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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 15 luglio 2014

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 15 luglio 2014.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Artini, Baldelli, Balduzzi, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Bressa, Brunetta, Camani, Caparini, Capezzone, Carinelli, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Uva, Dambruoso, De Girolamo, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Di Salvo, Epifani, Fedriga, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Giachetti, Giacomelli, Gozi, La Russa, Legnini, Leone, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Antonio Martino, Mattiello, Merlo, Meta, Mogherini, Orlando, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Taglialatela, Valeria Valente, Vargiu, Vecchio, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Vito, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Artini, Baldelli, Balduzzi, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Bressa, Brunetta, Camani, Caparini, Capezzone, Carinelli, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Uva, Dambruoso, De Girolamo, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Di Salvo, Epifani, Fedriga, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Giachetti, Giacomelli, Gozi, La Russa, Legnini, Leone, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Antonio Martino, Mattiello, Merlo, Meta, Mogherini, Orlando, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Taglialatela, Valeria Valente, Vargiu, Vecchio, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Vito, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 14 luglio 2014 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   MOLTENI: «Introduzione del trattamento farmacologico di blocco androgenico totale a carico dei condannati per delitti di violenza sessuale» (2538);
   RICCARDO GALLO: «Concessione di un contributo straordinario per l'attuazione di un piano di interventi a sostegno del settore turistico di Lampedusa e della provincia di Agrigento a seguito della situazione di emergenza determinata dall'afflusso di immigrati» (2539);
   GARAVINI: «Modifiche al decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, e alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di esercizio del diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo da parte dei cittadini italiani residenti in altri Stati membri dell'Unione europea» (2540).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sotto indicate Commissioni permanenti:

   II Commissione (Giustizia):
  ROSTAN: «Modifiche all'articolo 545 del codice di procedura civile in materia di limiti alla pignorabilità delle retribuzioni dovute dai privati e dei trattamenti di pensione» (2483) Parere delle Commissioni I, V, VI, XI e XII.

   III Commissione (Affari esteri):
  «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013» (2515) Parere delle Commissioni I, V e VI.

   XII Commissione (Affari sociali):
   RONDINI ed altri: «Modifiche alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e all'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, in materia di tutela della salute mentale» (2451) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive):
  GINEFRA ed altri: «Disposizioni in materia di servizi, anche integrati, di gestione degli immobili e disciplina delle gare di appalto ad essi relative» (2475) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

  Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 11 luglio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, riferita all'anno 2013 (Doc. CLXIV, n. 18).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 14 luglio 2014, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul funzionamento del regolamento (CE) n. 2006/2004, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (regolamento CPC) (COM(2014) 439 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2014/003 ES/Servizi di ristorazione in Aragona) (COM(2014) 456 final), corredata dal relativo allegato (COM(2014) 456 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);
   Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2007/198/Euratom che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi (COM(2014) 459 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (COM(2014) 460 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VII (Cultura) e X (Attività produttive);
   Progetto di bilancio rettificativo n. 4 al bilancio generale 2014 – Stato generale delle entrate – Stato delle spese per sezione – Sezione III – Commissione – Sezione IX – Garante europeo della protezione dei dati (COM(2014) 461 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

  Nella medesima data la Commissione europea ha altresì trasmesso i seguenti documenti, già trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un'esistenza dignitosa per tutti: dalla visione all'azione collettiva (COM(2014) 335 final), corredata dal relativo allegato (COM(2014) 335 final – Annex 1), assegnata in sede primaria, in data 9 luglio 2014, alla III Commissione (Affari esteri);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Verso un rinnovato consenso sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale: piano d'azione dell'Unione europea (COM(2014) 392 final), assegnata in sede primaria, in data 10 luglio 2014, alla X Commissione (Attività produttive);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Verso una florida economia basata sui dati (COM(2014) 442 final), assegnata in sede primaria, in data 10 luglio 2014, alla IX Commissione (Trasporti);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Opportunità per migliorare l'efficienza delle risorse nell'edilizia (COM(2014) 445 final), assegnata in sede primaria, in data 10 luglio 2014, alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal consiglio regionale delle Marche.

  Il Presidente del consiglio regionale delle Marche, con lettera in data 8 luglio 2014, ha trasmesso un voto, approvato dal medesimo consiglio regionale il 1o luglio 2014, volto a chiedere interventi per il riconoscimento internazionale del diritto alla pace quale diritto umano fondamentale della persona e dei popoli.

  Questo documento è trasmesso alla III Commissione (Affari esteri).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

Chiarimenti in merito all'affidamento, alla progettazione e alla realizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) – 3-00839, 3-00938, 3-00939 e 3-00940

A) Interrogazioni

   TERZONI, MANNINO, BUSTO, DE ROSA, DAGA, ZOLEZZI, SEGONI e MICILLO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   nella relazione seguita alla riunione del 10 aprile 2014 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ha avuto per oggetto il Sistri, nel capitolo dedicato allo «Stato di attuazione del progetto» si apprende che quanto realizzato da Selex ad oggi (e cioè: centro operativo primario, centro operativo secondario, dispositivi usb, dispositivi black-box e sistemi di monitoraggio dei siti sensibili) non è ancora stato sottoposto a collaudo;
   questo, per quanto risulta agli interroganti, contrasta con quanto esposto durante l'ultima riunione del tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del Sistri, tenutasi il 20 febbraio 2014, in occasione del quale sono state illustrate le risultanze della commissione di collaudo del Sistri, istituita in base al comma 8 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 101 del 2013 con esito positivo;
   nella stessa relazione, nel capitolo dedicato alla commissione parlamentare di inchiesta, vengono indicate alcune problematiche che la commissione stessa ha evidenziato a conclusione dei propri lavori avvenuta il 4 marzo 2013. In particolare, si legge chiaramente che il peccato originale del progetto viene individuato nella decisione di secretare il progetto, il che ha comportato l'individuazione del soggetto affidatario del servizio senza alcuna scelta comparativa che poteva avvenire in rispetto dell'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006. Questo avrebbe provocato una serie di conseguenze concatenate, che hanno coinvolto tutte le fasi dell'avviamento del progetto, dall'affidamento del servizio al contenuto del contratto, fino alla fase esecutiva dello stesso;
   viene sottolineato che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sin dalle prime fasi, ha avuto rapporti esclusivamente con la Selex, bypassando qualunque tipo di rapporto con altre imprese che potessero presentare le stesse capacità tecniche, economiche e imprenditoriali;
   analizzando la correttezza della procedura con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha sottratto l'affidamento del progetto Sistri alle ordinarie procedure di gara, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture si esprime dichiarando che la procedura «non rientrava a stretto termine di legge nella fattispecie dei contratti secretati disciplinata dall'articolo 17 nell'assetto normativo vigente al tempo dell'affidamento diretto», richiamando, inoltre, i principi contenuti nell'articolo 27 del codice degli appalti, che presuppongono anche per gli appalti secretati il rispetto dei principi di «imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità»;
   la conclusione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è riassunta in poche parole: «(...) discendono dubbi sulla validità del contratto stipulato con Selex»;
   rispondendo all'interpellanza urgente n. 2-00473, a prima firma Terzoni, e in particolare all'ipotesi avanzata dagli interpellanti di sospendere il contratto con Selex, il Sottosegretario Velo ha risposto come segue: «Circa la possibilità di recedere dal contratto con la Selex e procedere con nuovo procedimento amministrativo, anche con l'applicazione di nuove e più efficienti tecnologie, si richiama quanto approfondito precedentemente ai fatti di questa settimana a cui fa riferimento l'onorevole interpellante. In altre parole, l'ipotesi di risoluzione del contratto è stata valutata dall'amministrazione nel 2012, che, a tal fine, ha chiesto uno specifico parere all'Avvocatura generale dello Stato sulla legittimità della complessiva operazione negoziale. Quest'ultimo ufficio ha, però, ritenuto valido e legittimo il contratto con la Selex. Nel parere a suo tempo reso, l'Avvocatura generale dello Stato concludeva per la legittimità dell'affidamento diretto»;
   il contratto stipulato tra Selex e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'articolo 12, «Durata del contratto e trasferimento della proprietà dell'infrastruttura», prevede che il termine della validità del contratto medesimo è fissata al 30 novembre 2014, con possibilità di rinnovo per una durata quinquennale da determinarsi con 24 mesi di anticipo prima della scadenza –:
   se il Ministro interrogato, alla luce di quanto emerso e segnalato nella relazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, non ritenga ci siano nuovi e determinanti elementi per rescindere il contratto con Selex;
   se il Ministro interrogato, considerato che il contratto è in scadenza al 30 novembre 2014 e ad oggi non risulta essere stato rinnovato nei termini previsti, non ritenga necessario e urgente avviare una nuova procedura di affidamento, rispettando quanto previsto nel codice degli appalti con meccanismi che garantiscano trasparenza e legalità, prevedendo nel contenuto del nuovo assetto contrattuale anche l'applicazione di nuove e più efficienti tecnologie;
   se il Ministro interrogato sia in grado di fornire chiarimenti riguardo al verbale di collaudo del centro operativo primario, del centro operativo secondario, dei dispositivi usb, dei dispositivi black-box e dei sistemi di monitoraggio dei siti sensibili.
(3-00839)


   CARRESCIA, REALACCI, COMINELLI, MAZZOLI, ARLOTTI e ZARDINI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   il Sistri, il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, è lo strumento informativo introdotto nell'ordinamento per monitorare i rifiuti pericolosi tramite la loro tracciabilità mediante il trasferimento in formato digitale degli adempimenti documentali in forma cartacea, costituiti dal mud – modello unico di dichiarazione ambientale – dal registro di carico e scarico dei rifiuti e dal fir – formulario di identificazione dei rifiuti;
   le numerose criticità del sistema sono state oggetto di diversi atti di sindacato ispettivo in sede parlamentare. Il 3 aprile 2014 il Sottosegretario delegato, in risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-02535 (degli onorevoli Gadda, Carrescia e altri) sugli sviluppi in termini di collaudo del Sistri, ha dichiarato che la commissione di verifica, istituita il 20 settembre 2013, ha provveduto ad accertare la funzionalità delle tecnologie predisposte rispetto agli obiettivi che l'amministrazione aveva inteso perseguire mediante il contratto e ha verificato essere perfettamente funzionanti le componenti delle infrastrutture centrale e periferica;
   la commissione ha concluso i lavori il 20 dicembre 2013, rilasciando certificato di conformità del sistema Sistri, sostenendo «l'assenza di difetti e/o carenze tali da precludere l'erogazione dei servizi, nonché la diretta e immediata utilizzabilità della georeferenziazione degli automezzi»;
   il Sottosegretario delegato si è, tuttavia, riservato di valutare «in modo rigoroso le conseguenti iniziative da assumere in merito», in base alle conclusioni definitive accertate nella sede giudiziaria penale in relazione alle vicende giudiziarie che hanno riguardato la correttezza delle procedure di affidamento, progettazione e realizzazione del Sistri;
   l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dopo due anni di indagini e relativa istruttoria finale, ha depositato l'8 maggio 2014 la deliberazione n. 10, con la quale, dopo aver ricostruito gli eventi dal 2006, elenca tutte le violazioni e omissioni di ogni tipo commesse in tutto l’iter amministrativo del sistema di tracciabilità dei rifiuti (Sistri);
   in particolare, dalla dettagliata ricostruzione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture emerge che il 14 giugno 2012 il presidente del comitato di vigilanza e controllo del Sistri aveva valutato il progetto non congruo economicamente, mentre il 26 settembre 2012 l'Avvocatura generale dello Stato riteneva le valutazioni incomplete, in quanto non avrebbero preso in considerazione l'ulteriore sconto del 15,1 per cento concesso da Selex, sconto che, di fatto, avrebbe ridotto la differenza di prezzi pattuiti rispetto a quelli «congrui» ad appena il 4 per cento;
   in ogni caso l'Avvocatura generale dello Stato, nel parere del 26 settembre 2012, riteneva opportuno acquisire un nuovo parere sulla congruità economica di DigitPA;
   dalla ricostruzione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture emerge, inoltre, che sono passati meno di 20 giorni tra la presentazione del progetto di massima del Sistri al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da parte della consociata di Finmeccanica Selex e lo stanziamento nella legge finanziaria per il 2007 di ben 5 milioni di euro per la realizzazione del sistema e soltanto 4 giorni lavorativi sono trascorsi tra la richiesta di bozza di contratto della direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (22 dicembre 2008) a Selex e la presentazione da parte di quest'ultima di uno «schema di contratto per l'integrale esecuzione» al Ministero; l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha dichiarato non conforme al codice dei contratti pubblici l'affidamento di tale progetto, in particolare per quanto riguarda la parte di secretazione posta il 23 febbraio 2007 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare pro-tempore con livello di riservatezza «segreto»;
   l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha evidenziato che l'affidamento del progetto Sistri non è conforme all'articolo 17, comma 1, del codice dei contratti pubblici. «L’iter posto in essere – presentazione del progetto preliminare da parte di Selex, secretazione del Sistri, sviluppo del progetto, stipula del contratto – non trova riscontro in alcun modello normativo che disciplina i contratti pubblici, dove la titolarità dell'iniziativa appartiene di norma al committente pubblico (...) “Inoltre si rinvengono consistenti dubbi sulla stessa configurazione del contratto come appalto; infatti, la circostanza che il costo dell'operazione, di fatto, venga sostenuto dagli utenti registrati induce a ritenere che si sia in presenza di una concessione di servizi”»;
   l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sulla base delle valutazioni svolte, ha dato mandato per l'invio del provvedimento alla direzione distrettuale antimafia presso la procura della Repubblica di Napoli, alla procura generale della Corte dei conti e al nucleo di polizia tributaria di Napoli, per i profili di competenza;
   quindi l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha rilevato:
    a) che l'affidamento a Selex è avvenuto su di un progetto preliminare senza nessuna richiesta formale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e che, pertanto, sorge il dubbio se e tale contratto possa considerarsi appalto. Considerato che il Sistri è finanziato dagli stessi utenti, si potrebbe ritenere che si sia in presenza non di un appalto, bensì di una concessione di servizi;
    b) l'affidamento non rientrerebbe nel novero dei «contratti secretati», a norma dell'articolo 17 del codice dei contratti pubblici. La secretazione operata dall'amministrazione è, tuttavia, di fatto servita per l'affidamento diretto della gestione del Sistri a Selex;
   il suddetto contratto con Selex scadrà il 30 novembre 2014 –:
   quali provvedimenti intenda assumere il Governo in merito al contratto in essere con Selex e se ritenga opportuno assumere iniziative per attivare, in luogo del Sistri, un sistema di tracciabilità idoneo a garantire il controllo di legalità nella movimentazione dei rifiuti, che sia, nel contempo, meno impattante e oneroso per le imprese. (3-00938)


   REALACCI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   come si evince dalle maggiori agenzie di stampa e da vari forum di operatori in rete, che riportano anche la notizia dell'aggravarsi delle inchieste sul gruppo Finmeccanica nei confronti dell’ex presidente Guarguaglini, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dopo due anni di indagini e relativa istruttoria finale, ha depositato l'8 maggio 2014 la deliberazione n. 10, con la quale, dopo aver ricostruito gli eventi dal 2006, si elencano alcune violazioni e illegittimità in merito all’iter amministrativo del sistema nazionale di tracciabilità dei rifiuti (Sistri). La ricostruzione dei fatti connessi al Sistri conduce l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture a dichiarare «non conforme» al codice dei contratti pubblici l'affidamento di tale progetto, in particolare per quanto riguarda la «secretazione» sul progetto stesso: posta nel febbraio 2007 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare pro tempore Pecoraro Scanio;
   la sopra citata deliberazione così recita: «L’iter posto in essere – presentazione del progetto preliminare da parte di Selex Es, secretazione del Sistri, sviluppo del progetto, stipula del contratto – non trova riscontro in alcun modello normativo che disciplina i contratti pubblici, dove la titolarità dell'iniziativa appartiene di norma al committente pubblico, dall'individuazione delle esigenze alla fattibilità dell'intervento, dalla sua definizione alla ricerca del contraente e successiva gestione e controllo della fase realizzativa. Inoltre, si rinvengono consistenti dubbi sulla stessa configurazione del contratto come appalto; infatti, la circostanza che il costo dell'operazione, di fatto, venga sostenuto dagli utenti registrati induce a ritenere che si sia in presenza di una concessione di servizi»;
   dalla ricostruzione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture risulta, poi, che sono passati, sorprendentemente, meno di 20 giorni tra la presentazione del progetto di massima del Sistri al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da parte della consociata di Finmeccanica Selex Es e lo stanziamento nella legge finanziaria per il 2007 di ben 5 milioni di euro per la realizzazione del sistema, e soltanto 4 giorni lavorativi sono trascorsi tra la richiesta di bozza di contratto della direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (22 dicembre 2008) a Selex Es e la presentazione da parte di quest'ultima di uno «schema di contratto per l'integrale esecuzione» al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
   il carteggio con i rilievi dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è stata, peraltro, inviato d'obbligo alla direzione distrettuale antimafia presso la procura della Repubblica di Napoli, alla procura generale della Corte dei conti e al nucleo di polizia tributaria di Napoli, che da marzo 2014 sta indagando sul Sistri in merito a fondi neri all'estero, affidamenti illeciti e false fatturazioni;
   è plausibile, peraltro, ritenere che la deliberazione ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo avrà il suo peso sulla decisione del Ministro interrogato sul prolungamento del contratto in essere, che scadrà il 30 novembre 2014;
   il Sistri, ovvero il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, nasce con l'idea di attuare una semplificazione del processo di gestione e tracciabilità dei rifiuti (ospedalieri, urbani, speciali e pericolosi). Il Sistri avrebbe dovuto avere il duplice obiettivo di semplificare l’iter di certificazione e tracciabilità dei rifiuti e di rendere trasparente il ciclo di distruzione dei rifiuti, abbattendo i costi sostenuti dalle imprese del settore, ma nella realtà – tra rinvii, stop e modifiche alla normativa – il Sistri non hai mai centrato le aspettative; l'avvio del sopraddetto Sistri è stato, infatti, più volte rinviato e poi sospeso fino al 30 giugno 2013 per motivi di ordine tecnico, legale e gestionale, per poi andare in vigore dal 1o ottobre 2013 solo per chi tratta rifiuti pericolosi;
   è utile, altresì, ricordare che per il sistema Sistri non è stata mai effettuato alcun collaudo, sebbene previsto dalla normativa vigente sugli appalti pubblici;
   come ben descritto dal rapporto «Ecomafia 2014», elaborato annualmente da Legambiente, sono 29.274 le infrazioni nel ciclo dei rifiuti accertate nel 2013, più di 80 al giorno, ovvero più di 3 l'ora. Il 22 per cento delle infrazioni ha interessato la fauna, il 15 per cento i rifiuti e il 14 per cento il ciclo del cemento. Il fatturato, sempre altissimo, nonostante la crisi, ha sfiorato i 15 miliardi di euro grazie al coinvolgimento di numerosi clan, ben 321, appartenenti alla più pericolosa criminalità organizzata –:
   alla luce di quanto sopra descritto, quali iniziative urgentissime intenda mettere in campo il Ministro interrogato per fare luce sulla vicenda Sistri e dare informazioni sulle autorizzazioni date dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a Selex Es;
   se non ritenga poi utile avviare una nuova procedura di affidamento, rispettando quanto previsto nel codice degli appalti con meccanismi che garantiscano trasparenza e legalità, ribadito che, a fronte dei gravi dati sulle ecomafie del Paese, la tracciabilità dei rifiuti e il loro smaltimento corretto e senza danni per l'ambiente sono assolutamente necessari.
(3-00939)


