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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 3 aprile 2014

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 3 aprile 2014.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amici, Artini, Baldelli, Balduzzi, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Brescia, Bressa, Brunetta, Caparini, Capezzone, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, Costa, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Galan, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Legnini, Leone, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Mannino, Merlo, Meta, Migliore, Mogherini, Monaco, Orlando, Palmizio, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Portas, Ravetto, Realacci, Ricciatti, Rossi, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Valeria Valente, Velo, Vito, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amici, Artini, Baldelli, Balduzzi, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Brescia, Bressa, Brunetta, Caparini, Capezzone, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Ambrosio, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Galan, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Legnini, Leone, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Mannino, Merlo, Meta, Migliore, Mogherini, Monaco, Orlando, Palmizio, Pes, Pisicchio, Pistelli, Portas, Ravetto, Realacci, Ricciatti, Rossi, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Valeria Valente, Velo, Vito, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 2 aprile 2014 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   RUOCCO: «Disposizioni concernenti la semplificazione degli obblighi contabili e dichiarativi dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto» (2257);
   LAFFRANCO: «Disposizioni in materia di concessioni per grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico» (2258);
   CENTEMERO: «Norme per il governo delle istituzioni scolastiche» (2259);
   PATRIARCA ed altri: «Istituzione del Servizio civile nazionale universale» (2260);
   CARRESCIA: «Esclusione delle spese per interventi finalizzati alla bonifica dei siti di interesse nazionale, sostenute dai comuni e dalle regioni ai sensi dell'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno» (2261);
   TACCONI: «Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, concernenti l'abolizione del servizio di piazza con veicoli a trazione animale» (2262);
   GRECO: «Modifiche al codice penale e al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omicidio commesso a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope» (2263);
   NICCHI ed altri: «Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà per i trattamenti sanitari» (2264).

  Saranno stampate e distribuite.

Ritiro di una proposta di legge.

  Il deputato Tacconi ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:
   TACCONI: «Disposizioni in materia di promozione della lingua e della cultura italiane all'estero e istituzione dell'Istituto Leonardo – Agenzia nazionale per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero» (2231).

  La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  VITELLI ed altri: «Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e altre disposizioni concernenti l'indennità spettante ai membri del Parlamento e le risorse conferite ad essi e ai gruppi parlamentari per lo svolgimento del mandato rappresentativo» (1958) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, IX e XI;
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE VALIANTE: «Modifiche agli articoli 55, 57, 58 e 69 della Costituzione, concernenti le funzioni della Camera dei deputati e l'istituzione del Senato delle autonomie» (2051) Parere delle Commissioni XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  RAVETTO ed altri: «Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388» (2232) Parere delle Commissioni III e XIV.

   II Commissione (Giustizia):
  FERRANTI ed altri: «Modifiche al codice civile e al codice penale e altre disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di falsità nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale» (2164) Parere delle Commissioni I, VI e XIV.

   III Commissione (Affari esteri):
  «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 17 luglio 2003, con scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 25 giugno 2012 e il 3 settembre 2012» (2086) Parere delle Commissioni I, II, V e XI.

   VI Commissione (Finanze):
  ZACCAGNINI ed altri: «Modifica dell'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e delega al Governo in materia di affitto di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola» (1482) Parere delle Commissioni I, II, V, VIII, X, XII, XIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   X Commissione (Attività produttive):
  NASTRI: «Disposizioni in materia di contratto di apprendimento e trasferimento di azienda artigiana» (2008) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XIV.

   XI Commissione (Lavoro):
  DAMIANO ed altri: «Disposizioni in materia di riduzione dell'ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali in caso di applicazione di contratti di solidarietà» (2066) Parere delle Commissioni I, V e X.

   XII Commissione (Affari sociali):
  FIORONI: «Istituzione del Fondo per la non autosufficienza» (1110) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.

  Il presidente dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, con lettera in data 1o aprile 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il rapporto sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti, aggiornato al 31 dicembre 2013.

  Questo documento è stato trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI SULLE CITTÀ METROPOLITANE, SULLE PROVINCE, SULLE UNIONI E FUSIONI DI COMUNI (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (A.C. 1542-B)

A.C. 1542-B – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

  Sopprimere il comma 51.
1. 23. Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Sostituire il comma 51 con il seguente:
  51. Le province, quali enti con funzioni di programmazione di area vasta esercitano le funzioni ad esse attribuite dalla legge.
1. 24. Pilozzi, Migliore, Kronbichler.

  Sostituire il comma 51 con il seguente:
  51. Fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di abolizione delle province e delle relative norme di attuazione, le province sono disciplinate dalla presente legge.
1. 25. Lombardi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 51, sopprimere le parole: del Titolo V.
1. 26. Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Al comma 51, dopo le parole: parte seconda della Costituzione aggiungere le seguenti: e, in particolare, della abrogazione costituzionale delle province,.
1. 27. Cozzolino, D'Ambrosio, Lombardi, Dadone, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 71, primo periodo, sostituire le parole: al 60 per cento del numero dei candidati, con le seguenti: al 50 per cento del numero dei candidati, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.
1. 28. Piazzoni, Di Salvo, Costantino, Duranti, Nardi, Nicchi, Pannarale, Pellegrino, Ricciatti, Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 79, lettera a), sostituire le parole: 30 settembre con le seguenti: 31 ottobre.
1. 121. Russo, Centemero.

  Al comma 80, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle province già commissariate.
1. 125. Russo, Centemero.

  Sopprimere il comma 81.
1. 30. Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Al comma 81, primo periodo, sopprimere le parole: ai sensi dei commi da 67 a 78.
1. 128. Russo, Centemero.

  Al comma 81, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 30 giugno 2014.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: conseguenti alla presente legge; aggiungere le seguenti: in ogni caso tutti i commissari sono sostituiti da commissari di carriera prefettizia.
1. 31. Pilozzi, Migliore, Kronbichler.

  Al comma 81, secondo periodo, sopprimere le parole: ai sensi dei commi da 58 a 65.
1. 129. Russo, Centemero.

  Al comma 81, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle province già commissariate.
1. 126. Russo, Centemero.

  Sopprimere il comma 82.
1. 32. Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Al comma 82, sopprimere le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   sopprimere le parole da: comunque nei limiti fino a: testo unico;

   dopo la parola: indifferibili aggiungere le seguenti: volti a garantire l'erogazione dei servizi alla collettività
1. 33. Russo, Centemero.

  Al comma 82 sopprimere le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 34. Russo, Centemero.

  Dopo il comma 82, aggiungere il seguente:
  82-bis. Il Presidente, la Giunta e il Consiglio Provinciale il cui mandato non termina nel corso dell'anno 2014 restano in carica fino alla naturale scadenza. Solo successivamente si procederà alla costituzione degli organi, come previsto dai commi 79 e 80.
1. 36. Pilozzi, Kronbichler, Migliore.

  Sopprimere il comma 83.
1. 37. Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Al comma 85 sopprimere la lettera e).
1. 38. Dadone, Lombardi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 85, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
1. 124. Russo, Centemero.

  Al comma 85, sopprimere la lettera f).
1. 39. Dieni, Lombardi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere il comma 88.
1. 41. Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Al comma 99, sostituire le parole: del comune capoluogo con le seguenti: dell'ente locale di riferimento.
1. 131. Russo, Centemero.

  Sopprimere il comma 112.
*1. 42. Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Sopprimere il comma 112.
*1. 135. Russo, Centemero.

  Al comma 137, dopo le parole: 3.000 abitanti aggiungere le seguenti:, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione,.

1. 43. Costantino, Di Salvo, Duranti, Nardi, Nicchi, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Ricciatti, Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  Sopprimere il comma 138.

  Conseguentemente, dopo il comma 139, aggiungere il seguente:
  139-bis. Agli organi delle città metropolitane, delle province, nonché delle unioni di comuni, in qualunque modo eletti o nominati, si applicano le disposizioni sulla limitazione dei mandati, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267.
1. 44. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  Sopprimere il comma 138.
1. 46. Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 138, sostituire le parole: fino a 3000 abitanti, con le seguenti: fino a 1000 abitanti.
1. 47. Pilozzi, Migliore, Kronbichler.

  Sopprimere il comma 139.

*1. 49. Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Sopprimere il comma 139.
*1. 50. Nuti, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

A.C. 1542-B – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il processo di semplificazione amministrativa avviato con il disegno di legge n. 1542-B che porterà alla riorganizzazione dei sistemi di governo locali;
    tale processo impone una modifica sostanziale del ruolo delle associazioni di rappresentanza delle autonomie locali;
    le associazioni chiamate a rappresentare comuni, province e città metropolitane avranno un ruolo decisivo nella gestione del complicato periodo di transizione che seguirà alla trasformazione delle province in enti di secondo grado governati da sindaci e consiglieri comunali e all'istituzione delle città metropolitane e all'unione e fusioni di comuni;
    la complessità del processo, soprattutto nella prima attuazione, vedrà impegnati in spirito di collaborazione e di reciproco sostegno i comuni, le province e le città metropolitane nell'assicurare la gestione di tutte le fasi di riorganizzazione e ridistribuzione delle funzioni sul territorio;
    il percorso avviato potrà assicurare effettivi risparmi senza inficiare il livello dei servizi ai cittadini se vi sarà piena partecipazione di tutti i soggetti istituzionali interessati;
    è necessario che il percorso sia costantemente monitorato e supportato, nello spirito di proseguire l'operazione di snellimento, semplificazione, razionalizzazione e trasparenza delle autonomie locali;
    il comma 149 dell'articolo 1 del provvedimento in esame indica la necessità di stabilire «le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione della riforma» attraverso un accordo sancito dalla Conferenza unificata,

impegna il Governo:

   a favorire, attraverso gli atti necessari, il processo di integrazione tra l'Anci, in quanto associazione di rappresentanza generale dei comuni e delle Città metropolitane, e l'Upi, in quanto associazione di rappresentanza generale delle province, a livello nazionale e regionale, per consentire agli enti locali e ai loro amministratori di continuare ad avere il supporto necessario attraverso un sistema integrato che favorisca il percorso di riorganizzazione e l'efficiente ed efficace attuazione della riforma;
    ad assicurare la piena partecipazione di Anci e Upi nella fase di predisposizione dei programmi operativi e nella fase di monitoraggio sullo stato di attuazione della riforma, previste dal comma 149 dell'articolo 1 del provvedimento in esame;
   ad individuare gli atti normativi idonei a supportare tale processo di snellimento, semplificazione, razionalizzazione e trasparenza del sistema associativo degli enti locali, al fine di assicurare al Paese una sempre più efficiente e rapida interlocuzione istituzionale.
9/1542-B/1Zoggia, Fregolent, D'Ottavio, Zardini, Melilli, Paola Bragantini, Brandolin, Lodolini, Russo, Cenni.


   La Camera,
   premesso che:
    il processo di semplificazione amministrativa avviato con il disegno di legge n. 1542-B che porterà alla riorganizzazione dei sistemi di governo locali;
    tale processo impone una modifica sostanziale del ruolo delle associazioni di rappresentanza delle autonomie locali;
    le associazioni chiamate a rappresentare comuni, province e città metropolitane avranno un ruolo decisivo nella gestione del complicato periodo di transizione che seguirà alla trasformazione delle province in enti di secondo grado governati da sindaci e consiglieri comunali e all'istituzione delle città metropolitane e all'unione e fusioni di comuni;
    la complessità del processo, soprattutto nella prima attuazione, vedrà impegnati in spirito di collaborazione e di reciproco sostegno i comuni, le province e le città metropolitane nell'assicurare la gestione di tutte le fasi di riorganizzazione e ridistribuzione delle funzioni sul territorio;
    il percorso avviato potrà assicurare effettivi risparmi senza inficiare il livello dei servizi ai cittadini se vi sarà piena partecipazione di tutti i soggetti istituzionali interessati;
    è necessario che il percorso sia costantemente monitorato e supportato, nello spirito di proseguire l'operazione di snellimento, semplificazione, razionalizzazione e trasparenza delle autonomie locali;
    il comma 149 dell'articolo 1 del provvedimento in esame indica la necessità di stabilire «le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione della riforma» attraverso un accordo sancito dalla Conferenza unificata,

impegna il Governo:

   a favorire, attraverso gli atti necessari, il processo di integrazione tra l'Anci, in quanto associazione di rappresentanza generale dei comuni e delle Città metropolitane, e l'Upi, in quanto associazione di rappresentanza generale delle province, a livello nazionale e regionale, per consentire agli enti locali e ai loro amministratori di continuare ad avere il supporto necessario attraverso un sistema integrato che favorisca il percorso di riorganizzazione e l'efficiente ed efficace attuazione della riforma;
    ad assicurare la piena partecipazione di Anci e Upi nella fase di predisposizione dei programmi operativi e nella fase di monitoraggio sullo stato di attuazione della riforma, previste dal comma 149 dell'articolo 1 del provvedimento in esame.
9/1542-B/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Zoggia, Fregolent, D'Ottavio, Zardini, Melilli, Paola Bragantini, Brandolin, Lodolini, Russo, Cenni.


   La Camera,
   premesso che:
    in relazione al testo della riforma delle province approvato dal Senato ed ora approdato alla Camera dei deputati, i commenti apparsi sulla stampa hanno destato alcune perplessità in merito alla durata del mandato dei consiglieri provinciali in carica;
    è emersa, in particolare, la tesi secondo la quale tali amministratori decadano il giorno stesso dell'entrata in vigore della riforma e non possano concludere il loro mandato elettivo alla scadenza naturale dello stesso;
    tale impostazione, che, invero, non pare trovare fondamento in alcuna esplicita disposizione del legislatore, viene fatta desumere dalla previsione contenuta nel comma 82 dell'articolo unico del disegno di legge, ai sensi del quale «il presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge (...) assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, nonché la giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione (...) fino all'insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 65 e comunque non oltre il 31 dicembre 2014»;
    a ben vedere, a prescindere dalla circostanza che la voluntas legis non è quella di interrompere il mandato elettivo dei consiglieri provinciali prima della scadenza naturale, le disposizioni contenute nella riforma ed altre ancora in vigore vanno esplicitamente nella direzione opposta;
    entrando maggiormente nel dettaglio, lo stesso comma 82 introduce la previsione sopra richiamata dopo avere precisato espressamente «Nel caso di cui al comma 79, lettera a), in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147» (...);
    il comma 79, lettera a), prevede che l'elezione del nuovo consiglio provinciale, così come previsto dalla riforma, è indetta entro il 30 settembre 2014 «per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014», il che, con ogni evidenza, lascia impregiudicata la scadenza naturale, nel 2014, per fine mandato, degli organi attualmente in carica;
    anche la lettera b) del medesimo comma conferma la stessa intenzione, laddove stabilisce che «successivamente a quanto previsto alla lettera a)», ossia, per le province i cui organi scadono per fine mandato oltre il 2014, l'elezione va indetta «entro trenta giorni dalla scadenza per fine mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali»;
    da quanto è dato desumere, la ratio delle lettere a) e b) del comma 79 sta proprio nella necessità di armonizzare, in modo graduale, l'insediamento dei nuovi organi provinciali con l'imprescindibile rispetto della conclusione dei mandati in corso;
    le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n.147, alle quali si intende derogare con il comma 82 della riforma, stabiliscono che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, «relative al commissariamento delle amministrazioni provinciale» si applicano «ai casi di scadenza naturale del mandato nonché di cessazione anticipata degli organi provinciali che intervengono in una data compresa tra il 1o gennaio e il 30 giugno 2014». Il comma 325 ha voluto, cioè, incidere sulla durata delle regole del commissariamento straordinario contenute nel Testo Unico degli Enti Locali e richiamate nel citato comma 115 per la gestione provvisoria, non più limitata alle province con organi in scadenza naturale tra il 5 novembre 2012 e il 31 dicembre 2013, ma estesa anche a quelle con organi in scadenza naturale tra il 1o gennaio e il 30 giugno 2014;
    per le ragioni sopra dette sembra potersi concludere che è a queste disposizioni sul commissariamento delle province che vuole derogare il citato comma 82 della riforma, con il mantenimento in carica, a titolo gratuito, sia del presidente, quale commissario con gli stessi poteri del consiglio, sia della giunta sino all'insediamento dei nuovi organi, (comunque non oltre il 31 dicembre 2014);
    alla luce delle predette considerazioni, non può non concludersi che tale forma di gestione commissariale decorrerà dal giorno successivo alla scadenza naturale del mandato prevista per l'anno in corso;
    peraltro, a rafforzamento di tale conclusione, è altresì dirimente la vigente disposizione, di cui al citato articolo 1, comma 115, della legge n. 228 del 2012, penultimo periodo – estranea alle richiamate regole relative al commissariamento pur contenute nei periodi precedenti dello stesso comma – secondo la quale «Il Presidente, la Giunta e il Consiglio della Provincia restano in carica fino alla scadenza naturale dei mandati». E la riforma, in discussione ora alla Camera dei deputati, non solo non intacca tale disposizione, ma addirittura la dà per presupposta nelle sue previsioni, così come chiarito nelle precedenti osservazioni,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle norme richiamate in premessa e fornire adeguati chiarimenti sulla conferma della scadenza naturale del mandato degli amministratori in carica.
9/1542-B/2Fucci, Distaso, Marti.


   La Camera,
   premesso che:
    in relazione al testo della riforma delle province approvato dal Senato ed ora approdato alla Camera dei deputati, i commenti apparsi sulla stampa hanno destato alcune perplessità in merito alla durata del mandato dei consiglieri provinciali in carica;
    è emersa, in particolare, la tesi secondo la quale tali amministratori decadano il giorno stesso dell'entrata in vigore della riforma e non possano concludere il loro mandato elettivo alla scadenza naturale dello stesso;
    tale impostazione, che, invero, non pare trovare fondamento in alcuna esplicita disposizione del legislatore, viene fatta desumere dalla previsione contenuta nel comma 82 dell'articolo unico del disegno di legge, ai sensi del quale «il presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge (...) assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, nonché la giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione (...) fino all'insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 65 e comunque non oltre il 31 dicembre 2014»;
    a ben vedere, a prescindere dalla circostanza che la voluntas legis non è quella di interrompere il mandato elettivo dei consiglieri provinciali prima della scadenza naturale, le disposizioni contenute nella riforma ed altre ancora in vigore vanno esplicitamente nella direzione opposta;
    entrando maggiormente nel dettaglio, lo stesso comma 82 introduce la previsione sopra richiamata dopo avere precisato espressamente «Nel caso di cui al comma 79, lettera a), in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147» (...);
    il comma 79, lettera a), prevede che l'elezione del nuovo consiglio provinciale, così come previsto dalla riforma, è indetta entro il 30 settembre 2014 «per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014», il che, con ogni evidenza, lascia impregiudicata la scadenza naturale, nel 2014, per fine mandato, degli organi attualmente in carica;
    anche la lettera b) del medesimo comma conferma la stessa intenzione, laddove stabilisce che «successivamente a quanto previsto alla lettera a)», ossia, per le province i cui organi scadono per fine mandato oltre il 2014, l'elezione va indetta «entro trenta giorni dalla scadenza per fine mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali»;
    da quanto è dato desumere, la ratio delle lettere a) e b) del comma 79 sta proprio nella necessità di armonizzare, in modo graduale, l'insediamento dei nuovi organi provinciali con l'imprescindibile rispetto della conclusione dei mandati in corso;
    le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n.147, alle quali si intende derogare con il comma 82 della riforma, stabiliscono che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, «relative al commissariamento delle amministrazioni provinciale» si applicano «ai casi di scadenza naturale del mandato nonché di cessazione anticipata degli organi provinciali che intervengono in una data compresa tra il 1o gennaio e il 30 giugno 2014». Il comma 325 ha voluto, cioè, incidere sulla durata delle regole del commissariamento straordinario contenute nel Testo Unico degli Enti Locali e richiamate nel citato comma 115 per la gestione provvisoria, non più limitata alle province con organi in scadenza naturale tra il 5 novembre 2012 e il 31 dicembre 2013, ma estesa anche a quelle con organi in scadenza naturale tra il 1o gennaio e il 30 giugno 2014;
    per le ragioni sopra dette sembra potersi concludere che è a queste disposizioni sul commissariamento delle province che vuole derogare il citato comma 82 della riforma, con il mantenimento in carica, a titolo gratuito, sia del presidente, quale commissario con gli stessi poteri del consiglio, sia della giunta sino all'insediamento dei nuovi organi, (comunque non oltre il 31 dicembre 2014);
    alla luce delle predette considerazioni, non può non concludersi che tale forma di gestione commissariale decorrerà dal giorno successivo alla scadenza naturale del mandato prevista per l'anno in corso;
    peraltro, a rafforzamento di tale conclusione, è altresì dirimente la vigente disposizione, di cui al citato articolo 1, comma 115, della legge n. 228 del 2012, penultimo periodo – estranea alle richiamate regole relative al commissariamento pur contenute nei periodi precedenti dello stesso comma – secondo la quale «Il Presidente, la Giunta e il Consiglio della Provincia restano in carica fino alla scadenza naturale dei mandati». E la riforma, in discussione ora alla Camera dei deputati, non solo non intacca tale disposizione, ma addirittura la dà per presupposta nelle sue previsioni, così come chiarito nelle precedenti osservazioni,

impegna il Governo

a fornire adeguati chiarimenti sulla conferma della scadenza naturale del mandato degli amministratori in carica.
9/1542-B/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Fucci, Distaso, Marti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 48, del disegno di legge in esame prevede il trasferimento del personale delle province alle città metropolitane;
    l'articolo 1, comma 96, lettera a), prevede il trasferimento del personale delle province alle relative amministrazioni in relazione al trasferimento delle funzioni;
    le province hanno in alcuni casi esternalizzato servizi costituendo società partecipate trasferendo alle stesse personale pubblico;
    il protocollo d'intesa di Governo, Regioni, Anci e parti sociali del 19 novembre 2013 ha istituito tavoli permanenti di confronto tra le parti per salvaguardare i livelli occupazionali e tutelare i lavoratori,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere le tutele dei livelli occupazionali del personale degli enti destinatari del riordino, in ragione degli interventi di cui al disegno di legge in esame, anche al personale già appartenente alle pubbliche amministrazioni che sia transitato, per effetto di esternalizzazioni, a società partecipate dalle province. Le disposizioni del presente disegno di legge, nonché le finalità del protocollo d'intesa del 19 novembre 2013, dovranno essere intese a garantire le suddette tutele.
9/1542-B/3Roberta Agostini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 48, del disegno di legge in esame prevede il trasferimento del personale delle province alle città metropolitane;
    l'articolo 1, comma 96, lettera a), prevede il trasferimento del personale delle province alle relative amministrazioni in relazione al trasferimento delle funzioni;
    le province hanno in alcuni casi esternalizzato servizi costituendo società partecipate trasferendo alle stesse personale pubblico;
    il protocollo d'intesa di Governo, Regioni, Anci e parti sociali del 19 novembre 2013 ha istituito tavoli permanenti di confronto tra le parti per salvaguardare i livelli occupazionali e tutelare i lavoratori,

impegna il Governo

a valutare ulteriori iniziative normative volte ad estendere le tutele dei livelli occupazionali del personale degli enti destinatari del riordino, in ragione degli interventi di cui al disegno di legge in esame, anche al personale già appartenente alle pubbliche amministrazioni che sia transitato, per effetto di esternalizzazioni, a società partecipate dalle province. Le disposizioni del presente disegno di legge, nonché le finalità del protocollo d'intesa del 19 novembre 2013, dovranno essere intese a garantire le suddette tutele.
9/1542-B/3. (Testo modificato nel corso della seduta) Roberta Agostini.


