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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 23 luglio 2014

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 23 luglio 2014.

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Balduzzi, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonafede, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Bressa, Brunetta, Camani, Capezzone, Carinelli, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, Costa, Dambruoso, De Girolamo, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Di Salvo, Epifani, Fedi, Fedriga, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Legnini, Leone, Lorenzin, Lotti, Lupi, Manciulli, Mannino, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Miotto, Mogherini, Orlando, Pes, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Taglialatela, Velo, Vignali, Vito, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Balduzzi, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonafede, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Bressa, Brunetta, Camani, Capezzone, Carinelli, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, Costa, Covello, Dambruoso, De Girolamo, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Di Salvo, Epifani, Fedi, Fedriga, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Galati, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Guerra, La Russa, Lauricella, Legnini, Leone, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Mogherini, Orlando, Pes, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Taglialatela, Valeria Valente, Velo, Vignali, Vito, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 22 luglio 2014 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   MINARDO: «Istituzione dell'azienda speciale per il porto di Pozzallo presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ragusa» (2556);
   PALAZZOTTO e FRANCO BORDO: «Riconoscimento e disciplina delle attività zootecniche minori e di supporto alla produzione animale» (2557);
   NICCHI ed altri: «Introduzione dell'articolo 31-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di certificazione di fatti e circostanze richiesti da Stati esteri a fine di adozione internazionale» (2558);
   CIRIELLI: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle responsabilità del mancato adeguamento degli istituti penitenziari e sul sovraffollamento delle carceri» (2559).
  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una domanda di autorizzazione all'esecuzione di una misura cautelare personale.

  Con nota pervenuta il 23 luglio 2014, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli ha trasmesso alla Presidenza della Camera una domanda di autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Luigi CESARO, nell'ambito del procedimento penale n. 23019/08 Pm – n. 20740/09 Gip. La domanda è stata assegnata in data odierna alla competente Giunta per le autorizzazioni.

  Copia della domanda sarà stampata e distribuita (Doc. IV, n. 9).

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
   con lettera in data 9 luglio 2014, Sentenza n. 193 del 7-9 luglio 2014 (Doc. VII, n. 332), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17, primo e secondo comma, lettera c), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse), nella parte in cui non prevede la nomina di membri supplenti della Commissione centrale per l'esame degli affari concernenti la professione dei farmacisti, che consentano la costituzione, per numero e categoria, di un collegio giudicante diversamente composto rispetto a quello che abbia pronunciato una decisione annullata con rinvio dalla Corte di cassazione;
    dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17, primo e secondo comma, lettere a), b), d) ed e), del decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, nella parte in cui non prevede la nomina di membri supplenti della Commissione centrale per l'esame degli affari concernenti le professioni dei medici chirurghi, dei veterinari, delle ostetriche e degli odontoiatri, che consentano la costituzione, per numero e categoria, di un collegio giudicante diversamente composto rispetto a quello che abbia pronunciato una decisione annullata con rinvio dalla Corte di cassazione:
  alla XII Commissione (Affari sociali);

   con lettera in data 11 luglio 2014, Sentenza n. 197 del 7-11 luglio 2014 (Doc. VII, n. 333), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 33 della legge della regione Piemonte 25 marzo 2013, n. 3, recante «Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia», nella parte in cui sostituisce l'articolo 16-bis, comma 6, della legge della regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo);
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 34 della stessa legge regionale Piemonte n. 3 del 2013, che sostituisce l'articolo 17, comma 2, della legge regionale Piemonte n. 56 del 1977, nella parte in cui non prevedeva la partecipazione degli organi del Ministero per i beni e le attività culturali al procedimento di conformazione agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica delle varianti al piano regolatore generale comunale e intercomunale;
    dichiara, ai sensi dell'articolo 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 4, 16, 18, 21, 27, 31, 35 e 61 della medesima legge regionale Piemonte n. 3 del 2013, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri:
  alla VIII Commissione (Ambiente);

   con lettera in data 16 luglio 2014, Sentenza n. 199 del 9-16 luglio 2014 (Doc. VII, n. 335), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 2, della legge della regione autonoma Sardegna 17 dicembre 2012, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi);
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18 della legge regionale Sardegna n. 25 del 2012 nella parte in cui, nel disporre la proroga automatica dei titoli minerari e dei permessi di cava in esso indicati, proroga anche i titoli ed i permessi che non sono mai stati assoggettati a valutazione dell'impatto ambientale o alla verifica dell'assoggettabilità alla valutazione dell'impatto ambientale;
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge regionale Sardegna n. 25 del 2012, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 97 e 117, terzo comma, della Costituzione;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale Sardegna n. 25 del 2012, promossa dal Presidente del Consiglio di ministri, in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, e agli articoli 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna);
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 1, secondo periodo, della legge regionale Sardegna n. 25 del 2012, promossa dal Presidente del Consiglio di ministri, in riferimento agli articoli 97 e 117, terzo comma, della Costituzione:
  alla I Commissione (Affari costituzionali);

   con lettera in data 16 luglio 2014, Sentenza n. 207 del 9-16 luglio 2014 (Doc. VII, n. 340), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 21, comma 3, alinea e lettera a), del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2013, n. 90, nella parte in cui ricomprende nell'aumento di gettito derivante dalle misure previste dagli articoli 14 e 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 anche i tributi riscossi nella Regione siciliana:
  alla VI Commissione (Finanze);

   con lettera in data 18 luglio 2014, Sentenza n. 209 del 9-18 luglio 2014 (Doc. VII, n. 342), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 250, della legge della regione Campania 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011), nella parte in cui prevede che «L'autorità competente provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. Se detta autorità risulta inadempiente nei termini sopra indicati, l'autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi sessanta giorni, salvo revoca»;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 19, lettera a), della legge della regione Campania 4 agosto 2011, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale);
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 35, della legge regionale n. 14 del 2011, nella parte in cui introduce il comma 237-nonies all'articolo 1 della legge regionale n. 4 del 2011, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri;
    dichiara estinto, relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 5 e 8, della legge della regione Campania 5 maggio 2011, n. 7 (Modifiche della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, concernente il rischio sismico, della legge regionale 25 agosto 1989, n. 15, concernente l'ordinamento amministrativo del consiglio regionale, della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, concernente la materia della gestione dei rifiuti, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, concernente l'ordinamento contabile della regione Campania, della legge regionale 28 novembre 2008, n. 16, e della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32, concernenti il riordino del servizio sanitario regionale e della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4, concernente la legge finanziaria regionale 2011), il giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri;
    dichiara estinto, relativamente alle sole questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 35, della legge regionale n. 14 del 2011, nella parte in cui introduce il comma 237-octodecies all'articolo 1 della legge regionale n. 4 del 2011, il giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri:
  alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura);

