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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 19 marzo 2014

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 19 marzo 2014.

  Airaudo, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amici, Baldelli, Balduzzi, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Bossa, Brambilla, Bressa, Brunetta, Caparini, Casero, Castiglione, Causin, Censore, Chaouki, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Incà, De Girolamo, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Gianni Farina, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Frusone, Galan, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Legnini, Leone, Lombardi, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Mannino, Marcon, Antonio Martino, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Mogherini, Moretti, Orlando, Paglia, Pannarale, Pes, Picierno, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Portas, Ravetto, Realacci, Ricciatti, Rossi, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Turco, Valeria Valente, Valentini, Velo, Villecco Calipari, Vitelli, Vito, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Adornato, Airaudo, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amici, Baldelli, Balduzzi, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Bossa, Brambilla, Bressa, Brunetta, Caparini, Casero, Castiglione, Causin, Censore, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Incà, Damiano, De Girolamo, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Gianni Farina, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Frusone, Galan, Gasbarra, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Legnini, Leone, Lombardi, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marcon, Antonio Martino, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Mogherini, Moretti, Orlando, Paglia, Pannarale, Pes, Picerno, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Portas, Ravetto, Realacci, Ricciatti, Rossi, Rossomando, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Turco, Valentini, Velo, Villecco Calipari, Vitelli, Vito, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 18 marzo 2014 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   MARAZZITI: «Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi particolari nelle decisioni pubbliche» (2196);
   MARAZZITI: «Istituzione del servizio civile obbligatorio per le giovani e i giovani» (2197);
   CAPARINI ed altri: «Introduzione di un regime fiscale agevolato per le persone fisiche ultracinquantenni, espulse dal mercato del lavoro, che intraprendono l'esercizio di un'attività d'impresa, arte o professione» (2198);
   BRUNO: «Istituzione del contratto di lavoro di solidarietà nazionale» (2199);
   DI SALVO ed altri: «Modifiche all'articolo 191 del codice civile e all'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi» (2200);
   SPADONI ed altri: «Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo» (2201);
   ATTAGUILE: «Modifica all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di proprietà e organizzazione delle società sportive professionistiche» (2202);
   COSTANTINO ed altri: «Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi e di repressione delle violazioni del diritto d'autore a fini di lucro nelle reti di comunicazione elettronica, all'articolo 2948 del codice civile, in materia di prescrizione relativa ai proventi del diritto d'autore, nonché alla legge 9 gennaio 2008, n. 2, in materia di funzioni della Società italiana degli autori ed editori» (2203).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a una proposta di legge.

  La proposta di legge REALACCI ed altri: «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché deleghe al Governo per la riforma del sistema di governo delle medesime aree e per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ambientali» (65) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Culotta, Marguerettaz e Ribaudo.

Assegnazione di progetto di legge a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente disegno di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   III Commissione (Affari esteri):
  «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2013» (2083) Parere delle Commissioni I, V, VI, X, XIII e XIV.

Annunzio di una domanda di autorizzazione all'esecuzione di una misura cautelare personale.

  Con nota pervenuta il 18 marzo 2014, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Messina ha trasmesso alla Presidenza della Camera una domanda – avanzata dal giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale – di autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Francantonio GENOVESE, nell'ambito del procedimento penale n. 7696/11 RGNR – n. 2298/12 RG GIP. La domanda è stata assegnata alla competente Giunta per le autorizzazioni.

  Copia della domanda sarà stampata e distribuita (Doc. IV, n. 6).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  La Corte dei conti – Sezione del controllo sugli enti, con lettera in data 13 marzo 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), per l'esercizio 2012. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 121).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministro dello sviluppo economico.

  Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 13 marzo 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la prima relazione sullo stato di attuazione delle misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative, aggiornata al 1o marzo 2014 (Doc. CCXIII, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 19 marzo 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla costituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema unionale di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (COM(2014) 20 final).

  Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 18 marzo 2014, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 per quanto riguarda i limiti di cattura per la pesca del cicerello nelle acque UE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV (COM(2014) 169 final) e relativo allegato (COM(2014) 169 final – Annex 1), che sono assegnati in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa al regime d'imposta AIEM applicabile nelle isole Canarie (COM(2014) 171 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze). Tale proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 19 marzo 2014.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 18 marzo 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
  Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Richiesta di parere parlamentare su proposta di nomina.

  Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 marzo 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Raffaele Cantone a presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (27).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 28 GENNAIO 2014, N. 4, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI EMERSIONE E RIENTRO DI CAPITALI DETENUTI ALL'ESTERO, NONCHÉ ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA E DI RINVIO DI TERMINI RELATIVI AD ADEMPIMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI (A.C. 2012-A)

A.C. 2012-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

  sull'emendamento 3.200 della Commissione e sul relativo subemendamento 0.3.200.1 Lavagno.

NULLA OSTA

  sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 e sull'emendamento Dis. 1.1 della Commissione.

A.C. 2012-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, sopprimere le parole da:, e in considerazione fino a: anche di carattere alluvionale;
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai territori dei comuni di cui all'allegato 1-bis al presente decreto che sono stati colpiti nel periodo tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014 da eccezionali eventi atmosferici anche di carattere alluvionale a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nei rispettivi territori entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
   al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: indicati al comma 1 con le seguenti: indicati ai commi 1 e 1-bis;
   al comma 4, primo periodo, dopo le parole: La Rocca e Navicello aggiungere le seguenti: nonché per i territori dei comuni di cui all'allegato 1-bis del presente decreto, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nel termine di cui al comma 1-bis;
   dopo il comma 4 aggiungere il seguente: 4-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4. Nel caso di scostamenti rispetto alla spesa a tal fine autorizzata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, alinea, i Commissari delegati allo stato di emergenza provvedono al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme necessarie alla compensazione dei relativi maggiori oneri risultante dall'attività di monitoraggio mediante l'utilizzo delle risorse disponibili nelle contabilità speciali, ivi comprese quelle di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati.

  Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, alinea, ovunque ricorrano, dopo le parole: commi 1 aggiungere le seguenti: commi 1, 1-bis.

  All'articolo 3, comma 4, sostituire le parole: il danneggiamento o l'inagibilità, con le seguenti: l'inagibilità;

  All'articolo 3, sopprimere il comma 7-bis;

  All'articolo 3-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: tre anni, con le seguenti: due anni;

  sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE FAVOREVOLE

  sull'emendamento 2. 23, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  sostituire le parole da: Inoltre fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: Inoltre, gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo di imposta non sia superiore a 10.000 euro.

PARERE CONTRARIO

  sugli emendamenti 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.17, 3.13, 3.17, 3.25, 3.102, 3.103, 3.104, 3.105, 3.106, 3.107, 3.108, 3.109, 3.110, e sugli articoli aggiuntivi 3.04, 3.09, 3.0100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

A.C. 2012-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Misure urgenti per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale).

  1. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni e integrazioni, dopo l'articolo 5-ter, sono inseriti i seguenti articoli:
  «5-quater. (Collaborazione volontaria). – 1. L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino al 31 dicembre 2013 può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato. A tal fine deve:
   a) indicare spontaneamente all'amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la ricostruzione dei redditi che servirono per costituirli, acquistarli o che derivano dalla loro dismissione o utilizzo a qualunque titolo, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1;
   b) versare in unica soluzione le somme dovute, in base all'avviso di accertamento ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, entro il termine per la proposizione del ricorso, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

  2. La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi alle attività di cui al comma 1. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.
  3. Entro 30 giorni dall'effettuazione dei versamenti indicati al comma 1, lettera b), l'Agenzia delle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria.
  4. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015.

  5-quinquies. (Effetti della procedura di collaborazione volontaria). – 1. Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater:
   a) è esclusa la punibilità per i delitti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
   b) le pene previste per i delitti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono diminuite fino alla metà.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute all'estero.
  3. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, sono determinate, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nella misura pari alla metà del minimo edittale se: a) le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea e in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220, del 19 settembre 1996; ovvero b) le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero c) l'autore delle violazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, fermi restando gli adempimenti ivi previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute un'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da quelli di cui al primo periodo, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto.
  4. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo periodo del comma 3, qualora l'autore della violazione trasferisca, successivamente alla presentazione della richiesta, le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dall'Italia o dai Paesi di cui alla lettera a), l'autore della violazione è obbligato, entro 30 giorni dalla data del trasferimento delle attività, a rilasciare l'autorizzazione di cui alla lettera c) all'intermediario presso cui le attività sono state trasferite e a trasmettere, entro 60 giorni dalla data del trasferimento delle attività, tale autorizzazione alle autorità finanziarie italiane, pena l'applicazione di una sanzione pari alla metà della sanzione comminata ai sensi del primo periodo del comma 3.
  5. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, è definito ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il confronto previsto all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997 è operato tra il terzo della sanzione indicata nell'atto e il terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi o, se più favorevole, il terzo della somma delle sanzioni più gravi determinate ai sensi del comma 3.
  6. Se il contribuente destinatario dell'atto di contestazione non versa le somme dovute nei termini previsti dall'articolo 5-quater, comma 1, lettera b), la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai commi 1, 3 e 5 del presente articolo. L'Agenzia delle entrate notifica, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, un nuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notifica dell'avviso di accertamento o a quello di redazione dell'atto di adesione o di notifica dell'atto di contestazione.

  5-sexies. (Ulteriori disposizioni in materia di collaborazione volontaria). – 1. Le modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonché ogni altra modalità applicativa, sono disciplinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'Agenzia delle entrate e gli altri organi dell'amministrazione finanziaria concordano condizioni e modalità per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse.

  5-septies. (Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero). – 1. Chiunque, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.».

  2. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni e integrazioni, introdotti dal comma 1 del presente articolo, affluiscono ad apposito capitolo d'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, al pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno, all'esclusione dai medesimi vincoli delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari e di quelle derivanti dal riparto del fondo per lo sviluppo e la coesione, agli investimenti pubblici e al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione tra le finalità indicate al periodo precedente, nonché di attribuzione a ciascun ente beneficiario, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato di cui al medesimo periodo.
  3. Per le esigenze operative connesse allo svolgimento delle attività necessarie all'applicazione della disciplina sull'emersione e il rientro dei capitali detenuti all'estero di cui al comma 1 e comunque al fine di potenziare l'azione di prevenzione e contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, assicurando l'incremento delle entrate fiscali e il miglioramento della qualità dei servizi:
   a) l'Agenzia delle entrate, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, può procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dal 2017.
   b) la disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e può essere utilizzata anche per il passaggio del personale tra le sezioni del ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli definisce i criteri per il passaggio da una sezione all'altra, in ragione del progressivo completamento dei processi di riorganizzazione connessi all'incorporazione di cui all'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai dipendenti che transitano presso la sezione «dogane» si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto dal CCNL per il personale già appartenente all'Agenzia delle dogane. Ai dipendenti che transitano dalla sezione «ASSI» alla sezione «monopoli» si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Articolo 2.
(Disposizioni in materia tributaria e contributiva).

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 575 e 576 sono soppressi;
   b) al comma 427 le parole «in misura non inferiore a 600 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1.310 milioni di euro negli anni 2016 e 2017», sono sostituite dalle seguenti: «in misura non inferiore a 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.372,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.874,7 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;
   c) al comma 428, primo periodo, le parole «256 milioni di euro per l'anno 2015 e 622 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «710 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.028,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dal 2016». L'allegato 3 alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dall'allegato 1 al presente decreto;
   d) il comma 428, terzo periodo, è sostituito dal seguente: «Restano altresì esclusi, rispettivamente, gli interventi sui quali sono state operate riduzioni di spesa ai sensi dei commi 577 e 578 nonché, limitatamente alle somme accantonate per l'importo di 256 milioni di euro per l'anno 2015 e di 622 milioni di euro a decorrere dal 2016, gli interventi sui quali sono state operate riduzioni di spesa ai sensi dei commi 438 e 439.»;

  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), si provvede mediante i risparmi di spesa previsti dal comma 1, lettera c).
  3. Al fine di consentire la rapida applicazione della riduzione dei premi e dei contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dall'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'anno 2014, i termini di cui all'articolo 28, quarto comma, primo periodo, e all'articolo 44, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono differiti al 16 maggio 2014. Per i premi speciali di cui all'articolo 42 del medesimo decreto presidenziale, diversi dai premi speciali unitari artigiani, i termini per il pagamento antecedenti al 16 maggio 2014 sono differiti a tale data.
  4. Per gli effetti dell'articolo 21 della Tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, le disposizioni dell'articolo 160 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, richiamate dal predetto articolo 21, si interpretano nel senso che per stazioni radioelettriche si intendono anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione.

Articolo 3.
(Disposizioni urgenti in materia di adempimenti tributari e contributivi conseguenti all'evento alluvionale del 17 gennaio 2014 nei medesimi territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed altre disposizioni urgenti in materia di protezione civile).

  1. Nelle more della procedura volta alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione del fatto che i territori dei Comuni di Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro sono stati colpiti dagli eventi alluvionali del 17 gennaio 2014, nonché del fatto che i medesimi territori sono stati colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
  2. Nei confronti delle persone fisiche, nonché per i soggetti diversi dalle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 17 gennaio 2014 avevano la residenza ovvero la sede operativa nei territori indicati al comma 1, per il periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 luglio 2014, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 luglio 2014. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Non si applicano sanzioni e interessi per i tributi, il cui termine di pagamento è scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, se versati entro il 31 luglio 2014. Nei confronti dei medesimi soggetti di cui al presente comma, sono altresì sospesi fino al 31 luglio 2014:
   a) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
   b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;
   c) i termini relativi agli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dall'alluvione rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.

  3. Le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, non si applicano alle ritenute dovute sul reddito di lavoro dipendente. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi ai sensi del comma 2.
  4. Per le frazioni della città di Modena: San Matteo, Albereto, La Rocca e Navicello, l'applicazione delle disposizioni del presente articolo è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, verificata dall'autorità comunale. L'autorità comunale trasmette copia dell'atto di verificazione all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.
  5. I rifiuti prodotti dall'evento alluvionale sono classificati rifiuti urbani e ad essi è assegnato il codice CER 20.03.99. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna o un suo delegato definisce le modalità di raccolta, trasporto, cernita, selezione, stoccaggio e destinazione finale indicando espressamente le norme oggetto di deroga e, fermo restando la tracciabilità di detti rifiuti, si avvale dell'Agenzia Regionale di Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e dei gestori del Servizio Pubblico Locale dei rifiuti urbani. Per i rifiuti urbani che abbiano il carattere della pericolosità il Presidente della Regione Emilia Romagna o un suo delegato dispone le misure più idonee ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente e sono smaltiti presso impianti autorizzati.
  6. All'articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Commissario delegato di cui al presente comma opera con i poteri, anche derogatori, definiti con ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.».
  7. Per garantire le attività afferenti l'allertamento, il monitoraggio ed il coordinamento operativo del sistema nazionale di protezione civile nonché al fine di assicurare l'adempimento degli impegni di cui al presente articolo è consentito, nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque fino al 2015, il riconoscimento, per il triennio 2013-2015, al personale non dirigenziale, anche delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, impiegato nell'ambito dei Presidi operativi del Dipartimento della protezione civile nonché presso il Centro Funzionale Centrale, la Sala Situazioni Italia e monitoraggio del territorio (SI.STE.MA.) ed emergenze marittime (COEMM), ed il Coordinamento Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento medesimo, delle integrazioni al trattamento economico accessorio previste dall'articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011, dall'articolo 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008, dall'articolo 6, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3361/2004, dall'articolo 17, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. n. 3536/2003, e dall'articolo 2, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3288/2003, nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015 e fermo restando il disposto di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Articolo 4.
(Copertura finanziaria).

  1. All'onere derivante dagli articoli 1, comma 3, lettera a), 2, comma 3, e 3, pari a 11,8 milioni di euro per l'anno 2014, a 25,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dal 2017, di cui 4,3 milioni di euro per l'anno 2014 in termini di maggiori interessi del debito pubblico di cui agli articoli 2, comma 3, e 3, commi da 1 a 4, si provvede:
   a) quanto a 8,8 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2014 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Articolo 5.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Immagine prelevata dal resoconto

A.C. 2012-A – Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

  L'articolo 1 è soppresso.

  All'articolo 2, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2014».

  All'articolo 3:
   alla rubrica, dopo le parole: «del 17» sono inserite le seguenti: «e 19» e dopo le parole: «29 maggio 2012» sono inserite le seguenti: «e agli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nei territori della regione Veneto,»;
   al comma 1, dopo le parole: «del 17» sono inserite le seguenti: «e 19» e dopo le parole: «29 maggio 2012,» sono inserite le seguenti: «e in considerazione del fatto che i territori dei comuni di cui all'allegato 1-bis al presente decreto sono stati colpiti nel periodo tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014 da eccezionali eventi atmosferici, anche di carattere alluvionale,»;
   al comma 2, alinea:
   dopo le parole
: «alla data del 17 gennaio 2014» sono inserite le seguenti: «, ovvero del 30 gennaio 2014 per i comuni di cui all'allegato 1-bise le parole: «31 luglio 2014», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2014»;
   dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Nei confronti dei medesimi soggetti di cui al comma 2 possono essere altresì sospesi fino al 31 dicembre 2014, su richiesta degli interessati e previe intese a tal fine intercorse tra l'Associazione bancaria italiana (ABI) e gli istituti di credito, i pagamenti dei ratei di mutui in essere. La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di finanziamento, relativamente al quale restano fermi tutti gli altri patti, condizioni o garanzie, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria nel caso di mutui assistiti dalla stessa. A seguito della sospensione il piano di ammortamento è prolungato di un periodo pari a quello della sospensione medesima»;

   al comma 4:
   al primo periodo, la parola:
«Albereto» è sostituita dalla seguente: «Albareto», le parole: «l'inagibilità» sono sostituite dalle seguenti: «il danneggiamento o l'inagibilità, anche temporanea,» e le parole: «, verificata dall'autorità comunale» sono sostituite dalle seguenti: «o dei terreni agricoli»; al secondo periodo, dopo le parole: «L'autorità comunale» sono inserite le seguenti: «, verificato il nesso di causalità tra l'evento e la dichiarazione del contribuente,»;
   al comma 5:
   al primo periodo, le parole:
«dall'evento alluvionale» sono sostituite dalle seguenti: «dagli eventi alluvionali»; al secondo periodo, le parole: «Il Presidente della Regione Emilia-Romagna o un suo delegato definisce» sono sostituite dalle seguenti: «I Presidenti delle regioni interessate o i loro delegati definiscono» e le parole: «si avvale dell'Agenzia Regionale di Prevenzione e l'Ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «si avvalgono delle rispettive Agenzie regionali per la protezione ambientale»; al terzo periodo, le parole: «il Presidente della Regione Emilia Romagna o un suo delegato dispone» sono sostituite dalle seguenti: «i Presidenti delle regioni interessate o i loro delegati dispongono»;
   dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
  «7-bis. In considerazione degli eventi alluvionali che, dal 10 al 13 novembre e il 27 e 28 novembre 2012, hanno colpito i comuni nelle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa e Carrara, Pisa, Pistoia e Siena, indicati nella delibera del Consiglio dei ministri dell'11 dicembre 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2012, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 32 del 21 dicembre 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 9 gennaio 2013, i benefìci economici sono concessi anche a ristoro dei danni subiti dalle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili. L'attività di ricognizione è svolta dalle amministrazioni comunali interessate, sulla base delle procedure connesse alla propria struttura organizzativa. Negli atti di ricognizione ai sensi del periodo precedente, oltre alle generalità del dichiarante e ai dati dell'attività economica o produttiva, devono essere indicati il prezzo di acquisto delle scorte di materie prime e semilavorati e il costo di produzione, al netto dei costi di commercializzazione, per i prodotti finiti, danneggiati o distrutti e non più utilizzabili. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al periodo precedente avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'impresa di assicurazione, in conseguenza del sinistro».

  Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
  «Art. 3-bis. – (Proroga triennale del termine di restituzione per i finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012). – 1. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, la restituzione del debito per quota capitale al 1o gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi del comma 2 del presente articolo, può essere differita, previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, per un periodo non superiore a tre anni, non ulteriormente prorogabile, rispetto alla durata massima originariamente prevista. La società Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, integrate ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma. Ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ai sensi del presente comma, si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, assistono, senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri e modalità di operatività stabiliti nei predetti decreti, i finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto della rimodulazione dei piani di ammortamento derivante dall'attuazione del presente comma.
  2. La rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 è corrisposta nell'ambito del piano di ammortamento dei finanziamenti rimodulato ai sensi del comma 1.
  3. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, la proroga di tre anni di cui al comma 1 è condizionata alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012. Le disposizioni attuative inerenti alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni sono stabilite tramite ordinanze commissariali dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale».

  All'articolo 4:
   l'alinea è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 3, e 3, commi 1, 2, 3, 4 e 7, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2014 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, di cui 9 milioni di euro per l'anno 2014 in termini di maggiori interessi del debito pubblico di cui agli articoli 2, comma 3, e 3, commi 1, 2, 3 e 4, si provvede:»;
   la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   «a) quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;».

