messa in sicurezza del territorio dal saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 20133, n. 183 ulteriori rispetto a quelli già scontati nei saldi di finanza pubblica di cui alla nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014, rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno. L'importo massimo dell'esclusione e le modalità di riparto delle risorse di cui al periodo precedente sono individuati sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio di Ministri da emanare entro il 30 giugno 2015.”
2. 390. (ex 37. 01.) Terzoni.

  Dopo il comma 193, aggiungere i seguenti:
  193-bis.1. L'imposta municipale propria è istituita, a decorrere dall'anno 2015, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili.

  2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dal l'abitazione principale.
  3. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'esclusione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. L'esclusione non si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
  4. L'imposta municipale propria ha per base imponibile il valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
  5. Nel caso di possesso di immobili non costituenti abitazione principale ai sensi del comma 3, l'imposta è dovuta annualmente in ragione di un'aliquota dello 0,76 per cento. La predetta aliquota può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, tenendo conto delle analisi effettuate dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione dei federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. I comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali, l'aliquota fissata dal primo periodo del presente comma, ovvero sino a 0,2 punti percentuali l'aliquota determinata ai sensi del comma 6. Nel caso di mancata emanazione della delibera entro il predetto termine, si applicano le aliquote di cui al primo periodo del presente comma ed al comma 6.
  6. Nel caso in cui l'immobile sia locato, l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, è ridotta alla metà.
  7. I comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale, adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, prevedere che l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, sia ridotta fino alla metà anche nel caso in cui abbia ad oggetto immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 dei 1986, ovvero nel caso in cui abbia ad oggetto immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sui reddito delle società. Nell'ambito della facoltà prevista dal presente comma, i comuni possono stabilire che l'aliquota ridotta si applichi limitatamente a determinate categorie di immobili.
  193-ter.1 Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata dei contratto.

  2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso sì è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
  3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
  4. A far data dai completamento dell'attuazione dei decreti legislativi in materia di adeguamento dei sistemi contabili adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e comunque a partire dal 1o gennaio 2015, l'imposta è corrisposta con le modalità stabilite dal comune.
  5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, i comuni possono introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione dei contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi.
  6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani sono approvati i modelli della dichiarazione, i modelli per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo della fiscalità.
  7. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della citata legge n. 296 del 2006.
  8. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. L'esenzione si applica altresì all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, all'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché all'unità immobiliare di proprietà degli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze dell'ordine a ordinamento militare e/o civile residenti per ragioni di servizio in altra località o che siano inviati in missione all'Estero, a condizione che non risulti locata. Non è dovuta l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.
  9. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  10. Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'articolo 3, i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e dagli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi.
  11. Sono abrogate a decorrere dal 1o gennaio 2015 le seguenti disposizioni:
   a) i commi 2 e 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
   b) i commi da 639 a 706, e i commi 708, 709, 711, 712, 713, 715, 716, 717, 729 e 730 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
   c) l'articolo 1 del decreto-legge, 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;
   d) il comma 12-quater dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

  12. A decorrere dal 1o gennaio 2015 è ripristinato in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  13. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati i criteri e le modalità per l'applicazione del tributo di cui al precedente comma 12.

  Conseguentemente ai relativi maggiori oneri si provvede a valere delle seguenti maggiori risorse:
   a) dopo l'articolo 37-ter, inserire il seguente:
  193-quater. 1. A decorrere dal 1o gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche procedono agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni con Consip Spa, al fine di garantire una riduzione delle relative spese pari ad almeno 2,3 miliardi di euro annui.

  2. A decorrere dal 1o gennaio 2015, i bandi e i risultati delle gare relativi agli appalti pubblici di beni, servizi di valore eccedente i 200.000 euro sono pubblicati esclusivamente sui siti internet delle amministrazioni interessate. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 0,2 miliardi di euro annui.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definite tutte le iniziative necessarie a ridurre i costi della riscossione fiscale, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 0,4 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
  4. A decorrere dal 1o gennaio 2015, i trasferimenti dallo Stato ai comuni sono determinati sulla base dei fabbisogni standard al fine di conseguire minori spese almeno pari a 0,5 miliardi di euro annui.
  5. Le misure di contenimento della spese sostenute per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono incrementate al fine di conseguire risparmi pari ad almeno 0,2 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i ministri della giustizia, dell'interno, della difesa e delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono individuate le misure di razionalizzazione e accorpamento dei corpi, di polizia a ordinamento militare e civile al fine di conseguire un risparmio di spesa di 0,8 miliardi di euro annuì a decorrere dal 2015.
  7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla razionalizzazione dei centri di elaborazione dati delle amministrazioni centrali, e all'introduzione di sistemi di fatturazione e di pagamenti elettronici al fine di conseguire risparmi di spesa non inferiori a 1,1 miliardi di euro annui a decorrere dal 2015.
  8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità e i criteri con i quali procedere a una revisione della presenza territoriale delle Amministrazioni centrali sul territorio nazionale, anche con specifico riferimento alle prefetture ai comandi del Corpo nazionale dei vigili e fuoco e della Capitaneria di porto al fine di conseguire risparmi di spesa non inferiori a 0,3 miliardi di euro annui a decorrere dal 2015.
  9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono individuate le misure con le quali procedere ad una razionalizzazione delle comunità montane al fine di ottenere risparmi di spesa non inferiori a 0,1 miliardi di euro annui a decorrere dal 2015.
  10. Al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1o gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi pari a 1,8 miliardi di euro annui a decorrere dal 2015.
  11. A decorrere dal 1o gennaio 2015, i trasferimenti dallo Stato ai comuni sono determinati sulla base dei fabbisogni standard al fine di conseguire minori spese almeno pari a 0,5 miliardi di euro annui.
  12. I risparmi derivanti dalle misure di cui al presente articolo conseguiti dagli enti territoriali e dagli enti e dalle istituzioni diverse dalle amministrazioni centrali sono versati entro il 30 settembre di ogni anno all'entrata del bilancio dello Stato.
   sopprimere i commi da 9 a 12 dell'articolo 1;
  193-quinquies. 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a:
   a) le aziende speciali e le istituzioni delle amministrazioni pubbliche regionali e locali;
   b) le società non quotate partecipate in via totalitaria da amministrazioni pubbliche regionali e locali;
   c) le società non quotate partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali che godano di affidamenti diretti;
   d) le società non quotate controllate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali, che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale;
   e) le società non quotate controllate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali, che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.

  2. A decorrere dall'esercizio 2015 i soggetti di cui al comma 1 concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza e realizzando un saldo economico non negativo o coerente con il piano di rientro di cui al comma 10. Il saldo economico è rappresentato dal Margine Operativo Lordo, calcolato come differenza tra il totale dei valore della produzione e il totale dei costi per acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, dei costi per servizi, dei costi per godimento dei beni di terzi, dei costi per il personale, delle variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci e degli oneri diversi di gestione. Le istituzioni che adottano la contabilità finanziaria perseguono un saldo finanziario, come definito al comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a zero.
  3. Ai fini della verifica del raggiungimento dell'obiettivo di cui ai commi 2 i soggetti di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze il saldo economico o finanziario conseguito e una dichiarazione sul rispetto o meno dei vincoli di cui al comma 2, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del bilancio della società e dal collegio sindacale. Al bilancio di esercizio è allegata una certificazione recante le predette informazioni. Il mancato assolvimento di tali adempimenti è sanzionato ai sensi del comma 7, nonché del primo periodo del comma 8.
  4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente, legge, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 2, 3, 7 e 10.
  5. La responsabilità del mancato raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1 è attribuita ai soggetti di cui al comma 1 e agli enti partecipanti, soggetti al patto di stabilità interno, in proporzione alla quota di partecipazione. È fatto obbligo agli enti partecipanti di vigilare sugli adempimenti di cui al presente articolo, anche mediante il sistema dei controlli interni sulle società partecipate non quotate e sugli equilibri finanziari, di cui agli articoli 147, 147-quater e 147-quinquies del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  6. L'obiettivo annuale del patto di stabilità interno delle Regioni e degli enti locali partecipanti i soggetti di cui al comma 1 che non raggiungono gli obiettivi di cui al comma 2, nell'anno successivo a quello in cui risulta l'inadempienza, è peggiorato di un importo pari all'eccedenza rispetto al predetto obiettivo annuale non conseguito, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Il peggioramento dell'obiettivo opera anche qualora l'inadempimento sia accertato in anni successivi a quello della violazione, con riferimento all'anno di accertamento.
  7. A decorrere dal 2015, i soggetti di cui al comma 1 che presentano un saldo economico negativo, nell'anno successivo:
   a) non possono sostenere costi operativi in misura maggiore rispetto al calore medio dei costi registrati nel triennio precedente ridotti di un ammontare pari al valore del mancato conseguimento dell'obiettivo annuo;
   b) non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione a progetto, i contratti di somministrazione e ogni altra forma di lavoro flessibile.

  8. A decorrere dal 2015, i soggetti di cui al comma 1, che nell'anno precedente presentano un saldo economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. In caso di ingiustificato mancato assolvimento degli adempimenti di cui al precedente periodo, gli amministratori degli enti partecipanti sono responsabili del conseguente danno erariale. Quanto previsto dal secondo e terzo periodo del presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.
  9. Gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti territoriali trasmettono annualmente una relazione sugli adempimenti e sui risultati conseguiti dai soggetti di cui al comma 1 alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, che segnalano tempestivamente agli enti partecipanti le situazioni idonee a determinare il mancato conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 2.
  10. I soggetti di cui al comma 1, il cui bilancio 2014 registri un saldo economico 0 finanziario negativo, sono tenuti a raggiungere un valore non negativo entro l'esercizio 2018, secondo un piano di rientro, da comunicare entro il 31 dicembre 2014, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 4.
  11. A decorrere dall'esercizio 2018, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 1, diversi dalle società che svolgono direttamente servizi pubblici locali sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci, (ex comma 555).
  12. In relazione alle società a partecipazione comunale rientranti nell'obbligo di cui all'articolo 14, comma 32, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, rispetto alle quali non è stata data attuazione alle prescrizioni contenute nelle medesime disposizioni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e fino al completo adempimento degli obblighi previsti, è fatto divieto di corrispondere ogni tipo di emolumento ai componenti dei relativi consigli di amministrazione.
  13. Il comma 5-bis dell'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: «5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui a! decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti».
  14. All'articolo 6, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo, il comma 19, sono aggiunti i seguenti commi:
  «19-bis. Con esclusione delle società direttamente eroganti servizi di pubblico interesse, dal l'esercizio finanziario 2014, le amministrazioni di cui al comma precedente non possono, comunque, procedere alla sottoscrizione dell'aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2447 del codice civile. In relazione alle società servizi di pubblico interesse si applicano le disposizioni di cui al comma 19.
  19-ter. Le disposizioni di cui ai commi 19 e 19-bis si applicano anche in relazione alle partecipazioni possedute nei consorzi,».

  14. Le disposizioni di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 si Intendono riferite anche alle società a partecipazione pubblica, che esercitano, una attività commerciale ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile. Le suddette disposizioni non si applicano alle società a partecipazione pubblica previste come necessarie dalla legge. Fatto salvo quanto previsto ai periodi precedenti, deve essere sempre assicurata la piena ed efficace continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse.
  15. Sono soppressi;
   a) l'ultimo periodo dell'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2003, n. 133;
   b) i commi da 550 a 562 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione della lettera a) del comma 559.

  16. Sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno le spese per investimenti infrastrutturali effettuate dalle amministrazioni pubbliche regionali o locali, utilizzando le risorse derivanti dalla dismissione delle partecipazioni dalle stesse detenute nelle società di cui al comma 1. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.
   d) dopo il comma 38 dell'articolo 2, inserire i seguenti:
  38. 1. Ai fini della valorizzazione del patrimonio dello Stato e dell'abbattimento del debito pubblico è costituita la società per azioni denominata «fondo immobiliare Italia» S.p.A. con capitale sociale iniziale di 1 milione di euro interamente sottoscritto dal ministero dell'economia e delle finanze. Successivi aumenti di capitale sociale sono attuati secondo quanto previsto dai successivi commi 2 e 3. La fondo immobiliare Italia S.p.A. può collocare titoli obbligazionari sui mercato.

  2. Con contratto preliminare di vendita, secondo prezzi e modalità di pagamento concordate, lo Stato trasferisce alla Cassa depositi e prestiti propri beni e diritti disponibili e non strategici per un controvalore di 400 miliardi di euro. Alla Cassa depositi e prestiti medesima viene altresì dato mandato di conferire alla società per azioni fondo immobiliare «Italia» il contratto preliminare di vendita di cui al precedente periodo a fronte di un aumento del capitale sociale pari al valutazione del medesimo contratto preliminare secondo le ordinarie regole stabilite dall'articolo 2343 del codice civile.
  3. La fondo immobiliare Italia S.p.A., successivamente al conferimento da parte di Cassa depositi e prestiti previsto al precedente comma 2, delibera un aumento di capitale pari a non meno di un quarto del valore periziato dei beni e diritti oggetto del contratto preliminare di vendita indicato dal precedente comma 2. La sottoscrizione delle quote del fondo immobiliare «Italia» è aperta al soggetti privati italiani ed esteri operanti nel settore bancario e finanziario.
  4. Per acquistare a titolo definitivo i beni e diritti dello Stato da valorizzare, già oggetto del contratto preliminare di cui al comma 2, fondo immobiliare Italia S.p.A. emette e colloca sul mercato obbligazioni a scadenza non inferiore a Cinque anni, prive della garanzia dello Stato, con warrant negoziabile separatamente.
  5. Il ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge stabilisce le modalità attuative del presente articolo, con particolare riguardo allo statuto di funzionamento della società, alle modalità attuative riguardanti la sottoscrizione del capitale del fondo immobiliare da parte di operatori bancari e finanziari privati, e ai requisiti richiesti ai predetti operatori bancari e finanziari per la partecipazione al capitale del fondo. Il ministero dell'economia e delle finanze partecipa al capitale del fondo immobiliare Italia con una propria quota non superiore al 10 per cento del totale. I corrispettivi derivanti dalla cessione dei beni e diritti dello Stato sono destinati esclusivamente alla riduzione del debito pubblico.

  all'articolo 1, sopprimere il comma 132;

  all'articolo 2, dopo il comma 253, aggiungere il seguente:
  «30-bis. Nell'attuazione del Patto per la salute di cui al presente articolo devono essere individuate le misure necessarie a garantire l'introduzione dei costi standard nel comparto della sanità. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi pari a 0,8 miliardi di euro annui a decorrere dal 2015».

  Alla Tabella A la voce Ministero dell'Economia è ridotta di 1 milione per l'anno 2015;

  all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2015 e a 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
2. 391. (ex 37. 09.) Brunetta, Palese.

  Al comma 194, sopprimere le parole: da: istituiti a seguito di fusione a decorrere dall'anno 2015.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

  Dopo le parole: seguente periodo: inserire le seguenti: ”A decorrere dal 2015, tutti

  Dopo le parole: dall'anno 2015: inserire le seguenti: non sono soggetti

  Sopprimere le parole: da: dal quinto anno fino alla fine del periodo.
2. 392. (ex 0. 37. 88. 2.) Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Currò, D'Incà.

  Al comma 199, al paragrafo 3-bis sostituire le parole: da 36 per cento, se l'ente fino a predetta sperimentazione con le seguenti: 55 per cento
2. 393. (ex 0. 38. 166. 1.) Simonetti, Guidesi.

  Al comma 199, al comma 3-bis sostituire le parole: pari almeno al 36 per cento con le seguenti pari almeno al 55 per cento.

  Conseguentemente, sostituire le parole: e al 55 per cento, se l'ente con le seguenti e al 36 per cento, se l'ente
2. 394. ( ex 0. 38. 166. 3.) Simonetti, Guidesi.

  Dopo il comma 200, aggiungere il seguente:
  200-bis. All'articolo 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto il seguente comma 573-quater:
  «Per l'esercizio 2014, agli enti che abbiano goduto dei finanziamenti di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge del 6 giugno 2013, n. 64 e dal decreto 31 agosto 2013 n. 102 convertito con modificazioni dalla legge del 28 ottobre 2013 n. 124 e dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge del 23 giugno 2014, n. 89 è riconosciuta la facoltà di revocare i provvedimenti di adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e di approvazione dei relativi Piani, di cui agli articoli 243-bis e quater del vigente TUEL. Tale facoltà è subordinata all'intervenuto miglioramento dell'equilibrio strutturale del bilancio, nonché al conseguito aumento dell'avanzo di amministrazione o alla sopraggiunta diminuzione del disavanzo di amministrazione registrati, quantomeno, nel preconsuntivo 2014.».
2. 395. (ex 38. 41.) Occhiuto, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 200, aggiungere il seguente:
  200-bis. Gli enti locali che sperimentano l'applicazione della nuova contabilità di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 possono sottoporre al rispettivo organo deliberante le proposte concernenti il bilancio di previsione 2015 ed i connessi documenti di programmazione, anche pluriennali, entro i termini di cui alla normativa ordinaria sull'ordinamento finanziario degli enti locali.
2. 396. (ex 38. 128.) Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 201, inserire il seguente:
  201-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 31-quater è inserito il seguente:
   ”31-quinquies. I processi associativi di cui ai precedenti camini sono realizzati anche mediante forme di compensazione fra gli obiettivi di contenimento delle spese di personale e le facoltà assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni, da computarsi in termini consolidati.
2. 397. (38. 154.) Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 201, inserire il seguente:
  201-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma 1, di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dalle economie previste da specifiche disposizioni di legge, comprese quelle derivanti dalla riduzione dei fondi di cui all'articolo 9 comma 2-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con legge n. 122 del 2010, nonché dai risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che potevano essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato».
2. 398. (38. 156.) Palese, Brunetta.

  Al comma 202, dopo le parole: sono trasferite dai comuni al Ministero della giustizia sopprimere le seguenti parole: e non sono dovuti ai comuni canoni in caso di locazione o comunque utilizzo di immobili di proprietà comunale, destinati a sedi di uffici giudiziari.
2. 399. (0. 38. 167. 3.) Agostinelli, Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Turco, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto Cariello, Colonnese, Currò, D'Incà.

  Al comma 202, lettera a), capoverso, sostituire le parole: 1o settembre con le seguenti: 1o gennaio.
2. 400. (38. 73.) Simonetti, Caparini, Guidesi.

  Dopo il comma 205, inserire il seguente:
  205-bis. Entro il 31 gennaio 2015 sono adottati provvedimenti normativi, volti a estendere l'adozione dei costi standard di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, ai beni e servizi acquistati dai comuni nell'ambito delle prestazioni socio-educative per la prima infanzia, al fine di assicurare risparmi di spesa pari a 300 milioni di euro per ciascun anno. Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti di cui al primo periodo del presente comma, i trasferimenti statali ai predetti enti sono ridotti di un importo equivalente ai risparmi di spesa attesi.

  Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, è inserito il seguente:
  9-bis. È autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2015 per l'attuazione degli interventi di cui al «Piano straordinario di interventi per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi», di cui all'articolo 1, comma 1259 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le risorse sono destinate alle regioni ricomprese nell'obiettivo europeo «Convergenza»: Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di copertura territoriale per la fornitura di servizi per l'infanzia.
2. 401. (38. 39.) Russo, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 205, inserire il seguente:
  205-bis. Entro il 31 gennaio 2015 sono adottati provvedimenti normativi, volti a estendere l'adozione dei costi standard di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, ai beni e servizi acquistati dai comuni al fine di assicurare risparmi di spesa pari a 1 miliardo di euro per ciascun anno. Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti di cui al primo periodo del presente comma, i trasferimenti statali ai predetti enti sono ridotti di un importo equivalente ai risparmi di spesa attesi.

  Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 193, inserire il seguente:
  193-bis. Per l'anno 2015 non sono considerati nel saldo finanziario in termini di competenza mista rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, per un importo di 1.000 milioni, i pagamenti sostenuti dai comuni per interventi a tutela dell'ambiente, per la messa in sicurezza del territorio e per il pagamento degli straordinari alle forze della polizia locale per le attività di contrasto alla criminalità ambientale.
2. 402. (38. 40.) Russo, Palese, Brunetta.

  Sopprimere il comma 207.

  Conseguentemente le somme corrispondenti a 110 milioni di euro sono destinate ad incentivare il fondo di garanzia per le pmi istituito con legge n. 662 del 1996.
2. 403. (38. 55.) Colonnese, Caso, Currò, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.

  Sostituire il comma 207 con il seguente:
  207. È autorizzata la spesa di 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, in favore della Regione Veneto, quale contributo dello Stato ai fini dell'attuazione del Piano generale di messa in sicurezza idrogeologica del territorio veneto predisposto a seguito degli eventi alluvionali dell'anno 2010.
2. 404. (38. 81.) Prataviera, Caon, Guidesi, Simonetti, Caparini.

  Al comma 207, sostituire le parole: 110 milioni con le seguenti: 30 milioni.

  Conseguentemente sopprimere il comma 33 dell'articolo 3.
2. 405. (38. 94.) Gianluca Pini, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Busin, Caon, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Prataviera, Rondini, Simonetti.

  Al comma 207, sostituire le parole: 110 milioni di euro con le seguenti: 80 milioni di euro.

  Conseguentemente le somme corrispondenti a 30 milioni di euro sono destinate ad incentivare il fondo di garanzia per le pmi istituito con legge n. 662 del 1996.
2. 406. (38. 56.) Colonnese, Caso, Currò, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.

  Al comma 207, sostituire le parole: 110 milioni con le seguenti: 90 milioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 207, inserire il seguente:
  207-bis. All'articolo 45, della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 2, è sostituito con il seguente:
  «2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore».
2. 407. (38. 93.) Busin, Matteo Bragantini, Caon, Prataviera, Marcolin, Guidesi, Simonetti, Caparini.

   Al comma 207, sostituire le parole: 110 milioni con le seguenti: 90 milioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 207, inserire il seguente:
  207-bis. All'articolo 45, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore.».
2. 408. (38. 92.) Busin, Matteo Bragantini, Caon, Prataviera, Marcolin, Guidesi, Simonetti, Caparini.

   Al comma 207, sostituire le parole: 110 milioni di euro con le seguenti: 90 milioni di euro.

  Conseguentemente le somme corrispondenti a 20 milioni di euro sono destinate ad incentivare il fondo di garanzia per le pmi istituito con legge n. 662 del 1996.
2. 409. (38. 46.) Colonnese, Caso, Currò, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.

   Al comma 207, sostituire le parole: 110 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro.

  Conseguentemente le somme corrispondenti a 10 milioni di euro sono destinate ad incentivare il fondo di garanzia per le pmi istituito con legge n. 662 del 1996.
2. 410. (38. 53). Colonnese, Caso, Currò, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.

   Al comma 207, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale somma dovrà essere spesa per oltre l'80 per cento del suo totale, per le attività di manutenzione ordinaria, straordinaria, di adeguamento e messa a norma dei servizi infrastrutturali esistenti, e in generale per tutte quelle attività che possano garantire un reale miglioramento del servizio pubblico della mobilità della Capitale, pena la revoca della totalità del contributo in questione.
2. 411. (38. 37.) Daga, Segoni, Terzoni, Zolezzi, De Rosa, Busto, Mannino, Micillo, Vignaroli.

  Sopprimere il comma 208.
2. 412. (ex 38. 51.) Tripiedi, Caso, Castelli.

  Sopprimere il comma 209.
*2. 413. (ex 38. 50.) Tripiedi.

  Sopprimere il comma 210.

  Conseguentemente le somme corrispondenti a 50 milioni di euro sono destinate ad incentivare il fondo, di cui all'articolo 1 comma 113, legge 27 dicembre 2013 n. 147.
*2. 414. (ex 38. 49.) Brugnerotto.

  Sopprimere il comma 210.
2. 415. (ex *38. 68. e *38. 52.) Sorial, Tripiedi, Brugnerotto, Currò, Caso, Cariello, Castelli, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 210, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro.

  Conseguentemente le somme corrispondenti a 40 milioni di euro sono destinate ad incentivare il fondo, di cui all'articolo 1 comma 113, legge 27 dicembre 2013 n. 147.
2. 416. (ex 38. 54.) Brugnerotto, Colonnese, Caso, Currò, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli.

  Al comma 210, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 20 milioni di euro.

  Conseguentemente le somme corrispondenti a 30 milioni di euro sono destinate ad incentivare il fondo, di cui all'articolo 1 comma 113, legge 27 dicembre 2013 n. 147.
2. 417. (ex 38. 45.) Brugnerotto, Colonnese, Caso, Currò, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli.

  Al comma 210, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 30 milioni di euro.

  Conseguentemente le somme corrispondenti a 20 milioni di euro sono destinate ad incentivare il fondo, di cui all'articolo 1 comma 113, legge 27 dicembre 2013 n. 147.
2. 418. (ex 38. 47.) Brugnerotto, Colonnese, Caso, Currò, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli.

  Al comma 210, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 40 milioni di euro.

  Conseguentemente le somme corrispondenti a 10 milioni di euro sono destinate ad incentivare il fondo, di cui all'articolo 1 comma 113, legge 27 dicembre 2013 n. 147.
2. 419. (ex 38. 48.) Brugnerotto, Colonnese, Caso, Currò, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli.

  Al comma 210, sostituire le parole: da: ai maggiori oneri fino alla fine del comma con le seguenti: finalizzato esclusivamente agli interventi necessari per il potenziamento del trasporto pubblico locale e delle forme di mobilità sostenibile, per garantire la sicurezza e per consentire adeguati interventi di miglioramento del decoro urbano e del verde pubblico.
2. 420. (ex 38. 36.) De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Segoni, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Vignaroli.

   Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:
  210-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 5 dell'articolo 9 è così sostituito:

  5. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:
   a) introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi;
   b) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
   c) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
   d) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
   e) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
   f) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati no fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;
   g) prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni.
2. 421. (ex 38. 148.) Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:
  210-bis. L'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili, istituita dall'articolo 2 comma 11 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'anno 2014 è pari ad 3,50 euro per passeggero imbarcato di cui 1,00 euro destinato ai Comuni aeroportuali ed è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione quanto a 30 milioni di euro destinata in un apposito fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per compensare ENAV spa, secondo modalità regolate dal contratto di servizio di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i costi sostenuti da ENAV S.p.A. per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa, e per la quota eccedente secondo i seguenti criteri e priorità:
   a) il 40 per cento del totale destinato a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con apposito decreto, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno, ai riparto rispettivamente dell'acconto e del saldo annuale ai Comuni sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente e al versamento in un apposito conto destinato ai Comuni Aeroportuali;
   b) il 60 per cento del totale destinato in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumità delle persone e delle strutture, per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie”
2. 422. (ex 38. 26.) Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:
  210-bis «I fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, nel comune dell'Aquila purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall'applicazione della TASI di cui all'articolo 1, commi 639 e ss, Legge n. 147 del 2013 e successive modificazioni, fino alla definitiva ricostruzione ed all'agibilità dei fabbricati stessi, nel limite massimo di 30 milioni di euro per il triennio 2015-2017».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015 – 10;
   2016 – 10;
   2017 – 10.
2. 423. (ex 38. 57) Fabrizio Di Stefano, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:
  210-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi i consorzi di bonifica di cui al Regio Decreto 13 febbraio 1933 n. 215. I compiti e le funzioni dei consorzi di bonifica soppressi sono trasferiti alle regioni territorialmente competenti, che provvedono nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio.”.
2. 424. (ex 38. 84.) Caparini, Grimoldi.

  Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:
  210-bis. All'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito nella legge 13 dicembre 2013, n. 137, il contributo di 5 milioni di euro pretesto ad incremento, per l'anno 2013” del contributo spettante ai comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, è da intendersi attribuito alle unioni di comuni per l'esercizio associato delle funzioni.
2. 425. (ex 38. 125.) Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:
  210-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 43 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, aggiungere il seguente comma:
  3-ter: ”Per l'anno 2013, non si applica la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 20, quarto periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 1 comma 445 della legge 24 dicembre 2012, n. 228,.
2. 426. (ex 38. 127.) Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:
  210-bis. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 356 dell'articolo 1, aggiungere il seguente comma:
  «356-bis. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2015 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e successive modificazioni, e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, nonché alle province dei predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente comma, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, al terzo anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale».
   b) al comma 356, articolo 1, legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «all'anno immediatamente successivo» sono sostituite con le seguenti: «al secondo anno immediatamente successivo».

  Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 12 milioni di euro, si provvede con riduzione proporzionale degli stanziamenti di cui alla Tabella C della legge di stabilità. Il riparto tra i comuni interessati viene determinato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 31 gennaio 2015.
2. 427. (ex 38. 134.) Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:
  210-bis. I comuni che, a seguito della revisione del gettito IMU 2013 di cui ai commi 729-bis e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, risultano in debito, ai sensi del comma 729-quater della medesima legge, per importi superiori al 7 per cento del valore dell'IMU standard risultante al 30 settembre 2013, possono richiederne la rateizzazione nell'arco di un triennio a decorrere dal 2015, secondo le modalità che sono rese note dal Ministero dell'interno mediante apposito comunicato, anche nel caso di già avvenuto recupero nelle forme previste dalla legge. A seguito della richiesta di rateizzazione di cui al periodo precedente le somme in questione possono essere impegnate pro quota sulle annualità 2015, 2016 e 2017.
2. 428. (ex 38. 135.) Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:
  210-bis. Al comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, dopo l'undicesimo periodo aggiungere il seguente: «Le deliberazioni relative alla Tasi approvate entro il termine del 30 settembre 2014 ed inviate ai Mef entro il 30 ottobre 2014, sono comunque valide ai fini del pagamento dell'imposta dovuta per 2014 in base alle scelte dei comune, in unica soluzione ed entro il termine della scadenza del saldo.».
2. 429. (ex 38. 136.) Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:
  210-bis. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito nella legge 29 gennaio 2014, n. 5, è soppresso.
2. 430. (ex 38. 137.) Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:
  210-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni, la cui efficacia decorre dal 2015:
   a) al comma 1:
    al primo periodo, le parole: «capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte», sono soppresse;
    dopo le parole: «in proporzione al prezzo», aggiungere le seguenti: «o alla classificazione delle strutture ricettive»;
   b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma Capitale. Restano ferme le misure di imposta stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.»;
   c) al comma 3, primo periodo, le parole: da: «Con regolamento da adottare» fino a: «nel predetto regolamento» sono abolite; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione».
2. 431. (ex 38. 138.) Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:
  210-bis. Al comma 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «e le aliquote» sono sostituite dalle seguenti: «, le aliquote e le detrazioni»;
   b) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: «In caso di modificazioni delle aliquote, delle tariffe e delle detrazioni dei tributi deliberate entro i termini di cui al primo periodo, ma successivamente all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione, il comune adotta contestualmente la variazione del bilancio stesso.».
2. 432. (ex 38. 139.) Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:
  210-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011, il comma 7 è sostituito dal seguente:
  «7. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni e gli interessi si applica l'articolo 1, commi da 692 a 701, della legge n. 147 del 2013».
2. 433. (ex 38. 140.) Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:
  210-bis. L'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si interpreta nel senso che le Regioni e gli enti locali possono attivare le disposizioni per la definizione dei tributi locali di cui al medesimo articolo, con riferimento ad annualità antecedenti la data di adozione del proprio provvedimento ed indicate dal provvedimento, stesso.
2. 434. (ex 38. 141.) Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:
  210-bis. All'articolo 3, comma 24, lettera b) del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni, è infine aggiunto il seguente periodo: ”Salvo diversa pattuizione con gli enti, si applicano gli articoli 17, 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
2. 435. (ex 38. 143.) Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:
  210-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, le parole: «dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2016».
2. 436. (ex 38. 144.) Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:
  210-bis. All'articolo 1, comma 12-bis decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo le parole: «e 2014», aggiungere le seguenti: «nonché per il biennio 2015-2016».
2. 437. (ex 38. 145.) Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:
  210-bis. Negli interventi di edilizia agevolata destinati alla locazione, fruenti di contributo pubblico in conto capitale, e finanziati ai sensi di norme per le quali detto contributo è concesso a fronte dell'impegno dell'operatore a praticare canoni di locazione calcolati in misura corrispondente ad una percentuale massima del prezzo massimo di cessione stabilito nella convenzione con il Comune, il calcolo di tale prezzo massimo di cessione va inteso come comprensivo del contributo, salvo diversa espressa indicazione contenuta nella norma o nel bando con il quale sono state individuate le condizioni per l'accesso al finanziamento.
2. 438. (38. 146.) Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:
  210-bis. A norma dell'articolo 1, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, gli effetti fiscali delle domande di variazione della categoria catastale presentate secondo la procedura disposta dal comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successivamente confermata ed integrata dal comma 14-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si intendono prodotti a far tempo dalla domanda.
2. 439. (ex 38. 150.) Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:
  210-bis. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le planimetrie catastali delle unità immobiliari contenute nelle banche dati ipotecaria e catastale, sono messe a disposizione dei comuni sulla base di formati e modalità di fornitura concordate mediante intesa presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
2. 440. (ex 38. 151.) Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:
  210-bis. In considerazione delle esigenze di sviluppo della competitività dei sistemi territoriali e rilancio dell'economia dei settore, favorendo la massimizzazione dell'efficienza, nonché la razionalizzazione dei servizi negli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui all'articolo 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, la dotazione annuale complessiva del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis dei decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, il 135, è incrementata a decorrere dall'anno 2015 di 500 milioni euro.

  Il riparto delle risorse integrative di cui al comma 1, alle Regioni a stanno ordinario, è effettuato sulla base dei seguenti criteri:
   a) quantificazione del fabbisogno di mobilità di ciascuna regione, sulla base del parametro relativo alla «Popolazione legale» come risultante dal 15o Censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2011, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2012;
   b) indice dì mobilità, sulla base del parametro della «Popolazione residente che si è recata il mercoledì precedente la data del censimento al luogo abituale di studio/lavoro» come risultante dai 15o censimento generale della popolazione c delle abitazioni 2011.

  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2013, sono assegnate le risorse integrative di cui al comma 1.
  All'onere si provvede mediante riduzione proporzionale degli stati di previsione dei Ministeri così come indicati dall'allegato 2 dell'articolo 24 fino a concorrenza dell'importo complessivo di 500 milioni in via prioritaria sulla spesa per beni e servizi. Le amministrazioni possono adottare misure alternative di contenimento della spesa al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del precedente periodo.
*2. 441. (ex 38. 05.) Guidesi, Caparini, Centemero.

  Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:
  210-bis. In considerazione delle esigenze di sviluppo della competitività dei sistemi territoriali e rilancio dell'economia dei settore, favorendo la massimizzazione dell'efficienza, nonché la razionalizzazione dei servizi negli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui all'articolo 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, la dotazione annuale complessiva del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis dei decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, il 135, è incrementata a decorrere dall'anno 2015 di 500 milioni euro.

  Il riparto delle risorse integrative di cui al comma 1, alle Regioni a stanno ordinario, è effettuato sulla base dei seguenti criteri:
   a) quantificazione del fabbisogno di mobilità di ciascuna regione, sulla base del parametro relativo alla «Popolazione legale» come risultante dal 15o Censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2011, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2012;
   b) indice dì mobilità, sulla base del parametro della «Popolazione residente che sì è recata il mercoledì precedente la data del censimento al luogo abituale di studio/lavoro» come risultante dai 15o censimento generale della popolazione c delle abitazioni 2011.

  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2013, sono assegnate le risorse integrative di cui al comma 1.
  All'onere si provvede mediante riduzione proporzionale degli stati di previsione dei Ministeri così come indicati dall'allegato 2 dell'articolo 24 fino a concorrenza dell'importo complessivo di 500 milioni in via prioritaria sulla spesa per beni e servizi. Le amministrazioni possono adottare misure alternative di contenimento della spesa al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del precedente periodo.
*2. 442. (ex 38. 06.) Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:
  210-bis. A decorrere dall'anno 2015 sono sospese le assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato per le amministrazioni centrali, le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le regioni e le autonomie locali, fino al completamento del processo di riordino delle province e delle città metropolitane previsto dalla legge aprile 2014, n. 56.
2. 443. (ex 38. 012.) Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:
  210-bis. In considerazione delle esigenze di sviluppo della competitività dei sistemi territoriali e rilancio dell'economia del settore, favorendo la massimizzazione dell'efficienza, nonché la razionalizzazione dei servizi negli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui all'articolo 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, la dotazione annuale complessiva del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata a decorrere dall'anno 2015 di 500 milioni euro.

  Il riparto delle risorse integrative di cui al comma 1, alle Regioni a statuto ordinario, è effettuato sulla base dei seguenti criteri:
   a) quantificazione del fabbisogno di mobilita di ciascuna regione, sulla base del parametro relativo alla «Popolazione legale» come risultante dal 15o censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2011, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2012;
   b) indice di mobilita, sulla base del parametro della «Popolazione residente che si è recata il mercoledì precedente la data del censimento al luogo abituale di studio/lavoro» come risultante dal 15o censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2011.

  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2015, sono assegnate le risorse integrative di cui al comma 1.
  All'onere si provvede mediante riduzione proporzionale degli stati di previsione dei Ministeri così come indicati dall'allegato 2 dell'articolo 24 fino a concorrenza dell'importo complessivo di 500 milioni in via prioritaria sulla spesa per beni e servizi. Le amministrazioni possono adottare misure alternative di contenimento della spesa al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del precedente periodo.
2. 444. (ex *38. 07.) Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:
  210-bis. In considerazione delle esigenze di sviluppo della competitività dei sistemi territoriali e rilancio dell'economia del settore, favorendo la massimizzazione dell'efficienza, nonché la razionalizzazione dei servizi negli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui all'articolo 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, la dotazione annuale complessiva del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata a decorrere dall'anno 2015 di 500 milioni euro.

  Il riparto delle risorse integrative di cui al comma 1, alle Regioni a statuto ordinario, è effettuato sulla base dei seguenti criteri:
   a) quantificazione del fabbisogno di mobilita di ciascuna regione, sulla base del parametro relativo alla «Popolazione legale» come risultante dal 15o censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2011, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2012;
   b) indice di mobilita, sulla base del parametro della «Popolazione residente che si è recata il mercoledì precedente la data del censimento al luogo abituale di studio/lavoro» come risultante dal 15o censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2011.

  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2015, sono assegnate le risorse integrative di cui al comma 1.
  All'onere si provvede mediante riduzione proporzionale degli stati di previsione dei Ministeri così come indicati dall'allegato 2 dell'articolo 24 fino a concorrenza dell'importo complessivo di 500 milioni in via prioritaria sulla spesa per beni e servizi. Le amministrazioni possono adottare misure alternative di contenimento della spesa al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del precedente periodo.
2. 445. (ex *38. 024.) Tancredi, Saltamartini.

  Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:
  210-bis. All'articolo 26-ter del Decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, al primo periodo le parole: «e fino al 31 dicembre 2014» sono soppresse.
2. 446. (ex 38. 09.) Palese, Brunetta, Matarrese.

  Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:
  210-bis. All'articolo 26-ter del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, al primo periodo le parole: «e fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle parole: «e fino al 31 dicembre 2016».
2. 447. (ex 38. 010.) Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:
  210-bis. Al fine di fronteggiare il grave stato di crisi e il mantenimento dei livelli occupazionali del settore turistico balneare nei comuni delle isole minori direttamente interessate dai flussi immigratori il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la Regione siciliana, provvede in via sperimentale all'individuazione ed alla perimetrazione di Zone franche urbane, della durata di tre anni, ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi degli effetti economici negativi derivanti, dal fenomeno dell'immigrazione.

  Le disposizioni di cui al precedente comma s'intendono subordinate all'effettiva compatibilità comunitaria delle disposizioni e la loro efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.
  Per il finanziamento delle Zone franche urbane di cui al comma 1 e per il periodo di vigenza degli incentivi previsto a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 settembre 2017, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato, nel limite di 50 milioni di euro, sentito il Ministero della difesa.
  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Presidente della Regione siciliana, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative per l'istituzione del fondo di cui al precedente comma.

  Conseguentemente all'articolo 17 comma 21, la parola: 100 è sostituita da 50 e la parola: 460 è sostituita da: 410.
2. 448. (ex 38. 018.) Riccardo Gallo, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 210, inserire il seguente:
  210-bis. A decorrere dall'anno 2015 sono sospese le assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato per le amministrazioni centrali, le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le regioni e le autonomie locali, fino al completamento del processo di riordino delle province e delle città metropolitane previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.
2. 449. (ex 38. 021.) Guidesi, Caparini, Centemero.

   Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:
  210-bis. Al fine di garantire la continuità territoriale prevista dal Corridoio 5, Helsinki-La Valletta della rete trans europea dei trasporti e sviluppare la parte terminale dell'asse ferroviario ad AV/AC in Italia, in particolare tra i nodi di Verona-Bologna-Firenze-Roma-Napoli-Reggio Calabria-Messina e Palermo sono introdotte le disposizioni di cui al presente articolo.

  Il comma 8 dell'articolo 34-decies del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, è abrogato e tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione nonché le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria proseguono. È conseguentemente abrogato il riferimento al comma 8 contenuto al successivo comma 9.

  Dopo il comma 7 dell'articolo 34-decies del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, sono aggiunti i seguenti commi:

  «7-bis. L'atto aggiuntivo di cui al comma 1 è stipulato entro il 30 novembre 2014 anche disciplinando, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, le reciproche posizioni di pretesa e di contestazione della concessionaria del contraente generale dedotte in giudizio ovvero ancora da dedurre nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Sono altresì adeguati conseguentemente, nei successivi 30 giorni, gli ulteriori rapporti contrattuali con gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'Opera»;
  «7-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. da emettere entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, è revocato lo stato di liquidazione della società Stretto di Messina S.p.A. e contestualmente nominato un amministratore unico, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. La revoca dello stato di liquidazione avrà effetto dalla data dell'iscrizione del predetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri presso il registro delle imprese, in deroga, al disposto del secondo comma dell'articolo 2487-ter codice civile salvo diversa determinazione dell'Amministratore Unico, restano salvi ed impregiudicati gli effetti dell'atto d'indirizzo emesso in attuazione del comma 7».
  «7-quater. Ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'Opera, le previsioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 166 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni devono intendersi applicabili anche all'Opera».
  «7-quinquies. Nel caso in cui l'atto aggiuntivo di cui al comma 1 non venga stipulato entro il termine del 30 novembre 201 4 sono caducati, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legge 2 novembre 2012 n. 187, tutte le convenzioni ed ogni altro apporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria secondo le modalità e per gli effetti di cui al comma 3».

  I minori oneri derivanti dalla applicazione delle disposizioni previste dal comma 2 sono destinati all'avvio dei lavori conseguente all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3.
2. 450. (ex 38. 022.) Attaguile.

   Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:
  210-bis. Per promuoverne l'utilizzo efficiente, i Comuni possono elevare, in modo progressivo, l'aliquota dell'IMU applicata sul patrimonio immobiliare che risulta inutilizzato o rimasto incompiuto per oltre cinque anni fino ad un massimo dello 0,2 per cento aggiuntivo, anche in deroga al limite di cui al comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

  Ai sensi della presente legge, il patrimonio immobiliare si considera inutilizzato quando non è destinato in modo continuativo e prevalente alle finalità e agli usi risultanti dalle dichiarazioni catastali.
  In caso di nuove richieste di trasformazione urbanistica le pubbliche amministrazioni agevolano e favoriscono il recupero e il riutilizzo dei manufatti già esistenti inutilizzati o incompiuti.
  I comuni destinano i proventi derivanti dall'elevazione dell'aliquota dell'IMU di cui al precedente comma 1 ad un fondo per interventi per la cessione al comune delle aree dismesse o inutilizzate, di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, di acquisizione e realizzazione di aree verdi o da destinare al soddisfacimento di interessi di pubblica utilità.
2. 451. (ex 38. 023.) Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla, Franco Bordo.

   Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:
  210-bis. Il comma 12 dell'articolo 11 quater-decies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, è sostituito dal seguente:
  12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di aziende ed istituti di credito nonché da parte di intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 2003 n. 385, di finanziamenti a medio e lungo termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese, e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza, assistiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali e su immobili strumentali ed adibiti all'esercizio di imprese, arti o professioni.
2. 452. (ex 38. 026.) Prestigiacomo, Palese, Brunetta.

   Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:
  210-bis. All'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  3-bis. L'assegnazione dell'immobile allo Stato ai sensi delle disposizioni che precedono, non pregiudica la possibilità che il medesimo immobile sia assegnato in uso alle persone esecutate.

  Per le finalità di cui al comma 3 bis dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dal comma 1, il Ministero dell'economia, di concerto con quello del welfare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto le ipotesi in cui, avuto riguardo al valore dell'immobile espropriato, alle condizioni patrimoniali dell'esecutato e alla insussistenza in suo capo di altri mezzi per assicurarsi un alloggio dignitoso o il sostentamento suo e del proprio nucleo familiare, si procede di norma alla concessione di un diritto d'uso dell'immobile predetto.
2. 453. (ex 38. 027.) Prestigiacomo, Palese, Brunetta.

   Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:
  210-bis. All'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis. Il pignoramento dei crediti del debitore verso terzi di cui al presente articolo non può eccedere, qualora il debitore sia un esercente di arti, imprese o professioni, il quinto dell'importo dei medesimi crediti detenuti alla data della notifica dell'atto di pignoramento.

  Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia, con proprio decreto, adotta i parametri ai fini dell'individuazione della base di calcolo per la definizione di tale limite. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, l'individuazione della base di calcolo è affidata al giudice competente.
2. 454. (ex 38. 028.) Prestigiacomo, Palese, Brunetta.

   Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:
  210-bis. All'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
  1-ter. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai beni mobili strumentali all'esercizio di arti, imprese e professioni indicati al terzo comma dell'articolo 515 del codice di procedura civile qualora sussistano le altre condizioni di legge.

  La deroga di cui al comma 1-ter dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, come introdotto dal comma 1, opera nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, come sostituito dall'articolo 2, comma 1 della presente legge.
2. 455. (ex 38. 029.) Prestigiacomo, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 210 inserire il seguente:
  210-bis. Al comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 le parole: «ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle» sono sostituite da «delle».
2. 456. (ex 38. 039.) Palese, Brunetta.

  Al comma 213, alla lettera a), al punto 1.2, al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, previo parere della Corte dei conti.
2. 457. (0. 38. 168. 2.) Castelli, Sorial.

  Al comma 213, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
   c) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 573-bis è sostituito dal seguente: «573-bis. Per l'esercizio 2015, agli enti locali che abbiano presentato, nell'anno 2014, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti ovvero delle Sezioni riunite, è data facoltà di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tale facoltà è subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento inteso sia come aumento del disavanzo di amministrazione registrato nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio e fino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-quater, comma 7, del predetto testo unico».
2. 458. (0. 38. 168. 1.) Latronico, Palese, Milanato, Prestigiacomo, Galati, Occhiuto.

  Al comma 223, alla lettera b), apportare le seguenti modifiche:
   dopo le parole: nei siti inquinati aggiungere le seguenti: di proprietà di enti territoriali;
   dopo le parole: possono essere realizzati aggiungere le seguenti: con esclusione dal patto di stabilità interno, interventi e opere di bonifica;
   sostituire delle parole: da: a condizione che detti interventi fino alla fine della lettera, con le seguenti: a condizione che detti interventi realizzino opere di pubblico interesse e non pregiudichino il completamento e l'esecuzione della bonifica, né interferiscano con esso, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area. L'esclusione dal Patto di stabilità di cui al precedente periodo opera nei limiti di 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
2. 459. (ex 0. 38. 044. 2.) Zaratti, Marcon, Pellegrino, Melilla.

  Al comma 223, alla lettera b) dopo le parole: possono essere realizzati aggiungere le seguenti: con esclusione dal patto di stabilità interno, interventi e opere di bonifica, e aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'esclusione dal Patto di stabilità di cui al precedente periodo opera nei limiti di 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
2. 460. (ex 0. 38. 044. 1.) Zaratti, Marcon, Pellegrino, Melilla.

  Al comma 224, dopo le parole: Patto per la salute per gli anni 2014-2016, aggiungere le seguenti: con esclusione dei commi 1, 2 e 8 dell'articolo 6 del medesimo Patto, che si intendono conseguentemente soppressi.
2. 461. (ex 39. 52.) Nicchi, Marcon, Melilla, Matarrelli.

  Al comma 225, sostituire le seguenti parole: in 112.062.000.000 euro per l'anno 2015 e in 115.444.000.000 euro per l'anno 2016 con le seguenti: in 112.249.500.000 euro per l'anno 2015 e in 115.631.500.000 euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente all'articolo 17 sopprimere il comma 13.
2. 462. (ex 39. 12.) Rondini, Caparini.

  Al comma 225, sopprimere dalle parole: salvo eventuali rideterminazioni fino alla fine del comma.
2. 463. (ex 39. 50.) Nicchi, Marcon, Melilla, Matarrelli.

  Al comma 226, dopo le parole: effettuati dalle regioni aggiungere le seguenti: compresi i risparmi derivanti dall'applicazione delle misure previste dal Patto per la salute 2014-2016.
2. 464. (ex 39. 51.) Nicchi, Matarrelli, Marcon, Melilla.

  Al comma 226 sostituire le parole: per finalità sanitarie con le seguenti: per l'attuazione dei livelli essenziali di assistenza.
2. 465. (ex 39. 28.) Dall'Osso, Baroni, Cecconi, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Castelli, D'Incà.

  Dopo il comma 226 aggiungere il seguente:
  226-bis. Al fine di garantire un adeguato livello di erogazione di servizi sanitari, nelle regioni sottoposte al piano di rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e commissariate ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, qualora sia stato certificato, con le modalità previste dai piani di rientro, un avanzo rientrante nella disponibilità del bilancio regionale, gli obiettivi finanziari previsti dall'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, possono essere conseguiti su altre aree della spesa sanitaria, fermo restando l'obiettivo dell'equilibrio economico.
2. 466. (ex 39. 17.) Palese, Brunetta.

  Al comma 234 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui per l'attuazione dei flussi informativi siano attivate forme di partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del Patto per la salute 2014-2016, queste devono essere avviate esclusivamente previo bando di evidenza pubblica.
2. 467. (ex 39. 29.) Di Vita, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Cariello, Caso.

  Sostituire il comma 235 con il seguente:
  235. Ferme restando le competenze dei laureati in medicina e chirurgia in materia di prevenzione, diagnosi, cura e terapia e di responsabilità dell'unitarietà del processo clinico-assistenziale, nonché delle altre categorie di cui agli articoli 15 e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, con accordo tra Governo e regioni, previa concertazione con le rappresentanze scientifiche, professionali e sindacali dei profili sanitari interessati, sono meglio definite le attribuzioni, le funzioni, le relazioni interprofessionali e le responsabilità individuali e di équipe su compiti, funzioni e obiettivi delle professioni sanitarie infermieristiche-ostetriche, tecniche della riabilitazione e della prevenzione, anche attraverso percorsi formativi. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. 468. (ex 39. 74.) Vargiu, Librandi, Nesi.

  Al comma 236, sostituire il capoverso: «Comma 7-bis » con il seguente: 7-bis. L'accertamento da parte della regione di concerto con il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA del mancato conseguimento degli obiettivi di cui al Livelli essenziali di assistenza costituisce per il direttore generale grave inadempienza contrattuale e comporta la decadenza automatica dello stesso”.
2. 469. (ex 39. 30.) Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Sorial, D'Incà.

  Al comma 238 dopo le parole: anche in base ai risultati conseguiti: aggiungere le seguenti: Non possono essere nominati commissario ad acta coloro in situazioni di conflitto di interessi nello specifico ambito, e coloro che abbiano già avuto tre incarichi dirigenziali esterni nell'amministrazione di strutture sanitarie pubbliche
2. 470. (ex 39. 32.) Nesci, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Currò, Cariello.

  Al comma 238 alinea, dopo le parole: La disciplina di cui al presente comma si applica alle nomine effettuate, a qualunque titolo, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge aggiungere le seguenti: Il governo nomina I componenti dell'ufficio commissariale con criteri di massima trasparenza, scegliendoli tra figure di comprovata esperienza in materia di gestione sanitaria e al di fuori di situazioni di conflitto di interessi nello specifico ambito, ad esclusione di soggetti che abbiano già avuto tre incarichi dirigenziali esterni nell'amministrazione di strutture sanitarie pubbliche.
2. 471. (ex 39. 31.) Nesci, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Currò, Cariello.

  Sostituire il comma 241 con il seguente:
  241. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'AIFA dispone la rimborsabilità in tutte le regioni italiane dei medicinali innovativi o di eccezionale rilevanza terapeutica, in particolare quelli destinati alla cura dell'epatite C, per i quali sia stato già raggiunto un accordo, sulla base dell'impiego efficiente e costo-efficace delle risorse disponibili, con le case farmaceutiche. A tal fine sono incrementate le risorse già disponibili a legislazione vigente, di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 140 milioni di euro per l'anno 2016 e di 190 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
2. 472. (ex 39. 75.) Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Currò, Colonnese.

  Sopprimere il comma 242.
2. 473. (ex 39. 33.) Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Currò, Cariello.

  Sopprimere il comma 252.
2. 474. (ex 39. 36.) Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Currò, Caso.

  Sopprimere il comma 253.
2. 475. (ex 39. 37.) Dall'Osso, Baroni, Cecconi, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Currò, Castelli.

  Sopprimere il comma 254.
2. 476. (ex 39. 34.) Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Currò, Castelli.

  Al comma 256, lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
  Fatti salvi i dispositivi di uso diretto dei pazienti con patologie croniche, per le quali, entro il 31 marzo 2015, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e sentiti i rappresentanti dei pazienti e degli specialisti, il Ministero della Salute adotta un nomenclatore recante l'identificazione e la definizione di tali presidi secondo il livello tecnologico, rispetto ai quali l'Autorità Nazionale Anticorruzione, su indicazione di Agenas, individua i prezzi massimi di rimborso applicabili su tutto il territorio nazionale. Al fine di garantire personalizzazione, appropriatezza terapeutica e qualità, l'acquisizione regionale avviene mediante Accordo quadro, recante l'indicazione dei dispositivi e dei prezzi individuati ai sensi del precedente periodo, con una riduzione del valore dei prezzi non superiore al 10 per cento, senza un nuovo confronto competitivo.
2. 477. (ex ** 39. 58.) Vargiu, Librandi, Nesi.

  Sopprimere il comma 257.
2. 478. (ex 39. 35.) Dall'Osso, Baroni, Cecconi, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Sorial, Cariello.

  Dopo il comma 257, aggiungere il seguente:
  257-bis. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'AIFA dispone la rimborsabilità in tutte le regioni italiane dei medicinali innovativi o di eccezionale rilevanza terapeutica, in particolare di quelli destinati alla cura dell'epatite C, per i quali sia stato già raggiunto un accordo, sulla base dell'impiego efficiente e costo-efficace delle risorse disponibili, con le case farmaceutiche.
2. 479. (ex 39. 22.) Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Currò, Colonnese.

  Dopo il comma 257 inserire il seguente:
  257-bis. Ai fini di garantire l'ulteriore sviluppo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario, anche attraverso l'attivazione di nuovi flussi informativi, il Ministero della salute per consentire il monitoraggio sistematico dei livelli essenziali di assistenza (LEA), realizza uno strumento denominato «bilancio LEA» per il miglioramento della qualità dell'assistenza e dell'appropriatezza delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, per l'analisi comparativa tra le diverse realtà regionali, nonché per la verifica della coerenza tra le prestazioni erogate ed i relativi costi ai fini del contenimento della spesa sanitaria. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.000.000,00 di euro annui a decorrere dall'anno 2015.«.

  Conseguentemente, all'articolo 24, dopo 11 comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ridotte di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2015.»
2. 480. (ex 39. 04.) Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 257 aggiungere il seguente:
  257-bis. Al fine del finanziamento dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 5 commi 1 e 2 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono destinate, in forma aggiuntiva, le risorse derivanti dall'1 per cento degli introiti delle somme giocate complessivamente con riferimento al settore dei giochi pubblici disciplinato dal sesto comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e dall'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, nonché i giochi di cui decreto direttoriale AAMS prot. n. 2011/666/Giochi/GAD del 10 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2011, nonché l'1 per cento della spesa complessiva annuale sostenuta dai cittadini italiani per il gioco d'azzardo. Nella spesa di cui al presente sono comprese le somme destinate alle vincite, alla remunerazione degli operatori della filiera e all'Erario. Ai fini dell'attuazione presente comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono disposte la riduzione dell'1 per cento della remunerazione degli operatori del settore del gioco d'azzardo inseriti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, la riduzione dell'1 per cento delle somme destinate alle vincite dei giochi d'azzardo e la destinazione di una quota pari all'1 per cento delle entrate erariali derivanti dai giochi d'azzardo.

  Un ulteriore 2 per cento della spesa complessiva sostenuta dai cittadini italiani per il gioco d'azzardo, costituendo quota differente da quella prevista al comma 2, lettera a), è depositata su apposito Fondo denominato ”Fondo per il Reddito di Cittadinanza finalizzato al finanziamento di uno strumento per l'integrazione di redditi per i cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà relativa come definito e quantificato dall'ISTAT. Ai fini dell'attuazione del presente comma, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono disposte la riduzione del 2 per cento del settore del gioco d'azzardo inseriti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, la riduzione del 2 per cento delle somme destinate alle vincite dei giochi d'azzardo, destinando tali somme, insieme a una quota pari al 2 per cento della remunerazione degli operatori delle entrate erariali derivanti dai giochi d'azzardo, alla costituzione del Fondo di cui al presente comma.
2. 481. (ex 39. 010.) Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Currò, Cariello.

  Dopo il comma 257 aggiungere il seguente:
  257-bis. All'articolo 3-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, il primo periodo del comma 3 è sostituito con il seguente:

  «Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui due designati dalla regione e uno dalla Conferenza dei sindaci; per le aziende ospedaliere quest'ultimo componente è designato dall'organismo di rappresentanza dei comuni,».
2. 482. (ex 39. 05.) Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 257 aggiungere il seguente:
  257-bis. Al fine di assicurare maggiori entrate pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, le tariffe a carico delle aziende titolari per il rilascio dei provvedimenti di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali omeopatici di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 ammontano ad euro 800 per i medicinali unitari, indipendentemente dalle diluizioni e dalla forma farmaceutica, e ad euro 1.200 per i medicinali complessi, indipendentemente dal numero dei componenti e dalla forma farmaceutica. Entro il 31 marzo 2015, l'Agenzia Italiana del Farmaco adotta le linee guida per la presentazione della documentazione finalizzata al rinnovo dei medicinali di cui al precedente periodo secondo modalità semplificate, tenuto conto che la documentazione di cui ai moduli 4 e 5 della Parte I dell'Allegato I al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 è presentata in forma autocertificativa. Dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle suddette linee guida e fino al 31 dicembre 2017, le aziende titolari provvedono ad espletare gli adempimenti istruttori ivi individuati. Conseguentemente, il termine di cui all'articolo 6, comma 8-undecies del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 2017.”
2. 483. (ex 39. 01.) Corsaro.

  Dopo il comma 257, aggiungere il seguente:
  257-bis. Al fine di attuare uniformemente sul territorio nazionale le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 16, ultimo periodo della legge 30 luglio 2010 n. 122, i piani di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 novembre 2011, al momento della entrata in vigore della presente legge non definiti da accordi specifici tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e le singole regioni e province autonome, sono adottati con decreto del Ministero della salute entro e non oltre quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

  Dalla data di entrata in vigore della presente legge la ricetta medica cartacea per le prescrizioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale, può essere utilizzata, per un periodo non superiore ad un anno, solo per la funzione di temporaneo promemoria nella fase di avvio della ricetta elettronica.
  La ricetta medica priva del numero di cui alla ricetta digitale, rilasciato secondo quanto previsto dal decreto ministeriale di cui al comma 1 del presente articolo, o del codice fiscale dell'assistito titolare della prescrizione non ha alcun valore fiscale e non può essere utilizzata per le richieste di rimborso da parte di assicurazioni e sistemi di tutela sanitaria pubblici e privati.
  Il medico è tenuto a segnalare l'eventuale esito negativo dell'invio telematico della ricetta in formato digitale al Sistema Tessera Sanitaria e provvede, esclusivamente in questo caso, alla compilazione della prescrizione a carico del Servizio Sanitario Nazionale utilizzando il ricettario ordinario. In presenza della prescrizione su ricettario ordinario la struttura che eroga i servizi sanitari, sulla base delle prescrizioni indicate nella ricetta cartacea, è tenuta a registrare dati della prestazione da erogare e sostituisce la ricetta cartacea con la ricetta in formato digitale.
  Il Ministero della salute, di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze emana entro 30 giorni il decreto attuativo di quanto disposto dal presente articolo.
  Le minori spese recate dalla introduzione sul territorio nazionale della ricetta medica elettronica sono destinate al finanziamento del livelli essenziali di assistenza del servizio sanitario nazionale.
2. 484. (ex 39. 08.) Grillo, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Currò, Cariello.

  Dopo il comma 257 aggiungere il seguente:
  257-bis. In materia di assistenza protesica, su proposta del Ministro della salute, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni, si provvede alla modifica di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, tenendo in particolare considerazione l'innovazione tecnologica intervenuta nell'ambito delle protesi, ortesi ed ausili e nell'ambito relative tecniche abilitative. Su proposta del Ministro della salute, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni, si provvede entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, all'istituzione del repertorio dei presìdi protesici ed ortesici erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, quale strumento di riferimento dei servizi di riabilitazione, di trasparenza e di controllo qualitativo e quantitativo della relativa Spesa a carico del Servizio sanitario nazionale e degli eventuali programmi regionali.”
2. 485. (ex 39. 011.) Grillo, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Currò, Cariello.

  Al comma 223, dopo le parole: il contributo è erogato aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti commissioni parlamentari nonché.
2. 486. (ex 0. 39. 015. 5.) Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Currò.

  Al comma 263 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il piano di implementazione di cui al presente comma, successivamente all'approvazione, è inviato alla Corte dei Conti.
2. 487. (ex 0. 39. 015. 4.) Grillo, Mantero, Lorefice, Silvia Giordano, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Currò, D'Incà.

  Sopprimere i commi da 264 a 265.
2. 488. (ex 40. 3.) Guidesi, Caparini.

  Sostituire i commi 264 e 265 con i seguenti:
  264. In relazione alla grave situazione economico finanziaria e sanitaria determinatasi nella regione Molise, al fine di ricondurre la gestione nell'ambito della ordinata programmazione sanitaria e finanziaria, è autorizzata per l'anno 2015 la spesa fino ad un massimo di 40 milioni di euro in favore della regione stessa.
  265. L'erogazione della somma di cui al comma 1 è vincolata alla riorganizzazione della rete territoriale di assistenza integrata, esclusivamente a carattere pubblico, al fine di adeguare gli standard assistenziali per le lungodegenze di ultra sessantacinquenni e ridurre la quantità di ricoveri inappropriati presso la rete ospedaliera. L'erogazione della somma di cui al comma 1 è ulteriormente vincolata al riequilibrio del rapporto pubblico-privato della rete ospedaliera, attestando il rapporto del privato rispetto al pubblico alla media nazionale del 20 per cento.
2. 489. (ex 40. 4.) Dall'Osso, Baroni, Cecconi, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Currò, Cariello.

  Sopprimere il comma 267.
2. 490. (ex 43. 41.) Daga, Segoni, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial.

  Al comma 267 aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. 491. (ex 43. 31.) Sorial, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto, Currò, Caso, Cariello, Castelli.

  Al comma 267 le parole: di efficienza, di economicità e di qualità sono sostituite dalle seguenti: di sostenibilità ambientale e di efficienza, e del rapporto qualità/prezzo.
2. 492. (ex 43. 27.) Sorial, Currò, Caso, Castiello, Castelli, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 267 sostituire le parole: la relazione deve comprendere con le seguenti: quest'ultimo deve presentare contestualmente all'affidamento.
*2. 493. (ex*43. 7.) Melilli, Causi.

  Al comma 267 sostituire le parole: la relazione deve comprendere con le seguenti: quest'ultimo deve presentare contestualmente all'affidamento.
*2. 494. (ex *43. 47.) Palese, Brunetta.

  Al comma 267 sopprimere l'ultimo periodo.
2. 495. (ex 43. 42.) Daga, Segoni, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial.

  Al comma 267 dopo la parola: inizialmente inserire le seguenti: e a patto che vengano rispettati i diritti dei lavoratori e che l'attività produttiva non venga delocalizzata all'estero
2. 496. (ex 43. 28.) Sorial, Caso, Cariello, Castelli, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto, Currò.

  Al comma 267, lettera b), capoverso comma 2-bis, sopprimere il secondo periodo.
2. 497. (ex 43. 43.) Daga, Segoni, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial.

  Al comma 267, lettera b), capoverso comma 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: economico-finanziario, aggiungere le seguenti: entro il termine di 60 giorni.
2. 498. (ex 43. 29.) Sorial, Cariello, Castelli, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto, Currò, Caso.

  Al comma 267, lettera b), capoverso comma 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: previa verifica ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, effettuata, con le seguenti: previa verifica effettuata entro novanta giorni.
2. 499. (ex *43. 48.) Palese, Brunetta.

  Al comma 267, lettera c) capoverso comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.
2. 500. (ex 43. 44.) Daga, Segoni, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial.

  Al comma 267, lettera c), capoverso comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: Le relative risorse sono prioritariamente assegnate ai gestori selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorità di regolazione competente con le seguenti: Le relative risorse sono prioritariamente assegnate ai gestori selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica e di cui comunque l'Autorità di regolazione competente.
2. 501. (ex 43. 35.) D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

  Al comma 267, lettera c), capoverso comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole:, ovvero che abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria.
2. 502. (ex 43. 30.) Sorial, Castelli, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto, Currò, Caso, Cariello.

  Al comma 267, sopprimere la lettera d).
*2. 503. (ex *43. 33.) Brugnerotto, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà, Colonnese, Sorial.

  Al comma 267, sopprimere la lettera d).
*2. 504. (ex *43. 45.) Daga, Segoni, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial.

  Al comma 267, lettera d), capoverso comma 4-bis, sostituire le parole: ad eccezione delle con le seguenti: comprese le.

  Conseguentemente, nel medesimo periodo, sopprimere le parole: E4121 e.
2. 505. (ex 43. 40.) Daga, Segoni, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial.

  Al comma 267, lettera d), capoverso comma 4-bis, aggiungere infine, il seguente periodo: Dal 1o gennaio 2015 le plusvalenze realizzate dagli enti locali a seguito di vendita di partecipazioni in società partecipate sono esenti da imposizione fiscale;.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2015.
2. 506. (ex 43. 19.) Matteo Bragantini, Caparini, Guidesi.

  Sopprimere il comma 267, lettera e).
*2. 507. (ex *43. 39.) Daga, Segoni, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial.

  Sopprimere il comma 267, lettera e).
*2. 508. (ex *43. 34.) D'Incà, Brugnerotto, Castelli, Caso, Cariello, Currò, Colonnese, Sorial.

  Al comma 267, lettera e), capoverso comma 6-bis, sopprimere le parole: e le altre disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica.
**2. 509. (ex **43. 16.) Allasia, Caparini.

  Al comma 267, lettera e), capoverso comma 6-bis, sopprimere le parole: e le altre disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica.
**2. 510. (ex**43. 25.) Misiani.

  Al comma 267, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
  «f) Dopo il comma 6 è inserito il seguente: »6-ter Per gli enti territoriali che attivano le procedure previste dal presente articolo, le disposizioni di cui ai commi 551 e 552 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2013, n. 147 non trovano applicazione”.
2. 511. (ex *43. 49.) Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 267 inserire il seguente comma:
  267-bis. All'articolo 16-bis, del decreto legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012, alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: ”Una quota parte del fondo di cui ai periodi precedenti è riservata alle città metropolitane di cui alla legge n. 56 del 2014. Tale quota ed i relativi criteri di ripartizione fra i soggetti interessati sono definiti con il decreto di cui al comma 3.
2. 512. (ex 43. 38.) Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 267 inserire il seguente:
  «All'articolo 16-bis. del decreto legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012, alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: »A partire dal 1o gennaio 2015, con il decreto di cui al comma 3, sono contestualmente, definiti i criteri secondo i quali individuare una quota del fondo di cui al comma 1 che ciascuna Regione attribuisce direttamente agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali di cui all'articolo 3-bis del decreto legge n. 138 del 2011 che comprendono le città metropolitane. I criteri sono definiti tenendo conto, in particolare:
   a) della quota di domanda di mobilità riferita ai non residenti o, non domiciliati (city/users);
   b) dell'offerta di servizio di trasporto pubblico locale su impianti fissi”.
2. 513. (ex 43. 66.) Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 267 inserire il seguente:
  267-bis. Alla fine del comma 551 delle legge n. 147 del 2013 s.m.i. sono aggiunti i seguenti periodi: ”in alternativa a quanto stabilito al presente comma e dal comma 552, la pubblica amministrazione locale socia, nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 riportano un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, può approvare, entro il 30 giugno 2015, un piano di rientro ovvero di razionalizzazione degli stessi soggetti, avente la durata massima di quattro anni. Nel caso in cui per due anni consecutivi i soggetti di cui al periodo precedente, si discostano in senso peggiorativo dai parametri definiti nel piano di rientro ovvero di razionalizzazione, l'ente socio applica le disposizioni sull'accantonamento di cui al presente comma.
2. 514. (ex 43. 50.) Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 267 inserire il seguente:

  Al comma 569 dell'articolo unico della legge n. 147 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:
   a)
le parole: «dodici mesi» sono sostituite con le seguenti «ventiquattro mesi»;
   b) le parole: da «, decorsi i quali» fino a «cessato», sono sostituite con le seguenti: «, Nel caso di società a partecipazione mista pubblico-privata, la quota pubblica deve essere liquidata per un importo pari al valore della stessa in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter secondo comma e 2437-quater del codice civile, entro la scadenza di cui al precedente periodo. Se il socio privato non intende esercitare la prelazione, le partecipazioni sono alienate mediante procedura ad evidenza pubblica entro la medesima scadenza; se senza esito la società è posta in liquidazione. In caso di società a partecipazione totalmente pubblica anche con capitale detenuto da più soci pubblici, fermo restando i criteri stabiliti all'articolo 2437-ter secondo comma per definire il valore delle quote, le partecipazioni devono essere alienate mediante un'unica procedura ad evidenza pubblica entro il 31/12/2015. Decorso tale termine la società è posta in liquidazione. A tal fine il socio di maggioranza nomina il commissario liquidatore.»
2. 515. (ex 43. 51.) Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 267, inserire il seguente:

  Al comma 568-bis dell'articolo unico della legge n. 147 del 2013 le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi.».
2. 516. (ex 43. 52.) Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 267, inserire i seguenti:
  267-bis. All'articolo 34 comma 25 del decreto legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: «Legge del 23 agosto 2004 n. 239» sono inserite le parole: «ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al decreto legislativo n. 422 del 1997».
  267-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del Decreto Legge del 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge del 14 settembre 2011 n. 148, non si applicano ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale di cui al Decreto Legislativo n. 422 del 1997. I bacini di mobilità per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale, sono determinati in ragione dell'analisi della domanda di trasporto, tenendo conto delle economie di scala e dei criteri di efficientamento e di razionalizzazione indicati nel comma 3 dell'articolo 16-bis del decreto legge n. 135 del 2012. A tal fine le Regioni, d'intesa con le Città metropolitane ed i comuni capoluogo del proprio territorio, identificano i bacini di cui al periodo precedente e l'ente di governo degli stessi.
  267-quater. Le Regioni entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per dare attuazione al comma precedente, convocano gli enti locali di cui al periodo precedente.
  267-quinquies. In fase di prima applicazione, sono fatti salvi i bacini determinati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 3-bis decreto legge n. 138 del 2011. È comunque fatta salva la facoltà delle Regioni di definire nuovamente i bacini in questione in base ai criteri, tempi e procedure di cui al presente comma.
2. 517. (ex 43. 54.) Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 267 inserire il seguente:
  267-bis. All'articolo unico della legge n. 147 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al comma 550 dopo la parola «società» sono inserite le seguente: «totalmente»;
   b) al comma 550, alla fine del primo periodo sono inserite le seguenti parole: «per la parte di propria competenza»;
   c) i commi 551 è sostituito dal seguente:

  «551. A decorre dall'esercizio 2016, nel caso in cui le società a totale partecipazione pubblica locale anche con capitale detenuto da più amministrazioni pubbliche presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni partecipanti valutano la possibilità di ripiano, approvando un piano economico-finanziario che possa avviare un progetto di sviluppo della società che ne garantisca l'equilibrio strutturale. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. Resta fermo quanto previsto al comma 555.»
   d) Il comma 552 è abrogato.
2. 518. (ex 43. 56.) Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 267, inserire il seguente:
  267-bis. All'articolo unico della legge n. 147 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al comma 550 dopo la parola «società» sono inserite le seguente: «totalmente»;
   b) al comma 550, alla fine del primo periodo sono inserite le seguenti parole: «per la parte di propria competenza»;
   c) i commi 551 è sostituito dal seguente:

  «551. A decorre dall'esercizio 2016, nel caso in cui le società a totale partecipazione pubblica locale anche con capitale detenuto da più amministrazioni pubbliche presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni partecipanti valutano la possibilità di ripiano, approvando un piano economico-finanziario che possa avviare un progetto di sviluppo della società che ne garantisca l'equilibrio strutturale. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. Resta fermo quanto previsto al comma 555.»;
   d) il comma 552 è abrogato.
2. 519. (ex 43. 59.) Melilla, Marcon, Paglia.

A.C. 2679-bis-A – Articolo 3

ARTICOLO 3, ANNESSI PROSPETTO DI COPERTURA, REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE E TABELLE A, B, C, D, E DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Disposizioni per il contrasto dell'evasione fiscale e altre disposizioni in materia di entrata. Fondi speciali e Tabelle. Entrata in vigore).

  1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «11 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».
  2. I redditi cui si applica l'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, in base al rapporto tra l'aliquota prevista dalle disposizioni vigenti e l'aliquota stabilita dal medesimo articolo 17, comma 1, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
  3. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, le parole: «11 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «17 per cento».
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'imposta complessivamente dovuta per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 è determinata con l'aliquota stabilita dalla disposizione di cui al comma 1 del presente articolo e la base imponibile, determinata secondo i criteri del comma 2, è ridotta del 48 per cento della differenza tra le erogazioni effettuate nel corso del 2014 per il pagamento dei riscatti e il valore delle rispettive posizioni individuali maturate al 31 dicembre 2013 maggiorate dei contributi versati nel corso del 2014.
  5. La disposizione di cui al comma 3 si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1o gennaio 2015.
  6. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «1o gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2015»;
   b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015»;
   c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015».

  7. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 17, sesto comma:
    1) alla lettera a), dopo le parole: «alle prestazioni di servizi» sono inserite le seguenti: «diversi da quelli di cui alla lettera a-ter)»;
    2) dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente:
   «a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici»;
    3) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
   «d-bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell'articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni;
   d-ter) ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
   d-quater) alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, lettera a)»;
   d-quinquies) alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3)»;

   b) dopo l'articolo 17-bis è inserito il seguente:
  «Art. 17-ter. – (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici).1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito»;

   c) all'articolo 30, secondo comma, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché a norma dell'articolo 17-ter».
   d) all'articolo 74, settimo comma, alinea, dopo le parole: «di gomma e plastica,» sono inserite le seguenti: «nonché di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo,».

  8. Ai sensi del nono comma dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il Ministro dell'economia e delle finanze, con il decreto di cui all'articolo 17-ter, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, introdotto dal comma 7 del presente articolo, individua, tra coloro nei confronti dei quali il rimborso è eseguito in via prioritaria, i soggetti di cui al predetto articolo 17-ter, comma 1, limitatamente al credito rimborsabile relativo alle operazioni ivi indicate.
  9. Le disposizioni di cui al comma 7, lettera a), numero 3), sono applicabili per un periodo di quattro anni.
  10. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 7, lettera a), numero 3), capoverso d-quinquies), e lettera b), è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni. In caso di mancato rilascio della suddetta misura di deroga, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 30 giugno 2015, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 1.716 milioni di euro a decorrere dal 2015; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione nel sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  11. Nei confronti degli enti pubblici cessionari o committenti nei casi previsti dalle disposizioni di cui al comma 7, lettera b), che omettono o ritardano il versamento dell'imposta sul valore aggiunto, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, e le somme dovute sono riscosse mediante l'atto di recupero di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  12. Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti. Il contribuente può segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
  13. Per le medesime finalità di cui al comma 12 l'Agenzia delle entrate mette, altresì, a disposizione del contribuente ovvero del suo intermediario gli elementi e le informazioni utili a quest'ultimo per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d'affari e valore della produzione nonché relativi alla stima dei predetti elementi, anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti.
  14. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità con cui gli elementi e le informazioni di cui ai commi 12 e 13 sono messi a disposizione del contribuente. Il provvedimento di cui al primo periodo indica, in particolare, le fonti informative, la tipologia di informazioni da fornire al contribuente e le modalità di comunicazione tra quest'ultimo e l'amministrazione, assicurate anche a distanza mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, i livelli di assistenza e i rimedi per la rimozione delle eventuali omissioni e per la correzione degli eventuali errori commessi.
  15. Per realizzare le finalità di cui ai commi 12, 13 e 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo le parole: «Salva l'applicazione delle sanzioni» sono inserite le seguenti: «e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni,»;
   b) all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1:
     1.1) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
  «a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore»;
     1.2) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
   «b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
   b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore»;
    2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis) e b-ter), si applicano ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.
  1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni»;
   c) al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) all'articolo 5:
     1.1) al comma 1, lettera c), le parole: «in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis» sono soppresse;
     1.2) i commi da 1-bis a 1-quinquies sono abrogati;
    2) l'articolo 5-bis è abrogato;
    3) all'articolo 11:
     3.1) al comma 1, lettera b-bis), le parole: «in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis» sono soppresse;
     3.2) il comma 1-bis è abrogato;
    4) all'articolo 15, il comma 2-bis è abrogato.

