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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 24 novembre 2014

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 24 novembre 2014.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amici, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Capezzone, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Cecconi, Cenni, Centemero, Cicchitto, Cirielli, Colonnese, Costa, D'Ambrosio, Dambruoso, De Girolamo, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Epifani, Fantinati, Fava, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Frusone, Garavini, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Martella, Merlo, Meta, Naccarato, Nicoletti, Orlando, Pes, Gianluca Pini, Piras, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Sarti, Scalfarotto, Schullian, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Taglialatela, Valeria Valente, Valentini, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Vito, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amici, Baldelli, Baretta, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capezzone, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Cecconi, Cenni, Centemero, Cicchitto, Cirielli, Colonnese, Costa, D'Ambrosio, Dambruoso, De Girolamo, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Epifani, Fantinati, Fava, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Frusone, Garavini, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Martella, Merlo, Meta, Naccarato, Nicoletti, Orlando, Pes, Gianluca Pini, Piras, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Santerini, Sarti, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Taglialatela, Valeria Valente, Valentini, Velo, Vignali, Vito, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 21 novembre 2014 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   PISICCHIO: «Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, concernente la disciplina della professione di giornalista» (2739);
   ZARATTI: «Istituzione di una procedura di dibattito pubblico per i progetti aventi rilevante impatto sull'ambiente e sul territorio» (2740);
   SCANU: «Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale» (2741).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PELLEGRINO ed altri: «Modifica all'articolo 1 della Costituzione, in materia di riconoscimento della bellezza quale elemento costitutivo dell'identità nazionale» (2401) Parere delle Commissioni VII e VIII.

   II Commissione (Giustizia):
  S. 1070. – Senatori BUEMI ed altri: «Disciplina della responsabilità civile dei magistrati» (approvata dal Senato) (2738) Parere delle Commissioni I, V e XIV.

   III Commissione (Affari esteri):
  «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009» (2676) Parere delle Commissioni I, II e V.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

  Il Presidente del Senato, con lettera in data 20 novembre 2014, ha comunicato che la 14a Commissione (Politiche dell'Unione europea) del Senato ha approvato, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento del Senato, una risoluzione sulla relazione della Commissione – Relazione annuale 2013 in materia di sussidiarietà e proporzionalità (COM(2014) 506 final) e sulla relazione della Commissione – Relazione annuale 2013 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali (COM(2014) 507 final) (atto Senato Doc. XVIII, n. 79), che è trasmessa alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 20 novembre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'EUR Spa, per gli esercizi 2011 e 2012. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 199).

  Questi documenti sono trasmessi alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 20 novembre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS Spa), per l'esercizio 2012. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 200).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 20 novembre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Automobile Club d'Italia (ACI), per gli esercizi 2011 e 2012, e degli Automobile Club provinciali e locali, per gli esercizi dal 2010 al 2012. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 201).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

  La Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, con lettera in data 20 novembre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 16/2014 del 23 ottobre 2014, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione concernente «Destinazione e gestione dell'8 per mille dell'IRPEF».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero della difesa.

  Il Ministero della difesa ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 11 novembre 2014, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

  Questi decreti sono trasmessi alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissioni dal Ministro dell'interno.

  Il Ministro dell'interno, con lettera in data 19 novembre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione concernente le procedure d'infrazione n. 2014/2235 e n. 2014/2126, avviate ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per violazione del diritto dell'Unione in relazione, rispettivamente, al non corretto recepimento della direttiva 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e alla presunta violazione del regolamento (CE) n. 604/2013 (regolamento Dublino) e della direttiva 2005/85/CE (direttiva procedure).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Ministro dell'interno, con lettera del 21 novembre 2014, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno CAPARINI ed altri n. 9/2486-B/77, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 7 agosto 2014, concernente il ripristino in capo al Ministero dell'interno degli oneri relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio finalizzati alla selezione degli aspiranti Vigili del fuoco volontari.

  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) competente per materia.

Trasmissione dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera del 19 novembre 2014, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data agli ordini del giorno MARIANI ed altri n. 9/2373/60 e COZZOLINO n. 9/2373/80, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 20 maggio 2014, concernenti la riforma organica della disciplina dei contratti pubblici.

  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) competente per materia.

Trasmissione dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

  Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 20 novembre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163, la relazione sull'utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo e sull'andamento complessivo dello spettacolo, riferita all'anno 2013 (Doc. LVI, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 18 e 21 novembre 2014, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione e della Comunità europea dell'energia atomica in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del Consiglio di associazione e del comitato di associazione, all'istituzione di due sottocomitati e alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» (COM(2014) 698 final), corredata dai relativi allegati (COM(2014) 698 final - Annexes 1 to 3), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Quindicesima relazione sui preparativi pratici in vista del futuro allargamento dell'area dell'euro (COM(2014) 706 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 3030/93 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei Paesi terzi (COM(2014) 707 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione nel biennio 2011-2012 del regolamento (CE) n. 561/2006 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e della direttiva 2002/15/CE concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (27a relazione della Commissione sull'applicazione della legislazione sociale nel settore dei trasporti su strada) (COM(2014) 709 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, con comunicazione in data 20 novembre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 19 novembre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Andali (Catanzaro), Bitetto (Bari), Campoli del Monte Taburno (Benevento), Castelnuovo di Farfa (Rieti), Erchie (Brindisi), Lacco Ameno (Napoli), Oria (Brindisi), Pezzana (Vercelli), San Giovanni in Fiore (Cosenza), San Giusto Canavese (Torino), Soverato (Catanzaro), Tufino (Napoli), Valperga (Torino) e Venaria Reale (Torino).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

  Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1428 – DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI, DEI SERVIZI PER IL LAVORO E DELLE POLITICHE ATTIVE, NONCHÉ IN MATERIA DI RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELL'ATTIVITÀ ISPETTIVA E DI TUTELA E CONCILIAZIONE DELLE ESIGENZE DI CURA, DI VITA E DI LAVORO (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2660-A)

A.C. 2660-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 2660-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'articolo aggiuntivo 1.01, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 2660-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. Allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, rispettivamente, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) con riferimento agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro:
    1) impossibilità di autorizzare le integrazioni salariali in caso di cessazione definitiva di attività aziendale o di un ramo di essa;
    2) semplificazione delle procedure burocratiche attraverso l'incentivazione di strumenti telematici e digitali, considerando anche la possibilità di introdurre meccanismi standardizzati a livello nazionale di concessione dei trattamenti prevedendo strumenti certi ed esigibili;
    3) necessità di regolare l'accesso alla cassa integrazione guadagni solo a seguito di esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell'orario di lavoro, eventualmente destinando una parte delle risorse attribuite alla cassa integrazione a favore dei contratti di solidarietà;
    4) revisione dei limiti di durata da rapportare al numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria e della cassa integrazione guadagni straordinaria e individuazione dei meccanismi di incentivazione della rotazione;
    5) previsione di una maggiore compartecipazione da parte delle imprese utilizzatrici;
    6) riduzione degli oneri contributivi ordinari e rimodulazione degli stessi tra i settori in funzione dell'utilizzo effettivo;
    7) revisione dell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dei fondi di solidarietà di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, fissando un termine certo per l'avvio dei fondi medesimi, anche attraverso l'introduzione di meccanismi standardizzati di concessione, e previsione della possibilità di destinare gli eventuali risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera al finanziamento delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4;
    8) revisione dell'ambito di applicazione e delle regole di funzionamento dei contratti di solidarietà, con particolare riferimento all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché alla messa a regime dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
   b) con riferimento agli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria:
    1) rimodulazione dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi, rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore;
    2) incremento della durata massima per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti;
    3) universalizzazione del campo di applicazione dell'ASpI, con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, fino al suo superamento, e con l'esclusione degli amministratori e sindaci, mediante l'abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del reddito, l'eventuale modifica delle modalità di accreditamento dei contributi e l'automaticità delle prestazioni, e prevedendo, prima dell'entrata a regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite;
    4) introduzione di massimali in relazione alla contribuzione figurativa;
    5) eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'ASpI, di una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell'indicatore della situazione economica equivalente, con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti;
    6) eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito per l'accesso a servizi di carattere assistenziale;
   c) attivazione del soggetto beneficiario degli ammortizzatori sociali di cui alle lettere a) e b) con meccanismi e interventi che incentivino la ricerca attiva di una nuova occupazione, come previsto dal comma 4, lettera v);
   d) previsione che il coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario dei trattamenti di cui alle lettere a) e b) possa consistere anche nello svolgimento di attività a beneficio delle comunità locali, con modalità che non determinino aspettative di accesso agevolato alla pubblica amministrazione;
   e) adeguamento delle sanzioni e delle relative modalità di applicazione, in funzione della migliore effettività, secondo criteri oggettivi e uniformi, nei confronti del lavoratore beneficiario di sostegno al reddito che non si rende disponibile ad una nuova occupazione, a programmi di formazione o alle attività a beneficio di comunità locali di cui alla lettera d).

