Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 9 gennaio 2014

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 9 gennaio 2014.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Balduzzi, Baretta, Berretta, Bindi, Bocci, Boccia, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Brambilla, Bray, Brunetta, Capezzone, Carrozza, Casero, Castiglione, Cicchitto, Costa, D'Alia, D'Incà, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Fassina, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Kyenge, La Russa, Legnini, Leone, Letta, Lombardi, Lorenzin, Lupi, Mannino, Merlo, Meta, Migliore, Mogherini, Orlando, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Portas, Ravetto, Realacci, Sani, Sereni, Speranza, Tabacci, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Balduzzi, Baretta, Berretta, Bindi, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Brambilla, Bray, Brunetta, Capezzone, Carrozza, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cicu, Costa, D'Alia, D'Incà, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Fassina, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Galan, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Kyenge, La Russa, Legnini, Leone, Letta, Lombardi, Lorenzin, Lupi, Mannino, Merlo, Meta, Migliore, Mogherini, Orlando, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Portas, Ravetto, Realacci, Sani, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Valeria Valente, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 8 gennaio 2014 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   BOCCADUTRI: «Disposizioni concernenti la limitazione dell'uso del contante e la promozione dell'impiego della moneta elettronica» (1928);
   NASTRI: «Modifica all'articolo 1802 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate appartenenti ai ruoli normali del servizio permanente a nomina diretta» (1929);
   CASTIELLO: «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recanti istituzione delle comunità marine costiere» (1930);
   CASTIELLO: «Istituzione del Centro operativo di Afragola nell'ambito della soprintendenza per i beni archeologici di Napoli e Caserta» (1931);
   L'ABBATE ed altri: «Disposizioni concernenti l'etichettatura delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati e misure per la promozione della loro vendita e del loro consumo» (1932).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   VII Commissione (Cultura):
  FOSSATI ed altri: «Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva» (1680) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XIII Commissione (Agricoltura):
  ZACCAGNINI: «Disposizioni per la promozione della coltivazione della cannabis sativa per la produzione di alimenti, cosmetici, semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori, opere di bioingegneria e di bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca» (1797) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), V, VII, VIII, X, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, con lettera in data 27 dicembre 2013, ha trasmesso la scheda relativa agli interventi previsti dal medesimo Provveditorato nell'ambito del programma triennale dei lavori 2013-2015, a valere sulle risorse iscritte nel capitolo 7340 – nuovo piano gestionale 2 dello stato di previsione del predetto Ministero.

  Questa documentazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 7 gennaio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la delibera CIPE n. 62/2013 dell'8 agosto 2013, concernente «Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443 del 2001). Opere complementari del centro intermodale di Segate – Potenziamento della strada provinciale 103 “Antica di Cassano”: viabilità di accesso al centro intermodale di Segrate (1° lotto – 2° stralcio). Approvazione progetto definitivo».

  Questa delibera è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Comunicazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

  L'Azienda unità sanitaria locale Umbria 2, con lettera in data 20 dicembre 2013, e Fintecna Spa, con lettera in data 23 dicembre 2013, hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, comunicazioni concernenti atti comportanti spese per emolumenti o retribuzioni, con l'indicazione del nominativo dei destinatari e dell'importo dei relativi compensi.

  Queste comunicazioni sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

  Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di cinquantuno risoluzioni approvate nella sessione dal 18 al 21 novembre 2013, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
   risoluzione legislativa sul progetto di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (Doc. XII, n. 204) – alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
   risoluzione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 7/2013 dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione III – Commissione (Doc. XII, n. 205) – alla V Commissione (Bilancio);
   risoluzione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 8/2013 dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione III – Commissione (Doc. XII, n. 206) – alla V Commissione (Bilancio);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce «Erasmus per tutti» il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Doc. XII, n. 207) – alla VII Commissione (Cultura);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (Doc. XII, n. 208) – alla VII Commissione (Cultura);
   risoluzione legislativa sul progetto di regolamento del Consiglio che istituisce per il periodo 2014-2020 il programma «L'Europa per i cittadini» (Doc. XII, n. 209) – alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa (Doc. XII, n. 210) – alle Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (Doc. XII, n. 211) – alla IX Commissione (Trasporti);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica di taluni atti legislativi nel settore delle statistiche dell'agricoltura e della pesca (Doc. XII, n. 212) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
   risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici (Doc. XII, n. 213) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa all'accettazione, a nome dell'Unione, dell'emendamento agli articoli 25 e 26 della Convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali (Doc. XII, n. 214) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (Doc. XII, n. 215) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione legislativa sul progetto comune di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2014, approvato dal comitato di conciliazione nel quadro della procedura di bilancio (Doc. XII, n. 216) – alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
   risoluzione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 9/2013 dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione III – Commissione (Doc. XII, n. 217) – alla V Commissione (Bilancio);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla realizzazione e al funzionamento dei sistemi europei di radionavigazione via satellite (Doc. XII, n. 218) – alla IX Commissione (Trasporti);
   risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania (Doc. XII, n. 219) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Federazione russa sui precursori di droghe (Doc. XII, n. 220) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione legislativa sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (Doc. XII, n. 221) – alla V Commissione (Bilancio);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (Doc. XII, n. 222) – alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XI (Lavoro);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a disposizioni specifiche concernenti il Fondo europeo di sviluppo regionale e l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (Doc. XII, n. 223) – alla V Commissione (Bilancio);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (Doc. XII, n. 224) – alla V Commissione (Bilancio);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio (Doc. XII, n. 225) – alla V Commissione (Bilancio);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di istituzione e di funzionamento di tali gruppi (Doc. XII, n. 226) – alla V Commissione (Bilancio);
   risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa e relative misure (Doc. XII, n. 227) – alla VI Commissione (Finanze);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (Doc. XII, n. 228) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (Doc. XII, n. 229) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) (Doc. XII, n. 230) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (Doc. XII, n. 231) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che modifica il regolamento (UE) n. [SR] per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione per l'esercizio 2014 e che modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 nonché i regolamenti (UE) n. [PD], (UE) n. [HR] e (UE) n. [OCM] per quanto riguarda la loro applicazione nel corso dell'esercizio 2014 (Doc. XII, n. 232) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri in gravi difficoltà, o minacciati di trovarsi in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria e per quanto attiene alle norme di disimpegno per alcuni Stati membri (Doc. XII, n. 233) – alla V Commissione (Bilancio);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda la dotazione finanziaria del Fondo sociale europeo per alcuni Stati membri (Doc. XII, n. 234) – alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XI (Lavoro);
   risoluzione legislativa relativa al progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro (Doc. XII, n. 235) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione sull'ubicazione delle sedi delle istituzioni dell'Unione europea (Doc. XII, n. 236) – alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 (Doc. XII, n. 237) – alle Commissioni riunite VII (Cultura) e X (Attività produttive);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole di partecipazione e di diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e di innovazione «Orizzonte 2020» (Doc. XII, n. 238) – alle Commissioni riunite VII (Cultura) e X (Attività produttive);
   risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT): il contributo dell'EIT a un'Europa più innovativa (Doc. XII, n. 239) – alle Commissioni riunite VII (Cultura) e X (Attività produttive);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (Doc. XII, n. 240) – alle Commissioni riunite VII (Cultura) e X (Attività produttive);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (2014-2020) (Doc. XII, n. 241) – alla X Commissione (Attività produttive);
   risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio che stabilisce il programma specifico recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) (Doc. XII, n. 242) – alle Commissioni riunite VII (Cultura) e X (Attività produttive);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee (Doc. XII, n. 243) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale (Doc. XII, n. 244) – alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un programma per 1'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) (Doc. XII, n. 245) – alla VIII Commissione (Ambiente);
   risoluzione sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione per l'imposizione fiscale nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Fiscalis 2020) e abroga la decisione n. 1482/2007/CE (Doc. XII, n. 246) – alla VI Commissione (Finanze);
   risoluzione legislativa sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione per la dogana nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Dogana 2020) e abroga la decisione n. 624/2007/CE (Doc. XII, n. 247) – alla VI Commissione (Finanze);
   risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) per quanto riguarda i termini di attuazione e applicazione e il termine di abrogazione di talune direttive (Doc. XII, n. 248) – alla VI Commissione (Finanze);
   risoluzione sulla situazione dell'agenda di Doha per lo sviluppo e i preparativi per la nona conferenza ministeriale dell'OMC (Doc. XII, n. 249) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune (conformemente alla relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo sulla politica estera e di sicurezza comune) (Doc. XII, n. 250) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa);
   risoluzione sulla base tecnologica e industriale della difesa europea (Doc. XII, n. 251) – alle Commissioni riunite IV (Difesa) e X (Attività produttive);
   risoluzione sul Bangladesh: diritti umani e prossime elezioni (Doc. XII, n. 252) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione sulla situazione dei lavoratori migranti in Qatar (Doc. XII, n. 253) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione sull'equità della giustizia in Bolivia, in particolare i casi di Előd Tóásó e Mario Tadić (Doc. XII, n. 254) – alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 8 gennaio 2014, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2009/831/CE per quanto riguarda il relativo periodo di applicazione (COM(2013) 930 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze). Tale proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 9 gennaio 2013;
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione sui progressi nell'attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia (COM(2013) 938 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato di associazione UE-Cile riguardo alla modifica dell'allegato XII dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, contenente l'elenco degli enti cileni che aggiudicano appalti a norma della parte IV, titolo IV (Commesse pubbliche) (COM(2013) 942 final) e relativi allegati (COM(2013) 942 – Annex 1), che sono assegnati in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 30 dicembre 2013 e 8 gennaio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4 e 10 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle Commissioni sottoindicate:
   alla II Commissione (Giustizia) le comunicazioni concernenti i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero della giustizia:
    alla dottoressa Claudia Pedrelli, l'incarico di vice capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;
    al dottor Alfonso Sabella, l'incarico di vice capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;
   alla V Commissione (Bilancio) le comunicazioni concernenti i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:
    al dottor Francesco Alì, l'incarico di consulenza, studio e ricerca nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
    al dottor Lorenzo Quinzi, l'incarico di direttore generale dell'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della giustizia, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
   alla VII Commissione (Cultura) le comunicazioni concernenti i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:
    al dottor Franco Inglese, l'incarico di reggenza dell'ufficio scolastico regionale per la Puglia;
    al dottor Ernesto Pellecchia, l'incarico di reggenza dall'Ufficio scolastico regionale per il Molise;
    alla dottoressa Giuliana Pupazzoni, l'incarico di reggenza della direzione dell'ufficio scolastico regionale per il Piemonte.

