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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 10 giugno 2014

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 10 giugno 2014.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Balduzzi, Baretta, Bellanova, Mariastella Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Brescia, Bressa, Brunetta, Busto, Caparini, Capezzone, Carbone, Caruso, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Ambrosio, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galati, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Legnini, Leone, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Antonio Martino, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Mogherini, Orlando, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Portas, Ravetto, Realacci, Ricciatti, Rossi, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Schullian, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Taglialatela, Velo, Vito, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Balduzzi, Baretta, Bellanova, Mariastella Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Brescia, Bressa, Brunetta, Busto, Caparini, Capezzone, Carbone, Caruso, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Ambrosio, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galati, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Legnini, Leone, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Antonio Martino, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Mogherini, Orlando, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Portas, Ravetto, Realacci, Ricciatti, Rossi, Rossomando, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Schullian, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Taglialatela, Valeria Valente, Velo, Vito, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 9 giugno 2014 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   LIUZZI ed altri: «Introduzione del capo II-bis del titolo IV della parte III del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di fornitura di applicazioni elettroniche e di spazi telematici destinati alla loro pubblicizzazione e compravendita» (2438);
   ALBANELLA: «Riapertura del termine previsto dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, per il passaggio di area o di disciplina del personale appartenente alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale» (2439);
   MIGLIORE ed altri: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione» (2440).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di legge d'iniziativa regionale.

  In data 9 giugno 2014 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge:
   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA: «Modifica all'articolo 48 della Costituzione in materia di attribuzione del diritto di elettorato attivo nelle elezioni regionali e degli enti locali ai cittadini che hanno compiuto il sedicesimo anno di età» (2441).

  Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di un disegno di legge.

  In data 10 giugno 2014 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
   dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'interno:
   «Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2014, n. 88, recante disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI per l'anno 2014» (2442).

  Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetto di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   Commissioni riunite III (Affari esteri) e VII (Cultura):

  GARAVINI: «Disposizioni in materia di promozione della lingua e della cultura italiane all'estero e istituzione dell'Istituto Leonardo - Agenzia nazionale per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero» (2122) Parere delle Commissioni I, V, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 30 maggio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), della legge 14 gennaio 2013, n. 10, la prima relazione concernente i risultati del monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni con finalità di incremento del verde pubblico e privato, predisposta dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, riferita all'anno 2013 (Doc. CCXV, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissioni dal Ministro degli affari esteri.

  Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 9 giugno 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), della legge 18 novembre 1995, n. 496, la relazione sullo stato di esecuzione della convenzione sulle armi chimiche e sugli adempimenti effettuati dall'Italia, riferita all'anno 2013 (Doc. CXXXI, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

  Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 9 giugno 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 15 dicembre 1998, n. 484, la relazione sullo stato di esecuzione del Trattato per il bando totale degli esperimenti nucleari, riferita all'anno 2013 (Doc. CXXXIX, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

  Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 9 giugno 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 29 ottobre 1997, n. 374, la relazione – per la parte di propria competenza – sullo stato di attuazione della medesima legge n. 374 del 1997, recante norme per la messa al bando delle mine antipersona, riferita al secondo semestre del 2013 (Doc. CLXXXII, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri), alla IV Commissione (Difesa) e alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 9 giugno 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 1985, n. 411, la relazione sull'attività svolta dalla società Dante Alighieri nell'anno 2013 e il suo bilancio consuntivo per la medesima annualità.

  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione di delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 9 giugno 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le seguenti delibere CIPE, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:
   n. 72/2013 dell'8 novembre 2013, concernente «Integrazione delibera n. 1/2013, recante direttiva in materia di attuazione delle misure di compensazione fiscale previste dall'articolo 18 della legge n. 183 del 2011» – alla V Commissione (Bilancio), alla VI Commissione (Finanze) e alla VIII Commissione (Ambiente);
   n. 82/2013 dell'8 novembre 2013, concernente «Fondo sanitario nazionale 2010 – Ripartizione tra le regioni delle risorse da destinare alla copertura degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali disposti dalle amministrazioni pubbliche per i dipendenti assenti dal servizio per malattia» – alla V Commissione (Bilancio), alla XI Commissione (Lavoro) e alla XII Commissione (Affari sociali);
   n. 12/2014 del 14 febbraio 2014, concernente «Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020 – Assegnazione programmatica per il completamento della cittadella giudiziaria di Salerno (articolo 1, comma 181, della legge n. 147 del 2013)» – alla II Commissione (Giustizia) e alla V Commissione (Bilancio);
   n. 13/2014 del 14 febbraio 2014, concernente «Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (articolo 17-septies del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012)» – alla V Commissione (Bilancio), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla X Commissione (Attività produttive);
   n. 15/2014 del 14 febbraio 2014, concernente «Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2007-2013 delibera CIPE n. 62/2011, rettifica nella denominazione di alcuni interventi» – alla V Commissione (Bilancio), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Coordinamento dei difensori civici regionali e delle province autonome.

  Il Presidente del Coordinamento dei difensori civici regionali e delle province autonome, con lettera in data 29 maggio 2014, ha trasmesso la prima relazione sulla difesa civica in Italia, riferita all'anno 2013.

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Comunicazione di nomina ministeriale.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 5 giugno 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento al dottor Emanuele Fidora, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'incarico di livello dirigenziale generale di reggenza della Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nell'ambito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

  Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VII Commissione (Cultura).

Richiesta di parere parlamentare su proposta di nomina.

  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 3 giugno 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'ingegner Vincenzo Cannatella a presidente dell'Autorità portuale di Palermo (29).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro della giustizia, con lettera in data 5 giugno 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante norme per l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro (98).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 10 luglio 2014. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 25 giugno 2014.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

Chiarimenti ed iniziative in ordine al negoziato tra l'Unione europea e gli Stati Uniti sull'accordo di partenariato trans-atlantico per il commercio e gli investimenti, anche al fine di tutelare i prodotti made in Italy – 2-00482

A) Interpellanza

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della salute, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per sapere – premesso che:
   il Transatlantic trade and investment partnership, il cui acronimo è Ttip, il partenariato trans-atlantico per il commercio e gli investimenti, è un accordo commerciale che è attualmente in corso di negoziato tra l'Unione europea e gli Stati Uniti. Avviato durante il G8 del 17 giugno 2013, questo partenariato, in materia di commercio ed investimenti tra gli Stati Uniti e l'Unione europea, è stato possibile dopo che il Consiglio dei ministri competenti per il commercio ha approvato, il 14 giugno 2013, il mandato negoziale per la Commissione europea. Fino a questo momento si sono tenuti quattro round negoziali, l'ultimo dei quali si è concluso il 14 marzo 2014 ed è stato dedicato a discutere tutti e tre i pilastri di un accordo futuro: l'accesso al mercato, il contesto normativo e le regole. Nello specifico, il mandato negoziale concordato all'unanimità dagli Stati membri si compone di tre parti: la decisione del Consiglio che autorizza l'apertura dei negoziati; la decisione degli Stati membri che autorizza la Commissione europea a negoziare, per loro conto, le previsioni dell'accordo che cadono al di fuori dei limiti delle competenze dell'Unione europea; le direttive negoziali;
   il quarto round negoziale nello specifico affronta: a) accesso al mercato: i negoziatori hanno discusso tre elementi essenziali: le tariffe, gli scambi di servizi e gli appalti pubblici. Per quanto concerne le tariffe, l'Unione europea e gli Usa hanno già proceduto a un primo scambio di offerte. Per i servizi e gli appalti pubblici i negoziatori hanno esaminato come procedere per arrivare a uno scambio di offerte; b) contesto normativo: i negoziatori sono stati affiancati da un'ampia gamma di esperti e di regolamentatori di entrambe le parti per discutere: 1) la coerenza normativa e l'aumento della compatibilità sul piano regolamentare; 2) gli ostacoli tecnici agli scambi (ots), in merito ai quali entrambe le parti hanno già presentato proposte scritte; 3) le misure sanitarie e fitosanitarie (msf) in relazione alle quali si sta preparando il terreno per presentare a tempo debito proposte scritte;
   l'Unione europea e gli Usa hanno continuato, inoltre, ad esplorare le modalità per raggiungere una maggiore compatibilità regolamentare in certe industrie fondamentali: prodotti farmaceutici, cosmetici, dispositivi medici, industria automobilistica e chimica;
   le discussioni hanno toccato tre ambiti in cui i negoziatori stanno sviluppando approcci innovativi:
    a) sviluppo sostenibile, lavoro e ambiente, per sviluppare gli aspetti che sono già coperti dagli attuali accordi commerciali in vigore tra l'Unione europea e Usa;
    b) scambi di energia e materie prime: un ambito in relazione al quale l'Unione europea desidera includere nel Transatlantic trade and investment partnership un quadro concordato;
    c) dogane e agevolazione degli scambi: è particolarmente importante semplificare e snellire le procedure poiché regole complesse e onerose per lo sdoganamento colpiscono più duramente le piccole imprese e possono scoraggiare gli imprenditori dal vendere i loro prodotti oltremare;
   nel corso del quarto round negoziale nella giornata del 12 marzo 2014, i negoziatori capo dell'Unione europea e degli Usa hanno ribadito il loro impegno a portare avanti, nel corso del 2014, tutti i capitoli negoziali e hanno concordato di tenere un'ulteriore tornata di colloqui a Washington prima dell'estate;
   in data 19 luglio 2013, dal sito del quotidiano Il Fatto quotidiano, un articolo a firma di Paolo Ferrero titolava «La grande truffa della Nato economica, il Ttip»; nello stesso articolo si descriveva come «(...) Che cos’è questo Transatlantic Trade and Investment Partnership il cui acronimo è Ttip? L'obiettivo è dar luogo ad un trattato di libero scambio tra Europa e Nord America che abolisca i dazi doganali e uniformi i regolamenti dei due continenti, in modo da non aver più alcun ostacolo alla libera circolazione delle merci e alla libertà di investimento e di gestione dei servizi. Questo significa abolire i dazi ma soprattutto uniformare i regolamenti Usa e Ue in modo da costruire un unico grande mercato. Per dare una idea dell'enorme importanza di questa operazione, occorre tener presente che tra gli argomenti trattati vi è: “l'accesso al mercato per i prodotti agricoli e industriali, gli appalti pubblici, gli investimenti materiali, l'energia e le materie prime, le materie regolamentari, le misure sanitarie e fitosanitarie, i servizi, i diritti di proprietà intellettuale, lo sviluppo sostenibile, le piccole e medie imprese, la composizione delle controversie, la concorrenza la facilitazione degli scambi, le imprese di proprietà statale”. Le sole produzioni audiovisive sono state tolte dalla trattativa grazie alla meritoria opposizione del governo francese. (...) Il punto più pericoloso è che l'uniformazione dei regolamenti tra Usa e Ue produrrà tendenzialmente una uniformazione al ribasso. Questa ipotesi è così vera che Obama ha chiesto di togliere dal negoziato i mercati finanziari, portando a motivazione che le regole in vigore negli Stati Uniti sono più severe di quelle europee (vero) e dando quindi per scontato che nella trattativa verrebbero rimosse le regole più severe che proprio la sua amministrazione ha inserito. Questa uniformazione al ribasso delle regole avrebbe delle ricadute disastrose sull'Europa ed in particolare sull'Italia. Per quanto riguarda l'agricoltura, negli Usa infatti è possibile coltivare prodotti ogm, è possibile utilizzare gli ormoni nell'allevamento degli animali destinati all'alimentazione, così come non sono riconosciute le denominazioni d'origine controllata. Sarebbe così possibile commercializzare Chianti o Barolo prodotto in California e denominare Parmigiano reggiano qualsiasi formaggio duro. Per quanto riguarda i servizi si ipotizza di escludere dalla trattativa solo quelli per i quali non esiste offerta privata: l'acqua, la sanità, l'istruzione e cioè il complesso dei beni comuni e del welfare rischiano di essere completamente privatizzati e snaturati. Per quanto riguarda l'ambiente le regole Usa sono molto meno vincolanti: non esiste la carbon tax e le aziende potranno contrapporre la loro aspettativa di guadagno alla difesa della salute attuata dagli Stati. Emblematico – nell'ambito del trattato di libero commercio tra Usa e Canada (Nafta) – che lo stato del Québec – che ha votato una moratoria sull'estrazione dello shale gas in nome della difesa della salute della popolazione – sia stato portato di fronte al tribunale arbitrale del Nafta dalle industrie Usa del settore, a causa della perdita di potenziale guadagno derivante dalla sua decisione»;
   dal sito della campagna «Stop TTIP», http://stop-ttip-italia.net/, in data 13 marzo 2014 si pubblica il seguente appello: «STOP TTIP! I movimenti europei a Bruxelles danno il benvenuto ai negoziatori Usa e Ue “nel comunicato si spiegano le ragioni della campagna di mobilitazione internazionale contro l'accordo fra Europa ed America” Il TTIP viene spacciato come una delle più efficaci soluzioni possibili alla crisi economica che ci attanaglia, ma si risolverebbe nell'ennesimo taglio ai servizi pubblici per compensare le perdite della finanza e della speculazione. Anche le valutazioni d'impatto condotte dalla stessa Commissione dimostrano che al massimo il TTIP porterebbe a una crescita dello 0,05 per cento del PIL europeo, a fronte dell'ennesima ondata di liberalizzazione ma, quello che è più grave, ad un azzeramento progressivo degli standard di qualità e di sicurezza dei nostri prodotti agricoli, alimentari, industriali, chimici, della sicurezza sul lavoro, e quindi delle regole e garanzie che democraticamente nazioni e territori hanno conquistato, che vengono liquidati in queste trattative come semplici ostacoli al commercio di cui liberarsi. Per negoziare indisturbati e senza consentire repliche ai cittadini, per di più, i testi legali in discussione sono sottoposti al segreto commerciale, e dunque non disponibili alla lettura nemmeno ai Parlamentari europei regolarmente eletti. Per questo movimenti sociali, associazioni, organizzazioni contadine e sindacati d'Europa e d'America si sono dati appuntamento a Bruxelles per sviluppare una strategia comune, mentre in contemporanea in Italia parte la Campagna STOP TTIP ITALIA promossa da una larga rete di associazioni, organizzazioni sociali, sindacati, comitati» –:
   se il Governo sia a conoscenza dei fatti narrati e quali azioni si intendano intraprendere;
   se, considerata la portata dei cambiamenti economici e sociali che il Transatlantic trade and investment partnership comporterà, non reputino opportuno fare proprie le istanze della campagna internazionale «STOP TTIP», in modo tale che il nostro Paese si faccia promotore in sede europea della richiesta di accesso ai testi legali in discussione, che attualmente sono sottoposti al segreto commerciale e quindi non disponibili;
   se, considerata l'economia agricola italiana basata sulla biodiversità, non reputino opportuno introdurre nella discussione in seno ai negoziati, clausole volte a tutelare i prodotti made in Italy;
   se, considerato il grave momento di crisi economica e la specificità del contesto italiano, non reputino opportuno introdurre nella discussione, in seno ai negoziati, politiche utili a tutelare il prodotto interno lordo e, di conseguenza, utili alla ripresa della crescita occupazionale;
   se non reputino opportuno chiarire in che modo l'Italia abbia contribuito alle varie fasi della negoziazione circa questo accordo e se non reputino opportuno lo svilupparsi di una maggiore campagna di informazione sia presso la società civile sia fornendo ogni elemento utile al Parlamento.
(2-00482) «Zaccagnini, Catalano, Tacconi, Labriola, Furnari».


Iniziative, anche in sede europea, sulle biotecnologie brevettabili, al fine di tutelare la salute dei cittadini e la biodiversità nell'agricoltura – 3-00415

B) Interrogazione

   ZACCAGNINI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro della salute, al Ministro per gli affari europei. — Per sapere – premesso che:
   l'Organizzazione europea dei brevetti (in lingua inglese, European Patent Organisation, EPO o EPOrg, per distinguerla dall'Ufficio europeo dei brevetti, il principale organo dell'organizzazione) è un'organizzazione pubblica internazionale creata dalla Convenzione europea dei brevetti. L'Organizzazione europea dei brevetti ha sede a Monaco di Baviera, in Germania. Compito dell'Organizzazione europea dei brevetti è quello di rilasciare brevetti europei. Nonostante quello che il nome sembra suggerire, questi non sono brevetti dell'Unione europea, né brevetti validi in tutta Europa. La Convenzione sulla concessione dei brevetti europei, sulla quale si basa l'Organizzazione europea dei brevetti, offre una singola procedura che termina, tuttavia, non nel rilascio di un singolo brevetto, bensì in un «pacchetto» di brevetti nazionali. L'Organizzazione europea dei brevetti è formata da due organi: l'Ufficio europeo dei brevetti, che opera come organo esecutivo, e il consiglio d'amministrazione, che funge da supervisore e, in minima parte, da organo legislativo. Il vero potere legislativo e il diritto di revisionare la Convenzione sulla concessione dei brevetti europei sono esercitati dagli stessi Stati contraenti in occasione della riunione della Conferenza dei ministri, che si riunisce almeno ogni cinque anni per esaminare le questioni inerenti all'organizzazione e al sistema di brevetto europeo. Inoltre, alle commissioni di ricorso, che non costituiscono organi indipendenti dell'Organizzazione europea dei brevetti ma fanno parte dell'Ufficio europeo dei brevetti, è affidato il potere giudiziario. L'Organizzazione europea dei brevetti, pertanto, è un'organizzazione internazionale modellata sulla forma degli Stati moderni, basata sulla separazione dei poteri;
   come riportato dai maggiori organi di stampa il 16 ottobre 2013, associazioni contadine e della società civile hanno protestato contro i brevetti su piante e animali in parallelo all'incontro del consiglio d'amministrazione dell'Ufficio europeo dei brevetti, la più alta istituzione di controllo in materia di proprietà intellettuale. L'allarme che lanciano gli attivisti è che l'Organizzazione europea dei brevetti sia una «zona franca» per la democrazia. Nel corso di quest'anno, infatti, l'Organizzazione europea dei brevetti ha ignorato le richieste di istituzioni elettive, come il Parlamento Europeo, concedendo brevetti sulla riproduzione di piante e animali prodotti mediante riproduzione convenzionale. Sono stati accordati, per esempio, brevetti all'azienda Syngenta su piante di pepe (EP 1597965) e alla Monsanto su piante di broccoli (EP 1597965). Alla fine di agosto 2013, sempre alla Monsanto, è stato accordato un brevetto sui pomodori sia geneticamente modificati che non modificati (EP 1812575). Solo ultimamente, a seguito di forti proteste, il presidente dell'Organizzazione europea dei brevetti ha deciso di sospendere ulteriori concessioni, ma la decisione è solo temporanea, in attesa di nuove decisioni per ora in sospeso su ulteriori brevetti su broccoli e pomodori;
   il consiglio d'amministrazione riunisce i rappresentanti dei trentotto Paesi membri dell'Organizzazione europea dei brevetti (i ventotto Paesi europei più San Marino, Albania, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Monaco, Islanda, Serbia, Macedonia e Turchia). Il consiglio sarebbe in grado di cambiare le regole d'attuazione dell'Organizzazione europea dei brevetti in qualsiasi momento, mettendo uno stop definitivo ai brevetti su piante e animali. Per questo motivo, la coalizione internazionale No Patents on Seeds ha contattato i membri del consiglio con una lettera via e-mail, senza per il momento ottenere alcuna risposta. «È un grande successo per il nostro movimento che siano state per ora sospese le concessioni di ulteriori brevetti su piante e animali riprodotti convenzionalmente. Ma dobbiamo arrivare a un divieto permanente ed esaustivo,» ha dichiarato Christoph Then della coalizione No Patents on Seeds «Oggi è la Giornata Mondiale dell'Alimentazione e sarebbe un giorno ideale per un cambiamento legalmente vincolante della politica dell'Epo»;
   pochi giorni prima dell'incontro, alcuni membri del Parlamento europeo, appartenenti al Partito popolare europeo, al gruppo dell'Alleanza social-democratica e ai Verdi hanno inviato una lettera al consiglio d'amministrazione esortando il Consiglio a dar seguito alla risoluzione del Parlamento europeo datata maggio 2012 in cui si «richiama l'Epo ad escludere dai brevetti i prodotti derivati dalla riproduzione convenzionale o da qualsiasi metodo convenzionale di riproduzione, inclusa la riproduzione SMART (riproduzione di precisione) e sul materiale riproduttivo utilizzato per la riproduzione convenzionale». Nel 1999, l'Ufficio europeo dei brevetti ha adottato una direttiva europea (98/44/CE), ma applicando una propria interpretazione, diversa da quella intesa dal Parlamento europeo. L'adozione di una risoluzione per la corretta applicazione di questa direttiva è una delle richieste più pressanti delle organizzazioni che protestano oggi. Dal mese di aprile 2013, 2 milioni di persone hanno firmato una petizione in questo senso. Inoltre, l'opposizione al brevetto della Monsanto sui «broccoli tronchi» ha raggiunto 30.000 firme. Anche il Parlamento tedesco si è espresso contro la brevettabilità di piante e animali derivanti da riproduzione convenzionale nel luglio 2013. Le organizzazioni che si riconoscono nella coalizione No Patents on Seeds sono estremamente preoccupate che i brevetti favoriscano un'ulteriore concentrazione del mercato, rendendo i coltivatori e altri lavoratori della catena alimentare sempre più dipendenti da poche grandi aziende internazionali con il risultato, tra altri, di poter offrire una sempre minore scelta ai consumatori;
   «sottoporre anche i semi alla logica industriale è un pericolo per l'umanità». Lo afferma la fisica e ambientalista indiana Vandana Shiva, che, a partire dalla storica conferenza mondiale sul clima svoltasi a Nairobi nel 2007, si è spesa per sostenere il «manifesto per il futuro delle sementi». Primo caposaldo, la biodiversità: «è la nostra più grande sicurezza», sostiene il «manifesto». «Le sementi sono una risorsa di proprietà comune, da condividere per il benessere di tutti». «La diversificazione è stata la strategia di innovazione agricola più diffusa e di successo negli ultimi 10.000 anni». Vantaggi evidenti: «Aumenta la scelta tra diverse opzioni e le probabilità di adattarsi con successo ai cambiamenti ambientali ed ai bisogni umani». Perciò, in contrasto con l'attuale tendenza verso la monocoltura e l'erosione genetica, proprio la diversità «deve tornare ad essere la strategia di punta per lo sviluppo futuro delle sementi»;
   si tratta di preservare la diversità di semi, di sistemi agricoli, di culture e di innovazioni, ricorda Marco Pagani su Ecoalfabeta, analizzando il «manifesto» di Vandana Shiva. Diversità e, naturalmente, libertà dei semi: «Le sementi sono un dono della natura e delle diverse culture, non un'invenzione industriale. Trasferire questa antica eredità di generazione in generazione è un dovere ed una responsabilità. Le sementi sono una risorsa di proprietà comune, da condividere per il benessere di tutti e da conservare per il benessere delle generazioni future e per questo non possono essere privatizzate o brevettate», checché ne pensino il Wto e l'Unione europea. In gioco, sottolinea Pagani, è quindi «la libertà dei contadini di conservare le sementi, di scambiarle e commerciale, di sviluppare nuove varietà e di difendersi dalla privatizzazione, dalla biopirateria e dalle contaminazioni genetiche degli Ogm». Servono semi per il futuro, liberi da vincoli, per dare cibo alle comunità locali. Agricoltura pulita e riduzione dei gas serra: «Le sementi non devono richiedere input energetici esterni (attraverso i fertilizzanti, i pesticidi e il combustibile) oltre lo stretto necessario». E niente veleni: «Eliminazione di agenti chimici tossici nello sviluppo delle sementi». Il che significa salute, oltre che qualità del cibo, cioè sapore e valore nutrizionale. Vandana Shiva riconosce il protagonismo femminile nell'agricoltura libera: «Le donne rappresentano la maggioranza della forza lavoro agricola e sono le tradizionali custodi della sicurezza, diversità e qualità dei semi: il loro ruolo centrale nella protezione della biodiversità deve essere sostenuto». Insomma, le sementi non sono una faccenda tecnica per esperti agronomi, ma devono interessare tutti, perché ne va del futuro della sovranità alimentare italiana. «Democratizzare l'uso delle sementi – conclude Pagani – è uno dei pilastri per la difesa futura della democrazia sulla terra». Contro le lobby che dettano legge, imponendo sempre nuove dipendenze, fino a far «privatizzare», con tanto di brevetto, anche i semi di pomodoro;
   in occasione della Giornata mondiale dell'alimentazione, Vandana Shiva ha dichiarato che – «La FAO ci dice che più del 70 per cento del cibo proviene da piccole aziende agricole e da piccoli agricoltori. Solo il 10 per cento della soia e del mais prodotti dalla Monsanto è consumato direttamente da noi, e solo perché questo 10 per cento non è etichettato come tale. Se ci fosse l'etichettatura corretta e vera libertà nella scelta del cibo, quella cifra scenderebbe a 0 per cento. L'altro 90 per cento di questi prodotti viene impiegato per carburanti e come mangime per animali. Al contrario di quanto proclamato dalla Monsanto, l'uso degli OGM ha portato una diminuzione dei raccolti e un aumento dell'uso dei pesticidi, fattori portano al deperimento dei suoli, alla perdita di biodiversità e all'indebitamento degli agricoltori, ai suicidi. In India, dove la Monsanto ha il controllo sul 95 per cento delle sementi del cotone, la maggior parte dei 284.000 suicidi di agricoltori ha avuto luogo nella zona di produzione del cotone. In un mondo giusto, la Monsanto sarebbe imputata di ecocidio e di genocidio. Malgrado ciò, per la Giornata Mondiale del Cibo, coll'appoggio dei poteri maggiormente responsabili dello stato della fame nel mondo, la Monsanto si auto-assegna il Premio Mondiale per il Cibo!» dal sito di Navdanya International –:
   se siano a conoscenza dei fatti narrati e quali iniziative intendano intraprendere in sede comunitaria al fine di tutelare la salute dei cittadini, la biodiversità nell'agricoltura italiana e la corretta applicazione della direttiva europea 98/44/CE;
   se non reputino necessario che l'Italia si faccia portavoce in sede europea della necessità di sensibilizzare i cittadini e i Governi sull'importanza delle sementi e della loro salvaguardia e se, a tal proposito, non intendano fare proprie le rivendicazioni che vengono dal movimento No Patents on Seeds;
   se non reputino opportuno finanziare e promuovere, in Italia, le banche dei semi (in particolare quella di Bari) e i centri di documentazione sui semi e rendere fruibile il materiale genetico attraverso la promozione di reti di scambio dei semi e la possibilità di agevolare la commercializzazione dei semi fra gli agricoltori.
(3-00415)


Iniziative di competenza volte a garantire l'effettivo utilizzo dei fondi stanziati dall'Inail per la ricostruzione dell'Aquila – 3-00483

C) Interrogazione

   MELILLA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   nell'ottobre del 2011, l'Inail decise di dedicare alla ricostruzione dell'Aquila una parte dei suoi risparmi. L'Inail è una delle strutture della pubblica amministrazione che chiude i suoi conti in attivo: i contributi incassati superano le indennità erogate e il surplus è girato per legge al Tesoro che lo usa per tenere in equilibrio i conti pubblici. Dopo il terremoto dell'Aquila, però, si decise di fare un'eccezione e riservare una parte di quei fondi alla ricostruzione;
   si era previsto che gli interventi dell'Inail potessero avvenire solo nella cosiddetta forma indiretta: vale a dire con un lungo procedimento che comincia con il bando, prosegue con le manifestazioni d'interesse, per poi passare alla valutazione dei progetti da parte di un advisor e chiudere con l'analisi di compatibilità fatta dai Ministeri vigilanti;
   sono passati 1.700 giorni dal terremoto dell'Aquila e, a tutt'oggi, non è stato utilizzato nemmeno un euro di quel tesoretto da 2 miliardi di euro messo a disposizione dall'istituto per ridare vita alla città;
   Giuseppe Lucibello, direttore generale dell'Istituto per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, conferma che il fondo stanziato doveva essere utilizzato per cinque obiettivi: recuperare il centro storico, rimettere a posto le strutture sanitarie, creare un nuovo campus universitario, oltre che per interventi mirati sui beni culturali e sul tessuto urbano;
   quei fondi, però, sono finiti in un labirinto burocratico: dagli investimenti indiretti si è passati a quelli diretti, con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Protezione civile a seguire l’iter dei progetti che dovevano essere presentati sul territorio. Ma nemmeno un anno fa la protezione civile è stata completamente ridisegnata, con la riforma voluta dal Governo Monti, e di quella funzione, di fatto, si sono perse le tracce;
   il direttore generale denuncia, inoltre, che, mentre mancano le risorse per la ricostruzione, in cassaforte restano due miliardi di euro inutilizzati e, alla fine dell'anno, 500 milioni di euro andranno in perenzione, dunque saranno persi definitivamente –:
   se non intenda intervenire d'urgenza affinché i fondi dell'Inail stanziati per la ricostruzione siano effettivamente utilizzati ed evitare il rischio che vadano in perenzione. (3-00483)


Iniziative di competenza volte a tutelare le importanti scoperte archeologiche compiute durante i lavori relativi al terzo valico di Radimero, nel comune di Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria – 3-00757

D) Interrogazione

   PAOLO NICOLÒ ROMANO, D'UVA, TOFALO, SPESSOTTO, MANTERO, DE LORENZIS, CRISTIAN IANNUZZI e LIUZZI. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. — Per sapere – premesso che:
   il 6 marzo 2014, durante i lavori di scavo del cantiere del terzo valico di Radimero nel comune di Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, sono emersi importanti reperti archeologici. Sul luogo sono immediatamente intervenuti i tecnici e gli archeologi della Soprintendenza per i beni archeologici della regione Piemonte;
   tali ritrovamenti sono apparsi subito di eccezionale importanza trattandosi dei resti dell'antica città di Libarna, fondata dai romani nel I secolo a.C. in una posizione strategica per dominare la valle attraversata dai torrenti Scrivia e Volvera. Da fonti storiche la città ricevette grande impulso dai provvedimenti dell'89 a.C., con cui Roma concesse il diritto latino alle comunità della Traspadana ed ad alcuni centri liguri, mentre raggiunse la massima fioritura in piena età imperiale, fra il I ed il II secolo d.C.;
   tale scoperta dimostra che l'intera area si configura per essere per importanza e vastità uno dei principali siti archeologici non solo del Piemonte ma dell'intera Europa. Infatti, l'attuale area archeologica di Libarna, situata a sud dell'abitato di Serravalle Scrivia (Alessandria), lungo la strada (ex strada statale n. 35 dei Giovi), che ricalca l'antico tracciato della via Postumia (148 a.C.), la quale collegava il porto di Genova con la pianura padana, protetta fin dal 1924 da vincolo archeologico, coincide solo in minima parte con la città antica;
   la presenza di rilevanti testimonianze archeologiche è conosciuta allo stesso general contractor dei lavori, il Consorzio collegamenti integrati veloci (Cociv), considerando che già nel progetto esecutivo della tratta alta velocità/alta capacità del terzo valico dei Giovi risulta documentato che: «Nel comune di Arquata Scrivia, nelle vicinanze delle opere interessate, NV 30 e C.O.P. 4 sono state localizzate aree centuriate e sono stati segnalati in zona tratti dell'acquedotto romano di Libarna e un tracciato viario romano», mentre nel comune limitrofo di Pozzolo Formigaro «sono stati raccolti dati relativi alla presenza di un insediamento di età del Bronzo e reperti sporadici di epoca romana»;
   a queste importanti notizie, motivo di orgoglio per la cittadinanza, ne sono seguite altre molto più preoccupanti come il mancato blocco dei lavori relativi alla costruzione della galleria di valico del cantiere di Radimero e l'assegnazione delle indagini archeologiche ad una ditta, Lande srl, subappaltante del Cociv, il cui proprietario è sotto processo per violazione delle norme sulla sicurezza, reati ambientali, mancate autorizzazioni, distruzione o deturpamento di bellezze naturali;
   una scoperta di tale portata, ad avviso degli interroganti, non può essere affidata a soggetti sotto inchiesta dalla magistratura e su cui pendono pesanti capi d'accusa, ma, viceversa, è opportuno affidarla direttamente alla Soprintendenza archeologica territorialmente competente affinché siano assicurate accuratezza, competenza ed imparzialità delle indagini archeologiche. Solo in questo modo è possibile salvaguardare un patrimonio di inestimabile valore per il Paese e rassicurare la popolazione locale inquieta per il timore che le ricerche approssimative condotte e i lavori tuttora in corso del cantiere dell'alta velocità sul sito possano compromettere un patrimonio archeologico dall'inestimabile valore;
   la realizzazione del terzo valico presenta notevoli criticità economico-finanziarie, ambientali e sociali tali da spingere lo stesso amministratore delegato di Trenitalia, Mauro Moretti, ad esprimerne pubblicamente, il 1o marzo 2014, la sua contrarietà ad un'opera, da egli stesso definita inutile, che per costi ed impatto ambientale non ha eguali. Infatti, per 150 chilometri di tracciato per collegare Genova con Milano, quando esistono già due linee sotto utilizzate, si prevede un investimento pubblico di oltre 6 miliardi di euro e la devastazione di intere aeree con la costruzione di gallerie invasive che comporterà l'estrazione, come nel caso specifico del cantiere di Radimero, di milioni di metri cubi di smarino, roccia contenente amianto, di cui ancora non sono note le modalità di smaltimento;
   per denunciare tutto questo il 5 aprile 2014 si è tenuta una manifestazione dei comitati locali per chiedere il blocco dei lavori, in modo da permettere scavi archeologici accurati ed imparziali e per convertire tutta l'area dell'antica Libarna in un grande parco archeologico, uno dei più grandi del Paese, che rappresenterebbe uno straordinario volano economico per l'intero territorio –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti di cui in premessa e quali urgenti iniziative intenda intraprendere per bloccare i lavori, in modo che vengano eseguiti gli opportuni accertamenti archeologici, impedendo così il compimento di uno scempio annunciato;
   quali iniziative intenda intraprendere per valorizzare l'intera area archeologica di Libarna che, per importanza e vastità, potrebbe rappresentare un rilevante volano economico per l'intero territorio circostante. (3-00757)


DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE E L'ATTUAZIONE DI ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA – LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2013 – SECONDO SEMESTRE (A.C. 1836-A)

A.C. 1836-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

  sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 5 e sugli emendamenti 1.100, 1.101, 1.102, 7.100 e 8.100 della Commissione.

