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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 21 ottobre 2014

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 21 ottobre 2014.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonavitacola, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Capezzone, Carbone, Casero, Castiglione, Catania, Cecconi, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Colonnese, Costa, D'Ambrosio, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Di Salvo, Epifani, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Mannino, Marazziti, Merlo, Meta, Mogherini, Orlando, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Porta, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Tacconi, Taglialatela, Tofalo, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Vitelli, Vito, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonavitacola, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Capezzone, Carbone, Casero, Castiglione, Catania, Cecconi, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Colonnese, Costa, D'Ambrosio, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Di Salvo, Epifani, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Merlo, Meta, Mogherini, Orlando, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Porta, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rughetti, Valeria Valente, Sani, Scalfarotto, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Tacconi, Taglialatela, Tofalo, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Vitelli, Vito, Zanetti.

Annunzio di una proposta di legge.

  In data 20 ottobre 2014 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CIPRINI ed altri: «Modifiche agli articoli 81, 97 e 119 della Costituzione, concernenti l'eliminazione del principio del pareggio di bilancio» (2675).

  Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di un disegno di legge.

  In data 20 ottobre 2014 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

  dai Ministri degli affari esteri e dell'interno:
   «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009» (2676).

  Sarà stampato e distribuito.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge ZACCAGNINI: «Disposizioni per la promozione della coltivazione della cannabis sativa per la produzione di alimenti, cosmetici, semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori, opere di bioingegneria e di bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca» (1797) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Franco Bordo.

  La proposta di legge BOCCIA ed altri: «Modifica all'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente l'introduzione del divieto di utilizzo della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale per la copertura finanziaria delle leggi» (2648) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Martella.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 17 ottobre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Lega italiana per la lotta contro i tumori, per gli esercizi dal 2009 al 2012. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 188).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  Il Consiglio dell'Unione europea, in data 20 ottobre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 71 del Trattato sull'Unione europea, la relazione al Parlamento europeo e ai Parlamenti nazionali sui lavori del Comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna per il periodo gennaio 2013 – giugno 2014 (14440/14), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
  La Commissione europea, in data 20 ottobre 2014, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dall'Unione e della Comunità europea dell'energia atomica in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del Consiglio di associazione e del Comitato di associazione, all'istituzione di due sottocomitati e alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» (COM(2014) 636 final), corredata dai relativi allegati (COM(2014) 636 final – Annexes 1 to 3), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Lettera rettificativa n. 1 al bilancio generale 2015 – Stato delle spese per sezione – Sezione III – Commissione – Sezione VIII – Mediatore europeo (COM(2014) 637 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Attuazione dello strumento europeo Progress di microfinanza – 2013 (COM(2014) 639 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla resilienza di breve termine del sistema del gas europeo – Preparazione in vista di un'eventuale interruzione delle forniture dall'Est tra l'autunno e l'inverno 2014-2015 (COM(2014) 654 final), corredata dai relativi allegati (COM(2014) 654 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

  Il Presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 10 ottobre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dei verbali delle sedute della Commissione relative ai mesi di maggio, giugno e luglio 2014.

  Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1533 – DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA – LEGGE EUROPEA 2013-BIS (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (A.C. 1864-B)

A.C. 1864-B – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 1864-B – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sull'articolo aggiuntivo 24.01, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sull'emendamento 32.1.

A.C. 1864-B – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Disposizioni in materia di immigrazione e rimpatri. Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 dicembre 2012 nella causa C-430/11. Caso EU Pilot 6534/14/HOME).

  1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 5, il comma 7 è sostituito dal seguente:
  «7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, rilasciati dall'autorità di uno Stato membro dell'Unione europea e validi per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro il termine di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 309»;
   b) all'articolo 5, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
  «7-bis. Allo straniero di cui al comma 7, che si è trattenuto nel territorio nazionale oltre i tre mesi dall'ingresso, il questore intima di recarsi immediatamente, e comunque non oltre sette giorni dalla notifica dell'intimazione, nello Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, in corso di validità.
  7-ter. Nei confronti dello straniero che ha violato l'intimazione di cui al comma 7-bis è adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2. L'allontanamento è eseguito verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno. Qualora sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, ovvero dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il provvedimento di espulsione è adottato sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione e l'allontanamento è eseguito con destinazione fuori del territorio dell'Unione europea.
  7-quater. È autorizzata la riammissione nel territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro dell'Unione europea, in possesso di un permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare rilasciati dall'Italia e in corso di validità, a condizione che non costituisca un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato»;
   c) all'articolo 13, prima del comma 4 è inserito il seguente:
  «3-septies. Nei confronti dello straniero sottoposto alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità per i reati di cui all'articolo 10-bis o all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater, l'espulsione prevista dal presente articolo è eseguita in ogni caso e i giorni residui di permanenza domiciliare o di lavoro di pubblica utilità non eseguiti si convertono nella corrispondente pena pecuniaria secondo i criteri di ragguaglio indicati nei commi 2 e 6 dell'articolo 55 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274»;
   d) all'articolo 13, dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:
  «14-bis. Il divieto di cui al comma 13 è registrato dall'autorità di pubblica sicurezza e inserito nel sistema di informazione Schengen, di cui alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, resa esecutiva con legge 30 settembre 1993, n. 388.
  14-ter. In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, lo straniero che si trova nelle condizioni di cui al comma 2 può essere rinviato verso tali Stati»;
   e) all'articolo 14, il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, il questore può chiedere al giudice di pace una o più proroghe qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio. In ogni caso il periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno del centro di identificazione e di espulsione non può essere superiore a novanta giorni. Lo straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di novanta giorni indicato al periodo precedente, può essere trattenuto presso il centro per un periodo massimo di trenta giorni. Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le informazioni sull'identità e sulla nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche. Ai soli fini dell'identificazione, l'autorità giudiziaria, su richiesta del questore, dispone la traduzione del detenuto presso il più vicino posto di polizia per il tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti di coordinamento»;
   f) all'articolo 14, comma 5-bis, primo periodo, dopo le parole: «l'allontanamento dal territorio nazionale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero dalle circostanze concrete non emerga più alcuna prospettiva ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di origine o di provenienza»;
   g) all'articolo 16, comma 1, le parole: «per un periodo non inferiore a cinque anni» sono soppresse;
   h) all'articolo 16, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. In caso di sentenza di condanna per i reati di cui all'articolo 10-bis o all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater, la misura dell'espulsione di cui al comma 1 può essere disposta per la durata stabilita dall'articolo 13, comma 14. Negli altri casi di cui al comma 1, la misura dell'espulsione può essere disposta per un periodo non inferiore a cinque anni».

A.C. 1864-B – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 14.
(Disposizioni in materia di orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Procedura di infrazione n. 2011/4185).

  1. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati il comma 13 dell'articolo 41 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e il comma 6-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
  2. Per fare fronte alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari e l'ottimale funzionamento delle strutture, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso una più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili sulla base della legislazione vigente. A tal fine, entro il termine previsto dal comma 1, le medesime regioni e province autonome attuano appositi processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture e dei servizi dei propri enti sanitari nel rispetto delle disposizioni vigenti e tenendo anche conto di quanto disposto dall'articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  3. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto sanità disciplinano le deroghe alle disposizioni in materia di riposo giornaliero del personale del Servizio sanitario nazionale preposto ai servizi relativi all'accettazione, al trattamento e alle cure, prevedendo altresì equivalenti periodi di riposo compensativo, immediatamente successivi al periodo di lavoro da compensare, ovvero, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per ragioni oggettive, adeguate misure di protezione del personale stesso. Nelle more del rinnovo dei contratti collettivi vigenti, le disposizioni contrattuali in materia di durata settimanale dell'orario di lavoro e di riposo giornaliero, attuative dell'articolo 41, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, cessano di avere applicazione a decorrere dalla data di abrogazione di cui al comma 1.

A.C. 1864-B – Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 17.
(Disposizioni in materia di bevande a base di succo di frutta. Caso EU Pilot n. 4738/13/ENTR).

  1. Le bibite analcoliche di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, e successive modificazioni, prodotte in Italia e vendute con il nome dell'arancia a succo, o recanti denominazioni che a tale agrume si richiamino, devono avere un contenuto di succo di arancia non inferiore a 20 g per 100 cc o dell'equivalente quantità di succo di arancia concentrato o disidratato in polvere, fatte salve quelle destinate alla commercializzazione verso altri Stati dell'Unione europea o verso gli altri Stati contraenti l'Accordo sullo Spazio economico europeo, nonché verso Paesi terzi.
  2. I commi 16, 16-bis e 16-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono abrogati.
  3. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal dodicesimo mese successivo al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, di cui è data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
  4. Le bevande prive del contenuto minimo obbligatorio ai sensi del comma 1, prodotte anteriormente alla data di inizio dell'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, possono essere commercializzate fino all'esaurimento delle scorte.

A.C. 1864-B – Articolo 22

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 22.
(Disposizioni in materia di attribuzioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico nel settore del mercato dell'energia all'ingrosso. Attuazione del regolamento (UE) n. 1227/2011).

  1. Al fine di assicurare l'applicazione del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, nell'esercizio dei poteri di indagine ed esecuzione, può:
   a) accedere a tutti i documenti rilevanti e richiedere informazioni ai soggetti coinvolti o informati sui fatti, anche mediante apposite audizioni personali;
   b) effettuare sopralluoghi e ispezioni;
   c) chiedere i tabulati telefonici esistenti e i registri esistenti del traffico di dati di cui al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fissando il termine per le relative comunicazioni;
   d) intimare la cessazione delle condotte poste in essere in violazione del regolamento (UE) n. 1227/2011;
   e) presentare presso il competente tribunale istanza di sequestro o di confisca del prodotto o del profitto dell'illecito, comprese somme di denaro;
   f) presentare presso il tribunale o altra autorità competente istanze di divieto dell'esercizio di un'attività professionale.
  2. I poteri di cui al comma 1 sono esercitati in modo proporzionato e nei limiti di quanto necessario al perseguimento delle finalità del regolamento (UE) n. 1227/2011. I poteri di cui al medesimo comma 1, lettera c), sono esercitati previa autorizzazione del procuratore della Repubblica.
  3. Per lo svolgimento di indagini relative a casi di sospetta violazione dei divieti di cui agli articoli 3 e 5 o dell'obbligo di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1227/2011, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico può avvalersi della collaborazione del Gestore dei mercati energetici (GME) e del Gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, con riferimento ai mercati da essi gestiti, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, ultimo comma, del medesimo regolamento, e, in relazione alla fattispecie trattata, ferme restando le rispettive competenze, coordina la propria attività con quella dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Per lo svolgimento di indagini relative a casi di sospetta violazione del divieto di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1227/2011, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, ove opportuno in relazione alla fattispecie trattata, ferme restando le rispettive competenze, coordina la propria attività con quella della Commissione nazionale per le società e la borsa.
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico irroga sanzioni amministrative pecuniarie da euro 20.000 a euro 3 milioni nei confronti dei soggetti che, essendo in possesso di informazioni privilegiate in relazione a vendite all'ingrosso di prodotti energetici, pongano in essere una delle condotte previste dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1227/2011, in conformità con quanto previsto dal medesimo articolo 3.
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico irroga sanzioni amministrative pecuniarie da euro 20.000 a euro 5 milioni nei confronti dei soggetti che pongano in essere una delle condotte manipolative del mercato definite dall'articolo 2, numeri 2) e 3), e dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1227/2011.
  6. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico irroga sanzioni amministrative pecuniarie da euro 20.000 a euro 3 milioni nei confronti dei soggetti inadempienti all'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1227/2011.
  7. In caso di inottemperanza agli obblighi informativi previsti dagli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) n. 1227/2011, nonché in caso di trasmissione di informazioni incomplete o non veritiere o non tempestivamente aggiornate, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico irroga sanzioni amministrative pecuniarie da euro 10.000 a euro 200.000.
  8. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico può aumentare le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiano inadeguate anche se applicate nella misura massima.
  9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico disciplina con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori, in conformità all'articolo 45 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, e successive modificazioni.
  10. Nell'ambito della relazione annuale al Parlamento, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico dà sinteticamente conto delle attività svolte nel settore del mercato dell'energia all'ingrosso, come integrate ai sensi del presente articolo, introducendo un capitolo apposito riferito all'integrità e alla trasparenza del mercato dell'energia.
  11. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo, aggiuntive rispetto a quelle previste dalla legislazione vigente, affluiscono ad un apposito fondo, denominato «Fondo costi energia elettrica e gas» (FOCEES), istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, finalizzato a ridurre i costi dell'energia elettrica e del gas a carico dei cittadini e delle imprese. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità di funzionamento del FOCEES. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 1864-B – Proposta emendativa

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE NON MODIFICATO DAL SENATO

ART. 24.
(Norme di interpretazione autentica e modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Caso EU PILOT 5216/13/ENTR).

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117. Procedura di infrazione n. 2009/2230).

