Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 3 novembre 2014

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 3 novembre 2014.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amici, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Carrozza, Casero, Castiglione, Cecconi, Cicchitto, Cirielli, Colonnese, Costa, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Di Salvo, Fedriga, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Merlo, Nicoletti, Orlando, Pes, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scagliusi, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Taglialatela, Tidei, Valentini, Vargiu, Velo, Vito, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amici, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capezzone, Carrozza, Casero, Castiglione, Catania, Cecconi, Cicchitto, Cirielli, Colonnese, Costa, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, De Menech, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Di Salvo, Epifani, Fedriga, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Mannino, Marazziti, Merlo, Meta, Nicoletti, Orlando, Pes, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scagliusi, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Taglialatela, Tidei, Tofalo, Valentini, Vargiu, Velo, Venittelli, Vignali, Vitelli, Vito, Zanetti.

Annunzio di una proposta di legge.

  In data 31 ottobre 2014 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
   RAMPELLI: «Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, recante istituzione del “Giorno del ricordo” in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati» (2695).

  Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   II Commissione (Giustizia):

  S. 1119. – COSTA: «Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al codice di procedura civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato» (approvata dalla Camera e modificata dal Senato) (925-B) Parere delle Commissioni I, V, VII e IX.
   VII Commissione (Cultura):

  GIANCARLO GIORDANO ed altri: «Disposizioni per la statizzazione degli istituti superiori di studi musicali derivanti dalla trasformazione degli istituti musicali pareggiati» (2573) Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

  MOSCATT ed altri: «Disposizioni in materia di istituzione degli ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali» (2646) Parere delle Commissioni I, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), X, XI, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   IX Commissione (Trasporti):

  MELILLA ed altri: «Modifica all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di applicazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini a bordo dei veicoli» (2662) Parere delle Commissioni I, II e XIV.
   X Commissione (Attività produttive):

  QUINTARELLI ed altri: «Disposizioni per assicurare la tracciabilità digitale dei prodotti italiani» (2522) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, IX, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia):

  QUINTARELLI ed altri: «Disposizioni concernenti l'acquisizione di strumenti e dotazioni informatiche da parte delle pubbliche amministrazioni, per la tutela della sovranità tecnologica e della riservatezza dei dati trattati» (2519) Parere delle Commissioni III, V, VII, VIII, IX (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro):
   MICCOLI ed altri: «Modifiche al codice penale, al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nonché per il contrasto dello sfruttamento di lavoratori stranieri irregolarmente presenti nel territorio nazionale» (2665) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VIII, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 29 ottobre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione, approvata dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte stessa il 20 ottobre 2014, sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi pubblicate nel quadrimestre maggio-agosto 2014 (Doc. XLVIII, n.7).

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 30 ottobre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Fondo agenti spedizionieri e corrieri (FASC), per gli esercizi 2011 e 2012. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 192).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Sottosegretario di Stato degli affari esteri.

  Il Sottosegretario di Stato degli affari esteri, con lettera in data 24 ottobre 2014, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 febbraio 1992, n. 180, concernente la partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale, l'intenzione di concedere un contributo alla Fondazione Moderni per la realizzazione, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, di un convegno con riguardo all'Agenda tematica «Donne Pace e Sicurezza».

  Questa comunicazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dal Dipartimento per i rapporti con il Parlamento della Presidenza del Consiglio.

  Il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 31 ottobre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la nota tecnico-illustrativa al disegno di legge di stabilità 2015 (atto Camera n. 2679).

  Tale documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio), nonché a tutte le altre Commissioni permanenti e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 31 ottobre 2014, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Seconda relazione sull'attuazione da parte della Georgia del piano d'azione sulla liberalizzazione dei visti (COM(2014) 681 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione, i risultati e le realizzazioni complessive dell'Anno europeo dei cittadini 2013 (COM(2014) 687 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, con comunicazione in data 30 ottobre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la medesima comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Relazione della Commissione – 31a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2013) (COM(2014) 612 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Progressi verso il completamento del mercato interno dell'energia (COM(2014) 634 final).

Comunicazione dell'avvio di procedure d'infrazione.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 29 ottobre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l'avvio di procedure d'infrazione, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, notificate in data 21 ottobre 2014, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2014/2235, avviata per violazione del diritto dell'Unione in relazione al non corretto recepimento della direttiva 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2014/2126, avviata per violazione del diritto dell'Unione in relazione alla presunta violazione del regolamento (CE) n. 604/2013 (regolamento Dublino) e della direttiva 2005/85/CE (direttiva procedure) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2014/4139, avviata per violazione del diritto dell'Unione in relazione alla materia degli agenti in brevetto – restrizioni alla libera prestazione dei servizi – condizioni di residenza – alla X Commissione (Attività produttive).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1612 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 132, RECANTE MISURE URGENTI DI DEGIURISDIZIONALIZZAZIONE ED ALTRI INTERVENTI PER LA DEFINIZIONE DELL'ARRETRATO IN MATERIA DI PROCESSO CIVILE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2681)

A.C. 2681 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 2681 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sugli emendamenti 1.11, 1.13, 1.44, 2.3, 3.17, 3.18, 3.23, 5.1, 5.2, 5.3, 5.15, 5.16, 5.17, 12.23, 13.13, 19.16, 19.210, 21-bis.2, 21-bis.3, 21-bis.50, 22.1 e sugli articoli aggiuntivi 1.01, 6.02, 9,01, 9.02, 10.01, 11.01, 12.010, 14.07, 14.08, 20.02, 20.03, 21-bis.01, 21-bis.02, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

A.C. 2681 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
ELIMINAZIONE DELL'ARRETRATO E TRASFERIMENTO IN SEDE ARBITRALE DEI PROCEDIMENTI CIVILI PENDENTI

Articolo 1.
(Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria).

  1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d'appello pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa non è stata assunta in decisione, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.
  2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell'ordine del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte di appello per la nomina del collegio arbitrale. Gli arbitri sono individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell'ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno tre anni all'albo dell'ordine circondariale che non hanno avuto condanne disciplinari definitive e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso.
  3. Il procedimento prosegue davanti agli arbitri. Restano fermi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e il lodo ha gli stessi effetti della sentenza.
  4. Quando la trasmissione a norma del comma 2 è disposta in grado d'appello e il procedimento arbitrale non si conclude con la pronuncia del lodo entro centoventi giorni dall'accettazione della nomina del collegio arbitrale, il processo deve essere riassunto entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. Quando il processo è riassunto il lodo non può essere più pronunciato. Se nessuna delle parti procede alla riassunzione nel termine, il procedimento si estingue e si applica l'articolo 338 del codice di procedura civile. Quando, a norma dell'articolo 830 del codice di procedura civile, è stata dichiarata la nullità del lodo pronunciato entro il termine di centoventi giorni di cui al primo periodo o, in ogni caso, entro la scadenza di quello per la riassunzione, il processo deve essere riassunto entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di nullità.
  5. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con decreto regolamentare del Ministro della giustizia possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri. Nei medesimi casi non si applica l'articolo 814, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.

Capo II
PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UN AVVOCATO

Articolo 2.
(Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato).

  1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.
  2. La convenzione di negoziazione deve precisare:
   a) il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese;
   b) l'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili.

  3. La convenzione è conclusa per un periodo di tempo determinato dalle parti, fermo restando il termine di cui al comma 2, lettera a).
  4. La convenzione di negoziazione è redatta, a pena di nullità, in forma scritta.
  5. La convenzione è conclusa con l'assistenza di un avvocato.
  6. Gli avvocati certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale.
  7. È dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all'atto del conferimento dell'incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.

Articolo 3.
(Improcedibilità).

  1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2 comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito. Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.
  2. Quando l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se l'invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).
  3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
   a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione;
   b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;
   c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
   d) nei procedimenti in camera di consiglio;
   e) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

  4. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui al comma 1 non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.
  5. Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati.
  6. Quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, all'avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. A tale fine la parte è tenuta a depositare all'avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo avvocato, nonché a produrre, se l'avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.
  7. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la parte può stare in giudizio personalmente.
  8. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 4.
(Non accettazione dell'invito e mancato accordo).

  1. L'invito a stipulare la convenzione deve indicare l'oggetto della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile.
  2. La certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito avviene ad opera dell'avvocato che formula l'invito.
  3. La dichiarazione di mancato accordo è certificata dagli avvocati designati.

Articolo 5.
(Esecutività dell'accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione).

  1. L'accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
  2. Gli avvocati certificano l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.
  3. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
  4. Costituisce illecito deontologico per l'avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato.

Articolo 6.
(Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio).

  1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
  3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5.
  4. All'avvocato che vìola l'obbligo di cui al comma 3, secondo periodo, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
  5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente lettera:
    «g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio; »;
   b) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente lettera:
    «g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. »;
   c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera:
    «d-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio; ».

Articolo 7.
(Conciliazione avente per oggetto diritti del prestatore di lavoro).

  1. All'articolo 2113 del codice civile, al quarto comma, dopo le parole «del codice di procedura civile» sono aggiunte le seguenti: «o conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da un avvocato».

Articolo 8.
(Interruzione della prescrizione e della decadenza).

  1. Dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l'invito è rifiutato o non è accettato nel termine di cui all'articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.

Articolo 9.
(Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza).

  1. I difensori non possono essere nominati arbitri ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile nelle controversie aventi il medesimo oggetto o connesse.
  2. È fatto obbligo agli avvocati e alle parti di comportarsi con lealtà e di tenere riservate le informazioni ricevute. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto.
  3. I difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite.
  4. A tutti coloro che partecipano al procedimento si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del medesimo codice di procedura penale in quanto applicabili.

Articolo 10.
(Antiriciclaggio).

  1. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: «compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento,» sono inserite le seguenti: «anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ai sensi di legge,».

Articolo 11.
(Raccolta dei dati).

  1. I difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati.
  2. Con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense provvede al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmette i dati al Ministero della giustizia.

Capo III
ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE PERSONALE E DI DIVORZIO

Articolo 12.
(Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile).

  1. I coniugi possono concludere, innanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
  3. L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. L'atto contenente l'accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente comma. L'accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
  4. All'articolo 3, al secondo capoverso della lettera b) del numero 2 del primo comma della legge 1º dicembre 1970, n. 898, dopo le parole «trasformato in consensuale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.».
  5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g-bis), è aggiunta la seguente lettera:
    «g-ter) gli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;»;
   b) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente lettera:
    «g-ter) gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;»;
   c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d-bis), è aggiunta la seguente lettera:
    «d-ter) gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;».

  6. Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali inserire il seguente punto:
  «11-bis) Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune non può essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642».

  7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Capo IV
ALTRE MISURE PER LA FUNZIONALITÀ DEL PROCESSO CIVILE DI COGNIZIONE

Articolo 13.
(Modifiche al regime della compensazione delle spese).

  1. All'articolo 92 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:
  «Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.».

  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 14.
(Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione).

  1. Dopo l'articolo 183 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
  «183-bis (Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione). – Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudice nell'udienza di trattazione, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, può disporre, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, con ordinanza non impugnabile, che si proceda a norma dell'articolo 702-ter e invita le parti ad indicare, a pena di decadenza, nella stessa udienza i mezzi di prova, ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria. Se richiesto, può fissare una nuova udienza e termine perentorio non superiore a quindici giorni per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria.».
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 15.
(Dichiarazioni rese al difensore).

  1. Al codice di procedura civile, dopo l'articolo 257-bis è aggiunto il seguente:
  «257-ter (Dichiarazioni scritte). – La parte può produrre, sui fatti rilevanti ai fini del giudizio, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate al difensore, che, previa identificazione a norma dell'articolo 252, ne attesta l'autenticità.
  Il difensore avverte il terzo che la dichiarazione può essere utilizzata in giudizio, delle conseguenze di false dichiarazioni e che il giudice può disporre anche d'ufficio che sia chiamato a deporre come testimone.».

Articolo 16.
(Modifiche alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e riduzione delle ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato).

  1. All'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 le parole «dal 1º agosto al 15 settembre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «dal 6 al 31 agosto di ciascun anno».
  2. Alla legge 2 aprile 1979, n. 97, dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:
  «Art. 8-bis (Ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato). – Fermo quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni.».

  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia a decorrere dall'anno 2015.
  4. Gli organi di autogoverno delle magistrature e l'organo dell'avvocatura dello Stato competente provvedono ad adottare misure organizzative conseguenti all'applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2.

Capo V
ALTRE DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL CREDITO NONCHÉ PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'ACCELERAZIONE DEL PROCESSO DI ESECUZIONE FORZATA E DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Articolo 17.
(Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti).

  1. All'articolo 1284 del codice civile dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
  «Se le parti non ne hanno determinato la misura, da quando ha inizio un procedimento di cognizione il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
  La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.».

  2. Le disposizioni del comma 1 producono effetti rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 18.
(Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione).

  1. Al libro terzo del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 518, sesto comma, è sostituito dal seguente:
  «Compiute le operazioni, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro dieci giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all'articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall'ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di dieci giorni dalla consegna al creditore.»;
   b) l'articolo 543, quarto comma, è sostituito dal seguente:
  «Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.»;
   c) l'articolo 557 è sostituito dal seguente:
   «Art. 557 (Deposito dell'atto di pignoramento). – Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.
  Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro dieci giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento. Nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.
  Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di dieci giorni dalla consegna al creditore.».

  2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, dopo l'articolo 159 è inserito il seguente:
  «Art. 159-bis (Nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione). – La nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione deve in ogni caso contenere l'indicazione delle parti, nonché le generalità e il codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo, del difensore, della cosa o del bene oggetto di pignoramento. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto avente natura non regolamentare, può indicare ulteriori dati da inserire nella nota di iscrizione a ruolo.»;

  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  4. All'articolo 16-bis, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
  «A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis.».

Articolo 19.
(Misure per l'efficienza e la semplificazione del processo esecutivo).