A.C. 1836-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   sopprimere il comma 2 dell'articolo 7.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere il comma 5;
   sopprimere l'articolo 8;
   sopprimere l'articolo 9.

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sulle proposte emendative 1.2, 1.50, 1.51, 1.72, 1.52, 1.73, 1.81, 1.53, 1.54, 1.80, 1.55, 4.3, 4.5, 4.6, 7.100, 7.101, 8.100, 8.104, 8.102, 8.105, 8.106, 9.51, 9.104, 9.105, 9.106, 9.100, 9.107, 9.101, 9.102, 9.63, 9.57, 9.58, 9.59, 9.60, 9.61, 9.62, 9.64, 9.71, 9.65, 9.66, 9.67, 9.68, 9.69, 9.70, 9.72, 9.103, 11.052 in quanto suscettibili di determinare, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

A.C. 1836-A – Ulteriore parere della V Commissione

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

  sulla proposta emendativa 11.052.

  Conseguentemente, si intende revocato il parere contrario espresso in data odierna sulla proposta emendativa 11.052.

A.C. 1836-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 E ANNESSI ALLEGATI A E B DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B alla presente legge.
  2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 sono individuati ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
  3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
  4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

ALLEGATO A
(Articolo 1, commi 1 e 3).

  2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (termine di recepimento: 18 luglio 2015).

  2013/61/UE del Consiglio del 17 dicembre 2013, che modifica le direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE in relazione alle regioni ultraperiferiche francesi, in particolare Mayotte.

ALLEGATO B
(Articolo 1, commi 1 e 3).

  2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (rifusione) (termine di recepimento: 30 giugno 2013);

  2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (termine di recepimento: 4 luglio 2014; per l'articolo 1, punto 5, termine di recepimento: 4 gennaio 2015);

  2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori) (termine di recepimento: 9 luglio 2015);

  2013/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica la direttiva 2003/41/CE, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, la direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e la direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai rating del credito (termine di recepimento: 21 dicembre 2014);

  2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione) (per gli articoli 3, punti 7, 12, 13, e da 15 a 22; 4, paragrafo 1; 5; 7, paragrafo 4; 8, paragrafi da 2 a 9; 9; 10, paragrafo 2; 11, paragrafi 1 e 3; da 12 a 16; da 18 a 29; da 31 a 35; 37; 38, paragrafi 1 e 2; da 39 a 42; 45; 46 e per gli allegati I, II e III, termine di recepimento: 30 giugno 2015; per il punto 4 dell'allegato I, termine di recepimento: 3 ottobre 2013; per le restanti disposizioni: senza termine di recepimento);

  2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (termine di recepimento: 19 luglio 2015);

  2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti (termine di recepimento: 28 dicembre 2014);

  2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (per gli articoli da 1 a 30, 31, paragrafi 1, 2 e da 6 a 9, da 32 a 46, 49 e 50 e allegato I, termine di recepimento: 20 luglio 2015; per l'articolo 31, paragrafi 3, 4 e 5, termine di recepimento: 20 luglio 2018; per le restanti disposizioni: senza termine di recepimento);

  2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (per gli articoli da 1 a 12, da 14 a 28, 30 e per l'allegato I, termine di recepimento: 20 luglio 2015; per le restanti disposizioni: senza termine di recepimento);

  2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (termine di recepimento: 20 luglio 2015);

  2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (termine di recepimento: 31 dicembre 2013);

  2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, recante modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (termine di recepimento: 21 novembre 2014);

  2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 agosto 2013 che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque (termine di recepimento: 14 settembre 2015);

  2013/42/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA (senza termine di recepimento);

  2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto con riguardo all'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi (senza termine di recepimento).

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee).

  All'Allegato A, sopprimere la direttiva 2013/61/UE.
1. 100. La Commissione.

  Ai commi 1 e 3, Allegato B, dopo la direttiva 2009/138/CE, aggiungere la seguente: 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (Testo rilevante ai fini del SEE).
1. 2. Catalano.
(Approvato)

  All'articolo 1, commi 1 e 3, allegato B, dopo la direttiva: 2009/138/UE inserire le seguenti:
   2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010 relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti;
   2012/25/UE della Commissione del 9 ottobre 2012 che stabilisce le procedure informative per lo scambio degli organi umani destinati ai trapianti.
1. 101. La Commissione.

  Ai commi 1 e 3, Allegato B, sopprimere la seguente direttiva: 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori) (termine di recepimento: 9 luglio 2015).

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.
1. 50. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Ai commi 1 e 3, Allegato B, sopprimere la seguente direttiva: 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (per gli articoli da 1 a 30, 31, paragrafi 1, 2 e da 6 a 9, da 32 a 46, 49 e 50 e allegato I, termine di recepimento: 20 luglio 2015; per l'articolo 31, paragrafi 3, 4 e 5, termine di recepimento: 20 luglio 2018; per le restanti disposizioni: senza termine di recepimento).

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 8.
*1. 51. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Ai commi 1 e 3, Allegato B, sopprimere la seguente direttiva: 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (per gli articoli da 1 a 30, 31, paragrafi 1, 2 e da 6 a 9, da 32 a 46, 49 e 50 e allegato I, termine di recepimento: 20 luglio 2015; per l'articolo 31, paragrafi 3, 4 e 5, termine di recepimento: 20 luglio 2018; per le restanti disposizioni: senza termine di recepimento).

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 8.
*1. 72. Elvira Savino.

  Ai commi 1 e 3, Allegato B, sopprimere la seguente direttiva: 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (per gli articoli da 1 a 12, da 14 a 28, 30 e per l'allegato I, termine di recepimento: 20 luglio 2015; per le restanti disposizioni: senza termine di recepimento).

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 9.
**1. 52. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Ai commi 1 e 3, Allegato B, sopprimere la seguente direttiva: 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (per gli articoli da 1 a 12, da 14 a 28, 30 e per l'allegato I, termine di recepimento: 20 luglio 2015; per le restanti disposizioni: senza termine di recepimento).

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 9.
**1. 73. Elvira Savino.

  Ai commi 1 e 3, allegato B, dopo la direttiva: 2013/43/UE inserire la seguente:
   2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione (termine di recepimento: 1o luglio 2015).
1. 102. La Commissione.

  Ai commi 1 e 3, Allegato B, aggiungere, in fine, la seguente direttiva: 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea.
1. 81. Garavini.
(Approvato)

  Ai commi 1 e 3, Allegato B, aggiungere, in fine, la seguente direttiva: 2014/45/EU del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE.
1. 53. Catalano.

  Ai commi 1 e 3, Allegato B, aggiungere, in fine, la seguente direttiva: 2014/46/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli.
1. 54. Catalano, Zaccagnini.

  Ai commi 1 e 3, Allegato B, aggiungere, in fine, la seguente direttiva: 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Testo rilevante ai fini del SEE).

  Conseguentemente, dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

  Art. 12. – (Delega al Governo in materia di valutazione di impatto ambientale) – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di modifica della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi generali di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, finalizzato a garantire la piena armonizzazione e integrazione della normativa nazionale in materia di valutazione di impatto ambientale con la direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, anche per evitare rischi di procedure di infrazione per il non corretto recepimento della citata direttiva.
  2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato con la procedura di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, e successive modificazioni, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con gli altri Ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1. 80. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera, Grimoldi.

  Ai commi 1 e 3, Allegato B, aggiungere, in fine, la seguente direttiva: 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Testo rilevante ai fini del SEE).
1. 55. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera, Grimoldi.

A.C. 1836-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea).

  1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

A.C. 1836-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2013/36/UE e all'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento n. 648/2012/UE;
   b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) secondo le rispettive competenze, e in ogni caso entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE; le disposizioni di attuazione della Banca d'Italia sono emanate senza previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio; nell'esercizio dei poteri regolamentari le autorità di vigilanza tengono conto dei princìpi di vigilanza adottati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e delle linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea;
   c) attribuire alle autorità di vigilanza, secondo le rispettive competenze, tutti i poteri che la direttiva 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 575/2013 richiedono di assegnare loro;
   d) rivedere, in linea con la direttiva 2013/36/UE, con il regolamento (UE) n. 575/2013 e con le linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea, la materia dei requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale degli intermediari, in modo da rafforzare l'idoneità a garantire la sana e prudente gestione degli intermediari stessi; individuare inoltre il momento della prima valutazione dei requisiti prescritti dalla nuova disciplina;
   e) attribuire alla Banca d'Italia il potere di rimuovere gli esponenti aziendali degli intermediari quando la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione;
   f) al fine di assicurare l'efficace recepimento della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013 nonché di rafforzare i presìdi relativi ai conflitti di interessi degli intermediari e a tutela delle esigenze di trasparenza e correttezza sostanziale, stabilire a carico dei soci e degli amministratori degli intermediari l'obbligo di astenersi dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto e prevedere la nullità delle previsioni contrattuali in contrasto con le disposizioni in materia di remunerazione o di incentivazioni previste dalla disciplina secondaria di attuazione dei testi unici di cui ai decreti legislativi 1° settembre 1993, n. 385, e 24 febbraio 1998, n. 58;
   g) individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a esercitare le facoltà di opzione che il regolamento (UE) n. 575/2013 attribuisce agli Stati membri;
   h) disciplinare modalità di segnalazione, all'interno degli intermediari e verso l'autorità di vigilanza, delle violazioni delle disposizioni della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei soggetti coinvolti, eventualmente prevedendo misure per incoraggiare le segnalazioni utili ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza ed eventualmente estendendo le modalità di segnalazione anche ad altre violazioni;
   i) con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:
    1) rivedere, in modo organico e in coerenza con quanto previsto dalla direttiva 2013/36/UE e con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, la disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie prevista dall'articolo 144 e la relativa procedura sanzionatoria, stabilendo:
   1.1) l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle società o enti nei cui confronti sono accertate le violazioni, tenendo conto anche delle dimensioni delle società o enti medesimi, e i presupposti che determinano una responsabilità da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nonché dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto vigilato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
   1.2) l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie, in modo tale che:
    1.2.1) la sanzione applicabile alle società o enti sia compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo del 10 per cento del fatturato;
    1.2.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro;
    1.2.3) qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore ai limiti massimi indicati ai numeri 1.2.1) e 1.2.2), le sanzioni siano elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile;
    2) estendere la disciplina sanzionatoria emanata ai sensi della presente lettera a tutte le violazioni previste nel vigente articolo 144, tenendo fermo, per le sanzioni in materia di trasparenza, il principio della rilevanza della violazione;
    3) rivedere la disciplina sanzionatoria di cui agli articoli 133, 139 e 140, in coerenza con i princìpi e criteri direttivi di cui al numero 1), punto 1.2);
    4) per le fattispecie previste dagli articoli 130, 131, 131-bis, 131-ter e 132, confermare i reati ivi previsti e avvalersi della facoltà, attribuita dalla direttiva 2013/36/UE, di non introdurre sanzioni amministrative;
   l) con riferimento alla disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
    1) rivedere, in modo organico e in coerenza con i princìpi e criteri direttivi previsti alla lettera i), numero 1), punti 1.1) e 1.2), la disciplina e la procedura sanzionatoria relative alle sanzioni amministrative pecuniarie previste agli articoli 188, 189 e 190;
    2) rivedere, tenuto conto di quanto disposto ai sensi della legge 28 dicembre 2005, n. 262, i minimi e i massimi edittali delle sanzioni di cui agli articoli 191, 192-bis, 192-ter, 193 e 194, in modo tale da assicurare il rispetto dei princìpi di proporzionalità, dissuasività e adeguatezza, secondo un'articolazione che preveda minimi non inferiori a 5.000 euro e massimi non superiori a 5 milioni di euro;
   m) con riferimento alla disciplina sanzionatoria adottata in attuazione delle lettere i) e l):
    1) valutare l'estensione del principio del favor rei ai casi di modifica della disciplina vigente al momento in cui è stata commessa la violazione;
    2) definire i criteri cui la Banca d'Italia e la CONSOB devono attenersi nella determinazione dell'ammontare della sanzione, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva 2013/36/UE, anche in deroga alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689;
    3) prevedere le modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni e il regime per lo scambio di informazioni con l'Autorità bancaria europea, in linea con quanto previsto dalla direttiva 2013/36/UE;
    4) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo il vigente riparto di competenze, il potere di definire disposizioni attuative, con riferimento, tra l'altro, alla definizione della nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione, alla procedura sanzionatoria e alle modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni;
    5) con riferimento alle fattispecie connotate da minore effettiva offensività o pericolosità, prevedere, ove compatibili con la direttiva 2013/36/UE, efficaci strumenti per la deflazione del contenzioso o per la semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione, anche conferendo alle autorità di vigilanza la facoltà di escludere l'applicazione della sanzione per condotte prive di effettiva offensività o pericolosità;
   n) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, nel rispetto del vigente riparto di competenze, il potere di adottare le misure previste dalla direttiva 2013/36/UE relative alla reprimenda pubblica, all'ordine di cessare o di porre rimedio a condotte irregolari e alla sospensione temporanea dall'incarico;
   o) attribuire alle autorità di vigilanza, nel rispetto del vigente riparto di competenze, il potere di revocare l'autorizzazione all'esercizio delle attività degli intermediari nei casi previsti dalla direttiva 2013/36/UE, operando gli opportuni raccordi con la disciplina di gestione delle crisi;
   p) nel rispetto del vigente assetto di competenze delle autorità nazionali preposte alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, apportare al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e alle altre disposizioni vigenti in materia le modificazioni e integrazioni occorrenti ad adeguare l'entità delle sanzioni ivi previste, coerentemente con quanto stabilito alla lettera i), numero 1), punti 1.1) e 1.2), del presente comma, e a introdurre le misure di cui alla lettera n) nonché ogni altra modificazione e integrazione necessaria a garantire la coerenza, la proporzionalità e l'adeguatezza delle sanzioni previste a carico di tutti i soggetti tenuti all'osservanza degli obblighi previsti dal medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007 e dalle altre disposizioni vigenti in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
   q) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE).

  Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: senza.
3. 17. Barbanti.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: senza previa deliberazione del con le seguenti: d'intesa con il.
3. 4. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: senza previa deliberazione con le seguenti: con parere non vincolante.
3. 5. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) stabilire, previa intesa con la Banca d'Italia, gli oggettivi criteri per una definizione di sana e corretta gestione degli intermediari.
3. 6. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: un interesse con le seguenti: qualsiasi interesse.
3. 50. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera i), numero 1, capoverso 1.2), punto 1.2.1), sostituire le parole: sia compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo del con le seguenti: sia proporzionale al fatturato ed il valore massimo della stessa non superi il.
3. 19. Barbanti.

  Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:
   r) prevedere una riserva di capitale anticiclica specifica per ogni banca al fine di assorbire autonomamente eventuali perdite in periodo di crisi, senza ricorrere a ricapitalizzazione a carico di fondi pubblici e assicurare la continuità nell'operatività.
3. 18. Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

  Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:
   r) obbligare le banche, ai fini della trasparenza, a comunicare alla Commissione europea, a partire dal 2014, e a pubblicare, dal 2015, gli utili realizzati, le tasse pagate e le eventuali sovvenzioni pubbliche ricevute, così come il fatturato e il numero dei dipendenti.
3. 21. Colonnese, Carinelli, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

A.C. 1836-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito).

  1. Nell'esercizio della delega legislativa per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica la direttiva 2003/41/CE, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, la direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e la direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai rating del credito, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito, il Governo è tenuto a rispettare, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) apportare alle disposizioni vigenti emanate in attuazione delle direttive 2003/ 41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2013/14/UE nell'ordinamento nazionale, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria, al fine di ridurre l'affidamento esclusivo o meccanico alle valutazioni (rating) di merito del credito emesse da agenzie di rating del credito, come definite all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009;
   b) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina della citata direttiva 2013/14/UE e del regolamento (CE) n. 1060/2009, come da ultimo modificato dal regolamento (UE) n. 462/2013, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine di assicurare il migliore coordinamento con le nuove disposizioni per la corretta e integrale applicazione della disciplina europea sulle agenzie di rating del credito e per la riduzione dell'affidamento esclusivo o meccanico ai rating emessi da tali agenzie, garantendo la massima protezione dell'investitore e la tutela della stabilità finanziaria;
   c) rafforzare, nel processo di valutazione del rischio in relazione alle decisioni di investimento da parte degli enti creditizi, il ricorso a metodi alternativi rispetto a quelli offerti dalle agenzie di rating.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito).

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: al fine di ridurre, aggiungere le seguenti: al minimo.
4. 1. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d) prevedere forme di contrasto contro la manipolazione continuata del mercato finanziario attraverso artifizi a carattere informativo, al fine di disincentivare l'acquisto di titoli del debito pubblico e deprezzarne il valore.
4. 3. Fico, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Nesci, Vignaroli.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d) prevedere forme di verifica e controllo dei rating emessi da società estere sul debito sovrano nazionale in modo da garantire un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria.
4. 5. Nesci, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Vignaroli.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d) prevedere forme di tutela per i piccoli investitori privati nei confronti delle società di rating che abbiano provocato coi loro comportamenti agli stessi un danno ingiusto, al fine di garantire una tutela efficace per i piccoli investitori e la tutela della stabilità finanziaria.
4. 6. Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

A.C. 1836-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital, e del regolamento (UE) n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital, e del regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per l'attuazione del regolamento (UE) n. 345/2013 e del regolamento (UE) n. 346/2013, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo le competenze e i poteri di vigilanza previsti nei medesimi regolamenti alla Banca d'Italia e alla CONSOB secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni;
   b) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, in relazione alle rispettive competenze, i poteri di vigilanza e di indagine previsti nei regolamenti, secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 187-octies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni;
   c) modificare, ove necessario, il citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 per recepire le disposizioni dei citati regolamenti (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013 in materia di cooperazione e di scambio di informazioni con le autorità competenti dell'Unione europea, degli Stati membri di essa e degli Stati non appartenenti all'Unione europea;
   d) prevedere l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni degli obblighi stabiliti dai regolamenti, in coerenza con quelle già stabilite dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 in materia di disciplina degli intermediari ed entro i limiti massimi ivi previsti;
   e) prevedere, in conformità delle definizioni e alla disciplina dei citati regolamenti (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013 nonché ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria;
   f) dettare norme di coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di organismi di investimento collettivo del risparmio.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital, e del regolamento (UE) n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale).

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: un appropriato con le seguenti: il massimo.
5. 50. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.
(Approvato)

A.C. 1836-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo le procedure di cui all'articolo 31, commi 2, 3, 5 e 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge.
  2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
  3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto delle disposizioni previste dalla decisione quadro, dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
   a) prevedere che:
    1) per «autorità competente incaricata dell'applicazione della legge» di cui all'articolo 2, lettera a), della decisione quadro si intendano le forze di polizia di cui al primo comma dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
    2) per «indagine penale», «operazione di intelligence criminale» e «informazione e/o intelligence» si intendano le procedure, le informazioni e i dati secondo quanto rispettivamente stabilito dall'articolo 2, lettere b), c) e d), della decisione quadro;
    3) per «reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo» si intendano quelli previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, nonché quelli connessi al furto di identità relativo ai dati personali;
   b) prevedere modalità procedurali affinché le informazioni possano essere comunicate alle autorità competenti di altri Stati membri ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di intelligence criminale, specificando i termini delle comunicazioni medesime, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della decisione quadro;
   c) prevedere che le informazioni possano essere richieste ai fini dell'individuazione, della prevenzione o dell'indagine su un reato quando vi sia un motivo di fatto per ritenere che le informazioni e l’intelligence pertinenti siano disponibili in un altro Stato membro, e che la richiesta debba precisare i motivi di fatto e le finalità cui sono destinate l'informazione e l’intelligence nonché il nesso tra le finalità e la persona oggetto delle informazioni e dell’intelligence;
   d) determinare i canali e la lingua di comunicazione secondo i criteri fissati dall'articolo 6 della decisione quadro;
   e) prevedere misure volte ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela dei dati personali e della segretezza dell'indagine, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
   f) prevedere, fatti salvi i casi indicati all'articolo 10 della decisione quadro, modalità procedurali per lo scambio spontaneo di informazioni e di intelligence;
   g) prevedere che, fatti salvi i casi indicati all'articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro, un'autorità competente possa rifiutare di fornire le informazioni e l’intelligence solo nel caso in cui sussistano le ragioni indicate all'articolo 10 della medesima decisione quadro;
   h) prevedere che, quando le informazioni o l’intelligence richieste da un altro Stato membro siano correlate a un procedimento penale, la trasmissione delle stesse da parte dell'autorità nazionale richiesta sia subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 4, della decisione quadro;
   i) prevedere che nei casi in cui l'autorità nazionale competente intenda procedere a uno scambio spontaneo di informazioni e di intelligence con le autorità competenti di altro Stato membro, ai sensi dell'articolo 7 della decisione quadro, tale scambio avvenga conformemente a quanto previsto dalla lettera h).

  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge).

  Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: Le informazioni o l’intelligence sono scambiate anche con l'Europol e con l'Eurojust, qualora lo scambio riguardi un reato o un'attività criminale di loro competenza.
6. 2. Nesci, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Vignaroli.

  Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) escludere che le informazioni d’intelligence raccolte all'estero all'insaputa di colui o coloro cui si riferiscono possano essere prodotte come prova nell'ambito di procedimenti giudiziari in corso sul territorio della Repubblica.
6. 50. Borghesi, Prataviera.

  Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) valutare e disciplinare i casi in cui le informazioni e i dati detenuti da autorità estere possano essere utilizzati nei procedimenti penali nei confronti di soggetti che non abbiano avuto modo di contestarne il contenuto, anche tenuto conto degli accordi internazionali e bilaterali oggi vigenti.
6. 50.(Testo modificato nel corso della seduta) Borghesi, Prataviera.

(Approvato)

  Al comma 3, sopprimere la lettera f).
6. 51. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 3, sostituire la lettera g) con la seguente:
   g) prevedere la possibilità che il Governo possa in ogni caso esercitare la facoltà di opporsi alla trasmissione di un'informazione richiesta da altro Stato membro dell'Unione europea qualora ciò possa risultare inopportuno per ragioni attinenti alla sicurezza nazionale della Repubblica.
6. 52. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 3, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
   l) prevedere l'obbligo a carico del Governo di inviare entro il 31 luglio di ogni anno al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ed alle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato una dettagliata relazione concernente i flussi di informazioni scambiati sulla base della decisione quadro.
6. 53. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

A.C. 1836-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di protezione internazionale e di protezione temporanea).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione delle direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, di cui all'allegato B, secondo le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in quanto compatibili, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti che, in attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, recepiscono gli atti dell'Unione europea, adottati ai sensi dell'articolo 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che regolano il diritto di asilo, la protezione sussidiaria e la protezione temporanea.
  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 disciplina, inoltre, gli aspetti rilevanti in materia di asilo non regolati dalla legislazione dell'Unione europea, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) in relazione all'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale prevedere che:
    1) sia data attuazione all'articolo 25 della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva ai sensi della legge 24 luglio 1954, n. 722, in materia di assistenza amministrativa;
    2) i beneficiari di protezione internazionale siano inclusi, per i due anni successivi al riconoscimento di tale status, tra le categorie delle persone svantaggiate previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni;
   b) prevedere una procedura per il reinsediamento in Italia dei rifugiati che vivono in Paesi terzi;
   c) disciplinare i mezzi di impugnazione avverso le decisioni di trasferimento o di revisione delle medesime di cui all'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.

  3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, ai sensi dell'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, può adottare disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo.
  4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.
(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di protezione internazionale e di protezione temporanea).

  Sopprimerlo.
*7. 80. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Sopprimerlo.
*7. 81. Elvira Savino.

  Al comma 1, sostituire le parole da: ad adottare fino a: in quanto compatibili, con le seguenti: , entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, ad emanare i decreti legislativi di attuazione delle direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, di cui all'allegato B, ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti, secondo le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012 n. 234, in quanto compatibili, ad emanare.
7. 9. Silvia Giordano, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

  Al comma 1, sostituire le parole: entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione delle direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, di cui all'allegato B con le seguenti: entro il 20 luglio 2019.
7. 200. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole da:, in attuazione fino a: diritto di asilo, con le seguenti: regolano.
7. 52. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: diciotto mesi.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole da:, in attuazione fino a: diritto di asilo, con le seguenti: disciplinano.
7. 70. Elvira Savino.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, prevedendo in particolare che, quando vi siano fondati motivi per ritenere che l'espulsione comporterà per lo straniero il pericolo concreto e attuale di persecuzioni che ne impediscano l'effettivo esercizio delle libertà democratiche ovvero che venga sottoposto a trattamenti contrari al rispetto della dignità umana, l'autorità competente sospende il provvedimento di espulsione fino a che dette condizioni persistano.
7. 8. Colonnese, Carinelli, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente sopprimere il comma 5.
7. 500.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Sopprimere il comma 2.
*7. 53. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Sopprimere il comma 2.
*7. 71. Elvira Savino.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: disciplina, inoltre, gli aspetti rilevanti in materia di asilo non regolati dalla legislazione dell'Unione europea, secondo con le seguenti: rispetta.
7. 54. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
*7. 55. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
*7. 72. Elvira Savino.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 1).
**7. 56. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 1).
**7. 73. Elvira Savino.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 2).
*7. 57. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 2).
*7. 74. Elvira Savino.

  Al comma 2, sopprimere lettera b).
**7. 58. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 2, sopprimere lettera b).
**7. 75. Elvira Savino.

  Al comma 2, sopprimere lettera c).
*7. 59. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 2, sopprimere lettera c).
*7. 76. Elvira Savino.

  Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo che il provvedimento di trasferimento in altro Stato dell'Unione europea sia impugnabile con ricorso esente da ogni tributo o tassa e con diritto di accesso al gratuito patrocinio da parte del ricorrente di fronte al tribunale ordinario in composizione monocratica del luogo in cui lo straniero dimora al momento della comunicazione della decisione e che l'esecuzione del provvedimento di trasferimento avvenga soltanto dopo che la relativa decisione amministrativa sia non più impugnabile o, in caso di impugnazione con contestuale istanza di sospensione, soltanto dopo che sia stata rigettata l'istanza di sospensione della sentenza impugnata.
7. 100. Pannarale, Ricciatti, Scotto, Fava, Marcon, Fratoianni, Nicchi, Costantino, Palazzotto.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d) disciplinare i diritti del titolare del permesso di soggiorno per motivi umanitari, avente durata non inferiore a due anni e rinnovabile, rilasciato per effetto della decisione della Commissione territoriale o della sentenza del giudice nel ricorso contro di essa e disciplinare le procedure di revoca e cessazione di tale permesso, applicando i medesimi standard di tutela e procedure analoghe a quelle previste per le misure di revoca e cessazione della protezione internazionale.
7. 101. Ricciatti, Pannarale, Scotto, Fava, Marcon, Fratoianni, Nicchi, Costantino, Palazzotto.