  1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato in violazione manifesta del diritto o con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato e contro il soggetto riconosciuto colpevole per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale. Costituisce dolo il carattere intenzionale della violazione del diritto»;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Salvi i casi previsti dai commi 3 e 3-bis, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di valutazione del fatto e delle prove»;
   c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi del comma 1, deve essere valutato se il giudice abbia tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato, con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto. In caso di violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, se non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 2,45 milioni di euro per l'anno 2014 e in 4,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
  3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, nel programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.
24. 01. Gianluca Pini.

A.C. 1864-B – Articolo 32

ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 32.
(Disposizioni in materia di certificato successorio europeo).

  1. Il certificato successorio europeo di cui agli articoli 62 e seguenti del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, è rilasciato, su richiesta di una delle persone di cui all'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento stesso, da un notaio, in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 62 a 73 del citato regolamento.
  2. Avverso le decisioni adottate dall'autorità di rilascio ai sensi dell'articolo 67 del regolamento (UE) n. 650/2012 è ammesso reclamo davanti al tribunale, in composizione collegiale, del luogo in cui è residente il notaio che ha adottato la decisione impugnata. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 739 del codice di procedura civile.
  3. Nei territori in cui vige il sistema del libro fondiario continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al titolo II del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, in materia di rilascio del certificato di eredità e di legato.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 32.
(Disposizioni in materia di certificato successorio europeo).

  Sopprimere il comma 3.
32. 1. Borghesi.

A.C. 1864-B – Articolo 33

ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo VII
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 33.
(Clausola di invarianza finanziaria).

  1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 34, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 1864-B – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    esaminato l'Atto Camera 1864-B «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis»;
    l'articolo 3 interviene su diverse disposizioni in materia di espulsione dello straniero irregolare, per adeguare il diritto interno alle norme comunitarie, anche alla luce dell'interpretazione di alcune sentenze della Corte di giustizia europea;
    la lettera a) modifica l'articolo 5 comma 7 del testo unico immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998) che reca una novella onde prevedere che lo straniero munito del permesso di soggiorno o di qualsiasi autorizzazione conferente allo straniero il diritto a soggiornare debba dichiarare la sua presenza al questore entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio dello Stato;
    è soppressa altresì la previsione dell'espulsione amministrativa, per il caso di mancata dichiarazione entro sessanta giorni dall'ingresso nel territorio,

impegna il Governo

a prevedere, in un prossimo provvedimento, disposizioni che siano tese ad aumentare del doppio le sanzioni previste dal comma 7 citato in premessa se il cittadino extracomunitario sottoposto a controllo non sia in possesso dell'apposita ricevuta rilasciata dal questore che certifichi la dichiarazione di soggiorno.
9/1864-B/1Matteo Bragantini, Borghesi.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato l'Atto Camera 1864-B «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis»;
    l'articolo 3 interviene su diverse disposizioni in materia di espulsione dello straniero irregolare, per adeguare il diritto interno alle norme comunitarie, anche alla luce dell'interpretazione di alcune sentenze della Corte di giustizia europea,

impegna il Governo

a prevedere, in un prossimo provvedimento, disposizioni che siano tese a prevedere che in nessun caso, nei confronti del condannato ai sensi dell'articolo 13-bis del testo unico sull'immigrazione, può essere nuovamente adottato un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 16 del suddetto testo unico nonché che i condannati siano esclusi dai benefici di cui alla legge sull'ordinamento penitenziario.
9/1864-B/2Molteni, Borghesi.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato l'Atto Camera 1864-B «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis»;
    l'articolo 3 interviene su diverse disposizioni in materia di espulsione dello straniero irregolare, per adeguare il diritto interno alle norme comunitarie, anche alla luce dell'interpretazione di alcune sentenze della Corte di giustizia europea;
    la lettera h) che modifica l'articolo 16 del testo unico immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998) rimodulando la durata del divieto di reingresso a seguito di condanna per il reato immigrazione irregolare, attualmente di non meno 5 anni, equiparandola a quella del divieto di reingresso per altre ipotesi, ossia da 3 a 5 anni (sentenza CGUE 6 dicembre 2011, C-430/11),

impegna il Governo

a prevedere, in un prossimo provvedimento, disposizioni che siano tese a prevedere modifiche del suddetto comma 2 dell'articolo 16 del testo unico immigrazione le quali prevedano che l'espulsione di cui al comma 1 sia eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4 del suddetto testo unico, nonché qualora sia impossibile reperire il vettore o altro mezzo di trasporto idoneo ai sensi dell'articolo 14 comma 1 del suddetto testo unico, il giudice ordini comunque l'espulsione, disponendo altresì che essa rimanga sospesa fino al reperimento del vettore medesimo, fatte salve, nelle more, le misure cautelari eventualmente adottate, infine nei casi di cui al precedente periodo, la sentenza sia immediatamente comunicata al questore, affinché, nella gestione delle risorse di cui all'articolo 14-bis del suddetto testo unico, provveda con la massima priorità all'esecuzione della relativa espulsione.
9/1864-B/3Caparini, Borghesi.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato l'Atto Camera 1864-B («Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis»;
    l'articolo 2 modifica il decreto legislativo n. 96 del 2001 recante attuazione della direttiva 98/5/UE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello di acquisizione della relativa qualifica professionale;
    la disposizione sostituisce il comma 1 dell'articolo 18 del citato decreto legislativo, relativo alla ragione sociale sotto cui agisce la società tra avvocati, sopprimendo tra gli elementi costitutivi della ragione sociale, il riferimento al nome e al titolo professionale di tutti i soci ovvero di uno o più soci, seguito dalla locuzione «ed altri»;
    il nuovo comma 1 prevede, infatti, che la ragione sociale della società tra avvocati debba contenere soltanto l'indicazione di società tra avvocati, in forma abbreviata sta (l'attuale forma abbreviata è, invece stp acronimo di «società tra professionisti»),

impegna il Governo

a prevedere, in un prossimo provvedimento, disposizioni che siano tese a rendere l'indicazione più chiara e precisa affinché coloro che si dovessero rapportare con questi tipi di società comprendano da subito quale sia la ragione sociale, poiché la forma abbreviata sta è poco significativa e conosciuta.
9/1864-B/4Bossi, Borghesi.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato l'Atto Camera 1864-B («Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis»;
    l'articolo 2 modifica il decreto legislativo n. 96 del 2001 recante attuazione della direttiva 98/5/UE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello di acquisizione della relativa qualifica professionale;
    la disposizione sostituisce il comma 1 dell'articolo 18 del citato decreto legislativo, relativo alla ragione sociale sotto cui agisce la società tra avvocati, sopprimendo tra gli elementi costitutivi della ragione sociale, il riferimento al nome e al titolo professionale di tutti i soci ovvero di uno o più soci, seguito dalla locuzione «ed altri»;
    il nuovo comma 1 prevede, infatti, che la ragione sociale della società tra avvocati debba contenere soltanto l'indicazione di società tra avvocati, in forma abbreviata sta (l'attuale forma abbreviata è, invece stp acronimo di «società tra professionisti»),

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, in un prossimo provvedimento, disposizioni che siano tese a rendere l'indicazione più chiara e precisa affinché coloro che si dovessero rapportare con questi tipi di società comprendano da subito quale sia la ragione sociale, poiché la forma abbreviata sta è poco significativa e conosciuta.
9/1864-B/4. (Testo modificato nel corso della seduta).  Bossi, Borghesi.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato l'Atto Camera 1864-B («Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis»;
    l'articolo 21 contiene disposizioni in materia di contratti pubblici, relative all'istituto dell'avvalimento, permettendo l'avvalimento di più imprese ausiliarie;
    con l'applicazione dell'istituto dell'avvalimento, un operatore economico che partecipa ad una procedura di gara per l'affidamento di un appalto pubblico per il quale è richiesto il possesso di determinati requisiti (economico-finanziari o tecnico-organizzativi), può dichiarare di avvalersi dei requisiti di un altro operatore economico;
    ai sensi dell'applicazione dell'articolo 21, l'impresa che vince la gara potrebbe non avere gran parte dei requisiti di quelli richiesti per la partecipazione all'appalto e ciò si ritiene al quanto rischioso ai fini della garanzia della trasparenza e della dimostrazione delle capacità dell'impresa, anche alla luce degli ultimi scandali emersi in materia di appalti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi dell'articolo 21, al fine di assumere le opportune iniziative, anche di carattere legislativo, volte a ristabilire limiti all'utilizzo dell'istituto dell'avvalimento, per garantire la trasparenza della dimostrazione delle capacità delle imprese nelle procedure di gara per l'affidamento degli appalti pubblici.
9/1864-B/5Gianluca Pini, Borghesi.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato l'Atto Camera 1864-B «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis»;
    l'articolo 4 interviene sul Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006) sostituendo la richiesta dell'obbligo di marcatura CE, per i camini o condotti in plastica, con il concetto di idoneità degli stessi all'uso in conformità ad alcuni requisiti di fonte europea;
    questo articolo, andando ad eliminare l'obbligo della marcatura CE, potrebbe favorire l'ingresso di prodotti fabbricati in Cina,

impegna il Governo

a prevedere, in un prossimo provvedimento, disposizioni che siano tese ad assicurare il rispetto della vigente normativa in materia di tutela dell'ambiente, della salute e sicurezza sul lavoro.
9/1864-B/6Allasia, Borghesi.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato l'Atto Camera 1864-B «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis);
   l'articolo 5 estende alle imprese di investigazione privata l'ambito di applicazione della previsione di cui al comma 1 dell'articolo 134-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931 e prevede che, allo svolgimento in Italia di servizi transfrontalieri e di quelli temporanei di investigazione privata e di informazioni commerciali delle imprese legalmente autorizzate a svolgere la stessa attività presso un altro Stato membro, si applichi una procedura semplificata rispetto a quella prevista per le analoghe attività di vigilanza private,

impegna il Governo

a prevedere, in un prossimo provvedimento, disposizioni che siano tese a prevedere che le suddette imprese debbano fornire alle autorità italiane dettagliata documentazione concernente eventuali pendenze e precedenti giudiziari del personale chiamato a fornire i predetti servizi.
9/1864-B/7Invernizzi, Borghesi.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato l'Atto Camera 1864-B «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis»;
    apprezzato lo sforzo fatto per mantenere l'ordinamento giuridico italiano al passo con le innovazioni apportate dall'attività legislative in sede comunitaria;
    rilevando, peraltro, come l'adeguamento al contesto normativo comunitario non preclude attività che permettano alla Repubblica di tutelare l'interesse nazionale a mantenere competitivo e vitale il sistema produttivo del Paese;
    sottolineando come l'ingresso delle società di investigazione privata nel nostro Paese rappresenti un elemento di novità di per sé non negativo, ma ponga in termini nuovi il problema della protezione della riservatezza nel nostro Paese, giacché nulla vieta di immaginare che società di investigazione estere possano ricevere commesse da soggetti residenti in Stati terzi finalizzate all'acquisizione di informazioni sul nostro territorio nazionale potenzialmente lesive degli interessi di soggetti privati, anche imprenditoriali, italiani,

impegna il Governo

a prevedere, in un prossimo provvedimento, disposizioni che siano tese ad introdurre misure regolamentari ed amministrative idonee ad assicurare il monitoraggio a campione delle attività condotte sul territorio nazionale dalle società estere di investigazione privata ammesse ad operarvi.
9/1864-B/8Marcolin, Borghesi.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato l'Atto Camera 1864*B «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis»;
    l'articolo 7 estende le agevolazioni fiscali – in termini di deduzioni, detrazioni e regime fiscale agevolato dei cosiddetti «minimi» – previste per i soggetti residenti nel territorio dello Stato ai contribuenti che, pur essendo fiscalmente residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE), producono almeno il 75 per cento del proprio reddito complessivo in Italia (cosiddetto «non residenti Schumacker»);
    la decorrenza di tali estensioni, si applicheranno dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014,

impegna il Governo

a prevedere, in un prossimo provvedimento, disposizioni che siano tese a prorogare, almeno di un anno, la decorrenza dell'estensione in oggetto.
9/1864-B/9Guidesi, Borghesi.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato l'Atto Camera 1864-B «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis»;
    l'articolo 23 interviene sulla disciplina della rete di distribuzione dei carburanti al fine di liberalizzare maggiormente i distributori self-service;
    sulla base del decreto-legge n. 98 del 2011, le stazioni di servizio situate al di fuori delle zone urbane possono offrire modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato senza la presenza del personale, mentre le stazioni di servizio non presidiate non sono autorizzate nelle aree urbane, poiché la presenza di personale è sempre obbligatoria. Ciò, ad avviso della Commissione europea potrebbe costituire un vincolo alla libertà di stabilimento delle persone stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea che desiderino avviare una stazione di servizio completamente automatizzata nelle aree urbane in Italia, senza la presenza del titolare o dei suoi dipendenti;
    con il suddetto articolo, vengono escluse le limitazioni all'utilizzo continuativo delle apparecchiature self-service, anche senza assistenza, agli impianti di distribuzione ovunque ubicati (e non più solo per questi posti fuori dai centri abitati),

