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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 4 giugno 2014

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 4 giugno 2014.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Brescia, Bressa, Brunetta, Caparini, Capezzone, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, Costa, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Epifani, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Galan, Gasbarra, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Guerra, La Russa, Legnini, Leone, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Antonio Martino, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Mogherini, Nicoletti, Orlando, Pannarale, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Portas, Ravetto, Realacci, Ricciatti, Rigoni, Rossi, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Taglialatela, Turco, Valeria Valente, Velo, Vignali, Vito, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Brescia, Bressa, Brunetta, Caparini, Capezzone, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, Costa, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Epifani, Ferranti, Ferrara, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Galan, Gasbarra, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Guerra, La Russa, Legnini, Leone, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Antonio Martino, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Mogherini, Orlando, Pannarale, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Portas, Ravetto, Realacci, Ricciatti, Rigoni, Rossi, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Taglialatela, Tofalo, Turco, Valeria Valente, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Vitelli, Vito, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 3 giugno 2014 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   CASTIELLO: «Norme per la tutela dei beni culturali esistenti nei comuni capoluoghi di provincia, già capitali di Stato, e dei centri d'arte nel Mezzogiorno d'Italia» (2427);
   CARLO GALLI e SCANU: «Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate collocati in congedo con il grado di generale o grado equiparato» (2428);
   NASTRI: «Disposizioni concernenti l'estensione del beneficio della carta acquisti in favore dei soggetti incapienti» (2429);
   FAUTTILLI: «Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili» (2430).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di un deputato a una proposta di legge.

  La proposta di legge FOSSATI ed altri: «Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva» (1680) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Blazina.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  MARZANO ed altri: «Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, riguardanti le competenze dell'Ufficio per il contrasto delle discriminazioni presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri» (2317) Parere delle Commissioni II, V, XII e XIV.

Annunzio di una domanda di autorizzazione all'esecuzione di una misura cautelare personale.

  Con nota pervenuta il 4 giugno 2014, la procura della Repubblica presso il tribunale di Venezia ha trasmesso alla Presidenza della Camera una domanda – avanzata dal giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale – di autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Giancarlo GALAN, nell'ambito del procedimento penale n. 12236/13 Rgnr – n. 9476/13 Rg Gip. La domanda è stata assegnata in data odierna alla competente Giunta per le autorizzazioni.

  Copia della domanda sarà stampata e distribuita (Doc. IV, n. 8).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

  La Corte dei conti – Sezione del controllo sugli enti, con lettera in data 29 maggio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente parco nazionale dell'Appennino Lucano – Val D'Agri – Lagonegrese, per gli esercizi 2011 e 2012. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 151).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

  La Corte dei conti – Sezione del controllo sugli enti, con lettera in data 30 maggio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti dell'ex Ministero dei trasporti e della navigazione, per gli esercizi 2011 e 2012. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 152).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  La Corte dei conti – Sezione del controllo sugli enti, con lettera in data 30 maggio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani Spa, per l'esercizio 2012. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 153).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Annunzio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

  Nel mese di maggio 2014 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

  Questi documenti sono trasmessi alla Commissione competente.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 26 maggio e 3 giugno 2014, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e l'Islanda per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno nel quadro del protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COM(2014) 290 final/2), corredata dal relativo allegato (COM(2014) 290 final/2 – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di decisione del Consiglio sulla firma, a nome dell'Unione europea, di un accordo tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e l'Islanda per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno nel quadro del protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COM(2014) 291 final), corredata dal relativo allegato (COM(2014) 291 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea per quanto concerne la partecipazione al comitato consultivo CARIFORUM-UE previsto dall'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (COM(2014) 311 final), corredata dal relativo allegato (COM(2014) 311 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Raccomandazione di decisione del Consiglio che abroga la decisione 2010/283/UE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Belgio (COM(2014) 437 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

  Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SUD AFRICA IN MATERIA DI COOPERAZIONE DI POLIZIA, FATTO A CAPE TOWN IL 17 APRILE 2012 (A.C. 2081-A)

A.C. 2081-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 2081-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di cooperazione di polizia, fatto a Cape Town il 17 aprile 2012.

A.C. 2081-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

A.C. 2081-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

  1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 18.322 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 2081-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO E DELLO SCAMBIO DI LETTERE RECANTI MODIFICHE ALLA CONVENZIONE TRA ITALIA E LUSSEMBURGO INTESA AD EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO ED A PREVENIRE LA FRODE E L'EVASIONE FISCALE, CON PROTOCOLLO, DEL 3 GIUGNO 1981, FATTI A LUSSEMBURGO IL 21 GIUGNO 2012 (A.C. 2082)

A.C. 2082 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo e lo Scambio di Lettere recanti modifiche alla Convenzione tra Italia e Lussemburgo intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione fiscale, con Protocollo, del 3 giugno 1981, fatti a Lussemburgo il 21 giugno 2012.

A.C. 2082 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

  1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo e allo Scambio di Lettere di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo IV del Protocollo stesso.

A.C. 2082 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO FACOLTATIVO RELATIVO AL PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI, FATTO A NEW YORK IL 10 DICEMBRE 2008 (A.C. 2085)

A.C. 2085 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo facoltativo relativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, fatto a New York il 10 dicembre 2008.

A.C. 2085 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.
(Ordine di esecuzione).

  1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 del Protocollo stesso.

A.C. 2085 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLO SCAMBIO DI NOTE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'ISTITUTO INTERNAZIONALE PER L'UNIFICAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO (UNIDROIT) MODIFICATIVO DELL'ARTICOLO 1 DELL'ACCORDO DI SEDE TRA L'ITALIA E L'UNIDROIT DEL 20 LUGLIO 1967, COME EMENDATO CON SCAMBIO DI NOTE DEL 5-9 GIUGNO 1995, FATTO A ROMA IL 21 DICEMBRE 2012 (A.C. 2099-A)

A.C. 2099-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 2099-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di Note tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) modificativo dell'articolo 1 dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'UNIDROIT del 20 luglio 1967, come emendato con scambio di Note del 5-9 giugno 1995, fatto a Roma il 21 dicembre 2012.