  Al comma 3, dopo le parole: può adottare aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
7. 10. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

A.C. 1836-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, il Governo è tenuto a rispettare, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) mantenere in tutti i casi i livelli di garanzia previsti dalla normativa vigente rafforzandone i contenuti secondo i livelli di garanzia previsti dalla citata direttiva 2013/32/UE e assicurando, in particolare, servizi di informazione e assistenza presso tutti i valichi di frontiera nonché nei luoghi interessati da arrivi massicci di richiedenti protezione, inclusi i potenziali richiedenti asilo presenti alle frontiere o soccorsi in mare, anche garantendo l'immediato accesso all'assistenza sanitaria, all'iscrizione anagrafica e agli altri servizi sociali di base;
   b) conformemente alla prassi sin qui seguita, non prevedere l'uso di paese di origine sicuro e di paese terzo sicuro e non prevedere procedure diversificate di esame delle domande;
   c) garantire la previsione di procedure non diversificate di esame delle domande e garantire indipendenza di giudizio e professionalizzazione del personale deputato alla valutazione delle singole domande di protezione, prevedendo che operi in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, che sia selezionato in base alle proprie competenze ed esperienze in materia di asilo, che sia impiegato con incarico esclusivo e riceva una formazione iniziale periodicamente aggiornata, che sia adottato un codice di condotta per il personale addetto alla valutazione delle domande nonché per gli interpreti e il personale amministrativo e assicurare che i rappresentanti degli enti di tutela degli stranieri e dei rifugiati e dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite possano sempre accedere ai valichi di frontiera e ai valichi doganali e di transito, durante la presentazione e la verbalizzazione della domanda di asilo;
   d) garantire uniformità di interpretazione dei criteri per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché nel rispetto delle garanzie procedurali, attraverso meccanismi di monitoraggio e controllo della qualità del sistema;
   e) rafforzare l'efficienza della procedura prevedendo che siano predisposte linee guida al fine di garantire omogeneità nell'applicazione della normativa sul territorio nazionale;
   f) introdurre misure per rafforzare i livelli di garanzia della procedura prevedendo che i minori non accompagnati siano prontamente identificati e informati sulle procedure relative alla protezione internazionale e che in ogni decisione presa nei confronti di minori non accompagnati, il superiore interesse del minore sia considerato un criterio preminente.

  2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale).

  Sopprimerlo.
8. 500.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
8. 51. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: inclusi i potenziali richiedenti asilo fino a: servizi sociali di base con le seguenti: anche garantendo l'immediato accesso all'assistenza sanitaria. Tali standard di garanzia e i correlati servizi sono garantiti dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione;
   al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e ai valichi doganali e di transito durante la presentazione e la verbalizzazione della domanda di asilo.
8. 200. La Commissione.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da:, inclusi fino alla fine della lettera.
8. 52. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
8. 53. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: conformemente alla prassi sin qui seguita, non prevedere l'uso di paese di origine sicuro e di paese terzo sicuro e non.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c):
   sopprimere le parole: garantire la previsione di procedure non diversificate di esame delle domande e;
   sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: di asilo.
8. 54. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: conformemente alla prassi sin qui seguita, non prevedere l'uso di paese di origine sicuro e di paese terzo sicuro e non.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c):
   sostituire le parole: garantire la previsione di procedure non diversificate con le seguenti: prevedere procedure diversificate;
   sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: di asilo.
8. 56. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: delle singole domande di protezione aggiungere le seguenti: attraverso un organismo dedicato sull'asilo.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) prevedere che la dotazione organica e il trattamento economico del personale dell'organismo sull'asilo siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze entro il limite di spesa di cui al comma 3. L'organismo si avvale di personale comandato da pubbliche amministrazioni e di nuovo personale assunto sulla base di una pianta organica determinata nel rispetto del limite di spesa annua di 10 milioni di euro.
   al comma 3, sostituire le parole: Per l'attuazione del presente articolo con le seguenti: Per l'assunzione di personale dell'organismo di cui al comma 1 nonché per gli eventuali oneri accessori relativi al personale comandato.
8. 100. Giuseppe Guerini.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: che sia selezionato fino a: periodicamente aggiornata con le seguenti: che ogni Commissione territoriale e ognuna delle sue sezioni operi in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, che sia composta da tre persone impiegate con incarico esclusivo della durata di sei anni, non revocabile, non rinnovabile e incompatibile con ogni altro impiego o professione e con collocazione fuori ruolo per gli appartenenti alle amministrazioni pubbliche, designate dalla Commissione nazionale previa procedura pubblica di selezione delle candidature presentate da persone dotate di specifiche e documentate competenze ed esperienze in materia di tutela dei diritti umani, di diritto degli stranieri e di diritto di asilo, di cui una tra dirigenti della pubblica amministrazione scelti nell'ambito della carriera prefettizia, cui attribuire funzioni di presidente, una tra esperti segnalati dall'ACNUR ed una tra avvocati, docenti, ricercatori o altri esperti in materie giuridiche, politiche, sociali o demoetnoantropologiche, segnalati da associazioni di tutela degli stranieri e da Università, e che ogni componente riceva una formazione iniziale periodicamente aggiornata.
8. 104. Pannarale, Ricciatti, Scotto, Fava, Marcon, Fratoianni, Nicchi, Costantino, Palazzotto.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) garantire che il personale preposto alla valutazione delle domande di asilo sia in numero sufficiente ad assolvere i compiti previsti e che sia introdotto un meccanismo di flessibilità che permetta di aumentare il personale, sulla base del numero delle domande di protezione internazionale, dei tempi medi per l'espletamento della procedura e degli standard di garanzia procedurali.
8. 102. Giuseppe Guerini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
8. 57. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) attribuire alla Commissione nazionale le competenze in materia di indirizzo, coordinamento, supervisione e vigilanza dell'attività delle Commissioni territoriali e selezione dei loro membri, nonché la gestione, anche in collaborazione o convenzione con enti, pubblici e privati, italiani ed europei, di una banca dati costantemente aggiornata sulla effettiva situazione dei diritti umani negli Stati di origine, da mettere a disposizione delle Commissioni e di tutti gli interessati, e la predisposizione delle attività di formazione e di aggiornamento permanente dei loro componenti, degli interpreti e del personale amministrativo, garantendo uniformità di interpretazione dei criteri per il riconoscimento della protezione internazionale.
8. 105. Ricciatti, Pannarale, Scotto, Fava, Marcon, Fratoianni, Nicchi, Costantino, Palazzotto.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
8. 58. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: linee guida aggiungere le seguenti: da parte della Commissione Nazionale.
8. 107. Ricciatti, Pannarale, Scotto, Fava, Marcon, Fratoianni, Nicchi, Costantino, Palazzotto.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
8. 59. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:
   g) prevedere specifiche norme e misure organizzative affinché ogni domanda di asilo comunque manifestata da qualsiasi straniero o apolide sia immediatamente verbalizzata dai competenti uffici della Questura entro i termini previsti dalla direttiva;
   h) prevedere l'istituzione, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di un numero complessivo di Commissioni territoriali non inferiore a ventuno, aumentabili col medesimo decreto, nei periodi in cui si presentino flussi migratori più consistenti, anche istituendo più sezioni di ogni Commissione territoriale al fine di consentire che ogni domanda sia esaminata entro il termine di sei mesi dal momento della presentazione della domanda di protezione internazionale;
   i) prevedere che la decisione su ogni domanda di protezione internazionale sia adottata dopo un colloquio personale svolto dalla Commissione in modo collegiale, salvo che in casi di particolare vulnerabilità l'interessato abbia espressamente chiesto di svolgerlo con i componenti della Commissione del proprio sesso o con un solo componente, sulla base dell'esame di tutta la documentazione pertinente, inviata o acquisita anche d'ufficio da ogni amministrazione pubblica, dall'interessato e da enti e organizzazioni nazionali ed internazionali, anche non governativi;
   l) prevedere che i ricorsi giurisdizionali contro le decisioni delle Commissioni territoriali e della Commissione nazionale siano esentati da ogni tributo o tassa e siano proponibili entro trenta giorni dalla notifica della decisione, presso il tribunale ordinario che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte d'Appello in cui ha domicilio il richiedente al momento dell'esame della domanda da parte della Commissione territoriale, prevedendo, sia in primo grado che in appello, l'ascolto del ricorrente che ne ha fatto richiesta con l'ausilio di un interprete di fiducia o nominato d'ufficio;
   m) prevedere che nei confronti di uno straniero espulso che presenti domanda di asilo durante il periodo di trattenimento il tribunale ordinario in composizione monocratica possa prorogare il trattenimento o altra misura meno coercitiva ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, in pendenza dell'esame della domanda di asilo, qualora appaia, in esito ad una valutazione individuale di tutte le circostanze pertinenti, che tale domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o compromettere l'esecuzione della decisione di rimpatrio e che è oggettivamente necessario il trattenimento al fine di evitare che l'interessato si sottragga definitivamente al proprio rimpatrio; prevedere a tal fine l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 21 decreto legislativo n. 25 del 2008;
   n) garantire ad ogni richiedente sprovvisto di mezzi di sostentamento in Italia il diritto di accedere immediatamente e senza formalità al patrocinio gratuito e prevedere che la proposizione del ricorso contro la decisione con la quale la Commissione territoriale rigetta la domanda di asilo o della decisione con la quale la Commissione nazionale provvede alla revoca o alla cessazione dello status precedentemente riconosciuto sospenda l'adozione di eventuali provvedimenti di allontanamento nei confronti del richiedente asilo medesimo fino a quando sia diventato definitivo e non più impugnabile il provvedimento con il quale il tribunale rigetta il ricorso, ovvero fino alla decisione sull'istanza di sospensione presentata al medesimo tribunale ordinario nei casi di domanda dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 25 del 2008 o presentata durante il periodo di trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998;
   o) disciplinare i rapporti della procedura di esame della domanda con la procedura di esame delle richieste di estradizione o di esecuzione di un mandato di arresto europeo eventualmente presentate nei confronti della medesima persona, prevedendo la priorità dell'esame della domanda di esecuzione di un mandato di arresto europeo sull'esame delle altre domande, fermi restando il divieto di estradizione per reati politici previsto dall'articolo 10, comma 4, della Costituzione e il divieto di invio verso uno Stato in cui la persona non sia protetta dal rischio di subire la morte o persecuzioni o danni gravi derivanti da torture, pene e trattamenti inumani e degradanti e violenza generalizzata derivante da conflitti interni ed internazionali.
8. 106. Pannarale, Ricciatti, Scotto, Fava, Marcon, Fratoianni, Nicchi, Costantino, Palazzotto.

A.C. 1836-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, il Governo è tenuto a rispettare, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) mantenere in tutti i casi i livelli di garanzia previsti dalla normativa vigente, rafforzandone i contenuti secondo i livelli di garanzia previsti dalla citata direttiva 2013/33/UE;
   b) prevedere l'istituzione di fori di concertazione di livello politico e tecnico con compiti di indirizzo, programmazione e attuazione delle politiche dell'asilo, connotati da ampia rappresentatività e coinvolgimento di attori istituzionali e sociali e delle organizzazioni di tutela dei rifugiati;
   c) prevedere una revisione dell'attuale sistema di accoglienza che garantisca l'accesso e la fruizione delle misure di accoglienza agli stranieri o agli apolidi presenti nel territorio italiano dal momento in cui abbiano manifestato, in qualsiasi forma e lingua, la loro intenzione di presentare domanda di asilo e che, contemperando le esigenze connesse alle procedure di esame delle domande di protezione internazionale e quelle di accoglienza, valorizzi l'apporto delle regioni e degli enti di governo locale secondo modalità definite previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di accelerare l'accesso dei richiedenti asilo in appositi servizi di accoglienza integrati e decentrati sul territorio;
   d) rafforzare l'azione di coordinamento dei servizi di accoglienza e di monitoraggio delle condizioni di accoglienza.

  2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale).

  Sopprimerlo.
9. 500.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
9. 52. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, sostituire le lettere a), b), c) e d), con le seguenti:
   a) prevedere una revisione dell'attuale sistema di accoglienza che valorizzi l'apporto delle regioni e degli enti di governo locale secondo modalità definite d'intesa con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
   b) prevedere misure di accertamento periodico sul possesso dei requisiti anche dopo che i soggetti hanno ottenuto la protezione internazionale e sugli eventuali rientri volontari nel paese di origine;
   c) prevedere, in casi eccezionali debitamente motivati, la riduzione o revoca delle condizioni materiali di accoglienza qualora il richiedente si trovi in uno dei seguenti casi:
    1. lasci il luogo di residenza determinato dall'autorità competente senza darne debita informazione, oppure, ove richiesto, senza permesso;
    2. contravvenga all'obbligo di presentarsi all'autorità o alla richiesta di fornire informazioni o di comparire per un colloquio personale concernente la procedura d'esame della domanda;
    3. abbia presentato una domanda reiterata;
   d) prevedere la riduzione delle condizioni materiali di accoglienza quando viene accertato che il richiedente, senza un giustificato motivo, non ha presentato domanda di protezione internazionale non appena possibile dopo il suo arrivo;
   e) prevedere sanzioni applicabili alle gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza nonché ai comportamenti gravemente violenti;
   f) prevedere misure affinché il richiedente rimborsi in modo integrale o parziale le spese sostenute dallo Stato, allorché vi sia stato un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente o se la decisione di accordare tali prestazioni è stata adottata in base a informazioni false fornite dal richiedente;
   g) prevedere misure che subordino la concessione di tutte le condizioni materiali d'accoglienza e di assistenza sanitaria, o di parte di esse, alla condizione che i richiedenti non dispongano di mezzi sufficienti a garantire loro una qualità della vita adeguata per la loro salute, nonché ad assicurare il loro sostentamento;
   h) prevedere misure che obblighino i richiedenti a sostenere o a contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza e dell'assistenza sanitaria qualora i richiedenti dispongano di sufficienti risorse o siano stati occupati per un ragionevole lasso di tempo;
   i) prevedere misure affinché il richiedente rimborsi in modo integrale o parziale le spese sostenute dallo Stato, qualora emerga che esso disponeva di mezzi sufficienti ad assicurarsi le condizioni materiali di accoglienza e assistenza sanitaria all'epoca in cui tali esigenze essenziali sono state soddisfatte;
   l) disporre misure affinché l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite non siano accordate se l'autorità competente ritiene che il ricorso o la revisione non abbiano prospettive concrete di successo. In tal caso garantire che l'assistenza e la rappresentanza legali non siano oggetto di restrizioni arbitrarie e che non sia ostacolato l'accesso effettivo del richiedente alla giustizia.
9. 51. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: garantendo l'accesso e la fruizione di tutte le misure di accoglienza dal momento della presentazione della domanda di asilo, fino all'adozione di una decisione definitiva sulla stessa, anche se adottata in sede giurisdizionale.
9. 104. Pannarale, Ricciatti, Scotto, Fava, Marcon, Fratoianni, Nicchi, Costantino, Palazzotto.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
9. 53. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: fori di concertazione aggiungere le seguenti: a livello centrale nelle diverse regioni e provincie autonome.
9. 105. Ricciatti, Pannarale, Scotto, Fava, Marcon, Fratoianni, Nicchi, Costantino, Palazzotto.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: con il compito di coordinare le attività di accoglienza e protezione in favore dei richiedenti asilo e dei beneficiari di protezione internazionale o umanitaria secondo una programmazione triennale con adeguamento annuale, comprese quelle rivolte ai minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, basata sul numero complessivo e sulle caratteristiche dei richiedenti asilo giunti in Italia nell'ultimo triennio e dei titolari degli status di protezione internazionale o umanitaria adottati a livello amministrativo o giudiziario nell'ultimo triennio, nonché del numero dei minori non accompagnati richiedenti asilo;.
9. 106. Pannarale, Ricciatti, Scotto, Fava, Marcon, Fratoianni, Nicchi, Costantino, Palazzotto.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) prevedere che sia annualmente predisposto un Piano Nazionale sull'asilo, con l'obiettivo di elaborare le linee di indirizzo e di pianificare gli interventi in materia di asilo e la valutazione degli stessi. Il Piano, inoltre, definisce il numero complessivo dei posti in accoglienza necessari per i richiedenti e i beneficiari di protezione, inclusi i posti per le persone vulnerabili, calcolato sulla base dell'andamento dei tre anni precedenti. Tale numero complessivo include i posti immediatamente disponibili in via ordinaria, e una quota di posti aggiuntivi da attivare per rispondere a richieste d'accoglienza superiori;.
9. 100. Giuseppe Guerini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
9. 54. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:
   c) disporre la progressiva chiusura dei centri statali di accoglienza per i richiedenti asilo (CARA) prevedendo altresì l'istituzione di centri statali di prima accoglienza per richiedenti asilo esclusivamente finalizzati all'accoglienza di flussi massicci ed improvvisi di migranti, aventi funzioni di soccorso, di primo orientamento e di identificazione in attesa di un sollecito invio dei richiedenti asilo nelle strutture ordinarie di accoglienza di cui alla lettera d) nel cui territorio la domanda di asilo sarà verbalizzata;
   d) prevedere che la programmazione ordinaria degli interventi di accoglienza sia effettuata secondo quote regionali di posti ordinari ripartiti tra ogni regione in proporzione alla popolazione residente e secondo quote regionali di posti aggiuntivi attivabili qualora il numero di domande presentate sia superiore alla media prevista dalla programmazione e attribuendo ad ogni regione la concertazione, con i Comuni, del riparto nel proprio territorio dei posti di accoglienza, disciplinando altresì l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza;
   e) prevedere che i Comuni provvedano alla gestione ordinaria degli interventi di accoglienza con oneri a carico dello Stato nell'ambito della gestione delle loro funzioni fondamentali in materia di programmazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali, facendo ricorso ad alloggi ordinari o a centri e strutture abitative di piccole e medie dimensioni, che tengano conto anche delle esigenze delle persone più vulnerabili e del mantenimento dell'unità dei nuclei familiari;
   f) prevedere che il titolare di protezione internazionale o umanitaria che non disponga di risorse proprie, subito dopo il riconoscimento della protezione, fruisca di un supporto formativo, linguistico, assistenziale ed economico, erogabile anche sotto forma di misure di accoglienza, finalizzato a realizzare percorsi di inclusione sociale, di durata non inferiore a dodici mesi, prorogabili in caso di situazioni vulnerabili, decorso il quale l'erogazione di eventuali ulteriori supporti per favorire l'inclusione sociale potrà avvenire tramite il sistema ordinario degli interventi e dei servizi sociali alle medesime condizioni previste per tutti i residenti.
9. 107. Pannarale, Ricciatti, Scotto, Fava, Marcon, Fratoianni, Nicchi, Costantino, Palazzotto.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: garantisca l'accesso fino a: e quelle di accoglienza.

  Conseguentemente, alla medesima lettera c), sopprimere le parole da:, al fine di accelerare fino alla fine della lettera.
9. 55. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: e quelle di accoglienza aggiungere le seguenti: bilanciando la diffusione sul territorio delle persone in accoglienza.
9. 101. Giuseppe Guerini.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) prevedere il superamento del modello dei centri governativi collettivi, abrogando l'articolo 20 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ed introducendo, a titolo di eccezione, solo in caso di arrivi massicci e concentrati nel tempo, meccanismi flessibili di prima accoglienza in detti centri finalizzati al tempestivo trasferimento nei servizi decentrati ed integrati.
9. 102. Giuseppe Guerini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
9. 56. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con le seguenti:
   d) prevedere misure che obblighino i richiedenti a sostenere o a contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza e dell'assistenza sanitaria qualora i richiedenti dispongano di sufficienti risorse o siano stati occupati per un ragionevole lasso di tempo;
   e) prevedere misure affinché il richiedente rimborsi in modo integrale o parziale le spese sostenute dallo Stato, qualora emerga che esso disponeva di mezzi sufficienti ad assicurarsi le condizioni materiali di accoglienza e assistenza sanitaria all'epoca in cui tali esigenze essenziali sono soddisfatte.
9. 63. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) prevedere misure di accertamento periodo sul possesso dei requisiti anche dopo che i soggetti hanno ottenuto la protezione internazionale e sugli eventuali rientri volontari nel paese di origine.
9. 57. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) prevedere, in casi eccezionali debitamente motivati, la riduzione o revoca delle condizioni materiali di accoglienza qualora il richiedente si trovi in uno dei seguenti casi:
    1) lasci il luogo di residenza determinato dall'autorità competente senza darne debita informazione, oppure, ove richiesto, senza permesso;
    2) contravvenga all'obbligo di presentarsi all'autorità o alla richiesta di fornire informazioni o di comparire per un colloquio personale concernente la procedura d'esame della domanda;
    3) abbia presentato una domanda reiterata.
9. 58. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) prevedere la riduzione delle condizioni materiali di accoglienza quando viene accertato che il richiedente, senza un giustificato motivo, non ha presentato domanda di protezione internazionale non appena possibile dopo il suo arrivo.
9. 59. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) prevedere sanzioni applicabili alle gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza nonché ai comportamenti gravemente violenti.
9. 60. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) prevedere misure affinché il richiedente rimborsi in modo integrale o parziale le spese sostenute dallo Stato, allorché vi sia stato un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente o se la decisione di accordare tali prestazioni è stata adottata in base a informazioni false fornite dal richiedente.
9. 61. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) prevedere misure che subordinino la concessione di tutte le condizioni materiali d'accoglienza e di assistenza sanitaria, o di parte di esse, alla condizione che i richiedenti non dispongano di mezzi sufficienti a garantire loro una qualità della vita adeguata per la loro salute, nonché ad assicurare il loro sostentamento.
9. 62. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) disporre misure affinché l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite non siano accordate se l'autorità competente ritiene che il ricorso o la revisione non abbiano prospettive concrete di successo. In tale caso garantire che l'assistenza e la rappresentanza legali non siano oggetto di restrizioni arbitrarie e che non sia ostacolato l'accesso effettivo del richiedente alla giustizia.
9. 64. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
   e) prevedere misure che obblighino i richiedenti a sostenere o a contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza e dell'assistenza sanitaria qualora i richiedenti dispongano di sufficienti risorse o siano stati occupati per un ragionevole lasso di tempo;
   f) prevedere misure affinché il richiedente rimborsi in modo integrale o parziale le spese sostenute dallo Stato, qualora emerga che esso disponeva di mezzi sufficienti ad assicurarsi le condizioni materiali di accoglienza e assistenza sanitaria all'epoca in cui tali esigenze essenziali sono soddisfatte.
9. 71. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   e) prevedere misure di accertamento periodico sul possesso dei requisiti anche dopo che i soggetti hanno ottenuto la protezione internazionale e sugli eventuali rientri volontari nel paese di origine.
9. 65. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   e) prevedere, in casi eccezionali debitamente motivati, la riduzione o revoca delle condizioni materiali di accoglienza qualora il richiedente si trovi in uno dei seguenti casi:
    1) lasci il luogo di residenza determinato dall'autorità competente senza darne debita informazione, oppure, ove richiesto, senza permesso;
    2) contravvenga all'obbligo di presentarsi all'autorità o alla richiesta di fornire informazioni o di comparire per un colloquio personale concernente la procedura d'esame della domanda;
    3) abbia presentato una domanda reiterata.
9. 66. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   e) prevedere la riduzione delle condizioni materiali di accoglienza quando viene accertato che il richiedente, senza un giustificato motivo, non ha presentato domanda di protezione internazionale non appena possibile dopo il suo arrivo.
9. 67. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   e) prevedere sanzioni applicabili alle gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza nonché ai comportamenti gravemente violenti.
9. 68. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   e) prevedere misure affinché il richiedente rimborsi in modo integrale o parziale le spese sostenute dallo Stato, allorché vi sia stato un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente o se la decisione di accordare tali prestazioni è stata adottata in base a informazioni false fornite dal richiedente.
9. 69. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   e) prevedere misure che subordinino la concessione di tutte le condizioni materiali d'accoglienza e di assistenza sanitaria, o di parte di esse, alla condizione che i richiedenti non dispongano di mezzi sufficienti a garantire loro una qualità della vita adeguata per la loro salute, nonché ad assicurare il loro sostentamento.
9. 70. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   e) disporre misure affinché l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite non siano accordate se l'autorità competente ritiene che il ricorso o la revisione non abbiano prospettive concrete di successo. In tale caso garantire che l'assistenza e la rappresentanza legali non siano oggetto di restrizioni arbitrarie e che non sia ostacolato l'accesso effettivo del richiedente alla giustizia.
9. 72. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   e) prevedere che il trattenimento di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 gennaio 2008, n. 25, sia escluso per le persone vulnerabili di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, sulla base di una valutazione individuale.
9. 103. Giuseppe Guerini.

A.C. 1836-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE – direttiva sull'ADR per i consumatori).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) esercitare l'opzione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva, secondo cui rientrano tra le procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) utili ai fini dell'applicazione della medesima direttiva anche le procedure dinanzi a organismi di risoluzione delle controversie in cui le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie sono assunte o retribuite esclusivamente dal professionista, già consentite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
   b) prevedere espressamente, ai fini dell'opzione di cui alla lettera a), che in tal caso le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie facciano parte di un organismo collegiale composto da un numero uguale di rappresentanti delle organizzazioni di consumatori e di rappresentanti del professionista e siano nominate a seguito di una procedura trasparente.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE – direttiva sull'ADR per i consumatori).

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
10. 51. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: assunte o retribuite esclusivamente dal professionista con le seguenti: alle dipendenze anche non esclusive del professionista.
10. 54. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: assunte o retribuite esclusivamente dal professionista con le seguenti: alle dipendenze del professionista.
10. 53. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: assunte o retribuite esclusivamente dal professionista con le seguenti: alle dipendenze del professionista ovvero liberi professionisti che rispondono esclusivamente al professionista.
10. 55. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
10. 52. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera b), dopo la parola: collegiale aggiungere le seguenti: e comunque non superiore a quattro.
10. 57. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: composto da fino a: rappresentanti del professionista con le seguenti: di due membri, composto da un rappresentante delle organizzazioni di consumatori e da un rappresentante del professionista.
10. 56. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e siano nominate a seguito di una procedura trasparente.
10. 58. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e chiara.
10. 59. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

A.C. 1836-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Differimento di termini relativi a deleghe al Governo per la revisione del contenuto della legge di bilancio).

  1. Al fine di dare piena attuazione, per le parti non direttamente applicabili, al regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro, alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 40, comma 1, le parole: «entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2015»;
   b) all'articolo 42, comma 1, alinea, le parole: «entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2015»;
   c) all'articolo 50, comma 1, le parole: «entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.
(Differimento di termini relativi a deleghe al Governo per la revisione del contenuto della legge di bilancio).

  Sopprimerlo.
11. 50. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).
11. 51. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
11. 52. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: dicembre con la seguente: luglio.
11. 53. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
11. 54. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
11. 55. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: dicembre con la seguente: luglio.
11. 57. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
11. 56. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: dicembre con la seguente: luglio.
11. 58. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

  Art. 12. – (Delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca) – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, nel rispetto delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
   a) prevedere l'applicazione delle definizioni di cui all'articolo 2 della decisione quadro;
   b) prevedere che l'autorità centrale ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro sia individuata nel Ministero della giustizia;
   c) prevedere che, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), punto iii), della decisione quadro, la richiesta di riconoscimento possa essere avanzata dall'autorità giudiziaria italiana anche per le confische disposte ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992 n. 356, e successive modificazioni, ovvero per le confische disposte ai sensi degli articoli 24 e 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;
   d) prevedere che l'autorità competente a chiedere il riconoscimento e l'esecuzione ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro sia l'autorità giudiziaria italiana procedente;
   e) prevedere che la trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento della confisca di beni emessi dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro avvenga nelle forme della cooperazione giudiziaria diretta, avvalendosi, se necessario, dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorità competente, e assicurando in ogni caso modalità di trasmissione degli atti che consentano all'autorità giudiziaria italiana di stabilirne l'autenticità;
   f) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana che ha emesso, nell'ambito di un procedimento penale, un provvedimento di confisca concernente cose che si trovano sul territorio di un altro Stato membro si possa rivolgere direttamente all'autorità giudiziaria di tale Stato per avanzare la richiesta di riconoscimento e di esecuzione del provvedimento medesimo; prevedere la possibilità di avvalersi dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorità competente;
   g) prevedere, nei casi di inoltro diretto di cui alle lettere e) e f), adeguate forme di comunicazione e di informazione nei confronti del Ministro della giustizia, anche a fini statistici;
   h) prevedere la trasmissione d'ufficio delle richieste provenienti dalle autorità di un altro Stato membro, da parte dell'autorità giudiziaria italiana che si ritiene incompetente, direttamente all'autorità giudiziaria italiana competente, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione;
   i) prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni di confisca, l'autorità giudiziaria italiana non proceda alla verifica della doppia incriminabilità nei casi e per i reati previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro;
   l) prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni di confisca emesse da autorità giudiziarie di altri Stati membri per reati diversi da quelli previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro, l'autorità giudiziaria italiana proceda alla verifica della doppia incriminabilità;
   m) prevedere che possano essere esperiti i mezzi di impugnazione ordinari previsti dal codice di procedura penale, anche a tutela dei terzi di buona fede, avverso il riconoscimento e l'esecuzione di provvedimenti di blocco e di sequestro, ma che l'impugnazione non possa mai concernere il merito della decisione giudiziaria adottata dallo Stato di emissione;
   n) prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di esecuzione, possa rifiutare l'esecuzione di una decisione di confisca quando:
    1) l'esecuzione della decisione di confisca sarebbe in contrasto con il principio del ne bis in idem;
    2) in uno dei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della decisione quadro, la decisione di confisca riguarda fatti che non costituiscono reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione; tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione della decisione di confisca non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte, o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, della legislazione dello Stato di emissione;
    3) vi sono immunità o privilegi a norma del diritto dello Stato italiano che impedirebbero l'esecuzione di una decisione di confisca nazionale dei beni in oggetto;
    4) i diritti delle parti interessate, compresi i terzi di buona fede, a norma del diritto dello Stato italiano, rendono impossibile l'esecuzione della decisione di confisca, anche quando tale impossibilità risulta conseguenza dell'applicazione di mezzi di impugnazione di cui alla lettera m);
    5) la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per reati che devono considerarsi commessi in tutto o in parte in territorio italiano;
    6) la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per reati che sono stati commessi, secondo la legge italiana, al di fuori del territorio dello Stato di emissione e il reato è improcedibile ai sensi degli articoli 7 e seguenti del codice penale;
   o) prevedere che, prima di rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di una confisca richiesta da uno Stato di emissione, l'autorità giudiziaria italiana procedente attivi procedure di consultazione con l'autorità competente dello Stato di emissione, anche tramite l'autorità centrale di cui alla lettera b);
   p) prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di esecuzione, possa rinviare l'esecuzione di una decisione di confisca:
    1) quando il bene è già oggetto di un procedimento di confisca nazionale, anche nell'ambito di un procedimento di prevenzione;
    2) quando sono stati proposti i mezzi di impugnazione di cui alla lettera m) e fino alla decisione definitiva;
    3) nel caso di una decisione di confisca concernente una somma di denaro, qualora ritenga che vi sia il rischio che il valore totale risultante dalla sua esecuzione possa superare l'importo specificato nella decisione a causa dell'esecuzione simultanea della stessa in più di uno Stato membro;
    4) qualora l'esecuzione della decisione di confisca possa pregiudicare un'indagine penale o procedimenti penali in corso;
   q) prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di emissione, possa convenire con l'autorità dello Stato di esecuzione che la confisca abbia ad oggetto somme di denaro o altri beni di valore equivalente a quello confiscato, salvo che si tratti di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero il cui porto o detenzione siano vietati dalla legge;
   r) prevedere, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della decisione quadro, che quando lo Stato italiano opera in veste di Stato di esecuzione la decisione di confisca in relazione alla quale è stato effettuato il riconoscimento sia eseguita:
    1) sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo, in quanto applicabili;
    2) sui beni immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;
    3) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso dell'amministratore nominato dall'autorità che ha disposto la confisca e con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa;
    4) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;
    5) sugli strumenti finanziari dematerializzati, compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. Si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, e successive modificazioni;
   s) prevedere che, dopo l'esecuzione delle formalità di cui alla lettera r), l'ufficiale giudiziario e la polizia giudiziaria, secondo le rispettive competenze, procedano all'apprensione materiale dei beni; prevedere altresì i casi in cui sia possibile procedere allo sgombero di immobili confiscati mediante ausilio della forza pubblica;
   t) prevedere che i sequestri e le confische disposti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, ad eccezione del sequestro probatorio, ovvero nell'ambito di un procedimento di prevenzione patrimoniale, si eseguano nei modi previsti alle lettere q) e r);
   u) prevedere la destinazione delle somme conseguite dallo Stato italiano nei casi previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b), e dall'articolo 18, paragrafo 1, della decisione quadro;
   v) prevedere che, nei casi indicati all'articolo 16, paragrafo 2, della decisione quadro, quando la confisca sia stata disposta ai sensi dell'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, alla destinazione dei beni confiscati si applichi la disciplina relativa alla destinazione dei beni oggetto di confisca di prevenzione;
   z) prevedere, in caso di responsabilità dello Stato italiano per i danni causati dall'esecuzione di un provvedimento di confisca richiesto dall'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione, l'esperibilità del procedimento previsto dalla decisione quadro per il rimborso degli importi versati dallo Stato italiano a titolo di risarcimento alla parte lesa.

