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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 16 giugno 2014

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 16 giugno 2014.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amici, Baretta, Bellanova, Berlinghieri, Biondelli, Bobba, Bocci, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Brescia, Bressa, Brunetta, Caparini, Casero, Castiglione, Causin, Censore, Centemero, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Ambrosio, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Epifani, Ferranti, Ferrara, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Frusone, Gasbarra, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Guerra, Legnini, Leone, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Mogherini, Morassut, Orlando, Pannarale, Pes, Pisicchio, Pistelli, Portas, Ravetto, Realacci, Ricciatti, Rossi, Rossomando, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Schullian, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Taglialatela, Tancredi, Valeria Valente, Vargiu, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Vitelli, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amici, Balduzzi, Baretta, Bellanova, Berlinghieri, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Brescia, Bressa, Brunetta, Caparini, Capezzone, Casero, Castiglione, Causin, Censore, Centemero, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Ambrosio, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Epifani, Ferranti, Ferrara, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Frusone, Gasbarra, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Guerra, La Russa, Legnini, Leone, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Miotto, Mogherini, Orlando, Pannarale, Pes, Pisicchio, Pistelli, Portas, Ravetto, Realacci, Ricciatti, Rossi, Rossomando, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Schullian, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Taglialatela, Tancredi, Valeria Valente, Vargiu, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Vitelli, Vito, Zanetti.

Annunzio di una proposta di legge.

  In data 13 giugno 2014 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
   ALBANELLA: «Modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, in materia di consegna dei prospetti di paga ai lavoratori» (2453).
  Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di una proposta di legge d'iniziativa regionale.

  In data 13 giugno 2014 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge:
   PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO: «Modifica all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» (2454).

  Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   VII Commissione (Cultura):
  ROCCELLA ed altri: «Norme per garantire la libertà di educazione e la responsabilità educativa dei genitori» (2324) Parere delle Commissioni I, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XII Commissione (Affari sociali):
  IORI ed altri: «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del bullismo, anche informatico» (2408) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), IX, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XIII Commissione (Agricoltura):
  TACCONI ed altri: «Disposizioni in materia di divieto di acquisizione, detenzione e utilizzazione dei cetacei e di chiusura dei delfinari esistenti» (1703) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, VIII, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissioni della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 9 giugno 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8-ter del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui è autorizzato, in relazione a interventi da realizzare tramite contributi assegnati in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2009, l'utilizzo delle economie di spesa realizzate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Cagliari e Oristano, a valere su contributi concessi, per la prosecuzione dei lavori di restauro dei pavimenti a mosaico di epoca romana nel sito archeologico di Nora.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 9 giugno 2014, ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 8-ter del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui è autorizzato, in relazione a interventi da realizzare tramite contributi assegnati in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2010, l'utilizzo delle economie di spesa realizzate da comune di Bagnoli del Trigno (Isernia), per interventi di messa in sicurezza di aree prossime al cimitero comunale e al masso roccioso nel centro abitato.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  La Corte dei conti, con lettera in data 11 giugno 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il conto finanziario della Corte per l'anno 2013, corredato dalla relazione illustrativa, approvato in data 28 maggio 2014.

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero – Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, autorizzate, nel corso dell'anno 2013, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e dell'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX (Trasporti).

Trasmissione dal Ministero dell'interno.

  Il Ministero dell'interno ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 6 febbraio e 14 e 28 marzo 2014, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

  Questi decreti sono trasmessi alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

  Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 10 marzo e 11, 15 e 23 aprile 2014, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e dell'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dal Ministero dello sviluppo economico.

  Il Ministero dello sviluppo economico ha trasmesso un decreto ministeriale recante una variazione di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzata, in data 18 aprile 2014, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio), alla IX Commissione (Trasporti) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministero della difesa.

  Il Ministero della difesa ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazione di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 14 maggio 2014, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e dell'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Questi decreti sono trasmessi alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero degli affari esteri.

  Il Ministero degli affari esteri ha trasmesso un decreto ministeriale recante una variazione di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzata, in data 30 maggio 2014, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

  Questo decreto è trasmesso alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 13 giugno 2014, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della Commissione XIV (Politiche dell'Unione europea):
   proposta di decisione del Consiglio relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo nel 2014, compresa la seconda quota per il 2014 (COM(2014) 347 final), corredata dal relativo allegato (COM(2014) 347 final - Annex 1);
   comunicazione della Commissione al Consiglio – Informazioni finanziarie sul Fondo europeo di sviluppo (COM(2014) 350 final).

Trasmissione dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

  La Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della, legge 12 giugno 1990, n. 146, copia delle delibere adottate dalla Commissione nel mese di maggio 2014.

  Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 11 giugno 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Asso (Como), Gioia Tauro (Reggio Calabria) e Veglie (Lecce).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal difensore civico della regione Veneto.

  Il difensore civico della regione Veneto, con lettera pervenuta in data 12 giugno 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico nell'anno 2013 e nel primo trimestre 2014 (Doc. CXXVIII, n. 22).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 24 aprile 2014, integrata da successiva documentazione inviata in data 10 giugno 2014, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina dell'ingegner Franco Ferlizzese a presidente del Comitato di gestione della Cassa conguaglio gas di petrolio liquefatto (GPL) nonché di Donatella Castrini, Valentina Di Bona e Stefano Bisogno a componenti e di Lino Pietrobono a segretario del medesimo Comitato.

  Questa comunicazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 11
giugno 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, il decreto ministeriale di nomina della professoressa Anna Maria Ajello a presidente dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).

  Questo decreto è trasmesso alla VII Commissione (Cultura).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 13 giugno 2014, a pagina 2, seconda colonna, ottava riga, dopo le parole: «decreto-legge 22 dicembre 2011,» devono aggiungersi le seguenti: «n. 211,».

RELAZIONE SULLE PROSPETTIVE DI RIFORMA DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, APPROVATA DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE (DOC. XXIII, N. 1).

Doc. XXIII, n. 1 – Risoluzione

   La Camera,
   esaminata la Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, sulle prospettive di riforma del sistema di gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, approvata all'unanimità nella seduta del 9 aprile 2014 (Doc. XXIII, n. 1);
   premesso che:
    il sistema di contrasto ai patrimoni della criminalità organizzata, grazie all'intuizione contenuta nella legge Rognoni-La Torre, mantiene tuttora una rilevanza strategica per la tutela della democrazia e del mercato;
    i risultati ottenuti in questi trenta anni dalle Forze dell'ordine e dalla magistratura in termini di sottrazione di beni alle mafie sono ragguardevoli ed impongono di mantenere elevata l'attenzione dello Stato su questo settore;
    numerosi sono i casi di destinazione di beni confiscati a fini sociali e, grazie ad essi, sono stati conseguiti, almeno in parte, gli scopi fissati dalla legge 7 marzo 1996 n. 106, legge di iniziativa popolare, unica nel suo genere nel panorama internazionale, che ha dato priorità al valore simbolico del passaggio del bene confiscato dalle mani della criminalità a quello della collettività, degli enti pubblici e delle associazioni;
    sono tuttavia necessari interventi normativi per rendere più efficiente la gestione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata e per rendere più celere la loro destinazione dopo la confisca;
    secondo l'unanime giudizio degli operatori di settore, la attuale disciplina normativa prevede una procedura di verifica dei crediti che rende difficile la programmazione della prosecuzione delle attività delle imprese sequestrate e, al contempo, non offre tempestiva tutela ai terzi creditori, creando il rischio di indefinite dilazioni nella regolamentazione dei rapporti;
    la incertezza sui tempi del procedimento e sulla concreta possibilità di prosecuzione dell'azienda si ripercuote sul mantenimento dei livelli occupazionali e priva i lavoratori di tutela; peraltro il mutamento dei soggetti che seguono l'amministrazione (a partire dal sequestro fino alla confisca definitiva) può intralciare la realizzazione di un piano industriale di medio periodo, unico strumento che può consentire la sopravvivenza e lo sviluppo dell'impresa;
    si è manifestata l'inadeguatezza della applicazione della normativa fallimentare di procedimento di prevenzione con riferimento alla verifica dei crediti ed alla disciplina dei rapporti pendenti;
    si avverte la necessità di creare uffici specializzati presso i tribunali e le Corti di appello, come anche presso gli organi investigativi e amministrativi che si occupino della sottrazione dei beni alla criminalità organizzata e del loro riutilizzo a fini sociali; all'affinamento delle professionalità va accompagnato un adeguato potenziamento degli organici;
    l'Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati (ANBSC) non è riuscita, dalla sua istituzione nel 2010 fino ad oggi, ad assolvere con adeguata tempestività ai suoi compiti istituzionali, dapprima limitati alla mera emissione del provvedimento di destinazione e, dal marzo 2012, alla gestione, in via esclusiva, dei beni confiscati con provvedimento di primo grado;
    per le limitate dotazioni di organico, per la mancata integrazione delle esperienze di amministrazione con appropriate figure professionali versate nella attività di gestione, per i ritardi nella emanazione delle cosiddette «linee guida» con le quali l'Agenzia avrebbe dovuto coadiuvare i giudici delegati, a fronte dell'aumento delle confische da parte dell'Autorità giudiziaria, si è registrato, dal 2010 al 2013 un netto calo dei provvedimenti di destinazione a fini sociali o istituzionali, nonostante le pressanti richieste dell'opinione pubblica, degli enti locali e delle associazioni, di reimmettere nel circuito legale aziende e beni; sul punto inequivocabili elementi ha fornito il Ministero della giustizia nella Relazione al Parlamento segnalando che tra il 2009 ed il 2012 il numero dei beni destinati è calato da 629 a 86 e che solo nel 2013 i provvedimenti di destinazione sono stati 415, dato che, ad avviso del Ministero, «sembra mostrare la volontà di recuperare il tempo perduto da parte di chi per un paio di anni ha emanato i decreti a rilento» (pag. 25);
    peraltro il programma informatico di raccolta dei dati dei beni sequestrati e confiscati che doveva essere implementato dall'Agenzia nazionale non risulta ad oggi ancora operativo nonostante il relativo progetto sia stato dotato di cospicui fondi, nazionali ed europei; e ciò, oltre a rendere incompleti i dati finora esaminati, potrebbe essere motivo di responsabilità civile e contabile rilevabile dalla Corte dei conti;
    considerato che la Commissione ha formulato proposte di riforma della normativa antimafia finalizzate a superare le criticità finora evidenziate dagli operatori. In particolare:
     1. per colpire la criminalità e ostacolare l'evasione fiscale, spesso dedotta dai soggetti socialmente pericolosi a giustificazione della provenienza dei capitali utilizzati per acquistare immobili o quote societarie, va escluso che si possa tenere conto dei proventi di evasione fiscale e di ogni altro tipo di attività illecita, come peraltro recentemente affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione il 29 maggio 2014;
     2. per accelerare la destinazione dei beni confiscati, va riformata L'agenzia nazionale, dotandola di professionalità con competenze economiche e gestionali; concentrando i suoi compiti nella fase successiva alla confisca definitiva; demandandole funzioni di ausilio all'Autorità giudiziaria durante il procedimento; riorganizzandone la struttura anche con la dotazione di uno strumento di indirizzo che coinvolga, a titolo gratuito, tutti i soggetti potenzialmente interessati alla destinazione dei beni; favorendo, in tal modo, l'utilizzo immediato ad uso sociale dei beni sin dalla fase del sequestro;
     3. per dare immediato impulso alle attività di destinazione dei beni confiscati nelle more della definizione di una organica riforma dell'Agenzia, deve essere richiesto al direttore recentemente incaricato, prof. Umberto Postiglione, di provvedere a più presto alla emanazione delle linee guida e all'implementazione del programma informatico per il censimento e la gestione centralizzata di tutti i beni sequestrati e confiscati e al contempo di accelerare l'assegnazione dei beni ancora inutilizzati;
     4. per consentire una ragionevole programmazione dell'attività di impresa e regolare con priorità assoluta i rapporti di lavoro con i dipendenti, va garantita la partecipazione tempestiva e proficua dei terzi creditori al procedimento di prevenzione affinché possano, in contraddittorio, rappresentare le loro ragioni; in particolare, gli istituti di credito, titolari di ipoteche, potranno subito articolare prove in ordine alla sussistenza della loro buona fede; va disciplinata la regolamentazione dei rapporti contrattuali e di credito in fase anticipata subito dopo il sequestro delle aziende; va introdotto un sistema nel quale la gestione dei beni e delle aziende in sequestro prosegua in capo alla stessa autorità ed allo stesso amministratore giudiziario per tutto l'intero procedimento fino alla confisca; va creato un fondo di rotazione alimentato con parte delle somme ora destinate al Fondo unico giustizia per rendere fruibili gli immobili e per favorire i lavoratori delle aziende sequestrate;
     5. per migliorare efficienza, tempestività e garanzie del procedimento, vanno istituite sezioni distrettuali specializzate presso i tribunali e presso le Corti di appello, previo adeguato potenziamento delle piante organiche; va attribuita la competenza in materia di misure di prevenzione patrimoniali alle Procure distrettuali con potere di coordinamento; va esteso il potere di proposta patrimoniale al Procuratore nazionale antimafia (PNA); deve essere prevista la partecipazione del detenuto all'udienza tramite videoconferenza;
     6. per una adeguata regolamentazione delle attività degli amministratori giudiziari, vanno accelerate le procedure necessarie per istituire l'albo degli amministratori e renderlo operativo; va predisposta la disciplina, ancora mancante dopo quattro anni, sui criteri di determinazione dei loro onorari; va integrata la normativa prevedendo la rotazione ed una equilibrata ripartizione tra gli amministratori giudiziari, senza fissare limiti al numero degli incarichi, così privilegiando gli apporti di professionalità e di economicità;
     7. disciplinare il nuovo istituto del «controllo giudiziario», elaborato da una delle Commissioni governative, relativo alla gestione delle aziende, che configuri una forma meno invasiva di intervento, qualora le forme di infiltrazione e condizionamento mafioso di attività imprenditoriali non pregiudichino la sostanziale integrità dell'azienda e pertanto non giustifichino una misura così invasiva come lo spossessamento;
    fa propria la Relazione della Commissione sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, sulle prospettive di riforma del sistema di gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ed impegna il Governo, per quanto di propria competenza, ad intraprendere ogni iniziativa utile al fine di risolvere le questioni e i problemi evidenziati nella citata Relazione.
(6-00075) «Bindi, Fava, Di Lello, Dadone, Mattiello, Scopelliti, Garavini, Bruno Bossio, Attaguile, Dorina Bianchi».


DISEGNO DI LEGGE: S.  1465 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66, RECANTE MISURE URGENTI PER LA COMPETITIVITÀ E LA GIUSTIZIA SOCIALE. DELEGHE AL GOVERNO PER IL COMPLETAMENTO DELLA REVISIONE DELLA STRUTTURA DEL BILANCIO DELLO STATO, PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEL BILANCIO E IL POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONE DEL BILANCIO DI CASSA, NONCHÉ PER L'ADOZIONE DI UN TESTO UNICO IN MATERIA DI CONTABILITÀ DI STATO E DI TESORERIA (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2433)

A.C. 2433 – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

  La Camera,
   premesso che:
    sotto il profilo generale, il presente decreto-legge interviene a disciplinare una pluralità di ambiti materiali i quali difficilmente possono considerarsi avvinti da quel nesso oggettivo o funzionale richiesto dalla Corte costituzionale – tra le altre, con la sentenza n. 22 del 2012 – affinché il contenuto di un provvedimento d'urgenza possa ragionevolmente considerarsi unitario. In tali termini, i contenuti normativi del disegno di legge in esame contrastano con le regole giuridiche, anche di rango costituzionale, che presiedono alla redazione dei provvedimenti d'urgenza;
    in particolare, il contenuto normativo del decreto-legge non si configura in linea con le prescrizioni di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto n. 400 del 1988 secondo cui i decreti legge «devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo». A tal riguardo, la Corte costituzionale con la sentenza n. 220 del 2013 ha sottolineato come siffatta disposizione della legge n. 400 «pur non avendo, sul piano formale, rango costituzionale, esprime ed esplicita ciò che deve ritenersi intrinseco alla natura stessa del decreto-legge». In altri termini la Corte ha rilevato che «Ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 Cost., i presupposti per l'esercizio senza delega della potestà legislativa da parte del Governo riguardano il decreto-legge nella sua interezza, inteso come insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo». L'assenza di quella omogeneità conduce alla rilevazione – effettuabile dal giudice delle leggi – della mancanza dei presupposti del decreto-legge ex articolo 77, secondo comma, della Costituzione. Segnatamente, il decreto in esame contiene disposizioni: di carattere fiscale, sulla rivalutazione delle quote della Banca d'Italia, sulla spesa per autovetture, riorganizzazione ministeriale, per interventi in agricoltura, sulla RAI spa, sui debiti sanitari, edilizia scolastica;
   considerato che:
    l'articolo 1 interviene sull'articolo 13 del TUIR al fine di disporre, limitatamente all'anno 2014, il riconoscimento di un credito ai percettori di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati. Il credito compete in particolare ai titolari di redditi da lavoro dipendente, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), ovvero i trattamenti pensionistici di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati;
    tale esclusione del credito ai redditi di tipo pensionistico, al netto della sua palese irragionevolezza, si pone in aperto contrasto col dettato costituzionale, come rilevato dalla Sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 2013. La Corte ebbe, infatti, a dichiarare che i redditi derivanti dai trattamenti pensionistici non hanno, per questa loro origine, una natura diversa e minoris generis rispetto agli altri redditi presi a riferimento, ai fini dell'osservanza dell'articolo 53 della Costituzione, il quale non consente trattamenti in peius di determinate categorie di redditi da lavoro. La Corte ha, anzi, sottolineato la particolare tutela che il nostro ordinamento riconosce ai trattamenti pensionistici, che costituiscono, nei diversi sistemi che la legislazione contempla, il perfezionamento della fattispecie previdenziale conseguente ai requisiti anagrafici e contributivi richiesti;
    la giurisprudenza della Corte ha precisato, inoltre, che «la Costituzione non impone affatto una tassazione fiscale uniforme, con criteri assolutamente identici e proporzionali per tutte le tipologie di imposizione tributaria; ma esige invece un indefettibile raccordo con la capacità contributiva, in un quadro di sistema informato a criteri di progressività, come svolgimento ulteriore, nello specifico campo tributario, del principio di eguaglianza, collegato al compito di rimozione degli ostacoli economico-sociali esistenti di fatto alla libertà ed eguaglianza dei cittadini-persone umane, in spirito di solidarietà politica, economica e sociale (articoli 2 e 3 della Costituzione)»;
    la Corte ha ritenuto, dunque, che il trattamento pensionistico ordinario ha natura di retribuzione differita; sicché il maggior prelievo tributario rispetto ad altre categorie risulta con più evidenza discriminatorio, venendo esso a gravare su redditi ormai consolidati nel loro ammontare, collegati a prestazioni lavorative già rese da cittadini che hanno esaurito la loro vita lavorativa, rispetto ai quali non risulta più possibile neppure ridisegnare sul piano sinallagmatico il rapporto di lavoro;
    nella sostanza, dunque, sebbene nel decreto in esame sia disposto un credito per talune categorie reddituali, è comunque ravvisabile un evidente trattamento di tipo discriminatorio per i soggetti che, pur trovandosi nella identica situazione reddituale, non godono degli stessi benefici fiscali. Anzi, oltre ai soggetti che percepiscono redditi da pensione, dai benefici sono paradossalmente escluse le fasce sociali più deboli e più povere, ovvero i soggetti dichiaranti redditi imponibili inferiori alle soglie minime previste. In altri termini, situazioni identiche sono fiscalmente trattate in modo radicalmente distinto, disomogeneo ed iniquo, non in conformità né all'articolo 3 né all'articolo 53 della Costituzione repubblicana;
    in merito all'articolo 1 del decreto, si fa presente che anche la Corte dei Conti, nel rapporto 2014 sul coordinamento della finanza pubblica, rileva che «si declinano quelli che appaiono come dei veri e propri limiti specifici all'impiego dell'Irpef come strumento di governo della fiscalità. Due hanno a che fare con l'assetto normativo che disciplina l'imposta: quello, innanzitutto, che restringe la praticabilità di interventi selettivi basati sulle aliquote (destinati, data la struttura per scaglioni, a ripercuotersi sui più disparati livelli di reddito); e quello, in secondo luogo, che frena e distorce l'efficacia di politiche redistributive basate sulle detrazioni d'imposta, in larga parte vanificate dal fenomeno dell'incapienza. C’è infine un terzo limite, identificabile in una sorta di vincolo sociologico e di psicologia sociale a modificare la struttura dell'Irpef la riluttanza del decisore politico ad assumere decisioni di natura tributaria in una prospettiva che non si configuri come uno sgravio generalizzato. Accade così che scelte selettive, rientranti nell'ambito proprio e naturale della funzione della nostra principale imposta, siano affidate a strumenti “surrogati” ed improvvisati: dai “prelievi di solidarietà” (per livello o per tipologia di reddito), ai “bonus”, ai tagli retributivi tout court» e «Tutte scelte che allontanano e rendono più difficile l'attuazione di un disegno razionale, equo e strutturale di riduzione e di redistribuzione dell'onere tributario «Al di là di tali specifiche evidenze, questi risultati consentono di sottolineare la componente di “illusione finanziaria” associata a forme di prelievo surrettizie e poco trasparenti rispetto all'impiego palese e responsabile di una leva fiscale come l'Irpef, naturalmente e istituzionalmente deputata a influire sulla distribuzione del carico fiscale» e «L'entità dello “sconto” fiscale (come pure dell'assegno per il nucleo familiare) è saldamente ancorata al livello del reddito del nucleo, la cui crescita ne riduce progressivamente la portata, fino a determinarne la scomparsa; ciò che confina lo “sconto” ai livelli di reddito medio-bassi, in un intreccio di discriminazione qualitativa e quantitativa»;
    per quanto concerne gli articoli 3 e 4, che intervengono in materia di tassazione delle rendite finanziarie che subisce un ulteriore incremento fino al 26 per cento, applicato indistintamente a tutti i percettori di redditi di natura finanziaria, a prescindere dall'entità della ricchezza oggetto di tassazione, la misura infrange il principio costituzionale di capacità contributiva quale limite alla norma impositrice, che nella specie non appare razionalmente giustificata perché non tiene conto dei potenziali, differenti sintomi di capacità contributiva dei suoi destinatari. Altrimenti detto, con l'aumento generalizzato della tassazione al 26 per cento, si uniforma il trattamento fiscale tra chi guadagna poche centinaia di euro l'anno sui risparmi di una vita (perché detiene somme di denaro sul conto corrente o conto deposito) e chi invece incassa corposi dividendi su ingenti capitali investiti. Non può non attribuirsi all'imposta sulle rendite finanziarie il carattere di progressività, nel pieno rispetto dell'articolo 53 della Costituzione;
   considerato, inoltre, che:
    l'articolo 21 del decreto in esame sopprime l'articolazione regionale della Rai-Radiotelevisione italiana Spa e disciplina la dismissione di società da essa partecipate; è disposta una riduzione di 150 milioni di euro, per il 2014, delle somme, rivenienti dal canone di abbonamento, dovute dallo Stato alla RAI;
    si rileva una menomazione economico-finanziaria delle dotazioni della Radiotelevisione italiana e tenendo conto che il servizio radiotelevisivo pubblico non opera come uno qualsiasi dei soggetti del limitato pluralismo di emittenti, bensì svolge una funzione specifica per il miglior soddisfacimento del diritto dei cittadini all'informazione e per la diffusione della cultura, col fine di «ampliare la partecipazione dei cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese». Conseguentemente, come sancito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 284 del 2002, il canone radiotelevisivo costituisce in sostanza un'imposta di scopo, destinato come esso è, quasi per intero, alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Costituzionalmente illegittimo è, dunque, riassegnare all'entrata del bilancio dello Stato proventi derivanti dal canone radiotelevisivo, snaturando lo scopo del canone ed assimilandolo alle altre tasse e imposte erariali;
    inoltre, nella norma si ravvisano «riferimenti normativi erronei, che mettono a repentaglio la certezza del diritto»: è il caso del comma 1 dell'articolo 21, dove viene modificata una disposizione inesistente. Più precisamente, si tratta del comma 2, lettera p), dell'articolo 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112 (c.d. legge Gasparri), nonché del successivo comma 3; ma la legge in questione è confluita nel Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, a sua volta modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44);
    a proteggere l'indipendenza della Rai sono però soprattutto gli articoli 21 (diritto all'informazione) e 9 (diritto alla cultura) della nostra Carta costituzionale. Ecco perché la Rai va sottratta all'influenza del Governo, impedendo che quest'ultimo gestisca il servizio pubblico radiotelevisivo in modo «esclusivo o preponderante» (pronunzie costituzionali nn. 225 del 1974, 194 del 1987, 61 del 2008, 69 del 2009);
    a rendere il decreto illegittimo, secondo i pareri di due emeriti costituzionalisti, il professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nell'Università di Roma Tre Michele Ainis ed il professore emerito di Diritto Costituzionale all'Università «La Sapienza» di Roma Alessandro Pace, sono anche i richiami a molteplici atti normativi dell'Unione europea, che a loro volta impegnano la Repubblica italiana. Fra i più rilevanti, le due Risoluzioni del Parlamento europeo approvate il 25 settembre 2008 e il 25 novembre 2010, dove s'afferma la «necessità di mantenere un servizio pubblico di radiodiffusione indipendente»; la Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri del 15 febbraio 2012; e in precedenza la Raccomandazione n. 1641 adottata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 27 gennaio 2004;
    inoltre Ainis e Pace evidenziano come il decreto-legge n. 66 viola il cosiddetto «principio di lealtà fiscale» riconosciuto dagli artt. 23 e 53 della Costituzione: «pagando il canone d'abbonamento radiotelevisivo per il 2014 – argomenta Ainis – (i cittadini, nda) sapevano che la sua destinazione sarebbe stata vincolata al fabbisogno della Rai, in base alla legislazione vigente e ai principi costituzionali che ne regolano la disciplina. Viceversa se lo Stato (oltretutto a mezzo d'un decreto-legge, la cui ammissibilità in materia tributaria è quantomeno dubbia) stralcia una quota del canone per finanziare le spese più svariate, con ciò dimostra d'avere ingannato i cittadini, di averne carpito la fiducia»;
    un ulteriore vizio di incostituzionalità ravvisato dal professor Pace riguarda il fatto che «nessun prelievo è invece disposto a carico delle altre emittenti nazionali [...] Il mancato prelievo a carico di RTI-Mediaset o di TIMB-La7 o di SKY si risolve in un'illecita violazione della libertà di concorrenza (articolo 41 Cost.) a danno della Rai», cosa che, continua Pace, determina «l'ipotesi di una norma singolare di sfavore della concessionaria pubblica, parimenti vietata dall'articolo 3 comma 1 della Costituzione»;
    quello che emerge, dunque, è la necessità di riconoscere al servizio pubblico un'indipendenza nei confronti del governo, che però è inconcepibile se le risorse del primo vengono d'imperio tagliate dal secondo, dato che «l'indipendenza economica precede quella organizzativa e gestionale, ne costituisce il prius logico, l'antecedente concettuale, il presupposto. Dunque l'obbligo costituzionale di garantire l'indipendenza della Rai dal potere esecutivo si traduce nell'obbligo di garantirne l'autonomia, la regolarità e la certezza dei finanziamenti», come d'altronde specificato a chiare lettere anche dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 826 del 1988);
   valutato, inoltre, che:
    sotto il profilo delle coperture economico finanziarie del provvedimento, come rilevato già in sede di esame in prima lettura al Senato dal Servizio Bilancio del Senato, le risorse necessarie ad attuare le disposizioni del decreto vengono reperite, in gran parte, dal lato delle entrate deliberatamente sopra stimate e del tutto insufficienti a colmare le nuove e maggiori spese, violando apertamente l'articolo 81 della Costituzione;
    infatti si evidenzia nello specifico che alcune norme di copertura non risultano certe nell'au e nel quantum, come non risultano attendibili le quantificazioni di alcuni oneri, quali ad esempio il rilevante onere recato dall'articolo 1 in merito al «cuneo fiscale», valutato in 6.655,3 milioni per l'anno 2014, calcolato su dati disponibili riferiti all'anno 2011, quindi non aggiornati e pertanto inattendibili;
    peraltro, la copertura dell'onere totale del cuneo fiscale, è data dall'insieme delle norme di copertura inserite nel decreto-legge. Il mancato conseguimento di maggiori entrate previste ovvero di minori spese potrebbero compromettere le previsioni di spesa;
    ci si riferisce alle minori spese derivanti dai nuovi tagli imposti agli enti territoriali e locali, di difficile attuazione, in quanto intervengono ad esercizio finanziario inoltrato e con oneri in capo ai suddetti enti già presumibilmente programmati ed impegnati;
    inoltre, i predetti tagli imposti agli enti locali ledono la loro autonomia finanziaria prevista dall'articolo 119 della Costituzione;
    all'articolo 4, la norma di cui al comma 12 modifica il disposto del comma 148 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014, n. 147 del 2013, che prevedeva l'applicazione dell'aliquota del 12 per cento sui maggiori valori iscritti in bilancio delle quote di partecipate della Banca d'Italia, in seguito alla rivalutazione. La modifica prevede la maggiorazione dal 12 al 26 per cento dell'aliquota sostitutiva da applicare sulle rivalutazioni quote della Banca d'Italia ed il versamento in un'unica soluzione nel 2014 invece che in 3 rate annuali. La norma partecipa alla copertura degli oneri del decreto-legge n. 66 per ben 1.794 milioni. Quindi in caso di incertezze applicative o contenziosi, derivanti dal repentino cambiamento dei presupposti legislativi per onorare il suddetto versamento, si comprometterebbe una importante copertura del decreto-legge in esame;
    in merito alle coperture derivanti dall'articolo 7 (Destinazione dei proventi della lotta all'evasione fiscale), si prevede che le maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate nell'anno 2013 derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale, valutate ai sensi dell'articolo 2, comma 36, decreto-legge n. 138 del 2011 – convertito in legge n. 148 del 2011, in 300 milioni di euro annui dal 2014, concorrono alla copertura degli oneri derivanti dal presente decreto. Su tale copertura ci sono rilievi metodologici in merito alla concreta possibilità, che si possano conseguire in via strutturale 300 milioni dal recupero dell'evasione fiscale. Inoltre, si destinano a copertura degli oneri nel 2014 del presente decreto incassi per recupero di evasione conseguiti nel 2013. Anche se è maggior gettito non scontato nei tendenziali, sono incassi registrati nel 2013, che concorrono al miglioramento dei saldi di finanza pubblica relativi all'esercizio 2013, ormai chiuso;
   ritenuto infine che:
    il decreto-legge è stato utilizzato per l'introduzione, in corso d'esame, dell'articolo 41-bis, la rubrica del quale, ad avviso dei firmatari del presente atto, indica, in modo fuorviante, un rasserenante «Misure per l'accelerazione dei pagamenti a favore delle imprese», quando, in realtà, trattasi di una disposizione che ripristina una norma di proroga introdotta dal Governo nel testo del decreto-legge n. 150/2013, cosiddetto «milleproroghe», ma poi soppressa nel corso dell'esame parlamentare e che rinnova, ancora una volta, la prosecuzione della gestione delle risorse finanziarie di cui alle contabilità speciali intestate alle province di Monza e Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani – istituite nel 2004 – risorse che dovevano essere utilizzate per il pagamento dei lavori di approntamento dei nuovi uffici provinciali;
    l'articolo si presenta del tutto estraneo rispetto al titolo, al contesto nonché agli obiettivi del decreto-legge e, ad onta del recente intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 22 del 2012, costituisce, come rilevato nella sentenza medesima, «un uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce»;
    i firmatari del presente atto stigmatizzano altresì la mancanza di trasparenza, nella quale anche il Governo in carica persevera, a causa del fatto che nessuna relazione illustrativa né relazione tecnica hanno fornito elementi di chiarezza circa la gestione delle suddette risorse e l'ammontare esatto delle somme che, ancora oggi, sono accreditate e giacenti sulle contabilità speciali delle suddette province;
    la mancanza di trasparenza risulta volontà pervicace a fronte della bocciatura di un emendamento presentato dai firmatari nel corso dell'esame del «milleproroghe», con il quale si chiedeva una relazione circa la gestione, l'utilizzo e l'entità delle somme giacenti presso le province»,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2433.
N. 1. Castelli, D'Ambrosio, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Ruocco, Pesco, Pisano, Villarosa.

  La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del D. L. 24 aprile 2014, n. 66, recante «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale», ripropone norme che non possono essere assoggettabili ad un provvedimento d'urgenza, in quanto caratterizzate da contenuto disomogeneo, disorganico e privo dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza, anche in considerazione del richiamo con cui lo scorso 27 dicembre 2013 il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, aveva invitato i due rami del Parlamento italiano ad attenersi, nella valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, a criteri di stretta attinenza allo specifico oggetto dei provvedimenti e alle loro relative finalità, anche adottando, se necessario, le opportune modifiche dei regolamenti parlamentari;
    il suddetto messaggio, fa seguito alla lettera del 1o luglio 2009, nella quale il Capo dello Stato dichiarava che «provvedimenti eterogenei nei contenuti e frutto di un clima di concitazione e di vera e propria congestione, sfuggono alla comprensione della opinione pubblica e rendono sempre più difficile il rapporto tra il cittadino e la legge», rafforza l'esigenza di interrompere una prassi applicativa dello strumento del decreto-legge, allorquando si affrontano questioni che richiedono riforme organiche, approfondite e di natura economico-fiscale rilevante, quale il decreto in argomento;
    procedendo ad una analisi puntuale del provvedimento, si rileva che le disposizioni indicate all'articolo 1, con riferimento al cosiddetto bonus fiscale, violano il principio di uguaglianza previsto dall'articolo 3 della Costituzione, in quanto le misure previste dal Governo sono indirizzate ad una ristretta categoria di contribuenti (lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 26.000 euro annui), ed escludono dal beneficio i lavoratori autonomi, i pensionati e i cosiddetti «incapienti»;
    le stesse misure, inoltre, hanno alimentato numerosi dubbi, da parte del Servizio Bilancio del Senato prima e da parte del Servizio Bilancio della. Camera dei deputati poi, sulle quantificazioni e sulle relative coperture;
    in particolare, nei calcoli, il Governo ha fatto riferimento ai redditi da lavoro dipendente dichiarati nell'anno 2011. Ne deriva che la platea dei soggetti interessati potrebbe aver subito negli anni un significativo cambiamento, specie in considerazione della crisi economica;
    altri rilievi riguardano la riduzione stimata del gettito IRAP derivante al taglio del 10 per cento, che nel calcolo effettuato dal governo (2.059 milioni di euro all'anno) risulta inferiore rispetto a quello effettuato dagli Uffici del Senato e della Camera, che ammonta a 2.481 milioni; così come la stima del gettito derivante dall'aumento dal 20 al 26 per cento dell'aliquota della tassazione sul risparmio non tiene conto di «possibili effetti sostitutivi che la nuova norma potrebbe determinare nelle scelte di investimento, ad esempio tra attività finanziarie nazionali ed estere»;
    per quanto riguarda, infine, il rinvio del pagamento della TASI inserito al Senato, esso non appare in linea con quanto disposto dall'articolo 81 della Costituzione, in quanto suscettibile di recare effetti finanziari sul bilancio dello Stato, non considerati nel provvedimento. Ci si riferisce in particolare alle anticipazioni corrisposte ai Comuni che hanno optato per il rinvio: pur considerando che le somme erogate saranno recuperate nel corso dell'anno, non si può non tener conto degli effetti di tale norma in termini di maggiori spese per interessi a carico del Bilancio dello Stato sulle quote corrisposte a titolo di anticipazione ai Comuni;
    ulteriori profili di criticità emergono nell'ambito delle disposizioni indicate dagli articoli 30 e 31, con riferimento ai debiti dei Comuni e delle Regioni, su un'operazione che può produrre un ammanco di bilancio di oltre 16 miliardi. La metà (8 miliardi) riguarda le anticipazioni concesse ai Comuni per far fronte ai debiti delle società controllate, spesso fuori bilancio. La seconda tranche, per 8,7 miliardi, riguarda invece i debiti che le Regioni hanno contratto in passato con gli Istituti di credito. Questi debiti saranno ora acquistati dallo Stato, che provvederà al loro finanziamento emettendo titoli, che andranno a far crescere l'immenso debito pubblico italiano, per oltre un punto percentuale. 11 Governo ha dato per acquisito che si tratti di una semplice operazione finanziaria, che non ha effetto sul deficit per il 2014. Sennonché le regole del SEC 95, quelle in base alle quali si misura a fine anno la sua effettiva consistenza, sembrano propendere per una soluzione contraria. Se dovesse essere quest'ultimo il verdetto di EUROSTAT, supremo guardiano dei conti pubblici di tutti i Paesi europei, per l'Italia sarebbero guai. Il deficit, che il DEF ha ipotizzato al 2,6 per cento, aumenterebbe al 3,6 per cento. Ben oltre i parametri previsti da Maastricht;
    l'incremento dal 12 al 26 per cento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle quote di partecipazione al capitale di Banca d'Italia, previsto dal comma 12 dell'articolo 4, pone inoltre evidenti incertezze sulla compatibilità costituzionale dei tributi retroattivi, come peraltro confermato dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 44/96, relativamente all'articolo 25 della legge n. 246/1963, che aveva disposto l'introduzione di un'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, che si erano verificati fino a dieci anni prima, rispetto a quello in cui era entrata in vigore tale legge;
    i sottoscrittori del presente atto evidenziano nel complesso che i nodi principali che si rilevano in generale dall'impianto normativo previsto dal provvedimento, oltre ai suindicati profili di incostituzionalità d'ambito finanziario, sono la disorganicità e l'eterogeneità del contenuto. Disorganicità e eterogeneità evidenziate dallo stesso titolo del decreto, che contiene, infatti, misure accostate tra loro senza alcuna connessione: interventi di riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati; interventi in materia di IRAP per le imprese, misure sulla disciplina per la gestione del bilancio, sulla riorganizzazione dei Ministeri e interventi in agricoltura, di riduzione dei costi nei comuni, nelle province e nelle città metropolitane e la presenza di numerose norme ordinamentali che costituiscono pertanto elementi non conformi a quanto stabilito dalla Costituzione in materia di decretazione d'urgenza,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2433.
N. 2. Brunetta, Palese.

A.C. 2433 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 2433 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2015, uno o più decreti legislativi per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 40, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009.
  3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, limitatamente agli stati di previsione di rispettivo interesse, e per i profili finanziari, entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva dal Governo.
  4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dai commi 2 e 3.
  5. Ai fini del riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del bilancio di cassa, ferma rimanendo la redazione anche in termini di competenza, il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2015, un decreto legislativo nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 42, comma 1, della citata legge n. 196 del 2009.
  6. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 5 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso sia espresso il parere delle Commissione parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto può essere comunque adottato in via definitiva dal Governo.
  7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 5, possono essere adottate disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con le medesime modalità previsti dai commi 5 e 6.
  8. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2016, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato nonché in materia di tesoreria, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 50, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009.
  9. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 8 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, il decreto è adottato anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo.
  10. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, il Governo può adottare, attraverso le procedure di cui ai commi 8 e 9 e sulla base dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 8, disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.
  11. All'articolo 16 della legge 11 marzo 2014, n. 23, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
  «1. Dall'attuazione della delega di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la relazione tecnica di cui all'articolo 1, comma 6, evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, presentati prima o contestualmente a quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A tal fine le maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 che recano maggiori oneri entrano in vigore contestualmente o successivamente a quelli che recano la necessaria copertura finanziaria».

  12. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Titolo I
RIDUZIONI DI IMPOSTE E NORME FISCALI

Capo I
RILANCIO DELL'ECONOMIA ATTRAVERSO LA RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE

Articolo 1.
(Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati).

  1. In attesa dell'intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità per l'anno 2015 e mediante l'utilizzo della dotazione del fondo di cui all'articolo 50, comma 6, al fine di ridurre nell'immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, finanziata con una riduzione e riqualificazione strutturale e selettiva della spesa pubblica, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari:
   1) a 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) a 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.».

  2. Il credito di cui al comma precedente è rapportato al periodo di lavoro nell'anno.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per il solo periodo d'imposta 2014.
  4. Per l'anno 2014, i sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il credito eventualmente spettante ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente decreto, ripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile. Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuto, in via automatica, dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  5. Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso. A tal fine, il sostituto d'imposta utilizza, fino a capienza, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, in relazione ai quali, limitatamente all'applicazione del presente articolo, non si procede al versamento della quota determinata ai sensi del presente articolo, ferme restando le aliquote di computo delle prestazioni. L'importo del credito riconosciuto è indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).
  6. L'INPS recupera i contributi di cui al comma 5 non versati dai sostituti di imposta alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario nella sua qualità di sostituto d'imposta.
  7. In relazione alla effettiva modalità di fruizione del credito di cui ai precedenti commi, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio compensative, anche tra l'entrata e la spesa, al fine di consentirne la corretta rappresentazione contabile.

Articolo 2.
(Disposizioni in materia di IRAP).

  1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 16, comma 1, le parole «l'aliquota del 3,9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 3,50 per cento»;
   b) all'articolo 16, comma 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera a), le parole «l'aliquota del 4,20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 3,80 per cento»;
    2) alla lettera b), le parole «l'aliquota del 4,65 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 4,20 per cento»;
    3) alla lettera c), le parole «l'aliquota del 5,90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 5,30 per cento»;
   c) all'articolo 45, comma 1, le parole «nella misura dell'1,9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 1,70 per cento».