   con lettera in data 18 luglio 2014, Sentenza n. 210 del 9-18 luglio 2014 (Doc. VII, n. 343), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della regione autonoma Sardegna 2 agosto 2013, n. 19 (Norme urgenti in materia di usi civici, di pianificazione urbanistica, di beni paesaggistici e di impianti eolici):
     nella parte in cui non prevede la tempestiva comunicazione del Piano straordinario di accertamento e degli altri atti modificativi dei vincoli di destinazione ai competenti organi statali, affinché lo Stato possa far valere la propria competenza a tutelare il paesaggio con la conservazione dei vincoli esistenti o l'apposizione di diversi vincoli, e affinché, in ogni caso, effetti giuridici modificativi del regime dei relativi beni non si producano prima, e al di fuori, del Piano paesaggistico regionale;
     nella parte in cui prevede che i comuni possono «attuare» processi di transazione giurisdizionale, invece che «proporre» tali processi:
  alla XIII Commissione (Agricoltura);
   con lettera in data 18 luglio 2014, Sentenza n. 211 del 9-18 luglio 2014 (Doc. VII, n. 344), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 43 della legge della regione Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della regione Abruzzo – Legge finanziaria regionale 2005), come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della legge della regione Abruzzo 21 novembre 2008, n. 16 (Provvedimenti urgenti e indifferibili), nella parte in cui introduce il comma 2-bis nell'articolo 1 della legge della regione Abruzzo 13 ottobre 1998, n. 118 (Riconoscimento agli effetti economici della anzianità di servizio prestato presso lo Stato, Enti pubblici, Enti locali e regioni, nei confronti del personale inquadrato nel ruolo regionale a seguito di pubblici concorsi ed estensione dei benefici previsti dalla legge n. 144 del 1989 al personale ex legge n. 285 del 1977):
  alla XI Commissione (Lavoro);

   con lettera in data 18 luglio 2014, Sentenza n. 212 del 9-18 luglio 2014 (Doc. VII, n. 345), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 6, comma 1, e 28, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana 6 maggio 1981, n. 98 (Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali), nella parte in cui stabiliscono forme di partecipazione degli enti locali nel procedimento istitutivo delle aree naturali protette regionali diverse da quelle previste dall'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge della Regione siciliana 6 maggio 1981, n. 98 (Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali), sollevata, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania:
  alla VIII Commissione (Ambiente).

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
   Sentenza n. 198 del 7-11 luglio 2014 (Doc. VII, n. 334), con la quale:
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 657, comma 4, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 13, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal tribunale di Lucera:
  alla II Commissione (Giustizia);

   Sentenza n. 200 del 9-16 luglio 2014 (Doc. VII, n. 336), con la quale:
    dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio:
  alla VI Commissione (Finanze);

   Sentenza n. 201 del 9-16 luglio 2014 (Doc. VII, n. 337), con la quale:
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Lecco:
  alla VI Commissione (Finanze);

   Sentenza n. 202 del 9-16 luglio 2014 (Doc. VII, n. 338), con la quale:
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge della regione Campania 10 maggio 2012, n. 11 (Modifiche legislative e disposizioni in materia di consorzi di bonifica), sollevata dal Tribunale amministrativo della regione Campania, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione:
  alla XI Commissione (Lavoro);

   Sentenza n. 203 del 9-16 luglio 2014 (Doc. VII, n. 339), con la quale:
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) e dell'articolo 2, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Firenze:
  alla XI Commissione (Lavoro);

   Sentenza n. 208 del 9-16 luglio 2014 (Doc. VII, n. 341), con la quale:
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 36, primo comma, 38, secondo comma, e 97 della Costituzione, dalla Corte dei conti, terza sezione centrale d'appello:
  alla XI Commissione (Lavoro);

   Sentenza n. 213 del 9-18 luglio 2014 (Doc. VII, n. 346), con la quale:
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10 (Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale), come sostituito dall'articolo 38, comma 7, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 42, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione:
  alla VIII Commissione (Ambiente);

   Sentenza n. 214 del 9-18 luglio 2014 (Doc. VII, n. 347), con la quale:
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della disposizione combinata dell'articolo 135 del codice penale, come modificato dall'articolo 3, comma 62, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), e dell'articolo 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione, dal tribunale ordinario di Imperia:
  alla II Commissione (Giustizia);

   Sentenza n. 215 del 9-18 luglio 2014 (Doc. VII, n. 348), con la quale:
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), sollevate dalla Corte d'appello di Venezia, sezione lavoro, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione:
  alla XI Commissione (Lavoro);

   Sentenza n. 216 del 9-18 luglio 2014 (Doc. VII, n. 349), con la quale:
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria:
  alla XII Commissione (Affari sociali);

   Sentenza n. 217 del 9-18 luglio 2014 (Doc. VII, n. 350), con la quale:
    dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Giunta della Provincia autonoma di Trento – con deliberazione del 17 ottobre 2013, n. 2233, adottata d'urgenza ai sensi dell'articolo 54, numero 7), dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e ratificata dal Consiglio provinciale di Trento con delibera n. 4 del 18 dicembre 2013, depositata in data 2 gennaio 2014 – relativo all'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto – IVA – e altre misure finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 99:
  alla XI Commissione (Lavoro);

   Sentenza n. 218 del 9-18 luglio 2014 (Doc. VII, n. 351), con la quale:
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 83 del codice di procedura penale e del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale ordinario di Firenze:
  alla II Commissione (Giustizia);

   Sentenza n. 219 del 9-18 luglio 2014 (Doc. VII, n. 352), con la quale:
    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, dal tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 23, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 122 del 2010, sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3, 35, 36, 39, 42, 53 e 97 della Costituzione, dal tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro:
  alla XI Commissione (Lavoro);

   Sentenza n. 220 del 9-18 luglio 2014 (Doc. VII, n. 353), con la quale:
    dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sollevata, in riferimento agli articoli 32 e 118 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte;
    dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, sollevata, in riferimento agli articoli 32 e 118 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte;
    dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 267 del 2000, sollevata, in riferimento agli articoli 32 e 118 dalla Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte:
  alla X Commissione (Attività produttive);

   Sentenza n. 221 del 9-18 luglio 2014 (Doc. VII, n. 354), con la quale:
    dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dall'onorevole Silvio Berlusconi, per le quali pende il procedimento civile davanti al tribunale ordinario di Roma, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione;
    annulla, per l'effetto, la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 settembre 2010 (atti Camera, Doc. IV-ter, nn. 8/A, 13/A e 17/A):
  alla I Commissione (Affari costituzionali);

   Sentenza n. 222 del 9-18 luglio 2014 (Doc. VII, n. 355), con la quale:
    dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dall'onorevole Silvio Berlusconi, per le quali pende il procedimento penale davanti al giudice di pace di Viterbo, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione;
    annulla, per l'effetto, la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 settembre 2010 (atti Camera, Doc. IV-ter, nn. 8/A, 13/A e 17/A):
  alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 17 luglio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società gestione impianti nucleari (SOGIN Spa), per l'esercizio 2012. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 171).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla X Commissione (Attività produttive).

  La Corte dei conti – Sezione del controllo sugli enti, con lettera in data 18 luglio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato (FAPPS), per gli esercizi dal 2008 al 2012. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 172).

  Questi documenti sono trasmessi alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 22 luglio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:
   la relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto riguarda l'istituzione di un controllore delle garanzie procedurali (COM(2014) 340 final), che è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   la relazione in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla diffusione dei dati satellitari di osservazione della terra per scopi commerciali (COM(2014) 344 final), che è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   la relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 per quanto riguarda la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato che non ha familiari, fratelli o parenti presenti legalmente in uno Stato membro (COM(2014) 382 final), che è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 22 luglio 2014, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Libro verde – Sicurezza dei servizi di ricettività turistica (COM(2014) 464 final), corredato dal relativo allegato (COM(2014) 464 final – Annex 1), che è assegnato in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (COM(2014) 476 final), corredata dai relativi allegati (COM(2014) 476 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti). Tale proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 23 luglio 2014.

