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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 13 novembre 2014

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 13 novembre 2014.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Capelli, Capezzone, Casero, Castiglione, Catania, Cecconi, Cicchitto, Cirielli, Colonnese, Costa, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, De Menech, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Di Salvo, Epifani, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Galati, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Guerra, La Russa, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Antonio Martino, Merlo, Meta, Orlando, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Taglialatela, Tofalo, Vargiu, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Vitelli, Vito, Zanetti.

Annunzio di una proposta di legge.

  In data 12 novembre 2014 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
   RUSSO e SARRO: «Disposizioni in favore dei soggetti incontinenti e stomizzati» (2718).

  Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal Senato.

  In data 12 novembre 2014 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:
   S. 1344. – Senatore PALMA: «Divieto di concessione dei benefìci ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale» (approvata dal Senato) (2719).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a una proposta di legge.

  La proposta di legge AMODDIO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del militare di leva Emanuele Scieri» (2410) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Baruffi, Basso, Bazoli, Carnevali, Carrozza, Casellato, Fontanelli, Fregolent, Gelli, Giancarlo Giordano, Gnecchi, Martella, Palazzotto, Prina, Quaranta, Giovanna Sanna, Sannicandro, Sbrollini, Scanu, Scotto e Zaratti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   II Commissione (Giustizia):
  PATRIARCA ed altri: «Disciplina dei trust istituiti in favore di persone in situazioni di svantaggio» (2671) Parere delle Commissioni I, III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  S. 1344. – Senatore PALMA: «Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale» (approvata dal Senato) (2719) Parere delle Commissioni I e V.

   VI Commissione (Finanze):
  PASTORELLI ed altri: «Modifica dell'articolo 15 della legge 11 marzo 2014, n. 23, in materia di delega al Governo per la revisione della fiscalità energetica e ambientale» (2639) Parere delle Commissioni I, V, VIII, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VII Commissione (Cultura):
  GASPARINI ed altri: «Istituzione del Museo nazionale di fotografia contemporanea in Cinisello Balsamo» (2655) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XIII Commissione (Agricoltura):
  DONATI ed altri: «Soppressione dei consorzi di bonifica» (2644) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 30 settembre 2014, integrata da successiva comunicazione in data 7 novembre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le relazioni sul funzionamento del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), aggiornate rispettivamente al 31 dicembre 2012 (Doc. CCXXI, n. 1) e al 30 settembre 2013 (Doc. CCXXI, n. 2).

  Queste relazioni sono trasmesse alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 11 novembre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche, comprensiva del raffronto con i risultati del precedente biennio, aggiornata al 30 giugno 2014 (Doc. XXV, n. 5).

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 12 novembre 2014, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a norma del punto 13 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EFG/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. della Polonia) (COM(2014) 699 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);
   Proposta di Regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (COM(2014) 704 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 10 novembre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4, 5-bis e 6 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle Commissioni sottoindicate:

  alla XI Commissione (Lavoro) le comunicazioni concernenti i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
   alla dottoressa Concetta Ferrari, l'incarico di direttore della Direzione generale per le politiche previdenziali ed assicurative;
   al dottor Edoardo Gambacciani, l'incarico di direttore della Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio procedimenti disciplinari;
   al dottor Paolo Onelli, l'incarico di direttore della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali;
   al dottor Danilo Papa, l'incarico di direttore della Direzione generale per l'attività ispettiva;
   al dottor Salvatore Pirrone, l'incarico di direttore della Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;
   alla dottoressa Grazia Strano, l'incarico di direttore della Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione;

  alla XII Commissione (Affari sociali) le comunicazioni concernenti i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
   al dottor Romolo De Camillis, l'incarico di direttore della Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese;
   al dottor Natale Forlani, l'incarico di direttore della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione;
   al dottor Raffaele Tangorra, l'incarico di direttore della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI INCHIESTA PARLAMENTARE: FRATOIANNI ED ALTRI; MARAZZITI ED ALTRI; FIANO: ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI IDENTIFICAZIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA, NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO E NEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE (DOC. XXII, NN. 18-19-21-A)

Doc. XXII, nn. 18-19-21-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE

NULLA OSTA

sull'emendamento 5.1 a condizione che sia approvato il subemendamento 0.5.1.1.

  Si intende conseguentemente revocato il parere contrario sull'emendamento 5.1 reso dalla Commissione bilancio nella seduta del 14 ottobre 2014.

Doc. XXII, nn. 18-19-21-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Istituzione e funzioni della Commissione).