  1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 26, secondo comma, è abrogato;
   b) dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:
   «Art. 26-bis (Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti). – Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 413, quinto comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
  Fuori dei casi di cui al primo comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.»;
   c) all'articolo 492 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) il settimo comma è abrogato;
    2) all'ottavo comma, le parole «negli stessi casi di cui al settimo comma e» sono soppresse;
   d) dopo l'articolo 492 è inserito il seguente:
   «Art. 492-bis (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare). – Su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata.
  Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1º aprile 1981, n. 121, con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze.
  Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro dieci giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.
  L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui al secondo comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale.
  Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo 149-bis o a mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili.
  Quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.
  Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.»;
   e) all'articolo 543 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al primo comma, la parola «personalmente» è soppressa;
    2) al secondo comma, il numero 4) è sostituito dal seguente:
   «4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione»;
    3) dopo il quarto comma è inserito il seguente:
    «Quando procede a norma dell'articolo 492-bis, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti. Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma.»;
   f) all'articolo 547, il primo comma è sostituito dal seguente:
   «Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.»;
   g) all'articolo 548, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) il primo comma è abrogato;
    2) il secondo comma è sostituito dal seguente:
    «Quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.»;
   h) all'articolo 560, terzo comma, le parole «provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti «autorizza la vendita»;
   i) l'articolo 609 è sostituito dal seguente:
   «Art. 609 (Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione). – Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, l'ufficiale giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se colui che è tenuto a provvedere all'asporto non è presente, mediante atto notificato a spese della parte istante. Quando entro il termine assegnato l'asporto non è stato eseguito l'ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese della parte istante, determina, anche a norma dell'articolo 518, primo comma, il presumibile valore di realizzo dei beni ed indica le prevedibili spese di custodia e di asporto.
  Quando può ritenersi che il valore dei beni è superiore alle spese di custodia e di asporto, l'ufficiale giudiziario, a spese della parte istante, nomina un custode e lo incarica di trasportare i beni in altro luogo. Il custode è nominato a norma dell'articolo 559. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese i beni, quando non appare evidente l'utilità del tentativo di vendita di cui al quinto comma, sono considerati abbandonati e l'ufficiale giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.
  Se sono rinvenuti documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale che non sono stati asportati a norma del primo comma, gli stessi sono conservati, per un periodo di due anni, dalla parte istante ovvero, su istanza e previa anticipazione delle spese da parte di quest'ultima, da un custode nominato dall'ufficiale giudiziario. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dal secondo comma, ultimo periodo. Allo stesso modo si procede alla scadenza del termine biennale di cui al presente comma a cura della parte istante o del custode.
  Decorso il termine fissato nell'intimazione di cui al primo comma, colui al quale i beni appartengono può, prima della vendita ovvero dello smaltimento o distruzione dei beni a norma del secondo comma, ultimo periodo, chiederne la consegna al giudice dell'esecuzione per il rilascio. Il giudice provvede con decreto e, quando accoglie l'istanza, dispone la riconsegna previa corresponsione delle spese e compensi per la custodia e per l'asporto.
  Il custode provvede alla vendita senza incanto nelle forme previste per la vendita dei beni mobili pignorati, secondo le modalità disposte dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 530 e seguenti del codice di procedura civile. La somma ricavata è impiegata per il pagamento delle spese e dei compensi per la custodia, per l'asporto e per la vendita, liquidate dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Salvo che i beni appartengano ad un soggetto diverso da colui che è tenuto al rilascio, l'eventuale eccedenza è utilizzata per il pagamento delle spese di esecuzione liquidate a norma dell'articolo 611.
  In caso di infruttuosità della vendita nei termini fissati dal giudice dell'esecuzione, si procede a norma del secondo comma, ultimo periodo.
  Se le cose sono pignorate o sequestrate, l'ufficiale giudiziario dà immediatamente notizia dell'avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell'esecuzione per l'eventuale sostituzione del custode.»;

  2. Alle disposizioni per l'attuazione al codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 155 sono inseriti i seguenti:
   «Art. 155-bis (Archivio dei rapporti finanziari). – Per archivio dei rapporti finanziari di cui all'articolo 492-bis, primo comma, del codice si intende la sezione di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
   Art. 155-ter (Partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche). – La partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare di cui all'articolo 492-bis del codice ha luogo a norma dell'articolo 165 di queste disposizioni.
  Nei casi di cui all'articolo 492-bis, sesto e settimo comma, l'ufficiale giudiziario, terminate le operazioni di ricerca dei beni con modalità telematiche, comunica al creditore le banche dati interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax o posta elettronica anche non certificata, dandone atto a verbale. Il creditore entro dieci giorni dalla comunicazione indica all'ufficiale giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione; in mancanza la richiesta di pignoramento perde efficacia.
   Art. 155-quater (Modalità di accesso alle banche dati). – Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al primo comma dell'articolo 492-bis del codice, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori. Con il medesimo decreto sono individuate le ulteriori banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, che l'ufficiale giudiziario può interrogare tramite collegamento telematico diretto o mediante richiesta al titolare dei dati.
  Il Ministro della giustizia può procedere al trattamento dei dati acquisiti senza provvedere all'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  È istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni e protesti, il registro cronologico denominato "Modello ricerca beni", conforme al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di cui al primo comma.
  L'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui al primo comma è gratuito. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche all'accesso effettuato a norma dell'articolo 155-quinquies di queste disposizioni.
   Art. 155-quinquies (Accesso alle banche dati tramite i gestori). – Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore procedente, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute.».
   b) dopo l'articolo 164 è aggiunto il seguente:
   «Art. 164-bis (Infruttuosità dell'espropriazione forzata). – Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.».

  3. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 13, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
   «1-quinquies. Per il procedimento introdotto con l'istanza di cui all'articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile il contributo dovuto è pari ad euro 43 e non si applica l'articolo 30»;
   b) all'articolo 14, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
   «1-bis. La parte che fa istanza a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.»;

  4. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 107, secondo comma, dopo le parole «sono addetti» sono aggiunte le seguenti: «, il verbale di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile»;
   b) all'articolo 122, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:
  «Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile o di pignoramento mobiliare, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti mediante un ulteriore compenso, che rientra tra le spese di esecuzione, stabilito dal giudice dell'esecuzione:
    a) in una percentuale del 5 per cento sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 2 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni mobili pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 e in una percentuale del 1 per cento sull'importo superiore;
    b) in una percentuale del 6 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati ai sensi degli articoli 492-bis del codice di procedura civile fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 4 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 ed in una percentuale del 3 per cento sull'importo superiore.
  In caso di conversione del pignoramento ai sensi dell'articolo 495 del codice di procedura civile, il compenso è determinato secondo le percentuali di cui alla lettera a) ridotte della metà, sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se maggiore, sull'importo della somma versata.
  In caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo il compenso è posto a carico del creditore procedente ed è liquidato dal giudice dell'esecuzione nella stessa percentuale di cui al comma precedente calcolata sul valore dei beni pignorati o, se maggiore, sul valore del credito per cui si procede.
  In ogni caso il compenso dell'ufficiale giudiziario calcolato ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto non può essere superiore ad un importo pari al 5 per cento del valore del credito per cui si procede.
  Le somme complessivamente percepite a norma dei commi secondo, terzo, quarto e quinto sono attribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio nella misura del sessanta per cento all'ufficiale o al funzionario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento. La residua quota del quaranta per cento è distribuita dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, tra tutti gli altri ufficiali e funzionari preposti al servizio esecuzioni. Quando l'ufficiale o il funzionario che ha eseguito il pignoramento è diverso da colui che ha interrogato le banche dati previste dall'articolo 492-bis del codice di procedura civile e dal decreto di cui all'articolo 155-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il compenso di cui al primo periodo del presente comma è attribuito nella misura del cinquanta per cento ciascuno.».

  5. All'articolo 7, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è inserito, in fine, il seguente periodo:
  «Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili dall'autorità giudiziaria ai fini della ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali, di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. Nei casi di cui al periodo precedente l'autorità giudiziaria si avvale per l'accesso dell'ufficiale giudiziario secondo le disposizioni relative alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.».
  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 20.
(Monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali e deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalità telematiche).

  1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «9-ter. Unitamente all'istanza di cui all'articolo 119, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, del medesimo regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni, si procede a norma del periodo precedente, sostituendo il liquidatore al curatore.
  9-quater. Il commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 172, primo comma, del predetto regio decreto redige un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, dello stesso regio decreto e lo trasmette ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma, del predetto regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato si applica il comma 9-ter, sostituendo il commissario al curatore.
  9-quinquies. Entro dieci giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte.
  9-sexies. I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali e il rapporto riepilogativo finale previsto per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I relativi dati sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali.».

  2. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 40, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
   «1-bis. Il commissario straordinario, redige ogni sei mesi una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione in conformità a modelli standard stabiliti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministero dello sviluppo economico. La relazione di cui al periodo precedente è trasmessa al predetto Ministero con modalità telematiche.».
   b) all'articolo 75, al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
  «Il bilancio finale della procedura e il conto della gestione sono redatti in conformità a modelli standard stabiliti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministero di cui al periodo che precede, al quale sono sottoposti con modalità telematiche.».

  3. I dati risultanti dai rapporti riepilogativi periodici e finali di cui agli articoli 40 e 75, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali.
  4. Per l'attuazione delle disposizioni del commi 1 e 2 il Ministero competente provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
  5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure concorsuali ed ai procedimenti di esecuzione forzata pendenti, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento contenente le specifiche tecniche di cui all'articolo 16-bis, comma 9-sexies del D.L. n. 179/2012.
  6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano, anche alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti previsti all'articolo 40, comma 1-bis, e 75, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

Capo VI
MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA

Articolo 21.
(Disposizioni in tema di tramutamenti successivi dei magistrati).

  1. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:
  «Art. 10-bis (Termine per l'assunzione delle funzioni in caso di tramutamenti successivi). – Il Consiglio superiore della magistratura espleta, di regola due volte all'anno, le procedure di tramutamento successivo dei magistrati e le definisce entro quattro mesi.
  Il Ministro della giustizia adotta un solo decreto per tutti i magistrati tramutati nell'ambito della medesima procedura indetta con unica delibera del Consiglio superiore della magistratura.
  Il Consiglio superiore della magistratura, nel disporre il tramutamento che comporta o rende più grave una scopertura del trentacinque per cento dell'organico dell'ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato interessato alla procedura, delibera la sospensione dell'efficacia del provvedimento sino alla delibera di copertura del posto lasciato vacante. La sospensione dell'efficacia di cui al periodo che precede cessa comunque decorsi sei mesi dall'adozione della delibera. Il presente comma non si applica quando l'ufficio di destinazione oggetto della delibera di tramutamento ha una scopertura uguale o superiore alla percentuale di scopertura dell'ufficio di provenienza.
  Si applicano le disposizioni dell'articolo 10.».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure di tramutamento avviate con delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Capo VII
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22.
(Disposizioni finanziarie).

  1. All'onere derivante dalle disposizioni di cui agli articoli 18 e 20, pari a euro 550.000,00 per l'anno 2014 e a euro 100.000,00 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  2. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 3, 6 e 12, valutate in euro 4,3 milioni, si provvede con le maggiori entrate di cui all'articolo 19.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 23.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 2681 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

  All'articolo 1:
   al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tale facoltà è consentita altresì nelle cause vertenti su diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, quando il contratto stesso abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale. Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro in materia di responsabilità extracontrattuale o aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, nei casi in cui sia parte del giudizio una pubblica amministrazione, il consenso di questa alla richiesta di promuovere il procedimento arbitrale avanzata dalla sola parte privata si intende in ogni caso prestato, salvo che la pubblica amministrazione esprima il dissenso scritto entro trenta giorni dalla richiesta»;
   al comma 2:
    al primo periodo, dopo le parole: «del collegio arbitrale» sono aggiunte le seguenti: «per le controversie di valore superiore ad euro 100.000 e, ove le parti lo decidano concordemente, di un arbitro per le controversie di valore inferiore ad euro 100.000»;
    al secondo periodo, le parole da: «tra gli avvocati iscritti» fino a: «condanne disciplinari definitive» sono sostituite dalle seguenti: «tra gli avvocati iscritti da almeno cinque anni nell'albo dell'ordine circondariale che non hanno subìto negli ultimi cinque anni condanne definitive comportanti la sospensione dall'albo»;
   dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. La funzione di consigliere dell'ordine e l'incarico arbitrale di cui al presente articolo sono incompatibili. Tale incompatibilità si estende anche per i consiglieri uscenti per una intera consiliatura successiva alla conclusione del loro mandato»;
   al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «È in facoltà degli arbitri, previo accordo tra le parti, richiedere che il termine per il deposito del lodo sia prorogato di ulteriori trenta giorni»;
   al comma 5, dopo le parole: «Ministro della giustizia» sono inserite le seguenti: «, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»;
   dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
  «5-bis. Con il decreto di cui al comma 5 sono altresì stabiliti i criteri per l'assegnazione degli arbitrati tra i quali, in particolare, le competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alla materia oggetto della controversia, nonché il principio della rotazione nell'assegnazione degli incarichi, prevedendo altresì sistemi di designazione automatica».

  All'articolo 2:
   al comma 1, le parole: «un avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «uno o più avvocati»;
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. È fatto obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di affidare la convenzione di negoziazione alla propria avvocatura, ove presente»;
   al comma 2:
    alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti»;
    alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o vertere in materia di lavoro»;
   al comma 5, le parole: «un avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «uno o più avvocati»;
   nella rubrica, le parole: «un avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «uno o più avvocati».

  All'articolo 3, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine di cui ai commi 1 e 2, per materie soggette ad altri termini di procedibilità, decorre unitamente ai medesimi».

  All'articolo 5:
   dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. L'accordo di cui al comma 1 deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile»;
   al comma 3, le parole: «previsti dall'articolo 2643 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti a trascrizione»;
   dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile”».

  All'articolo 6:
   al comma 1, le parole: «da un avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «da almeno un avvocato per parte» e le parole: «10 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «1o dicembre»;
   il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma 3»;
   al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori»;
   al comma 4, primo periodo, le parole: «secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo» e le parole: «da euro 5.000 ad euro 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.000 ad euro 10.000»;
   il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente:
    “g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio”;
   b) all'articolo 63, comma 2, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
    “h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”;
   c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
    “d-bis) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio”»;
   nella rubrica, le parole: «un avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «uno o più avvocati».

  L'articolo 7 è soppresso.

  All'articolo 9, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 1 e degli obblighi di lealtà e riservatezza di cui al comma 2 costituisce per l'avvocato illecito disciplinare».

  All'articolo 10, comma 1, le parole: «un avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «uno o più avvocati».

  All'articolo 11, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, contenente, in particolare, i dati trasmessi ai sensi del comma 2, distinti per tipologia di controversia, unitamente ai dati relativi alle controversie iscritte a ruolo nell'anno di riferimento, a loro volta distinti per tipologia».
   Nella rubrica del capo II, le parole: «un avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «uno o più avvocati».

  All'articolo 12:
   al comma 1, le parole: «innanzi all'ufficiale dello stato civile» sono sostituite dalle seguenti: «innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396,», dopo le parole: «atto di matrimonio,» sono inserite le seguenti: «con l'assistenza facoltativa di un avvocato,» e le parole: «10 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «1o dicembre»;
   al comma 2, dopo la parola: «grave» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,»;
   al comma 3, dopo le parole: «delle parti personalmente» sono inserite le seguenti: «, con l'assistenza facoltativa di un avvocato,» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, l'ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell'accordo anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 5. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo»;
  al comma 5, lettera c), capoverso d-ter), le parole: «gli accordi» sono sostituite dalle seguenti: «degli accordi».

  All'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. All'articolo 92 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:
  “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”».

  L'articolo 15 è soppresso.

