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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 8 ottobre 2014

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta dell'8 ottobre 2014.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capezzone, Carbone, Carinelli, Casero, Castiglione, Catania, Cicchitto, Cirielli, Colonnese, Costa, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Di Salvo, Epifani, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Giachetti, Giacomelli, Ginefra, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Mannino, Antonio Martino, Merlo, Meta, Mogherini, Orlando, Pes, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Taglialatela, Velo, Vignali, Vito, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capezzone, Carbone, Carinelli, Casero, Castiglione, Catania, Cicchitto, Cirielli, Colonnese, Costa, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Di Salvo, Epifani, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Giachetti, Giacomelli, Ginefra, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Antonio Martino, Merlo, Meta, Mogherini, Nicoletti, Orlando, Pes, Pisicchio, Pistelli, Polidori, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Taglialatela, Valeria Valente, Velo, Vignali, Vito, Zanetti.

(Alla ripresa mattutina della seduta).

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Blazina, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capezzone, Carinelli, Casero, Castiglione, Catania, Cicchitto, Cirielli, Colonnese, Costa, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Di Salvo, Epifani, Fedriga, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Giachetti, Giacomelli, Ginefra, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Antonio Martino, Merlo, Meta, Mogherini, Nicoletti, Orlando, Pes, Pisicchio, Pistelli, Polidori, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Taglialatela, Tidei, Vargiu, Velo, Venittelli, Vignali, Vito, Zanetti.

Annunzio di una proposta di legge.

  In data 7 ottobre 2014 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
   IORI: «Disciplina delle professioni di educatore e di pedagogista» (2656).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a una proposta di legge.

  La proposta di legge AMODDIO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del militare di leva Emanuele Scieri» (2410) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Iacono, Melilla, Romanini e Rossi.

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

  Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 6 ottobre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 11, della legge 17 maggio 1999, n. 144, la relazione sull'attività svolta dall'Unità tecnica finanza di progetto nell'anno 2013 (Doc. CLXXV, n. 2), approvata dal CIPE nella riunione del 1o agosto 2014.

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 6 ottobre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta dai Garanti del contribuente nell'anno 2013 (Doc. LII, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione di delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 8 ottobre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la delibera CIPE n. 19/2014 del 18 aprile 2014, concernente «Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443 del 2001) – Velocizzazione della linea ferroviaria Catania-Siracusa: Tratta Bicocca-Targia – 1o lotto funzionale Bicocca-Augusta – Approvazione del progetto definitivo».

  Questa delibera è trasmessa alla V Commissione (Bilancio), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla IX Commissione (Trasporti).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 7 ottobre 2014, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti – Conti consolidati annuali dell'Unione europea 2013 (COM(2014) 510 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2014/009 EL/Sprider Stores) (COM(2014) 620 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Commissario di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

  Il Commissario di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con lettera in data 30 settembre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2014, n. 97, la prima relazione sull'attività svolta dal medesimo Commissario e sull'entità dei lavori ancora da eseguire, nonché la relativa rendicontazione contabile, aggiornata al 30 settembre 2014 (Doc. CCXIX, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 30 settembre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014 (114).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 7 novembre 2014.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 22 AGOSTO 2014, N. 119, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTRASTO A FENOMENI DI ILLEGALITÀ E VIOLENZA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE, DI RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE, NONCHÉ PER ASSICURARE LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL'INTERNO (A.C. 2616-A)

A.C. 2616-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

(non sono ricompresi gli ordini del giorno esaminati nella seduta del 7 ottobre 2014)

   La Camera,
   premesso che:
    il Capo I del decreto contiene disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza che possono manifestarsi in occasione di competizioni sportive;
    si pone con urgenza l'esigenza di un adeguato coordinamento con le competenti autorità degli Stati esteri interessati,

impegna il Governo

ad assumere immediate iniziative volte a realizzare il coordinamento di cui in premessa con particolare riguardo alle autorità del Regno Unito.
9/2616-A/82Segoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il Capo I del decreto contiene disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza che possono manifestarsi in occasione di competizioni sportive;
    si pone con urgenza l'esigenza di un adeguato coordinamento con le competenti autorità degli Stati esteri interessati,

impegna il Governo

ad assumere immediate iniziative volte a realizzare il coordinamento di cui in premessa con particolare riguardo alle autorità della Svezia.
9/2616-A/83Prodani.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo è intervenuto con il presente decreto-legge ad adottare norme in materia di rimedi in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno;
    il comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge in esame, inasprisce le pene previste e punite dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
    il comma 2, dell'articolo 1, del presente decreto-legge, prevede che «le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
    con gli articoli 2 e 4, comma 3, lettera b), vengono ampliate le categorie dei potenziali destinatari del c.d. D.A.SPO (il provvedimento con cui il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi nei quali si svolgono manifestazioni sportive), aumentando la durata del provvedimento di divieto in relazione a recidivi ed a responsabili di episodi di violenza di gruppo;
    viene inoltre previsto che, decorsi almeno tre anni dalla cessazione del DASPO, l'interessato possa chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli da esso determinati;
    con l'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), viene esteso l'ambito di applicazione del divieto, per le società sportive, di corrispondere una serie di benefici a determinate categorie di soggetti. Vengono inoltre specificati i casi in cui è fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni calcistiche di vendere o distribuire titoli di accesso;
    con l'articolo 4, comma 1, lettera a), si prevede che il Ministro dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, possa disporre il divieto di apertura del settore ospiti degli stadi di calcio in relazione ad un pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;
    con l'articolo 4, comma 3, lettera a), si prevede che le procedure amministrative semplificate si applichino anche alle misure di adeguamento degli impianti per la loro riqualificazione, nonché per la segmentazione dei settori e l'abbattimento delle barriere,

impegna il Governo

al fine di direzionare nella maniera più efficace ulteriori interventi legislativi, a monitorare sul puntuale e continuo flusso delle informazioni derivanti da tutti i soggetti cointeressati al governo ed alla gestione degli eventi sportivi, non limitandosi a registrare – in sede di Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive e tavoli tecnici – le criticità emergenti, ma esaminando possibili soluzioni ed addivenendo ad intese condivise frutto della individuazione dei compiti, competenze e responsabilità di ciascuno.
9/2616-A/84Tripiedi.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo è intervenuto con il presente decreto-legge ad adottare norme in materia di rimedi in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno;
    il comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge in esame, inasprisce le pene previste e punite dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
    il comma 2, dell'articolo 1, del presente decreto-legge, prevede che «le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
    con gli articoli 2 e 4, comma 3, lettera b), vengono ampliate le categorie dei potenziali destinatari del c.d. D.A.SPO (il provvedimento con cui il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi nei quali si svolgono manifestazioni sportive), aumentando la durata del provvedimento di divieto in relazione a recidivi ed a responsabili di episodi di violenza di gruppo;
    viene inoltre previsto che, decorsi almeno tre anni dalla cessazione del DASPO, l'interessato possa chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli da esso determinati;
    con l'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), viene esteso l'ambito di applicazione del divieto, per le società sportive, di corrispondere una serie di benefici a determinate categorie di soggetti. Vengono inoltre specificati i casi in cui è fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni calcistiche di vendere o distribuire titoli di accesso,

impegna il Governo

ad investire sulla prevenzione dei fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, attivando campagne pedagogiche nelle scuole a partire dai primi cicli educativi.
9/2616-A/85Sibilia.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo è intervenuto con il presente decreto-legge ad adottare norme in materia di rimedi in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno;
    il comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge in esame, inasprisce le pene previste e punite dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
    il comma 2, dell'articolo 1, del presente decreto-legge, prevede che «le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
    con gli articoli 2 e 4, comma 3, lettera b), vengono ampliate le categorie dei potenziali destinatari del c.d. D.A.SPO (il provvedimento con cui il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi nei quali si svolgono manifestazioni sportive), aumentando la durata del provvedimento di divieto in relazione a recidivi ed a responsabili di episodi di violenza di gruppo;
    viene inoltre previsto che, decorsi almeno tre anni dalla cessazione del DASPO, l'interessato possa chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli da esso determinati;
    con l'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), viene esteso l'ambito di applicazione del divieto, per le società sportive, di corrispondere una serie di benefici a determinate categorie di soggetti. Vengono inoltre specificati i casi in cui è fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni calcistiche di vendere o distribuire titoli di accesso;
    con l'articolo 4, comma 1, lettera a), si prevede che il Ministro dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, possa disporre il divieto di apertura del settore ospiti degli stadi di calcio in relazione ad un pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;
    con l'articolo 4, comma 3, lettera a), si prevede che le procedure amministrative semplificate I si applichino anche alle misure di adeguamento degli impianti per la loro riqualificazione, nonché per la segmentazione dei settori e l'abbattimento delle barriere,

impegna il Governo

a valutare, nell'ambito delle proprie competenze, l'adozione di ulteriori iniziative volte a sviluppare e rendere efficiente ed efficace un processo partecipativo fra dipartimento di Pubblica sicurezza e Autorità Provinciali di Pubblica sicurezza, per l'adozione di decisioni e provvedimenti di governo e di gestione delle problematiche connesse alla sicurezza ed all'ordine pubblico.
9/2616-A/86Luigi Gallo.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo è intervenuto con il presente decreto-legge ad adottare norme in materia di rimedi in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno;
    il comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge in esame, inasprisce le pene previste e punite dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
    il primo Capo del decreto introduce modifiche all'attuale legislazione sul tema della violenza in occasione di incontri sportivi con l'inasprimento delle pene e alcune nuove misure atte a contrastare tale fenomeno;
    l'articolo 4, comma 1, lettera a), introduce, nell'ambito della legge 13 dicembre 1989, n. 401, l'articolo 7-bis.1, che attribuisce al Ministro dell'interno «Fuori dai casi di adozione da parte del Prefetto di provvedimenti di propria competenza» il potere di disporre «il divieto, per una durata non superiore a due anni, di apertura del settore ospiti degli impianti sportivi in cui si svolgono gli incontri, di calcio individuati in relazione al pericolo di turbativa dell'ordine pubblico»;
    a tale riguardo appare opportuno chiarire il rapporto tra questi poteri ministeriali e quelli, analoghi ma territorialmente circoscritti, del Prefetto (derivanti dalla generale competenza sull'ordine pubblico e la sicurezza riconosciutagli dall'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
    poiché la misura, valida solo per determinate partite, è già nella competenza dei prefetti, l'intervento con decreto del Ministro parrebbe giustificato dalla sola valenza biennale della misura stessa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di coordinare, attraverso ulteriori iniziative normative, la previsione dei poteri attribuiti al Ministro dell'Interno con le analoghe facoltà riconosciute ai prefetti dalla legislazione vigente.
9/2616-A/87Micillo.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo è intervenuto con il presente decreto-legge ad adottare norme in materia di rimedi in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno;
    il comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge in esame, inasprisce le pene previste e punite dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
    il comma 2, dell'articolo 1, del presente decreto-legge, prevede che «le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
    con gli articoli 2 e 4, comma 3, lettera b), vengono ampliate le categorie dei potenziali destinatari del c.d. D.A.SPO (il provvedimento con cui il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi nei quali si svolgono manifestazioni sportive), aumentando la durata del provvedimento di divieto in relazione a recidivi ed a responsabili di episodi di violenza di gruppo;
    viene inoltre previsto che, decorsi almeno tre anni dalla cessazione del DASPO, l'interessato possa chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli da esso determinati;
    con l'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), viene esteso l'ambito di applicazione del divieto, per le società sportive, di corrispondere una serie di benefici a determinate categorie di soggetti. Vengono inoltre specificati i casi in cui è fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni calcistiche di vendere o distribuire titoli di accesso;
    con l'articolo 4, comma 1, lettera a), si prevede che il Ministro dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, possa disporre il divieto di apertura del settore ospiti degli stadi di calcio in relazione ad un pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;
    con l'articolo 4, comma 3, lettera a), si prevede che le procedure amministrative semplificate si applichino anche alle misure di adeguamento degli impianti per la loro riqualificazione, nonché per la segmentazione dei settori e l'abbattimento delle barriere;
    l'articolo 5, interviene sulla composizione delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, specificando che uno dei componenti sia designato dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR),

impegna il Governo

ad adottare una normativa organica al fine di superare le gravi lacune legislative in materia di diritto d'asilo e di pervenire quanto prima ad una piena attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, anche al fine di adeguare il nostro ordinamento ai principi giuridici posti in materia dalla Comunità internazionale ed alla normativa di settore dell'Unione europea.
9/2616-A/88Dadone.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto in esame interviene a modificare diversi istituti e strumenti previsti dalla vigente normativa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive; particolare attenzione è attribuita alle manifestazioni calcistiche soprattutto in considerazione di recenti e incresciosi episodi che hanno dimostrato l'inefficienza dei sistemi di gestione di situazioni particolarmente «calde»;
    considerato, tuttavia, che le prescrizioni disposte dal decreto in esame appaiono prevedere misure non sufficientemente efficaci se si escludono quelle che ignorano situazioni soggettive che risultano ingiustamente sacrificate a causa della incapacità di provvedere alla corretta protezione del territorio interessato;
    considerato che esistono già misure, che oggi sono lasciate alla decisione dei questori, circa la possibilità, ad esempio, di disporre il mantenimento dell'illuminazione dell'area che va dalle cancellate dell'impianto all'ingresso vero e proprio allo stadio nella notte che precede la partita di calcio, allo scopo di evitare che di notte qualcuno entri nella zona successiva a quella dove si svolgono i controlli e magari nasconda armi, bastoni o altro materiale che poi utilizza una volta passate le perquisizioni,