  1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, è istituita, per la durata di un anno, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza (CDA), nei centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) e nei centri di identificazione ed espulsione (CIE).
  2. La Commissione, ferme restando le competenze e le attività del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, ha il compito di:
   a) accertare se nei CDA, nei CARA e nei CIE si siano verificati condotte illegali e atti lesivi dei diritti fondamentali e della dignità umana e se, in particolare, siano stati praticati trattamenti disumani o degradanti nei confronti dei migranti ivi accolti o trattenuti;
   b) ricostruire in maniera puntuale le circostanze in cui si siano eventualmente verificati le condotte e gli atti di cui alla lettera a);
   c) indagare sui tempi e sulle modalità di accoglienza nei CDA e nei CARA e sulle modalità di trattenimento nei CIE e, in relazione a tali ultimi centri, verificare se sia data effettiva e puntuale applicazione alle disposizioni e alle garanzie a tutela degli stranieri espulsi e trattenuti previste dalla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, anche al fine di accertare eventuali responsabilità che possono aver determinato eventi critici in tali centri;
   d) verificare l'adeguata tenuta di registri di presenza delle persone trattenute all'interno di ciascun CIE e di quelle ospitate all'interno di ciascun CDA, e di ciascun CARA, che contengano altresì informazioni precise e dettagliate sul tempo di permanenza dei soggetti trattenuti, sulle loro condizioni di salute o sulla dipendenza da sostanze psicotrope, sulla loro eventuale precedente permanenza in carcere o in altri CIE, CDA e CARA nonché la trasparenza di tali informazioni e la loro adeguata messa a disposizione, in particolare nei riguardi delle autorità amministrative, di polizia e giudiziarie interessate al fenomeno dell'immigrazione regolare o irregolare;
   e) valutare l'efficacia dell'attuale sistema dei CIE sotto il profilo dell'identificazione delle persone ivi trattenute, in relazione sia alla durata massima del periodo di trattenimento all'interno dei centri, sia alla sua proporzionalità rispetto al grado di privazione della libertà personale delle persone sottoposte a detenzione amministrativa;
   f) verificare le procedure adottate per l'affidamento della gestione dei CDA, dei CARA e dei CIE ai rispettivi enti;
   g) esaminare le convenzioni stipulate con gli enti gestori dei centri e accertare eventuali responsabilità relative alla mancata offerta dei servizi ivi previsti secondo livelli adeguati e di qualità;
   h) verificare l'effettivo rispetto dei criteri di gestione previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari per ciò che attiene ai servizi di orientamento nonché di tutela legale e sociale erogati nei CDA, nei CARA e nei CIE, con particolare attenzione alle prestazioni sanitarie, al rispetto della disciplina relativa al diritto d'asilo e alla tutela dei soggetti più vulnerabili;
   i) valutare l'attività delle autorità responsabili del controllo e del rispetto delle convenzioni di cui alla lettera g);
   l) valutare la sostenibilità dell'attuale sistema sotto il profilo economico e la possibilità di adottare, a parità di risorse impiegate, nuove e diverse soluzioni normative per la gestione della questione dell'immigrazione.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.
(Istituzione e funzioni della Commissione).

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: condotte illegali aggiungere le seguenti:, gravi violazioni delle regole dei centri nonché comportamenti violenti o in violazione di disposizioni normative da parte delle persone ospitate.
1. 3. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

  Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) accertare se nei CDA, nei CARA e nei CIE si siano verificate gravi violazioni delle regole dei centri nonché comportamenti violenti o in violazione di disposizioni normative da parte delle persone ospitate.
1. 3. (Testo modificato nel corso della seduta) Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.
(Approvato)

  Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente: e) valutare i rischi della mancata attivazione dei centri di identificazione ed espulsione attualmente non operativi, i tempi per l'attivazione in ciascuna regione di un centro per l'identificazione ed espulsione, le responsabilità per il mancato allontanamento dal territorio nazionale degli stranieri sottoposti a procedure di rimpatrio;.
1. 4. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: e che gli stessi non siano implicati in procedimenti penali relativamente alla gestione, anche in passato, di centri di accoglienza o di identificazione ed espulsione.
1. 5. Matteo Bragantini, Invernizzi.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera h), dopo le parole: l'effettivo rispetto aggiungere le seguenti: delle norme vigenti nei centri e degli obblighi da esse derivanti,.
1. 6. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 2, lettera l), sostituire le parole: per la gestione della questione dell'immigrazione con le seguenti: per rendere effettivo e più celere l'allontanamento degli stranieri sottoposti a procedure di rimpatrio.
1. 7. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: e per rendere effettivo e più celere l'allontanamento degli stranieri sottoposti a procedure di rimpatrio.
1. 8. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera: m) valutare le misure più idonee atte ad evitare allontanamenti illegittimi dai centri per sottrarsi alle procedure di identificazione o espulsione.
1. 9. Invernizzi, Matteo Bragantini.

Doc. XXII, nn. 18-19-21-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Composizione della Commissione).

  1. La Commissione è composta da ventuno deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
  2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o cessazione dalla carica ovvero qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.
  3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento.
  5. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta una relazione alla Camera dei deputati sul risultato dell'inchiesta.

Doc. XXII, nn. 18-19-21-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione).

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
  3. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia, ai sensi del comma 2, sono coperti dal segreto.
  4. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  5. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
  6. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
  7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Doc. XXII, nn. 18-19-21-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Obbligo del segreto).

  1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto in ordine a tutto ciò che riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 7.

Doc. XXII, nn. 18-19-21-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Organizzazione).

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla medesima Commissione, a maggioranza assoluta, prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Le sedute sono pubbliche, tuttavia la Commissione può riunirsi in seduta segreta con deliberazione a maggioranza semplice.
  2. La Commissione si può avvalere dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
  3. Per lo svolgimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  4. La Commissione provvede all'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.
  5. Le spese per il funzionamento della Commissione, pari a euro 50.000 per l'anno 2014 e a euro 50.000 per l'anno 2015, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 5.
(Organizzazione).

Subemendamento all'emendamento 5.1

  Sostituire le parole: 70.000 euro per i dodici mesi di attività con le seguenti: 100.000 euro, di cui 10.000 euro per l'anno 2014 e 90.000 euro per l'anno 2015.
0. 5. 1. 1. La Commissione.
(Approvato)

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Le spese di funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 70.000 euro per i dodici mesi di attività e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
5. 1. Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.
(Approvato)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6. La Commissione redige un rendiconto in forma analitica delle spese sostenute per il proprio funzionamento. Il rendiconto costituisce parte integrante della relazione di cui all'articolo 2, comma 5 ed è sottoposto alle stesse forme di pubblicità.
5. 2. Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6. Con il Regolamento interno di cui al comma 1 sono stabilite le modalità di rendicontazione delle spese di cui al comma 5 e le adeguate forme di pubblicità.
5. 3. Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.