  All'articolo 16, comma 1, le parole: «dal 6 al 31 agosto di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o al 31 agosto di ciascun anno».

  All'articolo 17, comma 1, primo capoverso, le parole: «da quando ha inizio un procedimento di cognizione» sono sostituite dalle seguenti: «dal momento in cui è proposta domanda giudiziale».

  All'articolo 18:
   al comma 1:
    alla lettera a), capoverso, le parole: «dieci giorni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni» e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo»;
    alla lettera b), capoverso, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo» e, all'ultimo periodo, le parole: «primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «secondo periodo»;
    alla lettera c), capoverso Art. 557:
     al secondo comma, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo»;
     al terzo comma, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni»;
   dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, dopo l'articolo 164-bis, introdotto dall'articolo 19, comma 2, lettera b), del presente decreto, è inserito il seguente:
  “Art. 164-ter. – (Inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo). — Quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge.
  La cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue quando è ordinata giudizialmente ovvero quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito»;
   al comma 3, le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2 e 2-bis».

  All'articolo 19:
   al comma 1:
    la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   «a) all'articolo 26, il secondo comma è sostituito dal seguente:
  “Per l'esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede”»;
    alla lettera d), capoverso Art. 492-bis, terzo comma, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni»;
    dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:
   «d-bis) all'articolo 503 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  “L'incanto può essere disposto solo quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568”;
    d-ter) dopo l'articolo 521 è inserito il seguente:
  “Art. 521-bis. – (Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi). — Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492. Il pignoramento contiene altresì l'intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
  Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.
  Al momento della consegna l'istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile.
  Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica il terzo comma.
  Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.
  Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma.
  Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente capo”»;
    la lettera h) è soppressa;
    dopo la lettera h) sono inserite le seguenti:
   «h-bis) all'articolo 569, terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione e fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 576 solo quando ritiene probabile che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568”;
   h-ter) all'articolo 572, terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Se l'offerta è inferiore a tale valore il giudice non può far luogo alla vendita quando ritiene probabile che la vendita con il sistema dell'incanto possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene determinato a norma dell'articolo 568”»;
   al comma 2:
    alla lettera a):
    ai capoversi Art. 155-bis e Art. 155-quater, primo comma, le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma»;
    dopo il capoverso Art. 155-quinquies è aggiunto il seguente:
  «Art. 155-sexies. – (Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare). — Le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l'esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui»;
    alla lettera b) sono premesse le seguenti parole: «al titolo IV, capo I,»;
   al comma 4:
    alla lettera a), le parole: «il verbale» sono sostituite dalle seguenti: «del verbale»;
    alla lettera b), primo capoverso, alinea, dopo le parole: «che rientra tra le spese di esecuzione» sono inserite le seguenti: «ed è dimezzato nel caso in cui le operazioni non vengano effettuate entro quindici giorni dalla richiesta»;
   il comma 6 è sostituito dai seguenti:
  «6. L'articolo 155-quinquies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal comma 2, lettera a), del presente articolo, si applica anche ai procedimenti di cui al comma 5.
  6-bis. Le disposizioni del presente articolo, fatta eccezione per quelle previste al comma 2, lettera a), limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo 155-sexies, e lettera b), e al comma 5, si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

  Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

  «Art. 19-bis. – (Crediti delle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere). — 1. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, le somme a disposizione dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 5, depositate su conti correnti bancari o postali, in relazione ai quali il capo della rappresentanza, del posto consolare o il direttore, comunque denominato, dell'organizzazione internazionale in Italia, con atto preventivamente comunicato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria presso cui le medesime somme sono depositate, ha dichiarato che il conto contiene esclusivamente somme destinate all'espletamento delle funzioni dei soggetti di cui al presente comma.
  2. Effettuate le comunicazioni di cui al comma 1 non possono eseguirsi pagamenti per titoli diversi da quelli per cui le somme sono vincolate.
  3. Il pignoramento non determina a carico dell'impresa depositaria l'obbligo di accantonamento delle somme di cui al comma 1, ivi comprese quelle successivamente accreditate, e i soggetti di cui al comma 1 mantengono la piena disponibilità delle stesse».

  All'articolo 20:
   al comma 1, le parole: «dopo il comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il comma 9-ter», la parola: «9-ter», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «9-quater», la parola: «9-quater» è sostituita dalla seguente: «9-quinquies», la parola: «9-quinquies» è sostituita dalla seguente: «9-sexies» e la parola: «9-sexies» è sostituita dalla seguente: «9-septies»;
   al comma 5, le parole: «9-sexies del D.L. n. 179/2012» sono sostituite dalle seguenti: «9-septies, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012».
   Nel capo VI, dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente:
  «Art. 21-bis. – (Istituzione dell'ufficio del giudice di pace di Ostia e ripristino dell'ufficio del giudice di pace di Barra). — 1. Al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la tabella A è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto;
   b) la tabella B è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 2 del presente decreto.
  2. Alla legge 21 novembre 1991, n. 374, la tabella A è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 3 del presente decreto.
  3. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le piante organiche del personale di magistratura onoraria degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra e sono altresì apportate le necessarie variazioni alle piante organiche degli altri uffici del giudice di pace.
  4. Il Consiglio superiore della magistratura definisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la procedura di trasferimento dei magistrati onorari destinati agli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra.
  5. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le piante organiche del personale amministrativo degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra e sono altresì apportate le necessarie variazioni alle piante organiche degli altri uffici del giudice di pace.
  6. Alla copertura dell'organico del personale amministrativo degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento. A coloro i quali, alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, prestavano servizio presso gli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra, è attribuita preferenza assoluta ai fini del trasferimento previsto dal presente comma.
  7. Con decreto del Ministro della giustizia è fissata la data di inizio del funzionamento degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra.
  8. Gli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra sono competenti per i procedimenti civili e penali introdotti successivamente alla data di cui al comma 7. I procedimenti penali si considerano introdotti dal momento in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero.
  9. Per le spese di funzionamento degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra è autorizzata la spesa di euro 317.000 a decorrere dall'anno 2015».

  L'articolo 22 è sostituito dal seguente:
  «Art. 22. – (Disposizioni finanziarie). — 1. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 3, 6 e 12 del presente decreto, valutate in euro 4.364.500 annui, e agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 18, 20 e 21-bis del presente decreto, pari a euro 550.000 per l'anno 2014 e a euro 417.000 a decorrere dall'anno 2015, si provvede:
   a) quanto ad euro 550.000 per l'anno 2014, ad euro 481.500 per l'anno 2015 e ad euro 100.000 a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto ad euro 381.500 a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
   c) quanto a 4,3 milioni di euro annui mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 19 del presente decreto.
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio semestrale delle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'aumento degli importi del contributo unificato di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall'articolo 19, comma 3, del presente decreto, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attività di monitoraggio.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del comma 2.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

A.C. 2681 – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria).

  Sopprimerlo.
*1. 35. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

  Sopprimerlo.
*1. 50. Cirielli, Rampelli.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dinanzi al tribunale o in grado di appello pendenti con le seguenti: pendenti in primo grado dinanzi al tribunale oppure in unico grado.

  Conseguentemente:
   al medesimo periodo, dopo le parole: nelle quali la causa non è stata assunta in decisione aggiungere le seguenti: e non sono state pronunciate sentenze parziali su domande e non definitive su questioni, anche ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura civile;
   al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il lodo è impugnabile ai sensi del Capo V del Titolo Vili del Libro IV del codice di procedura civile; l'impugnazione per nullità è sempre ammessa anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia e la Corte d'appello, se accoglie l'impugnazione, decide la controversia nel merito;
   sopprimere il comma 4;
   al comma 5, sostituire le parole:
commi 1, 2, 3 e 4 con le seguenti: commi 1, 2 e 3.
1. 29. Chiarelli.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale.
* 1. 36. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale.
* 1. 27. Sisto, Chiarelli.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo e il terzo periodo.
1. 12. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
1. 28. Sisto.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 50.000 euro con le seguenti: 100.000 euro.
1. 2. Molteni.

  Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: nomina aggiungere le seguenti: dell'arbitro unico, se così le parti hanno optato, oppure.
*1. 7. Molteni.

  Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: nomina, aggiungere le seguenti: dell'arbitro unico, se così le parti hanno optato, oppure.
*1. 37. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

  Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: nomina, aggiungere le seguenti: dell'arbitro unico ovvero.
1. 38. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: del collegio arbitrale con le seguenti: degli arbitri ai sensi dell'articolo 809 del codice di procedura civile.
*1. 6. Molteni.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: del collegio arbitrale, con le seguenti: degli arbitri ai sensi dell'articolo 809 del codice di procedura civile.
*1. 136. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: del collegio arbitrale con le seguenti: dell'arbitro.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: Gli arbitri sono individuati con le seguenti: L'arbitro è individuato;
   al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: agli arbitri, con le seguenti: all'arbitro.
1. 5. Molteni.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: ad euro 100.000, ovunque ricorrano, con le seguenti: ad euro 50.000.
1. 40. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nei casi in cui la causa trasferita è discussa davanti al collegio ovvero all'arbitro unico nei casi in cui la causa trasferita è decisa dal giudice monocratico.
1. 39. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per le controversie di valore fino a 30.000 euro si provvede mediante la nomina di un arbitro unico.
1. 41. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: Gli arbitri sono individuati con le seguenti: L'arbitro se non è individuato.
1. 4. Molteni.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: concordemente dalle parti o con le seguenti: concordemente dalle parti è designato.
1. 8. Molteni.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: concordemente dalle parti o aggiungere le seguenti:, in mancanza di accordo,.
1. 42. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: o dal presidente del Consiglio dell'ordine.
1. 51. Cirielli, Rampelli.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: circondariale.
1. 140. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: circondariale aggiungere le seguenti: ovvero degli ordini circondariali appartenenti al medesimo distretto di Corte d'appello in caso di giudizio di secondo grado,.
1. 43. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: cinque aggiungere le seguenti: e non più di trentacinque.
1. 138. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Sopprimere il comma 4.

  Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: commi 1, 2, 3 e 4 con le seguenti: commi 1, 2 e 3.
1. 9. Molteni.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: centocinquanta giorni.
1. 226. Sisto, Chiarelli.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
1. 10. Molteni, Caparini.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: novanta con la seguente: sessanta.
1. 141. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso sia reso il lodo che definisce il contenzioso, alla parte che ha provveduto a versare il contributo unificato all'atto della costrizione in giudizio in grado d'Appello, è riconosciuto un bonus fiscale, pari all'ammontare del contributo unificato stesso.

  Conseguentemente, all'articolo 22, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.
1. 11. Molteni, Caparini.

  Al comma 5-bis, sopprimere le parole: le competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alla materia oggetto della controversia, nonché.
1. 142. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Dopo il comma 5-bis, aggiungere i seguenti:
  5-ter. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di arbitrale avviato ai sensi della presente disposizione sono esenti dall'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1998, n. 131 e successive modificazioni, nonché da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
  5-quater. Il verbale di conciliazione è esente sino al limite di valore di 100.000,00 euro dall'imposta di registro di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1998, n. 131 e successive modificazioni.
  5-quinquies. Il lodo arbitrale è esente sino al limite di valore di 50.000,00 euro dall'imposta di registro di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1998, n. 131 e successive modificazioni.
  5-sexies. Le parti, che non siano soggetti passivi ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, sono ammessi a detrarre dalle imposte sui redditi tutte le somme pagate per il contributo unificato ed il compenso all'arbitro, sino alla concorrenza di 1.200,00 euro per ciascun procedimento arbitrale avviato ai sensi della presente disposizione.
  5-septies. La parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata da ogni onere ed è ammessa a godere dei relativi benefici anche per le procedure previste dalle presenti disposizioni. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura un credito d'imposta pari al compenso professionale liquidato ai sensi del comma 11. Il credito d'imposta maturato è certificato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati del circondario di competenza ai sensi del comma 2.
  5-octies. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel procedimento arbitrale matura un compenso professionale, liquidato dal Consiglio dell'Ordine individuato ai sensi del comma 2, in proporzione all'attività svolta, sulla base dei parametri minimi previsti dal decreto ministeriale n. 140 del 2012.

  Conseguentemente, al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: 26 per cento sono sostituite dalle seguenti: 26,2 per cento per gli anni 2014 e 26,5 a decorrere dall'anno 2015.
1. 13. Daniele Farina, Sannicandro.

  Dopo il comma 5-bis, aggiungere i seguenti:
  5-ter. In caso di successo dell'arbitrato, a ciascuna delle parti che optino per la devoluzione ad arbitri della controversia, è riconosciuto, nell'anno solare immediatamente successivo alla scelta, un credito d'imposta pari all'ammontare dei contributi unificati dovuti per tutti i gradi di giudizio fino a tale momento espletati.
  5-quater. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal comma 5-ter, il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».
1. 44. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Al fine di incentivare il ricorso alle misure alternative di risoluzione delle controversie, per le spese sostenute per l'arbitrato di cui all'articolo 1 è riconosciuto, in caso di successo, un credito d'imposta commisurato alle spese stesse, comunque fino a concorrenza delle spese di giudizio sostenute per le cause trasferite. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.
  2. A decorrere dall'anno 2015, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun amo, è determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1. Con il medesimo decreto è individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascuna negoziazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti dell'importo indicato al comma 1. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.
  3. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore, della produzione netta ai fini dall'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».
1. 01. Bonafede, Agostinelli, Turco, Businarolo, Colletti, Sarti, Ferraresi.

ART. 2.
(Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati).

  Sopprimerlo.
2. 8. Chiarelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: uno o più avvocati, con le seguenti: almeno un avvocato per parte.

  Conseguentemente:
   al comma 5, sostituire le parole:
da uno o più avvocati, con le seguenti: da almeno un avvocato per parte;
   alla rubrica, sostituire le parole: da uno o più avvocati, con le seguenti: da almeno un avvocato per parte;
   all'articolo 6, comma 5, sostituire le parole: da uno o più avvocati, ovunque ricorrano, con le seguenti: da almeno un avvocato per parte;
   all'articolo 6, rubrica, sostituire le parole: da uno o più avvocati, con le seguenti: da almeno un avvocato per parte;
   al Capo II, sostituire le parole: da uno o più avvocati, con le seguenti: da almeno un avvocato per parte;
2. 4. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, dopo le parole: da uno o più avvocati aggiungere le seguenti: o da uno o più commercialisti.

  Conseguentemente:
   al comma 5 dopo le parole:
di uno o più avvocati aggiungere le seguenti: o di uno o più commercialisti;
   al comma 6, dopo le parole: Gli avvocati aggiungere le seguenti: o i commercialisti;
   alla rubrica dopo le parole: da uno o più avvocati aggiungere le seguenti: o da uno o più commercialisti;
   al Capo II, dopo le parole: da uno o più avvocati aggiungere le seguenti: o da uno o più commercialisti.
2. 50. Chiarelli.

  Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, le parole: ovvero all'Avvocatura dello Stato.
2. 10. Sisto.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: quattro mesi.
2. 1. Molteni.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: o vertere in materia di lavoro.
2. 9. Sisto.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.
2. 11. Chiarelli.

  Al comma 4, sopprimere le parole:, a pena di nullità,
2. 2. Molteni.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  7-bis. Alla convenzione di negoziazione assistita da un avvocato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 2 e 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
2. 3. Daniele Farina, Sannicandro.

ART. 3.
(Improcedibilità).

  Sopprimerlo.
*3. 27. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

  Sopprimerlo.
*3. 12. Chiarelli.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente:
   sopprimere i commi 2 e 3;
   al comma 4, sopprimere le parole:
nei casi di cui al comma 1;
   sopprimere i commi 6 e 7.
3. 28. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

  Sopprimere il comma 1.
3. 1. Molteni.

  Al comma 1, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente:
  Chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, ad esclusione delle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e fuori dei casi previsti dall'articolo 5, comma 1-bis dei decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
3. 10. Chiarelli, Marotta, Abrignani.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: circolazione di veicoli e natanti, aggiungere le seguenti: ovvero una controversia nelle materie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28,.
3. 17. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,.
3. 18. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: cinquantamila con la seguente: centomila.
3. 19. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 1, sopprimere il terzo, il quarto, il quinto e il sesto periodo.
3. 20. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Sostituire il comma 2, con i seguenti:
  2. Quando le parti non riescono a raggiungere un accordo, dopo aver esperito la procedura di negoziazione assistita, ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), le parti se propongono la loro controversia dinanzi al giudice sono dispensate da ogni obbligo di conciliazione o di mediazione. In ogni caso la dichiarazione di mancato accordo o di mancata risposta non può essere resa se non trascorsi trenta giorni dall'inizio della negazione e senza attestare che il tentativo è stato realmente esperito. La falsa attestazione costituisce illecito disciplinare per l'avvocato.
3. 2. Molteni.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La condizione di procedibilità è ottemperata qualora, in via alternativa, si sia esperito il procedimento di negoziazione assistita ovvero uno dei procedimenti di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28.
3. 21. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 3, sopprimere la lettera d).
3. 11. Sisto.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi in cui la condizione di procedibilità sia prevista, per le medesime, in altri procedimenti speciali di conciliazione o mediazione, essa si intende adempiuta con la scelta di una delle procedure medesime.
3. 22. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Sostituire il comma 6, con il seguente:
  6. All'avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni, quando la stessa ricorre ad un procedimento di negoziazione assistita nei casi in cui è previsto un procedimento obbligatorio di conciliazione o mediazione che è condizione di procedibilità della domanda. A tale fine la parte è tenuta a depositare all'avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo avvocato, nonché a produrre, se l'avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.
3. 8. Molteni.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: All'avvocato della parte non abbiente, è riconosciuto, nell'anno solare immediatamente successivo alla scelta, un credito d'imposta pari all'ammontare dei compensi che sarebbero stati dovuti dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente comma, il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».
3. 23. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla negoziazione assistita si applica, per la parte non abbiente, l'istituto del patrocinio a spese dello stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02.
3. 24. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il relativo compenso è liquidato ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.
3. 25. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Sopprimere il comma 7.
3. 26. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

ART. 4.
(Non accettazione dell'invito e mancato accordo).

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tal caso le parti sono dispensate dall'obbligo di conciliazione se legislativamente previsto.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:
  4. Ugualmente la parte che ha proposto la convenzione di negoziazione assistita, qualora l'invio non sia seguito da risposta trascorsi 30 giorni dalla ricezione dell'atto o sia seguito da rifiuto immotivato, è dispensata dall'obbligo di conciliazione se legislativamente previsto.
4. 3. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4. Prima della proposizione di una domanda giudiziale, se una delle parti ha invitato l'altra parte, specificando l'oggetto, con lettera raccomandata o atto equipollente, a ricorrere alla procedura di negoziazione assistita ed a tale invito non sia seguito da risposta o sia seguito da rifiuto immotivato, decorsi trenta giorni dalla ricezione dell'invito, la parte che l'ha proposto è dispensata dall'obbligo di conciliazione, se legislativamente previsto. La dichiarazione di mancata risposta o di immotivato rifiuto è resa dall'avvocato della parte che ha inviato l'invito; la falsa attestazione costituisce illecito disciplinare per l'avvocato.
4. 1. Molteni.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Ricorso per decreto ingiuntivo in caso di omessa risposta, rifiuto o di mancata partecipazione ad un invito ad una procedura di negoziazione assistita o di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28).

  1. All'Articolo 633 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «3. L'ingiunzione può essere pronunciata, anche fuori dai casi previsti dal comma 1 e per ogni diritto disponibile, se prima della proposizione di una domanda giudiziale, una parte per il tramite del suo avvocato abbia invitato, con raccomandata con ricevuta di ritorno o atto equipollente, l'altra parte a ricorrere alla procedura di negoziazione assistita o abbia proposto istanza di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 e tale invito non sia stato seguito da risposta o sia seguito da un rifiuto non motivato o dalla mancata partecipazione, purché il ricorrente offra elementi atti a dimostrare la fondatezza della richiesta».

  2. All'Articolo 634 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «3. È prova scritta al fine di quanto previsto al comma 3, dell'articolo 633, la produzione in giudizio dell'invito ad aderire ad una procedura di negoziazione assistita o di un atto di avvio di una procedura di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, seguita dall'attestazione dell'avvocato proponente che all'invito alla non è stata data risposta o è stata rifiutata o dell'organismo di mediazione del mancato accordo per mancata partecipazione di una parte al tentativo. Il ricorrente o l'organismo di mediazione attestano quanto sopra sotto la loro responsabilità; la falsa attestazione comporta sanzioni deontologiche, non inferiori alla sospensione per l'avvocato e per l'organismo di mediazione l'esclusione dall'elenco degli organismi di mediazione, nonché la responsabilità civile ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile verso il danneggiato».

  3. All'Articolo 642 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «4. Se la pretesa azionata è specificata nell'atto di avvio della procedura di negoziazione assistita o di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ed è fondata sulla mancata risposta o fa seguito ad un rifiuto immotivato o alla mancata partecipazione all'invito di procedere ad una procedura di negoziazione assistita o di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge quanto oggetto della pretesa azionata, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione. Il giudice può imporre al ricorrente una cauzione. Il giudice autorizza, altresì, la trascrizione del titolo, ove necessario, con riserva di provvedere alla successiva annotazione del passaggio in giudicato del decreto. Il decreto divenuto esecutivo acquista efficacia di giudicato sostanziale ai sensi dell'articolo 2909 codice civile».
4. 01. Molteni.

ART. 5.
(Esecutività dell'accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione).

  Al comma 1, sostituire le parole: L'accordo che compone la controversia con le seguenti: L'accordo, comunque raggiunto, che compone una controversia avente ad oggetto diritti disponibili.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 4, con il seguente:

  4. Costituisce illecito deontologico per l'avvocato che abbia partecipato alla redazione di un accordo difendere, nell'eventuale giudizio di impugnazione, la parte che impugni l'accordo stesso;
   alla rubrica, sopprimere le parole: a seguito della convenzione.
5. 10. Chiarelli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ai sensi e per gli effetti degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'accordo di cui al comma precedente è esente da imposta di registro.;

   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Gli avvocati attestano altresì la conformità delle copie all'originale sottoscritto ed appongono, salva l'ipotesi di cui al comma 3, la formula esecutiva ai sensi dell'articolo 475 c.p.c. anche ai fini dell'iscrizione di ipoteca giudiziale.;

   al comma 3, dopo le parole: a ciò autorizzato aggiungere le seguenti: o dagli avvocati che le assistono.;

   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Gli accordi di negoziazione per importi non superiori ad euro 50.000,00 non sono soggetti a pagamento dell'imposta di registro; per quelli di importo superiore si applica l'imposta di registro nella misura del 50 per cento della tassa fissa e sono esenti dall'imposta di bollo qualsiasi sia il loro importo.
5. 17. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

  Al comma 2-bis, dopo le parole: integralmente trascritto aggiungere le seguenti: a pena di nullità,.
5. 5. Sisto.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  2-ter. L'accordo di cui al comma 1, non è soggetto alla registrazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
5. 16. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 3, dopo le parole: deve essere autenticata aggiungere la seguente: anche.
5. 7. Sisto, Chiarelli.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il processo verbale di accordo o, nel caso cui questo prevedesse la conclusione o il compimento di uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, il contratto o l'atto così previsto, sono esenti da imposta di registro entro il limite di valore di, euro duecentomila, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

  Conseguentemente, all'articolo 22, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.
5. 3. Molteni, Caparini.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il processo verbale di accordo o, nel caso in cui questo prevedesse la conclusione o il compimento di uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, il contratto o l'atto così previsto, sono esenti da imposta di registro entro il limite di valore di euro centomila, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

  Conseguentemente, all'articolo 22, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.
5. 2. Molteni, Caparini.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il processo verbale di accordo o, nel caso in cui questo prevedesse la conclusione o il compimento di uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, il contratto o l'atto così previsto, sono esenti da imposta di registro entro il limite di valore di euro cinquantamila, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

  Conseguentemente, all'articolo 22, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.
5. 1. Molteni, Caparini.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il processo verbale di accordo o, nei caso in cui questo prevedesse la conclusione o il compimento di uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, il contratto o l'atto così previsto, sono esenti da imposta di registro entro il limite di valore di euro trentamila, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente».

  Conseguentemente, all'articolo 22, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.
5. 15. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole:, salva la sussistenza di vizi della volontà o fatti illeciti.
5. 8. Sisto, Chiarelli.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole:, salva la sussistenza di induzione in errore, violenza o comunque fatti illeciti.
5. 9. Sisto, Chiarelli.

  Al comma 4-bis, dopo le parole: integralmente trascritto aggiungere le seguenti:, a pena di nullità,.
5. 6. Sisto.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Ricorso per decreto ingiuntivo per l'esecuzione di un accordo soggetto a trascrizione definito con negoziazione assistita o in mediazione).

  1. All'articolo 634, comma 1, del codice di procedura civile è aggiunto dopo le parole: «codice civile» la seguente frase: «Costituisce altresì prova scritta idonea alla concessione di un decreto ingiuntivo, per ogni diritto disponibile ed anche fuori dai casi previsti dai comma 1, dell'articolo 633, l'accordo con cui è stata definita una procedura di negoziazione assistita o di mediazione ai sensi del decreto legislativo n. 28 del 2010, anche se privo di autentica di pubblico ufficiale. Il decreto è provvisoriamente esecutivo per legge, salvo il capo di condanna sulle spese. La condanna alle spese del procedimento monitorio è subordinata all'eventuale proposizione di opposizione dell'ingiunto. Il giudice autorizza, altresì, la trascrizione immediata del titolo, con riserva di provvedere alla successiva annotazione del passaggio in giudicato del decreto. Il decreto divenuto esecutivo acquista efficacia di giudicato sostanziale ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile.».
5. 01. Molteni.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-ter.
(Invito del giudice ad avviare una procedura partecipativa).

  1. Il Giudice con l'ordinanza di cui al comma 7, dell'articolo 183, del codice di procedura civile ed in qualsiasi momento successivo e sino alla precisazione delle conclusioni o, nel procedimento sommario dopo la prima udienza, può invitare le parti a sottoscrivere, nel termine di trenta giorni, una convenzione di negoziazione assistita indicando alle stesse i punti controversi della questione davanti a lui sottoposta e dando alle parti ogni utile indicazione per la risoluzione del conflitto e fissando in contraddittorio con le parti il termine per la procedura partecipativa.
  2. Nei giudizi di separazione e divorzio, il Presidente in sede di comparizione personale delle parti avanti a lui e il giudice prima della precisazione delle conclusioni possono invitare le parti a sottoscrivere, nel termine di trenta giorni, una convenzione per la negoziazione assistita indicando alle stesse, con provvedimento motivato, i punti controversi della questione e dando alle parti ogni utile indicazione per la risoluzione del conflitto.
  3. I termini di cui ai commi 1 e 3, nonché quello previsto per lo svolgimento della procedura partecipativa, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.
5. 02. Molteni.

ART. 6.
(Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio).

  Sopprimerlo.
*6. 10. Chiarelli.

  Sopprimerlo.
*6. 50. Molteni, Caparini.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Disposizioni in materia di separazione personale, di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento della comunione legale fra coniugi).

  1. Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2 dell'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni le parole: «tre anni a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio di separazione si sia trasformato in consensuale», sono sostituite dalle seguenti; «dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.
  2. Al numero 2 dell'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) non vi siano figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
  3. All'articolo 4 comma 5 della legge 1o dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni le parole: «entro novanta giorni dal deposito del ricorso», sono sostituite dalle seguenti: «entro settanta giorni dal deposito del ricorso».
  4. All'articolo 4 comma 16 della legge 1o dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni nel secondo periodo dopo le parole; «sentiti i coniugi» aggiungere le seguenti: «in udienza che deve essere tenuta entro trenta giorni dal deposito del ricorso».
  5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.
  6. All'articolo 706 c.p.c. nel terzo comma sostituire le parole: «entro novanta giorni», con le seguenti: «entro settanta giorni».
  7 All'articolo 711 c.p.c. nel primo comma sostituire le parole; «nel giorno da lui stabilito», con le seguenti: «entro trenta giorni dal deposito del ricorso».
  8. All'articolo 191 del codice civile dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il Presidente del Tribunale autorizzi i coniugi a vivere separati, ovvero, alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al Presidente, purché omologato. Nel caso previsto dalla lettera b-bis) dell'articolo 3 numero 2 della legge 1o dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, la comunione si scioglie nel momento in cui il Presidente del Tribunale adotta l'ordinanza prevista dall'articolo 4 comma 8 della legge».
  9. All'articolo 69 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396 alla lettera b) dopo le parole: «31 maggio 1995, numero 218», aggiungere le seguenti: «nonché, qualora i coniugi siano in regime di comunione legale, le ordinanze del Presidente del Tribunale previste dall'articolo 708 c.p.c. e dall'articolo 4 comma 8 della Legge 1o dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni nell'ipotesi prevista dall'articolo 3 numero 2 lettera b-bis) della legge e i decreti di omologa della separazione consensuale».

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12.
6. 11. Chiarelli.

  Sopprimere il comma 2.
6. 23. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
6. 5. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: procuratore della Repubblica presso il Tribunale con le seguenti: Presidente del Tribunale.

  Conseguentemente,
   al secondo periodo, sostituire le parole: procuratore della Repubblica presso il Tribunale con le seguenti: Presidente del Tribunale;
   al terzo periodo, sostituire le parole: il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che, con le seguenti: il Presidente del Tribunale;
   dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Qualora permanga il contrasto con l'interesse dei figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, il Tribunale rigetta l'accordo.
6. 13. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

  Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Non si può procedere alla convenzione di negoziazione assistita di cui al comma 1 in presenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
6. 12. Chiarelli.