  2. Alle attività previste dal comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
11. 052. Garavini.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

  Art. 12. – (Delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca) – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, secondo le procedure e i criteri direttivi di cui agli articoli 31, commi 2, 3, 5 e 9 e 32, comma 1, lettere a), e), f) e g) della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
   a) prevedere l'applicazione delle definizioni di cui all'articolo 2 della decisione quadro;
   b) prevedere che l'autorità centrale ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro sia individuata nel Ministero della giustizia;
   c) prevedere che, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), punto iii), della decisione quadro, la richiesta di riconoscimento possa essere avanzata dall'autorità giudiziaria italiana anche per le confische disposte ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992 n. 356, e successive modificazioni, ovvero per le confische disposte ai sensi degli articoli 24 e 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;
   d) prevedere che l'autorità competente a chiedere il riconoscimento e l'esecuzione ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro sia l'autorità giudiziaria italiana procedente;
   e) prevedere che la trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento della confisca di beni emessi dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro avvenga nelle forme della cooperazione giudiziaria diretta, avvalendosi, se necessario, dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorità competente, e assicurando in ogni caso modalità di trasmissione degli atti che consentano all'autorità giudiziaria italiana di stabilirne l'autenticità;
   f) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana che ha emesso, nell'ambito di un procedimento penale, un provvedimento di confisca concernente cose che si trovano sul territorio di un altro Stato membro si possa rivolgere direttamente all'autorità giudiziaria di tale Stato per avanzare la richiesta di riconoscimento e di esecuzione del provvedimento medesimo; prevedere la possibilità di avvalersi dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorità competente;
   g) prevedere, nei casi di inoltro diretto di cui alle lettere e) e f), adeguate forme di comunicazione e di informazione nei confronti del Ministro della giustizia, anche a fini statistici;
   h) prevedere la trasmissione d'ufficio delle richieste provenienti dalle autorità di un altro Stato membro, da parte dell'autorità giudiziaria italiana che si ritiene incompetente, direttamente all'autorità giudiziaria italiana competente, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione;
   i) prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni di confisca, l'autorità giudiziaria italiana non proceda alla verifica della doppia incriminabilità nei casi e per i reati previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro;
   l) prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni di confisca emesse da autorità giudiziarie di altri Stati membri per reati diversi da quelli previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro, l'autorità giudiziaria italiana proceda alla verifica della doppia incriminabilità;
   m) prevedere che possano essere esperiti i mezzi di impugnazione ordinari previsti dal codice di procedura penale, anche a tutela dei terzi di buona fede, avverso il riconoscimento e l'esecuzione di provvedimenti di blocco e di sequestro, ma che l'impugnazione non possa mai concernere il merito della decisione giudiziaria adottata dallo Stato di emissione;
   n) prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di esecuzione, possa rifiutare l'esecuzione di una decisione di confisca quando:
    1) l'esecuzione della decisione di confisca sarebbe in contrasto con il principio del ne bis in idem;
    2) in uno dei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della decisione quadro, la decisione di confisca riguarda fatti che non costituiscono reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione; tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione della decisione di confisca non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte, o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, della legislazione dello Stato di emissione;
    3) vi sono immunità o privilegi a norma del diritto dello Stato italiano che impedirebbero l'esecuzione di una decisione di confisca nazionale dei beni in oggetto;
    4) i diritti delle parti interessate, compresi i terzi di buona fede, a norma del diritto dello Stato italiano, rendono impossibile l'esecuzione della decisione di confisca, anche quando tale impossibilità risulta conseguenza dell'applicazione di mezzi di impugnazione di cui alla lettera m);
    5) la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per reati che devono considerarsi commessi in tutto o in parte in territorio italiano;
    6) la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per reati che sono stati commessi, secondo la legge italiana, al di fuori del territorio dello Stato di emissione e il reato è improcedibile ai sensi degli articoli 7 e seguenti del codice penale;
   o) prevedere che, prima di rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di una confisca richiesta da uno Stato di emissione, l'autorità giudiziaria italiana procedente attivi procedure di consultazione con l'autorità competente dello Stato di emissione, anche tramite l'autorità centrale di cui alla lettera b);
   p) prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di esecuzione, possa rinviare l'esecuzione di una decisione di confisca:
    1) quando il bene è già oggetto di un procedimento di confisca nazionale, anche nell'ambito di un procedimento di prevenzione;
    2) quando sono stati proposti i mezzi di impugnazione di cui alla lettera m) e fino alla decisione definitiva;
    3) nel caso di una decisione di confisca concernente una somma di denaro, qualora ritenga che vi sia il rischio che il valore totale risultante dalla sua esecuzione possa superare l'importo specificato nella decisione a causa dell'esecuzione simultanea della stessa in più di uno Stato membro;
    4) qualora l'esecuzione della decisione di confisca possa pregiudicare un'indagine penale o procedimenti penali in corso;
   q) prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di emissione, possa convenire con l'autorità dello Stato di esecuzione che la confisca abbia ad oggetto somme di denaro o altri beni di valore equivalente a quello confiscato, salvo che si tratti di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero il cui porto o detenzione siano vietati dalla legge;
   r) prevedere, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della decisione quadro, che quando lo Stato italiano opera in veste di Stato di esecuzione la decisione di confisca in relazione alla quale è stato effettuato il riconoscimento sia eseguita:
    1) sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo, in quanto applicabili;
    2) sui beni immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;
    3) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso dell'amministratore nominato dall'autorità che ha disposto la confisca e con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa;
    4) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;
    5) sugli strumenti finanziari dematerializzati, compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. Si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, e successive modificazioni;
   s) prevedere che, dopo l'esecuzione delle formalità di cui alla lettera r), l'ufficiale giudiziario e la polizia giudiziaria, secondo le rispettive competenze, procedano all'apprensione materiale dei beni; prevedere altresì i casi in cui sia possibile procedere allo sgombero di immobili confiscati mediante ausilio della forza pubblica;
   t) prevedere che i sequestri e le confische disposti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, ad eccezione del sequestro probatorio, ovvero nell'ambito di un procedimento di prevenzione patrimoniale, si eseguano nei modi previsti alle lettere q) e r);
   u) prevedere la destinazione delle somme conseguite dallo Stato italiano nei casi previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b), e dall'articolo 18, paragrafo 1, della decisione quadro;
   v) prevedere che, nei casi indicati all'articolo 16, paragrafo 2, della decisione quadro, quando la confisca sia stata disposta ai sensi dell'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, alla destinazione dei beni confiscati si applichi la disciplina relativa alla destinazione dei beni oggetto di confisca di prevenzione;
   z) prevedere, in caso di responsabilità dello Stato italiano per i danni causati dall'esecuzione di un provvedimento di confisca richiesto dall'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione, l'esperibilità del procedimento previsto dalla decisione quadro per il rimborso degli importi versati dallo Stato italiano a titolo di risarcimento alla parte lesa.

  2. Alle attività previste dal comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
11. 052. (Testo modificato nel corso della seduta) Garavini.
(Approvato)

A.C. 1836-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    l'allegato B al disegno di legge in esame comprende il recepimento della direttiva 2012/35/UE, che interviene in materia di requisiti minimi di formazione per la gente di mare modificando la precedente direttiva 2008/106/CE per tenere conto delle modifiche introdotte nel 2010 alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare (STCW);
    il 12 settembre 2013 l'Italia ha approvato definitivamente il disegno di legge «Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94a sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno»;
    con questo atto l'Italia ha adottato definitivamente la Convenzione del lavoro marittimo, che è entrata in vigore lo scorso 20 agosto e che, all'articolo 1 recita che «Ogni Stato membro deve adottare delle politiche nazionali adeguate che favoriscano lo sviluppo delle carriere e delle attitudini professionali nonché le opportunità di impiego della gente di mare, allo scopo di dotare il settore marittimo di manodopera stabile e competente»;
    la Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi (Convenzione STCW), resa esecutiva in Italia con la legge 21 novembre 1985, n. 739, alla sezione A-I-11 stabilisce i termini per la riconvalida dei certificati;
    la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare, all'articolo 12, comma 1/b, rimanda, per ciò che concerne i rinnovi dei certificati, alla citata sezione A-I-11 della Convenzione STCW;
    il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136, recante «Attuazione della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare» all'articolo 2, comma 1, lettera pp) definisce i certificati dei quali devono essere in possesso i lavoratori marittimi per svolgere la propria attività professionale: «un certificato rilasciato e convalidato, di cui all'annesso alla Convenzione STCW, dalla amministrazione italiana competente, conformemente al presente decreto legislativo, che legittima il titolare a prestare servizio nella qualifica ed a svolgere le funzioni corrispondenti al livello di responsabilità menzionato sul certificato su una nave del tipo e dalle caratteristiche di tonnellaggio, potenza e propulsione considerati e nel particolare viaggio cui essa è adibita»;
    il citato decreto legislativo, tuttavia, stabilisce norme molto più restrittive per i rinnovi dei certificati rispetto a quanto previsto per gli altri Paesi europei, nonostante quanto previsto dalla direttiva 2008/106/CE;
    con riferimento alla competenza professionale necessaria per la riconvalida dei certificati la Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi, alle cui disposizioni si richiama espressamente la direttiva 2008/106 prevede, infatti, che: «La competenza professionale continua, come richiesta dalla regola l/11, dovrà essere stabilita da un periodo d'imbarco approvato, svolgendo mansioni (functions) appropriate al certificato posseduto, per un periodo di almeno un totale di 12 mesi nei precedenti cinque anni, o un totale di tre mesi nei precedenti sei mesi immediatamente prima della riconvalida»;
    in Italia invece, ai fini della riconvalida dei certificati, pena il declassamento, si richiede un periodo di navigazione pari a trentasei mesi, vale a dire il triplo di quanto richiesto negli altri Stati che hanno recepito la direttiva;
    in questo periodo di crisi economica può accadere, ad esempio, che un comandante abilitato alla guida di navi da diporto di grande stazza possa imbarcarsi su yacht o altre barche più piccole pur di lavorare ma questo, alla scadenza dei cinque anni, se non dimostra di esser stato imbarcato per almeno trentasei mesi nel quinquennio, lo penalizza, posto che il suo certificato verrà declassato alla classe inferiore e non potrà, se dovesse arrivare un ingaggio, imbarcarsi su navi di potenza superiore;
    questo costituisce una pesante discriminazione dei marittimi italiani rispetto a quelli di altri Paesi europei ed extraeuropei, che determina una perdita di competitività dei nostri lavoratori e la conseguente perdita di migliaia di posti di lavoro;
    inoltre, tale situazione costringe, di fatto, i lavoratori italiani del settore marittimo a richiedere la certificazione di abilitazione o rinnovo non più in Italia ma in altri Paesi,

impegna il Governo

in sede di recepimento della citata direttiva contenuta nell'allegato B al presente disegno di legge, a valutare l'opportunità di adottare un intervento normativo teso all'equiparazione dei requisiti per il rinnovo dei certificati in Italia a quelli vigenti in Europa, al fine di salvaguardare la concorrenza dei nostri lavoratori marittimi nel mercato europeo ed internazionale, nonché ai fini della tutela dei livelli occupazionali.
9/1836-A/1Totaro, Rampelli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del disegno di legge in esame reca i principi e i criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/36/UE, nota anche come CRD IV, destinata ad innovare l'ordinamento bancario vigente;
in concomitanza con la presentazione del disegno di legge la Banca d'Italia ha pubblicato un documento di consultazione di «recepimento» della direttiva 2013/36 con cui è stata anche introdotta una nuova disciplina – non contenuta nella direttiva – su aspetti strategici dell'organizzazione delle banche italiane, quali la definizione dei poteri del presidente del consiglio di amministrazione, la determinazione del numero dei componenti gli organi sociali delle banche, nonché modifiche alla governance delle banche popolari;
    il documento citato andrebbe ad introdurre anche prescrizioni del tutto nuove, non previste dalla direttiva CRD IV, né ad essa in qualche modo riconducibili;
    la Commissione Finanze della Camera dei deputati, in sede consultiva, nella propria relazione finale ha espressamente richiesto, sempre con riferimento all'articolo 3, che tutti i provvedimenti, sia aventi forza di legge primaria, sia aventi natura di normativa secondaria, di attuazione o esecuzione, non eccedano i limiti di quanto previsto nella direttiva,

impegna il Governo

con riferimento all'articolo 3, recante il recepimento della direttiva 2013/36/UE e del regolamento n. 575 del 2013, a garantire che tutti i provvedimenti normativi che saranno adottati ai sensi della delega, o comunque in recepimento della citata direttiva, sia aventi forza di legge primaria, sia aventi natura di normativa secondaria, di attuazione o esecuzione, risultino pienamente rispettosi del contenuto e dei limiti della direttiva e del regolamento, nonché dei principi e criteri direttivi contenuti nella stessa norma di delega, ed, in particolare, a garantire che non vengano apportate modifiche all'ordinamento bancario vigente diverse da quelle espressamente richieste dalla direttiva 2013/36/UE.
9/1836-A/2Galgano.


   La Camera,
   premesso che:
    è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea, il testo della Direttiva 2014/45/UE, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della Direttiva 2009/40/CE;
    è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea, il testo della Direttiva 2014/46/UE, che modifica la Direttiva 1999/37/CE del Consiglio, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli;
    la Direttiva 2014/46/UE prevede, fra i considerata, che «al fine di ridurre gli oneri amministrativi e facilitare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, le informazioni relative ai veicoli dovrebbero essere registrate elettronicamente»;
    fra le modifiche che investono la previgente Direttiva 1999/37/CE si segnala l'obbligo per gli Staff di registrare elettronicamente i dati di tutti i veicoli immatricolati sul loro territorio, compreso i risultati dei controlli tecnici periodici obbligatori in conformità alla Direttiva 2014/45, il periodo di validità del certificato di revisione, l'eventuale sospensione dell'autorizzazione a utilizzare un determinato veicolo in strada e l'eventuale cancellazione dell'immatricolazione del veicolo dichiarato fuori uso a norma della Direttiva 2000/53/CE;
    l'articolo 3, comma 4, della Direttiva 2014/45/UE prevede, inoltre, che i costruttori di autoveicoli mettano a disposizione dei centri di controllo e delle autorità competenti i dati necessari per la verifica del funzionamento dei componenti relativi alla sicurezza e alla tutela dell'ambiente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire nella prossima legge di delegazione europea le direttive 2014/45/UE e 2014/46/UE.
9/1836-A/3Catalano, Tacconi, Furnari, Labriola, Zaccagnini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del disegno di legge in esame reca i principi e i criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/36/UE, nota anche come CRD IV, destinata ad innovare l'ordinamento bancario vigente;
    in concomitanza con la presentazione del disegno di legge in esame la Banca d'Italia ha pubblicato un documento di consultazione di «recepimento» della direttiva 2013/36 con cui è stata anche introdotta una nuova disciplina – non contenuta dalla direttiva – su aspetti strategici dell'organizzazione delle banche italiane, quali la definizione dei poteri del presidente del consiglio di amministrazione, la determinazione del numero dei componenti gli organi sociali delle banche, nonché modifiche alla governance delle banche popolari;
    il documento citato, se definitivamente approvato, andrebbe ad introdurre anche prescrizioni del tutto nuove, non previste dalla Direttiva CRD IV, né ad essa in qualche modo riconducibili;
    la Commissione Finanze della Camera dei deputati, in sede consultiva, nella propria relazione finale ha espressamente richiesto, sempre con riferimento all'articolo 3, che tutti i provvedimenti, sia aventi forza di legge primaria, sia aventi natura di normativa secondaria, di attuazione o esecuzione, non eccedano i limiti di quanto previsto nella direttiva,

impegna il Governo

con riferimento all'articolo 3, recante il recepimento della direttiva 2013/36/UE e del regolamento n. 575/2013, a garantire che tutti i provvedimenti normativi che saranno adottati ai sensi della delega, o comunque in recepimento della citata direttiva, sia aventi forza di legge primaria, sia aventi natura di normativa secondaria, di attuazione o esecuzione, risultino pienamente rispettosi del contenuto e dei limiti della direttiva e del regolamento, nonché dei principi e criteri direttivi contenuti nella stessa norma di delega, ed, in particolare, a garantire che non vengano apportate modifiche all'ordinamento bancario vigente diverse da quelle espressamente richieste dalla direttiva 2013/36/UE.
9/1836-A/4Tancredi.


   La Camera,
   premesso che:
    in relazione all'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale è assolutamente necessario prevedere che sia data attuazione all'articolo 25 della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva ai sensi della legge 24 luglio 1954, n. 722, in materia di assistenza amministrativa;
    altresì è auspicabile prevedere che i beneficiari di protezione internazionale siano inclusi, per i due anni successivi al riconoscimento di tale status, tra le categorie delle persone svantaggiate previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni;
    è inoltre indispensabile disciplinare i mezzi di impugnazione avverso le decisioni di trasferimento o di revisione delle medesime di cui all'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. Rispetto alla direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, come anche auspicato da tutte le associazioni e i soggetti che si occupano del tema, è necessario mantenere in tutti i casi i livelli di garanzia previsti dalla normativa vigente rafforzandone i contenuti secondo i livelli di garanzia previsti dalla citata direttiva 2013/32/UE e assicurando, in particolare, servizi di informazione e assistenza presso tutti i valichi di frontiera nonché nei luoghi interessati da arrivi massicci di richiedenti protezione, inclusi i potenziali richiedenti asilo presenti alle frontiere o soccorsi in mare, anche garantendo l'immediato accesso all'assistenza sanitaria, all'iscrizione anagrafica e agli altri servizi sociali di base; non prevedere l'uso di paese di origine sicuro e di paese terzo sicuro e non prevedere procedure diversificate di esame delle domande; garantire la previsione di procedure non diversificate di esame delle domande e garantire indipendenza di giudizio e professionalizzazione del personale deputato alla valutazione delle singole domande di protezione, prevedendo che operi in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, che sia selezionato in base alle proprie competenze ed esperienze in materia di asilo, che sia impiegato con incarico esclusivo e riceva una formazione iniziale periodicamente aggiornata, che sia adottato un codice di condotta per il personale addetto alla valutazione delle domande nonché per gli interpreti e il personale amministrativo e assicurare che i rappresentanti degli enti di tutela degli stranieri e dei rifugiati e dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite possano sempre accedere ai valichi di frontiera e ai valichi doganali e di transito, durante la presentazione e la verbalizzazione della domanda di asilo; garantire uniformità di interpretazione dei criteri per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché nel rispetto della garanzie procedurali, attraverso meccanismi di monitoraggio e controllo della qualità del sistema; rafforzare l'efficienza della procedura prevedendo che siano predisposte linee guida al fine di garantire omogeneità nell'applicazione della normativa sul territorio nazionale;
    è fondamentale, poi, introdurre misure per rafforzare i livelli di garanzia della procedura prevedendo che i minori non accompagnati siano prontamente identificati e informati sulle procedure relative alla protezione internazionale e che in ogni decisione presa nei confronti di minori non accompagnati, il superiore interesse del minore sia considerato un criterio preminente;
    rispetto alla direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, oltre a mantenerne nell'attuazione i medesimi standard di garanzia, è necessario prevedere una revisione dell'attuale sistema di accoglienza che garantisca l'accesso e la fruizione delle misure di accoglienza agli stranieri o agli apolidi presenti nel territorio italiano dal momento in cui abbiano manifestato, in qualsiasi forma e lingua, la loro intenzione di presentare domanda di asilo e che, contemperando le esigenze connesse alle procedure di esame delle domande di protezione internazionale e quelle di accoglienza, valorizzi l'apporto delle regioni e degli enti di governo locale secondo modalità definite previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di accelerare l'accesso dei richiedenti asilo in appositi servizi di accoglienza integrati e decentrati sul territorio, nonché rafforzare l'azione di coordinamento dei servizi di accoglienza e di monitoraggio delle condizioni di accoglienza;
    considerato che tali previsioni comporterebbero maggiori, seppur limitati, oneri per la pubblica amministrazione,

impegna il Governo

a provvedere all'attuazione delle direttive citate in premessa con i livelli di garanzie indicati, considerata la delicatezza e importanza del tema, individuando all'uopo le risorse economiche necessarie.
9/1836-A/5Ricciatti, Pannarale, Scotto, Claudio Fava, Pilozzi, Palazzotto, Pastorino, Giuseppe Guerini.


   La Camera,
   premesso che:
    la nuova direttiva 2014/52/UE sulla VIA reca modifiche alle disposizioni contenute nella parte II del codice dell'ambiente, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006;
    la legge delega per l'emanazione del codice dell'ambiente conteneva un doppio passaggio parlamentare dello schema del decreto legislativo del Governo al fine di garantire la partecipazione del Parlamento nell'emanazione di disposizioni fondamentali per la tutela dell'ambiente e la salute umana,

impegna il Governo

nel seguito dell'esame del provvedimento, ad inserire la direttiva 2014/52/UE nell'allegato B del disegno di legge prevedendo il doppio passaggio parlamentare dello schema di decreto legislativo – come previsto dal comma 5 dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308 – vista l'importanza della materia per la tutela dell'ambiente e la salute umana.
9/1836-A/6Grimoldi.


   La Camera,
   premesso che:
    sostenendo l'azione di adeguamento dell'ordinamento nazionale alle innovazioni intervenute a livello comunitario di cui il Disegno di Legge di Delegazione Europea 2013 è espressione;
    rilevando tuttavia, come non di rado si nascondano nelle pieghe delle normative europee di recente emanazione elementi potenzialmente pregiudizievoli per gli interessi della Repubblica;
    evidenziando in questo contesto, la circostanza che lo scambio di informazioni tra i servizi di intelligence dei Paesi dell'Unione europea, di cui alla decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, seppur utile alla prevenzione dei reati terroristici e della grande criminalità organizzata, può anche essere sfruttata da alcuni Stati amici ed alleati per carpire dati ed elementi di situazione «sensibili» dal punto di vista della sicurezza della Repubblica, ad esempio concernenti imprese nazionali di carattere strategico per il sistema-Paese,

impegna il Governo

a prevedere l'introduzione a breve termine di norme che contemplino la facoltà di opporsi alla trasmissione di un'informazione richiesta da altro Stato membro dell'Unione Europea, qualora ciò possa risultare inopportuno per ragioni attinenti alla sicurezza nazionale della Repubblica, e ad inviare al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ed alle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato entro il 31 luglio di ogni anno una dettagliata relazione concernente i flussi di informazioni scambiati sulla base della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio.
9/1836-A/7Gianluca Pini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 delega il Governo, entro 12 mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione delle direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE, ad emanare un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti che, in attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, recepiscono gli atti dell'Unione europea in materia di diritto di asilo, protezione internazionale e di protezione temporanea;
    è necessario chiarire che il diritto d'asilo, secondo il dettato costituzionale (articolo 10 comma 3), è un diritto costituzionale soggettivo perfetto, azionabile immediatamente al solo verificarsi del presupposto negativo del mancato godimento dei diritti di libertà democratica nel paese di provenienza dello straniero, diverso dallo status di rifugiato di cui all'articolo 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 riconosciuto a chiunque nel giustificato timore di essere perseguitato per la sua razza, religione, cittadinanza, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova al di fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato;
    vi è una tendenza del legislatore a trattare in modo omogeneo situazioni soggettive ontologicamente diverse tra loro, quali quelle del richiedente asilo, protezione internazionale o altre misure di protezione umanitaria, anche in forza di una giurisprudenza civile e amministrativa non sempre ferma e chiara nella definizione dei contorni delle figure giuridiche coinvolte;
    questo comporta un livellamento delle tutele che appare del tutto incoerente rispetto ai presupposti fondanti degli status,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi dell'articolo 7 al fine di adottare le opportune iniziative al fine di sopprimerlo in quanto è necessario prima procedere ad emanare i decreti legislativi di attuazione delle direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE, di cui all'allegato B, nonché ad una disciplina in materia di diritto di asilo e, poi, se necessario, procedere all'emanazione di un testo unico, non dettando da ora i tempi per l'adozione del testo unico.
9/1836-A/8Matteo Bragantini.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato l'Atto Camera 1836 «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre»;
    l'articolo 7 delega il Governo, entro 12 mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione delle direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE, ad emanare un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti che, in attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, recepiscono gli atti dell'Unione europea in materia di diritto di asilo, protezione internazionale e di protezione temporanea;
    è necessario chiarire il diritto d'asilo che, secondo il dettato costituzionale (articolo 10 comma 3), è un diritto costituzionale soggettivo perfetto, azionabile immediatamente al solo verificarsi del presupposto negativo del mancato godimento dei diritti di libertà democratica nel paese di provenienza dello straniero, è diverso dallo status di rifugiato di cui all'articolo 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 riconosciuto a chiunque nel giustificato timore di essere perseguitato per la sua razza, religione, cittadinanza, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova al di fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato;
    vi è una tendenza del legislatore a trattare in modo omogeneo situazioni soggettive ontologicamente diverse tra loro, quali quelle del richiedente asilo, protezione internazionale o altre misure di protezione umanitaria, anche in forza di una giurisprudenza civile e amministrativa non sempre ferma e chiara nella definizione dei contorni delle figure giuridiche coinvolte;
    questo comporta un livellamento delle tutele che appare del tutto incoerente rispetto ai presupposti fondanti degli status,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate al fine di sopprimere dalla delega al Governo per l'adozione del testo unico la materia del diritto di asilo in quanto è necessario, in assenza di una apposita legge interna, regolamentare prima la materia del diritto di asilo, essenzialmente tramite una procedura ordinaria di esame parlamentare, essendo questo un diritto costituzionalmente garantito differente dal presupposto di matrice internazionale previsto per il rifugiato.
9/1836-A/9Invernizzi.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre all'articolo 7 contiene la delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di protezione internazionale e di protezione temporanea,

impegna il Governo:

   in relazione all'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale a dare attuazione all'articolo 25 della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, prevedendo per gli stessi adeguati riconoscimenti volti a tutelarne le condizioni quali, ad esempio, il riconoscimento di tale status tra le categorie delle persone svantaggiate; valutando altresì la possibilità di prevedere una procedura per il reinsediamento in Italia dei rifugiati che vivono in Paesi terzi e di disciplinare i mezzi di impugnazione avverso le decisioni di trasferimento o di revisione delle medesime di cui all'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 604/2013 dei Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;
   nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, a rispettare i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
    mantenere in tutti i casi i livelli di garanzia previsti dalla normativa vigente rafforzandone i contenuti secondo i livelli di garanzia previsti dalla citata direttiva 2013/32/UE e assicurando, in particolare, servizi di informazione e assistenza presso tutti i valichi di frontiera nonché nei luoghi interessati da arrivi massicci di richiedenti protezione;
    garantire la previsione di procedure non diversificate di esame delle domande e garantire indipendenza di giudizio e professionalizzazione del personale deputato alla valutazione delle singole domande di protezione, prevedendo che operi in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, che sia selezionato in base alle proprie competenze ed esperienze in materia di asilo, che sia impiegato con incarico esclusivo e riceva una formazione iniziale periodicamente aggiornata, che sia adottato un codice di condotta per il personale addetto alla valutazione delle domande nonché per gli interpreti e il personale amministrativo e assicurare che i rappresentanti degli enti di tutela degli stranieri e dei rifugiati e dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite possano sempre accedere ai valichi di frontiera;
    garantire uniformità di interpretazione dei criteri per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché nel rispetto delle garanzie procedurali, attraverso meccanismi di monitoraggio e controllo della qualità del sistema;
    rafforzare l'efficienza della procedura prevedendo che siano predisposte linee guida al fine di garantire omogeneità nell'applicazione della normativa sul territorio nazionale;
    introdurre misure per rafforzare i livelli di garanzia della procedura prevedendo che i minori non accompagnati siano prontamente identificati e informati sulle procedure relative alla protezione internazionale e che in ogni decisione presa nei confronti di minori non accompagnati, il superiore interesse del minore sia considerato un criterio preminente;
   nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, a rispettare i seguenti prìncipi e criteri direttivi specifici:
    mantenere in tutti i casi i livelli di garanzia previsti dalla normativa vigente, rafforzandone i contenuti secondo i livelli di garanzia previsti dalla citata direttiva 2013/33/UE;
    prevedere l'istituzione di fori di concertazione di livello politico e tecnico con compiti di indirizzo, programmazione e attuazione delle politiche dell'asilo, connotati da ampia rappresentatività e coinvolgimento di attori istituzionali e sociali e delle organizzazioni di tutela dei rifugiati;
    prevedere una revisione dell'attuale sistema di accoglienza che garantisca l'accesso e la fruizione delle misure di accoglienza agli stranieri o agli apolidi presenti nel territorio italiano dal momento in cui abbiano manifestato, in qualsiasi forma e lingua, la loro intenzione di presentare domanda di asilo e che, contemperando le esigenze connesse alle procedure di esame delle domande di protezione internazionale e quelle di accoglienza, valorizzi l'apporto delle regioni e degli enti di governo locale secondo modalità definite previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di accelerare l'accesso dei richiedenti asilo in appositi servizi di accoglienza integrati e decentrati sul territorio;
    rafforzare l'azione di coordinamento dei servizi di accoglienza e di monitoraggio delle condizioni di accoglienza.
9/1836-A/10Alli, Giuseppe Guerini, Pastorino, Michele Bordo, Iacono.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'allegato B del presente disegno di legge è contenuta la direttiva 2013/32/UE recante disposizioni relative alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale. Si tratta di una direttiva di rifusione che sostituisce, abrogandola, la direttiva 2005/85/UE del 1o dicembre 2005 (la c.d. direttiva «procedure») recepita con il decreto legislativo 25/2008;
    la direttiva 2005/85/UE prevedeva una procedura semplificata di esame delle domande se i richiedenti provenivano da un paese di origine sicuro;
    la direttiva dava la facoltà agli Stati membri di utilizzare o meno tale procedura. Il nostro Paese nel recepimento della direttiva 2005/85/UE non ha esercitato tale facoltà;
    la direttiva 2013/32/UE all'articolo 31 paragrafo 8 ripropone, con alcune modifiche, tale facoltà ovvero che gli Stati membri possono prevedere che una procedura d'esame sia accelerata in determinati casi;
    la lettera b) dell'articolo 31 paragrafo 8 della direttiva prevede che la procedura accelerata sia applicata qualora «il richiedente provenga da un paese di origine sicuro a norma della direttiva»;
    a livello nazionale, non esiste come negli altri paesi europei un sistema di informazione, una banca dati continuamente aggiornata sui paesi di origine o di transito accessibile a tutti i componenti della Commissione, anche per verificare se sussistono i requisiti per il riconoscimento di una qualche forma di protezione internazionale;
    in alcuni paesi europei è compito dei Ministeri, in collegamento con i consolati e le ambasciate locali, provvedere ad un sistema informativo sempre aggiornato,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché venga esercitata tale facoltà prevista ancora nella direttiva 2013/32/UE stilando un elenco dei paesi di origine sicuro al fine di poter accelerare le procedure per l'esame delle domande di protezione internazionale in linea con l'articolo 31 paragrafo 8 della direttiva.
9/1836-A/11Caparini.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'allegato B del presente disegno di legge è contenuta la direttiva 2013/32/UE recante disposizioni relative alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale. Si tratta di una direttiva di rifusione che sostituisce, abrogandola, la direttiva 2005/85/UE del 1o dicembre 2005 (la c.d. direttiva «procedure») recepita con il decreto legislativo 25/2008,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché venga prevista la possibilità di adottare procedure diversificate per l'esame delle domande di asilo.
9/1836-A/12Marcolin.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'allegato B del presente disegno di legge è contenuta la direttiva 2013/33/UE cosiddetta nuova direttiva accoglienza recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. La direttiva sostituisce la precedente direttiva che era stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 140 del 2005;
    la suddetta direttiva disciplina le condizioni materiali di accoglienza, assistenza e reinserimento sociale di coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria) o ne hanno fatto richiesta,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché nel decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/33/UE sia prevista una disposizione che preveda, una volta ottenuta la protezione internazionale, che si svolgano azioni di controllo sul continuativo possesso dei requisiti.
9/1836-A/13Busin.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'allegato B del presente disegno di legge è contenuta la direttiva 2013/33/UE cosiddetta nuova direttiva accoglienza recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. La direttiva sostituisce la precedente direttiva che era stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 140 del 2005;
    la suddetta direttiva disciplina le condizioni materiali di accoglienza, assistenza e reinserimento sociale di coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria) o ne hanno fatto richiesta;
    l'articolo 20 paragrafo 1 della suddetta direttiva prevede, in casi eccezionali debitamente motivati, la riduzione o revoca delle condizioni materiali di accoglienza qualora il richiedente si trovi in uno dei seguenti casi: 1) lasci il luogo di residente determinato dall'autorità competente senza darne debita informazione, oppure, ove richiesto, senza permesso; 2) contravvenga all'obbligo di presentarsi all'autorità o alla richiesta di fornire informazioni o di comparire per un colloquio personale concernente la procedura d'esame della domanda; 3) abbia presentato una domanda reiterata,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché nel decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/33/UE sia prevista una disposizione che preveda in modo puntuale quanto previsto dall'articolo 20 paragrafo 1 della direttiva.
9/1836-A/14Allasia.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'allegato B del presente disegno di legge è contenuta la direttiva 2013/33/UE cosiddetta nuova direttiva accoglienza recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. La direttiva sostituisce la precedente direttiva che era stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 140 del 2005;
    la suddetta direttiva disciplina le condizioni materiali di accoglienza, assistenza e reinserimento sociale di coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria) o ne hanno fatto richiesta;
    l'articolo 20 paragrafo 2 della suddetta direttiva prevede la riduzione delle condizioni materiali di accoglienza quando viene accertato che il richiedente, senza un giustificato motivo, non ha presentato domanda di protezione internazionale non appena possibile dopo il suo arrivo,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché nel decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/33/UE sia prevista una disposizione che preveda in modo puntuale quanto previsto dall'articolo 20 paragrafo 2 della direttiva.
9/1836-A/15Prataviera.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'allegato B del presente disegno di legge è contenuta la direttiva 2013/33/UE cosiddetta nuova direttiva accoglienza recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. La direttiva sostituisce la precedente direttiva che era stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 140 del 2005;
    la suddetta direttiva disciplina le condizioni materiali di accoglienza, assistenza e reinserimento sociale di coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria) o ne hanno fatto richiesta;
    l'articolo 20 paragrafo 4 della suddetta direttiva prevede sanzioni applicabili alle gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza nonché ai comportamenti gravemente violenti,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché nel decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/33/UE sia prevista una disposizione che preveda in modo puntuale quanto previsto dall'articolo 20 paragrafo 4 della direttiva.
9/1836-A/16Fedriga.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'allegato B del presente disegno di legge è contenuta la direttiva 2013/33/UE cosiddetta nuova direttiva accoglienza recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. La direttiva sostituisce la precedente direttiva che era stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 140 del 2005;
    la suddetta direttiva disciplina le condizioni materiali di accoglienza, assistenza e reinserimento sociale di coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria) o ne hanno fatto richiesta;
    l'articolo 9 paragrafo 9 della suddetta direttiva prevede misure affinché il richiedente rimborsi in modo integrale o parziale le spese sostenute dallo Stato, allorché vi sia stato un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente o se la decisione di accordare tali prestazioni è stata adottata in base a informazioni false fornite dal richiedente,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché nel decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/33/UE sia prevista una disposizione che preveda in modo puntuale quanto previsto dall'articolo 9 paragrafo 9 della direttiva.
9/1836-A/17Rondini.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'allegato B del presente disegno di legge è contenuta la direttiva 2013/33/UE cosiddetta nuova direttiva accoglienza recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. La direttiva sostituisce la precedente direttiva che era stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 140 del 2005;
    la suddetta direttiva disciplina le condizioni materiali di accoglienza, assistenza e reinserimento sociale di coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria) o ne hanno fatto richiesta;
    l'articolo 17 paragrafo 3 della suddetta direttiva prevede misure che subordino la concessione di tutte le condizioni materiali d'accoglienza e di assistenza sanitaria, o di parte di esse, alla condizione che i richiedenti non dispongano di mezzi sufficienti a garantire loro una qualità della vita adeguata per la loro salute, nonché ad assicurare il loro sostentamento,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché nel decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/33/UE sia prevista una disposizione che preveda in modo puntuale quanto previsto dall'articolo 17 paragrafo 3 della direttiva.
9/1836-A/18Caon.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'allegato B del presente disegno di legge è contenuta la direttiva 2013/33/UE cosiddetta nuova direttiva accoglienza recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. La direttiva sostituisce la precedente direttiva che era stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 140 del 2005;
    la suddetta direttiva disciplina le condizioni materiali di accoglienza, assistenza e reinserimento sociale di coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria) o ne hanno fatto richiesta;
    l'articolo 17 paragrafo 4 della suddetta direttiva prevede misure che obblighino i richiedenti a sostenere o a contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza e dell'assistenza sanitaria qualora i richiedenti dispongano di sufficienti risorse o siano stati occupati per un ragionevole lasso di tempo nonché prevedere misure affinché il richiedente rimborsi in modo integrale o parziale le spese sostenute dallo Stato, qualora emerga che esso disponeva di mezzi sufficienti ad assicurarsi le condizioni materiali di accoglienza e assistenza sanitaria all'epoca in cui tali esigenze essenziali sono state soddisfatte,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché nel decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/33/UE sia prevista una disposizione che preveda in modo puntuale quanto previsto dall'articolo 17 paragrafo 4 della direttiva.
9/1836-A/19Borghesi.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'allegato B del presente disegno di legge è contenuta la direttiva 2013/33/UE cosiddetta nuova direttiva accoglienza recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. La direttiva sostituisce la precedente direttiva che era stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 140 del 2005;
    la suddetta direttiva disciplina le condizioni materiali di accoglienza, assistenza e reinserimento sociale di coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria) o ne hanno fatto richiesta;
    l'articolo 26 paragrafo 3 della suddetta direttiva dispone che l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite non siano accordate se l'autorità competente ritiene che il ricorso o la revisione non abbiano prospettive concrete di successo. In tal caso garantire che l'assistenza e la rappresentanza legali non siano oggetto di restrizioni arbitrarie e che non sia ostacolato l'accesso effettivo del richiedente alla giustizia,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché nel decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/33/UE sia prevista una disposizione che preveda in modo puntuale quanto previsto dall'articolo 26 paragrafo 1 della direttiva.
9/1836-A/20Guidesi.


DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2014, N. 83, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE, LO SVILUPPO DELLA CULTURA E IL RILANCIO DEL TURISMO (A.C. 2426)

A.C. 2426 – Questione pregiudiziale

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

  La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame prevede norme per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, attraverso meccanismi di incentivazione fiscale. Nello specifico, il credito di imposta per le erogazioni liberali (spettante nella misura del 65 per cento per quelle effettuate nei periodi di imposta 2014 e 2015 e del 50 per cento per le altre effettuate nel periodo d'imposta 2016, a sostegno di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, e per la realizzazione di nuove strutture) non si ritiene una norma dalle caratteristiche di necessità e urgenza richieste dall'articolo 77 della Costituzione, così come non rivestono le medesime caratteristiche le norme che riguardano la tax credit per il cinema e le altre agevolazioni fiscali per il settore degli audiovisivi. A prova di quanto affermato, sta il fatto che il Governo stesso rimanda in molti casi l'attuazione delle norme ad emanandi decreti, procrastinando, probabilmente di molto, come ci insegna l'esperienza del precedente Governo, l'effettiva incidenza di queste norme nella vita dei cittadini e delle imprese;
     i sottoscrittori del presente atto si aspettavano una diversa azione di Governo da parte dei c.d. rottamatori, invece non possono non sottolineare negativamente il perdurare dell'antico vizio dell'abuso della decretazione d'urgenza che finisce con il comprimere fortemente il ruolo del Parlamento, e dell'opposizione in particolare, nell'esercizio della sua insostituibile funzione di indirizzo e di controllo politico;
    gli interventi riguardanti Pompei e Caserta, seppur indifferibili, non sono adeguatamente bilanciati da altrettanti interventi su beni culturali situati in altre zone del Paese, sostanziandosi in interventi per così dire «ad regionem» e facendo dubitare fortemente del rispetto del criterio di generalità che ogni norma giuridica che si dice tale dovrebbe rispettare;
    sotto altro aspetto si rileva un'eccessiva frammentarietà degli interventi, manca per così dire una progettualità d'insieme, senza contare che molte previsioni normative contenute nel decreto non sono a carattere strutturale, ma al massimo coprono un triennio;
    la semplificazione delle procedure di gara e di altri interventi urgenti per la realizzazione del Grande Progetto Pompei previsti dal decreto – pur essendo funzionali alle improcrastinabili necessità, da un lato, di mettere in sicurezza uno dei siti archeologici più importanti al mondo, dall'altro per non perdere i finanziamenti della UE in scadenza, senza contare che l'UNESCO ha minacciato di revocare a Pompei il titolo di sito patrimonio dell'umanità, a causa delle forti carenze riscontrate nella sua salvaguardia e conservazione – sollevano forti dubbi sulla tenuta della legalità nella realizzazione dei lavori, affidati in urgenza con procedure fortemente semplificate;
    stiamo assistendo in questi ultimi giorni a situazioni di diffusa illegalità nella gestione e nell'affidamento delle opere pubbliche, a maggior ragione i sottoscrittori del presente atto temono che un allentamento delle maglie procedurali, per di più in zone a così alta densità criminale, potrà rivelarsi molto pericolosa, sia per la tenuta della legalità, che per la qualità delle opere che verranno realizzate;
    i sottoscrittori del presente atto chiedono fortemente che i controlli antimafia che il Governo assicura verranno effettuati, vengano effettivamente svolti con particolare attenzione, attraverso un'adeguata organizzazione di uomini e mezzi delle forze dell'ordine;
    un ulteriore aspetto che avrebbe richiesto un intervento molto più deciso nel decreto è quello attinente alla creazione di nuovi posti di lavoro per i giovani nel settore cultura, gli interventi proposti si limitano al rifinanziamento del progetto «Mille giovani per la cultura» e poco altro riguardante l'attività di accoglienza nei musei. Il Governo non ha dimostrato slancio creativo, considerando anche le nuove professioni nel mondo della cultura, come quelle del manager culturale e dell'economista della cultura, esistente in tutti i più importanti musei del Nord Europa e negli Stati Uniti. Si tratta di una nuova figura professionale, i cui principali compiti riguardano la gestione degli eventi e delle strutture culturali, sia nel settore delle arti visive, che nel settore dello spettacolo, ma soprattutto lo studio delle caratteristiche della domanda culturale e la definizione delle strategie per richiamare l'attenzione del pubblico e per reperire risorse per la realizzazione dei progetti, tutte attività oggi fondamentali per creare reddito dalla gestione del nostro enorme patrimonio culturale e per tentare di realizzare l'autofinanziamento dei siti artistici, limitando in tal modo grandemente l'intervento statale, sempre più limitato in questi anni di crisi economica. Già in occasione dell’iter del disegno di legge a prima firma della deputata Madia sulle professioni culturali, approvato dalla Camera ed ora all'esame del Senato, il Governo ha ignorato i suggerimenti della Lega Nord a riguardo, non inserendo queste nuove figure tra le professioni attinenti ai beni culturali;
    con riferimento al rilancio del settore turistico, se pure le norme contenute nel presente decreto-legge appaiono utili al settore, con riferimento particolare al comparto alberghiero, le stesse si giudicano ancora molto distanti da un'azione di Governo che restituisca al turismo il fondamentale ruolo di traino dell'economia del Paese;
    il decreto-legge in esame, in particolare, riconosce alle strutture ricettive crediti d'imposta per le spese relative ad investimenti nel settore digitale, nonché per quelle relative ad interventi di ristrutturazione edilizia e di eliminazione delle barriere architettoniche. Tali misure, se pur da tempo auspicate, non rispondono adeguatamente alle esigenze del settore, sia per il contenimento degli interventi che per la scarsità delle risorse messe a disposizione;
    il settore turistico ha davanti a sé una grande opportunità di sviluppo che è rappresentata dalla realizzazione di Expo 2015; tuttavia la mancanza di una seria strategia di rilancio del turismo nazionale, rischia di alterare i benefici effetti sull'economia italiana che derivano dalla realizzazione di tale evento;
    allo scopo di migliorare i risultati nel settore della promozione turistica, proprio in vista dell'imminente esposizione universale, il decreto prevede il riordino e la razionalizzazione dell'Enit-Agenzia nazionale del turismo. L'efficacia della norma dipende, tuttavia, dalla capacità del legislatore di realizzare un reale coinvolgimento delle Regioni nella promozione delle eccellenze turistiche del nostro territorio, ponendo fine all'eccessiva frammentazione dell'offerta turistica italiana, che rappresenta uno dei maggiori ostacoli allo sviluppo del settore;
    le misure sopra elencate, oltretutto, pur presentandosi sulla carta necessarie al rilancio del settore turistico, nella realtà rischiano di perdere efficacia alla luce del fatto che, nella maggior parte dei casi, le stesse avranno attuazione soltanto con successivi atti regolamentari, inficiando il carattere di necessità ed urgenza proprio del decreto-legge;
    il presente decreto, oltre ad essere in palese contrasto con il dettato costituzionale, risulta poco incisivo nella risoluzione delle principali questioni che attengono al mondo della cultura, al comparto turistico e al rilancio dell'occupazione sia per la parzialità con cui il Governo interviene, concentrandosi solo su alcune tematiche, che per lo scarsa efficacia ed incisività delle norme contenute nel decreto,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2426.
N. 1. Allasia, Giancarlo Giorgetti, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Fedriga, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA – LEGGE EUROPEA 2013-BIS (A.C. 1864-A)

A.C. 1864-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo 6;

NULLA OSTA

sugli emendamenti 1.600, 3.600, 5.0600, 8.0600, 8.0601, 15.600, 16.600, 17.600, 27.600 e 32.600 della Commissione e 9.700, 10.0700 e 25.700 del Governo.

A.C. 1864-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 35, comma 1, sostituire le parole da: pari a 3,9 milioni fino a: per l'anno 2015, con le seguenti: pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 15,94 milioni di euro per l'anno 2015.

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 1.100, 2.100, 3,100, 3.150, 3.1, 3.101, 3.103, 3.9, 3.10, 3.2, 3.104, 3.108, 3.7, 3.109, 3.110, 3.113, 3.151, 3.111, 3.112, 3.0100, 3.0101, 3.0102, 3.0103, 4.100, 5.100, 6.100, 7.100, 8.5, 8.100, 9.100, 9.1, 10.100, 11.100, 11.106, 12.100, 12.102, 12.103, 12.104, 13.100, 13.114, 13.113, 13.0101, 13.0100, 16.100, 16.102, 16.104, 17.105, 21.100, 22.100, 24.103, 24.102, 24.104, 24.101, 26.100, 26.110, 26.4, 27.100, 28.100, 28.101, 29.100, 30.100, 31.100, 35.2, 35.100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative del fascicolo 6;

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 8.0600 e 8.0601, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle proposte emendative 1.600, 3.600, 5.0600, 9.700, 10.0700, 15.600, 16.600, 17.600, 25.700, 27.600, 32.600.

A.C. 1864-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI BENI E DEI SERVIZI

ART. 1.
(Modifica alla legge 30 novembre 1989, n. 398, recante norme in materia di borse di studio universitarie per il perfezionamento all'estero. Caso EU Pilot 5015/13/EACU).

  1. All'articolo 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 398, le parole: «di cittadinanza italiana» sono sostituite dalle seguenti: «nelle università italiane»; le parole: «estere ed internazionali» sono soppresse e dopo le parole: «di livello universitario,» sono inserite le seguenti: «ubicate in uno Stato diverso da quello di residenza,».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.
(Modifica alla legge 30 novembre 1989, n. 398, recante norme in materia di borse di studio universitarie per il perfezionamento all'estero. Caso EU Pilot 5015/13/EACU).

  Sopprimerlo.
1. 100. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1 – (Modifiche alla legge 30 novembre 1989, n. 398, recante norma in materia di borse di studio per il perfezionamento all'estero. Caso EU Pilot 5015/13/EACU). 1. All'articolo 5, della legge 30 novembre 1989, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) le parole: «per aree corrispondenti ai comitati consultivi» sono sostituite dalle seguenti: «presso le Università separatamente per ciascuna delle 14 aree disciplinari»;
    2) le parole: «determinate dal senato accademico» sono soppresse;
   b) al comma 2, le parole: «di cittadinanza italiana» sono soppresse;
   c) al comma 3, le parole: «sono stabilite con decreto del rettore, previa deliberazione del senato accademico» sono sostituite con le seguenti: «sono stabilite con apposito regolamento da ciascuna Università, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e tenuto conto di quanto previsto dal comma 1, e sono emanate con apposito decreto del rettore.»;
   d) al comma 4:
    1) le parole: «professori straordinari, ordinari ed associati e presiedute da un professore ordinario» sono sostituite dalle seguenti: «professori e ricercatori di ruolo, dei quali almeno uno con qualifica di professore ordinario che le presiede»;
    2) l'ultimo periodo è soppresso.
1. 600. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1 sostituire le parole: le parole: «di cittadinanza italiana» sono sostituite dalle seguenti: «nelle università italiane»; con le seguenti: dopo le parole: «di cittadinanza italiana» sono aggiunte le seguenti: «o di un altro paese dell'Unione Europea»;.
1. 1. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

A.C. 1864-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.
(Modifica al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante attuazione della direttiva 98/5/CE, in materia di società tra avvocati. Caso EU Pilot 1753/11/MARKT).

  1. All'articolo 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. La ragione sociale della società tra avvocati deve contenere l'indicazione di società tra avvocati, in forma abbreviata “s.t.a.”».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.
(Modifica al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante attuazione della direttiva 98/5/CE, in materia di società tra avvocati. Caso EU Pilot 1753/11/MARKT).

  Sopprimerlo.
2. 100. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: in forma abbreviata «s.t.a.» con le seguenti: che deve essere indicata per esteso e mai in forma abbreviata.
2. 101. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

A.C. 1864-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.
(Disposizioni in materia di immigrazione e rimpatri. Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 dicembre 2012 nella causa C-430/11).

  1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 5, il comma 7 è sostituito dal seguente:
  «7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, rilasciati dall'autorità di uno Stato membro dell'Unione europea e validi per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro il termine di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 309»;
   b) all'articolo 5, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
  «7-bis. Allo straniero di cui al comma 7, che si è trattenuto nel territorio nazionale oltre i tre mesi dall'ingresso, il questore intima di recarsi immediatamente, e comunque non oltre sette giorni dalla notifica dell'intimazione, nello Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, in corso di validità.
  7-ter. Nei confronti dello straniero che ha violato l'intimazione di cui al comma 7-bis è adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2. L'allontanamento è eseguito verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno. Qualora sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, ovvero dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il provvedimento di espulsione è adottato sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione e l'allontanamento è eseguito con destinazione fuori del territorio dell'Unione europea.
  7-quater. È autorizzata la riammissione nel territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro dell'Unione europea, in possesso di un permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare rilasciati dall'Italia e in corso di validità, a condizione che non costituisca un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato»;
   c) all'articolo 13, prima del comma 4 è inserito il seguente:
  «3-septies. Nei confronti dello straniero sottoposto alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità per i reati di cui agli articoli 10-bis, 14, comma 5-ter, o 14, comma 5-quater, l'espulsione prevista dal presente articolo è eseguita in ogni caso e i giorni residui di permanenza domiciliare o di lavoro di pubblica utilità non eseguiti si convertono nella corrispondente pena pecuniaria secondo i criteri di ragguaglio indicati nei commi 2 e 6 dell'articolo 55 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274»;
   d) all'articolo 13, dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:
  «14-bis. Il divieto di cui al comma 13 è registrato dall'autorità di pubblica sicurezza e inserito nel sistema di informazione Schengen, di cui alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, resa esecutiva con legge 30 settembre 1993, n. 388.
  14-ter. In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, lo straniero che si trova nelle condizioni di cui al comma 2 può essere rinviato verso tali Stati»;
   e) all'articolo 14, comma 5-bis, primo periodo, dopo le parole: «l'allontanamento dal territorio nazionale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero dalle circostanze concrete non emerga più alcuna prospettiva ragionevole che l'allontanamento possa es-sere eseguito e che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di origine o di provenienza»;
   f) all'articolo 16, comma 1, le parole: «per un periodo non inferiore a cinque anni» sono soppresse;
   g) all'articolo 16, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. In caso di sentenza di condanna per i reati di cui all'articolo 10-bis o all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater, la misura dell'espulsione di cui al comma 1 può essere disposta per la durata stabilita dall'articolo 13, comma 14. Negli altri casi di cui al comma 1, la misura dell'espulsione può essere disposta per un periodo non inferiore a cinque anni».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.
(Disposizioni in materia di immigrazione e rimpatri. Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 dicembre 2012 nella causa C-430/11).

  Sopprimerlo.
*3. 100. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Sopprimerlo.
*3. 150. Elvira Savino.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) all'articolo 5, dopo il comma 5-ter, è inserito il seguente: «5-quater. In tutti i casi in cui la revoca o il rifiuto di rinnovo del titolo di soggiorno non siano disposti per motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, né a seguito di una misura di sicurezza dell'espulsione, il questore invia al domicilio dell'interessato, qualora conosciuto, l'avviso scritto e motivato dell'inizio del procedimento di revoca o di rifiuto di rinnovo e dei motivi ostativi al mantenimento o al rinnovo del titolo di soggiorno tradotta anche in lingua conosciuta dall'interessato o, in mancanza, in lingua inglese o francese o araba o spagnola, con l'indicazione della facoltà di fare pervenire per iscritto al questore stesso entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell'avviso eventuali controdeduzioni o elementi a favore del mantenimento o del rinnovo del titolo di soggiorno in corso di validità o di rinnovo o del rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo; in tali casi il provvedimento di revoca o di rifiuto di rinnovo può essere adottato dal Questore soltanto dopo il decorso di tale termine e deve essere motivato anche con riferimento agli eventuali elementi e controdeduzioni fatti pervenire. In ogni caso la revoca o il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno per la condanna per un reato commesso in Italia possono essere disposti soltanto quando si tratta di sentenza definitiva per un delitto doloso tra quelli indicati nell'articolo 380 del codice di procedura penale che condanna a pena detentiva, già scontata, e il comportamento tenuto dallo straniero costituisce una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave alla sicurezza dello Stato o ai diritti fondamentali della persona o all'incolumità pubblica e tenuto conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine.
3. 1. Ricciatti, Pannarale, Scotto, Fava, Nicchi, Costantino, Marcon.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
3. 101. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il cittadino extracomunitario sottoposto a controllo non sia in possesso dell'apposita ricevuta rilasciata dal questore che certifichi la dichiarazione di soggiorno la sanzione amministrativa è aumentata del doppio.
3. 102. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
3. 103. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 7-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il provvedimento di espulsione è eseguito con accompagnamento coatto alla frontiera, previa consultazione dell'ambasciata del soggetto interessato.
3. 9. Vignaroli, Luigi Di Maio, Carinelli, Colonnese, Fico, Nesci.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 7-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il provvedimento di espulsione è eseguito con accompagnamento coatto alla frontiera, previa consultazione del consolato del soggetto interessato.
3. 10. Vignaroli, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
   b-bis) all'articolo 10, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il provvedimento di respingimento alla frontiera è adottato con atto scritto e motivato ed è comunicato all'interessato, unitamente all'indicazione delle modalità d'impugnazione, tradotto in lingua a lui conosciuta, ovvero in inglese, francese, spagnolo o arabo»;
   b-ter) all'articolo 10, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Agli stranieri che sono fermati o scoperti dalle competenti autorità in occasione dell'attraversamento irregolare delle frontiere via terra, via mare o via aria o che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso, si applica l'articolo 10-bis.»;
   b-quater) L'articolo 10-bis è sostituito dal seguente: «Art. 10-bis. – (Stranieri in situazione di soggiorno irregolare: accertamenti, rilascio di titoli di soggiorno e decisione di rimpatrio). – 1. Lo straniero si trova in situazione di soggiorno irregolare nel territorio dello Stato:
   a) se non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d'ingresso previste nell'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) e non è titolare in Italia di un permesso di soggiorno per motivi umanitari o rilasciato ad altro titolo;
   b) se è sprovvisto di documenti di viaggio o di identificazione validi o in corso di rilascio o di rinnovo, salvo che sia titolare di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo e per motivi umanitari in corso di validità o di rinnovo;
   c) se è sprovvisto di un titolo di soggiorno valido o in corso di rilascio o di rinnovo, esclusi i casi di identificazione durante le verifiche di frontiera svolte all'attraversamento delle frontiere esterne in uscita dal territorio dello Stato;
   d) se entra nel territorio dello Stato eludendo i controlli di frontiera o essendo comunque sprovvisto di documenti di viaggio o di identificazione validi e di un visto di ingresso, ove prescritto;
   e) se è fermato o scoperto dalle competenti autorità in occasione dell'attraversamento irregolare via terra, via mare o via aria delle frontiere o del territorio dello Stato;
   f) se si presenta ai valichi di frontiera sprovvisto dei requisiti previsti per l'ingresso o il soggiorno nel territorio dello Stato ed è comunque ammesso nel territorio dello Stato per necessità di pubblico soccorso;
   g) se è comunque trovato nel mare territoriale o a bordo di un aeromobile che giunge ad un aeroporto italiano o a bordo di un natante che è in navigazione nel mare territoriale ovvero in zona contigua al mare territoriale e in tali casi è sprovvisto di documenti di viaggio o di identificazione o di un valido titolo di soggiorno o si hanno elementi per dubitare della sua identità o nazionalità o comunque deve essere soccorso trovandosi in situazione di bisogno o di pericolo per la sua salute o incolumità personale;
   h) se al momento della dimissione da un istituto penitenziario per qualsiasi motivo, anche a seguito di cessazione di misura cautelare detentiva, non sono ancora identificate la sua identità o nazionalità o è sprovvisto di documenti di identificazione o di un valido titolo di soggiorno.

  2. La persona che si trova nel territorio dello Stato in una delle situazioni indicate nel comma 1 e che vi sia condotta essendo stata comunque soccorsa in situazione di bisogno o di pericolo, anche nelle acque internazionali, è subito accompagnata, anche dai pubblici ufficiali, presso un centro di prima accoglienza o presso i servizi sanitari per i necessari accertamenti medici e le necessarie prestazioni assistenziali previste dall'articolo 35. Il soccorso deve avvenire anche a bordo del natante italiano che svolga le necessarie operazioni di salvataggio di migranti nelle acque del mare territoriale o nelle acque internazionali e in tal caso la persona soccorsa è accompagnata al primo porto italiano sicuro e il comandante del natante italiano avvisa immediatamente le autorità marittime o di pubblica sicurezza della situazione di difficoltà dei migranti e delle necessità di soccorso e di assistenza sanitaria. Lo straniero che deve essere assistito per necessità di pubblico soccorso deve essere anzitutto avviato alle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate e riceve da esse le cure necessarie ai sensi dell'articolo 35 fino all'esito dell'evento morboso.
  3. Al minore che si trova nel territorio dello Stato in una delle situazioni indicate nel comma 1 non accompagnato da un adulto responsabile si applicano gli articoli 402 e 403 del codice civile, gli articoli 32 e 33 e le loro norme di attuazione, nonché le altre norme a tutela dei minori. In caso di incertezza sull'età della persona si applicano le norme in materia di minori e l'autorità giudiziaria, anche su richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, dispone le verifiche e gli accertamenti secondo le modalità previste dalle norme legislative in vigore.
  4. La persona che si trovi in una delle situazioni indicate nel comma 1 è accompagnata presso i locali degli uffici di polizia a cura degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza ai fini della identificazione ai sensi dell'articolo 396 del codice di procedura penale e ai sensi dell'articolo 11 della legge 18 maggio 1978, n. 191. La persona che trovandosi in una delle situazioni indicate nel comma 1 sia accompagnata o si presenti spontaneamente presso un ufficio di polizia può essere sottoposta ai rilievi fotodattiloscopici.
  5. Lo straniero appartenente ad una delle categorie indicate nei commi 1 dopo che siano stati svolti i rilievi fotodattiloscopici:
   a) è immediatamente sottoposto ad arresto o a fermo nelle ipotesi previste dalla legge ovvero nei suoi confronti è ripristinata l'esecuzione della pena detentiva nei casi indicati dall'articolo 16;
   b) è sottoposto a trattenimento provvisorio per un massimo di 96 ore presso un centro di permanenza temporanea disposto ai sensi dell'articolo 14, comma 1, dal Questore con provvedimento scritto e motivato qualora sia destinatario di un provvedimento di espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o per motivi di prevenzione del terrorismo o per motivi di sicurezza pubblica, previsti nell'articolo 13, comma 1 e comma 2, lettera c), ovvero abbia violato il divieto di rientro nel territorio dello Stato disposto a seguito di espulsione adottata a titolo di misura di sicurezza;
   c) è riportato in un centro di permanenza temporanea se era sottoposto a trattenimento, qualora se ne sia illegittimamente allontanato e in tale caso ricominciano a decorrere i termini del trattenimento interrotti dall'indebito allontanamento, salvo che il Questore gli consegni l'ordine di lasciare il territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 14, comma 5-bis o disponga il rinvio dell'allontanamento ai sensi dell'articolo 14-quater;
   d) è nuovamente soggetto alle misure restrittive diverse dal trattenimento indicate nell'articolo 14, comma 1-bis, se era espulso ed era stato ad esse sottoposto e se ne era sottratto, salve le possibilità di applicare allo straniero diverse misure in base alle disposizioni degli articoli 13 e 14 o di disporre il rinvio dell'allontanamento ai sensi dell'articolo 14-quater.