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 24 dicembre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale in materia di ammortizzatori sociali in deroga (74).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla XI Commissione (Lavoro), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 29 gennaio 2014. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 19 gennaio 2014.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE: FERRANTI ED ALTRI: MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI PERSONALI (A.C. 631-A) E DELLE ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: GOZI ED ALTRI; CIRIELLI; BRUNETTA ED ALTRI; BRUNETTA (A.C. 980-1707-1807-1847)

A.C. 631-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sull'articolo aggiuntivo 15.0100 della Commissione.

A.C. 631-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.

  1. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.

  Sopprimerlo.
5. 1. Molteni, Attaguile.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 5. – 1. All'articolo 275 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine agli altri delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), la custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.».

   b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Al di fuori dei casi di cui al comma 3, nonché quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha oltrepassato l'età di settanta anni, non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.».

  Conseguentemente:
   sopprimere l'articolo 6;
   sostituire l'articolo 7 con il seguente:
  Art. 7. – 1. All'articolo 276, comma 1-ter, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: «anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 275, comma 4».
5. 50. Chiarelli.

  Al comma 1, sostituire la parola: inadeguate con le seguenti: attualmente e concretamente insufficienti.
5. 51. Costa.

A.C. 631-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.

  1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Salvo quanto previsto dal secondo
periodo del presente comma, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del presente codice nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».
  2. Il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è soppresso.
  3. Dopo il comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
  «3-bis. Nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'articolo 275-bis, comma 1».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e 416-bis con le seguenti: 416-bis e 575.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo:
   sopprimere la parola: 575;
   sopprimere le parole da:, o che, in relazione fino alla fine del comma.
6. 50. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e 416-bis con le seguenti: 416-bis e 600-bis, primo comma,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo:
   sopprimere le parole: 600-bis, primo comma,;
   sopprimere le parole da:, o che, in relazione fino alla fine del comma.
6. 51. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e 416-bis con le seguenti: 416-bis e 600-ter, escluso il quarto comma,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo:
   sopprimere le parole: 600-ter, escluso il quarto comma,;
   sopprimere le parole da:, o che, in relazione fino alla fine del comma.
6. 52. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e 416-bis con le seguenti: 416-bis e 600-quinquies.;

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo:
   sopprimere le parole: 600-quinquies;
   sopprimere le parole da:, o che, in relazione fino alla fine del comma.
6. 53. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e 416-bis con le seguenti: 416-bis e 609-bis.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo:
   sopprimere le parole: 609-bis,;
   sopprimere le parole da:, o che, in relazione fino alla fine del comma.
6. 54. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e 416-bis con le seguenti: 416-bis e 609-quater.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo:
   sopprimere le parole:, 609-quater;
   sopprimere le parole da:, o che, in relazione fino alla fine del comma.
6. 55. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e 416-bis con le seguenti: 416-bis e 609-octies;.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo:
   sopprimere le parole: e 609-octies;
   sopprimere le parole da:, o che, in relazione fino alla fine del comma.
6. 56. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e 416-bis con le seguenti: 416-bis e 624-bis;.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole da:, o che, in relazione fino alla fine del comma.
6. 57. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e 416-bis con le seguenti: 416-bis e 628.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole da:, o che, in relazione fino alla fine del comma.
6. 58. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e 416-bis con le seguenti: 416-bis e 624-bis.
6. 59. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e 416-bis con le seguenti: 416-bis e 628.
6. 60. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: del codice penale aggiungere le seguenti: e ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies del presente codice, in ordine ai delitti del codice penale di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-octies, 624-bis e 628, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.
6. 71. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: del codice penale aggiungere le seguenti:, nonché i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole da:, o che, in relazione fino alla fine del comma.
6. 65. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: del codice penale aggiungere le seguenti: nonché i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309.
6. 67. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da : e 3-quater fino alla fine del comma con le seguenti: 3-quater e 3-quinquies del presente codice, in ordine ai delitti del codice penale di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-octies, 624-bis e 628, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.
6. 72. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: e 609-octies con le seguenti: 609-octies e 624-bis.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole da:, o che, in relazione fino alla fine del comma.
6. 63. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: e 609-octies con le seguenti: 609-octies e 628.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole da:, o che, in relazione fino alla fine del comma.
6. 64. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: e 609-octies con le seguenti: 609-octies e 624-bis.
6. 61. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: e 609-octies con le seguenti: 609-octies e 628.
6. 62. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del codice penale, aggiungere le seguenti:, nonché i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole da:, o che, in relazione fino alla fine del comma.
6. 66. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del codice penale aggiungere le seguenti: nonché i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309.
6. 69. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da:, o che, in relazione fino alla fine del comma.
6. 68. Molteni, Attaguile.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  Il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «È vietata l'applicazione cumulativa di singole prescrizioni afferenti a misure diverse».
6. 5. Ferraresi, Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Micillo, Sarti.