   REALACCI e GADDA. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   come più volte ricordato, secondo i dati dell'ultimo «Rapporto ecomafie» di Legambiente, il giro illegale di rifiuti in Italia è di almeno 4,1 miliardi di euro l'anno, di cui 3,1 derivano da rifiuti speciali e un miliardo dagli appalti della gestione dei rifiuti solidi urbani nelle quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa; le inchieste per traffico organizzato di rifiuti, ex articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono ad oggi oltre 253, con 1.367 ordinanze di custodia cautelari, oltre 4.000 denunce e 698 aziende coinvolte;
   il Sistri, ovvero Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, nasce con l'idea di attuare una semplificazione del processo di gestione e tracciabilità dei rifiuti (ospedalieri, urbani, speciali e pericolosi). Il Sistri dovrebbe avere il duplice obiettivo di semplificare l’iter di certificazione e tracciabilità dei rifiuti e di rendere trasparente il ciclo di distruzione dei rifiuti, abbattendo i costi sostenuti dalle imprese del settore, ma nella realtà – tra rinvii, stop e modifiche alla normativa – il Sistri non hai mai centrato le aspettative;
   il predetto sistema si basa sull'utilizzo di due apparecchiature elettroniche: una cosiddetta black box, ovvero un transponder, da montare sui mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti per tracciarne i movimenti e un token usb da 4 gigabyte, equipaggiato con un software per autenticazione forte e firma elettronica che viaggia assieme ai rifiuti, su cui sono salvati tutti i dati ad essi relativi; sono obbligati ad aderire a tale sistema di tracciabilità: tutti i produttori iniziali di rifiuti pericolosi; tutti i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, da trattamenti effettuati sulle acque, da trattamento di rifiuti e costituiti da fanghi da abbattimento delle emissioni in atmosfera con più di 10 dipendenti; tutti i trasportatori di rifiuti speciali prodotti da terzi; i trasportatori di propri rifiuti speciali pericolosi; i gestori di impianti di recupero e smaltimento, gli intermediari e i commercianti di rifiuti senza detenzione degli stessi; i comuni e gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della regione Campania;
   l'avvio del sopraddetto Sistri è stato, infatti, più volte rinviato e poi sospeso fino al 30 giugno 2013 per motivi di ordine tecnico, legale e gestionale, per poi andare in vigore dal 1o ottobre 2013 solo per chi tratta rifiuti pericolosi. Per i produttori di rifiuti, comuni e imprese campane la partenza prevista è il 3 marzo 2014. Per questa serie di piccoli artigiani il Sistri viaggerà in parallelo ai classici adempimenti cartacei costituiti da registri di carico/scarico e formulario di trasporto rifiuti fino al 1o agosto 2014, dopo di che il tracciamento telematico diventerà esclusivo. Mentre per il via al terzo scaglione, costituito da operatori del trasporto intermodale e dagli altri gestori di rifiuti urbani, bisognerà attendere l'adozione degli specifici decreti ministeriali;
   l'obbligo del Sistri varrà, perciò, anche per diverse categorie di piccoli artigiani, al pari degli altri produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi già obbligati ad utilizzare il sistema informatico per la tracciabilità dei rifiuti pericolosi. Si tratta di carrozzieri, elettrauto, parrucchieri, orafi, se utilizzano acidi, tintorie, lavanderie, impiantisti, fabbri e falegnami, che effettuano anche verniciature, odontotecnici, metalmeccanici, autofficine, tipografie, estetiste;
   i ripetuti appelli da parte delle associazioni di rappresentanza imprenditoriale volti a modificare la necessità di dotarsi di apparecchiature elettroniche – sul cui numero si basa il corrispettivo riconosciuto al concessionario dal contratto di servizio – non sono stati adeguatamente considerati, nonostante la fattibilità tecnica di semplici modifiche di sistema, ad esempio collegamento in remoto, uso di password e altro;
   le associazioni di categorie imprenditoriali interessate lamentano il fatto che dalla penultima data di entrata in operatività (quindi dal giugno 2012 al marzo 2014) nulla è stato fatto in termini di diffusione delle apparecchiature, riallineamento del funzionamento delle stesse, approntamento della formazione degli operatori. Il Sistri presenta, pertanto, gli stessi deficit strutturali e conoscitivi che suscitarono tanto allarme nel maggio 2011, quando, con il famoso click day, si appalesò l'impreparazione dell'apparato di assistenza e l'approssimazione dell'intero sistema;
   dal 1o ottobre 2013 l'entrata in vigore del Sistri ha comportato pesanti rallentamenti nel lavoro di gestori e trasportatori, e, nella peggiore delle ipotesi, un vero e proprio blocco delle attività. Tale situazione, oltre a ripercuotersi sull'attività delle imprese, rischia, soprattutto, di favorire la gestione illegale dei rifiuti, come dimostra il calo dei quantitativi di rifiuti raccolti già riscontrato a seguito dell'operatività di ottobre 2013: nell'ultimo trimestre del 2013 i dati sulla raccolta dei rifiuti mostrano un calo di circa il 20/25 per cento rispetto allo stesso periodo del 2012;
   le rilevazioni effettuate nella filiera dalle maggiori associazioni di categoria, dopo la partenza del Sistri il 1o ottobre 2013, indicano che i tempi per tracciare i rifiuti sono aumentati, rispetto al sistema cartaceo, del 1.500 per cento, cui corrispondono costi 20 volte superiori;
   nella risposta del 17 settembre 2013 all'interrogazione n. 5/00913 presentata dal primo firmatario della presente interrogazione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare pro tempore Andrea Orlando precisava: «In particolare, attraverso una normativa secondaria, verranno individuate ulteriori semplificazioni tese a razionalizzare il sistema di tracciabilità per la gestione e la movimentazione dei rifiuti, in modo da renderlo semplice, efficace e trasparente e senza sovraccarichi organizzativi da parte delle aziende, anche al fine di eliminare gli strumenti più contestati dagli utenti, vale a dire la cosiddetta black box e la chiavetta usb. La semplificazione si pone anche in una prospettiva di progressiva riduzione dei costi a carico degli utenti e di aumento dei servizi ad essi offerti, anche mediante la possibilità che la piattaforma informatica del Sistri confluisca in un sistema informativo più ampio a servizio della pubblica amministrazione. Nella consapevolezza che un sistema informatico non è mai perfetto ab initio, ma senz'altro perfettibile alla luce della sua applicazione pratica, non solo è stata prevista una prima semplificazione in fase transitoria, ma dopo questa sono previste semplificazioni periodiche, previa consultazione degli utenti, al fine di adeguare il sistema all'evoluzione tecnologica e alle esigenze via via manifestate dagli utenti, con una logica di work in progress (...). Una particolare attenzione è stata posta al sistema sanzionatorio in fase di prima applicazione del Sistri, al fine di attenuare gli effetti derivanti dall'operatività di un nuovo sistema da parte degli operatori, prevedendo una soglia di tre violazioni consentite, oltre la quale verrà applicata la sanzione stessa. Alla luce delle osservazioni già pervenute da parte delle associazioni, vi è la disponibilità del Ministro dell'ambiente a ampliare ulteriormente, in sede di emendamenti al decreto-legge, la soglia di non punibilità, purché si tratti di illeciti colposi, mentre non possono consentirsi deroghe alla punibilità di illeciti dolosi (quale ad esempio la consapevole e voluta non iscrizione al sistema)»;
   la motivazione con la quale i Ministri interrogati continuano a giustificare l'ineluttabilità del Sistri è quella del danno erariale per violazione del contratto con Selex spa, che si determinerebbe qualora il Sistri venisse superato a favore di un sistema più agile per le imprese operatrici. Tale condizione non solleva le importanti responsabilità del decisore pubblico sui costi e le difficoltà del sistema verso le imprese obbligate all'adesione al Sistri –:
   se i Ministri interrogati, per quanto di competenza, intendano valutare una rapida iniziativa normativa per il superamento del Sistri, sostituendolo con nuovi criteri da affidare poi a normativa secondaria, e, pur mantenendo, nel frattempo, il sistema esistente, se non ritengano utile intervenire da subito affinché si garantisca una maggiore efficacia del Sistri, considerata anche l'urgenza di dare una soluzione efficace al problema del contrasto allo smaltimento illegale di rifiuti;
   se non ritengano utile censire e integrare i vari sistemi già esistenti al livello regionale;
   se essi intendano poi adottare per il nuovo sistema di tracciabilità informatizzata gli indirizzi indicati unanimemente dalle 31 organizzazioni delle imprese interessate e se non sia, altresì, utile che nella progettazione, sperimentazione e miglioramento del nuovo sistema siano coinvolte le organizzazioni delle imprese e ugualmente che si prevedano misure di semplificazione, per determinate categorie, sulla base dell'individuazione di esigenze obiettive di tutela ambientale;
   se i Ministri interrogati non ritengano più utile che il nuovo sistema di tracciabilità entri completamente in funzione solo dopo essere stato efficacemente collaudato. (3-00940)


Iniziative di competenza volte a contenere i tempi di attesa per gli esami oncologici nella regione Puglia – 2-00207

B) Interpellanza

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della salute, per sapere – premesso che:
   alcune sentenze emesse dai giudici di pace hanno condannato la regione Puglia al risarcimento delle spese per gli esami «pet tac» non effettuati agli ammalati oncologici della provincia di Lecce. Si tratta di quattordici pazienti che, affetti da patologie tumorali, sono stati costretti ad effettuare l'esame «pet tac» a proprie spese in una struttura privata pugliese, a causa delle interminabili liste d'attesa esistenti nelle strutture pubbliche di Bari e Brindisi;
   testimonianze di noti professionisti, in prima linea nella lotta ai tumori, hanno confermato che il predetto esame è indifferibile e urgente, ma le liste d'attesta nelle strutture pubbliche costringono ancora oggi ad attendere molti mesi dalla data di prenotazione;
   è stata, inoltre, acclarata dai giudici la totale inerzia della regione Puglia nell'attrezzare un centro che potesse eseguire la «pet tac», nonostante la presenza di fondi disponibili, così come dichiarato dal direttore generale dell'azienda sanitaria locale di Lecce, al fine di garantire tale necessaria prestazione;
   la regione Puglia, in poco più di un anno, è stata così condannata a rimborsare le «pet tac» sostenute da circa trenta ammalati oncologici –:
   se non si ritenga di intervenire, per quanto di competenza, per scongiurare questo tipo di situazioni che, per un verso, limitano il diritto alla salute dei cittadini, per l'altro causano lungaggini e danni, sia materiali che economici, sia ai cittadini che alle istituzioni.
(2-00207) «D'Ambrosio».


Iniziative in relazione alle criticità determinate dall'esportazione all'estero di alcuni farmaci per la cura di gravi patologie – 3-00186

C) Interrogazione

   BINETTI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   sta acquisendo rilevanza sempre più diffusa un problema ben noto a tutti i livelli della sanità italiana, finora rimasto senza soluzioni: si tratta dell'esistenza del «mercato parallelo» dei farmaci destinati all'Italia ma venduti all'estero. Non si parla di medicinali qualunque: si va da quello utilizzato per trattare il dolore neuropatico e il disturbo d'ansia generalizzata, ad alcuni antidepressivi, antiepilettici, fino a medicinali fondamentali per la cura di malattie degenerative, come il morbo di Parkinson. La loro carenza mette in estrema difficoltà non solo i farmacisti, ma soprattutto i malati;
   la carenza di medicinali, anche salva-vita, sugli scaffali a causa del commercio, legale, dall'Italia verso i Paesi del Nord dove ci si guadagna di più, provoca, tra l'altro, la mancanza di tali medicinali proprio nelle nostre farmacie. Il presidente di Assiprofar Federfarma Roma, Franco Caprino, ha denunciato ciò alla procura della capitale, sostenendo, appunto, che grossisti e farmacisti comprano medicinali destinati al mercato italiano e li vendono su mercati dove si guadagna di più, come Germania o Regno Unito;
   ciò comporterebbe – secondo Federfarma Roma – la carenza o anche l'irreperibilità per lunghi periodi di molti farmaci e un contingentamento degli stessi da parte delle aziende. La conseguenza è che spesso i pazienti, anche affetti da gravi patologie, non trovano le medicine loro necessarie. Tra i farmaci interessati dal «mercato parallelo», antidepressivi, prodotti per il trattamento del morbo di Parkinson e dell'ipertensione e antiepilettici;
   vi è un grande spostamento di farmaci dall'Italia e dalla Grecia verso Germania e Regno Unito. Se un farmaco in Italia costa 20 euro ed in Germania 200, si verifica che l'acquirente italiano di quel farmaco lo acquisti per poi rivenderlo in Germania, determinando un guadagno per sé ed una rarefazione del prodotto sul «mercato interno»;
   nell'esposto Federfarma Roma rende noto di aver inviato mesi fa una lettera sull'argomento all'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e al Ministero della salute. «Peraltro – si legge ancora nell'esposto – le segnalazioni da parte dei cittadini e delle farmacie che lamentano la mancata disponibilità di farmaci nel ciclo distributivo sono sempre più numerose» –:
   quali urgenti iniziative intenda porre in essere per garantire che gli italiani non debbano «soffrire» l'assenza di un farmaco prodotto nel proprio Paese, ma reperibile all'estero ad un costo più alto;
   in che misura intenda evitare l'aumento di costo dei farmaci che una politica di esportazioni dei farmaci, non adeguatamente ponderata e sotto controllo, potrebbe quasi sicuramente causare.
(3-00186)


Iniziative per contrastare il dissesto idrogeologico, con particolare riferimento alle aree agricole – 3-00715

D) Interrogazione

   FRANCO BORDO, ZAN, PALAZZOTTO, PELLEGRINO e ZARATTI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 2, comma 240, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010) afferma che: «(...) le risorse assegnate per interventi di rifinanziamento ambientale con delibera del Cipe del 6 novembre 2009, pari a 1.000 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del fondo infrastrutture e del fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti le autorità di bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonché all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce, altresì, la quota di cofinanziamento regionale a valere sull'assegnazione di risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che ciascun programma attuativo regionale destina a interventi di risanamento (...)»;
   il miliardo di euro stanziato attivava una corrispondente cifra di cofinanziamento regionale;
   è incontrovertibile che il territorio italiano dal punto di vista del dissesto idrogeologico è a livelli allarmanti e preoccupanti, basti guardare alla vulnerabilità del territorio che si manifesta, ciclicamente, al ripetersi di eventi climatici avversi anche di media intensità. Si pensi che dal 2002 a oggi si sono registrate circa 2.000 alluvioni, che hanno causato la perdita di 293 vite umane e danni per miliardi di euro;
   il 68,9 per cento dei comuni italiani è a forte rischio idrogeologico, 6 milioni di cittadini vivono in aree del Paese considerate molto rischiose e 22 milioni di cittadini in aree mediamente rischiose;
   sono 6.251 le scuole e 547 gli ospedali che sorgono su terreni non sicuri;
   ogni giorno in Italia vengono edificati 668 ettari di terra, un'area equivalente a 96 campi di calcio. Nel corso di 10 anni l'edilizia ha consumato 244 mila ettari di terreno, il più delle volte sottratti all'agricoltura, che è il vero presidio del territorio, dei beni pubblici ambientali e paesaggistici;
   il piano contro il dissesto idrogeologico del 2010 prospettava 1.365 azioni per una spesa di 4,1 miliardi di euro; nel 2011 si è saliti a 2.519 azioni per 5,7 miliardi di euro, nel 2012 a 2.949 per 6,8 miliardi di euro, nel 2013 a 3.342 per 7,4 miliardi di euro e l'aggiornamento al 2014 porta la cifra di 3.383 interventi per un valore di quasi 8 miliardi di euro;
   dal recente rapporto dell'Associazione nazionale consorzi di bonifica, Anbi, si evince che dal 2002 al 2012 sono stati stanziati 2,98 miliardi di euro a seguito delle dichiarazioni dello stato di calamità;
   sempre dal medesimo rapporto si stigmatizza che dei 2 miliardi di euro previsti dal piano contro il dissesto idrogeologico del 2010, riconfermati negli anni seguenti al fine di rispondere al dissesto idrogeologico del Paese, si è speso appena il 4 per cento, che è l'equivalente dei compensi e dei costi delle gestioni commissariali –:
   se il Governo sia a conoscenza di quanto descritto in premessa e, in caso affermativo, quali azioni urgenti e concrete intenda adottare al fine di contrastare il dissesto idrogeologico dell'Italia;
   a quanto ammonti, ad oggi, la dotazione del piano contro il dissesto idrogeologico del 2010;
   se il Governo non intenda adottare un «piano nazionale strutturale» contro il dissesto idrogeologico, che tenga conto delle peculiarità dei territori maggiormente vulnerabili, attuando politiche del territorio immediate di messa in sicurezza delle aree in questione;
   se il Governo non intenda attivarsi nel monitoraggio delle aree agricole, di proprietà dello Stato, che risultino essere dismesse, abbandonate o comunque aree non più utilizzate per finalità produttive da riconvertire all'agricoltura sostenibile, prevedendo un apposito programma nazionale, che prediliga l'affidamento e/o l'affitto delle aree in questione ai giovani agricoltori e organizzazioni di gruppi che operano nel campo dell'agricoltura sociale.
(3-00715)