impegna il Governo

a prevedere, in un prossimo provvedimento, disposizioni che siano tese a modificare il decreto-legge n. 98 del 2011 prevedendo la presenza di un addetto al fine di salvaguardare le piccole e medie imprese nonché l'occupazione e la sicurezza degli impianti.
9/1864-B/10Prataviera, Borghesi.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato l'Atto Camera 1864-B «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis»;
    l'articolo 32 reca disposizioni sul certificato successorio europeo;
    il certificato successorio europeo non ha natura obbligatoria e non sostituisce i documenti utilizzati negli Stati membri per gli stessi scopi. Esso può essere richiesto dagli eredi, dai legatari che vantano diritti diretti sulla successione e dagli esecutori testamentari o amministratori dell'eredità e produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento;
    il comma 3 dell'articolo 32 prevede che nei territori in cui vige il sistema del libro fondiario continua ad applicarsi la disciplina in materia di rilascio del certificato di eredità e di legato stabilite dal regio decreto n. 499 del 1929,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi dell'articolo 32, comma 3, al fine di prevedere, in un prossimo provvedimento, opportune modifiche in quanto non si ravvede la necessità di continuare con un certificato del libro fondiario di antica memoria il quale può essere sostituito dal certificato successorio europeo.
9/1864-B/11Giancarlo Giorgetti, Borghesi.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato l'Atto Camera 1864-B «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis»;
    in seguito alla sollecitazione del servizio giuridico della Commissione europea il quale, attraverso una nota del 14 marzo 2012 delle direzioni generali Fiscalità e Unione doganale, da una parte, e Bilancio, dall'altra, della Commissione europea, volta a dare soluzione ad un quesito presentato dall'Agenzia delle dogane italiane, il provvedimento in esame modifica l'articolo 68 del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546;
    in particolare, l'articolo 10, comma 2, interviene sul suddetto articolo 68 per aggiungere un terzo comma in cui si prevede che, in pendenza di processo, il pagamento delle risorse proprie tradizionali e dell'imposta sul valore aggiunto sia disciplinato dalle disposizioni europee come disciplinate dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, nel testo riformato dal regolamento (UE) n. 952/2013 del 9 ottobre 2013, e dalle altre disposizioni dell'Unione europea in materia;
    la modifica va però al di là delle richieste comunitarie e potrebbe comportare conseguenze gravissime poiché espone i contribuenti all'obbligo di pagare anche dopo la sentenza favorevole, pena l'esecuzione forzata;
    l'intento che tale intervento sembra perseguire è quello di rendere esecutiva la sentenza del processo tributario in materia doganale solo a favore della dogana, che potrà riscuotere i dazi dovuti in base all'accertamento sia in caso di sentenza favorevole all'amministrazione, sia in caso di annullamento dell'atto impugnato, producendo un effetto svantaggioso per il contribuente che, anche qualora si veda accogliere il ricorso presentato e pur in presenza di una sentenza che abbia dichiarato illegittimo l'atto impositivo, si vede comunque costretto a pagare l'amministrazione finanziaria;
    seppur l'Avvocatura dello Stato non abbia ritenuto l'articolo 68 in contrasto con le norme comunitarie e nonostante la dichiarata incostituzionalità del principio solve et repete sancito nella sentenza del 29 marzo 1961 n. 21 della Corte costituzionale, in base alla quale tale principio non trova oggi più applicazione nel diritto tributario per contrasto con gli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione, l'atto in oggetto ha comunque previsto una modifica peggiorativa e sfavorevole nei confronti del contribuente,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, ristabilendo in occasione di un prossimo provvedimento quantomeno il precedente regime, al fine di prevedere delle condizioni più favorevoli per il contribuente che prevedano la sospensione dei pagamenti dovuti all'amministrazione finanziaria sia in caso di processo pendente, sia in caso di sentenza favorevole al contribuente, anche se non ancora definitiva.
9/1864-B/12Busin, Borghesi.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato l'Atto Camera 1864-B «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis»;
    l'articolo 22, soppresso durante l'esame al Senato in quanto confluito nel decreto-legge n. 91 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, prevedeva modifiche alla disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS), contenute nella parte seconda e nei relativi allegati del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto Codice dell'ambiente), al fine di superare i rilievi mossi dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2009/2086;
    in data 31 luglio 2013 durante l'esame della legge europea 2013 (A.C. 1327) è stato accolto dal Governo un ordine del giorno n. 9/1327/16;
    l'articolo 15 del citato decreto-legge n. 91 del 2014 alla lettera c) del comma 1 prevede che il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sia emanato previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con il quale vengono definiti i criteri e le soglie da applicare per l'assoggettamento dei progetti di cui all'allegato IV della parte II alla procedura di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sulla base dei criteri stabiliti dall'allegato V;
    l'allegato IV della parte II è relativo ai progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano,

impegna il Governo

a tenere in massima considerazione il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nel decreto ministeriale di cui al suddetto articolo 15 comma 1 lettera c) del decreto-legge n. 91 del 2014, ai fini dell'individuazione dei criteri e delle soglie per lo screening dei progetti da sottoporre a procedura di VIA.
9/1864-B/13Grimoldi, Borghesi.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato l'Atto Camera 1864-B «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis»;
    l'articolo 22, soppresso durante l'esame al Senato in quanto confluito nel decreto-legge n. 91 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, prevedeva modifiche alla disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS), contenute nella parte seconda e nei relativi allegati del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto Codice dell'ambiente), al fine di superare i rilievi mossi dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2009/2086;
    in data 31 luglio 2013 durante l'esame della legge europea 2013 (A.C. 1327) è stato accolto dal Governo un ordine del giorno n. 9/1327/17;
    il comma 5 dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004 n. 308, che conferisce una delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, prevede un doppio passaggio degli schemi dei decreti legislativi, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Le procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per la valutazione ambientale strategica (VAS) costituiscono una parte fondamentale del Codice dell'ambiente;
    l'articolo 15 del citato decreto-legge n. 91 del 2014 alla lettera c) del comma 1 prevede che il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sia emanato previa intesa della Conferenza Stato regioni nonché previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia con il quale si definiscono i criteri e le soglie da applicare per l'assoggettamento dei progetti di cui all'allegato IV alla procedura di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sulla base dei criteri stabiliti dall'allegato V,

impegna il Governo

a tenere in massima considerazione il parere delle competenti Commissioni parlamentari sul decreto ministeriale, di cui al suddetto articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 91 del 2014, ai fini dell'individuazione dei criteri e delle soglie per lo screening dei progetti da sottoporre a procedura di VIA.
9/1864-B/14Fedriga, Borghesi.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato l'Atto Camera 1864-B «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis»;
    l'articolo 22, soppresso durante l'esame al Senato in quanto confluito nel decreto-legge n. 91 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, prevedeva modifiche alla disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS), contenute nella parte seconda e nei relativi allegati del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto Codice dell'ambiente), al fine di superare i rilievi mossi dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2009/2086;
    in data 31 luglio 2013 durante l'esame della legge europea 2013 (A.C. 1327) è stato accolto dal Governo un ordine del giorno n. 9/1327/17;
    il comma 5 dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004 n. 308, che conferisce una delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, prevede un doppio passaggio degli schemi dei decreti legislativi, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Le procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per la valutazione ambientale strategica (VAS) costituiscono una parte fondamentale del Codice dell'ambiente;
    l'articolo 15 del citato decreto-legge n. 91 del 2014 alla lettera c) del comma 1 prevede che il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sia emanato previa intesa della Conferenza Stato regioni nonché previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia con il quale si definiscono i criteri e le soglie da applicare per l'assoggettamento dei progetti di cui all'allegato IV alla procedura di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sulla base dei criteri stabiliti dall'allegato V,

impegna il Governo

a tenere in considerazione il parere delle competenti Commissioni parlamentari sul decreto ministeriale, di cui al suddetto articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 91 del 2014, ai fini dell'individuazione dei criteri e delle soglie per lo screening dei progetti da sottoporre a procedura di VIA.
9/1864-B/14. (Testo modificato nel corso della seduta).  Fedriga, Borghesi.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato l'Atto Camera 1864-B «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis»;
    il nostro Paese è esposto nel settore dei rifiuti a pesanti procedure di infrazione da parte della Commissione europea. Si tratta in particolare delle procedure di infrazione n. 2003/2077 e 2007/2195;
    la procedura di infrazione n. 2007/2195 riguarda la gestione dei rifiuti in Campania. In data 20 giugno 2013 la Commissione europea ha deciso di deferire il nostro Paese alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260 del TFUE per non essersi conformata alla sentenza della Corte di giustizia del marzo 2010 (causa C-297/08) che la riconosce responsabile di non aver stabilito una rete adeguata e integrata di impianti per lo smaltimento dei rifiuti in Campania;
    con tale decisione, la commissione UE propone alla Corte di comminare all'Italia una sanzione pecuniaria nella forma di una somma forfettaria, calcolata sulla base di 28.090 euro per ogni giorno trascorso tra la data della prima sentenza ex articolo 258 TFUE (marzo 2010) e la data della seconda sentenza della Corte a seguito del deferimento in esame, inoltre una penalità di mora giornaliera pari a 256.819 euro dal giorno in cui la Corte pronuncerà la seconda sentenza fino al completo adempimento di quest'ultima;
    l'articolo 41 del decreto-legge n. 69 del 2013 (cosiddetto decreto «del fare»), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013 reca, tra l'altro, disposizioni per accelerare le procedure per la realizzazione e l'avvio della gestione degli impianti di rifiuti in Campania,

impegna il Governo

a riferire al Parlamento sullo stato di attuazione delle azioni assunte dalla regione Campania e condivise dal Governo in merito alla realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti della regione stessa al fine di evitare le penalità richieste dalla Commissione europea.
9/1864-B/15Caon, Borghesi.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato l'Atto Camera 1864-B «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis»;
    il nostro Paese è esposto nel settore dei rifiuti a pesanti procedure di infrazione da parte della Commissione europea, sia per questioni relative a discariche sia per la rete integrata delle discariche. Si tratta in particolare delle procedure di infrazione n. 2003/2077 e 2007/2195;
    la procedura di infrazione n. 2003/2077 riguarda 218 discariche da bonificare in 18 regioni. In data 17 aprile 2013 la Commissione europea ha presentato ricorso alla Corte di giustizia ex articolo 260 TFUE (C-196/13) proponendo alla Corte di comminare una sanzione pecuniaria nella forma di una somma forfettaria calcolata sulla base di 28.090 euro per ogni giorno trascorso tra la data della prima sentenza ex articolo 258 TFUE e la data della seconda sentenza della Corte a seguito del deferimento nonché una penalità di mora giornaliera pari a 256.819 euro per ogni giorno successivo alla sentenza fino al momento di messa in regola,

impegna il Governo

a prevedere nella prossima legge europea per il 2014, al fine di arrivare alla chiusura della procedura di infrazione n.2003/2077, misure volte a disporre che le regioni interessate dalla suddetta procedura di infrazione approvino progetti per la bonifica o messa in sicurezza dei siti delle discariche presenti nel proprio territorio.
9/1864-B/16Borghesi.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato l'Atto Camera 1864-B «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis»;
    l'articolo 107 del Regolamento CE n. 1186/2009 consente di introdurre nel territorio nazionale, in esenzione dal pagamento dei diritti di confine, il carburante contenuto nei «serbatoi normali» dei veicoli commerciali, intendendo per tali, ai sensi del paragrafo 2, lettera c): «i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato e la cui sistemazione consente l'utilizzazione diretta del carburante»;
    raffrontando il certificato di origine del mezzo (e quindi i dati relativi al serbatoio montato dalla casa produttrice) e le fatture del carburante (regolarmente denunciato alla frontiera) la Guardia di finanza da luglio 2012 sta notificando verbali di contestazione in cui si parla di un'importazione di carburante in quantità superiore a quella ammissibile in franchigia perché ha rilevato che la capacità del serbatoio indicata sul certificato d'origine non corrispondeva a quella del serbatoio successivamente montato sull'automezzo, omologato e indicato sul libretto di circolazione;
    sembra però che non sia stato preso in considerazione un elemento molto importante riguardo all'esatta individuazione del «serbatoio normale»: infatti uno stesso mezzo di trasporto è idoneo a montare serbatoi di differenti capacità, tutti omologati, a seconda delle legittime esigenze dell'acquirente, entro i limiti massimi consentiti dalla legge;
    in questo contesto, è assolutamente irrilevante che al termine del ciclo produttivo, o al momento della prima omologazione, un determinato veicolo fosse dotato di un serbatoio avente una certa capacità, in quanto tale capacità poteva essere legittimamente modificata dallo stesso costruttore, al pari di altre caratteristiche dei mezzi, e prima ancora che il veicolo fosse acquistato dal trasportatore, pur continuando a potersi parlare di «serbatoio normale»;
    il 30 aprile scorso l'avvocato generale della Corte europea ha depositato un parere per una causa in cui si sostiene che il serbatoio omologato, correttamente installato, consentito da tutti i certificati, montato in maniera stabile e che alimenti il motore del veicolo, debba considerarsi «normale»,