impegna il Governo

ad assumere provvedimenti con i quali sia consentita una effettiva protezione del territorio interessato dalle manifestazioni sportive, prevedendone l'adeguata illuminazione anche nelle ore notturne che precedono il giorno nel quale si svolge una competizione di calcio professionistico nell'area che si estende tra le cancellate di ingresso all'impianto sportivo e lo stadio, ponendo, altresì, negli impianti sportivi di proprietà pubblica, il costo per l'illuminazione a carico dalla società sportiva organizzatrice della competizione nella misura del cinquanta per cento.
9/2616-A/89Manlio Di Stefano.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto in esame interviene a modificare diversi istituti e strumenti previsti dalla vigente normativa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive; particolare attenzione è attribuita alle manifestazioni calcistiche soprattutto in considerazione di recenti e incresciosi episodi che hanno dimostrato l'inefficienza dei sistemi di gestione di situazioni particolarmente «calde»;
    considerato, tuttavia, che le prescrizioni disposte dal decreto in esame prevedono l'attribuzione al Ministro dell'interno quale autorità nazionale di pubblica sicurezza di competenze già demandate al Prefetto e che, peraltro, le sanzioni irrogabili dal predetto Ministro (divieto per due anni di apertura del settore ospiti degli stadi e divieto di vendita dei biglietti ai residenti delle province interessate) appaiono, ad avviso del firmatario del presente atto, eccessivamente gravose e ingiustamente discriminatorie nei confronti di soggetti che non hanno mai assunto comportamenti pericolosi di alcun genere, senza, peraltro, avere una specifica competenza in ordine ad accadimenti a carattere locale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle norme richiamate in premessa al fine di prevedere attraverso ulteriori iniziative normative, il superamento delle disposizioni che esautorano il prefetto di competenze specifiche demandandole ad autorità nazionale laddove la predetta competenza prefettizia deve essere ritenuta certamente più idonea all'assunzione di decisioni che ineriscono a particolari condizioni legate a singoli aventi e al controllo del territorio.
9/2616-A/90D'Uva.


   La Camera,
   premesso che:
    il Capo I del decreto contiene disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza che possono manifestarsi in occasione di competizioni sportive;
    si pone con urgenza l'esigenza di un adeguato coordinamento con le competenti autorità degli Stati esteri interessati,

impegna il Governo

ad assumere immediate iniziative volte a realizzare il coordinamento con particolare riguardo alle autorità della Polonia.
9/2616-A/91Grande.


   La Camera,
   premesso che:
    il Capo I del decreto contiene disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza che possono manifestarsi in occasione di competizioni sportive;
    si pone con urgenza l'esigenza di un adeguato coordinamento con le competenti autorità degli Stati esteri interessati,

impegna il Governo

ad assumere immediate iniziative volte a realizzare il coordinamento con particolare riguardo alle autorità dell'Austria.
9/2616-A/92Gallinella.


   La Camera,
   premesso che:
    il Capo III del provvedimento in esame reca in particolare «Disposizioni per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno»;
    la spending review è strettamente legata alla modernizzazione della pubblica amministrazione per aumentare l'efficienza e la produttività del settore pubblico e per contribuire al rilancio della crescita complessiva dell'economia;
    nella prima fase di attuazione il Ministero dell'interno, in seguito alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 maggio 2012, ha previsto la razionalizzazione dei settori della riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio, della riorganizzazione dell'amministrazione centrale, delle spese relative alle locazioni passive delle sedi destinate ad ospitare articolazioni periferiche dello Stato sul territorio, con riferimento alle Prefetture U.T.G., alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
    i risparmi ottenuti nel 2013 sul piano dei costi delle locazioni, che, in seguito al trasferimento ed all'accorpamento delle sedi di servizio in strutture di proprietà demaniale ovvero concesse in uso gratuito, ammonterebbero a 448,848 euro;
    per l'anno 2015, tale previsione è in lievitazione, poiché sono previsti consistenti dismissioni di immobili nel Nord Italia, con risparmi, a regime, per 5,29 milioni di euro per esercizio, mentre anche dalla razionalizzazione del parco automezzi si attendono risparmi, nell'ordine dell'8 per cento nell'arco di dieci anni;
    ai fini della razionalizzazione della spesa pubblica, l'articolo 9, commi 17-21, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha disposto il blocco della contrattazione nel pubblico impiego per il triennio 2010-2012;
    il comma 21 ha stabilito la non applicazione – per gli anni 2011, 2012 e 2013 – al personale in regime d diritto pubblico dei meccanismi di adeguamento retributivo previsti dall'articolo 24 della legge n. 448 del 1998 (adeguamento annuale di diritto, dal 1o gennaio 1998, delle voci retributive del personale richiamato in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive), ancorché a titolo di acconto ed escludendo successivi recuperi;
    l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011 ha infine previsto la possibilità di prorogare al 31 dicembre 2014, con apposito regolamento, le vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici, anche accessori, del personale delle pubbliche amministrazioni, prevedendo comunque la possibilità che, all'esito di apposite consultazioni con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative del pubblico impiego, l'ambito applicativo delle disposizioni in materia sia differenziato, in ragione dell'esigenza di valorizzare ed incentivare l'efficienza di determinati settori;
    l'articolo 19 della legge n. 183 del 2010 ha riconosciuto la Specificità del Comparto sicurezza e difesa, compreso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in relazione alle peculiarità delle funzioni svolte dai relativi operatori;
    ciononostante, il decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013 ha disposto che, per il Comparto Sicurezza, difesa e soccorso pubblico, si desse luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014 per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di istituire un tavolo permanente per la valutazione di proposte di spending review, volte alla razionalizzazione, riorganizzazione strutturale dell'amministrazione, in modo tale da attuare modelli gestionali più flessibili ed efficienti nell'utilizzo delle risorse disponibili;
   a valutare altresì l'opportunità di destinare i risparmi ottenuti sul piano dei costi delle locazioni per il miglioramento dei meccanismi retributivi del personale civile e militare.
9/2616-A/93Bechis.


   La Camera,
   premesso che:
    il Capo III del provvedimento in esame reca in particolare «Disposizioni per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno»;
    la spending review è volta alla riduzione selettiva della spesa attraverso l'eliminazione delle sue componenti improduttive, in luogo dei meri tagli lineari;
    nella prima fase di attuazione il Ministero dell'interno pare abbia proceduto, in termini concreti, a valutare l'ammontare dei tagli al bilancio dell'Amministrazione piuttosto che all'individuazione delle aree nelle quali si potrebbero conseguire risparmi, mediante innovazioni procedurali, eliminazione di apparati non funzionali, razionalizzazione dei modelli organizzativi;
    la riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio è stata poi oggetto di una più specifica disciplina secondo quanto disposto dall'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dal successivo regolamento e dovrebbe comportare un risparmio del 20 per cento;
    i risparmi ottenuti nel 2013 sul piano dei costi delle locazioni, che, in seguito al trasferimento ed all'accorpamento delle sedi di servizio in strutture di proprietà demaniale ovvero concesse in uso gratuito, ammonterebbero a 448,848 euro;
    per l'anno 2015, tale previsione è in levitazione, poiché sono previsti consistenti dismissioni di immobili nel Nord Italia, con risparmi, a regime, per 5,29 milioni di euro per esercizio, mentre anche dalla razionalizzazione del parco automezzi si attendono risparmi, nell'ordine dell'8 per cento nell'arco di dieci anni;
    le analisi che portano a tali risultati, in un sistema complesso, necessitano comunque di approfondimenti e, spesso, hanno tempi rilevanti di applicazione;
    l'articolo 9 comma 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ha introdotto alcune disposizioni che incidono sul trattamento economico anche del personale del Comparto Sicurezza e Difesa (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato, Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Esercito Italiano, Aeronautica Militare, Marina Militare) per gli anni 2011,2012 e 2013, stabilendo che il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti non può superare il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, compreso quello accessorio;
    la predetta disposizione ha introdotto il cosiddetto «tetto salariale», il quale, in virtù del succitato decreto legislativo, convertito nella legge n. 111 del 2011, è stato prorogato sino al 31 dicembre 2014;
    in specie, il decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013 ha disposto che si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014 per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di istituire un tavolo permanente per la valutazione di modelli gestionali più flessibili ed efficienti nell'utilizzo delle risorse disponibili;
   a porre in essere tutte le iniziative per destinare i risparmi ottenuti sia dalla riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio, di cui al disposto articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, sia sul piano dei costi delle locazioni per il miglioramento dei meccanismi retributivi del personale civile e militare.
9/2616-A/94Baldassarre.


   La Camera,
   premesso che:
    il Capo III del provvedimento reca in particolare «Disposizioni per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno»;
    il Ministero dell'interno rappresenta un sistema complesso, indirizzato ad assicurare l'ordine pubblico nelle sue varie forme (funzione di pubblica sicurezza, tutela della collettività, situazioni di rischio ed in particolare emergenziali, l'accoglienza e integrazione che informano la dinamica che scaturisce dai fenomeni migratori) con il presidio del territorio;
    la spending review è volta alla riduzione selettiva della spesa attraverso l'eliminazione delle sue componenti improduttive, in luogo dei meri tagli lineari;
    nella prima fase di attuazione il Ministero dell'interno pare abbia proceduto, in termini concreti, a valutare l'ammontare dei tagli al bilancio dell'Amministrazione piuttosto che all'individuazione delle aree nelle quali si potrebbero conseguire risparmi, mediante innovazioni procedurali, eliminazione di apparati non funzionali, razionalizzazione dei modelli organizzativi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire presso il medesimo dicastero un Tavolo permanente, presieduto dal Ministro dell'interno, cui partecipano il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nonché una rappresentanza dell'ARAN, volto alla valutazione e all'ottimizzazione delle risorse allocate presso il dicastero.
9/2616-A/95Cominardi.


   La Camera,
   premesso che:
    il Capo III del decreto contiene disposizioni urgenti in materia di contrasto di fenomeni di illegalità e violenza che possono manifestarsi in occasione di competizioni sportive;
    in particolare, l'articolo 1, comma 1, mira a inasprire le pene edittali previste per il reato di frode sportiva, contemplato dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, 401;
    il predetto articolo, come modificato dal presente decreto, indica che chiunque «offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportive» (...) «al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo» sia sottoposto assieme al «partecipante alla competizione sportiva che accetta le utilità promesse» –, per le competizioni non soggette a scommesse, ad una reclusione da 2 a 6 anni e ad una multa da 1.000 a 4.000 euro, reclusione che aumenta fino alla metà con una multa da 10.000 a 100.000 euro se la frode è connessa ad una gara soggetta a scommesse;
    la stessa relazione illustrativa del decreto afferma che «l'entità delle sanzioni penali attualmente previste si è rivelata inadeguata rispetto alla gravità degli episodi della specie verificatisi negli ultimi anni. Si tratta di un fenomeno che ha, infatti, conosciuto una sensibile recrudescenza e che ha prodotto gravi riflessi sulla regolarità dei campionati, in particolare di calcio»;
    per la sua straordinaria remuneratività, la frode connessa ad una competizione soggetta a scommesse sportive non appare adeguatamente contrastata e scoraggiata dall'inasprimento delle sanzioni pecuniarie laddove queste non siano accompagnate, in un'ottica di efficace deterrenza, dalla certezza della reclusione in carcere, eventualità che, allo stato, non è garantita,

impegna il Governo

nel quadro complessivo dell'aumento delle sanzioni nei confronti delle frodi sportive, al fine di realizzare una reale deterrenza nei confronti di tali odiosi ancor prima che illeciti comportamenti, a conferire, anche nell'ambito di successivi provvedimenti, un carattere di certezza della pena detentiva per i reati più gravi di cui all'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, elevando la connessa pena minima edittale a quattro anni di reclusione.
9/2616-A/96Bonafede.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo è intervenuto con il presente decreto-legge ad adottare norme in materia di rimedi in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno;
    il comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge in esame, inasprisce le pene previste e punite dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
    il comma 2, dell'articolo 1, del presente decreto-legge, prevede che «le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
    con gli articoli 2 e 4, comma 3, lettera b), vengono ampliate le categorie dei potenziali destinatari del cosiddetto D.A.SPO (il provvedimento con cui il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi nei quali si svolgono manifestazioni sportive), aumentando la durata del provvedimento di divieto in relazione a recidivi ed a responsabili di episodi di violenza di gruppo;
    viene inoltre previsto che, decorsi almeno tre anni dalla cessazione del DASPO, l'interessato possa chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli da esso determinati;
    con l'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), viene esteso l'ambito di applicazione del divieto, per le società sportive, di corrispondere una serie di benefici a determinate categorie di soggetti. Vengono inoltre specificati i casi in cui è fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni calcistiche di vendere o distribuire titoli di accesso;
    con l'articolo 4, comma 1, lettera a), si prevede che il Ministro dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, possa disporre il divieto di apertura del settore ospiti degli stadi di calcio in relazione ad un pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;
    con l'articolo 4, comma 3, lettera a), si prevede che le procedure amministrative semplificate si applichino anche alle misure di adeguamento degli impianti per la loro riqualificazione, nonché per la segmentazione dei settori e l'abbattimento delle barriere;
    risultati positivi di sicurezza possono ottenersi solo grazie all'azione sinergica di più soggetti e non possono prescindere dal coinvolgimento delle sfere di responsabilità di tutte le amministrazioni ed enti interessati comprese le autorità locali (regioni, province e comuni);
    si rende necessario coniugare l'aspetto «repressivo» con l'individuazione di strumenti di promozione della legalità e della sicurezza,

