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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 9 ottobre 2014

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 9 ottobre 2014.

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Blazina, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capezzone, Carinelli, Casero, Castiglione, Catania, Cicchitto, Cirielli, Colonnese, Costa, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Di Salvo, Epifani, Fedriga, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Giachetti, Giacomelli, Ginefra, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Antonio Martino, Merlo, Meta, Mogherini, Nicoletti, Orlando, Pes, Pisicchio, Pistelli, Polidori, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Taglialatela, Tidei, Vargiu, Velo, Venittelli, Vignali, Vito, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Blazina, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capezzone, Carinelli, Casero, Castiglione, Catania, Cicchitto, Cirielli, Colonnese, Costa, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Di Salvo, Epifani, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Giachetti, Giacomelli, Ginefra, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Antonio Martino, Merlo, Meta, Mogherini, Orlando, Pes, Pisicchio, Pistelli, Polidori, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Taglialatela, Tidei, Valeria Valente, Vargiu, Velo, Venittelli, Vignali, Vito, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 8 ottobre 2014 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE DAMBRUOSO: «Modifiche agli articoli 102 e 103 della Costituzione in materia di soppressione dei tribunali militari e istituzione di una sezione specializzata per i reati militari presso i tribunali ordinari» (2657);
   COLLETTI ed altri: «Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche» (2658).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge SANI ed altri: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino» (2236) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Romanini.

  La proposta di legge RIZZETTO ed altri: «Disposizioni concernenti l'obbligo di installazione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni presso gli istituti scolastici pubblici» (2393) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Petraroli.

  La proposta di legge OLIVERIO ed altri: «Disposizioni generali e di semplificazione in materia di vino e prodotti vitivinicoli» (2618) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Lavagno.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

  La proposta di legge n. 2436, d'iniziativa dei deputati DELL'ORCO ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati».

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   IX Commissione (Trasporti):
  DELL'ORCO ed altri: «Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati» (2436) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera pervenuta in data 8 ottobre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, la relazione sullo stato di attuazione del medesimo decreto legislativo n. 178 del 2012, recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI), aggiornata al 30 giugno 2014 (Doc. CCVI, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, con comunicazioni in data 23, 25 e 30 settembre e 2 ottobre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con le medesime comunicazioni, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti – Conti annuali dell'8o, 9o e 10o Fondo europeo di sviluppo – esercizio 2013 (COM(2014) 487 final);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (COM(2014) 557 final);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai medicinali veterinari (COM(2014) 558 final);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali (COM(2014) 581 final);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 374/2014 sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (COM(2014) 597 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio Aiutare le autorità nazionali a combattere gli abusi del diritto di libera circolazione: manuale sul modo di affrontare la questione dei presunti matrimoni fittizi tra cittadini dell'Unione europea e cittadini di Paesi terzi nel quadro della normativa dell'Unione in materia di libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea (COM(2014) 604 final).

  La Commissione europea, in data 8 ottobre 2014, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   allegati della proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel – Metodo di calcolo e comunicazione, a uso dei fornitori di combustibili, dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili e dell'energia (COM(2014)617 final/2 – Annexes 1 to 4), che sono assegnati in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
   relazione della Commissione sull'applicazione, nel 2013, del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (COM(2014)619 final), corredata dal relativo allegato (COM(2014)619 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

  La Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia delle delibere adottate dalla Commissione nel mese di settembre 2014.

  Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 3 ottobre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Modugno (Bari), Pescina (L'Aquila), Pizzale (Pavia) e Rocchetta Nervina (Imperia).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia.

  Il consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, in data 3 ottobre 2014, ha trasmesso il testo di una risoluzione recante osservazioni sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2008/98/CE relativa ai rifiuti, 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2014) 397 final).

  Questo documento è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 7 ottobre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento alla dottoressa Antonietta Fava, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'incarico di livello dirigenziale generale di vice capo di Gabinetto civile presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla IV Commissione (Difesa).

Richiesta di parere parlamentare su proposta di nomina.

  Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 8 ottobre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Antonio Agostini a direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) (42).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive), che dovranno esprimere il prescritto parere entro l'8 novembre 2014.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

TESTO UNIFICATO DEI PROGETTI DI LEGGE: VELO ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 (A.C. 731-1588-A)

A.C. 731-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

A.C. 731-A – Pareri della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 2, comma 1, lettera n), numero 1), sostituire le parole: e di misure riduttive fino alla fine del medesimo numero 1) con le seguenti:, mantenendo le misure riduttive dell'entità delle sanzioni in caso dell'assolvimento dell'obbligo del pagamento in tempi brevi, con esclusione delle violazioni per le quali sono previste la sanzione accessoria della confisca del veicolo e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di cui all'articolo 20, comma 5-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
   all'articolo 2, comma 1, lettera n), sostituire il numero 11), con il seguente:
    11) la revisione delle modalità di utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, in particolare prevedendo che i proventi di sanzioni amministrative, effettivamente riscossi, di spettanza dello Stato siano destinati prioritariamente ad alimentare, nell'ambito delle finalità di spesa già previste a legislazione vigente, un fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno e un fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzati, rispettivamente, all'intensificazione dei controlli su strada e al finanziamento del Piano nazionale della sicurezza stradale nonché ai relativi programmi attuativi;
   all'articolo 2, comma 1, lettera s), primo periodo, sopprimere le seguenti parole: e sia effettuato senza oneri aggiuntivi per i conducenti stessi;

  e con la seguente osservazione:
   si valuti l'opportunità di inserire, all'articolo 2, comma 1, lettera n), n. 12), dopo le parole: proprietari di strade le seguenti: ove non sia già previsto dalla legislazione vigente.

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.7, 2.35, 2.42, 2.44, 2.56, 2.81, 2.82, 2.83, 2.115, 2.254, 2.310, 2.315, 2.316 e 2.363, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 731-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e, per i profili di competenza, con gli altri Ministri interessati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e nel rispetto della procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni intese a rivedere e riordinare la disciplina del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato «codice della strada», apportandovi le modifiche necessarie in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge.
  2. Entro sette mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
  3. Ciascuna delle Commissioni parlamentari di cui al comma 2 esprime il proprio parere entro sessanta giorni dall'assegnazione, indicando specificamente eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 2.
  4. Il Governo, entro i successivi trenta giorni, esaminati i pareri di cui al comma 3, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari, che deve essere espresso entro trenta giorni dall'assegnazione.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.
(Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

  Al comma 2, sostituire la parola: sette con la seguente: sei.

  Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: che deve essere espresso entro trenta giorni dall'assegnazione con le seguenti: che deve essere espresso entro sessanta giorni dall'assegnazione.
1. 200. De Lorenzis, Cristian Iannuzzi, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano.

  Al comma 2, sostituire le parole: delle competenti Commissioni parlamentari con le seguenti: delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili sanzionatori.
1. 202. Scotto, Daniele Farina, Zaratti.

  Al comma 3, dopo le parole: proprio parere aggiungere la seguente: vincolante.
1. 203. De Lorenzis, Cristian Iannuzzi, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano.

  Al comma 4, dopo le parole: parere definitivo aggiungere la seguente: vincolante.
1. 204. De Lorenzis, Cristian Iannuzzi, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano.

A.C. 731-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi).

  1. Al fine di conseguire gli obiettivi della tutela della sicurezza stradale, dell'efficienza nell'organizzazione e della semplificazione delle procedure, nonché della razionalizzazione, proporzionalità ed efficacia degli istituti sanzionatori, i decreti legislativi di cui all'articolo 1, conformandosi ai princìpi di delegificazione e semplificazione, informano le disposizioni del codice della strada e della disciplina applicativa in materia di regolazione dell'uso degli spazi fruibili per la mobilità stradale, di circolazione negli ambiti urbani, di norme di comportamento e relative sanzioni al principio di garanzia della sicurezza di tutti gli utenti della strada, in particolare di quelli maggiormente vulnerabili, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) riorganizzazione delle disposizioni del codice della strada secondo criteri di coerenza e di armonizzazione con le norme di settore nazionali, dell'Unione europea o derivanti da accordi internazionali, nonché con le norme relative alle competenze delle regioni e degli enti locali, con particolare riferimento ai poteri dello Stato nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade;
   b) conferimento ad atti normativi secondari della competenza per l'attuazione della normativa europea armonizzata, salva diversa previsione della legge di delegazione europea;
   c) semplificazione del testo del codice della strada, orientandolo alla disciplina dei comportamenti degli utenti della strada, alle conseguenti previsioni sanzionatorie e alla regolazione dello spazio stradale e del suo utilizzo;
   d) revisione e rafforzamento delle misure finalizzate allo sviluppo della mobilità sostenibile e al miglioramento della sicurezza stradale in ambito urbano, con particolare riferimento all'utenza vulnerabile, quali bambini, disabili, anziani, pedoni, ciclisti, utilizzatori di ciclomotore e motociclo e tutti coloro che meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulla strada, prevedendo:
    1) misure per la tutela dell'utenza vulnerabile, idonee a limitare, attraverso prescrizioni comportamentali e relative sanzioni nonché attraverso regole di progettazione stradale, comportamenti pericolosi verso terzi, in particolare nelle aree urbane e ovunque vi siano condizioni di promiscuità delle diverse tipologie di utenza, anche attraverso la riduzione dei limiti di velocità;
    2) l'obbligo per gli enti proprietari di rivedere i limiti di velocità delle strade extraurbane, secondo criteri di ragionevolezza, al fine di adeguarli alle reali esigenze di sicurezza della circolazione;
    3) disposizioni in tema di pianificazione della viabilità e disciplina della circolazione tali da incentivare la mobilità ciclistica e pedonale, con particolare riguardo alla sicurezza;
    4) il rafforzamento delle disposizioni che favoriscono la circolazione e la sicurezza del trasporto pubblico e l'interconnessione tra questo e le altre modalità di trasporto;
    5) disposizioni che migliorino la sicurezza della circolazione di biciclette, ciclomotori e motoveicoli, con particolare attenzione ai ciclisti di età inferiore agli anni quattordici;
    6) una specifica disciplina per l'ambito urbano, che recepisca le principali innovazioni introdotte in altri Stati europei per la sicurezza dell'utenza vulnerabile, con particolare riferimento ai concetti di «spazio condiviso», «zona d'incontro» e «principio di prudenza», che assegnano la precedenza agli utenti vulnerabili e assicurano la coesistenza delle funzioni residenziali e commerciali con quelle di mobilità, prevedendo altresì disposizioni che favoriscano l'accesso delle biciclette, dei ciclomotori e dei motocicli alle corsie riservate ai mezzi pubblici;
    7) la definizione, nella classificazione dei veicoli, della bicicletta e di veicoli a pedali adibiti al trasporto, pubblico e privato, di merci e di persone, nonché l'individuazione dei criteri e delle modalità per l'identificazione delle biciclette, attraverso l'apposizione facoltativa di un numero identificativo del telaio e l'annotazione dello stesso nel sistema informativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale;
    8) disposizioni in tema di classificazione delle motoslitte e disciplina delle relative caratteristiche costruttive e funzionali, nonché disciplina della loro circolazione su strada attraverso la previsione di un apposito contrassegno identificativo, di documenti di circolazione e di guida e di obblighi assicurativi per la responsabilità civile verso terzi;
    9) l'aggiornamento delle disposizioni concernenti la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, consentendo l'accesso di motocicli di cilindrata non inferiore a 120 centimetri cubici, se guidati da conducenti maggiorenni;
   e) aggiornamento e ammodernamento delle disposizioni concernenti la progettazione dello spazio stradale e della segnaletica, in particolare prevedendo:
    1) il riassetto della disciplina concernente la classificazione, la costruzione e la tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e delle diramazioni, nonché la pubblicità e ogni forma di occupazione del suolo stradale, finalizzato in particolare al miglioramento delle condizioni di sicurezza da offrire agli utenti della strada;
    2) disposizioni miranti alla limitazione della presenza ai bordi della carreggiata di ostacoli fissi artificiali, quali i supporti della segnaletica commerciale e stradale e delle barriere di sicurezza, al fine di ridurre le condizioni di pericolo per ciclomotori e motoveicoli;
    3) l'attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre, nel rispetto delle norme di progettazione stradale, linee di indirizzo destinate agli enti proprietari delle strade, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani che migliorino la sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote, dei pedoni e, in generale, dell'utenza vulnerabile;
    4) criteri atti alla riduzione dell'uso della segnaletica stradale e all'aggiornamento della stessa secondo princìpi di semplificazione e di organicità, assicurando il perseguimento degli obiettivi di visibilità e risparmio energetico, tenendo conto delle diverse tipologie di utenza, in particolare di quella ciclistica, e predisponendo una segnaletica dedicata all'utenza vulnerabile, al fine di garantirne la sicurezza;
   f) riordino della normativa concernente gli strumenti di pianificazione della mobilità, della circolazione e della sicurezza stradale, anche al fine di rendere più efficiente la mobilità, con la previsione di un unico strumento di programmazione per ciascun ente territoriale competente, per il proprio livello di governo, e con l'introduzione di adeguate modalità di raccordo e coordinamento tra strumenti di pianificazione relativi a livelli territoriali diversi, nonché con la previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti inadempienti, anche attraverso l'esclusione dai finanziamenti eventualmente previsti dai piani sovraordinati;
   g) riordino delle disposizioni riguardanti l'espletamento dei servizi di polizia stradale e le relative abilitazioni, mediante la specializzazione delle funzioni svolte dalle diverse forze alle quali spetta l'espletamento dei suddetti servizi, nonché il potenziamento del ricorso ai servizi ausiliari di polizia stradale, tenendo conto degli assi viari, compresi quelli autostradali, e delle condizioni di particolare necessità e urgenza a cui può essere connessa l'attivazione dei predetti servizi ausiliari; creazione di una banca di dati unica relativa alle infrazioni stradali, condivisa da tutti gli organi che svolgono compiti di polizia stradale;
   h) introduzione di specifiche misure che rafforzino i controlli sulle attività di revisione dei veicoli e di consulenza automobilistica;
   i) introduzione di disposizioni volte ad assicurare l'efficacia dei controlli nelle aree aperte ad uso pubblico e in particolare nelle strade comprese nelle aree dei porti, degli aeroporti, degli autoporti, delle università, degli ospedali, dei cimiteri, dei mercati, nonché nelle altre aree demaniali o private aperte al pubblico transito e alla sosta;
   l) introduzione di disposizioni volte a favorire la diffusione e l'installazione di sistemi telematici idonei a rilevare, anche attraverso il collegamento automatico con l'archivio nazionale dei veicoli, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché con gli altri enti e organismi pubblici competenti, l'inosservanza delle disposizioni in materia di circolazione dei veicoli, con particolare riferimento alla circolazione in aree o in condizioni sensibili sotto il profilo sanitario e ambientale, alla correttezza della condotta di guida, al rispetto dei limiti di velocità in aree ad alta incidentalità, alle prescrizioni relative al trasporto di merci pericolose, alla tracciabilità dei veicoli per il trasporto di merci anche al fine di contrastare pratiche di cabotaggio illegale, nonché alla massa complessiva a pieno carico dei veicoli stessi, anche al fine di verificare e sanzionare la responsabilità del conducente per danneggiamento della sede stradale in occasione di circolazione con eccesso di carico;
   m) introduzione di disposizioni volte a favorire la più ampia accessibilità e fruibilità attraverso strumenti telematici dei dati relativi ai veicoli, ai titoli abilitativi alla guida, alle infrazioni stradali, all'incidentalità, alla dotazione dei fondi di cui alla lettera n), numero 11), e agli interventi finanziati con i medesimi fondi, da parte dei soggetti interessati, in formato di tipo aperto, come definito dall'articolo 68, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fermo restando il rispetto della disciplina per la tutela della riservatezza dei dati personali;
   n) revisione della disciplina sanzionatoria, anche modificando l'entità delle sanzioni, secondo princìpi di ragionevolezza, proporzionalità, effettività e non discriminazione, in particolare prevedendo:
    1) la graduazione delle sanzioni in funzione della gravità, della reiterazione e dell'effettiva pericolosità del comportamento, anche con l'introduzione di meccanismi premiali in relazione a comportamenti virtuosi e di misure riduttive dell'entità delle sanzioni in caso di assolvimento dell'obbligo del pagamento in tempi brevi, con esclusione delle violazioni per le quali sono previste la sanzione accessoria della confisca del veicolo e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida;
    2) la semplificazione e la riduzione del numero delle classi sanzionatorie;
    3) nel caso in cui il conducente cagioni la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, la definizione, anche in coerenza con eventuali modifiche del codice penale che introducano il reato di «omicidio stradale», del grado di colpevolezza dell'autore del fatto e della tipologia di violazioni in relazione alle quali saranno previste le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e dell'inibizione della guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato, disponendo comunque l'applicazione delle suddette sanzioni nei casi di cui all'articolo 589, terzo e quarto comma, del codice penale;
    4) la previsione, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 187, comma 1, del codice della strada, che l'alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti sia determinata con la massima precisione e certezza, come esistente al momento dell'infrazione, anche ai fini dell'integrazione delle condotte di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale;
    5) l'aggravamento delle sanzioni per comportamenti direttamente o indirettamente pericolosi e lesivi dell'incolumità e della sicurezza degli utenti della strada, in ragione anche del loro grado di vulnerabilità, stimato sia distinguendo la categoria di utenza motorizzata da quella non motorizzata, sia con riferimento al livello di esposizione al rischio dei soggetti appartenenti a ciascuna delle due categorie;
    6) la qualificazione giuridica della decurtazione dei punti dalla patente di guida come sanzione amministrativa accessoria, prevedendo altresì che la comunicazione della decurtazione costituisca atto amministrativo definitivo, e la limitazione a casi tassativi e specifici della possibilità di sostituire la decurtazione dei punti con il pagamento di una sanzione pecuniaria;
    7) misure volte ad assicurare l'efficacia delle sanzioni relative alla violazione dell'obbligo di assicurazione del veicolo per la responsabilità civile;
    8) la semplificazione e la trasparenza dei procedimenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie nonché delle misure cautelari relative ai documenti di circolazione e di guida;
    9) la revisione del sistema dell'accertamento degli illeciti amministrativi, anche in relazione ai nuovi strumenti di controllo a distanza che consentono l'accertamento della violazione con contestazione differita, e la connessa revisione del regime delle spese;
    10) il coordinamento della durata delle misure cautelari disposte dall'autorità amministrativa con la pendenza dei procedimenti penali instaurati in relazione alle medesime fattispecie;
    11) la revisione delle modalità di utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, in particolare prevedendo che, quando la violazione è accertata da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, una quota non inferiore al 15 per cento delle relative entrate sia destinata ad alimentare uno specifico Fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, le cui risorse saranno finalizzate all'intensificazione dei controlli su strada, e una quota non inferiore al 20 per cento delle medesime entrate sia destinata ad alimentare uno specifico Fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzato a finanziare il Piano nazionale della sicurezza stradale e i relativi programmi attuativi;
    12) l'obbligo di rendicontazione, da parte degli enti titolari di funzioni di polizia stradale o proprietari di strade, dei proventi delle sanzioni amministrative, nonché la disciplina dei criteri della rendicontazione ed eventuali meccanismi sanzionatori per gli enti inadempienti;
   o) revisione e coordinamento del sistema dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, ai fini della semplificazione della procedura, dell'alleggerimento degli oneri amministrativi a carico dei cittadini e dell'eliminazione di duplicazioni, individuando, tra autorità amministrativa e autorità giudiziaria, ambiti di competenza a conoscere diversi in relazione ai motivi di legittimità e di merito;
   p) semplificazione delle procedure previste per il ricorso al prefetto, prevedendo:
    1) la presentazione del ricorso esclusivamente all'organo accertatore, che, previa istruttoria, lo trasmette al prefetto per la decisione;
    2) l'eliminazione dell'obbligo di procedere all'audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta;
    3) l'allineamento del termine per il ricorso al prefetto a quello previsto per il ricorso al giudice di pace;
    4) la competenza della prefettura limitrofa per la trattazione dei ricorsi presentati dai dipendenti delle prefetture, dal loro coniuge e dai loro parenti fino al terzo grado;
   q) espressa previsione dell'applicabilità degli istituti della decurtazione di punteggio dalla patente di guida, del ritiro, della sospensione e della revoca della stessa nei confronti di conducenti minorenni, anche in deroga alle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689;
   r) revisione della disciplina per il conseguimento della patente di guida, in modo da assicurare una puntuale verifica, in sede di esame, sia delle cognizioni teoriche sia delle capacità pratiche e dei comportamenti alla guida, al fine di garantire la sicurezza della circolazione;
   s) attribuzione al Ministero della salute del compito di adottare, tenendo conto delle nuove indicazioni in termini di requisiti di idoneità psicofisica per l'autorizzazione alla guida contenute nella vigente normativa dell'Unione europea, linee guida in relazione alle attività di accertamento dei requisiti psicofisici per il conseguimento e il rinnovo della patente, con riferimento sia a quelle svolte dalle commissioni mediche locali, sia a quelle svolte dai medici monocratici, e previsione, a fini di sicurezza, che il rinnovo di validità della patente dei conducenti con età superiore a ottanta anni abbia la durata di un anno e sia effettuato senza oneri aggiuntivi per i conducenti stessi. Qualora il conducente con età superiore a ottanta anni non si sottoponga al rinnovo annuale, la patente è rinnovata ogni due anni e abilita alla guida dei veicoli indicati per la categoria AM, limitatamente ai ciclomotori a tre ruote e ai quadricicli leggeri;
   t) adeguamento della terminologia utilizzata nel codice della strada per definire le categorie di soggetti portatori di disabilità, in particolare sostituendo la locuzione «mutilati e minorati fisici» con la seguente: «soggetti con invalidità»;
   u) revisione dei soggetti abilitati all'accertamento dei requisiti psicofisici per il conseguimento della patente, prevedendo l'esclusione dei medici in quiescenza;
   v) previsione che la misura relativa ai limiti di potenza specifica, riferita alla tara, dei veicoli la cui guida è consentita ai neopatentati con patente di categoria B:
    1) non si applichi quando a fianco del conducente neopatentato si trovi, in funzione di accompagnatore, una persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore;
    2) abbia in ogni caso una durata non superiore a sei mesi, quando il predetto conducente neopatentato, nel medesimo intervallo di tempo, non si sia reso responsabile di violazioni di norme comportamentali del codice della strada da cui derivi decurtazione di punteggio;
    3) si applichi ai conducenti di età superiore a ottanta anni, fatta salva la possibilità per gli stessi di rinnovare a tal fine i requisiti di idoneità psicofisica previsti con visita presso una commissione medica locale, con oneri a carico del richiedente;
   z) definizione dei criteri di classificazione dei veicoli atipici, compresi i veicoli di interesse storico e collezionistico, nonché dei requisiti minimi per la circolazione degli stessi;
   aa) disciplina generale e specificazione delle modalità di sosta e di transito dei veicoli adibiti al servizio di invalidi, prevedendo l'aggravamento delle sanzioni conseguenti all'utilizzo improprio del contrassegno o all'occupazione impropria delle strutture volte ad agevolare la mobilità delle persone disabili;
   bb) regolazione delle specifiche condizioni di circolazione dei veicoli adibiti al soccorso stradale, anche nella condizione di servizio medico, con particolare riferimento all'esenzione dal pagamento delle tariffe autostradali e alla possibilità di trasportare familiari della persona soccorsa;
   cc) introduzione di una disciplina di coordinamento delle prescrizioni riguardanti la circolazione dei veicoli sulla rete stradale e autostradale nel periodo invernale, in presenza di fenomeni atmosferici di particolare intensità, al fine di preservare l'incolumità degli utenti e di garantire idonei livelli di circolazione veicolare.

  2. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 1 e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1 del presente articolo, regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per la disciplina, prevista dal codice della strada o da altre norme vigenti, delle materie di seguito elencate:
   a) caratteristiche dei veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, di cui all'articolo 10 del codice della strada;
   b) disciplina della massa limite e della sagoma limite dei veicoli adibiti all'autotrasporto e dei carichi sporgenti trasportati, di cui agli articoli 61 e 62 del codice della strada;
   c) caratteristiche specifiche della segnaletica stradale, di cui al comma 6 dell'articolo 38, ai commi da 1 a 3 dell'articolo 44 e al comma 6 dell'articolo 45 del codice della strada, al fine, oltre che di assicurare l'uniformità sul territorio nazionale, la conformità con le norme internazionali in materia e il rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1 del presente articolo, di perseguire particolari esigenze, quali la riconoscibilità dei passaggi a livello e la sicurezza delle gallerie, nonché di tenere conto di criteri di parità di genere;
   d) disciplina della manutenzione degli apparati destinati alle segnalazioni stradali luminose, di cui al comma 19 dell'articolo 41 del codice della strada, con particolare riguardo all'esigenza di ridurre i consumi energetici;
   e) classificazione, destinazione, caratteristiche costruttive, di equipaggiamento e di identificazione dei veicoli e dei rimorchi, accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, omologazione e controlli di conformità, di cui agli articoli da 47 a 55, da 71 a 74 e da 79 a 92 del codice della strada, al fine di adeguarli alle nuove tipologie conseguenti ai processi di innovazione tecnica e tecnologica del settore, nonché di garantire adeguati livelli di sicurezza della circolazione;
   f) semplificazione delle procedure che disciplinano le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, di cui agli articoli da 75 a 78 del codice della strada, al fine di ridurre gli adempimenti richiesti all'utente, fermo restando il rigoroso rispetto dei requisiti di sicurezza stradale;
   g) classificazione e impiego dei veicoli in relazione all'uso cui sono adibiti, anche con riguardo alle macchine agricole e operatrici, e disciplina in materia di limite di massa, di massa rimorchiabile e di traino nonché di circolazione su strada, di cui agli articoli 57 e 58 e da 104 a 114 del codice della strada, a fini di adeguamento alla normativa dell'Unione europea, con particolare riguardo al coordinamento della disciplina delle macchine operatrici quali veicoli con quanto previsto dalla disciplina europea in materia di macchine;
   h) procedure di ammissione alla circolazione, immatricolazione e cessazione dalla circolazione dei veicoli a motore, anche atipici, nonché revisione della disciplina delle associazioni di amatori dei veicoli di interesse storico ai fini della certificazione degli stessi, di cui agli articoli 59, 60 e da 93 a 103 del codice della strada;
   i) disciplina dell'utilizzo di targhe sostitutive per motoveicoli in occasione di competizioni sportive, per prevenire il danneggiamento o la perdita delle targhe originali;
   l) istruzioni tecniche per gli itinerari ciclabili e per l'utilizzo di strumenti di moderazione della velocità.

