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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 1 ottobre 2014

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 1o ottobre 2014.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amici, Ascani, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capezzone, Carinelli, Casero, Castiglione, Catania, Censore, Centemero, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Colonnese, Costa, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Di Salvo, Manlio Di Stefano, Epifani, Fedriga, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Frusone, Galati, Giampaolo Galli, Giachetti, Giacomelli, Giammanco, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Merlo, Mogherini, Molea, Mucci, Nicoletti, Orlando, Pes, Pisicchio, Pistelli, Portas, Quartapelle Procopio, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Domenico Rossi, Rughetti, Sani, Santerini, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Taglialatela, Velo, Vignali, Vito, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amici, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capezzone, Carinelli, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Censore, Centemero, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Colonnese, Costa, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Di Salvo, Manlio Di Stefano, Epifani, Fedriga, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Frusone, Galati, Giachetti, Giacomelli, Giammanco, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Merlo, Mogherini, Molea, Mucci, Nicoletti, Orlando, Pes, Pisicchio, Pistelli, Portas, Quartapelle Procopio, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Domenico Rossi, Rughetti, Sani, Santerini, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Taglialatela, Valentini, Velo, Vignali, Vito, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 26 settembre 2014 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   DE GIROLAMO: «Disposizioni in materia di requisiti di idoneità psico-attitudinale dei docenti delle scuole dell'infanzia e primarie e del personale degli asili nido» (2647);
   BOCCIA: «Modifica all'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente l'introduzione del divieto di utilizzo della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale per la copertura finanziaria delle leggi» (2648).

  In data 29 settembre 2014 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   RUOCCO: «Modifiche all'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di regime dei contribuenti minimi e marginali» (2649);
   SISTO: «Norme in materia di divieto di accesso alle discoteche e ai locali da ballo» (2650).

  In data 30 settembre 2014 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
   DE MITA: «Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, concernente la riserva di posti nel corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici» (2651).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  GASPARINI: «Modifiche all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché agli articoli 2, 28 e 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di determinazione della popolazione negli enti locali» (2543) Parere della V Commissione.

   II Commissione (Giustizia):
  LA RUSSA: «Abrogazione dell'articolo 278 e modifica all'articolo 595 del codice penale, in materia di offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica» (2544) Parere della I Commissione:

   V Commissione (Bilancio):
  MAZZIOTTI DI CELSO ed altri: «Disposizioni in materia di limiti alla partecipazione in società da parte delle amministrazioni pubbliche» (2622) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), VI, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VI Commissione (Finanze):
  SCHULLIAN: «Introduzione del principio della separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari» (2601) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X e XIV.

   XI Commissione (Lavoro):
  RAMPELLI: «Norme in materia di impiego di collaboratori familiari dell'im- prenditore nel settore della panificazione» (2624) Parere delle Commissioni I, II, V, X e XIII.

   XII Commissione (Affari sociali):
  GIUSEPPE GUERINI ed altri: «Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali esclusi dall'assistenza farmaceutica nonché di orari e turni delle farmacie» (2579) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XIII Commissione (Agricoltura):
  OLIVERIO ed altri: «Disposizioni generali e di semplificazione in materia di vino e prodotti vitivinicoli» (2618) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite II (Giustizia) e IX (Trasporti):
  GALATI: «Modifiche al codice della navigazione e all'articolo 53 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in materia di comando o pilotaggio in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di sostanze alcoliche o di stupefacenti» (2596) Parere delle Commissioni I, V e XII.

Annunzio di archiviazioni di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione.

  Con lettera pervenuta il 29 settembre 2014, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 10 settembre 2014, l'archiviazione di atti relativi ad un procedimento per ipotesi di responsabilità nei confronti del deputato Mario Catania, nella sua qualità di ministro delle politiche agricole alimentari e forestali pro tempore.

Trasmissione dal Ministero dell'interno.

  Il Ministero dell'interno ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 13 e 23 giugno e 22 luglio 2014, ai sensi dell'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

  Questi decreti sono trasmessi alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso un decreto ministeriale recante una variazione di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzata, in data 20 giugno 2014, ai sensi dell'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

  Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 30 luglio e 1o settembre 2014, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e dell'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dal Ministero della difesa.

  Il Ministero della difesa ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 16 settembre 2014, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Questi decreti sono trasmessi alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 29 settembre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 28 agosto 1997, n. 284, la relazione sullo stato di attuazione delle politiche concernenti la prevenzione della cecità e l'educazione e la riabilitazione visiva, riferita all'anno 2013 (Doc. CXXXIII, n. 2)

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 30 settembre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e abroga e sostituisce la decisione 2005/681/GAI del Consiglio (COM(2014) 465 final).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Annunzio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

  Nel mese di settembre 2014 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

  Questi documenti sono trasmessi alla Commissione competente.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 26, 29 e 30 settembre 2014, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti – Conti annuali dell'8o, 9o e 10o fondo europeo di sviluppo – esercizio 2013 (COM(2014) 487 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione e i risultati del programma Pericle per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria nel periodo 2006-2013 (COM(2014) 550 final), corredata dai relativi allegati concernenti le statistiche aggregate sull'attuazione (COM(2014) 550 final – Annex 1) e la ripartizione per tipo di attività finanziata nel periodo 2006-2013 (COM(2014) 550 final – Annex 2), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (COM(2014) 557 final), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali). Tale proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 1o ottobre 2014;
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che sospende talune concessioni relative all'importazione nell'Unione di prodotti agricoli originari della Turchia (codificazione) (COM(2014) 593 final), corredata dai relativi allegati (COM(2014) 593 final – Annexes 1 to 3), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari dell'Unione di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri residui (codificazione), corredata dai relativi allegati (COM(2014) 594 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Proposta di decisione del Consiglio che determina le conseguenze finanziarie dirette derivanti dalla cessazione della partecipazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a taluni atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona (COM(2014) 595 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia);
   Proposta di decisione del Consiglio che determina gli adattamenti necessari e il necessario regime transitorio che conseguono alla cessazione della partecipazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a taluni atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona (COM(2014) 596 final), corredata dal relativo allegato (COM(2014) 596 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio-Aiutare le autorità nazionali a combattere gli abusi del diritto di libera circolazione: manuale sul modo di affrontare la questione dei presunti matrimoni fittizi tra cittadini dell'Unione europea e cittadini di paesi terzi nel quadro della normativa dell'Unione in materia di libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea (COM(2014) 604 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla difesa contro le pratiche di prezzi pregiudizievoli nella vendita di navi (codificazione) (COM(2014) 605 final), corredata dai relativi allegati (COM(2014) 605 final - Annexes 1 to 2), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2012 (sintesi) (COM(2014)607 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Relazione annuale 2013 sull'assistenza finanziaria per l'allargamento (IPA, PHARE, CARDS, strumento di preadesione per la Turchia e strumento di transizione) (COM(2014) 610 final), che è assegnata in sede primaria, alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

  La Commissione europea, in data 30 settembre 2014, ha trasmesso un nuovo testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e abroga e sostituisce la decisione 2005/681/GAI del Consiglio (COM(2014) 465 final/2), che sostituisce il documento COM(2014) 465 final, già assegnato, in data 4 settembre 2014, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea). Tale proposta è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 30 settembre 2014.
  La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali (COM(2014) 581 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 26 settembre 2014, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 26 settembre 2014.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettera in data 25 settembre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio comunale di Sicignano degli Alburni (Salerno).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal consiglio regionale dell'Abruzzo.

  Il Presidente del consiglio regionale dell'Abruzzo, in data 29 settembre 2014, ha trasmesso il testo di una risoluzione recante osservazioni sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2008/98/CE relativa ai rifiuti, 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2014) 397 final).

  Questo documento è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal difensore civico della regione Marche.

  L'Ombudsman delle Marche – Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini, in qualità di difensore civico della regione Marche, con lettera in data 29 settembre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le relazioni sull'attività svolta dalla stessa autorità riferite, rispettivamente, all'anno 2009 (Doc. CXXVIII, n. 24), all'anno 2010 (Doc. CXXVIII, n. 25), all'anno 2011 (Doc. CXXVIII, n. 26), all'anno 2012 (Doc. CXXVIII, n. 27) e all'anno 2013 (Doc. CXXVIII, n. 28).

  Queste relazioni sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 24 settembre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle Commissioni sottoindicate:

   alla V Commissione (Bilancio) le comunicazioni concernenti i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:
    alla dottoressa Alessandra D'Onofrio, l'incarico di direttore dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
    alla dottoressa Paola Ferroni, l'incarico di direttore dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

   alla VI Commissione (Finanze) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:
    al dottor Giovanni D'Avanzo, l'incarico di direttore della Direzione studi e ricerche economico-fiscali presso il Dipartimento delle finanze.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Tempi e iniziative per la presentazione del disegno di legge annuale sulle micro, piccole e medie imprese – 3-01052

   VIGNALI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   la legge 11 novembre 2011, n. 180, «Norme per la tutela della libertà di impresa. Statuto delle imprese» è stata salutata come «una rivoluzione copernicana nei rapporti tra lo Stato e le piccole e medie imprese», prevedendo che l'intervento pubblico e l'attività della pubblica amministrazione debbano conformarsi alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese;
   l'articolo 18 della citata legge prevede che, entro il 30 giugno di ciascun anno, il Governo debba presentare al Parlamento una «legge annuale per le micro, piccole e medie imprese» volta a definire lo sviluppo e gli interventi per la loro tutela, le norme per l'immediata riduzione degli oneri burocratici a loro carico, le misure di semplificazione amministrativa e le deleghe al Governo in materia di tutela e sviluppo delle micro, piccole e medie imprese;
   il disegno di legge annuale citato, ad oggi, non è stata ancora presentata –:
   se ed entro quale data il Governo intenda presentare il disegno di legge di cui all'articolo 18 della legge n. 180 del 2011. (3-01052)


Elementi in ordine al livello effettivo dello stoccaggio di gas in Italia ed orientamenti del Governo in merito ad una strategia alternativa di approvvigionamento di idrocarburi – 3-01053

   LIBRANDI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   le tensioni geopolitiche riguardanti alcune tra le principali aree di provenienza delle fonti idrocarburiche utilizzate in Italia – la Russia e la Libia in primis – determinano forti incertezze sulla stabilità degli approvvigionamenti e sull'adeguatezza della Strategia energetica nazionale italiana a questi nuovi mutati scenari;
   come dichiarato dalla compagnia energetica polacca Pgnig Gas e dalla società di trasporto ucraina Ukrtransgaz, ad esempio, Gazprom avrebbe già unilateralmente tagliato del 24 per cento le forniture di gas alla Polonia per bloccare il cosiddetto «flusso inverso» (reverse flow) all'Ucraina, cioè la rivendita a quest'ultima del gas acquistato dalla Russia;
   nonostante la smentita ufficiale di Gazprom, notizie di riduzioni delle forniture giungono anche da altri Paesi europei che, con una decisione coordinata con la Commissione europea, hanno accettato di rivendere gas all'Ucraina dopo il taglio delle forniture operato nel mese di giugno 2014 dalla compagnia energetica russa: la Slovacchia, ad esempio, afferma che anche le sue forniture sono diminuite del 10 per cento; una leggera riduzione dei flussi nei gasdotti riguarderebbe anche la Germania, secondo la compagnia tedesca E.On;
   per i principali analisti – come l'istituto di ricerca economico tedesco Diw – l'Europa avrebbe i margini per gestire nel breve periodo un'eventuale interruzione della fornitura di gas russo, grazie alla maggiore importazione di gas naturale liquefatto (gnl), al calo dei consumi e all'aumento delle riserve accumulate negli ultimi mesi, con stoccaggi pieni per circa il 90 per cento;
   tuttavia, tali stime sono soggette alla variabile climatica del prossimo inverno e alle forti instabilità riguardanti anche altri fornitori di gas per l'Italia, come la Libia; per l'Italia, peraltro, stante il ritardo accumulato negli anni sul piano infrastrutturale (ad esempio, sui rigassificatori) e su quello della ricerca e della produzione nazionale di idrocarburi, il livello di dipendenza dal gas straniero costituisce un fattore di obiettiva vulnerabilità anche nel breve periodo –:
   quale sia il livello effettivo dello stoccaggio di gas in Italia, anche valutato in numero di mesi di autosufficienza in caso di interruzione totale delle forniture russe, e se il Governo stia predisponendo una strategia alternativa di approvvigionamento da implementare in caso di escalation negativa dei rapporti tra l'Europa e la Federazione russa. (3-01053)


Chiarimenti in merito alle prospettive di cessione di una quota di Rai Way – 3-01054

   NESCI e LIUZZI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione a una società per azioni che lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero dello sviluppo economico, assolvendo a tutti i compiti di informazione e di diffusione specificati all'articolo 45;
   per l'adempimento dei compiti stabiliti nel contratto, «entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1o gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale società, come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso, prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese. La ripartizione del gettito del canone dovrà essere operata con riferimento anche all'articolazione territoriale delle reti nazionali per assicurarne l'autonomia economica» (articolo 47, comma 3);
   con il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è stato disposto, all'articolo 21, che Rai spa «può procedere alla cessione sul mercato, secondo modalità trasparenti e non discriminatorie, di quote di Rai Way, garantendo la continuità del servizio erogato»;
   inoltre, il predetto articolo 21 prescrive che «le modalità di alienazione sono individuate con decreto del Presidente del consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico»;
   inoltre, nel citato articolo – sul cui impianto più parti hanno manifestato forti dubbi di legittimità costituzionale, peraltro, secondo notizie stampa, con impugnative in fieri – è aggiunto che «le somme da riversare alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, di cui all'articolo 27, comma 8, primo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono ridotte, per l'anno 2014, di euro 150 milioni»;
   la riferita riduzione delle somme contrasta, oltretutto, con «un rilevante scostamento tra l'ammontare dei costi di servizio pubblico e le risorse pubbliche effettivamente destinate alla Rai, per un ammontare pari ad euro 1.348,9 milioni», questo dedotto formalmente dall'associazione Articolo 21, di cui il fondatore, Giuseppe Giulietti, è stato membro della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;
   secondo notizie di stampa, si starebbe cedendo una quota di Rai Way maggiore del necessario, per un importo di 400 milioni di euro, nonostante le perdite da recuperare siano per il Governo di 150 milioni di euro, ma senza che detta ultima cifra risulti da un'analisi dei conti aziendali resa nota al Parlamento;
   la predetta notizia della cessione di una quota oltre il necessario, qualora confermata, sarebbe di gravità assoluta, considerando che la maggioranza delle azioni di uno dei primi potenziali acquirenti, Ei Towers, è detenuta da Mediaset;
   in questo caso si profilerebbe ad avviso degli interroganti un palese e pernicioso conflitto d'interessi, poiché la rete di ponti di trasmissione del servizio pubblico, da cui passerebbero informazioni strategiche e di sicurezza nazionale di organismi dello Stato, andrebbe in mano al diretto concorrente privato –:
   quante siano con esattezza le quote in cessione, con quali obiettivi di utilità nazionale e con quali garanzie per l'effettiva prosecuzione del servizio e dell'uso pubblico dei ponti di trasmissione in argomento. (3-01054)


Iniziative volte a salvaguardare i livelli occupazionali del call center di Accenture outsourcing di Palermo – 3-01055

