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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 9 luglio 2014

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 9 luglio 2014.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Balduzzi, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Bressa, Brunetta, Camani, Caparini, Capezzone, Carinelli, Casero, Castiglione, Catania, Cicchitto, Cirielli, Costa, Dambruoso, De Girolamo, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Di Salvo, Epifani, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Fratoianni, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Legnini, Leone, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Merlo, Meta, Mogherini, Orlando, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Schullian, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Taglialatela, Tofalo, Valentini, Velo, Vignali, Vito, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Balduzzi, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Bressa, Brunetta, Camani, Caparini, Capezzone, Carinelli, Casero, Castiglione, Catania, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Ambrosio, Dambruoso, De Girolamo, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Di Salvo, Epifani, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Legnini, Leone, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Merlo, Meta, Mogherini, Orlando, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Schullian, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Taglialatela, Tofalo, Valentini, Velo, Vignali, Vito, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 8 luglio 2014 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   QUINTARELLI ed altri: «Disposizioni concernenti l'acquisizione di strumenti e dotazioni informatiche da parte delle pubbliche amministrazioni, per la tutela della sovranità tecnologica e della riservatezza dei dati trattati» (2519);
   QUINTARELLI ed altri: «Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti» (2520);
   QUINTARELLI ed altri: «Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di protezione del diritto d'autore nelle reti di comunicazione elettronica» (2521);
   QUINTARELLI ed altri: «Disposizioni per assicurare la tracciabilità digitale dei prodotti italiani» (2522);
   QUINTARELLI ed altri: «Disposizioni concernenti lo svolgimento di attività editoriale, anche telematica, da parte delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale» (2523);
   CENTEMERO: «Istituzione del Fondo per l'autonomia delle istituzioni scolastiche» (2524);
   MELILLA ed altri: «Unificazione degli istituti superiori statali per le industrie artistiche nell'Istituto nazionale del design» (2525);
   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE VENTRICELLI: «Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome» (2526);
   BINETTI: «Disposizioni in materia di ricerca sui tumori rari e per la loro prevenzione e cura» (2527);
   BOCCADUTRI: «Disposizioni per la diffusione dell'accesso alla rete internet mediante connessioni senza fili» (2528).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di un deputato a una proposta di legge.

  La proposta di legge MONGIELLO: «Disposizioni per la prevenzione e la repressione dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro» (429) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Mattiello.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   II Commissione (Giustizia):
  LOCATELLI ed altri: «Disciplina delle unioni civili» (2342) Parere delle Commissioni I, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VIII Commissione (Ambiente):
  MARCO DI STEFANO: «Istituzione del fondo comunale per l'edilizia residenziale pubblica, mediante accantonamento dei depositi cauzionali versati per la locazione di unita immobiliari private a destinazione residenziale o ad usi diversi» (2174) Parere delle Commissioni I, II, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   X Commissione (Attività produttive):
  BORGHESE e MERLO: «Istituzione del marchio “Prodotto italiano – Italian product” per la promozione dell'economia, dell'esportazione e della tutela dei prodotti italiani all'estero» (1991) Parere delle Commissioni I, V, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   VIII Commissione (Ambiente):
  COZZOLINO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla realizzazione del sistema MOSE a Venezia» (Doc. XXII, n. 30) – Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alla II Commissione (Giustizia), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
   Sentenza n. 182 dell'11 – 23 giugno 2014 (Doc. VII, n. 324), con la quale:
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 135, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte riguardante le controversie relative ai provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 25, 76 e 125 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 135, comma 1, lettera q), del decreto legislativo n. 104 del 2010, nella parte riguardante le controversie relative ai provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 25, 76 e 125 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 13, comma 4, e 15, comma 2, del decreto legislativo n. 104 del 2010, sollevata, in riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania;
   Sentenza n. 192 del 23 giugno – 4 luglio 2014 (Doc. VII, n. 331), con la quale: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 20, comma 7, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), sollevata, in riferimento agli articoli 101, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma.

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
   con lettera in data 25 giugno 2014, Sentenza n. 184 del 23 – 25 giugno 2014 (Doc. VII, n. 325), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione di pena, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, in seguito alla contestazione nel dibattimento di una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale:
  alla II Commissione (Giustizia);
   con lettera in data 2 luglio 2014, Sentenza n. 187 del 23 giugno – 2 luglio 2014 (Doc. VII, n. 326), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13 della legge della Provincia autonoma di Trento 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), come modificato dall'articolo 58, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2006, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Provincia autonoma di Trento – Legge finanziaria 2007):
  alla VIII Commissione (Ambiente);
   con lettera in data 2 luglio 2014, Sentenza n. 188 del 23 giugno – 2 luglio 2014 (Doc. VII, n. 327), con la quale: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 ottobre 2012, n. 18 (Approvazione del rendiconto generale della Provincia per l'esercizio finanziario 2011 e altre disposizioni):
  alla V Commissione (Bilancio);
   con lettera in data 2 luglio 2014, Sentenza n. 189 del 23 giugno – 2 luglio 2014 (Doc. VII, n. 328), con la quale:
    dichiara l'inammissibilità della questione relativa all'articolo 30 della legge della regione Basilicata 8 agosto 2013, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, e del bilancio pluriennale 2013/2015 della regione Basilicata), nella parte in cui inserisce l'articolo 4-bis della legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia di energia e Piano di indirizzo energetico ambientale regionale decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – legge regionale n. 9 del 2007), limitatamente al comma 1;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 30 della legge della regione Basilicata n. 18 del 2013, nella parte in cui inserisce l'articolo 4-bis della legge regionale n. 1 del 2010, limitatamente ai commi 2, 3 e 4:
  alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);
   con lettera in data 4 luglio 2014, Sentenza n. 190 del 23 giugno – 4 luglio 2014 (Doc. VII, n. 329), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 20, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 luglio 2013, n. 11 (Norme in materia di artigianato, industria, procedimento amministrativo, promozione delle attività economiche, trasporti, commercio, formazione professionale, esercizi pubblici, aree sciabili attrezzate, guide alpine – guide sciatori, rifugi alpini, amministrazione del patrimonio, trasporto pubblico di persone nonché agevolazioni per veicoli a basse emissioni e provvidenze in materia di radiodiffusione), limitatamente alle parole «sede legale e redazione principale ed operativa nel territorio provinciale»;
   dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 21, comma 3, della legge della provincia di Bolzano n. 11 del 2013;
   dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 21, comma 4, della legge della provincia di Bolzano n. 11 del 2013, promossa, in riferimento all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
  alla IX Commissione (Trasporti);
   con lettera in data 4 luglio 2014, Sentenza n. 191 del 23 giugno – 4 luglio 2014 (Doc. VII, n. 330), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10 nella parte in cui, introducendo l'articolo 2, comma 196-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2010), stabilisce che il Commissario straordinario del Governo per il Comune di Roma «deve essere in possesso di comprovati requisiti di elevata professionalità nella gestione economico-finanziaria, acquisiti nel settore privato, necessari per gestire la fase operativa di attuazione del piano di rientro»:
  alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 4 luglio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 40 del 2004, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita, riferita all'attività dei centri di procreazione medicalmente assistita nell'anno 2012 e all'utilizzo dei finanziamenti nell'anno 2013 (Doc. CXLII, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

   La Commissione europea, in data 8 luglio 2014, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti (COM(2014) 398 final), corredata dal relativo allegato (COM(2014) 398 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Rafforzare la cooperazione tra le autorità di sorveglianza marittima per un'azione più consapevole ed efficace: le prossime tappe nell'ambito del sistema comune per la condivisione delle informazioni sul settore marittimo dell'Unione europea (COM(2014) 451 final) e relativo documento di accompagnamento – Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2014) 224 final), che sono assegnati in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti).
   La Commissione europea, in data 8 luglio 2014, ha trasmesso un nuovo testo della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Aprire l'istruzione: tecniche innovative di insegnamento e di apprendimento per tutti grazie alle nuove tecnologie e alle risorse didattiche aperte (COM(2013) 654 final/2), che sostituisce il documento COM(2013) 654 final, già assegnato, in data 1o ottobre 2013, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 3 luglio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
  Nell'ambito dei medesimi atti, il Governo ha richiamato l'attenzione sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un'esistenza dignitosa per tutti: dalla visione all'azione collettiva (COM(2014) 335 final), corredata dal relativo allegato (COM(2014) 335 final – Annex 1), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A al resoconto della seduta dell'8 luglio 2014, a pagina 3, prima colonna, trentunesima riga, dopo la parola: «I,» si intende inserita la seguente: «II,».

TESTO AGGIORNATO AL 23 LUGLIO 2014

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2014, N. 83, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE, LO SVILUPPO DELLA CULTURA E IL RILANCIO DEL TURISMO (A.C. 2426-A)

A.C. 2426-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2, sull'emendamento 16. 300 delle Commissioni e sull'articolo aggiuntivo Mucci 11. 015 (Nuova formulazione).

A.C. 2426-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE FAVOREVOLE

  sull'emendamento 11.015 (Nuova formulazione) con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo aggiuntivo 11.015 (Nuova formulazione), apportare le seguenti modificazioni:
    al comma 1, alinea, sostituire le parole da: All'articolo fino a: offerta turistica con le seguenti: In aggiunta a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 2, lettera f) del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si considerano start-up innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell'offerta turistica;
    sostituire il comma 3, con il seguente: 3. Le società di cui al comma 2, qualora costituite da persone fisiche, che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età all'atto della costituzione della medesima società, sono esenti da imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa.;
    al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 1,5 milioni di euro con le seguenti: 2 milioni di euro.;
    dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2015.

NULLA OSTA

sugli emendamenti 5.102 (Nuova formulazione) e 16.300.

A.C. 2426-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(ART-BONUS-Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura).

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: mese di riferimento aggiungere le seguenti: e garantiscono la destinazione delle liberalità allo scopo indicato dal donante.
1. 70. Allasia, Simonetti.

  Sopprimere il comma 6.
1. 50. Palmieri, Petrenga.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: anche attraverso il portale di cui al comma 5.
1. 102.(Nuova formulazione) Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, Marzana, D'Uva, Vacca.
(Approvato)

ART. 2.
(Misure urgenti per la semplificazione delle procedure di gara e altri interventi urgenti per la realizzazione del Grande Progetto Pompei).

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
2. 8. Allasia, Prataviera.

  Al comma 1, lettera c), dopo la parola: termine aggiungere le seguenti:, non superiore a 15 giorni.
2. 16. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.
(Approvato)

ART. 5.
(Disposizioni urgenti in materia di organizzazione e funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche).

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le Agenzie fiscali possono ricorrere alla transazione fiscale di cui all'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, anche nei confronti delle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano presentato i piani di risanamento definitivi ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, corredati di tutti gli atti indicati dal comma 2 del citato articolo, e in particolare del referto del collegio dei revisori dei conti, e nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, lettere a), g) e g-bis) della medesima disposizione, ove tale transazione risulti necessaria ai fini della realizzazione dei predetti piani di risanamento. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. 102. (Nuova formulazione) Piccoli Nardelli, Carocci, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rocchi, Romanini, Paolo Rossi, Ventricelli, Bargero, Basso, Benamati, Bini, Cani, Civati, Donati, Epifani, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Portas, Senaldi, Taranto, Tidei.
(Approvato)

ART. 9.
(Disposizioni urgenti recanti introduzione di un credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi).

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4. 1. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa.
9. 107. Allasia, Simonetti.
(Approvato)

ART. 10.
(Disposizioni urgenti per riqualificare e migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere e favorire l'imprenditorialità nel settore turistico).

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 200.000 euro con le seguenti: 400.000 euro.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai maggiori oneri, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per gli anni dal 2016, al 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 66. Prataviera, Allasia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1. 1. Alle strutture ricettive che fruiscono del credito di imposta di cui al comma 1, è altresì riconosciuto un credito di imposta, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Il credito di imposta, da ripartire tra gli aventi diritto in tre quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per i due successivi ed è calcolato nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 30 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai maggiori oneri, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 30 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole:, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti di arredo.
10. 68. Allasia, Prataviera.

  Al comma 2, dopo le parole: per le spese aggiungere le seguenti: documentate.
10. 100. Allasia, Simonetti.

  Al comma 2, sostituire le parole da: di ristrutturazione edilizia fino a: 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni con le seguenti: di cui al comma 1, dell'articolo 16-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai maggiori oneri, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per gli anni dal 2016, al 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 67. Prataviera, Allasia.

  Al comma 2, dopo le parole: all'articolo 3, comma 1, lettere, aggiungere la seguente: a).

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai maggiori oneri, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per gli anni dal 2015 al 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 73. Prataviera, Allasia.

  Al comma 2, dopo le parole: all'articolo 3, comma 1, lettere, aggiungere la seguente: a).
10. 102. Taglialatela, Rampelli.

  Al comma 2, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: ad interventi per il miglioramento e l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza delle strutture esistenti.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai maggiori oneri, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per gli anni dal 2016, al 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 71. Allasia, Prataviera.

  Al comma 2, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: e per quelle sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai maggiori oneri, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 30 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole:, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti di arredo.
10. 101. Allasia, Simonetti.

  Al comma 2, sopprimere le parole da: anche tenendo conto fino alla fine del comma.

  Conseguentemente, al comma 4, lettera b), aggiungere le parole: anche tenendo conto dei princìpi della «progettazione universale» di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, ovvero per le tipologie di spesa di cui al comma 7, secondo le modalità ivi previste.
10. 116. Prodani.

  Al comma 2, dopo le parole: resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18 aggiungere le seguenti: e di efficientamento energetico.
10. 120. Crippa, Mucci.
(Approvato)

  Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
10. 111. Mucci, Crippa.
(Approvato)

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, aggiungere le seguenti:, del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
10. 109. Mucci, Prodani, Da Villa, Petraroli, Della Valle, Vallascas, Fantinati, Crippa.

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni aggiungere le seguenti:, non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
10. 103. Mucci, Prodani, Della Valle, Petraroli, Da Villa, Vallascas, Fantinati, Crippa.

  Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai maggiori oneri, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 74. Prataviera, Allasia.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il credito d'imposta è revocato se il beneficiario cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo.
10. 104. Mucci, Crippa, Da Villa, Petraroli, Della Valle, Vallascas, Prodani, Fantinati.

  Al comma 4, alinea, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: trenta giorni.
10. 75. Prataviera, Allasia.

  Al comma 4, sopprimere le lettere a), b), e d).
10. 76. Prataviera, Allasia.

  Al comma 4, sopprimere la lettera a).
10. 117. Prodani.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due successivi, alle strutture di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 344 a 349 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018 e per un valore massimo della detrazione dall'imposta lorda di 200.000 euro.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai maggiori oneri, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per gli anni dal 2015 al 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 69. Allasia, Prataviera.

  Al comma 5, dopo le parole: della «progettazione universale» aggiungere le seguenti: e di efficientamento energetico.
10. 112. Crippa, Mucci.
(Approvato)

  Al comma 5, dopo la parola: condhotel aggiungere le seguenti: e alberghi diffusi.
10. 105. Crippa, Villarosa, Da Villa, Petraroli, Della Valle, Vallascas, Prodani, Fantinati.
(Approvato)

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: e riconosce alle strutture ricettive, in deroga ai limiti dimensionali stabiliti dalla legislazione in materia, la facoltà di aggiungere temporaneamente ulteriori posti letto destinati al soggiorno dei minori.
10. 106. Villarosa, Fantinati, Della Valle, Petraroli, Da Villa, Vallascas, Crippa, Mucci, Prodani.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con decreto da emanare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dispone sgravi fiscali per le strutture ricettive e le imprese turistiche che operano nell'ambito del turismo congressuale.
10. 113. Abrignani.

  Al comma 6, lettera a), numero 3), capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, le parole: anche al fine di aumentare l'attrattività, favorire gli investimenti e creare aree favorevoli agli investimenti (AFAI) mediante azioni per la riqualificazione delle aree del distretto, per la realizzazione di opere infrastrutturali, per l'aggiornamento professionale del personale, per la promozione delle nuove tecnologie.
10. 107. Montroni.
(Approvato)

  Al comma 6, lettera a), numero 3), capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In particolare si può sperimentare la creazione di un AFAI (Ambiente favorevole investimenti) in cui i diversi soggetti coinvolti, Governo, regione e comune, compongano ognuno per la propria competenza, il quadro complessivo delle convenienze fiscali e dei sostegni economici tali da incentivare ed accelerare la trasformazione urbana e l'innovazione del prodotto turistico. Nell'ambito dell'AFAI potranno essere elaborati progetti PRRI (progetti di riqualificazione e riconversione industriale) tra cui: azioni per la riqualificazione delle aree del distretto; realizzazioni di opere infrastrutturali; riqualificazione del personale; altre agevolazioni quali quelle sull'efficienza energetica, smart grid, smart city, mobilità intelligente; finanziamenti per la ricerca e sviluppo.
*10. 151. Costantino, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Matarrelli, Ferrara.

  Al comma 6, lettera a), numero 3), capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In particolare si può sperimentare la creazione di un AFAI (Ambiente favorevole investimenti) in cui i diversi soggetti coinvolti, Governo, regione e comune, compongano ognuno per la propria competenza, il quadro complessivo delle convenienze fiscali e dei sostegni economici tali da incentivare ed accelerare la trasformazione urbana e l'innovazione del prodotto turistico. Nell'ambito dell'AFAI potranno essere elaborati progetti PRRI (progetti di riqualificazione e riconversione industriale) tra cui: azioni per la riqualificazione delle aree del distretto; realizzazioni di opere infrastrutturali; riqualificazione del personale; altre agevolazioni quali quelle sull'efficienza energetica, smart grid, smart city, mobilità intelligente; finanziamenti per la ricerca e sviluppo.
*10. 114. Abrignani.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019 con le seguenti: 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai maggiori oneri, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 e in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307.
10. 77. Prataviera, Allasia.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019 con le seguenti: 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2016;

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1:
   all'alinea, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 105 milioni;
   alla lettera a), sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 105 milioni.
10. 55. Rampelli, Taglialatela.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: per gli anni dal 2016 al 2019 con le seguenti: annui a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1:
   all'alinea, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 55 milioni;
   alla lettera a), sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 55 milioni.
10. 54. Rampelli, Taglialatela.

  Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento.
10. 108. Vignali, Tancredi, Pizzolante.

  Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: per l'acquisto di mobili aggiungere le seguenti: , con particolare riferimento all'acquisto di mobili made in Italy e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai maggiori oneri, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 30 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 152. Allasia, Prataviera.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: a condizione che il beneficiario non ceda a terzi o destini i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo.
10. 115. Mucci, Crippa.
(Approvato)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Qualora l'insieme delle domande presentate entro il 30 novembre 2014 ecceda i limiti previsti dal comma 5 per l'anno 2015, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 31 dicembre 2015, il numero di quote annuali di cui al comma 3 è elevato sino a concorrenza dell'importo necessario, con un massimo di sei. Analogamente si provvede per gli anni successivi, entro il 30 novembre di ogni anno.
10. 56. Rampelli, Taglialatela.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Il termine previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2014 n. 15, è prorogato sino al quindicesimo mese successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 4 del presente articolo.
*10. 13. Abrignani.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Il termine previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2014 n. 15, è prorogato sino al quindicesimo mese successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 4 del presente articolo.
*10. 78. Prataviera, Allasia.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
  Art. 10-bis. (Incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di incremento dell'efficienza energetica negli esercizi ricettivi). – 1. In alternativa alla detrazione prevista dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le persone fisiche, le società e gli enti privati titolari di esercizi ricettivi, singoli o associati, possono accedere all'incentivo di cui al comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono apportate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013 le modificazioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni del comma 1.
10. 016. Crippa, Prodani, Da Villa, Petraroli, Della Valle, Vallascas, Mucci, Fantinati.

ART. 11.
(Norme urgenti in materia di mobilità, accoglienza e guide turistiche).

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aggiungere le seguenti: sentite le competenti Commissioni parlamentari.
11. 100. Allasia, Simonetti.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: e al Sud Italia, con le seguenti:, al Sud Italia e alle aree interne e marginali del Paese.
11. 27. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Fantinati, Della Valle, Petraroli, Da Villa, Vallascas, Crippa, Mucci, Prodani.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: e al Sud Italia, con le seguenti:, al Sud Italia e alle aree interne del Paese.
11. 27.(Testo modificato nel corso della seduta) Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Fantinati, Della Valle, Petraroli, Da Villa, Vallascas, Crippa, Mucci, Prodani.
(Approvato)

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: possono essere concessi fino alla fine del comma, con le seguenti: sono trasferite alle Regioni che ne determinano in via autonoma l'uso e l'eventuale concessione.
11. 5. Capelli.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: gratuito fino a: opportunità turistica,.

  Conseguentemente al medesimo comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le concessioni di cui al presente comma sono assegnate con procedura ad evidenza pubblica. In presenza di una pluralità di soggetti interessati al rilascio della concessione, la concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
11. 13. Prataviera, Allasia.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli immobili assegnati in concessione ai sensi del presente articolo possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività turistico ricettive solo se svolte in forma imprenditoriale.
11. 61. Prataviera, Allasia.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e le associazioni di categoria delle guide turistiche maggiormente rappresentative a livello nazionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si provvede alla revisione organica e complessiva della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica, assicurando la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico e artistico nazionale, nonché la tutela del turista e del fruitore dei beni culturali, e riconoscendo, anche in conformità alla normativa dell'Unione europea, la specifica e peculiare professionalità delle guide turistiche abilitate in Italia.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato.
11. 8. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Costantino, Fratoianni, Giancarlo Giordano.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013 n. 97 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 è sostituito dal seguente:
  «Art. 3. – 1. I cittadini dell'Unione europea esercitano la professione di guida turistica nel pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 57 del Trattato dell'Unione Europea.
  2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi secondo quanto disposto dalla direttiva 2005/36/CE del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
  3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro il 31 ottobre 2014, sono individuati i siti di particolare interesse storico-artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione, nonché, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e la disciplina del procedimento di rilascio».
11. 7. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Costantino, Fratoianni, Giancarlo Giordano.

  Al comma 4, sopprimere le parole da: e sono aggiunte fino alla fine del comma.
11. 34. Rampelli, Taglialatela.

  All'articolo aggiuntivo 11.015 (nuova formulazione), comma 1, alinea, sostituire le parole da: All'articolo 25 fino a: l'offerta turistica nazionale con le seguenti: In aggiunta a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 2, lettera f), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si considerano start-up innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell'offerta turistica nazionale;

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Le società di cui al comma 2, qualora costituite da persone fisiche che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età all'atto della costituzione della medesima società, sono esenti da imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa.;
   al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 1,5 milioni di euro con le seguenti: 2 milioni di euro;
   dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2015.
0. 11. 015. 1. Le Commissioni.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
  Art. 11-bis. – (Start-up turismo) – 1. All'articolo 25, comma 2, lettera h) del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, dopo il numero 3 è aggiunto il seguente:
  « 4. Abbia come oggetto sociale di promuovere l'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche. Tali servizi devono riguardare la formazione del titolare e del personale dipendente, la costituzione e l'associazione di imprese turistiche e culturali, strutture museali, agenzie di viaggio al dettaglio, uffici turistici di informazione ed accoglienza per il turista e tour operator di autotrasporto, in modo tale da aumentare qualitativamente e quantitativamente le occasioni di permanenza sul territorio; l'offerta di servizi centralizzati di prenotazione in qualsiasi forma, compresi sistemi telematici e banche dati in convenzione con agenzie di viaggio o tour operator, la raccolta, l'organizzazione, la razionalizzazione nonché l'elaborazione statistica dei dati relativi al movimento turistico; l'elaborazione e lo sviluppo di applicazioni web che consentano di mettere in relazione aspetti turistici culturali e di intrattenimento sul territorio nonché lo svolgimento di attività conoscitive, promozionali e di commercializzazione dell'offerta turistica nazionale, in forma di servizi di incoming ovvero di accoglienza di turisti sul territorio di intervento, studiando e attivando anche nuovi canali di distribuzione».

  2. Le imprese start-up innovative di cui al comma 1 possono essere costituite anche sotto forma di società a responsabilità limitata semplificata ai sensi dell'articolo 2463-bis del Codice civile.
  3. Al fine di agevolare la costituzione di società operanti nel settore turistico e della promozione turistica da parte di persone fisiche che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età all'atto della costituzione medesima, a decorrere dal 2015 gli atti necessari alla costituzione delle società a responsabilità limitata semplificata, di cui all'articolo 2463-bis del Codice civile, aventi quale oggetto sociale attività connesse al turismo e alla promozione turistica, sono esenti da imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 287, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. 015. (Nuova formulazione) Mucci, Prodani, Da Villa, Della Valle, Vallascas, Fantinati, Crippa, Petraroli.
(Approvato)

ART. 12.
(Misure urgenti per la semplificazione, la trasparenza, l'imparzialità e il buon andamento dei procedimenti in materia di beni culturali e paesaggistici).

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento con le seguenti: viene rilasciato il titolo edilizio ovvero decorre il termine entro il quale si può dare avvio ai lavori oggetto di una Comunicazione di Inizio Lavori, di una Dichiarazione di Inizio Attività e di una Segnalazione Certificata di Inizio Lavori.
12. 37. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. All'articolo 149, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è aggiunta, in fine, la lettera:
   d) per l'installazione di impianti radioelettrici di accesso alle reti di comunicazione elettronica con dimensione della superficie radiante superiore a 0,5 metri quadrati.
12. 19. Palmieri, Petrenga.

  Sopprimere il comma 1-bis.
12. 101. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Ferrara, Marantelli, Crippa.

  Al comma 1-bis, dopo il quarto periodo, aggiungere i seguenti: Al fine di semplificare i procedimenti in materia di autorizzazione paesaggistica si delega l'amministrazione competente a valutare l'effettiva necessità degli effetti del vincolo rispetto allo stato dei luoghi al momento dell'apposizione del vincolo. Qualora lo stato dei luoghi sia stato modificato nell'area interessata dall'intervento – e solo per quella – il vincolo perde efficacia e non occorre autorizzazione.
12. 33. Rampelli, Taglialatela.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-bis.1. Le modifiche di cui ai commi 1, lettera a), e 1-bis si applicano alle richieste di autorizzazione paesaggistica presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
12. 12. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 2, sopprimere le parole:, nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedimentali.
12. 15. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 3, lettera b) capoverso 3-bis, numero 1), dopo le parole: beni culturali aggiungere le seguenti: diversi dai beni bibliografici e archivistici.
12. 102. Piccoli Nardelli, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rocchi, Romanini, Paolo Rossi, Ventricelli, Bargero, Benamati, Bini, Cani, Civati, Donati, Epifani, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Portas, Senaldi, Taranto, Tidei.
(Approvato)

  Al comma 3, lettera b), capoverso 3-bis, numero 2), sopprimere le parole:, neanche indiretto.
12. 100. Liuzzi, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Dell'Orco, Cristian Iannuzzi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 181, comma 1-ter, alinea, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: «la disposizione di cui al comma 1 non si applica» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis, lettera a), non si applicano».
12. 31. Rampelli, Taglialatela.

ART. 13-bis.
(Istituzione del gruppo di lavoro sul tax free shopping).

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:, con particolare riguardo al sostegno delle attività promozionali dei territori svolte dalle regioni.
13-bis. 100. Allasia, Simonetti.

ART. 14.
(Misure urgenti per la riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e per il rilancio dei musei).

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: coordinati da un segretario generale,.

  Conseguentemente, alla medesima lettera:
   al secondo periodo, sopprimere le parole:
incluso il segretario generale;
   aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il coordinamento degli uffici dirigenziali generali è effettuato dal Collegio delle Direzioni Generali, composto dai direttori generali a capo delle direzioni di cui al periodo precedente.
14. 1. Simone Valente, Battelli, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Marzana, D'Uva.

  Al comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: dell'innovazione tecnologica e digitale aggiungere le seguenti: e della gestione manageriale.
14. 101. Allasia, Simonetti.

  Al comma 2-bis, aggiungere, in fine il seguente periodo: Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo presenta alle Commissioni parlamentari competenti una relazione annuale, pubblicata anche sul proprio portale web, sull'attività svolta, corredata di tutti i dati relativi alla gestione e fruizione dei poli museali di cui al presente comma.
14. 102. Marzana, Battelli, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Vacca.

ART. 15.
(Misure urgenti per il personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo).

  Sopprimerlo.
15. 1. Luigi Gallo, Simone Valente, Battelli, Di Benedetto, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale e prevenire situazioni di emergenza e di grave degrado ed effettuare i connessi interventi non altrimenti differibili, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo predispone entro 30 giorni dall'approvazione del presente decreto un piano di revisione dell'utilizzo di tutto il personale comandato, nel rispetto della normativa vigente in materia di limiti temporali di assegnazioni temporanee di personale da altre amministrazioni e di assunzioni in caso di inquadramento nei ruoli del personale comandato. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro 60 giorni dall'approvazione del presente decreto procedure di mobilità con il passaggio diretto a domanda da parte del personale non dirigenziale in servizio presso amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che presentano situazioni di soprannumerarietà rispetto alla dotazione organica o di eccedenza per ragioni funzionali. Tali procedure interessano esclusivamente profili con competenze tecniche specifiche in materia di beni culturali e paesaggistici. Il passaggio avviene previa selezione secondo criteri e nel rispetto dei limiti numerici e finanziari individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con conferma della situazione di soprannumerarietà e di eccedenza da parte dell'amministrazione di provenienza.
   sopprimere il comma 3.
15. 3. Giancarlo Giordano, Costantino, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente:
   al comma 2 sopprimere le parole:
Per le finalità di cui al comma 1, nonché;
   sopprimere il comma 3.
15. 2. Allasia, Prataviera.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in un'ottica di contenimento della spesa, nei limiti dei posti vacanti in organico, al fine di ricoprire con personale qualificato le carenze di organico relative alla disponibilità di funzionari appartenenti ai vari profili professionali afferenti alla III Area Funzionale (ex posizione economica C1) e non sussistendo nel contempo graduatorie concorsuali pubbliche in corso di validità, è altresì autorizzato, in deroga all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad attingere alle graduatorie vigenti conseguenti all'espletamento delle procedure di riqualificazione (per titoli ed esami) del personale interno risultato idoneo per l'accesso ai profili professionali in questione, previste nel piano triennale 2006-2008 del fabbisogno di personale deliberato dal Ministero, e bandite nel rispetto delle percentuali riservate al personale interno stabilite dalla legge. La progressione verticale del predetto personale non dà luogo ad aggravio di spesa in quanto i maggiori oneri, limitati comunque al solo adeguamento del trattamento economico, sono neutralizzati rendendo indisponibili nelle dotazioni organiche del personale dell'area di provenienza (Area II) nel medesimo Ministero, un numero di posti, tra quelli resisi liberi a seguito della progressione stessa, equivalente dal punto di vista finanziario alla copertura dell'adeguamento del trattamento economico degli idonei chiamati a ricoprire le posizioni richieste».
15. 100. Rampi, Orfini.

ART. 16.
(Trasformazione di ENIT in ente pubblico economico e liquidazione di Promuovi Italia S.p.A.).

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. L'ENIT, nel perseguimento della missione di promozione del turismo, costituisce il Registro Digitale dell'Offerta Turistica, prodotto secondo gli standard internazionali di interoperabilità, per individuare, organizzare, promuovere e commercializzare in modo diretto e disintermediato servizi ricettivi turistici, culturali, prodotti enogastronomici, tipici e artigianali in Italia e all'estero intesi come fattori attrattivi.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'ENIT in collaborazione con Aci Automobil Club e in continuità con quanto avviato in occasione di Expo 2015 con l'ecosistema digitale EOI5, definisce le linee guida per lo sviluppo di un ambiente aperto e cooperativo, che integri le informazioni in tempo reale relative ai trasporti sia di tipo locale che aereo e ferroviario e l'offerta dei beni e servizi, mettendole in condivisione come open data per la realizzazione di soluzioni e servizi utili al turista.
16. 6. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Al comma 2, sopprimere le parole: e commercializzare.
16. 31. Allasia, Prataviera.

  Al comma 2, dopo le parole: Carta del turista aggiungere le seguenti:, anche solo virtuale,.
16. 107. Coppola.
(Approvato)

  Al comma 2, dopo le parole: a prezzo ridotto aggiungere la seguente: anche.
*16. 100. Montroni.

  Al comma 2, dopo le parole: a prezzo ridotto aggiungere la seguente: anche.
*16. 101. Tancredi, Vignali, Pizzolante.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché per la fruizione di servizi di pernottamento dei turisti italiani in strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nel territorio italiano.
16. 102. Allasia, Simonetti.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: centottanta con: duecentoquaranta.
16. 1. Palmieri, Petrenga.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole:, d'intesa con le Regioni.
16. 28. Allasia, Prataviera.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: delle agenzie regionali per il turismo e, in assenza di queste ultime, con le seguenti: di tutte le regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e.
16. 103. Vignali, Tancredi.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole:, in assenza di queste ultime, con le seguenti: delle organizzazioni sindacali e associative maggiormente rappresentative del settore e, in assenza delle agenzie regionali,.
16. 2. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Costantino, Fratoianni, Giancarlo Giordano.

  Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: oltre che dal presidente dell'ENIT, aggiungere le seguenti: da un rappresentante delle Regioni ed uno dei comuni e.
16. 30. Allasia, Prataviera.

  Al comma 7, alinea, sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con. 
16. 29. Allasia, Prataviera.

  Al comma 7, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   f.1) le procedure e gli strumenti idonei a monitorare la web reputation del nostro Paese nell'ambito degli interventi volti a migliorare l'offerta turistica del nostro Paese.
16. 16. Schirò.

  Al comma 7, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   f.1) le procedure e gli strumenti idonei a monitorare la reputazione sul web del nostro Paese nell'ambito degli interventi volti a migliorare l'offerta turistica del nostro Paese.
16. 16.(Testo modificato nel corso della seduta) Schirò.
(Approvato)

  Al comma 8, secondo periodo, sostituire la parola: centottanta con la seguente: duecentoquaranta.
16. 3. Palmieri, Petrenga.

  Al comma 10, terzo periodo, dopo le parole: Il liquidatore della società Promuovi Italia S.p.A. aggiungere le seguenti: d'intesa con ENIT ed i Ministeri competenti.

  Conseguentemente, al medesimo periodo:
   sostituire le parole:
può stipulare, con la seguente: stipula;
   dopo le parole: presso queste ultime aggiungere le seguenti: di commesse e.
16. 104. Tancredi, Lainati.

  Al comma 10, terzo periodo, dopo le parole: presso queste ultime aggiungere le seguenti: di commesse e.
16. 108. Cani.

  Al comma 10 sostituire il terzo periodo con i seguenti: Per conseguire minori costi per la liquidazione di cui al presente comma, l'Assemblea di Promuovi Italia S.p.A. nomina il liquidatore tra i dirigenti in servizio presso la società alla data di entrata in vigore del presente decreto. Al liquidatore, in quanto dirigente della Società, non spettano compensi aggiuntivi rispetto alla retribuzione già percepita. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto, individua le attività in corso da parte della società Promuovi Italia S.p.A., non coerenti con le competenze di ENIT, e ne dispone il trasferimento delle stesse – unitamente al personale impiegato in dette attività, anche con contratto a termine – alle società Italia Lavoro S.p.A. e Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. I relativi rapporti sono regolati mediante appositi accordi sottoscritti tra il liquidatore di Promuovi Italia S.p.A. e le società innanzi indicate, in conformità del piano di liquidazione predisposto entro 30 giorni dalla sua nomina dallo stesso liquidatore.
16. 56. Taglialatela, Rampelli.

  Al comma 10, sostituire il terzo periodo con i seguenti: Al fine di contenere i costi delle operazioni di cui al presente comma, il liquidatore di Promuovi Italia S.p.A. è individuato tra i dirigenti in servizio presso la società alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza prevedere oneri aggiuntivi per l'incarico svolto. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono individuate le attività in corso da parte della società Promuovi Italia S.p.A., non coerenti con le competenze di ENIT, e viene disposto il trasferimento dalle stesse e del personale afferente, anche a termine, alle società Italia Lavoro S.p.A. e Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo impresa S.p.A. Per regolare i relativi rapporti, il liquidatore sottoscrive appositi accordi con le società innanzi indicate, ai sensi del piano di liquidazione predisposto antro 60 giorni dalla nomina dello stesso liquidatore e sottoposto all'approvazione del Commissario di ENIT.
16. 11. Matarrelli, Costantino, Fratoianni, Giancarlo Giordano.

  Al comma 10, aggiungere, in fine, le parole:, anche al fine di dare esecuzione a contratti di prestazione di servizi in essere alla data di messa in liquidazione di Promuovi Italia Spa.
16. 300. Le Commissioni.
(Approvato)

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo presenta alle Camere una relazione sugli effetti dei commi 9 e 10.
16. 106. Mucci, Prodani, Fantinati, Della Valle, Petraroli, Da Villa, Vallascas, Crippa.