   La Camera,
   premesso che:
     i commi da 12 a 18 dell'articolo 1 del provvedimento in esame disciplinano la fase transitoria per l'istituzione delle città metropolitane;
     i commi da 58 a 83 disciplinano le procedure di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale;
    vi è l'esigenza di chiarezza circa i compiti assegnati ai diversi enti locali coinvolti nelle procedure elettorali secondo la tempistica indicata ai commi da 13 a 15 e da 58 a 83;
    nella materia elettorale ai fini della tutela dell'elettorato attivo e passivo è necessaria la certezza delle procedure,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti per disciplinare le modalità di svolgimento delle elezioni degli organi delle città metropolitane e delle province, tali da garantire l'effettivo esercizio del principio democratico.
9/1542-B/4D'Ottavio, Giorgis, Cenni.


   La Camera,
   premesso che:
     i commi da 12 a 18 dell'articolo 1 del provvedimento in esame disciplinano la fase transitoria per l'istituzione delle città metropolitane;
     i commi da 58 a 83 disciplinano le procedure di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale;
    vi è l'esigenza di chiarezza circa i compiti assegnati ai diversi enti locali coinvolti nelle procedure elettorali secondo la tempistica indicata ai commi da 13 a 15 e da 58 a 83;
    nella materia elettorale ai fini della tutela dell'elettorato attivo e passivo è necessaria la certezza delle procedure,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti per chiarire le modalità di svolgimento delle elezioni degli organi delle città metropolitane e delle province.
9/1542-B/4. (Testo modificato nel corso della seduta).  D'Ottavio, Giorgis, Cenni.


   La Camera,
   premesso che:
    vista la scadenza naturale dei mandati elettorali degli organi provinciali che corrisponde al giorno della proclamazione degli eletti del quinto anno successivo alla tornata elettorale e dunque la piena legittimità degli organi elettivi in carica fino a tale data e degli atti da essi assunti;
    ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali), la gestione finanziaria provvisoria ex articolo 163, comma 2, delle province è prevista solo nel caso in cui non sia stato approvato dal consiglio il bilancio di previsione nei termini di legge previsti;
    quanto previsto nei commi 14 e 82 in merito alla gestione provvisoria non è riferibile alle province i cui consigli abbiano già adempiuto ovvero adempiranno all'approvazione del bilancio nei termini previsti a legislazione vigente;
    una differente interpretazione danneggerebbe la collettività amministrata in quanto limita l'ente, il quale non potrà procedere a quegli interventi, di ordinaria amministrazione, non urgenti ma già programmati (ad esempio manutenzione delle strade, edilizia scolastica da effettuarsi nel periodo di chiusura delle scuole, dissesto idrogeologico, e altro);
     la disposizione dell'articolo 163, comma 2, del citato Testo unico degli enti locali ha una natura sanzionatoria che non può essere applicata agli enti che hanno nei termini adempiuto all'approvazione del bilancio risolvendosi diversamente in un pregiudizio nei confronti della collettività;
     l'applicazione dei restanti limiti previsti dai commi 14 e 82 del provvedimento in esame (ordinaria amministrazione e atti urgenti) consente comunque una ridotta operatività, ma non la paralisi dell'ente, come invece sicuramente comporta l'applicazione della disposizione sanzionatoria dell'articolo 163, comma 2, del Testo unico degli enti locali,

impegna il Governo

a interpretare le disposizioni di cui ai commi 14 e 82 del provvedimento in esame nel senso che la gestione provvisoria di cui all'articolo 163 comma 2 del Testo unico degli enti locali si applica solo agli enti che non abbiano approvato il bilancio nei termini previsti dalla legge.
9/1542-B/5Fregolent, D'Ottavio, Cenni.


   La Camera,
   premesso che:
    è tra le priorità programmatiche di Governo e Parlamento il sostegno della lettura e della cultura come strumenti per garantire la crescita civile ed economica del Paese, nonché come elemento di integrazione ed emancipazione;
    col decreto c.d. «Svuota Province» e il riordino dei diversi livelli di governo, viene meno quel ruolo di coordinamento che hanno avuto, in molti casi, le Province nell'ambito dei servizi culturali dal punto di vista della governance e della gestione delle risorse trasferite per sostenere lo sviluppo della cultura;
    uno dei servizi gestiti in molti casi dalle province è quello legato ai sistemi bibliotecari provinciali che, mettendo in rete i comuni, attraverso le proprie raccolte ed i propri servizi, la piena affermazione del diritto di ogni cittadino ad una formazione continua durante tutto l'arco della vita e ad esplorare la propria personale strada verso l'informazione e la conoscenza;
    il bilancio sociale dei sistemi bibliotecari provinciali, documento che ne misura il loro impatto sociale ed economico, è positivo e mostra le economie di scala che i suoi servizi producono a favore dei cittadini (efficacia) ed il livello di gradimento di cui gode da parte dei suoi utenti (efficienza);
   la gestione associata permette di contenere i costi e rendere più efficienti i servizi attraverso la condivisione di strumenti e di lavoro come mezzi informatici, acquisti coordinati, servizi di trasporto, condivisione del patrimonio bibliografico, e altro. (si prendono a titolo esemplificativo i numeri della provincia di Verona con un bacino di utenza di circa 566.000 abitanti con 607.416 prestiti annui: considerato che il costo medio di un libro nel 2012 è stato di – 19,70, il totale il risparmio realizzato per i cittadini attraverso il servizio di prenotazione e di prestito ammonta per il 2012 a – 11.966.095,00) il servizio di interprestito;
    i servizi bibliotecari provinciali rispondono, così come organizzati nell'esperienza veronese a partire dal 2004 e che è diventata un modello esportato in altre realtà italiane (es.: Padova, Brescia, Cremona, Milano, ecc.), a quanto indicato dal legislatore del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successivi aggiornamenti, in particolare: articolo 68, comma 1. lettera c.), poiché utilizzano strumenti tecnologici open source e cioè non soggetti a vincoli di proprietà (licenze), ma nella piena disponibilità dell'amministrazione,

impegna il Governo a:

   garantire la sopravvivenza dei servizi culturali, quali i sistemi bibliotecari provinciali, anche in seguito alla riorganizzazione dei livelli amministrativi, con l'individuazione di un ente guida che possa svolgere quel ruolo di coordinamento organizzativo e di risorse, in molti casi svolto dalle province, che consenta la sopravvivenza di queste forme capillari di diffusione della cultura e promozione della lettura e di sviluppo delle biblioteche come centri di formazione permanente, educazione all'informazione, emancipazione culturale e centri di confronto critico con il mondo della cultura e dell'informazione;
   favorire piani di compartecipazione alle spese di gestione tra i comuni delle stesse province e la creazione di centri servizi che svolgano le funzioni di coordinamento, di manutenzione degli applicativi, di formazione, di help desk, di catalogazione, sui quali convogliare risorse statali, per conservare e promuovere la nascita di sistemi bibliotecari integrati che possano permettere agli utenti un unico accesso a diverse tipologie di biblioteche, da quelle di pubblica lettura, dislocate solitamente in provincia e con ridotti finanziamenti per acquisti e servizi, a quelle storiche, di conservazione o di documentazione specialistica del territorio, nell'ottica del risparmio e delle sinergie tra enti territoriali.
9/1542-B/6Zardini, Rampi, Gasparini, Manzi, Mauri, Narduolo, Rotta, Scuvera, Cominelli, Casati, Cova, Malpezzi, Dal Moro, D'Arienzo, Zoggia.


   La Camera,
   visti gli articoli 1, 5, 48, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione;
   visti i principi della Carta Europea delle autonomie locali, con particolare riferimento alla legittimazione democratica degli organi di governo delle province e delle città metropolitane;
   visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), con particolare riferimento agli articoli 53, 141 e 142;
   visti il comma 14 e i commi da 79 a 82 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame;
   considerato il diritto al compimento del mandato degli enti elettivi e dei loro rappresentanti eletti, conferito nell'elezione, come aspetto essenziale della stessa struttura rappresentativa degli enti, che coinvolge anche i rispettivi corpi elettorali, come sancito dalla stessa Corte Costituzionale con sentenza n. 48 del 2003;
   interpretando pertanto il comma 14 e i commi da 79 a 82 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, nel senso che il mandato elettorale delle province non può che terminare con la scadenza naturale della legislatura,

impegna il Governo

a garantire formalmente che la scadenza naturale dei mandati elettorali degli organi provinciali attuali, corrisponda al giorno della proclamazione degli eletti, e cioè al quinto anno successivo alla tornata elettorale amministrativa di riferimento.
9/1542-B/7Cimbro, Fregolent, D'Ottavio, Cenni.


   La Camera,
   visti gli articoli 1, 5, 48, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione;
   visti i principi della Carta Europea delle autonomie locali, con particolare riferimento alla legittimazione democratica degli organi di governo delle province e delle città metropolitane;
   visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), con particolare riferimento agli articoli 53, 141 e 142;
   visti il comma 14 e i commi da 79 a 82 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame;
   considerato il diritto al compimento del mandato degli enti elettivi e dei loro rappresentanti eletti, conferito nell'elezione, come aspetto essenziale della stessa struttura rappresentativa degli enti, che coinvolge anche i rispettivi corpi elettorali, come sancito dalla stessa Corte Costituzionale con sentenza n. 48 del 2003;
   interpretando pertanto il comma 14 e i commi da 79 a 82 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, nel senso che il mandato elettorale delle province non può che terminare con la scadenza naturale della legislatura,

impegna il Governo

a dare adeguata informazione ai presidenti delle province che la scadenza naturale dei mandati elettorali degli organi provinciali attuali, corrisponda al giorno della proclamazione degli eletti, e cioè al quinto anno successivo alla tornata elettorale amministrativa di riferimento.
9/1542-B/7. (Testo modificato nel corso della seduta).  Cimbro, Fregolent, D'Ottavio, Cenni.


   La Camera,
   premesso che:
    con i commi 14 e 82 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame si prevede, alla scadenza del mandato amministrativo, la proroga a titolo gratuito del presidente della provincia e della giunta provinciale ovvero del commissario;
    l'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) sancisce il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ed espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge;
    l'articolo 84 del citato Testo unico sancisce il diritto degli amministratori locali ad avere il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nel caso in cui, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente;
    l'articolo 86 del citato Testo unico stabilisce, tra le altre cose, che l'ente locale preveda a proprio carico il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi per gli amministratori locali collocati in aspettativa non retribuita e, nel caso in cui questi non siano lavoratori dipendenti, tali oneri siano riferiti ad una cifra forfettaria annuale definita per legge,

impegna il Governo

a chiarire con atto ufficiale che la gratuità delle cariche non ricomprende il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi come previsti dal TUEL, dovuti agli amministratori locali prorogati o commissari a norma di legge.
9/1542-B/8Lodolini.


   La Camera,
   premesso che:
    con i commi 14 e 82 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame si prevede, alla scadenza del mandato amministrativo, la proroga a titolo gratuito del presidente della provincia e della giunta provinciale ovvero del commissario;
    l'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) sancisce il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ed espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge;
    l'articolo 84 del citato Testo unico sancisce il diritto degli amministratori locali ad avere il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nel caso in cui, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente;
    l'articolo 86 del citato Testo unico stabilisce, tra le altre cose, che l'ente locale preveda a proprio carico il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi per gli amministratori locali collocati in aspettativa non retribuita e, nel caso in cui questi non siano lavoratori dipendenti, tali oneri siano riferiti ad una cifra forfettaria annuale definita per legge,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di chiarire, esaminate le compatibilità finanziarie, che la gratuità delle cariche non ricomprende il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi come previsti dal TUEL, dovuti agli amministratori locali prorogati o commissari a norma di legge.
9/1542-B/8. (Testo modificato nel corso della seduta).  Lodolini.


   La Camera,
   premesso che:
    nel corso dell'esame al Senato del disegno di legge in oggetto è stata modificata la norma che disponeva la possibilità di costituire ulteriori città metropolitane, con le procedure di cui all'articolo 133, primo comma, della Costituzione e nel rispetto di quanto era stato disposto a riguardo dal disegno di legge, nelle province che, sulla base dell'ultimo censimento, registrassero una popolazione residente superiore a un milione di abitanti;
    tale possibilità era subordinata all'assunzione di tale iniziativa da parte del comune capoluogo della provincia e da altri comuni che complessivamente rappresentassero almeno 500.000 abitanti della provincia medesima;
    tale facoltà era estendibile altresì al caso di due province confinanti che complessivamente avessero raggiunto la popolazione di almeno 1.500.000 abitanti, a condizione che l'iniziativa fosse esercitata dai due comuni capoluogo e da altri comuni che complessivamente potessero contare almeno 350.000 abitanti per provincia;
    le predette disposizioni sono state cancellate da un emendamento del relatore, dopo che la Camera aveva raggiunto, dopo ampio e animato dibattito, tale soluzione e che la ristrettezza dei tempi di approvazione del provvedimento non ha consentito ripristinare,

impegna il Governo

a verificare l'opportunità, non appena le condizioni lo consentiranno, di adottare iniziative, anche di tipo legislativo, volte a ripristinare la previsione soppressa, condivisa da una larga maggioranza parlamentare
9/1542-B/9Gitti, D'Arienzo, Bazoli, Cominelli, Dal Moro, Causin, Matteo Bragantini, Fitzgerald Nissoli, Sberna, Schirò, Marzano, Carra.


   La Camera,
   premesso che:
    nel corso dell'esame al Senato del disegno di legge in oggetto è stata modificata la norma che disponeva la possibilità di costituire ulteriori città metropolitane, con le procedure di cui all'articolo 133, primo comma, della Costituzione e nel rispetto di quanto era stato disposto a riguardo dal disegno di legge, nelle province che, sulla base dell'ultimo censimento, registrassero una popolazione residente superiore a un milione di abitanti;
    tale possibilità era subordinata all'assunzione di tale iniziativa da parte del comune capoluogo della provincia e da altri comuni che complessivamente rappresentassero almeno 500.000 abitanti della provincia medesima;
    tale facoltà era estendibile altresì al caso di due province confinanti che complessivamente avessero raggiunto la popolazione di almeno 1.500.000 abitanti, a condizione che l'iniziativa fosse esercitata dai due comuni capoluogo e da altri comuni che complessivamente potessero contare almeno 350.000 abitanti per provincia;
    le predette disposizioni sono state cancellate da un emendamento del relatore, dopo che la Camera aveva raggiunto, dopo ampio e animato dibattito, tale soluzione e che la ristrettezza dei tempi di approvazione del provvedimento non ha consentito ripristinare,

impegna il Governo

a verificare l'opportunità, non appena le condizioni lo consentiranno, di adottare iniziative, anche di tipo legislativo, volte a ripristinare la previsione soppressa.
9/1542-B/9. (Testo modificato nel corso della seduta).  Gitti, D'Arienzo, Bazoli, Cominelli, Dal Moro, Causin, Matteo Bragantini, Fitzgerald Nissoli, Sberna, Schirò, Marzano, Carra.


   La Camera,
   premesso che:
    il processo di riforma delle amministrazioni locali avviato in Parlamento con il disegno di legge A. C.1542-B recante «Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni» porterà alla riorganizzazione dei sistemi di governo locali;
     il processo di riforma impatterà fortemente sulle Province, comportando già nella fase iniziale una riorganizzazione della «governance» delle Province;
    si ritiene che debba continuare ad essere valorizzato il patrimonio di competenze e professionalità tipico delle Province, anche alla luce delle importanti funzioni che tali enti continueranno ad esercitare: pianificazione territoriale e tutela e valorizzazione dell'ambiente, viabilità extraurbana e trasporti, programmazione provinciale della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica, raccolta dati e assistenza tecnica ai comuni, singoli e associati, e agli enti locali del territorio, promozione delle pari opportunità e prevenzione delle discriminazioni in ambito occupazionale, che provvedimento in esame riconosce tra le funzioni fondamentali delle Province;
    il provvedimento in esame attribuisce ulteriori funzioni alle province, con particolare riferimento alla possibilità di esercitare le funzioni di stazione appaltante e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
    le altre funzioni oggi esercitate dalle Province, dovranno essere trasferite ai comuni del territorio e alle Regioni, e che questo processo avrà evidenti ripercussioni sulle risorse umane, finanziarie e strumentali delle province;
    la prima fase di attuazione del processo di riordino istituzionale sarà particolarmente complessa, e potrà assicurare effettivi risparmi senza inficiare il livello dei servizi ai cittadini se vi sarà piena partecipazione di tutti i soggetti istituzionali interessati;
    esaminato il protocollo d'intesa siglato il 19 novembre 2013 tra il Ministro degli Affari Regionali e le autonomie, il Ministro per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione, La Conferenza delle Regioni, l'ANCI e le organizzazioni sindacali che ritengono obiettivo primario la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali,

impegna il Governo:

   a garantire e tutelare i livelli occupazionali e le professionalità acquisite all'interno delle amministrazioni provinciali;
   a prevedere che, in vista e comunque prima del trasferimento de facto delle funzioni attualmente in capo alle Amministrazioni provinciali, venga effettuata una puntuale ricognizione delle funzioni amministrative oggetto di trasferimento e delle risorse umane preposte, nonché delle loro qualifiche, anche attraverso un puntuale monitoraggio, delle professionalità che operano nei diversi settori;
   ad attivare un percorso concertato con l'Unione delle Province d'Italia (UPI), che garantisca il massimo supporto e accompagnamento di questo complesso processo di riordino, con particolare riferimento alla tutela del personale.
9/1542-B/10Russo, Catanoso, Cirielli, Petrenga, Cicu, Castiello, Sarro, Faenzi, Vito, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo.


   La Camera,
   premesso che:
    il processo di riforma delle amministrazioni locali avviato in Parlamento con il disegno di legge A. C.1542-B recante «Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni» porterà alla riorganizzazione dei sistemi di governo locali;
     il processo di riforma impatterà fortemente sulle Province, comportando già nella fase iniziale una riorganizzazione della «governance» delle Province;
    si ritiene che debba continuare ad essere valorizzato il patrimonio di competenze e professionalità tipico delle Province, anche alla luce delle importanti funzioni che tali enti continueranno ad esercitare: pianificazione territoriale e tutela e valorizzazione dell'ambiente, viabilità extraurbana e trasporti, programmazione provinciale della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica, raccolta dati e assistenza tecnica ai comuni, singoli e associati, e agli enti locali del territorio, promozione delle pari opportunità e prevenzione delle discriminazioni in ambito occupazionale, che provvedimento in esame riconosce tra le funzioni fondamentali delle Province;
    il provvedimento in esame attribuisce ulteriori funzioni alle province, con particolare riferimento alla possibilità di esercitare le funzioni di stazione appaltante e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
    le altre funzioni oggi esercitate dalle Province, dovranno essere trasferite ai comuni del territorio e alle Regioni, e che questo processo avrà evidenti ripercussioni sulle risorse umane, finanziarie e strumentali delle province;
    la prima fase di attuazione del processo di riordino istituzionale sarà particolarmente complessa, e potrà assicurare effettivi risparmi senza inficiare il livello dei servizi ai cittadini se vi sarà piena partecipazione di tutti i soggetti istituzionali interessati;
    esaminato il protocollo d'intesa siglato il 19 novembre 2013 tra il Ministro degli Affari Regionali e le autonomie, il Ministro per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione, La Conferenza delle Regioni, l'ANCI e le organizzazioni sindacali che ritengono obiettivo primario la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali,

impegna il Governo:

   a garantire e tutelare i livelli occupazionali e le professionalità acquisite all'interno delle amministrazioni provinciali;
   a prevedere che, in vista e comunque prima del trasferimento de facto delle funzioni attualmente in capo alle Amministrazioni provinciali, venga effettuata una puntuale ricognizione delle funzioni amministrative oggetto di trasferimento e delle risorse umane preposte, nonché delle loro qualifiche, anche attraverso un puntuale monitoraggio, delle professionalità che operano nei diversi settori;
   ad attivare un percorso concertato con l'Unione delle Province d'Italia (UPI), l'ANCI e le Regioni che garantisca il massimo supporto e accompagnamento di questo complesso processo di riordino, con particolare riferimento alla tutela del personale.
9/1542-B/10. (Testo modificato nel corso della seduta).  Russo, Catanoso, Cirielli, Petrenga, Cicu, Castiello, Sarro, Faenzi, Vito, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo.


   La Camera,
   premesso che:
    i commi da 5 a 50 dell'articolo 1 del provvedimento in esame disciplinano «Istituzione e disciplina delle città metropolitane»;
    i commi 16 e 19 dell'articolo 1 dell'A.C. 1542-B prevedono che il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo;
    l'automatismo che intercorre tra la carica di sindaco del comune capoluogo e quella di sindaco della città metropolitana crea una grave disparità tra i cittadini dell'area metropolitana, perché i cittadini elettori del comune capoluogo avranno di fatto la possibilità di esprimere la propria preferenza elettorale anche per il sindaco della città metropolitana; possibilità che è del tutto preclusa ai cittadini elettori degli altri comuni dell'area metropolitana;
    ai sensi del comma 22 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, lo statuto della città metropolitana può prevedere l'elezione diretta del sindaco della città metropolitana solo a determinante condizioni, e solo dopo l'approvazione di una legge statale sul sistema elettorale;

impegna il Governo

a disciplinare entro 30 giorni con un provvedimento normativo, in considerazione della riserva di legge statale in materia elettorale, le modalità di svolgimento delle elezioni degli organi delle città metropolitane, tali da garantire l'effettivo esercizio del principio democratico.
9/1542-B/11Fabrizio Di Stefano, Squeri.


   La Camera,
   premesso che:
    i commi da 5 a 50 dell'articolo 1 del provvedimento in esame disciplinano «Istituzione e disciplina delle città metropolitane»;
    i commi 16 e 19 dell'articolo 1 dell'A.C. 1542-B prevedono che il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo;
    l'automatismo che intercorre tra la carica di sindaco del comune capoluogo e quella di sindaco della città metropolitana crea una grave disparità tra i cittadini dell'area metropolitana, perché i cittadini elettori del comune capoluogo avranno di fatto la possibilità di esprimere la propria preferenza elettorale anche per il sindaco della città metropolitana; possibilità che è del tutto preclusa ai cittadini elettori degli altri comuni dell'area metropolitana;
    ai sensi del comma 22 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, lo statuto della città metropolitana può prevedere l'elezione diretta del sindaco della città metropolitana solo a determinante condizioni, e solo dopo l'approvazione di una legge statale sul sistema elettorale;

impegna il Governo

a disciplinare con un provvedimento normativo, in considerazione della riserva di legge statale in materia elettorale, le modalità di svolgimento delle elezioni degli organi delle città metropolitane.
9/1542-B/11. (Testo modificato nel corso della seduta).  Fabrizio Di Stefano, Squeri.