  16. Le disposizioni di cui agli articoli 5, commi da 1-bis a 1-quinquies, e 11, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi agli inviti al contraddittorio in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette, notificati entro il 31 dicembre 2015, e le disposizioni di cui all'articolo 5-bis dello stesso decreto legislativo n. 218 del 1997 continuano ad applicarsi ai processi verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto consegnati entro la stessa data.
  17. L'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 15, lettera c), numero 4), opera con riferimento agli atti definibili notificati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1o gennaio 2016.
  18. Nelle ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa ai sensi degli articoli 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, e 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, nei casi di regolarizzazione dell'omissione o dell'errore:
   a) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento di cui all'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, relativi, rispettivamente, all'attività di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle dichiarazioni, concernenti le dichiarazioni integrative presentate per la correzione degli errori e delle omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, decorrono dalla presentazione di tali dichiarazioni, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione;
   b) i termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione;
   c) i termini di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, concernenti l'imposta di registro, decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni;
   d) i termini di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, concernente le imposte di successione e donazione, decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni.

  19. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti con particolare riferimento all'imposta sul valore aggiunto, al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni, a decorrere dalla dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2015:
   a) all'articolo 3, comma 1, le parole da: «I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare» fino a: «possono non comprendere tale dichiarazione in quella unificata.» sono soppresse;
   b) all'articolo 4, comma 1, le parole: «Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata dall'articolo 3, comma 1, i» sono sostituite dalla seguente: «I»;
   c) all'articolo 8, comma 1, le parole: «Salvo quanto previsto relativamente alla dichiarazione unificata, il contribuente presenta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, tra il 1o febbraio e il 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «Il contribuente presenta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, nel mese di febbraio»;
   d) l'articolo 8-bis, concernente l'obbligo di comunicazione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto riferita all'anno solare precedente, è abrogato.

  20. Al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015».
  21. In attesa del riordino della disciplina in materia di giochi pubblici conseguente all'attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23, per assicurare parità di condizioni competitive fra imprese che, munite di concessione, offrono scommesse con vincite in denaro per conto dello Stato e persone che, in assenza di tale concessione e fino al momento in cui la conseguono, offrono comunque scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché in considerazione del fatto che, in tale secondo caso, il contratto di gioco è perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, nei riguardi del titolare dell'esercizio e del punto di raccolta trovano applicazione, per esigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonché di tutela dei minori di età e delle fasce sociali più deboli, i seguenti obblighi e divieti:
   a) le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di antiriciclaggio, e in particolare le disposizioni di cui al titolo II, capo I, del predetto decreto legislativo, in materia di obblighi di identificazione, assumendo gli oneri e le responsabilità derivanti dall'applicazione del codice in materia di protezione di dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
   b) è vietata la raccolta per eventi non inseriti nel palinsesto, anche complementare, reso disponibile nel sito internet istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
   c) è vietata la raccolta di scommesse che consentono vincite superiori a euro 10.000;
   d) continua ad applicarsi l'articolo 7, commi 5 e 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni;
   e) il proprietario dell'immobile in cui ha sede l'esercizio o il punto di raccolta di cui all'alinea, ovvero il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta, qualora diverso dal proprietario, comunicano i loro dati anagrafici e l'esistenza dell'attività di raccolta di gioco con vincita in denaro all'autorità di pubblica sicurezza entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e, successivamente, entro sette giorni dalla data di avvio dell'attività;
   f) continua ad applicarsi il divieto di installazione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e in ogni caso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli non iscrive il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, ovvero ne effettua la cancellazione, ove già iscritto;
   g) l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è dovuta dal titolare di ciascun esercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite in denaro ovvero di altro suo punto di raccolta in Italia collegatovi telematicamente. L'imposta si applica su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo di imposta antecedente a quello di riferimento, nonché con l'aliquota massima stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3.1), del citato decreto legislativo n. 504 del 1998. Per i periodi di imposta decorrenti dal 1o gennaio 2015 non si applica conseguentemente la disposizione di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
   h) la violazione delle disposizioni di cui alle lettere da b) a f) è punita:
    1) quanto alla lettera b), con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000;
    2) quanto alla lettera c), con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 100.000;
    3) quanto alla lettera d), relativamente alla violazione degli obblighi di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 6 del medesimo articolo 7, nonché con la chiusura dell'esercizio ovvero del punto vendita;
    4) quanto alla lettera d), relativamente alla violazione degli obblighi di cui all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, con le sanzioni previste dal medesimo comma 8;
    5) quanto alla lettera e), con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.000;
    6) quanto alla lettera f), con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.500 per ciascun apparecchio installato.

  22. A decorrere dal 1o aprile 2015, la percentuale destinata alle vincite è così rideterminata:
   a) la percentuale destinata alle vincite per il gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura non inferiore al 70 per cento e il prelievo sulla raccolta di gioco è fissato nella misura del 17 per cento;
   b) la percentuale destinata alle vincite per il gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 è fissata in misura non inferiore all'81 per cento e il prelievo sulla raccolta di gioco è fissato nella misura del 9 per cento.

  23. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 22, determinate annualmente a consuntivo, sono iscritte, nell'esercizio finanziario successivo a quello di realizzazione, nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.
  24. Il titolare di un qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvengono apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni, è soggetto al pagamento:
   a) per ciascuno degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, del prelievo unificato previsto a legislazione vigente per tale tipologia di apparecchi su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 1.500 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio;
   b) per ciascun altro apparecchio, dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in ragione di un'aliquota di prelievo del 3 per cento su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 1.500 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio.

  25. In caso di prova documentale contraria, l'imponibile medio forfetario di cui al comma 24, lettere a) ovvero b), è moltiplicato per il numero effettivo di giorni di operatività comprovata dell'apparecchio.
  26. Per ciascun apparecchio di cui al comma 24, il titolare dell'esercizio pubblico è soggetto, oltre al pagamento dell'imposta ai sensi dei commi 24 e 25, alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000. L'apparecchio è in ogni caso soggetto a confisca amministrativa e, qualora di esso non sia consentito l'asporto da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ovvero della Forza di polizia che procede, il titolare dell'esercizio è custode dell'apparecchio confiscato, con obbligo di procedere a sua cura e spese alla distruzione dell'apparecchio entro dieci giorni dalla confisca, nonché alla consegna all'Agenzia delle dogane e dei monopoli della scheda madre dell'apparecchio confiscato, in caso di apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero dell'apparato hardware di suo funzionamento, in caso di apparecchio di qualunque altra tipologia. Il titolare dell'esercizio è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 200 per ogni giorno di ritardo nella distruzione dell'apparecchio ovvero nella consegna dei componenti di cui al secondo periodo del presente comma.
  27. All'articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, le parole: «anche nell'esercizio di impresa,» sono soppresse e le parole: «95 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22,26 per cento». La disposizione del periodo precedente si applica agli utili messi in distribuzione dal 1o gennaio 2014.
  28. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «4 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8 per cento».
  29. Il quinto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dal seguente:
  «I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche».

  30. Il comma 29 si applica per i proventi percepiti a decorrere dal 1o gennaio 2015.
  31. Al comma 373 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'aiuto è concesso nei limiti e alle condizioni del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis)».
  32. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d'impresa, per i quali l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248.
  33. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
   b) i commi 2 e 3 sono abrogati;
   c) al comma 4, le parole: «I veicoli di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «I veicoli di cui al comma 1».

  34. Ai fini dell'applicazione della tabella A, parte II, numero 18), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono da considerare libri tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.
  35. All'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali» sono inserite le seguenti: «e di investimento (SIE)».
  36. All'articolo 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «il FEASR ed il FEAMP» sono inserite le seguenti: «ovvero con altre linee del bilancio dell'Unione europea».
  37. All'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla messa in opera del sistema informatico di supporto alle attività di monitoraggio di cui al presente comma, anche in relazione alle attività di previsione, gestione finanziaria, controllo e valutazione di impatto economico e finanziario degli interventi, ivi compreso lo scambio elettronico dei dati con il sistema dell'Unione europea e con altri sistemi nazionali, concorre, nei limiti delle proprie disponibilità, il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183».
  38. Al fine di accelerare e semplificare l’iter dei pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea a titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato, nonché gli interventi complementari alla programmazione dell'Unione europea, a titolarità delle medesime amministrazioni centrali dello Stato, il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede alle erogazioni a proprio carico, riguardanti i predetti interventi, anche mediante versamenti nelle apposite contabilità speciali istituite presso ciascuna amministrazione titolare degli interventi stessi.
  39. All'articolo 1, comma 241, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica dei programmi dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea di cui al regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, di cui la Repubblica italiana è partner ufficiale, dei programmi dello Strumento europeo di vicinato di cui al regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, con autorità di gestione italiana, nonché dei programmi di assistenza alla pre-adesione – IPA II, di cui al regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, con Autorità di gestione italiana, sono a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nei limiti del 25 per cento della spesa pubblica prevista dal piano finanziario di ciascun programma».
  40. In attuazione dell'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Unione europea, le funzioni di autorità di audit dei programmi operativi nazionali (PON), cofinanziati dai Fondi strutturali 2014-2020, sono svolte dal nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici – UVER Unità di verifica o dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGRUE, ovvero da autorità di audit individuate presso le stesse amministrazioni centrali titolari di ciascun programma, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
  41. Ai fini del rafforzamento della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 13 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è incrementata di ulteriori 90 milioni di euro per il triennio 2015-2017.
  42. Per effetto di quanto disposto dal comma 41 del presente articolo, l'autorizzazione di spesa a favore delle aree interne, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è pari, complessivamente, a 180 milioni di euro, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2014, 23 milioni di euro per l'anno 2015, 60 milioni di euro per l'anno 2016 e 94 milioni di euro per l'anno 2017.
  43. Le risorse derivanti dalla riduzione della quota di cofinanziamento nazionale relativa a piani, programmi e interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014-2020 nelle regioni meno sviluppate, precedentemente destinate a interventi previsti in programmi paralleli rispetto a quelli cofinanziati dai Fondi strutturali europei, sono destinate a interventi previsti nell'ambito di programmi di azione e coesione, i cui contenuti sono definiti, sulla base di comuni indirizzi di impostazione e articolazione, in partenariato tra le amministrazioni nazionali aventi responsabilità di coordinamento dei Fondi strutturali e di investimento europei e le singole amministrazioni centrali e regionali interessate, in coerenza con la destinazione territoriale, sotto il coordinamento dell'autorità politica delegata per le politiche di coesione territoriale. Resta fermo quanto previsto all'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
  44. Parte delle risorse di cui al comma 43, fermo restando l'impiego nel medesimo ambito territoriale, possono essere destinate per la promozione, nell'attuale fase di crisi socio-economica, dell'occupazione delle donne nelle regioni il cui tasso di occupazione femminile risulta, sulla base della rilevazione sulla forza di lavoro dell'ISTAT, inferiore al 40 per cento nell'anno 2013.
  45. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 110, comma 10, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 168-bis del medesimo testo unico, l'individuazione dei regimi fiscali privilegiati è effettuata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, con esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni.
  46. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «Ministero delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «, entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge. La comunicazione è trasmessa anche se, alla scadenza di tale termine, le quote sono interessate da procedure esecutive o cautelari avviate, da contenzioso pendente, da accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali in corso, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero da dilazioni in corso concesse ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. In tale caso, la comunicazione assume valore informativo e deve essere integrata entro il 31 dicembre dell'anno di chiusura delle attività in corso ove la quota non sia integralmente riscossa»;
   b) al comma 2:
    1) la lettera b) è abrogata;
    2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   «c) la mancata presentazione della comunicazione di inesigibilità prevista dal comma 1 entro i termini previsti dalla legge»;
    3) alla lettera e), dopo le parole: «esito della procedura» sono aggiunte le seguenti: «o che non pregiudicano, in ogni caso, l'azione di recupero»;
   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Per le quote contenute nelle comunicazioni di inesigibilità che non sono soggette a successiva integrazione, presentate in uno stesso anno solare, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato decorso il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, fatte salve quelle per le quali l'ente creditore abbia, entro tale termine, avviato l'attività di controllo ai sensi dell'articolo 20. I crediti corrispondenti alle quote discaricate sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore»;
   d) al comma 6:
    1) dopo la parola: «trasmissione» sono inserite le seguenti: «, entro centoventi giorni,»;
    2) le parole: «trenta giorni dalla richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «tale termine»;
   e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  «6-bis. L'ente creditore adotta, nelle more dell'eventuale discarico delle quote affidate, i provvedimenti necessari ai fini dell'esecuzione delle pronunce rese nelle controversie in cui è parte l'agente della riscossione».

  47. L'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «Art. 20. – (Procedura di discarico per inesigibilità e reiscrizione nei ruoli). – 1. Il competente ufficio dell'ente creditore dà impulso alla procedura di controllo con la notifica, all'agente della riscossione competente, della comunicazione di avvio del procedimento, nella quale può contestualmente chiedere la trasmissione della documentazione ai sensi dell'articolo 19, comma 6. Lo stesso ufficio, se ritiene non rispettate le disposizioni dell'articolo 19, comma 2, lettere a), d), d-bis) ed e), entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, o, se richiesta, dalla trasmissione, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della documentazione, notifica, a pena di decadenza, apposito atto di contestazione all'agente della riscossione, che non oltre i successivi novanta giorni può produrre osservazioni. L'atto di contestazione deve contenere, a pena di nullità, l'esposizione analitica delle omissioni e dei vizi o delle irregolarità riscontrati in rapporto alla descrizione delle corrette modalità di svolgimento dell'attività. Decorso tale termine, l'ufficio, a pena di decadenza, entro sessanta giorni, ammette o rifiuta il discarico con provvedimento a carattere definitivo, ovvero, laddove le osservazioni prodotte facciano emergere la possibilità di riattivare proficuamente le attività esecutive, assegna all'agente della riscossione un termine non inferiore a dodici mesi per l'espletamento di nuove azioni, riservando la decisione allo scadere di tale termine.
  2. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato dall'ente creditore, tenuto conto del principio di economicità dell'azione amministrativa e della capacità operativa della struttura di controllo e, di norma, in misura non superiore al 5 per cento delle quote comprese nelle comunicazioni di inesigibilità presentate in ciascun anno.
  3. Se l'agente della riscossione non ha rispettato le disposizioni dell'articolo 19, comma 2, lettera c), si procede ai sensi del comma 1 del presente articolo immediatamente dopo che si è verificata la causa di perdita del diritto al discarico.
  4. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo di cui al comma 1 del presente articolo, l'agente della riscossione può definire la controversia con il pagamento di una somma, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella, pari a un ottavo dell'importo iscritto a ruolo e alla totalità delle spese di cui all'articolo 17, commi 6 e 7-ter, se rimborsate dall'ente creditore ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere alla Corte dei conti. Decorso tale termine, in mancanza di definizione agevolata o di ricorso, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari a un terzo dell'importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese di cui al periodo precedente.
  5. Le disposizioni sulla definizione agevolata di cui al comma 4 del presente articolo non si applicano ai ruoli relativi alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, resi esecutivi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e agli atti di accertamento emessi dalla stessa Agenzia, ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, per la riscossione delle medesime risorse proprie; in caso di mancato ricorso alla Corte dei conti, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari all'importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese di cui al citato comma 4.
  6. L'ente creditore, qualora nell'esercizio della propria attività istituzionale individui, successivamente al discarico, l'esistenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori, può, a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale, sulla base di valutazioni di economicità e delle esigenze operative, riaffidare in riscossione le somme, comunicando all'agente della riscossione i nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero le azioni cautelari o esecutive da intraprendere. Le modalità di affidamento di tali somme sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In tal caso, l'azione dell'agente della riscossione è preceduta dalla notifica dell'avviso di intimazione previsto dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni».

  48. Le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2014, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia, sono presentate, per i ruoli consegnati nell'anno 2014, entro il 31 dicembre 2017 e, per quelli consegnati negli anni precedenti, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2017. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono regolate le modalità per l'erogazione dei rimborsi all'agente della riscossione, a fronte delle spese di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, concernenti le procedure esecutive effettuate dall'anno 2000 all'anno 2010, da corrispondere in quote costanti e tenuto conto dei tempi di presentazione delle relative comunicazioni di inesigibilità.
  49. In deroga a quanto disposto dal comma 48, la restituzione agli agenti della riscossione delle stesse spese, maturate negli anni 2000-2013, per le procedure poste in essere per conto dei comuni, è effettuata a partire dal 30 giugno 2018, in venti rate annuali di pari importo, con onere a carico del bilancio dello Stato. A tale fine, fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, l'agente della riscossione presenta, entro il 31 marzo 2015, un'apposita istanza al Ministero dell'economia e delle finanze. A seguito dell'eventuale diniego del discarico, il recupero delle spese relative alla quota oggetto di diniego è effettuato mediante riversamento delle stesse all'entrata del bilancio dello Stato.
  50. Fino alla data di presentazione delle comunicazioni previste dal comma 48, l'agente della riscossione resta legittimato a effettuare la riscossione delle somme non pagate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, anche per le quote relative ai soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia.
  51. Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui al comma 48, presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere integrate entro i termini previsti dallo stesso comma 48. In tale caso, il controllo di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo sostituito dal comma 47 del presente articolo, può essere avviato solo decorsi i termini previsti dal citato comma 48.
  52. Alle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui al comma 48 del presente articolo si applicano gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo rispettivamente modificato e sostituito dai commi 46 e 47 del presente articolo. Le quote inesigibili, di valore inferiore o pari a 300 euro, con esclusione di quelle afferenti alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, non sono assoggettate al controllo di cui al citato articolo 19.
  53. All'articolo 1, comma 535, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «1o gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2015».
  54. A decorrere dal 1o gennaio 2015 il limite di reddito di cui all'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è fissato in 7.500 euro.
  55. Dopo il comma 3 dell'articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi di pensione e di lavoro prodotti in euro dai soggetti di cui al presente articolo concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro. La disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015».

  56. Per gli anni 2015, 2016 e 2017, la quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è determinata nel 55 per cento.
  57. Ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito denominato FSC, per specifiche finalità e sull'impiego dell'80 per cento delle risorse nelle regioni del Mezzogiorno, per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020 e nell'ambito della normativa vigente sugli aspetti generali delle politiche di coesione si applicano le seguenti disposizioni:
   a) la dotazione finanziaria del FSC è impiegata per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche nazionali, anche con riferimento alla prevista adozione della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, come definita dalla Commissione europea nell'ambito delle attività di programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei, nonché alle programmazioni di settore, tenendo conto in particolare di quelle previste dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. Tale Strategia è il risultato della somma delle specializzazioni intelligenti identificate a livello regionale, integrate dalle aree di ricerca individuate a livello nazionale;
   b) entro il 31 marzo 2015, il Ministro, o Sottosegretario di Stato, delegato alla coesione territoriale, di seguito denominato «Autorità politica per la coesione», in collaborazione con le amministrazioni interessate e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua le aree tematiche nazionali e gli obiettivi strategici per ciascuna area e li comunica alle competenti Commissioni parlamentari;
   c) entro il 30 aprile 2015, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con propria delibera, dispone una ripartizione della dotazione finanziaria del FSC iscritta in bilancio tra le diverse aree tematiche nazionali. Entro la medesima data, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica per la coesione, è istituita una Cabina di regia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, incaricata di definire specifici piani operativi per ciascuna area tematica nazionale, con l'indicazione dei risultati attesi e delle azioni e dei singoli interventi necessari al loro conseguimento, con relativa stima finanziaria, dei soggetti attuatori a livello nazionale e regionale, dei tempi di attuazione e delle modalità di monitoraggio, nonché dell'articolazione annuale dei fabbisogni finanziari fino al terzo anno successivo al termine della programmazione 2014-2020 in coerenza con l'analoga articolazione dello stanziamento per ogni area tematica nazionale. Il lavoro di predisposizione dei predetti piani è coordinato e integrato con l'adozione, tramite piani strategici, della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, qualora definiti. La Strategia deve indicare per regione e per area di specializzazione intelligente tempistiche di spesa e un numero limitato di obiettivi associabili a quello generale di crescita per anno da fissare l'anno precedente e un responsabile per regione e per area di specializzazione. Le informazioni di dettaglio in merito ai risultati conseguiti sono illustrate nella relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. I piani operativi sono redatti tenendo conto che la dotazione complessiva deve essere impiegata per un importo non inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare nei territori delle regioni del Mezzogiorno. I piani operativi, progressivamente definiti dalla Cabina di
regia, di cui al periodo precedente, sono proposti anche singolarmente dall'Autorità politica per la coesione al CIPE per la relativa approvazione;
   d) nelle more dell'individuazione delle aree tematiche e dell'adozione dei piani operativi ai sensi delle lettere a), b) e c), l'Autorità politica per la coesione può sottoporre all'approvazione del CIPE un piano stralcio per la realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori, con l'assegnazione delle risorse necessarie nel limite degli stanziamenti iscritti in bilancio. Tali interventi confluiscono nei piani operativi in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono;
   e) in attuazione delle medesime finalità di accelerazione degli interventi di cui alla lettera d), il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Autorità politica per la coesione, dispone l'assegnazione definitiva dei fondi destinati agli interventi già approvati con delibera del CIPE in via programmatica e a carico delle disponibilità del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020;
   f) i piani operativi, con i relativi fabbisogni finanziari, costituiscono la base per la predisposizione del Documento di economia e finanza (DEF) e della relativa Nota di aggiornamento, nonché per la definizione della manovra di finanza pubblica e della relativa legge di bilancio;
   g) successivamente all'approvazione del piano stralcio e dei piani operativi da parte del CIPE, che deve deliberare entro venti giorni dalla trasmissione di cui alla lettera d), l'Autorità politica per la coesione coordina l'attuazione dei piani a livello nazionale e regionale e individua i casi nei quali, per gli interventi infrastrutturali di notevole complessità, si debba procedere alla stipula del contratto istituzionale di sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e successive modificazioni, e all'articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
   h) successivamente all'approvazione da parte del CIPE dei piani operativi, sulla base dell'effettiva realizzazione degli stessi, l'Autorità politica per la coesione può proporre al CIPE, ai fini di una sua successiva deliberazione in merito, una diversa ripartizione della dotazione tra le aree tematiche nazionali, la rimodulazione delle quote annuali di spesa per ciascuna area e la revoca di assegnazioni a causa di impossibilità sopravvenute, di mancato rispetto dei tempi o di inadempienze. L'Autorità politica per la coesione presenta comunque al CIPE, entro il 10 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi della programmazione 2014-2020 ai fini della definizione della Nota di aggiornamento del DEF e della legge di bilancio;
   i) le assegnazioni del CIPE di risorse al piano stralcio e ai piani operativi approvati consentono a ciascuna amministrazione l'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziati;
   l) le risorse assegnate al piano stralcio e ai piani operativi, di cui alla lettera i), sono trasferite dal FSC, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sulla base dei profili finanziari previsti dalle delibere del CIPE di approvazione dei piani stessi. Il Ministero dell'economia e delle finanze assegna le risorse trasferite alla suddetta contabilità in favore delle amministrazioni responsabili dell'attuazione del piano stralcio e dei piani operativi degli interventi approvati dal CIPE, secondo l'articolazione temporale indicata dalle relative delibere, e provvede a effettuare i pagamenti a valere sulle medesime risorse in favore delle suddette amministrazioni, secondo le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle richieste presentate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati gli adeguamenti organizzativi necessari per la gestione delle risorse presso il citato Fondo di rotazione. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del FSC, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico. Entro il 10 settembre di ciascun anno, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di cui al citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013 sulla base delle comunicazioni trasmesse dall'Agenzia per la coesione sullo stato di attuazione degli interventi tenendo conto dei dati forniti dalle singole amministrazioni titolari degli interventi stessi e di eventuali decisioni assunte dal CIPE, di cui alla lettera h), aggiorna le previsioni di spesa riguardanti le risorse trasferite alla contabilità dedicata e quelle relative agli stanziamenti di bilancio per il successivo triennio. Sulla base di tali comunicazioni il Ministero dell'economia e delle finanze può adottare, ove necessario, decreti di svincolo delle risorse riferite all'esercizio in corso e a quelli successivi. Le amministrazioni titolari degli interventi assicurano il tempestivo e proficuo utilizzo delle risorse assegnate ai sensi del presente comma e provvedono a effettuare i controlli sulla regolarità delle spese sostenute dai beneficiari;
   m) sono trasferite al Fondo di rotazione di cui alla lettera l) anche le risorse del FSC già iscritte in bilancio per i precedenti periodi di programmazione, che sono gestite secondo le modalità indicate alla citata lettera l), ove compatibili.

  58. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
   a) articolo 5, commi 4 e 5, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e successive modificazioni;
   b) articolo 1, commi 7, 8, 9, 10 e 11, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.

  59. Il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è soppresso.
  60. Gli schemi dei piani operativi e del piano stralcio di cui al comma 57 sono trasmessi alle Camere, corredati di tutti gli elementi istruttori necessari, per il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi inutilmente venti giorni dall'assegnazione, i piani possono essere adottati in via definitiva.
  61. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.».
  62. Il limite di cui al comma 61 si applica ai trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto a decorrere dalla medesima data. Resta in ogni caso fermo il termine di ventiquattro mesi di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i lavoratori che accedono al pensionamento a età inferiore a quella corrispondente ai limiti di età, con esclusione delle cause di cessazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 3.
  63. Le economie, da accertare a consuntivo sulla base del procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, derivanti dall'applicazione del comma 61 del presente articolo affluiscono in un apposito fondo, istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto si provvede altresì a definire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo in favore delle predette categorie di soggetti.
  64. Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche, che siano decadute, entro il 31 ottobre 2014, dal beneficio della rateazione delle somme dovute in base alle comunicazioni emesse a seguito dell'attività di liquidazione e di controllo formale di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, agli avvisi di accertamento ai fini dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, agli accertamenti con adesione, mediazioni e conciliazioni giudiziali, ai fini dei medesimi tributi, possono chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo piano di rateazione delle somme dovute alle condizioni previste dalle specifiche leggi vigenti.
  65. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, relativa al Fondo destinato alla concessione di benefìci economici a favore dei lavoratori dipendenti, è ridotta di 1.930 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno e di 2.685 milioni di euro in termini di indebitamento netto per l'anno 2015, di 4.680 milioni di euro per l'anno 2016, di 4.135 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
  66. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativa al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, è ridotta di 331,533 milioni di euro per l'anno 2015 e di 18,533 milioni di euro a decorre dall'anno 2016.
  67. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 143, e fatta salva l'adozione dei provvedimenti normativi di cui al comma 68 del presente articolo:
   a) l'aliquota IVA del 10 per cento è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1o gennaio 2016 e di un ulteriore punto percentuale dal 1o gennaio 2017;
   b) l'aliquota IVA del 22 per cento è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1o gennaio 2016, di un ulteriore punto percentuale dal 1o gennaio 2017 e di ulteriore 0,5 punti percentuali dal 1o gennaio 2018;
   c) a decorrere dal 1o gennaio 2018, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 700 milioni di euro per l'anno 2018 e ciascuno degli anni successivi; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione nel sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

  68. Le misure di cui al comma 67 possono essere sostituite integralmente o in parte da provvedimenti normativi che assicurino, integralmente o in parte, gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.
  69. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 35 milioni di euro per il 2015.
  70. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, le parole: «e 383 milioni di euro a decorrere dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, 383 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 e 233 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015». Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è ridotto di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
  71. Con effetto dall'anno 2015 è disposto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'INPS, di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 a valere sulle risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a decorrere dall'anno 2015; tali risorse gravano sulle quote destinate ai fondi interprofessionali per la formazione continua.
  72. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 19 ottobre 1999, n. 370, è ridotta di 4 milioni di euro per l'anno 2015.
  73. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, derivanti dal comma 72, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
  74. L'articolo 25, quarto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che per la sussistenza del requisito della territorialità non rileva l'articolo 4 del codice della navigazione.
  75. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2015-2017 restano determinati, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
  76. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2015 e del triennio 2015-2017 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
  77. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.
  78. Gli importi delle riduzioni, per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017 per le leggi che dispongono spese di parte corrente, con le relative aggregazioni per programma e per missione, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella D allegata alla presente legge.
  79. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 77, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell'anno 2015, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
  80. Per l'esercizio finanziario 2015, in attuazione dell'autorizzazione richiesta ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concessa a seguito dell'approvazione, con risoluzione, dell'apposita Relazione al Parlamento 2014, le nuove o maggiori spese correnti, le riduzioni di entrata e le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente possono eccedere le risorse da utilizzare a copertura, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nel limite massimo indicato nella medesima Relazione, secondo il prospetto allegato alla presente legge.
  81. Per gli esercizi finanziari 2016 e 2017, la copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo il prospetto allegato alla presente legge.
  82. Le disposizioni di cui alla presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
  83. La presente legge, salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 14, entra in vigore il 1o gennaio 2015.

PROSPETTO DI COPERTURA (*)

(*) Il prospetto di copertura è riportato nel testo del Governo.

BILANCIO DELLO STATO:
REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE

BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE
(dati in milioni di euro)

Assestato 2014 Iniziali 2015 2016 2017
Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Competenza
ENTRATE   27.099 27.099 27.421 27.421 28.141 28.585
Rimborsi IVA   27.099 27.099 27.421 27.421 28.141 28.585
SPESA CORRENTE   34.016 34.016 41.769 41.769 31.291 31.735
Rimborsi IVA   27.099 27.099 27.421 27.421 28.141 28.585
Sospesi compartecipazione IVA   0 0 4.356 4.356 0 0
Posta editoria   0 0 0 0 0 0
FSN-saldo IRAP   2.560 2.560  0  0 0 0
Anticipazioni tesoreria INPS   0 0 3.500 3.500 0 0
Chiusura anticipazione tesoreria Interno   0 0 3.342 3.342 0 0
Rimborso imposte dirette pregresse   3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150
Entrate erariali   0 0 0 0 0 0
Gestione gioco-lotto relativi anni pregressi   1.207 1.207 0 0 0 0
SPESA IN CONTO CAPITALE   0 0 2.016 2.016 0 0
Ripiano sospesi di tesoreria Enti Locali   0 0 2.016 2.016 0 0
TOTALE SPESA LEGGE DI BILANCIO   34.016 34.016 43.785 43.785 31.291 31.735
LEGGE DI STABILITÀ   0 0 520 520 0 0
Tabella C - saldo IRAP   480 480
Piano risanamento Molise   40 40
Totale spesa legge di bilancio e di stabilità 34.016 34.016 44.305 44.305 31.291 31.735

TABELLE

Tabella A. — INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

Tabella B. — INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

Tabella C. — STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITÀ

Tabella D. — VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA DI PARTE CORRENTE PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

Tabella E. — IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI, CON EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

Tabella A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2015 2016 2017
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE
Ministero dell'economia e delle finanze 109.407.618 130.978.618 185.698.618
(161.957.618) (198.798.618) (246.798.618)
Ministero della giustizia 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 51.983.999 59.488.999 59.488.999
(52.383.999) (59.888.999) (59.888.999)
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7.000 9.000 9.000
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 9.536.000 10.400.000 10.400.000
(10.136.000) (11.000.000) (11.000.000)
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 10.312.000 12.800.000 12.800.000
(12.612.000)
Ministero della salute 5.000.000 6.500.000 8.500.000
(8.000.000) (8.000.000) (10.000.000)
Totale accantonamenti per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate . . . 196.246.617 230.176.617 286.896.617
(255.096.617) (300.496.617) (350.496.617)
Di cui regolazione debitoria . . . –   –   –  
Di cui limite d'impegno . . . –   –   –  

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

Tabella B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2015 2016 2017
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE
Ministero dell'economia e delle finanze 59.200.000 229.400.000 376.400.000
(82.400.000)
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 32.753.000 32.753.000 32.753.000
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 42.949 34.708.000 –  
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca –  
–  
(60.000.000)
–  
(170.000.000)
Ministero dell'interno 20.000.000 30.000.000 38.000.000
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7.715.000 17.415.000 17.415.000
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti –   27.500.000 47.500.000
(30.500.000) (50.500.000)
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo –  
–  
(100.000.000)
–  
(100.000.000)
Ministero della salute 6.000.000 3.000.000 3.000.000
(8.000.000) (4.000.000) (4.000.000)
Totale accantonamenti per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate 125.710.949 374.776.000 515.068.000
(150.910.949) (538.776.000) (789.068.000)
Di cui regolazione debitoria . . . –   –   –  
Di cui limite d'impegno . . . –   –   –  

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITÀ

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

Tabella C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITÀ

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017

ORGANI COSTITUZIONALI, A RILEVANZA COSTITUZIONALE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Presidenza del Consiglio dei ministri

Ministero dell'economia e delle finanze

Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza:
– Art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (21.3 – cap. 2185) Cp 65.730.527 63.427.302 63.427.302
Cs 65.730.527 63.427.302 63.427.302

Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3 – cap. 2115)

Cp 33.420.644 33.687.736 33.590.787
Cs 33.420.644 33.687.736 33.590.787
Totale missione Cp 99.151.171 97.115.038 97.018.089
Cs 99.151.171 97.115.038 97.018.089

RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI

Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle regioni a statuto speciale

Ministero dell'economia e delle finanze

Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia:
– Art. 16, comma 2: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia (2.3 – cap. 7513/p) Cp 5.092.950 5.104.167 5.104.167
Cs 5.092.950 5.104.167 5.104.167

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017

Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria

Ministero dell'economia e delle finanze

Decreto legislativo n. 56 del 2000: Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133

  – Art. 13, comma 3: Attribuzione gettito IRAP regioni a statuto ordinario (2.4 – cap 2701)
Cp 480.000.000 –  – 
Cs 480.000.000 –  – 
Rapporti finanziari con Enti territoriali

Ministero dell'economia e delle finanze

Legge n. 353 del 2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi (2.5 – cap. 2820) Cp 1.296.642 1.307.468 1.307.468
Cs 1.296.642 1.307.468 1.307.468
Totale missione Cp 486.389.592 6.411.635 6.411.635
Cs 486.389.592 6.411.635 6.411.635
L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO

Cooperazione allo sviluppo

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e legge n. 49 del 1987: Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (a) (1.2 – capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184) Cp 180.467.050 175.663.052 175.228.586
Cs 180.467.050 175.663.052 175.228.586

(a) L'importo dell'autorizzazione non tiene conto della variazione in diminuzione proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017

Legge n. 49 del 1987: Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (1.2 – capp. 7168, 7169)

Cp 354.307 362.619 362.619
Cs 354.307 362.619 362.619

Cooperazione economica e relazioni internazionali

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'istituto italo-latino-americano, firmata a Roma il 1o giugno 1966 (1.3 – cap. 3751) Cp 1.701.998 1.644.678 1.634.606
Cs 1.701.998 1.644.678 1.634.606
Promozione della pace e sicurezza internazionale

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al fondo europeo per la gioventù (1.4 – cap. 3399) Cp 210.718 214.950 214.950
Cs 210.718 214.950 214.950
Integrazione europea

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (1.5 – capp. 4543, 4545) Cp 1.067.418 1.028.887 1.025.900
Cs 1.067.418 1.028.887 1.025.900

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.10 – cap. 1163) Cp 1.402.108 1.405.108 1.405.108
Cs 1.402.108 1.405.108 1.405.108
Totale missione Cp 185.203.599 180.319.294 179.871.769
Cs 185.203.599 180.319.294 179.871.769
DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO
Approntamento e impiego delle forze navali
Ministero della difesa
Decreto legislativo n. 66 del 2010: Codice dell'ordinamento militare:
– Art. 565: Contributo a favore dell'organizzazione idrografica internazionale (1.3 – cap. 1345) Cp 85.253 82.047 81.894
Cs 85.253 82.047 81.894
Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare

Ministero della difesa

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.5 – cap. 1352) Cp 684.512 688.285 711.311
Cs 684.512 688.285 711.311
Totale missione Cp 769.765 770.332 793.205
Cs 769.765 770.332 793.205

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017
GIUSTIZIA

Amministrazione penitenziaria

Ministero della giustizia

Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:
– Art. 135, comma 4: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (1.1 – cap. 1768) Cp 220.391 220.391 230.000
Cs 220.391 220.391 230.000
Totale missione Cp 220.391 220.391 230.000
Cs 220.391 220.391 230.000

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:

– Art. 2, comma 1: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima (legge n. 41 del 1982) (4.1 – cap. 2179) Cp 338.552 346.324 346.324
Cs 338.552 346.324 346.324

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017

Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia

Ministero dell'interno

Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:

– Art. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (3.3 – capp. 2668, 2815) Cp 538.280 547.362 545.774
Cs 538.280 547.362 545.774
Totale missione Cp 876.832 893.686 892.098
Cs 876.832 893.686 892.098
SOCCORSO CIVILE
Protezione civile

Ministero dell'economia e delle finanze

Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:
– Art. 6, comma 1: Reintegro del Fondo per la protezione civile (6.2 – cap. 7446/P) Cp 50.420.807 47.782.919 47.782.919
Cs 50.420.807 47.782.919 47.782.919
Decreto-legge n. 90 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 152 del 2005: Disposizioni urgenti in materia di protezione civile:
– Art. 4, comma 1: Disposizioni in materia di protezione civile (6.2 – cap. 2184) Cp 6.691.617 6.446.463 6.882.995
Cs 6.691.617 6.446.463 6.882.995

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017
Legge n. 228 del 2012: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013):
– Art. 1, comma 290: Integrazione fondo protezione civile per eventi alluvionali ed altre calamità (6.2 – cap. 7446/P) Cp 44.746.078 –   –  
Cs 44.746.078 –   –  
Decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province:
– Art. 10, comma 1: Fondo emergenze nazionali (6.2 – cap. 7441) Cp 140.000.000 140.000.000 140.000.000
Cs 140.000.000 140.000.000 140.000.000
Totale missione Cp 241.858.502 194.229.382 194.665.914
Cs 241.858.502 194.229.382 194.665.914
AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.2 – cap. 2200) Cp 471.945 430.881 429.631
Cs 471.945 430.881 429.631

Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

– Art. 6: Contributo al CRA (1.2 – cap. 2083) Cp 5.084.549 4.570.897 4.557.631
Cs 5.084.549 4.570.897 4.557.631

