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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 19 dicembre 2013

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 19 dicembre 2013.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Baldelli, Balduzzi, Baretta, Bergamini, Berretta, Bindi, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Brambilla, Bray, Brunetta, Caparini, Capezzone, Carbone, Carrozza, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Alia, Dambruoso, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Fassina, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Grande, Kyenge, La Russa, Legnini, Leone, Letta, Lombardi, Lorenzin, Lupi, Mannino, Antonio Martino, Giorgia Meloni, Merlo, Migliore, Mogherini, Orlando, Picchi, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Quartapelle Procopio, Ravetto, Realacci, Sani, Sereni, Speranza, Tabacci, Valeria Valente, Venittelli, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 18 dicembre 2013 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   PISANO ed altri: «Modifica all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale» (1899);
   FERRARESI: «Modifiche al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis indica e dei suoi derivati» (1900).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge DAMIANO ed altri: «Norme sulla rappresentanza e sulla rappresentatività delle organizzazioni sindacali, sull'efficacia dei contratti collettivi di lavoro e sui diritti dei lavoratori in materia di informazione e consultazione aziendale» (519) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Giuseppe Guerini.

  La proposta di legge CARUSO: «Istituzione della Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte perinatale» (654) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Bini.

  La proposta di legge NICOLETTI ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. Introduzione del doppio turno di coalizione per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» (1116) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Piccione.

Trasmissioni dal Presidente del Senato.

  Il Presidente del Senato, con lettere in data 12 e 13 dicembre 2013, ha comunicato che sono state approvate, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento del Senato, le seguenti risoluzioni:
   risoluzione della 3a Commissione (Affari esteri) sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2013-2014 (COM(2013) 700 final) (atto comunitario n. 6) (atto Senato Doc. XVIII, n. 32), che è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   risoluzione della 13a Commissione (Territorio) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (COM(2013) 522 final) (atto Senato Doc. XVIII, n. 33), che è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   risoluzione della 6a Commissione (Finanze) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui fondi comuni monetari (COM(2013) 615 final) (atto Senato Doc. XVIII, n. 34), che è trasmessa alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   risoluzione della 6a Commissione (Finanze) sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (COM(2013) 266 final) (atto Senato Doc. XVIII, n. 35), che è trasmessa alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   risoluzione della 13a Commissione (Territorio) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti (COM(2013) 516 final) (atto Senato Doc. XVIII, n. 36), che è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   risoluzione della 11a Commissione (Lavoro) sulla proposta di decisione del Consiglio sul vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione (COM(2013) 740 final) (atto Senato Doc. XVIII, n. 38), che è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 27 novembre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8-ter del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui è autorizzato, in relazione a un intervento da realizzare tramite contributi assegnati in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2010, l'utilizzo delle economie di spesa realizzate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore – Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III di Napoli, per il restauro di ulteriori volumi di pregio.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
  con lettera in data 2 dicembre 2013, Sentenza n. 285 del 20 novembre – 2 dicembre 2013 (Doc. VII, n. 182),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico della legge della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 23 novembre 2012, n. 33 (Modificazione alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 – Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti);
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste n. 33 del 2012, promossa, in riferimento all'articolo 15, secondo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dal Presidente del Consiglio dei ministri:
   alla VIII Commissione (Ambiente);

  con lettera in data 4 dicembre 2013, Sentenza n. 286 del 20 novembre – 4 dicembre 2013 (Doc. VII, n. 183),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8 della legge della regione Liguria 28 giugno 2011, n. 15 (Disposizioni di manutenzione e adeguamento della normativa regionale);
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 1, della legge della regione Liguria 27 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2012);
    dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9 della legge della regione Liguria n. 15 del 2011, promosse, in riferimento agli articoli 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
    dichiara estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 8, della legge della regione Liguria n. 38 del 2011, promosse, in riferimento agli articoli 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
   alla XI Commissione (Lavoro);

  con lettera in data 4 dicembre 2013, Sentenza n. 287 del 20 novembre – 4 dicembre 2013 (Doc. VII, n. 184),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 30, della legge della regione Molise 1o febbraio 2011, n. 2 (legge finanziaria regionale 2011):
   alla XI Commissione (Lavoro);

  con lettera in data 6 dicembre 2013, Sentenza n. 289 del 2-6 dicembre 2013 (Doc. VII, n. 186),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2, della legge della regione Abruzzo 28 settembre 2012 n. 48 (Modifiche alla legge regionale 17 novembre 2010, n. 49 «Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010», modifiche alla legge regionale 10 marzo 1993, n. 15 «Disciplina per l'utilizzo e la rendicontazione dei contributi ai gruppi consiliari» e disposizioni relative al contenimento della spesa del personale a tempo determinato):
   alla XI Commissione (Lavoro);

  con lettera in data 6 dicembre 2013, Sentenza n. 290 del 2-6 dicembre 2013 (Doc. VII, n. 187),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della regione Basilicata 23 novembre 2012, n. 22 (Intervento sostitutivo delle aziende sanitarie regionali in caso di inadempienza retributiva nei confronti dei dipendenti delle strutture accreditate al Servizio Sanitario Regionale);
    dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale degli articoli 2, 3 e 4 della legge della regione Basilicata n. 22 del 2012:
   alla XII Commissione (Affari sociali);

  con lettera in data 6 dicembre 2013, Sentenza n. 291 del 2-6 dicembre 2013 (Doc. VII, n. 188),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura;
    dichiara, in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 15 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura:
   alla II Commissione (Giustizia);

  con lettera in data 6 dicembre 2013, Sentenza n. 292 del 2-6 dicembre 2013 (Doc. VII, n. 189),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale della disposizione combinata degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4, comma 5, della legge della regione Puglia 13 dicembre 2012, n. 43, recante «Norme per il sostegno dei Gruppi acquisto solidale (GAS) e per la promozione dei prodotti agricoli da filiera corta, a chilometro zero, di qualità», nella parte in cui include tra i prodotti la cui utilizzazione garantisce priorità nell'affidamento dei servizi di ristorazione collettiva da parte degli enti pubblici anche i prodotti trasportati all'interno del territorio regionale, a prescindere dal livello delle emissioni di anidride carbonica equivalente connesse a tale trasporto;
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione combinata degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4, comma 5, della legge della regione Puglia n. 43 del 2012, promossa, in riferimento all'articolo 120, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
   alla XIII Commissione (Agricoltura);

  con lettera in data 6 dicembre 2013, Sentenza n. 293 del 2-6 dicembre 2013 (Doc. VII, n. 190),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 309 del codice di procedura penale, in quanto interpretato nel senso che la deducibilità, nel procedimento di riesame, della retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima delle misure cautelari, prevista dall'articolo 297, comma 3, del medesimo codice, sia subordinata – oltre che alla condizione che, per effetto della retrodatazione, il termine sia già scaduto al momento dell'emissione dell'ordinanza cautelare impugnata – anche a quella che tutti gli elementi per la retrodatazione risultino da detta ordinanza:
   alla II Commissione (Giustizia);

  con lettera in data 11 dicembre 2013, Sentenza n. 298 del 2-11 dicembre 2013 (Doc. VII, n. 191),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 9, della legge della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), limitatamente alle parole «Nel caso in cui contenga l'individuazione delle aree e dei siti non idonei di cui al comma 8»;
    dichiara, altresì, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 8, della medesima legge regionale n. 19 del 2012, limitatamente alle parole «escluse le procedure relative alla VAS»;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 8, della legge della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012, nella parte in cui non prevede che si tratti di interventi da realizzarsi relativamente a impianti e infrastrutture «esistenti»;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 6, della legge della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012, limitatamente alla disciplina degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14 della legge della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012, nella parte in cui, limitatamente agli elettrodotti, non dispone che «dalla data di comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento ai comuni interessati, è sospesa ogni determinazione comunale in ordine alle domande di permesso di costruire nelle aree potenzialmente impegnate, fino alla conclusione del procedimento autorizzativo» e nella parte in cui, limitatamente agli elettrodotti, non dispone che l'autorizzazione unica «sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle interferenze con altre strutture, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi, in conformità con il progetto approvato»;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 7, della legge della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012, limitatamente alla disciplina degli elettrodotti, nella parte in cui non prevede che il parere di ARPA sia acquisito in conferenza di servizi;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 9, della legge della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012, limitatamente alla disciplina delle infrastrutture energetiche lineari, nella parte in cui prevede che il rilascio dell'autorizzazione sortisca l'effetto di variante urbanistica solo subordinatamente alla circostanza che, in sede di conferenza di servizi, il rappresentante del comune esprima il suo assenso, sulla base del previo parere favorevole espresso dal consiglio comunale;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 2, lettera a), della legge della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012, nella parte in cui non prevede che la possibilità di realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera m-bis), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), previa comunicazione dell'inizio dei lavori, sia limitata ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili «con potenza nominale fino a 50 kW» e agli impianti fotovoltaici «di qualunque potenza da realizzare sugli edifici»;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012, con riferimento alle sole infrastrutture energetiche, limitatamente alle parole «In tal caso l'espressione dell'intesa di cui all'articolo 11 è subordinata alla stipula dell'accordo»;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 2, della legge della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012, limitatamente alle parole «anche qualora sia stata approvata la variante urbanistica ai sensi di quanto disposto all'articolo 14, comma 9»;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 4, della legge della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 35, comma 7, della legge della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012, nella parte in cui prevede che, a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale, possano essere autorizzati sul territorio regionale esclusivamente nuovi impianti di tipologia stazione di servizio aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 34 della medesima legge regionale;
    dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli articoli 35, comma 7, e 34, comma 1, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012, promossa, in riferimento agli articoli 41 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e agli articoli 4 e 5 della legge costituzionale n. 1 del 1963 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), dal Presidente del Consiglio dei ministri;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 2, 3, 4 e 5, della legge della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettere l) ed m), e terzo comma, della Costituzione e agli articoli 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia);
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 2, della legge della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, della Costituzione e agli articoli 4 e 5 della legge costituzionale n. 1 del 1963 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia);
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17 della legge della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e agli articoli 4 e 5 della legge costituzionale n. 1 del 1963 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia), nella parte in cui consente alla regione di individuare misure di compensazione e di riequilibrio ambientale anche diverse dagli interventi compensativi che presentino carattere ambientale e che, al contempo, siano coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17 della legge della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e agli articoli 4 e 5 della legge costituzionale n. 1 del 1963 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia), nella parte in cui attribuisce all'assessore regionale competente in materia di energia il potere di concludere gli accordi, anziché rinviare ai «modi stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza unificata, da adottare entro sei mesi» individuati dall'articolo 34, comma 16, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221;
    dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 2, della legge della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 97 della Costituzione:
   alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);
  con lettera in data 11 dicembre 2013, Sentenza n. 299 del 2-11 dicembre 2013 (Doc. VII, n. 192), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 69 (Rifinanziamento legge regionale 8 novembre 2001, n. 57 – Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo);
    dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge della regione Abruzzo n. 69 del 2012, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, della legge della regione Abruzzo 4 febbraio 2013, n. 5 (Riconoscimento dell'alto valore culturale del concorso letterario internazionale di narrativa «Città di Penne-Mosca» e del Centro di Documentazione per le Tradizioni Popolari «A.M. Di Nola» di Cocullo. Adesione della regione Abruzzo all'Associazione «Formez P.A. – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.». Modifica alla legge regionale 17 novembre 2010, n. 49 e legge regionale 28 dicembre 2012, n. 69 e modifica all'articolo 63 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1);
    dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge della regione Abruzzo n. 69 del 2012;
    dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge della regione Abruzzo 7 ottobre 2013, n. 33 (Modifica alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 – Bilancio pluriennale 2013-2015» ed interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 69):
   alla IX Commissione (Trasporti);
  con lettera in data 11 dicembre 2013, Sentenza n. 300 del 2-11 dicembre 2013 (Doc. VII, n. 193), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 171 della legge della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 175 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2012, nella parte in cui introduce il comma 1-quinquies nell'articolo 5-bis della legge della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale);
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 199 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2012;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 112 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2012, promossa, in riferimento agli articoli 4 e 5 dello statuto della regione e all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
   alla VIII Commissione (Ambiente);
  con lettera in data 11 dicembre 2013, Sentenza n. 301 del 2-11 dicembre 2013 (Doc. VII, n. 194), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189, nella parte in cui non contempla una clausola di salvaguardia che preveda che le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguino la propria legislazione in conformità alle disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 10, del medesimo decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, nella parte in cui non prevede che «nelle regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano con una popolazione inferiore a un milione di abitanti deve essere comunque costituito un comitato etico»;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del medesimo decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, promossa dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento all'articolo 9, numero 10), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:
   alla XII Commissione (Affari sociali);
  con lettera in data 12 dicembre 2013, Sentenza n. 303 del 4-12 dicembre 2013 (Doc. VII, n. 196), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 13, della legge della regione Campania 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania), nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge della regione Campania 6 settembre 2013, n. 12, recante «Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania)», nella parte in cui non prevedeva che l'autorizzazione per l'impianto di appostamento fisso potesse essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990 e, solo nel caso in cui si fosse verificata una capienza, dagli ultrasessantenni;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 1, lettera a), della medesima legge regionale, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge della regione Campania n. 12 del 2013, nella parte in cui non prevedeva che la quota di territorio agro-silvo-pastorale regionale destinata a protezione della fauna selvatica dovesse essere non inferiore al venti per cento del totale;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della medesima legge regionale, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge della regione Campania n. 12 del 2013, limitatamente alle parole «ivi comprese le aree contigue dei parchi nazionali e regionali»;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 5, della medesima legge regionale, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge della regione Campania n. 12 del 2013, nella parte in cui prevedeva che la giunta regionale individuasse nel piano faunistico da essa proposto al consiglio regionale anche l'indice minimo di densità venatoria regionale;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 5, della medesima legge regionale, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge della regione Campania n. 12 del 2013, nella parte in cui non prevedeva che la giunta regionale potesse autorizzare piani di abbattimento di animali inselvatichiti di specie domestiche solo previa verifica dell'inefficacia di metodi ecologici di controllo selettivo, su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 5, della medesima legge regionale, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge della regione Campania n. 12 del 2013;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 25, comma 1, lettera l), della medesima legge regionale, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge della regione Campania n. 12 del 2013, nella parte in cui vietava di cacciare nelle zone boschive colpite in tutto o in parte da incendio per i dodici mesi, anziché per i dieci anni successivi all'incendio;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 36, comma 2, della medesima legge regionale, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge della regione Campania n. 12 del 2013, nella parte in cui consentiva ad ogni cacciatore iscritto in un ambito territoriale di caccia (ATC) della regione Campania l'esercizio venatorio su avifauna migratoria in tutto il territorio agro-silvo-pastorale;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 20 della medesima legge regionale, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge della regione Campania n. 12 del 2013, promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
   alla XIII Commissione (Agricoltura);

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
  Sentenza n. 288 del 20 novembre – 4 dicembre 2013 (Doc. VII, n. 185),
   con la quale:
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge della regione autonoma Sardegna 12 ottobre 2012, n. 19 (Norme per la continuità delle concessioni demaniali ai fini di pesca e acquacoltura), promossa, in riferimento agli articoli 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione ed in relazione agli articoli 49 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
   alla VI Commissione (Finanze);

  Sentenza n. 302 del 2-11 dicembre 2013 (Doc. VII, n. 195),
   con la quale:
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 34, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione sesta:
   alla VII Commissione (Cultura);

  Sentenza n. 304 del 4-12 dicembre 2013 (Doc. VII, n. 197),
   con la quale:
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 21, terzo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 36, 53 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio:
   alla I Commissione (Affari costituzionali);

  Sentenza n. 305 del 4-12 dicembre 2013 (Doc. VII, n. 198),
   con la quale:
    dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese da Paolo Guzzanti, deputato all'epoca dei fatti, per le quali pende procedimento civile davanti al tribunale ordinario di Roma, prima sezione civile, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione;
    annulla, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 settembre 2010 (Doc. IV-ter, n. 15-A):
   alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

  La Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, con lettera in data 16 dicembre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 12/2013 del 5 dicembre 2013, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione concernente «Indagine sulla gestione dei progetti di innovazione industriale a carico del Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 842, della legge n. 296 del 2006 (capitoli 7342 e 7445 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico)».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

  La Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, con lettera in data 17 dicembre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, la deliberazione n. 13/2013 del 5 dicembre 2013, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione concernente il programma dei controlli sulla gestione delle amministrazioni dello Stato per il triennio 2014-2016.

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

  La Corte dei conti – Sezione del controllo sugli enti, con lettera in data 17 dicembre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV Spa), per l'esercizio 2012. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 98).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

  La Corte dei conti – Sezione del controllo sugli enti, con lettera in data 17 dicembre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziarla di Equitalia Spa, per l'esercizio 2012. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 99).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Ministero dell'economia e delle finanze.

  Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 27 novembre 2013, ai sensi dell'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 16 dicembre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2013/0401, del 28 novembre 2013, avviata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per mancato recepimento della direttiva 2012/26/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza.

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissioni dal Ministro dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 16 dicembre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2007/4147, del 17 ottobre 2013, avviata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernente il contenzioso relativo al rimborso dei diritti di visita sanitaria – tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale – durata ragionevole del procedimento.

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 17 dicembre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2013/2251, del 20 novembre 2013, avviata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione alla perdita di risorse proprie per mancato recupero da parte del fisco in un caso legato a una questione di contrabbando.

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 18 dicembre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito all'iniziativa di Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2005/681/GAl che istituisce l'Accademia europea di polizia (CEPOL).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 17 e 18 dicembre 2013, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per le carni utilizzate come ingrediente (COM(2013) 755 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Progredire nell'attuazione dell'agenda dell'Unione europea sulle garanzie procedurali per indagati e imputati – Rafforzare le basi dello spazio europeo di giustizia penale (COM(2013) 820 final), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);
   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (COM(2013) 821 final) e relativo documento di accompagnamento – Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2013) 479 final), che sono assegnati in sede primaria alla II Commissione (Giustizia).

  Tale proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 18 dicembre 2013;
   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali (COM(2013) 822 final) e relativo documento di accompagnamento – Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2013) 481 final), che sono assegnati in sede primaria alla II Commissione (Giustizia). Tale proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 18 dicembre 2013;
   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (COM(2013) 824 final) e relativo documento di accompagnamento – Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2013) 477 final), che sono assegnati in sede primaria alla II Commissione (Giustizia). Tale proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 18 dicembre 2013;
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Libera circolazione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari: cinque azioni fanno la differenza (COM(2013) 837 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'andamento delle spese del FEAGA – Sistema d'allarme n. 10-11/2013 (COM(2013) 887 final) e relativo allegato – Utilizzazione provvisoria degli stanziamenti FEAGA fino al 30.9.2013 (COM(2013) 887 – Annex 1), che sono assegnati in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di sbarco (COM(2013) 889 final) e relativi allegati 1-3 (COM(2013) 889 – Annexes 1 to 3), che sono assegnati in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Valutazione finale del programma comune in materia di domotica per categorie deboli (COM(2013) 898 final), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Insieme verso una mobilità urbana competitiva ed efficace sul piano delle risorse (COM(2013) 913 final) e relativo allegato – Idee per i piani di mobilità urbana sostenibile (COM(2013) 913 – Annex 1), che sono assegnati in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera (COM(2013) 916 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
   Relazione della Commissione – Sesta relazione annuale sull'attuazione del Fondo europeo per la pesca (2012) (COM(2013) 921 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra (COM(2013) 924 final) e relativo allegato (COM(2013) 924 – Allegato), che sono assegnati in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra (COM(2013) 925 final) e relativo allegato (COM(2013) 925 – Allegato), che sono assegnati in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 17 dicembre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formazione degli stessi.

  Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.
   La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 29 novembre 2013, ha dato comunicazione, ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 12, delle seguenti sentenze pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano, passate in giudicato nei mesi di luglio e ottobre 2013, che sono inviate alla II Commissione (Giustizia) nonché alla III Commissione (Affari esteri):
   sentenza 16 luglio 2013, Gagliardi n. 29385/03, in materia di processo equo. Constata la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), relativo al diritto a un processo equo sotto il profilo della ragionevole durata per il ritardo con il quale è stato erogato l'indennizzo di cui alla cosiddetta «legge Pinto». La Corte ha altresì dichiarato sussistente la violazione dell'articolo 6 della CEDU in considerazione della mancata esecuzione da parte delle autorità di un provvedimento giurisdizionale (Doc. CLXXIV, n. 26);
   sentenza 16 luglio 2013, Fiocca n. 32968/02 (Doc. CLXXIV, n. 27), sentenza 16 luglio 2013, Galasso e altri n. 32740/02, 32742/02, 32743/02, 32748/02 e 32848/02 (Doc. CLXXIV, n. 28), sentenza 16 luglio 2013, Corrado e altri n. 32850/02, 32852/02, 34367/02, 34369/02, 34371/02, 34372/02, 34376/02, 34378/02, 34381/02, 34382/02 e 34388/02 (Doc. CLXXIV, n. 29), e sentenza 22 ottobre 2013, Mercuri n. 14055/04 (Doc. CLXXIV, n. 30), in materia di ragionevole durata del processo. Constatano la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, relativo al diritto a un processo equo sotto il profilo della ragionevole durata.

Trasmissione dalla regione autonoma della Sardegna.

  La Presidenza della regione autonoma della Sardegna, con lettera in data 5 dicembre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, il decreto del Presidente della regione di scioglimento del consiglio comunale di Guasila (Cagliari).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1121 – BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2014-2016 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1866-A)

A.C. 1866-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 ED ANNESSA TABELLA N. 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Stato di previsione dell'entrata).

  1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2014, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Tabella n. 1

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA Previsioni risultanti per gli anni 2014, 2015 e 2016

Denominazione Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016
Unità di voto  Missione
  Programma
Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa
  1 Tributarie
1.1.1
1.1 Entrate ricorrenti
1.1.1 Imposta sul reddito delle persone fisiche 185.119.000.000 168.931.000.000 189.740.750.000 173.552.750.000 192.675.150.000 176.487.150.000
    (185.117.500.000) (168.929.500.000) (189.804.150.000) (173.616.150.000) (192.710.650.000) (176.522.650.000)
1.1.2
1.1.2 Imposta sul reddito delle società     51.845.650.000 42.510.650.000 52.034.250.000 42.699.250.000
        (51.800.150.000) (42.465.150.000) (52.008.250.000) (42.673.250.000)
  2 Extra-tributarie
2.1.1
2.1 Entrate ricorrenti
2.1.1 Proventi speciali 1.097.264.096 1.097.264.096 1.151.893.750 1.151.893.750 1.148.115.493 1.148.115.493
    (1.099.564.096) (1.099.564.096) (1.154.193.750) (1.154.193.750) (1.150.415.493) (1.150.415.493)

A.C. 1866-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 ED ANNESSA TABELLA N. 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, nell'ambito della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», nonché nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», programma «Protezione sociale per particolari categorie».
  3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito, per l'anno 2014, in 59.000 milioni di euro.
  4. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa – Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati, per l'anno finanziario 2014, rispettivamente in 5.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 12.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
  5. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2014, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4 del presente articolo.
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento tra i pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 delle somme complessivamente iscritte, per competenza e cassa, nel programma «Oneri per il servizio del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» del medesimo stato di previsione, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.
  7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.200 milioni di euro, 2.000 milioni di euro, 550 milioni di euro e 10.000 milioni di euro.
  8. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  9. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  10. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito della voce «Accisa e imposta erariale su altri prodotti» dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente, la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle «risorse proprie», di cui alla decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, e alla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, nonché per importi di compensazione monetaria è imputata al programma «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE», nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro – FEOGA, Sezione garanzia».
  11. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2013 sono riferiti alla competenza dell'anno 2014 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito del programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al comma 10.
  12. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, nei pertinenti programmi relativi ai seguenti fondi da ripartire, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle eventuali assunzioni di personale a tempo indeterminato per le Amministrazioni dello Stato da autorizzare in deroga al divieto di assunzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.
  13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
  14. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
  15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità», nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna.
  16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per l'attuazione dei referendum dal programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
  17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2014, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito del programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
  18. Nell'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2014, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1o dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», nonché nel programma «Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», del medesimo stato di previsione.
  19. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2014, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.
  20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al «Fondo sanitario nazionale» (capitolo 2700) e quello relativo alle «Somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione dell'IVA» (capitolo 2862) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire, al pertinente programma dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i fondi per il funzionamento delle commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito in attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
  22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare ai pertinenti programmi le somme iscritte nell'ambito dei programmi «Incentivi alle imprese per interventi di sostegno» e «Interventi di sostegno tramite il sistema di fiscalità», nell'ambito della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'utilizzo dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di servizio e di programma stipulati con le amministrazioni pubbliche, nonché per agevolazioni concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative.
  23. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2014, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.
  24. In relazione alle necessità derivanti dall'andamento dei mercati finanziari e dalla gestione del debito statale, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214, 2215, 2216, 2217, 2219, 2220, 2221, 2222 e 2263 e tra gli stanziamenti dei capitoli 2242 e 2247 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, iscritti nel programma «Oneri per il servizio del debito statale». Per le medesime necessità il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 9502, 9523, 9537, 9539, 9540, 9541 e 9590 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale».
  25. In relazione alle necessità gestionali derivanti dalle diverse variabili connesse al finanziamento del bilancio dell'Unione europea a titolo di risorse proprie, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2751 e 2752 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, iscritti nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» nel programma «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE».
  26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra i titoli della spesa, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale delle regioni a statuto ordinario.
  27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2014, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate nell'ambito della voce «Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti» dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  28. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2014, variazioni compensative, anche tra programmi diversi, in termini di residui, competenza e cassa, tra gli stanziamenti di bilancio relativi ai capitoli interessati dalla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 3 settembre 2012.
  29. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.
  29-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato provenienti dalla chiusura della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione coatta amministrativa e della gestione commissariale denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo» in liquidazione coatta amministrativa.

Tabella n. 2

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Previsioni risultanti per gli anni 2014, 2015 e 2016

Denominazione Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016
Unità di voto  Missione
  Programma
Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa
  1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)
1.1
1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità (29.1) 22.054.467.382 22.054.467.382 21.941.780.794 21.941.780.794 21.941.836.729 21.941.836.729
    (22.055.027.382) (22.055.027.382) (21.942.340.794) (21.942.340.794) (21.942.396.729) (21.942.396.729)
1.5
1.5 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte (29.5) 43.232.995.592 43.398.809.433 43.302.950.942 43.302.950.942 44.046.663.620 44.046.663.620
    (43.239.499.460) (43.405.313.301) (43.312.053.318) (43.312.053.318) (44.056.151.386) (44.056.151.386)
1.7
1.7 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7) 203.607.292 1.516.807.292 629.673.052 954.373.052 376.998.798 671.698.798
    (197.959.017) (1.511.159.017) (565.066.668) (889.766.668) (337.404.216) (632.104.216)
  2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)
2.2
2.2 Federalismo (3.4) 60.803.648.379 60.803.648.379 61.261.676.935 61.261.676.935 63.393.736.872 63.393.736.872
    (60.770.529.204) (60.770.529.204) (61.304.615.869) (61.304.615.869) (63.408.764.004) (63.408.764.004)
  9 Diritto alla mobilità (13)
9.1
9.1 Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8) 5.270.440.475 5.270.440.475 3.489.045.804 3.489.045.804 3.018.607.206 3.018.607.206
    (5.310.907.925) (5.310.907.925) (3.529.513.254) (3.529.513.254) (3.059.074.656) (3.059.074.656)
  17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)
17.3
17.3 Sostegno alla famiglia (24.7) 32.197.750 32.197.750 31.607.774 31.607.774    
    (52.197.750) (52.197.750) (51.607.774) (51.607.774)    
  21 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)
21.1
21.1 Organi costituzionali (1.1)         1.827.388.721 1.827.388.721
            (1.877.028.721) (1.877.028.721)
21.3
21.3 Presidenza del Consiglio dei ministri (1.3)   473.740.543 476.990.543 418.419.907 418.419.907 418.112.889 418.112.889
    (474.040.543) (477.290.543) (418.719.907) (418.719.907) (418.312.889) (418.312.889)
Denominazione Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016
Unità di voto  Missione
  Programma
Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa
  24. Servizi istituzionali e previsioni delle amministrazioni pubbliche (32)
24.3
24.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.8)   157.187.311 157.187.311 152.455.547 152.455.547 154.471.036 154.471.036
    (151.683.443) (151.683.443) (144.353.171) (154.353.171) (145.983.270) (145.983.270)
  25 Fondi da ripartire (33)
25.1
25.1 Fondi da assegnare (33.1) 2.147.965.349 2.542.977.771 1.787.914.673 1.787.914.673 1.772.170.023 1.772.170.023
    (2.150.965.349) (2.545.977.771) (1.792.914.673) (1.792.914.763) (1.780.870.023) (1.780.870.023)
25.2 Fondi di riserva e speciali (33.2)     4.947.137.000 14.947.137.000 5.116.137.000 15.116.137.000
        (4.947.637.000) (14.947.637.000) (5.116.637.000) (15.116.637.000)
  27 Giustizia (6)
27.1
27.1 Giustizia tributaria (6.5) 197.388.757 197.388.757 195.232.004 195.232.004 192.820.501 192.820.501
    (196.828.757) (196.828.757) (194.672.004) (194.672.004) (192.260.501) (192.260.501)

A.C. 1866-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 ED ANNESSA TABELLA N. 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2014, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
  2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci «Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari» e «Altre entrate in conto capitale» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, negli appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi al Fondo per la competitività e lo sviluppo, al Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, al Fondo rotativo per le imprese e al Fondo rotativo per la crescita sostenibile.
  3. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del citato decreto-legge n. 410 del 1993.
  4. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2014 relative al Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché quelle trasferite dal Fondo medesimo ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri destinatari delle risorse finanziarie, disponibili al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.
  5. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto nel programma «Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate», nell'ambito della missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale» dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102, e successive modificazioni.
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio occorrenti in relazione alla soppressione dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) ed all'istituzione dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, disposte ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.

Per la tabella n. 3 si veda lo stampato A.C. 1866.

A.C. 1866-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 ED ANNESSA TABELLA N. 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2014, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

Tabella n. 4

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Previsioni risultanti per gli anni 2014, 2015 e 2016

Denominazione Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016
Unità di voto  Missione
  Programma
Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa
  1 Politiche per il lavoro (26)
1.3
1.3 Politiche attive e passive del lavoro (26.6) 8.973.479.083 8.973.480.866 7.876.965.812 7.876.965.812 7.876.654.004 7.876.654.004
    (8.996.479.083) (8.996.480.866) (7.893.965.812) (7.893.965.812) (7.885.654.004) (7.885.654.004)
  2 Politiche previdenziali (25)
2.2
2.2 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3) 80.163.959.549 80.163.959.549 80.729.245.470 80.729.245.470 79.236.390.155 79.236.390.155
    (80.135.959.549) (80.135.959.549) (80.704.245.470) (80.704.245.470) (79.214.690.155) (79.214.690.155)

A.C. 1866-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 ED ANNESSA TABELLA N. 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2014, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
  2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2014, sono stabilite in conformità agli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).
  3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento del Fondo per le spese impreviste iscritto nel programma «Giustizia civile e penale», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detto Fondo, nonché l'utilizzazione delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti sono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nell'ambito del programma «Amministrazione penitenziaria» e del programma «Giustizia minorile», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2014.

Per la tabella n. 5 si veda lo stampato A.C. 1866.

A.C. 1866-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 ED ANNESSA TABELLA N. 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 2014, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
  2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, per l'anno finanziario 2014, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).
  3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2014, per essere utilizzate per gli scopi di cui alla direttiva stessa.
  4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2014.
  5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2014, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento e mantenimento delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri.
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa tra i capitoli iscritti nel programma «Cooperazione allo sviluppo», nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella allegata alla legge di stabilità, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, primo periodo, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.

Tabella n. 6

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI Previsioni risultanti per gli anni 2014, 2015 e 2016

Denominazione Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016
Unità di voto  Missione
  Programma
Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa
  1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)
1.9
  1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13) 569.455.682 569.455.682 546.761.699 546.761.699 545.932.602 545.932.602
    (572.755.682) (572.755.682) (550.061.699) (550.061.699) (549.232.602) (549.232.602)

A.C. 1866-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 ED ANNESSA TABELLA N. 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2014, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i fondi iscritti nella parte corrente e nel conto capitale del programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli «Somma da assegnare per il pagamento della mensa scolastica», nonché tra i capitoli relativi al «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche», iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  4. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2014, è comprensiva della somma, determinata nella misura massima di 2.582.284 euro, a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, al pertinente programma «Ricerca scientifica e tecnologia di base» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca.

Tabella n. 7

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Previsioni risultanti per gli anni 2014, 2015 e 2016

Denominazione Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016
Unità di voto  Missione
  Programma
Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa
  2 Istituzione universitaria (23)
2.3
  2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3) 7.177.470.372 7.277.986.830 6.996.419.135 6.996.419.135 6.962.159.865 6.962.159.865
    (7.179.770.372) (7.280.286.830) (6.998.719.135) (6.998.719.135) (6.964.459.865) (6.964.459.865)

A.C. 1866-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 ED ANNESSA TABELLA N. 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2014, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
  2. Le somme versate dal CONI nell'ambito della voce «Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali» dello stato di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2014, per essere destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, completamento e adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2014, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza».
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dall'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali.
  5. In relazione all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato in applicazione delle disposizioni di cui al citato comma 1328 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.
  6. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2014, in conformità agli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).
  7. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie del bilancio del Fondo edifici di culto quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto, per l'anno finanziario 2014, conseguenti ai prelevamenti di somme dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
  9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nell'ambito del programma «Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale» della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nell'ambito del programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia» della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dai decreti legislativi 14 marzo 2011, n. 23, e 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale municipale e di autonomia di entrata delle province.
  11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
  12. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario e assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni compensative di bilancio nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.
  13. Ferma restando l'adozione da parte delle amministrazioni dello Stato dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale, al fine di consentire l'erogazione nell'anno successivo delle somme rimaste da pagare alla fine di ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie, anche per l'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2010.
  13-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa» e «Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Tabella n. 8

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO Previsioni risultanti per gli anni 2014, 2015 e 2016

Denominazione Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016
Unità di voto  Missione
  Programma
Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa
  2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)
2.3
2.3 Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa (3.3)     8.246.937.679 8.244.213.038 8.216.716.197 8.213.990.227
        (8.250.037.679) (8.247.313.038) (8.219.116.197) (8.216.390.227)

A.C. 1866-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 ED ANNESSA TABELLA N. 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2014, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Tabella n. 9

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Previsioni risultanti per gli anni 2014, 2015 e 2016

Denominazione Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016
Unità di voto  Missione
  Programma
Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa
  4 Fondi da ripartire (33)
4.1
  4.1 Fondi da assegnare (33.1) 16.143.321 16.143.321 16.864.577 16.864.577 16.899.431 16.899.431
    (15.143.321) (15.143.321) (15.864.577) (15.864.577) (15.899.431) (15.899.431)

A.C. 1866-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 ED ANNESSA TABELLA N. 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2014, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata e in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2014, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 200 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 70 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
  4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2014, è fissato in 136 unità.
  5. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2014, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
  6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
  7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza delle Capitanerie di porto. Alle spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici, terrestri e aerei e per attrezzature tecniche, materiali e infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2014, le disposizioni dell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio, in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione del «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico» di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente la revoca dei finanziamenti relativi al Programma delle infrastrutture strategiche.

Tabella n. 10

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Previsioni risultanti per gli anni 2014, 2015 e 2016

Denominazione Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016
Unità di voto  Missione
  Programma
Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa
  3 Casa e assetto urbanistico (19)
3.1
  3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2) 254.279.546 264.279.706 250.322.589 250.322.583    
    (234.279.546) (244.279.706) (230.322.589) (230.322.583)    

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative).

  Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti missione: 1 Infrastrutture pubbliche e logistica programma: 1.2 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali apportare le seguenti variazioni:
   2014:
    CP: + 10.000.000;
    CS: + 10.000.000.
   2015:
    CP: + 10.000.000;
    CS: + 10.000.000.
   2016:
    CP: + 10.000.000;
    CS: + 10.000.000.

  Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, missione: 7 Fondi da ripartire programma: 7.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
   2014:
    CP: – 10.000.000;
    CS: – 10.000.000.
   2015:
    CP: – 10.000.000;
    CS: – 10.000.000.
   2016:
    CP: – 10.000.000;
    CS: – 10.000.000.
Tab. 10. 1. (ex Tab. 10. 5.) Quaranta, Nardi, Ragosta.

  Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti missione: 2 Diritto alla mobilità programma: 2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne apportare le seguenti variazioni:
   2014:
    CP: + 10.000.000;
    CS: + 10.000.000.
   2015:
    CP: + 10.000.000;
    CS: + 10.000.000.
   2016:
    CP: + 10.000.000;
    CS: + 10.000.000.

  Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, missione: 7 Fondi da ripartire programma: 7.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
   2014:
    CP: – 10.000.000;
    CS: – 10.000.000.
   2015:
    CP: – 10.000.000;
    CS: – 10.000.000.
   2016:
    CP: – 10.000.000;
    CS: – 10.000.000.
Tab. 10. 2. (ex Tab. 10. 4.) Quaranta, Nardi, Ragosta.

  Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti missione: 2 Diritto alla mobilità programma: 2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale apportare le seguenti variazioni:
   2014:
    CP: + 10.000.000;
    CS: + 10.000.000.
   2015:
    CP: + 10.000.000;
    CS: + 10.000.000.
   2016:
    CP: + 10.000.000;
    CS: + 10.000.000.

  Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, missione: 7 Fondi da ripartire programma: 7.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
   2014:
    CP: – 10.000.000;
    CS: – 10.000.000.
   2015:
    CP: – 10.000.000;
    CS: – 10.000.000.
   2016:
    CP: – 10.000.000;
    CS: – 10.000.000.
Tab. 10. 3. (ex Tab. 10. 3.) Quaranta, Nardi, Ragosta.

  Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti missione: 4 Ordine pubblico e sicurezza programma: 4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste apportare le seguenti variazioni:
   2014:
    CP: + 5.000.000;
    CS: + 5.000.000.
   2015:
    CP: + 5.000.000;
    CS: + 5.000.000.
   2016:
    CP: + 5.000.000;
    CS: + 5.000.000.

  Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, missione: 7 Fondi da ripartire programma: 7.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
   2014:
    CP: – 5.000.000;
    CS: – 5.000.000.
   2015:
    CP: – 5.000.000;
    CS: – 5.000.000.
   2016:
    CP: – 5.000.000;
    CS: – 5.000.000.
Tab. 10. 4. (ex Tab. 10. 2.) Quaranta, Nardi, Ragosta.

A.C. 1866-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 ED ANNESSA TABELLA N. 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 11.
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2014, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
  2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2014, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:
   a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
    1) Esercito n. 20;
    2) Marina n. 15;
    3) Aeronautica n. 38;
    4) Carabinieri n. 0;

   b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
    1) Esercito n. 0;
    2) Marina n. 65;
    3) Aeronautica n. 18;

   c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
    1) Esercito n. 75;
    2) Marina n. 15;
    3) Aeronautica n. 20.

  3. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Arma dei carabinieri presso l'Accademia, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l'anno 2014, in 80 unità.
  4. Alle spese per accordi internazionali, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), di cui ai programmi «Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nonché per l'ammodernamento e il rinnovamento, di cui ai programmi «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», «Approntamento e impiego delle forze terrestri», «Approntamento e impiego delle forze navali», «Approntamento e impiego delle forze aeree» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno 2014, le disposizioni contenute nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.
  5. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico del programma «Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare» e del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure della NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646.
  6. Negli elenchi n. 1 e n. 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2014, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, iscritti nel programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» del medesimo stato di previsione.
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2014, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, destinate alle attività sportive del personale militare e civile della difesa.

Per la tabella n. 11 si veda lo stampato A.C. 1866.

A.C. 1866-A – Articolo 12

ARTICOLO 12 ED ANNESSA TABELLA N. 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 12.
(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2014, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle amministrazioni interessate, in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, e dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.
  3. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2014, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte al capitolo 2827 del programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, ai competenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il medesimo anno, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
  5. Per l'anno finanziario 2014, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle somme versate in entrata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nonché dai corrispondenti organismi pagatori regionali a titolo di rimborso al Corpo forestale dello Stato per i controlli effettuati ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006.
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2014 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici per essere destinate al Corpo forestale dello Stato in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di lotta contro gli incendi boschivi, sicurezza pubblica, monitoraggio e protezione dell'ambiente, divulgazione ed educazione ambientale e tutela delle riserve naturali statali affidate al Corpo medesimo, ivi compresa la salvaguardia della biodiversità anche attraverso la vivaistica sperimentale per la conservazione delle risorse genetiche forestali nazionali.
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2014, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività sportive del personale del Corpo forestale dello Stato.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nell'ambito del programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità» della missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme di pertinenza del Corpo forestale dello Stato Spa, detenute dalla Cassa depositi e prestiti, individuate d'intesa con il medesimo Ministero e versate all'entrata del bilancio dello Stato.
  9. Per l'anno finanziario 2014 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.
  10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, al capitolo 7810, «Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale», istituito nel programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» del medesimo stato di previsione, destinate alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

Per la tabella n. 12 si veda lo stampato A.C. 1866.

A.C. 1866-A – Articolo 13

ARTICOLO 13 ED ANNESSA TABELLA N. 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 13.
(Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2014, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, rispettivamente per la parte corrente e per il conto capitale dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2014, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo», nell'ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», relativi al Fondo unico per lo spettacolo.
  3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2014, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2014, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71, in ordine al trasferimento al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo delle funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2014, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la ripartizione del Fondo per il recupero delle minori entrate per l'ingresso gratuito del personale docente della scuola nei musei statali e nei siti di interesse archeologico, storico e culturale gestiti dallo Stato, finalizzato alla manutenzione e alla conservazione dei beni culturali.

Per la tabella n. 13 si veda lo stampato A.C. 1866.

A.C. 1866-A – Articolo 14

ARTICOLO 14 ED ANNESSA TABELLA N. 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 14.
(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2014, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, al pertinente programma dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2014.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2014, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione del programma «Ricerca per il settore della sanità pubblica», nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Per la tabella n. 14 si veda lo stampato A.C. 1866.

A.C. 1866-A – Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 15.
(Totale generale della spesa).

  1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 814.541.153.827, in euro 824.117.820.124 e in euro 793.512.836.283 in termini di competenza, nonché in euro 828.303.836.465, in euro 834.200.028.320 e in euro 803.755.878.501 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2014-2016.

A.C. 1866-A – Articolo 16

ARTICOLO 16 ED ANNESSO QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 16.
(Quadro generale riassuntivo).

  1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2014-2016, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

Non sono riportate le modifiche ai quadri generali riassuntivi conseguenti alle variazioni degli stati di previsione introdotte dalla Commissione. Per il testo approvato dal Senato, si rinvia allo stampato A.C. 1866.

A.C. 1866-A – Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 17.
(Disposizioni diverse).

  1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dal «Fondo per i programmi regionali di sviluppo» del programma «Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate», nell'ambito della missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale» dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2014, ai pertinenti programmi dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi del quinto comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.
  4. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi.
  5. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio finanziario 2013 e in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 4, nonché da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di residui, competenza e cassa, tra i capitoli di natura rimodulabile dei programmi, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate con legge, nonché tra capitoli di programmi dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con l'operatività delle amministrazioni.
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato.
  7. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.
  9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997.
  10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.
  11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al «Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale» (capitolo 2797) e quello relativo alla «Devoluzione alle regioni a statuto speciale del gettito di entrate erariali alle stesse spettanti in quota fissa» (capitolo 2790) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alla determinazione delle quote di tributi erariali spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti di autonomia.
  12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2014, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale.
  13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito di ciascuno stato di previsione dei Ministeri, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
  14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  15. In attuazione dei commi da 2 a 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, che attribuiscono all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa relative agli interventi manutentori degli immobili in uso alle amministrazioni dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, per l'anno finanziario 2014, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti degli appositi fondi relativi rispettivamente alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché tra gli stessi ed i capitoli o i piani gestionali degli stati di previsione di ciascun Ministero relativi alle spese di manutenzione di impianti e attrezzature, all'adeguamento della sicurezza nei luoghi di lavoro ed agli interventi di piccola manutenzione sugli immobili.
  16. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.
  17. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi per il finanziamento di assegni una tantum in favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati in attuazione dell'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ripartite con decreti del Ministro competente.
  18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le somme, residuali al 31 dicembre 2013, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.
  20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le somme versate in entrata per essere destinate al finanziamento di progetti innovativi nel settore informatico, previsti dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché dalle successive disposizioni legislative di modifica ed integrazione delle stesse, individuati ed approvati dall'Agenzia per l'Italia digitale.
  21. Le somme stanziate sul capitolo 1896 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate al CONI per il finanziamento dello sport, e sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinate agli interventi, già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.

TESTO AGGIORNATO AL 20 DICEMBRE 2013

DISEGNO DI LEGGE: S. 1120 – DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITÀ 2014) (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1865-A)

A.C. 1865-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
  1. il comma 183 sia valutato alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata nelle premesse, che ha dichiarato illegittime disposizioni tendenti a prorogare concessioni in essere, ritenendole contrastanti con i princìpi comunitari di libera concorrenza;
  2. si valuti l'effettiva necessità di mantenere i commi 171-bis, 352-bis e da 132 a 132-octies, che tendono a consentire la stabilizzazione, senza concorso pubblico, di personale assunto a tempo determinato da pubbliche amministrazioni;
   e con le seguenti osservazioni:
    a) con riferimento al comma 338-ter, che modifica lo Statuto speciale per la Sardegna, sostituendone integralmente l'articolo 10, si verifichi l'avvenuta espressione del parere della regione, come richiesto dall'articolo 54 dello Statuto stesso;
    b) il comma 17-ter, pur modificato nella formulazione al termine dell'esame in sede referente, rispetto al testo precedentemente approvato, dovrebbe essere comunque valutato alla luce dell'ordinamento dell'Unione europea, che sancisce il principio della libertà di circolazione di beni e servizi;
    c) si valuti il comma 306 alla luce dei princìpi di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012;
    d) si tenga presente la necessità di coordinare con il comma 95-bis l'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, il cui disegno di legge di conversione è ancora all'esame del Parlamento (S. 1188);
    e) al comma 166, che prevede fondi per il finanziamento delle scuole non statali, si valuti l'opportunità, alla luce delle considerazioni svolte nelle premesse, di prevedere che il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, ai sensi dell'articolo 2, comma 47, della legge finanziaria 2009 (legge n. 203 del 2008), stabilisce i criteri per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione, sia adottato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni;
    f) analogamente, appare opportuno rivedere la disposizione di cui al comma 192, che prevede una gestione separata del Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, atteso che – come ricordato nelle premesse – si tratta di norma che interviene su una materia – quella dell'ordinamento sportivo – rimessa dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione alla legislazione concorrente di Stato e regioni e che, in base alla giurisprudenza costituzionale, in tali materie non è consentito al legislatore statale, in forza dell'articolo 119 della Costituzione, prevedere nuovi finanziamenti a destinazione vincolata, anche a favore di soggetti privati; a tal fine si preveda su questo punto il conseguimento dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;
    g) con riferimento ai finanziamenti con vincolo di destinazione di cui ai commi 166 e 192, richiamati nelle premesse, appare peraltro necessario che, in sede di revisione costituzionale del Titolo V della parte seconda della Costituzione, il legislatore costituzionale riformuli l'articolo 119 della Costituzione così da consentire allo Stato, con le opportune garanzie, di prevedere finanziamenti con vincolo di destinazione anche in settori di intervento attribuiti alla competenza legislativa o amministrativa delle regioni, con particolare riferimento a finanziamenti aventi impatto sui livelli essenziali delle prestazioni di cui alla lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;
    h) si valuti l'effettiva necessità di mantenere il comma 79-bis, che, in materia di erogazione di benefici a carico del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, legifica quanto già disposto da una fonte di rango inferiore (il decreto ministeriale 19 novembre 2008);
    i) appare necessario riformulare la disposizione di cui al comma 280, chiarendo che la medesima dispiega i suoi effetti soltanto a decorrere dall'entrata in vigore della legge di stabilità;
    l) sia valutato – alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia e, da ultimo, della sentenza n. 163 del 2013, illustrata in premessa – quanto stabilito dai commi 325 e 325-bis, che prevedono, per il triennio 2014-2016, contributi di solidarietà sui trattamenti pensionistici eccedenti determinati limiti;
    m) con riferimento al comma 328-bis, appare necessario verificare la congruità dei criteri di priorità temporale relativi all'esame delle iniziative delle regioni;

NULLA OSTA

  sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 1865-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO, ANNESSI ALLEGATI ED ELENCHI, PROSPETTO DI COPERTURA, REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE E TABELLE A, B, C, D, E DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2014, 2015 e 2016, sono indicati nell'allegato 1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
  2. Nell'allegato 2 è indicato l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'anno 2014.
  3. Gli importi di cui al comma 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nell'allegato 2 sono inoltre indicati gli importi complessivi dovuti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché gli importi che, prima del riparto, sono attribuiti:
   a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1o gennaio 1989;
   b) alla gestione speciale minatori;
   c) alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS.

  4. Nel medesimo allegato 2 sono inoltre indicati:
   a) i maggiori oneri, per l'anno 2012, destinati alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per il finanziamento degli interventi relativi al sostegno della maternità e della paternità di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53;
   b) gli importi, utilizzati per il finanziamento dei maggiori oneri di cui alla lettera a), delle somme risultanti, sulla base del bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'anno 2012, accantonate presso la gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

  4-bis. Le anticipazioni di bilancio concesse ai sensi del comma 3 dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, negli esercizi pregressi al 2012, al fine di garantire il pagamento delle prestazioni erogate dall'INPDAP, si intendono effettuate a titolo definitivo e pertanto eliminate dalla contabilità istituita ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 35 della legge n. 448 del 1998.
  5. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione è determinata, per il periodo di programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di euro. Il complesso delle risorse è destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord. Con la presente legge si dispone l'iscrizione in bilancio dell'80 per cento del predetto importo secondo la seguente articolazione annuale: 50 milioni per l'anno 2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno 2016; per gli anni successivi la quota annuale è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  5-bis. Il Ministro delegato alle politiche per la coesione territoriale, d'intesa con i Ministri interessati, destina, ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, quota parte delle risorse di cui al comma 5, primo periodo, al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio, di bonifica di siti d'interesse nazionale e di altri interventi in materia di politiche ambientali.
  5-ter. Su proposta del Ministro per la coesione territoriale, entro il 1o marzo 2014, il CIPE, con propria delibera, effettua la ripartizione programmatica tra le amministrazioni interessate dell'80 per cento della dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione definita ai sensi del comma 5. Le amministrazioni destinatarie delle risorse definiscono, con una o più proposte, le azioni e gli interventi da realizzare e la relativa tempistica per l'avvio della realizzazione, identificando i relativi fabbisogni finanziari annuali e indicando, per gli interventi infrastrutturali, gli eventuali costi da sostenere per la progettazione. Il Ministro per la coesione territoriale, avvalendosi del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, istruisce, in raccordo con le amministrazioni proponenti, le proposte progettuali elaborate dalle stesse, definendo altresì gli strumenti di cooperazione istituzionale eventualmente necessari per la loro realizzazione. I programmi degli interventi e delle azioni positivamente istruiti sono sottoposti al CIPE per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e per la conseguente assegnazione in via definitiva. Con la medesima delibera il CIPE individua, su proposta delle amministrazioni, anche i termini entro i quali l'intervento deve essere avviato prevedendo, ove possibile in relazione alla natura dell'intervento, in caso di mancato avvio la revoca dei finanziamenti assegnati. Sulla base dell'assegnazione definitiva ciascuna amministrazione può avviare le attività necessarie all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziati, ferma restando la necessità del trasferimento delle risorse ai pertinenti capitoli di bilancio nel limite delle disponibilità annuali. Sulla base delle indicazioni pervenute dalle amministrazioni, entro il 15 settembre di ciascun anno, il Ministro per la coesione territoriale comunica al Ministro dell'economia e delle finanze i fabbisogni annuali per la realizzazione del complesso degli interventi e delle azioni finanziati nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione, ai fini della loro rimodulazione annuale nell'ambito del disegno di legge di stabilità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica. Il Ministro per la coesione territoriale, sulla base delle indicazioni pervenute dalle amministrazioni, presenta al CIPE, entro il 10 settembre di ciascun anno, una relazione sullo stato della programmazione 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione, contenente lo stato di attuazione degli interventi in corso, quelli da avviare e l'individuazione degli interventi revocati, nonché i fabbisogni annuali per il triennio successivo e per gli anni seguenti, che vengono comunicati dallo stesso Ministro, entro il successivo 15 settembre, al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini della rimodulazione degli stanziamenti annuali nell'ambito del disegno di legge di stabilità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta i provvedimenti di variazione di bilancio in favore delle Amministrazioni assegnatarie delle risorse di cui al comma 5 su richiesta del Ministro per la coesione territoriale.
  5-quater. Una quota del 5 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione può essere destinata, nell'ambito della programmazione, a interventi di emergenza con finalità di sviluppo anche nel settore agricolo.
  5-quinquies. Qualora a seguito di interventi legislativi di riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione siano necessari la revoca delle assegnazioni finanziarie e la conseguente riprogrammazione degli interventi da parte del CIPE, con la medesima delibera si provvede a evidenziare l'impatto, anche in termini economici, di tale riprogrammazione sui singoli interventi.
  5-sexies. Nella relazione di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, vengono indicate le revoche delle assegnazioni ai sensi dei commi 5-ter e 5-quinquies del presente articolo unitamente alla valutazione dei relativi impatti.
  5-septies. Il CIPE, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa istruttoria congiunta con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica – Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, assegna 25 milioni di euro a valere sulla programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli anni 2014-2020 per l'attuazione dell'accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area del sito di interesse nazionale (SIN) di Brindisi. Con cadenza semestrale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al CIPE una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente comma.
  6. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2014-2020, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 43,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
  7. Le risorse di cui al comma 6 sono destinate al finanziamento di interventi pilota per il riequilibrio dell'offerta dei servizi di base delle aree interne del Paese, con riferimento prioritariamente ai servizi di trasporto pubblico locale ivi compreso l'utilizzo dei veicoli a trazione elettrica, di istruzione e socio-sanitari, secondo i criteri e le modalità attuative previste dall'Accordo di partenariato.
  8. L'attuazione degli interventi, individuati ai sensi del comma 7, è perseguita attraverso la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali interessati, fra cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero della salute, mediante la sottoscrizione di accordi di programma-quadro di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto applicabile, con il coordinamento del Ministro per la coesione territoriale che si avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale.
  8-bis. I criteri generali per l'individuazione delle aree interne ai sensi del comma 6, interessate dai progetti pilota di cui al comma 7, sono definiti con l'accordo di partenariato.
  9. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Ministro per la coesione territoriale presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) i risultati degli interventi pilota posti in essere nel periodo di riferimento, ai fini di una valutazione in ordine a successivi rifinanziamenti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6.
  9-bis. Ai fini del rafforzamento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, preposte, per quanto di competenza, a funzioni di coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei anche per il periodo 2014-2020, è autorizzata, fermo restando l'obbligo di esperire le procedure di mobilità previste dalla normativa vigente, l'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di personale nel numero massimo di 120 unità altamente qualificate, eventualmente anche oltre i contingenti organici previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente all'area terza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono definiti criteri e modalità per l'attuazione della presente disposizione, ivi compresa la selezione del personale mediante la Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, su delega delle amministrazioni interessate e la ripartizione del personale tra le amministrazioni stesse. Il personale di cui al presente comma svolge esclusivamente le funzioni per le quali è stato assunto e non può essere destinato ad attività diverse da quelle direttamente riferibili all'impiego dei Fondi strutturali europei e al monitoraggio degli interventi cofinanziati dai Fondi europei.
  9-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis, pari ad euro 5.520.000 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede, per gli anni 2014 e 2015, a carico delle risorse finanziarie dell'asse di assistenza tecnica previsto nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2014-2020 di competenza delle amministrazioni cui il predetto personale viene assegnato, nonché a carico delle risorse finanziarie del Programma operativo governance ed assistenza tecnica 2014-2020.
  9-quater. Sulla base di specifica comunicazione del Dipartimento della funzione pubblica sull'assegnazione dei funzionari alle amministrazioni di cui al comma 9-bis, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare, annualmente, all'entrata del bilancio dello Stato le risorse di cui al comma 9-ter del presente articolo, imputandole, per la parte di pertinenza dei singoli programmi operativi, nelle more della rendicontazione comunitaria, alle disponibilità di tesoreria del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Per le finalità di cui al comma 9-bis sono iscritte corrispondenti risorse nei pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate. Il Fondo di rotazione si rivale delle risorse anticipate ai sensi del presente comma sui corrispondenti rimborsi disposti dall'Unione europea a fronte delle spese rendicontate.
  9-quinquies. A decorrere dall'anno 2016, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis, pari a 5.520.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  9-sexies. Al fine di salvaguardare la continuità occupazionale nel settore dei servizi di call center, in favore delle aziende che hanno attuato entro le scadenze previste le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, entro i termini predetti ed ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013, è concesso, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, un incentivo pari a un decimo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ciascuno dei lavoratori stabilizzati, per un periodo massimo di dodici mesi, nel rispetto dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Al fine di verificare la compatibilità dell'incentivo istituito dal presente comma con il mercato interno dell'Unione europea, il Governo promuove le procedure previste al terzo comma del paragrafo 2 dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro esclusivamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi. Il valore mensile dell'incentivo non può comunque superare l'importo di 200 euro per lavoratore. Il valore annuale dell'incentivo non può superare 3 milioni di euro per ciascuna azienda e non può comunque superare il 33 per cento dei contributi previdenziali pagati da ciascuna azienda nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per il personale stabilizzato entro i termini predetti e ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013. L'incentivo di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma ivi incluse le modalità di interruzione dell'incentivo al raggiungimento delle soglie massime di erogazione per ciascuna azienda ovvero del limite massimo di spesa complessivo programmato. Ai fini del godimento dell'incentivo, ciascuna azienda interessata autocertifica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei dipendenti interessati, mediante l'invio alla sede territorialmente competente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di un elenco delle persone stabilizzate entro i termini e ancora in organico. L'azienda fornisce, con cadenza mensile, un aggiornamento di tale elenco.
  10. Per l'attivazione, in collaborazione con le università che hanno sede in Sicilia, di percorsi formativi e per la concessione di borse di studio a giovani in possesso almeno di istruzione superiore provenienti dai Paesi extraeuropei del bacino del Mediterraneo, finalizzati all'avvio di piccole attività imprenditoriali nei Paesi di origine, è destinato 1 milione di euro alla Agenzia ICE per l'anno 2014.
  10-bis. Al fine di garantire gli obiettivi in materia di lotta contro gli incendi boschivi, monitoraggio e protezione dell'ambiente, tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità, affidati al Corpo forestale dello Stato, nonché la miglior gestione delle aree naturali protette, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui per l'assunzione presso il Corpo forestale dello Stato di personale operaio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124.
  11. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 100 milioni di euro per l'anno 2016, da utilizzare per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette risorse sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e attribuite al Fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 43, per essere destinate, per il 50 per cento, a contratti di sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e ittici, da realizzare nei territori regionali diversi dalle aree dell'obiettivo Convergenza e, per il restante 50 per cento, a contratti di sviluppo in ambito turistico.
  12. La dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata della somma di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro per l'anno 2015, destinata all'erogazione dei finanziamenti agevolati.
  13. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2014, con riserva di destinazione di quota fino al 40 per cento dell'importo dell'incremento alle imprese del settore agroalimentare che si aggregano per finalità di promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati esteri, attraverso strutture associative che sviluppino competenze, strumenti ed occupazione nel campo dell'internazionalizzazione delle imprese.
  13-bis. Al fine di concorrere allo sviluppo e alla promozione delle tradizioni e dei prodotti agroalimentari italiani, con particolare riferimento alle produzioni mediterranee tipiche, biologiche e di origine protetta, realizzate da imprese agricole e agroalimentari condotte da giovani imprenditori del Mezzogiorno, e di valorizzare la cultura gastronomica nazionale soprattutto all'estero, nonché di sostenere la valorizzazione dell'immagine dei ristoranti italiani che, a livello internazionale, garantiscono il rispetto degli standard di qualità dell'ospitalità italiana, nell'ambito del perseguimento degli obiettivi volti a fornire una più corretta e dettagliata informazione al consumatore in ordine alle autentiche produzioni agroalimentari italiane, anche meglio conosciute come produzioni agroalimentari made in Italy, e ad agevolare il contrasto del fenomeno dell’italian sounding per l'anno 2014 è concesso un contributo di 2 milioni di euro in favore dell'Istituto nazionale ricerche turistiche (ISNART), diretto a rafforzare l'attività di promozione di certificazione del marchio «Ospitalità Italiana – Ristoranti Italiani nel mondo, svolta dall'Istituto medesimo».
  14. Per assicurare il sostegno all'esportazione, la somma di 200 milioni di euro delle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, è versata all'entrata del bilancio dello Stato nel 2014 a cura del titolare del medesimo conto, per essere riassegnata al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalità connesse all'attività di credito all'esportazione e di internazionalizzazione del sistema produttivo.
  15. Le somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi alle imprese ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per le medesime finalità di cui alla citata legge 24 dicembre 1985, n. 808. Le risorse di cui al presente comma non possono essere in alcun modo destinate al finanziamento del programma F-35 Lightning II-JSF (Joint Strike Fighter).
  16. Al fine di favorire la nascita e il rafforzamento di imprese agricole e agroalimentari condotte da giovani imprenditori, gli interventi per l'accesso al mercato dei capitali, di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, devono essere prioritariamente rivolti a giovani imprenditori agricoli e ittici di età compresa tra i 18 e i 40 anni.
  17-bis. All'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «Una quota minima del 20 per cento dei terreni di cui al primo periodo è riservata alla locazione, con preferenza per l'imprenditoria giovanile agricola come definita dalla legislazione vigente».
  17-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:
  «Art. 17-bis1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
  2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti».

  18. All'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, i beni agricoli e a vocazione agricola di cui al comma 1 e quelli di cui al comma 7 possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441».

  19. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Qualora alla scadenza di cui al comma 4 abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi».

  20. I commi 513 e 514 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati. I commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, riacquistano efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 32,8 milioni di euro per l'anno 2015 e di 43,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
  21. Al fine di assicurare il mantenimento di adeguate capacità nel settore marittimo a tutela degli interessi di difesa nazionale e nel quadro di una politica comune europea, consolidando strategicamente l'industria navalmeccanica ad alta tecnologia, sono autorizzati contributi ventennali, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, e secondo le modalità di cui all'articolo 537-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, di 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
  22. Per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono autorizzati due contributi ventennali rispettivamente di importo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, in favore degli investimenti delle imprese marittime, già approvati dalla Commissione europea con decisione notificata con nota SG (2001) D/285716 del 1o febbraio 2001, è autorizzato un contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014. Per il finanziamento di progetti innovativi di prodotti e di processi nel campo navale avviati negli anni 2012 e 2013 ai sensi della disciplina europea degli aiuti di Stato alla costruzione navale n. 2011/C364/06, in vigore dal 1o gennaio 2012, è autorizzato un contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014.
  23. Il Ministro della difesa riferisce in sede di presentazione del documento di cui all'articolo 536, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, riguardo lo sviluppo bilanciato di tutte le componenti dello strumento militare. Sull'impiego dei fondi di cui ai commi 21 e 22, primo periodo, è espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  24. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 30 milioni di euro per il 2015, di 50 milioni di euro per il 2016 e di 70 milioni di euro a decorrere dal 2017.
  25. Al fine di consentire interventi del Ministero dell'interno per la prosecuzione della rete nazionale standard Te.T.Ra., necessaria per le comunicazioni sicure delle Forze di polizia, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014 e di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.
  26. All'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «piccole e medie» sono soppresse;
   b) al secondo periodo, le parole: «piccole e medie» sono soppresse;
   c) al secondo periodo, dopo la parola: «imprese» sono inserite le seguenti: «per finalità di sostegno dell'economia,».