  3. I regolamenti di cui al comma 2 individuano espressamente, con riferimento alle disposizioni indicate al medesimo comma, le norme di legge vigenti nelle materie da essi disciplinate, di cui dispongono l'abrogazione con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.
  4. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ogni altra disposizione integrativa o correttiva necessaria per adeguare il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, alle modifiche introdotte con i decreti legislativi di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge e con i regolamenti di cui al comma 2 del presente articolo.
  5. Con decreti dirigenziali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite istruzioni tecniche attuative per i procedimenti amministrativi disciplinati dai regolamenti di cui ai commi 2 e 3, concernenti le modalità di semplificazione delle procedure, e, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la dematerializzazione della relativa documentazione, anche attraverso lo sviluppo delle procedure informatizzate svolte dal Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Sugli schemi dei decreti di cui al presente comma è sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nel caso in cui abbiano per oggetto procedimenti di competenza delle regioni e degli enti locali.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.
(Princìpi e criteri direttivi).

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: e degli enti locali, con particolare riferimento ai poteri dello Stato nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade con le seguenti: e di quelle degli enti locali ivi comprese quelle dei comuni sulla circolazione nei centri abitati, con particolare riferimento ai poteri dello Stato nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade.
2. 2. Scotto, Zaratti, Quaranta, Daniele Farina.

  Al comma 1, lettera d), alinea, dopo le parole: ciclomotore e motociclo aggiungere le seguenti:, mezzi di trasporto a trazione animale.

  Conseguentemente alla medesima lettera, dopo il numero 7) aggiungere il seguente: 7-bis) disciplina delle modalità di trasporto a trazione equina definendo i limiti di carico di peso trainabile, i limiti minimi e massimi di età dell'animale, le condizioni ambientali ed il periodo lavorativo giornaliero ed annuale con i relativi periodi di riposo, le razze adottabili per il traino ed i principi per l'adozione da parte dei comuni di percorsi specifici per gli equidi;
2. 215. Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, L'Abbate, Benedetti, Rizzetto, Agostinelli.

  Al comma 1, lettera d), alinea, dopo le parole: circolazione sulla strada aggiungere le seguenti: nonché ai mezzi di trasporto a trazione animale.
2. 215.(Testo modificato nel corso della seduta). Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, L'Abbate, Benedetti, Rizzetto, Agostinelli.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera d), numero 1) dopo le parole: regole di progettazione stradale aggiungere le seguenti:, con particolare riferimento anche ai suggerimenti contenuti nella campagna di Salvaciclisti e il monitoraggio delle aree con indice di incidentalità più elevate,.
2. 203. De Lorenzis, Cristian Iannuzzi, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano.

  Al comma 1, lettera d), numero 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e l'introduzione di segnalazioni acustiche e tattili a favore dei soggetti portatori di handicap con particolare riferimento ai soggetti ipovedenti.
2. 7. Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, lettera d), numero 2) dopo le parole: enti proprietari aggiungere le seguenti: e gestori delle strade.
2. 204. De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cristian Iannuzzi.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera d), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche inserendo una percentuale di tolleranza fissata al 5 per cento del limite massimo di velocità.
2. 10. Matteo Bragantini, Rondini, Attaguile, Molteni.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: anche considerando la specificità delle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, dove il limite di velocità può essere fissato a 150 km/h.
2. 11. Matteo Bragantini, Attaguile.

  Al comma 1, lettera d), numero 3), aggiungere in fine le parole: e alla sua promozione e diffusione.
2. 205. De Lorenzis, Cristian Iannuzzi, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera d), numero 4), aggiungere, in fine, le parole: compreso il car pooling.
2. 206. Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, lettera d), numero 4), aggiungere, in fine, le parole: compresa la mobilità ciclistica.
2. 207. Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano.

  Al comma 1, lettera d), dopo il numero 4), aggiungere il seguente: 4-bis) misure volte a incentivare e diffondere l'uso di mezzi di trasporto in forma condivisa privilegiando pertanto la compartecipazione, anche nel tempo, all'uso di mezzi di cui l'utilizzatore non abbia la proprietà, rispetto all'impiego di mezzi di proprietà del conducente o del trasportato ad uso esclusivo, personale o comunque inefficiente ovvero non sostenibile, anche con una riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
2. 208. De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 5) con il seguente: 5) disposizioni che migliorino la sicurezza della circolazione di biciclette, con particolare riferimento ai ciclisti di età inferiore agli anni quattordici, nonché dei ciclomotori e motoveicoli, avendo riguardo alle caratteristiche costruttive ed ai requisiti di sicurezza attiva e passiva proprie dei quadricicli leggeri e di quelli pesanti.
2. 209. Scotto, Zaratti, Quaranta, Daniele Farina.

  Al comma 1, lettera d), numero 5), dopo le parole: migliorino la sicurezza aggiungere le seguenti: dei pedoni e.
2. 210. De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cristian Iannuzzi.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera d), numero 5), sopprimere le parole: di età inferiore agli anni quattordici.
2. 211. De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, lettera d), dopo il numero 5), aggiungere il seguente: 5-bis) la facoltà per i comuni di riservare appositi spazi per il parcheggio delle donne in stato di gravidanza e di coloro che portano bambini di età non superiore a due anni, determinando le relative sanzioni e rimettendo la specifica disciplina ai competenti organi comunali.
2. 212. Valeria Valente, Roberta Agostini.

  Al comma 1, lettera d), dopo il numero 5), inserire il seguente: 5-bis) la facoltà per i comuni di riservare appositi spazi per il parcheggio delle donne in stato di gravidanza e di coloro che trasportano bambini di età non superiore a due anni.
2. 212.(Testo modificato nel corso della seduta). Valeria Valente, Roberta Agostini.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera d), numero 6), sostituire le parole: delle biciclette, dei ciclomotori e dei motocicli con le seguenti: ed il transito delle biciclette.
2. 214. De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, lettera d), numero 6), sopprimere le parole:, dei ciclomotori e dei motocicli.
2. 213. De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, lettera d), dopo il numero 7) aggiungere il seguente: 7-bis) misure volte a favorire la coesistenza di diversi tipi di utenza vulnerabile negli spazi comuni acconsentendo al posteggio delle biciclette in aree riservate ai pedoni ove questa misura non rechi intralcio o pericolo.
2. 216. Cristian Iannuzzi, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano.

  Al comma 1, lettera d), dopo il numero 7) aggiungere il seguente: 7-bis) misure volte a favorire la coesistenza di diversi tipi di utenza vulnerabile negli spazi comuni consentendo il parcheggio delle biciclette in aree riservate ai pedoni, ove questa misura non rechi intralcio o pericolo.
2. 216.(Testo modificato nel corso della seduta). Cristian Iannuzzi, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera d), numero 9), dopo le parole: non inferiore a 120 centimetri cubici. aggiungere le seguenti: ovvero 5 Kw, se azionati da motore elettrico.
2. 217. Garofalo, Piso.

  Al comma 1, lettera d), dopo il numero 9) aggiungere il seguente: 10) l'introduzione di una definizione normativa di car pooling inteso come servizio di trasporto, non remunerato, basato sull'uso condiviso di veicoli privati tra due o più persone che debbano percorrere uno stesso itinerario, o parte di esso, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari pubblici o privati, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici.
2. 218. Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cristian Iannuzzi.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
  1-bis) la possibilità per gli enti gestori delle strade, fermo restando le disposizioni in materia di alberi monumentali di cui all'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, di sostituire le essenze arboree o arbustive compatibilmente con la salute pubblica, la sicurezza stradale e la conservazione del paesaggio.
2. 34. Prataviera, Rondini, Attaguile, Molteni.

  Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
  1-bis) la realizzazione, a carico degli enti gestori delle strade, di un catasto del patrimonio arboreo del demanio statale che deve essere aggiornato annualmente.
2. 35. Prataviera, Rondini, Attaguile, Molteni.

  Al comma 1, lettera e), numero 2), dopo le parole: barriere di sicurezza, aggiungere le seguenti: o comunque prevedendo la manutenzione e l'ammodernamento delle stesse.
2. 36. Prataviera, Rondini, Attaguile, Molteni.

  Al comma 1, lettera e), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: e mitigare gli effetti d'urto per i motociclisti.
2. 38. Matteo Bragantini, Prataviera, Rondini, Attaguile, Molteni.

  Al comma 1, lettera e), numero 3), dopo le parole: enti proprietari aggiungere le seguenti: e gestori.
2. 251. De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cristian Iannuzzi.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera e), numero 3), sostituire le parole: degli utilizzatori di veicoli a due ruote, dei pedoni con le seguenti: dei pedoni, dei ciclisti.
2. 252. De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, lettera e), numero 3), aggiungere, in fine, le parole:, anche privilegiando la scelta di segnaletica verticale ed orizzontale innovativa, come passaggi pedonali segnalati a terra o visual direzionali a led, piuttosto che impianti di illuminazione.
2. 39. Prataviera, Rondini, Attaguile, Molteni.

  Al comma 1, lettera e), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
  3-bis) disposizioni volte a razionalizzare le competenze nella gestione delle infrastrutture stradali, definendo con precisione i compiti dei diversi gestori delle strade.
2. 41. Prataviera, Rondini, Attaguile, Molteni.

  Al comma 1, lettera e), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
  3-bis) la certificazione, da parte degli enti gestori delle strade, del fabbisogno della pubblica illuminazione stradale e semaforica, con la segnalazione annuale dei fabbisogni energetici.
2. 42. Prataviera, Rondini, Attaguile, Molteni.

  Al comma 1, lettera e), numero 4), dopo le parole: in particolare di quella aggiungere le seguenti: pedonale e.
2. 253. De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cristian Iannuzzi.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera e), numero 4), aggiungere, in fine, le parole:, anche con l'introduzione di segnalazioni acustiche e tattili a favore dei soggetti portatori di handicap, con particolare riferimento ai soggetti ipovedenti.
2. 254. Caparini, Rondini, Attaguile, Molteni.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente numero:

  5) riassetto in materia di segnaletica luminosa, in particolare prevedendo adeguati intervalli di accensione delle luci delle lanterne semaforiche, nonché la segnalazione chiara e comprensibile dei sistemi di rilevamento automatico installati in prossimità della segnaletica luminosa;.
2. 44. Baldelli.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente numero:
  5) criteri di razionalizzazione omogenei per tutti gli enti gestori stradali per la concessione di permessi e/o nulla osta per impianti pubblicitari fissi, mobili e retroilluminati o a messaggio luminoso variabile dinamico;.
2. 45. Prataviera, Rondini, Attaguile, Molteni.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente numero:
  5) la semplificazione e l'armonizzazione della segnaletica relativa alle apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità, assicurando che, in prossimità delle stesse, sia visibile, in modo chiaro e inequivocabile, il limite di velocità prescritto;.
2. 255. Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: più efficiente aggiungere le seguenti: e sostenibile.
2. 256. Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: programmazione con le seguenti: pianificazione, programmazione e controllo, che deve essere facilmente reperibile, accessibile, pubblico, preparato e redatto con il coinvolgimento attivo della cittadinanza.
2. 257. De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: meccanismi sanzionatori per gli enti inadempienti aggiungere le seguenti: che prevedano la pubblicità, sui siti web degli enti di governo e sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, degli inadempienti e delle motivazioni della sanzione.
2. 259. De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: meccanismi sanzionatori per gli enti inadempienti aggiungere le seguenti: , sia per la mancata adozione degli strumenti di pianificazione, sia per la previsione di strumenti di pianificazione difformi da quelli previsti,.
2. 260. Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: anche attraverso aggiungere le seguenti: la riduzione progressiva ovvero.
2. 258. De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cristian Iannuzzi.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) introduzione, ai fini dell'uniformità applicativa, della pianificazione della mobilità e della sicurezza stradale, di una durata minima della luce gialla semaforica di cui al comma 10 dell'articolo 41 del codice della strada, non inferiore ad un minimo di quattro secondi o comunque al tempo necessario per sgomberare con sicurezza l'area di intersezione;.
2. 261. Garofalo, Piso.

  Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da:, tenendo conto fino a: predetti servizi ausiliari con le seguenti: e del traffico, tenendo conto degli assi viari, compresi quelli autostradali e degli ambiti urbani, e delle condizioni di particolare necessità e urgenza a cui può essere connessa l'attivazione dei predetti servizi ausiliari, anche nell'interesse degli enti locali.
2. 262. Squeri.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) al fine di rafforzare l'obiettivo della tutela della sicurezza stradale, in conformità alle indicazioni contenute nella vigente normativa dell'Unione europea, introduzione di disposizioni volte ad assicurare la piena operatività ed efficacia del numero unico di emergenza europeo 112 (NUE), con particolare riferimento all'installazione, all'interno dei nuovi modelli di autovetture, del dispositivo automatico di chiamata di emergenza denominato eCall;
2. 263. Spessotto, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano.

  Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: in occasione di circolazione con eccesso di carico.
2. 301. De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cristian Iannuzzi.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole:, lo stato della revisione e l'esistenza e la validità dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi del veicolo, nonché se il veicolo è sottoposto ad una misura di sequestro o confisca penale o oggetto di denuncia di furto.
2. 302. Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole:, lo stato della revisione e l'esistenza e la validità dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi del veicolo, nonché se il veicolo è sottoposto ad una misura di sequestro o confisca penale.
2. 303. Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano.

  Al comma 1, lettera m), dopo le parole: 2005, n. 82, aggiungere le seguenti: e nonché dei dati relativi agli obblighi di cui alla lettera n), numero 12).
2. 304. De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
   m-bis) introduzione di disposizioni volte a favorire l'attuazione di meccanismi premiali in relazione a comportamenti virtuosi da parte degli utenti, anche prevedendo forme di defiscalizzazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, che incidano sul pagamento del premio assicurativo oppure sul pagamento della tassa automobilistica;.
2. 56. Scotto, Zaratti, Quaranta, Daniele Farina.

  Al comma 1, lettera n), numero 1), sostituire le parole: e di misure riduttive fino alla fine del numero con le seguenti: , mantenendo le misure riduttive dell'entità delle sanzioni in caso dell'assolvimento dell'obbligo del pagamento in tempi brevi, con esclusione delle violazioni per le quali sono previste la sanzione accessoria della confisca del veicolo e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di cui all'articolo 20, comma 5-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;.
2. 400. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 1, lettera n), numero 1), aggiungere, in fine, le parole:, nonché, in caso di frequentazione di corsi di guida sicura, attraverso una riduzione della sanzione pecuniaria e/o un recupero di punti.
2. 200. Catalano, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera n), sopprimere il numero 3).
2. 305. Scotto, Daniele Farina, Zaratti, Squeri, Palmieri, Centemero.

  Al comma 1, lettera n), numero 3), sostituire le parole da: stradale, la definizione fino alla fine del numero, con le seguenti: di veicoli o natanti, la definizione del grado di colpevolezza dell'autore del fatto o della tipologia delle violazioni amministrative in relazione alle quali è prevista la sanzione accessoria della revoca della patente.
2. 306. Scotto, Daniele Farina, Zaratti.

  Al comma 1, lettera n), numero 3), sostituire le parole: anche in coerenza con eventuali modifiche del codice penale che introducano il con le seguenti: attraverso l'introduzione nel codice penale del.
2. 307. Totaro, Rampelli.

  Al comma 1, lettera n), numero 3), sostituire la parola: indeterminato con la seguente: determinato.
2. 201. Catalano, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera n), numero 3), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il soggetto condannato per il reato di omicidio colposo senza essere provvisto di titolo abilitante alla guida di veicoli non può conseguire la patente di guida o il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori;.
2. 71. Rondini, Prataviera, Attaguile.

  Al comma 1, lettera n), numero 3), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui il conducente di cui sopra cagioni la morte di una persona senza essere provvisto del titolo abilitante alla guida di veicoli non può conseguire la patente di guida o il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori;.
2. 300. Rondini, Prataviera, Attaguile, Molteni.

  Al comma 1, lettera n), dopo il numero 3), aggiungere il seguente: 3-bis) Previsione, qualora il reato di «omicidio stradale» sia commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi dell'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dell'applicazione della pena di cui all'articolo 575 del codice penale diminuita di un terzo.
  Previsione, qualora il reato di lesioni personali colpose, di cui all'articolo 590 del codice penale, terzo comma, sia commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope dell'applicazione delle pene di cui agli articoli 582 e 583 del codice penale diminuite di un terzo.
  Previsione, inoltre, che le eventuali circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, non possano essere ritenute equivalenti o prevalenti nel caso di reato di «omicidio stradale».
2. 308. Laffranco, Bianconi.

  Al comma 1, lettera n), numero 7), aggiungere, in fine, le parole: intervenendo anche con l'inasprimento delle pene fino a prevedere l'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da 1.000 a 4.000 euro per i conducenti di veicoli sprovvisti dell'assicurazione.
2. 76. Rondini, Attaguile, Molteni.

  Al comma 1, lettera n), numero 7), aggiungere, in fine, le parole: intervenendo anche con l'inasprimento delle pene fino a prevedere l'arresto da tre mesi a un anno per i conducenti di veicoli sprovvisti dell'assicurazione.
2. 77. Caparini, Rondini, Attaguile, Molteni.

  Al comma 1, lettera n), numero 7), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, intervenendo anche con l'inasprimento delle sanzioni.
2. 77.(Testo modificato nel corso della seduta). Caparini, Rondini, Attaguile, Molteni.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera n), numero 7), aggiungere, in fine, le parole: anche utilizzando, ai fini dell'individuazione dei veicoli che non ottemperano gli obblighi di assicurazione, le metodologie di cui alla lettera l).
2. 309. Garofalo, Piso.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera n), sostituire il numero 11), con il seguente:
   11) la revisione delle modalità di utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, in particolare prevedendo che i proventi di sanzioni amministrative, effettivamente riscossi, di spettanza dello Stato siano destinati prioritariamente ad alimentare, nell'ambito delle finalità di spesa già previste a legislazione vigente, un fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno e un fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzati, rispettivamente, all'intensificazione dei controlli su strada e al finanziamento del Piano nazionale della sicurezza stradale nonché ai relativi programmi attuativi;.
2. 401. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 1, lettera n), numero 11), sopprimere le parole da: e una quota non inferiore al 20 per cento fino alla fine del numero.
2. 81. Prataviera, Rondini, Attaguile, Molteni.

  Al comma 1, lettera n), numero 11), sostituire le parole: il Piano nazionale della sicurezza stradale e i relativi programmi attuativi con le seguenti:, tramite apposito bando, progetti per la ricerca e lo sviluppo di sistemi innovativi di sicurezza stradale, portati avanti dai dipartimenti di ingegneria delle Università italiane.
2. 82. Prataviera, Rondini, Attaguile, Molteni.

  Al comma 1, lettera n), numero 11), sostituire le parole: il Piano nazionale della sicurezza stradale e i relativi programmi attuativi con le seguenti: campagne per la promozione della sicurezza stradale nelle scuole statali di primo e di secondo grado con il coinvolgimento dei governi degli enti locali.
2. 83. Prataviera, Rondini, Attaguile, Molteni.

  Al comma 1, lettera n), numero 11), aggiungere, in fine, le parole: e prevedendo che, quando la violazione è accertata da funzionari, ufficiali o agenti di polizia regionale, provinciale o locale, una quota non inferiore al 60 per cento delle relative entrate sia destinata ad interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture e una quota non inferiore al 20 per cento sia destinata all'installazione e alla manutenzione di strumenti per il controllo in remoto delle violazioni.
2. 310. Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

  Al comma 1, lettera n), numero 12) dopo le parole: proprietari aggiungere le seguenti: o enti gestori.
2. 312. De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, lettera n), numero 12), sostituire le parole: ed eventuali con le seguenti: e dei.
2. 311. Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera n), numero 12), aggiungere, in fine, le parole: e prevedendo inoltre che ogni amministrazione individui all'interno della pianta organica un soggetto incaricato di verificare il rispetto della disposizione in oggetto.
2. 313. Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

  Al comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente:
   o) al fine di favorire ai cittadini la più ampia accessibilità e fruibilità al sistema giudiziario, esentare i ricorsi avverso le sanzioni amministrative dinnanzi al giudice di pace dal pagamento del contributo unificato e di ogni imposta o bollo con le opportune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 recante il Testo unico in materia di spese di giustizia e alla ulteriore legislazione vigente.

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di all'articolo 1, comma 1, lettera o), si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.
2. 315. Rondini, Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, le parole: in ogni caso, al fine di favorire ai cittadini la più ampia accessibilità e fruibilità al sistema giudiziario, esentare i ricorsi avverso le sanzioni amministrative dinnanzi al giudice di pace dal pagamento del contributo unificato e di ogni imposta o bollo con le opportune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 recante il Testo unico in materia di spese di giustizia e alla ulteriore legislazione vigente.

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.
2. 316. Rondini, Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 1).
2. 351. Rondini, Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera p), sostituire il numero 1) con il seguente:
   1) la presentazione del ricorso esclusivamente al prefetto;.
2. 352. Rondini, Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 2).
*2. 91. Scotto, Daniele Farina, Zaratti.

  Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 2).
*2. 92. Cristian Iannuzzi, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 2).
*2. 93. Baldelli.

  Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 2).
*2. 353. Rondini, Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera p), sostituire il numero 3) con il seguente:
   3) l'allineamento del termine per il ricorso al giudice di pace a quello previsto per il ricorso al prefetto;.
2. 354. Rondini, Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, sopprimere la lettera s).
2. 314. Rondini, Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera s), dopo le parole: requisiti psicofisici aggiungere le seguenti: compresa l'assenza di disturbi respiratori durante il sonno e della sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS).
2. 95. Molteni, Rondini, Attaguile.

  Al comma 1, lettera s), sostituire le parole: medici monocratici, con le seguenti: medici responsabili dei servizi di base del distretto sanitario, escludendo dal compito di tale accertamento i medici appartenenti o appartenuti alle amministrazioni e ai corpi militari di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. 96. Prataviera, Rondini, Attaguile, Molteni.

  Al comma 1, lettera s), sopprimere le parole da:, e previsione fino alla fine della lettera.
2. 355. Baldelli.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera s), dopo le parole per i conducenti stessi aggiungere le seguenti: e che il rinnovo della patente per la guida di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone sia accordato ai conducenti con un'età non superiore ai settanta anni previo specifico attestato medico.
2. 99. Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, lettera s), sopprimere le parole: e sia effettuato senza oneri aggiuntivi per i conducenti stessi.
2. 402. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Al comma 1, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:
   s-bis)
riordino delle disposizioni riguardanti i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di autoscuola, con particolare riguardo al requisito dell'esperienza almeno biennale, maturata negli ultimi cinque anni, nelle funzioni di insegnante di teoria o istruttore di guida, elevando di un anno la durata complessiva del requisito di esperienza richiesto, e sopprimendo altresì il limite temporale quinquennale previsto quale requisito soggettivo per il titolare dell'attività di autoscuola;.
2. 356. Spessotto, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano.

  Al comma 1, lettera v), numero 3), sostituire le parole: rinnovare a tal fine i requisiti di idoneità psicofisica con le seguenti: accertare i requisiti di idoneità psicofisica a tal fine.
2. 500. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera z), dopo la parola: collezionistico aggiungere le seguenti: e i carri allegorici allestiti per il carnevale o per rievocazioni storiche.
2. 107. Matteo Bragantini, Rondini, Attaguile, Molteni.

  Al comma 1, lettera z), dopo la parola: collezionistico aggiungere le seguenti: nonché i trattori agricoli.
2. 108. Prataviera, Rondini, Attaguile, Molteni.

  Al comma 1, lettera z), aggiungere, in fine, le parole: e previsione dell'esonero dall'obbligo di revisione periodica per i veicoli di interesse storico e collezionistico.
2. 110. Grimoldi, Rondini, Attaguile, Molteni.

  Al comma 1, dopo la lettera z), aggiungere la seguente:
   z-bis) previsione della possibilità di svolgere servizio di piazza con velocipedi, con le medesime modalità di cui all'articolo 70 del Codice della strada, autorizzando i comuni a rilasciare le relative licenze;.
2. 202. Catalano, Zaccagnini.

  Al comma 1, dopo la lettera z), aggiungere la seguente:
   z-bis) previsione della possibilità di svolgere servizio di piazza con velocipedi;
2. 202.(Testo modificato nel corso della seduta). Catalano, Zaccagnini.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera aa), dopo le parole: strutture volte aggiungere le seguenti: a consentire o.
2. 357. De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cristian Iannuzzi.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera bb), dopo le parole: tariffe autostradali aggiungere le seguenti:, al rilascio della patente di servizio.
2. 111. Molea, Oliaro, Vitelli, Vecchio.

  Al comma 1, dopo la lettera bb), aggiungere la seguente:
   bb-bis) introduzione di disposizioni atte a specificare che il veicolo privato utilizzato da un volontario dei vigili del fuoco che raggiunge la sede di servizio a seguito di chiamata per soccorso tecnico urgente, sia soggetto alle medesime norme di circolazione previste per i veicoli dei vigili del fuoco in servizio.
2. 112. Caparini, Rondini, Attaguile, Molteni.

  Al comma 1, dopo la lettera bb), aggiungere la seguente:
   bb-bis) previsione per i veicoli adibiti a servizi di soccorso di innalzamento a 4.000 kg della massa massima autorizzata per i veicoli la cui guida è consentita ai conducenti con patente di categoria B;.
2. 113. Molea, Oliaro, Vitelli, Vecchio.

  Al comma 1, dopo la lettera bb), aggiungere la seguente:
   bb-bis) revisione delle disposizioni in materia di esenzione del pedaggio autostradale per i veicoli adibiti ad attività di soccorso, comprendendo tra i servizi pubblici di soccorso soggetti all'esenzione sia i servizi di trasporto medico di urgenza, sia i servizi di trasporto sanitario qualificato;.
2. 114. Molea, Oliaro, Vitelli, Vecchio.