   PALAZZOTTO, AIRAUDO, FERRARA, PLACIDO e RICCIATTI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   262 lavoratori di Accenture outsourcing a Palermo stanno per perdere il loro posto di lavoro a seguito dell'anticipata disdetta del committente British Telecom che, ad oggi, impegna la quasi totalità delle risorse impiegate sul centro e la cui naturale scadenza era prevista per il mese di luglio 2016;
   i lavoratori, assunti nel 2000 con contratto di formazione lavoro e poi riconvertiti nel 2002 a tempo indeterminato dall'allora Albacom – oggi British Telecom –, sono stati oggetto nel 2005 di una cessione di ramo d'azienda ed assunti da Accenture outsourcing, continuando, di fatto, a lavorare sempre per il cliente British Telecom;
   Accenture, all'epoca delle assunzioni, sfruttò gli incentivi allora disponibili presso la regione siciliana e la compartecipazione con la stessa regione sulla ditta Sicilia e Servizi, per la quale originariamente si prevedevano business milionari e che oggi, invece, si è chiusa in maniera conflittuale;
   negli anni a seguire Accenture, al di là delle intenzioni manifestate e degli impegni presi a parole, non ha mai diversificato il sito a livello di commesse né di competenze degli operatori, lasciando di fatto il centro di Palermo in una situazione di monocommittenza che, ad oggi, è alla base della vertenza in oggetto;
   contestualmente, Accenture, ha invece creato un polo «gemello» a Napoli, dove ha rigirato parti di commesse già presenti sul sito di Palermo, impiegando lavoratori a tempo determinato grazie agli incentivi sull'occupazione erogati dalla regione Campania;
   a questo quadro asfittico si aggiunge una progressiva diminuzione di benefit e salario patita dai lavoratori per far fronte a precise richieste aziendali e all'apertura, nel settembre 2012, di una procedura di mobilità, poi rientrata con la stesura di un accordo a dicembre 2012 con il quale i lavoratori rinunciavano ad un'ulteriore parte di salario, a fronte dell'impegno aziendale di portare nuovo lavoro sul sito di Palermo, impegno, ad oggi, totalmente disatteso. Dall'accordo, peraltro, scaturisce il regime di solidarietà per i lavoratori;
   British Telecom a gennaio del 2014 ha formalizzato la disdetta anticipata del contratto basandosi fondamentalmente su presunte inefficienze qualitative sui servizi erogati dal centro di Palermo e sulla necessità di abbattere i costi;
   il tavolo tra British Telecom, Accenture e organizzazioni sindacali non ha portato a nulla se non ad uno slittamento di due mesi della disdetta, (ovvero fino al 31 ottobre 2014);
   il timore degli interroganti è che British Telecom voglia disimpegnarsi completamente dal centro di Palermo, tralasciando il fatto che 262 lavoratori per essa lavorano da più di quattordici anni;
   i primi incontri al Ministero dello sviluppo economico, di fatto, non hanno portato ancora a nulla. Le aziende rimangono ferme sulle loro posizioni ed ad oggi l'unico orizzonte concreto è il riassorbimento dei lavoratori in British Telecom, a fronte di un sostanzioso conguaglio economico intorno ai 10-12 milioni di euro, richiesto ad Accenture;
   nonostante si parli di due grandi multinazionali, con fatturati di milioni di euro e sedi in tutto il mondo, la realtà è che, ad oggi, non c’è alcuna garanzia circa la tenuta occupazionale del centro Accenture outsourcing di Palermo, in quanto British Telecom ha dichiarato che nelle migliori delle ipotesi riassorbirebbe i servizi e vi farebbe fronte con assunzioni di personale a progetto, co.co.co. ed altro, quindi con un arretramento rispetto alle attuali condizioni contrattuali dei 262 dipendenti;
   Accenture, da parte sua, ha fatto chiaramente intendere che, in assenza della commessa British Telecom, non sarebbe più interessata a mantenere il centro di Palermo e quindi i lavoratori impiegati;
   i lavoratori del centro di Palermo si sono attivati in prima persona per sensibilizzare l'opinione pubblica ed hanno messo in piedi una massiccia campagna mediatica che sta riscontrando grandi risultati, avendo ottenuto la solidarietà di tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e dell'informazione –:
   se il Governo non intenda richiamare British Telecom e Accenture alle proprie responsabilità affinché venga scongiurata la chiusura del centro di Palermo con il conseguente licenziamento o il peggioramento delle condizioni contrattuali dei 262 lavoratori e lavoratrici che vi lavorano, convocando immediatamente un tavolo di confronto con tutte le parti interessate per dare finalmente risposte ai circa 80.000 lavoratori che operano in tale comparto nel nostro Paese e che oggi rischiano di perdere il proprio lavoro, valutando l'adozione di possibili provvedimenti normativi per regolamentare diversamente il settore in questione, sempre più a rischio di delocalizzazioni, cessioni, dumping salariale e licenziamenti. (3-01055)


Iniziative a sostegno della produzione agricola pugliese, con particolare riferimento al settore dell'olivicoltura – 3-01056

   PIEPOLI e CERA. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   si registrano forti preoccupazioni tra gli operatori del settore agricolo pugliese: a pochi giorni dall'inizio della raccolta delle olive, i produttori stimano un calo della produzione dell'80 per cento e non certo solo per la Xylella, ma anche per un'annata eccezionale di riduzione fisiologica della produzione e per altre patologie (rinchite, mosca dell'olivo ed altre) che stanno assediando gli ulivi pugliesi; la peronospora ha aggredito molti vigneti del barese; la riduzione delle superfici seminate a grano duro sta diventano sempre più cronica per finire con gli effetti negativi di una concorrenza sleale nel settore lattiero caseario;
   a questo si deve aggiungere il calo della domanda dovuta all'embargo dei prodotti agroalimentari imposto alla Russia, senza dimenticare la tragedia dell'alluvione del Gargano di cui si contano ancora i danni;
   secondo il presidente della Coldiretti vi sarebbe un pacchetto di misure già concordate che aspettano di essere messe in campo e si attenderebbe la nomina di commissario unico straordinario per portarle a termine –:
   se non ritenga di adottare rapidamente le iniziative idonee a compensare i danni causati dalle intemperie e dalle malattie, soprattutto al fine di salvaguardare un settore che rappresenta un patrimonio inestimabile per il nostro Paese, oltre che fonte di reddito per migliaia di famiglie pugliesi. (3-01056)


Iniziative di competenza per una mappatura delle aree agricole nella cosiddetta «Terra dei fuochi» – 3-01057

   FORMISANO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   la situazione nella cosiddetta «Terra dei fuochi» è sempre molto grave anche per quel che riguarda la produzione agricola locale;
   in alcune delle zone, infatti, si può dire che essa sia del tutto compromessa, mentre in altre è molto grave ma non ancora tale da rendere necessario un divieto di consumo per i prodotti alimentari provenienti da quelle zone, pur essendo necessari doverose cautele e controlli approfonditi sui sopracitati prodotti;
   infine, esistono altre realtà le quali, pur insistendo anch'esse nella cosiddetta «Terra dei fuochi», sono del tutto estranee a qualunque forma d'inquinamento;
   la complessità della situazione danneggia proprio le aziende agricole che operano in aree non inquinate e che rischiano fortemente di vedere i loro terreni accomunati da un'opinione pubblica allarmata a quelli inquinati e pericolosi, con l'impossibilità di immettere sul mercato prodotti agricoli che pure non presentano alcun pericolo per la salute;
   questa situazione è dovuta ad una mancanza di informazioni chiare ed ufficiali che evidenzino quali siano le zone nelle quali i prodotti agricoli sono esenti dai fenomeni di inquinamento presenti in altre parti della «Terra dei fuochi» –:
   se il Ministro interrogato, per quanto di competenza e in collaborazione con la regione Campania e con i comuni dell'area interessata, abbia predisposto o stia predisponendo, una mappatura completa della zona, in modo da stabilire con chiarezza quali siano i siti agricoli inquinati totalmente, quali quelli parzialmente e, infine, quali quelli del tutto non coinvolti dai fenomeni di inquinamento, in modo da evitare che l'attuale situazione di confusione danneggi proprio questi ultimi.
(3-01057)


Iniziative, nell'ambito del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, volte a salvaguardare le esportazioni agroalimentari italiane in relazione alle sanzioni deliberate dalla Federazione russa – 3-01058

   GUIDESI, FEDRIGA, CAON, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, MATTEO BRAGANTINI, BUSIN, CAPARINI, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, INVERNIZZI, MARCOLIN, MOLTENI, GIANLUCA PINI, PRATAVIERA, RONDINI e SIMONETTI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   le contromisure attivate dal Governo russo, a seguito delle sanzioni nei suoi confronti decretate dall'Unione europea, con il divieto di ingresso per una lista di prodotti agroalimentari che vanno dalla frutta e verdura, ai formaggi, alla carne, ai salumi e al pesce, costano al nostro Paese quasi 200 milioni di euro;
   i settori più penalizzati sono: l'ortofrutta che ha un fatturato di esportazioni nel 2013 di 72 milioni di euro; le carni per 61 milioni di euro; latte, formaggi e derivati per 45 milioni di euro. Sono stati colpiti anche prodotti di eccellenza come il parmigiano reggiano e il grana padano, per un export del valore di 15 milioni di euro;
   ai danni diretti si devono necessariamente aggiungere quelli «indiretti» che potrebbero portare a conseguenze ancor più devastanti ed avere effetti protratti nel tempo. Questi potrebbero configurarsi nel rischio di un danno, anche definitivo, ai rapporti commerciali con la Russia che potrebbero non riprendersi una volta che, finito l'embargo, i produttori italiani siano stati sostituiti da quelli provenienti da altri Paesi; a ciò vanno aggiunti il danno di immagine, in quanto entrerebbero nel mercato russo imitazioni delle eccellenze italiane che nulla hanno a che fare con il made in Italy, nonché ripercussioni sull'indotto afferente al mondo dei trasporti e del packaging, ed infine il rischio di dirottamento nel mercato italiano di prodotti agroalimentari di bassa qualità degli altri Paesi che non trovano più sbocchi in quello russo;
   i danni indiretti hanno comportato conseguenze immediate come il calo dei prezzi sul mercato interno, colpendo anche i prodotti che, pur non esportati in Russia, si troveranno a fare i conti con l'aumento dell'offerta sul mercato di prodotti similari provenienti dagli altri Paesi, che prima dell'embargo esportavano in Russia, e che ora si trovano ad essere presenti prepotentemente nel mercato italiano a prezzi decisamente inferiori, entrando in concorrenza con il prodotto italiano. Si sa, purtroppo, che i consumatori, stante anche la crisi economica che colpisce «le tasche» dei cittadini italiani, preferiscono molto spesso comprare a prezzi più bassi, ignorando la qualità del prodotto che si acquista;
   dimostrazione del calo dei prezzi è data dal parmigiano reggiano che, oltre ad affrontare un calo del 9,2 per cento rispetto al 2013, prima dell'embargo si vendeva all'ingrosso a 7,70 euro al chilo, mentre ora a 7 euro, mentre il grana padano si vendeva a 6,80 euro al chilo ed ora a 6,10 euro. Facendo un rapido conto si arriva a perdite per oltre 250 milioni di euro solo per questi due prodotti;
   per contrastare i danni subiti dall'embargo russo, la Commissione europea aveva emanato due regolamenti delegati, uno del 29 agosto 2014 relativo a misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di taluni prodotti ortofrutticoli e l'altro del 5 settembre 2014, relativo alla concessione di aiuti per l'ammasso privato di formaggi;
   per la frutta fresca e deperibile erano stati stanziati 125 milioni di euro – che vanno però spalmati tra tutti i Paesi europei in difficoltà, cifra irrisoria rispetto all'entità della crisi in termini economici ed occupazionali – un intervento straordinario che prevedeva un sostegno supplementare temporaneo per le operazioni di ritiro dal mercato, mancata raccolta e raccolta verde, effettuate dai produttori nel periodo compreso tra il 18 agosto ed il 30 novembre 2014, relativamente a 14 prodotti e l'accesso a tali misure anche ai produttori non aderenti alle organizzazioni di produttori, mentre per i formaggi venivano messi a disposizione sostegni per accogliere nei magazzini fino a 155 mila tonnellate di prodotto;
   nel regolamento relativo ai prodotti ortofrutticoli i prodotti interessati e ammissibili erano: pomodori, carote, cavolo bianco, peperoni, cavolfiori, cetrioli, cetriolini, funghi del genere «agaricus», mele, pere, frutti rossi (lamponi, more, ribes e mirtilli), uva da tavola e kiwi, ma non veniva tenuta in considerazione frutta estiva (ad esempio, angurie, meloni, susine e albicocche), nonché le patate e le cipolle;
   purtroppo il 10 settembre 2014 la Commissione europea ha deciso di fermare, con effetto immediato, il regolamento relativo all'ortofrutta che si è vista negare gli aiuti anticrisi per il comportamento ritenuto «disinvolto» da parte di alcuni Paesi europei, che lamentavano cifre impossibili per i danni subiti dall'embargo russo;
   cosa analoga era avvenuta il 23 settembre 2014 al sistema degli stoccaggi privati dei formaggi, lasciando invece aperti gli interventi già previsti per l'ammasso di latte in polvere e burro. All'origine della decisione del repentino «blocco», secondo le dichiarazioni del portavoce del Commissario europeo all'agricoltura, Dacian Ciolos, ci sarebbe l'uso improprio dello strumento da parte dei produttori di formaggi a causa della numerosità di richieste comunicate da alcune zone che tradizionalmente non esportano quantità significative di formaggi in Russia. La rapidità della decisione è dovuta al trend pericoloso che si stava delineando, sempre secondo le dichiarazioni di Ciolos, che avrebbe portato a superare il plafond assegnato;
   per pesche e nettarine, l'Italia, nel periodo 11 agosto – 12 settembre 2014, ha ritirato prodotto per 9.452 tonnellate, pari al 39 per cento del totale dell'Unione europea. Nel dettaglio sono 1.303 tonnellate di pesche (di cui 231 per la distribuzione gratuita) e 8.149 tonnellate di nettarine (di cui 1.513 per la distribuzione gratuita). I dati dimostrano che la Polonia ha fatto la parte del leone con l'87 per cento del totale delle richieste, evidentemente grazie alle indennità elevate per i loro costi di produzione. È necessario che, nel prossimo provvedimento della Commissione europea, le indennità di ritiro vengano innalzate tenendo conto dei costi di produzione;
   per il settore dei formaggi in totale sono state presentate domande di aiuto per 84.962 tonnellate su un tetto massimo di 155 mila. Ad aver maggior peso le richieste dei produttori italiani, che ammontano a 74.254 tonnellate, in cui i formaggi dop e igp sono i più rappresentati;
   mentre per l'ortofrutta si attende una prossima decisione da parte della Commissione europea di nuovi aiuti – si sta stabilendo da dove prelevare i fondi: se dal bilancio agricolo o dalla riserva di crisi degli agricoltori – per i formaggi il futuro è ancora confuso;
   sembra che sia allo studio un nuovo regolamento che prevede una rimodulazione delle misure a sostegno sulla base dei quantitativi esportati verso la Russia che prevede contributi per Stato membro e per gruppi di prodotti, in base ai dati delle esportazioni del 2013;
   sembra, inoltre, che sia intenzione della Commissione europea tutelare comunque le aspettative degli operatori che hanno presentato domanda di aiuto e ritenere che le domande introdotte prima dell'entrata in vigore del fermo della misura di aiuto dovrebbero essere prese in considerazione per il versamento dell'aiuto previsto;
   paradosso di questa situazione di guerra commerciale con la Russia è che non solo il nostro Paese ne è pesantemente colpito a livello economico e di immagine, ma anche la Russia stessa in quanto si prevede un aumento dei prezzi dei prodotti alimentari, per il 2015, del 12-13 per cento. Oltre al danno economico i cittadini russi subiscono la sparizione dagli scaffali dei supermercati e dai menu dei ristoranti di alcuni prodotti alimentari tipici italiani come, ad esempio, il prosciutto di San Daniele, il parmigiano reggiano, il grana padano, ma anche mele, pesche e pere. La rischiosa conseguenza sia per la Russia che per il nostro Paese è quella di incrementare il fenomeno dell’italian sounding, ovvero prodotti di scarsa qualità e a costi notevolmente inferiori che richiamano la tradizione italiana senza averne le caratteristiche, ingannando il consumatore. Si tratta di un fenomeno contro il quale il nostro Paese sta combattendo da tempo e che porta danni ingenti al made in Italy –:
   se il Governo non ritenga opportuno, cogliendo l'occasione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, proporre soluzioni immediate ed efficaci per l’export agroalimentare italiano che prevedano misure di sostegno che siano eque e trasparenti nella ripartizione delle risorse e che tengano conto delle diverse realtà produttive e del diverso impatto che le azioni sanzionatorie e le contromisure dell'embargo russo hanno avuto, adoperandosi anche presso la Commissione europea affinché adotti, nel più breve tempo possibile, il nuovo regolamento in quanto l'agricoltura ed il nostro Paese non possono permettersi tempi di attesa troppo lunghi a causa della burocrazia elefantiaca di Bruxelles, e se intenda intervenire presso le competenti autorità europee affinché sia messa in atto un'incisiva attività diplomatica mirante a trovare i giusti compromessi per superare l'attuale e i futuri embarghi che rischiano di compromettere in maniera irreversibile i rapporti con uno dei maggiori partner commerciali per le imprese italiane. (3-01058)


