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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Venerdì 7 febbraio 2014

TESTO AGGIORNATO AL 14 MAGGIO 2014

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 7 febbraio 2014.

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Balduzzi, Baretta, Berretta, Bindi, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Brambilla, Bray, Caparini, Capezzone, Carrozza, Casero, Castiglione, Causin, Censore, Chaouki, Cicchitto, Cicu, Cirielli, Costa, D'Alia, D'Incà, Dambruoso, Damiano, Dell'Aringa, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Epifani, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Galan, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Kyenge, La Russa, Legnini, Leone, Letta, Lombardi, Lorenzin, Lupi, Manciulli, Mannino, Giorgia Meloni, Merlo, Migliore, Mogherini, Orlando, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Ravetto, Realacci, Ricciatti, Sani, Schullian, Sereni, Speranza, Tabacci, Valentini, Vargiu, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Balduzzi, Baretta, Berretta, Bindi, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Brambilla, Bray, Caparini, Capezzone, Carrozza, Casero, Castiglione, Causin, Censore, Chaouki, Cicchitto, Cicu, Cirielli, Costa, D'Alia, D'Ambrosio, D'Incà, Dambruoso, Damiano, Dell'Aringa, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Galan, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Kyenge, La Russa, Legnini, Leone, Letta, Lombardi, Lorenzin, Lupi, Manciulli, Mannino, Giorgia Meloni, Merlo, Migliore, Mogherini, Orlando, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Ravetto, Realacci, Ricciatti, Andrea Romano, Sani, Schullian, Sereni, Speranza, Tabacci, Valeria Valente, Valentini, Vargiu, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 6 febbraio 2014 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   GARAVINI: «Modifiche al codice di procedura penale e altre disposizioni concernenti l'istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali, in attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002» (2055);
   AIRAUDO: «Disposizioni in materia di riduzione dell'ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali in caso di applicazione di contratti di solidarietà» (2056);
   VITELLI: «Disposizioni per la razionalizzazione delle norme e delle procedure di incentivazione pubblica alle imprese e delega al Governo per la destinazione delle risorse derivanti dai risparmi alla riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive» (2057);
   TERZONI: «Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di esercizio delle funzioni di guardiaparco da parte dei dipendenti degli organismi di gestione di aree naturali protette ai fini della sorveglianza sui territori delle medesime» (2058);
   MINARDO: «Istituzione della riserva naturale statale della Conca del Salto» (2059).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di legge d'iniziativa regionale.

  In data 6 febbraio 2014 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 63 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, la seguente proposta di legge:
   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA: «Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare» (2060).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di un deputato a una proposta di legge.

  La proposta di legge MADIA ed altri: «Disposizioni in materia di divieto di cumulo tra trattamenti pensionistici e redditi da lavoro» (1451) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Garavini.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   IX Commissione (Trasporti):
  BUONANNO e MATTEO BRAGANTINI: «Modifiche all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernenti i termini per la revisione periodica dei veicoli» (1711) Parere delle Commissioni I, VIII e XIV.
   XI Commissione (Lavoro):
  CATANOSO GENOESE: «Modifica all'articolo 3 della legge 12 giugno 1973, n. 349, in materia di requisiti dei presentatori autorizzati al servizio dei protesti cambiari e degli assegni bancari» (1671) Parere delle Commissioni I, II, V e VI.
   XII Commissione (Affari sociali):
  DORINA BIANCHI: «Disciplina dei centri privati per la raccolta e la conservazione del sangue cordonale» (1673) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  DORINA BIANCHI: «Principi in materia di organizzazione dell'assistenza sanitaria degli adolescenti» (1674) Parere delle Commissioni I, V, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  DORINA BIANCHI: «Norme per la promozione del parto indolore» (1684) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  DORINA BIANCHI: «Norme per la promozione della figura professionale dell'animatore di corsia ospedaliera» (1700) Parere delle Commissioni I, V, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  DORINA BIANCHI: «Disposizioni per la prevenzione e il trattamento dell'endometriosi» (1701) Parere delle Commissioni I, V, VIII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 4 febbraio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8 della legge 30 marzo 2001, n. 125, la relazione sugli interventi realizzati ai sensi della medesima legge n. 125 del 2001, in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati, riferita all'anno 2012, quanto agli interventi realizzati dalle regioni, e all'anno 2013, quanto agli interventi realizzati dal Ministero della salute (doc. CXXV, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 6 febbraio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

  Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 6 febbraio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, la relazione della medesima Autorità sullo stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interessi, aggiornata al mese di dicembre 2013 (Doc. CLIII, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 31 gennaio 2014, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina dell'ingegner Giovanni Lelli a commissario dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e del professor Pietro Maria Putti e del professor Pergiuseppe Maranesi a subcommissari della medesima Agenzia.

  Questa comunicazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

  Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

TESTO AGGIORNATO ALL'11 FEBBRAIO 2014

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 2013, N. 145, RECANTE INTERVENTI URGENTI DI AVVIO DEL PIANO «DESTINAZIONE ITALIA», PER IL CONTENIMENTO DELLE TARIFFE ELETTRICHE E DEL GAS, PER LA RIDUZONE DEI PREMI RC-AUTO, PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE, LO SVILUPPO E LA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, NONCHÉ MISURE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE ED EXPO 2015 (A.C. 1920-A)

A.C. 1920-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 1920-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
   all'articolo 1, dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede all'attuazione dei commi 6-ter e 6-quater nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   all'articolo 4-ter comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: è nominato fino alla fine del periodo, con le seguenti: Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa individuazione delle risorse finanziarie disponibili, può nominare un commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il compenso del commissario di cui al presente comma è, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
   all'articolo 5, sopprimere il comma 1-quater;
   all'articolo 5, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, a condizione che nell'ufficio doganale la consistenza del personale in servizio sia superiore a quella dell'anno precedente in misura tale da garantire la copertura dell'orario prolungato;
   all'articolo 9, comma 2, primo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: nei limiti delle risorse specificamente individuate per ciascun anno nell'ambito del programma operativo nazionale di riferimento;
   all'articolo 9, comma 2-bis, aggiungere le seguenti parole:, ivi comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta e per la comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica della capienza dei fondi annualmente disponibili, il regime dei controlli sulle spese, nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione di cui al presente articolo e il rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 5;
   all'articolo 10, sostituire il comma 01, con il seguente: All'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, al comma 1-bis, dopo le parole: «Corte di appello di Brescia» sono aggiunte le seguenti: «È altresì istituita la sezione specializzata in materia di impresa del tribunale e della Corte di appello (sezione distaccata) di Bolzano».

  Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 1, sostituire i numeri 9) e 9-bis) con i seguenti:
   9) la sezione specializzata in materia di impresa di Venezia per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Trieste, Venezia;
   9-bis) la sezione specializzata in materia di impresa di Trento per gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Trento, fermo quanto previsto al numero 9-ter);
   9-ter) la sezione specializzata in materia di impresa di Bolzano per gli uffici giudiziari ricompresi nel territorio di competenza di Bolzano, sezione distaccata della Corte di appello di Trento;
   all'articolo 11, comma 1, sopprimere le parole da: ed è aggiunto fino alla fine del comma;
   all'articolo 11, comma 1, sopprimere il comma 3-quinquies;
   all'articolo 12, comma 5, capoverso 9-bis, sopprimere le parole da:, ovvero a società per la cartolarizzazione fino alla fine del comma;
   all'articolo 12, comma 6-bis, terzo periodo, dopo le parole: sono definiti aggiungere le seguenti:, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica;
   all'articolo 12, sostituire il comma 7-bis, con il seguente:
  7-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le modalità per la compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali a favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, fornitura, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2012, n. 152 del 2 luglio 2012, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Con il decreto di cui al primo periodo sono individuati gli aventi diritto, nonché le modalità di trasmissione dei relativi elenchi all'agente della riscossione;
   all'articolo 13, comma 7-bis, primo periodo, sostituire le parole: le imprese con le seguenti: alle imprese.

  Conseguentemente, al medesimo periodo:
   sostituire le parole: vengono indennizzate con le seguenti: può essere concesso un indennizzo;
   aggiungere, in fine, le seguenti parole:, e comunque nei limiti complessivi dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma;
   all'articolo 13, al comma 9-bis, sostituire le parole: ad investimenti per la funzionalità, con le seguenti: per l'acquisto di materiale rotabile al fine di garantire la funzionalità;
   all'articolo 13, sopprimere i commi 19-bis e 19-ter;
   all'articolo 13, comma 25-bis, sostituire le parole: a valere sulle ordinarie risorse umane e strumentali e con le seguenti:, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque;
   all'articolo 14, comma 1, lettera a), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui alla lettera e) si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella misura di euro 5 milioni per l'anno 2014, 7 milioni per l'anno 2015 e 10,2 milioni annui a decorrere dall'anno 2016;
   all'articolo 14, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui alle lettere b) e c) sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati:
    1) al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
    2) ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, destinato a misure, da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, finalizzate ad una più efficiente utilizzazione sull'intero territorio nazionale del personale ispettivo, ad una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché alla realizzazione di iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

  e con la seguente condizione:
   sia soppressa la disposizione di cui all'articolo 12, comma 7-ter, che modifica la determinazione della misura delle aliquote dell'accisa sulla birra, in considerazione del fatto che le risorse destinate alla copertura delle minori entrate che derivano da tale disposizione, per quanto disponibili, dovrebbero essere destinate a finalità considerate prioritarie dal Ministero dell'economia e delle finanze;

  e con la seguente osservazione:
   si valuti l'opportunità di prevedere espressamente che i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 3, comma 12 e 6, comma 11, con i quali saranno disciplinate le disposizioni applicative del relativo credito d'imposta siano comunque adottati, in conformità a quanto previsto dal testo originario del decreto-legge, successivamente all'approvazione dei programmi operativi di riferimento;
  sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.80, 1.116, 1.143, 1.171, 1.206, 1.216, 2.15, 2.70, 2.200, 3.13, 3.17, 3.27, 3.200, 4.410, 6.20, 6.30, 6.33, 6.49, 6.50, 6.200, 6.201, 9.10, 9.200, 9.201, 9.202, 10.200, 10.201, 11.5, 11.6,12.1, 12.26, 12.37, 12.39, 12.40, 12.42, 12.43, 12.62, 12.64, 12.69, 12.70, 12.86, 12.200, 13.14, 13.51, 13.56, 13.68, 13.94, 13.104, 13.203, 13.204, 13.205, 13.208, 13.250, 14.38, 14.39, 14.201, 14.203, 14.205, 14.206 e 14.207 e sugli articoli aggiuntivi 12.010, 12.0200 e 14.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblici privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative».

A.C. 1920-A – Ulteriore parere della V Commissione

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

Sull'emendamento 9.202 Causi e sugli emendamenti 1.800 e 6.800 delle Commissioni.

  Si intende conseguentemente revocato il parere contrario sull'emendamento 9.202 Causi, reso nella parte antimeridiana della seduta odierna.

A.C. 1920-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del Piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Disposizioni per la riduzione dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, per gli indirizzi strategici dell'energia geotermica, in materia di certificazione energetica degli edifici e di condominio, e per lo sviluppo di tecnologie di maggior tutela ambientale).

  1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas aggiorna entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i criteri per la determinazione dei prezzi di riferimento per le forniture destinate ai clienti finali non riforniti sul mercato libero, tenendo conto delle mutazioni intervenute nell'effettivo andamento orario dei prezzi dell'energia elettrica sul mercato.
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2014, i prezzi minimi garantiti, definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e dell'articolo 1, comma 41, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono pari, per ciascun impianto, al prezzo zonale orario nel caso in cui l'energia ritirata sia prodotta da impianti che accedono a incentivazioni a carico delle tariffe elettriche sull'energia prodotta.
  3. Al fine di contenere l'onere annuo sui prezzi e sulle tariffe elettriche degli incentivi alle energie rinnovabili e massimizzare l'apporto produttivo nel medio-lungo termine dagli esistenti impianti, i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili titolari di impianti che beneficiano di incentivi sotto la forma di certificati verdi, tariffe omnicomprensive ovvero tariffe premio possono, per i medesimi impianti, in misura alternativa:
   a) continuare a godere del regime incentivante spettante per il periodo di diritto residuo. In tal caso, per un periodo di dieci anni decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante, interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non hanno diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti, incluso ritiro dedicato e scambio sul posto, a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica;
   b) optare per una rimodulazione dell'incentivo spettante, volta a valorizzare l'intera vita utile dell'impianto. In tal caso, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di cui al comma 5, il produttore accede a un incentivo ridotto di una percentuale specifica per ciascuna tipologia di impianto, definita con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, da applicarsi per un periodo rinnovato di incentivazione pari al periodo residuo dell'incentivazione spettante alla medesima data incrementato di 7 anni. La specifica percentuale di riduzione è applicata:
    1) per gli impianti a certificati verdi, al coefficiente moltiplicativo di cui alla tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
    2) per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, al valore della tariffa spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente;
    3) per gli impianti a tariffa premio, alla medesima tariffa premio.

  4. La riduzione di cui al comma 3, lettera b), viene differenziata in ragione del residuo periodo di incentivazione, del tipo di fonte rinnovabile e dell'istituto incentivante, ed è determinata tenendo conto dei costi indotti dall'operazione di rimodulazione degli incentivi, incluso un premio adeguatamente maggiorato per gli impianti per i quali non sono previsti, per il periodo successivo a quello di diritto al regime incentivante, incentivi diversi dallo scambio sul posto e dal ritiro dedicato per interventi realizzati sullo stesso sito.
  5. L'opzione di cui al comma 3, lettera b), deve essere esercitata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 3, lettera b), mediante richiesta al Gestore dei servizi energetici (Gse) resa con modalità definite dallo stesso Gse entro 15 giorni dalla medesima data.
  6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 non si applicano:
   a) agli impianti incentivati ai sensi del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6 del 29 aprile 1992;
   b) agli impianti incentivati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 159 del 10 luglio 2012, supplemento ordinario n. 143, fatta eccezione per quelli ricadenti nel regime transitorio di cui all'articolo 30 dello stesso decreto.

  7. All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal seguente:
  «3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. L'accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all'atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal presente comma, dall'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

  8. Su richiesta di almeno una delle parti o di un suo avente causa, la stessa sanzione amministrativa di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005 si applica altresì ai richiedenti, in luogo di quella della nullità del contratto anteriormente prevista, per le violazioni del previgente comma 3-bis dello stesso articolo 6 commesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, purché la nullità del contratto non sia già stata dichiarata con sentenza passata in giudicato.
  9. La riforma della disciplina del condominio negli edifici, di cui alla legge 11 dicembre 2012, n. 220, è così integrata:
   a) con Regolamento del Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati i requisiti necessari per esercitare l'attività di formazione degli amministratori di condominio nonché i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi della formazione iniziale e periodica prevista dall'articolo 71-bis, primo comma, lettera g), delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220;
   b) all'articolo 1120, secondo comma, n. 2, del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, le parole «, per il contenimento del consumo energetico degli edifici» sono soppresse;
   c) all'articolo 1130, primo comma, n. 6, del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, dopo le parole: «nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza» sono inserite le seguenti: «delle parti comuni dell'edificio»;
   d) all'articolo 1135, primo comma, n. 4, del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «; se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti»;
   e) all'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, dopo le parole: «spese ordinarie» sono aggiunte le seguenti: «L'irrogazione della sanzione è deliberata dall'assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del Codice».

  10. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  «7-bis. Lo Stato esercita le funzioni di cui all'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239, e all'articolo 57, comma 1, lettera f-bis), del decreto-legge n. 5 del 2012, nell'ambito della determinazione degli indirizzi della politica energetica nazionale, al fine di sostenere lo sviluppo delle risorse geotermiche.».

  11. L'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, è abrogato e cessa l'efficacia delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 marzo 1994, n. 56, relativamente alla concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e produzione di energia elettrica e cogenerazione di fluidi caldi mediante gassificazione e ai relativi meccanismi di incentivazione.
  12. La Regione Autonoma della Sardegna, entro il 30 giugno 2016, ha la facoltà di bandire una gara per realizzare una centrale termoelettrica a carbone, dotata di apposita sezione di impianto per la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta, da realizzare sul territorio del Sulcis Iglesiente, in prossimità del giacimento carbonifero, assicurando la disponibilità delle aree e delle infrastrutture necessarie. Al vincitore della gara è assicurato l'acquisto da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a. dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete dall'impianto, dal primo al ventesimo anno di esercizio, al prezzo di mercato maggiorato di un incentivo fino a 30 Euro/MWh sulla base della produzione di energia elettrica con funzionamento a piena capacità di cattura della CO2 e del funzionamento del relativo stoccaggio nonché rivalutato sulla base dell'inflazione calcolata sull'indice Istat, per un massimo di 2100 GWh/anno. Il rapporto tra l'ammontare complessivo di tale incentivo e il costo totale di investimento sostenuto dal vincitore della gara non deve superare le proporzioni consentite dalle norme comunitarie sugli aiuti di Stato e nessun incentivo può essere concesso prima della approvazione da parte della Commissione europea. In caso di funzionamento della centrale termoelettrica in assenza di cattura e stoccaggio della CO2, le emissioni di gas serra attribuite all'impianto sono incrementate del 30 per cento.
  13. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12 sono a carico del sistema elettrico italiano e ad essi si provvede mediante corrispondente prelievo sulle tariffe elettriche, con modalità di esazione della relativa componente tariffaria basate su parametri tecnici rappresentanti i punti di connessione alle reti di distribuzione, definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con provvedimento da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  14. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti gli elementi e i criteri per la valutazione delle offerte della gara di cui al comma 12 nonché le modalità dell'audit esterno cui il vincitore della gara è tenuto sottoporsi per evitare sovra compensazioni. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce le modalità con cui le risorse di cui al comma 13 sono erogate dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico a copertura del fabbisogno derivante dal pagamento dell'incentivo sull'energia acquistata dal Gestore dei servizi energetici S.p.a.
  15. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 la parola: «5%» è sostituita dalla seguente: «4,5%». Al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2020» e le parole: «e può essere rideterminato l'obiettivo di cui al periodo precedente» sono soppresse. A decorrere dal 1o gennaio 2015 la quota minima di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinata in una quota percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'articolo 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si provvede ad aggiornare le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, punto 3 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Al comma 5-ter dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: al secondo punto dell'elenco le parole: «condotta all'interno degli stabilimenti di produzione del biodiesel» sono soppresse; al terzo punto dell'elenco le parole: «durante il processo di produzione del biodiesel» sono soppresse; al quarto punto dell'elenco le parole: «condotta nelle aziende oleochimiche» sono soppresse; al settimo punto dell'elenco dopo le parole: «grassi animali di categoria 1» sono inserite le seguenti: «e di categoria 2». Al comma 5-quienquies dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2014, la misura massima sopra indicata è pari al 40%. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'articolo 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si provvede ad aggiornare il valore della misura massima sopra indicata.».
  16. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le parole: «con i criteri di cui alle lettere a e b dell'articolo 24 del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578» sono sostituite dalle seguenti: «con le modalità di calcolo di cui all'articolo 14 comma 8. In ogni caso dal rimborso di cui al presente comma sono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente».

Art. 2.
(Misure in materia di nuove imprese e di riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale e fondo di investimento nel capitale di rischio delle PMI).

  1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) prima dell'articolo 1, sono inserite le seguenti parole: «Capo 0I, Misure in favore della nuova imprenditorialità nei settori della produzione dei beni e servizi»;
   b) gli articoli da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 1.
Princìpi generali

  1. Le disposizioni del presente Capo sono dirette a sostenere in tutto il territorio nazionale la creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.

Art. 2.
Benefìci

  1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente Capo sono concedibili mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 8 anni e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile, ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (“de minimis”) e delle eventuali successive disposizioni comunitarie applicabili modificative del predetto regolamento.
  2. I mutui di cui al comma 1 possono essere assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.

Art. 3.
Soggetti beneficiari

  1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Capo le imprese:
   a) costituite da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
   b) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nell'Allegato 1 al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008;
   c) costituite in forma societaria;
   d) in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne.

Art. 4.
Progetti finanziabili

  1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e le modalità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 24 e fatti salvi le esclusioni e i limiti previsti dal regolamento e dalle relative disposizioni modificative di cui all'articolo 2, comma 1, le iniziative che prevedano investimenti non superiori a 1.500.000 euro, relative alla produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli ovvero alla fornitura di servizi alle imprese, nonché le iniziative relative agli ulteriori settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile individuati con il predetto decreto.
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4-bis.
Risorse finanziarie disponibili

  1. La concessione delle agevolazioni di cui al presente Capo è disposta a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo previsto dall'articolo 4 del decreto 30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005, del Ministro dell'economia e delle finanze, derivanti dai rientri dei mutui concessi ai sensi del presente decreto. Le predette disponibilità possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale e comunitaria.».
   c) sono abrogati i Capi I, II e IV del Titolo I;
   d) all'articolo 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente Capo»;
    2) al comma 2 e al comma 3, le parole: «di cui all'articolo 2», sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «di cui al comma 01»;
    3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Le agevolazioni concedibili ai sensi del presente Capo possono assumere la forma di contributi a fondo perduto e di mutui a tasso agevolato.»;
   e) all'articolo 23, comma 1, prima delle parole: «Alla società Sviluppo Italia S.p.a.», sono inserite le seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 4-ter del presente articolo»;
   f) al comma 2 dell'articolo 23 dopo le parole: «della programmazione economica» sono inserite le seguenti: «relativamente al Titolo II del presente decreto e con il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministro della coesione territoriale e il Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente al Titolo I del presente decreto»;
   g) all'articolo 23, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:
  «4-ter. Per l'attuazione degli interventi di cui al Titolo I, Capo III si applica il decreto 28 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2007, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e successive modificazioni.»;
   h) all'articolo 24, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente alle disposizioni di cui al Capo 0I del Titolo I, nonché il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, relativamente alle disposizioni di cui al titolo II, fissano con uno o più regolamenti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste nel presente decreto. Per gli interventi di cui al Capo III del Titolo I, il predetto regolamento è emanato, entro i medesimi termini, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

  2. All'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «che, a seguito di istanza di riconoscimento della regione interessata» sono sostituite dalle seguenti: «riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico anche a seguito di istanza della regione interessata, che», e le parole da: «Non sono oggetto» a: «competenza regionale» sono soppresse;
   b) al comma 2, ultimo periodo, la parola: «esclusivamente» è sostituita dalla seguente: «anche»;
   c) al comma 5, le parole da: «La concessione di finanziamenti agevolati» fino a: «nell'ambito dei progetti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «La concessione di agevolazioni per l'incentivazione degli investimenti di cui al decreto-legge 1o aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, ivi incluse quelle concesse sotto forma di finanziamento agevolato, è applicabile, prioritariamente nell'ambito dei progetti di cui al comma 1, nonché per gli interventi di cui al comma 8-bis,»;
   d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
  «8-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le condizioni e le modalità per l'attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi degli articoli 5, 6, e 8 del decreto-legge 1o aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come successivamente estesi, nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse individuate ai sensi del decreto di cui al comma 8 che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione.».

Art. 3.
(Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo).

  1. A valere sulla proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea, è disposta l'istituzione di un credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, nel limite massimo complessivo di euro 600 milioni per il triennio 2014-2016, le cui modalità operative e la cui decorrenza sono definite, nell'ambito del programma operativo di riferimento, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 12.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 2.500.000 per ciascun beneficiario e nel limite complessivo di spesa delle risorse individuate per ciascun anno ai sensi del comma 1, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, nella misura del 50 per cento degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo, registrati in ciascuno dei periodi d'imposta con decorrenza dal periodo di imposta determinato con il decreto di cui al comma 12 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 50.000 in ciascuno dei suddetti periodi di imposta.
  3. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:
   a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
   b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
   c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili;
   d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

  4. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
  5. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a:
   a) personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
   b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988, recante coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto di iva;
   c) costi della ricerca svolta in collaborazione con le università e gli organismi di ricerca, quella contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne.

  6. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  7. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza telematica mediante le modalità tecniche predisposte dal Ministero dello sviluppo economico secondo quanto previsto al successivo comma 12.
  8. Per la gestione della misura di agevolazione fiscale di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, potrà avvalersi sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Agli oneri della convenzione si provvede nel limite massimo dell'uno per cento delle risorse di cui al successivo comma 14.
  9. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia delle entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 12 del presente articolo.
  10. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro della revisione legale di cui al decreto legislativo n. 39 del 2010. Tale certificazione va allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il revisore o professionista responsabile della revisione, nell'assunzione dell'incarico, osserva i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e, in attesa della loro emanazione, dal codice etico dell'IFAC. Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al precedente periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000.
  11. Nei confronti del revisore legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui ai commi 8 e 9 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
  12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'adozione dell'intervento all'interno del programma operativo nazionale di riferimento, sono adottate le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le modalità di iscrizione delle spese in bilancio, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute e della coerenza delle stesse con le previsioni di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, nonché le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione dell'importo di cui l'impresa ha fruito indebitamente e le eventuali relative maggiorazioni. La procedura telematica per usufruire del credito d'imposta prevede una verifica ex ante sulla conformità delle spese di ricerca e sviluppo che le imprese sostengono ed una ex post sull'effettiva entità delle spese sostenute. Qualora le spese effettivamente sostenute risultino inferiori di oltre il 20 per cento rispetto a quelle dichiarate, la misura dell'agevolazione sarà ridotta dal 50 per cento al 40 per cento sempre che permanga la spesa incrementale.
  13. Le risorse individuate nell'ambito del Programma Operativo Nazionale di riferimento per il cofinanziamento del credito di imposta del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, per le suddette finalità di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico comunica al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi comunitari e nazionali riconosciuti a titolo di credito di imposta da versare all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 4.
(Misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale e misure particolari per l'area di crisi complessa del porto di Trieste).

  1. L'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«Art. 252-bis.
(Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale)

  1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, possono stipulare accordi di programma con uno o più proprietari di aree contaminate o altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo in siti di interesse nazionale individuati entro il 30 aprile 2007 ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, al fine di promuovere il riutilizzo di tali siti in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale, e di preservare le matrici ambientali non contaminate. Sono escluse le aree interessate dalle misure di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, e successive modificazioni.
  2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 assicurano il coordinamento delle azioni per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso e funzionale adempimento per l'attuazione dei progetti e disciplinano in particolare:
   a) l'individuazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica da attuare, sulla base dei risultati della caratterizzazione validati dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente;
   b) l'individuazione degli interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico produttivo anche attraverso studi e ricerche appositamente condotti da università ed enti di ricerca specializzati;
   c) il piano economico finanziario dell'investimento e la durata del relativo programma;
   d) i tempi di attuazione degli interventi e le relative garanzie;
   e) i contributi pubblici e le altre misure di sostegno economico finanziario disponibili e attribuiti;
   f) la causa di revoca dei contributi e delle altre misure di sostegno, e di risoluzione dell'accordo;
   g) l'individuazione del soggetto attuatore degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica, e delle attività di monitoraggio, controllo e gestione degli interventi di messa in sicurezza che restano a carico del soggetto interessato;
   h) i tempi di presentazione e approvazione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica;
   i) la previsione di interventi di formazione, riqualificazione e aggiornamento delle competenze dei lavoratori degli impianti dismessi da reimpiegare nei lavori di bonifica previsti dai medesimi accordi di programma, mediante il ricorso a fondi preliminarmente individuati a livello nazionale e regionale.

  3. La stipula dell'accordo di programma costituisce riconoscimento dell'interesse pubblico generale alla realizzazione degli impianti, delle opere e di ogni altro intervento connesso e funzionale agli obiettivi di risanamento e di sviluppo economico produttivo e dichiarazione di pubblica utilità.
  4. Ad eccezione di quanto previsto al comma 5, i soggetti interessati di cui al comma 1 non devono essere responsabili della contaminazione del sito oggetto degli interventi di messa in sicurezza e bonifica, riconversione industriale e di sviluppo economico produttivo, tenuto conto anche dei collegamenti societari e di cariche direttive ricoperte nelle società interessate o ad esse collegate. A tal fine sono soggetti interessati non responsabili i proprietari e i gestori di siti inquinati che non hanno cagionato la contaminazione del sito e hanno assolto gli obblighi imposti dall'articolo 245, comma 2.
  5. Gli Accordi di Programma di cui al comma 1 possono essere stipulati anche con soggetti che non soddisfano i requisiti di cui al comma 4 alle seguenti ulteriori condizioni:
   a) i fatti che hanno causato l'inquinamento devono essere antecedenti al 30 aprile 2007;
   b) oltre alle misure di messa in sicurezza e bonifica, devono essere individuati gli interventi di riparazione del danno ambientale disciplinati dall'allegato 3 alla Parte VI del presente;
   c) termine finale per il completamento degli interventi di riparazione del danno ambientale è determinato in base ad uno specifico piano finanziario presentato dal soggetto interessato tenendo conto dell'esigenza di non pregiudicare l'avvio e lo sviluppo dell'iniziativa economica e di garantire la sostenibilità economica di detti interventi, comunque in misura non inferiore a dieci anni.