impegna il Governo

al fine di assicurare la corretta applicazione del regolamento CE n. 1186/2009 del Parlamento europeo relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, a chiarire, attraverso una nota esplicativa che per serbatoi normali di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera c), fermo restando quanto già previsto, si intendono anche tutti i serbatoi regolarmente omologati dalla motorizzazione.
9/1864-B/17Simonetti, Borghesi.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato l'Atto Camera 1864-B «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis»;
    da luglio 2012 sono stati notificati, da parte della Guardia di finanza, verbali indirizzati a circa 70 aziende di autotrasporto in cui si contesta che il carburante acquistato presso la zona extradoganale di Livigno (SO) è stato introdotto non correttamente in Italia in quanto la parte eccedente la franchigia, dove per franchigia si intende il quantitativo contenuto nel serbatoio normale, deve essere sottoposta a pagamento di iva, accise e sanzioni;
    gli importi contestati tra iva, accise e sanzioni ammontano a circa 6.000.000 di euro e la maggior parte delle aziende, in molti casi sono ditte individuali mono veicolari, non sono nelle condizioni di far fronte ai pagamenti;
    tutti questi trasportatori verbalizzati hanno contestazioni su veicoli allestiti come ordinati alle case madri e mai più modificati, dotati di regolari contratti di acquisto ma uno stesso mezzo di trasporto è idoneo a montare serbatoi di differenti capacità, tutti omologati, a seconda delle legittime esigenze dell'acquirente, entro i limiti massimi consentiti dalla legge;
    l'articolo 107 del regolamento CE n. 1186/2009 consente di introdurre nel territorio nazionale, in esenzione dal pagamento dei diritti di confine, il carburante contenuto nei «serbatoi normali» dei veicoli commerciali, intendendo per tali, ai sensi del paragrafo 2, lettera c): «i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato e la cui sistemazione consente l'utilizzazione diretta del carburante»;
    raffrontando il certificato di origine del mezzo (e quindi i dati relativi al serbatoio montato dalla casa produttrice) e le fatture del carburante (regolarmente denunciato alla frontiera) la Guardia di finanza ha rilevato che la capacità del serbatoio indicata sul certificato d'origine non corrisponde a quella del serbatoio successivamente montato sull'automezzo, omologato e indicato sul libretto di circolazione,

impegna il Governo

ad intervenire, con gli appositi strumenti, per far si che le disposizioni di cui all'articolo 107 del regolamento CE n. 1186/2009 del Parlamento europeo relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali si applichino anche nelle aree extradoganali per il carburante contenuto in serbatoi regolarmente omologati dalla motorizzazione.
9/1864-B/18Rondini, Borghesi.


   La Camera,
   premesso che:
    la Legge europea 2013-bis, già approvata con modifiche dalla Camera lo scorso 11 giugno 2014, è stata modificata nel corso dell'esame presso il Senato in quanto alcuni articoli sono stati modificati, alcuni soppressi e altri aggiunti ex novo e si compone, nell'attuale testo, di 34 articoli;
    l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede «Disposizioni in materia di immigrazione e rimpatri. Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 dicembre 2012 nella causa C-430/11. Caso EU Pilot 6534/14/HOME»;
    in particolare, il comma 7-bis dell'articolo 3 del provvedimento in esame prevede tra l'altro che «il provvedimento di espulsione è adottato sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione e l'allontanamento è eseguito con destinazione fuori del territorio dell'Unione europea»;
    la norma in questione rischia, se non correttamente interpretata, di reiterare casi come quello dell'espulsione di Alma Shalabayeva e di sua figlia in Kazakhstan che hanno visto, in negativo, protagonista lo Stato italiano,

impegna il Governo

a intervenire in sede d'interpretazione della norma in premessa, in modo da escludere che tra i Paesi esterni all'Unione europea di destinazione dello straniero espulso ci siano i Paesi in cui lo straniero rischi la pena di morte, la tortura o il carcere per opinioni politiche, religiose o per il suo orientamento sessuale.
9/1864-B/19Del Grosso.


   La Camera,
   premesso che:
    la Legge europea 2013-bis, già approvata con modifiche dalla Camera lo scorso 11 giugno 2014, è stata modificata nel corso dell'esame presso il Senato in quanto alcuni articoli sono stati modificati, alcuni soppressi e altri aggiunti ex novo e si compone, nell'attuale testo, di 34 articoli;
    l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede «Disposizioni in materia di immigrazione e rimpatri. Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 dicembre 2012 nella causa C-430/11. Caso EU Pilot 6534/14/HOME»,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità che, in tutti i casi in cui la revoca o il rifiuto di rinnovo del titolo di soggiorno non siano disposti per motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, né a seguito di una misura di sicurezza dell'espulsione, il questore invia al domicilio dell'interessato, qualora conosciuto, l'avviso scritto e motivato dell'inizio del procedimento di revoca o di rifiuto di rinnovo e dei motivi ostativi al mantenimento o al rinnovo del titolo di soggiorno;
   a prevedere, in tali casi, che la comunicazione venga tradotta anche nella lingua conosciuta dall'interessato o, in mancanza, in lingua inglese, francese, araba o spagnola, con l'indicazione della facoltà di fare pervenire per iscritto al questore stesso entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell'avviso eventuali controdeduzioni o elementi a favore del mantenimento o del rinnovo del titolo di soggiorno in corso di validità o di rinnovo o del rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo.
9/1864-B/20Scagliusi.


   La Camera,
   premesso che:
    la Legge europea 2013-bis, già approvata con modifiche dalla Camera lo scorso 11 giugno 2014, è stata modificata nel corso dell'esame presso il Senato in quanto alcuni articoli sono stati modificati, alcuni soppressi e altri aggiunti ex novo e si compone, nell'attuale testo, di 34 articoli;
    l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede «Disposizioni in materia di immigrazione e rimpatri. Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 dicembre 2012 nella causa C-430/11. Caso EU Pilot 6534/14/HOME»,

impegna il Governo

a valutare la possibilità che la revoca o il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno per la condanna per un reato commesso in Italia possano essere disposti soltanto quando si tratti di sentenza definitiva per un delitto doloso tra quelli indicati nell'articolo 380 del codice di procedura penale che condanna a pena detentiva, già scontata, e il comportamento tenuto dallo straniero costituisca una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave alla sicurezza dello Stato o ai diritti fondamentali della persona o all'incolumità pubblica e tenuto conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine.
9/1864-B/21Colletti.


   La Camera,
   premesso che:
    la Legge europea 2013-bis, già approvata con modifiche dalla Camera lo scorso 11 giugno 2014, è stata modificata nel corso dell'esame presso il Senato in quanto alcuni articoli sono stati modificati, alcuni soppressi e altri aggiunti ex novo e si compone, nell'attuale testo, di 34 articoli;
    l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede «Disposizioni in materia di immigrazione e rimpatri. Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 dicembre 2012 nella causa C-430/11. Caso EU Pilot 6534/14/HOME»;
    la gestione dell'accoglienza, identificazione, assistenza da parte di molti Paesi dell'Unione europea presenta numerose criticità data la consistenza del fenomeno e talvolta le difficili condizioni sociali ed economiche dei Paesi riceventi, difficoltà che si riflettono sia sulle popolazioni accoglienti che sui rifugiati e richiedenti asilo;
    il 29 giugno 2013 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea gli atti legislativi mancanti per completare la «revisione» di tutte le principali norme del Sistema europeo comune di asilo; in particolare, l'adozione del regolamento UE n. 604/2013, cosiddetto Dublino III, entrato in vigore il 19 luglio 2013, in sostituzione del regolamento 343/2003, cosiddetto Dublino II, ma la cui applicazione è stata prevista solo a partire dal 1o gennaio 2014;
    il regolamento Dublino III intende assicurare il pieno rispetto del diritto d'asilo garantito dall'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dei diritti riconosciuti ai sensi degli articoli 1, 4, 7, 24 e 47 della Carta medesima (diritto alla dignità umana, proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, rispetto della vita privata e familiare, diritto del bambino e diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale); inoltre, contiene i criteri e i meccanismi per individuare lo Stato membro competente al fine di garantire l'effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale, non pregiudicando l'obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale;
    il regolamento Dublino III è senza dubbio la parte del Sistema europeo comune di asilo più discusso e criticato, non solo dal punto di vista delle conseguenze negative sulla vita dei richiedenti asilo; infatti, il principio generale su cui si basa è lo stesso della vecchia Convenzione di Dublino del 1990 e di Dublino II: ogni domanda di asilo deve essere esaminata da un solo Stato membro e la competenza per l'esame di una domanda di protezione internazionale ricade in primis sullo Stato che ha svolto il maggior ruolo in relazione all'ingresso e al soggiorno del richiedente nel territorio degli Stati membri, salvo eccezioni; insomma, sono state apportati pochi aggiustamenti,

impegna il Governo

ad adottare un testo unico su tutte le disposizioni di attuazione degli atti dell'Unione europea in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione internazionale e temporanea, in attuazione anche dell'articolo 10 della Costituzione, e a rivedere tutta la normativa esistente in tema di regolamentazione organica dell'intera materia dell'immigrazione dall'estero.
9/1864-B/22Spadoni.


   La Camera,
   premesso che:
    la Legge europea 2013-bis, già approvata con modifiche dalla Camera lo scorso 11 giugno 2014, è stata modificata nel corso dell'esame presso il Senato in quanto alcuni articoli sono stati modificati, alcuni soppressi e altri aggiunti ex novo e si compone, nell'attuale testo, di 34 articoli;
    l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede «Disposizioni in materia di immigrazione e rimpatri. Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 dicembre 2012 nella causa C-430/11. Caso EU Pilot 6534/14/HOME»;
    la gestione dell'accoglienza, identificazione, assistenza da parte di molti Paesi dell'Unione europea presenta numerose criticità data la consistenza del fenomeno e talvolta le difficili condizioni sociali ed economiche dei Paesi riceventi, difficoltà che si riflettono sia sulle popolazioni accoglienti che sui rifugiati e richiedenti asilo;
    il 29 giugno 2013 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea gli atti legislativi mancanti per completare la «revisione» di tutte le principali norme del Sistema europeo comune di asilo; in particolare, l'adozione del regolamento UE n. 604/2013, cosiddetto Dublino III, entrato in vigore il 19 luglio 2013, in sostituzione del regolamento 343/2003, cosiddetto Dublino II, ma la cui applicazione è stata prevista solo a partire dal 1o gennaio 2014;
    il regolamento Dublino III intende assicurare il pieno rispetto del diritto d'asilo garantito dall'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dei diritti riconosciuti ai sensi degli articoli 1, 4, 7, 24 e 47 della Carta medesima (diritto alla dignità umana, proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, rispetto della vita privata e familiare, diritto del bambino e diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale); inoltre, contiene i criteri e i meccanismi per individuare lo Stato membro competente al fine di garantire l'effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale, non pregiudicando l'obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale;
    il regolamento Dublino III è senza dubbio la parte del Sistema europeo comune di asilo più discusso e criticato, non solo dal punto di vista delle conseguenze negative sulla vita dei richiedenti asilo; infatti, il principio generale su cui si basa è lo stesso della vecchia Convenzione di Dublino del 1990 e di Dublino II: ogni domanda di asilo deve essere esaminata da un solo Stato membro e la competenza per l'esame di una domanda di protezione internazionale ricade in primis sullo Stato che ha svolto il maggior ruolo in relazione all'ingresso e al soggiorno del richiedente nel territorio degli Stati membri, salvo eccezioni; insomma, sono state apportati pochi aggiustamenti,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare un testo unico su tutte le disposizioni di attuazione degli atti dell'Unione europea in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione internazionale e temporanea, in attuazione anche dell'articolo 10 della Costituzione, e di rivedere tutta la normativa esistente in tema di regolamentazione organica dell'intera materia dell'immigrazione dall'estero.
9/1864-B/22. (Testo modificato nel corso della seduta).  Spadoni.


