Camera dei deputati

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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Sabato 21 dicembre 2013

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 21 dicembre 2013.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Balduzzi, Baretta, Bindi, Bocci, Boccia, Michele Bordo, Bray, Brunetta, Caparini, Capezzone, Cicchitto, Cicu, Cirielli, Dambruoso, Dell'Aringa, Dellai, Di Gioia, Fassina, Ferranti, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, La Russa, Legnini, Leone, Lombardi, Lupi, Mannino, Antonio Martino, Merlo, Migliore, Gianluca Pini, Pisicchio, Ravetto, Realacci, Schullian, Sereni, Speranza, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Balduzzi, Baretta, Bindi, Bocci, Boccia, Michele Bordo, Bray, Brunetta, Caparini, Capezzone, Cicchitto, Cicu, Cirielli, D'Incà, Dambruoso, Damiano, Dell'Aringa, Dellai, Di Gioia, Epifani, Fassina, Ferranti, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, La Russa, Legnini, Leone, Lombardi, Lupi, Mannino, Antonio Martino, Merlo, Migliore, Orlando, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Ravetto, Realacci, Schullian, Sereni, Speranza, Vito.

(Alla ripresa notturna della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Balduzzi, Baretta, Berretta, Bindi, Bocci, Boccia, Michele Bordo, Bray, Brunetta, Caparini, Capezzone, Carrozza, Cicchitto, Cicu, Cirielli, D'Incà, Dambruoso, Damiano, Dell'Aringa, Dellai, Di Gioia, Epifani, Fassina, Ferranti, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Kyenge, La Russa, Legnini, Leone, Letta, Lombardi, Lupi, Mannino, Antonio Martino, Merlo, Migliore, Orlando, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Ravetto, Realacci, Andrea Romano, Sani, Schullian, Sereni, Speranza, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 20 dicembre 2013 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   GIANNI FARINA: «Riforma delle istituzioni scolastiche italiane all'estero e interventi per la promozione della lingua e della cultura italiane all'estero» (1907);
   MANNINO ed altri: «Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, volte all'introduzione di una maggiorazione del contributo per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di trasformazione del territorio eseguiti su aree agricole ovvero libere e non urbanizzate» (1908);
   DE ROSA: «Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo agricolo e per la tutela del paesaggio» (1909);
   MARAZZITI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione nonché sul trattamento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di identificazione ed espulsione e nei centri di accoglienza per richiedenti asilo» (1910);
   FRAGOMELI: «Modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di utilizzo di strumenti elettronici nella propaganda elettorale nelle elezioni politiche, europee, regionali, provinciali e comunali, nonché alla legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di orari di apertura degli uffici comunali nel periodo di presentazione delle liste elettorali» (1911);
   LOCATELLI: «Disposizioni concernenti l'etichettatura dei farmaci sperimentati su animali» (1912);
   DAMIANO: «Disposizioni in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335» (1913);
   VALIANTE ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione delle circoscrizioni elettorali» (1914).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge NICOLETTI ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. Introduzione del doppio turno di coalizione per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» (1116) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Narduolo.

  La proposta di legge GOZI: «Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di riesame delle sentenze di condanna a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo» (1635) è stata successivamente sottoscritta dal deputato D'Alessandro.

Ritiro di sottoscrizioni ad una proposta di legge.

I deputati Binetti, Buttiglione, Caruso, Dellai, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Gitti, Marazziti, Piepoli, Quintarelli, Rossi, Santerini, Sberna e Schirò hanno comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge:
   BALDUZZI ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali» (1453).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

  La Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, con lettera in data 18 dicembre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 14/2013 del 5 dicembre 2013, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione concernente «Destinazione e gestione del 5 per mille IRPEF».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

  La Corte dei conti – Sezione del controllo sugli enti, con lettera in data 19 dicembre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Club alpino italiano (CAI), per l'esercizio 2012. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 100).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  La Corte dei conti – Sezione del controllo sugli enti, con lettera in data 19 dicembre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione La Biennale di Venezia, per l'esercizio 2012. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 101).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  La Corte dei conti – Sezione del controllo sugli enti, con lettera in data 19 dicembre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, per l'esercizio 2012. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 102).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 17 dicembre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, il rapporto sulla sicurezza delle ferrovie italiane, predisposto dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, corredato dalla relazione sull'attività svolta dalla medesima Agenzia, riferiti all'anno 2012 (Doc. CLXXX, n. 1)

  Questa documentazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

  Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A al resoconto della seduta del 20 dicembre 2013, a pagina 316, seconda colonna, sesta riga, le parole: «lettera a)» si intendono sostituite dalle seguenti: «lettera c)»;
   a pagina 317, seconda colonna, quindicesima riga, le parole: «lettera a)» si intendono sostituite dalle seguenti: «lettera c)».

SECONDA NOTA DI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2014-2016 (A.C. 1866-TER)

A.C. 1866-ter – Nota di variazioni

  La Nota comporta modifiche ai quadri generali riassuntivi per il triennio 2014-2016 in termini di competenza e di cassa; allo stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1) e a tutti gli stati di previsione della spesa dei Ministeri (Tabelle da 2 a 14); ai relativi allegati tecnici per capitoli.

  Per le suddette modifiche si veda lo stampato A.C. 1866-ter.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1121 – BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2014-2016 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1866-A)

A.C. 1866-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    nello stato di previsione del Ministero della difesa sono stanziate, tra le altre cose, le risorse per i contratti di appalto della Marina Militare per i servizi di pulizie e ristorazione;
    il Ministero della difesa, nel corso di questi ultimi tre anni ha ridotto le risorse da destinare alla Marina Militare di Taranto per la pulizie delle caserme e delle aree di pertinenza nonché per i servizi di ristorazione;
    questi tagli hanno prodotto sulle singole caserme, una decurtazione di servizi e di ore di lavoro per i circa 170 lavoratori part-time, oggi impegnati;
    i suddetti tagli sono stati compensati con i1 ricorso agli ammortizzatori sociali in deroga negli anni 2011, 2012 e 2013;
    considerando che le lavoratrici e i lavoratori hanno già pagato gli effetti di questi tagli, si richiede il ripristino delle risorse da destinare agli appalti per i servizi di pulizie e ristorazione per la tutela di tutte le lavoratrici e i lavoratori interessati;
    a quanto si apprende da fonti del Comando della Marina Militare di Taranto il contratto d'appalto scadrà il 22 marzo 2013;
    sia nel caso in cui il Ministero della difesa dovesse optare per una proroga del contratto di appalto con la società appaltatrice «Dussmann Service srl», sia nel caso in cui si dovesse procedere con l'apertura di una nuova gara d'appalto, il ripristino delle risorse sarebbe un elemento di civiltà e rispetto per le lavoratrici e i lavoratori che in questi anni hanno sempre operato con diligenza e senso di responsabilità,

impegna il Governo

a ripristinare le risorse per i contratti di appalto per i servizi di pulizia e ristorazione da destinare alla Marina Militare di Taranto, destinando ad essa quota parte dei fondi rimodulabili e da ripartire.
9/1866-A/1Duranti, Marcon, Boccadutri, Melilla.


   La Camera,
   premesso che:
    tutti i comparti che prevedono scatti automatici di anzianità sono stati oggetto del blocco degli scatti per un triennio, ai sensi del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122;
    anche per il personale della scuola, con il succitato decreto-legge sono state attuate misure che vanno dal blocco dei contratti e degli scatti di anzianità al congelamento degli stipendi, con l'obiettivo, realizzato, di un taglio della spesa superiore al miliardo di euro nel triennio 2011-2013;
    solo per il personale della scuola, a causa delle riduzioni di spesa che nello stesso periodo hanno caratterizzato il settore, si è prevista una specifica modalità di pagamento degli scatti maturati nel triennio 2010-2012 in forza di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010 medesimo;
    il mancato rispetto di tale normativa ha comportato che gli stipendi del personale della scuola (già ampiamente sotto la media europea, a fronte di un costo della vita superiore, invece, alla media dei Paesi dell'Unione europea) siano rimasti sostanzialmente fermi ai livelli del 2009 e lo saranno fino a tutto il 2013;
    il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per tutto il personale del pubblico impiego autorizza le procedure contrattuali per il biennio 2013-2014 per la sola parte normativa, senza possibilità di recupero per la parte economica, ma per il personale della scuola proroga fino al 31 dicembre 2013 il blocco degli scatti già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 senza prorogare quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 9 della legge n. 122 del 2010,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare successivi provvedimenti volti a sopprimere il blocco degli scatti stipendiali del personale della scuola.
9/1866-A/2Coscia, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, Ghizzoni, La Marca, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Antezza.


   La Camera,
   premesso che:
    le università statali e gli enti pubblici di ricerca sono stati fortemente penalizzati dalle manovre economiche degli ultimi anni – a partire dall'approvazione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 – che hanno pesantemente ridotto i fondi di finanziamento trasferiti dallo Stato e previsto forti blocchi del turn over del personale;
    apprezzato l'intervento di cui all'articolo 58 del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013 (c.d. del Fare) che introduce una modifica di allentamento del blocco del turn over (dal 20 per cento al 50 per cento a partire dal 2014);
    il comma 307 dell'articolo 1 del disegno di legge di stabilità interviene nuovamente sul tema stabilendo che le percentuali massime di turn over utilizzabile per le nuove assunzioni, che rimangono invariate al 50 per cento per il biennio 2014/15, si abbassano dal 100 per cento al 60 per cento nel 2016, dal 100 per cento all'80 per cento nel 2017, per tornare e rimanere al 100 per cento a decorrere dall'anno 2018;
    tali limitazioni delle assunzioni porteranno inevitabilmente ad una contrazione del personale universitario e degli enti di ricerca, sia a tempo indeterminato che determinato;
    a sostegno del settore i sottoscrittori del presente atto di indirizzo apprezzano, con l'incremento di 150 milioni di euro per l'anno 2014 dell'FFO e l'incremento totale di 150 milioni di euro al fondo per il diritto allo studio, la significativa inversione di tendenza mostrata dal Governo Letta,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, già dai prossimi provvedimenti utili, di incrementare e di anticipare al 2015 le percentuali massime di turn over utilizzabili per le nuove assunzioni, al fine di assumere giovani ricercatori meritevoli e di salvaguardare la qualità della ricerca italiana.
9/1866-A/3Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Antezza.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 167 dell'articolo 1 del disegno di legge di stabilità dispone l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del «Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria» con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 40 milioni di euro per l'anno 2015 e 30 milioni di euro per l'anno 2016, destinato ad incentivare, in conformità con il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, gli investimenti delle imprese editoriali, agli ammortizzatori sociali, ai processi innovativi, intervento cruciale che dà seguito al sostegno dei processi fondamentali di digitalizzazione del settore;
    la tabella C allegata disegno di legge di stabilità stanzia al sostegno all'editoria di cui alla legge n. 67 del 1987, per l'anno 2014, 140,89 milioni di euro;
    rispetto a tali stanziamenti è necessario ricordare che su tale fondo gravano, impropriamente, altre spese, dei quali ben 50 milioni finalizzati al pagamento dei ratei dovuti a Poste italiane s.p.a, ai sensi del decreto-legge 3 ottobre 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
    il settore dell'editoria versa in un momento di grande crisi anche a causa della riduzione di fatto dei contributi diretti: circa 70 testate rischiano la chiusura e i dati relativi agli esuberi nel settore registrano un taglio pari a circa 4.000 unità di personale,

impegna il Governo

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di adottare azioni atte a creare le condizioni per il rilancio del settore editoriale ed il sostegno all'occupazione.
9/1866-A/4Zampa, Coscia, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, Ghizzoni, La Marca, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Rocchi.


   La Camera,
   premesso che:
    i tagli lineari degli ultimi anni al Fondo per l'editoria hanno messo in grande difficoltà molte testate, alcune delle quali sono sull'orlo della chiusura, altre hanno dichiarato lo stato di crisi ed altre ancora hanno annunciato la cessazione della pubblicazione nelle prossime settimane;
    tra i giornali finanziati dal fondo per l'editoria ci sono anche quelli riferiti alle minoranze linguistiche riconosciute, come previsto dall'articolo 3, comma 2-ter, della legge n. 250 del 1990, che per la loro specificità risultano maggiormente penalizzati;
    condividendo la necessità, espressa più volte dalla Camera e dal Senato, di rivedere complessivamente le modalità di erogazione delle risorse pubbliche destinate al sostegno dell'editoria;
    per le minoranze linguistiche la stampa pubblicata nelle lingue di riferimento svolge un ruolo insostituibile per la valorizzazione delle stesse e inerisce ad uno dei diritti fondamentali delle minoranze, riconosciuti dalla normativa vigente e da documenti e convenzioni internazionali,

impegna il Governo

a incrementare le risorse per l'editoria ed in quest'ambito a garantire la sopravvivenza e la crescita delle testate edite nelle lingue delle minoranze linguistiche.
9/1866-A/5Blazina, Alfreider.


   La Camera,
   premesso che:
    la normativa vigente in materia di società sportive e associazioni sportive dilettantistiche non tutela sufficientemente l'importante funzione svolta da questi soggetti per la disciplina del fenomeno sportivo per il riconoscimento e la promozione sociale dello sport dilettantistico,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di rivedere la normativa vigente in materia di società sportive e associazioni sportive dilettantistiche con la necessità di confermare il CONI come unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche riconoscendo come tali qualsiasi forma di attività fisica che, mediante una partecipazione organizzata o meno, abbia come obiettivo il miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche, lo sviluppo delle relazioni sociali o il conseguimento di risultati nel corso di competizioni a tutti i livelli.
9/1866-A/6Coccia.


   La Camera,
   premesso che:
    risultano condivisibilmente ora allocati nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze incrementi di somme per le assunzioni a tempo indeterminato per i Corpi di polizia per il triennio di bilancio, nonché le risorse per le assunzioni aggiuntive per il comparto sicurezza, in deroga al vigente contesto normativo;
    tutte le missioni dello stato di previsione del Ministero dell'interno segnano un significativo decremento di risorse economico-finanziarie;
    agli obiettivi e ai programmi strategici ivi indicati – lotta alla criminalità e sicurezza del territorio in particolare – risulta attribuita la parte minoritaria delle risorse;
    il grosso delle risorse risulta assegnato ad un obiettivo considerato non strategico, ma presente in tutti i programmi con la medesima denominazione «Improntare la gestione dei processi attinenti al programma ad obiettivi di miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività», a scapito perfino del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza»,

impegna il Governo

a riferire al Parlamento entro il mese di giugno in ordine ai programmi e alle procedure adottati, ai miglioramenti conseguiti, agli indicatori di valutazione utilizzati e alle risorse impiegate o da impiegarsi per il raggiungimento dell'obiettivo «Improntare la gestione dei processi attinenti al programma ad obiettivi di miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività» del Ministero dell'interno.
9/1866-A/7Dieni.


DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI SULLE CITTÀ METROPOLITANE, SULLE PROVINCE, SULLE UNIONI E FUSIONI DI COMUNI (A.C. 1542-A) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: MELILLI; GUERRA ED ALTRI; CENTEMERO ED ALTRI (A.C. 1408-1737-1854)

A.C. 1542-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 18.1000 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
al capoverso 5-bis sostituire le parole: legislazione previgente con le seguenti: legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti.

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative in oggetto.

A.C. 1542-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Sindaco e consiglio metropolitano).

  1. Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo.

  2. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da:
   a) ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
   b) diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti;
   c) quattordici consiglieri nelle altre città metropolitane.

  3. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.
  3-bis. Ferme restando le competenze della legge statale in materia elettorale, lo statuto può prevedere forme di elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano. L'elezione può avvenire successivamente all'approvazione della legge statale sul sistema elettorale. È inoltre condizione necessaria, affinché si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che entro il termine predetto si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni. A tal fine il comune capoluogo deve proporre la predetta articolazione territoriale, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del testo unico. La proposta del consiglio comunale deve essere sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana, da effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali e deve essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. È altresì necessario che la regione abbia provveduto con propria legge all'istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione. In alternativa a quanto previsto dai periodi precedenti, per le sole città metropolitane con popolazione superiore ai tre milioni di abitanti, è condizione necessaria, affinché si possa far luogo ad elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che lo statuto della città metropolitana preveda la costituzione di zone omogenee, ai sensi dell'articolo 2, comma, 6, lettera c), e che il comune capoluogo abbia realizzato la ripartizione del proprio territorio in zone dotate di autonomia amministrativa, in coerenza con lo statuto della città metropolitana.
  3-ter. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 60, comma 1:
    1) all'alinea, dopo le parole: «consigliere comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;
    2) al numero 12), dopo le parole: «consiglieri comunali,» sono inserite le seguenti: «consiglieri metropolitani,»;
   b) all'articolo 63, comma 1, dopo le parole: «consigliere comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;
   c) all'articolo 65, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Le cariche di consigliere provinciale, comunale, metropolitano e circoscrizionale sono, altresì, incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere metropolitano di altro comune metropolitano, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione».

  4. L'incarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, anche con riferimento agli organi di cui all'articolo 3, è esercitato a titolo gratuito.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.
(Sindaco e consiglio metropolitano).

  Al comma 3-bis, primo periodo, sopprimere le parole: e del consiglio metropolitano.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole:
e del consiglio metropolitano.
   all'articolo 5:
    al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:
dai sindaci fino alla fine del comma con le seguenti: direttamente dai cittadini dei comuni dell'area metropolitana a suffragio universale secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del Consiglio provinciale.
   sostituire i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 con i seguenti:
  2. In ogni città metropolitana è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri metropolitani ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.
  3. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli metropolitani.
*4. 250. Russo.

  Al comma 3-bis, primo periodo, sopprimere le parole: e del consiglio metropolitano.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole:
e del consiglio metropolitano.
   all'articolo 5:
    al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:
dai sindaci fino alla fine del comma con le seguenti: direttamente dai cittadini dei comuni dell'area metropolitana a suffragio universale secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del Consiglio provinciale.
   sostituire i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 con i seguenti:
  2. In ogni città metropolitana è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri metropolitani ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.
  3. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli metropolitani.
*4. 252. Cirielli.

  Al comma 3-bis, primo periodo, sopprimere le parole: e del consiglio metropolitano.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole:
e del consiglio metropolitano.
   all'articolo 5:
    al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:
dai sindaci fino alla fine del comma con le seguenti: direttamente dai cittadini dei comuni dell'area metropolitana a suffragio universale secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del Consiglio provinciale.
   sostituire i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 con i seguenti:
  2. In ogni città metropolitana è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri metropolitani ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.
  3. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli metropolitani.
*4. 253. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

  Al comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: può avvenire successivamente fino alla fine del comma con le seguenti: avviene a suffragio universale diretto secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale.
4. 221. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini, Allasia, Grimoldi.

  Al comma 3-bis, terzo periodo, sostituire le parole: entro il termine predetto con le seguenti: entro la data di indizione delle elezioni.
4. 900. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 3-ter, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
   2) il numero 12) è sostituito dal seguente:
  «12) sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione».
4. 901. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 1542-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 ED ANNESSO ALLEGATO A DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Elezione del consiglio metropolitano).

  1. Il consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica.
  2. L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti, composte da un numero di candidati non inferiori alla metà dei consiglieri da eleggere sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.
  3. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi. Qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi, esso è arrotondato all'unità superiore. In caso contrario, l'ufficio elettorale di cui al comma 5 riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 2, è inammissibile.
  4. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 3 del presente articolo. 
  5. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso gli uffici del consiglio metropolitano e, in sede di prima applicazione, presso l'amministrazione provinciale dalle ore 8 del ventunesimo giorno alle ore 12 del ventesimo giorno antecedente la votazione.
  6. Il consiglio metropolitano è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della città metropolitana. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 5.
  7. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui al comma 5 in colori diversi a seconda della dimensione del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 9. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.
  8. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui è sindaco o consigliere, determinata ai sensi del comma 9.
  9. Ai fini delle elezioni, i comuni della città metropolitana sono ripartiti nelle seguenti fasce:
   a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
   b) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti;
   c) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti;
   d) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti;
   e) comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti;
   f) comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti;
   g) comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000 abitanti;
   h) comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;
   i) comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.