impegna il Governo

ad incentivare la collaborazione tra soggetti istituzionali e quelli sportivi e privati nelle sedi collegiali al fine di individuare strategie di governo degli eventi sportivi idonee a permettere agli spettatori degli incontri di calcio e ai cittadini, di vivere serenamente l'evento sportivo.
9/2616-A/97Fantinati.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo è intervenuto con il presente decreto-legge ad adottare norme in materia di rimedi in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno;
    il comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge in esame, inasprisce le pene previste e punite dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
    con riferimento alle previsioni dell'articolo 4, comma 3 lettera a) numero 2, circa gli interventi per l'adeguamento degli impianti sportivi di capienza superiore a 7500 spettatori necessari alla loro riqualificazione, nonché alla segmentazione dei settori e all'abbattimento delle barriere, anche in via sperimentale, in attuazione degli obblighi imposti dai competenti organismi calcistici, anche internazionali, ovvero definiti in sede di Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, si prevede che il Comune debba rilasciare entro 48 ore dalla richiesta da parte delle società utilizzatrice i titoli abilitativi necessari per l'adeguamento dell'impianto o convocare una conferenza dei servizi,

impegna il Governo

ad adeguare gli stadi italiani alla normativa internazionale di settore, tra le quali la raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 2/99 e la normativa UEFA.
9/2616-A/98Spadoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo è intervenuto con il presente decreto-legge ad adottare norme in materia di rimedi in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno;
    il comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge in esame, inasprisce le pene previste e punite dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
    con riferimento alle previsioni dell'articolo 4, comma 3 lettera a) numero 2, circa gli interventi per l'adeguamento degli impianti sportivi di capienza superiore a 7.500 spettatori necessari alla loro riqualificazione, nonché alla segmentazione dei settori e all'abbattimento delle barriere, anche in via sperimentale, in attuazione degli obblighi imposti dai competenti organismi calcistici, anche internazionali, ovvero definiti in sede di Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, si prevede che il Comune debba rilasciare entro 48 ore dalla richiesta da parte delle società utilizzatrice i titoli abilitativi necessari per l'adeguamento dell'impianto o convocare una conferenza dei servizi,

impegna il Governo

ad introdurre, anche con interventi normativi, soluzioni in grado di garantire un innalzamento degli standard di sicurezza degli impianti sportivi italiani ai livelli stabiliti in ambito internazionale dalle Istituzioni soprannazionali (Consiglio d'Europa, Unione Europea).
9/2616-A/99Mantero.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo è intervenuto con il presente decreto-legge ad adottare norme in materia di rimedi in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno;
    con riferimento alle previsioni dell'articolo 4, comma 3 lettera a) numero 2, circa gli interventi per l'adeguamento degli impianti sportivi di capienza superiore a 7.500 spettatori necessari alla loro riqualificazione, nonché alla segmentazione dei settori e all'abbattimento delle barriere, anche in via sperimentale, in attuazione degli obblighi imposti dai competenti organismi calcistici, anche internazionali, ovvero definiti in sede di Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, si prevede che il Comune debba rilasciare entro 48 ore dalla richiesta da parte delle società utilizzatrice i titoli abilitativi necessari per l'adeguamento dell'impianto o convocare una conferenza dei servizi,

impegna il Governo

ad incentivare, con ogni provvedimento idoneo, la collaborazione tra soggetti istituzionali e quelli sportivi e privati nelle sedi collegiali al fine di pianificare e conseguire un innalzamento degli standard di sicurezza degli impianti sportivi.
9/2616-A/100Cristian Iannuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo è intervenuto con il presente decreto-legge ad adottare norme in materia di rimedi in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno;
    con riferimento alle previsioni dell'articolo 4, comma 3, lettera a) numero 2), circa gli interventi per l'adeguamento degli impianti sportivi di capienza superiore a 7.500 spettatori necessari alla loro riqualificazione, nonché alla segmentazione dei settori e all'abbattimento delle barriere, anche in via sperimentale, in attuazione degli obblighi imposti dai competenti organismi calcistici, anche internazionali, ovvero definiti in sede di Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, si prevede che il Comune debba rilasciare entro 48 ore dalla richiesta da parte delle società utilizzatrice i titoli abilitativi necessari per l'adeguamento dell'impianto o convocare una conferenza dei servizi,

impegna il Governo

ad individuare, nell'ambito delle proprie competenze, anche con provvedimenti normativi, dispositivi di sicurezza e prassi che, seppure a medio termine, potranno innalzare gli standard di sicurezza degli impianti la cui insufficienza è emersa proprio dall'esito della attività di verifica delle problematiche connesse alla gestione dell'evento sportivo.
9/2616-A/101Frusone.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo è intervenuto con il presente decreto-legge ad adottare norme in materia di rimedi in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno;
    il comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge in esame, inasprisce le pene previste e punite dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 40;
    il comma 2, dell'articolo 1, del presente decreto-legge, prevede che «le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
    con gli articoli 2 e 4, comma 3, lettera b), vengono ampliate le categorie dei potenziali destinatari del c.d. DASPO (il provvedimento con cui il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi nei quali si svolgono manifestazioni sportive), aumentando la durata del provvedimento di divieto in relazione a recidivi ed a responsabili di episodi di violenza di gruppo;
    viene inoltre previsto che, decorsi almeno tre anni dalla cessazione del DASPO, l'interessato possa chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli da esso determinati;
    con l'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), viene esteso l'ambito di applicazione del divieto, per le società sportive, di corrispondere una serie di benefici a determinate categorie di soggetti. Vengono inoltre specificati i casi in cui è fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni calcistiche di vendere o distribuire titoli di accesso;
    con l'articolo 4, comma 1, lettera a), si prevede che il Ministro dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, possa disporre il divieto di apertura del settore ospiti degli stadi di calcio in relazione ad un pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;
    con l'articolo 4, comma 3, lettera a), si prevede che le procedure amministrative semplificate, si applichino anche alle misure di adeguamento degli impianti per la loro riqualificazione, nonché per la segmentazione dei settori e l'abbattimento delle barriere,

impegna il Governo

ad individuare, anche con interventi normativi, gli strumenti che mirino in primo luogo a tutelare l'incolumità degli spettatori pacifici, permettendo di evitare che la Forza pubblica intervenga in mezzo alla folla per assicurare l'individuazione dei responsabili di azioni violente o di reati.
9/2616-A/102D'Incà.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per il contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive, per fronteggiare gli afflussi massicci, per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché misure per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno, con esse intendendo l'assegnazione di risorse per il rinnovo dei mezzi per la Polizia di Stato ed i vigili del fuoco e, per la sola Polizia di Stato, per gli strumenti e le attrezzature necessari;
    l'articolo 7 dispone che nell'anno 2014 per i comuni maggiormente interessati dalla pressione migratoria le spese connesse sono escluse dal patto di stabilità tenuto conto delle spese sostenute e delle dimensioni demografiche;
    le spese connesse alla pressione migratoria saranno escluse dal patto di stabilità nei limiti complessivi dell'importo commisurato al 50 per cento degli effetti finanziari determinati dall'applicazione delle sanzione di cui al comma 26 lettera a) dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011 n. 183,

impegna il Governo

ad estendere, attraverso ulteriori iniziative normative, l'applicazione dell'esclusione dal patto di stabilità delle spese connesse alla pressione migratorie anche ai comuni che ospitano nel proprio territorio centri di accoglienza.
9/2616-A/103De Lorenzis.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per il contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive, per fronteggiare gli afflussi massicci, per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché misure per assicurare la funzionalità del ministero dell'Interno, con esse intendendo l'assegnazione di risorse per il rinnovo dei mezzi per la Polizia di Stato ed i vigili del fuoco e, per la sola Polizia di Stato, per gli strumenti e le attrezzature necessari;
    l'articolo 7 dispone che nell'anno 2014 per i comuni maggiormente interessati dalla pressione migratoria le spese connesse sono escluse dal patto di stabilità tenuto conto delle spese sostenute e delle dimensioni demografiche;
    le spese connesse alla pressione migratoria saranno escluse dal patto di stabilità nei limiti complessivi dell'importo commisurato al 50 per cento degli effetti finanziari determinati dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 26 lettera a) dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011 n. 183,

impegna il Governo

ad estendere, attraverso ulteriori iniziative normative, l'applicazione dell'esclusione dal patto di stabilità delle spese connesse alla pressione migratoria anche alle spese sostenute dai comuni citati dall'articolo 7, comma 1, per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati.
9/2616-A/104Mannino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per il contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive, per fronteggiare gli afflussi massicci, per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché misure per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno, con esse intendendo l'assegnazione di risorse per il rinnovo dei mezzi per la Polizia di Stato ed i vigili del fuoco e, per la sola Polizia di Stato, per gli strumenti e le attrezzature necessari;
    l'articolo 7 dispone che nell'anno 2014 per i comuni maggiormente interessati dalla pressione migratoria le spese connesse sono escluse dal patto di stabilità tenuto conto delle spese sostenute e delle dimensioni demografiche;
    le spese connesse alla pressione migratoria saranno escluse dal patto di stabilità nei limiti complessivi dell'importo commisurato al 50 per cento degli effetti finanziari determinati dall'applicazione delle sanzione di cui al comma 26 lettera a) dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011 n. 183,

impegna il Governo

ad estendere, attraverso ulteriori iniziative normative, l'applicazione dell'esclusione dal patto di stabilità delle spese connesse alla pressione migratoria anche alle spese sostenute da tutti i comuni sul territorio nazionale per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati.
9/2616-A/105Del Grosso.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per diversi settori: per il contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive, per fronteggiare gli afflussi massicci, per il riconoscimento della protezione internazionale, per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno – con esse, specificamente, intendendo l'assegnazione di risorse per il rinnovo dei mezzi per la Polizia di Stato ed i vigili del fuoco, per gli strumenti e le attrezzature necessari per la sola Polizia di Stato e, ex novo, la sperimentazione della pistola Taser, introdotta nel corso dell'esame in sede referente;
    l'articolo 8 dispone misure per l'ammodernamento di mezzi, attrezzature e strutture della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
    è necessario dotare il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il Corpo forestale dello Stato di mezzi sempre più idonei a fronteggiare l'emergenza incendi boschivi nel nostro Paese,

impegna il Governo

a porre in essere tutte le iniziative per dotare il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il Corpo forestale dello Stato di mezzi antincendio moderni, anche dotandoli di droni telecomandati per il monitoraggio per l'attività investigativa post incendio.
9/2616-A/106De Rosa.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per diversi settori: per il contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive, per fronteggiare gli afflussi massicci, per il riconoscimento della protezione internazionale, per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno – con esse, specificamente, intendendo l'assegnazione di risorse per il rinnovo dei mezzi per la Polizia di Stato ed i vigili del fuoco, per gli strumenti e le attrezzature necessari per la sola Polizia di Stato e, ex novo, la sperimentazione della pistola Taser, introdotta nel corso dell'esame in sede referente;
    l'articolo 8 dispone misure per l'ammodernamento di mezzi, attrezzature e strutture della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
    è necessario dotare il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il Corpo forestale dello Stato di mezzi sempre più idonei a fronteggiare il rischio idrogeologico nel nostro Paese,

impegna il Governo

a porre in essere tutte le iniziative per dotare il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il Corpo forestale dello Stato di mezzi moderni, anche dotandoli di droni telecomandati per il monitoraggio delle zone a rischio idrogeologico elevato e molto elevato.
9/2616-A/107Zolezzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per diversi settori: per il contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive, per fronteggiare gli afflussi massicci, per il riconoscimento della protezione internazionale, per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno – con esse, specificamente, intendendo l'assegnazione di risorse per il rinnovo dei mezzi per la Polizia di Stato ed i vigili del fuoco, per gli strumenti e le attrezzature necessari per la sola Polizia di Stato e, ex novo, la sperimentazione della pistola Taser, introdotta nel corso dell'esame in sede referente;
    l'articolo 8 dispone misure per l'ammodernamento di mezzi, attrezzature e strutture della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
    è necessario dotare anche il Corpo forestale dello Stato di mezzi sempre più idonei a fronteggiare il fenomeno dell'abusivismo edilizio nel nostro Paese,