  3. Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. In mancanza dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata ai sensi del medesimo articolo 3. Le disposizioni del presente comma e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione dello stesso si applicano nelle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità a quanto previsto dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione nonché dal decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430.
  4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) razionalizzazione degli incentivi all'assunzione esistenti, da collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l'analisi statistica evidenzi una minore probabilità di trovare occupazione, e a criteri di valutazione e di verifica dell'efficacia e dell'impatto;
   b) razionalizzazione degli incentivi per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità, anche nella forma dell'acquisizione delle imprese in crisi da parte dei dipendenti, con la previsione di una cornice giuridica nazionale volta a costituire il punto di riferimento anche per gli interventi posti in essere da regioni e province autonome;
   c) istituzione, anche ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un'Agenzia nazionale per l'occupazione, di seguito denominata «Agenzia», partecipata da Stato, regioni e province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente e mediante quanto previsto dalla lettera f);
   d) coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali dell'azione dell'Agenzia;
   e) attribuzione all'Agenzia di competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpI;
   f) razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;
   g) razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, al fine di favorirne l'inclusione sociale, l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro, avendo cura di valorizzare le competenze delle persone;
   h) possibilità di far confluire, in via prioritaria, nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell'Agenzia il personale proveniente dalle amministrazioni o uffici soppressi o riorganizzati in attuazione della lettera f) nonché di altre amministrazioni;
   i) individuazione del comparto contrattuale del personale dell'Agenzia con modalità tali da garantire l'invarianza di oneri per la finanza pubblica;
   l) determinazione della dotazione organica di fatto dell'Agenzia attraverso la corrispondente riduzione delle posizioni presenti nella pianta organica di fatto delle amministrazioni di provenienza del personale ricollocato presso l'Agenzia medesima;
   m) rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi;
   n) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati nonché operatori del terzo settore, dell'istruzione secondaria, professionale e universitaria, anche mediante lo scambio di informazioni sul profilo curriculare dei soggetti inoccupati o disoccupati, al fine di rafforzare le capacità d'incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego;
   o) valorizzazione della bilateralità attraverso il riordino della disciplina vigente in materia, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, flessibilità e prossimità anche al fine di definire un sistema di monitoraggio e controllo sui risultati dei servizi di welfare erogati;
   p) introduzione di princìpi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla difficoltà di collocamento, a fronte dell'effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a ciò destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale o regionale;
   q) introduzione di modelli sperimentali, che prevedano l'utilizzo di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle buone pratiche realizzate a livello regionale;
   r) previsione di meccanismi di raccordo e di coordinamento delle funzioni tra l'Agenzia e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sia a livello centrale che a livello territoriale, al fine di tendere a una maggiore integrazione delle politiche attive e delle politiche di sostegno del reddito;
   s) previsione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia e gli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano competenze in materia di incentivi all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità;
   t) attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale;
   u) mantenimento in capo alle regioni e alle province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro;
   v) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso dal mercato del lavoro o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione, secondo percorsi personalizzati di istruzione, formazione professionale e lavoro, anche mediante l'adozione di strumenti di segmentazione dell'utenza basati sull'osservazione statistica;
   z) valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate, anche attraverso l'istituzione del fascicolo elettronico unico contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai versamenti contributivi, assicurando il coordinamento con quanto previsto dal comma 6, lettera i);
   aa) integrazione del sistema informativo di cui alla lettera z) con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato nonché di dati relativi alle buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità e agli ausili ed adattamenti utilizzati sui luoghi di lavoro;
   bb) semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive, con l'impiego delle tecnologie informatiche, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dei dati definite dal codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo scopo di rafforzare l'azione dei servizi pubblici nella gestione delle politiche attive e favorire la cooperazione con i servizi privati, anche mediante la previsione di strumenti atti a favorire il conferimento al sistema nazionale per l'impiego delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti.

  5. Allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese.
  6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 5 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti, anche mediante abrogazione di norme, connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con l'obiettivo di ridurre drasticamente il numero di atti di gestione del medesimo rapporto, di carattere amministrativo;
   b) semplificazione, anche mediante norme di carattere interpretativo, o abrogazione delle norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi;
   c) unificazione delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi e obbligo delle stesse amministrazioni di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti;
   d) introduzione del divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati dei quali esse sono in possesso;
   e) rafforzamento del sistema di trasmissione delle comunicazioni in via telematica e abolizione della tenuta di documenti cartacei;
   f) revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell'eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire l'immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonché valorizzazione degli istituti di tipo premiale;
   g) previsione di modalità semplificate per garantire data certa nonché l'autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso della lavoratrice o del lavoratore;
   h) individuazione di modalità organizzative e gestionali che consentano di svolgere esclusivamente in via telematica tutti gli adempimenti di carattere amministrativo connessi con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro;
   i) revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino, in un'ottica di integrazione nell'ambito della dorsale informativa di cui all'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e della banca dati delle politiche attive e passive del lavoro di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, anche con riferimento al sistema dell'apprendimento permanente;
   l) promozione del principio di legalità e priorità delle politiche volte a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso in tutte le sue forme ai sensi delle risoluzioni del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sul rafforzamento della lotta al lavoro sommerso (2008/2035(INI)) e del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa (2013/2112(INI)).

  7. Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere più efficiente l'attività ispettiva, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi, in coerenza con la regolazione dell'Unione europea e le convenzioni internazionali:
   a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali;
   b) promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti;
   c) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l'impugnazione del licenziamento;
   d) rafforzamento degli strumenti per favorire l'alternanza tra scuola e lavoro;
   e) revisione della disciplina delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento; previsione che la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria possa individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle disposte ai sensi della presente lettera;
   f) revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore;
   g) introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonché, fino al loro superamento, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
   h) previsione, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, della possibilità di estendere, secondo linee coerenti con quanto disposto dalla lettera a) del presente comma, il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati, con contestuale rideterminazione contributiva di cui all'articolo 72, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
   i) abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con le disposizioni del testo organico semplificato, al fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative;
   l) razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale.

  8. Allo scopo di garantire adeguato sostegno alle cure parentali, attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e l'aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
  9. Nell'esercizio della delega di cui al comma 8 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell'indennità di maternità, nella prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo graduale, tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici;
   b) garanzia, per le lavoratrici madri parasubordinate, del diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro;
   c) introduzione del tax credit, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori o disabili non autosufficienti e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito individuale complessivo, e armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a carico;
   d) incentivazione di accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell'orario lavorativo e dell'impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione tra l'esercizio delle responsabilità genitoriali e dell'assistenza alle persone non autosufficienti e l'attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro;
   e) eventuale riconoscimento, compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali retribuite, della possibilità di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo nazionale in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute;
   f) integrazione dell'offerta di servizi per le cure parentali forniti dalle aziende e dai fondi o enti bilaterali nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona in coordinamento con gli enti locali titolari delle funzioni amministrative, anche mediante la promozione dell'utilizzo ottimale di tali servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi;
   g) ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ai fini di poterne valutare la revisione per garantire una maggiore flessibilità dei relativi congedi obbligatori e parentali, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche tenuto conto della funzionalità organizzativa all'interno delle imprese;
   h) introduzione di congedi dedicati alle donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza;
   i) estensione dei princìpi di cui al presente comma, in quanto compatibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con riferimento al riconoscimento della possibilità di fruizione dei congedi parentali in modo frazionato e alle misure organizzative finalizzate al rafforzamento degli strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
   l) semplificazione e razionalizzazione degli organismi, delle competenze e dei fondi operanti in materia di parità e pari opportunità nel lavoro e riordino delle procedure connesse alla promozione di azioni positive di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ferme restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di parità e pari opportunità.

  10. I decreti legislativi di cui ai commi 1, 3, 5, 7 e 8 del presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  11. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza dei termini previsti ai commi 1, 3, 5, 7 e 8 ovvero al comma 13, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
  12. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente legge, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  13. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 10, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la medesima procedura di cui ai commi 10 e 11, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse. Il monitoraggio permanente degli effetti degli interventi di attuazione della presente legge, con particolare riferimento agli effetti sull'efficienza del mercato del lavoro, sull'occupabilità dei cittadini e sulle modalità di entrata e uscita nell'impiego, anche ai fini dell'adozione dei decreti di cui al primo periodo, è assicurato dal sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  14. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, le competenze delegate in materia di lavoro e quelle comunque riconducibili all'articolo 116 della Costituzione e all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
  15. La presente legge e i decreti legislativi di attuazione entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1. 1. (vedi *1. 360.) Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Chimienti.

  Sopprimerlo.
1. 2. (vedi *1. 170.) Prataviera, Fedriga, Caparini.

  Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a riformare la disciplina degli ammortizzatori sociali secondo i seguenti criteri e principi direttivi:
   a) prevedere l'introduzione di un sussidio unico di disoccupazione;
   b) prevedere che il sussidio di cui alla lettera a) si estenda a tutte le categorie di lavoratori in stato di disoccupazione, indipendentemente dalla tipologia contrattuale di provenienza;
   c) prevedere che il sussidio di cui alla lettera a) si applichi ai lavoratori di cui alla lettera b) a prescindere da qualunque requisito di anzianità contributiva e assicurativa.
1. 3. (vedi 1. 49.) Airaudo, Placido, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Allo scopo di costruire un sistema universale di ammortizzatori sociali, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, istituendo un trattamento di sostegno al reddito minimo universale per qualunque tipologia di lavoro, subordinato o parasubordinato, e per tutti i settori produttivi. Il trattamento minimo è costituito da indennità e contribuzione.
1. 4. (ex 1. 50.) Placido, Airaudo, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, dopo le parole: in materia di integrazione salariale aggiungere le seguenti: assicurando livelli non inferiori a quelli attuali garantiti a legislazione vigente.
1. 5. (ex 1. 173. parte ammissibile) Prataviera, Fedriga, Caparini.