  10. L'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche dei comuni appartenenti alla città metropolitana è determinato secondo le modalità, le operazioni ed i limiti indicati nell'allegato A annesso alla presente legge.
  11. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nella apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere della città metropolitana compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome, il cui valore è ponderato ai sensi del comma 10.
  12. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
  13. L'ufficio elettorale, costituito ai sensi del comma 5, terminate le operazioni di scrutinio:
   a) determina la cifra individuale ponderata di ciascuna lista;
   b) determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ponderati;
   c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni.

  14. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della città metropolitana, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della città metropolitana.

Allegato A
(articolo 5, comma 10)

Criteri e operazioni per la determinazione dell'indice ponderato cui è commisurato il voto per l'elezione degli organi elettivi delle città metropolitane e delle province.

  Per la determinazione degli indici di ponderazione relativi a ciascuna città metropolitana e a ciascuna provincia si procede secondo le seguenti operazioni:
   a) con riferimento alla popolazione legale accertata e alle fasce demografiche in cui sono ripartiti i comuni ai sensi dell'articolo 5, comma 9, si determina il totale della popolazione di ciascuna delle fasce demografiche cui appartengono i comuni della città metropolitana o della provincia, la cui somma costituisce il totale della popolazione della città metropolitana o della provincia;
   b) per ciascuna delle suddette fasce demografiche, si determina il valore percentuale, calcolato sino alla terza cifra decimale, del rapporto fra la popolazione di ciascuna fascia demografica e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia;
   c) qualora il valore percentuale del rapporto fra la popolazione di un comune e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia, sia maggiore di 45, il valore percentuale del comune è ridotto a detta cifra; il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle fasce demografiche cui non appartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione;
   d) qualora per una o più fasce demografiche il valore percentuale di cui alla lettera b), eventualmente rideterminato ai sensi della lettera c), sia maggiore di 35, il valore percentuale della fascia demografica è ridotto a detta cifra; è esclusa da tale riduzione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c); il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle altre fasce demografiche della medesima città metropolitana, ovvero della provincia, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione, in modo tale che il valore percentuale di nessuna di esse superi comunque la cifra 35; è esclusa da tale operazione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c);
   e) si determina infine l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica; tale indice è dato, con approssimazione alla terza cifra decimale, dal risultato della divisione del valore percentuale determinato per ciascuna fascia demografica, secondo quanto stabilito dalla lettera c), ovvero d), per il numero complessivo dei sindaci e dei consiglieri appartenenti alla medesima fascia demografica, moltiplicato per 1.000.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.
(Elezione del consiglio metropolitano).

  Sopprimerlo.
5. 1. Vargiu.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e di donne, ovvero una differenza al massimo di una unità, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.
5. 300. Pilozzi, Kronbichler, Lavagno, Sannicandro.

  Sopprimere il comma 4.
5. 204. Mazziotti Di Celso.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. A parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente al genere meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è eletto il candidato più giovane.
5. 302. Roberta Agostini, Fabbri, Centemero.
(Approvato)

A.C. 1542-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Art. 7.
(Vicesindaco metropolitano e consiglieri delegati).

  1. Il sindaco metropolitano può nominare un vicesindaco, scelto tra i consiglieri metropolitani, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco in ogni caso in cui questo ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarità dall'incarico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano.
  2. Il sindaco metropolitano può altresì assegnare deleghe a consiglieri metropolitani secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.
(Vicesindaco metropolitano e consiglieri delegati).

  Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
*7. 3. Cirielli.

  Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
*7. 4. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

A.C. 1542-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Conferenza metropolitana).

  1. La conferenza metropolitana è composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana.
  2. Lo statuto determina le maggioranze per le deliberazioni della conferenza metropolitana, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.
(Conferenza metropolitana).

  Sopprimerlo.
8. 1. Vargiu.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  
2. Le deliberazioni della conferenza metropolitana devono essere adottate con la maggioranza del 50 per cento più uno dei componenti che devono in ogni caso rappresentare almeno il 50 per cento più uno della popolazione dell'area metropolitana.
8. 13. Pilozzi, Kronbichler, Lavagno, Franco Bordo, Sannicandro.

A.C. 1542-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Funzioni della città metropolitana).

  1. A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dell'articolo 15 della presente legge, nonché, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali:
   a) adozione e aggiornamento annuale del piano strategico del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni dei comuni compresi nell'area, anche rispetto all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni;
   b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture di interesse della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni ricompresi nell'area;
   c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
   d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;
   e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);
   f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

  2. Restano comunque ferme le funzioni spettanti alle regioni nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, nonché le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.
  3. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.
(Funzioni della città metropolitana).

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Alla città metropolitana sono attribuite:
   a) le funzioni fondamentali delle province;
   b) le funzioni fondamentali dei comuni capoluogo;
   c) le seguenti funzioni fondamentali:
    1) pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
    2) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
    3) mobilità e viabilità;
    4) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.
9. 2. Vargiu.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: attribuite le funzioni fondamentali delle province con le seguenti: trasferite tutte le funzioni attualmente esercitate dalle province.
9. 4. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole:, anche rispetto all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni.
9. 16. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici con le seguenti: e gestione dei servizi pubblici.
9. 28. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   g) le funzioni fondamentali delle province di cui all'articolo 15 della presente legge.
9. 50. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

A.C. 1542-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Patrimonio e risorse umane e strumentali della città metropolitana).

  1. Spettano alla città metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro alla provincia. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali. Nel caso di subentro per una parte del territorio provinciale, con la provincia che resta in funzione per la parte complementare, si procede alla ripartizione ai sensi dell'articolo 3, comma 9.
  2. Al personale delle città metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale trasferito dalle province mantiene, fino al prossimo contratto, il trattamento economico in godimento.
  3. In considerazione della necessità di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi internazionali già assunti dal Governo, nonché dell'interesse regionale concorrente con il preminente interesse nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, entro il termine di cui al comma 5 dell'articolo 3, la regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, subentra in tutte le partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla provincia di Milano nelle società che operano direttamente o per tramite di società controllate o partecipate nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse alla manifestazione universale di Expo 2015. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite con decreto del Ministro per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, da adottare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento, in esenzione fiscale, alla regione Lombardia delle partecipazioni azionarie di cui al precedente periodo. Alla data del 1o maggio 2015 le predette partecipazioni sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla città metropolitana.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.
(Patrimonio e risorse umane e strumentali della città metropolitana).

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Alla città metropolitana spettano il patrimonio e le risorse umane e strumentali della provincia e del comune capoluogo a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali e comunali, all'atto del subentro alla provincia e al comune.
10. 1. Vargiu.

  Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Nel caso in cui la città metropolitana subentri alla provincia soltanto parzialmente, per la mancata adesione di uno o più comuni, la ripartizione di personale e risorse è effettuata in conformità all'articolo 3, comma 9.
10. 200. Mazziotti Di Celso.

  Sopprimere il comma 2.
10. 800. Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fabbri, Giorgis, Gianluca Pini, Sannicandro, Taglialatela, Turco.

  Al comma 2, sostituire le parole da: dalle province fino alla fine del comma con le seguenti: mantiene il trattamento contrattuale ed economico applicabile alla data del trasferimento.
10. 201. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e, comunque, entro il termine di cui al comma 5 dell'articolo 3.
10. 901. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Con il medesimo decreto, viene disciplinato il trasferimento alla città metropolitana delle predette partecipazioni alla conclusione della manifestazione universale di Expo 2015.
10. 202. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: Alla data del 1o maggio 2015 con le seguenti: Al termine della manifestazione universale di Expo 2015.
10. 300. Centemero.

  Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: Alla data del 1o maggio 2015 aggiungere le seguenti: , subordinatamente all'estinzione dei rapporti attivi e passivi concernenti la realizzazione delle predette infrastrutture e la loro gestione nel periodo di svolgimento di Expo 2015,
10. 203. Balduzzi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per garantire l'espletamento delle attività di cui al presente comma, alla scadenza del mandato degli organi di governo della provincia di Milano è nominato commissario il presidente della provincia fino alla chiusura dell'evento Expo.
10. 850. Bernardo.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle attività di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
10. 301. Palese.

A.C. 1542-A – Articolo 10-bis

ARTICOLO 10-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 10-bis.
(Ulteriori disposizioni relative alle città metropolitane).

  1. Alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

A.C. 1542-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo III
LE PROVINCE

Art. 11.
(Disposizioni generali).

  1. Le province, fermo restando quanto previsto nel capo II, esercitano le funzioni di cui all'articolo 15.
  2. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Le regioni riconoscono alle province di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, forme particolari di autonomia nelle materie di cui al predetto articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.
  3. Le norme di cui al presente capo non si applicano alle province autonome a statuto speciale di Trento e di Bolzano.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.
(Ulteriori disposizioni relative alle città metropolitane).

  Sopprimere gli articoli da 11 a 15-ter.
11. 2. Lavagno, Pilozzi, Kronbichler, Sannicandro, Paglia.

  Sopprimere gli articoli da 11 a 15.
11. 1. Toninelli, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Lombardi, Nuti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In attuazione dell'articolo 44 della Costituzione e nelle more della riforma costituzionale organica della rappresentanza locale, le disposizioni di cui al comma 115 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, non si applicano alle amministrazioni provinciali il cui territorio corrisponda in prevalenza alla definizione di zona montana ai sensi della normativa vigente. Per le amministrazioni provinciali di cui al periodo precedente, la cui scadenza naturale sia successiva alla data del 31 dicembre 2013, per quelle che risultino oggetto di gestioni commissariali ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali o in altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente, si procede, pertanto, al rinnovo degli organi secondo le disposizioni in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge.
11. 18. Dellai, Balduzzi, Borghi, De Menech, Ottobre, Bonomo.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: riconoscono con le seguenti: possono riconoscere.
11. 900. La Commissione.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 6, le norme di cui al presente Capo non si applicano alle Province autonome di Trento e Bolzano e alla Regione Valle d'Aosta.
11. 901. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 3, sopprimere le parole: a statuto speciale.
11. 800. Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fabbri, Giorgis, Gianluca Pini, Sannicandro, Taglialatela, Turco.

A.C. 1542-A – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 12.
(Organi delle province).

  1. Sono organi delle province di cui all'articolo 11 esclusivamente:
   a) il presidente della provincia;
   b) il consiglio provinciale;
   c) l'assemblea dei sindaci.

  2. Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del presidente della provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'assemblea dei sindaci. A seguito del parere espresso dall'assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. L'assemblea dei sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo statuto. L'assemblea dei sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
  3. L'assemblea dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia.
  4. Gli statuti delle province di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, possono prevedere, d'intesa con la regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.
(Organi delle province).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.

  1. Sono organi transitori delle province di cui all'articolo 11 esclusivamente:
   a) il presidente dell'area vasta;
   b) il consiglio dell'area vasta.

  2. Il presidente dell'area vasta rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio dell'area vasta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio è l'organo di indirizzo, propone e approva lo statuto, approva regolamenti interni, piani, programmi; predispone e approva i bilanci, nonché approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente dell'area vasta; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.
  3. Fino alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale che abolisce le province, il presidente dell'area vasta è il presidente della provincia. Il consiglio dell'area vasta è composto dai consiglieri provinciali.
  4. Gli incarichi di presidente e di consigliere dell'area vasta sono gratuiti dal giorno successivo alla naturale scadenza dei rispettivi mandati di presidente e consigliere della provincia. Dalla suddetta data, non sono corrisposti gettoni, compensi o rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  5. Le riunioni del consiglio dell'ente di area vasta possono tenersi in una sede istituzionale diversa dalla sede del comune capoluogo di provincia e i consiglieri possono partecipare alle sedute del consiglio con pieno diritto di voto anche in via telematica.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 12-bis a 14.
12. 3. Vargiu.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
12. 900. La Commissione.
(Approvato)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  
5. Gli statuti delle province di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, possono prevedere un sistema elettorale alternativo per l'elezione diretta del consiglio provinciale.
12. 300. De Menech.

A.C. 1542-A – Articolo 12-bis

ARTICOLO 12-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 12-bis.
(Elezione del presidente della provincia).

  1. Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.
  2. Il presidente della provincia dura in carica quattro anni.
  3. Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.
  4. L'elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto. Le candidature sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della provincia dalle ore 8 del ventunesimo giorno alle ore 12 del ventesimo giorno antecedente la votazione.
  5. Il presidente della provincia è eletto con voto diretto, libero e segreto. L'elezione avviene in unica giornata presso un unico seggio elettorale costituito presso l'ufficio elettorale di cui al comma 4 dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale.
  6. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di presidente della provincia. Il voto è ponderato ai sensi dell'articolo 5, commi 9 e 10.
  7. È eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui all'articolo 5, commi 9 e 10. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane.
  8. Il presidente della provincia resta in carica anche in caso di cessazione dalla carica di sindaco.
  9. Il presidente della provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questo ne sia impedito. Il presidente può altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12-bis.
(Elezione del presidente della provincia).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 12-bis. – 1. Il presidente della provincia è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale insieme al consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.
  2. Il presidente della provincia dura in carica cinque anni.
  3. Il presidente della provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questo ne sia impedito. Il presidente può altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.
  4. Il Consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da:
   a) 18 consiglieri nelle province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;
   b) 14 consiglieri nelle altre province.

  5. Il consiglio provinciale dura in carica cinque anni.
  6. Il consiglio provinciale è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il presidente della provincia nomina gli assessori tra i componenti del consiglio provinciale.
  7. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.
  8. All'articolo 64, comma 1, del testo unico, le parole: «e provinciale» sono soppresse.
  9. All'articolo 74 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, del testo unico la parola: «assoluta» è soppressa;
   b) al comma 11, del testo unico, il primo periodo è soppresso;
   c) i commi 7, 8, 9 e 10 sono abrogati.

  10. Fino alla data di approvazione delle statuto della provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del testo unico.

  Conseguentemente:
   sopprimere l'articolo 12-
ter;
*12-bis. 300. Russo.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 12-bis. – 1. Il presidente della provincia è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale insieme al consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.
  2. Il presidente della provincia dura in carica cinque anni.
  3. Il presidente della provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questo ne sia impedito. Il presidente può altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.
  4. Il Consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da:
   a) 18 consiglieri nelle province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;
   b) 14 consiglieri nelle altre province.

  5. Il consiglio provinciale dura in carica cinque anni.
  6. Il consiglio provinciale è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il presidente della provincia nomina gli assessori tra i componenti del consiglio provinciale.
  7. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.
  8. All'articolo 64, comma 1, del testo unico, le parole: «e provinciale» sono soppresse.
  9. All'articolo 74 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, del testo unico la parola: «assoluta» è soppressa.
   b) al comma 11, del testo unico, il primo periodo è soppresso.
   c) i commi 7, 8, 9 e 10 sono abrogati.
  10. Fino alla data di approvazione delle statuto della provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del testo unico.
  Conseguentemente:
   sopprimere l'articolo 12-
ter;
*12-bis. 301. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 12-bis. – 1. Il presidente della provincia è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale insieme al consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.
  2. Il presidente della provincia dura in carica cinque anni.
  3. Il presidente della provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questo ne sia impedito. Il presidente può altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.
  4. Il Consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da:
   a) 18 consiglieri nelle province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;
   b) 14 consiglieri nelle altre province.
  5. Il consiglio provinciale dura in carica cinque anni.
  6. Il consiglio provinciale è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il presidente della provincia nomina gli assessori tra i componenti del consiglio provinciale.
  7. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.
  8. All'articolo 64, comma 1, del testo unico, le parole: «e provinciale» sono soppresse.
  9. All'articolo 74 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, del testo unico la parola: «assoluta» è soppressa.
   b) al comma 11, del testo unico, il primo periodo è soppresso.
   c) i commi 7, 8, 9 e 10 sono abrogati.

  10. Fino alla data di approvazione delle statuto della provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del testo unico.

  Conseguentemente:
   sopprimere l'articolo 12-
ter;
*12-bis. 303. Cirielli.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 12-bis. – 1. Al comma 1 dell'articolo 46 del testo unico le parole: «e il presidente della provincia sono eletti» sono sostituiti dalle seguenti: «è eletto».
  2. L'articolo 74 del testo unico è sostituito dal seguente:
  «Art. 74. – 1. Il presidente della provincia è eletto, contestualmente alla elezione del consiglio provinciale, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Possono candidarsi ed essere eletti a presidenti della provincia esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei medesimi comuni al momento delle elezioni.
  2. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.
  3. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno è riportato il nome e cognome del candidato al consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno.
  4. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia.
  5. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene la maggioranza dei voti validi.
  6. In caso di parità di voti, è proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati per il consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.».
**12-bis. 312. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 12-bis. – 1. Al comma 1 dell'articolo 46 del testo unico le parole: «e il presidente della provincia sono eletti» sono sostituiti dalle seguenti: «è eletto».
  2. L'articolo 74 del testo unico è sostituito dal seguente:
  «Art. 74. – 1. Il presidente della provincia è eletto, contestualmente alla elezione del consiglio provinciale, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Possono candidarsi ed essere eletti a presidenti della provincia esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei medesimi comuni al momento delle elezioni.
  2. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.
  3. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno è riportato il nome e cognome del candidato al consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno.
  4. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia.
  5. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene la maggioranza dei voti validi.
  6. In caso di parità di voti, è proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati per il consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.»

**12-bis. 313. Russo.

  Sostituirlo con il seguente:

  Art. 12-bis. – 1. Al comma 1 dell'articolo 46 del testo unico le parole: «e il presidente della provincia sono eletti» sono sostituiti dalle seguenti: «è eletto».
  2. L'articolo 74 del testo unico è sostituito dal seguente:

  «Art. 74. – 1. Il presidente della provincia è eletto, contestualmente alla elezione del consiglio provinciale, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Possono candidarsi ed essere eletti a presidenti della provincia esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei medesimi comuni al momento delle elezioni.
  2. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.
  3. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno è riportato il nome e cognome del candidato al consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno.
  4. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettan- golo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia.
  5. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene la maggioranza dei voti validi.
  6. In caso di parità di voti, è proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati per il consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.»
**12-bis. 315. Cirielli.

  Al comma 1, sostituire le parole: dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia con le seguenti: direttamente dai cittadini a suffragio universale insieme al consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole:
quattro anni con le seguenti: cinque anni;
   sopprimere i commi da 3 a 8
.
*12-bis. 304. Cirielli.

  Al comma 1, sostituire le parole: dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia con le seguenti: direttamente dai cittadini a suffragio universale insieme al consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole:
quattro anni con le seguenti: cinque anni;
   sopprimere i commi da 3 a 8
.
*12-bis. 305. Russo.

  Al comma 1, sostituire le parole: dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia con le seguenti: direttamente dai cittadini a suffragio universale insieme al consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole:
quattro anni con le seguenti: cinque anni;
   sopprimere i commi da 3 a 8
.
*12-bis. 306. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

  Al comma 1, sostituire le parole: dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia con le seguenti:, contestualmente all'elezione del consiglio provinciale, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. L'elettorato passivo appartiene a tutti i cittadini della provincia.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
12-bis. 316. Romele.

  Al comma 1, sostituire le parole: dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia con le seguenti: nell'ambito del consiglio provinciale nel giorno del suo insediamento.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole:
quattro anni con le seguenti: cinque anni;
   sopprimere i commi da 3 a 6;
   sostituire il comma 7 con il seguente:
  
7. È eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero dei voti in consiglio. In caso di parità di voti è eletto il candidato che ha conseguito il maggior numero di preferenze nell'elezione del consiglio provinciale;
   al comma 8, sostituire la parola: sindaco con le seguenti: amministratore comunale;
   sopprimere il comma 9.
*12-bis. 309. Cirielli.