A.C. 2426-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3, comma 2, comma d) del decreto in esame prevede che il commissario straordinario di cui al comma 1 predispone, entro il 31 dicembre 2014, d'intesa con la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta, con l'Agenzia del demanio e con il Ministero della difesa, il Progetto di riassegnazione e di restituzione degli spazi del complesso della Reggia alla loro destinazione culturale, educativa e museale;
    il Ministro della difesa Roberta Pinotti ha svolto il 14 maggio un sopralluogo nella Reggia di Caserta, la cui ala ovest ospita la Scuola Specialisti dell'Aeronautica Militare. A margine della visita, la Ministro ha dichiarato che: «L'Aeronautica Militare lascerà la Reggia con tempi e modalità condivise, ma non andrà via da Caserta». La Scuola Specialisti dell'Aeronautica Militare è da decenni ospitata nell'ala ovest del monumento. Secondo la Ministro: «Entro breve tempo la Scuola Specialisti lascerà l'ultimo piano del palazzo reale, dove sono gli alloggi, che saranno sistemati in altri spazi, mentre le aree didattiche resteranno nella Reggia fin quando non troveremo allocazioni alternative»;
    la Scuola Specialisti dell'Aeronautica rappresenta un'importante fonte di lavoro per la città campana oltre che un elemento di prestigio di cui sarebbe ingiusto privare Caserta,

impegna il Governo

a mantenere la Scuola Specialisti dell'Aeronautica militare nella città di Caserta anche utilizzando le strutture del Centro di Medicina Militare di Caserta, in larga parte vuoto, oppure una delle caserme lasciate vuote in città a seguito ai processi di ristrutturazione e ridimensionamento delle Forze armate.
9/2426-A/1Tofalo, Rizzo, Artini, Basilio, Corda, Frusone, Paolo Bernini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3, comma 2, comma d) del decreto in esame prevede che il commissario straordinario di cui al comma 1 predispone, entro il 31 dicembre 2014, d'intesa con la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta, con l'Agenzia del demanio e con il Ministero della difesa, il Progetto di riassegnazione e di restituzione degli spazi del complesso della Reggia alla loro destinazione culturale, educativa e museale;
    il Ministro della difesa Roberta Pinotti ha svolto il 14 maggio un sopralluogo nella Reggia di Caserta, la cui ala ovest ospita la Scuola Specialisti dell'Aeronautica Militare. A margine della visita, la Ministro ha dichiarato che: «L'Aeronautica Militare lascerà la Reggia con tempi e modalità condivise, ma non andrà via da Caserta». La Scuola Specialisti dell'Aeronautica Militare è da decenni ospitata nell'ala ovest del monumento. Secondo la Ministro: «Entro breve tempo la Scuola Specialisti lascerà l'ultimo piano del palazzo reale, dove sono gli alloggi, che saranno sistemati in altri spazi, mentre le aree didattiche resteranno nella Reggia fin quando non troveremo allocazioni alternative»;
    la Scuola Specialisti dell'Aeronautica rappresenta un'importante fonte di lavoro per la città campana oltre che un elemento di prestigio di cui sarebbe ingiusto privare Caserta,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di riallocare le funzioni attualmente svolte dalla Difesa presso alcuni locali della Reggia di Caserta in altre idonee infrastrutture della Difesa insistenti sul territorio del comune di Caserta quali, a titolo di esempio, gli attuali locali sede della Scuola specialisti dell'Aeronautica militare antistanti la Reggia stessa ovvero i locali già sede del Centro militare di medicina legale attualmente non utilizzati ancorché bisognevoli di interventi manutentivi.
9/2426-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta).  Tofalo, Rizzo, Artini, Basilio, Corda, Frusone, Paolo Bernini.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto in esame prevede importanti interventi in ambito culturale e, nello specifico, con l'articolo 7 è adottato, entro il 31 dicembre di ogni anno e, per il 2014, anche in data antecedente, il Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», ai fini della crescita della capacità attrattiva del Paese;
    nel 1999 nella città di Altamura, in provincia di Bari, durante alcuni scavi in una cava abbandonata in località Pontrelli, sono state rinvenute oltre ventimila impronte di dinosauro. La cava insiste su una roccia calcarea, indicata nel linguaggio geologico «Calcare di Altamura»; su circa 15.000 metri quadrati sono impresse su un'unica superficie di strato, migliaia di impronte. Le numerose forme presenti suggeriscono un indice di diversità biologica piuttosto elevato e, inoltre, le dimensioni più piccole rispetto a quelle finora conosciute, rendono il sito di Altamura unico nel suo genere;
    l'unicità di questo ritrovamento ha reso la zona il sito paleontologico più ricco e importante d'Europa – che probabilmente non ha altri eguali nel resto del Pianeta –, vista anche l'elevatissima biodiversità rilevata che caratterizzava gli individui presenti contemporaneamente nello stesso luogo;
    le impronte repertate risalgono al cretacico superiore, tra i 70 e gli 80 milioni di anni fa, quando il clima in Puglia era di tipo tropicale (caldo umido), e testimoniano la presenza di oltre duecento animali appartenenti almeno a cinque gruppi diversi di dinosauri, erbivori e anche carnivori;
    a proposito di tali ritrovamenti, gli studiosi parlano di una scoperta di importanza mondiale: le orme sono organizzate in vere e proprie piste, e sono così ben conservate da fornire informazioni sull'apparato motorio-scheletrico, la postura e l'andatura degli animali. Sono arrivate fino ai giorni nostri, probabilmente, per la presenza, nel terreno paludoso, di tappeti di alghe che ne hanno permesso la cementazione. Dalla lettura delle impronte, e soprattutto dall'analisi delle piste, si evincerebbe che si trattava di una tranquilla zona di pascolo per grandi erbivori;
    una volta fatta tale scoperta, c’è stato un grande interesse per l'intera zona: nei primi 2 anni sono arrivati ad Altamura migliaia di visitatori ma poi, lentamente, i proprietari della cava hanno deciso di chiudere l'ingresso al pubblico per mancanza di servizi e dotazioni di sicurezza. Tale decisione ha comportato una grave perdita sia per tutti coloro che avrebbero voluto visitare il sito e non hanno potuto farlo, sia per lo stato di conservazione delle impronte, che continuano a degradarsi a causa degli agenti atmosferici ostili;
    la situazione, però, è resa ancora più complicata da ulteriori circostanze: il terreno della cava è di proprietà privata e non si è ancora riuscito a trovare un accordo definitivo e soddisfacente con le istituzioni pubbliche. L'intera area copre 175 mila metri quadri, e la superficie in cui le impronte sono state rilevate è di 15 mila metri quadri;
    uno degli ostacoli maggiori è dettato dalla difficoltà di riuscire a quantificare il valore del sito; la stessa società che ne detiene la proprietà, alcuni anni fa ha proposto una perequazione urbanistica con il comune di Altamura di 8 milioni di euro, per trasformare un terreno della società da agricolo a edificabile con fabbricati che abbiano una cubatura equivalente a un valore di 8 milioni di euro. Il comune non ha accettato, ma non è ancora stata trovata la giusta formula per salvaguardare il sito di Cava Pontrelli;
    dal 1999 ad oggi, l'interesse di molti cittadini verso il sito è confluito nell'imprescindibile esigenza di dare un apporto diretto per difendere l'importante area paleontologica, per effettuare prima possibile un'ulteriore e accurata ricognizione dello stato dei luoghi, con l'assoluta urgenza di tutelare e salvaguardare la paleo-superficie;
    anche le istituzioni hanno inoltre sempre confermato il loro interesse alla risoluzione del problema, che ha avuto, in primis, come ostacolo principale la questione relativa alla proprietà nelle mani di una società privata,

impegna il Governo

cogliendo l'opportunità data dal provvedimento teso ad individuare beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici, a valutare l'opportunità di far rientrare il sito di Cava Pontrelli nell'elenco dei luoghi da tutelare e qualificare.
9/2426-A/2Ventricelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo», prevede importanti interventi in ambito culturale e contiene alcune norme di interesse per il commercio sulle aree pubbliche e per le attività ricettive;
    nello specifico, l'articolo 4 del provvedimento in esame prevede il potenziamento del potere di revoca da parte delle amministrazioni locali e delle soprintendenze di concessioni e autorizzazioni non più compatibili con le esigenze di tutela e fruizione dei siti culturali. A tal fine si introduce un criterio selettivo in base al quale è possibile limitare il numero dei titoli autorizzatori nel caso (tra gli altri) di esigenze di salvaguardia del patrimonio culturale, prevedendo:
    l'avvio di procedimenti di riesame (ex articolo 21-quinquies della legge 241 del 1990 – Revoca del provvedimento per sopravvenuti motivi di interesse pubblico) delle autorizzazioni e concessioni di suolo pubblico non compatibili con le esigenze di cui sopra, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali attuative del disposto di cui all'articolo 28, commi 12-14, del decreto legislativo 114 del 1998;
    la possibilità di derogare ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche previsti dalla Intesa in sede di Conferenza unificata del 5 luglio 2012. La deroga va a colpire, in particolare, l'articolo 8, lettera b), della predetta Intesa, in base al quale le concessioni di posteggio scadute dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 59 del 2010 (8 maggio 2010) e già prorogate per effetto dell'articolo 70, comma 5, del medesimo decreto fino alla data dell'intesa, sono ulteriormente prorogate fino al compimento di sette anni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (quindi fino all'8 maggio 2017);
    tale norma stabilisce, inoltre, che se non risulta possibile rilocalizzare l'esercizio in un'area alternativa equivalente in termini di potenziale remuneratività, al titolare è corrisposto un indennizzo nel limite massimo di un dodicesimo del canone annuo dovuto;
    il decreto, pur sottolineando l'urgenza delle disposizioni per la tutela del patrimonio culturale e per lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, non specifica come individuare le città interessate ai suddetti procedimenti,

impegna il Governo

cogliendo l'opportunità data dal provvedimento teso ad individuare beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzare interventi organici relativi al commercio sulle aree pubbliche e per le attività ricettive, a definire i criteri secondo i quali determinati luoghi e città saranno interessati ai già illustrati procedimenti.
9/2426-A/3Albini.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo», prevede importanti interventi in ambito culturale e contiene alcune norme di interesse per il commercio sulle aree pubbliche e per le attività ricettive;
    nello specifico, l'articolo 4 del provvedimento in esame prevede il potenziamento del potere di revoca da parte delle amministrazioni locali e delle soprintendenze di concessioni e autorizzazioni non più compatibili con le esigenze di tutela e fruizione dei siti culturali. A tal fine si introduce un criterio selettivo in base al quale è possibile limitare il numero dei titoli autorizzatori nel caso (tra gli altri) di esigenze di salvaguardia del patrimonio culturale, prevedendo:
    l'avvio di procedimenti di riesame (ex articolo 21-quinquies della legge 241 del 1990 – Revoca del provvedimento per sopravvenuti motivi di interesse pubblico) delle autorizzazioni e concessioni di suolo pubblico non compatibili con le esigenze di cui sopra, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali attuative del disposto di cui all'articolo 28, commi 12-14, del decreto legislativo 114 del 1998;
    la possibilità di derogare ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche previsti dalla Intesa in sede di Conferenza unificata del 5 luglio 2012. La deroga va a colpire, in particolare, l'articolo 8, lettera b), della predetta Intesa, in base al quale le concessioni di posteggio scadute dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 59 del 2010 (8 maggio 2010) e già prorogate per effetto dell'articolo 70, comma 5, del medesimo decreto fino alla data dell'intesa, sono ulteriormente prorogate fino al compimento di sette anni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (quindi fino all'8 maggio 2017);
    tale norma stabilisce, inoltre, che se non risulta possibile rilocalizzare l'esercizio in un'area alternativa equivalente in termini di potenziale remuneratività, al titolare è corrisposto un indennizzo nel limite massimo di un dodicesimo del canone annuo dovuto;
    il decreto, pur sottolineando l'urgenza delle disposizioni per la tutela del patrimonio culturale e per lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, non specifica come individuare le città interessate ai suddetti procedimenti,

impegna il Governo

a censire luoghi e città che saranno interessati ai già illustrati procedimenti.
9/2426-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta).  Albini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame presenta disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale ed il rilancio del turismo;
    oltre a norme di carattere generale alcuni articoli del testo sono dedicati ad interventi di siti specifici quali la Reggia di Caserta e l'area di Pompei;
    nel corso del dibattito in Commissione sono state presentate numerose proposte emendative, relative alla salvaguardia ed alla valorizzazione della Via Francigena, dichiarate inammissibili per estraneità di materia;
    la Via Francigena rappresenta oggi uno degli itinerari storici e culturali più importanti d'Europa il cui percorso, fissato intorno al 990 dall'arcivescovo Sigerico in ottanta tappe e conservato in un documento storico alla British Library di Londra, parte da Canterbury e arriva a Roma;
    il tracciato della Via Francigena, nato come arteria di commercio, di pellegrinaggio e di scambio culturale ed economico, tocca in Italia numerose regioni: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio;
    nel dicembre del 2004 il Consiglio d'Europa ha dichiarato la Via Francigena «Grande itinerario culturale del Consiglio d'Europa» ai sensi della risoluzione (98) 4, adottata dal Comitato dei Ministri il 17 marzo 1998;
    non va poi dimenticato che il percorso, nato come itinerario religioso e divenuto nel tempo un percorso ricco di arte, cultura e paesaggio, rappresenta oggi una opportunità strategica per una tipologia di turismo non invasivo, compatibile con le risorse indigene, attento all'ambiente e capace di strutturarsi in flussi omogenei lungo un vasto arco temporale;
    sono infatti circa 800.000 i potenziali visitatori annui: pellegrini in primo luogo attirati dai luoghi spirituali e religiosi presenti lungo il percorso (la Via Francigena si inserisce infatti nell'ambito delle tre «peregrinationes maiores»), ma anche dal turismo enogastronomico e soprattutto sportivo;
    sono conseguentemente necessari interventi strutturali per la messa in sicurezza del tracciato, per la mobilità dolce (biciclette, passeggiate a piedi e a cavallo), la predisposizione di una segnaletica efficiente e visibile e la presenza di strutture ricettive adeguate;
    recentemente anche il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, ha dichiarato: «La via Francigena attraversa tante realtà. È un bellissimo progetto europeo che unisce, che attraversa paesi, regioni, città. Noi abbiamo grande bisogno di iniziative che culturalmente uniscano. È una straordinaria opportunità per il turismo italiano, che deve uscire dai tradizionali itinerari e deve moltiplicare la sua offerta. Io credo molto in questo settore per le possibilità che ha»;
    in questi anni la Via Francigena è stata oggetto di alcuni interventi pubblici, a partire dalla legge 7 agosto 1997, n. 270, concernente il piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio, varata in occasione del Giubileo del 2000. Vanno poi ricordati i progetti di recupero intrapresi dal Governo Prodi II, come quello promosso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e relativo a una mappatura dei prodotti agroalimentari e delle strutture agrituristiche lungo l'itinerario, e quello che ha dotato alcuni tracciati originari presenti sul territorio italiano (972 chilometri) di una segnaletica adeguata (circa 6.000 cartelli, uno ogni 500 metri). A queste iniziative vanno poi aggiunti gli interventi promossi dagli enti locali territoriali, ai differenti livelli istituzionali, come i finanziamenti stanziati dalla regione Toscana e dalla regione Lazio;
    è quindi urgente l'approvazione di una normativa specifica ed organica sull'intera Via Francigena. Una normativa finalizzata a elevare la fruibilità dell'intero itinerario attraverso la corretta manutenzione, la conservazione e il recupero del patrimonio esistente, la messa in sicurezza del tracciato, la valorizzazione di strutture ricettive e un'adeguata informazione promozionale. Una normativa i cui obiettivi prioritari siano quelli di mettere in rete un patrimonio diffuso che necessita di essere collegato sinergicamente da un percorso storico – culturale – turistico per essere efficacemente valorizzato e rilanciato, creando al tempo stesso nuova ricchezza e nuove opportunità di crescita socio-economica e di occupazione qualificata,

impegna il Governo:

   a riconoscere l'antico percorso italiano della Via Francigena quale risorsa culturale, ambientale e turistica di primaria valenza pubblica nazionale;
   a promuovere, con norme specifiche, finanziamenti pubblici adeguati e protocolli d'intesa finalizzati fra soggetti privati ed enti territoriali interessati, la tutela, la valorizzazione dalla Via Francigena, attraverso interventi di recupero, manutenzione e promozione del patrimonio storico-culturale, spirituale e ambientale e di riqualificazione del patrimonio ricettivo esistente.
9/2426-A/4Dallai, Fregolent, Mazzoli, Mongiello, Senaldi, Zanin, Terrosi, Maestri, Cenni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame presenta disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale ed il rilancio del turismo;
    è presente da anni nel nostro paese «Res Tipica», l'associazione costituita dall'Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e dalle associazioni nazionali delle Città d'Identità per la promozione e la valorizzazione del patrimonio enogastronomico, ambientale, culturale e turistico dei comuni aderenti;
    sono circa 2000, in tutta Italia, i comuni aderenti alle Associazioni delle Città di Identità (che vanno dai prodotti agroalimentari come il vino o l'olio o ai manufatti tipici come la ceramica);
    le Associazioni delle Città di Identità, soprattutto negli ultimi anni caratterizzati da una forte diminuzione degli investimenti pubblici, hanno assunto oggi ruolo fondamentale nelle politiche di promozione dei territori, proponendosi come strumento di progettualità e di attrazione di investimenti per realizzare occasioni, eventi e progetti di marketing territoriale che permettano ad un singolo territorio o più territori di un'area omogenea di condividere una strategia comune nella difesa della cultura, della storia, delle origini, del territorio, del paesaggio e delle loro specificità produttive;
    il turismo tematico culturale ed enogastronomico, infatti, come anche rilevato nel Piano strategico per lo sviluppo del turismo «Turismo Italia 2020», è un asset in ascesa tra i trend socio – economici che influenzano la domanda turistica globale, distintivo dell'offerta italiana;
    va inoltre rimarcato che tra pochi mesi verrà inaugurato «Expo 2015»: evento unico che avrà al centro il tema globale del cibo, della sua produzione, delle sfide legate alla sicurezza alimentare, e che rappresenta un'occasione rilevantissima anche per promuovere una vetrina globale del patrimonio italiano di territori, peculiarità ambientali e culturali e varietà agro alimentaria veicolare un sistema di itinerari turistici articolati intorno alla rete dell'ospitalità italiana;
    è quanto mai necessario superare la frammentazione della promozione e strutturazione dell'offerta attraverso l'incentivazione di progetti nazionali di eccellenza legati direttamente alle produzioni per rafforzare l'attrattività dell'Italia come destinazione turistica per la fruizione del suo patrimonio culturale;
    alla luce di quanto esposto appare quindi evidente come un riconoscimento del ruolo delle Associazioni delle Città di Identità possa capitalizzare la loro capacità di gestione e di programmazione nella valorizzazione e promozione del patrimonio culturale italiano;
    nello specifico riconoscere le Associazioni delle Città d'Identità come attori proattivi della promozione dei territori e delle eccellenze culturali ed enogastronomiche locali, considerata la crisi generale del comparto e la prossima organizzazione di EXPO 2015, significherebbe:
    riconoscere un segmento strategico dell'offerta culturale italiana, quale attrattore turistico imprescindibile nella programmazione delle attività di fruizione dei patrimonio culturale;
    coinvolgere nelle attività di pianificazione nazionale direttamente i territori, non ultime le aree marginali, riconoscendo l'efficacia di una programmazione sostenibile che parte dal basso volta a valorizzare le peculiarità tematiche delle comunità locali;
    mettere a sistema le azioni di programmazione e valorizzazione dell'eccellenza culturale, ambientale ed enogastronomica italiana, motrice di flussi turistici importanti anche negli itinerari di fruizione del patrimonio culturale italiano;
    capitalizzare una rilevante esperienza nella promozione territoriale, delle buone pratiche amministrative nel contesto dell'attrattività turistica e della promozione culturale,

impegna il Governo

ad emanare un provvedimento che riconosca ed individui giuridicamente, secondo le linee guida e le finalità espresse in premessa, le Associazioni nazionali delle Città d'Identità, quali associazioni costituite allo scopo di svolgere attività di promozione e valorizzazione dei territori e dei relativi prodotti culturali, ambientali ed enogastronomici.
9/2426-A/5Cenni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame presenta disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale ed il rilancio del turismo;
    è presente da anni nel nostro paese «Res Tipica», l'associazione costituita dall'Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e dalle associazioni nazionali delle Città d'Identità per la promozione e la valorizzazione del patrimonio enogastronomico, ambientale, culturale e turistico dei comuni aderenti;
    sono circa 2000, in tutta Italia, i comuni aderenti alle Associazioni delle Città di Identità (che vanno dai prodotti agroalimentari come il vino o l'olio o ai manufatti tipici come la ceramica);
    le Associazioni delle Città di Identità, soprattutto negli ultimi anni caratterizzati da una forte diminuzione degli investimenti pubblici, hanno assunto oggi ruolo fondamentale nelle politiche di promozione dei territori, proponendosi come strumento di progettualità e di attrazione di investimenti per realizzare occasioni, eventi e progetti di marketing territoriale che permettano ad un singolo territorio o più territori di un'area omogenea di condividere una strategia comune nella difesa della cultura, della storia, delle origini, del territorio, del paesaggio e delle loro specificità produttive;
    il turismo tematico culturale ed enogastronomico, infatti, come anche rilevato nel Piano strategico per lo sviluppo del turismo «Turismo Italia 2020», è un asset in ascesa tra i trend socio – economici che influenzano la domanda turistica globale, distintivo dell'offerta italiana;
    va inoltre rimarcato che tra pochi mesi verrà inaugurato «Expo 2015»: evento unico che avrà al centro il tema globale del cibo, della sua produzione, delle sfide legate alla sicurezza alimentare, e che rappresenta un'occasione rilevantissima anche per promuovere una vetrina globale del patrimonio italiano di territori, peculiarità ambientali e culturali e varietà agro alimentaria veicolare un sistema di itinerari turistici articolati intorno alla rete dell'ospitalità italiana;
    è quanto mai necessario superare la frammentazione della promozione e strutturazione dell'offerta attraverso l'incentivazione di progetti nazionali di eccellenza legati direttamente alle produzioni per rafforzare l'attrattività dell'Italia come destinazione turistica per la fruizione del suo patrimonio culturale;
    alla luce di quanto esposto appare quindi evidente come un riconoscimento del ruolo delle Associazioni delle Città di Identità possa capitalizzare la loro capacità di gestione e di programmazione nella valorizzazione e promozione del patrimonio culturale italiano;
    nello specifico riconoscere le Associazioni delle Città d'Identità come attori proattivi della promozione dei territori e delle eccellenze culturali ed enogastronomiche locali, considerata la crisi generale del comparto e la prossima organizzazione di EXPO 2015, significherebbe:
    riconoscere un segmento strategico dell'offerta culturale italiana, quale attrattore turistico imprescindibile nella programmazione delle attività di fruizione dei patrimonio culturale;
    coinvolgere nelle attività di pianificazione nazionale direttamente i territori, non ultime le aree marginali, riconoscendo l'efficacia di una programmazione sostenibile che parte dal basso volta a valorizzare le peculiarità tematiche delle comunità locali;
    mettere a sistema le azioni di programmazione e valorizzazione dell'eccellenza culturale, ambientale ed enogastronomica italiana, motrice di flussi turistici importanti anche negli itinerari di fruizione del patrimonio culturale italiano;
    capitalizzare una rilevante esperienza nella promozione territoriale, delle buone pratiche amministrative nel contesto dell'attrattività turistica e della promozione culturale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere iniziative finalizzate al riconoscimento delle Associazioni nazionali delle Città d'Identità, quali associazioni costituite allo scopo di svolgere attività di promozione e valorizzazione dei territori e dei relativi prodotti culturali, ambientali ed enogastronomici.
9/2426-A/5. (Testo modificato nel corso della seduta).  Cenni.


   La Camera,
   premesso che:
    da molti anni, con passione e fatica, in diverse realtà locali del nostro Paese sono sorti luoghi di raccolta ed esposizione di materiali legati alla tradizione contadina e alla cultura materiale. Spesso sono piccole o piccolissime realtà museali sostenute con risorse di tempo ed economiche dei privati conduttori e trovano ragione nella loro esistenza per l'interesse didattico che riesce a mobilitare una minima fruizione da parte delle scuole del territorio;
    c’è il rischio che tali presidii sparsi nel territorio nazionale possano, nel tempo, non reggere i costi del loro mantenimento e in un prossimo futuro restare inoperosi o, peggio, disperdere i materiali e le testimonianze raccolte;
    l'educazione al rispetto ambientale, alla storia del territorio, ai segni lasciati dalla popolazione umana, al rapporto con la fauna e la flora nelle diverse zone non possono fare a meno di questi presidii e lo Stato non può lasciare alla precarietà di un impegno personale il mantenimento di una rete che può diventare (ma solo in quanto rete) struttura portante di percorsi di turismo scolastico e, più in generale, di turismo della conoscenza;
    favorire il passaggio dei diversi presidii locali, dei luoghi della memoria, a una moderna rete, gestita in modo uniforme secondo criteri di approccio didattico interattivo, significa favorire il passaggio da un costo puro a risorsa capace di recuperare, almeno in parte, i costi del suo mantenimento;
    è interesse manifesto del Governo promuovere ed incentivare tutti gli strumenti utili a salvaguardare il territorio e favorire il turismo culturale ed ambientale;
    con il decreto-legge in esame si inseriscono norme utili a raggiungere sistemi di efficacia ed efficienza in ambito turistico ed ad incentivare lo sviluppo di attività legate alla promozione della cultura e dell'ambiente;
    gli ecomusei possono rappresentare un nuovo modello di eccellenza per la promozione e valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale del nostro Paese,

impegna il Governo

compatibilmente con le risorse economiche ed i vincoli di finanza, a porre in essere tutti gli strumenti utili ad avviare l'iter per l'istituzionalizzazione degli ecomusei e la costituzione di una rete strutturata legata ad essi.
9/2426-A/6Moscatt, Albanella.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del presente disegno di legge introduce un regime fiscale agevolato di natura temporanea, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo;
    durante l'esame in sede referente è stato previsto al comma 2 dell'articolo 1 che il credito di imposta è riconosciuto anche ove le erogazioni sono destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni culturali pubblici;
    i Teatri di tradizione, grazie alle loro profonde radici storiche e ai compiti di interesse pubblico che svolgono, rappresentano una rete culturale e produttiva che si estende in tutto il Paese. La specialità di queste istituzioni, la storia ed il rilievo dell'attività svolta, incidono positivamente sui valori culturali, civili e sociali della comunità e sull'economia locale, grazie anche all'indotto e ai positivi riflessi sul commercio,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa, anche di tipo normativo, volta a far rientrare pienamente nell'ambito del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 1 le erogazioni liberali a favore dei Teatri di tradizione, in qualità di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo ovvero come soggetti concessionari o affidatari dei beni culturali pubblici.
9/2426-A/7Fontanelli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del presente disegno di legge introduce un regime fiscale agevolato di natura temporanea, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo;
    durante l'esame in sede referente è stato previsto al comma 2 dell'articolo 1 che il credito di imposta è riconosciuto anche ove le erogazioni sono destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni culturali pubblici;
    i Teatri di tradizione, grazie alle loro profonde radici storiche e ai compiti di interesse pubblico che svolgono, rappresentano una rete culturale e produttiva che si estende in tutto il Paese. La specialità di queste istituzioni, la storia ed il rilievo dell'attività svolta, incidono positivamente sui valori culturali, civili e sociali della comunità e sull'economia locale, grazie anche all'indotto e ai positivi riflessi sul commercio,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nei limiti delle compatibilità finanziarie, di adottare ogni utile iniziativa, anche di tipo normativo, volta a far rientrare pienamente nell'ambito del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 1 le erogazioni liberali a favore dei Teatri di tradizione, in qualità di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo ovvero come soggetti concessionari o affidatari dei beni culturali pubblici.
9/2426-A/7. (Testo modificato nel corso della seduta).  Fontanelli.


   La Camera,
   premesso che:
    per «patrimonio culturale immateriale» si intende quell'insieme di pratiche sociali, rappresentazioni folcloristiche, espressioni orali, arti dello spettacolo e artigianato tradizionale, che contribuiscono a valorizzare l'identità dei popoli, a trasmettere il senso di continuità e a favorire il rispetto della diversità culturale e della creatività umana;
    è stata istituita un'apposita Convenzione UNESCO per la Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, approvata il 17 ottobre 2003 dalla Conferenza Generale dell'UNESCO, entrata in vigore il 30 aprile 2006 e ratificata dall'Italia il 27 settembre 2007 con la legge n. 167;
    lo scopo della Convenzione, negoziata tra i 190 Paesi membri dell'UNESCO, è quello di rafforzare e istituzionalizzare il sistema di protezione delle espressioni cosiddette «intangibili»;
    per ciascuno dei vari ambiti delle tradizioni orali e immateriali, l'UNESCO propone programmi specifici di salvaguardia, incoraggiando gli artisti, gli enti pubblici e le associazioni non governative a identificare e promuovere tale ricchezza;
    la lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale consiste di un elenco attraverso il quale l'UNESCO garantisce visibilità agli elementi di cultura immateriale. È entrata in vigore nel 2008 con l'incorporazione dei 90 elementi già inseriti nel precedente programma di Proclamazione dei capolavori del patrimonio orale e immateriale dell'umanità;
    gli elementi italiani che rientrano nella lista rappresentativa sono: l'Opera dei pupi siciliani, il Canto a tenores dei pastori della Sardegna, i liutai di Cremona e la dieta mediterranea;
    dal 2013 si è andata ad aggiungere anche la Rete delle grandi macchine a spalla, un'associazione che include quattro feste religiose cattoliche: la Macchina di Santa Rosa di Viterbo, la Festa dei Gigli di Nola, la Varia di Palmi e la Faradda di li Candareri di Sassari;
    la legge 20 febbraio 2006, n. 77, recante misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO, include misure di sostegno economico, rivolte però al solo patrimonio materiale dell'umanità;
    il decreto-legge 3 ottobre 2013, n. 91, sui 49 Siti italiani patrimonio mondiale UNESCO, ha modificato la citata legge n. 77 del 2006, per poter ampliare gli utilizzi delle risorse anche per progetti generali di «riqualificazione e valorizzazione», superando i precedenti vincoli,

impegna il Governo:

   a dimostrare che il patrimonio culturale immateriale – esposto ad alto rischio di estinzione – è da ritenersi a tutti gli effetti un bene culturale, dunque meritevole di tutela e di valorizzazione da parte della Repubblica secondo i dettami del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004;
   ad approvare disposizioni affinché rientrino nelle misure di difesa e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale anche i siti del patrimonio immateriale, attraverso la modifica della legge 20 febbraio 2006, n. 77;
   a predisporre l'utilizzo il Fondo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, costituito da contributi degli Stati contraenti, da fondi stanziati dalla Conferenza generale dell'UNESCO e da versamenti, donazioni o lasciti;
   ad assumere iniziative per incrementare le risorse assegnate al Fondo, anche in accordo con le Regioni;
   a finanziare progetti per mantenere e migliorare le eccellenze immateriali, fonti di coesione sociale ma anche vettori di sviluppo sostenibile a livello mondiale;
   a realizzare percorsi di formazione per le nuove generazioni al fine di diffondere la conoscenza dei siti del patrimonio immateriale e la consapevolezza del loro valore, con la partecipazione di comunità, gruppi e organizzazioni non governative;
   ad adottare i provvedimenti necessari a garantire il sostegno dei soggetti che già lavorano nell'ambito delle espressioni folklorico-identitarie e che contribuiscono a conservarne la memoria storica.
9/2426-A/8Mazzoli, Manfredi, Giovanna Sanna, Battaglia.


   La Camera,
   premesso che:
    per «patrimonio culturale immateriale» si intende quell'insieme di pratiche sociali, rappresentazioni folcloristiche, espressioni orali, arti dello spettacolo e artigianato tradizionale, che contribuiscono a valorizzare l'identità dei popoli, a trasmettere il senso di continuità e a favorire il rispetto della diversità culturale e della creatività umana;
    è stata istituita un'apposita Convenzione UNESCO per la Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, approvata il 17 ottobre 2003 dalla Conferenza Generale dell'UNESCO, entrata in vigore il 30 aprile 2006 e ratificata dall'Italia il 27 settembre 2007 con la legge n. 167;
    lo scopo della Convenzione, negoziata tra i 190 Paesi membri dell'UNESCO, è quello di rafforzare e istituzionalizzare il sistema di protezione delle espressioni cosiddette «intangibili»;
    per ciascuno dei vari ambiti delle tradizioni orali e immateriali, l'UNESCO propone programmi specifici di salvaguardia, incoraggiando gli artisti, gli enti pubblici e le associazioni non governative a identificare e promuovere tale ricchezza;
    la lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale consiste di un elenco attraverso il quale l'UNESCO garantisce visibilità agli elementi di cultura immateriale. È entrata in vigore nel 2008 con l'incorporazione dei 90 elementi già inseriti nel precedente programma di Proclamazione dei capolavori del patrimonio orale e immateriale dell'umanità;
    gli elementi italiani che rientrano nella lista rappresentativa sono: l'Opera dei pupi siciliani, il Canto a tenores dei pastori della Sardegna, i liutai di Cremona e la dieta mediterranea;
    dal 2013 si è andata ad aggiungere anche la Rete delle grandi macchine a spalla, un'associazione che include quattro feste religiose cattoliche: la Macchina di Santa Rosa di Viterbo, la Festa dei Gigli di Nola, la Varia di Palmi e la Faradda di li Candareri di Sassari;
    la legge 20 febbraio 2006, n. 77, recante misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO, include misure di sostegno economico, rivolte però al solo patrimonio materiale dell'umanità;
    il decreto-legge 3 ottobre 2013, n. 91, sui 49 Siti italiani patrimonio mondiale UNESCO, ha modificato la citata legge n. 77 del 2006, per poter ampliare gli utilizzi delle risorse anche per progetti generali di «riqualificazione e valorizzazione», superando i precedenti vincoli,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità di promuovere modifiche alla legge n. 77 del 2006 recante misure speciali di tutela e fruizione dei siti di interesse culturale, paesaggistico e ambientale inseriti nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO, al fine di ricomprendere nell'ambito di applicazione di tale legge, anche il patrimonio culturale immateriale;
   a predisporre l'utilizzo il Fondo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, costituito da contributi degli Stati contraenti, da fondi stanziati dalla Conferenza generale dell'UNESCO e da versamenti, donazioni o lasciti;
   ad assumere iniziative per incrementare le risorse assegnate al Fondo, anche in accordo con le Regioni;
   a finanziare progetti per mantenere e migliorare le eccellenze immateriali, fonti di coesione sociale ma anche vettori di sviluppo sostenibile a livello mondiale;
   a realizzare percorsi di formazione per le nuove generazioni al fine di diffondere la conoscenza dei siti del patrimonio immateriale e la consapevolezza del loro valore, con la partecipazione di comunità, gruppi e organizzazioni non governative;
   ad adottare i provvedimenti necessari a garantire il sostegno dei soggetti che già lavorano nell'ambito delle espressioni folklorico-identitarie e che contribuiscono a conservarne la memoria storica.
9/2426-A/8. (Testo modificato nel corso della seduta).  Mazzoli, Manfredi, Giovanna Sanna, Battaglia.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto-legge in corso di conversione introduce un credito d'imposta in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a sostegno della cultura e dello spettacolo;
    i contribuenti potranno usufruire di tale credito nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate nel 2014 e nel 2015 e nella misura del 50 per cento per il 2016;
    in tal modo, si è previsto un unico sistema di agevolazioni per le erogazioni liberali riguardanti i beni culturali, attraverso una disciplina unica sia per persone fisiche che per le persone giuridiche per il triennio 2014-2016;
    tale credito di imposta è previsto per le sole erogazioni liberali in denaro effettuate per: a) interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; b) sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica; c) realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
    nulla è previsto per i contributi erogati a fondazioni, enti o istituti di natura privata;
    i suddetti enti, fondazioni e istituti di natura privata fanno parte appieno del patrimonio culturale nazionale e spesso detengono beni o archivi di comprovato interesse pubblico;
    sarebbe opportuno intervenire al fine di agevolare il mecenatismo anche nei confronti di soggetti privati che però si ergano a custodi di beni culturali, opere d'arte, beni archivistici o bibliotecari di grande importanza per il nostro Paese,