impegna il Governo

a porre in essere tutte le iniziative per dotare il Corpo forestale dello Stato di strumenti e tecnologie atte a potenziare la sua capacità di contrasto all'abusivismo edilizio, con particolare riguardo alle attività di polizia idraulico forestale.
9/2616-A/108Vignaroli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto in esame interviene a modificare diversi istituti e strumenti previsti dalla vigente normativa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive; particolare attenzione è attribuita alle manifestazioni calcistiche soprattutto in considerazione di recenti e incresciosi episodi che hanno dimostrato l'inefficienza dei sistemi di gestione di situazioni particolarmente «calde»;
    tuttavia, le prescrizioni disposte dal decreto in esame prevedono l'attribuzione di poteri al Ministro dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, che assumerebbe un ruolo effettivo e non di alta direzione e di coordinamento in materia di sicurezza pubblica attraverso previsioni normative che appaiono in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano in relazione alla sussunzione di incarichi amministrativi spettanti al capo della Polizia e ai Prefetti attribuendosi così all'autorità politica funzioni e attribuzioni gestionali di ordine pubblico e non in materia di emergenze nazionali dove illustre dottrina ritiene ammissibile lo spostamento di competenza,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte alla tempestiva revisione delle disposizioni contenute nel decreto in merito alle nuove incombenze in capo al Ministro dell'interno contenute nel provvedimento in esame.
9/2616-A/109Villarosa.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente decreto si prefigge di garantire una maggior tutela in occasione delle manifestazioni sportive che sempre più spesso si dimostrano luogo e occasione per la reiterazione di comportamenti illeciti gravemente dannosi per la collettività;
    detta tutela deve essere estesa a condotte gravemente lesive della sicurezza di mezzi e personale adibiti al primo soccorso sanitario prestato in occasione di incedenti determinati nei luoghi limitrofi alle sedi di manifestazioni sportive, anche prevedendo adeguati inasprimenti delle pene già esistenti per i reati di danneggiamento e lesioni personali con la possibilità eventuale di considerare detti operatori incaricati di pubblico servizio,

impegna il Governo

ad assumere iniziative legislative di modifica del codice penale con la previsione di aggravanti con riferimento alla fattispecie ipotizzata in premessa.
9/2616-A/110Di Battista.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto in esame interviene a modificare diversi istituti e strumenti previsti dalla vigente normativa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive; particolare attenzione è attribuita alle manifestazioni calcistiche soprattutto in considerazione di recenti e incresciosi episodi che hanno dimostrato l'inefficienza dei sistemi di gestione di situazioni particolarmente «calde»;
    devono ritenersi assimilate a quanto disposto dai divieti previsti dal decreto in esame, in ordine alla esposizione di materiali che, al pari di striscioni, possano esprimere contenuti inneggianti alla violenza, anche scritte che risultino dalla composizione attraverso il contrasto cromatico degli indumenti indossati da coloro che occupano gli spalti,

impegna il Governo

a provvedere alla emanazione di disposizioni normative urgenti che colmino la predetta vacatio con la quale facilmente possono essere eluse le disposizioni con le quali il decreto in esame si prefigge di contrastare manifestazioni incitanti alla violenza o offensive.
9/2616-A/111Della Valle.


   La Camera,
   premesso che:
    il Capo III reca in particolare «Disposizioni per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno»;
    la funzionalità di detto Ministero non può in alcun modo prescindere dall'attribuzione di una giusta retribuzione finalizzata a compensare non solo l'inflazione, ma soprattutto a remunerare il lavoro svolto: ordine pubblico, servizi esterni, mobilità ultraregionale, servizi operativi «su strada»; turni per carenza d'organico, derivante dal blocco del turn over;
    l'articolo 9 comma 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ha introdotto alcune disposizioni che incidono sul trattamento economico anche del personale del Comparto Sicurezza e Difesa (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato, Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Esercito Italiano, Aeronautica Militare, Marina Militare) per gli anni 2011, 2012 e 2013, stabilendo che il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti non può superare il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, compreso quello accessorio;
    la predetta disposizione ha introdotto il cosiddetto «tetto salariale», il quale, in virtù del succitato decreto legislativo, convertito dalla legge n. 111 del 2011, è stato prorogato sino al 31 dicembre 2014;
    in specie, il decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013 ha disposto che si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014 per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica;
    tale disposizione produce un danno al Comparto Sicurezza e Difesa di gran lunga maggiore rispetto al restante pubblico impiego, in quanto la retribuzione di questa categoria è modulata su ben 18 parametri, con la previsione di meccanismi di adeguamento retributivo «agganciati» a progressioni automatiche di carriera. Al riguardo, si sottolinea che, a seguito della norma in commento sono stati congelati i seguenti istituti:
    gli assegni di funzione (emolumento corrisposto al personale interessato in relazione alla qualifica rivestita allorquando maturi 17, 27 e 32 anni di servizio senza demerito);
    il trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio, compresa quella nella qualifica senza demerito (trattamento corrisposto al personale direttivo e dirigente quando matura 13 e 13 anni o 23 e 25 anni di anzianità nel ruolo senza demerito);
    gli incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni (trattamento economico – parametro superiore corrisposto al personale quando matura una determinata anzianità nella qualifica: es. ispettore capo dopo 10 anni di servizio nella qualifica); indennità operative non connesse a progressioni di carriera (indennità operativa corrisposta al personale quando matura una determina anzianità di servizio nella qualifica, es. indennità di volo da sovrintendente + 15 anni a sovrintendente + 18 anni di servizio);
    le progressioni di carriera comunque denominate (incremento retributivo derivante dalla promozione alla qualifica superiore, compresa quella per merito straordinario e quella conferita il giorno precedente alla cessazione dal servizio);
    le classi e gli scatti di stipendio (incremento stipendiale corrisposto ogni due anni di servizio al personale dirigente e a quello direttivo con trattamento dirigenziale);
    l'applicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo di cui all'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (incremento annuale del trattamento economico a favore del personale dirigente e del personale direttivo con trattamento economico dirigenziale, disposto in relazione all'aumento medio delle retribuzioni nel pubblico impiego rilevato ogni anno dall'ISTAT);
    la scelta, di colmare il gap economico, con la previsione degli assegni una tantum non ha sanato il penalizzante effetto retributivo derivante dal blocco stipendiale, posto che l'entità degli indicati assegni per l'anno 2012 (previsti dal decreto del Ministro dell'interno del 21 novembre 2012, adottato in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2001), è del tutto risibile, poiché ammonta al 46 per cento di ciò che sarebbe spettato in assenza di congelamento retributivo;
    nell'anno 2013 i suddetti assegni una tantum hanno assicurato la copertura del solo 17 per cento di ciò che sarebbe spettato, senza considerare che tali emolumenti non sono utili né ai fini dell'indennità di buonuscita, né ai fini pensionistici;
    l'articolo 19 della legge n. 183 del 2010 ha riconosciuto la Specificità del Comparto sicurezza e difesa, compreso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in relazione alle peculiarità delle funzioni svolte dai relativi operatori;
    la proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali aggiunge ulteriori penalizzazioni al suddetto personale, che ottiene in via differita la liquidazione di straordinari, indennità operative e di specialità, nonché degli emolumenti legati alla necessità di fronteggiare eventi estemporanei, quali manifestazioni e atti di violenza che spesso si determinano negli stadi,

impegna il Governo:

   a porre in essere tutte le iniziative dirette a consentire un rapido avvio, nell'anno 2015, ad una sessione negoziale presso l'ARAN, al fine di definire le procedure contrattuali e negoziali per il riconoscimento della parte economica delle progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree disposte negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico;
   a prevedere, nell'ambito dello stanziamento delle risorse di bilancio per il 2015, un'adeguata copertura finanziaria, finalizzata ai rinnovi contrattuali e retributivi del Comparto in parola.
9/2616-A/112Ciprini.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo è intervenuto con il presente decreto-legge ad adottare norme in materia di rimedi in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno;
    il comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge in esame, inasprisce le pene previste e punite dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
    con gli articoli 2 e 4, comma 3, lettera b), vengono ampliate le categorie dei potenziali destinatari del c.d. D.A.SPO (il provvedimento con cui il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi nei quali si svolgono manifestazioni sportive), aumentando la durata del provvedimento di divieto in relazione a recidivi ed a responsabili di episodi di violenza di gruppo;
    viene inoltre previsto che, decorsi almeno tre anni dalla cessazione del DASPO, l'interessato possa chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli da esso determinati;
    con l'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), viene esteso l'ambito di applicazione del divieto, per le società sportive, di corrispondere una serie di benefici a determinate categorie di soggetti. Vengono inoltre specificati i casi in cui è fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni calcistiche di vendere o distribuire titoli di accesso;
    con l'articolo 4, comma 1, lettera a), si prevede che il Ministro dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, possa disporre il divieto di apertura del settore ospiti degli stadi di calcio in relazione ad un pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;
    con l'articolo 4, comma 3, lettera a), si prevede che le procedure amministrative semplificate si applichino anche alle misure di adeguamento degli impianti per la loro riqualificazione, nonché per la segmentazione dei settori e l'abbattimento delle barriere,

impegna il Governo

ad assicurare nell'ambito di questo programma iniziative idonee a prevenire ogni forma di razzismo religioso, etnico o in qualsiasi altro modo si manifesti in occasione di incontri sportivi.
9/2616-A/113Spessotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo è intervenuto con il presente decreto-legge ad adottare norme in materia di rimedi in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno;
    il comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge in esame, inasprisce le pene previste e punite dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
    con gli articoli 2 e 4, comma 3, lettera b), vengono ampliate le categorie dei potenziali destinatari del c.d. D.A.SPO (il provvedimento con cui il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi nei quali si svolgono manifestazioni sportive), aumentando la durata del provvedimento di divieto in relazione a recidivi ed a responsabili di episodi di violenza di gruppo;
    viene inoltre previsto che, decorsi almeno tre anni dalla cessazione del DASPO, l'interessato possa chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli da esso determinati;
    con l'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), viene esteso l'ambito di applicazione del divieto, per le società sportive, di corrispondere una serie di benefici a determinate categorie di soggetti. Vengono inoltre specificati i casi in cui è fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni calcistiche di vendere o distribuire titoli di accesso;
    con l'articolo 4, comma 1, lettera a), si prevede che il Ministro dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, possa disporre il divieto di apertura del settore ospiti degli stadi di calcio in relazione ad un pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;
    con l'articolo 4, comma 3, lettera a), si prevede che le procedure amministrative semplificate si applichino anche alle misure di adeguamento degli impianti per la loro riqualificazione, nonché per la segmentazione dei settori e l'abbattimento delle barriere,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative, volte a prevedere, eventualmente anche nell'ambito della prossima sessione di bilancio, risorse in favore degli enti locali, allo scopo di aumentare le risorse in favore di programmi di recupero sociale e incentivare azioni rivolte ai giovani che si avvicinano allo sport.
9/2616-A/114Lupo.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo è intervenuto con il presente decreto-legge ad adottare norme in materia di rimedi in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno;
    il comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge in esame, inasprisce le pene previste e punite dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
    con gli articoli 2 e 4, comma 3, lettera b), vengono ampliate le categorie dei potenziali destinatari del c.d. D.A.SPO (il provvedimento con cui il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi nei quali si svolgono manifestazioni sportive), aumentando la durata del provvedimento di divieto in relazione a recidivi ed a responsabili di episodi di violenza di gruppo;
    viene inoltre previsto che, decorsi almeno tre anni dalla cessazione del DASPO, l'interessato possa chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli da esso determinati;
    con l'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), viene esteso l'ambito di applicazione del divieto, per le società sportive, di corrispondere una serie di benefici a determinate categorie di soggetti. Vengono inoltre specificati i casi in cui è fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni calcistiche di vendere o distribuire titoli di accesso;
    con l'articolo 4, comma 1, lettera a), si prevede che il Ministro dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, possa disporre il divieto di apertura del settore ospiti degli stadi di calcio in relazione ad un pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;
    con l'articolo 4, comma 3, lettera a), si prevede che le procedure amministrative semplificate si applichino anche alle misure di adeguamento degli impianti per la loro riqualificazione, nonché per la segmentazione dei settori e l'abbattimento delle barriere,