   La Camera,
   premesso che:
    la Legge europea 2013-bis, già approvata con modifiche dalla Camera lo scorso 11 giugno 2014, è stata modificata nel corso dell'esame presso il Senato in quanto alcuni articoli sono stati modificati, alcuni soppressi e altri aggiunti ex novo e si compone, nell'attuale testo, di 34 articoli;
    l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede «Disposizioni in materia di immigrazione e rimpatri. Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 dicembre 2012 nella causa C-430/11. Caso EU Pilot 6534/14/HOME»;
    il Consiglio Europeo del 26 e 27 giugno 2014, nel definire gli orientamenti strategici della programmazione legislativa e operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia per gli anni a venire, ha chiesto alle istituzioni dell'Unione europea e agli Stati membri di dotarsi di una politica efficace in materia di migrazione, asilo e frontiere, guidata dai principi di solidarietà ed equa condivisione delle responsabilità; di recepire e attuare efficacemente, quale priorità assoluta, il sistema europeo comune di asilo (CEAS), adottando norme comuni di livello elevato e istituendo una maggiore cooperazione per creare condizioni di parità che assicurino ai richiedenti asilo le stesse garanzie di carattere procedurale e la stessa protezione in tutta l'Unione; di rafforzare il ruolo svolto dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), in particolare promuovendo l'applicazione uniforme dell’acquis; di intensificare la cooperazione con i Paesi di origine e di transito, anche attraverso l'assistenza volta a rafforzare le loro capacità di gestione della migrazione e delle frontiere; di potenziare ed espandere i programmi di protezione regionale, in particolare nelle vicinanze delle regioni di origine;
    appare evidente che sono in particolare i Paesi mediterranei dell'Unione europea – Italia in primis – a dover fronteggiare una emergenza che dovrebbe essere considerata tale da tutti i Paesi della Unione europea compresi quelli meno esposti dalla pressione migratoria e dei richiedenti asilo,

impegna il Governo

ad adoperarsi, entro il semestre europeo di presidenza italiana, affinché a livello comunitario si predisponga al più presto un canale umanitario affinché chi fugge dalla guerra possa chiedere asilo alle istituzioni europee nei Paesi che affacciano sul Mediterraneo o lì dove è necessario (presso i consolati o altri uffici) senza doversi imbarcare alimentando il traffico di esseri umani e il bollettino dei tragici naufragi, per poi accogliere sul suolo europeo chi fugge ed esaminare qui la domanda dei richiedenti.
9/1864-B/23Manlio Di Stefano.


   La Camera,
   premesso che:
    la Legge europea 2013-bis, già approvata con modifiche dalla Camera lo scorso 11 giugno 2014, è stata modificata nel corso dell'esame presso il Senato in quanto alcuni articoli sono stati modificati, alcuni soppressi e altri aggiunti ex novo e si compone, nell'attuale testo, di 34 articoli;
    l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede «Disposizioni in materia di immigrazione e rimpatri. Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 dicembre 2012 nella causa C-430/11. Caso EU Pilot 6534/14/HOME»;
    il Consiglio Europeo del 26 e 27 giugno 2014, nel definire gli orientamenti strategici della programmazione legislativa e operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia per gli anni a venire, ha chiesto alle istituzioni dell'Unione europea e agli Stati membri di dotarsi di una politica efficace in materia di migrazione, asilo, e frontiere, guidata dai principi di solidarietà ed equa condivisione delle responsabilità; di recepire e attuare efficacemente, quale priorità assoluta, il sistema europeo comune di asilo (CEAS), adottando norme comuni di livello elevato e istituendo una maggiore cooperazione per creare condizioni di parità che assicurino ai richiedenti asilo le stesse garanzie di carattere procedurale e la stessa protezione in tutta l'Unione; di rafforzare il ruolo svolto dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), in particolare promuovendo l'applicazione uniforme dell’acquis; di intensificare la cooperazione con i Paesi di origine e di transito, anche attraverso l'assistenza volta a rafforzare le loro capacità di gestione della migrazione e delle frontiere; di potenziare ed espandere i programmi di protezione regionale, in particolare nelle vicinanze delle regioni di origine;
    appare evidente che sono in particolare i Paesi mediterranei dell'Unione europea – Italia in primis – a dover fronteggiare una emergenza che dovrebbe essere considerata tale da tutti i Paesi della Unione europea compresi quelli meno esposti dalla pressione migratoria e dei richiedenti asilo,

impegna il Governo

ad avanzare, entro il semestre europeo di presidenza italiana, una proposta tesa alla formazione di un sistema di mutuo riconoscimento tra gli Stati membri della concessione del diritto di asilo, tale da garantire la libertà di stabilimento del beneficiario in ogni Stato membro, per cui il riconoscimento della protezione internazionale a un richiedente asilo all'interno di un determinato Stato sia valido nell'intero territorio dell'Unione europea.
9/1864-B/24Di Battista, Sibilia.


   La Camera,
   premesso che:
    la Legge europea 2013-bis, già approvata con modifiche dalla Camera lo scorso 11 giugno 2014, è stata modificata nel corso dell'esame presso il Senato in quanto alcuni articoli sono stati modificati, alcuni soppressi e altri aggiunti ex novo e si compone, nell'attuale testo, di 34 articoli;
    l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede «Disposizioni in materia di immigrazione e rimpatri. Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 dicembre 2012 nella causa C-430/11. Caso EU Pilot 6534/14/HOME»;
    il Consiglio Europeo del 26 e 27 giugno 2014, nel definire gli orientamenti strategici della programmazione legislativa e operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia per gli anni a venire, ha chiesto alle istituzioni dell'Unione europea e agli Stati membri di dotarsi di una politica efficace in materia di migrazione, asilo, e frontiere, guidata dai principi di solidarietà ed equa condivisione delle responsabilità; di recepire e attuare efficacemente, quale priorità assoluta, il sistema europeo comune di asilo (CEAS), adottando norme comuni di livello elevato e istituendo una maggiore cooperazione per creare condizioni di parità che assicurino ai richiedenti asilo le stesse garanzie di carattere procedurale e la stessa protezione in tutta l'Unione; di rafforzare il ruolo svolto dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), in particolare promuovendo l'applicazione uniforme dell’acquis; di intensificare la cooperazione con i Paesi di origine e di transito, anche attraverso l'assistenza volta a rafforzare le loro capacità di gestione della migrazione e delle frontiere; di potenziare ed espandere i programmi di protezione regionale, in particolare nelle vicinanze delle regioni di origine;
    appare evidente che sono in particolare i Paesi mediterranei dell'Unione europea – Italia in primis – a dover fronteggiare una emergenza che dovrebbe essere considerata tale da tutti i Paesi della Unione europea compresi quelli meno esposti dalla pressione migratoria e dei richiedenti asilo,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di avanzare, entro il semestre europeo di presidenza italiana, una proposta tesa alla formazione di un sistema di mutuo riconoscimento tra gli Stati membri della concessione del diritto di asilo, tale da garantire la libertà di stabilimento del beneficiario in ogni Stato membro, per cui il riconoscimento della protezione internazionale a un richiedente asilo all'interno di un determinato Stato sia valido nell'intero territorio dell'Unione europea.
9/1864-B/24. (Testo modificato nel corso della seduta).  Di Battista, Sibilia.


   La Camera,
   premesso che:
    la Legge europea 2013-bis, già approvata con modifiche dalla Camera lo scorso 11 giugno 2014, è stata modificata nel corso dell'esame presso il Senato in quanto alcuni articoli sono stati modificati, alcuni soppressi e altri aggiunti ex novo e si compone, nell'attuale testo, di 34 articoli;
    l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede «Disposizioni in materia di immigrazione e rimpatri. Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 dicembre 2012 nella causa C-430/11. Caso EU Pilot 6534/14/HOME»;
    il Consiglio Europeo del 26 e 27 giugno 2014, nel definire gli orientamenti strategici della programmazione legislativa e operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia per gli anni a venire, ha chiesto alle istituzioni dell'Unione europea e agli Stati membri di dotarsi di una politica efficace in materia di migrazione, asilo e frontiere, guidata dai principi di solidarietà ed equa condivisione delle responsabilità; di recepire e attuare efficacemente, quale priorità assoluta, il sistema europeo comune di asilo (CEAS), adottando norme comuni di livello elevato e istituendo una maggiore cooperazione per creare condizioni di parità che assicurino ai richiedenti asilo le stesse garanzie di carattere procedurale e la stessa protezione in tutta l'Unione; di rafforzare il ruolo svolto dall'ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), in particolare promuovendo l'applicazione uniforme dell’acquis; di intensificare la cooperazione con i Paesi di origine e di transito, anche attraverso l'assistenza volta a rafforzare le loro capacità di gestione della migrazione e delle frontiere; di potenziare ed espandere i programmi di protezione regionale, in particolare nelle vicinanze delle regioni di origine;
    appare evidente che sono in particolare i Paesi mediterranei dell'Unione europea – Italia in primis – a dover fronteggiare una emergenza che dovrebbe essere considerata tale da tutti i Paesi della Unione europea compresi quelli meno esposti dalla pressione migratoria e dei richiedenti asilo,

impegna il Governo

a promuovere l'adozione di un omogeneo sistema europeo che regoli la concessione del diritto di asilo secondo standard e procedure comuni e il coordinamento nella raccolta delle domande dei richiedenti, anche al di fuori del territorio dei Paesi membri e in collaborazione con l'UNHCR, per permettere agli aventi diritto di raggiungere i Paesi di accoglienza in modo sicuro e prevenire ogni abuso del sistema con la presentazione di domande di asilo multiple da parte di una sola persona.
9/1864-B/25Sibilia.


   La Camera,
   premesso che:
    la Legge europea 2013-bis, già approvata con modifiche dalla Camera lo scorso 11 giugno 2014, è stata modificata nel corso dell'esame presso il Senato in quanto alcuni articoli sono stati modificati, alcuni soppressi e altri aggiunti ex novo e si compone, nell'attuale testo, di 34 articoli;
    l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede «Disposizioni in materia di immigrazione e rimpatri. Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 dicembre 2012 nella causa C-430/11. Caso EU Pilot 6534/14/HOME»;
    il Consiglio Europeo del 26 e 27 giugno 2014, nel definire gli orientamenti strategici della programmazione legislativa e operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia per gli anni a venire, ha chiesto alle istituzioni dell'Unione europea e agli Stati membri di dotarsi di una politica efficace in materia di migrazione, asilo e frontiere, guidata dai principi di solidarietà ed equa condivisione delle responsabilità; di recepire e attuare efficacemente, quale priorità assoluta, il sistema europeo comune di asilo (CEAS), adottando norme comuni di livello elevato e istituendo una maggiore cooperazione per creare condizioni di parità che assicurino ai richiedenti asilo le stesse garanzie di carattere procedurale e la stessa protezione in tutta l'Unione; di rafforzare il ruolo svolto dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), in particolare promuovendo l'applicazione uniforme dell’acquis; di intensificare la cooperazione con i Paesi di origine e di transito, anche attraverso l'assistenza volta a rafforzare le loro capacità di gestione della migrazione e delle frontiere; di potenziare ed espandere i programmi di protezione regionale, in particolare nelle vicinanze delle regioni di origine;
    appare evidente che sono in particolare i Paesi mediterranei dell'Unione europea – Italia in primis – a dover fronteggiare una emergenza che dovrebbe essere considerata tale da tutti i Paesi della Unione europea compresi quelli meno esposti dalla pressione migratoria e dei richiedenti asilo,

impegna il Governo

a favorire l'istituzione di un'Agenzia europea per l'asilo e l'immigrazione al di fuori del territorio dell'Unione europea attraverso la creazione di basi europee direttamente finanziate dall'Unione europea o l'utilizzazione delle sedi diplomatiche già esistenti in alcuni Paesi di forte immigrazione, quali sedi operative nelle zone di maggior transito dei rifugiati, in grado di gestire le domande di protezione internazionale e di contenere il numero dei flussi migratori indistinti.
9/1864-B/26Grande.


   La Camera,
   premesso che:
    la Legge europea 2013-bis, già approvata con modifiche dalla Camera lo scorso 11 giugno 2014, è stata modificata nel corso dell'esame presso il Senato in quanto alcuni articoli sono stati modificati, alcuni soppressi e altri aggiunti ex novo e si compone, nell'attuale testo, di 34 articoli;
    l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede «Disposizioni in materia di immigrazione e rimpatri. Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 dicembre 2012 nella causa C-430/11. Caso EU Pilot 6534/14/HOME»;
    il Consiglio Europeo del 26 e 27 giugno 2014, nel definire gli orientamenti strategici della programmazione legislativa e operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia per gli anni a venire, ha chiesto alle istituzioni dell'Unione europea e agli Stati membri di dotarsi di una politica efficace in materia di migrazione, asilo e frontiere, guidata dai principi di solidarietà ed equa condivisione delle responsabilità; di recepire e attuare efficacemente, quale priorità assoluta, il sistema europeo comune di asilo (CEAS), adottando norme comuni di livello elevato e istituendo una maggiore cooperazione per creare condizioni di parità che assicurino ai richiedenti asilo le stesse garanzie di carattere procedurale e la stessa protezione in tutta l'Unione; di rafforzare il ruolo svolto dall'ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), in particolare promuovendo l'applicazione uniforme dell’acquis; di intensificare la cooperazione con i Paesi di origine e di transito, anche attraverso l'assistenza volta a rafforzare le loro capacità di gestione della migrazione e delle frontiere; di potenziare ed espandere i programmi di protezione regionale, in particolare nelle vicinanze delle regioni di origine;
    appare evidente che sono in particolare i Paesi mediterranei dell'Unione europea – Italia in primis – a dover fronteggiare una emergenza che dovrebbe essere considerata tale da tutti i Paesi della Unione europea compresi quelli meno esposti dalla pressione migratoria e dei richiedenti asilo,

impegna il Governo

a richiedere alla Unione europea una più efficace azione nei confronti dei Paesi di origine e di transito dei migranti e dei rifugiati, impegnando e incentivando i rispettivi governi in una seria e solidale politica di gestione dei flussi, soprattutto nella lotta alle organizzazioni criminali che lucrano sul traffico di esseri umani.
9/1864-B/27Carinelli.