  2. Ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il criterio previsionale, di cui all'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, in luogo delle aliquote di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1 applicabili al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, si tiene conto, rispettivamente, delle aliquote del 3,75; 4,00; 4,50; 5,70 e 1,80 per cento.
  3. All'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole «fino ad un massimo di un punto percentuale» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali».
  4. Le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora variate ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono rideterminate applicando le variazioni adottate alle aliquote previste dal comma 1 del presente articolo.

Capo II
TRATTAMENTO FISCALE DEI REDDITI DI NATURA FINANZIARIA E ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI

Articolo 3.
(Disposizioni in materia di redditi di natura finanziaria).

  1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 26 per cento.
  2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo testo unico, relativi a:
   a) obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati;
   b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico n. 917 del 1986 e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati;
   c) titoli di risparmio per l'economia meridionale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

  3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica altresì agli interessi di cui al comma 8-bis dell'articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli utili di cui all'articolo 27, comma 3, secondo periodo, e comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e al risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
  4. All'articolo 27, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «di un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «degli undici ventiseiesimi».
  5. Al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 5, comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del presente articolo, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986, e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura del 48,08 per cento dell'ammontare realizzato.»;
   b) all'articolo 6, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del presente articolo, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986, e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura del 48,08 per cento dell'ammontare realizzato.»;
   c) all'articolo 7, comma 4, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del presente comma, i redditi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura del 48,08 per cento del loro ammontare.».

  6. La misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, divenuti esigibili e ai redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del predetto testo unico realizzati a decorrere dal 1o luglio 2014.
  7. La misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica:
   a) ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati, percepiti dalla data indicata al comma 6;
   b) agli interessi e agli altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, nonché da obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, maturati a decorrere dalla suddetta data.

  8. Per le obbligazioni e i titoli similari di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, la misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati a decorrere dal 1º luglio 2014.
  9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 8, per gli interessi e altri proventi soggetti all'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, gli intermediari di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto provvedono ad effettuare addebiti e accrediti del conto unico di cui all'articolo 3 del citato decreto alla data del 30 giugno 2014, per le obbligazioni e titoli similari senza cedola o con cedola avente scadenza non inferiore a un anno dalla data del 30 giugno 2014, ovvero in occasione della scadenza della cedola o della cessione o rimborso del titolo, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti. Per i titoli espressi in valuta estera si tiene conto del valore del cambio alla data del 30 giugno 2014.
  10. La misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica, relativamente ai redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e agli interessi e ad altri proventi delle obbligazioni e dei titoli similari di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti contro termine stipulato anteriormente al 1º luglio 2014 e avente durata non superiore a 12 mesi.
  11. Per i redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettere g-quater) e g-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da contratti sottoscritti fino al 30 giugno 2014, la misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica sulla parte dei suddetti redditi maturati a decorrere dal 1 luglio 2014.
  12. Per i proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo decreto derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio, la misura dell'aliquota di cui al comma 1, si applica sui proventi realizzati a decorrere dal 1o luglio 2014, in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni. Sui proventi realizzati a decorrere dal 1o luglio 2014 e riferibili ad importi maturati al 30 giugno 2014 si applica l'aliquota in vigore fino al 30 giugno 2014.
  13. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portati in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del citato testo unico, realizzati successivamente alla data del 30 giugno 2014, con le seguenti modalità:
   a) per una quota pari al 48,08 per cento, se sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011;
   b) per una quota pari al 76,92 per cento, se sono realizzati dal 1º gennaio 2012 al 30 giugno 2014. Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del medesimo testo unico e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

  14. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, la misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica sui risultati maturati a decorrere dal 1o luglio 2014. Dai risultati di gestione maturati a decorrere dal 1o luglio 2014 sono portati in deduzione i risultati negativi di gestione rilevati alla data del 31 dicembre 2011 e non compensati alla data del 30 giugno 2014, per una quota pari al 48,08 per cento del loro ammontare, e quelli rilevati nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2012 e il 30 giugno 2014, non compensati alla data del 30 giugno 2014, per una quota pari al 76,92 per cento del loro ammontare. Restano fermi i limiti temporali di utilizzo dei risultati negativi di gestione previsti dall'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. L'imposta sostitutiva sul risultato maturato alla data del 30 giugno 2014 è versata nel termine ordinario di cui al comma 11 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
  15. A decorrere dal 1o luglio 2014, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo del costo o valore di acquisto, o del valore determinato ai sensi dell'articolo 14, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 o dell'articolo 2, commi 29 e seguenti, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, può essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti alla data del 30 giugno 2014, a condizione che il contribuente:
   a) opti per la determinazione, alla stessa data, delle plusvalenze, delle minusvalenze relative ai predetti titoli, strumenti finanziari, rapporti e crediti, escluse quelle derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del citato testo unico;
   b) provveda al versamento dell'imposta sostitutiva eventualmente dovuta nella misura del 20 per cento, secondo i criteri stabiliti nel comma 16.

  16. Nel caso di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'opzione di cui al comma 15 si estende a tutti i titoli e strumenti finanziari detenuti alla data del 30 giugno 2014, tenendo conto delle minusvalenze realizzate e non ancora compensate a tale data; l'imposta sostitutiva dovuta è corrisposta entro il 16 novembre 2014. L'ammontare del versamento e le compensazioni tra minusvalenze e plusvalenze maturate entro il 30 giugno 2014 vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014. Nel caso di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, l'opzione è resa mediante apposita comunicazione all'intermediario entro il 30 settembre 2014 e si estende a tutti i titoli, quote o certificati inclusi nel rapporto di custodia o amministrazione, posseduti alla data del 30 giugno 2014 nonché alla data di esercizio dell'opzione; l'imposta sostitutiva è versata dagli intermediari entro il 16 novembre 2014, ricevendone provvista dal contribuente.
  17. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui ai commi 15 e 16 sono portati in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del citato testo unico, realizzati successivamente al 30 giugno 2014, per una quota pari al 76,92 per cento del loro ammontare, ovvero per una quota pari al 48,08 per cento qualora si tratti di minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011 e non compensate in sede di applicazione dell'imposta dovuta a seguito dell'esercizio delle suindicate opzioni.
  18. Le disposizioni di cui ai commi da 15 a 17 non si applicano per i titoli indicati nel comma 2, lettere a) e b).

Articolo 4.
(Disposizioni di coordinamento e modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 hanno effetto a decorrere dal 1o luglio 2014. Ai fini dell'applicazione del citato articolo 3, rilevano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011, emanati ai sensi dell'articolo 2, commi 13, lettera b), 23, 26 e 34 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138. convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché le eventuali integrazioni degli stessi disposte con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.
  2. È abrogato il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
  3. Sono abrogati gli ultimi due periodi del comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44.
  4. All'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. La ritenuta di cui al comma 1 non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita.».
  5. All'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita.».
  6. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), e quelli di cui all'articolo 74 del medesimo testo unico, n. 917 del 1986, esclusi gli organismi di investimento collettivo del risparmio;».
  7. All'articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, primo periodo, le parole: «ovvero con la minore aliquota prevista per i titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148» sono sostituite con le seguenti: «ovvero con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986 e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati.».
  8. All'articolo 26-quinquies, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono aggiunte le parole: «e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati».
  9. All'articolo 10-ter, comma 2-bis, della legge 23 marzo 1983, n. 77, dopo le parole: «e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono aggiunte le parole: «e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati».
  10. All'articolo 2, comma 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo le parole: «e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono aggiunte le parole: «e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati».
  11. Il comma 145 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dal seguente: «Le imposte sostitutive di cui ai commi 142 e 143 sono versate in unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».
  12. Il comma 148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dal seguente: «148. Ai maggiori valori iscritti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2013, per effetto dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, da versarsi in unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'imposta è pari al 26 per cento del valore nominale delle quote alla suddetta data, al netto del valore fiscalmente riconosciuto. Il valore fiscale delle quote si considera riallineato al maggior valore iscritto in bilancio, fino a concorrenza del valore nominale, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Se il valore iscritto in bilancio è minore del valore nominale, quest'ultimo valore rileva comunque ai fini fiscali a partire dallo stesso periodo d'imposta.».

Articolo 5.
(Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91).

  1. Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole «20 aprile 2014» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio 2014», le parole «1º maggio 2014» sono sostituite dalle seguenti «1o agosto 2014» e le parole «33 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «23 milioni».

Capo III
CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE

Articolo 6.
(Strategie di contrasto all'evasione fiscale).

  1. Nelle more dell'attuazione degli obiettivi di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e di rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo di cui agli articoli 3 e 9 della legge 11 marzo 2014, n. 23, il Governo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2013 e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti, come effetto delle misure e degli interventi definiti.
  2. Anche sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi al fine di implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione e di contrasto all'evasione fiscale allo scopo di conseguire nell'anno 2015 un incremento di almeno 2 miliardi di euro di entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2013.

Articolo 7.
(Destinazione dei proventi della lotta all'evasione fiscale).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 36, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, così come modificato dall'articolo 1, comma 299, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si applicano fino all'annualità 2013 con riferimento alla valutazione delle maggiori entrate dell'anno medesimo rispetto a quelle del 2012. Le maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate nell'anno 2013 derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale, valutate ai sensi del predetto articolo 2, comma 36, in 300 milioni di euro annui dal 2014, concorrono alla copertura degli oneri derivanti dal presente decreto.

Titolo II
RISPARMI ED EFFICIENZA DELLA SPESA PUBBLICA

Capo I
RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA PER BENI E SERVIZI

Articolo 8.
(Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi).

  1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, fermo restando quanto previsto dagli articoli 29, 33 e 37 del medesimo decreto legislativo, pubblicano sui propri siti istituzionali, e rendono accessibili anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi e l'indicatore di tempestività dei pagamenti secondo uno schema tipo e modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

  2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce, per le pubbliche amministrazioni interessate, obbligo di trasparenza la cui inosservanza è sanzionata ai sensi dell'articolo 46 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013.
  3. All'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis I dati SIOPE delle amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca d'Italia sono liberamente accessibili secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»
  4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 riducono la spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni settore, per un ammontare complessivo pari a 2.100 milioni di euro per il 2014 in ragione di:
   a) 700 milioni di euro da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;
   b) 700 milioni di euro, di cui 340 milioni di euro da parte delle province e città metropolitane e 360 milioni di euro da parte dei comuni;
   c) 700 milioni di euro, comprensivi della riduzione di cui al comma 11, da parte delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1.
  Le stesse riduzioni si applicano, in ragione d'anno, a decorrere dal 2015. Per le amministrazioni di cui alla lettera c) si provvede secondo i criteri e nelle misure di cui all'articolo 50

  5. Gli obiettivi di riduzione di spesa per ciascuna delle amministrazioni di cui al comma 4, lettera c), sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto in modo da determinare minori riduzioni per gli enti che acquistano ai prezzi più prossimi a quelli di riferimento ove esistenti; registrano minori tempi di pagamento dei fornitori; fanno più ampio ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da centrali di committenza. In caso di mancata adozione del decreto nel termine dei 30 giorni, o di sua inefficacia, si applicano le disposizioni dell'articolo 50. In pendenza del predetto termine le risorse finanziarie corrispondenti agli importi indicati al comma 4, lettera c), sono rese indisponibili.
  6. La determinazione degli obiettivi di riduzione di spesa per le regioni e le province autonome è effettuata con le modalità di cui all'articolo 46.
  7. La determinazione degli obiettivi di spesa per le province, i comuni e le città metropolitane è effettuata con le modalità di cui all'articolo 47.
  8. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, per realizzare l'obiettivo loro assegnato ai sensi dei commi da 4 a 7, sono:
   a) autorizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a ridurre gli importi dei contratti in essere aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione. È fatta salva la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. Il recesso è comunicato all'Amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima. In caso di recesso, le Amministrazioni di cui al comma 1, nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari alla loro attività, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro di Consip S.p.A., a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici;
   b) tenute ad assicurare che gli importi e i prezzi dei contratti aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano superiori a quelli derivati, o derivabili, dalle riduzioni di cui alla lettera a), e comunque non siano superiori ai prezzi di riferimento, ove esistenti, o ai prezzi dei beni e servizi previsti nelle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

  9. Gli atti e i relativi contratti adottati in violazione delle disposizioni di cui al comma 8, lettera b), sono nulli e sono rilevanti ai fini della performance individuale e della responsabilità dirigenziale di chi li ha sottoscritti.
  10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma 4.
  11. I programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale sono rideterminati in maniera tale da conseguire una riduzione degli stanziamenti di bilancio in misura non inferiore a 400 milioni di euro per l'anno 2014 che concorrono alla determinazione della riduzione di cui al comma 4, lettera c), per il medesimo anno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Ministro dello sviluppo economico, e previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni di spesa iscritte sugli stati di previsione dei Ministeri interessati sono rideterminate in maniera tale da assicurare una riduzione in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per gli importi di cui al primo periodo. Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo sono rese indisponibili le risorse, negli importi indicati al primo periodo, iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa relative ai programmi di cui all'articolo 536 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Articolo 9.
(Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento).

  1. Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, operante presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 richiedono all'Autorità l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti i requisiti per l'iscrizione tra cui il carattere di stabilità dell'attività di centralizzazione, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e di servizi con riferimento ad ambiti, anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative.
  3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 7, all'articolo 4, comma 3-quater e all'articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 7, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono, rispettivamente, a Consip S.p.A. e al soggetto aggregatore di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Con il decreto di cui al periodo precedente sono, altresì, individuate le modalità di attuazione del presente comma.
  4. Il comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 163 è sostituito dal seguente:
  «3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 15 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

  5. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e di servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. In ogni caso il numero complessivo dei soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale non può essere superiore a 35.
  6. In alternativa all'obbligo di cui al comma 5 e ferma restando la facoltà per le regioni di costituire centrali di committenza anche unitamente ad altre regioni secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni possono stipulare con Consip S.p.A. apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti sulla cui base Consip S.p.A. svolge attività di centrale di committenza per gli enti del territorio regionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  7. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 11 e 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nelle more del perfezionamento delle attività concernenti la determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura da parte dell'Osservatorio presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e anche al fine di potenziare le attività delle centrali di committenza, la predetta Autorità, a partire dal 1º ottobre 2014, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce alle amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, nonché pubblica sul proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi. I prezzi di riferimento pubblicati dall'Autorità e dalla stessa aggiornati entro il 1º ottobre di ogni anno, sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli.
  8. In fase di prima applicazione, la determinazione dei prezzi di riferimento è effettuata sulla base dei dati rilevati dalle stazioni appaltanti che hanno effettuato i maggiori volumi di acquisto, come risultanti dalla banca dati nazionale dei contratti pubblici.
  9. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori di cui al comma 1 del presente articolo, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al precedente periodo.
  10. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione di cui all'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, conseguiti negli anni 2012 e 2013, sono utilizzate, per l'anno 2014, nel limite di 5 milioni di euro, oltre che per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria, per il finanziamento delle attività svolte da Consip S.p.a. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti delle Pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A tal fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze anche ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del personale e dei servizi.

Articolo 10.
(Attività di controllo).

  1. I compiti di controllo sulle attività finalizzate all'acquisizione di beni e servizi sono attribuiti all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, che li esercita secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Autorità:
   a) può avvalersi del supporto della Guardia di finanza, della Ragioneria Generale dello Stato, delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico, sulla base di apposite convenzioni che possono prevedere meccanismi per la copertura dei costi per lo svolgimento delle attività di supporto;
   c) trasmette alle strutture, agli uffici e agli organi preposti alle funzioni di controllo delle amministrazioni pubbliche dati e circostanze ritenuti rilevanti ai fini dell'esercizio delle predette funzioni.

  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con proprio decreto, da emanarsi entro il 30 giugno 2014, le prestazioni principali in relazione alle caratteristiche essenziali dei beni e servizi oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 cui è stato possibile ricorrere tra il 1º gennaio 2013 e la data di entrata in vigore del presente decreto. Entro 10 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente il Ministero pubblica sul proprio sito internet i prezzi relativi alle prestazioni individuate.
  4. Entro il 30 settembre 2014, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 trasmettono all'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture:
   a) i dati dei contratti non conclusi attraverso centrali di committenza di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria aventi ad oggetto una o più delle prestazioni individuate dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo, in essere alla data del 30 settembre 2014;
   b) i dati dei contratti aventi ad oggetto beni o servizi di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria e relativa determina a contrarre, in essere alla data del 30 settembre 2014, stipulati a seguito di procedura negoziata ai sensi degli articoli 56 o 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero a seguito di procedura aperta o ristretta di cui all'articolo 55 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006 in cui sia stata presentata una sola offerta valida.

  5. Con deliberazione dell'Autorità sono stabilite le modalità di attuazione del comma 4 e individuati, in particolare, i dati oggetto della trasmissione.

Articolo 11.
(Riduzione dei costi di riscossione fiscale).

  1. L'Agenzia delle entrate provvede alla revisione delle condizioni, incluse quelle di remunerazione delle riscossioni dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 effettuate da parte delle banche e degli altri operatori, del servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento, in modo da assicurare una riduzione di spesa pari, per l'anno 2014, al 30 per cento e, per ciascun anno successivo, al 40 per cento di quella sostenuta nel 2013; conseguentemente i trasferimenti alla predetta Agenzia sono ridotti di 75 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
  2. A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:
   a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
   b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
   c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.

  3. L'utilizzatore dei servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle entrate può inviare la delega di versamento anche di un soggetto terzo, mediante addebito su propri strumenti di pagamento, previo rilascio all'intermediario di apposita autorizzazione, anche cumulativa, ad operare in tal senso da parte dell'intestatario effettivo della delega, che resta comunque responsabile ad ogni effetto.

Articolo 12.
(Remunerazione conti di tesoreria e provvigioni di collocamento dei titoli).

  1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adegua l'articolo 6 del proprio decreto ministeriale del 5 dicembre 2003 al fine di allineare la rilevazione dei tassi di interesse corrisposti sulle giacenze dei conti correnti fruttiferi di tesoreria al momento della loro effettiva maturazione.
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle prerogative previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, modula le provvigioni per il servizio del collocamento in asta in considerazione dell'andamento del mercato, con particolare riguardo al livello dei tassi e alla tutela del risparmio.

Capo II
AMMINISTRAZIONE SOBRIA

Articolo 13.
(Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate).

  1. A decorrere dal 1o maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie che prevedono limiti retributivi inferiori a quello previsto dal presente articolo.
  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 471, dopo le parole «autorità amministrative indipendenti» sono inserite le seguenti: «, con gli enti pubblici economici»;
   b) al comma 472, dopo le parole «direzione e controllo» sono inserite le seguenti: «delle autorità amministrative indipendenti e»;
   c) al comma 473, le parole «fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali» sono sostituite dalle seguenti «ovvero di società partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni»;

  3. Le regioni provvedono ad adeguare i propri ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto.
  4. Ai fini dei trattamenti previdenziali, le riduzioni dei trattamenti retributivi conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo operano con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1º maggio 2014.
  5. La Banca d'Italia, nella sua autonomia organizzativa e finanziaria, adegua il proprio ordinamento ai princìpi di cui al presente articolo.

Articolo 14.
(Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa).

  1. Ad eccezione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni e in particolare le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dall'anno 2014, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2 % per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4 % per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.
  2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6 a 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2014, non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5 % per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1 % per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.
  3. Per le amministrazioni non tenute alla redazione del conto annuale nell'anno 2012, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si fa riferimento ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012.
  4. Gli incarichi e i contratti in corso sono rinegoziati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini di assicurare il rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 15.
(Spesa per autovetture).

  1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:
  «2. A decorrere dal 1º maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Tale limite non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a., nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.».

  2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e dall'articolo 1, commi da 1 a 4-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è indicato il numero massimo, non superiore a cinque, per le auto di servizio ad uso esclusivo, nonché per quelle ad uso non esclusivo, di cui può disporre ciascuna amministrazione centrale dello Stato.

Articolo 16.
(Riorganizzazione dei Ministeri e interventi in agricoltura).

  1. I Ministeri e la Presidenza del Consiglio dei ministri sono tenuti ad assicurare un obiettivo di risparmio di spesa complessivo pari a 240 milioni di euro per l'anno 2014. Gli importi sono determinati secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 428, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti i Ministri competenti, previa verifica da parte del Ministro dell'economia e delle finanze degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, sono individuate le voci di spesa da ridurre per la realizzazione dell'obiettivo di risparmio di spesa disposto dal comma 1.
  3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le somme corrispondenti agli importi di cui al comma 1.
  4. Al solo fine di realizzare interventi di riordino diretti ad assicurare ulteriori riduzioni della spesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15 luglio 2014, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente. Il termine di cui al primo periodo si intende rispettato se entro la medesima data sono trasmessi al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e al Ministero dell'economia e delle finanze gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è ridotta di euro 28.354.930 per l'anno 2014; le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2014 sul fondo per gli interventi di cui alla medesima autorizzazione di spesa, sono versate per l'importo di 29.126.428 euro all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno stesso.
  6. Nelle more di un'organica revisione della disciplina degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'anno 2014, con riferimento alla quota corrispondente al periodo maggio-dicembre, gli stanziamenti degli stati di previsione dei Ministeri e del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri concernenti le spese per l'indennità di diretta collaborazione spettante agli addetti in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri, con esclusione della spesa riferita ai destinatari della riduzione del 10 per cento prevista dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ridotti del 20 per cento.
  7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 46-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è incrementata di 4,8 milioni di euro per l'anno 2014.
  8. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 53, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 71, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni, l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa, interamente partecipato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzato a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 10,7 milioni di euro entro il 31 luglio 2014.
  9. Nell'ambito delle economie utilizzabili ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il Commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è autorizzato a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 5,5 milioni di euro entro il 31 luglio 2014.

Articolo 17.
(Concorso degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale alla riduzione della spesa pubblica).

  1. Per l'anno 2014, gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa autonomamente deliberate dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte Costituzionale, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, sono versati, nella misura complessiva di 50 milioni di euro, all'entrata del bilancio dello Stato.
  2. Per l'anno 2014 gli stanziamenti iscritti in bilancio per le spese di funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, e degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa e contabile sono ridotti, complessivamente, di 5,5 milioni di euro.
  3. Le somme versate dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'anno 2014, relative all'avanzo di gestione dell'anno 2012 per l'importo di euro 4.532.000, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.

Articolo 18.
(Abolizione di agevolazioni postali).

  1. A decorrere dal 1o giugno 2014, le tariffe postali agevolate di cui agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ed all'articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono soppresse. Il fornitore del servizio postale universale è autorizzato ad assumere iniziative commerciali e organizzative idonee a contenere nel limite degli stanziamenti del bilancio dello Stato, allo scopo finalizzati, l'onere relativo alla fruizione entro il 31 maggio 2014 delle predette tariffe postali agevolate.

Articolo 19.
(Riduzione dei costi nei comuni, nelle province e nelle città metropolitane).

  1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, dopo il comma 150 sono inseriti i seguenti:
  «150-bis. In considerazione delle misure recate dalla presente legge, le Province e le Città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto del contributo di cui al periodo precedente.
  150-ter. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, tra le Province, città metropolitane e gli altri enti territoriali interessati, stabilisce altresì le modalità di recupero delle somme di cui al comma 150-bis.».

Articolo 20.
(Società partecipate).

  1. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza e del contenimento della spesa pubblica, le società a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato e le società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359, 1º comma, n. 1), del codice civile, i cui soci di minoranza sono pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed enti pubblici economici, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, realizzano, nel biennio 2014-2015, una riduzione dei costi operativi, esclusi gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni nonché gli accantonamenti per rischi, nella misura non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 ed al 4 per cento nel 2015. Nel calcolo della riduzione di cui al periodo precedente sono inclusi i risparmi da realizzare ai sensi del presente decreto.
  2. Ai fini della quantificazione del risparmio di cui al comma 1, si fa riferimento alle voci di conto economico ed ai relativi valori risultanti dai bilanci di esercizio approvati per l'anno 2013.
  3. Entro il 30 settembre di ciascun esercizio le società di cui al comma 1 provvedono a distribuire agli azionisti riserve disponibili, ove presenti, per un importo pari al 90 per cento dei risparmi di spesa conseguiti in attuazione di quanto previsto al medesimo comma 1. In sede di approvazione dei bilanci di esercizio 2014 e 2015 le stesse società provvedono a distribuire agli azionisti un dividendo almeno pari ai risparmi di spesa conseguiti, al netto dell'eventuale acconto erogato.
  4. Le società a totale partecipazione pubblica diretta dello Stato provvedono per ciascuno degli esercizi considerati a versare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato gli importi percepiti dalle proprie controllate ai sensi del presente articolo.
  5. Per il biennio 2014-2015, i compensi variabili degli amministratori delegati e dei dirigenti per i quali è contrattualmente prevista una componente variabile della retribuzione, sono collegati in misura non inferiore al 30 per cento ad obiettivi riguardanti l'ulteriore riduzione dei costi rispetto agli obiettivi di efficientamento di cui ai precedenti commi.
  6. Il Collegio sindacale verifica il corretto adempimento dei commi precedenti dandone evidenza nella propria relazione al bilancio d'esercizio, con descrizione delle misure di contenimento adottate.
  7. La presente disposizione non si applica alle società per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano già avviate procedure volte ad una apertura ai privati del capitale.

Articolo 21.
(Disposizioni concernenti RAI S.p.A.).

  1. All'articolo 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, la lettera p) è sostituita dalla seguente: «p) l'informazione pubblica a livello nazionale e regionale, nel rispetto di quanto previsto alla lettera f);»;

  2. Fino alla definizione di un nuovo assetto territoriale da parte di RAI S.p.a., le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della società continuano ad operare in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione all'attività di adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse.
  3. Ai fini dell'efficientamento, della razionalizzazione e del riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dalla RAI S.p.A., la Società può cedere sul mercato, secondo modalità trasparenti e non discriminatorie, quote di società partecipate, garantendo la continuità del servizio erogato. In caso di cessione di partecipazioni strategiche che determini la perdita del controllo, le modalità di alienazione sono individuate con decreto del Presidente del consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico.
  4. Le somme da riversare alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, di cui all'articolo 27, comma 8, primo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono ridotte, per l'anno 2014, di euro 150 milioni.

Capo III
TRASFERIMENTI E SUSSIDI

Articolo 22.
(Riduzione delle spese fiscali).

  1. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, le parole: «e si considerano produttive di reddito agrario» sono sostituite dalle seguenti: «. Il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 25 per cento,». Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e di esse si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il predetto periodo d'imposta.
  2. Il comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è sostituito dal seguente: «5-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando eventualmente tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri ed in maniera tale da ottenere un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014. Il recupero del maggior gettito, come risultante per ciascun comune a seguito dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, è operato, per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Capo IV
AZIENDE MUNICIPALIZZATE

Articolo 23.
(Riordino e riduzione della spesa di aziende, istituzioni e società controllate dalle amministrazioni locali).

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Commissario straordinario di cui all'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, entro il 31 ottobre 2014 predispone un programma di razionalizzazione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali incluse nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, individuando in particolare specifiche misure:
   a) per la liquidazione o trasformazione per fusione o incorporazione degli organismi sopra indicati, in funzione delle dimensioni e degli ambiti ottimali per lo svolgimento delle rispettive attività;
   b) per l'efficientamento della loro gestione, anche attraverso la comparazione con altri operatori che operano a livello nazionale e internazionale;
   c) per la cessione di rami d'azienda o anche di personale ad altre società anche a capitale privato con il trasferimento di funzioni e attività di servizi.

Capo V
RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Articolo 24.
(Disposizioni in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni).

  1. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «b) verifica la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato» sono inserite le seguenti: «che devono essere effettuate prioritariamente tra gli immobili di proprietà pubblica presenti sull'applicativo informatico messo a disposizione dall'Agenzia del demanio; con la predetta consultazione si considerano assolti i relativi obblighi di legge in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni».
  2. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 222-bis, dopo l'ottavo periodo, è aggiunto il seguente: «In caso di inadempimento dei predetti obblighi, l'Agenzia del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza.»;
   b) dopo il comma 222-ter è inserito il seguente:
  «222-quater. Le amministrazioni di cui al primo periodo del comma 222-bis, entro il 30 giugno 2015, predispongono un nuovo piano di razionalizzazione nazionale per assicurare, oltre al rispetto del parametro metri quadrati per addetto di cui al comma 222-bis, un complessivo efficientamento della presenza territoriale, attraverso l'utilizzo degli immobili pubblici disponibili o di parte di essi, anche in condivisione con altre amministrazioni pubbliche, compresi quelli di proprietà degli enti pubblici, e il rilascio di immobili condotti in locazione passiva in modo da garantire per ciascuna amministrazione, dal 2016, una riduzione, con riferimento ai valori registrati nel 2014, non inferiore al 50 per cento in termini di spesa per locazioni passive e non inferiore al 30 per cento in termini di spazi utilizzati negli immobili dello Stato. Sono esclusi dall'applicazione della disposizione di cui al primo periodo i presìdi territoriali di pubblica sicurezza e gli edifici penitenziari. I piani di razionalizzazione nazionali sono trasmessi all'Agenzia del demanio per la verifica della compatibilità degli stessi con gli obiettivi fissati dal presente comma. Entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione del piano, l'Agenzia del demanio comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e all'amministrazione interessata i risultati della verifica. In caso tale verifica risulti positiva, l'Agenzia comunica gli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni, relativi alle locazioni passive, da ridurre per effetto dei risparmi individuati nel piano. Nel caso in cui, invece, il piano di razionalizzazione nazionale non venga presentato, ovvero sia presentato, ma non sia in linea con gli obiettivi fissati dal presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia del demanio, effettua una corrispondente riduzione sui capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi dell'amministrazione inadempiente, al fine di garantire i risparmi attesi dall'applicazione del presente comma. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite massimo del 50 per cento dei complessivi risparmi individuati nei piani di razionalizzazione positivamente verificati, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio necessarie per il finanziamento delle spese connesse alla realizzazione dei predetti piani, da parte delle amministrazioni e dell'Agenzia del demanio.»
  3. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime Amministrazioni comunicano inoltre semestralmente, al di fuori dei casi per i quali sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa ai sensi del comma 2 lettere a) e b), tutti i restanti interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso governativo, sia su quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonché l'ammontare dei relativi oneri.»;
   b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il piano generale può essere oggetto di revisione in corso d'anno, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi inseriti nel Piano, ove non risultino già affidati ad uno degli operatori con cui l'Agenzia ha stipulato accordi quadro ai sensi del comma 5.»;
   c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'Agenzia del demanio, al fine di progettare e realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b), e per gli interventi manutentivi dalla stessa gestiti con fondi diversi da quelli di cui al comma 6, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica, ed anche avvalendosi di società a totale o prevalente capitale pubblico, senza nuovi o maggiori oneri».

  4. All'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4 le parole «1º gennaio 2015» sono sostituite con le parole «1o luglio 2014»;
   b) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, le previsioni di cui ai commi da 4 a 6 si applicano altresì alle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibili. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente al fine di conseguire risparmi non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione della presente disposizione.».

  5. Al fine della riduzione della spesa per il deposito legale di stampati e documenti:
   a) agli istituti depositari previsti dal regolamento attuativo dell'articolo 5, comma 1, della legge 15 aprile 2004, n. 106, è consegnata una sola copia di stampati e di documenti a questi assimilabili;
   b) per l'archivio nazionale della produzione editoriale non sono soggette al deposito legale le ristampe inalterate di tutti i documenti stampati in Italia.

Capo VI
DIGITALIZZAZIONE

Articolo 25.
(Anticipazione obbligo fattura elettronica).

  1. Nell'ambito del più ampio programma di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche definito dall'Agenzia per l'Italia digitale, al fine di accelerare il completamento del percorso di adeguamento all'utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori, il termine di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 recante «Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», è anticipato al 31 marzo 2015. Alla medesima data, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è anticipato il termine dal quale decorrono gli obblighi previsti dal predetto decreto n. 55 del 2013, per le amministrazioni locali di cui al comma 209 della citata legge n. 244 del 2007.
  2. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano:
   1) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
   2) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

  3. Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig e Cup ai sensi del comma 2.

Articolo 26.
(Pubblicazione telematica di avvisi e bandi).

  1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 66, il comma 7 è sostituito dai seguenti:

  «7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul “profilo di committente” della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto, e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.
  7-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.»;
   b) all'articolo 122, il comma 5, è sostituito dai seguenti:

  «5. I bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul “profilo di committente” della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I bandi relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nel profilo di committente della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.
  5-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.».

Titolo III
PAGAMENTO DEI DEBITI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Capo I
MONITORAGGIO DEI DEBITI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DEI RELATIVI TEMPI DI PAGAMENTI

Articolo 27.
(Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni).

  1. Dopo l'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è inserito il seguente:
  «Art. 7-bis (Trasparenza nella gestione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni)
  1. Allo scopo di assicurare la trasparenza al processo di formazione ed estinzione dei debiti, i titolari di crediti per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali nei confronti delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, possono comunicare, mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, i dati riferiti alle fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse a partire dal 1o luglio 2014, riportando, ove previsto, il relativo Codice identificativo Gara (CIG).
  2. Utilizzando la medesima piattaforma elettronica, anche sulla base dei dati di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche comunicano le informazioni inerenti alla ricezione ed alla rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture o richieste equivalenti di pagamento relativi a debiti per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, emesse a partire dal 1º gennaio 2014.
  3. Nel caso di fatture elettroniche trasmesse alle pubbliche amministrazioni attraverso il sistema di interscambio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008, i dati delle fatture comprensivi delle informazioni di invio e ricezione, di cui ai commi 1 e 2, sono acquisiti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni in modalità automatica.
  4. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, le amministrazioni pubbliche comunicano, mediante la medesima piattaforma elettronica, entro il 15 di ciascun mese, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni.
  5. Con riferimento ai debiti comunicati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, le amministrazioni pubbliche, contestualmente all'ordinazione di pagamento, immettono obbligatoriamente sulla piattaforma elettronica i dati riferiti alla stessa.
  6. I dati acquisiti dalla piattaforma elettronica ai sensi del presente articolo sono conformi ai formati previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55. Includono, altresì, le informazioni relative alla natura, corrente o capitale, dei debiti nonché il codice identificativo di gara (CIG), ove previsto.
  7. Le informazioni di cui al presente articolo sono accessibili alle amministrazioni pubbliche e ai titolari dei crediti accreditati sulla piattaforma elettronica, anche ai fini della certificazione dei crediti e del loro utilizzo, per gli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 4-bis, nonché utilizzabili per la tenuta del registro delle fatture da parte delle amministrazioni pubbliche.
  8. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o misure analogamente applicabili. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle predette procedure.
  9. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2014.».

  2. All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
   a) al primo periodo, le parole: «le regioni e gli enti locali nonché gli enti del servizio sanitario nazionale», sono sostituite dalle seguenti: «le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
   b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La nomina è effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le certificazioni di pertinenza delle altre amministrazioni.»;
   c) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Ferma restando l'attivazione da parte del creditore dei poteri sostitutivi, il mancato rispetto dell'obbligo di certificazione o il diniego non motivato di certificazione, anche parziale, comporta a carico del dirigente responsabile l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. La pubblica amministrazione inadempiente di cui al primo periodo non può procedere ad assunzioni di personale o ricorrere all'indebitamento fino al permanere dell'inadempimento.».
   d) alla fine del comma sono aggiunti i seguenti periodi: «La certificazione deve indicare obbligatoriamente la data prevista di pagamento. Le certificazioni già rilasciate senza data devono essere integrate a cura dell'amministrazione con l'apposizione della data prevista per il pagamento.».

Articolo 28.
(Monitoraggio delle certificazioni dei pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle regioni).

  1. All'articolo 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera b), il quarto e il quinto periodo del comma 6 sono soppressi;
   b) dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità e la tempistica di certificazione e di raccolta, per il tramite delle Regioni, dei dati relativi ai pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle Regioni a seguito dell'estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti delle stesse pubbliche amministrazioni.».

  2. Il decreto di cui al comma 1, lettera b), è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Capo II
STRUMENTI PER FAVORIRE L'ESTINZIONE DEI DEBITI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Articolo 29.
(Attribuzione di risorse della Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali).

  1. Al comma 9 dell'articolo 13 del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è aggiunto infine il seguente periodo: «Con le procedure individuate con il decreto di cui al periodo precedente sono altresì attribuite agli enti locali le disponibilità di cui al medesimo comma 1 non erogate nelle precedenti istanze.».

Articolo 30.
(Debiti fuori bilancio inclusi nei piani di riequilibrio finanziario pluriennale).

  1. All'articolo 1 comma 10-bis del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo le parole: «anche se riconosciuti in bilancio in data successiva», sono inserite le seguenti: «ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.».

Articolo 31.
(Finanziamento dei debiti degli enti locali nei confronti delle società partecipate).

  1. Al fine di favorire il pagamento dei debiti da parte delle società partecipate da enti locali, la dotazione della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è incrementata per l'anno 2014 di 2.000 milioni di euro.
  2. L'incremento di cui al comma 1 può essere concesso agli enti locali per il pagamento dei propri debiti nei confronti delle società partecipate. Il pagamento concerne:
   a) i debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;
   b) i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;
   c) i debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

  3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti, in conformità alle procedure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione agli enti locali delle risorse di cui al comma 1. La concessione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione da parte degli stessi enti locali di una dichiarazione attestante la verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti delle società partecipate, asseverata dagli organi di revisione dello stesso ente locale e, per la parte di competenza, delle società partecipate interessate.

  4. Le società partecipate dagli enti locali, destinatarie dei pagamenti effettuati a valere sulle anticipazioni di cui al presente articolo e all'articolo 32, destinano prioritariamente le risorse ottenute all'estinzione dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. Le società partecipate comunicano agli enti locali interessati gli avvenuti pagamenti, unitamente alle informazioni relative ai debiti ancora in essere, per la successiva trasmissione nell'ambito della certificazione di cui all'articolo 1, comma 14, del citato decreto-legge n. 35 del 2013.
  5. I collegi sindacali delle società partecipate dagli enti locali verificano le comunicazioni di cui al comma 4, dandone atto nei propri verbali e nella relazione al bilancio di esercizio.

Articolo 32.
(Incremento del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili).

  1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, la dotazione del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è incrementata, per l'anno 2014, di 6.000 milioni di euro, al fine di far fronte ai pagamenti da parte delle Regioni e degli enti locali dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 luglio 2014, sono stabiliti la distribuzione dell'incremento di cui al comma 1 tra le Sezioni del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» e, in conformità alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione delle risorse di cui al comma 1 alle regioni e agli enti locali, ivi inclusi le regioni e gli enti locali che non hanno precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di liquidità a valere sul predetto Fondo.
  3. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 determina anche l'eventuale dotazione aggiuntiva per il 2014 della Sezione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, derivante da eventuali disponibilità relative ad anticipazioni di liquidità attribuite precedentemente e non ancora erogate alla data di emanazione del suddetto decreto ministeriale, ivi incluse quelle conseguenti ad eventuali verifiche negative effettuate dal Tavolo di cui al comma 4, dell'articolo 2, del citato decreto-legge n. 35 del 2013, in merito agli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c), del comma 3, del medesimo articolo 2, richiesti alle Regioni e Province autonome. L'erogazione delle anticipazioni di liquidità di cui al presente comma da parte del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro sono subordinate, oltre che alla verifica positiva anche alla formale certificazione dell'avvenuto pagamento di almeno il 95 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili da parte delle Regioni con riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente.
  4. Sono ammesse alle anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti del settore sanitario di cui al presente articolo le regioni sottoposte ai piani di rientro ai sensi dell'articolo 1, comma 180 delle legge 311 del 2004, ovvero ai programmi operativi di prosecuzione degli stessi ai sensi dell'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per un importo massimo pari a quello corrispondente al valore dei gettiti derivanti dalle maggiorazioni fiscali regionali, destinati nell'anno 2013 al finanziamento del servizio sanitario regionale per il medesimo anno. Per le finalità del presente comma sono destinati 600 milioni di euro dell'incremento della dotazione del fondo di cui al comma 1.
  5. Per le attività gestite da Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del presente articolo, nonché dell'articolo 31, è autorizzata la spesa complessiva di euro 0,5 milioni per l'anno 2014.

Articolo 33.
(Anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario).

  1. Al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici e degli altri soggetti dei comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, per l'anno 2014, ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1º ottobre 2009 e sino alla data di entrata in vigore della legge 6 giugno 2013, n. 64 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2014 da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 120 giorni dalla disponibilità delle risorse.
  2. L'anticipazione di cui al comma 1, è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat.
  3. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa con decreto non regolamentare del Ministero dell'interno, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2014 a valere sulla dotazione per l'anno 2014, del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 integrato con le risorse di cui al comma 1.
  4. L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro 30 giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 90 giorni dalla disponibilità delle risorse.
  5. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, con versamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi, fatta eccezione per le anticipazioni a valere sul versamento in entrata di cui al comma 6, pur erogate nel 2014, la cui restituzione dovrà avvenire a partire dal 2014. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'Interno e sono versate al predetto stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, per la parte capitale, al medesimo fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
  6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede quanto a 100 milioni di euro mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili presso la Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali, relative ad anticipazioni di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, non erogate dalla Cassa depositi e prestiti nell'anno 2013, e quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013, come incrementato dall'articolo 13, comma 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, relativo alla medesima Sezione.
  7. Il comma 17-sexies dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è abrogato.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
  9. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia al decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 34.
(Disposizioni in materia di pagamento dei debiti sanitari).