impegna il Governo

a prevedere, in sede di attuazione, con decreto del Ministero dell'Interno, l'obbligo di riferire annualmente al Parlamento dell'attività svolta dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, al fine di rendere partecipe l'attività parlamentare del monitoraggio sul fenomeno delle violenze nelle competizioni sportive, dell'impatto delle modifiche legislative adottate e delle misure di contrasto da assumere.
9/2616-A/115Marzana.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo è intervenuto con il presente decreto-legge ad adottare norme in materia di rimedi in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno;
    il comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge in esame, inasprisce le pene previste e punite dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
    con gli articoli 2 e 4, comma 3, lettera b), vengono ampliate le categorie dei potenziali destinatari del c.d. D.A.SPO (il provvedimento con cui il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi nei quali si svolgono manifestazioni sportive), aumentando la durata del provvedimento di divieto in relazione a recidivi ed a responsabili di episodi di violenza di gruppo;
    viene inoltre previsto che, decorsi almeno tre anni dalla cessazione del DASPO, l'interessato possa chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli da esso determinati;
    con l'articolo 3, comma 1 , lettere b) e c), viene esteso l'ambito di applicazione del divieto, per le società sportive, di corrispondere una serie di benefici a determinate categorie di soggetti. Vengono inoltre specificati i casi in cui è fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni calcistiche di vendere o distribuire titoli di accesso;
    con l'articolo 4, comma 1, lettera a), si prevede che il Ministro dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, possa disporre il divieto di apertura del settore ospiti degli stadi di calcio in relazione ad un pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;
    con l'articolo 4, comma 3, lettera a), si prevede che le procedure amministrative semplificate si applichino anche alle misure di adeguamento degli impianti per la loro riqualificazione, nonché per la segmentazione dei settori e l'abbattimento delle barriere,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative, volte a prevedere, eventualmente anche nell'ambito della prossima sessione di bilancio, risorse aggiuntive in relazione ai maggiori oneri derivanti dall'impiego delle forze dell'ordine preposte alla tutela della sicurezza dello stadio.
9/2616-A/116Fraccaro.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo è intervenuto con il presente decreto-legge ad adottare norme in materia di rimedi in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno;
    il comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge in esame, inasprisce le pene previste e punite dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
    con gli articoli 2 e 4, comma 3, lettera b), vengono ampliate le categorie dei potenziali destinatari del c.d. D.A.SPO (il provvedimento con cui il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi nei quali si svolgono manifestazioni sportive), aumentando la durata del provvedimento di divieto in relazione a recidivi ed a responsabili di episodi di violenza di gruppo;
    viene inoltre previsto che, decorsi almeno tre anni dalla cessazione del DASPO, l'interessato possa chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli da esso determinati;
    con l'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), viene esteso l'ambito di applicazione del divieto, per le società sportive, di corrispondere una serie di benefici a determinate categorie di soggetti. Vengono inoltre specificati i casi in cui è fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni calcistiche di vendere o distribuire titoli di accesso;
    con l'articolo 4, comma 1, lettera a), si prevede che il Ministro dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, possa disporre il divieto di apertura del settore ospiti degli stadi di calcio in relazione ad un pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;
    con l'articolo 4, comma 3, lettera a), si prevede che le procedure amministrative semplificate si applichino anche alle misure di adeguamento degli impianti per la loro riqualificazione, nonché per la segmentazione dei settori e l'abbattimento delle barriere,

impegna il Governo

a prevedere successivi interventi legislativi volti a promuovere politiche di intervento sociale in capo a Stato, regioni ed enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, al fine di recuperare le situazioni giovanili a rischio di violenza.
9/2616-A/117Sarti.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo è intervenuto con il presente decreto-legge ad adottare norme in materia di rimedi in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno;
    il comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge in esame, inasprisce le pene previste e punite dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
    con gli articoli 2 e 4, comma 3, lettera b), vengono ampliate le categorie dei potenziali destinatari del c.d. D.A.SPO (il provvedimento con cui il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi nei quali si svolgono manifestazioni sportive), aumentando la durata del provvedimento di divieto in relazione a recidivi ed a responsabili di episodi di violenza di gruppo;
    viene inoltre previsto che, decorsi almeno tre anni dalla cessazione del DASPO, l'interessato possa chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli da esso determinati;
    con l'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), viene esteso l'ambito di applicazione del divieto, per le società sportive, di corrispondere una serie di benefici a determinate categorie di soggetti. Vengono inoltre specificati i casi in cui è fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni calcistiche di vendere o distribuire titoli di accesso;
    con l'articolo 4, comma 1, lettera a), si prevede che il Ministro dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, possa disporre il divieto di apertura del settore ospiti degli stadi di calcio in relazione ad un pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;
    con l'articolo 4, comma 3, lettera a), si prevede che le procedure amministrative semplificate si applichino anche alle misure di adeguamento degli impianti per la loro riqualificazione, nonché per la segmentazione dei settori e l'abbattimento delle barriere,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative, volte a prevedere, eventualmente anche nell'ambito della prossima sessione di bilancio, risorse per finanziare un Fondo in favore delle vittime di reati delle violenze in occasione delle manifestazioni sportive.
9/2616-A/118Grillo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per il contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive, per fronteggiare gli afflussi massicci, per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché misure per assicurare la funzionalità del ministero dell'Interno, con esse intendendo l'assegnazione di risorse per il rinnovo dei mezzi per la Polizia di Stato ed i vigili del fuoco e, per la sola Polizia di Stato, per gli strumenti e le attrezzature necessari;
    l'articolo 6, comma 2, crea un nuovo fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale a cui sono destinati, per il 2014, 62,7 milioni di euro; a tale finalità erano già stati destinati 190 milioni di euro nel 2013, appostati nel Fondo nazionale per l'accoglienza, da ripartire tenendo anche conto delle esigenze connesse all'accoglienza sul territorio nazionale di donne straniere in stato di gravidanza,

impegna il Governo

nell'ambito della ripartizione di cui all'articolo 6, comma 2, a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a dare priorità alle finalità previste dall'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
9/2616-A/119Currò.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per il contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive, per fronteggiare gli afflussi massicci, per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché misure per assicurare la funzionalità del ministero dell'Interno, con esse intendendo l'assegnazione di risorse per il rinnovo dei mezzi per la Polizia di Stato ed i vigili del fuoco e, per la sola Polizia di Stato, per gli strumenti e le attrezzature necessari;
    l'articolo 5 comma 1 lettera b-bis prevede che i componenti effettivi e supplenti delle Commissioni territoriali partecipino a un corso di formazione iniziale e a periodici corsi di aggiornamento organizzati dalla Commissione nazionale;
    all'articolo 5 comma 1 lettera b-bis si prevede che i corsi di formazione siano effettuati anche in collaborazione con l'Acnur e con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo,

impegna il Governo

a coinvolgere nei corsi di formazione previsti per i componenti effettivi e supplenti delle Commissioni territoriali, oltre che l'Acnur anche altri enti di tutela di diritti umani.
9/2616-A/120Corda.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per il contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive, per fronteggiare gli afflussi massicci, per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché misure per assicurare la funzionalità del ministero dell'interno, con esse intendendo l'assegnazione di risorse per il rinnovo dei mezzi per la Polizia di Stato ed i vigili del fuoco e, per la sola Polizia di Stato, per gli strumenti e le attrezzature necessari;
    l'articolo 5 comma 1 lettera b-bis prevede che i componenti effettivi e supplenti delle Commissioni territoriali partecipino a un corso di formazione iniziale e a periodici corsi di aggiornamento organizzati dalla Commissione nazionale;
    all'articolo 5 comma 1 lettera b-bis si prevede che i corsi di formazione siano effettuati anche in collaborazione con l'Acnur e con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo,

impegna il Governo

a garantire che i successivi corsi di aggiornamento per i componenti effettivi e supplenti delle Commissioni territoriali si svolgano con cadenza almeno semestrale a partire dalla data di effettuazione del corso di formazione iniziale.
9/2616-A/121Colonnese, Nesci.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per il contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive, per fronteggiare gli afflussi massicci, per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché misure per assicurare la funzionalità del ministero dell'Interno, con esse intendendo l'assegnazione di risorse per il rinnovo dei mezzi per la Polizia di Stato ed i vigili del fuoco e, per la sola Polizia di Stato, per gli strumenti e le attrezzature necessari;
    l'articolo 5 comma 1 lettera b-bis prevede che i componenti effettivi e supplenti delle Commissioni territoriali partecipino a un corso di formazione iniziale e a periodici corsi di aggiornamento organizzati dalla Commissione nazionale;
    all'articolo 5 comma 1 lettera b-bis si prevede che i corsi di formazione siano effettuati anche in collaborazione con l'Acnur e con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo,

impegna il Governo

a garantire che il corso iniziale per i componenti effettivi e supplenti delle Commissioni territoriali sia svolto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.
9/2616-A/122Chimienti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per il contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive, per fronteggiare gli afflussi massicci, per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché misure per assicurare la funzionalità del ministero dell'Interno, con esse intendendo l'assegnazione di risorse per il rinnovo dei mezzi per la Polizia di Stato ed i vigili del fuoco e, per la sola Polizia di Stato, per gli strumenti e le attrezzature necessari;
    l'articolo 5 lettera a) punto 3 prevede che le sezioni possono essere istituite fino ad un numero massimo di trenta per l'intero territorio nazionale e si dispone che la funzione di presidente delle sezioni o di alcune di esse sia svolta in via esclusiva,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere prioritariamente che la funzione di presidente sia svolta per ogni singola sezione e non per alcune di esse.
9/2616-A/123Cecconi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per il contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive, per fronteggiare gli afflussi massicci, per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché misure per assicurare la funzionalità del ministero dell'interno, con esse intendendo l'assegnazione di risorse per il rinnovo dei mezzi per la Polizia di Stato ed i vigili del fuoco e, per la sola Polizia di Stato, per gli strumenti e le attrezzature necessari;
    l'articolo 6, comma 2, crea un nuovo fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale a cui sono destinati, per il 2014, 62,7 milioni di euro; a tale finalità erano già stati destinati 190 milioni di euro nel 2013, appostati nel Fondo nazionale per l'accoglienza, da ripartire tenendo anche conto delle esigenze connesse all'accoglienza sul territorio nazionale di donne straniere in stato di gravidanza,

impegna il Governo

a ripartire con tempestività le risorse del Fondo istituito dall'articolo 6, comma 2, per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri ad esso destinate in modo che possano essere effettivamente utilizzate, in modo da evitare quanto verificatosi per il Fondo di 190 milioni di euro, le cui risorse, stabilite ed assegnate con provvedimento d'urgenza, sono state ripartite con un anno di ritardo.
9/2616-A/124Castelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per diversi settori: per il contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive, per fronteggiare gli afflussi massicci, per il riconoscimento della protezione internazionale, per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno – con esse, specificamente, intendendo l'assegnazione di risorse per il rinnovo dei mezzi per la Polizia di Stato ed i vigili del fuoco, per gli strumenti e le attrezzature necessari per la sola Polizia di Stato e, ex novo, la sperimentazione della pistola Taser, introdotta nel corso dell'esame in sede referente;
    in ordine alla necessità di dotare le forze di polizia di nuovi strumenti, efficaci per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e utili a difesa e a protezione dei loro stessi diritti – tra i quali, ad avviso del firmatario del presente atto di indirizzo, non è possibile annoverare l'introduzione sperimentale della deprecabile pistola Taser;
    a fronte dell'avviata sperimentazione delle mini-telecamere che gli agenti in tenuta anti sommossa applicano al gilet tattico attivandole in base alle indicazioni del funzionario della piazza al fine di individuare e filmare i manifestanti, resta completamente disattesa la necessità dell'introduzione di un codice identificativo per gli agenti in funzione di ordine pubblico;
    in diversi casi – i più eclatanti e noti nel nostro Paese riguardano i fatti della scuola Diaz e del carcere genovese di Bolzaneto durante lo svolgimento a Genova del G8 del 2001 – non è stato infatti possibile individuare i responsabili di violenze e torture nei confronti di manifestanti e detenuti,

impegna il Governo

ad adottare nuovi provvedimenti tesi ad introdurre norme in materia di impiego dell'uniforme e di identificabilità del personale delle Forze di polizia impiegato in servizi di ordine pubblico, in particolare istituendo l'obbligo generale per tutto il personale delle Forze di polizia di indossare le prescritte uniformi, stabilendo che sulle stesse siano apposti elementi cifrati visibili a distanza che consentano l'immediata identificazione dello stesso personale.
9/2616-A/125Rizzo.