Comunicazione dell'avvio di procedure d'infrazione.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 18 luglio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l'avvio di procedure d'infrazione, ai sensi degli articoli 258 o 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, notificate in data 11 luglio 2014, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2014/2123, avviata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, per cattivo recepimento della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti d'imballaggio – alla VIII Commissione (Ambiente);
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2014/2125, avviata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, per cattiva applicazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità dell'acqua destinata al consumo umano – Valori di arsenico – alla XII Commissione (Affari sociali);
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2014/2147, avviata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, per cattiva applicazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente – Superamento dei valori limite di PM10 in Italia – alla VIII Commissione (Ambiente);
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2014/2171, avviata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, concernente la situazione dei minori non accompagnati richiedenti asilo – Presunta violazione delle direttive 2003/9/CE e 2005/85/CE – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2014/2089, avviata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, per cattiva applicazione della direttiva 2003/59/CE relativa alla formazione periodica dei conducenti per il trasporto di beni o passeggeri – alla IX Commissione (Trasporti);
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2014/2116, avviata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, per cattiva applicazione della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida – alla IX Commissione (Trasporti);
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2014/4075, avviata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, concernente la normativa italiana relativa all'aliquota ridotta dell'imposta di registro per l'acquisto della prima casa non di lusso in Italia – alla VI Commissione (Finanze);
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2008/2097, avviata ai sensi dell'articolo 260 del Trattato, per la non corretta attuazione delle direttive del primo pacchetto ferroviario – alla IX Commissione (Trasporti);
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2014/2140, avviata ai sensi dell'articolo 260 del Trattato, per mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla regione Sardegna – alla X Commissione (Attività produttive).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A al resoconto della seduta del 9 luglio 2014, a pagina 20, prima colonna, alla ventunesima riga, la parola «Basso» deve intendersi soppressa.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 26 GIUGNO 2014, N. 92, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RIMEDI RISARCITORI IN FAVORE DEI DETENUTI E DEGLI INTERNATI CHE HANNO SUBITO UN TRATTAMENTO IN VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI, NONCHÉ DI MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE, ALL'ORDINAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E ALL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO, ANCHE MINORILE (A.C. 2496-A)

A.C. 2496-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354).

  Al comma 1, capoverso articolo 35-ter, comma 1, sostituire le parole: per ogni dieci con le seguenti: per ogni centottanta.
1. 38. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso articolo 35-ter, comma 1, sostituire le parole: per ogni dieci con le seguenti: per ogni centoventi.
1. 32. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso articolo 35-ter, comma 1, sostituire le parole: per ogni dieci con le seguenti: per ogni novanta.
1. 29. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso articolo 35-ter, comma 1, sostituire le parole: per ogni dieci con le seguenti: per ogni ottanta.
1. 28. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso articolo 35-ter, comma 1, sostituire le parole: per ogni dieci con le seguenti: per ogni sessanta.
1. 26. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso articolo 35-ter, comma 1, sostituire le parole: per ogni dieci con le seguenti: per ogni trenta.
1. 23. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso articolo 35-ter, comma 1, sostituire le parole: per ogni dieci con le seguenti: per ogni venti.
1. 22. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso articolo 35-ter, comma 1, sostituire le parole: per ogni dieci con le seguenti: per ogni quindici.
1. 202. Cirielli.

  Al comma 1, capoverso articolo 35-ter, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il procedimento segue le forme previste dall'articolo 666 del codice di procedura penale; il provvedimento del magistrato di sorveglianza è ricorribile per cassazione.
1. 208. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

  Al comma 1, capoverso articolo 35-ter, sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 42. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso articolo 35-ter, sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: prevista dal comma 2 con le seguenti: pari a 5,00 euro per ciascuna giornata nella quale questi ha subito il pregiudizio.
1. 204. Cirielli.

  Al comma 1, capoverso articolo 35-ter, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: euro 8,00 con le seguenti: euro 15,00.
1. 205. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Al comma 1, capoverso articolo 35-ter, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: euro 8,00 con le seguenti: euro 5,00.
1. 48. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

  Al comma 1, capoverso articolo 35-ter, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: euro 8,00 con le seguenti: euro 6,00.
1. 46. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso articolo 35-ter, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: per ciascuna giornata nella quale con le seguenti: per ogni dieci giornate nelle quali.
1. 66. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso articolo 35-ter, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: per ciascuna giornata nella quale con le seguenti: per ogni otto giornate nelle quali.
1. 64. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso articolo 35-ter, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: per ciascuna giornata nella quale con le seguenti: per ogni sei giornate nelle quali.
1. 62. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso articolo 35-ter, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: per ciascuna giornata nella quale con le seguenti: per ogni quattro giornate nelle quali.
1. 60. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso articolo 35-ter, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: per ciascuna giornata nella quale con le seguenti: per ogni due giornate nelle quali.
1. 58. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso articolo 35-ter, sopprimere il comma 3.
1. 67. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso articolo 35-ter, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.
1. 206. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Al comma 1, capoverso articolo 35-ter, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: due mesi.
1. 71. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso articolo 35-ter, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: quattro mesi.
1. 69. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: «Al condannato a pena detentiva che ha dato» sono sostituite dalle seguenti: «Alla persona sottoposta a custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari e al condannato che hanno dato».
1. 76. Dambruoso.

  Sopprimere il comma 2.
1. 75. Molteni, Caparini, Attaguile.

ART. 2.
(Disposizioni transitorie).

  Sopprimerlo.
*2. 1. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

  Sopprimerlo.
*2. 2. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Sopprimerlo.
*2. 200. Cirielli.

  Sopprimere il comma 1.
2. 3. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.
2. 201. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un mese.
2. 8. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: due mesi.
2. 7. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.
2. 6. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: quattro mesi.
2. 5. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Sopprimere i commi da 2 a 4.
*2. 10. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Sopprimere i commi da 2 a 4.
*2. 202. Cirielli.

  Al comma 2, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: due mesi.
2. 14. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 2, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: quattro mesi.
2. 12. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Sopprimere il comma 3.
2. 17. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Sopprimere il comma 4.
2. 18. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 4, sostituire le parole: commi 2 e 3 con le seguenti: commi 1, 2 e 3.
2. 19. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

  Al comma 4, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: due mesi.
2. 23. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 4, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.
2. 22. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 4, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: quattro mesi.
2. 21. Molteni, Caparini, Attaguile.

ART. 3.
(Modifiche all'articolo 678 del codice di procedura penale).

  Sopprimerlo.
3. 1. Molteni, Caparini, Attaguile.

ART. 4.
(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).

  Sopprimerlo.
*4. 1. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Sopprimerlo.
*4. 200. Cirielli.

  Al comma 1, capoverso articolo 97-bis, sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, al comma 2, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari;
4. 3. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso articolo 97-bis, comma 1, sostituire le parole: possono, anche di propria iniziativa, controllare con le seguenti:, anche di propria iniziativa, controllano.
4. 201. Cirielli.