  Dopo l'allegato 1 è aggiunto il seguente:

«Allegato 1-bis
(Articolo 3, comma 1)

Eventi atmosferici nella regione Veneto dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014
Elenco dei comuni
PROVINCIA Comune
BL Agordo
BL Alano di Piave
BL Alleghe
BL Auronzo di Cadore
BL Belluno
BL Borca di Cadore
BL Calalzo di Cadore
BL Canale d'Agordo
BL Castellavazzo
BL Cencenighe Agordino
BL Chies d'Alpago
BL Cibiana di Cadore
BL Colle Santa Lucia
BL Comelico Superiore
BL Cortina d'Ampezzo
BL Danta di Cadore
BL Domegge di Cadore
BL Falcade
BL Farra d'Alpago
BL Feltre
BL Forno di Zoldo
BL Gosaldo
BL La Valle Agordina
BL Lamon
BL Lentiai
BL Limana
BL Livinallongo del Col di Lana
BL Longarone
BL Lorenzago di Cadore
BL Lozzo di Cadore
BL Mel
BL Ospitale di Cadore
BL Pedavena
BL Perarolo di Cadore
BL Pieve d'Alpago
BL Pieve di Cadore
BL Ponte nelle Alpi
BL Puos d'Alpago
BL Rivamonte Agordino
BL Rocca Pietore
BL San Nicolò di Comelico
BL San Pietro di Cadore
BL San Tomaso Agordino
BL San Vito di Cadore
BL Santo Stefano di Cadore
BL Sappada
BL Selva di Cadore
BL Seren del Grappa
BL Sovramonte
BL Taíbon Agordino
BL Tambre
BL Trichiana
BL Vallada Agordina
BL Valle di Cadore
BL Vigo di Cadore
BL Vodo Cadore
BL Voltago Agordino
BL Zoldo Alto
BL Zoppè di Cadore
PD Abano Terme
PD Agna
PD Anguillara Veneta
PD Arquà Petrarca
PD Baone
PD Barbona
PD Battaglia Terme
PD Boara Pisani
PD Bovolenta
PD Cadoneghe
PD Campodarsego
PD Carmignano di Brenta
PD Casale di Scodosia
PD Cervarese Santa Croce
PD Cinto Euganeo
PD Cittadella
PD Codevigo
PD Este
PD Fontaniva
PD Galzignano Terme
PD Gazzo
PD Grantorto
PD Granze
PD Limena
PD Lozzo Atestino
PD Maserà di Padova
PD Masi
PD Megliadino San Fidenzio
PD Megliadino San Vitale
PD Merlara
PD Monselice
PD Montagnana
PD Montegrotto Terme
PD Padova
PD Pernumia
PD Piacenza d'Adige
PD Piazzola sul Brenta
PD Ponso
PD Pontelongo
PD Pozzonovo
PD Rovolon
PD Rubano
PD Saccolongo
PD San Giorgio delle Pertiche
PD San Martino di Lupari
PD San Pietro Viminario
PD Santa Giustina in Colle
PD Santa Margherita d'Adige
PD Sant'Urbano
PD Selvazzano Dentro
PD Teolo
PD Tombolo
PD Torreglia
PD Urbana
PD Veggiano
PD Vescovana
PD Vighizzolo d'Este
PD Vigodarzere
PD Villa Estense
PD Villafranca Padovana
PD Vo’
RO Adria
RO Ariano nel Polesine
RO Bagnolo di Po
RO Bergantino
RO Castelguglielmo
RO Ceregnano
RO Corbola
RO Ficarolo
RO Gavello
RO Giacciano con Baruchella
RO Loreo
RO Melara
RO Porto Tolle
RO Rosolina
RO San Bellino
RO Stienta
RO Taglio di Po
RO Trecenta
TV Arcade
TV Asolo
TV Borso del Grappa
TV Breda di Piave
TV Caerano di San Marco
TV Cappella Maggiore
TV Carbonera
TV Casale sul Sile
TV Castelfranco Veneto
TV Cavaso del Tomba
TV Cessalto
TV Cimadolmo
TV Cison di Valmarino
TV Codognè
TV Colle Umberto
TV Conegliano
TV Farra di Soligo
TV Follina
TV Fontanelle
TV Fregona
TV Godega di Sant'Urbano
TV Gorgo al Monticano
TV Istrana
TV Mansuè
TV Mareno di Piave
TV Maser
TV Maserada sul Piave
TV Meduna di Livenza
TV Morgano
TV Moriago della Battaglia
TV Motta di Livenza
TV Nervesa della Battaglia
TV Oderzo
TV Orsago
TV Paderno del Grappa
TV Paese
TV Pieve di Soligo
TV Ponzano Veneto
TV Portobuffolè
TV Possagno
TV Preganziol
TV Refrontolo
TV Resana
TV Roncade
TV San Fior
TV San Pietro di Feletto
TV San Polo di Piave
TV San Vendemiano
TV San Zenone degli Ezzelini
TV Santa Lucia di Piave
TV Sarmede
TV Sernaglia della Battaglia
TV Silea
TV Susegana
TV Tarzo
TV Trevignano
TV Valdobbiadene
TV Vazzola
TV Vidor
TV Villorba
TV Vittorio Veneto
TV Volpago del Montello
VE Annone Veneto
VE Campolongo Maggiore
VE Caorle
VE Cavarzere
VE Ceggia
VE Chioggia
VE Cinto Caomaggiore
VE Concordia Sagittaria
VE Eraclea
VE Fossalta di Piave
VE Fossò
VE Gruaro
VE Jesolo
VE Meolo
VE Mira
VE Musile di Piave
VE Portogruaro
VE Quarto d'Altino
VE Salzano
VE San Donà di Piave
VE San Michele al Tagliamento
VE Santa Maria di Sala
VE Santo Stino di Livenza
VE Scorzè
VE Torre di Mosto
VE Venezia
VI Agugliaro
VI Albettone
VI Altavilla Vicentina
VI Arcugnano
VI Arzignano
VI Asiago
VI Barbarano Vicentino
VI Bolzano Vicentino
VI Breganze
VI Brendola
VI Brogliano
VI Caldogno
VI Caltrano
VI Calvene
VI Campiglia dei Berici
VI Carrè
VI Castelgomberto
VI Chiampo
VI Cornedo Vicentino
VI Costabissara
VI Creazzo
VI Crespadoro
VI Dueville
VI Enego
VI Fara Vicentino
VI Gambellara
VI Gambugliano
VI Grisignano di Zocco
VI Isola Vicentina
VI Longare
VI Lonigo
VI Lusiana
VI Malo
VI Marostica
VI Mason Vicentino
VI Molvena
VI Monte di Malo
VI Montebello Vicentino
VI Montecchio Maggiore
VI Montegalda
VI Montegaldella
VI Monteviale
VI Montorso Vicentino
VI Mossano
VI Nanto
VI Nogarole Vicentino
VI Noventa Vicentina
VI Orgiano
VI Pianezze
VI Posina
VI Pozzoleone
VI Quinto Vicentino
VI Romano d'Ezzelino
VI Salcedo
VI San Vito di Leguzzano
VI Sandrigo
VI Sarcedo
VI Sarego
VI Sossano
VI Sovizzo
VI Torrebelvicino
VI Torri di Quartesolo
VI Trissino
VI Valli del Pasubio
VI Vicenza
VI Villaga
VI Villaverla
VR Angiari
VR Arcole
VR Badia Calavena
VR Bevilacqua
VR Brentino Belluno
VR Brenzone
VR Caprino Veronese
VR Castagnaro
VR Castel d'Azzano
VR Cazzano di Tramigna
VR Cologna Veneta
VR Fumane
VR Gazzo Veronese
VR Grezzana
VR Isola Rizza
VR Minerbe
VR Montecchia di Crosara
VR Negrar
VR Nogara
VR Povegliano Veronese
VR Roncà
VR Roverchiara
VR Roverè Veronese
VR San Giovanni Ilarione
VR San Martino Buon Albergo
VR San Mauro di Saline
VR San Pietro di Morubio
VR Soave
VR Terrazzo
VR Tregnago
VR Valeggio sul Mincio
VR Velo Veronese
VR Vestenanova
VR Villafranca di Verona
VR Zimella

».

  Al titolo:
   le parole: «urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni» sono soppresse.

A.C. 2012-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 2.
(Disposizioni in materia tributaria e contributiva).

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: a 1.372,8 milioni di euro fino alla fine della lettera, con le seguenti: da non ricercarsi attraverso ulteriori alienazioni immobiliari, a 1.372,8 milioni di euro per l'anno 2015, dei quali 772,8 milioni di euro da non ricercarsi attraverso ulteriori alienazioni immobiliari, a 1.874,7 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017, di cui 564,7 milioni di euro da non ricercarsi attraverso ulteriori alienazioni immobiliari, e a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, da non ricercarsi attraverso ulteriori alienazioni immobiliari.
2. 1. Villarosa, Pesco, Barbanti, Cancelleri, Alberti, Ruocco, Catalano.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:, escludendo da tali misure l'alienazione di immobili pubblici.
2. 4. Villarosa, Pesco, Barbanti, Cancelleri, Alberti, Ruocco, Pisano, Catalano.

  Al comma 1 lettera b) aggiungere, in fine, le parole: escludendo da tali misure l'alienazione di immobili pubblici se non nel caso di immobili non utilizzati da almeno 10 anni.
2. 3. Villarosa, Pesco, Barbanti, Cancelleri, Alberti, Ruocco, Pisano, Catalano.

  Al comma 1 lettera b) aggiungere, in fine, le parole: escludendo da tali misure l'alienazione di patrimonio immobiliare pubblico se non nel caso di beni in stato di abbandono.
2. 5. Villarosa, Pesco, Barbanti, Cancelleri, Alberti, Ruocco, Pisano, Catalano.

  Sopprimere il comma 4.
2. 100. Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Iannuzzi, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Spessotto, Dell'Orco.

  Sostituire il comma 4 con i seguenti:
  4. L'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, concernente la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione è abrogato.
  4-bis. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4 si provvede, fino all'importo massimo di 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. 17. Caparini.

  All'emendamento 2. 23 Schullian, sostituire le parole da: Inoltre fino alla fine del comma con le seguenti: Inoltre gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo di imposta non sia superiore a 10.000 euro.
0. 2. 23. 1. La Commissione.
(Approvato)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Inoltre non sono da indicare gli investimenti ed attività il cui valore, al termine del periodo d'imposta, non superi l'importo di 10.000 euro».
2. 23. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.
(Approvato)

ART. 3.
(Disposizioni urgenti in materia di adempimenti tributari e contributivi conseguenti all'evento alluvionale del 17 e 19 gennaio 2014 nei medesimi territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e agli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nei territori della regione Veneto, ed altre disposizioni urgenti in materia di protezione civile).

  All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, sopprimere le parole da:, e in considerazione fino a: anche di carattere alluvionale;
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai territori dei comuni di cui all'allegato 1-bis al presente decreto che sono stati colpiti nel periodo tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014 da eccezionali eventi atmosferici anche di carattere alluvionale a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nei rispettivi territori entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
   al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: indicati al comma 1 con le seguenti: indicati ai commi 1 e 1-bis;
   al comma 4, primo periodo, dopo le parole: La Rocca e Navicello aggiungere le seguenti: nonché per i territori dei comuni di cui all'allegato 1-bis del presente decreto, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nel termine di cui al comma 1-bis;
   dopo il comma 4 aggiungere il seguente: 4-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4. Nel caso di scostamenti rispetto alla spesa a tal fine autorizzata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, alinea, i Commissari delegati allo stato di emergenza provvedono al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme necessarie alla compensazione dei relativi maggiori oneri risultante dall'attività di monitoraggio mediante l'utilizzo delle risorse disponibili nelle contabilità speciali, ivi comprese quelle di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati.

  Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, alinea, ovunque ricorrano, dopo le parole: commi 1 aggiungere le seguenti: 1-bis.
3. 400.(Testo corretto) (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento)
(Approvato)

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 31 ottobre 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, lettera a) sostituire le parole: 9 milioni di euro per l'anno 2014 con le seguenti: 9.550.000 euro per l'anno 2014, e a 3.800.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
3. 109. Ferraresi, Cancelleri, Ruocco, Villarosa, Barbanti, Pisano, Pesco, Alberti, Dell'Orco.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 31 ottobre 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2014.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
   all'articolo 4, comma 1, lettera a) sostituire le parole: 9 milioni di euro con le seguenti: 9.550.000 euro.
3. 110. Dell'Orco, Ferraresi, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Pisano, Pesco, Alberti.

  Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli.
3. 104. Busin.

  Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo.
3. 105. Busin.

  Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici.
3. 106. Busin.

  Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) le eventuali sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 dicembre 2014, le domande di iscrizione alle camere di commercio.
3. 107. Busin.

  Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) i pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.
3. 108. Busin.

Subemendamento all'emendamento 3. 200.

  All'emendamento 3.200, primo periodo, dopo le parole: mutui ipotecari aggiungere le seguenti: o chirografari.
0. 3. 200. 1. Lavagno, Paglia.
(Approvato)

  Sostituire il comma 2-bis con il seguente:
  2-bis. I soggetti che abbiano residenza o sede legale e/o operativa in uno dei comuni di cui al comma 1 e che siano titolari di mutui ipotecari relativi agli edifici distrutti o inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, hanno il diritto di richiedere alle banche o agli intermediari finanziari la sospensione fino al 31 dicembre 2014 delle rate dei mutui in essere, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso in filiale o sul proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a 30 giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2014, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data.
3. 200. La Commissione.

  Sostituire il comma 2-bis con il seguente:
  2-bis. I soggetti che abbiano residenza o sede legale e/o operativa in uno dei comuni di cui al comma 1 e che siano titolari di mutui ipotecari relativi agli edifici distrutti o inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, hanno il diritto di richiedere alle banche o agli intermediari finanziari la sospensione fino al 31 dicembre 2014 delle rate dei mutui in essere, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso in filiale e sul proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a 30 giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2014, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data.
3. 200.(Testo modificato nel corso della seduta) La Commissione.
(Approvato)

  All'articolo 3, comma 4, sostituire le parole: il danneggiamento o l'inagibilità, con le seguenti: l'inagibilità;
3. 401. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento)
(Approvato)

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  2-ter. Al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nei territori della regione Veneto, e di agevolare la ripresa delle attività, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 marzo 2014, gli obiettivi del patto di stabilità dei Comuni di cui al comma 1 dell'articolo 3, allegato 1-bis, sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo di euro 40 milioni di euro. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
3. 102. Busin.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  2-ter. La pubblica amministrazione, inclusi le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, provvede al pagamento dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dalle imprese fornitrici di beni e servizi o esecutrici di opere pubbliche, ubicate nei territori colpiti dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014 nei medesimi territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e agli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nei territori della regione Veneto, entro il termine di sessanta giorni, fermo restando il rispetto dei saldi di finanza pubblica e, per gli enti territoriali, compatibilmente con i vincoli derivanti dall'applicazione del patto di stabilità interno.
3. 103. Busin.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  
4-bis. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020, il CIPE provvede ad assegnare:
   a) 30 milioni di euro annui per il biennio 2014-2015 per la bonifica del sito di Bussi (Pescara);
   b) 500 milioni di euro annui per il periodo 2014-2019 per le opere di ricostruzione necessarie in seguito al sisma del 2009 nel territorio della Provincia de L'Aquila;
   c) 7 milioni di euro per l'anno 2014 alla Regione Marche e alla Regione Abruzzo per le opere di ripristino/dragaggio delle sedi fluviali e per le opere di contrasto al dissesto idrogeologico dei territori colpiti dagli eventi atmosferici del 12-13 novembre 2013 e del 1o-2 dicembre 2013.

  4-ter. A copertura dei maggiori oneri finanziari derivanti dal comma 4-bis, pari a 537 milioni annui a decorrere dall'anno 2014, con efficacia dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto, l'aliquota delle ritenute e delle imposte sostitutive sulle rendite finanziarie di cui all'articolo 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aumentata di 1,5 punti percentuali.
3. 13. Colletti, Agostinelli, Vacca, Del Grosso.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari ed il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei comuni colpiti dall'evento alluvionale del 17 e 19 gennaio 2014 e dagli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nei territori della regione Veneto, i soggetti interessati possono, previa perizia e asseverazione da parte di un professionista abilitato, effettuare il ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture. I contenuti della perizia asseverata includono la documentazione fotografica e le valutazioni tecniche atte a documentare il nesso di causalità tra gli eccezionali eventi atmosferici, oltre alla valutazione economica del danno.
3. 100. Busin.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali danneggiati dall'evento alluvionale del 17 e 19 gennaio 2014 e dagli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nei territori della regione Veneto, i soggetti attuatori, in deroga all'articolo 91, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono affidare gli incarichi di servizi tecnici, per quanto attiene a progettazione, coordinamento sicurezza lavori e direzione lavori, di importo compreso tra euro 100.000 e la soglia comunitaria per gli appalti di servizi, fermo restando l'obbligo di gara ai sensi dell'articolo 57, comma 6, del medesimo codice, fra almeno dieci concorrenti scelti da un elenco di professionisti e sulla base del principio di rotazione degli incarichi.
3. 101. Busin.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte le parole: “nonché la quota destinata a garantire spazi finanziari ai comuni della provincia di Teramo colpiti dagli eventi alluvionali del 1o, 2 e 3 marzo 2011 ed ai comuni della provincia di Pescara colpiti dagli eventi alluvionali del 2-3 dicembre 2013.
3. 17. Colletti, Del Grosso, Vacca.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7. 1. I contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, si applicano alle imprese danneggiate, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni occorsi e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ricadenti nel comune di Offlaga, in provincia di Brescia.
3. 25. Busin, Guidesi, Sberna.

  All'articolo 3, sopprimere il comma 7-bis;
3. 402. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento)
(Approvato)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 3. 1. (Misure per la Regione Sardegna). – 1. I pagamenti di tributi e gli adempimenti sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2013, n. 283, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2013, n. 300, sono effettuati tra il 24 gennaio e il 31 luglio 2014, senza applicazione di sanzioni e interessi.
  2. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi di cui al comma 1, i soggetti ricompresi nell'ambito di applicazione del decreto di cui al comma 1 che abbiano subito danni possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui al comma 1, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la società Cassa depositi e prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 90 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Nel caso di titolari di reddito d'impresa il finanziamento può essere richiesto limitatamente ai danni subiti in relazione all'attività d'impresa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 gennaio 2014, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  3. I soggetti di cui al comma 2, per accedere al finanziamento presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma 2 la documentazione prevista dal comma 5.
  4. I soggetti finanziatori di cui al comma 2 comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione.
  5. Per accedere al finanziamento di cui al comma 2, i contribuenti ivi indicati presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, volta a attestare i danni subiti ed il nesso di causalità con l'evento alluvionale di novembre 2013, nonché copia del modello di cui al comma 7, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti sospesi di cui al comma 2 e la ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione. Ai soggetti finanziatori deve essere altresì trasmessa copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti effettuati.
  6. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 2, nei limiti di spesa di cui al comma 10, mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione di limiti di importo, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale è restituita dai soggetti di cui al comma 2 a partire dal 1o luglio 2014 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.
  7. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 5, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.
  8. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1, le dotazioni finanziarie della Missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» – Programma «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta» sono ridotte di 90 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette dotazioni sono incrementate di pari importo per l'anno 2014.
  9. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 3,2 milioni di euro per l'anno 2014 si provvede a valere sulle risorse giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 20 novembre 2013, n. 122 che vengono a tal fine versati all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e successive modificazioni.
  10. I finanziamenti agevolati di cui al comma 2 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. A tal fine, il Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 122 del 20 novembre 2013, verifica l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi alluvionali del novembre 2013, tenendo anche conto degli eventuali indennizzi assicurativi, istituendo e curando la tenuta e l'aggiornamento di un registro di tutti gli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attività economica per la compensazione dei danni causati dai medesimi eventi alluvionali.
3. 04. Corda, Nicola Bianchi, Cancelleri, Ruocco, Villarosa, Barbanti, Capelli, Cicu, Piras, Ottobre.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 3. 1 – (Misure per la Regione Sardegna). 1. I pagamenti di tributi e gli adempimenti sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2013, n. 283, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2013, n. 300, sono effettuati entro il 30 giugno 2014, senza applicazione di sanzioni e interessi.
  2. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi di cui al comma 1, i soggetti ricompresi nell'ambito di applicazione dei decreti di cui al comma 1 che abbiano subito danni possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei medesimi territori ricompresi nell'ambito di applicazione dei decreti di cui al comma 1, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la società Cassa depositi e prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 90 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Nel caso di titolari di reddito d'impresa, il finanziamento può essere richiesto limitatamente ai danni subiti in relazione all'attività d'impresa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 aprile 2014, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  3. I soggetti finanziatori di cui al comma 2 comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione.
  4. Per accedere al finanziamento di cui al comma 2, i soggetti ivi indicati presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma un'autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, volta ad attestare i danni subiti ed il nesso di causalità con l'evento alluvionale di novembre 2013, nonché copia del modello di cui al comma 6, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti sospesi di cui al comma 2 e la ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione. Ai soggetti finanziatori deve essere altresì trasmessa copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti effettuati.
  5. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 2, nei limiti di spesa di cui al comma 9, mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione di limiti di importo, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale è restituita dai soggetti di cui al comma 2 a partire dal 1o gennaio 2015 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.
  6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 15 aprile 2014 è approvato il modello indicato al comma 4, idoneo altresì ad esporre distintamente i diversi importi dei versamenti da effettuare, nonché sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti finanziatori dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 3.
  7. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 4, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.
  8. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1, le dotazioni finanziarie della Missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» – Programma «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta» sono ridotte di 90 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette dotazioni sono incrementate di pari importo per l'anno 2014.
  9. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 6,4 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sulle risorse giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 20 novembre 2013, n. 122 che vengono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e successive modificazioni.
  10. I finanziamenti agevolati di cui al comma 2 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. A tal fine, il Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 122 del 20 novembre 2013, verifica l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi alluvionali del novembre 2013, tenendo anche conto degli eventuali indennizzi assicurativi, istituendo e curando la tenuta e l'aggiornamento di un registro di tutti gli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attività economica per la compensazione dei danni causati dai medesimi eventi alluvionali.
3. 0100. Pes, Mura, Francesco Sanna, Scanu, Marrocu, Cani, Marco Meloni, Giovanna Sanna, Capelli, Piras, Sibilia, Nicola Bianchi, Palese, D'Ambrosio, Fedriga, Di Salvo, Lavagno, Pesco, Catalano, Tacconi, Vallascas, Cicu, Nesci, Colonnese, Carinelli, Spessotto, Pinna, Vignaroli, Cozzolino, Dadone, Nuti, Cecconi, Dall'Osso, Grillo, Lorefice, Battelli, Tofalo, Parentela, Spadoni, Manlio Di Stefano, Grande, Del Grosso, Vacca, Di Benedetto, Brescia, Scagliusi, Liuzzi, Dell'Orco, Cristian Iannuzzi, Terzoni, Businarolo, Baldassarre, Colletti, Chimienti, Cominardi, Sarti, D'Uva, Brugnerotto, Luigi Gallo, Marzana, Barbanti, Cancelleri, Ruocco, Rizzo, Paolo Bernini, Gagnarli, Crippa, Mucci, Rizzetto, Rostellato, Ciprini, Tripiedi, Bechis, Fico, Cariello, Caso, Currò, Micillo, Zolezzi.