  Al comma 1, dopo la lettera bb), aggiungere la seguente:
   bb-bis) revisione delle disposizioni in materia di rilascio della patente di servizio, prevedendone l'estensione a soggetti abilitati a servizi di soccorso nell'ambito dell'espletamento delle funzioni, con particolare riguardo ai conducenti di ambulanze, di veicoli di soccorso avanzato, di veicoli adibiti al trasporto di plasma ed organi, nonché di automezzi dedicati ad attività di protezione civile;.
2. 115. Molea, Oliaro, Vitelli, Vecchio.

  Al comma 1, dopo la lettera bb), aggiungere la seguente:
   bb-bis) revisione della classificazione degli autoveicoli per uso speciale, includendo nella definizione anche i veicoli diversi dalle autoambulanze destinati al trasporto sanitario di persone in particolari condizioni di salute e previsione per tali veicoli di una particolare disciplina;.
2. 116. Molea, Oliaro, Vitelli, Vecchio.

  Al comma 1, dopo la lettera cc), aggiungere la seguente:
   cc-bis) revisione della disciplina relativa all'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore, prevedendo l'esclusione dall'obbligo di accensione dei dispositivi di illuminazione per i veicoli a motore, eccetto i ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli, circolanti da mezz'ora dopo il sorgere del sole a mezz'ora prima del suo tramonto, nelle strade extraurbane, fatti salvi i casi di scarsa visibilità indicati dall'articolo 153 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;.
2. 358. Spessotto, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano.

  Al comma 1, dopo la lettera cc), aggiungere la seguente:
   cc-bis) assunzione di iniziative per rivedere l'attuale normativa relativa alla sosta tariffata ed introduzione di un sistema sanzionatorio graduale che tenga conto dei tempi di permanenza illegittimi e stabilisca una soglia di tolleranza non soggetta a sanzione, nonché istituzione di una procedura amministrativa che imponga all'organo accertatore di lasciare sul veicolo il preavviso di sanzione;.
2. 359. Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

  Al comma 2, dopo la lettera cc), inserire la seguente:
   cc-bis) revisione dell'attuale normativa relativa alla sosta tariffata ed introduzione di un sistema sanzionatorio proporzionale ai tempi di permanenza illegittimi con eventuale previsione di una soglia di tolleranza non soggetta a sanzione.
2. 359.(Testo modificato nel corso della seduta). Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.
(Approvato)

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: autorizzato ad adottare aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
2. 360. De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:, anche consentendo l'omologazione degli autoveicoli attrezzati con carrelli elevatori sullo sbalzo, nel rispetto delle previsioni in materia a livello europeo.
2. 119. Caparini, Rondini, Attaguile, Molteni.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, anche consentendo l'installazione a sbalzo dei carrelli elevatori.
2. 119.(Testo modificato nel corso della seduta). Caparini, Rondini, Attaguile, Molteni.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:, anche consentendo l'avvio della sperimentazione di dispositivi concepiti per il rimorchio di autovetture, da parte di autoveicoli muniti di gancio posteriore di traino e idonea massa rimorchiabile per un'approvazione alla circolazione, nel rispetto della normativa europea in materia.
2. 120. Caon, Rondini, Attaguile, Molteni.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) disposizioni quadro per regolamentare l'apposizione della segnaletica commerciale, turistica e dei cartelli d'utilità in prossimità di strade e autostrade e delle altre aree interessate dalla circolazione di veicoli, al fine di assicurare l'uniformità sul territorio nazionale, la conformità con le norme internazionali in materia e il rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1;.
2. 361. Garofalo, Piso.

  Al comma 2, lettera e), dopo la parola: equipaggiamento, aggiungere le seguenti:, ivi compresi dispositivi per adattare le cinture di sicurezza alle condizioni fisiche delle donne in stato di gravidanza.
2. 130. Prataviera, Rondini, Attaguile, Molteni.

  Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: ed in particolare della tutela della sicurezza dell'utenza vulnerabile anche mediante quanto suggerito dalla campagna di prevenzione «Salvaciclisti».
2. 362. De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) introduzione di disposizioni volte a favorire la diffusione e l'installazione di dispositivi idonei a segnalare otticamente la frenata di veicoli, al fine di adeguarli alle nuove tipologie brevettuali conseguenti all'implementazione di progetti tesi a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nonché a diminuire il numero e l'entità dei sinistri;.
2. 363. Zaratti, Scotto, Quaranta, Daniele Farina.

  Al comma 2, lettera f), dopo le parole: richiesti all'utente aggiungere le seguenti: in particolare per il retrofit.
2. 364. Massimiliano Bernini, De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis) modifica in senso restrittivo della procedura riguardante la radiazione per definitiva esportazione all'estero dei veicoli, di cui all'articolo 103 del codice della strada, al fine di impedire finalità elusive ed evasive derivanti dalla possibilità di radiazione per esportazione di un veicolo prima del suo effettivo trasferimento all'estero, prevedendo in particolare che la radiazione e il conseguente esonero dalla tassazione del veicolo, sia ammessa solo a seguito della presentazione dei documenti comprovanti l'avvenuta immatricolazione all'estero e che, in assenza di tale documentazione, il veicolo costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e soggiace alle disposizioni europee di cui al Regolamento (CE) n. 1013/2006, relativo alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti;.
2. 365. Dorina Bianchi, Garofalo.

A.C. 731-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Disposizioni integrative e correttive e norme finali).

  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive degli stessi, in conformità con le procedure previste dal medesimo articolo e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2.
  2. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  3. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge e dai decreti legislativi adottati in attuazione della medesima avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.
(Disposizioni integrative e correttive e norme finali).

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il Governo trasmette alle competenti Commissioni parlamentari al fine dell'espressione del parere i decreti integrativi e correttivi di cui al comma 1.
  1-ter. Ciascuna delle Commissioni parlamentari di cui al comma 1-bis esprime il proprio parere vincolante entro sessanta giorni dall'assegnazione, indicando specificamente eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 2.
  1-quater. Il Governo, entro i successivi trenta giorni, esaminati i pareri di cui al comma 1-ter, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il parere vincolante definitivo delle Commissioni parlamentari, che deve essere espresso entro sessanta giorni dall'assegnazione.
3. 200. De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cristian Iannuzzi.

A.C. 731-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 13, comma 2, punto A), sub a) del vigente Regolamento attuativo del Codice della Strada richiede non soltanto che i veicoli o i trasporti siano eccezionali ai sensi dell'articolo 61 del Codice della Strada, ma anche che la massa complessiva a pieno carico del veicolo o del complesso dei veicoli, quale risultante dalla carta di circolazione, non superi i limiti di cui all'articolo 62 del suddetto Codice;
    da ciò discende che il veicolo per il quale si chiede l'autorizzazione periodica, pur avendo una sagoma eccezionale, non può avere una massa complessiva a pieno carico superiore a quella prevista dalla legge;
    attualmente, per i veicoli eccezionali per massa, è consentito il rilascio di autorizzazioni periodiche unicamente per complessi formati da trattori eccezionali per massa e semirimorchi a massa legale, anche se eccezionali per dimensioni, rimanendo invece esclusa, senza un'apprezzabile ragione, la possibilità di conseguire autorizzazioni periodiche nel solo caso di complesso veicolare costituito anche da semirimorchio eccezionale per massa, il cui carico rientra nel peso legale;
    gli operatori di veicoli soggetti ad autorizzazione periodica, in buona fede e in affidamento alle modalità di rilascio delle autorizzazioni da parte delle autorità competenti per oltre venti anni, hanno sostenuto e programmato onerosi investimenti per la costituzione di un parco veicolare rispettoso della normativa previgente;
    pare opportuno tutelare, in occasione del presente intervento di riforma, il predetto affidamento, per ragioni di giustizia e per prevenire un ingiustificato danno alle aziende italiane attive nel settore;
    l'adozione nel nostro ordinamento delle Linee Guida europee sulla miglior prassi per i trasporti eccezionali su strada del 17 maggio 2006, consentirebbe di uniformare agli standard europei i limiti dimensionali e di peso e le attuali autorizzazioni periodiche, oggetto di numerose modifiche legislative, sarebbero sostituite dalle autorizzazioni cd. a lungo termine, nel rispetto della sicurezza delle strade e dell'integrità delle strutture,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

   rivedere eventualmente le disposizioni in materia di autorizzazioni periodiche per i veicoli eccezionali per massa, prevedendo un indennizzo forfettario per i percorsi ripetitivi, le autorizzazioni singole e multiple e un aumento del limite massimo di larghezza, nonché prevenendo il fenomeno della doppia imposizione IVA;
   ad ampliare le possibilità di rilascio di autorizzazioni periodiche per veicoli e trasporti eccezionali, in particolare rispetto ai veicoli eccezionali per massa ma nel limite del peso legale risultante dalla carta di circolazione;
   ridefinire la disciplina concernente i veicoli e i trasporti in condizione di eccezionalità e il relativo regime autorizzatorio in base alle Linee Guida europee sulla miglior prassi per i trasporti eccezionali su strada, nel rispetto della sicurezza delle strade e dell'integrità delle strutture, al fine di superare i limiti attualmente previsti in materia di sagoma e massa.
9/731-A/1Catalano, Zaccagnini.


   La Camera,
   premesso che:
   in sede di esame della legge «Delega al Governo per la riforma del Codice della Strada»,
   premesso che:
    l'alcool, insieme a eccesso di velocità e mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, è una delle principali cause di incidenti stradali mortali;
    secondo le stime della Commissione Europea, il 25 per cento di tutti i decessi sulla strada sono imputabili all'abuso di alcool, il che corrisponde a più di 7.000 morti ogni anno;
    nella Relazione al Parlamento europeo sulla sicurezza stradale 2011-2020 (2010/2235(INI), la Commissione per i trasporti e il turismo raccomanda l'impiego degli alcoltest blocca-motore nei veicoli di soggetti più volte recidivi per consumo di bevande alcoliche in quanto misura di reintegrazione e l'impiego obbligatorio di dispositivi di blocco antialcool – con un esiguo margine di tolleranza, scientificamente giustificato – in tutti i veicoli per il trasporto commerciale di passeggeri e merci;
    per determinate categorie di guidatori, la sicurezza stradale implica anche la sicurezza sul lavoro. Il riferimento è ai guidatori professionali che sulla strada trascorrono la maggior parte della giornata lavorativa e per i quali la legge prevede 0 g/l di alcol nel sangue quando sono al volante;
    la recidività di guidatori che si pongono alla guida in stato di ebbrezza è un fatto sempre più diffuso;
    la lotta contro l'alcool alla guida richiede un approccio sistemico che comprende controlli di polizia frequenti combinati a campagne d'informazione e sanzioni adeguate che offrano sostegno di fronte a casi di alcolismo grave recidivo attraverso programmi di riabilitazione, associati all'utilizzo di dispositivi blocca motore (Alcol Interlock);
    i dispositivi blocca motore (Alcol Interlock) sono ugualmente utilizzati in numerosi Paesi, specialmente nel Nord Europa, per equipaggiare le flotte di veicoli commerciali;
    i dispositivi blocca motore (Alcol Interlock) rappresentano un efficace sistema di deterrenza alla guida sotto effetto dell'alcol ed anche un importante strumento di rieducazione per contrastare il reiterarsi di condotte illecite;

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative che, anche al fine di assicurare il rispetto del principio di guida a tasso alcolemico zero per i conducenti professionali, si dimostrino utili per promuovere e favorire l'installazione di dispositivi blocca motore (Alcol Interlock) sulle seguenti categorie di veicoli: vetture condotte da guidatori recidivi alla guida in stato di ebbrezza; veicoli di categoria M2, M3, N2, N3; flotte aziendali adibite al trasporto pubblico passeggeri e merci conto terzi, valutando l'opportunità di introdurre sanzioni rigorose per coloro che in modo doloso usino in maniera impropria tali dispositivi.
9/731-A/2Piso, Garofalo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede una delega al governo per l'adozione entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, di decreti legislativi di modifica e riordino del codice della strada (decreto legislativa n. 285/1992);
    appare quanto mai urgente introdurre nuove disposizioni nell'ambito del Codice della Strada in forza delle quali diventi obbligatorio adottare un sistema d'allarme che segnali la presenza del bambino sul seggiolino in auto e scongiuri possibili ed inspiegabili tragedie, come accaduto ad Andrea Albanese, padre del piccolo Luca, scomparso a causa di abbandono in auto ormai più di un anno fa che non si dà pace nel sensibilizzare le istituzioni affinché sia reso obbligatorio un sistema di allarme nei sedili dei più piccoli così da poterne salvare la vita;
    sotto tale profilo si segnala ad esempio l'esistenza di un brevetto italiano, premiato dal Centro Nazionale Ricerche e messo a punto da un gruppo di studenti di un istituto tecnico di Bibbiena. Il dispositivo si chiama «Seggiolino salva Bimbi» e segnala appunto la presenza dei bambino sul seggiolino quando si spegne il motore e si chiude la portiera dell'auto;
    nel 2012 sono stai 11 mila i bambini fino ai 14 anni in Italia rimasti coinvolti in incidenti stradali e il 30 per cento di bambini in auto non viaggia in moda sicuro, secondo dati Istat e automobile Club. In particolare su sette città campione due italiani su tre non usano il seggiolino,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa normativa tesa a modificare l'articolo 172 del Codice della strada, rendendo obbligatoria l'adozione di un sistema d'allarme che segnali la presenza di un bambino sul seggiolino in automobile.
9/731-A/3Melilla, Scotto, Zaratti, Quaranta, Daniele Farina.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede una delega al governo per l'adozione entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, di decreti legislativi di modifica e riordino del codice della strada (decreto legislativo n. 285/1992);
    nel 2013, per il secondo anno consecutivo, è diminuito drasticamente il numero di persone che hanno perso la vita sulle strade europee. Sulla base di dati preliminari, il numero di decessi sulle strade è diminuito dell'8 per cento rispetto al 2012 e fa seguito alla riduzione del 9 per cento registrata tra il 2011 e il 2012. Ciò significa che l'Europa è ora sulla buona strada per conseguire l'obiettivo strategico di dimezzare i decessi da incidenti stradali tra il 2010 e il 2020;
    la sicurezza stradale è uno degli ambiti in cui l'Europa ha registrato grandi successi. Una riduzione del 17 per cento rispetto al 2010 significa che sono state salvate circa 9.000 vite umane;
    il vicepresidente Siim Kallas, Commissario UE per la mobilità e i trasporti, ha dichiarato: «La sicurezza dei trasporti è un «marchio» europeo. Per questo era estremamente importante che i buoni risultati del 2012 non restassero un fatto estemporaneo. Sono quindi fiero ehi constatare che l'UE è assolutamente sulla buona strada per conseguire gli obiettivi di sicurezza stradale fissati per il 2020. Ma non c’è spazio per alcun compiacimento se pensiamo che ogni giorno sulle strade d'Europa perdono la vita ancora 70 persone. È necessario continuare il nostro impegno congiunto a tutti i livelli per migliorare ulteriormente la sicurezza sulle strade europee»;
    le statistiche dei singoli paesi indicano che il numero delle vittime della strada varia sensibilmente all'interno dell'UE. In media si sono registrati 52 decessi in incidenti stradali per milione di abitanti nell'UE. I paesi con il minor numero di vittime della strada restano il Regno Unito, la Svezia, i Paesi Bassi e la Danimarca, con circa 30 decessi per milione di abitanti;
    è degno di nota il fatto che la Spagna, la Germania e la Slovacchia abbiano migliorato la propria posizione, portandosi a ridosso dei paesi che tradizionalmente registrano i migliori risultati;
    solo pochi anni fa, nel 2011, i progressi nella riduzione degli incidenti stradali mortali si erano attestati a un deludente 2 per cento. Tuttavia le riduzioni del 9 per cento e dell'8 per cento registrate rispettivamente nel 2012 e 2013 dimostrano che gli Stati membri sono di nuovo sulla buona strada per conseguire gli obiettivi strategici;
    il programma europeo di azione per la sicurezza stradale 2011-2020 contiene progetti di grande portata intesi a dimezzare il numero di decessi sulle strade europee nel prossimi dieci anni. Vi figurano proposte ambiziose che hanno l'obiettivo di conseguire miglioramenti per quanto concerne i veicoli, le infrastrutture e il comportamento degli utenti della strada;
    in particolare, a decorrere dal 2015 si prevede l'adozione di un obiettivo strategico per la riduzione del numero di feriti gravi da incidenti stradali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre disposizioni volte a favorire la diffusione e l'installazione di dispositivi idonei a segnalare otticamente la frenata di veicoli, al fine di adeguarli alle nuove tipologie brevettuali conseguenti all'implementazione di progetti tesi a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nonché a diminuire il numero e l'entità dei sinistri.
9/731-A/4Zaratti, Scotto, Quaranta, Daniele Farina.


   La Camera,
   premesso che:
    è in discussione la «Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – Testo unificato A.C. 731, A.C. 1588»;
    l'articolo 1, comma 1, lettera n), numero 1 del predetto atto prevede «la graduazione delle sanzioni in funzione della gravità, della reiterazione e dell'effettiva pericolosità del comportamento, anche con l'introduzione di meccanismi premiali in relazione a comportamenti virtuosi";
   considerato che:
    i corsi di guida sicura, oggi offerti principalmente dall'ACI, rappresentano uno strumento oggi poco conosciuto per aumentare considerevolmente la sicurezza stradale;
    tali corsi, di natura non solo teorica ma anche pratica, offrono al conducente le cognizioni e le competenze necessarie a mantenere il controllo del proprio veicolo anche in situazioni di difficoltà; insegnano, inoltre, a valutare correttamente le condizioni ambientali e stradali, e ad adeguare a queste ultime la propria guida,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

   verificare l'efficacia e prevedere la frequentazione di corsi di guida sicura fra i comportamenti virtuosi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), premiandone la frequentazione tramite un'eventuale riduzione della sanzione pecuniaria e/o tramite il recupero di un certo quantitativo di punti della patente;
   prevedere, in tal caso, un termine prima del quale l'utente, che già abbia usufruito di tale meccanismo premiale, non possa nuovamente farne uso.

9/731-A/5Zaccagnini, Catalano.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo di delega in esame prevede, all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 9), l'accesso di motocicli di cilindrata non inferiore a 120 centimetri cubici, a condizione che gli stessi siano guidati da conducenti maggiorenni, modificando l'articolo 175 del codice della strada, che, ad oggi, vieta la circolazione sulle strade sopra menzionate di ciclomotori e motocicli di cilindrata inferiore a 150 centimetri cubi «se a motore termico»;
    facendo espresso riferimento a veicoli azionati da «motore termico», il Codice della strada non contempla la circolazione di veicoli azionati da motore elettrico, creando, in questo modo, un vuoto legislativo che affida all'interpretazione delle forze dell'ordine la decisione di sanzionare o meno i conducenti di veicoli a motorizzazione elettrica che dovessero accedere ad autostrade o tangenziali;
    nel corso degli ultimi anni la diffusione dei veicoli elettrici a due ruote è stata particolarmente rilevante ed in controtendenza rispetto al trend dei mezzi a motore: rispetto al 2008 le vendite di ciclomotori sono aumentate di cinque volte, addirittura di dieci quelle dei motocicli. Il mercato offre attualmente una trentina di modelli di scooter elettrici, equipaggiati di norma con batteria al litio (più raramente al gel di silicio), che garantiscono autonomie comprese tra i 70 e i 100 chilometri di percorrenza e prestazioni analoghe in termini di accelerazione e velocità,

impegna il Governo

in sede di attuazione della lettera d), n. 9), del comma 1 dell'articolo 2 a prevedere l'accesso ad autostrade e tangenziali anche ai motocicli di potenza equivalente ai motori termici di cilindrata non inferiore a 120 cc. e comunque di potenza non inferiore a 5 kw.
9/731-A/6Garofalo.


   La Camera,
   considerato che:
    la legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'articolo 17, comma 24, ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 1998 cessasse l'obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica; la tassa di circolazione è diventata tassa di proprietà;
    cessa anche l'obbligo di mostrare il contrassegno a richiesta di Forze dell'ordine o Guardia di finanza, che non hanno più il compito di effettuare controlli o sanzioni sul pagamento del bollo;
    la riscossione del bollo auto è divenuta competenza delle regioni dal 1° gennaio 1999; la norma in oggetto ha determinato una massiccia evasione dell'imposta, da parte dei soggetti a cui è difficile applicare sanzioni (ad esempio le società cosiddette «apri e chiudi»);
    è in corso di discussione presso la commissione finanze un provvedimento di riforma del bollo auto, che inasprisce gli oneri per i veicoli appartenenti alle classi di emissione inquinante; in quel testo non si fa menzione circa l'evasione dell'imposta medesima,

impegna il Governo

in sede di esercizio della delega, al fine di assicurare maggiore certezza alle entrate delle regioni, ad introdurre disposizioni volte a contrastare i fenomeni di evasione in relazione al pagamento delle tasse di circolazione e di recupero delle somme dovute per gli anni precedenti, anche valutando la introduzione della misura del fermo del veicolo in caso di mancato pagamento della tassa, come avviene per il mancato pagamento dell'RcAuto.

9/731-A/7Sammarco, Garofalo.


   La Camera,
   premesso che:
    il Regolamento di attuazione del Codice della Strada (decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 610 del 1996) all'articolo 179 (articolo 42 del codice della strada) regolamenta i rallentatori di velocità (cosiddetti dossi stradali);
    la norma succitata prevede che sulle strade dove vige un limite di velocità inferiore o uguale ai 50 km/h si possono adottare dossi artificiali evidenziati mediante zebrature gialle e nere parallele alla direzione di marcia, di larghezza uguale sia per i segni che per gli intervalli visibili sia di giorno che di notte;
    i dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residences, eccetera; possono essere installati in serie e devono essere presegnalati. Ne è vietato l'impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento (articolo 42 del codice della strada);
    i rallentatori di velocità prefabbricati devono essere fortemente ancorati alla pavimentazione, onde evitare spostamenti o distacchi dei singoli elementi o parte di essi, e devono essere facilmente rimovibili. La superficie superiore dei rallentatori sia prefabbricati che strutturali deve essere antisdrucciolevole e devono essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. Tutti i tipi di rallentatori sono posti in opera previa ordinanza dell'ente proprietario della strada che ne determina il tipo e la ubicazione (articolo 42 del codice della strada);
    i dossi di cui al comma 4 articolo 42 del codice della strada, sono costituiti da elementi in rilievo prefabbricati o da ondulazioni della pavimentazione a profilo convesso. In funzione dei limiti di velocità vigenti sulla strada interessata hanno le seguenti dimensioni: per limiti di velocità pari od inferiori a 50 km/h larghezza non inferiore a 60 cm e altezza non superiore a 3 cm; per limiti di velocità pari o inferiori a 40 km/h larghezza non inferiore a 90 cm e altezza non superiore a 5 cm; per limiti di velocità pari o inferiori a 30 km/h larghezza non inferiore a 120 cm e altezza non superiore a 7 cm. I tipi a) e b) devono essere realizzati in elementi modulari in gomma o materiale plastico, il tipo c) può essere realizzato anche in conglomerato. Nella zona interessata dai dossi devono essere adottate idonee misure per l'allontanamento della acque. Nelle installazioni in serie la distanza tra i rallentatori di cui al comma 4, deve essere compresa tra 20 e 100 m a seconda delle sezione adottata;
    la Direttiva del 24 ottobre 2000 del Ministero del lavori pubblici «sulla corretto ad uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione» ha chiarito che, nel collocare i dossi artificiali, occorre anche tenere presenti le condizioni climatiche, per evitare, ad esempio, che in inverno il passaggio di mezzi sgombraneve porti alla loro rimozione, oppure che il loro sormonto da parte della ruote dai veicoli in transito possa generare pericolose vibrazioni nelle zone circostanti ed eventualmente danneggiare edifici o gli stessi veicoli;
    numerose segnalazioni a mezzo stampa hanno evidenziato che spesso i dossi non sono visibili di notte come previsto dalla normativa e che l'amministrazione locale non sempre provvede alla manutenzione dei dossi che risultano danneggiati o scoloriti. Sono state denunciate inoltre irregolarità in riferimento alle dimensioni dei dossi che frequentemente non rispettano quelle previste dalla normativa e che assumono carattere di pericolosità per i veicoli di soccorso, di polizia o di emergenza, per le linee di trasporto, non garantendo la sicurezza stradale, per i veicoli, i pedoni e utenti deboli della strada,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di promuovere iniziative volte a garantire la messa a norma e manutenzione dei rallentatori di velocità ad introdurre misure sanzionatorie per gli enti inadempienti.
9/731-A/8Liuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge n. 120 del 29 luglio 2010 (legge di iniziativa parlamentare giova precisare) ha novellato l'articolo 119 del codice della strada relativamente alle figure previste per il rilascio delle idoneità alla guida. Tale modifica era in linea con la produzione normativa preesistente segnatamente il decreto legislativo n. 112 del 1998, articolo 103, lettera a) che disponeva «che sono svolte da soggetti privati le attività relative all'accertamento medico della idoneità alla guida di autoveicoli, da parte di medici abilitati a seguito di esami per titoli professionali e iscritti in apposito Albo tenuto a livello provinciale» e nel rispetto dette direttive europee sulla patente di guida. La novella introdotta ha sostanzialmente identificato la figura del «medico certificatore dello stato in regime libero professionale in materia di idoneità alla guida»;
    che tale normativa, peraltro, era già stata introdotta in altri campi: nello specifico nella medicina del lavoro. A scopo meramente esplicativo si rileva come il decreto legislativo n. 277 del 1991 nello stabilire che l'idoneità al lavoro poteva essere formulata dagli specialisti in medicina del lavoro e igiene industriale con l'articolo 55 introduceva la figura del medico competente definendone i requisiti (lo scopo era sanare le professionalità che avevano operato in quel settore fino a quel tempo libero da vincoli di specializzazione);
    che una volta introdotta nell'ordinamento la figura del medico competente la stessa non è stata più toccata nelle successive norme che hanno disciplinato la materia e il successivo decreto legislativo n. 626 del 26 settembre 1994 ribadiva le figure autorizzate all'effettuazione degli accertamenti sanitari preventivi e periodici;
    che la novella del codice detta strada proposta dalla Commissione Trasporti va invece ad incidere sull'articolo 119 cancellando quanto introdotto dalla legge n. 120 del 2010 senza motivazione apparente. Al di là della volontà del Legislatore, che è comunque suprema, va ricordato che dietro le norme ci sono uomini e professionisti che in funzione della legislazione vigente e delle consequenziali opportunità di lavoro hanno fatto scelte di vita (pensionamenti, esonero dal servizio, dimissioni volontarie il tutto sovente di concerto con le amministrazioni di appartenenza nel comune interesse della riduzione del personale pubblico dipendente);
    alla luce delle considerazioni dianzi esposte si chiede pertanto di rivalutare la modifica normativa proposta;
    in via subordinata, trattandosi di legge delega, e quindi dovendo prevedere indicazioni di massima, di esplicitare nel testo che,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che tutti coloro i quali sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 119 possano continuare a svolgere tale attività indipendentemente dalla sussistenza del rapporto di impiego con l'amministrazione di appartenenza.
9/731-A/9Arlotti.