  Al comma 3, terzo periodo, dopo la parola: trasmettere, aggiungere le seguenti: anche mediante posta elettronica certificata.
6. 113. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

  Al comma 3, terzo periodo, dopo la parola: trasmettere, aggiungere le seguenti: anche mediante notificazione.
6. 114. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

  Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: dieci giorni, con le seguenti: venti giorni.
6. 115. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'accordo deve contenere l'esplicita dichiarazione dei legali delle parti di aver esperito senza successo il tentativo di riconciliazione dei coniugi e se riguarda la cessazione degli effetti civili dei matrimonio o di scioglimento del matrimonio deve contenere l'esplicita dichiarazione dei legali delle parti che la convivenza tra i coniugi è cessata, specificandone la decorrenza, e che la stessa non è più ripresa.
6. 3. Molteni.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: all'avvocato che viola, aggiungere le seguenti: senza giustificato motivo.
6. 80. Sisto, Chiarelli.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: da euro 2.000 a euro 10.000 con le seguenti: da euro 5000 a euro 50.000.
6. 4. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: da euro 2.000 a euro 10.000 con le seguenti: da euro 100 a euro 500.
6. 16. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: da euro 2.000 a euro 10.000 con le parole: da euro 300 a euro 1000.
6. 22. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La convenzione acquista data dal momento di ricezione da parte dell'ufficiale dello stato civile.
6. 17. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Nel caso in cui si sia in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti l'accordo raggiunto a seguito della negoziazione assistita da un avvocato, deve essere presentato al Tribunale per l'omologazione. Il Tribunale competente per legge omologa l'accordo sentito il parere del P.M. Nel caso in cui l'accordo risulti in contrasto con l'interesse dei figli minori, dei figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti, il Tribunale provvede alla convocazione dei coniugi per chiarimenti e per eventuali modificazioni dell'accordo raggiunto. Qualora permanga il contrasto con l'interesse dei figli minori, dei figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti, il Tribunale potrà rifiutare l'omologazione.
6. 24. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Trasferimento di beni immobili con negoziazione assistita).

  1. La procedura di negoziazione assistita di cui agli articoli precedenti può altresì essere utilizzata ai fini del trasferimento di beni immobili di valore inferiore a 30.000 euro. L'accordo, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per la trascrizione nei registri immobiliari.
6. 02. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Conciliazione avente per oggetto diritti del prestatore di lavoro).

  1. All'articolo 2113 del codice civile, al quarto comma, dopo le parole: «del codice di procedura civile» sono aggiunte le seguenti: «o conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da un avvocato».
6. 01. Sisto.

ART. 9.
(Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza).

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Per le spese sostenute per la negoziazione assistita è riconosciuto, in caso di successo della stessa, un credito d'imposta commisurato alle spese stesse, fino a concorrenza di euro mille.
  2. A decorrere dall'anno 2015, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, è determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione di 1 credito d'imposta di cui al comma 1 relativo alle negoziazioni concluse nell'anno precedente. Con il medesimo decreto è individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascuna negoziazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti dell'importo indicato al comma 1.
  3. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.
  4. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  5. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio.
9. 02. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Per le spese sostenute per la negoziazione assistita è riconosciuto, in caso di successo della stessa, un credito d'imposta commisurato alle spese stesse, fino a concorrenza di euro mille.
  2. A decorrere dall'anno 2015, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun è determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 relativo alle negoziazioni concluse nell'anno precedente. Con il medesimo decreto è individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascuna negoziazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti dell'importo indicato al comma 1.
  3. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.
  4. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 103, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  5. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».
9. 01. Molteni.

ART. 10.
(Antiriciclaggio).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche al codice civile, in materia di false comunicazioni sociali).

  1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 2621. – (False comunicazioni sociali). – Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti, al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da due a otto anni.
  La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.».

  2. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 2622. – (False comunicazioni sociali nelle società quotate in mercati regolamentati). – Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori delle società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto i bilanci, nelle reazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta alla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da due a otto anni.
  La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.».
10. 2. Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Potenziamento delle misure di contrasto ai fenomeni di riciclaggio ed autoriciclaggio).

  1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è assicurato il potenziamento delle misure di contrasto ai fenomeni di riciclaggio, finalizzate ai seguenti obiettivi:
   a) rafforzamento dei controlli sulle segnalazioni per autoriciclaggio ed estensione dell'obbligo di conservazione e trasmissione all'Agenzia delle entrate a tutte le categorie di intermediari finanziari per i quali è prevista l'istituzione dell'Archivio unico informatico (AUI);
   b) astensione del suddetto obbligo a tutte le operazioni poste in essere da soggetti che, pur non essendovi sottoposti, hanno quale beneficiario effettivo un soggetto sottoposto a monitoraggio fiscale;
   c) integrazione dei dati relativi alle dichiarazioni di trasporto al seguito, detenuti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria;
   d) facoltà per l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza di accedere alle informazioni registrate massivamente degli intermediari nell'AUI;
   e) la facoltà per l'Agenzia delle entrate, per la Guardia di finanza e per le altre autorità interessate di integrare e di sfruttare strategicamente le diverse basi informative già a disposizione di ciascuna di esse;
   f) possibilità per l'Agenzia delle entrate, opportunamente raccordandosi con le altre autorità competenti, inclusa l'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia (UIF), di utilizzare le informazioni raccolte per fini fiscali trasmettendo gli esiti dell'attività svolta alle autorità investigative per eventuali seguiti di competenza;
   g) potenziamento del novero delle fonti informative a disposizione della UIF, anche mediante l'accesso, a determinate condizioni volte a salvaguardare la distinzione tra analisi finanziaria e strategica e analisi investigativa delle operazioni sospette, al Sistema di indagine – SDI, al casellario giudiziale, all'Anagrafe tributaria e alle nuove funzionalità dell'Archivio dei conti e siti, ai registri immobiliari presso l'Agenzia delle entrate;
   h) rafforzamento dello scambio di informazioni e della collaborazione tra la UIF e la Guardia di finanza e la DIA, anche attraverso il consolidamento di protocolli sperimentali già esistenti o l'instaurazione di nuovi protocolli volti a consentire l'integrazione, per quanto possibile, dei rispettivi patrimoni informativi ed esperienziali nell'approfondimento delle segnalazioni;
   i) rafforzamento del coordinamento con l'autorità giudiziaria, anche allo scopo di realizzare, nei limiti imposti dalla legislazione, approfondimenti finanziari o investigativi su settori o fenomeni oggetto di segnalazione e di comune interesse istituzionale, con particolare riferimento all'esportazione illecita di capitali e all'uso illecito di carte di pagamento;
   l) rafforzamento del controllo sul rispetto della normativa antiriciclaggio da parte dei professionisti e degli operatori non finanziari.

  2. Il decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari per espressione del relativo parere.
10. 01. Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Circostanze aggravanti in materia di false comunicazioni sociali).

  1. Dopo l'articolo 2622 del codice civile è inserito il seguente:
  «Art. 2622-bis. – (Circostanza aggravante). – Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano nocumento ai risparmiatori, ai creditori, ai soci o alla società le pene sono aumentate da un terzo alla metà.»
10. 02. Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Turco.

ART. 11.
(Raccolta dei dati).

  Al comma 2-bis, sostituire le parole: cadenza annuale con le seguenti: cadenza semestrale.
11. 3. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Rimborso spese legali amministratori locali sottoposti a giudizio contabile e prosciolti).

  1. All'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, dopo le parole: «dall'amministrazione di appartenenza» sono aggiunte le seguenti: «il rimborso compete anche agli amministratori assolti in via definitiva con sentenza emanata prima della data di entrata in vigore della presente legge».
11. 01. Daniele Farina, Sannicandro.

ART. 12.
(Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile).

  Sopprimerlo.
*12. 2. Molteni.

  Sopprimerlo.
*12. 5. Cirielli, Rampelli.

  Sopprimerlo.
*12. 9. Chiarelli.

  Sopprimerlo.
*12. 150. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.

  1. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce i termini le forme e le modalità per il procedimento di separazione personale dei coniugi prevedendo:
   a) allo scopo di semplificare la procedura che tende alla separazione personale dei coniugi e in particolare alla semplice omologazione delle condizioni della separazione personale dei coniugi alleggerendo da un lato la magistratura di adempimenti e procedimenti ritenuti non necessari e dall'altro il cittadino da oneri che possono essere superati senza che questo comporti rischio di pregiudizio per gli stessi o per la loro prole;
   b) che la decisione in merito alla separazione personale dei coniugi sia di competenza del giudice collegiale nel caso vi siano figli minorenni e del giudice monocratico in assenza di figli ovvero ove vi siano solo figli maggiorenni anche quando la maggiore età sia raggiunta nel corso del procedimento;
   c) una procedura semplificata in caso di separazione consensuale, in aggiunta a quello di cui all'articolo 711, che preveda in particolare che le parti non debbano comparire innanzi al Presidente del Tribunale per l'omologazione delle condizioni;
   d) che nella procedura di cui al punto c) in assenza di figli, l'omologa sia pronunziata in camera di consiglio a seguito di controllo formale nel caso in cui le condizioni siano state concordate con l'assistenza di un avvocato per parte e di controllo sostanziale nel caso in cui le condizioni siano state concordate con l'assistenza di un unico avvocato per entrambe le parti, ovvero in caso di assistenza tecnica.
12. 23. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 1, sopprimere la parola: facoltativa.

  Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: facoltativa.
*12. 1. Molteni.

  Al comma 1, sopprimere la parola: facoltativa.

  Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: facoltativa.
*12. 3. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, sostituire le parole: facoltativa di con le seguenti: di almeno.

  Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: facoltativa di con le seguenti: di almeno.
12. 22. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: ovvero, nei casi di cui fino alla fine del comma.

  Conseguentemente:
   al comma 3,

    primo periodo, sopprimere le parole da: ovvero fino alla fine del periodo;
    sopprimere il secondo periodo;
    quinto periodo, sopprimere le parole da: di cessazione fino alla fine del comma;
   al comma 5,
    sopprimere la lettera a);

    lettera b), capoverso, sopprimere le parole da:, di scioglimento fino alla fine della lettera;
    lettera c), capoverso, sopprimere le parole da:, di scioglimento fino alla fine della lettera;
   al comma 6, capoverso, sopprimere le parole da: ovvero di scioglimento fino alla fine del periodo;
    sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Separazione consensuale innanzi all'ufficiale dello stato civile;
    sostituire la rubrica del Capo III con la seguente: Ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale.
12. 10. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, nonché in presenza di minori in stato di affidamento temporaneo.
12. 11. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il titolo esecutivo è costituito dall'accordo-convenzione e dalla sua trascrizione.
12. 12. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'ufficiale dello stato civile trasmette immediatamente al tribunale la convenzione. La convenzione acquista efficacia con l'omologazione del tribunale il quale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente.
12. 13. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Negoziazione assistita incentivi fiscali).

  1. Alla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, può essere concesso il beneficio del patrocinio a spese dello Stato anche per l'assistenza di un avvocato svolta nel corso della procedura partecipativa di negoziazione assistita purché terminata con un accordo. L'ammissione della parte ai benefici del patrocinio a spese dello Stato è di competenza del Tribunale dove risiede la parte, purché siano prodotte la convenzione di negoziazione assistita con data certa e la copia dell'accordo raggiunto nell'ambito della procedura.
  2. Agli accordi raggiunti per mezzo delle procedure previste nella presente legge si applicano alle parti gli stessi vantaggi ed incentivi fiscali previsti nel decreto legislativo n. 28 del 2010 sulla mediazione. L'attestazione, ai fini dei benefici sulle imposte dei redditi, è rilasciata dai legali delle parti i quali sono responsabili verso l'Agenzia delle Entrate dell'attestazione resa; la falsa attestazione costituisce illecito disciplinare.

  Conseguentemente, all'articolo 22, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui all'articolo 12-bis, comma 2, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero”.
12. 010. Molteni.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. All'articolo 59 del codice di procedura civile, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:
  «L'ufficiale giudiziario, su richiesta di parte o su ordine dell'autorità giudiziaria, effettua accertamenti di carattere materiale – anche avvalendosi dell'ausilio di personale tecnico redigendo relativo processo verbale, il cui contenuto ha efficacia probatoria ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile.
  Su richiesta di parte, l'ufficiale giudiziario raccoglie dichiarazioni giurate rese dalla stessa delle quali da atto in apposito processo verbale.
  L'ufficiale giudiziario può certificare come autentica la firma apposta in sua presenza».
12. 02. Daniele Farina, Sannicandro.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi).

  1. Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2) dell'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: «tre anni a far tempo a avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi dalla notificazione della domanda di separazione, ovvero dalla data certificata l'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Qualora alla data di instaurazione del giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia ancora pendente il giudizio di separazione con riguardo alle domande accessorie, la causa è assegnata al giudice della separazione personale. Nelle separazioni consensuali dei coniugi, il termine di cui al primo periodo è di sei mesi decorrenti dalla data di deposito del ricorso ovvero dalla data della notificazione del ricorso, qualora esso sia presentato da uno solo dei coniugi ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile».
  2. Al secondo comma dell'articolo 189 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di ricorso per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio».
  3. All'articolo 191 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato, ovvero alla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero alla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Qualora i coniugi siano in regime di comunione legale, la domanda di separazione è sempre comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini della stessa annotazione».
  4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle domande di scioglimento o di Cassazione degli effetti civili del matrimonio proposte dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche se il procedimento di separazione, che costituisce il presupposto della domanda, risulti ancora pendente alla medesima data.
12. 01. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

ART. 13.
(Modifiche al regime della compensazione delle spese).

  Sopprimerlo.
13. 11. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 13. – 1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, il comma 3-bis è abrogato.
13. 13. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 1, capoverso, sopprimere la parola: assoluta.
13. 10. Agostinelli, Turco, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 1, capoverso, dopo la parola: dirimenti aggiungere le seguenti: ovvero quando il diritto azionato è legittimamente dubbio.
13. 12. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  «Il giudice può altresì compensare le spese in ragione delle particolari condizioni di una delle parti. In ogni caso la parte soccombente non può essere condannata al pagamento delle spese e degli onorari se è risultata esente dal contributo unificato in ragione del reddito, salva l'ipotesi di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile.»
13. 1. Daniele Farina, Sannicandro.

ART. 14.
(Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione).