  Al comma 1, sostituire le parole: dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia con le seguenti: nell'ambito del consiglio provinciale nel giorno del suo insediamento.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole:
quattro anni con le seguenti: cinque anni;
   sopprimere i commi da 3 a 6;
   sostituire il comma 7 con il seguente:
  
7. È eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero dei voti in consiglio. In caso di parità di voti è eletto il candidato che ha conseguito il maggior numero di preferenze nell'elezione del consiglio provinciale;
   al comma 8, sostituire la parola: sindaco con le seguenti: amministratore comunale;
   sopprimere il comma 9.

*12-bis. 310. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

  Al comma 1, sostituire le parole: dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia con le seguenti: nell'ambito del consiglio provinciale nel giorno del suo insediamento.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole:
quattro anni con le seguenti: cinque anni;
   sopprimere i commi da 3 a 6;
   sostituire il comma 7 con il seguente:
  
7. È eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero dei voti in consiglio. In caso di parità di voti è eletto il candidato che ha conseguito il maggior numero di preferenze nell'elezione del consiglio provinciale;
   al comma 8, sostituire la parola:
sindaco con le seguenti: amministratore comunale;
   sopprimere il comma 9.

*12-bis. 311. Russo.

  Al comma 3, sostituire le parole da: sindaci fino alla fine del comma con le seguenti: cittadini con diritto di elettorato attivo e passivo.
**12-bis. 317. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

  Al comma 3, sostituire le parole da: sindaci fino alla fine del comma con le seguenti: cittadini con diritto di elettorato attivo e passivo.
**12-bis. 319. Cirielli.

  Al comma 3, sostituire le parole da: sindaci fino alla fine del comma con le seguenti: cittadini con diritto di elettorato attivo e passivo.
**12-bis. 320. Russo.

  Al comma 3, dopo la parola: sindaci aggiungere le seguenti: e i consiglieri comunali.
*12-bis. 322. Russo.

  Al comma 3, dopo la parola: sindaci aggiungere le seguenti: e i consiglieri comunali.
*12-bis. 323. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

  Al comma 3, dopo la parola: sindaci aggiungere le seguenti: e i consiglieri comunali.
*12-bis. 324. Cirielli.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. L'elezione del presidente della provincia avviene con la maggioranza del 50 per cento più uno dei componenti dell'assemblea dei sindaci che devono in ogni caso rappresentare almeno il 50 per cento più uno della popolazione provinciale.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 7.
12-bis. 201. Pilozzi, Kronbichler, Lavagno, Sannicandro.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: ove avvenga per fine mandato.
12-bis. 900. La Commissione.
(Approvato)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  10. Il Presidente può nominare un massimo di tre assessori, nel caso di province fino ad un milione di abitanti, e un massimo di cinque assessori nel caso di province con più di un milione di abitanti, scelti tra i consiglieri provinciali, assegnando deleghe secondo le modalità e i limiti previsti dallo statuto.
12-bis. 19. Romele.

A.C. 1542-A – Articolo 12-ter

ARTICOLO 12-TER DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 12-ter.
(Elezione del consiglio provinciale).

  1. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da sedici componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.
  2. Il consiglio provinciale dura in carica due anni.
  3. Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica.
  4. L'elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.
  5. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi. Qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi, esso è arrotondato all'unità superiore. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 4, è inammissibile.
  6. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 5 del presente articolo.
  7. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale di cui all'articolo 12-bis, comma 4, dalle ore 8 del ventunesimo giorno alle ore 12 del ventesimo giorno antecedente la votazione.
  8. Il consiglio provinciale è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito ai singoli candidati all'interno delle liste, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della provincia. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui all'articolo 12-bis, comma 4.
  9. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui all'articolo 12-bis, comma 4, in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi dell'articolo 5, comma 9. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.
  10. Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati, che viene ponderato ai sensi dell'articolo 5, commi 8, 9 e 10.
  11. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti espressi e proclama eletti i candidati che conseguono la maggiore cifra individuale ponderata.
  12. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della provincia, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della provincia.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12-TER DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12-ter.
(Elezione del consiglio provinciale).

  Sostituirlo con il seguente: Art. 12-bis. – 1. Il comma 2 dell'articolo 37 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente: «2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da:
   a) venti membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;

   b) diciotto membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 e inferiore o pari a 700.000 abitanti;
   c) sedici membri nelle altre province.»

  2. Il consiglio provinciale è eletto, contestualmente alla elezione del presidente, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Possono candidarsi ed essere eletti a consiglieri provinciali esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei medesimi comuni al momento delle elezioni.
  3. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le norme di cui all'articolo 74 e di cui al presente articolo. Le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.
  4. Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia. In tal caso i gruppi debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati.
  5. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.
  6. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia.
  7. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.
  8. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4, ...sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.
  9. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale.
  10. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto presidente, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più’ alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.
  11. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 7.
  12. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.
  13. Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.
  14. La cifra individuale dei candidati a consigliere provinciale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere provinciale. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato.”
  15. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sentita la Conferenza unificata Stato – regioni e autonomie locali e le Commissioni parlamentari competenti, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità Pag. 67 attuative per l'elezione dei Consigli provinciali e dei Presidenti delle Province.
  16. Alle cariche di presidente e di consigliere provinciale si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione il presidente e i consiglieri provinciali devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di consigliere o di presidente della provincia.
*12-ter. 200. Russo.

  Sostituirlo con il seguente: Art. 12-bis. – 1. Il comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente: «2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da:
   a) venti membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
   b) diciotto membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 e inferiore o pari a 700.000 abitanti;
   c) sedici membri nelle altre province.»

  2. Il consiglio provinciale è eletto, contestualmente alla elezione del presidente, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Possono candidarsi ed essere eletti a consiglieri provinciali esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei medesimi comuni al momento delle elezioni.
  3. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le norme di cui all'articolo 74 e di cui al presente articolo. Le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.
  4. Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia. In tal caso i gruppi debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati.
  5. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.
  6. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia.
  7. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.
  8. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4,.... sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.
  9. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale.
  10. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto presidente, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4, ...sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.
  11. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 7.
  12. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.
  13. Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.
  14. La cifra individuale dei candidati a consigliere provinciale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere provinciale. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato.
  15. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sentita la Conferenza unificata Stato – regioni e autonomie locali e le Commissioni parlamentari competenti, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità Pag. 67 attuative per l'elezione dei Consigli provinciali e dei Presidenti delle Province.
  16. Alle cariche di presidente e di consigliere provinciale si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione il presidente e i consiglieri provinciali devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di consigliere o di presidente della provincia.
*12-ter. 201. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

  Sostituirlo con il seguente: Art. 12-bis. – 1. Il comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente: «2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da:
   a) venti membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
   b) diciotto membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 e inferiore o pari a 700.000 abitanti;
   c) sedici membri nelle altre province.»

  2. Il consiglio provinciale è eletto, contestualmente alla elezione del presidente, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Possono candidarsi ed essere eletti a consiglieri provinciali esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei medesimi comuni al momento delle elezioni.
  3. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le norme di cui all'articolo 74 e di cui al presente articolo. Le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.
  4. Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia. In tal caso i gruppi debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati.
  5. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.
  6. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia.
  7. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.
  8. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4, ...sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.
  9. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale.
  10. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto presidente, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.
  11. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 7.
  12. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.
  13. Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.
  14. La cifra individuale dei candidati a consigliere provinciale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere provinciale. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato.
  15. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sentita la Conferenza unificata Stato – regioni e autonomie locali e le Commissioni parlamentari competenti, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità Pag. 67 attuative per l'elezione dei Consigli provinciali e dei Presidenti delle Province.
  16. Alle cariche di presidente e di consigliere provinciale si applica il di
vieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione il presidente e i consiglieri provinciali devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di consigliere o di presidente della provincia.
*12-ter. 202. Cirielli.

  Al comma 1, sostituire le parole da: sedici componenti fino alla fine dell'articolo con le seguenti:
   a)
18 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;
   b) 14 consiglieri nelle altre Province.

  2. Il Consiglio provinciale dura in carica cinque anni.
  3. Il Consiglio provinciale è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.
  4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.
  5. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppresse le parole: «e provinciale».
  6. All'articolo 74 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
   a) al comma 6, è soppressa la parola: «assoluta»;
   b) sono abrogati i commi 7, 8, 9 e 10;
   c) al comma 11 è soppresso il primo periodo.

  7. Fino alla data di approvazione dello statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267.
**12-ter. 205. Cirielli.

  Al comma 1, sostituire le parole da: sedici componenti fino alla fine dell'articolo con le seguenti:
   a)
18 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;
   b) 14 consiglieri nelle altre Province.

  2. Il Consiglio provinciale dura in carica cinque anni.
  3. Il Consiglio provinciale è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.
  4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.
  5. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppresse le parole: «e provinciale».
  6. All'articolo 74 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
   a) al comma 6, è soppressa la parola: «assoluta»;
   b) sono abrogati i commi 7, 8, 9 e 10;
   c) al comma 11 è soppresso il primo periodo.

  7. Fino alla data di approvazione dello statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267.
**12-ter. 206. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

  Al comma 1, sostituire le parole da: sedici componenti fino alla fine dell'articolo con le seguenti:
   a)
18 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;
   b) 14 consiglieri nelle altre Province.

  2. Il Consiglio provinciale dura in carica cinque anni.
  3. Il Consiglio provinciale è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.
  4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.
  5. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppresse le parole: «e provinciale».
  6. All'articolo 74 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
   a) al comma 6, è soppressa la parola: «assoluta»;
   b) sono abrogati i commi 7, 8, 9 e 10;
   c) al comma 11 è soppresso il primo periodo.

  7. Fino alla data di approvazione dello statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267.
**12-ter. 207. Russo.

  Al comma 2, sostituire la parola: due con la seguente: cinque.
*12-ter. 208. Cirielli.

  Al comma 2, sostituire la parola: due con la seguente: cinque.
*12-ter. 210. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

  Al comma 2, sostituire la parola: due con la seguente: cinque.
*12-ter. 211. Russo.

  Al comma 4, sostituire le parole: non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere con le seguenti: non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi.
12-ter. 1000. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: Ciascuna lista di candidati deve comprendere una pari presenza di uomini e donne, ovvero una differenza al massimo di una unità, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.
12-ter. 212. Pilozzi, Kronbichler, Lavagno, Sannicandro, Paglia.

  Sopprimere il comma 6.
12-ter. 215. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente al genere meno rappresentato tra gli eletti; in caso di ulteriore parità, è eletto il candidato più giovane.
12-ter. 214. Roberta Agostini, Fabbri, Centemero.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 12-ter, aggiungere il seguente: Art. 12-quater. – 1. – In alternativa a quanto disposto dagli articoli 12-bis e 12-ter, lo statuto può prevedere l'elezione diretta del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale secondo le disposizioni che seguono.
  2. Il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia sono eletti sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.
  3. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n.122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per reiezione dei consigli provinciali.
  4. In caso di elezione diretta degli organi provinciali, come stabilito al presente articolo, l'assemblea dei sindaci non è costituita.
  5. Entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, gli organi provinciali attualmente in carica adeguano gli statuti alle nuove disposizioni e sottopongono a referendum consultivo la scelta tra la forma elettiva degli organi provinciali di cui al presente articolo o di cui agli articoli 12-bis e 12-ter.
12-ter. 0200. Pilozzi, Kronbichler, Lavagno, Bordo, Sannicandro.

A.C. 1542-A – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 13.
(Costituzione degli organi in sede di prima applicazione della presente legge).

  1. In sede di prima applicazione della presente legge, nelle province di cui all'articolo 11, comma 1, il presidente della provincia o il commissario, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, convoca l'assemblea dei sindaci per l'elezione del presidente della provincia ai sensi dell'articolo 12-bis e indìce l'elezione del consiglio provinciale ai sensi dell'articolo 12-ter; le elezioni si svolgono entro trenta giorni dalla scadenza degli organi provinciali in carica. In ogni caso sono prorogati gli organi provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compresi eventuali commissari, fino alla data di insediamento del nuovo presidente e del nuovo consiglio provinciale.
  2. Il consiglio provinciale approva le modifiche statutarie conseguenti alla presente legge entro sei mesi dall'elezione dei nuovi organi provinciali. In caso di mancata adozione delle modifiche statutarie entro la predetta data, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, salve le eventuali successive modificazioni da parte degli organi della provincia. Al commissario eventualmente nominato non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.
(Costituzione degli organi in sede di prima applicazione della presente legge).

  Sopprimerlo.
13. 6. Vargiu.

  Sopprimere il comma 1.
*13. 201. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

  Sopprimere il comma 1.
*13. 203. Cirielli.

Subemendamento all'emendamento 13.900 della commissione.

  All'emendamento 13. 900 della Commissione, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. In ogni caso sono prorogati gli organi provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compresi eventuali commissari, fino alla data di insediamento del nuovo presidente e del nuovo consiglio provinciale.
0. 13. 900. 1. Dorina Bianchi, Leone.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. In sede di prima applicazione della presente legge, l'assemblea dei sindaci per l'elezione del presidente della provincia ai sensi dell'articolo 12-bis e le elezioni del consiglio provinciale ai sensi dell'articolo 12-ter sono convocate e indette dal presidente della provincia o dal commissario:
   a) entro trenta giorni dalla data di svolgimento delle elezioni che si terranno nel 2014 per il rinnovo di sindaci e consigli dei comuni appartenenti alla provincia, per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014. Ove sia previsto il turno di ballottaggio anche solo per un comune della provincia nell'ambito delle predette elezioni i trenta giorni si computano dal predetto turno.
   b) successivamente a quanto previsto alla lettera a), entro trenta giorni dalla scadenza per fine mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali.
13. 900. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: comma 1 fino a: In ogni caso.
*13. 300. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini, Allasia, Grimoldi.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: comma 1 fino a: In ogni caso.
*13. 301. Cirielli.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il consiglio provinciale con le seguenti: L'assemblea dei sindaci.
13. 800. Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fabbri, Giorgis, Gianluca Pini, Sannicandro, Taglialatela, Turco.
(Approvato)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3. Allo scopo di contenere le spese dell'amministrazione del Ministero dell'interno, a decorrere dal 1o gennaio 2014 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti.
13. 13. Invernizzi, Caparini, Allasia, Grimoldi.

A.C. 1542-A – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 14.
(Disposizioni sugli incarichi).

  1. Gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 14.
(Disposizioni sugli incarichi).

  Sopprimerlo.
14. 1. Vargiu.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 14. – 1. Il presidente di provincia e i consiglieri provinciali, ricoprendo anche le cariche di amministratori comunali, non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori provinciali.
14. 7. Allasia, Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi.

A.C. 1542-A – Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 15.
(Riordino delle funzioni delle province).

  1. Le province di cui all'articolo 11, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:
   a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza, con particolare riferimento alla difesa del suolo;
   b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
   c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
   d) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

  1-bis. Le province di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, esercitano altresì le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:
   a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione in forma associata di servizi in base alle specificità del territorio medesimo;
   b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale e enti territoriali di altri Paesi, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.

  2. La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, provvedere alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
  3. Lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono al riordino delle funzioni esercitate dalle province, diverse da quelle di cui al comma 1 e fermo restando quanto previsto dal comma 2, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, con le modalità e nei termini stabiliti dal presente articolo e sulla base dei seguenti princìpi:
   a) conferimento ai comuni, perché le esercitino singolarmente o mediante unioni di comuni, delle funzioni, già esercitate dalle province, il cui esercizio non corrisponde più ad esigenze unitarie o consente di svolgere più efficacemente le funzioni fondamentali comunali come individuate ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e all'esercizio associato obbligatorio ivi previsto;
   b) assunzione da parte delle regioni delle funzioni che rispondono a riconosciute esigenze unitarie;
   c) adozione di soluzioni gestionali e organizzative orientate all'efficienza e all'efficacia, ivi comprese, con intese o convenzioni, l'avvalimento e le deleghe di esercizio, valorizzando anche le autonomie funzionali.

  4. Nello specifico caso in cui disposizioni normative statali o regionali di settore riguardanti servizi a rete di rilevanza economica prevedano l'attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, si applicano le seguenti disposizioni, che costituiscono princìpi fondamentali della materia e princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:
   a) le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale, con tempi, modalità e forme di coordinamento con regioni e comuni, da determinare nell'ambito del processo di riordino di cui al presente articolo, secondo i princìpi di adeguatezza e sussidiarietà, anche valorizzando, ove possibile, le autonomie funzionali;
   b) alle regioni che adeguino la propria legislazione al principio di cui alla lettera a) entro tre mesi dall'approvazione dell'accordo di cui al comma 5 è data priorità nel trasferimento delle quote spettanti del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Tale priorità consiste in un incremento del primo anticipo del trasferimento delle predette quote compreso tra il 20 per cento e il 50 per cento, valido per i due anni successivi a quello di entrata in vigore della disciplina regionale;
   c) il principio di cui alla lettera b) si applica anche in caso di emanazione di nuove norme statali di riordino dei servizi a rete di rilevanza economica nel senso descritto dal primo periodo dell'alinea del presente comma che pongano princìpi fondamentali per la legislazione regionale ovvero che conferiscano o deleghino nuove funzioni alle regioni; in tal caso il termine per l'eventuale adeguamento della legislazione regionale di cui alla lettera b) decorre dalla data di entrata in vigore delle predette leggi statali.

  5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le funzioni di cui al comma 3 oggetto del riordino e le relative competenze.
  6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, entro tre mesi dall'accordo di cui al comma 5, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali, secondo quanto stabilito dal comma 9 per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi del presente articolo, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista. In particolare, sono considerate le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 2. Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
  7. Con legge regionale, da approvare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, si provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al comma 5. Decorso il termine senza che la regione abbia provveduto, si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
  8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 7, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata, si stabilisce la data dalla quale decorre il trasferimento delle funzioni e delle risorse previste, disponendo altresì in via transitoria, in attesa dell'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 10, in ordine alle modalità di trasferimento delle risorse finanziarie già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che sono trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite.
  9. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni:
   a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo l'entrata in vigore della presente legge;
   b) il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali; l'ente che subentra nei diritti relativi alle partecipazioni societarie attinenti alla funzione trasferita può provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
   c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;
   d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini del patto di stabilità, della disciplina delle spese di personale, compreso il rapporto tra spese correnti e spese di personale, della disciplina sui limiti alle assunzioni in rapporto al turn over, della disciplina sui limiti dell'indebitamento, nonché di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, può determinare inadempimenti dell'ente subentrante, nell'ambito di variazioni compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e livello statale, secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio.