A.C. 2099-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.
(Ordine di esecuzione).

  1. Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dallo scambio di Note stesso.

A.C. 2099-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.
(Copertura finanziaria).

  1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 126.250 annui a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 2099-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative di competenza in relazione agli effetti conseguenti ad una recente sentenza della Corte di cassazione in materia di spaccio di sostanze stupefacenti – 3-00852

   PALESE. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   il 29 maggio 2014 le sezioni unite penali della Corte di cassazione, presiedute dal primo presidente Giorgio Santacroce, accogliendo un ricorso della procura di Napoli contro la decisione del tribunale, che aveva negato ad un condannato recidivo per piccolo spaccio di ottenere il ricalcolo della pena a seguito della sentenza della Corte costituzionale che nel 2012 aveva dichiarato incostituzionale la norma della «legge Fini-Giovanardi» che vietava la concessione delle circostanze attenuanti prevalenti nel caso di recidivi, si sono pronunciate su una questione più generale rispetto alle norme in materia di stupefacenti ovvero «se la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale diversa dalla norma incriminatrice, ma che incide sul trattamento sanzionatorio, comporti una rideterminazione della pena in sede di esecuzione, vincendo la preclusione del giudicato»;
   la Corte di cassazione ha fornito una soluzione «affermativa», disponendo che l'illegittimità costituzionale di una norma «travolge» anche le condanne già divenute definitive, disponendo conseguentemente che vanno rideterminate al ribasso le condanne definitive per spaccio di droghe leggere, inflitte nel periodo in cui era in vigore la «legge Fini-Giovanardi», dichiarata incostituzionale a febbraio 2014;
   i condannati definitivi con recidiva per piccolo spaccio potranno ottenere in tal modo il ricalcolo della pena per l'incostituzionalità della norma, che vietava loro la concessione delle circostanze attenuanti, ed inoltre il giudice dell'esecuzione incaricato del ricalcolo dovrà tenere presente dell'abolizione della «legge Fini-Giovanardi» nella parte che non distingueva tra droghe leggere e pesanti con effetti di aggravio di pena anche per le ipotesi lievi;
   la sentenza della Corte di cassazione potrebbe avere notevoli ripercussioni anche sul numero di detenuti che stanno scontando una condanna per spaccio di droghe leggere, riaffrontando un tema già affrontato riguardante processi ancora in corso ad imputati per spaccio di droghe leggere per i quali è stato applicato il principio del favor rei, tornando ad applicare la «legge Iervolino-Vassalli»;
   si deve, tuttavia, tener presente che la decisione della Corte di cassazione permetterà a migliaia di detenuti condannati per piccolo spaccio di uscire dal carcere, qualora venisse accolta la loro richiesta di revisione del trattamento sanzionatorio, aumentando, inoltre, di molto il lavoro dei magistrati dell'esecuzione della pena, che nella maggior parte dei casi sono i tribunali e in misura minore le corti d'appello;
   del verdetto della Corte di cassazione «non si possono avvantaggiare i detenuti condannati in via definitiva per spaccio di droghe pesanti commesso con l'associazione a delinquere», ma solo i novemila per spaccio di lieve entità che potranno chiedere il ricalcolo della pena ai giudici dell'esecuzione;
   l'amministrazione penitenziaria sta già provvedendo ad effettuare un calcolo più dettagliato, pur trattandosi di un'operazione complessa, a fronte di un numero di persone detenute per spaccio e detenzione di droga pari a 14 mila, per la sola violazione dell'articolo 73 del testo unico sulle droghe, cifra che sale a 21 mila se si considera il complesso dei reati legati agli stupefacenti;
   Giuseppe Maria Berruti, direttore del massimario della Corte di cassazione, sul verdetto che riduce le condanne per spaccio leggero ha dichiarato che «la decisione della Cassazione mette l'Italia al passo con la giurisprudenza di Strasburgo e, insieme alle due sentenze della Consulta, ci mettono più in regola con la Carta di diritti dell'uomo» e che si tratta di «una decisione molto avanzata, politica nel senso che aiuta il Governo della nostra comunità e non un governo in senso stretto», non nascondendo gli effetti positivi «che questa decisione avrà rispetto all’ultimatum dell'Europa all'Italia per il sovraffollamento carcerario»;
   il tema, che le sezioni unite hanno affrontato, attiene al quesito se tutti coloro che siano condannati con sentenza passata in giudicato, in forza dell'applicazione delle norme abrogate, possano ottenere la rimodulazione e riquantificazione della pena patita;
   a seguito della declaratoria di incostituzionalità delle modifiche operate con gli articoli 4-bis e 4-viciester, che riverberavano diretto effetto sul trattamento sanzionatorio previsto dall'articolo 73 (e che unificavano le pene, quale concreta conseguenza dell'unificazione delle tabelle di cui agli articoli 13 e 14), molti commentatori ed anche parte della giurisprudenza avevano, infatti, ritenuto possibile il ricorso all'istituto dell'articolo 673 del codice di procedura penale, quale strumento processuale per provocare la rimodulazione della pena inflitta e passata in giudicato. Tale norma prevede, infatti, l'attivazione dell'incidente di esecuzione, nella specifica ipotesi di abolizione del reato. Di contro, invece, la tesi opposta escludeva che si potesse ottenere la revoca della sentenza di condanna, al di fuori di ipotesi di declaratoria di incostituzionalità che si riferisse e colpisse integralmente la norma incriminatrice, vale a dire al precetto violato (citando esemplificativamente l'oltraggio di cui all'articolo 341 del codice penale, che era stato del tutto abrogato prima della sua reintroduzione);
   le sezioni unite della Corte di cassazione, fornendo una soluzione affermativa al problema sollevato, paiono ribadire un'interpretazione estensiva dell'articolo 136 della Costituzione e della legge n. 87 del 1953, articolo 30, commi 3 e 4, sulla scia della tesi propugnata da Cass. Sez. 1, n. 977 del 27 ottobre 2011 (dep. 13 gennaio 2012, P.M. in proc. Hauohu, Rv. 252062) che ebbe a riferirsi all'applicabilità della circostanza aggravante della clandestinità, dichiarata incostituzionale;
   in quell'occasione, la Corte di cassazione affermò che il combinato disposto dalla norme sopra richiamate non consente «l'esecuzione della porzione di pena inflitta dal giudice della cognizione in conseguenza dell'applicazione di una circostanza aggravante che sia stata successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima. Sicché spetta al giudice dell'esecuzione il compito di individuare la porzione di pena corrispondente e di dichiararla non eseguibile, previa sua determinazione ove la sentenza del giudice della cognizione abbia omesso di individuarla specificamente, ovvero abbia proceduto al bilanciamento tra circostanze»;
   significa che una persona che sia stata condannata in virtù di una pena che sia stata definita successivamente – in via diretta od in via indiretta – illegale, come nel caso di specie, ha diritto a rimettere in discussione anche una sentenza divenuta definitiva. Il giudicato non è, quindi, più un dogma assoluto di intangibilità, a fronte di una pronunzia di incostituzionalità che non colpisca direttamente la norma, ma si riferisca solo ad una parte – seppure essenziale – quale è la pena;
   la decisione della Corte di cassazione determina, quindi, la possibilità di chiedere la revoca della sentenza passata in giudicato – attraverso l'attivazione del rimedio processuale previsto dall'articolo 673 del codice di procedura penale – anche nelle ipotesi in cui, attinte dalla declaratoria di incostituzionalità, siano le norme penali incidenti sul trattamento sanzionatorio;
   dunque, pare di potere ricavare il principio per cui l'intervento delle sezioni unite riconosca la facoltà di richiedere la rimodulazione della sanzione inflitta sulla base di una pena, dichiarata illegale (come avvenuto per la «legge Fini-Giovanardi»), basandosi su di una lettura corretta della legge n. 87 del 1953, articolo 30, commi 3 e 4, la quale presenta una previsione più ampia dell'articolo 673 del codice di procedura penale e che rimane lo strumento processuale per riproporre la questione al giudice dell'esecuzione;
   la decisione della Corte di cassazione, oltre a rompere col consolidato indirizzo conservativo, reiterato nel tempo, fa vacillare il dogma dell'intangibilità del giudicato, togliendo certezza all'applicazione delle decisioni dei magistrati e privando in tal modo il cittadino della sicurezza in ordine all'applicazione del diritto e delle conseguenti garanzie per la propria incolumità –:
   come il Ministro interrogato intenda intervenire, per quanto di competenza, a fronte della problematica segnalata in premessa. (3-00852)