  Al comma 1, capoverso articolo 97-bis, sopprimere il comma 2.
4. 4. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso articolo 97-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3. Qualora, con il provvedimento di sostituzione di cui al comma 1, sia stata disposta l'applicazione delle procedure di controllo tramite gli strumenti previsti dall'articolo 275-bis, comma 1, del codice, il direttore dell'istituto penitenziario, nel trasmettere la dichiarazione dell'imputato prevista dall'articolo 275-bis, comma 2, del codice, può rappresentare l'impossibilità di dare esecuzione immediata alla scarcerazione in considerazione di esigenze di carattere tecnico; in tal caso, il giudice autorizza il differimento dell'esecuzione del provvedimento di sostituzione sino alla materiale disponibilità del dispositivo elettronico da parte della polizia giudiziaria.
4. 202. Molteni, Caparini, Attaguile.

ART. 5.
(Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272).

  Sopprimerlo.
*5. 1. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

  Sopprimerlo.
*5. 2. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Sopprimerlo.
*5. 200. Cirielli.

  Al comma 1, sostituire la parola: venticinquesimo con la seguente: ventesimo.
5. 4. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, sostituire la parola: venticinquesimo con la seguente: ventiduesimo.
5. 5. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, sostituire la parola: venticinquesimo con la seguente: ventitreesimo.
*5. 6. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, sostituire la parola: venticinquesimo con la seguente: ventitreesimo.
*5. 201. Cirielli.

  Al comma 1, sostituire la parola: venticinquesimo con la seguente: ventiquattresimo.
5. 7. Molteni, Caparini, Attaguile.

ART. 6.
(Misure in materia di ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 6. – 1. L'organico del Corpo della polizia penitenziaria di cui alla tabella A, previsto dall'articolo 1, comma, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 è aumentato, per ciascun ruolo, del quindici per cento.
  2. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è disposto per gli anni 2014, 2015 e 2016 un incremento di 800 milioni di euro annui, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di turn-over e limitazione delle assunzioni del comparto e all'onere si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.
6. 2. Molteni, Caparini, Attaguile, Cirielli.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: otto mesi.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: otto mesi con le seguenti: tre mesi.
6. 200. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: quaranta giorni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: quaranta giorni.
6. 202. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
  Art. 6-bis. 1. Al fine di incrementare l'efficienza delle carceri l'Amministrazione penitenziaria, alla luce di quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del presente decreto, procede, per l'anno 2014, in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed a quelle della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ad ulteriori assunzioni di personale di polizia penitenziaria, per un totale di 1000 unità. In accordo con il Ministero della difesa, bloccando la partenza dei volontari in ferma prefissata quadriennale interforze e facendo rientrare quelli attualmente in servizio, sarà possibile attingere alle graduatorie degli idonei non vincitori dei concorsi tramite lo scorrimento delle graduatorie medesime.
  2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per il 2014 e a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede con le seguenti modalità:
   a) all'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, le parole: «488,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.448 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.988,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.997,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6» sono sostituite dalle seguenti: «518,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 1508 milioni di euro per l'anno 2015, a 2048,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 2057,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.399,6»
   b) all'articolo 1, comma 428, primo periodo, della legge 23 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, le parole: « 710 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.104 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.300,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.309,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6» sono sostituite dalle seguenti: «740 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.164 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.360,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.399,6 milioni di euro».
6. 0200. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco, Cirielli, Molteni.

ART. 6-bis.
(Disposizioni in tema di gestione dei programmi di edilizia penitenziaria).

  Al comma 1, sostituire le parole: fino al 31 luglio 2014 con le seguenti: fino ai dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6-bis. 200. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

ART. 7.
(Misure in materia di impiego del personale appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria).

  Sopprimerlo.
7. 1. Molteni, Caparini, Attaguile.

ART. 8.
(Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale).

  Sopprimerlo.
*8. 1. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

  Sopprimerlo.
*8. 2. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Sopprimerlo.
*8. 201. Cirielli.

   Al comma 1, capoverso comma 2-bis, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
**8. 3. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

   Al comma 1, capoverso comma 2-bis, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
**8. 4. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, sostituire il secondo ed il terzo periodo con il seguente: Non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva da eseguire non sarà superiore a tre anni.
8. 200. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere aggiungere le seguenti: tenuto conto della pericolosità del reo e che non sia stato già condannato per un delitto non colposo della stessa indole.
8. 12. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere aggiungere le seguenti: tenuto conto della pericolosità del reo e che il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna del precedente.
8. 11. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere aggiungere le seguenti: tenuto conto della pericolosità del reo e che non sia recidivo ai sensi dell'articolo 99 del codice penale.
8. 210. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere aggiungere le seguenti: tenuto conto della pericolosità del reo e che non sia recidivo ai sensi dell'articolo 99, primo comma, del codice penale.
8. 14. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere aggiungere le seguenti: tenuto conto della pericolosità del reo e che non sia recidivo ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, del codice penale.
8. 15. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere aggiungere le seguenti: tenuto conto della pericolosità del reo e che non sia recidivo ai sensi dell'articolo 99, terzo comma, del codice penale.
8. 16. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere aggiungere le seguenti: tenuto conto della pericolosità del reo e che non sia recidivo ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale.
8. 13. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere aggiungere le seguenti: tenuto conto della pericolosità del reo.
8. 10. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, secondo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: uno.
8. 9. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, secondo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: due.
8. 8. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, terzo periodo, dopo le parole: agli articoli aggiungere la seguente: 317.
8. 205. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, terzo periodo, dopo le parole: agli articoli aggiungere la seguente: 319.
8. 202. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, terzo periodo, dopo le parole: 624-bis aggiungere la seguente: 625.
8. 209. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, terzo periodo, dopo le parole: 624-bis aggiungere la seguente: 628.
8. 208. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, terzo periodo, dopo le parole: 624-bis aggiungere la seguente: 648-bis.
8. 206. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, terzo periodo, dopo le parole: 624-bis del codice penale aggiungere le seguenti: ed ogni altro delitto punito con una pena massima uguale o superiore ai sei anni di reclusione.
8. 204. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, terzo periodo, dopo le parole: 624-bis del codice penale aggiungere le seguenti: ed ogni altro delitto punito con una pena massima superiore ai sei anni di reclusione.
8. 203. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, terzo periodo, dopo le parole: 624-bis del codice penale aggiungere le seguenti: all'articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
8. 207. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ove ricorra l'esigenza cautelare prevista dall'articolo 274, lettera a) del codice di procedura penale.
8. 42. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta alle Camere una relazione contenente dati, rilevazioni e statistiche relativi all'applicazione, nell'anno precedente, delle misure cautelari personali, distinte per tipologie, con l'indicazione dell'esito dei relativi procedimenti, ove conclusi.
8. 45. Leone.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. – (Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale). – 1. Il comma 4-bis dell'articolo 656 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
  «4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lettera b), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e acquisendo gli elementi necessari che possano escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 4-bis della stessa legge, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata e agli accertamenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, fatte salve le ipotesi di cui ai commi 1-bis e 1-ter nel caso di accertamento negativo in ordine all'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.».

  2. Al comma 9, lettera a), dell'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo le parole: «all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni», sono aggiunte le seguenti: «fatte salve le ipotesi di cui ai commi 1-bis e 1-ter nel caso di accertamento negativo in ordine all'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva,».
8. 01. Dambruoso.

ART. 9.
(Disposizioni di natura finanziaria).