  10. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6, uno o più decreti legislativi, previo parere della Conferenza unificata, della Commissione per il coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, in materia di adeguamento della legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) applicazione coordinata dei princìpi di riordino delle funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui agli articoli 1 e 2 e ai capi II, III, IV, V e VII della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   b) le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, sono attribuite agli enti che subentrano nelle funzioni trasferite, in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione;
   c) le risorse devono essere adeguate a far fronte alle spese derivanti dal trasferimento delle funzioni.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 15.
(Riordino delle funzioni delle province).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 15. – (Funzioni delle Province). – 1. Sono funzioni fondamentali delle Province, quali enti di governo di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
   a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;
   b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;
   c) la costruzione, la classificazione e la gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
   d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;

   e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

   f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

   g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

  2. La legge statale, sulla base della ripartizione delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, trasferisce alle Province le competenze amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali di cui al comma 1 e attribuisce le altre competenze amministrative delle Province ai Comuni, singoli e associati, in base ai principi di sussidarietà, differenziazione e adeguatezza. Il trasferimento delle funzioni amministrative ha efficacia a partire dagli atti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali ad esse relative.
  3. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, costituisce principio fondamentale della legislazione concorrente l'obbligo per le Regioni di trasferire alle Province le funzioni amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali per esse previste dalla presente legge.
  4. Le Province con popolazione inferiore a 350.000 abitanti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, di norma, esercitano le loro funzioni in forma associata, anche sulla base di quanto stabilito dalle leggi regionali.
*15. 200. Russo, Palese, Marti, Chiarelli, Distaso, Fucci.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 15. – (Funzioni delle Province). – 1. Sono funzioni fondamentali delle Province, quali enti di governo di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

   a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;

   b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;
   c) la costruzione, la classificazione e la gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
   d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;
   e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
   g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

  2. La legge statale, sulla base della ripartizione delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, trasferisce alle Province le competenze amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali di cui al comma 1 e attribuisce le altre competenze amministrative delle Province ai Comuni, singoli e associati, in base ai principi di sussidarietà, differenziazione e adeguatezza. Il trasferimento delle funzioni amministrative ha efficacia a partire dagli atti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali ad esse relative.
  3. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, costituisce principio fondamentale della legislazione concorrente l'obbligo per le Regioni di trasferire alle Province le funzioni amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali per esse previste dalla presente legge.
  4. Le Province con popolazione inferiore a 350.000 abitanti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, di norma, esercitano le loro funzioni in forma associata, anche sulla base di quanto stabilito dalle leggi regionali.
*15. 202. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 15. – (Funzioni delle Province). – 1. Sono funzioni fondamentali delle Province, quali enti di governo di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
   a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;

   b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;

   c) la costruzione, la classificazione e la gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
   d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;
   e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
   g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

  2. La legge statale, sulla base della ripartizione delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, trasferisce alle Province le competenze amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali di cui al comma 1 e attribuisce le altre competenze amministrative delle Province ai Comuni, singoli e associati, in base ai principi di sussidarietà, differenziazione e adeguatezza. Il trasferimento delle funzioni amministrative ha efficacia a partire dagli atti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali ad esse relative.
  3. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, costituisce principio fondamentale della legislazione concorrente l'obbligo per le Regioni di trasferire alle Province le funzioni amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali per esse previste dalla presente legge.
  4. Le Province con popolazione inferiore a 350.000 abitanti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, di norma, esercitano le loro funzioni in forma associata, anche sulla base di quanto stabilito dalle leggi regionali.
*15. 203. Cirielli.

  Sostituire i commi 1, 1-bis e 2 con il seguente:
  1. Le province, quali enti con funzioni di programmazione di area vasta, esercitano le funzioni ad esse attribuite dalla legge.
15. 18. Pilozzi, Kronbichler, Lavagno, Sannicandro.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Le province di cui all'articolo 11, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano esclusivamente le seguenti funzioni:
   a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
   b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale nonché costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente.

  2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 è fatto divieto di disporre di partecipazione dirette e di aziende controllate o collegate.
15. 23. Vargiu.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Sono funzioni fondamentali delle Province, quali enti di governo di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
   a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;
   b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;
   c) la costruzione, la classificazione e la gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
   d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;
   e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
   g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, compiti di polizia amministrativa e giudiziaria espletati da agenti e ufficiali di polizia provinciale nelle materie attribuite o delegate, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
15. 300. Fabrizio Di Stefano, Palmizio, Squeri.

  Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: La legge regionale stabilisce, nel rispetto degli articoli 114 e seguenti della Costituzione, l'estensione e i limiti delle funzioni delle province di cui all'articolo 11, nell'ambito delle seguenti funzioni:
15. 205. Mazziotti Di Celso.

Subemendamenti all'emendamento 15.900 della commissione.

  All'emendamento 15. 900 della Commissione, sopprimere la parte relativa al comma 1.
0. 15. 900. 1. Russo.

  All'emendamento 15. 900 della Commissione, sopprimere la parte consequenziale relativa al comma 4.
0. 15. 900. 2. Dorina Bianchi, Leone.

  All'emendamento 15. 900 della Commissione, sopprimere il comma 6-bis.
0. 15. 900. 3. Russo.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: tutela e.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, dispongono in ordine alle funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 1, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione e, nell'ambito di ciascuna materia, nel rispetto dei seguenti principi fondamentali: individuazione per ogni funzione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio mediante intesa o convenzione. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti territoriali, nonché le autonomie funzionali;
   al comma 4, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:
    b) per le Regioni che approvano le leggi che riorganizzano le funzioni di cui al presente comma, prevedendo la soppressione di uno o più enti o agenzie, sono individuate misure premiali con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, d'intesa con la Conferenza unificata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   al comma 6, primo periodo:
    premettere le parole:
Entro il medesimo termine di cui al comma 5 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 9;
    sopprimere le parole: entro tre mesi dall'accordo di cui al comma 5
    sopprimere le parole:, secondo quanto stabilito dal comma 9;
   al comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dispone anche direttamente in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale.;
   dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  
6-bis. In caso di non raggiungimento dell'accordo di cui al comma 5 ovvero di non raggiungimento dell'intesa di cui al comma 6, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma dispone comunque sulle funzioni amministrative delle province di competenza statale.
  6-ter. Al fine di tener conto degli effetti anche finanziari derivanti dal trasferimento dell'esercizio delle funzioni, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 gli obiettivi del patto di stabilità interno e le facoltà di assumere delle province e degli enti subentranti possono essere modificati, fermo restando l'obiettivo complessivo. L'attuazione della presente disposizione non deve determinare oneri per la finanza pubblica.
   al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: Con legge fino a: si provvede con le seguenti: La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede;
   sopprimere il comma 8;
   al comma 9, lettera d), sopprimere le parole: del patto di stabilità, della disciplina delle spese di personale, compreso il rapporto tra spese correnti e spese di personale e della disciplina sui limiti alle assunzioni in rapporto al turn over;
   al comma 10,
    lettera
a), premettere le parole: salva la necessità di diversa attribuzione per esigenze di tutela dell'unità giuridica ed economica del paese e in particolare dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
    lettera b), sostituire le parole da: dedotte quelle necessarie fino a: agli enti con le seguenti: ivi comprese quelle di tutela ambientale, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, sono attribuite ai soggetti;
    sopprimere la lettera
c).
15. 900. La Commissione.
(Approvato)

ART. 15.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole:, con particolare riferimento alla difesa del suolo.
15. 1000. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:
   c) programmazione provinciale della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
   d) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   e) amministrazione generale, programmazione e raccolta dati, gestione finanziaria e contabile, polizia provinciale nelle materie di propria competenza, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
   f) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione in forma associata di servizi in base alla specificità del territorio medesimo.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado con le seguenti: unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.
*15. 206. Cirielli.

  Al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:
   c) programmazione provinciale della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
   d) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   e) amministrazione generale, programmazione e raccolta dati, gestione finanziaria e contabile, polizia provinciale nelle materie di propria competenza, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
   f) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione in forma associata di servizi in base alla specificità del territorio medesimo.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado con le seguenti: unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.
*15. 208. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

  Al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:
   c) programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
   d) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   e) amministrazione generale, programmazione e raccolta dati, gestione finanziaria e contabile, polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
**15. 210. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

  Al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:
   c) programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
   d) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   e) amministrazione generale, programmazione e raccolta dati, gestione finanziaria e contabile, polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
**15. 214. Cirielli.

  Al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:
   c) programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
   d) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   e) amministrazione generale, programmazione e raccolta dati, gestione finanziaria e contabile, polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado con le seguenti: unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.
*15. 217. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

  Al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:
   c) programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
   d) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   e) amministrazione generale, programmazione e raccolta dati, gestione finanziaria e contabile, polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: dell'edilizia scolastica
con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado con le seguenti: unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.
*15. 219. Cirielli.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
   c) programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
   c-bis) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
**15. 221. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
   c) programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
   c-bis) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
**15. 222. Cirielli.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
   c) programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
   c-bis) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
**15. 223. Russo.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
   c) programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
   c-bis) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado con le seguenti: unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.
*15. 227. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
   c) programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
   c-bis) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado con le seguenti: unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.
*15. 228. Cirielli.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
   c) programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
   c-bis) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado con le seguenti: unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.
*15. 229. Russo.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale, e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.

  Conseguentemente sopprimere il comma 2.
**15. 232. Russo.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale, e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.

  Conseguentemente sopprimere il comma 2.
**15. 233. Cirielli.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale, e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.

  Conseguentemente sopprimere il comma 2.
**15. 234. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) programmazione dell'offerta formativa e gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.

  Conseguentemente sopprimere il comma 2.
15. 235. Fabrizio Di Stefano, Palmizio, Squeri.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sostituire la lettera
d) con le seguenti:
   d)
organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   e) amministrazione generale, programmazione e raccolta dati, gestione finanziaria e contabile, polizia provinciale nelle materie di propria competenza, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio;
   f) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione in forma associata di servizi in base alla specificità del territorio medesimo.;
   sostituire i commi da 1-
bis a 10 con i seguenti:
  2. La provincia provvede, altresì, d'intesa con i comuni, alla gestione unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.
  3. Lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono al riordino delle funzioni esercitate dalle province, diverse da quelle di cui al comma 1, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione.
  4. Nello specifico caso in cui disposizioni normative statali o regionali di settore riguardanti servizi a rete di rilevanza economica prevedano l'attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie si applicano le seguenti disposizioni, che costituiscono principio fondamentale della materia e principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:
   a) le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle province;
   b) alle regioni che adeguino la propria legislazione al principio di cui alla lettera a) entro tre mesi dall'approvazione dell'accordo di cui al comma 5 è data priorità nel trasferimento delle quote spettanti del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Tale priorità consiste in un incremento del primo anticipo del trasferimento delle predette quote compreso tra il 20 per cento e il 50 per cento, valido per i due anni successivi a quello di entrata in vigore della disciplina regionale;
   c) il principio di cui alla lettera b) si applica anche in caso di emanazione di nuove norme statali di riordino dei servizi a rete di rilevanza economica nel senso descritto dall'alinea del presente comma, che pongano principi fondamentali per la legislazione regionale, ovvero che conferiscano o deleghino nuove funzioni alle regioni; in tal caso il termine per l'eventuale adeguamento della legislazione regionale di cui alla lettera b) decorre dalla data di entrata in vigore delle predette leggi statali.

  5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza Unificata, i criteri generali, secondo quanto stabilito dal comma 7, per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi del presente articolo, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla loro scadenza prevista. In particolare, sono considerate le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, contestualmente alle quote di obiettivo di patto di stabilità interno per singoli enti, dedotte quelle necessarie alle funzioni, e fatto salvo comunque quanto previsto dai commi 2 e 3. Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
  6. Entro sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 5, con legge regionale, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, si provvede a riordinare le funzioni amministrative delle province.
  7. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni:
   a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo l'entrata in vigore della presente legge;
   b) il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali; l'ente che subentra nei diritti relativi alle partecipazioni societarie attinenti alla funzione trasferita può provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
   c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;
   d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini del patto di stabilità, della disciplina delle spese di personale, compreso il rapporto tra spese correnti e spese di personale, della disciplina sui limiti alle assunzioni in rapporto al turnover, della disciplina sui limiti dell'indebitamento, nonché di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, può determinare inadempimenti dell'ente subentrante, nell'ambito di variazioni compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e livello statale, secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e delle autonomie, sentita la Conferenza unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio.

  8. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5, uno o più decreti legislativi, previo parere della Conferenza unificata, della Commissione per il coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, in materia di adeguamento della legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) applicazione coordinata dei principi di riordino delle funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui agli articoli 1 e 2, ai Capi II, III, e IV, nonché agli articoli 16 e 19 della legge n. 42 del 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   b) le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, sono attribuite agli enti che subentrano nelle funzioni trasferite, in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione;
   c) le risorse devono essere adeguate a far fronte alle spese derivanti dal trasferimento delle funzioni.
15. 303. Russo.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, lettera
d) aggiungere, in fine, le parole:, amministrazione generale, gestione finanziaria e contabile, polizia provinciale nelle materie di propria competenza.
   sopprimere il comma 2.
*15. 238. Russo.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, lettera d) aggiungere, in fine, le parole:, amministrazione generale, gestione finanziaria e contabile, polizia provinciale nelle materie di propria competenza.
   sopprimere il comma 2.
*15. 239. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e gestione dell'edilizia
scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, lettera
d) aggiungere, in fine, le parole:, amministrazione generale, gestione finanziaria e contabile, polizia provinciale nelle materie di propria competenza.
   sopprimere il comma 2.
*15. 240. Cirielli.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.

  Conseguentemente sopprimere il comma 2.
**15. 241. Cirielli.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.

  Conseguentemente sopprimere il comma 2.
**15. 242. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
15. 255. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
   e)
organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   f) gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
   g) amministrazione generale, programmazione e raccolta dati, gestione finanziaria e contabile, compiti di polizia amministrativa e giudiziaria espletati da agenti e ufficiali di polizia provinciale nelle materie attribuite o delegate, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
15. 246. Squeri, Fabrizio Di Stefano, Palmizio.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
   e)
organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   f) amministrazione generale, programmazione e raccolta dati, gestione finanziaria e contabile, compiti di polizia amministrativa e giudiziaria espletati da agenti e ufficiali di polizia provinciale nelle materie attribuite o delegate, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
15. 247. Squeri, Fabrizio Di Stefano, Palmizio.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
   e)
gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
   f) amministrazione generale, programmazione e raccolta dati, gestione finanziaria e contabile, compiti di polizia amministrativa e giudiziaria espletati da agenti e ufficiali di polizia provinciale nelle materie attribuite o delegate, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
15. 248. Palmizio, Squeri, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
   e)
organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   f) gestione integrata degli interventi di difesa del suolo.
15. 249. Squeri, Fabrizio Di Stefano, Palmizio.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   e)
gestione dell'edilizia scolastica.

  Conseguentemente sopprimere il comma 2.
15. 302. Pilozzi, Kronbichler, Lavagno, Sannicandro.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   e)
organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale.
15. 250. Squeri, Fabrizio Di Stefano, Palmizio.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   e)
gestione integrata degli interventi di difesa del suolo.
15. 251. Squeri, Fabrizio Di Stefano, Palmizio.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   e)
amministrazione generale, programmazione e raccolta dati, gestione finanziaria e contabile, compiti di polizia amministrativa e giudiziaria espletati da agenti e ufficiali di polizia provinciale nelle materie attribuite o delegate, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
15. 252. Fabrizio Di Stefano, Squeri, Palmizio.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. Le funzioni fondamentali di cui al comma 1 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto della Costituzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2014, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali e previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono individuati analiticamente i compiti e i servizi che si intendono ricompresi tra le funzioni di cui al comma 1, anche a partire dalla classificazione analitica di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.
15. 83. Balduzzi.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. Le funzioni fondamentali di cui al comma 1 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto della Costituzione.
15. 83.(Testo modificato nel corso della seduta) Balduzzi.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 2.
15. 257. Mazziotti Di Celso.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. La provincia provvede altresì alla gestione dell'edilizia scolastica con rife
rimento alle scuole secondarie di secondo grado.
*15. 260. Cirielli.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:

  2. La provincia provvede altresì alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
*15. 261. Russo, Fabrizio Di Stefano, Palmizio, Squeri.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. La provincia provvede altresì alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
*15. 262. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono al riordino delle funzioni esercitate dalle province, diverse da quelle di cui al comma 1, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione.
*15. 265. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono al
riordino delle funzioni esercitate dalle province, diverse da quelle di cui al comma 1, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione.
*15. 266. Cirielli.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono al riordino delle funzioni esercitate dalle province, diverse da quelle di cui al comma 1, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione.
*15. 267. Russo.

  Al comma 3, lettera b), premettere le parole: ricomposizione in modo organico in capo alle province delle funzioni che non possono essere attribuite a livello comunale e.
**15. 269. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

  Al comma 3, lettera b), premettere le parole: ricomposizione in modo organico in capo alle province delle funzioni che non possono essere attribuite a livello comunale e.
**15. 270. Cirielli.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. In tutti i casi in cui funzioni di organizzazione di servizi a rete di rilevanza economica, di competenza comunale o provinciale, siano attribuite, per legge statale o regionale, o in forza di atto amministrativo, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, si applicano le seguenti disposizioni, che costituiscono principio fondamentale della materia e principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:
   a) le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie, e le leggi regionali prevedono l'attribuzione delle funzioni alle regioni, alle province o a i comuni, con tempi, modalità e forme di coordinamento da determinare nell'ambito del processo di riordino di cui al presente articolo, secondo i principi di adeguatezza e sussidiarietà;
   b) alle regioni che adeguino la propria legislazione al principio di cui alla lettera a) entro tre mesi dall'approvazione dell'accordo di cui al comma 5 è data priorità nel trasferimento delle quote spettanti del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Tale priorità consiste in un incremento del primo anticipo del trasferimento delle predette quote compreso tra il 20 per cento e il 50 per cento, valido per i due anni successivi a quello di entrata in vigore della disciplina regionale;
   c) il principio di cui alla lettera b) si applica anche in caso di emanazione di nuove norme statali di riordino dei servizi a rete di rilevanza economica nel senso descritto dal primo periodo dell'alinea del presente comma che pongano principi fondamentali per la legislazione regionale ovvero che conferiscano o deleghino nuove funzioni alle regioni; in tal caso il termine per l'eventuale adeguamento della legislazione regionale di cui alla lettera b) decorre dalla data di entrata in vigore delle predette leggi statali;
   d) nel caso in cui l'attribuzione di funzioni ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale sia avvenuta in forza di atto amministrativo, l'ente locale che ha attribuito le funzioni revoca tale atto amministrativo entro il termine di cui al comma 5, e riassegna tali funzioni in conformità al riordino previsto dalla legge regionale e dall'accordo di cui al comma 5.
15. 273. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 4, sopprimere la lettera b).
15. 306. Palese.

  Al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) gli affidamenti ai sensi del comma 2 lettera a) dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e abrogato dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 113, cessano improrogabilmente al 30 giugno 2014. Entro il predetto termine, le regioni provvedono ad affidare alle province o alle città metropolitane le funzioni di cui all'articolo 150 del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Decorso il termine senza che la Regione abbia provveduto, si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. La normativa regionale di trasferimento delle funzioni, ovvero quella nazionale sostitutiva, si conforma ai principi generali dell'ordinamento comunitario sulla materia, nonché al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 113 del 2011.
15. 274. Pilozzi, Lavagno, Kronbichler, Sannicandro.

  Al comma 5, sostituire le parole: tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: il 1o febbraio 2014.
15. 309. Vargiu.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti con le seguenti: Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'interno e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, stabiliscono.

  Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, sostituire parole: di decreto con le seguenti: di regolamento.
15. 800. Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fabbri, Giorgis, Gianluca Pini, Sannicandro, Taglialatela, Turco.

  Sopprimere il comma 8.
15. 801. Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fabbri, Giorgis, Gianluca Pini, Sannicandro, Taglialatela, Turco.

  Al comma 9, sopprimere la lettera d).
15. 307. Palese.

  Al comma 10, sopprimere la lettera c).
15. 308. Palese.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  11. Nell'esercizio della delega di cui al comma 10, il Governo, previa ricognizione delle norme abrogate, provvede ad aggiornare il testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel quale sono riunite le disposizioni della presente legge e le altre disposizioni legislative vigenti in materia di enti locali.

  Conseguentemente, all'articolo 23, sopprimere il comma 8.
15. 802. Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fabbri, Giorgis, Gianluca Pini, Sannicandro, Taglialatela, Turco.

A.C. 1542-A – Articolo 15-bis

ARTICOLO 15-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 15-bis.
(Requisiti per la nomina dei commissari e dei sub-commissari).

  1. Al commissario e al sub-commissario di cui all'articolo 141 del testo unico, e successive modificazioni, si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 38, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nonché quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, n. 60, in materia di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Nei confronti degli stessi soggetti, si applicano, altresì, le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 15-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 15-bis.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Al commissario e al sub commissario di cui all'articolo 141 del testo unico, e successive modificazioni con le seguenti: Al commissario di cui all'articolo 141 del testo unico, e successive modificazioni, nonché ad eventuali sub commissari.
15-bis. 1000. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 1542-A – Articolo 15-ter

ARTICOLO 15-TER DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 15-ter.
(Criteri per la nomina dei sub-commissari).