MOZIONI BINETTI ED ALTRI N. 1-00309, SANTERINI ED ALTRI N. 1-00512, QUARTAPELLE PROCOPIO, SANTERINI, PALMIERI, BINETTI, DORINA BIANCHI, LOCATELLI, SCOTTO, SIBILIA ED ALTRI N. 1-00326, PALMIERI ED ALTRI N. 1-00542, RAMPELLI ED ALTRI N. 1-00543, DORINA BIANCHI ED ALTRI N. 1-00544 E RONDINI ED ALTRI N. 1-00548 IN MATERIA DI ADOZIONI INTERNAZIONALI

Mozioni

   La Camera,
   premesso che:
    l'infanzia oggi è considerata portatrice di diritti. Si tratta di una conquista maturata lentamente nella storia. Ma storicamente si sa che a molti bambini questo diritto non è stato, né è oggi, assicurato, per varie ragioni, individuali, economiche, politiche e sociali. Si tratta di una grande questione che coinvolge tutti gli aspetti della vita di una società, nel passato come nel presente. Una società internazionale e globalizzata, soprattutto quando si parla di adozione internazionale;
    l'adozione internazionale è l'adozione di un minore di cittadinanza non italiana, dichiarato adottabile dalle autorità del suo Paese. L'adozione viene perciò fatta in quel Paese, davanti alle autorità e secondo le leggi nazionali ed internazionali ivi vigenti. In Italia il tribunale per i minorenni rilascia un decreto specifico di idoneità a questo tipo di adozione. Perché questa adozione sia efficace in Italia è necessario seguire procedure particolari, stabilite dalle leggi italiane ed internazionali. Altrimenti l'adozione straniera non è valida e il minore non può entrare nel nostro Paese. Per di più, in certi casi, l'inosservanza delle leggi sull'adozione costituisce reato;
    lo strumento principale su cui si basano le procedure per l'adozione internazionale è rappresentato dalla Convenzione dell'Aja per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale del 29 maggio 1993, che prende in esame la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale. L'Italia ha aderito a questa convenzione ratificandola con la legge n. 476 del 1998, che modifica la legge n. 184 del 1983. Rappresenta una garanzia sia per tutelare i diritti dei bambini e di chi desidera adottarli, sia per sconfiggere qualsiasi traffico di minori che possa instaurarsi surrettiziamente attraverso il meccanismo delle adozioni. In Italia la Commissione per le adozioni internazionali (Cai) è l'autorità da cui dipende l'applicazione della Convenzione dell'Aja;
    a titolo di esempio, sono oltre 5000 i minori abbandonati ogni anno nei Paesi dell'Europa dell'est, dove, nonostante i notevoli cambiamenti sociali ed economici e le riforme che stanno attraversando la regione del CEE/CIS (Central, Eastern Europe/Commonwealth of Independent States), la maggior parte dei Paesi fa ancora affidamento sull'istituzionalizzazione, ignorando l'evidenza che gli orfanotrofi sono esattamente il contrario di ciò che è nell'interesse dei minori, lasciando loro, per tutta la vita, profonde cicatrici fisiche e cognitive;
    l’iter da seguire per un'adozione internazionale è strutturato in modo molto chiaro e le sue norme non possono essere in alcun modo eluse; la procedura è complessa, in alcuni casi appare perfino inutilmente complicata, ma lo è ad esclusiva garanzia dei minori da adottare. Le coppie che desiderano adottare un bambino, infatti, debbono ottenere previamente un decreto di idoneità e quindi devono conferire l'incarico a curare la procedura di adozione agli enti autorizzati, che svolgono tutte le pratiche necessarie nel Paese di origine del minore. Agli enti sono assegnate le funzioni relative alla procedura di una pratica di adozione internazionale, sia in Italia che all'estero: dalle prime informazioni rivolte alla coppia, agli adempimenti richiesti nel Paese di origine del minore. Solo gli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali sono legittimati ad occuparsi delle pratiche in materia di adozione internazionale, sulla base di precisi requisiti. Una volta ricevuta dall'autorità straniera la proposta di incontro con il minore da adottare, l'ente autorizzato ne informa gli aspiranti genitori adottivi e li assiste per tutte le visite necessarie;
    se gli incontri della coppia con il minore si concludono positivamente, viene emanato da parte della competente autorità giudiziaria straniera il provvedimento di adozione. L'ente autorizzato trasmette successivamente tutti gli atti relativi all'adozione alla Commissione per le adozioni internazionali, che ne verifica la correttezza formale e sostanziale. In caso di esito positivo dei controlli, la Commissione per le adozioni internazionali rilascia la «autorizzazione nominativa all'ingresso e alla permanenza in Italia del minore adottato»;
    in questo contesto il compito della rete diplomatico-consolare italiana è quello di collaborare, per quanto di competenza, con l'ente autorizzato per il buon esito della procedura di adozione (articolo 32, comma 4, della legge n. 184 del 1983 come modificata dalla legge n. 476 del 1998). Tale attività può riguardare la legalizzazione e il controllo della documentazione, nonché l'assistenza, laddove necessario, anche attraverso l'agevolazione dei contatti con le autorità locali, in particolare in quei Paesi che non hanno ratificato la Convenzione dell'Aja. Per potere entrare in Italia, il minore adottato deve essere munito di un visto d'ingresso per adozione che viene apposto sul passaporto estero rilasciato dal Paese d'origine. Ai fini della concessione del visto da parte della rete diplomatico-consolare, è necessario che sia pervenuta l'autorizzazione all'ingresso e alla permanenza in Italia del minore della Commissione per le adozioni internazionali. La pratica di visto viene evasa nel minor tempo possibile, per venire incontro alle esigenze della coppia. L'effettivo rilascio del visto è tuttavia subordinato ai tempi tecnici di trattazione. Ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 184 del 1983, come modificata dalla legge n. 476 del 1998, è fatto divieto alle autorità consolari di concedere a minori stranieri il visto d'ingresso nel territorio dello Stato a scopo di adozione al di fuori delle ipotesi previste dalla legge stessa e senza la previa autorizzazione della Commissione per le adozioni internazionali. Una volta che il minore è entrato in Italia, la questura competente rilascia in suo favore un permesso di soggiorno per adozione. La procedura di adozione si conclude con l'ordine da parte del tribunale per i minorenni di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri di stato celibe. Con la trascrizione il minore diviene cittadino italiano (articolo 34, comma 3, della legge n. 184 del 1983). L'adozione pronunciata dall'autorità competente di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia dal tribunale per i minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione dell'Aja (articolo 36 della legge n. 184 del 1983). Il tribunale per i minorenni competente è quello del luogo di ultima residenza della coppia o, nel caso in cui non sia possibile stabilire quale sia stata l'ultima residenza, quello di Roma. Queste disposizioni possono sembrare eccessive, ma sono necessarie per garantire ai bambini abbandonati ed ai loro futuri genitori adottivi un'adozione legalmente corretta e rispettosa dei diritti di tutti i protagonisti;
    avere un figlio adottivo è aprire nella propria famiglia uno spazio non solo fisico, ma soprattutto mentale per l'accoglienza di un bambino o di una bambina, generato da altri, con una sua storia, che desidera continuare con i nuovi genitori, con cui formerà una vera famiglia, come una «sua» seconda possibilità di vita. Solo così, partendo dal desiderio di avere un figlio, e costruendovi sopra un percorso personale e di coppia che sia di vera accoglienza, si può iniziare correttamente la strada dell'adozione. Nel caso dell'adozione di un bambino straniero questo percorso è più articolato ma per molti versi anche più ricco. L'adozione internazionale permette di accogliere a far parte integrante della propria famiglia bambini di altri Paesi, con cultura, lingua, tradizioni diverse. Per questo, per tutelarne i diritti, la normativa si fa più complessa, ma offre in cambio la sicurezza sullo stato di abbandono del bambino, una più approfondita preparazione ed un migliore sostegno alle coppie che hanno deciso di intraprendere questo percorso. L'adozione internazionale ha conosciuto in questi anni un fortissimo sviluppo. Nel 1982 le adozioni di bambini stranieri pronunciate dai tribunali per i minorenni italiani erano in tutto meno di trecento. Nello stesso periodo venivano registrate più di mille adozioni nazionali. Nel 1991 sono entrati in Italia a scopo di adozione più di duemila settecento minori stranieri, mentre i bambini italiani dichiarati adottabili erano meno di mille;
    la tendenza all'aumento nelle adozioni internazionali è stata costante e ha visto nel 1999 l'ingresso in Italia di tremila bambini stranieri adottati, mentre le domande di idoneità all'adozione internazionale sono state più di settemila. Uno sviluppo così rapido del fenomeno non è riscontrabile solo nel nostro Paese, ma lo si osserva in tutti i Paesi economicamente sviluppati, in cui il miglioramento delle condizioni socio-economiche ha avuto come conseguenza la riduzione del numero dei bambini abbandonati, mentre il calo delle nascite ha fatto aumentare le richieste di adozione, che si sono indirizzate così verso l'unica strada possibile, quella internazionale;
    le adozioni internazionali sono possibili solo quando un minore sia stato dichiarato in stato di abbandono – e quindi è adottabile – dalle competenti autorità di un Paese estero. La procedura di adozione avviene, come è naturale, almeno in parte davanti alle autorità del Paese stesso ed è regolamentata dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, con cui si ratifica la Convenzione dell'Aja. Tra le normative di riferimento bisogna considerare sempre anche quelle del Paese di provenienza del bambino e le eventuali convenzioni specifiche in materia tra i due Paesi. La procedura dell'adozione internazionale è complessa. I requisiti per l'adozione internazionale sono gli stessi previsti per l'adozione nazionale, articolo 6 della legge n. 184 del 1983, modificata dalla legge n. 149 del 2001. L'adozione internazionale inizia con un'indagine sulle famiglie che fanno specifica richiesta di adozione internazionale, per valutarne le potenzialità genitoriali, raccogliendo informazioni sulla loro storia personale, familiare e sociale. La coppia in possesso del decreto di idoneità deve rivolgersi ad uno degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali, che svolge le pratiche necessarie per tutta la complessa procedura. La Commissione per le adozioni internazionali autorizza l'ingresso del bambino adottato in Italia e la sua permanenza, dopo aver certificato che l'adozione sia conforme alle disposizioni della Convenzione dell'Aja;
    in questi ultimi anni si è andato diffondendo sempre più, a livello nazionale e a livello internazionale, la ferma convinzione che i diritti dei minori ad avere una famiglia sia assolutamente prioritaria rispetto a qualsiasi altra logica, e per il minore il diritto a conservare la propria famiglia non può essere messo in discussioni dalle condizioni di povertà e di disagio, su cui invece lo Stato o le regioni sono chiamati ad intervenire concretamente. La legge 28 marzo 2001, n. 149, ha introdotto, infatti, alcune modifiche alla disciplina dell'adozione, tra cui vale la pena ricordare l'articolo che sottolinea il diritto del minore ad avere una famiglia, mentre evidenzia che «Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia». Per questo, continua l'articolo 1, lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Un'analoga sensibilità, pur con i naturali distinguo, si sta estendendo anche nel campo delle adozioni internazionali, in cui i rispettivi Stati sono attualmente più prudenti, quando non decisamente ostili a concedere i permessi di adozione. Fondamentale in questi casi è il ruolo svolto dalla Commissione per le adozioni internazionali che collabora con le autorità centrali per le adozioni internazionali degli altri Stati e propone la stipulazione di accordi bilaterali in materia di adozione internazionale; autorizza l'attività degli enti che debbono assistere le famiglie; promuove la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori; promuove iniziative di formazione per quanti operano o intendano operare nel campo dell'adozione; autorizza l'ingresso e il soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione; certifica la conformità dell'adozione alle disposizioni della Convenzione, come previsto dalla Convenzione stessa. A causa del numero esiguo di minori adottabili in Italia rispetto alle domande di adozione, l'adozione internazionale è in costante aumento. Le autorizzazioni concesse all'ingresso di minori stranieri, corrispondente alla fase conclusiva dell'adozione internazionale, sono passate dalle 1.797 del 2001, alle oltre 4000 del 2012;
    i genitori che decidono di adottare un bambino sanno che le spese sostenute, spesso molto elevate, potranno essere «dedotte» per un 50 per cento; sanno anche di poter godere dei necessari congedi nel periodo in cui si svolge la pratica di adozione nei Paesi stranieri e anche questo va certificato dall'ente che li assiste (articolo 31, comma 3 della n. 476 del 1998). Fra le spese certificabili o documentabili sono comprese quelle riferite all'assistenza che i bambini hanno ricevuto, alla legalizzazione dei documenti, alla traduzione degli stessi, alla richiesta di visti, ai trasferimenti, al soggiorno, all'eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti, ad altre spese documentate finalizzate all'adozione del minore. Molte spese però possono superare l'effettiva disponibilità dei genitori per cui la normativa prevede che possano chiedere un anticipo sul trattamento di fine rapporto: «questo può essere anticipato per compensare le spese sostenute durante i congedi parentali per astensione facoltativa; il TFR viene considerato, in questo caso, un aiuto economico per gli stipendi non percepiti durante il congedo o per le spese sostenute in quel periodo»;
    la crisi delle adozioni internazionali, testimoniata dai dati statistici disponibili, richiede una revisione della materia, proprio a partire dalla ratifica italiana alla Convenzione dell'Aja, per una maggiore e migliore cooperazione sia in materia di responsabilità genitoriale che di misure di protezione dei minori. Sono le priorità indicate dall'Associazione amici dei bambini per arginare una situazione preoccupante. I numeri parlano di 6.237 decreti di idoneità ottenuti dalle coppie nel 2006, scesi a 4.509 nel 2009 e a 4.000 nel 2012. Le cause di tale calo sono la burocrazia, gli alti costi degli iter, la complessità dell'orientamento all'adozione affidato agli enti. Per uscire dalla crisi l'Associazione amici dei bambini si fa forte non solo delle 14.000 firme a sostegno del manifesto «Oltre la crisi. Più famiglie e più adozioni. Verso una nuova legge delle adozioni internazionali», inviate ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; il 5 giugno 2013 il Ministro della giustizia pro tempore, Anna Maria Cancellieri, ha affrontato il tema in Commissione giustizia della Camera dei deputati, proponendo la costituzione di una commissione interministeriale ad hoc, composta dal suo stesso dicastero e da quelli degli affari esteri, dell'integrazione e delle pari opportunità, per dare impulso alla riforma delle adozioni internazionali. La commissione di studio deve elaborare proposte normative per «dare nuovo impulso» alle adozioni e ne fanno parte: Griffini (Associazione amici dei bambini), Caserta (Azione per famiglie nuove) e Tesauro (Save the Children Italia), membri scelti fra le varie associazioni;
    secondo il presidente dell'Associazione amici dei bambini, Marco Griffini, la revisione della norma attuale è indispensabile per dare speranza alle 14 mila famiglie che hanno firmato il manifesto e che costituiscono la punta dell’iceberg di un esercito di famiglie che potrebbe fare dell'adozione la scelta di vita, ma la cui speranza viene distrutta dalla burocrazia. È assurdo e mortificante che per adottare un bambino si debbano aspettare 3 o 4 anni, con spese enormi;
    sono passaggi chiave: il passaggio dalla selezione all'accompagnamento delle coppie prima, durante e dopo l'adozione; lo snellimento dell’iter, l'abbattimento dei costi; la razionalizzazione della spesa pubblica; l'adozione inserita nella politica estera del Paese; una serie di modalità innovative di accoglienza;
    sarebbe opportuna la totale gratuità di queste adozioni (come proposto dall'Associazione amici dei bambini): «È una richiesta di giustizia ed equità: ad oggi, l'adozione internazionale è l'unico diritto del minore per il quale occorre trovare non solo una famiglia disposta all'accoglienza, ma anche una famiglia che paghi», è una possibilità in più per i minori abbandonati in attesa di famiglia;
    un aspetto delicato delle adozioni internazionali è anche quello rappresentato dalla religione del bambino, che investe la kafala, l'istituto di tutela e di protezione del minore islamico, riconosciuto dalla Convenzione Onu del 1989 ma non disciplinato in Italia. Si può far conoscere la possibilità di adozione dei bambini che provengono dal mondo islamico in una chiave diversa, per offrire la possibilità anche alle famiglie di origine straniera arabo-musulmane radicate in Italia di diventare anch'esse protagoniste di questo percorso di adozione attraverso la kafala,

impegna il Governo:

   ad avviare un percorso di snellimento per quanto riguarda la burocrazia, anche attraverso una revisione dell'attuale normativa;
   a valutare in concreto la possibile eliminazione delle idoneità del tribunale per i minori e la semplificazione dell’iter di selezione delle coppie, fino ad oggi ad esclusivo carico dei servizi pubblici, a vantaggio di una procedura più razionale di accompagnamento e formazione pre e post adozione delle coppie stesse, che preveda la collaborazione fra i servizi pubblici e quelli privati degli enti autorizzati;
   ad esercitare un controllo sui costi complessivi sostenuti dalle famiglie che vogliono adottare un bambino con le procedure internazionali, per valutare come venire incontro ad eventuali necessità non previste;
   a valutare la proposta dell'Associazione amici dei bambini di rendere l'adozione internazionale totalmente gratuita;
   a chiedere ed ottenere maggiori garanzie per le adozioni e per i bambini, per non trovarsi davanti a Paesi che possono cambiare le loro decisioni in corso d'opera.
(1-00309)
(Nuova formulazione) «Binetti, Dellai, Cesa, Buttiglione, Cera, Adornato, De Mita».