impegna il Governo

a valutare di intraprendere ogni possibile iniziativa, anche di natura normativa, volta ad estendere gli sgravi fiscali previsti dal decreto-legge in esame anche ai contributi erogati a fondazioni, enti e istituti di natura privata che detengano al loro interno archivi o beni di comprovato interesse pubblico.
9/2426-A/9Santerini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto-legge in corso di conversione introduce un credito d'imposta in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a sostegno della cultura e dello spettacolo;
    i contribuenti potranno usufruire di tale credito nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate nel 2014 e nel 2015 e nella misura del 50 per cento per il 2016;
    in tal modo, si è previsto un unico sistema di agevolazioni per le erogazioni liberali riguardanti i beni culturali, attraverso una disciplina unica sia per persone fisiche che per le persone giuridiche per il triennio 2014-2016;
    tale credito di imposta è previsto per le sole erogazioni liberali in denaro effettuate per: a) interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; b) sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica; c) realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
    nulla è previsto per i contributi erogati a fondazioni, enti o istituti di natura privata;
    i suddetti enti, fondazioni e istituti di natura privata fanno parte appieno del patrimonio culturale nazionale e spesso detengono beni o archivi di comprovato interesse pubblico;
    sarebbe opportuno intervenire al fine di agevolare il mecenatismo anche nei confronti di soggetti privati che però si ergano a custodi di beni culturali, opere d'arte, beni archivistici o bibliotecari di grande importanza per il nostro Paese,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nei limiti delle compatibilità finanziarie, di intraprendere ogni possibile iniziativa, anche di natura normativa, volta ad estendere gli sgravi fiscali previsti dal decreto-legge in esame anche ai contributi erogati a fondazioni, enti e istituti di natura privata che detengano al loro interno archivi o beni di comprovato interesse pubblico.
9/2426-A/9. (Testo modificato nel corso della seduta).  Santerini.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame, all'articolo 12, comma 3, prevede modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio (in particolare all'articolo 108) finalizzate alla semplificazione delle procedure in merito alle riproduzioni di documenti pubblici;
    la sua formulazione ha da subito comportato equivoci in sede d'interpretazione, tanto che, tra gli altri, lo stesso Archivio centrale di Stato, nei giorni scorsi, ha apportato modifiche tariffarie rilevanti in merito alla riproduzione fotografica dei documenti, per poi tornare repentinamente sui propri passi;
    in una nota del 4 luglio 2014, l'Archivio di Stato prende atto delle difficoltà interpretative del decreto-legge in esame, sottolineando che lo stesso «si presta a diverse interpretazioni»;
    si legge difatti nella nota che «le difficoltà interpretative suscitate dal decreto sono state rappresentate dalla Direzione generale degli Archivi all'Ufficio legislativo del Ministero, con un quesito di cui si attende la risposta. Nel frattempo, l'Archivio centrale dello Stato ritiene opportuno mantenere le condizioni già in uso», tenendo a precisare che la «modifica tariffaria applicata nei giorni scorsi» sia stata un mero errore,

impegna il Governo

a porre in essere ogni iniziativa volta favorire la più ampia e libera attività di studio e di ricerca.
9/2426-A/10Sberna, Santerini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 11, comma 1, del provvedimento in esame prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza Stato-Regioni, rediga ed addotti un Piano straordinario della mobilità turistica;
    i successivi commi 2 e 3 contengono misure volte alla realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia e di percorsi pedonali, ciclabili e moto turistici;
    la rete di ciclovie nazionali include, ad oggi, 18.000 km di strade ciclabili, di cui 10.000 già mappate, 18 itinerari e 50 «ciclovie di qualità» che consentono la fruizione turistica dei paesaggi e delle città in bicicletta, un potenziale non sufficientemente considerato dalle politiche pubbliche;
    è necessario, nel contesto del Piano straordinario della mobilità turistica favorire i progetti di mobilità dolce, con particolare riferimento allo sviluppo delle dorsali cicloturistiche che rappresentano una forma di infrastrutturazione leggera dalle grandi potenzialità turistiche,

impegna il Governo

a dare priorità alla realizzazione dei progetti di mobilità dolce, con particolare riferimento alle dorsali cicloturistiche di dimensione sovra-regionale, che assicurino il maggior livello di riduzione di emissioni di CO2, sia nella redazione del Piano straordinario della mobilità turistica che nell'applicazione delle misure di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 11.
9/2426-A/11Braga, Bratti, Arlotti, Mariani.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 11, comma 1, del provvedimento in esame prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza Stato-Regioni, rediga ed addotti un Piano straordinario della mobilità turistica;
    i successivi commi 2 e 3 contengono misure volte alla realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia e di percorsi pedonali, ciclabili e moto turistici;
    la rete di ciclovie nazionali include, ad oggi, 18.000 km di strade ciclabili, di cui 10.000 già mappate, 18 itinerari e 50 «ciclovie di qualità» che consentono la fruizione turistica dei paesaggi e delle città in bicicletta, un potenziale non sufficientemente considerato dalle politiche pubbliche;
    è necessario, nel contesto del Piano straordinario della mobilità turistica favorire i progetti di mobilità dolce, con particolare riferimento allo sviluppo delle dorsali cicloturistiche che rappresentano una forma di infrastrutturazione leggera dalle grandi potenzialità turistiche,

impegna il Governo

a inserire tra le priorità la realizzazione dei progetti di mobilità dolce, con particolare riferimento alle dorsali cicloturistiche di dimensione sovra-regionale, che assicurino il maggior livello di riduzione di emissioni di CO2, sia nella redazione del Piano straordinario della mobilità turistica che nell'applicazione delle misure di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 11.
9/2426-A/11. (Testo modificato nel corso della seduta).  Braga, Bratti, Arlotti, Mariani.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 del provvedimento in esame definisce l'adozione di un Piano strategico denominato «Grandi Progetti Beni culturali», finalizzato alla crescita della capacità attrattiva del Paese, allo sviluppo di un settore strategico come quello turistico e alla tutela del patrimonio culturale della Nazione, come indicato in premessa. Il Piano individua beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale. Per l'attuazione degli interventi del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2014, 30 milioni di euro per il 2015 e 50 milioni di euro per il 2016;
    già in data 27 dicembre 2007 è stata istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri una Consulta per gli itinerari culturali, storici e religiosi e un Comitato scientifico della Consulta, organo tecnico-operativo con il compito di deliberare il programma delle attività e adottare gli atti di indirizzo. Tramite l'attività dei suddetti organismi, il Ministero per i beni e le attività culturali ha formalmente avviato il Progetto di valorizzazione degli itinerari storici, culturali e religiosi, svolgendo un'azione di impulso e di coordinamento nei confronti sia degli interlocutori istituzionali sia delle associazioni di riferimento;
    il 9 dicembre 2004 il Consiglio d'Europa ha dichiarato la Via Francigena «Grande itinerario culturale del Consiglio d'Europa» ai sensi della risoluzione (98) 4, adottata dal Comitato dei Ministri il 17 marzo 1998. L'itinerario è alta espressione di un turismo non invasivo compatibile con le risorse indigene, attento all'ambiente e capace di strutturarsi in flussi omogenei lungo un vasto arco temporale,

impegna il Governo:

   ad attivarsi per lo stanziamento di risorse finalizzate a completare l'individuazione del percorso denominato «Via Francigena», quale itinerario storico, culturale e religioso;
   a realizzare una segnaletica completa e uniforme che consenta di percorrere l'itinerario, anche a piedi, nell'intero territorio italiano;
   a istituire presso lo stesso Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un gruppo di lavoro tecnico presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario a ciò delegato, e composto dal Presidente dell'associazione europea delle vie Francigene con funzioni di vicepresidente, dal direttore generale competente del Ministero, dai direttori regionali del Ministero dei territori coinvolti, da un rappresentante ciascuno delle regioni interessate, nonché da sei esperti di comprovata esperienza in materia. I componenti sono designati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo che ne assicura il coordinamento con la Consulta per gli itinerari storici, culturali e religiosi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2007. La partecipazione al suddetto gruppo di lavoro tecnico non comporta alcun compenso, né indennità o rimborso e non comporta, a qualsiasi titolo, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   a definire attraverso l'operato del gruppo di lavoro l'elaborazione di una proposta di itinerario sull'intero territorio nazionale, nonché un piano generale (master plan) nazionale, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. La proposta e il master plan sono approvati, entro i successivi 60 giorni, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
9/2426-A/12Terrosi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 del provvedimento in esame definisce l'adozione di un Piano strategico denominato «Grandi Progetti Beni culturali», finalizzato alla crescita della capacità attrattiva del Paese, allo sviluppo di un settore strategico come quello turistico e alla tutela del patrimonio culturale della Nazione, come indicato in premessa. Il Piano individua beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale. Per l'attuazione degli interventi del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2014, 30 milioni di euro per il 2015 e 50 milioni di euro per il 2016;
    già in data 27 dicembre 2007 è stata istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri una Consulta per gli itinerari culturali, storici e religiosi e un Comitato scientifico della Consulta, organo tecnico-operativo con il compito di deliberare il programma delle attività e adottare gli atti di indirizzo. Tramite l'attività dei suddetti organismi, il Ministero per i beni e le attività culturali ha formalmente avviato il Progetto di valorizzazione degli itinerari storici, culturali e religiosi, svolgendo un'azione di impulso e di coordinamento nei confronti sia degli interlocutori istituzionali sia delle associazioni di riferimento;
    il 9 dicembre 2004 il Consiglio d'Europa ha dichiarato la Via Francigena «Grande itinerario culturale del Consiglio d'Europa» ai sensi della risoluzione (98) 4, adottata dal Comitato dei Ministri il 17 marzo 1998. L'itinerario è alta espressione di un turismo non invasivo compatibile con le risorse indigene, attento all'ambiente e capace di strutturarsi in flussi omogenei lungo un vasto arco temporale,

impegna il Governo:

   ad attivarsi per lo stanziamento di risorse finalizzate a completare l'individuazione del percorso denominato «Via Francigena», quale itinerario storico, culturale e religioso;
   a realizzare una segnaletica completa e uniforme che consenta di percorrere l'itinerario, anche a piedi, nell'intero territorio italiano;
   a istituire presso lo stesso Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un gruppo di lavoro tecnico con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo che ne assicura il coordinamento con la Consulta per gli itinerari storici, culturali e religiosi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2007;
   a definire attraverso l'operato del gruppo di lavoro l'elaborazione di una proposta di itinerario sull'intero territorio nazionale, nonché un piano generale (master plan) nazionale, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. La proposta e il master plan sono approvati, entro i successivi 60 giorni, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
9/2426-A/12. (Testo modificato nel corso della seduta).  Terrosi.


   La Camera,
   premesso che:
    il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha pubblicato nel corso del 2007 10 bandi mettendo a concorso 920 posti totali per differenti profili di funzionario (ex qualifica funzionale C1, oggi III area prima fascia);
    questi concorsi erano rivolti a riqualificare esclusivamente il personale interno. Fra questi il concorso bandito con decreto del 24 luglio 2007 e pubblicato con circolare n. 183/2007, avente ad oggetto «Passaggi tra le aree ex articolo 15 CCNL 1998/2001 – Bando Informatico». Con decreto direttoriale firmato in data 20 dicembre 2012 dal direttore generale del Ministero, sono state approvate le graduatorie regionali di merito e la nomina dei candidati risultati vincitori;
    in totale, se consideriamo tutti i posti messi a concorso e riservati al personale interno nel 2007, delle 920 unità previste ad oggi ne sono state assunte solo 460 come prima istanza, creando una notevole disparità di trattamento fra vincitori assunti subito e quelli fino ad oggi sospesi ed in attesa;
   nel frattempo sono stati banditi altri concorsi riservati a personale esterno ma nessun concorso per informatici, restauratori – conservatori, esperti in comunicazione, profili per i quali si registra una carenza cronica di personale che in alcuni casi paralizza interi settori;
    l'assunzione dei vincitori dei concorsi interni verrebbe effettuata a costo zero perché a causa del blocco del turn over e degli scatti dei contratti, i firmatari dei nuovi contratti hanno ricevuto solo l'adeguamento giuridico della qualifica ma non quello economico sia per tutto il 2013 e per l'intera annualità 2014;
    le osservazioni di cui sopra sono in linea con quanto stabilito dal presente decreto, in particolare con le disposizioni contenute all'articolo 15 del decreto-legge in esame, recante misure urgenti per il personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
    tale norma, infatti, reca disposizioni necessarie ed urgenti per «assicurare l'espletamento delle finzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale» ed a tale scopo favorisce, al comma 1, la proroga del comando al personale che presta servizio presso il Ministero, ed al comma 2 le procedure di mobilità interna alle amministrazioni dello Stato, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in particolare per sopperire a carenze di personale impiegati nel settore dei beni culturali e paesaggistici e per prevenire l'insorgere di situazioni emergenziali e garantire un'efficace azione di tutela e valorizzazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere lo scorrimento delle graduatorie dei vincitori dei concorsi interni, citati in premessa, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dando così attuazione alle disposizioni inerenti la mobilità del personale della PA. Ed in coerenza con il principio sancito dall'articolo 97 della Costituzione.
9/2426-A/13Di Lello.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 dispone l'introduzione di un nuovo strumento di pianificazione strategica, denominato «Grandi Progetti Beni culturali» mediante il quale, ogni anno, vengono individuati quei beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale, per i quali sia necessario e urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici;
    per attuare tali interventi è prevista, per il triennio 2014-2016, un'apposita autorizzazione di spesa, utilizzando l'intero accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo previsto dalla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), mentre a partire dal 1o gennaio 2017 al Piano è destinata una percentuale univoca della quota delle risorse per infrastrutture riservata a investimenti in favore dei beni culturali e non più da individuare in misura massima fino al 3 per cento, come da normativa vigente;
    i beni che saranno individuati nell'ambito del Piano Grandi Progetti sono di proprietà degli enti locali, i quali dovranno pertanto, probabilmente, prevedere quote di cofinanziamento per gli interventi previsti;
    i vincoli derivanti dal patto di stabilità a carico degli enti locali rischiano di ridurre l'impatto positivo derivante dal Piano in questione, perché potrebbero di fatto impedire di utilizzare le risorse destinate al possibile cofinanziamento degli interventi di riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, pena lo sforamento del patto stesso,

impegna il Governo

a valutare, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, l'opportunità di adottare misure idonee ad escludere gli interventi di cofinanziamento degli enti locali sui propri beni finanziati ai sensi del Piano «Grandi Progetti Beni culturali», dai limiti del Patto di stabilità interno degli enti interessati, per la quota di rispettiva competenza.
9/2426-A/14Manzi, Cominelli, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Rampi.


   La Camera,
   premesso che:
    la raccolta in formato open data e la distribuzione libera, in via telematica, dei dati relativi al patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico costituisce un importante strumento di promozione dei flussi turistici nella penisola, orientandoli anche verso aree territoriali oggi ancora non pienamente valorizzate, pur in presenza di significative ricchezze culturali;
    essa consente, inoltre, alla cittadinanza la piena conoscibilità dell'entità e distribuzione di tale patrimonio, agevolando forme di controllo civico diffuso atto a tutelarne la migliore conservazione,

impegna il Governo

a realizzare, in collaborazione con i soggetti interessati e in ottemperanza alle norme del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, una piattaforma Open Data, interconnessa con la banca dati «dati.gov.it», in cui siano catalogati i dati concernenti il patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico italiano, prevedendo la possibilità per gli utenti di scaricarli e a creare tale piattaforma possibilmente utilizzando piattaforme che già esistono.
9/2426-A/15Catalano.


   La Camera,
   premesso che:
    la raccolta in formato open data e la distribuzione libera, in via telematica, dei dati relativi al patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico costituisce un importante strumento di promozione dei flussi turistici nella penisola, orientandoli anche verso aree territoriali oggi ancora non pienamente valorizzate, pur in presenza di significative ricchezze culturali;
    essa consente, inoltre, alla cittadinanza la piena conoscibilità dell'entità e distribuzione di tale patrimonio, agevolando forme di controllo civico diffuso atto a tutelarne la migliore conservazione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di realizzare, in collaborazione con i soggetti interessati e in ottemperanza alle norme del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, una piattaforma Open Data, interconnessa con la banca dati «dati.gov.it», in cui siano catalogati i dati concernenti il patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico italiano, prevedendo la possibilità per gli utenti di scaricarli e a creare tale piattaforma possibilmente utilizzando piattaforme che già esistono.
9/2426-A/15. (Testo modificato nel corso della seduta).  Catalano.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto, concernente disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, interviene, mediante il comma 4 dell'articolo 11, per prorogare il termine per l'esercizio della delega in tema di siti, guide turistiche e relative specifiche abilitazioni, in riferimento all'articolo 3 della legge n. 97 del 2013 (Legge europea 2013) in materia di libera prestazione dell'attività di guida turistica e validità dell'abilitazione alla medesima professione, conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro stato membro;
    la suddetta disposizione – di cui all'articolo 3 della Legge europea 2013 – mirava a dare una risposta nell'ambito della procedura di precontenzioso EU Pilot 4277/12/MARK, con cui la Commissione europea contestava al nostro Paese l'incompatibilità della legislazione interna, caratterizzata da rilasci di abilitazioni regionali e non nazionali per l'esercizio della professione di guida turistica, in contrasto con la direttiva europea relativa a servizi e mercato interno; tuttavia, tale norma ha sollevato notevoli problemi applicativi e forti contestazioni, fatte proprie da un ampio arco di forze parlamentari;
    il comma 4 dell'articolo 11 del provvedimento in esame ha lo scopo, dunque, di risolvere parte delle criticità di tale norma e, come si evince dalla relazione governativa del medesimo provvedimento, l'intento è quello di superare le lacune della norma della Legge europea 2013, in quanto essa «si limita a demandare a un apposito decreto ministeriale la sola individuazione dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione, senza provvedere alla necessaria disciplina di tale specifica abilitazione, né per quanto riguarda i contenuti professionali minimi richiesti, né per quanto riguarda la regolazione della procedura per il rilascio dell'abilitazione e l'individuazione dell'autorità competente»;
    a tale scopo il comma 4 dell'articolo 11 completa la norma di rinvio al decreto ministeriale comprendendo, tra i contenuti di tale decreto, anche la disciplina del procedimento di rilascio della speciale abilitazione, in linea con quanto previsto dal diritto europeo e con la legislazione interna di altri Paesi dell'Unione (in particolare la Francia, dove si distingue nettamente la figura della guida turistica da quella di mero accompagnatore turistico);
    in un Paese come l'Italia a peculiarissima vocazione di turismo culturale, la liberalizzazione nello spazio europeo dell'esercizio dell'attività di guida turistica è accordabile solo se e in quanto vengano salvaguardati i livelli minimi di professionalità nell'esercizio dell'attività, atti a garantire adeguati parametri qualitativi di valorizzazione e fruizione del nostro straordinario patrimonio culturale;
    occorre scongiurare l'ipotesi che cittadini europei che abbiano ottenuto l'abilitazione in uno Stato membro, senza ulteriori autorizzazioni o abilitazioni per operare sul territorio nazionale, possano concorrere al ribasso, con il rischio di svalutare le professionalità già acquisite dalle guide turistiche operanti nei nostri territori, in particolare nei siti individuati di particolare interesse storico, artistico o archeologico,

impegna il Governo

a completare il necessario adeguamento della disciplina in materia di professione di guide turistiche alla normativa europea, non solo mediante il previsto decreto di attuazione di cui al comma 4 dell'articolo 11, ma soprattutto, in considerazione di un'esigenza oramai indilazionabile, attraverso un intervento di riordino complessivo in materia, con una nuova legge da emanare anch'essa entro il 31 ottobre 2014, che disciplini in maniera organica tutti gli aspetti della professione di guida turistica, che salvaguardi le competenze professionali abilitanti per lo svolgimento di tali attività, scongiurando danni a un settore particolarmente rilevante per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale italiano e che tuteli e valorizzi le professionalità già acquisite.
9/2426-A/16Iacono, Berlinghieri, Amoddio, Giulietti, Zappulla.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto, concernente disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, interviene, mediante il comma 4 dell'articolo 11, per prorogare il termine per l'esercizio della delega in tema di siti, guide turistiche e relative specifiche abilitazioni, in riferimento all'articolo 3 della legge n. 97 del 2013 (Legge europea 2013) in materia di libera prestazione dell'attività di guida turistica e validità dell'abilitazione alla medesima professione, conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro stato membro;
    la suddetta disposizione – di cui all'articolo 3 della Legge europea 2013 – mirava a dare una risposta nell'ambito della procedura di precontenzioso EU Pilot 4277/12/MARK, con cui la Commissione europea contestava al nostro Paese l'incompatibilità della legislazione interna, caratterizzata da rilasci di abilitazioni regionali e non nazionali per l'esercizio della professione di guida turistica, in contrasto con la direttiva europea relativa a servizi e mercato interno; tuttavia, tale norma ha sollevato notevoli problemi applicativi e forti contestazioni, fatte proprie da un ampio arco di forze parlamentari;
    il comma 4 dell'articolo 11 del provvedimento in esame ha lo scopo, dunque, di risolvere parte delle criticità di tale norma e, come si evince dalla relazione governativa del medesimo provvedimento, l'intento è quello di superare le lacune della norma della Legge europea 2013, in quanto essa «si limita a demandare a un apposito decreto ministeriale la sola individuazione dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione, senza provvedere alla necessaria disciplina di tale specifica abilitazione, né per quanto riguarda i contenuti professionali minimi richiesti, né per quanto riguarda la regolazione della procedura per il rilascio dell'abilitazione e l'individuazione dell'autorità competente»;
    a tale scopo il comma 4 dell'articolo 11 completa la norma di rinvio al decreto ministeriale comprendendo, tra i contenuti di tale decreto, anche la disciplina del procedimento di rilascio della speciale abilitazione, in linea con quanto previsto dal diritto europeo e con la legislazione interna di altri Paesi dell'Unione (in particolare la Francia, dove si distingue nettamente la figura della guida turistica da quella di mero accompagnatore turistico);
    in un Paese come l'Italia a peculiarissima vocazione di turismo culturale, la liberalizzazione nello spazio europeo dell'esercizio dell'attività di guida turistica è accordabile solo se e in quanto vengano salvaguardati i livelli minimi di professionalità nell'esercizio dell'attività, atti a garantire adeguati parametri qualitativi di valorizzazione e fruizione del nostro straordinario patrimonio culturale;
    occorre scongiurare l'ipotesi che cittadini europei che abbiano ottenuto l'abilitazione in uno Stato membro, senza ulteriori autorizzazioni o abilitazioni per operare sul territorio nazionale, possano concorrere al ribasso, con il rischio di svalutare le professionalità già acquisite dalle guide turistiche operanti nei nostri territori, in particolare nei siti individuati di particolare interesse storico, artistico o archeologico,

impegna il Governo

a completare il necessario adeguamento della disciplina in materia di professione di guide turistiche alla normativa europea, non solo mediante il previsto decreto di attuazione di cui al comma 4 dell'articolo 11, ma soprattutto, in considerazione di un'esigenza oramai indilazionabile, attraverso un intervento di riordino complessivo in materia, che disciplini in maniera organica tutti gli aspetti della professione di guida turistica, che salvaguardi le competenze professionali abilitanti per lo svolgimento di tali attività, scongiurando danni a un settore particolarmente rilevante per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale italiano e che tuteli e valorizzi le professionalità già acquisite.
9/2426-A/16. (Testo modificato nel corso della seduta).  Iacono, Berlinghieri, Amoddio, Giulietti, Zappulla.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca un complesso di interventi relativi alla tutela del patrimonio culturale, nonché al supporto dell'accessibilità del settore culturale e turistico;
    in particolare, l'articolo 1, rubricato «ART-BONUS-Credito d'imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura», introduce un regime fiscale agevolato di natura temporanea, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo;
    la misura agevolativa è pensata per rilanciare l'economia legata alla fruizione dell'arte e per assicurare la corretta manutenzione del patrimonio culturale;
    tale previsione intende semplificare, per il triennio 2014-2016, il sistema di agevolazioni per le erogazioni liberali riguardanti i beni culturali, prevedendo un'unica disciplina per le persone fisiche e le persone giuridiche e, così, superando l'attuale dicotomia che vede la detrazione del 19 per cento per le prime e la deduzione dalla base imponibile per le seconde;
    molti enti senza scopo di lucro garantiscono una completa accessibilità e fruizione pubblica ai loro patrimoni e gestiscono beni dichiarati di particolare interesse culturale, ai sensi degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e sottoposti alla disciplina di cui al decreto stesso;
    l'applicazione della rigorosa disciplina contenuta nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che prevede misure di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali, consente una equiparazione di tali enti senza scopo di lucro ai «luoghi e gli istituti della cultura di appartenenza pubblica»,

impegna il Governo

a intervenire per estendere il beneficio fiscale di cui all'articolo 1 del decreto-legge in esame, agli enti che, senza scopo di lucro, gestiscono beni dichiarati di particolare interesse culturale, ai sensi degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e sono pertanto sottoposti alla disciplina di cui al decreto stesso.
9/2426-A/17Donati, Marco Di Maio, D'Incecco.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca un complesso di interventi relativi alla tutela del patrimonio culturale, nonché al supporto dell'accessibilità del settore culturale e turistico;
    in particolare, l'articolo 1, rubricato «ART-BONUS-Credito d'imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura», introduce un regime fiscale agevolato di natura temporanea, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo;
    la misura agevolativa è pensata per rilanciare l'economia legata alla fruizione dell'arte e per assicurare la corretta manutenzione del patrimonio culturale;
    tale previsione intende semplificare, per il triennio 2014-2016, il sistema di agevolazioni per le erogazioni liberali riguardanti i beni culturali, prevedendo un'unica disciplina per le persone fisiche e le persone giuridiche e, così, superando l'attuale dicotomia che vede la detrazione del 19 per cento per le prime e la deduzione dalla base imponibile per le seconde;
    molti enti senza scopo di lucro garantiscono una completa accessibilità e fruizione pubblica ai loro patrimoni e gestiscono beni dichiarati di particolare interesse culturale, ai sensi degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e sottoposti alla disciplina di cui al decreto stesso;
    l'applicazione della rigorosa disciplina contenuta nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che prevede misure di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali, consente una equiparazione di tali enti senza scopo di lucro ai «luoghi e gli istituti della cultura di appartenenza pubblica»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di bilancio, di intervenire per estendere il beneficio fiscale di cui all'articolo 1 del decreto-legge in esame, agli enti che, senza scopo di lucro, gestiscono beni dichiarati di particolare interesse culturale, ai sensi degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e sono pertanto sottoposti alla disciplina di cui al decreto stesso.
9/2426-A/17. (Testo modificato nel corso della seduta).  Donati, Marco Di Maio, D'Incecco.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca un complesso di interventi relativi alla tutela del patrimonio culturale, nonché al supporto dell'accessibilità del settore culturale e turistico;
    in particolare, l'articolo 1, rubricato «ART-BONUS-Credito d'imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura», introduce un regime fiscale agevolato di natura temporanea, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo;
    la misura agevolativa è pensata per rilanciare l'economia legata alla fruizione dell'arte e per assicurare la corretta manutenzione del patrimonio culturale;
    tale previsione intende semplificare, per il triennio 2014-2016, il sistema di agevolazioni per le erogazioni liberali riguardanti i beni culturali, prevedendo un'unica disciplina per le persone fisiche e le persone giuridiche e, così, superando l'attuale dicotomia che vede la detrazione del 19 per cento per le prime e la deduzione dalla base imponibile per le seconde;
    alcune fondazioni private hanno una connotazione squisitamente non lucrativa delle proprie attività e una completa accessibilità e fruizione pubblica delle loro iniziative, che di fatto consente una loro pressoché totale equiparazione ai «luoghi e gli istituti della cultura di appartenenza pubblica»;
    l'impegno di soggetti privati in attività di puro mecenatismo, garantite peraltro da diritti reali di godimento perpetuo da parte degli enti locali, come i comuni ad esempio, assicura una puntuale circoscrizione degli effetti agevolativi della norma senza incidere pesantemente sulle entrate fiscali pubbliche,

impegna il Governo

a intervenire per estendere il beneficio fiscale di cui all'articolo 1 del decreto-legge in esame, alle fondazioni iscritte al registro delle persone giuridiche private che, senza scopo di lucro, svolgono funzioni analoghe a quelle pubbliche nella produzione, esposizione e promozione dell'arte.
9/2426-A/18Marco Di Maio, Donati, D'Incecco.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca un complesso di interventi relativi alla tutela del patrimonio culturale, nonché al supporto dell'accessibilità del settore culturale e turistico;
    in particolare, l'articolo 1, rubricato «ART-BONUS-Credito d'imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura», introduce un regime fiscale agevolato di natura temporanea, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo;
    la misura agevolativa è pensata per rilanciare l'economia legata alla fruizione dell'arte e per assicurare la corretta manutenzione del patrimonio culturale;
    tale previsione intende semplificare, per il triennio 2014-2016, il sistema di agevolazioni per le erogazioni liberali riguardanti i beni culturali, prevedendo un'unica disciplina per le persone fisiche e le persone giuridiche e, così, superando l'attuale dicotomia che vede la detrazione del 19 per cento per le prime e la deduzione dalla base imponibile per le seconde;
    alcune fondazioni private hanno una connotazione squisitamente non lucrativa delle proprie attività e una completa accessibilità e fruizione pubblica delle loro iniziative, che di fatto consente una loro pressoché totale equiparazione ai «luoghi e gli istituti della cultura di appartenenza pubblica»;
    l'impegno di soggetti privati in attività di puro mecenatismo, garantite peraltro da diritti reali di godimento perpetuo da parte degli enti locali, come i comuni ad esempio, assicura una puntuale circoscrizione degli effetti agevolativi della norma senza incidere pesantemente sulle entrate fiscali pubbliche,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, compatibilmente con i vincoli di bilancio, di intervenire per estendere il beneficio fiscale di cui all'articolo 1 del decreto-legge in esame, alle fondazioni iscritte al registro delle persone giuridiche private che, senza scopo di lucro, svolgono funzioni analoghe a quelle pubbliche nella produzione, esposizione e promozione dell'arte.
9/2426-A/18. (Testo modificato nel corso della seduta).  Marco Di Maio, Donati, D'Incecco.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto in conversione recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, all'articolo 6 reca misure urgenti per attrarre investimenti in Italia nel settore della produzione cinematografica e audiovisiva;
    nonostante la crisi economica, il mercato dei videogiochi è uno dei settori dell'industria dell'intrattenimento che ha conosciuto il maggiore sviluppo negli ultimi anni, con importanti ricadute sul fronte economico, sociale e culturale. Il suo valore si attesta oggi intorno ai 60 miliardi di euro a livello internazionale con un tasso medio annuo di crescita dell'11,4 per cento fino al 2011 e si stima possa registrare un'ulteriore crescita annua del 6,4 per cento fino al 2015. L'Italia rappresenta il quinto mercato in Europa dal punto di vista dei consumi, ma è ancora un mercato di nicchia, nello scenario competitivo internazionale, per quanto riguarda invece la produzione;
    il primo censimento realizzato da AESVI (Associazione editori sviluppatori videogiochi italiani) nel 2012 in collaborazione con il Centro di ricerca ASK dell'Università Bocconi ha, infatti, evidenziato la presenza di circa 80 studi di sviluppo di videogiochi in Italia. Si tratta di uno scenario ancora in una fase di sviluppo e caratterizzato dalla presenza di imprenditori di giovane età (oltre il 30 per cento sotto i 30 anni) e di formazione prevalentemente tecnica e scientifica, i cui videogiochi sviluppati in Italia vengono distribuiti in tutto il mondo;
    a testimonianza del crescente fermento nel settore, a partire dal prossimo anno accademico, l'Università statale di Milano istituirà un percorso di studi dedicato esclusivamente allo sviluppo di videogiochi nell'ambito del corso di laurea magistrale in informatica. Il percorso comprenderà una serie di insegnamenti focalizzati sullo sviluppo di videogiochi e una serie di insegnamenti più generali necessari a conferire le conoscenze di base richieste per diventare uno sviluppatore;
    lo scenario italiano, pur essendo fortemente in crescita, si misura ancora con difficoltà nel confronto con i sistemi paese di riferimento per lo sviluppo di videogiochi a livello internazionale (es. Canada, Svezia, Irlanda, Finlandia) che si caratterizzano per la presenza di un numero più ampio di aziende di maggiori dimensioni. I Paesi sopra identificati hanno, infatti, beneficiato nell'ultimo decennio di attenzione e sostegno da parte dell'attore pubblico con policy mirate dedicate al settore, come ad esempio il credito d'imposta. L'ultimo esempio in ordine temporale è la Gran Bretagna che ha da poco introdotto un meccanismo di tax credit per il settore dei videogiochi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre un credito d'imposta ai fini delle imposte sui redditi alle imprese operanti nel territorio italiano nella produzione e nella distribuzione nazionale di software videoludico allo scopo di incentivarne lo sviluppo e di favorire gli investimenti del settore videoludico.
9/2426-A/19Palmieri.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto in conversione recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, all'articolo 11 prevede norme urgenti in materia di mobilità, accoglienza e guide turistiche;
    in particolare, il citato articolo prevede la predisposizione di un piano straordinario della mobilità turistica che favorisca e promuova la raggiungibilità e la fruibilità dell'immenso patrimonio culturale e turistico del Paese;
    il piano è definito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
    il Governo ha esplicitato, sin dal suo insediamento, la volontà di concentrare i suoi sforzi e la sua azione a sostegno della ripresa economica ed occupazionale, sostenendo i settori che esprimono eccellenza e potenzialità ed incentivando l'innovazione, con particolare riguardo al settore giovanile,

impegna il Governo

nella predisposizione e nell'attuazione del piano straordinario della mobilità turistica, a dare prevalenza, in qualità di attuatori, alle imprese, cooperative e associazioni costituite in prevalenza da giovani di età non superiore ai 40 anni.
9/2426-A/20. (Nuova formulazione) Petrenga.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto in conversione, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, all'articolo 11 prevede norme urgenti in materia di mobilità, accoglienza e guide turistiche;
    in particolare, il citato articolo prevede la predisposizione di un piano straordinario della mobilità turistica che favorisca e promuova la raggiungibilità e la fruibilità dell'immenso patrimonio culturale e turistico del Paese;
    il piano è definito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
    il Governo ha esplicitato, sin dal suo insediamento, la volontà di concentrare i suoi sforzi e la sua azione a sostegno della ripresa economica ed occupazionale, sostenendo i settori che esprimono eccellenza e potenzialità ed incentivando l'innovazione, con particolare riguardo al settore giovanile,

impegna il Governo

nella predisposizione e nell'attuazione del piano straordinario della mobilità turistica, a valutare la possibilità di dare prevalenza, in qualità di attuatori, alle imprese, cooperative e associazioni costituite in prevalenza da giovani di età non superiore ai 40 anni.
9/2426-A/20. (Nuova formulazione – Testo modificato nel corso della seduta).  Petrenga.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto in esame recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, all'articolo 11 prevede norme urgenti in materia di mobilità, accoglienza e guide turistiche;
    il secondo comma dell'articolo 11 in particolare ha come obiettivo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la semplificazione dei procedimenti per realizzare progetti nazionali di interesse strategico per la fruizione turistica;
    la promozione della realizzazione di una efficace e moderna rete di strutture atte alla fruibilità del turismo non può prescindere dall'esperienza formata sul campo delle strutture già esistenti a livello locale, non solo in un'ottica di contenimento di spesa ma anche e soprattutto al fine di valorizzare quanto già c’è di buono nel nostro Paese;
    un atto non solo fortemente simbolico ed emblematico, ma necessario in un Paese come il nostro, sarebbe proprio quello di potenziare non a livello economico ma bensì a livello procedurale e progettuale le strutture già esistenti che ben conoscono il valore del nostro patrimonio artistico, per valorizzare non solo i grandi progetti nazionali ma anche i sistemi turistici locali volti alla promozione turistica attraverso la rivalutazione delle tradizioni italiane,

impegna il Governo

senza alcuna varianza di finanza pubblica, a prevedere le opportune iniziative, anche normative, volte a permettere alle associazioni Pro Loco e Pro loco giovani, ferma restando la funzione di promozione turistica, di proporre, realizzare e coordinare progetti integrati a vocazione turistica, utilizzando la struttura ed il personale già esistenti.
9/2426-A/21Lainati, Petrenga, Palmieri.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto in esame recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, all'articolo 11 prevede norme urgenti in materia di mobilità, accoglienza e guide turistiche;
    il secondo comma dell'articolo 11 in particolare ha come obiettivo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la semplificazione dei procedimenti per realizzare progetti nazionali di interesse strategico per la fruizione turistica;
    la promozione della realizzazione di una efficace e moderna rete di strutture atte alla fruibilità del turismo non può prescindere dall'esperienza formata sul campo delle strutture già esistenti a livello locale, non solo in un'ottica di contenimento di spesa ma anche e soprattutto al fine di valorizzare quanto già c’è di buono nel nostro Paese;
    un atto non solo fortemente simbolico ed emblematico, ma necessario in un Paese come il nostro, sarebbe proprio quello di potenziare non a livello economico ma bensì a livello procedurale e progettuale le strutture già esistenti che ben conoscono il valore del nostro patrimonio artistico, per valorizzare non solo i grandi progetti nazionali ma anche i sistemi turistici locali volti alla promozione turistica attraverso la rivalutazione delle tradizioni italiane,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, senza alcuna varianza di finanza pubblica, di prevedere iniziative, anche normative, volte a permettere alle associazioni Pro Loco e Pro loco giovani, ferma restando la funzione di promozione turistica, di proporre, realizzare e coordinare progetti integrati a vocazione turistica, utilizzando la struttura ed il personale già esistenti.
9/2426-A/21. (Testo modificato nel corso della seduta).  Lainati, Petrenga, Palmieri.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto in esame recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, all'articolo 12 reca misure urgenti per la semplificazione in materia di beni culturali e paesaggistici;
    in particolare il quarto comma, al fine di semplificare la consultazione degli archivi, modifica l'articolo 41 del codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, diminuendo da quaranta a trent'anni il periodo di tempo oltre il quale gli organi giudiziari amministrativi dello Stato versano all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione;
    anticipare di 10 anni il periodo di consegna comporterà un sicuro collasso degli archivi, già stremati per l'esiguità del personale dedicato e ingolfati da una ingente mole di documenti ancora da smaltire;
    la norma introdotta dall'articolo 12 del decreto in oggetto appare altresì impropria per due ordini di ragioni: l'articolo 41 del codice dei beni culturali, già al comma 2, prevede che il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato possono accettare versamenti di documenti più recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento;
    inoltre, sempre secondo i dettami dell'articolo 41 del codice, le spese per il versamento sono a carico delle amministrazioni versanti: il che vuol dire ulteriori ed inutili aggravi per le amministrazioni dello Stato e per gli organi giudiziari, che già versano in condizioni economiche notoriamente non floride, e che si dovranno fare carico delle spese in tempi ancora più contingentati,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma citata in premessa, anche al fine di prevedere opportune modifiche volte ad evitare un ulteriore aggravio sia degli Archivi di Stato che delle casse delle amministrazioni versanti dello Stato e degli organi giudiziari.
9/2426-A/22Squeri, Petrenga, Palmieri.