  Al comma 1, dopo le parole: in materia di integrazione salariale aggiungere le seguenti:, assicurando livelli non inferiori agli attuali riconosciuti ai lavoratori assunti a tempo indeterminato,.
1. 6. (ex 1. 65.) Placido, Airaudo, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, dopo le parole: beneficiari di ammortizzatori sociali aggiungere le seguenti: anche in deroga.
1. 7. (ex 1. 172. parte ammissibile) Prataviera, Fedriga, Caparini.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 1).
1. 8. (vedi *1. 55.) Airaudo, Placido, Scotto, Sannicandro, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 2, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole:, salvo nel caso di apertura di procedura concorsuale.
1. 9. (vedi 1. 475.) Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Cominardi, Rizzetto, Rostellato.

  Al comma 2, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: con esclusione dei casi in cui ci sia una prospettiva di ripresa dell'attività produttiva a breve, medio o lungo termine.
1. 10. (vedi 1. 67.) Placido, Airaudo, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 2, lettera a), numero 2), dopo la parola: standardizzati aggiungere le seguenti: e di anticipazione.
1. 11. (vedi 1. 176.) Prataviera, Fedriga, Caparini.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
  2-bis.) erogazione in tempi certi, comunque non superiore ad un mese, del sostegno al reddito al lavoratore.
1. 12. (vedi 1. 234.) Polverini.

  Al comma 2, lettera a), numero 3), sostituire le parole da: eventualmente destinando fino alla fine del numero con le seguenti: destinando maggiori risorse a favore dei contratti di solidarietà ed estendendo la possibilità di farvi ricorso a tutte le imprese e i settori produttivi.
1. 13. (ex 1. 69.) Placido, Airaudo, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 5).
1. 14. (ex 1. 181. parte ammissibile) Prataviera, Fedriga, Caparini.

  Al comma 2, lettera a), numero 8) aggiungere in fine, le parole:, anche con semplificazioni e agevolazioni relativamente alla contribuzione previdenziale di competenza del datore di lavoro e del lavoratore.
1. 15. (ex 1. 5.) Formisano.

  Al comma 2, lettera a) dopo il numero 8, aggiungere il seguente:
  9) prevedere l'introduzione della cassa integrazione ordinaria per le aziende che abbiano un numero di lavoratori inferiore a 15, su base volontaria.
1. 16. (ex 1. 451.) Rizzetto, Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Rostellato.

  Al comma 2, lettera b), numero 1) sopprimere le parole: rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore.
1. 17. (ex 1. 74.) Airaudo, Placido, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 2 lettera b), numero 1), dopo le parole: la durata dei trattamenti aggiungere le seguenti: alla reale situazione familiare del lavoratore con particolare riferimento alla presenza di figli o genitori a carico o situazione di handicap e.
1. 18. (ex 1. 75.) Placido, Airaudo, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 2, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le parole:, con un requisito contributivo minimo di almeno tredici settimane di contribuzione, versata o dovuta, da attività lavorativa nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.
1. 19. (ex 1. 235.) Polverini.

  Al comma 2, lettera b), numero 3), dopo la parola: lavoratori aggiungere le seguenti: subordinati e parasubordinati.
1. 20. (vedi 1. 77.) Placido, Airaudo, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 2, lettera b), numero 3), sostituire le parole: con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, fino al suo superamento, e con le seguenti: che hanno in essere rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, o contratti di collaborazione di natura occasionale.
1. 21. (vedi 1. 76.) Airaudo, Placido, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 2, lettera b), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:
   3-bis) estendere l'applicazione dell'ASpI, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92, anche nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, conseguente ad accordi collettivi di riduzione dei livelli occupazionali.
1. 22. (vedi 1. 481.) Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Cominardi, Rizzetto, Rostellato.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 4).
1. 23. (ex 1. 236.) Polverini.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 6).
*1. 24. (ex 1. 80.) Airaudo, Placido, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 6).
*1. 25. (ex 1. 80.) Ciprini, Cominardi, Tripiedi.

  Al comma 2, lettera b), numero 6), dopo la parola: eliminazione aggiungere le seguenti: per i cittadini italiani.
1. 26. (ex 1. 184.) Prataviera, Fedriga, Caparini.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) con riferimento ai soggetti che lavorano con attività individuale, al di fuori delle forme d'impresa, senza dipendenti né collaboratori e con redditi inferiori a 30.000 euro annui, prevedere quanto segue:
    1) definizione di un fondo specifico per il sostegno al reddito dei lavoratori autonomi iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata Inps e alla gestione ex Enpals;
    2) previsione di tempi e modalità per l'istituzione di un contributo di solidarietà generazionale finalizzato al finanziamento del fondo di cui al n. 1);
    3) possibilità di definire la costituzione e la vigilanza di un fondo bilaterale interprofessionale a contribuzione volontaria con finalità di tutela sanitaria, di sostegno al reddito, formative e, in generale, di sostegno all'attività professionale;
    4) regolazione graduale e ponderata del corretto utilizzo del lavoro autonomo, dei minimi di compenso e delle tutele sociali attraverso una maggiore responsabilizzazione delle parti sociali anche attraverso intese e protocolli per la regolazione graduale e ponderata del corretto utilizzo del lavoro autonomo;
    5) previsione della garanzia e del sostegno alla maternità, favorendo la facoltà di sostituzione e di astensione totale o parziale dal lavoro delle lavoratrici autonome iscritte alla Gestione Separata Inps ed ex Enpals, alle stesse condizioni, previste per le altre lavoratrici autonome e per le libere professioniste.
1. 27. (ex 1. 476.) Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Cominardi, Rizzetto, Rostellato.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) introduzione del reddito di cittadinanza quale elemento costitutivo dei diritti inderogabili dei cittadini, che rientri tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali fondamentali da garantire su tutto il territorio nazionale nell'ambito delle politiche di inclusione e coesione sociale dell'Unione europea. A tal fine, definizione delle necessarie norme per la realizzazione di programmi pluriennali d'intesa con le Regioni, utilizzando risorse finanziarie del bilancio dello Stato, dei bilanci regionali e del fondo sociale europeo. Il reddito di cittadinanza è assicurato, come misura di contrasto alla povertà, alla precarietà e come sostegno alle politiche di inserimento lavorativo, istruzione, formazione e riqualificazione professionale, e di utilità sociale.
1. 28. (ex 1. 81.) Placido, Airaudo, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) favorire l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con lavoratori di età superiore a quarantacinque anni, disoccupati a causa di processi di riduzione o trasformazione di attività o lavoro e di cessazione di attività di lavoro autonomo, e iscritti alle liste di mobilità e di collocamento da oltre 12 mesi, attraverso i seguenti criteri:
    1) lo Stato e le regioni, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative e regolamentari, riconoscono ai datori di lavoro e ai lavoratori apposite incentivazioni all'espansione occupazionale e all'autoimpiego, sotto forma di sgravi contributivi, finanziamenti agevolati, crediti d'imposta, prestazioni di garanzie per l'accesso al credito, deduzioni dal reddito imponibile;
    2) ammettere ai benefici di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, anche le società, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte nell'albo delle società cooperative ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, composte esclusivamente o prevalentemente da soggetti di età compresa tra i quarantacinque e i sessantacinque anni;
    3) prevedere che, nelle aree territoriali ricomprese nell'obiettivo n. 1, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e comunque in tutte le aree territoriali con tasso di disoccupazione superiore al 10 per cento, il datore di lavoro che procede all'assunzione dei lavoratori di cui al presente comma, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato possa beneficiare di un credito di imposta di cui all'articolo 63 della legge del 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, fissato nella misura di 300 euro, per ciascun lavoratore, o in alternativa versare i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di un terzo di quelli dovuti per un periodo massimo di cinque anni. Nelle altre aree territoriali il medesimo contributo è fissato nella misura di 200 euro per ciascuno dei lavoratori di cui al presente comma;
    4) favorire la copertura assicurativa previdenziale dei soggetti di cui al presente comma, istituendo, a decorrere dal 2015 presso l'istituto nazionale della previdenza sociale un apposito fondo, alimentato con il contributo di solidarietà di cui all'articolo 37, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
1. 29. (vedi 1. 440.) Rizzetto, Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Rostellato.