   La Camera,
   premesso che:
    il Capo I del decreto contiene disposizioni urgenti in materia di contrasto di fenomeni di illegalità e violenza che possono manifestarsi in occasione di competizioni sportive;
    si pone con urgenza l'esigenza di un adeguato coordinamento con le competenti autorità degli stati esteri interessati,

impegna il Governo

ad assumere immediate iniziative volte a realizzare il coordinamento di cui in premessa con particolare riguardo alle autorità della Grecia.
9/2616-A/126Vallascas.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per diversi settori: per il contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive, per fronteggiare gli afflussi massicci, per il riconoscimento della protezione internazionale, per assicurare la funzionalità del ministero dell'Interno – con esse, specificamente, intendendo l'assegnazione di risorse per il rinnovo dei mezzi per la Polizia di Stato ed i vigili del fuoco, per gli strumenti e le attrezzature necessari per la sola Polizia di Stato e, ex novo, la sperimentazione della pistola Taser, introdotta nel corso dell'esame in sede referente;
    in ordine all'esigenza di reperire risorse per la funzionalità del ministero dell'Interno da destinare alle forze della pubblica sicurezza,

impegna il Governo

ad adottare, attraverso ulteriori iniziative normative, le misure necessarie affinché le risorse assegnate dal provvedimento in esame non ripartite o spese nei termini ivi indicati siano riassegnate al bilancio dello Stato per essere riassegnate al dicastero dell'Interno con la finalità di concorrere in quota parte alla copertura degli oneri finanziari relativi al pagamento degli assegni funzionali di cui all'articolo 6 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, consentendone il pagamento per l'anno 2015.
9/2616-A/127Dieni.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo è intervenuto con il presente decreto-legge ad adottare norme in materia di rimedi in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno;
    il comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge in esame, inasprisce le pene previste e punite dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
    con gli articoli 2 e 4, comma 3, lettera b), vengono ampliate le categorie dei potenziali destinatari del c.d. D.A.SPO (il provvedimento con cui il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi nei quali si svolgono manifestazioni sportive), aumentando la durata del provvedimento di divieto in relazione a recidivi ed a responsabili di episodi di violenza di gruppo;
    viene inoltre previsto che, decorsi almeno tre anni dalla cessazione del DASPO, l'interessato possa chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli da esso determinati;
    con l'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), viene esteso l'ambito di applicazione del divieto, per le società sportive, di corrispondere una serie di benefici a determinate categorie di soggetti. Vengono inoltre specificati i casi in cui è fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni calcistiche di vendere o distribuire titoli di accesso;
    con l'articolo 4, comma 1, lettera a), si prevede che il Ministro dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, possa disporre il divieto di apertura del settore ospiti degli stadi di calcio in relazione ad un pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;
    con l'articolo 4, comma 3, lettera a), si prevede che le procedure amministrative semplificate si applichino anche alle misure di adeguamento degli impianti per la loro riqualificazione, nonché per la segmentazione dei settori e l'abbattimento delle barriere,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevederne il superamento e aprire un tavolo tra Ministero dell'interno, società di calcio, enti locali e tifoserie, per rivedere gli strumenti idonei a garantire una efficace gestione dell'ordine pubblico all'interno e fuori degli stadi di calcio.
9/2616-A/128Fico.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo è intervenuto con il presente decreto-legge ad adottare norme in materia di rimedi in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno;
    il comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge in esame, inasprisce le pene previste e punite dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
    con gli articoli 2 e 4, comma 3, lettera b), vengono ampliate le categorie dei potenziali destinatari del c.d. D.A.SPO (il provvedimento con cui il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi nei quali si svolgono manifestazioni sportive), aumentando la durata del provvedimento di divieto in relazione a recidivi ed a responsabili di episodi di violenza di gruppo;
    viene inoltre previsto che, decorsi almeno tre anni dalla cessazione del DASPO, l'interessato possa chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli da esso determinati;
    con l'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), viene esteso l'ambito di applicazione del divieto, per le società sportive, di corrispondere una serie di benefici a determinate categorie di soggetti. Vengono inoltre specificati i casi in cui è fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni calcistiche di vendere o distribuire titoli di accesso;
    con l'articolo 4, comma 1, lettera a), si prevede che il Ministro dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, possa disporre il divieto di apertura del settore ospiti degli stadi di calcio in relazione ad un pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;
    con l'articolo 4, comma 3, lettera a), si prevede che le procedure amministrative semplificate si applichino anche alle misure di adeguamento degli impianti per la loro riqualificazione, nonché per la segmentazione dei settori e l'abbattimento delle barriere,

impegna il Governo

a valutare l'iniziativa di un maggior impiego di telecamere che riprendano costantemente le tribune e gli spalti.
9/2616-A/129Ruocco.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo è intervenuto con il presente decreto-legge ad adottare norme in materia di rimedi in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno;
    il comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge in esame, inasprisce le pene previste e punite dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
    con gli articoli 2 e 4, comma 3, lettera b), vengono ampliate le categorie dei potenziali destinatari del c.d. D.A.SPO (il provvedimento con cui il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi nei quali si svolgono manifestazioni sportive), aumentando la durata del provvedimento di divieto in relazione a recidivi ed a responsabili di episodi di violenza di gruppo;
    viene inoltre previsto che, decorsi almeno tre anni dalla cessazione del DASPO, l'interessato possa chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli da esso determinati;
    con l'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), viene esteso l'ambito di applicazione del divieto, per le società sportive, di corrispondere una serie di benefici a determinate categorie di soggetti. Vengono inoltre specificati i casi in cui è fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni calcistiche di vendere o distribuire titoli di accesso;
    con l'articolo 4, comma 1, lettera a), si prevede che il Ministro dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, possa disporre il divieto di apertura del settore ospiti degli stadi di calcio in relazione ad un pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;
    con l'articolo 4, comma 3, lettera a), si prevede che le procedure amministrative semplificate si applichino anche alle misure di adeguamento degli impianti per la loro riqualificazione, nonché per la segmentazione dei settori e l'abbattimento delle barriere,

impegna il Governo

a prevedere opportuni finanziamenti per un serio ed efficace programma di iniziative e di sensibilizzazione tra i giovani sul tema della violenza negli stadi e sul ruolo dello sport nella nostra società.
9/2616-A/130Terzoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo è intervenuto con il presente decreto-legge ad adottare norme in materia di rimedi in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno;
    il comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge in esame, inasprisce le pene previste e punite dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
    con gli articoli 2 e 4, comma 3, lettera b), vengono ampliate le categorie dei potenziali destinatari del c.d. DASPO (il provvedimento con cui il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi nei quali si svolgono manifestazioni sportive), aumentando la durata del provvedimento di divieto in relazione a recidivi ed a responsabili di episodi di violenza di gruppo;
    viene inoltre previsto che, decorsi almeno tre anni dalla cessazione del DASPO, l'interessato possa chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli da esso determinati;
    con l'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), viene esteso l'ambito di applicazione del divieto, per le società sportive, di corrispondere una serie di benefici a determinate categorie di soggetti. Vengono inoltre specificati i casi in cui è fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni calcistiche di vendere o distribuire titoli di accesso;
    con l'articolo 4, comma 1, lettera a), si prevede che il Ministro dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, possa disporre il divieto di apertura del settore ospiti degli stadi di calcio in relazione ad un pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;
    con l'articolo 4, comma 3, lettera a), si prevede che le procedure amministrative semplificate, si applichino anche alle misure di adeguamento degli impianti per la loro riqualificazione, nonché per la segmentazione dei settori e l'abbattimento delle barriere,

impegna il Governo

ad aprire un tavolo di confronto con le società sportive, le tifoserie e gli enti locali per valutare gli strumenti più idonei atti a fronteggiare la violenza negli stadi.
9/2616-A/131Sorial.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo è intervenuto con il presente decreto-legge ad adottare norme in materia di rimedi in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno;
    il comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge in esame, inasprisce le pene previste e punite dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
    con gli articoli 2 e 4, comma 3, lettera b), vengono ampliate le categorie dei potenziali destinatari del c.d. DASPO (il provvedimento con cui il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi nei quali si svolgono manifestazioni sportive), aumentando la durata del provvedimento di divieto in relazione a recidivi ed a responsabili di episodi di violenza di gruppo;
    viene inoltre previsto che, decorsi almeno tre anni dalla cessazione del DASPO, l'interessato possa chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli da esso determinati;
    il susseguirsi di episodi di violenza, sia individuale sia collettiva, consumati in occasione dello svolgimento di manifestazione sportive negli stadi, ha messo in evidenza nel recente passato la necessità di intervenire ulteriormente, vista l'insufficienza della strumentazione normativa di cui lo Stato si era dotato per la prevenzione e la repressione di tali fenomeni;
    le misure previste dal provvedimento in esame appalesano che la strada intrapresa dal Governo è quella di ampliare l'apparato repressivo dello Stato anziché predisporre interventi organici e strutturati al fine di prevenire tali fenomeni criminosi legati alle competizioni sportive;
    negli ultimi anni il quadro giuridico è stato contraddistinto da interventi repressivi di ordine amministrativo e giudiziario, che non sembra abbiano prodotto una sensibile diminuzione del fenomeno;
    si assiste ad una crescente escalation della violenza rispetto alla quale il Governo, nonostante abbia adottato alcune misure di carattere prevalentemente repressivo e molto parziali, come nel caso del decreto-legge in esame, non ha trovato, neanche con l'aiuto delle disposizioni di legge vigenti, alcun tipo di rimedio,

impegna il Governo

ad adottare una politica di progettazione riguardo al tema della sicurezza negli stadi e ad impegnarsi a disciplinare la materia con una legge di carattere organico.
9/2616-A/132Toninelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per il contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive, per fronteggiare gli afflussi massicci, per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché misure per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno, con esse intendendo l'assegnazione di risorse per il rinnovo dei mezzi per la Polizia di Stato ed i vigili del fuoco e, per la sola Polizia di Stato, per gli strumenti e le attrezzature necessari;
    l'articolo 7 dispone che nell'anno 2014 per i comuni maggiormente interessati dalla pressione migratoria le spese connesse sono escluse dal patto di stabilità tenuto conto delle spese sostenute e delle dimensioni demografiche;
    le spese connesse alla pressione migratoria saranno escluse dal patto di stabilità nei limiti complessivi dell'importo commisurato al 50 per cento degli effetti finanziari determinati dall'applicazione delle sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle norme richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad elevare all'80 per cento l'importo commisurato dall'applicazione di cui al comma 26, lettera a) dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011 n. 183.
9/2616-A/133Dall'Osso.


   La Camera,
   premesso che:
    in data 11 settembre 2014 ha aperto il sito di scommesse sportive on-line GAZZABET;
    i giornalisti del CDR della Gazzetta dello Sport per giorni, in segno di protesta per la perdita della loro credibilità, non hanno firmato i loro articoli;
    gli stessi giornalisti hanno acquistato una pagina di un quotidiano concorrente paventando che una sola parola scritta in più o in meno sul loro giornale possa influenzare l'andamento delle quote;
    anche il CDR del Corriere della Sera ha ribadito la totale contrarietà dei giornalisti di RCS Mediagroup alla iniziativa imprenditoriale portata a termine dall'A.D. Pietro Scott Jovane;
    il suddetto sito è di proprietà di RCS Mediagroup;
    fra i proprietari di RCS Mediagroup vi sono il Gruppo Agnelli con il 16,374 per cento anche proprietario della squadra di calcio della Juventus; Diego Della Valle con il 7,325 per cento anche proprietario della Fiorentina calcio; Urbano Cairo con il 3,669 per cento anche proprietario del Torino calcio; e che con partecipazioni più diluite troviamo Silvio Berlusconi anche proprietario del Milan calcio e Gianmarco Moratti, azionista di minoranza dell'Inter;
    ciò configura un grave conflitto di interessi, sia generale in quanto gli stessi soggetti si trovano ad essere proprietari dei due quotidiani più letti nel paese, delle più importanti squadre di calcio e di una agenzia di scommesse che inevitabilmente propone quote sulle partite di calcio in cui sono coinvolte le loro stesse società sportive, sia «particulare» in quanto nulla e nessuno può garantire la regolarità dello svolgimento del massimo campionato di calcio;
    constatato il vuoto normativo in materia di conflitto di interessi nell'ambito della regolamentazione delle scommesse sportive,

impegna il Governo

ad inserire in provvedimenti successivi una modifica alla legge 13 dicembre 1989, n. 401 con la quale si preveda che i titolari di concessioni governative in materia di scommesse sportive non possono essere proprietari di quote anche minoritarie, di società sportive riconosciute dal Coni, dall'Unire o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato.
9/2616-A/134Baroni.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative per accelerare il processo di realizzazione delle riforme legislative attraverso una rapida emanazione dei decreti e dei regolamenti attuativi – 3-01071

   DORINA BIANCHI e BERNARDO. Al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. — Per sapere – premesso che:
   il procedimento legislativo, per una sua completa attuazione, rimanda spesso alla definizione di appositi decreti o regolamenti attuativi;
   ad oggi sono numerosi i provvedimenti attuativi non ancora definiti;
   molti di questi riguardano, peraltro, temi delicati ed importantissimi direttamente collegati allo sviluppo ed alla crescita economico-sociale del Paese;
   da notizie riportate dalla stampa, infatti, al 17 settembre 2014, il tasso di attuazione dei provvedimenti da adottare che risalgono al Governo Monti sono fermi al 64,5 per cento, mentre, per quanto concerne il Governo Letta, risultano del 39,3 per cento –:
   cosa il Governo abbia fatto o intenda fare per accelerare il processo di realizzazione delle riforme approvate dal Parlamento attraverso una rapida emanazione dei decreti e dei regolamenti attuativi.
(3-01071)


Problematiche riguardanti l'applicazione del «codice antimafia» con riferimento alla realizzazione della parte transfrontaliera della nuova linea ad alta velocità Torino-Lione – 3-01072