Iniziative volte a rafforzare la cooperazione in ambito europeo per la tutela del patrimonio agroalimentare italiano, anche in riferimento alla lotta alla contraffazione sul web – 3-01059

   OLIVERIO, SANI, FIORIO, MONGIELLO, LUCIANO AGOSTINI, ANTEZZA, ANZALDI, CARRA, CENNI, COVA, COVELLO, DAL MORO, MARROCU, PALMA, PRINA, ROMANINI, TARICCO, TENTORI, TERROSI, VENITTELLI, ZANIN, MARTELLA, ROSATO e DE MARIA. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   come il Ministro interrogato ha illustrato nella conferenza stampa della scorsa settimana, nei primi 8 mesi del 2014 gli organi di controllo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali hanno operato oltre 60 mila controlli e sequestri per 32 milioni di euro;
   il sistema dei controlli sull'agroalimentare, basato sull'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, il Corpo forestale dello Stato, i carabinieri del nucleo antifrode e la Capitaneria di Porto, sta incrementando costantemente l'attività di tutela del patrimonio agroalimentare italiano;
   a livello europeo, il meccanismo di tutela ex officio delle produzioni agroalimentari di qualità di denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta, che vede il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali maggiore attore tra tutti i Paesi europei, sta già dando importanti risultati e molti sono già i casi attivati di tutela per alcuni fondamentali prodotti del made in Italy quali il parmigiano reggiano, l'aceto balsamico di Modena, il prosciutto San Daniele, i kit di mozzarella cheese, parmesan, romano ed altri;
   in queste ore il Ministro interrogato sta presiedendo il vertice informale dei Ministri dell'agricoltura dell'Unione europea a Milano;
   nel predetto vertice potranno essere affrontati temi legati al cosiddetto «cibo vero» ed alla sicurezza alimentare, che saranno alla base dell'evento Expo 2015;
   grazie al pacchetto qualità del 2012, ottenuto con il determinante impulso dell'Italia, le produzioni agroalimentari di qualità sono da considerarsi non più semplici prodotti agricoli o «cibo», ma patrimonio culturale dell'Unione europea, la cui tutela è direttamente prevista dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
   in tale contesto è particolarmente importante la lotta alla contraffazione sul web dei prodotti italiani, che sta avendo in questi mesi un impulso nuovo grazie anche ad importanti collaborazioni tra il delle politiche agricole, alimentari e forestali e alcuni player dell’e-commerce, come illustrato nella predetta conferenza stampa;
   alla luce della strategicità del settore agroalimentare nell’export italiano, le azioni a tutela dei prodotti italiani sono assolutamente strategiche per un solido rilancio dell'economia –:
   cosa intenda fare il Governo per aumentare la cooperazione europea in funzione della maggiore tutela del patrimonio agroalimentare italiano, quali strumenti intenda varare per un'incisiva tutela dei prodotti italiani anche nell’e-commerce e se nel corso del vertice informale dei Ministri dell'agricoltura dell'Unione europea a Milano il Ministro interrogato abbia potuto avere scambi di opinione al riguardo anche in prospettiva di Expo 2015.
(3-01059)


Iniziative di competenza per la sospensione dalla carica di sindaco di Napoli di Luigi De Magistris ed intendimenti circa la possibilità di differire l'elezione del consiglio metropolitano – 3-01060

   RUSSO, SARRO, BRUNETTA, PALESE e CARFAGNA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, è stato condannato ad un anno e tre mesi di reclusione per abuso d'ufficio; pena accessoria, l'interdizione dai pubblici uffici per un anno. Entrambe le pene sarebbero state sospese con la condizionale;
   la sentenza, di cui è giunta notizia il 24 settembre 2014, è stata pronunciata dal tribunale di Roma, X sezione, a conclusione del processo sull'acquisizione di utenze telefoniche di alcuni parlamentari senza la necessaria preventiva autorizzazione delle Camere di appartenenza. I fatti risalgono a quando Luigi De Magistris era pubblico ministero a Catanzaro (tra il 2006 e il 2007), nell'ambito dell'inchiesta calabrese «Why not» (dal nome di un'azienda calabrese di outsourcing che fornisce lavoratori specializzati in informatica), vicenda giudiziaria che riguardava la presunta gestione illecita di fondi pubblici regionali;
    in tema di condanne per amministratori locali, è intervenuto da ultimo il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, «Testo unico in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190», un testo, meglio noto come «legge Severino», approvato nell'ambito della legge delega n. 190 del 2012, che reca «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;
   l'articolo 11 del decreto legislativo n. 235 del 2012, al comma 1, recita: «Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 10», (tra le quali è ricompresa quella di sindaco), «coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettera a), b) e c)»; la lettera c) del richiamato articolo 10 comprende anche l'abuso d'ufficio (articolo 323 del codice penale.), reato per il quale De Magistris è stato condannato in primo grado;
   il sindaco De Magistris sarebbe, quindi, soggetto a sospensione dall'incarico; ma perché la sospensione diventi effettiva deve intervenire il prefetto, a meno che l'interessato – come altri amministratori locali meno noti colpiti prima di lui dalla legge sull'incandidabilità – non decida in autonomia di rassegnare le dimissioni;
   al momento, Luigi De Magistris ha contestato la sentenza e ha annunciato di non volersi dimettere in alcun modo, dichiarando: «Ci sono pezzi di Stato collusi che vanno abbattuti e servitori dello Stato di cui esser fieri: non mollo, resisto e lotto per la giustizia»;
   va però rilevata un'ulteriore vicenda che riguarda il processo di sospensione del sindaco De Magistris. L'articolo 53 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che sia il vicesindaco a sostituire il sindaco in caso di sospensione dall'esercizio della funzione; l'attuale vice sindaco della città di Napoli, Tommaso Sodano, è oggetto di un'altra sentenza di condanna (anche questa di primo grado, emessa nell'ottobre 2013 dal tribunale di Nola) ad un anno di reclusione per l'aggressione ad un'operatrice della polizia locale (resistenza e lesioni a pubblico ufficiale);
   pur valutando la necessità che presto si rimetta mano al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, per una revisione organica del regime di sospensione dei pubblici amministratori stabilita all'articolo 11, comma 1, la norma è attualmente vigente e di essa deve essere assicurata puntuale esecuzione;
   il 12 ottobre 2014 i consiglieri dei comuni della nuova città metropolitana di Napoli saranno chiamati ad eleggere il consiglio metropolitano, a norma di quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, (cosiddetta «legge Delrio»); la stessa «legge Delrio», all'articolo 1, comma 19, prevede che il sindaco del comune capoluogo (Napoli) sia di diritto il sindaco della città metropolitana; a seguito della condanna di De Magistris e delle norme di cui al decreto legislativo n. 235 del 2012, si apre quindi un altro vulnus anche sul fronte della costituenda città metropolitana;
   pare superfluo significare come quella del sindaco del comune capoluogo che assume la responsabilità di sindaco della città metropolitana sia attività tipicamente straordinaria;
   di converso, quella del vicesindaco che subentra ad un sindaco sospeso, ai sensi della cosiddetta «legge Severino», sia attività limitata all'ordinaria amministrazione e, comunque, dotata di un grado di investitura democratica di livello inferiore, anche in ragione della circostanza per cui l'attuale vicesindaco della città di Napoli non è tra gli originari eletti al civico consesso –:
   se e come il Ministro interrogato intenda intervenire, attraverso iniziative di propria competenza, per garantire pari trattamento e, quindi, la sospensione dalla carica di sindaco di Luigi De Magistris, a norma di quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, anche alla luce della sentenza di condanna che grava sul vicesindaco della città di Napoli, e come tale vicenda rilevi rispetto alla costituenda città metropolitana di Napoli e se non si ritenga di dover assumere iniziative per differire l'elezione del consiglio metropolitano, previsto per il 12 ottobre 2014, in assenza proprio di quel sindaco che la norma, in chiave esclusiva, indica come soggetto deputato a presiedere la nuova istituzione.
(3-01060)


DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 22 AGOSTO 2014, N. 119, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTRASTO A FENOMENI DI ILLEGALITÀ E VIOLENZA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE, DI RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE, NONCHÉ PER ASSICURARE LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL'INTERNO (A.C. 2616-A)

A.C. 2616-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   1) si valuti l'opportunità di prevedere che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c-bis), capoverso 3-quater, sia adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e che il relativo schema di decreto sia trasmesso alle Camere per il parere da parte delle Commissioni competenti anche per i profili di carattere finanziario;
   2) si valuti altresì l'opportunità, all'articolo 8, comma 1-
ter, di sostituire le parole: previa valutazione di convenienza con le seguenti: previa valutazione di economicità.

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 4.3, 5.6, 5.8, 5.14, 5.15, 6.4, 6.14, 6.17, 6.20, 6.21, 6.158, 6.161, 6.163, 7.3, 7.4, 7.5, 7.9, 7.150, 7.151, 7.152, 7.153, 7.154, 7.155, 7.156, 7.158, 8.4, 8.11, 8.12, 8.151, 8.154, 8.158, 10.1 e 10.150 e sugli articoli aggiuntivi 2.02, 4.01, 4.04, 4.0150, 8.06, 8.07, 8.08, 8.09, 8.010, 8.011 e 8.0150, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 2616-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTRASTO A FENOMENI DI ILLEGALITÀ E VIOLENZA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Articolo 1.
(Misure per il contrasto della frode in competizioni sportive).

  1. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da euro 258 a euro 1.032. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.»;
   b) al comma 3, le parole: «i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822.» sono sostituite dalle seguenti: «per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 2.
(Modifiche in materia di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive).

  1. All'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) al primo periodo, dopo le parole: «e all'articolo 6-ter della presente legge,» sono inserite le seguenti: «nonché per il reato di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, e per uno dei delitti contro l'ordine pubblico e dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro II, titolo V e titolo VI, capo I, del codice penale, nonché per i delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lettere f) ed h) del codice di procedura penale»;
    2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, risulta avere tenuto, anche all'estero, una condotta, sia singola che di gruppo, finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui al primo periodo.»;
   b) al comma 5, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «In caso di condotta di gruppo di cui al comma 1, la durata non può essere inferiore a tre anni nei confronti di coloro che ne assumono la direzione. Nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a otto anni.»;
   c) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: «8-bis. Decorsi almeno tre anni dalla cessazione del divieto di cui al comma 1, l'interessato può chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dall'applicazione del medesimo divieto. La cessazione è richiesta al questore che ha disposto il divieto o, nel caso in cui l'interessato sia stato destinatario di più divieti, al questore che ha disposto l'ultimo di tali divieti ed è concessa se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, anche in occasione di manifestazioni sportive.».

Articolo 3.
(Disposizioni in materia di divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 ed ulteriori prescrizioni per le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio).

  1. Al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2-bis, comma 1, dopo le parole «l'introduzione o l'esposizione di striscioni e cartelli» sono inserite le seguenti: «ovvero altre scritte o immagini»;
   b) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole «per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive,» sono inserite le seguenti «ovvero per reati in materia di contraffazione di prodotti o di vendita abusiva degli stessi,» e dopo le parole: «sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio» sono inserite le seguenti: «, nonché stipulare contratti con soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, aventi ad oggetto la concessione dei diritti di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30»;
   c) all'articolo 9, comma 1, le parole: «di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «di emettere, vendere o distribuire, con qualsiasi modalità, titoli di accesso a soggetti che siano destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6» e dopo le parole: «ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati» sono inserite le seguenti: «, nel corso degli ultimi cinque anni,».

Articolo 4.
(Ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive).

  1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 7-bis è inserito il seguente:
  «Articolo 7-bis.1. (Divieto di trasferta). – 1. Fuori dai casi di adozione da parte del Prefetto di provvedimenti di propria competenza, in caso di gravi episodi di violenza commessi in occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio, il Ministro dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, può disporre, con proprio decreto, il divieto, per una durata non superiore a due anni, di apertura del settore ospiti degli impianti sportivi in cui si svolgono gli incontri di calcio individuati in relazione al pericolo di turbativa dell'ordine pubblico. Con lo stesso decreto, è altresì disposto il divieto di vendita di titoli di accesso ai medesimi impianti sportivi nei confronti dei residenti della provincia delle squadre ospiti interessate.»;
   b) all'articolo 8, comma 1-bis, dopo le parole: «anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6» sono inserite le seguenti: «, nonché del reato di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205,».

  2. All'articolo 4, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401» sono aggiunte le seguenti: «, nonché alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione in più occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive».
  3. Al decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1-quater:
    1) al comma 5, le parole: «di cui ai commi 1, 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5-bis e 5-ter»;
    2) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente: «5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano anche per l'adeguamento degli impianti necessari alla loro riqualificazione, nonché alla segmentazione dei settori e all'abbattimento delle barriere, anche in via sperimentale, in attuazione degli obblighi imposti dai competenti organismi calcistici, anche internazionali, ovvero definiti in sede di Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, ferme restando le competenze della Commissione tecnica di cui all'articolo 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.»;
   b) all'articolo 1-septies, comma 2, le parole: «per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni».

Capo II
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Articolo 5.
(Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25).