   La Camera,
   premesso che:
    per assicurare la competitività dell'industria automobilistica nazionale si sono, nel tempo, sperimentate ed attuate una serie di innovazioni logistiche, tutte connesse dall'esigenza di diminuire i tempi di allestimento delle autovetture, ridurre le immobilizzazioni in materiali ed i tempi di approvvigionamento, evitare scarti e difettosità intervenendo alla radice e coinvolgendo in tale processo tutte le imprese della filiera logistica;
    per quanto riguarda in particolare il montaggio delle ruote sulle autovetture, l'industria automobilistica ha da tempo, per assecondare quanto più possibile la domanda individuale dell'acquirente, deciso di procedere approvvigionandosi direttamente di componenti premontate, costituite da pneumatici già montati su cerchioni e personalizzati sia nella scelta dei cerchi – pressofusi, in lamiera, in lega, ecc. – che delle marche e delle tipologie degli pneumatici di prima installazione;
    queste ruote, personalizzate e destinate esclusivamente ad una particolare autovettura, giungono allo stabilimento automobilistico in gabbie – costituite appunto da quattro elementi – che consentono di destinarle al montaggio di una determinata – e solo di quella – autovettura nella configurazione scelta dall'acquirente;
    per far questo esse devono giungere nello stabilimento esclusivamente in occasione dell'allestimento dell'autovettura cui sono destinate, in modo da evitare ogni inutile periodo di stoccaggio e ogni inutile carico e scarico delle gabbie che le contengono;
    tali gabbie vengono normalmente trasportate tramite vettore stradale, in carichi che comprendono obbligatoriamente fino ad un massimo di 152 gabbie, le quali sono tra loro sovrapposte e atte a saturare le possibilità di carico dei veicolo;
    la particolare conformazione delle gabbie e l'esigenza di trasportare le ruote in posizione verticale, fa sì che l'altezza del veicolo, comprensiva delle gabbie, superi la altezza massima prevista dall'articolo 61, comma 1, lettera b del Codice della Strada, che fissa in 4 metri l'altezza standard del veicolo stradale e del suo carico;
    proprio per tener conto di particolari esigenze industriali, l'articolo 10 del Codice della Strada, in occasione della sua revisione generale del 1999, ha previsto delle eccezioni per alcuni particolari tipologie di trasporti e alcuni particolari veicoli, ad esempio quelli il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo di più di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso;
    tali veicoli possono oggi legittimamente circolare, senza essere considerati trasporti eccezionali e, come tali, senza necessitare di tutte le autorizzazioni necessarie all'effettuazione dei trasporti eccezionali,

impegna il Governo

a parificare il trattamento dei trasporti di ruote preallestite, in gabbie sovrapposte, a quello dei trasporti che avvengono attraverso contenitori ovvero casse mobili modificando l'articolo 10 del citato codice della strada.
9/731-A/10Carella, Brandolin.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame ha valore generale ed è volto a stabilire criteri e principi per la stesura di un testo organico, armonico e coerente che rimanga in vigore nei prossimi anni;
    il testo in esame all'articolo 2, principi e criteri direttivi, lettera d) introduce disposizioni per la «previsione e rafforzamento delle misure finalizzate allo sviluppo della mobilità sostenibile»;
    il provvedimento in esame all'articolo 2, principi e criteri direttivi, lettera d) numero 6) introduce il criterio volto a prevedere «una specifica disciplina per l'ambito urbano, che recepisca le principali innovazioni introdotte in altri Stati europei per la sicurezza dell'utenza vulnerabile», «con particolare riferimento ai concetti di “spazio condiviso”, “zona d'incontro” e “principio di prudenza”, che assegnano la precedenza agli utenti vulnerabili e assicurano la coesistenza delle funzioni residenziali e commerciali con quelle di mobilità»;
    in diversi Stati europei sono state introdotte disposizioni in favore della mobilità ciclabile anche con l'obiettivo di tutelare «l'utenza vulnerabile» permettendo a tal fine il transito delle biciclette nelle corsie riservate ai mezzi pubblici permettendo quindi di percorrere tragitti che sono esclusi al normale traffico veicolare privato;
    permettere alle biciclette il transito e la percorrenza sulle corsie preferenziali riservate ai mezzi pubblici è senz'altro un incentivo alla cittadinanza di utilizzo delle biciclette,

impegna il Governo

ad attuare disposizioni che favoriscano alle biciclette l'accesso, inteso come transito e percorrenza, nelle corsie riservate ai mezzi pubblici.
9/731-A/11Agostinelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame ha valore generale ed è volto a stabilire criteri e principi per la stesura di un testo organico, armonico e coerente che rimanga in vigore nei prossimi anni;
    il testo in esame all'articolo 2, principi e criteri direttivi, lettera f) introduce disposizioni per il «riordino della normativa concernente gli strumenti di pianificazione della mobilità, della circolazione e della sicurezza stradale, anche al fine di rendere più efficiente la mobilità, con la previsione di un unico strumento di programmazione per ciascun ente territoriale competente»;
    la partecipazione della cittadinanza alle scelte di pianificazione, programmazione e al controllo della pubblica amministrazione e degli atti da questa emanati, concorre a rendere più efficiente il lavoro degli enti e quindi ad agevolare l'attuazione delle decisioni prese;
    la trasparenza è un criterio ormai imprescindibile a cui ogni pubblica amministrazione deve attenersi,

impegna il Governo

a riordinare la normativa concernente la mobilità, la circolazione e la sicurezza stradale con la previsione di un unico strumento di pianificazione, programmazione e controllo che deve essere reperibile, pubblico e preparato con il coinvolgimento attivo della cittadinanza, per ciascun ente territoriale competente.
9/731-A/12Artini.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 2 comma 1, lettera d), della legge «delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285», si prevede all'articolo 2 comma 1, lettera d), che i mezzi di trasporto a trazione animale siano inseriti nella categoria delle utenze vulnerabili da tutelare;
    in molte città italiane è ancora presente l'anacronistico mezzo di trasporto delle botticelle;
    è inesistente una adeguata normativa a livello nazionale che tuteli il benessere degli equidi utilizzati come mezzo di trasporto e ne definisca i limiti;
    ogni anno ci sono decine di incidenti che vedono coinvolti gli equidi:
     in tutte le discipline equestri si regolamenta l'uso del cavallo in giovane età, dato che lo sviluppo di un cavallo generalmente si ritiene terminato attorno ai 5 anni: prima di questa età l'apparato muscolo-scheletrico è più vulnerabile. Un animale giovane ed inesperto inoltre è più suscettibile agli stimoli dell'ambiente esterno: questo rende più rischiosa la circolazione di questi animali;
     cavalli che invece superano i 15 anni e si avvicinano ai 20 sono da considerarsi anziani e da non sottoporre a sforzi eccessivi. Il traino può essere un'attività stremante, se i carichi sono eccessivi e le condizioni atmosferiche e del terreno non sono ottimali;
    le condizioni atmosferiche rivestono un ruolo fondamentale nell'affaticamento di un cavallo al traino. Sarebbe opportuno impedire il traino specialmente nelle fasce orarie estive in cui l'esposizione al sole e le alte temperature spesso causano colpi di calore, a volte fatali nel cavallo. L'obbligo di abbeverare o di portare con sé attrezzatura indispensabile per l'abbeverata sarebbe anch'essa una norma fondamentale;
    introdurre soste obbligatorie ogni numero prestabilito di ore di lavoro con abbeverata e foraggio previsti ridurrebbe i numerosi problemi creati dall'utilizzazione di un animale strutturato dalla natura per pascolare 18 ore al giorno e che invece viene tenuto innaturalmente digiuno per la buona parte di esso;
    come per i veicoli a motore, età, condizioni fisiche (Body Condition Score), massa corporea, condizioni meteo e del fondo stradale dovrebbero determinare, tramite tabelle, la massa complessiva trainabile;
    la tradizionale ferratura a volte crea un aumento della pericolosità su asfalto o pavimentazioni lisce. Paraferri in gomma oppure cavalli scalzi con apposite scarpette potrebbero ovviare a questo problema, diminuendo anche i danni causati dalla concussione su terreni duri. Protezioni adeguate dovrebbero proteggere l'animale in caso di scivolamento o inginocchiamento. Sistemi di sgancio rapido del traino dovrebbero essere previsti per rimuovere in sicurezza e velocità il traino dell'animale in caso di emergenza;
    dovrebbe essere imposta l'andatura al passo su fondo duro e scivoloso: se il fondo non è «idoneo ad attutire l'impatto degli zoccoli e ad evitare scivolamenti» (come nel caso di asfalto, cemento, sampietrini) è estremamente pericolosa l'andatura al trotto, per non parlare del galoppo. Questo consentirebbe di bloccare i sulky e gli allenamenti dei cavalli delle corse clandestine, attualmente fatti alla luce del sole;
    come in tutti i contesti nei quali vengono impiegati cavalli (sport equestri, ippica, pali) dovrebbe essere obbligatoria la reperibilità di un veterinario ippiatra che intervenga subito in caso di incidente o malore. E altrettanto facile dovrebbe essere la reperibilità di un'ambulanza veterinaria, in caso di incidenti gravi,

impegna il Governo

ad adottare ogni provvedimento, anche normativo, affinché sia definita la disciplina delle modalità di trasporto a trazione equina circoscrivendo i limiti di carico di peso trainabile, i limiti minimi e massimi di età dell'animale, le condizioni ambientali ed il periodo lavorativo giornaliero ed annuale con i relativi periodi di riposo, le razze adottabili per il traino ed i principi per l'adozione da parte dei comuni di percorsi specifici per gli equidi.
9/731-A/13Cristian Iannuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 2 comma 1, lettera d), della legge «delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285», si prevede all'articolo 2 comma 1, lettera d), che i mezzi di trasporto a trazione animale siano inseriti nella categoria delle utenze vulnerabili da tutelare;
    in molte città italiane è ancora presente l'anacronistico mezzo di trasporto delle botticelle;
    è inesistente una adeguata normativa a livello nazionale che tuteli il benessere degli equidi utilizzati come mezzo di trasporto e ne definisca i limiti;
    ogni anno ci sono decine di incidenti che vedono coinvolti gli equidi;
    in tutte le discipline equestri si regolamenta l'uso del cavallo in giovane età, dato che lo sviluppo di un cavallo generalmente si ritiene terminato attorno ai 5 anni: prima di questa età l'apparato muscolo-scheletrico è più vulnerabile. Un animale giovane ed inesperto inoltre è più suscettibile agli stimoli dell'ambiente estremo; questo rende più rischiosa la circolazione di questi animali. Cavalli che invece superano 15 anni e si avvicinano ai 20 sono da considerarsi anziani e da non sottoporre a sforzi eccessivi. Il traino può essere un'attività stremante, se i carichi sono eccessivi e le condizioni atmosferiche e del terreno non sono ottimali;
    le condizioni atmosferiche rivestono un ruolo fondamentale nell'affaticamento di un cavallo al traino. Sarebbe opportuno impedire il traino specialmente nelle fasce orarie estive in cui l'esposizione al sole e le alte temperature spesso causano colpi di calore, a volte fatali nel cavallo. L'obbligo di abbeverare o di portare con sé attrezzatura indispensabile per l'abbeverata sarebbe anch'essa una norma fondamentale;
    introdurre soste obbligatorie ogni numero prestabilito di ore di lavoro con abbeverata e foraggio previsti ridurrebbe i numerosi problemi creati dall'utilizzazione di un animale strutturato dalla natura per pascolare 18 ore al giorno e che invece viene tenuto innaturalmente digiuno per la buona parte di esso;
    come per i veicoli a motore, età, condizioni fisiche (Body Condition Score), massa corporea, condizioni meteo e del fondo stradale dovrebbero determinare, tramite tabelle, la massa complessiva trainabile;
    la tradizionale ferratura a volte crea un aumento della pericolosità su asfalto o pavimentazioni lisce. Paraferri in gomma oppure cavalli scalzi con apposite scarpette potrebbero ovviare a questo problema, diminuendo anche i danni causati dalla concussione su terreni duri. Protezioni adeguate dovrebbero proteggere l'animale in caso di scivolamento o inginocchiamento. Sistemi di sgancio rapido del traino dovrebbero essere previsti per rimuovere in sicurezza e velocità il traino dell'animale in caso di emergenza;
    dovrebbe essere imposta l'andatura al passo su fondo duro e scivoloso: se il fondo non è «idoneo ad attutire l'impatto degli zoccoli e ad evitare scivolamenti» (come nel caso di asfalto, cemento, sampietrini) è estremamente pericolosa l'andatura al trotto, per non parlare del galoppo, Questo consentirebbe di bloccare i sulky e gli allenamenti dei cavalli delle corse clandestine, attualmente fatti alla luce del sole;
    come in tutti i contesti nei quali vengono impiegati cavalli (sport equestri, ippica, palii) dovrebbe essere obbligatoria la reperibilità di un veterinario ippiatra che intervenga subito in caso d incidente o malore, E altrettanto facile dovrebbe essere la reperibilità di un'ambulanza veterinaria, in caso di incidenti gravi,

impegna il Governo

ad adottare ogni provvedimento, anche normativo, affinché sia definita la disciplina delle modalità di trasporto a trazione equina considerando anche la possibilità di una graduale sostituzione delle cosiddette «botticelle» con le carrozze a trazione elettrica.
9/731-A/14Busto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame ha valore generale e volto a stabilire criteri e principi per la stesura di un testo organico, armonico e coerente che rimanga in vigore nei prossimi anni;
    il testo in esame all'articolo 2, princìpi e criteri direttivi, lettera d) introduce disposizioni per la «previsione e rafforzamento delle misure finalizzate allo sviluppo della mobilità sostenibile»;
    il provvedimento in esame all'articolo 2, princìpi e criteri direttivi, lettera d) numero 4) introduce il criterio volto al «rafforzamento delle disposizioni che favoriscono la circolazione e la sicurezza del trasporto pubblico e l'interconnessione tra questo e le altre modalità di trasporto»;
    il trasporto pubblico, di linea e non di linea come ad esempio i taxi, non sono l'unica forma di trasporto maggiormente efficiente dell'uso delle risorse naturali e dei mezzi di trasporto in confronto con l'automobile privata;
    l'espressione «le altre modalità di trasporto» volta a includere non solo le modalità di trasporto oggi presenti e attuate nei contesti disciplinati dal codice della strada, tua anche quelle ancora non ancora attuabili ma che lo saranno in un futuro anche prossimo tramite l'adozione di moderne tecnologie della informazione e della comunicazione;
    il trasporto in forma condivisa, anche nel tempo, di un mezzo di trasporto, consiste nel trasporto ad uso individuale che consente di utilizzare, a qualsiasi ora, l'auto che meglio soddisfa le esigenze di mobilità e si realizza tramite un sistema di «pay-per-use», ovvero di pagamento solo per il tempo di utilizzo del mezzo, calcolato sulla base di tariffe orarie e chilometriche prestabilite;
    il «car sharing» e il «car pooling» sono senz'altro delle modalità che hanno lo scopo di attuare politiche di mobilità certamente più efficiente e sostenibile, per favorire il passaggio dal possesso del mezzo all'uso dello stesso, in modo da consentire di rinunciare all'automobile privata ma non alla flessibilità delle proprie esigenze di mobilità trasformando l'auto, dall'ambito dei beni di consumo a quello dei servizi,

impegna il Governo

ad attuare misure volte a incentivare e diffondere l'uso d mezzi di trasporto condivisi privilegiando l'uso di mezzi di cui l'utilizzatore non abbia la proprietà, rispetto all'impiego di mezzi di proprietà del conducente o del trasportato ad uso esclusivo, personale che risulta poco sostenibile, anche con una riduzione della tassa automobilistica di proprietà del mezzo.
9/731-A/15De Lorenzis.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame ha valore generale ed è volto a stabilire criteri e principi per la stesura di un testo organico, armonico e coerente che rimanga in vigore nei prossimi anni;
    il testo in esame all'articolo 2, principi e criteri direttivi, lettera e) introduce disposizioni per «l'aggiornamento e ammodernamento delle disposizioni concernenti la progettazione dello spazio stradale e della segnaletica»;
    l'utilizzo della segnaletica e delle apparecchiature automatiche di controllo dei limiti di velocità variano a seconda delle località e dei percorsi senza una precisa disposizione che consenta di verificare sempre in prossimità dell'apparecchiatura il limite di velocità prescritto;
    talvolta le indicazioni della presenza delle apparecchiature automatiche di controllo dei limiti di velocità non risultano ben visibili e comunque spesso tali indicazioni sono distanti dalla segnaletica che indica i limiti di velocità prescritti per quel determinato percorso;
    tale discrepanza si traduce con una insicurezza alla guida da parte del conducente del mezzo e conseguente perdita di attenzione sul tratto di strada che il veicolo percorre,

impegna il Governo

ad attuare misure volte a semplificare ed armonizzare la segnaletica relativa alle apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità, assicurando che, in prossimità delle stesse, sia visibile, in modo chiaro e inequivocabile, il limite di velocità prescritto, e che dette apparecchiature siano posizionate ad una distanza adeguata rispetto all'ultimo cambio di limite di velocità.
9/731-A/16Alberti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame ha valore generale ed è volto a stabilire criteri e principi per la stesura di un testo organico, armonico e coerente che rimanga in vigore nei prossimi anni;
    il testo in esame all'articolo 2, principi e criteri direttivi, lettera f) introduce disposizioni per il «riordino della normativa concernente gli strumenti di pianificazione della mobilità, della circolazione e della sicurezza stradale, anche al fine di rendere più efficiente la mobilità, con la previsione di un unico strumento di programmazione per ciascun ente territoriale competente», prevedendo l'introduzione di adeguate modalità di raccordo e coordinamento tra strumenti di pianificazione relativi a livelli territoriali diversi, nonché con la previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti inadempienti, anche attraverso l'esclusione dai finanziamenti eventualmente previsti dai piani sovraordinati»;
    le inadempienze degli enti che non si attengono a quanto stabilito dalla normativa si traducono con disparità di trattamento per la cittadinanza nonché con disservizi e disagi e inceppamento delle procedure amministrative;
    è diritto del cittadino conoscere se la propria amministrazione svolge un corretto Lavoro di recepimento delle normative nazionali e nel caso in cui questa fosse inadempiente, il perché di tale mancamento,

impegna il Governo

a promuovere e potenziare la diffusione dell'informazione attraverso la pubblicità, sui siti web degli enti di governo e sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, degli enti inadempienti e le relative motivazioni della sanzioni impartite.
9/731-A/17Baldassarre.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame ha valore generale ed è volto a stabilire criteri e principi per la stesura di un testo organico, armonico e coerente che rimanga in vigore nei prossimi anni;
    il testo in esame all'articolo 2, principi e criteri direttivi, lettera f) introduce disposizioni per il «riordino della normativa concernente gli strumenti di pianificazione della mobilità, della circolazione e della sicurezza stradale, anche al fine di rendere più efficiente la mobilità, con la previsione di un unico strumento di programmazione per ciascun ente territoriale competente», prevedendo «l'introduzione di adeguate modalità di raccordo e coordinamento tra strumenti di pianificazione relativi a livelli territoriali diversi, nonché con la previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti inadempienti, anche attraverso l'esclusione dai finanziamenti eventualmente previsti dai piani sovraordinati»;
    le inadempienze degli enti che non si attengono a quanto stabilito dalla normativa si traducono con disparità di trattamento per la cittadinanza nonché con disservizi e disagi e inceppamento delle procedure amministrative;
    talvolta gli enti non recepiscono quanto stabilito ovvero recepiscono con modalità difformi dai criteri previsti dalle normative nazionali,

impegna il Governo

ad introdurre meccanismi sanzionatori per gli enti inadempienti, sia per la mancata adozione degli strumenti di pianificazione della mobilità circolazione e sicurezza stradale, sia per la previsione di strumenti di pianificazione difformi da quelli previsti, anche attraverso l'esclusione di detti enti dai finanziamenti eventualmente previsti dai piani sovraordinati.
9/731-A/18Barbanti.


   La Camera,
   in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri; d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
   premesso che:
    i rallentatori di velocità, attualmente definiti dall'articolo 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992. n. 495, sono sistemi atti a migliorare la sicurezza stradale, tuttavia molto spesso vengono posti in opera in maniera difforme dagli enti proprietari della strada rischiando un effetto contrario e un generale peggioramento della circolazione stradale;
    considerato inoltre che il testo in esame dispone tra i principi direttivi dell'articolo 2 una revisione e un rafforzamento delle misure finalizzate allo sviluppo della mobilità sostenibile e al miglioramento della sicurezza stradale in ambito urbano;
    il testo prevede altresì un aggiornamento e ammodernamento delle disposizioni concernenti la progettazione dello spazio stradale e della segnaletica, in particolare prevedendo anche un'attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre, nel rispetto delle norme di progettazione stradale, linee di indirizzo destinate agli enti proprietari delle strade, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani che migliorino la sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote, dei pedoni e, in generale, dell'utenza vulnerabile; mancano tuttavia delle specifiche previsioni che prevedano di integrare nella progettazione stradale specifiche applicazioni tecnologiche in grado di trasformare il traffico in una risorsa a livello energetico,

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito delle modifiche del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, disposizioni integrative o correttive necessarie per adeguare la normativa riguardante i rallentatori di velocità prevedendo sanzioni per l'ente proprietario della strada qualora siano posizionati e costruiti in maniera difforme dalla normativa e dunque pericolosa per la circolazione e prevedendo altresì nuove norme costruttive atte a introdurre dossi artificiali in grado di produrre anche energia.
9/731-A/19Dell'Orco.


   La Camera,
   in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992. n. 285;
   premesso che:
    le modifiche introdotte nel provvedimento in esame risultano positive ancorché insufficienti dal punto di vista della mobilità sostenibile;
    la promozione e l'incentivazione della mobilità sostenibile è uno degli elementi per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020;
    l'AS 1577, d'iniziativa governativa, recante norme per la riorganizzazione della Pubblica Amministrazione, attualmente all'esame della 1a Commissione del Senato prevede, all'articolo 1, comma 2, lettera i), l'introduzione di una unica modalità di archiviazione, che unifichi i dati del PRA e dell'Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV);
    che l'attuale provvedimento all'articolo 2, comma 1, lettera d) punto 7, invece, continua a individuare nel solo sistema informativo dell'ANV il destinatario dei dati di individuazione dei veicoli a pedali,

impegna il Governo

a valutare ogni iniziativa, anche in sede di attuazione regolamentare, diretta a garantire la trasmissione e la interoperabilità delle informazioni fra le due banche dati, in modo da assicurare la certezza del diritto all'utenza e la esatta conoscenza di tali veicoli e dei loro proprietari alle forze dell'ordine.
9/731-A/20Nicola Bianchi.


   La Camera,
   in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri; d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   premesso che:
    il testo dispone tra i principi direttivi dell'articolo 2 una revisione e un rafforzamento delle misure finalizzate allo sviluppo della mobilità sostenibile, mancano tuttavia delle specifiche previsioni che prevedano di integrare nella progettazione stradale specifiche applicazioni tecnologiche in grado di trasformare il traffico in una risorsa a livello energetico;
    considerato che il testo prevede altresì un aggiornamento e ammodernamento delle disposizioni concernenti la progettazione dello spazio stradale, sarebbe necessario intervenire rendendo obbligatorio sulle autostrade l'installazione di turbine montate sui guard-rail in grado di sfruttare l'energia eolica generata dal passaggio in velocità dei veicoli,

impegna il Governo

ad adottare disposizioni per rendere obbligatoria l'installazione di turbine eoliche lungo le autostrade.
9/731-A/21Basilio.


   La Camera,
   in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri; d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   premesso che:
    le modifiche introdotte nel provvedimento in esame risultano positive ancorché insufficienti dal punto di vista della mobilità sostenibile;
    la promozione e l'incentivazione della mobilità sostenibile è uno degli elementi per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020;
    secondo l'Osservatorio Europeo per la Sicurezza Stradale, nel 2010, nella EU-19, circa il 38 per cento degli incidenti stradali con vittime (circa 11.700 persone) è stato registrato in ambito urbano;
    tra il 2001 e il 2010, il numero totale di vittime della strada si è ridotto di più di un terzo (circa il 39 per cento nella EU-19), mentre la riduzione in ambito urbano è stata meno evidente (circa il 35 per cento a livello europeo);
    l'incidenza degli incidenti mortali nelle aree urbane, sul totale delle vittime della strada, è cresciuta nel decennio 2001-2010 di circa due punti percentuali,

impegna il Governo

a promuovere ogni utile iniziativa al fine di introdurre disposizioni volte ad incrementare la sicurezza degli utenti della strada in ambito urbano e di conseguenza ridurre il tasso di mortalità nelle zone urbane.
9/731-A/22Battelli.