  All'articolo 3-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: tre anni, con le seguenti: due anni;
3-bis. 400. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento)
(Approvato)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 3. 1. (Zona franca urbana per calamità naturali). – 1. Nei territori dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012 n. 122 e dall'evento alluvionale del 17 gennaio 2014, si predispongono misure di agevolazione fiscale, in applicazione del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), articolo 107, par. 2, lett. b) e coerentemente al Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, incaricando il CIPE ed il Ministro dello sviluppo economico affinché provvedano all'individuazione ed alla perimetrazione di zone franche urbane, ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi degli effetti provocati dagli eventi calamitosi sul tessuto economico e produttivo. Per le finalità della presente norma sono stanziati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa iscritte nella Tabella C di cui alla legge 147 del 2013, in maniera lineare, per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
3. 09. Ferraresi, Cancelleri, Ruocco, Villarosa, Barbanti.
(Inammissibile)

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme contenute nell'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4.
Dis. 1. 1. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 2012-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    l'Atto Camera 2012 «Conversione in legge, del decreto-legge n. 4 del 2014 recante disposizioni urgenti in materia tributaria contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi», all'articolo 2, comma 1, lettera a), abroga i commi 575 e 576 dell'articolo 1 della Legge di stabilità per il 2014;
    i commi abrogati prevedevano che entro il 31 gennaio 2014 avrebbero dovuto essere adottati provvedimenti normativi di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), al fine di assicurare maggiori entrate per 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, 772,8 milioni per il 2015 e 564,7 milioni a decorrere dal 2016, e che inoltre il medesimo comma stabiliva che nell'adozione dei provvedimenti di razionalizzazione si sarebbe dovuto tenere conto dell'esigenza di tutelare i soggetti invalidi, disabili o non autosufficienti;
    ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, agli oneri derivanti dalla soppressione dei predetti commi 575 e 576 si provvede mediante i risparmi di spesa che conseguiranno agli interventi correttivi di spending review, nelle more dei quali il comma 428 della Legge di stabilità 2014 disponeva la costituzione di accantonamenti indisponibili sulle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero;
    al medesimo fine della copertura dei suddetti oneri, la lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge in esame modifica in aumento l'entità degli accantonamenti indisponibili per un importo pari a 710 milioni di euro per il 2014, 772,8 per il 2015 e 564,7 a decorrere dal 2016;
    le somme nel complesso accantonate saranno ripartite tra i vari Ministeri secondo la tabella allegata al decreto-legge in oggetto, che vede interessati sia il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in misura maggiore sia il Ministero della salute, per un importo inferiore,

impegna il Governo

a far sì che il suddetto aumento degli obiettivi di risparmio di spesa dei Ministeri non incida sulle risorse destinate ad interventi in favore di categorie di soggetti deboli, quali persone anziane, minori, disabili, invalide o non autosufficienti nonché per il contrasto alla povertà o ad ogni altra forma di disagio sociale.
9/2012-A/1Scuvera, Lenzi, Beni, Burtone, D'Incecco, Grassi, Iori, Fossati, Patriarca, Sbrollini, Piccione, Capone.


   La Camera,
   considerato che:
    ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a) e comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008, alle imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura che realizzano interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso progetti di investimento, progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale e progetti per la sostituzione o l'adeguamento di attrezzature di lavoro, è riconosciuto un contributo che relativamente all'anno 2013, per la sola regione Sardegna è stabilito nella misura pari a 9.217.615 di euro;
    le disposizioni contenute nella Legge di stabilità per il 2014, all'articolo 1, commi 118, 123 e 124, sono volte nel loro complesso ad affrontare l'emergenza Sardegna, venutasi a determinare a seguito dei fenomeni alluvionali verificatisi nel novembre scorso sul territorio della regione al fine di favorirne i processi di ricostruzione e ripresa economica, contemplando, in particolare, interventi per la messa in sicurezza del territorio, nonché l'esclusione dal patto di stabilità interno di talune spese e specifiche disposizioni per il ripristino della viabilità interrotta o danneggiata, dietro la predisposizione di un piano da parte del presidente della regione e dal commissario straordinario per il dissesto idrogeologico;
    inoltre, al fine di creare le condizioni necessarie per poter affrontare la situazione emergenziale in tema di viabilità della regione, che impone una tempestiva realizzazione degli interventi di ripristino della rete viaria, l'articolo 3, comma 6, del provvedimento all'esame dell'aula, interviene sul predetto comma 123 per specificare che il commissario delegato per il ripristino della viabilità opera con i poteri, anche derogatori della normativa vigente, assicurando in tal modo la necessaria tempestività e speditezza nell'attività di realizzazione degli interventi che il carattere emergenziale della specifica circostanza richiede, non compatibile con il rispetto dei tempi procedurali previsti per lo svolgimento delle procedure ordinarie;
    gli eventi alluvionali hanno cagionato gravi danni anche ai capannoni industriali ed agricoli e non è pensabile avviare gli interventi di ricostruzione degli stessi senza fare una previa operazione di messa in sicurezza al fine di tutelare quei lavoratori impegnati nell'espletamento delle relative attività. A tal fine appare, però, insufficiente l'importo pari a 9.217.615 di euro attribuito alla regione Sardegna dal bando ISI 2013, emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a) e comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
    in sede di approvazione del decreto-legge n. 83 del 2012, cosiddetto «Decreto Sviluppo 2012», è stata introdotta all'articolo 10, comma 13, la previsione che fosse liberata una quota pari al 35 per cento delle risorse destinate dall'INAIL, soggetto pubblico istituzionale deputato alla promozione della prevenzione, a progetti di investimento e formazione per la messa in sicurezza nei luoghi di lavoro per la ricostruzione dei capannoni e degli impianti industriali delle zone dell'Emilia danneggiati dal sisma del maggio del 2012,

impegna il Governo

ad emanare una norma atta ad assegnare alla regione Sardegna, ad integrazione delle risorse necessarie ad avviare la ricostruzione dei territori della stessa colpiti dall'alluvione del mese di novembre 2013, e già previste dalla Legge di stabilità per il 2014, una somma pari a 50 milioni in quota parte delle risorse destinate dall'INAIL al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro, per consentire l'espletamento da parte dei lavoratori delle attività di ricostruzione dei capannoni e degli impianti industriali danneggiati, in condizioni di sicurezza, secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della regione stessa, sentiti i comuni e le province interessate.
9/2012-A/2Piras, Paglia.


   La Camera,
   considerato che:
    ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a) e comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008, alle imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura che realizzano interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso progetti di investimento, progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale e progetti per la sostituzione o l'adeguamento di attrezzature di lavoro, è riconosciuto un contributo che relativamente all'anno 2013, per la sola regione Sardegna è stabilito nella misura pari a 9.217.615 di euro;
    le disposizioni contenute nella Legge di stabilità per il 2014, all'articolo 1, commi 118, 123 e 124, sono volte nel loro complesso ad affrontare l'emergenza Sardegna, venutasi a determinare a seguito dei fenomeni alluvionali verificatisi nel novembre scorso sul territorio della regione al fine di favorirne i processi di ricostruzione e ripresa economica, contemplando, in particolare, interventi per la messa in sicurezza del territorio, nonché l'esclusione dal patto di stabilità interno di talune spese e specifiche disposizioni per il ripristino della viabilità interrotta o danneggiata, dietro la predisposizione di un piano da parte del presidente della regione e dal commissario straordinario per il dissesto idrogeologico;
    inoltre, al fine di creare le condizioni necessarie per poter affrontare la situazione emergenziale in tema di viabilità della regione, che impone una tempestiva realizzazione degli interventi di ripristino della rete viaria, l'articolo 3, comma 6, del provvedimento all'esame dell'aula, interviene sul predetto comma 123 per specificare che il commissario delegato per il ripristino della viabilità opera con i poteri, anche derogatori della normativa vigente, assicurando in tal modo la necessaria tempestività e speditezza nell'attività di realizzazione degli interventi che il carattere emergenziale della specifica circostanza richiede, non compatibile con il rispetto dei tempi procedurali previsti per lo svolgimento delle procedure ordinarie;
    gli eventi alluvionali hanno cagionato gravi danni anche ai capannoni industriali ed agricoli e non è pensabile avviare gli interventi di ricostruzione degli stessi senza fare una previa operazione di messa in sicurezza al fine di tutelare quei lavoratori impegnati nell'espletamento delle relative attività. A tal fine appare, però, insufficiente l'importo pari a 9.217.615 di euro attribuito alla regione Sardegna dal bando ISI 2013, emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a) e comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
    in sede di approvazione del decreto-legge n. 83 del 2012, cosiddetto «Decreto Sviluppo 2012», è stata introdotta all'articolo 10, comma 13, la previsione che fosse liberata una quota pari al 35 per cento delle risorse destinate dall'INAIL, soggetto pubblico istituzionale deputato alla promozione della prevenzione, a progetti di investimento e formazione per la messa in sicurezza nei luoghi di lavoro per la ricostruzione dei capannoni e degli impianti industriali delle zone dell'Emilia danneggiati dal sisma del maggio del 2012,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di emanare una norma atta ad assegnare alla regione Sardegna, ad integrazione delle risorse necessarie ad avviare la ricostruzione dei territori della stessa colpiti dall'alluvione del mese di novembre 2013, e già previste dalla Legge di stabilità per il 2014, una somma pari a 50 milioni in quota parte delle risorse destinate dall'INAIL al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro, per consentire l'espletamento da parte dei lavoratori delle attività di ricostruzione dei capannoni e degli impianti industriali danneggiati, in condizioni di sicurezza, secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della regione stessa, sentiti i comuni e le province interessate.
9/2012-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Piras, Paglia.


   La Camera,
   in sede di approvazione del decreto-legge n. 4 del 2014,
   considerato che:
    all'articolo 2, comma 2-bis del provvedimento è disposta, nei confronti dei residenti nei territori ricadenti nei comuni del modenese colpiti dall'alluvione del 19 gennaio 2014, e su richiesta degli interessati, la definizione di un accordo finalizzato alla sospensione fino al 31 dicembre 2014 dei pagamenti dei ratei relativi ai mutui in essere dagli stessi contratti;
    la misura, introdotta nel corso di esame in sede referente presso la Commissione Finanze, è destinata ad alcuni cittadini, ma non tutti, residenti in territori interessati anche al sisma del maggio 2012;
    i comuni ricadenti nel cratere sismico interessato all'evento tellurico del maggio del 2012 non coincidono del tutto con quelli interessati dall'alluvione del 19 gennaio u.s.;
    per i residenti in questi ultimi comuni, il provvedimento, all'articolo 3-bis concede, invece, previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, la proroga triennale del termine di restituzione per i finanziamenti contratti per la ricostruzione a seguito del sisma del maggio 2012;
    dal combinato disposto delle due norme si genera una disparità di trattamento a tutto discapito di quei cittadini, che pur essendo stati danneggiati da un evento calamitoso, il sisma del 2012, non possono a loro volta beneficiare della eventuale sospensione dei mutui già in essere all'epoca del sisma, alla stregua dei cittadini danneggiati dall'alluvione del 19 gennaio 2014,

impegna il Governo

ad emanare una norma al fine di ricomprendere nella fattispecie di cui all'articolo 2, comma 2-bis del decreto-legge n. 4 del 2012, anche coloro che pur essendo stati danneggiati dal sisma del maggio 2012, ma non dall'alluvione del 19 gennaio 2014, non possono beneficiare della relativa moratoria.
9/2012-A/3Paglia, Ghizzoni.


   La Camera,
   premesso che:
    domenica mattina 19 gennaio 2014. in località San Matteo – a valle della città di Modena – un'ampia falla nell'argine del fiume Secchia ha determinato la fuoriuscita di circa 13 milioni di metri cubi d'acqua che hanno invaso il territorio circostante per circa 75 chilometri quadrati;
    i comuni più colpiti sono stati quelli di Bomporto e di Bastiglia – nei quali l'acqua ha invaso anche i centri abitati – nonché Modena, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla, San Felice;
    detti comuni erano già stati duramente colpiti dagli esiti delle ripetute scosse telluriche del maggio 2012, in quanto i loro territori coincidono con una porzione significativa di quel cratere sismico;
   a seguito dell'alluvione del 19 gennaio:
    tra i volontari immediatamente intervenuti si è purtroppo registrato un morto; migliaia di famiglie hanno abbandonato le proprie abitazioni ricercando una autonoma sistemazione, mentre oltre 1500 persone si sono rivolte ai centri operativi comunali e più di 800 hanno ottenuto assistenza negli 8 centri di prima accoglienza;
    anche in considerazione dell'ampia estensione dell'area interessata dagli allagamenti, i rilevanti danni al patrimonio edilizio pubblico e privato, alle infrastrutture, alle attività industriali, artigianali, commerciali e agricole coinvolte, rendono drammatiche le condizioni di migliaia di famiglie e imprese: in particolare, sono 1.800 le aziende che hanno interrotto la produzione e oltre 5000 gli addetti coinvolti nell'attività forzata;
    sono ben 2.500 gli ettari di produzioni agricole invasi dall'acqua, con danni ingentissimi alle imprese del settore, data la perdita dei raccolti, la distruzione di impianti ed infrastrutture e la necessità di dovere bonificare i suoli;
   considerato che:
    la prima stima redatta dalla struttura regionale assomma a circa 400 milioni di euro i danni arrecati dall'evento alluvionale mentre dai dati elaborati dall'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali (IRES) si evince che il sisma del 2012 ha comportato un danno diretto di circa 6 miliardi di euro, a cui si aggiunge il danno indotto sull'intera economia regionale stimato in 8.25 miliardi di euro di fatturato;
   valutato che:
    il susseguirsi di eventi calamitosi sta mettendo in ginocchio l'economia della zona di pianura della provincia di Modena, a forte vocazione manifatturiera e all'export da un lato, e con colture e produzioni di eccellenza che vantano un numero di certificazioni che non ha eguali nel Paese dall'altro:
   ritenuto che:
    la coincidenza di eventi sismici e alluvionali su un medesimo territorio e, spesso, su singoli soggetti, rende la situazione in tali aree assolutamente unica a livello nazionale,

impegna il Governo

  ad assumere un provvedimento d'urgenza destinato specificamente alle zone del modenese che nell'arco di soli 20 mesi sono state danneggiate prima dal sisma (maggio 2012) e poi dall'alluvione (gennaio 2014) affinché:
   si sblocchino immediatamente le risorse già stanziate per la soluzione del nodo idraulico modenese affinché siano realizzate tempestivamente le opere di adeguamento e messa in sicurezza;
   sia destinata, con urgenza, alla messa in sicurezza e alla difesa del suolo delle citate aree alluvionate quota parte delle risorse del Fondo delle politiche di coesione per interventi di messa in sicurezza del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (articolo 1, comma 7, Legge n. 147 del 2013);
   si escludano dal Patto di stabilità interno relativo agli anni 2014 e 2015 le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dai comuni, dalla provincia e dalla regione per far fronte all'emergenza alluvionale, alle conseguenti opere di ripristino e ad opere di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico;
   si esentino i comuni al tempo stesso alluvionati e terremotati dai tagli previsti dalla cosiddetta spending review o, in subordine, si allentino gli obiettivi fissati per gli anni 2014 e 2015 al fine di consentire un'adeguata risposta ai bisogni della popolazione derivanti da queste calamità;
   si definiscano tempi certi e modalità semplificate – anche mediante le amministrazioni territoriali competenti – per la concessione, tanto ai soggetti pubblici quanto a quelli privati (famiglie, imprese, associazioni, ecc.), del rimborso del danno effettivamente subito e dei contributi per il ripristino e la riparazione dei danneggiamenti, al fine di riprendere le normali condizioni di vita e dell'attività economica e produttiva;
   si disponga la detassazione dei contributi, degli indennizzi e dei risarcimenti e si attivino sistemi di finanziamento immediato per fare ripartire l'economia e la vita delle comunità coinvolte;
   oltre alla sospensione dei termini amministrativi, contributivi, previdenziali, assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria previsti nel decreto in parola, si preveda la sospensione del pagamento delle rate di adempimenti contrattuali, compresi mutui e prestiti, per l'anno 2014 e si dispongano le successive modalità affinché il pagamento degli adempimenti tributari e non tributari dopo la sospensione dei termini sia effettuato in forma rateale, senza applicazione di sanzioni e interessi;
   si integrino le risorse per gli ammortizzatori sociali in favore delle lavoratrici e dei lavoratori, costretti all'inattività;
   in aggiunta alle misure già disposte dalla Legge di stabilità 2014 per le zone colpite dal sisma 2012, si individuino misure di fiscalità di vantaggio, incluse le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») pubblicato nella G.U.U.E. L. 379 del 28 dicembre 2006, al fine di corrispondere alle nuove e maggiori esigenze poste dalle imprese colpite dal terremoto e dall'alluvione;
   si utilizzino tutti gli strumenti a disposizione per fare fronte alla drammatica situazione delle imprese agricole alluvionate, dove, oltre ai danni ai raccolti, appaiono in molti casi compromessi impianti e strutture.
9/2012-A/4Ghizzoni, Baruffi, Paglia, Dell'Orco, Giuditta Pini, Ferraresi, Kyenge, Patriarca, Richetti, Carlo Galli.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'ambito dell'esame del disegno di legge A.C. 2012, di conversione del decreto-legge n. 4 del 2014, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi;
    considerato che, nel corso dell'esame alla Camera è stato soppresso l'articolo 1 del decreto-legge, recante misure urgenti per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero, il quale introduce una procedura di collaborazione volontaria in materia;
    rilevata l'esigenza di disciplinare la posizione di quanti, prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, abbiano presentato domanda per accedere alla procedura di collaborazione volontaria prevista dal citato articolo 1,

impegna il Governo

ad emanare un atto di indirizzo nei confronti degli uffici dell'amministrazione finanziaria, volto a intendere come ricompresi nell'ambito della clausola di salvaguardia degli effetti di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del disegno di legge di conversione, tutti i casi in cui l'istanza di collaborazione volontaria sia stata validamente presentata nel corso dell’iter di conversione del decreto-legge, ancorché la procedura non si sia conclusa, nonché ad evitare, in tali casi, che la documentazione e le informazioni fornite dai soggetti che hanno presentato la domanda di collaborazione, ai sensi del predetto articolo 1, possano essere utilizzate a loro sfavore.
9/2012-A/5Capezzone, Causi, Busin.


COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN VISTA DEL CONSIGLIO EUROPEO DI BRUXELLES DEL 20 E 21 MARZO 2014, NONCHÉ SULLO STATO DELL'ECONOMIA E DELLA FINANZA PUBBLICA

Risoluzioni

   La Camera,
   premesso che:
    il Consiglio europeo del 20 e 21 marzo 2014 sarà incentrato sul semestre europeo, sulla competitività industriale, sul clima e sull'energia, sui preparativi per il prossimo vertice UE-Africa e sulle relazioni con l'Africa e sulla situazione dell'Ucraina;
    in particolare, il Consiglio europeo concluderà la prima fase del semestre europeo, valutando i progressi realizzati nell'attuazione delle raccomandazioni specifiche per Paese del 2013 e fornendo agli Stati membri orientamenti sui loro programmi di stabilità e convergenza e i loro programmi nazionali di riforma 2014 per l'attuazione delle priorità indicate nell'analisi annuale della crescita presentata dalla Commissione;
    a partire da una valutazione intermedia fornita dalla Commissione, il Consiglio europeo farà il punto della situazione relativa all'attuazione della strategia Europa 2020 ed, eventualmente, fornirà orientamenti;
    il Consiglio europeo, inoltre, terrà un primo dibattito orientativo sulla base della comunicazione della Commissione relativa a un quadro in materia di clima ed energia per il periodo dal 2020 al 2030 ed esaminerà lo stato di attuazione delle conclusioni del Consiglio europeo di maggio 2013 in materia di energia;
    come noto, il pacchetto clima ed energia per il 2030, adottato dalla Commissione europea, prevede un target per la riduzione del 40 per cento delle emissioni climalteranti rispetto ai livelli del 1990, vincolante a livello europeo e dei singoli stati membri, un target di aumento al 27 per cento della quota di rinnovabili rispetto ai consumi finali di energia vincolante a livello europeo, e un target per l'efficienza energetica rinviato all'adozione della prossima direttiva in materia, obiettivi ambiziosi che permettono di rimanere nella traiettoria che consente il rispetto degli obiettivi di riduzione delle emissioni all'80-95 per cento rispetto al 1990 fissato dall'Unione europea per il 2050;
    in Italia e in Europa si sommano crisi economica, crisi occupazionale ed emergenza climatica: per scongiurare l'avverarsi di una jobless recovery, di una ripresa che non crea posti di lavoro, è necessario concentrarsi sui settori che hanno un maggior potenziale di creazione di posti di lavoro, quali quelli legati alla salute, all'ICT e all'efficienza energetica, tipicamente un settore ad alta intensità di lavoro, interamente non delocalizzabile;
    clima ed energia non sono in contraddizione con l'industria, ma anzi possono aiutarla ad adeguare la propria attività ai nuovi obiettivi;
    una base industriale europea forte e competitiva costituisce il motore della crescita economica e dell'occupazione, tema rispetto al quale il costo dell'energia nella produzione industriale, lo squilibrio tra domanda e offerta di competenze, lo sviluppo delle infrastrutture, l'attività brevettuale, le catene di valore globali, la specializzazione intelligente e le tecnologie abilitanti fondamentali (KET) rappresentano questioni fondamentali;
    per attuare una reale politica industriale dell'Unione europea, la Commissione ha fornito al Consiglio due comunicazioni («Per una rinascita industriale europea» e «Una prospettiva per il mercato interno dei prodotti industriali») che costituiscono la base delle decisioni che saranno adottate dalla riunione del 20-21 marzo. Tali comunicazioni, note anche come industrial compact, tuttavia, non prevedono parametri e sanzioni ma soltanto indirizzi, priorità e obiettivi destinati alla rinascita industriale che non sembrano possano portare a obblighi formali;
    nell'ambito della strategia di politica industriale europea appare prioritaria la semplificazione della regolamentazione e nella riduzione degli oneri da essa derivanti, soprattutto per le PMI;
    è necessario che la politica europea in materia di energia e di clima definisca un equilibrio avanzato tra gli obiettivi climatici e ambientali e la competitività dell'industria europea, assicurando prezzi dell'energia accessibili, competitività industriale, sicurezza dell'approvvigionamento energetico;
    la rinascita industriale è un tema importante, condivisibile e che richiede sostegno politico al massimo livello ma che rischia, tuttavia, di essere limitato dal fatto che la sua traduzione in politiche concrete viene affidata pienamente ai Paesi membri nei quali sono molto differenziati intensità, qualità e modi della politica industriale e, soprattutto, vincoli finanziari;
    è necessario cogliere il risultato dal significativo sforzo di consolidamento fiscale che ha interessato la gran parte dei Paesi europei tra cui l'Italia: ora che i conti pubblici presentano margini di sostenibilità ben più ampi rispetto alla situazione pre-crisi, occorre porre il tema centrale della crescita e del sostegno all'occupazione al centro del dibattito politico in sede europea, anche in vista delle prossime elezioni e del pericolo che si affermino formazioni anti-euro;
    lo sforzo per correggere l'andamento dei conti pubblici è stato imponente negli ultimi due anni, con un aggiustamento fiscale di circa 3 punti percentuali in termini strutturali grazie al quale la soglia del 3 per cento non è stata superata;
    l'uscita dalla procedura per disavanzi eccessivi dell'Unione europea è uno dei risultati visibili di quest'azione. Il calo dello spread sotto i 200 punti base testimonia come gli sforzi del Paese siano stati importanti e riconosciuti;
    la Commissione europea ha pubblicato il 5 marzo scorso le conclusioni scaturite dagli esami approfonditi relativi alle economie di 17 Stati membri, secondo le quali «la Germania dovrebbe orientare le priorità strategiche verso il rafforzamento della domanda interna e della crescita a medio termine, mentre la Francia e l'Italia dovrebbero affrontare gli ostacoli alla crescita a medio termine pur dedicandosi alle riforme strutturali e al risanamento di bilancio»;
    è auspicabile che il Consiglio europeo inviti gli Stati membri, nella predisposizione dei programmi nazionali di riforma e dei programmi di stabilità a tenere conto dei risultati della recente analisi della Commissione nell'ambito delle procedure per gli squilibri macroeconomici. In questo contesto, sarebbe necessario che le conclusioni del Consiglio europeo ribadissero che anche un surplus troppo alto nella bilancia commerciale, rilevato in alcuni Stati membri, è un fattore di squilibrio che va corretto mediante misure di stimolo della domanda interna;
    il programma di riforme annunciato dal Presidente del Consiglio dei ministri è in linea con le indicazioni emerse dall'analisi della Commissione;
    la competitività dell'economia italiana è oggi limitata, tra l'altro, dall'elevato cuneo fiscale sul costo del lavoro, un problema che il Governo si accinge ad affrontare, anche alla luce del fatto che l'andamento dell'economia ha effetti sul rispetto dei parametri di finanza pubblica, i cui andamenti derivano prevalentemente dal denominatore del rapporto, cioè dalla crescita modesta degli anni precedenti la crisi e poi dalla profonda recessione;
    occorre fornire segnali concreti in direzione del sostegno alla crescita e dell'occupazione ed è, pertanto, necessario il prossimo Consiglio europeo inviti gli Stati membri e le altre Istituzioni dell'Unione, in vista della predisposizione, nell'ambito della procedura del semestre europeo, dei programmi di stabilità e dei programmi nazionali di riforma, a considerare prioritaria l'adozione di misure di stimolo immediato della ripresa economica, attraverso investimenti in settori ad alto potenziale di crescita, quali le infrastrutture, la green economy, i settori industriali strategici, la ricerca e l'innovazione;
    andrebbe altresì posto all'attenzione del Consiglio europeo il completamento di alcuni aspetti dell'Unione economica e monetaria rimasti sinora singolarmente ai margini del dibattito istituzionale, quali la mutualizzazione del debito sovrano degli Stati dell'area euro e l'emissione di titoli europei per finanziare grandi progetti in grado di rilanciare stabilmente l'economia europea;
    è necessario che il Consiglio europeo definisca una reale politica industriale dell'Unione europea, che abbia al centro due elementi chiave per l'economia italiana ed europea, le PMI e il settore manifatturiero; occorre in particolare che le Istituzioni dell'Unione perseguano l'obiettivo condivisibile del 20 per cento di PIL realizzato dall'industria manifatturiera entro il 2020 in modo equilibrato e coerente, senza pregiudicare il tessuto produttivo di alcuni Stati membri e privilegiare quello di altri, come avvenuto in un passato recente;
    l'attuazione di una reale politica industriale dell'Unione postula la definizione di una chiara strategia e di un numero limitato di priorità e misure concrete da parte del Consiglio europeo che, quale massima istanza politica dell'Unione, può stabilire una cornice comune a tutte le politiche di settore necessarie per rilanciare strutturalmente l'economia reale e bloccare il processo di deindustrializzazione in Europa;
    la comunicazione sulla rinascita industriale europea (COM(2014)14), presentata dalla Commissione europea in vista del Consiglio europeo denuncia l'assenza da parte della Commissione di una effettiva visione di politica industriale, non indicando le reali priorità dell'azione europea e prospettando conseguentemente una serie non coordinata di interventi settoriali;
    è necessario che il Consiglio europeo definisca una strategia di politica industriale che assicuri un punto di equilibrio tra l'esigenza di adeguare la normativa e le politiche dell'Unione all'evoluzione tecnologica, economica e sociale, da un lato, e la richiesta dei soggetti industriali di avere periodi di stabilità normativa e di ridurre significativamente gli oneri regolamentari;
    appare essenziale per perseguire gli obiettivi di crescita e di occupazione stabiliti a livello europeo la programmazione dei Fondi strutturali per il periodo 2014-2020, che costituiscono la principale risorsa a disposizione del nostro Paese per realizzare politiche di sviluppo coerenti;
    in questo contesto occorre garantire il coinvolgimento del Parlamento nella fase definizione del contratto di partenariato 2014-2020 attualmente in corso di negoziazione con la Commissione europea;
    il Consiglio europeo di dicembre 2013 ha definito gli elementi essenziali dei partenariati per la crescita, l'occupazione e la competitività (cosiddetti «strumenti di convergenza»), rinviando tuttavia al Consiglio europeo di ottobre 2014, che avrà luogo nel corso del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, l'adozione di una decisione definitiva al riguardo; in base agli orientamenti assunti dal Consiglio europeo, i partenariati sarebbero attuati mediante il ricorso ad «accordi contrattuali» con i quali gli Stati interessati si impegnerebbero ad attuare, ottenendo un sostegno finanziario, riforme economiche, nei settori del mercato del lavoro e dei prodotti, dell'efficienza del settore pubblico, della ricerca e innovazione, dell'istruzione e formazione professionale e dell'inclusione sociale;
    per quanto riguarda la crisi in Ucraina, l'esito principale del Consiglio dei ministri degli esteri è una risposta unitaria dell'Unione europea, fatta di misure mirate ma anche di un'indicazione esplicita di sviluppare il rapporto Ue-Russia, basato sull'interesse reciproco e sul rispetto del diritto internazionale, per evitare qualunque tentazione di isolamento internazionale;
    le decisioni che saranno assunte dal Consiglio europeo presentano una forte rilevanza anche in vista della preparazione del semestre italiano di Presidenza del Consiglio dell'Unione europea, trattandosi della prima riunione formale di tale istituzione cui prende parte il nuovo Governo;
    è necessario che il Governo, in linea di continuità con il precedente esecutivo, ponga al centro del programma del proprio semestre il rilancio del processo di integrazione politica in senso federale, che è il presupposto necessario per dotare l'Unione della capacità di rispondere adeguatamente alle dinamiche globali e impedire che le logiche nazionali prevalgano sull'interesse comune. Solo un'unione dotata di un governo economico, di un'autonoma capacità fiscale, di una reale politica estera, e di politiche comuni efficaci negli altri settori chiave può rispondere alle aspettative dei cittadini europei e giocare un ruolo a livello globale;
    la prossima legislatura europea dovrebbe essere chiaramente percepita dai cittadini – nella campagna per le elezioni europee – come legislatura «costituente», volta ad avviare un processo di riforma dell'Unione in senso federale e democratico, con il pieno coinvolgimento dei Parlamenti,

impegna il Governo:

   a concentrare la sua azione in Europa sui temi della crescita e dell'occupazione, della competitività e dello sviluppo sostenibile, della cittadinanza e dei diritti, del rafforzamento della proiezione esterna e degli assetti istituzionali dell'Unione che saranno al centro della nostra Presidenza nel secondo semestre del 2014;
   a sostenere in tutte le sedi europee politiche che stimolino la competitività, sostengano la creazione di posti di lavoro e combattano la disoccupazione, a cominciare da quella giovanile, esprimendo il forte sostegno dell'Italia ai contenuti e agli obiettivi della comunicazione «Verso una rinascita dell'industria Europea» della Commissione;
   ad adoperarsi affinché il Consiglio tenga adeguatamente conto del nesso fra competitività industriale, politiche ambientali e politiche energetiche, così come dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse, e del loro contributo alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro, definendo una strategia di politica industriale europea che contempli:
    adeguati incentivi, anche di carattere finanziario, agli investimenti nei settori strategici, nelle nuove tecnologie e nelle competenze, in grado di consolidare il vantaggio competitivo dell'Europa nell'economia mondiale, fondato su beni e servizi ad elevato valore aggiunto, sulla gestione efficace delle catene di valore e sull'accesso ai mercati globali;
    la creazione di specifiche linee di credito presso la Banca europea per gli investimenti al fine di promuovere l'internazionalizzazione e la competitività delle imprese europee nonché di finanziare investimenti in settori industriali chiave, sul modello di quanto proposto dalla Commissione europea per l'edilizia sostenibile;
   a promuovere una trattazione organica ed equilibrata dei temi relativi alla politica industriale, ai costi dell'energia e alla lotta contro i cambiamenti climatici e stimolare l'elaborazione di un programma per l'industria, suggerendo che la tematica venga nuovamente trattata al Consiglio europeo dell'ottobre 2014;
   ad adoperarsi affinché l'Unione europea attui una strategia di politica industriale incentrata su un numero limitato di priorità, quali, in particolare:
    la riduzione degli oneri regolamentari e amministrativi per le imprese, in particolare per le piccole e medie, a livello europeo e nazionale, sulla base di un programma di intervento specifico ed organico che contempli scadenze puntuali per le istituzioni e per gli Stati membri, a tal fine anche esortando gli Stati membri ad introdurre un sistema di valutazione di impatto ex ante degli effetti della regolamentazione sulle imprese;
    il ricorso preferenziale ai regolamenti piuttosto che alle direttive per disciplinare materia di rilievo per il settore industriale, in modo da eliminare le differenze nella tempistica di entrata in vigore delle normative nazionali di attuazione e ridurre il rischio di divergenze nel recepimento, nell'interpretazione e nell'applicazione;
   a sostenere la prosecuzione dei contatti con i più importanti partner commerciali bilaterali, tra cui gli USA, il Canada, il Giappone e l'India, per garantire un migliore accesso dell'industria europea ai loro mercati; l'avanzamento dei negoziati di accordi di libero scambio globali e di accordi sull'accreditamento e l'accettazione dei prodotti industriali tra l'Unione europea e i Paesi del Mediterraneo meridionale e quelli del Partenariato orientale; l'impegno dell'Unione europea, nell'ambito degli organi del WTO, per evitare che Paesi terzi creino barriere tecniche agli scambi; l'iniziativa per garantire che i diritti di proprietà industriale delle imprese europee siano tutelati, in particolare nei Paesi dell'ASEAN e del MERCOSUR, soprattutto nell'interesse delle industrie creative per le quali la contraffazione rappresenta un problema grave;
   a promuovere, anche in vista della Presidenza italiana dell'Unione europea, l'avvio di una riflessione preliminare, all'interno delle singole formazioni consiliari, sulla futura revisione della strategia Europa 2020;
   a sostenere l'adozione del Pacchetto clima-energia e a promuovere, in vista del Vertice ONU sul Clima di fine settembre 2014 e della Conferenza di Parigi del 2015, il raggiungimento di una posizione dell'Unione europea sul tema della politica del clima e dell'energia che concili le esigenze di assicurare costi energetici contenuti, competitività industriale, sicurezza degli approvvigionamenti, raggiungimento degli obiettivi ambientali, crescita e innovazione; in tale quadro, a favorire la coerenza tra le linee guida in materia di clima ed energia, in corso di revisione, e le politiche energetiche e climatiche;
   a sostenere, nella definizione del quadro clima-energia al 2030, il principio di una equa ripartizione degli impegni e degli oneri (burden sharing) che tenga anche conto delle capacità di spesa degli Stati membri e delle esigenze di consolidamento fiscale, nonché delle azioni già intraprese e dei costi marginali delle azioni future, considerando altresì le misure necessarie al miglioramento della rete e al rafforzamento della concorrenza, nello stesso contesto, favorire la tutela della competitività delle industrie energivore e assicurare condizioni di leali competizione industriale all'interno dell'Unione e sul piano globale;
   a promuovere il rilancio della politica energetica dell'Unione, perseguendo in primo luogo il completamento del mercato interno dell'energia, sotto il profilo regolatorio e degli investimenti infrastrutturali, con il rafforzamento delle interconnessioni;
   più in generale, a definire tempestivamente, in stretto raccordo con le Camere, il programma dell'Italia per il prossimo semestre di Presidenza dell'Unione europea, individuando tra gli obiettivi prioritari:
    il contemperamento, in sede di applicazione delle regole vigenti o prospettando appropriate modifiche legislative, tra la stabilità delle finanze pubbliche e l'adozione di misure per il rilancio della crescita e dell'occupazione, soprattutto giovanile, e per contrastare povertà e discriminazione sociale;
    il proseguimento della tabella di marcia per un'autentica Unione economica e monetaria, con particolare riferimento alla introduzione di meccanismi per la mutualizzazione del debito sovrano dei Paesi dell'area euro, anche nelle forme, proposte in diverse sedi, in base alle quali ciascun Paese deve farsi carico del pagamento della propria quota di interessi, alla creazione di un'autonoma capacità fiscale dell'Eurozona e l'emissione in comune di titoli per finanziare grandi progetti in grado di rilanciare stabilmente l'economia europea;
    l'avvio di un dibattito/una riflessione congiunta delle istituzioni europee e degli Stati membri che ponga le premesse per una fase nuova della costruzione europea volta alla realizzazione di un'unione politica in senso federale;
   a sostenere l'estensione della golden rule in modo da permettere lo scomputo di alcune voci di spesa per investimenti che possano esercitare un impatto a breve positivo sulla crescita territoriale e sulla riduzione della disoccupazione dai parametri finanziari rilevanti nel processo europeo di coordinamento dei bilanci pubblici nazionali;
   per quanto riguarda l'unione bancaria, ad affermare con forza la necessità di avviare il previsto meccanismo di risoluzione delle crisi con autonome e adeguate risorse ed evitare scelte e indirizzi contrari all'interesse del Paese, in particolare in materia di valutazione dei titoli pubblici posseduti dalle banche e dalle assicurazioni e di metodi di vigilanza sulle piccole banche territoriali;
   a riferire tempestivamente alle Camere sullo stato del negoziato con la Commissione europea in merito al contratto di partenariato per la programmazione dei fondi strutturali 2014-2020, anche in vista dell'attuazione del comma 246 dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2014, in base alla quale il Governo, prima della stipula definitiva dell'accordo con le autorità dell'Unione europea, lo trasmette al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti;
   ad assicurare, nella fase di preparazione delle decisioni che il Consiglio europeo di ottobre 2014 adotterà in merito ai partenariati per la crescita, l'occupazione e la competitività, che gli accordi contrattuali bilaterali tra Stati membri ed Istituzioni dell'Unione europea siano utilizzati in via prioritaria per sostenere riforme strutturali a lungo termine favorevoli alla crescita e all'occupazione, nel rispetto del quadro istituzionale e delle procedure previste dai Trattati, assicurando in particolare, il coinvolgimento del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali e salvaguardando il principio di unitarietà dell'ordinamento europeo e di parità tra gli Stati membri e la coerenza complessiva del coordinamento delle politiche economiche a livello europeo;
   a confermare la disponibilità dell'Unione europea a sostenere sia la scelta sovrana dell'Ucraina verso l'integrazione economica e l'associazione politica con l'Unione europea che la sua integrità territoriale nonché ad assistere l'Ucraina nel processo di risanamento dell'economia e di riforme interne, dando seguito alla decisione dei Capi di Stato e di Governo UE di procedere alla firma della sezione politica dell'Accordo di Associazione in occasione del Consiglio europeo del 20-21 marzo e reiterando l'invito all'Ucraina ad una maggiore inclusività ed al rispetto di diritti e prerogative delle minoranze nazionali.
(6-00056) «Speranza, De Girolamo, Andrea Romano, Dellai, Pisicchio, Di Lello, Alfreider, Formisano».