  Sopprimere il comma 3.
6. 70. Molteni, Attaguile.

A.C. 631-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.

  1. All'articolo 276 del codice di procedura penale il comma 1-ter è abrogato.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 7.

  Sopprimerlo.
7. 50. Molteni, Attaguile.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
  Art. 7-bis. – 1. Dopo l'articolo 280 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
  «Art. 280-bis.(Libertà su cauzione). – 1. Con il provvedimento della libertà su cauzione il giudice, in alternativa alle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285, 285-bis e 286, ovvero cumulativamente a una o più delle restanti misure cautelari personali o reali, concede all'imputato, su sua richiesta, la libertà su cauzione a fronte del deposito presso la Cassa delle ammende di una somma non inferiore al 10 per cento del reddito dichiarato nell'ultimo anno fiscale e sempre commisurata alla gravità del fatto e alle condizioni economiche dell'imputato.
  2. La libertà su cauzione di cui al comma 1 non può essere concessa quando l'imputato si trovi nelle condizioni di cui agli articoli 99, 101, 102, 103, 105 e 108 del codice penale.
  3. La cauzione di cui al comma 1 può essere versata a favore dell'imputato anche da soggetti terzi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per la cauzione di importo inferiore o uguale a 1.000 euro, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della provenienza delle somme versate.
  4. Il versamento della cauzione non può essere soggetto a rateizzazioni tuttavia, in luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale.
  5. Qualora il deposito della somma non sia eseguito o la garanzia non sia prestata, il giudice sostituisce alla cauzione una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285, 285-bis e 286.
  6. La libertà su cauzione può essere revocata, in qualunque momento, dal giudice competente, al verificarsi di una delle condizioni ostative alla concessione della stessa ovvero nel caso sia disposto un accertamento per l'infedele dichiarazione dei redditi presentata dall'imputato ai fini della determinazione della cauzione e vi siano sufficienti prove per ritenerlo fondato. Conseguentemente la somma depositata, o per la quale fu data garanzia, è devoluta alla Cassa delle ammende. In caso di ravvedimento operoso dell'imputato per sanare i vizi della dichiarazione dei redditi infedele, il giudice può disporre la sola integrazione della cauzione, senza procedere alla revoca della misura cautelare e alla conseguente devoluzione della somma depositata.
  7. Quando la libertà su cauzione perde efficacia ai sensi dell'articolo 308, comma 1, è ordinata la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca e la fideiussione si estingue.».
7. 050. Dambruoso.

A.C. 631-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.

  1. Il comma 5-bis dell'articolo 284 del codice di procedura penale è abrogato.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 8.

  Sopprimerlo.
8. 50. Molteni, Attaguile.

A.C. 631-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.

  1. All'articolo 292, comma 2, lettera c), del codice di procedura penale, dopo le parole: «l'esposizione» sono inserite le seguenti: «e l'autonoma valutazione».
  2. All'articolo 292, comma 2, lettera c-bis), del codice di procedura penale, dopo le parole: «l'esposizione» sono inserite le seguenti: «e l'autonoma valutazione».

A.C. 631-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.

  1. All'articolo 299, comma 4, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o applica congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 10.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Dopo il comma 2 dell'articolo 299 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Il giudice, ogni quarantacinque giorni dalla data di applicazione della misura cautelare, verifica d'ufficio, anche alla luce di elementi sopravvenuti, che siano ancora attuali le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 273 o dalle disposizioni relative alle singole misure ovvero le esigenze cautelari previste dall'articolo 274; il giudice verifica altresì d'ufficio che la misura in corso di esecuzione sia attualmente proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata, e che sia attualmente adeguata alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. Il pubblico ministero e l'imputato, fino a dieci giorni prima della scadenza di ogni termine di trenta giorni, possono presentare memorie. Il giudice, se del caso, provvede d'ufficio alla revoca della misura o alla sua sostituzione con una meno afflittiva, ovvero dispone l'applicazione della misura originaria con modalità meno gravose».
10. 2. Ferraresi, Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Micillo, Sarti.

A.C. 631-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.

  1. All'articolo 308, comma 2, primo periodo, del codice di procedura penale, le parole: «due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
  2. Al comma 2 dell'articolo 308 del codice di procedura penale, il secondo periodo è soppresso.
  3. Il comma 2-bis dell'articolo 308 del codice di procedura penale è abrogato.

A.C. 631-A – Articolo 12

ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 12.

  1. Al comma 6, primo periodo, dell'articolo 309 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e l'imputato può chiedere di comparire personalmente».
  2. Al comma 8-bis dell'articolo 309 del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'imputato che ne abbia fatto richiesta ai sensi del comma 6 ha diritto di comparire personalmente».
  3. Al comma 9 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la
motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione, a norma dell'articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa».
  4. All'articolo 309 del codice di procedura penale, dopo il comma 9 è inserito il seguente:
  «9-bis. Su richiesta formulata personalmente dall'imputato entro due giorni dalla notificazione dell'avviso, il tribunale differisce la data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la decisione e quello per il deposito dell'ordinanza sono prorogati nella stessa misura».

  5. Al comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedura penale, dopo le parole: «entro il termine prescritto» sono inserite le seguenti: «ovvero l'ordinanza del tribunale non è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione».
  6. Al comma 7 dell'articolo 324 del codice di procedura penale, le parole: «articolo 309 commi 9» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 309, commi 9, 9-bis».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 12.

  Sopprimere il comma 3.
12. 50. Ferraresi, Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Micillo, Sarti.

  Al comma 5, sostituire le parole: trenta giorni dalla decisione con le seguenti: venti giorni, salvo che la motivazione non sia particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni, nel qual caso il tribunale può indicare un termine più lungo comunque non superiore di ulteriori dieci giorni dalla decisione.
12. 53. Molteni, Attaguile.

  Al comma 5, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.
12. 51. Molteni, Attaguile.