   La Camera,
   in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri; d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   premesso che:
    le modifiche introdotte nel provvedimento in esame risultano positive ancorché insufficienti dal punto di vista della mobilità sostenibile;
    la promozione e l'incentivazione della mobilità sostenibile è uno degli elementi per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020;
    secondo l'Osservatorio Europeo per la Sicurezza Stradale, nel 2010, nella EU-19, circa il 38 per cento degli incidenti stradali con vittime (circa 11.700 persone) è stato registrato in ambito urbano;
    tra il 2001 e il 2010, il numero totale di vittime della strada si è ridotto di più di un terzo (circa il 39 per cento nella EU-19), mentre la riduzione in ambito urbano è stata meno evidente (circa il 35 per cento a livello europeo);
    l'incidenza degli incidenti mortali nelle aree urbane, sul totale delle vittime della strada, è cresciuta nel decennio 2001-2010 di circa due punti percentuali;
    recenti studi evidenziano una situazione eterogenea in termini di variazione percentuale del tasso di mortalità tra le diverse città metropolitane. In alcune città si rileva un ampio miglioramento, con riduzioni anche dell'ordine superiore al 30 per cento, mentre in altre si registrano sensibili e preoccupanti peggioramenti, come conseguenza diretta delle diverse modalità di gestione delle problematiche di sicurezza,

impegna il Governo

a promuovere ogni utile iniziativa affinché si proceda ad una armonizzazione delle modalità di gestione delle problematiche di sicurezza stradale adottate dagli enti locali.
9/731-A/23Bechis.


   La Camera,
   in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri; d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   premesso che:
    le modifiche introdotte nel provvedimento in esame risultano positive ancorché insufficienti dal punto di vista della mobilità sostenibile;
    la promozione e l'incentivazione della mobilità sostenibile è uno degli elementi per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020;
    secondo l'Osservatorio Europeo per la Sicurezza Stradale, nel 2010, nella EU-19, circa il 38 per cento degli incidenti stradali con vittime (circa 11.700 persone) è stato registrato in ambito urbano;
    tra il 2001 e il 2010, il numero totale di vittime della strada si è ridotto di più di un terzo (circa il 39 per cento nella EU-19), mentre la riduzione in ambito urbano è stata meno evidente (circa il 35 per cento a livello europeo);
    con riferimento alle diverse modalità di trasporto, la percentuale di pedoni deceduti a causa di incidenti stradali nelle grandi aree urbane risulta superiore alla media nazionale delle aree urbane,

impegna il Governo

a promuovere ogni utile iniziativa affinché si proceda ad una armonizzazione delle modalità di gestione delle problematiche di sicurezza stradale adottate dagli enti locali con particolare attenzione alla salvaguardia e sicurezza dei pedoni.
9/731-A/24Benedetti.


   La Camera,
   in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri; d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   premesso che:
    il testo prevede la revisione delle modalità di utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, in particolare prevedendo che, quando la violazione è accertata da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, una quota non inferiore al 15 per cento delle relative entrate sia destinata ad alimentare uno specifico Fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, le cui risorse saranno finalizzate all'intensificazione dei controlli su strada, e una quota non inferiore al 20 per cento delle medesime entrate sia destinata ad alimentare uno specifico Fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzato a finanziare il Piano nazionale della sicurezza stradale e i relativi programmi attuativi;
    il testo prevede altresì una revisione e un rafforzamento delle misure finalizzate allo sviluppo e al miglioramento della mobilità sostenibile. Per raggiungere un tale obiettivo, anche al fine di raggiungere i livelli prefissati dalla Strategia Europa 2020, è determinante il ricorso e l'incentivazione di applicazioni tecnologiche e a tale scopo sarebbe utile prevedere pertanto un ulteriore vincolo dei fondi delle sanzioni amministrative,

impegna il Governo

a prevedere una quota di vincoli dei fondi dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per la diffusione e la ricerca di applicazioni tecnologiche legate allo sviluppo della mobilità sostenibile.
9/731-A/25Paolo Bernini.


   La Camera,
   in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri; d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   premesso che:
    le modifiche introdotte nel provvedimento in esame risultano positive ancorché insufficienti dal punto di vista della mobilità sostenibile;
    la promozione e l'incentivazione della mobilità sostenibile è uno degli elementi per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020;
    oltre ad una riduzione dell'impatto ambientale derivante dalla mobilità sarebbe auspicabile trasformare la mobilità in una fonte energetica,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative al fine di favorire un'alimentazione dell'illuminazione, dei semafori e di tutti i dispositivi elettrici disposti lungo le strade a costi ridotti, anche attraverso l'installazione di pannelli solari nel manto stradale.
9/731-A/26Bonafede.


   La Camera,
   in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri; d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   premesso che:
    le modifiche introdotte nel provvedimento in esame risultano positive ancorché insufficienti dal punto di vista della mobilità sostenibile;
    la promozione e l'incentivazione della mobilità sostenibile è uno degli elementi per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020,

impegna il Governo

ai fini dell'esercizio della delega nel termine indicato, in ordine all'accresciuta necessità di sicurezza sulle strade, a consultare preventivamente gli organismi, gli enti e in generale le formazioni sociali presenti sul nostro territorio in tutela delle vittime delle strade.
9/731-A/27Brescia.


   La Camera,
   in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri; d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   premesso che:
    le modifiche introdotte nel provvedimento in esame risultano positive ancorché insufficienti dal punto di vista della mobilità sostenibile;
    la promozione e l'incentivazione della mobilità sostenibile è uno degli elementi per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020,

impegna il Governo

ai fini dell'esercizio della delega, in ordine all'accresciuta necessità di sicurezza sulle strade, nel termine indicato, a consultare preventivamente gli organismi, gli enti e in generale le formazioni sociali presenti sul nostro territorio a tutela della mobilità alternativa a quella automobilistica, in particolare quella ciclistica.
9/731-A/28Brugnerotto.


   La Camera,
   in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri; d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   premesso che:
    le modifiche introdotte nel provvedimento in esame risultano positive ancorché insufficienti dal punto di vista della mobilità sostenibile;
    la promozione e l'incentivazione della mobilità sostenibile è uno degli elementi per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020;
    all'articolo 2 comma 9 è prevista la revisione del sistema dell'accertamento degli illeciti amministrativi, anche in relazione ai nuovi strumenti di controllo a distanza che consentono l'accertamento della violazione con contestazione differita, e la connessa revisione del regime delle spese;
    che già in passato l'utilizzo di strumenti di controllo a distanza si è rivelato fallace e non rispettoso delle garanzie che il cittadino deve avere quando si tratta di irrogazione di sanzioni,

impegna il Governo

ad attuare misure volte a garantire l'utilizzo di strumenti di controllo a distanza che garantiscano la certezza dell'identificazione del responsabile della condotta contesta.
9/731-A/29Businarolo.


   La Camera,
   in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri; d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   premesso che:
    le modifiche introdotte nel provvedimento in esame risultano positive ancorché insufficienti dal punto di vista della mobilità sostenibile;
    la promozione e l'incentivazione della mobilità sostenibile è uno degli elementi per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020;
    all'articolo 2 comma 9 è prevista la revisione del sistema dell'accertamento degli illeciti amministrativi, anche in relazione ai nuovi strumenti di controllo a distanza che consentono l'accertamento della violazione con contestazione differita, e la connessa revisione del regime delle spese;
    il nostro ordinamento giuridico esige che ogni contestazione di violazione della normativa vigente sia effettuata nel rispetto delle garanzie che l'ordinamento stesso riserva ai cittadini,

impegna il Governo

a prevedere modalità e tempi della contestazione differita tali da rispettare i principi generali in termini di certezza del diritto e tempestività della contestazione stessa.
9/731-A/30Cancelleri.


   La Camera,
   in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri; d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   premesso che:
    le modifiche introdotte nel provvedimento in esame risultano positive ancorché insufficienti dal punto di vista della mobilità sostenibile;
    la promozione e l'incentivazione della mobilità sostenibile è uno degli elementi per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020;
    il provvedimento in esame contiene altresì disposizione in materia di prevenzione e controllo della circolazione dei veicoli in relazione all'interesse primario di garantire la sicurezza di coloro che si trovano alla guida dei veicoli così come di coloro che pur non essendo alla guida di veicoli transitino sulle strade percorse da veicoli;
    l'articolo 2 comma 4 punto v) contiene la previsione che la misura relativa ai limiti di potenza specifica, riferita alla tara, dei veicoli la cui guida è consentita ai neopatentati con patente di categoria B:
     1) non si applichi quando a fianco del conducente neopatentato si trovi, in funzione di accompagnatore, una persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore;
    la suddetta previsione si presta a pesanti critiche in ordine alla garanzia della sicurezza nelle strade e necessita pertanto di previsione che limitino quanto più possibile i rischi derivanti dalla circolazione di veicoli condotti da soggetti neopatentati che, verosimilmente, non hanno ancora acquisito sufficiente dimestichezza con il mezzo meccanico in condizioni di velocità o impegno di strade a percorrenza veloce,

impegna il Governo

a prevedere misure che garantiscano che la eventuale guida di autovetture con elevata potenza da parte di neopatentati avvenga a condizione di obbligarne la conduzione entro limiti di velocità più rigorosi di quelli consentiti per il tipo di strada percorsa.
9/731-A/31Cariello.


   La Camera,
   in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri; d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   premesso che:
    le modifiche introdotte nel provvedimento in esame risultano positive ancorché insufficienti dal punto di vista della mobilità sostenibile;
    la promozione e l'incentivazione della mobilità sostenibile è uno degli elementi per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020;
    il provvedimento in esame contiene altresì disposizione in materia di prevenzione e controllo della circolazione dei veicoli in relazione all'interesse primario di garantire la sicurezza di coloro che si trovano alla guida dei veicoli così come di coloro che pur non essendo alla guida di veicoli transitino sulle strade percorse da veicoli;
    l'articolo 2 comma 4 punto v) contiene la previsione che la misura relativa ai limiti di potenza specifica, riferita alla tara, dei veicoli la cui guida è consentita ai neopatentati con patente di categoria B:
     1) non si applichi quando a fianco del conducente neopatentato si trovi, in funzione di accompagnatore, una persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore;
    la suddetta previsione si presta a pesanti critiche in ordine alla garanzia della sicurezza nelle strade e necessita pertanto di previsione che limitino quanto più possibile i rischi derivanti dalla circolazione di veicoli condotti da soggetti neopatentati che, verosimilmente, non hanno ancora acquisito sufficiente dimestichezza con il mezzo meccanico in condizioni di velocità o impegno di strade a percorrenza veloce;
    la previsione si basa sul concetto che la persona che si affianca alla guida del neopatentato si ponga quale garante della sicurezza e della correttezza di guida del conducente neopatentato,

impegna il Governo

a prevedere che le sanzioni previste per il conducente dell'auto in caso di violazione delle norme al codice della strada siano poste anche a carico della persona che affianca alla guida il conducente neopatentato ove posto alla guida di autovetture con elevata potenza.
9/731-A/32Carinelli.


   La Camera,
   in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri; d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   premesso che:
    le modifiche introdotte nel provvedimento in esame risultano positive ancorché insufficienti dal punto di vista della mobilità sostenibile;
    la promozione e l'incentivazione della mobilità sostenibile è uno degli elementi per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020,

impegna il Governo

ai fini dell'esercizio della delega, in ordine all'accresciuta necessità di sicurezza sulle strade, in particolare quelle urbane, a prevedere la più ampia partecipazione, tramite una consultazione pubblica, dei cittadini, anche nelle loro formazioni sociali, in ordine all'individuazione delle problematiche specifiche e più sentite con riguardo alla circolazione stradale.
9/731-A/33Caso.


   La Camera,
   in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri; d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   premesso che:
    le modifiche introdotte nel provvedimento in esame risultano positive ancorché insufficienti dal punto di vista della mobilità sostenibile;
    la promozione e l'incentivazione della mobilità sostenibile è uno degli elementi per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020,

impegna il Governo

ai fini dell'esercizio della delega, in ordine all'accresciuta necessità di agibilità e sicurezza sulle strade, in particolare quelle urbane, a prevedere la più ampia consultazione degli organismi e delle formazioni sociali che si occupano della tutela della mobilità dei disabili.
9/731-A/34Cecconi.


   La Camera,
   in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri; d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   premesso che:
    le modifiche introdotte nel provvedimento in esame risultano positive ancorché insufficienti dai punto di vista della mobilità sostenibile;
    la promozione e l'incentivazione della mobilità sostenibile è uno degli elementi per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020,

impegna il Governo

ai fini dell'esercizio della delega, in ordine all'accresciuta necessità di agibilità e sicurezza sulle strade, in particolare quelle urbane, a prevedere la più ampia consultazione degli organismi e delle formazioni sociali che si occupano della tutela dai rischi della mobilità nelle zone e nei quartieri che ospitano istituti scolastici.
9/731-A/35Chimienti.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione dei Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e, per i profili di competenza, con gli altri Ministri interessati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni intese a rivedere e riordinare la disciplina del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato «codice della strada», apportandovi le modifiche necessarie in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge;
    tra i suddetti principi e criteri direttivi il provvedimento in esame reca alla lettera d) la revisione e rafforzamento delle misure finalizzate allo sviluppo della mobilità sostenibile prevedendo al punto 6) una specifica disciplina per l'ambito urbano, che recepisca le principali innovazioni introdotte in altri Stati europei per la sicurezza dell'utenza vulnerabile,

impegna il Governo

ad assumere immediate iniziative volte a realizzare lo sviluppo della mobilità sostenibile recependo le principali innovazioni introdotte dagli altri Stati europei in particolare in riguardo alle buone pratiche sperimentate in Inghilterra.
9/731-A/36Ciprini.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e, per i profili di competenza, con gli altri Ministri interessati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni intese a rivedere e riordinare la disciplina del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato «codice della strada», apportandovi le modifiche necessarie in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge;
    tra i suddetti principi e criteri direttivi il provvedimento in esame reca alla lettera d) la revisione e rafforzamento delle misure finalizzate allo sviluppo della mobilità sostenibile prevedendo al punto 6) una specifica disciplina per l'ambito urbano, che recepisca le principali innovazioni introdotte in altri Stati europei per la sicurezza dell'utenza vulnerabile,

impegna il Governo

ad assumere immediate iniziative volte a realizzare lo sviluppo della mobilità sostenibile recependo le principali innovazioni introdotte dagli altri Stati europei in particolare in riguardo alle buone pratiche sperimentate in Francia.
9/731-A/37Colletti.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e, per i profili di competenza, con gli altri Ministri interessati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni intese a rivedere e riordinare la disciplina del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato «codice della strada», apportandovi le modifiche necessarie in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge;
    tra i suddetti princìpi e criteri direttivi il provvedimento in esame reca alla lettera d) la revisione e rafforzamento delle misure finalizzate allo sviluppo della mobilità sostenibile prevedendo al punto 6) una specifica disciplina per l'ambito urbano, che recepisca le principali innovazioni introdotte in altri Stati europei per la sicurezza dell'utenza vulnerabile,

impegna il Governo

ad assumere immediate iniziative volte a realizzare lo sviluppo della mobilità sostenibile recependo le principali innovazioni introdotte dagli altri Stati europei in particolare in riguardo alle buone pratiche sperimentate in Spagna.
9/731-A/38Colonnese.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e, per i profili di competenza, con gli altri Ministri interessati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni intese a rivedere e riordinare la disciplina del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato «codice della strada», apportandovi le modifiche necessarie in conformità ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge;
    tra i suddetti princìpi e criteri direttivi il provvedimento in esame reca alla lettera d) la revisione e rafforzamento delle misure finalizzate allo sviluppo della mobilità sostenibile prevedendo al punto 6) una specifica disciplina per l'ambito urbano, che recepisca le principali innovazioni introdotte in altri Stati europei per la sicurezza dell'utenza vulnerabile,

impegna il Governo

ad assumere immediate iniziative volte a realizzare lo sviluppo della mobilità sostenibile recependo le principali innovazioni introdotte dagli altri Stati europei in particolare in riguardo alle buone pratiche sperimentate in Germania.
9/731-A/39Cominardi.


   La Camera,
   in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   premesso che:
    le modifiche introdotte nel provvedimento in esame risultano positive ancorché insufficienti dal punto di vista della mobilità sostenibile;
    la promozione e l'incentivazione della mobilità sostenibile è uno degli elementi per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020;
    l'attuale provvedimento all'articolo 2, comma 1, lettera h) punto 7, riguarda i controlli delle imprese di consulenza automobilistica;
    non è tuttavia ancora prevista alcuna forma obbligatoria di pubblicizzazione dei listini prezzi dei servizi offerti dalla Agenzie automobilistiche, in particolare a quelli riferiti ai passaggi di proprietà dei veicoli,

impegna il Governo

a valutare ogni iniziativa, anche in sede di attuazione regolamentare, diretta a imporre alle imprese di consulenza automobilistica la pubblicazione dei loro listini dei prezzi all'utenza, nei quali siano evidenziati analiticamente anche i loro emolumenti.
9/731-A/40Corda.


   La Camera,
   in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri; d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   premesso che:
    le modifiche introdotte nel provvedimento in esame risultano positive ancorché insufficienti dal punto di vista della mobilità sostenibile;
    la promozione e l'incentivazione della mobilità sostenibile è uno degli elementi per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020;
    l'articolo 2 del testo unificato dei progetti di legge in esame, al comma 1, reca i principi e i criteri direttivi della delega, prevedendo, alla lettera g), il riordino delle disposizioni riguardanti l'espletamento dei servizi di polizia stradale e le relative abilitazioni, mediante la specializzazione delle funzioni svolte dalle diverse forze alle quali spetta l'espletamento dei suddetti servizi, nonché il potenziamento del ricorso ai servizi ausiliari di polizia stradale, tenendo conto degli assi viari, compresi quelli autostradali, e delle condizioni di particolare necessità e urgenza a cui può essere connessa l'attivazione dei predetti servizi ausiliari; creazione di una banca di dati unica relativa alle infrazioni stradali, condivisa da tutti gli organi che svolgono compiti di polizia stradale,

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte ad assicurare l'operatività ed efficacia del numero unico di emergenza europeo 112 (NUE), con particolare riferimento all'installazione, sui nuovi modelli di autovetture, del dispositivo automatico di chiamata di emergenza eCall, per rafforzare l'obiettivo della tutela della sicurezza stradale.
9/731-A/41Cozzolino.


   La Camera,
   in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri; d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   premesso che:
    le modifiche introdotte nel provvedimento in esame risultano positive ancorché insufficienti dal punto di vista della mobilità sostenibile;
    la promozione e l'incentivazione della mobilità sostenibile è uno degli elementi per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020;
    l'articolo 2 del testo unificato dei progetti di legge in esame, al comma 1, reca i principi e i criteri direttivi della delega, prevedendo, alla lettera s), l'attribuzione al Ministero della salute del compito di adottare, tenendo conto delle nuove indicazioni in termini di requisiti di idoneità psicofisica per l'autorizzazione alla guida contenute nella vigente normativa dell'Unione europea, linee guida in relazione alle attività di accertamento dei requisiti psicofisici per il conseguimento e il rinnovo della patente, con riferimento sia a quelle svolte dalle commissioni mediche locali, sia a quelle svolte dai medici monocratici,

impegna il Governo

ad adottare iniziative per il riordino dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di autoscuola, con particolare attenzione all'esperienza almeno biennale, maturata nei cinque anni precedenti, elevando di un anno la durata complessiva del requisito di esperienza richiesto, e sopprimendo altresì il limite temporale quinquennale previsto quale requisito soggettivo per il titolare dell'attività di autoscuola, e migliorando le attività di controllo sull'operato delle autoscuole stesse.
9/731-A/42Crippa.


   La Camera,
   in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri; d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   premesso che:
    le modifiche introdotte nel provvedimento in esame risultano positive ancorché insufficienti dal punto di vista della mobilità sostenibile;
    la promozione e l'incentivazione della mobilità sostenibile è uno degli elementi per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020;
    l'articolo 2 del testo unificato dei progetti di legge in esame, al comma 1, reca i principi e i criteri direttivi della delega, prevedendo, alla lettera n), la revisione della disciplina sanzionatoria, anche modificando l'entità delle sanzioni, secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità, effettività e non discriminazione,

impegna il Governo

ad adottare iniziative affinché sia previsto che, quando la violazione è accertata da funzionari, ufficiali o agenti di polizia regionale, provinciale o locale, una quota non inferiore al 65 per cento delle relative entrate sia destinata ad interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture e una quota non inferiore al 20 per cento sia destinata all'installazione e alla manutenzione di strumenti per il controllo in remoto delle violazioni.
9/731-A/43Currò.


   La Camera,
   in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri; d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   premesso che:
    le modifiche introdotte nel provvedimento in esame risultano positive ancorché insufficienti dal punto di vista della mobilità sostenibile;
    la promozione e l'incentivazione della mobilità sostenibile è uno degli elementi per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020;
    l'attuale provvedimento all'articolo 2, comma 1, lettera h) punto 7, riguarda i controlli delle imprese di consulenza automobilistica;
    l'Antitrust ha ripetutamente censurato la legislazione di settore che non permette la liberalizzazione dell'apertura delle Agenzie di consulenza automobilistica;
    è pertanto necessario, nell'attuale momento di crisi economica ed occupazionale, porre in essere tutte le iniziative per aumentare tutte le occasioni di impresa e di lavoro,

impegna il Governo

a valutare ogni iniziativa, anche in sede di attuazione regolamentare, diretta a liberalizzare il settore della consulenza automobilistica.
9/731-A/44Da Villa.


   La Camera,
   in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri; d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   premesso che:
    le modifiche introdotte nel provvedimento in esame risultano positive ancorché insufficienti dal punto di vista della mobilità sostenibile;
    la promozione e l'incentivazione della mobilità sostenibile è uno degli elementi per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020;
    una delle ricerche estremamente interessanti che riguardano applicazioni tecnologiche alle infrastrutture stradali è quella di dotare le strade di pannelli fotovoltaici, in modo da risolvere parallelamente sia il problema dell'approvvigionamento energetico, sia quello dell'impatto ambientale dei pannelli solari. I pannelli sarebbero quindi concepiti come un materiale di costruzione per le strade stesse, con una tecnologia applicabile anche ai marciapiedi ed a tutte le superfici calpestabili all'aria aperta;
   considerato che il testo prevede altresì un aggiornamento e ammodernamento delle disposizioni concernenti la progettazione dello spazio stradale nonché una revisione delle modalità di utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative,

impegna il Governo

a prevedere una quota di vincolo dei fondi dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per la ricerca legata alle strade fotovoltaiche.
9/731-A/45Dadone.


   La Camera,
   in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri; d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   premesso che:
    le modifiche introdotte nel provvedimento in esame risultano positive ancorché insufficienti dal punto di vista della mobilità sostenibile;
    la promozione e l'incentivazione della mobilità sostenibile è uno degli elementi per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020;
    è prevista la revisione dei limiti di velocità per la sicurezza,

impegna il Governo

a valutare i nuovi limiti di velocità per garantire una maggiore sicurezza sulle strade pericolose e a garantire anche un equo scorrimento del traffico.
9/731-A/46Daga.


   La Camera,
   in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri; d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   premesso che:
    le modifiche introdotte nel provvedimento in esame risultano positive ancorché insufficienti dal punto di vista della mobilità sostenibile;
    la promozione e l'incentivazione della mobilità sostenibile è uno degli elementi per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020,

impegna il Governo

a sensibilizzare il pubblico sulle nuove norme di sicurezza anche mediante cortometraggi televisivi.
9/731-A/47Dall'Osso.


   La Camera,
   in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri; d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   premesso che:
    le modifiche introdotte nel provvedimento in esame risultano positive ancorché insufficienti dal punto di vista della mobilità sostenibile;
    la promozione e l'incentivazione della mobilità sostenibile è uno degli elementi per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020,

impegna il Governo

ad introdurre forme di incentivo per gli enti locali, che migliorino il servizio di trasporto pubblico locale al fine di incentivare i cittadini all'utilizzo dei mezzi pubblici.
9/731-A/48D'Ambrosio.


   La Camera,
   in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri; d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   premesso che:
    le modifiche introdotte nel provvedimento in esame risultano positive ancorché insufficienti dal punto di vista della mobilità sostenibile;
    la promozione e l'incentivazione della mobilità sostenibile è uno degli elementi per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020,

impegna il Governo

per ridurre l'inquinamento ad incentivare il trasporto di gruppo privato, mediante riduzione o esenzione totale delle tasse automobilistiche.
9/731-A/49De Rosa.


   La Camera,
   in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri; d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   premesso che:
    le modifiche introdotte nel provvedimento in esame risultano positive ancorché insufficienti dal punto di vista della mobilità sostenibile;
    la promozione e l'incentivazione della mobilità sostenibile è uno degli elementi per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020;
    la circolazione in Italia di veicoli immatricolati in stati esteri è regolata dall'articolo 132 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 il quale stabilisce al primo comma che gli autoveicoli immatricolati in uno stato estero siano ammessi a circolare in Italia, una volta adempiute le formalità doganali, per la durata massima di un anno, in base alla certificazione dello stato d'origine;
    negli ultimi anni il fenomeno delle immatricolazioni di autovetture all'estero, attraverso il ricorso ai prestanome, si sta diffondendo in maniera preoccupante nel nostro Paese, nascondendo un vero business legato a premi assicurativi bassissimi e dall'esenzione dal pagamento del bollo;
    in assenza di un database internazionale a cui attingere per verificare la correttezza dell'automobilista in caso di incidente, chi resta coinvolto con un auto straniera è costretto a rivolgersi all'Ufficio Centrale Italiano, in quanto né la constatazione amichevole né i tradizionali canali assicurativi risultano percorribili;
    tale fenomeno oltre a causare seri danni economici al fisco, in quanto viene evaso il pagamento del bollo e l'assicurazione obbligatori, mette a grave rischio la sicurezza stradale dei cittadini,

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di competenza, iniziative, anche normative, finalizzate all'aumento dei controlli per contrastare il preoccupante fenomeno delle immatricolazioni di autovetture all'estero.
9/731-A/50Vacca.


   La Camera,
   in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri; d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   premesso che:
    le modifiche introdotte nel provvedimento in esame risultano positive ancorché insufficienti dal punto di vista della mobilità sostenibile;
    la promozione e l'incentivazione della mobilità sostenibile è uno degli elementi per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020,

impegna il Governo

ai fini dell'esercizio della delega, in ordine all'accresciuta necessità di sicurezza della circolazione sulle strade, in particolare quelle urbane, a prevedere un coordinamento più stringente tra le competenti amministrazioni pubbliche finalizzato ad una conoscenza immediata nel caso di sanzioni gravi, tra le quali il ritiro della patente ed il sequestro del veicolo, comminate ai conducenti.
9/731-A/51Simone Valente.