  Sopprimerlo.
9. 1. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: in 5.000.000 di euro per l'anno 2014,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera a).
9. 3. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole da: in 10.000.000 di euro fino a: anno 2016,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera b).
9. 4. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: ed alla adozione delle misure di cui al comma 2.
9. 5. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: al presente decreto con le seguenti: agli articoli 1 e 2 del presente decreto.
9. 300.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Sopprimere il comma 3.
9. 6. Molteni, Caparini, Attaguile.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Problematiche riguardanti il personale civile del Comando Nato di Lago Patria (Napoli) – 3-00962

   TAGLIALATELA. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:
   il Comando Nato di Lago Patria, Allied joint force Command Naples (JFCNP), è composto da circa 740 militari provenienti da oltre quindici Paesi Nato, da 80 civili a status internazionale, da 96 civili a statuto locale responsabili per il supporto tecnico-logistico del Comando e da 50 dipendenti civili addetti alle attività di benessere e finanziati attraverso fondi extra-bilancio;
   nel 2010 la Nato ha approvato il concetto «Host Nation support (HNS) policy», in base al quale, entro il 2014, i Paesi che ospitano un comando militare sul proprio territorio avrebbero dovuto assumersi la responsabilità della gestione, della conduzione e della manutenzione delle infrastrutture e degli impianti delle basi Nato, con una suddivisione dei costi pari al 50 per cento per il Paese ospitante e 50 per cento per la NATO;
   per definire l'implementazione della sopra menzionata politica nell'arco degli ultimi due anni si sono svolte alcune riunioni tra il Comando supremo alleato (Shape) situato a Mons, in Belgio, e i rappresentanti dei diversi Paesi che ospitano i comandi militari che impiegano lavoratori locali impegnati nella gestione della manutenzione delle infrastrutture e degli impianti, ovvero Italia, Belgio, Germania, Olanda e Turchia;
   il Comando supremo alleato, su proposta di alcuni Paesi interessati, ha accettato l'ipotesi che le funzioni di conduzione e manutenzione delle infrastrutture, oggetto della HNS policy, possano essere svolte dal personale locale già impiegato dalla Nato, dividendone il costo al 50 per cento, come già previsto dal concetto HNS;
   tale ipotesi permetterebbe di evitare il licenziamento dei lavoratori locali impiegati dalla Nato per le funzioni di supporto;
   nel caso di Napoli, 62 dei 96 lavoratori locali svolgono funzioni legate alla conduzione e manutenzione delle infrastrutture, mentre i rimanenti 34 lavoratori svolgono altre attività non comprese nella HNS (magazzinaggio, auto rimessa, autisti ed altro), e, pertanto, almeno nell'immediato, non a rischio di licenziamento;
   per dare tempo ai singoli Paesi di rispondere alla proposta, la data prevista per l'implementazione della HNS policy è stata spostata dal 1o gennaio al 1o settembre 2014;
   tutti i Paesi, tranne l'Italia, hanno già formulato proposte di accordo che permetteranno ad un totale di 243 lavoratori belgi, tedeschi, olandesi e turchi di proseguire nel 2014 i propri incarichi con la suddivisione dei relativi costi fra il Paese ospitante e la Nato, in base agli accordi specifici;
   anche nel caso dell'Italia, sarebbe auspicabile, sulla scorta di valutazioni di natura economica, operativa e sociale, lasciare in servizio i citati lavoratori locali attualmente addetti alla manutenzione delle infrastrutture, presso JFC Naples, assumendo l'onere del 50 per cento delle relative spese;
   il Comando Nato di Napoli e il Comando supremo alleato hanno elaborato un business case da sottoporre al Ministro interrogato, nel quale si individua quale opzione preferita quella di lasciare in servizio i 62 dipendenti dividendone le spese e si elencano i vantaggi che ne deriverebbero sia alla Nato sia all'Italia;
   il business case, la cui adozione era stata sollecitata a più riprese da parte del Comandante supremo della Nato già dal luglio 2013, dovrebbe diventare un documento congiunto fra l'Italia e il Comando di Napoli e dovrebbe essere presentato al Comitato di bilancio Nato per l'approvazione;
   con l'attuazione della HNS policy, a partire dal 1o settembre 2014 l'Italia dovrà affrontare un costo di circa 30 milioni di euro, pari al 50 per cento del costo totale dei contratti di appalto, più parte del costo dei 62 lavoratori;
   mantenere in servizio tali lavoratori comporta alcuni significativi vantaggi per l'Italia, posto che sarebbe preservata l'esperienza professionale, sarebbe garantita l'operatività della base durante l'intera fase di passaggio, si risparmierebbero le spese per il trasferimento del personale che dovrebbe subentrare, nonché quelle relative agli oneri sociali in favore dei lavoratori che perderebbero il posto;
   il numero dei lavoratori locali della Nato di Napoli è già stato oggetto di drastiche riduzioni nel corso degli ultimi dieci anni, con una diminuzione programmata e concordata con le organizzazioni sindacali, e sempre attraverso accordi sindacali il Comando aveva proceduto alla riqualificazione dei lavoratori al momento del trasferimento nella nuova base di Lago Patria, tecnologicamente più avanzata –:
   quali siano gli orientamenti in merito al trattenimento in servizio del personale di cui in premessa e se non ritenga di agire nel senso di una rapida approvazione e attuazione del citato business case. (3-00962)


Iniziative, anche presso gli altri Paesi della Nato, volte a sospendere la cooperazione militare con Israele – 3-00963

   MANLIO DI STEFANO, ARTINI, SIBILIA, RIZZO, DI BATTISTA, BASILIO, DEL GROSSO, CORDA, SPADONI, FRUSONE, SCAGLIUSI, PAOLO BERNINI, GRANDE e TOFALO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:
   si assiste da giorni a una tragica escalation militare dell'occupazione israeliana dei territori palestinesi che, purtroppo, ha già causato la morte di oltre 500 palestinesi (secondo le stime delle organizzazioni umanitarie oltre un terzo delle vittime sono donne e bambini) e 15 militari israeliani, anche se si tratta di numeri destinati purtroppo a cambiare giorno per giorno;
   nonostante Israele sia un Paese in guerra e sia stato sanzionato più volte dalle Nazioni Unite per la violazione del diritto internazionale e umanitario, l'Italia ha continuato a intensificare la cooperazione militare con Tel Aviv sia attraverso esercitazioni congiunte, sia mettendo a disposizione poligoni e altre strutture addestrative, sia caratterizzandosi per il principale Paese dell'Unione europea nel commercio di armi da e per Israele;
   come è noto, infatti, il nostro Paese è il maggiore esportatore dell'Unione europea di sistemi militari e di armi leggere verso Israele: secondo i dati dell'Osservatorio permanente sulle armi leggere e politiche di sicurezza e difesa (Opal), si tratta di oltre 470 milioni di euro di autorizzazioni per l'esportazione di sistemi militari rilasciate nel 2012 (dati del rapporto dell'Unione europea) e oltre 21 milioni di dollari di armi leggere vendute dal 2008 al 2012 (dati Comtrade). In percentuale, oltre il 41 per cento degli armamenti regolarmente esportati dall'Europa verso Israele sono italiani, in deroga a quanto prevede la legge n. 185 del 1990 che proibisce di fare accordi militari con un Paese che o è implicato in conflitto o viola i diritti umani;
   a parere degli interroganti, è grave che l'Italia venda sistemi d'arma a una delle due parti in conflitto, situazione che non consentirebbe la necessaria equidistanza e renderebbe la posizione italiana come eventuale mediatore complicata e inattuabile –:
   se non ritenga urgente, con il fine di far recedere Israele dal proseguire la sanguinosa offensiva nella Striscia di Gaza, sospendere la cooperazione militare da e con Israele e proporre tale immediata sospensione anche agli altri Paesi della Nato. (3-00963)