  1. Per l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e dell'articolo 5 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2014 recante il «Riparto dell'incremento del “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili” di cui all'articolo 13, commi 8 e 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124», e allo scopo di garantire il completo riequilibrio di cassa del settore stesso con riferimento al pagamento dei debiti sanitari cumulati fino alla data del 31 dicembre 2012, le regioni possono accedere, nei limiti degli importi verificati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 35 del 2013, alle anticipazioni di liquidità anche per finanziare piani dei pagamenti che comprendano i pagamenti dei citati debiti, effettuati dalle regioni nel periodo 1º gennaio 2013-8 aprile 2013. L'inserimento dei richiamati debiti nei piani dei pagamenti è effettuato dalle regioni in via residuale rispetto alle categorie di debiti già individuate dagli articoli 3 e 6 del citato decreto-legge 35 del 2013. A tale scopo le regioni presentano istanza di accesso all'anticipazione di liquidità, sottoscritta congiuntamente dal Presidente e dal Responsabile finanziario, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 35.
(Disposizioni dirette a garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti sanitari).

  1. Le regioni che, a seguito delle verifiche di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, presentano mancate erogazioni di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013, e che non hanno richiesto l'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 35 del 2013, e all'articolo 5 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2014 recante il «Riparto dell'incremento del “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili” di cui all'articolo 13, commi 8 e 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124», nei termini stabiliti e per gli importi di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 35 del 2013 accertati in sede di verifica, sono tenute a presentare istanza di accesso alle predette anticipazioni entro 15 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto.
  2. Qualora le Regioni di cui al comma 1 non provvedano a quanto indicato al medesimo comma sono diffidate dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali, ad adottare, entro un termine definito, tutti gli atti necessari per trasferire tempestivamente agli enti del Servizio sanitario regionale gli importi di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 35 del 2013, ovvero per acquisire le citate anticipazioni di liquidità fino a concorrenza degli importi richiamati.
  3. In caso di inadempienza circa l'attuazione di quanto indicato al comma 2, accertata dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 del 7 maggio 2005, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione nomina il Presidente della regione, o un altro soggetto, commissario ad acta. Il commissario adotta tutte le misure necessarie per acquisire le anticipazioni di liquidità disponibili.
  4. Le regioni che, a seguito delle verifiche di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, presentano una valorizzazione con riferimento alle grandezze di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 e che non hanno richiesto l'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 35 del 2013, e all'articolo 5 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2014 recante il «Riparto dell'incremento del “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili” di cui all'articolo 13, commi 8 e 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124», nei termini stabiliti e per gli importi di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 35 del 2013 accertati in sede di verifica, presentano al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza delle condizioni economico-finanziarie idonee a garantire, a decorrere dal 2014, il rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente. Qualora le regioni non provvedano alla trasmissione della documentazione ovvero il Tavolo non verifichi positivamente la richiamata condizione, le regioni sono tenute a presentare istanza di accesso alle predette anticipazioni entro 15 giorni dalla formalizzazione degli esiti del citato Tavolo.
  5. Qualora le Regioni di cui al comma 4 non provvedano a quanto indicato al medesimo comma 4 sono diffidate dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali, ad adottare, entro un termine definito, tutti gli atti necessari per acquisire le citate anticipazioni di liquidità fino a concorrenza degli importi richiamati. In caso di inadempienza trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3.
  6. Allo scopo di verificare che tutte le amministrazioni pubbliche rispettino i tempi di pagamento stabiliti dalla legislazione vigente, le Regioni che, con riferimento agli enti del Servizio sanitario regionale, non hanno partecipato alle verifiche di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 in sede di Tavolo ivi richiamato, sono tenute a trasmettere al medesimo Tavolo, entro il termine di 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, tutti gli elementi necessari alla verifica di cui al presente comma nei termini richiesti dal medesimo Tavolo. Qualora le regioni non provvedano alla trasmissione della documentazione richiesta, ovvero il Tavolo verifichi la sussistenza di criticità nei tempi di pagamento, le regioni sono tenute ad accedere alle anticipazioni di liquidità. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5. Allo scopo, i termini di cui al comma 1 sono rideterminati in 15 giorni dalla scadenza del termine per la trasmissione delle informazioni ovvero dalla formalizzazione degli esiti delle verifiche del Tavolo tecnico.
  7. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 6, le disponibilità del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2014 è incrementata di 770 milioni di euro.
  8. All'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5 le parole: «unità sanitarie locali» sono sostituite dalle seguenti: «aziende sanitarie locali e ospedaliere»; e, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: «A tal fine l'organo amministrativo dei predetti enti, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica preventivamente le somme oggetto delle destinazioni previste nel primo periodo.»;
   b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. La deliberazione di cui al comma 5 è comunicata, a mezzo di posta elettronica certificata, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o cassa contestualmente alla sua adozione. Al fine di garantire l'espletamento delle finalità di cui al comma 5, dalla data della predetta comunicazione il tesoriere è obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva nei confronti dell'ente, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale. Dalla data di adozione della deliberazione l'ente non può emettere mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenuto per il pagamento o, se non è prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno.».

Articolo 36.
(Debiti dei Ministeri).

  1. Al fine di consentire il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili del Ministero dell'Interno nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, maturati al 31 dicembre 2012, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 250 milioni di euro nell'anno 2014. Le somme eventualmente eccedenti sono destinate al pagamento dei debiti della stessa specie, maturati successivamente alla predetta data.
  2. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 300 milioni per l'anno 2014, destinato all'estinzione dei debiti dei ministeri il cui pagamento non ha effetti peggiorativi in termini di indebitamento netto. Entro il 30 giugno 2014, le amministrazioni possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, l'elenco dei debiti di cui al presente comma, al fine della attribuzione delle relative risorse. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 luglio 2014, si provvede alla ripartizione delle risorse tra le amministrazioni richiedenti, sulla base di apposita istruttoria sulle partite debitorie al fine della verifica della sussistenza della neutralità in termini di indebitamento netto. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, il predetto fondo è ripartito in proporzione ai debiti assentibili per ciascuna amministrazione.

Articolo 37.
(Strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati).

  1. Al fine di assicurare il completo ed immediato pagamento di tutti i debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti e per prestazioni professionali, fermi restando gli altri strumenti previsti, i suddetti debiti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, diverse dallo Stato, maturati al 31 dicembre 2013 e certificati alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o dell'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono assistiti dalla garanzia dello Stato dal momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione ovvero di ridefinizione di cui al successivo comma 3. Sono, altresì, assistiti dalla medesima garanzia dello Stato, sempre dal momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione ovvero di ridefinizione di cui al successivo comma 3, i suddetti debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili delle predette pubbliche amministrazioni non ancora certificati alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunque maturati al 31 dicembre 2013, a condizione che:
   a) i soggetti creditori presentino istanza di certificazione improrogabilmente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, utilizzando la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, del predetto decreto-legge n. 35 del 2013;
   b) i crediti siano oggetto di certificazione, tramite la suddetta piattaforma elettronica, da parte delle pubbliche amministrazioni debitrici. La certificazione deve avvenire entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza. Il diniego, anche parziale, della certificazione, sempre entro il suddetto termine, deve essere puntualmente motivato. Ferma restando l'attivazione da parte del creditore dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del predetto decreto-legge n. 185 del 2008, il mancato rispetto di tali obblighi comporta a carico del dirigente responsabile l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7, comma 2, del predetto decreto-legge n. 35 del 2013. La pubblica amministrazione inadempiente di cui al primo periodo non può procedere ad assunzioni di personale o ricorrere all'indebitamento fino al permanere dell'inadempimento.

  2. I pagamenti dei debiti di parte corrente di cui al comma 1 non rilevano ai fini dei vincoli e degli obiettivi del patto di stabilità interno.
  3. I soggetti creditori possono cedere pro-soluto il credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato ai sensi del comma 1 ad una banca o ad un intermediario finanziario, anche sulla base di apposite convenzioni quadro. Per i crediti assistiti dalla suddetta garanzia dello Stato non possono essere richiesti sconti superiori alla misura massima determinata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 4. Avvenuta la cessione del credito, la pubblica amministrazione debitrice diversa dallo Stato può chiedere, in caso di temporanee carenze di liquidità, una ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti, per una durata massima di 5 anni, rilasciando, a garanzia dell'operazione, delegazione di pagamento, a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna tipologia di pubblica amministrazione, o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. Le pubbliche amministrazioni debitrici sono comunque tenute a rimborsare anticipatamente il debito, alle condizioni pattuite nell'ambito delle operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento del debito di cui al presente comma al ripristino della normale gestione della liquidità. L'operazione di ridefinizione, le cui condizioni finanziarie devono tener conto della garanzia dello Stato, può essere richiesta dalla pubblica amministrazione debitrice alla banca o all'intermediario finanziario cessionario del credito, ovvero ad altra banca o ad altro intermediario finanziario qualora il cessionario non consenta alla suddetta operazione di ridefinizione; in tal caso, previa corresponsione di quanto dovuto, il credito certificato è ceduto di diritto alla predetta banca o intermediario finanziario. La Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché istituzioni finanziarie dell'Unione Europea e internazionali, possono acquisire, dalle banche e dagli intermediari finanziari, sulla base di una convenzione quadro con l'Associazione Bancaria Italiana, i crediti assistiti dalla garanzia dello Stato di cui al comma 1 e ceduti ai sensi del presente comma, anche al fine di effettuare operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei relativi debiti, per una durata massima di 15 anni, in relazione alle quali le pubbliche amministrazioni debitrici rilasciano delegazione di pagamento, a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna tipologia di pubblica amministrazione, o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. L'intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A. può essere effettuato nei limiti di una dotazione finanziaria stabilita dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. medesima. Ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ai fini delle suddette ridefinizioni dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti, non si applicano i limiti fissati, per le regioni a statuto ordinario, dall'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per gli enti locali, dall'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e, per le altre pubbliche amministrazioni, dai rispettivi ordinamenti.
  4. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo per la copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato, cui sono attribuite risorse pari a euro 150 milioni. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La gestione del Fondo può essere affidata a norma dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti termini e modalità tecniche di attuazione dei commi 1 e 3 , ivi compresa la misura massima dei tassi di interesse praticabili sulle operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento del debito derivante dai crediti garantiti dal Fondo e ceduti ai sensi del comma 3, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di operatività e di escussione della garanzia del Fondo, nonché della garanzia dello Stato di ultima istanza.
  5. In caso di escussione della garanzia, è attribuito allo Stato il diritto di rivalsa sugli enti debitori. La rivalsa comporta, ove applicabile, la decurtazione, sino a concorrenza della somme escusse e degli interessi maturati alla data dell'effettivo pagamento, delle somme a qualsiasi titolo dovute all'ente debitore a valere sul bilancio dello Stato. Con il decreto di cui al comma 4 sono disciplinate le modalità per l'esercizio del diritto di rivalsa di cui al presente comma, anche al fine di garantire il recupero delle somme in caso di incapienza delle somme a qualsiasi titolo dovute all'ente debitore a valere sul bilancio dello Stato.
  6. Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito, un fondo con una dotazione di 1000 milioni di euro per l'anno 2014 finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
  7. I commi 12-ter, 12-quater, 12-sexies e 12-septies dell'articolo 11, del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 99, sono abrogati.

Articolo 38.
(Semplificazione degli adempimenti amministrativi per la cessione dei crediti tramite piattaforma elettronica).

  1. Le cessioni dei crediti certificati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 possono essere stipulate mediante scrittura privata e possono essere effettuate esclusivamente a favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, ovvero da quest'ultimi alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ai sensi dell'articolo 11, comma 12-quinquies del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 99. Le suddette cessioni dei crediti certificati sono efficaci ed opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute, qualora queste non le rifiutino entro 7 giorni dalla ricezione della loro comunicazione.
  2. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 8 e 2-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

Articolo 39.
(Crediti compensabili).

  1. All'articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, al primo periodo, sono soppresse le parole «maturati al 31 dicembre 2012».

Articolo 40.
(Termine di notifica delle cartelle esattoriali ai fini della compensabilità con i crediti certificati).

  1. All'articolo 9, comma 02, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole «31 dicembre 2012», sono sostituite dalle seguenti «30 settembre 2013».

Capo III
STRUMENTI PER PREVENIRE IL FORMARSI DI RITARDI DEI PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Articolo 41.
(Attestazione dei tempi di pagamento).

  1. A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione. Per le Amministrazioni dello Stato, in sede di rendiconto generale, il prospetto di cui al primo periodo è allegato a ciascuno stato di previsione della spesa.
  2. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.
  3. La riduzione degli obiettivi di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 è applicata, sulla base dei criteri individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al medesimo comma 122, esclusivamente agli enti locali che risultano rispettosi dei tempi di pagamento previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come rilevato nella certificazione del patto di stabilità interno.
  4. Le regioni, con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale, trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 del 7 maggio 2005, una relazione contenente le informazioni di cui al comma 1 e le iniziative assunte in caso di superamento dei tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente. La trasmissione della relazione e l'adozione da parte degli enti delle misure idonee e congrue eventualmente necessarie a favorire il raggiungimento dell'obiettivo del rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamenti costituisce adempimento regionale, ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato, a decorrere dal 2013, dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Articolo 42.
(Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni).

  1. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, a decorrere dal 1o luglio 2014, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 adottano il registro unico delle fatture nel quale entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti. È esclusa la possibilità di ricorrere a registri di settore o di reparto. Il registro delle fatture costituisce parte integrante del sistema informativo contabile. Al fine di ridurre gli oneri a carico delle amministrazioni, il registro delle fatture può essere sostituito dalle apposite funzionalità che saranno rese disponibili sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Nel registro delle fatture e degli altri documenti contabili equivalenti è annotato:
   a) il codice progressivo di registrazione;
   b) il numero di protocollo di entrata;
   c) il numero della fattura o del documento contabile equivalente;
   d) la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente;
   e) il nome del creditore e il relativo codice fiscale;
   f) l'oggetto della fornitura;
   g) l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;
   h) la scadenza della fattura;
   i) nel caso di enti in contabilità finanziaria, gli estremi dell'impegno indicato nella fattura o nel documento contabile equivalente ai sensi di quanto previsto dal primo periodo del presente comma oppure il capitolo e il piano gestionale, o analoghe unità gestionali del bilancio sul quale verrà effettuato il pagamento;
   l) se la spesa è rilevante o meno ai fini IVA;
   m) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 Agosto 2010, n. 136;
   n) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
   o) qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria.

Articolo 43.
(Anticipo certificazione conti consuntivi enti locali).

  1. L'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è sostituito dal seguente:
  «1. I comuni, le province, le unioni di comuni e le comunità montane sono tenuti a redigere apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione ed a trasmetterli al Ministero dell'interno. Le certificazioni sono firmate dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziario.
  2. Le modalità per la struttura, la redazione, nonché la data di scadenza per la trasmissione delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, previo parere dell'Anci e dell'Upi, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  3. La mancata trasmissione del certificato, da parte dei comuni e delle province, comporta la sospensione del pagamento delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale.
  4. I dati delle certificazioni sono resi noti sulle pagine del sito internet della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno e vengono resi disponibili per l'inserimento nella banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196.
  5. I certificati al rendiconto della gestione degli enti locali dell'esercizio finanziario 2014 e degli esercizi seguenti sono trasmessi al Ministero dell'interno entro il 31 maggio dell'esercizio successivo, mentre la data di scadenza per la trasmissione dei certificati al bilancio di previsione resta fissata con il decreto ministeriale di cui al comma 2.».

Articolo 44.
(Tempi di erogazione dei trasferimenti fra pubbliche amministrazioni).

  1. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, i trasferimenti fra amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e delle risorse spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano in applicazione dei rispettivi ordinamenti finanziari, sono erogati entro sessanta giorni dalla definizione delle condizioni per l'erogazione ovvero entro sessanta giorni dalla comunicazione al beneficiario della spettanza dell'erogazione stessa. Per i trasferimenti per i quali le condizioni per la erogazione sono stabilite a regime, il termine di sessanta giorni decorre dalla definizione dei provvedimenti autorizzativi necessari per lo svolgimento dell'attività ordinaria.

Articolo 45.
(Ristrutturazione del debito delle Regioni).

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera a), contratti dalle regioni ed aventi come controparte il Ministero dell'economia e delle finanze, in base all'articolo 2, commi da 46 a 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
  2. Per il riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato
  3. I risparmi annuali di spesa derivanti alle regioni dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono prioritariamente destinati al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni contratte nel corso dell'esercizio 2014, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ai sensi degli articoli 32, 34 e 35 del presente decreto.
  4. Le operazioni di cui al comma 1 non costituiscono nuovi prestiti o mutui ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
  5. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2013, presentino le seguenti caratteristiche:
   a) vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro per i mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze;
   b) vita residua pari o superiore a 5 anni e valore nominale dei titoli obbligazionari regionali in circolazione superiore a 250 milioni di euro. Per i titoli in valuta rileva il cambio fissato negli swap di copertura insistenti sulle singole emissioni.

  6. Sono esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 35 del 2013.
  7. Le regioni possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al comma 1, trasmettendo entro il 20 giugno 2014 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II, con certificazione congiunta del presidente e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 5, lettera a).
  8. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 5, lettera b), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato delle singole regioni.
  9. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 8, per la definizione dei cui termini ogni regione si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze
  10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 18 luglio 2014, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.
  11. A seguito della ristrutturazione dei mutui nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.
  12. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 5, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 15, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 11.
  13. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, la regione provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte della regione per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per la regione, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.
  14. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.
  15. La valutazione dei derivati è di competenza delle regioni che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II.
  16. Le regioni assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli swap di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.
  17. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.

Titolo IV
NORME FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE

Articolo 46.
(Concorso delle regioni e delle province autonome alla riduzione della spesa pubblica).

  1. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai princìpi di coordinamento della finanza pubblica, introdotti dal presente decreto, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a quanto previsto nei commi 2 e 3.
  2. Al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228:
   a) la tabella indicata alla lettera d) è sostituita dalla seguente:

Regione o Provincia autonoma Importo (in milioni di euro)
Anno 2014 Anni 2015-2017
Trentino-Alto Adige  3  5
Provincia autonoma
Bolzano/Bözen
 43  61
Provincia autonoma Trento  42  59
Friuli-Venezia Giulia  93 131
Valle d'Aosta  12  16
Sicilia 222 311
Sardegna  85 120
  Totale RSS 500 703

»;   

   b) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Per l'anno 2014 la proposta di Accordo di cui al periodo precedente è trasmessa entro il 30 giugno 2014.».

  3. Il comma 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dal seguente:
  «526. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 440 milioni di euro per l'anno 2014 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma è accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, secondo gli importi indicati, per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, nella tabella seguente:

Regioni a statuto speciale Accantonamenti (in migliaia di euro)
Anno 2014 Anni 2015-2017
Valle d'Aosta  10.157  6.925
Provincia autonoma Bolzano  41.833  28.523
Provincia autonoma Trento  36.507  24.891
Friuli-Venezia Giulia  81.483  55.556
Sicilia 194.628 132.701
Sardegna  75.392  51.404
  Totale 440.000 300.000

».   

  4. Gli importi delle tabelle di cui ai commi 2 e 3 possono essere modificati, ad invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordo tra le regioni e province autonome interessate da sancire entro il 30 giugno 2014, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale riparto è recepito con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Il predetto accordo può tener conto dei tempi medi di pagamento dei debiti e del ricorso agli acquisti centralizzati di ciascun ente interessato.
  5. Il comma 527 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è abrogato.
  6. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai princìpi di coordinamento della finanza pubblica introdotti dal presente decreto e a valere sui risparmi derivanti dalle disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e di 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, in ambiti di spesa e per importi proposti in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome medesime, tenendo anche conto del rispetto dei tempi di pagamento stabiliti dalla direttiva 2011/7/UE, nonché dell'incidenza degli acquisti centralizzati, da recepire con Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio 2014, con riferimento all'anno 2014 ed entro il 31 ottobre 2014, con riferimento agli anni 2015 e seguenti. In assenza di tale Intesa entro i predetti termini, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro 20 giorni dalla scadenza dei predetti termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singoli regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, tenendo anche conto del Pil e della popolazione residente, e sono eventualmente rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato.
  7. Il complesso delle spese finali espresse in termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione a statuto ordinario, di cui al comma 449-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ridotto per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, tenendo conto degli importi determinati ai sensi del comma 6.

Articolo 47.
(Concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica).

  1. Le province e le città metropolitane, a valere sui risparmi connessi alle misure di cui al comma 2 e all'articolo 19, nonché in considerazione delle misure recate dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, nelle more dell'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio di cui al comma 92 dell'articolo 1 della medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 444,5 milioni di euro per l'anno 2014 e pari a 576,7 milioni di euro per l'anno 2015 e 585,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017
  2. Per le finalità di cui al comma 1, ciascuna provincia e città metropolitana consegue i risparmi da versare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato determinati con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro il termine del 30 giugno, per l'anno 2014, e del 28 febbraio per gli anni successivi, sulla base dei seguenti criteri:
   a) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 8, relativi alla riduzione della spesa per beni e servizi, la riduzione è operata nella misura complessiva di 340 milioni di euro per il 2014 e di 510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, proporzionalmente alla spesa media, sostenuta nell'ultimo triennio, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A allegata al presente decreto. Per gli enti che nell'ultimo anno hanno registrato tempi medi nei pagamenti relativi a transazioni commerciali superiori a 90 giorni, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, la riduzione di cui al periodo precedente è incrementata del 5 per cento. Ai restanti enti la riduzione di cui al periodo precedente è proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al complessivo incremento di cui al periodo precedente. Per gli enti che nell'ultimo anno hanno fatto ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in misura inferiore al valore mediano, come risultante dalle certificazioni di cui alla presente lettera, la riduzione di cui al primo periodo è incrementata del 5 per cento. Ai restanti enti la riduzione di cui al periodo precedente è proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al complessivo incremento di cui al periodo precedente. A tal fine gli enti trasmettono al Ministero dell'interno secondo le modalità indicate dallo stesso, entro il 31 maggio, per l'anno 2014, ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 una certificazione sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attestante il tempo medio dei pagamenti dell'anno precedente calcolato rapportando la somma delle differenze dei tempi di pagamento rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al numero dei pagamenti stessi. Nella medesima certificazione è, inoltre, indicato il valore degli acquisti di beni e servizi, relativi ai codici SIOPE indicati nell'allegata tabella B, sostenuti nell'anno precedente, con separata evidenza degli acquisti sostenuti mediante ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale di riferimento. In caso di mancata trasmissione della certificazione nei termini indicati si applica l'incremento del 10 per cento;
   b) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 15, relativi alla riduzione della spesa per autovetture di 0,7 milioni di euro, per l'anno 2014, e di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, la riduzione è operata in proporzione al numero di autovetture di ciascuna provincia e città metropolitana comunicato annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
   c) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 14, relativi alla riduzione della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di 3,8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, la riduzione è operata in proporzione alla spesa comunicata al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

  3. Gli importi e i criteri di cui al comma 2 possono essere modificati per ciascuna provincia e città metropolitana, a invarianza di riduzione complessiva, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 giugno, per l'anno 2014 ed entro il 31 gennaio, per gli anni successivi, sulla base dell'istruttoria condotta dall’ ANCI e dall'UPI e recepiti con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2; con riferimento alle misure connesse all'articolo 8, le predette modifiche possono tener conto dei tempi medi di pagamento dei debiti e del ricorso agli acquisti centralizzati di ciascun ente. Decorso tale termine la riduzione opera in base agli importi di cui al comma 2.
  4. In caso di mancato versamento del contributo di cui ai commi 2 e 3, entro il mese di luglio, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate, attraverso la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province e delle città metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle province medesime.
  5. Le province e le città metropolitane possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma 2.
  6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 92 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97 dello stesso articolo 1, tra le Province, le città metropolitane e gli altri Enti territoriali interessati, stabilisce altresì le modalità di recupero delle somme di cui ai commi precedenti.
  7. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica che le misure di cui ai commi 2 e 5 siano adottate, dandone atto nella relazione di cui al comma 166 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
  8. I comuni, a valere sui risparmi connessi alle misure indicate al comma 9, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. A tal fine, il fondo di solidarietà comunale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ridotto di 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e di 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.
  9. Gli importi delle riduzioni di spesa e le conseguenti riduzioni di cui al comma 8 per ciascun comune sono determinati con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro il termine del 30 giugno, per l'anno 2014 e del 28 febbraio per gli anni successivi, sulla base dei seguenti criteri:
   a) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 8, relativi alla riduzione della spesa per beni e servizi, la riduzione è operata nella misura complessiva di 360 milioni di euro per il 2014 e di 540 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, proporzionalmente alla spesa media, sostenuta nell'ultimo triennio, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A allegata al presente decreto. Per gli enti che nell'ultimo anno hanno registrato tempi medi nei pagamenti relativi a transazioni commerciali superiori a 90 giorni, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, la riduzione di cui al periodo precedente è incrementata del 5 per cento. Ai restanti enti la riduzione di cui al periodo precedente è proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al complessivo incremento di cui al periodo precedente. Per gli enti che nell'ultimo anno hanno fatto ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in misura inferiore al valore mediano, come risultante dalle certificazioni di cui alla presente lettera la riduzione di cui al primo periodo è incrementata del 5 per cento. Ai restanti enti la riduzione di cui al periodo precedente è proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al complessivo incremento di cui al periodo precedente. A tal fine gli enti trasmettono al Ministero dell'interno secondo le modalità indicate dallo stesso, entro il 31 maggio, per l'anno 2014, ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, una certificazione sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attestante il tempo medio dei pagamenti dell'anno precedente calcolato rapportando la somma delle differenze dei tempi di pagamento rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al numero dei pagamenti stessi. Nella medesima certificazione è, inoltre, indicato il valore degli acquisti di beni e servizi, relativi ai codici SIOPE indicati nell'allegata tabella B sostenuti nell'anno precedente, con separata evidenza degli acquisti sostenuti mediante ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale di riferimento. In caso di mancata trasmissione della certificazione nei termini indicati si applica l'incremento del 10 per cento;
   b) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 15, relativi alla riduzione della spesa per autovetture di 1,6 milioni di euro, per l'anno 2014, e di 2,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, la riduzione è operata in proporzione al numero di autovetture possedute da ciascun comune comunicato annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
   c) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 14 relativi alla riduzione della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di 14 milioni di euro, per l'anno 2014 e di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, la riduzione è operata in proporzione alla spesa comunicata al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

  10. Gli importi e i criteri di cui al comma 9 possono essere modificati per ciascun comune, a invarianza di riduzione complessiva, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 giugno, per l'anno 2014 ed entro il 31 gennaio, per gli anni successivi, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI e recepiti con decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 9; con riferimento alle misure connesse all'articolo 8, le predette modifiche possono tener conto dei tempi medi di pagamento dei debiti e del ricorso agli acquisti centralizzati di ciascun ente. Decorso tale termine la riduzione opera in base ai criteri di cui al comma 9.
  11. In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti dei comuni interessati all'atto del riversamento agli stessi comuni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le somme recuperate sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
  12. I Comuni possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma 9.
  13. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica che le misure di cui ai precedenti commi siano adottate, dandone atto nella relazione di cui al comma 166 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Articolo 48.
(Edilizia scolastica).

  1. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14-bis è inserito il seguente:
  «14-ter. Per gli anni 2014 e 2015, nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica. L'esclusione opera nel limite massimo di 122 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. I comuni beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro il 15 giugno 2014.».

  2. Per le finalità e gli interventi di cui all'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna, nell'ambito della programmazione nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativa al periodo 2014-2020, fino all'importo massimo di 300 milioni di euro, previa verifica dell'utilizzo delle risorse assegnate nell'ambito della programmazione 2007-2013 del Fondo medesimo e di quelle assegnate a valere sugli stanziamenti relativi al programma delle infrastrutture strategiche per l'attuazione di piani stralcio del programma di messa in sicurezza degli edifici scolastici. In esito alla predetta verifica il CIPE riprogramma le risorse non utilizzate e assegna le ulteriori risorse a valere sulla dotazione 2014-2020 del Fondo sviluppo e coesione in relazione ai fabbisogni effettivi e sulla base di un programma articolato per territorio regionale e per tipologia di interventi. Con la stessa delibera sono individuate le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011 e di applicazione di misure di revoca, utilizzando le medesime procedure di cui al citato articolo 18 del decreto-legge n. 69 del 2013.

Articolo 49.
(Riaccertamento straordinario residui).

  1. Nelle more del completamento della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, entro il 31 luglio 2014 adotta un programma straordinario di riaccertamento dei residui passivi nonché riaccertamento della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui andati in perenzione, esistenti alla data del 31 dicembre 2013, di cui all'articolo 275, secondo comma, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ai fini della verifica della permanenza dei presupposti indicati all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009.
  2. In esito alla rilevazione di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle somme iscritte nel conto dei residui da eliminare e, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, si provvede:
   a) per i residui passivi iscritti in bilancio, alla eliminazione degli stessi mediante loro versamento all'entrata ed all'istituzione, separatamente per la parte corrente e per il conto capitale, di appositi fondi da iscrivere negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di quelli già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio. La dotazione dei predetti fondi è fissata su base pluriennale, in misura non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei residui eliminati di rispettiva pertinenza. La restante parte è destinata a finanziare un apposito Fondo da iscrivere sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire a favore di interventi individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
   b) per i residui passivi perenti, alla cancellazione delle relative partite dalle scritture contabili del conto del Patrimonio Generale dello Stato; a tal fine, le amministrazioni interessate individuano i residui non più esigibili, che formano oggetto di apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, da effettuare improrogabilmente entro il 10 luglio 2014. Con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti alla cancellazione dei suddetti importi, fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera d), sono iscritte su base pluriennale nella medesima proporzione nei fondi di cui alla precedente lettera a).
   c) per i residui passivi perenti, connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso, con le medesime modalità di comunicazione di cui alla lettera b), alla regolazione dei rapporti di debito con la tesoreria statale;
   d) per i residui passivi relativi a trasferimenti e/o compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali le operazioni di cui al presente articolo vengono operate con il concorso degli stessi enti interessati. Con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti alla cancellazione dei suddetti importi sono iscritte su base pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi enti in relazione ai residui eliminati.

Articolo 50.
(Disposizioni finanziarie).

  1. In relazione a quanto disposto dagli articoli da 8 a 10, le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per beni e servizi, ad esclusione delle spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, sono ridotte di 200 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2015, secondo quanto indicato nell'allegato C al presente decreto e secondo un criterio di riparto relativo al tasso di adesione agli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le somme di cui al periodo precedente. Le amministrazioni possono proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, nell'ambito degli stanziamenti per l'acquisto di beni e servizi, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per compensare spese correnti. Le riduzioni previste dal presente comma sono comprensive degli effetti di contenimento della spesa dei Ministeri, derivanti dall'applicazione dalle disposizioni specifiche volte al contenimento della spesa di cui agli articoli 14, 15, e 26 del presente decreto.
  2. Al fine di consentire alle Amministrazioni centrali di razionalizzare la gestione delle risorse in relazione alle disposizioni recate dal presente articolo ed evitare la formazione di debiti fuori bilancio, nelle more del completamento della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, in via sperimentale per gli anni 2014 e 2015, il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Camere, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, in ciascuno stato di previsione della spesa, nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli rispettivamente della categoria 2 – consumi intermedi e della categoria 21 – investimenti fissi lordi, previa motivata e documentata richiesta da parte delle Amministrazioni interessate. La compensazione non può riguardare le spese predeterminate per legge.
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di assicurare la riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi per gli enti pubblici di cui al comma 4, lettera c), dell'articolo 8 del presente decreto, nelle more della determinazione degli obiettivi da effettuarsi con le modalità previste dal medesimo articolo 8, comma 5, i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, compresi fra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, degli enti del servizio sanitario nazionale, sono ulteriormente ridotti, a decorrere dall'anno 2014 su base annua, in misura pari al 5 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si applica la disposizione di cui ai periodi successivi. Gli enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato adottano interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti alla misura indicata nel periodo precedente; le somme derivanti da tale riduzione sono versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Il presente comma non si applica agli enti e organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
  4. Gli enti e organismi di cui al comma 3 possono effettuare variazioni compensative fra le spese soggette ai limiti di cui all'articolo 6, commi 8, 12, 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 133, e all'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, assicurando il conseguimento degli obiettivi complessivi di contenimento della spesa previsti dalle citate disposizioni e il versamento dei relativi risparmi al bilancio dello Stato. Il comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2010, è soppresso. Qualora, con l'attuazione delle misure di cui al presente articolo o di ulteriori interventi individuati dagli enti stessi nell'ambito della propria autonomia organizzativa, non si raggiungano i risparmi previsti dal comma 3, gli enti interessati possono provvedere anche attraverso la riduzione delle altre risorse destinate a interventi di natura corrente, con l'esclusione delle spese di personale.
  5. All'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole «pari al 12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 15 per cento».
  6. Al fine di rendere permanente gli sgravi previsti dall'articolo 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo denominato «Fondo destinato alla concessione di benefìci economici a favore dei lavoratori dipendenti», con una dotazione di 1.930 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno e di 2.685 milioni di euro in termini di indebitamento netto per l'anno 2015, di 4.680 milioni di euro per l'anno 2016, di 4.135 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
  7. Al fine di reperire le risorse per assicurare la liquidità necessaria all'attuazione degli interventi di cui al titolo III del presente decreto, nonché in considerazione del livello del fabbisogno del settore statale definito dal Documento di economia e finanza 2014 approvato con Risoluzione del Parlamento, è autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 40.000 milioni di euro per l'anno 2014. Tali somme concorrono alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio.
  8. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal titolo III del presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al comma 9, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, è effettuata entro la conclusione dell'esercizio in cui è erogata l'anticipazione.
  9. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:

«Allegato 1
(Articolo 1, comma 1).
In milioni di euro

Descrizione risultato differenziale 2014 2015 2016
Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari a 5.710 milioni di euro per il 2014, a 3.150 milioni di euro per il 2015 e a 3.150 milioni di euro per il 2016), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge -59.100 -18.200 -1.200
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) 320.000 285.000 250.000
(*) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato e comprensivo, per il 2014, di un importo di 4.000 milioni di euro per indebitamento estero relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione.

  10. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 4, comma 11, 5, 9, comma 9, 16, commi 6 e 7, 27, comma 1, 31, 32, 35, 36, 45, 48, comma 1, e dal comma 8 del presente articolo, ad esclusione degli oneri cui si provvede ai sensi del comma 9 del presente articolo, pari a 6.563,2 milioni di euro per l'anno 2014, a 6.184,7 milioni di euro per l'anno 2015, a 7.062,8 milioni di euro per l'anno 2016, a 6.214 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4.069 a decorrere dall'anno 2018, che aumentano a 7.600,839 milioni di euro per l'anno 2014, a 6.229,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 6.236 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4.138,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate e dalle minori spese derivanti dal presente provvedimento.
  11. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sulle maggiori entrate per imposta sul· valore aggiunto derivanti dalle misure previste dal titolo III del presente decreto. Qualora dal monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento dell'obiettivo di maggior gettito pari a 650 milioni di euro per l'anno 2014, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2014, stabilisce l'aumento delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento del predetto obiettivo.
  12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Articolo 51.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Tabella A
(articolo 47)

S1201 Carta, cancelleria e stampati
S1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti
S1203 Materiale informatico
S1204 Materiale e strumenti tecnico-specialisti
S1205 Pubblicazioni, giornali e riviste
S1206 Medicinali, materiale sanitario e igienico
S1207 Acquisto di beni per spese di rappresentanza
S1208 Equipaggiamenti e vestiario
S1209 Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali
S1210 Altri materiali di consumo
S1211 Acquisto di derrate alimentari
S1212 Materiali e strumenti per manutenzione
S1213 Materiale divulgativo sui parchi, gadget e prodotti tipici locali
S1302 Contratti di servizio per trasporto
S1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti
S1304 Contratti di servizio per riscossione tributi
S1305 Lavoro interinale
S1306 Altri contratti di servizio
S1308 Organizzazione manifestazioni e convegni
S1309 Corsi di formazione per il proprio personale
S1310 Altri corsi di formazione
S1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili
S1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
S1314 Servizi ausiliari e spese di pulizia
S1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
S1316 Utenze e canoni per energia elettrica
S1317 Utenze e canoni per acqua
S1318 Utenze e canoni per riscaldamento
S1319 Utenze e canoni per altri servizi
S1320 Acquisto di servizi per consultazioni elettorali
S1321 Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
S1322 Spese postali
S1323 Assicurazioni
S1324 Acquisto di servizi per spese di rappresentanza
S1327 Buoni pasto
S1329 Assistenza informatica e manutenzione software
S1330 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
S1331 Spese per liti (patrocinio legale)
S1332 Altre spese per servizi
S1333 Rete di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi
S1334 Mense scolastiche
S1335 Servizi scolastici
S1336 Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente
S1337 Spese per pubblicità
S1338 Global service

Tabella B
(articolo 47)

S1201 Carta, cancelleria e stampati
S1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti
S1203 Materiale informatico
S1204 Materiale e strumenti tecnico-specialisti
S1206 Medicinali, materiale sanitario e igienico
S1207 Acquisto di beni per spese di rappresentanza
S1208 Equipaggiamenti e vestiario
S1209 Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali
S1210 Altri materiali di consumo
S1211 Acquisto di derrate alimentari
S1212 Materiali e strumenti per manutenzione
S1308 Organizzazione manifestazioni e convegni
S1309 Corsi di formazione per il proprio personale
S1310 Altri corsi di formazione
S1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili
S1314 Servizi ausiliari e spese di pulizia
S1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
S1316 Utenze e canoni per energia elettrica
S1318 Utenze e canoni per riscaldamento
S1327 Buoni pasto
S1329 Assistenza informatica e manutenzione software
S1338 Global service
S1401 Noleggi
S1404 Licenze software

Allegato C
(articolo 50, comma 1)

Riduzione degli acquisiti di beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato, a esclusione delle spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche
(Importi in milioni di euro)

Amministrazione 2014 2015 2016
Ministero dell'economia e delle finanze 41,9 62,8 62,8
Ministero dello sviluppo economico 1,6 2,4 2,4
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 0,9 1,3 1,3
Ministero della giustizia 12,0 18,0 18,0
Ministero degli affari esteri 5,1 7,6 7,6
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 6,3 9,4 9,4
Ministero dell'interno 35,1 52,7 52,7
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 1,3 1,9 1,9
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5,6 8,4 8,4
Ministero della difesa 75,3 112,8 112,8
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 3,4 5,1 5,1
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 5,9 8,9 8,9
Ministero della salute 5,8 8,7 8,7
TOTALE    200,0 300,0 300,0

A.C. 2433 – Proposte emendative

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

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A.C. 2433 – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati).

  All'articolo 1 premettere il seguente:
  Art. 01. – (Sostegno ai lavoratori dipendenti e pensionati incapienti e ai disoccupati e istituzione del Fondo per l'equità). – 1. In attesa dell'intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità per l'anno 2015 e mediante l'utilizzo della dotazione del fondo di cui all'articolo 50, comma 6, al fine combattere la povertà estrema rappresentata da soggetti disoccupati e da soggetti incapienti dal punto di vista fiscale, e nella prospettiva che tale misura porti a effetti macroeconomici significativi ai fini della ripresa economica, ai soggetti che percepiscono redditi di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, lettere a) dei commi 1, 3 e 4, nonché ai soggetti disoccupati, come definiti dalle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 dell'articolo 1 dei decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è riconosciuto un assegno mensile, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 80 euro.
  2. L'assegno di cui al comma 1 è riconosciuto a partire dal 1o maggio 2014 e verrà erogato dalle sedi INPS.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino al 31 dicembre 2014.
  4. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per l'equità, di seguito denominato «Fondo». Le maggiori entrate derivanti dai commi 5 e 6 accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, affluiscono nel Fondo per essere riassegnate all'INPS a copertura delle spese di cui ai commi da 1 a 3.
  5. È istituita, a partire dal periodo d'imposta 2014, un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.
  6. Sono soppressi a decorrere dal 1o gennaio 2014:
   a) i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
   b) il comma 47 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
   c) il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   d) gli articoli 15, 16, 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601.
01. 01. Di Salvo, Marcon, Paglia, Lavagno, Melilla.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1. (Aumento delle detrazioni per reddito da lavoro ed assimilati). 1. Al fine di ridurre la pressione fiscale sui redditi da lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis,) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuta un'ulteriore detrazione, che non concorre alla formazione del reddito ai fini della determinazione dell'imposta, di importo pari:
   1) a 960 euro, se il reddito complessivo, comprensivo di eventuali redditi soggetti a tassazione separata, non è superiore a 24.000 euro;
   2) a 960 euro, se il reddito complessivo, comprensivo di eventuali redditi soggetti a tassazione separata, è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. La stessa spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, comprensivo di eventuali redditi soggetti a tassazione separata, e l'importo di 2.000 euro.

  1-ter. Qualora l'imposta lorda determinata sui medesimi redditi di cui al comma precedente, sia di importo inferiore o uguale a quello della detrazione Spettante ai sensi dei comma i, è riconosciuta un'ulteriore detrazione, che non concorre alla formazione dici reddito ai fini della rideterminazione dell'imposta, di importo pari a 960 euro.».

  2. L'ulteriore detrazione compete in misura piena per ciascun periodo di lavoro svolto nell'anno solare ed è riconosciuta anche ai lavoratori percettori di misure di sostegno del reddito, inclusa la mobilità.
  3. Gli importi di cui alle disposizioni contenute nei commi 1 e 2, del presente articolo sono rideterminati, per il solo periodo d'imposta 2014, nella seguente misura:
   a) qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuta un'ulteriore detrazione, che non concorre alla formazione del reddito ai fini della determinazione dell'imposta, di importo pari:
    1) a 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
    2) a 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. La stessa spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
   b) qualora l'imposta lorda determinata sui medesimi redditi di cui al comma precedente, sia di in porto inferiore o uguale a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuta un'ulteriore detrazione, che non concorre alla formazione del reddito ai finì della rideterminazione dell'imposta di importo pari a 640 euro.