   La Camera,
   in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri; d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   premesso che:
    le modifiche introdotte nel provvedimento in esame risultano positive ancorché insufficienti dal punto di vista della mobilità sostenibile;
    la promozione e l'incentivazione della mobilità sostenibile è uno degli elementi per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020;
    un'indagine realizzata a livello europeo mostra la presenza, in molte città, di elementi di criticità con attraversamenti risultati poco accessibili (assenza di rampe, di percorsi tattili, presenza di buche per scarsa manutenzione delle pavimentazioni, eccetera), poco visibili o con criticità di progettazione (assenza di isole pedonali negli attraversamenti lunghi, semafori poco efficienti eccetera);
    la scarsa attenzione nelle politiche di mobilità urbana verso la sicurezza dei pedoni e degli utilizzatori dei veicoli ha reso la mobilità degli utenti vulnerabili, più pericolosa nelle città italiane, rispetto alle principali città europee,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere interventi volti ad assicurare una maggiore tutela degli utenti vulnerabili della strada con assegnazione di risorse adeguate, sia in fase di pianificazione urbanistica sia attraverso l'uso di metodologie che consentano di valutare l'impatto sociale degli interventi sulla mobilità urbana, al fine di scongiurare fenomeni di esclusione sociale ed assicurare gli stessi livelli di sicurezza a tutti gli utenti della strada.
9/731-A/52Vallascas.


   La Camera,
   in sede di approvazione testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri; d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   premesso che:
    il Regolamento di Attuazione del Codice della Strada (decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 610 del 1996) all'articolo 179 (articolo 42 Codice Stradale) regolamenta i rallentatori di velocità (cosiddetti dossi stradali);
    la norma succitata prevede che su tutte le strade, si possono adottare sistemi di rallentamento della velocità costituiti da bande trasversali ad effetto ottico, acustico o vibratorio, ottenibili con opportuni mezzi di segnalamento orizzontale o trattamento della superficie della pavimentazione (articolo 42 Codice Stradale);
    i dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residences, e eccetera; possono essere installati in serie e devono essere presegnalati. Ne è vietato l'impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento (articolo 42 Codice Stradale);
    i rallentatori di velocità prefabbricati devono essere fortemente ancorati alla pavimentazione, onde evitare spostamenti o distacchi dei singoli elementi o parte di essi, e devono essere facilmente rimovibili. La superficie superiore dei rallentatori sia prefabbricati che strutturali deve essere antisdrucciolevole (articolo 42 Codice Stradale);
    i rallentatori di velocità prefabbricati devono essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. Tutti i tipi di rallentatori sono posti in opera previa ordinanza dell'ente proprietario della strada che ne determina il tipo e la ubicazione (articolo 42 Codice Stradale);
    la Direttiva del 24 ottobre 2000 del Ministero dei lavori pubblici «sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione» prescrive che «I dossi prefabbricati devono essere approvati; quelli eventualmente collocati su itinerari di attraversamento dei centri abitati, lungo le strade più frequentemente percorse dai veicoli di soccorso, di polizia o di emergenza, o lungo le linee di trasporto pubblico, devono essere rimossi»;
    analoghe considerazioni sono state sviluppate anche nella II Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione, prot. n. 777 del 27 aprile 2006;
    sono numerose le denunce e segnalazioni a mezzo stampa di dossi installati su percorsi che interessano veicoli di soccorso e linee di trasporto pubblico. Inoltra, a detta dello scrivente, il concetto di strada residenziale, a detta dello scrivente, non è ben definito a meno di non ricondurlo alla definizione di zona residenziale. In questo caso l'utilizzo dei dossi sarebbe molto limitato,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di dare completa e piena attuazione della Direttiva del 24 ottobre 2000 del Ministero dei lavori pubblici al fine di rimuovere i dispositivi di rallentamento lungo i percorsi frequentemente percorsi dai veicoli di soccorso, di polizia o di emergenza, o lungo le linee di trasporto per garantire la sicurezza stradale, per i veicoli, pedoni e utenti deboli della strada.
9/731-A/53Vignaroli.


   La Camera,
   in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri; d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   premesso che:
    le modifiche introdotte nel provvedimento in esame risultano positive ancorché insufficienti dal punto di vista della mobilità sostenibile;
    la promozione e l'incentivazione della mobilità sostenibile è uno degli elementi per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020;
    ogni giorno numerosi lavoratori utilizzano il proprio veicolo per raggiungere il posto di lavoro a causa di un mancato collegamento tra i centri urbani e le aree industriali non coperte da servizio pubblico di trasporto locale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere l'ampliamento e la rimodulazione delle corse delle linee urbane, che collegano le aree industriali con i centri urbani.
9/731-A/54Villarosa.


   La Camera,
   in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri; d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   premesso che:
    le modifiche introdotte nel provvedimento in esame risultano positive ancorché insufficienti dal punto di vista della mobilità sostenibile;
    la promozione e l'incentivazione della mobilità sostenibile è uno degli elementi per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020;
    secondo gli urbanisti, ridurre la velocità non rallenta il traffico, ma al contrario lo fluidifica, regolarizzandolo. Questo concetto è stato applicato dal piano di emergenza antismog dalle autorità catalane che prevede come primo punto la riduzione della velocità massima consentita nelle strade di Barcellona;
    alle considerazioni succitate si aggiunge la riduzione dei giri/motore: diminuire la velocità da 50 km/h a 30 km/h comporterebbe una riduzione del 30 per cento degli ossidi di azoto, del 20 per cento il monossido di carbonio e del 10 per cento gli idrocarburi, oltre a una riduzione dell'inquinamento acustico,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di inserire dei limiti di velocità ridotti nelle tratte stradali interessate in misura maggiore dal traffico.
9/731-A/55Zolezzi.


   La Camera,
   in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri; d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   premesso che:
    le modifiche introdotte nel provvedimento in esame risultano positive ancorché insufficienti dal punto di vista della mobilità sostenibile;
    la promozione e l'incentivazione della mobilità sostenibile è uno degli elementi per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020;
    le pitture foto catalitiche, brevettate in Italia, sono vernici che si possono applicare nelle gallerie o anche sulle facciate delle case. Tipicamente sono bianche, perché il loro principio attivo è proprio un pigmento bianco, il biossido di titanio, che fissato con determinate tecniche agisce da fotocatalizzatore sotto l'azione dei raggi ultravioletti;
    con la vernice foto catalitica i principali fattori di inquinamento (biossido di azoto, biossido di zolfo, monossido di carbonio benzene, ammoniaca, formaldeide, particolato atmosferico PM10) derivanti dagli scarichi delle auto, dalle emissioni delle fabbriche, dal riscaldamento domestico, si depositano in superficie trasformandosi in sali inerti e innocui, facilmente lavabili;
    il Cnr in una relazione ha stabilito che un metro quadro di superficie trattata con vernice fotocatalitica è in grado di decomporre in un'ora il 90 per cento dell'inquinamento presente in 80 metri cubi di aria,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di utilizzare la pittura foto catalitica nelle gallerie di vecchia e nuova costruzione, al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico.
9/731-A/56Baroni.


   La Camera,
   in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri; d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   premesso che:
    le modifiche introdotte nel provvedimento in esame risultano positive ancorché insufficienti dal punto di vista della mobilità sostenibile;
    la promozione e l'incentivazione della mobilità sostenibile è uno degli elementi per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020,

impegna il Governo

a introdurre misure volte a consentire il posteggio di biciclette sul marciapiede in assenza di pericolo ed intralcio.
9/731-A/57Fantinati.


   La Camera,
   in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri; d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   premesso che:
    le modifiche introdotte nel provvedimento in esame risultano positive ancorché insufficienti dal punto di vista della mobilità sostenibile;
    la promozione e l'incentivazione della mobilità sostenibile è uno degli elementi per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020,

impegna il Governo

in conformità alle indicazioni contenute nella vigente normativa dell'Unione europea, a prevedere l'introduzione di dispositivi volti a rafforzare l'obiettivo della tutela della sicurezza stradale quali l'installazione del dispositivo automatico di chiamata di emergenza denominato eCall dal 2016.
9/731-A/58Ferraresi.


   La Camera,
   in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri; d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   premesso che:
    le modifiche introdotte nel provvedimento in esame risultano positive ancorché insufficienti dal punto di vista della mobilità sostenibile;
    la promozione e l'incentivazione della mobilità sostenibile è uno degli elementi per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020;
    l'articolo 2, comma 1, lettera e) numero 3 prevede di attribuire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il compito di predisporre, nel rispetto delle norme di progettazione stradale, linee di indirizzo destinate agli enti proprietari delle strade, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani che migliorino la sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote, dei pedoni e, in generale, dell'utenza vulnerabile,

impegna il Governo

a estendere l'applicazione delle linee di indirizzo non solo ai proprietari delle strade ma anche ai soggetti gestori, meglio tutelando la sicurezza degli utenti della strada.
9/731-A/59Fico.


   La Camera,
   in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri; d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 235;
   premesso che:
    le modifiche introdotte nel provvedimento in esame risultano positive ancorché insufficienti dal punto di vista della mobilità sostenibile;
    la promozione e l'incentivazione della mobilità sostenibile è uno degli elementi per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020,

impegna il Governo

a introdurre misure volte all'incentivazione del car pooling e del car sharing, anche attraverso la previsione di sanzioni ridotte in caso di violazioni al codice della strada.
9/731-A/60Fraccaro.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri; d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   premesso che:
    le modifiche introdotte nel provvedimento in esame risultano positive ancorché insufficienti dal punto di vista della mobilità sostenibile;
    la promozione e l'incentivazione della mobilità sostenibile è uno degli elementi per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020;
    il provvedimento in esame contiene altresì disposizione in materia di prevenzione e controllo della circolazione dei veicoli in relazione all'interesse primario di garantire la sicurezza di coloro che si trovano alla guida dei veicoli così come di coloro che pur non essendo alla guida di veicoli transitino sulle strade percorse da veicoli;
    l'articolo 2, comma 1, lettera v) contiene la previsione che la misura relativa ai limiti di potenza specifica, riferita alla tara, dei veicoli la cui guida è consentita ai neopatentati con patente di categoria B e, al numero 3, che si applichi ai conducenti di età superiore a ottanta anni, fatta salva la possibilità per gli stessi di rinnovare a tal fine i requisiti di idoneità psicofisica previsti con visita presso una commissione medica locale, con oneri a carico del richiedente;
    la suddetta previsione non è ritenuta sufficiente in ordine alla garanzia della sicurezza nelle strade e necessita pertanto di previsioni che limitino quanto più possibile i rischi derivanti dalla circolazione di veicoli condotti da soggetti che, verosimilmente, non hanno più requisiti fisici di prontezza di riflessi compatibili con il mezzo meccanico in condizioni di velocità o impegno di strade a percorrenza veloce o in caso di particolari condizioni meteorologiche di limitata visibilità o aderenza del manto stradale,

impegna il Governo

a prevedere che oltre alla limitazione prevista dalla norma in parola siano previste ulteriori limitazioni in relazione al tipo di strada percorsa e alle condizioni di percorrenza nel caso in cui sia posto alla guida conducente di età superiore a ottanta anni.
9/731-A/61Frusone.


   La Camera,
   in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri; d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   premesso che:
    le modifiche introdotte dal provvedimento in esame costituiscono significative innovazioni, ancorché insufficienti dal punto di vista della mobilità sostenibile;
    la promozione e l'incentivazione della mobilità sostenibile è uno degli elementi essenziali per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020;
    la politica di coesione 2014-2020 mira a promuovere strategie integrate per intensificare lo sviluppo urbano sostenibile, con l'intento di rafforzare la resilienza delle città e di garantire adeguate sinergie tra investimenti finanziati con risorse europee e nazionali,

impegna il Governo

a predisporre, nell'attuazione della delega, adeguati interventi volti a promuovere e sostenere ulteriormente la mobilità sostenibile.
9/731-A/62Gagnarli.


   La Camera,
   in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri; d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   premesso che:
    le modifiche introdotte dal provvedimento in esame costituiscono significative innovazioni, ancorché insufficienti dal punto di vista della tutela della sicurezza stradale, in particolare in ambito urbano;
    la sicurezza stradale in ambito urbano, con particolare riferimento all'utenza vulnerabile, quali bambini, disabili, anziani, pedoni, ciclisti, utenti di ciclomotore e motociclo e tutti coloro che meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulla strada, è uno degli elementi indispensabili a garantire la vivibilità e la viabilità dei centri urbani, soprattutto quelli nei quali hanno sede uffici direzionali,

impegna il Governo

a prevedere, nell'attuazione della delega, interventi mirati a migliorare la sicurezza stradale in ambito urbano, specialmente nelle città che ospitano importanti centri direzionali.
9/731-A/63Gallinella.


   La Camera,
   in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri; d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   premesso che:
    le modifiche introdotte dal provvedimento in esame costituiscono significative innovazioni, ancorché insufficienti dal punto di vista della mobilità sostenibile;
    la promozione e l'incentivazione della mobilità sostenibile è uno degli elementi essenziali per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020;
    la politica di coesione 2014-2020 mira a promuovere strategie integrate per intensificare lo sviluppo urbano sostenibile, con l'intento di rafforzare la resilienza delle città e di garantire adeguate sinergie tra investimenti finanziati con risorse europee e nazionali,

impegna il Governo

a promuovere, d'intesa con gli enti locali interessati, progetti di riqualificazione degli spazi cittadini al fine di sostenere ed incentivare la mobilità ciclistica e pedonale.
9/731-A/64Luigi Gallo.


   La Camera,
   in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri; d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
   premesso che:
    le modifiche introdotte dal provvedimento in esame costituiscono significative innovazioni, ancorché insufficienti dal punto di vista della mobilità sostenibile;
    la promozione e l'incentivazione della mobilità sostenibile è uno degli elementi essenziali per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020;
    la politica di coesione 2014-2020 mira a promuovere strategie integrate per intensificare lo sviluppo urbano sostenibile, con l'intento di rafforzare la resilienza delle città e di garantire adeguate sinergie tra investimenti finanziati con risorse europee e nazionali,

impegna il Governo

a promuovere, unitamente alle regioni che gestiscono programmi operativi a valere sui fondi strutturali e di investimento europei, in particolare il FESR, l'investimento territoriale integrato, quale modalità di accorpamento di fondi di diversi assi prioritari di uno o più programmi per interventi volti a realizzare un elevato livello di sviluppo sostenibile, con particolare attenzione a quello urbano.
9/731-A/65Silvia Giordano.


   La Camera,
   in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri; d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   premesso che:
    le modifiche introdotte dal provvedimento in esame costituiscono significative innovazioni, ancorché insufficienti dal punto di vista della mobilità sostenibile;
    la promozione e l'incentivazione della mobilità sostenibile è uno degli elementi essenziali per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020;
    la politica di coesione 2014-2020 mira a promuovere strategie integrate per intensificare lo sviluppo urbano sostenibile, con l'intento di rafforzare la resilienza dalle città e di garantire adeguate sinergie tra investimenti finanziati con risorse europee e nazionali,

impegna il Governo

a promuovere studi e progetti volti a sperimentare nuove soluzioni alle sfide urbane che potrebbero sorgere negli anni a venire, con particolare riferimento alla mobilità urbana sostenibile.
9/731-A/66Grande.


   La Camera,
   in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri; d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   premesso che:
    le modifiche introdotte dal provvedimento in esame costituiscono significative innovazioni, ancorché insufficienti dal punto di vista della mobilità sostenibile;
    la promozione e l'incentivazione della mobilità sostenibile è uno degli elementi essenziali per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020;
    la politica di coesione 2014-2020 mira a promuovere strategie integrate per intensificare lo sviluppo urbano sostenibile, con l'intento di rafforzare la resilienza delle città e di garantire adeguate sinergie tra investimenti finanziati con risorse europee e nazionali,

impegna il Governo

a promuovere la costituzione di un forum per il potenziamento delle capacità e l'agevolazione degli scambi tra le città all'avanguardia nello sviluppo di nuove tecniche e nell'adozione di investimenti integrati volti a migliorare la mobilità sostenibile.
9/731-A/67Grillo.


   La Camera,
   in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri; d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   premesso che:
    le modifiche introdotte nel provvedimento in esame risultano positive ancorché insufficienti dal punto di vista della mobilità sostenibile;
    la promozione e l'incentivazione della mobilità sostenibile è uno degli elementi per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020,

impegna il Governo

a rinforzare le strategie di intervento sulla riduzione di inquinamento causato dalla mobilità dei veicoli.
9/731-A/68L'Abbate.


   La Camera,
   in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri; d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   premesso che:
    le modifiche introdotte nel provvedimento in esame risultano positive ancorché insufficienti dal punto di vista della mobilità sostenibile;
    la promozione e l'incentivazione della mobilità sostenibile è uno degli elementi per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020,

impegna il Governo

a investire in ricerche atte ad aumentare la sicurezza delle diverse utenze, in particolare delle più vulnerabili.
9/731-A/69Lombardi.


   La Camera,
   in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri; d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   premesso che:
    le modifiche introdotte nel provvedimento in esame risultano positive ancorché insufficienti dal punto di vista della mobilità sostenibile;
    la promozione e l'incentivazione della mobilità sostenibile è uno degli elementi per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020,

impegna il Governo

a rivedere tutto il piano della mobilità così da aumentare lo spazio per la circolazione dei mezzi non inquinanti.
9/731-A/70Lorefice.


   La Camera,
   in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri; d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   premesso che:
    le modifiche introdotte nel provvedimento in esame risultano positive ancorché insufficienti dal punto di vista della mobilità sostenibile;
    la promozione e l'incentivazione della mobilità sostenibile è uno degli elementi per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020,

impegna il Governo

a realizzare piani di mobilità sostenibili miranti all'attività di trasporto pubblico e alla promozione di mobilità collettiva in ottica di azzeramento dell'inquinamento causato dal trasporto stesso.
9/731-A/71Lupo.


   La Camera,
   in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri; d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   premesso che:
    le modifiche introdotte nel provvedimento in esame risultano positive ancorché insufficienti dal punto di vista della mobilità sostenibile;
    la promozione e l'incentivazione della mobilità sostenibile è uno degli elementi per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020,

impegna il Governo

a destinare risorse nella ricerca di fonti energetiche non inquinanti.
9/731-A/72Mannino.


   La Camera,
   in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri: d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   premesso che:
    le modifiche introdotte nel provvedimento in esame risultano positive ancorché insufficienti dal punto di vista della mobilità sostenibile;
    la promozione e l'incentivazione della mobilità sostenibile è uno degli elementi per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020,

impegna il Governo

a stimolare il miglioramento dei fattori di carico e un maggior uso di veicoli energicamente più efficienti.
9/731-A/73Mantero.


   La Camera,
   in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri; d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   premesso che:
    le modifiche introdotte nel provvedimento in esame risultano positive ancorché insufficienti dal punto di vista della mobilità sostenibile;
    la promozione e l'incentivazione della mobilità sostenibile è uno degli elementi per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020,

impegna il Governo

a destinare risorse per l'individuazione di strumenti e tecnologie atte a coadiuvare il conducente nella guida al fine di aumentare la sicurezza e ridurre gli incidenti.
9/731-A/74Marzana.


   La Camera,
   in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri; d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   premesso che:
    le modifiche introdotte nel provvedimento in esame risultano positive ancorché insufficienti dal punto di vista della mobilità sostenibile;
    la promozione e l'incentivazione della mobilità sostenibile è uno degli elementi per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020,

impegna il Governo

a migliorare l'integrazione tra i modi di trasporto e facilitare l'interconnessione delle reti di trasporto esistenti, anche attraverso lo sviluppo di specifici sistemi informativi e di comunicazione.
9/731-A/75Micillo.


   La Camera,
   in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   premesso che:
    le modifiche introdotte nel provvedimento in esame risultano positive ancorché insufficienti dal punto di vista della mobilità sostenibile;
    la promozione e l'incentivazione della mobilità sostenibile è uno degli elementi per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020;
    l'AS 1577, d'iniziativa governativa, recante norme per la riorganizzazione della Pubblica Amministrazione, attualmente all'esame della 1a Commissione del Senato prevede, all'articolo 1, comma 2, lettera i), l'introduzione di una unica modalità di archiviazione, che unifichi i dati del PRA e dell'archivio Nazionale dei Veicoli (ANV);
    che l'attuale provvedimento all'articolo 2, comma 1, lettera l), invece, continua a individuare nel solo ANV il soggetto al quale inviare, da parte di appositi sistemi telematici, i dati relativi alla inosservanza delle disposizioni in materia di circolazione dei veicoli,

impegna il Governo

a valutare ogni iniziativa, anche in sede di attuazione regolamentare, diretta a garantire la trasmissione e la interoperabilità delle informazioni fra le due banche dati, in modo da assicurare la certezza del diritto all'utenza e la esatta conoscibilità delle infrazioni al Codice della strada da parte delle autorità preposte al controllo.
9/731-A/76Sorial.


   La Camera,
   in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri; d'iniziativa del governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   premesso che:
    le modifiche introdotte nei provvedimento in esame risultano positive ancorché insufficienti dal punto di vista della mobilità sostenibile;
    la promozione e l'incentivazione della mobilità sostenibile è uno degli elementi per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020,

impegna il Governo

a destinare risorse all'incentivazione all'innovazione tecnologica e organizzativa tali da consentire importanti ed auspicati riscontri anche in termini sociali, oltre che economici.
9/731-A/77Nesci.


   La Camera,
   in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri; d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   premesso che:
    le modifiche introdotte nel provvedimento in esame risultano positive ancorché insufficienti dal punto di vista della mobilità sostenibile;
    la promozione e l'incentivazione della mobilità sostenibile è uno degli elementi per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020,

impegna il Governo

a destinare risorse per condurre un'accurata analisi spaziale, temporale, modale e motivazionale della domanda di mobilità al fine di creare sinergie tra l'utenza e ridurre l'inquinamento.
9/731-A/78Nuti.


   La Camera,
   in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri; d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   premesso che:
    le modifiche introdotte nel provvedimento in esame risultano positive ancorché insufficienti dal punto di vista della mobilità sostenibile;
    la promozione e l'incentivazione della mobilità sostenibile è uno degli elementi per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020,

impegna il Governo

ai fini dell'esercizio della delega, in ordine all'accresciuta necessità di sicurezza della circolazione sulle strade, in particolare quelle urbane, a prevedere un coordinamento più stringente tra le competenti amministrazioni pubbliche finalizzato ad una conoscenza immediata nel caso di sanzioni gravi, tra le quali il ritiro della patente ed il sequestro del veicolo, comminate ai conducenti.
9/731-A/79Parentela.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 comma 1 lettera o) dell'Atto Camera 731-1588-A recante «delega al Governo per la riforma del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» prevede la revisione e coordinamento del sistema dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ai fini della semplificazione della procedura, dell'alleggerimento degli oneri amministrativi a carico dei cittadini e l'eliminazione di duplicazioni,

impegna il Governo

a prevedere che le linee guida che il Ministero della salute deve adottare tengano conto delle nuove indicazioni in termini di requisiti di idoneità psicofisica per l'autorizzazione alla guida contenute nella recente direttiva europea 2014/85/UE in materia di patente di guida che impegna l'Italia ad adeguarsi entro il 2015.
9/731-A/80Pesco.


   La Camera,
   visto che il disegno di legge delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, definisce principi e criteri direttivi finalizzati ad ordinare le modifiche del codice della strada;
   visto che tra gli indirizzi è più volte richiamato il principio della sostenibilità della mobilità e del traffico;
   visto che la mobilità sostenibile è una necessità che emerge, non solo dal depauperamento della qualità ambientale, ma anche dalla necessità di migliorare l'efficienza del traffico, soprattutto in ambito urbano,

impegna il Governo:

   a rafforzare in sede di esecuzione dei principi e criteri direttivi il concetto di sostenibilità ambientale, favorendo l'uso di veicoli e modi di trasporto sostenibile, sia per la riduzione dei fattori emissivi, sia per la riduzione del consumo del suolo;
   ad impegnarsi a favorire, sia nella definizione delle regole di circolazione e sosta, sia nella definizione delle caratteristiche dello spazio stradale, la circolazione di pedoni, ciclisti, veicoli a bassa emissione, trasporto collettivo, automobili in uso plurimo (car pooling), automobili in uso condiviso (car sharing), veicoli a bassa emissione.
9/731-A/81Nardi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 dell'Atto Camera 731-1588-A recante «delega al Governo per la riforma del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» reca i principi e criteri direttivi al fine di conseguire gli obiettivi della tutela della sicurezza stradale; dell'efficienza nell'organizzazione e della semplificazione delle procedure nonché la razionalità, proporzionalità ed efficacia degli istituti sanzionatori,

impegna il Governo

a includere nella definizione «persone con invalidità» anche le persone dializzate ai fini dell'esenzione della sottoposizione alla commissione medica locale, con conseguente validità quinquennale della patente.
9/731-A/82Pinna.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 dell'Atto Camera 731-1588-A recante «delega al Governo per la riforma del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» reca i principi e criteri direttivi al fine di conseguire gli obiettivi della tutela della sicurezza stradale; dell'efficienza nell'organizzazione e della semplificazione delle procedure nonché la razionalità, proporzionalità ed efficacia degli istituti sanzionatori,

impegna il Governo

a includere nella definizione «persone con invalidità» anche le persone trapiantate di rene ai fini dell'esenzione della sottoposizione alla Commissione medica locale, con conseguente validità quinquennale della patente.
9/731-A/83Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 dell'Atto Camera 731-1588-A recante «delega al Governo per la riforma del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» reca i principi e criteri direttivi al fine di conseguire gli obiettivi della tutela della sicurezza stradale; dell'efficienza nell'organizzazione e della semplificazione delle procedure nonché la razionalità, proporzionalità ed efficacia degli istituti sanzionatori,

impegna il Governo

a includere nella definizione «persone con invalidità» anche agli invalidi stabilizzati ai fini dell'esenzione della sottoposizione alla Commissione medica locale, con conseguente validità quinquennale della patente.
9/731-A/84Rizzetto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 dell'Atto Camera 731-1588-A recante «delega al Governo per la riforma del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» reca i principi e criteri direttivi al fine di conseguire gli obiettivi della tutela della sicurezza stradale; dell'efficienza nell'organizzazione e della semplificazione delle procedure nonché la razionalità, proporzionalità ed efficacia degli istituti sanzionatori;
    la lettera aa) comma 1 dell'articolo 2 prevede l'aggravamento delle sanzioni conseguenti all'utilizzo improprio del contrassegno o all'occupazione impropria di strutture volte ad agevolare la mobilità delle persone disabili,

impegna il Governo

a prevedere l'aggravamento delle sanzioni non solo nei casi di occupazione impropria di strutture volte ad agevolare la mobilità delle persone disabili ma anche quando le citate strutture sono atte a consentire la mobilità delle persone.
9/731-A/85Rizzo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 dell'Atto Camera 731-1588-A recante «delega al Governo per la riforma del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» reca i principi e criteri direttivi al fine di conseguire gli obiettivi della tutela della sicurezza stradale; dell'efficienza nell'organizzazione e della semplificazione delle procedure nonché la razionalità, proporzionalità ed efficacia degli istituti sanzionatori;
    all'articolo 2 comma 2 si autorizza il Governo ad adottare regolamenti ai sensi dell'articolo 17 comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la disciplina prevista dal codice della strada o da norme vigenti nelle materie di cui alle lettere a), b) c), d), e), f), g), h), i), l) del citato comma,

impegna il Governo

ad adottare i regolamenti di cui al comma 2 dell'articolo previo parere delle competenti Commissioni parlamentari dal gennaio 2015.
9/731-A/86Rostellato.