  Al comma 5, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quaranta giorni.
12. 52. Molteni, Attaguile.

  Al comma 5, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: venticinque giorni.
12. 54. Molteni, Attaguile.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 309 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «11. Nel caso l'ordinanza di cui al comma 10 abbia perso efficacia per i motivi indicati al medesimo comma, il Presidente del tribunale cura che gli atti siano inviati, per il tramite del primo Presidente della Corte di Cassazione, al Consiglio superiore della magistratura, ai sensi della normativa vigente, ai fini dell'esperimento dell'azione disciplinare.».
12. 55. Molteni, Attaguile.

A.C. 631-A – Articolo 13

ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 13.

  1. All'articolo 310, comma 2, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con ordinanza depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 13.

  Al comma 1, sostituire le parole: trenta giorni dalla decisione con le seguenti: venti giorni, salvo che la motivazione non sia particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni; in tal caso il tribunale può indicare un termine più lungo comunque non superiore di ulteriori dieci giorni dalla decisione.
13. 52. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.
13. 50. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quaranta giorni.
13. 51. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: venticinque giorni.
13. 53. Molteni, Attaguile.

A.C. 631-A – Articolo 14

ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 14.

  1. All'articolo 311, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, le parole: «il pubblico ministero che ha chiesto l'applicazione della misura» sono soppresse.
  2. All'articolo 311, comma 1, del codice di procedura penale, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il ricorso può essere proposto anche dal pubblico mini
stero che ha richiesto l'applicazione della misura, eccetto che contro la decisione, emessa a norma dell'articolo 310, di conferma del provvedimento che abbia rigettato, o dichiarato inammissibile, una sua richiesta».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 14.

  Sopprimerlo.
14. 50. Ferraresi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 311, comma 1, del codice di procedura penale, il secondo periodo è abrogato.
14. 51. Cirielli.

A.C. 631-A – Articolo 15

ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 15.

  1. All'articolo 311 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Se è stata annullata con rinvio, su ricorso dell'imputato, un'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell'articolo 309, comma 9, il giudice decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti e l'ordinanza è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. Se la decisione ovvero il deposito dell'ordinanza non intervengono entro i termini prescritti, l'ordinanza che ha disposto la misura coercitiva perde efficacia, salvo che l'esecuzione sia sospesa ai sensi dell'articolo 310, comma 3».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 15.

  Sopprimerlo.
15. 50. Ferraresi, Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Micillo, Sarti.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il capoverso comma 5-bis, aggiungere il seguente:
  «5-ter. Nel caso l'ordinanza di cui al comma 5-bis abbia perso efficacia per i motivi indicati al medesimo comma, il primo Presidente della Corte di Cassazione cura che gli atti siano inviati al Consiglio superiore della magistratura, ai sensi della normativa vigente, ai fini dell'esperimento dell'azione disciplinare.»
15. 55. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso comma 5-bis, primo periodo, le parole: trenta giorni dalla decisione con le seguenti: venti giorni, salvo che la motivazione non sia particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni; in tal caso la Corte di Cassazione può indicare un termine più lungo comunque non superiore di ulteriori dieci giorni dalla decisione.
15. 53. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.
15. 51. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso comma 5-bis, primo periodo, le parole: trenta giorni con le seguenti: quaranta giorni.
15. 52. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso comma 5-bis, primo periodo, le parole: trenta giorni con le seguenti: venticinque giorni.
15. 54. Molteni, Attaguile.

Subemendamento all'articolo aggiuntivo 15. 0100 della Commissione

  Aggiungere infine le seguenti parole: nonché all'applicazione, in caso di condanna, della sospensione condizionale della pena o della sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi dell'articolo 656, comma 5, del codice di procedura penale.
0. 15. 0100. 1. Costa.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
  1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento una relazione contenente dati, rilevazioni e statistiche relativi all'applicazione nell'anno precedente delle misure cautelari personali, distinte per tipologie, con l'indicazione dell'esito dei relativi procedimenti ove conclusi.
15. 0100. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 631-A – Ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    nel corso della discussione svolta in Commissione Giustizia sul testo in esame e, soprattutto, a seguito delle autorevoli audizioni sul tema delle misure cautelari è emersa l'opportunità di approfondire ed eventualmente introdurre nel nostro sistema processuale lo strumento della libertà su cauzione da applicare in alternativa alle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285, 285-bis e 286, ovvero cumulativamente a una o più delle restanti misure cautelari personali o reali su richiesta dell'imputato;
    la finalità è quella di consentire al Giudice, laddove lo ritenga opportuno, di sostituire una misura cautelare detentiva con un deposito cauzionale che funga da garanzia per l'imputato di non sottrarsi al giudizio e di espiare la condanna in caso di accertata colpevolezza, tutto questo nel rispetto delle norme sulla lecita provenienza delle somme versate a titolo di cauzione,

impegna il Governo

ad un ulteriore approfondimento su questo tema, già oggetto di esame da parte della sottocommissione nominata presso il Ministero della Giustizia, e ad una più attenta valutazione circa l'opportunità di inserire questo strumento cautelare alternativo nel nostro Codice di Procedura Penale.
9/631-A/1Dambruoso.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative per l'inserimento nel patrimonio Unesco della Cappella degli Scrovegni e di tutti i siti trecenteschi presenti nella città di Padova – 3-00533

   ZAN. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. — Per sapere – premesso che:
   la città di Padova ha nel suo territorio una moltitudine di luoghi di elevatissimo pregio artistico costituiti da una serie di cicli di affreschi trecenteschi di straordinaria importanza e qualità;
   nel comune di Padova esiste un sito Unesco, l'Orto botanico;
   i cicli di affreschi fanno capo a diversi soggetti proprietari: la Cappella degli Scrovegni, l'Oratorio di San Michele e Palazzo della Ragione di proprietà del comune di Padova, il Battistero del Duomo di proprietà della diocesi di Padova, cicli di affreschi nella Basilica del Santo e nell'Oratorio di San Giorgio proprietà della Pontificia Basilica del Santo, ciclo di affreschi di Guariento di proprietà dell'Accademia Galileiana di scienze, lettere ed arti, cicli di affreschi presso il Castello di proprietà dello Stato;
   questi cicli rappresentano un patrimonio figurativo di artisti di straordinaria importanza, come Giotto, Guariento, Giusto de’ Menabuoi, Altichiero, Jacopo da Verona;
   esiste una mozione del consiglio comunale per proporre l'inserimento della città di Padova nell'elenco dei siti Unesco per l'importanza e l'unicità dei siti affrescati trecenteschi;
   attualmente i cicli trecenteschi sono all'interno di una lista di osservazione di siti passibili di inserimento nel patrimonio Unesco;
   servono considerevoli risorse per mettere a punto un comune piano di gestione fra i diversi siti, che, di norma, è elemento fondamentale per il buon fine della domanda di inserimento –:
   cosa intenda fare il Ministro interrogato, anche in termini di finanziamenti, per sostenere l'iniziativa del comune di Padova e degli altri enti proprietari per l'inserimento della Cappella degli Scrovegni e di tutti i siti trecenteschi nei siti Unesco. (3-00533)