   La Camera,
   premesso che:
    le convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, hanno stabilito il riconoscimento delle espressioni di identità culturale collettiva anche quando siano rappresentate da testimonianze immateriali;
    la convenzione internazionale adottata in seno all'organizzazione delle Nazioni Unite si propone di «salvaguardare il patrimonio immateriale delle comunità, dei gruppi e degli individui: un capitale particolarmente vulnerabile del processo identitario culturale nazionale in cui rientrano le tradizioni orali e popolari, l'arte dello spettacolo, le musiche, le feste, i rituali, l'artigianato, le pratiche sociali e tradizionali»;
    le pratiche, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, le abilità, così come gli strumenti, gli oggetti, gli artefatti e gli spazi culturali ad essi associati, che comunità, gruppi ed individui riconoscono come parte del loro patrimonio culturale devono essere tutelate;
    il territorio italiano, presenta un patrimonio culturale, trasmesso di generazione in generazione, costantemente rigenerato da comunità e gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e la loro storia, che procura loro un senso di identità e continuità, promuovendo così rispetto per la diversità culturale e la creatività umana,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative necessarie al riconoscimento del patrimonio culturale immateriale italiano quale patrimonio mondiale sotto la tutela dell'UNESCO anche prevedendo la catalogazione e l'identificazione delle espressioni di identità culturale collettiva, al fine di rendere possibile il riconoscimento delle attività e delle manifestazioni finalizzate alla incentivazione del turismo identitario e culturale.
9/2426-A/23Russo, Petrenga, Palmieri, Squeri.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto in esame, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, all'articolo 14 prevede misure urgenti per la riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e per il rilancio dei musei;
    in particolare, il comma 2 prevede la trasformazione in nuove soprintendenze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, degli istituti e dei luoghi di cultura statali e gli uffici competenti su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico e architettonico;
    per tali nuove soprintendenze la norma prevede l'istituzione di un amministratore unico, in luogo del consiglio d'amministrazione, da affiancare al soprintendente, con competenze specifiche gestionali e amministrative;
    per ragioni di omogeneità rispetto agli altri enti dotati di autonomia, la figura di un consigliere unico appare inopportuna e contraria alla normale collegialità indispensabile per gestire istituti e luoghi di elevato pregio artistico,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma citata in premessa anche al fine di rivederne la portata per ripristinare gli equilibri di collegialità e omogeneità tipici degli enti dotati di autonomia.
9/2426-A/24Antonio Martino, Petrenga.


   La Camera,
   premesso che:
    puntualmente nel corso dei mesi invernali, da diversi anni, l'area archeologica di Sibari, una delle più belle dell'intero Mediterraneo, in occasione di abbondanti precipitazioni viene allagata a causa delle esondazioni del fiume Crati;
    l'irregimentazione delle acque è lacunosa, con argini assolutamente insufficienti, a cui va aggiunta la mancata pulizia dei canali determinano perenni condizioni di insicurezza per l'area archeologica;
    nel 2013 e nel 2014 abbiamo assistito a numerosi eventi alluvionali che hanno sommerso il sito creando un lago di acqua e fango;
    si è registrata una forte mobilitazione della pubblica opinione, del mondo accademico e della cultura non solo calabrese per salvare questo patrimonio;
    il Governo nazionale a seguito della prima alluvione del gennaio-febbraio 2013 stanziò 21 milioni di euro a cui si aggiunsero anche ulteriori risorse regionali;
    come spesso accade dopo il clamore dovuto alla mobilitazione degli organi di informazione cala il silenzio proprio come un fiume che passata la piena rientra nell'alveo;
    le risorse stanziate sono state utilizzate per liberare l'area dal fango e ripristinare un minimo di agibilità per i visitatori del sito archeologico e pur tuttavia i problemi non sono ancora definitivamente superati;
    l'amministrazione comunale di Cassano allo Jonio ha lanciato l'allarme sulla necessità di valorizzare maggiormente l'area archeologica della «Sibaritide»;
    è indispensabile passare da una fase dell'emergenza ad una della programmazione per la tutela, la valorizzazione e la promozione del sito archeologico al fine di renderlo uno dei veri attrattori turistici della Calabria ed in particolare del versante dell'alto Jonio che collegato con Metaponto, Crotone e l'antica Kaulon, può rappresentare una vera opportunità di sviluppo di quella che era la Magna Grecia,

impegna il Governo

entro sessanta giorni dalla approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge ad istituire presso il Ministero dei beni e delle attività culturali un tavolo interistituzionale finalizzato alla valorizzazione e promozione della sibaritide e di tutta la Magna Grecia coinvolgendo anche gli altri siti citati in premessa.
9/2426-A/25Oliverio.


   La Camera,
   premesso che:
    puntualmente nel corso dei mesi invernali, da diversi anni, l'area archeologica di Sibari, una delle più belle dell'intero Mediterraneo, in occasione di abbondanti precipitazioni viene allagata a causa delle esondazioni del fiume Crati;
    l'irregimentazione delle acque è lacunosa, con argini assolutamente insufficienti, a cui va aggiunta la mancata pulizia dei canali determinano perenni condizioni di insicurezza per l'area archeologica;
    nel 2013 e nel 2014 abbiamo assistito a numerosi eventi alluvionali che hanno sommerso il sito creando un lago di acqua e fango;
    si è registrata una forte mobilitazione della pubblica opinione, del mondo accademico e della cultura non solo calabrese per salvare questo patrimonio;
    il Governo nazionale a seguito della prima alluvione del gennaio-febbraio 2013 stanziò 21 milioni di euro a cui si aggiunsero anche ulteriori risorse regionali;
    come spesso accade dopo il clamore dovuto alla mobilitazione degli organi di informazione cala il silenzio proprio come un fiume che passata la piena rientra nell'alveo;
    le risorse stanziate sono state utilizzate per liberare l'area dal fango e ripristinare un minimo di agibilità per i visitatori del sito archeologico e pur tuttavia i problemi non sono ancora definitivamente superati;
    l'amministrazione comunale di Cassano allo Jonio ha lanciato l'allarme sulla necessità di valorizzare maggiormente l'area archeologica della «Sibaritide»;
    è indispensabile passare da una fase dell'emergenza ad una della programmazione per la tutela, la valorizzazione e la promozione del sito archeologico al fine di renderlo uno dei veri attrattori turistici della Calabria ed in particolare del versante dell'alto Jonio che collegato con Metaponto, Crotone e l'antica Kaulon, può rappresentare una vera opportunità di sviluppo di quella che era la Magna Grecia,

impegna il Governo

ad istituire sollecitamente presso il Ministero dei beni e delle attività culturali un tavolo interistituzionale finalizzato alla valorizzazione e promozione della sibaritide e di tutta la Magna Grecia coinvolgendo anche gli altri siti citati in premessa.
9/2426-A/25. (Testo modificato nel corso della seduta).  Oliverio.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Italia possiede il più vasto patrimonio culturale del pianeta. Purtroppo tali beni versano spesso in uno stato di cattiva conservazione, quando non di abbandono;
    i beni culturali posseduti dall'Italia, specie di carattere monumentale, potrebbero essere il volano della ripresa economica del paese ed offrire occasioni preziose di occupazione per le nuove generazioni, sia nel settore turistico, sia nella gestione e nella valorizzazione dei beni culturali stessi;
    l'articolo 1 del decreto-legge in esame costituisce uno strumento di particolare valore innovativo perché per la prima volta valorizza la possibilità del credito di imposta per favorire il reperimento di erogazioni liberali a sostegno della cultura;
    purtroppo l'innovatività del provvedimento è fortemente limitata dalla esclusione dai possibili beneficiari del provvedimento dei beni culturali appartenenti a privati e fondazioni, realizzando tra l'altro una evidente inaccettabile discriminazione contro quanti hanno contribuito a preservare beni, soprattutto monumentali, che benché privati sono riconosciuti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e sono aperti al pubblico, oltre che una limitazione al principio di sussidiarietà;
    tale discriminazione appare particolarmente dannosa soprattutto per l'enorme patrimonio monumentale, museale e archivistico che malgrado guerre, spoliazioni e dispersioni è stato prodotto dall'azione dello spirito religioso nell'arte e salvaguardato dalla comunità cristiana e dalle autorità religiose del nostro Paese;
    la limitazione della platea dei beneficiari ai soli soggetti pubblici è stata dettata, secondo quanto esposto in Aula dal rappresentante del Governo, dalla necessità di non superare la previsione di spesa contenuta al comma 7 dello stesso articolo 1;
    tale limite di spesa tuttavia avrebbe potuto essere rispettato anche in altro modo, per esempio prevedendo un'anagrafe nazionale delle erogazioni liberali, con possibilità per le stesse di essere ammesse al credito d'imposta fino al concorrere di un tetto massimo totale, evitando ogni distinzione circa la natura pubblica dei beni da tutelare,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa volta a reperire risorse aggiuntive in grado di estendere la platea dei beneficiari e a individuare meccanismi in grado di superare, nel rispetto dei vincoli di bilancio, ogni discriminazione tra beni pubblici e beni privati di pubblico interesse nella individuazione delle istituzioni per il cui sostegno le erogazioni liberali sono ammesse al credito d'imposta.
9/2426-A/26Gigli, Marazziti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Italia possiede il più vasto patrimonio culturale del pianeta. Purtroppo tali beni versano spesso in uno stato di cattiva conservazione, quando non di abbandono;
    i beni culturali posseduti dall'Italia, specie di carattere monumentale, potrebbero essere il volano della ripresa economica del paese ed offrire occasioni preziose di occupazione per le nuove generazioni, sia nel settore turistico, sia nella gestione e nella valorizzazione dei beni culturali stessi;
    l'articolo 1 del decreto-legge in esame costituisce uno strumento di particolare valore innovativo perché per la prima volta valorizza la possibilità del credito di imposta per favorire il reperimento di erogazioni liberali a sostegno della cultura;
    purtroppo l'innovatività del provvedimento è fortemente limitata dalla esclusione dai possibili beneficiari del provvedimento dei beni culturali appartenenti a privati e fondazioni, realizzando tra l'altro una evidente inaccettabile discriminazione contro quanti hanno contribuito a preservare beni, soprattutto monumentali, che benché privati sono riconosciuti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e sono aperti al pubblico, oltre che una limitazione al principio di sussidiarietà;
    tale discriminazione appare particolarmente dannosa soprattutto per l'enorme patrimonio monumentale, museale e archivistico che malgrado guerre, spoliazioni e dispersioni è stato prodotto dall'azione dello spirito religioso nell'arte e salvaguardato dalla comunità cristiana e dalle autorità religiose del nostro Paese;
    la limitazione della platea dei beneficiari ai soli soggetti pubblici è stata dettata, secondo quanto esposto in Aula dal rappresentante del Governo, dalla necessità di non superare la previsione di spesa contenuta al comma 7 dello stesso articolo 1;
    tale limite di spesa tuttavia avrebbe potuto essere rispettato anche in altro modo, per esempio prevedendo un'anagrafe nazionale delle erogazioni liberali, con possibilità per le stesse di essere ammesse al credito d'imposta fino al concorrere di un tetto massimo totale, evitando ogni distinzione circa la natura pubblica dei beni da tutelare,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ogni utile iniziativa volta a reperire risorse aggiuntive in grado di estendere la platea dei beneficiari e a individuare meccanismi in grado di superare, nel rispetto dei vincoli di bilancio, ogni discriminazione tra beni pubblici e beni privati di pubblico interesse nella individuazione delle istituzioni per il cui sostegno le erogazioni liberali sono ammesse al credito d'imposta.
9/2426-A/26. (Testo modificato nel corso della seduta).  Gigli, Marazziti.


   La Camera,
   premesso che:
    il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ha recentemente firmato il decreto che istituisce il «Laboratorio per il Turismo Digitale» (TDLAB) che avrà il compito di definire e favorire l'attuazione della strategia digitale per il turismo in Italia;
    oggi, nel grande settore del turismo l'industria dei viaggi è quella che è riuscita a cogliere i maggiori vantaggi dai Big data. Ma l'analisi dei dati che ogni giorno produciamo – durante le ricerche, gli acquisti online, le condivisioni sui social network – deve ancora in gran parte esprimere tutto il suo potenziale di crescita;
    secondo i più recenti studi emergono due ambiti interessanti per i Big data: la promozione e poi la verifica delle policy. Il primo riguarda il modo in cui il turismo viene promosso e come andiamo a investire tempo e risorse. La promozione è tradizionalmente legata a una struttura di tipo gerarchico-amministrativo: Stato, regioni, enti locali. Ma il turismo non è così, si muove in modi diversi e inaspettati e i Big data possono aiutare a capire i flussi, i segmenti e come svilupparli;
    il secondo aspetto riguarda le policy, per capire in che modo queste hanno gli effetti desiderati ed anche in questo caso con i Big data i turisti potranno essere analizzati e monitorati,

impegna il Governo

ad individuare all'interno dell'istituendo Laboratorio per il Turismo Digitale una sezione dedicata all'analisi e al monitoraggio, anche attraverso l'incrocio dei Big data della web reputation, del nostro Paese, strumento fondamentale per posizionare, o riposizionare, l'immagine e le informazioni sulle destinazioni turistiche o sui luoghi di interesse culturale.
9/2426-A/27Schirò.


   La Camera,
   premesso che:
    il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ha recentemente firmato il decreto che istituisce il «Laboratorio per il Turismo Digitale» (TDLAB) che avrà il compito di definire e favorire l'attuazione della strategia digitale per il turismo in Italia;
    oggi, nel grande settore del turismo l'industria dei viaggi è quella che è riuscita a cogliere i maggiori vantaggi dai Big data. Ma l'analisi dei dati che ogni giorno produciamo – durante le ricerche, gli acquisti online, le condivisioni sui social network – deve ancora in gran parte esprimere tutto il suo potenziale di crescita;
    secondo i più recenti studi emergono due ambiti interessanti per i Big data: la promozione e poi la verifica delle policy. Il primo riguarda il modo in cui il turismo viene promosso e come andiamo a investire tempo e risorse. La promozione è tradizionalmente legata a una struttura di tipo gerarchico-amministrativo: Stato, regioni, enti locali. Ma il turismo non è così, si muove in modi diversi e inaspettati e i Big data possono aiutare a capire i flussi, i segmenti e come svilupparli;
    il secondo aspetto riguarda le policy, per capire in che modo queste hanno gli effetti desiderati ed anche in questo caso con i Big data i turisti potranno essere analizzati e monitorati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare all'interno dell'istituendo Laboratorio per il Turismo Digitale una sezione dedicata all'analisi e al monitoraggio, anche attraverso l'incrocio dei Big data della web reputation, del nostro Paese, strumento fondamentale per posizionare, o riposizionare, l'immagine e le informazioni sulle destinazioni turistiche o sui luoghi di interesse culturale.
9/2426-A/27. (Testo modificato nel corso della seduta).  Schirò.


   La Camera,
   premesso che:
    la Società Dante Alighieri riceve dallo Stato italiano un finanziamento per le attività istituzionali di promozione della lingua e della cultura italiane nel mondo, regolato dalla legge 3 agosto 1985, n. 411 – Contributi agli enti internazionalistici sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri. Il capitolo viene finanziato in tabella C della Legge di stabilità. Si tratta di un capitolo che include anche tutti gli enti internazionalistici e che nel 2014 dispone di 1.200.000 di euro. Le risorse sono state fortemente ridotte se si pensa che nel 2009 disponeva complessivamente di 4,3 milioni di euro;
    nel 2014 il contributo finanziario per la Società Dante ricevuto dal Ministero degli affari esteri è stato pari a euro 555.000. Si tratta di un finanziamento molto ridotto se si pensa al contributo 2009 di 1,2 milioni di euro;
    a seguito dell'inattesa riduzione la Società Dante Alighieri ha chiuso ancora con un passivo di circa 450 mila euro, ma ha avviato un piano di rientro attraverso corsi di lingua e l'eleggibilità per 5 per mille che le permetterà di arrivare tra qualche anno al pareggio di bilancio, se il contributo pubblico non sarà ulteriormente ridotto. Si tratta di una misura concreta che la Dante auspica da tempo;
    l'ordine del giorno proposto al decreto-legge in esame, mira a dare certezza alle risorse pubbliche per la Società Dante, stabilizzandole a 555.000, reperite dal bilancio del Ministero degli affari esteri;
    l'accettazione dell'ordine del giorno costituirebbe un segnale di attenzione alle circa 400 società Dante Alighieri, in vista degli Stati Generali della Lingua Italiana nel Mondo in programma per ottobre,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, con i prossimi provvedimenti di carattere finanziario, di ripristinare gli stanziamenti a favore della Società Dante Alighieri e di introdurre una norma che dia maggiore forza e continuità finanziaria all'azione della Società Dante Alighieri per la promozione della dimensione linguistica del patrimonio culturale italiano, consentendo una reale programmazione delle proprie attività sulla base di risorse certe e stabili nel tempo.
9/2426-A/28Cimbro.


   La Camera,
   premesso che:
    importante, strategico, vitale tornare a considerare la Cultura in tutte le sue manifestazioni – i monumenti, il paesaggio, i musei, le biblioteche e gli archivi, la musica, lo spettacolo, la cultura cosiddetta alta e la cultura popolare – non soltanto come un bene da preservare e incentivare per il valore che essa di per sé rappresenta, ma anche, allo stesso tempo, come una grande opportunità di sviluppo sociale ed economico;
    il decreto in esame prevede all'articolo 12, comma 4 una modifica del comma 1 dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 42 del 2004 («Codice dei beni culturali e del paesaggio») stabilendo che «gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato» versino «all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di stato i documenti relativi agli affari» esauriti da oltre trent'anni, non più quaranta;
    viene condiviso il fine di tale modifica tesa a semplificare la consultazione degli archivi e ad allineare il termine temporale a buona parte della normativa di altri Paesi europei;
    il settore archivistico, elemento strategico per la Pubblica Amministrazione, ha bisogno di strutture razionali e idonee che garantiscano la conservazione delle tracce delle azioni compiute a vantaggio di chiunque vorrà studiarle, conoscerle, interpretarle;
    in Italia, certamente a causa del suo policentrismo storico e della disponibilità di complessi monumentali, molti Istituti archivistici hanno trovato posto in edifici pubblici originariamente costruiti per altre destinazioni, ma anche in strutture private a titolo oneroso;
    la questione delle sedi d'archivio costituisce il banco di prova decisivo per verificare la capacità del mondo degli archivi di affrontare in modo efficace la realtà, prendendo atto e prospettando soluzioni all'attuale drammatica insufficienza di spazi e strutture capaci di ricevere, conservare e tramandare alle generazioni future la memoria documentaria del nostro tempo e degli anni che verranno;
    questa situazione richiede, nella prospettiva di una seria politica di programmazione, di poter disporre innanzi tutto di un quadro complessivo del fabbisogno di spazi e di capacità di conservazione dei depositi d'archivio,

impegna il Governo

   a ridefinire all'interno della struttura ministeriale una strategia complessiva in materia di politica delle sedi d'archivio, e dei relativi investimenti anche attraverso forme di convergenza e di collaborazione tra soggetti diversi, statali e non, pubblici e privati, in materia di conservazione e gestione del patrimonio documentale e di sedi d'archivio, definendo un piano nazionale per la salvaguardia della documentazione archivistica all'interno del Sistema Archivistico Nazionale, in accordo con regioni, province, comuni;
   a esaminare, in tale quadro, la possibilità di valorizzare e dismettere i beni della Difesa in modo tale da ridurre la spesa pubblica relativa agli oneri di locazione degli immobili destinati alla conservazione e gestione del patrimonio documentale.
9/2426-A/29Malisani.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 del provvedimento detta disposizioni urgenti per la tutela del decoro dei siti culturali; tra questi, di particolare interesse, risultano anche i «piccoli» musei che antiche e prestigiose università italiane hanno allestito nel corso dei secoli e che sono attualmente penalizzati dalla mancanza di risorse economiche, con la conseguenza di privare gli studenti universitari di una esperienza profondamente radicata nella loro scelta universitaria;
    rientrano tra questi anche i musei di anatomia, spesso collocati in scenari architettonici di enorme valore culturale come accade per i Teatri di anatomia delle più antiche università italiane: Bologna, Padova, Pavia sono, infatti, un punto di riferimento per medici e studenti di medicina del mondo intero;
    si tratta di musei che raccolgono strumenti dell'arte chirurgica, dell'ostetricia e della farmaceutica nonché testimonianze di molte malattie del passato e disegnano un itinerario della conoscenza che si spinge fino ai più moderni livelli dello sviluppo della scienza e della tecnica. In alcuni casi si creano veri e propri Poli museali, come ad esempio accade alla Sapienza, dove si è formato un sistema integrato di musei universitari che conservano un patrimonio di collezioni in grado di illustrare diversi campi della conoscenza, in rapporto a discipline sia scientifiche che umanistiche;
    in gran parte sono musei di interesse storico, dedicati alla conservazione, alla tutela e alla valorizzazione di questo ingente patrimonio, ma anche alla ricerca attiva, alla didattica e alla divulgazione, aperti al territorio a partire dalle generazioni più giovani;
    ogni museo organizza la propria attività autonomamente, in accordo con le strutture (dipartimenti e/o facoltà) di riferimento, ma contestualmente si collega anche agli altri musei attraverso un adeguato coordinamento. Sono per lo meno 40 le università in cui in Italia ci sono musei di diverse dimensioni e di diverso indirizzo e oggi molte di loro si trovano davvero in grave difficoltà non solo per lo sviluppo del museo ma per il suo stesso mantenimento;
    non sono poche, inoltre, le università italiane di più recente costituzione che si sono imbattute, in fase di costruzione, in scavi il cui valore archeologico merita una adeguata visibilità, perché stabilisce quel sottile filo in cui arte e scienza attraversano i secoli per confermarsi come fonte di ricchezza per l'uomo di tutti i tempi;
    nonostante il panorama italiano dei musei universitari si riveli ricco e composito, grazie a numerose collezioni accademiche, diverse per consistenza e tipologia, tale patrimonio rimane in genere marginale rispetto alla vita degli Atenei, soprattutto a causa della mancanza di fondi specifici per la valorizzazione delle strutture museali. In sostanza il museo universitario non è ancora considerato una vetrina dell'Ateneo, ma è interpretato unicamente come un luogo di studio e analisi di ricercatori e studenti;
    proprio al fine di rilanciare il grande patrimonio museale della nostra Università e di promuovere la realizzazione del coordinamento tra le realtà accademiche, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo potrebbe avviare un'attività sistematica e strutturata in materia, coordinata da una specifica Commissione per i musei, gli archivi e i centri per le collezioni universitarie. Le linee operative della Commissione potrebbero essere orientate alla promozione del sistema museale accademico, come importante riferimento per la divulgazione scientifica e culturale, e all'introduzione di metodi omogenei di gestione e catalogazione su scala nazionale. In questo modo si potrebbe valorizzare il patrimonio conservato nei musei, archivi, collezioni, orti botanici e centri universitari, nella prospettiva della loro integrazione in Sistemi Museali d'Ateneo perché diventino parte della Rete Nazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di porre in essere iniziative volte a tutelare il patrimonio museale delle nostre università affinché non vada disperso e a disporre i mezzi opportuni per creare una integrazione inter-universitaria che consenta ad ogni studente di poter entrare in modo virtuale in quei musei reali a cui collaborano anche i loro colleghi, dedicandovi una parte del loro tempo in base alla normativa che consente agli studenti di lavorare per un numero concordato di ore.
9/2426-A/30Binetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto dispone che, in caso di revoca della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, se non risulta possibile il trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa potenzialmente equivalente, venga corrisposto al titolare un indennizzo nel limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività più il 50 per cento di investimenti dettati dagli enti locali;
    qualora i comuni e i competenti uffici territoriali del Ministero procedessero a spostamenti o soppressioni di posteggi e fossero create apposite aree o strutture commerciali di servizio all'interno o nelle vicinanze delle aree di pregio interessate dagli spostamenti o soppressioni, queste si potrebbero suggerire in alternativa agli operatori destinatari dei provvedimenti di spostamento o di revoca;
    il comune o l'ente territoriale del Ministero potrebbero subordinare la concessione dell'area o delle strutture al pagamento da parte degli operatori o dei raggruppamenti di imprese ammessi di una somma percentuale del ricavo annuo per un massimo del 15 per cento annuo da destinare ad interventi per la riqualificazione del sito monumentale o per la creazione di servizi gratuiti per i turisti;
    nelle zone in cui siano previsti spostamenti o soppressioni di posteggi comuni, anche su proposta degli operatori interessati attraverso le proprie associazioni di categoria o raggruppamenti di imprese formate dagli operatori stessi, ai fini della riduzione o dell'accorpamento dei posteggi, potrebbero autorizzare la realizzazione di strutture alternative di vendita, anche fisse, da integrarsi nel sito di interesse culturale o monumentale e da concedersi prioritariamente agli operatori destinatari dei provvedimenti di spostamento o soppressione,

impegna il Governo

a proporre agli enti locali che agli operatori destinatari del provvedimento di spostamento o di soppressione delle proprie attività commerciali, nell'ambito della fruizione di soluzioni equivalenti, venga offerta anche la possibilità di gestione di attività commerciali all'interno di futuri centri servizi nelle vicinanze o all'interno delle aree di pregio interessate dalla soppressione.
9/2426-A/31Polidori.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto dispone che, in caso di revoca della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, se non risulta possibile il trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa potenzialmente equivalente, venga corrisposto al titolare un indennizzo nel limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività più il 50 per cento di investimenti dettati dagli enti locali;
    qualora i comuni e i competenti uffici territoriali del Ministero procedessero a spostamenti o soppressioni di posteggi e fossero create apposite aree o strutture commerciali di servizio all'interno o nelle vicinanze delle aree di pregio interessate dagli spostamenti o soppressioni, queste si potrebbero suggerire in alternativa agli operatori destinatari dei provvedimenti di spostamento o di revoca;
    il comune o l'ente territoriale del Ministero potrebbero subordinare la concessione dell'area o delle strutture al pagamento da parte degli operatori o dei raggruppamenti di imprese ammessi di una somma percentuale del ricavo annuo per un massimo del 15 per cento annuo da destinare ad interventi per la riqualificazione del sito monumentale o per la creazione di servizi gratuiti per i turisti;
    nelle zone in cui siano previsti spostamenti o soppressioni di posteggi comuni, anche su proposta degli operatori interessati attraverso le proprie associazioni di categoria o raggruppamenti di imprese formate dagli operatori stessi, ai fini della riduzione o dell'accorpamento dei posteggi, potrebbero autorizzare la realizzazione di strutture alternative di vendita, anche fisse, da integrarsi nel sito di interesse culturale o monumentale e da concedersi prioritariamente agli operatori destinatari dei provvedimenti di spostamento o soppressione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di proporre agli enti locali che agli operatori destinatari del provvedimento di spostamento o di soppressione delle proprie attività commerciali, nell'ambito della fruizione di soluzioni equivalenti, venga offerta anche la possibilità di gestione di attività commerciali all'interno di futuri centri servizi nelle vicinanze o all'interno delle aree di pregio interessate dalla soppressione.
9/2426-A/31. (Testo modificato nel corso della seduta).  Polidori.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge in esame prevede che per il triennio 2014-2016, 3 milioni di euro annui provenienti dalla quota riservata per investimenti in favore dei beni culturali iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono destinati a finanziare progetti di attività culturali nelle periferie urbane, elaborati da enti locali;
    la norma tuttavia non chiarisce né quali saranno le procedure di individuazione degli interventi, né se la loro selezione competerà al CIPE, come invece previsto per gli interventi di cui al primo comma del medesimo articolo,

impegna il Governo

ad emanare le opportune disposizioni attuative della norma, sottoponendole al preventivo vaglio delle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione di un parere.
9/2426-A/32Taglialatela.


   La Camera,
   considerato che:
    l'Italia può recuperare grandi spazi di competitività investendo sulle proprie potenzialità turistiche e in particolare sulla fruizione turistica dei beni culturali e dei territori che ancora dispongono di un eccellente patrimonio ambientale-naturalistico e architettonico;
    l'analisi dei flussi turistici e delle loro preferenze di viaggio evidenzia la costante crescita di segmenti di domanda alla ricerca di luoghi di vacanza alternativi e meno conosciuti rispetto ai tour classici, ma autentici e particolarmente caratterizzati dal punto di vista identitario, ambientale e storico culturale;
    i turisti stranieri, in particolare, scelgono l'Italia (Indagine sul turismo organizzato internazionale - dati Unioncamere 2013) per la sua storia (41 per cento), per il patrimonio naturalistico-ambientale di pregio (29 per cento) e per lo stile di vita italiano (26 per cento);
    le destinazioni turistiche minori nelle quali il territorio, complessivamente inteso, rappresenta il principale fattore di appeal turistico e le città d'arte, nello specifico quelle non tradizionalmente turistiche, rappresentano le potenzialità, ancora, insufficientemente, espresse e attivate in ambito al mercato turistico nazionale;
    emergono, in relazione alle destinazioni turistiche e culturali minori, punti di fragilità che rendono difficile l'inserimento delle stesse nei network turistici nazionali;
    difficoltà e notevoli margini di miglioramento relativamente alla raggiungibilità, alla promozione, al sistema di accoglienza e alla qualità dei servizi offerti ai turisti;
    in particolare è dimostrata la stretta correlazione fra l’appeal e la qualità dell'offerta turistica e il livello di raggiungibilità della destinazione;
    solo le località facilmente raggiungibili, sia relativamente ai mezzi che ai costi, possono diventare competitive,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità:
    di definire, anche attraverso le risorse della Programmazione europea 2014-2020, ulteriori programmi di intervento e investimenti finalizzati a migliorare la raggiungibilità delle destinazioni turistiche minori spesso ubicate in territori distanti e mal collegati rispetto ai porti, agli aeroporti e alle principali reti ferroviarie, stradali e autostradali;
    di predisporre programmi e interventi per il miglioramento del sistema ricettivo, sia in termini quantitativi che qualitativi, in particolare, attraverso la riqualificazione del notevole patrimonio abitativo dismesso o abbandonato, spesso ubicato nei centri storici dei comuni italiani di piccola e media dimensione;
    di predisporre programmi e interventi per il finanziamento di attività ed eventi culturali proposte dai Comuni singoli o associati a prevalente economia turistica e nei cui territori sono ubicati siti di valenza storico-culturale, ambientale e archeologica aperti al pubblico.
9/2426-A/33Mura.


   La Camera,
   premesso che:
    il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni affida alle Soprintendenze la competenza a rilasciare gli atti autorizzativi necessari relativamente ad interventi conservativi in materia di edilizia dei beni culturali ricadenti nel territorio dei Comuni;
    a tale autorizzazione e vigilanza sono sottoposti anche gli interventi di manutenzione ordinaria e la pulizia degli edifici, ivi incluse le costruzioni realizzate con la tecnica dei filari di pietra infestati dalla vegetazione;
    tale procedura implica un notevole allungamento dei tempi e dei processi decisionali che spesso si ripercuote sulla salvaguardia e fruibilità dei beni culturali e paesaggistici, riducendo le opportunità di valorizzazione dei beni stessi a fini di sviluppo economico,

impegna il Governo

a dare corso all'opportunità, rappresentata dal Governo nel corso dell'attività istruttoria legislativa svoltasi nella Commissione parlamentare di merito, di semplificare per via amministrativa le norme del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, al fine di consentire ai Comuni di procedere autonomamente agli interventi di manutenzione ordinaria e di pulizia degli edifici sopra descritti, sotto la semplice vigilanza delle Soprintendenze e con la collaborazione di associazioni o fondazioni che operino sotto la sorveglianza di un archeologo e un dottore forestale.
9/2426-A/34Vargiu, Molea, Vezzali.


   La Camera,
   premesso che:
    il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni affida alle Soprintendenze la competenza a rilasciare gli atti autorizzativi necessari relativamente ad interventi conservativi in materia di edilizia dei beni culturali ricadenti nel territorio dei Comuni;
    a tale autorizzazione e vigilanza sono sottoposti anche gli interventi di manutenzione ordinaria e la pulizia degli edifici, ivi incluse le costruzioni realizzate con la tecnica dei filari di pietra infestati dalla vegetazione;
    tale procedura implica un notevole allungamento dei tempi e dei processi decisionali che spesso si ripercuote sulla salvaguardia e fruibilità dei beni culturali e paesaggistici, riducendo le opportunità di valorizzazione dei beni stessi a fini di sviluppo economico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare corso all'opportunità, rappresentata dal Governo nel corso dell'attività istruttoria legislativa svoltasi nella Commissione parlamentare di merito, di semplificare per via amministrativa le norme del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, al fine di consentire ai Comuni di procedere autonomamente agli interventi di manutenzione ordinaria e di pulizia degli edifici sopra descritti, sotto la semplice vigilanza delle Soprintendenze e con la collaborazione di associazioni o fondazioni che operino sotto la sorveglianza di un archeologo e un dottore forestale.
9/2426-A/34. (Testo modificato nel corso della seduta).  Vargiu, Molea, Vezzali.


   La Camera,
   premesso che:
    siamo sempre più consapevoli di quanto la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale italiano sia fondamentale per il rilancio del Paese;
    il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo assume come priorità la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del nostro Paese e, ad esempio, apre le porte a nuove forme di incentivazione del finanziamento privato, volte a ridurre nel minor tempo possibile il divario esistente con i concorrenti stranieri;
    i musei, inoltre, hanno una responsabilità sociale nei confronti della comunità territoriale di riferimento e tale responsabilità è legata alle specificità dell'istituzione e alla sua missione;
    il museo, per poter esercitare la sua funzione sociale, deve porsi in una posizione «aperta» e «di ascolto» anche nei confronti dei giovani e della scuola, per interagire efficacemente con la società contemporanea;
    la conoscenza del patrimonio artistico-culturale può inoltre svolgere un ruolo sociale importante, combattendo fenomeni di esclusione e proponendosi come terreno di sperimentazione per nuove forme di cittadinanza culturale,
   considerato inoltre che
    la riforma Gelmini del 2008 ha ridotto drasticamente l'insegnamento della disciplina della storia dell'arte nelle scuote;
    l'insegnamento della storia dell'arte, viceversa, in particolare nella scuola media e nelle superiori è fondamentale per completare la formazione degli studenti,

impegna il Governo

ad assumere iniziative anche legislative al fine di promuovere il sostegno alle attività didattiche per le scuole nei musei.
9/2426-A/35Galgano, Molea, Vezzali.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo dispone in materia di norme urgenti in materia di mobilità, accoglienza e guide turistiche;
    I Buoni Vacanze Italia sono uno strumento a disposizione di tutti i soggetti interessati a favorire il turismo sociale;
    vengono messi a disposizione di tutti chi voglia favorire l'accesso al turismo delle categorie più deboli o dei loro dipendenti;
    facilitano l'accesso al turismo per tutti (famiglie, giovani, anziani, disabili) sostenendo la domanda interna;
    collegano il sistema italiano con le esperienze maturate in altri Paesi per rafforzare la quota di interscambio Italia/estero e per dare vita al sistema Buoni Vacanze Europeo;
    offrono alle aziende private, che già lo fanno, uno strumento diretto di incentivazione al turismo dei propri dipendenti, incrementandone il valore attraverso la decontribuzione e defiscalizzazione degli incentivi;
   considerato inoltre che:
    è opportuno e necessario favorire l'offerta rappresentata dal turismo sociale e promuovere l'accesso alle vacanze per le fasce sociali economicamente più deboli,

impegna il Governo

a prevedere che i buoni vacanza diventino realmente operativi per favorirne una reale diffusione al fine di sviluppare il mercato interno del turismo e facilitare l'accesso alle vacanze di tutti i cittadini italiani con particolare riguardo ai soggetti meno abbienti.
9/2426-A/36Molea, Vezzali.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo dispone in materia di norme urgenti in materia di mobilità, accoglienza e guide turistiche;
    I Buoni Vacanze Italia sono uno strumento a disposizione di tutti i soggetti interessati a favorire il turismo sociale;
    vengono messi a disposizione di tutti chi voglia favorire l'accesso al turismo delle categorie più deboli o dei loro dipendenti;
    facilitano l'accesso al turismo per tutti (famiglie, giovani, anziani, disabili) sostenendo la domanda interna;
    collegano il sistema italiano con le esperienze maturate in altri Paesi per rafforzare la quota di interscambio Italia/estero e per dare vita al sistema Buoni Vacanze Europeo;
    offrono alle aziende private, che già lo fanno, uno strumento diretto di incentivazione al turismo dei propri dipendenti, incrementandone il valore attraverso la decontribuzione e defiscalizzazione degli incentivi;
   considerato inoltre che:
    è opportuno e necessario favorire l'offerta rappresentata dal turismo sociale e promuovere l'accesso alle vacanze per le fasce sociali economicamente più deboli,

impegna il Governo

a promuovere l'applicazione dei buoni vacanza per favorirne una reale diffusione al fine di sviluppare il mercato interno del turismo e facilitare l'accesso alle vacanze di tutti i cittadini italiani con particolare riguardo ai soggetti meno abbienti.
9/2426-A/36. (Testo modificato nel corso della seduta).  Molea, Vezzali.