   La Camera,
   premesso che:
    i commi 135 e 136 dell'articolo 1 del testo in esame, dispongono l'aumento del numero massimo di consiglieri e di assessori comunali nei comuni fino a 10.000 abitanti. In particolare, nei comuni fino a 3.000 abitanti, il numero massimo dei consiglieri comunali, oltre al sindaco, è elevato a 10 (attualmente è di 6) e il numero massimo degli assessori è stabilito in 2 (come attualmente previsto per i comuni da 1.000 a 3.000 abitanti, mentre sotto i 1.000 non è previsto alcun assessore). Nei comuni da 3.000 a 10.000 abitanti, il numero massimo dei consiglieri comunali, oltre al sindaco è elevato a 12 (attualmente è di 7 per i comuni da 3.000 a 5.000 abitanti e di 10 per i comuni da 5.000 a 10.000 abitanti) e il numero massimo degli assessori è stabilito in 4 (come attualmente previsto per i comuni da 5.000 a 10.000 abitanti, mentre tra i 3.000 e 5.000 abitanti è stabilito in 3);
    al fine di assicurare l'invarianza di spesa connessa all'aumento di cui sopra, i comuni interessati provvedono, «prima di applicarla», (espressione, già prevista nel testo della Camera, che appare meritevole di un chiarimento), a rideterminare gli oneri connessi allo status degli amministratori locali (indennità, rimborsi spese e altro), previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti;
    circa la rideterminazione del numero dei consiglieri, come pure per la previsione dell'eventuale terzo mandato dei sindaci (comma 138) si ricorda che, con decreto del Ministro dell'interno del 20 marzo 2014, è stata fissata la data delle elezioni amministrative per il 25 maggio prossimo; il procedimento elettorale preparatorio pertanto è già in corso. Esso prevede, tra l'altro, la pubblicazione, da parte dei sindaci, del manifesto elettorale entro il 10 aprile e la presentazione, tra il 24 e 25 aprile, delle liste dei candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale;
    a procedimento elettorale già avviato, cambiare la normativa di riferimento potrebbe produrre un contenzioso tale da determinare un eventuale rischio di annullamento delle stesse elezioni amministrative,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per chiarire la portata applicativa delle disposizioni richiamate in premessa in riferimento alle prossime elezioni comunali del 25 maggio 2014, convocate con decreto del Ministero dell'Interno dello scorso 20 marzo.
9/1542-B/12Bianconi.


   La Camera,
   premesso che:
    nel quadro della straordinaria situazione di crisi economico-finanziaria e di inefficienza degli apparati amministrativi, il presente disegno di legge mette in atto, in modo estemporaneo, confuso, irrazionale e soprattutto incostituzionale, interventi legislativi mirati al riordino delle province, che, in realtà, non risultano coerenti con gli obiettivi prefissati,

impegna il Governo

a farsi promotore di una riforma complessiva, organica e razionale in materia di enti locali, finalizzata a snellire e rendere più efficiente il sistema burocratico e amministrativo che grava sui cittadini, contribuendo così al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dagli obblighi europei necessari per il raggiungimento del pareggio di bilancio, in una azione complessiva di riduzione degli apparati amministrativi quali fonte di spesa pubblica.
9/1542-B/13Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni», all'articolo 1, comma 85, reca disposizioni in merito al riordino delle funzioni delle province;
    in particolare, al capoverso lettera f) del comma citato si specifica che spettano alle province quali funzioni fondamentali la «gestione dell'edilizia scolastica»;
    tale disposizione pone diversi problemi interpretativi alla luce della normativa vigente;
    la legge 11 gennaio 1996, n. 23, dispone infatti che, in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici: a) i Comuni, per quelli da destinare a sede di scuole dell'infanzia (ex materne), primarie (ex elementari) e secondarie di primo grado (ex medie); b) le Province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali;
    rispetto alla normativa vigente, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 85, lettera f) del disegno di legge in esame, attraverso un generico riferimento alla «gestione dell'edilizia scolastica», sembrerebbe dunque estendere alle province ulteriori competenze in merito alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, attualmente di competenza dei comuni;
    la norma citata creerebbe dunque ulteriore confusione rispetto ad un sistema di competenze già definito, e si pone in maniera contraddittoria rispetto agli obiettivi dello stesso disegno di legge, di fatto sottraendo ai Comuni funzioni che esercitano a pieno titolo secondo la normativa vigente, e allo stesso tempo rafforzando le funzioni di enti che il medesimo testo intende sottrarre alla rappresentanza democratica e trasformare in enti di secondo livello,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative di propria competenza per chiarire le competenze di comuni e province in merito alla gestione dell'edilizia scolastica.
9/1542-B/14Centemero.


   La Camera,
   premesso che:
    i commi 135 e 136 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, dispongono l'aumento del numero massimo di consiglieri e di assessori comunali nei comuni fino a 10.000 abitanti. In particolare, nei comuni fino a 3.000 abitanti, il numero massimo dei consiglieri comunali, oltre al sindaco, è elevato a 10 (attualmente è di 6) e il numero massimo degli assessori è stabilito in 2 (come attualmente previsto per i comuni da 1.000 a 3.000 abitanti, mentre sotto i 1.000 non è previsto alcun assessore). Nei comuni da 3.000 a 10.000 abitanti, il numero massimo dei consiglieri comunali, oltre al sindaco è elevato a 12 (attualmente è di 7 per i comuni da 3.000 a 5.000 abitanti e di 10 per i comuni da 5.000 a 10.000 abitanti) e il numero massimo degli assessori è stabilito in 4 (come attualmente previsto per i comuni da 5.000 a 10.000 abitanti, mentre tra i 3.000 e 5.000 abitanti è stabilito in 3);
    al fine di assicurare l'invarianza di spesa connessa all'aumento di cui sopra, i comuni interessati provvedono, «prima di applicarla», a rideterminare gli oneri connessi allo status degli amministratori locali (indennità, rimborsi spese e altro), previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti;
    si tratta di un'espressione già presente nel testo approvato dalla Camera che merita gli opportuni chiarimenti in merito alle modalità applicative della disposizione,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per chiarire le modalità con cui i comuni debbano provvedere a rideterminare gli oneri connessi allo status degli amministratori.
9/1542-B/15Latronico.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 22 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, dispone che lo statuto della città metropolitana può prevedere l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano solo dopo aver provveduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni;
    a tal fine il comune capoluogo deve proporre la predetta articolazione territoriale, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del Testo unico per gli enti locali. La proposta del consiglio comunale deve essere sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana, da effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali, e deve essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. È altresì necessario che la regione abbia provveduto con propria legge all'istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione. In alternativa a quanto previsto dai periodi precedenti, per le sole città metropolitane con popolazione superiore a tre milioni di abitanti, è condizione necessaria, affinché si possa far luogo ad elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che lo statuto della città metropolitana preveda la costituzione di zone omogenee, e che il comune capoluogo abbia realizzato la ripartizione del proprio territorio in zone dotate di autonomia amministrativa, in coerenza con lo statuto della città metropolitana;
    nella pratica, quindi, la regola stabilita è quella dell'automatismo che intercorre tra essere sindaco del comune capoluogo e essere sindaco della città metropolitana: questo crea una grave disparità tra i cittadini dell'area metropolitana, perché i cittadini elettori del comune capoluogo avranno di fatto la possibilità di esprimere la propria preferenza elettorale anche per il sindaco della città metropolitana, possibilità che è del tutto preclusa ai cittadini elettori degli altri comuni dell'area metropolitana,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di propria competenza, anche di tipo normativo, affinché sia data la possibilità alle città metropolitane di prevedere, all'interno del proprio statuto, l'elezione diretta del sindaco metropolitano senza provvedere ad articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni.
9/1542-B/16Squeri.


   La Camera,
   premesso che:
    con i commi 14 e 82 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, si prevede, alla scadenza del mandato amministrativo, la proroga del Presidente della provincia e della giunta provinciale ovvero del commissariamento a titolo gratuito;
    con l'articolo 3, comma 2, della Costituzione, la Repubblica si impegna a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economia e sociale del Paese;
    l'articolo 51 della Costituzione garantisce le condizioni di eguaglianza per tutti i cittadini nell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive;
    la gratuità delle cariche elettive esclude potenzialmente di fatto dalla vita democratica del Paese coloro i quali non hanno necessari mezzi di sussistenza,

impegna il Governo

ad adottare le opportune misure volte a modificare, attraverso un provvedimento d'urgenza, la previsione della gratuità dell'esercizio di amministratore provinciale, ovvero di commissario nominato in sostituzione del presidente, affinché siano tutelati i principi di eguaglianza e pari dignità sociale costituzionalmente garantiti.
9/1542-B/17Sisto, Palese, Chiarelli, Fucci, Distaso, Marti.


   La Camera,
   visti gli articoli 1, 5, 48, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione;
   visti i principi della Carta Europea delle autonomie locali, con particolare riferimento alla legittimazione democratica degli organi di governo delle province e delle città metropolitane;
   visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), con particolare riferimento agli articoli 53, 141 e 142;
   visti il comma 14 e i commi da 79 a 82 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame;
   considerato il diritto al compimento del mandato degli enti elettivi e dei loro rappresentanti eletti, conferito nell'elezione, come aspetto essenziale della stessa struttura rappresentativa degli enti, che coinvolge anche i rispettivi corpi elettorali, come sancito dalla stessa Corte Costituzionale con sentenza n. 48 del 2003;
   interpretando pertanto il comma 14 e i commi da 79 a 82 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, nel senso che il mandato elettorale delle province non può che terminare con la scadenza naturale della legislatura,

impegna il Governo

a garantire formalmente che la scadenza naturale dei mandati elettorali degli organi provinciali attuali, corrisponda al giorno della proclamazione degli eletti, e cioè al quinto anno successivo alla tornata elettorale amministrativa di riferimento.
9/1542-B/18Castiello, Sarro, Russo.


   La Camera,
   visti gli articoli 1, 5, 48, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione;
   visti i principi della Carta Europea delle autonomie locali, con particolare riferimento alla legittimazione democratica degli organi di governo delle province e delle città metropolitane;
   visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), con particolare riferimento agli articoli 53, 141 e 142;
   visti il comma 14 e i commi da 79 a 82 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame;
   considerato il diritto al compimento del mandato degli enti elettivi e dei loro rappresentanti eletti, conferito nell'elezione, come aspetto essenziale della stessa struttura rappresentativa degli enti, che coinvolge anche i rispettivi corpi elettorali, come sancito dalla stessa Corte Costituzionale con sentenza n. 48 del 2003;
   interpretando pertanto il comma 14 e i commi da 79 a 82 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, nel senso che il mandato elettorale delle province non può che terminare con la scadenza naturale della legislatura,

impegna il Governo

a dare adeguate informazioni ai presidenti delle province che la scadenza naturale dei mandati elettorali degli organi provinciali attuali, corrisponda al giorno della proclamazione degli eletti, e cioè al quinto anno successivo alla tornata elettorale amministrativa di riferimento.
9/1542-B/18. (Testo modificato nel corso della seduta).  Castiello, Sarro, Russo.


   La Camera,
   premesso che:
    vista la scadenza naturale dei mandati elettorali degli organi provinciali che corrisponde al giorno della proclamazione degli eletti del quinto anno successivo alla tornata elettorale e dunque la piena legittimità degli organi elettivi in carica fino a tale data e degli atti da essi assunti;
    ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali), la gestione finanziaria provvisoria ex articolo 163, comma 2, delle province è prevista solo nel caso in cui non sia stato approvato dal consiglio il bilancio di previsione nei termini di legge previsti;
    quanto previsto nei commi 14 e 82 in merito alla gestione provvisoria non è riferibile alle province i cui consigli abbiano già adempiuto ovvero adempiranno all'approvazione del bilancio nei termini previsti a legislazione vigente;
    una differente interpretazione danneggerebbe la collettività amministrata in quanto limita l'ente, il quale non potrà procedere a quegli interventi, di ordinaria amministrazione, non urgenti ma già programmati (ad esempio manutenzione delle strade, edilizia scolastica da effettuarsi nel periodo di chiusura delle scuole, dissesto idrogeologico, e altro);
     la disposizione dell'articolo 163, comma 2, del citato Testo unico degli enti locali ha una natura sanzionatoria che non può essere applicata agli enti che hanno nei termini adempiuto all'approvazione del bilancio risolvendosi diversamente in un pregiudizio nei confronti della collettività;
     l'applicazione dei restanti limiti previsti dai commi 14 e 82 del provvedimento in esame (ordinaria amministrazione e atti urgenti) consente comunque una ridotta operatività, ma non la paralisi dell'ente, come invece sicuramente comporta l'applicazione della disposizione sanzionatoria dell'articolo 163, comma 2, del Testo unico degli enti locali,

impegna il Governo

a interpretare le disposizioni di cui ai commi 14 e 82 del provvedimento in esame nel senso che la gestione provvisoria di cui all'articolo 163 comma 2 del Testo unico degli enti locali si applica solo agli enti che non abbiano approvato il bilancio nei termini previsti dalla legge.
9/1542-B/19Sarro, Russo, Castiello.


   La Camera,
   premesso che:
    i commi da 12 a 18 dell'articolo 1 del provvedimento in esame disciplinano la fase transitoria per l'istituzione delle città metropolitane;
    i commi da 58 a 83 disciplinano le procedure di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale;
    vi è l'esigenza di chiarezza circa i compiti assegnati ai diversi enti locali coinvolti nelle procedure elettorali secondo la tempistica indicata ai commi da 13 a 15 e da 58 a 83;
    nella materia elettorale ai fini della tutela dell'elettorato attivo e passivo è necessaria la certezza delle procedure,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti per disciplinare le modalità di svolgimento delle elezioni degli organi delle città metropolitane e delle province, tali da garantire l'effettivo esercizio del principio democratico.
9/1542-B/20Marotta, Russo, Sarro, Castiello.


   La Camera,
   premesso che:
    i commi da 12 a 18 dell'articolo 1 del provvedimento in esame disciplinano la fase transitoria per l'istituzione delle città metropolitane;
    i commi da 58 a 83 disciplinano le procedure di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale;
    vi è l'esigenza di chiarezza circa i compiti assegnati ai diversi enti locali coinvolti nelle procedure elettorali secondo la tempistica indicata ai commi da 13 a 15 e da 58 a 83;
    nella materia elettorale ai fini della tutela dell'elettorato attivo e passivo è necessaria la certezza delle procedure,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti per chiarire le modalità di svolgimento delle elezioni degli organi delle città metropolitane e delle province.
9/1542-B/20. (Testo modificato nel corso della seduta).  Marotta, Russo, Sarro, Castiello.


   La Camera,
   premesso che:
    con i commi 14 e 82 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame si prevede, alla scadenza del mandato amministrativo, la proroga a titolo gratuito del presidente della provincia e della giunta provinciale ovvero del commissario;
    l'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) sancisce il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ed espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge;
    l'articolo 84 del citato Testo unico sancisce il diritto degli amministratori locali ad avere il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nel caso in cui, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente;
    l'articolo 86 del citato Testo unico stabilisce, tra le altre cose, che l'ente locale preveda a proprio carico il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi per gli amministratori locali collocati in aspettativa non retribuita e, nel caso in cui questi non siano lavoratori dipendenti, tali oneri siano riferiti ad una cifra forfettaria annuale definita per legge,

impegna il Governo:

   a) chiarire con atto ufficiale che la gratuità delle cariche non ricomprende il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi come previsti dal TUEL, dovuti agli amministratori locali prorogati o commissari a norma di legge;
   b) a valutare la possibilità di approfondire la reale compatibilità tra i compiti cui il presidente è chiamato nella fase transitoria e la gratuità stabilita dalla legge per lo svolgimento dei medesimi adempimenti, rivedendo, in caso negativo, tale decisione per il solo presidente quando in aspettativa dal proprio lavoro.
9/1542-B/21Cenni, D'Ottavio, Carra.


   La Camera,
   premesso che:
    con i commi 14 e 82 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame si prevede, alla scadenza del mandato amministrativo, la proroga a titolo gratuito del presidente della provincia e della giunta provinciale ovvero del commissario;
    l'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) sancisce il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ed espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge;
    l'articolo 84 del citato Testo unico sancisce il diritto degli amministratori locali ad avere il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nel caso in cui, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente;
    l'articolo 86 del citato Testo unico stabilisce, tra le altre cose, che l'ente locale preveda a proprio carico il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi per gli amministratori locali collocati in aspettativa non retribuita e, nel caso in cui questi non siano lavoratori dipendenti, tali oneri siano riferiti ad una cifra forfettaria annuale definita per legge,

impegna il Governo:

   a) a valutare l'opportunità di chiarire, esaminate le compatibilità finanziarie, che la gratuità delle cariche non ricomprende il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi come previsti dal TUEL, dovuti agli amministratori locali prorogati o commissari a norma di legge;
   b) a valutare la possibilità di approfondire la reale compatibilità tra i compiti cui il presidente è chiamato nella fase transitoria e la gratuità stabilita dalla legge per lo svolgimento dei medesimi adempimenti.
9/1542-B/21. (Testo modificato nel corso della seduta).  Cenni, D'Ottavio, Carra.


   La Camera,
   premesso che:
    nei comuni di grandi dimensioni i servizi socio-assistenziali fanno capo al comune stesso, mentre nelle realtà piccole l'assistenza socio-assistenziale è spesso delegata a consorzi fra comuni, comunità montane, Asl o convenzioni fra comuni, dando vita ad una rete di solidarietà che spesso identifica lo stesso territorio;
    la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali garantisce i servizi al fine di sostenere le «condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione», valorizzando e sostenendo le responsabilità delle famiglie;
    sussiste quindi, ad oggi, un reale conflitto legislativo circa le norme che riguardano la natura, gli obiettivi, le finalità e la gestione delle aziende, le istituzioni, gli enti, i consorzi che gestiscono servizi socio-assistenziali educativi e culturali;
    all'articolo 9, comma 1 decreto-legge n. 95 del 2012 (recante «Razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione e soppressione di enti, agenzie e organismi»), il quale stabilisce che le regioni, le province e i comuni sono tenuti a sopprimere, ad accorpare o, in ogni caso, ad assicurare la riduzione dei relativi oneri finanziari in misura non inferiore al 20 per cento, enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino, anche in via strumentale, funzioni fondamentali ex articoli 117 e 118 della Costituzione;
    come è noto, tali disposizioni, in base al seguente comma 1-bis, non sono applicabili alle aziende speciali, agli enti ed alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali. Tale deroga rende esplicito il favore del legislatore verso enti, istituzioni e simili tra cui possono annoverarsi i consorzi, che, anche in base alla legislazione regionale, sono particolarmente presenti in campo socio-assistenziale operanti in tali ambiti di particolare impatto sociale. Alla luce della normativa sopravvenuta, pertanto, può sostenersi che l'obbligo di soppressione dei consorzi di funzione, sancito dall'articolo 2 comma 186, legge n. 191 del 2009, non sia più operante con riferimento ai consorzi socio-assistenziali, senza più distinzione tra l'esercizio di funzioni ovvero di servizi;
    l'articolo 1, comma 562, lettera a), della legge n. 147 del 2013 (Legge di stabilità 2014), abrogando i commi da 1 a 7 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, ha soppresso anche la cosiddetta norma in cui era contenuta la salvaguardia delle aziende, le istituzioni, gli enti, i consorzi che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali dall'inclusione degli enti da sopprimere previste dal decreto-legge n. 95 del 2012,

impegna il Governo

ad interpretare tale norma e ad applicarla prevedendo regole stringenti e vincolanti per la gestione e i costi di funzionamento di questi enti, ma escludendo in ogni caso la soppressione dei consorzi socio-assistenziali.
9/1542-B/22. (Nuova formulazione) Fiorio, Taricco, Bargero.


   La Camera,
   premesso che:
    nel disegno di legge in esame si stabilisce che le norme sono introdotte in attesa della riforma costituzionale del Titolo V della Costituzione e delle relative norme di attuazione;
    la riforma costituzionale dovrà porsi come obiettivo la soppressione del livello di governo provinciale nella sua attuale configurazione. Al tal fine dovrà essere modificato il testo costituzionale previsto dagli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133;
    al fine di adempiere ad una riforma capace, da un lato, di razionalizzare la spesa pubblica e, dall'altro, di non paralizzare il Paese è necessario attribuire alla responsabilità delle singole regioni il compito di disciplinare le modalità di esercizio delle funzioni di area vasta, tenendo conto dei connotati particolari del proprio territorio. Ad esempio, potranno essere considerati indici quali l'assetto istituzionale (numero dei comuni), la densità di popolazione, gli aspetti morfologici e fattori socio-economici,

impegna il Governo

a farsi promotore, in tutte le sedi competenti, in occasione dell'esame delle riforme costituzionali, dell'abrogazione delle province nella loro attuale configurazione modificando gli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione e a farsi promotore dell'attribuzione alle singole regioni del compito di disciplinare l'esercizio delle funzioni di area vasta.
9/1542-B/23Allasia.