Chiarimenti in ordine agli effetti derivanti dall'applicazione di una recente sentenza della Corte di cassazione in materia di spaccio di sostanze stupefacenti – 3-00853

   MOLTENI, GIANCARLO GIORGETTI, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, MATTEO BRAGANTINI, BUONANNO, BUSIN, CAON, CAPARINI, FEDRIGA, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MARCOLIN, GIANLUCA PINI, PRATAVIERA e RONDINI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   la sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 ha dichiarato l'incostituzionalità della cosiddetta legge Fini-Giovanardi in materia di stupefacenti, determinando un vuoto normativo. Occorre rimarcare che tale sentenza è basata sull'accertamento di un vizio meramente procedurale della citata legge, non entrando, quindi, nel merito della stessa. Tale assunto, oltre a desumerlo dalle motivazioni della citata sentenza, è riportato chiaramente nella premessa al decreto-legge n. 36 del 2014, ove si legge che «la pronuncia di incostituzionalità è fondata sul ravvisato vizio procedurale dovuto all'assenza dell'omogeneità e del necessario legame logico-giuridico tra le originarie disposizioni del decreto-legge (...) e quelle introdotte dalla legge di conversione (...) e non già sulla illegittimità sostanziale delle norme oggetto della pronuncia»;
   con il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, si è attuato l'ennesimo provvedimento di norme tese a provocare a parere degli interroganti dei gravi danni irreparabili – ed essendo questo l'ennesimo decreto che affronta il tema della sicurezza dei cittadini e della repressione dei reati – al «sistema giustizia», inteso nella sua complessità, in primis ai cittadini e in secondo poi a tutte le forze di polizia che ogni giorno garantiscono la sicurezza, e questo proprio attraverso l'introduzione di norme che hanno «depenalizzato» il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, che passa da un reato che era considerato grave – fino a sei anni di reclusione, poi, attraverso l'ultimo provvedimento dell'allora Ministro della giustizia Severino diminuita la pena nel massimo a cinque anni di reclusione (e ciò al fine di evitare l'applicazione delle misure cautelari in carcere) – ed ora, attraverso un emendamento del Governo, approvato dalla legge di conversione del decreto-legge in parola, la riduzione della pena massima a quattro anni di reclusione e, quindi, l'applicazione, a detto reato, del «nuovo» istituto appena «coniato» della messa alla prova. In questo modo la maggioranza attua la definitiva depenalizzazione del reato di spaccio di sostanze stupefacenti, di fatto, legalizzandone l'uso e il consumo, siano esse pesanti che leggere;
   il problema del sovraffollamento delle carceri italiane è stato in passato risolto con amnistie e indulti, ma tali strumenti si sono rivelati del tutto inidonei a risolvere il problema, tanto che gli istituti penitenziari sono tornati in breve tempo nella situazione precedente, salvo nel contempo aver causato rilevanti problemi alla sicurezza dei cittadini e alla loro incolumità pubblica;
   dal 1942 a oggi sono stati varati tra indulti e amnistie 25 provvedimenti (circa uno ogni 2,8 anni) e l'ultimo in ordine di tempo, che risale al 2006 (legge n. 241 del 2006), ha avuto effetti devastanti: dopo solo sei mesi dal provvedimento di clemenza il tasso di crescita dei delitti è aumentato dal 2,5 per cento al 14,4 per cento;
   la legge n. 199 del 2010, benché prevedesse la possibilità di scontare in stato di detenzione domiciliare l'ultimo anno di pena residua, con esclusione di soggetti che scontavano una pena per i reati gravi, quali quelli previsti dall'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, e persone particolarmente pericolose, aveva una durata transitoria con validità «fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario», nonché l'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria occorrente per fronteggiare la situazione emergenziale in atto;
   parimenti inefficaci, e comunque sempre nel solco della minor tutela per il cittadino, i provvedimenti, in particolare dei precedenti Governi, che hanno previsto, nei casi di arresto in flagranza, per diversi reati, molti di grave allarme sociale, che l'imputato prima di essere giudicato, o condotto dinanzi al giudice per la convalida dell'arresto o per la celebrazione del processo per direttissima, è prioritariamente assegnato agli arresti in un luogo diverso dal carcere (propria abitazione ed altro);
   il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2012, recante «Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», ha stabilizzato l'innalzamento da dodici a diciotto mesi della pena residua per poter accedere alla pena detentiva domiciliare, introdotta, come detto, dalla legge n. 199 del 2010, ed ha perseguito, come unico scopo, «l'obbiettivo» di «liberare» anticipatamente il maggior numero di detenuti che scontano pene per reati (molti di grave allarme sociale) applicando, per l'ennesima volta, a parere degli interroganti, un «perdonismo», privo di tutela effettiva della persona offesa del reato;
   la legge 28 aprile 2014, n. 67, «Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili», ha introdotto nel nostro sistema penale, tra gli altri, l'istituto della messa alla prova, consentendo a chi commette gravi reati (anche il furto aggravato o la ricettazione) di poter estinguere il reato attraverso un breve periodo di lavoro di pubblica utilità, continuando, di fatto, a «demolire» le previsioni normative tese alla tutela della persona offesa, giacché appare evidente che l'unico obiettivo della citata legge è il supposto effetto deflattivo rispetto ai processi;
   tali provvedimenti non prevedono alcun investimento (né in dotazione di mezzi, né per l'incremento delle piante organiche) a favore delle forze dell'ordine, cui sarà demandato il compito di effettuare i controlli sull'effettività delle detenzioni domiciliari;
   la sentenza della Corte di cassazione penale, a sezioni unite, a seguito della sentenza di incostituzionalità della «legge Fini-Giovanardi», che vietava la concessione delle circostanze attenuanti prevalenti nel caso di recidivi, ha statuito che i condannati in via definitiva e recidivi per spaccio di droga potranno chiedere la rideterminazione, al ribasso, della pena, escludendo dal ricalcolo solo i detenuti condannati in via definitiva per spaccio di droghe pesanti commesso con l'associazione a delinquere;
   la Corte di cassazione ha statuito, come citato, di applicare da subito la nuova legge sugli stupefacenti (in sintesi, come riportato da varie fonti di stampa, «dall'introduzione dello spinello libero allo spaccio libero»), approvata dalla maggioranza «Renzi-Alfano» che modifica la vecchia e «punitiva» «Fini-Giovanardi», e con tale pronuncia parrebbe imminente l'uscita di oltre tremila detenuti, arrestati non senza fatica dalle forze dell'ordine, condannati in via definitiva e reclusi presso «patrie galere», che a breve torneranno liberi;
   il Ministro interrogato ha dichiarato: «adesso usciremo dall'emergenza carceri», e ciò evidentemente attraverso una scelta politica di impunità per chi commette reati, sperando che detta impunità non riguardi, da qui a breve, i delitti di rapina o altri più abbietti, tra cui la violenza sessuale;
   secondo gli ultimi dati disponibili, forniti dal Ministero della giustizia, al 30 aprile 2014 parrebbe che la capienza regolamentare degli istituti penitenziari presenti nel nostro Paese sia di 49.091 posti e che i detenuti presenti nelle nostre carceri sia pari a 59.683, di cui quelli stranieri sarebbero pari a 20.051 –:
   se il Governo possa specificare quali saranno gli effetti reali dell'applicazione della sentenza della Corte di cassazione in parola, ossia il numero di detenuti condannati per reati di spaccio che usciranno dal carcere, e se sia possibile stimare l'impatto che ciò avrà sul mercato dello spaccio di stupefacenti e sulla sicurezza della popolazione. (3-00853)


Iniziative in ordine alla riforma delle circoscrizioni giudiziarie, con particolare riferimento agli otto tribunali individuati dal decreto ministeriale del 13 settembre 2013 – 3-00854