   La Camera,
   in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri; d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   premesso che:
    le modifiche introdotte nel provvedimento in esame risultano positive ancorché insufficienti dal punto di vista della mobilità sostenibile;
    la promozione e l'incentivazione della mobilità sostenibile è uno degli elementi per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020;
    l'articolo 1, comma 1, lettera d) numero 6) prevede l'introduzione di una specifica disciplina per l'ambito urbano, che recepisca le principali innovazioni introdotte in altri Stati europei per la sicurezza dell'utenza vulnerabile, con particolare riferimento ai concetti di «spazio condiviso», «zona d'incontro» e «principio di prudenza», che assegnano la precedenza agli utenti vulnerabili e assicurano la coesistenza delle funzioni residenziali e commerciali con quelle di mobilità, prevedendo altresì disposizioni che favoriscano l'accesso delle biciclette, dei ciclomotori e dei motocicli alle corsie riservate ai mezzi pubblici,

impegna il Governo

a limitare l'accesso alle corsie dei mezzi pubblici alle sole biciclette, escludendo i ciclomotori e i motocicli, al fine di meglio tutelare la sicurezza degli utenti della strada ed il controllo e la gestione del traffico urbano.
9/731-A/87D'Uva.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 dell'Atto Camera 731-1588-A recante «delega al Governo per la riforma del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» reca i principi e criteri direttivi al fine di conseguire gli obiettivi della tutela della sicurezza stradale; dell'efficienza nell'organizzazione e della semplificazione delle procedure nonché la razionalità, proporzionalità ed efficacia degli istituti sanzionatori;
    all'articolo 2 comma 1 lettera d) si delega al governo la revisione e rafforzamento delle misure finalizzate allo sviluppo della mobilità e al miglioramento della sicurezza stradale in ambito urbano con particolare riferimento all'utenza vulnerabile tra i quali bambini, persone disabili, anziani, pedoni, ciclisti eccetera,

impegna il Governo

ad attivare d'intesa con l'Anci il monitoraggio costante della sicurezza stradale in particolare per le persone disabili che in qualità di pedoni non hanno la possibilità di procedere ad attraversamenti stradali protetti sia per la presenza di barriere architettoniche che per la mancanza di segnalatori acustici, al fine di predisporre interventi che garantiscano la mobilità in assoluta sicurezza.
9/731-A/88Ruocco.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 dell'Atto Camera 731-1588-A recante «delega al Governo per la riforma del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» reca i principi e criteri direttivi al fine di conseguire gli obiettivi della tutela della sicurezza stradale; dell'efficienza nell'organizzazione e della semplificazione delle procedure nonché la razionalità, proporzionalità ed efficacia degli istituti sanzionatori;
    all'articolo 2 comma 1 lettera d) si delega al Governo la revisione e rafforzamento delle misure finalizzate allo sviluppo della mobilità e al miglioramento della sicurezza stradale in ambito urbano con particolare riferimento all'utenza vulnerabile tra i quali bambini, persone disabili, anziani, pedoni, ciclisti eccetera,

impegna il Governo

ad inasprire le sanzioni amministrative per gli autoveicoli o moto che intralciano o ostacolano il passaggio negli attraversamenti protetti o facilitati, in particolare per persone disabili, delle strade o sui marciapiedi.
9/731-A/89Sarti.


   La Camera,
   in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri; d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   premesso che:
    le modifiche introdotte nel provvedimento in esame risultano positive ancorché insufficienti dal punto di vista della mobilità sostenibile;
    la promozione e l'incentivazione della mobilità sostenibile è uno degli elementi per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020,

impegna il Governo

nell'ambito dell'ammodernamento della segnaletica, a migliorare la visibilità mediante una maggiore luminosità anche dei cartelli recanti le destinazioni.
9/731-A/90Del Grosso.


   La Camera,
   in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri; d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   premesso che:
    le modifiche introdotte nel provvedimento in esame risultano positive ancorché insufficienti dal punto di vista della mobilità sostenibile;
    la promozione e l'incentivazione della mobilità sostenibile è uno degli elementi per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020,

impegna il Governo

a prevedere iniziative volte a promuovere incentivi in forma di detrazione ai fini della dichiarazione dei redditi ai privati, che provvedono all'installazione di telecamere sulle proprie autovetture.
9/731-A/91Della Valle.


   La Camera,
   in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri; d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
   premesso che:
    le modifiche introdotte nel provvedimento in esame risultano positive ancorché insufficienti dal punto di vista della mobilità sostenibile;
    la promozione e l'incentivazione della mobilità sostenibile è uno degli elementi per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020,

impegna il Governo

a rendere obbligatori i sensori di retromarcia per aumentare la sicurezza nei confronti dei pedoni e per evitare danni alle autovetture in sosta.
9/731-A/92Di Battista.


   La Camera,
   in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri; d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
   premesso che:
    le modifiche introdotte nel provvedimento in esame risultano positive ancorché insufficienti dal punto di vista della mobilità sostenibile;
    la promozione e l'incentivazione della mobilità sostenibile è uno degli elementi per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020,

impegna il Governo

nella fase di revisione delle sanzioni, in caso di violazioni non gravi a stabilire l'importo della sanzione compatibile e proporzionale alla riduzione della capacità di acquisto di stipendi e salari.
9/731-A/93Di Benedetto.


   La Camera,
   in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri; d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
   premesso che:
    le modifiche introdotte nel provvedimento in esame risultano positive ancorché insufficienti dal punto di vista della mobilità sostenibile;
    la promozione e l'incentivazione della mobilità sostenibile è uno degli elementi per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020,

impegna il Governo

a prevedere, per fini di sicurezza degli animali, norme più idonee e severe per l'attraversamento di pedoni con cani al guinzaglio, soprattutto di piccole taglie.
9/731-A/94Luigi Di Maio.


   La Camera,
   in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri; d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   premesso che:
    le modifiche introdotte nel provvedimento in esame risultano positive ancorché insufficienti dal punto di vista della mobilità sostenibile;
    la promozione e l'incentivazione della mobilità sostenibile è uno degli elementi per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020;
    l'articolo 2, comma 1, lettera d), prevede misure per la tutela dell'utenza vulnerabile, idonee a limitare, attraverso prescrizioni comportamentali e relative sanzioni nonché attraverso regole di progettazione stradale, comportamenti pericolosi verso terzi, in particolare nelle aree urbane e ovunque vi siano condizioni di promiscuità delle diverse tipologie di utenza, anche attraverso la riduzione dei limiti di velocità,

impegna il Governo

a tener conto, nell'adozione delle misure per la tutela dell'utenza vulnerabile, delle indicazioni e delle linee guida predisposte dal movimento «salvaciclisti».
9/731-A/95Manlio Di Stefano.


   La Camera,
   in sede di approvazione testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   premesso che:
    le modifiche introdotte nel provvedimento in esame risultano positive ancorché insufficienti dal punto di vista della mobilità sostenibile;
    la promozione e l'incentivazione della mobilità sostenibile è uno degli elementi per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020;
    l'Atto Senato 1577, d'iniziativa governativa, recante norme per la riorganizzazione della Pubblica Amministrazione, attualmente all'esame della 1a Commissione del Senato prevede, all'articolo 1, comma 2, lettera i), l'introduzione di una unica modalità di archiviazione, che unifichi i dati del PRA e dell'Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV);
    che l'attuale provvedimento all'articolo 2, comma 1, lettera d) punto 8, invece, continua a individuare nel solo sistema informativo dell'ANV il destinatario dei dati di individuazione delle motoslitte,

impegna il Governo

a valutare ogni iniziativa, anche in sede di attuazione regolamentare, diretta a garantire la trasmissione e la interoperabilità delle informazioni fra le due banche dati, in modo da assicurare la certezza del diritto all'utenza e la esatta conoscenza di tali veicoli e dei loro proprietari alle forze dell'ordine.
9/731-A/96Di Vita.


   La Camera,
   in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri; d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   premesso che:
    le modifiche introdotte nel provvedimento in esame risultano positive ancorché insufficienti dal punto di vista della mobilità sostenibile;
    la promozione e l'incentivazione della mobilità sostenibile è uno degli elementi per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020;
    l'articolo 1, comma 1, lettera d) numero 5) prevede l'introduzione disposizioni che migliorino la sicurezza della circolazione di biciclette, ciclomotori e motoveicoli, con particolare attenzione ai ciclisti di età inferiore agli anni quattordici,

impegna il Governo

a prevedere analoghe misure in favore dei pedoni, al fine di garantire il medesimo grado di tutela a tutti i potenziali utenti della strada.
9/731-A/97Dieni.


   La Camera,
   in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri; d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   premesso che:
    le modifiche introdotte nel provvedimento in esame risultano positive ancorché insufficienti dal punto di vista della mobilità sostenibile;
    la promozione e l'incentivazione della mobilità sostenibile è uno degli elementi per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020;
    il provvedimento in esame contiene altresì disposizione in materia di prevenzione e controllo della circolazione dei veicoli in relazione all'interesse primario di garantire la sicurezza di coloro che si trovano alla guida dei veicoli così come di coloro che pur non essendo alla guida di veicoli transitino sulle strade percorse da veicoli;
    l'articolo 2 comma 1 punto v) contiene la previsione che la misura relativa ai limiti di potenza specifica, riferita alla tara, dei veicoli la cui guida è consentita ai neopatentati con patente di categoria B:
     1) non si applichi quando a fianco del conducente neopatentato si trovi, in funzione di accompagnatore, una persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore;
    la suddetta previsione si presta a pesanti critiche in ordine alla garanzia della sicurezza nelle strade e necessita pertanto di previsione che limitino quanto più possibile i rischi derivanti dalla circolazione di veicoli condotti da soggetti neopatentati che, verosimilmente, non hanno ancora acquisito sufficiente dimestichezza con il mezzo meccanico in condizioni di velocità o impegno di strade a percorrenza veloce;
    la previsione si basa sul concetto che chi la persona che si affianca alla guida del neopatentato si ponga quale garante della sicurezza e della correttezza di guida del conducente neopatentato,

impegna il Governo

a prevedere che la disposizione in parola si applichi a condizione che la persona che affianca alla guida il conducente neopatentato, ove posto alla guida di autovetture con elevata potenza, non abbia riportato nei dieci anni precedenti sanzioni per guida pericolosa, guida in stato di ebbrezza o altre sanzioni che ne facciano ritenere la non idoneità a garantire la sicurezza che la norma si prefigge.
9/731-A/98Scagliusi.


   La Camera,
   in sede di approvazione testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri; d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   premesso che;
    le modifiche introdotte nel provvedimento in esame risultano positive ancorché insufficienti dal punto di vista della mobilità sostenibile;
    la promozione e l'incentivazione della mobilità sostenibile è uno degli elementi per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020,

impegna il Governo

destinare risorse per aumentare la capacità ed il livello di servizio offerto dalla rete di trasporto pubblico, in particolare riguardanti la vicinanza delle fermate all'utenza, l'affidabilità, il comfort e le tariffe.
9/731-A/99Segoni.


   La Camera,
   in sede di approvazione testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri; d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   premesso che:
    le modifiche introdotte nei provvedimento in esame risultano positive ancorché insufficienti dal punto di vista della mobilità sostenibile;
    la promozione e l'incentivazione della mobilità sostenibile è uno degli elementi per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020,

impegna il Governo

a investire risorse per misure di informazione e comunicazione volte a creare la consapevolezza del problema dell'inquinamento e a modificare positivamente le attitudini di vita quotidiane.
9/731-A/100Sibilia.


   La Camera,
   in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri; d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
   premesso che:
    le modifiche introdotte nel provvedimento in esame risultano positive ancorché insufficienti dal punto di vista della mobilità sostenibile;
    la promozione e l'incentivazione della mobilità sostenibile è uno degli elementi per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020;
    l'articolo 2 del testo unificato dei progetti di legge in esame, al comma 1, reca i principi e i criteri direttivi della delega, prevedendo alla lettera d), la revisione e il rafforzamento delle misure finalizzate allo sviluppo della mobilità sostenibile e al miglioramento della sicurezza stradale in ambito urbano, con particolare riferimento all'utenza vulnerabile, quali bambini, disabili, anziani, pedoni, ciclisti, utilizzatori di ciclomotore e motociclo e tutti coloro che meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulla strada e in particolare:
     1) misure per la tutela dell'utenza vulnerabile, idonee a limitare, attraverso prescrizioni comportamentali e relative sanzioni nonché attraverso regole di progettazione stradale, comportamenti pericolosi verso terzi, in particolare nelle aree urbane e ovunque vi siano condizioni di promiscuità delle diverse tipologie di utenza, anche attraverso la riduzione dei limiti di velocità;
     2) l'obbligo per gli enti proprietari di rivedere i limiti di velocità delle strade extraurbane, secondo criteri di ragionevolezza, al fine di adeguarli alle reali esigenze di sicurezza della circolazione;
     3) disposizioni in tema di pianificazione della viabilità e disciplina della circolazione tali da incentivare la mobilità ciclistica e pedonale, con particolare riguardo alla sicurezza;
     4) il rafforzamento delle disposizioni che favoriscono la circolazione e la sicurezza del trasporto pubblico e l'interconnessione tra questo e le altre modalità di trasporto;
     5) disposizioni che migliorino la sicurezza della circolazione di biciclette, ciclomotori e motoveicoli, con particolare attenzione ai ciclisti di età inferiore agli anni quattordici;
     6) una specifica disciplina per l'ambito urbano, che recepisca le principali innovazioni introdotte in altri Stati europei per la sicurezza dell'utenza vulnerabile, con particolare riferimento ai concetti di «spazio condiviso», «zona d'incontro» e «principio di prudenza», che assegnano la precedenza agli utenti vulnerabili e assicurano la coesistenza delle funzioni residenziali e commerciali con quelle di mobilità, prevedendo altresì disposizioni che favoriscano l'accesso delle biciclette, dei ciclomotori e dei motocicli alle corsie riservate ai mezzi pubblici;
     7) la definizione, nella classificazione dei veicoli, della bicicletta e di veicoli a pedali adibiti al trasporto, pubblico e privato, di merci e di persone, nonché l'individuazione dei criteri e delle modalità per l'identificazione delle biciclette, attraverso l'apposizione facoltativa di un numero identificativo del telaio e l'annotazione dello stesso nel sistema informativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale;
     8) disposizioni in tema di classificazione delle motoslitte e disciplina delle relative caratteristiche costruttive e funzionali, nonché disciplina della loro circolazione su strada attraverso la previsione di un apposito contrassegno identificativo, di documenti di circolazione e di guida e di obblighi assicurativi per la responsabilità civile verso terzi;
     9) l'aggiornamento delle disposizioni concernenti la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, consentendo l'accesso di motocicli di cilindrata non inferiore a 120 centimetri cubici, se guidati da conducenti maggiorenni,

impegna il Governo

ad adottare urgentemente un decreto ministeriale come da impegni presi dal Governo in data 20 dicembre 2013 (seduta n. 142 Ordine del giorno 9/01865-A/019) o in alternativa ad attuare il regolamento ECE/ONU n. 100 recante «Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli a batteria elettrica per quanto riguarda i requisiti specifici per la costruzione e la sicurezza funzionale», per favorire l'omologazione dei kit di conversione nonché dei veicoli convertiti, presso i centri di prova italiani quali le università, i centri di ricerca, le Motorizzazioni Civili e l'Enea.
9/731-A/101Mucci, Catalano.


   La Camera,
   in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri; d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
   premesso che:
    il testo prevede la revisione delle modalità di utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie in particolare prevedendo che, quando la violazione è accertata da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, una quota non inferiore al 15 per cento delle relative entrate sia destinata ad alimentare uno specifico Fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, le cui risorse saranno finalizzate all'intensificazione dei controlli su strada, e una quota non inferiore al 20 per cento delle medesime entrate sia destinata ad alimentare uno specifico Fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzato a finanziare il Piano nazionale della sicurezza stradale e i relativi programmi attuativi;
    il testo prevede altresì una revisione e un rafforzamento delle misure finalizzate allo sviluppo e al miglioramento della sicurezza stradale. Per raggiungere un tale obiettivo è determinante il ricorso e l'incentivazione di applicazioni tecnologiche e, a tale scopo, sarebbe utile prevedere pertanto un ulteriore vincolo dei fondi delle sanzioni amministrative,

impegna il Governo

a prevedere una quota di vincoli dei fondi dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per la diffusione e la ricerca di applicazioni tecnologiche legate allo sviluppo della sicurezza stradale.
9/731-A/102Spadoni.


   La Camera,
   in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri; d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   premesso che:
    le modifiche introdotte nel provvedimento in esame risultano positive ancorché insufficienti dal punto di vista della mobilità sostenibile;
    la promozione e l'incentivazione della mobilità sostenibile è uno degli elementi per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020;
    l’eCall rappresenta un importante dispositivo di sicurezza, in grado di allertare automaticamente i servizi di emergenza attraverso l'utilizzo del numero telefonico europeo NUE 112, indicando la posizione esatta dei veicolo;
    l'equipaggiamento dell’eCall sui nuovi veicoli richiede il pieno funzionamento del Numero unico europeo 112;
    tali dispositivi di chiamata di emergenza che allertano automaticamente i servizi di soccorso in caso di incidenti stradali dovranno essere installati obbligatoriamente su tutti i nuovi modelli di auto e furgoni leggeri entro ottobre 2015, in conformità alla proposta di Regolamento europeo approvato in prima lettura dal Parlamento a febbraio 2014;
    attualmente, dopo l'apertura di una procedura di infrazione, poi sospesa, per il mancato recepimento della direttiva dell'Unione europea che introduceva l'adozione per gli Stati membri del NUE 112, l'Italia ha adottato una soluzione-ponte che non soddisfa pienamente i criteri cui deve rispondere il 112 europeo;
    l'adozione del NUE sull'intero territorio nazionale, nonché l'introduzione del dispositivi di eCall presenterebbe innumerevoli vantaggi, permettendo la localizzazione immediata del chiamante e velocizzando i soccorsi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre, al fine di rafforzare l'obiettivo della tutela della sicurezza stradale, in conformità alle indicazioni contenute nella vigente normativa dell'Unione europea, disposizioni volte ad assicurare la piena operatività ed efficacia del Numero Unico di emergenza europeo 112 (NUE), con particolare riferimento all'installazione, all'interno dei nuovi modelli di autovetture, del dispositivo automatico di chiamata di emergenza denominato eCall dal 2017.
9/731-A/103Toninelli.


   La Camera,
   in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri; d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   premesso che:
    le modifiche introdotte nel provvedimento in esame risultano positive ancorché insufficienti dal punto di vista della mobilità sostenibile;
    la promozione e l'incentivazione della mobilità sostenibile è uno degli elementi per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020;
    l'articolo 123, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 detta la disciplina normativa in materia di requisiti richiesti al titolare per l'apertura di una nuova autoscuola, prevedendo, quale requisito soggettivo che deve essere posseduto da parte di chi intende aprire una nuova Autoscuola, un'esperienza almeno biennale nelle funzioni di insegnante di teoria o istruttore di guida, «maturata negli ultimi cinque anni»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di revisionare le attuali disposizioni inerenti i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di autoscuola, con particolare riguardo al requisito dell'esperienza almeno biennale, maturata negli ultimi cinque anni, nelle funzioni di insegnante di teoria o istruttore di guida, elevando di un anno la durata complessiva del requisito di esperienza richiesto, e sopprimendo altresì il limite temporale quinquennale previsto quale requisito soggettivo per il titolare dell'attività di autoscuola dal 2015.
9/731-A/104Tripiedi.


   La Camera,
   in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri; d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   premesso che:
    le modifiche introdotte nel provvedimento in esame risultano positive ancorché insufficienti dal punto di vista della mobilità sostenibile;
    la promozione e l'incentivazione della mobilità sostenibile è uno degli elementi per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020;
    l'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 detta la disciplina normativa in materia di segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli, prevedendo l'obbligo, per tutti gli autoveicoli, di tenere accesi i dispositivi di illuminazione (luce di posizione, proiettore anabbagliante, luce della targa, luci di ingombro, ove prescritte) durante la circolazione diurna sulle strade extraurbane,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di revisionare la disciplina inerente l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore, prevedendo per i veicoli a motore, l'esclusione dall'obbligo di accensione dei dispositivi di illuminazione, circolanti da mezz'ora dopo il sorgere del sole a mezz'ora prima del suo tramonto, nelle strade extraurbane, fatti salvi i casi di scarsa visibilità indicati dall'articolo 153 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
9/731-A/105Spessotto, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 373 (Pedaggi), comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, (Regolamento di attuazione e di esecuzione del nuovo codice della strada), prevede che sono esentati dal pagamento del pedaggio i veicoli con targa C.R.I., nonché i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici;
    la Circolare 5 agosto 1997 n. 3973 del Ministero dei lavori pubblici stabilisce che l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari è ad oggi concessa solo quando si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:
     1. il veicolo deve essere immatricolato a nome di associazioni di volontariato o di organismi similari non aventi scopo di lucro;
     2. il veicolo deve essere adibito al soccorso;
     3. il veicolo deve essere impegnato nell'espletamento del relativo specifico servizio;
     4. il veicolo deve essere provvisto dell'apposito contrassegno. L'assenza anche di una sola delle condizioni descritte non dà luogo alla esenzione;
    recentemente la Società Autostrade ha deciso di applicare un'interpretazione più restrittiva della norma con il risultato che i viaggi effettuati per il trasporto sanitario, anche con i veicoli di soccorso di associazioni di volontariato, non sono considerati impegnati nell'espletamento del relativo specifico servizio e quindi non sono esentati. Allo stesso modo non sono esentati i veicoli adibiti ad attività di protezione civile,

impegna il Governo

in sede di attuazione della delega per la riforma del codice della strada, a modificare la disciplina in materia di esenzione del pedaggio autostradale per i veicoli adibiti al soccorso, anche in riferimento a quanto espresso dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea, recentemente recepita dalla sentenza del Consiglio di Stato (CDS, sezione III, 7 febbraio 2013, n. 2477), in cui si afferma che «i servizi pubblici di soccorso comprendono solitamente sia i servizi di trasporto medico di urgenza, sia i servizi di trasporto sanitario qualificato».
9/731-A/106Oliaro, Molea.


   La Camera,
   in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri; d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   premesso che:
    le modifiche introdotte nel provvedimento in esame risultano positive ancorché insufficienti dal punto di vista della mobilità sostenibile;
    la promozione e l'incentivazione della mobilità sostenibile è uno degli elementi per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020;
    considerato che al fine di rafforzare l'obiettivo della tutela della sicurezza stradale, in conformità alle indicazioni contenute nella vigente normativa dell'Unione europea, urge l'introduzione di disposizioni volte ad assicurare la piena operatività ed efficacia del numero unico di emergenza europeo 112 (NUE),

impegna il Governo

ad assicurare la piena operatività ed efficacia del numero unico di emergenza europeo 112 (NUE), con particolare riferimento all'installazione, all'interno dei nuovi modelli di autovetture, del dispositivo automatico di chiamata di emergenza denominato eCall dal 2015.
9/731-A/107Terzoni.


   La Camera,
   in sede di approvazione del testo unificato dei progetti di legge Velo ed altri; d'iniziativa del Governo recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   premesso che:
    le modifiche introdotte nel provvedimento in esame risultano positive ancorché insufficienti dal punto di vista della mobilità sostenibile;
    la promozione e l'incentivazione della mobilità sostenibile è uno degli clementi per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020;
    il provvedimento in esame ha valore generale ed è volto a stabilire criteri e principi per la stesura di un testo organico, armonico e coerente che rimanga in vigore nei prossimi anni;
    il testo in esame all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 4, introduce il criterio volto al «rafforzamento delle disposizioni che favoriscono la circolazione e la sicurezza del trasporto pubblico e l'interconnessione tra questo e le altre modalità di trasporto»;
    l'espressione «le altre modalità di trasporto» deve includere anche il trasporto in forma condivisa, ed in particolare il modello del «car pooling» che consiste nella condivisione di automobili private tra un gruppo di persone, con il fine principale di ripartire tra gli interessati i costi del trasporto, ridurre conseguentemente l'aggravio individuale e la dispersione nell'ambiente degli inquinanti,

impegna il Governo

ad attuare misure volte a chiarire il trattamento fiscale dei rimborsi di spesa che intervengono tra i compartecipanti a schemi di «car pooling» stabilendone la natura irrilevante ai fini delle imposte dirette ed indirette.
9/731-A/108Tofalo.