  6. Lo straniero appartenente ad una delle categorie indicate nei commi 1 che non si trovi in una delle situazioni indicate nel comma 5 deve essere subito rimesso in libertà subito dopo l'identificazione, da svolgersi in ogni caso entro 12 ore dal momento in cui sia stato accompagnato presso i locali della Questura, qualora anche a seguito dei rilievi fotodattiloscopici, si accerti la sua identità o nazionalità e la sua titolarità di un titolo di soggiorno in corso di validità o in corso di rilascio o in corso di rinnovo.
  7. Lo straniero appartenente ad una delle categorie indicate nei commi 1, 2 e 4, il quale, dopo che siano stati svolti gli eventuali rilievi fotodattiloscopici, non si trovi in una delle situazioni indicate nei commi 5 e 6 svolge subito un colloquio presso gli uffici della Questura o con personale da essa delegato finalizzato a raccogliere tutti gli elementi utili ad accertare l'identità e la nazionalità della persona, a reperire i suoi documenti di viaggio e a definire la situazione personale, familiare, sociale e sanitaria in cui si trova in Italia, i suoi effettivi mezzi di sostentamento, gli eventuali rapporti di lavoro svolti in Italia, anche in modo irregolare, e i suoi legami familiari e sociali nel Paese di origine. Il colloquio si svolge con l'ausilio di un interprete qualora lo straniero non comprenda la lingua italiana e ad esso può presenziare, se lo straniero ne dispone, un difensore o un rappresentante di ente o associazione operante in favore degli stranieri. In ogni caso nel colloquio lo straniero deve essere informato in lingua a lui comprensibile della sua condizione giuridica, della possibilità di presentare immediatamente alla stessa Questura domanda di protezione internazionale ovvero domanda di rilascio di un titolo di soggiorno in una delle situazioni indicate negli articoli 5, 18, 18-bis, 19, 20, 22, 29, 29-bis, 30, 31, 32, 33 del presente testo unico ovvero domanda di rilascio di carta di soggiorno per familiari italiani o di altri Stati membri dell'Unione europea nei casi previsti dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e, in mancanza, delle possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per motivi umanitari in caso sia identificato ovvero di usufruire di forme di rimpatrio volontario assistito.
  8. Lo straniero si trova altresì in situazione di soggiorno irregolare nel territorio dello Stato se si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il suo permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ovvero se si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dall'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68. Tuttavia in tali casi qualora lo straniero abbia iniziato una procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare ovvero abbia ricevuto un provvedimento di rifiuto di rinnovo o di annullamento o di revoca del suo titolo di soggiorno, che sia stato disposto non per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, né per la condanna per reati, né per l'uso di documenti falsi o contraffatti, si considera in situazione di soggiorno irregolare soltanto dopo che sia trascorso il termine per l'impugnazione dei provvedimenti di rifiuto o rifiuto di rinnovo o di revoca del titolo di soggiorno senza che il provvedimento sia stato impugnato o se, dopo l'impugnazione, il giudice non ne abbia ordinato la sospensione o il ricorso giurisdizionale sia stato rigettato.
  9. Nelle ipotesi indicate al comma 7, dopo lo svolgimento del colloquio ivi previsto, e nelle ipotesi indicate nel comma 8, sulla base degli elementi raccolti dal Questore d'ufficio e di quelli forniti da altre autorità o dallo stesso straniero o dal suo difensore o da ente che opera in favore degli stranieri:
   a) qualora lo straniero manifesti in qualsiasi modo la volontà di presentare domanda di protezione internazionale il Questore avvia le procedure previste dal decreto legislativo 25 febbraio 2008, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni, e contestualmente dispone in suo favore l'immediato accesso alle misure di accoglienza e di assistenza nei casi e nei modi previsti dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140 e successive modificazioni e integrazioni;
   b) qualora lo straniero si trovi in una delle condizioni indicate negli articoli 18, 18-bis e 22, comma 12-quater, del presente testo unico il Questore ne informa immediatamente il competente Procuratore della Repubblica e previo suo parere favorevole gli rilascia il permesso di soggiorno per motivi umanitari e, nei casi indicati nell'articolo 18, lo avvia ad un programma di assistenza ed integrazione sociale;
   c) qualora lo straniero si trovi nelle condizioni indicate nell'articolo 31, comma 3, il Questore ne informa i servizi sociali territoriali e il competente Tribunale per i minorenni e, su autorizzazione del tribunale stesso, gli rilascia il permesso di soggiorno per assistenza minore;
   d) qualora lo straniero si trovi in una delle situazioni indicate negli articoli 5, 17, 19, 20, 29, 29-bis, 30, 31, 32, 33 o nel regolamento di attuazione del presente testo unico che comunque consentono il rilascio di un permesso di soggiorno il Questore rilascia, anche d'ufficio, uno dei titoli di soggiorno previsti da tali disposizioni; inclusi i casi in cui sussistano motivi umanitari o esigenze attinenti al diritto alla difesa o al diritto all'unità familiare o ad altri obblighi costituzionali, internazionali o comunitari o inderogabili esigenze di giustizia;
   e) qualora sia comprovato che lo straniero debba ricevere le cure indicate nell'articolo 35 gli rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche valido per tutta la durata delle cure;
   f) il Questore raccoglie la domanda di rilascio del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini comunitari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni e integrazioni.

  10. Il Questore, d'ufficio o su proposta documentata dell'interessato o di enti o associazioni operanti in favore dello straniero, con proprio provvedimento motivato, adottato in conformità ai principi e ai criteri predeterminati individuati dal Consiglio territoriale per l'immigrazione e approvati dal Ministro dell'interno o, in mancanza, col parere favorevole di tutti i componenti dello stesso Consiglio, può rilasciare un permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di un anno, rinnovabile e convertibile in altro tipo di permesso di soggiorno, allo straniero che, trovandosi in una delle situazioni indicate nel comma 7 e nel comma 8, sia identificato e titolare di un valido documento di identificazione, non risulti in Italia condannato o indagato per alcun tipo di reato, né pericoloso per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, e pur non avendo i requisiti per ottenere il rilascio di alcun tipo di titolo di soggiorno indicato nel comma 9, si trovi in una delle seguenti situazioni:
   a) straniero che non risulti segnalato ai fini della non ammissione in altri Stati dell'Unione europea, il quale disponga per sé per almeno un anno di un alloggio idoneo ad uso di abitazione e di documentati mezzi di sostentamento in Italia derivanti da fonti lecite, commisurati ad un importo annuo non inferiore a quello dell'assegno sociale ricavati anche dallo svolgimento di fatto di un'attività lavorativa irregolare denunciata ai sensi dell'articolo 22 ovvero che possano essere messi a sua disposizione in modo legale e immediato, anche da persone legalmente residenti in Italia e incensurate, diverse dai familiari aventi i requisiti per attuare l'unità familiare nei casi indicati negli articoli 28, 29, 30 e 31, le quali si impegnino volontariamente e con idonee garanzie finanziarie disciplinate dal regolamento al sostentamento dello straniero;
   b) straniero, i cui legami personali e familiari in Italia, valutati soprattutto con riguardo alla loro intensità, alla loro durata e alla loro stabilità, alle condizioni di vita e di salute dell'interessato, alla sua età, al suo positivo inserimento nella società italiana, nel rispetto delle norme della Costituzione e delle leggi penali, e alla natura dei suoi legami con gli eventuali familiari nel Paese di origine, sono tali che il rifiuto di autorizzare il suo soggiorno nel territorio dello Stato arrecherebbe al suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, garantito dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, una lesione sproporzionata rispetto ai motivi del rifiuto.

  11. Nei confronti dello straniero che trovandosi in una delle situazioni indicate nei commi 7 e 8 non abbia i requisiti per ottenere il rilascio di alcun altro titolo di soggiorno ai sensi del comma 9 e del comma 10 il Questore adotta una decisione di rimpatrio e in tali casi:
   a) ammette immediatamente alle misure del rimpatrio volontario e assistito previste dall'articolo 14-ter lo straniero identificato che dichiari di voler ritornare volontariamente e immediatamente nel suo Stato di origine e di voler essere assistito ai fini del viaggio del rientro e del suo reinserimento sociale, purché non abbia già usufruito in passato di tali misure o non abbia trasgredito il divieto di rientro previsto per effetto di un precedente provvedimento di espulsione o non risulti espulso ad altro titolo o non abbia trasgredito il termine per la partenza volontaria in caso di precedenti decisioni di rimpatrio; in tale ipotesi la decisione di rimpatrio concede allo straniero un termine non inferiore a sette giorni per la partenza volontaria dal territorio dello Stato, da commisurarsi, anche sulla base di elementi e riscontri forniti dall'interessato sulla conclusione dell'anno scolastico dei suoi figli regolarmente iscritti a scuole dell'istruzione obbligatoria e sulle esigenze inderogabili connesse con altri legami familiari e sociali e sui modi e i tempi prescritti dal programma di rimpatrio volontario assistito per fruire delle misure previste in suo favore;
   b) adotta la decisione di rimpatrio nei confronti dello straniero che si trovi in situazione diversa da quella indicata nella lettera a) e gli concede un termine non inferiore a sette giorni per la partenza volontaria dal territorio dello Stato, da commisurarsi, anche sulla base di elementi e riscontri forniti dall'interessato, sulla conclusione dell'anno scolastico dei suoi figli regolarmente iscritti a scuole dell'istruzione obbligatoria e sulle esigenze inderogabili connesse con altri legami familiari e sociali. La decisione di rimpatrio adottata nei confronti dello straniero, il quale non sia identificato o per il quale sussistano elementi concreti ed attuali che facciano ritenere sussistente il rischio della fuga indicato nell'articolo 13, comma 4-bis, comporta l'espulsione disposta dal Prefetto e convalidata dal tribunale ai sensi dell'articolo 13, comma 5-bis e l'adozione immediata a titolo provvisorio da parte del Questore di una delle misure previste dall'articolo 14.

  12. La decisione di rimpatrio è adottata dal Questore con atto scritto e motivato, deve essere tradotta in lingua comprensibile all'interessato ed è revocata di diritto qualora successivamente allo straniero sia rilasciato un titolo di soggiorno ed in tal caso è altresì revocato di diritto e privo di ogni altro effetto il provvedimento di espulsione disposto a seguito della decisione di rimpatrio revocata. Lo straniero entro i cinque giorni precedenti il termine ultimo per la partenza volontaria può sempre presentare al Questore la domanda scritta e motivata di revisione o di revoca della decisione di rimpatrio, indicando gli elementi, anche nuovi o sopravvenuti, che gli consentirebbero il rilascio di un titolo di soggiorno e su tale domanda il Questore si pronuncia entro i due giorni successivi. Il Questore adotta la decisione di rimpatrio e di modificazione o di revoca della decisione, mediante atto scritto e motivato in fatto e in diritto contenente l'indicazione dei motivi che impediscono il rilascio di un titolo di soggiorno ai sensi dei commi 9 e 10, e dei mezzi di ricorso giurisdizionale, con una traduzione in lingua comprensibile allo straniero o, in mancanza, in una lingua a scelta dello straniero tra la lingua inglese, francese, spagnola, araba, cinese o russa. L'atto deve essere notificato o comunicato anche per le vie brevi allo straniero, che può impugnarlo di fronte al tribunale ordinario del luogo in cui lo straniero si trova, anche per le vie brevi e contestualmente al giudizio sulla richiesta di autorizzazione all'espulsione prevista nell'articolo 13, comma 2-quater o al giudizio sulla convalida del provvedimento espulsivo previsto nei casi indicati dall'articolo 13, comma 5-bis o al giudizio sul reclamo presentato ai sensi dell'articolo 13, comma 8; il giudice si pronuncia sul ricorso non oltre il termine eventualmente concesso per la partenza volontaria.
  13. Qualora lo svolgimento degli adempimenti previsti dal presente articolo richieda più di 12 ore il Questore può disporre nei confronti dello straniero, con atto scritto e motivato, unitamente ad una traduzione in lingua conosciuta dallo straniero o, in mancanza in lingua a scelta dell'interessato tra inglese, francese, spagnolo, arabo e cinese, l'obbligo di dimora in un determinato luogo per un periodo non superiore a 72 ore, avvisandolo che in caso di trasgressione sarà adottato nei suoi confronti un provvedimento di rimpatrio e sarà adottato il provvedimento di espulsione da eseguirsi con accompagnamento alla frontiera;
   b-quinquies) all'articolo 13, dopo il comma 2-ter, è inserito il seguente comma:
  2-quater. Lo straniero che si trova nelle situazioni indicate nel comma 2, lettere a) e b), è espulso quando nei suoi confronti il Questore abbia adottato una decisione di rimpatrio ai sensi del comma 11, lettera b), dell'articolo 10-bis e il Prefetto abbia ottenuto dal tribunale ordinario in composizione monocratica l'autorizzazione espressa ad adottare il provvedimento espulsivo, recante anche le modalità di esecuzione. Nelle more della decisione del tribunale il Questore può disporre in via provvisoria una delle misure indicate nel comma 1 o nel comma 1-bis dell'articolo 14 nei confronti dello straniero per il quale abbia chiesto anche l'esecuzione con accompagnamento immediato alla frontiera. La richiesta scritta e motivata al tribunale, recante anche la modalità di esecuzione prescelta, deve pervenire al tribunale, entro 48 ore dalla adozione delle misure provvisorie e deve essere contestualmente consegnata allo straniero o notificata al domicilio eletto dallo straniero nel colloquio svolto in questura ai sensi dell'articolo 10-bis, e al suo difensore e deve essere tradotta in una lingua comprensibile allo straniero o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo o cinese. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato, se è reperibile, è tempestivamente informato e se è sottoposto ad una delle misure indicate nell'articolo 14 è condotto nel luogo in cui il tribunale tiene l'udienza. Nei casi in cui lo straniero non sia reperibile la data dell'udienza e l'invito a comparire sono notificati al domicilio eletto. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia nominato anche durante l'udienza. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal tribunale nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. Il Prefetto può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati, anche in accordo col Questore. Il tribunale, sentito lo straniero, se presente, e il suo difensore, acquisita anche d'ufficio ogni altra informazione utile, incluse quelle inviate dalle autorità di pubblica sicurezza e da enti operanti in favore degli stranieri, si pronuncia entro 48 ore dal ricevimento della richiesta del Questore con proprio decreto scritto e motivato, che deve essere tradotto in lingua comprensibile allo straniero. Il tribunale autorizza l'adozione dell'espulsione soltanto se verifica che nella situazione concreta dello straniero sussistono i presupposti del provvedimento di rimpatrio, che è impossibile rilasciare allo straniero qualsiasi tipo di permesso di soggiorno, che sussistono i presupposti per adottare ed eseguire il provvedimento di espulsione e che non sussistono i divieti previsti nell'articolo 19, indica il tipo di esecuzione del provvedimento espulsivo sulla base della situazione concreta dello straniero, convalida la misura adottata ai sensi dell'articolo 14 se ne sussistono i presupposti e se autorizza l'accompagnamento alla frontiera dispone altresì una delle misure indicate nell'articolo 14 qualora sia necessario il nulla-osta dell'autorità giudiziaria procedente o non sia possibile eseguire con immediatezza l'accompagnamento. Qualora il tribunale rigetti la richiesta e affermi la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un titolo di soggiorno la decisione di rimpatrio è revocata o annullata, non convalida la misura provvisoria eventualmente adottata ai sensi dell'articolo 14 e allo straniero è rilasciato il titolo di soggiorno indicato nel decreto del tribunale. Il termine, di quarantotto ore entro il quale il tribunale deve provvedere agli altri adempimenti previsti dal presente comma decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria;
   b-sexies) all'articolo 13, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti:
  Il nulla osta all'espulsione non deve essere richiesto o concesso qualora non sia stata identificata l'identità o la nazionalità dello straniero ovvero o qualora si proceda per uno dei delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o dall'articolo 12 del presente testo unico. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla-osta, è disposta una delle misure indicate nei commi 1 e 1-bis dell'articolo 14; se tale misura non è stata disposta dal tribunale ai sensi del comma 2-quater il Questore ne fa richiesta scritta e motivata al Tribunale stesso, che si pronuncia entro le 48 ore successive al ricevimento, della domanda, e nelle more della decisione del Tribunale il Questore dispone la misura a titolo provvisorio; in ogni caso la misura ha la durata massima corrispondente al termine per l'ottenimento del nulla-osta e per la successiva esecuzione dell'accompagnamento ai sensi dell'articolo 14;
   b-septies) all'articolo 13, comma 4-bis, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità o scaduto, salvo che la persona sia stata precedentemente identificata con certezza tramite rilievi fotodattiloscopici;
b-octies) all'articolo 13, comma 4-bis, alla fine della lettera b), sono aggiunte le seguenti parole: «; la disponibilità dell'alloggio sussiste allorché, con qualsiasi mezzo, chiunque dimostri al Questore che lo straniero stesso nei giorni successivi alla consegna del decreto espulsivo e fino alla data dell'effettivo allontanamento dal territorio dello Stato sarà effettivamente ospitato in un centro di accoglienza istituito ai sensi dell'articolo 40 ovvero in un alloggio ad uso di abitazione, di cui abbia legale disponibilità lo straniero stesso o un suo familiare regolarmente soggiornante o altra persona residente in Italia e incensurata che in qualsiasi, modo abbia dichiarato o dichiari la disponibilità ad alloggiarlo»;
   b-nonies) all'articolo 13, comma 4-bis, la lettera c) sono aggiunte, in fine, le parole: «purché tali falsi risultino da sentenze definitive di condanna e le false generalità non siano state successivamente sanate dal rilascio di documenti di identificazione o titoli di soggiorno riportanti le esatte generalità dello straniero».
3. 2. Ricciatti, Pannarale, Scotto, Fava, Marcon, Fratoianni, Nicchi, Costantino.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
3. 104. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
   c-bis) all'articolo 13, comma 5, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «La partenza volontaria è sempre prevista nei casi in cui il provvedimento di espulsione sia disposto nei confronti dello straniero che è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo e nei casi in cui il titolo di soggiorno dello straniero sia stato revocato o annullato o ne sia stato rifiutato il rinnovo, salvo che i provvedimenti di revoca, di annullamento o di rifiuto siano stati disposti per motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale o a seguito di sentenze penali di condanna. Negli altri casi lo straniero può presentare al tribunale che dispone o convalida l'espulsione la richiesta di concessione della partenza volontaria o della proroga dei termini della partenza volontaria, anche mediante istanza redatta anche in forma semplice e in calce al modello che lo informa della facoltà di chiedere ed ottenere la concessione o la proroga e di chiedere di accedere a programmi di rimpatrio assistito. L'istanza si intende comunque presentata anche da parte dello straniero a cui siano state illustrate le possibilità di avvalersi della partenza volontaria e che non vi abbia espressamente rinunciato in forma scritta. L'istanza è comunque accolta se lo straniero manifesta l'intenzione di fruire di un programma di rimpatrio assistito e ne abbia i requisiti, nonché in tutti i casi in cui nei confronti dello straniero si possa disporre in modo efficace una delle misure previste nel comma 5.2. Il periodo per la partenza volontaria può essere successivamente prorogato dal Questore con atto scritto e motivato, anche su richiesta dell'interessato, per un periodo congruo, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno, l'esistenza di figli minori che frequentano la scuola e l'esistenza di altri legami familiari e sociali. L'eventuale provvedimento di diniego della concessione o della proroga della partenza volontaria deve essere scritto e motivato e tradotto in lingua comprensibile allo straniero o, in mancanza, in una lingua a sua scelta tra l'inglese, lo spagnolo, il francese, l'arabo, il russo, recante anche i mezzi di imputazione. Tale provvedimento è impugnabile di fronte al tribunale in composizione collegiale competente in materia di ricorso contro l'espulsione, anche con ricorso presentato per le vie brevi, in esenzione di ogni tassa, onere o spesa; il ricorso può essere presentato anche contestualmente alla presentazione del ricorso contro il provvedimento di espulsione e in tal caso il giudice decide sul ricorso nell'ambito del giudizio sul ricorso contro il provvedimento di espulsione;»;
   c-ter) all'articolo 13, il comma 5.2 è sostituito dal seguente:
  «5.2. Nei casi in cui sia concesso un termine per la partenza volontaria, se sussiste il rischio concreto di fuga dello straniero il questore può disporre nei confronti dello straniero e per una durata massima di sei mesi una o più delle seguenti misure:
   a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza;
   b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;
   c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente;
   d) dimostrazione della disponibilità di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilità dell'assegno sociale annuo, nei casi in cui lo straniero prima dell'adozione del provvedimento espulsivo era regolarmente soggiornante. Le misure sono adottate, anche contestualmente alla concessione del termine per la partenza volontaria, con provvedimento motivato ed hanno effetto dalla notifica all'interessato recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al tribunale ordinario in composizione monocratica, competente per la convalida. Il provvedimento è comunicato al tribunale competente per territorio entro 48 ore dalla notifica. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, sentito l'interessato e il suo difensore, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice. In caso di trasgressione il questore esegue l'espulsione con accompagnamento alla frontiera, disposta ai sensi del comma 4, e dispone a titolo provvisorio il trattenimento ai sensi dell'articolo 14, comma 1.»;
   c-quater) all'articolo 13, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
  «5-bis. In tutti i casi in cui il provvedimento amministrativo di espulsione debba essere eseguito con accompagnamento alla frontiera ai sensi del comma 4, escluse le ipotesi di espulsione disposta dall'autorità giudiziaria e quelle in cui il tribunale abbia già autorizzato ai sensi del comma 2-quater l'espulsione da eseguirsi con accompagnamento alla frontiera, il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al tribunale ordinario in composizione monocratica del luogo in cui lo straniero si trova il provvedimento amministrativo di espulsione disposto dal Prefetto o dal Ministro dell'interno con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera, chiedendo al tribunale la convalida del provvedimento espulsivo e della connessa esecuzione con accompagnamento alla frontiera e in attesa della definizione del procedimento di convalida dispone contestualmente ai sensi dell'articolo 14, commi 1 o 1-bis il provvedimento provvisorio di trattenimento o altro provvedimento alternativo nei confronti dello straniero espulso e chiede allo stesso tribunale la convalida dello stesso provvedimento e l'adozione di eventuali altri provvedimenti ai sensi dei medesimi commi per il periodo successivo alla convalida, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento espulsivo anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Tutti i provvedimenti comunicati al tribunale devono essere contestualmente comunicati dal Questore, con le necessarie traduzioni, anche allo straniero e al suo difensore. L'espulsione con allontanamento dal territorio nazionale non può essere eseguita fino alla decisione di convalida sul provvedimento. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati o delegati dal Questore. Il tribunale, acquisita anche d'ufficio ogni altra informazione utile, incluse quelle inviate dalle autorità di pubblica sicurezza e da enti operanti in favore degli stranieri, provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo, l'insussistenza dei divieti previsti dall'articolo 19 e sentito l'interessato, se comparso. Nel medesimo decreto il tribunale quando convalida l'espulsione verifica la congruità del periodo di divieto di rientro dell'espulso nel caso concreto e se necessario, anche su richiesta dell'interessato, ne modifica la durata, e, verificata la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 14, si pronuncia sulla convalida del trattenimento provvisorio o di altro provvedimento alternativo e sulla richiesta del Questore di disporre i medesimi provvedimenti nel periodo successivo alla convalida necessario a dare attuazione all'accompagnamento alla frontiera e se necessario dispone un provvedimento modificato rispetto a quello richiesto. Quando la convalida è concessa, il Questore dà esecuzione al provvedimento espulsivo con accompagnamento alla frontiera e al provvedimento disposto dal tribunale ai sensi dell'articolo 14. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento espulsivo e i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 14 sono annullati e perdono ogni effetto. Qualora il tribunale rigetti la richiesta e affermi la sussistenza dei presupposti per il mantenimento del titolo di soggiorno di cui lo straniero era titolare o il rilascio di un titolo di soggiorno il provvedimento espulsivo, non convalida la misura provvisoria eventualmente adottata ai sensi dell'articolo 14 e allo straniero è restituito il titolo di soggiorno di cui era titolare o è rilasciato il titolo di soggiorno indicato nel decreto del tribunale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il tribunale deve provvedere alla convalida e agli altri adempimenti previsti dal presente comma decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria»;
   c-quinquies) all'articolo 13, il comma 8 è sostituito dal seguente:
  «8. Contro il decreto del tribunale in composizione monocratica che ha autorizzato l'espulsione ai sensi del comma 2-quater o che ha convalidato l'espulsione ai sensi del comma 5, incluso il periodo di divieto di rientro e il tipo di esecuzione, è ammesso reclamo al tribunale in composizione collegiale del luogo in cui lo straniero si trova. La presentazione del reclamo con istanza contestuale di sospensione del decreto impugnato, sospende l'esecuzione del decreto fino alla decisione del presidente dello stesso tribunale sull'istanza di sospensione nelle more della decisione sul merito del reclamo. Il reclamo è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla decisione adottata dal tribunale in composizione monocratica comunicata o notificata allo straniero e al suo difensore, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana e in tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare. Lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. Il reclamo, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato a cura della cancelleria al Prefetto e al Questore almeno cinque giorni prima della medesima udienza. L'autorità, amministrativa che ha emesso il provvedimento espulsivo convalidato o autorizzato dal tribunale con il decreto impugnato può costituirsi fino alla prima udienza e può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. L'ordinanza che definisce il giudizio deve essere pronunciata entro il termine di venti giorni dalla presentazione del reclamo e può annullare la decisione di rimpatrio e il provvedimento espulsivo o può riformarli, anche modificando la durata del periodo di divieto di rientro e il tipo di esecuzione o può altresì sospenderne l'esecuzione per gravi motivi. L'ordinanza è ricorribile per Cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento espulsivo, né l'esecuzione del provvedimento disposto ai sensi dell'articolo 14».