  26-bis. Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti dall'Istituto italiano per gli studi storici e dall'Istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli, assegna, entro il limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, risorse per la realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione, da assumere con cadenza triennale, sono disciplinate le dotazioni annuali, le relative modalità di erogazione e le regole per il loro impiego. A tal fine i predetti Istituti presentano al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni antecedente all'adozione della delibera, i programmi di attività. Per il triennio 2014-2016, i programmi sono presentati entro il 28 febbraio 2014. I programmi triennali indicano le altre fonti di finanziamento, pubbliche e private, che si prevede contribuiscano alla loro realizzazione. Entro il 30 giugno di ogni anno gli Istituti presentano una relazione di rendiconto sulle attività oggetto di finanziamento realizzate nell'esercizio precedente.
  27. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al primo periodo, le parole: «al servizio di SACE s.p.a.» sono soppresse e, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato».
  28. All'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'ultimo periodo è soppresso.
  29. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 8-ter è inserito il seguente:
  «8-quater. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può acquistare titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso piccole e medie imprese al fine di accrescere il volume del credito alle piccole e medie imprese. Gli acquisti dei predetti titoli, ove effettuati a valere sui fondi di cui al comma 7, lettera a), possono essere garantiti dallo Stato secondo criteri e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dalle eventuali escussioni delle garanzie di cui al presente comma si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

  30. All'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
   «e-bis) con riferimento a ciascun esercizio finanziario, le esposizioni assunte o previste da CDP S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera a), che possono essere garantite dallo Stato, anche a livello pluriennale. La garanzia dello Stato può essere rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su CDP S.p.A., deve essere onerosa e compatibile con la normativa dell'Unione europea in materia di garanzie onerose concesse dallo Stato a condizioni di mercato».

  31. Ai fini del riordino del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese, del più efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e della garanzia dello Stato anche in sinergia con i sistemi locali di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti sulla finanza pubblica, è istituito il Sistema nazionale di garanzia, che ricomprende i seguenti fondi e strumenti di garanzia:
   a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è affidata a un consiglio di gestione, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di vice presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da due esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa, designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni delle piccole e medie imprese. Ai componenti del consiglio di gestione è riconosciuto un compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del comitato di amministrazione istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Il Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che è istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del 1993, affinché provveda alla sua formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di costituzione del consiglio di gestione da parte del gestore decade l'attuale comitato di amministrazione del Fondo;
   b) la Sezione speciale di garanzia «Progetti di ricerca e innovazione», istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera a), con una dotazione finanziaria di euro 100.000.000 a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo. La Sezione è destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura delle prime perdite su portafogli di un insieme di progetti, di ammontare minimo pari a euro 500.000.000, costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di grandi progetti per la ricerca e l'innovazione industriale posti in essere da imprese di qualsiasi dimensione, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, alle reti di imprese e ai raggruppamenti di imprese individuati sulla base di uno specifico accordo-quadro di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la BEI. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modalità di selezione e le caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio, le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima della garanzia in relazione al portafoglio garantito, nonché le modalità di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia. Le risorse della Sezione speciale possono essere incrementate anche da quota parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari;
   c) il Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono attribuite risorse pari a euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nonché le attività e le passività del Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo della presente lettera. Il Fondo di garanzia per la prima casa opera con il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al predetto articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008. La garanzia del Fondo è concessa nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, nonché dei giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro con delega alle politiche giovanili e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo, nonché i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione del Fondo. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continua ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi che rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa.
  31-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 10 è inserito il seguente:
  «10-bis. Per assicurare il contrasto dell'evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative e l'attuazione di quanto disposto dai commi 8 e 9 sono attribuite ai comuni, in relazione ai contratti di locazione, funzioni di monitoraggio anche previo utilizzo di quanto previsto dall'articolo 1130, primo comma, numero 6), del codice civile in materia di registro di anagrafe condominiale e conseguenti annotazioni delle locazioni esistenti in ambito di edifici condominiali».

  31-ter. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1.1. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore».

  31-quater. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, le parole: «la cui destinazione abbia particolare riguardo nei confronti delle famiglie numerose» sono sostituite dalle seguenti: «. Senza pregiudizio per la continuità dell'operatività del Fondo, con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere introdotte particolari forme di intervento con riguardo alle famiglie numerose».
  31-quinquies. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 8-ter è aggiunto il seguente:
  «8-quater. Al fine di rispettare gli impegni assunti in sede di Unione europea volti a incrementare l'efficienza energetica del 20 per cento per il 2020, la Cassa depositi e prestiti Spa può prestare garanzia sui finanziamenti relativi agli interventi di efficientamento energetico delle infrastrutture pubbliche, compresi quelli relativi all'illuminazione pubblica, realizzati attraverso il ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato o a società private appositamente costituite, in particolare per garantire il pagamento dei corrispettivi dovuti dall'amministrazione pubblica per la realizzazione degli interventi e per la fornitura dei servizi di cui al presente comma. In caso di escussione della garanzia, l'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depostiti e prestiti Spa, provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, riscossa tramite modello F24. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le modalità attuative del presente comma e, in particolare, i criteri, le tipologie e le caratteristiche degli interventi di cui al presente comma, le modalità di selezione nonché di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia, l'importo massimo utilizzabile e le modalità di comunicazione dei dati da parte della Cassa depostiti e prestiti Spa all'Agenzia delle entrate. Le somme trattenute di cui al periodo precedente sono assegnate alla Cassa depositi e prestiti Spa ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 11, 12 e 13, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.64. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere su ulteriori risorse messe a disposizione dagli enti pubblici territoriali sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché sulle risorse derivanti dalla programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020».
  32. Mediante riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in coerenza con le relative finalità, sono assegnati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con apposita delibera del CIPE sono altresì assegnati al predetto Fondo di garanzia, a valere sul medesimo Fondo per lo sviluppo e la coesione, ulteriori 600 milioni di euro. Il CIPE tiene conto degli stanziamenti in sede di assegnazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche al fine del rispetto delle percentuali di riparto di cui al comma 5. Con la predetta delibera CIPE sono emanate, nel rispetto delle vigenti modalità operative di funzionamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, specifiche direttive per assicurare il più ampio accesso delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno agli interventi del Fondo, anche tramite l'individuazione di eventuali priorità di accesso alla garanzia tenuto conto dei soggetti beneficiari e delle operazioni finanziarie ammissibili. La dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotta di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
  33. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa notifica alla Commissione europea e autorizzazione da parte della stessa, definisce con proprio decreto misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei confidi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ovvero di quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia e di quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro. All'attuazione delle misure di cui al primo periodo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti dell'importo di 225 milioni di euro. Le disponibilità di cui al secondo periodo possono essere incrementate da eventuali risorse messe a disposizione da regioni, da enti pubblici e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze nonché da risorse derivanti dalla programmazione comunitaria per il periodo 2014-2020.
  33-bis. Una somma pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è destinata dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei Confidi, ivi compresi quelli non sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, anche utilizzando una quota della dotazione annuale del fondo di perequazione di cui all'articolo 18, comma 9, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. I criteri e le modalità di attuazione e di monitoraggio degli effetti delle norme del presente comma sono definiti con il decreto di cui all'articolo 18, comma 4, della suddetta legge n. 580 del 1993. Tale misura non comporta effetti in aumento sulla determinazione della misura annuale del diritto camerale di cui all'articolo 18, comma 4, della legge n. 580 del 1993.
  33-ter. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, destinato al sostegno delle imprese che si uniscono in associazione temporanea di imprese (ATI) o in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) al fine di operare su manifattura sostenibile e artigianato digitale, alla promozione, ricerca e sviluppo di software e hardware e all'ideazione di modelli di attività di vendita non convenzionali e forme di collaborazione tra tali realtà produttive.
  33-quater. Le risorse del fondo sono erogate ai beneficiari di cui al comma 33-ter che operano in collaborazione con istituti di ricerca pubblici, università e istituzioni scolastiche autonome pubbliche sulla base di progetti triennali da questi presentati attraverso procedure selettive indette dal Ministero dello sviluppo economico volti a sviluppare i seguenti princìpi e contenuti:
   a) ricerca e sviluppo software e hardware;
   b) condivisione e utilizzo in maniera comunitaria di documentazione;
   c) creazione di comunità on line e fisiche per la collaborazione e la condivisione di conoscenze;
   d) accesso alle tecnologie di fabbricazione digitale;
   e) creazione di nuove realtà industriali;
   f) promozione di modelli di attività di vendita non convenzionali e innovativi;
   g) condivisione di esperienze con il territorio;
   h) sostegno per l'applicazione delle idee;
   i) sostegno delle scuole del territorio attraverso la diffusione del materiale educativo sulla cultura dei «makers».

  33-quinquies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico invia una relazione alle Camere che descrive gli effetti dell'applicazione dei commi 33-ter e 33-quater.
  33-sexies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti criteri e modalità per l'applicazione dei commi 33-ter e 33-quater.
  33-septies. Per i contributi erogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato a un Paese non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 50 per cento, decadono dal beneficio stesso e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti.
  33-octies. I soggetti erogatori dei contributi di cui al comma 33-septies disciplinano le modalità e i tempi di restituzione.
  34. All'articolo 11, comma 12-quinquies, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, le parole: «La garanzia dello Stato di cui al comma 12-ter cessa al momento della ristrutturazione di cui al presente comma» sono soppresse.
  35. Il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato:
   a) tutte le somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi, nonché a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, in relazione agli atti dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare, ovvero in relazione ad attività e prestazioni per le quali lo stesso sia delegato dall'autorità giudiziaria;
   b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 64, comprese le somme dovute a titolo di imposta in relazione a dichiarazioni di successione;
   c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione delle spese condominiali non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione, di contratti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende.

  36. La disposizione di cui al comma 35 non si applica per la parte di prezzo o corrispettivo oggetto di dilazione; si applica in relazione agli importi versati contestualmente alla stipula di atto di quietanza. Sono esclusi i maggiori oneri notarili.
  37. Gli importi depositati presso il conto corrente di cui al comma 35 costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono assolutamente impignorabili a richiesta di chiunque ed assolutamente impignorabile ad istanza di chiunque è altresì il credito al pagamento o alla restituzione della somma depositata.
  38. Eseguita la registrazione e la pubblicità dell'atto ai sensi della normativa vigente, e verificata l'assenza di formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto e da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo. Se nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti, che l'evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta. Gli interessi sulle somme depositate, al netto delle spese di gestione del servizio, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato, riducendo i tassi della provvista dedicata, destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, individuati dal decreto di cui al comma 39.
  39. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale del notariato, sono definiti termini, condizioni e modalità di attuazione dei commi da 35 a 38, anche con riferimento all'esigenza di definire condizioni contrattuali omogenee applicate ai conti correnti dedicati.
  40. Al fine di assicurare la manutenzione straordinaria della rete stradale per l'anno 2014, la realizzazione di nuove opere e la prosecuzione degli interventi previsti dai contratti di programma già stipulati tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS Spa, è autorizzata la spesa di 335 milioni di euro per l'anno 2014 e di 150 milioni di euro per l'anno 2015. Per la realizzazione di nuove opere è data priorità a quelle già definite da protocolli di intesa attuativi e conseguenti ad accordi internazionali. All'onere relativo all'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  41. Per la realizzazione del secondo stralcio del macrolotto 4 dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria, tratto fra il viadotto Stupino escluso e lo svincolo di Altilia incluso, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, di 170 milioni di euro per l'anno 2015 e di 120 milioni di euro per l'anno 2016.
  42. All'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «il superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie» sono inserite le seguenti: «nonché l'attuazione di ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria con priorità per le opere stradali volte alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico»;
   b) al comma 10, dopo le parole: «programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie» sono inserite le seguenti: «nonché degli ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria con priorità per le opere stradali volte alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico».

  43. È autorizzata la spesa di 151 milioni di euro per l'anno 2014, di 100 milioni di euro per l'anno 2015, di 71 milioni di euro per l'anno 2016 e di 79 milioni di euro per l'anno 2017 per consentire:
   a) la prosecuzione immediata dei lavori del sistema MO.S.E. previsti dal 43o atto attuativo della Convenzione generale sottoscritta tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Magistrato alle acque di Venezia e il Consorzio Venezia Nuova, con presa d'atto da parte del CIPE;
   b) il completamento dell'intero sistema MO.S.E., con atto aggiuntivo alla Convenzione generale di cui alla lettera a) da sottoporre al CIPE entro il 30 giugno 2014.

  43-bis. Il comma 9 dell'articolo 176 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sostituito dal seguente:
  «9. Il soggetto aggiudicatore verifica, prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa l'emissione di eventuali stati di avanzamento lavori, il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari: ove risulti la inadempienza del contraente generale, il soggetto aggiudicatore applica una detrazione sui successivi pagamenti e procede al pagamento diretto all'affidatario, nonché applica le eventuali diverse sanzioni previste in contratto».

  44. Al fine di assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel contratto di servizio 2012-2014 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2014.
  45. Al fine di completare il finanziamento della tratta Cancello-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli, via Cassino, sita nel comune di Maddaloni, dell'asse ferroviario AV/AC Napoli-Bari, presentato al CIPE nella seduta del 18 febbraio 2013, e assicurare la celere presentazione al medesimo Comitato del progetto definitivo entro il 30 settembre 2014, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per l'anno 2016.
  46-bis. In considerazione della strategicità dell'intervento relativo al collegamento Termoli-San Vittore, in quanto inserito nel programma di cui alla delibera CIPE n. 121/2001 del 21 dicembre 2001, nel rispetto della legge 21 dicembre 2001, n. 443, le risorse rivenienti dalla revoca dei finanziamenti di cui ai 2, 3 e 4 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificati dal comma 48 del presente articolo e confluite nel Fondo di cui al comma 6 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 98 del 2011, sono destinate prioritariamente al ripristino della quota di cui alla delibera CIPE n. 62/2011 del 3 agosto 2011, relativa al citato collegamento Termoli-San Vittore, ferme restando le disposizioni dell'articolo 25, comma 11-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
  47. Le tratte Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria AV/AC Milano-Venezia, la tratta Apice-Orsara e la tratta Frasso Telesino-Vitulano della linea ferroviaria AV/AC Napoli-Bari sono realizzate con le modalità previste dalle lettere b) e c) del comma 232 e dai commi 233 e 234 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Il CIPE può approvare i progetti preliminari delle opere indicate al primo periodo anche nelle more del finanziamento della fase realizzativa e i relativi progetti definitivi a condizione che sussistano disponibilità finanziarie sufficienti per il finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore non inferiore al 10 per cento del costo complessivo delle opere. A tal fine è autorizzata la spesa mediante erogazione diretta di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2029. A valere sui predetti contributi non sono consentite operazioni finanziarie con oneri a carico dello Stato.
  47-bis. Per fare fronte all'esigenza di assicurare la continuazione del servizio pubblico di trasporto marittimo, legata all'aumento del traffico di passeggeri, e al fine di garantire la continuità territoriale nell'area dello Stretto di Messina per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 5-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, relativi al trasporto marittimo veloce di passeggeri tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014.
  47-ter. Per assicurare i collegamenti di servizio di trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 5,4 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19-ter, comma 16, lettera c), del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.
  48. All'articolo 32, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola: «2008» è sostituita dalla seguente: «2010».
  49. Per l'avvio immediato di interventi di adeguamento del tracciato e la velocizzazione dell'asse ferroviario Bologna-Lecce è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Nelle more dell'approvazione del contratto di programma-parte investimenti 2012-2016, sottoscritto con RFI, è autorizzata la contrattualizzazione dei predetti interventi.
  49-bis. Al fine favorire i sistemi dei collegamenti marittimi, ferroviari e stradali tra gli insediamenti dell'area dello Stretto di Messina e migliorare la qualità dell'offerta trasportistica, determinata dalla sospensione della realizzazione del Ponte sullo Stretto, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2014, per uno studio di fattibilità da redigere entro il 30 settembre 2014. In caso di mancato utilizzo, le risorse non utilizzate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  49-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 49-bis.
  50. Al fine di favorire il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonché della flotta destinata ai servizi di trasporto pubblico locale lagunare, la dotazione del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, da destinare all'acquisto di materiale rotabile su gomma e di materiale rotabile ferroviario, nonché di vaporetti e ferry-boat. Al relativo riparto tra le regioni si provvede entro il 30 giugno di ciascuno degli anni del triennio con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1032, della legge n. 296 del 2006, sulla base del maggiore carico medio per servizio effettuato, registrato nell'anno precedente. I relativi pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno, nel limite del 45 per cento dell'assegnazione di ciascuna regione per l'anno 2014 e integralmente per gli anni 2015 e 2016.
  50-bis. Entro il 31 marzo 2014 con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, con criteri di uniformità a livello nazionale, i costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, nonché i criteri per l'aggiornamento e l'applicazione degli stessi. Nella determinazione del costo standard per unità di servizio prodotta, espressa in chilometri, per ciascuna modalità di trasporto, si tiene conto dei fattori di contesto, con particolare riferimento alle aree metropolitane e alle aree a domanda debole, della velocità commerciale, delle economie di scala, delle tecnologie di produzione, dell'ammodernamento del materiale rotabile e di un ragionevole margine di utile.
  50-ter. A partire dall'anno 2014, al fine di garantire una più equa ed efficiente distribuzione delle risorse, una quota gradualmente crescente delle risorse statali per il trasporto pubblico locale è ripartita tra le regioni sulla base del costo standard di produzione dei servizi.
  50-quater. All'articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Ai medesimi fini indicati al comma 4, l'installazione e l'attivazione di apparati di rete caratterizzati da una potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 mWatt, e da una potenza massima al connettore di antenna, in downlink, inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri, possono essere effettuate senza alcuna comunicazione all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36».

  50-quinquies. All'articolo 17-terdecies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «L, M1 e N1» sono sostituite dalle seguenti: «L, M e N1».
  51. Al fine di accelerare gli interventi in aree urbane per la realizzazione di linee tramviarie e metropolitane il CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, con apposita delibera, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli interventi da revocare ai sensi dell'articolo 32, commi da 2 a 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli finanziati dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211, sul sistema metropolitano che, alla data di entrata di entrata in vigore della presente legge, non siano stati affidati con apposito bando di gara. Le risorse rivenienti dalle revoche di cui al periodo precedente confluiscono in apposita sezione del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e sono finalizzate dal CIPE con priorità per la metrotramvia di Milano-Limbiate, e per quelle di Padova e di Venezia.
  52. È autorizzata la spesa di 330 milioni di euro per l'anno 2014 per interventi in favore del settore dell'autotrasporto. Al relativo riparto si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  52-bis. All'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini del perseguimento dell'interoperabilità della piattaforma logistica nazionale (PLN) digitale con altre piattaforme che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonché dell'estensione della PLN mediante l'inserimento di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di 4 milioni di euro per il 2014 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico una specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi. Per il definitivo completamento della PLN digitale e la sua gestione il soggetto attuatore unico ha facoltà di avvalersi della concessione di servizi in finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 278 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207».
  53. A titolo di compensazione parziale dei danni economici subiti dalla società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi per le limitazioni imposte alle attività aeroportuali civili dalle operazioni militari conseguenti all'applicazione della risoluzione n. 1973 dell'ONU, i diritti di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 5 maggio 1976, n. 324, introitati dalla medesima società di gestione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nello stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
  54. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 9, comma 2, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:
    «l-bis) svolgere funzioni di studio e di consulenza con specifico riferimento a progetti normativi, alla risoluzione delle problematiche connesse con l'accesso al mercato dell'autotrasporto e alla professione di autotrasportatore;
    l-ter) verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte, in relazione alle modalità concrete di svolgimento dell'attività economica ed alla congruità fra il parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti, nonché alla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei dati presenti nel CED presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi dell'INAIL, dell'INPS e delle camere di commercio;
    l-quater) svolgere attività di controllo sulle imprese iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009»;
   b) all'articolo 10, comma 1:
    1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
   «f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, nonché un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero competente ai sensi delle vigenti disposizioni, che abbiano i seguenti requisiti:
    1) ordinamento interno a base democratica, sancito dallo statuto;
    2) potere di rappresentanza, risultante in modo esplicito dallo statuto, della categoria degli autotrasportatori, con esclusione di contemporanea rappresentanza di categorie aventi interessi contrapposti;
    3) anzianità di costituzione, avvenuta con atto notarile, di almeno cinque anni, durante i quali siano state date, in maniera continuativa, anche a livello provinciale, manifestazioni di attività svolte nell'interesse professionale della categoria;
    4) non meno di cinquecento imprese iscritte a livello nazionale, ovvero imprese iscritte con un totale di veicoli aventi massa complessiva non inferiore a ventimila tonnellate;
    5) organizzazione periferica comprovata con proprie sedi in almeno venti circoscrizioni provinciali;
    6) essere stata firmataria, nel corso degli ultimi dieci anni, di rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro logistica, trasporto merci e spedizione;
    7) essere rappresentata in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderisce»;

    2) la lettera g) è abrogata.

  55. Le nuove funzioni attribuite al Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere l-bis), l-ter) e l-quater), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, trovano copertura nell'ambito delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 134, ovvero le stesse sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  56. All'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la lettera h) è abrogata. Le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi sono svolte dagli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le risorse umane disponibili a legislazione vigente. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni di cui al presente comma sono trasferite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, comprese le relative risorse finanziarie da destinare al funzionamento degli Uffici. Fino a tale data, le predette funzioni di cura e di gestione degli Albi provinciali sono esercitate, in via transitoria, dalle province.
  56-bis. All'articolo 83-bis, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «, che deve avvenire entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di trasporto» sono soppresse.
  57. Per la realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia, al fine di consentire l'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702 del 5 settembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 2008, sono destinati 30 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro per l'anno 2015.
  58. Per il completamento del Piano nazionale banda larga, definito dal Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per le comunicazioni e autorizzato dalla Commissione europea [aiuto di Stato n. SA. 33807(2011/N)-Italia], è autorizzata la spesa di 20,75 milioni di euro per l'anno 2014.
  58-bis. Al fine di sviluppare forme integrate di mobilità e trasporto e di promuovere la digitalizzazione, le modalità di acquisto previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono utilizzabili anche per il pagamento di servizi di parcheggio, bike sharing, accesso ad aree a traffico limitato e di analoghi sistemi di mobilità e trasporto.
  59. Al fine di procedere al pagamento dei debiti relativi ad opere pubbliche affidate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito della cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro nel 2014 e di 70 milioni di euro nel 2015.
  59-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente al potenziamento delle attività e degli strumenti di monitoraggio e analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche, l'autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo del medesimo comma 481 è incrementata di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014.
  60. All'articolo 46-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 5 è sostituito dai seguenti:
  «5. Al fine di garantire la tempestiva realizzazione delle opere Expo indispensabili per l'Evento e per far fronte al mancato contributo in conto impianti dovuto dai soci inadempienti, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Commissario Unico di cui all'articolo 5 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, sentiti gli enti territoriali interessati, sono revocati e rifinalizzati i finanziamenti statali relativi ad opere connesse all'Evento, già incluse in apposito allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, e successive modificazioni, ovvero previsti nell'ambito delle opere di pertinenza del tavolo istituzionale comprensivo degli interventi regionali e sovraregionali istituito con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008 e presieduto dal Presidente pro tempore della regione Lombardia.
  5-bis. Per l'attuazione del comma 5, i finanziamenti statali relativi alle opere di connessione infrastrutturale del tavolo Lombardia di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008 individuati con atto del Commissario Unico d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti confluiscono in un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali denominato ”Fondo unico EXPO: infrastrutture strategiche di connessione all'Expo 2015” e finalizzato alla realizzazione delle opere indispensabili per lo svolgimento dell'Evento.
  5-ter. Le somme di cui al comma 5-bis sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul Fondo unico Expo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

  60-bis. Per fronteggiare le straordinarie esigenze connesse alla realizzazione dell'Expo Milano 2015, anche attraverso la tempestiva acquisizione e realizzazione delle infrastrutture delle Forze di polizia e l'implementazione dei servizi, è autorizzata la spesa di 38 milioni di euro per l'anno 2014, di cui 34 milioni di euro in conto capitale, e 88 milioni di euro per l'anno 2015. Per le medesime finalità in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2014, di cui 6 milioni di euro in conto capitale, e di 12 milioni di euro per l'anno 2015.
  60-ter. Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze dei Corpi di polizia, per l'anno 2014 le risorse disponibili per il trattamento economico accessorio del personale appartenente ai predetti Corpi sono incrementate, oltre che da quelle previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio per l'anno 2014, di 100 milioni di euro. In relazione alle somme di cui al presente comma non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  60-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 107 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per l'anno 2015.
  61. Al fine di garantire continuità di risorse destinate alla spesa per interventi a favore dei beni culturali, il comma 16 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato.
  62. All'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Per il triennio 2014-2016 una quota fino al 3 per cento, e nel limite di 100 milioni di euro annui, delle risorse aggiuntive annualmente previste per infrastrutture e iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di un programma di interventi in favore dei beni culturali».
  4-bis. Al fine di tutelare e promuovere il patrimonio morale, culturale e storico dei luoghi di memoria della lotta al nazifascismo, della Resistenza e della Guerra di liberazione, una quota delle risorse di cui al comma 4, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è destinata a finanziare interventi di recupero e valorizzazione dei luoghi della memoria. Gli interventi di cui al presente comma sono individuati dal Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2013».

  63. Allo scopo di mantenere adeguati livelli di capacità operativa, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, commi 98 e 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono rifinanziate, rispettivamente, per l'importo di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e per l'importo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.
  63-bis. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:
  «15-bis. Qualora un'impresa o agenzia che svolga esclusivamente o prevalentemente fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi del presente articolo, nonché dell'articolo 16, versi in stato di grave crisi economica derivante dallo sfavorevole andamento congiunturale, al fine di sostenere l'occupazione, di favorire i processi di riconversione industriale e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza del porto, l'ente di gestione del porto può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento, delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, a iniziative a sostegno dell'occupazione, nonchè al finanziamento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo e per misure di incentivazione al pensionamento di dipendenti o soci dell'impresa o agenzia. I contributi non possono essere erogati per un periodo eccedente cinque anni, o comunque eccedente quello necessario al riequilibrio del bilancio del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo, e sono condizionati alla riduzione di almeno il 5 per cento all'anno della manodopera impiegata. Per tutto il periodo in cui il soggetto autorizzato beneficia del sostegno di cui al presente comma, non può procedere ad alcuna assunzione di personale o all'aumento di soci lavoratori».

  64. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di contrasto dell'evasione fiscale, delle frodi fiscali, dell'immigrazione clandestina, della criminalità organizzata non ché degli illeciti in materia d'impiego delle risorse pubbliche, rafforzando il controllo economico del territorio, è autorizzato un contributo a favore del Corpo della guardia di finanza di 5 milioni di euro per l'anno 2014, di 30 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 per l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta, anche veicolare, il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni nonché il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo medesimo.
  65. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2014 al fine di finanziare gli interventi per potenziare la rete infrastrutturale per la mobilità al servizio della Fiera di Verona.
  66. Al fine di permettere il rapido avvio nel 2014 di interventi di messa in sicurezza del territorio, le risorse esistenti sulle contabilità speciali relative al dissesto idrogeologico, non impegnate alla data del 31 dicembre 2013, comunque nel limite massimo complessivo di 600 milioni di euro, nonché le risorse finalizzate allo scopo dalle delibere CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pari rispettivamente a 130 milioni di euro e 674,7 milioni di euro, devono essere utilizzate per i progetti immediatamente cantierabili, prioritariamente destinandole agli interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità e che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. A tal fine, entro il 1o marzo 2014, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare verifica la compatibilità degli accordi di programma e dei connessi cronoprogrammi con l'esigenza di massimizzare la celerità degli interventi in relazione alle situazioni di massimo rischio per l'incolumità delle persone e, se del caso, propone alle regioni le integrazioni e gli aggiornamenti necessari. Entro il 30 aprile 2014 i soggetti titolari delle contabilità speciali concernenti gli interventi contro il dissesto idrogeologico finalizzano le risorse disponibili agli interventi immediatamente cantierabili contenuti nell'accordo e, per il tramite del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, presentano specifica informativa al CIPE indicando il relativo cronoprogramma e lo stato di attuazione degli interventi già avviati. La mancata pubblicazione del bando di gara, ovvero il mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2014, comporta la revoca del finanziamento statale e la contestuale rifinalizzazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse ad altri interventi contro il dissesto idrogeologico, fermo restando il vincolo territoriale di destinazione delle risorse attraverso una rimodulazione dei singoli accordi di programma, ove esistano progetti immediatamente cantierabili compatibili con le finalità della norma. A decorrere dal 2014, ai fini della necessaria programmazione finanziaria, entro il mese di settembre, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al CIPE una relazione in ordine agli interventi in corso di realizzazione ovvero alla prosecuzione ed evoluzione degli accordi di programma, unitamente al fabbisogno finanziario necessario per gli esercizi successivi. Gli interventi contro il dissesto idrogeologico sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014, di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 100 milioni di euro per l'anno 2016. All'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole: «non oltre i tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre i sei anni».
  67. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo da ripartire, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'esercizio 2014, di 30 milioni di euro per l'esercizio 2015 e di 50 milioni di euro per l'esercizio 2016, al fine di finanziare un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani. Il piano, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individua gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono nonché le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento. Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
  68. Fatta salva la responsabilità dell'autore della contaminazione e del proprietario delle aree in conformità alle leggi vigenti e fatto salvo il dovere dell'autorità competente di procedere alla ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di caratterizzazione e messa in sicurezza, nonché per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un apposito fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015, per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007. Il piano di cui al presente comma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individua gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono e le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento degli interventi medesimi, che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita l'azione di rivalsa, in relazione ai costi sostenuti, nei confronti di responsabili dell'inquinamento e di proprietari dei siti, ai sensi e nei limiti delle leggi vigenti. Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
  68-bis. Al fine di elaborare e di realizzare progetti di ricerca e sviluppo nel settore agro-industriale nelle aree di produzione della Sicilia orientale, con particolare riferimento al reimpiego sostenibile degli scarti provenienti dalla lavorazione industriale degli agrumi, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro. Le predette risorse sono iscritte in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità per l'accesso ai contributi erogati mediante le risorse di cui al presente comma.
  69. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione per l'acquisto dell'isola di Budelli, in deroga al comma 1-quater dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro nel 2014.
  69-bis. In relazione alle valenze naturalistiche, costiere e marine, delle zone di Grotte di Ripalta-Torre Calderina e Capo Milazzo, all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera ee-quater) sono aggiunte le seguenti:
   «ee-quinquies) Grotte di Ripalta-Torre Calderina»;
   ee-sexies) Capo Milazzo».

  69-ter. Al fine di garantire la più rapida istituzione delle aree marine protette di cui al comma 69-bis è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2014 e di un milione di euro per l'anno 2015. Al fine di garantire l'istituzione delle aree marine protette di cui al comma 1, lettere h) e p), dell'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di euro 1.300.000 per l'anno 2016, e l'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge 4 aprile 2001, n. 93, per l'istituzione di nuove aree marine protette, è incrementata di 200.000 euro per l'anno 2014 e di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per le spese di funzionamento e di gestione delle aree marine protette già istituite. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività di sorveglianza nelle aree marine protette ai sensi dell'articolo 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di un milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. A tal fine le disponibilità finanziarie di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere utilizzate anche per consentire lo sviluppo del programma di potenziamento e adeguamento delle infrastrutture dell'amministrazione ivi indicata.
  70. Al fine di favorire i processi di ricostruzione e ripresa economica delle zone della regione Sardegna interessate dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013, il Presidente della regione, in qualità di Commissario delegato per l'emergenza, predispone entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico nominato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, un piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza e il ripristino del territorio interessato dagli eventi alluvionali. Al fine di favorire un'oculata pianificazione territoriale e urbanistica, compatibile con una riduzione complessiva del rischio idrogeologico, il piano di cui al primo periodo deve prevedere meccanismi che favoriscano la delocalizzazione in aree sicure degli edifici costruiti nelle zone colpite dall'alluvione classificate nelle classi di rischio R4 e R3 secondo i piani di assetto idrogeologico, o comunque evidentemente soggette a rischio idrogeologico. I progetti per la ricostruzione di edifici adibiti a civile abitazione o ad attività produttiva possono usufruire di fondi per la ricostruzione soltanto qualora risultino ubicati in aree classificate nei piani di assetto idrogeologico nelle classi R1 o R2, previa realizzazione di adeguati interventi di messa in sicurezza. Gli interventi sul reticolo idrografico non devono alterare l'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua e gli interventi di naturalizzazione e di sfruttamento di aree di laminazione naturale delle acque devono essere prioritari rispetto agli interventi di artificializzazione. A tal fine possono essere utilizzate le risorse non programmate alla data di entrata in vigore della presente legge giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico, di cui al precedente periodo, e quelle di cui al comma 71, ad esclusione dei fondi provenienti dal bilancio della regione Sardegna.
  70-bis. Al fine di garantire un adeguato livello di erogazione di servizi sanitari nella regione Sardegna, interessata dai gravi eventi alluvionali del mese di novembre 2013, a decorrere dal 1o gennaio 2014 gli obiettivi finanziari previsti dalla disposizione di cui all'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. possono essere conseguiti su altre aree della spesa sanitaria.
  70-ter. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione che si renderanno disponibili a seguito della verifica sull'effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito della programmazione 2007-2013, un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 è destinato ad interventi in conto capitale nei territori colpiti da eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009.
  70-quater. Per le medesime finalità di cui al comma 70-ter, sono assegnati dal CIPE, con propria delibera, adottata d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a valere sulle risorse della programmazione nazionale 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Con la stessa delibera sono stabilite le procedure per la concessione dei contributi a valere sugli importi assegnati dal CIPE.
  71. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera n-quater) è aggiunta la seguente:
   «n-quinquies) delle spese effettuate a valere sulle risorse assegnate alla regione Sardegna dalla delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pari a 23,52 milioni di euro, limitatamente all'anno 2014».

  72. Al fine del ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate per gli eventi di cui al comma 70, il Presidente della società ANAS Spa, in qualità di Commissario delegato per gli interventi di ripristino della stessa, provvede in via di anticipazione sulle risorse autorizzate per il programma di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successivi rifinanziamenti, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  73. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020, il CIPE provvede ad assegnare 50 milioni di euro per l'anno 2015 per la prosecuzione degli interventi di cui al comma 70.
  74. Fatto salvo quanto stabilito nel comma 75, nelle more del riordino della disciplina del settore energetico, le disposizioni sospensive di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, devono ritenersi applicabili a tutte le fattispecie insorte a decorrere dal 10 febbraio 2002, stante la stabilizzazione del citato decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, operata dall'articolo 1-sexies, comma 8, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.
  75. In considerazione di quanto previsto al comma 74 è esclusa l'applicabilità dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393. Al fine di favorire la certezza nei rapporti giuridici, la stabilità delle finanze pubbliche e l'esercizio di attività di impresa anche nella attuale fase di eccezionale crisi economica, per la risoluzione del contenzioso giurisdizionale amministrativo tuttora pendente in materia di applicazione dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, le parti possono stipulare la convenzione di cui all'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393 con finalità transattive, anche in deroga ai parametri di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e dell'articolo 15, comma 1, della legge 2 agosto 1975, n. 393.
  76. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alla lettera a), le parole: «1.840 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.880 euro»;
   b) al comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
    «b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;
    c) 978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro»;
   c) il comma 2 è abrogato.

  77. Con effetto dal 1o gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Il predetto decreto definisce anche le modalità di applicazione della riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato l'attività da non oltre un biennio, nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto agli articoli 19 e 20 delle modalità per l'applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2001. Sono comunque esclusi dalla riduzione i premi e i contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previsti dalle seguenti disposizioni: articolo 8 della legge 3 dicembre 1999, n. 493; articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni; decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 marzo 2007, in attuazione dell'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni. In considerazione dei risultati gestionali dell'ente e dei relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo è riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, da computare anche ai fini del calcolo dei coefficienti di capitalizzazione di cui all'articolo 39, primo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. La riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo del presente comma è applicata nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'aggiornamento dei premi e contributi è operato distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto conto dell'andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. Alle predette finalità e alle iniziative di cui ai commi 78 e 79 si fa fronte con le somme sopra indicate, nonché con quota parte delle risorse programmate dall'INAIL per il triennio 2013-2015 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nei limiti dell'importo di 120 milioni di euro per ciascuno degli esercizi interessati. La programmazione delle predette risorse per gli anni successivi al 2015 tiene conto del predetto onere di cui ai commi 78 e 79, fermo restando l'equilibrio del bilancio dell'ente. A decorrere dall'anno 2016, l'INAIL effettua una verifica di sostenibilità economica, finanziaria e attuariale, asseverata dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  78. Con effetto dal 1o gennaio 2014, in attesa di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella «tabella indennizzo danno biologico», di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.  38, in via straordinaria, è riconosciuto un aumento delle indennità dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennizzo del danno biologico di cui al citato articolo 13, di non oltre il 50 per cento della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai accertati dall'ISTAT intervenuta negli anni dal 2000 al 2013 e comunque per un importo massimo di spesa annua di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità di attuazione di cui al comma 77.
  79. Al primo comma dell'articolo 85 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l'alinea è sostituito dal seguente: «Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al 100 per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. Per i lavoratori deceduti a decorrere dal 1o gennaio 2014 la rendita ai superstiti è calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116:».
  79-bis. I benefìci a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono erogati ai familiari superstiti di cui all'articolo 85, primo comma, numeri 1) e 2), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e, in loro mancanza, ai superstiti indicati ai numeri 3) e 4) del medesimo articolo 85.
  80. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 4-quater è sostituito dal seguente:
  «4-quater. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente, è deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due successivi periodi d'imposta. La suddetta deduzione decade se, nei periodi d'imposta successivi a quello in cui è avvenuta l'assunzione, il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in tale periodo d'imposta; la deduzione spettante compete, in ogni caso, per ciascun periodo d'imposta a partire da quello di assunzione, sempre che permanga il medesimo rapporto di impiego. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), la base occupazionale di cui al terzo periodo è individuata con riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell'attività commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio dell'attività istituzionale si considera, sia ai fini dell'individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della deducibilità del costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile all'attività commerciale individuato in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2. Non rilevano ai fini degli incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti dall'attività istituzionale all'attività commerciale. Nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita»;
   b) i commi 4-quinquies e 4-sexies sono abrogati;
   c) il comma 4-septies è sostituito dal seguente:
  «4-septies. Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse dai commi 1, 4-bis.1 e 4-quater non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro e l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), è alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), numero 5), e 4-bis.1».

  81. All'articolo 7-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «fra il 1o giugno 2013 e il 30 settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 1o giugno 2013 e il 31 marzo 2014»;
   b) al comma 5, le parole: «entro il 31 gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2014».

  82. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 81 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  83. Con effetto dal 1o gennaio 2014 e con riferimento alle trasformazioni di contratto a tempo indeterminato decorrenti dalla predetta data, all'articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, al primo periodo, le parole: «Nei limiti delle ultime sei mensilità» sono soppresse.
  84. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 39 è abrogato.
  85. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «Dal quarto» sono sostituite dalle seguenti: «Dal settimo»;
   b) al secondo periodo, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «3 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016 l'aliquota è fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento e al 4,75 per cento».

  86. I soggetti che beneficiano della deduzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, determinano l'acconto delle imposte sui redditi dovute per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015 utilizzando l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del capitale proprio relativa al periodo d'imposta precedente.
  87. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
   0a) all'articolo 6, comma 3-bis, sono premesse le seguenti parole:
  «A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento di cui al comma 12,»;
   a) all'articolo 14, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del:
   a) 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;
   b) 50 per cento, alle spese sostenute dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

  2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del:
   a) 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;
   b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1o luglio 2015 al 30 giugno 2016»;
   b) all'articolo 15, comma 1, le parole: «da adottare entro il 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 31 dicembre 2015»;
   c) all'articolo 16:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è pari al:
   a) 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014;
   b) 40 per cento, per le spese sostenute dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015»;
    2) al comma 1-bis, le parole da: «fino al 31 dicembre 2013» a: «unità immobiliare» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, una detrazione dall'imposta lorda nella misura del:
     a) 65 per cento, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014;
     b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015»;
    3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. Le spese di cui al presente comma non possono essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione di cui al comma 1».

  88. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012.
  89. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 88, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
  90. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento da versare con le modalità indicate al comma 93.
  91. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili.
  92. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
  93. Le imposte sostitutive di cui ai commi 90 e 91 sono versate in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi, di cui la prima entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  94. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  95. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 91, è vincolata una riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 90.
  95-bis. Al trasferimento previsto dal comma 6 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, si applica l'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2011, qualunque sia la categoria di provenienza; ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto del comma 6, primo periodo, dello stesso articolo 6 del citato decreto-legge n. 133 del 2013 si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, con l'aliquota di cui al comma 91, da versarsi nei modi e nei termini previsti dal comma 93.
  95-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 22 è inserito il seguente:
  «22-bis. Ferme restando le previsioni del comma 22 concernenti la deducibilità delle remunerazioni e l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, i maggiori o minori valori che derivano dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma 22 non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'imposta sul reddito delle società e del valore della produzione netta. La presente disposizione si applica con riferimento agli strumenti finanziari emessi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

  96. Le disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012. Il versamento dell'imposta sostitutiva è dovuto in un'unica rata da versare entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in riferimento al quale l'operazione è effettuata. L'imposta sostitutiva dovuta per le operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012 è versata entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.
  97. Gli effetti del riallineamento di cui al comma 96 decorrono dal secondo periodo di imposta successivo a quello del pagamento dell'imposta sostitutiva. Tali effetti si intendono revocati in caso di atti di realizzo riguardanti le partecipazioni di controllo, i marchi d'impresa e le altre attività immateriali o l'azienda cui si riferisce l'avviamento affrancato, anteriormente al quarto periodo di imposta successivo a quello del pagamento dell'imposta sostitutiva. L'esercizio dell'opzione per il riallineamento di cui al comma 96 non è consentito sui valori oggetto delle opzioni per i regimi previsti dagli articoli 172, comma 10-bis, 173, comma 15-bis, e 176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dall'articolo 15, commi 10, 11 e 12, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e viceversa.
  98. Le modalità di attuazione dei commi 96 e 97 sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
  99. Il Ministro dello sviluppo economico definisce entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, condizioni e modalità per la definizione di un sistema di remunerazione di capacità produttiva in grado di fornire gli adeguati servizi di flessibilità, nella misura strettamente necessaria a garantire la sicurezza del sistema elettrico e la copertura dei fabbisogni effettuata dai gestori di rete e senza aumento dei prezzi e delle tariffe dell'energia elettrica per i clienti finali, nell'ambito della disciplina del mercato elettrico, tenendo conto dell'evoluzione dello stesso e in coordinamento con le misure previste dal decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379. Nelle more dell'attuazione del sistema di cui al presente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 379 del 2003, e successive modificazioni. Il comma 7-bis dell'articolo 34 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è abrogato.
  100. Il termine di decadenza previsto dall'articolo 4, comma 8, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, è prorogato di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per quegli impianti, già iscritti in base a tale provvedimento ai relativi registri aperti presso il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), da realizzare in zone che, nel corso degli anni 2012 e 2013, sono state per qualsiasi motivo riconosciute colpite da eventi calamitosi con provvedimenti normativi o amministrativi. La proroga è concessa anche nel caso in cui a ricadere nelle zone colpite dalle calamità sono le opere connesse agli impianti suindicati. Entro il 30 giugno 2014, è aggiornato il sistema di incentivi di cui all'articolo 28, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, secondo criteri di diversificazione e innovazione tecnologica e di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione previsti dalla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012.
  100-bis. Il comma 7-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente:
  «7-bis. I titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, possono optare, in alternativa al mantenimento del diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un incremento del 20 per cento dello stesso incentivo, per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data indicata dall'operatore e compresa tra il 1o settembre e il 31 dicembre 2013, e del 10 per cento per l'ulteriore successivo periodo di un anno. Qualora l'impianto prosegua la produzione dopo il secondo anno di incremento, il Gestore dei servizi energetici GSE Spa applica nei successivi tre anni di esercizio una riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante fino ad una quantità di energia pari a quella sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento. L'incremento è applicato per gli impianti a certificati verdi sul coefficiente moltiplicativo spettante e, per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, sulla tariffa onnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2012. L'opzione per il regime di cui al presente comma è comunicata dal titolare dell'impianto al GSE Spa entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

  101. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «1o gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014»;
   b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014»;
   c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014».

  102. Le maggiori entrate di cui al comma 101, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2014 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, confluiscono nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  103. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
    «c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo. Tali componenti concorrono al valore della produzione netta in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi»;
   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
    «b-bis) le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti di assicurati iscritti in bilancio a tale titolo. Tali componenti concorrono al valore della produzione netta in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi».

  104. Le disposizioni di cui al comma 103 si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.
  105. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
   0a) all'articolo 51, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Ai fini della determinazione dei valori di cui al comma 1, per gli atleti professionisti si considera altresì il costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi, nella misura del 15 per cento, al netto delle somme versate dall'atleta professionista ai propri agenti per l'attività di assistenza nelle medesime trattative»;
   a) all'articolo 101, comma 5, al primo periodo, dopo le parole: «e le perdite su crediti» sono inserite le seguenti: «, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106,» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei princìpi contabili»;
   b) all'articolo 106:
    1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi. Le perdite su crediti realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai fini del presente comma le svalutazioni e le perdite deducibili in quinti si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio»;
    2) i commi 3-bis e 5 sono abrogati;
    3) al comma 4, dopo la parola: «crediti» sono inserite le seguenti: «rilevanti ai fini del presente articolo» e le parole: «nonché la rivalutazione delle operazioni ”fuori bilancio” iscritte nell'attivo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 112» sono soppresse;
   c) all'articolo 111, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, è deducibile in quote costanti nell'esercizio in cui è iscritta in bilancio e nei quattro successivi».

  106. Le disposizioni di cui al comma 105 si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Resta ferma l'applicazione delle previgenti disposizioni fiscali alle rettifiche di valore e alle variazioni della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni iscritte in bilancio nei periodi di imposta precedenti.
  107. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 dell'articolo 54, al terzo periodo, le parole: «e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili» sono sostituite dalle seguenti: «; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni»;
   b) al comma 7 dell'articolo 102, al secondo periodo, le parole: «ai due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «alla metà» e le parole: «in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni».

  108. Le disposizioni di cui al comma 107 si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  109. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 40, comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e le cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972»;
   b) dopo l'articolo 8 della tariffa, parte prima, è inserito il seguente:
  «Art. 8-bis. – 1. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 4 per cento.

  NOTE
   I) Per le cessioni di cui al comma 1 l'imposta si applica sul corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto».

  110. Ai fini della semplificazione e della perequazione del trattamento impositivo dell'imposta provinciale di trascrizione nel leasing finanziario, all'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al primo periodo, dopo la parola: «commercio» sono inserite le seguenti: «, nonché le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria».
  111. Le disposizioni di cui ai commi 109 e 110 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014.
  112. All'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «relative a svalutazioni di crediti» sono sostituite dalle seguenti: «relative a svalutazioni e perdite su crediti»;
   b) dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,» sono inserite le seguenti: «ovvero alle rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti non ancora dedotte dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera c-bis), e 7, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,»;
   c) dopo le parole: «i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi» sono inserite le seguenti: «e dell'imposta regionale sulle attività produttive».

  113. Dopo il comma 56-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è inserito il seguente:
  «56-bis.1. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate di cui al comma 55 che si riferisce ai componenti negativi di cui al medesimo comma che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma».

  114. All'articolo 2, comma 56-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «55, 56 e 56-bis» sono sostituite dalle seguenti: «55, 56, 56-bis e 56-bis.1».
  115. All'articolo 2, commi 57 e 58, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dopo la parola: «56-bis» è inserita la seguente: «, 56-bis.1».
  116. Le disposizioni di cui ai commi da 112 a 115 si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.
  117. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i commi 488 e 489 sono sostituiti dal seguente:
  «488. In vista della riforma dei regimi IVA speciali dell'Unione europea previsti dalla direttiva 112/2006/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, il numero 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica alle società cooperative e loro consorzi diversi da quelli di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381».

  117-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2014. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i prezzi delle operazioni effettuate in attuazione dei contratti di somministrazione di cui al comma 2, stipulati entro la data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto, possono essere rideterminati in aumento al solo fine di adeguarli all'incremento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, come risultante dalle diposizioni di cui ai commi 1 e 2».

  118. La lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente: «d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze». La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.
  118-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.
  119. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 112, comma 7, alinea, ultimo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è prorogato al 31 dicembre 2016.
  119-bis. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di stabile organizzazione d'impresa di cui all'articolo 162 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini della determinazione del reddito di impresa relativo alle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del medesimo testo unico, le società che operano nel settore della raccolta di pubblicità on-line e dei servizi ad essa ausiliari sono tenute a utilizzare indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della propria attività, fatto salvo il ricorso alla procedura di ruling di standard internazionale di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
  119-ter. L'acquisto di servizi di pubblicità on-line e di servizi ad essa ausiliari deve essere effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale dal quale devono risultare anche i dati identificativi del beneficiario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e a veicolare la partita IVA del beneficiario. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari, sono stabilite le modalità di trasmissione all'Agenzia delle entrate, in via telematica, delle informazioni necessarie per l'effettuazione dei controlli.
  119-quater. Le maggiori entrate derivanti dai commi 97, 119-bis e 119-ter, pari complessivamente a 237,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 191,7 milioni di euro per l'anno 2015, a 201 milioni di euro per l'anno 2016 e a 104,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  120. Ai fini dell'incentivazione di iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti a lavoratori dipendenti, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo cui sono assegnati 2 milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro per l'anno 2015, le cui modalità e criteri di utilizzo sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 482, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  121. Nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2014-2020 il CIPE assegna una quota, nel limite complessivo di 30 milioni di euro, da destinare ad interventi urgenti ed immediatamente attivabili relativi a nuove sedi per uffici giudiziari con elevati carichi di controversie pendenti, necessari per lo sviluppo delle aree connesse e per l'efficienza del sistema giudiziario, previa presentazione al CIPE di specifici progetti di adeguamento, completamento e costruzione. In caso di mancata presentazione degli stati di avanzamento dei lavori entro dodici mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione il finanziamento è revocato. In caso di mancato affidamento dei lavori entro sei mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione il finanziamento è revocato.
  121-bis. A seguito degli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013, di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 122 del 20 novembre 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2013, fino al 31 dicembre 2014, il Ministro della giustizia può autorizzare l'utilizzo dei locali della già soppressa sezione distaccata di Olbia del tribunale di Tempio Pausania per la trattazione del contenzioso civile e penale. Le amministrazioni pubbliche interessate danno attuazione alle disposizioni di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  122. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l'anno 2014, di 600 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 40 milioni di euro e per il finanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati, per l'anno 2014, 50 milioni di euro. L'onere derivante dal periodo precedente è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dalla presente legge.
  123. Per l'anno 2014, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è destinata una somma fino a 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.
  123-bis. All'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) ai commi 4, 14 e 19 le parole: «, entro il 31 ottobre 2013» sono soppresse;
    a-bis) ai commi 42, 44 e 45, le parole: «entro il 31 ottobre 2013» sono soppresse;
   b) al comma 11, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   «a) assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente»;
   c) dopo il comma 19 sono aggiunti i seguenti:
  «19-bis. Qualora gli accordi di cui al comma 4 avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperte dal fondo di cui al comma 19, dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore non sono più soggetti alla disciplina del fondo residuale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi eventualmente già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del fondo residuale, restano acquisiti al fondo residuale. Il Comitato amministratore, sulla base delle stime effettuate dalla tecnostruttura dell'INPS, può proporre il mantenimento, in capo ai datori di lavoro del relativo settore, dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate, determinata ai sensi dei commi 29 e 30 del presente articolo.
  19-ter. Qualora alla data del 1o gennaio 2014 risultino in corso procedure finalizzate alla costituzione di fondi di solidarietà bilaterali di cui al comma 4, l'obbligo di contribuzione al fondo di solidarietà residuale di cui al comma 19 è sospeso, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fino al completamento delle medesime procedure e comunque non oltre il 31 marzo 2014 e con riferimento al relativo periodo non sono riconosciute le relative prestazioni previste. In caso di mancata costituzione del fondo di solidarietà bilaterale entro il 31 marzo 2014, l'obbligo è comunque ripristinato anche in relazione alle mensilità di sospensione»;
   d) al comma 20, le parole: «per una durata non superiore» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata non inferiore»;
   e) dopo il comma 20 è aggiunto il seguente:
  «20-bis. Allo scopo di assicurare l'immediata operatività del fondo di cui al comma 19 e ferme restando eventuali determinazioni assunte ai sensi dei commi 29 e 30 del presente articolo, in fase di prima applicazione, dal 1o gennaio 2014, l'aliquota di finanziamento del fondo è fissata allo 0,5 per cento, ferma restando la possibilità di fissare eventuali addizionali contributive a carico dei datori di lavoro connesse all'utilizzo degli istituti previsti».

  123-ter. Per l'anno 2014 l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, è aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, nel limite massimo di 50 milioni di euro per lo stesso anno 2014. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  123-quater. All'articolo 9, comma 3-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché incentivi per favorire l'occupazione dei medesimi lavoratori, definiti ai sensi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 19 aprile 2013, n. 264 del 19 aprile 2013».
  124. Al fine di confermare la sospensione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi già disposta fino al 31 dicembre 2005 dal comma 255 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successivamente prorogata senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2015, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2016 il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17. Al terzo periodo dell'articolo 2, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, la parola: «2015», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «2016». A decorrere dal 1o gennaio 2017, i contributi previdenziali e i premi assicurativi sospesi ai sensi del presente comma e delle norme da esso richiamate sono restituiti all'INPS dagli enti interessati, senza corresponsione di interessi legali, in 120 rate mensili di pari importo.
  124-bis. All'articolo 56, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche con finalità di finanziamento e sostegno del settore pubblico e con riferimento all'intero settore previdenziale ed assistenziale»;
   b) alla lettera c), dopo le parole: «sulla coerenza del sistema» sono aggiunte le seguenti: «previdenziale allargato».

  125. All'articolo 41, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al primo periodo, le parole: «Per gli anni 2004-2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2004 al 2017». All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, la parola: «millecinquecento» è sostituita dalla seguente: «milletrecento». Al fine di attuare le disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  126. Con effetto sulle pensioni decorrenti dall'anno 2014 il contingente numerico di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  123 del 28 maggio 2013, attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 231 e 233, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con riferimento alla tipologia di lavoratori relativa alla lettera b) del medesimo comma 231 dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012 è incrementato di 6.000 unità. Conseguentemente all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 234, le parole: «134 milioni di euro per l'anno 2014, di 135 milioni di euro per l'anno 2015, di 107 milioni di euro per l'anno 2016, di 46 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018, di 28 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «183 milioni di euro per l'anno 2014, di 197 milioni di euro per l'anno 2015, di 158 milioni di euro per l'anno 2016, di 77 milioni di euro per l'anno 2017, di 53 milioni di euro per l'anno 2018, di 51 milioni di euro per l'anno 2019 e di 18 milioni di euro per l'anno 2020»;
   b) al comma 235, le parole: «1.133 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.510 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.347 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.529 milioni di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per l'anno 2019 e a 45 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1.385 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.258 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.758 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.488 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.635 milioni di euro per l'anno 2018, a 699 milioni di euro per l'anno 2019 e a 79 milioni di euro per l'anno 2020».