  1. I prefetti, nella nomina dei sub-commissari a supporto dei commissari straordinari dell'ente provincia, sono tenuti a fare riferimento esclusivo al personale afferente all'ente locale di riferimento, senza oneri aggiuntivi.
  2. In applicazione di quanto previsto dal comma 1, gli eventuali sub-commissari nominati in base a criteri diversi decadono a far data dall'entrata in vigore della presente legge.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 15-TER DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 15-ter.
(Criteri per la nomina dei sub-commissari).

  Dopo l'articolo 15-ter, aggiungere il seguente:

Art. 15-quater.

  1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, gli enti intermedi, ovvero gli enti, le agenzie, i consorzi pubblici, gli Ato e gli organismi pubblici, comunque denominati, che svolgono funzioni di governo di area vasta, sono soppressi e le relative competenze sono attribuite alle Province e alle Città metropolitane a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Le amministrazioni provinciali o metropolitane non possono costituire società per la gestione di servizi pubblici non essenziali; le relative competenze sono esercitate dalle province e dalle Città metropolitane.
  3. Entro il 31 dicembre 2014, le amministrazioni provinciali mettono in liquidazione le società che non svolgono servizi pubblici essenziali, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero ne cedono le partecipazioni a terzi, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica.
15-ter. 05. Pilozzi, Kronbichler, Lavagno, Sannicandro.

A.C. 1542-A – Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo IV
LA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Art. 16.
(Città metropolitana di Roma capitale).

  1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, la città metropolitana di Roma capitale è disciplinata dalle norme relative alle città metropolitane di cui alla presente legge.
  2. Le disposizioni dei decreti legislativi 17 settembre 2010, n. 156, 18 aprile 2012, n. 61, e 26 aprile 2013, n. 51, restano riferite a Roma capitale, come definita dall'articolo 24, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42.
  3. Lo statuto della città metropolitana di Roma capitale, con le modalità previste all'articolo 2, comma 6, disciplina i rapporti tra la città metropolitana, Roma capitale e gli altri comuni, garantendo il migliore assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.
  4. Fino alla consultazione elettorale amministrativa successiva alla data di entrata in vigore della presente legge resta in carica nella provincia di Roma il commissario governativo. Successivamente alla proclamazione dei sindaci e dei consigli comunali eletti nella tornata elettorale di cui al primo periodo, la città metropolitana subentra alla provincia di Roma limitatamente al territorio di Roma capitale e dei comuni che, ai sensi del comma 3, siano stati con legge dello Stato, ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, assegnati all'ambito territoriale della città metropolitana di Roma capitale.
  5. La provincia di Roma resta in funzione limitatamente al territorio residuo rispetto a quello della città metropolitana di Roma capitale. Si applicano alla provincia di Roma le disposizioni di cui al capo III, in quanto compatibili.
  6. Successivamente al 28 febbraio 2014, constatato il numero di comuni che ha chiesto e deliberato di aderire alla città metropolitana, anche nelle more del perfezionamento del procedimento, alla città metropolitana di Roma capitale e alla provincia di Roma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo periodo.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 16.
(Città metropolitana di Roma capitale).

  Sopprimerlo.
*16. 2. Nesci, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sopprimerlo.
*16. 7. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.
(Città metropolitana di Roma capitale).

  1. La Città metropolitana di Roma capitale è disciplinata dalle norme relative alle città metropolitane di cui alla presente legge.
  2. Le disposizioni dei decreti legislativi 17 settembre 2010, n. 156, 18 aprile 2012 n. 61, 26 aprile 2013, n. 51, restano riferite a Roma capitale, come definita dall'articolo 24, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42.
16. 350. Centemero.

A.C. 1542-A – Articolo 18

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo V
ORGANI E FUNZIONAMENTO DELLE UNIONI DI COMUNI. FUSIONI DI COMUNI

Art. 18.
(Unioni e loro organi).

  1. I commi 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e i commi da 1 a 13 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, sono abrogati.
  2. All'articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il terzo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune»;
   b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della presente legge, i princìpi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione»;
   c) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
  «5-ter. Il segretario dell'unione di comuni è nominato dal presidente ed è
scelto tra i segretari dei comuni facenti parte dell'unione di comuni. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni».

  3. Per quanto non previsto dai commi 3, 4 e 5-ter dell'articolo 32 del testo unico, come modificati dal comma 2 del presente articolo, lo statuto dell'unione di comuni deve altresì rispettare i princìpi di organizzazione e di funzionamento e le soglie demografiche minime eventualmente disposte con legge regionale e assicurare la coerenza con gli ambiti territoriali dalle medesime previsti.
  4. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 28-bis è sostituito dal seguente:
  «28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni»;
   b) il comma 31 è sostituito dal seguente:
  «31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvo diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite».

  5. Senza ulteriori oneri per la finanza pubblica e a carico dei rispettivi bilanci, nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il numero degli assessori non può essere superiore a due. Nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 10.000 abitanti, il numero degli assessori non può essere superiore a quattro.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 18.
(Unioni e loro organi).

  Sopprimere gli articoli 18, 20, 20-bis, 20-ter, 21, 21-bis, 22 e 22-bis.
18. 300. Sannicandro.

  Sopprimerlo.
18. 18. Toninelli, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Nesci.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sopprimere la lettera a);
   al comma 4:
   sopprimere la lettera
a);
   lettera b), capoverso comma 31, premettere le parole: Salvo quanto disposto dall'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
18. 201. Balduzzi.

  All'emendamento 18.1000, al comma 5-bis, sostituire le parole: legislazione previgente con le seguenti: legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti.
0. 18. 1000. 1 La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera b), capoverso 4, sostituire le parole: della presente legge con le seguenti: della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni.

  Conseguentemente, al medesimo sostituire:
   al comma 2, lettera
c), capoverso 5-ter, sostituire il primo periodo con il seguente: Il Presidente dell'unione dei comuni può avvalersi, per specifiche funzioni che lo richiedano, del segretario di un Comune facente parte dell'Unione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
   sostituire il comma 5 con i seguenti:
  5. All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le lettere a), b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
   a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da 10 consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;
   b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da 12 consiglieri ed il numero massimo di assessori è stabilito in quattro.

  5-bis. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 5 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività di cui al Titolo III, Capo IV (Status degli amministratori locali) della Prima parte del testo unico al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla normativa previgente.
18. 1000. La Commissione.
(Approvato)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato «testo unico», come modificato dall'articolo 23.
18. 200. Invernizzi, Matteo Bragantini, Grimoldi, Allasia.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il comma 17 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato, ferme restando le disposizioni di contenimento della spesa in vigore in ordine ai compensi, comunque denominati, dei consiglieri comunali.
18. 214. Pilozzi, Kronbichler, Lavagno, Sannicandro.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: e, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, deve prevedere la pari presenza di uomini e donne.
18. 301. Piazzoni, Pilozzi, Lavagno, Sannicandro.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle giunte dei comuni di cui al presente comma, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6. All'articolo 46, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella giunta nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.»
18. 302. Roberta Agostini, Fabbri.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  6. All'articolo 46, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella giunta nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.»
18. 302.(Testo modificato nel corso della seduta) Roberta Agostini, Fabbri.
(Approvato)

A.C. 1542-A – Articolo 20

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 20.
(Gratuità delle cariche e status degli amministratori).

  1. Tutte le cariche nell'unione sono esercitate a titolo gratuito.
  2. Per il primo mandato amministrativo, agli amministratori del nuovo comune nato dalla fusione di più comuni cui hanno preso parte comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e agli amministratori delle unioni di comuni comprendenti comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità previste dalla legge per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

A.C. 1542-A – Articolo 20-bis

ARTICOLO 20-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 20-bis.
(Disposizioni varie per le unioni di comuni).

  1. Le seguenti attività possono essere svolte dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono, con le seguenti modalità:
   a) le funzioni di responsabile anticorruzione sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che lo compongono;
   b) le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che lo compongono;
   c) le funzioni dell'organo di revisione, per le unioni formate da comuni che complessivamente non superano i 10.000 abitanti, sono svolte da un unico revisore e, per le unioni che superano tale limite, da un collegio di revisori;
   d) le funzioni di competenza dell'organo di valutazione e di controllo di gestione sono attribuite dal presidente dell'unione, sulla base di apposito regolamento approvato dall'unione stessa.

A.C. 1542-A – Articolo 20-ter

ARTICOLO 20-TER DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 20-ter.
(Ulteriori disposizioni per favorire l'efficienza delle unioni di comuni).

  1. Il presidente dell'unione di comuni:
   a) svolge le funzioni attribuite al sindaco dell'articolo 15, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, sul territorio dei comuni che hanno conferito all'unione la funzione fondamentale della protezione civile;
   b) ove previsto dallo statuto, svolge le funzioni attribuite al sindaco dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, sul territorio dei comuni che hanno conferito all'unione la funzione fondamentale della polizia municipale.

  2. Le disposizioni di cui agli articoli 57, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, e dell'articolo 5, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65, relative all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito territoriale di appartenenza del personale della polizia municipale, si intendono riferite, in caso di esercizio associato delle funzioni di polizia municipale mediante unione di comuni, al territorio dei comuni su cui l'unione esercita le funzioni stesse.
  3. Per le unioni di comuni, ai fini del calcolo dell'incidenza della spesa di personale di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, non si considerano le spese di personale trasferito dai comuni all'unione per l'esercizio delle funzioni affidate.
  4. In caso di trasferimento di personale dal comune all'unione di comuni, le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell'unione.
  5. Le disposizioni normative previste per i piccoli comuni si applicano alle unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 20-TER DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 20-ter.

  Sopprimere il comma 3.
20-ter. 1000. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 1542-A – Articolo 21

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 21.
(Fusione di comuni).

  1. In caso di fusione di uno o più comuni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del testo unico, il comune risultante dalla fusione adotta uno statuto che può prevedere anche forme particolari di collegamento tra il nuovo comune e le comunità che appartenevano ai comuni oggetto della fusione.
  2. L'articolo 15, comma 2, del testo unico è sostituito dal seguente:
  «2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi».

  3. Al comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti si applicano, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione, semplificazione, previste per comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le unioni di comuni.
  4. I comuni istituiti a seguito di fusione possono utilizzare i margini di indebitamento consentiti dalle norme vincolistiche in materia a uno o più dei comuni originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente.
  5. Il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione è coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco e senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comitato è comunque consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.
  6. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale i comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 3.000 abitanti, oppure a 2.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, e che devono obbligatoriamente esercitare le funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto dal citato comma 28 dell'articolo 14, sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale.
  7. I consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione del comune derivante da fusione continuano a esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano a esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.
  8. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto regioni ed autonomie locali del 1o aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 24 aprile 1999, dei comuni oggetto di fusione confluiscono, per l'intero importo, a decorrere dall'anno di istituzione del nuovo comune, in un unico fondo del nuovo comune avente medesima destinazione.
  9. Salva diversa disposizione della legge regionale:
   a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune;
   b) alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dei comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica;
   c) in assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti.

  10. Il comune risultante da fusione:
   a) approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 151, comma 1, del testo unico, entro novanta giorni dall'istituzione;
   b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del testo unico, per l'individuazione degli stanziamenti dell'anno precedente assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti;
   c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.

  11. Ai fini di cui all'articolo 37, comma 4, del testo unico, la popolazione del nuovo comune corrisponde alla somma delle popolazioni dei comuni estinti.
  12. Dalla data di istituzione del nuovo comune e fino alla scadenza naturale resta valida, nei documenti dei cittadini e delle imprese, l'indicazione della residenza con riguardo ai riferimenti dei comuni estinti.
  13. L'istituzione del nuovo comune non priva i territori dei comuni estinti dei benefìci che a essi si riferiscono stabiliti in loro favore dall'Unione europea e dalle leggi statali.
  14. Nel nuovo comune istituito mediante fusione possono essere conservati distinti codici di avviamento postale dei comuni preesistenti.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 21.
(Fusione di comuni).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 21. – (Fusione di comuni). – 1. Le fusioni dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, ai sensi dell'articolo 133, comma 2, della Costituzione, sono incentivate con le seguenti misure:
   a) a decorrere dal 2014, l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, trova applicazione anche nei confronti dei comuni con popolazione inferiore a 1.001 abitanti;
   b) il patto di stabilità non si applica ai comuni con più di 5.000 abitanti risultanti dalla fusione di comuni con meno di 5.000 abitanti, nell'esercizio in cui viene deliberata la fusione e nei 4 esercizi successivi;
   c) con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro il 20 ottobre 2014, il contributo straordinario di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è elevato fino al 50 per cento, nel limite degli stanziamenti finanziari disponibili.

  2. La disposizione di cui alla lettera c) del comma 1 si applica esclusivamente alle fusioni di comuni con meno di 5.000 abitanti deliberate entro il 30 settembre 2014, a condizione che il comune risultante dalla fusione abbia più di 5.000 abitanti.
  3. Per le finalità di cui al comma 1, lettera c), le dotazioni del fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono incrementate di 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità comprese tra il 2015 e il 2024.
  4. In caso di mancata fusione dei predetti comuni entro il 31 dicembre 2014, il Governo si sostituisce agli organi delle regioni per la realizzazione di tali fusioni, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione e secondo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
  5. In ogni caso, una quota pari al cinquanta per cento dei risparmi di spesa accertati e derivanti dalle fusioni di cui al presente articolo è destinata alla tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, rese alle popolazioni interessate dalle medesime fusioni, ed è equamente ripartita tra i servizi alle famiglie, alle piccole e medie imprese, alla previdenza e assistenza sociale.
21. 3. Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Cozzolino, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Nesci.

A.C. 1542-A – Articolo 21-bis

ARTICOLO 21-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 21-bis.
(Incorporazione di comuni).

  1. I comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo. In tal caso, fermo restando il procedimento previsto dal comma 1 dell'articolo 15 del testo unico, il comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Lo statuto del comune incorporante prevede che alle comunità del comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. A tale scopo lo statuto è integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Le popolazioni interessate sono sentite ai fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla regione di incorporazione. Nel caso di aggregazioni di comuni mediante incorporazione è data facoltà di modificare anche la denominazione del comune. Con legge regionale sono definite le ulteriori modalità della procedura di fusione per incorporazione.

A.C. 1542-A – Articolo 22

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 22.
(Incentivi per le unioni e le fusioni di comuni).

  1. Le regioni, nella definizione del patto di stabilità verticale, possono individuare idonee misure volte a incentivare le unioni e le fusioni di comuni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica attribuito alla medesima regione. Il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è soppresso.
  2. I comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo comune.
  2-bis. I comuni risultanti da una fusione hanno tempo tre anni dall'istituzione del nuovo comune per adeguarsi alla normativa vigente che prevede l'omogenizzazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione e la razionalizzazione della partecipazione a consorzi, aziende e società pubbliche di gestione, salvo diverse disposizioni specifiche di maggior favore.
  3. Per l'anno 2014, è data priorità nell'accesso alle risorse di cui all'articolo 18, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ai progetti presentati dai comuni istituiti per fusione nonché presentati dalle unioni di comuni.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 22.
(Incentivi per le unioni e le fusioni di comuni).

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
22. 800. Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fabbri, Giorgis, Gianluca Pini, Sannicandro, Taglialatela, Turco.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
  Art. 22.1. (Norma finale sulle unioni e le fusioni di comuni).
  1. Le norme di cui alla presente legge concernenti le unioni e le fusioni di comuni trovano applicazione, salva diversa disciplina prevista con legge regionale, nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dall'articolo 1, commi 4 e 6 e dal capo V, nonché dalle disposizioni ivi richiamate.
22. 01. Balduzzi.

A.C. 1542-A – Articolo 22-bis

ARTICOLO 22-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 22-bis.
(Riordino delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante disciplina organica delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia, secondo le modalità e i princìpi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: riordino delle specialità presenti nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione territoriale separata del predetto comune e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, urbanistica, valutaria, sanitaria, doganale, fiscale e finanziaria.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 22-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 22-bis.
(Riordino delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia).

  Dopo l'articolo 22-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 22-ter. (Organi sociali delle società controllate direttamente o indirettamente dagli enti locali).
  1. Le cariche degli organi sociali delle società controllate direttamente o indirettamente dagli enti locali che non abbiano provveduto ai sensi e nei termini delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esercitate a titolo gratuito e in assenza di rimborsi a qualunque titolo a decorrere dal 1o gennaio 2014. Resta fermo quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo del citato decreto n. 95 del 2012.

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le parole: nonché sugli organi sociali delle società controllate direttamente o indirettamente dagli enti locali.
22-bis. 08. D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Nesci.

  Dopo l'articolo 22-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 22-ter. (Limitazione dei mandati).
  1. Agli organi delle città metropolitane, delle province, nonché delle unioni di comuni, in qualunque modo eletti o nominati, si applicano le disposizioni sulla limitazione dei mandati, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267.
22-bis. 0200. Pilozzi, Kronbichler, Lavagno, Sannicandro.

A.C. 1542-A – Articolo 23

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo VI

Art. 23.
(Norme finali).

  1. All'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, le parole: «e provinciali» sono soppresse.
  2. I commi 5, secondo periodo, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, sono abrogati.
  3. Il comma 115 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è abrogato.
  4. Le regioni sono tenute ad adeguare la propria legislazione alle disposizioni della presente legge entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore.
  5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai princìpi della medesima legge. Le disposizioni del capo V della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
  6. Con riferimento alle città metropolitane e alle province trasformate ai sensi della presente legge, fino a una revisione del patto di stabilità che tenga conto delle funzioni a esse attribuite, i nuovi enti sono tenuti a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica assegnati alle province di cui alla legislazione previgente ovvero alle quali subentrano.
  7. Sono abrogate le disposizioni vigenti che prevedono obbligatoriamente il livello provinciale o della città metropolitana per l'organizzazione periferica delle pubbliche amministrazioni o che comunque prevedono un collegamento necessario della medesima organizzazione con il territorio dell'ente provincia o della città metropolitana.
  8. Al fine di procedere all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché per accompagnare e sostenere l'applicazione degli interventi di riforma di cui alla presente legge, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appositi programmi di attività contenenti modalità operative e altre indicazioni finalizzate ad assicurare, anche attraverso la nomina di commissari, il rispetto dei termini previsti per gli adempimenti di cui alla presente legge e la verifica dei risultati ottenuti.
  9. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 23.
(Norme finali).

  Sopprimerlo.
23. 1. Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Nesci.

  Sopprimere il comma 3.
23. 800. Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fabbri, Giorgis, Gianluca Pini, Sannicandro, Taglialatela, Turco.
(Approvato)

Subemendamento all'emendamento 23.1000 della commissione

  Alla parola conseguentemente infine aggiungere le seguenti parole: per gli uffici territoriali di Governo, l'ambito ottimale non può essere inferiore ad un bacino di cittadini pari a 1 milione di unità.
0. 23. 1000. 1. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Sono abrogati gli articoli 862 e 863 del codice civile e gli articoli da 54 a 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, e sono di conseguenza soppressi i Consorzi di bonifica e i Consorzi di miglioramento fondiario. Le funzioni dei Consorzi soppressi sono attribuite alle Province e alle Città metropolitane che succedono ai Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale. In relazione alle obbligazioni si applicano i princìpi della solidarietà attiva e passiva.
  8-ter. Sono soppressi i Consorzi dei bacini imbriferi montani istituiti in base alla legge 27 dicembre 1953, n. 939. A decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni degli organi dei Consorzi di cui al comma 1 sono trasferite alle Province, secondo quanto previsto dalle leggi regionali.
  8-quater. All'articolo 2, comma 186-bis, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: «le regioni attribuiscono con legge» sono aggiunte le seguenti: «alle province e alle città metropolitane».
  8-quinquies. All'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «3. Per le finalità di cui al comma 1, entro il 31 dicembre 2014, le Province istituiscono Stazioni uniche appaltanti per la gestione dei contratti pubblici di loro competenza e di quelli dei Comuni con meno di 5.000 abitanti del loro territorio.»