Iniziative in merito al trattamento economico del personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che partecipa ad operazioni di messa in sicurezza del patrimonio artistico e architettonico – 3-00535

   SCHIRÒ. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. — Per sapere – premesso che:
   i fatti recenti della storia del suolo italiano, dall'Umbria all'Emilia, senza scordare il Duomo di Noto e, prima di tutto, il devastante terremoto dell'Aquila, non avrebbero potuto essere affrontati senza la collaborazione tecnica dei funzionari del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e dei vigili del fuoco –:
   se non intenda prevedere nei prossimi interventi legislativi che i funzionari del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che partecipano a operazioni di messa in sicurezza del patrimonio artistico/architettonico a fianco dei vigili del fuoco abbiano le stesso trattamento economico di questi ultimi, visto che sono esposti ai medesimi rischi e ne condividono le responsabilità. (3-00535)


Iniziative per la piena attuazione del progetto «Grande Pompei» – 3-00536

   FORMISANO. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. — Per sapere – premesso che:
   il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 (cosiddetto «Valore cultura»), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, ha stanziato 105 milioni di euro per «salvare» Pompei;
   della cifra totale, 60 milioni di euro derivano dalla riprogrammazione dei fondi per la coesione, mentre i rimanenti 45 milioni di euro sono stati concessi dalla Commissione europea in seguito alle richieste italiane e alla definizione di un piano d'azione, concordato con l'Esecutivo europeo, nel quale si è accertata l'entità dei lavori necessari per la «riabilitazione» di Pompei;
   i soldi messi a disposizione non sono a fondo perduto: o l'Italia sarà in grado di spenderli correttamente e nei tempi prescritti o saranno allocati altrove, lasciando il Paese con l'umiliazione della revoca subita;
   il termine ultimo perentorio per il totale utilizzo dei 105 milioni di euro cofinanziati dalla Commissione europea è il 30 giugno 2015;
   solo di recente è stato nominato, dopo inspiegabili ritardi, il direttore generale del progetto «Grande Pompei» nella persona del generale dell'Arma dei carabinieri Giovanni Nistri;
   intanto, però, si registrano ancora crolli nelle strutture del sito archeologico –:
   quali iniziative il Ministro interrogato intenda prendere per dare piena attuazione al progetto «Grande Pompei», assicurando che i soldi destinati al progetto stesso vengano spesi nei tempi previsti, senza, quindi, ulteriori ritardi, in modo da salvare realmente un bene unico per l'umanità quale il sito di Pompei.
(3-00536)


Iniziative di competenza a tutela del Teatro dell'Opera di Roma – 3-00537

   RAMPELLI. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. — Per sapere – premesso che:
   il comune di Roma ha definanziato il Teatro dell'Opera di Roma, concorrendo a determinare il mancato pareggio di bilancio del medesimo e causando, di conseguenza, sia una grave riduzione di personale, sia la drastica riduzione degli stipendi di coloro che riusciranno a conservare il posto;
   il Teatro dell'Opera di Roma subirà, quindi, un'inevitabile riduzione della produzione artistica e della qualità della stessa – dalla quale trarrà, invece, un evidente beneficio Santa Cecilia – che distruggerà il rilancio artistico e culturale del Teatro dell'Opera di Roma realizzato negli ultimi anni;
   nel mese di dicembre 2013 il sindaco Marino ha nominato a soprintendente del Teatro dell'Opera di Roma Carlo Fuortes, con il parere favorevole del consiglio d'amministrazione della stessa istituzione, nel quale siedono anche rappresentanti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
   Fuortes è attualmente anche amministratore delegato della Fondazione «Musica per Roma», che ha tra i suoi soci Santa Cecilia (istituzione rientrata a scapito dell'Opera nel ristretto elenco delle istituzioni culturali virtuose), nonché commissario del Teatro Petruzzelli di Bari;
   ricoprendo tre incarichi Fuortes somma anche le tre indennità, divenendo, a scapito di tutti i propositi di contenimento della spesa nel settore culturale, un vero e proprio supermanager, fatto ancor più grave se si considera che tra il suo incarico presso la Fondazione «Musica per Roma» e quello di soprintendente al Teatro dell'Opera a parere dell'interrogante esiste un evidente conflitto di interessi, oltre al fatto che si viene a creare una forma di concorrenza sleale verso il settore privato –:
   se non ritenga opportuno, nell'ambito delle proprie competenze, intervenire a tutela del Teatro dell'Opera di Roma, salvaguardandone il personale e promuovendo ogni verifica utile in ordine all'effettiva situazione del bilancio dello stesso ente, nonché a quanto ammonti nel totale l'indennità percepita da Fuortes.
(3-00537)


Iniziative in materia di diritto d'autore – 3-00534

   ANDREA ROMANO. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. — Per sapere – premesso che:
   l'avvento del digitale e la rapida evoluzione della natura dei modelli di business legati all'odierna tecnologia hanno evidenziato la necessità di rivedere profondamente la normativa in vigore in materia dei diritti d'autore;
   tale necessità di modernizzazione ha investito anche la gestione dei diritti svolta da società di gestione collettiva per conto dei titolari dei diritti, ove si è progressivamente creato uno scollamento tra gli interessi dei titolari, degli utilizzatori e, più in generale, dei consumatori e la gestione dei proventi raccolti;
   poiché le società concedono licenze su diritti per conto di titolari dei diritti nazionali ed esteri, il loro funzionamento ha un impatto fondamentale sullo sfruttamento degli stessi in tutto il mercato interno;
   a livello europeo si nota una sensibile articolazione dei diversi modelli adottati in materia di copyright collecting society;
   la Siae è espressione di un monopolio di diritto, che tende a limitare, per mezzo di rapporti di esclusiva, la facoltà di autori o altri titolari dei diritti di svolgere autonome negoziazioni e di selezionare quale società di intermediazione e raccolta offra le condizioni più vantaggiose;
   i possibili vantaggi di una posizione monopolistica (e, di conseguenza, la presenza sul mercato di un unico operatore) sono ormai superati, ma a ciò deve poi aggiungersi il fatto che le collecting society agiscono per la realizzazione non di un proprio interesse, ma degli interessi dei propri iscritti e che, come sottolineato anche dalla Corte di giustizia, nell'analizzare il mercato in questione occorre considerare attentamente tutti i possibili interessi in gioco;
   non vi è alcuna sostanziale differenza tra le dinamiche del mercato dell'intermediazione dei diritti connessi di artisti, interpreti ed esecutori e quelle del mercato dei diritti degli autori: appare evidente che, stante l'omogeneità delle dinamiche di mercato nel settore dei diritti connessi ed in quello dei diritti d'autore, non si può «liberalizzare» un mercato e mantenere il monopolio su quello attiguo senza violare l'articolo 3 della Costituzione;
   maggiori, poi, sono le incompatibilità con il diritto comunitario sotto vari aspetti. Ad esempio, la violazione del diritto di stabilimento: la proposta di direttiva sulle collecting society e, ancor prima, la decisione Cisac della Commissione europea consentono alle società di gestione collettiva di operare anche al di fuori dei confini nazionali. Quindi, il divieto per una società di stabilirsi in Italia sarebbe in contrasto con il principio di libertà di stabilimento stabilita dal Trattato;
   allo stesso modo, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, deve ritenersi che le collecting society non siano incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale e, quindi, non siano riconducibili al novero delle società per cui è giustificato un regime di monopolio secondo l'articolo 106 del Trattato;
   anche nella relazione del Parlamento europeo su «Un quadro comunitario per le società di gestione collettiva dei diritti d'autore» si afferma, a chiare lettere, l'urgenza di «rivedere le strutture monopolistiche esistenti e limitarle eventualmente a quei settori in cui sia stato dimostrato che non esiste alcuna alternativa per assicurare la necessaria tutela degli interessi degli autori»;
   infine, il settore delle collecting society spinge naturalmente verso la creazione di monopoli di fatto e non vi sarebbe ragione alcuna per assicurare questa situazione monopolistica ex lege. Una simile restrizione alla libertà di stabilimento risulterebbe una misura sproporzionata agli obiettivi che lo Stato intende perseguire –:
   se non intenda, ferme restando le valide competenze all'interno della Siae e l'importante know how maturato nel settore dell'intermediazione dei diritti d'autore, adottare iniziative normative tese all'abolizione dell'esclusiva stabilita ex articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore a favore della Siae, alla predisposizione di controlli effettivi sulla governance delle future società di gestione collettiva, alla fissazione dei requisiti minimi finalizzati alla costituzione di una collecting society. (3-00534)