   La Camera,
   premesso che:
    il contributo unificato, o per dirla più semplicemente, la tassa per proporre ricorso avverso le sanzioni amministrative derivanti da violazioni del Codice della Strada ha subito nel corso degli anni un aumento considerevole;
    introdotta con la Legge finanziaria del 2010 (in precedenza, il ricorso era gratuito), ha raggiunto livelli spropositati: basti pensare che per proporre ricorso avverso una sanzione di valore fino ad euro 1.100,00 è necessario versare nelle casse dello Stato una tassa pari ad euro 43,00, oltre alle prevedibili spese di consulenza legale;
    molto spesso tale importo è superiore a quello della sanzione, così da scoraggiare il cittadino dal proporre ricorso avverso una sanzione ritenuta ingiusta;
    è evidente che tale effetto comporta una violazione del principio costituzionale sancito dall'articolo 24 della Costituzione, in base al quale tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento;
    tra l'altro, nella maggior parte dei casi, a dispetto di quanto prevede la legge, quando il cittadino vince, non ottiene neanche il rimborso da parte dello Stato delle spese sostenute per affrontare il giudizio;
    infatti, nonostante l'espressa previsione di legge, per cui la parte soccombente è tenuta al rimborso delle spese a favore dell'altra parte, molto spesso l'Autorità Giudiziaria, in caso di vittoria del cittadino, compensa le spese di giudizio, con il deprecabile effetto che l'utente, pur avendo ottenuto ragione, ha speso più di quanto fosse l'importo originario della sanzione,

impegna il Governo

ad introdurre, in caso di esito positivo del ricorso avverso una sanzione amministrativa derivante da violazione del Codice della Strada, una specifica disposizione che preveda in ogni caso il rimborso a favore del ricorrente delle spese di contributo unificato, anche in caso di compensazione delle spese di giudizio da parte dell'Autorità Giudiziaria.
9/731-A/109Paolo Nicolò Romano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2, comma 2, lettera f) dell'approvanda legge delega per la riforma del Codice della Strada prevede che il Governo venga autorizzato ad adottare regolamenti per la semplificazione delle procedure che disciplinano le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, al fine di ridurre gli adempimenti richiesti all'utente;
    nell'ambito di tale semplificazione, appare fondamentale che il Governo semplifichi la procedura per consentire la pratica comunemente definita «retrofit»;
    il termine inglese «retrofit», la cui traduzione italiana è «ammodernamento, aggiornamento», indica delle modifiche strutturali che aggiungano nuove tecnologie o funzionalità a sistemi esistenti, prolungandone così la vita utile;
    in campo automobilistico, il retrofit elettrico si riferisce usualmente alla modifica dell'apparato propulsore, sostituendo l'originale endotermico con un propulsore elettrico;
    l'Articolo 17-terdecies del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, ha sancito un piccolo passo verso la semplificazione di tale pratica, denotando così l'interesse politico per una semplificazione a riguardo;
    in altri Paesi, come ad esempio la Germania e la Spagna, la pratica del retrofit automobilistico è regolamentata e ha permesso lo sviluppo di molte aziende, che si è tradotto in un incremento dei posti di lavoro;
    in Italia le normative vigenti non definiscono il retrofit automobilistico, paragonandolo ad una qualunque modifica strutturale automobilistica, costringendo il proprietario del veicolo ad un iter burocratico periglioso, oltre che costoso;
    le difficoltà e il costo delle omologazioni imposte per sottoporre a retrofit il proprio veicolo in Italia sono talmente elevate da spingere a rivolgersi al «TUV Italia», ente indipendente di certificazione tedesco, che adempie le pratiche necessarie affinché il veicolo modificato sia omologato come tedesco e possa essere reintrodotto in Italia;
    secondo molti studi del settore, il retrofit elettrico applicato ai mezzi di trasporto urbani consentirebbe con spese inferiori di due o tre volte l'acquisto di nuovi mezzi, nonché l'ammodernamento del vecchio parco auto;
    lo sviluppo del retrofit automobilistico comporterebbe, oltre all'incremento di posti di lavoro dovuto all'avvio di nuove imprese e al beneficio in termini di mobilità ecologica, un risparmio notevole per quelle amministrazioni che volessero sottoporre a retrofit il proprio parco macchine e mezzi pubblici;
    le modifiche tecniche necessarie per sottoporre a retrofit un veicolo non vanno ad incidere sulla sua struttura, lasciando invariati sia il telaio che i baricentri e limitandosi alla sola sostituzione dell'apparato propulsore;
    il veicolo sottoposto alla pratica del retrofit elettrico risulta inferiore in prestazioni quali velocità e potenza, lasciando solitamente immutate le altre caratteristiche quali: la massa complessiva massima, la massa massima rimorchiabile, le masse massime sugli assi, il numero di assi, gli interassi, le carreggiate, gli sbalzi, il telaio, l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi, la potenza massima del motore,

impegna il Governo

a disciplinare la pratica del retrofit elettrico automobilistico, di modo che sia classificato come pratica a se stante e non preveda più la necessità di omologazione laddove, in confronto a quelle del veicolo originale, non si incrementino le prestazioni e non si vadano a modificare le caratteristiche quali la massa complessiva massima, la massa massima rimorchiabile, le masse massime sugli assi, il numero di assi, gli interassi, le carreggiate, gli sbalzi, il telaio, l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi e la potenza massima del motore.
9/731-A/110Massimiliano Bernini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento di delega al Governo per la riforma del codice della strada prevede all'articolo 2, lettera n) la revisione della disciplina sanzionatoria, anche modificando l'entità delle sanzioni, secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità ed effettività, prevedendo la graduazione delle sanzioni in funzione dell'effettiva pericolosità del comportamento, anche con l'introduzione di meccanismi premiali in relazione a comportamenti virtuosi e di misure riduttive dell'entità delle sanzioni in caso di assolvimento dell'obbligo del pagamento in tempi brevi;
    attualmente occorrono due anni trascorsi senza violazioni del codice della strada al fine di recuperare l'intero ammontare dei punti persi in seguito a violazione del codice della strada,

impegna il Governo

ad applicare il principio dei meccanismi premiali anche alla patente a punti, prevedendo una gradualità nel meccanismo di recupero dei punti decurtati in caso di comportamento virtuoso del conducente e consentendo di recuperarne la metà dopo il primo anno e la totalità dopo il secondo.
9/731-A/111Biasotti, Baldelli.


   La Camera,
   premesso che:
    è necessario estendere l'ambito di applicazione della riforma delegata al riordino della figura degli ausiliari del traffico, con l'obiettivo di valorizzare le funzioni e gli interventi che questi soggetti possono svolgere a sostegno dell'efficienza dell'intero sistema di mobilità urbana;
    risulta di impellente interesse l'annosa questione dello stato giuridico e delle competenze degli ausiliari del traffico, di cui si sono occupate le numerose pronunce di giudici di pace e ultimamente anche della Corte di Cassazione, sulle competenze di tali soggetti, in quanto la norma che li ha originariamente introdotti (articolo 17, commi 132 e 133 della legge 127/1997, cosiddetta Bassanini-bis) non è risultata chiara ed esauriente;
    in proposito si è reso necessario un intervento di interpretazione autentica del Legislatore, con l'articolo 68 della legge 23.12.1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), che valse a dirimere i dubbi e le difficoltà interpretative emersi fino ad allora;
    sin dalla loro introduzione nel nostro sistema, gli ausiliari della sosta e gli ausiliari del traffico si sono dimostrati operatori utili per la gestione e il controllo della sosta tariffata e per il controllo delle corsie e delle aree di sosta e di fermata dei mezzi adibiti al trasporto pubblico di persone;
    l'attività degli ausiliari in base alla attuale legge è limitata agli stalli blu nelle aree in concessione per la regolamentazione della sosta tariffata, e ne consegue che, mentre vengono, con assidua presenza e vigilanza, fatti rispettare i precetti che regolano l'uso delle aree tariffate, sono continuamente disattesi tutti gli altri divieti e le regolamentazioni della sosta e della fermata nelle altre aree urbane, anche in quelle situate nelle strette vicinanze delle aree tariffate;
    a causa dell'insufficiente attività di controllo si creano situazioni di estremo disagio per la fluidità e la sicurezza della circolazione, a causa della incontrollata e talvolta irresponsabile modalità di sosta dei veicoli, che la precisa definizione dello stato degli ausiliari della sosta e del traffico e l'estensione delle rispettive competenze consentirebbe di risolvere, al fine di garantire la tutela delle esigenze di tutti gli utenti della sosta,

impegna il Governo:

   ad attivare i servizi ausiliari di cui in premessa in condizioni di particolare necessità e urgenza al fine di potenziare i controlli del traffico, tenendo conto degli assi viari, compresi quelli autostradali e degli ambiti urbani, a cui può essere connessa l'attivazione dei predetti servizi ausiliari;
   a definire lo stato degli ausiliari della sosta e del traffico e l'estensione delle rispettive competenze.
9/731-A/112Squeri.


   La Camera,
   premesso che:
    talvolta il combinato disposto di una durata indefinita del giallo ai semafori e l'utilizzo di apparecchiature di rilevazione automatica delle infrazioni, apposte sui semafori stessi, ha dato luogo a circostanze assai equivoche, oggetto, in alcuni casi, di inchieste giudiziarie;
    l'articolo 41 del «Nuovo codice della strada», di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in materia di segnali luminosi, prevede al comma 10 che «durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l'arresto, di cui al comma 11, a meno che vi si trovino così prossimi, al momento dell'accensione della luce gialla, che non possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l'area di intersezione con opportuna prudenza»;
    il Codice della strada non specifica quanto tempo debba durare l'accensione della luce gialla, né lo specifica il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
    all'interrogazione n. 3-00674, presentata in data 7 marzo 2014, concernente iniziative al fine di regolamentare il tempo minimo di passaggio dal «giallo» al «rosso» negli impianti semaforici, il Governo ha risposto, in data 1o aprile 2014, impegnandosi «ad esaminare ogni possibilità di intervento, con il primo strumento normativo utile, compreso il disegno di legge delega per la riforma del codice della strada, al fine di addivenire alle aspettative degli automobilisti nel senso auspicato dall'onorevole interrogante, nel pieno rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale»;
    i sistemi di rilevamento automatico installati in prossimità dei semafori, se non opportunamente segnalati, perdono il loro eventuale valore deterrente trasformandosi in meri strumenti repressivi,

impegna il Governo

a prevedere in sede di regolamentazione, un intervento di disciplina degli intervalli di accensione delle luci delle lanterne semaforiche, stabilendo, in base alle sperimentazioni e alle evidenze scientifiche di cui il Governo stesso dispone, un tempo minimo congruo della durata, in particolare della luce gialla, e a prevedere, compatibilmente con le risorse di finanza pubblica, l'obbligo di segnalare in modo chiaro e comprensibile la presenza dei sistemi di rilevamento automatico installati in prossimità della segnaletica luminosa.
9/731-A/113Baldelli.


   La Camera,
   premesso che:
    nella relazione 2013 del Ministro della salute al Parlamento in «materia di alcool e problemi alcolcorrelati» si rileva che:
    «La mortalità per incidente stradale è uno dei più importanti indicatori di danno indirettamente causato dall'alcol. Secondo le stime dell'ISS-O.N.A. relative all'anno 2008 il 37,1 per cento della mortalità maschile e il 18,1 per cento di quella femminile causate da incidente stradale è attribuibile a un uso dannoso di alcol. [...];
    tra il 2011 e il 2012 in Italia la riduzione del n. dei morti (-5,4 per cento) è inferiore a quella media dei Paesi dell'UE (-3,8 per cento) e anche al tasso di mortalità per incidente stradale del 2012 (60,1 per milione) si presenta superiore alla media europea (55,0 per milione), collocando l'Italia al 13o posto tra i Paesi dell'UE, dopo Regno Unito (28,1), Spagna (39,7) Germania (44,0) e Francia (57,6);
    nel 2012, prendendo complessivamente in considerazione i due sessi, il più alto numero di morti si è registrato nella fascia di età 20-24 anni (309). Tra i maschi il maggior numero di morti riguarda la classe di età 35-39 anni, seguita, con valori quasi analoghi, dalle fasce di età 40-44 e 20-24 anni. Per le femmine i valori più elevati di mortalità si riscontrano nella classe di età 20-24 anni nonché in quelle di 70-74 e 80-84 anni, nelle quali un'alta percentuale di donne è coinvolta in incidenti come pedone;
    nella fascia di età 20-24 anni si registra anche il più alto numero di feriti (31.305), sia tra i maschi (19.238) che tra le femmine (12.067), ma molto alto appare il numero di feriti di entrambi i sessi in tutte le fasce di età comprese fra i 15 e i 39 anni. Tra i conducenti il maggior numero di morti si riscontra nelle fasce di età tra i 30 e i 44 anni, immediatamente seguite, con valori molto simili, da quella di 20-24 anni, il maggior numero di feriti si riscontra nella fascia di età 20-24 anni;
    tra i giorni della settimana la maggiore concentrazione di incidenti con lesioni a persone si rileva il venerdì (29.423, corrispondente al 15,8 per cento del totale). Il venerdì presenta anche la maggiore concentrazione di feriti (40.581, corrispondente al 15,3 per cento del totale);
    la maggiore concentrazione di decessi si rileva nelle giornate del sabato (620, pari al 17 per cento del totale) e della domenica (16 per cento del totale), giornate in cui si presentano anche i massimi indici di mortalità (rispettivamente, 2,4 e 3,0 morti ogni cento incidenti). Nel 2012, analogamente al 2011, la distribuzione degli incidenti nell'arco della giornata presenta il suo valore massimo tra le ore 18 e 19, ma alti valori si riscontrano, secondo l'usuale andamento, anche nella fascia oraria 8-9 e intorno alle ore 13;
    questi dati suscitano particolare allarme data l'elevata correlazione stimata tra gli incidenti notturni del fine settimana e l'abuso di alcol o altre sostanze d'abuso, soprattutto da parte dei giovani;
    l'Istituto Superiore di Sanità stima comunque gli incidenti stradali alcol correlati pari al 30-35 per cento del totale di tutti gli incidenti;
    da un'analisi condotta nei 2012 nell'ambito del XX Rapporto ACI-CENSIS su consumo di alcolici e comportamenti alla guida emerge che il 34,2 per cento degli automobilisti osserva un comportamento responsabile nel consumo di alcol, evitando di bere se sa di dover guidare. Al contrario non si astiene dal consumare alcol anche quando sa di doversi mettere alla guida il 13,8 per cento degli automobilisti;
    tra questi, in particolare, l'8,2 per cento si espone a un grave rischio fidandosi della propria capacità di «reggere» l'alcol o ritenendo che l'alcol non sia un problema per la propria guida; l'1,2 per cento beve perché conta di affidarsi in caso di necessità ad altri bevitori in grado di «reggere» bene l'alcol; il 4,4 per cento beve sapendo di poter lasciare la guida a qualcuno che non ha bevuto o a un taxi. Il resto degli automobilisti (52 per cento) non beve in quanto astemio (tab. 12).
    tra i giovani e giovani adulti di età fino a 44 anni la percentuale di soggetti che non bevono se sanno di dover guidare è superiore alla media; tra i giovani di 18-29 anni è superiore alla media la percentuale di soggetti che bevono fino a quando possono «reggere» l'alcol (9,7 per cento contro la media del 7 per cento per tutte le età).»,

impegna il Governo:

   a prevedere l'inserimento nel codice della strada, come avvenuto in Francia (Décret no 2012 - 284 du 28 février 2012 relatif à la possession obligatoire d'un éthylotest par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur), dell'obbligo di possedere un etilometro conforme alla normativa vigente e che rispetti le condizioni di validità (compresa la data di scadenza), per controllare se il proprio tasso alcoolemico non superi quello consentito dalla legge;
   a prevedere l'obbligatorietà di possedere un libretto di «consapevolezza dei rischi alcol-correlati», contenente anche gli indirizzi delle Associazioni di AutoMutuoAiuto per ti recupero dei problemi alcol-correlati e dei Servizi di Alcologia a cui possono rivolgersi anche i familiari;
   a valutare l'opportunità di prevedere l'attività di pubblica utilità in sostituzione della pena per i casi fermati con tasso alcolico superiore a 0,5.
9/731-A/114Basso.


   La Camera,
   premesso che:
    il rispetto dei limiti di velocità deve essere considerato una delle norme del codice della strada il cui assoluto rispetto è dovuto da parte dei guidatori;
    i limiti stabiliti però molte volte sono di difficile rispetto in senso assoluto da parte degli automobilisti viste le peculiarità delle strade, della assenza di traffico;
    i principi della presente delega hanno tra i capisaldi la proporzionalità degli istituti sanzionatori,

impegna il Governo

a prevedere nella revisione dei limiti di velocità delle strade extraurbane l'inserimento di una misura di salvaguardia fissata in 5 km orari, oltre alla tolleranza di legge, del limite massimo di velocità oltre il quale fare scattare la sanzione prevista.
9/731-A/115Matteo Bragantini.


   La Camera,
   premesso che:
    negli ultimi decenni gli enti concessionari hanno provveduto in molti casi ad un sostanziale ammodernamento delle autostrade;
    nelle autostrade già provviste di tre corsie più corsia di emergenza si è provveduto alla stesura di asfalto drenanti per migliorare ulteriormente la sicurezza;
    molte autostrade, tra le quali le dorsali del Paese sono dotate di apparecchiature per il calcolo della velocità media ed in molte altre è prevista la loro installazione;
    queste apparecchiature secondo i dati pubblicati hanno contribuito ad abbattere sensibilmente gli incedenti soprattutto quelli mortali e con feriti,

impegna il Governo

a prevedere l'obbligo per le società concessionarie di elevare il limite di velocità a 150 km/h di autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia in determinati tratti individuati in concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
9/731-A/116Borghesi.


   La Camera,
   premesso che:
    lo sviluppo della necessità di mobilità ha avuto come conseguenza la costruzione e le modifiche a volte disordinato del sistema viario nazionale;
    la contrazione degli investimenti per la manutenzione molte volte si è dovuta compensare con l'installazione di segnaletica pubblicitaria;
    la stessa carenza di manutenzione ha comportato l'utilizzo di barriere di sicurezza provvisorie diventate nel corso dei decenni definitive;
    le cronache ci raccontano che i motocicli ed i ciclomotori sono le categorie più esposte a incidenti gravi in caso di collisione con tali ostacoli,

impegna il Governo

a prevedere per gli ostacoli fissi artificiali oltre che la loro limitazione la disposizione per la loro manutenzione e l'ammodernamento ove necessario fine di limitare pericoli per ciclomotori e motoveicoli.
9/731-A/117Busin.


   La Camera,
   premesso che:
    l'aumento dei volumi di traffico urbani ed extraurbani ha determinato una difficile se non impossibile convivenza tra il traffico veicolare, gli altri mezzi di trasporto ed i pedoni;
    le cronache riportano quotidianamente di incidenti cui sono vittime loro malgrado ciclisti e pedoni;
    è di tutta evidenza la difficoltà di fare convivere le diverse necessità di mobilità in una rete stradale progettata in tempi passati solo tenendo conto dei veicoli;
    le nuove linee guida di progettazione hanno iniziato a tenere conto delle necessità di tutti gli utenti,

impegna il Governo

nella predisposizione delle linee di indirizzo delle norme di progettazione stradale ad inserire obblighi di scelta di segnaletica verticale ed orizzontale innovativa, come passaggi pedonali segnalati a terra, o visual direzionali a led piuttosto che impianti di illuminazione.
9/731-A/118Caon.


   La Camera,
   premesso che:
    l'utilizzo quotidiano delle strade porta gli utenti ad essere vittime del proliferare spesso contraddittorio dei cartelli stradali;
    la necessità di una disciplina che ne detti i criteri di riduzione e semplificazione è non più rinviabile, soprattutto con obblighi e sanzioni per la mancata applicazione;
    un paese moderno deve prestare attenzione altresì alla mobilità veicolare e pedonale delle categorie deboli;
    la maggior parte dei semafori e degli attraversamenti pedonali non sono attrezzati per la tutela e la salvaguardia di tali categorie,

impegna il Governo

a prevedere l'introduzione di strumenti di segnalazione acustica e tattile per la salvaguardia dei soggetti ipovedenti.
9/731-A/119Grimoldi.


   La Camera,
   premesso che:
    la mancanza di norme ha portato al proliferare in modo disomogeneo e incontrollato della cartellonistica pubblicitaria stradale;
    tale confusione normativa ha comportato anche disagi per le concessionarie della pubblicità che dovendo operare con riferimenti differenti sono state oggetto di pesanti sanzioni;
    le nuove tecniche di comunicazione pubblicitaria oggi fanno uso oltre che di impianti fissi tradizionali anche di nuovi mezzi il cui impiego non è normato,

impegna il Governo

a prevedere criteri di razionalizzazione omogenei per tutti i gestori stradali per la concessione di permessi e/o nullaosta per impianti pubblicitari.
9/731-A/120Allasia.


   La Camera,
   premesso che:
    l'aumento esponenziale degli incidenti mortali causati da soggetti privi di patente sia perché privati a seguito di sanzione sia perché privi per mancato conseguimento è soggetto in molti eventi di cronaca;
    la pericolosità di tali comportamenti possono avere conseguenze devastanti per chiunque inconsapevolmente o in modo casuale si trovi a dover affrontare automobilisti che utilizzano la strada in modo criminale;
    la mancanza di buon senso e di rispetto delle regole impongono l'introduzione di discipline più stringenti e drastiche,

impegna il Governo

a prevedere l'inibizione al conseguimento della patente di guida o il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori per i soggetti condannati per il reato di omicidio colposo per la guida senza il titolo abilitante.
9/731-A/121Rondini.


   La Camera,
   visto che il testo in oggetto introduce il termine di utenza vulnerabile e che in uno specifico punto si chiede di aggiornare la disciplina relativa alla circolazione e sosta dei veicoli utilizzati da disabili,

impegna il Governo

a considerare sempre e comunque gli invalidi nell'utenza vulnerabile, affinché beneficino appieno delle previsioni contenute nel testo relative al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di accessibilità.
9/731-A/122Pastorino, Giuseppe Guerini, Guerra.


   La Camera,
    visto che il testo in oggetto riprende in più parti la necessità di riorganizzare le competenze in materia di gestione delle infrastrutture, con particolare riferimento alla razionalizzazione e contenimento della segnaletica stradale,

impegna il Governo

a prevedere anche regole per una gestione omogenea su scala nazionale della segnaletica commerciale, ispirandosi agli stessi principi di semplificazione e sicurezza già citati nel testo per la segnaletica stradale e per la gestione delle pertinenze stradali.
9/731-A/123Giuseppe Guerini, Pastorino, Guerra.


   La Camera,
   premesso che:
    la normativa vigente impone l'obbligo al costruttore di dotare gli autoveicoli di dispositivi di sicurezza passiva tra cui le cinture di sicurezza;
    esistono riduttori delle cinture di sicurezza per le donne in stato di gravidanza che garantiscono una sicurezza sia per il feto che per la madre;
    in larga parte attualmente le donne in stato di gravidanza non indossano le cinture di sicurezza a bordo degli autoveicoli perché in caso di incidente la cintura potrebbe provocare danni al feto,

impegna il Governo

a prevedere di adottare strumenti legislativi idonei a garantire che le auto di nuova immatricolazione siano dotate di dispositivi in grado di adattare le cinture di sicurezza alle condizioni fisiche delle donne in stato di gravidanza.
9/731-A/124Prataviera.


   La Camera,
   premesso che:
    è di questi giorni l'allarme lanciato dalle forze dell'ordine in merito all'altissima percentuale di automobili sprovviste della idonea copertura assicurativa;
    il 5 per cento dei veicoli fermato non è in regola, al sud la percentuale raddoppia. I carrozzieri: i costi sono troppa elevati rispetto alla media dell'Unione europea, in dieci anni aumenti del 28 per cento;
    le conseguenze in caso di sinistro sono disastrose per chi è vittima incolpevole dell'evento;
    il fondo vittime della strada interviene solo in caso di sinistri mortali, mentre la maggior parte delle collisioni resterebbe senza risarcimento assicurato,

impegna il Governo

a prevedere l'inserimento delle pene per i conducenti di veicoli sprovvisti di copertura assicurativa sino alla previsione dell'arresto da sei mesi ad un anno ed a una ammenda fino a quattro mila euro.
9/731-A/125Simonetti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'aumento esponenziale delle sanzioni elevate per violazione del codice della strada è un fatto acclarato;
    di conseguenza statisticamente anche le potenziali sanzioni impugnabili per i motivi di legge è aumentata;
    la norma attuale, con l'intento meritorio ma non effettivo di ridurre il carico di lavoro sui giudici di pace, ha come previsione il pagamento del contributo unificato per poter cercare di ottenere giustizia;
    questa norma dovrebbe scoraggiare i ricorsi temerari, ma nello stesso tempo impedisce che vengano presentati ricorsi fondati ma di importo inferiori al contributo,

impegna il Governo

a togliere il contributo unificato per i ricorsi al giudice di pace verso le sanzioni amministrative relative al codice della strada al fine di garantire a tutti i cittadini il diritto ad avere giustizia.
9/731-A/126Molteni.


   La Camera,
   premesso che:
    per la sicurezza degli automobilisti è necessaria la piena applicazione della normativa comunitaria in tema di requisiti di idoneità psicofisica per l'autorizzazione alla guida;
    gli organi monocratici e collegiali necessitano di nuove linee guida per l'accertamento dei requisiti di idoneità;
    risulta essere necessaria una classificazione completa della patologie che potrebbero essere dannose per gli automobilisti alla guida,

impegna il Governo

ad inserire nelle linee guida in relazione alle attività di accertamento dei requisiti psicofisici l'assenza di disturbi respiratori durante il sonno.
9/731-A/127Marcolin.


   La Camera,

impegna il Governo

a consentire l'avvio della sperimentazione di dispositivi per il rimorchio di autovetture, da parte di autoveicoli con gancio posteriore di traino e idonea massa rimorchiabile per un'approvazione alla circolazione, nel rispetto della normativa europea in materia.
9/731-A/128Caon.