  126-bis. II contributo di cui all'articolo 33, comma 35, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è fissato in favore dell'I.R.F.A. – Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
  127. Le risorse finanziarie complessivamente richiamate all'articolo 1, comma 235, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono finalizzate, nel rispetto dei limiti ivi previsti, alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di salvaguardia richiamate dal medesimo periodo relativi alle categorie di beneficiari interessate. L'eventuale trasferimento di risorse e relative consistenze numeriche tra le categorie di soggetti tutelati sulla base della normativa vigente, come definita dalle disposizioni richiamate al quarto periodo del predetto comma 235 e dai relativi decreti attuativi, può avvenire esclusivamente, previo procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  127-bis. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie di cui articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e i relativi decreti ministeriali attuativi del 1o giugno 2012, 8 ottobre 2012 e 22 aprile 2013, si applicano ai lavoratori che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi, ancorché successivamente al 31 dicembre 2011, utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, appartenenti alle seguenti categorie:
   a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
   b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero, in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
   c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero, in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011 anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
   d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
   e) i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa;
   f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 ed il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

  127-ter. Il trattamento pensionistico con riferimento ai soggetti di cui al comma 127-bis non può avere decorrenza anteriore al 1o gennaio 2014.
  127-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del comma 127-bis sulla base di quanto stabilito dal comma 127-quinquies. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 127-bis che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del comma 127-quinquies, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dalla disposizione di cui al comma 127-bis.
  127-quinquies. I benefìci di cui al comma 127-bis sono riconosciuti nel limite di 17.000 soggetti e nel limite massimo di 203 milioni di euro per l'anno 2014, 250 milioni di euro per l'anno 2015, 197 milioni di euro per l'anno 2016, 110 milioni di euro per l'anno 2017, 83 milioni di euro per l'anno 2018, 81 milioni di euro per l'anno 2019 e 26 milioni di euro per l'anno 2020.
  127-sexies. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 127-bis a 127-quinquies è subordinata all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e all'effettivo conseguente rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri di cui al comma 127-quinquies il Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come rifinanziato ai sensi del citato articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 102 del 2013, è ridotto di 4 milioni di euro per l'anno 2014, 12 milioni di euro per l'anno 2015, 35 milioni di euro per l'anno 2016, 38 milioni di euro per l'anno 2017, 37 milioni di euro per l'anno 2018, 69 milioni di euro per l'anno 2019 e 26 milioni di euro per l'anno 2020.
  128. Per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è autorizzata la spesa di 275 milioni di euro per l'anno 2014.
  129. Il Fondo di cui al comma 128 del presente articolo è ulteriormente incrementato di 75 milioni di euro per l'anno 2014, da destinare esclusivamente, in aggiunta alle risorse ordinariamente previste dal predetto Fondo come incrementato ai sensi del citato comma 128, in favore degli interventi di assistenza domiciliare per le persone affette da disabilità gravi e gravissime, ivi incluse quelle affette da sclerosi laterale amiotrofica.
  129-bis. Al fine di contribuire alle spese per il sostegno di bambini nuovi nati o adottati appartenenti a famiglie residenti a basso reddito, è istituito per l'anno 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo per i nuovi nati. Al predetto Fondo confluiscono le risorse disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge del Fondo per il credito per i nuovi nati di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed all'articolo 12 della legge 12 novembre 2001, n. 183, che è contestualmente soppresso. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per l'erogazione dei contributi nei limiti delle disponibilità del Fondo, l'ISEE di riferimento e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo.
  130. La dotazione del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
  130-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata complessivamente di 40 milioni di euro per l'anno 2014, di cui 30 milioni di euro a valere sul Fondo di solidarietà comunale, che viene conseguentemente ridotto, e 10 milioni di euro a valere sulle risorse del fondo per il credito per i nuovi nati, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed all'articolo 12 della legge 12 novembre 2001, n. 183, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al citato fondo di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  130-ter. Per la realizzazione di iniziative complementari o strumentali necessarie all'integrazione degli immigrati nei comuni, singoli o associati, sedi di centri di accoglienza per richiedenti asilo con una capienza pari o superiore a 3.000 unità, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2014.
  131. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2014 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2013. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche all'esercizio finanziario 2014 e i termini ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2013, da 2010 a 2014 e da 2011 a 2015. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del cinque per mille nell'anno 2014 sono quantificate nell'importo di euro 400 milioni. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.
  131-bis. All'articolo 48, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: «conservazione di beni culturali» sono inserite le seguenti: «, e ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica».
  132. È autorizzata la spesa complessiva di 126 milioni di euro per l'anno 2014, destinata per 100 milioni di euro alle finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per 1 milione di euro per le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e per 25 milioni di euro per far fronte all'eccezionale necessità di risorse finanziarie da destinare ai lavoratori socialmente utili e a quelli di pubblica utilità della regione Calabria e altresì ai lavoratori di cui alla legge regionale della regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15. Nell'ambito delle risorse destinate dal periodo precedente alla regione Calabria, la regione provvede al pagamento degli arretrati dell'anno 2013 relativi ai progetti dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità. Le risorse impegnate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono destinate, per l'anno 2014, nella misura di 50 milioni, agli enti pubblici della regione Calabria al fine di stabilizzare, con contratto di lavoro a tempo determinato, i lavoratori impegnati in attività socialmente utili, in quelle di pubblica utilità, e i lavoratori di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, al fine di avviare un percorso di inserimento lavorativo dei suddetti lavoratori ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in attuazione dei commi da 132-bis a 132-sexies del presente articolo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabilite le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse. Per l'anno 2014 le assunzioni a tempo determinato finanziate a favore degli enti pubblici della regione Calabria con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuate in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2013, al solo fine di consentire la sottoscrizione dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014, non si applica la sanzione di cui al comma 26, lettera d), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.
  132-bis. Il fondo sociale per occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 16 milioni di euro per l'anno 2014.
  132-ter. Al fine di razionalizzare la spesa per il finanziamento delle convenzioni con lavoratori socialmente utili e nell'ottica di un definitivo superamento delle situazioni di precarietà nell'utilizzazioni di tale tipologia di lavoratori, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa ricognizione della normativa vigente in materia, dell'entità della spesa sostenuta a livello statale e locale e dei soggetti interessati, si provvede a individuare le risorse finanziarie disponibili, nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, destinate a favorire assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, anche se con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in particolare dell'articolo 4, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013.
  132-quater. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata la stipulazione di nuove convenzioni per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui al comma 132-ter, a pena di nullità delle medesime.
  132-quinquies. Le risorse finanziarie, nella misura individuale massima di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono assegnate ai comuni, che hanno disponibilità di posti in dotazione organica relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, per incentivare l'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto di lavoro a tempo parziale, dei soggetti di cui ai commi 132-ter e 132-quater, anche in deroga alla vigente normativa in materia di facoltà assunzionali, ma in ogni caso nel rispetto del patto di stabilità interno e dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
  132-sexies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui al comma 132-sexies, in fine, sono stabiliti le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse, con priorità per i comuni che assumano nei limiti delle facoltà assunzionali stabilite dalla normativa vigente. In ogni caso i comuni sono tenuti a dimostrare attraverso idonea documentazione l'effettiva sussistenza di necessità funzionali e organizzative per le assunzioni, valutata la dimensione demografica dell'ente, l'entità del personale in servizio e la correlata spesa, nonché l'effettiva sostenibilità dell'onere a regime assicurando la graduale riduzione del personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, tenuto conto delle proiezioni future della spesa di personale a seguito di cessazione.
  132-septies. Al comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 14, comma 24-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui al presente articolo, in ogni caso nel rispetto del patto di stabilità interno. A tal fine gli enti territoriali delle regioni a statuto speciale calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni, attribuite nei limiti dei risparmi di spesa realizzati a seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa di cui al primo periodo; la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è ultimata tenendo conto di dati omogenei. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno e successive modificazioni per l'anno 2013, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014, non si applica la sanzione di cui alla lettera d) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni. Per l'anno 2014, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, fermo quanto previsto nei periodi precedenti, può essere disposta in deroga ai termini e vincoli di cui al comma 9 del presente articolo».
  132-octies. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 551, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 41, comma 16-terdecies, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, possono essere prorogati, alla scadenza, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, nonché a quelle di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 12, e successive modificazioni, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 132-ter del presente articolo e tenuto conto dei vincoli previsti dal patto di stabilità.
  132-novies. Al fine di favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali anche in regime di deroga e di lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per le politiche attive del lavoro, con una dotazione iniziale pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le iniziative, anche sperimentali, finanziabili a valere sul Fondo di cui al primo periodo e volte a potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali ai fini del finanziamento statale può essere compresa anche la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione, sostenute da programmi formativi specifici.
  133. All'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «di cittadinanza italiana» sono sostituite dalle seguenti: «cittadini italiani o comunitari ovvero familiari di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,». Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato, per l'anno 2014, di 250 milioni di euro. In presenza di risorse disponibili in relazione all'effettivo numero dei beneficiari, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinata una quota del Fondo da riservare all'estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Con il medesimo decreto sono stabiliti le modalità di prosecuzione del programma carta acquisti, di cui all'articolo 81, commi 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in funzione dell'evolversi delle sperimentazioni in corso, nonché il riparto delle risorse ai territori coinvolti nell'estensione della sperimentazione di cui al presente comma. Per quanto non specificato nel presente comma, l'estensione della sperimentazione avviene secondo le modalità attuative di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016 ai fini della progressiva estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, intesa come sperimentazione di un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativi e all'inclusione sociale.
  134. Per il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
  134-bis. Il Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità, di cui all'articolo 18 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, è rifinanziato, nella misura di 500.000 euro per l'anno 2014, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  135. Al fine di potenziare le iniziative e le misure in favore dei giovani, dei lavoratori disoccupati e svantaggiati, nonché al fine di determinare le condizioni per una migliore occupabilità:
   a) all'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo le parole: «A valere sulle risorse programmate nell'ambito dei programmi operativi regionali 2007-2013» sono inserite le seguenti: «nonché a valere sulle eventuali riprogrammazioni delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate ai Programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali europei, nella misura in cui il finanziamento dell'incentivo sia coerente con gli obiettivi del Piano di Azione Coesione e nel rispetto delle procedure di riprogrammazione previste per il Piano»;
   a-bis) all'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, alinea, dopo la parola: «giovani» sono aggiunte le seguenti: «assicurando prioritariamente il finanziamento delle istanze positivamente istruite nell'ambito delle procedure indette dagli avvisi pubblici “Giovani per il sociale” e “Giovani per la valorizzazione di beni pubblici”»; alla lettera b), le parole: «e da soggetti» fino a: «n. 159» sono soppresse;
    2) al comma 1-bis, le parole: «e b)», ovunque ricorrono, sono soppresse;
   b) al fine di agevolare l'accesso al Fondo sociale europeo, su richiesta degli operatori e nei limiti delle disponibilità finanziarie a tal fine preordinate sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può erogare ai soggetti pubblici o a totale partecipazione pubblica titolari di progetti compresi nei programmi di politica comunitaria, che ne facciano richiesta, anticipazioni sui contributi spettanti a carico del bilancio dell'Unione europea. L'importo dell'anticipazione di cui al precedente periodo non può superare il 40 per cento di quanto complessivamente spettante a titolo di contributi nazionali e comunitari. A seguito della certificazione da parte dell'operatore richiedente circa l'avvenuta attuazione del progetto, si provvede alle dovute compensazioni con il Fondo sociale europeo. Nel caso di mancata attuazione del progetto nel termine da esso previsto, o espressamente prorogato, nonché di non riconoscimento definitivo della spesa da parte dell'Unione europea si provvederà al recupero delle somme anticipate con gli interessi nella misura legale, nonché delle eventuali penalità;
   c) allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, nonché l'avvio del Piano per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una «Garanzia per i giovani», le province, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, hanno facoltà di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi programmati e da programmare nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali europei. Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento delle proroghe di cui al primo periodo della presente lettera, in attesa della successiva imputazione ai programmi operativi regionali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può erogare alle regioni che ne facciano richiesta anticipazioni sui contributi da programmare a carico del bilancio dell'Unione europea, nei limiti di 30 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

  136. Al fine di contribuire al funzionamento dell'Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, e in particolare al fine di potenziare l'attività di ricerca da esso svolta, a decorrere dal 2014 è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro.
  136-bis. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a favore dell'Istituto Gaslini di Genova.
  137. Al fine di adempiere agli obblighi in materia di assistenza sanitaria all'estero, gli specifici stanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, iscritti nello stato di previsione del Ministero della salute, sono incrementati, per l'anno 2014, di 121 milioni di euro. A valere su tali risorse, nelle more dell'adozione delle norme di attuazione e del regolamento di cui rispettivamente ai commi 85 e 86 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero della salute provvede anche agli adempimenti connessi all'assistenza sanitaria in forma indiretta, con le procedure indicate all'articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980, ferma restando la successiva imputazione degli oneri alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le procedure contabili di cui ai citati commi 85 e 86. Il termine del 30 aprile 2013 di cui al medesimo comma 86 è prorogato al 31 dicembre 2014.
  138. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 3 settembre 2013 (Requête no. 5376/11), recante l'obbligo di liquidazione ai titolari dell'indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, degli importi maturati a titolo di rivalutazione dell'indennità integrativa speciale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è incrementata di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
  139. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è rifinanziato di 10 milioni di euro per l'anno 2014.
  140. A decorrere dal 1o gennaio 2014 si applica per le aziende farmaceutiche il sistema di cui all'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
  140-bis. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del calcolo dell'eventuale ripiano a carico delle aziende farmaceutiche, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) applica i criteri di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni, operando anche la compensazione tra le aziende farmaceutiche che costituiscono società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Nell'applicare i citati criteri per il calcolo dell'eventuale ripiano a carico dell'azienda interessata, derivante dal superamento del limite di spesa farmaceutica territoriale, l'AIFA effettua la compensazione degli importi in capo alla società controllante. L'AIFA, inoltre, per garantire la compiuta attuazione dei criteri di cui all'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, per il calcolo dell'eventuale ripiano a carico dell'azienda interessata, derivante dal superamento del limite di spesa farmaceutica ospedaliera, effettua la compensazione degli importi in capo alla società controllante. Ai fini dell'attuazione del presente comma le società controllanti e le società controllate informano l'AIFA dell'esistenza del rapporto di cui all'articolo 2359 del codice civile, mediante autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna società.
  141. La disposizione di cui al comma 140 si applica, su richiesta delle imprese interessate, anche ai farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006.
  141-bis. All'articolo 15, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera h), dopo le parole: «relativi ai medicinali» sono inserite le seguenti: «non orfani e a quelli»;
   b) alla lettera i), dopo le parole: «relativi ai medicinali» sono inserite le seguenti: «non orfani e a quelli»;
   c) dopo la lettera i) è inserita la seguente:
    «i-bis) le disposizioni della lettera i) si applicano anche ai farmaci che rispettano i requisiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 141/2000 e che sono elencati nella circolare dell'Agenzia europea per i medicinali EMEA/7381/01/en del 30 marzo 2001, nonché ad altri farmaci, da individuarsi, con apposita delibera dell'AIFA, tra quelli già in possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio, destinati alla cura di malattie rare e che soddisfano i criteri stabiliti dall'articolo 3 del medesimo regolamento (CE) n. 141/2000, e successive modificazioni, ancorché approvati prima della data di entrata in vigore del suddetto regolamento;».
  142. Il Ministro della salute, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevede anche in via sperimentale di effettuare, nel limite di cinque milioni di euro, lo screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie per la cui terapia, farmacologica o dietetica, esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica o per le quali vi siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in età neonatale, comporti un vantaggio in termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, anche di tipo dietetico. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute definisce l'elenco delle patologie di cui al primo periodo. Al fine di favorire la massima uniformità dell'applicazione sul territorio nazionale della diagnosi precoce neonatale e l'individuazione di bacini di utenza ottimali proporzionati all'indice di natalità, è istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.na.s.) un Centro di coordinamento sugli screening neonatali composto: dal direttore generale dell'Age.na.s. con funzione di coordinatore; da tre membri designati dall'Age.na.s, dei quali almeno un esperto con esperienza medico-scientifica specifica in materia; da un membro di associazioni dei malati affetti da patologie metaboliche ereditarie; da un rappresentante del Ministero della salute; da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La partecipazione dei soggetti di cui al terzo periodo è a titolo gratuito. Conseguentemente il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
  143. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, è ridotta di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
  144. Nel capo V, sezione II, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l'articolo 62-bis è aggiunto il seguente:
  «Art. 62-ter. – (Anagrafe nazionale degli assistiti). – 1. Per rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, è istituita, nell'ambito del sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326, l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA).
  2. L'ANA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, in accordo con il Ministero della salute in relazione alle specifiche esigenze di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nel rispetto delle previsioni di cui al comma 5 dell'articolo 62 del presente decreto, subentra, per tutte le finalità previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento.
  3. L'ANA assicura alla singola azienda sanitaria locale la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali, secondo le modalità di cui all'articolo 58, comma 2, del presente decreto.
  4. Con il subentro dell'ANA, l'azienda sanitaria locale cessa di fornire ai cittadini il libretto sanitario personale previsto dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. È facoltà dei cittadini di accedere in rete ai propri dati contenuti nell'ANA, secondo le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 6 del presente decreto, ovvero di richiedere presso l'azienda sanitaria locale competente copia cartacea degli stessi.
  5. In caso di trasferimento di residenza del cittadino, l'ANA ne dà immediata comunicazione in modalità telematica alle aziende sanitarie locali interessate dal trasferimento. L'azienda sanitaria locale nel cui territorio è compresa la nuova residenza provvede alla presa in carico del cittadino, nonché all'aggiornamento dell'ANA per i dati di propria competenza. Nessun'altra comunicazione in merito al trasferimento di residenza è dovuta dal cittadino alle aziende sanitarie locali interessate.
  6. L'ANA assicura al nuovo sistema informativo sanitario nazionale realizzato dal Ministero della salute in attuazione di quanto disposto dall'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con le modalità definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7, l'accesso ai dati e la disponibilità degli strumenti funzionali a garantire l'appropriatezza e l'efficacia delle prestazioni di cura erogate al cittadino, nonché per le finalità di cui all'articolo 15, comma 25-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  7. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti:
   a) i contenuti dell'ANA, tra i quali devono essere inclusi il medico di medicina generale, il codice esenzione e il domicilio;
   b) il piano per il graduale subentro dell'ANA alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, da completare entro il 30 giugno 2015;
   c) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, i criteri per l'interoperabilità dell'ANA con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nonché le modalità di cooperazione dell'ANA con banche dati già istituite a livello regionale per le medesime finalità, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività, ai sensi del presente decreto».

  145. Dopo la lettera f) del comma 3-bis dell'articolo 60 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunta la seguente:
   «f-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA)».

  145-bis. I commi 89, 90, 91, 92, 92-bis, 92-ter, 92-quater e 93 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, sono abrogati. Nell'ambito dei processi di riorganizzazione del Ministero della salute di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, si provvede alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni statali in materia di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante presso gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF), anche ai fini della razionalizzazione della rete ambulatoriale del Ministero della salute mediante la progressiva unificazione delle strutture presenti sul territorio. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di riorganizzazione adottati ai sensi del periodo precedente, gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della salute e la relativa dotazione organica sono ridotti di una unità. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  145-ter. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli anni 2012 e 2013, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Limitatamente all'anno 2013, la percentuale indicata all'articolo 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è pari allo 0,30 per cento».
  145-quater. All'articolo 49-quater del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «da parte del Ministero dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «ai sensi del comma 2-bis»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2-bis. In caso di mancata o insufficiente individuazione di idonee e congrue misure di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione maggiorata degli interessi di cui al comma 2, lettera a), il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere la relativa quota parte a valere sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato alla Croce Rossa Italiana o all'Associazione italiana della Croce Rossa, fino a concorrenza della rata dovuta. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, i proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare della Croce Rossa Italiana e dell'Associazione italiana della Croce Rossa sono prioritariamente destinati al rimborso dell'anticipazione di cui al comma 1 del presente articolo».

  146. Le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, ceduti dagli operatori del settore alimentare, inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché i citati operatori del settore alimentare che cedono gratuitamente prodotti alimentari devono garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, ciascuno per la parte di competenza. Tale obiettivo è raggiunto anche mediante la predisposizione di specifici manuali nazionali di corretta prassi operativa in conformità alle garanzie speciali previste dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e successive modificazioni, validati dal Ministero della salute.
  147. Le disposizioni del comma 146 non si applicano alla distribuzione gratuita di prodotti alimentari di proprietà degli operatori del settore alimentare effettuata dai medesimi direttamente agli indigenti.
  148. Al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: «e da questi ritirati presso i luoghi di esercizio dell'impresa,» sono soppresse.
  149. Dall'attuazione dei commi 146, 147 e 148 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  151. Alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014/2020, a valere sulle risorse dei fondi strutturali, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), a titolarità delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, concorre il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, nella misura massima del 70 per cento degli importi previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. La restante quota del 30 per cento è a carico dei bilanci delle regioni e delle province autonome, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti ai programmi.
  152. Per gli interventi di cui al comma 151, a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica si provvede, integralmente, con le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.
  153. Il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre, nei limiti delle proprie disponibilità, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea 2014/2020, inseriti nell'ambito della programmazione strategica definita con l'Accordo di partenariato 2014/2020 siglato con le autorità dell'Unione europea. Al fine di massimizzare le risorse destinabili agli interventi complementari di cui al presente comma, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli stessi con risorse a carico dei propri bilanci.
  154. Il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato, nel limite di 500 milioni di euro annui a valere sulle proprie disponibilità, a concedere anticipazioni delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, il FEASR ed il FEAMP, nonché dei programmi complementari di cui al comma 153. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore del programma interessato. Per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa. Per i programmi complementari, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote riconosciute per ciascun programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa.
  155. Il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione.
  156. Il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020, a valere sui fondi strutturali, sul FEASR e sul FEAMP, nonché degli interventi complementari previsti nell'ambito dell'Accordo di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, ai sensi del comma 153, è assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo. A tal fine, le Amministrazioni centrali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, per gli interventi di rispettiva competenza, la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto, secondo le specifiche tecniche definite congiuntamente tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e le Amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento per i singoli fondi.
  156-bis. Lo schema di accordo di partenariato per gli anni 2014-2020, prima della stipulazione con le autorità dell'Unione europea, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, corredato di una relazione che illustra le scelte strategiche da perseguire. Il parere deve essere espresso entro venti giorni dalla data di trasmissione dello schema di cui al primo periodo. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, l'accordo può essere comunque stipulato.
  157. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
   «g-bis) contratti passivi, convenzioni, decreti ed altri provvedimenti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione europea, ovvero aventi carattere di complementarietà rispetto alla programmazione dell'Unione europea, giacenti sulla contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Restano ferme le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041, per la rendicontazione dei pagamenti conseguenti agli atti assoggettati al controllo di cui al periodo precedente».

  158. Le amministrazioni statali titolari di programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea che intendano ricorrere ad una centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le acquisizioni di beni e di servizi finalizzate all'attuazione degli interventi relativi ai detti programmi, si avvalgono di Consip Spa, stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti. Le restanti amministrazioni titolari di programmi di sviluppo cofinanziati hanno facoltà di avvalersi di Consip Spa ai sensi e con le modalità di cui al primo periodo.
  159. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, sono destinate, fino al limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, risorse a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri, in coerenza ed a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea. Le somme annualmente individuate sulla base delle azioni finanziabili ai sensi del presente comma sono versate dal Fondo di rotazione all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al pertinente capitolo di spesa del Ministero degli affari esteri, che provvede al relativo utilizzo in favore delle azioni stesse.
  160. Al pagamento delle somme di denaro conseguenti alle pronunce di condanna emesse nei confronti dello Stato per mancato o ritardato recepimento nell'ordinamento di direttive o di altri provvedimenti dell'Unione europea la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a valere sullo stanziamento appositamente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle pronunce già depositate o notificate alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai titoli giudiziari di cui al presente comma si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 5-quinquies, commi da 1 a 4, della legge 24 marzo 2001, n. 89.
  161. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  307 del 2004, è incrementato di 283 milioni di euro per l'anno 2014.
  162. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di 614 milioni di euro per l'anno 2014.
  162-bis. Per le finalità di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, per l'istituzione in via sperimentale di un contingente di corpi civili di pace destinato alla formazione e alla sperimentazione della presenza di 500 giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale. All'organizzazione del contingente si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77».
  163. Per gli interventi di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, l'erogazione dei contributi avviene nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio, sulla base del fabbisogno per il 2014 presentato dagli enti locali e previa verifica dell'utilizzo delle risorse disponibili. Il CIPE può autorizzare gli enti medesimi all'attribuzione dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione. A tali erogazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del citato articolo 7-bis.
  163-bis. Nella ripartizione delle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come rifinanziate dalla presente legge, il CIPE, sulla base delle esigenze rilevate dagli uffici speciali per la ricostruzione, può destinare quota parte delle risorse stesse anche al finanziamento degli interventi per assicurare la ricostruzione e la riparazione degli immobili pubblici e la copertura delle spese obbligatorie, connesse alle funzioni essenziali da svolgere nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, nonché la prosecuzione degli interventi di riparazione e ricostruzione relativi all'edilizia privata e pubblica nei comuni della regione Abruzzo situati al di fuori del cratere sismico.
  164. Al fine di permettere il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata, è autorizzata la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015. I relativi pagamenti effettuati da ciascuna regione sono esclusi dal patto di stabilità interno, nei limiti di 2 milioni di euro nel 2014, di 6,3 milioni di euro nel 2015 e di 1,7 milioni di euro nel 2016 per la regione Calabria e di 1,0 milione di euro nel 2014, di 3,2 milioni di euro nel 2015 e di 0,8 milioni di euro nel 2016 per la regione Basilicata.
  165. Per l'anno 2014, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro.
  165-bis. Per il finanziamento di interventi in favore dei collegi universitari di merito legalmente riconosciuti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è autorizzata una spesa integrativa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
  165-ter. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, a decorrere dall'anno 2014 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 50 milioni di euro.
  166. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 220 milioni di euro per l'anno 2014. Le predette spese sono escluse dal patto di stabilità interno nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Conseguentemente il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2014.
  167. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria» con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 40 milioni di euro per l'anno 2015 e 30 milioni di euro per l'anno 2016, destinato ad incentivare, in conformità con il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis), gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e digitale e all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media ed a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici e delle agenzie di stampa, è definita, previa ricognizione annuale delle specifiche esigenze di sostegno delle imprese, la ripartizione delle risorse del predetto Fondo.
  167-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2014, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio.
  168. Per garantire il funzionamento della flotta aerea antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è integrato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le risorse derivanti dall'alienazione dei velivoli della flotta di Stato affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato alle esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il potenziamento del concorso aereo di Stato per il contrasto agli incendi boschivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  169. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, comma 74 e 75, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 1o gennaio 2014, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2014. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 41,4 milioni di euro per l'anno 2014, con specifica destinazione di 40 milioni di euro per il personale di cui al comma 74 e di 1,4 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.
  169-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 1,4 milioni di euro per l'anno 2014.
  170. Il fondo di cui all'articolo 616 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, è finanziato per l'importo di 30 milioni di euro per l'anno 2014.
  171. Al fine di incrementare la costituzione di parte civile dell'Agenzia delle entrate nei procedimenti penali aventi ad oggetto reati tributari, di assicurare l'assistenza delle amministrazioni dello Stato e degli enti patrocinati nei procedimenti di mediazione obbligatoria, nonché di garantire l'indispensabile attività di consulenza in via breve in favore dell'Unità tecnica-amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  33 del 10 febbraio 2011, in relazione all'imponente contenzioso in gestione, l'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad effettuare, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente e sempre nel rispetto del ruolo organico vigente, ulteriori assunzioni di procuratori dello Stato entro il limite di spesa di euro 845.000 a decorrere dall'anno 2014. In dipendenza di tali ulteriori assunzioni e per garantire la suddetta attività di consulenza, la citata Unità è autorizzata ad avvalersi, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, di quattro avvocati o procuratori dello Stato, di cui almeno due in posizione di fuori ruolo.
  171-bis. Al fine di non disperdere la professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato assunto a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, nonché per fare fronte agli accresciuti compiti derivanti dalla partecipazione alle attività di cooperazione fra autorità di protezione di dati dell'Unione europea, il ruolo organico di cui all'articolo 156, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come incrementato in attuazione dell'articolo 1, comma 542, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di dodici unità, previa contestuale riduzione nella medesima misura del contingente di cui al comma 5, del predetto articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.
  171-ter. Per le finalità di cui al comma 171-bis, il Garante di cui all'articolo 153 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, indìce, entro il 31 dicembre 2016, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, anche attingendo dalle risorse di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dal comma 275 del presente articolo, una o più procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato del personale in servizio presso l'Ufficio di cui all'articolo 156 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, che, alla data di pubblicazione del bando, abbia maturato almeno tre anni di anzianità con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dello stesso Garante».
  172. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, il Fondo per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del Fondo nell'ambito del programma di spesa «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» del centro di responsabilità «Arma dei Carabinieri».
  173. L'articolo 2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:
  «Art. 2195. – (Contributi a favore di Associazioni combattentistiche) – 1. Per il sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla vigilanza del Ministero della difesa, è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Il Ministro della difesa provvede con proprio decreto alla ripartizione di tali risorse, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549».

  173-bis. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per le celebrazioni del settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo, con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane.
  174. Per assicurare il tempestivo adempimento degli indifferibili impegni connessi con l'organizzazione e lo svolgimento del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea del 2014 e con il funzionamento della delegazione per la Presidenza, è autorizzata la spesa di euro 56.000.000 per l'anno 2014 e di euro 2.000.000 per l'anno 2015. La Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette ai competenti organi parlamentari, prima dell'inizio del semestre di Presidenza italiana e, in ogni caso, entro e non oltre il 30 maggio 2014, una nota puntuale sul riparto delle risorse, suddivisa per finalità e iniziative. Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono essere impegnate nel corso dell'esercizio finanziario successivo. Alle spese di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per lo svolgimento delle attività di comunicazione del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea del 2014, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2014 di cui al primo periodo, sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri 2 milioni di euro; a tale fine, si applicano le deroghe alle limitazioni di spesa e di assunzione temporanea di personale previste dal presente comma. Le attività, gli interventi, la gestione finanziaria e del personale posti in essere dalla delegazione restano disciplinati dalla legge 5 giugno 1984, n. 208. All'atto del collocamento fuori ruolo del personale di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 5 giugno 1984, n. 208, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario. L'articolo 1, terzo comma, della legge 5 giugno 1984, n. 208, si interpreta nel senso che, nei limiti temporali di operatività della delegazione e nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, le spese sostenute dalla delegazione per consumi intermedi, nonché per il noleggio e la manutenzione di autovetture e per l'acquisto di mobili e arredi non sono computate ai fini del calcolo dei limiti di spesa per il Ministero degli affari esteri derivanti dall'applicazione della normativa vigente. Nei limiti temporali e nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1, 4 e 6, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 12. Ai componenti della delegazione di cui al presente comma è corrisposta, se inviati in missione all'estero, l'indennità di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941. Fermo restando quanto previsto all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nell'ambito delle risorse di cui al presente comma, al personale di qualifica non dirigenziale componente la delegazione può essere corrisposto un contributo fisso onnicomprensivo, sostitutivo di ogni altro pagamento o maggiorazione per i particolari carichi di lavoro e orario di servizio connessi con l'attività della delegazione, da svolgere anche in sedi diverse da quella dell'Amministrazione centrale. Per le straordinarie esigenze di servizio della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea connesse con il semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, è autorizzata per l'anno 2014, a valere sulle risorse di cui al primo periodo del presente comma e nei limiti di 1.032.022 euro, la spesa per l'assunzione di personale con contratto temporaneo ai sensi dell'articolo 153 del decreto del Presidente delle Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in deroga ai limiti quantitativi previsti dalla medesima disposizione. Per le iniziative connesse con il semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, di competenza di Amministrazioni centrali diverse dal Ministero degli affari esteri, è istituito presso lo stato di previsione della spesa del medesimo Ministero un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire tra i Ministeri interessati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli affari europei. Alle relative spese si applicano le disposizioni contenute nel presente comma, ivi comprese le deroghe alle limitazioni di spesa previste dalla normativa vigente.
  175. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e nel limite di 5 milioni di euro, all'organizzazione del vertice dei Capi di Stato e di governo dell'Unione europea sull'occupazione giovanile e dell’Asia – Europe Summit che si terranno in Italia nel 2014. Le spese per l'organizzazione dei vertici sono escluse dall'applicazione dei limiti di spesa di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
  176. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014.
  177. Al fine di proseguire le attività dell'Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti (ANPVI ONLUS), organizzazione non lucrativa di utilità sociale riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 13 febbraio 1981, e in particolare le attività del Centro autonomia e mobilità e della scuola cani guida per ciechi di Campagnano di Roma, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2014.
  177-bis. Per ampliare il panorama dei servizi culturali per i non vedenti ed ipovedenti dell'Italia meridionale, delle isole maggiori e dei Paesi del Mediterraneo, nonché per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, e successive modificazioni, la Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» stipula un'apposita convenzione con il Polo tattile multimediale della Stamperia regionale Braille ONLUS di Catania. Per le finalità di cui al presente comma è erogato un contributo straordinario di 800.000 euro per l'anno 2014, da destinare al funzionamento del Polo tattile multimediale.
  178. È autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 100 milioni di euro da assegnare all'Agenzia delle entrate quale contributo integrativo alle spese di funzionamento.
  178-bis. All'articolo 63, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo periodo, dopo le parole: «previsto dal terzo comma» sono inserite le seguenti: «, a soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria»;
   b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale o di una società di servizi di cui all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, essa deve essere autenticata dal responsabile dell'assistenza fiscale del predetto centro o dal legale rappresentante della predetta società di servizi».

  178-ter. All'articolo 7, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, le parole: «, ovvero, quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro» sono soppresse.
  178-quater. La disciplina prevista in materia di prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, deve intendersi applicabile alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive anche per i periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007.
  178-quinquies. La sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica alle rettifiche del valore della produzione netta di cui al comma 178-quater.
  178-sexies. La non applicazione delle sanzioni di cui al comma 178-quinquies è limitata ai periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007 fino al periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano decorsi i termini per la presentazione della relativa dichiarazione.
  178-septies. Le disposizioni dei commi 178-quinquies e 178-sexies non si applicano se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento divenuto definitivo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
  178-octies. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 47,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 ed è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2015.
  179. Per consentire la realizzazione della riforma del catasto in attuazione della delega in materia fiscale, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019.
  180. Al fine di rimborsare le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 5 giugno 2013, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2014 e 60 milioni di euro per l'anno 2015.
  181. Il Ministero della giustizia è autorizzato nell'anno 2014, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già concluso alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine è autorizzata la spesa di 18,6 milioni di euro per l'anno 2014, di 25,3 milioni di euro per l'anno 2015 e di 31,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
  181-bis. All'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le suddette permute riguardanti nuovi immobili destinati a carceri o ad uffici giudiziari delle sedi centrali di corte d'appello di cui al periodo precedente, hanno carattere di assoluta priorità. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascun anno, a decorrere dall'anno 2016, destinata a tali procedure di permuta in cui siano ricompresi immobili demaniali già in uso governativo che verrebbero utilizzati in regime di locazione».
  182. Al fine di non ostacolare l'attuazione in corso della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2013 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2014 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2014; conseguentemente all'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2014».
  183. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: «turistico-ricreative» sono inserite le seguenti: «, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse,».
  184. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'incremento dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002, nei limiti di spesa pari a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
  185. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, l'importo di 5 milioni di euro è versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2014 ed è riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di provvedere al rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolosaccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza di una parte del quarto anno del quinquennio previsto dalla normativa europea.
  186. A favore degli italiani nel mondo sono disposti i seguenti interventi:
   a) per un ammontare pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014, per le elezioni per il rinnovo dei Comites e del CGIE;
   b) per un ammontare pari a 1 milione di euro per l'anno 2014, per il sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;
   c) per un ammontare pari a 600.000 euro per l'anno 2014, per il rifinanziamento delle attività di assistenza, diretta e indiretta, degli italiani residenti all'estero in condizioni di indigenza;
   d) per un ammontare pari a 200.000 euro per l'anno 2014, per il Museo dell'emigrazione italiana con sede in Roma;
   e) per un ammontare pari a 200.000 euro per l'anno 2014, in favore delle agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero;
   f) per un ammontare pari a 1 milione di euro per l'anno 2014, ad integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.

  187. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 7 è sostituito dal seguente:
  «7. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) sono attribuite le attività a carattere tecnico-operativo relative al coordinamento di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005. A tal fine, l'Agenzia agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA ed al FEASR ed è responsabile nei confronti dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziati dal FEAGA e dal FEASR. Resta ferma la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella gestione dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno al Comitato dei fondi agricoli, alle attività di monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui al citato regolamento (CE) n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, nonché alle fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti adottata ai sensi della vigente normativa europea. In materia l'Agenzia assicura il necessario supporto tecnico fornendo, altresì, gli atti dei procedimenti»;
   b) i commi 9, 10, 11 e 12 sono abrogati.

  188. Le somme di cui all'articolo 18, comma 11, della legge 23 luglio 2009, n. 99, iscritte nel bilancio dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e non ancora utilizzate, possono essere destinate negli anni 2014 e 2015 alle finalità di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della medesima legge n. 99 del 2009.
  189. Per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale, con particolare riferimento all'emergenza provocata dal batterio Xylella fastidiosa e al potenziamento dei sistemi di monitoraggio e controllo, ivi compresi i controlli sulle sementi provenienti da organismi geneticamente modificati, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1996, n. 910, che, a tale fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
  190. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato per l'anno 2014 ad effettuare le operazioni di pagamento e riscossione relative alle competenze dell'ex Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) trasferite al Ministero stesso ai sensi dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, mediante l'utilizzo dei conti correnti già intestati alla medesima Agenzia, attraverso un dirigente delegato. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al termine dell'esercizio finanziario.
  190-bis. Per il finanziamento della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano per la realizzazione del progetto «Binario 21» è autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2014.
  190-ter. Al fine di sviluppare le ricerche storiche e la divulgazione sulla legislazione persecutoria e sulla deportazione degli ebrei d'Italia, nonché sugli ebrei salvati, anche predisponendo banche dati informatiche per il museo dell'ebraismo e della Shoah di cui alla legge 17 aprile 2003, n. 91, e successive modificazioni, e per altre strutture a carattere museale, è attribuito alla Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea un contributo di 100.000 euro per l'anno 2014.
  190-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 190-bis e 190-ter, pari a 1 milione di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.
  191. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 24.331.245 euro per l'anno 2014, da ripartire contestualmente tra le finalità di cui all'elenco 1 allegato alla presente legge, con un unico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  192. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è integrato con 10 milioni di euro per l'anno 2014, 15 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016. L'Istituto per il credito sportivo amministra gli importi di cui sopra in gestione separata in base ai criteri approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto dell'esigenza di assicurare interventi per la sicurezza strutturale e funzionale degli impianti sportivi e la loro fruibilità, nonché per il loro sviluppo e ammodernamento.
  192-bis. Al fine di consentire, per gli impianti di cui alla lettera c) del presente comma, il più efficace utilizzo, in via non esclusiva, delle risorse del Fondo di cui al comma 192, come integrate dal medesimo comma, nonché di favorire comunque l'ammodernamento o la costruzione di impianti sportivi, con particolare riguardo alla sicurezza degli impianti e degli spettatori, attraverso la semplificazione delle procedure amministrative e la previsione di modalità innovative di finanziamento:
   a) il soggetto che intende realizzare l'intervento presenta al comune interessato uno studio di fattibilità, a valere quale progetto preliminare, redatto tenendo conto delle indicazioni di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e corredato da un piano economico-finanziario e dall'accordo con una o più associazioni o società sportive utilizzatrici in via prevalente. Lo studio di fattibilità non può prevedere altri tipi di intervento, salvo quelli strettamente funzionali alla fruibilità dell'impianto e al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e concorrenti alla valorizzazione in termini sociali, occupazionali ed economici del territorio e comunque con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Il comune, previa conferenza di servizi preliminare convocata su istanza dell'interessato in ordine allo studio di fattibilità, ove ne valuti positivamente la rispondenza, dichiara, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello studio medesimo, il pubblico interesse della proposta, motivando l'eventuale non rispetto delle priorità di cui al comma 192-ter ed eventualmente indicando le condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto;
   b) sulla base dell'approvazione di cui alla lettera a), il soggetto proponente presenta al comune il progetto definitivo. Il comune, previa conferenza di servizi decisoria, alla quale sono chiamati a partecipare tutti i soggetti ordinariamente titolari di competenze in ordine al progetto presentato e che può richiedere al proponente modifiche al progetto strettamente necessarie, delibera in via definitiva sul progetto; la procedura deve concludersi entro centoventi giorni dalla presentazione del progetto. Ove il progetto comporti atti di competenza regionale la conferenza dei servizi è convocata dalla regione che delibera entro centottanta giorni dalla presentazione del progetto. Il provvedimento finale sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario alla realizzazione dell'opera e determina la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera medesima;
   c) in caso di superamento dei termini di cui alle lettere a) e b), relativamente agli impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 500 al coperto o a 2.000 allo scoperto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su istanza del soggetto proponente, assegna all'ente interessato trenta giorni per adottare i provvedimenti necessari; decorso inutilmente tale termine, il presidente della regione interessata nomina un commissario con il compito di adottare, entro il termine di sessanta giorni, sentito il comune interessato, i provvedimenti necessari. Relativamente agli impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 4.000 al coperto e 20.000 allo scoperto, decorso infruttuosamente l'ulteriore termine di trenta giorni concesso all'ente territoriale, il Consiglio dei ministri, al quale è chiamato a partecipare il presidente della regione interessata, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, adotta, entro il termine di sessanta giorni, i provvedimenti necessari;
   d) in caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, il progetto approvato è fatto oggetto di idonea procedura di evidenza pubblica, da concludersi comunque entro novanta giorni dalla sua approvazione. Alla gara è invitato anche il soggetto proponente che assume la denominazione di promotore. Il bando specifica che il promotore, nell'ipotesi in cui non risulti aggiudicatario, può esercitare il diritto di prelazione entro quindici giorni dall'aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario se dichiara di assumere la migliore offerta presentata. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di finanza di progetto. Qualora l'aggiudicatario sia diverso dal soggetto di cui alla lettera a), primo periodo, il predetto aggiudicatario è tenuto a subentrare nell'accordo o negli accordi di cui alla medesima lettera e periodo;
   e) resta salvo il regime di maggiore semplificazione previsto dalla normativa vigente in relazione alla tipologia o dimensione dello specifico intervento promosso.

  192-ter. Gli interventi di cui al comma 192-bis, laddove possibile, sono realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate.
  193. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
  193-bis. Per l'organizzazione dei Campionati mondiali di pallavolo femminile del 2014 è attribuito al CONI un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2014.
  194. Al fine di consentire la realizzazione di interventi urgenti per la messa in sicurezza, il restauro e il ripristino del decoro dei «Luoghi della memoria» nel quadro degli eventi programmati per la celebrazione del Centenario della prima guerra mondiale, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.
  195. Al fine di promuovere la conoscenza degli eventi della prima guerra mondiale e di preservarne la memoria in favore delle future generazioni attraverso la realizzazione di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita, anche prevedendo il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado in un percorso didattico integrativo ai fini del recupero di lettere, oggetti, documenti e di altro materiale storico, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
  196. Il fondo di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è destinato al finanziamento delle iniziative finalizzate alla gestione e all'implementazione del portale «Normattiva» volto a facilitare la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini della normativa vigente, nonché a fornire strumenti per l'attività di riordino normativo. Il programma, le forme organizzative e le modalità di funzionamento delle attività relative al portale, anche al fine di favorire la convergenza delle banche dati regionali, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Presidente del Senato della Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati e previo parere della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome. Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura la gestione e il coordinamento operativo delle attività. La banca dati del portale è alimentata direttamente dai testi degli atti normativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e le relative attività sono svolte, su base convenzionale, dal medesimo soggetto preposto alla stampa ed alla gestione, anche con strumenti telematici, della Gazzetta Ufficiale. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo è incrementato di euro 1.500.000 per l'anno 2014, di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di euro 800.000 a decorrere dall'anno 2017. Ulteriori finanziamenti possono essere attribuiti al fondo da soggetti pubblici e privati, con le modalità stabilite dallo stesso decreto.
  197. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, sono abrogati.
  198. Per il completamento e la implementazione del progetto x-leges finalizzato alle trasmissioni telematiche tra organi costituzionali, per assicurare la completa informatizzazione della formazione degli atti normativi e delle deliberazioni adottate dal Consiglio dei ministri, nonché per alimentare la Gazzetta Ufficiale in conformità alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione complessiva pari ad euro 1.500.000, di cui euro 200.000 per l'anno 2014, euro 400.000 per l'anno 2015, euro 300.000 per l'anno 2016, euro 200.000 per l'anno 2017, euro 200.000 per l'anno 2018 ed euro 200.000 per l'anno 2019.
  198-bis. Il Governo, entro il 30 aprile di ogni anno, riferisce alla Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, sui risultati raggiunti nell'attuazione dei progetti Normattiva e x-leges e sulle loro prospettive di sviluppo.
  199. All'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 127, il comma 30 è abrogato.
  200. All'articolo 1, comma 144, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo le parole: «livelli essenziali di assistenza» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero». All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «tecnico-operativa della difesa» sono inserite le seguenti: «nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di parte capitale destinati all'erogazione agli uffici all'estero delle dotazioni finanziarie di parte corrente e di parte capitale, iscritti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.
  200-bis. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, anche a seguito dell'opzione effettuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1 della legge n. 418 del 1999, il trattamento economico, comprese le componenti accessorie e variabili della retribuzione, non può superare quello complessivamente attribuito ai membri del Parlamento, fatta salva in ogni caso la contribuzione previdenziale che resta a carico dell'amministrazione di appartenenza».
  200-ter. All'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: «compiti ispettivi» sono inserite le seguenti: «nonché a quella effettuata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per lo svolgimento delle attività indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale;».
  201. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015, 70 milioni di euro per l'anno 2016 e 95 milioni di euro per l'anno 2017.
  202. Al fine di fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa, determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Mediterraneo, e rafforzarne la dotazione di infrastrutture, finalizzata ad una maggiore efficienza dei servizi, il CIPE assegna al comune di Lampedusa e Linosa 20 milioni di euro per il triennio 2014-2016, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione stanziate dalla presente legge per il periodo di programmazione 2014-2020. Entro il 31 marzo 2014, il comune di Lampedusa e Linosa, nei limiti della dotazione finanziaria prevista dal presente comma, presenta al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, che lo istruisce, un piano di interventi di miglioramento dell'efficienza della rete idrica, di riqualificazione urbanistica e di potenziamento e ammodernamento dell'edilizia scolastica. Il piano, contenente anche specifiche misure di accelerazione per l'attuazione degli interventi, istruito positivamente, su proposta del Ministro per la coesione territoriale di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è sottoposto al CIPE, per l'approvazione in una riunione cui partecipa il Presidente della Regione siciliana. Il comune di Lampedusa e Linosa può richiedere all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. di fornire, sulla base di apposita convenzione da sottoscrivere con il predetto Dipartimento, ai cui oneri si provvede nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, la necessaria assistenza tecnica per la definizione del piano e per l'attuazione degli interventi approvati dal CIPE, anche mediante il ricorso alle misure di accelerazione di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e a quelle di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Le agevolazioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono riconosciute, a valere sulle risorse individuate dal medesimo articolo, anche alle micro e piccole imprese localizzate nella zona franca urbana del comune di Lampedusa e Linosa, istituita dall'articolo 23, comma 45, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Al fine di consentire il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, per un importo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, è autorizzata la concessione, ai comuni e ai loro consorzi, di contributi in conto capitale fino a un massimo del 54 per cento del costo dell'investimento previsto per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano. I contributi sono erogati qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga almeno il 25 per cento della spesa ammessa al finanziamento. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020, con delibera del CIPE, che provvede ad assegnare 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, sono stabilite le procedure per la concessione dei contributi secondo le seguenti priorità:
   a) concessione ai comuni che abbiano già presentato, nei tempi previsti, la domanda di contributo ai sensi delle deliberazioni del CIPE n. 99 del 30 giugno 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1999, e n. 28 del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 26 novembre 2004;
   b) proseguimento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, biennio operativo, di cui alla citata deliberazione del CIPE n. 99 del 30 giugno 1999.

  203. Al fine di consentire le attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO).
  204. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità assicurano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando, secondo i rispettivi ordinamenti, misure di contenimento della spesa, anche alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica ad esse applicabili, che garantiscano il versamento al bilancio dello Stato di un risparmio di spesa complessivo annuo maggiorato del 10 per cento rispetto agli obiettivi di risparmio stabiliti a legislazione vigente e senza corrispondenti incrementi delle entrate dovute ai contributi del settore di regolazione. Le misure alternative di contenimento della spesa di cui al primo periodo non possono prevedere l'utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di parte corrente né deroghe alle vigenti disposizioni in tema di personale, con particolare riferimento a quelle comportanti risparmi di spesa. Il rispetto di quanto previsto dal presente comma è asseverato dall'organo di controllo interno delle predette autorità.
  204-bis. Il comma 6 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «6. Al fine di garantire la partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica e ai relativi risparmi di spesa applicabili, ciascuna camera di commercio, l'Unioncamere e le singole unioni regionali possono effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento dei predetti obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al bilancio dello Stato. Il collegio dei revisori dei conti dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi di risparmio e le modalità compensative tra le diverse tipologie di spesa».

  204-ter. All'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  «6-bis. Al fine di garantire la continuità dell'attività della Commissione, nei limiti dei contingenti di cui al comma 2, il personale di ruolo della pubblica amministrazione, in servizio in posizione di comando alla data del 30 giugno 2013, che ne fa richiesta, è trasferito alla Commissione e inquadrato nel ruolo organico del personale della Commissione, appositamente istituito senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di appartenenza e trasferimento delle relative risorse finanziarie. Il numero delle unità di personale in posizione di comando di cui l'amministrazione può avvalersi ai sensi del comma 2, è ridotto di un numero pari alle unità immesse in ruolo».

  204-quater. Al fine di estendere il beneficio di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, in favore delle reti e dei consorzi di imprese utilizzatori a fini industriali di gas ed energia, i quali abbiano almeno per una percentuale pari all'80 per cento la propria unità produttiva ubicata nei distretti industriali individuati ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché ai sensi delle normative regionali vigenti, considerati utente unico, anche se con punti di fornitura multipla, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono stabilite le modalità attuative della presente disposizione.
  205. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, relative al commissariamento delle amministrazioni provinciali si applicano ai casi di scadenza naturale del mandato nonché di cessazione anticipata degli organi provinciali che intervengono in una data compresa tra il 1o gennaio e il 30 giugno 2014.
  206. All'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, dopo il comma 19 è inserito il seguente:
  «19-bis. Nell'ambito del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, entro il 28 febbraio 2014 sono altresì individuate, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le fondazioni lirico-sinfoniche che, presentando evidenti peculiarità per la specificità della storia e della cultura operistica e sinfonica italiana, per la loro assoluta rilevanza internazionale, le eccezionali capacità produttive, i rilevanti ricavi propri, nonché per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati, possono dotarsi di forme organizzative speciali, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100. Tali fondazioni adeguano i propri statuti, nei termini del comma 16, e in deroga al comma 15, lettere a), numero 2), e b), del presente articolo».

  207. Fermo quanto stabilito al comma 206, la disposizione di cui al numero 2) della lettera a) del comma 15 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, non si applica alla Fondazione Teatro alla Scala, in cui le funzioni di indirizzo sono svolte dal consiglio di amministrazione.
  207-bis. È autorizzato un contributo di 300.000 euro per l'anno 2014 a favore dell'orchestra «I virtuosi italiani» di Verona, finalizzato al sostegno della programmazione musicale.
  208. All'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Per i contratti di locazione passiva degli immobili di cui al primo comma, i limiti temporali indicati all'articolo 12, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono raddoppiati, se nel contratto è inserita la clausola di acquisto dell'immobile locato con riscatto finale o opzione acquisitiva equivalente».

  209. Ai fini della razionalizzazione e del riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, i consigli di amministrazione di SICOT – Sistemi di consulenza per il Tesoro S.r.l. e di Consip Spa, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convocano l'assemblea per l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di SICOT S.r.l. in Consip Spa. Dal momento dell'attuazione dell'incorporazione, la convenzione attualmente in essere tra la SICOT S.r.l. e il Ministero dell'economia e delle finanze è risolta e le attività previste dalla stessa, ovvero parte delle stesse, potranno essere affidate dal Ministero, sulla base di un nuovo rapporto convenzionale, a Consip Spa, secondo modalità in grado di limitare esclusivamente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro l'accesso ai dati e alle informazioni trattati. Le operazioni compiute in attuazione del primo periodo sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta indiretta esclusa l'imposta sul valore aggiunto.
  210. All'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 11 è sostituito dal seguente:
  «11. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la società di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, è trasferita alla Società Fintecna s.p.a. o a società da essa interamente controllata. Il corrispettivo del trasferimento è determinato secondo le procedure e ai sensi del comma 12. Entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento, la società trasferitaria provvede a deliberare la messa in liquidazione della società»;
   b) il primo periodo del comma 12 è sostituito dal seguente: «Entro i trenta giorni successivi alla messa in liquidazione della società, si provvede alla nomina di un collegio di tre periti designati, uno dalla società trasferitaria, uno dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, al fine di effettuare, entro novanta giorni, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione della società trasferita».

  210-bis. La società EUR Spa può presentare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, entro il 15 febbraio 2014, con certificazione congiunta del presidente e dell'amministratore delegato, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidità, per l'anno 2014, nel limite massimo di 100 milioni di euro. L'anticipazione è concessa, previa presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili a valere sull'incremento della dotazione del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, previsto dall'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Della presente disposizione si tiene conto nella predisposizione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con il quale, ai sensi del citato articolo 13, comma 9, del decreto-legge n. 102 del 2013 si provvede alla distribuzione dell'incremento del predetto Fondo tra le sue diverse sezioni.
  210-ter. All'erogazione della somma di cui al comma 210-bis si provvede a seguito:
   a) della predisposizione, da parte della società EUR Spa, di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità maggiorata degli interessi, verificate da un apposito tavolo tecnico cui partecipano la società, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché Roma Capitale;
   b) della sottoscrizione di un apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e la società EUR Spa, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme comprensive di interessi in un periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresì, qualora la società non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della società è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione.

  211. Per assicurare il completamento del processo di modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica e sostenere i costi derivanti dall'adeguamento tecnologico dei rivenditori e dei distributori, il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, per la tracciabilità delle vendite e delle rese, è differito al 31 dicembre 2014 e l'accesso al credito d'imposta di cui al medesimo comma è riconosciuto per l'anno 2014.
  212. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 387 del presente articolo, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono abrogati. Le somme destinate per l'anno 2014 al credito di imposta di cui alle suddette disposizioni, come rideterminate ai sensi del predetto decreto, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione di cui all'articolo 4, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.
  213. Ai fini del mantenimento, per il triennio 2014-2016, del regime di sospensione delle agevolazioni tariffarie postali, in scadenza al 31 dicembre 2013, il termine di cui al comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o ottobre 2010, n. 163, è prorogato al 31 dicembre 2016. Fino al medesimo termine continua ad applicarsi la disciplina introdotta dall'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.  14, per le spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e delle associazioni d'arma e combattentistiche.
  214. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, ai fini dell'erogazione delle risorse destinate alla stampa periodica edita e diffusa all'estero, continuano ad applicarsi i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 48.
  215. La Banca d'Italia tiene conto, nell'ambito della propria autonomia, dei princìpi di contenimento della spesa di cui ai commi da 301 a 326. A tal fine, qualora non si raggiunga un accordo con le organizzazioni sindacali sulle materie oggetto di contrattazione in tempo utile per dare attuazione ai suddetti princìpi, la Banca d'Italia provvede sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva eventuale sottoscrizione dell'accordo.
  216. A decorrere dall'anno 2014, la quota delle risorse di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, da attribuire alle regioni, a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, è ripartita annualmente tra le regioni con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla predisposizione del decreto di cui al periodo precedente sulla base di una proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome, da trasmettere entro il 31 marzo di ciascun anno con riferimento ai dati relativi all'anno precedente. Le singole regioni provvedono all'assegnazione delle rispettive quote determinate ai sensi del primo e del secondo periodo agli enti da esse vigilati. Le risorse di cui al presente comma, attribuite alle regioni e agli enti da esse vigilati, non possono essere destinate a finalità diverse dagli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, i cui oneri dovranno essere comunque contenuti nei limiti delle predette risorse.
  216-bis. Al comma 10-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della razionalizzazione del servizio, l'INPS, per l'effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, si avvale, in via prioritaria, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui al periodo precedente».
  216-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 216-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  217. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «al di sopra della soglia di rilievo comunitario» sono soppresse.
  217-bis. Al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11, dell'articolo 125».
  218. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 11 è sostituito dal seguente:
  «11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché, per il solo anno 2014, nella prospettiva di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari e per consentire a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da completare entro il 31 dicembre 2014, nel limite di spesa di 15 milioni di euro. La titolarità del relativo progetto formativo è assegnata al Ministero della giustizia. A decorrere dall'anno 2015 una quota pari a 7,5 milioni di euro del predetto importo è destinata all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria».

  219. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è autorizzata la spesa di 2,9 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 8 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e di 500.000 euro per le finalità di cui all'articolo 21 della medesima legge.
  220. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione pari a 26,5 milioni di euro per l'anno 2014 finalizzato ad interventi in conto capitale per la ricostruzione e messa in sicurezza del territorio nelle zone interessate da eventi emergenziali pregressi per le quali vi sia stato il rientro all'ordinario ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero vi sarà nel corso del 2014. Il fondo può essere utilizzato anche per la concessione di contributi per scorte e beni mobili strumentali all'attività produttiva, inclusa quella agricola, purché i danni siano in nesso di causalità con l'evento e dimostrabili con perizia giurata, risalente al periodo dell'evento. Gli interventi attuati con le risorse del fondo di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e dei relativi provvedimenti attuativi.
  221. In fase di prima attuazione, al fondo di cui al comma 220, ai sensi e con le modalità ivi previste, sono ammessi i seguenti interventi:
   a) per un importo di 1,5 milioni di euro, contributi alle imprese che abbiano subìto danni alle scorte e ai beni mobili strumentali all'attività produttiva a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 1o al 6 marzo 2011;
   b) interventi per la ricostruzione a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito alcuni comuni delle province di Lucca, Massa Carrara, Siena, Genova e La Spezia nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, nonché della regione Marche nei giorni tra il 10 e l'11 novembre 2013, per un importo di 20 milioni di euro per l'anno 2014 sulla base della ricognizione di fabbisogni finanziari;
   c) al fine di consentire l'avvio dell'opera di ricostruzione necessaria nei territori della Toscana a seguito dell'evento sismico verificatosi il 21 giugno 2013, la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 per il finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti al sisma.

  222. Al fine di completare le attività finalizzate alla prima fase di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, all'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità, i comuni del cratere possono prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza delle ordinanze emergenziali del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsto anche per l'anno 2014 nel limite massimo di spesa di 0,5 milioni di euro».
  223. Al fine di completare le attività finalizzate alla prima fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale della città dell'Aquila a seguito del sisma dell'aprile 2009, per il solo anno 2014, il comune dell'Aquila è autorizzato, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per il medesimo anno, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con riferimento all'articolo 19 di quest'ultimo decreto, e di rispetto del patto di stabilità e di spesa del personale di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2014 i contratti a tempo determinato, anche per la copertura di incarichi di funzione dirigenziale, stipulati sulla base della normativa emergenziale e comunque a valere sulle economie di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, con rendicontazione al titolare dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila.
  224. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila, negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009, e nella provincia dell'Aquila, nonché per assicurare la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato un contributo straordinario per l'esercizio 2014, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di 24,5 milioni di euro in favore del comune dell'Aquila, di 3,5 milioni di euro a beneficio degli altri comuni del cratere e di 3 milioni di euro in favore della provincia dell'Aquila.
  225. Per agevolare l'autonoma sistemazione dei cittadini la cui prima abitazione è stata oggetto di ordinanza di sgombero a seguito del sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata, i contributi previsti all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 25 del 20 novembre 2012 sono estesi fino al 31 dicembre 2014, nel limite di spesa di 1 milione di euro.
  225-bis. All'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».
  226. Per l'anno 2014 il complesso delle spese finali per la regione Molise è determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo al netto di quelle effettuate per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e del novembre 2002. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 5 milioni di euro per l'anno 2014.
  227. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, per l'anno 2014 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nei limiti di 20,5 milioni di euro per gli enti locali della regione Emilia-Romagna e di 2,5 milioni di euro per gli enti locali di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione, le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel ridurre gli obiettivi degli enti locali non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto.
  228. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera n-quater) è aggiunta la seguente:
   «n-quinquies) dei trasferimenti effettuati dalle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto a favore delle popolazioni e dei territori terremotati del maggio 2012, a titolo di cofinanziamento della quota nazionale e regionale del contributo di solidarietà, nel limite di 10 milioni di euro, limitatamente all'anno 2014».
  229. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2013 e 2014 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  130 del 6 giugno 2012, e successive modificazioni, e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, nonché alle province dei predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente comma, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Ai relativi oneri, pari a 12,1 milioni di euro per l'anno 2014 e a 5,3 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
  230. Gli interventi per l'assistenza alla popolazione e gli interventi previsti, rispettivamente, all'articolo 1 e all'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, possono essere ammessi, nei limiti delle risorse ivi previste, anche in comuni diversi da quelli identificati ai sensi dell'articolo 1 del predetto decreto-legge e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ma ad essi limitrofi, ove risulti l'esistenza di un nesso causale accertato con apposita perizia giurata tra danni subiti ed eventi sismici.
  231. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, i criteri applicati agli immobili di proprietari o affittuari in possesso della residenza anagrafica si applicano, nei limiti delle risorse allo scopo previste nel medesimo decreto-legge, anche qualora:
   a) il conduttore non possieda la residenza nell'edificio danneggiato oppure l'immobile risulti domicilio per lavoratori o foresteria, purché in entrambi i casi il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma;
   b) alla data del sisma il proprietario non risultasse residente anagraficamente nell'immobile danneggiato poiché ospitato in una struttura socio-sanitaria nella quale aveva spostato temporaneamente la residenza;
   c) il proprietario di abitazione inagibile sia iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e l'immobile danneggiato sia adibito a domicilio nei periodi di permanenza in Italia.

  232. I Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare fino ad un massimo di euro 3 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge, per il pagamento dei maggiori interessi maturati a carico dei soggetti che hanno contratto mutui o finanziamenti di qualsiasi genere per immobili di edilizia abitativa, a seguito della sospensione delle rate di cui all'articolo 8, comma 1, numero 9), del predetto decreto-legge.
  233. All'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, le parole: «entro il 31 marzo 2013» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014».
  233-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, le risorse residue disponibili su ciascuna contabilità speciale alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 20 maggio 2012, investimenti produttivi nei territori individuati dal comma 1 dell'articolo 1, ovvero nei territori elencati dall'Allegato 1 al presente decreto, integrati dai territori individuati dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni.
  1-ter. Le agevolazioni per gli investimenti produttivi di cui al cui al comma 1-bis sono concesse secondo quanto stabilito dal regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (“ de minimis ”), o ai sensi del regolamento CE n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, ovvero secondo altra normativa in materia di aiuti di Stato autorizzati.
  1-quater. Alla concessione delle agevolazioni di cui al comma 1-ter, provvedono i Commissari delegati ai sensi del comma 2 dell'articolo 1; i criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dalla regione Emilia-Romagna, dalla regione Lombardia, dalla regione Veneto. Tali atti stabiliscono, in particolare, l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione».

  233-ter. Al fine di consentire un'adeguata continuità di funzione degli istituti coinvolti nell'attività di emergenza e ricostruzione del patrimonio culturale nelle aree colpite dal sisma del maggio 2012, le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non si applicano al personale comandato da altre Amministrazioni presso gli Uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che hanno sede o competenze di tutela nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, fino all'approvazione definitiva degli organici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e all'assorbimento nei ruoli del personale comandato da altre amministrazioni che ne faccia richiesta.
  233-quater. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
  233-quinquies. La durata della contabilità speciale n. 5458 di cui all'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 43 del 24 gennaio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2013, è prorogata di ventiquattro mesi. Il dirigente dell'Unità di progetto Sicurezza e qualità della regione Veneto è tenuto a presentare al Dipartimento della protezione civile il rendiconto semestrale delle risorse di cui alla predetta contabilità.
  234. I finanziamenti di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esentati dagli obblighi di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in quanto a basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 26 del medesimo decreto legislativo.
  235. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le parole: «lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) ed f)»;
   b) dopo le parole: «edilizia abitativa e ad uso produttivo,» sono inserite le seguenti: «nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva,».

  236. Nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, in cui confluiscono le risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, sono prorogate all'anno 2015 le possibilità assunzionali di cui al comma 8 del medesimo articolo.
  237. Al fine di consentire il regolare svolgimento della didattica e reintegrare il patrimonio immobiliare danneggiato dal sisma del 2012 in Emilia-Romagna, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applicano alle amministrazioni delle Università che hanno sede nei territori colpiti dal sisma di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.
  238. Per favorire la ricostruzione, riqualificazione e rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subìto danni gravi al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture, i comuni di cui al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012, e successive modificazioni, e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, predispongono appositi piani organici finalizzati al ripristino delle condizioni di vita, alla ripresa delle attività economiche ed alla riduzione della vulnerabilità edilizia ed urbana, sulla base delle disposizioni impartite dalle regioni interessate.
  239. Al finanziamento dei piani possono concorrere risorse disponibili ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché risorse private attivate a seguito di specifiche intese con le amministrazioni comunali interessate.
  240. I finanziamenti di cui al comma 238, che non possono comunque eccedere la quota di contributo riconosciuto a ciascuna unità immobiliare danneggiata ai sensi del decreto-legge n.  74 del 2012, sono destinati:
   a) agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122;
   b) all'acquisto delle aree necessarie per la delocalizzazione, parziale e totale, di edifici danneggiati comprensivo dell'eventuale potenzialità edificatoria qualora per finalità di contenimento di consumo di suolo si acquisisca un'area già pianificata ai fini edificatori;
   c) alla ricostruzione di immobili, da parte di terzi, che i proprietari non intendono riparare e che possono essere destinati ad attività produttive, a servizi, alla residenza o alla locazione a canone concordato con priorità per coloro che risiedevano alla data del sisma nel centro storico danneggiato;
   d) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva a favore di soggetti coinvolti nei piani dei comuni di cui al comma 238.

  241. I criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti di cui al comma 238 sono definiti con appositi provvedimenti dei Commissari delegati che garantiscono altresì il riconoscimento dei finanziamenti nei limiti dei danni riconosciuti.
  242. Nel caso di delocalizzazione totale di cui alla lettera b) del comma 240, il finanziamento per l'acquisto di aree non può superare il 30 per cento del costo dell'intervento di ricostruzione, con contestuale cessione gratuita al comune dell'area originaria su cui insiste l'edificio demolito e non ricostruito.
  243. Le risorse disponibili di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nel limite massimo di 3 milioni di euro, sono attribuite alla provincia dell'Aquila, al fine di provvedere, d'intesa con il comune dell'Aquila, alla realizzazione di un centro poliedrico per le donne e per lo svolgimento di iniziative per il contrasto di situazioni di marginalità dovute alla violenza di genere e sui bambini.
  244. I risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2012, n. 96, relativi all'anno 2013, sono accertati in 67.629.845 euro e sono destinati per l'importo di 59 milioni di euro per l'anno 2014 alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 220 a 225. La rimanente quota, pari a 8.629.845 euro, confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  245. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione dei commi da 226 a 228, valutati complessivamente in 40,5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
  246. In favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è disposto, a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali da parte dei soggetti di cui al citato articolo 8, comma 1, il finanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, la cui erogazione è subordinata alla sottoscrizione dei protocolli d'intesa, tra le singole università e la regione interessata, comprensivi della definitiva regolazione condivisa di eventuali contenziosi pregressi. Il riparto del predetto importo tra i policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute.
  247. È rifinanziata per l'anno 2014, per l'importo di 30 milioni di euro, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
  248. Per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Tali risorse sono prioritariamente destinate ad interventi di messa in sicurezza del territorio.
  249. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 210,3 milioni di euro per l'anno 2014, di 190 milioni di euro per l'anno 2015 e di 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
  250. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è incrementato di 190 milioni di euro per l'anno 2014.
  251. Al fine di razionalizzare la normativa vigente in materia di erogazione dei contributi statali di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, il Governo adotta, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  252. Il regolamento di cui al comma 251 si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) trasparenza e pubblicità dei procedimenti concernenti l'assegnazione dei contributi;
   b) semplificazione e celerità dei procedimenti;
   c) individuazione di adeguati requisiti soggettivi degli istituti culturali beneficiari, tra cui: possesso della personalità giuridica; assenza di finalità di lucro; storicità della presenza dell'istituzione nel tessuto culturale italiano; rilevanza nazionale e internazionale dell'attività svolta; possesso di un consistente e notevole patrimonio culturale relativo all'ambito disciplinare di vocazione dell'istituto, pubblicamente fruibile in maniera continuativa anche mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie; svolgimento di attività e di programmi di ricerca e di formazione di rilievo nazionale e internazionale elaborati anche in collaborazione tra più istituti culturali; capacità di attrarre capitali privati e promuovere forme di mecenatismo; svolgimento di attività e prestazione di servizi di accertato e rilevante valore culturale; disponibilità di sede e di attrezzature idonee e adeguate; costituzione degli stessi e svolgimento di un'attività continuativa da almeno cinque anni; possesso di un consistente patrimonio librario, archivistico, museale, audiovisivo, musicale, storico e corrente, valorizzato dall'adesione al Servizio bibliotecario nazionale o ad altre reti anche di carattere internazionale; svolgimento di attività di ricerca e di formazione di interesse pubblico, a livello nazionale o internazionale;
   d) razionalizzazione del sistema di contribuzione statale secondo unicità di visione e conseguente programmazione delle risorse statali, tenendo conto anche dei contributi a quegli istituti che fruiscano di finanziamenti per legge a carico del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
   e) orientamento del sistema di contribuzione statale prioritariamente e prevalentemente a favore delle istituzioni culturali di rilievo nazionale, anche al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni con il sistema delle contribuzioni erogate dalle regioni e dagli enti locali;
   f) previsione di una tabella di istituti culturali beneficiari del contributo statale, sottoposta a revisione triennale, adottata su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari;
   g) previsione di una procedura concorsuale annuale mediante la quale sono attribuiti contributi per progetti di elevato valore culturale, anche di natura interdisciplinare, presentati da reti di istituti culturali, anche al fine di ottimizzare i servizi per l'utenza;
   h) definizione delle procedure concorsuali per l'accesso ai contributi statali di cui alle lettere f) e g);
   i) individuazione di forme adeguate di vigilanza sulla gestione economico-finanziaria delle istituzioni culturali beneficiarie del contributo statale, attuate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
   l) previsione di una norma transitoria che faccia salve, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, le eventuali richieste del contributo statale previsto dall'articolo 1 della citata legge n. 534 del 1996, redatte ed inoltrate ai competenti uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo secondo le modalità prescritte.