   La Camera,
   premesso che:
    nel disegno di legge in esame si stabilisce che le norme sono introdotte in attesa della riforma costituzionale del Titolo V della Costituzione e delle relative norme di attuazione;
    la riforma costituzionale dovrà porsi come obiettivo la soppressione del livello di governo provinciale nella sua attuale configurazione. Al tal fine dovrà essere modificato il testo costituzionale previsto dagli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133;
    al fine di adempiere ad una riforma capace, da un lato, di razionalizzare la spesa pubblica e, dall'altro, di non paralizzare il Paese è necessario attribuire alla responsabilità delle singole regioni il compito di disciplinare le modalità di esercizio delle funzioni di area vasta, tenendo conto dei connotati particolari del proprio territorio. Ad esempio, potranno essere considerati indici quali l'assetto istituzionale (numero dei comuni), la densità di popolazione, gli aspetti morfologici e fattori socio-economici,

impegna il Governo

a farsi promotore, in tutte le sedi competenti, in occasione dell'esame delle riforme costituzionali, dell'abrogazione delle province nella loro attuale configurazione modificando gli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione.
9/1542-B/23. (Testo modificato nel corso della seduta).  Allasia.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento, così come formulato è privo di una visione strategica e programmatica, incapace di fornire ai cittadini prospettive di medio-lungo periodo fondate sul rilancio del Paese attraverso una politica seria di razionalizzazione della spesa pubblica e di efficientamento della pubblica amministrazione;
    la Corte dei conti, nel corso dell'audizione svoltasi il 16 gennaio 2014 nella I Commissione Affari Costituzionali del Senato, ha ricordato che «le Province sono il comparto istituzionale che più ha contribuito in questi anni alla riduzione della spesa pubblica», ma ha sottolineato i rischi e i costi di una normativa «provvisoria» sugli enti locali in attesa di una modifica della Costituzione futura ed incerta. La Corte inoltre ha evidenziato che la nascita delle città metropolitane e la normativa sulle Unioni di comuni può portare ad un aumento consistente di centri di spesa in concomitanza con la permanenza in vita delle istituzioni provinciali. Allo stesso tempo, il trasferimento delle funzioni amministrative provinciali ad altri livelli di governo può portare ad un sensibile aumento dei costi con riflessi negativi per la spesa pubblica e per il patto di stabilità;
    la pubblica amministrazione è il fronte sul quale va combattuta la principale battaglia per l'efficienza e il risparmio: il tasso di spreco medio è nell'ordine del 20-25 per cento, il che significa che, se si adottassero pratiche incisive, si potrebbero risparmiare almeno 100 miliardi l'anno;
    gli sprechi della pubblica amministrazione non possono e non devono essere attribuiti soltanto ed esclusivamente alle situazioni patologiche di illegalità e incuria, ma anche nelle situazioni di normalità, a causa di una gestione non ottimale (o meglio non professionale) dell'azione amministrativa. Parliamo, ovviamente di situazioni nelle quali la spesa, sebbene utilizzata dagli attori per finalità pubbliche non è impiegata nel modo migliore, più produttivo e più efficace, a causa di un approccio non rigoroso, sul piano del metodo, alla progettazione delle politiche e dei servizi pubblici;
    la riforma del federalismo fiscale segna una svolta senza precedenti nel nostro sistema Stato. Una riforma che contiene un rinnovato corpus volto a definire un sistema di finanza multilivello che declina in modo nuovo ed originale i rapporti tra Stato, Autonomie ed Unione europea, al fine di assicurare un coordinamento unitario e coerente non solo della finanza pubblica, ma delle stesse politiche pubbliche che si dipanano oggi tra i diversi livelli di governo;
    per poter tagliare la spesa in maniera selettiva occorre rispettare un principio basilare che è quello dell'individuazione dei fabbisogni standard e dell'applicazione consequenziale dei costi standard,

impegna il Governo

ad attivarsi in tutte le sedi competenti, al fine di prevedere l'applicazione sistemica dell'individuazione dei fabbisogni standard e della relativa applicazione dei costi standard a tutte le pubbliche amministrazioni.
9/1542-B/24Guidesi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'istituzione della Città metropolitana dovrebbe avvenire alla naturale scadenza degli organi di governo delle attuali province interessate, evitando la sovrapposizione tra istituzioni e definendo in modo chiaro il passaggio di consegne tra le Province interessate e le Città metropolitane, anche dal punto di vista della continuità amministrativa;
    l'anticipo della nascita delle Città metropolitane sembra infatti una decisione assolutamente frettolosa e non rispettosa delle previsioni costituzionali che qualificano le Città metropolitane come enti di area alternativi alle Province;
    la previsione della soppressione della Provincia e dell'istituzione della Città metropolitana al momento dell'elezione degli organi di governo del nuovo ente consentirà altresì di verificare se nelle aree interessate dal processo di istituzione delle Città metropolitane ci sia un effettivo consenso alla nascita del nuovo ente, anche alla luce delle verifiche sulla sussistenza delle caratteristiche e della vocazione reale dei territori,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni al fine di considerare l'opportunità di rivedere la data prevista per l'istituzione delle Città metropolitane prevedendo che ciò avvenga alla scadenza naturale degli organi di governo delle attuali province interessate.
9/1542-B/25Invernizzi.


   La Camera,
   premesso che:
    al fine di garantire la coerenza delle disposizioni sull'elezione degli organi di governo delle Città metropolitane con la Costituzione vigente, con i principi della Carta europea delle autonomie locali e con la raccomandazione che il Consiglio d'Europa ha formulato per l'Italia lo scorso 19 marzo è necessario individuare un nuovo sistema di governo delle Città metropolitane, fondato su un Sindaco metropolitano e su un organo consiliare ristretto (eletti entrambi direttamente dai cittadini del territorio in modo da garantire la rappresentanza di tutto il territorio e la parità di accesso alle cariche elettive) e, allo stesso tempo, sulla Conferenza dei Sindaci metropolitani (per garantire la necessaria integrazione nel governo metropolitano),

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni al fine di riconsiderare in occasione della presentazione di disegni di legge di propria iniziativa il sistema di Governance e di elezione degli organi amministrativi delle Città metropolitane.
9/1542-B/26Rondini.


   La Camera,
   premesso che:
    ai sensi dell'articolo 1 della Costituzione la sovranità appartiene al popolo e il popolo esercita tale sovranità nelle forme e nei limiti previsti dalla stessa Costituzione. Il riconoscimento del diritto di voto e le sue caratteristiche, enunciate nel secondo comma dell'articolo 48, concorrono pertanto alla definizione dello Stato come Stato democratico. Attraverso di esso si realizza, infatti, principio di organizzazione che caratterizza ogni democrazia, in forza del quale ogni decisione deve essere direttamente o indirettamente ricondotta alle scelte compiute del popolo, detentore della sovranità;
    il principio fondamentale della rappresentanza elettorale sancito nella nostra Costituzione è garantito anche dal diritto dell'Unione europea. Il Trattato di Lisbona riunisce in un apposito titolo (Titolo II del TUE «Disposizioni relative ai principi democratici») le disposizioni intese a conferire maggiore visibilità al principio democratico insito nel funzionamento dell'Unione. Tale principio viene affermato e specificato nelle sue diverse configurazioni: la democrazia come rappresentanza e la democrazia come partecipazione all'attività pubblica;
    nella gran parte dei paesi (Germania, Inghilterra, Belgio) è prevista l'elezione diretta. Il caso francese è diverso perché le città metropolitane sono unioni di comuni dell'area metropolitana: tanto questo è vero che non viene soppresso l'ente di area vasta che governa quel territorio (la Regione a Parigi, le Province nelle altre aree metropolitane francesi),

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni previste nella presente legge al fine di rivederle, garantendo che gli organi delle città metropolitane siano eletti direttamente dai cittadini.
9/1542-B/27Buonanno.


   La Camera,
   premesso che:
    le competenze amministrative che le varie leggi hanno attribuito al prefetto sono state in buona parte assorbite dai decreti legislativi che hanno trasferito finzioni già dello Stato alle regioni; ciò nondimeno il prefetto non ha perso le funzioni di longa manus del potere politico e amministrativo centrale, Luigi Einaudi nel 1944 affermò che la figura del prefetto si presentava come ostacolo a un ordinamento veramente democratico. Le competenze frammentate e generiche, peraltro accompagnate da una competenza generale sulla tutela dell'ordine pubblico attraverso la possibilità di un uso in via immediata della forza pubblica stessa, fanno del prefetto uno strumento di autorità coercitiva con una forte valenza politica. Benché il Ministro dell'interno non si avvalga più della facoltà di nominare i cosiddetti «prefetti politici» fino a un massimo dei due quinti dei prefetti, questa figura rappresenta di fatto il sistema politico commistivo le cui linee di forza passano attraverso Ministeri e Governo;
    è innegabile che, avendo il prefetto facoltà di fornire un servizio di ordine pubblico con ampi poteri di discrezionalità, la leva, anche psicologica, dell'autorità dell'ordine pubblico può dimostrarsi un fattore determinante per condizionare politicamente le autorità locali;
    conseguentemente, il prefetto è in netta contrapposizione con le esigenze di decentramento dello Stato a favore delle autonomie locali che sono portatrici di interessi di diversa natura; per questa ragione in un'ottica di riforma dello Stato in senso federale, ovvero di distinzione tra le attribuzioni in capo allo Stato, alle regioni e agli altri enti locali, il prefetto è una figura della pubblica amministrazione che deve necessariamente essere abolita,

impegna il Governo

alla luce delle considerazioni espresse in premessa a promuovere anche con propria iniziativa legislativa la soppressione della vetusta figura istituzionale del prefetto in quanto incompatibile con l'organizzazione del sistema in un ottica federale.
9/1542-B/28Matteo Bragantini.


   La Camera,
   premesso che:
    nel presente disegno di legge in merito alla riorganizzazione delle funzioni permane una confusione tra chiarimento delle funzioni di ogni livello di governo (chi fa cosa) e svuotamento delle funzioni delle Province;
    se si decide che le Province devono restare, fino a che non ci sia altra decisione di tipo costituzionale, sarebbe più opportuno riconoscere come funzioni fondamentali delle Province quelle su cui si è fatta la sperimentazione dei fabbisogni standard;
    questo consentirebbe allo Stato e alle Regioni di riordinare profondamente la propria legislazione senza mettere in moto processi di trasferimento di funzioni (di risorse e di tributi) che sarebbero molto difficili da gestire e (comunque) molto costosi,

impegna il Governo

a rivedere nell'ambito dell'esame del disegno di legge costituzionale in materia di province ed enti locali, la riorganizzazione delle funzioni in un ottica di razionalizzazione dei costi.
9/1542-B/29Busin.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo, nel presente disegno di legge, non ha affrontato il gravissimo vuoto aperto dai commissariamenti illegittimi delle Province a seguito della pubblicazione della sentenza della Corte, ma ha riproposto anche nella legge di stabilità, la proroga delle gestioni commissariali esistenti, impedendo in questo modo la rielezione degli organi di Governo delle Province da parte dei cittadini;
    tutto ciò, in violazione delle disposizioni dell'articolo 1 della Costituzione, che dispone in modo chiaro che la sovranità appartiene al popolo e il popolo esercita tale sovranità nelle forme e nei limiti previsti dalla stessa Costituzione. Il riconoscimento del diritto di voto e le sue caratteristiche, enunciate nel secondo comma dell'articolo 48, concorrono pertanto alla definizione dello Stato come Stato democratico. Attraverso di esso si realizza, infatti, principio di organizzazione che caratterizza ogni democrazia, in forza del quale ogni decisione deve essere direttamente o indirettamente ricondotta alle scelte compiute del popolo, detentore della sovranità;
    il principio fondamentale della rappresentanza elettorale sancito nella nostra Costituzione è garantito anche dal diritto dell'Unione europea. Il Trattato di Lisbona riunisce in un apposito titolo (Titolo II del TUE «Disposizioni relative ai principi democratici») le disposizioni intese a conferire maggiore visibilità al principio democratico insito nel funzionamento dell'Unione. Tale principio viene affermato e specificato nelle sue diverse configurazioni: la democrazia come rappresentanza e la democrazia come partecipazione all'attività pubblica,

impegna il Governo

a prevedere, anche attraverso l'utilizzo della normativa d'urgenza, il rinnovo degli organi provinciali commissariati indicendo immediatamente le elezioni.
9/1542-B/30Caon.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente testo del disegno di legge, letteralmente prevede lo scioglimento dei consigli provinciali in carica dall'entrata in vigore della presente legge. Tale disposizione è manifestamente incostituzionale, stabilendo una interruzione anticipata e forzata del mandato elettorale, tanto è vero che lo stesso Ministro ha, in I Commissione del Senato della Repubblica, palesato la volontà di un intervento correttivo dell'attuale testo proprio al fine di non renderlo soggetto ad una sentenza di incostituzionalità,

impegna il Governo

a provvedere con propria interpretazione a chiarire che la scadenza naturale dei mandati elettorali degli organi provinciali attuali, corrisponda al giorno della proclamazione degli eletti, e cioè al quinto anno successivo alla tornata elettorale amministrativa di riferimento.
9/1542-B/31Caparini.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente testo del disegno di legge, letteralmente prevede lo scioglimento dei consigli provinciali in carica dall'entrata in vigore della presente legge. Tale disposizione è manifestamente incostituzionale, stabilendo una interruzione anticipata e forzata del mandato elettorale, tanto è vero che lo stesso Ministro ha, in I Commissione del Senato della Repubblica, palesato la volontà di un intervento correttivo dell'attuale testo proprio al fine di non renderlo soggetto ad una sentenza di incostituzionalità,

impegna il Governo

a dare adeguata informativa ai presidenti delle province che la scadenza naturale dei mandati elettorali degli organi provinciali attuali, corrisponda alla scadenza del quinto anno dalla proclamazione degli eletti.
9/1542-B/31. (Testo modificato nel corso della seduta).  Caparini.


   La Camera,
   premesso che:
    i commi da 12 a 18 dell'articolo 1 del provvedimento in esame disciplinano la fase transitoria per l'istituzione delle città metropolitane;
    i commi da 58 a 83 del medesimo articolo 1 disciplinano le procedure di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale;
    è fondamentale l'esigenza di chiarezza circa i compiti assegnati ai diversi enti locali coinvolti nelle procedure elettorali secondo la tempistica indicata di cui ai commi da 13 a 15 e da 58 a 83;
    nella materia elettorale ai fini della tutela dell'elettorato attivo e passivo è necessaria la certezza delle procedure,

impegna il Governo

ad intervenire, con gli appositi strumenti normativi, al fine di disciplinare le modalità di svolgimento delle elezioni degli organi delle città metropolitane e delle province, tali da garantire l'effettivo esercizio del principio democratico.
9/1542-B/32Fedriga.


   La Camera,
   premesso che:
    i commi da 12 a 18 dell'articolo 1 del provvedimento in esame disciplinano la fase transitoria per l'istituzione delle città metropolitane;
    i commi da 58 a 83 del medesimo articolo 1 disciplinano le procedure di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale;
    è fondamentale l'esigenza di chiarezza circa i compiti assegnati ai diversi enti locali coinvolti nelle procedure elettorali secondo la tempistica indicata di cui ai commi da 13 a 15 e da 58 a 83;
    nella materia elettorale ai fini della tutela dell'elettorato attivo e passivo è necessaria la certezza delle procedure,

impegna il Governo

ad intervenire, con gli appositi strumenti normativi, al fine di chiarire le modalità di svolgimento delle elezioni degli organi delle città metropolitane e delle province.
9/1542-B/32. (Testo modificato nel corso della seduta).  Fedriga.


   La Camera,
   premesso che:
    la scadenza naturale dei mandati elettorali degli organi provinciali corrisponde al giorno della proclamazione degli eletti del quinto anno successivo alla tornata elettorale e dunque la piena legittimità degli organi elettivi in carica fino a tale data e degli atti da essi assunti;
    ai sensi dell'articolo 163, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – TUEL) la gestione finanziaria provvisoria delle province è prevista solo nel caso in cui non sia stato approvato dal consiglio il bilancio di previsione nei termini di legge previsti;
    quanto previsto nei commi 14 e 82 dell'articolo 1 del provvedimento in esame in merito alla gestione provvisoria non è riferibile alle Province i cui consigli abbiano già adempiuto ovvero adempiranno all'approvazione del bilancio nei termini previsti a legislazione vigente;
    una differente interpretazione danneggerebbe la collettività amministrata in quanto limita l'ente, il quale non può procedere a quegli interventi, di ordinaria amministrazione, non urgenti ma già programmati (ad esempio manutenzione delle strade, edilizia scolastica da effettuarsi nel periodo di chiusura delle scuole, dissesto idrogeologico, ecc);
    la disposizione dell'articolo 163, comma 2, del TUEL ha una natura sanzionatoria che non può essere applicata agli enti che hanno nei termini adempiuto all'approvazione del bilancio risolvendosi diversamente in un pregiudizio nei confronti della collettività;
    l'applicazione dei restanti limiti previsti dai predetti commi 14 e 82 (ordinaria amministrazione e atti urgenti) consente comunque una ridotta operatività ma non la paralisi dell'ente come invece sicuramente comporta l'applicazione della disposizione sanzionatoria dell'articolo 163 comma 2,

impegna il Governo

ad intervenire, anche attraverso una nota esplicativa, al fine di rendere più agevole l'interpretazione delle disposizioni di cui ai commi 14 e 82 dell'articolo 1 del provvedimento in esame specificando che la gestione provvisoria di cui all'articolo 163 comma 2 del TUEL si applica solo agli enti che non abbiano approvato il bilancio nei termini previsti dalla legge.
9/1542-B/33Giancarlo Giorgetti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'irragionevolezza della norma del presente disegno di legge che prevede per i comuni interessati dall'aumento del numero dei consiglieri comunali e degli assessori la garanzia dell'invarianza di spesa. I comuni che andranno al voto a maggio hanno già deliberato il bilancio di previsione, quindi, il nuovo consiglio comunale e la giunta si troveranno sic et simpliciter nella condizione di avere delle spese maggiori rispetto a quelle preventivate e dovranno provvedere ad un assestamento, producendo nei fatti una rimodulazione delle poste di bilancio che potrebbe ripercuotersi su servizi essenziali,

impegna il Governo

a formulare una propria interpretazione autentica che chiarisca che l'invarianza di spesa dei bilanci comunali deve essere ottenuta soltanto mediante la riduzione dei costi sostenuti per gli emolumenti dei consiglieri comunali del sindaco e dei membri della giunta.
9/1542-B/34Grimoldi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'irragionevolezza della norma del presente disegno di legge che prevede per i comuni interessati dall'aumento del numero dei consiglieri comunali e degli assessori la garanzia dell'invarianza di spesa. I comuni che andranno al voto a maggio hanno già deliberato il bilancio di previsione, quindi, il nuovo consiglio comunale e la giunta si troveranno sic et simpliciter nella condizione di avere delle spese maggiori rispetto a quelle preventivate e dovranno provvedere ad un assestamento, producendo nei fatti una rimodulazione delle poste di bilancio che potrebbe ripercuotersi su servizi essenziali,

impegna il Governo

a chiarire che l'invarianza di spesa dei bilanci comunali deve essere ottenuta soltanto mediante la rimodulazione dei costi sostenuti per i consiglieri comunali, il sindaco e i membri della giunta.
9/1542-B/34. (Testo modificato nel corso della seduta).  Grimoldi.


   La Camera,
   premesso che:
    durante l'esame del presente provvedimento in Commissione affari costituzionali, la Corte dei conti, l'UPI, l'ANCI, hanno espresso forti criticità nel merito del provvedimento;
    i rilievi sollevati in fase di audizione non sono stati presi in considerazione dal Governo,

impegna il Governo

a porre rinnovata attenzione in merito alle audizioni che vengono svolte nella fase di esame di ima proposta o disegno di legge presso le Commissioni parlamentari.
9/1542-B/35Marcolin.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente disegno di legge aumenta – rispetto alla legislazione vigente (articolo 16, comma 17 del decreto-legge n. 138 del 2011) – da 6 a 10 il numero dei consiglieri comunali per i Comuni fino a 3.000 abitanti; da 7 a 12 il numero dei consiglieri comunali per i Comuni da 3.000 a 5000 abitanti; da 10 a 12 il numero dei consiglieri comunali per i Comuni da 5.000 a 10.000 abitanti, senza prevedere alcuna norma transitoria rispetto alle prossime elezioni amministrative indette per il 25 maggio 2014. La tornata amministrativa del maggio 2014 investe all'incirca 2.350 Comuni fino a 3.000 abitanti; circa 680 Comuni da 3.000 a 5.000 abitanti; circa 640 Comuni da 5.000 a 10.000 abitanti. I Comuni sopra ricordati rientrano nella categoria dei Comuni fino a 15.000 abitanti, per i quali la normativa vigente (articolo 71, comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 2000, Testo unico degli enti locali) prescrive che ciascuna candidatura a sindaco sia collegata ad una lista, la quale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti. La lista va presentata con apposita dichiarazione scritta. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati a consigliere e delle collegate candidature a sindaco deve essere sottoscritta (per i Comuni sopra 1.000 abitanti) da un numero di elettori (graduato rispetto alla «taglia» dei Comuni, dall'articolo 3 della legge n. 81 del 1993);
    le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine finale per la presentazione delle candidature (articolo 14, comma 3 della legge n. 53 del 1990);
    la presentazione delle liste deve essere effettuata dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno, antecedenti la data di votazione (così l'articolo 28 e 32 del decreto del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali);
    riguardo le sottoscrizioni, vale, inoltre, rammentare una giurisprudenza amministrativa orientata verso un ’collegamento’ tra lista indicante i nominativi dei candidati e la sottoscrizione – talché ima variazione dei nominativi della lista importa nullità della sottoscrizione. È ovvio quindi che le disposizioni introdotte mettono a rischio il normale svolgimento delle prossime elezioni amministrative e si presentano quindi rispetto agli effetti che produrranno manifestamente incostituzionali ai sensi del dettato costituzionale di cui agli articoli 3 e 48 della Costituzione,

impegna il Governo

a formulare una propria interpretazione autentica che chiarisca le disposizioni introdotte dal presente disegno di legge al fine di permettere il regolare svolgimento delle prossime elezioni amministrative.
9/1542-B/36Molteni.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente disegno di legge aumenta – rispetto alla legislazione vigente (articolo 16, comma 17 del decreto-legge n. 138 del 2011) – da 6 a 10 il numero dei consiglieri comunali per i Comuni fino a 3.000 abitanti; da 7 a 12 il numero dei consiglieri comunali per i Comuni da 3.000 a 5000 abitanti; da 10 a 12 il numero dei consiglieri comunali per i Comuni da 5.000 a 10.000 abitanti, senza prevedere alcuna norma transitoria rispetto alle prossime elezioni amministrative indette per il 25 maggio 2014. La tornata amministrativa del maggio 2014 investe all'incirca 2.350 Comuni fino a 3.000 abitanti; circa 680 Comuni da 3.000 a 5.000 abitanti; circa 640 Comuni da 5.000 a 10.000 abitanti. I Comuni sopra ricordati rientrano nella categoria dei Comuni fino a 15.000 abitanti, per i quali la normativa vigente (articolo 71, comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 2000, Testo unico degli enti locali) prescrive che ciascuna candidatura a sindaco sia collegata ad una lista, la quale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti. La lista va presentata con apposita dichiarazione scritta. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati a consigliere e delle collegate candidature a sindaco deve essere sottoscritta (per i Comuni sopra 1.000 abitanti) da un numero di elettori (graduato rispetto alla «taglia» dei Comuni, dall'articolo 3 della legge n. 81 del 1993);
    le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine finale per la presentazione delle candidature (articolo 14, comma 3 della legge n. 53 del 1990);
    la presentazione delle liste deve essere effettuata dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno, antecedenti la data di votazione (così l'articolo 28 e 32 del decreto del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali);
    riguardo le sottoscrizioni, vale, inoltre, rammentare una giurisprudenza amministrativa orientata verso un ’collegamento’ tra lista indicante i nominativi dei candidati e la sottoscrizione – talché ima variazione dei nominativi della lista importa nullità della sottoscrizione. È ovvio quindi che le disposizioni introdotte mettono a rischio il normale svolgimento delle prossime elezioni amministrative e si presentano quindi rispetto agli effetti che produrranno manifestamente incostituzionali ai sensi del dettato costituzionale di cui agli articoli 3 e 48 della Costituzione,

impegna il Governo

a chiarire le disposizioni introdotte dal presente disegno di legge al fine di permettere il regolare svolgimento delle prossime elezioni amministrative.
9/1542-B/36. (Testo modificato nel corso della seduta).  Molteni.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo dell'articolato in esame come approvato dal Senato, introduce una scadenza degli organi elettivi anticipata rispetto alla scadenza naturale, modificando il comma 325 della legge 147 del 2013, che invece prevedeva la scadenza al 30 giugno 2014 degli organi elettivi coincidente con la loro scadenza naturale. Impone l'esercizio provvisorio di bilancio ai sensi dell'articolo 163, comma 2, del decreto legislativo 267 del 2000 all'Ente anche nel caso in cui il bilancio sia stato formalmente approvato in violazione dei principi contenuti nel predetto articolo 163, commi 1 e 2, del decreto legislativo 267 del 2000;
    il presente disegno di legge, inoltre, da un lato azzera ogni forma di indennità a favore del Presidente e della Giunta provinciale, chiamati ad assumersi responsabilità gestionali nella fase transitoria e dall'altro lato allo stesso tempo impone al Presidente uscente di assumere anche i poteri decisionali spettanti al Consiglio provinciale;
    ai sensi dell'articolo 1 della Costituzione la sovranità appartiene al popolo e il popolo esercita tale sovranità nelle forme e nei limiti previsti dalla stessa Costituzione. Il riconoscimento del diritto di voto e le sue caratteristiche, enunciate nel secondo comma dell'articolo 48, concorrono pertanto alla definizione dello Stato come Stato democratico. Attraverso di esso si realizza, infatti, principio di organizzazione che caratterizza ogni democrazia, in forza del quale ogni decisione deve essere direttamente o indirettamente ricondotta alle scelte compiute dal popolo, detentore della sovranità,

impegna il Governo

ad esercitare la propria iniziativa legislativa sempre nel rispetto dei principi sanciti dalla Carta Costituzionale.
9/1542-B/37Prataviera.