  6. L'attuazione da parte dei soggetti interessati degli impegni di messa in sicurezza, bonifica, monitoraggio, controllo e relativa gestione, e di riparazione, individuati dall'accordo di programma esclude per tali soggetti ogni altro obbligo di bonifica e riparazione ambientale e fa venir meno l'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo medesimo.
  7. Al di fuori dei casi che rientrano nel campo di applicazione del comma 5, la pubblica amministrazione può agire autonomamente nei confronti del responsabile della contaminazione per la ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica individuati dall'accordo nonché per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge.
  8. Gli interventi per l'attuazione del progetto integrato sono autorizzati e approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico sulla base delle determinazioni assunte in Conferenza di Servizi indetta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla Conferenza di Servizi partecipano tutti i soggetti pubblici firmatari dell'accordo di programma o titolari dei procedimenti di approvazione e autorizzazione, comunque denominati, aventi ad oggetto gli interventi, le opere e le attività previste dall'accordo medesimo, nonché i soggetti interessati proponenti. L'assenso espresso dai rappresentanti degli enti locali sulla base delle determinazioni a provvedere degli organi competenti, sostituisce ogni atto di competenza di detti enti.
  9. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione ambientale integrata, i decreti di cui al comma 8 autorizzano gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica nonché la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse.
  10. All'attuazione dei progetti integrati di bonifica, riconversione industriale e sviluppo economico in siti inquinati di interesse nazionale di cui al comma 1 sono preposte, con oneri posti a carico delle risorse stanziate a legislazione vigente, una o più società “in house” individuate nell'accordo di programma, di intesa tra il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  11. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e le Regioni e Province Autonome, adotta misure volte a favorire la formazione di nuove competenze professionali, anche in ambito degli Istituti tecnici superiori, in materia di bonifica ambientale, finanziate, nell'ambito delle risorse stanziate a legislazione vigente nonché a valere sulle risorse della programmazione 2014-2020, previamente incluse negli Accordi di programma di cui al comma 1 del presente articolo.».

  2. Alle imprese, sottoscrittrici degli accordi di programma di cui all'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che acquisiscono beni strumentali nuovi a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015, è attribuito un credito d'imposta secondo le modalità di cui al presente articolo, e nei limiti delle risorse stanziate al comma 14, a condizione che:
   a) siano costituite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
   b) abbiano ad oggetto l'esercizio esclusivo delle attività risultanti dall'accordo di programma sottoscritto;
   c) i nuovi beni strumentali siano acquisiti dai soggetti che hanno sottoscritto l'accordo;
   d) i nuovi beni strumentali siano acquisiti nell'ambito di unità produttive comprese in siti inquinati di interesse nazionale localizzati nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ovvero nelle restanti aree qualora riferibili a piccole e medie imprese.

  3. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto agli investimenti previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e, per le aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale, di quelle previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, fino alla data di vigenza della stessa e, successivamente, nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2020, subordinatamente all'approvazione della stessa da parte della Commissione europea. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili anche a titolo di «de minimis» ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/06.
  4. Ai fini del comma 2, si considerano agevolabili l'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, e, limitatamente ai beni di cui alla lettera a) del presente comma, la realizzazione di:
   a) fabbricati classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voce B.II.1 dell'articolo 2424 del codice civile, nell'ambito di strutture produttive localizzate nelle aree territoriali di cui al comma 2;
   b) macchinari, impianti ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive localizzate nelle aree territoriali di cui al comma 2;
   c) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva e brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta.

  5. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 4 eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.
  6. Il credito d'imposta è determinato con riferimento ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con il modello di pagamento F24 da presentare unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto della operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento della medesima Agenzia.
  7. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei commi da 2 a 6 al fine di individuare tra l'altro modalità e termini per la concessione del credito d'imposta a seguito di istanza delle imprese da presentare al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse annue stanziate, l'ammontare dell'agevolazione spettante a ciascun beneficiario e trasmette all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, l'elenco dei soggetti beneficiari e l'importo del credito spettante a ciascuno di essi, nonché le eventuali revoche, anche parziali.
  8. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia delle Entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 7 del presente articolo.
  9. L'agevolazione di cui al comma 2 non si applica ai soggetti che operano nei settori della produzione di prodotti di cui all'allegato I del TFUE, dell'industria siderurgica e delle fibre sintetiche, come definiti negli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 e negli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 della Commissione europea, nonché ai settori della pesca, dell'industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo. Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina dei grandi progetti di investimento, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione, ove prescritta, della Commissione europea.
  10. L'efficacia delle agevolazioni di cui al presente articolo è subordinata al rispetto delle disposizioni della Commissione europea per l'attuazione di aiuti di stato ad investimenti produttivi.
  11. Al fine di assicurare l'attuazione dell'accordo di programma quadro nonché la realizzazione degli interventi di cui al comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia è nominato, senza diritto ad alcun compenso, indennità, rimborso spese ed emolumento comunque denominato e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, Commissario straordinario, autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. Il Commissario resta in carica per la durata di un anno, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili.
  12. Il Commissario, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo di programma quadro di cui al comma 11, assicura la realizzazione degli interventi urgenti di cui al comma 11 e, per ogni adempimento propedeutico o comunque connesso, può avvalersi degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sulle aree demaniali marittime, non ricomprese nell'accordo di programma quadro di cui al comma 11, nella circoscrizione dell'Autorità portuale restano impregiudicate le attribuzioni e le competenze della stessa Autorità, come individuate dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni.
  13. Ai fini dell'attuazione dei commi 11 e 12 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2-septies e 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni.
  14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari complessivamente a 20 milioni di euro per l'anno 2014 ed a 50 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede, quanto a 20 milioni di euro annui per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 20 milioni di euro per l'anno 2014 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 10 milioni di euro per l'anno 2015 e quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2015 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.
(Misure per favorire l'internazionalizzazione delle imprese ed in materia di facilitazione dell'ingresso e del soggiorno in Italia per start-up innovative, ricerca e studio).

  1. Al fine di potenziare l'azione in favore dell'internazionalizzazione delle imprese italiane e la promozione dell'immagine del prodotto italiano nel mondo, le risorse del «Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese» sono incrementate di 22.594.000 euro per l'anno 2014 tramite utilizzo di pari importo delle risorse giacenti presso la Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale rivenienti dalla chiusura del Programma Operativo Multiregionale «Industria e Servizi» 1989/93-Misura 2.2, che vengono a tal fine versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per il medesimo anno del Ministero dello sviluppo economico.
  2. All'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, dopo le parole: «di transito.» è aggiunto il seguente periodo: «Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono individuati gli uffici doganali in cui l'operatività di cui al precedente periodo è assicurata anche per l'espletamento dei controlli e delle formalità inerenti le merci che circolano in regimi diversi dal transito, a condizione che nell'ufficio doganale la consistenza del personale in servizio sia superiore a quella dell'anno precedente in misura tale da garantire la copertura dell'orario prolungato.».
  3. All'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente misure urgenti per la crescita del Paese sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 5 le parole: «e agroalimentari» sono sostituite dalle seguenti: «, agroalimentari e agricole»;
   b) al comma 6 dopo le parole: «del 15 dicembre 2006» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni»;
   c) al comma 6 dopo le parole: «più favorevoli.» è inserito il seguente periodo: «Nel caso in cui al progetto partecipino imprese agricole, a queste ultime ai fini del contributo si applica, nell'ambito del plafond nazionale, il regolamento (CE) n. 1535/2007 e successive modificazioni, che disciplina le sovvenzioni pubbliche che rientrano nella regola de minimis in favore delle imprese attive nella produzione primaria dei prodotti di cui all'allegato I del trattato CE».

  4. Le Camere di commercio competenti rilasciano su richiesta delle imprese i certificati camerali anche in lingua inglese che, esclusivamente ai fini dell'utilizzo in uno Stato estero, sono esenti dall'imposta di bollo.
  5. All'articolo 2, comma 2, lettera l), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, dopo le parole: «di origine delle merci» sono aggiunte le seguenti: «e, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre pubbliche amministrazioni, il rilascio di attestazioni di libera vendita e commercializzazione dei prodotti sul territorio italiano o comunitario e di certificazioni dei poteri di firma, su atti e dichiarazioni, a valere all'estero, in conformità alle informazioni contenute nel registro delle imprese». Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono approvati i modelli dei certificati rilasciati dalle camere di commercio. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  6. L'articolo 6-decies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è abrogato. Gli effetti prodotti dal medesimo articolo vengono meno, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, con salvezza degli effetti giuridici degli atti eventualmente adottati dai soggetti titolari di incarichi negli organi statutari dichiarati decaduti ai sensi della predetta disposizione.
  7. Nel rispetto della normativa vigente nazionale ed europea, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individuano forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno connesse con start-up innovative, con iniziative d'investimento, di formazione avanzata, di ricerca o di mecenatismo, da realizzare anche in partenariato con imprese, università, enti di ricerca ed altri soggetti pubblici o privati italiani.
  8. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 22, comma 11-bis, le parole: «di secondo livello» sono soppresse;
   b) all'articolo 27-ter, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. La sussistenza delle risorse mensili di cui al comma 3 è accertata e dichiarata da parte dell'istituto di ricerca nella convenzione di accoglienza, anche nel caso in cui la partecipazione del ricercatore al progetto di ricerca benefìci del sostegno finanziario dell'Unione Europea, di un'organizzazione internazionale, di altro istituto di ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile.»;
   c) all'articolo 27-ter, al comma 8, al primo periodo, dopo le parole: «previste dall'articolo 29» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ad eccezione del requisito di cui alla lettera a) del comma 3 del medesimo articolo»;
   d) all'articolo 27-quater, comma 1, lettera a), le parole: «della relativa» sono sostituite dalle seguenti: «di una»;
   e) all'articolo 27-quater, comma 5, lettera b), la parola: «relativa» è soppressa;
   f) il comma 4 dell'articolo 39 è abrogato.

  9. Dall'attuazione dei commi 7 e 8 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Art. 6.
(Misure per favorire la digitalizzazione e la connettività delle piccole e medie imprese, ed in materia di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, comunicazioni ed editoria).

  1. Al fine di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese, nell'ambito di apposito Programma Operativo Nazionale della prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea, sono adottati interventi per il finanziamento a fondo perduto, tramite Voucher di importo non superiore a 10.000 euro, conformemente al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis»), concessi ad imprese per l'acquisto di software, hardware o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza aziendale, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, la connettività a banda larga e ultralarga. I voucher potranno altresì finanziare la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette piccole e medie imprese.
  2. Previa verifica della coerenza con le linee di intervento previste nella proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, fruibili a seguito dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma Operativo Nazionale relativo alla Competitività di responsabilità del Ministero dello sviluppo economico, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dello sviluppo economico, è stabilito l'ammontare dell'intervento nella misura massima di 100 milioni di euro a valere sulla medesima proposta nazionale. La somma così individuata dal CIPE è ripartita tra le Regioni in misura proporzionale al numero delle imprese registrate presso le Camere di commercio operanti nelle singole Regioni.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti lo schema standard di bando e le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo.
  4. All'articolo 1 dell'allegato n. 10 al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «111.000,00 euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000»;
   b) al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) è inserito il seguente: «1-bis) per le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000, 300 euro ogni mille utenti»;
   c) al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «66.500,00 euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000»;
   d) al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) è inserito il seguente: «1-bis) per le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000, 100 euro ogni 1.000 utenti».

  5. All'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole: «1o gennaio 2013», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014».
  6. All'articolo 6 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a fare data dal 30 giugno 2014 per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa e a far data dal 1o gennaio 2015 per i contratti stipulati mediante scrittura privata.».

  7. Sono validi gli accordi di cui all'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e i contratti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, non stipulati in modalità elettronica a far data dal 1o gennaio 2013 e fino alle date in cui la stipula in modalità non elettronica diventa obbligatoria ai sensi, rispettivamente, dei citati articoli 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 6, comma 4, del citato decreto-legge n. 179 del 2012.
  8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per escludere dalla pianificazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre le frequenze riconosciute a livello internazionale ed utilizzate dai Paesi confinanti, pianificate ed assegnate ad operatori di rete televisivi in Italia ed oggetto di accertate situazioni interferenziali. La liberazione delle frequenze di cui al primo periodo deve avere luogo entro e non oltre il 31 dicembre 2014. Alla scadenza del predetto termine, in caso di mancata liberazione delle suddette frequenze, l'Amministrazione competente procede senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259.
  9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione, entro il 31 dicembre 2014, in favore degli operatori abilitati alla diffusione di servizi di media audiovisivi, di misure economiche di natura compensativa, a valere sulla quota non impiegata per l'erogazione dei contributi per i ricevitori per la televisione digitale nella misura massima di 20 milioni di euro, trasferiti a Poste Italiane S.p.a. in via anticipata, di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 30 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2004, finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8. Successivamente alla data del 31 dicembre 2014 le risorse di cui al primo periodo che residuino successivamente all'erogazione delle misure economiche di natura compensativa di cui al medesimo periodo possono essere utilizzate, per le stesse finalità, per l'erogazione di indennizzi eventualmente dovuti.
  10. Nell'ambito di apposito Programma Operativo Nazionale della prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea, sono adottati interventi per il riconoscimento di un credito di imposta per le spese documentate e sostenute da piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ovvero da consorzi da reti di piccole e medie imprese, e relative ad interventi di rete fissa e mobile che consentano l'attivazione dei servizi di connettività digitale con capacità uguale o superiore a 30 Mbps. Il credito di imposta è riconosciuto a decorrere dalla data individuata con il decreto di cui al comma 11 e fino al 2016, nella percentuale del 65% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo di 20.000 euro e nella misura massima complessiva di 50 milioni di euro a valere sulla proposta nazionale relativa alla programmazione 2014-2020.
  11. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la coesione territoriale e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da emanare entro 30 giorni dall'adozione dell'intervento all'interno del programma operativo nazionale di riferimento, sono definite, conformemente al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis»), le modalità per usufruire del credito d'imposta di cui al comma 10, inclusa la certificazione del prestatore del servizio di connessione digitale e le modalità di comunicazione delle spese effettuate, ai fini delle verifica di capienza dei fondi annualmente disponibili, il regime dei controlli sulle spese nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione ed il rispetto del limite massimo di risorse stanziate.
  12. Il credito di imposta di cui al comma 10 non è cumulabile con l'agevolazione prevista dal comma 1.
  13. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  14. Le risorse individuate ai sensi del comma 11, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, per le finalità di spesa di cui ai commi da 10 a 13, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico comunica al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi comunitari e nazionali riconosciuti a titolo di credito di imposta da versare all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 7.
(Misura di razionalizzazione dell'istituto del ruling di standard internazionale).

  1. All'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1, è sostituito dal seguente:
  «1. Le imprese con attività internazionale hanno accesso ad una procedura di ruling di standard internazionale, con principale riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi, delle royalties e alla valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti dall'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dalle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate all'Italia.»;
   b) al comma 2 le parole: «per i due periodi d'imposta successivi» sono sostituite dalle seguenti: «per i quattro periodi d'imposta successivi»;
   c) al comma 5 le parole: «, di Milano o di Roma,» sono soppresse.

Art. 8.
(Disposizioni in materia di assicurazione r.c. auto).

  1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 dell'articolo 128, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
   «c) per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, recante il Nuovo codice della strada, i contratti devono essere stipulati per importi non inferiori a dieci milioni di euro per sinistro per i danni alla persona, indipendentemente dal numero delle vittime, e a un milione di euro per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati.»;
   b) all'articolo 132, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
  «1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa. Le imprese richiedono ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del secondo periodo, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Le imprese di assicurazione possono proporre la stipula di contratti che prevedono l'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, o ulteriori dispositivi, individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico del 25 gennaio 2013, n. 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013. Se l'assicurato acconsente all'installazione dei meccanismi di cui al quarto periodo, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono a carico dell'impresa che deve applicare, all'atto della stipulazione del contratto, una riduzione significativa del premio rispetto ai premi stabiliti ai sensi del primo periodo. Tale riduzione, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato, non è inferiore al sette per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione. In caso di scadenza di un contratto e di stipula di un nuovo contratto di assicurazione tra le stesse parti, l'entità della riduzione del premio come sopra determinata, per la prima volta in cui si realizzano le condizioni previste dal presente comma, non può, comunque, essere inferiore al sette per cento del premio applicato all'assicurato nell'anno precedente. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.
  1-bis. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite a norma del presente articolo e dell'articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo.
  1-ter. L'interoperabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è garantita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione, da costituirsi presso le strutture tecniche del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. A tal fine, a decorrere dal 1o ottobre 2014, i dati sull'attività del veicolo sono trasmessi direttamente dai meccanismi elettronici di bordo al suddetto centro, che ne è titolare e responsabile ai fini dell'interoperabilità. Le informazioni sono successivamente trasmesse dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle compagnie di assicurazioni competenti per ciascun veicolo assicurato. I dati sono trattati dalla impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003. È fatto divieto per l'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione da parte dell'assicurato del divieto di cui al terzo periodo la riduzione del premio di cui al presente articolo non è applicata per la durata residua del contratto. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma, sentito l'IVASS, sono disciplinate le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti dei trasferimenti di informazioni disposti al presente comma.».
   c) all'articolo 135, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  «3-bis. L'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro prevista dall'articolo 143, nonché dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta.
  3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.
  3-quater. Nei processi attivati per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice verifica la eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati in altre cause nel settore dell'infortunistica stradale e, ove riscontri, anche avvalendosi dell'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la ricorrenza dei medesimi nominativi in più di tre cause negli ultimi cinque anni, trasmette l'informativa alla Procura della Repubblica competente per gli ulteriori accertamenti. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare.».
   d) dopo l'articolo 147 è inserito il seguente:

«Art. 147-bis.
Risarcimento in forma specifica

  1. In alternativa al risarcimento per equivalente, è facoltà delle imprese di assicurazione, in assenza di responsabilità concorsuale, risarcire in forma specifica danni a cose, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. L'impresa di assicurazione che intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo comunica all'IVASS entro il 20 dicembre di ogni anno e, per l'anno 2014, entro il 30 gennaio, l'entità della riduzione del premio prevista in misura non inferiore al cinque per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 20 gennaio 2014, sentito l'IVASS, sono individuate le aree territoriali nelle quali sono applicate riduzioni del premio non inferiori al dieci per cento dell'importo come calcolato nel secondo periodo. Le aree di cui al terzo periodo sono individuate sulla base dei seguenti criteri, riferiti ai dati dell'anno precedente: numero dei sinistri denunciati, entità dei rimborsi, numero dei casi fraudolenti riscontrati dall'autorità giudiziaria. I dati sono desumibili anche dall'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gestito dall'IVASS. Nelle more dell'adozione del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico si applicano le riduzioni del cinque per cento. Nei casi di cui al presente articolo il danneggiato, anche se diverso dall'assicurato, può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell'impresa convenzionata con l'impresa di assicurazione, individuandone una diversa; la somma corrisposta a titolo di risarcimento, che non può comunque superare il costo che l'impresa di assicurazione avrebbe sostenuto provvedendo alla riparazione delle cose danneggiate mediante impresa convenzionata, è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione, ovvero previa presentazione di fattura. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato.
  2. L'impresa di assicurazione che non effettua entro il 20 dicembre e, per il 2014, entro il 30 gennaio, la comunicazione prevista nel comma 1 non può esercitare la facoltà nell'anno successivo.».
   e) all'articolo 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, al primo periodo la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci» e il sesto periodo è soppresso.
    2) al comma 2-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti:
  «La medesima procedura si applica anche in presenza di altri indicatori di frode acquisiti dall'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, definiti dall'IVASS con apposito provvedimento, dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 132, comma 1, o emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente. Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di novanta giorni di sospensione della procedura.»;
   f) dopo l'articolo 150-bis è inserito il seguente:
«Art. 150-ter.
Divieto di cessione del diritto al risarcimento

  1. L'impresa di assicurazione ha la facoltà di prevedere, in deroga agli articoli contenuti nel libro quarto, titolo I, capo V, del codice civile, all'atto della stipula del contratto di assicurazione e in occasione delle scadenze successive, che il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non sia cedibile a terzi senza il consenso dell'assicuratore tenuto al risarcimento. Nei casi di cui al presente articolo, l'impresa di assicurazione applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura comunque non inferiore al quattro per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione.».

  2. Le imprese di assicurazione sono tenute a proporre clausole contrattuali, facoltative per l'assicurato, che prevedono prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti individuati e remunerati dalle medesime imprese, che pubblicano i nominativi sul proprio sito internet. Nel caso in cui l'assicurato acconsente all'inserimento di tali clausole, l'impresa applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura comunque non inferiore al sette per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione.
  3. All'articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «visivamente o» sono soppresse.
  4. Il mancato rispetto da parte dell'impresa assicuratrice dell'obbligo di riduzione del premio nei casi di cui al comma 1, lettere b), d) ed f), ed al comma 2, comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.
  5. Le imprese di assicurazione che non si avvalgono delle facoltà di cui al comma 1, lettere b), d) ed f), hanno obbligo di darne comunicazione all'assicurato all'atto della stipulazione del contratto con apposita dichiarazione da allegare al medesimo contratto. In caso di inadempimento, si applica da parte dell'IVASS una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.
  6. Il secondo comma dell'articolo 2947 del Codice civile è sostituito dal seguente:
  «Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro tre mesi dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore.».

  7. L'IVASS esercita poteri di controllo e di monitoraggio in merito all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo, in specie quelle relative alla riduzione dei premi delle polizze assicurative e al rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione di cui ai commi 4, 5 e 8. Nella relazione al Parlamento, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, viene dato specifico conto dell'esito dell'attività svolta.
  8. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica sul proprio sito internet l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi del comma 1, lettere b), d) ed f), ed al comma 2, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'impresa comunica altresì i medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e all'IVASS, ai fini della loro pubblicazione sui rispettivi siti internet.
  9. Il mancato rispetto di una delle disposizioni di cui al comma 8 comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.
  10. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 4, 5 e 9 sono destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
  11. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, è abrogato.
  12. I massimali di cui al comma 1, lettera a), entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2014.
  13. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Art. 9.
(Misure per favorire la diffusione della lettura).

  1. Nell'ambito di apposito Programma Operativo Nazionale della prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea, è disposta l'istituzione di un credito di imposta sui redditi delle persone fisiche e giuridiche con decorrenza dal periodo d'imposta determinato con il decreto di cui al comma 5 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'acquisto di libri muniti di codice ISBN.
  2. Il credito di imposta di cui al comma 1, fermo il rispetto dei limiti delle risorse complessive effettivamente individuate per ciascun anno nell'ambito del Programma operativo nazionale di riferimento, è pari al 19 per cento della spesa effettuata nel corso dell'anno solare per un importo massimo, per ciascun soggetto, di euro 2000, di cui euro 1000 per i libri di testo scolastici ed universitari ed euro 1000 per tutte le altre pubblicazioni.
  3. L'acquisto deve essere documentato fiscalmente dal venditore. Sono esclusi gli acquisti di libri in formato digitale, o comunque già deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.
  4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'adozione dell'intervento all'interno del programma operativo nazionale di riferimento, sono definite, conformemente al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis»), le modalità per usufruire del credito d'imposta e per la comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica di capienza dei fondi annualmente disponibili, la documentazione fiscale che deve essere rilasciata dal venditore, il regime dei controlli sulle spese nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione ed il rispetto del limite massimo di risorse stanziate.
  5. Previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste, fruibili a seguito dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma Operativo Nazionale relativo alla Competitività di responsabilità del Ministero dello sviluppo economico, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dello sviluppo economico, è stabilito l'ammontare dell'intervento nella misura massima di 50 milioni di euro a valere sulla proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari.
  6. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  7. Le risorse individuate ai sensi del comma 5, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, per le finalità di spesa di cui al presente articolo, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico comunica al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi comunitari e nazionali riconosciuti a titolo di credito di imposta da versare all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 10.
(Tribunale delle società con sede all'estero).

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, prima delle parole «Le controversie di cui all'articolo 3» sono inserite le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dal comma 1-bis,»;
   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: «1-bis. Per le controversie di cui all'articolo 3 nelle quali è parte, anche nel caso di più convenuti ai sensi dell'articolo 33 del codice di procedura

civile, una società, in qualunque forma costituita, con sede all'estero, anche avente sedi secondarie con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, e che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti:
    1) la sezione specializzata in materia di impresa di Bari per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza;
    2) la sezione specializzata in materia di impresa di Cagliari per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Cagliari e Sassari (sezione distaccata);
    3) la sezione specializzata in materia di impresa di Catania per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria;
    4) la sezione specializzata in materia di impresa di Genova per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bologna, Genova;
    5) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano;
    6) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di Campobasso, Napoli, Salerno;
    7) la sezione specializzata in materia di impresa di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma;
    8) la sezione specializzata in materia di impresa di Torino per gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Torino;
    9) la sezione specializzata in materia di impresa di Venezia per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Trento, Bolzano (sezione distaccata), Trieste, Venezia.».

  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai giudizi instaurati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Articolo 11.
(Misure per favorire la risoluzione di crisi aziendali e difendere l'occupazione).

  1. Alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti integrazioni:
   a) all'articolo 9, dopo le parole: «Ai finanziamenti del Foncooper» sono aggiunte le seguenti: «e a quelli erogati dalle società finanziarie ai sensi dell'articolo 17, comma 5»;
   b) all'articolo 17, comma 5, dopo le parole: «per la realizzazione di progetti di impresa.» sono aggiunte le seguenti: «In deroga a quanto previsto dall'articolo 2522 del codice civile, le società finanziarie possono intervenire nelle società cooperative costituite da meno di nove soci.».

  2. Nel caso di affitto o di vendita di aziende, rami d'azienda o complessi di beni e contratti di imprese sottoposte a fallimento, concordato preventivo o amministrazione straordinaria, hanno diritto di prelazione per l'affitto o per l'acquisto le società cooperative costituite da lavoratori dipendenti dell'impresa sottoposta alla procedura.
  3. L'atto di aggiudicazione dell'affitto o della vendita alle società cooperative di cui al comma 1, costituisce titolo ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai soci lavoratori delle medesime, ferma l'applicazione delle vigenti norme in materia di integrazione del trattamento salariale in favore dei lavoratori che non passano alle dipendenze della società cooperativa.

Articolo 12.
(Misure per favorire il credito alla piccola e media impresa).

  1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. La presente legge si applica altresì alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione e l'acquisto di obbligazioni e titoli similari, esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili, da parte della società per la cartolarizzazione dei crediti emittente i titoli.»;
   b) all'articolo 2, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione siano destinati ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i titoli possono essere sottoscritti anche da un unico investitore.».
   c) all'articolo 3, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Le società di cui al comma 1 possono aprire conti correnti segregati presso i soggetti all'articolo 2, comma 3, lettera c), dove vengano accreditate le somme corrisposte dai debitori ceduti nonché ogni altra somma pagata o comunque di spettanza della società ai sensi delle operazioni accessorie condotte nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione o comunque ai sensi dei contratti dell'operazione. Le somme accreditate su tali conti segregati costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello del depositario e da quello degli altri depositanti. Su tali somme non sono ammesse azioni da parte di soggetti diversi da quelli di cui al comma 2 e tali somme possono essere utilizzate esclusivamente per il soddisfacimento di crediti vantati dai soggetti di cui al comma 2 e dalle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti, nonché per il pagamento degli altri costi dell'operazione. In caso di avvio nei confronti del depositario di procedimenti di cui al titolo IV del testo unico bancario, nonché di procedure concorsuali o di accordi di ristrutturazione, le somme accreditate su tali conti non sono considerate come rientranti nel patrimonio del soggetto e non sono soggette a sospensione dei pagamenti.
  2-ter. I soggetti che svolgono, anche su delega dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione dei crediti, possono aprire presso banche conti correnti segregati dove vengano accreditate le somme incassate per conto della società cessionaria o della società emittente dai debitori ceduti. Sulle somme accreditate sui conti segregati, non sono ammesse azioni da parte dei creditori dei soggetti che svolgono i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), se non per l'eccedenza delle somme incassate e dovute alla società cessionaria o emittente. In caso di avvio di procedimenti concorsuali o di accordi di ristrutturazione, le somme accreditate sui conti segregati, per un importo pari alle somme incassate e dovute alla società cessionaria o emittente, non vengono considerate come rientranti nel patrimonio del soggetto che svolge i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c).»;
   d) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario. Alle cessioni, anche non in blocco, aventi ad oggetto crediti di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, può altresì applicarsi, su espressa volontà delle parti, il disposto dell'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2, della legge 21 febbraio 1991, n. 52.
  2. Dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale o dalla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione, sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e, in deroga ad ogni altra disposizione, non è esercitabile dai relativi debitori ceduti la compensazione tra i crediti acquistati e i crediti sorti posteriormente a tale data. Dalla stessa data la cessione dei crediti è opponibile:
   a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi in data anteriore;
   b) ai creditori del cedente che non abbiano pignorato il credito prima della pubblicazione della cessione.»;
    2) al comma 3, le parole: «non si applica» sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano l'articolo 65 e»;
    3) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi dalla banca cedente è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonché comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici.»;
   e) all'articolo 5, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. I titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all'articolo 1, comma 1-bis, anche non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche privi di valutazione del merito di credito da parte di operatori terzi, costituiscono attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'IVASS adotta un regolamento che disciplini le misure di dettaglio per la copertura delle riserve tecniche tramite gli attivi sopra menzionati. L'investimento nei titoli di cui al presente comma è altresì compatibile con le vigenti disposizioni in materia di limiti di investimento di fondi pensione.»;
   f) all'articolo 7, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Nel caso di operazioni realizzate mediante cessione a un fondo comune di investimento, i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), possono essere svolti, in alternativa ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, dalla società di gestione del risparmio che gestisce il fondo. Alle cessioni dei crediti effettuate in favore del fondo si applicano gli articoli 4 e 6, comma 2, della presente legge, nonché le restanti disposizioni della presente legge, in quanto compatibili.
  2-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-bis, si applicano, in quanto compatibili, alle imprese ed ai soggetti ivi menzionati ai fini dell'investimento nelle quote dei fondi di cui all'articolo 7, comma 2-bis.»;
   g) al comma 1 dell'articolo 7-bis, dopo le parole: «all'articolo 3, commi 2,» sono inserite le seguenti: «2-bis, 2-ter e»;
   h) dopo l'articolo 7-ter è inserito il seguente:

«Art. 7-quater.
Cessione di ulteriori crediti e titoli

  1. Gli articoli 7-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, e 7-ter, comma 1, e le disposizioni ivi richiamate si applicano anche alle operazioni, ivi disciplinate, aventi ad oggetto obbligazioni e titoli similari, crediti garantiti da ipoteca navale, crediti nei confronti di piccole e medie imprese, crediti derivanti da contratti di leasing o di factoring, nonché di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura.
  2. Il regolamento di cui al comma 5 dell'articolo 7-bis adotta anche disposizioni di attuazione del presente articolo con riferimento ai medesimi profili ivi menzionati. Il medesimo regolamento individua le categorie di crediti o titoli di cui al comma 1, cui si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.».