  Al comma 2, sopprimere la lettera d).
1. 30. (vedi 1. 153.) Airaudo, Placido, Scotto, Sannicandro, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 2, lettera e), dopo le parole: non si rende disponibile aggiungere le seguenti:, in assenza di adeguate e comprovate motivazioni,.
1. 31. (vedi 1. 83.) Placido, Airaudo, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   f) riconoscere alle imprese una congrua percentuale di sgravio Irap per ogni lavoratore che viene stabilizzato con la stipula dei contratto a tempo indeterminato in periodo antecedente ai trentasei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro instaurato con l'azienda.
1. 32. (ex 1. 333.) Rizzetto, Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Rostellato, Chimienti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi in materia di ammortizzatori sociali di cui al comma 2, rimane sospesa la disciplina transitoria in materia di mobilità di cui all'articolo 2 commi 46 e 46-bis della legge 28 giugno 2012, n. 92. Pertanto, ai lavoratori collocati in mobilità fino al 31 dicembre 2014, continua ad applicarsi la disciplina relativa.
1. 33. (ex 1. 163.) Airaudo, Placido, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 4, lettera b), dopo le parole: dei dipendenti aggiungere le seguenti: in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione e del Regolamento n. 2157/2001 del Consiglio dell'Unione europea dell'8 ottobre 2001, in conformità agli articoli da 2409-octies a 2409-quaterdecies del codice civile, con la stipula di contratti collettivi aziendali e.
1. 34. Formisano.

  Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un Dipartimento nazionale per l'occupazione, di seguito denominato «Dipartimento», al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente;.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
    sostituire, ovunque ricorrano, le parole: dell'Agenzia, con le seguenti: del Dipartimento;
    sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'Agenzia, con le seguenti: il Dipartimento;
    alla lettera e), sostituire le parole: all'Agenzia, con le seguenti: al Dipartimento;
    sostituire il comma 12 con il seguente:
  12. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie.
1. 35. (vedi 1. 298.) Tripiedi, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Rizzetto, Rostellato.

  Al comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:; istituzione di Agenzie regionali sul modello dell'Agenzia nazionale per l'occupazione;.
1. 36. (ex 1. 238.) Polverini.

  Al comma 4, sostituire la lettera g) con la seguente:
   g) razionalizzazione e revisione degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, al fine di favorire l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro, prevedendo sgravi contributivi per la durata del rapporto di lavoro nella misura pari ad almeno al 50 per cento dei contributi dovuti per i datori di lavoro che assumono lavoratori disabili;.
1. 37. (vedi 1. 509.) Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Rostellato, Chimienti.

  Al comma 4, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   i-bis) riordino e razionalizzazione dei Centri dell'impiego, procedendo alla soppressione di quelli che nell'arco solare non abbiano collocato ovvero ricollocato una percentuale di lavoratori pari alla media nazionale ridotta dell'1 per cento, con relativo accorpamento di strutture e di personale a quello territorialmente più vicino;.
1. 38. (ex 1. 187.) Prataviera, Fedriga, Caparini.

  Al comma 4, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   i-bis) revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che nell'arco solare di un anno non abbiano collocato ovvero ricollocato una percentuale di lavoratori pari alla media nazionale ridotta dell'1 per cento.
1. 39. (ex 1. 188.) Prataviera, Fedriga, Caparini.

  Al comma 4, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   l-bis) prevedere, al fine del coordinamento dell'attività ispettiva, senza maggiori oneri per lo Stato, la piena operatività della banca dati telematica di cui all'articolo 10 del decreto-legge 23 aprile 2004, n. 124.
1. 40. (ex 1. 496.) Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti.

  Al comma 4, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
   n-bis) per gli effetti di cui al comma n) la previsione delle seguenti azioni:
    1) al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, disporre specificamente che i centri per l'impiego siano tenuti a promuovere la costituzione di una rete di contatti con i datori di lavoro – le imprese, le società, i consorzi, le cooperative, gli studi associati, gli studi professionali, le fondazioni e le associazioni – e svolgano, in particolare, attività di ricerca e di selezione di personale provvedendo a trasmettere periodicamente ai soggetti costituenti la rete i profili professionali del personale selezionato ritenuto idoneo allo svolgimento delle attività richieste;
    2) individuazione di standard minimi di prestazione dei servizi, nonché delle specifiche competenze e titoli abilitanti che deve possedere il personale che nei centri per l'impiego svolge i servizi orientati alla persona, l'attività di ricerca e selezione, la gestione dell'insieme dei sistemi e delle procedure destinate al supporto e all'orientamento al lavoro ai fini della ricollocazione degli iscritti nel mercato del lavoro;
    3) erogazione di un contributo da parte dell'amministrazione competente per la copertura dei costi necessari per il conseguimento delle competenze e dei titoli abilitanti di cui al numero 2 del personale già operante nei servizi per l'impiego qualora ne risulti privo e svolga le attività di cui al numero 2.
1. 41. (vedi 1. 445.) Rizzetto, Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Rostellato.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'esercizio della delega di cui al presente comma, il Governo si attiene altresì ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) miglioramento dell'attuazione delle disposizioni di legge vigenti, rafforzando attraverso incentivi e strumenti di sostegno finanziari la capacità delle micro-imprese e delle piccole imprese di mettere in atto misure efficaci ed efficienti di prevenzione dei rischi, anche promuovendo lo scambio delle buone pratiche;
   b) miglioramento della prevenzione delle malattie legate al lavoro, affrontando i rischi attuali, nuovi ed emergenti, al fine di incidere positivamente sui sistemi di sicurezza sociale;
   c) miglioramento dell'efficacia delle ispezioni sul lavoro, fornendo agli ispettori l'adeguata formazione in tema di sicurezza sul lavoro ed erogando le risorse necessarie a tal fine anche usufruendo dei programmi di finanziamento dell'Unione europea;
   d) istituzione di un organismo scientifico indipendente di tipo consultivo, composto da professionisti e scienziati operanti nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro, che raccolga dati statistici affidabili, tempestivi e comparabili sugli infortuni e le malattie legati al lavoro, sulle esposizioni professionali e la cattiva salute connessa al lavoro e che analizzi costi e benefici in materia di sicurezza sul lavoro.
1. 42. (ex 1. 345.) Chimienti, Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi.

  Al comma 6, sopprimere la lettera b).
1. 43. (ex. 314.) Tripiedi, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Rizzetto, Rostellato.

  Al comma 6, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) previsione che le modalità di risoluzione consensuale finalizzata al recesso dal contratto di lavoro sia sottoscritta, pena la sua nullità, dalla lavoratrice, dal lavoratore, dalla prestatrice d'opera o dal prestatore d'opera, su appositi moduli resi disponibili dai siti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal sito www.cliclavoro.gov.it. nonché dai siti regionali ad essi collegati, secondo modalità che garantiscano al contempo la certezza dell'identità del richiedente, la riservatezza dei dati personali nonché l'individuazione. Ai fini di cui alla presente lettera, per contratto di lavoro, si intendono qualsiasi contratto inerente ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, il contratto di collaborazione di natura occasionale, il contratto di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile per cui l'associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, nonché il contratto di lavoro instaurato dalle cooperative con i propri soci.
1. 44. (ex 1. 88.) Nicchi, Airaudo, Placido, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 6 lettera f), dopo le parole: della violazione aggiungere le seguenti: e del rispetto del principio comunitario, sancito dalla direttiva 2000/78/CE, secondo cui le sanzioni devono essere efficaci ed effettive, proporzionate e dissuasive,.
1. 45. (vedi 1. 351.) Chimienti, Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

  Al comma 6, lettera f), dopo le parole: della violazione aggiungere le seguenti:, fatta eccezione per le violazioni in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.
1. 46. (ex 1. 239.) Polverini.

  Al comma 6, lettera f), sopprimere le parole: nonché valorizzazione degli istituti di tipo premiale.
1. 47. (ex 1. 135.) Placido, Airaudo, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 6, lettera g), dopo la parola: semplificate aggiungere le seguenti: per la revisione delle procedure di dimissioni nonché.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire la parola: nonché con la seguente: e
1. 48. (vedi 1. 526.) Brunetta, Calabria.

  Al comma 6, lettera g), sostituire le parole da: anche tenuto conto fino alla fine della lettera con le seguenti: per qualsiasi contratto inerente ai rapporti lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché per il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, il contratto di collaborazione di natura occasionale, il contratto di associazione in partecipazione, di cui all'articolo 2549 del codice civile per cui l'associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, il contratto di lavoro instaurato dalle cooperative con i propri soci. Le modalità individuate devono garantire contro eventuali contraffazioni o falsificazioni dei moduli, anche prevedendo un termine di validità all'espressione della volontà della lavoratrice o del lavoratore, e tenere conto della necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso della lavoratrice o del lavoratore.
1. 49. (vedi 1. 91.) Nicchi, Airaudo, Placido, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 6, lettera g), aggiungere, in fine, le parole:, ripristinando quanto previsto dalla legge 17 ottobre 2007, n. 188.
1. 50. (ex 1. 147.) Formisano.

  Al comma 6, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   i-bis) realizzazione del sistema dell'apprendimento permanente con particolare riguardo per i lavoratori di età superiore ai 50 anni.
1. 51. (ex 1. 121.) Placido, Airaudo, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 6, lettera l), dopo le parole: prevenire e scoraggiare aggiungere le seguenti:, anche mediante il rafforzamento del sistema ispettivo.
1. 52. (ex 1. 138.) Airaudo, Placido, Scotto, Sannicandro, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 7, alinea, dopo le parole: in cerca di occupazione aggiungere le seguenti:, di promuovere la competitività superando ogni forma di potenziale conflitto tra capitale e lavoro e valorizzando l'impresa come comunità umana,
1. 53. (ex 1. 211.) Giorgia Meloni, Rampelli.