   La Camera,
   premesso che:
    alcune delle modifiche introdotte dal Senato (in particolare, il comma 138) incidono sull'ambito materiale oggetto del decreto legislativo n. 267 del 2000, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, senza che, tuttavia, esso venga novellato, e compromettendone così i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività, propri di un testo unico riferito ad un determinato settore disciplinare;
    ulteriori difetti di coordinamento con l'ordinamento vigente si rinvengono: al comma 14 – che incide sulla durata in carica delle amministrazioni provinciali per l'ordinaria amministrazione – ed agisce «in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147», che dovrebbe invece novellare in quanto, di fatto, ne modifica interamente l'ambito applicativo; al comma 112, che incide in più punti in via non testuale sulla legge n. 225 del 1992, recante Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, senza novellarle,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché si intervenga per superare i numerosi difetti di coordinamento con l'ordinamento previsti nel provvedimento in esame e citati in premessa.
9/1542-B/38Marti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame istituisce e disciplina le città metropolitane; disciplina organi e funzioni delle province; disciplina la città metropolitana di Roma capitale; ridisciplina la composizione dei consigli e delle giunte dei comuni fino a 10.000 abitanti; disciplina le unioni e fusioni di Comuni e contiene una delega al Governo riguardante il riordino delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia;
    il testo appare come un guazzabuglio generato da una norma incoerente diretta ad abolire le province, con il risultato di sovrapporre anche a parere della Corte dei conti, più organi gli uni agli altri, generando confusione e aumento di spesa,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni introdotte dal provvedimento in esame e riferire nei prossimi mesi in Parlamento in merito ai costi effettivi e all'impatto delle nuove strutture, in particolare legate alla realizzazione delle Città metropolitane.
9/1542-B/39Chiarelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame istituisce e disciplina le città metropolitane; disciplina organi e funzioni delle province; disciplina la città metropolitana di Roma capitale; ridisciplina la composizione dei consigli e delle giunte dei comuni fino a 10.000 abitanti; disciplina le unioni e fusioni di Comuni e contiene una delega al Governo riguardante il riordino delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni introdotte dal provvedimento in esame e riferire nei prossimi mesi in Parlamento in merito ai costi effettivi e all'impatto delle nuove strutture, in particolare legate alla realizzazione delle Città metropolitane.
9/1542-B/39. (Testo modificato nel corso della seduta).  Chiarelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto appare come un guazzabuglio generato da una norma incoerente diretta ad abolire le province, con il risultato di sovrapporre anche a parere della Corte dei conti, più organi gli uni agli altri, generando concisione e aumento di spesa;
    si crea una discriminazione tra cittadini di serie «A» e cittadini di serie «B»: il cittadino di un comune di un'area metropolitana, se risiede in provincia vota per il suo sindaco; se risiede in città, vota non solo per il suo sindaco, ma si trova a votare per il suo sindaco che diventa anche sindaco metropolitano, in una sorta di «voto uno ed eleggo per due»; il sindaco della città capoluogo di provincia di un'area metropolitana, pur se non eletto nei comuni della provincia, conterà ovviamente più del sindaco veramente eletto e rappresentativo del suo comune;
    si dovrebbe porre la ricerca del modello più efficiente per allocare le funzioni nel territorio, che dovrebbe tendere ad evitare duplicazioni di funzioni e estendersi anche all'attività degli organismi partecipati, ai quali sovente è affidata la gestione dei servizi pubblici e delle funzioni strumentali;
    non appaiono convincenti anzitutto la contemporaneità tra la progressiva soppressione della provincia (risparmi) e l'istituzione della città metropolitana (oneri) e, in secondo luogo, il relativo parallelismo quantitativo,

impegna il Governo

ad intervenire con successivi provvedimenti diretti ad armonizzare la disciplina proposta con i principi costituzionali del nostro ordinamento, in particolare con i principi autonomistici della Costituzione, tra cui quello del riconoscimento e promozione delle realtà locali, solennemente proclamato dall'articolo 5.
9/1542-B/40Riccardo Gallo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, in riferimento ai commi 16 e 44 dell'articolo 1, prevede un subentro delle città metropolitane alle province omonime nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno;
    non è tuttavia chiaro con quale procedura vadano rimodulati i suddetti obiettivi tenendo conto della confluenza nel bilancio della città metropolitana dei bilanci dei preesistenti enti soggetti a diverse modalità di determinazione del saldo obiettivo,

impegna il Governo

ad intervenire con successivi provvedimenti alla rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno al fine di tener conto della confluenza sopramenzionata.
9/1542-B/41Petrenga.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, in riferimento ai commi 16 e 44 dell'articolo 1, prevede un subentro delle città metropolitane alle province omonime nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno;
    non è tuttavia chiaro con quale procedura vadano rimodulati i suddetti obiettivi tenendo conto della confluenza nel bilancio della città metropolitana dei bilanci dei preesistenti enti soggetti a diverse modalità di determinazione del saldo obiettivo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'ambito delle compatibilità finanziarie, di rimodulare gli obiettivi del patto di stabilità interno al fine di tener conto della confluenza sopramenzionata.
9/1542-B/41. (Testo modificato nel corso della seduta).  Petrenga.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame presenta, ad avviso della presentatrice del presente ordine del giorno, profili di contrasto con i principi autonomistici della Costituzione, tra cui quello del riconoscimento e promozione delle realtà locali, solennemente proclamato dall'articolo 5 della Carta Costituzionale che sancisce quindi un vincolo preciso per il legislatore ordinario, che può solo sviluppare, e non comprimere, l'autonomia locale, dando piena e intangibile copertura costituzionale all'assetto storico delle autonomie locali e, oggi, anche ai principi della Carta europea delle autonomie locali;
    la configurazione delle Province e delle Città metropolitane come enti di secondo livello i cui organi sono eletti non direttamente dal popolo ma dagli amministratori comunali appare non pienamente conforme agli articoli 1 e 114 della Costituzione che configurano le Province e le Città metropolitane come «enti costitutivi della Repubblica» la cui legittimazione non può che derivare dal popolo, come previsto dall'articolo 1 della Costituzione;
    per disciplinare dunque il nuovo assetto dei livelli di governo della Repubblica, e magari giungere all'abolizione dell'ente provincia, è necessario approvare una legge costituzionale e far fronte anche alla disparità di trattamento che si viene a creare tra un cittadino elettore residente nel comune capoluogo dell'area metropolitana e il cittadino elettore residente negli altri comuni dell'area metropolitana;
    il sindaco della città metropolitana è di diritto il sindaco del comune capoluogo; lo statuto può prevedere l'elezione diretta del sindaco della città metropolitana solo a determinante condizioni, e solo dopo l'approvazione di una legge statale sul sistema elettorale. Si crea dunque un automatismo che intercorre tra essere sindaco del comune capoluogo e essere sindaco della città metropolitana dando luogo ad una grave disparità tra i cittadini dell'area metropolitana, perché i cittadini elettori del comune capoluogo avranno di fatto la possibilità di esprimere la propria preferenza elettorale anche per il sindaco della città metropolitana, possibilità che è del tutto preclusa ai cittadini elettori degli altri comuni dell'area metropolitana,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi del provvedimento in esame, in particolare sotto il profilo della concreta parità di trattamento tra cittadini richiamata in premessa, al fine di adottare le conseguenti iniziative normative.
9/1542-B/42Milanato.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame interviene modificando diversi articoli del Testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;
    attualmente, la normativa vigente non prevede una netta separazione tra appartenenti a organismi di livello esecutivo (come il Governo, le giunte regionali e comunali) e gli organismi assembleari (Parlamento, consigli regionali e consigli comunali);
    l'unica eccezione a tale principio è stabilita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni con più di 15.000 abitanti e per le province. In questi ultimi enti, infatti, la carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere comunale o provinciale;
    si tratta, a ben vedere, di una norma estremamente punitiva in quanto non estesa a tutti i livelli istituzionali. Infatti, se si tiene conto che tra gli 8.103 comuni in cui è suddivisa l'Italia, poco più di 700 sono superiori a 15.000 abitanti, risulta evidente che in questi casi i consiglieri comunali e quelli provinciali sono soggetti ad una vera e propria «restrizione». Nel caso specifico, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province, in verità, si assiste ad una situazione a dir poco paradossale, ossia che il sindaco e il presidente della provincia sono contestualmente componenti e «capi» delle rispettive giunte e componenti del consiglio. Allo stesso tempo, invece, i componenti dei consigli non possono essere componenti delle giunte;
    tale quadro normativo non è giustificato neppure dai risultati concreti che discendono dall'incompatibilità: negli anni relativi all'applicazione del divieto di cumulo delle due cariche elettive, il numero dei consigli comunali sciolti per dimissioni dei consiglieri è aumentato in maniera esponenziale. Maggiore stabilità politica si è avuta, invece, in proporzione, nei comuni dove l'incompatibilità in questione non si applica (quelli inferiori a 15.000 abitanti), nei quali, evidentemente, si realizza una maggiore sinergia (e, quindi una minore conflittualità) tra organo assembleare ed esecutivo;
    è necessaria ima modifica normativa che disponga la «sospensione» dalla carica di consigliere per coloro che assumono la carica di assessore nella rispettiva giunta e la sua temporanea sostituzione con il primo dei non eletti nella medesima lista; al termine dell'incarico assessorile, il consigliere sospeso potrebbe essere reintegrato in consiglio comunale a scapito di chi lo ha temporaneamente sostituito;
    in questo modo si determinerebbe una stabilizzazione del sistema delle autonomie locali, da troppi anni in balìa di una contrapposizione, troppo spesso bloccante le attività, tra l'organo assembleare e quello esecutivo,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative, anche con successivi interventi normativi, al fine di prevedere la sospensione dalla carica del consigliere nominato assessore e la sua temporanea sostituzione con il primo dei non eletti nella medesima lista.
9/1542-B/43Laffranco.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'ambito dei criteri di modifica del bilancio degli enti previsti dal provvedimento in esame, va rilevato che non vi è rispetto per le norme vigenti;
    viene imposta, senza un'enunciazione esplicita e aggravando la mancanza di chiarezza normativa sulla materia, l'esercizio provvisorio di bilancio ai sensi dell'articolo 163, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 all'Ente anche nel caso in cui il bilancio sia stato formalmente approvato, in violazione dei principi contenuti nell'articolo 163, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
    nello stabilire che il comune risultante dalla fusione debba approvare il bilancio di previsione entro novanta giorni dall'istituzione, o da un diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno, il provvedimento consente ad una fonte subordinata di incidere su disposizioni di rango legislativo seguendo una procedura difforme rispetto a quella prevista dall'articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988;
    si adotta quindi una procedura che non offre le medesime garanzie individuate dalla procedura legislativa ordinaria e di cui appare dubbia la coerenza con le regole che presiedono ad un appropriato impiego delle fonti del diritto,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di disporre con nuovi provvedimenti un'armonizzazione delle disposizioni che riguardano il procedimento di approvazione del bilancio degli enti, conforme alla normativa vigente.
9/1542-B/44Galati.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto prevede che il cosiddetto Sindaco metropolitano coincida ipso iure con il Sindaco della città capoluogo creando un vulnus gravissimo di cui non sfugge la palese incostituzionalità;
    il Sindaco metropolitano non risulta riferibile né direttamente né indirettamente all'intero corpo elettorale metropolitano ma solo agli elettori del Comune capoluogo, lasciando scoperti gli elettori degli altri Comuni appartenenti al nuovo ente metropolitano;
    questo provvedimento non abolisce le Province ma piuttosto elimina la rappresentanza democratica nelle Province mentre burocrazia, personale e apparati restano al loro posto e lo ha riconosciuto anche la Corte dei conti che ha evidenziato che la nascita delle Città metropolitane può portare ad un aumento di costi, in concomitanza con la permanenza in vita delle istituzioni provinciali. Infatti si verificherebbe un trasferimento del personale delle Province in capo alle Regioni rischiando di determinare un adeguamento verso l'alto delle retribuzioni e un ulteriore aumento della spesa pubblica, senza vantaggi per la collettività;
    il numero delle Città metropolitane previsto dal provvedimento in esame appare infine abnorme dal momento che individua nove Città metropolitane nelle Regioni ad autonomia ordinaria, oltre a Roma Capitale e prevede l'aggiunta di ulteriori cinque Città metropolitane se istituite da Regioni ad autonomia speciale nei rispettivi capoluoghi. Insomma, rischiamo di avere in Italia ben 15 Città metropolitane,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare successivi provvedimenti normativi, volti a rivedere il numero di città metropolitane istituite nel territorio della Repubblica, tra l'altro stabilite sulla base di una normativa risalente agli anni Novanta.
9/1542-B/45Catanoso.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto prevede che il cosiddetto Sindaco metropolitano coincida ipso iure con il Sindaco della città capoluogo creando un vulnus gravissimo di cui non sfugge la palese incostituzionalità;
    il Sindaco metropolitano non risulta riferibile né direttamente né indirettamente all'intero corpo elettorale metropolitano ma solo agli elettori del Comune capoluogo, lasciando scoperti gli elettori degli altri Comuni appartenenti al nuovo ente metropolitano;
    questo provvedimento non abolisce le Province ma piuttosto elimina la rappresentanza democratica nelle Province mentre burocrazia, personale e apparati restano al loro posto e lo ha riconosciuto anche la Corte dei conti che ha evidenziato che la nascita delle Città metropolitane può portare ad un aumento di costi, in concomitanza con la permanenza in vita delle istituzioni provinciali. Infatti si verificherebbe un trasferimento del personale delle Province in capo alle Regioni rischiando di determinare un adeguamento verso l'alto delle retribuzioni e un ulteriore aumento della spesa pubblica, senza vantaggi per la collettività;
    il numero delle Città metropolitane previsto dal provvedimento in esame appare infine abnorme dal momento che individua nove Città metropolitane nelle Regioni ad autonomia ordinaria, oltre a Roma Capitale e prevede l'aggiunta di ulteriori cinque Città metropolitane se istituite da Regioni ad autonomia speciale nei rispettivi capoluoghi. Insomma, rischiamo di avere in Italia ben 15 Città metropolitane,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di valutare l'opportunità di adottare successivi provvedimenti normativi, volti a rivedere il numero di città metropolitane istituite nel territorio della Repubblica, tra l'altro stabilite sulla base di una normativa risalente agli anni Novanta.
9/1542-B/45. (Testo modificato nel corso della seduta).  Catanoso.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 44 dell'articolo 1 del testo in esame, prevede che, d'intesa con i comuni interessati, la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
    le aree metropolitane, nell'appalto dei servizi di loro competenza, operano nel rispetto dei principi di libertà di concorrenza, economicità ed efficienza, in modo tale da salvaguardare la più ampia partecipazione delle imprese locali così come stabilito all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
    le città metropolitane dovrebbero salvaguardare, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, la più ampia partecipazione delle imprese locali tenendo conto, nelle procedure di affidamento, del rispetto del costo del lavoro e della sicurezza;
    è opportuno, ai fini dell'appalto di servizi di competenza dell'area metropolitana, che le stazioni appaltanti, sia locali sia con delega nazionale e/o regionale, individuino lotti di gara di dimensione tale da non escludere le piccole e medie imprese e comunque di estensioni territoriali non superiori a quelle del territorio della stessa area metropolitana,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche di natura normativa, affinché, ai fini dell'appalto di servizi di competenza dell'area metropolitana, si agevoli, attraverso una più congrua definizione dei singoli lotti di appalto, la partecipazione delle piccole e medie imprese a carattere locale.
9/1542-B/46Distaso.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 44 dell'articolo 1 del testo in esame, prevede che, d'intesa con i comuni interessati, la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
    le aree metropolitane, nell'appalto dei servizi di loro competenza, operano nel rispetto dei principi di libertà di concorrenza, economicità ed efficienza, in modo tale da salvaguardare la più ampia partecipazione delle imprese locali così come stabilito all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
    le città metropolitane dovrebbero salvaguardare, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, la più ampia partecipazione delle imprese locali tenendo conto, nelle procedure di affidamento, del rispetto del costo del lavoro e della sicurezza;
    è opportuno, ai fini dell'appalto di servizi di competenza dell'area metropolitana, che le stazioni appaltanti, sia locali sia con delega nazionale e/o regionale, individuino lotti di gara di dimensione tale da non escludere le piccole e medie imprese e comunque di estensioni territoriali non superiori a quelle del territorio della stessa area metropolitana,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di natura normativa, affinché, ai fini dell'appalto di servizi di competenza dell'area metropolitana, si agevoli, attraverso una più congrua definizione dei singoli lotti di appalto, la partecipazione delle piccole e medie imprese a carattere locale.
9/1542-B/46. (Testo modificato nel corso della seduta).  Distaso.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame sopprime il carattere elettivo delle province;
    ad avviso del presentatore del presente atto di indirizzo, la riforma odierna presenta analogie con i provvedimenti del governo Mussolini che elaborò una riforma articolata in varie leggi, volte a riscrivere parte della legge comunale e provinciale. La riforma di allora, in sostanza, stabilì l'abolizione delle rappresentanze elettive. Infatti, oltre all'abolizione del Consiglio e della Deputazione provinciale, si affidò l'amministrazione della provincia ad un preside, avente poteri della deputazione, e quelli del presidente della medesima ad un rettore, di nomina regia, con i poteri del soppresso Consiglio provinciale. Le deliberazioni vennero così esaminate dalla Prefettura, dalla Giunta provinciale amministrativa e dal competente Ministero,

impegna il Governo

a salvaguardare nei prossimi interventi normativi il principio della rappresentanza democratica soprattutto in ambito locale.
9/1542-B/47Gianluca Pini.


   La Camera,
   premesso che:
    il combinato disposto dei commi 14 e 82 – che intervengono a disciplinare la durata in carica delle amministrazioni provinciali per l'ordinaria amministrazione dopo la loro cessazione – sembrerebbe disporre una scadenza degli organi elettivi anticipata rispetto a quella naturale, tenuto conto che le suddette norme espressamente agiscono «in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147», il quale a sua volta prevede la scadenza dei medesimi organi al 30 giugno 2014, in coincidenza con la loro scadenza naturale;
    le suddette norme, così interpretate, dovrebbero essere valutate alla luce dei principi costituzionali, tenuto anche conto che, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 48 del 2003, ha affermato che «vi è un diritto degli enti elettivi e dei loro rappresentanti eletti al compimento del mandato conferito nelle elezioni come aspetto della struttura rappresentativa degli Enti, che coinvolge anche i rispettivi corpi elettorali»;
    nella seduta dell'Assemblea del 2 aprile scorso, il rappresentante del Governo ha in proposito chiarito che il principio di continuità degli organi elettivi, in conformità alle norme vigenti e alla data della loro elezione o nomina, deve essere sempre considerato efficace, salvo disposizioni che espressamente lo contraddicono e che, in assenza di una disposizione espressa con la quale si disponga lo scioglimento anticipato degli organi elettivi, deve ritenersi operante la regola generale di cui all'articolo 51, comma 1, del TUEL, che recita: «(...) il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni», precisando altresì che: «non c’è nessuna anticipazione forzata della legislatura per queste province, che gli organi vanno a scadenza naturale e che non c’è nessuna lesione delle garanzie costituzionali, delle norme costituzionali e delle prerogative costituzionali che sono garantite alle assemblee elettive»,

impegna il Governo

ad adeguare ogni suo comportamento all'interpretazione del combinato disposto dei commi 14 e 82 nel senso indicato in premessa e, quindi, alla luce del principio di continuità degli organi elettivi amministrativi ed in conformità alla regola generale di cui all'articolo 51, comma 1, del TUEL, individuando altresì ogni strumento utile a dirimere eventuali dubbi ermeneutici che dovessero sorgere.
9/1542-B/48Taglialatela, Gianluca Pini.


   La Camera,
   premesso che:
    il combinato disposto dei commi 14 e 82 – che intervengono a disciplinare la durata in carica delle amministrazioni provinciali per l'ordinaria amministrazione dopo la loro cessazione – sembrerebbe disporre una scadenza degli organi elettivi anticipata rispetto a quella naturale, tenuto conto che le suddette norme espressamente agiscono «in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147», il quale a sua volta prevede la scadenza dei medesimi organi al 30 giugno 2014, in coincidenza con la loro scadenza naturale;
    le suddette norme, così interpretate, dovrebbero essere valutate alla luce dei principi costituzionali, tenuto anche conto che, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 48 del 2003, ha affermato che «vi è un diritto degli enti elettivi e dei loro rappresentanti eletti al compimento del mandato conferito nelle elezioni come aspetto della struttura rappresentativa degli Enti, che coinvolge anche i rispettivi corpi elettorali»;
    nella seduta dell'Assemblea del 2 aprile scorso, il rappresentante del Governo ha in proposito chiarito che il principio di continuità degli organi elettivi, in conformità alle norme vigenti e alla data della loro elezione o nomina, deve essere sempre considerato efficace, salvo disposizioni che espressamente lo contraddicono e che, in assenza di una disposizione espressa con la quale si disponga lo scioglimento anticipato degli organi elettivi, deve ritenersi operante la regola generale di cui all'articolo 51, comma 1, del TUEL, che recita: «(...) il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni», precisando altresì che: «non c’è nessuna anticipazione forzata della legislatura per queste province, che gli organi vanno a scadenza naturale e che non c’è nessuna lesione delle garanzie costituzionali, delle norme costituzionali e delle prerogative costituzionali che sono garantite alle assemblee elettive»,

impegna il Governo

a garantire l'interpretazione del combinato disposto dei commi 14 e 82 nel senso indicato in premessa e, quindi, alla luce del principio di continuità degli organi elettivi amministrativi ed in conformità alla regola generale di cui all'articolo 51, comma 1, del TUEL, individuando altresì ogni strumento utile a dirimere eventuali dubbi ermeneutici che dovessero sorgere.
9/1542-B/48. (Testo modificato nel corso della seduta).  Taglialatela, Gianluca Pini.