   La Camera,
   premesso che:
    l'Italia ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 1993 per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale; con tale provvedimento ha aderito, sulla base della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ai principi di fondo sulla tutela dei bambini privi di famiglia: il diritto del bambino/a ad uno sviluppo armonioso in un contesto di amore familiare, la prevenzione di possibili abusi, la responsabilità della cooperazione tra Stati nel valutare i requisiti di adottabilità, il consenso informato dei genitori o tutori del minore, la considerazione dei suoi desideri compatibilmente con l'età;
    i compiti relativi all'adempimento di questi principi – tra cui stabilire l'idoneità degli aspiranti genitori adottivi e l'accertamento dei requisiti nel rispetto della Convenzione – sono affidati ad una serie di istituzioni, coordinate nel Paese di adozione dalla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e svolte dagli enti autorizzati;
    in questi decenni, il delicato e complesso meccanismo dell'adozione ha visto alcune modifiche a seguito delle trasformazioni sociali, come l'innalzamento dell'età degli aspiranti genitori, il requisito di convivenza ed altri. Sono però rimasti immutati e validi i principi fondamentali su cui si poggia: il rispetto dei diritti e il perseguimento del maggior interesse del minore, il concetto di sussidiarietà, il ruolo e la funzione dei diversi enti nel processo di adozione;
    negli ultimi anni sono intervenute alcune criticità come il calo del numero delle adozioni internazionali, nonché varie problematiche nel rapporto con i Paesi di origine. In alcuni di questi Stati lo sviluppo socio-economico ha contribuito a rendere l'adozione internazionale residuale rispetto alle possibilità offerte all'interno del Paese stesso; in altri Paesi i conflitti e l'instabilità hanno ritardato e pregiudicato la regolarità delle adozioni; in altri ancora la cooperazione con l'Italia non è ancora sviluppata in modo adeguato;
    va osservato che alcuni Paesi hanno interrotto o diminuito le adozioni internazionali senza parallelamente attivare una vera protezione del bambino in loco, restando immutate le condizioni degli istituti di accoglienza; l'adozione nazionale, perseguita come prima scelta rispetto a quella internazionale, è ancora lungi dall'essere sicura e garantita in molti Paesi. A fronte di questi problemi, non sempre l'Italia ha saputo operare un'efficace politica all'estero a favore delle adozioni, lasciata in gran parte all'iniziativa degli enti autorizzati;
    non sono rari i casi di famiglie che vedono interrotto l’iter adottivo all'estero e vedono ritardata o annullata la conclusione dell'adozione; attualmente, la trascrizione della pronuncia straniera di adozione nei registri dello stato civile è prevista da parte del tribunale per i minorenni, mentre potrebbe essere attribuita alla Commissione per le adozioni internazionali; tale semplificazione, accompagnata dagli accertamenti di competenza, permetterebbe tra l'altro l'immediato acquisto della cittadinanza da parte del/della minore già prima dell'ingresso in Italia, evitando così possibili contenziosi con i Paesi di origine;
    l'insicurezza dovuta alla crisi economica in Italia, l'innalzamento dell'età media delle coppie, la disponibilità di bambini più grandi e con bisogni speciali, il ricorso a forme di fecondazione assistita si aggiungono ai fattori internazionali che hanno contribuito alla diminuzione del numero degli ingressi in Italia (-7 per cento rispetto al 2102, –23 per cento nel 2012 rispetto al 2011). Anche se nello scenario internazionale il nostro Paese appare complessivamente affidabile e in grado di offrire un'accoglienza adeguata ai bambini senza tutela, occorre garantire maggiormente le facilitazioni economiche atte a rendere meno onerose le per le famiglie i costi delle adozioni all'estero;
    è d'altronde possibile rendere le adozioni più semplici e sostenere maggiormente le coppie che intendono affrontare questa scelta, rendendo il percorso adottivo degli aspiranti genitori il più possibile privo di tempi morti, di allungamenti burocratici e di ripetizioni, senza tuttavia eludere il compito fondamentale di verificare approfonditamente le motivazioni e la preparazione della coppia, che spesso hanno bisognosi di tempi di maturazione. In questo senso appare irrinunciabile il ruolo svolto dai tribunali dei minorenni e dai servizi sociali, nonché degli enti autorizzati; va peraltro valorizzato il ruolo delle associazioni e delle reti di famiglie adottive nel percorso di accertamento di idoneità e nei successivi passaggi;
    si rende, quindi, necessario dotare i servizi sociali territoriali, competenti a svolgere le indagini di valutazione della coppia, di maggiori risorse umane professionalmente preparate e di adeguate risorse economiche in modo che i tempi siano rispettati e le valutazioni siano accurate; le coppie vanno adeguatamente accompagnate nel cammino adottivo soprattutto considerando l'innalzamento dell'età media dei bambini adottabili e le loro condizioni di salute, spesso difficili; per tali famiglie, che hanno adottato bambini più grandi e fragili in salute, la possibilità di usufruire di più ampi periodi di congedo parentale diventa necessario;
    va anche sostenuto il miglioramento della collaborazione tra la Commissione per le adozioni internazionali, gli enti e i servizi territoriali sia nel pre che nel post adozione al fine di valorizzare le rispettive professionalità, nonché la razionalizzazione dell'azione all'estero; è auspicabile dotare la Commissione per le adozioni internazionali di risorse adeguate economicamente e fare in modo che essa mantenga il potere di vigilanza e controllo sull'operatività degli enti,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative per semplificare le procedure adottive, prevedendo l'attribuzione alla Commissione per le adozioni internazionali – al momento della richiesta di ingresso in Italia del minore – insieme alla certificazione di conformità alla Convenzione dell'Aja del 1993, anche della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile, dopo aver effettuato gli accertamenti attualmente di competenza del tribunale, prima dell'ingresso in Italia del minore straniero adottato;
   ad assumere iniziative per prevedere la possibilità di aumentare la percentuale degli oneri deducibili dal reddito relativa alle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento dell'adozione;
   ad assumere iniziative per prevedere agevolazioni relative ai congedi parentali, anche spostando il limite temporale in cui godere dei permessi non retribuiti fino a 8 anni dopo l'ingresso in Italia dei minori adottati;
   a riconsiderare l'obbligatorietà della certificazione delle spese, oggi in capo agli enti autorizzati, permettendo l'autocertificazione in merito da parte delle coppie;
   ad assumere iniziative per garantire l'espletamento in tempi certi, senza proroghe, delle relazioni e della documentazione informativa da parte dei tribunali per i minorenni sui requisiti di idoneità delle coppie all'adozione;
   ad incentivare la formazione e l'accompagnamento dei genitori adottivi anche nella fase post adozione da parte dei servizi socio-assistenziali e degli enti autorizzati;
   a favorire il collegamento e le possibilità di consorzio tra gli enti autorizzati, specie all'estero, dove è necessario evitare sovrapposizioni nelle aree di intervento, senza rinunciare alla valorizzazione della capillarità di presenza sul territorio italiano;
   a sostenere la Commissione per le adozioni internazionali nei negoziati o ri-negoziati con Paesi che non hanno ratificato la Convenzione dell'Aja, nella dotazione di risorse adeguate e nell'investimento per progetti di cooperazione internazionale a favore dei diritti dei minori, atti a realizzare il principio di sussidiarietà nei Paesi dove vengono svolte le adozioni.
(1-00512) «Santerini, Schirò, Fauttilli, Sberna, Marazziti, Caruso, Molea, Vezzali, D'Agostino, Gitti, Piepoli, Antimo Cesaro».


   La Camera,
   premesso che:
    avere un figlio adottivo è aprire nella propria famiglia uno spazio non solo fisico, ma soprattutto mentale e di cuore per l'accoglienza di un bambino o di una bambina, generato da altri, con una sua storia, che desidera continuare con i nuovi genitori, con cui formerà una vera famiglia, come una «sua» seconda possibilità di vita. Solo così, partendo dal diritto di ogni bambino ad avere una famiglia e dal desiderio di una coppia di accogliere un figlio, e costruendovi sopra un percorso personale e genitoriale che sia di vera accoglienza, si può iniziare correttamente la strada dell'adozione. Nel caso dell'adozione di un bambino straniero questo percorso è più articolato ma per molti versi anche più ricco. L'adozione internazionale permette di accogliere a far parte integrante della propria famiglia bambini di altri Paesi, con cultura, lingua, tradizioni diverse. Per questo, per tutelarne i diritti, la normativa italiana sul tema delle adozioni internazionali si fa più complessa, ma offre in cambio la sicurezza sullo stato di abbandono del bambino, una più approfondita preparazione ed un migliore sostegno alle coppie che hanno deciso di intraprendere questo percorso;
    l'Italia ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozioni internazionali; con tale provvedimento ha recepito nella sua legislazione, sulla base della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, i principi di fondo sui quali si basa la tutela dei bambini privi di famiglia. I compiti relativi all'adempimento di questi principi tra cui stabilire l'idoneità degli aspiranti genitori adottivi nel rispetto della Convenzione – sono affidati ad una serie di istituzioni, coordinate nel Paese di adozione dalla Commissione adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, mentre le procedure all'estero sono affidate alla necessaria attività degli enti autorizzati, sull'operato dei quali vigila la medesima Commissione;
    le mamme e papà italiani dimostrano una grande sensibilità alle adozioni, infatti più che negli altri Paesi di accoglienza sono disponibili ad adottare bambini grandi, che hanno problemi di salute, anche gravi e non reversibili, (cioè i cosiddetti «special needs» secondo i criteri della Convenzione de L'Aja) ma essendo spesso i Paesi di origine Paesi con forti problematiche sociali, economiche e politiche, di volta in volta si possono avere delle «crisi Paese» (vedi Ucraina) che si riflettono anche sulle adozioni, che pertanto possono subire forti rallentamenti o sospensioni, che incidono quindi qualche volta in maniera determinante sul numero complessivo di adozioni portate a termine;
   in questi decenni, il delicato e complesso meccanismo dell'adozione ha visto alcune modifiche a seguito delle trasformazioni sociali. Sono però rimasti immutati e validi i principi fondamentali su cui si poggia: il rispetto dei diritti e il perseguimento del maggior interesse del minore, il concetto di sussidiarietà, il ruolo e la funzione dei diversi enti nel processo di adozione; rimane solido, in particolare, l'impianto normativo e istituzionale su cui si basa il processo adottivo, con il ruolo dei servizi sociali territoriali e dei tribunali per i minorenni, e quello centrale della Commissione per le Adozioni Internazionali. Il carattere pubblico di questi soggetti garantisce imparzialità di giudizio e professionalità nella valutazione delle coppie e soprattutto nella tutela dell'interesse superiore dei bambini. La Commissione è inoltre necessario punto di riferimento per la vigilanza sugli enti ai quali le coppie italiane si affidano. Pertanto deve essere messa in condizioni di operare efficacemente dal punto di vista delle risorse economiche e professionali, disponendo di fondi per operare nell'ordinario e nelle situazioni di emergenza, per gestire le relazioni bilaterali con le istituzioni che sovrintendono al processo adottivo nei Paesi di provenienza e per sostenere progetti di cooperazione;
   negli ultimi anni sono intervenute alcune criticità, a partire da varie problematiche nel rapporto con i Paesi d'origine dei minori. In alcuni di questi Stati lo sviluppo socio-economico ha contribuito a rendere residuale l'adozione internazionale rispetto alle possibilità offerte all'interno del Paese, sia attraverso adozioni interne oppure soluzioni di affido che, comunque, mantengono l'identità e il radicamento del bambino nel proprio Paese. In altri Paesi talvolta si assiste ad improvvise chiusure o limitazioni nelle procedure di adozione in corso, anche a causa delle incerte condizioni sociali e politiche. La cooperazione internazionale nel campo dei diritti dei minori va quindi incentivata e favorita;
   inoltre, nonostante l'Italia resti uno dei Paesi più accoglienti al mondo, l'insicurezza dovuta alla crisi economica in Italia si aggiunge ai fattori internazionali che hanno contribuito alla diminuzione del numero degli ingressi in Italia (-7 per cento nel 2013 rispetto al 2102, -23 per cento nel 2012 rispetto al 2011). Proprio per far fronte agli elevati costi (il costo di un'adozione internazionale supera facilmente i 20 mila euro tra spese per l'iter e quelle di viaggio) nel 2005 è stato istituito un «Fondo di sostegno delle adozioni internazionali», finalizzato al rimborso di parte delle spese sostenute per l'adozione di un bambino straniero nel corso dell'anno precedente, le cui funzioni sono state successivamente assorbite dal Fondo per le politiche della famiglia, istituito dall'articolo 19, comma 1 del decreto-legge 223 del 2006, destinato a finanziare anche il sostegno delle adozioni internazionali;
   risulta a questo proposito che, mentre i decreti relativi ai rimborsi per l'anno 2011 sono stati predisposti dalla Commissione Adozioni Internazionali e sono in corso di firma da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia (pur se i fondi erogati nel 2013, ormai in via di esaurimento, non copriranno tutti i rimborsi 2011), relativamente alle adozioni concluse nel 2012 ancora non è stato emesso alcun decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e neppure per le adozioni concluse negli anni 2013 e 2014. Risulta quindi esaurito per il 2013 il Fondo per l'esecuzione della convenzione Aja e in via di esaurimento le risorse del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali. Per quanto riguarda il 2014 la Commissione non ha ancora assegnazione di fondi e possibilità di riparto degli stessi;
   si ritiene dunque indispensabile che il Governo decida quali risorse destinare alla Commissione e ai rimborsi e in quali tempi, per garantire alle tante famiglie interessate tempi più rapidi e notizie più certe, soprattutto in un periodo di crisi quale quello attuale, considerando anche che spesso si è costretti, per coprirle, a chiedere prestiti in banca o a familiari. È evidente che l'interruzione della misura del rimborso a favore delle famiglie adottive costituisca un grave ostacolo per tante coppie italiane altrimenti decise ad adottare, rischiando altresì di configurare una disparità di trattamento tra cittadini, con un'ulteriore ingiusta penalizzazione nei confronti di tante coppie più fragili economicamente ma che credono fermamente nel diritto di ogni bambino ad avere una famiglia;
   la più elevata età delle coppie, la disponibilità di bambini più grandi o con special needs (bambini con patologie, con disagi psico-affettivi ingenti, con seri disturbi cognitivi, che necessitano di interventi di psicomotricità, logopedia, tutoraggi, terapia psicologica) rende il percorso post-adottivo più impegnativo dal punto di vista del sostegno richiesto dalle famiglie, che si rivolgono alle associazioni familiari (che non sono un interlocutore istituzionale e hanno scarsi fondi) o a professionisti privati, con costi elevati. Pochissime Asl garantiscono sul territorio servizi di post adozione e, comunque, solo nei primissimi anni; tra le ragioni del predetto calo delle adozioni, vanno altresì considerate le procedure amministrative, spesso piuttosto farraginose, e i tempi dagli esiti incerti, nonostante la normativa fissi precisi limiti di tempo, che caratterizzano i procedimenti di adozione. Ad esempio, attualmente la trascrizione della pronuncia straniera di adozione nei registri dello stato civile viene effettuata dal tribunale per i minorenni, mentre potrebbe essere attribuita alla Commissione adozioni internazionali per semplificare la procedura;
    è auspicabile che finalmente il Governo torni a dare rinnovata, palese e concreta attenzione alle politiche in materia di adozioni internazionali, alla Cai, agli enti e alle famiglie dei genitori adottivi, come indicato anche dalla decisione di mantenere sotto la Presidenza del Consiglio la delega in materia di adozioni nazionali e internazionali e la Commissione per le adozioni internazionali,

impegna il Governo:

   a dotare la Commissione adozioni internazionali di risorse economiche adeguate per i suoi compiti istituzionali, per quanto riguarda le attività ordinarie, per le attività di vigilanza nazionale e internazionale, per le relazioni internazionali ed i negoziati con i Paesi di origine dei minori, per i casi critici in cui è prevista la presa in carico delle coppie, nonché per sostenere i progetti di cooperazione internazionale atti a realizzare il principio di sussidiarietà;
   ad adoperarsi per assicurare il diritto dei minori ad avere una famiglia nel minor tempo possibile, a partire dalla conclusione nei tempi previsti dalla legge del percorso di idoneità per gli aspiranti genitori adottivi con particolare riguardo alle relazioni dei servizi sociali e alle sentenze da parte dei tribunali per i minorenni;
   a rafforzare l'iniziativa politica per la definizione di accordi bilaterali con quelle nazioni con le quali negli ultimi anni si è assistito a problematiche nel percorso di adozioni, al fine di ottenere maggiori garanzie da questi Paesi;
   a continuare a sostenere con convinzione ogni iniziativa volta a sbloccare le pratiche adottive di famiglie italiane in quei Paesi nei quali per ragioni sociali e politiche queste hanno subito un rallentamento;
   ad adottare ogni iniziativa utile a reperire le risorse necessarie per erogare i rimborsi relativi alle procedure di adozione ancora in sospeso (anni 2011, 2012, 2013), nonché a stabilizzarli per il futuro, attraverso un aumento delle risorse disponibili per il Fondo per le politiche della famiglia;
   a valutare la possibilità di superare il sistema dei rimborsi sostituendolo con misure fiscali idonee a sostenere le famiglie che concludono il percorso adottivo, sia per le spese sostenute durante il percorso adottivo che nel percorso di post-adozione;
   ad assumere iniziative per aumentare la percentuale degli oneri deducibili dal reddito relativa alle spese sostenute dai genitori per l'espletamento dell'adozione e per il percorso di post-adozione dei bambini con special needs;
   a riconsiderare l'obbligatorietà della certificazione delle spese, oggi in capo agli enti autorizzati, permettendo l'autocertificazione in merito da parte delle coppie purché idoneamente documentata;
   a valutare di prevedere che – per quanto riguarda i Paesi che hanno ratificato la Convenzione dell'Aja – la trascrizione della sentenza nei registri dello stato civile venga effettuata esclusivamente dalla Commissione Adozioni Internazionali;
   a prevedere la possibilità di agevolazioni relative ai congedi parentali, anche spostando il limite temporale in cui godere dei permessi non retribuiti, ampliando la normativa vigente;
   ad incentivare l'attenzione della Commissione alla consultazione, all'ascolto delle proposte degli enti e all'accompagnamento delle loro attività in campo nazionale e internazionale.
(1-00326)
(Ulteriore nuova formulazione)  «Quartapelle Procopio, Santerini, Palmieri, Binetti, Dorina Bianchi, Locatelli, Scotto, Sibilia, Brambilla, Calabrò, Caruso, Centemero, Antimo Cesaro, D'Agostino, Daniele Farina, Fauttilli, Fucci, Gelmini, Gitti, Lainati, Marazziti, Mariani, Marti, Molea, Nicchi, Palazzotto, Palese, Piepoli, Prestigiacomo, Preziosi, Roccella, Sberna, Sbrollini, Schirò, Scuvera, Sereni, Squeri, Vella, Vezzali, Zampa, Alfreider, Piccione».


   La Camera,
   premesso che:
    da alcuni anni in Italia le adozioni internazionali sono in crisi. Nel 2012 l'Italia ha visto un grossissimo calo delle adozioni internazionali (-22,8 per cento) rispetto al 2011. A questo dato nel 2013 si è aggiunto un ulteriore calo del 9,1 per cento. Pur essendo il nostro Paese ancora oggi uno dei più accoglienti al mondo, anche in Italia si può parlare di crisi delle adozioni internazionali;
    nel corso del 2013 le famiglie italiane hanno realizzato l'adozione internazionale di 2.825 bambini, provenienti da 56 diversi Paesi. Nonostante il continuo cambiamento del contesto internazionale e la crisi economica, il dato conferma come l'Italia rappresenti uno dei Paesi di destinazione più attivi nello scenario internazionale, in grado di offrire un'accoglienza che tenga conto delle sempre diverse e particolari esigenze dei bambini stranieri in stato di adottabilità;
    le madri e i padri adottivi italiani dimostrano una grande sensibilità alle adozioni. Infatti, più che negli altri Paesi di accoglienza sono disponibili ad adottare bambini grandi, che hanno problemi di salute, anche gravi e non reversibili (cioè i cosiddetti «special needs» secondo i criteri della Convenzione de L'Aja), ma, essendo spesso i Paesi di origine Paesi con forti problematiche sociali, economiche e politiche, di volta in volta si possono avere delle «crisi Paese» (si veda quella relativa all'Ucraina), che si riflettono anche sulle adozioni, che pertanto possono subire forti rallentamenti o sospensioni, che incidono, quindi, qualche volta in maniera determinante sul numero complessivo di adozioni portate a termine;
    a ciò si aggiunge il dato che in numerosi Paesi di origine dei bambini adottati l'elevarsi della sensibilità politica ed istituzionale ha portato a sviluppare ed implementare politiche nazionali di maggiore tutela dei diritti dei minori, che hanno determinato modifiche normative, che, da una parte, hanno rallentato le procedure di adozione e dall'altra hanno significato l'elevarsi dello standard qualitativo delle tutele per i minori e, quindi, una maggiore aderenza alle normative internazionali poste a presidio di tali diritti;
    l'adozione internazionale è in funzione dell'interesse del bambino. Il pur apprezzabile desiderio di maternità e di paternità degli adulti e la disponibilità a offrire accoglienza familiare ad un minore possono essere soddisfatti solo se il bambino non può trovare nel suo Paese una dimensione umana, di cui fa parte anche il diritto a vivere nel proprio Paese;
    per questo è importante assicurare la tutela del superiore interesse del minore e garantire ai minori adottati un'accoglienza familiare idonea come la Convenzione de L'Aja, ratificata dall'Italia con la legge 31 dicembre 1998, n. 476, chiede espressamente agli Stati aderenti di fare;
    il sistema di accoglienza adottiva italiano complessivamente – sia con riguardo alla disponibilità e alle capacità delle coppie adottive, sia con riguardo al sistema istituzionale posto a governo dell'intera procedura – risponde nella maniera più idonea a livello mondiale ai reali e più profondi bisogni dell'infanzia abbandonata;
    l'Italia può vantare una preziosa presenza in tutti i continenti per la tutela dei diritti dei minori e costituisce un'esperienza di riferimento anche per gli altri Paesi;
    con l'approvazione e l'entrata in vigore nel 1998 della legge di ratifica della Convenzione de L'Aja, il sistema delle adozioni internazionali in Italia è stato completamente ridefinito, conferendo alla Commissione per le adozioni internazionali (Cai) competenze internazionali che attengono ai rapporti con il Segretariato de L'Aja, alle relazioni con le autorità centrali dei «Paesi Aja» e con le autorità di riferimento dei «Paesi non Aja», allo sviluppo delle relazioni internazionali, alla conclusione di accordi bilaterali, nonché all'attività di cooperazione tesa a realizzare il principio di sussidiarietà e di residualità dell'adozione. L'adozione internazionale, difatti, deve svolgersi nel rispetto dei diritti umani e fondamentali, nella consapevolezza che un minore deve essere aiutato prima di tutto a restare nella propria famiglia e nel proprio Paese;
    la Commissione per le adozioni internazionali ha, inoltre, competenze nazionali costituite da un'attività autorizzatoria, di vigilanza e di controllo in relazione agli enti che si occupano di adozione, che impone anche di applicare nei loro confronti sanzioni come la sospensione o la revoca delle autorizzazioni. La Commissione ha, poi, una funzione di autorizzazione in relazione alle richieste di ingresso dei minori adottati, poiché deve controllare che le adozioni rispondano ai principi della Convenzione e, in particolare, al superiore interesse del minore e alla sua effettiva adottabilità e deve svolgere, inoltre, un'attività di promozione della cooperazione tra i soggetti operanti nel campo delle adozioni internazionali, e in tale ambito mantiene rapporti di approfondimento della normativa e di collaborazione con l'autorità giudiziaria minorile (tribunali per i minorenni, sezioni specializzate delle corti d'appello e della Corte di cassazione) e di monitoraggio della giurisprudenza della Convenzione europea per i diritti dell'uomo (CEDU);
    in questa stessa ottica, la Commissione per le adozioni internazionali deve intrattenere rapporti con le regioni e le province autonome, che, nell'ambito delle proprie competenze, sono tenute a sviluppare una rete di servizi in grado di attuare i compiti previsti dalla legge, alcuni dei quali funzionali all'attività della Commissione. In tale ambito la Commissione per le adozioni internazionali raccoglie, in forma anonima, per esigenze statistiche o di studio, di informazione e di ricerca, i dati dei minori adottati o affidati a scopo di adozione di cui autorizza l'ingresso ed ogni altro dato utile per la conoscenza del fenomeno delle adozioni internazionali, interagisce con gli enti attraverso un portale dedicato e si occupa, inoltre, delle attività di promozione e formazione diretta ai genitori adottivi (potenziali e non), ai servizi, agli enti e a tutti coloro che sono chiamati a confrontarsi con le famiglie e con i servizi in materia di adozione, comprese le istituzioni giudiziarie;
    gli ultimi due Governi che si sono succeduti alla guida del Paese non hanno mostrato una particolare attenzione al tema delle adozioni internazionali e, di conseguenza, alle necessità della Commissione per le adozioni internazionali, degli enti e delle famiglie adottanti;
    alle politiche in materia di adozioni internazionali e alla Commissione per le adozioni internazionali il Presidente del Consiglio dei ministri Renzi, ha detto di voler attribuire particolare importanza: infatti, egli ha mantenuto sotto la sua diretta responsabilità politica la materia delle adozioni nazionali e internazionali e la Commissione per le adozioni internazionali,

impegna il Governo:

   a promuovere una revisione della normativa nazionale per garantire il diritto dei minori ad avere una madre e un padre in tempi brevi, assicurando una celere conclusione dell’iter burocratico preordinato all'adozione;
   a valutare, nell'ottica dello snellimento e della semplificazione della procedura, l'opportunità di assumere iniziative per prevedere, con una modifica alla normativa vigente, che l'adozione pronunciata all'estero abbia immediata efficacia nel nostro Paese;
   a definire in tempi brevissimi l'ammontare delle risorse a disposizione della Commissione per le adozioni internazionali per il 2014, posto che è senza dubbio necessario che la Commissione per le adozioni internazionali sia dotata di un congruo e apposito fondo, per avere le risorse economiche che le consentano di sostenere ed implementare tutte le sue funzioni, a livello nazionale e internazionale;
   ad assumere le iniziative di competenza per garantire l'espletamento in tempi certi, senza proroghe, delle relazioni dei servizi sociali e degli adempimenti dei tribunali per i minorenni sui requisiti di idoneità della coppia disponibile all'adozione;
   a erogare nel minor tempo possibile i rimborsi relativi alle adozioni concluse nel 2011 e ad adottare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l'erogazione dei rimborsi relativi all'anno 2012;
   ad assumere iniziative per aumentare la percentuale degli oneri deducibili dal reddito delle spese sostenute dai genitori adottivi durante il percorso dell'adozione;
   ad adottare iniziative per aumentare le agevolazioni relative ai congedi parentali, anche spostando il limite temporale in cui godere dei permessi non retribuiti fino a 8 anni dopo l'ingresso in Italia dei minori adottati e a seconda del grado di bisogno del singolo minore;
   ad incentivare la formazione e l'accompagnamento dei genitori adottivi anche nella fase post-adozione da parte dei servizi socio-assistenziali e degli enti autorizzati;
   a incentivare l'attenzione della Commissione per le adozioni internazionali alla consultazione, all'ascolto delle proposte degli enti e all'accompagnamento delle loro attività in campo nazionale e internazionale;
   a rafforzare, tramite la Commissione per le adozioni internazionali, i rapporti con il bureau de L'Aja e le autorità centrali dei Paesi che hanno aderito alla Convenzione e a negoziare o rinegoziare accordi in materia di adozioni internazionali con i Paesi che non hanno ratificato la Convenzione de L'Aja, come raccomandato dal Comitato Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
   a creare gruppi tecnici specializzati ed integrati tra tutti i soggetti coinvolti nelle procedure, che possano costantemente monitorare lo svolgimento delle adozioni nella diverse fasi e suggerire cambiamenti utili.
(1-00542)
(Nuova formulazione) «Palmieri, Palese, Gelmini, Prestigiacomo, Centemero, Squeri, Fucci, Lainati, Vella, Brambilla».


   La Camera,
   premesso che:
    le adozioni in Italia riguardano un numero piuttosto considerevole di minori e di famiglie: nel 2011 sono stati 909 i minori che hanno trovato stabilmente una famiglia mediante le procedure dell'adozione nazionale e 4.022 attraverso l'adozione internazionale;
    per quanto concerne le adozioni internazionali, dopo il picco segnato nel 2010 con l'ingresso in Italia di ben 4.122 minori a conclusione di più di un decennio di crescita esponenziale, si è registrata un'inversione di tendenza, che con 4.022 minori adottati nel 2011 e 3.106 nel 2012 ha segnato un calo davvero rilevante, con il quale l'Italia si è, di fatto, allineata ad un trend in atto in tutti i Paesi occidentali;
    i motivi di tale flessione sono molteplici: il primo può essere ricercato nel fatto che molti dei Paesi di provenienza dei minori si sono orientati verso l'attuazione di politiche sociali ed interventi di prevenzione, a volte in accordo con quanto stabilito dalla Convenzione de L'Aja del 1993, firmata da molti dei Paesi da cui provengono i minori, cercando, laddove è possibile, di rimuovere le cause che portano all'allontanamento del bambino dalla sua famiglia ed incentivando misure alternative, quali l'affido e l'adozione nazionale;
    d'altra parte, seppur il numero di coppie disponibili all'adozione rimane ancora di gran lunga superiore a quello dei minori dichiarati adottabili, anche rispetto al numero di domande di disponibilità all'adozione si è verificato un sensibile calo, che ha portato nel 2012 ad una riduzione significativa delle coppie adottive, risultate pari a 2.469;
    la contrazione nella disponibilità all'adozione potrebbe essere ricondotta a diversi fattori, tra i quali la crisi economica, l'insicurezza in cui versano molte famiglie, i notevoli costi anche di ordine economico che debbono essere sostenuti dalle famiglie che intraprendono le procedure, come anche la diffusione di una maggiore consapevolezza che l'accoglienza di bambini, che hanno alle spalle spesso una lunga istituzionalizzazione, oltre che traumi, abusi e trascuratezza, richieda delle competenze genitoriali specifiche;
    tuttavia, non solo la difficile congiuntura economica, ma anche la complessità e la burocratizzazione delle procedure, oltre ad un atteggiamento a volte troppo sospettoso verso gli aspiranti genitori, hanno ridotto la capacità del sistema di realizzare uno dei principi-base su cui si ispira la nostra legislazione: il diritto del minore a crescere in una famiglia;
    con la legge n. 149 del 2001 è stata prevista la creazione di una banca dati nazionale sulle adozioni, relativa ai minori dichiarati adottabili, nonché ai coniugi aspiranti all'adozione nazionale ed internazionale per garantire un miglioramento degli esiti dei procedimenti di adozione;
    ad oggi, tuttavia, in base alla Relazione sullo stato di attuazione della legge recante modifiche alla disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile, trasmessa al Parlamento il 16 dicembre 2013, alcune carenze infrastrutturali informatiche hanno bloccato, e rallentano tuttora, di fatto, l'avvio della banca dati;
    seppure si tratta di una percentuale di casi non elevata, un'importante problematica da affrontare in materia di adozioni è certamente quella dei cosiddetti fallimenti, vale a dire delle famiglie che, non riuscendo a gestire il minore avuto in adozione, lo restituiscono, causandogli un ulteriore trauma emotivo, che, oltretutto, comporta il suo trasferimento di nuovo nella realtà di origine, spesso rappresentata da Paesi nei quali vigono una disciplina normativa ed un approccio sociale arretrati rispetto ai minori che versino in stato di abbandono;
    un ulteriore fattore della contrazione della disponibilità alle adozioni è certamente rappresentato dalla carenza di strutture e di servizi dedicati all'infanzia nel nostro Paese, rispetto ai quali, peraltro, si continua ad assistere alla progressiva erosione delle risorse finanziarie dedicate;
    in particolare, la legge n. 285 del 1997, recante «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza», aveva istituito il fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, successivamente inglobato al 70 per cento dal fondo nazionale per le politiche sociali di cui alla legge n. 328 del 2000, che però ha il grave limite di essere un fondo unico indistinto, senza vincoli di spesa, rispetto al quale è demandata alle regioni la programmazione e la pianificazione nell'ambito della loro esclusiva competenza, individuando nei livelli essenziali di assistenza la base comune delle prestazioni sociali per tutto il territorio nazionale;
    essere accolto e crescere all'interno di un ambiente familiare sereno rappresenta un diritto fondamentale del minore e costituisce un bene sociale irrinunciabile;
    i rilevanti cambiamenti intervenuti nel corso del tempo nelle scelte di adozione da parte delle famiglie italiane e le conseguenti significative criticità determinano il dovere in capo al legislatore di affrontare in modo organico i seri problemi finora individuati;
    i costi sociali ed economici dei mancati investimenti sull'infanzia e sull'adolescenza avranno un impatto negativo sull'Italia del presente, ma soprattutto del futuro,

impegna il Governo:

   ad elaborare le opportune iniziative di modifica delle normative volte alla semplificazione delle procedure per le adozioni internazionali;
   ad istituire un sistema di monitoraggio delle spese sostenute dalle coppie che decidano di adottare un minore straniero e, al contempo, a valutare l'introduzione in favore di tali coppie di un rimborso delle medesime spese, attraverso un meccanismo di detraibilità fiscale;
   a valutare l'opportunità che gruppi tecnico-professionali specializzati, formati da soggetti dei diversi settori operanti nell'ambito delle adozioni nazionali ed internazionali, operino presso la Commissione per le adozioni internazionali al fine di monitorare e favorire il migliore processo evolutivo adozionale e il più attento svolgimento delle procedure di adozione, contribuendo al miglioramento dei rapporti tra i diversi partner, anche esteri;
   con specifico riferimento alla problematica dei fallimenti e delle restituzioni, a prevedere iniziative normative per ridurne il rischio, individuando percorsi di sostegno e formazione alla famiglia adottiva ed introducendo azioni di monitoraggio garantite da servizi specializzati e destinati solo a tale scopo;
   a garantire l'adozione internazionale dei bambini in stato di abbandono o comunque privi di genitori a famiglie tradizionali riconosciute dall'articolo 29 della Costituzione e formate da persone di sesso diverso.
(1-00543)
(Nuova formulazione)  «Rampelli, Corsaro, Maietta, Nastri, Totaro, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Taglialatela».