   La Camera,
   udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo di Bruxelles del 20 e 21 marzo 2014, nonché sullo stato dell'economia e della finanza pubblica,
   premesso che:
    le bozze di conclusioni del prossimo Consiglio europeo, come del resto quasi tutti i testi delle conclusioni dei Consigli europei, contengono ampi riferimenti ai concetti di «crescita» di «sviluppo» e di «occupazione», di «investimenti» e addirittura di «rinascita industriale», nelle parti di enunciazione e di scenario, ma al momento della trasformazione in impegni la terminologia comunitaria si esprime esclusivamente attraverso raccomandazioni della Commissione agli Stati in merito alla sostenibilità delle finanze pubbliche e di rispetto del Patto di stabilità, del rigore, e di politiche di rientro dal debito stabilite dal fiscal compact cadenzato a ritmi insostenibili anche per economie floride;
    dall'inizio della crisi economica nel 2007 sono stati persi più di 700 mila posti di lavoro, con un ritmo che è cresciuto ancora per tutto il 2013 nonostante le istituzioni politiche e finanziarie abbiano annunciato una ripresa. Una «perdita di posti continua e ininterrotta» che procede «a ritmi sostenuti» sostiene l'osservatorio industria della CISL, aggiungendo che «il calo di occupazione non riguarda più il solo settore manifatturiero, ma si è allargato all'edilizia ed al terziario, che aveva ben tenuto negli anni precedenti»;
    ci sono oltre 160 tavoli di crisi aperti al Mise, molti dei quali per aziende storiche e settori strategici, dall'elettronica al tessile, dalla chimica all'elettrodomestico, dal siderurgico fino all'automotive, un elenco che non appare destinato a contrarsi, e che coinvolge al momento circa 120.000 lavoratori;
    i posti di lavoro persi in Europa nello stesso periodo sono invece oltre 5 milioni, ma non in maniera uniforme nei diversi Paesi. In Germania, Regno Unito, Austria, Belgio, l'occupazione aveva sì registrato una battuta d'arresto nel 2009, ma è tornata ad aumentare dal 2010, come riflesso della ripresa dell'economia;
    secondo i dati, dell'osservatorio della crisi del Sole24Ore, nel 2012 si sono registrate nel nostro Paese 12.442 istanze di fallimento, più di mille al mese, 34 al giorno. Ma la media giornaliera è salita a 43 nei primi mesi del 2013. In termini assoluti, le 4.218 istanze presentate tra gennaio ed aprile 2013, gli ultimi dati disponibili, si sommano ai 45.280 fallimenti registrati fra 2009 e 2012, per un totale che sfiora le 50 mila crisi di impresa;
    né l'Unione europea nel suo complesso né gli Stati nazionali nella loro concezione tradizionale sono stati capaci di fornire risposte efficaci e tempestive all'emergenza economica ed occupazionale, tanto che appare necessario sperimentare nuove dimensioni di intervento, proponendo la possibilità di attuare strumenti mirati su aree geografiche ed economiche omogenee;
    accanto alla crisi economica, sta emergendo una sempre più forte emergenza legata alla sicurezza urbana. A fronte di un numero di crimini in aumento, gli investimenti per la sicurezza negli ultimi cinque anni sono stati ridotti di oltre 4 miliardi di euro e gli operatori della polizia di Stato sono passati dai 103 mila del 2003 ai 94 mila del 2013; il Governo italiano sta portando avanti un progetto di taglio delle risorse e dei presidi della polizia di Stato, di tutte le specialità, sul territorio nazionale, alcune tra l'altro, come la polizia postale, di importanza crescente in ragione della sfida del crimine cibernetico. La razionalizzazione dei presidi stride con la necessità di aumentare e potenziare il livello di sicurezza sul territorio, soprattutto in quelle province caratterizzate da una forte presenza di criminalità organizzata e con i maggiori indici di crimini consumati; il progetto non fa alcun riferimento a come sarà garantita la sicurezza dei cittadini laddove saranno soppressi i presidi di polizia;
    le turbolenze in atto nel Nord Africa dal 2011, inoltre, non accennano a diminuire, privando il nostro Paese e l'intera Unione europea di importanti partner nel controllo dei flussi migratori illegali diretti dall'Africa Sub-Sahariana verso il nostro continente, che non sono destinati a scemare d'intensità nei prossimi anni, considerati anche il forte squilibrio demografico ed i differenziali di reddito esistenti tra le due sponde del Mediterraneo, mentre permane l'esigenza di proteggere lo spazio Schengen. Ciò nonostante, i partner comunitari del nostro Paese lesinano gli aiuti e la collaborazione operativa necessaria ad assicurare l'impermeabilità delle frontiere comuni, al punto che il dispositivo FRONTEX è tuttora di dimensioni simboliche;
    è in atto ai confini orientali dell'Unione europea una crisi internazionale complessa e dagli esiti imprevedibili, che ha già comportato una mutilazione territoriale di fatto dell'Ucraina, ormai prossima alla firma un accordo di associazione con l'Unione europea, mentre persistono gravi tensioni, che la diplomazia internazionale cerca di raffreddare, anche con il ricorso allo strumento delle sanzioni, malgrado questo possa indurre un irrigidimento delle posizioni;
    si protraggono altresì in Sud America gli scontri connessi alle proteste della piazza venezuelana contro il Governo del Presidente Maduro, che paiono tuttavia non aver attratto l'attenzione di nessuna cancelleria europea. Latita anche il servizio esterno dell'Unione;
    le comunicazioni odierne del Presidente del Consiglio, e gli impegni che assume in questa sede nei confronti del Parlamento, riguardano aspetti strettamente connessi: infatti nessuna misura di politica economica tra quelle annunciate dal Governo può essere attuata senza una negoziazione in sede comunitaria di deroghe al Patto di stabilità e agli impegni assunti con il fiscal compact. Tali negoziazioni sono oggi finalmente perseguibili con successo nell'ambito del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea, di cui le comunicazioni odierne sono occasione di confronto programmatico,

impegna il Governo:

   nell'ambito dei piani di spending review, a rivedere il progetto di razionalizzazione che impone un drastico taglio ai presidi e alle sezioni della polizia di Stato, inclusa la polizia postale, in un momento in cui al contrario andrebbe rafforzata l'attività di controllo e prevenzione per fronteggiare l'emergenza immigrazione ed una criminalità sempre più insidiosa e capillare, attiva anche nella sfera cibernetica;
   ad adottare come principale misura programmatica del semestre europeo a presidenza italiana la revisione urgente dei vincoli derivanti dalla governance economica europea, compresi il Patto di stabilità e crescita ed il fiscal compact, sottoponendoli ad un confronto democratico e al voto popolare, al fine di graduare tali vincoli alla luce della necessità di attuare investimenti in materia di rischio idrogeologico, edilizia scolastica, sicurezza, ripresa industriale, promozione dell'occupazione;
   a proporre in sede comunitaria, durante il semestre di presidenza italiana dell'Unione europea una revisione dei trattati al fine di consentire, in seno all'Unione europea, la creazione di aree omogenee su base storica, culturale e sociale, indipendentemente dall'appartenenza statale delle stesse, che possano essere interlocutore diretto dell'Unione europea ed agire come realtà unitarie sul piano interno ed internazionale;
   ad attuare una revisione della declinazione interna del Patto di stabilità e crescita, cambiando radicalmente l'approccio nei confronti degli enti locali e territoriali, rapportando i vincoli al grado di virtuosità degli enti, con meccanismi premiali per le amministrazioni virtuose e imponendo vincoli inderogabili per gli enti in dissesto collegando qualunque intervento statale per il risanamento a programmi precisi di ripianamento;
   ad esigere nell'ambito degli organismi competenti dell'Unione europea una politica di più fattiva cooperazione e condivisione degli sforzi del nostro Paese, che fronteggia praticamente da solo, se si eccettua la presenza del debole dispositivo di FRONTEX, i flussi migratori illegali provenienti dalla sponda meridionale del Mediterraneo;
   a sviluppare nell'ambito delle sedi internazionali competenti un'iniziativa politica efficace, che contribuisca al raffreddamento delle tensioni interne all'Ucraina e del contenzioso tra le locali autorità e quelle della Federazione russa, con l'obiettivo di raggiungere un compromesso ragionevole tra le parti, che non mortifichi l'autodeterminazione di nessuno: degli ucraini che vogliono avvicinarsi all'Occidente e dei crimeani che desiderano invece riunirsi alla Russia, evitando di aggravare le sanzioni oltre il punto di rendere impossibile qualsiasi negoziato;
   a sensibilizzare le autorità europee e tutti i fori internazionali competenti circa la necessità di dare uno sbocco alla grave crisi politica apertasi in Venezuela.
(6-00057) «Gianluca Pini, Guidesi, Prataviera, Giancarlo Giorgetti, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Rondini».


   La Camera,
   premesso che:
    in data 20 e 21 marzo 2014 si terrà il Consiglio «Affari Generali» dell'Unione europea con un corposo ordine del giorno relativo: ad un primo giudizio sulle manovre di bilancio degli Stati; al rilancio della competitività industriale; alle politiche relative al clima e all'energia; nonché allo stato delle relazioni esterne, in particolare con l'Africa;
   per quanto riguarda le manovre di bilancio:
    l'Unione europea rivolge all'Italia una serie di pesanti critiche, in primis in relazione alla limitata produttività del lavoro, che è ritenuta una delle cause principali dell'alto debito pubblico e della scarsa competitività dell'Italia, alla mancanza di riforme strutturali e ad un insufficiente piano di correzione dei conti;
    la Commissione, valutando l'aggiustamento strutturale per il 2014 insufficiente, ritiene necessaria «un'azione urgente» su debito e competitività, attraverso riforme efficaci e un intervento di manutenzione sui conti pubblici, paventando altrimenti un contagio del resto dell'Eurozona;
    le istituzioni finanziarie europee a breve potrebbero chiedere l'apertura per l'Italia di una procedura per squilibrio eccessivo, con relative sanzioni, finora mai applicate, stante le deboli capacità reali del Paese di adottare le necessarie misure in termini di riforme strutturali, di contenimento del deficit e di drastico abbassamento del debito, che ha visto nei sette anni della crisi un aumento costante fino a raggiungere il 133,33 per cento del Pil, dovuto in misura preponderante alla decrescita del nostro Paese, che ha determinato un aumento della disoccupazione ad oggi del 12,6 per cento (laddove quella dell'Unione europea è prevista ridursi al 12 per cento), con un conseguente continuo aggravamento del disagio sociale in assenza di una chiara, forte e visibile sterzata da parte del Governo e delle parti sociali;
    il rientro dell'Italia nella procedura per squilibri eccessivi pone il nostro Paese in un'ulteriore situazione di svantaggio che avrà sicuramente effetti negativi sulla fiducia dei mercati finanziari determinando una penalizzazione soprattutto in riferimento all'aumento di ostacoli e difficoltà nell'azione di risanamento del debito pubblico;
    l'Unione europea rivede la stima per la crescita dell'Eurozona nel 2014 portandola dall'1,1 all'1,2 per cento, mentre prevede una riduzione per l'Italia dello 0,1 per cento dallo 0,7 allo 0,6 per cento – sconfessando le irrealistiche stime del Governo Letta che la fissavano all'1,1 per cento. La crescita italiana (in realtà una decrescita) si pone così in controtendenza in Europa essendo stimata la metà di tutta l'Eurozona;
    le politiche dei Governi che si sono succeduti dallo scatenarsi della crisi sino ad oggi e che hanno vieppiù acuito profondi disagi sociali, sono state improntate a misure che hanno favorito un risanamento dei conti pubblici appesantiti dal contestuale alimentarsi della recessione economica, come ad esempio le sciagurate misure dei tagli alla previdenza, l'aumento della pressione fiscale su aziende e cittadini, la stretta creditizia e poche misure volte al rilancio economico che hanno offerto scarsissimi risultati;
    la crescita non è quindi impedita a causa dell'elevato debito pubblico o dall'eccessiva spesa sociale del welfare, ma dalle misure recessive adottate in risposta alla crisi stessa, che non si risolverà con le politiche di «austerità espansiva» che l'hanno provocata. Pensare che il taglio dei deficit pubblici possa essere compensato dall'aumento di altre componenti della domanda aggregata è una pia illusione. Come emerge inequivocabilmente da studi e dall'esperienza pratica di altri Paesi europei come la Grecia, il moltiplicatore fiscale in una fase di recessione è positivo, e l'austerità porta inevitabilmente ad un calo del prodotto interno lordo maggiore del calo del debito rendendo impossibile raggiungere l'obiettivo della riduzione del rapporto debito/prodotto interno lordo;
    allo stesso modo, il superamento del credit crunch, che rappresenta una condizione necessaria sebbene non sufficiente per la ripresa, non potrà avvenire nel quadro delle politiche attuali concernenti il patto di stabilità europeo, con particolare riguardo alla necessità di riattivare i flussi di credito in direzione delle piccole e medie imprese;
    l'Europa non risponde alle sfide imposte dalla crisi con una stessa voce determinando un accentuarsi degli squilibri tra Paesi del nord e del sud, proponendo soluzioni diverse a situazioni analoghe. I Paesi che di recente hanno goduto di una certa flessibilità sono proprio quelli sotto la Procedura per disavanzo eccessivo: ad esempio, Spagna, Portogallo e Francia, che hanno ottenuto dilazioni per rientrare nel limite del 3 per cento del rapporto deficit/Pil;
    allo stato attuale servirebbe soprattutto una politica economica europea coerente con lo sviluppo dell'area euro, che definisca le politiche tese ad aumentare la domanda e, in particolare, gli investimenti in settori strategici in grado di creare occupazione, sviluppo sostenibile e coesione sociale. Tali investimenti sono rilevanti in primo luogo per gli effetti aggregati sull'economia, che vedrebbe un aumento del Pil e quindi un miglioramento degli indicatori di sostenibilità del debito. In secondo luogo, l'investimento in tali settori condurrebbe l'Italia ad avvicinarsi in misura significativa agli obiettivi di Europa 2020 in una varietà di campi sociali e ambientali;
    nell'ultima sessione plenaria il Parlamento europeo ha approvato con una larga e trasversale maggioranza due rapporti d'indagine sul ruolo e sulle operazioni svolte dalla cosiddetta Trojka (BCE, Commissione europea e FMI) nei Paesi UE sotto assistenza finanziaria (Grecia, Irlanda, Portogallo e Cipro) definendoli responsabili di un vero e proprio «tsunami sociale», ed evidenziando come l'avvio del processo di risanamento abbia creato danni sociali rilevantissimi con la perdita di lavoro da parte di milioni di persone e quindi il peggioramento delle condizioni di vita. Tali conclusioni indicano chiaramente che non si tratta di un problema di coinvolgimento delle istituzioni europee ma di un cambiamento radicale di politica: fine delle politiche di rigore e avvio di politiche di sviluppo e di investimento;
   per quanto riguarda la politica industriale:
    in seguito all'adozione, nel 2010, di una delle iniziative faro della Strategia Europa 2020, «Una politica industriale integrata per l'era della globalizzazione», nell'ottobre 2012, la Commissione europea ha riesaminato la situazione del settore attraverso la pubblicazione della Comunicazione «Un'industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica», sulla quale il Consiglio ha adottato le proprie conclusioni nel dicembre dello stesso anno;
    tale documento presenta una serie di azioni prioritarie destinate a favorire la ripresa nel breve e medio termine ed a garantire la competitività e la sostenibilità a lungo termine dell'industria europea: investire nell'innovazione, garantire migliori condizioni di mercato, favorire l'accesso al credito e ai capitali, sostenere l'adattamento della manodopera alle trasformazioni industriali;
    la Commissione europea ha successivamente adottato il quadro di valutazione sull'efficienza dell'industria degli Stati membri e la relazione sulla competitività europea per il 2013;
    con tali documenti, la Commissione ha evidenziato sia i settori nei quali si sono verificati miglioramenti, sia quelli più problematici. I primi includono le esportazioni, l'innovazione, il contesto imprenditoriale e le competenze della manodopera. Al contrario, le principali tendenze negative sono state registrate nel settore degli investimenti, che restano bassi, in quello energetico, i cui prezzi elevati costituiscono uno dei fattori della perdita di competitività dell'Unione europea, e nella pubblica amministrazione che, in alcuni Paesi membri, risulta poco efficiente;
    in particolare, per quanto riguarda l'Italia, la Commissione europea ha individuato alcuni fattori che contribuiscono alla sua scarsa competitività, ossia l'evasione fiscale, il mancato adempimento dei contratti, il livello ridotto di investimenti privati in ricerca e sviluppo, la mancanza di start up innovative, la scarsa disponibilità di competenze, la mancanza di finanziamenti attraverso il capitale personale, la modesta crescita delle imprese e dell'internazionalizzazione, il cattivo funzionamento della pubblica amministrazione;
    il Parlamento europeo ha approvato, il 15 gennaio 2014, una risoluzione d'iniziativa sulla reindustrializzazione dell'Europa per promuovere la competitività e la sostenibilità nella quale si evidenzia il ruolo fondamentale svolto dall'industria europea per affrontare le sfide sociali, attraverso l'offerta di posti di lavoro, beni e servizi ed entrate fiscali, e per sostenere la transizione dell'Europa verso un'economia a basse emissioni di gas serra;
    successivamente, in data 22 gennaio 2014, è stata pubblicata la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Per una rinascita industriale europea» (COM(2014)14 final), con la quale l'Esecutivo comunitario invita il Consiglio ed il Parlamento europeo ad adottare proposte in materia di energia, trasporti, spazio e reti di comunicazione digitali, nonché ad applicare la legislazione sul completamento del mercato interno;
    fra le priorità di intervento individuate dalla Commissione vi sono: la massimizzazione del potenziale del mercato interno, attraverso lo sviluppo di infrastrutture e l'offerta di un quadro normativo semplificato (in particolare procedendo alla revisione dello Small Business Act), che incoraggi l'imprenditoria e l'innovazione, integri i mercati dei capitali, migliori le possibilità di formazione e di mobilità per i cittadini e completi il mercato interno dei servizi, nonché l'attuazione di strumenti di finanziamento europei basati su combinazioni efficaci tra i programmi COSME e Horizon 2020, i Fondi strutturali e le risorse nazionali, ed il conferimento di un ruolo più strategico alla Banca europea per gli investimenti in materia di erogazione dei prestiti, ma anche una maggiore integrazione progressiva delle imprese europee, in particolare le piccole e medie imprese, nelle catene di valore globali al fine di promuoverne la competitività e assicurarne l'accesso ai mercati internazionali a condizioni più favorevoli;
    in data 17 febbraio 2014, è stata pubblicata la relazione «EU industrial structure report 2013: Competing in Global Value Chains», con la quale si analizza la situazione dell'industria europea. Tale relazione mette in evidenza le significative differenze tra settori e Stati membri e la tendenza discendente dell'industria manifatturiera, nonché l'accresciuta interdipendenza tra il settore manifatturiero e quello dei servizi, l'effetto trainante che il primo esercita sul secondo, nonché l'importanza della partecipazione alle catene di valore globali per aumentare la competitività dell'industria europea;
    la crescita, come evidenziato dalla Commissione nell'ambito della citata comunicazione «Per una rinascita industriale europea», rimane ancora molto debole e, sarà di solo +1,4 per cento del prodotto interno lordo con un tasso di disoccupazione che non scenderà sotto l'11 per cento nei prossimi due anni;
    la crisi europea ha, del resto, reso evidente l'importanza dell'economia reale, nonché l'esigenza di un'industria solida che vada ben oltre il settore manifatturiero per abbracciare anche il mercato delle materie prime, i servizi alle imprese, i servizi per i consumatori, la cultura e il turismo;
    l'Unione europea non può, quindi, prosperare senza una forte base industriale e la Commissione considera l'industria al centro della competitività e della rinascita economica dell'Europa;
    senza alcun dubbio, l'iniziativa promossa dalla Commissione con la citata comunicazione «Per la rinascita industriale europea» è da ritenersi condivisibile nel merito, considerato che il comparto industriale dell'Unione europea ha dato prova di resistenza di fronte alla crisi, ma nonostante ciò dal 2008 a oggi, con la crisi industriale, sono stati bruciati 3,5 milioni di posti di lavoro in tutta l'Unione europea e contestualmente il settore manifatturiero ha conosciuto una flessione arrivando a rappresentare il 15,1 per cento del Pil dell'Unione, ovvero lo 0,3 per cento in meno rispetto ai livelli di sei anni fa;
    oggi, dunque, l'Europa è ancora lontana dall'obiettivo del 20 per cento di Pil generato dal solo comparto industriale e la competitività industriale deve essere al centro dell'agenda del vertice del prossimo Consiglio europeo di marzo;
    la comunicazione annuncia la possibilità di garantire il pieno accesso ai 100 miliardi messi a disposizione dall'Unione europea sui fondi strutturali e di investimento europei (fondi ESI) per il periodo 2014-2020 per investimenti nell'innovazione, in linea con le priorità della politica industriale, mentre il programma Horizon 2020, attraverso il suo pilastro «Leadership industriale» dovrebbe fornire fino a 80 miliardi di euro per la ricerca e l'innovazione, incluso il sostegno alle tecnologie abilitanti fondamentali che ridefiniranno le catene di valore globali;
    il nostro Paese, come emerge dal «Rapporto sulla Competitività» presentato lo scorso anno a Bruxelles, attraversa ormai da troppo tempo una fase di preoccupante deindustrializzazione, essendo l'unico Stato dell'Eurozona che, insieme alla Finlandia, ha peggiorato la propria produttività, venendo superato anche dalla Spagna e per tali ragioni appare sempre più urgente e non più procrastinabile rispondere alla crisi industriale italiana attraverso la predisposizione di un quadro organico di interventi tesi a creare effettive condizioni favorevoli allo sviluppo e all'innovazione delle imprese, al fine di rendere l'Italia più capace di attrarre investimenti industriali e creare nuovi posti di lavoro;
    si evidenzia, inoltre, come sino ad ora non sia stato ancora presentato un programma nazionale di politica industriale teso a rilanciare concretamente il comparto manifatturiero con azioni mirate a: 1) realizzare una politica energetica più concorrenziale, in linea con le direttive dell'Unione europea, fondata sull'efficienza e sul risparmio energetico, sulla diversificazione delle fonti, sulla riduzione dei combustibili fossili e sullo sviluppo delle fonti rinnovabili; 2) a riallocare le energie lavorative sui livelli più alti della filiera produttiva e sui livelli più raffinati dal punto di vista tecnologico; 3) a ottenere un effettivo snellimento burocratico, in un contesto caratterizzato da un eccesso di leggi, scarsità o duplicazione dei controlli, sovrapposizione di competenze; ridurre il carico fiscale e contributivo per liberare risorse da destinare alla produzione e al lavoro; 4) a sostenere concretamente la domanda interna procedendo velocemente alle liberalizzazioni dei settori realmente protetti; 5) ad allentare il patto di stabilità interno per rilanciare il settore dell'edilizia riqualificando, in particolare, quella scolastica e garantendo al contempo un migliore utilizzo dei fondi strutturali europei; 6) a modernizzare il sistema produttivo con lo sviluppo delle tecnologie ambientali e dei servizi sociali, settori che possono offrire interessanti sbocchi occupazionali; 7) ad attuare l'Agenda digitale italiana e molto altro ancora, come del resto evidenziato nelle mozioni presentate dal gruppo parlamentare Sinistra Ecologia e Libertà e sottoposte all'attenzione del precedente Governo sul rilancio del settore manifatturiero (1-00164) e la deindustrializzazione del Paese (1-00196) ed oggi all'attuale Governo con riferimento alla necessità di sbloccare le procedure d'implementazione normativa in ritardo (1-00356), in relazione all'opportunità di attivare un nuovo sistema di politica industriale-ambientale teso a favorire la riqualificazione ed il rilancio delle aree del Paese deindustrializzate, a sostenere la ricerca universitaria, l'innovazione pubblica e privata, i processi di internazionalizzazione e le reti di imprese, e, infine, a incoraggiare la domanda e l'offerta di bioprodotti (1-00352);
    in particolare, con riferimento allo stato di attuazione dell'Agenda digitale Italia contenute nei decreti-legge n. 83 del 2012, n. 179 del 2012 e n. 69 del 2013 si evidenzia che dei 55 adempimenti considerati dalla normativa vigente, ne sono stati adottati, solo 17 (per gli adempimenti non ancora adottati in 21 casi risulta già scaduto il termine per provvedere; rispetto alla ricognizione precedente sono state prese in considerazione le misure dell'articolo 13 del decreto-legge n. 69 del 2013, nonché ulteriori disposizioni del decreto-legge n. 179 del 2012 in precedenza non considerate ma comunque collegate all'attuazione dell'agenda digitale;
    sarebbe, inoltre, necessario intraprendere urgenti iniziative legislative per impedire la delocalizzazione delle attività produttive delle nostre imprese anche alla stregua delle linee tracciate dalla cosiddetta «Legge Flonrange» approvata recentemente in Francia ove si prevede che le aziende con almeno mille dipendenti non possano chiudere e delocalizzarsi, prima di avere trovato un acquirente per garantire la continuità aziendale e produttiva. Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo, le aziende dovranno restituire gli aiuti pubblici ottenuti negli ultimi due anni e saranno multate fino al 2 per cento del fatturato. Intanto centinaia di vertenze che attendono di essere risolte da tavoli aperti, ormai da troppo tempo, presso il Dicastero dello Sviluppo economico;
   per quanto riguarda la politica energetica ed ambientale:
    si fanno sempre più diffuse le espressioni di insoddisfazione di comunità, istituzioni, organismi e associazioni europei, per la mancanza di ambizione che emerge dalla, proposta formulata dalla Commissione UE per un nuovo Pacchetto «Clima-Energia» al 2030 che viene giudicato inadeguato ad affrontare la sfida di una economia e di una società low carbon, a svolgere un'azione efficace di contrasto dei cambiamenti climatici e che rischia di far perdere quel ruolo di leadership che l'Unione europea aveva conquistato all'interno dei colloqui UNFCCC, al fine di raggiungere un Accordo per contenere il riscaldamento globale entro i 2o C alla fine del secolo, e che dovrà essere approvato nell'ambito della Conferenza di Parigi a fine 2015;
    gli obiettivi comunitari al 2030 proposti dalla Commissione nel libro bianco – 40 per cento di riduzione delle emissioni interne di CO2 e aumento non vincolante per gli Stati membri al 27 per cento per le rinnovabili – non consentono all'Europa di mettere in campo una forte e coerente azione di contrasto ai cambiamenti climatici in grado di invertire la rotta e contribuire ad un accordo globale ambizioso e giusto. L'Unione europea per uscire dalla crisi deve innovare l'economia definendo politiche attente agli interessi dei cittadini e dell'ambiente e in quest'opera potrà svolgere un ruolo decisivo solo se sarà in grado di definire obiettivi ambiziosi di riduzione dei gas-serra e di spinta verso una economia low-carbon attraverso target legalmente vincolanti che sostengano in maniera decisa lo sviluppo delle fonti rinnovabili e gli interventi di efficienza energetica a livello nazionale;
    l'Europa deve porsi dei traguardi molto concreti, che corrispondano ad una vera e propria rivoluzione energetica, che può tradursi nell'individuazione di obiettivi climatici ed energetici che siano coerenti con la traiettoria di riduzione delle emissioni di gas-serra di almeno il 95 per cento al 2050, in grado di contribuire a contenere il riscaldamento del pianeta almeno sotto alla soglia critica dei 2o C;
    solo attraverso una vera ed efficace azione che apra la strada a nuovi investimenti con la creazione di nuovi posti lavoro, l'Europa sarà in grado di assicurare un notevole indotto all'economia di tutti i Paesi membri;
    il confronto dei prezzi dell'energia tra l'Italia e gli altri membri dell'Unione europea e della stessa Unione europea con quelli dei suoi principali partner commerciali, rileva che i prezzi dell'energia sono notevolmente aumentati in quasi tutti gli Stati membri, ma maggiormente in Italia, a partire dal 2008, soprattutto a causa di imposte e tasse, ma anche dei maggiori costi di rete. Il confronto con i partner europei ed internazionali, evidenzia un aumento dei differenziali di prezzo, che segna la competitività dell'Italia, segnatamente per le industrie ad alta intensità energetica;
    l'Italia paga anche un alto prezzo per gli effetti ormai visibili del cambiamento climatico, caratterizzato da una forte erosione del territorio costiero e montano, con ripercussioni gravi e permanenti anche sull'industria agroalimentare;
    a fronte di tali emergenze ormai conclamate, relative ad un approvvigionamento inefficiente e non competitivo dell'energia nonché agli effetti devastanti sul territorio del cambiamento climatico, l'Italia non si è dotata di nessuno strumento strategico per una politica energetica efficiente ed una politica di risanamento e tutela del dissesto ambientale ed idrogeologico;
   per quanto riguarda lo stato delle relazioni esterne, in particolare con l'Africa:
    le relazioni tra Unione europea e Africa sono largamente basati sulla strategia comune Unione europea-Africa (Joint Africa-EU Strategy – JAES) adottata nel 2007 a Lisbona, da cui è stato elaborato il piano d'azione 2011-2013 concordato all'ultimo summit tenutosi a Tripoli nel 2010;
    gli obiettivi fissati in tale piano riguardano principalmente la cooperazione in talune aree specifiche d'intervento quali il mantenimento della pace e della sicurezza, la governance democratica e il rispetto dei diritti umani;
    il prossimo summit tra Unione europea e Africa si svolgerà a Bruxelles il 2 e 3 aprile del 2014 con il tema «Investire nelle persone, nella prosperità e nella pace» e sarà il quarto dopo quelli tenuti al Cairo, Lisbona e Tripoli;
    nata con l'obiettivo di unificare gradualmente gli accordi di cooperazione dell'Unione europea in atto con il continente africano e di dare un quadro di visione continentale ai vari strumenti di finanziamento esistenti la JAES riflette le priorità dell'Unione nelle sue relazioni con l'Africa. È strutturata in 8 capitoli tematici: pace e sicurezza; governance, democrazia e diritti umani; energia, commercio, integrazione regionale e infrastrutture; migrazione, mobilità e occupazione; cambiamento climatico; obiettivi di sviluppo del Millennio e il capitolo su scienza, società dell'informazione e spazio;
    in termini di azioni, dialogo politico e finanziamenti i risultati della JAES sono stati pressoché deludenti non essendo stata l'Unione europea in grado, soprattutto sul terna della pace e della sicurezza, di promuovere processi di pace e di prevenzione diplomatica e non violenta dei conflitti;
    in particolare uno dei punti principali in tema di pace e sicurezza è lo sviluppo di una forza di pronto intervento africana. A tale scopo, dal 2004, l'Unione europea ha contribuito con oltre 1,1 miliardi di euro al Fondo per la pace in Africa, che sostiene la missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM) e finanzia la missione di sostegno internazionale al Mali guidata dall'Africa (AMISMA), inviando circa 6000 soldati in Mali nella prima metà del 2013;
    l'Unione europea promuove anche la missione internazionale nel Sahel Niger (EUCAP) cui partecipa anche l'Italia con un contingente di personale militare così come per le missioni AMISOM e MINUSMA;
    il territorio del Sahel è prevalentemente desertico e divide l'Africa del Nord dall'Africa nera e subsahariana, comprendendo gli Stati del Senegal, Sudan, Eritrea, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Mauritania;
    gli Stati saheliani sono considerati tra i più poveri del mondo, caratterizzati spesso da vere e proprie crisi umanitarie date da periodi di forte siccità, con circa 15 milioni di abitanti coinvolti in crisi alimentari ed elevati rischi di malnutrizione grave;
    l'ONU, nella figura del suo inviato speciale per il Sahel, Romano Prodi, sta predisponendo un piano di rilancio e ricostruzione per il Sahel, per avviare una fase di crescita sostenibile dei Paesi centrali, in modo tale da poter far emancipare la parte più povera e arretrata dell'intero continente africano;
    oltre all'invio di truppe, nelle citate missioni, anche per tutelare in numerosi interessi dell'Unione europea nella regione, hanno prevalso le attività militari di contrasto al terrorismo, al crimine organizzato e all'immigrazione clandestina in ragione delle parimenti necessarie attività di cooperazione, integrazione e politiche umanitarie di contrasto all'emergenza alimentare;
    diversamente in alcune crisi come in Mauritania, Guinea, Guinea-Bissau, il consolidamento del dialogo politico ha permesso la soluzione delle stesse, avviando le necessarie politiche di cooperazione e sostegno;
    alcuni Paesi africani quali Ghana, Kenya, Tanzania, Uganda, Sudafrica, Namibia, Botswana e Mozambico, hanno conosciuto e continuano a vivere periodi duraturi di pace, sicurezza, stabilità economica e politica e partecipazione democratica, mentre altri continuano a sprofondare in conflitti interminabili come in Guinea, Liberia e Sierra Leone;
    Paesi, questi ultimi, ricchi di preziose risorse naturali, i cui conflitti per il loro controllo hanno fatto precipitare la regione in una grave crisi che ha provocato un enorme flusso di rifugiati. Senza parlare del conflitto del Darfur che infuria nel Sudan, della «guerra dimenticata» nel nord dell'Uganda, della persistente insicurezza nelle regioni orientale e settentrionale della Repubblica centrafricana e dell'instabilità del Congo;
    occorrerebbe, quindi, una forte azione dell'Unione europea per arrivare alla stabilizzazione dei Paesi del Corno d'Africa attraverso politiche di supporto ai processi democratici e per il rafforzamento della cooperazione decentrata;
    nel sostegno ai processi democratici e per il rispetto dei diritti umani ancora di meno è stato concretizzato, essendo per lo più concentrata l'attività esterna dell'Unione europea all'impegno nei forum internazionali a sostenere tali processi. Scarse appaiono anche i finanziamenti a tali attività, partecipando con 2 milioni di euro al segretariato dell’African Peer Review Mechanism e con 1 milione di euro all’AU's Electoral Assistance Fund;
    relativamente alle infrastrutture, al commercio, l'azione dell'Unione europea è stata mirata più che altro alla creazione di un clima favorevole per gli investimenti europei più che incentrata ad un reale sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, di cui molti Paesi sono ricchi e allo sviluppo agricolo, indispensabile per combattere la povertà e carestie e garantire la sicurezza alimentare;
    nonostante alcuni Paesi africani abbiano registrato una crescita economica straordinaria, la ripartizione estremamente irregolare dei redditi continua ad essere uno dei problemi del continente. La Namibia registra uno dei livelli di disuguaglianza più elevati al mondo, ma tale problema riguarda anche molti Paesi poveri quali la Sierra Leone e la Repubblica centrafricana, ed anche Paesi più ricchi come Lesotho, Botswana e Sudafrica hanno questo problema;
    il tasso di alfabetizzazione nel continente africano, nonostante i deboli progressi compiuti negli ultimi anni, continua ad essere tra i più bassi al mondo confermando le disuguaglianze che si registrano anche in termini di reddito pro-capite. Soprattutto le donne e le minoranze etniche continuano ad essere le categorie più emarginate, garantendo alle élite ottimi livelli di istruzione;
    sul versante sanitario la pandemia di HIV/AIDS rappresenta un grave peso per numerosi Paesi africani: il tasso di prevalenza tra gli adulti oscilla tra meno dell'1 per cento della popolazione in Senegal e Mauritania e oltre il 25 per cento in Swaziland, Botswana e Lesotho, dove la speranza di vita media è sensibilmente diminuita;
    per l'Africa poi, il cambiamento climatico comporterà una sempre maggiore pressione sulle risorse idriche e avrà ripercussioni negative sulla biodiversità e sulla salute umana, provocando un peggioramento della sicurezza alimentare e l'aumento della desertificazione;
    le inondazioni e la siccità, frequenti in Africa, sono destinate ad aumentare in seguito a tale cambiamento, mentre i sistemi di allarme preventivo sono inadeguati e la gestione delle catastrofi mediocre. L'adeguamento al cambiamento climatico è quindi una necessità impellente per lo sviluppo dell'Africa;
    un recente studio ha evidenziato che sul 46 per cento del territorio africano è in atto un processo di desertificazione a cui si aggiunge il problema del disboscamento, a fini commerciali o agricoli, il quale desta grave preoccupazione, poiché rappresenta anche un'enorme perdita di ricchezza economica naturale per il continente;
    tali cambiamenti del territorio e le catastrofi naturali hanno creato in questi anni una nuova categoria di rifugiati, quelli ambientali che poco o niente trovano tutela nel contesto dell'Unione europea;
    l'Unione europea dovrebbe potenziare il proprio sostegno nei settori considerati essenziali per il conseguimento degli OMS (pace, sicurezza e buon governo), nei settori che creano un contesto favorevole alla crescita economica, agli scambi e all'interconnessione, nonché nel settore della coesione sociale e ambientale;
    le guerre e i conflitti violenti nel continente africano hanno distrutto milioni di vite e vanificato decenni di sviluppo economico e che quindi l'intervento dell'Unione europea a favore della pace deve essere impostata ad una azione globale per la prevenzione dei conflitti, cercando di rimuovere alla radice le cause dei conflitti violenti, tra cui figurano la povertà, il degrado, lo sfruttamento e la distribuzione ineguale delle terre e delle risorse naturali e il relativo accesso, una governance debole, le violazioni dei diritti umani e la disparità tra i sessi;
    è necessario un intervento forte per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria sostenendo la messa a punto di nuovi farmaci e vaccini contro le malattie trasmissibili;
    la conservazione della diversità ambientale, il sostegno alla corretta gestione dei prodotti chimici nel campo agricolo e il miglioramento della gestione sostenibile dei terreni sono azioni non procrastinabili per arrestare la desertificazione, la conservazione della biodiversità e limitare gli effetti del cambiamento climatico,