  4. A decorrere dall'anno d'imposta 2014, i sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono in via automatica le ulteriori detrazioni di cui al precedente comma 1 eventualmente spettanti, attribuendole sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandole al periodo stesso e ripartendole fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile. A tal fine, il sostituto d'imposta utilizza, fino a capienza, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, in relazione ai quali, limitatamente all'applicazione del presente articolo, non si procede al versamento della quota determinata ai sensi del presente articolo, ferme restando le aliquote di computo delle prestazioni. L'importo dell'ulteriore detrazione è indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).
  5. L'INPS recupera i contributi di cui al comma 4 non versati dai sostituti di imposta alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario nella sua qualità di sostituto d'imposta.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, fino a concorrenza del fabbisogno, oltreché mediante l'utilizzo della dotazione dei fondo di cui all'articolo 50, comma 6, anche con i maggiori introiti assicurati dalle disposizioni di cui ai successivi commi da 7 a 21.
  7. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, la lettera a) è soppressa.
  8. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificate dal precedente comma 8, si applicano anche ai l'apporti pendenti alla data di entrata vigore della presente legge.
  9. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
   a) articolo 37, comma 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), ultimo periodo;
   b) articolo 90, comma I del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) il terzo ed il quarto periodo; articolo 144, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) il terzo periodo ed il quarto periodo.

  10. A partire dal periodo d'imposta 2014 è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, la cui base imponibile è costituita dalla ricchezza netta delle famiglie superiore ad 800.000 euro risultante dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie incluso il patrimonio non strumentale delle società, nella misura dello 0,7 per cento per un imponibile da 800.000 euro a 2 milioni, e nella misura dell'1 per cento per ricchezze di valore superiore ai 2 milioni.
  11. Ai fini dell'accertamento del valore patrimoniale da assoggettare all'imposta di cui al comma precedente, si ricorre all'utilizzo delle informazioni desunte dal pubblico registro dei beni mobili registrati e dei dati trasmessi dai soggetti emittenti nello Stato valori mobiliari.
  12. Al fine di evitare la doppia imposizione, dall'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi 17 e 18 si detrae un importo pari all'imposta netta già pagata sulle medesime attività.
  13. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 491, primo periodo sono premesse le parole: «In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in va transitoria»;
   b) al medesimo comma 491, le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato.» sono sostituite dalle seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione.», e le parole: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;
   c) dal comma 492, le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma,» e le parole «, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» sono soppresse e le parole «ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione»;
   d) dopo il comma 499, è aggiunto il seguente:
  «499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro.”»;
   e) al comma 500, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del già generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.

  14. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte all'imposta sulle transazioni finanziarie dal precedente comma 20.
  15. L'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è sostituito dal seguente:
  «1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
   a) 15.000 euro, 23 per cento;
   b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
   c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
   d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
   e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
   f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 45 per cento;
   g) oltre 150.000 euro, e fino a 200.000 euro, 47 per cento;
   h) oltre 200.000 euro 49 per cento.
1. 11. Migliore, Marcon, Paglia, Lavagno, Melilla.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1. (Aumento delle detrazioni per reddito da lavoro ed assimilati, e da pensione). 1. Al fine di ridurre nell'immediato la pressione fiscale sui redditi da lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale da attuare con la legge di stabilità per l'anno 2015 e nella quale saranno prioritariamente previsti interventi di natura fiscale che privilegino, con misure appropriate, il carico di famiglia e, in particolare, le famiglie monoreddito con almeno due o più figli a carico, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a, b), c), e-bis), d, h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuta un'ulteriore detrazione, che non concorre alla formazione del reddito ai fini della determinazione dell'imposta, di importo pari:
   1) a 640 euro, se il reddito complessivo, comprensivo di eventuali redditi soggetti a tassazione separata, non è superiore a 24,000 euro;
   2) a 640 euro, se il reddito complessivo, comprensivo di eventuali redditi soggetti a tassazione separata, è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro, la stessa spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, comprensivo di eventuali redditi soggetti a tassazione separata, e l'importo di 2.000 euro.

  1-ter. Qualora l'imposta lorda determinata sui medesimi redditi di cui al comma precedente, sia di importo inferiore o uguale a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuta un'ulteriore detrazione, che non concorre alla formazione del reddito ai fini della rideterminazione dell'imposta, di importo pari a 640 euro».

  2. L'ulteriore detrazione compete in misura piena per ciascun periodo di lavoro svolto nell'anno solare ed è riconosciuta anche ai lavoratori percettori di misure di sostegno del reddito, inclusa la mobilità.
  3. Le disposizioni 1, lettere 1-bis e 2-bis, si applicano, in attesa dell'intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità per l'anno 2015, per il solo periodo d'imposta 2014.
  4. Per l'anno 2014, i sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 973, n. 600, riconoscono in via automatica le ulteriori detrazioni di cui al precedente comma eventualmente spettanti, attribuendole sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandole al periodo stesso e ripartendole fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile, A tal fine, il sostituto d'imposta utilizza, fino a capienza, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, poi la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, in relazione ai quali, limitatamente all'applicazione del presente articolo, non si procede al versamento della quota determinata ai sensi del presente articolo, ferme restando le aliquote di computo delle prestazioni. L'importo dell'ulteriore detrazione è indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).
  5. L'INPS e gli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatorie interessati recuperano i contributi non versati di cui al comma 4, rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario. Con riferimento alla riduzione dei versamenti dei contributi previdenziali conseguente all'applicazione di quanto previsto dal precedente comma, restano in ogni caso ferme le aliquote di computo delle prestazioni.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, fino a concorrenza del fabbisogno, oltreché mediante l'utilizzo della dotazione del fondo di cui all'articolo 50, comma 6, anche con i maggiori introiti assicurati dalle disposizioni di cui ai successivi commi da 7 a 22.
  7. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014 n. 6 convertito, con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 la lettera a) è soppressa.
  8. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificate dal precedente comma 8, si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata vigore della presente legge.
  9. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
   c) articolo 37 comma 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) ultimo periodo;
   d) articolo 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 17 del 1986 (TUIR) il terzo ed il quarto periodo; articolo 144, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) il terzo periodo ed il quarto periodo.

  10. A partire dal periodo d'imposta 2014 è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, la cui base imponibile è costituita dalla ricchezza netta delle famiglie superiore ad 800.000 euro risultante dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie incluso il patrimonio non strumentale delle società, nella misura dello 0.7 per cento per un imponibile da 800.000 euro a 2 milioni, e nella misura dell'1 per cento per ricchezze di valore superiore ai 2 milioni.
  11. Ai fini dell'accertamento del valore patrimoniale da assoggettare all'imposta di cui al comma precedente, si ricorre all'utilizzo delle informazioni desunte dal pubblico registro dei beni mobili registrati e dei dati trasmessi dai soggetti emittenti nello Stato valori mobiliari.
  12. Al fine di evitare la doppia imposizione, dall'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi 17 e 18 si detrae un importo pari all'imposta netta già pagata sulle medesime attività.
  13. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 491, primo periodo, sono premesse le parole: «In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria»:
   b) al medesimo comma 491, le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato.» sono sostituite dalle seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione.», e le parole: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;
   c) dal comma 492, le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma,» e le parole «, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» sono soppresse e le parole «ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione»;
   d) dopo il comma 499, è aggiunto il seguente: «499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro.”;
   e) al comma 500, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.

  14. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte all'imposta sulle transazioni finanziarie dal precedente comma 20.
  15. L'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è sostituito dal seguente:
  «1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
   a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
   b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento:
   c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
   d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento:
   e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento:
   f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 45 per cento;
   g) oltre 150.000 euro, e fino a 200.00 euro, 47 per cento;
   h) oltre 200.000 euro 49 per cento».
1. 12. Di Salvo, Lavagno, Migliore, Marcon, Paglia, Melilla.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1. (Aumento delle detrazioni per reddito da lavoro ed assimilati). 1. Al fine di ridurre nell'immediato la pressione fiscale sui redditi da lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale dei cuneo fiscale da attuare con a legge di stabilità per l'anno 2015 e nella quale saranno prioritariamente previsti interventi di natura fiscale che privilegino, con misure appropriate, il carico di famiglia e, in particolare, le famiglie monoreddito con almeno due o più tigli a carico, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 inserire i seguenti:
  «1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis, d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuta un'ulteriore detrazione, che non concorre alla formazione del reddito ai fini della determinazione dell'imposta, di importo pari:
   1) a 640 euro, se il reddito complessivo, comprensivo di eventuali redditi soggetti a tassazione separata, non è superiore a 24.000 euro;
   2) a 640 euro, se il reddito complessivo, comprensivo di eventuali redditi soggetti a tassazione separata, è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. La stessa spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, comprensivo di eventuali redditi soggetti a tassazione separata, e l'importo di 2.000 euro.

  1-ter. Qualora l'imposta lorda determinata sui medesimi redditi di cui al comma precedente, sia di importo inferiore o uguale a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuta un'ulteriore detrazione, che non concorre alla formazione del reddito ai fini della rideterminazione dell'imposta, di importo pari a 640 euro.».

  2. L'ulteriore detrazione compete in misura piena per ciascun periodo di lavoro svolto nell'anno solare ed è riconosciuta anche ai lavoratori percettori di misure di sostegno del reddito, inclusa la mobilità.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere 1-bis e 2-bis, si applicano, in attesa dell'intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità per l'anno 2015, per il solo periodo d'imposta 2014.
  4. Per l'anno 2014, i sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono in via automatica le ulteriori detrazioni di cui al precedente comma eventualmente spettanti, attribuendole sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandole al periodo stesso e ripartendole fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile. A tal fine, il sostituto d'imposta utilizza, fino a capienza, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, in relazione ai quali, limitatamente all'applicazione del presente articolo, non si procede al versamento della quota determinata ai sensi del presente articolo, ferme restando le aliquote di computo delle prestazioni. L'importo dell'ulteriore detrazione è indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).
  5. L'INPS e gli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatorie interessati recuperano i contributi non versati di cui al comma 4, rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario. Con riferimento alla riduzione dei versamenti dei contributi previdenziali conseguente all'applicazione di quanto previsto dai precedente comma, restano in ogni caso ferme le aliquote di computo delle prestazioni.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, fino a concorrenza del fabbisogno, oltreché mediante l'utilizzo della dotazione del fondo di cui all'articolo 50, comma 6, anche con i maggiori introiti assicurati dalle disposizioni di cui ai successivi commi da 7 a 22.
  7. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, la lettera a) è soppressa.
  8. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificate dal precedente comma 8, si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata vigore della presente legge.
  9. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
   a) articolo 37, comma 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), ultimo periodo;
   b) articolo 90, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) il terzo ed il quarto periodo; articolo 144, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) il terzo periodo ed il quarto periodo.

  10. A partire dal periodo d'imposta 2014 è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, la cui base imponibile è costituita dalla ricchezza netta delle famiglie superiore ad 800.000 euro risultante dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie incluso il patrimonio non strumentale delle società, nella misura dello 0,7 per cento per un imponibile da 800.000 euro a 2 milioni, e nella misura dell'1 per cento per ricchezze di valore superiore ai 2 milioni.
  11. Ai fini dell'accertamento del valore patrimoniale da assoggettare all'imposta di cui al comma precedente, si ricorre all'utilizzo delle informazioni desunte dal pubblico registro dei beni mobili registrati e dei dati trasmessi dai soggetti emittenti nello Stato valori mobiliari.
  12. Al fine di evitare la doppia imposizione, dall'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi 17 e 18 si detrae un importo pari all'imposta netta già pagata sulle medesime attività.
  13. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 491, primo periodo sono premesse le parole: «In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria»;
   b) al medesimo comma 491, le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato» sono sostituite dalle seguenti: Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione,» e le parole: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da Società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;
   c) dal comma 492, le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma,» e le parole: «che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» sono soppresse le parole: «ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione»;
   d) dopo il comma 499, è aggiunto il seguente:
  «499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro»;
   e) al comma 500, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari».

  14. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte all'imposta sulle transazioni finanziarie dal precedente comma 20.
  15. L'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è sostituito dal seguente:
  «1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
   a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
   b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
   c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
   d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
   e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
   f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 45 per cento;
   g) oltre 150.000 euro, e fino a 200.00 euro, 47 per cento;
   h) oltre 200.000 euro 49 per cento.
1. 13. Paglia, Migliore, Marcon, Lavagno, Melilla, Di Salvo.

  Sostituire il comma 1, con i seguenti:
  1. In attesa dell'intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità per l'anno 2015, mediante il quale saranno adottati prioritariamente interventi di riduzione del carico fiscale a carico delle famiglie, in particolare le famiglie monoreddito con almeno due figli a carico, e mediante l'utilizzo della dotazione del fondo di cui all'articolo 50, comma 6, al fine di ridurre nell'immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, finanziata con una riduzione e riqualificazione strutturale e selettiva della spesa pubblica, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
  1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a) e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari:
   1) a 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) a 640 euro, se il reddito complessivo e superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
   3) a 640 euro, in favore di percettori di reddito di lavoro dipendente aventi reddito complessivo compreso tra 24.000 e 31.000 euro, monoreddito con coniuge a carico e con almeno due figli a carico;
   4) a 649 euro, in favore di percettori di reddito di lavoro dipendente aventi reddito complessivo compreso tra 24.000 e 50.000 euro, monoreddito con coniuge a carico e con almeno tre figli a carico.

  1-ter. Ai soggetti di cui ai numeri 3 e 4, che rientrino anche nelle condizioni per fruire del credito parziale previsto dal precedente n. 2), il credito viene concesso nella misura intera, pari a 640 euro, in luogo di quella parziale.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 8, al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 500 milioni;
   b) dopo l'articolo 17, inserire il seguente:
  Art. 17-bis. – (Modifica all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di esclusione dall'erogazione del vitalizio dei condannati per reati di particolare gravità sociale). 1. All'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché in favore di chi sia condannato in via definitiva per delitti contro l'amministrazione della giustizia, per delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, ovvero per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203».;
   c) all'articolo 46, comma 6, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 600 milioni e le parole: 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, con le seguenti:, 765 milioni per l'anno 2015 e 750 milioni per gli anni dal 2016 al 2017.
1. 7. D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, Sorial.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: famiglie monoreddito aggiungere le seguenti: nelle quali almeno un genitore sia di nazionalità italiana o comunitaria.
1. 4. Guidesi, Busin, Prataviera.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: famiglie monoreddito aggiungere le seguenti: nelle quali i genitori siano entrambe residenti in Italia da almeno dieci anni.
1. 5. Guidesi, Busin, Prataviera.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: una complessiva revisione del prelievo inserire le seguenti:, con l'esclusione del ricorso alla fiscalizzazione degli oneri sociali,.
1. 9. Lavagno, Marcon, Paglia, Melilla.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, alinea, sopprimere le parole: Qualora l'imposta lorda determinata e le parole: sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1,.

  Conseguentemente all'articolo 50, dopo il comma 10-bis, aggiungere i seguenti:
  10-ter. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui alla legge 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazione, dopo il Titolo II è aggiunto il seguente:
  Titolo II-bis (Imposta sui grandi patrimoni). – 161-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a 1.500.000 euro. Per patrimoni mobiliari si intendono:
   a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;
   b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative.

  161-ter. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.
  161-quater. L'imposta di cui all'articolo 161-bis è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure:
   1) per patrimoni superiori a 1.500.000 euro, lo 0,50 per cento;
   2) per patrimoni superiori a 2.500.000 euro, lo 0,75 per cento;
   3) per patrimoni superiori a 5.000.000 di euro, lo 0,85 per cento;
   4) per patrimoni superiori a 10 milioni di euro, l'1,5 per cento;
   5) per patrimoni superiori a 15 milioni di euro, il 3 per cento.

  161-quinquies. Entro il 31 luglio 2014, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori dei patrimoni immobiliari.
  161-sexies. Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori determinati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, così come modificati dal presente articolo.
  161-septies. Dall'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 161-bis sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.
  161-octies. L'imposta di cui all'articolo 161-bis è versata in un'unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.
  161-novies. A decorrere dal 1o gennaio 2014, i contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 sono abrogati.
  10-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2014 una quota non inferiore a 1.000 milioni di euro annui delle entrate derivanti dai giochi pubblici è destinata alle finalità della presente legge. Al fine di assicurare le predette risorse il Ministero dell'economia e finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita.
  10-quinquies. Le dotazioni finanziarie iscritte nello Stato di previsione del Ministero della Difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della Difesa per un importo non inferiore a 1.500 milioni annui, per essere riassegnate all'entrata del Ministero dell'economia e finanze.
1. 1. Ruocco.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, alinea, sopprimere le parole:, con esclusione di quelli nel comma 2, lettera a),.

  Conseguentemente all'articolo 50, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Sono soppressi a decorrere dal 1o gennaio 2014:
   a) i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
   b) il comma 47 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
   c) il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   d) gli articoli 15, 16, 11, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601.
1. 19. Lavagno, Paglia, Marcon.

  Al comma 1, al capoverso 1-bis, alinea, sopprimere le seguenti parole: d), h-bis).
1. 18. Marcon, Lavagno, Melilla, Paglia.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, numeri 1) e 2), dopo le parole, ovunque ricorrano: se il reddito complessivo, aggiungere le seguenti:, comprensivo di eventuali redditi soggetti a tassazione separata,.
1. 10. Paglia, Migliore, Marcon, Lavagno, Melilla.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nell'ambito dell'intervento normativo per l'anno 2015 di cui al primo periodo dell'articolo precedente, si considerano, tra i criteri per la determinazione del credito a favore dei percettori di lavoro dipendente altresì gli eventuali trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF, ad esclusione delle prestazioni indennitarie corrisposte dall'INAIL aventi natura risarcitoria.
1. 6. Busin, Prataviera, Guidesi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. L'ulteriore detrazione compete in misura piena per ciascun periodo di lavoro svolto nell'anno solare ed è riconosciuta anche ai lavoratori percettori di misure di sostegno del reddito, inclusa la mobilità, La stessa è riconosciuta, dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, al netto di qualsiasi aumento contrattuale futuro definito negli accordi di qualsiasi livello tra le parti sociali.
1. 17. Lavagno, Paglia, Marcon, Melilla.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. L'ulteriore detrazione compete in misura piena per ciascun periodo di lavoro svolto nell'anno solare ed è riconosciuta anche ai lavoratori percettori di misure di sostegno del reddito, inclusa la mobilità.
1. 15. Melilla, Lavagno, Marcon, Paglia.

  Al comma 2, sostituire le parole: al periodo di lavoro, con le seguenti: alle ore lavorate.
1. 3. Busin.

  Al comma 2, dopo le parole: nell'anno aggiungere le seguenti: ed è riconosciuto anche ai lavoratori percettori di misure di sostegno del reddito, inclusa la mobilità.
1. 16. Di Salvo, Lavagno, Marcon, Melilla, Paglia.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il credito è escluso qualora il reddito medio del nucleo familiare, dato dal rapporto tra il reddito complessivo del nucleo familiare e il numero dei componenti percettori di reddito, risulti superiore ad euro 26.000.
1. 2. Barbanti.

  Sopprimere i commi 5 e 7.
1. 8. Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Caso, Currò, Sorial.

  Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: anche in deroga all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122.
1. 50. Rostellato.

  Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: La compensazione di cui al precedente periodo è altresì possibile per i debiti di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122.
1. 51. Rostellato.

  Al comma 5, quarto periodo, dopo le parole: obbligatorie interessati aggiungere le seguenti:, incluse le casse o gli enti di cui al decreto legislativo n. 103 del 1996 e quelle di cui al decreto legislativo n. 59 del 1994,.
1. 14. Lavagno, Marcon, Paglia, Melilla.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. (Reddito di cittadinanza). – 1. A decorrere dal 1o gennaio 2015 è istituito il reddito di cittadinanza in attuazione dei principi fondamentali sanciti dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea nonché dei principi di cui agli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38 della costituzione.
  2. Il reddito di cittadinanza è finalizzato a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale nonché a favorire la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione attraverso politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale di tutti i soggetti a rischio di marginalità nella società e nel mondo del lavoro.
  3. Il reddito di cittadinanza è istituito su tutto il territorio nazionale allo scopo di promuovere le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro, all'istruzione, all'informazione, alla cultura e alla sua libera scelta sottraendo ogni individuo dall'ambito della precarietà al fine dell'ottenimento della redistribuzione della ricchezza e della salvaguardia della dignità della persona.
  4. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito apposito fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza». Il Fondo è alimentato con le maggiori entrate e le minori spese di cui ai commi 80 e seguenti.
  5. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza di cui alla presente legge si intende per:
   a) Reddito di cittadinanza: l'insieme delle misure volte al sostegno al reddito per tutti i soggetti residenti sul territorio nazionale che hanno un reddito inferiore alla soglia di povertà come definita alla lettera d) del presente comma al fine di garantire la pari dignità sociale e la partecipazione al progresso del paese;
   b) Beneficiari: tutti i cittadini in possesso dei requisiti di idoneità previsti dal presente articolo per il diritto al percepimento del reddito di cittadinanza;
   c) Struttura informativa centralizzata: la rete informativa utilizzata per la condivisione e l'aggiornamento di una banca dati finalizzata ad implementare e gestire i processi di cui al presente articolo;
   d) Soglia di povertà relativa: è il valore convenzionale calcolato dall'ISTAT che individua il valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia anche composta da un singolo soggetto, viene definita povera in termini relativi ossia in rapporto al livello economico medio di vita dell'ambiente o della nazione;
   e) Reddito familiare: è il reddito complessivo netto derivante da redditi percepiti in Italia o all'estero, anche sotto la forma di sostegno al reddito o che potranno essere percepiti sulla base di apposita documentazione nell'anno di presentazione della richiesta di reddito di cittadinanza da parte del richiedente e degli appartenenti al suo nucleo familiare;
   f) Nucleo familiare: il nucleo composto da richiedente, soggetti con i quali convive e soggetti considerati a suo carico. I soggetti con i quali convive il dichiarante sono coloro che risultano dallo Stato di famiglia. 1 coniugi appartengono sempre al medesimo nucleo familiare anche se residenti separatamente e non appartengono al medesimo nucleo familiare solo in caso di separazione giudiziale o omologazione della separazione consensuale, oppure quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli. I figli minori che convivono con il proprio genitore fanno parte del nucleo familiare al quale appartiene il genitore stesso (caso di coniugi non conviventi). Per le famiglie che non sono comprese nella presente definizione si applica quanto previsto dal decreto legislativo n. 109 del 1998 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 221 del 1999;
   g) Familiari a carico: sono i componenti del nucleo familiare minori degli anni diciotto, i maggiori di anni diciotto fino al compimento del venticinquesimo anno di età purché studenti o in possesso di una qualifica o diploma professionale, riconosciuti e utilizzabili a livello nazionale e dell'Unione Europea, compresi nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o di un diploma di istruzione secondario di II grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro ovvero la frequenza di un corso per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche;
   h) Fondo per il Reddito di Cittadinanza: è il fondo di cui al comma 4 istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di garantire l'erogazione dei benefici;
   i) Bilancio di Competenze: è una metodologia di intervento e consulenza di processo in ambito lavorativo e nell'orientamento professionale per adulti. È un percorso volontario che mira a promuovere la riflessione e l'autoriconoscimento delle competenze acquisite nei diversi contesti di vita al fine di renderne possibile la trasferibilità e la spendibilità nella ridefinizione e riprogettazione del proprio percorso formativo-lavorativo;
   j) Salario minimo garantito: è la paga oraria minima che il datore di lavoro deve corrispondere.

  6. Il reddito di cittadinanza garantisce al beneficiario, qualora unico componente di nucleo familiare, il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto pari a 7.200,00 euro stabilito in ordine alla soglia di povertà relativa, quantificata a partire dall'anno 2013 in 600 euro mensili netti.
  7. Il reddito di cittadinanza garantisce al nucleo familiare il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito minimo in ordine alla soglia di povertà relativa quantificata a partire dall'anno 2013 secondo la tabella di cui all'Allegato 1 della presente legge.
  8. La misura del reddito di cittadinanza di cui ai commi 6 e 7 è fissata sulla base del livello di soglia di povertà relativa aggiornata ogni anno e in ogni caso non potrà essere inferiore al reddito annuo pari a 7.200 euro netti.
  9. La misura del reddito di cittadinanza di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, per il solo caso di lavoratori autonomi, viene calcolata con riferimento al reddito netto dell'anno precedente a quello di inoltro della richiesta, con previsione di successivo calcolo di compensazione, da effettuarsi non appena disponibili i dati reddituali relativi all'anno in corso. Nel caso in cui dal calcolo emerga che i redditi reali abbiano superato la soglia di povertà relativa individuale, il beneficiario restituisce l'eccedenza a partire dall'anno in cui il suo reddito supera del 100 per cento il valore della predetta soglia. Nel caso in cui dal calcolo emerga che i redditi reali siano stati inferiori alla soglia di povertà relativa individuale, il beneficiario ha diritto a ricevere l'integrazione di quanto non percepito a partire dalla prima erogazione disponibile.
  10. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza viene tenuto in considerazione il reddito familiare dichiarato al momento della richiesta secondo le modalità previste dal presente articolo.
  11. Il richiedente, in caso di esito positivo delle verifiche svolte da parte delle strutture preposte, ha diritto a ricevere esclusivamente la quota di reddito di cittadinanza a lui spettante e calcolata secondo gli allegati 1 e 2 del presente articolo.
  12. A completamento della richiesta inoltrata da un componente di nucleo familiare con soggetti potenzialmente beneficiari, i medesimi componenti acquisiscono il diritto a ricevere l'erogazione diretta della quota a loro spettante, secondo i criteri stabiliti nella tabella di cui agli allegati 1 e 2 del presente articolo, esclusivamente tramite richiesta personale agli uffici competenti.
  13. La quota parte di reddito di cittadinanza riferita ai figli minori a carico spetta in parti eguali a entrambi i genitori fatte salve diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria.
  14. Hanno diritto a richiedere e percepire il reddito di cittadinanza tutti i soggetti che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto i 18 anni di età, sono residenti sul territorio nazionale, percepiscono un reddito netto annuo inferiore ad euro 7200 netti ovvero appartengono ad un nucleo familiare il cui reddito è inferiore ai valori indicati nella tabella di cui all'allegato 1 della presente legge e che sono compresi in una delle seguenti categorie:
   a) soggetti in possesso di cittadinanza italiana;
   b) soggetti aventi cittadinanza estera, residenti da almeno due anni in territorio italiano, che dimostrano di aver lavorato in Italia nell'ultimo biennio per un numero di ore pari o superiore a 1000 ovvero essere stati titolari di un reddito netto pari o superiore a 6000 euro complessivi nei due anni precedenti a quello della fruizione dei benefici di cui al presente articolo;
   c) il Governo è delegato all'emanazione di un decreto che preveda la stipula di convenzioni con altri Stati al fine di verificare se i richiedenti siano attualmente beneficiari di altri redditi nei paesi di origine o, qualora di cittadinanza italiana, in Paesi esteri.

  15. Per i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 25 anni costituisce requisito fondamentale essere in possesso di qualifica o diploma professionale, riconosciuti e spendibili a livello nazionale e comunitario, in quanto compresi nell'apposito Repertorio nazionale, condiviso tra Stato e Regioni con l'Accordo del 29 aprile 2010 o di un diploma di istruzione secondario di II grado utile per l'inserimento lavorativo ovvero essere in corso di frequenza per l'acquisizione di uno dei predetti titoli o qualifiche.
  16. Nel caso di nucleo familiare con un unico componente che svolge attività, comprovata da attestazioni di frequenza, di studente a tempo pieno in modo esclusivo, il reddito di cittadinanza viene erogato solo nel caso in cui il nucleo familiare di provenienza sia al di sotto della soglia di povertà relativa di cui al comma 6 del presente articolo.
  17. Ai fini dell'efficace svolgimento delle procedure di informatizzazione, gestione, controllo ed erogazione del reddito di cittadinanza, vengono attribuite le seguenti competenze:
   a) Le strutture dei centri per l'impiego hanno il compito di ricevere le domande di accesso al reddito di cittadinanza di cui al presente articolo. I centri per l'impiego gestiscono le procedure, coordinano le attività degli enti che partecipano allo svolgimento dei procedimenti, ne raccolgono i pareri per le parti di competenza e nel caso di esito positivo inviano all'INPS il parere favorevole all'erogazione del reddito di cittadinanza;
   b) I Comuni hanno il compito di favorire e supportare le procedure per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo in particolare per i soggetti per i quali si renda necessario attivare percorsi di supporto ed inclusione sociale, per disabili gravi, per i soggetti pensionati con reddito inferiore alla soglia di cui al comma 5 lettera d) del presente articolo. In tali casi i servizi sociali laddove necessario possono procedere alla presentazione della richiesta ai centri per l'impiego competenti per territorio utilizzando la struttura informativa centralizzata;
   c) Le regioni hanno il compito di favorire in coordinamento con i centri per l'impiego, i comuni e in accordo con i ministeri competenti per materia, le politiche attive del lavoro nonché la nascita di nuove realtà imprenditoriali, attraverso lo scambio di buone pratiche e incentivando iniziative fra i comuni anche consorziati tra loro. Le Regioni attraverso l'Osservatorio sul mercato del lavoro e sulle politiche di welfare a livello regionale al fine di monitorare la distribuzione del reddito, la struttura della spesa sociale e fornire le statistiche sulla possibile platea di beneficiari del presente articolo;
   d) L'INPS è ente competente per le attività di verifica e controllo dei dati dichiarati e provvede all'erogazione del reddito di cittadinanza a ciascun beneficiario previa valutazione positiva da parte del centro per l'impiego, per il tramite del fondo di cui al comma 4 del presente articolo. L'INPS altresì condivide con i Centri per l'Impiego i dati riguardanti l'erogazione di tutti i sussidi che ha in gestione;
   e) L'agenzia delle entrate nell'ambito delle proprie competenze esegue le verifiche e i controlli dei dati dichiarati dai richiedenti ai fini dell'erogazione del Beneficio di cui al presente articolo;
   f) Le Direzioni regionali e territoriali del lavoro per quanto attiene alle attività da esse esercitate implementano la struttura informativa centralizzata con i dati in loro possesso;
   g) Le scuole di ogni ordine e grado forniscono ai centri per l'impiego ed ai comuni le informazioni relative all'assolvimento degli obblighi scolastici ed implementano i dati relativi alla certificazione delle competenze dei soggetti beneficiari tramite la Struttura informativa centralizzata;
   h) Le agenzie formative accreditate ai sensi del: Accordo Stato Regioni del 20 marzo 2008, Accordo 131/2003 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, Accordo Stato Regioni 1o agosto 2002, Decreto ministeriale (Mlps) 25 maggio 2001 n. 166, Accordo Stato Regioni del 18 febbraio 2000, decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, Legge 24 giugno 1997 n. 196 forniscono ai centri per l'impiego ogni informazione in relazione alla programmazione dei corsi e dei percorsi formativi e alla frequenza ai corsi ed ai percorsi formativi svolti dai cittadini ed implementano i dati relativi alla certificazione delle competenze dei soggetti tramite la Struttura informativa centralizzata;
   i) Le Università e gli istituti di alta formazione implementano i dati relativi alla certificazione delle competenze dei cittadini tramite la Struttura informativa centralizzata.

  18. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e delle politiche sociali emana un decreto, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, al fine di stabilire le procedure di coordinamento tra gli enti di cui al comma 17 del presente articolo.
  19. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e senza nuovi rapporti per la finanza pubblica, è istituito l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche di Welfare. L'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche di Welfare, attraverso lo stretto scambio di informazioni con gli osservatori regionali, provinciali e i Comuni, ha il compito di analizzare l'evoluzione dei mercati dell'occupazione e delle politiche sociali, con particolare riferimento ai settori d'attività interessati al completamento della domanda di lavoro e offre un sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali, con l'obiettivo di rendere funzionale il dispositivo del presente articolo nonché gli altri strumenti offerti dall'ordinamento a tutela delle esigenze di carattere sociale ed occupazionale, altresì definisce, in accordo con il Ministero dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca, le linee guida per l'attuazione di politiche attive volte al raggiungimento dell'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione.
  20. Le strutture di cui ai commi 17, 18 e 19, ai fini del presente articolo ed in ottemperanza alle disposizioni in materia di Agenda Digitale europea, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dati definite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ampliano, implementano ed utilizzano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la Banca dati di cui al decreto legge 28 giugno 2013 n. 76 coordinato con la legge 9 agosto 2013 n. 99, alla quale confluiscono quantomeno: i dati anagrafici del cittadino, stato di famiglia, certificazione Isee, certificazione reddito al netto delle tasse riferito all'anno in corso, certificazione reddito di cittadinanza percepito, dati in possesso dell'INPS, beni immobili di proprietà, competenze certificate del cittadino acquisite in ambito formale, non formale e informale, stato di frequenza scolastica dello studente.
  21. I dirigenti delle strutture pubbliche o aziende speciali di enti pubblici, cui è conferito l'incarico di partecipare allo sviluppo della struttura informativa centralizzata di cui al presente articolo, hanno l'obbligo di riferire trimestralmente al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali lo stato di avanzamento dei lavori finalizzati al completamento della medesima struttura informativa centralizzata.
  22. Tutti i soggetti identificati come soggetti abilitati secondo la Legge n. 183 del 2010 e le Note Circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 13/SEGR/000440 del 4 gennaio 2007 e n. 13/SEGR/0004746 compresi i datori di lavoro hanno l'obbligo di registrarsi, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Banca dati di cui al decreto legge 28 giugno 2013 n. 76 convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 99 e di trasmettere tutti i dati elaborati relativi agli utenti.
  23. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è delegato ad emanare entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge un decreto contenente disposizioni relative alla ottimizzazione dei processi funzionali alla realizzazione della struttura informativa centralizzata, prevedendo:
   a) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigenziale competente per la cura dei procedimenti di realizzazione della struttura informativa centralizzata di cui al comma 21 del presente articolo, che non abbia ottemperato sulla base dei dati monitorati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
   b) meccanismi sanzionatori di carattere amministrativo per i soggetti identificati al comma 22 del presente articolo, da erogare in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal medesimo comma 22;

  24. I dati personali elaborati ai fini del presente articolo sono trattati ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003.
  25. II soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui al presente articolo inoltra domanda di ammissione alle strutture preposte territorialmente competenti, indicate al comma 17, lettere a) e b), allegando:
   a) Copia dell'Isee;
   b) Autodichiarazione attestante i redditi percepiti e percepibili, nel corso dell'anno solare di presentazione della domanda, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, fatte salve le ipotesi di cui al comma 9.

  26. La sussistenza delle condizioni di cui ai commi 14, 15 e 16 del presente articolo è verificata e attestata dalle strutture preposte di cui ai commi 17, 18 e 19 secondo competenza attraverso la consultazione e l'implementazione della banca dati centralizzata di cui ai commi da 20 a 24 del presente articolo.
  27. Le strutture preposte all'accoglimento della domanda di cui ai commi 17, 18 e 19 possono riservarsi la facoltà di richiedere la documentazione inerente ai redditi percepiti e percepibili, nell'anno solare della presentazione della domanda, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare.
  28. Sul sito internet dei centri per l'impiego devono essere pubblicate le modalità per la presentazione della richiesta e i moduli semplificati.
  29. Il Reddito di Cittadinanza viene erogato per il periodo durante il quale il beneficiario si trova in una delle condizioni previste ai commi 14 , 15 e 16. Per il beneficiario maggiorenne in età non pensionabile, la continuità dell'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata al rispetto degli obblighi di cui ai successivi commi da 30 a 46.
  30. Il Beneficiario in età non pensionabile deve fornire immediata disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti.
  31. Il beneficiario fornita la disponibilità di cui al comma 1 del presente articolo, deve entro sette giorni intraprendere il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo tramite le strutture preposte alla presa in carico del soggetto indicate ai commi da 38 a 45.
  32. I Beneficiari del Reddito di Cittadinanza hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente agli enti preposti ogni variazione della situazione reddituale, lavorativa, familiare o patrimoniale che comporta la perdita del diritto a percepire il Reddito di Cittadinanza o che comporta la modifica dell'entità dell'ammontare del Reddito di Cittadinanza percepito e anche in costanza di diritto al beneficio è tenuto a rinnovare la domanda di ammissione annualmente.
  33. In linea con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale ed informale, nonché in base agli interessi ed alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego di cui ai commi da 38 a 45, il beneficiario è obbligato ad offrire la propria disponibilità, per l'espletamento di attività utili alla collettività da svolgere presso il Comune di residenza che istituisce progetti ai predetti fini compatibilmente, nel caso di disabili e anziani, con le loro capacità.
  34. I Comuni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge devono attivare tutte le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al comma precedente.
  35. Il beneficiario in riferimento alle attività di cui al comma 33 è tenuto a mettere a disposizione della collettività un minimo di quattro ore settimanali da ritenersi esclusivamente prestate a titolo di volontariato.
  36. Gli obblighi di cui al comma 31 vengono attestati dal Comune che provvede ad aggiornare la Banca Dati centralizzata.
  37. Gli obblighi di cui al comma 31 sono subordinati all'attivazione di progetti da parte dei comuni interessati.
  38. I centri per l'impiego, ai fini dell'inserimento lavorativo, hanno il compito della presa in carico dei soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al presente articolo ed erogano servizi ai fini dell'accompagnamento all'inserimento lavorativo, altresì provvedono nel corso del primo anno dall'entrata in vigore del la presente legge, a forme di pubblicizzazione del diritto ai benefici del reddito di cittadinanza, attraverso l'invio di comunicazioni a mezzo posta o pec, presso le residenze dei potenziali beneficiari.
  39. I centri per l'impiego cooperano con le Regioni, i Comuni e l'Agenzia del Demanio, ciascuno con le proprie risorse, al fine di promuovere la nascita di nuove attività imprenditoriali in relazione alle caratteristiche produttive, commerciali, economiche del territorio, nell'ottica dell'inserimento lavorativo dei beneficiari di cui al presente articolo.
  40. Al fine di favorire la nascita di attività imprenditoriali di cui al precedente comma e nell'ottica dello sviluppo occupazionale nei settori innovativi, all'articolo 58, dopo il comma 1, del decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente:
  «1-bis) È riservata una quota del 10 per cento del totale dei beni immobiliari di cui al comma 1, da destinare a progetti di sviluppo di “start-up innovative” di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e da destinare a progetti di sviluppo di “incubatori certificati” di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

  41. Le attività di cui al comma 38 possono essere altresì svolte dalle agenzie di intermediazione del lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
  42. Le agenzie di cui al comma 41 oltre a tutte le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, pur escluse dalla possibilità di prendere in carico il soggetto, sono tenute a inserire i dati in loro possesso nella banca dati di cui ai commi da 20 a 24 del presente articolo.
  43. I centri per l'impiego, nonché le agenzie di intermediazione, in relazione ai servizi erogati di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, delle capacità fisiche, delle disabilità nonché di mansioni precedentemente svolte, procurano al beneficiario proposte di lavoro.
  44. Tutte le Agenzie di cui al presente articolo, devono individuare, attraverso la Struttura informativa centralizzata, le candidature idonee a ricoprire le posizioni lavorative per le quali hanno ricevuto incarico da parte dei loro committenti.
  45. Le Agenzie formative accreditate hanno il compito di fornire una formazione mirata, orientata verso quei settori in cui è maggiore la richiesta di lavoro qualificato in linea con le indicazioni degli osservatori regionali e nazionali del mercato del lavoro e sulle politiche di Welfare. Le Agenzie formative accreditate devono inserire al lavoro una quota annua pari almeno al 10o degli iscritti che conseguono il titolo. Ai predetti fini formativi e di inserimento al lavoro, l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche di Welfare di cui al comma 17, lettera h) ha il compito di verificare e monitorare le attività delle agenzie formative e provvede ad inibire l'assegnazione di nuovi corsi alle Agenzie formative accreditate, per l'anno successivo, nel caso di mancato inserimento al lavoro della quota minima del 10 o degli iscritti che conseguono il titolo.
  46. Il beneficiario, in età non pensionabile ed abile al lavoro, fatte salve le previsioni di cui alla legge n. 68 del 1999, in relazione alle proprie capacità è tenuto, pena la perdita del beneficio, a:
   a) fornire disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti;
   b) sottoporsi al colloquio di orientamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 181 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
   c) accettare espressamente di essere avviato a un progetto individuale di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro;
   d) seguire il percorso di bilancio delle competenze previsto nonché redigere, col supporto dell'operatore addetto, il piano di azione individuale funzionale all'inserimento lavorativo;
   e) svolgere con continuità un'azione di ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite con i servizi competenti;
   f) accettare espressamente, nel caso di individuazione di carenze professionali o di riconoscimento di specifiche propensioni, qualora rilevate dall'ente preposto durante il colloquio di orientamento ed il percorso di bilancio delle competenze, di essere avviato e completare corsi di riqualificazione professionale o formazione professionale da ritenersi obbligatori ai fini del presente articolo con esclusione dei casi di comprovata impossibilità derivante da cause di forza maggiore;
   g) sostenere colloqui ovvero prove di selezione per attività lavorative attinenti alle competenze certificate;
   h) partecipare attivamente alla ricerca del lavoro e recarsi con cadenza periodica, pari a una volta a settimana, presso il CPI o l'Agenzia che lo ha preso in carico.