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017
Sostegno al settore agricolo
Ministero dell'economia e delle finanze

Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (7.1 – cap. 1525)

Cp 122.271.402 118.575.903 118.575.903
Cs 122.271.402 118.575.903 118.575.903

Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:
– Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (1.5 – capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488) Cp 3.726.984 3.777.847 4.119.734
Cs 3.726.984 3.777.847 4.119.734
Totale missione Cp 131.554.880 127.355.528 127.682.899
Cs 131.554.880 127.355.528 127.682.899

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile

Ministero dello sviluppo economico

Decreto legislativo n. 257 del 2003: Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie,

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017
l'energia e l'ambiente – ENEA, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137:
– Art. 19, comma 1, lettera a): Contributo per le spese di funzionamento dell'ENEA (5.7 – cap. 7630/P) Cp 16.933.045 16.933.045 16.933.045
Cs 16.933.045 16.933.045 16.933.045
Totale missione Cp 16.933.045 16.933.045 16.933.045
Cs 16.933.045 16.933.045 16.933.045
REGOLAZIONE DEI MERCATI

Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

Ministero dello sviluppo economico

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1 – cap. 2280) Cp –   –   –  
Cs –   –   –  
Totale missione Cp –   –   –  
Cs –   –   –  

DIRITTO ALLA MOBILITÀ E SVILUPPO DEI SISTEMI DI TRASPORTO

Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC):

Art. 7: Contributo per il funzionamento dell'ENAC (2.3 – cap. 1921) Cp 716.597 597.347 532.257
Cs 716.597 597.347 532.257

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017
Sostegno allo sviluppo del trasporto
Ministero dell'economia e delle finanze
Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997):
– Art. 23: Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (9.1 – cap. 1723) Cp 170.416 163.851 163.375
Cs 170.416 163.851 163.375
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto-legge n. 535 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 647 del 1996: Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei:
– Art. 3: Contributo al «Centro internazionale radio-medico CIRM» (2.6 – cap. 1850) Cp 45.824 45.511 45.253
Cs 45.824 45.511 45.253
Totale missione Cp 932.837 806.709 740.885
Cs 932.837 806.709 740.885
COMUNICAZIONI
Sostegno all'editoria
Ministero dell'economia e delle finanze
Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 – capp. 2183, 7442) Cp 107.462.418 103.729.125 103.428.085
Cs 107.462.418 103.729.125 103.428.085
Totale missione Cp 107.462.418 103.729.125 103.428.085
Cs 107.462.418 103.729.125 103.428.085

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017
COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
Ministero dello sviluppo economico
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.2 – cap. 2501) Cp 6.858.263 7.399.251 7.357.576
Cs 6.858.263 7.399.251 7.357.576
Decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:
– Art. 14, comma 19: Trasferimento risorse, già destinate all'ICE, in un fondo per la promozione degli scambi ed internazionalizzazione delle imprese (4.2 – cap. 2535) Cp 19.107.513 18.332.671 18.332.671
Cs 19.107.513 18.332.671 18.332.671
– Art. 14, comma 26-ter, punto 1: Finanziamento delle spese di funzionamento dell'agenzia (4.2 – cap. 2530) Cp 14.804.164 14.843.475 14.843.475
Cs 14.804.164 14.843.475 14.843.475
Totale missione Cp 40.769.940 40.575.397 40.533.722
Cs 40.769.940 40.575.397 40.533.722
RICERCA E INNOVAZIONE
Ricerca in materia ambientale
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria:
– Art. 28, comma 1: Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (2.1 – capp. 3621, 8831) Cp 22.448.654 22.448.654 22.448.654
Cs 22.448.654 22.448.654 22.448.654

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali – Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (2.1 – capp. 2040, 2041, 2043) Cp 874.862 897.538 897.538
Cs 874.862 897.538 897.538
Ricerca di base e applicata
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012: Misure urgenti per la crescita del Paese:
– Art. 19: Agenzia digitale (12.1 – cap. 1707) Cp 2.737.054 2.856.945 2.856.945
Cs 2.737.054 2.856.945 2.856.945
Ricerca per il settore della sanità pubblica
Ministero della salute
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:
– Art. 12, comma 2: Fondo per il finanziamento di attività ricerca (2.1 – cap. 3392) Cp 253.859.000 254.210.075 254.243.175
Cs 253.859.000 254.210.075 254.243.175
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.4 – cap. 1679) Cp 4.250.000 4.250.000 4.250.000
Cs 4.250.000 4.250.000 4.250.000
Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017
e decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi in favore delle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi, articolo 23-septies, comma 1 – personale dell'Istituto nazionale di geofisica – e legge 27 dicembre 2006, n. 296: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), articolo 1, comma 652 – piano straordinario di assunzione di ricercatori, e decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, articolo 19, comma 3 – Sistema nazionale di valutazione e decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, articolo 58, comma 2 – Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca e decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, articolo 24, comma 1 – Assunzione di personale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (a) (3.4 – cap. 7236) Cp 1.744.183.125 1.739.856.752 1.738.468.271
(1.740.183.125)
Cs 1.744.183.125 1.739.856.752 1.738.468.271
(1.740.183.125)
Totale missione Cp 2.028.352.695 2.024.519.964 2.023.164.583
(2.024.352.695)
Cs 2.028.352.695 2.024.519.964 2.023.164.583
(2.024.352.695)
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare

(a) L'importo dell'autorizzazione tiene conto della variazione in diminuzione di euro 534.000 proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017
– Art. 7, comma 1.1: mezzi navali ed aerei (1.10 – capp. 1644, 1646) Cp 31.634.807 31.818.730 32.053.694
Cs 31.634.807 31.818.730 32.053.694
Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (1.10 – capp. 1388, 1389) Cp 30.859 32.265 34.341
Cs 30.859 32.265 34.341
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.10 – cap. 1551) Cp 4.275.357 4.114.645 4.102.413
Cs 4.275.357 4.114.645 4.102.413
Totale missione Cp 35.941.023 35.965.640 36.190.448
Cs 35.941.023 35.965.640 36.190.448
TUTELA DELLA SALUTE
Sanità pubblica veterinaria
Ministero della salute
Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo:
– Art. 1, comma 2: Finanziamento interventi in materia di animali di affezione e prevenzione randagismo (1.2 – cap. 5340) Cp 309.000 310.000 310.000
Cs 309.000 310.000 310.000
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure
Ministero della salute
Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980: Riordinamento della Croce rossa italiana (articolo 70 della legge n. 833 del 1978): Contributo alla croce rossa italiana (1.7 – cap. 3453) Cp –   –   –  
Cs –   –   –  
Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421:
– Art. 4, comma 1: Fondo per il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità e

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017
legge n. 219 del 2005: Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati, art. 12, comma 6 – Compiti del centro nazionale sangue (1.7 – cap. 3443) Cp 9.400.947 9.400.947 9.400.947
Cs 9.400.947 9.400.947 9.400.947
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.7 – cap. 3412) Cp 3.261.606 3.261.606 3.261.606
Cs 3.261.606 3.261.606 3.261.606
Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Interventi per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale al 31 dicembre 1999, nonché per garantire la funzionalità dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali:
– Art. 2, comma 4: Contributo a favore dell'agenzia per i servizi sanitari regionali (1.7 – cap. 3457) Cp 400.352 400.352 400.352
Cs 400.352 400.352 400.352
Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici:
– Art. 48, comma 9: Agenzia italiana del farmaco (1.7 – capp. 3458, 7230) Cp 626.523 2.300.094 2.293.418
Cs 626.523 2.300.094 2.293.418
Totale missione Cp 13.998.428 15.672.999 15.666.323
Cs 13.998.428 15.672.999 15.666.323
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E PAESAGGISTICI
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017
spettacolo (1.2 – capp. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8570, 8571, 8573, 8721) Cp 406.229.000 407.085.025 407.085.025
Cs 406.229.000 407.085.025 407.085.025
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della Biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma (a) (1.10 – cap. 3610)

Cp 1.452.756 614.874 614.874
Cs 1.452.756 614.874 614.874
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali:
– Art. 22: Assegnazione per il funzionamento degli istituti centrali (a) (1.10 – cap. 3611) Cp 1.428.220 687.164 687.164
Cs 1.428.220 687.164 687.164
Legge n. 466 del 1988: Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei (1.10 – cap. 3630) Cp 875.000 877.000 877.000
Cs 875.000 877.000 877.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (a) (1.10 – capp. 3670, 3671) Cp 17.257.910 17.272.910 17.272.910
Cs 17.257.910 17.272.910 17.272.910
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Legge n. 77 del 2006: Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti

(a) L'importo dell'autorizzazione tiene conto della variazione in aumento proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017
nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO:
– Art. 4, comma 1: Interventi in favore dei siti italiani inseriti nella «lista del patrimonio mondiale» dell'UNESCO (1.14 – capp. 1442, 7305) Cp 1.312.000 1.315.000 1.315.000
Cs 1.312.000 1.315.000 1.315.000
Totale missione Cp 428.554.886 427.851.973 427.851.973
Cs 428.554.886 427.851.973 427.851.973
ISTRUZIONE SCOLASTICA

Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.8 – cap. 1261) Cp 1.478.000 1.478.000 1.478.000
Cs 1.478.000 1.478.000 1.478.000
Istituzioni scolastiche non statali

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle scuole europee che modifica l'articolo 1 della Convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della Scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (1.9 – cap. 2193) Cp 284.000 293.000 293.000
Cs 284.000 293.000 293.000
Totale missione Cp 1.762.000 1.771.000 1.771.000
Cs 1.762.000 1.771.000 1.771.000

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017

ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA

Diritto allo studio nell'istruzione universitaria

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (2.1 – cap. 1709) Cp 6.553.000 6.565.000 6.565.000
(3.453.000)
(4.965.000) (4.965.000)
Cs 6.553.000 6.565.000 6.565.000
(3.453.000)
(4.965.000) (4.965.000)
Legge n. 338 del 2000: Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari:
– Art. 1, comma 1: Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (2.1 – cap. 7273) Cp 18.013.000 18.052.000 18.052.000
Cs 18.013.000 18.052.000 18.052.000
Sistema universitario e formazione post-universitaria

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute e decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia:

Art. 60, comma 1 – Semplificazione del sistema di finanziamento delle università e delle procedure di valutazione del sistema universitario (2.3 – cap. 1692) Cp 69.147.000 69.305.000 69.305.000
Cs 69.147.000 69.305.000 69.305.000
Totale missione Cp 93.713.000 93.922.000 93.922.000
(90.613.000)
(92.322.000) (92.322.000)
Cs 93.713.000 93.922.000 93.922.000
(90.613.000)
(92.322.000) (92.322.000)

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Protezione sociale per particolari categorie
Ministero dell'economia e delle finanze

Legge n. 16 del 1980: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero e legge n. 137 del 2001: Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana (17.1 – cap. 7256)

Cp 6.908.835 7.055.885 7.893.390
Cs 6.908.835 7.055.885 7.893.390
Sostegno alla famiglia
Ministero dell'economia e delle finanze

Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:

– Art. 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17.3 – cap. 2102) Cp 18.261.738 17.621.227 17.621.227
Cs 18.261.738 17.621.227 17.621.227
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto legislativo n. 196 del 2003: Codice in materia di protezione dei dati personali (17.4 – cap. 1733) Cp 7.375.993 7.116.878 7.855.861
Cs 7.375.993 7.116.878 7.855.861

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017
Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:
– Art. 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4 – cap. 2108/P) Cp 9.971.390 9.599.591 10.621.990
Cs 9.971.390 9.599.591 10.621.990
Decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province:
– Art. 5-bis, comma 1: Incremento del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine dell'assistenza e del sostegno alle donne vittime di violenza (17.4 – cap. 2108/P) Cp 9.119.826 9.007.627 9.057.403
Cs 9.119.826 9.007.627 9.057.403
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali:
Art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4.5 – cap. 3671) Cp 12.992.666 12.589.741 12.553.204
Cs 12.992.666 12.589.741 12.553.204
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
Art. 1, comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza (4.5 – cap. 3527) Cp 28.709.000 28.794.000 28.794.000
Cs 28.709.000 28.794.000 28.794.000
Totale missione Cp 93.339.448 91.784.949 94.397.075
Cs 93.339.448 91.784.949 94.397.075

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017
POLITICHE PER IL LAVORO
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):
– Art. 3, comma 149: Fondo per le spese di funzionamento della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (1.7 – cap. 5025) Cp 1.002.881 1.024.216 1.104.040
Cs 1.002.881 1.024.216 1.104.040
Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
– Art. 1, comma 1163: Finanziamento dell'attività di formazione professionale (1.9 – cap. 7682) Cp 5.078.361 4.822.906 4.812.926
Cs 5.078.361 4.822.906 4.812.926
Totale missione Cp 6.081.242 5.847.122 5.916.966
Cs 6.081.242 5.847.122 5.916.966
IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI
Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale
Ministero dell'interno
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1 – cap. 2309) Cp 1.039.680 1.061.646 1.056.197
Cs 1.039.680 1.061.646 1.056.197

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017
Decreto legislativo n. 140 del 2005: Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri:
– Art. 13: Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato (5.1 – cap. 2311) Cp 4.010.303 3.869.784 3.858.553
Cs 4.010.303 3.869.784 3.858.553
Totale missione Cp 5.049.983 4.931.430 4.914.750
Cs 5.049.983 4.931.430 4.914.750
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO

Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario

Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito dalla legge n. 216 del 1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (1.4 – cap. 1560) Cp 337.766 325.804 324.858
Cs 337.766 325.804 324.858
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale:
– Art. 3, comma 9: Compensazione oneri derivanti dalla fruizione di tariffe agevolate energia elettrica e gas (1.5 – cap. 3822) Cp 66.170.197 63.852.487 63.667.176
Cs 66.170.197 63.852.487 63.667.176

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017
Analisi e programmazione economico-finanziaria
Ministero dell'economia e delle finanze
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.6 – cap. 1613) Cp 12.430 11.639 12.814
(50.012.430) (50.011.639) (50.012.814)
Cs 12.430 11.639 12.814
(50.012.430) (50.011.639) (50.012.814)
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:
– Art. 51: Contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno – SVIMEZ (1.6 – cap. 7330) Cp 1.576.772 1.327.351 1.463.733
(1.376.772)
Cs 1.576.772 1.327.351 1.463.733
(1.376.772)
Totale missione Cp 68.097.165 65.517.281 65.468.581
(117.897.165) (115.517.281) (115.468.581)
Cs 68.097.165 65.517.281 65.468.581
(117.897.165) (115.517.281) (115.468.581)

GIOVANI E SPORT
Incentivazione e sostegno alla gioventù
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:
– Art. 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (22.2 – cap. 2106) Cp 5.761.589 5.559.878 6.136.837
Cs 5.761.589 5.559.878 6.136.837
Totale missione Cp 5.761.589 5.559.878 6.136.837
Cs 5.761.589 5.559.878 6.136.837

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017
TURISMO
Sviluppo e competitività del turismo
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale:
– Art. 12, comma 2: Spese per il funzionamento enti - Agenzia nazionale del turismo (6.1 – cap. 6821) Cp 2.380.366 2.387.366 2.387.366
Cs 2.380.366 2.387.366 2.387.366
Totale missione Cp 2.380.366 2.387.366 2.387.366
Cs 2.380.366 2.387.366 2.387.366

SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche

Ministero dell'economia e delle finanze

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):
– Art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (24.4 – cap. 1680) Cp 36.319.976 34.695.682 34.594.989
Cs 36.319.976 34.695.682 34.594.989

Decreto legislativo n. 6 del 2010: Riorganizzazione del centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69:

– Art. 4, comma 2: Spese di funzionamento del FORMEZ PA (24.4 – cap. 5200) Cp 4.986.275 4.811.325 4.797.362
Cs 4.986.275 4.811.325 4.797.362

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017
Decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013: Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (24.4 - Cap. 5217) Cp 1.054.675 1.078.100 1.184.675
Cs 1.054.675 1.078.100 1.184.675
Totale missione Cp 42.360.926 40.585.107 40.577.026
Cs 42.360.926 40.585.107 40.577.026
FONDI DA RIPARTIRE
Fondi da assegnare
Ministero dell'economia e delle finanze
Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (25.1 – cap. 3026) Cp 29.770.071 28.660.714 28.577.536
Cs 29.770.071 28.660.714 28.577.536
Totale missione Cp 29.770.071 28.660.714 28.577.536
Cs 29.770.071 28.660.714 28.577.536
Totale generale Cp 4.167.285.794 3.614.336.985 3.616.143.810
(4.209.985.794) (3.662.736.985) (3.664.543.810)
Cs 4.167.285.794 3.614.336.985 3.616.143.810
(4.209.985.794) (3.662.736.985) (3.664.543.810)

TABELLA D

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA DI PARTE CORRENTE PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

Nella colonna «definanziamento» il codice «0» indica che la riduzione dell'autorizzazione di spesa viene operata per gli anni relativi al triennio considerato e per gli importi previsti; il codice «1» indica che la riduzione viene disposta in via permanente per gli importi stessi, fino alla scadenza dell'autorizzazione di spesa.

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella – indicate secondo l'amministrazione pertinente – riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale è ricompreso il capitolo.

Tabella D

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA DI PARTE CORRENTE PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2015 2016 2017 Definan-
ziamento
RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI

Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa

Ministero dell'interno

Decreto-legge n. 80 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 2004: Disposizioni urgenti in materia di enti locali:
– Art. 6-bis, comma 1: Fondo finalizzato ad erogazioni straordinarie a favore dei comuni e delle province per eventi eccezionali (2.3 – cap. 1331) Cp –64.784 –64.784 –64.784
Cs –64.784 –64.784 –64.784

Decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005: Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti:

– Art. 7-bis, comma 1: Assistenza sanitaria per i cittadini

Segue: Tabella D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2015 2016 2017 Definan-
ziamento
di Campione d'Italia (2.3 – cap. 1331) Cp –424.841 –424.841 –424.841
Cs –424.841 –424.841 –424.841
Totale missione Cp –489.625 –489.625 –489.625
Cs –489.625 –489.625 –489.625
GIUSTIZIA
Giustizia civile e penale
Ministero della giustizia
Decreto legislativo n. 26 del 2006: Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati:
– Art. 1: Scuola superiore della magistratura (1.2 – cap. 1478) Cp –1.500.000 –1.500.000 –1.500.000
Cs –1.500.000 –1.500.000 –1.500.000
Totale missione Cp –1.500.000 –1.500.000 –1.500.000
Cs –1.500.000 –1.500.000 –1.500.000
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):
– Art. 145, comma 40: Promozione di trasporti marittimi sicuri (4.1 – cap. 2246) Cp –3.400.000 –3.387.260 –3.553.345
Cs –3.400.000 –3.387.260 –3.553.345

Segue: Tabella D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2015 2016 2017 Definan-
ziamento
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

Ministero dell'interno

Legge n. 7 del 2006 Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile:

– Art. 5, comma 2: Istituzione di un numero verde contro le mutilazioni genitali femminili (3.1 – cap. 2568) Cp –65.219 –71.540 –73.334
Cs –65.219 –71.540 –73.334
Legge n. 48 del 2008: Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno:
– Art. 12, comma 1: Fondo per il contrasto della pedopornografia su internet e per la protezione delle infrastrutture informatiche di interesse nazionale (3.1 – cap. 2632) Cp –465.691 –492.041 –498.924
Cs –465.691 –492.041 –498.924

Pianificazione e coordinamento Forze di polizia

Ministero dell'interno
Legge n. 125 del 2001: Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati:
– Art. 3, comma 4: Monitoraggio dei dati relativi all'abuso di alcol (3.3 – cap. 2762) Cp –10.499 –16.503 –16.456
Cs –10.499 –16.503 –16.456

Segue: Tabella D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2015 2016 2017 Definan-
ziamento
Decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale:
– Art. 1, comma 5: Fondo per l'istituzione del Sistema d'informazione visti (3.3 – cap. 2735) Cp –770.771 –1.331.678 –1.330.724
Cs –770.771 –1.331.678 –1.330.724
Decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie:
– Art. 2, comma 6-decies: Rete degli esperti per la sicurezza (3.3 – cap. 2642) Cp –246.724 –250.915 –250.186
Cs –246.724 –250.915 –250.186
Totale missione Cp –4.958.904 –5.549.937 –5.722.969
Cs –4.958.904 –5.549.937 –5.722.969
SOCCORSO CIVILE

Interventi per soccorsi

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Decreto-legge n. 136 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2014: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire

Segue: Tabella D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2015 2016 2017 Definan-
ziamento
lo sviluppo delle aree interessate:
– Art. 3, comma 2-sexies: Flotta aerea antincendio del Corpo forestale dello Stato per interventi nella «Terra dei fuochi» CFS (4.1 – cap. 3080) Cp –1.000.000 –1.000.000 –1.000.000
Cs –1.000.000 –1.000.000 –1.000.000
Totale missione Cp –1.000.000 –1.000.000 –1.000.000
Cs –1.000.000 –1.000.000 –1.000.000
AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Decreto-legge n. 182 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 231 del 2005: Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari:

– Art. 1-quinquies, comma 2: Contributo all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) (1.2 – cap. 2109) Cp –264.000 –264.000 –280.603
Cs –264.000 –264.000 –280.603

Segue: Tabella D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2015 2016 2017 Definan-
ziamento
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
– Art. 3, comma 34: Trasferimenti alle imprese (1.2 – cap. 2285) Cp –733.000 –733.000 –733.000
Cs –733.000 –733.000 –733.000
Totale missione Cp –997.000 –997.000 –1.013.603
Cs –997.000 –997.000 –1.013.603
COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE

Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo

Ministero dello sviluppo economico

Legge n. 140 del 1999: Norme in materia di attività produttive:

– Art. 3: Studi e ricerche per la politica industriale (1.1 – cap. 2234) Cp –39.118 –39.118 –39.118
Cs –39.118 –39.118 –39.118
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
– Art. 1, comma 852: Interventi di salvaguardia e consolidamento di attività e livelli occupazionali delle imprese di grandi dimensioni che versino in crisi economico-finanziaria (1.1 – cap. 2246) Cp –26.464 –26.464 –26.464
Cs –26.464 –26.464 –26.464

Segue: Tabella D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2015 2016 2017 Definan-
ziamento

Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali

Ministero dello sviluppo economico
Decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica:
– Art. 7, comma 31: Manovra – Art. 7 soppressione ed incorporazione enti e organismi pubblici Interventi a favore dell'Ente nazionale per il microcredito (1.2 – cap. 2302) Cp –80.000 –80.000
(–1.400.000)
Cs –80.000 –80.000
(–1.400.000)

Incentivazione del sistema produttivo

Ministero dello sviluppo economico

Legge n. 140 del 1999: Norme in materia di attività produttive:

– Art. 10: Attività di valutazione delle leggi (1.3 – cap. 2228) Cp –40.000 –40.000 –40.000
Cs –40.000 –40.000 –40.000
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale

Ministero dello sviluppo economico

Decreto-legge n. 2 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2006: Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della

Segue: Tabella D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2015 2016 2017 Definan-
ziamento
pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa:
– Art. 4-bis, comma 7: Lotta alla contraffazione (1.7 – cap. 2385) Cp –210.895 –210.895 –210.895
Cs –210.895 –210.895 –210.895
Totale missione Cp –316.477 –396.477 –396.477
(–1.716.477)
Cs –316.477 –396.477 –396.477
(–1.716.477)
REGOLAZIONE DEI MERCATI

Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

Ministero dello sviluppo economico

Legge n. 140 del 1999: Norme in materia di attività produttive:

– Art. 10: Attività di valutazione delle leggi (3.1 – cap. 1231) Cp –102.294 –102.294 –102.294
Cs –102.294 –102.294 –102.294
Totale missione Cp –102.294 –102.294 –102.294
Cs –102.294 –102.294 –102.294
COMUNICAZIONI

Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali

Ministero dello sviluppo economico

Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio

Segue: Tabella D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2015 2016 2017 Definan-
ziamento
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):
– Art. 52, comma 18: Contributi alle emittenti radiotelevisive locali (6.7 – cap. 3121) Cp –3.150.329 –3.150.329 –3.150.329
Cs –3.150.329 –3.150.329 –3.150.329
Totale missione Cp –3.150.329 –3.150.329 –3.150.329
Cs –3.150.329 –3.150.329 –3.150.329
COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Politica commerciale in ambito internazionale

Ministero dello sviluppo economico

Legge n. 93 del 1997: Norme di attuazione e modifiche della legge 18 novembre 1995, n. 496, concernente la convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, adottata a Parigi il 13 gennaio 1993:

– Art. 9: Attuazione della convenzione sulla proibizione delle armi chimiche (4.1 – cap. 2751) Cp –51.807 –51.807 –51.807
Cs –51.807 –51.807 –51.807
Totale missione Cp –51.807 –51.807 –51.807
Cs –51.807 –51.807 –51.807

Segue: Tabella D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2015 2016 2017 Definan-
ziamento
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Legge n. 120 del 2002: Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997:
– Art. 3: Convenzione sui cambiamenti climatici (1.3 – cap. 2211) Cp –4.810.000 –7.000.000 –6.500.000
Cs –4.810.000 –7.000.000 –6.500.000
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013):
– Art. 1, comma 226: Accordi internazionali in materia di politiche per l'ambiente marino (1.10 – cap. 1644) Cp –5.000.000 –3.000.000 –3.000.000
Cs –5.000.000 –3.000.000 –3.000.000
Totale missione Cp –9.810.000 –10.000.000 –9.500.000
Cs –9.810.000 –10.000.000 –9.500.000

Segue: Tabella D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2015 2016 2017 Definan-
ziamento
TUTELA DELLA SALUTE

Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante

Ministero della salute

Decreto-legge n. 81 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 138 del 2004: Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica:

– Art. 1, comma 1, lettera a): Spese per il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (1.1 – cap. 4393) Cp –2.283.751 –2.000.000 –2.000.000
Cs –2.283.751 –2.000.000 –2.000.000

Sanità pubblica veterinaria

Ministero della salute

Decreto-legge n. 335 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 3 del 2001:

– Art. 1: Sorveglianza delle malattie infettive e diffusive degli animali (1.2 – cap. 5391) Cp –4.500.000 –4.000.000 –4.000.000
Cs –4.500.000 –4.000.000 –4.000.000
Totale missione Cp –6.783.751 –6.000.000 –6.000.000
Cs –6.783.751 –6.000.000 –6.000.000

Segue: Tabella D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2015 2016 2017 Definan-
ziamento
ISTRUZIONE SCOLASTICA

Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia:
– Art. 13, comma 4: Istituzione dell'ufficio per la gestione delle scuole in lingua slovena (1.8 – cap. 3112)

Cp –66.452 –80.008 –67.428
Cs –66.452 –80.008 –67.428
Totale missione Cp –66.452 –80.008 –67.428
Cs –66.452 –80.008 –67.428

ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA

Diritto allo studio nell'istruzione universitaria

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011:

– Art. 9, comma 15: Spesa a favore della Fondazione per il merito (2.1 – cap. 1649) Cp –500.000 –   –  
Cs –500.000 –   –  

Segue: Tabella D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2015 2016 2017 Definan-
ziamento
Sistema universitario e formazione post-universitaria
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Legge n. 240 del 2010: Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario:
– Art. 28, comma 1: Istituzione del Fondo per la formazione e l'aggiornamento della dirigenza (2.3 – cap. 1599) Cp –769.000 –769.000 –769.000
Cs –769.000 –769.000 –769.000
Totale missione Cp –1.269.000 –769.000 –769.000
Cs –1.269.000 –769.000 –769.000
POLITICHE PER IL LAVORO
Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Decreto-legge n. 76 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 99 del 2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti:
– Art. 2, comma 6: Tirocini nell'ambito della pubblica amministrazione (1.9 – cap. 2231) Cp –1.700.000 –   –  
Cs –1.700.000 –   –  
Totale missione Cp –1.700.000 –   –  
Cs –1.700.000 –   –  

Segue: Tabella D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2015 2016 2017 Definan-
ziamento
IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI

Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale

Ministero dell'interno

Legge n. 379 del 1993: Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione ed all'Istituto europeo ricerca, formazione, orientamento professionale:

– Art. 1, comma 1: Contributo all'Unione italiana ciechi (5.1 – cap. 2316) Cp –192.064 –192.064 –192.064
Cs –192.064 –192.064 –192.064
Totale missione Cp –192.064 –192.064 –192.064
Cs –192.064 –192.064 –192.064
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO

Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità

Ministero dell'economia e delle finanze

Legge n. 183 del 2011: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

Segue: Tabella D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2015 2016 2017 Definan-
ziamento
dello Stato (Legge di stabilità 2012):
– Art. 6, comma 1: Trasferimento di immobili dello Stato a società di gestione del risparmio (1.1 – cap. 3902) Cp –84.324 –75.022 –88.218
Cs –84.324 –75.022 –88.218
Totale missione Cp –84.324 –75.022 –88.218
Cs –84.324 –75.022 –88.218
TURISMO

Sviluppo e competitività del turismo

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2016: Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:

– Art. 2, comma 98: Sviluppo e competitività del turismo (6.1 – cap. 6823) Cp –2.600.000 –2.600.000 –2.600.000
Cs –2.600.000 –2.600.000 –2.600.000
Totale missione Cp –2.600.000 –2.600.000 –2.600.000
Cs –2.600.000 –2.600.000 –2.600.000
FONDI DA RIPARTIRE

Fondi da assegnare

Ministero dell'interno

Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):

– Art. 3, comma 151: Fondo da ripartire per le esigenze correnti

Segue: Tabella D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2015 2016 2017 Definan-
ziamento
di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione (7.1 – cap. 3001) Cp –2.238.848 –2.638.848 –2.638.848
Cs –2.238.848 –2.638.848 –2.638.848
Totale missione Cp –2.238.848 –2.638.848 –2.638.848
Cs –2.238.848 –2.638.848 –2.638.848
Totale generale Cp –37.310.875 –35.592.411 –35.282.662
(–38.710.875)
Cs –37.310.875 –35.592.411 –35.282.662
(–38.710.875)

TABELLA E

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI CON EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella – indicate nei vari settori secondo l'amministrazione pertinente – riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale è ricompreso il capitolo.
Gli importi risultanti dalla presente tabella riportano la distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni; nel caso di assenza di variazioni vengono riportati gli stanziamenti relativi alla legislazione vigente e alla legge di stabilità.
Nella colonna «Limite impeg.» i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:
    1) non impegnabili le quote degli anni 2015 ed esercizi successivi;
    2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2015 e successivi;
    3) interamente impegnabili le quote degli anni 2015 e successivi.
Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2014 e quelli derivanti da spese di annualità.

ELENCO DELLE MISSIONI

 1. – Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
 3. – Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
 4. – L'Italia in Europa e nel mondo
 7. – Ordine pubblico e sicurezza
 8. – Soccorso civile
 9. – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
11. – Competitività e sviluppo delle imprese
13. – Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto
14. – Infrastrutture pubbliche e logistica
17. – Ricerca e innovazione
18. – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
19. – Casa e assetto urbanistico
21. – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici
22. – Istruzione scolastica
28. – Sviluppo e riequilibrio territoriale
29. – Politiche economico-finanziarie e di bilancio
30. – Giovani e sport
32. – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
33. – Fondi da ripartire

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

 1. – Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
 2. – Interventi a favore delle imprese industriali
 3. – Interventi per calamità naturali
 4. – Interventi nelle aree sottoutilizzate
 5. – Credito agevolato al commercio
 6. – Interventi a favore della regione Friuli Venezia Giulia ed aree limitrofe. Interventi per Venezia
 7. – Provvidenze per l'editoria
 8. – Edilizia residenziale e agevolata
 9. – Mediocredito centrale – SIMEST Spa
10. – Artigiancassa
11. – Interventi nel settore dei trasporti
12. – Costruzione di nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
13. – Interventi nel settore della ricerca
14. – Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. – Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. – Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione
17. – Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio, scolastica
18. – Metropolitana di Napoli
19. – Difesa del suolo e tutela ambientale
20. – Realizzazione di strutture turistiche
21. – Interventi in agricoltura
22. – Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. – Università (compresa edilizia)
24. – Impiantistica sportiva
25. – Sistemazione delle aree urbane
26. – Ripiano dei disavanzi pregressi delle aziende sanitarie locali
27. – Interventi diversi

  N.B. I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 23, 25, 26.

Tabella E

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA A CARATTERE PLURIENNALE IN CONTO CAPITALE, CON DISTINTA E ANALITICA EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
ORGANI COSTITUZIONALI, A RILEVANZA COSTITUZIONALE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Economia e finanze
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)
– Art. 1, comma 308: Centenario della prima guerra mondiale (Settore n. 27) Interventi diversi (21.3 – cap. 7474)
  Legislazione vigente Cp 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2018
Cs 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Cs 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Totale missione Cp 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Cs 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI
Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa
Interno
Decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni,

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  dalla legge n. 248 del 2005: Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:
– Art. 11-quaterdecies, comma 20: Interventi per lo sviluppo (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3 – cap. 7253)
  Legislazione vigente Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp 10.000.000 –   –   –  
Cs 10.000.000 –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 10.000.000 –   –   –  
Cs 10.000.000 –   –   –  
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale
Economia e finanze
Decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005: Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:
– Art. 5, comma 3-bis: Contributo assicurazione RC auto per la Regione siciliana (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3 – cap. 7517)
  Legislazione vigente Cp 86.000.000 86.000.000 86.000.000 370.000.000 2022 3
Cs 86.000.000 86.000.000 86.000.000 370.000.000
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 86.000.000 86.000.000 86.000.000 370.000.000
Cs 86.000.000 86.000.000 86.000.000 370.000.000

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  – Art. 5, comma 3-ter: Contributo di solidarietà nazionale per la Regione siciliana (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3 – cap. 7507/p)
  Legislazione vigente Cp –   10.000.000 10.000.000 50.000.000 2022 3
Cs –   10.000.000 10.000.000 50.000.000
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp –   10.000.000 10.000.000 50.000.000
Cs –   10.000.000 10.000.000 50.000.000
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
– Art. 1, comma 114, terzo periodo: Contributo di solidarietà nazionale per la Regione siciliana (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3 – cap. 7507/p)
  Legislazione vigente Cp –   10.000.000 10.000.000 40.000.000 2021 3
Cs –   10.000.000 10.000.000 40.000.000
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp –   10.000.000 10.000.000 40.000.000
Cs –   10.000.000 10.000.000 40.000.000
Rapporti finanziari con Enti territoriali
Economia e finanze
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:
  – Art. 3: Interventi nei settori della manutenzione idraulica e

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  forestale (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (2.5 – cap. 7499)
  Legislazione vigente Cp 140.000.000 140.000.000 –   –  
Cs 140.000.000 140.000.000 –   –  
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 140.000.000 140.000.000 –   –  
Cs 140.000.000 140.000.000 –   –  
Totale missione Cp 236.000.000 246.000.000 106.000.000 460.000.000
Cs 236.000.000 246.000.000 106.000.000 460.000.000
L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE
Economia e finanze
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari:
  – Art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (Settore n. 27) Interventi diversi (3.1 – cap. 7493)
  Legislazione vigente Cp 5.000.000.000 4.500.000.000 5.000.000.000 15.000.000.000 2020 3
Cs 5.000.000.000 4.500.000.000 5.000.000.000 15.000.000.000
  Riduzione Cp –50.000.000 –50.000.000 –50.000.000 –150.000.000
Cs –50.000.000 –50.000.000 –50.000.000 –150.000.000
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 4.950.000.000 4.450.000.000 4.950.000.000 14.850.000.000
Cs 4.950.000.000 4.450.000.000 4.950.000.000 14.850.000.000

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale
Economia e finanze
Legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013):
  – Art. 1, comma 170: Banche e fondi (Settore n. 27) Interventi diversi (3.2 – cap. 7175)
  Legislazione vigente Cp 295.000.000 295.000.000 295.000.000 1.475.000.000 2022
Cs 295.000.000 295.000.000 295.000.000 1.475.000.000
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 295.000.000 295.000.000 295.000.000 1.475.000.000
Cs 295.000.000 295.000.000 295.000.000 1.475.000.000
Decreto-legge n. 76 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 99 del 2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti:
  – Art. 11, comma 5: contributo in favore del Chernobyl Shelter Fund (Settore n. 27) Interventi diversi (3.2 – cap. 7174)
  Legislazione vigente Cp 5.775.000 5.775.000 5.775.000 –   2017
Cs 5.775.000 5.775.000 5.775.000 –  
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 5.775.000 5.775.000 5.775.000 –  
Cs 5.775.000 5.775.000 5.775.000 –  

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale
Infrastrutture e trasporti
Legge n. 7 del 2009: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008:
  – Art. 5, comma 1: Articolo 8 del Trattato: progetti infrastrutturali di base (Settore n. 27) Interventi diversi (8.2 – cap. 7800)
  Legislazione vigente Cp 94.320 95.165 117.388 1.756.943.234 2028 3
Cs 94.320 95.165 117.388 1.756.943.234
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 94.320 95.165 117.388 1.756.943.234
Cs 94.320 95.165 117.388 1.756.943.234
Totale missione Cp 5.250.869.320 4.750.870.165 5.250.892.388 18.081.943.234
Cs 5.250.869.320 4.750.870.165 5.250.892.388 18.081.943.234
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica
Economia e finanze
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
  – Art. 1, comma 93: Contributo quindicennale per l'ammodernamento

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
della flotta e il miglioramento delle comunicazioni, nonché per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo della guardia di finanza (Settore n. 27) Interventi diversi (5.1 – capp. 7833, 7834)
  Legislazione vigente Cp 14.380.000 14.380.000 14.380.000 86.280.000 2023 3
Cs 14.380.000 14.380.000 14.380.000 86.280.000
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 14.380.000 14.380.000 14.380.000 86.280.000
Cs 14.380.000 14.380.000 14.380.000 86.280.000
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)
  – Art. 1, comma 109: Contributo per l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta, anche veicolare, il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni nonché il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo della guardia di finanza (Settore n. 27) Interventi diversi (5.1 – cap. 7837)
  Legislazione vigente Cp 12.000.000 20.000.000 20.000.000 60.000.000 2020
Cs 12.000.000 20.000.000 20.000.000 60.000.000
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 12.000.000 20.000.000 20.000.000 60.000.000
Cs 12.000.000 20.000.000 20.000.000 60.000.000

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste
Infrastrutture e trasporti
Decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009: Attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee:
  – Art. 3-bis, comma 2: Recepimento della direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (4.1 – cap. 7853/p)
  Legislazione vigente Cp 10.583.516 10.557.225 10.555.230 56.582.505 2023 3
Cs 10.583.516 10.557.225 10.555.230 56.582.505
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 10.583.516 10.557.225 10.555.230 56.582.505
Cs 10.583.516 10.557.225 10.555.230 56.582.505

Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):
  – Art. 1, comma 107, punto 1: Rifinanziameno delle spese per lo sviluppo della componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (4.1 – cap. 7853/p)
  Legislazione vigente Cp 12.957.008 13.143.641 13.105.495 39.316.485 2020 3
Cs 12.957.008 13.143.641 13.105.495 39.316.485
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 12.957.008 13.143.641 13.105.495 39.316.485
Cs 12.957.008 13.143.641 13.105.495 39.316.485
  – Art. 1, comma 117, terzo periodo: Spese per lo sviluppo della componente aeronavale del Corpo delle capitanerie di porto (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (4.1 – cap. 7853/p)
  Legislazione vigente Cp 925.501 938.832 –   –   2016 3
Cs 925.501 938.832 –   –  
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 925.501 938.832 –   –  
Cs 925.501 938.832 –   –  
Decreto-legge n. 150 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
  – Art. 4, comma 8-ter, secondo periodo: Rifinanziamento della legge n. 244 del 2007, articolo 2, comma 99 (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (4.1 – cap. 7853/p)
  Legislazione vigente Cp –   4.448.465 4.435.555 13.306.665 2020 3
Cs –   4.448.465 4.435.555 13.306.665
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp –   4.448.465 4.435.555 13.306.665
Cs –   4.448.465 4.435.555 13.306.665

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  – Art. 4, comma 8-quater, punto 2: Rifinanziamento della legge n. 244 del 2007, articolo 2, comma 99 (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (4.1 – cap. 7853/p)
  Legislazione vigente Cp –   296.564 295.704 887.112 2020 3
Cs –   296.564 295.704 887.112
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp –   296.564 295.704 887.112
Cs –   296.564 295.704 887.112
Pianificazione e coordinamento delle forze di polizia
Interno
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)
  – Art. 1, comma 41: Rete nazionale Te.T.Ra – Prosecuzione interventi (Settore n. 27) Interventi diversi (3.3 – cap. 7506)
  Legislazione vigente Cp 64.469.700 64.984.497 64.609.953 199.438.791 2020 3
Cs 64.469.700 64.984.497 64.609.953 199.438.791
  Riduzione Cp –25.000.000 –25.000.000 –25.000.000 –75.000.000
Cs –25.000.000 –25.000.000 –25.000.000 –75.000.000
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 39.469.700 39.984.497 39.609.953 124.438.791
Cs 39.469.700 39.984.497 39.609.953 124.438.791
Totale missione Cp 90.315.725 103.749.224 102.381.937 380.811.558
Cs 90.315.725 103.749.224 102.381.937 380.811.558

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
SOCCORSO CIVILE
Protezione civile
Economia e finanze
Decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale:
  – Art. 5, comma 14: Ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area delle acciaierie di Genova-Cornigliano (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (6.2 – cap. 7449)
  Legislazione vigente Cp 5.000.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000 2019
Cs 5.000.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 5.000.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000
Cs 5.000.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000
Decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile:
  – Art. 11, comma 1: Fondo per la prevenzione del rischio sismico (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (6.2 – cap. 7459)
  Legislazione vigente Cp 145.100.000 44.000.000 –   –   2016 3
Cs 145.100.000 44.000.000 –   –  
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 145.100.000 44.000.000 –   –  
Cs 145.100.000 44.000.000 –   –  
Totale missione Cp 150.100.000 49.000.000 5.000.000 10.000.000
Cs 150.100.000 49.000.000 5.000.000 10.000.000
AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale
Politiche agricole alimentari e forestali
Decreto legislativo n. 185 del 2000: Assegnazione dell'ISMEA – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare per il finanziamento delle misure agevolate dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego nel settore agricolo (1.2 – cap. 7253)
  Legislazione vigente  Cp –   –   –   –  
 Cs –   –   –   –  
  Riduzione  Cp –   –   –   –  
 Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento  Cp 10.000.000 24.900.000 18.700.000 –  
 Cs 10.000.000 24.900.000 18.700.000 –  
  Rimodulazione  Cp –   –   –   –  
 Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità  Cp 10.000.000 24.900.000 18.700.000 –  
 Cs 10.000.000 24.900.000 18.700.000 –  

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38:
  – Art. 15, comma 2, primo periodo: Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi (Settore n. 21) Interventi in agricoltura (1.2 – cap. 7439)
  Legislazione vigente Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp 120.000.000 –   –   –   2015
Cs 120.000.000 –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 120.000.000 –   –   –  
Cs 120.000.000 –   –   –  
Totale missione Cp 130.000.000 24.900.000 18.700.000 –  
(120.000.000) (–)   (–)  
Cs 130.000.000 24.900.000 18.700.000 –  
(120.000.000) (–)   (–)  
COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
Sviluppo economico
Legge n. 808 del 1985: Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
industrie operanti nel settore aeronautico:
– Art. 3, primo comma, punto A: Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
  Legislazione vigente Cp 50.000.000 50.000.000 50.000.000 540.000.000 2028 3
Cs 50.000.000 50.000.000 50.000.000 540.000.000
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 50.000.000 50.000.000 50.000.000 540.000.000
Cs 50.000.000 50.000.000 50.000.000 540.000.000
Decreto-legge n. 321 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 421 del 1996: Disposizioni urgenti per le attività produttive:
– Art. 5, comma 2: Sviluppo tecnologico nel settore aeronautico (1o contributo quindicennale) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.1 – cap. 7420/p)
  Legislazione vigente Cp 40.000.000 40.000.000 40.000.000 400.000.000 2027 3
Cs 40.000.000 40.000.000 40.000.000 400.000.000
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 40.000.000 40.000.000 40.000.000 400.000.000
Cs 40.000.000 40.000.000 40.000.000 400.000.000

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  – Art. 5, comma 2: Sviluppo tecnologico nel settore aeronautico (2o contributo quindicennale) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.1 – cap. 7420/p)
  Legislazione vigente Cp 40.000.000 80.000.000 60.000.000 380.000.000 2020 3
Cs 40.000.000 80.000.000 60.000.000 380.000.000
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 40.000.000 80.000.000 60.000.000 380.000.000
Cs 40.000.000 80.000.000 60.000.000 380.000.000
  – Art. 5, comma 2: Sviluppo tecnologico nel settore aeronautico (3o contributo quindicennale) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.1 – cap. 7420/p)
  Legislazione vigente Cp 40.000.000 70.000.000 155.000.000 335.000.000 2021 3
Cs 40.000.000 70.000.000 155.000.000 335.000.000
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 40.000.000 70.000.000 155.000.000 335.000.000
Cs 40.000.000 70.000.000 155.000.000 335.000.000
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
– Art. 1, comma 95, punto 3: Contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali della classe FREMM (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7485)
  Legislazione vigente Cp 778.000.000 526.000.000 470.000.000 429.000.000 2022 3
Cs 778.000.000 526.000.000 470.000.000 429.000.000

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 778.000.000 526.000.000 470.000.000 429.000.000
Cs 778.000.000 526.000.000 470.000.000 429.000.000
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
– Art. 1, comma 883: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (1o contributo quindicennale) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
  Legislazione vigente Cp 42.860.000 41.430.000 38.570.000 154.280.000 2021 3
Cs 42.860.000 41.430.000 38.570.000 154.280.000
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 42.860.000 41.430.000 38.570.000 154.280.000
Cs 42.860.000 41.430.000 38.570.000 154.280.000
  – Art. 1, comma 883: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (2o contributo quindicennale) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
  Legislazione vigente Cp 40.456.000 40.228.000 39.772.000 198.860.000 2022 3
Cs 40.456.000 40.228.000 39.772.000 198.860.000
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 40.456.000 40.228.000 39.772.000 198.860.000
Cs 40.456.000 40.228.000 39.772.000 198.860.000

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  – Art. 1, comma 883: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (3o contributo quindicennale) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
  Legislazione vigente Cp 41.956.000 40.978.000 39.022.000 234.132.000 2023 3
Cs 41.956.000 40.978.000 39.022.000 234.132.000
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 41.956.000 40.978.000 39.022.000 234.132.000
Cs 41.956.000 40.978.000 39.022.000 234.132.000
  – Art. 1, comma 884: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (1o contributo quindicennale) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
  Legislazione vigente Cp 876.000 876.000 876.000 3.504.000 2021 3
Cs 876.000 876.000 876.000 3.504.000
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 876.000 876.000 876.000 3.504.000
Cs 876.000 876.000 876.000 3.504.000
  – Art. 1, comma 884: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (2o contributo quindicennale) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
  Legislazione vigente Cp 11.233.000 11.233.000 11.233.000 56.165.000 2022 3
Cs 11.233.000 11.233.000 11.233.000 56.165.000
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 11.233.000 11.233.000 11.233.000 56.165.000
Cs 11.233.000 11.233.000 11.233.000 56.165.000
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
– Art. 2, comma 179: Programmi europei aereonautici (1o contributo quindicennale) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
  Legislazione vigente Cp 20.000.000 20.000.000 20.000.000 100.000.000 2022 3
Cs 20.000.000 20.000.000 20.000.000 100.000.000
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 20.000.000 20.000.000 20.000.000 100.000.000
Cs 20.000.000 20.000.000 20.000.000 100.000.000
– Art. 2, comma 179: Programmi europei aereonautici (2o contributo quindicennale) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
  Legislazione vigente Cp 25.000.000 25.000.000 25.000.000 150.000.000 2023 3
Cs 25.000.000 25.000.000 25.000.000 150.000.000
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 25.000.000 25.000.000 25.000.000 150.000.000
Cs 25.000.000 25.000.000 25.000.000 150.000.000
– Art. 2, comma 179: Programmi europei aereonautici (3o contributo quindicennale) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/P)
  Legislazione vigente Cp 25.000.000 25.000.000 25.000.000 175.000.000 2024 3
Cs 25.000.000 25.000.000 25.000.000 175.000.000
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 25.000.000 25.000.000 25.000.000 175.000.000
Cs 25.000.000 25.000.000 25.000.000 175.000.000
  – Art. 2, comma 180: Interventi nel settore aereonautico (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
  Legislazione vigente Cp 925.000.000 757.000.000 717.000.000 2.072.000.000 2021 3
Cs 925.000.000 757.000.000 717.000.000 2.072.000.000
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 925.000.000 757.000.000 717.000.000 2.072.000.000
Cs 925.000.000 757.000.000 717.000.000 2.072.000.000
Legge n. 220 del 2010: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011):
  – Art. 1, comma 57: Interventi a sostegno della ricerca aerospaziale

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
ed elettronica (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
  Legislazione vigente Cp 38.641.000 35.501.000 29.221.000 155.874.000 2023 3
Cs 38.641.000 35.501.000 29.221.000 155.874.000
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 38.641.000 35.501.000 29.221.000 155.874.000
Cs 38.641.000 35.501.000 29.221.000 155.874.000
Decreto-legge n. 215 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2012: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa:
  – Art. 5, comma 4: Finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aereonautico (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7420/p)
  Legislazione vigente Cp 25.000.000 25.000.000 125.000.000 125.000.000 2018 3
Cs 25.000.000 25.000.000 125.000.000 125.000.000
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 25.000.000 25.000.000 125.000.000 125.000.000
Cs 25.000.000 25.000.000 125.000.000 125.000.000

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
Decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012: Misure urgenti per la crescita del Paese:
  – Art. 17-undecies, comma 1: Fondo per l'erogazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7322)
  Legislazione vigente Cp 40.095.939 –   –   –   2015
Cs 40.095.939 –   –   –  
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 40.095.939 –   –   –  
Cs 40.095.939 –   –   –  
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):
  – Art. 1, comma 37: Contributi ventennali al settore marittimo per la difesa nazionale (1o contributo ventennale) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7419/p)
  Legislazione vigente Cp 37.113.953 37.553.291 37.444.305 599.108.880 2033 3
Cs 37.113.953 37.553.291 37.444.305 599.108.880
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 37.113.953 37.553.291 37.444.305 599.108.880
Cs 37.113.953 37.553.291 37.444.305 599.108.880

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  – Art. 1, comma 37: Contributi ventennali al settore marittimo per la difesa nazionale (2o contributo ventennale) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7419/p)
  Legislazione vigente Cp 102.063.371 103.271.550 102.971.838 1.750.521.246 2034 3
Cs 102.063.371 103.271.550 102.971.838 1.750.521.246
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 102.063.371 103.271.550 102.971.838 1.750.521.246
Cs 102.063.371 103.271.550 102.971.838 1.750.521.246
  – Art. 1, comma 37: Contributi ventennali al settore marittimo per la difesa nazionale (3o contributo ventennale) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7419/p)
  Legislazione vigente Cp –   331.620.406 551.783.857 1.738.078.528 2024 3
Cs –   331.620.406 551.783.857 1.738.078.528
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp –   331.620.406 551.783.857 1.738.078.528
Cs –   331.620.406 551.783.857 1.738.078.528
  – Art. 1, comma 38: Contributi ventennali per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808 (1o contributo ventennale) (Settore n. 2) Interventi a favore

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
  Legislazione vigente Cp 40.000.000 40.000.000 40.000.000 450.000.000 2026 3
Cs 40.000.000 40.000.000 40.000.000 450.000.000
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 40.000.000 40.000.000 40.000.000 450.000.000
Cs 40.000.000 40.000.000 40.000.000 450.000.000
  – Art. 1, comma 38: Contributi ventennali per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808 (2o contributo ventennale) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
  Legislazione vigente Cp 13.000.000 13.000.000 13.000.000 161.000.000 2029 3
Cs 13.000.000 13.000.000 13.000.000 161.000.000
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 13.000.000 13.000.000 13.000.000 161.000.000
Cs 13.000.000 13.000.000 13.000.000 161.000.000
Incentivazione del sistema produttivo
Sviluppo economico
Decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici:
  – Art. 3, comma 4: Incremento della dotazione del fondo di garanzia per le piccole

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
e medie imprese (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.3 – cap. 7342)
  Legislazione vigente Cp 695.886.617 704.124.207 –   –   2016
Cs 695.886.617 704.124.207 –   –  
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 695.886.617 704.124.207 –   –  
Cs 695.886.617 704.124.207 –   –  
Decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia:
  – Art. 2, comma 1: Contributi per il finanziamento a tasso agevolato per l'acquisto di macchinari impianti e attrezzature ad uso produttivo a favore delle Pmi (Settore n. 27) Interventi diversi (1.3 – cap. 7489)
  Legislazione vigente Cp 18.957.713 30.195.662 30.108.029 80.001.331 2021 3
Cs 18.957.713 30.195.662 30.108.029 80.001.331
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 18.957.713 30.195.662 30.108.029 80.001.331
Cs 18.957.713 30.195.662 30.108.029 80.001.331
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):
  – Art. 1, comma 25: Agevolazioni per contratti di sviluppo nel settore industriale e turistico

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
di cui all'articolo 43 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.3 – cap. 7343)
  Legislazione vigente Cp 46.735.314 94.970.853 –   –   2016 3
Cs 46.735.314 94.970.853 –   –  
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 46.735.314 94.970.853 –   –  
Cs 46.735.314 94.970.853 –   –  
Decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale:
  – Art. 22-bis, comma 1: Risorse destinate alle zone franche urbane (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.3 – cap. 7350)
  Legislazione vigente Cp 75.000.000 100.000.000 –   –   2016
Cs 75.000.000 100.000.000 –   –  
  Riduzione Cp –75.000.000 –   –   –  
Cs –75.000.000 –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp –   100.000.000 –   –  
Cs –   100.000.000 –   –  
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno
Economia e finanze
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
  – Art. 2, comma 373: Cancellazione del debito dei Paesi

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
poveri (Settore n. 27) Interventi diversi (8.2 – cap. 7182)
  Legislazione vigente Cp 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.584.000.000 2049 3
Cs 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.584.000.000
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.584.000.000
Cs 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.584.000.000
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità
Economia e finanze
Decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario::
  – Art. 3-bis, comma 6: Credito d'imposta per il sisma del 20 e del 29 maggio 2012 (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (8.3 – cap. 7810)
  Legislazione vigente Cp 431.200.117 431.200.117 431.200.117 3.449.600.936 2025
Cs 431.200.117 431.200.117 431.200.117 3.449.600.936
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 431.200.117 431.200.117 431.200.117 3.449.600.936
Cs 431.200.117 431.200.117 431.200.117 3.449.600.936
Totale missione
 Cp
 Cs
3.619.075.024
3.619.075.024
3.724.182.086
3.724.182.086
3.102.202.146
3.102.202.146
15.321.125.921
15.321.125.921

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
DIRITTO ALLA MOBILITÀ E SVILUPPO DEI SISTEMI DI TRASPORTO
Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale
Infrastrutture e trasporti
Decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012: Misure urgenti per la crescita del Paese::
  – Art. 17-septies, comma 8: Fondo per il finanziamento del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicolielettrici (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.1 – cap. 7119)
  Legislazione vigente Cp 14.915.000 –   –   –   2015 3
Cs 14.915.000 –   –   –  
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 14.915.000 –   –   –  
Cs 14.915.000 –   –   –  
Autotrasporto ed intermodalità
Infrastrutture e trasporti
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):
  – Art. 1, comma 90: Contributo per il completamento della rete immateriale della interporti (Settore n. 11) Interventi

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
nel settore dei trasporti (2.4 – cap. 7305)
  Legislazione vigente Cp 2.804.119 2.849.126 –   –   2016 3
Cs 2.804.119 2.849.126 –   –  
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 2.804.119 2.849.126 –   –  
Cs 2.804.119 2.849.126 –   –  
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario
Infrastrutture e trasporti
Decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:
  – Art. 32, comma 1, punto 3: Rete ferroviaria italiana (RFI) per la linea alta velocita/alta capacità Milano-Verona: tratta Treviglio-Brescia – secondo lotto (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.5 – cap. 7515)
  Legislazione vigente Cp 185.214.555 185.110.097 –   –   2016 3
Cs 185.214.555 185.110.097 –   –  
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 185.214.555 185.110.097 –   –  
Cs 185.214.555 185.110.097 –   –  
  – Art. 32, comma 1, punto 4: Assegnazione di risorse a favore di RFI per la linea alta

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
velocità/alta capacità Milano-Genova: Terzo valico dei Giovi – secondo lotto (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.5 – cap. 7518)
  Legislazione vigente Cp 397.000 38.289.000 –   –   2016 3
Cs 397.000 38.289.000 –   –  
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   100.000.000 100.000.000 200.000.000 2019
Cs –   100.000.000 100.000.000 200.000.000
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 397.000 138.289.000 100.000.000 200.000.000
Cs 397.000 138.289.000 100.000.000 200.000.000
  –  Art. 32, comma 1, punto 6: Nodo di Torino e accessibilità ferroviaria: opere di prima fase – stazione di Rebaudengo (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.5 – cap. 7520)
  Legislazione vigente Cp 10.608.096 –   –   –   2015 3
Cs 10.608.096 –   –   –  
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 10.608.096 –   –   –  
Cs 10.608.096 –   –   –  

Legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013):

  – Art. 1, comma 208: Nuova linea ferroviaria Torino-Lione (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.5 – cap. 7532)
  Legislazione vigente Cp 242.713.000 140.540.000 102.540.000 1.972.480.000 2029 3
Cs 242.713.000 140.540.000 102.540.000 1.972.480.000

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 242.713.000 140.540.000 102.540.000 1.972.480.000
Cs 242.713.000 140.540.000 102.540.000 1.972.480.000
Decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia:
  – Art. 18, comma 2, punto 5: Somme da assegnare a RFI per il miglioramento della rete ferroviaria (Settore 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.5 – cap. 7540)
  Legislazione vigente Cp 272.906.317 60.311.843 –   –   2016 3
Cs 272.906.317 60.311.843 –   –  
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 272.906.317 60.311.843 –   –  
Cs 272.906.317 60.311.843 –   –  

Sviluppo e sicurezza della mobilità locale

Infrastrutture e trasporti
Decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:
  – Art. 32, comma 1, punto 8: Realizzazione metropolitana leggera automatica metrobus

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
Brescia – primo lotto funzionale prealpino – S. Eufemia. Ulteriori opere di completamento 1a e 2atranche (Settore n. 11) Interventi nel Settore dei trasporti (2.7 – cap. 7422)
  Legislazione vigente Cp 5.197.810 26.537.744 –   –   2016 3
Cs 5.197.810 26.537.744 –   –  
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 5.197.810 26.537.744 –   –  
Cs 5.197.810 26.537.744 –   –  
Decreto-legge n. 145 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2014: Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015:
  – Art. 13, comma 1, lettera c) Linea M4/S della metropolitana di Milano (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.7 – cap. 7418)
  Legislazione vigente Cp 7.100.000 9.700.000 17.000.000 9.000.000 2018 3
Cs 7.100.000 9.700.000 17.000.000 9.000.000
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 7.100.000 9.700.000 17.000.000 9.000.000
Cs 7.100.000 9.700.000 17.000.000 9.000.000

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):
  – Art. 1, comma 83: Spese per materiale rotabile su gomma e ferroviario nonché per vaporetti e ferry-boat (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.7 – cap. 7251)
  Legislazione vigente Cp 100.000.000 100.000.000 –   –   2016 3
Cs 100.000.000 100.000.000 –   –  
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp 500.000.000 –   –   –  
Cs 500.000.000 –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 600.000.000 100.000.000 –   –  
Cs 600.000.000 100.000.000 –   –  

Sostegno allo sviluppo del trasporto

Economia e finanze
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
  – Art. 1, comma 86: Contributo in conto impianti alle Ferrovie dello Stato Spa (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7122)
  Legislazione vigente Cp 241.980.829 55.588.410 81.488.197 200.000.000 2019 3
Cs 241.980.829 55.588.410 81.488.197 200.000.000
  Riduzione Cp –200.000.000 –50.000.000 –50.000.000 –  
Cs –200.000.000 –50.000.000 –50.000.000 –  

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  Rifinanziamento Cp –   320.000.000 400.000.000 3.735.000.000 2020
Cs –   320.000.000 400.000.000 3.735.000.000
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 41.980.829 325.588.410 431.488.197 3.935.000.000
Cs 41.980.829 325.588.410 431.488.197 3.935.000.000
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
  – Art. 1, comma 964: Alta velocità (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7124/p)
  Legislazione vigente Cp 400.000.000 400.000.000 400.000.000 1.600.000.000 2021 3
Cs 400.000.000 400.000.000 400.000.000 1.600.000.000
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 400.000.000 400.000.000 400.000.000 1.600.000.000
Cs 400.000.000 400.000.000 400.000.000 1.600.000.000
  – Art. 1, comma 975: Alta velocità (1o contributo quinquiennale) (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7124/p)
  Legislazione vigente Cp 100.000.000 100.000.000 100.000.000 300.000.000 2020 3
Cs 100.000.000 100.000.000 100.000.000 300.000.000
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 100.000.000 100.000.000 100.000.000 300.000.000
Cs 100.000.000 100.000.000 100.000.000 300.000.000

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  – Art. 1, comma 975: Rete tradizionale (2o contributo quindicennale) (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7124/p)
  Legislazione vigente Cp 100.000.000 100.000.000 100.000.000 400.000.000 2021 3
Cs 100.000.000 100.000.000 100.000.000 400.000.000
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 100.000.000 100.000.000 100.000.000 400.000.000
Cs 100.000.000 100.000.000 100.000.000 400.000.000
Decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:
  – Art. 32, comma 1: Fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali (Settore n. 11) In
  terventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7372/p)
  Legislazione vigente Cp 167.318.368 107.426.753 –   –   2016
Cs 167.318.368 107.426.753 –   –  
  Riduzione Cp –83.000.000 –83.000.000 –   –  
Cs –83.000.000 –83.000.000 –   –  
  Rifinanziamento Cp –   200.000.000 200.000.000 600.000.000 2020
Cs –   200.000.000 200.000.000 600.000.000
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 84.318.368 224.426.753 200.000.000 600.000.000
Cs 84.318.368 224.426.753 200.000.000 600.000.000
Legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013):
  – Art. 1, comma 176: Contratti di programma RFI (Settore

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.

n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7122/p)

  Legislazione vigente Cp 49.932.613 –   –   –   2015
Cs 49.932.613 –   –   –  
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp 70.000.000 100.000.000 200.000.000 200.000.000 2018
Cs 70.000.000 100.000.000 200.000.000 200.000.000
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 119.932.613 100.000.000 200.000.000 200.000.000
Cs 119.932.613 100.000.000 200.000.000 200.000.000
Decreto-legge n. 43 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015:
  – Art. 7-ter, comma 2: Infrastrutture ferroviarie (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7122/p)
  Legislazione vigente Cp 20.000.000 120.000.000 120.000.000 840.000.000 2024
Cs 20.000.000 120.000.000 120.000.000 840.000.000
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 20.000.000 120.000.000 120.000.000 840.000.000
Cs 20.000.000 120.000.000 120.000.000 840.000.000

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):
  – Art. 1, comma 68: ANAS (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7372/p)
  Legislazione vigente Cp 139.177.324 –   –   –  
Cs 139.177.324 –   –   –  
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   50.000.000 143.000.000 200.000.000 2018
Cs –   50.000.000 143.000.000 200.000.000
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 139.177.324 50.000.000 143.000.000 200.000.000
Cs 139.177.324 50.000.000 143.000.000 200.000.000
  – Art. 1, comma 69: ANAS (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7372/p)
  Legislazione vigente Cp 157.734.300 112.659.872 –   –   2016 3
Cs 157.734.300 112.659.872 –   –  
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 157.734.300 112.659.872 –   –  
Cs 157.734.300 112.659.872 –   –  
  – Art. 1, comma 73: Manutenzione della rete ferroviaria (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7122/p)
  Legislazione vigente Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp 500.000.000 750.000.000 750.000.000 2.250.000.000 2020
Cs 500.000.000 750.000.000 750.000.000 2.250.000.000

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 500.000.000 750.000.000 750.000.000 2.250.000.000
Cs 500.000.000 750.000.000 750.000.000 2.250.000.000
  – Art. 1, comma 74: RFI (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7122/p)
  Legislazione vigente Cp 50.000.000 50.000.000 –   –   2016 3
Cs 50.000.000 50.000.000 –   –  
  Riduzione Cp –25.000.000 –   –   –  
Cs –25.000.000 –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 25.000.000 50.000.000 –   –  
Cs 25.000.000 50.000.000 –   –  
  – Art. 1, comma 76: RFI (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7122/p)
  Legislazione vigente Cp 120.000.000 120.000.000 120.000.000 1.440.000.000 2029 3
Cs 120.000.000 120.000.000 120.000.000 1.440.000.000
  Riduzione Cp –90.000.000 –   –   –  
Cs –90.000.000 –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   200.000.000 2.800.000.000 2031
Cs –   –   200.000.000 2.800.000.000
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 30.000.000 120.000.000 320.000.000 4.240.000.000
Cs 30.000.000 120.000.000 320.000.000 4.240.000.000
  – Art. 1, comma 80: RFI (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7122/p)
  Legislazione vigente Cp 150.000.000 150.000.000 –   –   2016 3
Cs 150.000.000 150.000.000 –   –  
  Riduzione Cp –135.000.000 –   –   –  
Cs –135.000.000 –   –   –  

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 15.000.000 150.000.000 –   –  
Cs 15.000.000 150.000.000 –   –  
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
Infrastrutture e trasporti
Decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:
  – Art. 32, comma 1, punto 9: Hub portuale di Ravenna (Settore n. 1) Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto (2.6 – cap. 7268)
  Legislazione vigente Cp –   48.940.000 –   –   2016 3
Cs –   48.940.000 –   –  
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp –   48.940.000 –   –  
Cs –   48.940.000 –   –  
Legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013):
  – Art. 1, comma 186: Realizzazione di una piattaforma d'altura davanti al porto di Venezia (Settore n. 1) Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto (2.6 – cap. 7270)
  Legislazione vigente Cp 72.000 –   –   –   2015 3
Cs 72.000 –   –   –  

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   10.000.000 30.000.000 55.000.000 2018
Cs –   10.000.000 30.000.000 55.000.000
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 72.000 10.000.000 30.000.000 55.000.000
Cs 72.000 10.000.000 30.000.000 55.000.000
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):
  – Art. 1, comma 38, punto D: Contributi ventennali per il finanziamento di progetti nel campo navale (Settore n. 14) Interventi a favore dell'industria navalmeccanica (2.6 – cap. 7604)
  Legislazione vigente Cp 4.639.244 4.694.162 4.680.538 74.888.608 2033 3
Cs 4.639.244 4.694.162 4.680.538 74.888.608
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 4.639.244 4.694.162 4.680.538 74.888.608
Cs 4.639.244 4.694.162 4.680.538 74.888.608
Totale missione
 Cp
 Cs
3.079.710.575
3.079.710.575
3.329.647.007
3.329.647.007
3.018.708.735
3.018.708.735
16.876.368.608
16.876.368.608
INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici
Infrastrutture e trasporti
Legge n. 398 del 1998: Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
autonomo acquedotto pugliese – EAAP:
  – Art. 1, comma 1: Ente autonomo acquedotto pugliese (Settore n. 27) Interventi diversi (1.5 – cap. 7156)
  Legislazione vigente Cp 15.494.000 15.494.000 15.494.000 15.494.000 2018 3
Cs 15.494.000 15.494.000 15.494.000 15.494.000
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 15.494.000 15.494.000 15.494.000 15.494.000
Cs 15.494.000 15.494.000 15.494.000 15.494.000
Opere pubbliche e infrastrutture
Economia e finanze
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo
  – Art. 50, comma 1, lettera c): Edilizia sanitaria pubblica (Settore n. 17) Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio, scolastica (10.1 – cap. 7464)
  Legislazione vigente Cp 100.000.000 500.000.000 –   –  
Cs 100.000.000 500.000.000 –   –  
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp 200.000.000 400.000.000 1.200.000.000 –  
Cs 200.000.000 400.000.000 1.200.000.000 –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 300.000.000 900.000.000 1.200.000.000 –  
Cs 300.000.000 900.000.000 1.200.000.000 –  
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità
Infrastrutture e trasporti
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
  – Art. 1, comma 78: Rifinanziamento della legge n. 166 del 2002, interventi infrastrutturali (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)
  Legislazione vigente Cp 128.061.000 128.061.000 128.061.000 512.244.000 2021 3
Cs 128.061.000 128.061.000 128.061.000 512.244.000
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 128.061.000 128.061.000 128.061.000 512.244.000
Cs 128.061.000 128.061.000 128.061.000 512.244.000
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
  – Art. 1, comma 977: Realizzazione di opere strategiche di preminente interesse nazionale (1o contributo quindicennale) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)
  Legislazione vigente Cp 88.750.000 88.750.000 88.750.000 355.000.000 2021 3
Cs 88.750.000 88.750.000 88.750.000 355.000.000
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 88.750.000 88.750.000 88.750.000 355.000.000
Cs 88.750.000 88.750.000 88.750.000 355.000.000
  – Art. 1, comma 977: Fondo opere strategiche (2o contributo quindicennale) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)
  Legislazione vigente Cp 94.151.000 94.151.000 94.151.000 470.755.000 2022 3
Cs 94.151.000 94.151.000 94.151.000 470.755.000

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 94.151.000 94.151.000 94.151.000 470.755.000
Cs 94.151.000 94.151.000 94.151.000 470.755.000
  – Art. 1, comma 977: Fondo opere strategiche (3o contributo quindicennale) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)
  Legislazione vigente Cp 90.450.000 90.450.000 90.450.000 542.700.000 2023 3
Cs 90.450.000 90.450.000 90.450.000 542.700.000
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 90.450.000 90.450.000 90.450.000 542.700.000
Cs 90.450.000 90.450.000 90.450.000 542.700.000
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
  – Art. 2, comma 257: Legge obiettivo (1o contributo quindicennale) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)
  Legislazione vigente Cp 90.772.000 90.772.000 90.772.000 453.860.000 2022 3
Cs 90.772.000 90.772.000 90.772.000 453.860.000
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 90.772.000 90.772.000 90.772.000 453.860.000
Cs 90.772.000 90.772.000 90.772.000 453.860.000
  – Art. 2, comma 257: Legge obiettivo (2o contributo quindicennale) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)
  Legislazione vigente Cp 91.612.000 91.612.000 91.612.000 549.672.000 2023 3
Cs 91.612.000 91.612.000 91.612.000 549.672.000
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 91.612.000 91.612.000 91.612.000 549.672.000
Cs 91.612.000 91.612.000 91.612.000 549.672.000
  – Art. 2, comma 257: Legge obiettivo (3o contributo quindicennale) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)
  Legislazione vigente Cp 90.517.000 90.517.000 90.517.000 633.619.000 2024 3
Cs 90.517.000 90.517.000 90.517.000 633.619.000
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 90.517.000 90.517.000 90.517.000 633.619.000
Cs 90.517.000 90.517.000 90.517.000 633.619.000
  – Art. 2, comma 291, punto A: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
(Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 – cap. 7188/p)
  Legislazione vigente Cp 1.212.000 1.212.000 1.212.000 6.060.000 2022 3
Cs 1.212.000 1.212.000 1.212.000 6.060.000
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 1.212.000 1.212.000 1.212.000 6.060.000
Cs 1.212.000 1.212.000 1.212.000 6.060.000
  – Art. 2, comma 291, punto B: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 – cap. 7188/p)
  Legislazione vigente Cp 225.000 225.000 225.000 1.125.000 2022 3
Cs 225.000 225.000 225.000 1.125.000
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 225.000 225.000 225.000 1.125.000
Cs 225.000 225.000 225.000 1.125.000
  – Art. 2, comma 291, punto C: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 – cap. 7188/p)
  Legislazione vigente Cp 64.000 64.000 64.000 320.000 2022 3
Cs 64.000 64.000 64.000 320.000
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 64.000 64.000 64.000 320.000
Cs 64.000 64.000 64.000 320.000
  – Art. 2, comma 291: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 – cap. 7187)
  Legislazione vigente Cp 1.000.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000 2022 3
Cs 1.000.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 1.000.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000
Cs 1.000.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000
Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria:
  – Art. 14, comma 1: Spese per opere e attività dell'Expo Milano 2015 (Settore n. 17) Edilizia: Penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio, scolastica (1.7 – cap. 7695)
  Legislazione vigente Cp 119.461.913 –   –   –   2015 3
Cs 119.461.913 –   –   –  
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 119.461.913 –   –   –  
Cs 119.461.913 –   –   –  
Decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale:
  – Art. 21, comma 1: Opere strategiche (1o contributo quindicennale) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)
  Legislazione vigente Cp 58.200.000 58.200.000 58.200.000 349.200.000 2023 3
Cs 58.200.000 58.200.000 58.200.000 349.200.000
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 58.200.000 58.200.000 58.200.000 349.200.000
Cs 58.200.000 58.200.000 58.200.000 349.200.000
  – Art. 21, comma 1: Opere strategiche (2o contributo quindicennale) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)
  Legislazione vigente Cp 120.526.598 120.526.598 120.526.598 843.686.186 2024 3
Cs 120.526.598 120.526.598 120.526.598 843.686.186
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 120.526.598 120.526.598 120.526.598 843.686.186
Cs 120.526.598 120.526.598 120.526.598 843.686.186

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
Decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:
  – Art. 32, comma 1, punto 2: Assegnazione di risorse alle piccole e medie opere nel Mezzogiorno (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7174)
  Legislazione vigente Cp 20.760.605 –   –   –   2015 3
Cs 20.760.605 –   –   –  
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 20.760.605 –   –   –  
Cs 20.760.605 –   –   –  
  – Art. 32, comma 6: Fondo per la ripartizione delle quote annuali di limiti di impegno e di contributi pluriennali revocati (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7685/p)
  Legislazione vigente Cp 7.844.740 18.025.000 18.024.000 84.795.000 2024 3
Cs 7.844.740 18.025.000 18.024.000 84.795.000
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 7.844.740 18.025.000 18.024.000 84.795.000
Cs 7.844.740 18.025.000 18.024.000 84.795.000
Legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013):
  – Art. 1, comma 184: Prosecuzione della realizzazione del sistema

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
MOSE (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7200/p)
  Legislazione vigente Cp 261.546.665 333.212.500 –   –   2016 3
Cs 261.546.665 333.212.500 –   –  
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 261.546.665 333.212.500 –   –  
Cs 261.546.665 333.212.500 –   –  
Decreto-legge n. 145 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2014: Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015:
  – Art. 13, comma 1: Alimentazione del Fondo per la ripartizione delle quote annuali di limiti di impegno e di contributi pluriennali revocati (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7685/p)
  Legislazione vigente Cp 6.277.402 6.277.402 6.277.402 216.771.814 2024 3
Cs 6.277.402 6.277.402 6.277.402 216.771.814
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 6.277.402 6.277.402 6.277.402 216.771.814
Cs 6.277.402 6.277.402 6.277.402 216.771.814
  – Art. 13, comma 1, lettera a): Parcheggio remoto di stazionamento di Cascina Merlata (Settore n. 17) Edilizia: penitenziaria,

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
giudiziaria, sanitaria, di servizio, scolastica (1.7 – cap. 7695)
  Legislazione vigente Cp 5.700.000 7.300.000 –   –   2016 3
Cs 5.700.000 7.300.000 –   –  
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 5.700.000 7.300.000 –   –  
Cs 5.700.000 7.300.000 –   –  
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):
  – Art. 1, comma 71: Prosecuzione e completamento del sistema MOSE (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7200/p)
  Legislazione vigente Cp 92.784.882 66.657.092 74.349.072 –   2017 3
Cs 92.784.882 66.657.092 74.349.072 –  
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp 30.000.000 50.000.000 57.000.000 –  
Cs 30.000.000 50.000.000 57.000.000 –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 122.784.882 116.657.092 131.349.072 –  
Cs 122.784.882 116.657.092 131.349.072 –  
  – Art. 1, comma 99: Completamento del pagamento relativo all’ex Agensud (Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (1.7 – cap. 7544)
  Legislazione vigente Cp 64.949.375 –   –   –   2015 3
Cs 64.949.375 –   –   –  
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 64.949.375 –   –   –  
Cs 64.949.375 –   –   –  
Decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive:
  – Art. 3, comma 12: Infrastrutture carcerarie (Settore n. 17) Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio, scolastica (1.7 – cap. 7471)
  Legislazione vigente Cp 140.954.880 20.564.000 –   –   2016 3
Cs 140.954.880 20.564.000 –   –  
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 140.954.880 20.564.000 –   –  
Cs 140.954.880 20.564.000 –   –  
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali
Infrastrutture e trasporti
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
  – Art. 2, comma 86: Completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona (settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
grande comunicazione (1.2 – cap. 7483)
  Legislazione vigente Cp 10.330.000 10.330.000 –   –   2016 3
Cs 10.330.000 10.330.000 –   –  
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 10.330.000 10.330.000 –   –  
Cs 10.330.000 10.330.000 –   –  
  – Art. 2, comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (Settore n. 27) Interventi diversi (1.2 – cap. 7484)
  Legislazione vigente Cp 10.330.000 10.330.000 –   –   2016 3
Cs 10.330.000 10.330.000 –   –  
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 10.330.000 10.330.000 –   –  
Cs 10.330.000 10.330.000 –   –  
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:
  – Art. 19-bis, comma 1, primo periodo: Realizzazione e potenziamento di tratte autostradali (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 – cap. 7485)
  Legislazione vigente Cp 51.646.000 51.646.000 51.646.000 –   2017 3
Cs 51.646.000 51.646.000 51.646.000 –  
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 51.646.000 51.646.000 51.646.000 –  
Cs 51.646.000 51.646.000 51.646.000 –  
Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):
  – Art. 1, comma 452: Interventi strutturali per la viabilità tra Italia e Francia (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 – cap. 7481)
  Legislazione vigente Cp 5.000.000 5.000.000 –   –   2016 3
Cs 5.000.000 5.000.000 –   –  
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 5.000.000 5.000.000 –   –  
Cs 5.000.000 5.000.000 –   –  
Decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:
  – Art. 32, comma 1, punto 1: Fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali e relativo ad opere di interesse strategico (Settore n. 27) Interventi diversi (1.2 – cap. 7514)
  Legislazione vigente Cp 12.050.900 67.147.162 –   –   2016 3
Cs 12.050.900 67.147.162 –   –  
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 12.050.900 67.147.162 –   –  
Cs 12.050.900 67.147.162 –   –  
  – Art. 32, comma 1, punto 11: Megalotto 2 della strada statale n. 106 Ionica (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7155)
  Legislazione vigente Cp 2.687.978 19.843.159 –   –   2016 3
Cs 2.687.978 19.843.159 –   –  
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 2.687.978 19.843.159 –   –  
Cs 2.687.978 19.843.159 –   –  
  – Art. 32, comma 1, punto 5: Accessibilità della Valtellina: strada statale n. 38 primo lotto – variante di Morbegno secondo stralcio, dallo svincolo di Corsio allo svincolo del Tartano (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7519)
  Legislazione vigente Cp 3.519.331 4.118.657 –   –   2016 3
Cs 3.519.331 4.118.657 –   –  
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 3.519.331 4.118.657 –   –  
Cs 3.519.331 4.118.657 –   –  
  – Art. 32, comma 1, punto 7: Realizzazione dell'intervento sull'asse stradale Lioni-Grottaminarda,

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
tratto dallo svincolo di Frigento allo svincolo di San Teodoro (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7529)
  Legislazione vigente Cp 23.819.000 9.548.000 –   –   2016 3
Cs 23.819.000 9.548.000 –   –  
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 23.819.000 9.548.000 –   –  
Cs 23.819.000 9.548.000 –   –  
Legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013):
  – Art. 1, comma 181: Miglioramento della viabilità e dei trasporti della strada statale n. 652 Tirreno-Adriatica (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7380)
  Legislazione vigente Cp 6.706.015 –   –   –   2015 3
Cs 6.706.015 –   –   –  
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 6.706.015 –   –   –  
Cs 6.706.015 –   –   –  
  – Art. 1, comma 212: Somme da assegnare alla regione Piemonte per la realizzazione dell'asse autostradale «Pedemontana piemontese» (Settore

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7504)
  Legislazione vigente Cp 92.000 –   –   –   2015 3
Cs 92.000 –   –   –  
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 92.000 –   –   –  
Cs 92.000 –   –   –  
Decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia:
  – Art. 18, comma 1: Continuità dei cantieri e perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7536/p)
  Legislazione vigente Cp 62.729.075 73.764.052 129.240.831 –   2017 3
Cs 62.729.075 73.764.052 129.240.831 –  
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 62.729.075 73.764.052 129.240.831 –  
Cs 62.729.075 73.764.052 129.240.831 –  
  – Art. 18, comma 2, punto 1: Realizzazione della tangenziale esterna est di Milano (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7537)
  Legislazione vigente Cp 107.534.895 60.311.843 –   –   2016 3
Cs 107.534.895 60.311.843 –   –  

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 107.534.895 60.311.843 –   –  
Cs 107.534.895 60.311.843 –   –  
  – Art. 18, comma 2, punto 2: Somme da assegnare alla regione Veneto per la Pedemontana veneta (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7147)
  Legislazione vigente Cp 130.000.000 219.500.000 –   –   2016 3
Cs 130.000.000 219.500.000 –   –  
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 130.000.000 219.500.000 –   –  
Cs 130.000.000 219.500.000 –   –  
  – Art. 18, comma 2, punto 3: Programma ponti e gallerie stradali (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7538)
  Legislazione vigente Cp 216.209.600 94.970.853 –   –   2016 3
Cs 216.209.600 94.970.853 –   –  
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 216.209.600 94.970.853 –   –  
Cs 216.209.600 94.970.853 –   –  

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.