   MONCHIERO e RABINO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   la riforma delle circoscrizioni giudiziarie (disposta con il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155), certamente condivisibile nella finalità che si prefiggeva di raggiungere, ha avuto un'attuazione controversa che ha creato disparità e disfunzioni, senza ottenere il miglioramento dei servizi per i cittadini ed il risparmio economico voluti dalla legge delega 14 settembre 2011, n. 148;
   è opportuno ricordare che il Ministro della giustizia pro tempore, nel dare una risposta alle contestazioni che venivano da molte aree del Paese, con decreto del 13 settembre 2013, ha individuato otto tribunali che, per dimensione, carichi pendenti, specifiche situazioni territoriali, si distinguevano dalle altre sedi soppresse ed erano ritenuti meritevoli di ulteriori valutazioni;
   veniva, quindi, istituita, con decreto del 19 settembre 2013, un'apposita commissione con il compito di valutare le difficoltà incontrate dagli operatori nel dare attuazione alla riforma e le eventuali ricadute sulla qualità del servizio reso ai cittadini;
   non sfugge la natura ambigua di quest'ultimo provvedimento, che trova la propria motivazione in un'implicita ammissione degli errori compiuti nel dare attuazione alla legge 14 settembre 2011, n. 148, con esiti improponibili, quali la soppressione di tribunali di dimensioni medie e il mantenimento di altre sedi giudiziarie con popolazione e volumi di attività di gran lunga inferiori;
   come spesso accade in questioni che riguardano la burocrazia italiana, esso limita i compiti della commissione a valutazioni formali, senza entrare nel merito delle problematiche, con la palese intenzione di stendere un velo di oblio sugli errori della riforma;
   la questione è del tutto scomparsa dall'agenda del Ministero della giustizia, nonostante il termine ultimo per un provvedimento correttivo scada il 13 settembre 2014 –:
   se non ritenga opportuno esaminare le situazioni specifiche degli otto tribunali individuati nel decreto ministeriale del 13 settembre 2013, attraverso l'adozione di un provvedimento che rimedi ad alcuni degli errori più clamorosi contenuti nel decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155.
(3-00854)


Iniziative per contrastare l'incremento della durata e dei costi del contenzioso giudiziario e per la semplificazione del sistema normativo – 3-00855

   PIEPOLI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   la stratificazione normativa in Italia ha comportato notevoli criticità in merito a molteplici aspetti, relativi al sistema giudiziario, al tessuto produttivo, all'aumento del contenzioso, alla competitività del sistema in generale, come peraltro ricordato durante la XVI legislatura nella relazione presentata dal presidente, onorevole Doris Lo Moro, e pubblicata in allegato al resoconto della seduta del Comitato per la legislazione del 5 febbraio 2013, dal titolo «I costi per la competitività italiana derivanti dall'instabilità normativa: cause e possibili rimedi»;
   secondo il rapporto 2013 sulla legislazione, prodotto dall'Osservatorio sulla legislazione della Camera dei deputati, si è osservata una diminuzione nel tempo della quantità totale di leggi approvate dal Parlamento, ma questa diminuzione è inversamente proporzionale alla concentrazione degli atti normativi, in altre parole quel fenomeno che vede un'espansione della quantità di disposizioni, spesso eterogenee tra loro, contenute nello stesso provvedimento;
   tale incremento di concentrazione degli atti normativi, in particolare per quanto concerne quelli di iniziativa governativa, comporta un aumento della frammentazione degli interventi normativi e la multisettorialità dei provvedimenti approvati;
   in particolare, questo fenomeno si è reso evidente per quanto concerne lo «tsunami normativo» nel settore della giustizia civile: da uno studio del Consiglio nazionale forense si evidenziano 17 riforme del codice di procedura civile in 7 anni, che hanno prodotto effetti negativi sulla durata, di circa due anni, e dei costi, del 55 per cento, dei processi;
   ciò produce un arretrato estremamente elevato, essendo arrivati alla cifra abnorme di 9 milioni di procedimenti civili pendenti nell'anno 2013 –:
   quali iniziative, anche di natura normativa, intenda il Ministro interrogato intraprendere, nello specifico, al fine di contrastare l'aumento della durata e dei costi del contenzioso, nonché, in generale, per semplificare e ridare coerenza al sistema normativo italiano, al fine di risolvere le criticità riportate in premessa.
(3-00855)


Iniziative per l'interpretazione autentica dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 68 del 2012 in materia di esonero dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari a favore degli studenti con disabilità o invalidità civile – 3-00856

   CAPELLI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   il testo dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 68 del 2012 prevede testualmente: «Le Istituzioni e le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio e gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento»;
   in materia sono necessarie delle precisazioni relative alla differenza tra invalidità civile e la situazione di handicap, poiché si tratta di due riconoscimenti diversi;
   la valutazione dell'invalidità civile si basa sulla riduzione della capacità lavorativa, con la conseguente attribuzione di una percentuale, ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509;
   in altre parole, la riduzione della capacità lavorativa è il concetto che deve essere valutato per determinare la percentuale d'invalidità, individuando anche in questo modo la capacità lavorativa residua. Tale riduzione non comporta l'impossibilità di un inserimento lavorativo, bensì la difficoltà di eseguire una determinata attività nei modi e nei limiti considerati normali per un individuo;
   nel riconoscimento dello stato di handicap, invece, viene presa in considerazione la difficoltà d'inserimento sociale dovuta alla patologia o menomazione riscontrata. Il concetto di handicap – sempre come definito dalla legge n. 104 del 1992 – esprime la condizione di svantaggio sociale che una persona presenta nei confronti delle altre persone ritenute normali e si differenzia dalla menomazione (fisica, psichica o sensoriale) che di quella condizione ne è la causa;
   in altre parole, lo stato di handicap per la sua valutazione tiene conto della difficoltà d'inserimento sociale della persona disabile, difficoltà che è dovuta alla patologia o menomazione di cui una persona è affetta;
   ai sensi del decreto citato sopra si prevede l'esonero dal pagamento delle tasse di iscrizione e dei contributi universitari per quegli studenti che sono in possesso della certificazione di handicap, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992, oppure per gli studenti che hanno una percentuale di invalidità pari o superiore al 66 per cento;
   da una prima lettura del comma 2 sembrerebbe che il legislatore abbia stabilito di dover esonerare dal pagamento delle tasse anzidette, in maniera disgiunta, i soggetti in possesso della certificazione di handicap, riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992, «oppure» quelli in possesso di un riconoscimento di invalidità civile pari o superiore al 66 per cento. Parrebbe, infatti, che con l'utilizzo della congiunzione disgiuntiva «o» si siano volute indicare due condizioni alternative l'una all'altra (handicap o invalidità pari o superiore al 66 per cento) e per niente concorrenti tra loro;
   la maggior parte delle università italiane (verificabile nei loro siti internet) esonerano dal pagamento delle tasse universitarie solo gli studenti con invalidità civile pari o superiore al 66 per cento e non quegli studenti che magari possiedono il riconoscimento di handicap ai sensi della legge n. 104 del 1992, ma non una percentuale di invalidità superiore al 66 per cento –:
   quali iniziative, anche di carattere normativo, il Ministro interrogato abbia intenzione di porre in essere al fine di dare un'interpretazione autentica dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 68 del 2012, in modo che in tutti gli atenei italiani vi sia parità di trattamento tra studenti portatori delle problematiche di cui in premessa. (3-00856)