  2. All'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 26 è aggiunto il seguente:
  «26-bis. Le obbligazioni e i titoli similari di cui al presente articolo, le quote di fondi di investimento che investono prevalentemente negli anzidetti strumenti finanziari, nonché i titoli rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto gli anzidetti strumenti finanziari costituiscono, anche se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di valutazione del merito di credito da parte di operatori terzi, attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'IVASS adotta un regolamento che disciplini le misure di dettaglio per la copertura delle riserve tecniche tramite gli attivi sopra menzionati. L'investimento nei titoli e nelle quote di fondi di cui al presente comma è altresì compatibile con le vigenti disposizioni in materia di limiti di investimento di fondi pensione.».

  3. All'articolo 5 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Ai fini dell'ottenimento della data certa del pagamento è sufficiente l'annotazione del contante sul conto di pertinenza del cedente, in conformità al disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.».

  4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 15, primo comma, dopo le parole: «dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,» sono inserite le seguenti: «per le quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 17,»;
   b) all'articolo 17, primo comma, le parole: «sono tenuti a» sono sostituite dalle seguenti: «, a seguito di specifica opzione, possono» e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «L'opzione è esercitata per iscritto nell'atto di finanziamento.»;
   c) dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

«Art. 20-bis.
Operazioni di finanziamento strutturate

  1. Gli articoli da 15 a 20 si applicano anche alle garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle operazioni di finanziamento strutturate come emissioni di obbligazioni o titoli similari alle obbligazioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da chiunque sottoscritte, alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione alle stesse, nonché ai trasferimenti di garanzie anche conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni, nonché alla modificazione o estinzione di tali operazioni.
  2. L'opzione di cui all'articolo 17, primo comma, è esercitata nella deliberazione di emissione.
  3. L'imposta sostitutiva è dovuta dagli intermediari finanziari incaricati, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, delle attività di promozione e collocamento delle operazioni di cui al comma 1, ovvero, nel caso in cui tali intermediari non intervengano, dalle società che emettono le obbligazioni o titoli similari con riferimento ai quali è stata esercitata l'opzione. Il soggetto finanziato risponde in solido con i predetti intermediari per il pagamento dell'imposta.
  4. Gli intermediari finanziari e le società emittenti tenute al pagamento dell'imposta sostitutiva dichiarano, secondo le modalità previste dall'articolo 20 del presente decreto e dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, l'ammontare delle obbligazioni collocate.
  5. Alle operazioni di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.».

  5. Dopo l'articolo 32, comma 9 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è inserito il seguente:
  «9-bis. La ritenuta del 20 per cento di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali finanziarie, corrisposti a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e il cui patrimonio sia investito prevalentemente in tali obbligazioni, titoli o cambiali finanziarie.».

  6. All'articolo 46 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Il privilegio previsto dal presente articolo può essere costituito anche per garantire obbligazioni e titoli similari emessi da società ai sensi degli articoli 2410 e seguenti o 2483 del codice civile, aventi una scadenza a medio o lungo termine, la cui sottoscrizione e circolazione è riservata a investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;
   b) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) dopo le parole: «banca creditrice» sono inserite le seguenti: «o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al comma 1-bis, il sottoscrittore o i sottoscrittori di tali obbligazioni o un loro rappresentante»;
    2) dopo le parole: «e le condizioni del finanziamento» sono inserite le seguenti: «o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al comma 1-bis, gli elementi di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) dell'articolo 2414 del codice civile o di cui all'articolo 2483, comma 3, del codice civile».

  7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Articolo 13.
(Disposizioni urgenti per EXPO 2015, per i lavori pubblici ed in materia di trasporto aereo).

  1. Le assegnazioni disposte dal CIPE con le delibere n. 146 del 17 novembre 2006 e le assegnazioni disposte dalla delibera CIPE n. 33 del 13 maggio 2010 sono revocate. Le quote annuali dei contributi revocati, iscritte in bilancio, affluiscono al Fondo di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le somme relative ai finanziamenti revocati iscritte in conto residui, ad eccezione di quelle conservate in bilancio ai sensi dell'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 dicembre 2013, per essere successivamente riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul Fondo di cui al precedente periodo. Le risorse revocate sono destinate, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione alle annualità disponibili:
   a) prioritariamente, per l'importo di 53,2 milioni di euro, alla realizzazione dei progetti cantierabili relativi a opere di connessione indispensabili per lo svolgimento dell'Evento Expo 2015, già individuate dal tavolo Lombardia, riguardanti il parcheggio remoto di stazionamento di Cascina Merlata, nel limite di 31 milioni di euro, il collegamento S.S. 11 – S.S. 233, lotto 1-B, nel limite di 17,2 milioni di euro e le connesse opere di collegamento e accoglienza tra il parcheggio e il sito espositivo, nel limite di 5 milioni di euro;
   b) per l'importo di 45 milioni di euro, ad opere necessarie per l'accessibilità ferroviaria Malpensa – terminal T1-T2;
   c) per l'importo di 42,8 milioni di euro, alla linea M4 della metropolitana di Milano.

  2. L'importo di 42,8 milioni di euro per l'anno 2013 assegnato dal CIPE nella seduta del 9 settembre 2013 a valere sulle risorse dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a favore della linea M4 della metropolitana di Milano è assegnato al Collegamento SS 11-SS 233, lotto 1-B, di cui alla lettera a) del comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Il contributo dello Stato assegnato, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, alla linea M4 della metropolitana di Milano, nel complessivo importo di 172,2 milioni di euro, è revocato, in caso di mancata stipula del contratto di finanziamento entro il 30 giugno 2014. Con apposita delibera del CIPE vengono definiti il cronoprogramma dei lavori e le modalità di monitoraggio.
  3. In relazione agli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), i soggetti attuatori sono autorizzati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad avviare le procedure per l'affidamento dei lavori nel limite delle risorse autorizzate dalle lettere a) e b) del comma 1 e dal comma 2 e a condizione che le erogazioni avvengano compatibilmente con le risorse iscritte sull'apposito capitolo di bilancio. Il Commissario Unico di cui all'articolo 5 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e il Tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali vigilano sullo stato di attuazione delle opere e, ove necessario, il Commissario Unico adotta le deroghe per l'immediato avvio delle opere e per la loro tempestiva realizzazione.
  4. Le disponibilità derivanti dalle revoche di cui al comma 1 non utilizzate per le finalità ivi previste sono destinate alla realizzazione di interventi immediatamente cantierabili finalizzati al miglioramento della competitività dei porti italiani e a rendere più efficiente il trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali, nella fase iniziale per favorire i traffici con i Paesi dell'Unione Europea, da sottoporre al CIPE entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Regioni interessate. Per le medesime finalità sono revocati i fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali, anche mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, per la realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte dei quali, essendo trascorsi almeno due anni dal trasferimento o dall'assegnazione, non sia stato pubblicato il bando di gara per l'assegnazione dei lavori. Le disponibilità derivanti dalle revoche di cui al precedente periodo sono individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2014, ad apposito Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  5. Nel caso in cui la revoca riguardi finanziamenti realizzati mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con il decreto di cui al comma 4 e per le medesime finalità è disposta la cessione ad altra Autorità portuale della parte di finanziamento ancora disponibile presso il soggetto finanziatore, fermo restando che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti continua a corrispondere alla banca mutuante, fino alla scadenza, la quota del contributo dovuta in relazione all'ammontare del finanziamento erogato. L'eventuale risoluzione dei contratti di mutuo non deve comportare oneri per la finanza pubblica.
  6. Una quota pari a 20 milioni di euro delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è assegnata a decorrere dall'anno 2014 alla realizzazione degli interventi immediatamente cantierabili finalizzati al miglioramento della competitività dei porti italiani e a rendere più efficiente il trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali previsti al comma 4.
  7. Il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le Regioni interessate, entro il 30 giugno 2014 assegna le risorse di cui ai commi 4, 5 e 6 contestualmente all'approvazione dei progetti definitivi degli interventi. In caso di mancata presentazione dei progetti entro il termine di cui al periodo precedente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Presidente della Regione interessata, è nominato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Commissario delegato del Governo per l'attuazione dell'intervento.
  8. All'articolo 32, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola: «2008» è sostituita dalla seguente: «2010».
  9. In deroga agli articoli 243-bis, comma 8, lettera g), e comma 9, lettera d), e 243-ter del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, il comune di Napoli è autorizzato a contrarre mutui necessari per il perfezionamento dei finanziamenti di propria competenza per la realizzazione della linea 1 della metropolitana di Napoli.
  10. All'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Ove ricorrano condizioni di particolare urgenza inerenti al completamento dell'esecuzione del contratto accertate dalla stazione appaltante, per i contratti di appalto in corso può provvedersi, anche in deroga alle previsione del bando di gara, al pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti.»;
   b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. È sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dall'affidatario medesimo e dai subappaltatori e cottimisti, presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.».

  11. Le disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione relative alle opere in esercizio di cui all'articolo 237-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano a tutti i contratti di appalto aventi ad oggetto opere pubbliche, anche se stipulati anteriormente rispetto alla data di entrata in vigore del richiamato decreto legislativo n. 163/2006. Per le società o enti comunque denominati di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze e sottoposti alla vigilanza di altri Ministeri e che stipulano con lo Stato contratti di programma che abbiano per oggetto manutenzione ed investimenti, è fatto obbligo di rendicontare nei documenti di programmazione pluriannuale l'ammontare complessivo della liquidità liberata e l'oggetto di destinazione della stessa.
  12. All'articolo 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Le prescrizioni di cui al comma 2 non si applicano ai carrelli di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c), qualora circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le relative prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione.».

  13. All'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, dopo le parole: «per l'energia elettrica» sono inserite le seguenti: «, il gas ed il sistema idrico» e le parole: «e il gas» sono soppresse.
  14. I gestori di aeroporti che erogano contributi, sussidi o ogni altra forma di emolumento ai vettori aerei in funzione dell'avviamento e sviluppo di rotte destinate a soddisfare e promuovere la domanda nei rispettivi bacini di utenza, devono esperire procedure di scelta del beneficiario che siano concorrenziali, trasparenti e tali da garantire la più ampia partecipazione dei vettori potenzialmente interessati, secondo modalità da definirsi con apposite Linee guida adottate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  15. I gestori aeroportuali comunicano all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile l'esito delle procedure previste dal comma 14, ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di trasparenza e competitività.
  16. L'addizionale comunale istituita dall'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed i successivi incrementi disposti dall'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, dall'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 4, comma 75, della legge 28 giugno 2012, n. 92, non è dovuta dai passeggeri in transito negli scali aeroportuali nazionali, se provenienti da scali domestici.
  17. L'addizionale Commissariale per Roma Capitale di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, continua ad applicarsi a tutti i passeggeri con voli originanti e in transito negli scali di Roma Fiumicino e Ciampino, ad eccezione di quelli in transito aventi origine e destinazione domestica.
  18. Alle minori entrate derivanti dai commi 16 e 17, pari a 9 milioni dei euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti correnti da parte dello Stato all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, di cui all'articolo 11-decies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Al ristoro delle predette minori entrate a favore dei soggetti interessati, si provvede con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le occorrenti variazioni di bilancio.
  19. Per l'anno 2014 le indennità di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo non concorrono alla formazione del reddito ai fini contributivi. Le medesime indennità di cui al periodo precedente concorrono alla determinazione della retribuzione pensionabile nella misura del 50 per cento del loro ammontare.
  20. Alla copertura dell'onere recato dal comma 19, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sulle risorse riscosse dall'ENAV per lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea di rotta svolti a favore del traffico aereo civile, che a tal fine, per il medesimo importo sono versate dall'ENAV stesso all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
  21. All'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 47, le parole: «1o gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2019»;
   b) al comma 48, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».

  22. All'articolo 3, comma 47, della legge 28 giugno 2012, n. 92, la lettera c) è abrogata.
  23. All'onere derivante dall'applicazione del comma 21, si provvede mediante il corrispondente incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, da destinare all'INPS. La misura dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco è fissata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 ottobre 2015, alla cui adozione è subordinata l'efficacia della disposizione di cui al comma 21.
  24. Anche in vista dell'Expo 2015, al fine di promuovere la valorizzazione di specifiche aree territoriali e per migliorarne la capacità di attivazione della dotazione di beni storici, culturali e ambientali, nonché di servizi per l'attrattività turistica, sono finanziati progetti che individuino uno o più interventi tra loro coordinati. I progetti possono essere presentati da comuni con popolazione tra i 5.000 e i 150.000 abitanti. Ogni comune interessato potrà presentare un solo progetto articolato, in uno o più interventi fra loro coordinati, con una richiesta di finanziamento che non potrà essere inferiore a 1 milione e superiore a 5 milioni di euro e purché in ordine agli interventi previsti sia assumibile l'impegno giuridicamente vincolante entro il 31 maggio 2014 e ne sia possibile la conclusione entro 15 mesi da quest'ultima data. Nel caso in cui il costo complessivo del progetto sia superiore a 5 milioni di euro, il soggetto interessato dovrà indicare la copertura economica, a proprie spese, per la parte eccedente.
  25. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto con apposita convenzione tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e l'ANCI da approvare con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono disciplinati i criteri per l'utilizzo delle risorse per gli interventi di cui al comma 24.
  26. All'intervento di cui al comma 24, sono destinati finanziamenti complessivi sino a un massimo di 500 milioni di euro.
  27. Alla copertura dei suddetti oneri si provvede con le risorse derivanti dalla riprogrammazione del Piano di Azione Coesione, secondo le procedure di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, nonché con le risorse derivanti dalla eventuale riprogrammazione, in accordo con le Amministrazioni responsabili della loro attuazione, dei Programmi Operativi della programmazione 2007-2013 della politica regionale comunitaria.
  28. Eventuali ulteriori risorse che si dovessero rendere disponibili in conseguenza delle riprogrammazioni di cui al comma 27, potranno essere utilizzate per elevare, fino a concorrenza dei relativi importi, il plafond di finanziamenti previsto al comma 26 destinabili all'intervento di cui al comma 24.

Articolo 14.
(Misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare).

  1. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono introdotte le seguenti disposizioni:
   a) l'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, nonché delle somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aumentato del 30%. Per la violazione prevista dal citato articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, non è ammessa alla procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
   b) gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, con esclusione delle sanzioni previste dall'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono decuplicate;
   c) i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui alle lettere a) e b) sono destinati al finanziamento di misure anche di carattere organizzativo finalizzate ad una maggior efficacia della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale ad iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro effettuate da parte delle Direzioni territoriali del lavoro, nonché alle spese di missione del personale ispettivo e quelle derivanti dall'adozione delle misure di cui alla lettera f). A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sugli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
   d) ferme restando le competenze della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, al fine di assicurare la migliore e più razionale impiego del personale ispettivo degli Enti Pubblici che gestiscono forme di assicurazioni obbligatorie, la programmazione delle verifiche ispettive, sia livello centrale che territoriale, da parte dei predetti Enti è sottoposta all'approvazione delle rispettive strutture centrali e territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
   e) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad implementare la dotazione organica del personale ispettivo nella misura di duecentocinquanta unità di cui duecento nel profilo di ispettore del lavoro di area III e cinquanta di ispettore tecnico di area III da destinare nelle regioni del centro-nord ed a procedere in modo progressivo alle conseguenti assunzioni nel rispetto dei limiti finanziari di cui al comma 2. Il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali comunica annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato il numero delle unità assunte e la relativa spesa;
   f) con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono individuate forme di implementazione e razionalizzazione nell'utilizzo del mezzo proprio in un'ottica di economicità complessiva finalizzata all'ottimizzazione del servizio reso da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  2. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui alla lettera e) si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella misura di euro 5 milioni per l'anno 2014, 7 milioni per l'anno 2015 e 10,2 milioni a decorrere dall'anno 2016.

Articolo 15.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 1920-A – Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

  All'articolo 1:
   al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione dell'energia elettrica immessa da impianti fotovoltaici di potenza nominale fino a 100 Kw e da impianti idroelettrici di potenza elettrica fino a 500 Kw»;
   al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il decreto di cui al comma 3, lettera b), deve prevedere il periodo residuo di incentivazione, entro il quale non si applica la penalizzazione di cui al comma 3, lettera a). Allo scopo di salvaguardare gli investimenti in corso, tale periodo residuo non può comunque scadere prima del 31 dicembre 2014 e può essere differenziato per ciascuna fonte, per tenere conto della diversa complessità degli interventi medesimi»;
   al comma 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   «b) ai nuovi impianti incentivati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, fatta eccezione per gli impianti ricadenti nel regime transitorio di cui all'articolo 30 dello stesso decreto»;
   dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
  «6-bis. Al fine di promuovere la competitività delle imprese industriali, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema applicati al consumo di gas e i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali sono rideterminati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La suddetta rideterminazione dovrà avvenire in modo da tenere conto della definizione di imprese a forte consumo di energia, nel rispetto dei decreti e dei vincoli di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo gli indirizzi emanati dal Ministro dello sviluppo economico.
  6-ter. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di rendere più facilmente confrontabili le offerte contrattuali rivolte ai clienti finali per l'acquisto di gas o energia elettrica, identifica le componenti di base di costo da esplicitare obbligatoriamente nelle stesse offerte e determina le sanzioni a carico dei soggetti venditori in caso di inottemperanza.
  6-quater. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas promuove, attraverso la regolazione, l'installazione dei contatori elettronici e provvede affinché i dati di lettura dei contatori stessi siano resi disponibili ai clienti in forma aggregata e puntuale, secondo modalità tali da consentire la facile lettura da parte del cliente dei propri dati di consumo e garantendo nel massimo grado e tempestivamente la corrispondenza tra i consumi fatturati e quelli effettivi con lettura effettiva dei valori di consumo ogni volta che siano installati sistemi di telelettura e determinando un intervallo di tempo massimo per il conguaglio nei casi di lettura stimata»;
   al comma 7, capoverso comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni»;
   dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
  «7-bis. Al numero 52 dell'allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, le parole: “la persona giuridica” sono sostituite dalle seguenti: “l'impresa”.
  7-ter. All'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la lettera a) è abrogata»;
   dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
  «8-bis. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 3, lettera a), le parole: da “LM-4” a “LM-73” sono sostituite dalle seguenti: “LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-48, LM-53, LM-69, LM-71, LM-73” e le parole: da “4/S” a “77/S” sono sostituite dalle seguenti: “4/S, da 25/S a 38/S, 54/S, 61/S, 74/S, 77/S, 81/S”;
   b) all'articolo 2, comma 3, lettera c), dopo la parola: “termotecnica,” sono inserite le seguenti: “aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica,”;
   c) all'articolo 2, comma 4, lettera b), le parole: da “LM-17” a “LM-79” sono sostituite dalle seguenti: “LM-17, LM-40, LM-44, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79” e le parole da: “20/S” a “86/S” sono sostituite dalle seguenti: “20/S, 45/S, 50/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S”;
   d) all'articolo 3, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  “1-bis. Qualora il tecnico abilitato sia dipendente e operi per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, il requisito di indipendenza di cui al comma 1 si intende superato dalle finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti e organismi”;
   e) all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
  “a-bis) riconoscere, quali soggetti certificatori, i soggetti che dimostrino di essere in possesso di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, di specifico corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici, attivato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque conforme ai contenuti minimi definiti nell'allegato 1”;
   f) all'articolo 6, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  “2-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai fini della redazione dell'attestazione di prestazione energetica di cui alla direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010”;
   g) all'allegato 1, le parole: “64 ore” sono sostituite dalle seguenti: “80 ore”.

  8-ter. All'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo la parola: “locazione,” sono inserite le seguenti: “ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi l'anno,”»;
   al comma 9 la lettera b) è soppressa;
   il comma 10 è sostituito dal seguente:
  «10. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3-bis, dopo la parola: “emissioni” sono inserite le seguenti: “di processo”;
   b) al comma 3-bis.1, dopo le parole: “immessa nel sistema elettrico” sono aggiunte le seguenti: “che non può in nessun caso essere superiore a 40.000 Mwh elettrici annui”;
   c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  “7-bis. Lo Stato esercita le funzioni di cui all'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239, e all'articolo 57, comma 1, lettera f-bis), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nell'ambito della determinazione degli indirizzi della politica energetica nazionale, al fine di sostenere lo sviluppo delle risorse geotermiche”»;
   al comma 12, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Tale incentivo è concesso esclusivamente per la quantità di energia prodotta con la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica»;
   il comma 15 è sostituito dal seguente:
  «15. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la parola: “2014” è sostituita dalla seguente: “2015”. Al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la parola: “2014” è sostituita dalla seguente: “2020” e le parole: “e può essere rideterminato l'obiettivo di cui al periodo precedente” sono soppresse. A decorrere dal 1o gennaio 2015 la quota minima di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinata in una quota percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'articolo 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si provvede ad aggiornare le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, le parole: “fino al 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 marzo 2014”. Al comma 5-ter dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: al secondo punto dell'elenco le parole: “condotta all'interno degli stabilimenti di produzione del biodiesel (nella misura massima del 5% in peso della relativa produzione di biodiesel)” sono soppresse; al terzo punto dell'elenco le parole: “durante il processo di produzione del biodiesel (nella misura massima del 5% in peso della relativa produzione di biodiesel)” sono soppresse; al quarto punto dell'elenco le parole: “(nella misura massima del 5% in peso della relativa produzione di acidi grassi distillati)” e le parole: “(nella misura massima del 5% in peso della relativa produzione di glicerina distillata) condotta nelle aziende oleochimiche” sono soppresse; al settimo punto dell'elenco, dopo le parole: “grassi animali di categoria 1” sono inserite le seguenti: “e di categoria 2”. Al comma 5-quater dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, le parole: “e stabilite variazioni della misura massima prevista dal comma 5-quinquies” sono soppresse. Il comma 5-quinquies dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è abrogato. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, le parole: “, entrambi prodotti e trasformati in biocarburanti nel territorio Comunitario, che non presentino altra utilità produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a fini energetici,” sono soppresse. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 34 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono abrogati»;
   il comma 16 è sostituito dal seguente:
  «16. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le parole: “con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578” sono sostituite dalle seguenti: “nonché, per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. In ogni caso dal rimborso di cui al presente comma sono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente. Qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, l'ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara. La stazione appaltante tiene conto delle eventuali osservazioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara. I termini di scadenza previsti dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono prorogati di ulteriori quattro mesi. Le date limite di cui all'allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relativo agli ambiti ricadenti nel terzo raggruppamento dello stesso allegato 1, nonché i rispettivi termini di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento, sono prorogati di quattro mesi”»;
   dopo il comma 16 sono aggiunti i seguenti:
  «16-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i soggetti investitori indicati all'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1) e 3), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, confermano al Ministero dello sviluppo economico la loro volontà di mantenere la partecipazione nello sviluppo delle nuove capacità di stoccaggio, ancora da realizzare da parte dei soggetti di cui all'articolo 5 dello stesso decreto. La procedura di cui al medesimo articolo 5, comma 1, lettera b), numero 2), è indetta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il prezzo a base d'asta è determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in misura pari al costo medio di realizzazione e gestione delle infrastrutture di stoccaggio. Il soggetto di cui allo stesso articolo 5, comma 1, è tenuto a realizzare unicamente la capacità di stoccaggio derivante dai quantitativi confermati o richiesti ai sensi del presente comma, fermo restando che da tale obbligo non devono derivare oneri per il sistema del gas naturale. L'attestazione della quota di mercato all'ingrosso di cui all'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 130 del 2010 è effettuata qualora il suo valore superi il 10 per cento. Con i decreti del Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 14 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, può essere indicata la parte di spazio di stoccaggio di gas naturale da allocare per periodi superiori a un anno. All'articolo 34, comma 19, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: “dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,” sono inserite le seguenti: “di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,”.
  16-ter. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, è sostituito dal seguente:
  “2. Ciascun soggetto che immette gas naturale nella rete nazionale di gasdotti e la cui quota di mercato all'ingrosso, calcolata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, supera il valore del 10 per cento, è soggetto, a decorrere dal 1o gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, all'obbligo di offerta di vendita nel mercato a termine del gas naturale gestito dal Gestore dei mercati energetici, di un volume di gas naturale corrispondente al 5 per cento del totale annuo immesso dal medesimo soggetto nei punti di entrata della rete nazionale di trasporto connessi con gasdotti provenienti da altri Stati o da terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL), con contestuale offerta di acquisto sul medesimo mercato per un pari quantitativo, con una differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto offerti non superiore a un valore definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, la quale definisce altresì le modalità per l'adempimento del suddetto obbligo. Il Gestore dei mercati energetici trasmette i relativi dati all'Autorità garante della concorrenza e del mercato”.

  16-quater. Al fine di dare impulso all'indizione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, i gestori uscenti anticipano alla stazione appaltante l'importo equivalente al corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, come riconosciuto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con le delibere n. 407/2012/R/gas dell'11 ottobre 2012 e 230/2013/R/gas del 30 maggio 2013. Nel caso di due o più gestori, l'anticipazione è proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei comuni dell'ambito territoriale di riferimento, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico. La corresponsione dell'importo è effettuata a titolo di anticipo alla stazione appaltante di cui all'articolo 2 del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 226 del 2011 ed è rimborsata, comprensiva di interessi, dal concessionario subentrante all'atto dell'avvenuta aggiudicazione del servizio, con modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas».

  All'articolo 2:
   al comma 1:

    alla lettera a), le parole: «nei settori della produzione dei beni e servizi» sono sostituite dalle seguenti: «nei settori della produzione dei beni ed erogazione dei servizi»;
    alla lettera b), capoverso «Art. 3», comma 1, lettera a), le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;
    alla lettera b), capoverso «Art. 4»:
     al comma 1, le parole: «ovvero alla fornitura di servizi alle imprese,» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero all'erogazione di servizi in qualsiasi settore, incluse le iniziative nel commercio e nel turismo,»;
     il comma 2 è soppresso;
    alla lettera h), capoverso comma 1, la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Per gli interventi a favore delle imprese femminili una quota pari a 20 milioni di euro a valere sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è destinata alla Sezione speciale “Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità” istituita presso il medesimo Fondo».

  All'articolo 3:
   al comma 1, dopo le parole: «della Commissione europea» sono inserite le seguenti: «ovvero a valere sulla collegata pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183» e dopo le parole: «programma operativo di riferimento» sono inserite le seguenti: «o della predetta pianificazione degli interventi a finanziamento nazionale»;
   al comma 2, le parole: «a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali,» sono sostituite dalle seguenti: «a tutte le imprese aventi un fatturato annuo inferiore a 500 milioni di euro, indipendentemente dalla forma giuridica,» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono destinatari del credito d'imposta di cui al presente articolo anche i consorzi e le reti di impresa che effettuano le attività di ricerca, sviluppo e innovazione. In questi casi, l'agevolazione è ripartita secondo criteri proporzionali, che tengano conto della partecipazione di ciascuna impresa alle spese stesse»;
   al comma 3, alinea, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, inclusa la creazione di nuovi brevetti»;
   al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle attività che si concretizzino nella creazione di nuovi brevetti»;
   al comma 5, lettera c), dopo le parole: «organismi di ricerca» sono inserite le seguenti: «o presso gli stessi»;
   al comma 8, secondo periodo, le parole: «comma 14» sono sostituite dalle seguenti: «comma 13»;
   al comma 12, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «e con il Ministro per la coesione territoriale» e le parole da: «da emanarsi» fino a: «di riferimento,» sono soppresse;
   al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «di riferimento» sono inserite le seguenti: «o della pianificazione nazionale definita per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1» e la parola: «cofinanziamento» è sostituita dalla seguente: «finanziamento»; al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,» sono inserite le seguenti: «e al Fondo per lo sviluppo e la coesione, in relazione alle previste necessità per fronteggiare le correlate compensazioni,».