Iniziative volte a scongiurare l'ulteriore aumento delle tariffe autostradali – 3-00538

   CRISTIAN IANNUZZI, DELL'ORCO, NICOLA BIANCHI, DE LORENZIS, CATALANO, PAOLO NICOLÒ ROMANO e LIUZZI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   il 2 gennaio 2014 il Ministro interrogato e il Ministro dell'economia e delle finanze, Maurizio Saccomanni, hanno firmato un decreto che introduce un aumento dei pedaggi autostradali;
   suddetto incremento è stimabile intorno ad una percentuale media pari al 3,9 per cento, a fronte di una richiesta da parte delle concessionarie autostradali del 4,8 per cento;
   i rincari delle tariffe autostradali approvati presentano in alcuni casi incrementi superiori all'8 per cento, come, ad esempio, nel caso relativo alla Strada dei Parchi (A24-A25), dove viene autorizzato un incremento dell'8,28 per cento;
   oltre al caso sopra menzionato, i maggiori rincari riguardano: Autostrade per l'Italia, con un 4,43 per cento, Centropadane, con un 8,01 per cento, Cisa (A15)con un 6,26 per cento, Autovie venete, con un 7,17 per cento, Milano Serravalle e Milano tangenziali, con un 4,47 per cento, Rav (Raccordo autostradale Valle d'Aosta), con un 5 per cento, Sat (Società autostrada tirrenica), con un 5 per cento, Satap A4, tronco Novara est-Milano/Torino-Novara est, con un 5,27 per cento, Sav (Autostrade valdostane) autostrada e raccordo, con un 5 per cento, e Cav-A4 Venezia-Padova, tangenziale ovest Mestre e raccordo con Aeroporto Marco Polo e Passante Mestre, con un 6,26 per cento;
   l'Adusbef e la Federconsumatori hanno stimato, in seguito all'aumento dei pedaggi, un aggravio di 87 euro a famiglia tra costi diretti e indiretti, rimarcando come tali aumenti siano di gran lunga superiori al tasso di inflazione e come questi ultimi rischino di avere ripercussioni pesanti su tutti i prezzi;
   sempre da indiscrezioni di stampa si apprende che le percentuali eccedenti non accolte in suddetto decreto potrebbero essere inserite nel nuovo piano quinquennale dei piani finanziari delle autostrade, comportando, così, per il 2014 un rincaro medio dei pedaggi stimabile non più al 3,9 per cento, bensì direttamente al 4,8 per cento;
   le società concessionarie e il Ministro interrogato giustificano tale incremento addebitando la responsabilità al calo di traffico registrato sulle tratte interessate;
   oltre ai pedaggi autostradali, nel 2014, sono previsti rincari anche per il rinnovo della patente e per la stipula delle assicurazioni, oltre ad un incremento dei prezzi del carburante. Secondo una stima elaborata dal Codacons, a partire dal 9 gennaio 2014, il costo per il rinnovo della patente salirà di almeno 26 euro, il prezzo della benzina, secondo le rilevazioni di Staffetta quotidiana, è salito in media di 1,3 centesimi rispetto all'inizio del 2013 e anche quello del gpl è schizzato di 4,2 centesimi, il metano è aumentato di 0,3 centesimi (contrariamente a quanto avvenuto sui mercati internazionali dove si sono registrate soltanto flessioni: -2,2 centesimi al litro per la verde e -1,7 centesimi per il diesel) e, infine, secondo le rilevazioni del portale Facile.it, quasi un milione e 200 mila italiani, responsabili di un incidente nel corso dell'ultimo anno, dovranno pagare un premio assicurativo più elevato –:
   quali iniziative intenda adottare il Ministro interrogato al fine di scongiurare il rischio di un ulteriore aumento delle tariffe autostradali, atteso che i rincari tariffari difficilmente garantiranno dei flussi di traffico maggiori rispetto a quelli attuali e, anzi, rischiano di peggiorare la situazione, costringendo ad un nuovo futuro incremento delle stesse, e che tali aumenti non sono realmente giustificati da un miglioramento del servizio, né da adeguati interventi strutturali. (3-00538)


Iniziative per la revisione degli incrementi dei pedaggi registratisi in alcune autostrade del Nord Italia e misure per garantire una maggiore equità sul territorio nazionale in relazione ai costi di percorrenza delle tratte autostradali – 3-00539