   La Camera,
   premesso che:
    l'istituto dell'adozione internazionale è stato introdotto, nell'ordinamento italiano, con la legge n. 184 del 1983, e successivamente modificato in seguito all'adesione dell'Italia alla Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale tenutasi all'Aja il 29 maggio 1993, che ha reso necessaria un'ampia revisione della normativa;
    la Convenzione dell'Aja ha risposto all'esigenza di garantire uniformità e trasparenza nelle procedure, nonché alla necessità di assicurare un'efficace collaborazione tra gli Stati nel campo delle adozioni, garantendo la realizzazione del superiore interesse del minore;
    la Convenzione ha sancito alcuni principi comuni, volti a garantire che le adozioni internazionali abbiano come obiettivo l'interesse superiore del minore; a realizzare tra gli Stati contraenti un sistema di cooperazione; ad assicurare il riconoscimento negli Stati contraenti delle adozioni realizzate in conformità alla stessa Convenzione;
    il report 2013 della Commissione per le adozioni internazionali descrive il fenomeno delle medesime in Italia mediante l'analisi dei dati e delle informazioni sulle tematiche che contribuiscono a definire i percorsi delle coppie italiane che adottano minori di origine straniera;
    secondo i dati acquisiti nel 2013 sono stati autorizzati all'ingresso in Italia 2.825 minori stranieri, a fronte dei 3.106 del 2012, con un decremento del 9 per cento; le coppie adottive che hanno portato a termine un'adozione nel 2013 sono state 2.291 rispetto alle 2.469 del 2012, con un decremento del 7,2 per cento;
    le coppie italiane che, in possesso del decreto di idoneità, hanno portato a termine positivamente l’iter adottivo negli anni che vanno dal 2000 al 2013 sono state 33.820, con un andamento temporale che evidenzia un numero di coppie adottive per singolo anno superiore alle 2.500 unità (con un massimo di 3.241 unità nel 2010), mentre nell'anno 2013 le coppie adottive sono state 2.291;
    i dati mettono in rilievo il consolidamento di alcune tendenze che si erano già manifestate negli ultimi quattro anni, e cioè: aumento dell'età media dei genitori adottivi, incremento del peso delle adozioni delle regioni meridionali sul totale delle adozioni, alto livello di istruzione delle coppie adottive, incremento delle adozioni di bambini provenienti dai Paesi africani;
    per quanto riguarda i flussi di ingresso negli oltre tredici anni compresi tra il 16 novembre 2000 e il 31 dicembre 2013, i bambini stranieri autorizzati all'ingresso in Italia a fini adottivi sono stati 42.048. Questi minori sono stati adottati da 33.820 coppie. Nell'anno 2013 il numero medio di minori adottati per coppia è stato di 1,24 bambini, in diminuzione rispetto alla media di 1,26 minori adottati per coppia nel 2012;
    questo fenomeno decrescente per quanto riguarda le adozioni internazionali dipende non solo dai costi dell'adozione internazionale, ma anche dalla lunghezza e dalla complessità delle procedure adottive;
    di questo problema ha preso atto anche la Commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza che, nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'attuazione della normativa in materia di adozione e di affido, presentato il 22 gennaio 2013, al termine della XVI legislatura, ha raccolto le testimonianze delle associazioni ed ha lanciato proposte per una riforma della legge sulle adozioni internazionali;
    in realtà l’iter procedurale per giungere all'effettivo provvedimento di adozione è estremamente complesso. In primo luogo, la coppia deve presentare una dichiarazione di disponibilità al tribunale dei minori competente, corredata della documentazione attestante i requisiti richiesti dalla legge. Il tribunale affida, quindi, ai servizi degli enti locali lo svolgimento di un'istruttoria, volta a valutare la capacità degli adottanti di prendersi cura di un minore, l'apertura di entrambi all'adozione e la loro situazione socio-economica;
    i servizi presentano, quindi, una relazione al tribunale che, entro i successivi due mesi, rilascia un decreto di idoneità o emette un decreto attestante l'insussistenza dei requisiti all'adozione. Entro un anno dal rilascio del decreto di idoneità, la coppia deve avviare la procedura di adozione internazionale, rivolgendosi ad uno degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali. L'ente prescelto avvia la procedura prendendo contatto con l'autorità straniera competente, al fine di individuare il minore da adottare, e assiste poi gli adottanti nei successivi incontri con il bambino. Se gli incontri della coppia con il bambino si concludono con un parere positivo anche da parte delle autorità del Paese straniero, l'ente trasmette gli atti alla Commissione per le adozioni internazionali, la quale, dopo avere accertato che l'adozione sia conforme alla Convenzione de l'Aja, autorizza l'ingresso e la permanenza del minore adottato in Italia. Dopo l'ingresso dell'adottando nel Paese, il tribunale per i minorenni provvede alla trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile. Con tale atto, il minore acquisisce la cittadinanza italiana e diviene contestualmente membro della nuova famiglia;
    pertanto, il procedimento dello stato di adottabilità dei bambini, che si prolunga spesso oltre una ragionevole durata, continua a suscitare preoccupazioni da parte degli operatori ed in qualche caso il ritardo può determinare una vera e propria lesione del diritto del bambino a vedere tempestivamente definita la propria situazione;
    emergono, quindi, come in precedenza, alcune criticità relative sia alla complessità e alle lacune della normativa vigente che ai costi troppo elevati per poter procedere all'adozione. Infatti, non va sottovalutato il peso della crisi economica, i cui effetti di compressione dei consumi e della qualità della vita delle famiglie non può che determinare conseguenze negative anche in questo settore. La scelta di avere un figlio, per coppie che si confrontano con la perdurante difficoltà di accedere ad un lavoro e ad un reddito sicuri, appare oggi sempre più difficile e onerosa, anche in considerazione dell'inadeguato sostegno finanziario di cui le famiglie possono usufruire, a fronte di costi sempre più elevati;
    sarebbe opportuno valutare, quindi, la possibilità di procedere al progressivo abbattimento degli ostacoli burocratici attualmente presenti nel percorso adottivo, dei relativi tempi procedurali, delle duplicazioni dei soggetti e delle procedure. Le misure di correzione, quindi, dovrebbero essere orientate ad una sostanziale semplificazione e razionalizzazione dell'intera procedura;
    sarebbe anche necessario procedere, attraverso opportune campagne formative degli operatori del settore, ad una revisione dei fondamenti culturali dell'adozione, per passare da una concezione del percorso adottivo, inteso come selezione diretta a valutare le capacità soggettive ed oggettive della coppia in base a parametri rigidi e predeterminati, ad una cultura dell'accompagnamento della coppia volta a consentire a tutti gli aspiranti genitori di raggiungere la maturità necessaria per effettuare l'adozione, acquisendo gli strumenti psicologici e cognitivi per affrontare il percorso, sia preadottivo che post-adottivo,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità di avviare un procedimento di revisione della normativa vigente al fine di accelerare il processo delle adozioni internazionali;
   a valutare l'opportunità di prevedere la riproposizione di sgravi fiscali per le coppie che affrontano i costi delle adozioni internazionali, che appaiono eccessivi;
   a considerare l'ipotesi di chiedere ed ottenere maggiori garanzie per le adozioni da quei Paesi che possono cambiare le loro decisioni nel corso del procedimento adottivo.
(1-00544) «Dorina Bianchi, Roccella, Calabrò».


   La Camera,
   premesso che:
    si sta diffondendo, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, un approccio al tema delle adozioni fuorviante basato su azioni sensazionalistiche come l'operazione condotta per riportare in Italia i bambini dal Congo, ideologicamente surrettizie come sul tema delle adozioni per le coppie omosessuali e impregnate di un falso buonismo come per il riconoscimento giuridico della kafala, introdotto di recente anche nel nostro Paese con il provvedimento di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno;
    con la ratifica della Convenzione dell'Aja si riconosce una veste giuridica alla kafala, una sorta di affidamento familiare, previsto come unica misura di protezione del minore in stato di abbandono negli ordinamenti islamici. Il riconoscimento dell'istituto della kafala, che per giunta prescrive che possa essere esercitato soltanto ed esclusivamente dai fedeli musulmani (prevedendo, di fatto, una conversione all'islam coercitiva), si presenta, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, in contrasto con il principio costituzionale della laicità dello Stato e manifestamente non conforme alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 8, 19, 30, 31 della Costituzione;
    è necessario evitare che il riconoscimento della kafala possa indurre – o almeno facilitare – atteggiamenti elusivi della normativa sulle adozioni internazionali. È necessario evitare il rischio che i cittadini intravedano nell'affidamento sub kafala una facile scorciatoia rispetto alle procedure previste dalla legge n. 184 del 1983. È evidente, quindi, che non si deve in alcun modo incoraggiare, o perfino solo non ostacolare l'elusione alla legge in generale e, in particolare, di una normativa a tutela di diritti fondamentali dei minori, per di più storicamente posta anche (o forse proprio) allo scopo di ostacolare il «far west adottivo»;
    non è quindi accettabile che il tema delle adozioni venga affrontato in questi termini. Il diritto dei bambini ad una famiglia deve essere considerato una priorità dei legislatori. Se, da un lato, quindi è necessario dotarsi di una legge sulle adozioni capace, prima di ogni altra cosa, di tutelare i diritti dei minori, dall'altro lato, è inaccettabile che non si riesca a semplificare la procedura farraginosa, costosa ed eccessivamente burocratizzata per le adozioni;
    gli ultimi dati disponibili relativi sia alle adozioni nazionali che internazionali dimostrano le forti criticità che tuttora permangono: per quanto riguarda le adozioni nazionali, nel 2011, a fronte di 9.795 richieste da parte di famiglie, sono stati 1251 i minori dichiarati adottabili e sono state pronunciate 1016 adozioni. Per le adozioni internazionali, nel 2013, sono stati autorizzati all'ingresso in Italia 2.825 minori stranieri, a fronte dei 3.106 dell'anno precedente, con un decremento del 9 per cento; a loro volta le coppie adottive che hanno portato a termine un'adozione nel 2013 sono state 2.291 rispetto alle 2.469 del 2012 con un decremento del 7,2 per cento;
    negli ultimi anni il fenomeno dell'abbandono dei minori nel mondo è in costante crescita, essendo passato dai 145 milioni di bambini dichiarati in stato di abbandono nel 2004 ai 168 milioni del 2009;
    tuttavia, seguendo un trend apparentemente opposto a quello del fenomeno dell'abbandono dei minori, il numero delle idoneità all'adozione internazionale dichiarate dai tribunali per i minorenni italiani è drasticamente diminuito;
    tra le principali ragioni della crisi dell'istituto dell'adozione internazionale vanno senz'altro considerati i rilevanti costi che le famiglie devono sopportare quando intraprendono questo percorso e che contribuiscono negativamente, specie in un periodo di grave crisi economica quale quello che si sta vivendo;
    una ricerca realizzata dal Centro di ricerche sulla gestione dell'assistenza sanitaria sociale (Cergas) dell'Università, Bocconi in collaborazione con alcuni enti autorizzati ed associazioni, ha analizzato i costi italiani delle adozioni internazionali, facendo emergere un quadro molto preoccupante sia per le famiglie che per gli enti. La spesa che le famiglie adottive devono sostenere per i servizi resi dagli enti per il percorso pre e post adozione supera i 4 mila euro. I costi a carico degli stessi enti sono stati quantificati in 7.500 euro (dato medio calcolato secondo un modello di costo definito dallo studio). Per rientrare delle maggiori spese sostenute questi «devono fare sempre più ricorso al volontariato, utilizzando personale meno qualificato, specializzarsi su pochi paesi, trovare finanziamenti attraverso attività di cooperazione internazionale e grazie alle donazioni». Soluzioni che si scontrano con l'attuale contesto delle adozioni internazionali, in cui l'elevata percentuale di bambini adottati (40 ogni 100) presenta situazioni e necessità particolari che richiedono un'alta specializzazione del personale impiegato dagli enti. Per le famiglie la situazione non è meno problematica: se i soli costi italiani ammontano a più di 4 mila euro, «il percorso completo può superare facilmente i 20 mila euro». Si tratta di cifre che rischiano di essere proibitive per molte famiglie, soprattutto in un momento di crisi economica come quella che si sta vivendo;
    sono circa 35.000 i bambini «ospiti» delle comunità per minori dati diffusi dall'Istat nel 2012. Ne sono stati contati 22.584 nel 2009, contro i 16.414 del 2006. Si tratta di un 40 per cento in più di under 18; ogni ospite che risiede in una casa-famiglia costa dai 70 ai 120 euro al giorno. La retta agli istituti (sia religiosi sia laici) viene pagata dai comuni. Un giro d'affari che si aggira intorno a 1 miliardo di euro l'anno. Tanto ricevono le oltre 1800 case famiglia italiane per mantenere le loro «quote» di minori;
    è improcrastinabile una riforma dell’iter procedurale, per una semplificazione delle procedure dell'adozione; riduzione dei costi e introduzione della gratuità dell'adozione internazionale,

impegna il Governo:

   ad avviare in tempi rapidi una riforma della normativa vigente in materia di adozioni in un'ottica di semplificazione della procedura, riduzione dei tempi e totale gratuità per le adozioni internazionali;
   a valutare l'opportunità di intervenire, anche attraverso iniziative normative urgenti, al fine di stabilire i confini giuridici entro i quali può considerarsi compatibile con l'ordinamento italiano il riconoscimento della kafala che, nella sua forma attuale, si presenta, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, in contrasto con il principio costituzionale della laicità dello Stato e manifestamente non conforme alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 8, 19, 30 e 31 della Costituzione;
   a evitare (in quanto a giudizio dei firmatari del presente atto di indirizzo manifestamente in contrasto con i principi costituzionali e antitetica al diritto naturale (qualsiasi iniziativa di modifica della normativa vigente in materia di adozioni internazionali volta a prevedere la possibilità di accedere alle procedure di adozione per le coppie omosessuali.
(1-00548) «Rondini, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Busin, Caon, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Cristian Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Simonetti».


TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: FIORIO ED ALTRI; RUSSO E FAENZI; FRANCO BORDO E PALAZZOTTO; ZACCAGNINI ED ALTRI; SCHULLIAN ED ALTRI: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE (A.C. 303-760-903-1019-1020-A)

A.C. 303-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 4.

A.C. 303-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 2, comma 1, lettera c), sostituire le parole da: terapeutici fino a: medicina tradizionale, finalizzati con le seguenti: che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate;
   all'articolo 2, comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: Gli enti pubblici competenti per territorio, nel quadro della programmazione delle proprie funzioni inerenti alle attività agricole e sociali, promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, politiche integrate tra imprese, produttori agricoli e istituzioni locali al fine di sviluppare l'agricoltura sociale;
   all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: medesimo articolo 2, comma 1, fino alla fine del comma, con le seguenti: medesimo articolo 2, comma 1, e di rendere pubblici i nominativi degli operatori riconosciuti. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono altresì le modalità per il riconoscimento provvisorio degli operatori che alla data di entrata in vigore della presente legge già svolgono attività di agricoltura sociale da almeno due anni, fissando un termine non inferiore a un anno per l'adeguamento ai prescritti requisiti. Il monitoraggio e la valutazione dei servizi e delle prestazioni avvengono secondo le disposizioni previste dal soggetto competente per il riconoscimento, in coerenza con le linee guida definite ai sensi dell'articolo 7. Dal riconoscimento degli operatori di cui al primo e al secondo periodo del Presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

  All'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: promuovono prioritariamente con le seguenti: possono promuovere;
   all'articolo 6, comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nell'ambito delle risorse previste dalla legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   all'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:
    al comma 1, sopprimere le parole: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;
   sopprimere il comma 4:
   al comma 5 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi spese comunque denominati.

  Sugli emendamenti trasmessi dall'assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.1, 2.52. 2.53, 2.54, 2.60 (Nuova formulazione) 2.61 (Nuova formulazione), 2.64, 2.70, 3.51 e 6.51, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sull'emendamento 5.50, subordinatamente all'approvazione della condizione riferita all'articolo 5, formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 303-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Finalità).

  1. La presente legge, nel rispetto dei princìpi previsti dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e delle competenze regionali, promuove l'agricoltura sociale, quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate.