   La Camera,
   premesso che:
    il turismo italiano soffre di una carenza di ospitalità per chi viaggia con animali a seguito (principalmente cani);
    l'incentivo e l'accoglienza degli animali nelle strutture ricettive, oltre che ad avere un significato di progresso culturale in materia di animali d'affezione, è anche uno strumento per incentivare il turismo straniero che molto spesso non sceglie il nostro Paese per via delle restrizioni di ospitalità degli animali nelle strutture alberghiere e nelle spiagge dei nostri litorali e che tutto ciò determina un minor turismo straniero abituato a viaggiare con i propri animali;
    in Francia, In Germania, in Spagna, paesi a forte vocazione turistica, non prevedono nessun criterio in materia di divieto d’ accesso agli animali nelle strutture ospitanti. Incentivare il turismo con gli animali è uno strumento per evitare come ogni anno accade, soprattutto nel periodo estivo, milioni di cani e gatti abbandonati,

impegna il Governo

ad effettuare politiche di promozione e valorizzazione dell'accoglienza, attraverso iniziative finalizzate allo sviluppo dell'offerta turistica per quanti viaggiano con animali al seguito al fine di incentivare e riqualificare l'innalzamento degli standard turistici italiani.
9/2426-A/37Vezzali, Galgano.


   La Camera,
   premesso che:
    il potenziamento dell'attività di rilascio Visti turistici, potrebbe ampliare i flussi turistici e commerciali diretti verso il nostro Paese, favorendo così la crescita di un settore produttivo strategico nell'interesse dell'economia nazionale e la competitività dell'offerta turistico culturale italiana;
    l'articolo 16 prevede il riordino e la razionalizzazione dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo e la soppressione della società Promuovi Italia Spa, di cui lo stesso ENIT è azionista unico, con lo scopo di conseguire significativi risparmi della spesa pubblica e migliori risultati nel settore della promozione turistica;
    in passato l'ENIT ha già esercitato, usufruendo di un contributo statale, le attività di rilascio dei visti turistici da parte delle sedi diplomatiche italiane all'estero – quali Pechino, Shanghai, Canton, Mosca, San Pietroburgo, Mumbai, New Delhi, Kiev – attraverso un contingente di personale, con contratto a tempo determinato, destinato esclusivamente al rilascio dei visti turistici;
    consentire all'Enit di gestire le attività necessarie per il rilascio dei Visti turistici, che attualmente vengono espletate da operatori privati, potrebbe comportare un abbassamento dei costi per il turista, un'accelerazione dei tempi di rilascio dei Visti turistici, e la creazione di fondi che possano supportare l'attività statuaria dell'Enit di promozione del turismo,

impegna il Governo

a considerare la possibilità di affidare anche all'ENIT la gestione delle pratiche per il rilascio dei Visti turistici e predisporre le misure necessarie per favorire l'estensione e l'accelerazione delle procedure di rilascio svolte nelle sedi diplomatiche italiane all'estero.
9/2426-A/38Rigoni.


   La Camera,
   premesso che:
    importante, strategico, vitale tornare a considerare la cultura in tutte le sue manifestazioni – i monumenti, il paesaggio, i musei, le biblioteche e gli archivi, la musica, lo spettacolo, la cultura cosiddetta alta e la cultura popolare – non soltanto come un bene da preservare e incentivare per il valore che essa di per sé rappresenta, ma anche, allo stesso tempo, come una grande opportunità di sviluppo sociale ed economico;
    il decreto in esame prevede all'articolo 12, comma 4 una modifica del comma 1 dell'articolo 41 del decreto legislativo 42 del 2004 («Codice dei beni culturali e del paesaggio») stabilendo che «gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato» versino «all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari» esauriti da oltre trent'anni, non più quaranta;
    viene condiviso il fine di tale modifica tesa a semplificare la consultazione degli archivi e ad allineare il termine temporale a buona parte della normativa di altri Paesi europei;
    il settore archivistico, elemento strategico per la Pubblica Amministrazione, ha bisogno di strutture razionali e idonee che garantiscano la conservazione delle tracce delle azioni compiute a vantaggio di chiunque vorrà studiarle, conoscerle, interpretarle;
    in Italia, certamente a causa del suo policentrismo storico e della disponibilità di complessi monumentali, molti Istituti archivistici hanno trovato posto in edifici pubblici originariamente costruiti per altre destinazioni, ma anche in strutture private a titolo oneroso;
   la questione delle sedi d'archivio costituisce il banco di prova decisivo per verificare la capacità del mondo degli archivi di affrontare in modo efficace la realtà, prendendo atto e prospettando soluzioni all'attuale drammatica insufficienza di spazi e strutture capaci di ricevere, conservare e tramandare alle generazioni future la memoria documentaria del nostro tempo e degli anni che verranno;
    questa situazione richiede, nella prospettiva di una seria politica di programmazione, di poter disporre innanzi tutto di un quadro complessivo del fabbisogno di spazi e di capacità di conservazione dei depositi d'archivio,

impegna il Governo:

   a ridefinire all'interno della struttura ministeriale una strategia complessiva in materia di politica delle sedi d'archivio, e dei relativi investimenti anche attraverso forme di convergenza e di collaborazione tra soggetti diversi, statali e non, pubblici e privati, in materia di conservazione e gestione del patrimonio documentale e di sedi d'archivio, definendo un piano nazionale per la salvaguardia della documentazione archivistica all'interno del Sistema Archivistico Nazionale, in accordo con regioni, province, comuni;
   a esaminare, in tale quadro, la possibilità di valorizzare e dismettere i beni della Difesa in modo tale da ridurre la spesa pubblica relativa agli oneri di locazione degli immobili destinati alla conservazione e gestione del patrimonio documentale.

9/2426-A/39Bossa, Malisani, Manzi.


   La Camera,
   in sede di discussione del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo,
   premesso che:
    l'articolo 11, comma 4, del provvedimento in esame, rinvia al 31 ottobre 2014 il decreto per l'individuazione dei siti turistici di particolare interesse nei quali, per le guide turistiche, occorre una speciale abilitazione, demandando al medesimo decreto di stabilire anche i requisiti necessari per ottenere l'abilitazione stessa;
    validi indirizzi universitari, ad esempio quello di arte sacra e turismo religioso, formano esperti e guide turistiche molto qualificate e specializzate di arte sacra e di beni culturali ecclesiastici;
    la conoscenza, la promozione e il recupero degli itinerari religiosi costituiscono oggi una qualificante opportunità di valorizzazione del territorio in termini culturali e turistici e potrebbero offrire concrete opportunità professionali connesse al turismo culturale e religioso, finora generalmente trascurato;
    la legge europea riserva lo svolgimento dell'attività di guida turistica a soggetti in possesso di una specifica abilitazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in fase di approvazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 – prorogata al 31 ottobre 2014 – di riconoscere la laurea magistrale in arte sacra e turismo religioso come titolo idoneo ed equipollente finalizzato ad ottenere il patentino di guida e accompagnatore turistico.
9/2426-A/40Arlotti.


   La Camera,
   in sede di discussione del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo,
   premesso che:
    per meglio salvaguardare e valorizzare il tipo di patrimonio culturale-archeologico, diverse amministrazioni locali si sono già dotate di cartografie specifiche cosiddette «la Carta delle Potenzialità Archeologiche», dove segnalare le aree in cui sono presenti o potrebbero essere presenti elementi di interesse archeologico;
    tale strumento è una tutela del patrimonio pubblico sotterraneo, uno strumento conoscitivo e normativo a cui fare riferimento per quanto concerne tutte le attività di scavo che possano richiedere opere di salvaguardia;
    la pianificazione del paesaggio consente di dotarsi di strumenti di supporto, al livello previsionale, per conciliare la tutela del patrimonio archeologico con le esigenze operative delle attività che comportano lavori di scavo, da quelle edilizie a quelle estrattive, fino alle grandi opere infrastrutturali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre strumenti di pianificazione del paesaggio a garanzia di una corretta gestione delle risorse archeologiche.

9/2426-A/41Ascani, Arlotti.


   La Camera,
   premesso che:
    come noto, la figura del grande Alessandro Manzoni è fortemente legata alla città di Lecco, dove in gioventù ha vissuto e ha ambientato i Promessi sposi;
    la villa della famiglia Manzoni che si trova a Lecco è oggi sede del Museo Manzoniano, della galleria Comunale D'Arte, della Biblioteca specializzata, della Fototeca e della sezione separata d'archivio ed è visitata ogni anno da oltre 60.000 cittadini italiani e stranieri, contribuendo a diffondere in Italia e nel mondo la conoscenza del più famoso romanziere del nostro Paese;
    il palazzo necessita allo stato attuale di consistenti e urgenti interventi di restauro e adeguamento alle norme di sicurezza;
    il comune di Lecco ha già approvato e finanziato, a tale scopo, con oneri a carico dei proprio bilancio, la prima fase del progetto esecutivo relativo a «Villa Manzoni – lavori di adeguamento alle norme di sicurezza» per un importo complessivo pari a 2.600.000 euro. Oltre a questo primo lotto sarà poi necessaria una seconda fase di lavori di completamento per altri 2.500.000 euro;
    tuttavia l'amministrazione comunale si trova nella situazione di non poter far procedere i lavori a causa dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno;
    la realizzazione di questo intervento assume particolare rilevanza anche in vista di Expo 2015, che vedrà numerose presenze in Lombardia e costituirà una fondamentale occasione per il turismo e l'economia locale. Inoltre il progetto può inserirsi nel Protocollo d'intesa del febbraio 2009, stipulato tra la città di Milano e la città di Lecco per la valorizzazione delle dimore storiche di Alessandro Manzoni, al fine di creare un circuito museale d'interesse e alto valore culturale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità che l'intervento complessivo di restauro e adeguamento alle norme di sicurezza di cui necessita villa Manzoni (per un importo totale di 5.100.000 euro) possa essere inserito tra le opere previste per Expo 2015, con pagamenti a carico del comune non rilevanti nel calcolo del saldo finanziario relativo al patto di stabilità interno.
9/2426-A/42Tentori.


   La Camera,
   in sede di discussione del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo,
   premesso che:
    con l'entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999 n. 508, gli Istituti musicali pareggiati hanno seguito di pari passo la sorte dei conservatori di musica statali, acquistando personalità giuridica, autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, sono sede primarie di alta formazione, specializzazione, produzione e ricerca nel settore artistico musicale e con queste caratteristiche rientrano nel novero delle istituzioni di cui all'articolo 33 della Costituzione;
    nel corso quindi degli ultimi anni, tali istituti hanno nei fatti compiuto «una statizzazione di fatto» in quanto si sono totalmente «adeguati» al dettato dell’iter previsto dalla legge n. 508 e sua attuazione;
    i finanziamenti sono a carico degli enti locali ma a causa dei consistenti tagli e dei vincoli imposti ai bilanci degli enti locali, molti istituti sono a rischio chiusura. Tutti gli enti finanziatori hanno ridotto in maniera significativa la contribuzione e in qualche caso interrotto il sostegno con la conseguente messa a rischio chiusura di alcuni istituti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di avviare iniziative legislative volte a salvaguardare il sistema pubblico dell'alta formazione artistica e musicale ritenuta in più occasioni settore strategico per lo sviluppo del nostro Paese.
9/2426-A/43Lodolini, Pelillo.


   La Camera,
   in sede di discussione del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo,
   premesso che:
    le attività e le manifestazioni del carnevale hanno un importante valore storico e culturale nella tradizione italiana e popolare;
    le manifestazioni del carnevale non sono ancora riconosciute a pieno titolo tra i beni culturali del nostro Paese. Il codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non considera i beni culturali di natura immateriale alla stregua dei beni culturali di natura materiale;
    le convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, hanno stabilito il riconoscimento delle espressioni di identità culturale collettiva anche quando siano rappresentate da testimonianze immateriali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di reperire – in fase di discussione del primo provvedimento utile – risorse a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, al fine di favorire la tutela e lo sviluppo delle attività e delle manifestazioni del carnevale.
9/2426-A/44Mariani, Bini, Gelli, Rocchi.


   La Camera,
   in sede di discussione del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo,
   premesso che:
    coerentemente con le finalità del provvedimento in esame si ritiene necessario introdurre l'impegno ad includere anche le imprese di produzione e organizzazione di spettacoli di musica popolare dal vivo tra gli interventi di agevolazione delle imprese del settore dello spettacolo compresa l'esclusione del pagamento del diritto d'autore;
    in linea con la strategia europea 2020, nell'ambito della quale la Commissione europea ha attribuito al programma Europa creativa l'importo di 1,462 miliardi di euro, già molti tra i Paesi europei hanno introdotto misure di incentivo nei confronti delle imprese di produzione e organizzazione di spettacoli dal vivo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di favorire lo sviluppo del settore della produzione di spettacoli di musica popolare dal vivo introducendo un regime normativo agevolato che preveda l'esclusione del pagamento del diritto d'autore e l'inclusione di tali imprese musicali tra gli interventi di agevolazione del settore di cui all'articolo 32 della legge 14 agosto 1967, n. 800.
9/2426-A/45Tullo, Carocci.


   La Camera,
   in sede di discussione del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo,
   premesso che:
    coerentemente con le finalità del provvedimento in esame si ritiene necessario introdurre l'impegno ad includere anche le imprese di produzione e organizzazione di spettacoli di musica popolare dal vivo tra gli interventi di agevolazione delle imprese del settore dello spettacolo compresa l'esclusione del pagamento del diritto d'autore;
    in linea con la strategia europea 2020, nell'ambito della quale la Commissione europea ha attribuito al programma Europa creativa l'importo di 1,462 miliardi di euro, già molti tra i Paesi europei hanno introdotto misure di incentivo nei confronti delle imprese di produzione e organizzazione di spettacoli dal vivo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di favorire lo sviluppo del settore della produzione di spettacoli di musica popolare dal vivo introducendo un regime normativo agevolato e l'inclusione di tali imprese musicali tra gli interventi di agevolazione del settore di cui all'articolo 32 della legge 14 agosto 1967, n. 800.
9/2426-A/45. (Testo modificato nel corso della seduta)  Tullo, Carocci.


   La Camera,
   in sede di discussione del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo,
   premesso che:
    l'articolo 5, del provvedimento in esame – reca una nuova disciplina per la gestione degli esuberi: in particolare, estende al personale delle fondazioni la disciplina prevista dall'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 95 del 2012 in materia di pensionamenti attivabili nei casi di soprannumerarietà all'esito delle riduzioni di organico e per il personale che risulti poi ancora eccedente, prevede l'assunzione a tempo indeterminato, mediante procedura di mobilità avviata dalla fondazione, da parte della società Arte Lavoro e Servizi (ALES spa);
    la società Ales, costituita nel dicembre 1998, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 196 del 1997, al fine di consentire la stabilizzazione di personale impiegato in attività socialmente utili presso il MIBAC, ha come oggetto sociale lo svolgimento di attività di servizi socialmente utili di conservazione del patrimonio culturale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di favorire iniziative volte a collocare presso la pubblica amministrazione il personale – eventualmente eccedente – impiegato nel settore lirico-sinfonico.
9/2426-A/46Carocci.


   La Camera,
   in sede di discussione del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame contiene importanti norme per il sostegno e lo sviluppo del sistema culturale del nostro Paese;
    da pochi mesi si sono concluse le celebrazioni per il secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi riconosciute e sostenute dalla legge 12 novembre 2012, n. 206;
    le celebrazioni per il bicentenario hanno richiamato, a Parma, in Italia e nel mondo una crescente attenzione alla figura del maestro di Busseto, attenzione che è doveroso mantenere viva dando continuità agli interventi avviati in occasione del bicentenario;
    nella seduta del 20 dicembre 2013 il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/1865-A/104,

impegna il Governo

a prevedere lo stanziamento di adeguate risorse per sostenere il Festival Verdi di Parma e Busseto con un contributo annuale di importo pari a quello che la legge 20 dicembre 2012, n. 238 ha riconosciuto ad altri festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale, al fine di consentire ai soggetti istituzionali promotori del Festival di consolidare e sviluppare una rinnovata e più adeguata strategia di promozione del rapporto tra Giuseppe Verdi, il territorio di Parma, la regione Emilia-Romagna, l'Italia e il mondo.
9/2426-A/47Maestri, Romanini.


   La Camera,
   in sede di discussione del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame contiene importanti norme per il sostegno e lo sviluppo del sistema culturale del nostro Paese;
    da pochi mesi si sono concluse le celebrazioni per il secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi riconosciute e sostenute dalla legge 12 novembre 2012, n. 206;
    le celebrazioni per il bicentenario hanno richiamato, a Parma, in Italia e nel mondo una crescente attenzione alla figura del maestro di Busseto, attenzione che è doveroso mantenere viva dando continuità agli interventi avviati in occasione del bicentenario;
    nella seduta del 20 dicembre 2013 il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/1865-A/104,

impegna il Governo

a valutare lo stanziamento di adeguate risorse per sostenere il Festival Verdi di Parma e Busseto con un contributo annuale di importo pari a quello che la legge 20 dicembre 2012, n. 238 ha riconosciuto ad altri festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale, al fine di consentire ai soggetti istituzionali promotori del Festival di consolidare e sviluppare una rinnovata e più adeguata strategia di promozione del rapporto tra Giuseppe Verdi, il territorio di Parma, la regione Emilia-Romagna, l'Italia e il mondo.
9/2426-A/47. (Testo modificato nel corso della seduta) Maestri, Romanini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 dell'Atto Camera 2426 deroga parzialmente agli articoli 15 e 100 del TUIR in materia di detraibilità e deducibilità delle erogazioni liberali compiute da persone fisiche, enti non commerciali e imprese per il sostegno della cultura, stabilendo la possibilità di avvalersi di un credito di imposta per alcune tipologie di liberalità oggetto di individuazione delle nuove disposizioni in materia;
    il comma 1 del suddetto articolo limita i benefici fiscali alle erogazioni liberali in denaro effettuate «per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo»;
    l'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio) stabilisce che «sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico». Tali soggetti, ivi comprese le «persone giuridiche private senza fine di lucro», qualora posseggano beni culturali, svolgono, dunque funzioni di interesse pubblico;
    l'articolo 60, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, prevede la facoltà del MIBACT di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati;
    tale previsione normativa costituisce una importante svolta verso la promozione del patrimonio artistico e culturale, anche attraverso principi di sussidiarietà e di cooperazione tra soggetti pubblici e privati e tra enti, istituzioni e autonomie locali verso il fine comune di valorizzazione dello straordinario patrimonio artistico e culturale, materiale e immateriale, del Paese, che va sostenuto con iniziative strutturali anche di rafforzamento dei servizi, dell'offerta, nell'ottica non di sfruttare ma di far fruttare questo straordinario patrimonio,

impegna il Governo

a valutare, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, l'opportunità di sviluppare un piano pluriennale per estendere i benefici dell'articolo bonus, di cui al comma 1, articolo 1 dell'atto camera 2426, in primo luogo per le erogazioni liberali in denaro effettuate per il sostegno di tutti i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché per le erogazioni liberali finalizzate alle raccolte di fondi destinate a contribuire all'esercizio del diritto di prelazione dei beni culturali da parte dello Stato, ai sensi degli articoli 60, 61 e 62 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e per le fondazioni iscritte al registro delle persone giuridiche private, che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività dedicate alla produzione, esposizione e promozione dell'arte, destinate alla prevalente accessibilità e fruizione pubblica gratuita e sul quale sia presente un diritto reale di godimento perpetuo di enti locali.
  In un secondo tempo ad associazioni o fondazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) punto 9 e all'articolo 10 comma 4 del decreto legislativo n. 460 del 1997 e alle ONLUS di promozione della cultura e dell'arte, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1o giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.
9/2426-A/48Rampi, Piccoli Nardelli, Benamati, Ascani, Blazina, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Bossa, Malisani, Malpezzi, Manzi, Ghizzoni, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rocchi, Zampa, Zoggia, Basso, Bini, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Portas, Senaldi, Taranto, Tidei.


   La Camera,
   premesso che:
    il castello Alfonsino è da secoli il baluardo della città di Brindisi e del suo porto, ma purtroppo va deteriorandosi di giorno in giorno;
    nel corso degli ultimi anni, infatti, il castello è stato un luogo fantasma: costantemente chiuso al pubblico, tranne in alcuni brevi periodi, nei quali, per iniziativa della Sovrintendenza, veniva aperto il lunedì mattina; a causa della carenza se non della totale assenza di vigilanza, è stato inoltre oggetto di atti vandalici, come testimoniato peraltro anche da un servizio andato in onda di recente all'interno della trasmissione televisiva «Alle falde del Kilimangiaro»;
    non è pensabile che un bene di questo genere possa continuare a rimanere vittima dell'incuria e del vandalismo, oltre che dell'inesorabile passare del tempo, urge pertanto una pianificazione di interventi di salvaguardia della struttura, di restauro della stessa e di una successiva valorizzazione;
    il problema non è certamente di poco conto, considerata l'enormità dell'opera, i restauri effettuati nei decenni passati sono stati poco conservativi quando non addirittura invasivi, e gli effetti degli stessi si vanno perdendo col passare del tempo;
    la querelle tra i vari enti che finora avevano dimostrato interesse ad acquisirlo si è sempre rivelata infruttuosa, non possedendo tali enti le disponibilità finanziarie necessarie;
    negli ultimi anni vi sono stati alcuni tentativi di valorizzazione attraverso iniziative culturali, che puntavano soprattutto ad attirare l'attenzione sulle condizioni del bene: dalle giornate del FAI alle giornate del patrimonio, dalla tappa brindisina della mostra Intramoenia ExtrArt «Miraggi» nell'estate del 2010, a una serie di eventi basati soprattutto sulla volontà e l'impegno di associazioni culturali che hanno cercato di intercettare il traffico crocieristico di passaggio nel porto della città;
    successivamente sono state ventilate proposte di interesse sia da parte di privati che da parte di enti locali e gruppi di associazioni;
    è assolutamente urgente prendere una decisione, anche in vista del percorso che l'intero territorio brindisino sta facendo nel sostenere la candidatura di Lecce a capitale europea del 2019,

impegna il Governo

a valutare con grande attenzione la situazione di questo gioiello architettonico di proprietà dello Stato e ad operare individuando nel più breve tempo possibile, in accordo con quanto proposto dagli enti locali, le soluzioni più efficaci per risolvere il problema urgente della messa in sicurezza del bene e, in prospettiva, del restauro completo della struttura e della sua restituzione alla città e ai cittadini.
9/2426-A/49Mariano.


   La Camera,
   premesso che:
    la «convenzione dei diritti delle persone con disabilità» delle Nazioni Unite definisce la disabilità come il «risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società sulla base di uguaglianza con gli altri»;
    da questo punto di vista non è quindi sufficiente soltanto garantire diritti alle persone, ma è anche necessario assicurare che le persone possano fattibilmente accedere e fruire di ciò che è garantito da tali diritti;
    all'articolo 3 della Costituzione cita: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale (...) È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale (...),

impegna il Governo:

   a verificare affinché l'accessibilità dei luoghi della cultura sia sempre considerata nei progetti di restauro, manutenzione e conservazione;
   a sviluppare servizi interattivi digitali, sotto forma di applicazioni per dispositivi mobili, che rendano accessibile la fruizione del patrimonio culturale italiano anche a persone diversamente abili.
9/2426-A/50Coccia.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo unico del turismo di diverse regioni (Liguria, Lazio, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Basilicata e da ultimo anche la Puglia che ha approvato la norma nel mese di maggio 2014) è indicata la possibilità di aggiungere uno o più posti letto in maniera temporanea e su richiesta del cliente, in deroga ai limiti dimensionali previsti, per bambini e ragazzi fino a 15/18 anni appartenenti allo stesso nucleo familiare;
    la mancanza di tale previsione normativa a livello nazionale rende le nostre strutture ricettive inadatte ad ospitare famiglie, ed è un oggettivo freno alla piena fruibilità turistica;
    favorire l'occupazione familiare delle camere delle strutture turistiche italiane produrrebbe un incremento delle presenze turistiche, e dei relativi benefici diretti e indotti. Inoltre tale norma favorirebbe altresì presenze turistiche di coppie giovani e minori, che hanno una più lunga prospettiva di ritorno nell'isola;
    il decreto-legge in esame al comma 5 dell'articolo 10 demanda ad un decreto del MIBACT, da emanarsi entro 3 mesi, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, l'aggiornamento degli standard minimi e l'uniformità sul territorio nazionale dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel, (che sono una tipologia di hotel a proprietà frazionata, dove i singoli proprietari hanno un contratto di management con il gestore), tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alla capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali,

impegna il Governo

nell'adozione del decreto ministeriale citato in premessa di riconoscere alle strutture ricettive, in deroga ai limiti dimensionali stabiliti dalla legislazione in materia ed in armonia con le normative regionali vigenti, la facoltà di aggiungere temporaneamente ulteriori posti letto destinati al soggiorno dei minori; in subordine ad adottare ogni iniziativa utile, anche normativa, in materia.
9/2426-A/51Villarosa.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo unico del turismo di diverse regioni (Liguria, Lazio, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Basilicata e da ultimo anche la Puglia che ha approvato la norma nel mese di maggio 2014) è indicata la possibilità di aggiungere uno o più posti letto in maniera temporanea e su richiesta del cliente, in deroga ai limiti dimensionali previsti, per bambini e ragazzi fino a 15/18 anni appartenenti allo stesso nucleo familiare;
    la mancanza di tale previsione normativa a livello nazionale rende le nostre strutture ricettive inadatte ad ospitare famiglie, ed è un oggettivo freno alla piena fruibilità turistica;
    favorire l'occupazione familiare delle camere delle strutture turistiche italiane produrrebbe un incremento delle presenze turistiche, e dei relativi benefici diretti e indotti. Inoltre tale norma favorirebbe altresì presenze turistiche di coppie giovani e minori, che hanno una più lunga prospettiva di ritorno nell'isola;
    il decreto-legge in esame al comma 5 dell'articolo 10 demanda ad un decreto del MIBACT, da emanarsi entro 3 mesi, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, l'aggiornamento degli standard minimi e l'uniformità sul territorio nazionale dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel, (che sono una tipologia di hotel a proprietà frazionata, dove i singoli proprietari hanno un contratto di management con il gestore), tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alla capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nell'adozione del decreto ministeriale citato in premessa di riconoscere alle strutture ricettive, in deroga ai limiti dimensionali stabiliti dalla legislazione in materia ed in armonia con le normative regionali vigenti, la facoltà di aggiungere temporaneamente ulteriori posti letto destinati al soggiorno dei minori; in subordine ad adottare ogni iniziativa utile, anche normativa, in materia.
9/2426-A/51. (Testo modificato nel corso della seduta)  Villarosa.


   La Camera,
   premesso che:
    il turismo è diventato, nell'arco dell'ultimo secolo, un bisogno sociale primario. Rappresenta non solo un fattore economico di straordinaria importanza ma anche uno strumento di conoscenza ed emancipazione personale. Per tutti questi motivi è oggi indispensabile garantire l'accesso all'esperienza turistica a tutti i cittadini, indipendentemente dalle condizioni personali, sociali, economiche e di qualsiasi altra natura che possano limitare la fruizione di questo bene;
    in Italia è stata istituita la commissione «per la promozione e il sostegno del turismo accessibile», nata dall'esigenza di mettere ogni persona con i suoi bisogni al centro del sistema turistico;
    il turismo accessibile è la massima espressione di questo obiettivo di civiltà e rappresenta anche una indubbia attrattiva – moderna e attuale – per riportare in alto l'immagine del turismo italiano nel mondo;
    l'accessibilità, ossia l'assenza di barriere architettoniche, culturali e sensoriali, è la condizione indispensabile per consentire la fruizione del patrimonio turistico italiano;
    il mercato del turismo accessibile rappresenta una grande opportunità economica ed è necessario aprirsi a questo nuovo target di clientela migliorando l'offerta già esistente. L'Italia è un Paese ad alta vocazione turistica, e possibile meta per gli oltre 127 milioni di europei, 4 dei quali sono in Italia, con esigenze specifiche e che non vanno mai in vacanza da soli (è pari a 3 l'effetto moltiplicatore che sviluppa questo mercato). Il turismo accessibile è oggi una grande opportunità che potrà far incrementare i fatturati delle aziende turistiche che vorranno investire su questo target;
    in Italia è stata istituita la commissione «per la promozione e il sostegno del turismo accessibile», nata dall'esigenza di mettere ogni persona con i suoi bisogni al centro del sistema turistico;
    il principio che l'azione della commissione promuove è semplice e chiarissimo; l'individuo nella sua totalità, con i suoi bisogni, è un cittadino ed un cliente che ha diritto a fruire dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi adeguati a commisurati a ciò che paga,

impegna il Governo

   ad adottare ogni iniziative utile, anche normativa, volte a sostenere il turismo accessibile al fine di permettere alle persone con disabilità di poter pianificare il proprio viaggio, fornire informazioni relative all'accessibilità delle strutture ricettive, delle aree verdi e naturalistiche, dei mezzi di trasporto, dei luoghi di interesse artistico/culturale, delle strutture sanitarie, dei percorsi urbani e degli impianti ricreativi;
   a rendere pubblici i dati della commissione «per la promozione e il sostegno del turismo accessibile» sulle iniziative a favore del turismo accessibile.
9/2426-A/52Vallascas, Mucci, Prodani, Crippa.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 11 del provvedimento prevede al comma 3-ter la predisposizione, da parte di regioni ed enti locali, d'intesa con il MIBACT e con il MISE, di progetti per la valorizzazione del paesaggio anche tramite la realizzazione di itinerari turistico-culturali da inserire nei circuiti nazionali di eccellenza e nei percorsi pedonali, ciclabili, equestri etc. Gli itinerari sono finalizzati a migliorare la fruizione pubblica dei siti di interesse culturale e paesaggistico tramite la messa in rete degli stessi;
    tale disposizione, specifica altresì che i suddetti progetti di valorizzazione del paesaggio assumono priorità nell'ambito del piano strategico nazionale per lo sviluppo del turismo in Italia,

impegna il Governo

a relazionare annualmente alle Camere sullo stato di avanzamento dei progetti e sulle priorità individuate, pubblicando altresì la relazione sul portale web del Ministero dei beni culturali.
9/2426-A/53Mucci.


   La Camera,
   premesso che:
    nelle città italiane, in particolare al nord, è in corso un processo di desertificazione urbana dovuto al venire meno dei negozi di prossimità e delle piccole botteghe artigiane, a causa della crisi finanziaria innescata dai sub-prime americani, all'aumento degli affitti dovuto ad un passaggio non controllato all'euro nella valutazione degli immobili, nonché all'estendersi dei centri commerciali extraurbani;
    il tessuto urbano si impoverisce così non solo dei servizi essenziali al cittadino, soprattutto alle persone con ridotta mobilità, ma per il valore storico, artistico o culturale dei locali in cui si svolgono tali attività in tal modo si espropria anche il territorio della sua identità storica e le nostre realtà locali perdono così un prezioso patrimonio tradizionale storico ed artistico che costituisce richiamo turistico dei nostri centri, soprattutto minori, con ulteriore impoverimento dell'indotto turistico;
    anche a livello internazionale l'Unesco da tempo promuove un'attenzione particolare ai beni immateriali che recano in loro il senso della continuità con le generazioni precedenti, rilevanti per l'identità culturale così come per la salvaguardia della diversità culturale e della creatività umana,

impegna il Governo

a promuovere i locali storici, cioè gli esercizi commerciali, gli alberghi e le imprese artigianali che presentino un intrinseco valore storico e culturale ed una radicata tradizione nel tessuto urbano, in particolare nei centri storici, come meritevoli di tutela ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, e a prevedere adeguati strumenti legislativi e finanziari per il loro riconoscimento, promozione e valorizzazione.
9/2426-A/54Rondini.


   La Camera,
   premesso che:
    il Museo Didattico della Seta di Como costituisce una realtà che riflette la grande tradizione manifatturiera del territorio che bisogna sostenere, valorizzandone le potenzialità;
    un primo ambito di intervento riguarda la struttura museale sita a Como in Via Castelnuovo e l'agibilità della sede, che non è stata mai perfezionata dal punto di vista autorizzativo, dal momento che i lavori commissionati dalla provincia di Como alcuni anni fa non sono stati ultimati per morosità dell'impresa edile;
    con la dirigenza del Museo della Seta e con la collaborazione della provincia di Como, si stanno definendo una serie di interventi urgenti che saranno necessari per ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi e la certificazione di agibilità dei locali, per la realizzazione dei quali servono urgenti risorse economiche;
    con decreto ministeriale 7 marzo 2006 n. 20331 – Anno 2006 – era stato assegnato un contributo per il Museo della Seta pari ad Euro 180.000,00;
    la somma venne utilizzata per interventi presso la sede del Museo della Seta per complessivi euro 148.194,82., quindi le economie erano state pari a euro 31.388,10;
    è evidente l'interesse del territorio comasco di disporre di un Museo della Seta a disposizione dei visitatori, in grado di essere adeguatamente promosso nella prospettiva di Expo 2015,

impegna il Governo

ad adoperarsi con la massima tempestività, visto l'avvicinarsi dell'importante evento espositivo per favorire un tempestivo riscontro all'istanza della provincia di Como, dando corso alla richiesta di riassegnazione dei contributi statali concessi al sensi dell'articolo 1, comma 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, dell'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005 n. 7 convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, dell'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203 convertito dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248.
9/2426-A/55Molteni.


   La Camera,
   premesso che:
    il Museo Didattico della Seta di Como costituisce una realtà che riflette la grande tradizione manifatturiera del territorio che bisogna sostenere, valorizzandone le potenzialità;
    un primo ambito di intervento riguarda la struttura museale sita a Como in Via Castelnuovo e l'agibilità della sede, che non è stata mai perfezionata dal punto di vista autorizzativo, dal momento che i lavori commissionati dalla provincia di Como alcuni anni fa non sono stati ultimati per morosità dell'impresa edile;
    con la dirigenza del Museo della Seta e con la collaborazione della provincia di Como, si stanno definendo una serie di interventi urgenti che saranno necessari per ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi e la certificazione di agibilità dei locali, per la realizzazione dei quali servono urgenti risorse economiche;
    con decreto ministeriale 7 marzo 2006 n. 20331 – Anno 2006 – era stato assegnato un contributo per il Museo della Seta pari ad Euro 180.000,00;
    la somma venne utilizzata per interventi presso la sede del Museo della Seta per complessivi euro 148.194,82., quindi le economie erano state pari a euro 31.388,10;
    è evidente l'interesse del territorio comasco di disporre di un Museo della Seta a disposizione dei visitatori, in grado di essere adeguatamente promosso nella prospettiva di Expo 2015,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, visto l'avvicinarsi dell'importante evento espositivo per favorire un tempestivo riscontro all'istanza della provincia di Como, di dare corso alla richiesta di riassegnazione dei contributi statali concessi al sensi dell'articolo 1, comma 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, dell'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005 n. 7 convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, dell'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203 convertito dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248.
9/2426-A/55. (Testo modificato nel corso della seduta)  Molteni.