Iniziative a favore del personale militare al fine di un ritorno alle ordinarie dinamiche retributive – 3-00964

   SCANU, VILLECCO CALIPARI, AIELLO, BOLOGNESI, D'ARIENZO, FERRO, FIORONI, FONTANELLI, CARLO GALLI, GAROFANI, GREGORI, MARANTELLI, MASSA, MOSCATT, SALVATORE PICCOLO, GIUDITTA PINI, STUMPO, VALERIA VALENTE, ZANIN, MARTELLA, ROSATO e DE MARIA. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:
   nei confronti del personale militare opera fin dal 2006 un blocco contrattuale, adottato nei confronti di tutto il pubblico impiego;
   la situazione si è ulteriormente aggravata con il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, che ha previsto l'esclusione, per l'intero triennio 2011-2013, di tutti i meccanismi di adeguamento stipendiale previsti per legge, sia quelli relativi a scatti e classi di stipendio, collegati all'anzianità di ruolo, nonché, addirittura, dal riconoscimento dei benefici economici correlati alle progressioni di carriera;
   tali disposizioni, come è noto, sono state prorogate fino al 31 dicembre 2014 dal successivo decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122;
   si è di fronte a una serie di norme, imposte da una particolare situazione di difficoltà della finanza pubblica, che hanno creato un disagio generalizzato;
   la particolare condizione dello stato giuridico e del trattamento economico del personale delle Forze armate ha, inoltre, generato situazioni paradossali e non in linea con l'ordinamento gerarchico, i cui effetti sono andati ben al di là del principio, genericamente inteso, di congelare il trattamento economico in essere, evitando che subisse aumenti;
   su un piano più generale, il richiamato blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali, in assenza di procedure di concertazione, ha pertanto pregiudicato la maturazione di alcuni istituti strettamente connessi alla valorizzazione dell'anzianità di servizio e alla correlata acquisizione di crescenti competenze professionali, nonché di più impegnative responsabilità di servizio;
   gran parte degli operatori, uomini e donne, delle Forze armate percepiscono trattamenti economici medio-bassi che dovrebbero essere migliorati e, anche se nei confronti di una piccola parte di tali operatori, quelli il cui trattamento economico non supera i 25 mila euro annui lordi, è intervenuto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, con il bonus di 80 euro, la situazione generale rimane assolutamente critica;
   la questione è stata oggetto nella settimana scorsa di un'approfondita discussione svoltasi in Aula sulla base di ben otto mozioni presentate dai vari gruppi parlamentari;
   il Governo ne ha accolte tre – riconoscendo che la misura colpisce il personale del comparto in misura anche più afflittiva rispetto agli altri pubblici dipendenti, pur penalizzati – ivi inclusa quella presentata dal Partito democratico, riformulando il dispositivo nel senso di: «(...) valutare, in vista della predisposizione del disegno di legge di stabilità per il 2015, l'individuazione di misure finalizzate ad assicurare al personale di tutti i comparti il recupero, nella misura compatibile con l'andamento delle finanze pubbliche, dei trattamenti economici connessi con impiego e funzione, con l'effettiva presenza in servizio e con la maturazione dei requisiti di anzianità e di merito, ripristinando meccanismi di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza del comparto stesso, al fine di riconoscere la giusta dignità professionale per gli operatori di questo comparto (...)» –:
   se vi siano eventuali azioni aggiuntive rispetto all'impegno già assunto dal Governo in sede di discussione delle mozioni citate, con le quali ci si propone di assicurare al personale del comparto, quanto prima e comunque entro l'autunno 2014, un ritorno alle normali dinamiche retributive. (3-00964)


Problematiche riguardanti il finanziamento della missione Mare nostrum – 3-00965

   RAVETTO e PALESE. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:
   pare anomalo che un'operazione tanto delicata come Mare nostrum sia stata avviata il 18 ottobre 2013 con una delibera del Consiglio dei ministri del 14 ottobre 2013 e senza che sia stata emanata alcuna previsione normativa;
   risulta che tale operazione sia finanziata dai bilanci dei Ministeri dell'interno e della difesa, senza che sia stata prevista una disposizione normativa specifica se non in sede di disegno di legge di assestamento, assegnato in sede referente presso la Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati;
   all'avvio della missione, il Ministro della difesa pro tempore quantificò in un milione di euro al mese il costo della stessa; attualmente, invece, la missione costa circa 300.000 euro al giorno (e, quindi, circa 9 milioni di euro al mese);
   a tali costi vanno sommate le indennità spettanti al personale ed i costi della manutenzione necessaria per l'uso straordinario dei mezzi, con una spesa finale che dovrebbe attestarsi tra i 10 ed i 14 milioni di euro al mese;
   la missione Mare nostrum è da alcuni mesi al centro di un importante e delicato dibattito, non solo sui costi che l'operazione comporta, ma anche sul suo ruolo e sulla sua utilità per il superamento dell'emergenza migranti;
   la Camera dei deputati ha impegnato di recente il Governo ad un rafforzamento degli strumenti per affrontare la grave situazione relativa all'accoglienza dei profughi e dei migranti, in primo luogo ricorrendo alla cooperazione europea attraverso, tra l'altro, la predisposizione di un piano integrato delle misure di accoglienza a livello europeo;
   sono state diffuse le dichiarazioni della vicepresidente della regione Toscana, Stefania Saccardi, la quale afferma che l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati avrebbe dichiarato che dalla Siria sono in attesa di partire 2,7 milioni di persone, prefigurando un fenomeno migratorio verso l'Italia (e l'Europa) di straordinaria complessità;
   risulterebbe agli interroganti che sia imminente la previsione da parte del Governo di un provvedimento che disponga il finanziamento della missione Mare nostrum –:
   se sia vero che il Governo intende prevedere un'apposita iniziativa normativa d'urgenza che disponga il finanziamento della missione Mare nostrum e quali siano le fonti di finanziamento dell'operazione. (3-00965)


Iniziative per favorire l'utilizzo di misure alternative al carcere per i detenuti tossicodipendenti – 3-00966

   PAGANO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   il carcere non può essere considerato un luogo di cura per tossicodipendenti e alcoldipendenti e nessuna persona può o deve essere incarcerata per il solo fatto di usare sostanze stupefacenti (così come peraltro previsto dalla legge italiana, oltre che come scritto e dichiarato in vari documenti ufficiali sia nazionali che a diffusione internazionale del dipartimento politiche antidroga);
   la tossicodipendenza (stato patologico che può incrementare il rischio di commettere reati) è una malattia prevenibile, curabile e guaribile;
   c’è necessità di trovare soluzioni rapide ed efficaci per poter aumentare la fruizione, da parte dei soggetti tossicodipendenti, dei percorsi alternativi al carcere messi a disposizione dalla legge di settore e ancora troppo poco utilizzati dalle regioni e dalle province autonome tramite i serd (servizi per le dipendenze);
   appare, dunque, necessario pervenire a soluzioni rapide ed efficaci per poter definire, come già detto, percorsi alternativi al carcere per i soggetti tossicodipendenti. Ci si riferisce, ad esempio, all'applicazione degli arresti domiciliari già nel corso del processo per direttissima o alla medesima concessione ai soggetti tossicodipendenti già sottoposti a misura cautelare in carcere o, infine, all'opportunità che, anche dopo la condanna definitiva, il magistrato di sorveglianza faccia ricorso all'affidamento provvisorio –:
   se il Ministro interrogato non ritenga di dover intervenire quanto prima, attraverso gli strumenti a sua disposizione, al fine di favorire e privilegiare l'utilizzo delle misure alternative al carcere per i soggetti tossicodipendenti. (3-00966)