   La Camera,
   premesso che:
    la Legge europea 2013-bis, già approvata con modifiche dalla Camera lo scorso 11 giugno 2014, è stata modificata nel corso dell'esame presso il Senato in quanto alcuni articoli sono stati modificati, alcuni soppressi e altri aggiunti ex novo e si compone, nell'attuale testo, di 34 articoli;
    l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede «Disposizioni in materia di immigrazione e rimpatri. Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 dicembre 2012 nella causa C-430/11. Caso EU Pilot 6534/14/HOME»;
    il Consiglio Europeo del 26 e 27 giugno 2014, nel definire gli orientamenti strategici della programmazione legislativa e operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia per gli anni a venire, ha chiesto alle istituzioni dell'Unione europea e agli Stati membri di dotarsi di una politica efficace in materia di migrazione, asilo e frontiere, guidata dai principi di solidarietà ed equa condivisione delle responsabilità; di recepire e attuare efficacemente, quale priorità assoluta, il sistema europeo comune di asilo (CEAS), adottando norme comuni di livello elevato e istituendo una maggiore cooperazione per creare condizioni di parità che assicurino ai richiedenti asilo le stesse garanzie di carattere procedurale e la stessa protezione in tutta l'Unione; di rafforzare il ruolo svolto dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), in particolare promuovendo l'applicazione uniforme dell’acquis, di intensificare la cooperazione con i Paesi di origine e di transito, anche attraverso l'assistenza volta a rafforzare le loro capacità di gestione della migrazione e delle frontiere; di potenziare ed espandere i programmi di protezione regionale, in particolare nelle vicinanze delle regioni di origine;
    appare evidente che sono in particolare i Paesi mediterranei dell'Unione europea – Italia in primis – a dover fronteggiare una emergenza che dovrebbe essere considerata tale da tutti i Paesi della Unione europea compresi quelli meno esposti dalla pressione migratoria e dei richiedenti asilo,

impegna il Governo:

   ad attivarsi in ogni sede dell'Unione europea, anche in forza della presidenza italiana del semestre europeo, per realizzare il superamento dell'attuale quadro normativo (cosiddetto Sistema di Dublino III) attraverso una sua revisione per favorire:
    1) l'inserimento dei richiedenti asilo già dal momento dell'avvio della procedura di protezione, nei Paesi dell'Unione dove già vivono propri parenti, prima ancora che acquisiscano lo status di apolide;
    2) il rispetto e la protezione dei diritti umani dei rifugiati e dei richiedenti asilo, al fine di garantire un'ambiente più favorevole a una loro accoglienza, compatibilmente con le possibilità dei Paesi ospitanti e di provvedere efficacemente a una loro identificazione per evitare che finiscano vittime del traffico clandestino, fornendo loro un'adeguata assistenza.
9/1864-B/28Frusone.


   La Camera,
   premesso che:
    la Legge europea 2013-bis, già approvata con modifiche dalla Camera lo scorso 11 giugno 2014, è stata modificata nel corso dell'esame presso il Senato in quanto alcuni articoli sono stati modificati, alcuni soppressi e altri aggiunti ex novo e si compone, nell'attuale testo, di 34 articoli;
    l'articolo 5 reca disposizioni in materia di servizi investigativi privati in Italia;
    in particolare, il comma 1, lettera b) dell'articolo 5 fa riferimento allo svolgimento dei servizi transfrontalieri e di quelli temporanei di investigazione privata e di informazioni commerciali per garantire i quali le imprese stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea devono notificare al Ministero dell'interno le attività che intendono svolgere nel territorio nazionale,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità che le notifiche di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 5 del provvedimento in esame siano indirizzate anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
   a valutare, qualora, sempre con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 5, dovesse opporsi il previsto divieto del Ministero dell'interno, che questo venga motivato, oltre che per ragioni di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, anche per motivi di tutela dell'interesse nazionale.
9/1864-B/29Vignaroli.


   La Camera,
   premesso che:
    la Legge europea 2013-bis, già approvata con modifiche dalla Camera lo scorso 11 giugno 2014, è stata modificata nel corso dell'esame presso il Senato in quanto alcuni articoli sono stati modificati, alcuni soppressi e altri aggiunti ex novo e si compone, nell'attuale testo, di 34 articoli;
    l'articolo 13 modifica il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro al fine di chiudere la procedura di infrazione n. 2010/4227;
    fin dall'avvio dell'attività d'impresa, il datore di lavoro deve dimostrare di aver adempiuto alla valutazione di tutti i rischi presenti in azienda e indicato le principali misure di cautela per salvaguardare la salute e sicurezza dei lavoratori;
    i lavoratori e in particolare i loro rappresentanti devono essere adeguatamente informati in merito ai rischi presenti ed alle misure di protezione necessarie per evitare danni alla salute;
    l'articolo 67 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, nel caso di aziende con più di tre lavoratori, obbliga il datore di lavoro a presentare all'organo di vigilanza un modulo in cui sono descritti gli ambienti, le macchine, i cicli produttivi dell'azienda e i rischi per la salute e sicurezza presenti in azienda;
    lo stesso modulo, frutto di condivisione tra gli organi di vigilanza competenti sul territorio nazionale, potrebbe essere ulteriormente modificato e completato con semplificazioni e integrazione delle relative misure preventive previste, divenendo di fatto una buona valutazione dei rischi preliminare;
    la valutazione dei rischi (VR) è propedeutica all'elaborazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR) e rappresenta una delle principali misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, come indicato dall'articolo 15, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni;
    il medico competente, così come definito nel citato decreto legislativo all'articolo 2, comma 1, lettera h), è un consulente globale aziendale, nonché una figura cardine del sistema di prevenzione in tutti i luoghi di lavoro. Centrale il suo ruolo sia nella sorveglianza sanitaria dei lavoratori, sia nella valutazione di tutti i rischi per la salute presenti nel luogo di lavoro e nel ciclo produttivo, sia nella formazione, sia nell'organizzazione e gestione del primo soccorso aziendale che nell'allestimento delle più idonee misure di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
    tanto è importante il ruolo del medico competente nella valutazione dei rischi che l'articolo 25 del citato decreto legislativo specifica l'obbligo assoluto della sua presenza e partecipazione e in caso di inadempimento relativa sanzione;
    tuttavia la normativa vigente nel nostro Paese non esplicita chiaramente che la presenza del medico competente nella valutazione dei rischi deve essere assicurata fin da subito, contestualmente alla valutazione dei rischi e alla seguente stesura del relativo DVR;
    l'attuale decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni presenta infatti una evidente contraddizione nel momento in cui prevede la nomina del medico competente nei casi in cui i rischi presenti nell'ambiente di lavoro lo prevedano, ma tale obbligo non si può stabilire senza la preliminare presenza e consulenza dello stesso medico, unico soggetto in grado di valutare l'effetto che i possibili rischi chimici, biologici, psicosociali, biomeccanici, fisici, possono avere sulla salute dei lavoratori,

impegna il Governo:

   a prevedere una modifica del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni in modo da:
    chiarire che il medico competente partecipi attivamente e fin dall'inizio al processo di valutazione dei rischi, come indicato nelle direttive dell'Unione europea e nel codice deontologico ICOH e che la sua nomina sia effettuata immediatamente come avviene per la nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) affinché lo stesso medico possa dare il suo fondamentale contributo all'effettuazione della stessa;
    a prevedere l'utilizzo del modulo impiegato per adempiere all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 81 del 2008, anche come dimostrazione dell'osservanza ai fini dell'obbligo di immediata valutazione preliminare dei rischi, intervenendo in tal senso sugli articoli 28, comma 3-bis, e 29, comma 3 del summenzionato decreto legislativo.
9/1864-B/30Silvia Giordano.


   La Camera,
   premesso che:
    la Legge europea 2013-bis, già approvata con modifiche dalla Camera lo scorso 11 giugno 2014, è stata modificata nel corso dell'esame presso il Senato in quanto alcuni articoli sono stati modificati, alcuni soppressi e altri aggiunti ex novo e si compone, nell'attuale testo, di 34 articoli;
    l'articolo 13 prevede modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro; in particolare, la lettera a) del comma 1 si riferisce alla produzione di documentazione di cui il datore di lavoro deve dare immediata evidenza in caso di costituzione di nuova impresa,

impegna il Governo

a prevedere che tale documentazione sia sempre a disposizione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
9/1864-B/31Dall'Osso.


   La Camera,
   premesso che:
    la Legge europea 2013-bis, già approvata con modifiche dalla Camera lo scorso 11 giugno 2014, è stata modificata nel corso dell'esame presso il Senato in quanto alcuni articoli sono stati modificati, alcuni soppressi e altri aggiunti ex novo e si compone, nell'attuale testo, di 34 articoli;
    l'articolo 14 reca disposizioni in materia di orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale;
    in particolare, il comma 2 di tale articolo dispone che le regioni e le province autonome devono attuare appositi processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture e dei servizi dei propri enti sanitari nel rispetto delle disposizioni vigenti,

impegna il Governo

a valutare la possibilità che l'ottemperanza alle disposizioni vigenti di cui al citato comma 2 avvenga previa valutazione ponderata del fabbisogno di personale e di risorse per garantire la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari e l'ottimale funzionamento delle strutture.
9/1864-B/32Petraroli.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge europea 2013-bis, già approvata con modifiche dalla Camera lo scorso 11 giugno 2014, è stata modificata nel corso dell'esame presso il Senato in quanto alcuni articoli sono stati modificati, alcuni soppressi e altri aggiunti ex novo e si compone, nell'attuale testo, di 34 articoli;
    in particolare, l'articolo 17 interviene sulla disciplina in materia di bevande a base di succo di frutta di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719 così come modificata dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158;
    la disciplina in questione introduce una significativa innovazione disponendo che le bibite analcoliche prodotte in Italia e vendute con il nome dell'arancia a succo, o recanti denominazioni che a tale agrume si richiamino, devono avere un contenuto di succo di arancia non inferiore a 20 grammi per 100 cc dell'equivalente quantità di succo di arancia concentrato o disidratato in polvere;
    tale previsione normativa è tuttavia ancora inapplicata poiché si ravvisano profili di incompatibilità con la normativa europea;
    l'articolo 17 del provvedimento in titolo dispone, al fine di sanare il caso EU Pilot n. 4738/13/ENTR, che l'obbligo del contenuto minimo di succo di arancia sia previsto esclusivamente per la produzione destinata alla commercializzazione nazionale, e dispone altresì che tale obbligo si applichi solo a decorrere dal dodicesimo mese successivo al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica di cui alla direttiva 98/34/CE,

impegna il Governo

al fine di sanare il citato caso Eu Pilot, a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, e ad individuare ogni altra utile iniziativa, attraverso futuri interventi normativi che non sia quella di limitare alle sole produzioni destinate alla commercializzazione interna l'obbligo del 20 per cento di contenuto minimo di succo naturale, posto che una simile previsione appare impraticabile, nonché antieconomica, per le aziende di produzione.
9/1864-B/33L'Abbate.


   La Camera,
   in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea» – Legge europea 2013-bis (A.C. 1864-B);
   premesso che:
    la Legge europea 2013-bis, già approvata con modifiche dalla Camera lo scorso 11 giugno 2014, è stata modificata nel corso dell'esame presso il Senato in quanto alcuni articoli sono stati modificati, alcuni soppressi e altri aggiunti ex novo e si compone, nell'attuale testo, di 34 articoli;
    in particolare, l'articolo 19 concerne disposizioni di adeguamento in materia di inquinamento acustico,

impegna il Governo

a prevedere la semplificazione delle modalità di accesso a dati e informazioni riferiti al livello di inquinamento acustico di ambienti esterni e a uso abitativo anche attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali dei competenti enti di controllo, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
9/1864-B/34Lorefice.


   La Camera,
   in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea» – Legge europea 2013-bis (AC 1864-B);
   premesso che:
    la Legge europea 2013-bis, già approvata con modifiche dalla Camera lo scorso 11 giugno 2014, è stata modificata nel corso dell'esame presso il Senato in quanto alcuni articoli sono stati modificati, alcuni soppressi e altri aggiunti ex novo e si compone, nell'attuale testo, di 34 articoli;
    in particolare, l'articolo 19 concerne disposizioni di adeguamento in materia di inquinamento acustico,

impegna il Governo

a valutare la possibilità che i valori limite di emissione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si possano applicare ai soli fini della riduzione, fino al conseguimento dei valori di qualità, dei livelli emissivi delle sorgenti sonore che, singolarmente o cumulativamente considerate, determinano presso i ricettori limitrofi il superamento dei valori di qualità prescritti dalla classificazione acustica territoriale vigente con riferimento alle relative aree di ubicazione.
9/1864-B/35Battelli.