  8-sexies. Sono soppresse le Comunità montane disciplinate dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive modificazioni. Le Regioni attribuiscono le funzioni dalle Comunità montane, ai Comuni, alle Unioni di Comuni o alle Province, provvedendo al contestuale trasferimento del personale e delle risorse finanziarie e strumentali.
23. 302. Cirielli.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Fermi restando gli interventi di riduzione organizzativa e gli obiettivi complessivi di economicità e di revisione della spesa previsti dalla legislazione vigente, il livello provinciale e delle città metropolitane non costituisce ambito territoriale obbligatorio o di necessaria corrispondenza per l'organizzazione periferica delle pubbliche amministrazioni. Conseguentemente le pubbliche amministrazioni riorganizzano la propria rete periferica individuando ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni non obbligatoriamente corrispondenti a livello provinciale o della città metropolitana.
23. 1000. La Commissione.
(Approvato)

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8-bis. Le disposizioni della presente legge non modificano l'assetto territoriale degli ordini, dei collegi professionali e dei relativi organismi nazionali previsto dalle rispettive leggi istitutive, nonché delle Camere di commercio.
23. 1001. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Su proposta del Ministro per gli affari regionali, con accordo sancito in Conferenza unificata sono stabilite le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione della riforma.
23. 1002. La Commissione.
(Approvato)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  11. Al fine di accompagnare e supportare l'applicazione degli interventi di riordino delle autonomie locali, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appositi programmi di attività recanti modalità operative e altre indicazioni utili all'attuazione dei principi e delle disposizioni ivi contenute, previo accordo in Conferenza Stato, Città ed autonomie locali.
23. 200. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
  Art. 23.1. – (Delega per l'adozione della «Carta delle autonomie locali»). – 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di riunire e coordinare sistematicamente le disposizioni statali del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e le altre disposizioni relative alla disciplina degli enti locali, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la «Carta delle autonomie locali», con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) coordinamento formale, terminologico e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella legislazione statale, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
   b) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme statali di livello primario che vengono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile;
   c) revisione complessiva delle norme di legge statale in materia di unione di comuni e fusioni di comuni;
   d) rispetto dei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.

  2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto legislativo può essere comunque adottato. In mancanza del raggiungimento dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive.
23. 02. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
  Art. 23.1. – (Riordino dell'amministrazione periferica statale). 1. In relazione alle disposizioni della presente legge riguardanti province e città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, al fine di:
   a) riordinare gli uffici statali periferici, ad eccezione degli Uffici territoriali del Governo, trasferendo eventualmente le loro funzioni agli enti territoriali;
   b) abrogare le disposizioni di legge statale in materia di consorzi di bonifica, bacini imbriferi montani, ATO acque e rifiuti, comunità montane che siano in contrasto con il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni e con i princìpi della presente legge.
23. 011. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
  Art. 23.1. – 1. In attuazione delle disposizioni della presente legge sulle funzioni fondamentali delle Province e delle Città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, per abrogare le disposizioni di legge statale in materia di consorzi di bonifica, bacini imbriferi montani, ATO acque e rifiuti, Comunità montane che siano in contrasto con il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni al fine di trasferire le loro competenze alle Province e alle Città metropolitane.
*23. 0300. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
  Art. 23.1. – 1. In attuazione delle disposizioni della presente legge sulle funzioni fondamentali delle Province e delle Città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, per abrogare le disposizioni di legge statale in materia di consorzi di bonifica, bacini imbriferi montani, ATO acque e rifiuti, Comunità montane che siano in contrasto con il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni al fine di trasferire le loro competenze alle Province e alle Città metropolitane.
*23. 0301. Cirielli.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
  Art. 23.1. – (Esercizio diretto delle funzioni fondamentali e soppressione di enti intermedi e strumentali). – 1. Le funzioni amministrative sono in via generale esercitate dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane e non possono essere:
   a) attribuite ad enti, agenzie, società, organismi comunque denominati, statali o regionali;
   b) esercitate da enti, agenzie, società, organismi comunque denominati, statali o regionali.

  2. A decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative, nonché dall'effettivo finanziamento delle medesime funzioni, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, cessa ogni forma di finanziamento delle funzioni esercitate dai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1 e sono nulli gli atti adottati nell'esercizio delle suddette funzioni.
  3. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le Regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, che svolgono funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti locali e al trasferimento delle relative funzioni ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.
23. 015. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
  Art. 23.1. – 1. All'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i commi 4 e 5 sono abrogati.
23. 023. Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
  Art. 23.1. – 1. All'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «di cui due» sono aggiunte le seguenti: «, ove specificatamente deliberato dalla società medesima in sedi di rinnovo dell'organo amministrativo,»;
   b) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «la composizione dovrà assicurare» sono aggiunte le seguenti: «ove specificatamente deliberato dalla società medesima in sedi di rinnovo dell'organo amministrativo»;
   c) al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole «La disposizione del presente comma» sono aggiunte «,anche con riferimento alla deliberazione assembleare circa la decisione di avvalersi della presenza dei dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza quali membri del consiglio di amministrazione,».
23. 024. Caparini.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
  Art. 23.1. – 1. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, i consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani (BIM), costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono soppressi. Le funzioni e i compiti svolti dai BIM soppressi sono attribuiti ai comuni o alle unioni di comuni. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la tutela dei diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo delle acque del rispettivo territorio sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi. I comuni ovvero le unioni dei comuni subentrano secondo un criterio di proporzionalità in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai BIM soppressi. Il sovracanone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice e dagli impianti di produzione per pompaggio direttamente ai comuni compresi nei BIM soppressi nella misura del: a) 50 per cento come quote fisse ripartite in parte uguale a ciascun comune; b) 50 per cento come quote variabili rispetto al numero di abitanti di ciascun comune calcolato in base all'ultimo censimento effettuato dall'Istituto nazionale di statistica. Il personale che all'atto della soppressione risulta alle dipendenze dei BIM passa alle dipendenze delle regioni, delle province e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni medesime sulla base di accordi sanciti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
23. 025. Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

A.C. 1542-A – Articolo 23-bis

ARTICOLO 23-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 23-bis.
(Ambito di applicazione).

  1. Le disposizioni della presente legge riguardano unicamente la struttura organizzativa delle circoscrizioni territoriali degli enti di area vasta definite province e città metropolitane, ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 23-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 23-bis.
(Ambito di applicazione).

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, nonché le unioni e le fusioni di comuni.
23-bis. 800. Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fabbri, Giorgis, Gianluca Pini, Sannicandro, Taglialatela, Turco.

  Sopprimerlo.
23-bis. 1000. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 1542-A – Articolo 23-ter

ARTICOLO 23-TER DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 23-ter.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 1542-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di riordino delle province persegue l'obiettivo di ridisegnare e razionalizzare il sistema istituzionale delle autonomie e degli enti locali, riducendo i livelli di diretta rappresentanza delle rispettive comunità a due, Comuni e Regioni, e trasformando le Province in enti di governo di area vasta funzionali alla gestione delle attività dei primi due, nelle materie attribuite e trasferite;
    accanto a ciò, il disegno di legge disciplina e definisce organicamente l'Unione dei Comuni, favorendo e incentivando fusioni e accorpamenti, nonché l'istituzione delle città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria, dando così finalmente attuazione a un ente che è previsto nel nostro ordinamento da ventitré anni senza aver ancora trovato attuazione, e che lo stesso disegno di legge costituzionale di abolizione delle province qualifica come ente di governo delle aree metropolitane;
    in particolare, la missione essenziale delle città metropolitane è quella di porsi alla testa della ripresa dello sviluppo e rilancio del sistema economico e produttivo;
    più della metà della popolazione italiana vive nelle città metropolitane e più della metà del prodotto interno lordo annuale è prodotto in queste aree, ove sono collocati anche i nostri centri di ricerca di maggiore peso e prestigio, le università più avanzate, le strutture finanziarie portanti del Paese, le sedi delle imprese più rilevanti e delle multinazionali più prestigiose. Queste aree costituiscono poi i nodi portanti del nostro sistema di servizi, della nostra rete dei trasporti terrestri, marittimi e aerei, delle nostre attività più innovative;
    dunque è da queste aree e dalle città che sono chiamate a rappresentarle che occorre ripartire con forza e determinazione;
    queste forti ragioni che presiedono alla scelta di dare avvio alle città metropolitane, largamente condivisibili e persuasive, rendono a nostro avviso opportuno aggiornare e integrare le aree territoriali da dotare degli strumenti, dei poteri e delle funzioni delle città metropolitane, al fine di consentire all'intero paese di poter beneficiare in modo più efficace degli obiettivi che a tali territori sono assegnati,

impegna il Governo

a individuare nell'ambito degli enti territoriali attualmente vigenti ulteriori aree da qualificare come città metropolitane, tenendo in particolare conto della popolazione residente, del numero di comuni coinvolti, della importanza e ricchezza del tessuto economico e produttivo, del rilievo strategico della collocazione geografica.
9/1542-A/1Bazoli, Berlinghieri, Cominelli, Galperti.


   La Camera,
   premesso che:
    la mozione approvata alla Camera giovedì 28 novembre 2013 relativa alla attuazione del federalismo fiscale impegna il Governo a:
    dare piena e completa attuazione alla legge delega sul federalismo fiscale, adottando tutti i decreti legislativi recanti le disposizioni integrative e correttive che saranno ritenute utili;
    garantire agli enti locali che non verranno ulteriormente ridotte le risorse per loro programmate nel bilancio pluriennale;
    completare il processo di riforma federalista, superando definitivamente il sistema di finanza derivata in ragione di una piena autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali, senza aumentare la pressione fiscale complessiva, garantendo certezza di risorse e promuovendo lo sviluppo economico locale,
   considerato che:
    le Città Metropolitane sono un nuovo ente, con nuove funzioni e sfide internazionali da attuare,

impegna il Governo

ad adottare entro 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge i decreti legislativi della legge delega sul federalismo fiscale, con i necessari correttivi e/o disposizioni integrative, riguardanti le città metropolitane.
9/1542-A/2Gasparini, Casati, Cova.


   La Camera,
   premesso che:
    dalla riorganizzazione delle Province, così come prevista nell'impianto del disegno di legge A.C. n. 1542-A/2013 «Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni» e abbinati, nel testo licenziato dalla I Commissione permanente della Camera in data 28 novembre u.s., ed in considerazione della revisione del nucleo delle funzioni di area vasta in capo alle Amministrazioni provinciali, non é da escludere che possano determinarsi situazioni di esubero nella datazione organica del personale delle stesse e che gli Enti subentranti nella gestione delle competenze allo stato assegnate alle Province potrebbero trovarsi in analoga situazione di esubero o nell'impossibilità di procedere ad assunzioni in conseguenza dei limiti imposti dal patto di stabilità;
    considerato, pertanto, che il personale delle province verrebbe ad essere di fatto penalizzato nell'ambito del processo di riorganizzazione dell'intero apparato burocratico-amministrativo della pubblica amministrazione che, almeno nella sua prima fase, non coinvolge anche altri Enti e, in particolare, gli uffici periferici dello Stato, molti dei quali lamentano da tempo carenze di organico; tenuto conto altresì degli intenti e degli impegni assunti, in data 19 novembre u.s., con la sottoscrizione del protocolla d'intesa tra Governo, nella persona del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ANCI e Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, in conformità allo spirito dello stesso,

impegna il Governo

ad assumere con urgenza gli atti necessari per garantire che l'eventuale personale delle Province risultante in esubero dalla riorganizzazione derivante dalle disposizioni della presente legge, nonché dall'applicazione dell'articolo 16, comma 8 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012 (cosiddetta spending review), sia trasferito, a domanda, agli uffici periferici dello Stato della stessa provincia o, in subordine, della stessa regione, con priorità rispetto a nuove assunzioni e a mobilità di personale da altri Enti.
9/1542-A/3Carrescia, Manzi.


   La Camera,
   premesso che:
    le Comunità montane sono state definite dalla legge n. 1102 del 1971 e successive modificazioni, in attuazione dell'articolo 44 della Costituzione, quali enti locali costituiti tra Comuni montani e parzialmente montani, non necessariamente della stessa provincia, aventi lo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, conferite, nonché l'esercizio associato di funzioni comunali;
    la legge n. 265 del 1999, in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, ha qualificato le comunità montane come «unioni montane» ed enti necessari per la gestione del territorio montano e, al contempo, ha previsto che le regioni, anche su proposta dei Comuni interessati, procedessero al riordino territoriale delle Comunità attraverso la verifica dell'adeguatezza delle dimensioni, il riordino istituzionale, l'adeguamento degli statuti e delle rappresentanze nelle comunità stesse;
    il passaggio di competenze e di funzioni delle Comunità montane alle regioni è stato formalmente definito con la riforma del Titolo V della Costituzione che ha assegnato alla potestà legislativa residuale delle regioni ogni loro competenza, mentre con la legge n. 244 del 2007, finanziaria del 2008, il legislatore statale, nel riordino della disciplina delle comunità montane per finalità di contenimento della spesa pubblica, ha demandato alle Regioni l'opera di razionalizzazione delle stesse;
    con la legge n. 191 del 2009, la legge finanziaria del 2010, il legislatore nazionale ha definitivamente eliminato ogni finanziamento statale alle Comunità montane, sia quelli erariali, sia con l'azzeramento del Fondo nazionale per la montagna;
    con il venir meno anche degli stanziamenti statali le regioni si sono trovate, senza una normativa di transizione, a dover gestire i debiti pregressi iscritti nei bilanci delle Comunità montane, che le stesse avevano contratto facendo affidamento ai fondi garantiti dallo Stato;
    questa difficile situazione, lungi dall'aver trovato una valida soluzione, ha creato diverse problematiche, in particolar modo per la mancanza di risorse economiche per sostenere le spese vive e il funzionamento delle Comunità in attesa di una compiuta riforma da parte delle regioni ma, soprattutto, sta avendo delle ricadute negative a discapito del personale dipendente, al quale in diversi casi non è più garantito il pagamento di stipendi,

impegna il Governo

a convocare un incontro istituzionale fra Governo, regioni ed enti locali per concertare la fase di transizione fra i soggetti interessati e per concordare una politica unitaria di indirizzo tra Stato, regioni ed enti locali a favore della montagna e dei territori montani, tenendo in debito conto la tutela del personale dipendente e il rispetto degli impegni finanziari pregressi.
9/1542-A/4Capozzolo.


   La Camera,
   premesso che:
    il prossimo ciclo di programmazione 2014-2020 dei Fondi Strutturali Europei, il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) ed il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), costituisce un appuntamento decisivo per le politiche di innovazione e di rilancio delle prospettive di crescita;
    le aree metropolitane, in tutto il mondo, svolgono un ruolo determinante e strategico per lo sviluppo, trainante per l'insieme dei rispettivi Paesi;
    con il presente disegno di legge si apre definitivamente la stagione della costituzione e dell'avvio delle città metropolitane;
    questa coincidenza temporale deve essere colta come opportunità per consentire alle nuove città metropolitane di assolvere al meglio ad una importante funzione di promozione e sostegno allo sviluppo dell'intero Paese,

impegna il Governo

ad adottare i provvedimenti più opportuni, anche di carattere normativo, affinché le città metropolitane, in qualità di autorità di gestione, possano ricevere e gestire direttamente sul proprio territorio i Fondi Strutturali Europei, il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) ed il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), del ciclo di programmazione 2014-2020.
9/1542-A/5Gozi, Guerra.


   La Camera,
   ricordando che:
    il comune di Cinto Caomaggiore in base all'odg del 21 dicembre 2006 del Consiglio Provinciale di Venezia è delimitato nell'ambito territoriale di applicazione delle disposizioni di tutela della lingua Friulana;
    la regione friulanofona originaria e unica è la regione Friuli Venezia Giulia e non la regione Veneto in cui il comune è collocato;
    il dettato del punto b, articolo 7, Parte II del trattato numero 148 concluso il 5 novembre 1992, Strasburgo — Consiglio d'Europa, «Carta europea delle lingue regionali o minoritarie», prescrive «il rispetto dell'area geografica di ogni lingua regionale o minoritaria, facendo in modo che le divisioni amministrative già esistenti o nuove non ostacolino la promozione di tale lingua regionale o minoritaria». Tale trattato, entrato in vigore il 1o marzo 1998, firmato dall'Italia il 27 giugno 2000 — benché non ancora ratificato – è espressamente alla base di varie normative nazionali e regionali, tra le quali la legge n. 482 del 15 dicembre 1999, legge n. 38 del 23 febbraio 2001, Veneto: legge regionale n. 8 del 13 aprile 2007, Sardegna: legge regionale n. 26 del 15 ottobre 1997, Friuli Venezia Giulia: legge regionale n. 26 del 16 novembre 2007, n. 29 del 18 dicembre 2007;
   assunto che:
    come prescritto dall'articolo 42, secondo comma, della citata legge n. 352 del 1970, il consiglio comunale del comune di Cinto Caomaggiore con la delibera n. 45 del 31 ottobre 2005 ha avviato le procedure di referendum per il distacco dalla regione Veneto e l'aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia, formulando il seguente quesito: «Volete che il territorio del comune di Cinto Caomaggiore sia separato dalla regione Veneto per entrare a far parte integrante della regione Friuli-Venezia Giulia ?»;
    l'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 352 del 1970, e successive modificazioni, con ordinanza del 29 novembre 2005 dichiarava la legittimità della richiesta di referendum per il distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e per la relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia, disponendo altresì l'immediata comunicazione della stessa ordinanza al Presidente della Repubblica e al Ministro dell'interno. A seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri n. 40 del 19 gennaio 2006, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, veniva emanato il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2006, con il quale veniva indetto, nel territorio del comune di Cinto Caomaggiore, il suddetto referendum, con la convocazione dei relativi comizi per i giorni 26 e 27 marzo 2006;
    al referendum partecipavano 1.956 elettori su 2.994 aventi diritto, pari al 65,3 per cento, i «sì» al quesito referendario sono stati 1.790, cioè il 91,5 per cento dei votanti, raggiungendo e superando il doppio quorum richiesto per la validità del referendum, nonostante la penalizzazione dovuta al tardivo avviso degli elettori residenti all'estero, iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE);
    l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, a norma dell'articolo 45, primo comma, della legge n. 352 del 1970, con verbale chiuso in data 4 aprile 2006, accertava che alla votazione per il referendum popolare indetto con il citato decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 2006, partecipava la maggioranza degli aventi diritto ex articolo 45, secondo comma, della legge n. 352 del 1970, e che il risultato era favorevole al distacco territoriale del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto ed alla sua aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia;
    del risultato del referendum era data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2006 a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 45, terzo comma, della legge n. 352 del 1970, e successive modificazioni. Dalla data della predetta pubblicazione iniziavano a decorrere i sessanta giorni — espressamente previsti dall'articolo 45, quarto comma, della legge n. 352 del 1970 — entro i quali il Ministro dell'interno avrebbe dovuto presentare al Parlamento il disegno di legge ordinaria (come chiaramente richiesto dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione e dall'articolo 46, terzo comma, della stessa legge n. 352 del 1970) contenente la modifica dei confini delle regioni coinvolte. I termini per tale adempimento scadevano quindi il 20 giugno 2006, ed esso era da considerare come «atto dovuto»;
    all'inerzia del Governo è seguita l'azione parlamentare: il 9 luglio 2008 è stato depositato il disegno di legge n. 758, comunicato alla Presidenza l'11 giugno 2008 «Distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia»;
    il 21 novembre 2006 il Consiglio regionale della Regione Friuli Venezia Giulia, ha approvato, ad unanimità, il parere sul disegno di legge per il distacco-aggregazione del comune di Cinto Caomaggiore;
   tenendo conto che:
    la provincia di Pordenone ha espresso parere favorevole all'aggregazione del comune di Cinto Caomaggiore, approvando all'unanimità l'ordine del giorno in consiglio provinciale di Pordenone nella seduta del 29 giugno 2006;
    la provincia di Udine si è interessata alla questione deliberando a favore dell'ordine del giorno n. 3 del 30 gennaio 2005: «Richiesta di referendum per l'aggregazione dei comuni di Cinto Caomaggiore, Gruaro, Pramaggiore e Teglio Veneto alla regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in base al nuovo testo dell'articolo 132, comma 2 della Costituzione italiana»;
    la stessa provincia di Venezia, il 21 dicembre 2006, ha approvato ad unanimità l'ordine del giorno «Legge 15 dicembre 1999, n. 482 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”. Art. 3 — Delimitazione ambito territoriale di applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche. Comune di Cinto Caomaggiore.»;
    il Consiglio regionale del Veneto, il 28 giugno 2012, ha approvato quasi ad unanimità la risoluzione consiliare «Richiesta al Parlamento di legiferare in merito al distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e alla sua aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia (articolo 132, secondo comma della Costituzione)» da cui emerge:
     che la regione fa proprie le motivazioni di carattere storico, culturale, religioso e linguistico della richiesta;
     che la regione sottolinea le affinità con la Provincia di Pordenone piuttosto che a quella di Venezia, messe in risalto anche dall'appartenenza mai venuta meno di Cinto Caomaggiore alla Diocesi di Concordia Pordenone;
   aggiungendo inoltre che:
    in base allo Schema di decreto legislativo recante «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», testo approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 6 luglio 2012, il comune di Cinto Caomaggiore è aggregato nella circoscrizione giudiziaria del Tribunale di Pordenone, come emerge dalla Tabella A, al titolo «Corte di Appello di Trieste», nel punto «Tribunale di Pordenone» del medesimo schema,

impegna il Governo

ad assumere la volontà popolare dei cittadini del comune di Cinto Caomaggiore, espressa chiaramente con il referendum del 26-27 marzo 2006, dando corso a tutte le procedure necessarie al suo effettivo passaggio amministrativo dalla regione Veneto alla regione Friuli Venezia Giulia.
9/1542-A/6Zanin.