   La Camera,
   premesso che:
    la riorganizzazione delle funzioni delle province comporta conseguenze anche sul personale tant’è che, positivamente, la legge garantisce i rapporti di lavoro dei dipendenti. Le Province, nel loro insieme, sono rappresentate dall'Unione Province italiane che svolge compiti di valorizzazione, promozione, supporto tecnico e politico in favore delle associate e promuove la tutela delle istanze locali presso il Governo e il Parlamento, per favorire la realizzazione di un ordinamento amministrativo che valorizzi le province come enti esponenziali delle popolazioni residenti nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali. L'UPI è parte della Conferenza unificata e della Conferenza Stato-Città e Autonomie locali e rappresenta le province presso il Parlamento, il Governo, gli organismi comunitari e, d'intesa con le Unioni Regionali interessate, nei confronti delle regioni e cura le attività di collegamento con altri organismi rappresentativi degli enti locali;
    al personale sia dell'UPI sia delle Unioni Regionali vanno perciò garantite analoghe forme di tutela e di garanzia che ai dipendenti provinciali anche nella prospettiva della modifica costituzionale che determinerà la soppressione delle Province stesse,

impegna il Governo

a definire, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, garanzie contrattuali anche per il personale dipendente dall'UPI e dalle Unioni Regionali delle Province.
9/1542-B/49Carrescia.


   La Camera,
   premesso che:
    la riorganizzazione delle funzioni delle province comporta conseguenze anche sul personale tant’è che, positivamente, la legge garantisce i rapporti di lavoro dei dipendenti. Le province, nel loro insieme, sono rappresentate dall'Unione Province italiane che svolge compiti di valorizzazione, promozione, supporto tecnico e politico in favore delle associate e promuove la tutela delle istanze locali presso il Governo e il Parlamento, per favorire la realizzazione di un ordinamento amministrativo che valorizzi le province come enti esponenziali delle popolazioni residenti nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali. L'UPI è parte della Conferenza unificata e della Conferenza Stato-Città e Autonomie locali e rappresenta le province presso il Parlamento, il Governo, gli organismi comunitari e, d'intesa con le Unioni regionali interessate, nei confronti delle regioni e cura le attività di collegamento con altri organismi rappresentativi degli enti locali;
    al personale sia dell'UPI sia delle Unioni Regionali vanno perciò garantite analoghe forme di tutela e di garanzia che ai dipendenti provinciali anche nella prospettiva della modifica costituzionale che determinerà la soppressione delle province stesse,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di definire, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, garanzie contrattuali anche per il personale dipendente dall'UPI e dalle Unioni Regionali delle Province.
9/1542-B/49. (Testo modificato nel corso della seduta). Carrescia.


PROPOSTA DI LEGGE: BURTONE ED ALTRI; VENDOLA ED ALTRI; FRANCESCO SANNA ED ALTRI; MICILLO ED ALTRI: MODIFICA DELL'ARTICOLO 416-TER DEL CODICE PENALE, IN MATERIA DI SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA CAMERA E MODIFICATA DAL SENATO) (A.C. 204-251-328-923-B)

A.C. 204-B – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

A.C. 204-B – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.
  La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

EMENDAMENTI SEGNALATI PER LA VOTAZIONE
(ai sensi dell'articolo 85-bis, comma 1, del Regolamento)

  Al comma 1, capoverso Art. 416-ter, primo comma, sostituire le parole da: Chiunque fino a: alla stessa con le seguenti: Anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro o di altre utilità per sé o per un terzo si applica la.

  Conseguentemente, sopprimere il secondo comma.
1. 67. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, capoverso Art. 416-ter, primo comma, sostituire le parole: accetta la promessa di procurare con le seguenti:, accordandosi con altri che sa essere associati, procura per sé.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:

    sopprimere le parole: mediante le modalità;
    dopo le parole:
al terzo comma dell'articolo 416-bis, aggiungere le seguenti: o ne ottiene la promessa;
    sostituire la parola: qualunque con la seguente: ogni;
    sostituire le parole: in cambio della disponibilità con le seguenti: si rende disponibile;
    sostituire le parole da stessa pena fino alla fine del comma, con le seguenti: pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis diminuita di un terzo;
    sostituire il secondo comma con il seguente: Fuori dei casi di concorso, alla stessa pena soggiace chi si intromette procurando i voti di cui al primo comma ovvero ottenendone la promessa, in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di ogni altra utilità, ovvero si rende disponibile a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione di cui all'articolo 416-bis.
1. 64. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, capoverso articolo 416-ter, primo comma, sostituire le parole: accetta la promessa di procurare con le seguenti: consapevolmente ottiene, o si adopera per far ottenere, per sé o per altri, la promessa di.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la parola: voti aggiungere le seguenti: e ne accetta il procacciamento.
1. 343. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, capoverso articolo 416-ter, primo comma, dopo la parola: accetta aggiungere le seguenti: da chi partecipa ad associazioni di tipo mafioso, in qualunque modo denominate, con la consapevolezza della qualità soggettiva.
1. 5. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, capoverso articolo 416-ter, primo comma, dopo la parola: accetta aggiungere la seguente: consapevolmente.
1. 351. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, capoverso Art. 416-ter, primo comma, sostituire le parole: la promessa di procurare voti mediante le con le seguenti: il procacciamento di voti, consapevole dell'utilizzo delle.

  Conseguentemente al medesimo comma:
   sostituire le parole:
di cui al con le seguenti: previste dal.
   sopprimere le parole: o della promessa di erogazione;
   sostituire le parole: qualunque altra con la seguente: altre;
   sostituire le parole da ovvero fino alla fine del capoverso con le seguenti: è punito con la reclusione da quattro a dieci anni;
1. 6. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, capoverso Art. 416-ter, primo comma, sostituire le parole: la promessa di procurare voti mediante con le seguenti: da chi partecipa ad associazioni di tipo mafioso, in qualunque modo denominate, con la consapevolezza della sua qualità soggettiva, il procacciamento di voti con.

  Conseguentemente al medesimo comma:
   sostituire le parole:
di cui al con le seguenti: previste dal;
   sopprimere le parole: o della promessa di erogazione;
   sostituire le parole: qualunque altra con la seguente: altre;
   sostituire le parole da ovvero fino alla fine del capoverso con le seguenti: è punito con la reclusione da quattro a dieci anni;
1. 55. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, capoverso Art. 416-ter, primo comma, sostituire le parole: la promessa di procurare voti mediante con le seguenti: da coloro che partecipano ad associazioni di tipo mafioso, con la consapevolezza della qualità soggettiva del procacciatore, il procacciamento di voti con.

  Conseguentemente al medesimo comma:
   sostituire le parole:
di cui al con le seguenti: previste dal
   sopprimere le parole: o della promessa di erogazione;
   sostituire le parole: qualunque altra con la seguente: altre;
   sostituire le parole da ovvero fino alla fine del capoverso con le seguenti: è punito con la reclusione da quattro a dieci anni;
1. 3. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, capoverso Art. 416-ter, primo comma, sostituire le parole: la promessa di procurare voti mediante con le seguenti: consapevolmente il procacciamento di voti con.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
    sostituire le parole:
di cui al con le seguenti: previste dal.
    sopprimere le parole: o della promessa di erogazione;
    sopprimere la parola: qualunque;
    sopprimere le parole da ovvero fino a dell'associazione;
    sostituire le parole: stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis con le seguenti: reclusione da quattro a dieci anni.
   al secondo comma:
    sostituire le parole:
promette di procurare con la seguente: procaccia
    sostituire le parole: di cui con la seguente: indicate.
1. 2. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, capoverso articolo 416-ter, primo comma, sostituire le parole: la promessa di procurare con le seguenti: da chi partecipa ad associazioni di tipo mafioso, in qualunque modo denominate, con la consapevolezza della sua qualità soggettiva, il procacciamento o la promessa di.

  Conseguentemente al medesimo comma:
   sostituire la parola:
mediante con la seguente: con;
   sostituire le parole: di cui al con le seguenti: previste dal
   sopprimere le parole: o della promessa di erogazione;
   sopprimere la parola: qualunque;
   dopo le parole: dell'associazione aggiungere le seguenti: mafiosa di cui all'articolo 416-bis o di suoi associati;
   sostituire le parole da: stessa pena fino alla fine del capoverso, con le seguenti: reclusione da quattro a dieci anni.
1. 56. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, capoverso articolo 416-ter, primo comma, sostituire le parole: la promessa di procurare con le seguenti: il procacciamento di.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: o della promessa di erogazione.
1. 7. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, capoverso articolo 416-ter, primo comma, sostituire le parole: la promessa con le seguenti: da coloro che partecipano ad associazioni di tipo mafioso, in qualunque modo, localmente denominate, con la consapevolezza della loro qualità soggettiva.
1. 345. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, capoverso articolo 416-ter, primo comma, sostituire le parole: la promessa con le seguenti: da coloro che partecipano ad associazioni di tipo mafioso, con la consapevolezza della qualità soggettiva del procacciatore.
1. 346. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, capoverso articolo 416-ter, primo comma, sostituire le parole: la promessa con le seguenti:, con accertata consapevolezza.
1. 347. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, capoverso articolo 416-ter, primo comma, sostituire le parole: la promessa con le seguenti:, con dimostrata consapevolezza.
1. 348. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, capoverso articolo 416-ter, primo comma, dopo la parola: promessa aggiungere le seguenti: consapevole delle condizioni e delle qualità personali di colui con il quale si accorda,.
1. 1. Leone, Pagano.

  Al comma 1, capoverso articolo 416-ter, primo comma, sopprimere le parole: o della promessa di erogazione.
1. 353. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, capoverso articolo 416-ter, primo comma, sopprimere la parola: qualunque.
*1. 355. Chiarelli, Sarro.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso articolo 416-ter, primo comma, sopprimere la parola: qualunque.
*1. 2000. La Commissione.
(Approvato)

  Sopprimere le parole: ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi e le parole: dell'associazione.
0. 1. 2001. 1. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 1, capoverso articolo 416-ter, primo comma, sopprimere le parole: ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione.
*1. 8. Sarro, Chiarelli.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso articolo 416-ter, primo comma, sopprimere le parole: ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione.
*1. 2001. La Commissione.
(Approvato)

  Le parole: reclusione da 4 a 10 anni sono sostituite dalle seguenti: da 7 a 12 anni.
0. 1. 2002. 1. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Le parole: reclusione da 4 a 10 anni sono sostituite dalle seguenti: da 6 a 10 anni.
0. 1. 2002. 2. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 1, capoverso articolo 416-ter, primo comma, sostituire le parole: stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis, con le seguenti: reclusione da quattro a dieci anni.
*1. 9. Sarro, Chiarelli.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso articolo 416-ter, primo comma, sostituire le parole da: stessa pena alla parola: 416-bis con le seguenti: reclusione da 4 a 10 anni.
*1. 2002. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso articolo 416-ter, primo comma, sostituire le parole: stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis, con le seguenti: reclusione da quattro a dodici anni.
1. 472. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, capoverso articolo 416-ter, sostituire il secondo comma con il seguente: Chi procura voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
1. 644. Chiarelli, Sarro.

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 2.

  La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
1. 02000. La Commissione.
(Approvato)

EMENDAMENTI NON SEGNALATI PER LA VOTAZIONE
(ai sensi dell'articolo 85-bis, comma 1, del Regolamento)

ART. 1.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
  Art. 1. – 1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico mafioso). – 1. La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in, cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità».
1. 50. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
  Art. 1. – 1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico mafioso). – La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis o di suoi associati».
1. 51. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
  Art. 1. – 1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico mafioso). – 1. La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a coloro che in occasione di consultazioni elettorali ottengono, o si adoperano per far ottenere, per sé o per altri, la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis».
1. 52. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
  Art. 1. – 1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico mafioso). – 1. La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro o di altra utilità».
1. 53. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
  Art. 1. – 1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico mafioso). – 1. Chiunque accetti da coloro che partecipano ad associazioni di tipo mafioso, con la consapevolezza della qualità soggettiva del procacciatore, il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis, in cambio dell'erogazione di denaro o di altre utilità, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni».
1. 54. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
  Art. 1. – 1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico mafioso). – 1. Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma».
1. 58. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
  Art. 1. – 1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico mafioso). – 1. La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis o di suoi associati».
1. 59. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
  Art. 1. – 1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico mafioso). – La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis o di suoi associati».
1. 60. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
  Art. 1. – 1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico mafioso). – La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro o di qualunque altra utilità ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'organizzazione criminale o di suoi associati».
1. 61. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
  Art. 1. – 1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico mafioso). – La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis o di suoi associati».
1. 62. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
  Art. 1. – 1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico mafioso). – La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis o di suoi associati».
1. 63. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
  Art. 1. – 1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico mafioso). – 1. Chiunque ottiene, per sé o per altri, la promessa di procacciamento di voti secondo le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis, in cambio promettendo all'associazione mafiosa che si adopera per procurarli, denaro, appalti, autorizzazioni, concessioni, finanziamenti pubblici o privati è punito con la reclusione da anni quattro ad anni otto».
1. 65. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
  Art. 1. – 1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico mafioso). – 1. Chiunque ottiene, per sé o per altri, la promessa di voti secondo le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis, in cambio promettendo all'associazione mafiosa che si adopera per procurarli, denaro, appalti, autorizzazioni, concessioni, finanziamenti pubblici o privati è punito con la reclusione da anni quattro ad anni otto».
1. 66. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accoglie consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da due a undici anni».
1. 68. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accoglie consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da due a dieci anni».
1. 69. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accoglie consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da due a nove anni».
1. 70. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accoglie consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da due a otto anni».
1. 71. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accoglie consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da due a sette anni».
1. 72. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accoglie consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da due a sei anni».
1. 73. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accoglie consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da due a cinque anni».
1. 74. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accoglie consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da due a quattro anni».
1. 75. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accoglie consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da tre a dodici anni».
1. 76. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accoglie consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da tre a undici anni».
1. 77. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accoglie consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da tre a dieci anni».
1. 78. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accoglie consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da tre a nove anni».
1. 79. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accoglie consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni».
1. 80. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accoglie consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da tre a sette anni».
1. 81. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accoglie consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da tre a sei anni».
1. 82. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accoglie consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da tre a cinque anni».
1. 83. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accoglie consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dodici anni».
1. 84. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accoglie consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a undici anni».
1. 85. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accoglie consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni».
1. 86. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accoglie consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a nove anni».
1. 87. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accoglie consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a otto anni».
1. 88. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accoglie consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a sette anni».
1. 89. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accoglie consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a sei anni».
1. 90. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accoglie consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da cinque a dodici anni».
1. 91. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accoglie consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da cinque a undici anni».
1. 92. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accoglie consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da cinque a dieci anni».
1. 93. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accoglie consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da cinque a nove anni».
1. 94. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accoglie consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da cinque a otto anni».
1. 95. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accoglie consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da cinque a sette anni».
1. 96. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accoglie consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni».
1. 97. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accoglie consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a undici anni».
1. 98. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accoglie consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni».
1. 99. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accoglie consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a nove anni».
1. 100. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accoglie consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a otto anni».
1. 101. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accoglie consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sette a undici anni».
1. 102. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accoglie consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sette a dieci anni».
1. 103. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accoglie consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sette a nove anni».
1. 104. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accoglie consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da otto a dodici anni».
1. 105. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accoglie consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da otto a undici anni».
1. 106. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accoglie consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da otto a dieci anni».
1. 107. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accoglie consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a sette anni».
1. 108. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accoglie consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da nove a dodici anni».
1. 109. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accoglie consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da nove a undici anni».
1. 110. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accoglie consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da dieci a dodici anni».
1. 111. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque fornisce consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da nove a dodici anni».
1. 112. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque fornisce consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da nove a undici anni».
1. 113. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque fornisce consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da dieci a dodici anni».
1. 114. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque fornisce consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da due a undici anni».
1. 115. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque fornisce consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da due a dieci anni».
1. 116. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque fornisce consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da due a nove anni».
1. 117. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque fornisce consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da due a otto anni».
1. 118. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque fornisce consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da due a sette anni».
1. 119. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque fornisce consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da due a sei anni».
1. 120. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque fornisce consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da due a cinque anni».
1. 121. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque fornisce consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da due a quattro anni».
1. 122. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque fornisce consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da tre a dodici anni».
1. 123. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque fornisce consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da tre a undici anni».
1. 124. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque fornisce consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da tre a dieci anni».
1. 125. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque fornisce consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da tre a nove anni».
1. 126. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque fornisce consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni».
1. 127. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque fornisce consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da tre a sette anni».
1. 128. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque fornisce consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da tre a sei anni».
1. 129. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque fornisce consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da tre a cinque anni».
1. 130. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque fornisce consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dodici anni».
1. 131. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque fornisce consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a undici anni».
1. 132. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque fornisce consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni».
1. 133. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque fornisce consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a nove anni».
1. 134. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque fornisce consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a otto anni».
1. 135. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque fornisce consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a sette anni».
1. 136. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque fornisce consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a sei anni».
1. 137. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque fornisce consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da cinque a dodici anni».
1. 138. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque fornisce consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da cinque a undici anni».
1. 139. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque fornisce consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da cinque a dieci anni».
1. 140. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque fornisce consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da cinque a nove anni».
1. 141. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque fornisce consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da cinque a otto anni».
1. 142. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque fornisce consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da cinque a sette anni».
1. 143. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque fornisce consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni».
1. 144. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque fornisce consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a undici anni».
1. 145. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque fornisce consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni».
1. 146. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque fornisce consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a nove anni».
1. 147. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque fornisce consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a otto anni».
1. 148. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque fornisce consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sette a undici anni».
1. 149. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque fornisce consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sette a dieci anni».
1. 150. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque fornisce consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sette a nove anni».
1. 151. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque fornisce consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da otto a dodici anni».
1. 152. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque fornisce consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da otto a undici anni».
1. 153. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque fornisce consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da otto a dieci anni».
1. 154. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque fornisce consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a sette anni».
1. 155. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque assicura consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da dieci a dodici anni».
1. 156. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque assicura consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni».
1. 157. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque assicura consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da tre a sette anni».
1. 158. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque assicura consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da tre a sei anni».
1. 159. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accoglie consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da tre a cinque anni».
1. 160. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accoglie consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dodici anni».
1. 161. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque assicura consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a undici anni».
1. 162. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque assicura consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni».
1. 163. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque assicura consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a nove anni».
1. 164. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque assicura consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a otto anni».
1. 165. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque assicura consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a sette anni».
1. 166. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque assicura consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a sei anni».
1. 167. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque assicura consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da cinque a dodici anni».
1. 168. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque assicura consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da cinque a undici anni».
1. 169. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque assicura consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da cinque a dieci anni».
1. 170. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque assicura consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da cinque a nove anni».
1. 171. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque assicura consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da cinque a otto anni».
1. 172. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque assicura consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da cinque a sette anni».
1. 173. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque assicura consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni».
1. 174. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque assicura consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a undici anni».
1. 175. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque assicura consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni».
1. 176. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque assicura consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a nove anni».
1. 177. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque assicura consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da tre a dodici anni».
1. 178. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque assicura consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da tre a undici anni».
1. 179. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque assicura consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da tre a dieci anni».
1. 180. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque assicura consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da tre a nove anni».
1. 181. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque assicura consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da due a undici anni».
1. 182. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da due a undici anni».
1. 183. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da due a dieci anni».
1. 184. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque assicura consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a otto anni».
1. 185. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque assicura consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sette a undici anni».
1. 186. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque assicura consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sette a dieci anni».
1. 187. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque assicura consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sette a nove anni».
1. 188. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque assicura consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da otto a dodici anni».
1. 189. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque assicura consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da otto a undici anni».
1. 190. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque assicura consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da otto a dieci anni».
1. 191. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque assicura consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a sette anni».
1. 192. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque assicura consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da nove a dodici anni».
1. 193. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque assicura consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da nove a undici anni».
1. 194. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque assicura consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da due a dieci anni».
1. 195. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque assicura consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da due a nove anni».
1. 196. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque assicura consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da due a otto anni».
1. 197. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque assicura consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da due a sette anni».
1. 198 Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque assicura consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da due a sei anni».
1. 199. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque assicura consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da due a cinque anni».
1. 200. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque assicura consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da due a quattro anni».
1. 201. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da due a undici anni e con la multa da 2.000 a 40.000 euro».
1. 202. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da 2.000 a 30.000 euro».
1. 203. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da due a nove anni e con la multa da 2.000 a 20.000 euro».
1. 204. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da 2.000 a 10.000 euro».
1. 205. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da due a sette anni e con la multa da 2.000 a 9.000 euro».
1. 206. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 2.000 a 8.000 euro».
1. 207. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 2.000 a 7.000 euro».
1. 208. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 2.000 a 6.000 euro».
1. 209. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 2.000 a 40.000 euro».
1. 210. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da tre a undici anni e con la multa da 2.000 a 30.000 euro».
1. 211. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da 2.000 a 20.000 euro».
1. 212. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 2.000 a 7.000 euro».
1. 213. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 2.000 a 6.000 euro».
1. 214. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 2.000 a 5.000 euro».
1. 215. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 2.000 a 4.000 euro».
1. 216. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 3.000 a 40.000 euro».
1. 217. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 3.000 a 30.000 euro».
1. 218. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 3.000 a 20.000 euro».
1. 219. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 3.000 a 10.000 euro».
1. 220. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 3.000 a 9.000 euro».
1. 221. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 3.000 a 8.000 euro».
1. 222. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 3.000 a 7.000 euro».
1. 223. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 3.000 a 6.000 euro».
1. 224. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 3.000 a 5.000 euro».
1. 225. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 4.000 a 40.000 euro».
1. 226. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 4.000 a 30.000 euro».
1. 227. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 4.000 a 30.000 euro».
1. 228. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 4.000 a 20.000 euro».
1. 229. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 4.000 a 10.000 euro».
1. 230. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 4.000 a 9.000 euro».
1. 231. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 4.000 a 8.000 euro».
1. 232. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 4.000 a 7.000 euro».
1. 233. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 4.000 a 6.000 euro».
1. 234. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 5.000 a 40.000 euro».
1. 235. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 5.000 a 30.000 euro».
1. 236. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 5.000 a 20.000 euro».
1. 237. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 5.000 a 10.000 euro».
1. 238. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 5.000 a 9.000 euro».
1. 239. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 5.000 a 8.000 euro».
1. 240. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 5.000 a 7.000 euro».
1. 241. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 6.000 a 40.000 euro».
1. 242. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 2.000 a 8.000 euro».
1. 243. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 2.000 a 9.000 euro».
1. 244. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 2.000 a 10.000 euro».
1. 245. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 2.000 a 20.000 euro».
1. 246. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 2.000 a 30.000 euro».
1. 247. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 2.000 a 40.000 euro».
1. 248. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 2.000 a 40.000 euro».
1. 249. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da nove a undici anni e con la multa da 2.000 a 20.000 euro».
1. 250. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da nove a dodici anni e con la multa da 2.000 a 30.000 euro».
1. 251. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da otto a dieci anni e con la multa da 2.000 a 20.000 euro».
1. 252. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da otto a undici anni e con la multa da 2.000 a 30.000 euro».
1. 253. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da otto a dodici anni e con la multa da 2.000 a 40.000 euro».
1. 254. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sette a nove anni e con la multa da 2.000 a 20.000 euro».
1. 255. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sette a dieci anni e con la multa da 2.000 a 30.000 euro».
1. 256. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sette a undici anni e con la multa da 2.000 a 40.000 euro».
1. 257. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a otto anni e con la multa da 2.000 a 9.000 euro».
1. 258. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a nove anni e con la multa da 2.000 a 10.000 euro».
1. 259. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e con la multa da 2.000 a 20.000 euro».
1. 260. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a undici anni e con la multa da 2.000 a 30.000 euro».
1. 261. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 2.000 a 40.000 euro».
1. 262. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da cinque a sette anni e con la multa da 2.000 a 8.000 euro».
1. 263. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 2.000 a 9.000 euro».
1. 264. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da cinque a nove anni e con la multa da 2.000 a 10.000 euro».
1. 265. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da 2.000 a 20.000 euro».
1. 266. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da cinque a undici anni e con la multa da 2.000 a 30.000 euro».
1. 267. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da cinque a undici anni e con la multa da 2.000 a 40.000 euro».
1. 268. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a sei anni e con la multa da 2.000 a 8.000 euro».
1. 269. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da 2.000 a 9.000 euro».
1. 270. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a otto anni e con la multa da 2.000 a 10.000 euro».
1. 271. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a nove anni e con la multa da 2.000 a 20.000 euro».
1. 272. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da 2.000 a 20.000 euro».
1. 273. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da otto a undici anni e con la multa da 2.000 a 30.000 euro».
1. 274. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 2.000 a 40.000 euro».
1. 275. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da 2.000 a 6.000 euro».
1. 276. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 2.000 a 7.000 euro».
1. 277. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 2.000 a 8.000 euro».
1. 278. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da 2.000 a 9.000 euro».
1. 279. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da tre a nove anni e con la multa da 2.000 a 10.000 euro».
1. 280. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da dieci a dodici anni».
1. 281. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da nove a undici anni».
1. 282. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da nove a dodici anni».
1. 283. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a sette anni».
1. 284. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da otto a dieci anni».
1. 285. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da otto a undici anni».
1. 286. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da otto a dodici anni».
1. 287. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sette a nove anni».
1. 288. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sette a dieci anni».
1. 289. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sette a undici anni».
1. 290. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a otto anni».
1. 291. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a nove anni».
1. 292. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni».
1. 293. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a undici anni».
1. 294. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni».
1. 295. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da cinque a sette anni».
1. 296. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da cinque a otto anni».
1. 297. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da cinque a nove anni».
1. 298. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da due a nove anni».
1. 299. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da due a otto anni».
1. 300. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da due a sette anni».
1. 301. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da due a sei anni».
1. 302. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da due a cinque anni».
1. 303. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da due a quattro anni».
1. 304. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da tre a dodici anni».
1. 305. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da tre a undici anni».
1. 306. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da tre a dieci anni».
1. 307. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da tre a nove anni».
1. 308. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni».
1. 309. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da tre a sette anni».
1. 310. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da tre a sei anni».
1. 311. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da tre a cinque anni».
1. 312. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dodici anni».
1. 313. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a undici anni».
1. 314. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni».
1. 315. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a nove anni».
1. 316. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a otto anni».
1. 317. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a sette anni».
1. 318. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a sei anni».
1. 319. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da cinque a dodici anni».
1. 320. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da cinque a undici anni».
1. 321. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da cinque a dieci anni».
1. 322. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 6.000 a 30.000 euro».
1. 323. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 6.000 a 20.000 euro».
1. 324. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 6.000 a 10.000 euro».
1. 325. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 6.000 a 9.000 euro».
1. 326. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 6.000 a 8.000 euro».
1. 327. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 7.000 a 40.000 euro».
1. 328. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 7.000 a 30.000 euro».
1. 329. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 7.000 a 30.000 euro».
1. 330. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 7.000 a 20.000 euro».
1. 331. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 7.000 a 10.000 euro».
1. 332. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 7.000 a 9.000 euro».
1. 333. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 8.000 a 40.000 euro».
1. 334. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 8.000 a 30.000 euro».
1. 335. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 8.000 a 20.000 euro».
1. 336. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 8.000 a 10.000 euro».
1. 337. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 9.000 a 40.000 euro».
1. 338. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 9.000 a 30.000 euro».
1. 339. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 9.000 a 20.000 euro».
1. 340. Chiarelli, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 9.000 a 10.000 euro».
1. 341. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», nel primo comma, sostituire le parole: Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis, con le seguenti: Chiunque ottiene, o si adopera per far ottenere, per sé o per altri, la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis.