   La Camera,
   in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea» – Legge europea 2013-bis (AC 1864-B);
   premesso che:
    la Legge europea 2013-bis, già approvata con modifiche dalla Camera lo scorso 11 giugno 2014, è stata modificata nel corso dell'esame presso il Senato in quanto alcuni articoli sono stati modificati, alcuni soppressi e altri aggiunti ex novo e si compone, nell'attuale testo, di 34 articoli;
    in particolare, l'articolo 19 concerne disposizioni di adeguamento in materia di inquinamento acustico,

impegna il Governo

a prevedere il diritto di accesso, a cittadini singoli o associati, a dati e informazioni rilevati o in possesso dei competenti enti di controllo riferiti al livello di inquinamento acustico di ambienti esterni o ad uso residenziale.
9/1864-B/36Baroni.


   La Camera,
   in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea» – Legge europea 2013-bis (AC 1864-B);
   premesso che:
    la Legge europea 2013-bis, già approvata con modifiche dalla Camera lo scorso 11 giugno 2014, è stata modificata nel corso dell'esame presso il Senato in quanto alcuni articoli sono stati modificati, alcuni soppressi e altri aggiunti ex novo e si compone, nell'attuale testo, di 34 articoli;
    l'articolo 22 reca disposizioni in materia di attribuzioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel settore del mercato dell'energia all'ingrosso;
    in particolare, il comma 1, lettera e), prevede la possibilità di presentare presso il competente tribunale istanza di sequestro o di confisca del prodotto o del profitto dell'illecito, comprese somme di denaro,

impegna il Governo

a prevedere che tali somme di denaro siano soprattutto destinate a garantire adeguata tutela del diritto al risarcimento dei danni subiti dal consumatore.
9/1864-B/37Fico.


   La Camera,
   premesso che:
    la Legge europea 2013-bis, già approvata con modifiche dalla Camera lo scorso 11 giugno 2014, è stata modificata nel corso dell'esame presso il Senato in quanto alcuni articoli sono stati modificati, alcuni soppressi e altri aggiunti ex novo e si compone, nell'attuale testo, di 34 articoli;
    l'articolo 22 reca disposizioni in materia di attribuzioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel settore del mercato dell'energia all'ingrosso,

impegna il Governo

a prevedere, attraverso opportune iniziative normative, che il potere di accesso agli atti, alle informazioni e ai documenti di indagine previsto ai sensi dell'articolo 22 sia sempre consentito, ove richiesto, ai membri del Parlamento.
9/1864-B/38Brescia.


   La Camera,
   premesso che:
    la Legge europea 2013-bis, già approvata con modifiche dalla Camera lo scorso 11 giugno 2014, è stata modificata nel corso dell'esame presso il Senato in quanto alcuni articoli sono stati modificati, alcuni soppressi e altri aggiunti ex novo e si compone, nell'attuale testo, di 34 articoli;
    l'articolo 22 reca disposizioni in materia di attribuzioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel settore del mercato dell'energia all'ingrosso,

impegna il Governo

attraverso opportune iniziative normative a valutare la possibilità che il potere di accesso agli atti, alle informazioni e ai documenti di indagine previsto ai sensi dell'articolo 22 sia sempre consentito, ove richiesto, ai membri del Parlamento.
9/1864-B/38. (Testo modificato nel corso della seduta).  Brescia.


   La Camera,
   premesso che:
    la Legge europea 2013-bis, già approvata con modifiche dalla Camera lo scorso 11 giugno 2014, è stata modificata nel corso dell'esame presso il Senato in quanto alcuni articoli sono stati modificati, alcuni soppressi e altri aggiunti ex novo e si compone, nell'attuale testo, di 34 articoli;
    l'articolo 22 reca disposizioni in materia di attribuzioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel settore del mercato dell'energia all'ingrosso,

impegna il Governo

a valutare la possibilità che per gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 22, relativamente all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, unitamente a quelli in capo al Gestore dei mercati energetici (GME), all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla CONSOB, si possa provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
9/1864-B/39Bonafede.


   La Camera,
   premesso che:
    la Legge europea 2013-bis, già approvata con modifiche dalla Camera lo scorso 11 giugno 2014, è stata modificata nel corso dell'esame presso il Senato in quanto alcuni articoli sono stati modificati, alcuni soppressi e altri aggiunti ex novo e si compone, nell'attuale testo, di 34 articoli;
    l'articolo 32 reca disposizioni in materia di certificato successorio europeo e in particolare il comma 1 prevede che quest'ultimo sia rilasciato da un notaio,

impegna il Governo

a valutare la possibilità che il certificato di cui all'articolo 32 possa essere rilasciato anche dalla cancelleria del tribunale del luogo di apertura della successione.
9/1864-B/40Agostinelli.


   La Camera,
   premesso che:
    la Legge europea 2013-bis, già approvata con modifiche dalla Camera lo scorso 11 giugno 2014, è stata modificata nel corso dell'esame presso il Senato in quanto alcuni articoli sono stati modificati, alcuni soppressi e altri aggiunti ex novo e si compone, nell'attuale testo, di 34 articoli;
    l'articolo 32 reca disposizioni in materia di certificato successorio europeo e in particolare il comma 2 prevede che avverso le decisioni adottate dall'autorità di rilascio del citato certificato, è ammesso reclamo davanti al tribunale, in composizione collegiale, del luogo in cui è residente il notaio che ha adottato la decisione impugnata,

impegna il Governo

a prevedere che il reclamo di cui al comma 2 dell'articolo 32 venga ammesso anche innanzi al tribunale, in composizione collegiale, del luogo di apertura della successione.
9/1864-B/41Ferraresi.


   La Camera,
   premesso che:
    la Legge europea 2013-bis, già approvata con modifiche dalla Camera lo scorso 11 giugno 2014, è stata modificata nel corso dell'esame presso il Senato in quanto alcuni articoli sono stati modificati, alcuni soppressi e altri aggiunti ex novo e si compone, nell'attuale testo, di 34 articoli;
    in particolare, l'articolo 31 del provvedimento in esame detta «Misure per lo sviluppo della ricerca applicata alla pesca»;
    nello specifico, la norma modifica il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96);
    tra le modifiche c’è un nuovo comma 3 il quale recita «sono vietati la vendita e il commercio del prodotti della pesca non professionale, fatta eccezione per quella effettuata a fini scientifici»,

impegna il Governo

a emanare, entro 120 giorni dall'approvazione della legge, un regolamento in cui sia normata la pesca a fini scientifici con particolare attenzione alle specie in via di estinzione.
9/1864-B/42Pinna.


   La Camera,
   premesso che:
    la Legge europea 2013-bis, già approvata con modifiche dalla Camera lo scorso 11 giugno 2014, è stata modificata nel corso dell'esame presso il Senato in quanto alcuni articoli sono stati modificati, alcuni soppressi e altri aggiunti ex novo e si compone, nell'attuale testo, di 34 articoli;
    in particolare, l'articolo 31 del provvedimento in esame detta «Misure per lo sviluppo della ricerca applicata alla pesca»;
    nello specifico, la norma modifica il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96);
    tra le modifiche c’è un nuovo comma 3 il quale recita «sono vietati la vendita e il commercio del prodotti della pesca non professionale, fatta eccezione per quella effettuata a fini scientifici»,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di emanare un regolamento in cui sia normata la pesca a fini scientifici con particolare attenzione alle specie in via di estinzione.
9/1864-B/42. (Testo modificato nel corso della seduta).  Pinna.


   La Camera,
   premesso che:
    la Legge europea 2013-bis, già approvata con modifiche dalla Camera lo scorso 11 giugno 2014, è stata modificata nel corso dell'esame presso il Senato in quanto alcuni articoli sono stati modificati, alcuni soppressi e altri aggiunti ex novo e si compone, nell'attuale testo, di 34 articoli;
    in particolare, l'articolo 31 del provvedimento in esame detta «Misure per lo sviluppo della ricerca applicata alla pesca»;
    l'articolo 3-ter, comma 1, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento) riguarda una norma di interpretazione autentica per l'esenzione dall'accisa per i carburanti,

impegna il Governo

al fine di favorire l'accesso al mercato dei prodotti della pesca in condizioni di equità senza alterazioni della concorrenza, conformemente ai principi comunitari vigenti in materia, affinché le disposizioni di cui al citato comma 3-ter si interpretino nel senso di ricomprendere anche la pesca professionale in acque interne e lagunari.
9/1864-B/43D'Ambrosio.


   La Camera,
   premesso che:
    la Legge europea 2013-bis, già approvata con modifiche dalla Camera lo scorso 11 giugno 2014, è stata modificata nel corso dell'esame presso il Senato in quanto alcuni articoli sono stati modificati, alcuni soppressi e altri aggiunti ex novo e si compone, nell'attuale testo, di 34 articoli;
    la legge n. 234 del 24 dicembre 2012 ha modificato in maniera significativa le modalità di partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
    come è noto, sostituendosi alla precedente legge n. 11 del 2005, essa ha previsto, per il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea, non più una singola legge comunitaria annuale, ma due leggi annuali: la legge di delegazione europea, contenente le deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi di attuazione delle direttive ivi elencate, e la legge europea contenente disposizioni necessarie ad adempiere a obblighi europei e finalizzate a porre rimedio a casi di non corretto recepimento di normativa dell'Unione (sempre ovviamente laddove il Governo riconosca la fondatezza delle censure mosse dalla Commissione europea). Si tratta di vere e proprie procedure di infrazione ai sensi degli articoli 258, 259 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) o di casi di cui al nuovo sistema di comunicazione EU Pilot,

impegna il Governo

a risolvere, nel più breve tempo possibile, i casi EU Pilot al fine di evitare l'apertura formale delle procedure di infrazione e a ridurre le infrazioni pendenti a carico del nostro Paese in particolare includendo, nella legge di delegazione europea 2014, tutte le direttive oggetto di contenzioso ex articolo 260 del TFUE.
9/1864-B/44Nesci.


   La Camera,
   premesso che:
    la Legge europea 2013-bis, già approvata con modifiche dalla Camera lo scorso 11 giugno 2014, è stata modificata nel corso dell'esame presso il Senato in quanto alcuni articoli sono stati modificati, alcuni soppressi e altri aggiunti ex novo e si compone, nell'attuale testo, di 34 articoli;
    in particolare, l'articolo 26 reca una delega al Governo per l'adozione di nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi;
    nella fattispecie, il comma 2 prevede che tali disposizioni vengano adottate nel rispetto della legislazione dell'Unione europea nei settori armonizzati,

impegna il Governo

a vigilare che le previste disposizioni siano adottate in maniera tale da garantire una maggiore tutela delle produzioni «made in Italy».
9/1864-B/45Fantinati.


   La Camera,
   premesso che:
    la Legge europea 2013-bis, già approvata con modifiche dalla Camera lo scorso 11 giugno 2014, è stata modificata nel corso dell'esame presso il Senato in quanto alcuni articoli sono stati modificati, alcuni soppressi e altri aggiunti ex novo e si compone, nell'attuale testo, di 34 articoli;
    in particolare, l'articolo 14 prevede che le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano garantiscano l'erogazione dei servizi essenziali attraverso una più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili a legislazione vigente a che a tal fine attuano appositi processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture e dei servizi dei propri enti sanitari,

impegna il Governo

a inviare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione di quanto disposto dall'articolo 14.
9/1864-B/46Mantero.


   La Camera,
   premesso che:
    la Legge europea 2013-bis, già approvata con modifiche dalla Camera lo scorso 11 giugno 2014, è stata modificata nel corso dell'esame presso il Senato in quanto alcuni articoli sono stati modificati, alcuni soppressi e altri aggiunti ex novo e si compone, nell'attuale testo, di 34 articoli;
    in particolare, l'articolo 14 prevede che le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano garantiscano l'erogazione dei servizi essenziali attraverso una più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili a legislazione vigente a che a tal fine attuano appositi processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture e dei servizi dei propri enti sanitari,

impegna il Governo

ad attivare forme di controllo effettivo sulla garanzia dell'erogazione dei servizi essenziali a seguito dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 14 tenuto conto dei processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture e dei servizi sanitari conseguenti.
9/1864-B/47Di Vita.


   La Camera,
   premesso che:
    la Legge europea 2013-bis, già approvata con modifiche dalla Camera lo scorso 11 giugno 2014, è stata modificata nel corso dell'esame presso il Senato in quanto alcuni articoli sono stati modificati, alcuni soppressi e altri aggiunti ex novo e si compone, nell'attuale testo, di 34 articoli;
    l'articolo 14 recato prevede che le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano garantiscano l'erogazione dei servizi essenziali attraverso una più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili a legislazione vigente a che a tal fine attuano appositi processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture e dei servizi dei propri enti sanitari,

impegna il Governo

a prevedere se necessario alla assunzione di personale medico qualora dalla riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture e dei servizi degli enti sanitari derivasse l'impossibilità a garantire l'erogazione dei servizi essenziali.
9/1864-B/48Grillo.