   DELLA VALLE, CASTELLI e DADONE. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   la legge 23 aprile 2014, n. 71, riporta la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012;
   il terzo comma dell'accordo di cui al primo punto sostiene che lo stesso testo «non ha come oggetto di permettere l'avvio dei lavori definitivi della parte comune italo-francese, che richiederà l'approvazione di un protocollo addizionale separato, tenendo conto in particolare della partecipazione definitiva dell'Unione europea al progetto»;
   ad oggi non sono note informazioni rispetto alla partecipazione definitiva dell'Unione europea di cui al secondo punto;
   all'articolo 6, comma 5, del trattato di cui al primo punto si legge «per quanto concerne le condizioni di aggiudicazione dei contratti relativi all'esecuzione dei lavori, alle forniture e ai servizi necessari alla realizzazione delle proprie missioni legate alla progettazione, realizzazione, esercizio della parte transfrontaliera dell'opera, il promotore pubblico è tenuto all'osservanza della Costituzione francese oltre che delle direttive comunitarie. Si disapplicano le norme di diritto nazionale nel caso in cui quest'ultimo si rivelasse contrario o incompatibile o più restrittivo rispetto alla normativa indicata. Il promotore pubblico può mettere in atto procedure di diritto nazionale»;
   l'ordinamento francese non contempla un «codice antimafia»;
   recenti dichiarazioni del Ministro interrogato e del Ministro Alfano lasciano intendere che il Governo non abbia ancora trovato una soluzione a questo problema;
   già nel settembre 2013 i deputati Castelli e Della Valle e i senatori Scibona e Airola avevano segnalato all'allora procuratore capo della procura di Torino, dottor Giancarlo Caselli, la questione di cui ai punti precedenti;
   già in fase di discussione della legge 23 aprile 2014, n. 71, il MoVimento 5 Stelle alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica aveva segnalato ripetutamente la gravità della situazione;
   numerosi episodi legati alla criminalità organizzata interessata alle grandi opere sono stati registrati negli ultimi anni, come dai punti successivi;
   nel processo «Minotauro», che ha portato a cinquanta condanne in appello il 5 dicembre 2013, si sottolinea come la ’ndrangheta in Piemonte non possa ritenersi solo un insieme di locali o cosche ma abbia una struttura unitaria; il processo «Minotauro» vede coinvolti, tra gli altri, imprenditori ed esponenti politici locali in maniera bipartisan;
   il processo «Minotauro» ha rivelato esplicite corrispondenze tra organizzazioni di stampo mafioso e lavori per l'alta velocità al Nord attraverso l'arresto del mafioso Pietro Pipicella;
   già il 6 settembre 2011, Roberto Gaullo, pubblicò sul suo blog su Il Sole 24 ore, l'articolo «Tav Lione-Torino e ’ndrangheta piemontese: l'operazione Minotauro scopre che i binari sono paralleli», con il quale mise in evidenza le corrispondenze tra cosche locali e percorso della nuova linea Torino-Lione;
   il 1o luglio 2014, Giovanni Tizian de L'espresso, con l'articolo «In Val di Susa una ’ndrangheta ad alta velocità», ha spiegato collusioni e interessi di alcune imprese e mafia nell'ambito dei lavori per la nuova linea Torino-Lione in Valsusa;
   nell'ottobre 2012 Claudio e Roberto Martina furono condannati per reato in concorso in bancarotta fraudolenta per avere distratto 1,2 milioni di euro dalle casse delle Martina s.r.l., società che partecipava ai lavori per il tunnel geognostico della Maddalena di Chiomonte (Torino) per la nuova linea Torino-Lione, prima del fallimento;
   Italcoge s.p.a., di proprietà della famiglia Lazzaro, fu incaricata della realizzazione della recinzione del cantiere del tunnel geognostico della Maddalena di Chiomonte (Torino) per la nuova linea Torino-Lione, fallendo il 2 agosto 2011 a causa del mancato pagamento di fornitori e dipendenti; a seguito del fallimento di Italcoge s.p.a., Ferdinando Lazzaro fonda Italcostruzioni s.r.l. e prosegue i lavori per il tunnel geognostico della Maddalena di Chiomonte (Torino) per la nuova linea Torino-Lione;
   alcuni membri della famiglia Lazzaro vennero indagati per fatture false nel 1993 e per truffa aggravata nel 2005; Ferdinando Lazzaro venne, tra l'altro, arrestato nel 2002 nell'ambito di un'inchiesta su un cartello che gestiva i lavori pubblici del comune di Torino relativi alla pavimentazione stradale;
   Bruno Iaria era un dipendente di Italcoge s.p.a., membro della ’ndrangheta e capo della cosca locale di Courgnè;
   nell'ambito di una recentissima inchiesta, denominata «San Michele» sulla ’ndrangheta in Piemonte, i carabinieri del Ros, su disposizione dalla direzione distrettuale antimafia di Torino, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di venti persone indagate per associazione mafiosa, concorso esterno e smaltimento illecito dei rifiuti;
   tra gli indagati compare il nome di Giovanni Toro, imprenditore vicino a Ferdinando Lazzaro, che avrebbe fatto pressioni per inserire Toro all'interno del Consorzio Valsusa; ciò per agevolare l'accesso ai lavori per il tunnel geognostico della Maddalena di Chiomonte (Torino) per la nuova linea Torino-Lione;
   Lazzaro avrebbe chiesto a Toro di occuparsi di asfaltare un'area all'interno del cantiere del tunnel geognostico della Maddalena di Chiomonte (Torino) per la nuova linea Torino-Lione, ma, per questa mansione, non sembrerebbero essere state concesse le necessarie autorizzazioni; in un'intercettazione i due imprenditori sostengono di essersi nascosti durante alcune riprese televisive all'interno del cantiere poiché la loro posizione non era regolare. Dalle intercettazioni emerge, inoltre, la scarsa qualità del lavoro svolto e la scorrettezza dei controlli: la posa dell'asfalto era stata determinata per un numero inferiore di centimetri rispetto al necessario e i controlli sarebbero stati effettuati solo nelle zone con maggiore spessore;
   Toro è indagato per concorso esterno in associazione mafiosa, Lazzaro è inquisito per smaltimento illecito di rifiuti di cantiere; inoltre, Ferdinando Lazzaro avrebbe cercato di coinvolgere anche un altro imprenditore: Fabrizio Odetto, arrestato nel 2013 per vicende di droga ed estorsioni;
   l'inchiesta rivela un interesse esplicito della cosca ’ndranghetista Greco di San Mauro Marchesato, dati i numerosi incontri preparatori per l'azione nell'ambito dei lavori per la grande opera;
   suscita inquietudine il fatto che un lavoro connesso e/o richiesto dalle forze dell'ordine possa essere attribuito ad aziende facenti capo a persone dal non specchiato profilo morale e antimafia, comunque indenni da connessioni col crimine organizzato; non è in effetti degno di un Paese moderno ed europeo che le forze dell'ordine non diano luogo ad assegnazioni di commesse ad imprese, a dir poco moralmente discutibili;
   in effetti risulta che Giovanni Toro, padre di Toro Nadia, amministratore unico e socio unico della Toro srl, arrestato in questi giorni, su richiesta delle forze dell'ordine, ha già svolto lavori nel cantiere; infatti, il piccolo imprenditore arrestato ha già eseguito importanti lavori proprio presso il cantiere del tunnel geognostico di Chiomonte, provvedendo, come scritto sulla relazione finale dei lavori del contratto C11119 «alla bitumatura della viabilità interna di cantiere, richiesta dalle forze dell'ordine e formalizzata attraverso l'Ods n. R-02». I lavori erano stati dati in subappalto dall'appaltatore che, guarda caso, era un'associazione temporanea di imprese formata da due imprese locali di proprietà di persone già citate nell'inchiesta «Minotauro». Inoltre, facevano parte dei due contratti relativi a lavori di recinzione del cantiere, oggetto oltre un anno fa di un esposto presentato in procura da numerosi sindaci ed amministratori locali, in relazione al cosiddetto cantiere di Virano;
   all'interno comunque del cantiere per il tunnel geognostico della Maddalena di Chiomonte (Torino) per la nuova linea Torino-Lione lavora anche la Cmc che, nell'ambito di indagini sul porto fantasma di Molfetta, vede nove dei suoi membri indagati per reato di associazione a delinquere finalizzata alla truffa ai danni dello Stato, abuso d'ufficio, reati contro la fede pubblica, frode in pubbliche forniture, attentato alla sicurezza dei trasporti marittimi e diversi reati ambientali e nei confronti dell'azienda stessa la procura di Trani ha chiesto l'interdizione dall'esercizio dell'attività imprenditoriale;
   solo a seguito dell'avviso della Presidenza del Consiglio dei ministri in Gazzetta ufficiale del 9 ottobre 2012, il Cipe ha provveduto a correggere la delibera n. 86 del 18 novembre 2010 che attribuiva ai lavori per il cunicolo esplorativo della Maddalena di Chiomonte (Torino) per la nuova linea Torino-Lione un codice unico progetto errato. Il codice unico progetto è una stringa alfanumerica di 15 caratteri e rappresenta un'etichetta necessaria a identificare e accompagnare ciascun progetto d'investimento pubblico dalla sua fase di genesi (studi e progettazioni comprese) fino alla sua definitiva conclusione e garantisce la tracciabilità delle operazioni legate all'opera stessa –:
   se, ad oggi, per quanto concerne le condizioni di aggiudicazione dei contratti relativi all'esecuzione dei lavori, alle forniture e ai servizi necessari alla realizzazione delle proprie missioni legate alla progettazione, realizzazione, esercizio della parte transfrontaliera dell'opera, il promotore pubblico sia tenuto all'osservanza della normativa relativa al «codice antimafia». (3-01072)


Tempi per l'adozione del decreto interministeriale in materia di durata dei corsi delle scuole di specializzazione medica – 3-01073

   PALESE. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, reca disposizioni relative ai corsi delle scuole di specializzazione medica;
   l'articolo 15, al comma 1, prevede un nuovo termine per l'emanazione del decreto interministeriale che deve stabilire la riduzione della durata dei corsi delle scuole di specializzazione medica (di cui all'articolo 20, comma 3-bis, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368); la nuova data è quella del 31 dicembre 2014, in luogo del termine, già scaduto, del 31 marzo 2014;
   è, quindi, stabilito che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro il 31 dicembre 2014, la durata dei corsi di formazione specialistica viene ridotta rispetto a quanto previsto nel decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 1o agosto 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005, con l'osservanza dei limiti minimi previsti dalla normativa europea in materia, riorganizzando, altresì, le classi e le tipologie di corsi di specializzazione medica;
   l'emanazione del suddetto decreto è fondamentale per consentire agli specializzandi di valutare la nuova organizzazione dei corsi ed evitare ulteriori danni alla loro formazione;
   nel corso dell'esame del provvedimento il Governo ha accolto alla Camera dei deputati un ordine del giorno, a prima firma dell'interrogante, volto a impegnare l'Esecutivo a procedere immediatamente e comunque nel più breve tempo possibile all'emanazione del decreto interministeriale sopra richiamato –:
   in quali tempi il Governo intenda procedere con l'adozione del decreto interministeriale citato in premessa, posto che è assolutamente necessario per la formazione dei nuovi specializzandi. (3-01073)


Intendimenti del Governo in merito all'impugnazione della legge regionale della Liguria n. 24 del 2014 in materia di attività venatoria, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione – 3-01074

   FRATOIANNI, SCOTTO, PELLEGRINO e QUARANTA. — Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. — Per sapere – premesso che:
   sul Bollettino ufficiale della regione Liguria, parte I, n. 12 del 24 settembre 2014, è stata pubblicata la legge regionale 18 settembre 2014, n. 24, recante «Modifiche alla legge regionale 1o luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)», approvata dall'assemblea legislativa il 16 settembre 2014;
   l'articolo 1 della legge regionale n. 24 del 2014 introduce il nuovo comma 4-ter nell'articolo 34 della legge regionale n. 29 del 1994, che recita: «Nell'arco temporale nel quale non ha efficacia il calendario venatorio, la caccia si svolge secondo quanto disposto dalla presente legge, dall'articolo 18, commi 1, 2, 3 e 5, della legge n. 157 del 1992 e dalle altre normative vigenti in materia»;
   la normativa regionale dispone che, in caso di provvedimento sospensivo del calendario venatorio (o di sue parti) disposto dalla magistratura amministrativa, l'attività venatoria continui comunque a svolgersi sulla base di alcuni parziali principi generali fissati dalla normativa venatoria statale e regionale (rispettivamente, la legge n. 157 del 1992 e la legge regionale n. 29 del 1994);
   ciò risulta in contrasto, in particolare, con l'articolo 18, commi 4 e 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il quale prevede che la regione emani annualmente un provvedimento amministrativo recante il calendario venatorio e il relativo regolamento, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (oggi confluito nell'Ispra), indicando espressamente il numero delle specie cacciabili, il numero dei capi abbattibili, nonché le tre giornate di caccia settimanali fisse o a scelta;
   la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 105 del 2012) ha stabilito l'illegittimità costituzionale dell'approvazione del calendario venatorio quando varato con legge, anziché con atto amministrativo, in quanto ciò ne indebolisce «il “regime di flessibilità” (sentenza n. 20 del 2012), che deve assicurarne un pronto adattamento alle sopravvenute diverse condizioni di fatto»;
   quanto previsto dalla regione Liguria implica, pertanto, la violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione alle prescrizioni contenute nell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che disciplinano i poteri regolamentari delle regioni per l'esercizio dell'attività di caccia nell'annata venatoria –:
   se il Governo intenda procedere all'impugnazione della legge regionale ligure n. 24 del 2014 presso la Corte costituzionale, ai sensi dell'articolo 127, comma primo, della Costituzione italiana. (3-01074)