   La Camera,
   premesso che:
    la Valcamonica è un ambito ben circoscritto in termini geografici e dotato di una sua definita identità storica. Il territorio camuno è caratterizzato da stratificazioni culturali di grande importanza che, dalla preistoria e nei secoli, hanno lasciato testimonianze come le incisioni rupestri, sito patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, e come monumenti di grande interesse storico e artistico, architettura rurale, tradizioni;
    la Valle Camonica è ricca di paesaggi naturali caratteristici dell'arco Alpino e di parchi e riserve naturali. Gran parte del suo territorio è costituito da una vasta area protetta, compresa nel Parco nazionale dello Stelvio, nei Parco dell'Adamello e in altre zone protette. Lungo il territorio della valle sono presenti numerosi impianti sciistici, piste di sci da fondo e percorsi destinati all'alpinismo e all'escursionismo di montagna frequentati ormai da turisti d'ogni parte;
    alla fine degli anni Ottanta, è sorta l'esigenza di realizzare un Museo nazionale della Preistoria per illustrare il patrimonio archeologico-preistorico e protostorico della Valle Camonica, ed è nata dalla constatazione che il fenomeno arte rupestre, riconosciuto dall'UNESCO patrimonio mondiale dell'umanità nel 1979, primo sito in Italia, andava contestualizzato e illustrato attraverso la valorizzazione dei contesti e complessi archeologici coevi che in quegli anni si andavano arricchendo e diversificando attraverso scavi di ricerca e di salvataggio;
    con la catalogazione sistematica di tutti i complessi condotta nel 1989 e la conseguente raccolta di tutti i reperti presso i depositi e le sedi della Soprintendenza, risultò evidente la ricchezza e la consistenza del patrimonio pre-protostorico della Valle Camonica che è divenne indispensabile la realizzazione del Museo. Attualmente si dispone di migliaia di reperti archeologici provenienti da abitati, necropoli, santuari, bivacchi e luoghi del lavoro;
    il Museo nazionale della Preistoria, ospitato nell'antico edificio di Villa Agostani nel centro storico di Capo di Ponte, è stato inaugurato il 10 maggio scorso dopo circa 12 anni di lavori. Il Museo integra, con l'esposizione dei reperti, il patrimonio di immagini incise sulle rocce e ricompone l'espressione identitaria della Valle Camonica;
    la Valle Camonica anche grazie alla presenza del Museo nazionale della Preistoria è ulteriormente meta del turismo culturale difatti, le montagne che fanno da cornice al sito UNESCO consentono un connubio tra arte e natura e numerosi sono i sentieri di montagna che permettono di scoprire i segni dell'uomo sul nostro territorio,

impegna il Governo

a valutare iniziative volte al sostegno, conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio artistico culturale di arte rupestre, riconosciuto dall'UNESCO patrimonio mondiale dell'umanità nonché del sistema culturale e turistico della Valle Camonica.
9/2426-A/56Caparini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 10, del decreto-legge in esame, per migliorare la qualità dell'offerta turistica italiana concede alle imprese alberghiere un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, fino ad un massimo di 200.000 euro, per interventi di ristrutturazione edilizia e abbattimento delle barriere architettoniche;
    il patrimonio alberghiero italiano appare obsoleto e non più rispondente alle esigenze dei consumatori, richiedendo la realizzazione di ingenti investimenti;
    le risorse stanziate dal presente provvedimento, se pure rappresentano una timida apertura alle esigenze del settore, sono assolutamente esigue e rischiano di disperdersi nell'ambito del panorama alberghiero italiano, mancando l'obiettivo del rilancio del settore;
    nel settore esistono oggi tante piccole realtà imprenditoriali che si trovano collocate in territori disagiati, come quelli montani, che a valere sulle risorse stanziate dal presente decreto, potrebbero realizzare rilevanti interventi di ristrutturazione, necessari per rilanciare l'offerta turistica dei territori che li ospitano;
    sarebbe opportuno un intervento mirato nei confronti delle suddette strutture, il cui rilancio potrebbe contribuire in modo determinante alla ripresa dell'intero settore turistico italiano;
    queste strutture svolgono un'importante funzione di raccordo dei turisti con i territori di montagna che li ospitano e sempre più spesso gli albergatori ricoprono un ruolo di veri e propri custodi del paesaggio e delle tradizioni dei territori medesimi,

impegna il Governo

nell'ambito delle risorse stanziate in favore della riqualificazione del comparto turistico alberghiero, a destinare una quota parte di tali risorse, pari almeno al 10 per cento, alle imprese alberghiere situate nei territori di montagna, per favorirne la ristrutturazione e l'ammodernamento.
9/2426-A/57Simonetti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 10, del decreto-legge in esame, per migliorare la qualità dell'offerta turistica italiana concede alle imprese alberghiere un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, fino ad un massimo di 200.000 euro, per interventi di ristrutturazione edilizia e abbattimento delle barriere architettoniche;
    il patrimonio alberghiero italiano appare obsoleto e non più rispondente alle esigenze dei consumatori, richiedendo la realizzazione di ingenti investimenti;
    le risorse stanziate dal presente provvedimento, se pure rappresentano una timida apertura alle esigenze del settore, sono assolutamente esigue e rischiano di disperdersi nell'ambito del panorama alberghiero italiano, mancando l'obiettivo del rilancio del settore;
    nel settore esistono oggi tante piccole realtà imprenditoriali che si trovano collocate in territori disagiati, come quelli montani, che a valere sulle risorse stanziate dal presente decreto, potrebbero realizzare rilevanti interventi di ristrutturazione, necessari per rilanciare l'offerta turistica dei territori che li ospitano;
    sarebbe opportuno un intervento mirato nei confronti delle suddette strutture, il cui rilancio potrebbe contribuire in modo determinante alla ripresa dell'intero settore turistico italiano;
    queste strutture svolgono un'importante funzione di raccordo dei turisti con i territori di montagna che li ospitano e sempre più spesso gli albergatori ricoprono un ruolo di veri e propri custodi del paesaggio e delle tradizioni dei territori medesimi,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nell'ambito delle risorse stanziate in favore della riqualificazione del comparto turistico alberghiero, di destinare una quota parte di tali risorse, pari almeno al 10 per cento, alle imprese alberghiere situate nei territori di montagna, per favorirne la ristrutturazione e l'ammodernamento.
9/2426-A/57. (Testo modificato nel corso della seduta)  Simonetti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 10, del decreto-legge in esame, riconosce alle imprese alberghiere un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, fino ad un massimo di 200.000 euro, per interventi di ristrutturazione edilizia e abbattimento delle barriere architettoniche;
    anche se il credito d'imposta decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e per i due successivi, la prima quota del medesimo è tuttavia utilizzabile non prima del 1o gennaio 2015;
    il patrimonio alberghiero italiano richiede la realizzazione di ingenti investimenti per una maggiore rispondenza alle esigenze e alle aspettative dei clienti;
    molti imprenditori nel tentativo di riqualificare la propria offerta turistica, già a partire dall'anno in corso, hanno avviato importanti investimenti nelle strutture alberghiere, i quali rischiano di essere vanificati dall'attuazione della norma in questione;
    la norma, infatti, posticipando il beneficio al 2015 rischia di ritardare gli investimenti in corso e quelli programmati, impattando negativamente sullo sviluppo competitivo del settore,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie affinché l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del presente decreto-legge non rallenti gli investimenti nel settore alberghiero in corso e quelli programmati alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
9/2426-A/58Prataviera.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 10, del decreto-legge in esame, riconosce alle imprese alberghiere un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, fino ad un massimo di 200.000 euro, per interventi di ristrutturazione edilizia e abbattimento delle barriere architettoniche;
    anche se il credito d'imposta decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e per i due successivi, la prima quota del medesimo è tuttavia utilizzabile non prima del 1o gennaio 2015;
    il patrimonio alberghiero italiano richiede la realizzazione di ingenti investimenti per una maggiore rispondenza alle esigenze e alle aspettative dei clienti;
    molti imprenditori nel tentativo di riqualificare la propria offerta turistica, già a partire dall'anno in corso, hanno avviato importanti investimenti nelle strutture alberghiere, i quali rischiano di essere vanificati dall'attuazione della norma in questione;
    la norma, infatti, posticipando il beneficio al 2015 rischia di ritardare gli investimenti in corso e quelli programmati, impattando negativamente sullo sviluppo competitivo del settore,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare misure necessarie affinché l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del presente decreto-legge non rallenti gli investimenti nel settore alberghiero in corso e quelli programmati alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
9/2426-A/58. (Testo modificato nel corso della seduta)  Prataviera.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 12 del provvedimento all'esame, durante l'esame in sede referente, grazie all'approvazione di un emendamento dei relatori, sono state inserite nuove disposizioni in materia di procedimenti autorizzatori;
    in particolare, è stato previsto che per garantire l'imparzialità e il buon andamento dei procedimenti autorizzatori in materia di beni culturali e paesaggistici, i pareri, i nulla osta o gli altri atti di assenso, comunque denominati, espressi dagli organi periferici del Mibact, possono essere riesaminati, d'ufficio o su segnalazione di altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, da parte di apposite Commissioni di garanzia per la tutela del patrimonio culturale, composte esclusivamente da personale appartenente ai ruoli dello stesso Mibact;
    inoltre, è disposto che le Commissioni, da costituire a livello regionale o interregionale, saranno disciplinate con il nuovo regolamento di organizzazione del Mibact e il termine perentorio per il riesame della decisione è di 10 giorni dalla ricezione dell'atto; la procedura si applica anche nell'ipotesi di dissenso espresso in sede di Conferenza dei servizi;
    infine, si stabilisce che, nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento, il potere di riesame è attribuito ai comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007;
   considerato che:
    secondo le nuove disposizioni introdotte, i Direttori regionali, Soprintendenti e funzionari vengono subordinati a controlli di garanzia su richiesta o d'ufficio o su segnalazione delle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento;
    in sostanza, le Commissioni di garanzia riesaminano le decisioni prese dalle Soprintendenze ormai sottotutela e svuotate di dignità professionale; il Soprintendente, viene giudicato dalla Commissione di garanzia diventando praticamente, da giudice, imputato; la giustificazione di questo emendamento dei relatori si baserebbe sul «contenimento della discrezionalità delle Soprintendenze»;
    inoltre, tale disposizione appare alquanto paradossale visto che la possibilità di un riesame dei pareri è già previsto dalle leggi che regolano i procedimenti amministrativi prima del ricorso giurisdizionale, dunque, essa introduce una complicazione burocratica che «Italia Nostra Roma» considera illegittima ai sensi del Codice dei Beni Culturali e dell'Art. 9 della Costituzione Italiana;
    sorge il dubbio legittimo che questo emendamento sia arrivato unicamente per legare i polsi ai Soprintendenti e ai funzionari coraggiosi che non hanno paura di opporsi ai poteri forti,

impegna il Governo

al fine di non svilire ulteriormente la figura dei sovrintendenti, ad intervenire, affinché nel nuovo regolamento di organizzazione del Mibact sia indicato chiaramente che le apposite commissioni di garanzia siano costituite, perlomeno, da personale di pari grado e pari competenze.

9/2426-A/59Luigi Di Maio, De Rosa, Di Benedetto.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 12 del provvedimento all'esame, durante l'esame in sede referente, grazie all'approvazione di un emendamento dei relatori, sono state inserite nuove disposizioni in materia di procedimenti autorizzatori;
    in particolare, è stato previsto che per garantire l'imparzialità e il buon andamento dei procedimenti autorizzatori in materia di beni culturali e paesaggistici, i pareri, i nulla osta o gli altri atti di assenso, comunque denominati, espressi dagli organi periferici del Mibact, possono essere riesaminati, d'ufficio o su segnalazione di altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, da parte di apposite Commissioni di garanzia per la tutela del patrimonio culturale, composte esclusivamente da personale appartenente ai ruoli dello stesso Mibact;
    inoltre, è disposto che le Commissioni, da costituire a livello regionale o interregionale, saranno disciplinate con il nuovo regolamento di organizzazione del Mibact e il termine perentorio per il riesame della decisione è di 10 giorni dalla ricezione dell'atto; la procedura si applica anche nell'ipotesi di dissenso espresso in sede di Conferenza dei servizi;
    infine, si stabilisce che, nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento, il potere di riesame è attribuito ai comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007;

impegna il Governo

ad intervenire, affinché nel nuovo regolamento di organizzazione del Mibact sia indicato chiaramente che le apposite commissioni di garanzia siano costituite da personale di pari grado e pari competenze.

9/2426-A/59. (Testo modificato nel corso della seduta)  Luigi Di Maio, De Rosa, Di Benedetto.


   La Camera,
   in sede di conversione in legge dei decreto-legge del 31 maggio 2014, n. 83, recante Disposizioni urgenti per la tutela, del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo,
   premesso che:
    l'articolo 10 del decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti per l'introduzione di un credito d'imposta per favorire la riqualificazione e l'accessibilità delle strutture recettive;
    in particolare al comma 1 del citato articolo 10, è previsto «il riconoscimento di un credito d'imposta del trenta per cento delle spese sostenute per le seguenti attività:
     interventi di ristrutturazione edilizia;
     interventi di eliminazione delle barriere architettoniche»,
   considerato che:
    esistono disabilità anche di tipo temporaneo e momentanee esigenze di mobilità limitata, che necessitano di strutture idonee a ricevere e coordinare le diverse caratteristiche e le molteplici necessità;
    con la legge 3 marzo 2009, n. 18 – recepimento della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità – l'Italia ha ratificato non solo il testo ma quella capacità, ch’è premessa e nel medesimo tempo conseguenza, di offrire risposta ai bisogni delle persone disabili per adeguare il welfare moderno e rendere il sistema dell'accesso alla cultura un importante traguardo, in conformità al dettato costituzionale, e all'articolo 9 in particolare, laddove è stabilito che «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione»;
    si tratta pertanto di promuovere cultura e conoscenza come elementi cementanti e aggregativi, aspirando al superamento di ogni genere di diversità attraverso la fruizione del patrimonio culturale,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo e mediante incentivazione economica, al fine di consentire la più vasta gamma di tutele per consentire l'accessibilità al patrimonio culturale con un'estensione più ampia quanto alle diverse forme di accessibilità per disabilità di tipo permanente e temporanea.

9/2426-A/60Di Benedetto, Luigi Gallo.


   La Camera,
   in sede di conversione in legge dei decreto-legge del 31 maggio 2014, n. 83, recante Disposizioni urgenti per la tutela, del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo,
   premesso che:
    l'articolo 10 del decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti per l'introduzione di un credito d'imposta per favorire la riqualificazione e l'accessibilità delle strutture recettive;
    in particolare al comma 1 del citato articolo 10, è previsto «il riconoscimento di un credito d'imposta del trenta per cento delle spese sostenute per le seguenti attività:
     interventi di ristrutturazione edilizia;
     interventi di eliminazione delle barriere architettoniche»,
   considerato che:
    esistono disabilità anche di tipo temporaneo e momentanee esigenze di mobilità limitata, che necessitano di strutture idonee a ricevere e coordinare le diverse caratteristiche e le molteplici necessità;
    con la legge 3 marzo 2009, n. 18 – recepimento della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità – l'Italia ha ratificato non solo il testo ma quella capacità, ch’è premessa e nel medesimo tempo conseguenza, di offrire risposta ai bisogni delle persone disabili per adeguare il welfare moderno e rendere il sistema dell'accesso alla cultura un importante traguardo, in conformità al dettato costituzionale, e all'articolo 9 in particolare, laddove è stabilito che «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione»;
    si tratta pertanto di promuovere cultura e conoscenza come elementi cementanti e aggregativi, aspirando al superamento di ogni genere di diversità attraverso la fruizione del patrimonio culturale,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa al fine di consentire la più vasta gamma di tutele per consentire l'accessibilità al patrimonio culturale con un'estensione più ampia quanto alle diverse forme di accessibilità per disabilità di tipo permanente e temporanea.

9/2426-A/60. (Testo modificato nel corso della seduta)  Di Benedetto, Luigi Gallo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale e in particolare l'articolo 3 del provvedimento all'esame interviene per la tutela e la valorizzazione della reggia di Caserta;
    la disposizione si è resa necessaria per realizzare la predisposizione, entro il 31 dicembre 2014, di un progetto di riassegnazione degli spazi dell'intero complesso della Reggia di Caserta, al fine di restituirlo alla sua destinazione culturale, educativa e museale e consentire interventi di tutela e conservazione di un bene così importante;
   considerato che:
    la reale tenuta di Carditello, assieme alla Reggia di Caserta, al palazzo reale di Napoli, alla Reggia di Portici, alla Reggia di Capodimonte e ad altre strutture, rappresenta uno dei 22 siti che un tempo appartenevano alla casa reale borbonica di Napoli; nelle mani di Ferdinando IV essa si meritò l'appellativo di «Reale Delizia», per la ricchezza della sua vegetazione e la dolcezza dei luoghi, tanto da farla diventare la residenza di caccia prediletta dal re;
    purtroppo niente è rimasto degli antichi fasti dei palazzi succitati e in particolare la tenuta di Carditello avrebbe bisogno di interventi di ristrutturazione e restauro anche per consentire la sua successiva promozione ed effettiva accessibilità da parte dei cittadini;
    di recente si è disposta l'acquisizione della Reggia di Carditello da parte del Ministro dei beni culturali e dunque finalmente un gioiello del patrimonio storico-culturale italiano è tornato a far parte dei cittadini del nostro Paese;
    il Movimento 5 Stelle è stato motore propulsore di una forte azione di sensibilizzazione tramite la promozione di un affare assegnato incentrato sulla Reggia di Carditello, grazie anche al lavoro in rete con gli attivisti del Movimento presenti sul territorio,

impegna il Governo

ad intervenire, nelle sedi opportune affinché sia istituito un tavolo di confronto con i cittadini e le associazioni territoriali, anche con l'istituzione di una fondazione per il complesso Reggia di Carditello, al fine di concretizzare una gestione condivisa, volta a valorizzare e promuovere i beni presenti sul territorio per dar luce ad un nuovo esperimento culturale unico in Italia.
9/2426-A/61Luigi Gallo, Di Benedetto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale e in particolare l'articolo 3 del provvedimento all'esame interviene per la tutela e la valorizzazione della reggia di Caserta;
    la disposizione si è resa necessaria per realizzare la predisposizione, entro il 31 dicembre 2014, di un progetto di riassegnazione degli spazi dell'intero complesso della Reggia di Caserta, al fine di restituirlo alla sua destinazione culturale, educativa e museale e consentire interventi di tutela e conservazione di un bene così importante;
   considerato che:
    la reale tenuta di Carditello, assieme alla Reggia di Caserta, al palazzo reale di Napoli, alla Reggia di Portici, alla Reggia di Capodimonte e ad altre strutture, rappresenta uno dei 22 siti che un tempo appartenevano alla casa reale borbonica di Napoli; nelle mani di Ferdinando IV essa si meritò l'appellativo di «Reale Delizia», per la ricchezza della sua vegetazione e la dolcezza dei luoghi, tanto da farla diventare la residenza di caccia prediletta dal re;
    purtroppo niente è rimasto degli antichi fasti dei palazzi succitati e in particolare la tenuta di Carditello avrebbe bisogno di interventi di ristrutturazione e restauro anche per consentire la sua successiva promozione ed effettiva accessibilità da parte dei cittadini;
    di recente si è disposta l'acquisizione della Reggia di Carditello da parte del Ministro dei beni culturali e dunque finalmente un gioiello del patrimonio storico-culturale italiano è tornato a far parte dei cittadini del nostro Paese;
    il Movimento 5 Stelle è stato motore propulsore di una forte azione di sensibilizzazione tramite la promozione di un affare assegnato incentrato sulla Reggia di Carditello, grazie anche al lavoro in rete con gli attivisti del Movimento presenti sul territorio,

impegna il Governo

ad intervenire, nelle sedi opportune affinché sia istituito un tavolo di confronto con i cittadini e le associazioni territoriali, anche con eventuale istituzione di una fondazione per il Complesso Reggia di Carditello, al fine di concretizzare una gestione condivisa, volta a valorizzare e promuovere i beni presenti sul territorio per dar luce ad un nuovo esperimento culturale unico in Italia.
9/2426-A/61. (Testo modificato nel corso della seduta)  Luigi Gallo, Di Benedetto.


   La Camera,
   in sede di conversione in legge del decreto-legge del 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela, del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo,
   premesso che:
    l'articolo 2 del provvedimento all'esame prevede interventi per accelerare la realizzazione del grande progetto Pompei. A tal fine, in particolare, detta alcune disposizioni per gli affidamenti dei contratti pubblici, anche in deroga al codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006);
    l'insieme di queste misure emergenziali ed estremamente acceleratorie delle procedure ordinarie, fa pensare, purtroppo, alla possibilità che si creino delle nuove piccole «cupole», al pari di Expo e Mose, svincolate da controlli e in assenza, almeno per il momento, di nuovi poteri di controllo ed intervento da parte dell'autorità anticorruzione;
    nonostante, durante l'esame in sede referente sia stata ridotta la portata delle deroghe previste dal testo originario, tuttavia non è stato approvato un emendamento, originariamente a firma Bray, che prevedeva che le imprese aggiudicatrici e i rappresentanti legali delle stesse che, in occasione dei controlli previsti dall'articolo 48 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, avessero fornito informazioni ovvero esibito documenti non veritieri, sarebbero state interdette a partecipare a gare d'appalto pubbliche per un periodo di 10 anni a decorrere dal momento in cui sia stata fornita l'informazione ovvero sia stato esibito il documento;
    il succitato emendamento, sottoscritto e fatto proprio da deputati del gruppo M5S, introduceva una sorta di daspo per le imprese aggiudicatrici e una salvaguardia da particolari fenomeni di corruzione;
    durante l'esame in Assemblea lo stesso Ministro Franceschini si è espresso nel senso di considerare necessario prevedere in futuro una tale disposizione, ma di portata più generale,

impegna il Governo

ad intervenire, già nel decreto sulla pubblica amministrazione, all'esame alla Camera, affinché siano introdotte norme di portata generale improntate su principi di maggiore trasparenza e maggiore salvaguardia da fenomeni di corruzione e che prevedano interventi stringenti finalizzati ad impedire e soprattutto a prevenire qualsiasi comportamento scorretto nelle gare a rilevanza pubblica.
9/2426-A/62D'Uva.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del provvedimento in esame, recante misure urgenti per la tutela e la valorizzazione della Reggia di Caserta, dispone, tra l'altro, la predisposizione di un progetto di riassegnazione degli spazi dell'intero complesso della Reggia al fine di restituirlo alla sua destinazione culturale, educativa e museale e ciò in relazione al fatto che taluni ambienti risultano attualmente assegnati a soggetti pubblici e privati, tra cui il dicastero della Difesa;
    dal 1948 presso la Reggia di Caserta, già sede dell'Accademia Aeronautica dal 1926, opera la scuola allievi specialisti dell'Aeronautica militare, i cui corsi si tengono in parte all'interno della Reggia stessa e in altra parte nei nuovi edifici esterni ma prospicenti alla Reggia medesima;
    sia interesse dell'Italia e della città di Caserta non disperdere il lavoro della scuola allievi specialisti dell'Aeronautica militare, sia per la formazione del personale militare sia perché la sua presenza rappresenta un importante fonte di sostegno economico della città;
   considerato che:
    nei pressi della Reggia stessa e comunque nelle vicinanze dei nuovi edifici della scuola di allievi specialisti dell'Aeronautica militare è ubicato l'ex ospedale militare. Si tratta di una sede di 8 ettari di terreno sui quali sorgono una serie di edifici che hanno anch'essi una valenza storica, risalendo al 1750 e facendo di Caserta il più antico ospedale militare d'Italia. Solo una piccola parte di tali edifici è oggi occupata dal dipartimento militare di medicina legale, mentre il resto versa in uno stato di abbandono;
    l'ex ospedale, adeguatamente ristrutturato, potrebbe diventare la nuova sede della scuola allievi specialisti dell'Aeronautica militare, ottenendo, al contempo, la liberazione completa dei locali della Reggia di Caserta e la valorizzazione e recupero del patrimonio ancora oggi di proprietà del demanio militare;
    come dichiarato dallo stesso Ministro della Difesa nella sua recente visita alla scuola allievi specialisti dell'Aeronautica militare, sia interesse di tutti mantenere la scuola allievi specialisti dell'Aeronautica militare a Caserta;
    nel decreto in esame non sono stanziate risorse per il trasferimento della scuola in altra sede né tanto meno sono stanziate risorse per la valorizzazione della Reggia di Caserta e la sua messa in sicurezza (visto che parte di essa è transennata a causa del crollo di una parte del tetto),

impegna il Governo

   a mantenere la scuola specialisti dell'Aeronautica militare nella città di Caserta autorizzandone il trasferimento delle attività didattiche dall'attuale sede solo quando sarà individuata un'altra sede idonea;
   a valutare la possibilità che questa nuova sede possa sorgere presso l'ex ospedale militare di Caserta, valorizzando in tal modo un patrimonio urbanistico e storico che, se ulteriormente abbandonato, rischia il definitivo degrado.
9/2426-A/63Artini, Tofalo, Rizzo, Basilio, Corda, Frusone, Paolo Bernini.


   La Camera,
   in sede di discussione del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo,
   premesso che:
    l'articolo 6 del provvedimento introduce importanti risorse a sostegno della produzione cinematografica e l'attrattività di risorse su questo settore;
    al fine di ottenere il risultato culturale previsto, a sostegno del cinema di qualità, è fondamentale intervenire sulla produzione e sulla rete di distribuzione, l'offerta culturale, l'aggregazione, garantendo luoghi in cui sia favorita la proiezione di pellicole di qualità e quindi sostenendo il pluralismo culturale;
    con un emendamento è stato introdotto un importante principio a sostegno delle piccole sale cinematografiche storiche, anche se l'efficacia di tale previsione è subordinata ad un aumento significativo delle risorse disponibili;
    a tal fine potrebbe essere opportuna la trasformazione in crediti di imposta dei contributi in conto interesse e conto capitale in favore dell'esercizio cinematografico, a sostegno delle piccole e medie imprese del settore, come definite e disciplinate dal decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, sui costi sostenuti per realizzare nuove sale, e sviluppare servizi accessori e avviare iniziative volte alla formazione del pubblico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di un intervento in merito.
9/2426-A/64Narduolo, Rampi, Manzi.


   La Camera,
   premesso che:
    con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2005 la Presidenza del Consiglio ha approvato il piano triennale 2006/2008 del fabbisogno di personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, da quest'ultimo trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica e alla Ragioneria generale dello Stato con nota 22 dicembre 2005 della direzione generale per gli AA.GG., il bilancio, le risorse umane e la formazione;
    nel piano, sulla base della consistenza organica delle varie posizioni economiche, si è ritenuto di destinare alcuni contingenti di posti ai passaggi tra le aree (in particolare venivano individuati 920 posti per l'accesso alla posizione economica C1-Area III);
    in data 24 luglio 2007 è stato emanato il bando con decreto del direttore generale del personale del Mibact, comunicato con circolare n. 183 di pari firma e data, per una procedura di selezione, per titoli ed esami, del personale interno appartenente all'ex Area B (II Area funzionale) per il passaggio alla posizione economica C1 (III Area funzionale) riguardante 10 profili professionali (funzionario storico dell'arte, funzionario archeologo, funzionario architetto, funzionario bibliotecario, funzionario archivista, funzionario restauratore conservatore, funzionario per le tecnologie e funzionario diagnosta, funzionario per la promozione e comunicazione, funzionario informatico e funzionario amministrativo);
    tale documento dava seguito a due precedenti circolari del 2007, numeri 170 e 171: con la prima, il Ministero bandiva 920 posti per il passaggio dalla Area II all'Area III per vari profili professionali, come richiesto al Dipartimento della funzione pubblica con nota ministeriale del 22 dicembre 2005, sebbene da quest'ultimo venissero autorizzati solo il 50 per cento dei posti totali, nel numero di 460, finanziati con risorse resesi disponibili con carattere di certezza sul fondo unico di amministrazione. Nella medesima circolare 170 si stabiliva, altresì, che tali graduatorie sarebbero rimaste valide sino all'emanazione di nuovi bandi e si determinava, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2, del CCNL 1998/2001, l'inquadramento degli idonei per effetto dello scorrimento a seguito di rinunce, pensionamenti o dimissioni dal servizio a qualsiasi titolo del personale risultato vincitore. Con circolare 171 del 2007, veniva pubblicato l'accordo sottoscritto dall'amministrazione con le OO.SS. per le procedure in argomento, il quale ribadiva all'articolo 1 del documento ad esso allegato che «... Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 gennaio 2007 (Gazzetta Ufficiale del 23.02.2007) è stata concessa all'amministrazione l'autorizzazione ad avviare procedure per l'accesso alla posizione C1 di 460 unità. I posti corrispondono al 50 per cento di quanto richiesto dall'Amministrazione; poiché una richiesta integrativa è stata formulata, si metteranno a concorso i posti autorizzati, adeguando successivamente le assunzioni all'autorizzazione integrativa, per un numero totale di 920»;
    il procedimento della riqualificazione nel suo svolgimento ha subito molti rallentamenti e, invece di concludersi nel 2009, come previsto, si è protratto fino al 2012, con la pubblicazione delle graduatorie definitive il 20 dicembre 2012;
    nel frattempo, la prima metà dei vincitori appartenenti alle professionalità di funzionario storico dell'arte, archeologo e architetto, non interessati dai ricorsi al giudice amministrativo intervenuti per gli altri profili, sono stati inquadrati entro il mese di dicembre 2010;
    il decreto legislativo n. 150 del 2009, al comma 1 dell'articolo 24, ha stabilito che a decorrere dal 1o gennaio 2010 le assunzioni debbano avvenire esclusivamente mediante concorsi pubblici, escludendo di fatto anche le procedure di riqualificazione – senza neanche far salvi i procedimenti in corso, come nel caso di quello in oggetto, giunto all'epoca dell'approvazione del decreto legislativo n. 150 del 2009 alla fine dell'espletamento di tutte le prove – e rendendo nulli gli esiti della selezione per quella parte di vincitori non ancora inquadrati e creando così una grave discriminazione tra il personale dello stesso dicastero;
    intanto, per supplire alle vacanze in organico di varie professionalità, il Mibact, in deroga a quanto previsto dal decreto-legge 31 marzo 2011 n. 34, ha comunque proceduto all'assunzione, dal 2011 fino a tutto il 2012 e 2013, dei vincitori e di tutti gli idonei di un parallelo concorso esterno bandito nel 2008 (che, tra l'altro, non prevedeva riserva di posti per il personale interno);
    successivamente è intervenuta la legge n. 125 del 2013, che obbliga le amministrazioni ad esaurire le graduatorie concorsuali vigenti prima di indire nuovi concorsi;
    la richiesta di utilizzare le graduatorie interne in corso di validità è stata di recente sollecitata dal direttore generale OAGIP del Mibact, Dott. Mario Guarany, al Dipartimento della funzione pubblica, in considerazione del carattere selettivo delle procedure interne superate e della specificità dei profili professionali interessati, pienamente rispondenti alle peculiarità dei fini istituzionali del nostro dicastero: ciò consentirebbe di coprire le attuali e gravi carenze di organico in III Area con un costo minimo riconducibile al solo adeguamento stipendiale;
    tutti i vincitori della procedura verticale di riqualificazione sono dotati di titoli di studio accademici (diploma di laurea, specializzazione e/o dottorato) che costituivano pre-requisito per l'accesso alle procedure di riqualificazione in questione, in ciò distinguendosi dalle passate progressioni di carriera per anzianità; i vincitori, per altro, svolgendo da decenni mansioni superiori (senza averne alcun riconoscimento giuridico, economico e morale) hanno maturato una notevole professionalità tecnica, accresciuta anche dalla frequentazione ai corsi del Mibact previsti per la riqualificazione;
    l'impiego delle graduatorie della procedura di riqualificazione, attualmente le uniche vigenti e valide presso il Mibact, permetterebbe l'immediata immissione nei ruoli di personale tecnico-scientifico qualificato, rispondendo positivamente agli attuali indirizzi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, a fronte dell'impossibilità per il Mibact, nell'ambito della spending review, di programmare concorsi pubblici a breve scadenza;
    al momento esistono presso il Mibact posti vacanti in III Area che potrebbero essere coperti immediatamente mitigando la ben nota difficile situazione di carenza di organici del Mibact, situazione che mette a repentaglio la stessa missione di tutela e valorizzazione dei beni culturali in capo al Mibact,

impegna il Governo

a svolgere tutti gli approfondimenti necessari per individuare possibili soluzioni al problema del mancato riconoscimento del trattamento economico conseguente al nuovo inquadramento.
9/2426-A/65Rocchi, Carocci, Rampi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del presente provvedimento introduce un regime fiscale agevolato di natura temporanea, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro riguardanti i beni culturali;
    il medesimo articolo 1 prevede che le citate erogazioni liberali siano tra l'altro effettuate a sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica;
    ai sensi dell'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, sono istituti e luoghi della cultura: i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici nonché i complessi monumentali;
    il credito d'imposta è riconosciuto, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1, alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui;
    i soggetti residenti in uno degli stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo, in quanto soggetti Irpef, sarebbero già ricompresi nella disciplina prevista dal comma 2 del citato articolo 1,

impegna il Governo

ad interpretare le disposizioni di cui all'articolo 1, recante il credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura, cosiddetto Art-bonus, nel senso che tra i beneficiari degli interventi di sostegno siano compresi anche gli istituti italiani di cultura all'estero e gli organi periferici del Ministero degli affari esteri, al fine di evitare un possibile contenzioso e un danno ai contribuenti, nonché ad interpretare il comma 2 del medesimo articolo 1 nel senso che il credito di imposta si applichi anche ai soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo.
9/2426-A/66Garavini, Ghizzoni, Berlinghieri, Malpezzi, Cimbro, Fedi, La Marca, Porta.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del presente provvedimento introduce un regime fiscale agevolato di natura temporanea, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro riguardanti i beni culturali;
    il medesimo articolo 1 prevede che le citate erogazioni liberali siano tra l'altro effettuate a sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica;
    ai sensi dell'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, sono istituti e luoghi della cultura: i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici nonché i complessi monumentali;
    il credito d'imposta è riconosciuto, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1, alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui;
    i soggetti residenti in uno degli stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo, in quanto soggetti Irpef, sarebbero già ricompresi nella disciplina prevista dal comma 2 del citato articolo 1,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di interpretare le disposizioni di cui all'articolo 1, recante il credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura, cosiddetto Art-bonus, nel senso che tra i beneficiari degli interventi di sostegno siano compresi anche gli istituti italiani di cultura all'estero e gli organi periferici del Ministero degli affari esteri, al fine di evitare un possibile contenzioso e un danno ai contribuenti, nonché ad interpretare il comma 2 del medesimo articolo 1 nel senso che il credito di imposta si applichi anche ai soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo.
9/2426-A/66. (Testo modificato nel corso della seduta) Garavini, Ghizzoni, Berlinghieri, Malpezzi, Cimbro, Fedi, La Marca, Porta.


   La Camera,
   in sede di discussione del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo,
   premesso che:
    l'articolo 7, (Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e altre misure urgenti per i beni e le attività culturali), al comma 1, stabilisce che: «Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici, è adottato, entro il 31 dicembre di ogni anno e, per il 2014, anche in data antecedente, il Piano strategico “Grandi Progetti Beni culturali”, ai fini della crescita della capacità attrattiva del Paese. Il Piano individua beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici»;
    le isole maggiori hanno un ingente patrimonio storico-artistico demoetnoantropologico che per la carenza di strutture è poco valorizzato e conosciuto,

impegna il Governo

a porre particolare attenzione ai siti e ai beni di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale presenti sulle nostre isole maggiori.
9/2426-A/67Pes.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame dispone un regime fiscale agevolato di natura temporanea, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici. Durante l'esame in sede referente è stato previsto che il credito di imposta è riconosciuto anche ove le erogazioni siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli stessi beni; sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica;
    si rileva che per una corretta applicazione di tale norma è necessario un intervento organico in materia di pagamenti effettuati attraverso carte di debito che attualmente impone costi organizzativi ed economici connessi al doversi dotare di un POS (tecnologia di accettazione multipla di strumenti di pagamento);
    questa imposizione risulta vessatoria per tutti i professionisti, le imprese italiane e consumatori ai quali vengono imposte spese obbligatorie facilmente evitabili attraverso altri strumenti, quali ad esempio il bonifico elettronico e assegni bancari, strumenti che garantiscono gli stessi livelli di tracciabilità e di trasparenza per qualsiasi movimento di denaro,

impegna il Governo

a promuovere modifiche all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 volte a prevedere che i costi generati dall'obbligo di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito, siano a carico delle banche e non a carico di imprese o professionisti.
9/2426-A/68Crippa, Alberti, Prodani, Mucci, Petraroli, Da Villa, Vallascas, Fantinati, Della Valle.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame dispone un regime fiscale agevolato di natura temporanea, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici. Durante l'esame in sede referente è stato previsto che il credito di imposta è riconosciuto anche ove le erogazioni siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli stessi beni; sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica;
    inoltre il provvedimento dispone all'articolo 9 e 10 interventi agevolativi per le imprese turistiche;
    si rileva che l'attuale normativa in materia di pagamenti effettuati attraverso carte di debito che attualmente impone alle imprese costi organizzativi ed economici connessi al doversi dotare di un POS (tecnologia di accettazione multipla di strumenti di pagamento);
    questa imposizione coinvolge anche le imprese turistiche che in questa fase di congiuntura economica sono obbligate a sostenere ulteriori costi dannose per la loro attività alle quali vengono imposte spese obbligatorie facilmente evitabili attraverso altri strumenti, quali ad esempio il bonifico elettronico e assegni bancari, strumenti che garantiscono gli stessi livelli di tracciabilità e di trasparenza per qualsiasi movimento di denaro,

impegna il Governo

a promuovere modifiche all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 volte ad escludere dall'applicazione della norma predetta le imprese turistiche.
9/2426-A/69Crippa, Prodani, Mucci, Petraroli, Da Villa, Vallascas, Fantinati, Della Valle.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo apre le porte a nuove forme di incentivazione tributaria, volte a ridurre nel minor tempo possibile il divario esistente con i competitor stranieri;
    in particolare l'articolo 1 introduce un credito d'imposta a favore di interventi di manutenzione e restauro di beni culturali pubblici, musei, siti archeologici, biblioteche pubbliche, teatri pubblici;
    i musei interattivi sono musei reali che utilizzano al loro interno tecnologie digitali, volte a rendere accattivante e dinamica la visita;
    il visitatore è coinvolto appieno nell'esperienza museo, in quanto la percezione degli oggetti e la loro comprensione dipende solo ed esclusivamente dalle sue azioni;
    la conoscenza in tal modo avviene attraverso allestimenti che sfruttano le ultimissime tecnologie digitali;
   considerato inoltre che:
    durante l'anno la frequenza di tali musei è molto alta e l'ingresso al museo è gratuito;
    il canone RAI richiesto si aggira sui 2.000 euro, cifre importanti che vanno a discapito di un prossimo futuro investimento culturale,

impegna il Governo

a prevedere nei prossimi provvedimenti legislativi l'esenzione dal canone Rai di questo genere di musei che catturano sempre di più l'attenzione del pubblico.
9/2426-A/70Rabino, Molea, Vecchio, Cimmino.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo apre le porte a nuove forme di incentivazione tributaria, volte a ridurre nel minor tempo possibile il divario esistente con i competitor stranieri;
    in particolare l'articolo 1 introduce un credito d'imposta a favore di interventi di manutenzione e restauro di beni culturali pubblici, musei, siti archeologici, biblioteche pubbliche, teatri pubblici;
    i musei interattivi sono musei reali che utilizzano al loro interno tecnologie digitali, volte a rendere accattivante e dinamica la visita;
    il visitatore è coinvolto appieno nell'esperienza museo, in quanto la percezione degli oggetti e la loro comprensione dipende solo ed esclusivamente dalle sue azioni;
    la conoscenza in tal modo avviene attraverso allestimenti che sfruttano le ultimissime tecnologie digitali;
   considerato inoltre che:
    durante l'anno la frequenza di tali musei è molto alta e l'ingresso al museo è gratuito;
    il canone RAI richiesto si aggira sui 2.000 euro, cifre importanti che vanno a discapito di un prossimo futuro investimento culturale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere nei prossimi provvedimenti legislativi l'esenzione dal canone Rai di questo genere di musei che catturano sempre di più l'attenzione del pubblico.
9/2426-A/70. (Testo modificato nel corso della seduta) Rabino, Molea, Vecchio, Cimmino.