Iniziative volte ad aumentare nel periodo estivo il numero di agenti di polizia da destinare al litorale veneziano e, in particolar modo, a Jesolo – 3-00967

   CAUSIN. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   a Jesolo una delle più importanti località balneari della provincia di Venezia, seconda spiaggia in Italia per presenze turistiche dopo Rimini, la stagione estiva è entrata nel clou a partire dai primi giorni di luglio 2014;
   già nei primi mesi di «bassa stagione» si sono riscontrate grosse difficoltà di sicurezza ed ordine pubblico, si sono già verificati episodi che hanno visto un vero e proprio assalto notturno al commissariato di polizia e si stanno manifestando gravi episodi di delinquenza, che spaziano dai furti allo spaccio, e altro;
   questi episodi sono aggravati dalla mancanza di risorse umane a supporto del commissariato che costringe il dirigente a sottoporre i propri uomini e donne ad orari massacranti, riposi mancati, con l'inevitabile conseguenza di «saltare» anche qualche turno di servizio notturno;
   ogni anno a Jesolo si assegnano gli agenti «aggregati» che arrivano in forze dal Ministero dell'interno per garantire sicurezza in città (ed in tutto il litorale da Cavallino-Treporti fino a Bibione), ma sono sempre meno gli agenti aggregati destinati al litorale jesolano;
   dal piano degli aggregati per l'estate 2014, come da circolare del Ministero dell'interno, in provincia di Venezia dovrebbero arrivare 22 agenti, numero nettamente inferiore rispetto a province più piccole con flussi turistici inferiori;
   va tenuto conto del territorio molto ampio e dispersivo della provincia di Venezia e del numero di presenze turistiche della provincia di Venezia, 24 milioni per il turismo balneare –:
   quali urgenti iniziative intenda porre in essere al fine di aumentare il numero di agenti da destinare al litorale veneziano e, in particolar modo, a Jesolo, che conta oltre 5 milioni di presenze turistiche nel 2013, in quanto città di riferimento turistico-organizzativo per tutta la costa della provincia di Venezia ed unica città costiera della Venezia orientale ad avere il presidio del commissariato di pubblica sicurezza. (3-00967)


Iniziative in relazione alla vicenda della trascrizione in Italia dell'atto di nascita del figlio, concepito in Spagna con fecondazione assistita, di due cittadine italiane sposate in quel Paese – 3-00968

   ZAN. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   due cittadine italiane, regolarmente sposate a Valencia e ivi residenti, hanno richiesto la trascrizione in Italia dell'atto di nascita del figlio (per lo ius sanguinis cittadino italiano), concepito in Spagna con fecondazione assistita e nato a Valencia nel marzo del 2013;
   la direzione anagrafe del comune di Roma – competente per la trascrizione in Italia dell'atto – ha deciso autonomamente di iscrivere quale genitore del piccolo solo una delle due madri;
   si pensi che, una volta rientrato in Italia con il figlio, in caso di controllo da parte di qualunque autorità, il secondo genitore, non iscritto nell'atto di nascita italiano, non può dimostrare di essere tale e per lo stesso motivo non può esercitare la potestà genitoriale in ambiti fondamentali della quotidianità per il benessere e l'adeguato sviluppo del minore, come a scuola o in ospedale;
   in caso di separazione o divorzio tra le due madri, inoltre, non potrebbe essere garantito il diritto del minore agli alimenti nei confronti dell'altro genitore, così come il diritto a «intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori» –:
   quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere per tutelare l'interesse primario del minore in questione, nonché il diritto fondamentale alla potestà genitoriale di entrambe le madri, garantendo, altresì, il rispetto dell'ordinamento comunitario in materia di libera circolazione e permanenza della situazione di stato civile acquisita in altro Stato membro. (3-00968)


Iniziative per lo sviluppo di politiche di integrazione, rilancio sociale e sicurezza nell'area di Castel Volturno (Caserta) – 3-00969

   SCOTTO, FERRARA, COSTANTINO, GIANCARLO GIORDANO e QUARANTA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   Castel Volturno è uno dei più grandi comuni della provincia di Caserta e, di conseguenza, dell'intera Campania;
   l'estensione complessiva del territorio comunale è di ben 72 chilometri quadrati, con una costa lunga 27,5 chilometri;
   la popolazione che risiede su quel territorio è complessivamente ammontante a 26.240 persone;
   di questi 4.028 sono cittadini stranieri iscritti all'anagrafe, mentre sono oltre 10.000 i cittadini stranieri non censiti, ma stimati dal comune abitare attualmente il territorio di Castel Volturno;
   anche solo prendendo in considerazione i cittadini stranieri iscritti in anagrafe al giorno 8 luglio 2014, si nota immediatamente l'incredibile varietà di nazionalità che vivono quella terra;
   particolarmente nutrite sono le comunità dell'Africa subsahariana (in particolare ghanesi e nigeriani), ma vi sono cittadini e cittadine provenienti da ogni angolo del mondo, come marocchini, iraniani, indiani, russi, ucraini, ungheresi, polacchi, rumeni e cinesi;
   considerando solo i cittadini stranieri censiti è possibile rintracciare oltre 75 diversi Paesi di provenienza, suddivisi tra Americhe, Asia, Europa, Oceania ed Africa;
   l'incrocio di culture così varie e così diverse tra loro è chiaramente complesso da gestire;
   a Castel Volturno, inoltre, è particolarmente forte la presenza della criminalità organizzata;
   già negli scorsi anni vi sono stati episodi di violenza brutale, come il massacro avvenuto il 18 settembre del 2008 in cui videro la morte sei immigrati ghanesi;
   in quel caso la strage fu ordinata dai vertici della camorra locale e guidata da Setola, leader dell'ala militare del clan dei Casalesi;
   l'obiettivo della camorra era quello di dimostrare alle comunità straniere presenti sul territorio che i Casalesi avevano il controllo totale dell'area;
   in un contesto così complesso lo Stato a parere degli interroganti si è dimostrato del tutto assente ed ha, di fatto, abbandonato a sé stesso quel territorio;
   ciò ha creato una situazione per cui le fasce sociali più deboli hanno visto l'una nell'altra un nemico, con il continuo susseguirsi di tensioni e scontri tra la popolazione italiana e le comunità straniere;
   l'attuale profonda crisi del clan dei Casalesi, dimostrata dal recentissimo pentimento di Antonio Iovine, ha creato un ulteriore vuoto di potere;
   proprio in questo contesto si innestano la sparatoria avvenuta negli scorsi giorni nella frazione di Pescopagano ad opera di due vigilantes (senza alcuna autorizzazione pubblica) verso due cittadini ghanesi e le conseguenti reazioni di piazza;
   il Governo, negli scorsi anni, è intervenuto solo ed esclusivamente in chiave repressiva e senza strutturare forme di prevenzione e politiche d'integrazione e di rilancio sociale;
   l'allora Governo Berlusconi optò per una temporanea militarizzazione del territorio;
   si iniziò a parlare di un «modello Caserta» e l'allora Ministro dell'interno Maroni si recò più volte in quell'area per dimostrare che lo Stato era forte e presente;
   la realtà, a distanza di pochi anni, è ben diversa da quella che si cercò di pubblicizzare all'epoca;
   le forze su cui l'amministrazione può contare sono estremamente ridotte;
   le forze dell'ordine presenti sul territorio sono esigue: oltre alla stazione dei carabinieri, vi sono solo 35 unità di polizia che devono districarsi su un territorio di competenza estremamente ampio, che comprende i comuni di Castel Volturno, Mondragone, Santa Maria la Fossa, Cancello ed Arnone e Grazzanise;
   altrettanto esigue sono le unità di polizia municipale disponibili nell'area (15);
   negli anni ’90 le forze a disposizione erano più del doppio;
   si parla, tra l'altro, di un territorio con un'altissima presenza di domiciliazione di arresti;
   il personale dell'ente comunale è sottodimensionato e la massa passiva del dissesto finanziario, ulteriormente aggravata dal costo dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, estremamente più alto di quanto venga invece incassato dal comune attraverso la tares, è talmente consistente da non permettere al comune di dotarsi di mediatori culturali, figure che nella città più multietnica d'Italia sono più che mai indispensabili;
   la risposta del Governo non può essere ancora impostata in termini meramente repressivi, bensì legata a politiche d'integrazione e ad interventi strutturali capaci di migliorare la vita della cittadinanza, come la bonifica dei Regi Lagni e la riqualificazione della darsena –:
   quali misure immediate e di lungo periodo il Governo abbia intenzione di mettere in campo per rispondere all'emergenza sociale venutasi a creare a Castel Volturno, vista l'inefficacia delle politiche repressive adottate dai precedenti Governi, valutando se non sia urgente l'istituzione di un posto fisso di polizia dedicato esclusivamente a quella zona nella frazione Pescopagano teatro dei più recenti eventi, anche con la garanzia della presenza di mediatori culturali su un territorio così multietnico. (3-00969)