  252-bis. All'articolo 25, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, la parola: «contributi» è sostituita dalla seguente: «premi» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle pubblicazioni periodiche di cui al presente comma possono essere conferite, inoltre, menzioni speciali non accompagnate da apporto economico».
  253. Sullo schema di regolamento di cui al comma 251 è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento è comunque emanato.
  253-bis. All'Orchestra del Mediterraneo presso il teatro San Carlo di Napoli è destinata la somma di 1 milione di euro per il 2014.
  254. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 222:
    1) al secondo periodo, le parole: «31 marzo 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre di ogni anno» e le parole: «in corso» sono sostituite dalle seguenti: «da avviare nell'anno seguente»;
    2) dopo il sesto periodo è inserito il seguente: «Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le predette amministrazioni dello Stato, nell'espletamento delle indagini di mercato di cui alla lettera b) del terzo periodo del presente comma, finalizzate all'individuazione degli immobili da assumere in locazione passiva, hanno l'obbligo di scegliere soluzioni allocative economicamente più vantaggiose per l'Erario sulla base di quanto previsto dal comma 222-bis, valutando anche la possibilità di decentrare gli uffici»;
    3) l'ottavo periodo è sostituito dai seguenti: «Sulla base delle attività effettuate e dei dati acquisiti ai sensi del presente comma e del comma 222-bis, l'Agenzia del demanio definisce il piano di razionalizzazione degli spazi. Il piano di razionalizzazione viene inviato, previa valutazione del Ministro dell'economia e delle finanze in ordine alla sua compatibilità con gli obiettivi di riduzione del costo d'uso e della spesa corrente, ai Ministri interessati per le valutazioni di competenza ed è pubblicato nel sito internet dell'Agenzia del demanio»;
   b) al comma 222-bis:
    1) il quarto periodo è soppresso;
    2) dopo il sesto periodo sono aggiunti i seguenti: «Al fine di pervenire ad ulteriori risparmi di spesa, le Amministrazioni dello Stato di cui al comma 222 comunicano all'Agenzia del demanio, secondo le modalità ed i termini determinati con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, i dati e le informazioni relativi ai costi per l'uso degli edifici di proprietà dello Stato e di terzi dalle stesse utilizzati. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia del demanio sono comunicati gli indicatori di performance elaborati dalla medesima Agenzia in termini di costo d'uso/addetto, sulla base dei dati e delle informazioni fornite dalle predette Amministrazioni dello Stato. Queste ultime, entro due anni dalla pubblicazione del relativo provvedimento nel sito internet dell'Agenzia del demanio, sono tenute ad adeguarsi ai migliori indicatori di performance ivi riportati»;
   c) il comma 224 è sostituito dal seguente:
  «224. Fatto salvo quanto previsto dal comma 222-bis, sesto periodo, le maggiori entrate e i risparmi di spesa derivanti dai commi da 222 a 223 affluiscono al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato».

  254-bis. Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa, i contratti di locazione di immobili stipulati dalle amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non possono essere rinnovati, qualora l'Agenzia del demanio, nell'ambito delle proprie competenze, non abbia espresso nulla osta sessanta giorni prima della data entro la quale l'amministrazione locataria può avvalersi della facoltà di comunicare il recesso dal contratto. Nell'ambito della propria competenza di monitoraggio, l'Agenzia del demanio autorizza il rinnovo dei contratti di locazione, nel rispetto dell'applicazione di prezzi medi di mercato, soltanto a condizione che non sussistano immobili demaniali disponibili. I contratti stipulati in violazione delle disposizioni del presente comma sono nulli.
  254-ter. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, e quelle di cui al comma 254-bis della presente legge non si applicano per i contratti di locazione di immobili di proprietà dei fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, nonché degli immobili di proprietà dei terzi aventi causa da detti fondi, per il limite di durata del finanziamento degli stessi fondi.
  255. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. In relazione alle specifiche esigenze di operatività dei compiti di tutela della sicurezza e del soccorso pubblico, sono altresì escluse dalla disciplina di cui al comma 2, lettere a) e b), le sedi della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per far fronte a imprevedibili e indifferibili esigenze di pronta operatività e a una maggiore mobilità del personale, connesse all'assolvimento dei propri compiti istituzionali, il Corpo della guardia di finanza è autorizzato, previa comunicazione all'Agenzia del demanio, all'esecuzione degli interventi specifici presso le sedi dei propri reparti. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014, sono trasferiti ai competenti programmi degli stati di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze gli importi corrispondenti agli stanziamenti di spesa confluiti dal 1o gennaio 2013 ai fondi di cui al comma 6».

  256. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo definisce, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le competenti Commissioni parlamentari e la società di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, compresi quelli detenuti dal Ministero della difesa e non utilizzati per finalità istituzionali, tale da consentire introiti per il periodo 2014-2016 non inferiori a 500 milioni di euro annui.
  256-bis. All'articolo 31, comma 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole da: «ai sensi dell'articolo 5-bis» fino a: «riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso il valore venale del bene, con la facoltà per il comune di abbattere tale valore fino al 50 per cento».
  257. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono individuati i beni immobili appartenenti all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa da trasferire all'Agenzia del demanio per la successiva dismissione.
  258. All'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: «in uffici scolastici regionali di livello» sono inserite le seguenti: «dirigenziale o» e dopo le parole: «dirigenziale generale,» sono inserite le seguenti: «in relazione alla popolazione studentesca della relativa regione,».
  258-bis. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, si interpreta nel senso che il direttore generale di progetto e il vice direttore generale vicario, ove appartenenti ai ruoli del personale dirigenziale della pubblica amministrazione, sono collocati per la durata dell'incarico in posizione di fuori ruolo, conservano il trattamento economico fondamentale in godimento e hanno facoltà di optare, in luogo dell'indennità prevista per la carica, per la corresponsione di un emolumento di importo pari al trattamento economico accessorio previsto per l'ultimo incarico dirigenziale ricoperto. Il periodo svolto in posizione di fuori ruolo ai sensi del periodo precedente è utile ai fini di quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. All'atto del collocamento in fuori ruolo del personale di cui al primo periodo sono resi indisponibili per tutta la durata del collocamento in fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario.
  259. I programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale sono rideterminati, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, in maniera tale da conseguire risparmi di spesa, anche in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
  260. All'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. In via sperimentale, il Ministro della giustizia può disporre, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con le regioni e le province autonome, che vengano utilizzati, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio oggetto delle convenzioni sono integralmente a carico del bilancio della regione».

  261. In relazione alle spese per consultazioni elettorali, le risorse stanziate nel «Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono ridotte di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
  262. A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23. Conseguentemente all'articolo 73, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 22, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e all'articolo 2, primo comma, lettera c), del decreto-legge 3 maggio 1976, n.  161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n.  240, la parola: «martedì» è sostituita dalla seguente: «lunedì»; all'articolo 5, primo comma, lettera b), del citato decreto-legge n.  161 del 1976 le parole: «martedì successivo, con inizio alle ore dieci» sono sostituite dalle seguenti: «lunedì successivo, con inizio alle ore 14»; all'articolo 20, secondo comma, lettere b) e c), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole: «alle ore 8 del martedì» sono sostituite dalle seguenti: «alle ore 14 del lunedì» e, alla medesima lettera c), le parole: «entro le ore 16» sono sostituite dalle seguenti: «entro le ore 24» e le parole: «entro le ore 20» sono sostituite dalle seguenti: «entro le ore 10 del martedì».
  263. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di risparmio indicati al comma 261:
   a) all'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al secondo periodo, le parole: «in occasione delle convocazioni dei comizi elettorali» sono sostituite dalle seguenti: «con cadenza triennale entro il 31 gennaio del primo anno di ciascun triennio»;
   b) all'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nei limiti massimi fissati dal decreto previsto dall'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dal nono comma del presente articolo»;
    2) dopo l'ottavo comma è inserito il seguente:
  «L'importo massimo da rimborsare a ciascun comune, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti dei seggi, è stabilito con decreto del Ministero dell'interno, nei limiti delle assegnazioni di bilancio, con distinti parametri per sezione elettorale e per elettore, calcolati rispettivamente nella misura del 40 per cento e del 60 per cento del totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a 3 sezioni elettorali, le quote sono maggiorate del 40 per cento»;
   c) l'articolo 5 della legge 16 aprile 2002, n. 62, è abrogato;
   d) all'articolo 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, le parole: «50 ore» e «70 ore» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «40 ore» e «60 ore» e le parole: «dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse» sono sostituite dalle seguenti: «dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data»;
    2) al comma 2, le parole: «con delibera di giunta da adottare non oltre dieci giorni dal decreto di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «con determinazione da adottare preventivamente» e le parole: «per il periodo già decorso» sono soppresse;
    3) al comma 3, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quattro mesi»;
   e) all'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, il secondo comma è sostituito dal seguente:
  «Le elezioni saranno rinnovate in occasione del primo turno elettorale utile, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, dalla data in cui la sentenza di annullamento è divenuta definitiva»;
   f) all'articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, il comma 4 è abrogato;
   g) in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate, per la consegna dei duplicati e per il rinnovo delle tessere, previa annotazione in apposito registro, l'ufficio elettorale comunale resta aperto nei due giorni antecedenti la votazione dalle ore nove alle ore diciotto e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto. È abrogato l'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299;
   h) alla legge 4 aprile 1956, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) all'articolo 1, il secondo comma è abrogato;
    2) all'articolo 2, primo comma, al primo periodo, le parole: «ed al secondo» sono soppresse e il secondo periodo è soppresso; il numero degli spazi di cui al secondo comma è ridotto ad almeno 3 e non più di 5 nei comuni da 3.001 a 10.000 abitanti nonché, sia nel numero minimo che nel numero massimo, alla metà nei comuni da 10.001 a 500.000 abitanti e ad un terzo nei comuni con più di 500.000 abitanti;
    3) all'articolo 4, il primo, il secondo ed il terzo comma sono abrogati;
    4) all'articolo 5, le parole: «agli articoli 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 3»;
   i) il presidente della Corte d'appello nomina i presidenti di seggio, ove possibile, tra i residenti nel comune in cui sono ubicati gli uffici elettorali di sezione;
   l) all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1o aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n.  96, il secondo periodo è soppresso;
   m) con decreto del Ministro dell'interno, non avente natura regolamentare, sono determinati, entro il 31 gennaio 2014, i nuovi modelli di schede per le elezioni comunali, ricollocando i contrassegni delle liste ammesse in modo più razionale, al fine di evitare la stampa di schede di dimensioni troppo elevate ed eccessivamente onerose. All'articolo 72, comma 3, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «al cui fianco» sono sostituite dalle seguenti: «sotto ai quali».

  264. Fermo restando il limite massimo di spesa annuale definito dal comma 261 per il complesso delle consultazioni elettorali che possono svolgersi in un anno, sono individuate idonee procedure per una congrua quantificazione di tutte le tipologie di spesa connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali. Le amministrazioni interessate da tali spese devono fornire tutti i dati, i parametri e le informazioni utili per effettuare tale quantificazione.
  265. Entro il 1o gennaio 2016, tutti i Corpi di polizia, compresa l'Arma dei carabinieri, si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Entro il 1o gennaio 2016, le Forze armate dovranno avvalersi delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Per le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, l'invio dei dati mensili di cui all'articolo 1, comma 447, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, cessa in corrispondenza della prima mensilità per il cui pagamento ci si avvale delle procedure informatiche indicate al primo e al secondo periodo del presente comma.
  265-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali e della giustizia, sono definite, secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa, in sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica o di altri sistemi in uso alla data di entrata in vigore della presente legge, modalità di accertamento delle presenze del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e del personale civile che presta servizio negli uffici o reparti specificamente individuati, idonee ad attestare l'effettivo svolgimento e la durata del servizio reso ai fini dell'erogazione dei compensi per lavoro straordinario.
  266. Ai fini della disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il compenso previsto per il Garante del contribuente non può essere superiore al 50 per cento di quello spettante alla data del 31 dicembre 2013.
  267. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è rideterminato, nei limiti di cui al comma 266, il compenso spettante al Garante del contribuente per le funzioni svolte a decorrere dal 1o gennaio 2014.
  268. All'articolo 4, comma 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole: «e 2013» sono aggiunte le seguenti: «, nonché negli anni 2015 e 2016».
  269. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è soppressa a decorrere dall'anno 2015.
  270. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è soppressa.
  271. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n.  30, è ridotta di 15 milioni di euro per l'anno 2014.
  271-bis. L'incarico del Commissario liquidatore del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione coatta amministrativa, in scadenza al 31 dicembre 2013, è prorogato per un ulteriore periodo, senza possibilità di rinnovo, di sei mesi successivi alla data di accredito delle risorse determinate in euro 7.752.477 per l'anno 2014, a valere sugli appositi stanziamenti iscritti in bilancio in favore di tale gestione, per completare l'attività di liquidazione ed espletare gli adempimenti di chiusura della gestione del Fondo medesimo, come previsti dall'articolo 21 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. A decorrere dal 1o gennaio 2015, le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 4, comma 2, e 9-quater, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, sono rispettivamente ridotte di euro 2.752.477 ed euro 5.000.000. Tale importo, pari a 7.752.477 euro dal 2015, confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  271-ter. Al termine della gestione commissariale dí cui al comma 271-bis, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato subentra nella gestione delle risorse iscritte, in favore della predetta gestione commissariale, nello stato di previsione del Ministero medesimo. Le residue disponibilità finanziarie della richiamata gestione sono versate dal Commissario all'entrata del bilancio dello Stato, entro trenta giorni dalla scadenza dell'incarico, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, gestiti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che subentra nelle eventuali residue attività liquidatorie della citata gestione commissariale, secondo le forme e le modalità della liquidazione coatta amministrativa.
  271-quater. Al fine di accelerare la definitiva chiusura della gestione liquidatoria, in deroga alle procedure autorizzative previste dagli articoli 35 e 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il Commissario liquidatore è autorizzato a stipulare transazioni per debiti iscritti nello stato passivo e per aliquote non inferiori del 5 per cento dell'aliquota di riparto determinata al momento della transazione.
  272. In relazione al minor utilizzo delle risorse previste dall'articolo 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a seguito dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, recante «Modalità di attuazione delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro nel periodo 1o gennaio – 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 1, comma 481, legge 24 dicembre 2012, n. 228», nel medesimo comma 481 le parole: «400 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «305 milioni».
  273. All'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «In deroga alla previsione di cui al periodo precedente, l'Autorità di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, restituisce entro il 31 gennaio 2014 le somme trasferite, per l'anno 2012, dalle autorità contribuenti quale quota delle entrate di cui all'articolo 23 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, delle entrate di cui all'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481, delle entrate di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, e delle entrate di cui all'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni; le restanti somme saranno restituite in dieci annualità costanti da erogare entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2015».
  274. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  307 del 2004, è ridotto di 400 milioni di euro per l'anno 2014.
  275. Il comma 523 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente:
  «523. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 è attribuita all'Autorità di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, una quota pari a 2 milioni di euro, per ciascun anno, a valere su ciascuna delle seguenti fonti di finanziamento: entrate di cui all'articolo 23 della legge n. 576 del 1982, e successive modificazioni; entrate di cui all'articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; entrate di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge n. 249 del 1997; entrate di cui all'articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni; entrate di cui all'articolo 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ed entrate di cui all'articolo 40 della legge n. 724 del 1994. Per gli anni 2014 e 2015 è attribuita, all'Autorità di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, una quota pari a 0,17 milioni di euro, per ciascun anno, a valere su ciascuna delle seguenti fonti di finanziamento: entrate di cui al citato articolo 23 della legge n. 576 del 1982; entrate di cui al citato articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; entrate di cui al citato articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge n. 249 del 1997; entrate di cui al citato articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005; entrate di cui all'articolo 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ed entrate di cui all'articolo 40 della legge n. 724 del 1994; una quota pari a 0,98 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'articolo 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e delle entrate di cui all'articolo 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

  276. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Per detti enti, la presente disposizione sostituisce tutta la normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica che prevede, ai fini del conseguimento dei risparmi di finanza pubblica, il concorso delle amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di spese di personale.
  277. In considerazione dell'adozione del bilancio unico d'ateneo, previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, il fabbisogno finanziario programmato per l'anno 2014 del sistema universitario, di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è determinato incrementando del 3 per cento il fabbisogno programmato per l'anno 2013.
  278. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto, può predisporre un piano di ristrutturazione e razionalizzazione, anche mediante fusione e incorporazione, delle società direttamente o indirettamente controllate e di quelle interamente detenute che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing.
  279. Al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle istituzioni culturali che comprovino la gratuità dei relativi incarichi.
  280. L'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si interpreta nel senso che il diritto di rivalsa si esercita anche per gli oneri finanziari sostenuti dallo Stato per la definizione delle controversie dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo che si siano concluse con decisione di radiazione o cancellazione della causa dal ruolo ai sensi degli articoli 37 e 39 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848.
  281. Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992 siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati.
  282. Al fine di completare l'attività di monitoraggio e di revisione dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei servizi resi dalle regioni e dagli enti locali, così da introdurre comportamenti virtuosi negli enti locali, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
  282-bis. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
  283. Al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, i medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, anche se non in possesso di una specializzazione, ma che alla data di entrata in vigore della presente legge possiedono almeno una esperienza triennale nel campo delle cure palliative, certificata dalla regione di competenza, tenuto conto dei criteri individuati con decreto del Ministro della salute di natura non regolamentare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono idonei ad operare nelle reti dedicate alla cure palliative pubbliche o private accreditate.
  284. Il prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio (PHT) è aggiornato, con cadenza annuale, dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), che provvede ad individuare un elenco di medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono essere dispensati attraverso le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, nonché ad assegnare i medicinali non coperti da brevetto e quelli per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'AIFA, determina conseguentemente, a saldi invariati, l'entità della riduzione del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera con equivalente attribuzione al tetto della spesa farmaceutica territoriale di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  285. Sulla base degli indirizzi indicati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in considerazione delle attività svolte dal Commissario straordinario di cui al comma 2 del medesimo articolo e delle proposte da questi formulate, entro il 31 luglio 2014 sono adottate misure di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento delle strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili tali da assicurare, anche nel bilancio di previsione, una riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 600 milioni di euro nell'anno 2015 e a 1.310 milioni di euro negli anni 2016 e 2017. Il Commissario riferisce ogni tre mesi al Comitato interministeriale e, con una apposita relazione annuale, al Parlamento, in ordine allo stato di adozione delle misure di cui al primo periodo. Nell'ambito del ridimensionamento di cui al presente comma, nonché al fine di conseguire un risparmio di spesa a carico dell'amministrazione e degli utenti, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, adotta misure volte all'unificazione in un unico archivio telematico nazionale dei dati concernenti la proprietà e le caratteristiche tecniche dei veicoli attualmente inseriti nel pubblico registro automobilistico e nell'archivio nazionale dei veicoli. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'adozione dei conseguenti provvedimenti attuativi e all'individuazione delle relative procedure.
  286. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 285, le dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, in termini di competenza e cassa, delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono accantonate e rese indisponibili per gli importi di 256 milioni di euro per l'anno 2015 e 622 milioni di euro annui per gli anni 2016 e 2017, secondo quanto indicato nell'allegato 3 alla presente legge. Restano escluse dagli accantonamenti le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le spese iscritte nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» e gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione e quelli relativi alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015. Restano altresì esclusi gli interventi sui quali sono state operate riduzioni di spesa ai sensi, rispettivamente, dei commi 289, 290, 387 e 388. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica. Resta preclusa la rimodulazione degli accantonamenti di spese correnti a valere su quelli di conto capitale. A seguito dell'adozione degli interventi correttivi di cui al comma 285, si provvederà a rendere disponibili le somme accantonate. Qualora si verifichi uno scostamento rispetto alle previsioni di risparmio di cui al primo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione delle suddette somme accantonate, nella misura necessaria al raggiungimento dei predetti obiettivi.
  287. A seguito delle misure di cui al comma 285, per gli anni 2015, 2016 e 2017 le regioni e le province autonome, a valere sui risparmi connessi alle predette misure, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a complessivi 344 milioni di euro, mediante gli importi di cui ai commi 449-bis e 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dai commi 329 e 331 del presente articolo. Parimenti, per gli anni 2016 e 2017 gli enti locali, mediante le percentuali recate ai commi 2 e 6 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificate dai commi 354 e 356 del presente articolo, assicurano un contributo di 275 milioni di euro annui per i comuni e di 69 milioni di euro annui per le province.
  288. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 gennaio 2015, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2015, 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 e 10.000 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati nel medesimo periodo ove, entro la data del 1o gennaio 2015, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.
  288-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo per la riduzione della pressione fiscale» cui sono destinate, a decorrere dal 2014, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le seguenti risorse:
   a) l'ammontare dei risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione della spesa pubblica di cui all'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al netto della quota già considerata nei commi da 285 a 288, delle risorse da destinare a programmi finalizzati al conseguimento di esigenze prioritarie di equità sociale e ad impegni inderogabili;
   b) per il biennio 2014-2015, l'ammontare di risorse che, in sede di Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni. A decorrere dal 2016, le maggiori entrate incassate rispetto all'anno precedente, derivanti dalle attività di contrasto all'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni.

  288-ter. Le risorse assegnate al Fondo ai sensi delle lettere a) e b) del comma 288-bis sono annualmente utilizzate, nell'esercizio successivo a quello di assegnazione al predetto Fondo e dopo il loro accertamento in sede di consuntivo, per incrementare per tale anno nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in ugual misura, da un lato, le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), e comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, dall'altro lato, le detrazioni di cui al citato articolo 13, commi 1, 3 e 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
  288-quater. Il Documento di economia e finanza reca l'indicazione del recupero di evasione fiscale registrato nell'anno precedente, dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate di cui alle lettere a) e b) del comma 288-bis rispetto all'anno precedente e di quelli previsti fino alla fine dell'anno in corso e per gli anni successivi.
  288-quinquies. La nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza contiene una valutazione dell'andamento della spesa primaria corrente e degli incassi derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale rispetto alle relative previsioni di bilancio dell'anno in corso. Le eventuali maggiori risorse di cui al comma 288-bis vengono iscritte in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, limitatamente al primo anno del triennio di riferimento, nello stato di previsione delle entrate e, contestualmente, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 288-bis. La legge di stabilità, sentite le parti sociali, individua gli eventuali interventi di miglioramento degli strumenti di contrasto all'evasione fiscale e di razionalizzazione della spesa, i nuovi importi delle deduzioni e detrazioni di cui al comma 288-ter e definisce le modalità di applicazione delle medesime deduzioni e detrazioni da parte dei sostituti d'imposta e delle imprese, in modo da garantire la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica.
  288-sexies. Per il 2014, le entrate incassate in un apposito capitolo, derivanti da misure straordinarie di contrasto all'evasione fiscale e non computate nei saldi di finanza pubblica, sono finalizzate in corso d'anno alla riduzione della pressione fiscale, mediante riassegnazione al Fondo di cui al comma 288-bis, secondo le modalità previste al comma 288-ter, ad esclusione delle detrazioni di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le modalità di utilizzo di tali somme, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
  288-septies. Il termine del 31 dicembre 2013 di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato al 31 dicembre 2016. All'articolo 1, comma 17, terzo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: «n. 196,» sono inserite le seguenti: «per le esigenze connesse alle attività di analisi e riordino della spesa pubblica e miglioramento della qualità dei servizi pubblici di cui all'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,».
  288-octies. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 49-bis, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, con uno o più decreti da adottare ai sensi del comma 2 del medesimo articolo si provvede ad individuare idonee modalità di utilizzo di personale dipendente dalle amministrazioni di cui al terzo periodo del comma 1 del citato articolo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  289. Le autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti correnti in favore di imprese pubbliche e private, elencate nell'allegato 4 alla presente legge, sono ridotte per gli importi ivi indicati. Le erogazioni alle imprese effettuate ai sensi delle autorizzazioni di spesa di cui al precedente periodo spettano nei limiti dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, come rideterminati per effetto delle riduzioni di cui al medesimo periodo.
  290. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ridotte di 152 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 151,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, secondo quanto indicato nell'allegato 5 alla presente legge. Per effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle amministrazioni, possono essere disposte variazioni compensative tra i capitoli interessati, con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Restano escluse dalle citate riduzioni le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le spese iscritte nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione».
  290-bis. All'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Restano altresì ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e agli articoli 141 e 142 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni. Ai componenti delle commissioni tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese». Restano validi gli atti comunque adottati dalle commissioni tecniche provinciali di cui al presente comma prima della data di entrata in vigore della presente legge.
  291. Le gestioni commissariali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 ottobre 2013, n. 119, nonché quelle disposte in applicazione dell'articolo 1, comma 115, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano il 30 giugno 2014.
  292. All'allegato 2 di cui all'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2012, n. 122, alla voce «Stazione Sperimentale delle Pelli e Materie concianti, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540», dopo le parole: «CCIAA Napoli» sono aggiunte le seguenti: «, Pisa e Vicenza». Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  293. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 52, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Gli interessi convenzionali, moratori e a qualunque altro titolo dovuti sui crediti di cui al comma 1 sono riconosciuti, nel loro complesso, nella misura massima comunque non superiore al tasso calcolato e pubblicato dalla Banca d'Italia sulla base di un paniere composto dai buoni del tesoro poliennali quotati sul mercato obbligazionario telematico (RENDISTATO)»;
   b) all'articolo 53, comma 1, le parole: «70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento».

  294. Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri a carico dello stato di previsione del Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il prefetto dispone la ricognizione dei veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, e successive modificazioni, a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e delle sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comunque custoditi da oltre due anni, anche se non confiscati, ovvero di quelli non alienati per mancanza di acquirenti. Dei veicoli giacenti, individuati secondo il tipo, il modello ed il numero di targa o telaio, indipendentemente dalla documentazione dello stato di conservazione, viene formato elenco provinciale, pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, in cui, per ciascun veicolo, sono riportati altresì i dati identificativi del proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico.
  295. Nei sessanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 294, il proprietario o uno degli altri soggetti indicati nell'articolo 196 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 può assumere la custodia del veicolo, provvedendo contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla depositeria, con conseguente estinzione del debito maturato nei confronti dello Stato allo stesso titolo. Di tale facoltà è data comunicazione con la pubblicazione dell'elenco, con l'avviso che, in caso di mancata assunzione della custodia, si procederà all'alienazione del veicolo alla depositeria, anche ai soli fini della rottamazione, ai sensi delle disposizioni dei commi da 296 a 299.
  296. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 295, la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo notifica al soggetto titolare del deposito l'atto recante la determinazione all'alienazione, anche relativamente ad elenchi di veicoli, ed il corrispettivo cumulativo. L'alienazione si perfeziona, anche con effetto transattivo ai sensi degli articoli 1965 e seguenti del codice civile, con il consenso del titolare del deposito, comunicato alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo, entro e non oltre i quindici giorni successivi alla notifica. L'alienazione è comunicata dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo al pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni, senza oneri.
  297. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'interno, di concerto con l'Agenzia del demanio, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità dell'alienazione e delle attività ad essa funzionali e connesse. Il corrispettivo dell'alienazione è determinato dalle amministrazioni procedenti in modo cumulativo per il totale dei veicoli che ne sono oggetto, tenuto conto del tipo e delle condizioni dei veicoli, dell'ammontare delle somme dovute al soggetto titolare del deposito in relazione alle spese di custodia, nonché degli eventuali oneri di rottamazione che possono gravare sul medesimo soggetto.
  298. Al procedimento disciplinato dai commi da 294 a 297 si applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 38 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
  299. La somma eventualmente ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la somma depositata è restituita all'avente diritto.
  300. All'attuazione dei commi da 294 a 299 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  300-bis. All'articolo 7, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «e le somme eventualmente eccedenti ad interventi» sono sostituite dalle seguenti: «nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e».
  301. Per gli anni 2015-2017, l'indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefìci complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella in godimento al 31 dicembre 2013 ai sensi dell'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
  302. All'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013 e 2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica».
  303. Le disposizioni di cui ai commi 301 e 302 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
  304. Per effetto delle disposizioni recate dai commi 301, 302 e 303, per il periodo 2015-2017, l'accantonamento a cui sono tenute le regioni ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, non deve tenere conto dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al predetto periodo 2015-2017.
  305. All'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «e sino al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «e sino al 31 dicembre 2014». Al medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1o gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo».
  306. A decorrere dal 1o gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, i compensi professionali liquidati, esclusi, nella misura del 50 per cento, quelli a carico della controparte, a seguito di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni ai sensi del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti nella misura del 75 per cento. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo di bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.
  306-bis. L'articolo 202 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e l'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati. Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità.
  306-ter. Le amministrazioni interessate adeguano i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto disposto dal comma 306-bis, secondo periodo, del presente articolo e dall'articolo 8, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, come modificato dall'articolo 5, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  307. All'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 9, le parole: «pari al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 40 per cento»;
   b) al comma 13-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta facoltà è fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018»;
   c) al comma 14, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50 per cento negli anni 2014 e 2015, del 60 per cento nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018».

  307-bis. All'articolo 7, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La mobilità interuniversitaria è altresì favorita prevedendo la possibilità di effettuare trasferimenti di professori e ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie, con l'assenso delle università interessate».
  308. All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Nell'anno 2016, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018».
  308-bis. Nell'ambito del processo di riorganizzazione delle agenzie fiscali previsto dall'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, sono istituite, a invarianza di spesa, due posizioni dirigenziali di livello generale presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con la contestuale soppressione di due posizioni dirigenziali di analogo livello presso l'Agenzia delle entrate. Sono corrispondentemente ridotte le dotazioni finanziarie per le spese di funzionamento dell'Agenzia delle entrate e incrementate quelle dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. L'istituzione delle due nuove posizioni non ha effetto ai fini del rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale previsto per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dall'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del citato decreto-legge n. 95 del 2012.
  309. Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, le relative amministrazioni possono procedere per l'anno 2014, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, comunque, con un turn over complessivo relativo allo stesso anno non superiore al 55 per cento, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e 600 unità per il Corpo della guardia di finanza. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
  309-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
  309-ter. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare dai commi 1 e 21 del predetto articolo, la dotazione del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  309-quater. Esclusivamente per l'anno 2014, le risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettere a) e b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono destinate in misura comunque non superiore al 50 per cento con decreto, rispettivamente, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, ad alimentare i fondi di cui agli articoli 14 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, nonché i fondi per l'incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  310. Le assunzioni di cui al comma 309 possono essere riservate al personale volontario in ferma prefissata di un anno delle Forze armate e sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni.
  310-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 70 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: «Al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare» sono inserite le seguenti: «nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
  310-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 310-bis, valutati in euro 87.423 per l'anno 2014, euro 148.942 per l'anno 2015 ed euro 385.308 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto- legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 310-bis del presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti mediante riduzione delle medesime risorse di cui al primo periodo.
  311. A decorrere dal 1o gennaio 2014 le disposizioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici, si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.
  312. Sono soggetti al limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ove previsti dai rispettivi ordinamenti.
  313. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui ai commi 311 e 312 sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico di uno o più organismi o amministrazioni, fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali.
  314. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui ai commi da 312 a 313, per le amministrazioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 23-ter e, per le restanti amministrazioni ricomprese nei commi da 311 a 313, restano acquisite nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi.
  315. Le regioni adeguano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi da 311 a 314. Tale adeguamento costituisce adempimento necessario ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed integra le condizioni previste dalla relativa lettera i).
  316. L'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e l'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, si interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.
  317. Per gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, i risparmi di cui al comma 305 concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  317-bis. All'articolo 12, comma 18-bis, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «da espletare nei limiti e a valere sulle facoltà assunzionali dell'ente, di verifica dell'idoneità, sono inquadrati» sono sostituite dalle seguenti: «di verifica dell'idoneità, da espletare anche in deroga ai limiti alle facoltà assunzionali, sono inquadrati, anche in posizione di sovrannumero rispetto alla dotazione organica dell'ente, riassorbibile con le successive vacanze,».
  318. L'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è ridotta di un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
  319. All'articolo 181, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: «del 90 per cento» sono sostitute dalle seguenti: «del 50 per cento».
  320. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi 301, 302, 303, 304 e 305 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è ridotto di 540 milioni di euro per l'anno 2015 e 610 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. La predetta riduzione è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo criteri e modalità proposti in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano medesime, da recepire, in sede di espressione dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard, entro il 30 giugno 2014. Qualora non intervenga la proposta entro i termini predetti, la riduzione è attribuita secondo gli ordinari criteri di ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad esclusione della Regione siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso alla manovra di cui al presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.
  321. L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2012, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2012, avviene, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale o regionale dell'organismo militare. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la cui dotazione è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo.
  322. Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:
   a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
   b) nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
   c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
   d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
   e) nella misura del 40 per cento per l'anno 2014 e nella misura del 45 per cento per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Al comma 236 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo è soppresso, e al secondo periodo le parole: «Per le medesime finalità» sono soppresse.

  323. Con effetto dal 1o gennaio 2014 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data:
   a) all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «90.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro», le parole: «150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro» e le parole: «60.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro»;
   b) all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, al comma 2, primo periodo, le parole: «decorsi sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi dodici mesi».

  324. Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge per i soggetti che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2013.
  325. A decorrere dal 1o gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 12 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS e al 18 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 126 del presente articolo.
  325-bis. I risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate, sulla base dei princìpi di cui al comma 325, dagli organi costituzionali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della propria autonomia, anche in riferimento ai vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo di cui al comma 31.
  326. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine.
  326-bis. Ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nei trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive. Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza prevista negli stessi. Gli organi costituzionali applicano i princìpi di cui al presente comma nel rispetto dei propri ordinamenti.
  326-ter. All'articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 35 della legge 4 novembre 2010, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016» e le parole: «31 gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2017»;
   b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
   c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».

  326-quater. All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come modificato dall'articolo 2, comma 57 della legge 28 giugno 2012 n. 92, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: al secondo periodo, le seguenti parole: al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015 sono sostituite dalle seguenti: «, al 22 per cento per l'anno 2014, al 23,5 per cento per l'anno 2015».
  326-quinqies. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 89 milioni di euro per il 2014, di 113 milioni di euro per il 2015, di 162 milioni di euro per il 2016, di 72 milioni di euro per il 2017, di 46 milioni di euro per il 2018 e di 12 milioni di euro per il 2019.
  327. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
  327-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014, al coniuge e ai figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subìto, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso, è riconosciuto il diritto a uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.
  3-ter. Il diritto all'assegno vitalizio di cui al comma 3-bis non spetta qualora i benefìci di cui alla presente legge siano stati riconosciuti al coniuge poi deceduto o all'ex coniuge divorziato o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento. L'assegno vitalizio non può avere decorrenza anteriore al 1o gennaio 2014.
  3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter del presente articolo si applicano anche con riferimento all'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni».

  327-ter. All'onere di cui al comma 327-bis valutato in 0,134 milioni di euro per l'anno 2014, in 0,274 milioni di euro per l'anno 2015, in 0,419 milioni di euro per l'anno 2016, in 0,570 milioni di euro per l'anno 2017, in 0,727 milioni di euro per l'anno 2018, in 0,890 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,059 milioni di euro per l'anno 2020, in 1,234 milioni di euro per l'anno 2021, in 1,416 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1,605 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 327-bis del presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, mediante utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, da riassegnare ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
  328. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il complesso delle spese finali, in termini di competenza eurocompatibile, delle regioni a statuto ordinario non può essere superiore per l'anno 2013 all'importo di 20.090 milioni di euro, per l'anno 2014 all'importo di 19.390 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 all'importo di 19.099 milioni di euro»;
   b) al secondo periodo, le parole: «per gli esercizi dal 2013 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per l'esercizio 2013»;
   c) al secondo periodo, le parole: «di ciascun anno» sono sostituite dalla seguente: «2013».

  329. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 449 è inserito il seguente:
  «449-bis. Il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, agli importi indicati nella tabella seguente:

Regione Obiettivi patto di stabilità interno (milioni di euro)
Anno 2014 Anni 2015-2017
Piemonte 1.928 1.901
Liguria 714 704
Lombardia 3.026 2.960
Veneto 1.515 1.485
Emilia-Romagna 1.514 1.485
Toscana 1.440 1.418
Umbria 548 543
Marche 637 628
Lazio 1.943 1.909
Abruzzo 673 666
Molise 261 259
Campania 2.327 2.304
Puglia 1.305 1.289
Basilicata 539 535
Calabria 1.022 1.013
Totale 19.390 19.099
                               ».

  330. I commi 450 e 450-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano di avere efficacia a decorrere dall'esercizio 2014.
  331. Al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2017» e le parole: «di competenza finanziaria e» sono soppresse;
   b) al primo periodo, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
    «d) degli importi indicati nella seguente tabella:

Regione o Provincia autonomaImporto (in milioni di euro)
Anno 2014Anni 2015-2017
Trentino-Alto Adige 23
Provincia autonoma Bolzano/Bozen 2635
Provincia autonoma Trento 2534
Friuli-Venezia Giulia 5675
Valle d'Aosta 79
Sicilia 133178
Sardegna 5169
Totale RSS 300403
                               ».

   c) al primo periodo, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
    «d-bis) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali»;
   d) al secondo periodo, le parole da: «Il complesso delle spese finali» fino a: «ai sensi del presente comma» sono soppresse.

  332. Al comma 455 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, alinea, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2017»;
   b) al primo periodo, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
    «d) degli importi indicati nella tabella di cui al comma 454»;
   c) al primo periodo, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
    «d-bis) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali».

  332-bis. Al comma 460 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza finanziaria sia quella di competenza eurocompatibile» sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni riguardanti la gestione di competenza eurocompatibile».
  332-ter. Al comma 461 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «all'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 462, lettera d),».
  332-quater. Alla lettera a) del comma 462 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «Per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza.» sono soppresse;
   b) le parole: «Dal 2013», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Nel 2013»;
   c) le parole: «media della corrispondente spesa del triennio considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi» sono sostituite dalle seguenti: «corrispondente spesa del 2011».

  333. Il comma 463 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è abrogato a decorrere dall'esercizio 2014.
  334. Al comma 17 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al primo periodo, la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2015»;
   b) il quinto periodo è soppresso;
   c) al sesto periodo, la parola: «2013» è sostituita dalla seguente: «2014»;
   d) all'ultimo periodo, le parole: «e 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, 2013, 2014 e 2015».

  334-bis. Al comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Negli anni 2014 e 2015 le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico eurocompatibile».
  334-ter. I commi da 1 a 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e successive modificazioni, sono abrogati.
  335. Al fine di assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione, le nuove e maggiori entrate erariali derivanti dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2014, per essere interamente destinate alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, al fine di garantire la riduzione del debito pubblico stesso nella misura e nei tempi stabiliti dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012, ratificato ai sensi della legge 23 luglio 2012, n. 114. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Presidenti delle giunte regionali interessati, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione.
  335-bis. Al comma 7 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e successive modificazioni, le parole: «a decorrere dal 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2015».
  336. In applicazione dell'articolo 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690, per la regione Valle d'Aosta si provvede per ciascun esercizio finanziario all'individuazione del maggior gettito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Presidente della giunta regionale. In caso di mancata intesa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 335, e fino alla conclusione dell'intesa stessa, per la regione Valle d'Aosta si provvede in via amministrativa con i medesimi criteri individuati per le altre autonomie speciali.
  337. Le disposizioni di cui ai commi 335, 336 e 350 cessano di avere applicazione qualora vengano raggiunte intese, entro il 30 giugno 2014, tra lo Stato e ciascuna autonomia speciale in merito all'adozione di interventi diversi, in grado di concorrere in misura corrispondente al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il periodo considerato nei medesimi commi 335, 336 e 350.
  338. Analogamente a quanto previsto per le altre regioni e province autonome, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 non rilevano, ai fini del patto di stabilità interno della regione Friuli-Venezia Giulia, le spese relative alla realizzazione di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
  338-bis. In applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274, e al fine di rendere efficaci le disposizioni ivi contenute, al numero 7) del primo comma dell'articolo 49 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, le parole: «nove decimi» sono sostituite dalle seguenti: «9,19 decimi». Conseguentemente, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è rideterminato in riduzione dell'importo di 2.375.977 euro annui, a decorrere dall'anno 2014, per la componente del finanziamento di cui all'articolo 2, comma 283, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'importo di 160.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2014, per la componente del finanziamento di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230.
  338-ter. L'articolo 10 dello Statuto speciale per la Sardegna di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è sostituito dal seguente:
  «Art. 10. – La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'isola e nel rispetto della normativa comunitaria, con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può, ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione:
   a) prevedere agevolazioni fiscali, esenzioni, detrazioni d'imposta, deduzioni dalla base imponibile e concedere, con oneri a carico del bilancio regionale, contributi da utilizzare in compensazione ai sensi della legislazione statale;
   b) modificare le aliquote in aumento entro i valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione fino ad azzerarle».
  339. Mediante intese tra lo Stato, la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro il 30 giugno 2014, sono definiti gli ambiti per il trasferimento o la delega delle funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti, in particolare, ai servizi ferroviari di interesse locale per la Valle d'Aosta, alle Agenzie fiscali dello Stato e alle funzioni amministrative, organizzative e di supporto riguardanti la giustizia civile, penale e minorile, con esclusione di quelle relative al personale di magistratura, nonché al Parco nazionale dello Stelvio, per le province autonome di Trento e di Bolzano. Con apposite norme di attuazione si provvede al completamento del trasferimento o della delega delle funzioni statali oggetto dell'intesa. Laddove non già attribuiti, l'assunzione di oneri avviene in luogo e nei limiti delle riserve di cui al comma 335, e computata quale concorso al riequilibrio della finanza pubblica nei termini dello stesso comma. Con i predetti accordi, lo Stato, la regione Valle d'Aosta, le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Trentino-Alto Adige individuano gli standard minimi di servizio e di attività che lo Stato, per ciascuna delle funzioni trasferite o delegate, si impegna a garantire sul territorio provinciale o regionale con riferimento alle funzioni i cui oneri sono sostenuti dalle province o dalla regione, nonché i parametri e le modalità per la quantificazione e l'assunzione degli oneri. Ai fini di evitare disparità di trattamento, duplicazioni di costi e di attività sul territorio nazionale, in ogni caso è escluso il trasferimento e la delega delle funzioni delle Agenzie fiscali di cui al primo periodo sia in relazione ad ambiti di materia relativi a concessioni statali e alle reti di acquisizione del gettito tributario sia con riferimento: 1) alle disposizioni che riguardano tributi armonizzati o applicabili su base transnazionale; 2) ai contribuenti di grandi dimensioni; 3) alle attività strumentali alla conoscenza dell'andamento del gettito tributario; 4) alle procedure telematiche di trasmissione dei dati e delle informazioni alla anagrafe tributaria. Deve essere assicurato in ogni caso il coordinamento delle attività di controllo sulla base di intese, nel quadro di accordi tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i presidenti della regione Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Trentino-Alto Adige, tra i direttori delle Agenzie dell'entrate e delle dogane e dei monopoli e le strutture territoriali competenti. Sono riservate all'Amministrazione centrale le relazioni con le istituzioni internazionali. Con apposite norme di attuazione si provvede al completamento del trasferimento o della delega delle funzioni statali oggetto dell'intesa.
  340. Relativamente alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano, il concorso agli obiettivi di finanza pubblica sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di indebitamento netto, previsto dalla normativa vigente, viene ripartito fra le stesse con intesa da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2014. In caso di mancata intesa, il contributo è ripartito secondo criteri definiti dal Ministero dell'economia e delle finanze.
  341. Lo Stato, le regioni e le province autonome possono, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro il 30 giugno 2014, individuare criteri e modalità per il concorso alla finanza pubblica da parte delle medesime regioni e province autonome, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica come complessivamente definiti. Con il predetto accordo le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possono cedere alle regioni a statuto ordinario spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno ovvero le somme ad esse dovute per gli anni 2012 e 2013 per effetto dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale 31 ottobre 2012, n. 241, mentre le regioni a statuto ordinario possono cedere spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  342. L'articolo 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:
  «Art. 80. – 1. Le province hanno competenza legislativa in materia di finanza locale.
  2. Nelle materie di competenza, le province possono istituire nuovi tributi locali. La legge provinciale disciplina i predetti tributi e i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni.
  3. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province. Ove la legge statale disciplini l'istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti locali, alle relative finalità provvedono le province individuando criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio.
  4. La potestà legislativa nelle materie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è esercitata nel rispetto dell'articolo 4 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea».

  343. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 117, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ciascuna delle due province autonome assicura annualmente un intervento finanziario pari a 40 milioni di euro istituendo apposite postazioni nel bilancio pluriennale»;
   b) dopo il comma 117 è inserito il seguente:
  «117-bis. Con successiva intesa tra le province autonome di Trento e di Bolzano e le regioni Lombardia e Veneto, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri vengono definiti:
   a) i criteri di individuazione dei progetti e delle iniziative di cui al comma 117, riservando in ogni caso una quota di finanziamento a progetti a valenza sovraregionale;
   b) le modalità di gestione delle risorse, garantendo l'erogazione dei finanziamenti annuali da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al comma 117;
   c) le modalità di gestione dei progetti approvati e finanziati nelle annualità 2010-2011 e 2012 dall'Organismo di indirizzo e delle relative risorse»;
   c) i commi da 118 a 121 sono abrogati a decorrere dal 30 giugno 2014.

  344. Le disposizioni di cui ai commi 342 e 343 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
  345. A decorrere dall'anno 2014, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le quote di gettito riservate allo Stato in riferimento ai tributi locali sono assicurate con le modalità di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Sino al riordino della disciplina nazionale dei tributi locali immobiliari, resta acquisito all'entrata del bilancio dello Stato il gettito dell'IMU relativo agli immobili di categoria D, per la quota riferita all'aliquota standard, di cui all'articolo 1, comma 380, lettera g), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come sostituito dal comma 522 del presente articolo.
  346. Per l'anno 2014, le regioni a statuto ordinario assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziare, per l'importo complessivo di 560 milioni di euro secondo gli importi indicati, per ciascuna regione a statuto ordinario, nella tabella seguente:

Regioni a statuto ordinarioRiduzioni anno 2014 (in migliaia di euro)
 Piemonte51.178    
 Liguria17.959    
 Lombardia135.234    
 Veneto59.979    
 Emilia-Romagna57.156    
 Toscana42.982    
 Umbria8.834    
 Marche16.794    
 Lazio68.676    
 Abruzzo12.026    
 Molise2.615    
 Campania39.295    
 Puglia29.114    
 Basilicata4.390    
 Calabria13.768    
 Totale560.000    

  347. Gli importi indicati per ciascuna regione a statuto ordinario nella tabella di cui al comma 346 possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2014, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da recepire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 febbraio 2014.
  348. Le somme di cui al comma 346, ovvero di cui al comma 347 in caso di accordo, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 marzo 2014 e non sono considerate ai fini del patto di stabilità interno.
  349. Nel caso di mancato versamento entro il predetto termine del 31 marzo 2014, gli importi dovuti da ciascuna regione sono portati in riduzione dalle risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale, entro il termine del 30 aprile 2014. Entro il termine del 15 aprile 2014 ciascuna regione può indicare al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risorse da assoggettare a riduzione.
  350. Per l'anno 2014, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 240 milioni di euro. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma è accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, secondo gli importi indicati, per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, nella tabella seguente:

Regioni a statuto specialeAccantonamenti anno 2014 (in migliaia di euro)
Valle d'Aosta5.540    
Provincia autonoma
Bolzano
22.818    
Provincia autonoma
Trento
19.913    
Friuli-Venezia Giulia44.445    
Sicilia106.161    
Sardegna41.123    
Totale240.000    

  351. Gli importi indicati per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma nella tabella di cui al comma 350 possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2014, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale riparto è recepito con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
  352. Al secondo comma dell'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ammontare complessivo delle entrate da considerare ai fini del calcolo del limite dell'indebitamento sono comprese le risorse del fondo di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise».
  352-bis. Le regioni che alla data dell'ultima ricognizione effettuata al 31 dicembre 2012 non si trovino in situazioni di eccedenza di personale in rapporto alla dotazione organica sia complessiva, sia relativa alla categoria/qualifica interessata, e che, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stiano assolvendo alla carenza della dotazione organica attraverso il ricorso e l'impiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità, purché con il medesimo datore di lavoro, e ove le predette deroghe ai limiti contrattuali imposti dalla normativa vigente e dal contratto stesso, siano state oggetto di apposita contrattazione decentrata tra le organizzazioni sindacali abilitate e l'ente interessato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, possono procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato.
  353. All'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la lettera b) è sostituita dalle seguenti:
   «b) entro il 30 giugno 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27;
   b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27».

  353-bis. Al fine di risolvere il contenzioso derivante dal comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un tavolo di lavoro tra i funzionari del medesimo Ministero, la società Anas SpA e i rappresentanti dei comitati dei passi carrai, con il compito di raggiungere un accordo fra le parti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  354. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le parole: «e registrata negli anni 2007-2009, per gli anni dal 2013 al 2016,» sono sostituite dalle seguenti: «, registrata negli anni 2007-2009, per l'anno 2013, e registrata negli anni 2009-2011 per gli anni dal 2014 al 2017,»;
   b) le parole: «e a 18,8 per cento per gli anni 2013 e successivi» sono sostituite dalle seguenti: «, a 18,8 per cento per l'anno 2013, a 19,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 20,05 per cento per gli anni 2016 e 2017»;
   c) le parole: «e a 14,8 per cento per gli anni 2013 e successivi» sono sostituite dalle seguenti: «, a 14,8 per cento per l'anno 2013, a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017»;
   d) le parole: «e a 14,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017».

  355. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:
  «2-quater. La determinazione della popolazione di riferimento per l'assoggettamento al patto di stabilità interno dei comuni è effettuata sulla base del criterio previsto dal comma 2 dell'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  2-quinquies. Per l'anno 2014 l'obiettivo di saldo finanziario dei comuni derivante dall'applicazione delle percentuali di cui ai commi da 2 a 6 è rideterminato, fermo restando l'obiettivo complessivo di comparto, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 31 gennaio 2014. Il predetto decreto deve garantire che per nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalità previste dalla normativa previgente».

  356. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 6, lettera a), le parole: «e a 19,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, a 19,8 per cento per l'anno 2013, a 20,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 21,05 per cento per gli anni 2016 e 2017»;
   b) al comma 6, lettera b), le parole: «e a 15,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, a 15,8 per cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 15,62 per cento per gli anni 2016 e 2017»;
   c) al comma 6, lettera c), le parole: «a 13 per cento per l'anno 2013 e a 15,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «a 13 per cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 15,62 per cento per gli anni 2016 e 2017».
   c-bis) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  «6-bis. Al fine di stabilizzare gli effetti negativi sul patto di stabilità interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, è disposta la riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata ed il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila. A tal fine, entro il 30 marzo di ciascun anno, l'Associazione nazionale dei comuni italiani comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web http://pattostabilitainterno.tesoro.it della Ragioneria generale dello Stato, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi di ciascun comune di cui al presente comma sulla base delle istanze prodotte dai predetti comuni entro il 15 marzo di ciascun anno».

  357. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 9 è inserito il seguente:
  «9-bis. Per l'anno 2014 nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerati, per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro di cui 850 milioni di euro ai comuni e 150 milioni di euro alle province, i pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali è assegnato a ciascun ente uno spazio finanziario in proporzione all'obiettivo di saldo finanziario determinato attraverso il comma 2-quinquies fino a concorrenza del predetto importo. Gli enti locali utilizzano i maggiori spazi finanziari derivanti dal periodo precedente esclusivamente per pagamenti in conto capitale da sostenere nel primo semestre dell'anno 2014 dandone evidenza mediante il monitoraggio di cui al comma 19 entro il termine perentorio ivi previsto».
  357-bis. Una quota pari a 10 milioni di euro dell'importo complessivo di cui al comma 357 è destinata a garantire spazi finanziari ai comuni della provincia di Olbia colpiti dagli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito il riparto dei predetti spazi fra i singoli comuni.
  358. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:
  «14-bis. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nel saldo finanziario di parte corrente, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate, nel limite di 10 milioni di euro annui, le spese sostenute dal comune di Campione d'Italia elencate nel decreto del Ministero dell'interno protocollo n. 09804529/15100-525 del 6 ottobre 1998 riferite alle peculiarità territoriali dell’exclave. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

  359. Al comma 19 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «“www.pattostabilita.rgs.tesoro.it”» sono sostituite dalle seguenti: «“http://pattostabilitainterno.tesoro.it”».
  360. Al comma 20 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al primo periodo, dopo le parole: «è tenuto ad inviare» sono inserite le seguenti: «, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web “http://pattostabilitainterno.tesoro.it”»;
   b) al primo periodo, la parola: «sottoscritta» è sostituita dalle seguenti: «firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,»;
   c) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;
   d) al quarto periodo, le parole: «, con la sottoscrizione di tutti i soggetti previsti» sono soppresse.

  361. Al comma 23 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al primo periodo, le parole: «a decorrere dall'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2011»;
   b) al secondo periodo, le parole: «negli anni 2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2009 e 2010» e le parole: «del biennio 2008-2009 e le risultanze dell'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «del biennio 2010-2011 e le risultanze dell'anno 2011».

  362. Al comma 125 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «31 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «15 marzo».
  362-bis. All'articolo 1, comma 123, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'anno 2014, la quota del 50 per cento è distribuita da ciascuna regione ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta quota del 50 per cento sono comunicati entro il 10 aprile 2014 da ciascuna regione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web http://pattostabilitainterno.tesoro.it della Ragioneria generale dello Stato, affinché gli stessi siano attribuiti, entro il 30 aprile 2014, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti di tutte le regioni, di cui al comma 122, che presentino un saldo obiettivo positivo. L'attribuzione è operata in misura proporzionale ai valori positivi dell'obiettivo.».
  363. Al comma 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole: «15 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «1o marzo» e le parole: «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «15 marzo».
  364. All'articolo 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 e al comma 2, le parole: «15 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno»;
   b) al comma 1 e al comma 2, le parole: «sia mediante il sistema web appositamente predisposto, sia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal responsabile finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «mediante il sito web “http://pattostabilitainterno.tesoro.it” appositamente predisposto»;
   c) al comma 5, le parole: «10 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «10 luglio».

  365. Al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le parole: «di concerto con il Ministro dell'interno e» sono soppresse;
   b) l'ultimo periodo è soppresso;
   c) le parole: «di cui al comma 87» sono sostituite dalle seguenti: «assoggettabili alla sanzione di cui al periodo successivo».

  366. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 500 milioni di euro i pagamenti sostenuti nel corso del 2014 dagli enti territoriali:
   a) dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012;
   b) dei debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle regioni in favore degli enti locali e delle province in favore dei comuni;
   c) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data.

  367. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti territoriali, i comuni, le province e le regioni comunicano mediante il sito web «http://pattostabilitainterno.tesoro.it» della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 14 febbraio 2014, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma 366. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.
  368. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 367, entro il 28 febbraio 2014 sono individuati, prioritariamente, per ciascun ente locale, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno. Con le medesime modalità, a valere sugli spazi finanziari residui non attribuiti agli enti locali, sono individuati per ciascuna regione gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.
  369. Su segnalazione del collegio dei revisori o del revisore dei singoli enti, la procura regionale competente della Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al comma 367, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio finanziario 2014, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente. Sino a quando le sentenze di condanna emesse ai sensi della presente disposizione non siano state eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, nel sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione degli estremi della decisione e della somma a credito. In caso di ritardata o mancata segnalazione da parte del collegio dei revisori o del revisore, a questi soggetti, ove ne sia accertata la responsabilità, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, e si applicano il terzo e quarto periodo del presente comma.
  370. Le disposizioni del presente comma e dei commi da 371 a 381 si applicano alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, nonché le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate.
  371. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 370 presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.
  372. Gli accantonamenti di cui al comma 371 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017:
   a) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016. Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);
   b) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

  373. A decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al comma 370 a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza. Per i servizi pubblici locali sono individuati parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della banca dati delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato.
  374. A decorrere dall'esercizio 2015, le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.
  375. A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 374 diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci.
  375-bis. All'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, le parole da «, con esclusione» fino a: «forniti dalle stesse.» sono sostituite dalle seguenti: «. Le società, nonché le loro controllanti, collegate e controllate che, in Italia o all'estero, sono destinatarie di affidamenti non conformi al combinato disposto degli articoli 5 e 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e la cui durata ecceda il termine del 3 dicembre 2019, non possono partecipare ad alcuna procedura per l'affidamento dei servizi, anche se già avviata. L'esclusione non si applica alle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura concorsuale.».
  376. All'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
  «2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si applicano, altresì, le disposizioni che stabiliscono, a carico delle rispettive pubbliche amministrazioni locali, obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al personale dei soggetti medesimi della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria. A tal fine, su atto di indirizzo dell'ente controllante, nella contrattazione di secondo livello è stabilita la concreta applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria, fermo restando il contratto nazionale di lavoro vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, del presente decreto, le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica sono escluse dall'applicazione diretta dei vincoli previsti dal presente articolo. Per queste società, l'ente locale controllante, nell'esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, stabilisce modalità e applicazione dei citati vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive, che verranno adottate con propri provvedimenti. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, del presente decreto, gli enti locali di riferimento possono escludere, con propria motivata deliberazione, dal regime limitativo le assunzioni di personale per le singole aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, fermo restando l'obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale».

  377. All'articolo 76 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il comma 7 è così modificato:
   a) al terzo periodo, dopo le parole: «ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle» sono inserite le seguenti: «aziende speciali, dalle istituzioni e»;
   b) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, è modificata la percentuale di cui al primo periodo, al fine di tenere conto degli effetti del computo della spesa di personale in termini aggregati».

  378. All'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 5 è abrogato;
  «5. Le società affidatarie in house sono assoggettate alle disposizioni di cui ai commi da 370 a 381 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014. L'ente locale o l'ente di governo locale dell'ambito o del bacino vigila sull'osservanza da parte delle società di cui al periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno»;
   b) al comma 6, le parole da: «nonché» a «degli amministratori» sono sostituite dalle seguenti: «nonché i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante ai sensi dell'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008».

  379. Il comma 5-bis dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
  «5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno».

  380. Il comma 32 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.
  381. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 1, 2, 3, 3-sexies, 9, 10 e 11 dell'articolo 4 e i commi da 1 a 7 dell'articolo 9 sono abrogati;
   b) al comma 4 dell'articolo 4 le parole: «delle società di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato».

  381-bis. Le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, possono, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza necessità del consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale anche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei commi 381-ter e 381-quater, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo e terzo dell'articolo 2112 del codice civile. La mobilità non può comunque avvenire tra le società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni.
  381-ter. Gli enti che controllano le società di cui al comma 381-bis adottano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società, l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità di cui al comma 381-bis.
  381-quater. Le società di cui al comma 381-bis che rilevino eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o ai casi di cui al comma 381-ter, nonché nell'ipotesi in cui l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, inviano alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato un'informativa preventiva in cui sono individuati il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  381-quinquies. Entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa di cui al comma 381-quater, si procede, a cura dell'ente controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali con le modalità previste dal comma 381-bis. Si applica l'articolo 3, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni.
  381-sexies. Per la gestione delle eccedenze di cui al comma 381-quinquies, gli enti controllanti e le società partecipate di cui al comma 381-bis possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative finalizzati alla realizzazione, ai sensi del medesimo comma 381-bis, di forme di trasferimento in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.
  381-septies. Al fine di favorire le forme di mobilità, le società di cui al comma 381-bis possono farsi carico, per un periodo massimo di tre anni, di una quota parte non superiore al 30 per cento del trattamento economico del personale interessato dalla mobilità, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le somme a tal fine corrisposte dalla società cedente alla società cessionaria non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  381-octies. Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile.
  382. Il Governo promuove, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e del relativo monitoraggio, intese con le province autonome di Trento e di Bolzano finalizzate alla revisione delle competenze in materia di finanza locale, di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
  382-bis. Anche ai fini di coordinamento della finanza pubblica, il Governo si attiva sulle iniziative delle regioni presentate al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali ai fini dell'intesa ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento. Tale disposizione si applica a partire dalle iniziative presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge in applicazione del principio di continuità degli organi e delle funzioni. In tal caso, il suddetto termine decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  383. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo le parole: «e agli enti locali» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,» e dopo le parole: «rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza» sono inserite le seguenti: «, nonché titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera»;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Salvo quanto previsto ai successivi commi, agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di:
   a) stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
   b) procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
   c) stipulare contratti di finanziamento che includono componenti derivate»;
   c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. Dal divieto di cui al comma 3 sono esclusi:
   a) le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati;
   b) le riassegnazioni dei medesimi contratti a controparti diverse dalle originarie, nella forma di novazioni soggettive, senza che vengano modificati i termini e le condizioni finanziarie dei contratti riassegnati;
   c) la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto è riferito, esclusivamente nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa e con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura;
   d) il perfezionamento di contratti di finanziamento che includono l'acquisto di cap da parte dell'ente.

  3-ter. Dal divieto di cui al comma 3 è esclusa la facoltà per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di eventuali clausole di risoluzione anticipata, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo.
  3-quater. Dal divieto di cui al comma 3 è esclusa altresì la facoltà per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di componenti opzionali diverse dalla opzione cap di cui gli enti siano stati acquirenti, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo»;
   d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Nei casi previsti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche del medesimo contratto, nonché delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento»;
   e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati o il contratto di finanziamento che include l'acquisto di cap da parte dell'ente, stipulato in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo o privo dell'attestazione di cui al comma 4, è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'ente»;
   f) il comma 6 è abrogato;
   g) al comma 10, le parole: «del regolamento di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «della legge di stabilità 2014».

  383-bis. Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-quater, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, possono riproporre entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, qualora dimostrino dinanzi alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti un miglioramento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ai sensi dell'articolo 242 del medesimo decreto legislativo, secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno. In pendenza del termine di trenta giorni non trova applicazione l'articolo 243-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
  384. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti.
  385. Entro il 31 gennaio 2014 sono adottati provvedimenti normativi, anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, tenendo conto dell'esigenza di tutelare i soggetti invalidi, disabili o non autosufficienti, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 772,8 milioni di euro per l'anno 2015 e a 564,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
  386. Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti di cui al comma 385, anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la misura della detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è ridotta al 18 per cento per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e al 17 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014. La presente disposizione trova applicazione anche con riferimento agli oneri e alle spese la cui detraibilità dall'imposta lorda è riconducibile al citato articolo 15, comma 1, del medesimo testo unico.
  387. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ciascuno dei crediti d'imposta di cui all'elenco 2 allegato alla presente legge, anche al fine di un riallineamento dei corrispondenti stanziamenti iscritti in bilancio all'effettivo andamento delle fruizioni dei predetti crediti, sono stabilite le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta non inferiori all'85 per cento di quanto spettante sulla base della normativa vigente istitutiva del credito d'imposta, in maniera tale da assicurare effetti positivi non inferiori:
   a) in termini di saldo netto da finanziare, a 214 milioni di euro per l'anno 2014 e 294,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;
   b) in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 87 milioni di euro per l'anno 2014 e 197 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

  388. Gli stanziamenti di bilancio relativi ai crediti di cui al comma 387 sono conseguentemente ridotti e potranno essere rideterminati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a seguito dell'adozione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 387.
  389. Per l'anno 2014 la riduzione di cui ai commi 387 e 388 non si applica al credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori, di cui all'elenco 2 allegato alla presente legge.
  390. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sull'andamento della fruizione dei crediti d'imposta di cui al predetto elenco 2 e nel caso in cui sia in procinto di verificarsi uno scostamento rispetto agli obiettivi indicati nel comma 388 si procede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad una rideterminazione delle percentuali di fruizione in misura tale da assicurare la realizzazione dei predetti obiettivi.
  391. All'articolo 13 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2-ter, le parole: «1,5 per mille a decorrere dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 per mille per l'anno 2013 e 2 per mille a decorrere dall'anno 2014»;
   b) il sesto periodo della nota 3-ter è sostituito dai seguenti: «Limitatamente all'anno 2012, l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e nella misura massima di euro 1.200. Per l'anno 2013, l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, nella misura massima di euro 4.500. A decorrere dall'anno 2014, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, l'imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000.».