   La Camera,
   considerato che:
    all'articolo 1 comma 3 secondo capoverso del disegno di legge in discussione, vengono riconosciute alle Province interamente montane e confinanti con stati esteri, un regime di specialità, ulteriormente specificato dai successivi articoli 11, 12 e 15;
    questo riconoscimento prende vita in virtù di oggettive caratteristiche geografiche, fisiche, economiche, sociali ed etnico-culturali, e la presenza di diverse minoranze linguistiche, caratteristiche particolari che rendono indispensabile attribuire a questi territori forme speciali di autogoverno che fermino lo spopolamento attualmente in atto;
    questi territori, che pure presentano condizioni del tutto simili a quelle dei territori delle confinanti siano essi Stati esteri che regioni e province autonome, vengono obiettivamente a trovarsi in condizioni di indiscutibile squilibrio rispetto ai poteri di autogoverno e alla disponibilità di risorse riconosciuti, in dipendenza di ragioni storiche e di vincoli di carattere internazionale;
    tale squilibrio che deve essere ripianato con l'introduzione nel nostro ordinamento di una riforma, in linea con i principi ispiratori della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione e con l'attuazione del federalismo fiscale che, assicurando condizioni di effettiva autonomia nel governo del territorio e delle risorse, realizzi un pieno riequilibrio istituzionale ed economico tra i predetti territori ponendo le condizioni per il raggiungimento di un'effettiva uguaglianza e di una reale pari opportunità alle popolazioni residenti;
    allo stesso modo la natura prettamente centralistica del decentramento amministrativo attuato dalle regioni e il ruolo marginale e subalterno attribuito ai territori montani dalle politiche economiche, sociali e infrastrutturali attuate dalle stesse regioni, ha fortemente penalizzato le autonomie locali delle province montane; in questo senso il disegno di legge in discussione all'articolo 11 comma 2 secondo periodo indirizza le regioni a riconoscere forme particolari di autonomia;
    per tutto quanto sopra detto appare dunque quanto mai necessario uno sforzo congiunto delle istituzioni e delle forze per realizzare un progetto di riforma istituzionale e finanziaria che restituisca pari dignità e uguali opportunità ai territori, interamente montani, transfrontalieri, con la presenza di diverse minoranze linguistiche e con vocazione a uno sviluppo economico integrato alle altre realtà territoriali dell'arco alpino,

impegna il Governo

   a riconoscere nei prossimi provvedimenti, nel rispetto delle prerogative delle regioni e delle province autonome, alle Province interamente montane e confinanti con stati esteri le necessarie forme di autogoverno creando condizioni di autonomia amministrativa e finanziaria;
   a coordinare la sua azione anche con le regioni, affinché anche sui territori vengano riconosciute alle suddette province forme particolari di autonomia finanziaria e amministrativa.
9/1542-A/7De Menech.


   La Camera,
   considerato che:
    il disegno di legge in discussione è un momento importante non solo per la ridefinizione della struttura istituzionale delle province, ma anche per ciò che concerne una nuova attribuzione delle funzioni fondamentali;
    dall'elenco delle funzioni attualmente svolte dalla polizia provinciale si evince che, in particolare, ad occuparsi di ambiente siano una molteplicità di soggetti, tra cui il corpo forestale dello Stato; il comando tutela ambientale dell'arma dei Carabinieri; le capitanerie di porto; il corpo della guardia di finanza; l'agenzia delle dogane; la polizia di Stato; e le Polizie Provinciali. In molti altri ambiti, inoltre, le funzioni e i compiti di tale corpo sono assolutamente sovrapponibili con quelli del Corpo Forestale dello Stato;
    è dunque semplice comprendere la necessità di razionalizzare e accorpare, necessità ancor più da sottolineare viste le carenze di organico che sia il Corpo forestale dello Stato che la Polizia Provinciale hanno: l'unione delle due forze consentirebbe ulteriormente di potenziare le presenze per ogni singolo comando stazione, semplificando le gestioni amministrative;
    una proposta di riversamento dei relativi operatori dei Corpi di Polizia Provinciale dentro il Corpo forestale dello Stato renderebbe certamente più efficace il delicato lavoro che le donne e gli uomini del Corpo di Polizia Provinciale svolgono ogni giorno nelle loro diverse funzioni, partendo dalla realtà dei fatti, dai troppi corpi di polizia che ci sono nel nostro Paese, dalle sovrapposizioni esistenti, dai tagli ai bilanci che hanno reso molte delle stazioni, che dovrebbero essere garanzia di sicurezza, oggi presidiate da un unico agente;
    dal punto di vista numerico le Polizie Provinciali contano circa 2500 addetti mentre il CFS circa 8500, l'unione di queste due forze consentirebbe un'ulteriore razionalizzazione della presenza nel territorio potenziando i comandi stazioni, e creando economie di scala rispetto alla parte di gestione burocratica del personale. L'accorpamento permetterebbe inoltre di riconoscere, tutelare, e valorizzare le professionalità maturate in campo ambientale, evitando di disperdere un patrimonio umano formato e ricco di esperienze che è presente nei Corpi di Polizia Provinciale;
    nell'ottica della revisione istituzionale delle Province predisposta dal progetto di legge che ci accingiamo ad approvare è dunque necessario affrontare il tema della soppressione della Polizia Provinciale è altrettanto fondamentale predisporre che i dipendenti del Corpo di Polizia Provinciale confluiscano nel CFS; nel medesimo senso, oltre ai dipendenti dovrebbero essere trasferiti anche tutti gli strumenti e i mezzi attualmente utilizzati dalle Polizie Provinciali,

impegna il Governo

a predisporre, nella sua competenza legislativa in materia di tutela dell'ambiente, tutte le misure necessarie per il trasferimento delle funzioni del Corpo di Polizia Provinciale al Corpo forestale dello Stato, procedendo al contempo al trasferimento del personale e dei relativi mezzi.
9/1542-A/8Crimì, De Menech, Richetti, Pastorelli.


   La Camera,
   premesso che:
    nel presente provvedimento non si affronta il tema delle aree metropolitane;
    le aree metropolitane sono caratterizzate dall'intensità dei rapporti che si realizzano al suo interno, relativamente ad attività economiche, servizi essenziali alla vita sociale che si esprimono, nella realtà regionale, come sistemi integrati di servizi ed attività complesse;
    le aree metropolitane, costituite dai territori di almeno tre province confinanti, che complessivamente raggiungono la popolazione di almeno 1.500.000 abitanti, su base volontaria e su proposta dei Comuni capoluogo, devono essere ufficialmente riconosciute quali enti locali territoriali e a queste aree devono essere riconosciute le medesime funzioni previste ex articolo 9 del presente disegno di legge,

impegna il Governo

a promuovere anche con propria iniziativa legislativa il riconoscimento delle aree metropolitane così come definite ai sensi delle premesse.
9/1542-A/9Matteo Bragantini, Invernizzi.


   La Camera,
   premesso che:
    nel quadro della straordinaria situazione di crisi economico-finanziaria, con il fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dagli obblighi europei necessari per il raggiungimento del pareggio di bilancio, in una azione complessiva di riduzione degli apparati amministrativi quali fonte di spesa pubblica, i Governi che si sono succeduti dalla passata legislatura ad oggi hanno messo in atto, in modo estemporaneo, confuso, irrazionale e soprattutto incostituzionale, interventi legislativi mirati alla soppressione delle province;
    dopo la sentenza della Corte costituzionale, che ha censurato gli interventi normativi sulle Province operati dal precedente Governo, ci saremmo aspettati che il nuovo esecutivo avviasse una nuova fase di riflessione e di confronto, per segnare una netta discontinuità con i provvedimenti censurati, sia nella forma che nella sostanza, e per ripristinare la leale collaborazione istituzionale, seguendo la raccomandazione inviata all'Italia dal Consiglio d'Europa nel marzo 2013;
    si insiste, invece, nella strada – dimostratasi errata – di emanare provvedimenti di dubbia costituzionalità, non per risolvere i problemi del Paese, ma per «dare segnali». Non a caso i testi e le relazioni che li accompagnano hanno contenuti formali e sostanziali che delegittimano le Province, quali istituzioni della Repubblica e gli amministratori che le rappresentano;
    quello che troppo spesso si trascura, invece, è che siamo da oltre un anno alle prese con un caos istituzionale che ha determinato gravi danni per i cittadini, che si sono visti tagliare le risorse destinate alla scuola, alle strade, alla formazione, alla difesa del suolo, all'occupazione e al lavoro, proprio a causa delle norme che tendono a svuotare le istituzioni provinciali,

impegna il Governo

a garantire che a seguito della approvazione delle norme disciplinate dal presente disegno di legge non siano compromessi i finanziamenti destinati al buon andamento e all'organizzazione delle fondamentali strutture sociali quali la scuola, la formazione e la difesa del suolo.
9/1542-A/10Allasia, Matteo Bragantini, Invernizzi.


   La Camera,
   premesso che:
    nel quadro della straordinaria situazione di crisi economico-finanziaria, con il fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dagli obblighi europei necessari per il raggiungimento del pareggio di bilancio, in una azione complessiva di riduzione degli apparati amministrativi quali fonte di spesa pubblica, i Governi che si sono succeduti dalla passata legislatura ad oggi hanno messo in atto, in modo estemporaneo, confuso, irrazionale e soprattutto incostituzionale, interventi legislativi mirati alla soppressione delle province;
    dopo la sentenza della Corte costituzionale, che ha censurato gli interventi normativi sulle Province operati dal precedente Governo, ci saremmo aspettati che il nuovo esecutivo avviasse una nuova fase di riflessione e di confronto, per segnare una netta discontinuità con i provvedimenti censurati, sia nella forma che nella sostanza, e per ripristinare la leale collaborazione istituzionale, seguendo la raccomandazione inviata all'Italia dal Consiglio d'Europa nel marzo 2013;
    si insiste, invece, nella strada – dimostratasi errata – di emanare provvedimenti di dubbia costituzionalità, non per risolvere i problemi del Paese, ma per «dare segnali». Non a caso i testi e le relazioni che li accompagnano hanno contenuti formali e sostanziali che delegittimano le Province, quali istituzioni della Repubblica e gli amministratori che le rappresentano,

impegna il Governo

a farsi promotore di una riforma complessiva, organica e razionale in materia di enti locali.
9/1542-A/11Borghesi, Invernizzi, Matteo Bragantini.


   La Camera,
   premesso che:
    nel quadro della straordinaria situazione di crisi economico-finanziaria, con il fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dagli obblighi europei necessari per il raggiungimento del pareggio di bilancio, in una azione complessiva di riduzione degli apparati amministrativi quali fonte di spesa pubblica, i Governi che si sono succeduti dalla passata legislatura ad oggi hanno messo in atto, in modo estemporaneo, confuso irrazionale e soprattutto incostituzionale, interventi legislativi mirati alla soppressione delle province,

impegna il Governo

a farsi promotore anche attraverso lo strumento della normativa d'urgenza di provvedimenti finalizzati ad una reale razionalizzazione delle spese degli enti locali anche attraverso l'introduzione del principio della applicazione dei fabbisogni e dei costi standard.
9/1542-A/12Bossi, Matteo Bragantini, Invernizzi.


   La Camera,
   premesso che:
    la soppressione delle province non accompagnata da una riforma costituzionale capace di riorganizzare in modo organico competenze e funzioni potrebbe causare anche danni irreparabili per il bene comune del Paese;
    è stato dimostrato inoltre in modo inconfutabile come la soppressione delle province non comporterebbe per la spesa pubblica risparmi degni di nota;
    una soppressione delle province sic et simpliciter potrebbe paralizzare l'esercizio delle funzioni cosiddette di «area vasta», le quali rimarrebbero sospese fra il livello regionale e quello comunale. In questo modo si sta procedendo unicamente allo svuotamento delle funzioni delle Province che porterà ad un aumento a livello esponenziale dei disservizi e dei costi totali per l'esercizio delle funzioni pubbliche;
    le funzioni storicamente attribuite alle Province si riferiscono a servizi essenziali diretti al territorio e allo comunità, oltre che ai singoli cittadini, e sono state ad esse assegnate perché potessero essere gestite in maniera più razionale proprio per l'inerenza al territorio, elemento costitutivo essenziale di questo ente di area vasta, anche in connessione con i Comuni di minore dimensione per popolazione e superficie territoriale. Una scelta oggi irrinunciabile, se si considera che in questi anni le Province non solo sono riuscite a rendere più efficienti i servizi, ma hanno anche utilizzato virtuosamente le risorse pubbliche, come dimostra, da ultimo, la vicenda dei pagamenti alle imprese;
    in data 18 novembre, in un convegno tenutosi a Roma, organizzato dal Financial Times, il Presidente del Consiglio ha annunciato che prima della prossima estate saranno approvate definitivamente le riforme costituzionali;
    noi riteniamo, quindi, che il luogo dove affrontare in modo razionale la riorganizzazione degli enti locali territoriali, deve essere quello delle già programmate riforme costituzionali, affidando direttamente alle competenze regionali la riorganizzazione di nuove forme associative per l'esercizio delle funzioni di governo di area vasta nonché la relativa soppressione di tutti gli enti intermedi,

impegna il Governo

a promuovere nel contesto delle riforme costituzionali la soppressione delle province e di tutti gli enti intermedi contestualmente affidando direttamente alle competenze regionali la riorganizzazione di nuove forme associative per l'esercizio delle funzioni di governo di area vasta.
9/1542-A/13Busin, Matteo Bragantini, Invernizzi.


   La Camera,
   premesso che:
    la soppressione delle province non accompagnata da una riforma costituzionale capace di riorganizzare in modo organico competenze e funzioni potrebbe causare anche danni irreparabili per il bene comune del Paese;
    è stato dimostrato inoltre in modo inconfutabile come la soppressione delle province non comporterebbe per la spesa pubblica risparmi degni di nota;
    una soppressione delle province sic et simpliciter potrebbe paralizzare l'esercizio delle funzioni cosiddette di «area vasta», le quali rimarrebbero sospese fra il livello regionale e quello comunale. In questo modo si sta procedendo unicamente allo svuotamento delle funzioni delle Province che porterà ad un aumento a livello esponenziale dei disservizi e dei costi totali per l'esercizio delle funzioni pubbliche;
    la Corte dei conti audita in prima commissione nel merito del presente disegno di legge ha osservato che «allo stato, tuttavia è difficile determinare quale possano essere gli effettivi risparmi oltre a quelli già rappresentati, sia perché le poste contabili afferenti alla Funzione 1 costituiscono un coacervo di voci di spesa indifferenziate dalle quali è obiettivamente problematico enucleare quanto interessa ai fini di questa disamina (a parte la spesa per il personale che è ineliminabile) sia perché l'analisi sconta soluzioni operative di attuazione del disegno di legge attualmente non conosciute»;
    nell'inquadrare il contesto di riferimento la Corte dei conti ha affermato che «non si può ritenere che il progetto centri l'obiettivo del riordino dell'intervento pubblico sul territorio e della semplificazione dell'intermediazione pubblica in applicazione dei principi di sussidiarietà, efficacia ed efficienza». Le perplessità della Corte, che comunque sottolinea la necessità di ridisegno delle competenze e delle strutture di governo del territorio verso una razionalizzazione per garantire riduzioni di spesa, sono correlate alla «ricerca del modello più efficiente per allocare le funzioni del territorio, che dovrebbe tendere ad evitare duplicazioni di funzioni e che dovrebbe estendersi anche all'attività degli organismi partecipati ai quali sovente è affidata la gestione dei servizi pubblici e delle funzioni strumentali», «circa 5.500 enti che, dall'analisi della Corte nell'ultimo referto al Parlamento sulla finanza degli enti locali, si rivelano, in molti casi, come fonte di perdite per gli enti istituzionali»,

impegna il Governo

a promuovere la semplificazione complessiva dell'amministrazione locale, regionale e statale, imponendo a tutti gli enti territoriali di sopprimere enti, agenzie ed organismi, comunque denominati e proibendo di istituirne di nuovi al fine di svolgere funzioni di governo di area vasta.
9/1542-A/14Buonanno, Invernizzi, Matteo Bragantini.


   La Camera,
   premesso che:
    le competenze amministrative che le varie leggi hanno attribuito al prefetto sono state in buona parte assorbite dai decreti legislativi che hanno trasferito funzioni già dello Stato alle regioni;
    ciò nondimeno il prefetto non ha perso le funzioni di longa manus del potere politico e amministrativo centrale, Luigi Einaudi nel 1944 affermò che la figura del prefetto si presentava come ostacolo a un ordinamento veramente democratico. Le competenze frammentate e generiche, peraltro accompagnate da una competenza generale sulla tutela dell'ordine pubblico attraverso la possibilità di un uso in via immediata della forza pubblica stessa, fanno del prefetto uno strumento di autorità coercitiva con una forte valenza politica. Benché il Ministro dell'interno non si avvalga più della facoltà di nominare i cosiddetti «prefetti politici» fino a un massimo dei due quinti dei prefetti, questa figura rappresenta di fatto il sistema politico commistivo le cui linee di forza passano attraverso Ministeri e Governo;
    è innegabile che, avendo il prefetto facoltà di fornire un servizio di ordine pubblico con ampi poteri di discrezionalità, la leva, anche psicologica, dell'autorità dell'ordine pubblico può dimostrarsi un fattore determinante per condizionare politicamente le autorità locali;
    conseguentemente, il prefetto è in netta contrapposizione con le esigenze di decentramento dello Stato a favore delle autonomie locali che sono portatrici di interessi di diversa natura;
    per questa ragione in un'ottica di riforma dello Stato in senso federale, ovvero di distinzione tra le attribuzioni in capo allo Stato, alle regioni e agli altri enti locali, il prefetto è una figura della pubblica amministrazione che deve necessariamente essere abolita,

impegna il Governo

alla luce delle considerazioni espresse in premessa a promuovere anche con propria iniziativa legislativa la soppressione della vetusta figura istituzionale del prefetto in quanto incompatibile con l'organizzazione del sistema in un ottica federale.
9/1542-A/15Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.