Misure volte a garantire l'ordine pubblico nella città di Milano e iniziative di competenza per favorire lo svolgimento delle indagini sull'aggressione avvenuta nel 2011 ai danni di Carmine Maurizio Festa – 3-00970

   DE MITA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   nella notte del 28 agosto del 2011 Carmine Maurizio Festa venne ferito alla gola con una bottiglia rotta in Viale Gorizia, nella zona dei Navigli di Milano;
   come risulta da numerosi quotidiani nazionali, l'agguato fu feroce, quasi certamente immotivato e comportò ferite molto gravi, mettendo a serio repentaglio della vita la persona aggredita;
   Festa fu ricoverato d'urgenza in codice rosso presso il pronto soccorso dell’Humanitas di Rozzano, ove fu sottoposto ad una trasfusione di tre litri e mezzo di sangue;
   in data 8 marzo 2014, il quotidiano nazionale la Repubblica pubblicava in prima pagina una lettera scritta da Carmine Maurizio Festa al direttore Ezio Mauro, ove si riporta con dovizia di particolari il terribile evento;
   in questa stessa lettera Festa denuncia prima di tutto l'indifferenza di alcuni testimoni, riportando, peraltro, che un individuo continuava a filmare la scena, cedendo poi le immagini alle televisioni, invece di procedere al soccorso della persona aggredita;
   nella suddetta lettera si può desumere che le indagini abbiano subito evidenti rallentamenti, soprattutto in merito alla definizione di un identikit degli indagati, nonché alla trasmissione delle immagini fotografiche dei sospetti alla compagnia dei carabinieri di Avellino, ove l'aggredito era tornato temporaneamente a risiedere, da parte della compagnia di Milano;
   solo quattro mesi dopo l'accaduto, fu inviato al Ris di Parma il materiale video di telecamere di sorveglianza ove sono ripresi gli aggressori –:
   se sia a conoscenza dei fatti su esposti e quali iniziative intenda assumere per potenziare le misure volte a garantire l'ordine pubblico nella città di Milano e per favorire, per quanto di competenza, lo svolgimento delle indagini sull'aggressione di cui in premessa. (3-00970)


Intendimenti del Governo in merito al blocco del turn over del personale delle forze dell'ordine – 3-00971

   SIMONETTI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, MATTEO BRAGANTINI, BUSIN, CAON, CAPARINI, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MARCOLIN, MOLTENI, GIANLUCA PINI, PRATAVIERA e RONDINI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere, premesso che:
   la stampa nazionale ha raccolto e pubblicato indiscrezioni secondo le quali sarebbe stato raggiunto un accordo per confermare almeno fino al 2015 il blocco del turn over al 55 per cento del personale delle forze dell'ordine, allo scopo di garantire alla finanza pubblica un risparmio pari ad 1,5 miliardi di euro;
   le organizzazioni sindacali della Polizia di Stato parlano, tuttavia, di riduzioni di fatto anche maggiori, posto che al blocco parziale del turn over sopra citato continuerebbe ad associarsi quello dei concorsi per i nuovi reclutamenti, che non hanno più luogo da anni;
   in conseguenza di queste decisioni, è stato stimato che il comparto sicurezza interna perderà di qui al 2020 ben 80 mila effettivi – 35 mila poliziotti, 30 mila carabinieri e 15 mila finanzieri – praticamente tra i 150 ed i 180 uomini in meno al giorno;
   il tutto accade mentre già adesso il dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è obbligato dalle circostanze a movimentare di continuo e con brevi preavvisi il personale per tappare le falle che si aprono ovunque nel controllo del territorio, determinando situazioni di oggettivo disagio;
   di qui al 2020, inoltre, l'età media del personale del comparto salirà a 53 anni, circostanza che implica evidentemente una sensibile riduzione dell'efficienza operativa di poliziotti, carabinieri e finanzieri;
   sempre per risparmiare, saranno, altresì, chiusi non meno di 300 uffici, razionalizzando la presenza sul territorio delle tre polizie del nostro Paese ad ordinamento civile e militare, ma di fatto diradando sensibilmente il personale effettivamente disponibile per l'azione di presidio e prevenzione del crimine, mentre calano anche le risorse devolute alla manutenzione dei mezzi e all'acquisto di carburanti e munizioni;
   nel frattempo, la pressione del crimine sui patrimoni e sulle persone continua ad aumentare in tutto il territorio nazionale – e specialmente al Centro-Nord, dove nel periodo 2009-2013 le rapine in casa sono aumentate del 90 per cento, quelle per strada del 75 per cento, i furti nelle abitazioni del 69 per cento, i borseggi del 48 per cento – sia per gli effetti della crisi economica che per il crescere del numero degli immigrati irregolari presenti nel nostro Paese, responsabili del 63 per cento dei borseggi, del 54 per cento dei furti in casa e del 47 per cento delle rapine –:
   se quanto affermato dalla stampa nazionale corrisponda al vero ed in questo caso come si conti di sostenere l'azione delle forze dell'ordine, sempre più in difficoltà nel tutelare efficacemente la legalità e proteggere la popolazione dall'azione dei sodalizi criminali. (3-00971)