  Conseguentemente, nel medesimo capoverso «Art. 416-ter», sopprimere il secondo comma.
1. 342. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire il periodo: accetta la promessa di voti con il seguente: si adopera per far ottenere la promessa di voti.
1. 344. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», nel primo comma, sostituire le parole: Accetta la promessa con le seguenti: Accetti, con manifesta consapevolezza.
1. 349. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 dopo la parola: accetta aggiungere le seguenti: chiede od ottiene.
1. 350. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sopprimere le parole: di cui.
1. 352. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sopprimere le parole: della promessa di.
1. 354. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sopprimere le parole: ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione.
1. 356. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sopprimere la parola: stessa.
1. 357. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», nel primo comma, dopo le parole: esigenze dell'associazione, inserire le seguenti: proprie o di altri.
1. 358. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», nel primo comma, sostituire le parole: di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis, con le seguenti: di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis.

  Conseguentemente, nel secondo comma del medesimo capoverso «Art. 416-ter», sostituire la parola: promette, con la seguente: procaccia.
1. 359. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», nel primo comma, dopo la parola: promessa inserire le seguenti: o il procacciamento.
1. 360. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», nel primo comma, dopo le parole: altra utilità inserire le seguenti: e comunque al fine di.
1. 361. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», nel primo comma, dopo le parole: a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis aggiungere le seguenti: o di suoi associati.
1. 362. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», nel primo comma sostituire le parole: è punito con la pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
1. 363. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, dopo la parola: denaro aggiungere la seguente: appalti.
1. 364. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, dopo la parola: denaro aggiungere la seguente: autorizzazioni.
1. 365. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, dopo la parola: denaro aggiungere la seguente: concessioni.
1. 366. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, dopo la parola: denaro aggiungere le seguenti: finanziamenti pubblici o privati.
1. 367. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, dopo la parola: denaro aggiungere le seguenti: o comunque altro indebito profitto.
1. 368. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, dopo la parola: denaro aggiungere le seguenti: qualsiasi utilità economicamente misurabile.
1. 369. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, dopo la parola: denaro aggiungere le seguenti: ovvero l'acquisizione diretta o indiretta, la gestione o comunque il controllo di attività economiche.
1. 370. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, secondo capoverso, dopo la parola: voti aggiungere le seguenti: a sé o ad altri in occasione delle consultazioni elettorali.
1. 371. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, secondo capoverso, dopo la parola: voti aggiungere le seguenti: a sé o ad altri in occasione delle consultazioni elettorali.
1. 372. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, secondo capoverso, dopo la parola: voti aggiungere le seguenti: a sé o ad altri in occasione delle consultazioni elettorali.
1. 373. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, dopo la parola: associazione aggiungere le seguenti: che si adopera per procurarli.
1. 374. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, dopo le parole: in cambio, sostituire la parola: erogazione con la seguente: distribuzione.
1. 375. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, dopo le parole: in cambio, sostituire la parola: erogazione con la seguente: somministrazione.
1. 376. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, dopo le parole: in cambio, sostituire la parola: erogazione con la seguente: elargizione.
1. 377. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, dopo le parole: in cambio, sostituire la parola: erogazione con la seguente: assegnazione.
1. 378. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, dopo le parole: promessa di, sostituire la parola: erogazione con la seguente: distribuzione.
1. 379. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, dopo le parole: promessa di, sostituire la parola: erogazione con la seguente: somministrazione.
1. 380. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, dopo le parole: promessa di, sostituire la parola: erogazione con la seguente: elargizione.
1. 381. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, dopo le parole: promessa di, sostituire la parola: erogazione con la seguente: assegnazione.
1. 382. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: disponibilità con la seguente: possibilità.
1. 383. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: disponibilità con la seguente: apertura.
1. 384. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: disponibilità con la seguente: sollecitudine.
1. 385. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: disponibilità con la seguente: sensibilità.
1. 386. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: disponibilità con la seguente: possibilità.
1. 387. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: disponibilità con la seguente: sensibilità.
1. 388. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: cambio, con la seguente: alternanza.
1. 389. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: cambio, con le seguenti: a fronte.
1. 390. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: stabilita, con la seguente: decisa.
1. 391. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: stabilita, con la seguente: deliberata.
1. 392. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: stabilita, con la seguente: fissata.
1. 393. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: stabilita, con la seguente: decretata.
1. 394. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: stabilita con la seguente: statuita.
1. 395. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: stabilita, con la seguente: prescritta.
1. 396. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: stabilita, con la seguente: comandata.
1. 397. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: stabilita, con la seguente: ordinata.
1. 398. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: stessa, con la seguente: medesima.
1. 399. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: stessa, con la seguente: identica.
1. 400. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: stessa con la seguente: uguale.
1. 401. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: stessa con la seguente: pari.
1. 402. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: stessa con la seguente: precisa.
1. 403. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: stessa con la seguente: equivalente.
1. 404. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: stessa con la seguente: equipollente.
1. 405. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: accetta con la seguente: acconsente.
1. 406. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: accetta con la seguente: accoglie.
1. 407. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: accetta con la seguente: aderisce.
1. 408. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: accetta con la seguente: approva.
1. 409. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: accetta con la seguente: consente di ricevere.
1. 410. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: procurare con la seguente: ottenere.
1. 411. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: procurare con la seguente: dare.
1. 412. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: procurare con la seguente: fornire.
1. 413. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: procurare con la seguente: trovare.
1. 414. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: procurare con la seguente: assicurare.
1. 415. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: procurare con la seguente: procacciare.
1. 416. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: mediante con la seguente: con.
1. 417. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: mediante con la seguente: attraverso.
1. 418. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: mediante con le seguenti: per mezzo di.
1. 419. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: mediante con le seguenti: per opera di.
1. 420. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: utilità con la seguente: vantaggiosità.
1. 421. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: utilità con la seguente: opportunità.
1. 422. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: disponibilità con la seguente: affabilità.
1. 423. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: disponibilità con la seguente: apertura.
1. 424. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: disponibilità con la seguente: sensibilità.
1. 425. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: disponibilità con la seguente: volontà.
1. 426. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: soddisfare con la seguente: appagare.
1. 427. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: soddisfare con la seguente: accontentare.
1. 428. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: soddisfare con la seguente: esaudire.
1. 429. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: soddisfare con la seguente: quietare.
1. 430. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: soddisfare con la seguente: accogliere.
1. 431. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: soddisfare con la seguente: contentare.
1. 432. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: soddisfare con la seguente: adempiere.
1. 433. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: soddisfare con la seguente: assolvere.
1. 434. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: soddisfare con la seguente: ottemperare.
1. 435. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: soddisfare con la seguente: solvere.
1. 436. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: soddisfare con la seguente: onorare.
1. 437. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: soddisfare con la seguente: corrispondere.
1. 438. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: soddisfare con la seguente: compiacere.
1. 439. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: soddisfare con la seguente: ottemperare.
1. 440. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: interessi con la seguente: benefici.
1. 441. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: interessi con la seguente: tornaconti.
1. 442. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: interessi con la seguente: utili.
1. 443. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: interessi con la seguente: utilità.
1. 444. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: interessi con la seguente: benefici.
1. 445. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: interessi con la seguente: vantaggi.
1. 446. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: interessi con la seguente: guadagni.
1. 447. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: interessi con la seguente: profitti.
1. 448. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: interessi con la seguente: benefici.
1. 449. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: interessi con la seguente: favori.
1. 450. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: esigenze con la seguente: bisogni.
1. 451. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: esigenze con la seguente: desideri.
1. 452. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: esigenze con la seguente: necessità.
1. 453. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la parola: esigenze con la seguente: richieste.
1. 454. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sopprimere la parola: ovvero.
1. 455. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da due a undici anni.
1. 456. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da due a dieci anni.
1. 457. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da due a nove anni.
1. 458. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da due a otto anni.
1. 459. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da due a sette anni.
1. 460. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da due a sei anni.
1. 461. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da due a cinque anni.
1. 462. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da due a quattro anni.
1. 463. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da tre a dodici anni.
1. 464. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da tre a undici anni.
1. 465. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
1. 466. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da tre a nove anni.
1. 467. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da tre a otto anni.
1. 468. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da tre a sette anni.
1. 469. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da tre a sei anni.
1. 470. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da tre a cinque anni.
1. 471. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da quattro a undici anni.
1. 473. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
1. 474. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da quattro a nove anni.
1. 475. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da quattro a otto anni.
1. 476. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da quattro a sette anni.
1. 477. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da quattro a sei anni.
1. 478. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.
1. 479. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da cinque a undici anni.
1. 480. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
1. 481. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da cinque a nove anni.
1. 482. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da cinque a otto anni.
1. 483. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da cinque a sette anni.
1. 484. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
1. 485. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da sei a undici anni.
1. 486. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da sei a dieci anni.
1. 487. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da sei a nove anni.
1. 488. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da sei a otto anni.
1. 489. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da sette a undici anni.
1. 490. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da sette a dieci anni.
1. 491. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da sette a nove anni.
1. 492. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da otto a dodici anni.
1. 493. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da otto a undici anni.
1. 494. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da otto a dieci anni.
1. 495. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da quattro a sette anni.
1. 496. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da nove a dodici anni.
1. 497. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da nove a undici anni.
1. 498. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da dieci a dodici anni.
1. 499. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da due a undici anni e con la multa da 2.000 a 40.000 euro.
1. 500. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da 2.000 a 30.000 euro.
1. 501. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da due a nove anni e con la multa da 2.000 a 20.000 euro.
1. 502. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da 2.000 a 10.000 euro.
1. 503. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da due a sette anni e con la multa da 2.000 a 9.000 euro.
1. 504. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 2.000 a 8.000 euro.
1. 505. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 2.000 a 7.000 euro.
1. 506. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 2.000 a 6.000 euro.
1. 507. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 2.000 a 40.000 euro.
1. 508. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da tre a undici anni e con la multa da 2.000 a 30.000 euro.
1. 509. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da 2.000 a 20.000 euro.
1. 510. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da tre a nove anni e con la multa da 2.000 a 10.000 euro.
1. 511. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da 2.000 a 9.000 euro.
1. 512. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 2.000 a 8.000 euro.
1. 513. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 2.000 a 7.000 euro.
1. 514. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da 2.000 a 6.000 euro.
1. 515. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 2.000 a 40.000 euro.
1. 516. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da quattro a undici anni e con la multa da 2.000 a 30.000 euro.
1. 517. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da 2.000 a 20.000 euro.
1. 518. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da quattro a nove anni e con la multa da 2.000 a 20.000 euro.
1. 519. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da quattro a otto anni e con la multa da 2.000 a 10.000 euro.
1. 520. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da 2.000 a 9.000 euro.
1. 521. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da quattro a sei anni e con la multa da 2.000 a 8.000 euro.
1. 522. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da 2.000 a 40.000 euro.
1. 523. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da cinque a undici anni e con la multa da 2.000 a 30.000 euro.
1. 524. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da 2.000 a 20.000 euro.
1. 525. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da cinque a nove anni e con la multa da 2.000 a 10.000 euro.
1. 526. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 2.000 a 9.000 euro.
1. 527. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da cinque a sette anni e con la multa da 2.000 a 8.000 euro.
1. 528. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 2.000 a 40.000 euro.
1. 529. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da sei a undici anni e con la multa da 2.000 a 30.000 euro.
1. 530. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da sei a dieci anni e con la multa da 2.000 a 20.000 euro.
1. 531. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da sei a nove anni e con la multa da 2.000 a 10.000 euro.
1. 532. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da sei a otto anni e con la multa da 2.000 a 9.000 euro.
1. 533. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da sette a undici anni e con la multa da 2.000 a 40.000 euro.
1. 534. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da sette a dieci anni e con la multa da 2.000 a 30.000 euro.
1. 535. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da sette a nove anni e con la multa da 2.000 a 20.000 euro.
1. 536. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da otto a dodici anni e con la multa da 2.000 a 40.000 euro.
1. 537. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da otto a undici anni e con la multa da 2.000 a 30.000 euro.
1. 538. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da otto a dieci anni e con la multa da 2.000 a 20.000 euro.
1. 539. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da nove a dodici anni e con la multa da 2.000 a 30.000 euro.
1. 540. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da nove a undici anni e con la multa da 2.000 a 20.000 euro.
1. 541. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito alle parole: 416-bis con le seguenti: è punito con la reclusione da dieci a dodici anni e con la multa da 2.000 a 40.000 euro.
1. 542. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis con le seguenti: è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 2.000 a 40.000 euro.
1. 543. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis con le seguenti: è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 2.000 a 30.000 euro.
1. 544. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis con le seguenti: è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 2.000 a 20.000 euro.
1. 545. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis con le seguenti: è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 2.000 a 10.000 euro.
1. 546. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis con le seguenti: è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 2.000 a 9.000 euro.
1. 547. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis con le seguenti: è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 2.000 a 8.000 euro.
1. 548. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis con le seguenti: è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 2.000 a 7.000 euro.
1. 549. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis con le seguenti: è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 2.000 a 6.000 euro.
1. 550. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis con le seguenti: è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 2.000 a 5.000 euro.
1. 551. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis con le seguenti: è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 2.000 a 4.000 euro.
1. 552. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis con le seguenti: è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 3.000 a 40.000 euro.
1. 553. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis con le seguenti: è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 3.000 a 30.000 euro.
1. 554. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis con le seguenti: è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 3.000 a 20.000 euro.
1. 555. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis con le seguenti: è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 3.000 a 10.000 euro.
1. 556. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis con le seguenti: è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 3.000 a 9.000 euro.
1. 557. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis con le seguenti: è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 3.000 a 8.000 euro.
1. 558. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis con le seguenti: è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 3.000 a 7.000 euro.
1. 559. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis con le seguenti: è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 3.000 a 6.000 euro.
1. 560. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis con le seguenti: è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 3.000 a 5.000 euro.
1. 561. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis con le seguenti: è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 4.000 a 40.000 euro.
1. 562. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis con le seguenti: è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 4.000 a 30.000 euro.
1. 563. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis con le seguenti: è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 4.000 a 30.000 euro.
1. 564. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis con le seguenti: è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 4.000 a 20.000 euro.
1. 565. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis con le seguenti: è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 4.000 a 10.000 euro.
1. 566. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis con le seguenti: è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 4.000 a 9.000 euro.
1. 567. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis con le seguenti: è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 4.000 a 8.000 euro.
1. 568. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis con le seguenti: è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 4.000 a 7.000 euro.
1. 569. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis con le seguenti: è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 4.000 a 6.000 euro.
1. 570. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis con le seguenti: è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 5.000 a 40.000 euro.
1. 571. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis con le seguenti: è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
1. 572. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis con le seguenti: è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 5.000 a 20.000 euro.
1. 573. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis con le seguenti: è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 5.000 a 10.000 euro.
1. 574. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis con le seguenti: è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 5.000 a 9.000 euro.
1. 575. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis con le seguenti: è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 5.000 a 8.000 euro.
1. 576. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis con le seguenti: è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 5.000 a 7.000 euro.
1. 577. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis con le seguenti: è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 6.000 a 40.000 euro.
1. 578. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis con le seguenti: è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 6.000 a 30.000 euro.
1. 579. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis con le seguenti: è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 6.000 a 20.000 euro.
1. 580. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis con le seguenti: è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 6.000 a 10.000 euro.
1. 581. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis con le seguenti: è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 6.000 a 9.000 euro.
1. 582. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis con le seguenti: è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 6.000 a 8.000 euro.
1. 583. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis con le seguenti: è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 7.000 a 40.000 euro.
1. 584. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis con le seguenti: è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 7.000 a 30.000 euro.
1. 585. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis con le seguenti: è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 7.000 a 30.000 euro.
1. 586. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis con le seguenti: è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 7.000 a 20.000 euro.
1. 587. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis con le seguenti: è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 7.000 a 10.000 euro.
1. 588. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis con le seguenti: è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 7.000 a 9.000 euro.
1. 589. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis con le seguenti: è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 8.000 a 40.000 euro.
1. 590. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis con le seguenti: è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 8.000 a 30.000 euro.
1. 591. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis con le seguenti: è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 8.000 a 20.000 euro.
1. 592. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis con le seguenti: è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 8.000 a 10.000 euro.
1. 593. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis con le seguenti: è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 9.000 a 40.000 euro.
1. 594. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis con le seguenti: è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 9.000 a 30.000 euro.
1. 595. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis con le seguenti: è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 9.000 a 20.000 euro.
1. 596. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis con le seguenti: è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 9.000 a 10.000 euro.
1. 597. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire la parola: promette con la seguente: assicura.
1. 598. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire la parola: promette con le seguenti: si impegna.
1. 599. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire la parola: promette con le seguenti: da garanzia.
1. 600. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire la parola: promette con la seguente: garantisce.
1. 601. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire la parola: promette con la seguente: offre.
1. 602. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire la parola: procurare con la seguente: ottenere.
1. 603. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire la parola: procurare con la seguente: dare.
1. 604. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire la parola: procurare con la seguente: fornire.
1. 605. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire la parola: procurare con la seguente: trovare.
1. 606. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire la parola: procurare con la seguente: assicurare.
1. 607. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire la parola: procurare con la seguente: procacciare.
1. 608. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire la parola: con con la seguente: mediante.
1. 609. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire la parola: con con la seguente: attraverso.
1. 610. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire la parola: con con la seguente: tramite.
1. 611. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire la parola: con con le seguenti: per mezzo delle.
1. 612. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire la parola: applica con la seguente: usa.
1. 613. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire la parola: applica con la seguente: utilizza.
1. 614. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procura voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro a sette anni.
1. 615. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procura voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da nove a dodici anni.
1. 616. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procura voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da nove a undici anni.
1. 617. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procura voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da dieci a dodici anni.
1. 618. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi ottiene voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da due a undici anni.
1. 619. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi ottiene voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da due a dieci anni.
1. 620. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi ottiene voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da due a nove anni.
1. 621. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi ottiene voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da due a otto anni.
1. 622. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi ottiene voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da due a sette anni.
1. 623. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi ottiene voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da due a sei anni.
1. 624. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi ottiene voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da due a cinque anni.
1. 625. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procura voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da due a undici anni.
1. 626. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procura voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da due a dieci anni.
1. 627. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procura voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da due a nove anni.
1. 628. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procura voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da due a otto anni.
1. 629. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procura voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da due a sette anni.
1. 630. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procura voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da due a sei anni.
1. 631. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procura voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da due a cinque anni.
1. 632. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procura voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da due a quattro anni.
1. 633. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procura voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre a dodici anni.
1. 634. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procura voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre a undici anni.
1. 635. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procura voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
1. 636. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procura voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre a nove anni.
1. 637. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procura voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre a otto anni.
1. 638. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procura voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre a sette anni.
1. 639. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procura voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre a sei anni.
1. 640. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procura voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre a cinque anni.
1. 641. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procura voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
1. 642. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procura voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro a undici anni.
1. 643. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procura voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro a nove anni.
1. 645. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procura voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro a otto anni.
1. 646. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procura voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro a sette anni.
1. 647. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procura voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro a sei anni.
1. 648. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procura voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.
1. 649. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procura voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da cinque a undici anni.
1. 650. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procura voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
1. 651. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procura voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da cinque a nove anni.
1. 652. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procura voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da cinque a otto anni.
1. 653. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procura voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da cinque a sette anni.
1. 654. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procura voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
1. 655. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procura voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da sei a undici anni.
1. 656. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procura voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da sei a dieci anni.
1. 657. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procura voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da sei a nove anni.
1. 658. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procura voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da sei a otto anni.
1. 659. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procura voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da sette a undici anni.
1. 660. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procura voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da sette a dieci anni.
1. 661. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procura voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da sette a nove anni.
1. 662. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procura voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da otto a dodici anni.
1. 663. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procura voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da otto a undici anni.
1. 664. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procura voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da otto a dieci anni.
1. 665. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi offre voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da due a undici anni.
1. 666. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi offre voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da due a dieci anni.
1. 667. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi offre voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da due a nove anni.
1. 668. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi offre voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da due a otto anni.
1. 669. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi offre voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da due a sette anni.