  392. Al comma 20 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «e dell'1,5 per mille, a decorrere dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «dell'1,5 per mille, per il 2013, e del 2 per mille, a decorrere dal 2014».
  393. A partire dall'anno d'imposta 2014, sono abrogati le agevolazioni fiscali e i crediti di imposta, con la conseguente cancellazione dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, di cui alle seguenti disposizioni normative:
   a) articolo 41 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;
   b) articolo 1, comma 368, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni;
   c) articolo 3, commi da 1 a 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni;
   d) articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
   e) articolo 68, commi 6-bis e 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  394. Il cliente può chiedere di trasferire i servizi di pagamento connessi al rapporto di conto ad altro prestatore di servizi di pagamento senza spese aggiuntive utilizzando comuni protocolli tecnici interbancari italiani. Con il trasferimento dei servizi, il prestatore di servizi di pagamento di destinazione subentra nei mandati di pagamento e riscossione conferiti al prestatore di servizi di pagamento di origine, alle condizioni stipulate fra il prestatore di servizi di pagamento di destinazione e il cliente. Il trasferimento dei servizi di pagamento deve perfezionarsi entro il termine di 14 giorni lavorativi da quando il cliente chiede al prestatore di servizi di pagamento di destinazione di acquisire da quello di origine i dati relativi ai mandati di pagamento e di riscossione in essere.
  395. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati, in stretta coerenza con le previsioni della direttiva dell'Unione europea «relativa alla trasparenza delle spese dei conti di pagamento, il trasferimento del conto di pagamento e l'accesso ai conti di pagamento», i servizi oggetto di trasferibilità, le modalità e i termini di attuazione della disposizione di cui al comma 394.
  396. Al fine di contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da parte dei sostituti d'imposta nell'ambito dell'assistenza fiscale di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché di quelli di cui all'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'Agenzia delle entrate, entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, ovvero dalla data della trasmissione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini, effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.
  397. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo di cui al comma 396 è erogato dall'Agenzia delle entrate. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.
  398. Per quanto non espressamente previsto dai commi 396 e 397, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
  399. Le disposizioni di cui ai commi da 396 a 398 si applicano alle dichiarazioni presentate a partire dal 2014.
  400. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2016. Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro rilevano anche i trattamenti pensionistici di cui al comma 325, fermo restando che su tali trattamenti il contributo di solidarietà di cui al primo periodo non è dovuto.
  401. All'articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili: euro 16,00».

  402. Dopo la nota 4 all'articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunta la seguente:
  «5. Per le istanze trasmesse per via telematica, l'imposta di cui al comma 1-bis è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento».

  403. All'articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
  «1-quater. Atti e provvedimenti degli organi dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta: euro 16,00».

  404. Dopo la nota 1-quater all'articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunta la seguente:
  «5. Per gli atti e provvedimenti rilasciati per via telematica l'imposta di cui al comma 1-quater è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento».

  405. Nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'articolo 6-bis è abrogato.
  406. Al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per via telematica a tutti gli obblighi connessi all'invio di una istanza a una pubblica amministrazione o a qualsiasi ente o autorità competente, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate d'intesa con il capo del Dipartimento della funzione pubblica, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il pagamento per via telematica dell'imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e provvedimenti, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate.
  407. All'articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: «distinti per voce di tariffa» sono inserite le seguenti: «e degli altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modello conforme a quello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate».
  408. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 14, comma 3-bis, dopo la parola: «determinato» sono inserite le seguenti: «, per ciascun atto impugnato anche in appello,»;
   b) all'articolo 269, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto dalle parti che si sono costituite con modalità telematiche ed accedono con le medesime modalità al fascicolo»;
   c) all'articolo 263, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 269, comma 1-bis, si applicano anche al processo tributario telematico».

  409. Le modalità telematiche di pagamento del contributo unificato e delle spese di giustizia disciplinate dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, si applicano, in quanto compatibili, anche al processo tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze determina con proprio decreto, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, le modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, nonché il modello di convenzione che l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare il servizio. Il Ministero dell'economia e delle finanze stipula le convenzioni di cui al presente comma senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, prevedendo, altresì, che gli oneri derivanti dall'allestimento e dal funzionamento del sistema informatico restino a carico degli intermediari abilitati.
  410. All'articolo 46 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:
  «13-bis. Le spese per la sessione d'esame sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda.
  13-ter. Le modalità di versamento del contributo di cui al comma 13-bis sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».

  411. All'articolo 5 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Le spese per la sessione d'esame a norma della presente legge sono poste a carico dell'aspirante nella misura forfetaria di euro 75, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo di cui al periodo precedente sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».

  412. All'articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Le spese per il concorso sono poste a carico dell'aspirante nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».

  413. All'articolo 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Le spese per il concorso sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».

  414. Il contributo introdotto a norma dei commi 410 e 411 è dovuto per le sessioni d'esame tenute successivamente all'entrata in vigore del decreto che ne determina le modalità di versamento.
  415. Il contributo introdotto a norma dei commi 412 e 413 è dovuto per i concorsi banditi successivamente all'entrata in vigore del decreto che ne determina le modalità di versamento.
  416. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 30, comma 1, le parole: «euro 8» sono sostituite dalle seguenti: «euro 27»;
   b) nel capo V del titolo VI della parte III, dopo l'articolo 106 è aggiunto il seguente:
  «Art. 106-bis. (L) – (Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato). – 1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo».

  417. Le disposizioni di cui al comma 416, lettera a), si applicano ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al comma 416, lettera b), si applicano alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
  418. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25».
  419. All'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto il seguente capoverso: «Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale: 12 per cento».
  420. Al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».
  421. Al fine di potenziare l'efficienza dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento alle attività di riscossione, e di assicurare la funzionalità delle strutture organizzative:
   a) all'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:
    1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso. In caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni di cui al comma 9, l'Agenzia delle entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio, può eccepire l'improcedibilità del ricorso e il presidente, se rileva l'improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la mediazione»;
    2) al comma 8, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi»;
    3) al comma 9, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: «Ai fini del computo del termine di novanta giorni, si applicano le disposizioni sui termini processuali»;
    4) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
  «9-bis. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla data dalla quale decorre il termine di cui all'articolo 22, fermo restando che in assenza di mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilità di cui al comma 2»;
   b) le modifiche di cui alla lettera a) si applicano agli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge;
   c) all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
    1) al comma 533, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   «b-bis) di individuazione mirata e selettiva, nel rispetto dei princìpi di economicità ed efficacia, delle posizioni da sottoporre a controllo puntuale, tenuto conto della capacità operativa delle strutture a tal fine deputate»;
    2) dopo il comma 533 è inserito il seguente:
  «533-bis. Nella definizione dei criteri di cui al comma 533 il Comitato tiene conto della necessità di salvaguardare i crediti affidati in riscossione, mediante atti idonei a evitare la decadenza e la prescrizione, e di assicurare la deterrenza e la massima efficacia dell'azione di riscossione avuto anche riguardo alle specificità connesse al recupero delle diverse tipologie di crediti»;
   d) l'articolo 17 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, è sostituito dal seguente:
  «Art. 17. – (Controlli sull'attività di riscossione). – 1. Le Ragionerie territoriali dello Stato svolgono, congiuntamente con l'Agenzia delle entrate, il controllo delle attività svolte dagli agenti della riscossione, sulla base dei criteri elaborati dal Comitato di indirizzo e verifica di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, approvati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dello stesso articolo 1, commi da 533 a 534.
  2. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale di finanza, in sede di monitoraggio dei controlli svolti ai sensi del comma 1, può proporre al Comitato di cui al comma 1, d'intesa con le amministrazioni interessate, eventuali interventi necessari per migliorare l'attività di riscossione.
  3. L'agente della riscossione fornisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze, con le modalità e i termini fissati con provvedimento del Ragioniere generale dello Stato di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, la valutazione del grado di esigibilità dei crediti. Tale valutazione è effettuata, singolarmente, per i crediti di importo superiore a 500.000 euro e, in forma aggregata, tenuto conto dell'andamento delle riscossioni degli anni precedenti, per i crediti di importo inferiore. Il predetto importo può essere modificato, in base alle esigenze legate alla corretta rilevazione del grado di esigibilità dei crediti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze»;
   e) l'agente della riscossione matura il diritto al rimborso della spesa di cui alla voce 16 della tabella A di cui al decreto del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, con l'avvio della procedura di iscrizione di fermo dei mobili registrati mediante l'invio della comunicazione preventiva di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero, se antecedente al 20 agosto 2013, di un preavviso di fermo amministrativo;
   f) alle pubbliche amministrazioni che svolgono le attività di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 66 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano limitatamente ai profili che non attengono all'organizzazione e all'esercizio delle predette attività;
   g) all'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «Per il triennio 2011-2013» sono sostituite dalle seguenti: «Per il quinquennio 2011-2015»;
   h) le disposizioni di cui alla lettera g) si applicano con riferimento alle norme in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nel senso che le agenzie fiscali possono esercitare la facoltà di cui all'articolo 6, comma 21-sexies, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, effettuando il riversamento per ciascun anno del quinquennio ivi previsto quale assolvimento, per l'anno precedente, delle disposizioni indicate.

  421-bis. All'articolo 23, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «fino al 1° dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2013».
  421-ter. I versamenti dei tributi sospesi ai sensi del comma 421-bis devono essere eseguiti entro la prima scadenza utile successiva al 31 dicembre 2013, in unica soluzione, maggiorati degli interessi al tasso legale computati a decorrere dal 31 dicembre 2013 fino alla data di versamento.
  421-quater. È possibile presentare istanza di dilazione all'Agenzia delle entrate, secondo le regole generali, senza applicazione di sanzioni, a cui si aggiungono gli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda.
  421-quinquies. Le comunicazioni di irregolarità già inviate alla data di entrata in vigore della presente legge ai contribuenti a seguito della liquidazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e a seguito dei controlli formali di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relative ai tributi sospesi ai sensi del comma 421-bis del presente articolo sono inefficaci.
  422. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 7-bis è aggiunto il seguente comma:
  «1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica a carico dei soggetti indicati nell'articolo 15 del decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, in caso di tardiva o omessa trasmissione telematica di dichiarazioni e di atti che essi hanno assunto l'impegno a trasmettere»;
   b) all'articolo 34, comma 4, dopo le parole: «svolgono le attività di cui alle lettere da c) a f) del comma 3» sono aggiunte le seguenti: «assicurando adeguati livelli di servizio. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i livelli di servizio anche in relazione agli esiti dell'assistenza fiscale e le relative modalità di misurazione»;
   c) all'articolo 39:
    1) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 33, comma 3, è sospesa, per un periodo da tre a dodici mesi, quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive e delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 35, nonché quando gli elementi forniti all'amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta la revoca dell'esercizio dell'attività di assistenza; nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare»;
    2) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
  «4-bis. La definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non impedisce l'applicazione della sospensione, dell'inibizione e della revoca.
  4-ter. Il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio comporta l'applicazione della sanzione da 516 a 5.165 euro».

  423. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 7, comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
   «d) relazione tecnica dalla quale emerga il rispetto dei requisiti stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sulla capacità operativa del CAF, sulla formula organizzativa assunta anche in ordine ai rapporti di lavoro utilizzati, sui sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell'attività, anche in ordine all'affidamento a terzi delle attività di assistenza fiscale e alla formazione, e a garantire adeguati livelli di servizio. Con lo stesso provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i tempi per l'adeguamento alle disposizioni della presente lettera da parte dei Centri già autorizzati»;
   b) all'articolo 8, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera c), le parole: «alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «alle disposizioni in materia contributiva e tributaria»;
    2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
    «d-bis) non aver fatto parte di società per le quali è stato emesso un provvedimento di revoca ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei cinque anni precedenti»;
   c) all'articolo 13, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Qualora dalla liquidazione della dichiarazione emerga un credito d'imposta, il contribuente può indicare di voler utilizzare in tutto o in parte l'ammontare del credito per il pagamento di somme per le quali è previsto il versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;
   d) all'articolo 16, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
    1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
   «d) conservare le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione»;
    2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
    «d-bis) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione nonché della documentazione a base del visto di conformità fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione»;
   e) all'articolo 26, sono apportate le seguenti modifiche:
    1) al comma 3, dopo la parola: «contribuente» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto nel comma 3-bis»;
    2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Le richieste di documenti e di chiarimenti relative alle dichiarazioni di cui all'articolo 13 sono trasmesse in via telematica, almeno sessanta giorni prima della comunicazione al contribuente, al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista che ha rilasciato il visto di conformità per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate entro trenta giorni della documentazione e dei chiarimenti richiesti. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni recate dal presente comma».

  424. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento:
   a) di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nonché degli interessi di mora previsti dall'articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni;
   b) delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.

  425. Restano comunque dovute per intero le somme da riscuotere per effetto di sentenze di condanna della Corte dei conti.
  426. Entro il 28 febbraio 2014, i debitori che intendono aderire alla definizione prevista dal comma 424 versano, in un'unica soluzione, le somme dovute ai sensi dello stesso comma.
  427. A seguito del pagamento di cui al comma 426, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno 2014, l'elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto e dei codici tributo per i quali è intervenuto il pagamento.
  428. Entro il 30 giugno 2014, gli agenti della riscossione informano, mediante posta ordinaria, i debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto, dell'avvenuta estinzione del debito.
  428-bis. Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 424 resta sospesa fino al 15 marzo 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione.
  428-ter. Le disposizione di cui ai commi da 424 a 428-bis si applicano anche agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013.
  429. Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: «30 novembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «20 aprile 2014»; le parole: «1o gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1o maggio 2014» e le parole: «euro 50.000.000 annui a partire dal medesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «33.000.000 di euro per l'anno 2014 e a 50.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2015». Conseguentemente il secondo periodo del predetto comma è soppresso.
  430. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 31 dicembre 2016, è disposto, per il periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 220 milioni di euro per l'anno 2017 e a 199 milioni di euro per l'anno 2018. Il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione nel sito internet dell'Agenzia.
  431. Ai fini del riassetto economico e finanziario dei soggetti in amministrazione straordinaria, gli interventi di sostegno disposti dal Fondo interbancario di tutela dei depositi non concorrono alla formazione del reddito dei medesimi soggetti.
  432. L'efficacia delle disposizioni del comma 431 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.
  432-bis. All'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
   a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
   b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».

  432-ter. Al comma 1 dell'articolo 96 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le banche di credito cooperativo aderiscono al sistema di garanzia dei depositanti costituito nel loro ambito».
  433. All'articolo 188-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».
  433-bis. La percentuale di cui all'articolo 188-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 433 del presente articolo, maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute è stabilita con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare, su conforme parere della Banca d'Italia, entro il 15 febbraio di ciascun anno e non può comunque essere inferiore al 20 per cento. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 433, pari a 350.000 euro per l'anno 2015, a 450.000 euro per l'anno 2016 e a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni, del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  434. La disposizione di cui al comma 433 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
  435. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, all'articolo 21-bis, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:
  «1. Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1o gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2019, è stabilita un'accisa ridotta secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile alle emulsioni stabilizzate idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione, anche prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per i medesimi impieghi limitatamente ai quantitativi necessari al suo fabbisogno:
   a) emulsione stabilizzata di gasolio con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:
    1) usata come carburante: euro 374,67 per mille litri;
    2) usata come combustibile per riscaldamento: euro 245,16 per mille litri;
   b) emulsione di olio combustibile denso ATZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:
    1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 99,32 per mille chilogrammi;
    2) per uso industriale: euro 41,69 per mille chilogrammi;
   c) emulsione di olio combustibile denso BTZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:
    1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 29,52 per mille chilogrammi;
    2) per uso industriale: euro 20,84 per mille chilogrammi».

  436. L'efficacia della disposizione di cui al comma 435 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.
  437. Al fine di contemperare il principio di fonte comunitaria secondo il quale le concessioni pubbliche vanno attribuite ovvero riattribuite, dopo la loro scadenza, secondo procedure di selezione concorrenziale con l'esigenza di perseguire, in materia di concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, il tendenziale allineamento temporale di tali concessioni, relativamente a queste concessioni in scadenza negli anni 2013 e 2014 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede nel corso dell'anno 2014 alla riattribuzione delle medesime concessioni attenendosi ai seguenti criteri direttivi:
   a) introduzione del principio dell'onerosità delle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo e fissazione nella somma di euro 200.000 della soglia minima corrispettiva per l'attribuzione di ciascuna concessione;
   b) durata delle concessioni pari a sei anni;
   c) versamento della somma di euro 2.800, per ogni mese ovvero frazione di mese superiore ai quindici giorni, oppure di euro 1.400 per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni, da parte del concessionario in scadenza che intenda altresì partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione, per ogni mese ovvero frazione di mese di proroga del rapporto concessorio scaduto e comunque fino alla data di sottoscrizione della nuova concessione riattribuita;
   d) versamento della somma di cui alla lettera a) in due metà di pari importo, la prima alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara per la riattribuzione della concessione e la seconda alla data di sottoscrizione della nuova concessione, all'esito della conclusione della procedura di selezione dei concorrenti;
   e) determinazione nella somma complessiva annua di euro 300.000 dell'entità della garanzia bancaria ovvero assicurativa dovuta dal concessionario, per tutta la durata della concessione, a tutela dell'Amministrazione statale, durante l'intero arco di durata della concessione, per il mantenimento dei requisiti soggettivi ed oggettivi, dei livelli di servizio e di adempimento delle obbligazioni convenzionali pattuite.

  438. Con decreto dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro la fine del mese di maggio 2014, sono stabilite le eventuali disposizioni applicative occorrenti per assicurare, con cadenza biennale, nel rispetto dei criteri direttivi di cui al comma 437, l'avvio delle procedure di riattribuzione concorrenziale delle vigenti concessioni per la raccolta del gioco del Bingo, la scadenza dell'ultima delle quali è prevista per l'anno 2020.
  439. Per soddisfare comunque l'eventuale domanda di nuove concessioni per la raccolta del gioco del Bingo che si manifestasse in vista della procedura di selezione concorrenziale da attuare nel corso dell'anno 2014 ai sensi del comma 437, in occasione della pubblicazione degli atti di gara pubblicati in tale anno sono altresì poste in gara ulteriori trenta nuove concessioni per la raccolta del medesimo gioco, nel rispetto in ogni caso degli stessi criteri direttivi di cui al predetto comma 437.
  440. È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
  441. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 477.
  442. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
  443. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
  444. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
  445. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
  446. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 448, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
  447. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
  448. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito internet dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  449. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.
  450. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di aver avviato al recupero.
  451. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
  452. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
  453. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 452 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
  454. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 455, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
  455. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
  456. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
  457. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
  458. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
  459. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.
  460. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:
   a) abitazioni con unico occupante;
   b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
   c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
   d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
   e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

  461. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 460. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.
  462. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
  463. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
  464. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.
  465. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
  466. Per tutto quanto non previsto dai commi da 463 a 465 si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.
  467. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
  468. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.
  469. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
  470. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
  471. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
  472. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 470. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
  472-bis. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
  473. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
  474. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
  475. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  476. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
  477. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 476, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.
  477-bis. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 476 del presente articolo.
  478. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:
   a) abitazioni con unico occupante;
   b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
   c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
   d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
   e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
   f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

  478-bis. È differito al 24 gennaio 2014 il versamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133. Alla stessa data del 24 gennaio 2014, è comunque effettuato il versamento della maggiorazione standard TARES, di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013. I comuni inviano il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il versamento della maggiorazione.
  479. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 476 e 477. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
  480. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:
   a) per quanto riguarda la TARI:
    1) i criteri di determinazione delle tariffe;
    2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
    3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
    4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
    5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
   b) per quanto riguarda la TASI:
    1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
    2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

  481. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 480 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
  482. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
  483. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
  484. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
  485. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
  486. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.
  487. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.
  488. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 468 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
  489. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 468 e 469 ai soggetti ai quali risulta in essere nell'anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 468 e 469 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo.
  490. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
  491. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
  492. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
  493. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
  494. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
  495. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
  496. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 491, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
  497. Le sanzioni di cui ai commi 494, 495 e 496 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
  498. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla normativa statale.
  499. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  500. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  501. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.
  502. È abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  503. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso relativo alla maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano le disposizioni vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Le relative attività di accertamento e riscossione sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di maggiorazione, interessi e sanzioni.
  504. Resta ferma la facoltà per i comuni di istituire l'imposta di scopo in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
  505. All'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «fino al 2014» sono soppresse e, nel medesimo comma, l'ultimo periodo è soppresso;
   b) al comma 2:
    1) al primo periodo sono soppresse le parole: «, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa»;
    2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10»;
    3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:
     a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
     b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
     c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
     d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;
   d-bis) al comma 5, secondo periodo, le parole: «pari a 110» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 75»;
   c) il comma 10 è sostituito dal seguente:
  «10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

  505-bis. A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.
  505-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 505, lettera b-bis), e al comma 505-bis, pari a 116,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede, quanto a 100 milioni di euro annui ai sensi del comma 505-quater e, quanto a 16,5 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  505-quater. All'articolo 1, comma 517, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
  505-quinquies. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, derivante dalle disposizioni recate dai commi 505, lettera b-bis), e 505-bis, del presente articolo, è attribuito ai medesimi comuni un contributo pari a 110,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Tale contributo è ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale propria allo scopo comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria, derivante dai commi 505, lettera b-bis), e 505-bis, avviene attraverso un minor accantonamento per l'importo di 5,8 milioni di euro a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.
  506. A decorrere dall'anno 2014, per i comuni ricadenti nei territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si tiene conto del minor gettito da imposta municipale propria derivante dalle disposizioni recate dal comma 505.
  507. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno 2014» sono soppresse;
   b) i commi da 3 a 7 sono abrogati.

  508. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 7, comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno 2014» sono soppresse;
   b) all'articolo 11, comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2015».

  509. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:
  «1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive».

  510. La disposizione in materia di deducibilità dell'imposta municipale propria ai fini dell'imposta sui redditi, di cui al comma 509, ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'aliquota di cui al comma 509 è elevata al 30 per cento. Conseguentemente il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto per l'anno 2014 di 237,9 milioni di euro ed è incrementato per l'anno 2015 di 100,7 milioni di euro.
  511. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: «l'imposta comunale sugli immobili» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 9, comma 9, terzo periodo»;
   b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento».

  512. Le disposizioni del comma 511 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.
  513. Ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.
  514. Gli altri soggetti passivi dell'imposta municipale propria possono presentare la dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 12-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011, anche in via telematica, seguendo le modalità previste al comma 513.
  515. Il versamento dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 è effettuato dagli enti non commerciali esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
  516. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.
  517. Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al comma 516 al fine delle successive regolazioni, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  518. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-comune, si applica la procedura di cui al comma 519.
  519. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questi, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione. Relativamente agli anni di imposta 2013 e successivi, le predette regolazioni sono effettuate, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  520. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 518.
  521. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario. Limitatamente alle somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, il comune dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno al fine delle successive regolazioni, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli- Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  521-bis. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014.
   522. Al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo capoverso, le parole: «, per gli anni 2013 e 2014» sono soppresse;
   b) alla lettera b), primo periodo, le parole: «ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014» sono soppresse;
   c) alla lettera b), secondo periodo, le parole: «e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro» sono soppresse;
   d) alla lettera c), le parole: «e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014» sono soppresse;
   e) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
   «h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 e i commi da 1 a 5 e da 7 a 9 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011. Il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

   522-bis. Dopo il comma 380-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono inseriti i seguenti:

  «380-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 380, a decorrere dall'anno 2014:
   a) la dotazione del Fondo di solidarietà comunale è pari a 6.647.114.923,12 euro per l'anno 2014 e di 6.547.114.923,12 euro per gli anni 2015 e successivi, comprensivi di 943 milioni di euro quale quota del gettito di cui alla lettera f) del comma 380. La dotazione del predetto Fondo per ciascuno degli anni considerati è assicurata per 4.717,9 milioni di euro attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. Con la legge di assestamento o con appositi decreti di variazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le variazioni compensative in aumento o in diminuzione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per tenere conto dell'effettivo gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione degli enti territoriali una quota del fondo di solidarietà comunale, non inferiore, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a 30 milioni di euro, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e una quota non inferiore a 30 milioni di euro è destinata, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai comuni istituiti a seguito di fusione;
   b) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2014 per l'anno 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto, per i singoli comuni:
   1) di quanto previsto dai numeri 1), 4), 5) e 6) della lettera d) del comma 380;
   2) della soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali e dell'istituzione della TASI;
   3) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;
   c) in caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) è comunque emanato entro i quindici giorni successivi;

   d) con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b), può essere incrementata la quota di gettito dell'imposta municipale propria di spettanza comunale di cui alla lettera a). A seguito dell'eventuale emanazione del decreto di cui al periodo precedente, è rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. L'eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

  380-quater. Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, il 10 per cento dell'importo attribuito ai comuni interessati a titolo di Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter è accantonato per essere redistribuito, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del medesimo comma 380-ter, tra i comuni medesimi sulla base dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per la quota del Fondo di solidarietà comunale attribuita con il criterio di cui al periodo precedente non operano i criteri di cui alla lettera b) del predetto comma 380-ter».

   522-ter. Per l'anno 2014, è attribuito ai comuni un contributo di 500 milioni di euro finalizzato a finanziare la previsione, da parte dei medesimi comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Le risorse di cui al precedente periodo possono essere utilizzate dai comuni anche per finanziare detrazioni in favore dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2014, è stabilita la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e del gettito standard della TASI, relativi all'abitazione principale, e della prevedibile dimensione delle detrazioni adottabili da ciascun comune. Il contributo eventualmente inutilizzato viene ripartito in proporzione del gettito della TASI relativo all'abitazione principale dei comuni che hanno introdotto le detrazioni nel 2013, entro il 28 febbraio 2014.
  522-quater. Nelle more del riordino della materia da effettuare entro il 15 maggio 2014, al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento:
   a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme dovute;
   b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme dovute, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore.

  522-quinquies. La domanda di definizione, ai sensi del comma 522-quater, nella quale il richiedente dichiara se intende avvalersi delle modalità di pagamento di cui alla lettera a) o di quelle di cui alla lettera b) del medesimo comma, è presentata entro il 28 febbraio 2014. La definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dovuto, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione; in caso di versamento rateizzato, entro il predetto termine deve essere versata la prima rata, la definizione resta sospesa sino al completo versamento delle ulteriori rate ed il mancato pagamento di una di queste, entro sessanta giorni dalla scadenza, comporta la decadenza del beneficio. La definizione del contenzioso con le modalità di cui al comma 522-quater e al presente comma sospende gli eventuali procedimenti amministrativi, nonché i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza dalla concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone.
  522-sexies. Il Magistrato delle acque di Venezia determina, d'intesa con l'Agenzia del demanio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime nella laguna di Venezia, esclusi gli ambiti portuali di competenza di altre autorità. La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di concessione rilasciati dal Magistrato delle acque di Venezia fino al 31 dicembre 2009 resta ferma fino alla scadenza della concessione e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.
  522-septies. Al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento per l'anno 2011 e l'8 per cento a decorrere dall'anno 2012 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui».
  522-octies. All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «, regionali e locali» sono sostituite dalle seguenti: «e regionali». La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
  522-novies. Agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale, si applicano, se dovute, le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna. La disposizione del primo periodo si applica agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a decorrere dal 1° gennaio 2014, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla medesima data.
  523. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2014-2016 restano determinati, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
  524. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2014 e del triennio 2014-2016 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
  524-bis. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 1 milione di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
  525. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.
  526. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 525, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell'anno 2014, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
  527. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo il prospetto allegato alla presente legge.
  528. Per l'anno 2014, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è del 27 per cento. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 40 milioni di euro per l'anno 2014.
  529. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici, nei limiti di spesa previsti dall'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzato a prorogare per l'anno 2014, in deroga all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i rapporti convenzionali in essere, attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nei compiti degli enti locali.
  530. Ai fini dell'estinzione dei debiti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative ai rapporti convenzionali di cui all'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, maturati nel corso del 2013, a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche perenti, è autorizzata nell'anno 2014 la spesa di euro 12 milioni. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 12 milioni di euro per l'anno 2014.
  530-bis. All'articolo 33, comma 8-quater, nono periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «valorizzazione rientrano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio per la gestione e l'amministrazione secondo le norme vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «conferimento ai fondi di cui al presente comma o agli strumenti previsti dall'articolo 33-bis, rientrano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio per le attività di alienazione, di gestione e amministrazione secondo le norme vigenti; l'Agenzia può avvalersi, a tali fini, del supporto tecnico specialistico della società Difesa Servizi SpA, sulla base di apposita convenzione a titolo gratuito sottoscritta con la citata società, alla quale si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, limitatamente ai commi 4, 5, 9, 10, 11, 12 e 14».
  530-ter. Al fine di consentire di risolvere i problemi occupazionali connessi alla gestione dei servizi di pulizia e ausiliari delle istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali, fino al 28 febbraio 2014 le medesime istituzioni, situate nei territori nei quali non è attiva la convenzione Consip per l'acquisto di servizi di pulizia e di altri servizi ausiliari, acquistano tali servizi dalle imprese che li assicurano al 31 dicembre 2013, alle stesse condizioni economiche e tecniche in essere a detta data. Nei territori in cui a tale data la convenzione è attiva, le istituzioni scolastiche ed educative acquistano servizi ulteriori avvalendosi dell'impresa aggiudicataria della gara Consip, al fine di effettuare servizi straordinari di pulizia e servizi ausiliari individuati da ciascuna istituzione fino al 28 febbraio 2014. All'acquisto dei servizi di cui al presente comma si provvede, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, entro il limite di euro 34,6 milioni, a valere sui risparmi di spesa di cui al medesimo articolo 58, comma 6, ripartito tra i territori in proporzione alla differenza tra la spesa sostenuta per i servizi nel 2013 e il citato limite di spesa. Il Governo attiva un tavolo di confronto tra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati, che entro il 31 gennaio 2014 individua soluzioni normative o amministrative ai problemi occupazionali connessi alla successiva utilizzazione delle suddette convenzioni.
  531. La presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2014.

ALLEGATI ED ELENCHI

Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI

Descrizione del risultato differenziale

2014

2015

2016

Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari a 5.710 milioni di euro per il 2014, a 3.150 milioni di euro per il 2015 e a 3.150 milioni di euro per il 2016), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

–39.100

–18.200

–1.200

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

300.000

285.000

250.000

  (*) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato e comprensivo, per il 2014, di un importo di 4.000 milioni di euro per indebitamento estero relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione.

Allegato 2
(articolo 1, commi 2, 3 e 4)

Missione e programma     Trasferimenti alle gestioni previdenziali
(in milioni di euro)
 

2014

2015

2016

25 - Politiche previdenziali

3. Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali  

2.a1) Adeguamento dei trasferimenti a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS), ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88

539,55

539,55

539,55

2.a2) Adeguamento dei trasferimenti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui al punto 2.a1), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani, ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni

133,32

133,32

133,32

2.a3) Adeguamento dei trasferimenti alla gestione ex INPDAP

61,02

61,02

61,02

2.b1) Importi complessivamente dovuti dallo Stato alle gestioni:   
2.b1.a) gestione previdenziale speciale minatori

3,08

3,08

3,08

2.b1.b) gestione ex ENPALS

71,45

71,45

71,45

2.b1.c) integrazione annuale oneri pensioni per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni prima del 1o gennaio 1989

649,90

649,90

649,90

2.b2) Importi complessivamente dovuti dallo Stato per la gestione ex INPDAP di cui al punto 2.a3)

2.321,88

2.321,88

2.321,88

24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

12. Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi

Regolazioni contabili a favore delle gestioni assistenziali
(in milioni di euro)
 2012
3) Variazione di destinazione dei fondi di accantonamento a favore degli interventi a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge n. 88 del 1989, relativi al sostegno della maternità e della paternità di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53, a valere sull'anno 2012
571,021  

Elenco 1
(articolo 1, comma 191)

Finalità

2014 (in euro)

Misure anti-tratta
(articolo 12 della legge 11 agosto 2003,
n. 228)

 5.000.000

Comitato italiano paralimpico
(articolo 1, comma 276, della legge 24 dicembre 2012, n. 228)

 6.000.000

Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti
(legge 3 agosto 1998, n. 282; legge 12 gennaio 1996, n. 24; legge 23 settembre 1993, n. 379)

 6.331.245

Collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino
(articolo 1, comma 16-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10)

 6.000.000

Vittime del terrorismo
(legge 3 agosto 2004, n. 206)

 1.000.000

Totale    

24.331.245

Allegato 3
(articolo 1, comma 286)

PROGRAMMA DI SPENDING REVIEW – SOMME ACCANTONATE E RESE INDISPONIBILI

(in milioni di euro)

Ministero

2015

2016

Ministero dell'economia e delle finanze109,8 255,0 
Ministero dello sviluppo economico4,8 10,4 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali1,2 2,7 
Ministero della giustizia7,8 20,4 
Ministero degli affari esteri5,3 12,8 
Ministero dell'interno10,2 25,4 
Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare
1,9 4,6 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti38,0 86,7 
Ministero della difesa74,6 198,4 
Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali
1,9 4,2 
Ministero della salute0,5 1,4 
Totale   256,0 622,0 

Allegato 4
(articolo 1, comma 289)

RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA CONCERNENTI TRASFERIMENTI CORRENTI IN FAVORE DI IMPRESE

MinisteroAutorizzazione di spesaRiduzione (in migliaia di euro)

2014

2015

2016

Economia e finanzeArticolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416 3.1393.1393.139
Economia e finanzeArticolo 53, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 14.16029.16029.160
Economia e finanzeArticolo 3, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 440 10910
Economia e finanzeLegge 15 dicembre 1990, n. 385 1.8171.8171.817
Economia e finanze
Articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 540540540
Economia e finanze
Articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 650650650
Economia e finanze
Articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 1.8901.8901.890
Economia e finanzeArticolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 2.1111.9962.001
Sviluppo economico
Articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni 3.7833.5664.090
Sviluppo economicoArticolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 5491.2011.3221.366
Lavoro e
politiche sociali
Articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 1.70900
Lavoro e
politiche sociali
Articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006,
n. 198
201810
Infrastrutture
e trasporti
Articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40 7.3817.1667.403
Politiche agricole
alimentari e forestali
Articolo 1, comma 1, punto 5, della legge 8 agosto 1991,
n. 267
360341342
Politiche agricole
alimentari e forestali
Articolo 30-bis, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 22.5002.5002.500
Politiche agricole
alimentari e forestali
Articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 226
696666
Politiche agricole
alimentari e forestali
Articolo 2, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231242323
Beni e attività
culturali e turismo
Articolo 18, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67
4200
Beni e attività
culturali e turismo
Articolo 2, primo comma, della legge 30 aprile 1985, n. 163
3.8363.6943.702
Totale   45.24257.89758.710

Allegato 5
(articolo 1, comma 290)

RIDUZIONE CONSUMI INTERMEDI

Ministero   2014 2015 2016
(Milioni di euro)
Ministero dell'economia e delle finanze48,714 48,662 48,620 
Ministero dello sviluppo economico0,812 0,799 0,756 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali1,143 1,220 1,205 
Ministero della giustizia15,478 15,589 16,360 
Ministero degli affari esteri7,353 7,382 6,891 
Ministero dell'interno21,843 22,737 23,103 
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare0,969 0,974 0,976 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti8,057 7,963 7,873 
Ministero della difesa41,769 39,950 39,765 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali2,825 3,012 2,875 
Ministero della salute3,037 3,011 2,877 
Totale   152,000 151,300 151,300 

Elenco 2
(articolo 1, comma 387)

Norma

Credito

Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, articolo 39Credito per il pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali e opere
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, commi da 285 a 287Credito d'imposta per l'erogazione di borse di studio a studenti universitari
Decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, articolo 1Credito d'imposta agevolazione titolari licenza taxi-noleggio con conducente
Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, articolo 2, comma 58; decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, articolo 6, comma 2; decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, articolo 1, comma 4, ultimo periodo; decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, articolo 23, comma 50-quater, ultimo periodo; decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, articolo 15, comma 4Credito d'imposta agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori
Decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, articolo 1Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli alimentati a metano o GPL o a trazione elettrica o per l'installazione di impianti di alimentazione a metano e GPL
Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, articolo 20, comma 1Credito d'imposta esercenti sale cinematografiche
Legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12Credito d'imposta agevolazione sulle reti di teleriscaldamento
Decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, articolo 15, comma 1-bis; legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 2, legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 504Crediti d'imposta fruiti dalle imprese armatrici per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare
Decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, articolo 7, comma 1Credito d'imposta sui costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali

Segue: Elenco 2

Norma

Credito

Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, articolo 11-bis, comma 1Credito d'imposta per l'offerta on-line di opere dell'ingegno
Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, articolo 1Credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università ovvero enti pubblici di ricerca
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 13Credito d'imposta agevolazione nuove iniziative imprenditoriali
Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, articolo 24, comma 13Credito d'imposta a favore delle imprese per la ricerca scientifica
Legge 7 marzo 2001, n. 62, articolo 8Credito d'imposta in favore di imprese produttrici prodotti editoriali
Decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, articolo 11; legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1088Crediti d'imposta per investimenti in agricoltura
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 60Credito d'imposta per investimenti in agricoltura
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 271, comma 1075Credito d'imposta settore agricolo aree svantaggiate – credito d'imposta sugli acquisti di beni strumentali
Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 56Credito d'imposta per le imprese nel mezzogiorno

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE
PREVISTI DALLA LEGGE DI STABILITÀ
(articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

 

2014

2015

2016

 

(importi in milioni di euro)

1) ONERI DI NATURA CORRENTE
  Nuove o maggiori spese correnti
Articolato:  9.5189.9969.967

  Minori entrate

Articolato:  2.9294.8266.284
  Tabella A  959595
  Tabella C  4409898
Totale oneri da coprire  12.98215.01516.443
2) MEZZI DI COPERTURA
  Nuove o maggiori entrate
Articolato:  8.05616.88720.014
  Riduzione spese correnti
Articolato:  5.06112.34213.749
  Tabella A  281622
Totale mezzi di copertura  13.14529.24433.784
  DIFFERENZA  16214.23017.341

BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE
(dati in milioni di euro)

 Assestato 2013 Iniziali 2014

2015

2016

Competenza

Cassa

Competenza

Cassa

Competenza

Competenza

ENTRATE  28.62528.62527.09927.09927.42128.141
Rimborsi IVA  28.62528.62527.09927.09927.42128.141

SPESA CORRENTE  

36.72636.72630.24930.24930.57131.291
Rimborsi IVA  28.62528.62527.09927.09927.42128.141
Poste editoria  80800000
FSN-saldo IRAP  3.0003.00000
Chiusura anticipazione tesoreria concesse
 per il settore latte-AGEA  
1301300000
Rimborso imposte dirette pregresse  3.1503.1503.1503.1503.1503.150
Entrate erariali  5205200000
Gestione gioco-lotto relativi anni
 pregressi  
1.2211.2210000

SPESA IN CONTO CAPITALE  

000000

Totale spesa disegno di legge di bilancio

36.72636.72630.24930.24930.57131.291

DISEGNO DI LEGGE DI STABILITÀ  

002.5602.56000
Tabella C - saldo IRAP  2.5602.560

Totale spesa legge di bilancio e di stabilità

36.72636.72632.80932.80930.57131.291

TABELLE

Tabella A.  INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

Tabella B.  INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

Tabella C.  STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITÀ

Tabella E.  IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI, CON EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

Tabella A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE (comprensive degli emendamenti apportati con note di variazioni)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO201420152016
 (migliaia di euro)
ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE
Ministero dell'economia e delle finanze 20.67930.95523.355
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 224–  –  
Ministero degli affari esteri 39.71939.99739.997
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 59399
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3.0001.0001.000
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 3.0003.0003.000
Ministero della salute 2.000–  –  
Totale accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate . . . 69.21574.96167.361
Di cui regolazione debitoria . . . –  –  –  
Di cui limite impegno . . . –  –  –  

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

Tabella B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO201420152016
 (migliaia di euro)
ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE
Ministero dell'economia e delle finanze 8.14862.200182.200
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 23.09632.75332.753
Ministero degli affari esteri 12.14734.70834.708
Ministero dell'interno 10.00040.00050.000
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 4.58117.71517.715
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti –  –  25.000
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 5.00030.00050.000
Totale accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate62.972217.376392.376
Di cui regolazione debitoria . . . –  –  –  
Di cui limite impegno . . . –  –  –  

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITÀ

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale è ricompreso il capitolo.

Tabella C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITÀ

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 201420152016
 (migliaia di euro)
ORGANI COSTITUZIONALI, A RILEVANZA COSTITUZIONALE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministero dell'economia e delle finanze

Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza:
– Art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (21.3 – cap. 2185) Cp105.27773.35073.519
 Cs105.27773.35073.519
Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3 – cap. 2115) Cp41.12638.95639.048
 Cs41.12638.95639.048
Totale missioneCp146.403112.306112.567
 Cs146.403112.306112.567

RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI

Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale

Ministero dell'economia e delle finanze

Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia:
– Art. 16, comma 2: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia (2.3 – cap. 7513/p) Cp5.5715.0935.104
 Cs5.5715.0935.104

Segue:Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 201420152016
 (migliaia di euro)
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria

Ministero dell'economia e delle finanze


Decreto legislativo n. 56 del 2000: disposizioni in materia di federalismo fiscale a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

  – Art. 13, comma 3: Attribuzione gettito IRAP regioni a statuto ordinario (2.4 – cap 2701)
Cp2.560.000– – 
 Cs2.560.000– – 
Rapporti finanziari con Enti territoriali

Ministero dell'economia e delle finanze

Legge n. 353 del 2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi (2.5 – cap. 2820)

Cp1.4221.2971.307
 Cs1.4221.2971.307
Totale missioneCp2.566.9936.3906.411
 Cs2.566.9936.3906.411
L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO

Cooperazione allo sviluppo

Ministero degli affari esteri

Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo. (a) (1.2 – capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184)

Cp180.818164.297164.533
 Cs180.818164.297164.533

Legge n. 49 del 1987: Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (1.2 – capp. 7168, 7169)

Cp350334334
 Cs350334334

(a) L'importo dell'autorizzazione non tiene conto della variazione in diminuzione proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Segue:Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 201420152016
 (migliaia di euro)
Cooperazione economica e relazioni internazionali

Ministero degli affari esteri

Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'istituto italo-latino americano, firmata a Roma il 1o giugno 1966 (1.3 – cap. 3751) Cp2.4931.8961.900
 Cs2.4931.8961.900
Promozione della pace e sicurezza internazionale

Ministero degli affari esteri

Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al fondo europeo per la gioventù (1.4 – cap. 3399) Cp236225225
 Cs236225225
Integrazione europea

Ministero degli affari esteri

Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (1.5 – capp. 4543, 4545) Cp1.2501.1901.192
 Cs1.2501.1901.192
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale

Ministero degli affari esteri

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.10 – cap. 1163) Cp1.4241.4021.405
 Cs1.4241.4021.405
Totale missioneCp186.571169.344169.589
 Cs186.571169.344169.589

Segue:Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 201420152016
 (migliaia di euro)
DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare

Ministero della difesa

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.5 – cap. 1352) Cp754741742
 Cs754741742
Decreto legislativo n. 66 del 2010: Codice dell'ordinamento militare:
– Art. 565: Contributo a favore dell'organizzazione idrografica internazionale (1.5 – cap. 1345) Cp646161
 Cs646161

Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari

Ministero della difesa

Decreto legislativo n. 66 del 2010: Codice dell'ordinamento militare:

– Art. 559: Finanziamento dell'Agenzia industrie difesa (1.6 – capp. 1360, 7145) Cp2.962– – 
 Cs2.962– – 
Totale missioneCp3.780802803
 Cs3.780802803

Segue:Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 201420152016
 (migliaia di euro)
GIUSTIZIA

Amministrazione penitenziaria

Ministero della giustizia

Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:

– Art. 135, comma 4: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (1.1 – cap. 1768) Cp260220220
 Cs260220220
Totale missioneCp260220220
 Cs260220220

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:

– Art. 2, comma 1: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima (legge n. 41 del 1982) (4.1 – cap. 2179) Cp454433433
 Cs454433433

Segue:Tabella C
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 201420152016
 (migliaia di euro)

Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia

Ministero dell'interno

Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:

– Art. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (3.3 – capp. 2668, 2815) Cp1.0621.0191.021
 Cs1.0621.0191.021
Totale missioneCp1.5161.4521.454
 Cs1.5161.4521.454

SOCCORSO CIVILE

Protezione civile

Ministero dell'economia e delle finanze

Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:
– Art. 6, comma 1: Reintegro del Fondo per la protezione civile (6.2 – cap. 7446/P) Cp57.97756.97457.149
 Cs57.97756.97457.149
Decreto-legge n. 90 del 2005: Disposizioni urgenti in materia di protezione civile:
– Art. 4, comma 1: Disposizioni in materia di protezione civile (6.2 – cap. 2184) Cp7.5597.4677.472
 Cs7.5597.4677.472

Segue:Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 201420152016
 (migliaia di euro)
Legge n. 228 del 2012: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013):
– Art. 1, comma 290: Integrazione fondo protezione civile per eventi alluvionali ed altre calamità (6.2 – cap. 7446/P) Cp7.98949.933–  
 Cs7.98949.933–  

Decreto-legge n. 93 del 2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province:

– Art. 10, comma 1: Fondo emergenze nazionali (6.2 – cap. 7441) Cp70.00070.00070.000
 Cs70.00070.00070.000
Totale missioneCp143.525184.374134.621
 Cs143.525184.374134.621
  

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (1.2 – cap. 2083)

Cp9.1448.6238.639
 Cs9.1448.6238.639

Segue:Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 201420152016
 (migliaia di euro)
Sostegno al settore agricolo

Ministero dell'economia e delle finanze

Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (7.1 – cap. 1525)

Cp120.298114.763114.917
 Cs120.298114.763114.917

Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:

– Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (1.5 – capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488) Cp5.3115.0425.054
 Cs5.3115.0425.054

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.5 – cap. 2200) Cp614559560
 Cs614559560
    
Totale missioneCp135.367128.987129.170
 Cs135.367128.987129.170

Segue:Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 201420152016
 (migliaia di euro)
REGOLAZIONE DEI MERCATI
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

Ministero dello sviluppo economico

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1 – cap. 2280) Cp255321335
 Cs255321335
Totale missioneCp255321335
 Cs255321335

DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC):

Art. 7: Contributo per il funzionamento dell'ENAC (2.3 – cap. 1921) Cp8.3287.9008.216
 Cs8.3287.9008.216
Sostegno allo sviluppo del trasporto

Ministero dell'economia e delle finanze

Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea:

– Art. 23: Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (9.1 – cap. 1723) Cp224213214
 Cs224213214

Segue:Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 201420152016
 (migliaia di euro)
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Decreto-legge n. 535 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 647 del 1996:

– Art. 3: Contributo al «Centro internazionale radio-medico CIRM» (2.6 – cap. 1850) Cp605759
 Cs605759
    
Totale missioneCp8.6128.1708.489
 Cs8.6128.1708.489
COMUNICAZIONI

Sostegno all'editoria

Ministero dell'economia e delle finanze

Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 – capp. 2183, 7442)

Cp140.889119.919120.232
 Cs140.889119.919120.232
Totale missioneCp140.889119.919120.232
 Cs140.889119.919120.232
  

Segue:Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 201420152016
 (migliaia di euro)
COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

Ministero dello sviluppo economico

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.2 – cap. 2501) Cp13.00616.21516.661
 Cs13.00616.21516.661
Decreto-legge n. 98 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:
– Art. 14, comma 19: Trasferimento risorse, già destinate all'ICE, in un fondo per la promozione degli scambi ed internazionalizzazione delle imprese (4.2 – cap. 2535) Cp23.75522.86122.934
 Cs23.75522.86122.934
– Art. 14, comma 26-ter, punto 1: Finanziamento delle spese di funzionamento dell'agenzia (4.2 – cap. 2530) Cp18.07917.56417.603
 Cs18.07917.56417.603
Totale missioneCp54.84056.64057.198
 Cs54.84056.64057.198

RICERCA E INNOVAZIONE

Ricerca in materia ambientale

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria:
– Art. 28, comma 1: Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (2.1 – capp. 3621, 8831) Cp25.54624.88824.888
 Cs25.54624.88824.888

Segue:Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 201420152016
 (migliaia di euro)
Ricerca in materia di beni e attività culturali

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali – Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (2.1 – capp. 2040, 2041, 2043)

Cp1.1251.1051.105
 Cs1.1251.1051.105

Ricerca scientifica e tecnologica di base

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.3 – cap. 1679) Cp4.5054.2504.250 
 Cs4.5054.2504.250
Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica e decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6: «Ulteriori interventi in favore delle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi», articolo 23-septies, comma 1 – personale dell'Istituto nazionale di geofisica – e legge 27 dicembre 2006, n. 296: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», articolo 1, comma 652 – piano straordinario di assunzione di ricercatori, e decreto-legge n. 98 del 2011, articolo 19, comma 3 – Sistema nazionale di valutazione e decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», articolo 58, comma 2 – Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca e decreto-legge 12

Segue:Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 201420152016
 (migliaia di euro)
  settembre 2013, n. 104: «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca», articolo 24, comma 1 – Assunzione di personale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (3.3 – cap. 7236) Cp1.771.3281.770.0991.772.099
 Cs1.771.3281.770.0991.772.099

Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale

Ministero dello sviluppo economico

Decreto legislativo n. 257 del 2003: Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente – ENEA, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137:

– Art. 19, comma 1, punto A: Contributo per le spese di funzionamento dell'ENEA (7.1 – cap. 7630/P) Cp22.78122.71422.714
 Cs22.78122.71422.714
Ricerca di base e applicata

Ministero dell'economia e delle finanze

Decreto-legge n. 83 del 2012: Misure urgenti per la crescita del Paese:
– Art. 19: Agenzia digitale (12.1 – cap. 1707) Cp2.7562.7502.871
 Cs2.7562.7502.871
Ricerca per la didattica

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1 – cap. 1261) Cp1.5381.4781.478
 Cs1.5381.4781.478
Ricerca per il settore della sanità pubblica

Ministero della salute

Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980: Contributo alla Croce rossa italiana (2.1 – cap. 3453) Cp283262262
 Cs283262262

Segue:Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 201420152016
 (migliaia di euro)
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria:
– Art. 12, comma 2: Fondo finanziamento attività ricerca (2.1 – cap. 3392) Cp288.741271.111271.111
 Cs288.741271.111271.111
Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità:
– Art. 4, comma 1, punto 1: Fondo per il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità e legge n. 219 del 2005: Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati, art. 12, comma 6 – Compiti del centro nazionale sangue (2.1 – cap. 3443) Cp12.25612.00812.008
 Cs12.25612.00812.008
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1 – cap. 3412) Cp3.3333.2723.272
 Cs3.3333.2723.272
Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Agenzia per i servizi sanitari regionali:
– Art. 2, comma 4: Contributo a favore dell'agenzia per i servizi sanitari regionali (2.1 – cap. 3457) Cp550538538
 Cs550538538
Totale missioneCp2.134.7422.114.4752.116.596
 Cs2.134.7422.114.4752.116.596
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (1.10 – capp. 1644, 1646) Cp30.46535.16035.172
 Cs30.46535.16035.172

Segue:Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 201420152016
 (migliaia di euro)
Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (1.10 – capp. 1388, 1389) Cp474444
 Cs474444
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.10 – cap. 1551) Cp5.8265.4755.487
 Cs5.8265.4755.487
Totale missioneCp36.33840.67940.703
 Cs36.33840.67940.703
TUTELA DELLA SALUTE
Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti

Ministero della salute

Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo:
– Art. 1, comma 2: Finanziamento interventi in materia di animali di affezione e prevenzione randagismo (1.2 – cap. 5340) Cp325309310
 Cs325309310
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure

Ministero della salute

Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici:
– Art. 48, comma 9: Agenzia italiana del farmaco (1.4 – capp. 3458, 7230) Cp1.9131.7943.798
 Cs1.9131.7943.798
Totale missioneCp2.2382.1034.108
 Cs2.2382.1034.108
  

Segue:Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 201420152016
 (migliaia di euro)
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E PAESAGGISTICI
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1.2 – capp. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8570, 8571, 8573, 8721) Cp410.065396.864397.712
 Cs410.065396.864397.712

Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della Biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma (a) (1.10 – cap. 3610) Cp812755757
 Cs812755757
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali – Assegnazione per il funzionamento degli istituti centrali:
– Art. 22: Assegnazione per il funzionamento degli istituti centrali (a) (1.10 – cap. 3611) Cp891844846
 Cs891844846
Legge n. 466 del 1988: Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei (b) (1.10 – cap. 3630) Cp925875877
 Cs925875877

(a) L'importo dell'autorizzazione non tiene conto della variazione in aumento proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
(b) L'importo dell'autorizzazione non tiene conto della variazione in diminuzione proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Segue:Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 201420152016
 (migliaia di euro)
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (a) (1.10 – capp. 3670, 3671) Cp15.1127.4167.431
 Cs15.1127.4167.431
Valorizzazione del patrimonio culturale

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Legge n. 77 del 2006: Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO:
– Art. 4, comma 1: Interventi in favore dei siti italiani inseriti nella «lista del patrimonio mondiale» dell'UNESCO (1.13 – capp. 1442, 7305) Cp1.3791.3121.315
 Cs1.3791.3121.315
Totale missioneCp429.184408.066408.938
 Cs429.184408.066408.938

ISTRUZIONE SCOLASTICA

Istituzioni scolastiche non statali

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle scuole europee che modifica l'articolo 1 della Convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento

(a) L'importo dell'autorizzazione non tiene conto della variazione in aumento proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Segue:Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 201420152016
 (migliaia di euro)
della Scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (1.9 – cap. 2193) Cp270284293
 Cs270284293
Totale missioneCp270284293
 Cs270284293
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (2.1 – cap. 1709) Cp5.2164.9534.965
 Cs5.2164.9534.965
Legge n. 338 del 2000: Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari:
– Art. 1, comma 1: Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (2.1 – cap. 7273) Cp18.14518.01318.052
 Cs18.14518.01318.052

Sistema universitario e formazione post-universitaria

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute e decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»:
Art. 60, comma 1 – semplificazioni del sistema di finanziamento delle università e

Segue:Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 201420152016
 (migliaia di euro)
 delle procedure di valutazione del sistema  universitario (2.3 – cap. 1692) Cp72.44569.14769.305
 Cs72.44569.14769.305
Totale missioneCp95.80692.11392.322
 Cs95.80692.11392.322
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Protezione sociale per particolari categorie

Ministero dell'economia e delle finanze

Legge n. 16 del 1980 e legge n. 137 del 2001: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (17.1 – cap. 7256)

– Art. 12: Indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini e imprese italiane per beni, diritti ed interessi perduti all'estero (17.1 – cap. 7256) Cp5.0044.8764.887
 Cs5.0044.8764.887

Sostegno alla famiglia

Ministero dell'economia e delle finanze

Decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione

Segue:Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 201420152016
 (migliaia di euro)
della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:
– Art. 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17.3 – cap. 2102) Cp20.91620.37920.425
 Cs20.91620.37920.425

Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità

Ministero dell'economia e delle finanze

Decreto legislativo n. 196 del 2003: Codice in materia di protezione dei dati personali (17.4 – cap. 1733)

Cp8.6568.2318.250
 Cs8.6568.2318.250
Decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:
– Art. 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4 – cap. 2108/P) Cp14.40311.12711.127
 Cs14.40311.12711.127
Decreto-legge n. 93 del 2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province:
– Art. 5-bis, comma 1: Incremento del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine dell'assistenza e del sostegno alle donne vittime di violenza (17.4 – cap. 2108/P) Cp7.00010.00010.000
 Cs7.00010.00010.000

Segue:Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 201420152016
 (migliaia di euro)
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali:
Art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4.5 – cap. 3671) Cp317.01314.49914.593
 Cs317.01314.49914.593
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
Art. 1, comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza (4.5 – cap. 3527) Cp30.68828.70928.794
 Cs30.68828.70928.794
Totale missioneCp403.68097.82198.076
 Cs403.68097.82198.076
POLITICHE PER IL LAVORO
Politiche attive e passive del lavoro

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:
– Art. 80, comma 4, punto 1: Formazione professionale (1.3 – cap. 4161) Cp795  
 Cs795 

Segue:Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 201420152016
 (migliaia di euro)
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
– Art. 1, comma 1163: Finanziamento dell'attività di formazione professionale (1.3 – cap. 7682) Cp9.0008.4478.466
 Cs9.0008.4478.466

Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):
– Art. 3, comma 149: Fondo per le spese di funzionamento della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (1.7 – cap. 5025) Cp1.2671.2491.249
 Cs1.2671.2491.249
Totale missioneCp11.0629.6969.715
 Cs11.0629.6969.715

IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI

Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale

Ministero dell'interno

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1 – cap. 2309) Cp2.0002.0002.000
 Cs2.0002.0002.000

Segue:Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 201420152016
 (migliaia di euro)
Decreto legislativo n. 140 del 2005: Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri:
– Art. 13: Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato (5.1 – cap. 2311) Cp4.8024.4754.485
 Cs4.8024.4754.485
Totale missioneCp6.8026.4756.485
 Cs6.8026.4756.485
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO

Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità

Ministero dell'economia e delle finanze

Decreto-legge n. 97 del 2008: Conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni vigenti in materia di monitoraggio e trasparenza della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga termini:
– Art. 4-septies, comma 5-bis: Funzionamento della scuola superiore dell'economia e delle finanze (1.1 – cap. 3935) Cp1.7541.6571.661
 Cs1.7541.6571.661

Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario

Ministero dell'economia e delle finanze

Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito dalla legge n. 216 del 1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (1.4 – cap. 1560) Cp387377378
 Cs387377378

Segue:Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 201420152016
 (migliaia di euro)
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte

Ministero dell'economia e delle finanze

Decreto-legge n. 185 del 2008: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale:
– Art. 3, comma 9: Compensazione oneri derivanti dalla fruizione di tariffe agevolate energia elettrica e gas (1.5 – cap. 3822) Cp78.08573.84174.012
 Cs78.08573.84174.012

Analisi e programmazione economico-finanziaria

Ministero dell'economia e delle finanze

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.6 – cap. 1613) Cp141313
 Cs141313
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:
Art. 51: Contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno – SVIMEZ (1.6 – cap. 7330) Cp1.5901.5371.539
 Cs1.5901.5371.539
Totale missioneCp81.83077.42577.603
 Cs81.83077.42577.603
  

Segue:Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 201420152016
 (migliaia di euro)

GIOVANI E SPORT
Incentivazione e sostegno alla gioventù

Ministero dell'economia e delle finanze

Decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:
– Art. 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (22.2 – cap. 2106) Cp16.7726.4306.444
 Cs16.7726.4306.444
Totale missioneCp16.7726.4306.444
 Cs16.7726.4306.444

TURISMO

Sviluppo e competitività del turismo

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Decreto-legge n. 35 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale:
– Art. 12, comma 2: Spese per il funzionamento enti - Agenzia nazionale del turismo (6.1 – cap. 6821) Cp2.7802.6222.629
 Cs2.7802.6222.629
Decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006: Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:
– Art. 2, comma 98: Sviluppo e competitività del turismo (6.1 – cap. 6823/P) Cp10.0199.7759.794
 Cs10.0199.7759.794
Totale missioneCp12.79912.39712.423
 Cs12.79912.39712.423
  

Segue:Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 201420152016
 (migliaia di euro)

SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

Ministero dell'economia e delle finanze

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):
– Art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (24.4 – cap. 1680) Cp62.73560.88460.967
 Cs62.73560.88460.967

Decreto legislativo n. 6 del 2010: Riorganizzazione del centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69:

– Art. 4, comma 2: Spese di funzionamento del FORMEZ P.A. (24.4 – cap. 5200) Cp5.8515.5645.577
 Cs5.8515.5645.577

Decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013: Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (24.4 - Cap. 5217)

Cp1.2061.1771.249
 Cs1.2061.1771.249
Totale missioneCp69.79267.62567.793
 Cs69.79267.62567.793
  

Segue:Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 201420152016
 (migliaia di euro)
FONDI DA RIPARTIRE
Fondi da assegnare

Ministero dell'economia e delle finanze

Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (25.1 – cap. 3026) Cp33.22033.22133.221
 Cs33.22033.22133.221
Totale missioneCp33.22033.22133.221
 Cs33.22033.22133.221
Totale generaleCp6.723.5463.757.7353.715.809
 Cs6.723.5463.757.7353.715.809
  

TABELLA E

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI CON EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella – indicate, per ciascuna missione, nei vari programmi secondo l'amministrazione pertinente – riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale è ricompreso il capitolo.
Gli importi risultanti dalla presente tabella riportano la distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni; nel caso di assenza di variazioni vengono riportati gli stanziamenti relativi alla legislazione vigente e alla legge di stabilità.
Nella colonna «Limite impeg.» i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:
    1) non impegnabili le quote degli anni 2014 e successivi;
    2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2014 e successivi;
    3) interamente impegnabili le quote degli anni 2014 e successivi.
Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2013 e quelli derivanti da spese di annualità.

ELENCO DELLE MISSIONI

 3. – Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
 4. – L'Italia in Europa e nel mondo
 6. – Giustizia
 7. – Ordine pubblico e sicurezza
 8. – Soccorso civile
 9. – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
11. – Competitività e sviluppo delle imprese
13. – Diritto alla mobilità
14. – Infrastrutture pubbliche e logistica
17. – Ricerca e innovazione
18. – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
19. – Casa e assetto urbanistico
21. – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici
22. – Istruzione scolastica
28. – Sviluppo e riequilibrio territoriale
29. – Politiche economico-finanziarie e di bilancio
32. – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
33. – Fondi da ripartire

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

 1. – Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
 2. – Interventi a favore delle imprese industriali
 3. – Interventi per calamità naturali
 4. – Interventi nelle aree sottoutilizzate
 5. – Credito agevolato al commercio
 6. – Interventi a favore della regione Friuli Venezia Giulia ed aree limitrofe. Interventi per Venezia
 7. – Provvidenze per l'editoria
 8. – Edilizia residenziale e agevolata
 9. – Mediocredito centrale – SIMEST Spa
10. – Artigiancassa
11. – Interventi nel settore dei trasporti
12. – Costruzione di nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
13. – Interventi nel settore della ricerca
14. – Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. – Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. – Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione
17. – Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio, scolastica
18. – Metropolitana di Napoli
19. – Difesa del suolo e tutela ambientale
20. – Realizzazione di strutture turistiche
21. – Interventi in agricoltura
22. – Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. – Università (compresa edilizia)
24. – Impiantistica sportiva
25. – Sistemazione delle aree urbane
26. – Ripiano dei disavanzi pregressi delle aziende sanitarie locali
27. – Interventi diversi

  N.B. I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 26.