impegna il Governo:

   sul piano nazionale e europeo ed, in particolare, in occasione del Consiglio europeo del 20-21 marzo 2014,
   sul bilancio:
    basandosi sulle recentissime direttive prese a maggioranza dal Parlamento europeo, a chiedere con forza l'abbandono delle politiche di rigore e l'avvio di politiche di sviluppo e di investimento, senza timidezze nel chiedere la inevitabile revisione del fiscal-compact misura indispensabile per assicurare al nostro Paese una crescita pari alla media europea;
    a concordare con gli organismi dell'Unione europea la rinegoziazione della cosiddetta «golden rule» (vale a dire lo scorporo degli investimenti dal calcolo del vincolo di deficit del 3 per cento), consegnandola alla sovranità del Parlamento nazionale, non solo per i programmi co-finanziati dai fondi strutturali europei, ma per tutti gli investimenti degli enti territoriali, che consentano lo sviluppo di nuova e qualificata occupazione;
    a verificare la possibilità che tali investimenti – da realizzarsi in parallelo anche negli altri Paesi dell'Eurozona – siano finalizzati a scala europea per consentire all'insieme dell'Unione di uscire dal ristagno economico;
    a proporre un nuovo e radicale programma europeo, un «social compact» vincolante per tutti gli Stati membri, per lo sviluppo sostenibile e la coesione sociale, la lotta alle disuguaglianze e alla povertà, che abbia chiare priorità di investimenti per lo stimolo dell'occupazione e per compensare lo squilibrio nei Paesi tra i Paesi dell'eurozona con bilance commerciali in forte attivo nei confronti degli altri partner europei, del mercato interno per ricostruire una politica di ridistribuzione dei redditi che favorisca la domanda aggregata, ed avvii in Europa una trasformazione sociale ed ecologica del modello di sviluppo a partire dal rilancio delle politiche per la formazione, l'educazione e l'innovazione, con particolare riferimento al settore energetico, delle tecnologie digitali e da quello dei trasporti, con l'istituzione di una nuova catena di creazione di valori nei mercati-pilota del futuro;
    a superare – in assenza delle misure precedentemente elencate – il tetto del 3 per cento per l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni nel bilancio 2014, giustificando tale azione politica con le condizioni di gravissima crisi economica e sociale del Paese;
    a sostenere la radicale modifica del trattato sulla convergenza dei bilanci, il cosiddetto «fiscal compact», una delle cause della recessione, concordando con i partner europei misure sostanziali a favore dello sviluppo sostenibile, a partire da una europeizzazione non parziale del debito sovrano almeno per la quota che supera il 60 per cento del prodotto interno lordo, secondo le proposte avanzate da diversi economisti anche italiani;
    ad attivarsi in sede europea per il superamento di tutti i trattati e regolamenti che imponendo rigide regole di bilancio sono causa delle politiche di austerità ed a promuovere politiche, misure e strumenti di politica economica, fiscale e di spesa, di carattere espansivo a favore dell'occupazione, dello sviluppo sostenibile, del welfare;
   sulla politica industriale:
    ad adottare, prima dell'inizio del semestre europeo, in coerenza con i contenuti delle linee di politica industriale e della programmazione europea sui temi della ricerca, sviluppo e innovazione e tenuto conto della programmazione dei fondi strutturali 2014-2020 un programma nazionale di politica industriale ove vengano tracciate le traiettorie di sviluppo industriale del nostro Paese con l'obiettivo di estendere il sistema infrastrutturale e trasportistico, realizzare un'industria integralmente ecologica che promuova l'utilizzo delle biotecnologie garantendo la salute, il benessere e la sicurezza delle persone, attuare l'agenda digitale italiana e le smart communities, rilanciare il turismo alla creatività e il patrimonio culturale, considerato che tale programma costituisce la necessaria premessa per soddisfare la condizionalità ex ante che la Commissione richiede agli Stati membri al fine di poter usufruire dei fondi strutturali per la programmazione 2014-2020;
    a ribadire la necessità che i fondi comunitari prevedano un alleggerimento delle procedure di spesa, una diminuzione dei formalismi burocratici e una maggiore attenzione ai risultati, sostenendo al contempo la più efficace attuazione degli strumenti di finanziamento europei basati su combinazioni utili tra i programmi COSME e Horizon 2020, i fondi strutturali e le risorse nazionali, ed il conferimento di un ruolo più strategico alla Banca europea per gli investimenti in materia di erogazione dei prestiti;
    a ribadire che nell'ambito della nuova disciplina europea in materia di reti di trasporto trans-europee (reti TEN-T), si faccia ricorso alla cosiddetta golden rule, consentendo di non far gravare sugli investimenti infrastrutturali di rilievo comunitario i vincoli di Maastricht, in particolare evitando che i fondi per la realizzazione di tali opere incidano sulla determinazione dell'ammontare del debito pubblico e concentrando lo sforzo finanziario europeo sull'intermodalità tra gomma, mare e ferro;
    a sostenere e implementare l'iniziativa della Commissione relativa alla utilizzazione dei cosiddetti project bond citata dalla comunicazione «Per una rinascita industriale europea (COM(2014)14 final), vale a dire di obbligazioni emesse da soggetti privati per il finanziamento a debito di infrastrutture di trasporto di particolare rilevanza strategica rientranti nelle reti TEN-T;
    a sostenere le misure proposte dalla Commissione nell'ambito della comunicazione «Per una rinascita industriale europea» (COM(2014)14 final) relative alla modernizzazione industriale, con particolare all'innovazione e alle nuove tecnologie, incoraggiando le politiche di investimento nei settori strategici dei processi di fabbricazione avanzati, delle tecnologie abilitanti fondamentali, dei veicoli e trasporti puliti, dei bioprodotti, della costruzione sostenibile e materie prime e reti intelligenti;
   sulla politica energetica e climatica:
    ad assumere un atteggiamento deciso e determinato per rendere gli obiettivi per il 2030 per la produzione di energia da fonti rinnovabili, vincolanti anche in coerenza con la già avvenuta sottoscrizione del documento «Going Green Growth», da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
    ad assumere, in particolare nell'ambito del semestre di Presidenza europea italiana, un ruolo propulsore per una vera e propria rivoluzione energetica, che veda un'Europa leader nella sfida per un'economia e per una società low-carbon al 2030 attraverso la realizzazione vincolante di tre obiettivi: il taglio del 55 per cento delle emissioni di CO2, il raggiungimento di una quota pari ad almeno il 45 per cento di energia da fonti rinnovabili ed ad almeno il 40 per cento di efficienza energetica;
    a sostenere il processo di governance della politica energetica dell'Unione europea, garantendo che il piano energetico nazionale sia sufficientemente ambizioso in termini di centralità delle fonti energetiche rinnovabili e che le linee guida e le incentivazioni in esso contenute siano coerenti e conformi per tutto il periodo interessato, prioritariamente attraverso la modifica della Strategia energetica nazionale (SEN) per adeguarla a tali obiettivi definiti a livello europeo;
    ad aumentare gli sforzi per una maggior efficienza energetica da parte del comparto privato, del comparto pubblico e del comparto industriale, in linea con quanto fatto già dall'industria europea in termini di investimento e realizzazione in questo settore e al fine di ridurre il fabbisogno energetico;
    ad approvare un ambizioso piano per la messa in sicurezza del territorio italiano, in termini di sicurezza geologica, idrologica ed agroalimentare, in grado di tutelare il territorio ed i suoi abitanti e sviluppare un comparto industriale con potenzialità di volano per l'economia nazionale e elevata qualificazione degli operatori anche per i mercati esteri;
    a sostenere con mezzi idonei ed efficaci l'innovazione tecnologica nel campo della produzione di energia da fonti rinnovabili;
   sullo stato delle relazioni estere, in particolare con l'Africa:
    a sostenere la necessità di un processo di stabilizzazione del continente africano, in particolare dell'area del Corno d'Africa, attraverso il rafforzamento della cooperazione decentrata;
    a promuovere un incremento del Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria, che porti alla messa a punto di nuovi farmaci e vaccini contro le malattie trasmissibili e ad un piano di assistenza sanitaria per combattere la mortalità infantile;
    a incoraggiare le politiche di accoglienza per i profughi e i rifugiati provenienti dal continente africano, in particolare prevedendo anche assistenza per i rifugiati cosiddetti «ambientali»;
    a sostenere il processo di alfabetizzazione del continente attraverso una azione coordinata dell'Unione europea con le organizzazioni internazionali e le ONG.
(6-00058) «Ricciatti, Pannarale, Scotto, Lacquaniti, Marcon, Melilla, Di Salvo, Migliore».