  1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4:
    1) al comma 1, le parole: «, e si avvalgono del supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.» sono sostituite dalle seguenti: «. Le Commissioni territoriali sono insediate presso le prefetture che forniscono il necessario supporto organizzativo e logistico, con il coordinamento del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.»;
    2) al comma 2, le parole «nel numero massimo di dieci.» sono sostituite dalle seguenti: «nel numero massimo di venti.»;
    3) al comma 2-bis, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Le sezioni possono essere istituite fino a un numero massimo complessivo di trenta per l'intero territorio nazionale e operano in base alle disposizioni che regolano l'attività delle Commissioni territoriali.»;
    4) al comma 3, primo periodo, le parole: «rappresentante dell'ACNUR» sono sostituite dalle seguenti: «rappresentante designato dall'ACNUR»;
    5) al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui nel corso della procedura si rende necessario il trasferimento del richiedente ad un centro diverso da quello in cui è accolto o trattenuto, la competenza all'esame della domanda è assunta dalla commissione nella cui circoscrizione territoriale è collocato il centro di nuova destinazione. Se prima del trasferimento il richiedente ha sostenuto il colloquio, la competenza rimane in capo alla commissione territoriale innanzi alla quale si è svolto il colloquio.»;
    6) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
  «5-bis. Fermo restando in ogni caso la competenza della commissione territoriale innanzi alla quale si è svolto il colloquio, la competenza all'esame delle domande di protezione internazionale può essere individuata, con provvedimento del Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo in deroga al comma 5, tenendo conto del numero dei procedimenti assegnati a ciascuna Commissione nonché dei mutamenti di residenza o domicilio comunicati dall'interessato ai sensi dell'articolo 11, comma 2.»;
   b) all'articolo 12:
    1) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;
    2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Il colloquio si svolge di norma alla presenza di uno solo dei componenti della Commissione, con specifica formazione e, ove possibile, dello stesso sesso del richiedente. Il componente che effettua il colloquio sottopone la proposta di deliberazione alla Commissione che decide ai sensi dell'articolo 4, comma 4. Su determinazione del Presidente, o su richiesta dell'interessato, preventivamente informato, il colloquio si svolge innanzi alla Commissione.».

  2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), è autorizzata la spesa di euro 9.149.430, per l'anno 2014, e di euro 10.683.060, a decorrere dall'anno 2015.

Articolo 6.
(Misure di finanziamento del sistema di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati).

  1. Al fine di favorire l'ampliamento del Sistema di protezione finalizzato all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di euro 50.850.570 per l'anno 2014.
  2. Al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale è istituito per le esigenze del Ministero dell'interno nel relativo stato di previsione un Fondo con una dotazione finanziaria di euro 62.700.000 per l'anno 2014, la cui ripartizione è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto delle finalità previste dall'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
  3. All'articolo 1, comma 203, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «e all'articolo 12 della legge 12 novembre 2001, n. 183, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al citato fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge n. 15 del 2012, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «e all'articolo 12 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al citato fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

Articolo 7.
(Riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per i comuni interessati da flussi migratori).

  1. Nell'anno 2014, per i comuni di Agrigento, Augusta, Caltanissetta, Catania, Lampedusa, Mineo, Palermo, Porto Empedocle, Pozzallo, Ragusa, Siculiana, Siracusa e Trapani, maggiormente interessati dalla pressione migratoria, le spese connesse alla predetta pressione migratoria sono escluse dal patto di stabilità interno nei limiti complessivi dell'importo commisurato al 50 per cento degli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. La riduzione degli obiettivi 2014 dei comuni di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è conseguentemente rideterminata. Entro il 15 ottobre 2014, con decreto del Ministero dell'interno è definito per ciascun comune interessato l'importo della esclusione di cui al primo periodo, tenuto conto delle spese sostenute e delle dimensioni demografiche dei comuni in rapporto alla popolazione straniera delle cui esigenze di accoglienza si sono fatti rispettivamente carico.

Capo III
DISPOSIZIONI PER ASSICURARE LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Articolo 8.
(Misure per l'ammodernamento di mezzi, attrezzature e strutture della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

  1. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attraverso l'ammodernamento dei relativi mezzi, attrezzature e strutture, a favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2014, di 40 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, da destinare:
   a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2014, a 36 milioni di euro per l'anno 2015 e a 44 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, alla Polizia di Stato, per l'acquisto di automezzi e di equipaggiamenti, anche speciali, nonché per interventi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture e impianti;
   b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2014, a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'acquisto di automezzi per il soccorso urgente.

  2. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015».

Articolo 9.
(Misure urgenti in materia di disciplina dei materiali esplodenti).

  1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni consultive in materia di sostanze esplodenti previste dalla legislazione vigente, opera presso il Ministero dell'interno una Commissione consultiva centrale. Operano, altresì, a livello territoriale, Commissioni tecniche che esercitano le funzioni anche prescrittive previste in materia. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stabilita la composizione delle predette Commissioni.
  2. Ai componenti delle Commissioni di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese e le attività delle predette Commissioni sono svolte con le risorse umane, strumentali e logistiche disponibili a legislazione vigente.

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 2, e dall'articolo 6, commi 1 e 2, pari a euro 122.700.000 per l'anno 2014 e euro 10.683.060 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte degli introiti di cui all'articolo 14-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che, affluiti all'entrata del bilancio dello Stato, restano acquisiti all'Erario.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 11.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 2616-A – Modificazioni delle Commissioni.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

  All'articolo 2, comma 1:
   alla lettera a), numero 2), le parole: «è sostituito dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «è sostituito dai seguenti», dopo le parole: «sia singola che di gruppo,» è inserita la seguente: «evidentemente» e dopo le parole: «di cui al primo periodo.» sono inserite le seguenti: «Il divieto per fatti commessi all'estero, accertati dall'autorità straniera competente, è adottato dal questore della provincia del luogo di residenza ovvero del luogo di dimora abituale del destinatario della misura.»;
   dopo la lettera a) è inserita la seguente:
   «a-bis) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nel giudizio di convalida il giudice per le indagini preliminari può modificare le prescrizioni di cui al comma 2”»;
   dopo la lettera b) è inserita la seguente:
   «b-bis)
al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nel caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente la durata dello stesso può essere aumentata fino a otto anni”».

  All'articolo 3, comma 1:
   alla lettera a) è premessa la seguente:
   «0a) all'articolo 1, dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:
   “3-ter.1. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter non si applicano ai minori di anni quattordici”»;
   dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
   «c-bis) all'articolo 9, dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti:
   “3-ter. Una quota non inferiore all'1 per cento e non superiore al 3 per cento degli introiti complessivi derivanti dalla vendita dei biglietti e dei titoli di accesso validamente emessi in occasione degli eventi sportivi è destinata a finanziare i costi sostenuti per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico in occasione degli eventi medesimi, e in particolare per la copertura dei costi delle ore di lavoro straordinario e dell'indennità di ordine pubblico delle Forze dell'ordine.
  3-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità di versamento da parte delle società professionistiche per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-ter, nonché la determinazione della percentuale di cui al medesimo comma 3-ter, anche tenendo conto del diverso livello professionistico”».

  All'articolo 4, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  «3-bis. Il secondo periodo del comma 303 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso.
  3-ter. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 13, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Al Fondo, che può prestare garanzia con la sua dotazione finanziaria, possono essere destinati i nuovi apporti conferiti direttamente o indirettamente dallo Stato o da enti pubblici”;
   b) al comma 14 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “in gestione separata”».

  All'articolo 5, comma 1:
   alla lettera a):
    al numero 3), le parole: «dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: « dai seguenti» e dopo le parole: «Commissioni territoriali.» sono inserite le seguenti: «Il decreto di cui al primo periodo può prevedere che la funzione di presidente delle sezioni o di alcune di esse sia svolta in via esclusiva.»;
    dopo il numero 4) è inserito il seguente:
  «4-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
   “3-bis. Ogni Commissione territoriale e ognuna delle sue sezioni opera con indipendenza di giudizio e di valutazione”»;
   dopo la lettera a) è inserita la seguente:
    «a-bis) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole: “dal Ministero degli affari esteri” sono inserite le seguenti: “anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale”»;
   dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
    «b-bis) all'articolo 15:
    1) al comma 1 è premesso il seguente:
   “01. I componenti effettivi e supplenti delle Commissioni territoriali partecipano a un corso di formazione iniziale e a periodici corsi di aggiornamento organizzati dalla Commissione nazionale ai sensi dei commi 1 e 1-bis”;
    2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  “1-bis. La formazione di cui al comma 1 è effettuata anche in collaborazione con l'ACNUR e con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo di cui al regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010”;
    b-ter) all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: “informazioni relative alla procedura” sono inserite le seguenti: “, alle fonti di prova utilizzate e agli elementi di valutazione adottati”;
    b-quater) all'articolo 27, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
   “1-bis. La Commissione territoriale ovvero il giudice in caso di impugnazione acquisiscono, anche d'ufficio, le informazioni relative alla situazione del Paese di origine e alla specifica condizione del richiedente che ritengono necessarie a integrazione del quadro probatorio prospettato dal richiedente”».

  All'articolo 6:
   al comma 2, dopo le parole: «la cui ripartizione è effettuata» sono inserite le seguenti: «entro il 31 dicembre 2014» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro il 30 giugno 2015, il Ministro dell'interno invia alle competenti Commissioni parlamentari una relazione in cui dà conto dell'utilizzo del Fondo di cui al presente comma e dei risultati conseguiti nel fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale.»;
   dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'interno, coordinandosi con il Ministero dell'economia e delle finanze, presenta alle Camere una relazione in merito al funzionamento del sistema di accoglienza predisposto al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale di cui al comma 2. La prima relazione deve riferirsi al periodo intercorrente tra il novembre 2013 e il dicembre 2014. La relazione deve contenere dati relativi al numero delle strutture, alla loro ubicazione e alle caratteristiche di ciascuna, nonché alle modalità di autorizzazione, all'entità e all'utilizzo effettivo delle risorse finanziarie erogate e alle modalità della ricezione degli stessi».

  All'articolo 8, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
   «1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Amministrazione della pubblica sicurezza avvia, con le necessarie cautele per la salute e l'incolumità pubblica e secondo princìpi di precauzione e previa intesa con il Ministro della salute, la sperimentazione della pistola elettrica Taser per le esigenze dei propri compiti istituzionali, nei limiti di spesa previsti dal comma 1, lettera a).
   1-ter. Sono assegnate, previa valutazione di convenienza, alle forze del comparto della pubblica sicurezza le automobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche statali dismesse o da dismettere. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno, d'intesa con i Ministri competenti, effettua la ricognizione delle automobili di cui al presente comma e illustra alle Camere le risultanze di tale ricognizione».

  All'articolo 9, comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, che sono competenti anche per l'accertamento della capacità tecnica di cui all'articolo 8, quarto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, è richiesta un'esperienza pluriennale certificata in tema di sostanze esplodenti. Ad essi».

  All'articolo 10, comma 1, dopo le parole: «euro 10.683.060» è inserita la seguente: «annui».

A.C. 2616-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Misure per il contrasto della frode in competizioni sportive).

  Sopprimerlo.
1. 155. Palese.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: due a sei con le seguenti: quattro a otto.
1. 156. Palese.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: due a sei con le seguenti: quattro a sette.
1. 157. Palese.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: due a sei con le seguenti: uno a tre.
1. 158. Palese.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: due a sei con le seguenti: tre a cinque.
1. 159. Palese.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: due con le seguenti: due anni e sei mesi.
1. 150. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1.000 a euro 4.000 con le seguenti: 12.000 a euro 60.000.
1. 160. Turco.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1.000 a euro 4.000 con le seguenti: 10.000 a euro 50.000.
1. 161. Turco.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1.000 a euro 4.000 con le seguenti: 8.000 a euro 40.000.
1. 162. Turco.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1.000 a euro 4.000 con le seguenti: 4.000 a euro 7.000.
1. 163. Bonafede.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1.000 a euro 4.000 con le seguenti: 3.000 a euro 6.000.
1. 164. Bonafede.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1.000 a euro 4.000 con le seguenti: 2.000 a euro 10.000.
1. 151. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1.000 a euro 4.000 con le seguenti: 2.000 a euro 5.000.
1. 165. Bonafede.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: 1.000 con la seguente: 2.000.
1. 152. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: Nei casi di lieve entità, ovvero allorquando il responsabile dà un contributo effettivo all'accertamento dei fatti, si applica la pena della reclusione fino a due anni, e la multa fino a euro 2.000.
1. 2. Centemero.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: per i fatti fino a: si applica con le seguenti: i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da quattro a nove anni e con.
1. 3. Bonafede, Turco, Agostinelli, Colletti, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Cozzolino.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: per i fatti fino a: si applica con le seguenti: i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da quattro a otto anni e con.
1. 166. Bonafede.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: per i fatti fino a: si applica con le seguenti: i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da quattro a sette anni e con.
1. 167. Bonafede.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: fino alla metà con le seguenti: della metà.
1. 153. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: alla metà con le seguenti: al triplo.
1. 168. Palese.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 10.000 a euro 100.000 con le seguenti: 40.000 a euro 400.000.
1. 169. Turco, Bonafede.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 10.000 a euro 100.000 con le seguenti: 30.000 a euro 300.000.
*1. 170. Bonafede, Turco.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 10.000 a euro 100.000 con le seguenti: 30.000 a euro 300.000.
*1. 173. Palese.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 10.000 a euro 100.000 con le seguenti: 20.000 a euro 200.000.
**1. 171. Turco, Bonafede.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 10.000 a euro 100.000 con le seguenti: 20.000 a euro 200.000.
**1. 176. Palese.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 10.000 a euro 100.000 con le seguenti: 15.000 a euro 200.000.
1. 177. Palese.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 10.000 a euro 100.000 con le seguenti: 12.000 a euro 250.000.
1. 178. Palese.

  Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: 10.000 con la seguente: 20.000.
1. 154. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – Dopo l'articolo 3 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
  «Art. 3-bis. I titolari di concessioni governative in materia di scommesse sportive non possono essere proprietari di quote, anche minoritarie, di società sportive riconosciute dal Coni, dall'Unire o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato.»
1. 179. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.
(Inammissibile)

ART. 2.
(Modifiche in materia di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive).

  Sopprimerlo.
2. 152. Palese.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Alla legge 13 dicembre 1983, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al titolo le parole: «manifestazioni sportive» sono sostituite con le seguenti: «manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive»;
   b) all'articolo 6 ove ricorrono le parole: «manifestazioni sportive» sono sostituite dalle seguenti: «manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive».
2. 1. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.
(Inammissibile)

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Il divieto di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41 ha la stessa durata dei divieti di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime di cui all'articolo 6, commi 1, 5 e 7, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
2. 2. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, lettera a), premettere il seguente numero:
   01) al primo periodo, sono soppresse le parole: «denunciate o».
2. 4. Daniele Farina, Costantino, Sannicandro, Quaranta.

  Al comma 1, lettera a), premettere il seguente numero:
   01) al primo periodo, le parole: «anche con sentenza non definitiva» sono sostituite dalle seguenti: «con sentenza definitiva».

  Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera b-bis) aggiungere la seguente:
   b-ter)
al comma 7, secondo periodo, sono soppresse le parole: «non definitiva».
2. 5. Daniele Farina, Quaranta, Sannicandro, Costantino.

  Al comma 1, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
   1-bis) al primo periodo, dopo la parola: «questore», sono inserite le seguenti: «dopo aver dato comunicazione alla Procura della Repubblica,».
2. 14. Sannicandro, Daniele Farina, Costantino, Quaranta.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere le lettere b) e b-bis).
2. 150. Quaranta, Costantino, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, lettera a), numero 2, sopprimere la parola: altresì.
2. 155. Palese.

  Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire le parole: di fatto con la seguente: oggettivi.
2. 9. Del Grosso, Turco, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: di fatto aggiungere le seguenti: comprovati da immagini ovvero filmati audio-video idonei a riconoscere inequivocabilmente i soggetti responsabili della condotta sanzionata.
2. 10. Turco, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Cozzolino.

  Al comma 1, lettera a), numero 2, sopprimere le parole:, sia singola che di gruppo,.