Iniziative in materia di emergenza abitativa, anche in relazione agli interventi di presa in carico degli immigrati disposti dal Governo sull'intero territorio nazionale – 3-01075

   FEDRIGA, MATTEO BRAGANTINI, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAON, CAPARINI, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MARCOLIN, MOLTENI, GIANLUCA PINI, PRATAVIERA, RONDINI e SIMONETTI. Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. — Per sapere – premesso che:
   in data 6 ottobre 2014 il Ministro interrogato, incontrando i sindaci nell'Aula di Montecitorio, ha detto: «i sindaci sono il volto dello Stato sul territorio e il Governo riconosce il loro impegno quotidiano e il ruolo svolto a servizio del bene comune, soprattutto in una fase di difficoltà economica come quella che sta vivendo il nostro Paese»;
   la mala gestione, più volte denunciata dalla Lega Nord Autonomie, del fenomeno dell'immigrazione di massa verso il nostro Paese sta facendo emergere asimmetrie giuridiche rispetto al trattamento disuguale di medesime situazioni di fatto tra i cittadini e gli immigrati, in violazione del principio costituzionale sancito ex articolo 2;
   riguardo alle politiche sull'emergenza abitativa si sta evidenziando una chiara disparità;
   da un lato, i sindaci con le risorse economiche a disposizione spesso non riescono a trovare soluzioni adeguate a far fronte a tale problematica vissuta dai cittadini residenti nel territorio comunale, dall'altro lato il Governo centrale con una politica nazionale e con risorse straordinarie colloca extracomunitari nelle strutture alberghiere, nelle caserme dimesse ed in ogni possibile luogo di ospitalità;
   lo Stato si occupa degli immigrati stanziando ingenti risorse economiche e adottando piani straordinari di intervento, mentre i sindaci sono chiamati a far fronte al Governo del proprio territorio con poteri insufficienti e risorse economiche non adeguate –:
   quali iniziative il Governo intenda adottare per far sì che non si crei di fatto una disparità di trattamento negli interventi volti a risolvere le problematiche dell'emergenza abitativa dei cittadini in capo alla gestione amministrativa comunale e quelle dedicate alla presa in carico degli immigrati affrontate dal Governo centrale su tutto il territorio nazionale.
(3-01075)


Iniziative di competenza del Governo in ordine alla coerenza tra gli orientamenti assunti a livello nazionale e a livello locale in materia di libertà religiosa e rapporti tra lo Stato italiano e le confessioni religiose diverse dalla cattolica – 3-01076

   LACQUANITI e ZAN. Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. — Per sapere – premesso che:
   la Costituzione, nella parte dei principi fondamentali, dopo aver sancito all'articolo 8, primo comma, che «tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge», stabilisce che anche quelle «diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano», fissando il principio secondo cui «i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze»;
   l'intervento del legislatore costituente, pur nella sopravvivenza della normativa preesistente basata sul principio dei cosiddetti «culti ammessi», espressione della volontà del legislatore fascista, ne circoscrive l'ambito e le modalità applicative, grazie al novellato strumento delle «intese», chiamato a regolare i rapporti con le confessioni religiose diverse da quella cattolica;
   in ragione di quanto richiamato, si sono succedute nel tempo numerose intese che hanno regolato, anche in tempi molto recenti, i rapporti fra molteplici confessioni religiose e lo Stato;
   la legge regionale della Lombardia n. 12 dell'11 marzo del 2005, «legge per il Governo del territorio», che all'articolo 52 si occupa, in particolare, dei «mutamenti di destinazione d'uso con e senza opere edilizie», ha introdotto una disciplina fortemente restrittiva in relazione al mutamento di destinazione d'uso di immobili finalizzati alla creazione di luoghi di culto, assoggettandoli a permesso di costruire (articolo 52, comma 3-bis, della legge citata);
   tale legge, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 52 e 53, vincola, quindi, il cambio di destinazione d'uso di locali ab origine aventi destinazione differente dal culto a condizioni restrittive non previste per altre tipologie di locali, assegnando grande discrezionalità in capo alle amministrazioni locali e associando a tale discrezionalità un meccanismo sanzionatorio particolarmente severo;
   quanto ne emerge è che, ad oggi, nei fatti, è possibile ottenere in via automatica la destinazione d'uso di locali già adibiti a cinema o a teatro, per ristrutturarli e trasformarli in un supermercato, ma non lo è invece aprire un luogo di culto di una confessione religiosa diversa da quella cattolica, pur nel rispetto dei piani di governo del territorio locali e nell'esperimento pieno e completo delle prescrizioni della normativa sulla sicurezza;
   la puntuale applicazione della norma richiamata ha portato alla chiusura di più di venti luoghi di culto, punti di riferimento per comunità evangeliche e protestanti, composte soprattutto da immigrati neri d'Africa e, non ultimo, al caso della chiesa pentecostale «Christ peace and love» di Gorle (Bergamo), il cui luogo di culto di proprietà è stato oggetto di confisca, una vicenda solo da poco risolta con l'annullamento del provvedimento da parte del tribunale amministrativo regionale di Brescia e la restituzione dell'immobile alla comunità;
   tale legge della regione Lombardia che, riguardo quanto previsto dalla disposizione citata, non trova precedenti in altre regioni, ha finito di fatto per limitare l'esercizio della libertà sancita dall'articolo 8 della Costituzione, senza che venisse, peraltro, motivata dal legislatore l'assegnazione di poteri tanto ampi in capo alle amministrazioni locali;
   ad avviso degli interroganti, forte è il dubbio che, almeno in relazione alla questione sollevata, sia stata di fatto ripristinata la dottrina dei cosiddetti «culti ammessi», così come pensata dal legislatore fascista, in aperto contrasto con quanto previsto dall'articolo 8 della Costituzione –:
   se e quali iniziative di competenza il Governo intenda promuovere affinché su un tema di tale delicatezza quale quello della libertà religiosa e dei rapporti tra lo Stato italiano e le confessioni religiose non cattoliche vi sia un'effettiva coerenza tra gli orientamenti assunti a livello nazionale e a livello locale, nel pieno rispetto dell'articolo 8 della Costituzione. (3-01076)


Iniziative per la corretta applicazione della normativa per lo «scorrimento delle graduatorie» degli idonei dei pubblici concorsi di cui al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 – 3-01077

   D'ALIA. — Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 101 del 2013, stabilisce che «per le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali (...) è subordinata alla verifica (...) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti ed approvate a partire dal 1o gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza»;
   all'osservanza di tale regola il dipartimento della funzione pubblica ha richiamato tutte le pubbliche amministrazioni con circolare n. 5 del 21 novembre 2013;
   al punto 3.1 della suddetta circolare nella quale sono state indicate anche le risorse finanziarie destinate all'attuazione di tale meccanismo si precisa che «Sullo scorrimento delle graduatorie degli idonei, vigenti e approvate dal 1o gennaio 2007, c’è un vincolo, previsto dal legislatore, allo scorrimento delle stesse rispetto all'avvio di nuove procedure concorsuali»;
   con la sentenza 3 dicembre 2013, n. 10375, il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha stabilito che tale disposizione su richiamata è «di applicazione, quanto ad ambito oggettivo, indistintamente a tutte le Amministrazioni, senza limitazioni di carattere soggettivo ed oggettivo», sottolineando come l'esigenza di alta preparazione professionale (richiesta anche nel bando 2014) «non risulta incompatibile con lo scorrimento della graduatoria, alla luce della valutazione di idoneità riportata all'esito di una procedura concorsuale»;
   alcune amministrazioni (a titolo esemplificativo il Ministero degli affari esteri in occasione del nuovo concorso per 35 posti di segretario di legazione bandito con DM/5015 n. 164-bis del 4 aprile 2014, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha bandito un concorso pubblico unico per l'assunzione di 32 unità di personale da inquadrare a tempo pieno ed indeterminato nell'area funzionale III-profilo professionale «ingegnere-architetto» ed il Ministero della giustizia nel caso del bando per l'assunzione di 96 funzionari giudiziari area III F1 e 48 posti di cancelliere area II F2) si sono sottratte alla previsione di cui alla circolare n. 5 del 21 novembre 2013, che obbliga, nel bandire nuovi concorsi, al preliminare scorrimento delle vigenti graduatorie;
   oltre ad una palese violazione del principio di imparzialità e di buona andamento della pubblica amministrazione, alla perdita di professionalità formate, vi è un problema di costi connessi alle procedure di pubblicazione dei bandi in aperto contrasto con le politiche di spending review intraprese dal Governo, senza dimenticare che, qualora la magistratura dovesse dare ragione ai ricorrenti, le amministrazioni incorrerebbero in responsabilità civili e contabili –:
   quali iniziative intenda adottare al fine di una corretta applicazione della normativa di cui al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, alla luce degli elementi esposti in premessa. (3-01077)


Attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 90 del 2014 in materia di mobilità nella pubblica amministrazione, con particolare riferimento all'allocazione di personale presso i diversi uffici giudiziari – 3-01078

   FIANO, ROBERTA AGOSTINI, CUPERLO, D'ATTORRE, MARCO DI MAIO, FABBRI, FAMIGLIETTI, FERRARI, GASPARINI, GIORGIS, GULLO, LATTUCA, LAURICELLA, MARCO MELONI, NACCARATO, PICCIONE, POLLASTRINI, RICHETTI, ROSATO, FRANCESCO SANNA, MARTELLA e DE MARIA. — Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 4 del decreto legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, ha introdotto una nuova disciplina della mobilità nella pubblica amministrazione;
   in particolare, si prevede la possibilità di operare trasferimenti tra sedi centrali di ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali, anche in mancanza dell'assenso dell'amministrazione di appartenenza, a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quella dell'amministrazione di provenienza; che i dipendenti possano essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a 50 chilometri dalla sede cui sono adibiti;
   la stessa norma ha previsto l'istituzione di un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale pubblico, volto a favorire i processi di mobilità, con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2014 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2015;
   la norma ha chiaramente l'intento, nel rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori, di eliminare gli steccati tra i diversi enti della pubblica amministrazione, consentendo di assegnare il personale laddove lo stesso sia indispensabile per fornire un corretto servizio ai cittadini;
   in questo senso, la norma appare fondamentale per sopperire alla cronica carenza di personale degli uffici giudiziari del Paese, che molto incide sull'incredibile numero di processi civili pendenti –:
   a che punto sia l'attuazione della norma in oggetto e, in particolare, se vi siano progetti di allocazione di personale presso i diversi uffici giudiziari presenti nel Paese. (3-01078)


Iniziative volte a realizzare nella pubblica amministrazione un sistema di valutazione basato su criteri meritocratici, anche ai fini del trattamento retributivo dei dipendenti – 3-01079

   RAMPELLI e CORSARO. — Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
   non sembra essersi realizzata la rivoluzione annunciata dal Presidente del Consiglio dei ministri nell'ambito della pubblica amministrazione, soprattutto per quanto attiene all'introduzione del principio del merito nella valutazione dei lavoratori pubblici;
   i due provvedimenti presentati dal Governo per la riforma della pubblica amministrazione, infatti, non sembrano contenere norme che possano incidere in modo concreto sulla valutazione di qualità o sulle modalità per individuare e raggiungere obiettivi concreti;
   al contrario, proprio nel settore della pubblica amministrazione, oppresso da incomprensibili lungaggini e complicazioni burocratiche e da un sistema di avanzamento di carriera dei dipendenti ancora basati su parametri di mera anzianità, dovrebbero imporsi come linee guida di uno sforzo riformatore proprio la meritocrazia, la valutazione, la trasparenza, la qualità e l'innovazione;
   in tutto il settore pubblico per valutare e premiare le persone dovrebbero essere considerati esclusivamente le capacità e le qualità professionali, il rendimento sul lavoro e il livello di formazione e aggiornamento dei singoli dipendenti, anche al fine di stabilire livelli di responsabilità e relativi stipendi;
   inoltre, appare assolutamente necessario procedere all'individuazione di chiare responsabilità in capo ai singoli funzionari e dirigenti e, soprattutto con riferimento a questi ultimi, prevedere che il pagamento di almeno una parte della retribuzione sia variabile perché vincolato, da un lato, al raggiungimento degli obiettivi e, dall'altro, all'andamento dei più importanti fattori macroeconomici del Paese, quali il prodotto interno lordo, il tasso di disoccupazione, l'indice dei consumi e l'indice della povertà –:
   quali iniziative intenda assumere per realizzare nell'amministrazione pubblica un sistema di valutazione realmente basato su principi meritocratici, nonché per introdurre un meccanismo stipendiale per i dirigenti che sia articolato come esposto in premessa. (3-01079)