   La Camera,
   udite le dichiarazioni del Presidente del Consiglio,
   premesso che:
    in data 20 e 21 marzo si terrà a Bruxelles la riunione dei Capi di Stato e di Governo (Consiglio europeo), che sarà incentrato, oltre che sulle politiche di sviluppo – in particolare industria, energia, infrastrutture, ricerca scientifica, innovazione ed ambiente – sulla valutazione dei progressi complessivi realizzati nell'attuazione delle raccomandazioni specifiche del 2013, cui faranno seguito gli orientamenti sul programma di stabilità e convergenza e sul Programma nazionale di riforma 2014 per l'attuazione delle priorità indicate nell'analisi annuale della crescita presentata dalla Commissione europea;
    in data 5 marzo la Commissione europea con specifica comunicazione (COM(2014)150 final) rivolta al Parlamento europeo e all'Eurogruppo, ai sensi del Regolamento (UE) 1176/2011, ha deciso di sottoporre a «specific monitoring of the policies recommended by the Council to the Members States with excessive imbalances (Croatia, Italy and Slovenia)», dove per «squilibri eccessivi» si intendono, ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento richiamato, «squilibri gravi, compresi quelli che mettono o potrebbero mettere a rischio il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria»;
    nel Bollettino della BCE (marzo 2014, pag. 85) si afferma che «la raccomandazione della Commissione del novembre 2013 indicava la necessità di ulteriori misure di risanamento per assicurare l'osservanza del Patto di stabilità e crescita (cioè per conseguire l'obiettivo di medio termine di un bilancio strutturale in pareggio nel 2014 e assicurare progressi sufficienti verso il rispetto del criterio per il debito durante la fase di transizione). Finora, tuttavia, non sono stati compiuti progressi tangibili per quanto riguarda la raccomandazione della Commissione. In prospettiva, è importante effettuare i necessari interventi affinché siano soddisfatti i requisiti previsti dal meccanismo preventivo del Patto di stabilità e crescita, soprattutto per quanto riguarda la riconduzione del rapporto debito/PIL su un percorso discendente, come segnalato anche di recente dalla Commissione europea nel contesto dell'esame approfondito sull'Italia». Valutazione non solo tecnica, ma che acquista un forte significato giuridico ed istituzionale, visto quanto dispone il Regolamento UE 472/2013 in tema di «gravi difficoltà per quanto riguarda la stabilità finanziaria» di ciascun Paese. Da qui il forte richiamo alla dinamica del debito pubblico contenuto nel giudizio della Banca centrale;
    l'insieme di queste posizioni non tiene tuttavia conto dei cosiddetti «fattori rilevanti», come esplicitamente menzionati nei regolamenti del Consiglio europeo n. 1175/2011 e n. 1177/2011, che rendono la posizione italiana più solida di quella di altri partner, a partire dall'andamento del deficit di bilancio per il 2014 che per l'Italia è previsto del 2,6 per cento (pari alla media dell'Eurozona), ma che in Spagna e Francia – rispetto ai quali la Commissione non ha espresso alcun rilievo – si prevede, rispettivamente, il 5,8 ed il 4 per cento. Si deve aggiungere che il deficit strutturale, corretto per l'andamento del ciclo, che la Commissione valuta in –0,6 per cento è di gran lunga inferiore alla media dell'eurozona (-1,6 per cento) e tra i grandi partner commerciali inferiore solo alla Germania; mentre per Francia, Spagna e la stessa Inghilterra si registrano valori ben superiori. Rispettivamente -4,3 per cento, -2,5 per cento e -4,8 per cento. Del resto, sono anni che l'Italia presenta un avanzo primario, aggiustato per il ciclo, di tutto rispetto: valori positivi fin dal 2005, mentre negli altri Paesi e nelle medie dell'Eurozona le risultanze sono state ben peggiori ed in alcuni anni addirittura negative. Altro dato che dimostra la solidità di fondo dell'economia italiana è quello relativo alla bilancia commerciale. Gli attivi realizzati e previsti superano nel triennio 2013-2015 il 2 per cento del PIL. Sono ben superiori alla media dell'Eurozona, sul cui dato medio pesa tuttavia la Germania con un surplus che si avvicina al 7 per cento. Depurando questo elemento il confronto risulterebbe ancor più illuminante. Anche sul rapporto debito/PIL è necessaria una riflessione più attenta. Sulla sua dimensione pesano, per circa 4 punti di PIL, il sostegno offerto (via finanziamento dell'EFSF) ai Paesi in crisi, e per un altro punto e mezzo il pagamento dei vecchi debiti della pubblica amministrazione. Sono, infine, da considerare gli altri «fattori rilevanti» a partire dalla solidità finanziaria delle famiglie italiane – la migliore a livello internazionale in forza del minor debito accumulato – e la dimensione dell'economia sommersa. Quest'ultima rappresenta un fatto certamente riprovevole, contribuisce tuttavia, in misura maggiore alla dimensione effettiva del PIL, rendendo meno drammatici i rapporti deficit e debito/PIL;
    un'analisi più veritiera della situazione italiana dimostra, pertanto, un gioco di luci e di ombre che esclude qualsiasi giudizio manicheo. Che vi siano problemi è indubbio, ma è altrettanto evidente che vi sono delle potenzialità da cui si può partire per invertire la tendenza. Tanto più che i risultati dell'ultimo trimestre, se interpretati correttamente, mostrano un barlume di ripresa più consistente di quanto a prima vista si possa pensare;
    i vincoli che si dovranno superare sono pertanto più di natura giuridica che non di sostanza. Attengono alle riforme introdotte negli ultimi anni, nella gestione della finanza pubblica. Riforme tese ad un pieno coinvolgimento del Parlamento, nella definizione delle relative strategie nell'individuazione di maggioranze assolute nell'approvazione dei relativi provvedimenti come si evince dal comma 3 dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 («Disposizioni per l'attuazione del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione») che nella gerarchia delle fonti ha un valore sovraordinato alle leggi ordinarie, visto che ai sensi del comma 2 della medesima, può «essere abrogata, modificata o derogata solo in modo espresso da una legge successiva approvata ai sensi dell'articolo 81, sesto comma della Costituzione». Vale a dire «a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera»;
    lo stesso comma 3 dell'articolo 6 della legge precedentemente indicata stabilisce che qualora il Governo intenda «discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico di medio termine», come indicato dal regolamento UE 1175/2011 (articolo 5) debba sentire la Commissione europea per avviare una complessa procedura in cui siano evidenti le cause che lo hanno determinato e definire un conseguente piano di rientro. E che la deliberazione «con la quale ciascuna Camera autorizza lo scostamento e approva il piano è adottata a maggioranza assoluta dei relativi componenti». Il tutto possibile solo nel caso si siano prodotti in precedenza «eventi eccezionali», nella specifica fattispecie dal precedente comma 2;
    il valore di queste norme è evidente. Sono state costruite per evitare che una semplice maggioranza parlamentare possa utilizzare lo strumento della finanza pubblica per fini impropri – specie se di natura elettoralistica – che andrebbero a danno dell'intero Paese;
    tutto ciò premesso e considerato che i contenuti programmatici dell'azione di Governo illustrati dal Presidente del Consiglio sembrano prescindere dal quadro normativo così delineato e rischiano di determinare un ulteriore scostamento dall'obiettivo a medio termine previsto dalla legislazione in essere sebbene abbiamo solide motivazione di carattere economico e congiunturale;
    considerato altresì che il loro perseguimento non può prescindere dal rispetto dei Trattati europei e delle norme di carattere costituzionali che li integrano,

impegna il Governo:

   ad adottare l'unica strategia possibile che consenta di rilanciare il ciclo economico, nel rispetto delle regole costituzionali e dei Trattati internazionali;
   a predisporre, a tal fine, un piano di riforme coerenti con le raccomandazioni formulate dal Consiglio europeo il 29 maggio 2013, (COM(2013) 362 final) in occasione della fuoriuscita dalla procedura d'infrazione. Riforme che dovranno essere così configurate:
    1) «dare tempestivamente attuazione alle riforme in atto adottando in tempi rapidi le disposizioni attuative necessarie, dandovi seguito con risultati concreti a tutti i livelli amministrativi e con tutti i portatori d'interesse e monitorandone l'impatto; potenziare l'efficienza della pubblica amministrazione e migliorare il coordinamento tra i livelli amministrativi; semplificare il quadro amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese, abbreviare la durata dei procedimenti civili e ridurre l'alto livello di contenzioso civile, anche promuovendo il ricorso a procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie; potenziare il quadro giuridico relativo alla repressione della corruzione, anche rivedendo la disciplina dei termini di prescrizione; adottare misure strutturali per migliorare la gestione dei fondi dell'Unione europea nelle regioni del Mezzogiorno in vista del periodo di programmazione 2014-2020;
    2) promuovere nel settore bancario pratiche di governo societario che sfocino in una maggiore efficienza e redditività, per sostenere il flusso del credito alle attività produttive; proseguire i lavori di controllo qualitativo delle attività in tutto il settore bancario e agevolare la risoluzione dei prestiti in sofferenza iscritti nel bilancio delle banche; promuovere maggiormente lo sviluppo dei mercati dei capitali al fine di diversificare e migliorare l'accesso delle imprese ai finanziamenti, soprattutto sotto forma di partecipazione al capitale, e promuoverne peraltro la capacità d'innovazione e la crescita;
    3) dare attuazione effettiva alle riforme del mercato del lavoro e del quadro per la determinazione dei salari per permettere un migliore allineamento dei salari alla produttività; realizzare ulteriori interventi a promozione della partecipazione al mercato del lavoro, specialmente quella delle donne e dei giovani, ad esempio tramite la garanzia per i giovani; potenziare l'istruzione professionalizzante e la formazione professionale, rendere più efficienti i servizi pubblici per l'impiego e migliorare i servizi di orientamento e di consulenza per gli studenti del ciclo terziario; ridurre i disincentivi finanziari che scoraggiano dal lavorare le persone che costituiscono la seconda fonte di reddito familiare e migliorare l'offerta di servizi di assistenza alla persona e di doposcuola; intensificare gli sforzi per scongiurare l'abbandono scolastico e migliorare qualità e risultati della scuola, anche tramite una riforma dello sviluppo professionale e della carriera degli insegnanti; assicurare l'efficacia dei trasferimenti sociali, in particolare mirando meglio le prestazioni, specie per le famiglie a basso reddito con figli;
    4) trasferire il carico fiscale da lavoro e capitale a consumi, beni immobili e ambiente assicurando la neutralità di bilancio; a tal fine, rivedere l'ambito di applicazione delle esenzioni e aliquote ridotte dell'IVA e delle agevolazioni fiscali dirette e procedere alla riforma del catasto allineando gli estimi e rendite ai valori di mercato; proseguire la lotta all'evasione fiscale, migliorare il rispetto dell'obbligo tributario e contrastare in modo incisivo l'economia sommersa e il lavoro irregolare;
    5) assicurare la corretta attuazione delle misure volte all'apertura del mercato nel settore dei servizi; eliminare le restrizioni che sussistono nei servizi professionali e promuovere l'accesso al mercato, ad esempio, per la prestazione dei servizi pubblici locali, dove il ricorso agli appalti pubblici dovrebbe essere esteso (in sostituzione delle concessioni dirette); portare avanti l'attivazione delle misure adottate per migliorare le condizioni di accesso al mercato nelle industrie di rete, in particolare dando priorità alla costituzione dell'Autorità di regolamentazione dei trasporti; potenziare la capacità infrastrutturale concentrandosi sulle interconnessioni energetiche, sul trasporto intermodale e, nelle telecomunicazioni, sulla banda larga ad alta velocità, tra l'altro al fine di superare le disparità tra Nord e Sud)»;
   a garantire che l'intero ammontare residuo dei fondi strutturali Ue assegnati all'Italia nel quadro del bilancio 2007-2013 sia utilizzato entro il 2015, conformemente alle regole europee, così scongiurando il concreto rischio di perdere queste risorse fondamentali per la crescita del Paese;
   a considerare la prima raccomandazione di cui al documento (COM(2013) 362 final), che si richiama in seguito per memoria, come una subordinata rispetto all'obbiettivo prioritario dell'attuazione del progetto riforma, eventualmente prevedendo il necessario piano di rientro, secondo le procedure previste dalla legge 243 del 2012 precedentemente citata;
   a sottoporre detto piano alla preventiva approvazione del Parlamento – secondo quanto disposto dalla legge 243 del 2012 – per poi avviare il necessario confronto in sede europea chiedendo la preventiva ed anticipata sperimentazione dei «Contractual agreement» in linea con lo «stage 2 (2013-2014)» del documento «Towards a genuine economie and monetary union» del 5 dicembre 2012 che completa il ciclo delle riforme del bilancio avviato con il Six pack e del Two pack, nonché del «Treaty on Stability, coordination and Governance”, al fine di ottenere maggiore e significativa flessibilità sul deficit e sull'applicazione del Fiscal compact, in virtù dei «fattori rilevanti», come esplicitamente menzionati nei regolamenti del Consiglio europeo n. 1175/2011 e n. 1177/2011;
   a valutare con grande attenzione ogni iniziativa che – in violazione della legge costituzionale n. 243 del 2012 – possa essere censurata a livello europeo, con il risultato di far fallire così il necessario percorso di flessibilità e riforme.
(6-00059) «Brunetta, Gelmini, Capezzone, Vito, Palese, Sandra Savino, Chiarelli, Vella, Marti, Latronico».


   La Camera,
   premesso che:
    il 20 e il 21 marzo 2014 si terrà Bruxelles la riunione del Consiglio europeo tra i cui argomenti figurano l'analisi della situazione economica attuale in connessione anche con il rafforzamento di una base industriale europea forte come motore di crescita economica e dell'occupazione in una prospettiva di ecosostenibilità;
    la Commissione, nella sua comunicazione del 22 gennaio scorso «Quadro per le politiche dell'energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030», ha presentato le sue proposte per fissare gli obiettivi da raggiungere per il 2030;
    il Consiglio europeo terrà un primo dibattito orientativo sulla base della comunicazione della Commissione e sulle conclusioni del Consiglio Trasporti, telecomunicazioni ed energia, tenutosi a Bruxelles il 3 e 4 marzo 2014;
    la Commissione propone di fissare l'obiettivo da raggiungere entro il 2030 di ridurre le emissioni di gas a effetto serra nell'Unione europea del 40 per cento rispetto all'anno 1990, ripartendo gli sforzi tra il settore ETS (Emission Trading System) e i risultati collettivi attesi dagli Stati membri che non rientrano nell'ETS. In particolare, la Commissione propone un obiettivo per il settore ETS di -43 per cento rispetto al 2005, anno di lancio del meccanismo europeo, contro un obiettivo di riduzione del 21 per cento al 2020 e di riduzione per le attività economiche non ETS che dovrebbe essere pari al 30 per cento;
    la Commissione individua nel 27 per cento l'obiettivo vincolante per l'Unione europea ma non per i singoli Stati membri, la quota di energia rinnovabile che dovrà essere consumata nell'Unione europea in tale data e non stabilisce nuovi obiettivi per l'efficienza energetica, attribuendole un ruolo essenziale a tutte le politiche energetiche ma rimandando gli obiettivi concreti a una futura revisione della direttiva sull'efficienza energetica da concludersi entro quest'anno;
    in data 5 febbraio 2014 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che definisce la comunicazione relativa al «Quadro per le politiche dell'energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030» come «miope e poco ambiziosa su una serie di livelli» e in cui si chiede un obiettivo vincolante del 40 per cento anche per l'efficienza energetica e un aumento al 30 per cento del target per le rinnovabili, che peraltro non dovrebbe essere calcolato a livello comunitario ma tradotto in specifici obiettivi nazionali;
    l'efficienza energetica e la lotta ai cambiamenti climatici sono elementi centrali del sistema economico europeo, la creazione e il mantenimento di nuovi posti di lavoro altamente qualificati e possono costituire il perno di una nuova politica industriale che incentivi anche la ricerca e lo sviluppo e sia attrattiva per investimenti e finanziamenti per le tecnologie sostenibili dando impulso alla competitività e alla crescita;
    l'Europa, e la Francia in particolare quale paese ospitante, avrà un ruolo fondamentale nella chiusura di un accordo globale per il clima per limitare il riscaldamento globale a 2o C, durante la 21o Conferenza delle Parti sul cambiamento climatico che si terrà nel 2015;
    per migliorare la sicurezza dell'Unione in materia di approvvigionamento la Commissione europea prospetta di incrementare lo sfruttamento delle fonti energetiche sostenibili interne, ma include in questa definizione anche le riserve autoctone di combustibili fossili convenzionali e non convenzionali (soprattutto gas naturale) e il nucleare, scelta che appare distante da quanto richiesto dalla maggioranza dei cittadini europei che, in un recente sondaggio speciale Eurobarometro sul cambiamento climatico in quattro su cinque riconoscono l'importanza della lotta al cambiamento climatico e dell'efficienza energetica quale impulso all'economia e all'occupazione;
    ad oggi ancora non è stata correttamente delineata la fase di transizione verso un sistema energetico comunitario realmente sostenibile, e questo ha dato la possibilità di attribuire al gas un ruolo essenziale, lasciando però ai singoli Stati e non all'Europa nel suo complesso le scelte strategiche relative ai sistemi di trasporto e interconnessione internazionali;
    in Italia nel mese di febbraio 2014, la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ha coperto il 38 per cento, della produzione e il 32 per cento della domanda, con una stima delle ricadute economiche e occupazionali, riferiti al 2012 (fonte GSE) di 12,6 miliardi di euro di investimenti per 53.000 occupati permanenti in attività di esercizio e manutenzione sul parco rinnovabili e di 137.000 occupati temporanei, per le attività di investimento in nuovi impianti;
    il potenziale dell'efficienza energetica, settore in cui il nostro Paese è tra i leader mondiali, e delle energie rinnovabili non è stato ancora pienamente sfruttato e che secondo la Strategia energetica italiana e la tabella di marcia europea per il 2050 dovranno fornire la quota maggioritaria dell'approvvigionamento energetico, potranno essere raggiunti solamente se saranno fissati chiari obiettivi specifici intermedi;
    nonostante la retorica dell’«inevitabilità» che supporta il processo di globalizzazione economica, è chiaro invece che si tratta di un processo di cambiamento pianificato, guidato dalle politiche governative di questi anni che hanno supportato l'agenda delle grandi banche e multinazionali guidate, a loro volta, esclusivamente dal profitto. Queste politiche includono la «deregulation» degli scambi e della finanza internazionale attraverso trattati in favore del cosiddetto libero mercato, che hanno portato alla creazione di trasporti (vedi il TAV), comunicazioni e infrastrutture educative, che noi preferiamo definire diseducative, pensate ad uso e consumo delle multinazionali. Dall'altro lato questo processo ha creato una massiccia regolamentazione del mercato locale e nazionale e l'uso di indicatori privi di significato come ad esempio il PIL. Si evince chiaramente dalle informazioni sul TTIP che ancora una volta si concede alle multinazionali la possibilità di porsi al di sopra dei bisogni delle persone. Di sfruttare in maniera incontrollata risorse naturali fondamentali come l'acqua, il suolo, minerali. Il tutto inquinando in maniera irreversibile l'ambiente e le nostre vite dal momento che le sostanze dannose prodotte durante il processo di sfruttamento delle risorse si ripercuotono direttamente sulla nostra salute;
    malgrado il sistema economico fallimentare vigente nei più importanti Paesi mondiali sia stato capace di generare la più grande crisi finanziaria del ’900, si continua ad indicare la necessità di aprire nuovi mercati e identificare nuovi assets strategici come l'unica scelta possibile per la ripresa economica; per raggiungere tale scopo si rende necessario togliere ogni possibile impedimento di natura legale, di diritti sociali e del lavoro, arrivando persino ad indebolire le strutture democratiche, là dove possano intralciare il mondo degli affari;
    si sono di conseguenza sviluppati tavoli di discussione che riguardano lo smantellamento delle barriere commerciali, giuridiche, politiche al libero commercio e alla libertà di investimento, che vedono le potenze USA e UE concordare il TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership, e nazioni quali Messico, Canada, Cile, Perù, Giappone, Australia, Malesia, Singapore, Vietnam, Nuova Zelanda e Brunei accordarsi attraverso il TPP, Transpacific Partnership;
    l'obiettivo risulta essere la creazione della più grande area di libero scambio del globo che comprenderà economie per circa il 60 per cento del PIL mondiale;
    il fatto che le multinazionali economiche e finanziarie siano protagoniste del processo di accordo sovrastatale, trovandosi sedute ai tavoli dove si decidono le sorti del pianeta, rende il TTIP un luogo che supera i confini tradizionali tra Stato e privati, tra Governi e imprese, un luogo che si sottrae ad ogni possibile controllo democratico;
    risultano essere oltre 600 le multinazionali invitate ai tavoli di discussione ma risulta assente la dovuta trasparenza alla cittadinanza degli incontri e dei contenuti di tali trattati;
    è assolutamente necessario sviluppare la dovuta informazione sul significato di tale tipo di scenario per la società, l'ambiente e la democrazia;
    d'altro canto il partenariato economico-finanziario noto come TTIP ormai in via di definizione, lungi dall'essere un progetto neutrale, lega in maniera definitiva le sorti dell'Europa a quelle degli USA limitando la residua autonomia di un'Unione che rischia di dover sottostare ai dettami finanziari e commerciali di Washington; è noto infatti che mentre il mercato unico è il risultato di una omogeneità di regolamentazione senza precedenti, quello statunitense è frutto di anni di «deregulation» e pertanto gli operatori delle due sponde dell'Atlantico dovrebbero operare in un quadro caratterizzato dalla compresenza di assetti legislativi molto differenti. Relativamente al comparto agricolo, per il quale i fautori dell'accordo vantano benefici a doppio senso in considerazione delle enormi barriere tariffarie esistenti, le preoccupazioni maggiori riguardano le importazioni di OGM e il rischio di chiusura di molte piccole aziende a causa della frammentazione della proprietà agraria che caratterizza il nostro continente;
    le tensioni tra la comunità internazionale, che ha già annunciato di non voler riconoscere il voto referendario in Crimea, e la Russia, sul mancato rispetto del diritto internazionale, stanno evidenziando un solco sempre più profondo tra le rispettive posizioni, anche a fronte di annunciate e pesanti sanzioni;
    tuttavia, per mantenere aperto il canale del dialogo con la Russia, l'unica soluzione alla questione ucraina rimane quella politico-diplomatica; non è, infatti, ipotizzabile che si possa andare verso un conflitto in Europa a maggior ragione perché un intervento esterno rischierebbe di far precipitare l'Ucraina in una guerra civile dagli esiti drammatici;
    l'Ucraina è un Paese che sta rischiando di disintegrarsi e, come se non bastasse, è in bancarotta. Il Fondo monetario internazionale è pronto a elargire prestiti che saranno condizionati, come è la regola, da precise scelte politiche che il governo di Kiev dovrà operare. Scelte non meno «invasive» di quelle che avrebbe dovuto fare accettando di essere finanziata dalla Russia;
    l'Unione europea, apparsa come sempre incerta e divisa, alterna la retorica della pacificazione alla probabilmente inefficace, benché unanime, minaccia di sanzioni che ormai non avrebbero alcun effetto sugli equilibri geopolitici del Paese;
    in tale contesto potenzialmente disgregativo, forte è la preoccupazione per le minoranze etniche presenti in Crimea, in primis quella più antica e numerosa, i Tatari di religione musulmano-sunnita;
    la strategia di allargamento della NATO a est è stata poco lungimirante, in quanto ha finito per ricreare un clima e una competizione da guerra fredda che i popoli europei auspicavano fosse definitivamente sepolta nel passato;
    l'Unione europea ha sempre cercato di concludere da anni Accordi di partenariato economico (EPA) ma i rappresentanti dei governi africani hanno sempre opposto resistenza in quanto fortemente critici sull'approccio liberista di tali accordi, potenzialmente fatali per le loro fragili economie;
    in sede europea è stata sottolineata l'importanza che riveste per entrambi i continenti l'integrazione regionale, che l'Unione europea cerca di favorire, tramite gli aiuti e l'approfondimento del partenariato economico tra i due partner con il prossimo summit Unione europea-Africa del 2 e 3 aprile 2014 a Bruxelles;
    i Paesi dell'Africa subsahariana attraversano una fase di straordinaria espansione economica. Nonostante i progressi economici e sociali in corso, tuttavia, l'Africa resta un continente a statualità debole e con diversi bacini di instabilità;
    con riferimento poi alla consistenza della nostra rete diplomatico-consolare in questa parte del mondo, comparandola ad altri grandi Paesi occidentali o alle economie emergenti, a sud del Sahara, si denota che l'Italia ha una rappresentanza diplomatica (sedi di ambasciate) limitata, che tende a privilegiare i Paesi maggiori, dai quali la competenza è spesso estesa a più Stati;
    le politiche dell'Unione europea nel Mediterraneo appaiono ancora carenti: quelle del passato sono clamorosamente fallite senza che a esse se ne siano succedute di nuove e quindi andrebbero ripensate strategia, politiche e strumenti. La centralità degli sforzi europei dovrebbe concentrarsi sulle questioni di sicurezza in quel continente e non solo sulla cooperazione economica allo sviluppo, a cominciare dalla pacificazione nel Corno d'Africa dove l'azione europea è ancora insufficiente;
    inoltre, è fonte di seria preoccupazione la constatazione che l'Uganda è uno degli Stati africani che punisce più duramente l'omosessualità ma, in realtà, è anche in altri Paesi africani che si assiste all'adozione di una serie di norme discriminatorie nei confronti delle persone omosessuali, anzi Lgbt;
    gli Stati membri dell'Unione europea si caratterizzano per condizioni economiche e sociali completamente eterogenee fra loro, motivo per il quale sarebbe preferibile predisporre misure volte a correggere le relative distorsioni sociali ed economiche;
    l'assenza di una politica economica europea unitaria e di un sistema unico di indebitamento acuisce le suddette distorsioni sociali ed economiche;
    al fine di rilanciare l'economia e di migliorare le condizioni sociali ed economiche dei cittadini sarebbe preferibile escludere dal limite del 3 per cento nel rapporto deficit/pil gli investimenti in settori chiave come la prevenzione dai rischi sismici ed idrogeologici, la ricerca e l'informatizzazione della pubblica amministrazione;
    non sono state ancora predisposte politiche europee unitarie efficienti in materia di contrasto all'evasione ed elusione fiscale;
    la decisione n. 884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (allegato II), così come confermata dalla decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010 (allegato III), ha incluso la linea ferroviaria Torino-Lione e la linea Torino-Trieste all'interno del progetto prioritario n. 6 (PP6) inerente gli assi transeuropei TEN-T core network. A differenza di quanto previsto per il sopra menzionato progetto prioritario n. 6 Lione-Trieste-Divaèa/Koper-Divaèa-Lubiana-Budapest-frontiera ucraina non è stata espressamente prevista l'alta velocità;
    nelle tratte interessate risultano attualmente già in funzione delle linee ferroviarie perfettamente in grado di assorbire il traffico passeggeri e quello merci che necessiterebbe soltanto di alcuni interventi di ammodernamento;
    l'assunto del PP6 si regge su previsioni di traffico a lunghissimo termine e già ampiamente disattese in tutti gli Stati coinvolti nel progetto, tanto che la maggior parte di questi ultimi ha già rinunciato alla realizzazione delle tratte di propria competenza;
    inoltre osservando i progetti presentati dai vari Stati si comprende come questi ultimi abbiano completamente disatteso le specifiche tecniche di interoperabilità dettate dall'Unione europea;
    la direzione generale mobilità e trasporti della Commissione europea ha più volte sottolineato come oltre il 60 per cento della popolazione europea viva in città con popolazione superiore a 10.000 abitanti. Il trasporto urbano determina il 40 per cento delle emissioni CO2 e il 70 per cento delle emissioni di polveri sottili. In area urbana si registra la percentuale più alta di incidenti stradali;
    il Libro Bianco sui trasporti ha fissato al 2020 il raggiungimento dell'obiettivo del dimezzamento dei morti per incidenti stradali. Nonostante la centralità che la mobilità urbana riveste nel panorama delle politiche dell'Unione, oggi, la voce più consistente dei finanziamenti europei per le infrastrutture di trasporto e gli interventi nel settore (fondi strutturali) viene impiegata per le grandi reti,