   La Camera,
   premesso che:
    la Legge europea 2013-bis, già approvata con modifiche dalla Camera lo scorso 11 giugno 2014, è stata modificata nel corso dell'esame presso il Senato in quanto alcuni articoli sono stati modificati, alcuni soppressi e altri aggiunti ex novo e si compone, nell'attuale testo, di 34 articoli;
    in particolare, l'articolo 19 prevede una delega al Governo in materia di inquinamento acustico,

impegna il Governo

a predisporre, a fianco all'attività di riordino dei provvedimenti normativi vigenti in tema di inquinamento acustico, una campagna informativa e di sensibilizzazione presso il pubblico in merito ai rischi connessi alle conseguenze dell'inquinamento cosiddetto «indoor» afferente alle sorgenti sonore fisse e mobili collocate in contesti abitativi e professionali.
9/1864-B/49De Rosa.


   La Camera,
   premesso che:
    la Legge europea 2013-bis, già approvata con modifiche dalla Camera lo scorso 11 giugno 2014, è stata modificata nel corso dell'esame presso il Senato in quanto alcuni articoli sono stati modificati, alcuni soppressi e altri aggiunti ex novo e si compone, nell'attuale testo, di 34 articoli;
    in particolare, l'articolo 4 reca disposizioni in materia di commercializzazione in Italia di camini o condotti in plastica,

impegna il Governo

affinché, a fianco dell'attività di verifica che i camini o condotti in plastica siano realizzati con materiali aventi caratteristiche di incombustibilità, in conformità alle disposizioni nazionali di recepimento del sistema di classificazione europea di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione, a verificare che siano poste in essere idonee forme di riciclo e smaltimento di detti materiali anche in relazione alla specifica tipologia di plastica o plastiche utilizzate per la realizzazione di essi.
9/1864-B/50Daga.


   La Camera,
   premesso che:
    la Legge europea 2013-bis, già approvata con modifiche dalla Camera lo scorso 11 giugno 2014, è stata modificata nel corso dell'esame presso il Senato in quanto alcuni articoli sono stati modificati, alcuni soppressi e altri aggiunti ex novo e si compone, nell'attuale testo, di 34 articoli;
    in particolare, l'articolo 4 reca disposizioni in materia di commercializzazione in Italia di camini o condotti in plastica,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, a fianco dell'attività di verifica che i camini o condotti in plastica siano realizzati con materiali aventi caratteristiche di incombustibilità, in conformità alle disposizioni nazionali di recepimento del sistema di classificazione europea di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione, di verificare che siano poste in essere idonee forme di riciclo e smaltimento di detti materiali anche in relazione alla specifica tipologia di plastica o plastiche utilizzate per la realizzazione di essi.
9/1864-B/50. (Testo modificato nel corso della seduta).  Daga.


   La Camera,
   premesso che:
    la Legge europea 2013-bis, già approvata con modifiche dalla Camera lo scorso 11 giugno 2014, è stata modificata nel corso dell'esame presso il Senato in quanto alcuni articoli sono stati modificati, alcuni soppressi e altri aggiunti ex novo e si compone, nell'attuale testo, di 34 articoli;
    in particolare, l'articolo 19 prevede una delega al Governo in materia di inquinamento acustico,

impegna il Governo

a prevedere nell'ambito del riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore mobili di cui alla lettera c) dell'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 una specifica ricognizione degli effetti sonori connessi ai veicoli a motore utilizzati nella raccolta e nel trasporto dei rifiuti urbani, al fine di mitigarne gli effetti sull'ambiente e sulla salute dei cittadini.
9/1864-B/51Busto.


   La Camera,
   premesso che:
    la Legge europea 2013-bis, già approvata con modifiche dalla Camera lo scorso 11 giugno 2014, è stata modificata nel corso dell'esame presso il Senato in quanto alcuni articoli sono stati modificati, alcuni soppressi e altri aggiunti ex novo e si compone, nell'attuale testo, di 34 articoli;
    in particolare, l'articolo 19 prevede una delega al Governo in materia di inquinamento acustico,

impegna il Governo

a valutare la previsione, nell'ambito del riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore mobili di cui alla lettera c) dell'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 di una specifica ricognizione degli effetti sonori connessi ai veicoli a motore utilizzati nella raccolta e nel trasporto dei rifiuti urbani, al fine di mitigarne gli effetti sull'ambiente e sulla salute dei cittadini.
9/1864-B/51. (Testo modificato nel corso della seduta).  Busto.


   La Camera,
   premesso che:
    la Legge europea 2013-bis, già approvata con modifiche dalla Camera lo scorso 11 giugno 2014, è stata modificata nei corso dell'esame presso il Senato in quanto alcuni articoli sono stati modificati, alcuni soppressi e altri aggiunti ex novo e si compone, nell'attuale testo, di 34 articoli;
    in particolare, l'articolo 7, al fine di sanare la procedura di infrazione 2013/2027, estende le agevolazioni fiscali – in termini di deduzioni, detrazioni e regime fiscale agevolato dei cosiddetti «minimi» – previste per i soggetti residenti nel territorio dello Stato ai contribuenti che, pur essendo fiscalmente residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE), producono almeno il 75 per cento del proprio reddito complessivo in Italia (cosiddetto «non residenti Schumacker»);
    a tal fine si rimanda ad un apposito decreto ministeriale l'adozione delle disposizioni di attuazione dell'articolo,

impegna il Governo

a prevedere, anche attraverso il decreto ministeriale da emanarsi, una procedura di controllo preventivo circa il regime fiscale applicabile ai soggetti non residenti nello Stato di residenza, al fine di verificare preventivamente la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'estensione delle agevolazioni fiscali previste dalla norma.
9/1864-B/52Pesco.


   La Camera,
   premesso che:
    la Legge europea 2013-bis, già approvata con modifiche dalla Camera lo scorso 11 giugno 2014, è stata modificata nel corso dell'esame presso il Senato in quanto alcuni articoli sono stati modificati, alcuni soppressi e altri aggiunti ex novo e si compone, nell'attuale testo, di 34 articoli;
    in particolare, l'articolo 7, al fine di sanare la procedura di infrazione 2013/2027, estende le agevolazioni fiscali – in termini di deduzioni, detrazioni e regime fiscale agevolato dei cosiddetti «minimi» – previste per i soggetti residenti nel territorio dello Stato ai contribuenti che, pur essendo fiscalmente residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE), producono almeno il 75 per cento del proprio reddito complessivo in Italia (cosiddetto «non residenti Schumacker»);
    a tal fine si rimanda ad un apposito decreto ministeriale l'adozione delle disposizioni di attuazione dell'articolo,

impegna il Governo

a prevedere l'obbligo per l'Agenzia delle entrate di predisporre, a far data dalla sua entrata in vigore, una relazione annuale sugli effetti dell'estensione delle agevolazioni fiscali ai soggetti non residenti, che evidenzi in particolar modo l'ammontare delle entrate dichiarate, dei controlli e delle verifiche eseguite nonché delle entrate riscosse dai soggetti non residenti.
9/1864-B/53Ruocco.


   La Camera,
   premesso che:
    la Legge europea 2013-bis, già approvata con modifiche dalla Camera lo scorso 11 giugno 2014, è stata modificata nel corso dell'esame presso il Senato in quanto alcuni articoli sono stati modificati, alcuni soppressi e altri aggiunti ex novo e si compone, nell'attuale testo, di 34 articoli;
    in particolare, l'articolo 7, al fine di sanare la procedura di infrazione 2013/2027, estende le agevolazioni fiscali – in termini di deduzioni, detrazioni e regime fiscale agevolato dei cosiddetti «minimi» – previste per i soggetti residenti nel territorio dello Stato ai contribuenti che, pur essendo fiscalmente residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE), producono almeno il 75 per cento del proprio reddito complessivo in Italia (cosiddetto «non residenti Schumacker»);
    a tal fine si rimanda ad un apposito decreto ministeriale l'adozione delle disposizioni di attuazione dell'articolo,

impegna il Governo

a valutare la possibilità che l'Agenzia delle entrate predisponga, a far data dalla sua entrata in vigore, una relazione annuale sugli effetti dell'estensione delle agevolazioni fiscali ai soggetti non residenti, che evidenzi in particolar modo l'ammontare delle entrate dichiarate, dei controlli e delle verifiche eseguite nonché delle entrate riscosse dai soggetti non residenti.
9/1864-B/53. (Testo modificato nel corso della seduta).  Ruocco.


   La Camera,
   premesso che:
    la Legge europea 2013-bis, già approvata con modifiche dalla Camera lo scorso 11 giugno 2014, è stata modificata nel corso dell'esame presso il Senato in quanto alcuni articoli sono stati modificati, alcuni soppressi e altri aggiunti ex novo e si compone, nell'attuale testo, di 34 articoli;
    in particolare, l'articolo 7, al fine di sanare la procedura di infrazione 2013/2027, estende le agevolazioni fiscali – in termini di deduzioni, detrazioni e regime fiscale agevolato dei cosiddetti, «minimi» – previste per i soggetti residenti nel territorio dello Stato ai contribuenti che, pur essendo fiscalmente residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE), producono almeno il 75 per cento del proprio reddito complessivo in Italia (cosiddetti «non residenti Schumacker»);
    a tal fine si rimanda ad un apposito decreto ministeriale l'adozione delle disposizioni di attuazione dell'articolo,

impegna il Governo

a prevedere, anche attraverso il decreto ministeriale da emanarsi, che il limite massimo di ricavi (pari a 30.000 euro) previsto per l'applicazione del regime fiscale agevolato dei cosiddetti «minimi» venga determinato tenendo conto anche dell'ammontare dei ricavi eventualmente percepiti dal soggetto non residente nello Stato di residenza, conseguiti dall'esercizio della medesima attività imprenditoriale o professionale svolta nello Stato italiano.
9/1864-B/54Cancelleri.


   La Camera,
   premesso che:
    la Legge europea 2013-bis, già approvata con modifiche dalla Camera lo scorso 11 giugno 2014, è stata modificata nel corso dell'esame presso il Senato in quanto alcuni articoli sono stati modificati, alcuni soppressi e altri aggiunti ex novo e si compone, nell'attuale testo, di 34 articoli;
    in particolare, l'articolo 7, al fine di sanare la procedura di infrazione 2013/2027, estende le agevolazioni fiscali – in termini di deduzioni, detrazioni e regime fiscale agevolato dei cosiddetti «minimi» – previste per i soggetti residenti nel territorio dello Stato ai contribuenti che, pur essendo fiscalmente residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE), producono almeno il 75 per cento del proprio reddito complessivo in Italia (cosiddetto «non residenti Schumacker»);
    a tal fine si rimanda ad un apposito decreto ministeriale l'adozione delle disposizioni di attuazione dell'articolo,

impegna il Governo

a prevedere, anche attraverso il decreto ministeriale da emanarsi, che i presupposti per l'applicazione del regime fiscale di vantaggio dei cosiddetti «minimi» vengano valutati anche tenendo conto dell'attività lavorativa e professionale esercitata dal soggetto non residente nello Stato di residenza, escludendo pertanto l'applicazione del detto regime nel caso in cui il soggetto non residente abbia svolto, nei tre anni antecedenti l'inizio dell'attività nello Stato italiano, la medesima attività lavorativa nello stato di residenza.
9/1864-B/55Barbanti.


   La Camera,
   premesso che:
    la Legge europea 2013-bis, già approvata con modifiche dalla Camera lo scorso 11 giugno 2014, è stata modificata nel corso dell'esame presso il Senato in quanto alcuni articoli sono stati modificati, alcuni soppressi e altri aggiunti ex novo e si compone, nell'attuale testo, di 34 articoli;
    in particolare, l'articolo 7, al fine di sanare la procedura di infrazione 2013/2027, estende le agevolazioni fiscali – in termini di deduzioni, detrazioni e regime fiscale agevolato dei cosiddetti «minimi» – previste per i soggetti residenti nel territorio dello Stato ai contribuenti che, pur essendo fiscalmente residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE), producono almeno il 75 per cento del proprio reddito complessivo in Italia (cosiddetto «non residenti Schumacker»);
    a tal fine si rimanda ad un apposito decreto ministeriale l'adozione delle disposizioni di attuazione dell'articolo,

impegna il Governo

a introdurre l'obbligo per i soggetti non residenti che producono redditi in Italia di indicare, nella dichiarazione redditi prodotta in Italia, l'istituto bancario o intermediario finanziario estero con il quale detengono rapporti di conto corrente e sui quali vengono accreditati i compensi e i ricavi prodotti nel territorio italiano, ai fini degli opportuni controlli fiscali.
9/1864-B/56Villarosa.