Tabella E

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA A CARATTERE PLURIENNALE IN CONTO CAPITALE, CON DISTINTA E ANALITICA EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2014201520162017
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 (migliaia di euro)
RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI
Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa
Interno
Decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005: Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:
– Art. 11-quaterdecies, comma 20: Interventi per lo sviluppo (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3 – cap. 7253)
  Legislazione vigente Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp10.000–  –  –  2014 
 Cs10.000–  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp10.000–  –  –    
 Cs10.000–  –  –    
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale
Economia e finanze
Decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005: Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:
– Art. 5, comma 3-bis: Contributo RCA Sicilia (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3 – cap. 7517)
  Legislazione vigente Cp86.00086.00086.000456.00020223
 Cs86.00086.00086.000456.000  

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2014201520162017
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 (migliaia di euro)
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp86.00086.00086.000456.000
 Cs86.00086.00086.000456.000
  – Art. 5, comma 3-ter: Contributo di solidarietà nazionale Regione siciliana (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3 – cap. 7507/p)
  Legislazione vigente Cp10.000–  10.00060.00020223
 Cs10.000–  10.00060.000  
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp10.000–  10.00060.000
 Cs10.000–  10.00060.000
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
– Art. 1, comma 114, punto 2: Contributo di solidarietà nazionale per la Regione siciliana (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3 – cap. 7507/p)
  Legislazione vigente Cp–  –  10.00050.00020213
 Cs–  –  10.00050.000  
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp–  –  10.00050.000
 Cs–  –  10.00050.000

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2014201520162017
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 (migliaia di euro)
Rapporti finanziari con Enti territoriali
Economia e finanze
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:
  – Art. 3: Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (2.5 – cap. 7499)
  Legislazione vigente Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp140.000140.000140.000–  2016 
 Cs140.000140.000140.000–    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp140.000140.000140.000–    
 Cs140.000140.000140.000–    
        
Totale missione
 Cp
 Cs
246.000
246.000
226.000
226.000
246.000
246.000
566.000
566.000
  
L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE
Economia e finanze
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari:
  – Art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (Settore n. 27) Interventi diversi (3.1 – cap. 7493)
  Legislazione vigente Cp5.500.0005.500.000–  –  20153
 Cs5.500.0005.500.000–  –    
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  4.500.00019.000.0002020 
 Cs–  –  4.500.00019.000.000  

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2014201520162017
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 (migliaia di euro)
  Rimodulazione Cp–500.000–500.000–  1.000.0002017 
 Cs–500.000–500.000–  1.000.000  
  Legge di stabilità Cp5.000.0005.000.0004.500.00020.000.000  
 Cs5.000.0005.000.0004.500.00020.000.000  
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale
Economia e finanze
Legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013):
  – Art. 1, comma 170: Banche e fondi (Settore n. 27) Interventi diversi (3.2 – cap. 7175)
  Legislazione vigente Cp295.000295.000295.0006.490.0002022 
 Cs295.000295.000295.0006.490.000  
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp295.000295.000295.0006.490.000  
 Cs295.000295.000295.0006.490.000  
Decreto-legge n. 76 del 2013: Primi Interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti:
  – Art. 11, comma 5: contributo Chernobyl (Settore n. 27) Interventi diversi (3.2 – cap. 7174)
  Legislazione vigente Cp5.7755.7755.7755.7752017 
 Cs5.7755.7755.7755.775  
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp5.7755.7755.7755.775  
 Cs5.7755.7755.7755.775  

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2014201520162017
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 (migliaia di euro)
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale
Infrastrutture e trasporti
Legge n. 7 del 2009: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008:
  – Art. 5, comma 1: Trattato di amicizia partecipazione e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Jamairia libica (Settore n. 27) Interventi diversi (8.2 – cap. 7800)
  Legislazione vigente Cp15.2005.3003.3002.350.50020283
 Cs15.2005.3003.3002.350.500  
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp15.2005.3003.3002.350.500  
 Cs15.2005.3003.3002.350.500  
        
Totale missioneCp5.315.9755.306.0754.804.07528.846.275  
 Cs5.315.9755.306.0754.804.07528.846.275  
GIUSTIZIA
Amministrazione penitenziaria
Giustizia
Legge n. 191 del 2009: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010):
  – Art. 2, comma 219: Emergenza carceri (Settore n. 17) Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio scolastica (1.1 – cap. 7300)
  Legislazione vigente Cp5.231–  –  –  2014 
 Cs5.231–  –  –    

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2014201520162017
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 (migliaia di euro)
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp5.231–  –  –    
 Cs5.231–  –  –    
        
Totale missioneCp5.231–  –  –    
 Cs5.231–  –  –    
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica
Economia e finanze
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
  – Art. 1, comma 93: Contributo quindicennale per l'ammodernamento della flotta e il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni, nonché per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo della guardia di finanza (Settore n. 27) Interventi diversi (5.1 – capp. 7833, 7834)
  Legislazione vigente Cp14.38014.38014.380100.66020233
 Cs14.38014.38014.380100.660  
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp14.38014.38014.380100.660  
 Cs14.38014.38014.380100.660  

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2014201520162017
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 (migliaia di euro)
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste
Infrastrutture e trasporti
Decreto-legge n. 135 del 2009: Attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee:
  – Art. 3-bis, comma 2: Recepimento della direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (4.1 – cap. 7853)
  Legislazione vigente Cp10.70510.66610.66768.0842023 
 Cs10.70510.66610.66768.084  
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp10.70510.66610.66768.084  
 Cs10.70510.66610.66768.084  
Decreto-legge n. 43 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015:
  – Art. 5-quater, comma 1, punto 1: Ripristino dell'efficienza, dell'operatività e della sicurezza del porto di Genova a seguito del sinistro del 7 maggio 2013 (Settore n. 1) Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto (4.1 – cap. 7858)
  Legislazione vigente Cp3.000–  –  –  2014 
 Cs3.000–  –  –    
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp3.000–  –  –    
 Cs3.000–  –  –    
        
Totale missioneCp28.08525.04625.047168.744  
 Cs28.08525.04625.047168.744  

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2014201520162017
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 (migliaia di euro)
SOCCORSO CIVILE
Protezione civile
Economia e finanze
Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi:
  – Art. 21, comma 1: Contributi straordinari alla regione Emilia-Romagna e alla provincia di Crotone (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 – cap. 7443/p)
  Legislazione vigente Cp18.07618.07618.07618.07620173
 Cs18.07618.07618.07618.076  
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp18.07618.07618.07618.076  
 Cs18.07618.07618.07618.076  
Decreto-legge n. 132 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile:
  – Art. 4, comma 1: Contributi in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania colpite da eventi calamitosi (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 – cap. 7443/p)
  Legislazione vigente Cp24.27324.27324.27372.81920193
 Cs24.27324.27324.27372.819  
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp24.27324.27324.27372.819  
 Cs24.27324.27324.27372.819  

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2014201520162017
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 (migliaia di euro)
  – Art. 4, comma 2: Contributi per il recupero degli edifici monumentali privati (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 – cap. 7443/p)
  Legislazione vigente Cp1.5491.5491.5494.64720193
 Cs1.5491.5491.5494.647  
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp1.5491.5491.5494.647  
 Cs1.5491.5491.5494.647  
  – Art. 7, comma 1: Contributi a favore delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpite da eventi calamitosi (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 – cap. 7443/p)
  Legislazione vigente Cp17.04317.04317.04351.12920193
 Cs17.04317.04317.04351.129  
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp17.04317.04317.04351.129  
 Cs17.04317.04317.04351.129 
Legge finanziaria n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):
  – Art. 1, comma 203: Prosecuzione degli interventi nei territori colpiti da calamità naturali (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 – cap. 7443/p)
  Legislazione vigente Cp58.50058.50058.500175.50020193
 Cs58.50058.50058.500175.500  
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2014201520162017
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 (migliaia di euro)
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp58.50058.50058.500175.500  
 Cs58.50058.50058.500175.500  
Decreto-legge n. 35 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale:
  – Art. 5, comma 14: Ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area delle acciaierie di Genova-Cornigliano (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (6.2 – cap. 7449/p)
  Legislazione vigente Cp5.0005.0005.00015.00020193
 Cs5.0005.0005.00015.000  
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp5.0005.0005.00015.000  
 Cs5.0005.0005.00015.000  
Decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005: Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:
  – Art. 11-quaterdecies, comma 1: Giochi del Mediterraneo (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2 – cap. 7449/p)
  Legislazione vigente Cp2.0002.0002.00010.00020213
 Cs2.0002.0002.00010.000  
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp2.0002.0002.00010.000  
 Cs2.0002.0002.00010.000  

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2014201520162017
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 (migliaia di euro)
  – Art. 11-quaterdecies, comma 2: Campionati mondiali di nuoto 2009 (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2 – cap. 7449/p)
  Legislazione vigente Cp2.0002.0002.00012.00020223
 Cs2.0002.0002.00012.000  
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp2.0002.0002.00012.000  
 Cs2.0002.0002.00012.000  

Legge finanziaria n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):

  – Art. 1, comma 100: Somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per oneri derivanti dalla concessione di contributi per interventi nei territori colpiti da calamità naturali (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 – cap. 7443/p)
  Legislazione vigente Cp26.00026.00026.000104.00020203
 Cs26.00026.00026.000104.000  
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp26.00026.00026.000104.000  
 Cs26.00026.00026.000104.000  
Legge finanziaria n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
  – Art. 1, comma 1292: Grandi eventi: Campionati mondiali di nuoto di Roma e Giochi del Mediterraneo di Pescara 2009 Protezione civile (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2 – cap. 7449/p)
  Legislazione vigente Cp3.0003.0003.00018.00020223
 Cs3.0003.0003.00018.000  

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2014201520162017
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 (migliaia di euro)
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp3.0003.0003.00018.000  
 Cs3.0003.0003.00018.000  
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
  – Art. 2, comma 113: Sospensione dei pagamenti nelle regioni Marche e Umbria (regolazione contabile) (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 – cap. 7443/p)
  Legislazione vigente Cp22.60022.60022.600108.80020243
 Cs22.60022.60022.600108.800  
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp22.60022.60022.600108.800  
 Cs22.60022.60022.600108.800  
  – Art. 2, comma 115: Sospensione pagamenti regioni Marche e Umbria (regolazione contabile) (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 – cap. 7444)
  Legislazione vigente Cp5.0005.0005.0005.00020173
 Cs5.0005.0005.0005.000  
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp5.0005.0005.0005.000  
 Cs5.0005.0005.0005.000  
  – Art. 2, comma 257: Interventi nelle zone colpite da eventi sismici nelle regioni Molise e Puglia (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 – cap. 7443/p)
  Legislazione vigente Cp10.00010.00010.00065.00020223
 Cs10.00010.00010.00065.000  

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2014201520162017
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 (migliaia di euro)
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp10.00010.00010.00065.000  
 Cs10.00010.00010.00065.000  
  – Art. 2, comma 263: Giochi del Mediterraneo Pescara 2009 (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2 – cap. 7449/p)
  Legislazione vigente Cp7007007004.20020223
 Cs7007007004.200  
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp7007007004.200  
 Cs7007007004.200  
  – Art. 2, comma 271: Campionati mondiali di nuoto Roma 2009 (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2 – cap. 7449/p)
  Legislazione vigente Cp4004004002.00020213
 Cs4004004002.000  
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp4004004002.000 
 Cs4004004002.000  
Decreto-legge n. 39 del 2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo:
  – Art. 11, comma 1: Fondo per la prevenzione del rischio sismico (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (6.2 – cap. 7459)
  Legislazione vigente Cp195.600145.10044.000–  20163
 Cs195.600145.10044.000–    

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2014201520162017
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 (migliaia di euro)
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp195.600145.10044.000–    
 Cs195.600145.10044.000–    
        
Totale missioneCp391.741341.241240.141666.171  
 Cs391.741341.241240.141666.171  
AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale
Politiche agricole alimentari e forestali
Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38:
  – Art. 15, comma 2, punto 1: Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi (Settore n. 21) Interventi in agricoltura (1.2 – cap. 7439)
  Legislazione vigente Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp120.000–  –  –  2014 
 Cs120.000–  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp120.000–  –  –    
 Cs120.000–  –  –    
        
Totale missioneCp120.000–  –  –    
 Cs120.000–  –  –    

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2014201520162017
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 (migliaia di euro)
COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale
Sviluppo economico
Legge n. 808 del 1985: Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico, art. 3, primo comma, lettera a); decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994, art. 2, comma 6:
  – Art. 3, comma 1, punto A: Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico (Settore 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
  Legislazione vigente Cp50.00050.00050.000590.00020283
 Cs50.00050.00050.000590.000  
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp50.00050.00050.000590.000  
 Cs50.00050.00050.000590.000  
Decreto-legge n. 321 del 1996: Disposizioni urgenti per le attività produttive:
  – Art. 5, comma 2, punto A: Sviluppo tecnologico nel settore aeronautico (Settore 27) Interventi diversi (1.1 – cap. 7420/p)
  Legislazione vigente Cp40.00040.00040.000440.00020273
 Cs40.00040.00040.000440.000  
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp40.00040.00040.000440.000  
 Cs40.00040.00040.000440.000  

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2014201520162017
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 (migliaia di euro)
  – Art. 5, comma 2, punto B: Sviluppo tecnologico nel settore aeronautico (Settore 27) Interventi diversi (1.1 – cap. 7420/p)
  Legislazione vigente Cp40.00040.00040.000480.00020283
 Cs40.00040.00040.000480.000  
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp40.00040.00040.000480.000  
 Cs40.00040.00040.000480.000  
  – Art. 5, comma 2, punto C: Sviluppo tecnologico nel settore aeronautico (Settore 27) Interventi diversi (1.1 – cap. 7420/p)
  Legislazione vigente Cp–  40.00040.000520.00020293
 Cs–  40.00040.000520.000  
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp–  40.00040.000520.000  
 Cs–  40.00040.000520.000  
Legge finanziaria n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
  – Art. 1, comma 95, punto 3: Contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali Fremm (Settore 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7485)
  Legislazione vigente Cp636.000643.000371.0001.338.00020223
 Cs636.000643.000371.0001.338.000  
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2014201520162017
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 (migliaia di euro)
  Rimodulazione Cp149.000135.000155.000–439.000  
 Cs149.000135.000155.000–439.000  
  Legge di stabilità Cp785.000778.000526.000899.000  
 Cs785.000778.000526.000899.000  
Legge finanziaria n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
  – Art. 1, comma 883, punto A: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (Settore 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
  Legislazione vigente Cp40.00040.00040.000200.00020213
 Cs40.00040.00040.000200.000  
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp2.8602.8601.430–7.150  
 Cs2.8602.8601.430–7.150  
  Legge di stabilità Cp42.86042.86041.430192.850  
 Cs42.86042.86041.430192.850  
  – Art. 1, comma 883, punto B: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (Settore 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
  Legislazione vigente Cp40.00040.00040.000240.00020223
 Cs40.00040.00040.000240.000  
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp684456228–1.368  
 Cs684456228–1.368  
  Legge di stabilità Cp40.68440.45640.228238.632  
 Cs40.68440.45640.228238.632  
  – Art. 1, comma 883, punto C: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (Settore 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
  Legislazione vigente Cp40.00040.00040.000280.00020233
 Cs40.00040.00040.000280.000  
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2014201520162017
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 (migliaia di euro)
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp3.9121.956978–6.846  
 Cs3.9121.956978–6.846  
  Legge di stabilità Cp43.91241.95640.978273.154  
 Cs43.91241.95640.978273.154  
  – Art. 1, comma 884, punto A: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (Settore 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
  Legislazione vigente Cp8768768764.38020213
 Cs8768768764.380  
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp8768768764.380  
 Cs8768768764.380  
  – Art. 1, comma 884, punto B: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (Settore 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
  Legislazione vigente Cp11.23311.23311.23367.39620223
 Cs11.23311.23311.23367.396  
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp11.23311.23311.23367.396  
 Cs11.23311.23311.23367.396  
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
  – Art. 2, comma 179, punto A: Programmi europei aeronautici (Settore 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
  Legislazione vigente Cp20.00020.00020.000120.00020223
 Cs20.00020.00020.000120.000  

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2014201520162017
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 (migliaia di euro)
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp20.00020.00020.000120.000  
 Cs20.00020.00020.000120.000  
  – Art. 2, comma 179, punto B: Programmi europei aeronautici (Settore 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
  Legislazione vigente Cp25.00025.00025.000175.00020233
 Cs25.00025.00025.000175.000  
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp25.00025.00025.000175.000  
 Cs25.00025.00025.000175.000  
  – Art. 2, comma 179, punto C: Programmi europei aeronautici (Settore 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
  Legislazione vigente Cp25.00025.00025.000200.00020243
 Cs25.00025.00025.000200.000  
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp25.00025.00025.000200.000  
 Cs25.00025.00025.000200.000  
  – Art. 2, comma 180: Interventi settore aeronautico (Settore 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
  Legislazione vigente Cp1.004.0001.025.000857.0002.789.00020213
 Cs1.004.0001.025.000857.0002.789.000  
  Riduzione Cp–  –100.000–100.000–  2016 
 Cs–  –100.000–100.000–    

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2014201520162017
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 (migliaia di euro)
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp1.004.000925.000757.0002.789.000  
 Cs1.004.000925.000757.0002.789.000  
Legge n. 220 del 2010: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011):
  – Art. 1, comma 57: Interventi a sostegno della ricerca aerospaziale ed elettronica (Settore 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
  Legislazione vigente Cp32.36132.36132.361205.83520233
 Cs32.36132.36132.361205.835  
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp11.3196.2803.140–20.739  
 Cs11.3196.2803.140–20.739  
  Legge di stabilità Cp43.68038.64135.501185.096  
 Cs43.68038.64135.501185.096  
Decreto-legge n. 215 del 2011: Proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa:
  – Art. 5, comma 4: Finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico (Settore 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7420/p)
  Legislazione vigente Cp25.00025.00025.000250.00020183
 Cs25.00025.00025.000250.000  
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2014201520162017
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 (migliaia di euro)
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp25.00025.00025.000250.000  
 Cs25.00025.00025.000250.000  
Decreto-legge n. 83 del 2012: Misure urgenti per la crescita del paese:
  – Art. 17-undecies, comma 1: Fondo per l'erogazione degli incentivi (Settore 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7322)
  Legislazione vigente Cp34.44444.744–  –  2015 
 Cs34.44444.744–  –    
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp34.44444.744–  –    
 Cs34.44444.744–  –    
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione
Sviluppo economico
Decreto-legge n. 201 del 2011: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici:
  – Art. 3, comma 4: Dotazione/incremento fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (Settore 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.3 – cap. 7342)
  Legislazione vigente Cp388.959–  –  –  2014 
 Cs388.959–  –  –    
  Riduzione Cp–200.000–200.000–200.000–    
 Cs–200.000–200.000–200.000–    
  Rifinanziamento Cp280.000750.000750.000–  2016 
 Cs280.000750.000750.000–    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp468.959550.000550.000–    
 Cs468.959550.000550.000–    

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2014201520162017
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 (migliaia di euro)
Decreto-legge n. 69 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia:
  – Art. 2, comma 1: Contributi per il finanziamento a tasso agevolato per l'acquisto di macchinari impianti e attrezzature ad uso produttivo a favore delle PMI (Settore 27) Interventi diversi (1.3 – cap. 7489)
  Legislazione vigente Cp7.50021.00035.000128.00020213
 Cs7.50021.00035.000128.000  
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –  2021 
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp7.50021.00035.000128.000  
 Cs7.50021.00035.000128.000  
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno
Economia e finanze
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
  – Art. 2, comma 373: Cancellazione debito Paesi poveri (Settore n. 27) Interventi diversi (8.2 – cap. 7182)
  Legislazione vigente Cp50.00050.00050.0001.650.00020493
 Cs50.00050.00050.0001.650.000  
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp50.00050.00050.0001.650.000  
 Cs50.00050.00050.0001.650.000  

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2014201520162017
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 (migliaia di euro)
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità
Economia e finanze
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
  – Art. 1, comma 272: Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate (Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (8.3 – cap. 7809)
  Legislazione vigente Cp658.706–  –  –  20143
 Cs658.706–  –  –    
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp658.706–  –  –    
 Cs658.706–  –  –    
Decreto-legge n. 95 del 2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini:
  – Art. 3-bis, comma 6: Credito imposta sisma Emilia (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (8.3 – cap. 7810)
  Legislazione vigente Cp450.000431.200431.2003.880.8002025 
 Cs450.000431.200431.2003.880.800  
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp450.000431.200431.2003.880.800  
 Cs450.000431.200431.2003.880.800  
        
Totale missioneCp3.866.8543.240.9662.784.44613.083.308  
 Cs3.866.8543.240.9662.784.44613.083.308  

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2014201520162017
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 (migliaia di euro)
DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale
Infrastrutture e trasporti
Decreto-legge n. 83 del 2012: Misure urgenti per la crescita del Paese:
  – Art. 17-septies, comma 8: Fondo per il finanziamento del piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.1 – cap. 7119)
  Legislazione vigente Cp14.81014.915–  –  2015 
 Cs14.81014.915–  –    
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp14.81014.915–  –    
 Cs14.81014.915–  –    
Autotrasporto ed intermodalità
Infrastrutture e trasporti
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
  – Art. 2, comma 244: Completamento rete immateriale interporti (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.4 – cap. 7305)
  Legislazione vigente Cp987–  –  –  2014 
 Cs987–  –  –    
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp987–  –  –    
 Cs987–  –  –    

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2014201520162017
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 (migliaia di euro)
Sviluppo e sicurezza della mobilità locale
Infrastrutture e trasporti
Decreto-legge n. 98 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:
  – Art. 32, comma 1, punto 8: Realizzazione metropolitana leggera automatica metrobus di Brescia. 1o lotto funzionale prealpino – S. Eufemia. Ulteriori opere di completamento 1a e 2a tranche (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.7 – cap. 7422)
  Legislazione vigente Cp10.0005.80030.800–  2016 
 Cs10.0005.80030.800–    
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp10.0005.80030.800–    
 Cs10.0005.80030.800–    
Sostegno allo sviluppo del trasporto
Economia e finanze
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
  – Art. 1, comma 86: Contributo in conto impianti alle Ferrovie dello Stato Spa (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7122)
  Legislazione vigente Cp1.675.887–  –  –  20143
 Cs1.675.887–  –  –    
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp100.000300.000100.000300.0002019 
 Cs100.000300.000100.000300.000  
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp1.775.887300.000100.000300.000  
 Cs1.775.887300.000100.000300.000  

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2014201520162017
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 (migliaia di euro)
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
  – Art. 1, comma 964: Alta velocità (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7124/p)
  Legislazione vigente Cp400.000400.000400.0002.000.00020213
 Cs400.000400.000400.0002.000.000  
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp400.000400.000400.0002.000.000  
 Cs400.000400.000400.0002.000.000  
  – Art. 1, comma 975: Alta velocità (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7124/p)
  Legislazione vigente Cp100.000100.000100.000400.00020203
 Cs100.000100.000100.000400.000  
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp100.000100.000100.000400.000  
 Cs100.000100.000100.000400.000  
  – Art. 1, comma 975, punto 1: Alta velocità (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7124/p)
  Legislazione vigente Cp100.000100.000100.000500.00020213
 Cs100.000100.000100.000500.000  
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp100.000100.000100.000500.000  
 Cs100.000100.000100.000500.000  

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2014201520162017
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 (migliaia di euro)
Decreto-legge n. 98 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:
  – Art. 32, comma 1: Fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7372)
  Legislazione vigente Cp103.067183.375120.000–  2016 
 Cs103.067183.375120.000–    
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp50.000–  –  –    
 Cs50.000–  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp153.067183.375120.000–    
 Cs153.067183.375120.000–    
Legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013):
  – Art. 1, comma 176: Contratti programma RFI (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7122/p)
  Legislazione vigente Cp50.00049.932–  –  2015 
 Cs50.00049.932–  –    
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp50.00049.932–  –    
 Cs50.00049.932–  –    
Decreto-legge n. 43 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015:
  – Art. 7-ter, comma 2: Infrastrutture FS (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7122/p)
  Legislazione vigente Cp–  20.000120.000960.0002024 
 Cs–  20.000120.000960.000  

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2014201520162017
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 (migliaia di euro)
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp–  20.000120.000960.000  
 Cs–  20.000120.000960.000  
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
Infrastrutture e trasporti
Decreto-legge n. 98 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:
  – Art. 32, comma 1, punto 9: HUB portuale di Ravenna (Settore n. 1) Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto (2.6 – cap. 7268)
  Legislazione vigente Cp–  –  48.940–  2016 
 Cs–  –  48.940–    
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp–  –  48.940–    
 Cs–  –  48.940–    
Legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013):
  – Art. 1, comma 186: Realizzazione piattaforma d'altura davanti al porto di Venezia (Settore n. 1) Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto (2.6 – cap. 7270)
  Legislazione vigente Cp–  94.872–  –  2015 
 Cs–  94.872–  –    
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2014201520162017
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 (migliaia di euro)
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp–  94.872–  –    
 Cs–  94.872–  –    
Decreto-legge n. 43 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015:
  – Art. 5-quater, comma 1: Interventi relativi alla manutenzione ed al ripristino della funzionalità dell'area del molo colpita dal sinistro del 7 maggio 2013 (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.6 – cap. 7256)
  Legislazione vigente Cp500–  –  –  2014 
 Cs500–  –  –    
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp500–  –  –    
 Cs500–  –  –    
        
Totale missioneCp2.605.2511.268.8941.019.7404.160.000  
 Cs2.605.2511.268.8941.019.7404.160.000  
INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici
Infrastrutture e trasporti
Legge n. 398 del 1998: Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese – EAAP (Art. 1):
  – Art. 1, comma 1: Ente autonomo acquedotto pugliese (Settore n. 27) Interventi diversi (1.5 – cap. 7156)
  Legislazione vigente Cp15.49415.49415.49430.9882018 
 Cs15.49415.49415.49430.988  

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2014201520162017
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 (migliaia di euro)
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp15.49415.49415.49430.988  
 Cs15.49415.49415.49430.988  
Opere pubbliche e infrastrutture
Economia e finanze
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:
  – Art. 50, comma 1, punto C: Edilizia sanitaria pubblica (Settore n. 17) Edilizia: Penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio, scolastica (10.1 – cap. 7464)
  Legislazione vigente Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  100.000500.000–  2016 
 Cs–  100.000500.000–    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp–  100.000500.000–    
 Cs–  100.000500.000–    
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità
Infrastrutture e trasporti
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
  – Art. 1, comma 78: Rifinanziamento legge n. 166 del 2002, interventi infrastrutture (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)
  Legislazione vigente Cp136.107136.107136.107680.53520213
 Cs136.107136.107136.107680.535  
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2014201520162017
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 (migliaia di euro)
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp136.107136.107136.107680.535  
 Cs136.107136.107136.107680.535  
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
  – Art. 1, comma 977, punto A: Realizzazione di opere strategiche di preminente interesse nazionale (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)
  Legislazione vigente Cp88.75088.75088.750443.75020213
 Cs88.75088.75088.750443.750  
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp88.75088.75088.750443.750  
 Cs88.75088.75088.750443.750  
  – Art. 1, comma 977, punto B: Fondo opere strategiche (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)
  Legislazione vigente Cp94.15194.15194.151564.90620223
 Cs94.15194.15194.151564.906  
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp94.15194.15194.151564.906  
 Cs94.15194.15194.151564.906  
  – Art. 1, comma 977, punto C: Fondo opere strategiche (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)
  Legislazione vigente Cp90.45090.45090.450633.15020233
 Cs90.45090.45090.450633.150  
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2014201520162017
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 (migliaia di euro)
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp90.45090.45090.450633.150  
 Cs90.45090.45090.450633.150  
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
  – Art. 2, comma 257, punto A: Legge obiettivo (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)
  Legislazione vigente Cp90.77290.77290.772544.63220223
 Cs90.77290.77290.772544.632  
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp90.77290.77290.772544.632  
 Cs90.77290.77290.772544.632  
  – Art. 2, comma 257, punto B: Legge obiettivo (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)
  Legislazione vigente Cp91.61291.61291.612641.28420233
 Cs91.61291.61291.612641.284  
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp91.61291.61291.612641.284  
 Cs91.61291.61291.612641.284  
  – Art. 2, comma 257, punto C: Legge obiettivo (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)
  Legislazione vigente Cp90.51790.51790.517724.13620243
 Cs90.51790.51790.517724.136  

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2014201520162017
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 (migliaia di euro)
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp90.51790.51790.517724.136  
 Cs90.51790.51790.517724.136  
  – Art. 2, comma 291, punto A: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 – cap. 7188/p)
  Legislazione vigente Cp1.2121.2121.2127.27220223
 Cs1.2121.2121.2127.272  
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp1.2121.2121.2127.272  
 Cs1.2121.2121.2127.272  
  – Art. 2, comma 291, punto B: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 – cap. 7188/p)
  Legislazione vigente Cp2252252251.35020223
 Cs2252252251.350  
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp2252252251.350  
 Cs2252252251.350  
  – Art. 2, comma 291, punto C: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 – cap. 7188/p)
  Legislazione vigente Cp64646438420223
 Cs646464384  

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2014201520162017
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 (migliaia di euro)
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp646464384  
 Cs646464384  
  – Art. 2, comma 291: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 – cap. 7187)
  Legislazione vigente Cp1.0001.0001.0006.00020223
 Cs1.0001.0001.0006.000  
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp1.0001.0001.0006.000  
 Cs1.0001.0001.0006.000  
Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria:
  – Art. 14, comma 1: Spese per opere e attività dell'Expo Milano 2015 (Settore n. 17) Edilizia penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio, scolastica (1.7 – cap. 7695)
  Legislazione vigente Cp449.378119.689–  –  20153
 Cs449.378119.689–  –    
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp449.378119.689–  –    
 Cs449.378119.689–  –    

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2014201520162017
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 (migliaia di euro)
Decreto-legge n. 185 del 2008: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale:
  – Art. 21, comma 1, punto A: Opere strategiche (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)
  Legislazione vigente Cp58.20058.20058.200407.40020233
 Cs58.20058.20058.200407.400  
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp58.20058.20058.200407.400  
 Cs58.20058.20058.200407.400  
  – Art. 21, comma 1, punto B: Opere strategiche (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)
  Legislazione vigente Cp145.500145.500145.5001.164.00020243
 Cs145.500145.500145.5001.164.000  
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp145.500145.500145.5001.164.000  
 Cs145.500145.500145.5001.164.000  
Decreto-legge n. 98 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:
  – Art. 32, comma 1, punto 2: Assegnazione di risorse alle piccole e medie opere nel mezzogiorno (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7174)
  Legislazione vigente Cp29.56223.167–  –  2015 
 Cs29.56223.167–  –    
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2014201520162017
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 (migliaia di euro)
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp29.56223.167–  –    
 Cs29.56223.167–  –    
  – Art. 32, comma 6: Fondo per la ripartizione delle quote annuali di limiti di impegno e di contributi pluriennali revocati (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7685)
  Legislazione vigente Cp18.02518.02518.025102.8192024 
 Cs18.02518.02518.025102.819  
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp18.02518.02518.025102.819  
 Cs18.02518.02518.025102.819  
Legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013):
  – Art. 1, comma 184: Prosecuzione della realizzazione del sistema Mose (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7200)
  Legislazione vigente Cp298.677291.864386.736–  2016 
 Cs298.677291.864386.736–    
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp298.677291.864386.736–    
 Cs298.677291.864386.736–    
Decreto-legge n. 69 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia:
  – Art. 18, comma 9: Somme da assegnare per il programma 6.000 campanili (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7543)
  Legislazione vigente Cp100.000–  –  –  2014 
 Cs100.000–  –  –    

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2014201520162017
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 (migliaia di euro)
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp50.000–  –  –  2014 
 Cs50.000–  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp150.000–  –  –    
 Cs150.000–  –  –    
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali
Infrastrutture e trasporti
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
  – Art. 2, comma 86: Completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 – cap. 7483)
  Legislazione vigente Cp10.33010.33010.330–  20163
 Cs10.33010.33010.330–    
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp10.33010.33010.330–    
 Cs10.33010.33010.330–    
  – Art. 2, comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (Settore n. 27) Interventi diversi (1.2 – cap. 7484)
  Legislazione vigente Cp10.33010.33010.330–  2016 
 Cs10.33010.33010.330–    
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp10.33010.33010.330–    
 Cs10.33010.33010.330–    

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2014201520162017
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 (migliaia di euro)
Decreto-legge n. 67 del 1997: Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:
  – Art. 19-bis, comma 1, punto 1: Realizzazione e potenziamento di tratte autostradali (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 – cap. 7485)
  Legislazione vigente Cp51.64651.64651.64651.64620173
 Cs51.64651.64651.64651.646  
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp51.64651.64651.64651.646  
 Cs51.64651.64651.64651.646  
Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):
  – Art. 1, comma 452: Interventi strutturali viabilità Italia-Francia (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 – cap. 7481)
  Legislazione vigente Cp5.0005.0005.000–  20163
 Cs5.0005.0005.000–    
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp5.0005.0005.000–    
 Cs5.0005.0005.000–    
Decreto-legge n. 98 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:
  – Art. 32, comma 1, punto 1: Fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali e relativo ad opere di interesse strategico (Settore n. 27) Interventi diversi (1.2 – cap. 7514)
  Legislazione vigente Cp154.10313.44869.125–  2016 
 Cs154.10313.44869.125–    

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2014201520162017
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 (migliaia di euro)
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–8.000–  8.000–    
 Cs–8.000–  8.000–    
  Legge di stabilità Cp146.10313.44877.125–    
 Cs146.10313.44877.125–    
  – Art. 32, comma 1, punto 11: Megalotto 2 della strada statale n. 106 Ionica (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7155)
  Legislazione vigente Cp–  3.00023.000–  2016 
 Cs–  3.00023.000–    
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp–  3.00023.000–    
 Cs–  3.00023.000–    
  – Art. 32, comma 1, punto 12: Opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale correlate alla realizzazione di progetti pilota nei territori interessati dal nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7532/p)
  Legislazione vigente Cp–  –  8.000–  2016 
 Cs–  –  8.000–    
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp8.000–  -8.000–  2014 
 Cs8.000–  -8.000–    
  Legge di stabilità Cp8.000–  –  –    
 Cs8.000–  –  –    
  – Art. 32, comma 1, punto 3: RFI – AV/AC Milano-Verona: tratta treviglio Brescia – secondo lotto (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7515)
  Legislazione vigente Cp181.316175.309175.215–  2016 
 Cs181.316175.309175.215–    

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2014201520162017
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 (migliaia di euro)
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp9.00010.00010.000–    
 Cs9.00010.00010.000–    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp190.316185.309185.215–    
 Cs190.316185.309185.215–    
  – Art. 32, comma 1, punto 4: Assegnazione di risorse a favore di RFI per la linea AV/AC Milano-Genova: Terzo valico dei Giovi - II lotto (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7518)
  Legislazione vigente Cp8.08339738.289–  2016 
 Cs8.08339738.289–    
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp8.08339738.289–    
 Cs8.08339738.289–    
  – Art. 32, comma 1, punto 5: Accessibilità alla Valtellina: SS 38 I lotto – variante di Morbegno II stralcio dallo svincolo di Corsio allo svincolo del Tartano (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7519)
  Legislazione vigente Cp19.7083.9274.774–  2016 
 Cs19.7083.9274.774–    
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp19.7083.9274.774–    
 Cs19.7083.9274.774–    
  – Art. 32, comma 1, punto 6: Nodo di Torino e accessibilità ferroviaria: opere di prima fase – stazione di Rebaudengo (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7520)
  Legislazione vigente Cp2.95611.433–  –  2015 
 Cs2.95611.433–  –    

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2014201520162017
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 (migliaia di euro)
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp2.95611.433–  –    
 Cs2.95611.433–  –    
  – Art. 32, comma 1, punto 7: Realizzazione dell'intervento asse stradale Lioni-Gottaminarda, tratto svincolo di Frigento-svincolo di San Teodoro (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7529)
  Legislazione vigente Cp14.78123.8199.548–  2016 
 Cs14.78123.8199.548–    
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp14.78123.8199.548–    
 Cs14.78123.8199.548–    
Legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013):
  – Art. 1, comma 181: Miglioramento della viabilità e dei trasporti (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7380)
  Legislazione vigente Cp14.95014.980–  –  2015 
 Cs14.95014.980–  –    
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp14.95014.980–  –    
 Cs14.95014.980–  –    
  – Art. 1, comma 208: Nuova linea ferroviaria Torino-Lione (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7532/P)
  Legislazione vigente Cp35392.7135401.724.0202029 
 Cs35392.7135401.724.0202029 

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2014201520162017
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 (migliaia di euro)
  Riduzione Cp–  –150.000–  –    
 Cs–  –150.000–  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  140.000400.0002019 
 Cs–  –  140.000400.000  
  Rimodulazione Cp49.000–  –  –49.000  
 Cs49.000–  –  –49.000  
  Legge di stabilità Cp49.035242.713140.5402.075.020  
 Cs49.035242.713140.5402.075.020  
  – Art. 1, comma 212: Somme da assegnare alla regione Piemonte per la realizzazione dell'asse autostradale «Pedemontana Piemontese» (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7504)
  Legislazione vigente Cp–  79.892–  –  2015 
 Cs–  79.892–  –    
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp–  79.892–  –    
 Cs–  79.892–  –    
Decreto-legge n. 69 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia:
  – Art. 18, comma 1: continuità dei cantieri e perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7536)
  Legislazione vigente Cp–  70.00085.500–  2016 
 Cs–  70.00085.500–    
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp–  70.00085.500–    
 Cs–  70.00085.500–    

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2014201520162017
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 (migliaia di euro)
  – Art. 18, comma 2, punto 1: Realizzazione della tangenziale esterna est di Milano (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7537)
  Legislazione vigente Cp70.000120.00070.000–  2016 
 Cs70.000120.00070.000–    
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp70.000120.00070.000–    
 Cs70.000120.00070.000–    
  – Art. 18, comma 2, punto 2: Somme da assegnare alla regione Veneto per la Pedemontana veneta (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7147)
  Legislazione vigente Cp20.500130.000219.500–  2016 
 Cs20.500130.000219.500–    
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp20.500130.000219.500–    
 Cs20.500130.000219.500–    
  – Art. 18, comma 2, punto 3: programma ponti e gallerie stradali (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7538)
  Legislazione vigente Cp156.000131.000–  –  2015 
 Cs156.000131.000–  –    
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp150.000100.000100.000–  2016 
 Cs150.000100.000100.000–    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp306.000231.000100.000–    
 Cs306.000231.000100.000–    

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2014201520162017
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 (migliaia di euro)
  – Art. 18, comma 2, punto 5: somme da assegnare a RFI per il miglioramento della rete ferroviaria (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7540)
  Legislazione vigente Cp50.000201.00070.000–  2016 
 Cs50.000201.00070.000–    
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp100.000100.000–  –    
 Cs100.000100.000–  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp150.000301.00070.000–    
 Cs150.000301.00070.000–    
  – Art. 18, comma 2, punto 6: somme da assegnare all'ANAS per l'asse di collegamento tra la SS 640 e la A-19 Agrigento Caltanissetta (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7541)
  Legislazione vigente Cp–  –  90.000–  2016 
 Cs–  –  90.000–    
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp–  –  90.000–    
 Cs–  –  90.000–    
  – Art. 18, comma 5: somme da assegnare alla Strada dei Parchi spa (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7542)
  Legislazione vigente Cp8.500–  –  –  2014 
 Cs8.500–  –  –    
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2014201520162017
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 (migliaia di euro)
  Legge di stabilità Cp8.500–  –  –    
 Cs8.500–  –  –    
        
Totale missioneCp2.935.9342.965.0232.999.6128.079.272  
 Cs2.935.9342.965.0232.999.6128.079.272  
RICERCA E INNOVAZIONE
Ricerca scientifica e tecnologica di base
Istruzione, università e ricerca
Decreto-legge n. 5 del 2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo:
  – Art. 31-bis, comma 5: Finanziamento Scuola Gran Sasso Science Institute (GSSI) (Settore n. 13) Interventi nel settore della ricerca (3.3 – cap. 7235)
  Legislazione vigente Cp12.00012.000–  –  2015 
 Cs12.00012.000–  –    
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp12.00012.000-  –    
 Cs12.00012.000–  –    
        
Totale missioneCp12.00012.000–  –    
 Cs12.00012.000–  –    

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità
Politiche agricole alimentari e forestali
Legge n. 10 del 2013: Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani:
  – Art. 7, comma 2: Norme per lo sviluppo degli spazi verdi (Settore n. 25) Sistemazione aree urbane (2.1 – cap. 7963)
  Legislazione vigente Cp1.000–  –  –  2014 
 Cs1.000–  –  –    

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2014201520162017
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 (migliaia di euro)
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp1.000–  –  –    
 Cs1.000–  –  –    
        
Totale missioneCp1.000–  –  –    
 Cs1.000–  –  –    
CASA E ASSETTO URBANISTICO
Edilizia abitativa e politiche territoriali
Economia e finanze
Decreto-legge n. 39 del 2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici della regione Abruzzo:
  – Art. 3, comma 1: Sisma Abruzzo (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (14.1 – cap. 7817)
  Legislazione vigente Cp292.164227.775175.3431.463.66420323
 Cs292.164227.775175.3431.463.664  
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp292.164227.775175.3431.463.664  
 Cs292.164227.775175.3431.463.664  
        
Totale missioneCp292.164227.775175.3431.463.664  
 Cs292.164227.775175.3431.463.664   
 

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2014201520162017
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 (migliaia di euro)
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E
ATTIVITÀ CULTURALI E PAESAGGISTICI
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo
Beni e attività culturali e turismo
Decreto-legge n. 98 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:
  – Art. 32, comma 1, punto 10: Contributo per il finanziamento del nuovo auditorium-teatro dell'Opera di Firenze (Settore n. 27) Interventi diversi (1.2 – cap. 8742)
  Legislazione vigente Cp5.000–  –  –  2014 
 Cs5.000–  –  –    
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp5.000–  –  –    
 Cs5.000–  –  –    
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanee: tutela e valorizzazione del paesaggio
Beni e attività culturali e turismo
Decreto-legge n. 91 del 2013: Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo:
  – Art. 5, comma 1: Realizzazione progetto nuovi uffizi (Settore n. 27) Interventi diversi (1.12 – cap. 7482)
  Legislazione vigente Cp7.000–  –  –  2014 
 Cs7.000–  –  –    
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp7.000–  –  –    
 Cs7.000–  –  –    

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2014201520162017
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 (migliaia di euro)
  – Art. 5, comma 2: Realizzazione sede museo nazionale dell'ebraismo e della Shoah (Settore n. 27) Interventi diversi (1.12 – cap. 7483)
  Legislazione vigente Cp3.000–  –  –  2014 
 Cs3.000–  –  –    
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp3.000–  –  –    
 Cs3.000–  –  –    
Valorizzazione del patrimonio culturale
Beni e attività culturali e turismo
Decreto-legge n. 91 del 2013: Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo:
  – Art. 5-quater, comma 1: Tutela del patrimonio dell'UNESCO della provincia di Ragusa (Settore n. 27) Interventi diversi (1.13 – cap. 7486)
  Legislazione vigente Cp100100–  –  2015 
 Cs100100–  –    
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp100100–  –    
 Cs100100–  –    
        
Totale missioneCp15.100100–  –    
 Cs15.100100–  –    
 

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2014201520162017
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 (migliaia di euro)
ISTRUZIONE SCOLASTICA
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica
Istruzione, università e ricerca
Decreto-legge n. 104 del 2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca:
  – Art. 10, comma 1: Mutui per l'edilizia scolastica e detrazioni fiscali (Settore n. 17) edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio, scolastica (1.1 – cap. 7106)
  Legislazione vigente Cp–  40.00040.00040.0002044 
 Cs–  40.00040.00040.000  
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp–  40.00040.00040.000  
 Cs–  40.00040.00040.000  
        
Totale missioneCp–  40.00040.00040.000  
 Cs–  40.00040.00040.000  
SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate
Sviluppo economico
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):
  – Art. 61, comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 – cap. 8425)
  Legislazione vigente Cp5.433.4278.264.794–  –  20153
 Cs4.719.9777.945.794–  –    

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e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 (migliaia di euro)
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–400.000–1.500.0001.900.000–  2016 
 Cs–400.000–1.500.0001.900.000–    
  Legge di stabilità Cp5.033.4276.764.7941.900.000–    
 Cs4.319.9776.445.7941.900.000–    
Decreto-legge n. 39 del 2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici della Regione Abruzzo:
  – Art. 14, comma 1, punto 1: Sisma Abruzzo – Spese obbligatorie connesse alle funzioni essenziali da svolgere nelle aree del cratere (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (2.1 – cap. 8359/P)
  Legislazione vigente Cp13.000–  –  –  2014 
 Cs70.000–  –  –    
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp13.000–  –  –    
 Cs70.000–  –  –    
  – Art. 14, comma 1, punto 2: Sisma Abruzzo - Risorse per l'edilizia privata (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (2.1 – cap. 8359/P)
  Legislazione vigente Cp266.000249.000–  –  2015 
 Cs378.500249.000–  –    
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp266.000249.000–  –    
 Cs378.500249.000–  –    

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e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 (migliaia di euro)
  – Art. 14, comma 1, punto 4: Sisma Abruzzo - Risorse per l'edilizia pubblica e privata comuni fuori dal cratere (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (2.1 – cap. 8359/P)
  Legislazione vigente Cp10.0005.000–  –  2015 
 Cs20.0005.000–  –    
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp10.0005.000–  –    
 Cs20.0005.000–  –    
  – Art. 14, comma 1, punto 5: Sisma Abruzzo - Risorse per interventi a sostegno delle attività produttive e di ricerca (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (2.1 – cap. 8359/P)
  Legislazione vigente Cp33.00027.000–  –  2015 
 Cs33.00027.000–  –    
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp33.00027.000–  –    
 Cs33.00027.000–  –    
  – Art. 14, comma 1, punto 6: Sisma Abruzzo - Risorse per assistenza tecnica (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (2.1 – cap. 8359/P)
  Legislazione vigente Cp7.000–  –  –  2014 
 Cs7.500–  –  –    
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    

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e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 (migliaia di euro)
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp7.000–  –  –    
 Cs7.500–  –  –    
  – Art. 14, comma 1, punto 8: Sisma Abruzzo - Risorse per gli interventi previsti dall'OPCM n. 4013/2012 (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (2.1 – cap. 8359/P)
  Legislazione vigente Cp78.127–  –  –  2014 
 Cs78.127–  –  –    
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp78.127–  –  –    
 Cs78.127–  –  –    
Decreto-legge n. 43 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015:
  – Art. 7-bis, comma 1: Rifinanziamento della ricostruzione nei comuni interessati dal sisma Abruzzo (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (2.1 – cap. 8359/P)
  Legislazione vigente Cp197.200197.200197.200591.60020193
 Cs197.200197.200197.200591.600  
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp300.000300.000–  –    
 Cs300.000300.000–  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp497.200497.200197.200591.600  
 Cs497.200497.200197.200591.600  
        
Totale missioneCp5.937.7547.542.9942.097.200591.600  
 Cs5.404.3047.223.9942.097.200591.600  

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e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 (migliaia di euro)
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali
Economia e finanze
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
  – Art. 1, comma 93, contributo quindicennale per l'ammodernamento della flotta e il miglioramento delle comunicazioni, nonché per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo della guardia di finanza (Settore n. 27) Interventi diversi (1.3 – capp. 7849, 7850)
  Legislazione vigente Cp25.62025.62025.620179.34020233
 Cs25.62025.62025.620179.340  
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp25.62025.62025.620179.340  
 Cs25.62025.62025.620179.340  
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte
Economia e finanze
Decreto-legge n. 78 del 2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica:
  – Art. 39, comma 4-ter: Zone franche urbane (Settore n. 27) Interventi diversi (1.5 – cap. 7816)
  Legislazione vigente Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2014201520162017
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 (migliaia di euro)
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
        
Totale missioneCp25.62025.62025.620179.340  
 Cs25.62025.62025.620179.340  
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche
Economia e finanze
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:
  – Art. 22: Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (24.4 – cap. 7335)
  Legislazione vigente Cp32.81732.81732.81798.45120193
 Cs32.81732.81732.81798.451  
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp32.81732.81732.81798.451  
 Cs32.81732.81732.81798.451  
        
Totale missioneCp32.81732.81732.81798.451  
 Cs32.81732.81732.81798.451  

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2014201520162017
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 (migliaia di euro)
FONDI DA RIPARTIRE
Fondi da assegnare
Politiche agricole alimentari e forestali
Legge n. 499 del 1999: Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare agroindustriale e forestale:
  – Art. 4: Attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali (Settore n. 21) interventi in agricoltura (6.1 – cap. 7810)
  Legislazione vigente Cp5.000–  –  –  2014 
 Cs5.000–  –  –    
  Riduzione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Rifinanziamento Cp30.00015.00015.000–  2016 
 Cs30.00015.00015.000–    
  Rimodulazione Cp–  –  –  –    
 Cs–  –  –  –    
  Legge di stabilità Cp35.00015.00015.000–    
 Cs35.00015.00015.000–    
Totale missioneCp35.00015.00015.000–    
 Cs35.00015.00015.000–    
Totale generaleCp21.866.52621.269.55114.505.04157.942.825  
 Cs21.333.07620.950.55114.505.04157.942.825  

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere i seguenti:
  4-ter. Per il triennio 2014-2016 sono sospesi gli aumenti aliquota di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.
  4-quater. All'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006 alla lettera a) le parole: «75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento» e alla lettera b) le parole: «68 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento».
  4-quinquies. All'articolo 01, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, successivamente modificato dall'articolo 1-bis del decreto-legge 12 maggio 2006, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, le parole: «15 ottobre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014».

  Conseguentemente:
   al comma 285, primo periodo:
    sostituire le parole:
600 milioni con le seguenti: 400 milioni;
    sostituire le parole:
1.310 milioni con le seguenti: 1.060 milioni;
   al comma 524, aggiungere in fine le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui la Tabella C sono ridotte in maniera lineare, per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2014.
1. 1. (vedi 1. 1429.) Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo.

  Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: di natura ambientale aggiungere le seguenti: per l'occupazione.

  Conseguentemente al terzo periodo dopo le parole: per l'anno 2016 aggiungere le seguenti: dei predetti importi 10 milioni di euro per l'anno 2014, 100 milioni per l'anno 2015, 200 milioni per l'anno 2016 sono finalizzati al cofinanziamento di interventi a favore dell'occupazione per gli anni successivi la quota annuale è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
1. 2. (ex 1. 2281.) Airaudo, Migliore, Di Salvo, Placido, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, con le seguenti: alle regioni in maniera proporzionale all'ammontare della capacità contributiva di ciascuna regione.
1. 3. (ex 1. 2483.) Allasia, Borghesi.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord con le seguenti: di cui al comma 3 dell'articolo 18 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1. 4. (ex 1. 263.) Distaso, Fucci, Marti.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, con le seguenti: 50 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 50 per cento nelle aree del Centro-Nord.
1. 5. (ex 1. 2479.) Allasia, Borghesi.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, con le seguenti: 70 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 30 per cento nelle aree del Centro-Nord.
1. 6. (ex 1. 1883.) Busin.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord con le seguenti: 85 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 15 per cento nelle aree del Centro-Nord.
1. 7. (ex 1. 491.) Labriola.

  Al comma 5, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Le risorse di cui al precedente periodo vengono ripartite a livello territoriale secondo una percentuale del 50 per cento per le aree del Centro-Nord e del 50 per cento del Mezzogiorno.
1. 8. (ex 1. 1879.) Busin.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5.1. Al fine di consentire la promozione delle eccellenze dei prodotti agricoli e agroalimentari della regione Toscana ed in particolare della maremma grossetana, nei mercati esteri, in relazione all'evento Expo 2015, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2014.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione: 2014: – 2.000.
1. 9. (vedi 1. 1422.) Faenzi, Parisi.

  Sopprimere il comma 5-quinquies.
1. 10. (ex 0. 1. 5001. 4.) Castelli.

  Sopprimere il comma 5-septies.

  Conseguentemente:
   sopprimere i commi 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9-quinquies;
   sopprimere il comma 10-bis;
   sopprimere il comma 13-bis;
   sopprimere il comma 26-bis;
   sopprimere il comma 46-bis;
   sopprimere il comma 47-bis;
   sopprimere i commi 49-bis e 49-ter;
   sopprimere il comma 68-bis;
   sopprimere i commi 69-bis e 69-ter;
   sopprimere il comma 130-ter;
   sopprimere il comma 162-bis;
   sopprimere il comma 171-bis;
   al comma 174, sopprimere il quinto periodo;
   sopprimere il comma 207-bis;
   sopprimere i commi 210-bis e 210-ter;
   sopprimere il comma 253-bis;
   sopprimere il comma 317-bis;
   sopprimere il comma 352-bis;
   sopprimere il comma 530-ter.

1. 11. Borghesi, Guidesi, Allasia, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Fedriga, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.

  Al comma 5-septies, primo periodo, sostituire le parole: 25 milioni con le seguent: 100 milioni.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire e le parole: la bonifica dell'area del sito di interesse nazionale (SIN) di Brindisi con le seguenti: e le bonifiche di tutte le aree SIN.
1. 12. (ex 0. 1. 4024. 26.) Zolezzi, Terzoni, Segoni, Busto, De Rosa, Daga.

  Al comma 5-septies, primo periodo, sostituire le parole: (SIN) di Brindisi con le seguenti: (SIN) di Falconara Marittima.
1. 13. (ex 0. 1. 4024. 1.) Guidesi, Borghesi.

  Al comma 5-septies, primo periodo, sostituire le parole: (SIN) di Brindisi con le seguenti: (SIN) di Sassuolo-Scandiano.
1. 14. (ex 0. 1. 4024. 28.) Gianluca Pini, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 5-septies, primo periodo, sostituire le parole: (SIN) di Brindisi con le seguenti: (SIN) di Fidenza.
1. 15. (ex 0. 1. 4024. 2.) Gianluca Pini, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 5-septies, primo periodo, sostituire le parole: (SIN) di Brindisi con le seguenti: (SIN) di Trieste.
1. 16. (ex 0. 1. 4024. 3.) Fedriga, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 5-septies, primo periodo, sostituire le parole: (SIN) di Brindisi con le seguenti: (SIN) Laguna di Grado e Marano.
1. 17. (ex 0. 1. 4024. 27.) Fedriga, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 5-septies, primo periodo, sostituire le parole: (SIN) di Brindisi con le seguenti: (SIN) Cogoletto-Stoppani.
1. 18. (ex 0. 1. 4024. 5.) Allasia, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 5-septies, primo periodo, sostituire le parole: (SIN) di Brindisi con le seguenti: (SIN) di Cerro al Lambro.
1. 19. (ex 0. 1. 4024. 6.) Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 5-septies, primo periodo, sostituire le parole: (SIN) di Brindisi con le seguenti: (SIN) di Milano-Bovisa.
1. 20. (ex 0. 1. 4024. 7.) Guidesi, Borghesi.

  Al comma 5-septies, primo periodo, sostituire le parole: (SIN) di Brindisi con le seguenti: (SIN) di Basse di Stura (Torino).
1. 21. (ex 0. 1. 4024. 8.) Allasia, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 5-septies, primo periodo, sostituire le parole: (SIN) di Brindisi con le seguenti: (SIN) di Emarese.
1. 22. (ex 0. 1. 4024. 9.) Allasia, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 5-septies, primo periodo, sostituire le parole: (SIN) di Brindisi con le seguenti: (SIN) di Mardimago-Ceregnano (Rovigo).
1. 23. (ex 0. 1. 4024. 10.) Guidesi, Borghesi.

  Al comma 5-septies, primo periodo, sostituire le parole: (SIN) di Brindisi con le seguenti: (SIN) di Bolzano.
1. 24. (ex 0. 1. 4024. 11.) Guidesi, Borghesi.

  Al comma 5-septies, primo periodo, sostituire le parole: (SIN) di Brindisi con le seguenti: (SIN) di Trento Nord.
1. 25. (ex 0. 1. 4024. 12.) Guidesi, Borghesi.

  Al comma 5-septies, primo periodo, sostituire le parole: (SIN) di Brindisi con le seguenti: (SIN) Laghi di Mantova e Polo Chimico.
1. 26. (ex 0. 1. 4024. 13.) Guidesi, Borghesi.

  Al comma 5-septies, primo periodo, sostituire le parole: (SIN) di Brindisi con le seguenti: (SIN) di Venezia-Porto Marghera.
1. 27. (ex 0. 1. 4024. 14.) Prataviera, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 5-septies, primo periodo, sostituire le parole: (SIN) di Brindisi con le seguenti: (SIN) di Casal Monferrato.
1. 28. (ex 0. 1. 4024. 15.) Guidesi, Borghesi.

  Al comma 5-septies, primo periodo, sostituire le parole: (SIN) di Brindisi con le seguenti: (SIN) Pitelli-La Spezia.
1. 29. (ex 0. 1. 4024. 16.) Allasia, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 5-septies, primo periodo, sostituire le parole: (SIN) di Brindisi con le seguenti: (SIN) di Brescia-Caffaro.
1. 30. (ex 0. 1. 4024. 17.) Caparini, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 5-septies, primo periodo, sostituire le parole: (SIN) di Brindisi con le seguenti: (SIN) di Sesto San Giovanni.
1. 31. (ex 0. 1. 4024. 18.) Guidesi, Borghesi.

  Al comma 5-septies, primo periodo, sostituire le parole: (SIN) di Brindisi con le seguenti: (SIN) Balangero.
1. 32. (ex 0. 1. 4024. 19.) Allasia, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 5-septies, primo periodo, sostituire le parole: (SIN) di Brindisi con le seguenti: (SIN) di Pieve Vergonte.
1. 33. (ex 0. 1. 4024. 20.) Allasia, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 5-septies, primo periodo, sostituire le parole: (SIN) di Brindisi con le seguenti: (SIN) di Pioltello e Rodano.
1. 34. (ex 0. 1. 4024. 21.) Rondini, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 5-septies, primo periodo, sostituire le parole: (SIN) di Brindisi con le seguenti: (SIN) di Broni.
1. 35. (ex 0. 1. 4024. 22.) Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 5-septies, primo periodo, sostituire le parole: (SIN) di Brindisi con le seguenti: (SIN) di Serravalle Scrivia.
1. 36. (ex 0. 1. 4024. 23.) Allasia, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 5-septies, primo periodo, sostituire le parole: (SIN) di Brindisi con le seguenti: (SIN) di Cengio e Saliceto.
1. 37. (ex 0. 1. 4024. 24.) Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Per favorire una migliore efficienza l'organizzazione ed il coordinamento delle funzioni relative alle politiche di coesione territoriale, l'Agenzia per la coesione territoriale, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, può avvalersi della collaborazione e dell'assistenza tecnica dell'Associazione nazionale patti territoriali e contratti d'area per lo sviluppo locale.
1. 38. (ex 1. 1445.) Faenzi, Parisi.

  Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
  7-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro l'anno, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, il «Fondo di sostegno alle Regioni nei processi di acquisto e reindustrializzazione delle aree di insediamento industriale o di crisi», di seguito denominato «Fondo». Il «Fondo» interviene per facilitare gli interventi di acquisto e reindustrializzazione da attuarsi secondo le priorità di intervento definite dalla Giunta regionale di ciascuna Regione interessata mediante la concessione di incentivi volti al rilancio ed alla riqualificazione delle aree industriali potenzialmente recuperabili dalla Regione che a tal fine può stipulare contratti con modalità di incentivazione e disincentivazione delle aziende, sulla base delle loro specifiche caratteristiche produttive, sia anche mediante il trasferimento di fabbricati industriali al fine di garantire un più rapido avvio di attività da parte di imprese, anche piccole e medie, che intendano realizzare piani di sviluppo aziendali nell'area oggetto dell'intervento. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, sono stabilite le modalità di applicazione del presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede secondo quanto stabilito dal successivo comma 7-ter.
  7-ter. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1990, n. 488, è sostituito dal seguente:
  «9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
   c) pari al 3 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
   d) pari all'1 per cento del fatturato fine ad un massimo di:
    1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
    2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
    3) 13.000 euro se emittente radiofonica locale».
1. 39. (ex 1. 2140.) Nardi, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 8, dopo le parole: e il Ministero della salute, aggiungere le seguenti: le regioni e gli enti locali.
1. 40. (ex 1. 2486.) Allasia, Borghesi.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8.1. Le risorse finanziarie relative agli interventi finalizzati alla realizzazione dell'autostrada Pedemontana Veneta, finanziate con l'articolo 50, comma 1, lett. g) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e con l'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, sono erogate direttamente al Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza, quale soggetto beneficiario.
1. 41. (ex 1. 1898.) Busin.

  Al comma 9, aggiungere in fine il seguente periodo: In coerenza e in continuità con la strategia nazionale dell’e-government e dell’open-data, le informazioni riguardanti gli interventi pilota, dovranno essere pubblicati e resi disponibili in un formato dati di tipo aperto così come definito dalla lettera a), comma 3 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni.
1. 42. (ex 1. 1132.) Catalano, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Dell'Orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano.

  Dopo il comma 9 aggiungere l seguenti:
  9.1. Al fine di garantire l'efficacia delle misure finanziarie per lo sviluppo delle Regioni ricomprese nelle aree sottoutilizzate e per accelerare la spesa:
   a) entro il 30 marzo 2014 le Regioni effettuano una ricognizioni sui fabbisogni annui per interventi infrastrutturali immediatamente cantierabili e finanziati nell'ambito del Fondo per lo sviluppo lo sviluppo e la coesione sociale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale, nonché sulle risorse individuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo all'articolo 6-sexies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, può eccedere i limiti di cui all'articolo 1, commi 126 e 127, della legge 3 dicembre 2010, n. 220.
   b) entro il 30 giugno di ogni anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della coesione territoriale e di intesa con le Regioni interessate, sono fissati i limiti entro cui la spesa in conto capitale si cui al comma precedente eccedere i limiti del Patto di Stabilità, garantendo in ogni caso il rispetto dei tetti complessivi, fissati dalla legge per il concorso dello Stato e delle Regioni predette alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno di riferimento.

  9.1.1. Le Regioni di cui alla lettera a) del comma 9.1. possono utilizzare i miglioramenti del saldo programmatico degli enti locali del proprio territorio, rideterminando il proprio obiettivo programmatico, in termini di competenza e di cassa, ai soli fini della spesa da effettuare sulle risorse di cui alla stessa lettera a).
1. 43. (ex 1. 262.) Distaso, Fucci, Marti.

  Sopprimere i commi 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9-quinquies.
1. 44. Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

  Sostituire il comma 9-bis con il seguente:
  9-bis. Ai fini del rafforzamento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei ministeri e delle Agenzie preposte, per quanto di competenza, a funzioni di coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei anche per il periodo 2014-2020 è autorizzato il trasferimento del personale, nel numero massimo di 100 unità altamente qualificate per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente all'Area terza, dalle amministrazioni pubbliche che abbiano effettuato la dichiarazione di esuberi di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Conseguentemente sopprimere i commi 9-ter, 9-quater e 9-quinquies.
1. 45. (ex 0. 1. 3440. 5.) Castelli, Sorial.

  Al comma 9-bis, primo periodo, sostituire le parole da: è autorizzata fino alla fine del comma, con le seguenti: è autorizzato il comando, per il periodo 2014-2020, di personale già di ruolo presso le Pubbliche Amministrazioni, nel numero massimo di 100 unità, appartenenti all'Area terza. Al comando si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, a cui è demandata la verifica delle qualifiche idonee del personale, che ne faccia richiesta. Per il trattamento economico del personale in comando si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343.

  Conseguentemente:
   al comma 9-
ter, sostituire le parole: euro 5.520.000 con le seguenti: euro 1.000.000;
   al comma 9-
quinquies, sostituire le parole: 5.520.000 euro con le seguenti: 1.000.000 euro.
1. 46. (ex 0. 1. 3440. 4.) Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

  Al comma 9-bis, primo periodo, sostituire le parole: tempo indeterminato con le seguenti: tempo determinato per la durata di tre anni.

  Conseguentemente:
   al comma 9-ter, sostituire le parole:
e 2015 con le seguenti:, 2015 e 2016;
   sopprimere il comma 9-quinquies.

1. 47. Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

  Al comma 9-bis, primo periodo, dopo le parole: tempo indeterminato aggiungere le seguenti: mediante l'espletamento di concorso pubblico.
1. 48. (ex 0. 1. 3440. 1.) Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

  Al comma 9-bis, primo periodo, sostituire le parole: 120 unità con le seguenti: 50 unità.

  Conseguentemente:
   al comma 9-
ter, sostituire le parole: euro 5.520.000 con le seguenti: euro 2.250.000;
   al comma 9-
quinquies, sostituire le parole: 5.520.000 euro con le seguenti: 2.250.000 euro.
1. 49. (ex 0. 1. 3440. 3.) Castelli, Sorial, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

  Al comma 9-bis, primo periodo, dopo le parole: 120 unità altamente qualificate aggiungere le seguenti: individuate prioritariamente all'interno delle liste di mobilità.
1. 50. Polverini.