  Al comma 7, alinea, sostituire le parole da: per renderli maggiormente fino alla fine della lettera con le seguenti: il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti misure per riunificare il mondo del lavoro e per il superamento del lavoro precario, nei rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) prevedere che il contratto di lavoro a tempo indeterminato costituisca la forma comune del rapporto di lavoro;
   b) riduzione delle tipologie contrattuali di lavoro alle seguenti:
    1) lavoro subordinato a tempo indeterminato;
    2) contratto a termine, solo a fronte di ragioni oggettive e temporanee di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro;
    3) contratto part-time;
    4) apprendistato, prevedendo l'abrogazione dell'articolo 2 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;
    5) contratto di lavoro del socio-lavoratore;

   c) soppressione di tutte le forme contrattuali non ricomprese nella lettera b).
1. 54. (vedi 1. 93.) Placido, Airaudo, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 7, alinea, aggiungere, in fine, le parole: nonché facendo salve le tutele recate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
1. 55. (ex 1. 473.) Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Cominardi.

  Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: o superamento delle medesime tipologie contrattuali con le seguenti: delle medesime tipologie contrattuali senza alterazione dell'attuale articolazione delle tipologie contrattuali stesse.
1. 56. (ex 1. 527.) Brunetta, Calabria, Polverini.

  Al comma 7, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) sostenere l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l'attuazione di meccanismi di flessibilità positiva per i lavoratori alle soglie della pensione, anche al fine di rinnovare le aziende e le amministrazioni istituendo, su base volontaria, il meccanismo della cosiddetta staffetta generazionale. A tal fine stabilire misure di riduzione e rimodulazione delle aliquote contributive in funzione della rimodulazione dell'orario di lavoro contrattualmente determinato;
1. 57. (ex 1. 7.) Formisano.

  Al comma 7, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) prevedere che i contratti collettivi di lavoro non contengano al loro interno disposizioni che possano determinare un contrasto con il principio di pari retribuzione tra uomo e donna per prestazioni uguali o di pari valore, pena la decadenza dell'efficacia del contratto medesimo.
1. 58. (ex 1. 454.) Rizzetto, Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Rostellato, Nicchi.

  Al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) modificare il contratto di lavoro a tempo determinato, rendendolo coerente con la direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dalla CES, dall'UNICE e dal CEEP e prevedendo in particolare che il ricorso al contratto a tempo determinato sia consentito solo in presenza di ragioni risultanti da un atto scritto e sia rinnovabile una sola volta nel termine massimo di durata complessiva di 36 mesi;
1. 59. (ex 1. 53.) Placido, Airaudo, Scotto, Sannicandro, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) ripristinare le disposizioni in materia di reintegrazione nel posto di lavoro di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sopprimendo tutte le modificazioni intervenute successivamente alla sua entrata in vigore;
1. 60. (ex 1. 54.) Airaudo, Placido, Scotto, Sannicandro, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) aumentare le garanzie del mercato del lavoro e dei lavoratori, estendendo alle imprese di qualunque dimensione e settore produttivo tutte le garanzie dello Statuto dei lavoratori, di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, abrogando, ove necessario, le norme che dispongano diversamente;
1. 61. (ex 1. 52.) Airaudo, Placido, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
   b-bis) a decorrere dall'anno 2015, ai datori di lavoro di piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che effettuano assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, è riconosciuto uno sgravio annuale, nella misura del 33 per cento, della contribuzione previdenziale ed assistenziale per ciascun lavoratore assunto;
   b-ter) le assunzioni di cui alla lettera b-bis) devono comportare un incremento occupazionale netto il quale è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno;
    b-quater) lo sgravio di cui alla lettera b-bis) è riconosciuto per un periodo di ventiquattro mesi; decorsi trentasei mesi dalla concessione dello sgravio, il datore di lavoro restituisce la quota di contribuzione previdenziale e assistenziale non versata. La restituzione deve essere effettuata nei trentasei mesi successivi con versamenti rateali trimestrali di uguale importo;
    b-quinquies) il lavoratore per il quale il datore di lavoro beneficia dello sgravio cui alla lettera b-bis) non può essere licenziato prima del completo adempimento di quanto disposto dalla lettera b-quater).
1. 62. (ex 1. 491.) Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Cominardi, Rizzetto, Rostellato.

  Al comma 7, sopprimere la lettera c).
1. 63. (vedi 1. 247.) Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Ciprini.

  Al comma 7, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) prevedere la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro per tutte le ipotesi di licenziamento di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
1. 64. (vedi 1. 355.) Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Chimienti.

  Al comma 7, lettera c), sostituire le parole da: in relazione all'anzianità di servizio fino alla fine della lettera con le seguenti:, prevedendo che a partire al massimo dal diciottesimo mese dall'assunzione si applichino le tutele e le garanzie di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che sono estese alle imprese di qualunque dimensione e settore produttivo.
1. 65. (vedi 1. 97.) Placido, Airaudo, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 7, lettera c), sopprimere le parole da:, escludendo fino alla fine della lettera.
1. 66. Airaudo, Placido, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 7, lettera c), sostituire le parole da:, escludendo fino alla fine della lettera con le seguenti:, fatta comunque salva la reintegrazione nel posto di lavoro a seguito di licenziamento ingiustificato, quando risulti necessaria al fine dell'adempimento dei doveri di cui all'articolo 30 della Costituzione.
1. 67. (vedi 1. 99.) Placido, Airaudo, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 7, lettera c), sostituire le parole da:, escludendo fino alla fine della lettera con le seguenti:, prevedendo che l'articolo 18 dello statuto dei lavoratori si applichi integralmente trascorso un anno dalla data dell'assunzione.
1. 68. Airaudo, Placido, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 7, lettera c), sostituire le parole da:, escludendo fino alla fine della lettera con le seguenti:, che preveda la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro nei casi in cui il licenziamento sia riconosciuto nullo perché discriminatorio o sia annullato quello economico perché nasconde altre motivazioni. Prevedere che al lavoratore sia riconosciuta la possibilità di rinunciare alla reintegrazione optando per la liquidazione di una indennità stabilita dal giudice tra un minimo non inferiore a dodici mensilità di retribuzione e un massimo di trenta mensilità.
1. 69. Placido, Airaudo, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 7, lettera c), sostituire le parole da:, escludendo fino alla fine della lettera con le seguenti:, che consenta alle parti la possibilità di prolungare il periodo di prova fino a dodici mesi, escludendo in ogni caso la possibilità del licenziamento senza motivazione o senza giusta causa e prevedendo la trasformazione del contratto in contratto subordinato a tempo indeterminato con tutte le tutele, nel caso in cui il licenziamento sia riconosciuto illegittimo.
1. 70. Placido, Airaudo, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 7, lettera c), sostituire le parole da:, escludendo fino alla fine della lettera con le seguenti: che includa una disciplina per i licenziamenti economici che sostituisca l'incertezza e la discrezionalità di un procedimento giudiziario con la chiarezza di un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità, abolendo la possibilità del reintegro. Il diritto al reintegro viene mantenuto per i licenziamenti discriminatori e per quelli di natura disciplinare, di cui sia provata la manifesta insussistenza del fatto contestato nella misura in cui esso prefiguri una lesione della dignità e della figura morale e professionale del lavoratore, ferma restando l'opzione per il datore soccombente di optare per l'erogazione di una indennità risarcitoria, in misura di 1,5 mensilità per ogni anno di anzianità, entro il limite massimo di 36 mesi.
1. 71. (vedi 1. 529.) Brunetta, Calabria.

  Al comma 7, lettera c), sostituire le parole da:, escludendo fino alla fine della lettera con le seguenti: che includa una disciplina per i licenziamenti economici che sostituisca l'incertezza e la discrezionalità di un procedimento giudiziario con la chiarezza di un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità, abolendo la possibilità del reintegro. Il diritto al reintegro viene mantenuto per i licenziamenti discriminatori e per quelli di natura disciplinare, di cui sia provata la manifesta insussistenza del fatto contestato nella misura in cui esso prefiguri una lesione della dignità e della figura morale e professionale del lavoratore, ferma restando l'opzione per il datore soccombente di optare per l'erogazione di una indennità risarcitoria, stabilita dal giudice, entro il limite massimo di 36 mesi.
1. 72. (vedi 1. 528.) Brunetta, Calabria.

  Al comma 7, lettera c), sostituire le parole da:, escludendo fino alla fine della lettera con le seguenti:, attribuendo alle parti sociali e alla contrattazione collettiva il compito di definire i criteri per la progressione delle tutele, i tempi e i contenuti della scala crescente di acquisizione dei diritti, mantenendo in ogni caso la tutela reale in caso di licenziamento per motivi discriminatori, per cause vietate dalla legge o irrogato in forma orale e introducendola nelle ipotesi di licenziamento privo dei requisiti della giusta causa, del giustificato motivo soggettivo e oggettivo per i lavoratori delle aziende con almeno quindici dipendenti.
1. 73. (vedi 1. 343.) Chimienti, Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi.

  Al comma 7, lettera c), sostituire le parole da:, escludendo fino alla fine della lettera con le seguenti:, mantenendo in ogni caso la tutela reale in caso di licenziamento per motivi discriminatori, per cause vietate dalla legge o irrogato in forma orale e introducendola nelle ipotesi di licenziamento privo dei requisiti della giusta causa, del giustificato motivo soggettivo e oggettivo per i lavoratori delle aziende con almeno quindici dipendenti.
1. 74. (vedi 1. 458.) Chimienti, Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi.