   GIANCARLO GIORGETTI, MOLTENI, GRIMOLDI, ALLASIA, BORGHESI, BOSSI, MATTEO BRAGANTINI, BUONANNO, BUSIN, CAON, CAPARINI, FEDRIGA, GUIDESI, INVERNIZZI, MARCOLIN, GIANLUCA PINI, PRATAVIERA e RONDINI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   dal 1o gennaio 2014 sono scattati gli incrementi dei pedaggi delle tratte autostradali nazionali;
   secondo quanto dichiarato dal Ministro interrogato ai mass media, si tratta di un incremento medio che sarebbe «contenuto» al 3,9 per cento sul territorio nazionale, contro una media di quanto richiesto dalle stesse società concessionarie pari al 4,8 per cento;
   in realtà, gli aumenti tariffari hanno creato inaccettabili discriminazioni sul territorio nazionale, comportando al Nord incrementi dei pedaggi anche dell'11,5 per cento sulla A9 tra Milano e Como, del 7,17 per cento sull'A4 tra Venezia a Trieste e sull'A28 tra Portogruaro e Pordenone, del 6,26 per cento sull'A15 della Cisa, del 6,26 per cento sul Passante di Mestre, del 4,43 per cento sulla A31 tra Rovigo e Padova o sulla A27 tra Venezia e Longarone, contro incrementi dello 0 per cento sulle autostrade del Sud, come quelle del Consorzio autostrade siciliane Messina-Catania, del Consorzio autostrade siciliane Messina-Palermo o delle Autostrade meridionali (Sam);
   inoltre, continua la totale assenza di pedaggi sulle autostrade e raccordi gestiti dall'Anas spa, come l'A90 Grande raccordo anulare di Roma, l'A91 Roma-aeroporto Fiumicino, l'A19 Palermo-Catania, l'A18 diramazione di Catania, il RA 15 tangenziale ovest di Catania, l'A3 Salerno-Reggio Calabria; i costi del mancato pedaggio su tali autostrade ricade sulla fiscalità generale e viene pagato, soprattutto, dai contribuenti del Nord, che maggiormente concorrono alla finanza statale;
   proprio per la Salerno-Reggio Calabria, con la legge di stabilità per il 2014 sono stati stanziati ulteriori 340 milioni di euro, non riuscendo comunque a rispettare il termine del dicembre 2013 per la chiusura dei cantieri, nonostante i 50 anni trascorsi dall'inizio dei lavori;
   dalle interviste del presidente dell'Anas sulla stampa si apprende che ci sono ancora 58 chilometri della Salerno-Reggio Calabria da finanziare per i quali servono oltre 3 miliardi di euro, che si aggiungono ai 7,4 miliardi di euro finanziati fino ad oggi;
   per i pendolari del Nord, che si sentono vessati da rincari insopportabili dei pedaggi, risulta inaccettabile che un'infrastruttura come la Salerno-Reggio Calabria continui ancora ad essere senza pedaggio;
   gli aumenti dei pedaggi autostradali si aggiungono ad altri aumenti fiscali disposti dal Governo e mettono in crisi le famiglie e le imprese, soprattutto quelle degli autotrasportatori;
   le autostrade del Nord, come l'Autostrada dei laghi-A9, sono autostrade dove si veicola ricchezza e produzione che maggiormente contribuiscono al prodotto interno lordo nazionale; l'aumento dei pedaggi, di 3 volte superiore alla media nazionale, penalizza e discrimina i lavoratori pendolari e rischia di essere un fattore di freno per lo sviluppo del Paese;
   agli aumenti dei pedaggi si sommano gli incrementi nei costi di produzione dei servizi, come gasolio e assicurazioni, e determinano un aumento generale del costo del trasporto delle merci in Italia che si presenta come quello più alto in Europa, superando abbondantemente la soglia di 1,5 euro per chilometro, mettendo in crisi la competitività del Paese;
   occorre rivedere il meccanismo che regola l'incremento dei pedaggi, anche allo scopo di incentivare l'aumento del numero degli utenti delle autostrade, attualmente diminuito a seguito della crisi economica, e studiare sistemi di sconti o abbonamenti per residenti, pendolari e autotrasportatori;
   l'attuale sistema di regolazione degli aumenti delle tariffe autostradali attraverso il meccanismo di price cup, basato su parametri come l'inflazione programmata, il tasso di produttività attesa o la qualità del servizio, permette aumenti strettamente legati agli investimenti dei concessionari, creando un automatismo degli incrementi dei pedaggi che non è più sopportabile dagli utenti –:
   quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere perché siano rivisti gli eccessivi incrementi dei pedaggi che si sono registrati in alcune autostrade del Nord Italia e perché sia garantita una maggiore equità sui costi di percorrenza delle tratte autostradali tra il Nord e il Sud del Paese, anche rivedendo l'attuale sistema di regolazione degli aumenti delle tariffe autostradali e proponendo sistemi di sconti o abbonamenti per residenti, pendolari e autotrasportatori. (3-00539)


Chiarimenti in merito alla mancata rinegoziazione dei contratti con i concessionari della rete autostradale, alla luce dei recenti incrementi dei pedaggi – 3-00540

   BERGAMINI e PALESE. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   dal 1o gennaio 2014 sono scattati i rincari delle tariffe autostradali approvati con decreti interministeriali dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, con un aumento medio pari al 3,9 per cento;
   vige in Italia un anacronistico meccanismo che prevede l'adeguamento automatico dei pedaggi autostradali all'inizio di ogni anno, a prescindere dagli investimenti attuati dalle società concessionarie;
   la crisi economica che il Paese sta attraversando ha già creato numerosi incidenti e proteste. In particolare, nel dicembre 2013, il movimento dei cosiddetti forconi ha messo in difficoltà anche le organizzazioni tradizionali dell'autotrasporto;
   gli aumenti delle tariffe autostradali rischiano di dare nuovi argomenti a coloro che guidano la protesta e peseranno in modo consistente sulla categoria degli autotrasportatori e su quella dei pendolari;
   il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vorrebbe ora introdurre forme di abbonamento che servirebbero a ridurre l'impatto degli aumenti di circa il 20 per cento. Secondo stime di Confcommercio, tale operazione costerebbe, solo per coprire il settore dell'autotrasporto, circa 20 miliardi di euro. Se la facilitazione venisse estesa, come è giusto, anche ai pendolari che utilizzano l'auto per recarsi al lavoro e a tutti coloro che utilizzano l'autovettura per la propria attività, la cifra sarebbe molto più alta. Tuttavia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non ha fornito dettagli sulle coperture finanziarie di un'operazione tanto costosa;
   gli aumenti dei pedaggi e dei costi di produzione dei servizi hanno reso, nel nostro Paese, il costo del trasporto delle merci su strada il più alto d'Europa, andando oltre la soglia di 1 euro e 50 centesimi per chilometro;
   negli ultimi 15 anni il settore dell'autotrasporto ha mantenuto un andamento costante, a differenza degli altri principali Paesi europei e di quelli di più recente ingresso nell'Unione europea, che stanno evolvendo a ritmi incalzanti;
   la società Autostrade per l'Italia permette, in alcuni casi, che il pedaggio dovuto non venga corrisposto, interamente o in parte: il mancato pagamento dà luogo all'emissione di un rapporto (attestato di transito/scontrino) di mancato pagamento, direttamente ai caselli o con lettera di sollecito inviata a mezzo postale, che è possibile pagare anche on line, così come previsto per i mancati pagamenti dovuti all'assenza di documentazione del casello di entrata, la cui attestazione può essere sostituita da un'autocertificazione;
   la procedura adottata da Autostrade per l'Italia prevede che tale pagamento debba essere effettuato entro e non oltre 15 giorni dalla data del transito e che, trascorsi i quali, l'importo venga maggiorato degli oneri di accertamento e, in caso di mancato pagamento di quanto dovuto, venga attivata la procedura di recupero forzoso del credito;
   tali mancati pagamenti sono molto frequenti e la procedura di recupero forzoso spesso non viene applicata, soprattutto nel caso in cui l'utente risieda e abbia la propria attività fuori dal territorio nazionale –:
   quali siano stati i motivi che hanno indotto il Governo a non rinegoziare preventivamente i contratti con i concessionari della rete autostradale, permettendo, invece, che gli aumenti dei pedaggi fossero nuovamente e automaticamente applicati – tanto più in questo momento di crisi economica e a fronte dell'incapacità della società Autostrade per l'Italia di rientrare in possesso di pagamenti dovuti e non pagati – a scapito di tutti quei cittadini che devono, invece, sostenere continui aumenti di spesa per poter esercitare il loro diritto alla mobilità. (3-00540)