  È altresì abrogato l'articolo 18 del decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150;
   c-sexies) all'articolo 13 il comma 11 è sostituito dal seguente:
  «11. La convalida del provvedimento ministeriale di cui al comma 1 e gli altri adempimenti ad essa connessi e previsti dal comma 5-bis sono disposti dal tribunale amministrativo regionale del Lazio con giurisdizione esclusiva estesa anche al merito e sono disciplinati dal codice del processo amministrativo in quanto applicabile. La decisione, del tribunale amministrativo regionale è appellabile al Consiglio di Stato, ma la presentazione del relativo ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, salvo che la sospensione sia disposta dal Consiglio di Stato per gravi motivi. Nei casi in cui il tribunale amministrativo regionale annulli il provvedimento espulsivo adottato dal Ministro dell'interno il Questore, anche su richiesta del Ministro dell'Interno, può disporre la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza nei confronti dello straniero fino alla decorrenza del termine per la presentazione dell'appello al Consiglio di Stato o, dopo la presentazione dell'appello, fino alla pronuncia della sentenza del Consiglio.»;
   c-septies) nell'articolo 13 al comma 13 sono abrogate le parole: «è punito con la reclusione da uno a quattro anni»;
   c-octies) all'articolo 13, il comma 13-bis è sostituito dal seguente:
  «13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice a titolo di misura di sicurezza o a titolo di misura alternativa alla detenzione o di sanzione sostitutiva, della pena il trasgressore del divieto di reingresso è altresì punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, già denunciato per il reato previsto dal presente comma e che successivamente sia stato effettivamente espulso e abbia trasgredito nuovamente il divieto di reingresso si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.»;
   c-nonies) all'articolo 13, il comma 13-ter è sostituito dal seguente:
  «Per i reati previsti dal comma 13-bis è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con rito direttissimo, fatta salva l'applicazione dell'articolo 16»;
   c-decies) all'articolo 13 l'ultimo periodo del comma 14 è sostituito dal seguente: «Per i provvedimenti di espulsione per i quali sia stata concessa la partenza volontaria ai sensi del comma 5 e per gli stranieri che siano stati ammessi ad un programma di rimpatrio assistito, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato per l'uscita dal territorio dello Stato e ne è esente di diritto lo straniero che abbia effettivamente lasciato il territorio dello Stato entro il termine fissato per la partenza volontaria o per il rimpatrio assistito.».
3. 3. Ricciatti, Pannarale, Scotto, Fava, Marcon, Fratoianni, Nicchi, Costantino.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) All'articolo 13, comma 13-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In nessun caso, nei confronti del condannato ai sensi del presente articolo, può essere nuovamente adottato un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 16 del presente Testo unico. I condannati ai sensi del presente comma sono esclusi dai benefici di cui alla legge sull'ordinamento penitenziario».
3. 105. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
3. 106. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) all'articolo 14, i commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, incluse la necessità di acquisire documenti per il viaggio o altra documentazione da Paesi non appartenenti all'Unione europea o riconducibili alla necessità di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero l'indisponibilità di un mezzo di trasporto idoneo, e nel caso concreto non possano essere efficacemente applicate le misure meno coercitive previste nel comma 1-bis o sussiste un rischio di fuga, identificato ai sensi dell'articolo 13, comma 4-bis, oggettivamente non fronteggiabile con altre misure meno afflittive ovvero lo straniero evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento, il Questore può disporre che, in via provvisoria e per non più di 96 ore, lo straniero sia trattenuto presso il centro di permanenza temporanea più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di preparare il rimpatrio o di effettuare l'allontanamento. Il Questore trasmette immediatamente e non oltre 48 ore al tribunale ordinario in composizione monocratica del luogo in cui ha sede il centro, allo straniero e al suo difensore la copia del provvedimento provvisorio di trattenimento, la richiesta di convalida e la richiesta di disporre il trattenimento per un periodo successivo di trenta giorni. Nei casi e nei modi previsti nel comma 2-quater e nel comma 5-bis dell'articolo 13, il tribunale ordinario competente ad autorizzare o a convalidare l'espulsione provvede alla convalida del trattenimento provvisorio e adotta il trattenimento per il successivo periodo di trenta giorni. Qualora invece il trattenimento debba essere convalidato o adottato dopo che l'espulsione sia stata autorizzata o convalidata si applicano i commi 3 e 4.
  1-bis. In tutti i casi in cui non è, possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, a causa delle medesime situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento indicate nel comma 1 e non è stato disposto il trattenimento o comunque non è possibile l'effettivo trattenimento in un centro di permanenza temporanea, il Questore dispone che in via provvisoria e per non più di 96 ore lo straniero fino all'effettivo accompagnamento alla frontiera, sia sottoposto ad una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Quando l'espulsione è stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il Questore può disporre anche la misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. Le misure previste nel presente comma sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al tribunale della convalida. Nei casi e nei modi previsti nel comma 2-quater e nel comma 5-bis dell'articolo 13 il tribunale ordinario competente ad autorizzare o a convalidare l'espulsione provvede alla convalida delle misure adottate in via provvisoria e dispone l'applicazione delle misure fino all'effettivo accompagnamento alla frontiera, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. Qualora invece le misure debbano essere adottate dopo che l'espulsione sia stata autorizzata o convalidata il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al tribunale ordinario in composizione monocratica competente per territorio. Il tribunale, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore, sentiti lo straniero, se reperibile, e il suo difensore. Qualora le misure debbano essere prorogate alla scadenza non essendo stato ancora eseguito l'accompagnamento alla frontiera il Questore ne chiede la proroga al tribunale ordinario competente per territorio per un periodo massimo successivo non superiore a sei mesi, prorogabili di ulteriori sei mesi per i medesimi motivi. In ogni caso le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal tribunale. Nei confronti del contravventore anche solo ad una delle predette misure è sottoposto a trattenimento convalidato, disposto, anche in via provvisoria, ai sensi del comma 1; qualora non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis. Nel disporre, nell'eseguire e nel prorogare le misure indicate dal presente comma deve essere sempre mantenuta l'unità del nucleo familiare con i membri della famiglia presenti nel territorio, deve essere assicurato l'accesso alle prestazioni sanitarie previste dall'articolo 35 e deve essere garantito l'accesso all'istruzione obbligatoria dei figli minori, tenuto conto della durata del soggiorno, e delle esigenze particolari delle persone vulnerabili.
  2. In ogni centro di permanenza temporanea deve essere assicurato allo straniero trattenuto un trattamento che abbia modalità tali da assicurare la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno. Lo straniero ha comunque la possibilità di ottenere di entrare in contatto con rappresentanti legali, con i propri familiari e con le autorità consolari competenti del proprio Paese. Le prestazioni sanitarie sono prestate al di fuori del centro nei casi e nei modi previsti dall'articolo 35, anche sulla base di accordi, con le locali aziende sanitarie e aziende ospedaliere che possono prevedere che alcune forme di assistenza infermieristica siano svolte direttamente all'interno del centro. Hanno sempre accesso ad ogni centro i magistrati, i difensori delle persone trattenute, i ministri di culto, i rappresentanti dell'alto commissariato per le Nazioni unite per i rifugiati e degli organismi del Consiglio d'Europa, i membri del Parlamento e del Consiglio regionale, nonché, previa autorizzazione del giudice del tribunale che ha disposto o prorogato il trattenimento, organismi ed organizzazioni nazionali e internazionali che operano in favore degli stranieri. In ogni centro devono essere sempre assicurati ad ogni straniero trattenuto locali riscaldati e areati, in cui vi siano locali di soggiorno distinti da quelli di pernottamento, e siano sempre assicurati una alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, alla stagione, al clima e ai precetti religiosi, fornita in locali destinati ai pasti e deve disporre sempre di acqua potabile, di biancheria pulita e di abiti civili in buono stato di conservazione e di pulizia o dei propri abiti puliti, di servizi igienici adeguati ad assicurare l'igiene personale, incluso il taglio di capelli, di aree all'aperto, di servizi appositi e professionali di servizio sociale, di orientamento legale in materia di immigrazione e asilo, di tutela e assistenza delle persone che si trovano in condizioni più vulnerabili, di mediazione linguistico-culturale, di assistenza socio-psicologica, di organizzazione del tempo libero e deve poter svolgere anche coi propri ministri di culto le attività di culto della propria confessione religiosa. I membri adulti trattenuti appartenenti alla medesima famiglia usufruiscono di una sistemazione separata che assicuri loro un adeguato rispetto della vita privata. Ogni straniero trattenuto è sistematicamente informato delle norme vigenti nel centro e dei suoi diritti ed obblighi, incluso il diritto di presentare domanda di asilo e di mettersi in contatto con i familiari, con i ministri di culto, con un difensore, con il consolato del proprio Paese, con gli organismi internazionali e le organizzazioni che operano in favore degli stranieri.
  2-bis. Ogni centro di permanenza temporanea può essere istituito e mantenuto soltanto se assicura effettivamente ad ogni straniero ivi trattenuti tutti i diritti e le condizioni previste dal presente articolo. Qualora tali diritti e condizioni non siano più effettivamente assicurati il Ministro dell'interno o il Prefetto competente, anche su richiesta dell'autorità giudiziaria o di organismi internazionali o di enti che operano in favore degli stranieri, devono disporre ogni misura necessaria per l'immediata fruizione dei diritti o per l'immediato ripristino delle condizioni e, qualora non sia possibile, l'immediata chiusura, anche temporanea, del centro. In ogni caso il tribunale dispone che lo straniero espulso non possa essere trattenuto in un centro di permanenza temporanea ove risulti che tali diritti e condizioni non siano a lui effettivamente assicurati in relazione alle sue condizioni personali e, se già trattenuto, dispone che sia trasferito in altro centro che assicuri tali diritti e condizioni o, in mancanza, che il trattenimento cessi o non sia prorogato e che il Questore esegua l'espulsione applicando le misure indicate nel comma 1-bis o impartendo l'ordine previsto nel comma 5-bis.
  3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al tribunale ordinario in composizione monocratica competente per il luogo in cui è trattenuto lo straniero, per la convalida, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dall'adozione del provvedimento di trattenimento provvisorio.
  4. L'udienza per la convalida del trattenimento provvisorio o per l'adozione o la proroga del trattenimento si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore; è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il tribunale provvede alla convalida del trattenimento provvisorio o all'adozione o proroga del trattenimento con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di identificazione e di espulsione di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione e nei casi in cui il tribunale non convalidi o non proroghi il trattenimento.
  4-bis. Quando risulta che nel caso concreto non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato per motivi di ordine giuridico o per altri motivi, inclusa l'effettiva probabilità che lo straniero sia accolto nel territorio di un altro Stato, ovvero quando risulta che nel caso concreto non sussistono più le condizioni previste nel comma 1 il trattenimento non è più giustificato e lo straniero è immediatamente rimesso in libertà dal tribunale ordinario in composizione monocratica competente per il luogo in cui è trattenuto lo straniero ovvero dal Questore, che lo comunica al tribunale. In ogni caso non è consentito il trattenimento dei minori e qualora durante il trattenimento si accerti la minore età della persona trattenuta il trattenimento cessa immediatamente o non può essere convalidato, disposto o prorogato e il minore all'uscita del centro deve essere preso in carico dai servizi sociali territoriali che ne informano il tribunale dei minori per i provvedimenti di sua competenza. In ogni caso il questore nello scegliere le misure da disporre in via provvisoria o da richiedere al tribunale e il tribunale nel disporre, convalidare o prorogare il trattenimento si conformano al principio secondo cui gli adulti che convivano in Italia con i propri figli minori, devono essere sottoposti a trattenimento soltanto in mancanza di altra soluzione e per un periodo adeguato il più breve possibile. Il trattenimento è mantenuto finché perdurano le condizioni previste dai commi 1 e 2 e dal presente comma per il periodo indicato nel comma 5 necessario ad assicurare che l'allontanamento sia eseguito. Qualora tali presupposti non vi siano al momento della convalida del trattenimento provvisorio o della richiesta di trattenimento o al momento della proroga del trattenimento il tribunale ordinario in composizione monocratica competente per il luogo in cui è trattenuto lo straniero rispettivamente rigetta la richiesta di convalida del trattenimento provvisorio, rigetta la richiesta di trattenimento o la richiesta di proroga del trattenimento e contestualmente può chiedere al Questore il riesame della decisione di rimpatrio o il rinvio dell'allontanamento ai sensi dell'articolo 14-quater ovvero, su richiesta del Questore, sentito lo straniero e il suo difensore, può disporre che nei confronti dello straniero siano disposte le misure meno coercitive previste nel comma 1-bis al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione. Quando risulta che nel caso concreto non vi sia più alcuna ragionevole prospettiva di allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato per motivi di ordine giuridico o pratico il tribunale nel rigettare la richiesta di disporre o di prorogare il trattenimento può disporre altresì l'annullamento della decisione del rimpatrio e invitare il Questore a rilasciare un permesso di soggiorno ovvero, nei casi in cui non ci sia una ragionevole prospettiva di allontanamento perché nessuno Stato riconosce la persona espulsa come proprio cittadino, a fornire alla persona tutte le informazioni utili per accedere alla procedura per il riconoscimento dello status di apolide.
  5. Dopo la convalida del trattenimento provvisorio il trattenimento disposto dal tribunale comporta la permanenza nel centro per un periodo di tempo definito dal tribunale in relazione alle oggettive necessità indicate e motivate nella richiesta del Questore e comunque non superiore a complessivi trenta giorni. Anche prima di tale termine e dopo che il tribunale abbia disposto il trattenimento, il questore esegue l'espulsione con accompagnamento alla frontiera, dandone comunicazione senza ritardo al tribunale ordinario e al difensore dello straniero. Alla scadenza di tale termine qualora sussistano le condizioni del trattenimento previste nei commi 1 e 4-bis e l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il tribunale ordinario in composizione monocratica competenti per il luogo in cui lo straniero è trattenuto può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni, su richiesta scritta e motivata del questore presentata non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza del termine del trattenimento, sentiti lo straniero e il suo difensore, ai quali la richiesta di proroga deve essere comunicata dal questore almeno 48 ore prima. Qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza di tale termine e permangano le condizioni del trattenimento indicate ai commi 1 e 4-bis e le gravi difficoltà nell'acquisizione dei documenti per il viaggio e l'espulsione da eseguire con accompagnamento alla frontiera è stata disposta in ipotesi diverse da quelle indicate nell'articolo 13, comma 2-quater ovvero è comunque disposta nei confronti di straniero sottoposto a procedimento penale o che abbia trasgredito il divieto di reingresso disposto a seguito di precedente espulsione il questore può presentare al tribunale ordinario in composizione monocratica competente per il luogo in cui lo straniero è trattenuto la richiesta scritta e motivata di proroga del trattenimento per un periodo di tempo definito dal tribunale in relazione alle oggettive necessità indicate e motivate nella richiesta di proroga del Questore e comunque non superiore a ulteriori trenta giorni e sulla richiesta, che deve essere comunicata almeno 48 ore prima anche allo straniero e al suo difensore, il tribunale decide sentito lo straniero e il suo difensore. Qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza di tale termine e persistano le condizioni del trattenimento indicate nei commi 1 e 4-bis e le gravi difficoltà nell'acquisizione dei documenti per il viaggio e l'espulsione da eseguire con accompagnamento alla frontiera è stata disposta nei casi previsti all'articolo 13, comma 1 e comma 2 lettera c) ovvero è comunque, disposta nei confronti di straniero sottoposto a procedimento penale o che abbia trasgredito il divieto di reingresso disposto a seguito di precedente espulsione il questore può presentare al tribunale ordinario in composizione monocratica competente per il luogo in cui lo straniero è trattenuto un'ulteriore richiesta scritta e motivata di proroga del trattenimento per un periodo di tempo definito dal tribunale in relazione alle oggettive necessità indicate e motivate nella richiesta di proroga del Questore e comunque non superiore a ulteriori trenta giorni e sulla richiesta il tribunale decide, sentito lo straniero e il suo difensore, ai quali la richiesta di proroga deve essere comunicata almeno 48 ore prima. Qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza, del termine del trattenimento e non sia stato possibile procedere all'allontanamento dello straniero espulso nei casi previsti all'articolo 13, comma 1 e comma 2 lettera c) ovvero è comunque disposta nei confronti di straniero sottoposto a procedimento penale o che abbia trasgredito il divieto di reingresso disposto a seguito di precedente espulsione, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio dello straniero trattenuto o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione da Paesi non appartenenti all'Unione europea, e persistano le condizioni del trattenimento previste nei commi 1 e 4-bis, il questore può presentare al tribunale ordinario in composizione monocratica competente per il luogo in cui lo straniero è trattenuto richiesta scritta e motivata di proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo complessivo di sei mesi. Su ogni richiesta, che deve essere presentata qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza del termine, il tribunale si pronuncia, sentiti lo straniero e il suo difensore, ai quali la richiesta di proroga deve essere comunicata almeno 48 ore prima. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace e al difensore dello straniero. Il tribunale si pronuncia sulle richieste di proroga entro, il termine di scadenza del precedente periodo di trattenimento, con decreto scritto e motivato che deve essere comunicato al Questore, allo straniero e al suo difensore: il decreto è immediatamente esecutivo e può essere impugnato soltanto con ricorso per cassazione. In qualsiasi momento del periodo di trattenimento lo straniero, tramite il suo difensore, può presentare istanza motivata al tribunale ordinario del luogo in cui si trova per il riesame della sussistenza delle condizioni di trattenimento previste dal presente articolo o per il rinvio dell'allontanamento previsto dall'articolo 14-quater; l'istanza è inviata in copia anche al Questore e su di essa il tribunale si pronuncia, sentite le parti, entro le 96 ore successive al ricevimento.».
3. 4. Ricciatti, Pannarale, Scotto, Fava, Marcon, Fratoianni, Nicchi, Costantino.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) all'articolo 14, il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, il questore può chiedere al giudice di pace una o più proroghe qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio. In ogni caso il periodo massimo di trattenimento del cittadino extracomunitario all'interno del centro di identificazione e di espulsione non può essere superiore a centottanta giorni. Il cittadino extracomunitario che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello indicato al periodo precedente (180 giorni), può essere trattenuto presso il centro per un periodo massimo di trenta giorni. Nei confronti del cittadino extracomunitario a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le informazioni sull'identità e nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche. Ai soli fini dell'identificazione l'autorità giudiziaria su richiesta del questore dispone la traduzione del detenuto presso il più vicino posto di polizia per il tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti di coordinamento».
3. 107. Giuseppe Guerini.
(Approvato)

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
3. 108. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) all'articolo 14, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
  «5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno irregolare dello straniero nel territorio dello Stato e di eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un Centro di permanenza temporanea, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale, salvo che il Questore disponga il rinvio dell'allontanamento ai sensi dell'articolo 14-quater o la revoca della decisione di rimpatrio se nel caso concreto sussistono i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno o non sussistono più le condizioni previste nel comma 4-bis ovvero, se era sottoposto a procedimento penale ed era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima è ripristinata ai sensi dell'articolo 307 del codice di procedura penale. L'ordine è dato con provvedimento scritto recante l'indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua richiesta, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio».
3. 5. Ricciatti, Pannarale, Scotto, Fava, Marcon, Fratoianni, Nicchi, Costantino.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:
   e-bis) all'articolo 14, il comma 5-ter è sostituito dal seguente:
  «5-ter. In caso di violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis, salvo che sussista giustificato motivo, valutato il singolo caso e tenuto conto dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 5. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo, nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3. Se nel caso concreto non sussistono o non sussistono più le condizioni previste nel comma 4-bis o se lo straniero negli ultimi tre anni sia stato trattenuto in un centro di permanenza temporanea per un periodo superiore a sei mesi, il Questore o il tribunale possono disporre soltanto le misure previste dal comma 1-bis o il rinvio dell'allontanamento ai sensi dell'articolo 14-quater, salvo che il Questore revochi la decisione di rimpatrio o rilasci un titolo di soggiorno.»;
   e-ter) All'articolo 14, il comma 5-quater, è abrogato;
   e-quater) dopo l'articolo 14-ter, è inserito il seguente:
  «Art. 14-quater. – (Rinvio dell'allontanamento). – 1. Il Questore della provincia in cui lo straniero si trova dispone, d'ufficio o su richiesta dell'autorità giudiziaria o dell'interessato, il rinvio dell'allontanamento dal territorio dello Stato dello straniero espulso qualora nelle circostanze specifiche in cui si trova lo straniero si verifichi una delle seguenti situazioni:
   a) l'allontanamento dello straniero può in concreto violare il divieto di espulsione o di respingimento previsto dall'articolo 19, comma 1;
   b) è stata presentata al Questore domanda di revisione contro la decisione di rimpatrio e per tutta la durata del relativo procedimento;
   c) l'esecuzione dell'espulsione è stata sospesa dal giudice competente per il ricorso giurisdizionale contro l'espulsione o la decisione di rimpatrio;
   d) le condizioni di salute fisica o mentale dello straniero ne impediscono l'allontanamento e finché esse perdurino;
   e) sussistono ragioni tecniche che impediscono l'allontanamento, come la mancanza di mezzi di trasporto o la mancanza di identificazione dello straniero.

  2. Il Questore comunica allo straniero il provvedimento scritto e motivato di rinvio dell'allontanamento, recante anche la durata del rinvio compresa tra gli otto giorni e i diciotto mesi nelle ipotesi indicate nelle lettere d) ed e) del comma 1, e nei confronti dello straniero può disporre provvisoriamente ai sensi dell'articolo 14, comma 1-bis, anche contestualmente una delle misure ivi previste qualora vi sia pericolo di fuga, chiedendone al tribunale in composizione monocratica la convalida e l'applicazione per un successivo periodo. Contestualmente alla comunicazione del rinvio dell'allontanamento il Questore rilascia allo straniero un titolo di soggiorno valido per tutto il periodo di sospensione, fino al momento in cui cessi il motivo di rinvio dell'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato ovvero il provvedimento di espulsione o la decisione di rimpatrio siano annullati o revocati.
  3. Qualora l'allontanamento sia stato rinviato da più di diciotto mesi, il prefetto e il Questore sottopongono d'ufficio a revisione rispettivamente il provvedimento amministrativo di espulsione e la decisione di rimpatrio e li revocano se persistono le situazioni indicate nel comma 1 e lo straniero non abbia violato le misure previste nell'articolo 14, comma 1-bis eventualmente impostegli e non vi ostano motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. In tal caso lo straniero mantiene il permesso di soggiorno che aveva ricevuto, ovvero lo converte o ne ottiene uno ad altro titolo e il Questore ne dà comunicazione al giudice dell'eventuale ricorso pendente sul provvedimento revocato.»;
   e-quater) all'articolo 15, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
  «1-ter. In ogni caso in cui deve essere eseguita l'espulsione disposta a titolo di misura di sicurezza e non sia stata revocata il magistrato di sorveglianza o il direttore dell'istituto penitenziario ne danno immediata notizia al questore del luogo in cui lo straniero è detenuto ai fini dell'immediato espletamento delle procedure di identificazione e di acquisizione dei documenti di viaggio e degli altri documenti necessari per assicurare l'immediato accompagnamento alla frontiera al momento dell'uscita dall'istituto penitenziario da parte delle forze di polizia. Qualora almeno sessanta giorni prima dell'uscita dall'istituto penitenziario il magistrato di sorveglianza, anche su istanza dell'interessato o del questore, verifichi che non è possibile l'accompagnamento alla frontiera al momento delle dimissioni dall'istituto penitenziario a causa di uno dei motivi in presenza dei quali l'articolo 19, comma 1 vieta l'espulsione o a causa di impedimenti materiali connessi con la difficoltà di identificare l'identità o la nazionalità dello straniero o con l'indisponibilità di documenti di viaggio o di vettori, dispone con proprio decreto motivato la sospensione dell'esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione e la converte in una misura di sicurezza detentiva ai sensi dell'articolo 216 del codice penale, tale misura è rinnovata almeno ogni anno per un periodo di almeno cinque anni, ma in ogni momento il magistrato di sorveglianza, anche su richiesta del questore o dell'interessato, dispone l'esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione e l'immediato accompagnamento alla frontiera al momento dell'uscita dall'istituto penitenziario in cui è internato quando siano cessati gli impedimenti all'espulsione ovvero dispone la remissione in libertà per la cessazione della misura di sicurezza in caso di cessazione della pericolosità sociale. Entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento del magistrato di sorveglianza lo straniero può proporre opposizione al tribunale di sorveglianza che decide nel termine di venti giorni. Lo straniero espulso a titolo di misura di sicurezza resta trattenuto nell'istituto penitenziario in cui è detenuto o internato fino all'effettiva esecuzione della misura di sicurezza disposta in sentenza o convertita ai sensi del presente comma e in ogni caso non può mai essere trattenuto in un centro di permanenza temporanea.».
3. 6. Ricciatti, Pannarale, Scotto, Fava, Marcon, Fratoianni, Nicchi, Costantino.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) All'articolo 16, comma 1, primo periodo, le parole «nel pronunciare condanna per reato di cui all'articolo 10-bis» sono soppresse;.

  Conseguentemente:
   dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   f-bis) All'articolo 16, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
   sostituire la lettera g), con la seguente:
   g) all'articolo 16, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Nel casi di cui al comma 1, la misura dell'espulsione può essere disposta per un periodo non inferiore a cinque anni.».
3. 7. Ricciatti, Pannarale, Scotto, Fava, Marcon, Fratoianni, Nicchi, Costantino.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
3. 109. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, sostituire le lettere f) e g) con le seguenti:
   f) all'articolo 16, il comma 2 è sostituito dal seguente:«2. L'espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal Questore anche se la sentenza non e’ irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4. Qualora sia impossibile reperire il vettore o altro mezzo di trasporto idoneo ai sensi dell'articolo 14 comma 1 del presente testo unico, il giudice dispone comunque l'espulsione ai sensi del primo comma del presente articolo, disponendo altresì che essa rimanga sospesa fino al reperimento del vettore medesimo, fatte salve, nelle more, le misure cautelari eventualmente adottate. Nei casi di cui al precedente periodo, la sentenza è immediatamente comunicata al Questore, affinché, nella gestione delle risorse di cui all'articolo 14-bis del presente testo unico, provveda con la massima priorità all'esecuzione della relativa espulsione.»;
   g) all'articolo 16, comma 8, sono aggiunte, in fine, le parole: «, senza che siano concedibili al condannato rientrato illegalmente i benefici di cui alla legge sull'ordinamento penitenziario.».
3. 110. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
   f) all'articolo 16, comma 8, sono aggiunte, in fine, le parole: «, senza che siano concedibili al condannato rientrato illegalmente i benefici di cui alla legge sull'ordinamento penitenziario.».
*3. 113. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
   f) all'articolo 16, comma 8, sono aggiunte, in fine, le parole: «, senza che siano concedibili al condannato rientrato illegalmente i benefici di cui alla legge sull'ordinamento penitenziario.».
*3. 151. Elvira Savino.

  Al comma 1, sopprimere la lettera g).
3. 111. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1 sostituire la lettera g) con la seguente:
   g) all'articolo 16, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4. Qualora sia impossibile reperire il vettore o altro mezzo di trasporto idoneo ai sensi dell'articolo 14 comma 1 del presente testo unico, il giudice dispone comunque l'espulsione ai sensi del primo comma del presente articolo, disponendo altresì che essa rimanga sospesa fino al reperimento del vettore medesimo, fatte salve, nelle more, le misure cautelari eventualmente adottate. Nei casi di cui al precedente periodo, la sentenza è immediatamente comunicata al Questore, affinché, nella gestione delle risorse di cui all'articolo 14-bis del presente testo unico, provveda con la massima priorità all'esecuzione della relativa espulsione».
3. 112. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Alla rubrica, dopo le parole: causa C-430/11 aggiungere le seguenti: Caso EU Pilot 6534/14/HOME.
3. 600. La Commissione.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 3-bis(Disposizioni sul procedimento per l'acquisto della cittadinanza e analisi dei flussi migratori). – 1. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
   «e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica, previo superamento di un esame di naturalizzazione»;
   b) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
   «f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica, previo superamento di un esame di naturalizzazione».

  2. L'esame di naturalizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettere e) e f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituite dall'articolo 1 della presente legge, è finalizzato a verificare la conoscenza, da parte del richiedente la cittadinanza italiana, della lingua italiana e locale, dell'educazione civica, della storia, della cultura e delle tradizioni, nonché dei sistemi istituzionali nazionali e locali.
  3. Con regolamento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione della medesima legge.
  4. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «2-bis. La cittadinanza è revocata al cittadino italiano, che la abbia acquistata ai sensi dell'articolo 5, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato:
   a) per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
   b) per uno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 575, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 630 del codice penale;
   c) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonché per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74.

  2-ter. La revoca della cittadinanza ai sensi del comma 2-bis comporta l'immediata espulsione e il contestuale trasferimento dell'esecuzione della pena detentiva nel Paese di origine del condannato».

  5. In funzione dell'attuazione del Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale, in armonia con gli impegni assunti nel Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo adottato dal Consiglio europeo a Bruxelles il 15-16 ottobre 2008, a decorrere dal 1o luglio 2014, per il periodo di due anni, è sospesa l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sulla determinazione dei flussi di ingresso e, conseguentemente, l'adozione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4 del medesimo decreto.
  6. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali istituisce una Commissione tecnica di studio sui flussi migratori che, nel periodo di cui al comma 1, procede:
   a) alla raccolta di dati ed all'elaborazione di statistiche sulle migrazioni internazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente e sull'acquisizione della cittadinanza, sui permessi di soggiorno e sul soggiorno di cittadini di Paesi extracomunitari, nonché sui rimpatri;
   b) al monitoraggio del fenomeno della disoccupazione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno conseguente alla crisi economica in atto e alla formulazione di politiche attive di reinserimento di tali categorie di lavoratori;
   c) all'analisi della capacità recettiva del Paese, in rapporto alle singole realtà territoriali, in riferimento ai posti di lavoro disponibili nei diversi settori occupazionali, alla disponibilità di alloggi, alla disponibilità e al costo dei servizi garantiti;
   d) all'analisi dell'impatto dell'immigrazione sotto il profilo del rapporto tra costi e benefici con particolare riguardo ai pubblici servizi;
   e) all'analisi del grado di integrazione degli stranieri presenti sul territorio nazionale anche in rapporto ai paesi di provenienza;
   f) alla formulazione di proposte per la revisione del meccanismo dei flussi di ingresso di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, finalizzate ad includere nelle quote annualmente stabilite anche gli ingressi nel territorio dello Stato per motivi di ricongiungimento familiare.

  7. Sono esclusi dalla disposizione di cui al comma 1 gli ingressi per lavoro in casi particolari di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3. 0100. Caparini, Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 3-bis. – (Analisi dei flussi migratori) – 1. In funzione dell'attuazione del Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’ 11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale, in armonia con gli impegni assunti nel Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo adottato dal Consiglio europeo a Bruxelles il 15-16 ottobre 2008, a decorrere dal 1o luglio 2014, per il periodo di due anni, è sospesa l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sulla determinazione dei flussi di ingresso e, conseguentemente, l'adozione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4 del medesimo decreto.
  2. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali istituisce una Commissione tecnica di studio sui flussi migratori che, nel periodo di cui al comma 1, procede:
   a) alla raccolta di dati ed all'elaborazione di statistiche sulle migrazioni internazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente e sull'acquisizione della cittadinanza, sui permessi di soggiorno e sul soggiorno di cittadini di paesi extracomunitari, nonché sui rimpatri;
   b) al monitoraggio del fenomeno della disoccupazione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno conseguente alla crisi economica in atto e alla formulazione di politiche attive di reinserimento di tali categorie di lavoratori;
   c) all'analisi della capacità recettiva del paese, in rapporto alle singole realtà territoriali, in riferimento ai posti di lavoro disponibili nei diversi settori occupazionali, alla disponibilità di alloggi, alla disponibilità e al costo dei servizi garantiti;
   d) all'analisi dell'impatto dell'immigrazione sotto il profilo del rapporto tra costi e benefici con particolare riguardo ai pubblici servizi;
   e) all'analisi del grado di integrazione degli stranieri presenti sul territorio nazionale anche in rapporto ai paesi di provenienza;
   f) alla formulazione di proposte per la revisione del meccanismo dei flussi di ingresso di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, finalizzate ad includere nelle quote annualmente stabilite anche gli ingressi nel territorio dello Stato per motivi di ricongiungimento familiare.

  3. Sono esclusi dalla disposizione di cui al comma 1 gli ingressi per lavoro in casi particolari di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3. 0101. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 3-bis. – (Dichiarazione dello stato di emergenza per la sicurezza e la protezione dei confini territoriali) – 1. Nelle more di un intervento strutturale da predisporre con l'Unione Europea, per far fronte a condizioni di pericolo per la sicurezza e la protezione dei confini territoriali, dovute ad un eccezionale afflusso migratorio e finalizzate al contrasto di associazioni criminali straniere, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri delibera lo stato di salvaguardia della sicurezza e la protezione dei confini territoriali, determinandone la durata in stretto riferimento alla qualità degli eventi.
  2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza, conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede anche in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
  3. La dichiarazione di cui al comma 1 prevede interventi, con il ricorso all'utilizzo delle Forze Armate, finalizzati a:
   a) controllo delle linee di confine e delle linee costiere;
   b) operazioni navali atte ad intercettare e fermare le navi che trasportano immigrati clandestini in acque internazionali, in prossimità del limite delle acque territoriali degli Stati stranieri interessati dalle partenze;
   c) al contrasto alle associazioni criminali di matrice straniera che operano nel territorio italiano;
   d) azioni di contrasto alle associazioni criminali che gestiscono la tratta di persone.
*3. 0102. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 3-bis. – (Dichiarazione dello stato di emergenza per la sicurezza e la protezione dei confini territoriali) – 1. Nelle more di un intervento strutturale da predisporre con l'Unione Europea, per far fronte a condizioni di pericolo per la sicurezza e la protezione dei confini territoriali, dovute ad un eccezionale afflusso migratorio e finalizzate al contrasto di associazioni criminali straniere, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri delibera lo stato di salvaguardia della sicurezza e la protezione dei confini territoriali, determinandone la durata in stretto riferimento alla qualità degli eventi.
  2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza, conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede anche in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
  3. La dichiarazione di cui al comma 1 prevede interventi, con il ricorso all'utilizzo delle Forze Armate, finalizzati a:
   a) controllo delle linee di confine e delle linee costiere;
   b) operazioni navali atte ad intercettare e fermare le navi che trasportano immigrati clandestini in acque internazionali, in prossimità del limite delle acque territoriali degli Stati stranieri interessati dalle partenze;
   c) al contrasto alle associazioni criminali di matrice straniera che operano nel territorio italiano;
   d) azioni di contrasto alle associazioni criminali che gestiscono la tratta di persone.
*3. 0103. Elvira Savino.
(Inammissibile)

A.C. 1864-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.
(Disposizioni in materia di commercializzazione in Italia di camini o condotti in plastica. Procedura di infrazione n. 2008/4541).