Iniziative per incrementare il numero di contratti per la formazione medica specialistica – 3-00857

   CRIMÌ, LENZI, COSCIA, GHIZZONI, DALLAI, MAESTRI, COPPOLA, DE MARIA, MARTELLA, ROSATO e CARNEVALI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   ogni anno più di 10.000 studenti si iscrivono alla facoltà di medicina e chirurgia dopo aver superato un esame di ammissione molto selettivo;
   dopo la laurea e l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, per avere diritto all'accesso ai ruoli del servizio sanitario nazionale è necessario, ai sensi del decreto legislativo n. 368 del 1999, e successive modificazioni ed integrazioni, essere in possesso di un titolo di specialista in area medica, chirurgica, dei servizi clinici ovvero conseguire l'attestato di frequenza del corso di formazione specifica di medicina generale per accedere in regime di convenzionamento alla medicina generale;
   per l'anno accademico a venire sono previsti poco più di 3.500 contratti per la formazione medica specialistica e circa 800 borse dalle regioni per i corsi di formazione di medicina generale, numero gravemente inferiore sia rispetto alle necessità del servizio sanitario nazionale, sia rispetto al numero di nuovi medici formati dalle università italiane;
   ogni anno la conferenza Stato-regioni stabilisce il numero di specialisti necessari al servizio sanitario nazionale e il contingente si aggira costantemente attorno alle 8.500 unità per far fronte al turnover;
   il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 1o agosto 2005 ha allungato di un anno la durata delle scuole di specializzazione, provocando nel 2014 un ammanco di fondi rispetto al capitolo di spesa degli specializzandi per i nuovi contratti;
   il divario tra neo-laureati e contratti di formazione specialistica è destinato ad aumentare ancor più, essendo i posti per l'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia andati incontro ad un costante aumento negli ultimi anni accademici;
   da recenti indagini di settore il numero di specialisti in servizio presso il servizio sanitario nazionale è in continua diminuzione, mancando l'adeguato ricambio generazionale che dovrebbe essere garantito dal numero di contratti di formazione nelle scuole di specialità;
   la diminuzione di medici specialisti, e comunque di medici, negli anni futuri potrebbe comportare un grave deterioramento dell'efficienza del servizio sanitario nazionale, mettendo, quindi, a rischio la tutela della salute dei cittadini italiani;
   il 3 giugno 2014 si è svolta una manifestazione nazionale dei giovani medici sia a Roma che, in contemporanea, in tutte le università per chiedere risposte al Governo su una tematica così importante e su quali interventi intenda mettere in atto per sostenere il futuro delle risorse umane del servizio sanitario nazionale –:
   come intenda agire il Ministro interrogato per reperire i fondi per incrementare il contingente dei contratti di formazione da mettere a concorso per il prossimo anno accademico, portandoli ad almeno 5.000, in modo da garantire il ricambio di specialisti necessario a mantenere il servizio sanitario nazionale efficiente e tutelare il diritto alla salute della cittadinanza. (3-00857)


Iniziative in merito alla segnalazione di irregolarità verificatesi in scuole paritarie, con particolare riferimento alla retribuzione dei docenti e alle modalità di conferimento dei diplomi – 3-00858