  Al comma 7, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) prevedere, in favore delle aziende che grazie all'utilizzo della stessa realizzino un aumento delle persone occupate di almeno una unità rispetto all'occupazione media dell'anno precedente, una forma contrattuale, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, che preveda, per la durata di cinque anni, una decontribuzione a favore dei lavoratori e delle aziende che assumono, che permetta di ridurre il costo del lavoro fino a corrispondere al lavoratore in busta paga l'ottanta per cento, al netto dei versamenti Irpef dovuti, del costo sostenuto dal datore di lavoro per la sua retribuzione. La riduzione del costo del lavoro avviene scontando gli oneri previdenziali, i quali sono versati dallo Stato a valere sul maggior gettito fiscale ottenuto grazie alla crescita complessiva del numero dei lavoratori assunti grazie alle modalità di cui alla presente lettera. Le aziende che nei due anni successivi a quello in cui hanno usufruito del beneficio riducono l'occupazione sono escluse dall'accesso a ulteriori future misure agevolative per le nuove assunzioni;
1. 75. (ex 1. 212.) Giorgia Meloni, Corsaro.

  Al comma 7, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) prevedere misure di raccordo tra i contratti a tempo determinato di cui al decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, e i contratti a tempo indeterminato, disponendo l'immediata applicazione al lavoratore che sia già stato titolare di contratto a tempo determinato per tre anni, di tutte le forme di tutela e garanzia proprie del contratto a tempo indeterminato con conseguente inapplicabilità delle forme di tutela crescente.
1. 76. (ex 1. 319.) Baldassarre, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Rizzetto, Rostellato, Tripiedi.

  Al comma 7, sopprimere la lettera e).
*1. 77. (ex 1. 59.) Airaudo, Placido, Scotto, Sannicandro, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 7, sopprimere la lettera e).
*1. 78. (ex 1. 248.) Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Ciprini.

  Al comma 7, lettera e), sostituire le parole da: individuati sulla base fino alla fine della lettera con le seguenti:, con modifica delle mansioni solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, escludendo l'impiego del lavoratore in mansioni di categoria inferiore e la riduzione della retribuzione, mantenendone inalterato l'inquadramento.
1. 79. (ex 1. 101.) Placido, Airaudo, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 7, sopprimere la lettera f).
1. 80. (vedi 1. 250. e 1. 354.) Cominardi, Tripiedi, Rostellato, Rizzetto, Chimienti, Ciprini.

  Al comma 7, sostituire la lettera f) con la seguente:
   f) al fine di dare attuazione all'articolo 13 e seguenti della Costituzione, rivedere la disciplina dei controlli a distanza di cui all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, al fine di aggiornare le garanzie e le tutele dei lavoratori ivi previste ai rischi derivanti dall'evoluzione tecnologica;
1. 81. (vedi 1. 61.) Placido, Airaudo, Scotto, Sannicandro, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 7, sostituire la lettera f) con la seguente:
   f) fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, stabilire, sentite le rappresentanze sindacali più rappresentative a livello nazionale, criteri uniformi sul territorio nazionale, sull'utilizzo delle nuove tecnologie applicate al controllo a distanza dei lavoratori;
1. 82. (vedi 1. 118.) Airaudo, Placido, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 7, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: in conformità a quanto previsto dai contratti collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a livello interconfederale o di categoria.
1. 83. (ex 1. 152.) Airaudo, Placido, Scotto, Sannicandro, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 7, sopprimere la lettera g).
1. 84. (vedi 1. 530.) Brunetta, Calabria.

  Al comma 7, lettera g), dopo le parole: compenso orario minimo aggiungere le seguenti:, che in ogni caso non può essere inferiore alla retribuzione oraria riconosciuta alle figure professionali assunte con contratto a tempo indeterminato e che svolgono le medesime mansioni.
1. 85. (ex 1. 105.) Airaudo, Placido, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 7, sopprimere la lettera h).
1. 86. (vedi 1. 254.) Cominardi, Tripiedi, Rostellato, Rizzetto, Chimienti, Ciprini, Mucci.

  Al comma 7, lettera h), sopprimere le parole: nei diversi settori produttivi.
1. 87. (ex 1. 104.) Placido, Airaudo, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 7, sopprimere la lettera i).
1. 88. (ex 1. 531.) Brunetta, Calabria, Polverini.

  Al comma 7, lettera i), aggiungere, in fine, le parole:, procedendo all'abrogazione delle forme contrattuali precarie.
1. 89. (ex 1. 255.) Cominardi, Tripiedi, Rostellato, Rizzetto, Chimienti, Ciprini.

  Al comma 7, lettera l), sostituire le parole da: misure di coordinamento fino alla fine della lettera con le seguenti: l'istituzione presso l'Inps di un ruolo unico degli ispettori di vigilanza in forza presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e l'INAIL, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, realizzando il riordino e l'armonizzazione delle corrispondenti funzioni di verifica ispettiva ed attribuendo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le funzioni di indirizzo strategico per il contrasto al lavoro sommerso ed irregolare.
1. 90. (ex 1. 203.) Prataviera, Fedriga, Caparini.

  Al comma 7, lettera l), sostituire le parole da: ovvero attraverso fino alla fine della lettera con le seguenti: e al fine di assicurare il migliore e più razionale impiego del personale ispettivo di tutti gli organi di vigilanza sul territorio e altresì al fine di evitare duplicazioni di interventi da parte degli organi preposti all'attività di vigilanza in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, prevedendo l'istituzione e attivando, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, la banca dati telematica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e il sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La banca dati telematica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, è predisposta utilizzando i dati dal sistema informatico dell'INPS.
1. 91. (ex 1. 256.) Cominardi, Tripiedi, Rostellato, Rizzetto, Chimienti, Ciprini.

  Al comma 7, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   m) prevedere la sostituzione in tutte le disposizioni vigenti, delle parole: «mercato del lavoro» con le seguenti: «mondo del lavoro».
1. 92. (ex 1. 270.) Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Ciprini, Rizzetto, Rostellato.

  Al comma 7, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   m) estensione della disciplina di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto e conseguente abrogazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in contrasto con tale previsione.
1. 93. (ex 1. 331.) Rizzetto, Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Rostellato, Chimienti.

  Al comma 7, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   m) prevedere un limite quantitativo di utilizzazione, all'interno dell'azienda, delle forme contrattuali subordinate e parasubordinate differenti da quelle di lavoro subordinato a tempo indeterminato; il numero complessivo dei contratti di lavoro a tempo indeterminato non può essere inferiore all'ottanta per cento del numero complessivo dei lavoratori dipendenti utilizzati da ciascun datore di lavoro; la presente lettera si applica al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che occupa in ogni caso più di quindici dipendenti.
1. 94. (ex 1. 269.) Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Ciprini.

  Al comma 7, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   m) al fine di incrementare i trattamenti economici in favore dei lavoratori, introdurre per tutti i rapporti di lavoro, ad esclusione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, una maggiorazione semestrale della retribuzione riconosciuta dal livello contrattuale di appartenenza.
1. 95. (ex 1. 265.) Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Ciprini.

  Al comma 7, dopo la lettera l), aggiungere le seguenti:
   m) revisione della disciplina del contratto di tirocinio formativo e di orientamento e del contratto di inserimento o reinserimento lavorativo, innalzando uniformemente su tutto il territorio nazionale, in sede di conferenza unificata, a 600 euro lordi mensili l'indennità minima di partecipazione da corrispondere obbligatoriamente a tutti gli stagisti extracurricolari;
   n) revisione della disciplina dei tirocini formativi curricolari, introducendo uniformemente su tutto il territorio nazionale, in sede di conferenza unificata, l'obbligo per l'azienda di erogare un rimborso spese al tirocinante.
1. 96. (ex 1. 242.) Chimienti, Rostellato, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Rizzetto.

  Al comma 7, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   m) revisione della disciplina del contratto di tirocinio formativo e di orientamento, innalzando uniformemente su tutto il territorio nazionale, in sede di Conferenza unificata, a 600 euro lordi mensili l'indennità minima di partecipazione da corrispondere obbligatoriamente a tutti gli stagisti extracurricolari.
1. 97. (ex 1. 492.) Chimienti, Rostellato, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Rizzetto.

  Al comma 7, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   m) revisione della disciplina dei tirocini formativi curricolari, introducendo uniformemente su tutto il territorio nazionale, in sede di Conferenza unificata, l'obbligo per l'azienda di erogare un rimborso spese al tirocinante.
1. 98. (ex 1. 243.) Chimienti, Rostellato, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Rizzetto.

  Al comma 7, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
   m) al fine di promuovere la formazione ed il collegamento tra scuola e mondo del lavoro, prevedere una legislazione volta all'inserimento degli studenti, a partire dal sedicesimo anno di età, degli istituti tecnici e professionali, all'interno delle aziende private.
1. 99. (ex 1. 358.) Tripiedi, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Chimienti.