  Sopprimerlo.
14. 13. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 14. – (Norme relative al consulente d'ufficio). – 1. All'articolo 192 del codice di procedura civile, alla fine del primo comma è aggiunto il seguente periodo: «e con l'avvertimento che è causa di astensione o ricusazione l'avere, negli ultimi cinque anni, intrattenuto rapporti personali o professionali con taluna delle parti o con soggetti a stesse riferibili. Di tali circostanze deve darne conoscenza alle parti e al giudice entro tre giorni prima dell'udienza di comparizione a mezzo Pec e con dichiarazione depositata in cancelleria.».
  2. All'articolo 193 del codice di procedura civile è aggiunto alla fine il seguente capoverso: «L'adempimento della funzione comporta il divieto per il consulente di assumere incarichi professionali per conto di alcuna delle parti nei tre anni successivi al giuramento.».
  3. Alla fine dell'articolo 193 del codice di procedura civile è aggiunta la seguente frase: «Entro 30 giorni da tale udienza e non prima di sette giorni il consulente deve dare inizio alle indagini.».
  4. All'articolo 195 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del secondo comma è inserita la seguente frase: «La relazione deve essere depositata in cancelleria entro il termine fissato dal giudice che non può essere superiore, tranne che per speciali difficoltà dell'esecuzione delle operazioni peritali, a novanta giorni.»;
   b) il terzo comma è sostituito dai seguenti: «Le parti possono formulare proprie osservazioni alla relazione con atto depositato in cancelleria non oltre trenta giorni dal deposito della relazione. Nei successivi trenta giorni il consulente deposita in cancelleria u supplemento di relazione che sia resa necessaria dalle osservazioni delle parti. Ai fini del decorso dei predetti termini, la cancelleria da atto alle parti di ogni avvenuto deposito il giorno stesso in cui è stato effettuato.

  I termini di cui al presente articolo possono essere prorogati dal Giudice, per una sola volta, su istanza del consulente motivata da comprovate e gravi esigenze; in questo caso nell'ordinanza con cui fissa i nuovi termini, non superiori alla metà dei termini già concessi, il Giudice dispone che il compenso per la consulenza sia ridotto obbligatoriamente nella misura di un terzo dell'importo complessivamente determinato che non può essere superiore al compenso medio spettante all'avvocato per la fase istruttoria di nel processo. In caso di mancato deposito della consulenza nonostante la proroga il indice dispone la revoca dell'incarico al consulente con la restituzione alle parti dell'eventuale qualsiasi anticipo; con lo stesso provvedimento nomina un nuovo consulente. Se non ritiene di provvedere alla revoca, concede un ulteriore proroga nel qual caso riduce obbligatoriamente il compenso di ulteriori due terzi dell'importo come sopra determinato.».
14. 14. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 1, capoverso 183-bis, primo periodo, sostituire le parole da:, previo contraddittorio fino alla fine del comma con le seguenti: con ordinanza non impugnabile che si proceda a norma dell'articolo 702-ter, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta e previo invito alle parti ad effettuare, a pena di decadenza, nella stessa udienza, le attività di cui al quinto comma dell'articolo 183 e ad indicare, sempre a pena di decadenza nella stessa udienza, i mezzi di prova, ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria. Se richiesto, fissa una nuova udienza e termine perentorio non superiore a quindici giorni per l'indicazione dei mezzi di prova e per produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria.
14. 3. Chiarelli.

  Al comma 1, capoverso 183-bis, primo periodo, sopprimere le parole: con ordinanza non impugnabile.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente:
  «Entro dieci giorni dall'emissione o dalla comunicazione dell'ordinanza di cui al primo comma, ciascuna parte può proporre reclamo al collegio avverso la stessa depositando il reclamo nella cancelleria del giudice che lo ha emesso. La cancelleria immediatamente invia telematicamente alle altre parti costituite copia del reclamo. Entro dieci giorni dalla comunicazione di cancelleria le altre parti possono depositare telematicamente una memoria scritta. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine per il deposito della memoria scritta di cui al periodo precedente il collegio provvede sul reclamo; nel frattempo i termini di cui al primo comma restano sospesi fino alla comunicazione alle parti della decisione del reclamo.».
14. 31. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  L'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

(Competenza del giudice di pace).

  «Art. 7. – 1. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquantamila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.
  2. Il giudice di pace è altresì competente, per tutte le cause di risarcimento del danno per fatto o di cui agli articoli 2043 e ss. del codice civile ad esclusione del danno da perdita della vita nonché, ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni.
  3. È competente qualunque ne sia il valore:
   1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
   2) per le cause ed i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici ed opposizione alle deliberazioni approvate dall'assemblea dei condomini;
   3) per le cause in materia di contratti del consumatore;
   4) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;
   5) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali;
   6) per i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che non in possesso di terzi.».
14. 01. Molteni.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche agli articoli 637 e 645 del codice di procedura civile).

  1. Al primo comma dell'articolo 637 del codice di procedura civile le parole: «o, in composizione monocratica, il tribunale competente per la domanda proposta in via ordinaria», sono soppresse.
  2. Al primo comma dell'articolo 645 del codice di procedura civile le parole: «al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto» sono sostituite dalle seguenti: «competente per materia ai sensi degli articoli 7 e 9».
  3. I giudizi civili di cui ai commi precedenti pendenti dinanzi ai tribunali alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono attribuiti al giudice di pace territorialmente competente, con esclusione delle cause già assunte in decisione e che non rimesse in istruttoria.
14. 02. Molteni.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Dichiarazioni rese al difensore)

  1. Al codice di procedura civile, dopo l'articolo 257-bis è aggiunto il seguente:
  «257-ter. – (Dichiarazioni scritte). – La parte può produrre, sui fatti rilevanti ai fini del giudizio, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate al difensore, che, previa identificazione a norma dell'articolo 252, ne attesta l'autenticità.
  Il difensore avverte il terzo che la dichiarazione può essere utilizzata in giudizio, delle conseguenze di false dichiarazioni e che il giudice può disporre anche d'ufficio che sia chiamato a deporre come testimone.
  Il giudice valuta le dichiarazioni di cui al primo comma ai sensi dell'articolo 116, secondo comma.».
14. 06. Sisto.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Incentivi all'utilizzo del rito sommario di cognizione).

  1. Il ricorso ai procedimenti di cui al Capo III-bis, articolo 702-bis e seguenti, nonché all'articolo 696-bis del codice di procedura civile, comporta per la parte che attiva il procedimento un credito d'imposta commisurato alle spese di giudizio sostenute non inferiore al 50 per cento delle stesse.
  2. A decorrere dall'anno 2015, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, è determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1. Con il medesimo decreto è individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascun procedimento in misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti dell'importo indicato al comma 1. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.
  3. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini del e imposte sui redditi, né del valore, della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».
14. 07. Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 14, primo comma, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, le parole: «centoventi» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta».
14. 08. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, i commi da 47 a 68 sono abrogati.
14. 09. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Gli articoli 348-bis e 348-ter del codice di procedura civile sono abrogati.
14. 010. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 3 è abrogato.
14. 011. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 283 del codice di procedura civile, al secondo comma le parole: «Se l'istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000.» sono soppresse.
14. 012. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

ART. 16.
(Modifiche alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e riduzione delle ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato).

  Al comma 1, sostituire le parole: dal 1o al 31 agosto con le seguenti: dal 6 agosto al 6 settembre.
16. 4. Chiarelli.

  Al comma 1, dopo le parole: 31 agosto aggiungere le seguenti: e dal 24 dicembre al 6 gennaio.
16. 5. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Durante il periodo di cui al comma 1 non decorre per i magistrati il termine per il deposito dei provvedimenti, salvo per gli affari giudiziari urgenti che possono essere trattati nel periodo feriale.
16. 1. Molteni.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace).

  All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:
  1-ter. In attesa della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato che esercita le funzioni di giudice di pace alla scadenza del terzo mandato, ovvero che sia stato prorogato, viene rinnovato nell'incarico, subordinatamente al giudizio di idoneità di cui al comma 2-bis, per ulteriori tre mandati della durata di quattro anni ciascuno, salva comunque la cessazione dalle funzioni al settantacinquesimo anno di età.
  1-quater. Il magistrato che alla scadenza del terzo quadriennio di cui al precedente comma 1-ter non abbia raggiunto il predetto limite di età, viene rinnovato nell'incarico subordinatamente al giudizio di idoneità di cui al comma 2-bis, per un ulteriore mandato della durata di quattro anni.
16. 01. Molteni.

ART. 17.
(Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti).

  Sopprimerlo.
17. 3. Chiarelli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 1284 del codice civile, è aggiunto, alla fine, il seguente comma:
  Dal momento della proposizione della domanda giudiziale, della domanda arbitrale, dell'istanza di mediazione nonché dell'istanza di negoziazione assistita, il saggio degli interessi legali è quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
17. 8. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
  Se le parti non ne hanno determinato la misura, il giudice, in sentenza, può condannare la parte soccombente a pagare, dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale, oltre al capitale, gli interessi al tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.
17. 1. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, sostituire le parole: a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali con le seguenti: al 3 per cento in ragione dell'anno.
17. 4. Chiarelli.

  Al comma 2, sopprimere le parole: rispetto ai procedimenti iniziati.
17. 5. Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 2, sostituire le parole: iniziati a decorrere dal con le seguenti: anche pendenti alla data del.
17. 6. Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 2, sopprimere la parola: trentesimo.
17. 7. Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

  1. Al primo comma dell'articolo 481 del codice di procedura civile, le parole: «non è iniziata l'esecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «non è stata presentata richiesta di conseguente esecuzione».
17. 01. Daniele Farina, Sannicandro.

ART. 18.
(Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione).

  Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro trenta giorni.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.
*18. 2. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro trenta giorni.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole: oltre il termine di quindici
giorni con le seguenti: oltre il termine di trenta giorni.
*18. 20. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, dopo le parole: quindici giorni dalla aggiungere le seguenti: data di effettiva.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, ultimo periodo, dopo le parole: quindici giorni dalla aggiungere le seguenti: data di effettiva.
18. 1. Molteni.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: trenta giorni dalla aggiungere le seguenti: data di effettiva.
18. 3. Molteni.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 557», secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo comma, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.
* 18. 5. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 557», secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo comma, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.
* 18. 21. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 557», secondo comma, primo periodo, dopo le parole: quindici giorni dalla aggiungere le parole: data di effettiva.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo comma, dopo le parole: quindici giorni dalla aggiungere le parole: data di effettiva.
18. 4. Molteni.

  Al comma 4, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2015 con le seguenti: 15 novembre 2014.
18. 16. Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 4, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2015 con le seguenti: 1o dicembre 2014.
18. 17. Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 4, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2015 con le seguenti: 15 dicembre 2014.
18. 18. Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 4, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2015 con le seguenti: 1o gennaio 2015.
18. 19. Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. All'articolo 136 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto è trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata.
  2. All'articolo 149-bis del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente: «Salvo che la legge disponga diversamente, la notificazione si esegue a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo».
  3. All'articolo 170 del codice di procedura civile, il primo comma sostituito dal seguente: «Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito a mezzo di posta elettronica certificata, salvo che la legge disponga altrimenti.
  4. All'articolo 330, primo comma, del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le notificazioni presso il procuratore costituito o domiciliatario sono comunque eseguite mediante consegna a mezzo di posta elettronica certificata».
  5. All'articolo 370 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente: «La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, presso il domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso. In mancanza di tale notificazione, essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale».
18. 01. Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Turco.

ART. 19.
(Misure per l'efficienza e la semplificazione del processo esecutivo).

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) All'articolo 26, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Se il terzo debitore è istituto bancario o intermediario mobiliare e finanziario o altra società avente le medesime finalità è competente il giudice del luogo dove risiede il creditore pignorante salvo che si proceda per crediti riguardanti rapporti da lavoro dipendente.».
19. 19. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis. All'articolo 167, secondo comma, primo periodo, le parole: «e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio» sono soppresse.
19. 200. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, lettera c), al numero 1) premettere il seguente:
   01. Al secondo comma, le parole: «l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso» sono sostituite dalle seguenti: «l'invito al debitore ad effettuare direttamente all'ufficiale giudiziario presente, o presso».
19. 1. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 492-bis, primo comma, primo periodo, dopo le parole: Su istanza aggiungere le seguenti: del procuratore.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, medesimo capoverso:
    sostituire il secondo comma con il seguente:

  Con l'autorizzazione di cui al primo comma, il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che il procuratore del creditore munito di procura per la fase esecutiva possa procedere alla ricerca telematica, tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso cui è iscritto; l'accesso avviene su richiesta scritta inviata tramite posta certificata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del procuratore del creditore. Alla richiesta di accesso deve essere allegato il provvedimento del Presidente del tribunale di cui al primo comma. L'accesso avviene mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni di accesso il Consiglio dell'Ordine interrogante trasmette quanto prima, al legale del creditore gli estratti integrali delle interrogazioni, in formato informatico a mezzo posta elettronica, ovvero, se non possibile, a mezzo telefax. È fatto divieto al legale del creditore ed alla parte dalla stessa rappresentata di trattare ulteriormente o per altre finalità i dati ricevuti, diffonderli o costituire una banca dati. La violazione di questo divieto oltre ad essere sanzionata ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, costituisce illecito disciplinare per l'avvocato.
    sopprimere i commi dal terzo al settimo;
   sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) Dopo l'articolo 155, sono aggiunti i seguenti:
  «Art. 155-bis. – (Modalità di accesso alle banche dati) – Il Ministro della giustizia individua i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al primo comma dell'articolo 492-bis del codice, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori. Con il medesimo decreto sono individuate le ulteriori banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere che il procuratore del creditore tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati può interrogare tramite collegamento telematico diretto o mediante richiesta al titolare dei dati.
  Il Ministro della giustizia può procedere al trattamento dei dati acquisiti senza provvedere all'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  È istituito, presso ogni Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il registro cronologico denominato «Modello ricerca beni», conforme al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di cui al primo comma.
  L'accesso alle banche dati da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di cui all'articolo 492-bis del codice ed a quelle individuate con il decreto di cui al primo comma è gratuito. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche all'accesso effettuato a norma dell'articolo 155- ter.
  Art. 155-ter – (Accesso alle banche dati tramite i gestori) – Sino all'entrata in vigore del decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 155-bis, primo comma, e in ogni caso, quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati non dovessero risultare funzionanti, il creditore procedente, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-bis le medesime informazioni.
  Art. 155-quater. – (Accesso alle banche dati da parte dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati) – Il legale del creditore corrisponde al Consiglio dell'Ordine per ogni accesso una somma determinata annualmente dallo stesso Consiglio a titolo di rimborso dei costi sostenuti per istituire e mantenere il servizio di accesso.
  Per tale attività di ricerca il procuratore del creditore ha diritto di ottenere dal cliente solo il rimborso di quanto speso per l'accesso di cui al comma 1.
  Il decreto di cui al primo comma dell'articolo 155-bis individua le modalità operative degli accessi espletati dai Consigli dell'Ordine, nonché i modi di vigilanza, ispezioni e controlli sulla regolarità del servizio.»
   b) Dopo l'articolo 164 è aggiunto il seguente:
  «Art. 164-bis. – (Infruttuosità dell'espropriazione forzata). – Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.»
19. 13. Molteni.

  Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 492, primo comma, primo periodo, sostituire le parole da: il presidente del tribunale fino alla fine del comma, con le seguenti: fermo restando quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1o aprile 1981, n. 121, l'ufficiale giudiziario accede, entro 15 giorni dalla richiesta, mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze. Tale attività può essere svolta, in alternativa all'ufficiale giudiziario, direttamente dal difensore della parte munita del titolo esecutivo.

  Conseguentemente, sopprimere il secondo comma.
19. 14. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, dopo la lettera d-bis), aggiungere la seguente:
   d-bis.1) all'articolo 507 dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «L'ordinanza di assegnazione pronunciata ai sensi degli articoli 552 e 553 è comunicata dalla cancelleria al terzo e, decorsi dieci giorni, acquista efficacia di titolo esecutivo nei suoi confronti».
19. 205. Chiarelli.

  Al comma 1, dopo la lettera d-ter) aggiungere la seguente:
   d-quater. dopo l'articolo 542 sono aggiunti seguenti:
  «Art. 542-bis. – (Forma del pignoramento di veicoli terrestri). – Il pignoramento di veicoli terrestri iscritti nel pubblico registro automobilistico o nell'archivio nazionale dei veicoli, anche se sono in possesso di terzi, si esegue mediante notificazione al debitore di un atto, sottoscritto a norma dell'articolo 125 del codice, che contiene:
   1) il cognome e il nome o la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale, il domicilio o la residenza o la sede del creditore, del suo procuratore e del debitore;
   2) gli estremi del titolo esecutivo e del precetto, e la somma per cui si procede al pignoramento;
   3) la targa e il telaio del veicolo, gli eventuali altri dati ricavabili dal registro o dall'archivio, e la dichiarazione che si intende pignorarlo;
   4) le altre indicazioni prescritte dall'articolo 492 del codice.

  Se il veicolo è iscritto nel pubblico registro automobilistico, l'atto di pignoramento deve essere trascritto a cura del creditore.
  Art. 542-ter. – (Custodia e Asporto del veicolo). – Con la notificazione del pignoramento il debitore è costituito custode del veicolo fino a che non venga sostituito.
  Nell'atto di pignoramento il creditore può indicare come custode l'istituto vendite giudiziarie territorialmente competente.
  In tal caso nel termine di sessanta giorni dal pignoramento, pena l'inefficacia della nomina, il creditore consegna all'istituto copia autentica dell'atto di pignoramento, affinché, munito della stessa, provveda all'asporto del veicolo, assumendo da tale momento l'ufficio di custode.
  All'istituto il creditore, dopo l'asporto del veicolo, anticipa un acconto per la custodia, nell'ammontare stabilito dal Presidente del Tribunale con disposizione generale secondo il vigente tariffario.
  Art. 542-quater. – (Istanza e provvedimenti sulla vendita del veicolo). – All'istanza di vendita il creditore deve allegare, a pena di inammissibilità, la nota di trascrizione ed una misura del veicolo, anche estratta telematicamente, aggiornata agli ultimi venti giorni.
  Se il creditore ha allegato all'istanza almeno due estratti di riviste o prontuari specializzati nel settore, che indicano il valore del veicolo pignorato, il giudice dell'esecuzione provvede con decreto, fissando la data e il prezzo base del primo incanto, anche desumendolo da fonti diverse da quelle prodotte dal creditore, e la data di tre successivi incanti, al prezzo ribassato di un quinto rispetto al precedente, delegando la vendita all'istituto vendite giudiziarie, previo asporto se non ancora effettuato.
  Il decreto deve essere notificato al debitore a cura del creditore. Il debitore, nel termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione del decreto, può, con motivata istanza, chiedere al giudice dell'esecuzione che sia espletata una perizia sul veicolo a sue spese. Il giudice provvede con ordinanza sentite le parti.
  Decorso il termine di cui al comma precedente, senza che sia stata depositata l'istanza, il creditore consegna all'istituto vendite giudiziarie copia del decreto, affinché provveda alla vendita.
  Nel caso in cui il creditore non ha allegato la documentazione di stima, ovvero ricorrano gravi motivi, il giudice dell'esecuzione provvede sulla vendita con ordinanza, sentite le parti, eventualmente disponendo una perizia.
  Art. 542-quinquies. – (Assegnazione del veicolo). – Nel caso in cui, all'esito del quarto incanto, il veicolo resti invenduto, il creditore può chiedere l'assegnazione al prezzo del primo incanto.
  In alternativa a quanto previsto dal comma precedente, in qualsiasi fase del procedimento, il creditore può chiedere l'assegnazione in luogo della vendita, al prezzo determinato da una perizia.
  In entrambi i casi il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza sentite le parti.»
19. 15. Molteni.

   Al comma 1, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente 2-bis):
   2-bis) al terzo comma le parole: «se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore» sono sostituite dalle seguenti: «se prova di non avere avuto tempestiva conoscenza dell'ordinanza di fissazione di nuova udienza indicata al comma precedente per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore».
19. 21. Chiarelli.

  Sopprimere il comma 3.
*19. 210. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Sopprimere il comma 3.
*19. 16. Molteni.

   Sopprimere il comma 4.
19. 17. Molteni.

  Al comma 4, sopprimere la lettera b).
19. 201. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 4, lettera b), capoverso, primo comma, alinea, dopo le parole: che rientra tra le spese di esecuzione aggiungere le seguenti: ed è dimezzato nel caso in cui le operazioni non vengano effettuate entro quindici giorni dalla richiesta,

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   al medesimo comma sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

    a) in una percentuale del 3 per cento sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili o crediti pignorati fino ad euro 10.000,00 in una percentuale del 1 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni mobili o crediti pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 e in una percentuale dello 0,5 per cento sull'importo superiore;
    b) in caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo il compenso è posto a carico del Creditore procedente ed è liquidato dal giudice dell'esecuzione nella stessa percentuale di cui al comma precedente calcolata sul valore dei beni pignorati o, se maggiore, sul valore del credito per cui si procede;
   sostituire i commi secondo, terzo e quarto, con i seguenti.
  In ogni caso il compenso dell'ufficiale giudiziario calcolato ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto non può essere superiore ad un importo pari al 3 per cento del valore del credito per cui si procede.
  Le somme complessivamente percepite a norma dei commi secondo terzo, quarto e quinto sono attribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio nella misura del sessanta per cento all'ufficiale o al funzionario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento la residua quota del quaranta per cento è distribuita dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, tra tutti gli altri ufficiali e funzionari preposti al servizio esecuzioni.
  Quando l'ufficiale o il funzionario che ha eseguito il pignoramento è diverso da colui che ha interrogato le banche dati previste dall'articolo 492-bis del codice di procedura civile e dal decreto di cui all'articolo 155-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il compenso di cui al primo periodo del presente comma è attribuito nella misura del cinquanta per cento ciascuno.
19. 18. Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 5, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: dell'ufficiale giudiziario con le seguenti: del Consiglio dell'ordine degli Avvocati.
19. 80. Molteni.

ART. 19-bis.
(Crediti delle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere).

  Sopprimerlo.
19-bis. 1. Grande, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Turco.

ART. 20.
(Monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali e deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalità telematiche).

  Alla rubrica sopprimere le parole da: e deposito a: modalità telematiche.
20. 31. Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
  Art. 20-bis. – (Interpretazione autentica del principio di impignorabilità della prima casa di cui all'articolo 52 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98). – 1. Al fine di assicurare la salvaguardia della proprietà immobiliare del debitore, anche in ragione del particolare contesto economico di riferimento le disposizioni ai cui all'articolo 52 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si applicano anche ai pignoramenti già eseguiti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, per i quali non sia stata ancora effettuata la vendita all'incanto.
20. 02. Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
  Art. 20-bis. – (Interpretazione autentica del principio di impignorabilità della prima casa di cui all'articolo 52 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98). – 1. L'articolo 52 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si interpreta nel senso che le disposizioni più favorevoli al contribuente, riferite all'impignorabilità della prima casa, si applicano anche ai procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto.
20. 03. Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:
  Art. 20-bis. – (Introduzione del titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile, in materia di azione di classe).1. Dopo il titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente:

TITOLO VIII-bis. – DELL'AZIONE DI CLASSE

  Art. 840-bis. – (Ambito di applicazione). – I diritti individuali omogenei derivanti da una o più fonti dell'obbligazione indicati dall'articolo 1173 del codice civile, nonché gli interessi collettivi sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le disposizioni del presente titolo. A tale fine, ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa, può agire per l'accertamento della responsabilità, per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni nonché per l'ottenimento di provvedimenti di inibizione nei confronti degli autori delle condotte lesive. L'azione di classe può essere esperita nei confronti di imprese ovvero nei confronti di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente a fatti commessi nello svolgimento delle loro rispettive attività.

  Art. 840-ter. – (Forma e ammissibilità della domanda). – La domanda per l'azione di classe si propone con atto di citazione.
  Entro il termine di trenta giorni dalla prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda.
  La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata ovvero quando il tribunale non ravvisa omogeneità dei diritti individuali tutelabili ai sensi dell'articolo 840-bis. In caso di inammissibilità per manifesta infondatezza, l'azione di classe potrà essere riproposta qualora vi sia un mutamento del titolo posto a fondamento dell'azione.
  In ogni caso, è fatto salvo il diritto all'azione individuale.

  Art. 840-quater. – (Adesione). – I soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 840-bis che intendono avvalersi degli effetti dell'azione di classe pendente possono aderire a tale azione di classe anche senza il ministero di un difensore.
  L'adesione comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 840-ter e 840-noviesdecies.

  Art. 840-quinquies. – (Modalità di adesione). – L'adesione all'azione di classe si effettua mediante deposito della domanda con sottoscrizione dell'aderente autenticata, unitamente all'eventuale documentazione, presso la cancelleria del tribunale.
  Ogni singola adesione può essere effettuata anche con trasmissione mediante posta certificata presso la cancelleria del tribunale ove è esperita l'azione di classe. L'adesione può essere esperita a decorrere dal momento dell'iscrizione della causa a ruolo, in ogni momento fino al termine perentorio di centoventi giorni assegnato con l'ordinanza di cui all'articolo 840-novies.

  La domanda di adesione deve contenere:
   a) l'indicazione del tribunale davanti al quale l'azione di classe è proposta;
   b) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale aderente;
   c) l'elezione di domicilio presso la cancelleria del tribunale adito ovvero presso lo studio di uno dei procuratori delle parti attrici, con il consenso di questi ultimi;
   d) l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni dell'adesione;
   e) l'esplicita indicazione della volontà di aderire all'azione di classe.

  Gli effetti sulla prescrizione ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile decorrono dalla notificazione della domanda e, per coloro che hanno aderito successivamente, dal deposito dell'atto di adesione.

  Art. 840-sexies. – (Competenza collegiale). – Il tribunale tratta, istruisce e decide la causa in composizione collegiale.

Art. 840-septies. – (Reclamo). – L'ordinanza che decide sull'ammissibilità della domanda per l'azione di classe è reclamabile dalle parti davanti alla corte d'appello nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o dalla sua notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte d'appello decide con ordinanza in camera di consiglio entro quaranta giorni dal deposito del ricorso.
  In caso di accertamento dell'ammissibilità della domanda, la corte d'appello trasmette gli atti al tribunale originariamente adito per la prosecuzione della causa.
  Avverso l'ordinanza emessa dalla corte d'appello è ammesso il ricorso per Cassazione. Il reclamo e il ricorso per Cassazione avverso le ordinanze ammissive non sospendono il procedimento davanti al tribunale.

  Art. 840-octies. – (Regolamentazione delle spese). – Con l'ordinanza di inammissibilità il tribunale e la corte d'appello regolano le spese. La condanna alla refusione delle spese processuali in favore delle parti convenute grava su tutte le parti attrici e sui soggetti aderenti, in parti uguali e in via parziaria. Nel caso di cui al primo comma, il compenso per i difensori delle parti attrici è dovuto solo da queste ultime, salvo diverso accordo intercorso con i soggetti che hanno aderito all'azione di classe.

  Art. 840-novies. – (Contenuto dell'ordinanza di ammissione). – Il tribunale, con l'ordinanza che ammette l'azione di classe ovvero con ordinanza successiva nel caso in cui l'azione sia ammessa con provvedimento della corte d'appello, indica le modalità della più opportuna pubblicità, che devono comprendere la pubblicazione della notizia, con adeguata evidenza, presso i quotidiani o le emittenti radiofoniche o radiotelevisive a maggiore diffusione nella zona interessata. Copia dell'ordinanza è trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne cura ulteriori forme di pubblicità, anche mediante la pubblicazione ne relativo sito internet.

  Con la medesima ordinanza di cui al primo comma, il tribunale:
   a) assegna un termine non inferiore a sessanta giorni entro il quale gli adempimenti pubblicitari devono essere realizzati;
   b) assegna un ulteriore termine di centoventi giorni per la presentazione degli atti di adesione, decorrente dalla data di scadenza del termine di cui alla lettera a);
   c) specifica i criteri in base ai quali i soggetti che decidono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall'azione indicando, ove necessario, la documentazione che deve essere allegata;
   d) si pronuncia sull'ammissibilità delle adesioni già depositate specificando, se necessario, la documentazione che deve essere integrata mediante deposito in cancelleria entro il termine di adesione;
   e) ove ritenuto opportuno, fissa la prestazione di congrua cauzione, a pena di inammissibilità, da parte di soggetti aderenti a garanzia dell'eventuale refusione delle spese processuali in favore delle parti convenute, con le forme e con i modi ritenuti più idonei.

  L'onere di provvedere agli adempimenti pubblicitari grava sulle parti attrici; le spese di pubblicità sono a carico delle parti attrici e degli aderenti, in parti uguali e in solido tra loro.

  Art. 840-decies. – (Ammissibilità delle nuove adesioni, procedibilità e prosecuzione del giudizio) – Decorso il termine di centoventi giorni assegnato per le adesioni il tribunale, con apposita ordinanza da emanare entro quarantacinque giorni, decide sull'ammissibilità delle nuove adesioni intervenute anche in considerazione dell'eventuale omessa prestazione delle cauzioni dovute ai sensi dell'articolo 840-duodecies.
  Con l'ordinanza di cui al primo comma il tribunale dichiara d'ufficio l'improcedibilità della domanda nel caso in cui, alla scadenza del termine, non vi siano state adesioni all'azione e risulti costituita una sola parte attrice.
  Il tribunale, qualora non debba procedere ai sensi del secondo comma, assegna alle parti i termini di cui all'articolo 183, sesto comma, e fissa la successiva udienza per la prosecuzione del giudizio.

  Art. 840-undecies. – (Esclusione dell'intervento dei terzi). – È escluso l'intervento dei terzi ai sensi dell'articolo 105.