   CHIMIENTI, LUIGI GALLO, BRESCIA, MARZANA, D'UVA, DI BENEDETTO, VACCA, SIMONE VALENTE, BATTELLI, TRIPIEDI, RIZZETTO, BECHIS, BALDASSARRE, CIPRINI, COMINARDI e ROSTELLATO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   nel novembre 2013 il professor Paolo Latella redigeva un articolato dossier in cui pubblicava una serie di testimonianze anonime di docenti di scuole paritarie, pubbliche e private, dislocate in diversi territori della penisola che, al fine di vedersi attribuito il punteggio in graduatoria per il servizio prestato, accettavano stipendi troppo bassi o addirittura non ricevevano alcun compenso;
   il suddetto dossier rendeva noto come l'ufficio scolastico regionale dell'Abruzzo, a seguito di numerose segnalazioni da parte di docenti provvisti di abilitazione, a cui tuttavia alcune istituzioni scolastiche paritarie preferivano docenti privi di abilitazione e addirittura dei requisiti di base, abbia emanato una circolare per richiamare tutte le scuole della regione al rispetto della normativa e, in particolare, della legge 10 marzo 2000, n. 62, del decreto ministeriale 29 novembre 2007, n. 267 e del decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 83;
   sono definite «scuole paritarie» le istituzioni scolastiche che, a partire dalla scuola dell'infanzia, sono coerenti con gli ordinamenti generali dell'istruzione e posseggono i requisiti fissati dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 (comma 2.1 dell'articolo 1 del decreto ministeriale n. 83 del 2008);
   l'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, statuisce che «La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3: (...) h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore»;
   la parità è riconosciuta con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale competente per territorio, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 62 del 2000 (comma 2 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27);
   con l'istanza di riconoscimento il gestore o il rappresentante legale della gestione deve dichiarare di rispettare una serie di impegni, tra cui l'impegno ad utilizzare personale docente munito del titolo di abilitazione prescritto per l'insegnamento impartito, l'impegno a stipulare contratti individuali di lavoro per il coordinatore delle attività educative e didattiche e contratti di lavoro individuali conformi ai contratti collettivi nazionali di categoria per il personale docente della scuola e a rispettare il limite previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 2000, n. 62;
   in data 27 gennaio 2014, il professor Paolo Latella denunciava ai Carabinieri di Lodi una serie di minacce e intimidazioni ricevute telefonicamente a seguito dell'invio ad alcuni deputati della Commissione cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati, tra cui l'onorevole Silvia Chimienti (MoVimento 5 Stelle) e l'onorevole Gianluca Vacca (MoVimento 5 Stelle), del dossier sulla problematica delle scuole paritarie che non pagano gli stipendi agli insegnanti, offrendo loro in cambio del servizio prestato il punteggio spendibile nella terza fascia delle graduatorie di istituto;
   in data 5 febbraio 2014, il professor Latella inviava al dottor Marco Bani, segretario particolare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca pro tempore, una lettera in cui rendeva noto il contenuto del dossier e le successive minacce ricevute, che lo avevano spinto a sporgere formale denuncia, e in cui sollecitava un tempestivo intervento del Ministro o quanto meno un incontro;
   a febbraio 2014 il professor Latella inoltrava al dottor Bani altre due lettere di contenuto analogo, senza ricevere alcuna risposta;
   alcuni giorni dopo il professor Latella riceveva una telefonata da parte del dottor Bani, che gli formulava la richiesta di inviare nuovamente il dossier al Ministro, in quanto non era ancora pervenuto;
   in data 5 marzo 2014, una collega del professor Latella segnalava uno scambio di battute su Twitter tra lei e il dottor Marco Bani, il quale, a seguito dell'insediamento del Ministro interrogato, dichiarava: «Penso che il nuovo Ministro debba guardare attentamente il documento»;
   all'interno del dossier in questione sono presenti oltre 500 testimonianze anonime di docenti che ammettono di aver svolto la loro professione in scuole paritarie senza essere stipendiati o ricevendo paghe nettamente inferiori;
   in data 1o aprile 2014 il sito ilfattoquotidiano.it dedicava in home page ampio spazio alla denuncia del professor Latella e al contenuto del suo dossier, raccogliendo ulteriori testimonianze. In particolare, in un video, veniva intervistato in forma anonima un docente di una scuola paritaria della provincia di Napoli che denunciava, oltre alle retribuzioni inesistenti, il fenomeno dei cosiddetti «diplomifici», l'esistenza di classi fantasma e la pratica di conferire diplomi e promozioni ad allievi che in realtà non hanno mai frequentato le lezioni;
   in data 15 maggio 2014, il Tg2 delle 20,30 trasmetteva un'intervista al professor Paolo Latella sul contenuto del suo dossier, che tuttavia veniva tagliata in alcuni dei punti di maggior interesse;