  Al comma 7, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   m) revisione della disciplina dell'apprendistato, innalzando a sedici anni l'età minima necessaria per poter stipulare un contratto di apprendistato di primo livello, anche in considerazione dell'obbligo di frequenza scolastica in vigore fino al compimento del sedicesimo anno d'età.
1. 100. (ex 1. 347.) Chimienti, Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

  Al comma 7, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   m) definizione, d'intesa con la Conferenza unificata, e al fine di semplificare le modalità di adempimento da parte delle Regioni dell'obbligo di erogazione dell'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, per la formazione nei contratti di apprendistato di tipo professionalizzante e di mestiere, degli standard e delle regole per garantire l'uniformità su tutto il territorio nazionale delle procedure di iscrizione ai corsi e della relativa modulistica, dei tempi e del monte orario di frequenza ai corsi, delle modalità di frequenza, delle materie da trattare e delle modalità di certificazione del percorso formativo svolto dall'apprendista.
1. 101. (ex 1. 346.) Chimienti, Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi.

  Al comma 7, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   m) prevedere l'introduzione delle ragioni obiettive di carattere tecnico, organizzativo, produttivo e sostitutivo per la stipulazione, la proroga ed il rinnovo dei contratti di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in conformità con la clausola 8 della direttiva 1999/70/CE, e procedendo all'abrogazione espressa delle disposizioni previste dal decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, incompatibili con la presente lettera.
1. 102. (ex 1. 261.) Cominardi, Tripiedi, Rostellato, Rizzetto, Chimienti, Ciprini.

  Al comma 7, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   m) prevedere, nei casi di cessazione, proroga o rinnovo del rapporto di lavoro a termine, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, una indennità aggiuntiva proporzionata alla retribuzione complessiva dovuta al lavoratore per l'intera durata del contratto di lavoro a tempo determinato.
1. 103. (ex 1. 262.) Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Ciprini.

  Al comma 7, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   m) favorire le amministrazioni maggiormente virtuose nei trasferimenti erariali da destinare a politiche attive e passive del lavoro premiando quelle che evidenziano un rapporto tra numero dei dipendenti e numero dei residenti inferiore alla media nazionale.
1. 104. (ex 1. 208.) Prataviera, Fedriga, Caparini.

  Al comma 8, dopo le parole: delle lavoratrici aggiungere le seguenti:, ad implementare i congedi parentali.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: l'aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità, aggiungere le seguenti:, i congedi parentali.
1. 105. (ex 1. 532.) Brunetta, Calabria, Polverini.

  Al comma 9, lettera a), sostituire le parole da: nella prospettiva fino a: graduale, con le seguenti: ed estensione di.
1. 106. (ex 1. 533.) Brunetta, Calabria, Polverini.

  Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) estensione a tutte le categorie di donne lavoratrici, impiegate con qualsiasi tipologia contrattuale, di tutte le norme sulla maternità riconosciute alle donne lavoratrici assunte con contratto a tempo indeterminato;
1. 107. (ex 1. 110.) Airaudo, Placido, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) destinazione vincolata dei contributi di maternità confluiti nella apposita gestione INPS esclusivamente alle prestazioni in materia, senza distrazioni verso altre gestioni in caso di avanzo.
1. 108. (ex 1. 195.) Prataviera, Fedriga, Caparini.

  Al comma 9, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: al fine di prevedere l'automaticità delle prestazioni, prescindendo dal reddito prodotto.
1. 109. (ex 1. 399.) Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti.

  Al comma 9, lettera c), sopprimere le parole da: e armonizzazione fino alla fine della lettera;
1. 110. (ex 1. 196.) Prataviera, Fedriga, Caparini.

  Al comma 9, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) introduzione di misure volte a favorire la flessibilità dell'orario lavorativo e istituzione di fondi o enti bilaterali che favoriscano la flessibilità dell'orario lavorativo e dell'impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione tra l'esercizio delle responsabilità genitoriali e dell'assistenza alle persone non autosufficienti e l'attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro o voucher/servizi erogati dai fondi o enti bilaterali;
1. 111. (ex 1. 534.) Brunetta, Calabria, Polverini.

  Al comma 9, lettera d) sostituire le parole: attraverso il ricorso al telelavoro con le seguenti: promuovendo in particolare:
   1) la creazione di nuovi posti di lavoro tramite il telelavoro;
   2) il potenziamento della competitività industriale incentivando l'adozione del telelavoro nella pubblica amministrazione e nelle aziende private;
   3) l'aumento delle competenze e le capacità professionali dei lavoratori tramite meccanismi tradizionali ed innovativi di formazione ed orientamento;
   4) la promozione di nuove forme di organizzazione del lavoro basate sulla conciliazione tra vita e lavoro nel settore pubblico e privato, anche attraverso lo smart working e il co-working;
   5) l'aumento, tramite il telelavoro, dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi pubblici erogati ai cittadini e alle imprese.
1. 112. ( ex 1. 446.) Rizzetto, Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Rostellato.

  Al comma 9, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo, in particolare, l'istituzione di una Commissione per lo sviluppo del telelavoro, allo scopo di:
   1) istituire e aggiornare l'archivio informatico nazionale dei telelavoratori che, nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza, comprende tutte le informazioni concernenti le trasformazioni del telelavoro;
   2) dare supporto alle pubbliche amministrazioni statali per aggiornare il personale a fronte delle nuove realtà tecnologiche e organizzative;
   3) raccogliere dati ed elaborare statistiche con disaggregazione per sesso, età, titoli di studio, al fine di dare priorità alle caratteristiche proprie di ciascun sesso nella valutazione dell'accesso al telelavoro;
   4) dare supporto al Ministero della pubblica istruzione per l'inserimento nei programmi scolastici e di orientamento scolastico e professionale della tematica del telelavoro nei suoi vari aspetti, al fine di preparare i giovani ad inserirsi consapevolmente in tale nuova modalità lavorativa;
   5) valutare e selezionare i progetti di sperimentazione, adozione e diffusione del telelavoro presentati da imprese, cooperative, associazioni, istituti e consorzi, anche senza scopo di lucro, dalle associazioni di volontariato e dagli enti pubblici, per i quali sia richiesto un contributo statale e/o regionale, nell'ambito dei fondi disponibili;
   6) monitorare, anche con il concorso delle direzioni regionali del lavoro, il buon andamento dei progetti cui sia stato attribuito un finanziamento statale e/o regionale;
   7) approfondire, tramite studi e ricerche svolti autonomamente o in collaborazione con enti e istituti di ricerca, l'impatto del telelavoro sotto il profilo sia dello sviluppo economico, sia della creazione di una rete nazionale dei siti relativi al telelavoro, sia dell'innovazione tecnologica, nonché dell'accettabilità sociale;
   8) svolgere attività consultiva, di indirizzo e di supporto informativo sul telelavoro a favore di imprese, cooperative, associazioni, istituti e consorzi, anche senza scopo di lucro, e associazioni di volontariato, nonché favorire la conoscenza delle iniziative intese allo sviluppo del telelavoro mutuate dagli Stati membri dell'Unione europea, formulando proposte in ordine alla tutela delle condizioni materiali e alle garanzie giuridiche concernenti il telelavoro.
1. 113. (ex 1. 447.) Rizzetto, Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Rostellato.

  Al comma 9, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: nonché il regime denominato smart working, consentendo una prestazione lavorativa subordinata flessibile effettuata con le seguenti modalità:
   1) prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, per un orario medio annuale inferiore al 50 per cento dell'orario di lavoro normale, salva diversa pattuizione col datore di lavoro;
   2) utilizzo di strumenti telematici per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
   3) assenza dell'obbligo di utilizzare una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti al di fuori dei locali aziendali.
1. 114. (ex 1. 449.) Rizzetto, Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Rostellato.

  Al comma 9, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: assicurando agli aspiranti telelavoratori, sulla base di programmi definiti dai Ministeri competenti, sentite le organizzazioni sindacali e rappresentative dei lavoratori e le eventuali associazioni professionali, ove costituite, una formazione professionale continua e permanente, che consenta loro di utilizzare pienamente le dotazioni, tecnologiche, attraverso l'istituzione di:
   1) corsi di formazione e aggiornamento di livello operativo presso gli istituti secondari di secondo grado e gli istituti professionali;
   2) corsi di diploma universitario, corsi di laurea e corsi di specializzazione post laurea presso le università statali;
   3) corsi di aggiornamento sull'innovazione tecnologica, presso enti e istituzioni di formazione.
1. 115. (ex 1. 448.) Rizzetto, Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Rostellato.

  Al comma 9, lettera e), dopo la parola: retribuite aggiungere le seguenti: senza pregiudizio per l'attività e previo assenso del datore di lavoro.
1. 116. (ex 1. 524.) Brunetta, Calabria.

  Al comma 9, lettera e), dopo la parola: retribuite aggiungere le seguenti:, previo assenso del datore di lavoro.
1. 117. Palese.

  Al comma 9, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   e-bis) istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un apposito Fondo per il sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici, dipendenti e autonomi, affetti da malattie oncologiche ovvero genitori di minori affetti da malattie oncologiche.
1. 118. (ex 1. 198.) Prataviera, Fedriga, Caparini.

  Al comma 9, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) sostegno al lavoro di cura della lavoratrice all'interno della famiglia, attraverso il riconoscimento del diritto all'accesso anticipato al trattamento pensionistico pari ad un anno di contribuzione figurativa per ogni figlio. Il beneficio di cui alla presente lettera, riconosciuto anche se la lavoratrice è risultata inoccupata durante la gestazione o al momento del parto e anche in assenza di precedenti versamenti contributivi, non è cumulabile con altri periodi di contribuzione figurativa riconosciuti in ragione della maternità;
1. 119. (ex 1. 114.) Nicchi, Airaudo, Placido, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 9, lettera f), premettere le parole: possibilità di.