  Art. 840-duodecies. – (Sentenza). – Nel caso in cui la sentenza di condanna abbia a oggetto un risarcimento o restituzioni e non sia possibile, per ragioni di economia processuale ovvero per eccessiva complessità, procedere a una liquidazione individuale, il tribunale stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di tali somme e assegna alle parti e agli aderenti un termine, non superiore a novanta giorni, per addivenire a un accordo sulla liquidazione del danno e delle restituzioni.
  Il processo verbale dell'accordo, sottoscritto dalle parti, dagli aderenti e dai componenti il collegio, costituisce titolo esecutivo. Qualora sia opportuno a fini di economia processuale, il tribunale può disporre che i soggetti aderenti, anziché sottoscrivere il verbale dell'accordo, possano depositare in cancelleria una dichiarazione da loro sottoscritta e autenticata ovvero trasmettere una dichiarazione sottoscritta senza autenticazione con posta con certificata a loro intestata, che è allegata al verbale dell'accordo.
  L'accordo può essere raggiunto anche solo tra alcune delle parti attrici o aderenti con alcune delle parti condannate al risarcimento o alle restituzioni. Scaduto il termine senza che l'accordo sia stato raggiunto ovvero nel caso in cui l'accordo sia stato raggiunto solo tra alcuni dei soggetti coinvolti il tribunale, su istanza di almeno una parte o di un soggetto aderente, liquida le somme dovute a ciascun soggetto, anche prendendo in considerazione la documentazione prodotta da ciascun aderente.

  Art. 840-terdecies. – (Esecutività della sentenza). – La sentenza diviene esecutiva decorsi centottanta giorni dalla sua pubblicazione. I pagamenti delle somme dovute effettuati durante tale periodo sono esenti da ogni diritto e incremento, anche per gli accessori di legge, maturati dopo la pubblicazione della sentenza.

  Art. 840-quaterdecies. – (Appello). – Le parti possono proporre appello nel termine perentorio di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza.
  Entro tre mesi dalla decorrenza del termine di cui al primo comma senza che sia intervenuta impugnazione, gli aderenti possono costituirsi parti del procedimento e proporre atto d'appello.

  Art. 840-quinquiesdecies. – (Sospensione della provvisoria esecuzione). – La corte d'appello, richiesta dei provvedimenti di cui all'articolo 283, tiene altresì conto dell'entità complessiva della somma gravante sul debitore, del numero dei creditori, nonché delle riconosciute difficoltà di ripetizione in caso di accoglimento del gravame. In caso di sospensione della provvisoria esecuzione la corte dispone che, fino al passaggio in giudicato della sentenza, la somma complessivamente dovuta dal debitore non sia distribuita e sia depositata con i vincoli e nelle forme ritenuti più opportuni.

  Art. 840-sexiesdecies. – (Efficacia della sentenza). –La sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti degli aderenti. È fatta salva l'azione individuale dei soggetti che non aderiscono all'azione collettiva.

  Art. 840-septiesdecies. – (Unicità delibazione di classe). – Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti dei medesimi soggetti dopo la scadenza del termine ultimo per l'adesione. Quelle proposte entro tale termine sono riunite d'ufficio se pendenti davanti allo stesso tribunale; negli altri casi, il giudice successivamente adito ordina la cancellazione della causa dal ruolo, assegnando un termine non superiore a sessanta giorni per la riassunzione davanti al primo giudice.

  Art. 840-octiesdecies. – (Palmario). – In caso di rigetto nel merito, il compenso per i difensori delle parti attrici è dovuto solo da queste ultime, salvo diversa pattuizione. La condanna alla refusione delle spese processuali in favore delle parti convenute grava su tutte le parti attrici unitamente ai soggetti aderenti, in parti uguali e in via parziaria. In caso di accoglimento della domanda, con pronuncia di sentenza di condanna in favore delle parti attrici, ai difensori di queste ultime, a titolo di compenso premiale, spetta una quota del risarcimento o delle restituzioni da corrispondere con distrazione nei seguenti termini, in considerazione del numero dei componenti la classe e in misura progressiva: a) da 1 a 500, nella misura del 9 per cento; b) da 501 a 1.000, nella misura del 6 per cento; c) da 1.001 a 10.000, nella misura del 3 per cento; d) da 10.001 a 100.000, nella misura del per cento; e) da 100.001 a 500.000, nella misura dell'1,5 per cento; f) da 500.001 a 1.000.000, nella misura dell'1 per cento: g) oltre 1.000.000, nella misura dallo 0,5 per cento. La misura del compenso dovuto a titolo premiale, individuata su ciascuno scaglione, resta impregiudicata dal raggiungimento dello scaglione successivo; in tale caso, ai fini della determinazione del compenso complessivamente dovuto, si devono sommare gli importi ricavati mediante l'applicazione di ciascuna diversa misura percentuale.
  In caso di pluralità di parti attrici, il compenso di natura premiale di cui al secondo comma è ripartito in misura eguale in favore di ciascun difensore o collegio difensivo.

  Art. 840-noviesdecies. – (Pluralità della classe). – Durante lo svolgimento del procedimento, gli attori, gli aderenti e le parti convenute possono liberamente disporre dei propri diritti rinunciandovi o dando luogo a transazioni. A tale fine, gli aderenti possono depositare presso la cancelleria del tribunale gli accordi transattivi stipulati con le parti convenute che siano da loro sottoscritti con l'autenticazione di un procuratore delle parti attrici ovvero con la trasmissione alla controparte, mediante posta certificata, della comunicazione di accettazione all'accordo che deve essere depositata in cancelleria unitamente all'accordo medesimo.
  Nel caso in cui, a seguito del raggiungimento di accordi transattivi tra solo alcuni dei soggetti partecipanti al procedimento, venga a mancare la condizione della pluralità dei soggetti componenti la classe, di cui all'articolo 840-decies, secondo comma, il tribunale dichiara d'ufficio l'improcedibilità della domanda con ordinanza da emanare entro trenta giorni dalla data di deposito in cancelleria dell'accordo transattivo. Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi abbiano espressamente consentito. Gli stessi diritti sono fatti salvi arche nei casi di estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del processo. Nel caso in cui, a seguito di accordi transattivi intercorsi tra le parti, vengano a mancare in tutto le parti attrici, il tribunale assegna agli aderenti un termine, non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore a novanta giorni, per la riassunzione della causa che deve avvenire con la costituzione in giudizio di almeno uno degli aderenti mediante il ministero di un difensore.
  Nel caso in cui, decorso inutilmente il termine di cui al quarto comma, non avvenga la riassunzione del procedimento, il tribunale ne dichiara l'estinzione; in tale caso, l'azione di classe non può essere nuovamente riproposta sulla base dei medesimi fatti e nei confronti degli stessi soggetti. A seguito dell'estinzione, è comunque fatta salva l'azione individuale dei soggetti aderenti.

  Art. 840-vicies. – (Pubblicità per gli aderenti). – Tutte le comunicazioni di cancelleria destinate agli aderenti si intendono perfezionate trascorsi quindici giorni dalla loro pubblicazione mediante affissione in un apposito albo esposto presso la medesima cancelleria e, nel caso in cui sia stato richiesto dall'aderente, anche dal momento della trasmissione a mezzo pec o telefax.

  Art. 840-vicies semel. – (Normativa applicabile). – Il procedimento speciale regolato dal presente titolo, per quanto non espressamente previsto, è disciplinato dalle disposizioni di cui del libro secondo, titoli I e III.
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applica la disciplina vigente prima della medesima data di entrata in vigore.
  3. L'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, è abrogato.

  Conseguentemente, al Capo V, alla rubrica, aggiungere, in fine le parole: nonché in materia di azione di classe.
20. 01. Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

ART. 21.
(Disposizioni in tema di tramutamenti successivi dei magistrati).

  Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire la parola: quattro con la seguente: sei.
21. 1. Agostinelli, Turco, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
  Art. 21.1 – 1. Al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'articolo 64, comma 3, le parole: «non aver compiuto i sessanta anni di età» sono sostituite dalle seguenti: «aver compiuto i sessanta anni di età».
21. 03. Molteni, Caparini.

ART. 21-bis.
(Istituzione dell'ufficio del giudice di pace di Ostia e ripristino dell'Ufficio del giudice di pace di Barra).

  Al comma 3, sostituire le parole: degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra con le seguenti: dell'ufficio del giudice di pace di Ostia.

  Conseguentemente:
   al comma 4 sostituire le parole: agli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra con le seguenti: all'ufficio del giudice di pace di Ostia;
   al comma 5 sostituire le parole: degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra con le seguenti: dell'ufficio del giudice di pace di Ostia;
   al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: gli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra con le seguenti: l'ufficio del giudice di pace di Ostia;
   al comma 7, sostituire le parole: degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra con le seguenti: dell'ufficio del giudice di pace di Ostia;
   al comma 8, sostituire le parole: Gli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra con le seguenti: L'ufficio del giudice di pace di Ostia;
   sostituire il comma 9, con il seguente:
  9. Per le spese di funzionamento dell'ufficio del giudice di pace di Ostia è autorizzata la spesa di euro 158.000 a decorrere dall'anno 2015”.
   sostituire la rubrica con la seguente:
    Istituzione dell'ufficio del giudice di pace di Ostia;
   all'allegato 3:
    sopprimere il paragrafo:
Giudice di pace di Barra;
    sostituire il paragrafo: Giudice di pace di Napoli: Napoli (esclusa municipalità VI) con il seguente: Giudice di pace di Napoli: Napoli, San Giorgio al Cremano.
21-bis. 3. Agostinelli, Turco, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 3, dopo le parole: del giudice di pace di Ostia e di Barra aggiungere le seguenti: e del giudice di pace di Grottaglie.

  Conseguentemente:
   ai commi 4, 5, 6, 7, 8 dopo le parole:
del giudice di pace di Ostia e di Barra aggiungere le seguenti: e del giudice di pace di Grottaglie;
   alla rubrica, dopo le parole: del giudice di pace di Barra, aggiungere le seguenti: e del giudice di pace di Grottaglie.
21-bis. 2. Chiarelli.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Ministero della giustizia effettua una ricognizione sul territorio nazionale al fine di verificare l'effettiva distribuzione dei carichi di lavoro in seguito alla revisione della geografia giudiziaria e di disporre il ripristino di almeno venti uffici del giudice di pace e adotta i provvedimenti necessari alla loro riapertura.
21-bis. 50. Cirielli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 21-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 21-ter. – 1. Il Governo, al fine di superare alcune criticità determinate dalla riforma della geografia giudiziaria attuata in virtù della delega di cui all'articolo 1 della legge 14 settembre 2011 n. 148, e di uniformarsi alle linee guida per la individuazione di mappe giudiziarie atte a garantire la qualità del sistema giudiziario pubblicate dalla European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) il 21 giugno 2013 e quindi successivamente al conferimento della delega ed ai principali decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, è delegato ad adottare entro il termine di 12 mesi uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare realistici risparmi di spesa, evitando che la riorganizzazione determini eccessive difficoltà di accesso alla giustizia per le popolazioni insediate, o disfunzioni nella lotta alla criminalità organizzata, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) prevedere il ripristino di quei Tribunali ordinari e relativi Uffici di Procura attualmente soppressi il cui circondario, nell'assetto ante soppressione, corrispondesse ad un territorio che, in relazione ai parametri medi nazionali, per ampiezza di superficie, orografia, situazione infrastrutturale, presenza di criminalità organizzata di alta intensità, renda a seguito della loro soppressione eccessivamente gravoso l'accesso al servizio giustizia alle popolazioni insediate, o più difficoltosa la lotta alla criminalità organizzata;
   b) prevedere il ripristino di quei Tribunali ordinari e relativi Uffici di Procura attualmente soppressi ove il loro accorpamento, sia in relazione all'importanza degli investimenti recenti per l'allestimento/ristrutturazione delle sedi abbandonate, sia alle spese sostenute e sostenende per la ricezione delle strutture accorpate, sia alla dislocazione delle strutture carcerarie insediate od insediande rispetto le sedi giudiziarie di riferimento, determini eccessivi aggravi di spesa per la finanza pubblica, anche locale;
   c) prevedere il ripristino di quei Tribunali ordinari e relativi Uffici di Procura soppressi ed accorpati alle sedi di grandi aree metropolitane;
   d) prevedere il riassorbimento nelle sedi ripristinate dei magistrati e del personale amministrativo nell'organico ante soppressione, senza che detto riassorbimento costituisca assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, né costituisca trasferimento ad altri effetti;
   e) prevedere le necessarie e conseguenti modificazioni delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo con successivi decreti ministeriali al fine di riportarle allo stato previgente;

  2. Gli schemi dei decreti legislativi previsti al precedente comma sono adottati su proposta del Ministro di Giustizia e successivamente trasmessi alle commissioni parlamentari competenti per materia ai fini dell'espressione dei pareri entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma. I pareri sono resi entro il termine di 30 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi.
  3. Nelle more di attuazione della delega, gli Ordini forensi dei Tribunali Ordinari soppressi rimangono in carica con le attuali funzioni sino al 31 dicembre 2015.
21-bis. 01. Molteni, Caparini.

  Dopo l'articolo 21-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 21-ter. – 1. Il Governo, al fine di superare alcune criticità determinate dalla riforma della geografia giudiziaria attuata in virtù della delega di cui all'articolo 1 della legge 14 settembre 2011 n.148, e di uniformarsi alle linee guida per la individuazione di mappe giudiziarie atte a garantire la qualità del sistema giudiziario pubblicate dalla European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) il 21 giugno 2013 e quindi successivamente al conferimento della delega ed ai principali decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, è delegato ad adottare entro il termine di 12 mesi uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare realistici risparmi di spesa, evitando che la riorganizzazione determini eccessive difficoltà di accesso alla giustizia per le popolazioni insediate, o disfunzioni nella lotta alla criminalità organizzata, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) prevedere che presso le sedi dei 30 Tribunali ordinari soppressi, siano istituite Sezioni Distaccate dei Tribunali accorpanti, con un'articolazione minima delle loro funzioni comprendente competenze riferite all'ex circondario e con distacco di strutture delle Procure accorpanti che eviti eccessive difficoltà di accesso al servizio giustizia per le popolazioni insediate;
   b) escludere dalla previsione di cui alla lettera «A» solo quelle sedi per le quali l'intervenuto accorpamento abbia effettivamente comportato risparmi di spesa per la finanza pubblica anche locale senza determinare eccessive difficoltà di accesso alla giustizia per le popolazioni insediate;

  2. Gli schemi dei decreti legislativi previsti al precedente comma sono adottati su proposta del Ministro di Giustizia e successivamente trasmessi alle commissioni parlamentari competenti per materia ai fini dell'espressione dei pareri entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma. I pareri sono resi entro il termine di 30 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi.
  3. Nelle more di attuazione della delega, gli Ordini forensi dei Tribunali Ordinari soppressi rimangono in carica con le attuali funzioni sino al 31 dicembre 2015.
21-bis. 02. Molteni.

ART. 22.
(Disposizioni finanziarie).

  Sopprimere il comma 2.
22. 1. Agostinelli, Turco, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

  Sostituire il titolo con il seguente: Misure urgenti ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.
Tit. 1. Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Turco.