  All'articolo 4:
   al comma 1, capoverso «Art. 252-bis»:
    al comma 1, le parole: «sviluppo economico produttivo» sono sostituite dalle seguenti: «sviluppo economico»;
    al comma 2, lettera b), le parole: «sviluppo economico produttivo» sono sostituite dalle seguenti: «sviluppo economico»;
    al comma 2, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
   «i-bis) le modalità di monitoraggio per il controllo dell'adempimento degli impegni assunti e della realizzazione dei progetti»;
    al comma 3, le parole: «sviluppo economico produttivo» sono sostituite dalle seguenti: «sviluppo economico»;
    al comma 4, le parole: «sviluppo economico produttivo» sono sostituite dalle seguenti: «sviluppo economico»;
    al comma 10 le parole: «All'attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «Alla progettazione, al coordinamento e al monitoraggio» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sulle aree di proprietà pubblica, ovvero nel caso di attivazione degli interventi a iniziativa pubblica, i predetti soggetti sono tenuti ad attivare procedure a evidenza pubblica, per l'attuazione degli interventi, salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti per la gestione in house in conformità ai requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea»;
   al comma 2, la lettera a) è soppressa;
   al comma 4, lettera b), dopo la parola: «macchinari,» sono inserite le seguenti: «veicoli industriali di vario genere,»;
   al comma 14, primo periodo, le parole da: «mediante corrispondente riduzione» fino a: «Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014».
   Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 4-bis. – (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di siti inquinati). – 1. Nell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, alla voce n. 13) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati”.
  2. Nell'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, alla lettera t) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati”.

  Art. 4-ter. – (Misure urgenti per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica in siti contaminati di interesse nazionale). – 1. Al fine di accelerare la progettazione e l'attuazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone, le somme liquidate per il risarcimento del danno ambientale a favore dell'amministrazione dello Stato con sentenza n. 2536 del 28 febbraio 2012 del tribunale di Milano, passata in giudicato, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinate alle finalità di cui al presente comma. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato un commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, e sono individuati le attività del commissario, nel limite delle risorse acquisite, le relative modalità di utilizzo nonché il compenso del commissario stesso, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  2. Al fine di coordinare, accelerare e promuovere la progettazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nel sito contaminato di interesse nazionale Brescia Caffaro, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato un commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, e sono individuati le attività del commissario, nel limite delle risorse acquisite, le relative modalità di utilizzo nonché il compenso del commissario stesso, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma è istituita una contabilità speciale nella quale confluiscono le risorse pubbliche stanziate per la caratterizzazione, la messa in sicurezza e la bonifica del predetto sito contaminato.
  3. I commissari di cui ai commi 1 e 2 curano le fasi progettuali, la predisposizione dei bandi di gara, l'aggiudicazione dei servizi e dei lavori, le procedure per la realizzazione degli interventi, la direzione lavori, la relativa contabilità e il collaudo, promuovendo anche le opportune intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Per le attività connesse alla realizzazione degli interventi, i commissari sono autorizzati ad avvalersi degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di società specializzate a totale capitale pubblico e degli uffici delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali».

  All'articolo 5:
   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. La dotazione aggiuntiva del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese di cui al comma 1 deve essere destinata con particolare attenzione alle piccole e medie imprese.
  1-ter. Il Ministero dello sviluppo economico rende pubblico presso uno spazio web dedicato, a partire dal 30 giugno 2014, il bilancio annuale del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese di cui al comma 1.
  1-quater. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di promozione del made in Italy e dei rapporti economici e commerciali italiani con l'estero nonché di sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, in deroga ai limiti e alle facoltà assunzionali previsti dalla legislazione vigente, l'ICE — Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata ad assumere un contingente di personale attraverso lo scorrimento della graduatoria in corso di validità dei vincitori del concorso pubblico nei ruoli del personale dell'ICE, Area funzionale C, Posizione economica C1, bandito nel 2008 e la cui graduatoria è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale n. 34 del 30 aprile 2010. A tal fine, ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, la dotazione organica dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è ampliata da 450 a 482 unità. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede a carico del capitolo 2532 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico»;
   al comma 2, le parole da: «, a condizione che» fino a: «prolungato» sono soppresse;
   dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  «2-bis. I procedimenti amministrativi facenti capo all'Agenzia delle dogane, agli uffici di sanità marittima aerea e di frontiera, ai posti di ispezione frontaliera, alle aziende sanitarie locali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Corpo forestale dello Stato, all'Agecontrol Spa, ai servizi fitosanitari regionali, all'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che si svolgono contestualmente alla presentazione della merce ai fini dell'espletamento delle formalità doganali, sono conclusi dalle amministrazioni competenti nel termine massimo di un'ora per il controllo documentale e di cinque ore per la visita delle merci. Nel caso di controllo che richieda accertamenti di natura tecnica, anche ove occorra il prelevamento di campioni, i tempi tecnici per conoscere i relativi esiti non possono superare i tre giorni. Del mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma risponde il responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241»;
   al comma 3:
    la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   «a) al comma 5, le parole: “e agroalimentari” sono sostituite dalle seguenti: “, agroalimentari, agricole e ittiche”»;
    la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   «c) al comma 6, dopo le parole: “più favorevoli.” è inserito il seguente periodo: “Nel caso in cui al progetto partecipino imprese agricole o ittiche, ai fini del contributo si applicano rispettivamente, nell'ambito del plafond nazionale, il regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, e successive modificazioni, e il regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, che disciplinano le sovvenzioni pubbliche che rientrano nella regola de minimis in favore delle imprese attive nella produzione primaria dei prodotti di cui all'allegato I annesso al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea”»;
   dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  «7-bis. Nei progetti e nelle attività di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane e di promozione dell'immagine del prodotto italiano nel mondo, adottati dai Ministeri competenti e attuati dalle strutture decentrate dello Stato, nonché dagli enti pubblici operanti nel campo della commercializzazione e del turismo, ai fini di una più ampia promozione delle iniziative, si prevede, ove possibile, il coinvolgimento delle comunità di origine italiana presenti all'estero e, in particolare, degli organismi di rappresentanza previsti dalla legge 6 novembre 1989, n. 368, e dalla legge 23 ottobre 2003, n. 286»;
   al comma 8, alla lettera a) è premessa la seguente:
   «0a) all'articolo 9, comma 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nel caso di permesso di soggiorno CE rilasciato per lo svolgimento di attività di ricerca presso le università e gli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, il superamento del test di cui al periodo precedente non è richiesto”»;
   al comma 9, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Dall'attuazione dei commi 7, 7-bis e 8 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica»;
   dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
  «9-bis. All'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, dopo il comma 9 è inserito il seguente:
   “9-bis. La Finest è autorizzata a operare nei Paesi del Mediterraneo”».

  All'articolo 6:
   al comma 1:
    dopo le parole: «della Commissione europea,» sono inserite le seguenti: «ovvero nell'ambito della collegata pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,»;
    dopo le parole: «dell'efficienza aziendale,» sono inserite le seguenti: «la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale da favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro,»;
    dopo le parole: «la connettività a banda larga e ultralarga.» è inserito il seguente periodo: «I suddetti voucher sono concessi anche per permettere il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l'acquisto e l'attivazione di decoder e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non consentano l'accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili»;
   al comma 2, dopo le parole: «nella misura massima» è inserita la seguente: «complessiva» e dopo le parole: «proposta nazionale» sono inserite le seguenti: «o sulla collegata pianificazione definita per l'attuazione degli interventi a finanziamento nazionale di cui al comma 1»;
   dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
  «4-bis. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 1o ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2013, si applicano anche allo scavo per l'installazione dei ricoveri delle infrastrutture digitali necessarie per il collegamento degli edifici alle reti di telecomunicazioni. Nel caso di installazione dei ricoveri delle infrastrutture contemporanea alla effettuazione dello scavo, l'ente operatore presenta una istanza unica per lo scavo e per l'installazione dei ricoveri delle infrastrutture ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 88 del codice di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.
  4-ter. Al fine di favorire la diffusione della banda larga e ultralarga sul territorio nazionale anche attraverso l'utilizzo di tecniche innovative di scavo che non richiedono il ripristino del manto stradale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite ulteriori misure relative alla posa in opera delle infrastrutture a banda larga e ultralarga, anche modificative delle specifiche tecniche adottate con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1o ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2013»;
   al comma 7, dopo le parole: «e fino alle date in cui la stipula in modalità» la parola: «non» è soppressa e dopo le parole: «di cui all'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché»;
   i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
  «8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per escludere dalla pianificazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre le frequenze riconosciute a livello internazionale ed utilizzate dai Paesi confinanti, pianificate ed assegnate ad operatori di rete televisivi in Italia ed oggetto di accertate situazioni interferenziali alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le frequenze oggetto di EU Pilot esistenti alla medesima data. La liberazione delle frequenze di cui al primo periodo deve avere luogo entro e non oltre il 31 dicembre 2014. Alla scadenza del predetto termine, in caso di mancata liberazione delle suddette frequenze, l'Amministrazione competente procede senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
  9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione, entro il 31 dicembre 2014, in favore degli operatori abilitati alla diffusione di servizi di media audiovisivi, di misure economiche di natura compensativa, a valere sulla quota non impiegata per l'erogazione dei contributi per i ricevitori per la televisione digitale nella misura massima di 20 milioni di euro, trasferiti a Poste Italiane S.p.a. in via anticipata, di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 30 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2004, finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8. Successivamente alla data del 31 dicembre 2014 le risorse di cui al primo periodo che residuino successivamente all'erogazione delle misure economiche di natura compensativa di cui al medesimo periodo possono essere utilizzate, per le stesse finalità, per l'erogazione di indennizzi eventualmente dovuti a soggetti non più utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e successive modificazioni, a seguito della pianificazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui al comma 8 del presente articolo.
  9-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone le modalità e le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso in ambito locale hanno l'obbligo di cedere una quota della capacità trasmissiva ad essi assegnata, comunque non inferiore a un programma, a favore dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore del presente decreto, che procedano al volontario rilascio delle frequenze utilizzate di cui al comma 8 o a cui, sulla base della nuova pianificazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della posizione non più utile nelle graduatorie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e successive modificazioni, sia revocato il diritto d'uso»;
   al comma 10, dopo le parole: «della Commissione europea» sono inserite le seguenti: «ovvero nell'ambito della collegata pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,» e dopo le parole: «programmazione 2014-2020» sono aggiunte le seguenti: «o sulla predetta pianificazione degli interventi a finanziamento nazionale»;
   al comma 11, le parole da: «da emanare» fino a: «di riferimento,» sono soppresse;
   al comma 14, dopo le parole: «di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,» sono inserite le seguenti: «e al Fondo per lo sviluppo e la coesione, in relazione alle previste necessità per fronteggiare le correlate compensazioni,»;
   dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:
  «14-bis. All'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  “1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, l'Agenzia per l'Italia digitale e le amministrazioni interessate possono stipulare, nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici e mediante procedure di evidenza pubblica, convenzioni con società concessionarie di servizi pubblici essenziali su tutto il territorio nazionale dotate di piattaforme tecnologiche integrate erogatrici di servizi su scala nazionale e di computer emergency response team. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento di quanto previsto dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”»;

   alla rubrica, la parola: «editoria» è sostituita dalle seguenti: «agenda digitale».

  L'articolo 8 è soppresso.

  All'articolo 9:
   al comma 1, le parole: «delle persone fisiche e giuridiche» sono sostituite dalle seguenti: «degli esercizi commerciali che effettuano vendita di libri al dettaglio» e dopo le parole: «l'acquisto di libri» sono inserite le seguenti: «, anche in formato digitale,»;
   il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sulla base della popolazione studentesca nell'anno scolastico 2014/2015, fissa, per ogni studente di istituto di istruzione secondaria di secondo grado pubblico o paritario avente sede nel territorio nazionale, l'importo disponibile ai sensi del comma 5. I dirigenti scolastici dei predetti istituti rilasciano a ciascuno studente un buono sconto di pari importo, timbrato e numerato, utilizzabile ai fini dell'ottenimento di uno sconto del 19 per cento per l'acquisto di libri di lettura, presso gli esercizi commerciali che decidono di avvalersi della misura di cui al comma 1»;
   dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2»;
   i commi 3 e 4 sono soppressi;
   al comma 5, le parole: «e con il Ministro dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo».

  All'articolo 10:
   al comma 1 è premesso il seguente:
  «01. All'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: “È altresì istituita, come sezione distaccata del tribunale di Venezia, la sezione specializzata in materia di impresa presso il tribunale e la corte d'appello di Bolzano. L'istituzione delle sezioni specializzate non comporta incrementi di dotazioni organiche e, per quanto riguarda la sezione distaccata di Bolzano, non deve comportare alcuna spesa aggiuntiva a carico della finanza pubblica dello Stato»;
   al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis:
    al numero 9), le parole: «Bolzano (sezione distaccata),» sono soppresse;
    dopo il numero 9) è aggiunto il seguente:
   «9-bis) la sezione specializzata in materia di impresa di Bolzano (sezione distaccata) per gli uffici giudiziari ivi ricompresi».

  All'articolo 11:
   il comma 1 è sostituito dal seguente:
   «1. All'articolo 9 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, dopo le parole: “ai finanziamenti del Foncooper” sono inserite le seguenti: “e a quelli erogati dalle società finanziarie ai sensi dell'articolo 17, comma 5,” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche ai finanziamenti a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003”»;
   al comma 2, le parole: «o amministrazione straordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa»;
   al comma 3, dopo le parole: «della legge 23 luglio 1991, n. 223,» sono inserite le seguenti: «nonché dell'articolo 2, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;
   dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  «3-bis. L'articolo 2526, quarto comma, del codice civile si interpreta nel senso che, nelle cooperative cui si applicano le norme sulle società a responsabilità limitata, il limite all'emissione di strumenti finanziari si riferisce esclusivamente ai titoli di debito.
  3-ter. All'articolo 4, comma 4-septies, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo le parole: “per un massimo di 12 mesi” sono aggiunte le seguenti: “o per un massimo di 24 mesi, nel caso in cui, essendo stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, tale cessione non sia ancora realizzata, in tutto o in parte, e risulti, sulla base di una specifica relazione del commissario straordinario, l'utile prosecuzione dell'esercizio d'impresa.
  3-quater. La disposizione di cui all'articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo aperto ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, sono prededucibili alla condizione che la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo siano presentati entro il termine eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 163 del medesimo regio decreto senza soluzione di continuità rispetto alla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 161, sesto comma.
  3-quinquies. Per i soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, ferma restando l'applicazione del minimale contributivo, il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 142 del 2001, costituisce base imponibile inderogabile per la contribuzione previdenziale nella gestione speciale, di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  3-sexies. All'articolo 9 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  “2-bis. L'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, si interpreta nel senso che, fermi gli obblighi di cui al comma 2 e le valutazioni discrezionali di cui al comma 3, il valore determinato ai sensi del comma 1 non costituisce un limite inderogabile ai fini della legittimità della vendita”».

  All'articolo 12:
   al comma 1:
    la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   «a) all'articolo 1, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  “1-bis. La presente legge si applica altresì alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione o l'acquisto di obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali finanziarie, esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili, da parte della società emittente i titoli. Nel caso di operazioni realizzate mediante sottoscrizione o acquisto di titoli, i richiami ai debitori ceduti si intendono riferiti alla società emittente i titoli”»;
    alla lettera c):
     al capoverso comma 2-bis, primo periodo, le parole: «conti correnti segregati presso i soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «conti correnti segregati presso la banca depositaria ovvero presso i soggetti di cui» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e vengono integralmente restituite alla società per conto di cui è avvenuto l'incasso, secondo i termini contrattuali e comunque senza la necessità di attendere i riparti e le altre restituzioni»;
     al capoverso comma 2-ter, secondo periodo, dopo le parole: «nell'articolo 2, comma 3, lettera c),» sono inserite le seguenti: «e vengono integralmente restituite alla società per conto di cui è avvenuto l'incasso, secondo i termini contrattuali e comunque senza la necessità di attendere i riparti e le altre restituzioni,»;
    alla lettera d):
     al numero 1):
      al capoverso comma 1, dopo le parole: «crediti di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991 n. 52,» sono inserite le seguenti: «ai fini degli effetti di cui al comma 2 del presente articolo, è sufficiente che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione contenga l'indicazione del cedente, del cessionario e della data di cessione. Alle medesime cessioni»;
      al capoverso comma 2, dopo le parole: «la compensazione tra i crediti acquistati» sono inserite le seguenti: «dalla società di cartolarizzazione» e dopo le parole: «e i crediti» sono inserite le seguenti: «di tali debitori nei confronti del cedente»;
      dopo il capoverso comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. In caso di cessione di crediti derivanti da aperture di credito, anche regolate in conto corrente, l'espletamento delle formalità di opponibilità previste dal presente articolo produce gli effetti ivi indicati anche con riferimento a tutti i crediti futuri nascenti da tali contratti, a condizione che i contratti siano stipulati prima della data di espletamento di tali formalità»;
     al numero 3):
      all'alinea, le parole: «
è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;
      al capoverso comma 4-bis, le parole: «dalla banca cedente» sono sostituite dalle seguenti: «dal cedente»;
      dopo il capoverso comma 4-bis, è aggiunto il seguente:
  «4-ter. In caso di cessione di crediti derivanti da aperture di credito, anche regolate in conto corrente, il diritto di rendere esigibile il credito ceduto è esercitato dalla società cessionaria in conformità alle previsioni del relativo contratto o, in mancanza, con un preavviso non inferiore a quindici giorni»;
    alla lettera h), capoverso Art. 7-quater:
     al capoverso comma 1, dopo le parole: «aventi ad oggetto obbligazioni e titoli similari» sono inserite le seguenti: «ovvero cambiali finanziarie» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali crediti e i titoli possono essere ceduti anche da società facenti parte di un gruppo bancario»;
     al capoverso comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e regola l'emissione di titoli di cui al presente articolo differenziandoli dai titoli emessi ai sensi dell'articolo 7-bis»;
   al comma 2, capoverso 26-
bis, dopo le parole: «Le obbligazioni» sono inserite le seguenti: «, le cambiali finanziarie»;
   al comma 4, lettera c), capoverso articolo 20-bis, comma 2, dopo le parole: «nella deliberazione di emissione» sono aggiunte le seguenti: «o in analogo provvedimento autorizzativo»;
   al comma 5, capoverso comma 9-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero a società per la cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, emittenti titoli detenuti da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e il cui patrimonio sia investito prevalentemente in tali obbligazioni, titoli similari o cambiali finanziarie»;
   al comma 6, lettera a), capoverso comma 1-bis, le parole: «aventi una scadenza a medio o lungo termine,» sono soppresse;
   dopo il comma 6 è inserito il seguente:
  «6-bis. In aggiunta a quanto già previsto dalla legislazione vigente, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa in favore delle società di gestione del risparmio che, in nome e per conto dei fondi comuni di investimento da esse gestiti, sottoscrivano obbligazioni o titoli similari di cui all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, emessi da piccole e medie imprese. Tale garanzia può essere concessa a fronte sia di singole operazioni di sottoscrizione di obbligazioni e titoli similari sia di portafogli di operazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i requisiti e le caratteristiche delle operazioni ammissibili, le modalità di concessione della garanzia, i criteri di selezione nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia di cui al presente articolo»;
   al comma 7, le parole: «dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 4» e dopo le parole: «milioni di euro» sono inserite le seguenti: «annui»;
   dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
  «7-bis. Per l'anno 2014 sono sospese le cartelle esattoriali a favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2012, e n. 152 del 2 luglio 2012, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di individuazione degli aventi diritto, nonché di trasmissione dei relativi elenchi all'agente della riscossione.
  7-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 26 febbraio 2014, è modificata la determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 145744 del 23 dicembre 2013, al fine di eliminare, per l'anno 2014, l'incremento dell'accisa sulla birra, decorrente dal 1o marzo 2014. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del primo periodo del presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede, quanto a 7,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 7,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma “ Fondi di riserva e speciali ” della missione “ Fondi da ripartire ” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

  All'articolo 13:
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in un'apposita sezione del proprio sito web istituzionale, il CIPE pubblica un'anagrafe dei provvedimenti aventi forza di legge con i quali, a far data dal 1o gennaio 2010, sono state revocate le assegnazioni disposte, con proprie delibere. Nell'anagrafe, da aggiornare con cadenza almeno trimestrale, per ogni provvedimento devono essere indicati la consistenza delle risorse revocate, le finalità alle quali tali risorse sono state destinate con il provvedimento di revoca e con gli atti successivi previsti dallo stesso provvedimento, nonché lo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario, sia degli interventi a beneficio dei quali sono state riassegnate le risorse revocate, sia di quelli oggetto delle delibere di assegnazione revocate»;
   al comma 2, le parole: «30 giugno 2014. Con apposita delibera del» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da trasmettere al»;
   al comma 4:
    al primo periodo, dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore» sono inserite le seguenti: «della legge di conversione»;
    al secondo periodo, dopo le parole: «sono revocati i fondi statali» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 994, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,» e dopo le parole: «il bando di gara» sono inserite le seguenti: «, fatti salvi gli effetti dei bandi pubblicati prima della data di entrata in vigore del presente decreto,»;
    al terzo periodo, la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «centoventi»;
    sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il CIPE assegna, a valere sulle risorse rese disponibili ai sensi del presente comma, le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi di cui alla delibera CIPE n. 146 del 17 novembre 2006, revocata ai sensi del comma 1 del presente articolo, subordinatamente alla trasmissione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, del progetto definitivo aggiornato ai prezzari vigenti che viene posto a base di gara e relativo cronoprogramma. In sede di assegnazione del finanziamento, il CIPE prevede le modalità di revoca in caso di mancato avvio dei lavori nel rispetto del cronoprogramma. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 maggio di ogni anno assegna al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto le risorse di cui al secondo periodo del comma 6 del presente articolo ai fini dell'attuazione del sistema di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t-undecies), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196»;
   al comma 6, le parole: «20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «23 milioni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito degli interventi di cui al primo periodo destinati al miglioramento della competitività dei porti italiani e a valere sulle risorse ivi previste, una quota pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 nonché pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 è destinata, al fine di ottemperare alla previsione di cui all'articolo 8, comma 13, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per far fronte alle spese connesse all'adeguamento e allo sviluppo del sistema di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t-undecies), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, anche allo scopo di consentire che le informazioni di cui agli articoli 6-ter, comma 2, e 9-bis del citato decreto legislativo n. 196 del 2005, in possesso dell'amministrazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del medesimo decreto legislativo, limitatamente alle informazioni relative alle navi presenti nella propria circoscrizione portuale e nella rada adiacente e alle navi dirette verso le medesime aree, possano essere rese disponibili alle autorità portuali, con modalità che la citata amministrazione stabilisce attraverso le previsioni di cui all'articolo 34, comma 46, del citato decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012»;
   dopo il comma 6 è inserito il seguente:
  «6-bis. Per le finalità di EXPO 2015 ed in particolare per la realizzazione del modulo informatico/telematico di interconnessione del sistema di gestione della rete logistica nazionale con la piattaforma logistica nazionale digitale, con particolare riferimento al corridoio doganale virtuale, il soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è autorizzato a stipulare apposita convenzione con EXPO 2015 S.p.A., Fiera di Milano S.p.A. e l'Agenzia delle Dogane. Le relative attività saranno svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
   al comma 7, dopo le parole: «e 6» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione di quelle di cui all'ultimo periodo,»;
   dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  «7-bis. Nell'ambito delle infrastrutture considerate strategiche ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, le imprese che subiscono danni ai materiali, alle attrezzature e ai beni strumentali come conseguenza di delitti non colposi commessi al fine di ostacolare o rallentare l'ordinaria esecuzione delle attività di cantiere, e pertanto pregiudicando il corretto adempimento delle obbligazioni assunte per la realizzazione dell'opera, vengono indennizzate per una quota della parte eccedente le somme liquidabili dall'assicurazione stipulata dall'impresa o, qualora non assicurate, per una quota del danno subito. Per tali indennizzi è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro per l'anno 2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;
   dopo il comma 9, è inserito il seguente:
  «9-bis. Al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico ferroviario sulla tratta Stazione Centrale FS di Salerno - Stadio Arechi, le risorse statali impegnate per la realizzazione della tratta medesima e non utilizzate, sono destinate, nei limiti di 5 milioni di euro, ad investimenti per la funzionalità del contratto di servizio ferroviario regionale per il biennio 2014-2015»;
   il comma 10 è sostituito dal seguente:
  «10. All'articolo 118 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: “ Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori, o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. ”;
   b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  “ 3-bis. È sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, e dalle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni del Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.
  3-ter. Nelle ipotesi di cui ai commi 3, ultimo periodo, e 3-bis, la stazione appaltante, ferme restando le disposizioni previste in materia di obblighi informativi, pubblicità e trasparenza, è in ogni caso tenuta a pubblicare nel proprio sito istituzionale le somme liquidate con l'indicazione dei relativi beneficiari”.»;
   dopo il comma 11 è inserito il seguente:
   «11-bis. All'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:
   “Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal Tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il Tribunale”»;
   il comma 12 è soppresso;
   al comma 14, le parole: «che siano concorrenziali,» sono soppresse, dopo le parole: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» sono inserite le seguenti: «, sentiti l'Autorità di regolazione dei trasporti e l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile,» e dopo le parole: «entrata in vigore» sono inserite le seguenti: «della legge di conversione»;
   al comma 15, dopo la parola: «comunicano» sono inserite le seguenti: «all'Autorità di regolazione dei trasporti e»;
   dopo il comma 15 è inserito il seguente:
  «15-bis. Al fine di evitare effetti distorsivi della concorrenza tra gli scali aeroportuali e di promuovere l'attrattività del sistema aeroportuale italiano, anche con riferimento agli eventi legati all'EXPO 2015, nella definizione della misura dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA), di cui agli articoli 90 e seguenti della legge 21 novembre 2000, n. 342, il valore massimo dei parametri delle misure IRESA non può essere superiore a euro 0,50. Fermo restando il valore massimo sopra indicato, la determinazione del tributo è rimodulata tenendo conto anche degli ulteriori criteri della distinzione tra voli diurni e notturni e delle peculiarità urbanistiche delle aree geografiche prospicienti i singoli aeroporti»;
   al comma 18, primo periodo, le parole: «9 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «9 milioni di euro annui a decorrere dal 2014»;
   dopo il comma 19 sono inseriti i seguenti:
  «19-bis. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1977, n. 284, si interpreta nel senso che le disposizioni concernenti il computo del servizio comunque prestato, con percezione dell'indennità di servizio d'istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, si applicano anche nel caso in cui venga costituita posizione assicurativa previdenziale a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro dipendente regolato dal diritto privato.
  19-ter. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 19-bis, pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;
   al comma 23, primo periodo, dopo le parole: «del comma 21,» sono inserite le seguenti: «pari a 184 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018,»;
   i commi 24 e 25 sono sostituiti dai seguenti:
  «24. Anche in vista dell'EXPO 2015, al fine di promuovere il coordinamento dell'accoglienza turistica, tramite la valorizzazione di aree territoriali, di beni culturali e ambientali, e il miglioramento dei servizi per l'informazione e l'accoglienza dei turisti, sono finanziati progetti che individuino uno o più interventi di valorizzazione e di accoglienza tra loro coordinati. I progetti possono essere presentati da comuni, da più comuni in collaborazione tra loro o da unioni di comuni con popolazione tra i 5.000 e i 150.000 abitanti. Ogni comune o raggruppamento di comuni potrà presentare un solo progetto articolato in uno o più interventi fra loro coordinati, con una richiesta di finanziamento che non potrà essere inferiore a 1 milione di euro e superiore a 5 milioni di euro e purché in ordine agli interventi previsti sia assumibile l'impegno finanziario entro il 30 giugno 2014 e ne sia possibile la conclusione entro venti mesi da quest'ultima data. In via subordinata, possono essere finanziati anche interventi di manutenzione straordinaria collegati ai medesimi obiettivi di valorizzazione della dotazione di beni storici culturali, ambientali e di attrattività turistica inseriti nei progetti di cui al presente comma, per un importo non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 500.000 euro. Nel caso in cui il costo complessivo del progetto sia superiore alle soglie di finanziamento indicate, il soggetto o i soggetti interessati dovranno indicare la copertura economica, a proprie spese, per la parte eccedente.
  25. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro per la coesione territoriale, con proprio decreto disciplina i criteri per l'utilizzo delle risorse per gli interventi di cui al comma 24 e prevede le modalità di attuazione dei relativi interventi anche attraverso apposita convenzione con l'ANCI.
  25-bis. Gli enti locali sono tenuti ad inviare le relazioni di cui all'articolo 34, commi 20 e 21, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico a valere sulle ordinarie risorse umane e strumentali e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, che provvederà a pubblicarle sul proprio portale contenente dati concernenti l'applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio».

  Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:
  «Art. 13-bis. – (Disposizioni urgenti recanti modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni). – 1. All'articolo 114 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  “2-bis. Le prescrizioni di cui al comma 2 non si applicano ai carrelli di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c), qualora circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono stabilite le relative prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione”.

  2. All'articolo 85, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
   “b-bis. I velocipedi”».

  L'articolo 14 è sostituito dal seguente:
  «
Art. 14 – (Misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare). – 1. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono introdotte le seguenti disposizioni:
   a) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad implementare la dotazione organica del personale ispettivo nella misura di duecentocinquanta unità di cui duecento nel profilo di ispettore del lavoro di area III e cinquanta di ispettore tecnico di area III ed a procedere progressivamente alle conseguenti assunzioni. Ferma restando la previsione di cui all'articolo 30, comma 2-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la disposizione di cui all'articolo 34-bis, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, trova applicazione con esclusivo riferimento al personale in possesso di specifiche professionalità compatibili con quelle di ispettore del lavoro o di ispettore tecnico. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato il numero delle unità assunte e la relativa spesa. I maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla presenta lettera sono a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e sono quantificati nella misura di euro 5 milioni per l'anno 2014, 7 milioni per l'anno 2015 e 10,2 milioni annui a decorrere dall'anno 2016;
   b) l'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, nonché delle somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è aumentato del 30 per cento. In relazione alla violazione prevista dal citato articolo 3 del decreto-legge n. 12 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2002, non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni. Restano soggette alla procedura di diffida le violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
   c) gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, con esclusione delle sanzioni previste per la violazione dell'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono duplicati; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche alle violazioni commesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
   d) le eventuali maggiori entrate rivenienti dall'attuazione delle misure di cui alla lettera a) e i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui alle lettere b) e c) sono versati al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Conseguentemente, a valere sul predetto Fondo e nella misura massima di 10 milioni di euro a partire dall'anno 2014, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può introdurre, con proprio decreto, misure finalizzate ad una più efficiente utilizzazione sull'intero territorio nazionale del personale ispettivo, nonché ulteriori misure anche di carattere organizzativo finalizzate ad una maggiore efficacia della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale e alla realizzazione di iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare».

A.C. 1920-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Disposizioni per la riduzione dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, per gli indirizzi strategici dell'energia geotermica, in materia di certificazione energetica degli edifici e di condominio, e per lo sviluppo di tecnologie di maggior tutela ambientale).

  Al comma 1, sostituire le parole da: non riforniti fino alla fine del comma con le seguenti: del mercato di maggior tutela, tenendo conto delle mutazioni intervenute nell'effettivo andamento orario dei prezzi dell'energia elettrica sul mercato e in considerazione dell'andamento dei consumi e della produzione derivante da energie rinnovabili.
1. 11. Lacquaniti, Paglia, Matarrelli, Lavagno, Ferrara, Zan, Zaratti, Pellegrino.

  Sopprimere il comma 2.
1. 124. Librandi, Sottanelli, Vitelli, Cimmino, Zanetti.

  Al comma 2, dopo le parole: per ciascun impianto aggiungere le seguenti: fino a 1,2 MWh prodotti da qualsiasi tipologia di impianto.
1. 123. Matarrese, Sottanelli, Vitelli, Cimmino, Zanetti.

  Al comma 2, sostituire le parole: 500 Kw con le seguenti: 1 MW di potenza nominale media di concessione.
1. 205. Crippa, Della Valle, Vallascas, Mucci, Da Villa, Fantinati, Petraroli, Prodani.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio provvedimento da emanare entro il 30 aprile 2014, definisce, in applicazione dell'articolo 17 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, le imprese a forte consumo di energia, in base all'incidenza del costo dell'energia sul valore dell'attività d'impresa e tenuto conto di favorire le imprese che vendono i propri prodotti prevalentemente in mercati esteri. L'ammontare massimo annuo del beneficio erogabile in termini di riduzione degli oneri di sistema è fissato in 400 milioni di euro all'anno. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico garantisce il rispetto di tale limite di risorse massime erogabili e l'avvio del nuovo sistema a partire dal 1o luglio 2014.
  2-ter. Con effetto dal 30 giugno 2014 è contestualmente abrogato l'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed i provvedimenti emanati ai sensi di tale articolo.

  Conseguentemente, al comma 6-bis, sopprimere il secondo periodo.
1. 80. Busin, Allasia.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. In presenza di difficoltà della rete elettrica nazionale ad accettare l'immissione in rete dell'energia prodotta da fonti rinnovabili non programmabili, viene concessa un'agevolazione alle imprese start-up innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, per la realizzazione di progetti pilota di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione, di accumulo di detta energia, mediante produzione di idrogeno, esclusivamente da fonti di energia rinnovabili, da utilizzarsi in progetti nel settore stazionario, con nuova produzione di elettricità in bassa tensione e calore, e come carburante prodotto da fonti rinnovabili nel settore della mobilità sostenibile. L'agevolazione concessa consta di un azzeramento dei corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema elettrico e di una esenzione totale delle accise.
1. 143. De Lorenzis, L'Abbate, Crippa, Vallascas, Da Villa, Fantinati, Prodani, Della Valle, Petraroli.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. Ai fini della riduzione del costo della bolletta elettrica e del gas le aziende fornitrici di energia e gas entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto promuovono contratti sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per la fornitura di energia e gas a favore di gruppi di acquisto, secondo i seguenti principi:
   a) comparazione del risparmio tra contratto in gruppo ed individuale;
   b) chiarezza e trasparenza delle condizioni contrattuali;
   c) pubblicazione sui siti dell'offerta di acquisto.
1. 93. Prodani, Vallascas, Crippa, Mucci, Fantinati, Da Villa, Della Valle, Petraroli.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere i seguenti:
  6-quinquies. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, avvia una ricognizione dei regolamenti al fine di prevedere i requisiti di terzietà, di imparzialità, di integrità e di indipendenza rispetto al produttore, distributore, venditore e gestore di rete, per l'esecuzione dei controlli metrologici sui dispositivi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante l'attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura.
  6-sexies. Con i regolamenti ministeriali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, ovvero con successivi decreti adottati secondo la medesima procedura, sono disciplinati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche i controlli successivi, relativamente agli strumenti di misura già messi in servizio ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo.
1. 800. Le Commissioni.
(Approvato)

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere i seguenti:
  6-quinquies. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas per le materie di sua competenza, adotta un regolamento volto ad individuare soggetti terzi con requisiti di imparzialità, di integrità e di indipendenza rispetto al produttore, distributore, venditore e gestore di rete, per l'esecuzione dei controlli metrologici sui dispositivi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante l'attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura.
  6-sexies. La disciplina di cui al comma 6-quinquies si estende ai dispositivi di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.
1. 206. Da Villa, Crippa, Mucci, Vallascas, Fantinati, Della Valle, Petraroli, Prodani.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. Con regolamento del Ministro dello sviluppo economico di concerto con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono dettate le disposizioni volte a definire il processo di transizione per la copertura del fabbisogno elettrico delle isole minori attraverso lo sviluppo di impianti di energia da fonti rinnovabili. Il regolamento stabilisce gli obiettivi per ciascuna isola, in capo ai gestori degli impianti di produzione sovvenzionati dallacomponente UC4 e le modalità di traslazione della componente tariffaria UC4 a copertura degli investimenti necessari.
1. 207. Crippa, Mucci, Da Villa, Della Valle, Petraroli, Vallascas, Fantinati, Prodani.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, sono individuate le disposizioni per un processo di progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, gli obiettivi temporali e le modalità di sostegno degli investimenti, anche attraverso la componente tariffaria UC4.
1. 207. (Testo modificato nel corso della seduta). Crippa, Mucci, Da Villa, Della Valle, Petraroli, Vallascas, Fantinati, Prodani.
(Approvato)

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. Le voci con cui si individuano nelle fatture elettriche gli oneri di gestione di sistema, di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, e ai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 gennaio 2000 e 17 aprile 2001, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2000 e n. 97 del 27 aprile 2001, ad esclusione della componente A3, sono soppresse e gli incentivi per le fonti assimilate previsti alla componente A3 sono soppressi.
1. 102. Mucci, Da Villa, Crippa, Della Valle, Petraroli, Vallascas, Fantinati, Prodani.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. I commi 18 e 19 dell'articolo 30 legge 23 luglio 2009, n. 99, sono abrogati.
1. 135. Crippa, Mucci, Vallascas, Fantinati, Da Villa, Della Valle, Petraroli, Prodani.

  All'articolo 1, dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede all'attuazione dei commi 6-ter e 6-quater nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. 700. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere i seguenti:
  6-quinquies. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: «rivestono carattere di interesse nazionale anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità a carattere nazionale in considerazione dei prevalenti profili di sviluppo economico di tali insediamenti produttivi nonché per la salvaguardia dei territori oggetto degli interventi e dei livelli occupazionali.».
  6-sexies. All'articolo 29 del decreto-legge n. 5 del 2012, come convertito, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. I progetti di cui al comma 1 riguardano la realizzazione di iniziative di riconversione industriale, prevalentemente nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, e sono finalizzati anche al reimpiego dei lavoratori, dipendenti delle imprese saccarifere italiane dismesse per effetto del Regolamento (CE) n.320/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006, in nuove attività di natura industriale. Al fine di garantire l'attuazione di tali progetti, il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 2 del 2006, nel caso in cui i relativi procedimenti autorizzativi non risultino ultimati e siano decorsi infruttuosamente i termini di legge per la conclusione di tali procedimenti, assegna alla Regione competente territorialmente il termine di novanta giorni affinché siano adottati i provvedimenti necessari all'autorizzazione dei progetti medesimi e, in caso di inutile decorso di detto termine, nomina senza indugio, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, un Commissario ad acta per l'esecuzione degli accordi per la riconversione industriale sottoscritti con il coordinamento del Comitato interministeriale, in ottemperanza alle direttive da quest'ultimo adottate. Al Commissario non spettano compensi, gettoni o altra forma di emolumento; eventuali rimborsi di spese vive fanno carico alle risorse destinate alla realizzazione dei progetti».
*1. 208. Bernardo, Minardo, Saltamartini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere i seguenti:
  6-quinquies. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: «rivestono carattere di interesse nazionale anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità a carattere nazionale in considerazione dei prevalenti profili di sviluppo economico di tali insediamenti produttivi nonché per la salvaguardia dei territori oggetto degli interventi e dei livelli occupazionali.».
  6-sexies. All'articolo 29 del decreto-legge n. 5 del 2012, come convertito, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. I progetti di cui al comma 1 riguardano la realizzazione di iniziative di riconversione industriale, prevalentemente nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, e sono finalizzati anche al reimpiego dei lavoratori, dipendenti delle imprese saccarifere italiane dismesse per effetto del Regolamento (CE) n.320/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006, in nuove attività di natura industriale. Al fine di garantire l'attuazione di tali progetti, il Comitato interministeriale di cui all'ar
ticolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 2 del 2006, nel caso in cui i relativi procedimenti autorizzativi non risultino ultimati e siano decorsi infruttuosamente i termini di legge per la conclusione di tali procedimenti, assegna alla Regione competente territorialmente il termine di novanta giorni affinché siano adottati i provvedimenti necessari all'autorizzazione dei progetti medesimi e, in caso di inutile decorso di detto termine, nomina senza indugio, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, un Commissario ad acta per l'esecuzione degli accordi per la riconversione industriale sottoscritti con il coordinamento del Comitato interministeriale, in ottemperanza alle direttive da quest'ultimo adottate. Al Commissario non spettano compensi, gettoni o altra forma di emolumento; eventuali rimborsi di spese vive fanno carico alle risorse destinate alla realizzazione dei progetti».
*1. 209. Sberna.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere i seguenti:
  6-quinquies. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: «rivestono carattere di interesse nazionale anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità a carattere nazionale in considerazione dei prevalenti profili di sviluppo economico di tali insediamenti produttivi nonché per la salvaguardia dei territori oggetto degli interventi e dei livelli occupazionali.».
  6-sexies. All'articolo 29 del decreto-legge n. 5 del 2012, come convertito, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. I progetti di cui al comma 1 riguardano la realizzazione di iniziative di riconversione industriale, prevalentemente nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, e sono finalizzati anche al reimpiego dei lavoratori, dipendenti delle imprese saccarifere italiane dismesse per effetto del Regolamento (CE) n.320/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006, in nuove attività di natura industriale. Al fine di garantire l'attuazione di tali progetti, il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 2 del 2006, nel caso in cui i relativi procedimenti autorizzativi non risultino ultimati e siano decorsi infruttuosamente i termini di legge per la conclusione di tali procedimenti, assegna alla Regione competente territorialmente il termine di novanta giorni affinché siano adottati i provvedimenti necessari all'autorizzazione dei progetti medesimi e, in caso di inutile decorso di detto termine, nomina senza indugio, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, un Commissario ad acta per l'esecuzione degli accordi per la riconversione industriale sottoscritti con il coordinamento del Comitato interministeriale, in ottemperanza alle direttive da quest'ultimo adottate. Al Commissario non spettano compensi, gettoni o altra forma di emolumento; eventuali rimborsi di spese vive fanno carico alle risorse destinate alla realizzazione dei progetti».
*1. 210. Abrignani.
(Inammissibile)

  Sopprimere i commi 7 e 8.
1. 39. Rubinato.

  Al comma 7, capoverso comma 3, primo periodo, sopprimere le parole:, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: In mancanza la sanzione è incrementata del 50 per cento.
1. 211. Crippa, Mucci, Vallascas, Fantinati, Da Villa, Della Valle, Petraroli, Prodani.

  Al comma 7, capoverso comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: da euro 3.000 a euro 18.000 con le seguenti: da euro 1.000 a euro 4.000.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 4.000 con le seguenti: da euro 500 a euro 2000.
1. 76. Pagano.

  Al comma 7, capoverso comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole da: o, all'atto della registrazione fino alla fine del capoverso con le seguenti:, che presenta rapporto al prefetto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal presente comma, l'Agenzia delle entrate verifica l'allegazione al contratto, se dovuta, dell'attestato di prestazione energetica, negando la registrazione in caso di omessa allegazione.
*1. 113. Pagano, Bernardo, Minardo.

  Al comma 7, capoverso comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole da: o, all'atto della registrazione fino alla fine del capoverso con le seguenti:, che presenta rapporto al prefetto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal presente comma, l'Agenzia delle entrate verifica l'allegazione al contratto, se dovuta, dell'attestato di prestazione energetica, negando la registrazione in caso di omessa allegazione.
*1. 212. Librandi.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8.1. Ai fini del rilascio dell'attestato di prestazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si tiene conto del raffrescamento derivante dalle schermature solari mobili, a condizione che la prestazione energetica delle predette schermature sia di classe due, così come definita dalla norma europea EN 14501:2006, o superiore.
1. 214. Bernardo, Minardo, Saltamartini.
(Approvato)

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8.1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come sostituito dall'articolo 9 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo la lettera e-bis) è aggiunta la seguente:
   «e-ter) norma europea EN 14501:2006 – Prestazione energetica degli edifici – schermature solari mobili – classe due o superiore, asseverata dal report di calcolo effettuato con il software ENEA winshelter riportando i dati della schermatura oggetto di intervento».
1. 215. Bernardo, Minardo, Saltamartini.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8.1. All'articolo 1, comma 48, secondo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché alle schermature solari che realizzino una prestazione energetica della schermatura solare di classe 2 o superiore come definite dalla norma EN UNI 14501:2006».
1. 216. Bernardo, Minardo, Saltamartini.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8.1. All'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, i commi 7, 8, 9 e 10 sono abrogati.
1. 79. Busin, Allasia.

  Al comma 8-ter, dopo le parole: sono inserite le seguenti: ” aggiungere le seguenti: di edifici o unità immobiliari aventi un attestato di prestazione energetica.
1. 213. Abrignani.

  Sopprimere il comma 9.
1. 7. Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fabbri, Giorgis, Sannicandro, Taglialatela, Turco.

  Al comma 9, lettera c), dopo le parole: parti comuni dell'edificio il seguente periodo:. I condomini non hanno l'obbligo, neppure a richiesta dell'amministratore, di fornire comunicazioni a quest'ultimo relative alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio.
1. 217. Abrignani.

  Sopprimere il comma 10.
1. 1. Zaccagnini.

  Al comma 10, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
   a) al comma 3-bis, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per emissioni nulle si intenda un impianto privo di emissioni in atmosfera, fatta eccezione per eventuali perdite sistemiche e comunque nei limiti idonei ad evitare potenziali rischi per la salute dei cittadini e per l'ambiente, durante il solo ciclo produttivo nelle normali condizioni di esercizio»;
   b) al comma 3-bis.1, sono aggiunte, in fine, le parole: «quale valore medio annuo di produzione».
1. 117. Matarrese, Sottanelli, Vitelli, Zanetti, Cimmino.

  Al comma 10, lettera c), capoverso, dopo le parole: Lo Stato aggiungere le seguenti: d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
1. 200. Zaccagnini.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. I commi 7-bis, 7-ter, 7-quater dell'articolo 41 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono abrogati.
1. 201. Zaccagnini.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Il comma 7-bis dell'articolo 41 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.
1. 202. Zaccagnini.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Il comma 7-ter dell'articolo 41 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.
1. 203. Zaccagnini.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Il comma 7-quater dell'articolo 41 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.
1. 204. Zaccagnini.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo la lettera q), è aggiunta la seguente:
   «q-bis) “energia dal vento d'alta quota o troposferico”: forma di energia rinnovabile prodotta dalle correnti ventose disponibili ad un'altitudine superiore a 500 metri dal livello del suolo».
1. 178. Della Valle, Vallascas, Mucci, Da Villa, Crippa, Fantinati, Petraroli, Prodani.

  Sostituire il comma 12 con il seguente:
  12. Per il periodo 2014-2019 è assegnato alla Regione Autonoma della Sardegna un fondo, pari a 30 milioni di euro annui, destinato al sostegno del reddito e alla riqualificazione professionale dei lavoratori della miniera di carbone del Sulcis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti gli elementi e i criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali previsti dal precedente periodo e si disciplina la loro erogazione.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 13 e 14.
1. 116. Librandi, Sottanelli, Vitelli, Cimmino, Zanetti.

  Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole da: bandire una gara per realizzare fino alla fine del comma con le seguenti: realizzare un centro di ricerca e produzione da fonti energetiche rinnovabili integrate da accumulatori a elevatissima capacità. Tale centro di ricerca sarà realizzato a cura dell'Università di Cagliari in collaborazione con gli enti di ricerca statali e regionali. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, sentiti l'Università di Cagliari e gli enti di ricerca interessati, determina la copertura finanziaria del progetto attraverso la rimodulazione della componente tariffaria A5.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 13 e 14.
1. 142. Vallascas, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani.

  Al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: 30 Euro/MWh con le seguenti: 20 euro/MWh.
1. 115. Matarrese, D'Agostino, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

  Sostituire il comma 13, con il seguente:
  13. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, relative al Fondo per lo sviluppo e la coesione con riferimento alla quota assegnata dal CIPE al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale ed allo scopo utilizzando le somme relative alla ripartizione dell'80 per cento delle risorse del predetto Fondo destinate alle regioni del Mezzogiorno.
1. 171. Allasia, Busin.

  Al comma 15, sopprimere il primo periodo.
1. 114. Oliaro, Matarrese, D'Agostino, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

  Al comma 15, quarto periodo, sopprimere le parole: di natura non regolamentare.
1. 8. Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fabbri, Giorgis, Sannicandro, Taglialatela, Turco.

  Sostituire il comma 16 con il seguente:
  16. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 14, comma 1, le parole: «non superiori a dodici» sono sostituite dalle seguenti: «pari a venti»;
   b) all'articolo 15, comma 5, le parole: «ai sensi del comma 8 dell'articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalle volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578» sono sostituite dalle seguenti: «calcolato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 8, detraendo quindi i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente».
1. 4. Pisicchio.

  Al comma 16-bis, primo periodo, sostituire le parole da: sviluppo economico la loro volontà fino alla fine del periodo con le seguenti: sviluppo economico: a) la loro volontà di mantenere la partecipazione nello sviluppo delle nuove capacità di stoccaggio, ancora da realizzare da parte dei soggetti di cui all'articolo 5 dello stesso decreto; b) la loro volontà di continuare ad usufruire, in parte o nella loro totalità, dei contratti pluriennali relativi ai servizi di stoccaggio di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) dello stesso decreto legislativo. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas assicura la neutralità finanziaria, per l'impresa di stoccaggio individuata dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, delle eventuali manifestazioni di volontà espresse dai soggetti indicati all'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1) e 3), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, di non continuare ad usufruire, totalmente o parzialmente, dei contratti pluriennali di cui alla lettera b).
*1. 218. Lacquaniti, Lavagno, Paglia, Matarrelli, Ferrara, Zan, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 16-bis, primo periodo, sostituire le parole da: sviluppo economico la loro volontà fino alla fine del periodo con le seguenti: sviluppo economico: a) la loro volontà di mantenere la partecipazione nello sviluppo delle nuove capacità di stoccaggio, ancora da realizzare da parte dei soggetti di cui all'articolo 5 dello stesso decreto; b) la loro volontà di continuare ad usufruire, in parte o nella loro totalità, dei contratti pluriennali relativi ai servizi di stoccaggio di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) dello stesso decreto legislativo. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas assicura la neutralità finanziaria, per l'impresa di stoccaggio individuata dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, delle eventuali manifestazioni di volontà espresse dai soggetti indicati all'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1) e 3), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, di non continuare ad usufruire, totalmente o parzialmente, dei contratti pluriennali di cui alla lettera b).
*1. 219. Polidori.

  Al comma 16-bis, primo periodo, sostituire le parole da: sviluppo economico la loro volontà fino alla fine del periodo con le seguenti: sviluppo economico: a) la loro volontà di mantenere la partecipazione nello sviluppo delle nuove capacità di stoccaggio, ancora da realizzare da parte dei soggetti di cui all'articolo 5 dello stesso decreto; b) la loro volontà di continuare ad usufruire, in parte o nella loro totalità, dei contratti pluriennali relativi ai servizi di stoccaggio di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) dello stesso decreto legislativo. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas assicura la neutralità finanziaria, per l'impresa di stoccaggio individuata dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, delle eventuali manifestazioni di volontà espresse dai soggetti indicati all'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1) e 3), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, di non continuare ad usufruire, totalmente o parzialmente, dei contratti pluriennali di cui alla lettera b).
*1. 220. Allasia, Busin.

  Al comma 16-bis, primo periodo, sostituire le parole da: sviluppo economico la loro volontà fino alla fine del periodo con le seguenti: sviluppo economico: a) la loro volontà di mantenere la partecipazione nello sviluppo delle nuove capacità di stoccaggio, ancora da realizzare da parte dei soggetti di cui all'articolo 5 dello stesso decreto; b) la loro volontà di continuare ad usufruire, in parte o nella loro totalità, dei contratti pluriennali relativi ai servizi di
stoccaggio di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) dello stesso decreto legislativo. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas assicura la neutralità finanziaria, per l'impresa di stoccaggio individuata dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, delle eventuali manifestazioni di volontà espresse dai soggetti indicati all'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1) e 3), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, di non continuare ad usufruire, totalmente o parzialmente, dei contratti pluriennali di cui alla lettera b).
*1. 221. Bernardo, Pagano.

  Dopo il comma 16-quater aggiungere i seguenti:
  16-quinquies. Con riferimento ai recenti provvedimenti attuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, relativamente alla costituzione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia, e l'assegnazione degli sgravi connessi, in parziale deroga a quanto previsto dalla nota di indirizzo del Ministero dello sviluppo economico del 24 luglio 2013, recepita dall'Autorità, che prevede l'ammissione all'iscrizione nel suddetto elenco delle sole aziende identificate come manifatturiere nella codifica ATECO, vengono ammesse anche le industrie di cui al punto 38.32 della codifica («Recupero e cernita dei materiali») qualora in possesso dei restanti requisiti previsti in termini di consumo annuo complessivo ed indice di intensità energetica.
  16-sexies. Prendendo atto della sostanziale natura manifatturiera dell'attività di riciclo meccanico di rifiuti, volto alla produzione di nuova materia prima, e tenendo conto dell'importanza strategica di tale categoria di imprese per il raggiungimento degli obiettivi comunitari di riciclo e recupero dei materiali, nonché di riduzione delle emissioni climalteranti, è avviata, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, una valutazione circa la possibilità’ di creare un'apposita codifica ATECO per le stesse, all'interno della categoria 20.16 («Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie»).
1.128. Causin, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 11-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'articolo 2, comma 142, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole da: «per il finanziamento» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «presso la Cassa Conguaglio Settore Elettrico per la copertura su base annuale di parte del gettito della componente A3 in modo da ridurre il peso di tale componente sulle bollette delle imprese meritevoli di tutela ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125».
1. 08. Allasia, Busin.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – 1. Le imprese di assicurazione sono tenute a riconoscere sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa-premio ai contraenti e/o assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. Tale tariffa-premio dovrà essere riconosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia, per la corrispondente classe universale (CU) di assegnazione del singolo contraente/assicurato, come risultante dall'attestato di rischio.
  2. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di offrire tariffe diverse a parità di parametri territoriali e personali, ogni impresa di assicurazione offre un unico tariffario per tutta la propria rete di vendita. Eventuali sconti sui premi assicurativi sono determinati a livello nazionale e sono offerti nella stessa misura in tutta la rete di vendita. Il comma 2-ter dell'articolo 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 è abrogato.
1. 0201. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli, Colletti, Giancarlo Giordano.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni per favorire l'ulteriore sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive).

  1. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 17-bis, il comma 2, lettera c) è sostituito dal seguente:
  «Per veicoli, i veicoli di cui all'articolo 47,comma 1) lettere e), f), g) e n) del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, appartenenti alle categorie M1, N1, L (che comprende le categorie L1 e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e) di cui al comma 2 del medesimo articolo 47, nonché quelli di cui all'articolo 54, comma 1 lettere a), c), d), f) e g) del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992;»
   b) all'articolo 17-decies, sono apportate le seguenti modifiche:
    1) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente:
  «A coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni complessive e che consegnano per la rottamazione un veicolo di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, è riconosciuto un contributo pari al:»;
    2) al comma 1, lettera a), le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 20 per cento»;
    3) al comma 1, lettera b) le parole «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 15 per cento»;
    4) al comma 1, lettera c) le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « fino al 20 per cento»;
    5) al comma 1, lettera d) le parole «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 15 per cento»;
    6) al comma 1, lettera e) le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 20 per cento»;
    7) al comma 1, lettera l) le parole «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 15 per cento»;
    8) al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente:
  «Il contributo spetta per i veicoli acquistati e immatricolati a partire dalla data di operatività della piattaforma di prenotazione dei contributi, resa nota per gli anni 2014 e 2015 sul sito web www.bec.mise. gov.it, e fino al 31 dicembre 2015 a condizione che:»;
    9) al comma 2, lettera e), le parole «e risulti immatricolato almeno dieci anni prima della data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b);» sono soppresse;
    10) al comma 2, la lettera d) è sostituita dal seguente:
   «d) il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato allo stesso soggetto intestatario di quest'ultimo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari;»;
   c) all'articolo 17-undecies, comma 2, lettera a), le parole «esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa» sono sostituite dalle seguenti: «come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o dati in uso promiscuo ai dipendenti»;
   d) all'articolo 17-undecies, comma 2, lettera b), le parole «esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa» sono sostituite dalle seguenti: «come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o dati in uso promiscuo ai dipendenti».
1. 0200. Bernardo, Minardo, Saltamartini.
(Inammissibile)

ART. 2.
(Misure in materia di nuove imprese e di riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale e fondo di investimento nel capitale di rischio delle PMI).