  47. Il beneficiario in età non pensionabile ed abile al lavoro o qualora disabile in relazione alle proprie capacità, perde il diritto all'erogazione del reddito di cittadinanza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
   a) non ottempera agli obblighi di cui al comma 46;
   b) sostiene più di tre colloqui di selezione con palese volontà di ottenere esito negativo accertata e dichiarata dai responsabili del procedimento di cui al presente articolo;
   c) rifiuta nell'arco di tempo riferito al periodo di disoccupazione, più di tre proposte di impiego ritenute congrue ai sensi del comma seguente e presentate dal centro per l'impiego o dalle strutture preposte di cui ai commi 17, 18 e 19 o da 38 a 45;
   d) qualora a seguito di impiego o reimpiego receda senza giusta causa dal contratto di lavoro, per due volte nel corso dell'anno solare;
   e) qualora non ottemperi agli obblighi di cui al comma 35 se in presenza di progetti già avviati dai Comuni.

  48. Ai fini del presente articolo è considerata congrua la proposta di lavoro di cui al precedente comma se munita dei seguenti requisiti:
   a) è attinente alle propensioni, agli interessi e alle competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale e informale, certificate nel corso del colloquio di orientamento e nel percorso di bilancio delle competenze dagli Enti preposti di cui ai commi da 38 a 45;
   b) la retribuzione oraria è pari a un importo maggiore o uguale all'ottanta per cento rispetto a quella delle mansioni di provenienza e comunque non inferiore a quanto previsto dai CCNL di riferimento e in stretta osservanza di quanto previsto ai commi 77, 78 e 79;
   c) fatte salve espresse volontà del richiedente la sede del luogo di lavoro non dista oltre 50 km dalla residenza del soggetto interessato e il luogo di lavoro è raggiungibile con i mezzi pubblici in un arco di tempo non superiore ad ottanta minuti.

  49. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 Marzo 1999, n. 68 sono soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione.
  50. Sono esentate dall'obbligo della ricerca del lavoro e dagli obblighi di cui al comma 46 le madri fino al compimento del terzo anno di età dei figli ovvero in alternativa i padri su specifica richiesta o comunque nel caso di nucleo familiare monoparentale.
  51. Ai fini del presente articolo la partecipazione, del Beneficiario del reddito di cittadinanza, a progetti imprenditoriali promossi dal centro per l'impiego territorialmente competente ai sensi del comma 39, è da considerarsi alternativa ed equivalente all'assolvimento degli obblighi di formazione di cui al comma 46, lettera f).
  52. Lo Stato, le Regioni e i Comuni riconoscono ad ogni cittadino il diritto all'abitazione quale bene primario collegato alla personalità e annoverato tra i diritti fondamentali della persona tutelati dall'articolo 11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali recepito con legge n. 881 del 1977, dall'articolo 2 della costituzione e dalla Carta sociale europea, sia per l'accesso all'alloggio che nel sostegno al pagamento dei canoni di locazione.
  53. I beneficiari del reddito di cittadinanza non proprietari di immobili ad uso abitativo e locatari dell'abitazione principale, non percettori di altre agevolazioni per l'abitazione, hanno diritto a ricevere l'agevolazione di cui al fondo nazionale di sostegno per l'accesso al contributo per le locazioni di cui all'articolo 11 legge 9 dicembre 1998 n. 431, maggiorata del 20 per cento.
  54. Al fine del presente articolo, per i beneficiari del Reddito di cittadinanza, il fondo di cui al comma 53 è aumentato di 200.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2014-2016. All'onere si provvede mediante le maggiori risorse di cui ai commi 80 e seguenti.
  55. Ai fini di cui ai commi da 1 a 4 nonché con l'obiettivo di applicare le normative di riferimento in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, i comuni anche riuniti in consorzi e le regioni hanno l'obbligo di erogare servizi integrativi a supporto dei beneficiari del reddito di cittadinanza e forniscono:
   a) sostegno alla scolarità nella fascia d'obbligo, in particolare per acquisto libri di testo;
   b) sostegno all'istruzione ed alla formazione dei giovani con particolare riferimento alla concessione di agevolazioni per l'acquisto di libri di testo ed il pagamento di tasse universitarie;
   c) sostegno per l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari;
   d) misure di sostegno alla formazione e incentivi all'occupazione;
   e) misure di sostegno all'uso dei trasporti pubblici;
   f) misure volte a favorire il diletto attraverso la concessione di benefici per la fruizione di rappresentazioni culturali.

  56. Al fine di coniugare gli obiettivi di efficacia del presente articolo e sostenere la diversificazione dei benefici offerti, Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero delle attività produttive e il Ministero dell'economia e delle finanze, emana entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge un decreto contenente misure volte a fornire agevolazioni per i costi utenze di gas, acqua, elettricità e telefonia fissa attraverso la determinazione di relative tariffe sociali per i beneficiari del presente articolo.
  57. Al fine di promuovere l'accesso ai benefici di cui al presente articolo, i comuni anche riuniti in consorzi in coordinamento con i centri per l'impiego, elaborano annualmente programmi di divulgazione e relativa assistenza in favore dei senza tetto e dei senza fissa dimora.
  58. Al fine di monitorare l'attuazione del presente articolo i comuni anche riuniti in consorzi comunicano semestralmente al ministero del lavoro e delle politiche sociali lo stato di attuazione dei programmi di cui al comma 57 ed i relativi risultati conseguiti.
  59. Entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge il ministero del lavoro e delle politiche sociali emana un regolamento contenente la modulistica per le comunicazioni di cui al comma 58.
  60. Il reddito di cittadinanza è erogato da INPS ed è riscosso: presso gli uffici postali in contanti allo sportello, con accredito sul proprio conto corrente postale, su conto di deposito a risparmio o con accredito su carta prepagata, tenuto conto delle esigenze del beneficiario.
  61. Ferma restando la competenza della sede INPS, nel cui ambito territoriale il beneficiario è residente, il pagamento può essere richiesto presso ciascun ufficio pagatore sul territorio nazionale.
  62. Al fine di agevolare la fiscalità generale l'importo mensile del reddito di cittadinanza è incrementato del 5 per cento per i beneficiari che accettano di ricevere l'erogazione su carta prepagata e che utilizzano almeno il 70 per cento dell'importo della mensilità precedente in acquisti effettuati tramite la medesima carta prepagata.
  63. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze stipulano una convenzione con poste italiane e con INPS finalizzata all'erogazione del reddito di cittadinanza tramite una carta prepagata gratuita di uso corrente, e alla predisposizione di uno strumento automatico utile a rilevare mensilmente l'ammontare della spesa effettuata tramite carta prepagata ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al comma 1 del presente articolo.
  64. Al fine di promuovere l'emersione del lavoro irregolare, il beneficiario che segnala alla Direzione territoriale del lavoro una eventuale, propria prestazione lavorativa pregressa, e irregolare, a seguito di relativo accertamento da parte dalle autorità ispettive competenti, riceve una maggiorazione del reddito di cittadinanza nella misura del 5 per cento.
  65. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile e in attesa dell'adozione di ulteriori misure è istituito un incentivo per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori beneficiari del presente articolo.
  66. Le assunzioni di cui al comma 65 devono comportare un incremento occupazionale netto per ogni singola azienda beneficiaria dell'incentivo.
  67. L'incentivo mensile è pari al reddito di cittadinanza percepito dal beneficiario al momento dell'assunzione e non può superare a 600 euro mensili, corrisposti al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.
  68. L'incentivo ha una durata massima di dodici mesi.
  69. L'incremento occupazionale di cui al comma 66 è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
  70. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto titolare.
  71. L'accesso al reddito di cittadinanza è condizionato ad accertamento fiscale. Al predetto fine INPS e Agenzia delle Entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individuano l'esistenza di omissioni ovvero difformità dei dati dichiarati rispetto agli elementi conoscitivi in possesso dei rispettivi sistemi informativi e provvedono alle relative comunicazioni al Centro per l'impiego territorialmente competente.
  72. Il beneficiario che rilascia dichiarazioni mendaci, perde definitivamente il diritto al Reddito di Cittadinanza ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito alla data della perdita del beneficio medesimo.
  73. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 32 qualora relativi ad un incremento della capacità reddituale, a seguito di seconda omessa tempestiva comunicazione, comporta la perdita di ogni beneficio di cui al presente articolo.
  74. Il termine per la segnalazione di cui al comma 73 è fissato in giorni 30 dall'effettivo incremento reddituale.
  75. Il beneficiario del reddito di cittadinanza che svolge contemporaneamente attività di lavoro irregolare perde il diritto al beneficio ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito alla data della perdita del beneficio medesimo.
  76. In caso di erogazione del reddito di cittadinanza, la mancata frequenza ai percorsi scolastici da parte del figlio minore a carico del beneficiario, comporta una riduzione della quota parte di reddito di cittadinanza riferita al minore a carico per ciascun figlio in dispersione scolastica. In caso di primo richiamo la riduzione sarà pari al 30 per cento ovvero al 50 per cento in caso di secondo richiamo ovvero alla perdita del beneficio in caso di terzo richiamo.
  77. In adempimento ai principi costituzionali sanciti dall'articolo 36 della Costituzione nonché dai commi da 1 a 4 del presente articolo, al fine di integrare le relative misure in favore di tutti i cittadini, è istituito il salario minimo garantito.
  78. Fatte salve disposizioni di maggior favore previste dalla contrattazione collettiva nazionale la retribuzione oraria lorda applicabile a tutti i rapporti aventi per oggetto una prestazione lavorativa non può essere inferiore a 9 euro.
  79. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, fissati nella misura massima annua di 19.000 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 80 e seguenti.
  80. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Art. 1. – L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

  2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro cinquemila».
   b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Art. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.

  80-bis. L'erogazione della somma di sui al comma 80, lettera b), è corrisposta a condizione di una adeguata ed esaustiva rendicontazione, pubblicata sul sito internet della Camera di appartenenza».
  81. Ai commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «dello 0,2 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «dell'1 per cento». Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata del 5 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto.
  82. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è aumentata di 1 punto percentuale. È fatto divieto agli operatori economici dei settori richiamati al comma 16 di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente lodo.
  83. A decorrere dal 1o gennaio 2014 una quota non inferiore a 2.700 milioni di euro annui delle entrate derivanti dai giochi pubblici è destinata alle finalità della presente legge. Al fine di assicurare le predette risorse il Ministero dell'economia e finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato ed eventuali addizionali, nonché la percentuale dei compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita.
  84. Le dotazioni finanziarie iscritte nello Stato di previsione del Ministero della Difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della Difesa per un importo non inferiore a 1.500 milioni annui, per essere riassegnate all'entrata del Ministero dell'economia e finanze.
  85. A decorrere dall'anno 2014, l'imposta di bollo di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica nella misura del 26 per mille.
  86. Coloro che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e degli articoli 12 e 15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, sono tenuti al versamento di un contributo di solidarietà pari al 23 per cento del valore delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate a tutto il 30 aprile 2014. Il direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo. Le somme derivanti dalla presente disposizione concorrono integralmente al finanziamento degli interventi previsti dal presente articolo.
  87. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui finzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato.
  88. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, all'articolo 11, comma 1, la lettera e) del Testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986 n. 917, è sostituita dalle seguenti:
   «e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
   f) oltre 100.000 euro, 45 per cento».

  89. A decorrere dal 1o gennaio 2014 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a 1.500.000 euro. Per patrimoni mobiliari si intendono:
   a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;
   b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative.

  90. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.
  91. L'imposta di cui al comma 89 è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure:
   1) per patrimoni superiori a 1.500.000 euro, lo 0,50 per cento;
   2) per patrimoni superiori a 2.500.000 euro, lo 0,75 per cento;
   3) per patrimoni superiori a 5.000.000 di euro, lo 0,85 per cento;
   4) per patrimoni superiori a 10 milioni di euro, l'1,5 per cento;
   5) per patrimoni superiori a 15 milioni di euro, il 3 per cento.

  92. Entro il 31 luglio 2014, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori dei patrimoni immobiliari.
  93. Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori determinati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, così come modificati dal presente articolo.
  94. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 89 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.
  95. L'imposta di cui al comma 89 è versata in un'unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.
  96. A decorrere dal 1o gennaio 2014, i contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 sono abrogati. Le risorse iscritte nel bilancio dello stato sono versate all'entrata del bilancio per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 4.
  97. A decorrere dal 1o gennaio 2014, le somme riferite alle scelte non espresse dai contribuenti della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono destinate integralmente al Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 4.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:
   a) Al Capo I, sostituire la rubrica con la seguente: «Rilancio dell'economia attraverso l'istituzione del reddito di cittadinanza»;
   b) l'articolo 5 è soppresso;
   c) all'articolo 8 sostituire il comma 11 con il seguente: «Con decreto del Presidente del Consiglio del ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta dei Ministro della difesa, sentito il Ministro dello sviluppo economico, e previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni di spesa iscritte sugli stati di previsione dei Ministeri interessati sono rideterminate In maniera tale da assicurare una riduzione in termini di Indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per gli importi di cui al comma 4 dell'articolo 1-bis. Nelle more dell'adozione del decreto dei Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo sono rese indisponibili le risorse, negli importi indicati al primo periodo, iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa relative ai programmi di cui all'articolo 536 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66».
   d) All'articolo 15, al comma 1, al paragrafo 2, al terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero»;
   e) All'articolo 16, al comma 6, sostituire le parole: «del 20 per cento» con le seguenti: «del 40 per cento»;
   f) All'articolo 16, sopprimere i commi 7;
   g) all'articolo 17, al comma 1, sostituire le parole: «di 50 milioni di euro» con le seguenti: «di 90 milioni di entro»;
   h) all'articolo 20, al comma 1, sostituire in fine le parole: «2,5 per cento» e la parola: «4 per cento» rispettivamente con le seguenti: «5 per cento» e: «8 per cento»;
   i) all'articolo 50, sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Al Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 4 dell'articolo 1 è assegnata una dotazione di 1.930 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno e di 2.685 milioni di euro in termini di indebitamento netto per l'anno 2015, di 4.680 milioni di euro per l'anno 2016, di 4.135 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.».

Allegato 1
Calcolo del reddito di cittadinanza.
Componenti nucleo Soglia di povertà familiare del nucleo familiare per l'anno 2013
1 600
2 1.000
3 1.330
4 1.630
5 1.900
6 2.160
7 2.400

Allegato 2
Algoritmi per il calcolo del Reddito di Cittadinanza per il singolo beneficiario componente di un nucleo familiare.
Caso 1.
Tutti i componenti percepiscono un reddito inferiore al reddito di cittadinanza potenziale
Ni= numero dei componenti il nucleo familiare;
Sp= Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di allegato 1;
Ra, Rb, Rc, ...Ri= redditi dei componenti del nucleo familiare;
Rf= Reddito familiare dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare;
Rf= Ra+Rb+Rc+... Ri;
Rcf= reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di allegato 1;
Rcf= Sp-Rf;
Rcx= Reddito di cittadinanza potenziale;
Rcx=Sp/Ni;
Rca, Rcb, Rcc,.... Rci= reddito di cittadinanza del componente iesimo del nucleo familiare;
Rci=Rcx-Ri.
Uno dei componenti del nucleo familiare percepisce un reddito superiore al reddito di cittadinanza potenziale
Ni= numero dei componenti il nucleo familiare;
Sp= valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di allegato 1;
Ra, Rb, Rc,...Ri= redditi dei componenti del nucleo familiare;
Rs= reddito dei componente del nucleo familiare che supera il reddito di cittadinanza potenziale del componente del nucleo familiare;
Rf= reddito familiare dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare.
Rf= Ra+Rb+Rc+Rs+... Ri;
Rcf= reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di allegato 1;
Rcf= Sp-Rf;
Rcx= Reddito di cittadinanza potenziale;
Rcx=Sp/Ni;
Es= Extra reddito del componente che ha un reddito superiore al reddito di cittadinanza potenziale;
Es= Rs-Rcx;
Rca, Rcb, Rcc = Redditi di cittadinanza riferiti ai componenti a, b, e del nucleo familiare;
Rci= reddito di cittadinanza del componente iesimo del nucleo familiare;
Rci=Rcx-(Ri+(Es/(N-1)));

  Nel caso 2 il reddito di cittadinanza del componente iesimo del nucleo familiare che percepisce un reddito inferiore al reddito potenziale è dato dal reddito potenziale diminuito della somma del reddito dei componente iesimo e dell'extra reddito del componente che supera il reddito potenziale ripartito tra gli altri familiari.
  In tutti i casi il componente del nucleo familiare che percepisce un reddito superiore al reddito potenziale non percepisce alcun reddito di cittadinanza.
1. 01. Pesco, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Caso, Cariello, Barbanti, Alberti, Ruocco, Cancelleri, Villarosa.
(Inammissibile)

ART. 2.
(Disposizioni in materia di IRAP).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 2. (Disposizioni in materia di IRAP). – 1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, all'articolo 11, comma 4-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «, con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000,» sono soppresse;
   b) le parole: «euro 1.850» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.850».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Aumento del Prelievo erariale Unico) – 1. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente: «1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento.».
2. 1. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Pisano, Villarosa, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 2. – (Disposizioni in materia di IRAP) – 1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le imprese che hanno meno di dieci occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

  Conseguentemente dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Aumento del Prelievo erariale Unico) – 1. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente: «l. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento.».
2. 2. Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere la lettera a);
   b) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 16, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: «1-ter) per le micro, piccole e medie imprese, come definite nell'allegato 1 al regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 si applica l'aliquota del 3,20 per cento».

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 10-bis, aggiungere i seguenti:
  10-ter. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il Titolo II è aggiunto il seguente: Titolo II-bis.
(Imposta sui grandi patrimoni).

  161-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a 1.500.000 euro. Per patrimoni mobiliari si intendono:
   a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;
   b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative.

  161-ter. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.
  161-quater. L'imposta di cui al all'articolo 161-bis è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altri diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure:
   1) per patrimoni superiori a 1.500.000 euro, lo 0,50 per cento;
   2) per patrimoni superiori a 2.500.000 euro, lo 0,75 per cento;
   3) per patrimoni superiori a 5.000.000 di euro, lo 0,85 per cento;
   4) per patrimoni superiori a 10 milioni di euro, l'1,5 per cento;
   5) per patrimoni superiori a 15 milioni di euro, il 3 per cento.

  161-quinquies. Entro il 31 luglio 2014, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori dei patrimoni immobiliari.
  161-sexies. Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori determinati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, così come modificati dal presente articolo.
  161-septies. Dall'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 161-bis sono esclusi i fondi immobiliare le società di costruzioni.
  161-octies. L'imposta di cui all'articolo 161-bis è versata in un'unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.
  161-novies. A decorrere dal 1o gennaio 2014, i contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 sono abrogati.
  10-quater. A decorrere dal 1 gennaio 2014 una quota non inferiore a 1.000 milioni di euro annui delle entrate derivanti dai giochi pubblici è destinata alle finalità della presente legge. Al fine di assicurare le predette risorse il Ministero dell'economia e finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita.
  10-quinquies. Le dotazioni finanziarie iscritte nello Stato di previsione del Ministero della Difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della Difesa per un importo non inferiore a 1.500 milioni annui, per essere riassegnate all'entrata del Ministero dell'economia e finanze.
2. 7. Barbanti.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere la lettera a);
   b) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 16, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: «1-ter) per le micro, piccole e medie imprese, come definite nell'allegato 1 al regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 si applica l'aliquota del 3,20 per cento».

  Conseguentemente, all'articolo 50, Dopo il comma 10-bis, aggiungere i seguenti:
  10-ter. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il Titolo II è aggiunto il seguente:

Titolo II-bis.
(Imposta sui grandi patrimoni).

  161-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a 1.500.000 euro. Per patrimoni mobiliari si intendono:
   a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;
   b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative.

  161-ter. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.
  161-quater. L'imposta di cui al all'articolo 161-bis è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altri diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure:
   1) per patrimoni superiori a 1.500.000 euro, lo 0,50 per cento;
   2) per patrimoni superiori a 2.500.000 euro, lo 0,75 per cento;
   3) per patrimoni superiori a 5.000.000 di euro, lo 0,85 per cento;
   4) per patrimoni superiori a 10 milioni di euro, l'1,5 per cento;
   5) per patrimoni superiori a 15 milioni di euro, il 3 per cento.

  161-quinquies. Entro il 31 luglio 2014, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori dei patrimoni immobiliari.
  161-sexies. Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori determinati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, così come modificati dal presente articolo.
  161-septies. Dall'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 161-bis sono esclusi i fondi immobiliare le società di costruzioni.
  161-octies. L'imposta di cui all'articolo 161-bis è versata in un'unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.
  161-novies. A decorrere dal 1o gennaio 2014, i contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 sono abrogati.
  10-quater. A decorrere dal 1 gennaio 2014 una quota non inferiore a 1.000 milioni di euro annui delle entrate derivanti dai giochi pubblici è destinata alle finalità della presente legge. Al fine di assicurare le predette risorse il Ministero dell'economia e finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita.
  10-quinquies. Le dotazioni finanziarie iscritte nello Stato di previsione del Ministero della Difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della Difesa per un importo non inferiore a 1.500 milioni annui, per essere riassegnate all'entrata del Ministero dell'economia e finanze.
2. 8. Barbanti.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), sostituire le parole: 3,50 per cento con le seguenti: 3,00 per cento;
   b) sopprimere la lettera b);
   c) alla lettera c), sostituire le parole: 1,70 per cento con le seguenti: 1,50 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 10-bis, aggiungere i seguenti:
  10-ter. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il Titolo II è aggiunto il seguente:

Titolo II-bis.
(Imposta sui grandi patrimoni).

  161-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a 1.500.000 euro. Per patrimoni mobiliari si intendono:
   a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;
   b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative.

  161-ter. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.
  161-quater. L'imposta di cui al all'articolo 161-bis è dovuta dai soggetti proprietari o altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure:
   1) per patrimoni superiori a 1.500.000 euro, lo 0,50 per cento;
   2) per patrimoni superiori a 2.500.000 euro, lo 0,75 per cento;
   3) per patrimoni superiori a 5.000.000 di euro, lo 0,85 per cento;
   4) per patrimoni superiori a 10 milioni di euro, l'1,5 per cento;
   5) per patrimoni superiori a 15 milioni di euro, il 3 per cento.

  161-quinquies. Entro il 31 luglio 2014, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori dei patrimoni immobiliari.
  161-sexies. Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori umani ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, così come modificati dal presente articolo.
  461-septies. Dall'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 161-bis sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.
  461-octies. L'imposta di cui all'articolo 161-bis è versata in un'unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.
  461-novies. A decorrere dal 1o gennaio 2014, i contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 sono abrogati.
  10-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2014 una quota non inferiore a 1.000 milioni di euro annui delle entrate derivanti dai giochi pubblici è destinata alle finalità della presente legge. Al fine di assicurare le predette risorse il Ministero dell'economia e finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita.
  10-quinquies. Le dotazioni finanziarie iscritte nello Stato di previsione del Ministero della Difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della Difesa per un importo non inferiore a 1.500 milioni annui, per essere riassegnate all'entrata del Ministero dell'economia e finanze.
2. 5. Cancelleri.

  Al comma 1), apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), sostituire le parole: 3,50 per cento con le seguenti: 3,00 per cento;
   b) sopprimere la lettera b);
   c) alla lettera c), sostituire le parole:
1,70 per cento con le seguenti: 1,50 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 10-bis aggiungere i seguenti:

  10-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2014 una quota non inferiore a 1.000 milioni di euro annui delle entrate derivanti dai giochi pubblici è destinata alle finalità della presente legge. Al fine di assicurare le predette risorse il Ministero dell'economia e finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita.
  10-quater. Le dotazioni finanziarie iscritte nello Stato di previsione del Ministero della Difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della Difesa per un importo non inferiore a 1.500 milioni annui, per essere riassegnate all'entrata del Ministero dell'economia e finanze.
2. 4. Cancelleri.

  Al comma 1), apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), sostituire le parole: 3,50 per cento con le seguenti: 3,00 per cento;
   b) sopprimere la lettera b);
   c) alla lettera c), sostituire le parole: 1,70 per cento con le seguenti: 1,50 per cento.
2. 3. Cancelleri.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 3,50 per cento con le seguenti: 3 per cento.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai maggiori oneri di cui alla lettera a) del comma 1, alla cui copertura non si provvede ai sensi dell'articolo 50, comma 10, si provvede con la rimodulazione dell'aliquota di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), capoverso 2), fino al raggiungimento del minor gettito generato dalla riduzione dell'aliquota di cui alla lettera a).
2. 9. Busin, Prataviera, Guidesi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 3,50 per cento con le seguenti: 3,20 per cento.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai maggiori oneri di cui alla lettera a) del comma 1, alla cui copertura non si provvede ai sensi dell'articolo 50, comma 10, si provvede con un aumento della aliquota di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettera b), capoverso 2), in modo da assicurare un gettito annuo non inferiore alla riduzione di cui alla disposizione in esame.
2. 10. Busin, Prataviera, Guidesi.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: del 1,70 per cento con le seguenti: del 50 per cento.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), numero 2), sostituire le parole: 4,20 per cento con le seguenti: 5 per cento.
2. 11. Busin, Prataviera, Guidesi.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
   c-bis) Persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del medesimo testo unico, qualora non si avvalgano, se non in modo non occasionale, di lavoro altrui, e non utilizzino beni strumentali, per quantità o valore, in misura eccedente le necessità minime per l'esercizio dell'attività. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite, per categoria, anche sulla base dei dati desunti dagli studi di settore, la quantità o il valore dei beni strumentali non eccedenti le necessità minime per l'esercizio dell'attività”.

  4-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2014. Nell'ambito di tali misure può essere disposto anche l'incremento – entro il limite dell'1 per cento – del prelievo erariale unico sui medesimi apparecchi da intrattenimento.
  4-quater. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal comma 4-ter, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono in un fondo fuori bilancio. Le disponibilità del fondo sono utilizzate per le finalità del comma 4-bis. L'utilizzo è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.
2. 12. Fantinati, Castelli.

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, la lettera a) è soppressa. Conseguentemente, a decorrere dalla data del 1o gennaio 2014, si applica il comma 33 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 16 del 2014.
  4-ter. Le risorse derivanti dall'applicazione del comma 4-bis di cui al presente articolo affluiscono integralmente ad un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato alla riduzione, sino all'abbattimento definitivo, della componente dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) che incide sulle imposte pagate direttamente dal lavoratore, con efficacia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità di funzionamento del suddetto fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 13. Boccadutri, Melilla, Lavagno, Paglia, Marcon.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. A decorrere daranno 2014 sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le imprese che hanno meno di dieci occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 10-bis aggiungere i seguenti:
  10-ter. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il Titolo II è aggiunto il seguente:

Titolo II-bis.
(Imposta sui grandi patrimoni).

  161-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a 1.500.000 euro. Per patrimoni mobiliari si intendono:
   a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;
   b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative.

  161-ter. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.
  161-quater. L'imposta di cui al all'articolo 161-bis è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure:
   1) per patrimoni superiori a 1.500.000 euro, lo 0,50 per cento;
   2) per patrimoni superiori a 2.500.000 euro, lo 0,75 per cento;
   3) per patrimoni superiori a 5.000.000 di euro, lo 0,85 per cento;
   4) per patrimoni superiori a 10 milioni di euro, l'1,5 per cento;
   5) per patrimoni superiori a 15 milioni di euro, il 3 per cento.

  161-quinquies. Entro il 31 luglio 2014, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori dei patrimoni immobiliari.
  161-sexies. Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori determinati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, così come modificati dal presente articolo.
  161-septies. Dall'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 161-bis sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni. 161-octies. L'imposta di cui all'articolo 161-bis è versata in un'unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.
  161-novies. A decorrere dal 1o gennaio 2014, i contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 sono abrogati”.
  10-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2014 una quota non inferiore 1.000 milioni di euro annui delle entrate derivanti dai giochi pubblici è destinata alle finalità della presente legge. Al fine di assicurare le predette risorse il Ministero dell'economia e finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita.
  10-quinquies. Le dotazioni finanziarie iscritte nello Stato di previsione del Ministero della difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della difesa per un importo non inferiore a 1.500 milioni annui, per essere riassegnate all'entrata del Ministero dell'economia e finanze.
2. 6. Cancelleri.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 2-bis. (Disposizioni in materia fiscale). Agli interventi di ristrutturazione edilizia, ancorché conseguenti a possibili o necessarie opere di demolizione, sono applicabili le detrazioni fiscali di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90.
2. 01. Busin, Prataviera, Guidesi.
(Inammissibile)

ART. 3.
(Disposizioni in materia di redditi di natura finanziaria).

  Al comma 1, sostituire le parole: 26 per cento, con le seguenti: 25 per cento.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. A decorrere dal 1o luglio 2014, sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le quarantotto ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento.
  Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.
3. 4. Busin, Guidesi, Prataviera.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, salvo conguaglio in sede di determinazione annuale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

  Conseguentemente, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 3, comma 3, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva» sono soppresse.
3. 19. Paglia, Marcon, Lavagno, Melilla.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. L'imposta sostitutiva sugli utili di capitale derivanti dalla cessione di quote azionarie delle imprese di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è stabilita nella misura del 12,5 per cento.
  1-ter. L'applicazione della misura di cui al comma 1-bis è subordinata al mantenimento di quote azionarie delle imprese di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per un periodo di almeno 24 mesi.
* 3. 17. Quintarelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. L'imposta sostitutiva sugli utili di capitale derivanti dalla cessione di quote azionarie delle imprese di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è stabilita nella misura del 12,5 per cento.
  1-ter. L'applicazione della misura di cui al comma 1-bis è subordinata al mantenimento di quote azionarie delle imprese di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per un periodo di almeno 24 mesi.
* 3. 18. Palmieri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui 1 all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo testo unico, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 28 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 12 aggiungere seguente:
  12-bis. Al comma 199 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «275 milioni» dalle seguenti: «500 milioni» e sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, una quota non inferiore a 100 milioni di euro della spesa autorizzata dal presente comma è destinata alle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d), del decreto ministeriale 20 marzo 2013, n. 173».
3. 2. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Pisano, Villarosa, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

  Al comma 2, dopo le parole: La disposizione di cui al comma 1 non si applica aggiungere le seguenti: sugli interessi e ogni altro provento derivante da conti correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, nonché.

  Conseguentemente:
   a) al comma 7, lettera b), sopprimere le parole: da conti correnti e depositi bancari e postali anche se rappresentati da certificati, nonché;
   b) dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 3-bis. (Aumento del Prelievo erariale unico a carico dei concessionari dei giochi). 1. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
  1. A decorrere dal 1o gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento della raccolta delle somme giocate.
3. 1. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Villarosa, Pisano, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis). Le obbligazioni emesse da imprese e società private:.

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 10-bis, aggiungere i seguenti:
  10-ter. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui all'articolo 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il Titolo II è aggiunto il seguente:

Titolo II-bis.
(Imposta sui grandi patrimoni).

  161-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a 1.500.000 euro. Per patrimoni mobiliari si intendono:
   a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;
   b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative.

  161-ter. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.
  161-quater. L'imposta di cui al all'articolo 161-bis è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure:
   1) per patrimoni superiori a 1.500.000 euro, lo 0,50 per cento;
   2) per patrimoni superiori a 2.500.000 euro, lo 0,75 per cento;
   3) per patrimoni superiori a 5.000.000 di euro, lo 0,85 per cento;
   4) per patrimoni superiori a 10 milioni di euro, l'1,5 per cento;
   5) per patrimoni superiori a 15 milioni di euro, il 3 per cento.

  161-quinquies. Entro il 31 luglio 2014, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori dei patrimoni immobiliari.
  161-sexies. Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori determinati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, così come modificati dal presente articolo.
  161-septies. Dall'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 161-bis sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.
  161-octies. L'imposta di cui all'articolo 161-bis è versata in un'unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.
  161-novies. A decorrere dal 1o gennaio 2014, i contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 sono abrogati.
  10-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2014 una quota non inferiore 1.000 milioni di euro annui delle entrate derivanti dai giochi pubblici è destinata alle finalità della presente legge. Al fine di assicurare le predette risorse il Ministero dell'economia e finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita.
  10-quinquies. Le dotazioni finanziarie iscritte nello Stato di previsione del Ministero della difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della difesa per un importo non inferiore a 1.500 milioni annui, per essere riassegnate all'entrata del Ministero dell'economia e finanze.
3. 3. Barbanti.

  Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis). Percipienti costituiti come persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale, che perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.

  Conseguentemente, all'articolo 16, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014, l'ammontare delle risorse iscritte annualmente nei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri è automaticamente ridotto in misura pari al 60 per cento, conseguendo un risparmio permanente di spesa di almeno 50 milioni di euro. La Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con apposito del decreto del presidente del consiglio dei ministri emanato entro venti giorni dall'entrata in vigere della legge di conversione del presente decreto-legge a rideterminare gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato al fine di adeguarle al predetto limite.
3. 5. Busin, Prataviera, Guidesi.

  Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis). Percipienti costituiti come persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale, che perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.

  Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'onere di cui alla lettera c-bis) del comma 2 provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. 6. Busin, Prataviera, Guidesi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché al risultato netto maturato dalle casse di previdenza di cui alla legge 8 gennaio 1952, n. 6.

  Conseguentemente, all'articolo 16, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014, l'ammontare delle risorse iscritte annualmente nei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri è automaticamente ridotto in misura pari al 60 per cento, conseguendo un risparmio permanente di spesa di almeno 50 milioni di euro. La Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a rideterminare gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato al fine di adeguarle al predetto limite.
3. 7. Busin, Prataviera, Guidesi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché al risultato netto maturato dalle casse di previdenza libero-professionali.

  Conseguentemente, all'articolo 16, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014, l'ammontare delle risorse iscritte annualmente nei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri è automaticamente ridotto in misura pari al 60 per cento, conseguendo un risparmio permanente di spesa di almeno 50 milioni di euro. La Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a rideterminare gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato al fine di adeguarle al predetto limite.
3. 8. Busin, Prataviera, Guidesi.

  Al comma 7, lettera b), sopprimere le parole da: conti correnti fino a: nonché.

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:
  12-ter. Alla lettera f-quater) dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «una delle quali avente sede legale in uno degli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato, individuati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,» sono soppresse.
3. 20. Marcon, Paglia, Melilla, Lavagno.

  Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
  12-bis. Alle ritenute ed alle imposte sostitutive come rideterminate ai sensi del presente articolo si applica una franchigia pari a 100 euro.

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
  «9. I titolari di concessioni radiotelevisive pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
   a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
   b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
   1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
   2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
   3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».
3. 21. Paglia, Melilla, Lavagno, Marcon.

  Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 13 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, si applicano anche alle assegnazioni poste in essere ed alle trasformazioni effettuate entro il 1o dicembre 2014. In tale caso, tutti i soci devono risultare iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 31 dicembre 2013.
  18-ter. Le disposizioni di cui al comma 18-bis si applicano, alle stesse condizioni e relativamente ai medesimi beni, anche alle cessioni a titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui al citato comma 18-bis. In tale caso, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico delle imposte sui redditi, o, in alternativa, ai sensi del comma 3 del citato articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è computato in misura non inferiore al minore tra i due valori.
  18-quater. Per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati il valore del patrimonio netto deve risultare da relazione giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale esistente ad una data compresa nei trenta giorni che precedono quella in cui l'assegnazione o la cessione è stata deliberata o realizzata.
  18-quinquies. Le società che si avvalgono delle disposizioni dei commi da 18-bis a 18-quater devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 dicembre 2014 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 marzo 2015 ed il 16 giugno 2015, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le imposte sui redditi.”.
3. 11. Guidesi, Prataviera, Busin.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «1o gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014»;
   b) al secondo periodo, le parole: «16 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «16 dicembre 2014»;
   c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «16 dicembre 2014».
3. 9. Busin, Guidesi, Prataviera.

  Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «1o gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014»;
   b) al secondo periodo, le parole: «16 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «16 dicembre 2014»;
   c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «16 dicembre 2014».
3. 10. Guidesi, Prataviera, Busin.

  Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 129, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano anche alle società considerate non operative nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, nonché a quelle che a tale data si trovano nel primo periodo d'imposta. In tal caso, lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice, di cui all'articolo 1, commi da 111 a 117, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere eseguito entro il 30 novembre 2014. La condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata alla data del 31 dicembre 2013. Le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 1, comma 112, primo e secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono fissate nella misura rispettivamente del 10 e del 5 per cento.
3. 12. Guidesi, Prataviera, Busin.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 3-bis. (Aumento del Prelievo erariale unico a carico dei concessionari dei giochi). – 1. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
  1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalia legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento della raccolta delle somme giocate.

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 12-bis, capoverso 2-bis:
   al primo periodo, dopo le parole: totale o di controllo aggiungere le seguenti:, ad eccezione degli enti locali che gestiscono direttamente i servizi di cui al successivo quarto periodo,;
   al quarto periodo, sostituire le parole: Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono, con le seguenti: Gli enti locali, le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono direttamente.
3. 03. Paglia, Nicchi, Marcon, Piazzoni, Lavagno, Melilla.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 3-bis. – (Aumento del prelievo erariale a carico dei concessionari dei giochi). – 1. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
  «1. A decorrere dal 1o gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento della raccolta delle somme giocate.».
3. 02. Nicchi, Piazzoni, Paglia, Melilla, Marcon, Lavagno.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 3-bis. – (Proroga in materia di pagamenti) – 1. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2015».

  Conseguentemente, nella rubrica del Capo II del titolo I sopprimere la parola: fiscali.
3. 01. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.
(Inammissibile)

ART. 4.
(Disposizioni di coordinamento e modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147).

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 41, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, dopo le parole: «conti correnti bancari costituiti all'estero» sono aggiunte le seguenti: «e per investimenti ed attività estere». Agli oneri derivanti pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
4. 26. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, dopo le parole: «conti correnti bancari costituiti all'estero» sono aggiunte le seguenti: «e per investimenti ed attività estere». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 1 milione di euro, si provvede, a partire dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni da includere nel Fondo speciale di parte corrente, di cui alla «Tabella A» della legge 21 dicembre 2013, n. 147, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2014-2016.
4. 31. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni, dalla legge del 4 agosto 1990, n. 227 le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «20.000 euro».
4. 30. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.
(Inammissibile)

  Al comma 6-bis, primo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 18 per cento.

  Conseguentemente, al comma 6-ter, sostituire il primo periodo con il seguente: Entro il 30 giugno 2014 è avviato, ad opera del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, il procedimento di alienazione di quote della partecipazione dello Stato in aziende e società. Il procedimento di alienazione deve concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2014. Da tale vendita deve derivare un introito non inferiore a 50 milioni di Euro per il 2014 e 50 milioni per il 2015.
4. 25. Di Gioia.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Al comma 42 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
   d) al primo periodo, dopo le parole: «di sostegno e dell'economia,» aggiungere le seguenti: «e a favore delle Fondazioni sanitarie assistenziali ONLUS, senza scopi di lucro e finalizzate a solidarietà sociale».
4. 7. Busin, Prataviera, Guidesi.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Al comma 42 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
   d) al primo periodo, dopo le parole: «di sostegno e dell'economia,» aggiungere le seguenti: «e a favore delle Fondazioni che perseguono scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio».
4. 8. Busin, Prataviera, Guidesi.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. Al comma 143 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «si considera» sono sostituite dalle parole: «può essere».
  10-ter. I soggetti che non hanno effettuato la rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di cui al comma 140 e seguiti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, entro i termini previsti dal comma 141, possono eseguirla, con le medesime modalità, nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2014. In tale ipotesi i termini di versamento delle imposte sostitutive di cui al precedente comma sono stabiliti con riferimento al periodo di imposta al quale la rivalutazione è eseguita”.
4. 6. Busin, Prataviera, Guidesi.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, al comma 1, lettera a-bis), capoverso 568-bis, lettera a), le parole: «, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto» sono soppresse.
4. 5. Busin, Prataviera, Guidesi.
(Inammissibile)

  Al comma 12, capoverso 148, terzo periodo, sostituire le parole: 26 per cento con le seguenti: 28 per cento.

  Conseguentemente, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12. 1. Una quota del gettito dell'imposta di cui al comma 12 pari a due punti percentuali della stessa è riservata esclusivamente alla riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
4. 9. Busin, Prataviera, Guidesi.

  Al comma 12, capoverso 148, terzo periodo, sostituire le parole: 26 per cento con le seguenti: 24 per cento.

  Conseguentemente, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12. 1. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, le parole: « per un importo non superiore al 6 per cento del capitale» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo pari all'1 per cento del capitale».
4. 4. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Pisano, Villarosa, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

  Al comma 12, capoverso 148, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ad eccezione che per le quote detenute dagli enti di diritto pubblico per la previdenza e per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per le quali si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, con l'aliquota di cui al precedente comma 143.

  Conseguentemente, all'articolo 8, comma 11, primo periodo, sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 520 milioni di euro.
4. 41. Paglia, Di Salvo, Lavagno, Marcon, Melilla.

  Al comma 12, capoverso 148, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ad eccezione che per le quote detenute dagli enti previdenziali ed assicurativi per le quali si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, con l'aliquota di cui al comma 143.
4. 42. Paglia, Lavagno, Marcon, Melilla.

  Sopprimere il comma 12-ter.
4. 38. Paglia, Lavagno, Melilla, Marcon.

  Dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
  12-ter.1. All'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo periodo, sostituire le parole: a condizione che siano finanziate, con le seguenti: esclusivamente per finanziare, e dopo le parole: detrazioni d'imposta o altre misure inserire le seguenti: interamente finanziate dalle relative maggiori entrate;
   b) dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Ai fini di cui al periodo precedente al bilancio consuntivo dei comuni che approvano il predetto incremento, a decorrere dell'esercizio nel quale è stata incrementata l'aliquota, è allegato uno specifico prospetto, redatto secondo un modello stabilito dal Ministero dell'economia e delle finanze e oggetto di specifica deliberazione del consiglio comunale, nel quale sono indicate analiticamente le maggiori entrate riscosse dall'ente locale a fronte dell'incremento, nonché le modalità attraverso cui tali risorse sono state destinate alle detrazioni dalla TASI, con indicazione delle diverse tipologie di detrazione e delle risorse rispettivamente attribuite al le singole tipologie di detrazione, i dati contenuti nel prospetto sono certificati dal responsabile del servizio finanziario dell'ente locale e dall'organo di revisione contabile di cui all'articolo 234 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il predetto prospetto è pubblicato sul sito internet istituzionale del comune ed è inviato al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alla Sezione di controllo della Corte dei conti territorialmente competente.
4. 39. Paglia, Marcon, Lavagno, Melilla.

  Dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
  12-ter.1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al comma 681, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:
  «L'occupante è assoggettato alla TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, che provvede al pagamento dell'intera imposta con diritto di rivalsa sull'occupante per la quota da questi dovuta».
4. 29. Lavagno, Marcon, Paglia, Melilla.

  Al comma 12-quater, primo periodo, sostituire le parole: dall'anno 2015 con le seguenti: dall'anno 2014.
4. 12. Busin, Prataviera, Borghesi.

  Al comma 12-quater, secondo periodo, sostituire le parole da:, in deroga al settimo fino a: alla data del 18 settembre 2014 con le seguenti:, il versamento della TASI è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014.
4. 13. Busin, Prataviera, Borghesi.

  Al comma 12-quater, sopprimere il seguente periodo: Nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, la TASI è dovuta dall'occupante, nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.
4. 23. Palese.

  Al comma 12-quater, quinto periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 15 per cento.
4. 21. Palese.

  Al comma 12-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di omesso o insufficiente versamento della prima rata della TASI dovuta per l'anno 2014, qualora il relativo importo sia versato entro il 16 dicembre 2014.
4. 14. Busin, Prataviera, Guidesi.

  Dopo il comma 12- quater, aggiungere i seguenti:
  12-quinquies. Il primo periodo del comma 684 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:
  «I soggetti passivi presentano la dichiarazione IUC entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, o dalla data in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta».

  12-sexies. Il comma 685 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:
  «685. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente. Il comune, con il regolamento del tributo, stabilisce i modelli e le modalità di presentazione della dichiarazione, anche differenziate con riferimento alla Tari e alla Tasi, tenendo anche conto delle specificità di cui ai commi 686 e 687».
4. 28. Lavagno, Marcon, Paglia, Melilla.

  Dopo il comma 12-quater, aggiungere il seguente:
  12-quinquies. All'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le parole: «e i bivacchi.» sono sostituite dalle seguenti: «, i bivacchi e i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.».

  Conseguentemente all'articolo 19, comma 1, capoverso 150-bis, sostituire le parole: 100 , 60 e 69 con le seguenti: 104, 64 e 73.
4. 33. Sberna, De Mita.

  Dopo il comma 12-quater, aggiungere il seguente:
  12-quinquies. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento della prima rata della TASI dovuta per l'anno 2014, qualora il relativo importo sia versato entro il 16 dicembre 2014.
4. 19. Guidesi, Prataviera, Busin.

  Dopo il comma 12-quater, aggiungere il seguente:
  12-quinquies. Al comma 682 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   alla lettera a), numero 4), le parole: «tengano conto» sono sostituite dalle seguenti: «possono tenere conto»;
   alla lettera b), numero 1), le parole: «tengano conto» sono sostituite dalle seguenti: «possono tenere conto».
4. 27. Lavagno, Marcon, Paglia, Melilla.

  Dopo il comma 12-quater, aggiungere il seguente:
  12-quinquies. All'articolo 1, comma 684, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «dei tributi» sono sostituite dalle seguenti: della TARF e la parola: «IUC» è soppressa.
4. 15. Guidesi, Prataviera, Busin.

  Dopo il comma 12-quater, aggiungere il seguente:
  12-quinquies. All'articolo 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto infine il seguente periodo: «Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, è approvato il relativo modello di dichiarazione».
*4. 34. De Mita, Sberna.

  Dopo il comma 12-quater, aggiungere il seguente:
  12-quinquies. All'articolo 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto infine il seguente periodo: «Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, è approvato il relativo modello di dichiarazione».
*4. 17. Guidesi, Prataviera, Busin.

  Dopo il comma 12-quater, aggiungere il seguente:
  «12-quinquies. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, dopo le parole: “delle aliquote TASI”, sono inserite le seguenti: “, ad eccezione di quelle relative agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”».
**4. 32. De Mita, Sberna.

  Dopo il comma 12-quater, aggiungere il seguente:
  «12-quinquies. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, dopo le parole: “delle aliquote TASI”, sono inserite le seguenti: “, ad eccezione di quelle relative agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”».
**4. 20. Guidesi, Prataviera, Busin.

  Dopo il comma 12-quater, aggiungere il seguente:
  12-quinquies. All'articolo 1, comma 3 primo periodo, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, dopo le parole: «istituzionali», sono inserite le seguenti: «e gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
4. 11. Busin, Prataviera, Guidesi.

  Dopo il comma 12-quater, aggiungere il seguente:
  12-quinquies. All'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le parole: «e i bivacchi.» sono sostituite dalle seguenti: «, i bivacchi e i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.».
4. 18. Guidesi, Prataviera, Busin.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis.(Disposizioni in tema di impignorabilità della prima casa e dei beni mobili e immobili strumentali all'esercizio di imprese, arti e professioni). – 1. All'articolo 2910 del Codice Civile, alla fine, sono aggiunti i seguenti commi:
  «In deroga rispetto a quanto stabilito dai precedenti commi, non può formare oggetto di espropriazione da parte di aziende ed istituti di credito nonché da parte di intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, l'unico immobile di proprietà del debitore al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:
   1) che esso sia adibito a civile abitazione del debitore e che il medesimo vi abbia senza soluzione di continuità mantenuto la propria residenza, secondo le risultanze dei registri anagrafici, fin dalla data del sorgere del credito (o, nel caso in cui il credito sia sorto sulla base della pronuncia di un organo giudiziario, dalla notifica dell'atto di citazione con cui è stato introdotto il procedimento di primo grado);
   2) che altri componenti del nucleo familiare del debitore, con lui residenti secondo le risultanze dei registri anagrafici nel medesimo immobile alla data della notifica dell'atto di pignoramento, non siano in atto pieni proprietari o titolari di diritti reali di godimento su altri immobili adibiti a civile abitazione e situati nell'ambito del territorio della stessa provincia di residenza e che inoltre, nell'arco temporale di cui al n. 1, non abbiano ceduto a terzi diritti sui predetti altri immobili;
   3) che il valore del fabbricato di cui al n. 1 sia inferiore ad euro 200.000,00. Il valore dei fabbricati, ai fini di quanto testé disposto, è calcolato in misura pari all'importo stabilito a norma dell'articolo 52, comma 4, del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e moltiplicato per tre; qualora non sia possibile determinare il valore alla stregua di quanto precede, il valore è determinato ai sensi dell'articolo 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 102.

  In deroga rispetto a quanto stabilito dai commi 1 e 2 del presente articolo, non può formare oggetto di espropriazione da parte di aziende ed istituti di credito nonché da parte di intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, l'unico bene immobile di proprietà del debitore, strumentale all'esercizio di arti, imprese e professioni e adibito fin dalla data del sorgere del credito (o, nel caso in cui il credito sia sorto sulla base della pronuncia di un organo giudiziario, dalla notifica dell'atto di citazione con cui è stato introdotto il procedimento di primo grado) all'esercizio di una tra le medesime attività, anche in forma societaria da parte dello stesso debitore o di altri componenti del proprio nucleo familiare, secondo le risultanze dei registri anagrafici alla data della notifica dell'atto di pignoramento, a condizione che detti soggetti, diversi dal debitore, non siano proprietari o titolari di diritti reali di godimento su altri immobili delle stesse caratteristiche, situati nel territorio della stessa provincia, utilizzabili per l'esercizio di attività identica a quella da essi condotta e la cui disponibilità possa assicurare al nucleo familiare un adeguato sostentamento.
  Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 non si applicano:
   1) se, qualora i fabbricati e gli immobili di cui al n. 1 del comma 3 e di cui al comma 4 siano stati volontariamente vincolati dal debitore a garanzia del credito, il debitore non abbia accettato, al ricorrere dei presupposti temporali previsti dalla legge, la conversione in prestiti vitalizi ipotecari o, dopo averla accettata, non abbia rimborsato il prestito alla scadenza;
   2) se i fabbricati di cui al n. 1 del comma 3 e di cui al comma 4 debbano essere sottoposti a sequestro e a confisca in attuazione della legislazione contro la criminalità organizzata.».

  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'economia, di concerto con il Ministero del welfare, definisce con proprio decreto i criteri di qualificazione della strumentalità e i parametri minimi di adeguatezza in relazione alle necessità di sostentamento del nucleo familiare, ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 2910 del Codice civile, come introdotto dal comma 1 del presente articolo. Nelle more dell'emanazione del superiore atto, la qualificazione della strumentalità e i parametri minimi di adeguatezza di cui sopra sono affidati al giudice competente.
  3. I prestiti e le garanzie ipotecarie concessi ad aziende ed istituti di credito nonché ad intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, precedentemente all'entrata in vigore della presente legge e in essere alla stessa data, sui fabbricati di cui al comma 3, n. 1, dell'articolo 2910 del Codice civile come introdotto dal comma 1 del presente articolo, in relazione ai quali sussistano le condizioni di cui ai numeri 2 e 3 dello stesso comma, e su quelli di cui al comma 4, sono convertiti, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in prestiti vitalizi ipotecari ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203 convertito in legge 2 dicembre 2005 n. 248, come sostituito dall'articolo 10 della presente legge. Nel caso il debitore non aderisca, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della richiesta avanzatagli tramite lettera raccomandata dal creditore, alla conversione, e nel caso di mancato rimborso del prestito alla scadenza, i beni immobili in questione possono formare oggetto di espropriazione.
  4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. 03. Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Pisano, Villarosa.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. (Interpretazione autentica del principio di impignorabilità della prima casa di cui all'articolo 52 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98). – 1. Al fine di assicurare la salvaguardia della proprietà immobiliare del debitore, anche in ragione del particolare contesto economico di riferimento, le disposizioni di cui all'articolo 52 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si applicano anche ai pignoramenti già eseguiti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, per i quali non sia stata ancora effettuata la vendita all'incanto.
4. 01. Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Pisano, Villarosa.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. (Interpretazione autentica del principio di impignorabilità della prima casa di cui all'articolo 52 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98). – 1. L'articolo 52 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si interpreta nel senso che le disposizioni più favorevoli al contribuente, riferite all'impignorabilità della prima casa, si applicano anche ai procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto.
4. 02. Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Pisano, Villarosa.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. (Modifiche all'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di oneri sostenuti per l'assistenza ai soggetti non autosufficienti). – 1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera i-septies) è sostituita dalla seguente:
   i-septies) le spese, per un importo non superiore a 9.000 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro;

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
  «1. A decorrere dal 1o gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento.».
4. 06. Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Pisano, Villarosa.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. Le disposizioni del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpretano nel senso che l'imposta municipale propria si applica anche agli immobili costruiti su strutture artificiali ubicate nel mare territoriale.
4. 04. D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, Sorial.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. Il comma 4-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990. n. 346, è abrogato.
4. 05. Dadone, Lombardi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Castelli.
(Inammissibile)

ART. 5.
(Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 e all'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23).

  Sopprimerlo.
5. 1. Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Pisano, Villarosa.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
  5. 1. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le parole: «intuiti i tributi locali», sono sostituite dalle seguenti: «tutti i tributi comunali».
5. 01. Busin, Prataviera, Guidesi.

ART. 5-bis.
(Modifiche al regime di entrate riscosse per atti di competenza del Ministero degli affari esteri).

  Sopprimere il comma 2.
5-bis. 1. Prataviera, Guidesi, Busin.

  Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 5-ter. (Fondo speciale presso le rappresentanze diplomatiche e consolari).- 1. Presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari è istituito un Fondo speciale destinato a finanziare le seguenti tipologie di spesa:
   a) manutenzione degli immobili;
   b) attività di istituto, su iniziativa della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare interessati;
   c) assistenza alle comunità di italiani residenti nella circoscrizione consolare di riferimento.

  2. Al Fondo speciale di cui al comma 1 affluiscono gli importi derivanti dai diritti consolari riscossi ai sensi dell'articolo 5-bis.
  3. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per il funzionamento e la rendicontazione del Fondo speciale di cui al comma 1.
5-bis. 01. Bueno.

ART. 6.
(Strategie di contrasto all'evasione fiscale).

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente: «Art. 4-bis.(Sanzioni penali in materia di giochi pubblici).1. Ferme restando le sanzioni penali e amministrative previste da altre disposizioni di legge in materia di giochi pubblici, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque sottrae o evade l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse o il prelievo erariale unico per un ammontare superiore, con riferimento a ciascuna delle singole imposte, a 50.000 euro annui»;
   b) All'articolo 5, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche a soggetti e a società concessionarie, esercenti e gestori nel settori dei giochi con vincite in denaro, nei casi di violazione degli obblighi di legge concernenti il mancato collegamento degli apparecchi di gioco alle reti telematiche e alla rete Sogei, ai fini della trasmissione dei dati al Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli di Stato e dall'applicazione del prelievo erariale unico».
6. 1. Castelli, Currò, Cariello, D'Incà, Sorial, Caso, Brugnerotto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
  Art. 6-bis. (Disposizioni in materia di falso in bilancio). – 1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 2621. – (False comunicazioni sociali). – Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».
  2. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 2622. – (False comunicazioni sociali nelle società quotate in mercati regolamentati). – Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori delle società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da due a sei anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

  3. Dopo l'articolo 2622 del codice civile è inserito il seguente:
  «Art. 2622-bis. – (Circostanza aggravante). – Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano nocumento ai risparmiatori, ai creditori o alla società le pene sono aumentate da un terzo alla metà».

  4. L'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:
  «Art. 27. – (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale).1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni attestano il falso od occultano consapevolmente informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni.
  2. Se la condotta di cui al comma 1 è commessa in relazione a società soggette a revisione obbligatoria, la pena è della reclusione fino a sei anni.
  3. Se la condotta di cui ai commi 1 e 2 cagiona nocumento ai risparmiatori, ai creditori o alla società, la pena è altresì aumentata da un terzo alla metà.
  4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico, la pena è della reclusione da due a sei anni.
  5. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 4 è aumentata fino alla metà.
  6. La pena prevista dai commi 4 e 5 si applica anche a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto».
6. 01. Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Pisano, Villarosa.
(Inammissibile)

ART. 8.
(Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi).

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non comprese nella disposizione di cui all'articolo 11, comma i, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, assicurano condizioni di trasparenza della gestione, rendendo accessibili, mediante pubblicazione sul proprio sito internet, i bilanci e le delibere degli organi di amministrazione attiva. Non sono accessibili, se non nei limiti e con le forme stabilite dalla disciplina del diritto di accesso, le delibere la cui pubblicazione potrebbe alterare il corretto svolgimento di una procedura di gara o di concorso. Le delibere riguardanti persone sono pubblicate salvaguardando il diritto alla tutela dei dati personali. Sono pubblicate senza limitazioni le delibere riguardanti i componenti degli organi di direzione politica delle amministrazioni stesse.
8. 35. Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Pisano, Villarosa.

  Al comma 4, alinea, dopo le parole: riducono la spesa per acquisti di beni e servizi aggiungere le seguenti: ad esclusione dei servizi socio assistenziali e sanitari.

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 9.
8. 34. Paglia, Marcon, Lavagno, Melilla.

  Al comma 4, alinea, dopo le parole: in ogni settore aggiungere le seguenti: ad esclusione dei servizi socio assistenziali e sanitari.

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 9.
8. 32. Lavagno, Marcon, Paglia, Melilla.

  Al comma 4, alinea, dopo le parole: in ogni settore aggiungere le seguenti: ad esclusione dei servizi per l'infanzia e delle mense e dei trasporti scolastici.
8. 31. Melilla, Lavagno, Marcon, Paglia.

  Al comma 4, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, alla lettera c) sostituire le parole: 700 milioni con le seguenti: 1.400 milioni.
8. 19. Guidesi, Prataviera, Busin.

  Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: 700 milioni con le seguenti: 600 milioni;

  Conseguentemente:
   alla lettera b):
    sostituire le parole: 340 milioni con le seguenti: 300 milioni;
    sostituire le parole: 360 milioni con le seguenti: 300 milioni.
   alla lettera c) sostituire le parole: 700 milioni con le seguenti: 900 milioni.
8. 18. Guidesi, Prataviera, Busin.

  Al comma 4, lettera a), aggiungere, infine, le parole: che evidenzino un rapporto tra numero di abitanti e numero di dipendenti della regione o della provincia autonoma superiore alla media nazionale degli enti territoriali.
8. 17. Guidesi, Busin, Prataviera.

  Al comma 4, lettera a), aggiungere, infine, le parole: ad eccezione degli enti territoriali che presentino un tasso di pagamento entro 60 giorni dei propri debiti commerciali non inferiore al 70 per cento.
8. 16. Guidesi, Busin, Prataviera.

  Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: 700 milioni di euro, di cui 340 con le seguenti: 420 milioni di euro, di cui 80.

  Conseguentemente, al medesimo comma, alla lettera c), sostituire la parola: 700 con la seguente: 960.
8. 13. Guidesi, Busin, Prataviera.

  Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: 700 milioni di euro, di cui 340 con le seguenti: 440 milioni di euro di cui 80.

  Conseguentemente, alla lettera c), sostituire le parole: 700 milioni con le seguenti: 960 milioni.

  Conseguentemente apportare le relative variazioni all'articolo 50.
8. 25. Palese.

  Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: 360 milioni, con le seguenti: 260 milioni.

  Conseguentemente, alla lettera c) sostituire le parole: 700 milioni con le seguenti: 800 milioni.
8. 15. Guidesi, Busin, Prataviera.

  Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: ad eccezione dei comuni che appartengono alla classe più virtuosa ai sensi dei criteri disposti dall'articolo 20 comma 2 del decreto legge n. 98 del 2011.
8. 14. Guidesi, Busin, Prataviera.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: ove esistenti; aggiungere le seguenti: registrano un rapporto inferiore tra numero di dipendenti dell'ente e numero di abitanti;
8. 12. Guidesi, Prataviera, Borghesi.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: ove esistenti; aggiungere le seguenti: non presentano società controllate o partecipate con bilanci in perdita;.
8. 11. Guidesi, Prataviera, Borghesi.

  Sopprimere il comma 8.
8. 5. Castelli, Currò, Cariello, D'Incà, Sorial, Caso, Brugnerotto.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, per realizzare l'obiettivo loro assegnato ai sensi dei commi da 4 a 7, sono autorizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad assicurare che gli importi dei contratti in essere e di quelli stipulati successivamente a tale data, aventi ad oggetto l'acquisto o la fornitura di beni e servizi, non siano superiori ai prezzi di riferimento, alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, elaborati ai sensi dell'articolo 9, comma 7 dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, o ai prezzi dei beni e servizi previsti nelle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

  Conseguentemente, all'articolo 9, comma 7, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sostituire le parole: «a partire dal 1o ottobre 2014» con le seguenti: «a partire dal 1o settembre 2014»;
   a) al secondo periodo, sostituire le parole: «aggiornati entro il 1o ottobre di ogni anno,» con le seguenti: «aggiornati entro il 1o settembre di ogni anno».
* 8. 28. Sberna, De Mita.

  Sostituire il comma 8 con seguente:
  8. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, per realizzare l'obiettivo loro assegnato ai sensi dei commi da 4 a 7, sono autorizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad assicurare che gli importi dei contratti in essere e di quelli stipulati successivamente a tale data, aventi ad oggetto l'acquisto o la fornitura di beni e servizi, non siano superiori ai prezzi di riferimento, alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, elaborati ai sensi dell'articolo 9, comma 7 dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori; servizi e forniture, o ai prezzi dei beni e servizi previsti nelle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

  Conseguentemente, all'articolo 9, comma 7, apportare le seguenti modificazioni:
   al primo periodo, sostituire le parole: a partire dal 1o ottobre 2014 con le seguenti: a partire dal 1o settembre 2014;
   al secondo periodo, sostituire le parole: aggiornati entra il 1o ottobre di ogni anno con le seguenti: aggiornati entro il 1o settembre di ogni anno.
* 8. 10. Guidesi.

  Al comma 8, lettera a), dopo le parole: durata residua dei contratti medesimi aggiungere le seguenti parole: Da tale riduzione restano esclusi i contratti già rinegoziati ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché i contratti stipulati in esecuzione di convenzioni quadro o contratti stipulati con Consip, con centrali regionali di committenza o soggetti aggregatori di cui al successivo articolo 9.
8. 30. De Mita, Sberna.

  Al comma 8, lettera a), dopo le parole: Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti aggiungere le seguenti: anche adeguandone la durata.
* 8. 8. Prataviera, Guidesi, Busin.

  Al comma 8, lettera a), dopo le parole: Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti aggiungere le seguenti: anche adeguandone la durata.
* 8. 27. De Mita, Sberna.

  Al comma 8, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano ai servizi di natura socio-sanitaria ed assistenziale rivolti alle persone nonché ai servizi che abbiano come obiettivo l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

  Conseguentemente, al comma 11, primo periodo, sostituire la parola: 400 con la seguente: 410.
8. 29. Sberna, De Mita.

  Al comma 8, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) Le disposizioni di cui alla lettera a) non si applicano ai contratti già rinegoziati di cui al primo periodo della lettera a) del comma 13 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
8. 9. Prataviera, Guidesi, Busin.

  Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:
  10-ter. Ai fini della necessaria prevenzione del dissesto idrogeologico della regione Veneto, le assunzioni di progetto previste dalle normative regionali e finalizzate a progetti speciali di prevenzione hanno carattere temporaneo per il prossimo triennio e non costituiscono presupposto per l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni. Tale disposizione non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica e opera nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dei predetti cantieri dal Bilancio Regionale.
8. 7. Busin, Prataviera.

  Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: 400 milioni di euro per l'anno 2014 con le seguenti: 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016.

  Conseguentemente, all'articolo 47 sopprimere i commi da 8 al 13.
8. 22. Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Pisano, Villarosa.

  Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: 400 milioni di euro per l'anno 2014 con le seguenti: 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016 ed alla fine del primo periodo sostituire le parole: per il medesimo anno con le seguenti: per i medesimi anni.

  Conseguentemente, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono revocati i programmi di spesa relativi agli investimenti nel settore aeronautico di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma sono versati all'entrata del bilancio per essere riassegnati in apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, per il finanziamento di progetti pluriennali di spesa nel settore della scuola, dell'università e della ricerca, ivi compresi interventi sull'edilizia scolastica ed universitaria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al precedente periodo.
8. 6. Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

  Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: 400 milioni di euro per l'anno 2014 con le seguenti: 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016.

  Conseguentemente, all'articolo 48, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La dotazione del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 è incrementata di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
  1-ter. I finanziamenti previsti dal comma precedente sono ripartiti tra le diverse Regioni secondo le modalità individuate dall'articolo 18, commi 8-ter e 8-quater, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e destinati ad interventi di ristrutturazione per l'adeguamento sismico, normativo impiantistico e per l'efficientamento energetico degli edifici.
8. 23. Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Pisano, Villarosa.

  Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 800 milioni di euro.

  Conseguentemente all'articolo 48, comma 1, capoverso 14-ter, sostituire le parole: 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 con le seguenti: 522 milioni di euro per il 2014 e 122 milioni di euro per il 2015 e sopprimere l'ultimo periodo.
8. 33. Zan, Fratoianni, Paglia, Marcon, Lavagno, Melilla.

  Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 775,6 milioni.

  Conseguentemente all'articolo 47, comma 8, ovunque ricorrano, sopprimere le parole: 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e.
8. 36. Busin, Guidesi, Prataviera.

  Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: 400 milioni di euro per l'anno 2014 con le seguenti: 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:
  Art. 48-bis. (Esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni per contrastare il dissesto idrogeologico). – 1. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 16 è inserito il seguente:
  «16-bis. Per gli anni 2014 e 2015, nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dai comuni per interventi di prevenzione e ripristino ambientale e di messa in sicurezza delle aree soggette ad eventi calamitosi scatenati dal dissesto idrogeologico. L'esclusione opera nel limite massimo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. I comuni beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 15 giugno 2014».
8. 24. Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Pisano, Villarosa.

  Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 550 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 21, sopprimere il comma 3.
8. 3. Villarosa.

  Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 550 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 21, sopprimere il comma 4.
8. 50. Franco Bordo, Paglia, Marcon, Lavagno, Melilla.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è revocato il Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2009, relativo all'acquisizione del sistema d'arma Joint Strike Fighter (JSF – anche denominato F35 Lightning 11) e realizzazione della associata linea FACO/MRO&U (Final Assembly and Check Out/Maintenance, Repair, Overhaul & Upgrade) nazionale. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e resi disponibili per l'attuazione di interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. A tal fine le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al precedente periodo.
8. 20. Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Pisano, Villarosa.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono revocati i programmi di spesa relativi agli investimenti nel settore aeronautico di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea, di cui all’ articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e resi disponibili per l'attuazione di interventi per la prevenzione dei danni e per il ripristino dei luoghi soggetti a rischio idrogeologico. A tal fine le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al precedente periodo.
8. 21. Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Pisano, Villarosa.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
  Art. 8-bis. (Verifica gettito IMU anno 2013). – 1. All'articolo 7, comma 1, al testo del comma 729-quater della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «per i soli comuni interessati,» sono abolite;
   b) al secondo periodo, dopo le parole: «apposito impegno di spesa» aggiungere le seguenti: «, non considerato ai fini del saldo di cui al comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183,»;
   c) infine è aggiunto il seguente periodo: «Gli enti che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, hanno già deliberato il rendiconto di gestione per l'anno 2013, operano le conseguenti rettifiche in conto residui entro il 30 settembre 2014, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
8. 01. Busin, Prataviera, Guidesi.
(Inammissibile)

ART. 9.
(Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento).

  Sopprimerlo.
9. 21. Busin, Prataviera, Guidesi.

  Al comma 1, sostituire le parole: Consip spa e una centrale di committenza per ciascuna regione con le seguenti: Consip spa, una centrale di committenza per ciascuna regione e una centrale di committenza per ciascuna provincia.
9. 20. Busin, Prataviera, Guidesi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e i soggetti che svolgono attività di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

  Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con le seguenti: I soggetti di cui al comma 1.
9. 19. Busin, Prataviera, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge n. 179 del 2012, sostituire le parole: «1o gennaio 2014», con le seguenti: «1o gennaio 2015».
9. 18. Busin, Prataviera, Guidesi.
(Inammissibile)

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto dei più opportuni e più diffusi principi di trasparenza e pubblicità.
9. 3. Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

  Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al fine di regolare la trasparenza e l'economicità della gestione dei contratti pubblici per l'acquisizione di beni e servizi, ogni anno l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, procede al riesame dei prezzi di riferimento praticati da Consip spa e dai soggetti aggregatori sulla base del tasso di inflazione dell'anno solare precedente (1o gennaio – 31 dicembre) calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo e dà comunicazione sul proprio sito web dei risultati del medesimo riesame.

  Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, dopo le parole: modalità di attuazione aggiungere le seguenti:, monitoraggio e verifica.
9. 25. Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Pisano, Villarosa.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 163 è sostituito dal seguente:
  «3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 15 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip spa o da altro soggetto aggregatore di riferimento».
9. 16. Busin, Prataviera, Guidesi.

  Al comma 4, capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: I comuni non capoluogo di provincia, aggiungere le seguenti: con più di 5.000 abitanti.
9. 15. Busin, Prataviera, Guidesi.

  Al comma 4, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: un apposito accordo consortile con le seguenti: un'apposita convenzione per la gestione associata delle procedure di acquisto.
9. 28. Lavagno, Marcon, Paglia, Melilla, Placido.

  Al comma 4, capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: avvalendosi dei competenti uffici, aggiungere le seguenti: anche delle Province.
9. 17. Busin, Prataviera, Guidesi.

  Al comma 4, capoverso 3-bis, terzo periodo, sostituire le parole: procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi, con le seguenti: procedono all'acquisizione di lavori di importo superiore a un milione di euro e beni e servizi di importo superiore a 100.000 euro.
9. 14. Busin, Prataviera, Guidesi.

  Al comma 4, capoverso 3-bis, terzo periodo, dopo le parole: procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi, aggiungere le seguenti: di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
9. 13. Guidesi, Prataviera, Busin.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4. 1. All'articolo 3, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2013 n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: 30 giugno 2014 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2014.
9. 12. Prataviera, Busin, Guidesi.

  Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
9. 11. Prataviera, Busin, Guidesi.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: non può essere superiore a 35 con le seguenti: non può essere superiore a 9.

  Conseguentemente sopprimere il comma 9.
9. 23. Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Pisano, Villarosa.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di garantire l'economicità della gestione dei contratti pubblici per l'acquisizione di beni e servizi, nelle regioni in cui sono istituite stazioni uniche appaltanti, le medesime stazioni svolgono la funzione di soggetto aggregatore.
9. 24. Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Pisano, Villarosa.

  Al comma 6, sostituire le parole: per gli enti del territorio regionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con le seguenti: per i contratti pubblici della stessa regione.
9. 10. Prataviera, Busin, Guidesi.

  Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione aggiungere le seguenti: per i contratti pubblici di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
9. 9. Prataviera, Busin, Guidesi.

  Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole: anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa.
9. 8. Prataviera, Busin, Guidesi.

  Al comma 7, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: salvo il caso in cui l'Amministrazione dimostri di non aver potuto aggiudicare al prezzo massimo di riferimento pubblicato dall'Autorità.
9. 7. Prataviera, Busin, Guidesi.

  Sopprimere il comma 9.
9. 6. Guidesi, Prataviera, Busin.

  Sopprimere il comma 10.
9. 5. Guidesi, Prataviera, Busin.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:
  I ribassi d'asta rispetto ai prezzi dei contratti pubblici stabiliti dal presente articolo sono utilizzati da ciascun ente aggiudicatore per spese in conto capitale e investimenti nel territorio di competenza.
9. 4. Guidesi, Prataviera, Busin.

ART. 10.
(Attività di vigilanza).

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: può avvalersi con le seguenti: deve necessariamente avvalersi.
10. 2. D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, Sorial.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: convenzioni che possono con le seguenti: convenzioni che non possono.
10. 1. Prataviera, Busin, Guidesi.

ART. 11.
(Riduzione dei costi di riscossione fiscale).

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 40 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 47, comma 8, sostituire le parole: 375,6 milioni ovunque ricorrano, con le seguenti: 350,6 milioni.
11. 5. Busin, Guidesi, Prataviera.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli intermediari finanziari e agli istituti di credito e fatto divieto di traslare sui contribuenti gli eventuali oneri derivanti dalla revisione delle condizioni di remunerazione delle riscossioni dei versamenti disposte ai sensi del comma 1. La Banca d'Italia vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo, richiedendo, qualora emergano profili di anomalia, l'adozione di idonee misure correttive, anche di natura patrimoniale nei confronti degli intermediari finanziari e degli istituti di credito.
11. 3. Barbanti, Villarosa, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Castelli, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il comma 574 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, è soppresso.
11. 2. Guidesi, Busin, Prataviera.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il comma 586 e 587 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono soppressi.
11. 1. Fedriga, Guidesi, Prataviera, Busin.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La TASI relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 50 per cento per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014. All'onere derivante dalla presente disposizione, e fino all'importo massimo di 200 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
11. 4. Busin.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
  Art. 11. 1. (Soppressione della Società Equitalia Spa ed istituzione della Direzione centrale per la riscossione presso il Ministero dell'economia e delle finanze). – 1. A decorrere dal 1o gennaio 2015 le funzioni relative alla riscossione nazionale attribuite alla società Equitalia S.p.a. ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248, e successive modificazioni, sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze.
  2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, viene istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze la «Direzione centrale per la riscossione» alla quale delegare l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma.
  3. La Direzione centrale per la riscossione subentra integralmente nei diritti e negli oneri, relativi all'esercizio delle funzioni di riscossione, della società Equitalia S.p.a. e delle società pubbliche ad essa collegate.
  4. La Direzione centrale per la riscossione, per l'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi degli uffici centrali e periferici dell'Agenzia delle entrate.
  5. Gli interessi, le more, gli aggi e le sanzioni per il ritardo o mancato pagamento delle cartelle esattoriali, maturati fino all'entrata in vigore della presente legge, sono annullati e sono sostituiti dal pagamento di un interesse pari alla quotazione dell'Euribor a 12 mesi da applicare sulla base delle modalità e criteri direttivi fissati dalla circolare di cui al successivo comma. La presente disposizione non si applica alle cartelle esattoriali in relazione alle quali sia stata pronunciata una sentenza passata in giudicato avente ad oggetto i reati previsti dagli articoli da 2 a 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dal subentro nell'attività di riscossione, sono indicate le modalità ed i criteri di applicazione del comma 5.
  7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli interessi, le more, gli aggi e le sanzioni per il ritardato pagamento connessi alle cartelle esattoriali non possono complessivamente superare il limite del tasso di usura previsto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108.
  8. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il patrimonio e le strutture della società Equitalia S.p.a. e delle società pubbliche ad essa collegate sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze.
  9. Per le esigenze operative connesse allo svolgimento delle attività di riscossione, il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine di cui al comma 8, è autorizzato ad assumere personale a tempo indeterminato. Il 50 per cento delle assunzioni è riservato al personale dipendente della società Equitalia Spa e delle società ad essa collegate. La riserva è valida fino all'impiego di tutto il medesimo personale.
  10. La società Equitalia S.p.a., nei limiti del termine fissato dal comma 8, opera in regime transitorio sulla base delle modalità fissate dall'Agenzia delle entrate con circolare da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  11. Il capitale sociale della società Equitalia S.p.a. e delle società ad essa collegate confluisce nel Fondo di ammortamento dei titoli di Stato istituito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni ed integrazioni.
  12. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, sono abrogati.
  13. Entro il 31 dicembre 2014 la società Equitalia S.p.a. ha l'obbligo di concludere il processo di trasmissione agli enti creditori di tutte le comunicazioni di inesigibilità al fine del discarico dei ruoli in carico alla medesima affidati il 31 dicembre 2012 ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112. Gli enti impositori, in deroga alle disposizioni di cui al comma 3, dell'articolo 19 del decreto legislativo 112 del 1999, entro due anni dalla ricezione delle predette comunicazioni effettuano i controlli delle comunicazioni di inesigibilità. A tal fine la documentazione cartacea e richiesta direttamente alla subentrante Direzione centrale per la riscossione Entro i successivi due anni, per i ruoli dichiarati inesigibili in via definitiva e contenenti crediti tributari erariali, la Direzione centrale per la riscossione provvede a comunicare alla Ragioneria Generale la percentuale di abbattimento dei crediti tributari ai fini della svalutazione dei residui aravi da iscrivere nel Bilancio di previsione. Entro il medesimo termine, gli enti impositori diversi dallo Stato hanno l'obbligo di rettificare l'ammontare dei residui attivi nei rispettivi bilanci di previsione.
11. 01. Cancelleri, Barbanti, Villarosa, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Castelli, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Pisano.
(Inammissibile)

ART. 11-bis.
(Norme in materia di rateazione).

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Nell'ambito delle procedure per il recupero dei crediti tributari e contributivi attivate dall'Amministrazione finanziaria competente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i termini per la riscossione e il pagamento sono sospesi fino al termine di cui al comma 3-ter se il debitore dimostra di aver effettuato il versamento di quanto dovuto ad un professionista iscritto negli albi dei consulenti del lavoro e in quelli dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e di aver avviato nei confronti del professionista un ricorso per il recupero delle somme versate presso l'autorità giudiziaria competente.
  3-ter. All'esito delle procedure giudiziarie di cui al precedente comma, nel caso di riconoscimento della non responsabilità contestata nei confronti dei professionisti di cui al precedente comma, l'Amministrazione finanziaria avvia una procedura dilazionata di recupero dei crediti sospesi, con una sanzione aggiuntiva del 10 per cento nei confronti dei debitori.
  3-quater. Alle minori entrate corrispondenti alla sospensione di cui al comma 3-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 36 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.
11-bis. 4. Prataviera, Busin.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Nell'ambito delle procedure per il recupero dei crediti tributari e contributivi attivate dall'Amministrazione finanziaria competente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i termini per la riscossione e il pagamento sono sospesi per i soggetti che a loro volta hanno registrato mancati incassi a causa del fallimento dei propri debitori, per un importo pari al mancato incasso documentabile.
  3-ter. Alle minori entrate corrispondenti alla sospensione di cui al comma 3-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 36 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.
11-bis. 3. Prataviera, Busin.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. In deroga alla lettera b) dell'articolo 3 del decreto ministeriale del 6 novembre 2013, con decreto del Ministero dell'economia e finanze sono stabiliti nuovi principi dei piani di rateazione a favore delle imprese in particolare introducendo un parametro legato al margine operativo lordo in grado di cogliere in maniera più puntuale le condizioni di difficoltà delle imprese.
11-bis. 2. Fantinati.

ART. 12-bis.
(Canoni delle concessioni demaniali marittime).

  Sopprimerlo.
12-bis. 4. Mannino, Busto, De Rosa, Daga, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dall'anno 2014 aggiungere le seguenti: con l'esclusione delle somme dovute per la definizione dei procedimenti giudiziari pendenti ai sensi della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
12-bis. 1. Mannino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, in tema di proroga delle concessioni di beni demaniali marittimi in essere alla data dei 30 dicembre 2009, sono da intendersi applicabili alle concessioni demaniali marittime ad uso abitativo e/o residenziale, di carattere stagionale e/o annuale.
12-bis. 7. Abrignani.

  Al comma 2, sostituire le parole: 15 ottobre 2014 con le seguenti: 15 settembre 2014.
12-bis. 2. Mannino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto il seguente:
  3-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, nella parte in cui determinano i canoni demaniali di manufatti, pertinenze, aree occupate con impianti di facile e difficile rimozione, trovano applicazione per tutte le concessioni demaniali nelle quali sia intervenuta la devoluzione delle opere allo Stato, ai sensi dell'articolo 49 del codice della navigazione.
12-bis. 6. Vitelli, Sottanelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 252, della legge n. 296 del 2006, le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si applicano, a decorrere dal 1o gennaio 2007, unicamente alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto rilasciate a partire da tale data.
12-bis. 5. Vitelli, Sottanelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Nelle more del riordino complessivo della materia, le Regioni – entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto – individuano le parti del territorio regionale rispetto alle quali, in relazione alla presenza di aree protette di cui all'Elenco aggiornato delle aree protette, di compendi sottoposti a tutela in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e di Siti di Importanza Comunitaria ovvero di Zone di Protezione Speciale di cui alla Direttiva 92/43/CEE, l'assegnazione e/o il rinnovo delle concessioni demaniali marittime è, in ogni caso, subordinata all'approvazione di un Piano di Utilizzazione del Demanio Marittimo, ovvero di uno strumento analogo comunque denominato dalla legislazione regionale, esteso all'intera area individuata, da assoggettare alle procedure di valutazione prescritte dai decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
12-bis. 3. Mannino.

ART. 13.
(Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 13. (Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate). – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dall'importo pari all'assegno personale del Presidente della Repubblica, di cui all'articolo 1 della legge 23 luglio 1985, n. 372, e successive modificazioni. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo. Il limite di cui al primo periodo è elevato annualmente, in corrispondenza dell'applicazione dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1985, n. 372, e successive modificazioni. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie che prevedono limiti retributivi inferiori a quello previsto dal presente articolo.
  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 471, dopo le parole: «autorità amministrative indipendenti» sono inserite le seguenti: «, con gli enti pubblici economici»;
   b) al comma 472, dopo le parole: «direzione e controllo» sono inserite le seguenti: «delle autorità amministrative indipendenti e»;
   c) al comma 473, le parole: «fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero di società partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni».

  3. La responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica, in solido con il percettore degli emolumenti in violazione del comma, ai titolari degli uffici di ragioneria delle amministrazioni pubbliche destinatarie della circolare n. 8 del 2012 del Ministro per la funzione pubblica e la semplificazione, laddove non procedano ad applicare direttamente le previsioni di cui al comma 1 nella determinazione della prima busta paga successiva al termine di cui al comma 1.
  4. Continua ad applicarsi la definizione di trattamento economico annuo onnicomprensivo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi del comma 1 del citato articolo 23-ter, purché al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. Ai fini dei trattamenti previdenziali, le riduzioni dei trattamenti retributivi conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo operano con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente articolo.
  5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il limite massimo retributivo di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012 si applica a tutte le retribuzioni ed agli emolumenti erogati nell'anno solare dai seguenti enti o amministrazioni:
   a) la Banca d'Italia;
   b) gli organi costituzionali;
   c) il Consiglio superiore della Magistratura, ivi compresi i suoi componenti di diritto;
   d) le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le altre amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non destinatarie della circolare n. 8 del 2012 del Ministro per la funzione pubblica e la semplificazione, nonché gli enti e le società da esse controllati o partecipati;
   e) limitatamente alle posizioni apicali oggetto dell'articolo 23-ter, comma 3 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni la cui dipende il soggetto destinatario della deroga ivi prevista.