  Al comma 9-bis, primo periodo, sostituire le parole: eventualmente anche oltre con la seguente: entro.
1. 51. (ex 0. 1. 3440. 2.) Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

  Sopprimere il comma 9-sexies.
1. 52. (ex 0. 1. 4031. 78.) Guidesi, Borghesi.

  Al comma 9-sexies, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In caso di licenziamento o modifiche della tipologia contrattuale del personale stabilizzato di cui al presente comma fino al 31 dicembre 2017, l'impresa decade dal beneficio, con obbligo di restituzione delle quote già incassate.
1. 53. (ex 0. 1. 4031. 60.) Marcon, Airaudo, Boccadutri, Placido, Melilla, Di Salvo.

  Al comma 9-sexies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di autodichiarazioni false o dolosamente inesatte al fine di ottenere l'incentivo di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa ricompresa tra il doppio e il triplo dell'incentivo illecitamente percepito.
1. 54. (ex 0. 1. 4031. 59.) Boccadutri, Placido, Melilla, Di Salvo, Marcon, Airaudo.

  Dopo il comma 9-sexies, aggiungere il seguente:
  9-septies. In ragione dell'abrogazione di cui al comma 381 lettera a), al fine di individuare una soluzione di garanzia occupazionale verso i dipendenti, la procedura di alienazione di cui all'articolo 4 comma 1 lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012 convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, n. 95, relativa alla società RETITALIA Internazionale S.p.A. è sospesa.
1. 55. (ex 0. 1. 4031. 56.) Nardi, Di Salvo, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo il comma 9-sexies, aggiungere il seguente:
  9-septies. In ragione dell'abrogazione di cui al comma 381 lettera a), la procedura di alienazione di cui all'articolo 4 comma 1 lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, relativa alla società RETITALIA Internazionale S.p.A. è sospesa”.
1. 56. (ex 0. 1. 4031. 57.) Nardi, Di Salvo, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sopprimere il comma 10.

  Conseguentemente, dopo il comma 61, aggiungere il seguente:
  61-bis. Per la Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza è stanziato 1 milione di euro per l'anno 2014.
1. 57. (ex 1. 2220.) Grimoldi, Borghesi, Buonanno.

  Sopprimere il comma 10.

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 76, aggiungere il seguente:
  76-bis. Con l'obiettivo di sostenere l'occupazione dei giovani nel peculiare contesto dell'attuale situazione economica, in via sperimentale per un triennio, nel limite di un miliardo di euro, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i soggetti di età inferiore ai trentacinque anni assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni. Il predetto periodo di esenzione è ridotto a diciotto mesi in caso di assunzione di soggetti di età inferiore a trentacinque anni con contratto di natura subordinata a tempo determinato ovvero con le tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive integrazioni e modificazioni;
   b) sopprimere il comma 132;
   c) dopo il comma 254, aggiungere i seguenti:

  254-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confidanti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.
  254-ter. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta.»;
   d) dopo il comma 300, aggiungere i seguenti:
  300-bis. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
  300-ter. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
  300-quater. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
  300-quinquies. Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.
   e) dopo il comma 325, aggiungere il seguente:
  325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili;
   f) dopo il comma 384, aggiungere il seguente:
  384-bis. A decorrere dal gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative.
   g) al comma 524, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
1. 58. (vedi 1. 2346. parte ammissibile) Fedriga, Molteni, Guidesi, Caparini, Gianluca Pini.

  Sopprimere il comma 10.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 77, aggiungere i seguenti:

  77-bis. In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, in relazione a lavoratori di età inferiore a trentacinque anni spetta, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore. Qualora il contratto venga trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione con il contratto di cui al presente comma, medesimo comma 1. Nelle ipotesi in cui l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di assunzione. Il beneficio di cui al presente comma trova applicazione fino a concorrenza della spesa massima annua pari a 800 milioni di euro.
  77-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 77-bis, trovano applicazione le condizioni di cui al comma 12 dell'articolo 4 della legge n. 92 del 2012.
   sopprimere il comma 132;
   dopo il comma 254, aggiungere i seguenti:
  254.1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.
  254.1.1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione dalle dichiarazioni in forma congiunta»:
   dopo il comma 300, aggiungere i seguenti:
  300.1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
  300.1.1. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip Spa fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
  300.1.1.1. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
  300.1.1.1.1. Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP;
   d) dopo il comma 325, aggiungere il seguente:
  325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
   c) dopo il comma 384, inserire il seguente: 384-bis. A decorrere dal gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative.
   f) al comma 524, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui del periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 206 milioni per Vanno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
1. 59. (vedi 1. 2351.) Fedriga, Caparini, Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 10.

  Conseguentemente
   dopo il comma 126, aggiungere il seguente:
  126-bis. Ai fini dell'accesso al regime previdenziale vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riconosciuta piena validità agli accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali stipulati dalle imprese, entro il 31 dicembre 2011, anche in sede non governativa.«
   sopprimere il comma 132.
   dopo il comma 254, aggiungere i seguenti:
  254-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
  254-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.
  254-quater. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta».
   dopo il comma 300, aggiungere il seguente:
  300-bis. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo i della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'i per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
  300-ter. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
  300-quater. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

  Conseguentemente, dopo il comma 384, aggiungere il seguente:
  384-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative.
   al comma 524, aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.»
1. 60. (vedi 1. 2363.) Fedriga, Guidesi, Borghesi, Caparini, Molteni.

  Sopprimere il comma 10;

  Conseguentemente:
   dopo il comma 77, aggiungere il seguente:
  77-bis. Con effetto dal gennaio 2014 sono prorogati di dodici mesi gli incentivi di cui ai commi da 8 a 10, dell'articolo 4, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
   sopprimere il comma 132;
   dopo il comma 300, aggiungere i seguenti:
  300-bis. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
  300-ter. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip Spa fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
  300-quater. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
  300-quinquies. Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP;
   al comma 524, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
1. 61. (vedi 1. 2355.) Fedriga, Borghesi, Guidesi, Caparini, Molteni.

  Sopprimere il comma 10.

  Conseguentemente:
   al comma 122, primo periodo, sostituire le parole:
600 milioni di euro con le seguenti: 800 milioni di euro.
   sopprimere il comma 132.
   al comma 524, aggiungere, in fine, le parole:
, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014.
1. 62. (vedi 1. 2358.) Fedriga, Molteni, Guidesi, Caparini, Borghesi.

  Sopprimere il comma 10.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 126 con il seguente:

  126. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 14, le parole: «4 dicembre 2011», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2012»;
   b) al comma 14, alinea:
    1) dopo le parole: «in vigore del presente decreto», sono inserite le seguenti: «,escludendo in ogni caso l'applicazione della disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni,»;
    2) dopo le parole: «che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011,», sono inserite le seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e»
    3) le parole: «nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata» sono soppresse;
   c) al comma 14, lettera a), le parole: «entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223», sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità avviata sulla base dei citati accordi sindacali e dalla data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni»;
   d) al comma 14, lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a prescindere dall'effettivo collocamento in mobilità entro tale data»;
   e) al comma 14, lettera c):
    1) dopo le parole: «3 dicembre 1996, n. 662,», sono inserite le seguenti: «o per i quali non siano trascorsi ventiquattro mesi dal termine del periodo di fruizione della predetta prestazione straordinaria»;
    2) le parole: «; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «ferme restando le condizioni previste dall'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni»;
    3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Resta salva la possibilità di accedere al trattamento pensionistico secondo quanto previsto dai commi 10, 10-bis e 10-ter»;
   f) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
   d) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano presentato la relativa domanda alla data del 31 gennaio 2012, a condizione che perfezionino i requisiti utili alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2018. Ai fini della fruizione dei benefici di cui alla presente lettera non rilevano l'eventuale prestazione lavorativa successiva all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione né l'eventuale mancato versamento, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile»;
   g) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   e-quater) ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni e che maturino i requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto nel periodo di percezione del trattamento di sostegno al reddito ovvero entro quarantotto mesi successivi al termine del trattamento medesimo;
   h) al comma 15-bis, alinea, dopo le parole: «del settore privato», sono inserite le seguenti: «e del settore pubblico»;
   i) al comma 18, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi ai quali è riconosciuto il carattere usurante della relativa attività».
   sopprimere il comma 132.
   dopo il comma 254, aggiungere i seguenti:
  254.1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.
  254.1.1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta», sono sostituite dalle seguenti: ”di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni informa congiunta.
   dopo il comma 300, aggiungere i seguenti:
  300.1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo i della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
  300.1.1. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014 la spesa annua per consumi intermedi.
  300.1.1.1. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
  300.1.1.1.1. Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da e-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.
   dopo il comma 325, aggiungere il seguente:
  325.1. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
   dopo il comma 384, aggiungere il seguente:
  384-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative.
   al comma 524, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
1. 63. (vedi 1. 2360. parte ammissibile) Fedriga, Guidesi, Borghesi, Caparini, Molteni.

  Sopprimere il comma 10.
*1. 64. (ex 1. 598.) Corsaro.

  Sopprimere il comma 10.
*1. 65. (ex 1. 1974. e 1. 2341) Busin, Fedriga, Molteni, Guidesi, Borghesi.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. Per l'attivazione, in collaborazione con le università italiane, di percorsi formativi e di aggiornamento ai dipendenti dell'Agenzia ICE che seguono le piccole attività imprenditoriali nei Paesi extraeuropei del bacino del Mediterraneo, è destinato 1 milione di euro alla Agenzia ICE per l'anno 2014.
1. 66. (ex 1. 1464.) Polidori.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10.1. Al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per il finanziamento delle scuole paritarie di cui alla citata legge.

  Conseguentemente, al comma 290, sostituire le parole: 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2014 con le seguenti: 285 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014 – 2016 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
1. 67. (ex 1. 1662.) Palese, Prestigiacomo, Galati, Latronico, Milanato.

  Sopprimere il comma 10-bis.
1. 68. Caon, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Ai fini dell'attuazione del piano nazionale della pesca marittima e dell'adozione di misure in materia di credito peschereccio e di riconversione delle unità da pesca adibite alla pesca con reti da posta derivanti è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

  Conseguentemente alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2014: –6.000;
   2015: –6.000;
   2016: –6.000.
1. 69. (vedi 1. 2691.) Latronico.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. I contratti di sviluppo in ambito turistico-finanziario prioritariamente piani integrati di gestione dei servizi all'accoglienza turistica predisposti dai soggetti istituzionalmente competenti e/o da imprese singole o associate, per il miglioramento del loro grado di qualità.
1. 70. (ex 1. 1590.) De Mita.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: «stabilimenti balneari» sono inserite le seguenti: «ed i parchi di divertimento».
1. 71. (ex 1. 2216.) Buonanno, Borghesi.

  Al comma 12 aggiungere, in fine, le parole: limitatamente alle attività di cui siano misurabili i benefici ambientali e sulla salute umana in termini di riduzione della produzione dei rifiuti di ogni tipologia, riduzioni delle emissioni di gas clima-alternati, riduzioni del particolato e dei composti tossici emessi in atmosfera, riduzione dei consumi idrici e della quantità di composti tossici presenti nei reflui liquidi, utilizzo di materiali provenienti dalla raccolta differenziata post-consumo e di materie provenienti dalla filiera del riciclaggio in sostituzione di materie prime, ripristino ambientale di aree contaminate, applicazione di tecnologie per la riduzione e l'efficienza dei consumi energetici e utilizzo di energia rinnovabili da fonti integrate nelle pertinenze dove si svolge l'attività.
1. 72. (ex 1. 1604.) Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial.

  Al comma 13, dopo la parola: imprese aggiungere la seguente: commerciali;.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   sostituire le parole: che si aggregano con le seguenti: anche aggregate;
   sostituire le parole: strutture associative con le seguenti: strutture anche associative;
   aggiungere, in fine, il seguente periodo: La predetta quota è stabilita dal competente Comitato Agevolazioni anche con riferimento all'andamento storico delle domande presentate dalle imprese del settore.
1. 73. (ex 1. 802. e 1. 1657.) Abrignani, Palese, Prestigiacomo, Galati, Latronico, Milanato.

  Al comma 13, dopo le parole: sui mercati esteri, aggiungere le seguenti: dei prodotti di denominazione di origine protetta (DOP) e di origine controllata (DOC).
1. 74. (ex 1. 1431.) Mucci, Fantinati, Della Valle, Crippa, Da Villa, Vallascas, Prodani, Petraroli, Castelli, Caso, Sorial.

  Sopprimere il comma 13-bis.
1. 75. Lupo.

  Al comma 13-bis, sopprimere la parola: mediterranee.

  Conseguentemente:
    al medesimo comma:
    sostituire le parole:
del Mezzogiorno con le seguenti: del Nord Italia.
    sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 5 milioni;
   al comma 161, sostituire le parole:
283 milioni con le seguenti: 280 milioni.
1. 76. Caon, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 13-bis, sopprimere la parola: mediterranee.

  Conseguentemente:
    al medesimo comma:
     sopprimere le parole:
del Mezzogiorno;
    sostituire le parole:
2 milioni con le seguenti: 5 milioni;
   al comma 161, sostituire le parole:
283 milioni con le seguenti: 280 milioni.
1. 77. Caon, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 13-bis, sopprimere la parola: mediterranee.

  Conseguentemente:
    al medesimo comma:
     dopo le parole:
del Mezzogiorno aggiungere le seguenti: e del Nord Italia;
    sostituire le parole:
2 milioni con le seguenti: 5 milioni;
   al comma 161, sostituire le parole:
283 milioni con le seguenti: 280 milioni.
1. 78. Caon, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 13-bis, sopprimere la parola: mediterranee.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: del Mezzogiorno con le seguenti: del Nord Italia.
1. 79. Caon, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 13-bis, sopprimere la parola: mediterranee.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: del Mezzogiorno.
1. 80. Caon, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 13-bis, sopprimere la parola: mediterranee.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: del Mezzogiorno aggiungere le seguenti: e del Nord Italia.
1. 81. Caon, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. Al fine di incentivare il rilancio del settore delle energie rinnovabili con conseguenti ricadute economiche positive per le imprese, le famiglie e qualsiasi utente o utilizzatore finale, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014, 2015 e 2016 per favorire l'uso di accumulatori di energia rinnovabile installati presso l'abitazione e l'azienda, ovvero a servizio della attività commerciali di tipo ambulante. Tale misura viene stabilita in 500 Euro a Kw di potenza installata fino un massimo di 10 Kw per impianto. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 gennaio 2014. sono definite le modalità attuati ve del presente comma, nonché i tempi e le modalità di erogazione del contributo.

  Conseguentemente al comma 43, alinea:
   sostituire le parole: 151 milioni di euro con le seguenti:101 milioni di euro;
   sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro;
   sostituire le parole: 71 milioni di euro con le seguenti: 21 milioni di euro.
1. 82. (ex 1. 2106.) Marcon, Boccadutri, Melilla, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

  Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. Al fine di incentivare il rilancio del settore delle energie rinnovabili con conseguenti ricadute economiche positive per le imprese, le famiglie e qualsiasi utente o utilizzatore finale, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014 per favorire l'uso di accumulatori di energia rinnovabile installati presso l'abitazione e l'azienda, ovvero a servizio della attività commerciali di tipo ambulante. Tale misura viene stabilita in 500 Euro a Kw di potenza installata fino un massimo di 10 Kw per impianto. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 gennaio 2014, sono definite le modalità attuative del presente comma, nonché i tempi e le modalità di erogazione del contributo di cui al presente comma.

  Conseguentemente al comma 52, primo periodo, sostituire le parole: 330 milioni con le seguenti: 280 milioni.
1. 83. (ex 1. 2108.) Marcon, Boccadutri, Melilla, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. Presso il Ministero dell'economia è istituito il «Fondo speciale rotativo per la bonifica dall'amianto e l'incentivazione alle energie rinnovabili», con una dotazione pari a 100 milioni per l'anno 2014. Il Fondo è destinato a finanziare gli interventi di sostituzione di ogni tipo di copertura in cui sia presente l'amianto realizzati da imprese o singole famiglie ovvero condomini, esclusivamente con impianti fotovoltaici. Con decreto del Ministero dell'economia, da emanarsi entro il 31 gennaio 2014, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma, nonché le modalità di erogazione del contributo ivi previsto.

  Conseguentemente al comma 52, primo periodo, sostituire le parole: 330 milioni con le seguenti: 230 milioni.
1. 84. (ex 1. 2128.) Marcon, Boccadutri, Melilla, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Zaratti, Zan, Pellegrino.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. L'articolo 6-decies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 è abrogato.
1. 85. (ex 1. 2170.) Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. Al fine di ottimizzare le attività e le sinergie finalizzate all'attrazione degli investimenti diretti esteri sul territorio Italiano, struttura operativa, funzioni e dotazioni finanziarie di Agenzia Invitalia S.p.A. (l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa), confluiscono interamente in ICE (Agenzia per la promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese Italiane). I poteri di controllo e vigilanza dell'ICE sono esercitate dal Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero degli Affari esteri per le rispettive competenze, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Si dispone pertanto la cessazione di Agenzia Invitalia S.p.A. Sono attribuite all'ICE le funzioni dell'Agenzia Desk Italia previste all'articolo 35 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n.179 modificato dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012. L'agenzia Desk Italia è soppressa.
1. 86. (ex 1. 1407.) Vallascas, Prodani, Mucci, Crippa, Da Villa, Della Valle, Petraroli, Castelli, Sorial, Caso.

   Al comma 15, primo periodo, dopo le parole: per essere riassegnate, aggiungere le seguenti: nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2014.

  Conseguentemente, al comma 185, sostituire le parole: 5 milioni di euro con: 14 milioni di euro.
1. 87. (ex 1. 1433.) Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo.

  Al comma 16, dopo le parole: Al fine di favorire la nascita e il rafforzamento di imprese agricole e agroalimentari condotte da giovani imprenditori aggiungere le seguenti:, in possesso di beni agricoli e a vocazione agricola non inferiori al compendio minimo di 3 ettari di superficie agricola, ad esclusione dei terreni montani.
1. 88. (ex 1. 117.) Zaccagnini.

  Al comma 16, dopo le parole: devono essere prioritariamente rivolti aggiungere le seguenti:, nella misura del 50 per cento, a cooperative di produzione e lavoro composte esclusivamente da giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni che intendono esercitare attività agricola, nella misura del 30 per cento a giovani imprenditori agricoli e ittici per accedere ai fondi in forma di enfiteusi, e.
1. 89. (ex 1. 118.) Zaccagnini.

  Al comma 16, aggiungere, in fine, le parole: residenti nei territori ricadenti nelle aree individuate dall'articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 «Obiettivo Convergenza».
1. 90. (ex 1. 498.) Labriola.

  Dopo il comma 16, sono aggiunti i seguenti:
  16-bis. Entro il termine perentorio di 30 giorni, l'Agenzia del demanio, individua i terreni agricoli a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, inclusi quelli di proprietà degli enti pubblici nazionali, da alienare mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando per gli immobili di valore inferiore a 100.000 euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 100.000 euro, L'individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato.
  16-ter. L'Agenzia del demanio comunica successivamente al termine di cui al comma precedente, l'elenco dei terreni di proprietà pubblica da rendere disponibili per i giovani imprenditori agricoli al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che con decreto di natura non regolamentare da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il termine perentorio di 30 giorni, stabilisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 16-bis e al presente comma.
1. 91. (ex 1. 1441.) Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.

  Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016.
1. 92. (vedi 0. 1. 4031. 47.) Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.
*1. 93. Caon, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

  16-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.
*1. 94. Schullian, Ottobre, Alfreider, Gebhard, Plangger.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 1, comma 109, della legge n. 311 del 2004, le parole: «senza diritto di detrazione» sono sostituite dalle seguenti: «con diritto di detrazione».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 8.000;
   2015: – 8.000;
   2016: – 8.000.
1. 95. (vedi 1. 3258.) Monchiero, Librandi.

  Sopprimere il comma 17-bis.
1. 96. Marco Di Stefano.

  Al comma 17-bis, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 30 per cento.
1. 97. Caon, Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 17-ter.
*1. 100. Liuzzi, Nicola Bianchi, Catalano, Cristian Iannuzzi, Dell'Orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano.

  Sopprimere il comma 17-ter.
*1. 101. Librandi.

  Sostituire il comma 18 con il seguente:
  18. All'articolo 66 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, le parole: «da locare o alienare» sono sostituite dalle seguenti: «da locare nella misura dell'80 per cento e da alienare per la parte restante» e dopo le parole: «superiore a 100.000 euro.» è aggiunto il seguente periodo: «I terreni agricoli individuati dovranno essere suddivisi in tre liste che abbiano come unico criterio di divisione quello determinato dal valore del bene. Per ognuna delle tre liste si applica la suddivisione prevista dell'80 per cento per la locazione o enfiteusi e del 20 per cento per l'alienazione»;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

  2. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, i beni agricoli e a vocazione agricola di cui al comma 1 e al comma 7, per la parte destinata all'alienazione, possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 241.
   c) al comma 7, le parole: «possono vendere o cedere in locazione» sono sostituite dalle seguenti: «possono vendere in una misura non superiore al 20 per cento e da cedere in locazione o enfiteusi per la parte restante».
1. 102. (ex 1. 120.) Zaccagnini.

  Sostituire il comma 18 con il seguente:
  18. All'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «da locare o alienare» sono sostituite dalle seguenti: «da locare o cedere in enfiteusi nella misura dell'80 per cento e da alienare per la parte restante»;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

  2. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, i beni agricoli e a vocazione agricola di cui al comma 1 e al comma 7, per la parte destinata all'alienazione, possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 241.
   c) al comma 7, le parole: «possono vendere o cedere in locazione» sono sostituite dalle seguenti: «possono vendere in una misura non superiore al 20 per cento e da cedere in locazione o enfiteusi per la parte restante».
1. 103. (ex 1. 119.) Zaccagnini.

  Al comma 18, capoverso, dopo le parole: i beni agricoli e a vocazione agricola di cui al comma 1 e quelli di cui al comma 7, aggiungere le seguenti: sono concessi, nella misura del 50 per cento, a canone agevolato, a cooperative di produzione e lavoro composte esclusivamente da giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni che intendono esercitare attività agricola, secondariamente, nella misura del 30 per cento, sono concessi in forma di enfiteusi a giovani imprenditori agricoli e ittici, e, infine, nella misura del 20 per cento,.
1. 104. (ex 1. 121.) Zaccagnini.

  Al comma 18, capoverso, dopo le parole: al comma 7 aggiungere le seguenti:, per la quota posta in vendita,

  Conseguentemente, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. All'articolo 66 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al comma 7, le parole: «possono vendere o cedere in locazione» sono sostituite dalle seguenti: «possono vendere in una misura non superiore al 20 per cento e da cedere in locazione o enfiteusi per la parte restante».
1. 105. (ex 1. 122.) Zaccagnini.

  Al comma 19, capoverso «4-bis», aggiungere, in fine, le parole:, istituendo, altresì, una graduatoria, che dia priorità ai nuclei familiari con disoccupati e conseguenti parametri ISEE, tra gli esclusi per l'assegnazione di ulteriori terreni resisi disponibili.
1. 106. (ex 1. 123.) Zaccagnini.

  Al comma 19, dopo il capoverso «4-bis» aggiungere il seguente:
  «4-ter. Con decorrenza dal 1o gennaio 2015, per gli affittuari ed i concessionari che abbiano attivato titoli all'aiuto e siano beneficiari del pagamento per i giovani agricoltori in base alla vigente normativa comunitaria, l'importo del canone base di cui comma 4 bis non supera quello del pagamento comunitario per i giovani agricoltori. Il canone viene rideterminato, secondo quanto disposto dal comma 4-bis, alla scadenza dell'agevolazione comunitaria».
1. 110. (ex 1. 1531.) Parentela, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial.

  Al comma 20, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: –20.000;
   2015: –20.000;
   2016: –20.000.

  voce Ministero degli affari esteri
   2014: –27.300;
   2015: –27.300;
   2016: –27.300.
1. 111. (vedi 1. 270.) Catanoso Genoese.

  Al comma 20, sopprimere l'ultimo periodo.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2015: –20.000;
   2016: –20.000;

  voce: Ministero degli affari esteri
   2015: –12.800;
   2016: –23.700.
1. 112. (vedi 1. 271.) Catanoso Genoese.

  Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:
  20-bis. Al fine di sostenere il rilancio delle economie dei territori termali e dell'occupazione nell'ambito degli stessi territori, le tariffe delle prestazioni di assistenza termale, come definite ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono incrementate del due per cento per il secondo semestre del 2014, con decorrenza dal 1o luglio 2014, e di un ulteriore due per cento per l'anno 2015, con decorrenza 1o gennaio 2015.
  20-ter. Agli oneri derivanti da quanto stabilito dal comma 20-bis si provvede secondo quanto stabilito dai successivi commi 20-quater e 20-quinquies.
  20-quater. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014»:
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56.82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole «31 dicembre 2011» sorso sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
   f) al comma 27:

  1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento stilla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013»;
  2. nell'ultimo periodo, le parole «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
   g) il comma 28 è sostituito dal seguente:
  «28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
   a) per una quota pari al 56, 82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
   b) per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;
   h) al comma 29, le parole «1o gennaio 2012» e le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1o gennaio 2014» e «31 dicembre 2013»;
   i) ai commi 30 e 31, le parole «31 marzo 2012» e le parole «16 maggio 2012» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 marzo 2014» e «16 maggio 2014»;
   l) al comma 32, le parole «al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare»;
   m) al comma 33 le parole «successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.».

  20-quinquies. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento».
1. 113. (ex 1. 2123.) Marcon, Boccadutri, Melilla, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

  Al comma 21, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 20 milioni.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
    sostituire le parole:
110 milioni con le seguenti: 60 milioni;
    sostituire le parole: 140 milioni con le seguenti: 40 milioni;

  Conseguentemente, alla tabella E, missione «Competitività e Sviluppo delle imprese» programma «Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione», voce Sviluppo economico, decreto-legge n. 201 del 2011 – articolo 3 comma 4: Dotazione/incremento Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (1.3 – cap. 7342)
  Rifinanziamento:
   2014:
    CP: + 20.000;
    CS: + 20.000.
   2015:
    CP: + 50.000;
    CS: + 50.000.
   2016:
    CP: + 100.000;
    CS: + 100.000.
1. 114. (ex 1. 1273.) Corda, Tofalo, Rizzo, Paolo Bernini, Frusone, Basilio, Artini, Castelli, Sorial.

  Sostituire il comma 22 con il seguente:
  22. Ai fini dello screening per la prevenzione di malattie collegate all'inquinamento ambientale e per la diagnosi precoce di patologie collegate alla situazione di contaminazione ambientale nei siti di interesse nazionale di Bonifica nonché negli ex SIN declassati nel 2013 a Siti di Interesse Regionale per le Bonifiche, sono concessi due contributi ventennali, rispettivamente di 30 milioni di euro dal 2014 e di 10 milioni di euro dal 2015. Il Ministro della Salute, con decreto da emanare antro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentito l'Istituto Superiore di sanità e la I Conferenza Stato-Regioni, determina le modalità di riparto della somma e quelle di spesa nonché le patologia d'interesse e le metodologie d'indagine, nonché le procedure di aggiornamento in considerazione della durata del contributo.
1. 115. (ex 1. 1609.) Daga, Zolezzi, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Castelli, Sorial.

  Sostituire il comma 22 con il seguente:
  22. Per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono autorizzati due contributi ventennali rispettivamente di importo di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
1. 116. (ex 1. 379.) Pisicchio.

  Al comma 22, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Parte dei fondi è destinata all'acquisto di tre velivoli da destinare alla flotta del servizio anti-incendio dei Vigili del Fuoco.
1. 117. (ex 1. 2837.) Prataviera, Molteni.

  Al comma 26, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al primo periodo, le parole: «piccole e medie imprese» sono sostituite dalle seguenti: «imprese, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese».
1. 118. (ex 1. 2488.) Allasia, Borghesi.

  Al comma 26, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d) al primo periodo, dopo le parole: «di sostegno e dell'economia» sono aggiunte le seguenti: «nonché per finalità di cui al Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei famigliari monogenitoriali, così come disciplinato dal decreto ministeriale 17 dicembre 2010, n. 256».
1. 119. (ex 1. 1884.) Prataviera.

  Al comma 26-bis, primo periodo, sostituire le parole: massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 con le seguenti: massimo di 500.000 euro per il 2014.
1. 120. (ex 0. 1. 4004. 2.) Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 26-bis, aggiungere il seguente:
  26-ter. L'accesso alle operazioni di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, è consentito alle imprese che non delocalizzano la produzione al di fuori dei Paesi membri dello Spazio Economico Europeo e che si impegnano al mantenimento e all'incremento della forza lavoro locale, nonché all'assegnazione di lavori e all'eventuale esternalizzazione di processi produttivi ad imprese appartenenti all'indotto in cui esse operano.
1. 121. (ex 1. 2493.) Allasia, Borghesi.

  Dopo il comma 26-bis, aggiungere il seguente:
  26-ter. Ai fini dell'accesso da parte delle micro, piccole e medie imprese, definitive ai sensi della Raccomandazione 2003/36/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, agli interventi del Fondo italiano di investimento, costituito dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla Cassa depositi e prestiti, dall'ABI, dalla Confindustria e dalle principali banche italiane e gestito dalla società di gestione del risparmio SGR, il fatturato richiesto alle suddette imprese non deve essere superiore a 10 milioni di euro.
1. 122. (ex 1. 2500.) Allasia, Borghesi.

  Dopo il comma 26-bis, aggiungere il seguente:
  26-ter. Il termine previsto dall'articolo 34, comma 21 del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazione dall'articolo 1, comma 1 della legge 17 dicembre 2012 n. 221, è prorogato al 31 dicembre 2014. Al fine di garantire la continuità del servizio, nelle more dell'espletamento delle procedure di affidamento del servizio al gestore unico, laddove l'Ente di Governo dell'ambito territoriale ottimale sia stato costituito ed abbia già provveduto a deliberare e pubblicare il bando di gara, in deroga a quanto disposto dall'articolo 34, comma 21 del decreto-legge n. 179 del 2012, il servizio è espletato dal gestore già operante alla data del 19 ottobre 2012 fino al subentro del nuovo gestore. Tale disposizione si applica ai gestori esistenti del servizio di distribuzione di gas fino alla nuova assegnazione del servizio su base di Ambito Territoriale Minimo come previsto decreto legislativo n. 99 del 2009 e dal decreto ministeriale n. 226 del 2011.
1. 123. (ex 1. 465.) Caruso.

  Sopprimere il comma 29.
1. 124. (ex 1. 1131.) Corsaro

  Al comma 29, capoverso 8-quater, primo periodo, dopo le parole: verso piccole e medie imprese aggiungere le seguenti: che non hanno procedure di riduzione del personale in corso e che adottano piani di riduzione dei compensi per i manager e i dirigenti.
1. 125. (ex 1. 147.) Polverini.

  Al comma 31, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole da: è affidata fino a: piccole e medie imprese con le seguenti: e integrazioni, è affidata a un Consiglio di gestione, composto da due rappresentanti del Ministero dello Sviluppo economico di cui uno con funzione di Presidente, da due rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui uno con funzione di Vice Presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente dei rapporti tra Stato, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano e da un rappresentante per ciascuna delle associazioni rappresentative a livello nazionale rispettivamente delle banche, delle piccole e medie imprese industriali, delle piccole e medie imprese commerciali, delle piccole e medie imprese artigiane, nonché dei confidi, indicate dalle stesse associazioni di rappresentanza.
1. 126. (ex 1. 2680.) Latronico.

  Al comma 31, lettera a), sostituire il terzo periodo con il seguente: I componenti del Consiglio di gestione operano a titolo gratuito e senza alcun onere a carico della finanza pubblica.
1. 127. (ex 1. 1847.) Busin.

  Al comma 31, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) il Fondo di garanzia «Progetti di ricerca e innovazione», con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro. Il Fondo è destinato alla concessione a titolo oneroso, di garanzie a copertura delle prime perdite su portafogli di un insieme di progetti, di ammontare minimo pari a 500 milioni, costituiti dai finanziamenti concessi dalla Banca europea degli investimenti (BEI), direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di grandi progetti per la ricerca e l'innovazione industriale posti in essere da imprese di qualsiasi dimensione, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, alle reti di imprese e ai raggruppamenti di imprese individuati sulla base di uno specifico accordo-quadro di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la BEI. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le norme di attuazione dei Fondo Progetti di Ricerca e Innovazione, nonché i criteri, le modalità di selezione e le caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio, le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima della garanzia in relazione al portafoglio garantito, nonché le modalità di concessione, gestione e di escussione della medesima garanzia, le risorse del Fondo «Progetti di ricerca e innovazione» possono essere incrementate anche da quota parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di cui alla Tabella C allegata al presente disegno di legge.
1. 128. (vedi 1. 1135.) Corsaro.

  Al comma 31, lettera c), dopo le parole: efficienza energetica aggiungere le seguenti: nonché alla locazione, e dopo la parola: mutuatario, aggiungere le seguenti: ovvero del conduttore.
1. 129. (ex 1. 2801.) Latronico.

  Al comma 31, lettera c), sostituire le parole: di unità immobiliari, site con le seguenti: di un'unica unità immobiliare, sita.
1. 130. (ex 1. 3207.) Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 31, lettera c), terzo periodo, dopo le parole: da parte delle giovani coppie aggiungere le seguenti: oppure delle famiglie numerose.
1. 131. (ex 1. 1790.) Gigli, Sberna, Fauttilli, Binetti.

  Al comma 31, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti lettere:
   d) le dotazioni del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto sulla prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei famigliari monogenitoriali con figli minori di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, sono incrementate di 90 milioni di euro per l'anno 2014.
   e) al Decreto ministeriale del 17 Dicembre 2010, n.256, contenente regolamento recante la disciplina del Fondo per l'accesso ai credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali, all'articolo 3, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
   «d) essere cittadini italiani».

  Conseguentemente, al comma 178, sostituire le parole: 100 milioni con le parole: 10 milioni.
1. 132. (ex 1. 1878.) Prataviera.

  Dopo il comma 31 aggiungere i seguenti:
  31.1. Al fine di contrastare la delocalizzazione delle piccole e medie imprese e la conseguente perdita di occupazione e di elevati gradi di specializzazione e unicità sul mercato mondiale, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il «Fondo speciale per il sostegno alla formazione di cooperative di maestranze» con una dotazione di 100 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, destinato a supportare le nuove cooperative costituite da lavoratori dipendenti che intendano riscattare l'azienda subentrandone nella gestione per il mantenimento della continuità produttiva qualora si tratti di piccole e medie imprese che versano in gravi difficoltà di produzione e commercializzazione dei prodotti con immanente pericolo di chiusura oppure che abbiano avviato procedure di delocalizzazione delle attività produttive. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici. Agli oneri derivati dall'attuazione del presente comma si provvede secondo quanto stabilito dal successivo comma 31.1.1.
  31.1.1. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
  “9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
   e) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
   f) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
    7) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
    8) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
    9) 15. 00 euro se emittente radiofonica locale.
1. 133. (ex 1. 2149.) Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo il comma 31, aggiungere i seguenti:
  31-bis. La dotazione del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 è incrementata di 700 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni di euro per l'anno 2015 e 600 milioni di euro per l'anno 2016.
  31-ter. I finanziamenti previsti dal comma precedente sono ripartiti tra le diverse Regioni secondo le modalità individuate dall'articolo 18, commi 8-ter e 8-quater, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e destinati ad interventi di ristrutturazione per l'adeguamento sismico, normativo impiantistico e per l'efficentamento energetico degli edifici.

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e 600 milioni per l'anno 2016.
1. 134. (ex 1. 1482.) Della Valle, Crippa, Mucci, Prodani, Fantinati, Da Villa, Vallascas, Petraroli.

  Al comma 31-ter, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le commissioni sulle modalità di pagamento di cui al periodo precedente sono detraibili dal reddito ai fini fiscali.
1. 135. Polverini.
(Inammissibile).

  Al comma 32, terzo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 5 con le seguenti: 50 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 50 per cento nelle aree del Centro-Nord.
1. 136. (ex 1. 2502.) Allasia, Borghesi.

  Al comma 32, quarto periodo, sopprimere le parole: del Mezzogiorno.
1. 137. (ex 1. 2504.) Allasia, Borghesi.

  Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:
  32-bis. Al fine di sostenere iniziative di organizzazioni che operano nel campo dell'ambiente, dello sviluppo sostenibile, dei servizi sociali, della cultura e della cooperazione internazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato «Fondo di sostegno alla finanza etica» con uno stanziamento pari a 60 milioni per ciascuno degli anni 2014 2015 e 2016.

  Conseguentemente al comma 43, alinea, sostituire le parole: 151 milioni di euro per l'anno 2014, di 100 milioni di euro per l'anno 2015, di 71 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 91 milioni di euro per l'anno 2014, di 40 milioni di euro per l'anno 2015, di 11 milioni di euro per l'anno 2016.
1. 138. (ex 1. 3238.) Marcon, Boccadutri, Melilla, Lavagno.

  Sopprimere il comma 33.
*1. 139. (vedi 1. 1716.) Fauttilli.

  Sopprimere il comma 33.
*1. 140. (vedi 1. 2768.) Rabino, Monchiero, Oliaro, Librandi.

  Sostituire il comma 33 con il seguente:
  33. Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, una somma pari ad almeno l'otto per cento del diritto annuale riscosso nell'anno 2013 dalle camere di commercio è destinata per gli anni 2014, 2015, 2016 dal sistema delle camere di commercio a sostegno dell'accesso al credito delle PMI attraverso il rafforzamento patrimoniale dei Confidi ivi compresi quelli non sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, anche utilizzando una quota della dotazione annuale del fondo di perequazione di cui all'articolo 18, comma 9, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. Per le medesime finalità è destinata una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo di euro 50 milioni di euro per l'anno 2014, di 75 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016.
1. 141. (vedi 1. 1803.) Busin, Guidesi.

  Sostituire il comma 33 con il seguente:
  33. Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, sono destinati in parti uguali una quota del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo di euro 200 milioni di euro per l'anno 2014, 300 milioni di euro per l'anno 2015 e 400 milioni di euro per l'anno 2016 per costituire Fondi regionali presso le Unioni regionali delle Camere di commercio con la finalità di patrimonializzare i Confidi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ovvero i Confidi che realizzeranno operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia, nei successivi ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione della presente legge. Le risorse di cui al precedente periodo sono destinate al 50 per cento in favore delle piccole e medie imprese che, nel corso dei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto rispondano ai seguenti requisiti:
   1) non abbiano avviato procedure di delocalizzazione dell'attività produttiva, mantenendo inalterati i livelli occupazionali delle relative aziende e tutelando i diritti dei lavoratori;
   2) oppure abbiano investito, con conseguente innalzamento dei livelli occupazionali, nello sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assesto idrogeologico e le bonifiche ambientali.

  Conseguentemente dopo il comma 33 aggiungere i seguenti:
  33.1. Agli oneri derivanti dal comma 33 si provvede, sino a concorrenza dell'importo ivi previsto, secondo quanto stabilito dai successivi commi 33.1.1 e 33.1.1.1.
  33.1.1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»:
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti; «1o gennaio 2014»;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
   f) al comma 27:
    1) nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013»;
    2) nell'ultimo periodo, le parole «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
   g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
    1) per una quota pari al 56.82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
    2) per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;
   h) al comma 29, le parole «1o gennaio 2012» e le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1o gennaio 2014», «31 dicembre 2013»;
   i) ai commi 30 e 31, le parole «31 marzo 2012» e le parole «16 maggio 2012» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 marzo 2014», «16 maggio 2014»;
   l) al comma 32, le parole «al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare»;
   m) al comma 33 le parole «successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.».

  33.1.1.1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento».
1. 142. (vedi 1. 2160.) Nardi, Marcon, Boccadutri, Melilla, Ricciatti.

  Sostituire il comma 33 con il seguente:
  33. Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, sono destinati in parti uguali una quota del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno 2015 e 200 milioni di euro per l'anno 2016 per costituire Fondi regionali presso le Unioni regionali delle Camere di commercio con la finalità di patrimonializzare i Confidi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ovvero i Confidi che realizzeranno operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia, nei successivi ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.
1. 143. (vedi 1. 2156.) Marcon, Nardi, Boccadutri, Melilla, Ricciatti.

  Dopo il comma 33 aggiungere i seguenti:
  33.1. I confidi sottoposti entro il 31 dicembre 2013 a vigilanza diretta da parte della Banca d'Italia possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale, ad apposita riserva o accantonare per la copertura dei rischi i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali o finanziamenti per la concessione delle garanzie costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 31 dicembre 2012. Le risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio, anche a fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione nel caso siano destinati ad incrementare il patrimonio. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo, né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera è di competenza dell'assemblea ordinaria.
  33.1. La disposizione di cui al comma 33.1.1. trova applicazione anche ai confidi che operano a seguito di operazioni di fusione realizzate a partire dal 1o gennaio 2007, ovvero che realizzino, entro il 31 dicembre 2013, operazioni di fusione. In quest'ultimo caso la delibera assembleare richiamata al terzo periodo del comma 33-bis può essere adottata entro il 30 giugno 2014.
1. 144. (ex 1. 2908.) Galgano, Librandi.

  Sopprimere il comma 33-ter.
1. 145. (ex 0. 1. 4031. 77.) Guidesi, Borghesi.

  Al comma 33-ter, dopo le parole: su manifattura sostenibile aggiungere le seguenti:, made in Italy.
1. 146. (ex 0. 1. 4031. 50.) Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 33-quater.
1. 147. (ex 0. 1. 4031. 75.) Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 33-sexies.
1. 148. (ex 0. 1. 4031. 76.) Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:
  34-bis. Al fine di agevolare lo sviluppo delle reti di impresa e di implementare l'accesso al credito delle reti dotate di un fondo comune, all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al numero 2) le parole da: «in ogni caso» a: «fondo comune» sono sostituite dalle seguenti: limitatamente alle sole obbligazioni contratte dall'organo comune in nome e per conto dell'intera rete in relazione al programma direte, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune»;
   b) al numero 3) sono apportate le seguenti modifiche:
    1) le parole da: «una situazione patrimoniale» a: «luogo ove ha sede» sono sostituite dalle seguenti: «un bilancio di rete i cui contenuti minimi sono indicati con decreto del Ministro dello sviluppo economico;»;
    2) le parole: «a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel caso di asseverazione da parte degli organismi espressi dalle associazioni imprenditoriali muniti dei requisiti previsti con decreto dei Ministro dello sviluppo economico»;
    3) le parole: «se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento per i partecipanti che rivestano la qualità di società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità imitata, può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile. Sul patrimonio comune il rappresentante comune può, salvo che il contratto non lo vieti, costituire privilegio speciale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, per i finanziamenti a medio e lungo termine concessi da parte di banche alle imprese in rete o alla rete stessa, in relazione alla realizzazione del programma comune.
1. 149. (ex 1. 1667.) Palese, Prestigiacomo, Galati, Latronico, Milanato.

  Sopprimere i commi da 35 a 39.
1. 150. (vedi 1. 2782.) Mazziotti Di Celso, Andrea Romano, Zanetti, Tinagli, Catania, Librandi, Sottanelli.

  Al comma 35, sopprimere la lettera c).
1. 151. (ex 1. 2795.) Latronico.

  Al comma 38, ultimo periodo, dopo le parole: al netto delle spese di gestione del servizio aggiungere le seguenti: e di tutte le somme dovute a titolo di onorari.
1. 152. (ex 1. 1233.) Currò, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 38, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per gli immobili situati nei territori soggetti al regime del libro fondiario, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede allo svincolo delle somme depositate solo dopo aver presentato la domanda di intavolazione o annotazione e aver verificato che essa non sia preceduta da iscrizioni pregiudizievoli, anche solo presentate, diverse da quelle esistenti alla data dell'atto o da questo risultanti. Si applicano le disposizioni della presente legge in quanto compatibili.
1. 153. (ex 1. 1677.) Fauttilli, De Mita.

  Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:
  39-bis. Al fine di completare il processo di rassegnazione delle risorse destinate ai patti territoriali e dei contratti d'area e favorire il migliore e immediato utilizzo delle risorse giacenti presso la Cassa depositi e prestiti, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Associazione nazionale patti territoriali e contratti d'area per lo sviluppo locale – ANPACA provvede al coordinamento e alla presentazione dei progetti materiali e immateriali, nonché affiancare il Ministero dello sviluppo economico, nella successiva istruttoria, garantendo l'assistenza tecnica e con lo scopo di semplificare le procedure degli adempimenti dei soggetti responsabili, sul territorio e sostenere le politiche di sviluppo locale.
1. 154. (ex 1. 1448.) Faenzi, Parisi.

  Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:
  39-bis. All'articolo 8-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6 lettera a) dopo le parole: «di cui al comma 7» è aggiunto il seguente periodo: «e dall'ulteriore contributo globale di cui al comma 7-bis»;
   b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:
  “7-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico e determinata la misura e le modalità di corresponsione del contributo globale aggiuntivo, da riconoscere nel caso di rimodulazioni di patti territoriali e di contratti d'area, con esiti istruttori positivi a partire dal 1o gennaio 2013, da riconoscere nella misura massima del 5 per cento dell'investimento approvato ed in relazione all'entità dello stesso, nonché da erogare successivamente al completo utilizzo del contributo globale già concesso e dell'incremento del 25 per cento di cui al comma precedente.
1. 155. (ex 1. 1350.) Faenzi, Parisi.

  Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:
  39-bis. All'articolo 61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «Per l'anno 2009» sono sostituite dalle parole: «A decorrere dal 2014» e le parole: «100 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «10 milioni di euro».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 10.000;
   2015: – 10.000;
   2016: – 10.000.
1. 156. (vedi 1. 2127.) Guidesi, Molteni.

  Dopo il comma 39, aggiungere i seguenti:
  39-bis. Al fine di incentivare la prevenzione, potenziare il contrasto delle richieste estorsive e sostenere le iniziative in essere, i servizi e gli sportelli attivati dai comuni, anche in relazione alla tutela delle attività economiche esposte, il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere contributi annuali nel limite complessivo di 2 milioni di euro, a favore degli enti locali che presentano apposita richiesta.
  39-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti locali di cui al comma 1.
  39-quater. Gli enti locali possono disporre, tramite appositi regolamenti, l'esonero, parziale o totale, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, di tributi locali, tariffe e canoni locali, in favore dei soggetti vittime di fatti estorsivi o di usura.
  39-quinquies. La copertura finanziaria delle misure di cui al precedente periodo, resta a carico dei bilanci degli enti locali e non modifica gli obiettivi di finanza pubblica agli stessi assegnati.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2014: – 2.000;
   2015: – 2.000;
   2016: – 2.000.
1. 157. (vedi 1. 2135.) Molteni, Fedriga, Matteo Bragantini, Prataviera.

  Dopo il comma 39, aggiungere i seguenti:
  39-bis. Nelle more di una urgente ed ineludibile modifica sistemica dei canoni demaniali marittimi di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, e di intervento nella materia per evitare le profonde sperequazioni create con l'applicazione dei criteri di calcolo del canone demaniale marittimo per i beni pertinenziali, sino alla data del 30.06.2014 sono sospesi i pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime indicate all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, così come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche qualora i relativi importi siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione.
  39-ter. Sino alla stessa data del 30.06.2014 sono sospesi i procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti, e gli effetti dei medesimi, relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo nella misura determinata dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  39-quater. Per coprire temporaneamente il minor gettito derivante dalla sospensione di cui al comma che precede, all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, così come convertito in legge, è aggiunto il seguente comma:
  «4-ter. In ogni caso il canone demaniale marittimo per qualsiasi tipologia di concessione non potrà essere inferiore ad euro 2.000.00 a decorrere dall'anno 2014».
1. 158. (ex 1. 2305.) Abrignani.

   Al comma 40, primo periodo, sostituire le parole: di 335 milioni di euro per l'anno 2014 con le seguenti: di 315 milioni di euro per l'anno 2014.

  Conseguentemente:
   al comma 66, primo periodo, le parole: di 600 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: di 620 milioni di euro.
   al comma 66, settimo periodo, le parole: di 30 milioni di euro per l'anno 2014 sono sostituite dalle seguenti: di 50 milioni di euro per l'anno 2014;
1. 159. (ex 1. 2849.) Zaccagnini.

  Al comma 40, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota delle risorse di cui al presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2014, è destinata, in via prioritaria, a consentire il finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada statale n. 16 Adriatica.
1. 160. (ex 1. 3092.) Di Gioia.

  Al comma 40, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota delle risorse di cui al presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2014, è destinata, in via prioritaria, a consentire il finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada statale n. 17 dell'Appennino abruzzese e Appulo Sannitica.
1. 161. (ex 1. 3098.) Di Gioia.

  Al comma 40, aggiungere in fine il seguente periodo: Una quota delle risorse di cui al presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2014, è destinata, in via prioritaria, a consentire il finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada statale n. 434-Transpolesana.
1. 162. (ex 1. 3037.) Matteo Bragantini, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 40, aggiungere in fine il seguente periodo: Una quota delle risorse di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014, è destinata, in via prioritaria, a consentire il finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada statale n. 309-Romea.
1. 163. (ex 1. 3041.) Prataviera, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 40, aggiungere in fine il seguente periodo: Una quota delle risorse di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014, è destinata, in via prioritaria, a consentire il finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada statale n. 14-Triestina.
1. 164. (ex 1. 3043.) Fedriga, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:
  40-bis. Al fine di garantire la messa in sicurezza dei tratti di strada e la riduzione di gravi incidenti, è istituito, per l'anno 2014, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo straordinario, con stanziamento pari a 5 milioni di euro, per la realizzazione di un programma di interventi, in cofinanziamento, finalizzato a provvedere all'adeguamento delle barriere di ritenuta stradale ai più recenti standard di sicurezza nei tratti di strada ad alto tasso di incidentalità, con sistemi idonei a garantire anche l'incolumità dei conducenti di motoveicoli.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
   2014: – 5.000.
1. 165. (ex 1. 1164.) Dell'Orco, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Catalano, Liuzzi, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:
  40-bis. L'ANAS S.p.a. è autorizzata ad applicare il pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta della stessa ANAS S.p.a., come elencate all'allegato A della presente legge, in relazione ai costi di investimento, di manutenzione straordinaria e di gestione di ciascuna tratta, da riscuotere esclusivamente attraverso stazioni di esazione da installare presso le interconnessioni con ciascuna delle autostrade a pedaggio assentite in concessione. Entro il 31 dicembre di ciascun anno l'ANAS S.p.a., integra l'elenco di cui al citato allegato A, previa ricognizione delle caratteristiche delle strade in gestione diretta che devono essere quelle tipiche richieste per le autostrade. Nella predisposizione del piano tariffario l'ANAS S.p.a. prevede agevolazioni o esclusioni dall'imposizione dei nuovi pedaggi per i cittadini residenti e per le imprese presenti sul territorio, qualora non esistano strade alternative di percorrenza. In sede di prima applicazione del presente comma e fino all'installazione delle stazioni di esazione, sulle medesime tratte si applica la maggiorazione tariffaria forfettaria di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazione, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ad esclusione delle tratte che non presentano le caratteristiche tipiche richieste per le autostrade. Le nuove entrate sono utilizzate dall'ANAS S.p.a. prioritariamente per l'ammodernamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la messa in sicurezza delle tratte sottoposte ai nuovi pedaggi, oltre che per la realizzazione delle stazioni di esazione.
  Allegato A (all'articolo 1, comma 40-bis)
   1) A90 Grande Raccordo Anulare;
   2) A91 Roma-aeroporto Fiumicino;
   3) A3 Salerno-Reggio Calabria;
   4) A18 diramazione di Catania e RA 15 tangenziale ovest di Catania;
   5) A19 Palermo-Catania;
   6) RA2 Salerno-Avellino;
   7) RA3 Siena-Firenze;
   8) RA6 Bettolle-Perugia;
   9) RA8 Ferrara-Porto Garibaldi;
   10) RA9 di Benevento;
   11) RA11 Ascoli-Porto D'Ascoli;
   12) RA12 Chieti-Pescara;
   13) RA5 Sicignano-Potenza.
1. 166. (ex 1. 2984.) Grimoldi, Guidesi, Borghesi, Matteo Bragantini.

  Sostituire il comma 41 con i seguenti:
  41. Per la realizzazione del progetto «Variante di Casalpusterlengo ed eliminazione del passaggio a livello sulla SP ex SS 234», sulla SS 9 – via Emilia, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2014 e di 110 milioni di euro per l'anno 2015.
  41-bis. Per la realizzazione del secondo stralcio del macrolotto 4 dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria, tratto fra il viadotto Stupino escluso e lo svincolo di Altilia incluso, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2014, di 60 milioni di euro per l'anno 2015 e di 120 milioni di euro per l'anno 2016”.
1. 167. (ex 1. 2978.) Guidesi, Borghesi.

  Sostituire il comma 41 con il seguente:
  41. Per il completamento verso Rivoli della prima linea della metropolitana di Torino e l'avvio dei lavori della seconda linea è autorizzata la spesa di 72 milioni di euro per l'anno 2014, di 202 milioni di euro per l'anno 2015 e di 152 milioni di euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2014: – 22.000;
   2015: – 32.000;
   2016; – 32.000.
1. 168. (ex 1. 3107.) Allasia, Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Sostituire il comma 41 con il seguente:
  41. Per la realizzazione della «Tangenziale Est di Torino» è autorizzata la spesa di 72 milioni di euro per l'anno 2014, di 202 milioni di euro per l'anno 2015 e di 152 milioni di euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2014: – 22.000;
   2015: – 32.000;
   2016: – 32.000.
1. 169. (ex 1. 3102.) Allasia, Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Sostituire il comma 41 con il seguente:
  41. Per la realizzazione dell'asse autostradale «Pedemontana Piemontese» è assegnato alla regione Piemonte un contributo di 72 milioni di euro per l'anno 2014, di 202 milioni di euro per l'anno 2015 e di 152 milioni di euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2014: – 22.000;
   2015: – 32.000;
   2016: – 32.000.
1. 170. (ex 1. 3097.) Allasia, Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 41, sostituire le parole: Per la realizzazione del secondo stralcio del Macrolotto 4 dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria – tratto tra il viadotto Stupino escluso e lo svincolo di Altilia incluso – con le seguenti: Per il completamento della terza corsia della A4, tratto Venezia-Trieste.
1. 171. (ex 1. 3028.) Prataviera, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 41, sostituire le parole: del secondo stralcio del Macrolotto 4 dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria – tratto fra il viadotto Stupino escluso e lo svincolo di Altilia incluso – con le seguenti: della Variante della Tremezzina sulla Strada Statale n. 340 – Regina.
1. 172. (ex 1. 3044.) Molteni, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 41, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 40 milioni e le parole: 170 milioni con le seguenti: 143,170 milioni.

  Conseguentemente dopo il comma 41 inserire il seguente:
  41-bis. Ai fini del completamento della realizzazione della «Variante alla SS 639 nel territorio della Provincia di Lecco ricompresa nei Comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte» – lotto «Lavello», da Via dei Sassi in Calolziocorte alla località Sala di Calolziocorte, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2014 e di 26,830 milioni di euro per l'anno 2015.
1. 173. (ex 1. 3080.) Molteni, Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:
  41-bis. Al fine di finanziare gli interventi tecnici necessari al raddoppio della linea ferroviaria Roma-Avezzano, per fanno 2014 è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro.

  Conseguentemente al comma 43, alinea, sostituire le parole: 151 milioni con le seguenti: 1 milione.
1. 174. (ex 1. 2095.) Marcon, Boccadutri, Melilla, Nardi, Quaranta.

  Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:
  41-bis. Al fine di finanziare gli interventi tecnici necessari per l'adeguamento dei binari ai nuovi standard tecnici e l'elettrificazione della linea ferroviaria Avezzano/Roccasecca, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2014.

  Conseguentemente al comma 43, alinea, sostituire le parole: 151 milioni con le seguenti: 141 milioni.
1. 175. (ex 1. 2097.) Marcon, Boccadutri, Melilla, Nardi, Quaranta.

  Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:
  41-bis. Al Fine di garantire la sicurezza stradale e di realizzare interventi di messa in sicurezza idraulica e idrogeologica della strada statale n. 1 Aurelia, gravemente danneggiata dagli eventi alluvionali del 12 novembre 2012, è autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per l'anno 2014. Tali risorse sono ripartite tra i seguenti interventi:
   a) ampliamento della carreggiata nel comune di Capalbio da 2 corsie a 4 corsie per circa 15 Km per complessivi 43 milioni di euro;
   b) realizzazione di 3 cavalcavia in sostituzione degli accessi a raso in località: Capalbio Scalo (Comune di Capalbio). Quattro Strade (Comune di Orbetello), Loc. Uccellina Incrocio con Strada Prov.le n. 56 di San Donato (comune di Orbetello) per un totale di 6 milioni di euro;
   c) interventi per rendere trasparente il rilevato stradale ai fini del corretto smaltimento ovvero definizione delle acque di monte verso valle nel tratto di S.S. Aurelia da Loc. Patanella, comune di Orbetello, ad Albinia per un totale di 4 milioni di euro.

  Conseguentemente al comma 43, alinea, sostituire le parole: 151 milioni con le seguenti: 98 milioni.
1. 176. (ex 1. 2092.) Marcon, Boccadutri, Melilla, Nardi, Quaranta.

  Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:
  41-bis. Le risorse relative alla realizzazione degli interventi concernenti il completamento dell'asse strategico nazionale autostradale Salerno – Reggio Calabria di cui alla Delibera del CIPE n. 62 del 2011 sono erogate direttamente ad ANAS S.p.A, a fronte dei lavori già eseguiti. A decorrere dal 1 gennaio 2014, la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A. ai sensi del comma 1020 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e del comma 9 bis dell'articolo 19 decreto-legge 1o luglio 2009 n. 78, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102, come integrato dall'articolo 15, comma 4, decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 conv. dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122, è integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica, pari a:
   a) 2 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B;
   b) 6 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5.
1. 177. (ex 1. 2713.) Latronico.

  Al comma 42, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 4, primo periodo, le parole: «sono indistintamente utilizzabili per i lotti in cui è articolata l'opera» sono sostituite dalle seguenti: «sono utilizzabili per i lotti in cui è articolata l'opera, ad esclusione dei lotti relativi al tratto autostradale A12 – Tor de’ Cenci».
1. 178. (ex 1. 2103.) Zaratti, Zan, Pellegrino, Quaranta, Nardi, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 42, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 3, dopo le parole: «Rho-Monza» sono aggiunte le seguenti: «il completamento del raddoppio della linea ferroviaria Parma-La Spezia “Pontremolese”».
1. 179. (ex 1. 2104.) Nardi, Quaranta, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:
  42-bis. Nell'articolo 142, comma 12-bis, decreto legislativo n. 285/1992, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: «Il 50 per cento dei proventi delle sanzioni derivanti dagli accertamenti di cui al presente comma sulle strade ed autostrade in gestione diretta di ANAS SpA sono destinati alla stessa, in via prioritaria, ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 192, comma 3 decreto legislativo n. 152/2006 nonché, in via residuale, quali contributi in conto impianti, per l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete stradale ed autostradale ad essa assentita, da utilizzarsi prioritariamente nella Regione in cui sono effettuati gli accertamenti. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. 180. (ex 1. 2703.) Latronico.

  Al comma 43, alinea, sostituire le parole: 151 milioni con le seguenti: 76 milioni.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
    sostituire le parole:
100 milioni con le seguenti: 50 milioni;
    sostituire le parole:
71 milioni con le seguenti: 21 milioni;
   dopo il comma 49-ter aggiungere il seguente:
  49-quater. Al fine di assicurare il completamento e il raddoppio della lirica ferroviaria Spezia-Parma la cosiddetta Pontremolese. È autorizzata la spesa di 75 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
1. 181. (ex 1. 2099.) Nardi, Quaranta, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:
  43.1. Per il finanziamento della progettazione per il prolungamento della Metropolitana Milanese verso Paullo e verso Vimercate è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2014.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare la seguente variazione:
   2014: – 20.000.
1. 182. (ex 1. 2720.) Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 43 aggiungere il seguenti:
  43.1. Per la prosecuzione dei lavori di riqualificazione della viabilità sulla SS n. 415 – Paullese, tratti Spino d'Adda-Dovera e Ponte sull'Adda, è autorizzata la spesa di 75 milioni di euro in favore dell'ANAS, in ragione di 15 milioni di euro per l'anno 2014, 20 milioni di euro per l'anno 2015 e 40 milioni di euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente, alla Tabella B:
   voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
    2014: – 15.000.

   voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2015: – 20.000;
   2016: – 40.000.
1. 183. (ex 1. 3090.) Guidesi, Borghesi, Grimoldi.

  Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:
  43.1. Per la realizzazione da parte dell'ANAS del collegamento tra la strada statale n. 434 «Transpolesana» e l'Autostrada Mestre-Orte (Nuova Romea) E45-E55 è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro, in ragione di 10 milioni di euro per l'anno 2014, 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 10.000;
   2015: – 10.000;
   2016: – 20.000.
1. 184. (ex 1. 3035.) Prataviera, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:
  43.1. Per la realizzazione del prolungamento della strada statale n. 434 «Transpolesana», oltre l'autostrada A4 fino alla città di Verona, è destinato all'ANAS l'importo complessivo di 46,150 milioni di euro, in ragione di 12 milioni di euro per l'anno 2014, 14 milioni di euro per l'anno 2015 e 20,150 milioni di euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 12.000;
   2015: – 14.000;
   2016: – 20.150.
1. 185. (ex 1. 3031.) Matteo Bragantini, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:
  43.1. Per il completamento della terza corsia della A4, tratto Venezia-Trieste è autorizzata la spesa di 160 milioni di euro, in ragione di 20 milioni di euro per l'anno 2014, 60 milioni di euro per l'anno 2015 e 80 milioni di euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente, alla Tabella B:
   voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
    2014: – 20.000;
    2015: – 30.000;
    2016: – 30.000.

   voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
    2015: – 30.000;
    2016: – 50.000.
1. 186. (ex 1. 3027.) Prataviera, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:
  43-bis. Ai fini della realizzazione da parte dell'ANAS dell'infrastruttura strategica SS n. 38: Variante di Tirano – tratto Stazzona-Lovero – 4o Lotto è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro per l'anno 2015.

  Conseguentemente, alla Tabella B:
   voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
    2014: – 20.000.

   voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
    2015: – 50.000.
1. 187. (ex 1. 3016.) Molteni, Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:
  43.1. Per la prosecuzione da parte dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (A.I.Po) della progettazione degli interventi relativi all'Hub Interportuale Sistema idroviario – Padano-Veneto è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro per l'anno 2015.

  Conseguentemente, alla Tabella B:
   voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare la seguente variazione:
    2014: – 20.000.

   voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
    2015: – 30.000.
1. 188. (ex 1. 3012.) Guidesi, Grimoldi, Borghesi.

  Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:
  43.1. Per la prosecuzione dei lavori relativi al Terzo Valico dei Giovi è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2014 e di 60 milioni di euro per l'anno 2015.

  Conseguentemente:
   alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
    2014: – 20.000;
    2015: – 20.000.
   alla Tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
    2014: – 20.000;
    2015: – 20.000.
   voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
    2015: – 20.000.
1. 189. (vedi 1. 3008.) Grimoldi, Allasia, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:
  44-bis. Per il funzionamento dell'Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA) attraverso il tunnel del Frejus è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, 11,5 per l'anno 2015, 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e 6 milioni di euro per l'anno 2018. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse previste dall'articolo 38, comma 6, della legge 8 agosto 2002, n. 166, resesi disponibili per pagamenti non più dovuti che, allo scopo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in misura pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, 11,5 milioni di euro per l'anno 2015, 13,00 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e 6,00 milioni di euro per l'anno 2018.
1. 190. (ex 1. 2784.) Latronico.