   La Camera,
   premesso che:
    tra gli elementi di successo del turismo congressuale vanno considerati i collegamenti nazionali e internazionali, aeroporti efficienti e una rete viaria e ferroviaria veloce e sicura che attraversa tutto il nostro Paese;
    le strutture congressuali italiane sono di alto livello e nel territorio delle città maggiori, Roma, Torino, Milano, Firenze, sono affiancate da location esclusive come palazzi nobiliari, castelli e dimore storiche;
    la cura offerta nella preparazione di questi congressi è sovente garantita dalla stretta collaborazione tra gli operatori del settore, le strutture alberghiere e i comuni che ne fanno occasione di promozione del territorio e delle sue eccellenze;
    tuttavia negli ultimi tempi, al di là di una diminuzione del numero di congressi organizzati, si è verificata una contrazione della durata degli eventi con un conseguente minor indotto per l'attività alberghiera;
    è necessario che nel provvedimento in esame, nell'ambito delle disposizioni per migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere, siano disposti delle misure anche per favorire le strutture che operano nell'ambito del turismo congressuale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, anche nei prossimi provvedimenti legislativi, agevolazioni fiscali in favore delle strutture ricettive turistiche che si occupano di turismo congressuale.
9/2426-A/71Palese, Centemero.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame riconosce e valorizza il paesaggio come elemento fondamentale anche per il rilancio turistico del Paese;
    in materia di procedimenti autorizzatori, l'articolo 12, comma 1-bis, prevede che per garantire l'imparzialità e il buon andamento dei procedimenti autorizzatori in materia di beni culturali e paesaggistici, i pareri, i nulla osta o gli altri atti di assenso, comunque denominati, espressi dagli organi periferici del Mibact, possano essere riesaminati, d'ufficio o su segnalazione di altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, da parte di apposite Commissioni di garanzia per la tutela del patrimonio culturale, composte esclusivamente da personale appartenente ai ruoli dello stesso Mibact;
    l'articolo 9 della Costituzione tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico nazionale;
    il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ( Codice dei Beni Culturali e del paesaggio) prevede che le regioni debbano dotarsi di piani paesaggistici a tutela delle emergenze ambientali e, all'articolo 146 dispone che «l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio»;
    una recente pronuncia del Consiglio di Stato (sez. VI, sentenza n. 4914 del 2013) ha disposto che il parere del Soprintendente nel procedimento di autorizzazione paesaggistica sia vincolante e indefettibile;

impegna il Governo

a prevedere un monitoraggio degli effetti dell'introduzione delle Commissioni di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1-bis, al fine di presentare alle Commissioni parlamentari competenti una relazione in materia.
9/2426-A/72Malisani, Manzi.


   La Camera,
   premesso che:
    i Teatri di tradizione sono istituzioni fortemente radicate nel territorio e si qualificano a livello nazionale per una produzione lirica di grande prestigio e di elevata qualità artistica del tutto comparabile a quella delle fondazioni lirico-sinfoniche;
    per legge sono investiti del compito di promuovere, agevolare e coordinare attività musicali che si svolgono nel territorio delle rispettive province e, si qualificano per la continuità dell'attività di produzione lirica svolgendo un ruolo importante per la tutela della tradizione storica e musicale, per la valorizzazione di linguaggi musicali innovativi e per la promozione di giovani artisti;
    si tratta di 28 teatri per la maggior parte dislocati al Nord Ovest (8) ed al Nord Est del Paese (9); i restanti 10 si dividono fra Centro (5), Sud (2) e Isole (3) e le forme giuridiche più ricorrenti sono quella della Fondazione o di Ente pubblico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa utile volta a inserire nel panorama culturale nazionale l'attività svolta dai Teatri di tradizione, quali testimoni dei valori della cultura locale.
9/2426-A/73Taranto, Benamati, Piccoli Nardelli, Rampi, Ascani, Blazina, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Bossa, Malisani, Malpezzi, Manzi, Ghizzoni, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia, Basso, Bini, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Portas, Senaldi, Tidei.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche, modificando in più parti l'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, convertito nella legge n. 112 del 2013;
    le suddette modifiche concernono:
     a) la possibilità, per le fondazioni che hanno presentato il piano di risanamento, di negoziare e applicare nuovi contratti integrativi aziendali;
     b) una nuova disciplina della gestione degli eventuali esuberi derivanti dalla rideterminazione delle dotazioni organiche delle medesime fondazioni;
     c) l'adeguamento degli statuti e la rinnovazione degli organi a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni statutarie;
     d) la disciplina per l'individuazione delle fondazioni che possono dotarsi di forme organizzative speciali;
     e) la proroga dei commissari straordinari fino all'adozione delle modifiche statutarie;
     f) l'incremento per il 2014 del fondo di rotazione;
    il decreto prevede la messa in mobilità per i lavoratori in esubero delle fondazioni lirico-sinfoniche presso la società ALES spa;
    tale misura potrebbe avere gravi conseguenze sul futuro occupazionale dei lavoratori delle fondazioni, dal momento che la società ALES spa ha già dimostrato di non essere in grado di assorbire un numero sufficiente di lavoratori,

impegna il Governo

a prevedere che i lavoratori in esubero delle fondazioni lirico-sinfoniche, alternativamente alla messa in mobilità presso la società ALES spa, possano essere trasferiti o comandati presso enti pubblici per la tutela, valorizzazione e gestione dei beni culturali.
9/2426-A/74Chimienti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 del decreto-legge demanda al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di adottare a cadenza annuale un Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», ai fini della crescita della capacità attrattiva del Paese, il quale individua beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici;
    lo strumento del Piano strategico meritoriamente ambisce a individuare interventi prioritari sui quali concentrare, anno per anno, risorse finanziarie, progettualità e impegno da parte delle amministrazioni competenti;
    i criteri di individuazione dei beni in questione dovranno essere multidimensionali e consentire di massimizzare gli interventi tanto in termini di recupero e conservazione quanto in termini di ripristino delle condizioni di fruizione e quindi di attrattività dei luoghi e delle opere interessate;
    sembra quindi opportuno ricomprendere tra quei criteri in primo luogo l'esistenza di un riconoscimento formale circa il valore culturale del bene, quale in particolare l'iscrizione nella lista del patrimonio mondiale o nella tentative list dell'Unesco (secondo la direzione già tracciata dalla legge 20 febbraio 2006, n. 77), nonché in secondo luogo l'interesse e l'attenzione che i beni in questione sono in grado di suscitare presso la comunità nazionale e i territori ove insistono, poiché l'esistenza di iniziative di mobilitazione e attivazione spontanea reca con sé uno straordinario potenziale rispetto alle prospettive di mantenimento del bene in condizioni ottimali e di una sua idonea valorizzazione nel tempo successivo all'intervento di recupero; e adeguata considerazione dovrebbe avere anche la condizione giuridica del bene, con preferenza per quelli appartenenti al demanio e perciò più rapidamente assoggettabili ad interventi diretti da parte dello Stato;
    da tempo alcuni soggetti e istituzioni a livello nazionale promuovono iniziative che favoriscono la predetta partecipazione e mobilitazione dal basso e, tra queste, va senz'altro ricordato il progetto «Luoghi del cuore» del FAI, il quale ha avuto il merito di innescare numerosi processi di attivazione e riscoperta di luoghi spesso retrocessi nell'attenzione delle amministrazioni competenti. Al proposito è possibile richiamare un esempio emblematico, qual è quello della settecentesca Cittadella di Alessandria, un bene di straordinario valore storico e culturale annoverabile tra i rarissimi esempi europei di fortificazione militare sostanzialmente integra nelle sue forme originarie, insistente peraltro nel territorio che fu scenario della battaglia di Marengo del 14 giugno 1800, episodio decisivo delle guerre napoleoniche e centrale nella storia europea. Tale bene (di proprietà dell'Agenzia del demanio) figura infatti tra quelli iscritti alla predetta tentative list dell'Unesco ed è stato altresì premiato nell'ambito del progetto «Luoghi del cuore», ottenendo nel 2013 il maggior numero di sottoscrizioni a suo favore, ponendosi così al primo posto della classifica dei luoghi più amati. Da tempo oggetto di usura e degrado che rendono prioritari interventi di manutenzione straordinaria (come a suo tempo segnalato nelle interpellanze urgenti nn. 2-00194 e 2-00279 a firma Balduzzi, Dellai), questo bene, attualmente interessato da una procedura gestita dall'Agenzia del Demanio, che ne tenta un affidamento a fini di recupero e valorizzazione, con esito ancora indeterminato e comunque limitato rispetto alle complessive esigenze della struttura – tale da auspicare che esso stesso sia candidabile a rientrare nel Piano strategico di cui sopra –, è l'esempio di come la mobilitazione dei cittadini e delle associazioni consenta di aprire nuove opportunità per luoghi spesso caduti nella disattenzione delle istituzioni,

impegna il Governo

a considerare tra i criteri per l'individuazione dei luoghi e dei siti da includere nel Piano strategico previsto dall'articolo 7 del decreto-legge:
   a) l'esistenza di un riconoscimento formale circa la straordinaria rilevanza storica, artistica e culturale dei medesimi, preferibilmente certificata a livello internazionale in ambito Unesco, anche ai sensi del criterio di priorità nell'accesso ai finanziamenti di cui all'articolo 2 della legge n. 77 del 2006;
   b) l'esistenza di iniziative di partecipazione, mobilitazione e attivazione dei cittadini e delle comunità, a livello nazionale e locale, nei confronti dei beni in questione, quale indice delle potenzialità positive che il recupero del bene ha in termini di valorizzazione territoriale;
   c) la considerazione preferenziale dei beni che, appartenenti al demanio, possono più efficacemente essere assoggettati ad interventi di natura strutturale e riacquisiti alla fruizione collettiva.
9/2426-A/75Balduzzi, Antimo Cesaro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 del decreto-legge demanda al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di adottare a cadenza annuale un Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», ai fini della crescita della capacità attrattiva del Paese, il quale individua beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici;
    lo strumento del Piano strategico meritoriamente ambisce a individuare interventi prioritari sui quali concentrare, anno per anno, risorse finanziarie, progettualità e impegno da parte delle amministrazioni competenti;
    i criteri di individuazione dei beni in questione dovranno essere multidimensionali e consentire di massimizzare gli interventi tanto in termini di recupero e conservazione quanto in termini di ripristino delle condizioni di fruizione e quindi di attrattività dei luoghi e delle opere interessate;
    sembra quindi opportuno ricomprendere tra quei criteri in primo luogo l'esistenza di un riconoscimento formale circa il valore culturale del bene, quale in particolare l'iscrizione nella lista del patrimonio mondiale o nella tentative list dell'Unesco (secondo la direzione già tracciata dalla legge 20 febbraio 2006, n. 77), nonché in secondo luogo l'interesse e l'attenzione che i beni in questione sono in grado di suscitare presso la comunità nazionale e i territori ove insistono, poiché l'esistenza di iniziative di mobilitazione e attivazione spontanea reca con sé uno straordinario potenziale rispetto alle prospettive di mantenimento del bene in condizioni ottimali e di una sua idonea valorizzazione nel tempo successivo all'intervento di recupero; e adeguata considerazione dovrebbe avere anche la condizione giuridica del bene, con preferenza per quelli appartenenti al demanio e perciò più rapidamente assoggettabili ad interventi diretti da parte dello Stato;
    da tempo alcuni soggetti e istituzioni a livello nazionale promuovono iniziative che favoriscono la predetta partecipazione e mobilitazione dal basso e, tra queste, va senz'altro ricordato il progetto «Luoghi del cuore» del FAI, il quale ha avuto il merito di innescare numerosi processi di attivazione e riscoperta di luoghi spesso retrocessi nell'attenzione delle amministrazioni competenti. Al proposito è possibile richiamare un esempio emblematico, qual è quello della settecentesca Cittadella di Alessandria, un bene di straordinario valore storico e culturale annoverabile tra i rarissimi esempi europei di fortificazione militare sostanzialmente integra nelle sue forme originarie, insistente peraltro nel territorio che fu scenario della battaglia di Marengo del 14 giugno 1800, episodio decisivo delle guerre napoleoniche e centrale nella storia europea. Tale bene (di proprietà dell'Agenzia del demanio) figura infatti tra quelli iscritti alla predetta tentative list dell'Unesco ed è stato altresì premiato nell'ambito del progetto «Luoghi del cuore», ottenendo nel 2013 il maggior numero di sottoscrizioni a suo favore, ponendosi così al primo posto della classifica dei luoghi più amati. Da tempo oggetto di usura e degrado che rendono prioritari interventi di manutenzione straordinaria (come a suo tempo segnalato nelle interpellanze urgenti nn. 2-00194 e 2-00279 a firma Balduzzi, Dellai), questo bene, attualmente interessato da una procedura gestita dall'Agenzia del Demanio, che ne tenta un affidamento a fini di recupero e valorizzazione, con esito ancora indeterminato e comunque limitato rispetto alle complessive esigenze della struttura – tale da auspicare che esso stesso sia candidabile a rientrare nel Piano strategico di cui sopra –, è l'esempio di come la mobilitazione dei cittadini e delle associazioni consenta di aprire nuove opportunità per luoghi spesso caduti nella disattenzione delle istituzioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di considerare tra i criteri per l'individuazione dei luoghi e dei siti da includere nel Piano strategico previsto dall'articolo 7 del decreto-legge:
   a) l'esistenza di un riconoscimento formale circa la straordinaria rilevanza storica, artistica e culturale dei medesimi, preferibilmente certificata a livello internazionale in ambito Unesco, anche ai sensi del criterio di priorità nell'accesso ai finanziamenti di cui all'articolo 2 della legge n. 77 del 2006;
   b) l'esistenza di iniziative di partecipazione, mobilitazione e attivazione dei cittadini e delle comunità, a livello nazionale e locale, nei confronti dei beni in questione, quale indice delle potenzialità positive che il recupero del bene ha in termini di valorizzazione territoriale;
   c) la considerazione preferenziale dei beni che, appartenenti al demanio, possono più efficacemente essere assoggettati ad interventi di natura strutturale e riacquisiti alla fruizione collettiva.
9/2426-A/75. (Testo modificato nel corso della seduta) Balduzzi, Antimo Cesaro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, all'articolo 15 reca disposizioni urgenti in materia di personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
    tra il personale del predetto Ministero ve n’è un gruppo di circa 400 che, a seguito del passaggio tra aree funzionali, svolge mansioni superiori, di maggiore complessità ed impegno;
    questi lavoratori e lavoratrici nonostante il passaggio a mansioni o qualifiche superiori continuano a percepire una retribuzione equivalente al trattamento economico per il ruolo precedentemente ricoperto;
    tale situazione ha determinato che, a parità di qualifica e con mansioni di conseguenza equivalenti, vi sono dipendenti che percepiscono un trattamento economico differente nonostante svolgano le medesime funzioni e siano giuridicamente inquadrati nella stessa qualifica o livello;
    la situazione descritta si è determinata a causa di un'errata interpretazione del blocco degli automatismi stipendiali prevista dal blocco degli automatismi stipendiali previsto dalla cosiddetta «spending rewiev» per il pubblico impiego;
    si viene così a configurare una patente violazione dell'articolo 36 della Costituzione, laddove si afferma il principio che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro, nonché ad una violazione di tutti i principi di cui allo Statuto dei lavoratori e alla disposizioni comuni ad ogni contratto collettivo di lavoro,

impegna il Governo

a rimuovere le violazioni legislative e contrattuali di cui alle premesse precedenti, non rientrando la fattispecie in oggetto nel novero degli automatismi stipendiali, che rischia di determinare un contenzioso nel quale la pubblica amministrazione sarebbe inevitabilmente e giustamente soccombente.

9/2426-A/76Costantino, Placido.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, all'articolo 15 reca disposizioni urgenti in materia di personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
    tra il personale del predetto Ministero ve n’è un gruppo di circa 400 che, a seguito del passaggio tra aree funzionali, svolge mansioni superiori, di maggiore complessità ed impegno;
    questi lavoratori e lavoratrici nonostante il passaggio a mansioni o qualifiche superiori continuano a percepire una retribuzione equivalente al trattamento economico per il ruolo precedentemente ricoperto;
    tale situazione ha determinato che, a parità di qualifica e con mansioni di conseguenza equivalenti, vi sono dipendenti che percepiscono un trattamento economico differente nonostante svolgano le medesime funzioni e siano giuridicamente inquadrati nella stessa qualifica o livello;
    la situazione descritta si è determinata a causa di un'errata interpretazione del blocco degli automatismi stipendiali prevista dal blocco degli automatismi stipendiali previsto dalla cosiddetta «spending rewiev» per il pubblico impiego;
    si viene così a configurare una patente violazione dell'articolo 36 della Costituzione, laddove si afferma il principio che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro, nonché ad una violazione di tutti i principi di cui allo Statuto dei lavoratori e alla disposizioni comuni ad ogni contratto collettivo di lavoro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rimuovere le violazioni legislative e contrattuali di cui alle premesse precedenti, non rientrando la fattispecie in oggetto nel novero degli automatismi stipendiali, che rischia di determinare un contenzioso nel quale la pubblica amministrazione sarebbe inevitabilmente e giustamente soccombente.

9/2426-A/76. (Testo modificato nel corso della seduta) Costantino, Placido.


   La Camera,
   in sede di discussione del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo
   premesso che:
    il provvedimento in esame dispone la necessaria e urgente modifica di alcune disposizioni sul risanamento delle fondazioni lirico sinfoniche al fine di sostenere il complesso e faticoso lavoro di risanamento già proficuamente avviato;
    il testo come modificato prevede l'istituzione di un Tavolo tecnico presso il MIBACT tra fondazioni liriche, banche e CC.DD.PP anche al fine di individuare misure per la sostenibilità del debito e i relativi oneri finanziari per un riequilibrio tra le fondazioni da risanare e quelle virtuose,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire normativamente al fine di individuare precisi criteri di ripartizione dei contributi statali sulla base del merito, degli elementi quantitativi e qualitativi della produzione offerta dalle fondazioni lirico sinfoniche.
9/2426-A/77Piccoli Nardelli, Benamati, Rampi, Ascani, Blazina, Carocci, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Bossa, Malisani, Malpezzi, Manzi, Ghizzoni, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Rocchi, Basso, Bini, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Portas, Senaldi, Tidei, Taranto.


   La Camera,
   premesso che:
    ai sensi dell'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, come modificato dall'articolo 1, comma 547, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del citato decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è stato prorogato fino al 31 dicembre 2020;
    il comma 732 dell'articolo unico della Legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) ha fissato al 15 ottobre 2014 il termine temporale previsto per il riordino complessivo della materia delle concessioni demaniali marittime;
    a seguito di numerosi contenziosi, la giustizia amministrativa si è più volte pronunciata in merito alle proroghe,

impegna il Governo

a procedere alla riforma complessiva della materia delle concessioni demaniali marittime e a promuovere in sede europea tutti gli approfondimenti necessari ad affrontare e risolvere le problematiche della durata e del rinnovo delle concessioni demaniali marittime nonché della loro eventuale definizione, per garantire la coerenza con le specificità nazionali della disciplina europea del turismo balneare.

9/2426-A/78Benamati, Abrignani, Petitti, Pizzolante.


   La Camera,
   premesso che:
    ai sensi dell'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera, comunque denominate, ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici;
    il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nel periodo temporale considerato dalle disposizioni normative sopracitate, ha disposto, a conclusione delle procedure selettive interne, la progressione verticale di circa n. 400 unità di personale, alle quali è stata riconosciuta la progressione ai fini esclusivamente giuridici;
    il personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dichiarato vincitore dei suddetti processi selettivi interni, è chiamato quotidianamente a svolgere attività specialistiche per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale statale;
    la mancata modifica della disciplina normativa soprarichiamata – che dispone il blocco degli avanzamenti economici, il cui mancato riconoscimento determina una vera e propria lesione di un diritto fondamentale, qual è il diritto alla retribuzione proporzionata alla quantità e qualità della prestazione lavorativa svolta per effetto delle nuove mansioni attribuite – comporterebbe l'attivazione del contenzioso da parte dei vincitori delle procedure selettive interne, con conseguenti riflessi negativi per la finanza pubblica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa diretta a riconoscere al personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, interessato dalle procedure selettive interne disposte nel periodo 2011-2014, il diritto al trattamento economico conseguente al nuovo inquadramento professionale conseguito e alle relative mansioni svolte.
9/2426-A/79Ghizzoni.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Atto Camera n. 2426 reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 83 del 2014 relativo a disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo;
    all'articolo 11, comma 4, del provvedimento in oggetto è prevista la proroga al 31 ottobre 2014 del decreto ministeriale che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo deve emanare per individuare i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione di guida turistica, oltre a stabilire i requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e la disciplina del procedimento di rilascio ai sensi dell'articolo 3 della legge europea 2013 primo semestre (n. 97/2013);
    le guide turistiche sono fondamentali per la valorizzazione del turismo e la loro professionalità può agevolare o, addirittura, incrementare l'indotto turistico;
    queste figure professionali, inoltre, come sostenuto dalla sentenza della Corte di giustizia europea del 26 febbraio 1991 (Causa C180/1989) cui si riferisce il decreto del Presidente della Repubblica del 13 dicembre 1995 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche), sono le uniche specializzate ad illustrare correttamente ai visitatori il patrimonio culturale italiano, migliorando la sua divulgazione e contribuendo alla sua valorizzazione e tutela;
    la liberalizzazione comunitaria del settore sancita dalla legge n. 97 del 2013, appare più come una deregolamentazione – basata sull'erronea applicazione della direttiva «servizi» (2006/123/CE) alle guide turistiche, per le quali sarebbe opportuna l'applicazione della direttiva sulle professioni – ed elimina l'importanza della preparazione specifica attinente al patrimonio culturale presente nelle diverse aree geografiche del Paese, intaccando la validità culturale delle migliaia di abilitazioni di guida turistica già rilasciate,

impegna il Governo

a salvaguardare le professionalità formate, nel rispetto della normativa comunitaria, evitando un nuovo esame e nuove spese per le guide turistiche già abilitate a esercitare la professione nei siti di particolare interesse storico, artistico od archeologico, che saranno definiti nel decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
9/2426-A/80Prodani.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Atto Camera n. 2426 reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 83 del 2014 relativo a disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo;
    all'articolo 11, comma 4, del provvedimento in oggetto è prevista la proroga al 31 ottobre 2014 del decreto ministeriale che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo deve emanare per individuare i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione di guida turistica, oltre a stabilire i requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e la disciplina del procedimento di rilascio ai sensi dell'articolo 3 della legge europea 2013 primo semestre (n. 97/2013);
    le guide turistiche sono fondamentali per la valorizzazione del turismo e la loro professionalità può agevolare o, addirittura, incrementare l'indotto turistico;
    queste figure professionali, inoltre, come sostenuto dalla sentenza della Corte di giustizia europea del 26 febbraio 1991 (Causa C180/1989) cui si riferisce il decreto del Presidente della Repubblica del 13 dicembre 1995 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche), sono le uniche specializzate ad illustrare correttamente ai visitatori il patrimonio culturale italiano, migliorando la sua divulgazione e contribuendo alla sua valorizzazione e tutela;
    la liberalizzazione comunitaria del settore sancita dalla legge n. 97 del 2013, appare più come una deregolamentazione – basata sull'erronea applicazione della direttiva «servizi» (2006/123/CE) alle guide turistiche, per le quali sarebbe opportuna l'applicazione della direttiva sulle professioni – ed elimina l'importanza della preparazione specifica attinente al patrimonio culturale presente nelle diverse aree geografiche del Paese, intaccando la validità culturale delle migliaia di abilitazioni di guida turistica già rilasciate,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di salvaguardare le professionalità formate, nel rispetto della normativa comunitaria, evitando un nuovo esame e nuove spese per le guide turistiche già abilitate a esercitare la professione nei siti di particolare interesse storico, artistico od archeologico, che saranno definiti nel decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
9/2426-A/80. (Testo modificato nel corso della seduta) Prodani.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 11 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di mobilità, accoglienza e guide turistiche;
    in particolare con riferimento a queste ultime, il comma 4 dell'articolo citato opera il rinvio al 31 ottobre 2014 del termine per l'adozione del decreto per l'individuazione dei siti turistici di particolare interesse nei quali, per le guide turistiche, occorre una speciale abilitazione, nonché stabilisce che il medesimo decreto dovrà stabilire anche i requisiti necessari per ottenere l'abilitazione stessa;
    le disposizioni relative ai requisiti per il rilascio della specifica abilitazione per i siti di particolare interesse turistico non avrebbero dovuto trovare posto all'interno del presente provvedimento ma sarebbero state più utilmente collocate nella prevista nuova legge sulla professione di guida turistica;
    questo anche perché non esiste un vuoto di legge in questa materia, posto la sentenza della Corte di giustizia europea del 1991 che ha dato origine agli elenchi dei siti, è stata recepita con il decreto del Presidente della Repubblica del 13 dicembre 1995, tuttora vigente,

impegna il Governo

a procedere alla sollecita adozione della nuova normativa in materia di guide turistiche, affinché questa professione sia finalmente disciplinata in modo completo ed omogeneo, e anche al fine di risolvere le problematiche sollevate dal recepimento delle disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile dell'attività di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea nell'ambito della legge europea 2013.
9/2426-A/81Totaro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9 della Costituzione recita: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione»;
    l'articolo 118 della Costituzione, al quarto comma stabilisce che Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscano l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
    il medesimo principio è ripreso dal Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, laddove prevede che la «Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale», e che «la valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata» definendo quest'ultima come attività socialmente utile e della quale è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale;
    le attività di valorizzazione dei beni culturali sono identificate dal medesimo Codice nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo;
    il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo, prevedeva «forme di coinvolgimento dei privati nella valorizzazione e gestione dei beni culturali», norma ora abrogata dal provvedimento in esame,

impegna il Governo:

   a favorire, nel rispetto degli articoli 9 e 118 della Costituzione e degli articoli 6, 111, 112 e 115 del Codice dei beni culturali, iniziative di partnership pubblico-privato nella gestione, valorizzazione, promozione dei beni culturali;
   a promuovere l'ingresso di privati, singoli o associati, nella gestione dei beni culturali, al fine di favorire la fruizione del bene culturale attraverso iniziative culturali, rievocazioni storiche e spettacoli dal vivo;
   ad istituire un tavolo di confronto tra le associazioni di categoria del settore cultura e le associazioni culturali, al fine di individuare le modalità di gestione dei beni culturali per il potenziamento dell'attrattività e la fruibilità culturale e turistica dei siti in forma privata.
9/2426-A/82Cirielli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9 della Costituzione recita: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione»;
    l'articolo 118 della Costituzione, al quarto comma stabilisce che Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscano l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
    il medesimo principio è ripreso dal Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, laddove prevede che la «Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale», e che «la valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata» definendo quest'ultima come attività socialmente utile e della quale è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale;
    le attività di valorizzazione dei beni culturali sono identificate dal medesimo Codice nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo;
    il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo, prevedeva «forme di coinvolgimento dei privati nella valorizzazione e gestione dei beni culturali», norma ora abrogata dal provvedimento in esame,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità di favorire, nel rispetto degli articoli 9 e 118 della Costituzione e degli articoli 6, 111, 112 e 115 del Codice dei beni culturali, iniziative di partnership pubblico-privato nella gestione, valorizzazione, promozione dei beni culturali;
   a promuovere la collaborazione di privati, singoli o associati, nella gestione dei beni culturali, al fine di favorire la fruizione del bene culturale attraverso iniziative culturali, rievocazioni storiche e spettacoli dal vivo;
   ad istituire un tavolo di confronto tra le associazioni di categoria del settore cultura e le associazioni culturali, al fine di individuare le modalità di gestione dei beni culturali per il potenziamento dell'attrattività e la fruibilità culturale e turistica dei siti in forma privata.
9/2426-A/82. (Testo modificato nel corso della seduta) Cirielli.


   La Camera,
   premesso che:
    il grave stato di crisi della maggior parte delle fondazioni liriche italiane ha richiesto l'intervento di figure commissariali per il salvataggio delle stesse;
    l'indirizzo circa il contenimento della spesa pubblica ha reso necessario un drastico piano di tagli lineari ai comuni, alle strutture culturali e agli incarichi di nomina pubblica, comprese le indennità;
    il grave caso del Teatro dell'Opera di Roma il cui sovrintendente nominato nel dicembre del 2013 ricopre contemporaneamente anche un altro importante incarico in ambito culturale, vale a dire quello di Amministratore delegato della Fondazione «Musica per Roma», con evidenti profili di conflitto di interessi e posizione di concorrenza sleale nel settore culturale con i soggetti privati, impone una riflessione circa l'opportunità di evitare i doppi incarichi nell'ambito dell'amministrazione e della gestione del patrimonio culturale nazionale, anche a fini di economicità di gestione,

impegna il Governo

ad adottare le disposizioni opportune per evitare il fenomeno del cumulo degli incarichi nel settore culturale, anche al fine di non dare vita a condizioni di oligopolio nell'ambito dello stesso, specificatamente prevedendo che i Sovrintendenti degli enti lirici in carica, e che ricoprano altri ruoli apicali in strutture partecipate da soggetti pubblici o enti locali, debbano optare immediatamente per una sola di queste.
9/2426-A/83Nastri.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento ha tra i suoi obiettivi quello della semplificazione burocratica a favore del cittadino;
    l'autorizzazione paesaggistica richiede tempi lunghi, nonostante la vigenza dell'istituto del silenzio assenso nelle relative procedure;
    molti vincoli paesaggistici sono stati posti nel secolo scorso e continuano a sussistere pur non risultando più corrispondenti con l'effettivo stato dei luoghi tutelati in origine;
    il processo di revisione e riperimetrazione delle aree vincolate non viene portato avanti e richiede comunque un processo lento e complesso,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di modificare gli attuali procedimenti in materia di autorizzazione paesaggistica, al fine di prevedere che la valutazione circa la effettiva necessità del permanere del vincolo sia delegata da parte delle sovrintendenze alle amministrazioni procedenti, anche introducendo la possibilità per tali amministrazioni di disapplicare il vincolo laddove l'attuale stato dei luoghi non ne giustifichi il mantenimento a causa dell'evoluzione urbana;
   a valutare l'adozione degli opportuni provvedimenti affinché nel riparto delle competenze in ambito paesaggistico e culturale tra le sovrintendenze e i comuni le prime mantengano le azioni più rilevanti per la tutela e la vigilanza, mentre l'attività ordinaria di gestione e autorizzazioni all'uso dei luoghi e dei beni sia lasciata ai comuni che garantiscano livelli organizzativi adeguati.

9/2426-A/84La Russa.


   La Camera,
   premesso che:
    il profondo valore artistico della tradizione coreutica italiana, riconosciuto in tutto il mondo;
    la crisi strutturale delle fondazioni liriche e la tendenza a dismettere i corpi di ballo;
    l'importanza e l'eccellenza di realtà come il corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma,

impegna il Governo

ad individuare misure opportune a sostenere e tutelare i corpi di ballo senza che si debba procedere alla loro dismissione in favore di produzioni esterne.
9/2426-A/85Maietta.