   in data 1o giugno 2014 la trasmissione Storie, in onda su Rai2, mandava in onda l'intervista completa al professor Paolo Latella sul contenuto del suo dossier –:
   quali urgenti iniziative, di natura ispettiva e legislativa, intenda intraprendere per fare luce su quanto denunciato e per porre immediatamente fine agli abusi perpetrati ai danni dei docenti e al sistema dei «diplomifici». (3-00858)


Problematiche riguardanti il mantenimento in servizio e le proroghe dei pensionamenti del personale della scuola – 3-00859

   GIANCARLO GIORDANO, COSTANTINO, FRATOIANNI e BOCCADUTRI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   giusto un anno fa, in data 28 maggio 2013, l'onorevole Boccadutri (Sinistra Ecologia Libertà) ha presentato un'interrogazione (4/00602) in merito al mantenimento in servizio e proroghe dei pensionamenti del personale della scuola, che, come è noto, può andare in pensione soltanto al termine dell'anno scolastico e, dunque, all'epoca a far tempo dal 1o settembre 2013;
   l'interrogazione è rimasta tuttora inevasa e ad oggi, a parere degli interroganti, esiste il concreto rischio del ripresentarsi delle stesse analoghe situazioni per i pensionamenti al 1o settembre 2014;
   infatti, la precedente interrogazione rappresentava quanto segue: l'attuale normativa stabilisce per i lavoratori della scuola il collocamento a riposo d'ufficio dal 1o settembre successivo al compimento del limite massimo di età e le eventuali proroghe, a domanda, sono possibili in due soli casi: a) può chiedere di rimanere in servizio chi compie sessantasei anni e tre mesi di età entro il 31 agosto 2013, fino al raggiungimento dell'anzianità minima pensionabile (20 anni) e in ogni caso non oltre il 70o anno di età; b) può, inoltre, richiedere di rimanere in servizio, per un periodo massimo di un biennio, oltre i limiti di età sulla base di una valutazione discrezionale dell'amministrazione per esigenze organizzative e funzionali; tuttavia, al riguardo i trattenimenti in servizio sono stati equiparati a nuove assunzioni;
   invero, le circolari ministeriali in materia hanno disposto che «i criteri di valutazione delle istanze di permanenza in servizio, devono essere applicati in maniera puntuale e motivata. Deve essere considerata, con particolare attenzione, la capienza della classe di concorso, posto o profilo di appartenenza, non solo per evitare esuberi (anche con riferimento agli anni scolastici successivi), ma anche nell'ottica di non vanificare le aspettative occupazionali del personale precario. Anche la circolare del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca/ufficio scolastico regionale del Lazio, n. 334 del 2012, si esprimeva in questo senso: «l'eventuale trattenimento in servizio del personale per un periodo necessariamente e particolarmente limitato, causerebbe in misura equivalente l'impossibilità di assumere personale precario che invece esplicherebbe la propria attività per un'intera vita lavorativa. Per le indicate considerazioni e al fine di non vanificare le aspettative occupazionali del personale precario questo ufficio esprime l'indirizzo, come già avvenuto negli ultimi anni scolastici, che le istanze in argomento di trattenimento in servizio non possano essere accolte». Nello stesso senso, la circolare del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca/ambito territoriale della provincia di Roma, n. 184 del 2013, precisava: «A tal proposito, si richiama l'attenzione delle SS.LL. (dirigenti scolastici) sull'indirizzo espresso dall'ufficio scolastico regionale per il Lazio in ordine all'indirizzo di non accoglimento delle istanze di trattenimento in servizio del personale docente ed ata»; e con l'occasione aggiungeva: «come per le richieste di proroga per un biennio sia stata valorizzata la discrezionalità nella concessione del trattenimento in servizio che non costituisce più un diritto potestativo attribuito all'interessato, bensì di un diritto condizionato alle esigenze e valutazioni dell'amministrazione»;
   tuttavia da informazioni formali, definite parziali dallo stesso ufficio scolastico regionale del Lazio, nell'anno scolastico 2013/2014 sono stati disposti ben 67 trattenimenti in servizio (53 a Roma, 10 a Latina, 3 a Frosinone e 1 a Viterbo) ovvero 20 ata, 3 docenti della scuola dell'infanzia, 17 della primaria, 14 della scuola media, 10 delle superiori e 2 irc. Inoltre, l'informazione pur ufficiale non è reputata perfettamente attendibile, cioè è al ribasso, perché non esisterebbe, secondo l'amministrazione scolastica territoriale, un'apposita rilevazione del sistema informativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca –:
   se e in che modo il Ministro interrogato intenda vigilare che i dirigenti scolastici abbiano seguito l'indirizzo di non accoglimento delle istanze in argomento e se e in che modo intenda provvedere in caso di mantenimenti in servizio non accoglibili al termine del corrente anno scolastico 2013/2014 e del passato anno scolastico 2012/2013. (3-00859)