  – Art. 18, comma 2, punto 6: Somme da assegnare all'ANAS per l'asse di collegamento tra la strada statale 640 e l'autostrada A19 Agrigento-Caltanissetta (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7541)

  Legislazione vigente Cp –   76.558.497 –   –   2016 3
Cs –   76.558.497 –   –  
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp –   76.558.497 –   –  
Cs –   76.558.497 –   –  
Decreto-legge n. 145 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2014: Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015:
  – Art. 13, comma 1, lettera b): Opere necessarie per l'accessibilità ferroviaria Malpensa – Terminal T1 T2 (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7545)
  Legislazione vigente Cp 13.000.000 16.000.000 16.000.000 –   2017 3
Cs 13.000.000 16.000.000 16.000.000 –  
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  Legge di stabilità Cp 13.000.000 16.000.000 16.000.000 –  
Cs 13.000.000 16.000.000 16.000.000 –  
  – Art. 13, comma 1, lettera a), punto 2: Collegamento tra la strada statale n. 11 e la strada statale n. 223 Lotto 1-B (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7534)
  Legislazione vigente Cp 7.200.000 –   –   –   2015 3
Cs 7.200.000 –   –   –  
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 7.200.000 –   –   –  
Cs 7.200.000 –   –   –  
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):
  – Art. 1, comma 96: Realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 – cap. 7533)
  Legislazione vigente Cp 93.470.627 –   –   –   2015 3
Cs 93.470.627 –   –   –  
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 93.470.627 –   –   –  
Cs 93.470.627 –   –   –  

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
Decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive:
  – Art. 3, comma 1: Continuità dei cantieri in corso e perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7536/p)
  Legislazione vigente Cp 231.000.000 159.000.000 1.073.000.000 2.362.000.000 2020 3
Cs 231.000.000 159.000.000 1.073.000.000 2.362.000.000
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 231.000.000 159.000.000 1.073.000.000 2.362.000.000
Cs 231.000.000 159.000.000 1.073.000.000 2.362.000.000
Totale missione
 Cp
 Cs
2.908.640.481
2.908.640.481
3.151.138.815
3.151.138.815
3.496.571.903
3.496.571.903
7.402.302.000
7.402.302.000
RICERCA E INNOVAZIONE
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata
Istruzione, università e ricerca
Decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo:
  – Art. 31-bis, comma 5: Finanziamento della scuola «Gran Sasso Science Institute» (GSSI)

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.

(Settore n. 13) Interventi nel settore della ricerca (3.4 – cap. 7235)

  Legislazione vigente Cp 12.000.000 –   –   –   2015
Cs 12.000.000 –   –   –  
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 12.000.000 –   –   –  
Cs 12.000.000 –   –   –  
Totale missione
 Cp
 Cs
12.000.000
12.000.000
–  
–  
–  
–  
–  
–  
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche
Ambiente e tutela del territorio e del mare
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):
  – Art. 1, comma 111: Interventi di messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.9 – cap. 7511)
  Legislazione vigente Cp 50.000.000 100.000.000 –   –   2016 3
Cs 50.000.000 100.000.000 –   –  
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 50.000.000 100.000.000 –   –  
Cs 50.000.000 100.000.000 –   –  
Totale missione
 Cp
 Cs
50.000.000
50.000.000
100.000.000
100.000.000
–  
–  
–  
–  
CASA E ASSETTO URBANISTICO
Edilizia abitativa e politiche territoriali
Economia e finanze
Decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile:
  – Art. 3, comma 1: Sisma nella regione Abruzzo (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (14.1 – cap. 7817)
  Legislazione vigente Cp 227.775.334 175.343.334 130.852.054 1.487.700.000 2032 3
Cs 227.775.334 175.343.334 130.852.054 1.487.700.000
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 227.775.334 175.343.334 130.852.054 1.487.700.000
Cs 227.775.334 175.343.334 130.852.054 1.487.700.000
  – Art. 14, comma 1, punto 2: Sisma nella regione Abruzzo – Risorse per l'edilizia privata (Settore n. 3) Interventi per calamità

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
naturali (14.1 – cap. 8005/p)
  Legislazione vigente Cp 249.000.000 –   –   –   2015
Cs 249.000.000 –   –   –  
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 249.000.000 –   –   –  
Cs 249.000.000 –   –   –  
  – Art. 14, comma 1, punto 4: Sisma nella regione Abruzzo – Risorse per l'edilizia pubblica e privata comuni fuori dal cratere (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (14.1 – cap. 8005/p)
  Legislazione vigente Cp 5.000.000 –   –   –   2015
Cs 5.000.000 –   –   –  
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 5.000.000 –   –   –  
Cs 5.000.000 –   –   –  
  – Art. 14, comma 1, punto 5: Sisma nella regione Abruzzo – Risorse per interventi a sostegno delle attività produttive e di ricerca (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (14.1 – cap. 8005/p)
  Legislazione vigente Cp 27.000.000 –   –   –   2015
Cs 27.000.000 –   –   –  
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 27.000.000 –   –   –  
Cs 27.000.000 –   –   –  
Decreto-legge n. 43 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015:
  – Art. 7-bis, comma 1: Rifinanziamento della ricostruzione nei comuni interessati dal sisma nella regione Abruzzo (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (14.1 – cap. 8005/p)
  Legislazione vigente Cp 497.200.000 197.200.000 197.200.000 394.400.000 2019 3
Cs 497.200.000 197.200.000 197.200.000 394.400.000
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp 200.000.000 900.000.000 1.100.000.000 2.900.000.000 2020
Cs 200.000.000 900.000.000 1.100.000.000 2.900.000.000
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 697.200.000 1.097.200.000 1.297.200.000 3.294.400.000
Cs 697.200.000 1.097.200.000 1.297.200.000 3.294.400.000
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):
  – Art. 1, comma 48, lettera c): Mutui per la prima casa (Settore

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
n. 27) Interventi diversi (14.1 – cap. 7077)
  Legislazione vigente Cp 192.526.903 187.766.455 –   –   2016 3
Cs 192.526.903 187.766.455 –   –  
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 192.526.903 187.766.455 –   –  
Cs 192.526.903 187.766.455 –   –  
Totale missione
 Cp
 Cs
1.398.502.237
1.398.502.237
1.460.309.789
1.460.309.789
1.428.052.054
1.428.052.054
4.782.100.000
4.782.100.000

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E PAESAGGISTICI

Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale
Beni e attività culturali e turismo
Decreto-legge n. 91 del 2013:
  – Art. 5-quater, comma 1: Tutela del patrimonio dell'UNESCO della provincia di Ragusa(Settore n. 27) Interventi diversi (1.13 – cap. 7486)
  Legislazione vigente Cp 100.000 –   –   –   2015
Cs 100.000 –   –   –  
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 100.000 –   –   –  
Cs 100.000 –   –   –  

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
Tutela del patrimonio culturale
Beni e attività culturali e turismo
Decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo:
  – Art. 7, comma 1: Spese per l'attuazione degli interventi del Piano strategico «Grandi progetti beni culturali» (Settore n. 27) Interventi diversi (1.15 – cap. 8098)
  Legislazione vigente Cp 30.000.000 50.000.000 –   –  
Cs 30.000.000 50.000.000 –   –  
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 30.000.000 50.000.000 –   –  
Cs 30.000.000 50.000.000 –   –  
Totale missione
 Cp
 Cs
30.100.000
30.100.000
50.000.000
50.000.000
–  
–  
–  
–  

ISTRUZIONE SCOLASTICA

Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica
Istruzione, università e ricerca
Decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca:
  – Art. 10, comma 1: Mutui per l'edilizia scolastica e detrazioni fiscali (Settore n. 17) Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria,

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
di servizio, scolastica (1.1 – cap. 7106)
  Legislazione vigente Cp 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 2044
Cs 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000
Cs 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000
Totale missione Cp 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000
Cs 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000
SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE
Sostegno alle politiche per lo sviluppo e la coesione economica
Economia e finanze
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):
  – Art. 61, comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (28.1 – cap. 8000/p)
  Legislazione vigente Cp 6.264.794.000 1.700.000.000 –   –   2016 3
Cs 6.264.794.000 1.700.000.000 –   –  
  Riduzione Cp –463.700.000 –   –   –  
Cs –463.700.000 –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 5.801.094.000 1.700.000.000 –   –  
Cs 5.801.094.000 1.700.000.000 –   –  

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):
  – Art. 1, comma 6: Risorse relative alla programmazione 2014-2020 (Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (28.1 – cap. 8000/p)
  Legislazione vigente Cp 346.300.000 485.200.000 981.700.000 37.255.700.000 2023 3
Cs 346.300.000 485.200.000 981.700.000 37.255.700.000
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp 100.000.000 500.000.000 1.500.000.000 –2.100.000.000
Cs 100.000.000 500.000.000 1.500.000.000 –2.100.000.000
  Legge di stabilità Cp 446.300.000 985.200.000 2.481.700.000 35.155.700.000
Cs 446.300.000 985.200.000 2.481.700.000 35.155.700.000
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali
Economia e finanze
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
  – Art. 1, comma 93: Contributo quindicennale per l'ammodernamento della flotta e il miglioramento delle comunicazioni, nonché per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo della guardia di finanza (Settore n. 27) Interventi diversi (1.3 – capp. 7849, 7850)
  Legislazione vigente Cp 25.620.000 25.620.000 25.620.000 153.720.000 2023 3
Cs 25.620.000 25.620.000 25.620.000 153.720.000

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 25.620.000 25.620.000 25.620.000 153.720.000
Cs 25.620.000 25.620.000 25.620.000 153.720.000
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):
  – Art. 1, comma 109: Contributo per l'ammodernamento del Corpo della guardia di finanza (Settore n. 27) Interventi diversi (1.3 – cap. 7851)
  Legislazione vigente Cp 18.000.000 30.000.000 30.000.000 90.000.000 2020
Cs 18.000.000 30.000.000 30.000.000 90.000.000
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 18.000.000 30.000.000 30.000.000 90.000.000
Cs 18.000.000 30.000.000 30.000.000 90.000.000
Totale missione Cp 43.620.000 55.620.000 55.620.000 243.720.000
Cs 43.620.000 55.620.000 55.620.000 243.720.000
GIOVANI E SPORT
Attività ricreative e sport
Economia e finanze
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
dello Stato (legge di stabilità 2014):
  – Art. 1, comma 303: Istituto per il credito sportivo (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (22.1 – cap. 7455)
  Legislazione vigente Cp 13.917.732 18.776.646 –   –   2016 3
Cs 13.917.732 18.776.646 –   –  
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 13.917.732 18.776.646 –   –  
Cs 13.917.732 18.776.646 –   –  
Totale missione
 Cp
 Cs
13.917.732
13.917.732
18.776.646
18.776.646
–  
–  
–  
–  
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche
Economia e finanze
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:
  – Art. 22: Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato (Settore

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (24.4 – cap. 7335)
  Legislazione vigente Cp 32.817.000 32.817.000 32.817.000 65.634.000 2019 3
Cs 32.817.000 32.817.000 32.817.000 65.634.000
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rimodulazione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Legge di stabilità Cp 32.817.000 32.817.000 32.817.000 65.634.000
Cs 32.817.000 32.817.000 32.817.000 65.634.000
Totale missione
 Cp
 Cs
32.817.000
32.817.000
32.817.000
32.817.000
32.817.000
32.817.000
65.634.000
65.634.000
FONDI DA RIPARTIRE
Fondi da assegnare
Politiche agricole alimentari e forestali
Legge n. 499 del 1999: Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale:
  – Art. 4: Attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali (Settore n. 21) Interventi in agricoltura (6.1 – cap. 7810)
  Legislazione vigente Cp 10.000.000 15.000.000 –   –   2016
Cs 10.000.000 15.000.000 –   –  
  Riduzione Cp –   –   –   –  
Cs –   –   –   –  
  Rifinanziamento Cp 10.000.000 10.000.000 10.000.000 –  
(–)   (–)   (–)  
Cs 10.000.000 10.000.000 10.000.000 –  
(–)   (–)   (–)  

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  Legge di stabilità Cp 20.000.000 25.000.000 10.000.000 –  
(10.000.000) (15.000.000) (–)  
Cs 20.000.000
25.000.000 10.000.000 –  
(10.000.000) (15.000.000) (–)  
Totale missione Cp 20.000.000 25.000.000 10.000.000 –  
(10.000.000) (15.000.000) (–)  
Cs 20.000.000 25.000.000 10.000.000 –  
(10.000.000) (15.000.000) (–)  
Totale generale Cp 23.358.062.094 19.852.210.732 19.153.646.163 98.824.705.321
(23.338.062.094) (19.817.310.732) (19.124.946.163)
Cs 23.358.062.094 19.852.210.732 19.153.646.163 98.824.705.321
(23.338.062.094) (19.817.310.732) (19.124.946.163)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

  Sopprimere i commi da 1 a 5.

  Conseguentemente, al comma 76, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
3. 1. (ex 44. 71.) Prataviera, Fedriga, Guidesi, Simonetti, Caparini.

  Sopprimere i commi da 1 a 5.

  Conseguentemente, al comma 76 aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 450 milioni di euro per l'anno 2015 e di 480 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
3. 2. (ex 44. 228.) Gelmini, Palese, Brunetta.

  Sopprimere i commi da 1 a 5.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 1, comma 132, sopprimere le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e sostituire le parole: e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: e 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016;
   b) all'articolo 3, comma 76, aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, ad eccezione delle spese relative alle Missioni «Soccorso Civile», «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo», «Ricerca e Innovazione», «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», «istruzione scolastica», «Istruzione universitaria e formazione postuniversitaria», «Diritti sociali, politiche e famiglia»;
   c) alla Tabella A voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 50.000.000;
   2016: – 80.000.000;
   2017: – 80.000.000.
3. 3. (ex 44. 304.) Librandi, Mazziotti Di Celso, Nesi.

  Sopprimere i commi da 1 a 5.

  Conseguentemente:
   sopprimere l'articolo 1, comma da 21 a 29;
   all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alte autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 307 milioni di euro per l'anno 2015 a 225 milioni di euro per l'anno 2016 e a euro 225 milioni per l'anno 2017.
3. 4. (ex 44. 143.) Tripiedi, Caso, Castelli.

  Sopprimere i commi da 1 a 5.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 9, capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
   1) 480 euro se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro: Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
3. 5. (ex 44. 166.) Barbanti, Caso, Castelli.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente,
   all'articolo 1, sopprimere i commi 125 e 127 all'articolo 2, comma 50, sostituire le parole:
5 per cento con le seguente: 5 per cento.
3. 6. (ex 44. 372.) Corsaro.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 45, dopo il comma inserire il seguente:
  45-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ridotte di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
3. 7. (ex 44. 246.) Galati, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Lainati, Petrenga, Brunetta, Alberto Giorgetti, Riccardo Gallo, Abrignani, Biancofiore, Biasotti, Centemero, Cesaro, Occhiuto, Palmieri, Polverini, Ravetto, Romele, Squeri, Milanato, Sandra Savino.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
3. 8. (ex 44. 377.) Corsaro.

  Sostituire i commi da 1 a 5 con il seguente:
  1. A decorrere dal 1o gennaio 2015, l'importo annuo lordo delle pensioni pubbliche, anche cumulate, a carico dell'Inps – gestione ex Inpdap –, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è soggetto al limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, eventuali aggiornamenti relativi all'ammontare del predetto trattamento. Le somme trattenute vengono direttamente acquisite alle Casse dello Stato.
3. 9. (ex 44. 317.) Scotto, Airaudo, Placido, Marcon, Melilla.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: « 11 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « 12,50 per cento»;
   b) sopprimere il comma 2;
   c) sostituire il comma 3, con il seguente:

  All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, le parole: «11 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,50 per cento»;
   d) sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

  Conseguentemente:
   a) sopprimere il comma 1, dell'articolo 17, comma 1;
   b) all'articolo 17, dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

  21-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2015 si provvede a ridurre i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente disposizione con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati. Dai decreti di cui al presente comma devono derivare risparmi almeno pari a 105 milioni di euro a decorrere dal 2015.
   c) Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 50.000.000;
   2016: – 50.000.000;
   2017: – 50.000.000.
3. 10. (ex 44. 168.) Abrignani, Palese, Latronico, Brunetta.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: « 11 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « 12,50 per cento»;
   b) sopprimere il comma 2;
   c) sostituire il comma 3, con il seguente:

  3. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, le parole: « 11 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « 12,50 per cento»;
   d) sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

  Conseguentemente:
   a) sopprimere all'articolo 1, comma 112;
   b) all'articolo 1, dopo il comma 132 aggiungere il seguente:
  132-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2015 si provvede a ridurre i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente disposizione con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati. Dai decreti di cui al presente comma devono derivare risparmi almeno pari a 105 milioni di euro a decorrere dal 2015.
   c) Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 50.000.000;
   2016: – 50.000.000;
   2017: – 50.000.000.
3. 11. (ex 44. 312.) Sottanelli, Librandi, Nesi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 17 dei decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, il comma 1 è sostituito dal seguente: La quota parte di capitale gestita dai fondi pensione complementare, derivata dai redditi dei singoli lavoratori inferiori a 90.000 euro lordi, è soggetta ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento mentre la quota parte di capitale gestita da fondi pensione derivante da redditi dei singoli lavoratori con reddito superiore per almeno due anni consecutivi a 90.000 euro lordi, è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dei 20 per cento. Tale regime di tassazione separata si ripercuoterà con i suoi effetti nella gestione della posizione individuale dei singoli lavoratori. Le aliquote indicate si applicano sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta;

  Conseguentemente, sostituire il comma 3, con il seguente:
  31. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, il comma 3 è sostituito dal seguente: La quota parte di capitale gestito da fondi di trattamento di fine rapporto e di previdenza, derivata dai redditi dei singoli lavoratori inferiori a 90.000 euro lordi, è soggetta ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento mentre la quota parte di capitale gestita da fondi analoghi derivanti da redditi dei singoli lavoratori con reddito superiore per almeno due anni consecutivi a 90.000 euro lordi, è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20 per cento. Tale regime di tassazione separata si ripercuotersi con i suoi effetti nella gestione della posizione individuale dei singoli lavoratori. Le aliquote indicate si applicano sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta;

  dopo il comma 3, inserire il seguente 3-bis:
  3-bis. Il Ministro dell'economia e finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per tutela dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito, fino al raggiungimento dei 400 milioni di euro.

  al, comma 9, al capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
   1) 480 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24,000 euro ma non a 26,000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
3. 12. (ex 44. 165.) Currò, Cariello, Castelli.

  Apportate le seguenti modificazioni:
   a) Al comma 1, sostituire le parole: « 20 per cento» con le seguenti: « 15 per cento»;
   b) al comma 3, sostituire le parole: « 17 per cento» con le seguenti parole: « 14 per cento».

  Conseguentemente, dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
  28-bis. All'articolo 19, comma 6 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 dei 2011, aggiungere, in fondo il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2015 l'aliquota è stabilità nella misura del 1 per mille».
3. 13. (ex 44. 273.) Paglia, Marcon, Melilla.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  La presente disposizione non si applica ai fondi pensione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993, fermi restando i divieti ed i limiti di cui all'articolo 6 dello stesso, che destinino, fatte salve le disponibilità di mercato, almeno il 2 per cento del valore del proprio patrimonio alla sottoscrizione di titoli di debito, anche non negoziati, emessi da piccole o medie imprese, anche attraverso operazioni di cartolarizzazioni delle medesime di cui alla legge n. 130 del 1999, o da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) che gestiscano titoli emessi dalle stesse.

  Conseguentemente, dopo il comma 28, aggiungere il seguente: 28-bis. All'articolo 19, comma 6 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, aggiungere, in fondo il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2015 l'aliquota è stabilita nella misura del 13.5 per mille».
3. 14. (ex 44. 274.) Paglia, Marcon, Melilla.

  Sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 125, le parole: 187,5 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 37,5 milioni di euro.
3. 15. (ex 44. 373.) Corsaro.

  Sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
3. 16. (ex 44. 378.) Corsaro.

  Sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 140.000.000;
   2016: – 140.000.000;
   2017: – 140.000.000.
3. 17. (ex 44. 249.) Palese, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Lainati, Petrenga, Brunetta, Riccardo Gallo, Abrignani, Biancofiore, Biasotti, Centemero, Cesaro, Occhiuto, Palmieri, Polverini, Ravetto, Romele, Squeri, Milanato, Sandra Savino, Calabria.

  Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 45., dopo il comma inserire il seguente: 45-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ridotte di 400 milioni di euro annui per l'anno 2015.
3. 18. (ex 44. 247.) Galati, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Laffranco, Latronico, Marotta, Palese, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Lainati, Petrenga, Brunetta, Alberto Giorgetti, Riccardo Gallo, Abrignani, Biancofiore, Biasotti, Centemero, Cesaro, Occhiuto, Palmieri, Polverini, Ravetto, Romele, Squeri, Milanato, Sandra Savino.

  Sopprimere il comma 5.
Conseguentemente, sopprimere il comma 14.

   dopo il comma 30 aggiungere il seguente:
  30-bis. Per l'anno 2015 sono sospesi i versamenti e gli adempimenti tributari, compresi quelli contributivi, e quelli derivanti da cartelle emesse da agenti della riscossione per i territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e/o dai successivi eventi calamitosi ed alluvionali nel territorio della Regione Emilia Romagna;
   all'articolo 2, sopprimere il comma 207.
3. 19. (ex 44. 56.) Guidesi, Busin, Fedriga, Caparini.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. I moltiplicatori di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono ridotti del tre per cento a decorrere dal 1o gennaio 2015. Al relativo onere si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 20. (ex 44. 300.) Piso, Saltamartini.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. I moltiplicatori di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono ridotti del tre per cento a decorrere dall'1o gennaio 2015.

  Conseguentemente, al comma 76, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 2017.
3. 21. (ex 44. 301.) Piso, Saltamartini.

  Al comma 6, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis. aggiungere, in fine, seguente periodo: In ogni caso, ai fini dell'efficacia delle rivalutazioni, la perizia di stima di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, deve essere redatta e giurata antecedentemente all'atto di cessione.
3. 22. (ex 44. 136.) Pesco, Caso, Castelli.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. All'articolo 2, della legge n. 286 del 2006, i commi 48, 49 e 49-bis, sono sostituiti dai seguenti:

  48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
   a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 5 per cento;
   a-bis) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro; 8 per cento;
   b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 8 per cento;
   c) devoluti a favore di altri soggetti: 10 per cento.

  49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
   a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 5 per cento;
   a-bis), a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado; 8 per cento;
   c) a favore di altri soggetti: 10 per cento.
  49-bis. Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.000.000 euro.
3. 23. (ex 44. 266.) Paglia, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto in fine, il seguente periodo: «Se il trasferimento ha per oggetto beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, comunque denominati, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento: 1 per cento».

  Conseguentemente, al comma 76, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 2017.
3. 24. (ex 44. 278.) Dorina Bianchi, Saltamartini.

  Al comma 7, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 1 sopprimere i commi 116 e 117;
   b) all'articolo 2, sopprimere il comma 207;
   c) all'articolo 3, comma 76, in fine, le parole:
, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 440 migliaia di euro a decorre dal 2015.
3. 25. (ex 44. 117.) Busin, Guidesi, Caparini.

  Al comma 7, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
  1-bis) le parole: «La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori» sono soppresse.
3. 26. (ex 44. 182.) Pesco, Caso, Castelli.

  Al comma 7, lettera a), n. 3), dopo il capoverso d-quater) aggiungere i seguenti:
   d-quinquies) alle prestazioni di trasloco e facchinaggio rese a un soggetto passivo; d-sexies) alle prestazioni sociali, sanitarie, assistenziali ed educative di cui al punto 41-bis della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 9, al capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
   1) 600 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 600 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;.
3. 27. (ex 44. 183.) Pesco, Caso, Castelli.

  Al comma 7, lettera a), numero 3) dopo la lettera d-quater) aggiungere la seguente:
   d-quinquies) alle operazioni ed alle cessioni di beni effettuate nell'esercizio di commercio al dettaglio ed all'ingrosso.
3. 28. (ex 44. 264.) Paglia, Marcon, Melilla.

  Al comma 7, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:
Art. 17-bis.
(Acquisto di pubblicità on line).

  1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
  2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
3. 29. (ex 44. 311.) Paglia, Marcon, Melilla.

  Al comma 7, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente:
   all'articolo 3, sopprimere il comma 10;
   all'articolo 1 sopprimere il comma 125;
   all'articolo 17 sopprimere i commi 116 e 117;
   all'articolo 2 sopprimere il comma 207;
   all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:
, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 553.818 euro a decorrere dal 2015.
3. 30. (ex 44. 124.) Busin, Guidesi, Caparini.

  Al comma 7, lettera b), capoverso articolo 17-ter, dopo le parole: di previdenza, aggiungere le seguenti parole: e a tutte le amministrazioni pubbliche, anche locali, aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo n. 163 dei 2006.

  All'onere quantificato nella misura di 3 miliardi, a decorrere dall'anno 2015 si provvede:
   a) Per un importo pari a 400 milioni, mediante autorizzazione al Ministro dell'economia e finanze Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al, fine di conseguire un maggior gettito;
   b) Per un importo pari a 400 milioni, l'utilizzo delle somme riferite alle scelte non espresse dai contribuenti della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 9, al capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
   1) 600 euro, se il reddito complessivo non e superiore a 24.000 euro;
   2) 600 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
3. 31. (ex 44. 184.) Pesco, Caso, Castelli.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono stabilite modalità semplificate di rimborso e di compensazione del credito IVA qualora il medesimo scaturisca, per almeno i due terzi del suo ammontare, dall'applicazione dell'articolo 17, commi 5 e 6 e 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
3. 32. (ex 44. 93.) Rampelli.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono stabilite modalità semplificate di rimborso e di compensazione del credito IVA qualora il medesimo scaturisca, per almeno i due terzi del suo ammontare, dall'applicazione dell'articolo 17, commi 5 e 6 e 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
3. 33. (ex 44. 74.) Busin, Guidesi, Caparini.

  Sopprimere il comma 9.

  Conseguentemente:
   all'articolo 1 sopprimere il comma 125;
   all'articolo 1 sopprimere i commi 116 e 117;
   all'articolo 2 sopprimere il comma 207;
   all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:
, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 553.818 migliaia di euro a decorre dal 2015.
3. 34. (ex 44. 123.) Busin, Guidesi, Caparini.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:
  9. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 7, lettera b), è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni. In caso di mancato rilascio della suddetta misura di deroga, si provvede mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, tali da assicurare una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 1.718 milioni di euro a decorrere dal 2015.
3. 35. (ex 44. 178.) Palese, Squeri, Brunetta.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, da adottare entro il 1o gennaio 2015 è modificata la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane n. 145744 del 23 dicembre 2013, recante l'aumento della misura delle aliquote dell'accisa sulla birra, sui prodotti alcolici intermedi e sull'alcool etilico, al fine di eliminare gli incrementi dell'accisa sulla birra decorrenti dal 1o gennaio 2015. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 90 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 132, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 10 milioni e sostituire le parole: 460 milioni con le seguenti: 370 milioni.
3. 36. (ex 44. 242.) Capezzone, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Lainati, Petrenga, Brunetta, Riccardo Gallo, Abrignani, Biancofiore, Biasotti, Centemero, Cesaro, Occhiuto, Palmieri, Polverini, Ravetto, Romele, Squeri, Mottola, Sandra Savino, Calabria, Russo, Lupo, Gallinella, L'Abate, Gagnarli, Benedetti, Bernini, Parentela.

  Sopprimere i commi da 11 a 18.
3. 37. (ex 44. 374.) Corsaro.

  Sopprimere i commi da 12 a 19.

  Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
3. 38. (ex 44. 379.) Corsaro.

  Al comma 13 dopo le parole: anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti, aggiungere le seguenti:, tenendo conto dell'applicazione degli studi di settore ed, in particolare, effetti del regime premiale di cui all'articolo 10, comma da 9 a 13, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2017, n. 214.
3. 39. (ex 44. 96.) Rampelli.

  Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. All'articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 31 dicembre 2014»;
   b) al comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31 marzo 2015.».
3. 40. (ex 44. 151.) Catanoso, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
  19-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di benessere del corpo e cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.
  19-ter. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 41. (ex 44. 362.) Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
  19-bis. I soggetti non sottoposti a procedura fallimentare possono estinguere il debito derivante da ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2014, attraverso il pagamento esclusivamente della somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo.

  Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
3. 42. (ex 44. 371.) Taglialatela, Corsaro.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
  19-bis. Limitatamente alla dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2015, la sanzione applicabile nei casi di presentazione con ritardo non superiore a novanta giorni è ridotta alla metà.
3. 43. (ex 44. 95.) Rampelli.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
  19-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.
3. 44. (ex 44. 150.) Catanoso, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
  19-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del marzo 2014, come convertito dalla legge n. 68 del 2 maggio 2014, la lettera a) è soppressa.
3. 45. (ex 44. 261.) Paglia, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
  20-bis. Al numero 18 e al numero 35 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «libri» sono aggiunte le seguenti: «anche se fissati su supporto diverso da quello cartaceo e distribuiti attraverso piattaforma telematica».

  Conseguentemente, al comma 76, aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2015.
3. 46. (ex 44. 127.) Caparini, Busin, Guidesi.

  Al comma 22, lettera a), sostituire le parole: 17 per cento con le seguenti: 25 per cento.
3. 47. (ex 44. 383.) Corsaro.

  Al comma 22, lettera a), sostituire le parole: 17 per cento con le parole: 20 per cento.
3. 48. (ex 44. 382.) Corsaro.

  Al comma 22, lettera b), sostituire le parole: 9 per cento con le seguenti: 15 per cento.
3. 49. (ex 44. 385.) Corsaro.

  Al comma 22, lettera b), sostituire le parole: 9 per cento con le seguenti: 12 per cento.
3. 50. (ex 44. 384.) Corsaro.

  Al comma 26, primo periodo, sostituire le parole: 20.000 euro con le seguenti: 40.000 euro.
3. 51. (ex 44. 386.) Corsaro.

  Dopo il comma 26, inserire il seguente:
  26-bis. Gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del regio decreto 18 giugno 1031, n. 773, e successive modificazioni, ovvero ogni altro apparecchio elettronico che consenta la partecipazione ai giochi pubblici sono dotati di un sistema automatico di rilevarne tuo dell'età anagrafica del giocatore, con automatica disabilitazione in caso di minore età, Sono considerati idonei sistemi di lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione. Gli apparecchi di cui al precedente periodo sono altresì dotati di un sistema di registrazione dati che specifichi il numero delle giocate, l'importo inserito e scommesso, l'importo della vincita e l'importo restituito al giocatore. Le disposizioni, di cui al presente comma, nonché l'adeguamento dei sistemi di gioco già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge hanno efficacia a decorrere dal 1o giugno 2015.
3. 52. (ex 44. 179.) Baroni, Barbanti, Mantero, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Caso, Castelli.

  Sopprimere il comma 27.

  Conseguentemente,
   all'articolo 1, comma 116, sostituire la parola:
2015 con la seguente: 2016;
   all'articolo 1, sopprimere il comma 125;
   all'articolo 1, comma 132 sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 50 milioni;
   all'articolo 38, sopprimere il comma 11.
3. 53. (ex 44. 57.) Guidesi, Caparini, Grimoldi.

  Sopprimere il comma 27.

  Conseguentemente, dopo il comma 28 aggiungere il seguente:
  28-bis. All'articolo 19, comma 6 del decreto-legge 201 dei 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è aggiunto in fine il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2015 l'aliquota è stabilita nella misura del 13,5 per mille».
3. 54. (ex 44. 271.) Paglia, Marcon, Melilla.

  Al comma 27, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: è comunque escluso dal reddito imponibile di cui all'articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, un ammontare pari alle erogazioni liberali che gli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 effettuano in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto a favore di soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro.

  Conseguentemente, al comma 76, aggiungere, in fine, le parole:, ivi compresi le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2015 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
3. 55. (ex 44. 73.) Guidesi, Giancarlo Giorgetti, Busin, Simonetti, Caparini.

  Al comma 27, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: è comunque escluso dal reddito imponibile di cui all'articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 a lettera q), un ammontare pari alle erogazioni liberali che gli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 effettuano in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto a favore di soggetti privati senza scopo di lucro.

  Conseguentemente al comma 76 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera limare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2015 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
3. 56. (ex 44. 60.) Guidesi, Giancarlo Giorgetti, Busin, Simonetti, Caparini.

  Al comma 27, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: è comunque escluso dal reddito imponibile di cui all'articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 a lettera q), un ammontare pari alle erogazioni liberali che gli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 effettuano in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto a favore di soggetti pubblici.

  Conseguentemente al comma 76, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera limare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
3. 57. (ex 44. 61.) Guidesi, Giancarlo Giorgetti, Busin, Simonetti, Caparini.

  Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:
  27-bis. Al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 10, comma 1, la lettera l-bis) è abrogata;
   b) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente articolo: «Art.. 15-bis.Detrazioni per adozione internazionale – Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi nei confronti dell'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983 n. 184, nonché le altre spese direttamente sostenute e autocertificate dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, nei limiti di un tetto di detraibilità fissato di 25.000 euro per ciascuna procedura adottiva ripartito anche su più anni».
  26-ter. All'articolo 31, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, la lettera m), è abrogata 26-quater, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 152 è abrogato.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 121, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 100 milioni.
3. 58. (ex 44. 395.) Nicchi, Marcon, Melilla.

  Sopprimere il comma 28.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 9, capoverso 1-bis, numeri 1) e 2) con i seguenti:
   1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro, per il periodo di imposta 2015;
   2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro, per il periodo di imposta 2015;
   3) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro, a decorrere dal periodo di imposta 2016;
   4) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro, a decorrere dal periodo di imposta 2016.
3. 59. (ex 44. 207.) Terzoni, Daga, Segoni, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Zolezzi, Vignaroli, Castelli, Sorial.

  Sopprimere il comma 28.

  Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
3. 60. (ex 44. 252.) Rampelli.

  Sostituire il comma 28 con il seguente:
  28. Per il solo anno 2015 le banche e le Poste Italiane S.p.a. operano una ritenuta, a titolo di acconto dell'imposta sui reddito delle persone fisiche a valere sui periodi d'imposta 2015 e seguenti, sui capitali superiori a 300 mila euro detenuti presso banche ed intermediari finanziari. L'aliquota della ritenuta è stabilita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze nei limiti di 920 milioni di euro di gettito. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono individuate le tipologie di pagamenti nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate.
3. 61. (ex 44. 155.) Pisano, Caso, Castelli.