  6. Gli enti e le amministrazioni di cui al comma 5 adeguano il proprio ordinamento, organizzativo e finanziario, al nuovo limite massimo retributivo di cui al comma 1, entro un anno dal termine di cui al comma 5, con le modalità di cui ai commi 7, 8, 9 e 10.
  7. Il soggetto che, a carico del bilancio di una delle amministrazioni di cui al comma 5, sia titolare di una retribuzione superiore all'importo di cui al comma 1, ai sensi di un contratto di lavoro individuale in vigore, conserva l'eccedenza, fino all'ammontare di cui al comma 5, come assegno ad personam, non suscettibile di incremento alcuno. All'atto del rinnovo del contratto per sua decorrenza naturale, si applica il limite massimo retributivo di cui al comma 1. Il trattamento economico del restante personale dirigenziale, all'atto del rinnovo del rispettivo contratto individuale, è oggetto di ridefinizione ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012.
  8. Il soggetto che, a carico del bilancio di una delle amministrazioni di cui al comma 5, sia titolare di una retribuzione superiore all'importo di cui al comma 1, ai sensi del relativo contratto collettivo di lavoro, conserva l'eccedenza, fino all'ammontare di cui al comma 5, come assegno ad personam, non suscettibile di incremento alcuno. All'atto del rinnovo del contratto per sua decorrenza naturale, ai predetti soggetti si applica la previsione di cui al comma 9, eccezion fatta per i casi in cui l'amministrazione risolve unilateralmente il rapporto di lavoro dei dipendenti che dispongono, secondo la disciplina di settore ad essi applicabile, della massima soglia di anzianità contributiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In tal caso al trattamento previdenziale annuo si applica comunque il limite di cui al comma 1 e le somme in eccesso sono trattenute dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, ai sensi del comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del medesimo articolo 1.
  9. Le amministrazioni di cui al comma 5 provvedono alla rinegoziazione, all'atto del rinnovo del contratto collettivo con il relativo personale, delle percorrenze stipendiali di ogni carriera, in modo da addivenire all'applicazione del comma 1 per le relative posizioni di ruolo nonché per salvaguardare la congruità delle distanze retributive con le posizioni di ruolo incise dalla previsione di cui al comma 1. I relativi risparmi di bilancio sono conteggiati ai fini del conseguimento della riduzione di spesa di cui all'articolo 17, comma 1.
  10. L'articolo 23-ter, comma 3 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni è abrogato, con decorrenza dalla scadenza del termine ordinario di vigenza di ciascun contratto di lavoro interessato alla relativa deroga.
13. 13. Di Gioia.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Gli articoli 23-bis e 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.284, sono sostituiti dal seguente:
  «Art. 23-bis. 1. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, e di chiunque abbia rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico radio televisivo ovvero con le testate giornalistiche che beneficiano in forma diretta od indiretta di finanziamenti pubblici, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ed ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi.
13. 2. Prataviera, Busin, Guidesi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: il limite massimo retributivo fino alla fine del periodo, con le seguenti: il limite massimo retributivo di cui agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e successive integrazioni, non può superare il trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate.
13. 3. Prataviera, Busin, Guidesi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 240.000 con la seguente: 100.000.

  Conseguentemente, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La retribuzione onnicomprensiva di eventuali premi di produttività correlati al raggiungimento dei risultati gestionali contenuti nel piano industriale approvato dall'assemblea dei soci ovvero dal consiglio di amministrazione non può superare il limite di 200.000 euro.
13. 4. Prataviera, Busin, Guidesi.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, di cui 140.000 per compenso correlato al raggiungimento degli obiettivi del piano industriale aziendale approvato dall'assemblea dei soci ovvero del consiglio di amministrazione.
13. 5. Prataviera, Busin, Guidesi.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
  Gli emolumenti previsti dagli articoli 23-bis e 23-quater del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e successive modificazioni, fermo restando il limite massimo retributivo di cui al precedente periodo, sono stabiliti dall'assemblea societaria secondo un rapporto pari ad un massimo di dodici volte il salario minimo. Detto rapporto stabilisce una correlazione che lega, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, la variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell'intero monte salari aziendale.
13. 6. Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Castelli.

  Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
13. 12. Di Gioia.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano altresì al personale delle forze armate e di polizia, che ricopre le cariche di vertice di cui:
   a) agli articoli 25, 32 e 40 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
   b) all'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189;
   c) all'articolo 5, comma 2 della legge 1 aprile 1981, n. 121;
   d) all'articolo 30, comma 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 395;
   e) all'articolo 3, comma 4, della legge 6 febbraio 2014, n. 36.

  1-ter. Le economie di spesa derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1-bis, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, a favore delle competenti amministrazioni, per una celere realizzazione di un piano per gli alloggi residenziali del personale delle forze armate e di polizia appartenenti a categorie non di vertice.
13. 7. Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Castelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, tutte le volte che ricorrono le parole: «non quotate», sono sostituite dalle seguenti: «quotate e non quotate»;
13. 11. Di Salvo, Paglia, Lavagno, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì ai professionisti che, a qualsiasi titolo, prestano servizio alle dipendenze degli enti locali.
13. 8. Cariello, Brugnerotto, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Castelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. L'articolo 1082 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare è abrogato.
13. 10. Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Caso, Sorial, Castelli.
(Inammissibile)

  Al comma 5, premettere le parole: Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,.
13. 1. Castelli, Currò, Cariello, D'Incà, Sorial, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5. 1. I componenti degli organi di direzione politica e i dirigenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, in nessuna forma, percepire compensi o fruire di benefici di qualsiasi natura in qualità di componenti dei consigli di amministrazione di società o fondi controllati o partecipati dalle amministrazioni a cui appartengono.
13. 9. Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Castelli.

  Al comma 5-bis, sostituire le parole da: inserite nel conto economico fino a: 31 dicembre 2009, n. 196 con le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob).
13. 50. Sorial, Castelli, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  Art. 13-bis. (Limitazione degli incarichi con funzioni dirigenziali nella pubblica amministrazione). – 1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
  3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23.
  4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli.
   b) al comma 5-bis sono abrogate le parole: «con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6.»;
   c) i commi da 6 a 6-quater sono sostituiti dal seguente:
  «6. In ciascuna amministrazione il numero di coloro cui sono conferiti incarichi di funzioni dirigenziali non può essere superiore a un quarantesimo della dotazione effettiva della stessa amministrazione.».
13. 01. Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Castelli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  Art. 13-bis. (Limiti ai trattamenti previdenziali). – 1. Per il triennio 2014-2016 i trattamenti pensionistici obbligatori, integrativi e complementari, i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui ai decreti legislativi 20 novembre 1990, n. 357, 16 settembre 1996, n. 563, e 5 dicembre 2005, n. 252, nonché i trattamenti che assicurano prestazioni definite per i dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ivi compresi quelli derivanti dalla gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e quelli erogati dalle gestioni di previdenza obbligatorie presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, con esclusione delle prestazioni di tipo assistenziale, degli assegni straordinari di sostegno del reddito, delle pensioni erogate alle vittime del terrorismo e delle rendite erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in caso di cumulo di più trattamenti pensionistici, non possono essere erogati in misura superiore all'importo netto di euro 5.000,00. Per il medesimo triennio la contribuzione accreditata e utilizzata fini della determinazione del montante contributivo individuale non è soggetta a rivalutazione ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  2. I risparmi di spesa derivanti delle disposizioni di cui al comma 1 sono destinati a misure di perequazione dell'integrazione al trattamento minimo dell'INPS, dell'assegno sociale e dei trattamenti corrisposti ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222.
13. 03. Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Castelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  Art. 13-bis. 1. Il comma 489 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dai seguenti:
  «489. Al fine di contenere la spesa pensionistica a carico degli enti o istituti pubblici competenti alle relative erogazioni, i redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo non sono cumulabili, nei termini di cui ai commi 489-bis e 489-ter, con i trattamenti pensionistici di cui all'articolo 24, commi 6, 1 e 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i trattamenti relativi alla pensione anticipata di cui all'articolo 24, commi 10 e 11, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, nonché con i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche e con ogni altro trattamento pensionistico erogato da istituti pubblici a titolo di pensione di vecchiaia o di anzianità sulla base della normativa precedente a quella introdotta dal citato articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
  489-bis. Il divieto di cumulo di cui al comma 489 opera, nei termini di cui al comma 489-ter, esclusivamente sulla parte dei trattamenti pensionistici non aventi natura contributiva eccedente i 150 mila euro annui lordi.
  489-ter. Ove i redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo di cui al comma 489 siano, su base annua, di importo pari o superiore alla parte del trattamento pensionistico eccedente la soglia dei 150 mila euro annui, il divieto di cumulo opera sulla intera parte eccedente del trattamento pensionistico. Ove i redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo di cui al comma 489 siano, su base annua, di importo inferiore alla parte del trattamento pensionistico eccedente la soglia dei 150 mila euro annui, tale parte eccedente del trattamento pensionistico viene ridotta per un importo pari all'importo dei suddetti redditi da lavoro.
  489-quater. Ai sensi dei commi 489, 489-bis e 489-ter, gli enti o istituti competenti erogano, sino al permanere delle condizioni indicate nel comma 489-ter, il trattamento pensionistico o il vitalizio nell'ammontare ridotto ai sensi del medesimo comma 489-ter.
  489-quinquies. Gli organi costituzionali, in riferimento ai trattamenti pensionistici o ai vitalizi da essi erogati, applicano i principi contenuti nei commi da 489 a 489-quater nel rispetto dei propri ordinamenti.
  486-sexies. La normativa di cui ai commi da 489 a 489-quater entra in vigore entro il 31 ottobre 2014. Entro il 30 settembre 2014 dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro del Lavoro e delle politiche sociale adotta con proprio decreto le disposizioni attuative dei commi da 489 a 489-quater del presente articolo, prevedendo in particolare le forme e le modalità con cui portare a conoscenza degli enti o istituti erogatori dei suddetti trattamenti pensionistici i redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo percepiti dai soggetti interessati.».
13. 05. Caso, Castelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  Art. 13-bis. (Limite ai trattamenti pensionistici di importo elevato). – 1. Le pensioni e i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al metodo retributivo non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al metodo contributivo.
  2. Qualora il trattamento di cui al comma 1 sia cumulato con altri trattamenti pensionistici corrisposti da gestioni previdenziali pubbliche in base al metodo retributivo, l'ammontare onnicomprensivo di tali trattamenti non può superare gli 8.000 euro netti mensili.
13. 04. Prataviera, Busin, Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  Art. 13-bis. (Limiti ai rimborsi spese erogati ai politici e ai funzionari pubblici). – 1. All'articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: «rimborso di spese» inserire le seguenti: «purché l'erogazione di tali somme sia avvenuta per un importo non superiore alle spese effettivamente sostenute così come risultanti da dettagliata e documentata rendicontazione e»;
   b) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Le rendicontazioni di cui al periodo precedente devono essere pubblicate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sul sito internet ufficiale del soggetto che ha erogato i rimborsi spese entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di erogazione delle somme.».
13. 02. Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Castelli.
(Inammissibile)

ART. 14.
(Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa).

  Al comma 1, sostituire le parole da: inserite nel conto economico fino a: 31 dicembre 2009, n. 196 con le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob).
14. 50. Sorial, Castelli, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà.

  Al comma 1, sostituire le parole: spesa per il personale con le seguenti: spesa per investimenti.
14. 5. Prataviera, Busin, Guidesi.

  Al comma 1, sostituire le parole da: 4,2 per cento fino alla fine del comma, con le seguenti: 4,2 per cento per le amministrazioni con spesa per il personale rispetto agli abitanti inferiore alla media nazionale; e all'1,4 per cento per le amministrazioni con spesa per il personale rispetto agli abitanti superiore alla media nazionale;.
14. 4. Prataviera, Busin, Guidesi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 4,2 per cento con le seguenti: 2,2 per cento.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sostituire le parole:
all'1,4 per cento con le seguenti: all'1,2 per cento;
   al comma 2, sostituire le parole: al 4,5 per cento con le seguenti: al 2,2 per cento;
   al comma 2, sostituire le parole: all'1,1 per cento con le seguenti: allo 0,6 per cento.
14. 11. Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Castelli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dai limiti di cui al periodo precedente sono escluse le spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca effettuate a valere su risorse a destinazione vincolata e fondi comunitari.

  Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dai limiti di cui al periodo precedente sono escluse le spese per contratti di collaborazione coordinata e continuativa effettuate a valere su risorse a destinazione vincolata e fondi comunitari.
14. 13. Russo.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dai limiti di cui al periodo precedente sono escluse le spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca effettuate a valere di risorse a destinazione vincolata e fondi comunitari.

  Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine il seguente periodo: Dai limiti di cui al periodo precedente sono escluse le spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca effettuate a valere di risorse a destinazione vincolata e fondi comunitari.
14. 12. Sottanelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, al fine di favorire la trasparenza e la pubblicità degli incarichi di consulenza, sono tenuti a pubblicare sui propri siti Internet, entro e non oltre 30 giorni dal conferimento, i curricula dettagliati di coloro cui vengono conferiti detti incarichi. Gli incarichi vengono conferiti per esigenze temporanee – cui le amministrazioni non possono far fronte con le risorse umane disponibili, sia sotto l'aspetto quantitativo sia qualitativo – a persone di comprovata qualificazione professionale, che abbiano conseguito una particolare specializzazione culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, nonché da eventuali pubblicazioni scientifiche o da esperienze di lavoro maturate anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi.
  1-ter. Con riferimento ai contratti in essere, ove non abbia già provveduto ai sensi della legislazione vigente, la pubblicazione deve essere assicurata entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.
  1-quater. Fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente, il mancato rispetto del termine costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente.
14. 2. Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

  Al comma 2, sostituire le parole da: inserite nel conto economico fino a: 31 dicembre 2009, n. 196 con le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob).
14. 51. Sorial, Castelli, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà.

  Al comma 2, sostituire le parole: spesa del personale con le seguenti: spesa per investimenti.
14. 7. Prataviera, Busin, Guidesi.

  Al comma 2, sostituire le parole da: 4,5 per cento fino alla fine del comma, con le seguenti: 4,5 per cento per le amministrazioni con spesa per il personale rispetto agli abitanti inferiore alla media nazionale, e all'1,1 per cento per le amministrazioni con spesa per il personale rispetto agli abitanti superiore alla media nazionale.
14. 6. Prataviera, Busin, Guidesi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Ferma restando la facoltà per le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa per esigenze temporanee, con persone di comprovata qualificazione professionale solo nel caso in cui non possano far fronte alle relative esigenze con le risorse umane disponibili, sia sotto l'aspetto quantitativo sia qualitativo, nei territori ove non è ancora attiva la convenzione-quadro Consip, le istituzioni scolastiche ed educative statali, al fine di assicurare l'acquisto di beni e servizi, procedono, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, all'assunzione del personale necessario attingendo alle vigenti graduatorie di cui al profilo di assistente tecnico e ausiliario (personale ATA).
14. 3. Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.
(Inammissibile)

  Al comma 4-bis, sopprimere le parole da:, anche in deroga fino a:, n. 368.
14. 8. Prataviera, Busin, Guidesi.

  Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:
  4-quater. All'articolo 9, comma 28, del decreto legislativo n. 78 del 2010 convertito dalla legge n. 122 del 2010 nel testo modificato dall'articolo 4, comma 102, lettera b), della legge n. 183 del 2011 e dall'articolo 4-ter, comma 12, del decreto legislativo n. 16 del 2012 convertito dalla legge n. 44 del 2012, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno 2014 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni a tempo determinato necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica – ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione».
14. 9. Prataviera, Busin, Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:
  4-quater. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è differita al 1o gennaio 2015 per gli enti pubblici non economici, così come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che svolgono attività di ricerca censite nella rilevazione 2014 dell'ISTAT sulla ricerca e sviluppo (R & S). Tali enti garantiscono un risparmio di spesa aggiuntivo e derivante da un incremento pari al 5 per cento dei limiti di spesa previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 6, comma 7, e 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.
14. 10. Prataviera, Busin, Guidesi.

  Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:
  4-quater. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non si computano le spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca, nonché quelle per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, che siano finanziate con fondi regionali, statali o dell'Unione europea.
14. 15. Lavagno, Marcon, Paglia, Melilla.

  Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:
  4-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai Comuni che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno.
14. 14. Marcon, Lavagno, Paglia, Melilla.

ART. 15.
(Spesa per autovetture).

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: inserite nel conto economico fino a: 31 dicembre 2009, n. 196 con le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
15. 50. Sorial, Castelli, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà.

  Al comma 1, capoverso comma 2, terzo periodo, sopprimere, le parole: nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero.
15. 3. Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Castelli.

  Al comma 1, capoverso comma 2, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché alle autovetture utilizzate dai Comuni e dalla Province per i servizi di tutela dell'ordina, della sicurezza pubblica, dei servizi di manutenzione e dei servizi di tutela e difesa del suolo.
15. 2. Prataviera, Busin, Guidesi.

  Sopprimere il comma 2-bis.
15. 1. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Castelli.

ART. 16.
(Riorganizzazione dei Ministeri e interventi in agricoltura).

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 240 milioni con le seguenti: 300 milioni.

  Conseguentemente:
   all'articolo 33, comma 1, sostituire le parole:
300 milioni con le seguenti: 100 milioni;
   all'articolo 47, comma 1, sostituire le parole: 444,5 milioni di euro con le seguenti: 184,5 milioni di euro.
16. 14. Busin, Guidesi, Prataviera.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 240 milioni, con le seguenti: 300 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 48, comma 1, capoverso 14-ter, secondo periodo, sostituire le parole: di 122 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 con le seguenti: di 182 milioni di euro per l'anno 2014 e 122 milioni di euro per l'anno 2015.
16. 15. Busin, Guidesi, Prataviera.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 240 milioni con le seguenti: 250 milioni.

  Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: 4,8 milioni con le seguenti: 14,8 milioni.
16. 11. Prataviera, Busin, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014, l'ammontare delle risorse iscritte annualmente nei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti della presidenza del consiglio dei ministri e del Ministeri e automaticamente ridotto in misura pari al 60 per cento, conseguendo un risparmio permanente annuo di spesa di almeno 50 milioni di euro. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge a rideterminare gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato al fine di adeguarle al predetto limite.

  Conseguentemente, all'articolo 19, comma 1, capoverso «150-bis», primo periodo:
    sostituire le parole: 100 milioni, con le seguenti: 50 milioni;
    sostituire le parole: 60 milioni con le seguenti: 10 milioni;
    sostituire le parole: 69 milioni con le seguenti: 19 milioni.
16. 22. Busin, Prataviera, Guidesi.

  Al comma 2, dopo le parole: saldi di finanza pubblica, aggiungere le seguenti: e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
16. 1. Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

  Sopprimere il comma 5.
16. 50. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 6, dopo le parole: maggio-dicembre, aggiungere le seguenti: e per gli anni 2015 e 2016.
16. 8. Prataviera, Busin, Guidesi.

  Al comma 6, sopprimere le parole da:, con esclusione fino a: legge 30 luglio 2010, n. 122.
16. 9. Prataviera, Busin, Guidesi.

  Al comma 6, sostituire le parole: del 20 per cento con le seguenti: del 40 per cento.
16. 2. Castelli, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial.

  Al comma 6, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 25 per cento.
16. 10. Prataviera, Busin, Guidesi.

  Sopprimere il comma 7.
16. 3. Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Castelli, Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis.
Al comma 4-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: «40 anni» sono aggiunte le seguenti: «e giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni che, al momento della manifestazione di interesse all'affitto o alla concessione, risultino privi di impiego ed iscritti ai centri per l'impiego, che presentino un progetto per la realizzazione di una delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e che possiedano conoscenze e competenze professionali adeguate allo svolgimento dell'attività imprenditoriale agricola»;
   b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «L'assegnazione dei terreni a giovani inoccupati di cui al periodo precedente è revocata nel caso in cui essi non realizzino, nei tre anni seguenti alla concessione o alla locazione, le attività previste nel progetto».
16. 5. D'Incà, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, Sorial, Castelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Al comma 4-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con priorità ai giovani agricoltori che si impegnino, a seguito di presentazione di uno specifico progetto, a realizzare colture di qualità e con metodi di coltivazione a basso impatto ambientale».
16. 6. D'Incà, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, Sorial, Castelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente:
  «4-ter. Con decorrenza dal 1o gennaio 2015, per gli affittuari ed i concessionari che abbiano attivato titoli all'aiuto e siano beneficiari del pagamento per i giovani agricoltori in base alla vigente normativa comunitaria, l'importo del canone base di cui comma 5 non supera quello del pagamento comunitario per i giovani agricoltori. Il canone viene rideterminato, secondo quanto disposto dal comma 5, alla scadenza dell'agevolazione comunitaria».
16. 4. Cariello, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Castelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Al comma 3-ter dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: «50 per cento» sono sostituite con le seguenti: «40 per cento».
16. 7. D'Incà, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, Sorial, Castelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.
16. 13. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.
(Inammissibile)

ART. 16-bis.
(Norme in materia di personale del Ministero degli affari esteri).

  Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 53-bis, comma 4, sopprimere le parole da: anche sulla base di costi medi forfettari fino alla fine del comma.
16-bis. 50. Scagliusi.

  Sopprimere il comma 3.
16-bis. 51. Scagliusi.

  Sopprimere il comma 4.
16-bis. 1. Prataviera, Guidesi, Busin.

ART. 17.
(Concorso degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale alla riduzione della spesa pubblica).

  Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro.
17. 4. Villarosa.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Art. 1 – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

  2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro cinquemila.
   b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Art. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.

  1-ter. L'erogazione della somma di cui al comma 1-bis, lettera b), è corrisposta a condizione di una adeguata ed esaustiva rendicontazione, pubblicata sul sito internet della Camera di appartenenza.
17. 1. D'Incà, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, Sorial, Castelli.
(Inammissibile)

  Al comma 2, sopprimere le parole: e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.
17. 5. Villarosa.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Non possono essere erogati assegni vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive a soggetti condannati in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione, per delitti contro l'amministrazione della giustizia, per delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, ovvero per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, applicano le disposizioni di cui al periodo precedente entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma sono versati al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
17. 2. D'Incà, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, Sorial, Castelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Non possono essere erogati assegni vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive a soggetti condannati in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione, per delitti contro l'amministrazione della giustizia, per delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, ovvero per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, applicano le disposizioni di cui al periodo precedente entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
17. 3. Cariello, D'Incà, Caso, Brugnerotto, Currò, Sorial, Castelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
  Art. 17-bis. (Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di indennità e di diaria parlamentare). – 1. Alla legge 1o ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) sostituire l'articolo 1 con il seguente:
  «Art. 1. 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.
  2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare delle quote di cui al comma 1 in misura tale che non superino l'importo lordo di euro 5.000;»;
   b) sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2.

  1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro 3.500, sulla base degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.
  2. La diaria non è comunque corrisposta nel caso in cui il parlamentare, in ogni mese, sia risultato assente dalle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni nella misura pari o superiore al 30 per cento.
  3. La somma di cui al comma 1, limitatamente all'importo lordo di euro 2.000, è corrisposta a condizione di una adeguata ed esaustiva rendicontazione, pubblicata nel sito internet della Camera di appartenenza».
17. 01. D'Incà, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, Sorial, Castelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
  Art. 17-bis. (Nuove disposizioni concernenti i compensi dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato). 1. I ministri, vice ministri e sottosegretari di Stato che non siano parlamentari non possono cumulare il trattamento stipendiale previsto dall'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212, nell'entità risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, con l'indennità di cui alla legge 9 novembre 1999, n. 418 né, qualora vi abbiano optato, con il trattamento di cui all'articolo 47, della legge 24 aprile 1980, n. 146. L'opzione deve essere esercitata tramite dichiarazione espressa dall'interessato agli uffici dei dicasteri competenti entro il settimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
17. 03. D'Incà, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, Sorial, Castelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
  Art. 17-bis. (Nuove disposizioni concernenti il limite massimo dei compensi per i Ministri e Sottosegretari di Stato). – 1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, anche a seguito della opzione effettuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, il trattamento economico, comprese le componenti accessorie e variabili della retribuzione, non può superare quello dell'indennità percepita dai membri del Parlamento.».
17. 02. D'Incà, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, Sorial, Castelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
  Art. 17-bis. 1. A partire dal Governo in carica all'entrata in vigore della presente legge, il numero dei Ministeri, ivi compresi quelli senza portafoglio, è stabilito in dieci. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi viceministri e sottosegretari, non può essere superiore a quaranta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dall'articolo 51, primo comma, secondo periodo, della Costituzione.
17. 04. Prataviera, Guidesi, Busin.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
  Art. 17-bis. 1. Le Commissioni, i Comitati, i Collegi, gli Osservatori, le Strutture di missione, le Conferenze di servizio, i Nuclei, i Tavoli tecnici e qualsiasi organismo, presidenziale o ministeriale o regionale, composto da persone estranee alla pubblica amministrazione non possono comportare oneri finanziari a carico dello Stato.
  2. Tutte le autovetture di servizio sono diminuite del 50 per cento, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e non possono essere di cilindrata superiore a 2.000 cc. Tale limite si applica anche alle autovetture utilizzate dai Servizi informativi di sicurezza. La corrispondente riduzione di spesa è attuata sui pertinenti capitoli di spesa ministeriali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  3. Il personale addetto alle autovetture di servizio viene restituito, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nella misura del 50 per cento, alle Amministrazioni o Corpi di appartenenza. E altresì restituito all'Amministrazione o Corpo di appartenenza il 50 per cento del personale dei Corpi di polizia in servizio presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, previa definizione dei criteri di individuazione del personale da restituire.
  4. Gli arbitrati, le consulenze professionali e tecniche, i pareri pro veritate ed ogni altra prestazione resi da soggetti estranei alla pubblica amministrazione non possono dare diritto a compensi economici superiori a 10.000 euro, quale rimborso spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.
17. 08. Prataviera, Guidesi, Busin.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
  Art. 17-bis. 1. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le forze armate, può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico.
  2. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un auto di servizio.
  3. Il personale in esubero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 è collocato in mobilità.
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalità per la loro dismissione.
17. 012. Prataviera, Guidesi, Busin.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
  Art. 17-bis. 1. Le autorità garanti, indipendenti, comprese l'IVASS e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sono composte da un massimo di tre persone, le quali durano in carica per un periodo massimo di cinque anni e percepiscono un reddito annuo lordo di euro 150.000, salvo che i componenti non siano appartenenti alla magistratura o alla Pubblica amministrazione, in quanto i redditi non sono cumulabili. Le Agenzie governative, comprese ISTAT e ISPRA, adeguano i propri bilanci con riduzioni lineari di spesa del 10 per cento.
  2. Le Autorità garanti e le Agenzie governative, qualora abbiano in corso un contratto di locazione passiva per la propria sede, sono tenute a reperire la disponibilità di un bene demaniale o di ente pubblico, al fine di contenere le spese di almeno il 50 per cento. Le medesime Autorità ed Agenzie sono dotate di una sola autovettura di servizio.
17. 07. Prataviera, Guidesi, Busin.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
  Art. 17-bis. 1. I consigli di amministrazione degli enti pubblici, delle società a partecipazione pubblica, statale, regionale o locale, delle aziende municipalizzate e gli organi, di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche sono composti da un massimo di tre persone, il cui compenso non può comunque essere superiore al reddito percepito dal dirigente pubblico di prima fascia. I vice segretari generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri e di qualsiasi ente pubblico non possono essere più di due e conservano il trattamento economico percepito dall'amministrazione di appartenenza; qualora siano estranei alla pubblica amministrazione, non possono godere di un trattamento economico complessivo superiore a quello del dirigente di prima fascia.
17. 09. Prataviera, Guidesi, Busin.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
  Art. 17-bis. (Modifica all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di esclusione dall'erogazione del vitalizio dei condannati per reati di particolare gravità sociale). 1. All'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, aggiungere in fine le seguenti parole: ”, nonché in favore di chi sia condannato in via definitiva per delitti contro l'amministrazione della giustizia, per delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, ovvero per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
17. 014. D'Incà, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, Sorial, Castelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
  Art. 17-bis. 1. Al fine di razionalizzare i costi per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, alla legge 27 dicembre 2001, n. 459:
   a) all'articolo 2, il comma 1 è abrogato;
   b) all'articolo 12, i commi da 2 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

  «2. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono ad allestire nelle proprie sedi i seggi elettorali dove i cittadini iscritti negli elenchi elettorali possono recarsi per esprimere il proprio voto. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono all'invio delle schede elettorali al Ministero dell'interno.
  3. I maggiori risparmi di cui al precedente comma sono destinati a politiche di sostegno della famiglia e di contrasto alla decrescita demografica».
17. 013. Prataviera, Guidesi, Busin.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
  Art. 17-bis. 1. A decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e fino a tutto il periodo di imposta 2014, sui redditi derivanti da contratti di lavoro subordinato a tempo determinato è dovuto un contributo straordinario anti-crisi. Il contributo si applica nella misura del 10 per cento ai redditi compresi tra 500.000 euro lordi annui e 1.000.000 euro lordi annui e nella misura del 20 per cento ai redditi superiori a 1.000.000 euro lordi annui. Tale onere fiscale non è traslabile né direttamente, né indirettamente sul datore di lavoro, il quale provvede al versamento in qualità di sostituto di imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Le maggiori entrate sono destinate a politiche di sostegno della famiglia e di contrasto alla decrescita demografica.
17. 011. Prataviera, Guidesi, Busin.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
  Art. 17-bis. 1. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'interno, a decorrere dal 1o gennaio 2015 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti.
17. 010. Prataviera, Guidesi, Busin.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
  Art. 17-bis. 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero della salute monitora tutte le procedure, nell'ambito delle regioni e delle province autonome, per l'acquisto di beni e servizi del servizio sanitario nazionale al fine di renderle coerenti con gli obiettivi della spending review, secondo criteri di uniformità e omogeneità nel rapporto qualità/prezzo, nonché al fine di garantire la necessaria pubblicità e trasparenza amministrativa.
17. 06. Prataviera, Guidesi, Busin.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
  Art. 17-bis. 1. Al fine di rendere facoltativa, per i comuni e le province, la nomina del segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciale all'articolo 97, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti gli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «il Comune e la provincia hanno» sono inserite le seguenti: «la facoltà di avvalersi di».
17. 05. Prataviera, Guidesi, Busin.
(Inammissibile)

ART. 18.
(Abolizione di agevolazioni postali).

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. L'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è abrogato.
18. 1. D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, Sorial.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
  Art. 18-bis. (Abolizione della destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai partiti politici). 1. L'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 13, è soppresso.
18. 01. D'Incà, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, Sorial, Castelli.
(Inammissibile)

ART. 19.
(Riduzione dei costi nei comuni, nelle province e nelle città metropolitane).

  Al comma 1, capoverso «150-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei criteri del decreto di cui al periodo precedente si considerano prioritariamente i rendiconti della gestione, opportunamente certificati dall'organo di revisione economico-finanziario.
19. 3. Busin, Prataviera, Guidesi.

  Al comma 1-bis, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) al primo periodo del comma, 2 dell'articolo 86 del TUEL, eliminare le parole: «allo stesso titolo previsto dal comma 1», e aggiungere alla fine dello stesso periodo le seguenti parole: «per gli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti».
19. 6. Lavagno, Marcon, Paglia, Melilla.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. Alla legge 7 aprile 2014, n. 56 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 14, le parole da: «comunque» fino a: «testo unico» sono soppresse.
   b) all'articolo 1, comma 82, le parole da: «comunque» fino a: «testo unico» sono soppresse.
19. 5. Palese.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. All'articolo 1, comma 49, della legge 7 aprile 2014 n. 56, sostituire le parole: «del 31 Ottobre 2015» con le parole: «di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2016».
19. 4. Busin, Prataviera, Guidesi.

ART. 20.
(Società partecipate).

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: le società a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato aggiungere le seguenti: i cui costi sono a carico del bilancio dello Stato.
20. 8. De Mita, Sberna.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nei mercati regolamentati aggiungere le seguenti: nonché le società controllate direttamente o indirettamente da enti locali.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Gli amministratori delle società di cui al comma 1 rispondono personalmente, con il proprio patrimonio, del risarcimento del danno derivante al bilancio dello Stato e degli enti pubblici interessati dai disavanzi di gestione generati nell'ambito temporale nel quale hanno svolto l'attività di amministratore della società stessa.
20. 1. Guidesi, Busin, Prataviera.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nei mercati regolamentati aggiungere le seguenti: nonché le società controllate direttamente o indirettamente da enti locali e che presentino gli ultimi tre esercizi in perdita.
20. 2. Guidesi, Busin, Prataviera.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2,5 per cento nel 2014 ed al 4 per cento con le seguenti: 5 per cento nel 2014 ed all'8 per cento.
20. 4. D'Incà, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, Sorial, Castelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Per il biennio 2014-2015, la componente fissa della retribuzione degli amministratori delegati e dei dirigenti, prevista dai rispettivi contratti, è soggetta ad una riduzione del 20 per cento, nel caso in cui non vengano raggiunti gli obiettivi riguardanti l'ulteriore riduzione dei costi rispetto agli obiettivi di efficientamento di cui ai precedenti commi.
20. 3. D'Incà, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, Sorial, Castelli.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: e alle loro controllate aggiungere le seguenti: ed a quelle a prevalente attività manifatturiera.
20. 5. Di Gioia.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: e alle loro controllate aggiungere le seguenti: ed a quelle che hanno per compiti le produzioni di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modificazioni ed integrazioni.
20. 6. Di Gioia.

  Sostituire il comma 7-bis con il seguente:
  7-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, le società di cui al comma 1 possono realizzare gli obiettivi del presente articolo con modalità alternative, in tutto o in parte, alla riduzione dei costi operativi di cui al comma 1.
20. 7. Sberna, De Mita.

ART. 20-bis.
(Disposizioni in materia di cessioni di partecipazioni).

  Al comma 1, sostituire le parole: alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali, ai sensi dell'articolo 22, commi da 1 a 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 con le seguenti: alle regioni ordinarie, alle regioni a statuto speciale, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali.
20-bis. 1. Castelli, Currò, Cariello, D'Incà, Sorial, Caso, Brugnerotto.

ART. 21.
(Disposizioni concernenti RAI S.p.A.).

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 9-ter, aggiungere il seguente:
  9-quater. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato.
21. 25. D'Incà, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, Sorial, Castelli.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 50, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  12-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 11, comma 1, la lettera e) è sostituita dalle seguenti:
   «e) oltre 75.000 euro e fino a 300.000 euro, 43 per cento;
   f) oltre 300.000 euro, 45,5 per cento».
21. 29. Palazzotto, Paglia, Franco Bordo, Marcon, Lavagno, Melilla.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 21. – (Abolizione canone RAI). – 1. A decorrere dal 1o gennaio 2014, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, a 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12.1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
  12.2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
21. 2. Caparini, Guidesi.
(Inammissibile)

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 21. – (Disposizioni concernenti Rai S.p.a). – 1. Entro il 30 dicembre 2014, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Entro il 30 settembre 2014, i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia, con uno o più decreti, provvedono a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda.
  2. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre il 31 giugno 2015. I proventi derivanti dal procedimento di cui al periodo precedente sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, a 432, e successive modificazioni. Attraverso la stipula di contratti di servizio fra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private nazionali, secondo quanto previsto dall’ articolo 17, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si definiscono gli obblighi di programmazione per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, che tutte le televisioni devono garantire, comunque assicurando il servizio pubblico generale televisivo con trasmissioni, anche nelle fasce orarie di maggior ascolto, che rispondano ai criteri qualitativi previsti dagli articoli 6 e 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112.
  3. A decorrere dal 1o gennaio 2016, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono abrogati.
  4. L'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.
21. 3. Caparini, Guidesi.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 21. – (Abolizione canone Rai). – 1. A decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, di conversione del presente decreto, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono abrogati.
  2. L'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.
  3. Con regolamento da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al coordinamento della normativa vigente in materia con le disposizioni della presente legge, anche in relazione alla copertura del fabbisogno finanziario dei servizi di radiodiffusione, ai fini di un'efficiente ed economica gestione dei medesimi servizi. Il regolamento di cui al presente comma elenca le norme abrogate con decorrenza dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
21. 1. Caparini, Guidesi.
(Inammissibile)

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 21. – 1. I proventi del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché i proventi della tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono versati per il 90 per cento alle regioni, in conformità a quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, e ripartiti tra le emittenti locali in base al regolamento che sarà emanato dal Ministro dello sviluppo economico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto-legge.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
21. 4. Caparini, Guidesi.
(Inammissibile)

  Sopprimere i commi 1 e 2.
21. 24. D'Incà, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, Sorial, Castelli.

  Sopprimere il comma 3.
21. 23. D'Incà, Fico, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, Sorial, Castelli.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Ai fini della razionalizzazione dei costi sostenuti dalla RAI S.p.A., per l'anno 2014 la società è autorizzata a rinegoziare e a ridurre gli importi dei contratti in essere aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, ovvero altre prestazioni, nella misura complessiva di euro 150 milioni, per la durata residua dei contratti medesimi.
21. 26. Villarosa, Liuzzi.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: quote di Rai Way, garantendo la continuità del servizio erogato, con le seguenti: quote minoritarie di Rai Way, in misura complessivamente non superiore al dieci per cento del capitale.
21. 32. Fico, Villarosa.

  Sopprimere il comma 4.

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 9-ter, aggiungere il seguente:
  9-quater. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato.
21. 22. D'Incà, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, Sorial, Castelli, Fico, Villarosa, Liuzzi.

  Sopprimere il comma 4.
21. 6. Caparini, Guidesi.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. I proventi del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché i proventi della tassa di concessione governativa prevista dall’ articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono versati per il 90 per cento alle regioni, in conformità a quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, e ripartiti tra le emittenti locali in base al regolamento che sarà emanato dal Ministro dello sviluppo economico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto-legge.

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12.1. A decorrere dall'anno 2015 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall’ anno 2015.
  12.2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo il, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009, Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 20 1 4, la spesa annua per consumi intermedi.
21. 7. Caparini, Guidesi.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per l'anno 2014 il regime previsto dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. L'erogazione avviene agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello Sviluppo economico. Per l'anno 2014 il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 60 milioni di euro e l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali.
21. 13. Caparini, Guidesi.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale, sono prorogate le previsioni di cui all'articolo 45 comma 3 della legge 23 dicembre 1998 n. 488, all'articolo 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'articolo 145, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, all'articolo 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, all'articolo 4, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'articolo 2, comma 296, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando la cifra a 105 milioni di euro annui, per l'anno 2014, utilizzando, per tale scopo, i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, come previsto dall'articolo 10 della legge n. 422 del 1993. Per l'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno è riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali.
21. 5. Caparini, Guidesi.
(Inammissibile)

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole:, di cui 50 milioni sono destinati ai fini previsti dal comma 4-ter del presente articolo.

  Conseguentemente, dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
  4-ter. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, aggiuntivi rispetto alle risorse già iscritte a bilancio.
21. 11. Caparini, Guidesi.
(Inammissibile)

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole:, di cui 50 milioni sono destinati ai fini previsti dal comma 4-ter del presente articolo.

  Conseguentemente, dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
  4-ter. Al fine di salvaguardare la libertà di informazione e la valorizzazione culturale del territorio, per le emittenti televisive che operano in ambito locale è previsto un contributo annuale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014.
21. 21. Caparini, Guidesi.
(Inammissibile)

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: al fine di assicurare le risorse spettanti ai sensi dell'articolo 10, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge, 27 ottobre 1993, n. 422, a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. L'intero importo delle suddette misure di sostegno è riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali.
21. 8. Caparini, Guidesi.
(Inammissibile)

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La riduzione di cui al primo periodo è finalizzata alla riduzione in maniera proporzionale del canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari e alla televisione.

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 750 milioni.
21. 28. Faenzi.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4.1. A decorrere dal 1o gennaio 2015, il canone di cui all'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce il corrispettivo dell'uso di un apparato atto a decodificare le trasmissioni televisive criptate, installato dalla concessionaria del servizio pubblico su richiesta dell'utente, con modalità e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni.
  4.2. Gli utenti che non richiedono l'installazione di cui al comma precedente sono tenuti unicamente al pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), della tariffa delle tasse sulle concessioni, approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1991.
  4.3. Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono indicati i programmi di pubblico interesse che la concessionaria del servizio pubblico non può trasmettere con modalità criptate.
  4.4. A decorrere dall'anno 2015 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 1 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall’ anno 2015.
  4.5. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39, della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
21. 9. Caparini, Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4.1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 5, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo»;
   b) all'articolo 19, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

  2-bis. L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente decreto per i profili di propria competenza, avvalendosi dei poteri di cui alla legge 3 1 luglio 1 997, n. 249, ed applica, in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto, le sanzioni amministrative previste all’ articolo 1, comma 3 1 della medesima legge.

  4.2. Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo.
  4.3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-ter, per un importo pari a 500.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
21. 12. Caparini, Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere i seguenti:
  4-ter. Al regio decreto-legge del 21 febbraio 1938, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Chiunque detenga uno o più apparecchi atti alla ricezione delle radioaudizioni ed inoltri richiesta su carta semplice per usufruire del servizio è tenuto al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto»;
   b) all'articolo 1, il secondo periodo è soppresso;
   c) all'articolo 10, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La procedura prevista per la cessazione dell'uso dell'apparecchio, e di conseguenza per la cessazione dell'abbonamento, ove conclusa giusta le norme di cui al presente decreto, non comporta per l'utente successivi accertamenti da parte degli organi competenti».