   La Camera,
   premesso che:
    la contingente situazione economica del Paese ha determinato in questi ultimi anni l'adozione di una serie di provvedimenti legislativi, alcuni dei quali anche di eccezionale portata, finalizzati a una rimodulazione della spesa pubblica, uno dei mali più grandi del nostro Paese;
    il presente disegno di legge interviene su alcuni settori della pubblica amministrazione rivedendone i costi di funzionamento e di gestione, al fine di consentire risparmi di spesa;
    sulla base di quanto già disposto dal decreto-legge n. 78 del 2010 in relazione all'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, le cui funzioni vengono trasferite al Ministero dell'interno, è importante prevedere di rendere facoltativa, per i Comuni e le Province, la nomina del segretario;
    tale disposizione è finalizzata a portare un risparmio di spesa per gli enti locali e coerentemente con la strategia di liberalizzazione delle professioni, di permettere all'amministrazione di valutare secondo propri criteri discrezionali di avvalersi anche di altre categorie professionali, accrescendo, allo stesso tempo, con un bagaglio culturale differenziato, lo standard di qualità nell'ambito lavorativo delle amministrazioni locali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità nella fase di redazione di un disegno di legge governativo che riorganizzi in modo razionale la Governance degli enti locali la facoltà per i comuni e le province di nominare o meno il proprio segretario.
9/1542-A/16Caon, Invernizzi, Matteo Bragantini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene in materia di enti locali, prevedendo l'istituzione delle Città metropolitane, la ridefinizione del sistema delle province ed una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di comuni;
    il presente disegno di legge reca ulteriori norme ordinamentali sulle Unioni di comuni senza superare la confusa e contraddittoria legislazione in materia che sta creando molti problemi tra i piccoli Comuni. Occorrerebbe invece rendere chiara la normativa superando le contraddizioni esistenti tra le norme inserite nei decreti legge 78/10, 138/11, 95/12, l'articolo 32 del TUEL, nel rispetto della competenza della legislazione regionale in materia di associazionismo comunale,

impegna il Governo

ad intervenire, anche attraverso propria iniziativa legislativa con una interpretazione coerente ed ad una razionalizzazione e codificazione delle norme in materia di Unioni dei Comuni.
9/1542-A/17Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi.


   La Camera,
   premesso che:
    la contingente situazione economica del Paese ha determinato in questi ultimi anni l'adozione di una serie di provvedimenti legislativi, alcuni dei quali anche di eccezionale portata, finalizzati a una rimodulazione della spesa pubblica, uno dei mali più grandi del nostro Paese;
    il presente disegno di legge interviene su alcuni settori della pubblica amministrazione rivedendone i costi di funzionamento e di gestione, al fine di consentire risparmi di spesa;
    al fine di conseguire effettivi risparmi di spesa il provvedimento in esame avrebbe dovuto contenere necessariamente disposizioni che rimettano in moto il riordino dell'organizzazione statale periferica e del decentramento delle residue funzioni statali nel territorio alle Regioni e agli Enti locali;
    allo stesso tempo il provvedimento avrebbe dovuto contenere disposizioni che affidino alle Regioni il riordino degli enti, agenzie, società e organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane,

impegna il Governo

a promuovere anche attraverso propria iniziativa legislativa il riordino dell'organizzazione statale periferica e del decentramento delle residue funzioni statali nel territorio alle Regioni e agli Enti locali.
9/1542-A/18Giancarlo Giorgetti, Invernizzi, Matteo Bragantini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'istituzione della Città metropolitana dovrebbe avvenire alla naturale scadenza degli organi di governo delle attuali province interessate, evitando la sovrapposizione tra istituzioni e definendo in modo chiaro il passaggio di consegne tra le Province interessate e le Città metropolitane, anche dal punto di vista della continuità amministrativa;
    l'anticipo della nascita delle Città metropolitane sembra infatti una decisione assolutamente frettolosa e non rispettosa delle previsioni costituzionali che qualificano le Città metropolitane come enti di area alternativi alle Province;
    la previsione della soppressione della Provincia e dell'istituzione della Città metropolitana al momento dell'elezione degli organi di governo del nuovo ente consentirà altresì di verificare se nelle aree interessate dal processo di istituzione delle Città metropolitane ci sia un effettivo consenso alla nascita del nuovo ente, anche alla luce delle verifiche sulla sussistenza delle caratteristiche e della vocazione reale dei territori,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni al fine di considerare l'opportunità di rivedere la data prevista per l'istituzione delle Città metropolitane prevedendo che ciò avvenga alla scadenza naturale degli organi di governo delle attuali province interessate.
9/1542-A/19(versione corretta)Guidesi, Matteo Bragantini, Invernizzi.


   La Camera,
   premesso che:
    al fine di garantire la coerenza delle disposizioni sull'elezione degli organi di governo delle Città metropolitane con la Costituzione vigente, con i principi della Carta europea delle autonomie locali e con la raccomandazione che il Consiglio d'Europa ha formulato per l'Italia lo scorso 19 marzo è necessario individuare un nuovo sistema di governo delle Città metropolitane, fondato su un Sindaco metropolitano e su un organo consiliare ristretto (eletti entrambi direttamente dai cittadini del territorio in modo da garantire la rappresentanza di tutto il territorio e la parità di accesso alle cariche elettive) e, allo stesso tempo, sulla Conferenza dei Sindaci metropolitani (per garantire la necessaria integrazione nel governo metropolitano),

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni al fine di riconsiderare in occasione della presentazione di disegni di legge di propria iniziativa il sistema di Governance e di elezione degli organi amministrativi delle Città metropolitane.
9/1542-A/20(versione corretta)Grimoldi, Invernizzi, Matteo Bragantini.


   La Camera,
   premesso che:
    ai sensi dell'articolo 1 della Costituzione la sovranità appartiene al popolo e il popolo esercita tale sovranità nelle forme e nei limiti previsti dalla stessa Costituzione. Il riconoscimento del diritto di voto e le sue caratteristiche, enunciate nel secondo comma dell'articolo 48, concorrono pertanto alla definizione dello Stato come Stato democratico. Attraverso di esso si realizza, infatti, principio di organizzazione che caratterizza ogni democrazia, in forza del quale ogni decisione deve essere direttamente o indirettamente ricondotta alle scelte compiute del popolo, detentore della sovranità;
    il principio fondamentale della rappresentanza elettorale sancito nella nostra Costituzione è garantito anche dal diritto dell'Unione europea. Il Trattato di Lisbona riunisce in un apposito titolo (Titolo II del TUE «Disposizioni relative ai principi democratici») le disposizioni intese a conferire maggiore visibilità al principio democratico insito nel funzionamento dell'Unione. Tale principio viene affermato e specificato nelle sue diverse configurazioni: la democrazia come rappresentanza e la democrazia come partecipazione all'attività pubblica;
    nella gran parte dei paesi (Germania, Inghilterra, Belgio) è prevista l'elezione diretta. Il caso francese è diverso perché le città metropolitane sono unioni di comuni dell'area metropolitana: tanto questo è vero che non viene soppresso l'ente di area vasta che governa quel territorio (la Regione a Parigi, le Province nelle altre aree metropolitane francesi),

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni previste nella presente legge al fine di rivederle, garantendo che gli organi delle città metropolitane siano eletti direttamente dai cittadini.
9/1542-A/21(versione corretta)Marcolin, Matteo Bragantini, Invernizzi.


   La Camera,
   premesso che:
    nel presente disegno di legge in merito alla riorganizzazione delle funzioni permane una confusione tra chiarimento delle funzioni di ogni livello di governo (chi fa cosa) e svuotamento delle funzioni delle Province;
    se si decide che le Province devono restare, fino a che non ci sia altra decisione di tipo costituzionale, sarebbe più opportuno riconoscere come funzioni fondamentali delle Province quelle su cui si è fatta la sperimentazione dei fabbisogni standard;
    questo consentirebbe allo Stato e alle Regioni di riordinare profondamente la propria legislazione senza mettere in moto processi di trasferimento di funzioni (di risorse e di tributi) che sarebbero molto difficili da gestire e (comunque) molto costosi,

impegna il Governo

a rivedere nell'ambito dell'esame del disegno di legge costituzionale in materia di province ed enti locali, la riorganizzazione delle funzioni in un ottica di razionalizzazione dei costi.
9/1542-A/22Molteni, Invernizzi, Matteo Bragantini.


   La Camera,
   premesso che:
    durante l'esame del presente provvedimento in Commissione Affari costituzionali, la Corte dei conti, l'UPI, l'ANCI, hanno espresso forti criticità nel merito del provvedimento;
    i rilievi sollevati in fase di audizione non sono stati presi in considerazione dal Governo,

impegna il Governo

a dare seguito a quanto emerso nelle audizioni che vengono svolte nella fase di esame di una proposta o disegno di legge presso le Commissioni parlamentari.
9/1542-A/23(versione corretta)Gianluca Pini, Matteo Bragantini, Invernizzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo, nel presente disegno di legge, non ha affrontato il gravissimo vuoto aperto dai commissariamenti illegittimi delle Province a seguito della pubblicazione della sentenza della Corte, ma ha riproposto anche nella legge di stabilità, la proroga delle gestioni commissariali esistenti, impedendo in questo modo la rielezione degli organi di Governo delle Province da parte dei cittadini;
    tutto ciò, in violazione delle disposizioni dell'articolo 1 della Costituzione, che dispone in modo chiaro, la sovranità appartiene al popolo e il popolo esercita tale sovranità nelle forme e nei limiti previsti dalla stessa Costituzione. Il riconoscimento del diritto di voto e le sue caratteristiche, enunciate nel secondo comma dell'articolo 48, concorrono pertanto alla definizione dello Stato come Stato democratico. Attraverso di esso si realizza, infatti, principio di organizzazione che caratterizza ogni democrazia, in forza del quale ogni decisione deve essere direttamente o indirettamente ricondotta alle scelte compiute del popolo, detentore della sovranità;
    il principio fondamentale della rappresentanza elettorale sancito nella nostra Costituzione è garantito anche dal diritto dell'Unione europea. Il Trattato di Lisbona riunisce in un apposito titolo (Titolo II del TUE «Disposizioni relative ai principi democratici») le disposizioni intese a conferire maggiore visibilità al principio democratico insito nel funzionamento dell'Unione. Tale principio viene affermato e specificato nelle sue diverse configurazioni: la democrazia come rappresentanza e la democrazia come partecipazione all'attività pubblica,

impegna il Governo

a prevedere anche attraverso l'utilizzo della normativa d'urgenza il rinnovo degli organi provinciali commissariati indicendo immediatamente le elezioni.
9/1542-A/24Prataviera, Invernizzi, Matteo Bragantini.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo, nel presente disegno di legge, non ha affrontato il gravissimo vuoto aperto dai commissariamenti illegittimi delle Province a seguito della pubblicazione della sentenza della Corte, ma ha riproposto anche nella legge di stabilità, la proroga delle gestioni commissariali esistenti, impedendo in questo modo la rielezione degli organi di governo delle Province da parte dei cittadini;
    tutto ciò, in violazione delle disposizioni dell'articolo 1 della Costituzione, che dispone in modo chiaro, la sovranità appartiene al popolo e il popolo esercita tale sovranità nelle forme e nei limiti previsti dalla stessa Costituzione. Il riconoscimento del diritto di voto e le sue caratteristiche, enunciate nel secondo comma dell'articolo 48, concorrono pertanto alla definizione dello Stato come Stato democratico. Attraverso di esso si realizza, infatti, principio di organizzazione che caratterizza ogni democrazia, in forza del quale ogni decisione deve essere direttamente o indirettamente ricondotta alle scelte compiute del popolo, detentore della sovranità;
    il principio fondamentale della rappresentanza elettorale sancito nella nostra Costituzione é garantito anche dal diritto dell'Unione Europea. Il Trattato di Lisbona riunisce in un apposito titolo (Titolo II del TUE «Disposizioni relative ai principi democratici») le disposizioni intese a conferire maggiore visibilità al principio democratico insito nel funzionamento dell'Unione. Tale principio viene affermato e specificato nelle sue diverse configurazioni: la democrazia come rappresentanza e la democrazia come partecipazione all'attività pubblica;
    questo modo di agire ha creato una situazione paradossale, basti pensare che ad oggi in ben tre disegni di legge del Governo, di cui uno costituzionale, all'esame del Parlamento, si affronta il tema delle province,

impegna il Governo

a razionalizzare i propri interventi evitando che sul medesimo tema e in merito ad identica materia si possano presentare contemporaneamente all'esame del Parlamento più di un disegno di legge.
9/1542-A/25Rondini, Matteo Bragantini, Invernizzi.


   La Camera,
   premesso che:
    la riforma del federalismo fiscale segna una svolta senza precedenti nel nostro sistema Stato. Una riforma che contiene un rinnovato corpus volto a definire un sistema di finanza multilivello che declina in modo nuovo ed originale i rapporti tra Stato, Autonomie ed Unione europea, al fine di assicurare un coordinamento unitario e coerente non solo della finanza pubblica, ma delle stesse politiche pubbliche che si dipanano oggi tra i diversi livelli di Governo;
    per poter tagliare la spesa in maniera selettiva occorre rispettare un principio basilare che è quello dell'individuazione dei fabbisogni standard e dell'applicazione consequenziale dei costi standard;
    i tagli non devono essere previsti sui bilanci consuntivi ma su quelli preventivi, cosa che ad oggi non viene fatta. Il passaggio dalla spesa storica al costo standard orienterà la politica delle amministrazioni verso una nuova logica meritocratica che eviti le note inefficienze del passato;
    è necessario attivare il circuito della responsabilità, favorendo la trasparenza delle decisioni di spesa e la loro imputabilità attraverso il pieno compimento del passaggio dalla spesa storica (che finanzia servizi e sprechi) al costo/fabbisogno standard (che finanzia i servizi) al fine di garantire un elevatissimo grado di solidarietà e di gestione responsabile del pubblico denaro,

impegna il Governo

ad attivarsi in tutte le sedi competenti, al fine di prevedere l'applicazione sistemica dell'individuazione dei fabbisogni standard e della relativa applicazione dei costi standard;
9/1542-A/26Invernizzi, Matteo Bragantini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 13, comma 3, del provvedimento in esame introduce alcune modifiche relative alla disciplina delle Unioni di piccoli comuni per l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali istituite, intervenendo altresì sulla figura del segretario dell'unione,

impegna il Governo

a salvaguardare le specifiche professionalità che nel tempo si sono consolidate negli Enti Montani, garantendo e valorizzando le figure professionali dirigenziali delle Comunità montane in fase di trasformazione in unione o già dipendenti delle stesse ovvero dei comuni che aderiscono alle nuove Unioni di comuni, nonché a garantire i principi di continuità dell'azione amministrativa nel tempo e di terzietà dell'Unione rispetto alle attività dei singoli comuni.
9/1542-A/27Borghi.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge n. 1542-A detta un'ampia riforma in materia di enti locali, prevedendo l'istituzione delle Città metropolitane, la ridefinizione del sistema delle province, una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di comuni ed il conseguente, e complessivo, riordino delle competenze dei diversi, e nuovi, livelli di governo del territorio;
    in particolare, l'articolo 15, comma 3, del provvedimento dispone da parte dello Stato e delle regioni il riordino delle funzioni esercitate dalle province prevedendo tra l'altro – e in base a valutazioni di unitarietà ed efficacia nel loro esercizio – il loro trasferimento agli enti comunali ovvero l'adozione, da parte di Stato e/o regioni, delle soluzioni gestionali e organizzative più adeguate al loro esercizio, anche valorizzando in tale sede l'apporto delle autonomie funzionali. La categoria delle autonomie funzionali viene ulteriormente valorizzata al successivo comma 4, nell'ambito delle modalità attraverso cui, tramite apposite norme, lo Stato o le regioni saranno chiamate a rideterminare l'assetto organizzativo e gestionale dei servizi a rete di rilevanza economica, di competenza comunale o provinciale;
    con la legge n. 580 del 1993 le Camere di commercio sono state riconosciute quali enti pubblici che svolgono funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, di cui sono chiamate a curare lo sviluppo nell'ambito delle economie locali. L'istituzione dei Consigli camerali, prevista dalle norme, ha esaltato l'autonomia delle Camere di commercio, consacrandone il carattere esponenziale delle comunità locali delle imprese e rafforzandone il ruolo di istituzioni a queste vicine e di raccordo tra imprese e mercato, e tra imprese e Pubblica Amministrazione;
    con il decreto legislativo n. 23 del 2010, di modifica della legge n. 580 del 1993, il legislatore ha successivamente confermato le Camere di commercio quali enti espressione della comunità delle imprese nel territorio, nonché istituzioni pubbliche ad esse più vicine secondo il principio della sussidiarietà orizzontale, riconoscendone espressamente la natura di enti dotati di autonomia funzionale e ancorandone l'attività al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione. Con tale provvedimento (articolo 2) sono state peraltro individuate le funzioni fondamentali delle Camere di commercio, nonché confermata la possibilità per le stesse di esercitare le funzioni ad esse delegate dallo Stato e dalle regioni, sempre sulla base del principio di sussidiarietà;
    proprio a valere sul principio di sussidiarietà – introdotto in modo esplicito nell'ambito del progetto di decentramento avviato con la legge n. 59 del 1997 (cosiddetta «Bassanini») quale criterio in base al quale scegliere l'ente da preferire per l'assegnazione di funzioni – le Camere di commercio possono oggi essere le potenziali protagoniste del processo di ridistribuzione delle competenze amministrative insito nel disegno di legge «Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» in esame;
    al riguardo, e in attuazione della legge Bassanini, alle Camere di commercio sono state concretamente trasferite nel tempo le funzioni esercitate dagli Uffici metrici provinciali e dagli Uffici provinciali dell'industria, commercio e artigianato nonché, in seguito, riconosciute competenze in vari ambiti; tra queste, ad esempio, competenze in materia di Sportello unico per le attività produttive, di giustizia civile, di ambiente (MUD, registro carico e scarico) e in ambito statistico (le Camere sono tra i soggetti del SISTAN);
    l'articolo 15, comma 3 e 4 già prevede, in riferimento ai principi di cui lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, saranno chiamati a tenere conto nell'ambito del riordino delle funzioni delle province, la valorizzazione dell'apporto delle autonomie funzionali;
    tale richiamo, nel percorso di trasferimento delle funzioni oggi svolte dalle province, potrà consentire alle Camere di commercio quali autonomie funzionali di svolgere nuove funzioni per le imprese, funzioni per le quali lo Stato e le regioni potranno avvalersi, in un'ottica di sussidiarietà, proprio del Sistema camerale;
    le Camere di commercio, per loro articolazione organizzativa sul territorio, sono già oggi istituzioni in grado di garantire un presidio di «area vasta» riguardo a tutte le funzioni di interesse per il sistema delle imprese rappresentando in tal senso l'ente di riferimento della comunità imprenditoriale locale, nonché – in un'ottica appunto di sussidiarietà – l'istituzione ad essa più vicina,

impegna il Governo

   a salvaguardare, nell'ambito del riordino che farà seguito all'approvazione del provvedimento e in sede di disciplina del processo di conferimento delle funzioni amministrative nonché ai fini dell'assegnazione di ulteriori funzioni, le attribuzioni del Sistema camerale e dei compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale, dalle Camere di commercio, anche sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 u.c. della Costituzione;
   a considerare le Camere di commercio quali interlocutori da coinvolgere attivamente nello svolgimento di funzioni di supporto alle imprese che, nello spirito della riforma, dovranno trovare diversa e migliore collocazione in un'ottica di sussidiarietà, nonché quali soggetti istituzionali in grado di garantire un riferimento qualificato in relazione al riordino e all'eventuale delega di competenze di area vasta;
   a prevedere che nell'ambito del percorso attuativo del provvedimento lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, possano trasferire al Sistema camerale funzioni amministrative – in particolare in materia di formazione professionale, di ambiente ed energia – a supporto, promozione e assistenza al sistema delle imprese che per riconosciute esigenze di unitarietà possono essere più efficacemente svolte in una dimensione di area vasta assicurandone un'attuazione uniforme e omogenea su tutto il territorio nazionale.
9/1542-A/28Donati, Carrescia, Marco Di Maio.