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 2, comma 1, sostituire le parole da: regolamento (CE) fino alla fine del comma con le seguenti: regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e delle eventuali successive disposizioni europee applicabili, modificative del predetto regolamento.
2. 15. Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fabbri, Giorgis, Sannicandro, Taglialatela, Turco.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 2, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'accesso alle agevolazioni di cui al presente Capo è consentito alle micro e piccole imprese che non delocalizzano la produzione al di fuori dei Paesi membri dello Spazio Economico Europeo, pena la decadenza delle agevolazioni medesime.
2. 75. Allasia.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 3, comma 1, lettera a), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: tre anni.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I limiti ed i valori sopra determinati possono essere conseguiti anche tramite contratti di rete e/o altre forme aggregative tra piccole imprese.
2. 37. Busin, Allasia.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 3, comma 1, lettera a), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: tre anni.
2. 71. Allasia, Busin, Prataviera.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 3, comma 1, lettera c), sostituire le parole: in forma societaria con le seguenti: da soggetti imprenditoriali in qualsiasi forma costituiti.
2. 74. Allasia, Busin.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 3, lettera d) sostituire le parole: 18 ed i 35 anni con le seguenti: 18 e i 40 anni.
2. 57. Mucci, Prodani, Crippa, Vallascas, Da Villa, Fantinati, Della Valle, Petraroli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I limiti ed i valori di cui al comma 1 possono essere conseguiti anche tramite contratti di rete e/o altre forme aggregative tra piccole imprese.
2. 72. Allasia, Busin, Prataviera.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 1, dopo le parole: prodotti agricoli sono inserite le seguenti: e ittici.
2. 36. Leone.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. Il rimborso dal capitale dei finanziamenti effettuati a favore delle imprese femminili di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, ed al punto 1.2 della circolare del Ministero delle attività produttive n. 1151489 del 22 novembre 2002, potrà essere sospeso nei seguenti casi:
   a) maternità dell'imprenditrice o della lavoratrice autonoma, ovvero del suo coniuge o convivente o dei figli;
   b) malattia invalidante di un genitore o altro parente di primo grado convivente.
2. 70. Allasia, Busin.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. Alle piccole e medie imprese, come individuate dalla normativa comunitaria, che nel 2014 effettuano investimenti in campagne pubblicitarie per un importo complessivo superiore a quello dell'anno precedente, si applica l'esclusione del 20 per cento dell'imposizione Ires e Irap sul reddito di impresa dell'investimento incrementale, rispetto all'anno precedente. Le campagne pubblicitarie devono essere effettuate, alternativamente o cumulativamente, attraverso mezzi di comunicazione di massa di imprese iscritte al registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché pubblicità esterna e circuiti cinematografici. L'attestazione di effettività delle spese sostenute per la realizzazione e la diffusione delle campagne pubblicitarie di cui al presente comma è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore legale o da un iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. La misura è riconosciuta nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014, a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.
2. 200. Leone, Bernardo.
(Inammissibile)

  Al comma 2, lettera d), capoverso comma 8-bis, sopprimere le parole: di natura non regolamentare.
2. 16. Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fabbri, Giorgis, Sannicandro, Taglialatela, Turco.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di favorire investimenti esteri sulle strutture ricettive esistenti e di nuova costruzione, è individuata la nuova tipologia ricettiva alberghiera condhotel.
  2-ter. I condhotel sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, ubicati in una o più unità immobiliari o in parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina.
  2-quater. Nei condhotel la superficie delle unità abitative a destinazione residenziale non può superare il 40 per cento della superficie totale degli immobili interessati e la capacità ricettiva deve essere superiore alle cinquanta unità di alloggio.
  2-quinquies. In caso di interventi di ristrutturazione di strutture ricettive esistenti, limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale prevista dal precedente comma, il vincolo di destinazione alberghiera di cui all'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217, viene automaticamente rimosso senza ricorrere alle procedure previste dal sopra citato articolo.
2. 20. Pizzolante, Bernardo, Pagano, Petitti, Montroni, Impegno.
(Inammissibile)

ART. 3.
(Soggetti beneficiari).

  Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. A decorrere dall'esercizio di imposta 2014, è disposta l'istituzione di un credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, nel limite massimo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, le cui modalità operative sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 13;
   dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:
  Art. 14-bis. – (Copertura finanziaria). – 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 2, si provvede mediante le maggiori entrate conseguenti all'applicazione del comma 2.
  2. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti; «1o gennaio 2014»;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;

  3. Le risorse derivanti dal comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, per le finalità di spesa di cui al comma 1, ad appositi programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 200. Villarosa, Pesco.

  Al comma 1, dopo le parole: 1987, n. 183 aggiungere le seguenti: nonché, in via prioritaria a valere sulla dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, e successive modificazioni, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147;

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 1:
    sostituire le parole: 600 milioni con le seguenti: 400 milioni annui;
    sopprimere le parole nell'ambito del programma operativo di riferimento;
    aggiungere, in fine, il secondo periodo: Mediante intesa in Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono definite la partecipazione finanziaria dei fondi strutturali, i Programmi operativi interessati, le eventuali fonti finanziarie necessarie ad integrare la dotazione finanziaria fino al limite massimo di cui al presente comma. A seguito della citata intesa, le dotazioni del Fondo per la crescita sostenibile e degli eventuali altri capitoli di bilancio di competenza del Ministero dello sviluppo economico interessate sono ridotte per l'importo corrispondente. Le risorse, in tale modo individuate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nell'apposito programma di cui al comma 13;
   al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: nella misura del 50 per cento degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo con le seguenti: nella misura del 5 per cento sugli investimenti complessivi e del 20 per cento degli incrementi realizzati con il sistema pubblico e non profit di ricerca e sviluppo;
   al comma 13, sopprimere le parole: nell'ambito del Programma Operativo Nazionale di riferimento o.
3. 27. Bombassei, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

  Al comma 1, sopprimere le parole: nell'ambito del programma operativo di riferimento;

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Mediante intesa in Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge, vengono definiti la partecipazione finanziaria dei fondi strutturali, i Programmi Operativi interessati, le eventuali fonti finanziarie necessarie ad integrare la dotazione finanziaria fino al limite massimo di cui al presente comma;
   al comma 13, sopprimere le parole: nell'ambito del Programma Operativo Nazionale di riferimento o.
*3. 36. Sberna.

  Al comma 1, sopprimere le parole: nell'ambito del programma operativo di riferimento;

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Mediante intesa in Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge, vengono definiti la partecipazione finanziaria dei fondi strutturali, i Programmi Operativi interessati, le eventuali fonti finanziarie necessarie ad integrare la dotazione finanziaria fino al limite massimo di cui al presente comma;
   al comma 13, sopprimere le parole: nell'ambito del Programma Operativo Nazionale di riferimento o.
*3. 31. Bombassei, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
  1-bis. Tra le modalità operative per il riparto delle risorse di cui al comma 1, si considera altresì il riparto su base regionale tra le imprese in proporzione al numero di abitanti.
3. 19. Busin, Allasia, Prataviera.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: incrementi annuali di spesa con la parola: investimenti.
3. 18. Busin, Allasia, Prataviera.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo aggiungere le seguenti: svolte all'esterno del processo produttivo dell'impresa, e del 20 per cento degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo svolte all'interno del processo produttivo della medesima impresa.
3. 22. Busin, Allasia, Prataviera.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: registrati in ciascuno dei periodi d'imposta, aggiungere le seguenti: a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: con decorrenza dal periodo di imposta determinato con il decreto di cui al comma 12 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016.
3. 17. Busin, Allasia, Prataviera.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 50.000 euro con le parole: 20.000 euro.
3. 21. Busin, Allasia, Prataviera, Villarosa.

  Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente: a) Ricerca fondamentale;

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   sostituire la lettera b) con la seguente: b) Ricerca industriale;
   sostituire la lettera c) con la seguente: c) Sviluppo sperimentale.
3. 16. Busin, Allasia, Prataviera.

  Al comma 3, sopprimere la lettera d).
3. 15. Busin, Allasia, Prataviera.

  Al comma 5, lettera c), sopprimere le parole: quella contrattuale, le competenze tecniche e.
3. 14. Busin, Allasia, Prataviera.

  Al comma 12, terzo periodo, sopprimere le parole: sempre che permanga la spesa incrementale.
3. 12. Busin, Allasia, Prataviera.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. La fruizione del credito d'imposta è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate secondo le seguenti modalità:
   a) i soggetti interessati inoltrano per via telematica all'Agenzia delle entrate la richiesta del beneficio. L'importo dei costi ammessi all'agevolazione deve essere sostenuto, a pena di decadenza dal beneficio, entro i due periodi d'imposta successivi a quello di accoglimento della richiesta;
   b) l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dalle richieste pervenute, esaminate rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati la certificazione dell'avvenuta presentazione dell'istanza nonché, nei successivi trenta giorni, il nulla osta contenente l'indicazione delle modalità e dei termini di fruizione dei credito d'imposta. L'utilizzo dei credito d'imposta per il quale è comunicato il nulla osta è consentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui alla lettera a) e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti massimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo.
3. 3. Lavagno, Paglia, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

  Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo. Nel caso le risorse stanziate risultino insufficienti rispetto alle dotazioni iniziali, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato e fino al limite massimo annuo di 100 milioni di euro, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali.
3. 13. Busin, Allasia, Prataviera.

ART. 4.
(Misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale e misure particolari per l'area di crisi complessa del porto di Trieste).

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 4-bis.
4. 204. Zaccagnini.

  Sopprimerlo.
4. 200. Paglia, Lacquaniti, Lavagno, Matarrelli, Ferrara, Zan, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: o bonifica con le seguenti: e bonifica.
4. 201. Lacquaniti, Lavagno, Paglia, Matarrelli, Ferrara, Zan, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: e sviluppo economico aggiungere le seguenti: nei comuni compresi.
4. 11. Borghi, Cominelli, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

  Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: entro il 30 aprile 2007.
4. 202. Bratti, Realacci, Cominelli, Mariani, Braga, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Zardini.

  Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, comma 2, lettera a) sostituire le parole: e bonifica con le seguenti: o bonifica.
4. 36. Allasia, Busin, Grimoldi.

  Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) la prestazione di idonee garanzie finanziarie da parte dei privati per assicurare l'adempimento degli impegni assunti.
4. 17. Lacquaniti, Lavagno, Paglia, Matarrelli, Ferrara, Zan, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, comma 2, lettera e) aggiungere, in fine, le parole: prioritariamente per sostenere gli investimenti e, comunque, previa attivazione contestuale della procedura di rivalsa nei confronti dei responsabili della contaminazione, ferma restando la responsabilità dei soggetti non responsabili per gli interventi di messa in sicurezza e monitoraggio.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   al comma 3, sopprimere le parole: e dichiarazione di pubblica utilità;
   al comma 4, sopprimere le parole: Ad eccezione di quanto previsto al comma 5;
   sopprimere il comma 5;
   al comma 6 aggiungere, in fine, le parole: tranne nei casi in cui i medesimi soggetti siano successivamente individuati quali responsabili in tutto o in parte della contaminazione. In tal caso resta ferma la responsabilità di tali soggetti per gli obblighi di bonifica, riparazione e ogni altro onere reale;
   al comma 7, sopprimere le parole: Al di fuori dei casi che rientrano nel campo di applicazione del comma 5;
   sostituire il comma 9 con il seguente:
  «9. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di valutazione ambientale strategica finalizzata a garantire, tra l'altro, la partecipazione del pubblico all'ideazione e redazione dell'accordo di programma, valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione ambientale integrata, i decreti di cui al comma 8 autorizzano gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica nonché la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse».
4. 411. Daga, Zolezzi, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni.

  Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: , fatto salvo quanto previsto dal comma 7.
4. 203. Lacquaniti, Paglia, Lavagno, Matarrelli, Ferrara, Zan, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, capoverso articolo 252-bis, comma 4, sopprimere le parole da: Ad eccezione di quanto previsto al comma 5.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   sopprimere il comma 5;
   al comma 7, sopprimere le parole: Al di fuori fino a: del comma 5.
4. 407. Paglia, Lacquaniti, Lavagno, Matarrelli, Ferrara, Zan, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, comma 5, sopprimere la lettera a).
*4. 40. Dorina Bianchi, Minardo, Bernardo, Pagano.

  Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, comma 5, sopprimere la lettera a).
*4. 48. Matarrese, Mazziotti Di Celso, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

  Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
   c-bis) lo Stato concorre, sulla base delle risorse individuate ai sensi del comma 2, lettera e) del presente articolo, per un importo massimo del 50 per cento al costo complessivo delle operazioni di bonifica e messa in sicurezza;
   c-ter) gli accordi di programma contengono un piano finanziario di restituzione della quota sostenuta dallo Stato, da versare, in un periodo non superiore a vent'anni, presso un fondo rotativo finalizzato alla realizzazione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza, istituito presso il Ministero dell'ambiente, il cui funzionamento è disciplinato con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2014, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. 410. Crippa, Daga, Terzoni, Segoni, Zolezzi, De Rosa, Busto.

  Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, comma 6, sostituire le parole da: esclude per tali soggetti fino alla fine del comma, con le seguenti: costituisce anche attuazione degli obblighi di cui alla direttiva 2004/35/CE e delle relative disposizioni di attuazione di cui alla parte VI del presente decreto-legge.
4. 19. Lavagno, Lacquaniti, Paglia, Matarrelli, Ferrara, Zan, Zaratti, Pellegrino.

   Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, comma 6, sostituire le parole: e fa venir meno l'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo medesimo con le seguenti: eventualmente derivante da eventi inquinanti accertati dalle amministrazioni competenti successivamente all'accordo medesimo.
4. 409. Pastorelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La revoca dell'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo di programma previsto dalle misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale, è subordinata al rilascio della certificazione dell'avvenuta bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 248 del Codice ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. 405. Realacci, Benamati, Braga, Borghi, Bratti, Mariani, Cominelli, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Zardini, Basso, Mariano.

  Al comma 1, capoverso articolo 252-bis, sostituire il comma 7, con il seguente: 7. Gli oneri connessi alla messa in sicurezza e alla bonifica individuati dall'accordo, nonché quelli conseguenti all'accertamento di ulteriori interventi di bonifica e danni ambientali sono a carico del soggetto responsabile della contaminazione, qualora sia individuato, esistente e solvibile. Il proprietario del sito contaminato è obbligato in via sussidiaria previa escussione del soggetto responsabile dell'inquinamento.
4. 408. Lavagno, Lacquaniti, Paglia, Matarrelli, Ferrara, Zan, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, comma 7, sostituire le parole da: Al di fuori fino a: la pubblica amministrazione può con le seguenti: La pubblica amministrazione deve.
4. 21. Lavagno, Lacquaniti, Paglia, Matarrelli, Ferrara, Zan, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: Alla Conferenza dei Servizi sono ammessi gli enti, le associazioni e le organizzazioni sindacali interessati alla realizzazione del programma.
4. 22. Lavagno, Lacquaniti, Paglia, Matarrelli, Ferrara, Zan, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, sostituire il comma 10, con il seguente:
  10. Sulle aree di proprietà pubblica ovvero nel caso di attivazione degli interventi ad iniziativa pubblica, di cui all'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto cui è affidata l'attuazione degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 1, è individuato dall'autorità amministrativa competente con procedure ad evidenza pubblica, salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti per la gestione in house in conformità ai requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria.
*4. 41. Minardo, Bernardo, Pagano.

  Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, sostituire il comma 10, con il seguente:
  10. Sulle aree in proprietà pubblica ovvero nel caso di attivazione degli interventi ad iniziativa pubblica, di cui all'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto cui è affidata l'attuazione degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 1 è individuato dall'autorità amministrativa competente con procedure ad evidenza pubblica, salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti per la gestione in house in conformità ai requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria.
*4. 47. Matarrese, Mazziotti Di Celso, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

  Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai siti non individuati dalla legge 9 dicembre 1998, n. 246.
4. 406. Bratti, Realacci, Cominelli, Mariani, Braga, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Zardini, Mariano.

  Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: e per la tutela dell'ambiente.
4. 37. Allasia, Busin, Grimoldi.

  Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: regolamento (CE) n. 1998/06 con le seguenti: regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
4. 1. Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fabbri, Giorgis, Sannicandro, Taglialatela, Turco.

  Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: Friuli-Venezia Giulia con le seguenti: Friuli Venezia Giulia.
4. 2. Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fabbri, Giorgis, Sannicandro, Taglialatela, Turco.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. Al decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo l'articolo 242, è inserito il seguente:
  «Art. 242-bis. – (Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza dei suoli). – 1. L'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo, con eliminazione delle eventuali fonti di contaminazione e riduzione della contaminazione a un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazioni soglia di contaminazione, può, di sua iniziativa, presentare all'amministrazione competente il progetto completo degli interventi programmati e dei relativi elaborati tecnici esecutivi, corredato della necessaria documentazione, comprensiva del piano di caratterizzazione del suolo e della falda e dei dati risultanti dall'esecuzione dello stesso, del cronoprogramma di svolgimento dei lavori, delle opere e delle attività necessarie e della documentazione tecnica dalla quale risulti la non interferenza del progetto di riutilizzo dell'area con gli eventuali interventi di bonifica della falda. L'operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni forniti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
  2. Entro novanta giorni dalla presentazione, l'amministrazione competente autorizza le opere e le attività necessarie per l'esecuzione del progetto di cui al comma 1 con eventuali prescrizioni operative, acquisendo in sede di conferenza di servizi i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni delle amministrazioni competenti. Decorso il predetto termine, ove non sia intervenuto il rigetto motivato dell'istanza, dette opere e attività possono essere avviate, nel rispetto della normativa vigente applicabile. L'operatore informa l'autorità competente della data di avvio dei lavori e della loro esecuzione nei termini e nei modi indicati nel cronoprogramma di cui al comma 1, al fine di consentire i controlli in corso di esecuzione.
  3. L'operatore comunica l'ultimazione degli interventi e trasmette un piano di caratterizzazione all'amministrazione competente. Il piano è approvato, con eventuali integrazioni e prescrizioni, entro novanta giorni dalla data di ricevimento. A seguito dell'approvazione, o comunque decorso il predetto termine, l'operatore esegue a proprie cura e spese il piano di caratterizzazione dandone preventiva comunicazione all'ARPA territorialmente competente al fine delle necessarie verifiche e dei controlli. L'ARPA procede alla validazione dei dati della caratterizzazione entro quarantacinque giorni dalla ricezione degli stessi e dà comunicazione dei risultati all'amministrazione competente. Ove i risultati della caratterizzazione confermino la riduzione della contaminazione del suolo a un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazioni soglia di contaminazione, in conformità al progetto approvato, la comunicazione dei risultati stessi all'ARPA e alla provincia territorialmente competenti comporta la certificazione dell'avvenuta bonifica dei suoli per gli usi legittimi. Trascorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni, l'impresa, sotto la propria responsabilità, può autocertificare l'avvenuta bonifica, dandone comunicazione a dette amministrazioni, e può utilizzare l'area interessata per gli usi legittimi. Ove dai risultati della caratterizzazione si riscontri che non sono stati conseguiti gli obiettivi di bonifica di cui al comma 1, l'ARPA notifica le difformità riscontrate all'operatore interessato. Questi, entro i successivi quarantacinque giorni, deve presentare le necessarie integrazioni al progetto di bonifica, in conformità ai risultati della caratterizzazione, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1; in tal caso il progetto è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie.
  4. Resta fermo l'eventuale obbligo di messa in sicurezza e bonifica della falda indirettamente o direttamente contaminata dalle sostanze inquinanti presenti nei suoli nonché l'obbligo di eliminare i rischi sanitari eventualmente derivanti sul suolo a causa della contaminazione delle acque sotterranee».
4. 35. Allasia, Busin.

  All'articolo 4-ter comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: con decreto fino alla fine del periodo, con le seguenti: il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa individuazione delle risorse finanziarie disponibili, può nominare un commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il compenso del commissario di cui al presente comma è, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
4-ter. 700. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

ART. 5.
(Misure per favorire l'internazionalizzazione delle imprese ed in materia di facilitazione dell'ingresso e del soggiorno in Italia per start-up innovative, ricerca e studio).

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. In coerenza con le finalità del presente decreto-legge, volto a favorire l'ingresso in Italia di start-up innovative, il comma 33 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abrogato.
5. 48. Liuzzi, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Catalano, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano.

  All'articolo 5, sopprimere il comma 1-quater.
5. 700. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  All'articolo 5, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, a condizione che nell'ufficio doganale la consistenza del personale in servizio sia superiore a quella dell'anno precedente in misura tale da garantire la copertura dell'orario prolungato.
5. 701. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

ART. 6.
(Misure per favorire la digitalizzazione e la connettività delle piccole e medie imprese, ed in materia di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, comunicazioni ed agenda digitale).

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per l'acquisto di software, hardware, aggiungere le seguenti: servizi di virtualizzazione.
6. 63. Nicola Bianchi, Liuzzi, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Catalano, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. L'ammontare dell'intervento di cui al comma 1, è stabilito nella misura massima di 100 milioni per il triennio 2014-2016, rispettivamente per 40 milioni per il 2014, 30 milioni per il 2015 e 30 milioni per il 2016. La somma così individuata dal CIPE è ripartita tra le Regioni in misura proporzionale al numero delle imprese registrate presso le Camere di commercio operanti nelle singole Regioni.

  Conseguentemente dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente: Art. 14-bis. – (Copertura finanziaria). – 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 2, si provvede mediante le maggiori entrate conseguenti all'applicazione del comma 2.
  2. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti; «1o gennaio 2014»;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;

  3. Le risorse derivanti dal comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, per le finalità di spesa di cui al comma 1, ad appositi programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
6. 200. Villarosa, Pesco.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di elaborare soluzioni innovative volte a colmare il digital divide in relazione alla banda larga ed ultralarga e di conseguire una mappatura della rete di accesso ad Internet, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, costituisce, tramite periodico aggiornamento richiesto agli operatori autorizzati, una banca dati di tutte le reti di accesso ad Internet di proprietà sia pubblica che privata esistenti sul territorio nazionale, dettagliandone le relative tecnologie nonché il grado di utilizzo delle stesse. I dati così ricavati dovranno essere resi disponibili in formato dati di tipo aperto, ai sensi del comma 3 articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane, e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. 800. Le Commissioni.
(Approvato)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di elaborare soluzioni innovative volte a colmare il digital divide in relazione alla banda larga ed ultralarga e di conseguire una mappatura della rete di accesso ad Internet, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, costituisce, tramite periodico aggiornamento richiesto agli operatori autorizzati, una banca dati di tutte le reti di accesso ad Internet di proprietà sia pubblica che privata esistenti sul territorio nazionale, dettagliandone le relative tecnologie nonché il grado di utilizzo delle stesse. I dati così ricavati dovranno essere resi disponibili in formato dati di tipo aperto, ai sensi del comma 3 articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni.
6. 201. Liuzzi, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Catalano, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, Coppola.

  Sostituire i commi 8 e 9 con i seguenti:
  8. Le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre assegnate ad operatori di rete televisivi in Italia che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge causano situazioni interferenziali, accertate dal Ministero dello sviluppo economico, a frequenze riconosciute a livello internazionale ed utilizzate dai Paesi confinanti devono essere dismesse entro il 31 dicembre 2014. Alla scadenza del predetto termine, in caso di mancata liberazione delle suddette frequenze, l'amministrazione competente procede senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259. A seguito di tali dismissioni l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni provvede all'aggiornamento del piano di assegnazione delle frequenze per la tv digitale terrestre.
  9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 aprile 2014, previa consultazione delle associazioni nazionali di categoria rappresentative delle imprese televisive, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione, entro il 31 dicembre 2014, in favore degli operatori di rete per la tv digitale terrestre, di misure economiche di natura compensativa, a valere sulla quota non impiegata per l'erogazione dei contributi per i ricevitori per la televisione digitale nella misura massima di 20 milioni di euro, trasferiti a Poste Italiane S.p.a. in via anticipata, di cui al decreto del Ministro delle Comunicazioni 30 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2004, finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8. Il decreto di cui al presente comma definisce anche i criteri per l'assegnazione agli operatori di rete, attualmente esercenti le frequenze da liberare che intendano proseguire l'attività, delle frequenze volontariamente rilasciate dai soggetti che eserciscono frequenze diverse da quelle da liberare. Successivamente alla data del 31 dicembre 2014, le risorse di cui al primo periodo che residuino successivamente all'erogazione delle misure economiche di natura compensativa di cui al medesimo periodo possono essere utilizzate, per le stesse finalità, per l'erogazione di indennizzi eventualmente dovuti per il rilascio di frequenze di cui al comma 8. Alle misure economiche di natura compensativa di cui sopra si applica il trattamento fiscale di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
6. 33. Caparini, Busin, Allasia.

  Al comma 8, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Gli operatori di rete assegnatari delle frequenze di cui al primo periodo potranno optare tra l'assegnazione di nuove frequenze coordinate, in particolare il CH 7 VHF e il CH 11 VHF, o il riconoscimento di un indennizzo calcolato proporzionalmente all'area di servizio coperta dalla frequenza da liberare nonché agli ascolti Auditel prodotti sulla frequenza stessa. Nell'assegnazione di nuove frequenze si seguiranno le graduatorie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011 n. 34 convertito dalla legge 26 maggio 2011 n. 75.
6. 30. Caparini, Allasia, Busin.

  Al comma 11, sostituire le parole da: regolamento (CE) fino a:de minimis») con le seguenti: regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
6. 20. Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fabbri, Giorgis, Sannicandro, Taglialatela, Turco.

  Dopo il comma 14-bis, aggiungere il seguente:
  14-ter. All'articolo 10 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Al fine di contribuire al superamento del divario digitale è autorizzata una spesa di 4 milioni di euro per il 2014 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per il finanziamento di investimenti e costi in reti di accesso wireless in tecnologia wi-fi e relativo backhauling, per il collegamento di punti di erogazione di servizi pubblici diffusi sul territorio nazionale in aree infrastrutturalmente disagiate, anche al fine di favorire la realizzazione di piazze telematiche. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di accesso al finanziamento. Saranno ammessi al finanziamento i soggetti erogatori di servizi pubblici di interesse generale su tutto il territorio nazionale dotati di piattaforme tecnologiche integrate erogatrici di servizi su scala nazionale e di infrastrutture fisiche aperte all'accesso al pubblico e con il decreto di cui al periodo precedente saranno individuate ulteriori caratteristiche dei richiedenti. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
6. 49. Bernardo, Pagano, Minardo.

  Dopo il comma 14-bis, aggiungere il seguente:
  14-ter. Al fine di estendere e sostenere in tutto il territorio nazionale la realizzazione dei progetti relativi all'introduzione di nuove tecnologie per i servizi di comunicazione al cittadino e alle imprese attraverso servizi evoluti in mobilità nelle aree urbane decentrate e rurali, è autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per il finanziamento dei progetti. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, sono individuati i progetti nonché sono definite le modalità operative e di gestione degli stessi. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6. 50. Bernardo, Pagano, Minardo.

  Dopo il comma 14-bis, aggiungere il seguente:
  14-ter. All'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera t) è sostituita dalla seguente: t). Le Regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31 ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del decreto-legislativo n. 502 del 1992. Qualora le Regioni non provvedano ai citati adempimenti entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nomina il presidente della Regione o altro soggetto commissario ad acta ai fini dell'adozione dei predetti provvedimenti.
6. 48. Dorina Bianchi, Bernardo, Pagano.
(Inammissibile)

ART. 9.
(Misure per favorire la diffusione della lettura).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 9. – (Misure per favorire la diffusione della lettura). – 1. È disposta l'istituzione di un credito di imposta sui redditi delle persone fisiche e giuridiche con decorrenza dal periodo d'imposta determinato con il decreto di cui al comma 5 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'acquisto di libri muniti di codice ISBN.
  2. Il credito di imposta di cui al comma 1, fermo il rispetto dei limiti delle risorse complessive effettivamente individuate al comma 5, è pari al 19 per cento della spesa effettuata nel corso dell'anno solare per un importo massimo, per ciascun soggetto, di euro 2000, di cui euro 1000 per i libri di testo scolastici ed universitari ed euro 1000 per tutte le altre pubblicazioni.
  3. L'acquisto deve essere documentato fiscalmente dal venditore. Sono esclusi gli acquisti di libri in formato digitale, o comunque già deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.
  4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono fissate le modalità per usufruire del credito d'imposta e per la comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica di capienza dei fondi annualmente disponibili, la documentazione fiscale che deve essere rilasciata dal venditore, il regime dei controlli sulle spese nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione ed il rispetto del limite massimo di risorse stanziate.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è stabilito l'ammontare dell'intervento nella misura massima di 50 milioni di euro per il triennio 2014-2016, rispettivamente nella misura di 20 milioni per l'anno 2014, 15 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 14-bis.
  6. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

  Conseguentemente dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente: Art. 14-bis. – (Copertura finanziaria). – 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 9, comma 5, si provvede mediante le maggiori entrate conseguenti all'applicazione del comma 2.
  2. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti; «1o gennaio 2014»;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;

  3. Le risorse derivanti dal comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, per le finalità di spesa di cui al comma 1, ad appositi programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
9. 201. Villarosa, Pesco.

  Al comma 1, sostituire la parola: credito con la seguente: detrazione.

  Conseguentemente:
   al comma 6, sostituire la parola:
credito con la seguente: detrazione;
   al comma 7, sostituire la parola: credito con la seguente: detrazione.
9. 10. Busin, Allasia.

  Al comma 1, dopo le parole: libri al dettaglio, aggiungere le seguenti: anche on line.

  Conseguentemente, al comma 2:
   primo periodo:
    dopo le parole: istruzione secondaria di aggiungere le seguenti: primo e;
    sopprimere le parole: o paritario;
   secondo periodo, dopo le parole: timbrato e numerato, aggiungere le seguenti:, cartaceo o in forma elettronica.
9. 203. Marzana, Cancelleri, Battelli, D'Uva, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Chimienti, Brescia, Vacca.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il credito di imposta è compensabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
9. 202. Causi, Fregolent, Martella.
(Approvato)

  All'articolo 9, comma 2, primo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: nei limiti delle risorse specificamente individuate per ciascun anno nell'ambito del programma operativo nazionale di riferimento.
9. 700. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  All'articolo 9, comma 2-bis, aggiungere le seguenti parole:, ivi comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta e per la comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica della capienza dei fondi annualmente disponibili, il regime dei controlli sulle spese, nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione di cui al presente articolo e il rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 5.
9. 701. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. Al comma 2 dell'articolo 51-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, è aggiunto in fine il seguente periodo:
  «Sono ricompresi tra i destinatari delle sovvenzioni di cui all'articolo 32 della legge 14 agosto 1967, n. 800 anche le imprese di produzione e organizzazione di spettacoli di musica popolare dal vivo, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”) e ai sensi Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013.».
9. 200. Bosco, Pagano.
(Inammissibile)

ART. 10.
(Tribunale delle società con sede all'estero).