  Conseguentemente, dopo le parole: servizi alla persona aggiungere le seguenti:, attraverso specifici meccanismi di incentivazione.
1. 120. (vedi 1. 525.) Brunetta, Calabria, Polverini.

  Al comma 9, lettera f), dopo le parole: dei servizi alla persona aggiungere le seguenti:, attraverso specifici meccanismi di incentivazione.
1. 121. Palese.

  Al comma 9, lettera g), dopo le parole: e della paternità, aggiungere le seguenti: introducendo il congedo di paternità obbligatorio, da concordare con l'azienda, che preveda l'astensione dal lavoro per un periodo fino a 30 giorni fruibili in modo continuativo o frazionato, durante il periodo del congedo di maternità,
1. 122. (ex 1. 359.) Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Chimienti.

  Al comma 9, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) eventuale riconoscimento delle fasi della vita dedicate alla cura della famiglia, come crediti ai fini pensionistici con il riconoscimento di contributi figurativi legati al numero dei figli o ad eventuali altri impegni di cura e di integrazioni contributive per i periodi di lavoro part-time per ragioni di cura, possibilità di anticipo della pensione per necessità di accudimento di persone non autosufficienti nel quadro di una revisione del sistema pensionistico che contempli flessibilità e libertà di scelta;
1. 123. (ex 1. 116.) Nicchi, Airaudo, Placido, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 9, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   i-bis) introdurre, in via sperimentale, sgravi contributivi e/o agevolazioni fiscali per il genitore che assuma alle proprie dipendenze baby-sitter ovvero professionisti dei servizi di cura ed assistenza alla persona.
1. 124. (ex 1. 407.) Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti.

  Al comma 9, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   i-bis) revisione con allargamento dei limiti reddituali affinché un soggetto possa essere ritenuto a carico.
1. 125. (ex 1. 400.) Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti.

  Al comma 9, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   i-bis) revisione dell'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella parte in cui prevede che l'assegno al nucleo familiare per autonomi iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , in caso di versamenti inferiori al minimale annuo, risulta ridotto in proporzione alla contribuzione versata, prevedendo che la corresponsione avvenga a prescindere dalla contribuzione versata e accreditata, attraverso un meccanismo analogo e pari importo di quello previsto per il lavoratore dipendente, garantendo al contempo l'automaticità della prestazione prevista all'articolo 2116 del codice civile.
1. 126. (ex 1. 364.) Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Spadoni.

  Al comma 9, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   i-bis) revisione dell’ articolo 2, comma 10, del decreto legge 13 marzo 1998, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1998, n. 153, nella parte in cui si prevede che l'assegno al nucleo familiare sia corrisposto solo nel caso in cui il reddito prodotto sia composto per almeno il 70 per cento da redditi da lavoro dipendente, prevedendo che la corresponsione avvenga a prescindere dalla natura del reddito prodotto.
1. 127. (ex 1. 362.) Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti.

  Al comma 9, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   i-bis) revisione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a tutela e sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con particolare riguardo all'obbligo di astensione dall'attività lavorativa previsto per la corresponsione dell'indennità, prevedendo che l'indennità medesima sia svincolata dall’ effettiva astensione dall'attività lavorativa.
1. 128. (ex 1. 411.) Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti.

  Al comma 9, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   i-bis) rimodulazione della misura dell'indennità di maternità corrisposta alle madri lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con particolare riguardo alla previsione della possibilità di utilizzare come base utile ai fini della corresponsione, le retribuzioni convenzionali giornaliere, stabilite anno per anno per legge per la categoria di appartenenza laddove il reddito professionale fosse inferiore.
1. 129. (ex 1. 460.) Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti.

  Al comma 9, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   i-bis) rimodulazione della misura dell'indennità di maternità corrisposta alle madri lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con particolare riguardo alla previsione della possibilità di corresponsione dell'indennità stessa a prescindere dai mesi di contribuzione.
1. 130. (ex 1. 462.) Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti.

  Al comma 9, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   i-bis) revisione della disciplina che prevede per la lavoratrice autonoma un periodo di fermo di cinque mesi in maternità, come condizione per poter usufruire della relativa indennità.
1. 131. (ex 1. 459.) Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Mucci.

  Al comma 9, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   i-bis) al fine di migliorare la qualità della vita del lavoratore e di conciliare il rapporto tra tempi di vita e di lavoro, prevedere, anche in via sperimentale, interventi normativi volti a promuovere ed introdurre la possibilità in capo ad un gruppo (team o staff) di lavoratori di determinare e stabilire la distribuzione oraria della proprio prestazione lavorativa in funzione delle esigenze di vita di ciascun lavoratore ed in funzione del raggiungimento di un determinata compito o obiettivo affidatogli dal datore di lavoro senza alcuno diminuzione della retribuzione.
1. 132. (ex 1. 328.) Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Rostellato, Rizzetto, Chimienti.

  Al comma 9, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   i-bis) al fine di migliorare la qualità della vita del lavoratore e di conciliare il rapporto tra tempi di vita e di lavoro, prevedere, anche in via sperimentale, interventi normativi volti a introdurre la possibilità in capo al lavoratore di mettere a disposizione del datore di lavoro un monte ore per svolgere l'attività lavorativa da utilizzare in modo variabile a seconda delle esigenze produttive nell'ambito di archi temporali predefiniti ferma restando la retribuzione del lavoratore anche per i periodi di non lavoro da utilizzare per esigenze personali; prevedere altresì in tal caso un conguaglio delle ore per i periodi di non lavoro in caso di successiva cessazione dell'attività dell'azienda.
1. 133. (ex 1. 329.) Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Rostellato, Rizzetto, Chimienti.

  Al comma 9, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   i-bis) al fine di migliorare la qualità della vita del lavoratore e di conciliare il rapporto tra tempi di vita e di lavoro, prevedere, anche in via sperimentale, interventi normativi volti a promuovere o rafforzare la scelta del lavoratore di determinare in maniera flessibile e liberamente l'inizio e il termine dell'orario di lavoro giornaliero per lo svolgimento della prestazione lavorativa nel rispetto di una fascia di presenza obbligatoria compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro.
1. 134. (ex 1. 327.) Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Rostellato, Rizzetto, Chimienti.

  Al comma 9, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   i-bis) al fine di migliorare la qualità della vita del lavoratore e di conciliare il rapporto tra tempi di vita e di lavoro, prevedere, anche in via sperimentale, una legislazione volta a promuovere la progressiva riduzione dell'orario di lavoro settimanale come disciplinato dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, fino al raggiungimento delle venti ore settimanali entro l'anno 2025, senza alcuna diminuzione della retribuzione e corrispondendo al lavoratore un incremento della paga oraria anche per le ore di lavoro oggetto di riduzione e mantenendo fermo il divieto assoluto di modificare in peius il trattamento retributivo complessivo sanzionando penalmente ogni forma di abuso.
1. 135. (ex 1. 271.) Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Ciprini, Rostellato, Rizzetto.

  Al comma 9, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
    i-bis) istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di predisporre una disciplina, coerente con quella vigente in altri Stati dell'Unione europea in materia di congedi parentali e di lavori per cure sanitarie.
1. 136. (ex 1. 488.) Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Cominardi, Rizzetto, Rostellato.

  Al comma 9, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
    i-bis) estensione del congedo parentale anche al padre lavoratore iscritto alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nei casi in cui la madre non ne abbia diritto o che non abbiano titolo all'indennità di maternità.
1. 137. (ex 1. 463.) Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti.

  Al comma 9, lettera l), dopo la parola: organismi aggiungere le seguenti: prevedendo la completa gratuità dei componenti esterni.
1. 138. Palese.

  Al comma 9, lettera l), dopo la parola: organismi aggiungere le seguenti: al fine di eliminare la duplicazione di funzioni e mansioni.
1. 139. Palese.

  Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali decreti devono essere conformi, oltre che ai singoli principi e criteri direttivi esplicitati in ciascun comma della presente legge, ai principi costituzionali, in particolare, quelli di cui agli articoli 3, 35, 36, 39 e 40 della Costituzione, nonché ai principi fondamentali dell'ordinamento dell'Unione europea.
1. 140. (ex 1. 456.) Rizzetto, Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Rostellato.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

  Conseguentemente, al comma 13, sostituire le parole: ai commi 10 e 11 con le seguenti: ai commi 10, 11 e 11-bis.
1. 141. (ex 1. 523.) Ciprini, Pesco, Tripiedi, Baldassarre, Rizzetto, Cominardi, Chimienti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Istituzione del reddito minimo garantito).

  1. Al fine di dare attuazione al diritto fondamentale sancito dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e ai principi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi finalizzati alla istituzione del reddito minimo garantito.
  2. Il reddito minimo garantito ha lo scopo di contrastare la marginalità, garantire la dignità della persona e favorire la cittadinanza, attraverso l'inclusione sociale per gli inoccupati, i disoccupati e i lavoratori precariamente occupati, quale misura di contrasto alla disuguaglianza e all'esclusione sociale nonché quale strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nella società e nel mercato del lavoro.
1. 01. (ex 1. 02.) Placido, Airaudo, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.
(Inammissibile)