  Conseguentemente, alla lettera b) sopprimere le parole: in caso di condotta di gruppo di cui al comma 1, la durata non può essere inferiore a 3 anni nei confronti di coloro che ne assumono la direzione.
2. 11. Bonafede, Turco, Agostinelli, Colletti, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Cozzolino.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
2. 15. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) al comma 5, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «In caso di condotta di gruppo di cui al comma 1, la durata non può essere inferiore a tre anni nei confronti di coloro che ne assumono la direzione. Nei confronti della persona già destinataria, nell'ultimo quinquennio, del divieto di cui al primo periodo, la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere superiore a otto anni».
2. 156. La Russa.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) al comma 6, la parola: reclusione è sostituita dalla seguente: arresto.
2. 20. Costantino, Quaranta, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1 lettera b) sostituire le parole: inferiore a tre anni con le seguenti: inferiore a quattro anni.
2. 157. Palese.

  Al comma 1 lettera b) sostituire le parole: inferiore a tre anni con le seguenti: inferiore a due anni.
2. 158. Palese.

  Al comma 1 lettera b) sostituire le parole: inferiore a cinque anni con le seguenti: inferiore a quattro anni.
2. 159. Palese.

  Al comma 1 lettera b) sostituire le parole: e superiore a otto anni con le seguenti: superiore a sette anni.
2. 160. Palese.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e.
2. 19. Del Grosso, Colletti, Tofalo, Vacca, Di Battista, Turco, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b-bis).
2. 151. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b-bis) sostituire le parole: può essere con la seguente: è.
2. 161. Bonafede.

  Al comma 1, lettera b-bis) sostituire le parole: fino a otto anni con le seguenti: fino a cinque anni.
2. 162. Centemero, Palese.

  Al comma 1, lettera b-bis) sostituire le parole: fino a otto anni con le seguenti: fino a sei anni.
2. 163. Palese.

  Al comma 1, lettera b-bis) sostituire le parole: fino a otto anni con le seguenti: fino a sette anni.
2. 164. Palese.

  Al comma 1, lettera b-bis) sostituire le parole: fino a otto anni con le seguenti: fino a nove anni.
2. 165. Palese.

  Al comma 1, dopo la lettera b-bis) aggiungere la seguente:
   b-ter) al comma 6, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) le parole: «Il contravventore alle» sono sostituite dalle seguenti: «Chi viola le»;
    2) le parole: «la reclusione» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto»;
    3) le parole: «a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «a due anni».
2. 21. Sannicandro, Daniele Farina, Quaranta, Costantino.

  Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.
2. 166. Palese.

  Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno.
2. 167. Bonafede.

  Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: tre anni con le seguenti: quattro anni.
2. 168. Palese.

  Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.
* 2. 169. Palese.

  Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.
* 2. 170. Bonafede.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 6-bis è sostituito dal seguente:
  «Art. 6-bis.(Lancio di materiale pericoloso e scavalcamento durante le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, e invasione in campo in occasione di manifestazioni sportive). – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva. La pena è aumentata da un terzo alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.
  2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni sportive, invade il terreno di gioco, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 4.000 euro a 8.000 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o competizione calcistica.»;

   b) l'articolo 6-ter è sostituito dal seguente:
  «Art. 6-ter.(Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive). – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 2.000 a 5.000 euro.»;

   c) l'articolo 6-quater è sostituito dal seguente:
  «Art. 6-quater.(Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive). – 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori o dei partecipanti alla manifestazione e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, o comunque il rispetto delle prescrizioni della manifestazione pubblica o aperta al pubblico purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 339, terzo comma, del codice penale. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  2. Nei confronti delle società sportive o dei promotori di cui all'articolo 18 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro.»;

   d) l'articolo 6-quinquies è sostituito dal seguente:
  «Art. 6-quinquies.(Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive). – 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 583-quater del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, è punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-quater.»;

   e) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
  «Art. 8. – (Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive). – 1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei commi 1-bis e 1-ter per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni del medesimo tipo.
  1-bis. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'articolo 6-bis, comma 1, all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6.
  1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.
  1-quater. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-bis, e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.
  1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater hanno efficacia a decorrere dal 13 novembre 2010 fino al 31 dicembre 2018.»;

  2. L'articolo 583-quater del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 583-quater. – (Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive).
  Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni».

  3. L'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, è sostituito dal seguente:
  «Art. 2-ter.(Norme sul personale addetto agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico). – 1. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le Forze dell'ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente emanato.
  1-bis. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono essere affidati, in aggiunta ai compiti previsti in attuazione del medesimo comma, altri servizi, ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo o dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.
  2. Le società incaricate dei servizi di cui al comma 1 comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società».

  4. Dotazione alle Forze di polizia di videocamere.
  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione le Forze di polizia impiegate in manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive durante il servizio di mantenimento dell'ordine pubblico ovvero anche durante i servizi territoriali sono dotate di telecamere atte a registrare il corteo o la manifestazione sportiva o durante il normale servizio di controllo del territorio. La registrazione video avvenuta con le telecamere in dotazione alle Forze dell'ordine attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti ed hanno valore di prova ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile.
  2. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è disposto per gli anni 2014, 2015 e 2016 un incremento di 200 milioni di euro annui. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.
2. 02. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.
(Inammissibile)

ART. 3.

  Sopprimerlo.
3. 162. Palese.

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) all'articolo 2-bis comma 1, le parole: «l'introduzione o l'esposizione di striscioni e cartelli» sono sostituite dalle seguenti: «l'introduzione e l'esposizione di striscioni o cartelli».
3. 150. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: prodotti o con le seguenti: prodotti e.
3. 163. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) all'articolo 9, comma 1, le parole: «di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «di emettere, vendere o distribuire, con qualsiasi modalità, titoli di accesso a soggetti che siano destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6» e dopo le parole: «ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati» sono inserite le seguenti: «, nel corso degli ultimi cinque anni, purché non abbiano già scontato, anche parzialmente, per lo stesso episodio, il provvedimento di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401».
3. 151. La Russa.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: vendere o distribuire con le seguenti: vendere, cedere, o.
3. 164. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera c) dopo le parole: con qualsiasi modalità aggiungere le seguenti parole: anche a titolo gratuito.
3. 161. Turco.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere infine le parole: per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive sono inserite le seguenti: purché non abbiano scontato, per lo stesso episodio, il provvedimento di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401.
3. 160. Del Grosso, Colletti, Tofalo, Vacca, Di Battista.

  Al comma 1, lettera c-bis) sostituire i capoversi 3-ter e 3-quater con i seguenti:
  3-ter. Una quota dall'uno al tre per cento dei ricavi complessivi delle società professionistiche di calcio della Serie A e B, il cui gettito è comunque non inferiore a 25 milioni di euro, è destinata a finanziare i costi sostenuti per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico in occasione degli eventi medesimi, ed in particolare per la copertura dei costi delle ore straordinarie e dell'indennità di ordine pubblico delle Forze dell'ordine.
  3-quater. Con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità di versamento della quota da parte delle società professionistiche per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-ter del presente articolo, anche prevedendo, al fine di responsabilizzare i tifosi di calcio e stimolare le società professionistiche a denunciare le frange violente del tifo, che tale quota sia suddivisa proporzionalmente sulla base di un conto consuntivo degli impieghi straordinari delle forze dell'ordine e degli eventuali danni rilevati e stimati annualmente dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.
3. 171. Fiano, Verini, Rosato, Naccarato, Giuseppe Guerini, Greco.

  Al comma 1, lettera c-bis), sostituire i capoversi 3-ter e 3-quater con i seguenti:
  3-ter. Una quota pari al 2,5 per cento dei ricavi complessivi delle società professionistiche di calcio delle serie A e B derivanti dai diritti radio-televisivi è destinata a finanziare i costi sostenuti per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico in occasione degli eventi medesimi, e in particolare per la copertura dei costi delle ore di lavoro straordinario e dell'indennità di ordine pubblico delle Forze dell'ordine.
  3-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità di versamento della quota da parte delle società professionistiche per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-ter, anche tenendo conto del diverso livello professionistico.
3. 170. Fiano, Verini, Rosato, Naccarato, Giuseppe Guerini, Greco.

  Al comma 1, lettera c-bis) capoverso 3-ter) sostituire le parole: all'1 per cento e non superiore al 3 per cento con le seguenti: al 2 per cento e non superiore al 4 per cento.
3. 152. Turco, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, la lettera c-bis), capoverso 3-ter sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 4,5 per cento.
3. 167. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, la lettera c-bis), capoverso 3-ter), sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 4 per cento.
3. 166. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera c-bis), capoverso 3-ter) dopo le parole: complessivi derivanti aggiungere le seguenti: dai diritti televisivi concessi e.
3. 153. Turco, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera c-bis), capoverso 3-quater, sostituire le parole: entro sessanta giorni con le seguenti: entro trenta giorni.
3. 157. Palese.

  Al comma 1, lettera c-bis), capoverso 3-quater, sostituire le parole: entro sessanta giorni con le seguenti: entro quaranta giorni.
3. 158. Palese.

  Al comma 1, lettera c-bis), capoverso 3-quater, sostituire le parole: entro sessanta giorni con le seguenti: entro quarantacinque giorni.
3. 200. Palese.

  Al comma 1, dopo la lettera c-bis), inserire la seguente:
   c-ter) all'articolo 9, dopo il comma 3-bis) è aggiunto il seguente:
  «3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto- legge sono adottate le disposizioni necessarie a disciplinare le modalità di rimessa dei contributi corrispondenti al valore non inferiore all'1 per cento e non superiore al 3 per cento degli incassi complessivi ottenuti dalle squadre interessate da ciascuna singola manifestazione sportiva e dalla lega di appartenenza delle stesse squadre, calcolati sulle quote dei biglietti venduti e degli introiti, pro quota, degli abbonamenti in favore del «Fondo di solidarietà civile» per le «vittime di reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive» istituito con legge n. 217 del 2010 di conversione del decreto-legge n. 187 del 2010».
3. 156. Turco, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, dopo la lettera c-bis), inserire la seguente:
   c-ter) all'articolo 9, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
  «3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto- legge sono adottate le disposizioni necessarie a disciplinare le modalità di rimessa dei contributi corrispondenti al valore non inferiore al 2 per cento e non superiore al 4 per cento degli incassi complessivi ottenuti dalle squadre interessate da ciascuna singola manifestazione sportiva e dalla lega di appartenenza delle stesse squadre, calcolati sulle quote dei biglietti venduti e degli introiti, pro quota, degli abbonamenti, in favore del «Fondo di solidarietà civile» per le «vittime di reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive» istituito con legge n. 217 del 2010 di conversione del decreto-legge n. 187 del 2010».
3. 155. Turco, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, dopo la lettera c-bis), inserire la seguente:
   c-ter) all'articolo 9, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
  «3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono adottate le disposizioni necessarie a disciplinare le modalità di rimessa dei contributi corrispondenti al valore non inferiore all'1 per cento e non superiore al 3 per cento degli incassi complessivi ottenuti dalle squadre interessate da ciascuna singola manifestazione sportiva e dalla lega di appartenenza delle stesse squadre, calcolati sulle quote dei biglietti venduti e degli introiti, pro quota, degli abbonamenti e dei diritti televisivi concessi, in favore del «Fondo di solidarietà civile» per le «vittime di reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive» istituito con legge n. 217 del 2010 di conversione del decreto-legge n. 187 del 2010.
3. 154. Turco, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

ART. 4.
(Ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive).

  Sopprimerlo.
4. 150. Palese.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*4. 1. Quaranta, Costantino, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*4. 2. Turco, Cozzolino, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) dopo l'articolo 7-bis è inserito il seguente:
  Art. 7-bis.1. – 1. Nelle ore notturne che precedono il giorno nel quale si svolge una competizione di calcio professionistico l'area che si estende tra le cancellate di ingresso all'impianto sportivo e lo stadio deve essere costantemente illuminata. Negli impianti sportivi di proprietà pubblica il costo per l'illuminazione di cui al precedente periodo è sostenuta nella misura del cinquanta per cento dalla società sportiva organizzatrice della competizione.
4. 3. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 7-bis.1, comma 1, primo periodo, dopo le parole: competenza, in caso di aggiungere le seguenti: pericolo attuale di.
4. 154. Turco.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 7-bis.1, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: da parte del Prefetto di provvedimenti di propria competenza» con le seguenti: da parte del Prefetto o, nei comuni capoluogo ove istituiti da parte del Sindaco metropolitano,.

  Conseguentemente, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) all'articolo 7-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è apportata la seguente modificazione: le parole: «il prefetto, al fine di» sono sostituite dalle seguenti: «il Prefetto o, nei comuni capoluogo ove istituiti da parte del Sindaco metropolitano,».
4. 158. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 7-bis.1, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: due anni con le seguenti: quattro anni.
4. 153. Palese.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 7-bis.1, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: due anni con le seguenti: due mesi.
4. 157. Turco.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 7-bis.1, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: due anni con le seguenti: sei mesi.
4. 156. Turco.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 7-bis.1, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni.
4. 151. Palese.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 7-bis.1, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.
4. 155. Turco.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 7-bis.1, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: due anni con le seguenti: diciotto mesi.
4. 152. Palese.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*4. 4. Centemero.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*4. 5. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) all'articolo 8, comma 1-ter, le parole: «entro le quarantotto ore» sono sostituite dalle seguenti: «entro le dodici ore».
4. 6. Costantino, Quaranta, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo l'articolo 8-ter, è aggiunto il seguente:
  8-quater. Le società sportive che partecipano a competizioni sportive tra professionisti devono destinare il 10 per cento dei ricavi iscritti nel bilancio dell'anno precedente ad attività di prevenzione e contrasto della violenza nelle manifestazioni sportive.
4. 9. Daniele Farina, Costantino, Quaranta, Sannicandro.

  Sopprimere il comma 2.
4. 10. Sannicandro, Costantino, Quaranta, Daniele Farina.

  Al comma 3, lettera a), dopo il numero 2 aggiungere il seguente:
   2-bis) dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti:
  5-quater. Per favorire l'accesso e la diffusione collettivi della pratica sportiva è prevista la pianificazione, d'intesa tra le autorità statali e gli enti locali, di interventi per la costruzione, la ristrutturazione, la manutenzione e l'adeguamento a norma degli impianti sportivi, tenuto conto delle disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 1996, e attribuendo, ove si ritenga opportuno, maggiore autonomia alle società sportive nella gestione tecnica dei rapporti con le istituzioni. Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, è prevista la concessione della loro gestione, mediante convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e di parametri per l'individuazione dei soggetti affidatari, in via preferenziale alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche, agli enti di promozione sportiva, alle discipline sportive associate e alle federazioni sportive nazionali, di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.
  5-quinquies. Allo scopo di agevolare l'attuazione di un piano strategico di ristrutturazione che permetta di dotare gli impianti sportivi presenti nel territorio nazionale di infrastrutture in grado di rispondere a esigenze strutturali e funzionali nell'ambito di un programma di valorizzazione dei beni immobili e di sicurezza degli impianti sportivi, nonché l'allocazione di funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, le società di calcio professionistiche che intendono realizzare nuovi impianti sportivi o ristrutturare strutture già esistenti applicano la procedura stabilita dagli articoli 153 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Per i medesimi scopi di cui al periodo precedente e al fine di sviluppare le strutture sportive con funzioni di interesse sociale, culturale e ricreativo, i comuni possono modificare la destinazione d'uso degli immobili previsti dai propri strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  5-sexies. La società sportiva professionistica che intende intraprendere l'attività di costruzione o di ristrutturazione degli impianti sportivi ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, oltre alle disposizioni previste dal decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 1996, deve tenere conto dei seguenti criteri:
   a) diversificazione delle attività all'interno della struttura;
   b) capienza non superiore a 40.000 posti a sedere;
   c) previsione di box per seguire le manifestazioni sportive da una posizione privilegiata;
   d) previsione di sale polivalenti, palestre, servizi commerciali differenziati e spazi destinati ad attività, diverse da quella sportiva, con caratteristiche di organicità funzionale e strutturale;
   e) massima adattabilità alle riprese televisive;
   f) previsione di un sistema di telecamere a circuito chiuso e di una centrale operativa situati in un locale con vista sullo stadio, dal quale siano visibili le diverse inquadrature delle telecamere.