  Dopo il comma 28 aggiungere il seguente:
  28-bis. All'articolo 19, comma 6 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, aggiungere, in fondo il seguente periodo: «a decorrere dall'anno 2015 l'aliquota è stabilita nella misura del 13,5 per mille».
3. 62. (ex 44. 272.) Paglia, Marcon, Melilla.

  Sopprimere i commi 29 e 30.

  Conseguentemente, al comma 75, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 140.000.000;
   2016: – 150.000.000;
   2017: – 150.000.000.
3. 63. (ex 44. 248.) Galati, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Petrenga, Brunetta, Alberto Giorgetti, Riccardo Gallo, Abrignani, Biancofiore, Biasotti, Centemero, Cesaro, Occhiuto, Palmieri, Polverini, Ravetto, Romele, Squeri, Milanato.

  Sopprimere i commi 29 e 30.

  Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
3. 64. (ex 44. 380.) Corsaro.

  Sopprimere i commi 29 e 30.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 50, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle parole: «60 per cento».
3. 65. (ex 44. 375). Corsaro.

  Sostituire il comma 29 con il seguente.
  29. All'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642, al comma 2-ter, le parole: «1,5 per mille per il 2013 e 2 per mille a decorrere dal 2014» sono sostituite dalle seguenti: ”1,5 per mille per il 2013, 2 per mille a decorrere dal 2014 e 2,15 per mille a decorrere dal 2015.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 30.
3. 66. (ex 44. 188.) Pisano, Caso, Castelli.

  Dopo il comma 31 aggiungere il seguente:
  31-bis. All'articolo 8 comma 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, così come convertito dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, sono soppresse le seguenti parole: «e comunque fino all'anno di imposta 2013».

  Conseguentemente:
   al comma 76 aggiungere, in fine, le parole:
, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100.000.000 euro per gli anni 2015, 2016 e 2017.
   all'articolo 1, comma 121, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 100 milioni.
3. 67. (ex 44. 158.) Dell'Orco, Ferraresi, Caso.

  Dopo il comma 31 aggiungere il seguente:
  31-bis. All'articolo 8 comma 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, così come convertito dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, sono soppresse le seguenti parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2014».

  Conseguentemente:
   al comma 76 aggiungere, in fine, le parole:
, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100.000.000 euro per gli anni 2015, 2016 e 2017.
   all'articolo 1, comma 116, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 70 milioni.
3. 68. (ex 44. 159.) Dell'Orco, Ferraresi, Caso.

  Dopo il comma 31 aggiungere il seguente:
  31-bis. All'articolo 8 comma 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, così come convertito dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, al secondo periodo dopo le parole: «sono, altresì, esenti» sono aggiunte le seguenti: «dalla tassa sui servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 669 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nonché».

  Conseguentemente, al comma 76 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100.000.000 euro per gli anni 2015, 2016 e 2017.
3. 69. (ex 44. 160.) Dell'Orco, Ferraresi, Caso.

  Dopo il comma 31 aggiungere il seguente:
  31-bis. Al fine di agevolare la ripresa dell'attività economica e il ripristino delle condizioni di normalità, per i comuni colpiti dall'alluvione del 14 ottobre e del 5 novembre 2014 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 marzo 2015, dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel saldo finanziario in termini di competenza mista, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni interessati dall'evento calamitoso, per il rilascio delle autorizzazioni per opere di rilevanza urbanistica quali nuove costruzioni, nonché da alienazione di beni patrimoniali. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, nel limite massimo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 70. (ex 44. 121.) Faenzi, Parisi, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 31 aggiungere il seguente:
  31-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attività economiche ed il ripristino delle condizioni di normalità, i comuni della regione Toscana colpiti dagli eventi alluvionali del 14 ottobre e del 5 novembre 2014, possono prevedere modalità differenti in termini di differimento del versamento da parte dei contribuenti dell'imposta municipale propria e comunque entro e non oltre l'anno 2017. Ai fini del pagamento da parte dei contribuenti, delle rate del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, i suddetti comuni possono inviare i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARES, della TASI, anche per l'anno 2015.
3. 71. (ex 44. 119.) Faenzi, Parisi, Palese, Brunetta.

  Sopprimere il comma 33.

  Conseguentemente, al comma 75 tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 78.500.000;
   2016: – 78.500.000;
   2017: – 78.500.000.
3. 72. (ex 44. 112.) Laffranco, Catanoso, Biasotti, Palese, Brunetta.

  Sopprimere il comma 33.

  Conseguentemente, al comma 76 aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 (o a decorrere dal 2015).
3. 73. (ex 44. 140.) Cancelleri, Caso, Castelli.

  Sopprimere il comma 33.

  Conseguentemente, al comma 76, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro decorrere dal 2015.
3. 74. (ex 44. 50.) Gianluca Pini, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Busin, Caon, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Prataviera, Rondini, Simonetti.

  Sopprimere il comma 33.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 125, sostituire le parole: 187,5 milioni con le seguenti: 109 milioni di euro.
3. 75. (ex 44. 376.) Corsaro.

  Sopprimere il comma 33.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 125, sostituire le parole: 187,5 milioni con le seguenti: 107,5 milioni.
3. 76. (ex 44. 49) Gianluca Pini, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Busin, Caon, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Prataviera, Rondini, Simonetti.

  Sopprimere il comma 33.

  Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
3. 77. (ex 44. 381.) Corsaro.

  Sostituire il comma 33 con il seguente:
  33. Al comma 2 dell'articolo 63 della legge n. 342 del 2000 dopo la parola: «estesa» sono aggiunte le seguenti: «in ragione della metà».

  Conseguentemente, al comma 75 tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 40.000.000;
   2016: – 40.000.000;
   2017: – 40.000.000.
3. 78. (ex 44. 113.) Laffranco, Catanoso, Palese, Brunetta.

  Sostituire il comma 33 con il seguente:

  33. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, al comma 2, dopo la parola: «estesa» sono aggiunte le seguenti: «in ragione della metà».

  Conseguentemente, al comma 76, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro a decorrere dal 2015.
3. 79. (ex 44. 62.) Rondini, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Busin, Caon, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Simonetti.

  Sostituire il comma 33 con il seguente:
  33. L'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è sostituito con il seguente:

Art. 63.
(Tasse automobilistiche e disposizioni in materia di reimmatricolazione per particolari categorie di veicoli).

  1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli attualmente adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il venticinquesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato.
  2. L'esenzione di cui al comma 1 è estesa altresì agli autoveicoli e motoveicoli, esclusi quelli attualmente adibiti ad uso professionale, per i quali fino al 31 dicembre 2014 si è compiuto il ventesimo anno dalla loro costruzione. La norma di cui al primo periodo del presente comma si applica al contenzioso tributario pendente in materia di esenzione dalle tasse automobilistiche per la medesima categoria di veicoli.
  3. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 50,00 per gli autoveicoli e di euro 20,00 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per gli autoveicoli esenti ai sensi dei commi 1 e 2 l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in euro 50,00.
  4. Per i veicoli in possesso dei requisiti di cui ai commi le 2 è consentita la reiscrizione nei rispettivi registri pubblici previo unico onere del pagamento da parte dell'attuale proprietario di tre annualità della tassa di circolazione forfettaria di cui al comma 3, maggiorate del 50 per cento. La reiscrizione ai sensi del presente comma consente il mantenimento delle targhe e dei documenti originari del veicolo e non comporta la qualificazione di veicolo atipico.

  Conseguentemente, dopo il comma 33, aggiungere il seguente:
  33-bis. È abrogato il comma 1, articolo 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
3. 80. (ex 44. 115.) Prodani, Crippa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Vallascas, Da Villa, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Colonnese, Cariello, Currò.

  Al comma 33, sopprimere le lettere a) e c).

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sostituire la lettera
b), con la seguente:
   b) al comma 2 sostituire le parole: «venti anni» con le seguenti: «venticinque anni».
   al comma 76, aggiungere, infine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2015.
3. 81. (ex 44. 52.) Gianluca Pini, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Busin, Caon, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Prataviera, Rondini, Simonetti.

  Al comma 33, sopprimere le lettere a) e c).

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sostituire la lettera
b), con la seguente:
   b) al comma 4, il primo periodo è sostituito con il seguente: «i veicoli di cui al comma 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strana, ad una tassa di circolazione di importo pari a quello della tassa di proprietà dovuto dai mezzi moderni»;
   al comma 76, aggiungere, infine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2015.
3. 82. (ex 44. 51.) Gianluca Pini, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Busin, Caon, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Prataviera, Rondini, Simonetti.

  Al comma 33 sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sostituire la lettera
b), con la seguente:
   b) al comma 2 sostituire Se parole: «agli autoveicoli e» con le seguenti: «ai»;
   al comma 76, aggiungere, infine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 22 milioni di euro a decorrere dal 2015.
3. 83. (ex 44. 53.) Gianluca Pini, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Busin, Caon, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Prataviera, Rondini, Simonetti.

  Al comma 33 sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sostituire la lettera
b), con la seguente:
   b) al comma 2 sostituire Se parole: «agli autoveicoli e» con le seguenti: «ai»;
   all'articolo 1, comma 117, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 228 milioni.
3. 84. (ex 44. 54.) Gianluca Pini, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Busin, Caon, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Prataviera, Rondini, Simonetti.

  Al comma 33, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) il comma 3 è abrogato;

  Conseguentemente, al comma 76 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2015.
3. 85. (ex 44. 134.) Cancelleri, Caso, Castelli.

  Dopo il comma 33 aggiungere il seguente:
  33-bis. I soggetti che alla data del 1o settembre 2014 avevano sede legale od operativa e svolgevano attività di impresa o di lavoro autonomo nel comune di Genova interessato dall'alluvione dell'9 ottobre 2014 che per effetto dell'evento calamitoso, hanno subìto la distruzione ovvero l'inagibilità dell'azienda, dello studio professionale, ovvero la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attività, denunciandole all'autorità comunale e ricevendone verificazione, sono esonerati dal pagamento delle imposte calcolate per i contributi a fondo perduto, ricevuti a qualsiasi titolo ovvero con le modalità del credito di imposta e di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per gli anni 2014 e 2015.

  Conseguentemente, al comma 76, tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 500.000.000;
   2016: – 400.000.000;
   2017: – 300.000.000.
3. 86. (ex 44. 163.) Biasotti, Palese, Brunetta.

  Al comma 40, sopprimere le parole: da: Autorità di audit fino a: dicembre 2013.
3. 87. (ex 44. 108.) Colonnese, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà.

  Al comma 42, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse di cui al presente comma sono utilizzate dando priorità ai progetti definiti dalle singole regioni a favore di:
   a) interventi a favore dell'edilizia scolastica nei comuni soggetti a fenomeni di forte spopolamento. A tale scopo, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e gli enti locali dovranno attivare l'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica. La programmazione delle opere da realizzare nonché la rendicontazione delle spese avvenute saranno rese pubbliche sul sito del comune di appartenenza dell'istituto scolastico oggetto dell'intervento;
   b) riorganizzazione e miglioramento dell'offerta sanitaria, in modo da assicurare a tutti i residenti rapidità dei servizi di emergenza e diagnostica, La rendicontazione sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati sarà pubblicata sul sito del comune oggetto dell'intervento.
3. 88. (ex 44. 107.) Colonnese, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà.

  Dopo il comma 42 aggiungere i seguenti:
  42-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 491:
    1) sono premesse le seguenti parole: «Nelle more dell'approvazione definitiva della proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, in via transitoria»;
    2) le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato,» sono sostituite dalle seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione»;
    3) le parole: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nei mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;
   b) al comma 492:
    1) le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma,» e le parole: «, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» sono soppresse; le parole: «ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento siti valore della transazione»;
   c) dopo il comma 499, è inserito il seguente:
  499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro»;
   d) al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ”Le disposizioni previste, in via transitoria, dai commi da 491 al presente comma, sono adeguate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa definitiva di cui alla proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, a quanto disposto da tale normativa prevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di emissione a complemento del generale principio di residenza, al fine di limitare i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.
  42-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.
3. 89. (ex 44. 269.) Marcon, Melilla, Paglia, Scotto.

  Dopo il comma 42 aggiungere il seguente:
  42-bis. L'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è sostituito dal seguente:
  1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
   a) 15.000 euro, 23 per cento;
   b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
   c) oltre 28,000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
   d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
   e) oltre 75.000 euro e fino a 100,000 euro, 43 per cento;
   f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 45 per cento;
   g) oltre 150,000 euro, e fino a 200.000 euro, 47 per cento;
   h) oltre 200.000 euro 49 per cento.
3. 90. (ex 44. 260. )Paglia, Marcon, Melilla, Scotto.

  Dopo il comma 45, aggiungere i seguenti:
  45-bis. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

  «1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito di arti e professioni. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.».
  45-ter. La disposizione di cui al comma 41 ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.

  Conseguentemente al comma 76, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 951 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 2017.

  Aggiungere in fine i seguenti commi:
  83-bis. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

  «1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito di arti e professioni. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.».

  83-ter. La disposizione di cui al comma 40-bis ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.

  Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
3. 91. (ex 44. 253.) Rampelli.

  Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
  45-bis. L'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito dal seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2015.».
3. 92. (ex 44. 208.) Palmieri, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
  45-bis. A decorrere dall'anno 2015 non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del. decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa gli immobili di rimanenza e gli immobili merce, la cui produzione, scambio o vendita costituisce oggetto dell'attività d'impresa, posseduti dalle imprese di costruzioni, rimasti invenduti al 31 dicembre 2014, per i successivi due anni dopo l'acquisto, nel limite massimo di 200 milioni di euro.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 40, lettera b), le parole:: 264,4 milioni, sono sostituite dalle seguenti: 164,4 milioni.

  Conseguentemente alla Tabella A – voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 100.000.000.
3. 93. (ex 44. 206.) Altieri, Marti, Distaso, Ciracì, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
  45-bis. A decorrere dal 1o ottobre 2013, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 22 per cento è rideterminata nella misura del 21,5 per cento.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 4.000 milioni euro annui a decorrere dal 2015 si provvede mediante i seguenti interventi:
   1) alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, apportare le seguenti modifiche:
    a) al comma 639, dopo le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono inserite le seguenti: «, escluse le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9,»;
    b) al comma 669, le parole: «, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai sensi dell'imposta municipale propria,» sono soppresse;
   2) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, di conversione del presente decreto, per i consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono ai sistemi di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. o da altre centrali di committenza anche regionali, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 4,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014;
   3) al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al comma 1-bis, gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche ricorrono ai sistemi centralizzati di acquisto di beni, servizi e forniture, in misura non inferiore al 50 per cento delle spese annuali complessive per l'acquisto di beni, servizi e forniture. Gli enti di cui al comma 1-bis sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati, nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del comma 1-septies;
   4) al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al comma 1-bis, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2014, tutti gli enti di cui al comma 1-bis definiscono e inviano a Consip S.p.A l'elenco dei beni, servizi e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'ANCI e l'UPI;
   5) entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2014, Consip S.p.A, individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al comma 1-quater;
   6) per il 2014, il termine di cui al comma 1-quater è fissato al 31 maggio e il termine di cui al comma 1-quinquies è fissato al 31 luglio;
   7) in deroga a quanto previsto nei commi da 1-bis a 1-sexies, gli enti di cui al comma 1-bis possono stipulare contratti di acquisto solo a un prezzo più basso di quello individuato da Consip S.p.A. con criteri di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies;
   8) in caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1-bis, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province, ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato;
   9) in caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al numero 1), e degli obblighi di cui ai numeri da 1 a 12, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:
    a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
    b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui ai numeri da 1 a 12 nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
    c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;
   10) i contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui ai numeri da 1 a 12 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;
   11) i soggetti di cui al comma 1-bis comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata secondo le modalità di cui ai numeri da 1 a 10, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa;
   12) gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione dei numeri da 1 a 11 sono comunque destinati esclusivamente alla riduzione della pressione fiscale statale;
   13) con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni attuative dei numeri da 1 a 12.
3. 94. (ex 44. 177.) Villarosa, Castelli, Caso.

  Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
  45-bis. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 618 sono aggiunti i seguenti:

  «618-bis. La somma prevista dalla lettera a) del comma 618 è versata al netto dell'importo iscritto a ruolo a titolo di sanzione per omesso o ritardato versamento dei tributi, nel caso in cui il debitore risulti titolare di crediti certi liquidi ed esigibili, maturati, in data antecedente a quella dell'omesso o ritardato versamento, nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e appalti, non ancora liquidati o prescritti alla scadenza del mancato o ritardato versamento da cui deriva la sanzione irrogata.
  618-ter. Nei casi di cui al comma 618-bis, l'atto di cui al comma 618, contiene la dichiarazione del debitore attestante che l'omesso o tardivo versamento sanzionato consegue al mancato pagamento dei crediti di cui allo stesso comma 618. In tal caso, l'agente della riscossione trasmette, nei successivi 30 giorni, la dichiarazione del debitore all'ente che ha iscritto a ruolo la sanzione per le necessarie verifiche. Quest'ultimo, decorso il termine di ulteriori 180 giorni, dispone lo sgravio, ovvero comunica al debitore e all'agente della riscossione la ripresa delle attività di recupero del credito, qualora all'esito della verifica emerga l'assenza dei presupposti per l'annullamento della sanzione.».
3. 95. (ex 44. 391.) Taglialatela, Corsaro.

  Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
  45-bis. Con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate, da approvare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono indicati i nuovi criteri di redazione dei modelli relativi alla dichiarazione dei redditi al fine di prevedere, per la destinazione dell'8 per mille allo Stato, la facoltà del dichiarante di destinare l'8 per mille ad una delle cinque sottocategorie di destinazione.

  Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, al capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
   1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
3. 96. (ex 44. 156.) Brescia, Caso, Castelli.

  Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
  45-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2015, la disposizione del comma 337 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applica a regime. Le risorse complessive destinate mediante la scelta dei contribuenti sono destinate integralmente alle finalità previste dal medesimo comma 337 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005.

  Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, al capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
   1) 600 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 600 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;.
3. 97. (ex 44. 157.) Brescia, Caso, Castelli.

  Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
  45-bis. All'articolo 22, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è soppresso;
   b) al comma 1-bis primo periodo, le parole: «limitatamente all'anno 2014», sono soppresse;
   c) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: «, sino a 2.400.000 kWh anno,» e «, sino a 260.000 kWh anno,» sono soppresse;
   e) al comma 1-bis, secondo periodo, le parole: «di energia, oltre i limiti suddetti» sono sostituite dalle seguenti: «e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, oltre il limite di 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, oltre il limite di 260.000 kWh anno,».

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 5, sostituire le parole:: 100 milioni con le seguenti: 91 milioni.
3. 98. (ex 44. 149.) Catanoso, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
  45-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 635, le parole: «di una componente riferita al servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella» sono sostituite dalle seguenti: «della»;
   b) il comma 640 è abrogato;
   c) i commi da 669 a 679 sono abrogati;
   d) il comma 681 è abrogato;
   e) al comma 682 la lettera h) è soppressa;
   f) al comma 683 le parole: da: «e le aliquote della TASI» fino a: «destinazione degli immobili» sono soppresse;
   g) il comma 687 e 688 è abrogato;
   h) al comma 688 le parole: «e della TASI» e le parole: «e alla TASI» sono soppresse;
   i) al comma 730 le parole: «e dell'istituzione della TASI» sono soppresse;
   j) al comma 731 le parole: «e della TASI» sono soppresse.

  Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, al capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
   1) 480 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
3. 99. (ex 44. 145.) Pesco.

  Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
  45-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i commi da 641 a 668 sono sostituiti dai seguenti:
  641. Il presupposto della TARI è la produzione di rifiuti.
  642. La TARI è dovuta da chiunque produca rifiuti urbani.
  643. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, fa TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, in misura corrispondente alla quantità dei rifiuti conferita allo smaltimento finale.
  644. Nel caso di focali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per la quantità di rifiuti urbani prodotti e destinata allo smaltimento finale, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Per l'applicazione della TARI si considerano le quantità dei rifiuti destinate allo smaltimento finale.
  645. Per l'applicazione della Tari si considerano le quantità di rifiuti destinati allo smaltimento finale accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nei catasto edilizio urbano, può considerare come quantità assoggettabile alla Tari quella determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
  646. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la quantità assoggettabile alla TARI rimane quella effettivamente prodotta o desumibile dalle quantità medie dei rifiuti.
  647. Nella determinazione della TARI non si tiene conto dei rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i rifiuti speciali assimilati che si producono nei magazzini di materie prime e di prodotti finiti la TARI è dovuta nella misura del 40 per cento. Sono assimilabili i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, le cui superfici sono soggette alla TARI per intero. Non sono assimilabili i rifiuti che si formano nelle aree produttive.
  648. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
  649. Il comune, nella commisurazione della tariffa, applica i criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in particolare quanto stabilito agli articoli 4, 5 e 6.
  650. In fase di prima applicazione ed, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma precedente e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dai comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
  651. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 455, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
  652. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
  653. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo, relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
  654. La TARI non è dovuta in caso di mancato svolgimento del Servizio di gestione dei rifiuti, ovvero è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di effettuazione del servizio di gestione dei rifiuti in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. Le mancate entrate dovute a tali disservizi sono realizzate attraverso le penali previste oda prevedere nei rispettivi contratti di servizio stipulati tra ente locale e società affidataria del servizio stesso.
  655. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI si applica quanto disposto dal comma precedente.
  656. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.
  657. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  658. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 60 giorni nel corso dello stesso anno solare.
  659. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
  660. Per tutto quanto non previsto dai commi da 459 e 460 si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.
  661. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla quantità di rifiuti destinati allo smaltimento finale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
  662. Con regolamento da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dei dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri, le modalità e le tecnologie per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico e di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 9, al capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
   1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
3. 100. (ex 44. 146.) Alberti, Caso, Castelli.

  Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
  45-bis. Per assicurare il sostegno all'esportazione, la somma di 150 milioni di euro delle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, è versata all'entrata del bilancio dello stato nel 2015, a cura del titolare del medesimo conto, per essere riassegnata al fondo di cui all'articolo 3, della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalità connesse all'attività di credito all'esportazione e di internazionalizzazione dei sistema produttivo.
3. 101. (ex 44. 191.) Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
  45-bis. Per i contratti di locazione ad uso abitativo conclusi a decorrere dal 1o gennaio 2015, l'aliquota prevista all'articolo 9, del decreto-legge 28 marzo 2014 n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 marzo 2014 n. 80, è ridotta al 5 per cento per i contratti di locazione conclusi con l'applicazione del canone di locazione di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ridotto del 5 per cento.

  Conseguentemente al comma 76 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 (o a decorrere dal 2015).
3. 102. (ex 44. 139.) Pesco, Caso, Castelli.

  Dopo il comma 45, aggiungere i seguenti:
  45-bis. Per i contratti di locazione ad uso abitativo e turistico di durata inferiore a trenta giorni (locazioni brevi) conclusi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è ridotta al 10 per cento. L'applicazione dell'aliquota di cui al precedente periodo è ammessa solo a condizione che i relativi pagamenti vengano disposti esclusivamente tramite conti correnti bancari o postali, ovvero secondo altre modalità idonee a certificarne la tracciabilità.
  45-ter. Per i contratti di locazione breve conclusi in rete per il tramite di intermediari immobiliari o piattaforme di prenotazione e con pagamento diretto all'intermediario, l'intermediario opera all'atto del pagamento al locatore una ritenuta del 10 per cento a titolo d'imposta sul reddito dovuta dal locatore sui corrispettivi derivanti dalla locazione.
  45-quater. Per i contratti di locazione breve, conclusi direttamente dal proprietario o da coloro che a qualsiasi titolo posseggono o detengono l'immobile, le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta del 10 per cento a titolo d'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei bonifici disposti in favore del locatore ovvero dei pagamenti effettuati al locatore a mezzo carte di debito.
  45-quinquies. Le ritenute di cui ai commi 42 e 43 sono versate con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  45-sexies. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le tipologie di pagamenti nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate.

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, al capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
   1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
3. 103. (ex 44. 141.) Pesco, Caso, Castelli.

  Dopo il comma 45, aggiungere i seguenti:
  45-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ai contribuenti che perdano il possesso di un veicolo nel periodo in cui la tassa automobilistica regionale o erariale versata è in corso di validità, possono richiedere la compensazione della stessa su una nuova targa o il rimborso di quota parte del pagamento effettuato.
  45-ter. Il diritto alla compensazione o al rimborso per perdita del possesso del veicolo è riconosciuto nei seguenti casi:
   a) furto, previa annotazione al competente ufficio del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.);
   b) rottamazione, certificata ed annotata al competente ufficio del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.);
   c) demolizione, certificata ed annotata al competente ufficio del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.);
   d) vendita o esportazione all'estero, purché la relativa formalità sia stata presentata all'ufficio del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) anche per il tramite del consolato italiano nello Stato in cui si esporta definitivamente il veicolo;
   e) provvedimenti dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione che comportino l'indisponibilità del veicolo;
   f) ogni altro caso di perdita del possesso accertato con sentenza dell'autorità giudiziaria.

  45-quater. Il diritto alla compensazione o al rimborso è riconosciuto in misura proporzionale al numero di mesi interi decorrenti da quello in cui si è verificata la perdita del possesso.
  45-quinquies. Qualora si abbia una nuova immatricolazione o un acquisto di un veicolo già immatricolato o fattispecie ad essi assimilabile, in sostituzione di un veicolo per cut lo stesso titolare ha perso il possesso per i casi di cui al comma 40-ter, lettere a), b), c) ed f), è riconosciuta al contribuente la facoltà di ridurre l'importo da versare a titolo di tassa automobilistica per il nuovo veicolo. L'importo della riduzione è pari alla quota parte di tassa pagata sul precedente veicolo per il periodo in cui non si è goduto del possesso. L'applicazione di tale riduzione è concessa nel caso in cui la nuova immatricolazione o il nuovo acquisto di veicolo già immatricolato o assimilati avvenga entro un quadrimestre dal verificarsi della perdita al possesso del veicolo precedente.
  45-sexies. Nel caso in cui il contribuente non intenda avvalersi della riduzione di cui ai commi precedenti o nel caso in cui il veicolo di cui si è perduto il possesso non venga sostituito si procede, comunque, al rimborso della quota parte di tassa automobilistica per il periodo di mancato godimento.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 9, al capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
   1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
3. 104. (ex 44. 135.) Cancelleri, Caso, Castelli.

  Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
  45-bis. Al fine di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti, le famiglie, le micro e piccole medie imprese individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, hanno diritto, a decorrere dal 1o gennaio 2015, e per i soli anni 2015 e 2016, alla sospensione del pagamento della quota capitale delle rate sulla base dei criteri che verranno fissati nell'accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico e l'ABI e le Associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori.
3. 105. (ex 44. 99.) Cariello, Currò, Castelli, Brugnerotto, Caso, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
  45-bis. Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie, le micro e piccole e medie imprese individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero dello sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previo accordo con l'ABI e le Associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, predispongono tutte le misure necessarie al fine di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni da 2015 a 2017.
3. 106. (ex 44. 98.) Cariello, Currò, Castelli, Brugnerotto, Caso, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
  45-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è soppressa la lettera a).
3. 107. (ex 44. 229.) Catania, Librandi, Nesi.

  Dopo il comma 45, aggiungere i seguenti:
  45-bis. A partire dal periodo d'imposta 2015 è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, la cui base imponibile è costituita dalla ricchezza netta delle famiglie superiore ad 800.000 euro, risultante dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie, incluso il patrimonio non strumentale delle società, nella misura dello 0,7 per cento per un imponibile da 800.000 euro a 2 milioni, e nella misura dell'1 per cento per ricchezze di valore superiore ai 2 milioni.
  45-ter. Ai fini dell'accertamento del valore patrimoniale da assoggettare all'imposta di cui al comma precedente, si ricorre all'utilizzo delle informazioni desunte dai pubblico registro dei beni mobili registrati e dei dati trasmessi dai soggetti emittenti nello Stato valori mobiliari.
  45-quater. Al fine di evitare la doppia imposizione, dall'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi 40-bis e 40-ter si detrae un importo pari all'imposta netta già pagata sulle medesime attività.
3. 108. (ex 44. 263.) Paglia, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido, Scotto.

  Dopo il comma 45, aggiungere i seguenti:
  45-bis All'articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

  «2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti dei debitori di cui all'articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

  45-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 618 le parole: «31 ottobre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014»;
   b) il comma 620 è sostituito dal seguente: «620. Entro il 31 marzo 2015 l'agente della riscossione notifica ai debitori i carichi di cui al comma 618. Entro il 30 aprile 2015 i debitori che intendono aderire alla definizione prevista dal comma 618 versano un massimo di settantadue rate le somme dovute».

  Conseguentemente, dopo il comma 66 inserire il seguente:

  66-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 2.000 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione dei primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
3. 109. (ex 44. 215.) Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 45, aggiungere i seguenti:
  45-bis. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 11, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è sostituita dalle seguenti: «a) fino a 15.000 euro, 21 per cento».
  45-ter. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 11, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è sostituita dalle seguenti: «b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 24 per cento».
  45-quater. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 11, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è sostituita dalle seguenti: «e) oltre 75.000 euro e fino a 150.000, 46 per cento; e-bis) oltre 150.000 euro, 56 per cento».
3. 110. (ex 44. 014.) Sorial, Caso, D'Incà, Cariello, Currò, Castelli, Colonnese, Brugnerotto.

  Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
  45-bis. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, le parole: «dall'anno 2015» sono sostituite dalle parole: «dall'anno 2016».
3. 111. (ex 44. 08.) Melilla, Marcon, Paglia.

  Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
  45-bis. All'articolo 1, comma 12-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo le parole: «e 2014», sono aggiunte le seguenti: «nonché per il biennio 2015-2016».
3. 112. (ex 44. 09.) Melilla, Marcon, Paglia.

  Dopo il comma 45, aggiungere i seguenti:
  45-bis. È fatto divieto di istituire qualunque imposta straordinaria sull'ammontare dei depositi bancari, postali e presso istituti e sezioni per il credito a medio termine, conti correnti, depositi a risparmio e a termine, certificati di deposito, libretti e buoni fruttiferi, da chiunque detenuti.
3. 113. (ex 44. 015.) Sorial, Caso, Cariello, Currò, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 45, aggiungere i seguenti:
  45-bis. All'articolo 3-bis comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, la parola: «venti» è sostituita dalla parola: «quaranta».
  45-ter. I contribuenti che, alla data di entrata in vigore della presente, hanno in corso pagamenti rateali ripartiti in un numero di rate trimestrali inferiore a quello stabilito al comma 1, potranno versare le somme residue dovute, se superiori a cinquemila euro, in un numero di rate trimestrali non eccedente la differenza tra il numero delle rate massimo stabilito dall'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, nel testo modificato per effetto del comma 1, e il numero delle rate versate all'atto della richiesta.
  45-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di attuazione di quanto previsto al comma 45-ter.
3. 114. (ex 44. 012.) Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
  45-bis. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da approvare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono indicati i nuovi criteri di redazione dei modelli relativi alla dichiarazione dei redditi al fine di prevedere, per la destinazione dell'8 per mille allo Stato, la facoltà del dichiarante di destinare l'8 per mille ad una delle cinque sottocategorie di destinazione.
3. 3500. Brescia, Caso, Castelli, Sorial.

  Al comma 47, capoverso Art. 20, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
   al primo periodo, sostituire le parole: un ottavo con le seguenti: alla metà;
   al secondo periodo, sostituire le parole: un terzo dell'importo iscritto a ruolo con le seguenti: all'importo iscritto a ruolo ridotto di un ottavo.
3. 115. (ex 0. 44. 397. 1.) Pesco, Villarosa, Caso, Alberti, Castelli.

  Al comma 47, capoverso Art. 20, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
   al primo periodo, sostituire le parole: un ottavo con le seguenti: alla metà;
   al secondo periodo, sostituire le parole: un terzo dell'importo iscritto a ruolo con le seguenti: all'importo iscritto a ruolo ridotto di un sesto.
3. 116. (ex 0. 44. 397. 2.) Pesco, Villarosa, Caso, Alberti, Castelli.

  Al comma 47, capoverso Art. 20, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
   al primo periodo, sostituire le parole: un ottavo con le seguenti: alla metà;
   al secondo periodo, sostituire le parole: un terzo dell'importo iscritto a ruolo con le seguenti: all'importo iscritto a ruolo ridotto di un quarto.
3. 117. (ex 0. 44. 397. 3.) Pesco, Villarosa, Caso, Alberti, Castelli.

  Al comma 47, capoverso Art. 20, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
   al primo periodo, sostituire le parole: un ottavo con le seguenti: alla metà;
   al secondo periodo sostituire le parole: un terzo dell'importo iscritto a ruolo con le seguenti: all'importo iscritto a ruolo ridotto di un terzo.
3. 118. (ex 0. 44. 397. 4.) Pesco, Villarosa, Caso, Alberti, Castelli.

  Al comma 57, lettera b) sostituire la parola: sentita con le seguenti: di intesa con. 
3. 119. (ex 0. 44. 398. 10.) Melilla, Marcon, Palazzotto.

  Al comma 57, alla lettera c) sostituire il secondo periodo con il seguente: Entro la medesima data l'autorità politica per la coesione incarica l'Agenzia per la Coesione Territoriale, istituita ai sensi dell'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, di definire specifici piani operativi, per ciascuna area tematica nazionale, con l'indicazione di risultati attesi e azioni e singoli interventi necessari al loro conseguimento, con relativa stima finanziaria, nonché dei soggetti attuatori a livello nazionale e regionale, dei tempi di attuazione e della modalità di monitoraggio, nonché dell'articolazione annuale dei fabbisogni finanziari, fino al terzo anno successivo al termine delle programmazione 2014-2020 in coerenza con l'analoga articolazione dello stanziamento per ogni area tematica nazionale.
3. 120. (ex 0. 44. 398. 1.) Occhiuto, Palese, Altieri, Ciracì, Distaso, Riccardo Gallo.

  Al comma 57, lettera c), sostituire le parole: non inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare nei territori delle Regioni del Sud con le seguenti: non inferiore al 50 per cento per interventi da realizzare nei territori interessati dagli eccezionali eventi meteorologici di ottobre e novembre 2014;.
3. 121. (ex 0. 44. 398. 3.) Simonetti, Guidesi.

  Al comma 57, lettera c), sostituire le parole: non inferiore all'80 per cento con le seguenti: non superiore al 60 per cento.
3. 122. (ex 0. 44. 398. 4.) Simonetti, Guidesi.

  Al comma 57, lettera c), sostituire le parole: non inferiore all'80 per cento con le seguenti: non inferiore al 60 per cento.
3. 123. (ex 0. 44. 398. 6.) Simonetti, Guidesi.

  Al comma 57, lettera c), sostituire le parole: non inferiore con le seguenti: non superiore.
3. 124. (ex 0. 44. 398. 5.) Simonetti, Guidesi.

  Al comma 57, lettera l) dopo le parole: di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge n. 101 del 2013, aggiungere le seguenti: fermo restando quanto stabilito nell'accordo siglato il 3 novembre 2011, tra il Governo e le regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, sulla rimodulazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali, con il quale il riutilizzo delle risultanti risorse nazionali viene vincolato al principio di territorialità.
3. 125. (ex 0. 44. 398. 2.) Occhiuto, Palese, Altieri, Ciracì, Distaso, Riccardo Gallo.

  Dopo il comma 66 inserire il seguente:
  66-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2015 l'aliquota IVA normale del 22 per cento è ridotta di un punto percentuale. A decorrere dal 1o gennaio 2016 la predetta aliquota IVA, come risultante dalla riduzione di cui al primo periodo, è ulteriormente ridotta di un punto percentuale.

  Conseguentemente:
   al comma 67, lettera b), sostituire le parole: del 22 per cento con le seguenti: normale.
   alla rubrica inserire, in fine, le parole: e modifiche delle aliquote IVA”.

  Dopo il comma 68 inserire il seguente:
  68-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 4.100 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati;

  dopo il comma 71 inserire il seguente:
  71-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono ai sistemi di acquisto messi a disposizione da Consip spa o da altre centrali di committenza anche regionali, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 4.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

  Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al primo periodo, gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche ricorrono ai sistemi centralizzati di acquisto di beni, servizi e forniture in misura non inferiore al 30 per cento delle spese annuali complessive per l'acquisto di beni, servizi e forniture per il 2015, in misura non inferiore al 60 per cento per il 2016 e all'80 per cento per il 2017. Gli enti di cui al comma i sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati, nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del comma 6.
  Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al primo periodo, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2015, tutti gli enti di cui al comma 1 definiscono e inviano a Consip spa l'elenco dei beni, servizi e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'ANCI e l'UPI.
  Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2015, Consip spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al terzo periodo.
  Per il 2015, il termine di cui al comma 3 è fissato al 31 marzo e il termine di cui al quarto periodo è fissato al 30 giugno.
  In deroga a quanto previsto nei precedenti commi, gli enti di cui al primo periodo possono stipulare contratti di acquisto solo a un prezzo più basso di quello individuato da Consip spa con i criteri di cui ai periodi da 1 a 5.
  In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province, ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.
  In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui primo periodo, nonché degli obblighi di cui ai periodi da 1 a 12, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:
   a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
   b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui ai periodi da 1 a 12 nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
   c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

  I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui ai periodi da 1 a 12 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.
  I soggetti di cui al comma i comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata secondo le modalità di cui ai periodi da 1 a 9, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa.
  Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi per le amministrazioni centrali in attuazione del presente articolo sono comunque destinati esclusivamente alla riduzione della pressione fiscale statale.
  Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni attuative dei periodi da 1 a 11 del presente comma.
3. 126. (ex 45. 27.) Palese, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Brunetta, Lainati, Petrenga, Alberto Giorgetti, Riccardo Gallo, Abrignani, Biancofiore, Biasotti, Centemero, Cesaro, Occhiuto, Palmieri, Polverini, Ravetto, Romele, Squeri, Milanato, Sandra Savino, Calabria.

  Sostituire i commi 67 e 68 con il seguente:

  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 13.000 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

  Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 45, inserire il seguente:

  45-bis. Per l'anno 2015 è disposta la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 2.000 milioni di euro annui. Sono esclusi gli stanziamenti relativi all'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli stanziamenti relativi alle spese per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica, nonché per il soccorso pubblico, e gli stanziamenti relativi al fondo sviluppo e coesione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme, Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.

  Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire il comma 226 con il seguente:

  3. I risparmi ottenuti in seguito all'applicazione dei costi standard in ambito sanitario conseguente all'individuazione delle 3 regioni benchmark da parte della Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 5 dicembre 2013, determinano a decorrere dall'anno 2015 una riduzione del livello del finanziamento del servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato pari a 3.000 milioni di euro. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, la quota di risparmi è imputata a ciascuna regione in misura inversamente proporzionale al livello di applicazione dei costi standard, come verificato dai tavoli tecnici di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 3, comma 71, inserire il seguente:
  71-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo i della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono ai sistemi di acquisto messi a disposizione da Consip spa o da altre centrali di committenza anche regionali, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

  Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al primo periodo, gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche ricorrono ai sistemi centralizzati di acquisto di beni, servizi e forniture in misura non inferiore al 30 per cento delle spese annuali complessive per l'acquisto di beni, servizi e forniture per il 2015, in misura non inferiore al 60 per cento per il 2016 e all'80 per cento per il 2017. Gli enti di cui al primo periodo sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati, nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del comma 6.
  Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al primo periodo, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2015, tutti gli enti di cui al comma 1 definiscono e inviano a Consip spa l'elenco dei beni, servizi e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'ANCI e l'UPI.
  Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2015, Consip spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al terzo periodo.
Per il 2015, il termine di cui al terzo periodo è fissato al 31 marzo e il termine di cui al quarto periodo è fissato al 30 giugno.

  6. In deroga a quanto previsto nei precedenti commi, gli enti di cui al primo periodo possono stipulare contratti di acquisto solo a un prezzo più basso di quello individuato da Consip spa con i criteri di cui ai periodi da 1 a 5.
  7. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle Regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province, ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.
  8. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, nonché degli obblighi di cui ai periodi da 1 a 12, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:
   a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
   b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui ai periodi da 1 a 12 nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
   c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

  9. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui ai periodi da 1 a 12 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.
  10. I soggetti di cui al primo periodo comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata secondo le modalità di cui ai periodi da 1 a 9, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa.
  11. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi per le amministrazioni centrali in attuazione del presente articolo sono comunque destinati esclusivamente alla riduzione della pressione fiscale statale.
  12. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni attuative dei periodi 1 a 11 del presente comma.
3. 127. (ex 45. 26.) Capezzone, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Lainati, Petrenga, Alberto Giorgetti, Riccardo Gallo, Abrignani, Biancofiore, Biasotti, Centemero, Cesaro, Occhiuto, Palmieri, Polverini, Ravetto, Romele, Squeri, Baldelli, Milanato, Sandra Savino, Calabria.

  Al comma 67 sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 4.000 milioni euro annui a decorrere dal 2015 si provvede mediante:
   1) alla legge 27 dicembre 2013 n. 147 apportare le seguenti modifiche:
    a) al comma 639, dopo le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,» sono inserite le seguenti: «, escluse le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9,»;
    b) al comma 669, le parole: «, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai sensi dell'imposta municipale propria,» sono soppresse;
   2) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per i consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono ai sistemi di acquisto messi a disposizione da Consip spa. o da altre centrali di committenza anche regionali, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 4,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014.
   3) al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al comma 1-bis, gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche ricorrono ai sistemi centralizzati di acquisto di beni, servizi e forniture in misura non inferiore al 50 per cento delle spese annuali complessive per l'acquisto di beni, servizi e forniture. Gli enti di cui al comma 1-bis sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati, nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del comma 1-septies.
   4) al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al comma 1-bis, entro 1 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2014, tutti gli enti di cui al comma 1-bis definiscono e inviano a Consip spa l'elenco dei beni, servizi e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'ANCI e l'UPI.
   5) entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2014, Consip spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al comma 1-quater.
   6) per il 2014, il termine di cui al comma 1-quater è fissato al 31 maggio e il termine di cui al comma 1-quinquies è fissato al 31 luglio.
   7) in deroga a quanto previsto nei commi da 1-bis a 1-sexies, gli enti di cui al comma 1-bis possono stipulare contratti di acquisto solo a un prezzo più basso di quello individuato da Consip spa con i criteri di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies.
   8) in caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1-bis, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province, ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.
   9) in caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al numero 1), e degli obblighi di cui ai numeri da 1 a 12, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:
    a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
    b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui ai numeri da 1 a 12 nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
    c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.
   10) i contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui ai numeri da 1 a 12 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.
   11) i soggetti di cui al comma 1-bis comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata secondo le modalità di cui ai numeri da 1 a 10, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa.
   12) gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione dei numeri da I a II sono comunque destinati esclusivamente alla riduzione della pressione fiscale statale.
   13) con decreto di natura non regolamentare. adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni attuative dei numeri da 1 a 12.
3. 128. (ex 45. 18.) Villarosa, Alberti, Caso, Castelli.

  Al comma 67 sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 639, dopo le parole: a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, sono inserite le seguenti:, escluse le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dai decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9,;
   b) al comma 669, le parole:, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai sensi dell'imposta municipale propria, sono soppresse.

  Conseguentemente, dopo il comma 4 inserire i seguenti;
  4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge per i consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di, statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo i della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono ai sistemi di acquisto messi a disposizione da Consip spa o da altre centrali di committenza anche regionali, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 4,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2016.
  4-ter. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al comma 4-ter, gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche ricorrono ai sistemi centralizzati di acquisto di beni, servizi e forniture in misura non inferiore al 50 per cento delle spese annuali complessive per l'acquisto di beni, servizi e forniture. Gli enti di cui al comma 1-bis sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati, nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del comma 1-septies.
  4-quater. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al comma 4-ter entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2014, tutti gli enti di cui al comma 1-bis definiscono e inviano a Consip spa l'elenco dei beni, servizi e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'ANCI e l'UPI.
  4-quinquies. Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2014, Consip spa. individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al comma 1-quater.
  4-sexies. Per il 2014, il termine di cui al comma 1-quater è fissato al 31 maggio e il termine di cui al comma 1-quinquies è fissato al 31 luglio.
  4-septies. In deroga a quanto previsto nei commi da 1-bis a 1-sexies, gli enti di cui al comma 1-bis possono stipulare contratti di acquisto solo a un prezzo più basso di quello individuato da Consip spa con i criteri di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies.
  4-octies.
In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1-bis, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province, ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.
  4-novies. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al numero 1), e degli obblighi di cui ai numeri da 1 a 12, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:
   a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
   b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui ai numeri da 1 a 12 nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
   c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

  4-decies. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui ai numeri da 1 a 12 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

  4-undecies. I soggetti di cui al comma 1-bis comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata secondo le modalità di cui ai numeri da 1 a 10, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa.

  4-duodecies. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione dei numeri da 1 a 11 sono comunque destinati esclusivamente alla riduzione della pressione fiscale statale.

  4-ter-decies. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni attuative dei numeri da 1 a 12.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 9, al capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
   1) 480 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24,000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;.
3. 129. (ex 45. 19.) Villarosa, Alberti, Castelli, Caso.

  Al comma 67, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
   a)
a decorrere dal 1o gennaio 2016 sono ridotte in misura lineare le dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte a legislazione vigente, in termini di competenza e cassa, delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 2,7 miliardi di euro annui;
   b) a decorrere dal 1o gennaio 2016 sono ridotte in misura lineare le dotazioni finanziarie di conto capitale iscritte a legislazione vigente, in termini di competenza e cassa, delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo di 1,8 miliardi di euro per l'anno 2016, di 1,2 miliardi di euro per l'anno 2017, e di 0,6 miliardi di euro annui a decorrere dal 2018;
   c) dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

«Art. 22-bis.
(Fondo immobiliare »Italia” per l'abbattimento del debito pubblico).

  1. Ai fini della valorizzazione del patrimonio dello Stato e dell'abbattimento del debito pubblico è costituita la società per azioni denominata «fondo immobiliare Italia» S.p.A. con capitale sociale iniziale di 1 milione di euro interamente sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze. Successivi aumenti di capitale sociale sono attuati secondo quanto previsto dai successivi commi 2 e 3. La fondo immobiliare Italia spa può collocare titoli obbligazionari sul mercato.

  2. Con contratto preliminare di vendita, secondo prezzi e modalità di pagamento concordate, lo Stato trasferisce alla Cassa depositi e prestiti propri beni e diritti disponibili e non strategici per un controvalore di 400 miliardi di euro. Alla Cassa depositi e prestiti medesima viene altresì dato mandato di conferire alla società per azioni fondo immobiliare «Italia» il contratto preliminare di vendita di cui al precedente periodo a fronte di un aumento del capitale sociale pari al valutazione del medesimo contratto preliminare secondo le ordinarie regole stabilite dall'articolo 2343 del codice civile.
  3. La fondo immobiliare Italia spa, successivamente al conferimento da parte di Cassa depositi e prestiti previsto al precedente comma 2, delibera un aumento di capitale pari a non meno di un quarto del valore periziato dei beni e diritti oggetto del contratto preliminare di vendita indicato dal precedente comma 2. La sottoscrizione delle quote del fondo immobiliare «Italia» è aperta al soggetti privati italiani ed esteri operanti nel settore bancario e finanziario.
  4. Per acquistare a titolo definitivo i beni e diritti dello Stato da valorizzare, già oggetto del contratto preliminare di cui al comma 2, fondo immobiliare Italia spa emette e colloca sul mercato obbligazioni a scadenza non inferiore a cinque anni, prive della garanzia dello Stato, con warrant negoziabile separatamente.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge stabilisce le modalità attuative del presente articolo, con particolare riguardo allo statuto di funzionamento della società, alle modalità attuati ve riguardanti la sottoscrizione del capitale del fondo immobiliare da parte di operatori bancari e finanziari privati, e ai requisiti richiesti ai predetti operatori bancari e finanziari per la partecipazione al capitale del fondo. Il Ministero dell'economia e delle finanze partecipa al capitale del fondo immobiliare Italia con una propria quota non superiore al 10 per cento del totale. I corrispettivi derivanti dalla cessione dei beni e diritti dello Stato sono destinati esclusivamente alla riduzione del debito pubblico”.

  Conseguentemente, all'articolo 1, sopprimere il comma 132.

  Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 253, aggiungere il seguente:
  253-bis. Nell'attuazione del Patto per la salute di cui al presente articolo devono essere individuate le misure necessarie a garantire l'introduzione dei costi standard nel comparto della sanità. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi pari a 0,8 miliardi di euro annui a decorrere dal 2015.

  Conseguentemente:
   all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:
, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.303078 migliaia di euro per l'anno 2015, a 1.279.488 migliaia di euro per l'anno 2016 e a 1.279.828 migliaia di euro per l'anno 2017;
   ridurre tutte le voci, con l'esclusione di quella relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui alla tabella A;
   ridurre tutte le voci di cui alla tabella B;

3. 130. (ex 45. 29.) Brunetta, Palese.

  Al comma 67, sopprimere lettera c).

  Conseguentemente, dopo il comma 67 inserire il seguente:
  67-bis. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si provvede ad assicurare una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 700 milioni di euro a decorrere dal 2018.
3. 131. (ex 45. 17.) Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 68 inserire il seguente:

  68-bis. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da adottarsi entro il 2 gennaio 2015 è modificata la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 145744 del 23 dicembre 2013, recante l'aumento della misura delle aliquote dell'accisa sulla birra, sui prodotti alcolici intermedi e sull'alcol etilico, al fine di eliminare gli incrementi dell'accisa sulla birra decorrenti dal primo gennaio 2015;.

  Conseguentemente al comma 76 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 70 milioni di euro a decorrere dal 2015.
3. 132. (ex 45. 5.) Guidesi, Gianluca Pini, Simonetti, Caparini.

  Sopprimere il comma 70.

  Conseguentemente, al comma 76 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 350 milioni di per l'anno 2015 a 350 milioni di euro per l'anno 2016 e a euro 350 milioni di euro per l'anno 2017.
3. 133. (ex 45. 15.) Tripiedi, Castelli.

  Sopprimere il comma 70.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 125, sostituire le parole: 187,5 con le seguenti: 30.
3. 134. (ex 45. 6.) Prataviera, Fedriga, Guidesi, Simonetti, Caparini.

  Sopprimere il comma 70.
3. 135. (ex 45. 11.) Sorial, D'Incà, Colonnese, Brugnerotto, Currò, Caso, Cariello, Castelli.

  Sostituire il comma 70 con il seguente:
  All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   d-bis) lavoratori del settore edile, appartenenti alle qualifiche di operaio comune, operaio qualificato e operaio specializzato.

  Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
   2015: – 150.000.000;
   2016: – 150.000.000;
   2017: – 150.000.000.
3. 136. (ex 45. 21.) Tripiedi, Cominardi, Alberti, Ciprini, Chimienti, Rizzetto, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Al comma 70, le parole: Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è ridotto di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015., sono soppresse.

  Conseguentemente, al comma 76 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2015 a 150 milioni di euro per l'anno 2016 e a 150 milioni euro ...... per l'anno 2017.
3. 137. (ex 45. 14.) Tripiedi, Caso, Castelli.

  Sopprimere il comma 71.

  Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
3. 138. (ex 45. 28.) Rampelli.

  Sostituire il comma 71 con il seguente:
  71. Le maggiori risorse derivanti, a decorrere dall'anno 2015, dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, restano nelle disponibilità dell'INPS per essere destinati al miglioramento delle prestazioni pensionistiche ed assistenziali erogate dall’ Istituto medesimo.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 125, sostituire le parole: 187,5 con le seguenti: 65.
3. 139. (ex 45. 4. ) Prataviera, Fedriga, Guidesi, Simonetti, Caparini.

  Dopo il comma 71 inserire i seguenti:
  71-bis. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, a decorrere dal 1o gennaio 2015, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è elevata dal 10 per cento al 13 per cento. Le somme corrispondenti al 30 per cento del valore dell'incremento dell'aliquota sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero della salute, per finanziare rispettivamente la realizzazione di azioni di monitoraggio e contrasto della contaminazione dei suoli e dette acque superficiali e sotterranee nelle aree interessate, e l'attuazione di piani di sorveglianza sanitaria e lo svolgimento di azioni di monitoraggio epidemiologico degli effetti sulla salute delle stesse attività produttive. La somma restante del valore dell'incremento dell'aliquota è corrisposta per il 55 per cento alla regione e per il 15 per cento ai comuni. I comuni destinano tali risorse per l'installazione e/o l'adeguamento degli impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico degli immobili di proprietà comunale e a interventi di recupero e riqualificazione di aree e spazi pubblici. Le regioni destinano tali risorse per la realizzazione di un apposito programma finalizzato alla promozione e al sostegno di attività imprenditoriali nel settore dell'agricoltura, del commercio al dettaglio, del turismo e somministrazione, dei servizi culturali e alla persona nonché della ricerca e sviluppo, localizzate all'interno di parchi e riserve regionali, di siti di Rete Natura 2000 e parchi nazionali e riserve statali.
  71-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2015, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 10 per cento al 13 per cento per gli idrocarburi gassosi, e dal 7 per cento al 10 per cento per gli idrocarburi liquidi. Il titolare della concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al 45 per cento del valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, al capitolo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di cui all'articolo 35 comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 e al capitolo istituito nello stesso stato di previsione per assicurare, rispettivamente, il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino, e la promozione di attività di ricerca avente come oggetto le relazioni fra le attività di ricerca e coltivazione in mare e lo stato di salute delle specie di fauna e flora esposte. La somma restante del valore dell'incremento dell'aliquota è corrisposta alla regione che destina tali risorse per la realizzazione di un apposito programma finalizzato alla promozione e al sostegno di attività imprenditoriali nel settore dell'agricoltura, del commercio al dettaglio, del turismo e somministrazione, dei servizi culturali e alla persona nonché della ricerca e sviluppo, localizzate all'interno di parchi e riserve regionali, di siti di Rete Natura 2000 e parchi nazionali e riserve statali.
3. 140. (ex 45. 23.) Mannino, Terzoni, Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Vignaroli.

  Dopo il comma 71 aggiungere i seguenti:
  71-bis. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, a decorrere dal 1o gennaio 2015, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è elevata dal 10 per cento al 13 per cento. Il titolare della concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero della salute, per finanziare rispettivamente la realizzazione di azioni di monitoraggio e contrasto della contaminazione dei suoli e delle acque superficiali e sotterranee nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni, e l'attuazione di piani di sorveglianza sanitaria e lo svolgimento di azioni di monitoraggio epidemiologico degli effetti sulla salute delle stesse attività produttive.
  7-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2015, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 10 per cento al 13 per cento per gli idrocarburi gassosi, e dal 7 per cento al 10 per cento per gli idrocarburi liquidi. Il titolare della concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, al capitolo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di cui all'articolo 35 comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 e al capitolo istituito nello stesso stato di previsione per assicurare, rispettivamente, il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino, e la promozione di attività di ricerca avente come oggetto le relazioni fra le attività di ricerca e coltivazione in mare e lo stato di salute delle specie di fauna e flora esposte.
3. 141. (ex 45. 25.) Mannino, Terzoni, Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Vignaroli.

  Dopo il comma 71 aggiungere il seguente:
  71-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi soltanto le pensioni e i vitalizi corrisposti in base al sistema contributivo. Qualora il trattamento di cui al comma 1 sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare gli 8.000 euro netti mensili.
3. 142. (ex 45. 10.) Sorial, Caso, Castelli, Cariello, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto, Currò.

  Dopo il comma 71 aggiungere il seguente:
  71-bis. L'articolo 9 del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, è soppresso.
3. 143. (ex 45. 3.) Guidesi, Molteni, Caparini.

  Dopo il comma 71 aggiungere il seguente:
  71-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2015, nel caso di inadempienza da parte delle amministrazioni centrali, regionali e locali, nonché da parte dei concessionari di servizi pubblici e delle società a prevalente partecipazione o controllo pubblico, rispetto agli obblighi nei termini indicati dalla presente legge è disposta una riduzione lineare delle dotazioni di bilancio loro spettanti pari al 2 per cento.
  72-ter. L'inadempienza nei termini di cui al comma precedente è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati, altresì, ad una sanzione pecuniaria a carico del rispettivo trattamento economico, pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo.
3. 144. (ex 45. 02.) Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

  Dopo il comma 71 aggiungere i seguenti:
  71-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di contenimento dei costi e di riqualificazione della spesa pubblica, a decorrere dal 1o gennaio 2015 alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le Autorità indipendenti, gli Organi costituzionali, le Regioni e gli enti locali, è fatto divieto di acquistare autovetture di servizio o di rappresentanza e di stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto le suddette autovetture.
  71-ter. Gli Organi costituzionali di cui al comma 71-bis si adeguano alle disposizioni della presente legge nell'ambito della propria autonomia.
  71-quater. Restano ferme le disposizioni concernenti le autovetture adibite ai servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e incolumità pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e della sicurezza militare, nonché ai servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo.
71-quinquies. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di assegnare autovetture di servizio e di rappresentanza a soggetti diversi da quelli individuati dal comma 71-quater.
  71-sexies. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge sono nulli e costituiscono illecito disciplinare, punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta salva l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale.
  71-septies. Sulla base del censimento delle autovetture di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, le autovetture delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, fatte salve le disposizioni di cui al comma 71-quater, sono dismesse per il tramite di una vendita nella forma dell'asta pubblica su piattaforma elettronica.
  71-octies. A decorrere dal 1o gennaio 2015 sono trasferite al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le dotazioni di bilancio annualmente destinate all'acquisto e alla gestione delle autovetture delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, fatte salve le disposizioni di cui al comma 71-quater, nonché i proventi della dismissione del autovetture di cui al comma 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
  71-novies. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, emana un decreto attuativo per le modalità applicative del presente articolo.
3. 145. (ex 45. 03.) Sorial, D'Incà, Castelli, Caso, Cariello, Currò, Colonnese, Brugnerotto.

  Alla tabella D, missione competitività e sviluppo delle imprese, programma Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale, Ministero dello Sviluppo economico sopprimere la voce decreto-legge n. 2 del 2006. Art. 4-bis comma 7: Interventi urgenti per i settori dell'Agricoltura, dell'Agroindustria, della pesca eccetera (1.7 – Cap 2385).

  Conseguentemente, al comma 76, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 210,895 euro a decorrere dall'anno 2015.
3. 146. (ex 46. 5.) Caon, Guidesi, Caparini.

  Dopo il comma 71, aggiungere il seguente:
  71-bis. Il Fondo straordinario di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso. Conseguentemente le risorse disposte per gli anni 2015 e 2016 nonché quelle eventualmente residue dell'anno 2014 sono trasferite, per i medesimi anni, per un importo pari al 90 per cento al Fondo di cui all'articolo 17 comma 14 della presente legge e, per il restante dieci per cento, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per i fini dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 come rideterminato alla Tabella C allegata alla presente legge.
3. 147. (ex 46. 2.) Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Cancelleri, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

  Dopo il comma 71, aggiungere il seguente:
  71-bis. Le misure contenute nella presente legge si applicano alle Regioni a Statuto Speciale fatte salve le prerogative previste nei rispettivi statuti e nelle norme d'attuazione.
3. 148. (ex 46. 02.) Pili.

  Al comma 74 sopprimere la parola: non. 
3. 149. (ex 0. 46. 06. 2.) Pesco, Caso, Castelli.

  Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:
  81-bis. Le misure contenute nella presente legge si applicano alle Regioni a Statuto Speciale fatte salve le prerogative previste nei rispettivi statuti e nelle norme d'attuazione.
3. 150. (ex 46. 02.) Pili.

TAB. A.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 130.000.000;
   2016: – 50.000.000;
   2017: – 40.000.000.

  Conseguentemente, alla Tabella C, missione Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, programma sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy, Ministero dello sviluppo economico, decreto-legge n. 98 del 2011, articolo 14 comma 19: trasferimento risorse già destinate all'ICE in un fondo per la promozione degli scambi ed internazionalizzazione delle imprese (4.2 – cap. 2535) apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: + 130.000.000;
    CS: + 130.000.000;
   2016:
    CP: + 50.000.000;
    CS: + 50.000.000;
   2017:
    CP: + 40.000.000;
    CS: + 40.000.000.
Tab. A. 1. (ex Tab. A. 27.) Mazziotti Di Celso, Librandi, Nesi.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: – 60.000.000;
    CS: – 60.000.000;
   2016:
    CP: – 60.000.000;
    CS: – 60.000.000;
   2017:
    CP: – 60.000.000;
    CS: – 60.000.000.

  Conseguentemente, alla Tabella C, missione Organi costituzionale, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri, programma Presidenza del Consiglio dei Ministri, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge 230/1998, Fondo nazionale per il Servizio civile (21.3 – cap. 2185), apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: + 60.000.000;
    CS: + 60.000.000;
   2016:
    CP: + 60.000.000;
    CS: + 60.000.000;
   2017:
    CP: + 60.000.000;
    CS: + 60.000.000.
Tab. A. 2. (ex Tab. A. 14.) Marcon, Melilla, Nicchi, Matarrelli.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: – 60.000.000;
    CS: – 60.000.000;
   2016:
    CP: – 60.000.000;
    CS: – 60.000.000;
   2017:
    CP: – 60.000.000;
    CS: – 60.000.000.

  Conseguentemente, alla Tabella C, missione L'Italia in Europa e nel mondo, programma Cooperazione allo sviluppo, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico allo sviluppo (1.2 – cap. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184) apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: + 60.000.000;
    CS: + 60.000.000;
   2016:
    CP: + 60.000.000;
    CS: + 60.000.000;
   2017:
    CP: + 60.000.000;
    CS: + 60.000.000.
Tab. A. 3. (ex Tab. A. 32.) Palazzotto, Marcon, Melilla.

  Alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: – 50.000.000;
    CS: – 50.000.000;
   2016:
    CP: – 50.000.000;
    CS: – 50.000.000;
   2017:
    CP: – 50.000.000;
    CS: – 50.000.000.

  Conseguentemente, alla Tabella C, missione Ricerca e innovazione programma Ricerca per il settore della sanità pubblica, voce Ministero della Salute, legge 502/1992 (2.1 – cap. 3382), Fondo finanziamento attività ricerca, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: + 50.000.000;
    CS: + 50.000.000;
   2016:
    CP: + 50.000.000;
    CS: + 50.000.000;
   2017:
    CP: + 50.000.000;
    CS: + 50.000.000.
Tab. A. 4. (ex Tab. A. 17.) Nicchi, Marcon, Melilla, Matarrelli.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: – 40.000.000;
    CS: – 40.000.000;
   2016:
    CP: – 40.000.000;
    CS: – 40.000.000;
   2017:
    CP: – 40.000.000;
    CS: – 40.000.000.

  Conseguentemente alla Tabella C, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglie, programma Sostegno alla Famiglia voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 223 del 2006: disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale – articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17.3 – cap. 2102), apportare le seguenti modificazioni:
   2015:
    CP: + 40.000.000;
    CS: + 40.000.000;
   2016:
    CP: + 40.000.000;
    CS: + 40.000.000;
   2017:
    CP: + 40.000.000;
    CS: + 40.000.000.
Tab. A. 5. (ex Tab. A. 16.) Nicchi, Marcon, Melilla, Matarrelli.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: – 16.000.000;
    CS: – 16.000.000;
   2016:
    CP: – 16.000.000;
    CS: – 16.000.000;
   2017:
    CP: – 16.000.000;
    CS: – 16.000.000.

  Conseguentemente, alla Tabella C, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglie, programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Fondo infanzia e adolescenza (legge 296/06 articolo 1 e 1258) (4.5 cap. 1258), apportare le seguenti modifiche:
   2015:
    CP: + 16.000.000;
    CS: + 16.000.000;
   2016:
    CP: + 16.000.000;
    CS: + 16.000.000;
   2017:
    CP: + 16.000.000;
    CS: + 16.000.000.
Tab. A. 6. (ex Tab. A. 18.) Marcon, Nicchi, Matarrelli, Melilla.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: – 15.000.000;
    CS: – 15.000.000;
   2016:
    CP: – 15.000.000;
    CS: – 15.000.000;
   2017:
    CP: – 15.000.000;
    CS: – 15.000.000.

  Conseguentemente alla Tabella C, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca in materia ambientale, voce Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, decreto-legge 112/2008 Art. 28, comma 1, ISPRA (2.1 –cap. 3621 – 8831), apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: + 15.000.000;
    CS: + 15.000.000;
   2016:
    CP: + 15.000.000;
    CS: + 15.000.000;
   2017:
    CP: + 15.000.000;
    CS: + 15.000.000.
Tab. A. 7. (ex Tab. A. 11.) Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla, Zaccagnini.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 5.000.000;
   2016: – 5.000.000;
   2017: – 5.000.000.

  Conseguentemente alla Tabella C, missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, legge 8 luglio 1991, n. 267: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità di pesca adibite alla pesca con reti da posta derivanti: articolo 1 , comma 1, attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (1.5 – Capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488) apportare le seguenti variazioni:
   2015: + 5.000.000;
   2016: + 5.000.000;
   2017: + 5.000.000.
Tab. A. 8. (ex Tab. A. 7.) Faenzi, Catanoso, Russo, Riccardo Gallo, Palese, Brunetta.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: – 5.000.000;
    CS: – 5.000.000;
   2016:
    CP: – 5.000.000;
    CS: – 5.000.000;
   2017:
    CP: – 5.000.000;
    CS: – 5.000.000.

  Conseguentemente, alla Tabella C, missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino, voce Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, legge 549/1995 – Contributi a enti, Istituti e associazioni e altri organismi (1.10 – cap. 1551), apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: + 5.000.000;
    CS: + 5.000.000;
   2016:
    CP: + 5.000.000;
    CS: + 5.000.000;
   2017:
    CP: + 5.000.000;
    CS: + 5.000.000.
Tab. A. 9. (ex Tab. A. 12.) Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla, Zaccagnini.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: – 1.000.000;
    CS: – 1.000.000;
   2016:
    CP: – 1.000.000;
    CS: – 1.000.000;
   2017:
    CP: – 1.000.000;
    CS: – 1.000.000;

  Conseguentemente, alla Tabella C, missione Tutela della salute, programma Sanità pubblica veterinaria, voce Ministero della Salute, Art. 1, comma 2, legge n. 434 del 1998 – finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: + 1.000.000;
    CS: + 1.000.000;
   2016:
    CP: + 1.000.000;
    CS: + 1.000.000;
   2017:
    CP: + 1.000.000;
    CS: + 1.000.000.
Tab. A. 10. (ex Tab. A. 13.) Nicchi, Matarrelli, Marcon, Melilla.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: – 1.000.000;
    CS: – 1.000.000;
   2016:
    CP: – 1.000.000;
    CS: – 1.000.000;
   2017:
    CP: – 1.000.000;
    CS: – 1.000.000;

  Conseguentemente, alla Tabella D, missione Soccorso civile programma Interventi per soccorsi, voce Ministero delle politiche agricole e forestali sopprimere la voce legge n. 136 del 2013, Art. 3, comma 2-sexies ”Terra dei fuochi – flotta aerea antincendio CFS (4.1 – cap. 3080).
Tab. A. 11. (ex Tab. A. 10.) Scotto, Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 79.609;
   2016: – 79.609;
   2017: – 70.000.

  Conseguentemente alla Tabella C, missione Giustizia, programma Amministrazione Penitenziaria, voce Ministero della Giustizia, decreto del Presidente della Repubblica 309/90, Art. 135, comma 4, Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'Aids, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (1.1 – cap. 1768), apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: + 79.609;
    CS: + 79.609;
   2016:
    CP: + 79.609;
    CS: + 79.609;
   2017:
    CP: + 70.000;
    CS: + 70.000.
Tab. A. 12. (ex Tab. A. 28.9 Daniele Farina, Sannicandro, Marcon, Melilla, Paglia.

  Alla Tabella A sopprimere le voci Ministero dell'interno e Ministero della difesa
Tab. A. 13. (ex 0. 32. 54. 6.) Guidesi, Simonetti.

  Alla Tabella A sopprimere la voce Ministero dell'interno.
Tab. A. 14. (ex 0. 32. 54. 7.) Guidesi, Simonetti.

  Alla Tabella A sopprimere la voce Ministero della difesa.
Tab. A. 15. (ex 0. 32. 54. 8.) Guidesi, Simonetti.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 10.000.000;
   2016: – 10.000.000;
   2017: – 10.000.000.
Tab. 300. Rostan, Manfredi, Sgambato, Piccolo, Bossa, Valeria Valente.

TAB. B

  Alla tabella C, missione Comunicazioni, programma: Sostegno all'editoria, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 67 del 1987, (11.2 – capp 2183, 7442), apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: – 1.000.000;
    CS: – 1.000.000;
   2016:
    CP: – 1.000.000;
    CS: – 1.000.000;
   2017:
    CP: – 1.000.000;
    CS: – 1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella C, missione Tutela della salute programma Sanità pubblica veterinaria, voce Ministero della salute legge 434 del 1998, finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (1.2 – cap. 5340), apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: + 1.000.000;
    CS: + 1.000.000;
   2016:
    CP: + 1.000.000;
    CS: + 1.000.000;
   2017:
    CP: + 1.000.000;
    CS: + 1.000.000.
Tab. B. 1. (ex Tab. C. 7.) Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Castelli, Sorial.

TAB. E.

  Alla tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese, programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, decreto-legge n. 321 del 1996, articolo 5 comma 2 punto a: sviluppo tecnologico del settore aeronautico, interventi diversi (1.1 – cap. 7420/p) apportare le seguenti variazioni:

  Riduzione
   2015:
    CP: – 40.000.000;
    CS: – 40.000.000;
   2016:
    CP: – 40.000.000;
    CS: – 40.000.000;
   2017:
    CP: – 40.000.000;
    CS: – 40.000.000.

  Conseguentemente alla medesima missione, al medesimo programma voce Ministero dello sviluppo: decreto-legge n. 321 del 1996, articolo 5 comma 2 punto b: sviluppo tecnologico del settore aeronautico, interventi diversi (1.1 – cap. 7420/p) apportare le seguenti variazioni:

  Riduzione
   2015:
    CP: – 40.000.000;
    CS: – 40.000.000;
   2016:
    CP: – 80.000.000;
    CS: – 80.000.000;
   2017:
    CP: – 60.000.000;
    CS: – 60.000.000.

  Decreto legge n. 321 del 1996, articolo 5 comma 2 punto c: sviluppo tecnologico del settore aeronautico, interventi diversi (1.1 – cap. 7420/p) apportare le seguenti variazioni:

  Riduzione
   2015:
    CP: – 40.000.000;
    CS: – 40.000.000;
   2016:
    CP: – 70.000.000;
    CS: – 70.000.000;
   2017:
    CP: – 155.000.000;
    CS: – 155.000.000.

  Legge finanziaria n. 266 del 2005, articolo 1 comma 95 punto 3: contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali FREEM, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7485) apportare le seguenti variazioni:

  Riduzione
   2015:
    CP: – 778.000.000;
    CS: – 778.000.000;
   2016:
    CP: – 526.000.000;
    CS: – 526.000.000;
   2017:
    CP: – 470.000.000;
    CS: – 470.000.000.

  Legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2 comma 179 punto a: programmi europei aeronautici, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p) apportare le seguenti variazioni:

  Riduzione
   2015:
    CP: – 20.000.000;
    CS: – 20.000.000;
   2016:
    CP: – 20.000.000;
    CS: – 20.000.000;
   2017:
    CP: – 20.000.000;
    CS: – 20.000.000.

  Legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2 comma 179 punto b: programmi europei aeronautici, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p) apportare le seguenti variazioni:

  Riduzione
   2015:
    CP: – 25.000.000;
    CS: – 25.000.000;
   2016:
    CP: – 25.000.000;
    CS: – 25.000.000;
   2017:
    CP: – 25.000.000;
    CS: – 25.000.000.

  Legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2 comma 179 punto c: programmi europei aeronautici, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p) apportare le seguenti variazioni:

  Riduzione
   2015:
    CP: – 25.000.000;
    CS: – 25.000.000;
   2016:
    CP: – 25.000.000;
    CS: – 25.000.000;
   2017:
    CP: – 25.000.000;
    CS: – 25.000.000.

  Legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2 comma 180: programmi europei aeronautici, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p) portare le seguenti variazioni:

  Riduzione
   2015:
    CP: – 925.000.000;
    CS: – 925.000.000;
   2016:
    CP: – 757.000.000;
    CS: – 757.000.000;
   2017:
    CP: – 717.000.000;
    CS: – 717.000.000.

  Decreto-legge n. 215 del 2011, articolo 5 comma 4: finanziamento dello sviluppo tecnologico del settore aeronautico, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7420/p) apportare le seguenti variazioni:

  Riduzione
   2015:
    CP: – 25.000.000;
    CS: – 25.000.000;
   2016:
    CP: – 25.000.000;
    CS: – 25.000.000;
   2017:
    CP: – 125.000.000;
    CS: – 125.000.000.

  Legge di stabilità n. 147 del 2013, articolo 1 comma 37 punto 1: contributi ventennali settore marittimo – difesa nazionale, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7419/p) apportare le seguenti variazioni:

  Riduzione
   2015:
    CP: – 37.113.953;
    CS: – 37.113.953;
   2016:
    CP: – 37.553.291;
    CS: – 37.553.291;
   2017:
    CP: – 37.444.305;
    CS: – 37.444.305.

  Legge di stabilità n. 147 del 2013, articolo 1 comma 37 punto 2: contributi ventennali settore marittimo – difesa nazionale, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7419/p) apportare le seguenti variazioni:

  Riduzione
   2015:
    CP: – 102.063.371;
    CS: – 102.063.371;
   2016:
    CP: – 103.271.550;
    CS: – 103.271.550;
   2017:
    CP: – 102.971.838;
    CS: – 102.971.838.

  Legge di stabilità n. 147 del 2013, articolo 1 comma 37 punto 3: contributi ventennali settore marittimo-difesa nazionale, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7419/p) apportare le seguenti variazioni:

  Riduzione
   2015:
    CP: –
    CS: –
   2016:
    CP: – 331.620.406;
    CS: – 331.620.406;
   2017:
    CP: – 551.783.857;
    CS: – 551.783.857.
Tab. E. 1. (ex Tab. E. 8.) Duranti, Piras, Marcon, Melilla, Scotto.

  Alla tabella E missione Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario, Legge di stabilità 282/2012, articolo 1, comma 208, «Nuova linea ferroviaria Torino-Lione», apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: – 242.000.000;
    CS: – 242.000.000;
   2016:
    CP: – 140.000.000;
    CS: – 140.000.000;
   2017:
    CP: – 102.000.000;
    CS: – 102.000.000.
   2018:
    CP: – 1.972.000.000;
    CS: – 1.972.000.000.

  Conseguentemente alla medesima Tabella E missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, legge 147/2013, articolo 1, comma 111 «Difesa del suolo e tutela ambientale», apportare le seguenti modifiche:

  Rifinanziamento
   2015:
    CP: + 242.000.000;
    CS: + 242.000.000;
   2016:
    CP: + 140.000.000;
    CS: + 140.000.000;
   2017:
    CP: + 102.000.000;
    CS: + 102.000.000.
Tab. E. 2. (ex Tab. E. 5.) Pellegrino, Scotto, Zaratti, Marcon, Melilla, Zaccagnini.

  Alla tabella E, missione Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma Sviluppo e sicurezza della mobilità locale, legge n. 147 del 2013, articolo 1 comma 83: spese per materiale rotabile su gomma e ferroviario, nonché per vaporetti e ferry boat, Interventi nel settore dei trasporti (2.7 – cap. 7251) apportare le seguenti variazioni:

  Rifinanziamento
   2016 + 10.000.000
   2017 + 30.000.000
   2018 + 55.000.000.

  Conseguentemente, alla medesima missione Diritto alla mobilità sistemi di trasporto, programma Soggetto allo sviluppo del trasporto Tabella E, propria legge n. 228 del 2012, articolo 1 comma 186: Realizzazione piattaforma d'altura davanti al porto di Venezia (set. 1) Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto (2.6 – cap. 7270) apportare le seguenti variazioni:

  Rifinanziamento
   2016 – 10.000.000
   2017 – 30.000.000
   2018 – 55.000.000.
Tab. E. 3. (ex Tab. E. 7.) Oliaro, Librandi, Nesi.

  Alla Tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, programma Opere strategiche, edilizia statale e interventi speciali e per pubbliche calamità, Legge di stabilità 228 del 2012, articolo 1, comma 184, «Prosecuzione della realizzazione del sistema MOSE», apportare le seguenti variazioni:

  Riduzione
   2015:
    CP: – 261.000.000;
    CS: – 261.000.000;
   2016:
    CP: – 330.000.000;
    CS: – 330.000.000.

  Conseguentemente alla medesima Tabella E missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente’ programma Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, legge 147 del 2013, Difesa del suolo e tutela ambientale, apportare le seguenti variazioni:

  Rifinanziamento
   2015:
    CP: + 261.000.000;
    CS: + 261.000.000;
   2016:
    CP: + 330.000.000;
    CS: + 330.000.000.
Tab. E. 4. (ex Tab. E. 4.) Marcon, Pellegrino, Zaratti, Melilla.