impegna il Governo:

   a farsi promotore in sede di Consiglio europeo di obiettivi vincolanti per gli Stati membri molto più ambiziosi per far fronte ai cambiamenti climatici: riduzione entro il 2030 delle emissioni di gas serra di almeno il 55 per cento rispetto al 1990; portare al 45 per cento la percentuale di energia prodotta da fonti rinnovabili e ridurre almeno del 40 per cento il consumo di energia rispetto al 2005;
   a farsi promotore in sede di Consiglio europeo per l'attivazione di tavoli di lavoro partecipati da rappresentanti dei cittadini dei Paesi europei col fine di creare una nuova Europa, l'Europa dei popoli, dei beni comuni, dei diritti e della democrazia;
    a rendere pubblici i tavoli discussione del TTIP e prevedere la giusta pubblicità dei contenuti di tale trattato; ad assumere iniziative per rinegoziare il TTIP per favorire il rispetto e il mantenimento dei diritti sociali, dei diritti del lavoro, della preservazione dei beni comuni quali acqua e terra/cibo e della democrazia, garantire l'accesso ai servizi essenziali; e infine ad assumere iniziative per rinegoziare il TTIP col fine di depotenziare completamente l'egemonia del trattato sulle leggi degli Stati sovrani e in particolare sulle leggi dello Stato italiano, valutando la possibilità di contrasto anche giurisdizionale in quanto Stato membro dell'Unione europea;
   ad intervenire nelle opportune sedi comunitarie affinché il partenariato economico USA-Unione europea, che unitamente agli obiettivi di rilancio dell'economia ha anche evidenti finalità politiche, si articoli su assetti legislativi quanto più omogenei, preveda forti tutele per l'agricoltura comunitaria ed adeguati meccanismi di salvaguardia degli interessi economici di quei Paesi europei come l'Italia che sono fra i detentori della leadership mondiale delle produzioni agroalimentari di qualità e le cui realtà produttive di piccole dimensioni non consentono di competere con i grandi farmers americani;
   a rinegoziare con urgenza in tutte le sedi opportune ogni trattato relativo al cosiddetto libero mercato, includendo il TTIP sulla base dei diritti dei popoli, della tutela dei beni comuni e dei servizi di interesse generale; altresì da ridiscutere l'incentivazione incontrollata del commercio internazionale, andando invece verso la direzione dell'incentivazione del commercio locale e nazionale;
   ad adoperarsi affinché, di concerto con i partner internazionali, venga inviata in Ucraina una missione di osservatori dell'Unione europea dell'Osce con il fine di monitorare la situazione e predisporre le condizioni per una soluzione politica e negoziata della crisi, in considerazione anche della tutela di tutte le minoranze e rispettosa della sovranità nazionale degli Stati; a tal fine, a proporre al Consiglio europeo a favorire un'iniziativa in sede ONU per la nomina di un rappresentante speciale da inviare in Ucraina a tutela della sua neutralità territoriale;
   a svolgere un ruolo determinante nell'indirizzare i processi di sviluppo e di governance a livello globale, proponendosi come partner dei Paesi africani nell'identificazione e implementazione di strategie di sviluppo sostenibili da un punto di vista economico, politico, sociale e ambientale;
   ad ampliare, nel novero della riforma della rete diplomatico-consolare, la presenza diplomatica nei Paesi Africani ove l'Italia è assente;
   a farsi promotore, per ritrovare e rilanciare il proprio ruolo nella cooperazione allo sviluppo in terra africana, di uno sviluppo sostenibile che abbracci, accanto alla dimensione economica, anche quella sociale, ambientale e culturale;
   a sostenere il rilancio dell'economia nazionale «agganciandola» maggiormente all'espansione economica africana in corso;
   a rafforzare le relazioni economiche tra Italia e Africa concentrandosi in particolare su quei Paesi ritenuti prioritari per l'avvio di una «diplomazia della crescita» in Africa subsahariana (Angola, Etiopia, Ghana, Kenya, Mozambico, Nigeria, Senegal e Sudafrica;
   ad adoperarsi, in ambito europeo, affinché venga affrontato e inserito nell'agenda del prossimo vertice Africa-Unione europea il tema dei diritti delle persone LGBT, violati in tanti Paesi africani, anche alla luce delle «Linee guida a favore dei diritti per le persone LGBT» adottate in materia il 24 giugno 2013;
   a promuovere politiche fiscali comuni con l'obiettivo primario di correggere le distorsioni sociali, economiche e finanziarie dovute all'eterogeneità del contesto economico dei Paesi membri, ridistribuire la ricchezza concentratasi a causa della deregolamentazione del settore finanziario, incentivando anche il ritorno degli investimenti di capitale sulle attività produttive dell'economia reale; a predisporre una modifica della regolamentazione del settore bancario e finanziario al fine di potenziare gli investimenti nelle attività produttive dell'economia reale;
   ad assumere iniziative per istituire un sistema alternativo al fiscal-compact per la riduzione del debito pubblico cominciando dalla riduzione dei tassi d'interesse attraverso l'istituzione di un sistema unico di indebitamento come gli eurobond;
   ad assumere iniziative per prevedere lo scomputo dal calcolo della soglia del 3 per cento deficit/pil delle spese effettuate per investimenti in infrastrutture, in prevenzione del rischio sismico ed idrogeologico, messa in sicurezza degli edifici pubblici, investimenti nella ricerca, informatizzazione della pubblica amministrazione;
   ad assumere iniziative per rendere operativa in tempi celeri la messa in opera della Tobin Tax in tutti i Paesi europei per far sì che il mercato italiano non sia penalizzato nell'aver istituito la suddetta tassa in maniera esclusiva ed armonizzare la tassazione sulle rendite finanziarie nei Paesi membri;
   a promuovere l'istituzione di un sistema informatico comunitario volto a compensare debiti e crediti tra imprese direttamente o indirettamente collegate da rapporti commerciali con lo scopo di agevolare lo sblocco della bilancia dei pagamenti;
   ad assumere iniziative per disciplinare le modalità di finanziamento e funzionamento del fondo europeo d'adeguamento alla globalizzazione (FEG) prevedendo una maggiore contribuzione da parte dei Paesi comunitari dove vige un regime fiscale e/o un costo del lavoro al di sotto della media europea con il fine di contrastare il fenomeno della delocalizzazione;
   ad assumere iniziative per realizzare un'armonizzazione dei F.I.A. (Fondi di investimento alternativi) autorizzati ad operare all'interno dell'Unione, essendo ad oggi autorizzato solo il comparto dei GE.F.I.A.;
   ad assumere iniziative per introdurre normative volte a migliorare gli attuali meccanismi di emissione dei rating e a responsabilizzare le società stesse, anche prendendo in considerazione la possibilità di incentivare la creazione di una società di rating interna all'Unione europea;
   ad assumere iniziative per introdurre una normativa atta ad impedire l'elusione fiscale attualmente condotta grazie alla complicità dei Paesi iscritti nella black, grey e white list;
   a promuovere la creazione di nuovi strumenti di tracciabilità della certificazione C.E. che consentano di verificare l'effettiva esistenza della certificazione stessa attraverso l'utilizzo della information technology;
   a promuovere la revisione dei dazi doganali in ingresso all'Unione europea nei confronti di prodotti fabbricati in Paesi in cui non vigono leggi sulla sicurezza sul lavoro, tutela dell'ambiente, tutela dei minori, tutela dei lavoratori paragonabili a quelle della CE, anche nei confronti di prodotti fabbricati per conto di società europee o loro controllate;
   a consolidare e promuovere l'attività di cooperazione al network Eurofisc per lo scambio di informazioni in materia di evasione fiscale e frode fiscale;
   a favorire il processo di automazione e telematizzazione di tutte le operazioni contabili in materia di determinazione dell'imposta del valore aggiunto: emissione, ricezione e registrazione delle fatture, liquidazione e versamento del tributo, redazione ed invio dei dichiarativi fiscali, attraverso la predisposizione di software gratuiti che agevolino i contribuenti nella esecuzione dei menzionati adempimenti e nella comunicazione delle informazioni all'amministrazione finanziaria in una ottica di normalizzazione, riduzione dei costi della compliance e di progressiva sostituzione delle attuali, obsolete modalità cartacee di tenuta di queste operazioni;
   a porre in essere ogni iniziativa presso le competenti sedi dell'Unione europea affinché vengano adeguatamente gestiti i fondi europei erogati agli Stati membri per la realizzazione delle reti TEN-T assicurando l'interoperabilità delle linee ferroviarie ed agendo prioritariamente, ove presenti, sull'ammodernamento delle preesistenti linee piuttosto che realizzarne di nuove;
   a porre in essere ogni iniziativa affinché almeno il 70 per cento dei fondi europei venga destinato al settore del trasporto in opere ed interventi da realizzarsi in ambito urbano, in particolare, facendo si che fra le opere finanziate siano compresi interventi atti a ridurre i fenomeni di incidentalità stradale, oltre alle misure per il rinnovo del parco circolante, in primis quello destinato ai servizi di trasporto pubblico.
(6-00060) «Carinelli, Colonnese, Barbanti, Ruocco, Villarosa, Gallinella, Nesci, Pisano, Cancelleri, Pesco, Vignaroli».


PROPOSTA DI LEGGE FIORONI ED ALTRI: ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO (A.C. 1843-A)

A.C. 1843-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 2.50, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 2.100 della Commissione;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 1843-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PRESENTATORI

Art. 1.
(Istituzione e funzioni della Commissione parlamentare di inchiesta).

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, di seguito denominata «Commissione», con il compito di accertare:
   a) eventuali nuovi elementi che possono integrare le conoscenze acquisite dalle precedenti Commissioni parlamentari di inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e sull'assassinio di Aldo Moro;
   b) eventuali responsabilità sui fatti di cui alla lettera a) riconducibili ad apparati, strutture e organizzazioni comunque denominati ovvero a persone a essi appartenenti o appartenute.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.
(Istituzione e funzioni della Commissione parlamentare di inchiesta).

  Sopprimerlo.
1. 50. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. La Commissione ha altresì il compito di accertare:
   a) le eventuali attività di depistaggio che abbiano causato la mancata individuazione dei responsabili del disastro aereo avvenuto al largo dell'isola di Ustica il 27 giugno 1980, e da chi siano state poste in essere, siano essi organi dello Stato, organizzazioni o singoli individui;
   b) in che misura le eventuali attività di depistaggio messe in atto con riferimento al disastro di Ustica siano avvenute al fine di assecondare interessi stranieri in modo prioritario rispetto all'interesse nazionale.
1. 51. Rampelli, Totaro.
(Inammissibile)

A.C. 1843-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PRESENTATORI

Art. 2.
(Durata della Commissione).

  1. La Commissione conclude i propri lavori entro diciotto mesi dalla sua costituzione e presenta al Parlamento una relazione sulle risultanze delle indagini. Sono ammesse relazioni di minoranza.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.
(Durata della Commissione).

  Al comma 1, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.

  Conseguentemente, all'articolo 7, al comma 5, sostituire le parole: pari ad euro 35.000 per l'anno 2014 e ad euro 25.000 per l'anno 2015 con le seguenti: pari ad euro 17.500 per l'anno 2014, ad euro 35.000, per l'anno 2015 e ad euro 17.500 per l'anno 2016.
2. 100. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: dodici mesi.

  Conseguentemente, all'articolo 7, comma 5, sostituire le parole: 25.000 euro con le seguenti: 10.000 euro.
2. 51. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.
2. 50. Grassi, Carra.

  Al comma 1, sostituire le parole: dalla sua costituzione con le seguenti: dalla nomina dei suoi componenti con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge.
2. 52. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decorrere di nove mesi dalla sua costituzione, la Commissione presenta al Parlamento, entro i quindici giorni successivi, una relazione sullo stato dei lavori.
2. 1. Nuti, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decorrere di dodici mesi dalla sua costituzione, la Commissione presenta al Parlamento, entro i quindici giorni successivi, un documento sull'attività svolta.
2. 1.(Testo modificato nel corso della seduta). Nuti, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.
(Approvato)

A.C. 1843-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Composizione della Commissione).

  1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rap
presentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
  2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
  4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3, ultimo periodo.
  5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.
(Composizione della Commissione).

  Al comma 1, sostituire le parole: da venti senatori e da venti deputati con le seguenti: da trenta senatori e da trenta deputati.
3. 50. Grassi, Carra.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole: in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari con le seguenti: sulla base delle indicazioni dei gruppi parlamentari e in proporzione al numero dei loro componenti,
3. 51. Toninelli, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti.

  Al comma 3, sostituire la parola: anziano con la seguente: giovane.
3. 2. Dieni, Lombardi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Ai componenti dell'Ufficio di presidenza non sono corrisposte indennità di carica.
*3. 4. Migliore, Pilozzi, Kronbichler, Lacquaniti.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Ai componenti dell'Ufficio di presidenza non sono corrisposte indennità di carica.
*3. 52. Dadone, D'Ambrosio, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

A.C. 1843-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PRESENTATORI

Art. 4.
(Audizioni a testimonianza).

  1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
  2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, può essere opposto il segreto d'ufficio.
  3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.
(Audizioni a testimonianza).

  Sostituire i commi 2 e 3, con il seguente:
  2. In relazione ai fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare non sono opponibili, alla Commissione, il segreto di Stato, il segreto d'ufficio e quello bancario.
4. 1. Pilozzi, Migliore, Fava, Kronbichler, Lacquaniti.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. In relazione ai fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare non sono opponibili, alla Commissione, il segreto di Stato, il segreto d'ufficio e quello bancario.
4. 50. Dadone, D'Ambrosio, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, alla Commissione, nell'ambito della sua attività d'inchiesta, non si applica l'articolo 256-bis, commi 4, 5 e 6, del codice di procedura penale.
4. 4. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: relativo a procedimenti giudiziari in corso.
4. 5. Nuti, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

A.C. 1843-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PRESENTATORI

Art. 5.
(Poteri e limiti della Commissione).

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
  2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  3. La Commissione ha facoltà di acquisire, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
  4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.
  5. La Commissione ha facoltà di acquisire da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.
  6. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e di documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il
decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
  7. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.
  8. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.
(Poteri e limiti della Commissione).

  Al comma 2, sopprimere le parole: alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché.
5. 50. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 4, sostituire le parole: ai sensi del comma 1 con le seguenti: ai sensi del comma 3.
5. 100. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 1843-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PRESENTATORI

Art. 6.
(Obbligo del segreto).

  1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 4 e 8.
  2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
  3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

A.C. 1843-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PRESENTATORI

Art. 7.
(Organizzazione dei lavori).

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
  2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
  3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
  4. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
  5. Le spese per il funzionamento della Commissione, pari ad euro 35.000 per l'anno 2014 e ad euro 25.000 per l'anno 2015, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
  6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 7.
(Organizzazione dei lavori).

  Al comma 3, premettere le parole: Nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 5,.
7. 53. Dadone, Lombardi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Per le esigenze connesse all'incarico, il Presidente della Commissione si avvale esclusivamente del personale dipendente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
7. 51. Dadone, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, D'Ambrosio.

  Al comma 5, dopo le parole: Le spese aggiungere la seguente: complessive.
7. 54. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Lombardi.

  Al comma 5, sostituire le parole: pari ad euro 35.000 per l'anno 2014 e ad euro 25.000 per l'anno 2015 con le seguenti: pari ad euro 35.000 per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
7. 50. Grassi, Carra.

A.C. 1843-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PRESENTATORI

Art. 8.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.