  5-septies. Per assicurare il pacifico e civile svolgimento delle competizioni sportive, le società sportive professionistiche sono tenute alla redazione, annuale e preventiva, di un documento sull'impatto sociale delle manifestazioni sportive che le medesime società intendono realizzare nel corso dell'anno. Tale documento reca, in particolare, la valutazione dell'impatto sulla collettività e sull'ambiente delle manifestazioni sportive che si tengono, tenuto conto della tipologia delle tifoserie e delle caratteristiche dell'impianto in cui si svolgono le manifestazioni, nonché la predisposizione, in contraddittorio con le competenti autorità di pubblica sicurezza, dei piani e delle misure necessari alla gestione di eventuali situazioni di emergenza, incluse le problematiche relative alle condizioni di accesso del pubblico, alla sicurezza degli impianti e alle ricadute sul traffico urbano.
  Il documento di cui al paragrafo precedente è presentato, ai fini della sua approvazione, alla competente autorità di pubblica sicurezza che, in caso di giudizio favorevole, rilascia il relativo certificato di impatto sociale alla società sportiva professionistica. Tale documento costituisce, per le società sportive professionistiche che lo presentano, la dichiarazione ufficiale del riconoscimento dell'esistenza della necessità dell'intervento delle Forze di polizia e dei costi che trovano origine dalle manifestazioni sportive e della quantificazione del relativo onere. Il servizio d'ordine all'interno degli stadi è svolto da steward delle società sportive di calcio, con il coinvolgimento responsabile delle tifoserie. L'intervento delle Forze di polizia all'interno degli stadi è previsto solo in casi estremi; alle Forze dell'ordine è demandato il controllo dell'area esterna allo stadio.
  In conformità a quanto previsto dai paragrafi precedenti l'ordine e la sicurezza pubblici all'interno degli impianti sportivi nei quali si svolgono le manifestazioni sportive sono assicurati dalle società sportive professionistiche responsabili, senza oneri per lo Stato. A tale fine, le medesime società sostengono interamente i costi del personale delle Forze di polizia nonché tutti i costi correlati, qualora la presenza delle medesime Forze di polizia sia prescritta all'interno degli impianti sportivi ai sensi del comma 3.
  5-octies. Le società sportive professionistiche sono tenute al risarcimento dei danni causati dai loro sostenitori in occasione di manifestazioni sportive, qualora esse abbiano fornito sostegno di qualsiasi natura a tali sostenitori, ovvero ad associazioni o a club dei quali gli stessi sostenitori fanno parte. Le società sportive professionistiche, qualora sia pronunciata sentenza di condanna nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente, sono altresì obbligate, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta.
4. 12. Caparini, Attaguile, Molteni, Matteo Bragantini, Invernizzi.
(Inammissibile)

  Al comma 3-ter, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: anche non economici.
4. 159. Turco.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Dotazione alle Forze di polizia di videocamere) – 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione le Forze di polizia impiegate in manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive durante il servizio di mantenimento dell'ordine pubblico ovvero anche durante i servizi territoriali sono dotate di telecamere atte a registrare il corteo o la manifestazione sportiva o durante il normale servizio di controllo del territorio. La registrazione video avvenuta con le telecamere in dotazione alle Forze dell'ordine attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti ed hanno valore di prova ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile.
  2. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è disposto per gli anni 2014, 2015 e 2016 un incremento di 200 milioni di euro annui. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.
4. 01. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Dotazione alle Forze di polizia di videocamere in occasione di manifestazioni sportive). – 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le Forze di polizia impiegate in manifestazioni sportive durante il servizio di mantenimento dell'ordine pubblico sono dotate di telecamere atte a registrare il corteo o la manifestazione sportiva. La registrazione video avvenuta con le telecamere in dotazione alle forze dell'ordine attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti ed hanno valore di prova ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile.
  2. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è disposto per gli anni 2014, 2015 e 2016 un incremento di 200 milioni di euro annui. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.
4. 0150. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

   a) Misure per incentivare la realizzazione di nuovi impianti sportivi:
    1. Al fine di sostenere il migliore sviluppo e la diffusione della pratica sportiva in tutte le età e tra tutti gli strati della popolazione, l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e le associazioni sportive.
    2. Per favorire l'accesso e la diffusione collettivi della pratica sportiva è prevista la pianificazione, d'intesa tra le autorità statali e gli enti locali, di interventi per la costruzione, la ristrutturazione, la manutenzione e l'adeguamento a norma degli impianti sportivi, tenuto conto delle disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 1996, e attribuendo, ove si ritenga opportuno, maggiore autonomia alle società sportive nella gestione tecnica dei rapporti con le istituzioni.
    3. Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, è prevista la concessione della loro gestione, mediante convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e di parametri per l'individuazione dei soggetti affidatari, in via preferenziale alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche, agli enti di promozione sportiva, alle discipline sportive associate e alle federazioni sportive nazionali, di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.
    4. Allo scopo di agevolare l'attuazione di un piano strategico di ristrutturazione che permetta di dotare gli impianti sportivi presenti nel territorio nazionale di infrastrutture in grado di rispondere a esigenze strutturali e funzionali nell'ambito di un programma di valorizzazione dei beni immobili e di sicurezza degli impianti sportivi, nonché l'allocazione di funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, le società di calcio professionistiche che intendono realizzare nuovi impianti sportivi o ristrutturare strutture già esistenti applicano la procedura stabilita dagli articoli 153 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Per i medesimi scopi di cui al periodo precedente e al fine di sviluppare le strutture sportive con funzioni di interesse sociale, culturale e ricreativo, i comuni possono modificare la destinazione d'uso degli immobili previsti dai propri strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
   b) Requisiti degli impianti sportivi polifunzionali:
    1. La società sportiva professionistica che intende intraprendere l'attività di costruzione o di ristrutturazione degli impianti sportivi ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, oltre alle disposizioni previste dal decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 1996, deve tenere conto dei seguenti criteri:
     a) diversificazione delle attività all'interno della struttura;
     b) capienza non superiore a 40.000 posti a sedere;
     c) previsione di box per seguire le manifestazioni sportive da una posizione privilegiata;
     d) previsione di sale polivalenti, palestre, servizi commerciali differenziati e spazi destinati ad attività, diverse da quella sportiva, con caratteristiche di organicità funzionale e strutturale;
     e) massima adattabilità alle riprese televisive;
     f) previsione di un sistema di telecamere a circuito chiuso e di una centrale operativa situati in un locale con vista sullo stadio, dal quale siano visibili le diverse inquadrature delle telecamere.
    2. Gli articoli 6-bis e 7 del decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 1996, e successive modificazioni, sono abrogati.
   c) Misure di sicurezza preventiva da parte delle società sportive:
    1. Per assicurare il pacifico e civile svolgimento delle competizioni sportive, le società sportive professionistiche sono tenute alla redazione, annuale e preventiva, di un documento sull'impatto sociale delle manifestazioni sportive che le medesime società intendono realizzare nel corso dell'anno. Tale documento reca, in particolare, la valutazione dell'impatto sulla collettività e sull'ambiente delle manifestazioni sportive che si tengono, tenuto conto della tipologia delle tifoserie e delle caratteristiche dell'impianto in cui si svolgono le manifestazioni, nonché la predisposizione, in contraddittorio con le competenti autorità di pubblica sicurezza, dei piani e delle misure necessari alla gestione di eventuali situazioni di emergenza, incluse le problematiche relative alle condizioni di accesso del pubblico, alla sicurezza degli impianti e alle ricadute sul traffico urbano.
    2. Il documento di cui al comma 1 è presentato, ai fini della sua approvazione, alla competente autorità di pubblica sicurezza che, in caso di giudizio favorevole, rilascia il relativo certificato di impatto sociale alla società sportiva professionistica.
    3. Il documento di cui al comma 1 costituisce, per le società sportive professionistiche che lo presentano, la dichiarazione ufficiale del riconoscimento dell'esistenza della necessità dell'intervento delle Forze di polizia e dei costi che trovano origine dalle manifestazioni sportive e della quantificazione del relativo onere. Il servizio d'ordine all'interno degli stadi è svolto da steward delle società sportive di calcio, con il coinvolgimento responsabile delle tifoserie. L'intervento delle Forze di polizia all'interno degli stadi è previsto solo in casi estremi; alle Forze dell'ordine è demandato il controllo dell'area esterna allo stadio.
    4. In conformità a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, l'ordine e la sicurezza pubblici all'interno degli impianti sportivi nei quali si svolgono le manifestazioni sportive sono assicurati dalle società sportive professionistiche responsabili, senza oneri per lo Stato. A tale fine, le medesime società sostengono interamente i costi del personale delle Forze di polizia nonché tutti i costi correlati, qualora la presenza delle medesime Forze di polizia sia prescritta all'interno degli impianti sportivi ai sensi del comma 3.
    5. Tenuto conto che il calcio è un fenomeno di partecipazione di massa e al fine di migliorare la gestione e di favorire la stabilità finanziaria delle società sportive di calcio, è incentivata la partecipazione dei tifosi alle attività delle medesime società, prevedendo, altresì, il coinvolgimento degli organi della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC).
   d) (Responsabilità oggettiva delle società sportive professionistiche per i danni causati dai propri sostenitori):
    1. Le società sportive professionistiche sono tenute al risarcimento dei danni causati dai loro sostenitori in occasione di manifestazioni sportive, qualora esse abbiano fornito sostegno di qualsiasi natura a tali sostenitori, ovvero ad associazioni o a club dei quali gli stessi sostenitori fanno parte.
  2. Le società sportive professionistiche, qualora sia pronunciata sentenza di condanna nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, sono altresì obbligate, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta.
4. 0151. Giancarlo Giorgetti, Attaguile, Caparini, Molteni, Matteo Bragantini, Invernizzi.
(Inammissibile limitatamente alle lettere a) e b))

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – 1. Al fine di prevenire fenomeni di violenza e di intolleranza in ambito sportivo, lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono politiche di intervento sociale, rivolte alle situazioni a rischio di violenza, in particolare con il sostegno di iniziative specifiche attivate dal privato sociale o da associazioni di tifosi.
4. 04. Daniele Farina, Quaranta, Costantino, Sannicandro.

ART. 5.
(Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25).

  Sopprimerlo.
*5. 2. Chiarelli.

  Sopprimerlo.
*5. 3. Molteni, Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Sopprimerlo.
*5. 152. Sibilia, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
5. 153. Molteni, Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera a) sopprimere il numero 1).
5. 154. Molteni, Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: del supporto aggiungere la seguente: psicologico.
5. 155. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Sibilia.

  Al comma 1, lettera a) sopprimere i numeri 2) e 3).

  Conseguentemente:
   1) sopprimere il comma 2;
   2) all'articolo 8, comma 1:
    sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 19.149.430 euro;
    sostituire le parole: 40 milioni di euro con le seguenti: 50.683.060 euro;
    alla lettera a) sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 17.149.430 euro e sostituire le parole: 36 milioni con le seguenti: 46.683.060 euro;
   3) all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: articolo 8, comma 1, con le seguenti: articolo 5 comma 1.
5. 157. Molteni, Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera a) sopprimere il numero 2).
*5. 5. Matteo Bragantini, Invernizzi, Molteni.

  Al comma 1, lettera a) sopprimere il numero 2).
*5. 156. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Sibilia.

  Al comma 1, lettera a) sostituire il numero 2) con il seguente:
   2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Le commissioni territoriali sono fissate nel numero di ventisei. Le relative sedi e le circoscrizioni nelle quali operano sono individuate nei distretti delle Corti d'appello».

  Conseguentemente:
   al comma 2 sostituire le parole: euro 9.149.430 con le seguenti: euro 12.416.462 e le parole: euro 10.683.060 con le seguenti: euro 13.882.892.
   all'articolo 10, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 2, e dall'articolo 6, commi 1 e 2, pari a euro 125.967.032 per l'anno 2014 e euro 13.882.892 a decorrere dall'anno 2015, si provvede:
   a) per l'anno 2014 e per la somma di euro 3.267.032 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
   b) per 122.700.000 per l'anno 2014 e euro 13.882.892 a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente utilizzo di quota parte degli introiti di cui all'articolo 14-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che, affluiti all'entrata del bilancio dello Stato, restano acquisiti all'Erario.
5. 6. Costantino, Quaranta, Sannicandro, Daniele Farina, Palazzotto.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
   2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Le commissioni territoriali sono fissate nel numero di ventisei. Le relative sedi e le circoscrizioni nelle quali operano sono individuate nei distretti delle Corti d'appello».

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: euro 9.149.430 con le seguenti: euro 12.416.462 e le parole: euro 10.683.060 con le seguenti: euro 13.882.892.

  Conseguentemente, all'articolo 10, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 2, e dall'articolo 6, commi 1 e 2, pari a euro 125.967.032 per l'anno 2014 e euro 13.882.892 a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente utilizzo di quota parte degli introiti di cui all'articolo 14-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che, affluiti all'entrata del bilancio dello Stato, restano acquisiti all'Erario.
5. 8. Quaranta, Costantino, Daniele Farina, Sannicandro, Palazzotto.

  Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire la parola: venti con la seguente: quindici.
5. 159. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Sibilia.

  Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire la parola: venti con la seguente: diciotto.
5. 158. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Sibilia.

  Al comma 1, lettera a) sopprimere il numero 3).
5. 7. Invernizzi, Matteo Bragantini, Molteni.

  Al comma 1, lettera a) sopprimere il numero 3).
5. 200. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Sibilia.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:
   3) al comma 2-bis il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Le sezioni possono essere istituite fino a un numero massimo complessivo di cinque per l'intero territorio nazionale per non più di quattro mesi e operano in base alle disposizioni che regolano l'attività delle Commissioni territoriali. All'attuazione di quanto previsto dal presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  Conseguentemente:
   1) sopprimere il comma 2;
   2) all'articolo 8, comma 1:
    all'alinea, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 19.149.430 euro;
    all'alinea, sostituire le parole: 40 milioni di euro con le seguenti: 50.683.060 euro;
    alla lettera a) sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 17.149.430 euro e sostituire le parole: 36 milioni con le seguenti: 46.683.060 euro;
   3) all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: articolo 8, comma 1 con le seguenti: articolo 5 comma 1.
5. 160. Molteni, Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:
   3) al comma 2-bis il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Le sezioni possono essere istituite fino a un numero massimo complessivo di cinque per l'intero territorio nazionale e operano in base alle disposizioni che regolano l'attività delle Commissioni territoriali. All'attuazione di quanto previsto dal presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  Conseguentemente:
   1) sopprimere il comma 2;
   2) all'articolo 8, comma 1:
    all'alinea, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 19.149.430 euro;
    all'alinea, sostituire le parole: 40 milioni di euro con le seguenti: 50.683.060 euro;
    alla lettera a) sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 17.149.430 euro e sostituire le parole: 36 milioni con le seguenti: 46.683.060 euro;
   3) all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: articolo 8, comma 1 con le seguenti: articolo 5 comma 1.
5. 161. Molteni, Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire la parola: trenta con la seguente: venti.
5. 201. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Sibilia.