  Sopprimerlo.
10. 6. Allasia, Busin.

  All'articolo 10, sostituire il comma 01, con il seguente:
  All'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, al comma 1-bis, dopo le parole: «Corte di appello di Brescia» sono aggiunte le seguenti: «È altresì istituita la sezione specializzata in materia di impresa del tribunale e della Corte di appello (sezione distaccata) di Bolzano».

  Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 1, sostituire i numeri 9) e 9-bis) con i seguenti:
   9) la sezione specializzata in materia di impresa di Venezia per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Trieste, Venezia;
   9-bis) la sezione specializzata in materia di impresa di Trento per gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Trento, fermo quanto previsto al numero 9-ter);
   9-ter) la sezione specializzata in materia di impresa di Bolzano per gli uffici giudiziari ricompresi nel territorio di competenza di Bolzano, sezione distaccata della Corte di appello di Trento.
10. 700. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, al comma 1-bis, dopo le parole: «Corte d'appello di Brescia.» sono aggiunte le seguenti: «Sono altresì istituite la sezione specializzata in materia di impresa del tribunale e della Corte di appello di Trento e, come sezione distaccata del tribunale di Trento, la sezione specializzata in materia di impresa del tribunale e della Corte di appello di Bolzano. L'istituzione delle sezioni specializzate non comporta incrementi di dotazioni organiche e, per quanto riguarda la sezione specializzata di Trento e quella distaccata di Bolzano, non devono comportare alcuna spesa aggiuntiva a carico della finanza pubblica dello Stato.

  Conseguentemente, al comma 1 lettera b) sostituire il numero 9) con i seguenti:
  9) la sezione specializzata in materia di impresa di Venezia per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Trieste e Venezia.
  9.1) la sezione specializzata in materia di impresa di Trento per gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Trento.
10. 200. Dellai, Ottobre.

  Al comma 1, sostituire il numero 9) con il seguente:
  «la Sezione specializzata in materia di impresa di Venezia per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Trieste e Venezia;».

  Conseguentemente al numero 9-bis) sostituire le parole: ivi compresi, con le seguenti: ricompresi nei distretti di Trento e Bolzano (sezione distaccata).
10. 201. Fraccaro.

ART. 11.
(Misure per favorire la risoluzione di crisi aziendali e difendere l'occupazione).

  All'articolo 11, comma 1, sopprimere le parole da: ed è aggiunto fino alla fine del comma.
11. 700. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche ai finanziamenti a favore delle micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003».
11. 21. Guidesi, Busin, Allasia, Prataviera.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La legge 27 febbraio 1985, n. 49, è applicabile anche nei casi di avvio di procedure di delocalizzazione all'estero delle attività produttive.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. Nel caso di affitto o di vendita di aziende, rami di azienda o complessi di beni e contratti di imprese sottoposte a fallimento, a qualsiasi forma di concordato, ivi compreso il concordato preventivo o il concordato in continuità di cui all'articolo 186-bis della legge fallimentare, o amministrazione straordinaria, ovvero nel caso di avvio di procedure di delocalizzazione all'estero delle attività produttive, hanno diritto di prelazione per l'affitto o l'acquisto le società cooperative costituite da lavoratori dipendenti dell'impresa sottoposta alla procedura. Al fine di rafforzare gli interventi di sostegno alla cooperazione introdotti dalla citata legge 27 febbraio 1985 n. 49, gli interventi di assunzione di partecipazione al capitale delle società cooperative possono essere sostenuti dai Fondi per gli interventi sul capitale di rischio delle società cooperative istituiti a livello regionale, nonché a livello nazionale, direttamente dal FONCOOPER di cui all'articolo 1 della legge n. 49 del 1985 istituito presso il Ministero dello sviluppo economico le cui disponibilità sono incrementate a decorrere dall'anno 2014 per 100 milioni di euro l'anno, per ciascun anno del triennio 2014, 2015 e 2016. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede secondo quanto stabilito dal successivo comma 2-bis.
  2-bis. Il comma 9 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
  «9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
   a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
   b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
    1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
    2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
    3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».
11. 6. Paglia, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Lavagno.

  All'articolo 11, comma 1, sopprimere il comma 3-quinquies.
11. 701. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Dopo il comma 3-sexies, aggiungere i seguenti:
  3-septies. Al fine di contrastare la delocalizzazione delle piccole e medie imprese e la conseguente perdita di occupazione e di elevati gradi di specializzazione e unicità sul mercato mondiale, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il «Fondo speciale per il sostegno alla formazione di cooperative di maestranze» con una dotazione di 100 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, destinato a supportare le nuove cooperative costituite da lavoratori dipendenti che intendano riscattare l'azienda subentrandone nella gestione per il mantenimento della continuità produttiva qualora si tratti di piccole e medie imprese che versano in gravi difficoltà di produzione e commercializzazione dei prodotti con immanente pericolo di chiusura oppure abbiano avviato procedure di delocalizzazione all'estero delle attività produttive, oppure ancora in costanza dell'avvio di procedure fallimentari o concordatarie in qualsiasi forma vengano attuate, ivi compresa quella del concordato preventivo o del concordato in continuità di cui all'articolo 186-bis della legge fallimentare. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede secondo quanto stabilito dal successivo comma 3-opties.
  3-opties. Il comma 9 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
  «9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
   a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
   b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
    1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
    2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
    3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».
11. 5. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Lavagno, Paglia.

  Dopo il comma 3-sexies, aggiungere i seguenti:
  3-septies. All'articolo 182-quinquies, comma 4, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, alla fine del primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il debitore, anche su istanza del creditore o del commissario giudiziale preventivamente nominato dal giudice, deve procedere a tale richiesta di pagamento per crediti anteriori relativi a contratti ad esecuzione continuativa o periodica essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori».
11. 22. Minardo, Pagano, Bernardo.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
  Art. 11-bis. (Modifica all'articolo 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942). – 1. All'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il terzo comma è inserito il seguente:
  «3-bis. Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal Tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il Tribunale».
11. 01. Busin, Allasia.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
  Art. 11-bis. – 1. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nell'ambito delle competenze proprie della Commissione di cui alla legge n. 88 del 1989, come modificate dall'articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ferme restando le attribuzioni proprie della Commissione di vigilanza prevista dall'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni, rientrano anche le funzioni di vigilanza sulla gestione separata relativamente ai profili di operazioni di finanziamento e sostegno del settore pubblico realizzate con riferimento all'intero settore previdenziale ed assistenziale.»
11. 0200. Di Gioia.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
  Art. 11-bis. – 1. I termini previsti dal paragrafo 3.1 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti del 2 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985, relativi alla scadenza di vita tecnica complessiva massima degli impianti a fune, non si applicano ai medesimi impianti che risultano positivi alle verifiche effettuate dai competenti uffici ministeriali secondo i criteri definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legge.
  2. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma precedente, gli impianti la cui vita tecnica, compresa l'eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, non è scaduta possono godere di una proroga di un anno, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali. Della suddetta proroga di un anno possono godere altresì gli impianti la cui vita tecnica, compresa l'eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, è scaduta nell'anno solare 2013.
11. 0201. Di Gioia.
(Inammissibile)

ART. 12.
(Misure per favorire il credito alla piccola e media impresa).

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1-bis, primo periodo, dopo la parola: obbligazioni aggiungere le seguenti:, titoli di debito emessi ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile.
12. 33. Mazziotti Di Celso, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
12. 7. Barbanti.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Possono essere altresì segregati ai sensi della presente disposizione tutti i conti correnti sui quali i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), ricevono le somme corrisposte dai debitori ceduti.
12. 35. Mazziotti Di Celso, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).
12. 9. Barbanti.

  Al comma 1, lettera d), numero 1), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: sufficiente con la seguente: necessario.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: e della data di cessione con le seguenti:, della data di cessione, il valore nominale del credito ceduto, il valore complessivo dei crediti ceduti, ogni genere di commissione applicata e il relativo valore, ogni genere di costo dell'operazione, qualora sussistenti e il tasso di sconto al quale viene ceduto ogni singolo credito.
12. 211. Villarosa, Pesco.

  Al comma 1, lettera d), numero 1), al capoverso comma 2, lettera a), dopo le parole: titolo di acquisto aggiungere le seguenti: o costitutivo di altro diritto reale.
12. 36. Mazziotti Di Celso, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis). Al comma 2 dell'articolo 58 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le parole: «La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità» sono sostituite dalle seguenti: «Nella suddetta pubblicazione deve essere indicato il valore nominale del titolo ceduto, il valore complessivo dei titoli ceduti, ogni genere di commissione applicata ed il relativo valore, ogni genere di costo dell'operazione qualora sussistenti ed il tasso di sconto al quale viene ceduto ogni singolo titolo. La Banca d'Italia può stabilire ulteriori forme integrative di pubblicità».
12. 206. Villarosa, Pesco.
(Inammissibile)

  Al comma 1, sopprimere le lettere e) ed f).
12. 213. Rubinato.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
12. 8. Barbanti.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: e anche privi con le seguenti: solo se in possesso.
12. 201. Pesco, Villarosa.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 2-bis, aggiungere, in fine, le parole: Gli enti pubblici di previdenza e gli enti pubblici di assicurazione non possono acquisire, direttamente o indirettamente, i titoli emessi nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione.
12. 203. Pesco, Villarosa.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
12. 207. Pesco, Villarosa.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: g-bis) al comma 1 dell'articolo 7-bis, le parole: «nonché di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura» sono soppresse.
12. 208. Villarosa, Pesco.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: nel citato articolo 15 sono inserite le seguenti: «anche alle eventuali iscrizioni, annotamenti e ulteriori formalità che si rendano opportune in relazione alle garanzie che assistono i crediti, anche in considerazione del regime di opponibilità prescelto ai sensi del precedente articolo 4».
12. 37. Mazziotti Di Celso, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. A partire dal 1o gennaio 2014, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti un apposito Fondo per operazioni di cessione dei crediti scaduti o esigibili, anche mediante cartolarizzazione degli stessi con costi ed oneri finanziari a carico delle amministrazioni debitrici.
  1-ter. La disposizione si applica a favore degli enti locali che:
   a) hanno rispettato il Patto di stabilità nell'ultimo triennio;
   b) non abbiano dichiarato il dissesto finanziario, così come previsto all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, negli ultimi dieci esercizi;
   c) non abbiano decretato, negli ultimi dieci esercizi lo scioglimento del consiglio comunale, ovvero di quello provinciale, a seguito di fenomeni di infiltrazioni e di condizionamento di tipo mafioso.

  1-quater. La dotazione del Fondo di cui al comma 1-bis opera nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2014, a 100 milioni per l'anno 2015 e a 100 milioni per il 2016.
  1-quinquies. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 27 per cento.
12. 26. Busin, Allasia, Prataviera.

  Sopprimere il comma 2.
12. 17. Barbanti, Pesco, Villarosa.

  Al comma 2, capoverso comma 26-bis, sostituire il primo periodo con il seguente: Le obbligazioni e i titoli similari di cui al presente articolo, le quote di fondi di investimento che investono prevalentemente negli anzidetti strumenti finanziari, nonché i titoli rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto gli anzidetti strumenti finanziari costituiscono attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, solo se destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e provvisti di valutazione del merito di credito da parte di operatori terzi.
12. 66. Vallascas, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani.

  Al comma 2, capoverso comma 26-bis, primo periodo, sopprimere le parole: nonché i titoli rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto gli anzidetti strumenti finanziari.
12. 210. Pesco, Villarosa.

  Al comma 2, capoverso comma 26-bis, primo periodo, sostituire le parole: e anche se privi con le seguenti: solo se in possesso.
12. 202. Pesco, Villarosa.

  Dopo il comma 2 aggiungere, i seguenti:
  2-bis. All'articolo 4 del decreto ministeriale n. 703 del 21 novembre 1996, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. I fondi pensione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1991, fermi restando i divieti ed i limiti di cui all'articolo 6 dello stesso, e quelli di cui al successivo comma 2 del presente regolamento, devono destinare, fatte salve le disponibilità di mercato, almeno il 2 per cento del valore del proprio patrimonio alla sottoscrizione di titoli di debito, anche non negoziati, emessi da piccole o medie imprese, anche attraverso operazioni di cartolarizzazioni delle medesime di cui alla legge n. 130 del 1999, o da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) che gestiscano titoli emessi dalle stesse».
  2-ter. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
   «e-bis) sottoscrizione o acquisizione di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, in misura non inferiore al 2 per cento del proprio patrimonio».
12. 1. Paglia, Lavagno, Boccadutri, Melilla, Marcon, Di Salvo, Airaudo, Placido, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. La lettera a) del comma 2-bis dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, recante Disciplina delle cambiali finanziarie, è sostituita dalla seguente: «a) l'emissione deve essere assistita, in qualità di sponsor, da una banca o da un'impresa di investimento, da una società di gestione del risparmio (SGR), da una società di gestione armonizzata, da una società di investimento a capitale variabile (SICAV), da una società di intermediazione mobiliare autorizzata (SIM) alla consulenza in materia di investimenti con le seguenti limitazioni operative: senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della società stessa, esclusivamente in relazione ad emissioni di cambiali finanziarie che siano assistite dalle garanzie di cui al comma 2-quinquies (SIM di pura consulenza), purché con succursale costituita nel territorio della Repubblica, che assiste l'emittente nella procedura di emissione dei titoli e lo supporta nella fase di collocamento dei titoli stessi».
12. 28. Bernardo, Pagano, Minardo.

  Al comma 4, sopprimere la lettera c).
12. 204. Pesco, Villarosa.

  Al comma 4 lettera c) capoverso articolo 20-bis, comma 1, dopo le parole: emissioni di obbligazioni aggiungere le seguenti:, titoli di debito emessi ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile.
12. 38. Mazziotti Di Celso, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Per le operazioni di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, effettuate anteriormente al 24 dicembre 2013, l'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 17 è dovuta se le operazioni risultano da contratti definitivi formati per iscritto nel territorio dello Stato e obbligatori per entrambe le parti. Se il contratto è stato formato all'estero, l'imposta non è dovuta anche se lo svolgimento delle trattative è avvenuto in Italia o se è stato stipulato in Italia un contratto preliminare.
12. 39. Zanetti, Mazziotti Di Celso, Vitelli, Sottanelli, Cimmino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Per le operazioni di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presi
dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, effettuate anteriormente al 24 dicembre 2013, l'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 17 è dovuta se le operazioni risultano da contratti definitivi formati per iscritto nel territorio dello Stato e obbligatori per entrambe le parti. Se il contratto è stato formato all'estero, l'imposta non è dovuta anche se lo svolgimento delle trattative è avvenuto in Italia o se è stato stipulato in Italia un contratto preliminare.
*12. 64. Gitti, Sberna.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Per le operazioni di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, effettuate anteriormente al 24 dicembre 2013, l'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 17 è dovuta se le operazioni risultano da contratti definitivi formati per iscritto nel territorio dello Stato e obbligatori per entrambe le parti. Se il contratto è stato formato all'estero, l'imposta non è dovuta anche se lo svolgimento delle trattative è avvenuto in Italia o se è stato stipulato in Italia un contratto preliminare.
*12. 69. Giampaolo Galli.

  Sopprimere il comma 5.
12. 14. Pesco.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. All'articolo 1 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituto dal seguente: «1. La ritenuta del 20 per cento di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche, da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e da enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizione di legge, nonché sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi da società diverse dalle prime sottoscritti da investitori qualificati che non siano, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, direttamente o indirettamente soci della società emittente oppure che siano negoziati nei medesimi mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione».
*12. 40. Zanetti, Mazziotti Di Celso, Vitelli, Sottanelli, Cimmino.

  Sostituire il comma 5, con il seguente:
  5. All'articolo 1, del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La ritenuta del 20 per cento di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche, da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e da enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizione di legge, nonché sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi da società diverse dalle prime sottoscritti da investitori qualificati che non siano, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, direttamente o indirettamente soci della società emittente oppure che siano negoziati nei medesimi mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.»
*12. 62. Gitti, Sberna.

  Sostituire il comma 5, con il seguente:
  5. All'articolo 1, del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La ritenuta del 20 per cento di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche, da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e da enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizione di legge, nonché sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi da società diverse dalle prime sottoscritti da investitori qualificati che non siano, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, direttamente o indirettamente soci della società emittente oppure che siano negoziati nei medesimi mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.».
*12. 70. Giampaolo Galli.

  Al comma 5, capoverso comma 9-bis, sopprimere la parola: non.
12. 205. Pesco, Villarosa.

  Al comma 5, capoverso comma 9-bis, sopprimere le parole: e il cui patrimonio sia investito prevalentemente in tali obbligazioni, titoli o cambiali finanziarie.
12. 41. Mazziotti Di Celso, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

  All'articolo 12, comma 5, capoverso 9-bis, sopprimere le parole da:, ovvero a società per la cartolarizzazione fino alla fine del comma.
12. 700. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole «dal Fondo interbancario di tutela dei depositi» sono sostituite dalle seguenti: «dai sistemi di garanzia dei depositanti di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385». Il comma 628 del medesimo articolo è abrogato.
12. 86. Maietta.
(Inammissibile)

  All'articolo 12, comma 6-bis, terzo periodo, dopo le parole: sono definiti aggiungere le seguenti:, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.
12. 701. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente: 6-ter. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «a piccole e medie imprese» sono sostituite dalle seguenti: «alle imprese di qualsiasi dimensione, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese». La garanzia è concessa nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Fondo, come determinate dal decreto di cui all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
12. 200. Abrignani.
(Inammissibile)

  All'articolo 12, sostituire il comma 7-bis, con il seguente:
  7-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le modalità per la compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali a favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, fornitura, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2012, n. 152 del 2 luglio 2012, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Con il decreto di cui al primo periodo sono individuati gli aventi diritto, nonché le modalità di trasmissione dei relativi elenchi all'agente della riscossione.
12. 702. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
  7.1. I confidi sottoposti a vigilanza diretta da parte della Banca d'Italia possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale, ad apposita riserva o accantonare per la copertura dei rischi i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali o finanziamenti per la concessione delle garanzie costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data. Le risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio, anche a fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione nel caso siano destinati ad incrementare il patrimonio. In conformità alle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, sono beneficiarie dei predetti fondi di garanzia/contributi esclusivamente le imprese consorziate o socie o comunque destinatarie della garanzia ai sensi della normativa vigente. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo, né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera è di competenza dell'assemblea ordinaria.
  7.2. La disposizione di cui al comma 7.1. si applica anche ai confidi che operano a seguito di operazioni di fusione realizzate a partire dal 1o gennaio 2007, ovvero che realizzino, entro il 31 dicembre 2013, operazioni di fusione. In quest'ultimo caso la delibera assembleare richiamata al terzo periodo del comma 33-bis può essere adottata entro il 30 giugno 2014.
12. 43. Galgano, Vitelli, Bombassei, Librandi, Oliaro, Matarrese, Cimmino, Zanetti.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7.1. L'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 è soppresso.
12. 42. Zanetti, Mazziotti Di Celso, Vitelli, Sottanelli, Cimmino.

  Al comma 7-bis, primo periodo, sostituire le parole: iscritta a ruolo con la seguente: accertata.
12. 215. Busin, Allasia.

  Al comma 7-bis, secondo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
12. 212. Busin, Allasia.

  Aggiungere, in fine, il seguente: 7-quater. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 24 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi e gli altri proventi dei Buoni Fruttiferi Postali e degli altri titoli di qualsiasi natura e di qualsiasi durata di cui al comma 7, lettera a), sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura applicabile ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».
   b) il comma 25 è sostituito dal seguente: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 24 per la gestione separata e da altre disposizioni specificatamente vigenti per quanto rientra nella medesima gestione, alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. si applicano le disposizioni in materia di imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive, imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, imposta sostitutiva di cui agli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché quelle concernenti le altre imposte dirette e indirette previste per le banche. Le ritenute di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive, dovute sia a titolo di saldo che di acconto dalla Cassa Depositi e prestiti S.p.A., sono riscosse mediante versamento in Tesoreria con imputazione ai competenti capitoli dello stato di previsione delle entrate».
12. 216. Rughetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
  Art. 12-bis. – (Misure per l'immediato rilancio bancario a favore delle PMI). – 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, determina indirizzi e misure al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese italiane, perseguendo, in particolare, i seguenti obiettivi:
   a) creare le condizioni normative per consentire l'utilizzo dei Fondi Previdenziali per il finanziamento delle PMI;
   b) sollecitare la crescita di canali di finanziamento bancario diretto, tramite provviste specifiche BEI, FEI, BCE, monitorando il loro effettivo utilizzo in favore delle PMI;
   c) determinare le condizioni affinché i nuovi strumenti di finanziamento alle PMI (emissione di mini-bond, potenziamento del mercato di venture capital, eccetera) siano veicolati anche tramite il supporto di reti d'impresa, che svolgono l'azione di organizzatore e garante della distribuzione alle imprese appartenenti alla rete;
   d) monitorare l'applicazione delle modifiche alla normativa di Basilea3, tese a neutralizzare gli assorbimenti patrimoniali delle banche a fronte dei finanziamenti in favore delle imprese minori;
   e) eliminare le distorsioni sulle classificazioni dei crediti deteriorati (sofferenze, incagli, esposizioni ristrutturate, esposizioni past-due) attualmente esistenti nell'eurozona, che creano problemi alle banche operanti in Italia in termini sia di maggiore assorbimento di capitale regolamentare sia di ridotta propensione ad erogare nuovi crediti alle imprese.
12. 019. Allasia, Busin, Prataviera.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
  Art. 12-bis. – (Modifiche all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995 n. 549). – 1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 114 è inserito il seguente:
  «114-bis. La ritenuta di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è dovuta sugli interessi derivanti dalle obbligazioni e da altri strumenti finanziari emessi nel rispetto dei limiti imposti dal comma 115 nella misura del 20 per cento. La ritenuta è ridotta al 12,5 per cento se gli emittenti sono soggetti definiti imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003»;
   b) il comma 115 è sostituito dai seguenti:
  «115. Se i titoli indicati nel comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono emessi da società o enti, diversi dalle banche e dalle società di cui all'articolo 157 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da quote, gli interessi passivi sono deducibili a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore:
   a) al doppio del tasso dei corporate bond della stessa durata, rilevato dalla Banca d'Italia, per le obbligazioni e i titoli similari negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale di cui all'alinea, o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione;
   b) per le obbligazioni e per i titoli similari diversi da quelli di cui alla lettera a) al maggiore dei seguenti valori:
    1) al tasso dei corporate bond della stessa durata, rilevato dalla Banca d'Italia, aumentato di due terzi;
    2) al tasso dei corporate bond della stessa durata, rilevato dalla Banca d'Italia, maggiorato di 3 punti percentuali per le piccole imprese, di 2 punti per le medie imprese e di 1 punto per le grandi imprese.

  115-bis. Qualora il tasso di rendimento effettivo all'emissione superi i limiti di cui al comma 115, gli interessi passivi eccedenti l'importo derivante dall'applicazione dei predetti tassi sono indeducibili dal reddito d'impresa.
  115-ter. I limiti di deducibilità di cui al comma 115 non si applicano ai titoli emessi ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ivi compresi quelli sottoscritti da investitori non qualificati. Per qualsiasi garanzia prestata si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.
  115-quater. Il numero dei sottoscrittori dei titoli non negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi nella lista prevista dal decreto ministeriale di cui al comma 115, o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento dell'emissione, non può essere superiore a quaranta, per ogni emissione di ammontare fino a 2.000.000 di euro. Per ogni emissione superiore a 2.000.000 di euro il numero dei sottoscrittori non può essere superiore al rapporto tra l'ammontare dell'emissione e 50.000 euro».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante le maggiori risorse derivanti dalla progressiva riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di conto capitale iscritti in bilancio destinati ai trasferimenti e ai contributi alle imprese di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
12. 010. Gitti, Sberna.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
  Art. 12-bis. – (Certificati di Credito Fiscale) – 1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 8 dell'articolo 16-bis sono aggiunti i seguenti:
  «8-bis. Le detrazioni fiscali di cui al precedente comma 1 sono riconosciute, in alternativa, anche mediante attribuzione di certificato di credito fiscale rappresentativo dell'incentivo finanziario.
  8-ter. Il certificato di credito fiscale di cui al comma 8-bis, è emesso dall'Agenzia delle Entrate previa opzione irrevocabile del titolare dell'agevolazione, che la esercita nei modi e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con lo stesso decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità telematiche di esercizio dell'opzione e di emissione del certificato nonché di annotazione dei successivi trasferimenti di proprietà sul titolo stesso e nel registro dell'Agenzia emittente, che provvede ad istituirlo entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente legge.
  8-quater. Il beneficiario dell'agevolazione fiscale che ha esercitato l'opzione di cui al precedente comma 8-ter, deve richiedere, un certificato di credito fiscale per ciascuna delle fatture emesse dai soggetti che hanno eseguito le opere incentivate. Il certificato richiesto non può eccedere un importo pari a dieci volte la capienza fiscale del beneficiario, relativa all'anno precedente quello in cui si avvale della richiesta, determinata considerando l'imposta lorda al netto delle altre detrazioni spettanti, con l'eccezione di quelle riportabili negli anni successivi, tenendo conto di eventuali altre emissioni già richieste ed ottenute nell'anno in corso e negli anni precedenti per le relative quote annuali, Nella istanza di cartolarizzazione, il predetto beneficiario è tenuto a dichiarare il titolo del possesso e i dati catastali dell'immobile oggetto degli interventi, specificandone il tipo, l'ammontare delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a proprio carico nonché gli estremi di versamento della somma bonificata. La disposizione di cui all'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 si applica solo sulla parte bonificata. Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio, la detrazione d'imposta, di cui al comma 1, spetta al singolo condomino nel limite della quota al medesimo imputabile. Tuttavia, ove l'assemblea condominiale deliberi all'unanimità, l'amministratore ovvero, in sua assenza, il soggetto da essa delegato, richiede, con riferimento a ciascuna fattura, un certificato di credito fiscale di ammontare pari alla somma delle detrazioni spettanti ai singoli condomini. I soggetti che nell'anno precedente risultano privi di capienza fiscale possono richiedere un unico certificato fiscale a condizione che il valore dello stesso non sia superiore a 6 mila euro.
  8-quinquies. Il certificato di credito fiscale, emesso a nome del titolare del diritto al beneficio tributario, deve essere da questi trasferito esclusivamente al soggetto che ha eseguito l'opera o la prestazione cui inerisce la fattura unita alla istanza di cartolarizzazione. Il trasferimento del titolo riduce parzialmente l'obbligazione di pagamento del corrispettivo convenuto per l'esecuzione delle opere o delle prestazioni. L'operazione di trasferimento dei certificati di credito fiscale di cui al periodo precedente, è ammessa, per ciascuno soggetto esecutore e per ciascun anno di imposta, fino a concorrenza dell'ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali dichiarati dallo stesso soggetto esecutore con riferimento al precedente anno d'imposta. Per le attività d'impresa e professionali, non tenute alla denuncia mensile ai fini retributivi e contributivi, si fa riferimento al reddito dichiarato ai fini previdenziali nella dichiarazione dei redditi relativa al secondo anno antecedente il trasferimento dei certificati di credito fiscale.
  8-sexies. Il giratario del titolo, previa annotazione del trasferimento nel registro della emittente ai sensi del precedente comma 8-ter, realizza il sottostante diritto esclusivamente mediante cessione allo sconto del credito cartolare ad istituto bancario o intermediario finanziario. Il soggetto scontante può trasferire il titolo cartolare ad altri istituti bancari ovvero ad intermediari finanziari nell'osservanza delle modalità da fissare ai sensi del precedente comma 8-ter o, in alternativa. Esercitare il sottostante diritto di credito direttamente nei confronti della debitrice, Agenzia dell'Entrate, nell'osservanza delle modalità temporali indicate al precedente comma 7.
  8-septies. La disposizione di cui al precedente comma 8 non si applica se la detrazione di cui al comma 1 è riconosciuta mediante emissione di certificati di credito.
   b) All'articolo 85, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:
  «3-ter. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, lettera a), del presente articolo, non costituiscono ricavi, e non concorrono alla determinazione del reddito imponibile, le somme corrisposte dal committente all'esecutore dei lavori nel contratto d'opera o di appalto, al lordo del valore nominale del certificato di credito fiscale, per l'importo eccedente il corrispettivo fatturato, fino a concorrenza del costo dello sconto convenuto con l'istituto finanziario in conseguenza dell'applicazione dei commi 8-quinquies ed 8-sexies del precedente articolo 16-bis».