Iniziative per contrastare i rincari delle tariffe autostradali, anche nell'ottica di garantire l'effettiva e tempestiva realizzazione degli investimenti sulla rete autostradale e di migliorare la qualità del servizio di trasporto – 3-00541

   MARTELLA, MARIANI, BORGHI, TULLO, ARLOTTI, MARIASTELLA BIANCHI, BRAGA, BRATTI, CARRESCIA, COMINELLI, DALLAI, DECARO, GADDA, GINOBLE, TINO IANNUZZI, MANFREDI, MARRONI, MAZZOLI, MORASSUT, MORETTO, GIOVANNA SANNA, ZARDINI, BONACCORSI, BRANDOLIN, BRUNO BOSSIO, CARDINALE, CARELLA, CASTRICONE, COPPOLA, CRIVELLARI, CULOTTA, FERRO, GANDOLFI, PIERDOMENICO MARTINO, MAURI, MOGNATO, MURA, PAGANI, PAOLUCCI, ROTTA, VELO, ROSATO e DE MARIA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   dal 1o gennaio 2014 si registrano forti rincari dei pedaggi autostradali, con un incremento medio delle tariffe del 3,9 per cento, con punte dell'8,28 per cento (Strada dei parchi), del 12,9 per cento (nell'autostrada Venezia-Trieste) e del 15 per cento (autostrada Torino-Aosta);
   gli aumenti risultano ben superiori al tasso di inflazione, dell'1,3 per cento, in media, nel 2013, uno dei valori più bassi degli ultimi anni; il rincaro dei pedaggi contrasta anche con l'andamento della domanda: il traffico autostradale è in netto calo negli ultimi sei anni;
   l'aumento dei pedaggi si aggiunge a rincari dell'ordine del 16,7 per cento nell'ultimo quinquennio, contestualmente alla grave crisi economica e all'aggravio della pressione fiscale, con un andamento prociclico delle tasse, delle tariffe e dei prezzi amministrati;
   tali incrementi rischiano di ripercuotersi negativamente sui pendolari e sul tessuto produttivo del Paese, con conseguenti aumenti dei costi su materie prime e prodotti finiti, rischiando di compromettere i timidi segnali di ripresa che si intravedono;
   secondo le stime di Adusbef e Federconsumatori l'aumento dei pedaggi determina – direttamente e indirettamente – un aggravio di 87 euro all'anno a famiglia; ancora più grave l'impatto dell'aumento dei pedaggi, e, quindi, dei prezzi di trasporto sul sistema produttivo, sui servizi e sulla competitività dell'intero Paese;
   l'incremento dei pedaggi, insieme all'aumento del gasolio e del costo di produzione dei servizi connessi al trasporto delle merci – come le assicurazioni –, ha pesanti ricadute sul costo del trasporto delle merci; in Italia – ad oggi – il costo su strada delle merci, ben superiore alla soglia di 1,5 euro a chilometro, è il più alto d'Europa; le conseguenze di tali aumenti sono amplificate dalle modalità di trasporto delle merci – in Italia essenzialmente su gomma –, dalla distanza tra i mercati di sbocco e di approvvigionamento, tra i luoghi di produzione e i mercati, dall'elevata perifericità dei sistemi locali; pesante l'aggravio di costi anche per i pendolari, già penalizzati dalla grave inefficienza di collegamenti modali – come le ferrovie – alternativi alla mobilità su gomma;
   la delibera CIPE n. 30 del 19 luglio 2013, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 19 dicembre 2013, in materia di requisiti di solidità patrimoniale delle concessionarie autostradali, nell'allegato che integra la delibera n. 39 del 2007 sulla regolazione economica del settore autostradale, dispone l'obbligo per le imprese concessionarie del servizio autostradale di adeguare l'indice di solidità patrimoniale – dato dal rapporto tra il flusso di cassa operativo disponibile per il servizio del debito ed il servizio del debito medesimo – quando questo sia inferiore al valore minimo richiesto pari a 1,2, pena la decadenza della concessione;
   il riequilibrio di tale indice può avvenire tramite aumenti di capitale – o forme equivalenti, quali versamenti in conto aumenti di capitale – ad incremento del flusso di cassa disponibile per il servizio del debito;
   tra le operazioni atte a ridurre l'eventuale esposizione debitoria del concessionario non possono essere ricompresi interventi diretti ad incidere sui profili tariffari, salvo che siano autorizzati con la procedura di rito, e solo in presenza delle condizioni previste in convenzione;
   appare necessario definire un sistema di adeguamento delle tariffe autostradali vincolato agli investimenti effettivamente realizzati dai concessionari;
   è essenziale rendere trasparenti i meccanismi di adeguamento delle tariffe e i rapporti contrattuali stipulati in passato tra lo Stato e le concessionarie, che gestiscono in regime di monopolio infrastrutture essenziali come le autostrade; è, altresì, urgente garantire più stringenti controlli di gestione, in particolare per evitare ingiustificati aumenti tariffari –:
   quali iniziative intenda assumere per contrastare tali rincari e per ridurre le conseguenze dell'aumento dei pedaggi sulle imprese di trasporto, sui pendolari, sul sistema produttivo, sui consumatori, anche tenuto conto dell'esigenza di garantire l'effettiva e tempestiva realizzazione degli investimenti sulla rete autostradale e di migliorare l'efficienza, la rapidità e la qualità dei collegamenti e del servizio di trasporto. (3-00541)


Iniziative per la semplificazione della regolamentazione tariffaria nel settore autostradale – 3-00542

   DORINA BIANCHI, PISO e GAROFALO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   dal 1o gennaio 2014 sulla rete autostradale in concessione sono stati applicati gli incrementi tariffari stabiliti con decreti del Ministro interrogato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'incremento medio applicato è pari a circa il 3,9 per cento, contro una media di quanto richiesto dalle stesse società pari al 4,8 per cento;
   per alcune tratte sono stati riconosciuti incrementi superiori all'8 per cento e, in alcuni casi, si sono verificati aumenti al casello fino al 14 per cento;
   in relazione ai provvedimenti assunti, il Ministro interrogato ha dichiarato che gli aggiornamenti tariffari sono stati stabiliti, in via automatica, sulla base delle procedure definite negli atti convenzionali autostradali e che, in presenza di incrementi particolarmente onerosi sotto il profilo sociale, è stato fissata una limitazione rispetto alla tariffa d'equilibrio. La riduzione tariffaria applicata sarà compensata in sede di futuro aggiornamento quinquennale dei piani finanziari;
   in realtà è giusto chiedersi: se, in considerazione della perdurante crisi economica, risultasse necessario procedere all'aggiornamento delle tariffe autostradali alla data del 1o gennaio 2014 nella misura definita dai decreti interministeriali; se corrispondesse al vero che gli incrementi tariffari fossero quantificati automaticamente e secondo quali criteri; quali fossero i parametri che concorrono oggettivamente all'incremento delle tariffe e se questi fossero stati verificati –:
   se il Ministro interrogato, come anticipato, intenda attuare una semplificazione della regolamentazione tariffaria per il settore autostradale, adottando le iniziative anticipate finalizzate alla gestione dei pedaggi. (3-00542)