  1. Alla parte II dell'allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, punto 2.7, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «su cui sia stata apposta la marcatura: “CE”.» sono sostituite dalle seguenti: «idonei all'uso in conformità ai seguenti requisiti:»;
   b) al secondo periodo, le parole: «In particolare, tali camini devono:» sono soppresse;
   c) al secondo periodo, primo trattino, le parole: «essere realizzati con materiali incombustibili» sono sostituite dalle seguenti: «essere realizzati con materiali aventi caratteristiche di incombustibilità, in conformità alle disposizioni nazionali di recepimento del sistema di classificazione europea di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.
(Disposizioni in materia di commercializzazione in Italia di camini o condotti in plastica. Procedura di infrazione n. 2008/4541).

  Sopprimerlo.
4. 100. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: idonei all'uso aggiungere le seguenti: e funzioni previste.
4. 2. Nesci, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: seguenti requisiti aggiungere le seguenti:, nel rispetto della vigente normativa in materia di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro.
4. 1. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
4. 101. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

A.C. 1864-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 5.
(Disposizioni in materia di servizi investigativi privati in Italia. Caso EU Pilot 3690/12/MARKT).

  1. All'articolo 134-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, dopo le parole: «Le imprese di vigilanza privata» sono inserite le seguenti: «o di investigazione privata»;
   b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
  «Ai fini dello svolgimento dei servizi transfrontalieri e di quelli temporanei di investigazione privata e di informazioni commerciali, le imprese stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea notificano al Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza le attività che intendono svolgere nel territorio nazionale, specificando le autorizzazioni possedute, la tipologia dei servizi, l'ambito territoriale nel quale i servizi dovranno essere svolti e la durata degli stessi. I relativi servizi hanno inizio decorsi dieci giorni dalla notifica, salvo il caso che entro detto termine intervenga divieto del Ministero dell'interno, motivato per ragioni di ordine pubblico o di pubblica sicurezza».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.
(Disposizioni in materia di servizi investigativi privati in Italia. Caso EU Pilot 3690/12/MARKT).

  Sopprimerlo.
5. 100. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le predette imprese sono altresì tenute a fornire alla medesima autorità dettagliata documentazione concernente eventuali pendenze e precedenti giudiziari del personale chiamato a fornire i predetti servizi.
5. 101. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: dieci, con la seguente: sessanta.
5. 2. Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, secondo periodo, dopo le parole: divieto del Ministero dell'interno aggiungere le seguenti: ovvero della Presidenza del Consiglio.
5. 1. Vignaroli, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: ovvero di tutela dell'interesse nazionale.
5. 3. Vignaroli, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
  Art. 5-bis – (Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) – 1. Al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 30, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Al fine di assicurare il rispetto del divieto di discriminazioni di cui all'articolo 29, il Centro europeo dei consumatori per l'Italia riceve le segnalazioni dei consumatori, delle «micro-imprese» di cui all'articolo 18, comma 1, lettera d-bis) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e delle associazioni dei consumatori; fornisce loro assistenza anche per facilitarne la comunicazione con il prestatore del servizio; ove appropriato, d'ufficio o su segnalazione, contatta il prestatore al fine di ottenere il rispetto delle normative europee e nazionali relative al predetto divieto di discriminazioni, avvalendosi anche della rete dei centri europei dei consumatori (ECC-NET). Ove tali iniziative non consentano di ottenere il rispetto del divieto, il Centro europeo dei consumatori per l'Italia invia un documentato rapporto all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può intervenire applicando i poteri di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Con proprio regolamento, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato disciplina la procedura istruttoria, in modo da garantire il contraddittorio e l'accesso agli atti, Con il medesimo regolamento l'Autorità garante della concorrenza e del mercato disciplina i propri rapporti con il Centro europeo dei consumatori per l'Italia »;
   b) all'articolo 36, comma 2, dopo le parole «di cui agli articoli 37, 38, 39 e 40» sono aggiunte le seguenti: «le procedure di notifica di cui all'articolo 13».
5. 0600. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 1864-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

ART. 6.
(Modifiche al regime fiscale applicabile ai contribuenti che, pur essendo fiscalmente residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, producono o ricavano la maggior parte del loro reddito in Italia (cosiddetti «non residenti Schumacker»). Procedura di infrazione n. 2013/2027).

  1. All'articolo 24 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 1, nei confronti dei soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, l'imposta dovuta è determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.
  3. La lettera b) del comma 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituita dalla seguente:
   «b) i soggetti non residenti, ad eccezione dei soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, i cui redditi siano prodotti nel territorio dello Stato italiano in misura pari almeno al 75 per cento del reddito complessivamente prodotto».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.
(Modifiche al regime fiscale applicabile ai contribuenti che, pur essendo fiscalmente residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, producono o ricavano la maggior parte del loro reddito in Italia (cosiddetti «non residenti Schumacker»). Procedura di infrazione n. 2013/2027).

  Sopprimerlo.
6. 100. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, ultimo periodo, dopo le parole: delle finanze aggiungere le seguenti: valutato l'impatto finanziario derivante dal presente comma.
6. 102. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 2, sostituire le parole: dicembre 2014 con le seguenti: dicembre 2015.
6. 101. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 3, capoverso lettera b), sostituire la parola: adeguato con la seguente: costante.
6. 7. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

A.C. 1864-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 7.
(Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni. Esenzione in favore degli enti senza scopo di lucro, delle fondazioni e delle associazioni costituite all'estero, nonché in materia di titoli del debito pubblico. Procedure di infrazione n. 2012/2156 e n. 2012/2157).

  1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e
donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Le disposizioni del presente articolo si applicano per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni istituiti negli Stati appartenenti all'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo nonché, a condizione di reciprocità, per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni istituiti in tutti gli altri Stati»;
   b) all'articolo 12, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera h) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresi i corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo»;
    2) alla lettera i), dopo la parola: «equiparati» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i titoli di Stato e gli altri titoli ad essi equiparati emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.
(Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni. Esenzione in favore degli enti senza scopo di lucro, delle fondazioni e delle associazioni costituite all'estero, nonché in materia di titoli del debito pubblico. Procedure di infrazione n. 2012/2156 e n. 2012/2157).

  Sopprimerlo.
7. 100. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

A.C. 1864-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 8.
(Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. Caso EU Pilot 5095/13/TAXU).

  1. All'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 18, le parole: «delle attività finanziarie detenute» sono sostituite dalle seguenti: «dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti»;
   b) al comma 20, le parole: «delle attività finanziarie» sono sostituite dalle seguenti: «dei prodotti finanziari» e le parole: «detenute le attività finanziarie» sono sostituite dalle seguenti: «detenuti i prodotti finanziari»;
   c) al comma 21, le parole: «detenute le attività finanziarie» sono sostituite dalle seguenti: «detenuti i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio».

  2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta relativo all'anno 2014.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.
(Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. Caso EU Pilot 5095/13/TAXU).

  Sopprimerlo.
*8. 5. Ruocco.

  Sopprimerlo.
*8. 100. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
  «Art. 8-bis. – (Disposizioni in materia di società cooperative di consumo e loro consorzi e delle banche di credito cooperativo. Procedura di cooperazione per aiuti esistenti n. E1/2008)1. Per le società cooperative di consumo e loro consorzi, la quota di utili di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette entro i limiti ed alle condizioni prescritte dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
  2. Al comma 464 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto il seguente periodo: «Per le società cooperative di consumo e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente la quota di cui al periodo precedente è stabilita nella misura del 23 per cento. Resta ferma la limitazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112».
  3. Le banche di credito cooperativo autorizzate dalla Banca d'Italia ad un periodo di operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale è trascorso un anno dall'inizio del periodo di autorizzazione, relativamente ai periodi d'imposta in cui non è ripristinata l'operatività prevalente a favore dei soci.
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto di natura non regolamentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le misure che le cooperative di consumo, con numero di soci superiore a centomila, sono tenute ad adottare al fine di migliorare i livelli di coinvolgimento dei soci nei processi decisionali della società.
  6. Le misure di cui al comma 5 devono essere rivolte:
   a) ad aumentare la trasparenza dei dati finanziari e di bilancio della cooperativa, inclusa la nota integrativa, anche attraverso la loro pubblicazione integrale sul sito internet della società;
   b) a rafforzare l'informazione e la partecipazione dei soci alle assemblee anche attraverso la comunicazione telematica preventiva dell'ordine del giorno e la previsione della possibilità di formulare domande sugli argomenti da trattare;
   c) a rafforzare i diritti dei soci nei confronti dei consigli di amministrazione della cooperativa anche attraverso la previsione dell'obbligo di risposta ai soci e dell'obbligo di motivazione.

  7. Con il decreto di cui al comma 5, ai sensi dell'articolo 2533 del codice civile, sono determinati i casi di esclusione del socio che non ha tenuto alcun tipo di rapporto sociale o economico con la cooperativa nel rispetto di quanto disciplinato nello statuto, per un periodo significativo di almeno un anno.
  8. Le società cooperative di cui al comma 5 uniformano il proprio statuto alle disposizioni del decreto di cui al medesimo comma, entro il 31 dicembre 2015».
8. 0600. La Commissione.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
  Art. 8-bis. – (Modifiche alla disciplina IVA di talune importazioni di merci di valore modesto. Procedura di infrazione n. 2012/2088) – 1. Al regolamento recante norme in tema di franchigie fiscali adottato con il decreto del Ministro delle finanze del 5 dicembre 1997, n. 489, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Nel caso di applicazione della franchigia di cui al comma 1 sono ammessi alla franchigia dai diritti doganali anche i relativi servizi accessori a prescindere dal loro ammontare»;
   b) all'articolo 7, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole «, che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 8»;
   c) all'articolo 7, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Nel caso di applicazione della franchigia di cui al comma 1 sono ammessi alla franchigia dai diritti doganali anche i relativi servizi accessori a prescindere dal loro ammontare.».

  2. All'articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:
  «4-bis) i servizi accessori relativi alle piccole spedizioni a carattere non commerciale ed alle spedizioni di valore trascurabile di cui alle direttive 2006/79/CE e 2009/132/CE del Consiglio dell'Unione europea sempreché i corrispettivi dei servizi accessori abbiano concorso alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 69 ed ancorché la medesima non sia stata assoggettata all'imposta;».
8. 0601. La Commissione.

A.C. 1864-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.
(Riscossione coattiva dei debiti aventi ad oggetto entrate che costituiscono risorse proprie ai sensi della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, non si applicano alle entrate che costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, né all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.
  2. All'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Il pagamento, in pendenza di processo, delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione n. 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007 e dell'IVA all'importazione, resta disciplinato dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, come riformato dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dalle altre disposizioni dell'Unione europea in materia».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.
(Riscossione coattiva dei debiti aventi ad oggetto entrate che costituiscono risorse proprie ai sensi della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio).

  Sopprimerlo.
9. 100. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, sostituire le parole da: non si applicano alle entrate fino alla fine del comma, con le seguenti: si applicano, non prima di un decorso di 90 giorni, alle entrate che costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a, della decisione 2007/436/CE Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.
9. 1. Cancelleri, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 529 è aggiunto il seguente:
  «529-bis. I commi 527, 528, 529 non si applicano ai crediti iscritti a ruolo costituiti da risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione del Consiglio n. 94/728/CE, Euratom del 31 ottobre 1954 come modificato dalla decisione del Consiglio n. 2007/436/CE, Euratom del 7 giugno 2007 e all'imposta sul valore aggiunto all'importazione.»;
   b) al comma 533, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:
  «a-bis) i criteri e le linee guida di cui alla lettera a) non possono escludere o limitare le attività di riscossione dei crediti afferenti le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione del Consiglio n. 2007/436/CE, Euratom del 7 giugno 2007 e all'imposta sul valore aggiunto all'importazione.».
9. 700. Governo.
(Approvato)

A.C. 1864-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 10.
(Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni).

  1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4-quater, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. La Banca d'Italia, la Consob, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) sono le autorità competenti per il rispetto degli obblighi posti dal regolamento a carico dei soggetti vigilati dalle medesime autorità, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza»;
   b) all'articolo 4-quater, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del regolamento di cui al comma 1, la Consob è l'autorità competente nei confronti delle controparti non finanziarie, che non siano soggetti vigilati da altra autorità ai sensi del comma 2-bis, per il rispetto degli obblighi previsti dagli articoli 9, 10 e 11 del medesimo regolamento.»;
   c) all'articolo 193-quater, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Le sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 2 sono applicate dalla Banca d'Italia, dalla Consob, dall'IVASS e dalla COVIP, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.
(Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni).

  Sopprimerlo.
10. 100. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
  Art. 10-bis. – (Recepimento della direttiva 2013/61/UE in relazione alle regioni ultraperiferiche francesi, in particolare Mayotte) – 1. All'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 3) è sostituito dal seguente:
  «3) per la Repubblica francese, i territori francesi di cui all'articolo 349 e all'articolo 355, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;».

  2. All'articolo 1, comma 3, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il numero 1) è sostituito dal seguente:
  «1) per la Repubblica francese: i territori francesi di cui all'articolo 349 e all'articolo 355, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;».
10. 0700. Governo.
(Approvato)

A.C. 1864-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E DI POLITICHE SOCIALI

ART. 11.
(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro. Procedura di infrazione n. 2010/4227).

  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 28, comma 3-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.»;
   b) all'articolo 29, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.
(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro. Procedura di infrazione n. 2010/4227).

  Sopprimerlo.
11. 100. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: Anche in caso con le seguenti: Anche nelle ipotesi.
11. 101. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: comunque dare fino alla fine della lettera, con le seguenti: svolgere immediatamente ed attestare, con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, gli aspetti essenziali di cui all'articolo 28, comma 2, con riferimento ai rischi presenti, alle misure attuate ed ai dispositivi di protezione individuali e collettivi adottati.
11. 105. Galgano, Matarrese, D'Agostino.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: immediata evidenza con le seguenti: istantanea evidenza.
11. 102. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: immediata comunicazione con le seguenti: tempestiva comunicazione.
11. 103. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: del lavoratori con le seguenti: dei lavoratori.
11. 104. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Tale documentazione è a disposizione, su richiesta, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
11. 2. Dall'Osso, Baroni, Cecconi, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: su richiesta, il aggiungere la seguente: medesimo.
11. 107. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: Anche in caso con le seguenti: Anche nelle ipotesi.
11. 108. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole da: comunque dare fino dare fino alla fine della lettera con le seguenti: dare evidenza dell'aggiornamento delle misure di prevenzione.
11. 106. Galgano, Matarrese, D'Agostino.

  Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: immediata evidenza con le seguenti: tempestiva evidenza.
11. 110. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: immediata comunicazione con le seguenti: dandone comunicazione tempestiva.
11. 111. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: su richiesta, il aggiungere la seguente: medesimo.
11. 112. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
  Art. 11-bis. – (Disposizioni in materia di orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale – procedura di infrazione n. 2011/4185) – 1. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati l'articolo 41, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
  2. Per far fronte alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari e l'ottimale funzionamento delle strutture senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso una più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili sulla base della legislazione vigente. A tal fine entro il termine previsto dal comma 1, le medesime regioni e province autonome attuano appositi processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture e dei servizi dei propri enti sanitari nel rispetto delle disposizioni vigenti, e tenendo anche conto di quanto disposto dall'articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  3. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto sanità disciplinano le deroghe alle disposizioni in materia di riposo giornaliero del personale del Servizio sanitario nazionale preposto ai servizi relativi all'accettazione, al trattamento e/o alle cure, prevedendo altresì equivalenti periodi di riposo compensativo, immediatamente successivi al periodo di lavoro da compensare, ovvero, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per ragioni oggettive, adeguate misure di protezione del personale stesso. Nelle more del rinnovo dei contratti collettivi vigenti, le disposizioni contrattuali in materia di durata settimanale dell'orario di lavoro e di riposo giornaliero, attuative dell'articolo 41, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, sono disapplicate a decorrere dalla data di abrogazione di cui al comma 1.
11. 0100. Governo.
(Approvato)

A.C. 1864-A – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 12.
(Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nel settore delle navi da pesca. Procedura di infrazione n. 2011/2098).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori per il settore delle navi da pesca, al fine di coordinare le relative disposizioni speciali, contenute nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, con le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  2. Il decreto legislativo attuativo della delega di cui al comma 1 è adottato in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché alle relative norme di attuazione, garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori nel territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di sesso e alla condizione dei lavoratori immigrati.
  3. Il decreto legislativo attuativo della delega di cui al comma 1 è adottato, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, tenendo conto della normativa nazionale di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di sicurezza del lavoro nel settore delle navi da pesca, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione;
   b) garanzia dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela nonché dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze già previsti dalle disposizioni vigenti;
   c) applicazione della normativa a terra e a bordo delle navi battenti bandiera nazionale o estera;
   d) applicazione della normativa in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare pericolosità dei luoghi stessi e della specificità di settori e ambiti lavorativi;
   e) definizione delle misure di sicurezza tecniche, organizzative e procedurali volte alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché dei contenuti relativi alla pianificazione dell'emergenza;
   f) determinazione degli obblighi, dei ruoli, delle funzioni e delle responsabilità propri di ciascuno dei soggetti coinvolti nelle attività di prevenzione;
   g) applicazione delle pertinenti disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per quanto non disciplinato dal decreto legislativo di cui all'alinea;
   h) riformulazione dell'apparato sanzionatorio penale e amministrativo e adeguamento delle relative sanzioni alle peculiarità del settore delle navi da pesca, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri specifici:
    1) coordinamento delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con la peculiare disciplina della responsabilità e delle funzioni di ciascun soggetto, con particolare riguardo:
     1.1) alla disciplina del lavoro nel settore delle navi da pesca;
     1.2) alla figura del comandante, nei casi in cui non rivesta il ruolo di datore di lavoro, dirigente o preposto;
    2) razionalizzazione e rimodulazione delle sanzioni secondo i seguenti criteri:
   2.1) previsione della sanzione dell'ammenda da un minimo di euro 3.000 ad un massimo di euro 15.000 per le infrazioni formali, dell'arresto di un minimo di sei mesi fino a un massimo di due anni per le infrazioni che ledono più gravemente la salute e la sicurezza dei lavoratori e dell'arresto da un minimo di quattro mesi fino a un massimo di otto mesi ovvero dell'ammenda da euro 4.500 fino a euro 10.000 negli altri casi;
   2.2) rimodulazione del sistema sanzionatorio amministrativo, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie consistenti nel pagamento di una somma di denaro da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 50.000 euro;
   i) semplificazione degli adempimenti formali nel rispetto dei livelli di tutela;
   l) abrogazione espressa delle norme incompatibili.

  4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali, per gli affari europei e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali si esprimono entro quaranta giorni dalla data della trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque emanato. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di tre mesi.
  5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo e con la medesima procedura di cui al comma 4, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo.
  6. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298,» sono soppresse;
   b) al comma 3, le parole: «al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298,» sono soppresse.

  7. Dall'attuazione della delega legislativa prevista dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.
(Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nel settore delle navi da pesca. Procedura di infrazione n. 2011/2098).

  Sopprimerlo.
12. 100. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 12. – (Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, in materia di salute e sicurezza per il lavoro a bordo delle navi da pesca. Procedura di infrazione n. 2011/2098). 1. All'allegato II del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, sub «Osservazione preliminare», le parole da: «gli obblighi previsti dal presente allegato» fino a: «nave da pesca esistente» sono sostituite dalle seguenti: «Gli obblighi previsti dal presente allegato trovano applicazione, nella misura consentita dalle caratteristiche strutturali della nave, ogni qualvolta lo richiedano le caratteristiche del luogo di lavoro o dell'attività, le condizioni o un rischio a bordo di una nave da pesca esistente».
12. 500. Governo.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole: quattro mesi con le seguenti: tre mesi.
12. 101. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 2, dopo le parole: tutela dei lavoratori aggiungere le seguenti: cittadini italiani.
12. 102. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 3, lettera b), dopo la parola: lavoratori aggiungere le seguenti: cittadini italiani.
12. 103. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 3, lettera d), dopo la parola: lavoratori aggiungere le seguenti: cittadini italiani.
12. 104. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 3, lettera h), sostituire i numeri 2.1) e 2.2) con i seguenti:
   
2.1) previsione della sanzione dell'ammenda da un minimo di euro 500 fino ad un massimo di euro 4.500 per le infrazioni formali, dell'arresto da un minimo di tre mesi fino a un massimo di sei mesi per le infrazioni che ledono più gravemente la salute e la sicurezza dei lavoratori e dell'arresto da un minimo di due mesi fino a un massimo di quattro mesi ovvero dell'ammenda da euro 750 fino a euro 6.400 negli altri casi;
   2.2) rimodulazione del sistema sanzionatorio amministrativo, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie consistenti nel pagamento di una somma di denaro da un minimo di 50 euro a un massimo di 6.600 euro.
12. 106. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 5, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.
12. 105. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
  Art. 12-bis. (Modifiche all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di licenziamenti collettivi. Procedura di infrazione n. 2007/4652. Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 13 febbraio 2014 – causa C-596/12) – 1. All'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «più di quindici dipendenti» sono inserite le seguenti: «, compresi i dirigenti,»;
   b) dopo il comma 1-quater, è inserito il seguente:
  «1-quinquies. Nel caso in cui l'impresa o il datore di lavoro non imprenditore, ricorrendo le condizioni di cui al comma 1, intenda procedere al licenziamento di uno o più dirigenti, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, primo e quarto periodo. All'esame di cui all'articolo 4, commi 5 e 7, relativo ai dirigenti eccedenti, si procede in appositi incontri. Quando risulta accertata la violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, o dei criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, l'impresa o il datore di lavoro non imprenditore è tenuto al pagamento in favore del dirigente di una indennità in misura compresa tra dodici e ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alla natura ed alla gravità della violazione, fatte salve le diverse previsioni sulla misura dell'indennità contenute nei contratti e negli accordi collettivi applicati al rapporto.»;
   c) al comma 2, le parole «commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 1-bis e 1-quinquies».
12. 0500. Governo.
(Approvato)

A.C. 1864-A – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE

ART. 13.
(Disposizioni in materia di partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani o programmi in materia ambientale. Caso EU Pilot 1484/10/ENVI).

  1. All'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Nel caso di piani o programmi da elaborare a norma delle disposizioni di cui all'allegato I alla direttiva 2003/35/CE, ai quali non si applica l'articolo 6, comma 2, del presente decreto l'autorità competente all'elaborazione e all'approvazione dei predetti piani o programmi assicura la partecipazione del pubblico nel procedimento di elaborazione, di modifica e di riesame degli stessi piani o programmi.
  1-ter. Dei piani e programmi di cui al comma 1-bis l'autorità competente dà avviso mediante pubblicazione nel proprio sito web. La pubblicazione deve contenere l'indicazione del titolo del piano o del programma, dell'autorità competente, delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e delle modalità per la loro consultazione.
  1-quater. L'autorità competente mette altresì a disposizione del pubblico il piano o programma mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione nel proprio sito web.
  1-quinquies. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1-ter, chiunque può prendere visione del piano o programma ed estrarne copia, anche in formato digitale, e presentare all'autorità competente proprie osservazioni o pareri in forma scritta.
  1-sexies. L'autorità competente tiene adeguatamente conto delle osservazioni del pubblico nell'adozione del piano o programma.
  1-septies. Il piano o programma, dopo che sia stato adottato, è pubblicato nel sito web dell'autorità competente unitamente ad una dichiarazione di sintesi nella quale l'autorità stessa dà conto delle considerazioni che sono state alla base della decisione. La dichiarazione contiene altresì informazioni sulla partecipazione del pubblico».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.
(Disposizioni in materia di partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani o programmi in materia ambientale. Caso EU Pilot 1484/10/ENVI).

  Sopprimerlo.
13. 100. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: ai quali non si applica con le seguenti: qualora agli stessi non si applichi.
13. 101. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera, Grimoldi.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso comma 1-bis, dopo le parole: di riesame aggiungere le seguenti: delle proposte.

  Conseguentemente, al capoverso comma 1-ter, primo periodo, sostituire le parole: Dei piani e programmi con le seguenti: Delle proposte dei piani e programmi.
13. 103. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera, Grimoldi.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, le parole: prima che vengano adottate decisioni sui medesimi piani o programmi.
13. 104. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera, Grimoldi.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo il capoverso comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  «1-bis.1. Ai fini del comma 1-bis, per “pubblico” si intende una o più persone fisiche o giuridiche, nonché le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone, ivi incluse le associazioni che promuovono la protezione dell'ambiente purché residenti o abbiano sede legale nel territorio interessato dal progetto.».
13. 114. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera, Grimoldi.

  Al comma 1, capoverso comma 1-ter, primo periodo, sostituire le parole: l'autorità competente con le seguenti: l'autorità procedente.

  Conseguentemente, al capoverso comma 1-sexies, sostituire le parole: L'autorità competente con le seguenti: L'autorità procedente.
13. 106. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera, Grimoldi.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso comma 1-ter, primo periodo, dopo le parole: nel proprio sito web aggiungere le seguenti: e in un quotidiano a diffusione nazionale.
13. 107. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera, Grimoldi.

  Al comma 1, capoverso comma 1-ter, primo periodo, dopo le parole: nel proprio sito web aggiungere le seguenti: e mediante avviso presso la sede comunale dei comuni interessati dal piano o programma.
13. 108. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera, Grimoldi.

  Al comma 1, capoverso comma 1-ter, secondo periodo, dopo le parole: e delle modalità aggiungere la seguente: dettagliate.
13. 109. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera, Grimoldi.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso comma 1-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non sono ammesse osservazioni al di fuori dei termini di cui al presente comma.
13. 110. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera, Grimoldi.

  Al comma 1, capoverso comma 1-sexies, dopo le parole: osservazioni del pubblico aggiungere le seguenti: presentate nei termini di cui al comma 1-quinquies.
13. 112. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera, Grimoldi.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo il capoverso comma 1-septies, aggiungere il seguente:
  «1-octies. I commi da 1-bis a 1-septies non si applicano a piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale o adottati in caso di emergenze civili.».
13. 113. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  Art. 13-bis. – (Bonifica delle discariche. Procedura di infrazione 2003/2077). – 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni interessate dalla procedura di infrazione 2003/2077, in relazione alla quale la Commissione europea ha presentato ricorso alla Corte di giustizia europea, ex articolo 260 (C-196/13), approvano i progetti per la bonifica o messa in sicurezza dei siti delle discariche presenti nel proprio territorio. Ai fini del finanziamento degli interventi sono utilizzati in via prioritaria a tale scopo le risorse provenienti dai programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 concernenti ciascuna regione, nonché la quota di cofinanziamento di fonte regionale.
13. 0101. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  Art. 13-bis. – (Gestione dei rifiuti in Campania. Procedura di infrazione 2007/2195). – 1. Allo scopo di definire le soluzioni gestionali ed impiantistiche da realizzare per risolvere in maniera strutturale la fase di «emergenza rifiuti» nel territorio regionale, la regione Campania, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva un nuovo Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani (PRGRU) con l'obiettivo primario di raggiungere il 65 per cento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani entro il 31 dicembre 2014. Il piano definisce in particolare:
   a) la quantità annua aggiornata dei rifiuti urbani e i quantitativi per ciascun ambito ottimale che devono essere avviati alle varie tipologie di trattamento, meccanico-biologico, termovalorizzazione per combustione diretta o indiretta, digestione anaerobica, ecc;
   b) i quantitativi di materie recuperabili attraverso il riciclo e quelli destinati al recupero energetico conseguibile attraverso i processi termici e biologici, nonché l'ammontare dei residui da conferire in discarica;
   c) la nuova pianificazione dell'impiantistica regionale, indicando localizzazioni definite o programmate, fonti di finanziamento, gestori e stime dei costi di investimento e di gestione;
   d) soluzioni impiantistiche per l'immediato trattamento in sicurezza dei rifiuti stoccati da anni sul territorio regionale.

  2. Ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 1, la Regione Campania utilizza in via prioritaria a tale scopo le risorse provenienti dai programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 concernenti la Regione Campania, nonché la quota di cofinanziamento di fonte regionale.
13. 0100. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera, Grimoldi.

A.C. 1864-A – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 14.
(Disposizioni in materia di bevande analcoliche. Caso EU Pilot 4738/13/ENTR).

  1. I commi 16, 16-bis e 16-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono abrogati.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 14.
(Disposizioni in materia di bevande analcoliche. Caso EU Pilot 4738/13/ENTR).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 14. – (Disposizioni in materia di bevande a base di succo di frutta. Caso EU Pilot n. 4738/13/ENTR). – 1. Le bibite analcoliche di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, e successive modificazioni, prodotte in Italia e vendute con il nome dell'arancia a succo, o recanti denominazioni che a tale agrume si richiamino, devono avere un contenuto di succo di arancia non inferiore al 20 per cento o della equivalente quantità di succo di arancia concentrato o disidratato-in polvere, fatte salve quelle destinate alla commercializzazione verso altri Paesi dell'Unione europea o verso gli altri Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo.
  2. All'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, i commi 16, 16-bis e 16-ter sono abrogati.
  3. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione del perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, di cui è data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
  4. Le bevande prive del contenuto minimo obbligatorio ai sensi del comma 1, prodotte anteriormente alla data di inizio dell'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, possono essere commercializzate entro i nove mesi successivi a tale data.
14. 100. Oliverio, Sani, Realacci, Rosato, Mongiello, Berlinghieri, Russo, Franco Bordo, Catania, Cera, Schullian, Anzaldi, Faenzi, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Marrocu, Palma, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin, Burtone, Zaccagnini, Furnari, Zappulla.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
  Art. 14-bis. – (Disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. Caso EU Pilot n. 4632 13/AGRI). – 1. Alla legge 14 gennaio 2013, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
   all'articolo 1, il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Nel caso di miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese terzo, l'indicazione dell'origine è immediatamente preceduta dall'indicazione del termine “miscela”, secondo quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) di esecuzione della Commissione 13 gennaio 2012, n. 29/2012, stampato ai sensi dei commi 2 e 3 e con diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni ed alla denominazione di vendita.»;
   all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: «oli extravergini» sono aggiunte le seguenti: «o vergini»;
   all'articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l'esaurimento del contenuto originale indicato in etichetta.»;
   all'articolo 7, comma 3, primo periodo, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 2»;
   all'articolo 7, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Le presenti disposizioni non si applicano agli oli di oliva vergini legalmente prodotti o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati firmatari dell'associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo.»;
   all'articolo 16, comma 3, primo periodo, dopo la parola: «produzioni» è aggiunta la seguente: «nazionali».

  2. All'articolo 43, comma 1-bis.1, primo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «alchil esteri più metil alchil esteri» sono sostituite dalle seguenti: «etil esteri».
14. 0101. Mongiello, Sani, Russo, Catania, Franco Bordo, Schullian, Cera, Oliverio, Realacci, Berlinghieri, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Palma, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.