  Al comma 1, lettera a), numero 3) dopo le parole: in base alle disposizioni che regolano l'attività delle Commissioni territoriali. Aggiungere le seguenti: All'attuazione di quanto previsto dal presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Conseguentemente:
   1) sopprimere il comma 2;
   2) all'articolo 8, comma 1:
    all'alinea, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 19.149.430 euro;
    all'alinea, sostituire le parole: 40 milioni di euro con le seguenti: 50.683.060 euro;
    alla lettera a) sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 17.149.430 euro e sostituire le parole: 36 milioni con le seguenti: 46.683.060 euro;
   3) all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: articolo 8, comma 1 con le seguenti: articolo 5 comma 1.
5. 163. Molteni, Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera a), numero 3, sopprimere le parole: o di alcune di esse.
5. 162. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, lettera a), numero 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La funzione di presidente delle sezioni è svolta in via esclusiva.
5. 164. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Sibilia.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).
*5. 165. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Sibilia.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).
* 5. 166. Molteni, Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 4) con il seguente:
   4) al comma 3, primo periodo, le parole: «rappresentante dell'ACNUR» sono sostituite dalle seguenti: «dipendente dell'ACNUR da almeno ventiquattro mesi».
5. 167. Molteni, Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 4) con il seguente:
   4) al comma 3, primo periodo, le parole: «rappresentante dell'ACNUR» sono sostituite dalle seguenti: «dipendente dell'ACNUR da almeno diciotto mesi».
5. 168. Molteni, Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4-bis).
5. 169. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Sibilia.

  Al comma 1, lettera a), numero 4-bis), dopo le parole: e ognuna delle sue sezioni aggiungere le seguenti:, coordinate dalla Commissione nazionale,.
5. 150. Costantino, Palazzotto, Quaranta, Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 5).
5. 170. Molteni, Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 6).
5. 171. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Sibilia.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 6) con il seguente:
  6) «5-bis. Fermo restando in ogni caso la competenza della commissione territoriale innanzi alla quale si è svolto il colloquio, la competenza all'esame delle domande di protezione internazionale può essere individuata, con provvedimento motivato del Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo in deroga al comma 5, tenendo conto del numero dei procedimenti assegnati a ciascuna Commissione nonché del mutamento di residenza o domicilio comunicato dall'interessato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, motivato ed ammissibile per non più di una volta».
5. 173. Molteni, Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 6) con il seguente:
   6) «5-bis. Fermo restando in ogni caso la competenza della commissione territoriale innanzi alla quale si è svolto il colloquio, la competenza all'esame delle domande di protezione internazionale può essere individuata, con provvedimento motivato del Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo in deroga al comma 5, tenendo conto del numero dei procedimenti assegnati a ciascuna Commissione».
5. 174. Molteni, Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera a-bis), sostituire le parole da: anche con la collaborazione fino alla fine della lettera, con le seguenti: e dalle principali e più autorevoli agenzie ed enti di tutela di diritti umani.
5. 151. Sannicandro, Costantino, Daniele Farina, Quaranta, Palazzotto.

  Al comma 1, lettera b) sostituire il numero 2 con il seguente:
   2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Il colloquio si svolge di norma alla presenza di uno solo dei componenti della Commissione, con specifica formazione e, ove possibile, dello stesso sesso del richiedente. Il componente che effettua il colloquio sottopone la proposta di deliberazione alla Commissione che decide ai sensi dell'articolo 4, comma 4. Su determinazione del Presidente, o su richiesta motivata e per iscritto dell'interessato, preventivamente informato, il colloquio si svolge innanzi a tutti i componenti effettivi della Commissione».
5. 177. Molteni, Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:
   2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. La domanda di protezione internazionale è adottata dopo un colloquio personale svolto dalla Commissione in modo collegiale, salvo che in casi di particolare vulnerabilità l'interessato abbia espressamente chiesto di svolgerlo con i componenti della Commissione del proprio sesso o con un solo componente, sulla base dell'esame di tutta la documentazione pertinente, inviata o acquisita anche d'ufficio da ogni amministrazione pubblica, dall'interessato e da enti e organizzazioni nazionali ed internazionali, anche non governativi».
5. 13. Quaranta, Costantino, Daniele Farina, Palazzotto, Sannicandro.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: di uno solo dei componenti della Commissione, con le seguenti: di almeno due dei componenti della Commissione,.
5. 175. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Sibilia.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 1-bis, sostituire le parole uno solo con la seguente: due.
5. 176. Cirielli, Corsaro, La Russa, Maietta, Giorgia Meloni, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 1, lettera b) dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
   2-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:
  «3-bis. Quando, sulla base degli elementi forniti in qualunque momento dal richiedente, ovvero sulla base di referti medici o relazioni psicologiche e sociali, si possa ritenere sussistere una condizione di vulnerabilità legata alla possibile sottoposizione del richiedente a torture o a serie violenze o a trattamenti disumani o degradanti, la Commissione territoriale acquisisce e valuta tutta la documentazione disponibile, anche se necessario disponendo prima dell'audizione o sospendendo la stessa, adeguati accertamenti medici e psicologici e può altresì richiedere la presenza di personale qualificato di supporto in sede di colloquio».
5. 14. Palazzotto, Costantino, Quaranta, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, lettera b-bis), numero 1), capoverso 01, sopprimere le parole: ad un corso di formazione iniziale e.
5. 178. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Sibilia.

  Al comma 1, dopo la lettera b-quater), aggiungere la seguente:
   b-quinquies) l'articolo 35, comma 1, è sostituito dal seguente:
  «1. Il ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale è esentato da ogni tributo o tassa ed è proponibile entro trenta giorni dalla notifica della decisione presso il tribunale ordinario che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte d'appello in cui ha domicilio il richiedente al momento dell'esame della domanda da parte della Commissione territoriale, prevedendo, sia in primo grado che in appello, l'ascolto del ricorrente che ne ha fatto richiesta con l'ausilio di un interprete di fiducia o nominato d'ufficio. Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento della protezione internazionale e la Commissione territoriale lo abbia ammesso esclusivamente alla protezione umanitaria ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
5. 15. Costantino, Palazzotto, Daniele Farina, Quaranta, Sannicandro.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Conseguentemente:
   all'articolo 8 comma 1 sostituire le parole: 10 milioni di euro con 19.149.430 euro, sostituire le parole: 40 milioni di euro con 50.683.060 euro, e alla lettera a) sostituire le parole: 8 milioni con 17.149.430 euro e sostituire 36 milioni con 46.683.060 euro.

  Conseguentemente, all'articolo 10 comma 1 sostituire le parole: articolo 5 comma 1 con le seguenti: articolo 8 comma 1.
5. 179. Molteni, Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: gli importi destinati dal presente articolo all'ACNUR pari a 2.337.000 e alla Formazione, pari a 84.000, sono devolute per le finalità di cui all'articolo 8 comma 1 lettera a).
5. 180. Molteni, Invernizzi, Matteo Bragantini.

ART. 6.
(Misure di finanziamento del sistema di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale e dei minori non accompagnati).

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:
   1) all'articolo 8, comma 1, alinea sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 123.550.570 euro; e alla lettera a) sostituire le parole: 8 milioni di euro con le seguenti: 123.550.568 euro;
   2) all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: articolo 6, commi 1 e 2, pari a con le seguenti: articolo 8, per una quota pari a.
6. 20. Molteni, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:
   1) all'articolo 8, comma 1, alinea sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 123.550.570 euro; alla lettera a) sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 90.000.000 euro;
  alla lettera b) sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti 33.550.570 euro;
  2) all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: articolo 6, commi 1 e 2, pari a con le seguenti: articolo 8, per una quota pari a.
6. 22. Molteni, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:
   1) all'articolo 8, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. all'articolo 1, comma 1 lettera a), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013, dopo le parole: «fino al 31 dicembre 2014» aggiungere le seguenti: «ad eccezione del personale del comparto sicurezza per il quale sono prorogate fino al 30 ottobre 2014»;
   2) all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: articolo 6, commi 1 e 2 con le seguenti: articolo 8, comma 1-bis.
6. 21. Molteni, Matteo Bragantini, Invernizzi.
(Inammissibile limitatamente alla parte conseguenziale)

  Sopprimerlo.
*6. 1. Invernizzi, Matteo Bragantini, Molteni.

  Sopprimerlo.
*6. 2. Chiarelli.

  Sopprimerlo.
*6. 151. Sibilia, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sostituirlo con il seguente:Art. 6.1. È abrogato l'articolo 32 comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

  Conseguentemente:
  1) all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al primo periodo sono soppresse le parole:, in particolare di carattere umanitario o;
  2) al secondo periodo, è soppresso il periodo: Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione.
6. 3. Molteni, Matteo Bragantini, Invernizzi.
(Inammissibile)

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67, è soppressa la lettera b).
6. 6. Molteni, Matteo Bragantini, Invernizzi.
(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: commi 1 e 2 con le seguenti: comma 2 e sostituire le parole: 122.700.000 con le seguenti: 62.700.000.
6. 4. Invernizzi, Matteo Bragantini, Molteni.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e degli stranieri fino a: umanitaria.
6. 5. Molteni, Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, dopo le parole: di protezione inserire le seguenti: ed identificazione.
6. 152. Matteo Bragantini, Invernizzi, Molteni.

  Al comma 1, dopo le parole: all'accoglienza inserire le seguenti: e sorveglianza.
6. 153. Matteo Bragantini, Invernizzi, Molteni.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire la parola: trenta con la seguente: venticinque.
6. 155. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Sibilia.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli enti locali inseriti nella rete SPRAR ai sensi del decreto legislativo n. 140 del 30 maggio 2005, nelle more della rendicontazione prevista dall'articolo 12 del Decreto del Ministero dell'interno del 30 luglio 2013, sono obbligati a richiedere agli enti attuatori la documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011.
6. 156. Rizzo, Dadone, Nuti, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sopprimere le parole: e 2 e sostituire le parole: 122.700.000 con le seguenti: 60.000.000.
*6. 7. Matteo Bragantini, Invernizzi, Molteni.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sopprimere le parole: e 2 e sostituire le parole: 122.700.000 con le seguenti: 60.000.000.
*6. 8. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Lorefice, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 2, dopo le parole: sul territorio nazionale inserire le seguenti: evidenziando altresì il numero di colore che hanno fatto perdere le loro tracce, abbiano lasciato il territorio nazionale o vi siano stati ricondotti da Paesi esteri.
6. 157. Matteo Bragantini, Invernizzi, Molteni.

  Al comma 2, sostituire le parole: la cui ripartizione è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto delle con le parole: da destinare alle, e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle medesime finalità sono destinate le risorse di cui all'articolo 1, comma secondo, del decreto-legge 120 del 2013, non spese nell'esercizio finanziario 2013.
6. 158. Cirielli, Corsaro, la Russa, Maietta, Giorgia Meloni, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 2, dopo le parole: la cui ripartizione è effettuata inserire le seguenti: entro il 31 dicembre 2014.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro il 30 marzo 2015 il Ministro dell'Interno invia alle competenti Commissioni parlamentari una relazione in cui dà conto dell'utilizzo del fondo di cui al presente comma e dei risultati conseguiti nel fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale.
6. 9. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Lorefice, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 2, sostituire le parole: «anche tenendo conto delle finalità previste dall'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» con le seguenti: «tenendo conto in via prioritaria delle finalità previste dall'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
6. 10. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Lorefice, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una parte delle risorse di cui al presente comma è riservata all'acquisto e alla distribuzione, presso tutte le questure dislocate nel territorio nazionale, del materiale sanitario necessario a tutelare dal contagio di malattie trasmissibili per vie aree e per contatto gli agenti di polizia che, per motivi di servizio, entrino in contatto con stranieri smistati dai luoghi di arrivo nel nostro paese e che non siano stati sottoposti agli accertamenti sanitari e alle procedure identificative previste.
6. 11. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Lorefice, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il dispositivo di sorveglianza delle frontiere e di soccorso a mare per il controllo dei flussi che interessano il canale di Sicilia, così come definito a partire dall'ottobre 2013 e costituito dall'operazione «Mare nostrum», è sospeso a decorrere dal 1o novembre 2014 in coincidenza con il subentro nelle funzioni da parte dell'operazione Frontex Plus.
6. 13. Molteni, Matteo Bragantini, Invernizzi.
(Inammissibile)

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il dispositivo di sorveglianza delle frontiere e di soccorso a mare per il controllo dei flussi che interessano il canale di Sicilia, così come definito a partire dall'ottobre 2013 e costituito dall'operazione «Mare nostrum» o comunque denominato, è sospeso a decorrere dal 1o novembre 2014.
6. 12. Molteni, Matteo Bragantini, Invernizzi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2.1. Le risorse del Fondo di cui al precedente comma 2, non utilizzate entro il 31 dicembre 2014, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
6. 14. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Lorefice, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 2-bis, dopo la parola: accoglienza inserire le seguenti: e sorveglianza.
6. 159. Matteo Bragantini, Invernizzi, Molteni.

  Al comma 2-bis aggiungere, infine, le seguenti parole: nonché la rispondenza della gestione svolta dall'ente gestore ai criteri stabiliti dalle relative convenzioni.
6. 160. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Sibilia.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il Ministro dell'Interno dispone l'incremento, da parte delle autorità responsabili, delle attività ispettive, di controllo e monitoraggio sulla gestione dei Centri di accoglienza dislocati sul territorio nazionale, nonché dei centri finanziati dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo ex decreto ministeriale 28 novembre 2005, in particolare in ordine al rispetto delle convenzioni stipulate con gli enti gestori dei Centri medesimi e ai criteri di gestioni previsti dalle disposizioni normative e regolamentari. Le risultanze delle verifiche periodiche sono pubblicate sul sito internet del dicastero.
6. 17. Lorefice, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Dadone, Cozzolino, Lombardi, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Baroni, Dall'Osso.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il Ministro dell'interno dispone l'incremento, da parte delle autorità responsabili, delle attività ispettive, di controllo e monitoraggio sulla gestione dei Centri di accoglienza dislocati sul territorio nazionale e rende pubbliche le risultanze sul sito del dicastero.
6. 161. Lorefice, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Dadone, Cozzolino, Lombardi, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Baroni, Dall'Osso.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Gli enti gestori dei Centri di accoglienza dislocati sul territorio nazionale pubblicano, sul proprio sito internet o sul sito del Ministero dell'Interno, la rendicontazione della gestione, in ordine alle spese effettivamente sostenute e alle entrate percepite, redatta secondo i criteri stabiliti nelle convenzioni stipulate. In relazione alla rendicontazione della gestione, in ordine alla spese effettivamente sostenute e alle entrate percepite dai centri finanziati dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo ex decreto ministeriale 28 novembre 2005, i comuni interessati sono tenuti ad inviare la citata rendicontazione al sito del Ministero dell'Interno che provvederà alla pubblicazione sulla pagina del Sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati.
6. 18. Silvia Giordano, Lorefice, Grillo, Mantero, Dadone, Cozzolino, Lombardi, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Baroni, Dall'Osso.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le autorità responsabili delle attività ispettive, di controllo e monitoraggio dei Centri di accoglienza verificano e rendono conto al ministro dell'interno, in particolare, in ordine al rispetto delle convenzioni stipulate con gli enti gestori dei Centri medesimi e ai criteri di gestione previsti dalle disposizioni normative e regolamentari.
6. 162. Lorefice, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Dadone, Cozzolino, Lombardi, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Baroni, Dall'Osso.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il Ministro dell'interno dispone l'incremento, da parte delle autorità responsabili, delle attività ispettive, di controllo e monitoraggio dei centri finanziati dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo ex decreto ministeriale 28 novembre 2005 e rende pubbliche le risultanze sul sito del dicastero.
6. 163. Lorefice, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Dadone, Cozzolino, Lombardi, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Baroni, Dall'Osso.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al decreto del Ministero dell'interno 30 luglio 2013 apportare la seguente modifica: «al comma 1 dell'articolo 3» dopo le parole: «di uno o più enti attuatori» aggiungere le seguenti: «in possesso di documentazione antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159».
6. 19. Rizzo, Lorefice, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Dadone, Cozzolino, Lombardi, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Baroni, Dall'Osso.
(Inammissibile)

ART. 7.
(Riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per i comuni interessati dei flussi migratori).