Misure per garantire la sicurezza degli istituti scolastici, con particolare riferimento alla presenza di amianto in tali strutture – 3-00860

   DORINA BIANCHI, TANCREDI e GAROFALO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   nell'ambito delle misure che il Governo intende adottare al fine di mettere in sicurezza gli edifici scolastici presenti sull'intero territorio nazionale, merita una particolare attenzione il preoccupante tema dell'amianto;
   in Italia, infatti, sono oltre 2.400 le scuole nelle cui strutture vi è presenza di tale pericoloso materiale. E questo dopo 20 anni dalla messa al bando dell'amianto: di conseguenza, sono oltre 30.000 i ragazzi, i docenti, gli operatori scolastici e personale amministrativo che si trovano quotidianamente esposti al grave rischio di contaminazione;
   la presenza di questo materiale altamente nocivo è distribuita in percentuali più o meno simili tra le regioni italiane –:
   quali siano i tempi e le modalità con le quali il Governo intende intervenire sul piano della sicurezza degli istituti scolastici in generale e nello specifico in merito al preoccupante tema della presenza di amianto in questo tipo di strutture. (3-00860)


Iniziative di competenza in ordine alle manifestazioni realizzate in alcune scuole italiane in attuazione delle linee guida antiomofobia e di opuscoli diffusi dall'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (Unar) – 3-00861

   RAMPELLI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (Unar), istituito con il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha emanato e diffuso nelle scuole di ogni ordine e grado tre opuscoli intitolati «Educare alla diversità a scuola», dal contenuto pressoché identico se si prescinde da alcune piccole varianti per «adattarli» ai diversi gradi di scuola;
   i libretti sono stati emanati al fine di realizzare i «percorsi innovativi di formazione e aggiornamento per dirigenti, docenti e alunni sulle materie antidiscriminatorie, con particolare focus sul tema Lgbt e sui temi del bullismo omofobico e transfobico», nell'ambito della nuova «strategia nazionale» antiomofobia, affidata con un decreto del Governo a 29 associazioni del mondo lesbo, gay, bisessuale e transessuale e finanziata dai contribuenti con dieci milioni di euro;
   attraverso gli opuscoli la teoria del gender sarà insegnata nelle scuole italiane sin dalla più tenera età, partendo dal fatto che l'identità sessuale sarebbe formata da quattro componenti: la prima sarebbe l'identità biologica che si riferisce al sesso, la seconda sarebbe l'identità di genere che dipende dalla percezione che si ha di sé, la terza sarebbe il ruolo di genere imposto dalla società, mentre la quarta sarebbe l'orientamento sessuale, quello da cui dipende l'attrazione verso altre persone;
   in attuazione di quanto previsto dalle linee guida antiomofobia e di quanto illustrato negli opuscoli, nelle scuole di tutta Italia si stanno moltiplicando iniziative di educazione alla diversità sessuale che si sostanziano nella proiezione di film a tematiche omosessuali o su modelli familiari «alternativi», lezioni nelle classi da parte di persone omosessuali o transessuali ed altro, che stanno suscitando animate proteste da parte delle associazioni dei genitori, che, in particolare, criticano la giovane età di molti degli studenti coinvolti, nonché il fatto di non essere stati affatto coinvolti circa la decisione sull'opportunità o meno di dar luogo a tali iniziative;
   gli opuscoli, peraltro, fanno esplicito riferimento alla necessità di «contribuire alla conoscenza delle nuove realtà familiari, superare il pregiudizio legato all'orientamento affettivo dei genitori», di fatto inficiando il fondamentale ruolo svolto proprio dai genitori nell'educazione e formazione di un individuo;
   con il lancio della campagna anti omofobia e la pubblicazione degli opuscoli, l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica ha, ad avviso dell'interrogante, palesemente travalicato i propri compiti istituzionali, limitati alla discriminazione razziale, o etnica, e religiosa;
   in seguito alle proteste dei genitori sembrerebbe per ora essere stata sospesa la diffusione degli opuscoli, ma non si fermano le iniziative nelle scuole –:
   quali urgenti iniziative di competenza intenda assumere al fine, da un lato, di porre un freno alle manifestazioni realizzate dalle scuole in attuazione delle citate linee guida e dei precetti dei citati opuscoli e, dall'altro, per ricondurre nel proprio alveo istituzionale l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica.
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