  2. L'importo eccedente il corrispettivo fatturato, di cui alla lettera b) del comma 1, non concorre alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 13, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Di tali somme deve in ogni caso eseguirsi separata annotazione nei documenti emessi ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con espressa indicazione del titolo di esclusione. Il presente regime deve intendersi esteso ai soggetti di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  3. I certificati di credito fiscale emessi in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e gli atti e i contratti aventi ad oggetto tali certificati sono esenti dall'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131. Il regime di favore portato dall'articolo 5, comma 1, Tab. All. B, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, si intende esteso ad ogni atto e documento formato in attuazione del presente comma e dei successivi.
  4. All'articolo 61 del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «3. In conseguenza dell'applicazione del comma 8-sexies del precedente articolo 16-bis, in deroga a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, in nessun caso sono ammessi in deduzione dalla base imponibile gli interessi passivi e gli oneri assimilati corrisposti dal cessionario del credito agevolativo realizzato mediante l'operazione di sconto di cui all'articolo 1858 c.c.».

  5. All'articolo 66, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
  «6. In conseguenza dell'applicazione del comma 8-sexies del precedente articolo 16-bis, in deroga a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, in nessun caso sono ammessi in deduzione dalla base imponibile gli interessi passivi e gli oneri assimilati corrisposti dal cessionario del credito agevolativo realizzato mediante l'operazione di sconto di cui all'articolo 1858 c.c.».

  6. All'articolo 96, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
  «9. In conseguenza dell'applicazione del comma 8-sexies del precedente articolo 16-bis, in deroga a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, in nessun caso sono ammessi in deduzione dalla base imponibile gli interessi passivi e gli oneri assimilati corrisposti dal cessionario del credito agevolativo realizzato mediante l'operazione di sconto di cui all'articolo 1858 c.c.».

  7. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.300.000 euro per l'anno 2015, a 29.000.000 euro per il 2016, a 45.000.000 euro per il 2017, a 60.000.000 euro per il 2018, a 75.200.000 euro per il 2019, a 90.600.000 per il 2020, a 106.000.000 euro per il 2021, a 121.300.000 euro per il 2022, a 136.600.000 euro per il 2023, a 152.000.000 per il 2024, a 138.800.000 per il 2025, a 131.400.000 euro per il 2026 e a 114.650.000 euro a decorrere dal 2027, si provvede si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al successivo comma 8.
  8. A decorrere dall'anno 2015 l'aliquota di cui all'articolo 13 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, comma 2-ter, è fissata nella misura del 2, 20 per mille.
12. 0200. Pisano, Cancelleri, Barbanti, Alberti, Pesco, Ruocco, Villarosa.

ART. 13.
(Disposizioni urgenti per EXPO 2015, per i lavori pubblici ed in materia di trasporto aereo).

  Al comma 1, sopprimere le parole: Le assegnazioni disposte dal CIPE con le delibere n. 146 del 17 novembre 2006 e.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   sopprimere lettera
a);
   lettera b), sostituire le parole: 45 milioni con le seguenti: 29,362 milioni.
13. 51. Liuzzi, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Catalano, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) prioritariamente, per l'importo di 53,2 milioni di euro, nel limite di 20 milioni di euro alla realizzazione del progetto Vento e 33,2 milioni di euro per un piano al fine di promuovere il trasporto ibrido ed elettrico sostenendo le attività imprenditoriali che sviluppano sistemi innovativi per il trasporto, coinvolgendo fonti rinnovabili di energia e vettori di energia quali l'idrogeno;
13. 50. Mucci, Vallascas, Della Valle, Da Villa, Crippa, Fantinati, Petraroli, Prodani.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) per l'importo di 1,5 milioni di euro, per l'anno 2014, alla realizzazione del modulo di gestione dei flussi merci e del modulo «corridoio doganale virtuale», per le finalità di EXPO 2015. L'importo è assegnato al soggetto attuatore unico della Piattaforma logistica nazionale, ai sensi dell'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, a valle della stipula di opportuna convenzione con EXPO 2015 SpA.
13. 45. Bernardo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai fini del finanziamento del progetto approvato con la delibera CIPE n. 33 del 13 maggio 2010, è autorizzato un contributo venticinquennale di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13. 56. Grimoldi, Allasia, Busin.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: al miglioramento della competitività dei porti italiani e a rendere più efficiente il trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali, nella fase iniziale per favorire i traffici con i Paesi dell'Unione Europea con le seguenti: ad interventi di contrasto al rischio idrogeologico e di prevenzione dei rischi da calamità naturali, sul territorio nazionale.
13. 58. Allasia, Busin, Grimoldi.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano alle Autorità Portuali commissariate nel corso degli ultimi due anni, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno predisposto una programmazione di opere infrastrutturali strategiche per un importo superiore a 5 milioni di euro.
13. 37. Paolo Russo, Abrignani.

  Sopprimere il comma 7-bis.
13. 202. Da Villa, Castelli, Mucci, Vallascas, Della Valle, Crippa, Fantinati, Petraroli, Prodani.

  All'articolo 13, comma 7-bis, primo periodo, sostituire le parole: le imprese con le seguenti: alle imprese.

  Conseguentemente, al medesimo periodo:
   sostituire le parole: vengono indennizzate con le seguenti: può essere concesso un indennizzo;
   aggiungere, in fine, le seguenti parole:, e comunque nei limiti complessivi dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma.
13. 700. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:
  7-ter. Quale azione a supporto della competitività delle imprese portuali di cui agli articoli 16, 17, 18, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è prevista una riduzione delle accise sui prodotti energetici per i veicoli e macchine industriali utilizzati esclusivamente in siti portuali, nel limite di spesa annua di 30 milioni di euro. La modalità, la misura e la relativa decorrenza della suddetta riduzione sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante riduzione, in maniera lineare, delle dotazioni correnti relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per un importo pari a 30 milioni di euro annui.
13. 68. Oliaro, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

  Sopprimere il comma 8.
13. 19. Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fabbri, Giorgis, Sannicandro, Taglialatela, Turco.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Al fine di favorire il recupero e la riqualificazione delle facciate e delle parti comuni degli edifici privati dei centri storici o di aree di particolare pregio dei comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti, presso il Ministero per beni culturali e ambientali è istituito un apposito Fondo con una dotazione annuale di 50 milioni di euro per il triennio 2014-2016.
  8-ter. Hanno accesso ai finanziamenti gli interventi finalizzati al recupero delle facciate degli edifici che insistono nei centri storici, nelle «zone omogenee A» interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, nonché in eventuali ulteriori aree individuate dai comuni.
  8-quater. I contributi, erogati dal comune, coprono fino al 100 per cento dei costi per i lavori e spese tecniche, relativamente agli interventi di cui al comma 8-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per beni culturali e ambientali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono definite le modalità di attuazione e i criteri di ripartizione annuale a favore dei comuni delle risorse del fondo di cui al comma 8-bis.
  8-quinquies. I contributi di cui ai presenti commi, non sono cumulabili con le agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazioni edilizie previste dalla normativa nazionale.
  8-sexies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 8-bis e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13. 250. Pellegrino, Lavagno.

  Sopprimere il comma 9.
13. 73. Busin, Allasia, Prataviera.

  All'articolo 13, al comma 9-bis, sostituire le parole: ad investimenti per la funzionalità, con le seguenti: per l'acquisto di materiale rotabile al fine di garantire la funzionalità.
13. 701. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Sono altresì autorizzati a contrarre mutui necessari per il perfezionamento dei finanziamenti di propria competenza, sempre in deroga agli articoli 243-bis, comma 8, lettera g), e comma 9, lettera d), e 243-ter del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, anche i comuni che abbiano già approvato alla data del 1o gennaio 2014 il progetto esecutivo di opere di pubblica utilità e di valenza strategica per il rilancio del Paese.
13. 74. Busin, Allasia, Prataviera.

  Al comma 10, lettera b), dopo il capoverso 3-ter aggiungere il seguente:
  «3-quater. Nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 3-bis l'appaltatore è esonerato dagli obblighi relativi alla responsabilità solidale, di cui all'attuale normativa di legge, per il pagamento delle retribuzioni e dei contributi, assistenziali e previdenziali, nei confronti del subappaltatore».
* 13. 81. Allasia, Busin.

  Al comma 10, lettera b), dopo il capoverso 3-ter aggiungere il seguente:
  «3-quater. Nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 3-bis l'appaltatore è esonerato dagli obblighi relativi alla responsabilità solidale, di cui all'attuale normativa di legge, per il pagamento delle retribuzioni e dei contributi, assistenziali e previdenziali, nei confronti del subappaltatore».
* 13. 83. Matarrese, Sottanelli, Vitelli, Zanetti, Cimmino.

  Al comma 10, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) l'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 2010, n. 207, è sostituito dal seguente:
  «2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del quaranta per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del dieci per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate nella domanda di partecipazione, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate».
13. 209. Bernardo, Minardo.
(Inammissibile)

  Al comma 10, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis)
all'articolo 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
    al comma 1, la lettera b) è soppressa;
    al comma 2, la lettera hh) è soppressa.
13. 210. Minardo, Bernardo.
(Inammissibile)

  Al comma 10, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis)
all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, il numero 01 della lettera gg) è soppresso.
13. 211. Minardo, Bernardo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 133, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la», le parole: «metà della» sono soppresse. Inoltre, al comma 5, dopo le parole: «è determinata applicando la», le parole: «metà della» sono soppresse.
13. 208. Bernardo, Minardo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11.1. All'articolo 15, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180, dopo le parole: «stato di avanzamento lavori» sono aggiunte le seguenti: «, se ricomprese nella definizione di cui al medesimo articolo 118, comma 11, primo periodo,».
13. 212. Minardo, Bernardo.

  Sopprimere il comma 13.
13. 21. Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fabbri, Giorgis, Sannicandro, Taglialatela, Turco.

  Sostituire il comma 13 con i seguenti:
  13. All'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i commi 19, 19-bis, 19-ter e 20 sono abrogati.
  13-bis. Il comma 4 dell'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
  «4. L'Autorità d'ambito, al fine della predisposizione del Piano finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), determina la tariffa di base, nell'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 2, comunicandola all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ed al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

  13-ter. Le funzioni di regolazione e di controllo dei servizi idrici vengono attribuite al Ministero dell'ambiente, che con apposito decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce il metodo per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato nel rispetto dell'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
13. 94. Daga, Terzoni, Segoni, Zolezzi, De Rosa, Busto, Alberti.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Ai fini del rilascio dell'attestato di prestazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si tiene conto del raffrescamento derivante dalle schermature solari mobili, a condizione che la prestazione energetica delle predette schermature sia di classe due, così come definita nella norma europea EN 14501/2006, o superiore.
13. 206. Bernardo, Minardo, Saltamartini.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come sostituito dall'articolo 9 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo la lettera e-bis) è aggiunta la seguente:
   «e-ter) norma europea EN 14501: 2006 – Prestazione energetica degli edifici – schermature solari mobili – classe due o superiore, asseverata dal report di calcolo effettuato con il software ENEA win-shelter riportando i dati della schermatura oggetto di intervento».
13. 207. Bernardo, Minardo, Saltamartini.

  Sopprimere i commi da 14 a 23.
13. 22. Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fabbri, Giorgis, Sannicandro, Taglialatela, Turco.

  Sopprimere il comma 19.

  Conseguentemente, sostituire il comma 20 con il seguente:
  20. Una quota pari a 28 milioni di euro è assegnata alla realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della competitività degli aeroporti italiani. Il CIPE, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Regioni interessate, provvede ad individuare gli interventi da finanziarie.
13. 104. Librandi, Sottanelli, Vitelli, Cimmino, Zanetti.

  All'articolo 13, sopprimere i commi 19-bis e 19-ter.
13. 702. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:
  23-bis. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «Art. 3. – (Ordinamento degli enti). – 1. L'ordinamento degli enti pubblici di cui al presente decreto è determinato dai regolamenti previsti dal comma 2 dell'articolo 1 in conformità ai criteri di carattere generale di cui al presente articolo.
  2. Sono organi degli enti:
   a) il consiglio di amministrazione;
   b) il consiglio di strategia e vigilanza;
   c) il consiglio dei sindaci;
   d) il direttore generale.

  3. Il consiglio di amministrazione, vertice gestionale dell'ente, delibera ogni triennio il piano industriale e ogni anno il piano di performance di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo; approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità e i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48; trasmette trimestralmente al consiglio di strategia e vigilanza una relazione sull'attività svolta, con particolare riferimento al processo produttivo e al profilo finanziario, nonché qualsiasi altra relazione richiesta dal medesimo consiglio di strategia e vigilanza. Il consiglio di amministrazione esercita inoltre ogni altra funzione di natura gestionale che non è compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ente. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri e può conferire deleghe ai suoi componenti. Il consiglio di amministrazione elegge al proprio interno il presidente dell'ente con funzione di rappresentanza legale dell'Istituto. Il presidente del consiglio di amministrazione assiste alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. I componenti del consiglio di amministrazione possono assistere alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza e sono scelti in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'ente. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione della proposta di nomina, e del consiglio di strategia e vigilanza. In caso di mancata espressione dei pareri nei citati termini il Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato. I componenti del consiglio di amministrazione non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o altri incarichi all'interno dell'ente di appartenenza. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.
  4. Il consiglio di strategia e vigilanza, organo di indirizzo politico-amministrativo dell'ente, individua le linee di indirizzo generale dell'ente; elegge, tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, il proprio presidente; nell'ambito della programmazione generale determina gli obiettivi strategici pluriennali e approva il bilancio preventivo, il rendiconto generale e la relazione sulla performance prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento predisposti dal consiglio di amministrazione, verificandone i risultati; in caso di discordanza e di mancata composizione tra i due organi in materia di approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto generale, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede all'approvazione definitiva; esprime parere sulla nomina del Presidente dell'ente e presenta alle Camere una relazione di valutazione sulla coerenza degli indirizzi gestionali attribuiti al presidente dell'ente e al medesimo consiglio di strategia e vigilanza; approva il proprio regolamento interno nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di vigilanza, per la quale può avvalersi anche dell'organo di controllo interno, per acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse; approva, su proposta del consiglio di amministrazione, il regolamento di contabilità e il regolamento di organizzazione dell'ente. I componenti dell'organo di controllo interno sono nominati dal consiglio di amministrazione, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza. Il consiglio di strategia e vigilanza è composto da quattordici membri, dei quali sette in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e sette in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro privati e pubblici e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Il consiglio dell'INAIL è integrato da un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro. I componenti del consiglio di strategia e vigilanza durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I componenti devono avere specifiche competenza ed esperienza maturate in posizioni di responsabilità e non devono ricoprire o avere ricoperto negli ultimi tre anni incarichi pubblici elettivi. La loro nomina è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di designazioni delle confederazioni e delle organizzazioni di cui al presente comma. I componenti del consiglio di strategia e vigilanza non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o altri incarichi all'interno dell'ente di appartenenza. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.
  5. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 è comprovato da un apposito curriculum del singolo componente dei consigli ivi previsti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente del consiglio di strategia e vigilanza.
  6. Il direttore generale, nominato su proposta del consiglio di strategia e vigilanza, con le procedure di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'articolo 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88, partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e può assistere a quelle del consiglio di strategia e vigilanza; ha la responsabilità dell'attività di gestione dell'ente, diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi; sovraintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i poteri di cui al citato articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, e successive modificazioni, e all'articolo 48 della citata legge n. 88 del 1989; conferisce e revoca gli incarichi dirigenziali di livello generale. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'ente ovvero tra esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'ente stesso. La sua durata in carica è definita nel provvedimento di nomina e, di norma, è coincidente con il termine di cui al citato articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, e successive modificazioni.
  7. Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni di cui agli articoli 2403 e seguenti del codice civile, vigila sulla legittimità e sulla regolarità contabili di tutte le gestioni amministrate dall'ente e, nell'ambito di tale attribuzione, esercita il controllo sugli atti relativi alla gestione del patrimonio e del bilancio dell'ente, sui conti consuntivi e sugli stati patrimoniali. Il collegio dei sindaci è composto da tre membri di cui due in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Il collegio dei sindaci nomina al suo interno il proprio presidente. I componenti del collegio dei sindaci durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il presidente del collegio dei sindaci deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili, con specifica esperienza nell'esercizio della funzione in ambito pubblico. I componenti del collegio dei sindaci devono essere dirigenti delle amministrazioni pubbliche rappresentate. I rappresentanti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. Il collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per il collegio dei sindaci dell'INPS e dell'INAIL sono nominati due membri supplenti.
  8. Presso ciascun ente è nominato l'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con il compito di definire il sistema della valutazione della performance, di garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione e di effettuare il monitoraggio complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni dell'ente. L'organismo indipendente di valutazione è nominato dal consiglio di strategia e vigilanza, sentito il consiglio di amministrazione. Esso è composto da tre membri, di cui uno esterno all'ente, con funzione di presidente, e due provenienti dalla dirigenza di prima e di seconda fascia dell'ente, collocati fuori ruolo. I componenti dell'organismo indipendente di valutazione devono avere elevate professionalità ed esperienza, maturate nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. Essi non possono essere nominati tra soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o che hanno rivestito simili cariche nei tre anni precedenti la designazione.
  9. Per l'INPS continuano a operare i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'articolo 1, primo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Il comitato amministratore di cui all'articolo 38 della citata legge n. 88 del 1989 è composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, dai componenti del consiglio di amministrazione scelti tra i dirigenti della pubblica amministrazione, integrati da due funzionari dello Stato, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze.
  10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti gli emolumenti onnicomprensivi spettanti al presidente, ai componenti del consiglio di amministrazione e ai componenti del collegio dei sindaci dell'ente, per l'esercizio delle funzioni inerenti alla carica, nonché il compenso spettante ai componenti del consiglio di strategia e vigilanza».
  23-ter. All'atto della ricostituzione degli organi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, il numero dei rispettivi componenti è rideterminato ai sensi del medesimo articolo 3.
  23-quater. Dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, deve derivare, in ogni caso, una riduzione di spesa rispetto ai relativi oneri sostenuti a legislazione vigente.
13. 203. Di Salvo, Airaudo, Placido.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 23 aggiungere i seguenti:
  23-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono inseriti i seguenti:
  «10-bis. In deroga a quanto previsto al comma 10, è consentito al lavoratore e alla lavoratrice l'accesso alla pensione anticipata alle seguenti condizioni:
   a) risultare non occupati al 1 gennaio 2012 per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo o avere sottoscritto entro il 31 dicembre 2011 accordi collettivi o individuali che come esito finale prevedevano il licenziamento;
   b) maturare entro il 31 dicembre 2018 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto».

  23-ter. Agli oneri derivanti dal comma 23-bis si provvede con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 23-quater.
  23-quater. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 500 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.300 milioni di euro per l'anno 2015 e a 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  23-quinquies. A decorrere dall'anno 2014, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 23-quater, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al comma 23-bis.
  23-sexies. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 23-bis, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe, si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale ai sensi del comma 23-quater.
13. 204. Di Salvo, Airaudo, Placido.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:
  23-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunti i seguenti:
  «10-bis. In deroga a quanto previsto al comma 10, è consentito al lavoratore e alla lavoratrice l'accesso alla pensione anticipata alle seguenti condizioni:
   a) risultare non occupati al 1o gennaio 2012 per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo o avere sottoscritto entro il 31 dicembre 2011 accordi collettivi o individuali che come esito finale prevedevano il licenziamento;
   b) maturare entro il 31 dicembre 2018 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto».

  23-ter. Agli oneri derivanti dal comma 23-bis si provvede impiegando, a decorrere dal 1o marzo 2014, i maggiori risparmi, rispetto a quanto preventivato all'atto dell'approvazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, derivati dall'articolo 24 del predetto decreto-legge, ed accertati annualmente con provvedimento dell'Inps.
13. 205. Di Salvo, Airaudo, Placido.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
  23-bis. L'ultimo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori iscritti all'ex Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché al personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto. Con regolamento da emanare entro il 31 marzo 2014, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti.».
13. 14. Di Salvo, Airaudo, Placido, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Paglia, Lavagno.

  Al comma 24, primo periodo, dopo le parole: aree territoriali aggiungere le seguenti: di tutto il territorio nazionale.
13. 201. Ribaudo, Moscatt.

  Al comma 24, secondo periodo, sostituire le parole: tra i 5.000 e i 150.000 con le seguenti: inferiore ai 5.000.
13. 200. Faenzi.

  All'articolo 13, comma 25-bis, sostituire le parole: a valere sulle ordinarie risorse umane e strumentali e con le seguenti:, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque.
13. 703. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

ART. 13-bis.
(Disposizioni urgenti recanti modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni).

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 180, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le parole: «e quando sono in corso di definizione i mutamenti di cui all'articolo 94, commi 2 e 4-bis, la documentazione prevista dall'articolo 92, commi 1 e 2, o, in alternativa, la carta di circolazione accompagnata da copia semplice dell'atto che dà luogo ai menzionati mutamenti.».
13-bis. 200. Corsaro.

ART. 14.
(Misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare).

  Sopprimerlo.
*14. 1. Di Gioia.

  Sopprimerlo.
*14. 25. Busin, Allasia.

  Sopprimerlo.
*14. 15. Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fabbri, Giorgis, Sannicandro, Taglialatela, Turco.

  All'articolo 14, comma 1, lettera a), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui alla lettera e) si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella misura di euro 5 milioni per l'anno 2014, 7 milioni per l'anno 2015 e 10,2 milioni annui a decorrere dall'anno 2016.
14. 700. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Al comma 1, lettera a), sostituire il quarto periodo con il seguente: Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui alla presente lettera si provvede mediante la soppressione del comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, con conseguente recupero di euro 13 milioni da utilizzare ai fini suddetti per l'anno 2014.
  Conseguentemente, sopprimere la lettera d).
14. 201. Baldassarre, Rizzetto, Rostellato, Ciprini, Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il quarto periodo con il seguente: Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui alla presente lettera si provvede mediante riduzione in maniera lineare delle dotazioni correnti relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella misura di 5 milioni di euro per l'anno 2014, 7 milioni di euro per l'anno 2015 e 10,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
14. 39. Antimo Cesaro, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
   a-bis) nel triennio 2014-2016, l'INPS e l'INAIL sono autorizzate, in deroga alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 66, comma 11-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, ad implementare la dotazione organica del personale ispettivo, con assunzioni di personale a tempo indeterminato, a partire dai vincitori di concorso o idonei inseriti in graduatorie in corso di validità, di livello non dirigenziale con funzione ispettiva in materia di previdenza, assistenza sociale, sicurezza e salute, nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 250 milioni di euro per ciascun anno;
   a-ter) ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui alla lettera a-bis) si provvede riducendo fino alla concorrenza delle risorse ivi indicate, le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.
14. 205. Nicchi, Di Salvo, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
  «11-bis. Per il triennio 2014-2016, l'INPS e l'INAIL possono procedere, per ciascun anno, ad assunzione di personale ispettivo di livello non dirigenziale, con funzione ispettiva in materia di previdenza e assistenza sociale, nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cento per cento di quella relativa al personale ispettivo di livello dirigenziale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente.».
14. 206. Di Salvo, Placido, Airaudo.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) è sempre disposto il sequestro dell'impresa, qualora sia contestato il reato di riduzione in schiavitù di cui all'articolo 600 del codice penale, rilevato per uno o più lavoratori; a tal fine, qualora ne rilevino la possibile sussistenza, con particolare riferimento alla condizione di clandestinità dei lavoratori, le Autorità che rilevano le violazioni informano senza indugio il magistrato competente; nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è sempre ordinata la confisca dell'azienda medesima;.
14. 200. Maietta.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 15 per cento.
14. 28. Fedriga, Busin, Allasia.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il secondo periodo.
14. 7. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
14. 26. Busin, Allasia, Prataviera.

  Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: previste dall'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono duplicati con le seguenti: relative all'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono incrementati della metà. In ogni caso, nelle ipotesi sanzionatorie disciplinate dall'articolo 18-bis, comma 3, terzo e ultimo periodo, e comma 4, ultimo periodo, è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta nel caso di prima violazione.
14. 37. Antimo Cesaro, Tinagli, Sottanelli, Vitelli, Cimmino, Zanetti.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: In ogni caso, nelle ipotesi disciplinate dall'articolo 18-bis, comma 3, terzo e ultimo periodo, e comma 4, ultimo periodo, è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta nel caso di prima violazione.
14. 202. Minardo, Pagano, Bernardo.

  All'articolo 14, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui alle lettere b) e c) sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati:
    1) al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
    2) ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, destinato a misure, da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, finalizzate ad una più efficiente utilizzazione sull'intero territorio nazionale del personale ispettivo, ad una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché alla realizzazione di iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
14. 701. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
   d-bis) ferme restando le competenze della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, al fine di assicurare e rafforzare l'attività ispettiva dei singoli enti attraverso un efficace impiego del personale ispettivo degli enti pubblici che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, si conferma l'autonomia funzionale e di programmazione dei predetti enti;
   d-ter) al fine di realizzare una maggiore efficacia di coordinamento dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale ed iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza nei posti di lavoro, la percentuale dello 0,035 per cento delle sanzioni amministrative comminate e delle sanzioni civili accertate durante l'attività ispettiva ed effettivamente riscosse, è destinato al finanziamento dell'implementazione dell'attività di ricerca e informazione della banca dati dell'attività ispettiva;
   d-quater) la gestione della banca dati dell'attività ispettiva è affidata, senza ulteriori oneri di spese aggiuntive, all'INPS.
14. 203. Di Gioia.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: può introdurre con le seguenti: finanzia la realizzazione di una banca dati a cui accedono tutti i funzionari e gli ispettori, prima di iniziare la verifica ispettiva, del Ministero e delle direzioni del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL e degli altri enti e Autorità che svolgono attività ispettiva, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi, realizzando una maggiore efficacia di coordinamento dell'attività della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale ed iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per assicurare efficace ed efficiente adempimento dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. La gestione della banca data dati dell'attività ispettiva è affidata, senza ulteriori oneri di spese aggiuntive, all'INPS. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può introdurre, altresì,
14. 207. Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis)
ferme restando le competenze della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e pur confermandosi l'autonomia funzionale e di programmazione degli enti, INPS, INAIL, Direzioni del lavoro, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi, realizzando una maggiore efficacia di coordinamento dell'attività della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale ed iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, una congrua percentuale delle risorse di cui alla lettera d) è destinata al finanziamento di un'apposita banca dati a cui accedono tutti i funzionari, prima di iniziare la verifica ispettiva. La gestione della banca data dati dell'attività ispettiva è affidata, senza ulteriori oneri di spese aggiuntive, all'INPS.
14. 38. Antimo Cesaro, Rabino, Monchiero, Impegno, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis)
ferme restando le competenze della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 124, al fine di assicurare il migliore e più razionale impiego del personale ispettivo di tutti gli organi di vigilanza sul territorio e altresì al fine di evitare duplicazioni di interventi da parte degli organi preposti all'attività di vigilanza in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, vengono istituite e rese attive, entro e non oltre il 31 marzo 2014, la banca dati telematica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e il sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
14. 204. Baldassarre, Rizzetto, Rostellato, Ciprini, Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere il seguente:
   d-bis)
Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono adottate misure volte all'utilizzo prioritario degli importi derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui alle lettere b) e c) finalizzando le risorse medesime alle spese di missione del personale ispettivo ed alla implementazione e razionalizzazione dell'uso del mezzo proprio da parte del personale medesimo.
14. 208. Baldassarre, Rizzetto, Rostellato, Ciprini, Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni urgenti per il settore agricolo).

  1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, la lettera m) è sostituita dalla seguente:
   «m) il luogo di origine o di provenienza, da intendersi quale luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti».

  2. All'articolo 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo le parole: «società di capitale» sono inserite le seguenti: «escluse le società cooperative».
  3. Alla sezione 6 dell'Allegato A al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, le parole: «depositi alimentari» si interpretano nel senso che non sono considerati tali, ai fini di cui al citato decreto, gli stabilimenti utilizzati dalle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e dai consorzi agrari per la fornitura di servizi agli imprenditori agricoli.
  4. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, dopo le parole: «Il Ministero può altresì avvalersi» sono aggiunte le seguenti: «dei soggetti di cui all'articolo 2409-bis, comma 1, del codice civile, e».
  5. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

  «1-bis. Alle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo non possono aderire soggetti diversi dai soci imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, iscritti nel registro delle imprese.».

  6. Le Regioni revocano il riconoscimento alle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo che non provvedono ad adeguare la compagine sociale, ai sensi del precedente comma, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  7. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 25 metri cubi ai sensi dell'articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, ferma restando l'applicazione delle disposizioni ivi richiamate, non sono tenuti agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto n. 151.
  8. All'Allegato 1, punti 27 e 28, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 le parole: «a 50.000 kg» sono sostituite dalle seguenti: «a 250.000 kg».
  9. All'articolo 45, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
   «c) se riguarda un'area non edificabile, è calcolato aumentando del cinquanta per cento l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 41, comma 4;
   d) se riguarda un'area non edificabile, coltivata direttamente dal proprietario, è calcolato moltiplicando per tre l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 41, comma 4. In tal caso non compete l'indennità aggiuntiva di cui all'articolo 40, comma 4.».

  10. All'articolo 5-bis, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».
  11. La disposizione di cui al comma 10 si applica anche ai trasferimenti a qualsiasi titolo di terreni agricoli posti in essere in data antecedente la data di entrata in vigore del presente articolo.
14. 01. Russo.
(Inammissibile)

  Al titolo, sopprimere le parole:, per la riduzione dei premi RC-auto.
Tit. 1. Senaldi.