  Sopprimerlo.
*7. 1. Chiarelli.

  Sopprimerlo.
*7. 2. Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Molteni.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Nell'anno 2014 con le seguenti: A decorrere dall'anno 2014.
7. 150. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Sibilia.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: di Agrigento fino a: pressione migratoria, con le seguenti: interessati dai flussi migratori,
7. 154. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Sibilia.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: di Agrigento fino a: maggiormente.
*7. 4. Guidesi, Molteni, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: di Agrigento fino a: maggiormente.
*7. 151. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Sibilia.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e Trapani, aggiungere le seguenti: nonché Milano e Taranto.
7. 9. Daniele Farina, Franco Bordo, Duranti, Sannicandro, Quaranta, Costantino, Palazzotto.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e Trapani, aggiungere le seguenti: nonché Milano.
7. 10. Daniele Farina, Franco Bordo, Sannicandro, Costantino, Palazzotto, Quaranta.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e Trapani, aggiungere le seguenti: nonché Taranto.
7. 11. Duranti, Sannicandro, Costantino, Daniele Farina, Quaranta, Palazzotto.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e Trapani aggiungere le seguenti: Crotone, Messina, Porto Palo e Reggio Calabria, Rosarno, Isola Capo Rizzuto, Piazza Armerina.
7. 157. Cirielli, Corsaro, La Russa, Maietta, Giorgia Meloni, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: nei limiti complessivi dell'importo fino alla fine del periodo.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: tenuto conto fino alla fine del comma.
7. 3. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Lorefice, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole 50 per cento con le seguenti: 80 per cento.
7. 155. Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli, Sibilia.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole 50 per cento con le seguenti: 70 per cento.
7. 156. Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli, Sibilia.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per l'anno 2014 le spese sostenute dai comuni per l'accoglienza di migranti, giunti in Italia a seguito dell'eccezionale afflusso verificatosi nell'anno in corso, sono escluse dal patto di stabilità interno nei limiti complessivi stabiliti al precedente periodo.
7. 5. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Lorefice, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche ai comuni che ospitano Centri di accoglienza per le spese ad essi connesse.
7. 152. Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Sibilia.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La disposizione di cui al precedente periodo si applica per le spese sostenute dai medesimi comuni per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.
7. 153. Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Sibilia.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Riduzioni degli obiettivi del patto di stabilità interno sono altresì accordate ai Comuni che abbiano accettato di ospitare sul proprio territorio migranti stranieri recentemente giunti in Italia in seguito all'avvio dell'operazione Mare Nostrum.
7. 158. Matteo Bragantini, Invernizzi, Molteni.

ART. 8.
(Misure per l'ammodernamento di mezzi, attrezzature e strutture della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 10 milioni di euro per l'anno 2014, di 40 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, con le seguenti: 15 milioni di euro per l'anno 2014, di 45 milioni di euro per l'anno 2015 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021.
8. 158. Palese.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 10 milioni di euro per l'anno 2014, di 40 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021 con le seguenti: 11 milioni di euro per l'anno 2014, di 42 milioni di euro per l'anno 2015 e di 52 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2014, a 6 milioni di euro per l'anno 2015 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'acquisto di automezzi per il soccorso urgenti e di equipaggiamenti, anche speciali.
8. 4. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 10 milioni di euro per l'anno 2014 con le seguenti: 15 milioni di euro per l'anno 2014.

  Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: 2 milioni di euro con le seguenti: 1 milioni di euro.
8. 151. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Sibilia.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: 40 milioni fino a: e di 50 milioni con le seguenti: 100 milioni.
8. 154. Cirielli, Corsaro, La Russa, Maietta, Giorgia Meloni, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: equipaggiamenti, anche speciali aggiungere le seguenti: ed utili ai fini della prevenzione di malattie trasmissibili per via aerea e per contatto.
8. 3. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Lorefice, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: per il soccorso urgente inserire le seguenti: e di equipaggiamenti, anche speciali.
8. 5. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Sono assegnate alle forze del comparto della pubblica sicurezza le automobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche statali dismesse o da dismettere. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'interno, d'intesa con i Ministri competenti, effettua e illustra alle Camere la ricognizione delle suddette automobili.
8. 8. Luigi Di Maio, Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1.1. Ai fini del recupero nonché dell'ottimizzazione delle risorse utili alla funzionalità del Ministero dell'interno, il ministro, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge svolge e illustra alle Camere la ricognizione dei contratti di locazione inerenti agli immobili in uso alle forze del comparto di pubblica sicurezza stipulati con soggetti privati.».
8. 153. Luigi Di Maio, Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere il comma 1-bis.
* 8. 152. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Sibilia.

  Sopprimere il comma 1-bis.
* 8. 150. Quaranta, Duranti, Daniele Farina, Costantino, Sannicandro, Marcon, Piras.

  Al comma 1-bis, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quindici giorni.
8. 159. Palese.

  Al comma 1-bis, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: venti giorni.
8. 155. Palese.

  Al comma 1-ter, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quindici giorni.
8. 156. Palese.

  Al comma 1-ter, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: venti giorni.
8. 157. Palese.

  Dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:
  «1-quater. Ai fini della funzionalità del Ministero dell'interno è istituito presso il medesimo dicastero un Tavolo permanente volto alla valutazione e all'ottimizzazione delle risorse allocate presso il dicastero. Al Tavolo, presieduto dal Ministro dell'interno, partecipano il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nonché una rappresentanza dell'ARAN.»
8. 160. Cozzolino, Lombardi, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Ciprini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:
  «1-quater. Ai fini della migliore funzionalità del Ministero dell'interno è istituito presso il medesimo dicastero un Tavolo permanente volto all'ottimizzazione delle risorse finanziarie ivi allocate. Al Tavolo, presieduto dal Ministro dell'interno, partecipano il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nonché una rappresentanza dell'ARAN. I risparmi eventualmente conseguiti saranno destinati al miglioramento dei meccanismi retributivi del personale civile e militare del ministero.»
8. 161. Ciprini, Cozzolino, Tripiedi, Lombardi, Rizzetto, Chimienti, Cominardi, Rostellato, Bechis, Baldassarre.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:
  «1-quater. Ai fini della migliore funzionalità del Ministero dell'interno è istituito presso il medesimo dicastero un Tavolo permanente volto all'ottimizzazione delle risorse finanziarie ivi allocate. Al Tavolo, presieduto dal Ministro dell'interno, partecipano il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nonché una rappresentanza dell'ARAN. I risparmi eventualmente conseguiti saranno destinati al rinnovo per la parte economica del contratto d'impiego del comparto sicurezza-difesa e soccorso pubblico relativamente alle progressioni di carriera comunque denominate ed ai passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014.»
8. 162. Ciprini, Luigi Di Maio, Cozzolino, Tripiedi, Lombardi, Rizzetto, Chimienti, Cominardi, Rostellato, Bechis, Baldassarre.
(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 2.
8. 9. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Lorefice, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Baroni, Dall'Osso.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'interno svolge una ricognizione dei contratti di locazione inerenti a immobili in uso alla Polizia di Stato stipulati con soggetti privati e illustra alle Camere i dati raccolti.
  2-ter. L'amministrazione competente recede, con un preavviso di 120 giorni, anche in deroga a eventuali clausole difformi, dai contratti di locazione di cui al comma 1 dai quali risulti un canone superiore ai prezzi di mercato.
  2-quater. L'amministrazione competente recede altresì, con le medesime modalità e nei medesimi termini di cui al comma 2-ter, dai contratti di locazione di cui al comma 1, qualora nel territorio provinciale di ubicazione dell'immobile oggetto dei contratti medesimi, siano disponibili beni demaniali o confiscati alla criminalità organizzata utili per la medesima destinazione d'uso, e provvede ai necessari trasferimenti.
  2-quinquies. I risparmi eventualmente derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2-bis a 2-quater, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono destinate al finanziamento di misure perequative per il personale della Polizia di Stato.
8. 10. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2015, in relazione alla specificità del comparto sicurezza e delle peculiarità delle funzioni svolte, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le progressioni di carriera del personale della Polizia di Stato, comunque denominate, eventualmente disposte negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 producono effetto per i predetti anni anche ai fini economici.
  2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis, il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, di conseguire un maggior gettito a decorrere dall'anno 2015 non inferiore a 800 milioni di euro.
8. 11. Ciprini, Lombardi, Luigi Di Maio, Cozzolino, Tripiedi, Cominardi, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Chimienti, Rostellato.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in relazione alla specificità del comparto sicurezza e delle peculiarità delle funzioni svolte, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le progressioni di carriera del personale della Polizia di Stato, comunque denominate, eventualmente disposte negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 producono effetto per i predetti anni anche ai fini economici.
  2-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, di conseguire un maggior gettito a decorrere dall'anno 2014 non inferiore a 800 milioni di euro.
8. 12. Ciprini, Lombardi, Luigi Di Maio, Cozzolino, Tripiedi, Cominardi, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Chimienti, Rostellato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure di razionalizzazione della spesa).

  1. Il Ministro dell'interno con propri decreti dirigenziali da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge adotta le disposizioni necessarie a disciplinare le modalità di rimessa dei contributi corrispondenti al valore dell'1 per cento degli incassi complessivi ottenuti dalle squadre interessate da ciascuna singola manifestazione sportiva e dalla lega di appartenenza delle stesse squadre, calcolati sulle quote dei biglietti venduti e degli introiti, pro-quota, degli abbonamenti e dei diritti televisivi concessi, al fine di contribuire al pagamento delle indennità d'impiego e degli emolumenti accessori corrisposti alle Forze di Polizia per i servizi di ordine pubblico offerti in occasione di manifestazioni sportive.
8. 01. Turco, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure di razionalizzazione della spesa).

  1. Il Ministro dell'interno con propri decreti dirigenziali da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge adotta le disposizioni necessarie a disciplinare le modalità di rimessa dei contributi corrispondenti al valore del 2 per cento degli incassi complessivi ottenuti dalle squadre interessate da ciascuna singola manifestazione sportiva e dalla lega di appartenenza delle stesse squadre, calcolati sulle quote dei biglietti venduti e degli introiti, pro-quota, degli abbonamenti e dei diritti televisivi concessi, al fine di contribuire al pagamento delle indennità d'impiego e degli emolumenti accessori corrisposti alle Forze di Polizia per i servizi di ordine pubblico offerti in occasione di manifestazioni sportive.
8. 04. Turco, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure di razionalizzazione della spesa).

  1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'interno svolge una ricognizione dei contratti di locazione inerenti a immobili in uso alle forze del comparto della pubblica sicurezza stipulati con soggetti privati e illustra alle Camere i dati raccolti.
  2. L'amministrazione competente recede, con un preavviso di 120 giorni, anche in deroga a eventuali clausole difformi, dai contratti di locazione di cui al comma 1 dai quali risulti un canone superiore ai prezzi di mercato.
  3. L'amministrazione competente recede altresì, con le medesime modalità e nei medesimi termini di cui al comma 2-ter, dai contratti di locazione di cui al comma 1, qualora nel territorio provinciale di ubicazione dell'immobile oggetto dei contratti medesimi, siano disponibili beni demaniali o confiscati alla criminalità organizzata utili per la medesima destinazione d'uso, e provvede ai necessari trasferimenti.
  4. I risparmi eventualmente derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2-bis a 2-quater, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, per il finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco.
8. 05. Luigi Di Maio, Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto- legge, adotta le disposizioni in materia di giochi pubblici per la modifica della misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi ovvero a vincite in denaro, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione o dei punti vendita, al fine di assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 400 milioni di euro per l'anno 2014. Nell'ambito di tali misure può essere disposto l'incremento – entro il limite dell'1 per cento – del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  2. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal comma 1, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 per il finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'utilizzo delle relative disponibilità è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.
8. 06. Luigi Di Maio, Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Al fine di tenere conto della specificità del comparto sicurezza-difesa e delle peculiari esigenze del comparto del soccorso pubblico, a decorrere dal 1o gennaio 2015, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le progressioni di carriera del personale del Comparto della Sicurezza e difesa, e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, comunque denominate, eventualmente disposte negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 producono effetto per i predetti anni anche ai fini economici.
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, di conseguire un maggior gettito a decorrere dall'anno 2014 non inferiore a 2 miliardi di euro.
8. 07. Ciprini, Lombardi, Luigi Di Maio, Cozzolino, Tripiedi, Cominardi, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Chimienti, Rostellato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Al fine di tenere conto della specificità del comparto sicurezza-difesa e delle peculiari esigenze del comparto del soccorso pubblico, a decorrere dal 1o gennaio 2015, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le progressioni di carriera del personale del Comparto della Sicurezza e difesa, e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, comunque denominate, eventualmente disposte negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 producono effetto per i predetti anni anche ai fini economici.
  1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'incremento – entro il limite del 5 per cento – del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Emana, inoltre, tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare l'assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi ovvero a vincite in denaro, la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita.
  1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 2 miliardi a decorrere dal 2015.
  1-quater. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal comma 1-ter, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono nel Fondo 11-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. L'utilizzo delle relative disponibilità è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.
8. 08. Ciprini, Lombardi, Luigi Di Maio, Cozzolino, Tripiedi, Cominardi, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Chimienti, Rostellato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prorogate sino al 31 dicembre 2014 dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, cessano di aver efficacia limitatamente al personale del comparto Difesa e Sicurezza all'atto di entrata in vigore della presente legge.
8. 09. Molteni, Marcolin, Matteo Bragantini, Invernizzi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Gli oneri previsti dall'articolo 4, punto 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'amministrazione per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono a carico della medesima. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente comma, fino ad un massimo di euro 500.000 annue a decorrere dal 2014, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile».
8. 010. Grimoldi, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi, Molteni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Al comma 1, dell'articolo 20 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, dopo le parole: «pubblici registri» sono aggiunte le seguenti: «nonché materiale ed attrezzatura di soccorso».
8. 011. Grimoldi, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi, Molteni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2015, al fine di procedere, in deroga all'articolo 9, comma 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al rinnovo per la parte economica del contratto d'impiego del comparto sicurezza-difesa e soccorso pubblico, si da luogo ad una sessione negoziale presso l'ARAN, volta anche al riconoscimento della parte economica delle progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014.
  1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'incremento – entro il limite del 5 per cento – del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Emana, inoltre, tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare l'assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi ovvero a vincite in denaro, la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita.
  1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali eventualmente in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 2 miliardi a decorrere dal 2015.
8. 0150. Ciprini, Cozzolino, Lombardi, Tripiedi, Cominardi, Baldassarre, Rizzetto, Chimienti, Bechis, Rostellato.
(Inammissibile)

ART. 9.

  Sopprimerlo.
* 9. 150. Palese.

  Sopprimerlo.
* 9. 1. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
9. 151. Cozzolino, Lombardi, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Ciprini.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quindici giorni.
9. 152. Palese.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: venti giorni.
9. 153. Palese.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: venticinque giorni.
9. 154. Palese.

ART. 10.

  Sopprimerlo.
10. 150. Palese.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 2 e dall'articolo 6, commi 1 e 2, pari a euro 122.700.000 per l'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Per gli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 2, pari ad euro 10.683.060 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte degli introiti di cui all'articolo 14-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che, affluiti all'entrata del bilancio dello Stato, restano acquisiti all'erario.
10. 1. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.