A.C. 303-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Definizioni).

  1. Ai fini della presente legge, per agricoltura sociale si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, dirette a realizzare:
   a) inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e disabili, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 18), 19) e 20), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, di soggetti svantaggiati di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;

  b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana. Rientrano nelle attività sociali e di servizio per le comunità locali, in particolare, le attività di:
    1) accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare (agri-nido e agri-asilo);
    2) accoglienza e soggiorno di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica;
   c) prestazioni e servizi terapeutici che affiancano e supportano le terapie della medicina tradizionale, finalizzati a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
   d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale.

  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i requisiti minimi e le modalità relativi alle attività di cui al comma 1.
  3. Le attività di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.
  4. Le attività di cui al comma 1 sono esercitate altresì dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al 30 per cento di quello complessivo, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell'agricoltura sociale, ai fini della presente legge, in misura corrispondente al fatturato agricolo.
  5. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte in associazione con le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, con le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ferme restando la disciplina e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati in base alla normativa vigente.
  6. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate, ove previsto dalla normativa di settore, in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio. Gli enti pubblici competenti per territorio e i distretti socio-sanitari, nel quadro della programmazione delle proprie funzioni inerenti alle attività agricole, sono tenuti a predisporre piani territoriali di sostegno e di promozione dell'agricoltura sociale, al fine di favorire processi di aggregazione tra le diverse imprese, produttori agricoli e istituzioni locali.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.
(Definizioni).

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: in forma fino alla fine del comma, con le seguenti: che, in forma singola o associata con organismi non lucrativi di utilità sociale, con organismi della cooperazione, con organizzazioni di volontariato, con associazioni ed enti di promozione sociale, con fondazioni ed enti di patronato, integrano in modo sostanziale, continuativo e qualificante l'attività agricola con una delle seguenti ulteriori attività:
   a) inserimento socio-lavorativo di soggetti disabili e di lavoratori disabili, come definiti ai sensi dell'articolo 2, numero 20), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, anche attraverso fornitura di servizi e di prestazioni;
   b) fornitura di prestazioni e di servizi sociali, socio-sanitari, riabilitativi, terapeutici, formativi ed educativi per i soggetti di cui alla lettera a).
2. 1. Gagnarli, L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, Lupo, Parentela.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: o associata, aggiungere le seguenti: e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,

  Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
2. 54. Binetti.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: o associata, aggiungere le seguenti: e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nei limiti fissati dal successivo comma 4.
2. 50. Zanin, Palma.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: socio-lavorativo fino alla fine della lettera con le seguenti: lavorativo di soggetti svantaggiati di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 che devono costituire almeno il 30 per cento del totale dei lavoratori occupati.
2. 2. Binetti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da:, molto svantaggiati fino alla fine della lettera con le seguenti: di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 e disabili di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni e integrazioni.
2. 51. Zanin.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: di soggetti svantaggiati di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni.
2. 4. L'Abbate, Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, Lupo, Parentela.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
   b-bis) produzione agricola e zootecnica, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381;
   b-ter) trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381.
2. 52. Zanin.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: terapeutici fino a: medicina tradizionale, finalizzati con le seguenti: che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate.
* 2. 100. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: terapeutici fino a: medicina tradizionale, finalizzati con le seguenti: che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate.
* 2. 300.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Sopprimere il comma 2.
2. 70. Russo, Faenzi.

  Al comma 2, dopo la parola: parlamentari aggiungere le seguenti: entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 58. Russo, Faenzi.

  Al comma 2, dopo la parola: parlamentari aggiungere le seguenti: da adottare entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 58.(Testo modificato nel corso della seduta) Russo, Faenzi.
(Approvato)

  Al comma 2, dopo la parola: parlamentari aggiungere le seguenti: nonché dell'Osservatorio di cui al comma 1 dell'articolo 7.
2. 59. Russo, Faenzi.

  Sopprimere il comma 3.
2. 56. Gagnarli, L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, Lupo, Parentela.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: anche ai fini fiscali.
2. 62. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Sopprimere il comma 4.
2. 55. Gagnarli, L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, Lupo, Parentela.

  Al comma 4, sostituire le parole da: il cui fatturato fino alla fine del comma, con le seguenti: che possiedano almeno un codice ATECO relativo all'agricoltura.
2. 60.(Nuova formulazione) Russo, Faenzi.

  Al comma 4, sostituire le parole da: il cui fatturato fino alla fine del comma, con le seguenti: che possiedano almeno un codice ATECO secondario (nei settori primario, manifatturiero, dell'alloggio e della ristorazione) relativo all'agricoltura ed occupino almeno 2 unità lavorative annue nel settore agricolo. In riferimento ai predetti parametri, che devono essere rendicontati separatamente dalle altre attività, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell'agricoltura sociale, ai fini della presente legge.
2. 53. Zanin.

  Al comma 4, sostituire le parole da: il cui fatturato fino alla fine del comma, con le seguenti: che sono classificate come agricole ai fini INPS.
2. 61.(nuova formulazione) Russo, Faenzi.

  Al comma 4, sopprimere le parole da: nel caso fino alla fine del comma.
2. 65. L'Abbate.

  Al comma 4, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.
2. 63. Rondini, Caon.

   Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: Gli enti pubblici competenti per territorio, nel quadro della programmazione delle proprie funzioni inerenti alle attività agricole e sociali, promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, politiche integrate tra imprese, produttori agricoli e istituzioni locali al fine di sviluppare l'agricoltura sociale.
2. 301.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  7. Le attività di cui al comma 1 devono prevedere l'utilizzo di ammendanti naturali consentiti dal disciplinare dell'agricoltura biologica.
  8. Le attività di cui al comma 1 possono utilizzare come ammendante i rifiuti umidi prodotti nell'ambito della stessa attività, ottenendo uno sgravio della tariffa di gestione dei rifiuti proporzionato ai volumi e alla qualità dell'ammendante utilizzato.
2. 64. Zolezzi, Busto, Mannino, Terzoni, Daga, Micillo, De Rosa, Segoni.

A.C. 303-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Riconoscimento degli operatori).

  1. Al fine di favorire l'integrazione delle attività di agricoltura sociale nella programmazione della rete locale delle prestazioni e dei servizi di cui all'articolo 2, comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano, qualora necessario, le proprie disposizioni in materia al fine di consentire il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale da parte degli enti preposti alla gestione dei servizi e delle prestazioni di cui al medesimo articolo 2, comma 1. Il monitoraggio e la valutazione dei servizi e delle prestazioni avvengono secondo le disposizioni previste dal soggetto competente per il riconoscimento, in coerenza con le linee guida definite ai sensi dell'articolo 7. Le imprese riconosciute sono iscritte in un elenco ufficiale costituito a livello regionale.
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le modalità per il riconoscimento provvisorio degli operatori che alla data di entrata in vigore della presente legge già svolgono attività di agricoltura sociale da almeno due anni, fissando un termine non inferiore ad un anno per l'adeguamento ai prescritti requisiti.
  3. In caso di inadempienza a quanto disposto dal comma 1, si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.
(Riconoscimento degli operatori).

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.
3. 50. Caon.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: medesimo articolo 2, comma 1, fino alla fine del comma, con le seguenti: medesimo articolo 2, comma 1, e di rendere pubblici i nominativi degli operatori riconosciuti. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono altresì le modalità per il riconoscimento provvisorio degli operatori che alla data di entrata in vigore della presente legge già svolgono attività di agricoltura sociale da almeno due anni, fissando un termine non inferiore a un anno per l'adeguamento ai prescritti requisiti. Il monitoraggio e la valutazione dei servizi e delle prestazioni avvengono secondo le disposizioni previste dal soggetto competente per il riconoscimento, in coerenza con le linee guida definite ai sensi dell'articolo 7. Dal riconoscimento degli operatori di cui al primo e al secondo periodo del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
3. 300.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: le linee guida definite ai sensi dell'articolo 7 con le seguenti: i compiti svolti dagli Osservatori regionali dell'agricoltura sociale.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 51. Caon.

A.C. 303-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Disposizioni in materia di organizzazioni di produttori).

  1. Gli operatori dell'agricoltura sociale possono costituire organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, per prodotti dell'agricoltura sociale, in coerenza con il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e con le norme nazionali di applicazione.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4.
(Disposizioni in materia di organizzazioni di produttori).

  Sopprimerlo.
4. 1. L'Abbate, Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, Lupo, Parentela.

A.C. 303-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Locali per l'esercizio delle attività
di agricoltura sociale)
.

  1. I fabbricati o le porzioni di fabbricati destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 mantengono ovvero acquisiscono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici.
  2. Le regioni promuovono prioritariamente il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso degli imprenditori agricoli ai fini dell'esercizio di attività di agricoltura sociale, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 5.
(Locali per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale).

  Al comma 2, sostituire le parole: promuovono prioritariamente con le seguenti: possono promuovere.
5. 300.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Al comma 2, sopprimere la parola: prioritariamente.

  Conseguentemente, dopo la parola: agricoli aggiungere la seguente: anche.
5. 50. Caon.

A.C. 303-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Interventi di sostegno).

  1. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale.
  2. I comuni definiscono modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale nelle aree pubbliche ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni.
  3. Nell'ambito delle operazioni di alienazione e locazione dei terreni demaniali agricoli e di quelli appartenenti agli enti pubblici territoriali e non territoriali, di cui all'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, sono previsti criteri di priorità per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale, anche utilizzando i beni e i terreni confiscati ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
  4. All'articolo 48, comma 3, lettera c), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «, e agli operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti».
  5. Con apposito decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce requisiti e criteri per l'accesso ad ulteriori agevolazioni e interventi di sostegno per le attività di cui all'articolo 2.
  6. Nella predisposizione dei piani regionali di sviluppo rurale, le regioni possono promuovere la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole e basati su pratiche di progettazione integrata territoriale e di sviluppo dell'agricoltura sociale. A tale fine le regioni promuovono tavoli regionali e distrettuali di partenariato tra i soggetti interessati alla realizzazione di programmi di agricoltura sociale.
  7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano appositi provvedimenti per la concessione di agevolazioni connesse alle attività di cui all'articolo 2.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 6.
(Interventi di sostegno).

  Al comma 1, sostituire le parole da: nel rispetto delle disposizioni fino alla fine del comma, con le seguenti: in deroga alle disposizioni in materia di affidamenti pubblici, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale. Tali prodotti possono essere specificamente quantificati in sede di bando, fissandone prezzi differenziati tra i prodotti provenienti dall'agricoltura sociale e da quella biologica, ed i prodotti provenienti dal mercato ordinario. Tali differenziazioni di quantitativi e prezzi andranno verificate a consuntivo, in sede di fatturazione del servizio, potendosi prevedere eventuali penali in caso di frodi.
6. 51. Zanin.

  Al comma 1, sostituire le parole: di priorità per l'inserimento con le seguenti: per promuovere l'utilizzo.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole:, a parità di qualità e prezzo di mercato dei prodotti a chilometri zero, provenienti da filiera corta, e derivanti da agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità.
6. 52. Caon.

  Sopprimere il comma 2.
6. 50. Vignali.

  Al comma 3, sopprimere le parole: alienazione e.
6. 1. Gagnarli, L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, Lupo, Parentela.

  Al comma 3, sostituire le parole: sono previsti criteri di priorità per favorire con le seguenti: possono essere previsti criteri per promuovere.
6. 53. Caon.

  Al comma 5, sostituire le parole: ad ulteriori con le seguenti: alle.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'acquisizione da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.
6. 54. Rondini, Caon.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nell'ambito delle risorse previste dalla legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. 300.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

A.C. 303-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Istituzione dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale).

  1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio sull'agricoltura sociale, di seguito denominato «Osservatorio», al quale sono attribuiti i seguenti compiti:
   a) definizione di linee guida per l'attività delle istituzioni pubbliche in materia di agricoltura sociale, con particolare riferimento a criteri omogenei per il riconoscimento delle imprese e per il monitoraggio e la valutazione delle attività di agricoltura sociale, alla semplificazione delle procedure amministrative, alla predisposizione di strumenti di assistenza tecnica, di formazione e di sostegno per le imprese, alla definizione di percorsi formativi riconosciuti, all'inquadramento di modelli efficaci, alla messa a punto di contratti tipo tra imprese e pubblica amministrazione;
   b) monitoraggio ed elaborazione delle informazioni sulla presenza e sullo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nel territorio nazionale, anche al fine di facilitare la diffusione delle buone pratiche;
   c) raccolta e valutazione coordinata delle ricerche concernenti l'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale e loro inserimento nella rete dei servizi territoriali;
   d) proposta di iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione dell'agricoltura sociale nelle politiche di coesione e di sviluppo rurale;
   e) proposta di azioni di comunicazione e di animazione territoriale finalizzate al supporto delle iniziative delle regioni e degli enti locali.

  2. L'Osservatorio cura il coordinamento della sua attività con quella degli analoghi organismi istituiti presso le regioni in materia di agricoltura sociale.
  3. L'Osservatorio è composto da:
   a) cinque rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, nominati rispettivamente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro della salute e dal Ministro della giustizia;
   b) cinque rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
   c) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati dalle organizzazioni medesime e nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
   d) due rappresentanti delle reti nazionali di agricoltura sociale, designati dalle reti medesime e nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
   e) due rappresentanti delle organizzazioni del terzo settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e individuati nell'ambito degli operatori già attivi nel territorio nel settore dell'agricoltura sociale;
   f) due rappresentanti delle associazioni di promozione sociale con riferimenti statutari all'ambito agricolo iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383;
   g) due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della cooperazione, nominati dal Ministro dello sviluppo economico.

  4. L'Osservatorio, per l'espletamento dei compiti ad esso attribuiti, può avvalersi del supporto di esperti qualificati nel settore dell'agricoltura sociale.
  5. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla definizione delle modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Osservatorio. I componenti dell'Osservatorio non hanno diritto alla corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso di spese.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 7.
(Istituzione dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale).

  All'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, sopprimere le parole:
, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
   sopprimere il comma 4;
   al comma 5 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi spese comunque denominati.
7. 300.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Al comma 3, alinea, dopo le parole: L'Osservatorio aggiungere le seguenti: è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   lettera
a), sostituire la parola: nominati con la seguente: designati;
   lettera b), sostituire la parola: nominati con la seguente: designati;
   lettera c), sopprimere le parole: e nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
   lettera d), sopprimere le parole: e nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
   lettera e), sostituire la parola: nominati con la seguente: designati;
   lettera f), aggiungere, in fine, le parole: designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo di cui all'articolo 11 della medesima legge n. 383 del 2000:
   lettera g), sostituire le parole da: maggiormente rappresentative fino alla fine della lettera con le seguenti: della cooperazione, designati dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo maggiormente rappresentative.
7. 100. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 3, sopprimere la lettera c).
7. 1. L'Abbate, Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, Lupo, Parentela.

  Al comma 3, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
7. 50. Russo, Faenzi.