1. 670. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi offre voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da due a sei anni.
1. 671. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi offre voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da due a cinque anni.
1. 672. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi offre voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da due a quattro anni.
1. 673. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi offre voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre a dodici anni.
1. 674. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi offre voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre a undici anni.
1. 675. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi offre voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
1. 676. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi offre voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre a nove anni.
1. 677. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi offre voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre a otto anni.
1. 678. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi offre voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre a sette anni.
1. 679. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi offre voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre a sei anni.
1. 680. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi offre voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre a cinque anni.
1. 681. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi offre voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
1. 682. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi offre voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro a undici anni.
1. 683. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi offre voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
1. 684. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi offre voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro a nove anni.
1. 685. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi offre voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro a otto anni.
1. 686. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi offre voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro a sette anni.
1. 687. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi offre voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro a sei anni.
1. 688. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi offre voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.
1. 689. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi offre voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da cinque a undici anni.
1. 690. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi offre voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
1. 691. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi offre voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da cinque a nove anni.
1. 692. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi offre voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da cinque a otto anni.
1. 693. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi offre voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da cinque a sette anni.
1. 694. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi offre voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
1. 695. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi offre voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da sei a undici anni.
1. 696. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi offre voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da sei a dieci anni.
1. 697. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi offre voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da sei a nove anni.
1. 698. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi offre voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da sei a otto anni.
1. 699. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi offre voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da sette a undici anni.
1. 700. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi offre voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da sette a dieci anni.
1. 701. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi offre voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da sette a nove anni.
1. 702. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi offre voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da otto a dodici anni.
1. 703. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi offre voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da otto a undici anni.
1. 704. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi offre voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da otto a dieci anni.
1. 705. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi offre voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro a sette anni.
1. 706. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi offre voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da nove a dodici anni.
1. 707. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi offre voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da nove a undici anni.
1. 708. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi offre voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da dieci a dodici anni.
1. 709. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 4.000 a 7.000 euro.
1. 710. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 4.000 a 6.000 euro.
1. 711. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 5.000 a 40.000 euro.
1. 712. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
1. 713. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 5.000 a 20.000 euro.
1. 714. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 5.000 a 10.000 euro.
1. 715. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 5.000 a 9.000 euro.
1. 716. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 5.000 a 8.000 euro.
1. 717. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 5.000 a 7.000 euro.
1. 718. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 6.000 a 40.000 euro.
1. 719. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 6.000 a 30.000 euro.
1. 720. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 6.000 a 20.000 euro.
1. 721. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 6.000 a 10.000 euro.
1. 722. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 6.000 a 9.000 euro.
1. 723. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 6.000 a 8.000 euro.
1. 724. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 7.000 a 40.000 euro.
1. 725. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 7.000 a 30.000 euro.
1. 726. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 7.000 a 30.000 euro.
1. 727. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 7.000 a 20.000 euro.
1. 728. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 7.000 a 10.000 euro.
1. 729. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 7.000 a 9.000 euro.
1. 730. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 8.000 a 40.000 euro.
1. 731. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 8.000 a 30.000 euro.
1. 732. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 8.000 a 20.000 euro.
1. 733. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 8.000 a 10.000 euro.
1. 734. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 9.000 a 40.000 euro.
1. 735. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 9.000 a 30.000 euro.
1. 736. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 9.000 a 20.000 euro.
1. 737. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 9.000 a 10.000 euro.
1. 738. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 2.000 a 4.000 euro.
1. 739. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 3.000 a 40.000 euro.
1. 740. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 3.000 a 30.000 euro.
1. 741. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 3.000 a 20.000 euro.
1. 742. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 3.000 a 10.000 euro.
1. 743. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 3.000 a 9.000 euro.
1. 744. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 3.000 a 8.000 euro.
1. 745. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 3.000 a 7.000 euro.
1. 746. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 3.000 a 6.000 euro.
1. 747. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 3.000 a 5.000 euro.
1. 748. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 4.000 a 40.000 euro.
1. 749. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 4.000 a 30.000 euro.
1. 750. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 4.000 a 30.000 euro.
1. 751. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 4.000 a 20.000 euro.
1. 752. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 4.000 a 10.000 euro.
1. 753. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 4.000 a 9.000 euro.
1. 754. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 4.000 a 8.000 euro.
1. 755. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da 2.000 a 20.000 euro.
1. 756. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre a nove anni e con la multa da 2.000 a 10.000 euro.
1. 757. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da 2.000 a 9.000 euro.
1. 758. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 2.000 a 8.000 euro.
1. 759. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 2.000 a 7.000 euro.
1. 760. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da 2.000 a 6.000 euro.
1. 761. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 2.000 a 40.000 euro.
1. 762. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro a undici anni e con la multa da 2.000 a 30.000 euro.
1. 763. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da 2.000 a 20.000 euro.
1. 764. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro a nove anni e con la multa da 2.000 a 20.000 euro.
1. 765. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro a otto anni e con la multa da 2.000 a 10.000 euro.
1. 766. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da 2.000 a 9.000 euro.
1. 767. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro a sei anni e con la multa da 2.000 a 8.000 euro.
1. 768. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da 2.000 a 40.000 euro.
1. 769. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da cinque a undici anni e con la multa da 2.000 a 30.000 euro.
1. 770. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da 2.000 a 20.000 euro.
1. 771. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da cinque a nove anni e con la multa da 2.000 a 10.000 euro.
1. 772. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 2.000 a 9.000 euro.
1. 773. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da cinque a sette anni e con la multa da 2.000 a 8.000 euro.
1. 774. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 2.000 a 40.000 euro.
1. 775. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da sei a undici anni e con la multa da 2.000 a 30.000 euro.
1. 776. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da sei a dieci anni e con la multa da 2.000 a 20.000 euro.
1. 777. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da sei a nove anni e con la multa da 2.000 a 10.000 euro.
1. 778. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da sei a otto anni e con la multa da 2.000 a 9.000 euro.
1. 779. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da sette a undici anni e con la multa da 2.000 a 40.000 euro.
1. 780. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da sette a dieci anni e con la multa da 2.000 a 30.000 euro.
1. 781. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da sette a nove anni e con la multa da 2.000 a 20.000 euro.
1. 782. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da otto a dodici anni e con la multa da 2.000 a 40.000 euro.
1. 783. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da otto a undici anni e con la multa da 2.000 a 30.000 euro.
1. 784. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da otto a dieci anni e con la multa da 2.000 a 20.000 euro.
1. 785. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da nove a dodici anni e con la multa da 2.000 a 30.000 euro.
1. 786. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da nove a undici anni e con la multa da 2.000 a 20.000 euro.
1. 787. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da dieci a dodici anni e con la multa da 2.000 a 40.000 euro.
1. 788. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 2.000 a 40.000 euro.
1. 789. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 2.000 a 30.000 euro.
1. 790. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 2.000 a 20.000 euro.
1. 791. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 2.000 a 10.000 euro.
1. 792. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 2.000 a 9.000 euro.
1. 793. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 2.000 a 8.000 euro.
1. 794. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 2.000 a 7.000 euro.
1. 795. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 2.000 a 6.000 euro.
1. 796. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 2.000 a 5.000 euro.
1. 797. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da due a undici anni.
1. 798. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da due a dieci anni.
1. 799. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da due a nove anni.
1. 800. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da due a otto anni.
1. 801. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da due a sette anni.
1. 802. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da due a sei anni.
1. 803. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da due a cinque anni.
1. 804. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da due a quattro anni.
1. 805. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre a dodici anni.
1. 806. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre a undici anni.
1. 807. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
1. 808. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre a nove anni.
1. 809. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre a otto anni.
1. 810. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre a sette anni.
1. 811. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre a sei anni.
1. 812. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre a cinque anni.
1. 813. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
1. 814. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro a undici anni.
1. 815. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
1. 816. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro a nove anni.
1. 817. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro a otto anni.
1. 818. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro a sette anni.
1. 819. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro a sei anni.
1. 820. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.
1. 821. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da cinque a undici anni.
1. 822. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
1. 823. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da cinque a nove anni.
1. 824. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da cinque a otto anni.
1. 825. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da cinque a sette anni.
1. 826. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
1. 827. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da sei a undici anni.
1. 828. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da sei a dieci anni.
1. 829. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da sei a nove anni.
1. 830. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da sei a otto anni.
1. 831. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da sette a undici anni.
1. 832. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da sette a dieci anni.
1. 833. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da sette a nove anni.
1. 834. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da otto a dodici anni.
1. 835. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da otto a undici anni.
1. 836. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da otto a dieci anni.
1. 837. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro a sette anni.
1. 838. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da nove a dodici anni.
1. 839. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da nove a undici anni.
1. 840. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da dieci a dodici anni.
1. 841. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da due a undici anni e con la multa da 2.000 a 40.000 euro.
1. 842. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da 2.000 a 30.000 euro.
1. 843. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da due a nove anni e con la multa da 2.000 a 20.000 euro.
1. 844. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da 2.000 a 10.000 euro.
1. 845. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da due a sette anni e con la multa da 2.000 a 9.000 euro.
1. 846. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 2.000 a 8.000 euro.
1. 847. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 2.000 a 7.000 euro.
1. 848. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 2.000 a 6.000 euro.
1. 849. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 2.000 a 40.000 euro.
1. 850. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi procaccia voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre a undici anni e con la multa da 2.000 a 30.000 euro.
1. 851. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da sei a undici anni e con la multa da 2.000 a 30.000 euro.
1. 852. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da cinque a nove anni e con la multa da 2.000 a 10.000 euro.
1. 853. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 2.000 a 9.000 euro.
1. 854. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da 2.000 a 20.000 euro.
1. 855. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro a otto anni e con la multa da 2.000 a 10.000 euro.
1. 856. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da 2.000 a 9.000 euro.
1. 857. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro a sei anni e con la multa da 2.000 a 8.000 euro.
1. 858. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da 2.000 a 40.000 euro.
1. 859. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da cinque a undici anni e con la multa da 2.000 a 30.000 euro.
1. 860. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 2.000 a 7.000 euro.
1. 861. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da 2.000 a 6.000 euro.
1. 862. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 2.000 a 40.000 euro.
1. 863. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro a undici anni e con la multa da 2.000 a 30.000 euro.
1. 864. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da 2.000 a 20.000 euro.
1. 865. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro a nove anni e con la multa da 2.000 a 20.000 euro.
1. 866. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da due a undici anni.
1. 867. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi ottiene voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro a sette anni.
1. 868. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi ottiene voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da nove a dodici anni.
1. 869. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi ottiene voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da nove a undici anni.
1. 870. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi ottiene voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da dieci a dodici anni.
1. 871. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi ottiene voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre a nove anni.
1. 872. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi ottiene voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre a otto anni.
1. 873. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi ottiene voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre a sette anni.
1. 874. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi ottiene voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre a sei anni.
1. 875. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi ottiene voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre a cinque anni.
1. 876. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi ottiene voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
1. 877. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi ottiene voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro a undici anni.
1. 878. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi ottiene voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
1. 879. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi ottiene voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro a nove anni.
1. 880. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi ottiene voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro a otto anni.
1. 881. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi ottiene voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro a sette anni.
1. 882. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi ottiene voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro a sei anni.
1. 883. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi ottiene voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.
1. 884. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi ottiene voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da cinque a undici anni.
1. 885. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi ottiene voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
1. 886. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi ottiene voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da cinque a nove anni.
1. 887. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi ottiene voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da cinque a otto anni.
1. 888. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi ottiene voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da cinque a sette anni.
1. 889. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi ottiene voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
1. 890. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi ottiene voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da sei a undici anni.
1. 891. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi ottiene voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da sei a dieci anni.
1. 892. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi ottiene voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da sei a nove anni.
1. 893. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi ottiene voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da sei a otto anni.
1. 894. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi ottiene voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da sette a undici anni.
1. 895. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi ottiene voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da sette a dieci anni.
1. 896. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi ottiene voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da sette a nove anni.
1. 897. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi ottiene voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da otto a dodici anni.
1. 898. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi ottiene voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da otto a undici anni.
1. 899. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi ottiene voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da otto a dieci anni.
1. 900. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi ottiene voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da due a quattro anni.
1. 901. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi ottiene voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre a dodici anni.
1. 902. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi ottiene voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre a undici anni.
1. 903. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi ottiene voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
1. 904. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da due a dieci anni.
1. 905. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da due a nove anni.
1. 906. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da due a otto anni.
1. 907. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da due a sette anni.
1. 908. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da due a sei anni.
1. 909. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da due a cinque anni.
1. 910. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da due a quattro anni.
1. 911. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre a dodici anni.
1. 912. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre a undici anni.
1. 913. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
1. 914. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre a nove anni.
1. 915. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre a otto anni.
1. 916. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre a sette anni.
1. 917. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre a sei anni.
1. 918. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre a cinque anni.
1. 919. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
1. 920. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro a undici anni.
1. 921. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
1. 922. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro a nove anni.
1. 923. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro a otto anni.
1. 924. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro a sette anni.
1. 925. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro a sei anni.
1. 926. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.
1. 927. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da cinque a undici anni.
1. 928. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
1. 929. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da cinque a nove anni.
1. 930. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da cinque a otto anni.
1. 931. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da cinque a sette anni.
1. 932. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
1. 933. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da sei a undici anni.
1. 934. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da sei a dieci anni.
1. 935. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da sei a nove anni.
1. 936. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da sei a otto anni.
1. 937. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da sette a undici anni.
1. 938. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da sette a dieci anni.
1. 939. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da sette a nove anni.
1. 940. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da otto a dodici anni.
1. 941. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da otto a undici anni.
1. 942. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da otto a dieci anni.
1. 943. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro a sette anni.
1. 944. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da nove a dodici anni.
1. 945. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da nove a undici anni.
1. 946. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da dieci a dodici anni.
1. 947. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da due a undici anni e con la multa da 2.000 a 40.000 euro.
1. 948. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da 2.000 a 30.000 euro.
1. 949. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da due a nove anni e con la multa da 2.000 a 20.000 euro.
1. 950. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da 2.000 a 10.000 euro.
1. 951. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da due a sette anni e con la multa da 2.000 a 9.000 euro.
1. 952. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 2.000 a 8.000 euro.
1. 953. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 2.000 a 7.000 euro.
1. 954. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 2.000 a 6.000 euro.
1. 955. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 2.000 a 40.000 euro.
1. 956. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre a undici anni e con la multa da 2.000 a 30.000 euro.
1. 957. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da 2.000 a 20.000 euro.
1. 958. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre a nove anni e con la multa da 2.000 a 10.000 euro.
1. 959. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da 2.000 a 9.000 euro.
1. 960. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 2.000 a 8.000 euro.
1. 961. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da cinque a sette anni e con la multa da 2.000 a 8.000 euro.
1. 962. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da sette a dieci anni e con la multa da 2.000 a 30.000 euro.
1. 963. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da sette a undici anni e con la multa da 2.000 a 40.000 euro.
1. 964. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da sei a otto anni e con la multa da 2.000 a 9.000 euro.
1. 965. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da sei a nove anni e con la multa da 2.000 a 10.000 euro.
1. 966. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da sei a dieci anni e con la multa da 2.000 a 20.000 euro.
1. 967. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da otto a dieci anni e con la multa da 2.000 a 20.000 euro.
1. 968. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da otto a undici anni e con la multa da 2.000 a 30.000 euro.
1. 969. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da otto a dodici anni e con la multa da 2.000 a 40.000 euro.
1. 970. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da sette a nove anni e con la multa da 2.000 a 20.000 euro.
1. 971. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da nove a dodici anni e con la multa da 2.000 a 30.000 euro.
1. 972. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da dieci a dodici anni e con la multa da 2.000 a 40.000 euro.
1. 973. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da nove a undici anni e con la multa da 2.000 a 20.000 euro.
1. 974. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 2.000 a 40.000 euro.
1. 975. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 2.000 a 30.000 euro.
1. 976. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 2.000 a 8.000 euro.
1. 977. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 2.000 a 9.000 euro.
1. 978. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 2.000 a 10.000 euro.
1. 979. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 2.000 a 20.000 euro.
1. 980. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 2.000 a 6.000 euro.
1. 981. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 2.000 a 7.000 euro.
1. 982. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 2.000 a 5.000 euro.
1. 983. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 3.000 a 40.000 euro.
1. 984. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 2.000 a 4.000 euro.
1. 985. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 3.000 a 30.000 euro.
1. 986. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 3.000 a 20.000 euro.
1. 987. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 3.000 a 8.000 euro.
1. 988. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 3.000 a 9.000 euro.
1. 989. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 3.000 a 10.000 euro.
1. 990. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 3.000 a 7.000 euro.
1. 991. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 3.000 a 6.000 euro.
1. 992. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 3.000 a 5.000 euro.
1. 993. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 5.000 a 10.000 euro.
1. 994. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 5.000 a 20.000 euro.
1. 995. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
1. 996. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 5.000 a 40.000 euro.
1. 997. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 4.000 a 6.000 euro.
1. 998. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 4.000 a 7.000 euro.
1. 999. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 4.000 a 8.000 euro.
1. 1000. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 4.000 a 9.000 euro.
1. 1001. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 4.000 a 10.000 euro.
1. 1002. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 4.000 a 20.000 euro.
1. 1003. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 4.000 a 30.000 euro.
1. 1004. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 4.000 a 30.000 euro.
1. 1005. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 4.000 a 40.000 euro.
1. 1006. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 5.000 a 7.000 euro.
1. 1007. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 5.000 a 8.000 euro.
1. 1008. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 5.000 a 9.000 euro.
1. 1009. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 6.000 a 40.000 euro.
1. 1010. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 6.000 a 20.000 euro.
1. 1011. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 6.000 a 30.000 euro.
1. 1012. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 6.000 a 10.000 euro.
1. 1013. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 6.000 a 9.000 euro.
1. 1014. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 7.000 a 40.000 euro.
1. 1015. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 6.000 a 8.000 euro.
1. 1016. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 8.000 a 40.000 euro.
1. 1017. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 7.000 a 9.000 euro.
1. 1018. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 7.000 a 10.000 euro.
1. 1019. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 7.000 a 20.000 euro.
1. 1020. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 7.000 a 30.000 euro.
1. 1021. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 7.000 a 30.000 euro.
1. 1022. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 8.000 a 30.000 euro.
1. 1023. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 8.000 a 10.000 euro.
1. 1024. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 8.000 a 20.000 euro.
1. 1025. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 9.000 a 40.000 euro.
1. 1026. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 9.000 a 30.000 euro.
1. 1027. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 9.000 a 10.000 euro.
1. 1028. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 9.000 a 20.000 euro.
1. 1029. Chiarelli, Sarro.

  Al comma 2 sostituire dalle parole: La stessa pena alle parole: al primo comma con le seguenti: Chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 2.000 a 40.000 euro.
1. 1030. Chiarelli, Sarro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
1. 1031. Chiarelli, Sarro.

A.C. 204-B – Ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il testo modificato dal Senato non contiene l'avverbio «consapevolmente»;
    il riferimento alla consapevolezza circa l'accettazione della promessa di voti, presente nel testo approvato in prima lettura dalla Camera, potrebbe apparire ultroneo, in quanto la fattispecie contiene tra gli elementi costitutivi la circostanza che i voti promessi ed offerti al candidato sono ottenuti con «le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis»; per la sussistenza di tale delitto è, pertanto, necessario che la rappresentazione e la volontà del soggetto agente si concentrino anche su tale requisito costitutivo. In altri termini, perché un soggetto sia chiamato a rispondere del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, è necessario che si sia rappresentato che i voti promessigli provengono dalla diretta attività di procacciamento messa in campo da un'associazione di tipo mafioso che, appunto, come recita l'articolo 416-bis c.p., «si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva ... al fine di impedire ed ostacolare il libero esercizio di voto o di procurare a sé o ad altri voti in occasione di consultazioni elettorali»;
    non è pertanto sufficiente la mera conoscenza della qualità del soggetto che promette, perché possa dirsi sussistente l'elemento soggettivo del dolo. Detta conoscenza, se non accompagnata dalla consapevolezza che il promittente opera effettivamente all'interno di una struttura associativa di tipo mafioso, resta irrilevante ai fini della sussistenza del reato;
    di conseguenza, non integra la fattispecie, la condotta di quel candidato che, in occasione della campagna elettorale in una zona notoriamente ad alta densità mafiosa accetti una promessa di voti, pur rappresentandosi ed accettando il rischio che il soggetto proponente sia un esponente della cosca mafiosa della zona, ma che, tuttavia, non solo non ha come obiettivo il fatto di stringere un patto elettorale con un'associazione mafiosa, ma nemmeno ne ha la certezza. La norma, infatti, richiede un quid pluris, ovvero che il soggetto agente abbia quantomeno la certezza che la promessa di voti oggetto di scambio si inquadri nel contesto di attività di una associazione mafiosa;
   ritenuto pertanto che in definitiva, anche in assenza di una particolare qualificazione del dolo, non si ritiene sussista il rischio di una eccessiva dilatazione nell'applicazione della norma, né può ritenersi che possa farsi riferimento al dolo eventuale, proprio in considerazione del fatto che la condotta si connota per l'uso del metodo mafioso, necessariamente oggetto di rappresentazione volitiva,

impegna il Governo

ad effettuare con cadenza annuale un monitoraggio dell'applicazione dell'articolo 416-ter del codice penale, così come modificato dal presente provvedimento, al fine di valutare l'opportunità di eventuali modifiche normative tese a garantire una coerente applicazione della norma e la sua efficacia nella lotta alla criminalità mafiosa.
9/204-B/1Sisto, Morani, Leone, Dambruoso.