  4-quater. All'articolo 15, secondo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, sostituire le parole: «o adattabili», fino alla fine del periodo con le seguenti parole: «alla ricezione di trasmissioni sonore o televisive via cavo o provenienti dall'estero e presentino domanda per usufruire del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva».
21. 10. Caparini, Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere i seguenti:
  4-ter. Al fine di salvaguardare la libertà di informazione e il pluralismo è previsto un contributo annuale pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, ad integrazione degli stanziamenti di cui all'articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998. n. 448 e successive modificazioni.
  4-quater. Al comma 4 dell'articolo 3-quinquies del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è aggiunto in fine il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2014 i contributi annuali per l'utilizzo delle frequenze televisive nazionali non possono essere inferiori al 2 per cento del fatturato per emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale».
21. 18. Caparini, Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
  4-ter. Ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento della popolazione nazionale, attraverso accordi con operatori di rete locali, e che abbiano un patrimonio netto non inferiore a euro 6.200.000 ed impieghino non meno di venti dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia fiscale, previdenziale e contributiva, vengono attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali, incluse le numerazioni destinate ai diversi generi di programmazione.
21. 14. Caparini, Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
  4-ter. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno a favore dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, di cui all'articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e integrazioni di tali norme, sono destinati 90 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 4, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio per le citate misure di sostegno, da erogare nella misura di euro 50 milioni per l'anno 2014, 20 per l'anno 2015 e 20 per l'anno 2016.
21. 15. Caparini, Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
  4-ter. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno a favore dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, di cui all'articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e integrazioni di tali norme, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2014 a valere sulle risorse di cui al comma 4, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio per le citate misure di sostegno.
21. 16. Caparini, Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
  4-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112, trovano applicazione con riferimento alle ordinanze ingiunzioni emanate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che l'impresa radiofonica o televisiva locale abbia provveduto a regolarizzare, entro lo stesso termine, la propria posizione relativamente alla violazione con riferimento alla quale è stata irrogata la sanzione. I termini di pagamento delle sanzioni amministrative ridotte decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
21. 17. Caparini, Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
  4-ter. All'articolo 13, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, il primo comma è sostituito dal seguente: «In caso di decesso dell'abbonato, l'abbonamento alle radioaudizioni si estingue automaticamente, senza ulteriori adempimenti, a decorrere dalla data di pubblicazione del decesso presso gli uffici competenti».
21. 19. Caparini, Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
  4-ter. Il canone di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, non è dovuto per gli apparecchi che, benché originariamente adattabili a ricevere il segnale, di fatto sono inutilizzabili per tale scopo perché sprovvisti di sintonizzatore e utilizzati per finalità di studio o lavorative da enti o associazioni che operano sul territorio nazionale senza scopo di lucro.
21. 20. Caparini, Guidesi.
(Inammissibile)

ART. 22.
(Riduzione delle spese fiscali).

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9.1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni, è aumentata di 1 punto percentuale. È fatto divieto agli operatori economici dei settori richiamati al comma 16 di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo.
22. 11. Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Castelli, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Alberti, Pesco, Ruocco, Pisano.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014, l'ammontare delle risorse iscritte annualmente nei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri è automaticamente ridotto in misura pari al 60 per cento, conseguendo un risparmio di almeno 45 milioni di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016. La Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato entro venti giorni dall'entrata in vigere della legge di conversione del presente decreto-legge a rideterminare gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato al fine di adeguarle al predetto limite.
22. 6. Prataviera, Guidesi, Busin.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, dopo le parole; «e si considerano produttive di reddito agrario.» sono aggiunte le seguenti: «Nel caso di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili di qualsiasi tipo di potenza superiore a 250 KW il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 25 per cento,». Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e di esse si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il predetto periodo d'imposta.
22. 1. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Micillo.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: 2014 con la seguente: 2016.
22. 18. Faenzi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma non si applicano alle attività dirette alla produzione e cessione di energia elettrica derivante da impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole il cui reddito, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, è considerato reddito d'impresa.
22. 2. L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela.

  Sopprimere i commi 1-bis e 2.
22. 12. Faenzi.

  Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: Limitatamente all'anno 2014 con le seguenti: Per gli anni 2014 e 2015.
22. 17. Faenzi.

  Al comma 1-bis, primo periodo, dopo la parola: fotovoltaiche aggiungere le seguenti: ad esclusione degli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole.
22. 3. Parentela, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo.

  Al comma 1-bis, primo periodo, dopo la parola: fotovoltaiche aggiungere le seguenti: non a terra.
22. 4. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Gli impianti fotovoltaici e le centrali a biomasse non devono comunque avere una potenza maggiore di 100 kW.
22. 5. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Sopprimere i commi 2 e 2-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:
  10-ter. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
  «1. A decorrere dal 1o gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento della raccolta delle somme giocate».
22. 10. D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, Sorial, Castelli, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Alberti, Pesco, Ruocco, Pisano.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  2-ter. All'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sino al massimo del 3 per cento di ciascuno stanziamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a modificare la percentuale di cui al precedente periodo al fine di garantire il raggiungimento dell'obbiettivo di riduzione di spesa indicato.
22. 16. Faenzi.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  2-ter. A decorrere dal 1o giugno 2014, sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis e c-quinquies del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le quarantotto ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.
22. 8. Prataviera, Guidesi, Busin.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  2-ter. L'aliquota dell'imposta di cui al comma 148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 1487, è aumentata in modo da assicurare un maggior gettito annuo non inferiore a 350 milioni di euro.
22. 7. Prataviera, Guidesi, Busin.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:
  10-ter. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
  «1. A decorrere dal 1o gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento della raccolta delle somme giocate».
22. 15. Faenzi.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:
  2-ter. L'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non è dovuta per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli, anche non professionali, nonché per quelli oggetto di variante e soggetti al Piano Urbanistico Attuativo che non abbiano ancora avuto l'approvazione della valutazione d'impatto ambientale e del successivo progetto di costruzione delle opere urbanistiche.
  2-quater. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 8-bis è abrogato.
  2-quinquies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 50 milioni di euro. I ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno, a decorrere dal 2014, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al presente comma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al presente comma, predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un'apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma.
22. 14. Faenzi.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  2-ter. L'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non è dovuta per i capannoni ad uso agricolo o industriale. All'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sino al massimo del 3 per cento di ciascuno stanziamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a modificare la percentuale di cui al precedente periodo al fine di garantire il raggiungimento dell'obbiettivo di riduzione di spesa indicato.
*22. 13. Faenzi.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  2-ter. L'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non è dovuta per i capannoni ad uso agricolo o industriale. All'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sino al massimo del 3 per cento di ciascuno stanziamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a modificare la percentuale di cui al precedente periodo al fine di garantire il raggiungimento dell'obbiettivo di riduzione di spesa indicato.
*22. 19. Franco Bordo, Palazzotto, Paglia, Marcon, Lavagno, Melilla.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  2-ter. Al comma 1.1 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «dal comma 1» sono aggiunte le seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2015».
22. 9. Prataviera, Guidesi, Busin.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  2-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'energia elettrica prodotta e consumata dagli impianti fotovoltaici, connessi alla rete, non è soggetta ad alcun tipo di onere fiscale.
22. 50. Rizzetto.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  2-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dell'accatastamento, sono esentati dalla rendita catastale i piccoli impianti fotovoltaici con potenza inferiore ai 20,00 KWp.
22. 51. Rizzetto.

ART. 22-bis.
(Risorse destinate alle zone franche urbane).

  Al comma 1, dopo le parole: 2011, n. 111, aggiungere le seguenti: nonché per le zone franche urbane di confine, da istituire nei comuni il cui territorio ricade anche parzialmente nell'area distante fino a 20 chilometri dal confine di Stato, ed individuate in forma elencativa con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.
22-bis. 1. Guidesi.

  Al comma 1, dopo le parole: 2011, n. 111, aggiungere le seguenti: nonché per le zone franche che sono istituite nei comuni dell'Emilia Romagna colpite dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012 e dall'alluvione del 17 gennaio 2014, come individuati dalle relative dichiarazioni dello stato di emergenza,.
22-bis. 2. Guidesi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. In un apposita sezione dei sito web del Ministero dello sviluppo economico, è pubblicata un'anagrafe dei beneficiari delle risorse destinate alle zone franche urbane, con l'indicazione delle diverse tipologie di agevolazione alle quali hanno accesso, e dei relativi importi distinti per annualità. Il Ministero dello sviluppo economico trasmette al Parlamento, con cadenza annuale, una relazione che descriva gli effetti sui sistemi socio-economici compresi nelle zone franche urbane, indotti dalle agevolazioni e dalle esenzioni concesse, fornendo per ciascuna zona franca urbana, l'importo delle risorse assegnate, l'indicazione delle diverse tipologie di agevolazioni concesse, del numero di beneficiari, del numero di occupati con l'indicazione della tipologia di contratto lavorativo stipulato, e del numero di imprese complessivamente insediate nelle zone franche urbane e nel comune all'interno della quale si trova la stessa zona franca urbana.
22-bis. 3. Mannino.

  Dopo l'articolo 22-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 22-ter. – (Istituzione delle zone franche urbane nelle aree di confine con la Repubblica di Slovenia e la Repubblica d'Austria). – 1. Al fine contrastare il processo di delocalizzazione industriale esistente lungo la fascia confinaria della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con la Slovenia e con l'Austria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita nei territori compresi nei comuni di Trieste, Gorizia, Cividale del Friuli, Tarvisio e Monfalcone, la zona franca urbana, finalizzata a favorire le attività industriali, commerciali, artigianali e turistiche e sostenere la promozione e lo sviluppo dell'economia locale, dell'occupazione, nonché l'interscambio economico con i Paesi limitrofi.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate specifiche agevolazioni di natura fiscale e contributiva in favore delle imprese localizzate dal precedente comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante quanto indicato dal comma 4 del precedente articolo 22-bis.
22-bis. 01. Sandra Savino.

ART. 23.
(Riordino e riduzione della spesa di aziende, istituzioni e società controllate dalle amministrazioni locali).

  Sopprimerlo.
23. 3. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Sostituirlo con seguente:
  Art. 23. – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non è ammessa l'acquisizione di partecipazioni azionarie nel capitale di società di gestione dei servizi pubblici essenziali da parte di soggetti privati.
  2. I servizi pubblici essenziali affidati in concessione a soggetti privati, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono rinnovabili e gli enti locali provvedono all'acquisizione della gestione dei servizi il cui contratto è in scadenza.
  3. Tutte le società a capitale misto pubblico-privato affidatarie di servizi pubblici essenziali, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, avviano a decorrere da tale data il processo di trasformazione in società a capitale interamente pubblico. Il processo di trasformazione ai sensi del primo periodo deve essere completato entro due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.
23. 1. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
23. 2. Nicola Bianchi, Diego De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis)
per avviare azioni di responsabilità diretta nei confronti degli amministratori in carica negli esercizi nei quali la società o l'azienda di cui al presente articolo ha registrato perdite di esercizio.
23. 5. Guidesi, Busin, Prataviera.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis)
per la razionalizzazione del personale, anche attraverso procedure di mobilità e di licenziamento, tale da garantire per ciascuna società od azienda un rapporto tra personale dirigente e personale non dirigente non superiore alla media europea per enti operanti nello stesse settore.
23. 4. Guidesi, Busin, Prataviera.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle aziende speciali e alle istituzioni comunali che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona e le farmacie.
23. 6. Guidesi, Busin, Prataviera.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
  Art. 23-bis. – (Giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità di amministratori, membri di organi di controllo e dipendenti delle società partecipate). – 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è aggiunto il seguente: «2. In tutte le fattispecie di partecipazione pubblica non contemplate dal comma 1, la giurisdizione della Corte dei conti si estende ai danni cagionati dagli amministratori, dai membri degli organi di controllo e dai dipendenti della società al patrimonio sociale. I soci e i creditori possono intervenire nel giudizio contabile ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice di procedura civile. Le disposizioni del primo e secondo periodo non si applicano ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente norma ».
  2. La rubrica dell'articolo 16-bis del decreto-legge n. 248 del 2007, è sostituita dalla seguente: «Responsabilità degli amministratori di società partecipate da amministrazioni pubbliche ».
23. 01. Fraccaro, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Caso, Currò, Sorial.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
  Art. 23-bis. – 1. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
Gli amministratori, i membri degli organi di controllo e i dipendenti delle società pubbliche, ossia delle società interamente o maggioritariamente partecipate dagli enti di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni, sono soggetti all'azione di responsabilità disciplinata dal presente comma.
  2. Sono altresì soggetti all'azione di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti gli amministratori, i membri degli organi di controllo e i dipendenti delle società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile agli enti di cui al decreto legislativo 165 del 2001 ovvero alle società pubbliche indicate nel comma precedente.
  3. Rimane fermo che alle società quotate partecipate in misura inferiore al 50 per cento si applica l'articolo 16-bis del decreto-legge n. 248 del 2007.
23. 02. Businarolo, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Caso, Currò, Sorial.
(Inammissibile)

ART. 24.
(Disposizioni in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni).

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: predetti obblighi, aggiungere le seguenti: entro 30 giorni.
24. 1. Busin, Prataviera, Guidesi.

  Al comma 2, alla lettera b), capoverso 222-quater, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2015 con le seguenti: il 31 dicembre 2014.
24. 2. Busin, Prataviera, Guidesi.

  Al comma 2-bis, capoverso Art. 2-bis, sostituire le parole: 31 luglio 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2014.
24. 7. Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Caso, Currò, Sorial.

  Dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:
  2-quater. I contratti di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dagli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, devono espressamente prevedere la facoltà del conduttore di recedere, per ragioni di interesse pubblico, con un termine di preavviso concordato tra le parti al momento della conclusione del contratto. Nel caso in cui i predetti contratti di locazione passiva non prevedano tale facoltà di recedere, al conduttore è sempre consentito il recesso, per ragioni di interesse pubblico, dandone preavviso al locatore mediante lettera raccomandata da inviare almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Le clausole con cui si esclude la predetta facoltà di recedere dal contratto sono nulle.
24. 6. Fraccaro, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Caso, Currò, Sorial.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
   dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. I Comuni, le Province, le Città Metropolitane e le Regioni che intendono acquisire la proprietà dei beni di cui al comma 1 possono farne richiesta secondo le modalità previste al comma 2 ogni anno successivo all'anno 2013, nel periodo intercorrente tra il 1o settembre ed il 30 novembre.»;
   al primo periodo del comma 7, dopo le parole «sono ridotte» e prima delle parole «in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1», sono inserite le seguenti parole «per tutta la vigenza dei relativi contratti,»;
   alla fine del primo periodo del comma 7, dopo le parole «al trasferimento di cui al comma 1», sono inserite le seguenti parole «al netto delle spese di gestione sostenute dall'ente richiedente in ciascun anno»;
   al comma 11 dell'articolo 56-bis, le parole da «è altresì» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, è destinato alla riduzione del debito dell'ente.»;
   alla fine dell'articolo, è aggiunto il seguente comma: «Il comma 7 non si applica ai trasferimenti di immobili effettuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.».
24. 3. Busin, Prataviera, Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Per l'anno 2014, nel saldo finanziario espresso in termini mista e rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dai Comuni per interventi di valorizzazione, ristrutturazione e messa in sicurezza delle cinte murarie urbane, la disposizione opera nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2014.

  Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: 6.000 milioni con le seguenti: 5.900 milioni.
24. 4. Busin, Prataviera, Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Nel quadro delle azioni volte a garantire la tutela e la conservazione del patrimonio ambientale, storico ed artistico, sono realizzati interventi per la valorizzazione dei contesti urbani definiti città murate o caratterizzati dalla permanenza di cinte murarie urbane, risalenti al periodo bizantino o medioevale, nonché all'epoca veneziana, spagnola e ottocentesca. Per l'anno 2014, e fino all'importo di 150 milioni di euro, le risorse utilizzate dai Comuni per le finalità di cui al periodo precedenti sono escluse dai vincoli finanziari del patto di stabilità interno.

  Conseguentemente, all'articolo 33, comma 1, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 150 milioni.
24. 5. Busin, Prataviera, Guidesi.
(Inammissibile)

ART. 25.
(Anticipazione obbligo fattura elettronica).

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2015 con le seguenti: 31 ottobre 2014.
25. 5. D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, Sorial, Castelli, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Alberti, Pesco, Ruocco, Pisano.

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: da parte delle pubbliche amministrazioni aggiungere le seguenti a decorrere dal termine di cui al comma 1.
25. 2. Busin, Prataviera, Guidesi.

  Al comma 3, dopo le parole: ai sensi del comma 2 aggiungere le seguenti: qualora abbiano preventivamente comunicato ai propri fornitori i predetti codici.
*25. 3. Busin, Prataviera, Guidesi.

  Al comma 3, dopo le parole: ai sensi del comma 2 aggiungere le seguenti: qualora abbiano preventivamente comunicato ai propri fornitori i predetti codici.
*25. 6. De Mita, Sberna.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di comunicare la data di accettazione della fatturazione elettronica, entro il mese o il trimestre di riferimento in base a data di emissione.
25. 4. Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

ART. 26.
(Pubblicazione telematica di avvisi e bandi).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 26. – 1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
   all'articolo 66, il comma 7 è sostituito dai seguenti:
  «7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sul “profilo di committente” della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio. Dell'avvenuta pubblicazione degli avvisi e dei bandi sul “profilo di committente” della stazione appaltante è data notizia, nel medesimo giorno, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici. La predetta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto, e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.
  7-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, di cui al precedente comma 7, secondo periodo, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’ aggiudicazione»;
   all'articolo 122, il comma 5 è sostituito dai seguenti:
  «5. I bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati sul “profilo di committente” della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio. Dell'avvenuta pubblicazione degli avvisi e dei bandi sul “profilo di committente” della stazione appaltante è data notizia, nel medesimo giorno, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici. I bandi relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del comune ove si eseguono i lavori e nel profilo di committente della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15. La predetta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.
  5-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, di cui al comma 5, secondo periodo, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione».
26. 1. Busin, Prataviera, Guidesi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
   a-bis) all'articolo 70,
   il comma 9 è sostituito dal seguente:
  «9. Le stazioni appaltanti offrono, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando secondo l'allegato X, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri ed a ogni documento complementare, precisando nel testo del bando l'indirizzo internet presso il quale tale documentazione è accessibile»;
   il comma 10 è sostituito dal seguente:
  «10. Se le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo adeguato a consentire che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte»;
   a-ter) all'articolo 71, il comma 1 è abrogato;
   a-quater) all'articolo 72, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previo bando, e nel dialogo competitivo, l'invito ai candidati contiene, oltre agli elementi indicati all'articolo 67, l'indicazione dell'accesso al capitolato d'oneri, al documento descrittivo e a ogni altro documento complementare, messi a diretta disposizione per via elettronica, ai sensi dell'articolo 70, comma 9».
26. 2. Busin, Prataviera, Guidesi.

  Sopprimere i commi 1-bis e 1-ter.
26. 3. Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Marzana, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Caso, Currò, Sorial.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
  Art. 26-bis. – (Riduzione delle indennità dei parlamentari nazionali ed europei). – 1. A decorrere dal 1o settembre 2014 le indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale sono rideterminate in riduzione nel senso che il loro ammontare massimo, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è diminuito del 50 per cento. Tale rideterminazione si applica anche alle indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384.
26. 4. Castelli, D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, Sorial.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
  Art. 26-bis. – 1. All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo il comma 30 è aggiunto il seguente:
  «30-bis. In relazione all'articolo 194, in deroga a quanto previsto al comma 1, fino al 30 giugno 2015, il direttore dei lavori redige lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza bimestrale, che deve essere esplicitata nel contratto. La disposizione si applica ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto».
26. 01. Busin, Prataviera, Guidesi.
(Inammissibile)

ART. 27.
(Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni).

  Al comma 1, capoverso «Art. 7-bis», comma 2, primo periodo, sostituire le parole: utilizzando la medesima piattaforma elettronica con le seguenti: attraverso l'integrazione all'interno della piattaforma elettronica del registro unico delle fatture.
27. 3. Paglia, Lavagno, Marcon, Melilla.

  Al comma 1, capoverso «Art. 7-bis», comma 4, sostituire le parole:, mediante la medesima piattaforma elettronica, con le seguenti: , in modalità automatica e massiva attraverso l'integrazione all'interno della piattaforma elettronica del registro unico delle fatture.
27. 4. Lavagno, Marcon, Paglia, Melilla.

  Al comma 1, capoverso «Art. 7-bis», comma 5, premettere le parole: Contestualmente all'entrata in vigore delle disposizioni relative all'obbligo di tenuta del registro delle fatture di cui all'articolo 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.
27. 1. Busin, Prataviera, Guidesi.

  Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:
   d) alla fine del comma sono aggiunti i seguenti periodi: «La certificazione deve indicare obbligatoriamente la data prevista di pagamento, fatta eccezione per i debiti di parte capitale. Le certificazioni già rilasciate senza data, fatta eccezione per i debiti di parte capitale, devono essere integrate a cura dell'amministrazione con l'apposizione della data prevista per il pagamento».
27. 2. Busin, Prataviera, Guidesi.

ART. 28.
(Monitoraggio delle certificazioni dei pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle regioni).

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di accelerare la realizzazione di progetti strategici, di carattere infrastrutturale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti, sono escluse dal patto di stabilità interno le spese per la realizzazione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell'autostrada Pedemontana Veneta, finanziate con l'articolo 50, comma 1, lettera g) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e con l'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
  2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-bis e fino al limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
28. 1. Busin, Prataviera, Guidesi.
(Inammissibile)

ART. 29.
(Attribuzione di risorse della Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali).

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al comma 1 gli enti i cui consigli comunali, negli ultimi 10 anni, sono stati sciolti per ragioni di cui all'articolo 143 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
29. 2. Busin, Prataviera, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al comma 1 gli enti che, a decorrere dal 1o novembre 2012, hanno aderito, ai sensi degli articoli 243-bis, 243-ter e 243-quater del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, a procedure di riequilibrio finanziario pluriennale.
29. 1. Busin, Prataviera, Guidesi.

ART. 31.
(Finanziamento dei debiti degli enti locali nei confronti delle società partecipate).

  Al comma 1, dopo le parole: degli enti locali” aggiungere le seguenti: a valere esclusivamente per i suddetti debiti relativi a prestazioni di servizi pubblici essenziali così come definiti dall'articolo 1 della legge del 12 giugno 1990 n. 140.
31. 3. Castelli, Currò, Cariello, D'Incà, Sorial, Caso, Brugnerotto.

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: società partecipate. aggiungere le seguenti: Dalle misure di cui al presente articolo sono esclusi gli enti locali in stato di dissesto.

  Conseguentemente, sopprimere la lettera c).
31. 5. Busin, Prataviera, Guidesi.

  Al comma 2, sopprimere la lettera c).
31. 1. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: prioritariamente con la seguente: esclusivamente.
*31. 2. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: prioritariamente con la seguente: esclusivamente.
*31. 4. Castelli, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, Sorial, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Alberti, Pesco, Ruocco, Pisano.

ART. 32.
(Incremento del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili).

  Al comma 1, sopprimere le parole da: nonché dei debiti fuori bilancio fino alla fine del comma.
32. 1. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 1, sopprimere le parole da:, ivi inclusi quelli fino alla fine del comma.
32. 2. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 2, sostituire le parole: 31 luglio 2014 con le seguenti: 30 giugno 2014.
32. 3. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Sopprimere il comma 4.
32. 4. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Per un importo pari ai debiti fuori bilancio riconosciuti o che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, l'ente locale è autorizzato ad anticipare per pari importo ai creditori le somme dovute, garantendo la copertura di dette anticipazioni in un periodo non superiore ai 10 anni, in deroga all'articolo 194, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
*32. 5. Palese.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Per un importo pari ai debiti fuori bilancio riconosciuti o che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, l'ente locale è autorizzato ad anticipare per pari importo ai creditori le somme dovute, garantendo la copertura di dette anticipazioni in un periodo non superiore ai 10 anni, in deroga all'articolo 194, comma 2, del decreto legislativa n. 267 del 2000.
*32. 6. Marcon, Lavagno, Paglia, Melilla.

ART. 33.
(Anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario).

  Sopprimere il comma 1.
33. 1. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 1, sostituire, ovunque ricorra, la parola: comuni con le seguenti: comuni e province.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti degli enti locali che hanno deliberato il dissesto finanziario.
*33. 2. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 1, sostituire, ovunque ricorra, la parola: comuni con le seguenti: comuni e province.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti degli enti locali che hanno deliberato il dissesto finanziario.
*33. 10. Palese.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: e che hanno aderito alla procedura semplificata fino a: n. 267.
33. 3. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
33. 4. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 48, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:   1-bis. Per l'anno 2014, nel saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del Patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dalle province per interventi di edilizia scolastica. L'esclusione opera nel limite di 100 milioni di euro per l'esercizio 2014. Le province beneficiarie dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 15 giugno 2014.
33. 11. Guidesi, Busin, Prataviera.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra i comuni, nei limiti della massa passiva censita, secondo gli importi di cui alla seguente tabella:
   comuni oltre i 500.000 abitanti: 50 milioni di euro;
   comuni tra i 100.000 e i 500.000 abitanti: 100 milioni di euro;
   comuni al di sotto dei 100.000 abitanti: 150 milioni di euro.

  La medesima anticipazione è quindi stabilita in base una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente e calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'ISTAT.
33. 5. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. L'anticipazione di cui al comma 1 è ripartita secondo modalità stabilite da un decreto del Ministero dell'Interno e d'Intesa con la Conferenza Stato-città da emanare entro e non oltre il 30 giugno 2014.
33. 6. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: di venti anni con le seguenti: di quindici anni.
33. 7. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Nei confronti dei soggetti residenti nei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi, così come individuati dall'allegato 1-bis del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, sono sospesi fino al 31 dicembre 2014, su richiesta degli interessati e previe intese a tal fine intercorse tra l'Associazione bancaria italiana (ABI) e gli istituti di credito, i pagamenti dei ratei di mutui in essere. La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di finanziamento, relativamente al quale restano fermi tutti gli altri patti, condizioni o garanzie, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria nel caso di mutui assistiti dalla stessa. A seguito della sospensione il piano di ammortamento è prolungato di un periodo pari a quello della sospensione medesima.
33. 8. Guidesi, Busin, Borghesi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Al fine di finanziare le spese conseguenti allo stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio del Veneto tra gennaio e febbraio del 2014, nonché per la copertura degli oneri conseguenti allo stesso, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede, fino all'importo massimo di 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
33. 9. Prataviera, Busin.
(Inammissibile)

ART. 37.
(Strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati).

  Al comma 1, primo e secondo periodo, dopo le parole: di parte corrente aggiungere le seguenti: e di parte capitale.
*37. 1. Busin, Prataviera, Guidesi.

  Al comma 1, primo e secondo periodo, dopo le parole: di parte corrente aggiungere le seguenti: e di parte capitale.
*37. 7. Matarrese, Sottanelli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
**37. 8. Sberna, De Mita.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
**37. 3. Prataviera, Busin.

  Al comma 3, sopprimere il sesto e l'ottavo periodo.
37. 5. Castelli, Currò, Cariello, D'Incà, Sorial, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7.1. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 3-quater è aggiunto il seguente:
  «3-quinquies. In caso di cessione di cui al primo periodo del comma 3-bis, resta ferma la facoltà della pubblica amministrazione di derogare al comma 5 dell'articolo 111 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».
37. 4. Prataviera, Busin.

  Dopo il comma 7-quater, aggiungere il seguente:
  7-quinquies. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 3-quater è aggiunto il seguente:
  «3-quinquies. In caso di cessione di cui al primo periodo del comma 3-bis, resta ferma la facoltà della pubblica amministrazione di derogare al comma 5 dell'articolo 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.».
37. 2. Busin, Prataviera, Guidesi.

  Dopo il comma 7-quater, aggiungere il seguente:
  7-quinquies. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 3-quater è aggiunto il seguente:
  «3-quinquies. In caso di cessione di cui al primo periodo del comma 3-bis, resta ferma la facoltà della pubblica amministrazione di derogare al comma 5 dell'articolo 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.».
37. 6. Matarrese, Sottanelli.

ART. 39.
(Crediti compensabili).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 39. – 1. All'articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, al primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
   le parole: «maturati al 31 dicembre 2012» sono soppresse;
   dopo le parole: «di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, dello stesso decreto» sono inserite le seguenti; «, di adesione alla somme richieste con la comunicazione di irregolarità adottata a seguito di controllo automatico della dichiarazione dei redditi ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di adesione alla somme richieste con la comunicazione di irregolarità adottata a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, di transazione fiscale di cui all'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».
39. 1. Busin.

ART. 40.
(Termine di notifica delle cartelle esattoriali ai fini della compensabilità con i crediti certificati).

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 settembre 2013 con le seguenti: 31 dicembre 2013.
*40. 1. Busin.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 settembre 2013 con le seguenti: 31 dicembre 2013.
*40. 2. Sberna, De Mita.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
  Art. 40-bis. – (Patto di stabilità interno verticale). – 1. Il comma 543 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è abrogato.
  2. Al comma 125 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «15 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio».
40. 02. Busin, Prataviera, Guidesi.
(Inammissibile)

ART. 41.
(Attestazione dei tempi di pagamento).

  Sopprimere il comma 2.
41. 2. Lavagno, Marcon, Paglia, Melilla.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.
41. 4. Di Salvo, Paglia, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In ogni caso gli enti del Servizio sanitario nazionale esclusi dal comma 2 possono assumere solo personale funzionale all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza escluso il personale amministrativo.
41. 1. Cariello, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Castelli, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Alberti, Pesco, Ruocco, Pisano.

ART. 41-bis.
(Misure per l'accelerazione dei pagamenti a favore delle imprese).

  Sopprimerlo.
41-bis. 2. Castelli, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Currò.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno presenta alle Camere una relazione contenente l'ammontare delle somme, nonché la gestione ed il loro effettivo utilizzo, accreditate e giacenti sulle contabilità speciali delle province di Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani.
41-bis. 50. Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

ART. 42.
(Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni).

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere il seguente:
   i-bis) liquidità della fattura.
42. 1. Busin, Prataviera, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. In caso di violazione dei termini temporali di cui al comma 1, i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, responsabili dei relativi procedimenti, rispondono ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione.
  1-ter. La sanzione disciplinare a carico del dirigente amministrativo responsabile non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.
42. 2. Castelli, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Alberti, Pesco, Ruocco, Pisano.

ART. 43.
(Anticipo certificazione conti consuntivi enti locali).

  Al comma 1, capoverso Art. 161, comma 2, sostituire le parole: previo parere con le seguenti: previa intesa.
43. 1. Busin, Prataviera, Guidesi.

ART. 45.
(Ristrutturazione del debito delle Regioni).

  Sopprimerlo.
45. 1. Guidesi, Busin, Prataviera.

  Al comma 7, sostituire le parole: 20 giugno con le seguenti: 20 luglio.
45. 2. Prataviera, Guidesi, Busin.

ART. 45-bis.
(Anticipazione di liquidità in favore di EUR Spa).

  Sopprimerlo.
45-bis. 4. Guidesi, Prataviera, Busin.

  Al comma 1, capoverso «332», primo periodo, dopo le parole: 31 dicembre 2013 aggiungere le seguenti: limitatamente alle spese correnti e dunque con esclusione delle spese di investimento, in corso capitale ed inerenti qualsivoglia immobilizzazione.
45-bis. 1. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso «333», lettera b), sostituire le parole: in un periodo non superiore a trent'anni con le seguenti: in un periodo non superiore a dieci anni.
45-bis. 2. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 6, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «, fino ad un massimo di 5 milioni annui» sono sostituite con le seguenti: «, fino ad un massimo di 10 milioni annui».
45-bis. 3. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

ART. 46.
(Concorso delle regioni e delle province autonome alla riduzione della spesa pubblica).

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
  Art. 46-bis. – 1. Alla lettera n-bis), del comma 4, dell'articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dal comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, le parole: «di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «di 2.000 milioni di euro per l'anno 2014».
  2. La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307, è ridotta di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, mediante proprio decreto, le opportune variazioni di bilancio.
46. 01. Guidesi, Busin, Prataviera.

ART. 47.
(Concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica).

  Al comma 1, sostituire le parole: 444,5 milioni di euro per l'anno 2014 e pari a 576,7 milioni di euro per l'anno 2015 e 585,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 con le seguenti: 184,5 milioni di euro per l'anno 2014 e 86,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
47. 13. Palese.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle province di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.
47. 5. Busin, Guidesi, Prataviera.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I versamenti di cui al comma 2 ovvero i recuperi a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non rilevano ai fini del calcolo degli obiettivi di patto di stabilità interno.
47. 12. Palese.

  Sopprimere il comma 4.
47. 10. D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, Sorial.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Per l'anno 2014, le disposizioni di cui al comma 8 non si applicano ai comuni elencati all'allegato 1-bis del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50.
47. 8. Busin, Guidesi, Prataviera.

  Al comma 9, lettera a), tabella A, sopprimere i seguenti codici:
   «S 1334 mense scolastiche;
   S. 1335 Servizi scolastici».
47. 15. Currò, D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Sorial.

  Sopprimere il comma 11.
47. 11. D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, Sorial.

  Sostituire il comma 12 con il seguente:
  12. I comuni possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente o adottare altre misure, al fine di compensare le riduzioni di cui al comma 8.
*47. 9. Busin, Guidesi, Prataviera.

  Sostituire il comma 12 con il seguente:
  12. I comuni possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente o adottare altre misure, al fine di compensare le riduzioni di cui al comma 8.
*47. 14. Melilla, Lavagno, Marcon, Paglia.

ART. 48.
(Edilizia scolastica).

  Al comma 1, capoverso 14-ter, primo periodo, sostituire le parole: Per gli anni 2014 e 2015 con le seguenti: Per gli anni 2014, 2015 e 2016.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: 2014 e 2015 con le seguenti: 2014, 2015 e 2016.
48. 8. Mannino.

  Al comma 1, capoverso 14-ter, primo periodo, sostituire le parole: dai comuni con le seguenti: da comuni e province.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   secondo periodo, sostituire le parole:
122 milioni con le seguenti: 250 milioni;
   terzo periodo, dopo le parole: I comuni aggiungere le seguenti: e le province.
48. 16. Palese, Russo.

  Al comma 1, capoverso 14-ter, primo periodo, sostituire le parole: dai comuni con le seguenti: degli enti locali.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: I comuni con le seguenti: Gli enti locali.
48. 23. Lavagno, Paglia, Marcon, Melilla.

  Al comma 1, capoverso 14-ter, primo periodo, sostituire le parole: dai comuni con le seguenti: da comuni e province.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo periodo, dopo le parole: I comuni aggiungere le seguenti: e le province.
*48. 7. Guidesi, Busin, Prataviera.

  Al comma 1, capoverso 14-ter, primo periodo, sostituire le parole: dai comuni con le seguenti: da comuni e province.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo periodo, dopo le parole: I comuni aggiungere le seguenti: e le province.
*48. 14. Palese, Russo.

  Al comma 1, capoverso 14-ter, primo periodo, sostituire le parole: di edilizia scolastica con le seguenti: di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali nelle quali è stata censita la presenza di amianto.
48. 15. Mannino.

  Al comma 1, capoverso 14-ter, primo periodo, sostituire le parole: di edilizia scolastica con le seguenti: di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali.
48. 9. Mannino.

  Al comma 1, capoverso 14-ter, primo periodo, dopo le parole: edilizia scolastica aggiungere le seguenti: che comportino una comprovata riqualificazione energetica e antisismica degli edifici.
48. 10. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso 14-ter, primo periodo, dopo le parole: edilizia scolastica aggiungere la seguente: pubblica.
48. 11. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso 14-ter, ultimo periodo, sostituire le parole: 15 giugno 2014 con le seguenti: 31 luglio 2014, previa pubblicazione, a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un'apposita sollecitazione pubblica a presentare istanze di accesso contenenti l'elenco degli interventi, corredato da una apposita relazione tecnico-economica, rispetto ai quali i comuni richiedenti intendano beneficiare dell'esclusione di cui al presente articolo.
48. 50. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, nel saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del Patto di Stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dalle Province per interventi di edilizia scolastica. L'esclusione opera nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni di cui al periodo precedente. Le province beneficiarie dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 15 giugno 2014.
  1-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2014, l'ammontare delle risorse iscritte annualmente nei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri è automaticamente ridotto in misura pari al 60 per cento, conseguendo un risparmio permanente di spesa di almeno 50 milioni di euro. La Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, a rideterminare gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato al fine di adeguare al predetto limite.
48. 3. Guidesi, Busin, Prataviera.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Per l'anno 2014, nel saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del Patto di Stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dalle province per interventi di edilizia scolastica. L'esclusione opera nel limite di 100 milioni di euro per l'esercizio 2014. Le province beneficiarie dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 15 giugno 2014.
  1-ter. A decorrere dal 2014 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 3 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea.
48. 4. Guidesi, Busin, Prataviera.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 800 milioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni per l'attuazione del presente decreto.
48. 12. Villarosa.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 500 milioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni per l'attuazione del presente decreto.
48. 13. Villarosa.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno, al Fondo unico per l'edilizia scolastica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'attuazione del presente comma non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.
  2-ter. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 settembre 2014 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 2-bis.
48. 22. Zaratti, Lavagno, Melilla, Marcon, Paglia, Costantino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le autorizzazioni di spesa relative all'importo delle quote finanziarie allocate nell'ambito del Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2013-2015 destinate al finanziamento del programma F-35 Lightning II-JSF (Joint Strike Fighter) pari rispettivamente a 500,3 milioni di euro per l'anno 2013, 534,4 milioni di euro per l'anno 2014 e 657,2 milioni di euro per l'anno 2015, qualora non corrispondano ad impegni formalmente assunti entro la data del 26 giugno 2013 per l'acquisto prospettato di velivoli Joint Strike Fighter (JSF) F35 con riferimento ai quali il Ministro della difesa trasmette al Parlamento, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni documentazione utile a garantire la massima trasparenza sui contratti sottoscritti, sono definanziate e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo unico per l'edilizia scolastica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
48. 21. Marcon, Duranti, Piras, Paglia, Melilla, Lavagno.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno, al Fondo unico per l'edilizia scolastica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'attuazione del presente comma non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.
48. 18. Zaratti, Melilla, Lavagno, Marcon, Zan, Costantino, Pellegrino, Giancarlo Giordano, Paglia.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 settembre 2014 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al Fondo unico per l'edilizia scolastica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
48. 19. Fratoianni, Paglia, Melilla, Lavagno, Marcon, Zan, Costantino, Pellegrino, Giancarlo Giordano, Zaratti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 18, comma 8-ter, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: «nella misura definita dal decreto di cui al presente periodo» sono aggiunte le seguenti: «e ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 48, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006.».
48. 51. Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Marzana, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole: «entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e attesti il rispetto del patto di stabilità interno» sono aggiunte le seguenti: «sino alla data di trasmissione».
48. 6. Guidesi, Busin, Prataviera.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:
  Art. 48-bis. – (Esclusione dal saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interna delle spese sostenute dai comuni con risorse proprie per fronteggiare eccezionali eventi calamitosi). – 1. I commi 8-bis ed 8-ter dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono sostituiti dai seguenti:
  «8-bis. Le spese per gli interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province in relazione a eventi calamitosi in seguito ai quali è stato deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di emergenza e che risultano effettuate nell'esercizio finanziario cui avviene la calamità e nei due esercizi successivi, sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno nel limite di 65 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
  8-ter. Al riparto delle risorse di cui al comma precedente si provvede:
   a) per il 70 per cento del relativo importo, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, entro il 30 luglio di ciascun esercizio sulla base delle istanze presentate dagli enti locali interessati entro il 30 giugno dello stesso anno;
   b) per il restante 30 per cento, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 15 dicembre di ciascun esercizio, con prioritaria destinazione agli enti locali colpiti da eventuali calamità naturali intervenute nella seconda metà di ciascun esercizio.

  8-quater. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione dei precedenti commi 8-bis ed 8-ter del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione, entro il limite di 65 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
48. 01. Guidesi, Busin, Prataviera.
(Inammissibile)

ART. 50.
(Disposizioni finanziarie).

  Al comma 5, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 20 per cento.
50. 1. Busin.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I maggiori introiti derivanti dall'applicazione della presente disposizione sono utilizzati per la riduzione degli oneri previdenziali sul costo del lavoro.
50. 2. Prataviera, Guidesi.

  Sopprimere il comma 11.
50. 3. D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, Sorial, Castelli, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Alberti, Pesco, Ruocco, Pisano.

  Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole da: il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto fino a: 16 dicembre 2008 con le seguenti: il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito per l'anno 2014.
50. 50. Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà.

  Al comma 11, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Qualora dal monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento dell'obiettivo di maggior gettito pari a 650 milioni di euro per l'anno 2014 entro il 30 giugno 2014 è avviato, ad opera del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il procedimento per l'alienazione di quote della partecipazione dello Stato in aziende e società. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2014. Da tale vendita deve derivare un introito non inferiore a 650 milioni di euro per il 2014.
50. 5. Squeri.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. L'articolo 1, comma 109, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente:
  «109. Le eventuali risorse derivanti dall'attuazione dell'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, nei confronti dei titolari di benefìci di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità, da accertarsi, con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a consuntivo e su base pluriennale come effettivamente aggiuntive rispetto a quelle derivanti dai programmi straordinari di verifica previsti prima dell'entrata in vigore della presente legge sono destinate ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui. Le predette risorse saranno opportunamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
50. 4. Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Caso, Currò, Sorial, Castelli, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Alberti, Pesco, Ruocco, Pisano.
(Inammissibile)

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

ART. 1.

  Sopprimere i commi da 2 a 11.
Dis. 1. 50. Marcon, Paglia, Melilla, Lavagno.