A.C. 303-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il termine agricoltura sociale sta ad indicare una forma di attività che è andata evolvendosi negli ultimi anni nelle diverse realtà locali e che vede l'agricoltore come soggetto capace di fornire servizi socio-sanitari oltre all'attività prevalente di produzione di beni agricoli;
    le esperienze più significative di agricoltura sociale sono rappresentate nel nostro Paese a livello regionale da quelle aziende agricole, economicamente e finanziariamente autonome, che svolgono la propria attività agricola o zootecnica per vendere i propri prodotti sul mercato, ma lo fanno in maniera «integrata» e a vantaggio di soggetti deboli quali portatori di handicap, tossicodipendenti, detenuti, anziani;
    le politiche ambientali ed agricole nazionali e dell'Unione Europea si fanno carico della salvaguardia degli aspetti qualitativi delle risorse idriche con l'obiettivo prioritario di favorire lo sviluppo di sistemi agricoli sostenibili caratterizzati da tecniche e strategie che integrino le problematiche ambientali nella gestione delle risorse e del territorio agricolo;
    al fine di attuare quanto richiesto dalla direttiva nitrati, le aziende agricole, in base alla classe dimensionale a cui appartengono, sono tenute alla compilazione della comunicazione nitrati. A ciò saranno soggette inevitabilmente anche le aziende agricole che svolgono l'attività di agricoltura sociale;
    l'applicazione delle Direttiva nitrati, che l'Italia ha adottato sotto procedura di infrazione per mancato recepimento, ha comportato l'obbligo da parte di tutte le regioni di predisporre specifici piani di azione e di perimetrare «zone vulnerabili ai nitrati» che hanno compreso la totalità dei comprensori nazionali a più alta vocazione zootecnica. In queste aree, la possibilità di utilizzare azoto organico «sui terreni viene ridotta della metà, passando dai 340 kg/ha/anno delle aree «non vulnerabili» alla quantità di 170 kg/ha/anno delle «aree vulnerabili»;
    nel 2011, al termine di un negoziato che si è protratto per oltre due anni, la Commissione europea ha autorizzato una deroga ad un gruppo di regioni della Pianura padana (Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto) che sono state autorizzate ad elevare la quantità di azoto utilizzabile nelle aree vulnerabili, su richiesta dei singoli agricoltori e sotto condizioni di gestione molto rigorose e stringenti, da 170 a 250 kg/ha/anno;
    i parametri di utilizzo dell'azoto organico sui terreni previsti dalla Direttiva nitrati sono molto stringenti e, all'epoca dell'emanazione della direttiva, calcolati facendo riferimento alle condizioni pedo climatiche e zootecniche delle regioni del Nord europa. A titolo di esempio, è stato possibile dimostrare che nelle zone della Pianura padana le condizioni di gestione imposte per la deroga permettono di migliorare il livello di assorbimento dell'azoto rispetto ai parametri della direttiva, pur in presenza di un incremento da 170 a 250 kg/ha (+ 50 per cento circa), Da rilevare poi che la medesima direttiva, pur precisando limiti così stringenti per l'azoto organico, nulla dice dell'utilizzo dell'azoto chimico, sostanzialmente libero;
    in realtà, sulla base di ricerche condotte dalla regione Lombardia con l'Università di Milano, la sovrapposizione della mappa delle zone vulnerabili con quella dei punti di superamento della concentrazione dei nitrati rivela che ci sono intere zone designate che non presentano alcun superamento della soglia dei 50 mg/l, necessaria a giustificare la designazione come vulnerabile dell'area. Altre aree mostrano, invece, un diffuso superamento della soglia dei 50 mg/l, ma non risulta che rivesta un ruolo realmente significativo il carico zootecnico, quanto, invece, la pressione delle acque reflue urbane in relazione alle criticità depurative o delle acque reflue di origine industriale;
    ciò nonostante, la perimetrazione delle aree vulnerabili copre ampie aree del Nord Italia, mettendo in enorme difficoltà le attività di allevamento, pur in presenza di una concentrazione urbana ed antropica che ha certamente effetti importanti e decisivi sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee, tenuto anche conto come l'Italia sia stata condannata per avere omesso di prendere le disposizioni necessarie per garantire il rispetto delle prescrizioni comunitarie riguardo agli scarichi civili ed industriali (sentenza della Corte di giustizia, 10 aprile 2014 - causa C-85/1 3 Commissione europea/Italia);
    nell'area padana, ma non solo, le aziende agricole non sono in condizione di rientrare in tempi brevissimi neppure nei parametri di deroga (e tanto meno nei parametri delle aree vulnerabili), in quanto mancano letteralmente superfici agricole in quantità sufficiente a sostenere il carico zootecnico, che peraltro non potrebbe essere distribuito in misura sostanziale nelle altre aree del Paese;
    l'articolo 36, comma 7-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pone a carico delle regioni e delle province autonome l'obbligo di provvedere all'aggiornamento delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, secondo quanto concordato sulla base dell'Accordo Stato-Regioni, stipulato il 5 maggio 2011 ed in conformità ai criteri ivi indicati;
    l'accordo citato, in particolare, prevedeva, tra l'altro, la predisposizione di uno studio da parte di ISPRA, finalizzato alla verifica della congruità dell'attuale perimetrazione rispetto ai monitoraggi ed alla definizione dei carichi inquinanti attribuibili ai diversi settori civili e produttivi, per una razionale ed equa ripartizione delle rispettive responsabilità e dei conseguenti «oneri». La norma assegnava alle regioni ed alle province autonome il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (termine scaduto il 18 marzo 2013), prevedendo che, in caso di inerzia degli enti competenti, il Governo dovesse esercitare il potere sostitutivo entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge di conversione (termine scaduto il 18 dicembre 2013). La decorrenza infruttuosa dei termini lascia irrisolto il problema della necessaria rivisitazione delle zone vulnerabili e dei relativi criteri di individuazione, con conseguenze onerosissime sulle imprese agricole che operano all'interno dei territori designati;
    ISPRA, in attuazione dell'accordo, ha avviato gli studi e, a febbraio 2014, ha prodotto i primi risultati. Obiettivo del lavoro è stato quello di predisporre un quadro sinottico complessivo, per cinque regioni indagate (Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna), della potenziale pericolosità sino alla scala comunale, a cui sono esposte le acque sotterranee in ragione delle pressioni esercitate sul suolo dal territorio e da alcune attività antropiche;
    dai primi risultati prodotti, applicando differenti metodologie di analisi, è emerso che circa il 50 per cento del territorio può essere descritto da un basso grado di pericolo e che la maggior parte del territorio, indipendentemente dal grado di pericolo ad esso associabile, è prevalentemente soggetto alla presenza di sorgenti multiple. Il quadro sinottico complessivo evidenzia, inoltre, come il contributo «prevalente» di natura «zootecnica», così come soprattutto quello «civile» interessino non più del 10 per cento delle superfici regionali (tranne nel Piemonte in cui il primo raggiunge il 19 per cento), né interessano le aree esposte a pericolo alto ed elevato d'impatto, se non per limitatissime percentuali della superficie regionale in Piemonte ed in Lombardia. Tale risultato evidenzia la non attribuibilità a tali tipologie di sorgenti, cioè allo «zootecnico prevalente» ed al «civile prevalente», di una comunemente e aprioristicamente assunta, unica e significativa responsabilità del processo di contaminazione da nitrati;
    nella sostanza, quindi, il settore agricolo, ancora oggi, paga un prezzo pesantissimo in termini di limitazioni e costi produttivi e della sovrapposizione, nei valori rilevati dalle analisi periodicamente comunicate alla Commissione europea, degli scarichi civili con quelli agricoli. Anche le attività di agricoltura sociale ne saranno inevitabilmente soggette,

impegna il Governo

   a individuare ed attuare efficaci strumenti per garantire la proporzionalità e l'adeguatezza delle misure di contenimento dell'apporto di nitrati applicate al settore agricolo, anche per queste nuove attività agricole;
   a porre in essere le seguenti azioni prioritarie:
    assicurare la tempestiva conclusione dello studio ISPRA, per l'analisi dell'inquinamento da nitrati e delle fonti di pressione, distinguendo la responsabilità del sistema agricolo rispetto ai sistemi civili ed industriali;
    sollecitare l'approvazione da parte delle regioni delle delibere di revisione dell'estensione delle aree vulnerabili basate su dati scientifici innovativi ed aggiornati, da presentare alla Commissione europea;
    provvedere ad una modifica normativa, in modo da inserire, tra i criteri di riferimento per la perimetrazione delle zone vulnerabili, l'obbligo di valutazione, da parte delle regioni, delle concorrenti fonti di pressione;
    provvedere ad una revisione, in accordo con il Ministero delle politiche agricole, delle modalità di calcolo degli apporti di azoto provenienti dalle diverse tipologie di allevamento, definendo le riduzioni percentuali da applicare in caso di accertata concorrenza di altri fattori di pressione;
    sollecitare l'Unione europea, al fine di rivedere, sulla base dei dati scientifici oggi disponibili e dei monitoraggi effettuati puntualmente negli ultimi venti anni, la direttiva 91/676/CEE, distinguendo i limiti in funzione almeno delle macro regioni agricole europee;
    provvedere alla revisione del Programma nazionale Nitrati, in modo da aggiornarne le opzioni alla realtà tecnologica attuale ed ai dati oggi disponibili e dare finalmente il via, d'intesa tra i Ministeri coinvolti, a semplificazioni e razionalizzazioni normative anche funzionali alla realizzazione degli investimenti necessari, da inserire nelle previsioni dei piani di sviluppo rurale regionali.
9/303-A/1Guidesi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'agricoltura sociale è indubbiamente un importante progetto che può aprire anche nuovi sbocchi occupazionali, favorendo l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e disoccupati di lungo termine. Sarebbe una buona occasione per quella fascia di soggetti che oggi si trovano a rischio di esclusione sociale, ovvero per gli over 40, che hanno perso il lavoro e sono difficilmente ricollocabili nel mercato del lavoro, prospettando loro una possibile attività e una occupazione dignitosa;
    se lasciamo, però, all'imprenditore agricolo la possibilità di scegliere quali soggetti inserire nella propria azienda, vista l'ampia platea di soggetti coinvolti, ottenendo in tutti i casi le medesime agevolazioni, si corre il rischio che possano essere favoriti solo coloro che possono garantire una maggiore capacità produttiva andando così ad alterare la finalità sociale alla quale questa proposta di legge vuole tendere,

impegna il Governo

ad adottare misure volte a prevenire eventuali forme di sfruttamento del lavoro, al solo scopo di ottenere sgravi fiscali, che si potrebbero celare dietro a questi progetti di agricoltura sociale.
9/303-A/2Matteo Bragantini.


   La Camera,
   premesso che:
    con il termine agricoltura sociale si intende quelle attività che sono andate sviluppandosi negli ultimi anni e che vedono l'agricoltore come soggetto che fornisce servizi socio-sanitari in aggiunta all'esercizio della sua prevalente attività di produzione di beni agricoli;
    la connotazione principale del provvedimento è quella di disciplinare una forma di attività che è andata evolvendosi negli ultimi anni nelle diverse realtà locali e che vede l'agricoltore come soggetto capace di fornire servizi socio-sanitari oltre all'attività prevalente di produzione di beni agricoli;
    è necessario tenere alta l'attenzione sia sulla qualità dei servizi offerti quando si parla di persone diversamente abili e minori nonché sulle eventuali forme di sfruttamento del lavoro, al solo scopo di ottenere sgravi fiscali, che si potrebbero celare dietro a questi progetti di agricoltura sociale,

impegna il Governo

a prevedere misure volte a far sì che gli organi che dovranno effettuare i controlli, siano essi ASL, servizi sociali, Inps o altri, tengano in debita considerazione, nelle loro ispezioni e controlli, il rispetto non solo delle regole ma soprattutto della dignità umana.
9/303-A/3Prataviera.


   La Camera,
   premesso che:
    con il termine agricoltura sociale si intende quelle attività che sono andate sviluppandosi negli ultimi anni e che vedono l'agricoltore come soggetto che fornisce servizi socio-sanitari in aggiunta all'esercizio della sua prevalente attività di produzione di beni agricoli;
    la connotazione principale del provvedimento è quella di disciplinare una forma di attività che è andata evolvendosi negli ultimi anni nelle diverse realtà locali e che vede l'agricoltore come soggetto capace di fornire servizi socio-sanitari oltre all'attività prevalente di produzione di beni agricoli;
    l'articolo 6, concernente ulteriori misure di sostegno, al comma 1 prevede che le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale;
    una simile disposizione è anche contenuta nel disegno di legge «Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca» (collegato alla manovra di finanza pubblica) ma diversamente da detta proposta di legge, prevede che gli organismi pubblici gestori delle mense, in particolare scolastiche o ospedaliere, possano introdurre criteri di precedenza nelle gare per i fornitori di prodotti sia di agricoltura sociale che di agricoltura biologica che di filiera corta o di qualità. La disposizione del collegato agricoltura sembra essere la migliore soluzione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di prevedere misure, anche legislative, che a parità di qualità e prezzo di mercato, escludano la prelazione dei prodotti di agricoltura sociale in quanto il rischio è che potrebbero entrare in concorrenza «sleale» con le imprese agricole del territorio, soprattutto con quelle che producono prodotti provenienti da sistemi di filiera corta, biologica e di qualità.
9/303-A/4Caon.


   La Camera,
   premesso che:
    con tale disegno di legge si intende dare riconoscimento legislativo e sostegno a tutte le realtà che operano nel campo dell'agricoltura sociale;
    con tale termine ci si riferisce a quelle esperienze imprenditoriali nell'ambito delle quali alcuni imprenditori agricoli e operatori sociali, in collaborazione con le amministrazioni locali, hanno dato vita a vere e proprie politiche di welfare territoriale, coniugando le attività di produzione di beni per il mercato con quelle dirette a favorire il reinserimento terapeutico di soggetti svantaggiati nella comunità, ovvero per il mantenimento della cura del territorio e per la prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico;
    l'articolo 6 del progetto di legge citato, nella sua ultima formulazione, pone alcune misure a sostegno di tali attività di agricoltura sociale, prevedendo che le pubbliche amministrazioni possano stabilire criteri di priorità per l'assegnazione a soggetti dell'agricoltura sociale delle terre demaniali e dei beni immobili confiscati in base alle leggi antimafia, ovvero che i comuni possano definire particolari modalità per valorizzare nei mercati agricoli di vendita diretta i prodotti dell'agricoltura sociale;
    tuttavia nell'ambito di tale articolo mancano, però, degli incentivi mirati a quei giovani imprenditori che vorrebbero inserirsi nel mondo dell'agricoltura sociale;
    tali misure di sostegno specifiche, alla luce dell'attuale quadro economico nazionale ed europeo, appaiono più che opportune,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere specifiche misure di sostegno e/o di incentivo nei confronti dei giovani imprenditori agricoli che desiderino avviare un'impresa agricola sociale.
9/303-A/5Pastorelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il titolo della legge «Disposizioni in materia di agricoltura sociale», assume l'aggettivo «sociale» come una chiave determinante per specificare il merito dell'attività agricola;
    tra i soggetti coinvolti in modo decisivo per la realizzazione dell'agricoltura sociale vi sono in vasta misura le cooperative sociali, che assumono il contesto agricolo come campo di lavoro assistenziale e terapeutico precipuo, offrendo per altro all'assistenza pubblica una rilevante offerta di servizi, con riduzione della spesa sociale a carico dello Stato;
    il fatturato di tali cooperative è inevitabilmente condizionato, per quanto attiene la produzione agricola, dalla casistica dei soggetti coinvolti nel piano di inserimento socio-lavorativo, con evidente interazione inversamente proporzionale tra capacità di produzione di reddito agricolo e gravità della condizione dei soggetti inseriti;
   posto che:
    l'articolo 2, comma 4, pone alle cooperative sociali medesime, per l'inquadramento ai sensi della legge, il limite minimo del 30 per cento del fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole, con ciò finendo paradossalmente per penalizzare ed escludere dai benefici della legge in oggetto proprio una larga parte delle cooperative sociali che svolgono in modo qualificato quel meritorio e virtuoso percorso dell'incrocio tra ambito «sociale» e ambito «agricolo» che costituisce il cuore stesso del provvedimento,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere una diversa formulazione, anche proponendo la revisione della soglia minima del 30 per cento, a rispetto delle specificità e dei servizi che l'agricoltura sociale offre alla spesa pubblica, del criterio di inserimento delle cooperative sociali nei benefici della legge.
9/303-A/6Zanin, Prina, Taricco, Zappulla, Ventricelli, Cova.


   La Camera,
   premesso che:
    con il testo «Disposizioni in materia di Agricoltura Sociale» si palesa il comune sentire del Parlamento e del Governo sull'importanza della tematica oggetto del provvedimento;
    l'agricoltura sociale di per sé rappresenta un sistema innovativo di concepire i servizi alla persona ed allo stesso tempo di offrire un valido e moderno modello di diversificazione del settore agricolo;
    il testo prevede all'articolo 2, comma 5, la possibilità di svolgere i servizi legati all'agricoltura sociale in sinergia con altri enti tra cui le imprese e le cooperative sociali che operano nell'ambito del terzo settore;
   considerato che:
    il testo all'articolo 5 prevede forme di sostegno all'attività legata all'agricoltura sociale;
    con la legge n. 98 del 9 agosto 2013 veniva convertito il decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia nel quale era disposto il finanziamento del decreto legislativo n. 185 del 21 aprile 2000 incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego;
    i bandi legati all'autoimprenditorialità non sono stati ancora formalmente attivati perché i Ministeri di competenza stanno predisponendo i regolamenti attuati;
    sarebbe utile inserire questa nuova tipologia di servizio tra le attività ammissibili a finanziamento al fine di permettere ai giovani di svolgere un nuovo tipo di attività legato ai servizi essenziali alla persona e di concerto sostenere le aziende agricole che intendono investire nel settore dell'agricoltura sociale,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di bilancio, a porre in essere tutti gli atti necessari al fine di consentire che nel regolamento attuativo legato ai fondi d'autoimprenditorialità venga inserita tra le attività finanziabili quelle svolte dalle cooperative B e alle imprese per servizi innovativi alla persona collegati all'agricoltura sociale (da svolgere in sinergia con le imprese agricole.
9/303-A/7Moscatt, Gribaudo, Paris.


   La Camera,
   vista l'importanza dell'agricoltura sociale per il mondo della disabilità;
   vista la capacità produttiva dei soggetti con handicap mentale e fisico a contatto con le realtà agricole;
   vista la legge n. 68 per l'inserimento al lavoro delle cooperative sociali,

impegna il Governo:

   a tutelare e riconoscere il valore aggiunto delle cooperative sociali rivolte al lavoro del verde;
   a facilitare inoltre nelle strutture statali come scuole, giardini e orti pubblici risposte lavorative per le cooperative sociali di tipo B;
   ad adeguare infine le scelte agricole in termini che permettano la piena fruibilità dei soggetti svantaggiati.
9/303-A/8Argentin.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del provvedimento definisce la nozione di agricoltura sociale intesa come attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile integrano l'attività prevalente agricola con le seguenti attività:
     inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e disabili;
     fornitura di prestazioni e di servizi sociali, socio-sanitari, riabilitativi, terapeutici, formativi ed educativi per famiglie, anziani, categorie deboli e soggetti svantaggiati e disabili;
    il testo fa riferimento alla definizione molto ampia di soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e disabili, di cui all'articolo 2 del regolamento CE 800/08, che a livello comunitario è utilizzata per le deroghe al regime de minimis e agli aiuti di Stato per cui sarebbe incoerente introdurla nella definizione di agricoltura sociale;
    i soggetti svantaggiati dovrebbero essere quelli definiti ai sensi dell'articolo 4 comma 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 e dovrebbero costituire almeno il trenta per cento del totale dei lavoratori per evitare truffe,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di definire in modo più puntuale la platea cui è rivolta la disposizione di cui all'articolo 2 e di prevedere nel contempo che il numero di persone svantaggiate sia proporzionale al numero totale dei lavoratori per evitare la genericità del riferimento ed i possibili rischi di comportamenti opportunistici.
9/303-A/9Binetti.