   La Camera,
   premesso che:
    il profondo valore artistico della tradizione coreutica italiana, riconosciuto in tutto il mondo;
    la crisi strutturale delle fondazioni liriche e la tendenza a dismettere i corpi di ballo;
    l'importanza e l'eccellenza di realtà come il corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma,

impegna il Governo

ad individuare misure opportune a sostenere, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, e tutelare i corpi di ballo senza che si debba procedere alla loro dismissione in favore di produzioni esterne.
9/2426-A/85. (Testo modificato nel corso della seduta) Maietta.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 del provvedimento in esame interviene sul Codice dei beni culturali e del paesaggio, al fine di contrastare l'esercizio di attività commerciali e artigianali, in forma ambulante o su posteggio, non compatibili con le esigenze di tutela del patrimonio culturale nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico;
    a tal fine si prevede una modifica alla disciplina del riesame delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico incompatibili con l'esigenza di tutela del patrimonio culturale, introducendo la facoltà per i competenti uffici territoriali del Ministero, d'intesa con i comuni che effettuano il riesame, di derogare sia alle disposizioni regionali che regolano le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche, sia ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per il commercio su aree pubbliche stabiliti nell'intesa in sede di Conferenza unificata, prevista dall'articolo 70 del decreto legislativo n. 59 del 2010 attuativo della cosiddetta direttiva servizi,

impegna il Governo

nell'ambito della procedura di riesame delle autorizzazioni, a valutare la possibilità di elaborare tipologie uniformi per le attività commerciali di cui in premessa che garantiscano il rispetto dei caratteri stilistici del luogo di ubicazione delle stesse.
9/2426-A/86Rampelli.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative per esentare le società sportive dilettantistiche dal pagamento dei diritti d'autore con riferimento all'utilizzo della cosiddetta musica d'ambiente – 3-00925

   MOLEA. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. — Per sapere – premesso che:
   in base alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono protette dal diritto d'autore le opere dell'ingegno creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo e la forma di espressione;
   il diritto connesso dovuto ai fonografici, ex articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, abbinato al provvedimento del diritto d'autore, come specificato dalla stessa legge, è dovuto da tutti coloro che utilizzano detto mezzo a scopo di lucro, ovvero da chi utilizza mezzi fonografici per far ascoltare la musica di sua scelta, al fine di produrre occasione di divertimento per aumentare la propria potenzialità di entrate;
   nei casi in cui la musica viene utilizzata come aggiunta ambientale o ai servizi resi, per rendere più gradevole la permanenza nei locali dei clienti o del pubblico (diffusione della musica in esercizi pubblici, commerciali, alberghi, villaggi turistici, circoli ricreativi, sale d'attesa e altro, con radio, televisori, filodiffusione, riproduttori di dischi, cd, nastri e altro), la tariffa applicata, in generale, consiste in abbonamenti annuali o periodici, con compensi che tengono conto del tipo di apparecchio utilizzato e della tipologia del locale in cui viene diffusa la musica;
   la Società italiana degli autori ed editori da tempo riserva al settore associazionistico e di volontariato particolari condizioni di trattamento in materia di diritto d'autore per le utilizzazioni di repertorio amministrato dalla sezione musica in occasione di attività spettacolistiche, culturali e ricreative svolte nell'ambito degli scopi statutari delle singole strutture associative;
   anche le società sportive dilettantistiche hanno l'obbligo di corrispondere alla Società italiana degli autori ed editori (Siae) il compenso connesso per le esecuzioni musicali dal «vivo» o a mezzo apparecchi sonori o videosonori effettuate ad esclusivo sostegno di corsi di ginnastica (artistica, ritmica, aerobica, corpo libero e altro) e durante gli allenamenti e le gare;
   le tariffe applicate sono concordate periodicamente con le associazioni di categoria degli utenti rappresentative a livello nazionale e approvate dagli organi sociali della Società italiana autori editori (Siae);
   il decreto legislativo n. 460 del 1997, nel disciplinare il sistema fiscale degli enti non commerciali e, in particolare, dei soggetti di tipo associativo, individua e diversifica le categorie, prevedendo differenti trattamenti all'interno degli stessi enti di tipo associativo, fra i quali riconosce le associazioni di promozione sociale;
   la centralità dello sport, esplicitata nelle società sportive dilettantistiche, si dimensiona ormai quale ammortizzatore sociale ed opportunità di inclusione. Purtroppo, le società sportive di base vivono una fase di grandissima difficoltà accentuata dalla crisi economica –:
   se non ritenga opportuno considerare la possibilità di assumere iniziative per l'esenzione totale dal pagamento del compenso previsto per il diritto d'autore, nei casi in cui l'esecuzione della musica cosiddetta «d'ambiente» venga utilizzata funzionalmente ad altre attività dalle società sportive dilettantistiche, che costituiscono il grande tessuto connettivo dell'attività di base. (3-00925)


Iniziative per contemperare la piena fruizione dei siti archeologici di rilievo con l'esercizio dei diritti sindacali dei lavoratori ivi operanti – 3-00926

   PALESE e RUSSO. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. — Per sapere – premesso che:
   sono da considerare servizi pubblici essenziali sia i musei che i siti archeologici ed è necessario un intervento normativo che aggiunga i siti culturali alla lista dei luoghi pubblici essenziali, con la possibilità «in casi eccezionali» di precettare il personale per scongiurare le chiusure;
   è notevole il difficile lavoro che tutti i livelli istituzionali, dall'Europa al Governo, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, agli enti locali, sino ai lavoratori stanno facendo per aggiungere Pompei all'elenco dei servizi pubblici essenziali e per scongiurare le chiusure e tutelare i diritti dei visitatori;
   il Codacons ha presentato un esposto alla procura di Napoli, alla Corte dei conti della Campania e alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, denunciando i sindacati che, riunendosi, hanno impedito l'accesso dei visitatori al sito archeologico di Pompei;
   è fondamentale, come il Ministro interrogato ha ribadito in più occasioni, investire su cultura, talenti, conservazione del patrimonio e anche sul futuro quale condizione per rendere l'Italia vincente nella competizione globale;
   la soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia ha convocato i sindacati a un tavolo di confronto sui gravi problemi ancora aperti e ai lavori dell'assemblea generale dell’European broadcasting union, associazione delle televisioni di servizio pubblico del vecchio continente; il soprintendente Massimo Osanna ha chiuso un accordo con i sindacati sulla questione delle aperture notturne;
   è urgente un incontro tra sindacati e Ministro interrogato per definire un quadro di regole chiare di comportamenti reciproci tra le amministrazioni e i rappresentanti dei lavoratori, per evitare che ogni fisiologico contrasto sfoci nell'interruzione del servizio pubblico e della fruizione dei beni –:
   come il Governo intenda attivarsi per portare a conclusione la trattativa con i sindacati, garantendo l'apertura dei siti archeologici di rilievo per scongiurare le chiusure e tutelare i diritti dei visitatori.
(3-00926)


Iniziative volte a estendere ai luoghi di cultura l'ambito di applicazione della normativa in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali – 3-00927

   FORMISANO. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. — Per sapere – premesso che:
   nel mese di giugno 2014 assemblee sindacali di lavoratori hanno ritardato l'accesso del pubblico dell'area degli Scavi di Pompei, costringendo turisti giunti da tutto il mondo a sostare sotto il sole, formando lunghe code;
   non si tratta di un caso isolato. Infatti, il 6 febbraio 2014, solo per citare un episodio, un bus con 50 turisti cinesi venne deviato su Amalfi per rimediare all'impossibilità di visitare il sito di Pompei, sempre a causa di agitazioni di lavoratori;
   in precedenza, il 28 giugno 2013, dopo l'ennesimo sciopero che aveva bloccato 500 turisti fuori dagli Scavi, il presidente della Commissione nazionale per l'Unesco Giovanni Puglisi fece appello al Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore Letta affinché intervenisse, dato che «questi scioperi sono un grave danno per il Paese»;
   lo stesso presidente Puglisi si è ora rivolto al Ministro interrogato per chiedere l'intervento del Governo in questa vertenza infinita tra soprintendenza e lavoratori;
   gli Scavi di Pompei sono visitati ogni anno da circa due milioni di turisti e, come ha giustamente detto il Ministro interrogato nei giorni scorsi, «sono servizi pubblici essenziali»;
   il Ministro interrogato, in una sua intervista, annunciava la sua volontà di giungere alla modifica della normativa sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali, inserendovi anche i siti culturali, come, ad esempio, Pompei, in modo da poter giungere «in casi eccezionali» alla precettazione del personale per «scongiurare le chiusure», affermando, inoltre, che il tema della chiusura dei luoghi di cultura deve essere affrontato e risolto alla radice;
   appare inaccettabile, pur nel rispetto del diritto di sciopero, la evidente tendenza ad usare come «arma di ricatto» la chiusura dei luoghi di cultura, in particolare quello archeologico di Pompei, colpendo puntualmente turisti italiani e stranieri e causando gravi danni d'immagine all'intero Paese –:
   se il Ministro interrogato abbia concretamente posto in atto quelle iniziative annunciate pubblicamente e, in caso affermativo, quali esse siano e in che tempi sia prevista la loro presentazione al Consiglio dei ministri, per imprimere quell'inversione di tendenza necessaria affinché il patrimonio culturale italiano diventi finalmente volano della rinascita economica del Paese. (3-00927)


Iniziative dirette a riformare la disciplina del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi – 3-00928

   RICCIATTI. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. — Per sapere – premesso che:
   il decreto firmato il 20 giugno 2014 («Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi ai sensi dell'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633») dal Ministro interrogato dispone che siano versati tributi da chi distribuisce, nel nostro Paese, smartphone, tablet, pc, chiavette usb ed una miriade di altri analoghi dispositivi e supporti di registrazione;
   il quotidiano la Repubblica riporta come l'equo compenso – previsto dal 2003 – è dovuto ai detentori di diritto d'autore: si applica per i dispositivi che contengono una memoria, per coprire la possibilità degli utenti di fare una «copia privata». Il pagamento del compenso grava su supporti e apparecchi;
   le nuove tabelle sostituiscono quelle del 2009, con un ritardo di più di due anni, dato che la fonte delle regole italiane in materia è una direttiva europea (29/2001), che impone ogni tre anni l'aggiornamento dell'equo compenso. Con le nuove tariffe, è previsto un aumento dei costi. A lamentarsi sono state le associazioni di imprese digitali, che hanno spiegato come le nuove tabelle provocheranno un aumento di 2,5 volte del gettito del 2013, gestito dalla Siae, la Società italiana autori editori. Un incremento che «non riflette le evoluzioni delle tecnologie», hanno denunciato, sottolineando come il rischio sia quello di disincentivare la diffusione nel nostro Paese delle nuove tecnologie;
   in base alle stime, è stato calcolato come il gettito totale sarà di 157 milioni di euro, con «un aumento del 150 per cento rispetto al 2013», come ha dichiarato il presidente di Confindustria digitale, Elio Catania;
   la disciplina europea stabilisce che l'equo compenso debbano pagarlo i consumatori sul presupposto che utilizzino taluni supporti e dispositivi per fare una «copia privata» di opere musicali o cinematografiche regolarmente acquistate e ammettendo – in via eccezionale e esclusivamente per una questione di praticità di prelievo – che le regole nazionali possano prevedere un obbligo di versamento del compenso da parte dei produttori e distributori che sono, evidentemente, di meno e più facilmente identificabili;
   tra i dispositivi più colpiti ci saranno smartphone, tablet ed hard disk. Se in passato si pagava soltanto 90 centesimi di equo compenso sui primi e nulla sui secondi, adesso i costi saranno di 3, 4, 4,90 e 5,20 euro (in base alla memoria). Sugli hard disk gli aumenti arriveranno fino a trenta euro, quasi il 30 per cento del costo prima del decreto;
   acquistare un dispositivo digitale in un altro Paese d'Europa, magari utilizzando uno store on line, costerà meno dell'acquisto in Italia;
   il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo aveva assicurato che le nuove tariffe non si sarebbero tradotte in aumenti per il consumatore finale, ma secondo Altroconsumo non c’è alcuna garanzia che questo avvenga. Anzi, in vista ci sono ricorsi al tribunale amministrativo regionale –:
   se il Ministro interrogato non ritenga di assumere iniziative volte a riconsiderare tutta la normativa sull'equo compenso per copia privata, a partire dalle tariffe già esistenti in Europa, invece di scaricare su produttori e consumatori in maniera indiscriminata quella che si può considerare una vera e propria tassa. (3-00928)


Elementi in merito alle iniziative recentemente intraprese in materia di ingresso a monumenti, musei e altri luoghi di cultura e ulteriori interventi per il rilancio del settore – 3-00929

   PICCOLI NARDELLI, COSCIA, ASCANI, BLAZINA, BOSSA, CAROCCI, COCCIA, CRIMÌ, D'OTTAVIO, GHIZZONI, MALISANI, MALPEZZI, MANZI, NARDUOLO, ORFINI, PES, RAMPI, ROCCHI, ROMANINI, PAOLO ROSSI, VENTRICELLI, MARTELLA, ROSATO e DE MARIA. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. — Per sapere – premesso che:
   il decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 giugno 2014, n. 94, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2014, ha modificato il decreto ministeriale n. 507 del 1997;
   in base alla nuova regolamentazione è stata istituita la «Domenica al museo» nel corso della quale, ogni prima domenica del mese, tutti i luoghi della cultura statali saranno visitabili gratuitamente; inoltre, è stata rafforzata l'iniziativa «Una notte al museo», prevedendo, almeno due volte l'anno, l'apertura notturna dei musei e dei siti archeologici al costo di un euro e tutti i venerdì i grandi musei (compresi Colosseo, Pompei ed Uffizi) prolungheranno l'apertura di due ore e saranno visitabili fino alle 22;
   domenica 6 luglio 2014 si è svolta la prima domenica a porte aperte, che ha coinvolto tutti i circa 420 musei e luoghi della cultura statale. Secondo notizie apparse sulla stampa, i primi dati relativi alla partecipazione segnano un risultato davvero importante: solo per citare alcuni casi, sono state registrate oltre 12 mila presenze a Pompei, quasi 28 mila per il Colosseo, oltre 2.000 al Museo archeologico di Napoli, 2 mila a Castel Sant'Angelo, 1.250 alla Galleria nazionale d'arte moderna di Roma, 1.520 agli Scavi di Ercolano, 4.573 contro i 1.380 della prima domenica di luglio 2013 alla Reggia di Caserta;
   tale scelta si pone in linea con le politiche dell'Unione europea in materia e intende rilanciare la fruizione pubblica dell'immenso patrimonio artistico italiano che nel lungo periodo potrebbe condurre a concrete prospettive di crescita turistica;
   inoltre, gli effetti del decreto ministeriale n. 94 del 2014 potranno essere ulteriormente potenziati con le novità previste dal decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, attualmente all'esame della Camera dei deputati;
   infatti, tale decreto-legge rappresenta un'autentica rivoluzione nell'ambito della cultura e del turismo e introduce strumenti concreti ed operativi per sostenere il patrimonio culturale e rilanciare il settore turistico;
   solo per citare alcune misure, sarà detraibile il 65 per cento delle donazioni che le singole persone e le imprese faranno in favore di musei, siti archeologici, archivi, biblioteche, teatri e fondazioni lirico-sinfoniche. Anche le strutture turistiche potranno contare su significativi tax credit, pari al 30 per cento delle somme investite in interventi di ristrutturazione, ammodernamento e digitalizzazione. I proventi della bigliettazione per la prima volta rimarranno nelle casse dei musei e si prevede la possibilità di introdurre per le grandi realtà la figura del manager. Inoltre, saranno previsti per il settore meccanismi di mobilità e assunzioni –:
   quali siano i dati ufficiali registrati rispetto alle presenze e in che modo si intendano consolidare le iniziative intraprese negli ultimi mesi per rilanciare il settore. (3-00929)


Misure volte a sostenere e valorizzare l'attività delle biblioteche – 3-00930

   PIEPOLI. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. — Per sapere – premesso che:
   a causa della spending review si registrano forte difficoltà da parte delle biblioteche – sia quelle deputate alla conservazione, gestite dallo Stato, che quelle di lettura gestite dagli enti locali – a fare fronte alla gestione ordinaria, tanto che sono state intaccate in alcuni casi anche le cosiddette spese incomprimibili;
   per quanto riguarda le 46 biblioteche pubbliche statali (35 più altre 11 annesse ai monumenti nazionali) ricadenti sotto il controllo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la progressiva diminuzione di finanziamenti risale ad anni antecedenti l'attuale crisi;
   il bilancio annuale di gestione delle biblioteche è andato, infatti, diminuendo con il passare delle leggi finanziarie: tanto per dare una idea, il bilancio del 2012 è stato inferiore a quello del 1994, senza tener conto dell'erosione del potere di acquisto della moneta;
   di pari passo è crollato il numero dei lettori e delle opere consultate o prese in prestito, mentre, per quanto riguarda i dati del personale, basti pensare che in 15 anni sono stati assunti solo 21 funzionari di biblioteca e che l'età media del personale in servizio è calcolata intorno ai 56 anni;
   il taglio ai finanziamenti alle biblioteche ha avuto come effetti conseguenti il calo del numero degli abbonamenti e un rallentamento nel ricambio delle attrezzature informatiche, nel restauro e nelle operazioni di tutela del materiale bibliografico;
   ovviamente il taglio maggiore lo ha sostenuto l'aggiornamento delle collezioni, che rappresenta il presupposto stesso della loro esistenza. Senza nuove acquisizioni le biblioteche perdono identità e ruolo e perdono competitività rispetto a quelle presenti negli altri Paesi, facendo arretrare il nostro;
   le biblioteche sono istituzioni che fanno parte della formazione e della costruzione democratica di un Paese e, come tali, non possono essere abbandonate –:
   se non ritenga di adottare iniziative volte a sostenere le biblioteche dal punto di vista finanziario e a programmarne il rilancio, rendendole centri dove far convivere informazione, ricerca e svago, così come avviene nel resto d'Europa. (3-00930)


Iniziative volte alla predisposizione di un sistema di controllo sull'operato delle soprintendenze, alla luce delle vicende che hanno interessato strutture del Piemonte e del Friuli Venezia Giulia – 3-00932

   FEDRIGA, GIANCARLO GIORGETTI, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, MATTEO BRAGANTINI, BUSIN, CAON, CAPARINI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MARCOLIN, MOLTENI, GIANLUCA PINI, PRATAVIERA, RONDINI e SIMONETTI. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. — Per sapere – premesso che:
   il 27 giugno 2014 è cominciata in tribunale a Torino l'udienza preliminare nell'inchiesta sulle irregolarità negli appalti per restauri e altri lavori alla Reggia di Venaria Reale e fra gli imputati figura anche l'ex soprintendente per i beni culturali della regione Piemonte Francesco Pernice;
   l'inchiesta si riferisce a tangenti e appalti truccati per il restauro di dimore storiche, dalla Reggia di Venaria ai Giardini Reali, e le accuse sono di turbativa d'asta, corruzione, falso in atto pubblico e truffa aggravata. Nell'ordinanza di custodia cautelare si parla di assegnazione di lavori pubblici alla Reggia di Venaria da parte di Pernice – direttore del settore conservazione beni architettonici e impianti del Consorzio di valorizzazione La Venaria – a particolari imprese, in cambio di restauri in casa propria a Torino. L'inchiesta è nata in occasione dei lavori di restauro della chiesa di Sant'Uberto, dove vinse l'appalto un'altra impresa indagata; in cambio al figlio di Pernice sarebbe stato assicurato un impiego nella stessa impresa;
   appreso dell'inchiesta, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo aveva avviato un'ispezione amministrativa, con l'impegno che, quando fosse arrivata l'informazione ufficiale dall'autorità giudiziaria, avrebbe adottato i provvedimenti cautelari e disciplinari previsti dalla normativa vigente;
   sotto la lente della procura sono passate tutte le gare d'appalto bandite dal Consorzio La Venaria: dal restauro della Chiesa di Sant'Uberto (per un importo di 150 mila euro) alla sistemazione del Terrazzo del Garove (499 mila euro), dalla realizzazione di parcheggi e viabilità intorno alla Reggia (5,78 milioni di euro) al restyling dei Giardini Reali di Torino (1,75 milioni di euro), fino alle opere di completamento della Certosa di Valcasotto, nel Monregalese (1,99 milioni), che sarebbero state pilotate per favorire alcune ditte. Una parte delle contestazioni riguarda, infine, anche il cantiere per la nuova sede della regione Piemonte, in via Nizza, dove un subappalto per lavori di scavo e movimento terra sarebbe stato interessato da una truffa, e l'esecuzione dei lavori della variante di Borgaretto, dove sarebbe stata messa in atto una frode;
   sotto altri aspetti nella regione Friuli Venezia Giulia, come già rilevato in altri recenti atti di sindacato ispettivo indirizzati al Ministro interrogato, si è riscontrata una rilevante difficoltà nei rapporti tra la soprintendenza gestita dall'architetto Maria Giulia Picchione e i soggetti pubblici locali per ritardi inaccettabili nell'inoltro dei pareri, per assenza di motivazioni a giustificazione di diversa valutazione rispetto alle commissioni locali per il paesaggio;
   un tale comportamento a giudizio degli interroganti rappresenta un grave atto di scorrettezza istituzionale, tale da configurare una lesione dell'autonomia del Friuli Venezia Giulia e, quindi, un conflitto di attribuzione tra regione e Stato;
   a seguito della posizione assunta dalla soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia, il consiglio comunale di Trieste, in data 7 aprile 2014, avrebbe approvato la delibera che regolamenta i dehor, ossia gli arredi esterni dei locali, imponendo norme stringenti per i gestori degli esercizi pubblici;
   la delibera è entrata in vigore il 30 aprile 2014 ed entro tale data dovevano essere presentate al comune le domande conformi al nuovo regolamento, le quali hanno richiesto un iter molto complesso, con obbligo di presentazione di un progetto redatto da un professionista;
   gli esercenti, per far accomodare i propri clienti negli spazi esterni circostanti ai locali, sono tenuti ad acquisire l'autorizzazione monumentale da parte della soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia;
   la richiesta monumentale è necessaria per ottenere il rilascio dell'autorizzazione da parte del comune, ma l’iter non ha tempi certi e non prevede la possibilità del ricorso al silenzio-assenso, col rischio di paralizzare l'attività commerciale;
   il danno economico causato dall'entrata in vigore della suddetta delibera è stato rilevante. I gestori che in passato hanno investito negli arredi esterni sono stati costretti, in molti casi, a sostenere nuovi investimenti, i cui costi, specie in questo momento di crisi, sono stati pesanti, con ricadute negative per la clientela, andando a deprimere ulteriormente il settore turistico;
   la totale mancanza di certezza sui tempi di approvazione delle domande rischia di scoraggiare i gestori dall'effettuare gli investimenti necessari, spingendo molti di loro a rinunciare agli spazi esterni, con ricadute negative sul servizio, sull'occupazione e, in generale, sull'economia del territorio;
   è, inoltre, recente, nell'imminenza dell'avvio della stagione turistica estiva, l'invio ad enti locali e strutture ricettive di autorizzazioni contraddittorie, rese anche pubbliche da organi di informazione per tale evidenza, che recitano testualmente: «Vista la documentazione descrittiva degli interventi, quali: tavoli, sedie, sgabelli, tavoli rialzati, divani, poltrone, pedane, fioriere ed elementi perimetrali di cui all'istanza sopra richiamata e ritenuto che gli stessi sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle disposizioni del vigente decreto legislativo n. 42 del 2004 (...), questa soprintendenza (...) autorizza a condizione l'esecuzione degli interventi di collocazione di tavoli, sedie, sgabelli e tavoli rialzati, di cui alla documentazione descrittiva pervenuta in allegato all'istanza a riscontro con l'esclusione dei divani, poltrone, pedane, fioriere e pannelli separatori, in quanto tale allestimento impedisce la leggibilità d'insieme e la godibilità dello spazio urbano vincolato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera g), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni ed integrazioni»;
   tali provvedimenti presentano secondo gli interroganti un'evidentissima contraddizione tra motivi e dispositivo, che deriva dall'erronea valutazione dei fatti e da un'illogicità e irragionevolezza della motivazione, cosa che di norma è ricondotta all'eccesso di potere –:
   quali siano gli esiti dell'ispezione compiuta dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo negli uffici della soprintendenza per i beni culturali della regione Piemonte, quali conseguenze disciplinari abbia comportato e se il Ministro interrogato non ritenga necessario predisporre un particolare sistema di controllo sull'operato delle soprintendenze, percorrendo anche l'ipotesi di riservare le assegnazioni dei lavori sotto soglia ad imprese di ridotte dimensioni legate al territorio di riferimento, e, in particolare, quali iniziative intenda assumere nei confronti del soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia, architetto Maria Giulia Picchione, valutando eventualmente anche l'ipotesi della sua immediata rimozione. (3-00932)


Iniziative normative in ordine all'attività di guida turistica – 3-00933

   TAGLIALATELA. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. — Per sapere – premesso che:
   la legge 6 agosto 2013, n. 97, legge europea per il 2013, all'articolo 3, reca «Disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile dell'attività di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea. Caso EU Pilot 4277/12/MARK»;
   l'ultimo comma di tale articolo, in particolare, ha previsto l'emanazione di un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'individuazione dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una speciale abilitazione;
   la citata normativa è stata inserita nella legge europea nell'ambito delle norme di recepimento della «direttiva servizi» e al fine di inibire una procedura d'infrazione a carico dell'Italia, con la quale la Commissione europea contesta la compatibilità con la normativa dell'Unione europea della legislazione nazionale relativa alle guide turistiche;
   la citata procedura di «precontenzioso», tuttavia, è ad avviso dell'interrogante viziata all'origine dal fatto che, riferendosi alla «direttiva servizi», trae, di fatto, origine da un riferimento legislativo errato e avrebbe dovuto essere contestata dal Governo italiano per ragioni di carattere tecnico, proprio perché le guide turistiche esercitano una professione regolamentata, soggetta al regime europeo del riconoscimento dei titoli professionali;
   in questo senso, come è stato rilevato durante l'esame della stessa legge alla Camera dei deputati, la previsione dell'emanazione di un decreto ministeriale nasceva dall'esigenza di «preservare la figura della guida turistica abilitata in Italia quale custode del patrimonio storico, artistico e culturale nazionale, in modo da non confondere la guida turistica con l'accompagnatore turistico», e, secondo la Commissione X del Senato della Repubblica, nell'ambito della procedura di accertamento rispetto a possibili violazioni della «direttiva servizi», può essere «utilmente motivata dai competenti organi di governo la specificità della professione svolta dalla guida turistica (in modo particolare in quei Paesi dove è presente un patrimonio storico e artistico senza eguali), professione rispetto alla quale è da intendersi applicabile la direttiva sulle professioni» –:
   quali iniziative, anche di carattere normativo, intenda assumere al fine di ristabilire chiarezza in ordine alle corrette normative europee di riferimento in materia di attività delle guide turistiche, nonché al fine di evitare che si possa creare confusione tra le figure di guida turistica e di accompagnatore turistico, al contempo tutelando sia la specificità culturale dell'Italia, sia i livelli occupazionali del settore. (3-00933)


Misure per tutelare e promuovere il patrimonio artistico-culturale italiano, con particolare riferimento all'adeguamento dei musei agli standard internazionali – 3-00931

   DORINA BIANCHI e TANCREDI. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. — Per sapere – premesso che:
   il patrimonio artistico e culturale del nostro Paese, allo stato attuale, non è adeguatamente conservato e, anzi, in molti casi risulta fortemente a rischio;
   nonostante il 50 per cento del patrimonio artistico mondiale si trovi nel nostro Paese, il settore dell'offerta culturale non riesce a produrre ricchezza e posti di lavoro: i maggiori musei delle città d'arte italiane non figurano ai primi posti tra quelli più visitati nel mondo: il Louvre di Parigi ed il Metropolitan di New York, soltanto per citarne alcuni, registrano un maggior numero di visitatori rispetto ai maggiori musei del nostro Paese;
   la maggior parte dei musei più famosi e visitati del mondo hanno da tempo adeguato i loro spazi espositivi alle moderne tecnologie, procedendo speditamente verso processi di digitalizzazione dei musei, verso l'applicazione delle più avanzate tecnologie per rendere questi luoghi visitabili anche in maniera alternativa;
   i musei italiani, invece, oltre che arretrati sul piano tecnologico, registrano anche problemi di risorse finanziarie, l'assenza di una legge che consenta la detraibilità fiscale dei contributi privati a tutela, conservazione e valorizzazione dei beni pubblici e la possibilità dei musei stessi di trattenere gli introiti della bigliettazione, destinati come si sa allo Stato –:
   quali iniziative il Governo intenda assumere per tutelare il patrimonio artistico-culturale del nostro Paese, adeguando i musei agli standard internazionali, procedendo alla tutela ed alla conservazione dei beni culturali ed organizzando il settore in termini tali che possa costituire un importante volano sul piano della ripresa economica ed occupazionale.
(3-00931)


Iniziative per il rilancio della produttività e della competitività del polo siderurgico di Terni e per il mantenimento dei livelli occupazionali – 3-00934

   CIPRINI, GALLINELLA, BALDASSARRE, BECHIS, CHIMIENTI, COMINARDI, RIZZETTO, ROSTELLATO e TRIPIEDI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   il 13 gennaio 2014 la Commissione europea ha approvato la riacquisizione da parte di ThyssenKrupp del polo siderurgico ternano. Il passaggio è avvenuto dopo un periodo di due anni per effetto della cessione della proprietà da parte della multinazionale finlandese Outokumpu, che ebbe ad acquistare la proprietà del polo dalla stessa Thyssenkrupp il 7 novembre 2012;
   successivamente alla riacquisizione, Thyssen ha annunciato lo sviluppo e la presentazione entro il mese di luglio 2014 di un nuovo piano industriale, al fine di rendere profittevole il sito di Terni, risanando i conti degli ultimi esercizi;
   come emerso dal vertice avvenuto a Bruxelles tra le organizzazioni sindacali italiane ed europee aderenti a IndustriAll e Markus Bistram, componente del board della divisione materials service della Thyssen (www.umbria24.it del 15 maggio 2014), l'intenzione della multinazionale è quella di rimettere nuovamente sul mercato le acciaierie di Terni;
   il 4 giugno 2014 è avvenuto un incontro a Palazzo Chigi, coordinato dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Graziano Del Rio, con la partecipazione del sindaco e del presidente della provincia di Terni, della presidente della regione Umbria, dell'amministratore delegato di Thyssen-Krupp Heinrich Hiesinger e del Ministro interrogato;
   il 3 luglio 2014 l'amministratore delegato di Ast, l'ingegnere Marco Pucci ha presentato le dimissioni alla vigilia della presentazione del nuovo piano industriale, generando un forte allarme nell'opinione pubblica;
   l'ingegnere Pucci, che si era speso più volte garantendo alcuni punti fermi a favore dell'acciaieria (www.giornaledellumbria.it del 3 luglio 2014), ha dichiarato che: «Il piano industriale di ThyssenKrupp non c'entra con la mia scelta (...)» (Il Giornale dell'Umbria del 5 luglio 2014); ma la decisione ha sollevato preoccupazione non solo tra i lavoratori (che temono un possibile ridimensionamento del polo siderurgico), ma anche tra le istituzioni locali e regionali per le prospettive future in vista dell'apertura di una fase complessa, soprattutto in ordine alle scelte industriali che dovrà operare la nuova gestione, che è stata affidata al neo amministratore delegato, nella persona di Lucia Morsello;
   il polo siderurgico ternano ricopre un ruolo strategico nel panorama nazionale ed europeo nella produzione di acciai speciali e Ast produce il 15 per cento del prodotto interno lordo umbro, occupando fra manodopera e indotto circa 5 mila lavoratori, e costituisce un imprescindibile pilastro economico per l'intera regione e per il Centro Italia;
   l'area ternana, infatti, si è sempre caratterizzata come distretto fortemente specializzato nei settori non solo della chimica di base e innovativa, ma anche degli acciai speciali e occupa numerosissimi dipendenti, senza considerare le tantissime imprese di manutenzione e le molteplici attività economiche di servizio che orbitano intorno all'area;
   in data 3 luglio 2014, il consiglio comunale di Terni ha approvato un documento unitario, dando mandato al sindaco Leopoldo Di Girolamo per una formale attivazione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri –:
   se il Governo intenda rapidamente convocare il tavolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, coinvolgendo le parti sociali e le istituzioni locali e regionali, finalizzato a un confronto trasparente e serio – allargato a tutti i soggetti istituzionali rappresentativi del territorio umbro – al fine di assumere informazioni e conoscere le future scelte del piano industriale dell'azienda, anche favorendo o promuovendo iniziative per la creazione e il completamento delle infrastrutture necessarie, nonché misure volte all'abbattimento dei costi energetici, tenendo sempre in preminente considerazione il rilancio della produttività e della competitività dell'intero sito siderurgico ternano e il mantenimento dei livelli occupazionali. (3-00934)


PROPOSTA DI LEGGE CAUSI E MISIANI: MODIFICA ALL'ARTICOLO 11-QUATERDECIES DEL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 2 DICEMBRE 2005, N. 248, IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL PRESTITO VITALIZIO IPOTECARIO (A.C. 1752-A)

A.C. 1752-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

A.C. 1752-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

A.C. 1752-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. Il comma 12 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è sostituito dai seguenti:
  «12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di banche nonché di intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, di finanziamenti a medio e lungo termine, con capitalizzazione annuale di interessi e di spese, riservati a persone fisiche con età superiore a 65 anni compiuti, il cui rimborso integrale in un'unica soluzione può essere richiesto al momento della morte del soggetto finanziato ovvero qualora venga trasferita, in tutto o in parte, la proprietà o altri diritti reali o di godimento sull'immobile dato in garanzia o si compiano atti che ne riducano significativamente il valore, inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia a favore di terzi che vadano a gravare sull'immobile.
  12-bis. È fatta salva la volontà del finanziato di concordare, al momento della stipulazione del contratto, modalità di rimborso graduale della quota di interessi e delle spese, prima del verificarsi degli eventi di cui al comma 12, sulla quale non si applica la capitalizzazione annuale degli interessi. In caso di inadempimento si applica l'articolo 40, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
  12-ter. Ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dagli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, non rileva la data di rimborso del prestito vitalizio ipotecario.
  12-quater. I finanziamenti di cui al comma 12 del presente articolo sono garantiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali e agli stessi si applica l'articolo 39, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. Qualora il finanziamento non sia integralmente rimborsato entro dodici mesi dal verificarsi degli eventi di cui al citato comma 12, il finanziatore vende l'immobile ad un valore pari a quello di mercato, determinato da un perito indipendente incaricato dal finanziatore, utilizzando le somme ricavate dalla vendita per estinguere il credito vantato in dipendenza del finanziamento stesso. Trascorsi ulteriori dodici mesi senza che sia stata perfezionata la vendita, tale valore viene decurtato del 15 per cento per ogni dodici mesi successivi fino al perfezionamento della vendita dell'immobile. In alternativa, l'erede può provvedere alla vendita dell'immobile, in accordo con il finanziatore, purché la compravendita si perfezioni entro dodici mesi dal conferimento dello stesso. Le eventuali somme rimanenti, ricavate dalla vendita e non portate a estinzione del predetto credito, sono riconosciute al soggetto finanziato o ai suoi aventi causa. L'importo del debito residuo non può superare il ricavato della vendita dell'immobile, al netto delle spese sostenute. Nei confronti dell'acquirente dell'immobile non hanno effetto le domande giudiziali di cui all'articolo 2652, primo comma, numeri 7) e 8), del codice civile trascritte successivamente alla trascrizione dell'acquisto.
  12-quinquies. Il Ministro dello sviluppo economico adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa consultazione dell'Associazione bancaria italiana e delle associazioni dei consumatori, con proprio decreto, un regolamento nel quale sono stabilite le regole per l'offerta dei prestiti vitalizi ipotecari e sono individuati i casi e le formalità che comportino una riduzione significativa del valore di mercato dell'immobile tali da giustificare la richiesta di rimborso integrale del finanziamento e con il quale garantire trasparenza e certezza dell'importo oggetto del finanziamento, dei termini di pagamento, degli interessi e di ogni altra spesa dovuta.
  12-sexies. I finanziamenti stipulati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione continuano a essere regolati dalle disposizioni vigenti a tale data».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1. 1. Pesco, Villarosa, Alberti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il comma 12 dell'articolo 11-quater-decies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è abrogato.
1. 2. Pesco, Villarosa, Alberti, Cancelleri.

  Al comma 1, capoverso comma 12, sostituire le parole: con capitalizzazione annuale di interessi e di spese con le seguenti: con interesse semplice pari al Tasso Effettivo Medio Globale rilevato da Banca d'Italia per il periodo precedente alla sottoscrizione, senza capitalizzazione degli interessi maturati annualmente, nel rispetto dell'articolo 1283 del codice civile.
1. 40. Pesco, Villarosa, Alberti, Cancelleri.

  Al comma 1, capoverso comma 12, sostituire le parole: con capitalizzazione annuale con le seguenti: senza capitalizzazione annuale.
1. 4. Barbanti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa, Alberti, Pesco.

  Al comma 1, capoverso comma 12, sostituire le parole: 65 anni con le seguenti: 60 anni.
1. 36. Melilli.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso comma 12, dopo le parole: può essere richiesto aggiungere le seguenti: agli eredi in linea retta di primo grado o, in subordine, qualora si mostrassero interessati a subentrare nella proprietà dell'immobile dato in garanzia, di secondo grado,.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, sostituire le parole: dato in garanzia con la seguente: stesso;
   al capoverso comma 12-quater:
    al secondo periodo, dopo le parole: integralmente rimborsato aggiungere le seguenti: dai soggetti di cui al comma 12,;
    al quarto periodo, dopo le parole:
l'erede aggiungere le seguenti: di primo grado.
1. 30. Paglia.

  Al comma 1, capoverso comma 12, dopo le parole: può essere richiesto aggiungere le seguenti:, a scadenza, ovvero;

  Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso comma 12-bis, dopo le parole: modalità di rimborso graduale aggiungere le seguenti: del capitale,.
1. 7. Pesco, Villarosa, Alberti, Cancelleri.

   Al comma 1, capoverso comma 12-bis, dopo le parole: modalità di rimborso graduale aggiungere le seguenti: del capitale.
1. 10. Pesco, Villarosa, Cancelleri.

  Al comma 1, capoverso comma 12-quater, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'ipoteca di primo grado a garanzia del finanziamento di cui al comma 12 non può essere iscritta contemporaneamente su più immobili di proprietà del finanziato.
1. 15. Barbanti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa, Alberti, Pesco.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso comma 12-quater, secondo periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: cinque anni.
1. 31. Pesco, Villarosa, Cancelleri.

  Al comma 1, capoverso comma 12-quater, secondo periodo, sostituire, le parole: dodici mesi, con le seguenti: ventiquattro mesi,.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: dodici mesi, con le seguenti: ventiquattro mesi,.
1. 16. Pesco, Villarosa, Alberti, Cancelleri.

  Al comma 1, capoverso comma 12-quater, secondo periodo, sopprimere le parole da: il finanziatore fino a: In alternativa,.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, quarto periodo, sostituire le parole: può provvedere con la seguente: provvede.
1. 32. Pesco, Villarosa, Alberti, Cancelleri, Barbanti, Pisano.

  Al comma 1, capoverso comma 12-quater, secondo periodo, dopo le parole: comma 12, il finanziatore aggiungere le seguenti:, previo consenso scritto da parte del proprietario,.
1. 33. Pesco, Alberti, Villarosa, Cancelleri.

  Al comma 1, capoverso comma 12-quater, secondo periodo, sostituire le parole: vende l'immobile con le seguenti: inoltra agli eredi richiesta di vendita degli immobili.
1. 18. Pesco, Villarosa, Alberti, Cancelleri.

  Al comma 1, capoverso comma 12-quater, secondo periodo, dopo le parole: incaricato dal finanziatore, aggiungere le seguenti: nominato d'accordo dalle parti,.
1. 19. Barbanti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa, Alberti, Pesco.

  Al comma 1, capoverso comma 12-quater, terzo periodo, sostituire le parole: dodici mesi, con le seguenti: diciotto mesi;

  Conseguentemente al medesimo capoverso, quarto periodo, sostituire le parole: dodici mesi, con le seguenti: diciotto mesi.
1. 20. Barbanti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa, Alberti, Pesco.

  Al comma 1, capoverso comma 12-quater, terzo periodo, sostituire le parole 15 per cento con le seguenti: 5 per cento.
1. 21. Barbanti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa, Alberti, Pesco.

  Al comma 1, capoverso comma 12-quater, terzo periodo, sostituire le parole. 15 per cento con le seguenti: 10 per cento.
1. 22. Barbanti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa, Alberti, Pesco.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso comma 12-quinquies.
1. 23. Pesco, Villarosa, Alberti, Cancelleri.

  Al comma 1, capoverso comma 12-quinquies, sostituire le parole: previa consultazione dell'Associazione bancaria italiana e delle associazioni dei consumatori con le seguenti: sentite l'Associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori.
1. 35. Marco Di Maio.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso comma 12-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Banca d'Italia, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, emana istruzioni sul massimo rischio assumibile, con la forma tecnica disciplinata dal presente articolo, dalle banche e dagli intermediari finanziari, indicando la percentuale massima di tale rischio calcolata sul patrimonio di vigilanza.
1. 34. Barbanti, Cancelleri, Pisano.

A.C. 1752-A – Ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

   La Camera,
   tenuto conto del fatto che coniugi non in comunione dei beni, anziani, vivono nella stessa casa da anni e che la eventualità della vendita del bene entro un anno dalla scomparsa del coniuge proprietario rappresenta una ulteriore causa di indebolimento e povertà, con conseguenze gravissime, impegna il Governo ad adottare ulteriori iniziative normative affinché le norme dell'articolo 1, 12-quater, si applichino a partire dalla scomparsa del secondo coniuge convivente erede.
9/1752-A/1Marazziti, Fauttilli, Santerini.