  Sostituire il comma 46-bis con il seguente:
  46-bis. Le risorse rivenienti dalla revoca dei finanziamenti di cui ai 2, 3 e 4 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificati dal comma 48 del presente articolo e confluite nel Fondo di cui al comma 6 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 98 del 2011, sono destinate prioritariamente alla prosecuzione dei lavori relativi della Variante della Tremezzina sulla Strada Statale n. 340 – Regina.
1. 191. (vedi 0. 1. 4030. 1.) Molteni, Guidesi, Borghesi.

  Sostituire il comma 46-bis con il seguente:
  46-bis. Le risorse rivenienti dalla revoca dei finanziamenti di cui ai 2, 3 e 4 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificati dal comma 48 del presente articolo e confluite nel Fondo di cui al comma 6 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 98 del 2011, sono destinate prioritariamente alla prosecuzione dei lavori relativi all'Hub Interportuale Sistema idroviario – Padano-Veneto.
1. 192. (vedi 0. 1. 4030. 2.) Guidesi, Borghesi.

  Sostituire il comma 46-bis con il seguente:
  46-bis. Le risorse rivenienti dalla revoca dei finanziamenti di cui ai 2, 3 e 4 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificati dal comma 48 del presente articolo e confluite nel Fondo di cui al comma 6 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 98 del 2011, sono destinate prioritariamente alla prosecuzione dei lavori relativi al Terzo Valico dei Giovi.
1. 193. (vedi 0. 1. 4030. 3.) Guidesi, Borghesi.

  Sostituire il comma 46-bis con il seguente:
  46-bis. Le risorse rivenienti dalla revoca dei finanziamenti di cui ai 2, 3 e 4 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificati dal comma 48 del presente articolo e confluite nel Fondo di cui al comma 6 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 98 del 2011, sono destinate prioritariamente alla realizzazione del progetto «Variante di Casalpusterlengo ed eliminazione del passaggio a livello sulla SP ex SS 234», sulla SS 9 – via Emilia.
1. 194. (vedi 0. 1. 4030. 4.) Guidesi, Borghesi.

  Sostituire il comma 46-bis con il seguente:
  46-bis. Le risorse rivenienti dalla revoca dei finanziamenti di cui ai 2, 3 e 4 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificati dal comma 48 del presente articolo e confluite nel Fondo di cui al comma 6 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 98 del 2011, sono destinate prioritariamente alla realizzazione da parte dell'ANAS del collegamento tra la strada statale n. 434 «Transpolesana» e l'Autostrada Mestre-Orte (Nuova Romea) E45-E55.
1. 195. (vedi 0. 1. 4030. 6.) Prataviera, Guidesi, Borghesi.

  Sostituire il comma 46-bis con il seguente:
  46-bis. Le risorse rivenienti dalla revoca dei finanziamenti di cui ai 2, 3 e 4 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificati dal comma 48 del presente articolo e confluite nel Fondo di cui al comma 6 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 98 del 2011, sono destinate prioritariamente al finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada statale n. 14 – Triestina.
1. 196. (vedi 0. 1. 4030. 7.) Fedriga, Guidesi, Borghesi.

  Sostituire il comma 46-bis con il seguente:
  46-bis. Le risorse rivenienti dalla revoca dei finanziamenti di cui ai 2, 3 e 4 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificati dal comma 48 del presente articolo e confluite nel Fondo di cui al comma 6 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 98 del 2011, sono destinate prioritariamente al finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada statale n. 309 – Romea.
1. 197. (vedi 0. 1. 4030. 8.) Prataviera, Guidesi, Borghesi.

  Sostituire il comma 46-bis con il seguente:
  46-bis. Le risorse rivenienti dalla revoca dei finanziamenti di cui ai 2, 3 e 4 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificati dal comma 48 del presente articolo e confluite nel Fondo di cui al comma 6 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 98 del 2011, sono destinate prioritariamente al finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada statale n. 434 – Transpolesana.
1. 198. (vedi 0. 1. 4030. 9.) Matteo Bragantini, Guidesi, Borghesi.

  Sostituire il comma 46-bis con il seguente:
  46-bis. Le risorse rivenienti dalla revoca dei finanziamenti di cui ai 2, 3 e 4 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificati dal comma 48 del presente articolo e confluite nel Fondo di cui al comma 6 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 98 del 2011, sono destinate prioritariamente al completamento della terza corsia della A4, tratto Venezia-Trieste.
1. 199. (vedi 0. 1. 4030. 10.) Prataviera, Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 47-bis.
1. 200. (ex 0. 1. 4031. 61.) Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 48 aggiungere il seguente:
  48-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'articolo 19, comma 3, lettera a), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma sono estese anche alle opere di importo superiore a 100 milioni di euro, fino all'ammontare complessivo di spesa annua per la compensazione del credito d'imposta pari a 500 milioni di euro».

  Conseguentemente, dopo il comma 127, aggiungere il seguente:
  127.1. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il trattamento di cui al presente comma sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
1. 201. (ex 1. 3002.) Matteo Bragantini, Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere i commi 49-bis e 49-ter.

  Conseguentemente:
   sopprimere i commi 70, 126-
bis, 136-bis, 167-bis, 207-bis e 253-bis.
   le risorse ivi previste sono destinate al fondo per il microcredito alle piccole e medie imprese.
1. 202. (ex 0. 1. 4031. 31.) Villarosa, Castelli, Sorial.

  Sopprimere i commi 49-bis e 49-ter.
*1. 203. (ex 0. 1. 4031. 70. e 0. 1. 4031. 103.) Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere i commi 49-bis e 49-ter.
*1. 204. (ex 0. 1. 4031. 7. e 0. 1. 4031. 23.) Busto, Zolezzi, Terzoni, Segoni, De Rosa, Daga, Nicola Bianchi, Catalano, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Dell'Orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano.

  Al comma 49-bis, primo periodo, sostituire le parole: sospensione della realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina con le seguenti: revoca definitiva della realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.
1. 205. (ex 0. 1. 4031. 51.) Marcon, Boccadutri, Melilla, Quaranta, Nardi, Ragosta.

  Al comma 49-bis, primo periodo, sostituire le parole: sospensione della realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina con le seguenti: interruzione definitiva della realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.
1. 206. (ex 0. 1. 4031. 53.) Marcon, Boccadutri, Melilla, Quaranta, Nardi, Ragosta.

  Al comma 49-bis, primo periodo, sopprimere le parole:, per uno studio di fattibilità da redigere entro il 30 settembre 2014.
1. 207. (ex 0. 1. 4031. 46.) Borghesi, Guidesi.

  Sopprimere il comma 49-ter.
1. 208. (ex 0. 1. 4031. 104.) Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 49-ter, aggiungere, il seguente:
  49-quater. È data piena attuazione all'assegnazione di 8 milioni di euro per la «SS 172 dei Trulli I stralcio funzionale» disposta per l'anno 2014 con la delibera Cipe 97/2013.

  Conseguentemente, alla Tabella E, missione Sostegno allo sviluppo del trasporto, programma sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali, voce Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, settore 11 punto 1,2, Art. 1, comma 208, Legge di stabilità n. 228 del 2012. Nuova Linea ferroviaria Torino-Lione (1.2-cap. 7532/p) apportare le seguenti variazioni:
   Riduzione:
   2014:
    CP: –8.000;
    CS: –8.000.
1. 209. (ex 1. 2101. e 0. 1. 4030. 5.) Pannarale, Nardi, Quaranta, Ragosta, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sostituire il comma 50 con i seguenti:
  50. Al fine di favorire il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, la dotazione del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 300 milioni di euro per il 2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2016, da destinare all'acquisto di materiale rotabile. Al relativo riparto tra le regioni si provvede entro il 30 giugno di ciascuno degli anni del triennio con decreto del Ministro dei trasporti, emanato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1032, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. I relativi criteri di riparto sono definiti con decreto del Ministro dei trasporti, da emanarsi entro il 31 maggio 2014 d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I relativi impegni e pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno, nel limite del 50 per cento dell'assegnazione di ciascuna regione per l'anno 2014 e integralmente per gli anni 2015 e 2016.
  50.1. Agli oneri derivanti da quanto stabilito dal comma 50 si provvede secondo quanto stabilito dai successivi commi 50.1.1 e 50.1.1.1.
  50.1.1. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014»;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
   f) al comma 27:

  1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013»;
  2. nell'ultimo periodo, le parole: «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
   g) il comma 28 è sostituito dal seguente:
  «28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), dei testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
   1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
   2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dall'articolo 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. e dall'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;
   h) al comma 29, le parole: «1o gennaio 2012» e le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1o gennaio 2014», «31 dicembre 2013»;
   i) ai commi 30 e 31, le parole: «31 marzo 2012» e le parole: «16 maggio 2012» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 marzo 2014», «16 maggio 2014»;
   l) al comma 32, le parole: «al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90.91 per cento del loro ammontare»;
   m) al comma 33 le parole: «successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.».

  50.1.1.1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento».
1. 210. (vedi 1. 708.) Marcon, Boccadutri, Melilla, Quaranta, Nardi.

  Al comma 50, primo periodo, sopprimere la parola: lagunare.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: , nonché di vaporetti e ferry-boat.
1. 211. Nicola Bianchi, Catalano, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Dell'Orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano.

  Al comma 50, aggiungere in fine il seguente periodo:
  Al fine di garantire una integrazione straordinaria delle risorse finanziarie da destinare al trasporto pubblico locale nei bacini territoriali caratterizzati da importanti insediamenti demografici ed industriali, per il ruolo trainante che rivestono nell'economia nazionale, il Governo assicura il reintegro per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, dei trasferimenti alle regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia per assicurare maggiore efficienza nei servizi di trasporto pubblico locale ferroviario.

  Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 20.000;
   2015: – 20.000;
   2016: – 20.000.
1. 212. (ex 1. 2572.) Caparini.

  Dopo il comma 50, aggiungere il seguente:
  50-bis. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, da destinare principalmente agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), d), h) ed j).

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 10.000;
   2015: – 10.000;
   2016: – 10.000.
1. 213. (vedi 1. 1160.) De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Catalano, Dell'orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 50, aggiungere i seguenti:
  50.1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi uniformi di accessibilità al servizio di trasporto ferroviario e funicolare urbano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato il Piano nazionale infrastrutturale per il trasporto ferroviario e funicolare urbano, di seguito denominato «Piano». Il Piano è aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno, nel rispetto della procedura di cui al periodo precedente ed ha per oggetto la realizzazione di reti infrastrutturali per servizio di trasporto ferroviario e funicolare urbano, nonché interventi di manutenzione finalizzati al rilancio e la riqualificazione delle medesime reti. Il piano nazionale definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di trasporto ferroviario e funicolare urbano sul territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticità dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di concentrare gli interventi previsti nei singoli contesti territoriali in funzione delle effettive esigenze, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati. Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati. Ai fini del finanziamento del Piano nazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, con una dotazione pari a euro 500 milioni di euro l'anno.
  50.1.1. Agli oneri derivanti da quanto stabilito dal comma 50.1. si provvede secondo quanto stabilito dai successivi commi 50.1.1.1 e 50.1.1.1.1.
  50.1.1.1. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014»;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
   f) al comma 27:
    1) nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013».
    2) nell'ultimo periodo, le parole «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
   g) il comma 28 è sostituito dal seguente:
  «28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
   1) per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
   2) per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.;
   h) al comma 29, le parole: »1o gennaio 2012« e le parole: »31 dicembre 2011« sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: »1o gennaio 2014«, »31 dicembre 2013«;
   i) ai commi 30 e 31, le parole: »31 marzo 2012« e le parole: »16 maggio 2012« sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: »31 marzo 2014«, »16 maggio 2014«;
   l) al comma 32, le parole: »al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare« sono sostituite dalle seguenti: »al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 percento del loro ammontare«;
   m) al comma 33 le parole: »successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare« sono sostituite dalle seguenti: »successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.«.

  50.1.1.1.1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole »20 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »23 per cento”.
1. 214. (ex 1. 2088.) Nardi, Quaranta, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo il comma 50, aggiungere i seguenti:
  50.1. Il comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente:
  «309. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute a decorrere dall'anno 2014 per l'acquisto di ciascun abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12. A tal fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.»

  50.1.1. Agli oneri derivanti da quanto stabilito dal comma 50.1 si provvede secondo quanto stabilito dai successivi commi 50.1.1.1 e 50.1.1.1.1.
  50.1.1.1. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014»;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
   f) al comma 27:
    1) nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013».
    2) nell'ultimo periodo, le parole «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
   g) il comma 28 è sostituito dal seguente:
  «28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
   1) per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
   2) per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.;
   h) al comma 29, le parole: »1o gennaio 2012« e le parole: »31 dicembre 2011« sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: »1o gennaio 2014«, »31 dicembre 2013«;
   i) ai commi 30 e 31, le parole: »31 marzo 2012« e le parole: »16 maggio 2012« sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: »31 marzo 2014«, »16 maggio 2014«;
   l) al comma 32, le parole: »al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare« sono sostituite dalle seguenti: »al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 percento del loro ammontare«;
   m) al comma 33 le parole: »successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare« sono sostituite dalle seguenti: »successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.«.

  50.1.1.1.1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole »20 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »23 per cento”.
1. 215. (ex 1. 2083.) Marcon, Boccadutri, Melilla, Quaranta, Nardi.

  Dopo il comma 50, aggiungere i seguenti:
  50.1. Sono rese disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare risorse per 100 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2014, 2015 e 2016 per la ricostituzione ed il rifinanziamento del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 1121, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.
  50.1.1. Agli oneri derivanti da quanto stabilito dal comma 50-bis si provvede secondo quanto stabilito dai successivi commi 50.1.1.1 e 50.1.1.1.1.
  50.1.1.1. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014»;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
   f) al comma 27:
    1) nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013».
    2) nell'ultimo periodo, le parole «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
   g) il comma 28 è sostituito dal seguente:
  «28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
   1) per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
   2) per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.;
   h) al comma 29, le parole: «1o gennaio 2012» e le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1o gennaio 2014», «31 dicembre 2013»;
   i) ai commi 30 e 31, le parole: «31 marzo 2012» e le parole: «16 maggio 2012» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 marzo 2014», «16 maggio 2014»;
   l) al comma 32, le parole: «al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 percento del loro ammontare»;
   m) al comma 33 le parole: «successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.».

  50.1.1.1.1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento».
1. 216. (ex 1. 700.) Marcon, Boccadutri, Melilla, Quaranta, Nardi.

  Dopo il comma 50, aggiungere i seguenti:
  50.1. Sono rese disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare risorse per 100 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2014, 2015 e 2016 per la ricostituzione ed il rifinanziamento del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 1121, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.
  50.1.1. Agli oneri derivanti dal comma 50-bis si provvede secondo quanto stabilito dal successivo comma 50.1.1.1.
  50.1.1.1. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
  «9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
   a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
   b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
    1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
    2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
    3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».
1. 217. (ex 1. 698.) Marcon, Boccadutri, Melilla, Quaranta, Nardi.

  Dopo il comma 50, aggiungere i seguenti:
  50.1. Sono rese disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare risorse per 100 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2014, 2015 e 2016 per la ricostituzione ed il rifinanziamento del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
  50.1.1. Agli oneri derivanti dal comma 50.1 si provvede secondo quanto stabilito dal successivo comma 50.1.1.1.
  50.1.1.1. A valere dal 1o gennaio 2014, all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: «si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate» sono sostituite dalle seguenti: «si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 14 per cento delle somme giocate».
1. 218. (ex 1. 695.) Marcon, Boccadutri, Melilla, Quaranta, Nardi.

  Sopprimere il comma 50-quater.
1. 219. Nicola Bianchi, Catalano, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Dell'Orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano.

  Sopprimere il comma 51.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 53;
   sopprimere il comma 57;
   sopprimere il comma 65;
   sopprimere il comma 166;
   sopprimere il comma 173;
   sopprimere il comma 177;
   sopprimere il comma 183;
   sopprimere il comma 186;
   sopprimere il comma 193;
   sopprimere il comma 194;
   sopprimere il comma 195;
   sopprimere il comma 213;
   sopprimere il comma 214;
   sopprimere il comma 219;
   sopprimere il comma 248.

1. 220. (vedi 1. 1507.) Villarosa, Castelli, Caso, Sorial, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Currò.

  Sopprimere il comma 51.
1. 221. (vedi 1. 582.) Corsaro.

  Al comma 51, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ad esclusione di entrambi lotti della metropolitana M4 di Milano, Linate-Lorenteggio, funzionali all'evento Expo 2015.
1. 222. (ex 1. 2715.) Grimoldi.

  Al comma 51, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione del sistema tramviario di Verona.
1. 223. (ex 1. 2726.) Matteo Bragantini.

  Al comma 51, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ad esclusione della metropolitana di Torino.
1. 224. (ex 1. 2751.) Allasia.

  Al comma 51, secondo periodo, sopprimere le parole da: con priorità fino alla fine del comma.
1. 225. (vedi 1. 1175.) Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Cristian Iannuzzi, Catalano.

  Sostituire il comma 52 con il seguente:
  52. Per l'anno 2014 la dotazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale nelle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012. n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. è incrementata di 330 milioni di euro. Tali risorse sono finalizzate esclusivamente al miglioramento e all'incremento del trasporto ferroviario regionale di pendolari e per sostenere piani per la mobilità sostenibile.
1. 226. (ex 1. 706.) Marcon, Boccadutri, Melilla, Quaranta, Nardi.

  Al comma 52, primo periodo, sostituire le parole: 330 milioni, con le seguenti: 130 milioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 67, aggiungere il seguente:
  67-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito un Fondo speciale per il risanamento idrogeologico da ripartire tra le regioni tramite accordi di programma con il Ministero dell'ambiente, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2014. per il finanziamento di piani regionali straordinari di risanamento delle risorse fluviali, lacuali e marine. Gli interventi dovranno riguardare l'attuazione del Servizio Idrico Integrato: programmi di intervento a sostegno del servizio di depurazione; attivazione, implementazione ed adeguamento dei depuratori nei sistemi idrici regionali. Per dette finalità si provvede all'approvazione di un documento tecnico-programmatico relativo ai servizi di depurazione regionale quale utile strumento per la successiva fase di programmazione degli interventi nel settore della depurazione, al fine di individuare le forme di cofinanziamento pubblico alle previste attività dei Piani d'Ambito delle Autorità di Ambito Territoriale Ottimale. Gli interventi sugli impianti di depurazione devono essere individuati tra quelli non immediatamente finanziati e cantierabili nel prossimo biennio a cura del piano degli investimenti da realizzarsi, ove presenti, dai Gestori del Servizio idrico integrato, in esecuzione delle convenzioni di gestione sottoscritte. Le risorse assegnate dovranno prevedere un cofinanziamento da parte delle Regioni nella misura minima del 30 per cento.
1. 227. (ex 1. 2620.) Zaratti, Boccadutri, Marcon, Melilla, Zan, Pellegrino, Zaccagnini, Labriola.

  Al comma 52, primo periodo, sostituire le parole: 330 milioni, con le parole: 180 milioni.

  Conseguentemente dopo il comma 131, aggiungere il seguente:
  131-bis. Al fine di avviare un piano per la realizzazione di interventi anche strutturali di alloggiamento a favore di persone senza fissa dimora o che hanno temporaneamente perso la propria abitazione, sono stanziati 150 milioni per l'anno 2014. Le risorse non utilizzate nell'anno sono rese disponibili anche per il 2015. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero delle infrastrutture e trasporti, e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997. n. 281, individua i comuni dove sono più presenti i suddetti soggetti, e in collaborazione con i medesimi comuni, e con gli enti non profit e le associazioni di volontariato già presenti sul territorio, programmano gli interventi a favore dei medesimi soggetti che comprenda servizi di accoglienza di primo livello, a bassa soglia di accesso, e servizi alloggiativi di secondo livello, capaci di dare risposte che possano trasformarsi in interventi stabili e duraturi nel tempo. Per le finalità di cui al presente comma, il Ministero delle infrastrutture e trasporti e gli enti locali, sono tenuti ad avviare una ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico sfitto, con particolare attenzione agli edifici non utilizzati del demanio militare, verificandone le condizioni e la possibilità di destinarlo all'accoglienza delle persone senza fissa dimora e al sostegno dell'emergenza abitativa, promuovendo a tal fine appositi accordi con le Regioni e gli Enti locali.
1. 228. (ex 1. 2659.) Piazzoni, Marcon, Melilla, Aiello, Boccadutri, Nicchi.

  Al comma 52, primo periodo, sostituire le parole: 330 milioni con le seguenti: 240 milioni.

  Conseguentemente, sostituire il comma 67 con il seguente:
  67. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo da ripartire, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'esercizio 2014, di 30 milioni di euro per l'esercizio 2015 e di 50 milioni di euro per l'esercizio 2016, al fine di finanziare un piano straordinario finalizzato ad implementare le misure necessarie a raggiungere gli obiettivi previsti dalle direttive europee 1991/271/CEE, 2000/60/CE e 1992/43/CE. Il piano, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individua gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono nonché le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento. Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati prioritariamente nelle aree protette e nei comuni inclusi, anche parzialmente, nelle aree della rete Natura 2000 e, preferibilmente, con l'ausilio della tecnica della fitodepurazione, anche parziale. Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
1. 229. (ex 1. 1645.) Daga, Segoni, Busto, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial.

  Al comma 52, primo periodo, sostituire le parole: 330 milioni, con le seguenti: 280 milioni.

  Conseguentemente dopo il comma 221, aggiungere il seguente:
   221-bis. Al fine di favorire gli interventi di ripristino e messa in sicurezza dei territori della regione Marche colpiti dai recenti eventi meteorologici del 26 e 27 novembre 2013 e del 2 dicembre 2013, è stanziato 1 milione di euro per l'anno 2014. Nei medesimi territori è altresì sospeso di dodici mesi il pagamento dell'Imposta municipale propria, dovuta sugli immobili appartenenti alla categoria catastale D/7, D/8, D/10, C/2.
1. 230. (ex 1. 2735.) Ricciatti.

  Al comma 52, primo periodo, sostituire le parole: 330 milioni, con le parole: 280 milioni.

  Conseguentemente dopo il comma 221, aggiungere il seguente:
   221-bis. Al fine di favorire gli interventi di ripristino e messa in sicurezza dei territori della regione Marche colpiti dai recenti eventi meteorologici del 26 e 27 novembre 2013 e del 2 dicembre 2013, è stanziato 1 milione di euro per l'anno 2014. Nei medesimi territori è altresì sospeso di sei mesi il pagamento dell'Imposta municipale propria, dovuta sugli immobili appartenenti alla categoria catastale D/7, D/8, D/10, C/2.
1. 231. (ex 1. 2732.) Ricciatti.

  Al comma 52, primo periodo, sostituire le parole: 330 milioni con le seguenti: 280 milioni.

  Conseguentemente, sostituire il comma 391 con i seguenti:
   391. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per l'equità e la riduzione è strutturale della pressione fiscale, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014, al quale affluiscono le maggiori entrate, a decorrere dal 2014, derivanti dalle misure di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale e contributiva, e dalle disposizioni di cui ai successivi commi da 391-bis a 391-octies.
   391-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 6, le parole: 20 per cento sono sostituite dalle seguenti: 23 per cento;
    b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: 1o gennaio 2012 sono sostituite dalle seguenti: 1o gennaio 2014;
    c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: 20 per cento sono sostituite dalle seguenti: 23 per cento;
    d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: 62,5 per cento sono sostituite dalle seguenti: 56,82 per cento;
    e) al comma 26, le parole: 31 dicembre 2011 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2013;
    f) al comma 27:
   1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013 e dopo il primo periodo è inserito il seguente: Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013.
   2. nell'ultimo periodo, le parole: precedente periodo sono sostituite dalle seguenti: precedenti periodi;
    g) il comma 28 è sostituito dal seguente: Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
   1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
   2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.;
    h) al comma 29, le parole: 1o gennaio 2012 e le parole: 31 dicembre 2011 sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: 1o gennaio 2014, 31 dicembre 2013;
    i) ai commi 30 e 31, le parole: 31 marzo 2012 e le parole: 16 maggio 2012 sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: 31 marzo 2014, 16 maggio 2014;
    l) al comma 32, le parole: al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare sono sostituite dalle seguenti: al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare;
    m) al comma 33 le parole: successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare sono sostituite dalle seguenti: successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.

  391-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: 20 per cento sono sostituite dalle seguenti: 23 per cento.
  391-quater. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, apportare le seguenti modifiche:
   a) a comma 491, primo periodo premettere le parole: In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria;
   b) al medesimo comma 491, sostituire le parole: Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato. con le seguenti: Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione., e sostituire le parole: Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro con le seguenti: Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro;
   c) dal comma 492, eliminare le parole: che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma e sostituire le parole: ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge con le parole: ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione;
   d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente: 499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro;
   e) al comma 500, aggiungere, infine, il seguente periodo: Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.

  391-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte dal precedente comma 391-quater all'imposta sulle transazioni finanziarie.
  391-sexies. All'articolo 13 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel comma 2-ter, le parole: 1,5 per mille a decorrere dal 2013 sono sostituite dalle seguenti: 0,2 per mille per valori fino a 100.000 euro, 0,3 per mille per valori tra 100.001 e 500.000 euro e 0,5 per valori oltre i 500.001 euro a decorrere dal 2014.
  391-septies. Al comma 20 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: e dell'1,5 per mille, a decorrere dal 2013 sono sostituite dalle seguenti: 1,5 per mille a decorrere dal 2013 sono sostituite dalle seguenti: 0,2 per mille per valori fino a 100.000 euro, 0,3 per mille per valori tra 100.001 e 500.000 euro e 0,5 per valori oltre i 500.001 euro a decorrere dal 2014.
  391-octies. L'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è sostituito dal seguente:
  1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
   a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
   b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
   c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
   d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
   e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
   f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 45 per cento;
   g) oltre 150.000 euro, 47 per cento.

  391-nonies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le modalità di ripartizione delle maggiori entrate e dei risparmi conseguiti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 391-bis a 391-octies e destinati alla realizzazione delle seguenti finalità:
   1) l'aumento delle detrazioni fiscali per i carichi familiari;
   2) l'aumento degli assegni per il nucleo familiare;
   3) l'aumento delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per il lavoro dipendente e per le pensioni, concentrando il massimo beneficio sui redditi fino a 28.000 euro;
   4) l'attenuazione della decrescenza della detrazione da lavoro.
1. 232. (vedi 1. 3189.) Paglia, Marcon, Lavagno, Boccadutri, Melilla.

   Al comma 52, primo periodo, sostituire le parole: 330 milioni, con le parole: 300 milioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 522, aggiungere il seguente:
   522.1. Al fine di consentire ai comuni ricadenti nei territori colpiti dal sisma del 20 maggio 2012 di ultimare le operazioni di ricostruzione del patrimonio edilizio e di compensarli del mancato gettito afferente all'IMU dei fabbricati gravemente danneggiati o distrutti dall'evento calamitoso, per l'anno 2014 al Fondo di cui al precedente comma 522, lettera b) sono assegnati ulteriori 30 milioni di euro.
1. 233. (ex 1. 664.) Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

   Al comma 52, primo periodo, sostituire le parole: 330 milioni di euro con le seguenti: 311 milioni di euro.

  Conseguentemente, dopo il comma 123, aggiungere il seguente:
   123.1. Al fine di consentire la liquidazione delle istanze di cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca, di cui all'articolo 1, comma 229, legge 24 dicembre 2012, n. 228, è stanziata la somma ulteriore di 19 milioni di euro per l'anno 2014.
1. 234. (ex 1. 3048.) Franco Bordo, Palazzotto, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 52, primo periodo, sostituire le parole: 330 milioni con le seguenti: 325 milioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 149, aggiungere il seguente:
   150. A decorrere dall'anno 2014, è incrementata di euro 4.570.000, la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel 2001, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo quanto stabilito dall'articolo 33-bis del decreto-legge n. 248 del 2007.
1. 235. (ex 1. 2368.) Lavagno, Pilozzi, Franco Bordo, Boccadutri, Melilla, Marcon.

  Al comma 52, primo periodo, sostituire le parole: 330 milioni, con le parole: 328 milioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 86, aggiungere il seguente:
   86-bis. Nell'ottica di sostenere progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, e incentivare i soggetti che si fanno promotori di iniziative tecnologiche innovative nel campo ambientale e turistico, al fine di poter divulgare e trasmettere le peculiarità dei territori con modalità interattive, non più statiche o cartacee, sono concessi contributi in favore dei progetti con caratteristiche di interattività, fruibilità e riproducibilità, in grado di accelerare l'utilizzo delle tecnologie e delle tecniche più avanzate di divulgazione, con particolare riferimento alla conoscenza e la divulgazione naturalistica (botanica e zoologica) e storico-artistica collegata al patrimonio culturale amministrato dagli Enti Locali. Con decreto dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente, sentito il Ministero per i Beni e le attività culturali, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti criteri e modalità per la concessione dei suddetti contributi, dando priorità a tutti quei progetti che a partire dai dati già in possesso delle Pubbliche Amministrazioni sviluppino nuove banche dati per la promozione e la divulgazione del settore ambientale e turistico attraverso l'impiego di tecnologie di terza generazione sulle maggiori piattaforme tecnologiche presenti oggi sul mercato. Con il suddetto decreto interministeriale, sono altresì individuate le opportune procedure semplificate e informatizzate per garantire idonea pubblicità per l'accesso ai contributi di cui al presente comma. Per le finalità di cui al presente comma sono stanziati 2 milioni di euro per il 2014.
1. 236. (ex 1. 2630.) Zaratti, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Al comma 52, primo periodo, sostituire le parole: 330 milioni, con le seguenti: 328 milioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 68, aggiungere il seguente:
   68-bis. Al fine di garantire un efficace controllo sanitario nelle aree a maggior rischio ambientale, con particolare riferimento alla «terra dei fuochi» in Campania, sono stanziati per il 2014 2 milioni di euro per l'attività di monitoraggio e sorveglianza sanitaria e l'implementazione dei servizi territoriali di oncologia. Con decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'ambiente da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
1. 237. (ex 1. 2739.) Scotto, Marcon, Zan, Melilla, Boccadutri, Zaratti, Pellegrino, Migliore, Ragosta, Ferrara, Giancarlo Giordano.

  Al comma 52, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: da destinare prioritariamente alle strutture societarie risultanti dall'aggregazione delle imprese di autotrasporto, al fine di favorire progetti miranti alla razionalizzazione del trasporto su gomma.
1. 238. (ex 1. 1140.) Catalano, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Dell'Orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial.

  Al comma 52, primo periodo, aggiungere in fine le parole: di cui 30 milioni di euro da destinare ad incentivi concessi direttamente agli utenti del servizio di trasporto merci sotto forma di ferrobonus ed ecobonus, per l'utilizzo delle vie ferroviarie e del mare.
1. 239. (ex 1. 1166.) Dell'Orco, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Catalano, Liuzzi, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial.

  Al comma 52, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La ripartizione deve comunque garantire gli importi stanziati per il 2013 per le seguenti voci di agevolazione: riduzione dei premi assicurativi INAIL; rimborso dei contributi al Sistema sanitario nazionale sui premi assicurativi per la responsabilità civile per i veicoli adibiti al trasporto merci; deduzione forfetaria per spese non documentate.
1. 240. (ex 1. 2632.) Caparini.

  Sopprimere il comma 52-bis.
1. 241. (ex 0. 1. 4031. 105.) Guidesi, Borghesi.

  Sostituire il comma 52-bis con i seguenti:
  52-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 211, è aggiunto il seguente:
   «211-bis. Ai fini del perseguimento dell'interoperabilità della piattaforma logistica nazionale digitale con le altre piattaforme che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonché dell'estensione della piattaforma logistica nazionale in termini di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, il fondo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementato senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis della legge 24 marzo 2012 n. 27, di 5.5 milioni di euro per il 2014 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi. Per il definitivo completamento della piattaforma logistica nazionale digitale e la sua gestione il soggetto attuatore unico ha facoltà di avvalersi della concessione di servizi in finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 278 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207. Per la realizzazione del progetto «logistica digitale» per Expo 2015, il soggetto attuatore unico dovrà utilizzare 1,5 milioni di euro a gravare sulle risorse previste nel presente comma per l'anno 2014».

  52-ter. L'interoperabilità degli apparati elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012 , n. 27, è garantita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione, da costituirsi presso le strutture tecniche del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, sono disciplinate le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti del trasferimento delle informazioni di cui al presente comma”.

  Conseguentemente, alla Tabella A, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
   2014: – 5,500;
   2015: – 3,000;
   2016: – 3,000;
1. 242. (vedi 1. 2476.) Andrea Romano, Librandi, Mazziotti Di Celso, Tinagli, Zanetti, Catania, Sottanelli.

  Al comma 52-bis, primo periodo, dopo le parole: logistici settoriali aggiungere le seguenti: anche attraverso l'obbligo di utilizzare, per la gestione dei dati, un formato di tipo aperto, così come definito dalla lettera a), comma 3 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni.
1. 243. (ex 0. 1. 4031. 22.) Catalano, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Dell'Orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Sorial, Castelli.

  Sopprimere il comma 53.
1. 244. (ex 1. 1172.) Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Cristian Iannuzzi, Catalano, Castelli, Sorial.

  Al comma 54, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, dopo il comma 56 aggiungere il seguente:
  56.1. Per i dati derivanti dalle funzioni di cui al comma 56, dovrà essere utilizzato un formato dati di tipo aperto così come definito dalla lettera a), comma 3 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni. In linea con la strategia nazionale di Open Government e Open Data perseguita dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le informazioni verranno pubblicate (e periodicamente aggiornate) in forma di dataset «grezzo» e rielaborabile e visualizzabili tramite strumenti interattivi navigabili.
1. 245. (ex 1. 1151.) Catalano, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Dell'Orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial.

  Al comma 54, lettera b), sopprimere i numeri 3) e 4)

  Conseguentemente, al medesimo comma, numero 6), sopprimere le parole:, nel corso degli ultimi dieci anni,
1. 246. (ex 1. 152.) Polverini.

  Sopprimere il comma 56.
1. 247. (ex 1. 1763.) Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 56, primo periodo, sostituire le parole: la lettera h) è abrogata con le seguenti: le lettere f) ed h) sono abrogate;

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   al secondo periodo dopo le parole
: Le funzioni relative aggiungere le seguenti: al rilascio delle licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio e;
   al quarto periodo, sopprimere le parole: di cura e di gestione degli Albi provinciali.
1. 248. (ex 1. 591.) Corsaro.

  Al comma 58, sostituire le parole: 20,75 milioni di euro per l'anno 2014 con le seguenti: 45,75 milioni di euro per l'anno 2014 e 10 milioni di euro per l'anno 2015.

  Conseguentemente:
   al comma 167, sostituire la parola:
50 con la seguente: 35;
   sopprimere il comma 193.
1. 249. (ex 1. 1120.) Liuzzi, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Catalano, Dell'Orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano.

  Dopo il comma 58, aggiungere il seguente:
  58.1. All'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunte, infine, le seguenti: «, compreso il collegamento ad internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l'acquisto e l'attivazione di decoder e parabole, in quelle aree dove 1 e condizioni geomorfologiche non consentano l'accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri, o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili».
1. 250. (ex 1. 1203.) Bergamini.

  Al comma 60, capoverso 5, sopprimere le parole: ovvero previsti nell'ambito delle opere di pertinenza del tavolo istituzionale comprensivo degli interventi regionali e sovraregionali istituito con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008 e presieduto dal Presidente pro tempore della regione Lombardia.

  Conseguentemente:
   a) al capoverso 5-
bis sopprimere le parole: del tavolo Lombardia.
   b) al comma 133, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 122 milioni.
1. 251. (ex 1. 583.) Corsaro.

  Al comma 60-bis, primo periodo, sopprimere le parole:, anche attraverso la tempestiva acquisizione e realizzazione delle infrastrutture delle Forze di polizia e l'implementazione dei servizi,
1. 252. (ex 0. 1. 5004. 5.) De Rosa, Castelli, Sorial, Caso.

  Al comma 60-ter, primo periodo, dopo le parole: ai predetti Corpi aggiungere le seguenti:, nonché alle Forze armate impiegato negli interventi di concorso alla salvaguardia della sicurezza pubblica di cui all'articolo 24, comma 74, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009,

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La ripartizione delle relative risorse è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, tenendo conto che la stessa per il personale delle Forze armate è operata limitatamente alle risorse tratte dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 60-quater.
1. 253. (ex 0. 1. 5004. 1.) Fauttilli, Rossi.

  Al comma 60-quater sopprimere le parole: 107 milioni di euro per l'anno 2014 e.

  Conseguentemente, al comma 162, sostituire le parole: 614 milioni con le seguenti: 507 milioni.
1. 254. (ex 0. 1. 5004. 4.) Caso.

  Dopo il comma 61, aggiungere il seguente:
  61-bis. Al fine di accelerare gli interventi di adeguamento e di messa in sicurezza e di bonifica da amianto degli edifici scolastici, le risorse ad essi finalizzati non sono sottoposti al rispetto del vincolo del patto di stabilità limitatamente alle spese sostenute per i relativi interventi, nel limite di 800 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016.

  Conseguentemente, al comma 525, tabella E, Missione: Competitività e sviluppo delle imprese; Programma: Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione Tecnologica, lotta alla contraffazione tutela della proprietà industriale; Ministero sviluppo economico, Legge finanziaria n. 244/2007 articolo 2, comma 180, Interventi settore aeronautico, apportare le seguenti variazioni:
   2014:
    C.P: –800.000;
    C.S: –800.000.
   2015:
    C.P: –800.000;
    C.S: –800.000.
   2016:
    C.P: –800.000;
    C.S: –800.000.
1. 255. (ex 1. 2571.) Di Salvo, Giancarlo Giordano, Marcon, Zan, Boccadutri, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Piazzoni, Fratoianni, Costantino, Zaccagnini, Labriola.

  Sostituire il comma 62 con il seguente:
  62. All'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Una quota del 3 per cento, nel limite di 100 milioni di euro annui, degli stanziamenti annualmente previsti per le infrastrutture e inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali e, nel limite massimo del 5 per cento della predetta quota annuale, alle attività culturali. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, su proposta del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di un programma di interventi in favore dei beni e delle attività culturali».
1. 256. (vedi 1. 1385.) Centemero, Palese.

  Al comma 62, capoverso 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota dei predetti stanziamenti è destinata alla ristrutturazione della Certosa di Pavia.
1. 257. (ex 1. 3139. e 1. 2211) Grimoldi, Guidesi, Borghesi, Buonanno.

  Al comma 62, dopo il capoverso 4, aggiungere il seguente:
  ”4.1. Quota parte delle risorse aggiuntive di cui al comma 4 è finalizzata alla riconversione e valorizzazione delle sedi non utilizzate dal Ministero della difesa, con particolare riferimento alle ex caserme dismesse oggetto di accordo interistituzionale fra il Ministero della difesa e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, indirizzata a nuove sedi per gli Archivi di Stato. Allo scopo di tutelare lo studio e la conoscenza del patrimonio storico, culturale e politico del nostro Paese, l'assegnazione della suddetta quota è volta ad agevolare una riqualificazione funzionale delle predette sedi in favore degli Archivi di Stato, con particolare riguardo agli Archivi destinatari di rilevanti versamenti documentali anticipati.
1. 258. (vedi 1. 2345.) Bolognesi, Manzi.

  Dopo il comma 64, aggiungere il seguente:
  64.1. Al fine di garantire la massima efficienza negli interventi di soccorso pubblico di propria competenza è autorizzato un contributo a favore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di 50 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015, per l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta elicotteristica, parco veicoli e degli strumenti utilizzati nelle operazioni di soccorso. All'onere finanziario recato dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge della legge 6 luglio 2012, n. 96.
1. 259. (ex 1. 1317.) Castelli, Sorial, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 65, aggiungere, in fine, le parole: Fiera del Levante di Bari, Fiera di Foggia e Fiera di Padova.
1. 260. (ex 1. 264.) Distaso, Fucci, Marti.

  Al comma 65, aggiungere, in fine, le parole: e della Fiera di Padova.
1. 261. (ex 1. 2165.) Zan, Melilla.

  Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:
  65-bis. Al fine di finanziare interventi per potenziare la rete infrastrutturale per la mobilità al servizio della Fiera di Cagliari è istituito un apposito fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2014.

  Conseguentemente sopprimere il comma 69.
1. 262. (ex 1. 3062.) Di Gioia.

  Dopo il comma 65, aggiungere i seguenti:
  65-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 16, ultimo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i piani di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 novembre 2011, non definiti da accordi specifici tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e le singole regioni e province autonome, sono adottati con decreto del Ministero della salute entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  65-ter. Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la ricetta medica cartacea per le prescrizioni a carico del SSN e dei SASN, può essere utilizzata solo come promemoria della ricetta elettronica.
  65-quater. La ricetta medica priva del numero di ricetta elettronica (NRE), rilasciato secondo quanto previsto dal richiamato decreto ministeriale, e del codice fiscale dell'assistito titolare della prescrizione non ha alcun valore fiscale e non può essere utilizzata per eventuali richieste di rimborso da parte di assicurazioni e sistemi di tutela sanitaria pubblici e privati.
  65-quinques. A fronte dell'esito negativo dell'invio telematico dei dati il medico il medico segnala tale anomalia al Sistema Tessera Sanitaria e provvede alla compilazione della prescrizione a carico del SSN e dei SASN utilizzando il ricettario ordinario. All'atto dell'utilizzazione da parte dell'assistito la struttura di erogazione dei servizi sanitari, sulla base delle informazioni di cui alla ricetta cartacea, preleva dal Sistema di accoglienza centrale (SAC) i dati della prestazione da erogare ed il numero di ricetta elettronica.
  65-sexies. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute emana eventuali provvedimenti integrativi del richiamato decreto ministeriale 2 novembre 2011 entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  65-septies. Le minori spese dovute alla introduzione in tutto il territorio nazionale della ricetta medica elettronica sono individuate ogni sei mesi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e vincolate nel Fondo sanitario nazionale a progetti di manutenzione straordinaria dei sistemi edili ed impiantistici delle strutture ospedaliere.
1. 263. (ex 1. 1085.) Brunetta, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico.

  Dopo il comma 65, aggiungere i seguenti:
  65-bis. Il presente comma è volto a favorire ed incentivare la realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero la ristrutturazione di quelli già esistenti, secondo criteri di sicurezza, fruibilità e redditività dell'intervento e della gestione economico-finanziaria, attraverso la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative.
  65-ter. Per le finalità di cui al comma precedente, le opere oggetto del presente articolo sono dichiarate di preminente interesse sociale e nazionale, di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.
  65-quater. Ai fini del presente comma si intende per:
   a) «impianto sportivo»: l'impianto sportivo omologato, purché di almeno 1.000 posti a sedere per Impianti al coperto e 4.000 posti a sedere per impianti scoperti comprensivo delle aree tecniche previste dalle normative vigenti e dai regolamenti del CONI e delle federazioni nazionali e internazionali, delle parti destinate alle attività culturali e commerciali fra le quali le attività di vendita di prodotti e servizi, dell'eventuale sede legale e operativa della società sportiva, del museo sportivo ed altri locali destinati ad attività di ristoro, di ricreazione e di commercio con relative pertinenze, degli ambulatori medici e foresteria necessari alla sua sostenibilità economico-finanziaria;
   b) «complesso multifunzionale»: il complesso di opere comprendente uno o più impianti sportivi e ogni altro insediamento edilizio anche non contiguo, funzionale ai fini del complessivo equilibrio economico e finanziario dell'intervento di costruzione e gestione del complesso multifunzionale;
   c) «società o associazione sportiva»: la società o l'associazione sportiva riconosciuta dal CONI, in possesso di specifici requisiti quali la dimensione sociale, il titolo sportivo, il marchio, l'esperienza gestionale, il radicamento sul territorio;
   d) «comune»: il comune nel cui territorio deve essere realizzato Il nuovo Impianto sportivo o Il complesso multifunzionale ovvero nel cui territorio è ubicato, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Impianto sportivo o Il complesso multifunzionale oggetto di ristrutturazione o di trasformazione.

  65-quinquies. Il soggetto proponente che intenda realizzare un impianto sportivo o un complesso multifunzionale oppure valorizzarne uno esistente deve presentare al Comune una proposta di intervento continente:
    a) un progetto dell'opera con l'indicazione dell'area sulla quale il proponente intenderebbe realizzare l'opera;
    b) uno studio di fattibilità, comprensivo delle valutazioni di ordine sociale, ambientale, paesaggistico, urbanistico e infrastrutturale e di uno studio in tema di accessi e viabilità;
    c) un piano finanziario con l'indicazione delle eventuali risorse pubbliche necessarie e delle eventuali entrate previste per il Comune;
    d) indicazione di eventuali opere compensative da realizzare.

  65-sexies. Il Comune valuta, entro 45 giorni dalla presentazione, il contenuto della proposta e la sua rispondenza al pubblico interesse. Il Comune può invitare il soggetto proponente ad apportare le modifiche ritenute necessarie.
  65-septies. Esaurita la fase di proposta, dinanzi al Comune territorialmente competente, ai fini della realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, il progetto corredato di quanto previsto dal comma 14, nonché, ove sia necessaria della valutazione di impatto ambientale e della prova delle intervenute pubblicazioni, è presentato alla Regione competente che nei successivi 10 giorni nomina il responsabile unico del provvedimento (RUP), che, verificata la completezza della documentazione e se del caso previa richiesta di integrazione della medesima da assolversi entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, convoca nel termine dei successivi 60 giorni apposita conferenza istruttoria per l'esame, alla quale sono chiamati a partecipare tutti i soggetti ordinariamente titolari di competenze in ordine al progetto presentato.
  65-octies. Ove nel corso della stessa conferenza il proponente intenda apportare modifiche o migliorie al progetto, anche per aderire alle eventuali indicazioni emerse nel corso della conferenza, lo stesso vi provvede entro un termine non superiore a 60 giorni assegnato dal R.U.P.
  65-novies. All'esito della conferenza istruttoria che deve concludersi entro e non oltre 180 giorni dalla sua indizione, salva la maggiorazione di cui al comma precedente, il R.U.P. conclude il procedimento nei successivi 45 giorni ed Il relative provvedimento sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato e necessario alla realizzazione dell'opera e, ove occorra, comporta variante agli strumenti urbanistici.
  65-decies. In caso di inerzia o di superamento dei termini rispettivamente assegnati per gli adempimenti di cui ai commi precedenti la parte proponente può chiedere l'esercizio del potere sostitutivo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'Ingiustificato ritardo è valutato ai fini della responsabilità amministrativa del funzionari preposti e comporta, sussistendone i presupposti, danno risarcibile.
  65-undecies. In caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o di interventi di valorizzazione di impianti pubblici esistenti, l'esecuzione del progetto autorizzato è affidata previo esperimento di gara comunitaria. Si applica la disciplina sul cd. Project financing.
  65-undecies. Il progetto definitivo autorizzato è posto a base di gara, entro 60 giorni dalla sua approvazione, per l'affidamento della realizzazione dell'opera e per la concessione di un diritto di superficie o di un diritto d'uso per una durata di almeno cinquanta anni, o per un periodo superiore in ragione di comprovate esigenze di sostenibilità e redditività degli investimenti. Alla gara è invitato anche il soggetto proponente che assume la denominazione di «promotore».
  65-duodecies. Nel bando viene specificato che il promotore, nell'ipotesi in cui non risultasse aggiudicatario, può esercitare il diritto di prelazione entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario se dichiara di Impegnarsi a pareggiare, alle medesime condizioni, l'offerta.
  65-terdecies. La realizzazione dell'intervento resta subordinata alla previa presentazione alla Regione competente di apposito documento attestante l'Intesa raggiunta con la società sportiva fruitrice prevalente dell'impianto sportivo, con la quale viene consentito a quest'ultima di utilizzare l'Impianto e/o il connesso complesso multifunzionale.
  65-quaterdecies. Il soggetto proponente, che intenda procedere alla realizzazione degli impianti sportivi, eventualmente inseriti in complessi multifunzionali, nella predisposizione del relativo progetto e dello studio di fattibilità si attiene ai seguenti criteri:
   a) garantire l'equilibrio economico e finanziario della gestione dell'impianto sportivo o, se inserito, del complesso multifunzionale;
   b) prevedere locali da adibire ad attività sociali ad uso della cittadinanza, anche mediante convenzioni con istituti scolastici, associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali ed enti di promozione sportiva.

  65-quinterdecies. Il progetto per la realizzazione di complessi multifunzionali può prevedere ambiti da destinare a funzioni direzionali, turistico-ricettive, residenziali, commerciali, e a servizi, al fine della valorizzazione in termini sociali; occupazionali ed economici del territorio di riferimento dell'impianto sportivo e/o del complesso multifunzionale.
  65-sexiesdecies. Il soggetto proponente prevede l'uso di materiale e tecnologie ecosostenibili.
  65-septemdecies. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, compatibilmente con gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione e costituiscono comunque norme fondamentali di grande riforma economica e sociale.
  65-duodeviginti. Le società sportive non in regola con i versamenti contributivi e fiscali non possono accedere ai benefici previsti dal presente articolo.
  65-undeviginti. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai progetti di costruzione degli impianti sportivi in corso di esecuzione alla data della sua entrata in vigore.
1. 264. (ex 1. 1038.) Brunetta, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico.

  Al comma 66, primo periodo, sostituire le parole: 600 milioni con le parole: 695 milioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 66, aggiungere il seguente:
   66-bis.
All'articolo 3 del decreto 13 dicembre 2011 del ministero dello sviluppo economico le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni».
1. 300. (vedi 1. 690.) Zaccagnini.

  Al comma 66, primo periodo, sostituire le parole: 130 milioni di euro con le seguenti: 128 milioni di euro.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: È istituito nello stato di previsione del Ministero per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare un apposito fondo con una dotazione di due milioni di euro per la verifica, nel territorio nazionale, di situazioni a rischio idrogeologico, per opere di prevenzione di catastrofi per incuria umana.
1. 301. (vedi 1. 2879.) Zaccagnini.

  Al comma 66, primo periodo, dopo le parole: progetti immediatamente cantierabili aggiungere le seguenti: con esclusiva priorità delle zone colpite negli ultimi 5 anni da eventi di dissesto idrogeologico.
1. 302. (ex 1. 1228.) Currò, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 66, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Fermo restando il permanere dell'interesse degli enti territoriali interessati, sono fatti salvi gli accordi di programma già sottoscritti con le regioni per gli interventi prioritari di prevenzione del dissesto idrogeologico in attuazione dell'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 e dell'articolo 2, comma 240, della legge finanziaria per il 2010.
1. 303. (ex 1. 3053.) Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 66, sostituire il settimo periodo con il seguente: Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020.

  Conseguentemente, dopo il comma 173 aggiungere il seguente: 173.1. Gli articoli 2229 e 2230 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono soppressi.
1. 304. (ex 1. 2507.) Zan, Marcon, Migliore, Melilla, Di Salvo, Zaratti, Boccadutri, Pellegrino, Piazzoni, Duranti, Piras, Zaccagnini, Labriola.

  Al comma 66, settimo periodo, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 139 milioni.

  Conseguentemente, sostituire il comma 132 con il seguente:
   132. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2014.
1. 305. (ex 1. 3060.) Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 66, settimo periodo, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 33 milioni.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 69.
1. 306. (ex 1. 2763.) Rabino, Librandi.

  Al comma 66, settimo periodo, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 29 milioni

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole:
50 milioni o con le seguenti: 48 milioni

  dopo il comma 66, aggiungere il seguente:
   66-bis. Al fine di favorire immediati interventi di manutenzione, di messa in sicurezza del territorio e di mitigazione e prevenzione del rischio da dissesto idrogeologico nei territori di Ginosa, Palagianello, Palagiano, Castellaneta e Laterza in provincia di Taranto, colpiti da recenti eventi alluvionali del 7 e 8 ottobre 2013, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2014 e 2 milioni di euro per l'anno 2015.
1. 307. (ex 1. 2802.) Matarrese, Zanetti, Sottanelli, D'Agostino, Vecchio.

  Al comma 66, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ad implementazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico di cui al presente comma, è altresì autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, ai fini dell'attuazione di un Piano di interventi per la messa in sicurezza del territorio della regione Veneto colpito dagli eventi alluvionali dell'anno 2010.

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2014, e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
1. 308. (ex 1. 3073.) Matteo Bragantini, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 66, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota delle risorse di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014, 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 10 milioni di euro per l'anno 2016 è destinata, in via prioritaria, a consentire il finanziamento dei lavori di messa in sicurezza del territorio franoso del versante del lago di Como percorso dalla SS 36 – del Iago di Como e dello Spluga.
1. 309. (ex 1. 3023.) Molteni, Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 66, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota delle risorse di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2014, 1 milione di euro per l'anno 2015 e 1 milione di euro per l'anno 2016 è destinata, in via prioritaria, a consentire il finanziamento dei lavori di messa in sicurezza del territorio franoso e la pulizia e manutenzione del reticolo idrografico della provincia di Lecco.
1. 310. (ex 1. 3066.) Molteni, Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 67, primo periodo, sostituire la parola: sentita con la parola: d'intesa.
1. 311. (ex 1. 1849.) Busin.

  Al comma 67, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni di euro per l'esercizio 2014, 30 milioni di euro per l'esercizio 2015 e 50 milioni di euro per l'esercizio 2016 con le seguenti: 30 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 70 milioni di euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente, al comma 246, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, con le seguenti: 30 milioni di euro per l'anno 2014 e di 15 milioni di euro annui per il biennio 2015-2016.
1. 312. (ex 1. 2509.) Zaratti, Marcon, Zan, Melilla, Boccadutri, Pellegrino, Zaccagnini, Labriola.

  Al comma 67, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: con particolare riguardo alle aree maggiormente urbanizzate del territorio nazionale prospicienti i laghi.
1. 313. (ex 1. 3057.) Matteo Bragantini, Molteni, Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 67, secondo periodo, dopo le parole: individua gli interventi necessari aggiungere le seguenti:, il responsabile unico.
1. 314. (ex 1. 3086.) Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 67, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: A valere sul Fondo di cui al presente comma, un importo pari a un milione di euro per l'anno 2014 è destinato all'attività di ricerca su sistemi bio-elettrochimici per la depurazione di acque superficiali, con particolare riferimento al caso del lago di Idro.
1. 315. (ex 1. 3084.) Caparini, Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 67, aggiungere il seguente:
  67-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'esercizio 2014, 50 milioni per l'esercizio 2015 e 70 milioni di euro per l'esercizio 2016 denominato «Fondo di tutela archeologica dall'erosione costiera» al fine di finanziare un piano straordinario per la conservazione del patrimonio archeologico, finalizzato prioritariamente alla salvaguardia e messa in sicurezza dei territori prospicienti le aree costiere e a tutela dell'incolumità pubblica di visitatori e maestranze. Il piano approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto col Ministro dei beni e attività culturali e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individua gli interventi urgenti, necessari e i soggetti che vi provvedono e le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento. Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

  Conseguentemente, al comma 290 sostituire le parole: 152 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 151 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, con le seguenti: 182 milioni di euro annui per l'anno 2014, di 201 milioni di euro per il 2015, 221 milioni per il 2016, e 151 milioni a decorrere dall'anno 2016.
1. 316. (ex 1. 2513.) Pellegrino, Marcon, Zan, Melilla, Boccadutri, Zaratti.

  Sostituire il comma 68 con il seguente:
  68. Fatta salva la responsabilità dell'autore della contaminazione e del proprietario delle aree in conformità alle leggi vigenti e fatto salvo il dovere dell'autorità competente di procedere alla ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di caratterizzazione e messa in sicurezza, nonché per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un apposito fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2014 e 60 milioni di euro per il 2015 per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007, assicurando priorità agli interventi di bonifica e di ripristino ambientale dei siti di discarica localizzati in Campania nell'area della cosiddetta «Terra dei Fuochi». Il 10 per cento delle risorse di cui al presente comma sono indirizzate, previo accordo con le regioni e le Province autonome, alla mappatura e all'aggiornamento dei siti oggetto di abbandoni e depositi illeciti di rifiuti. I risultati di tali operazioni sono resi noti al pubblico mediante sistemi informativi territoriali facilmente accessibili via WEB. Il piano di cui al presente comma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individua gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono e le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento degli interventi medesimi, che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento. Il piano prevede, altresì, misure di prevenzione di ulteriori abbandoni e depositi illeciti di rifiuti, anche tramite sistemi di sorveglianza in remoto e la chiusura o il traffico regolamentato delle strade di accesso ai siti interessati dalle anzidette operazioni illecite. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita l'azione di rivalsa, in relazione ai costi sostenuti, nei confronti di responsabili dell'inquinamento e di proprietari dei siti, ai sensi e nei limiti delle leggi vigenti. Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 170;
   alla tabella A, voce:
Ministero dell'Economia e Finanze, apportare le seguenti variazioni:
    2015: – 30.000.
1. 317. (vedi 1. 1647.) Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Mannino, Zolezzi, Castelli, Sorial.

  Al comma 68, primo periodo, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 200 milioni

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, medesimo periodo, dopo le parole:
piano straordinario aggiungere le seguenti: di interventi sull'emergenza «terra dei fuochi» in Campania e.

  dopo il comma 290, aggiungere il seguente:
   290.1. Oltre a quanto stabilito dal precedente comma, al fine di conseguire risparmi di spesa pari a 1 70 milioni di euro in ragione annua per gli anni 2014 e 2015, sono ulteriormente ridotte di pari importo le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi.
1. 318. (ex 1. 2517.) Zan, Scotto, Marcon, Migliore, Zaratti, Melilla, Boccadutri, Pellegrino, Ragosta, Ferrara, Giancarlo Giordano, Zaccagnini, Labriola.

  Al comma 68, primo periodo, dopo le parole: procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007 aggiungere le seguenti: nonché per un piano straordinario di bonifica del territorio noto come «Terre dei fuochi» ricompreso nei comuni di Qualiano, Giugliano in Campania, Orta di Atella, Caivano, Acerra, Nola, Marcianise, Succivo, Frattaminore, Frattamaggiore, Mondragone, Castelvolturno e Melito di Napoli delle province di Napoli e Caserta e del Basso Lazio”.
1. 319. (ex 1. 155.) Polverini.

  Dopo il comma 68 aggiungere il seguente:
  68. 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito un fondo da ripartire, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016, al fine di finanziare un piano straordinario di messa in sicurezza dei territori noti come «terra dei fuochi» della regione Campania, e di alcune aree delle province della regione Lazio oggetto di indagine da parte delle autorità giudiziarie competenti, interessati nel corso degli anni, di smaltimenti illegali di rifiuti. Il fondo di cui al precedente comma, deve finanziare principalmente attività volte all'individuazione e alla perimetrazione delle aree interessate da sversamenti illegali; alla classificazione e caratterizzazione delle aree agricole contaminate; al monitoraggio ambientale e sanitario al fine di salvaguardare la salute pubblica; alle procedure volte alla completa e rapida bonifica delle aree inquinate.

  Conseguentemente, al comma 511, sostituire la lettera b) con la seguente 
   b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non locati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del venticinque per cento».
1. 320. (ex 1. 2521.) Scotto, Marcon, Migliore, Zaratti, Melilla, Zan, Boccadutri, Pellegrino, Ragosta, Ferrara, Giancarlo Giordano, Pilozzi, Piazzoni, Zaccagnini, Labriola.

  Dopo il comma 68, aggiungere il seguente:
  68. 1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo da ripartire, sentite le regioni interessate, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, al fine di finanziare un piano straordinario di interventi di miglioramento della qualità dell'aria, con particolare riferimento alle polveri sottili, previa stipula di appositi accordi di programma con le regioni maggiormente interessate dallo sforamento diffuso dei limiti emissivi imposti dalle direttive comunitarie. Il piano, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, individua gli interventi necessari per il rientro nei limiti della qualità dell'aria e le modalità di erogazione del finanziamento alle regioni, con particolare riguardo al rafforzamento delle politiche di supporto alla mobilità sostenibile.”.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell1 economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 10.000;
   2015: – 10.000;
   2016: – 10.000.
1. 321. (vedi 1. 3075.) Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 68, aggiungere il seguente:
  68. 1. Per contrastare l'emergenza legata agli incendi boschivi nella regione Sardegna è istituito un apposito fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2014 per il finanziamento di un piano straordinario per interventi di prevenzione e contrasto agli incendi da attivarsi di concerto con gli Enti all'uopo preposti.

  Conseguentemente sopprimere il comma 69.
1. 322. (ex 1. 3077.) Di Gioia.

  Dopo il comma 68 aggiungere il seguente:
  68. 1. All'articolo 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge conversione 7 agosto 2012, n. 134, sono aggiunti i seguenti commi:
   6-bis. Limitatamente alla misura di cui al comma 1, lettera d) incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario, compresi gli interventi di social housing, l'istanza di accesso al fondo può essere presentata dal soggetto pubblico proprietario degli immobili oggetto del progetto di intervento. Il soggetto pubblico nella stessa istanza dovrà indicare il soggetto privato esecutore già titolare di un contratto per la gestione di servizi energetici o le modalità di individuazione dello stesso secondo criteri di evidenza pubblica. Nel caso di soggetto privato già titolare di un contratto per la gestione di servizi energetici la durata contrattuale residua non può essere inferiore a tre anni. La durata del finanziamento a tasso agevolato non può eccedere la durata contrattuale residua. Nel caso di successiva individuazione del soggetto privato la durata del finanziamento agevolato non può eccedere la durata contrattuale. Il soggetto privato è il soggetto obbligato al rimborso del finanziamento concesso. Il soggetto privato si impegna a rispettare del disposizioni di cui al comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai comma 6 e 7. Il bando di gara per l'individuazione del soggetto privato deve contenere, a pena di nullità, tali indicazioni e quelle contenute nella circolare di cui al comma 5.

  8. Il Fondo di cui al comma 1 può essere utilizzato nell'ambito della programmazione unitaria ed alimentato con le risorse di provenienza comunitaria e quelle provenienti dalla quota nazionale di cofinanziamento. Le risorse finanziarie sono versate in una apposita sezione del Fondo costituita con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico.
1. 323. (ex 1. 565.) Caruso.

  Dopo il comma 68, aggiungere il seguente:
  68. 1. Le risorse finanziarie autorizzate ai sensi dei commi 66, 67 e 68 sono destinate ad interventi distribuiti uniformemente sul territorio nazionale.”.
1. 324. (ex 1. 3064.) Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 68 aggiungere il seguente:
  68.1. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione e riordino della legislazione relativa alle concessioni di beni demaniali marittimi per attività di acquacoltura, molluschicoltura e mitilicoltura, ovvero per attività di pesca o connesse alla pesca, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, il termine di durata delle concessioni scadute al 31 dicembre 2012 e di quelle in corso con scadenza entro il 31 dicembre 2017, è prorogato fino a tale data (31 dicembre 2017).
1. 325. (ex 1. 503.) Caruso.

  Sopprimere il comma 68-bis.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 130-
ter.
   alla Tabella C, Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge 27 dicembre 2006, n. 296: Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) – Art. 1, comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza, apportare le seguenti variazioni:
   2014: + 7.000
1. 326. (ex 0. 1. 4031. 21.) Sorial, Cariello, Brugnerotto, Castelli, Caso, Currò, D'Incà.

  Sopprimere il comma 68-bis.
1. 327. (ex 0. 1. 4031. 106.) Guidesi, Borghesi.

  Al comma 68-bis, primo periodo, sopprimere le parole: nelle aree di produzione della Sicilia orientale, con particolare riferimento al reimpiego sostenibile degli scarti provenienti dalla lavorazione industriale degli agrumi,.
1. 328. (ex 0. 1. 4031. 72.) Guidesi, Borghesi.

  Al comma 68-bis, primo periodo, sopprimere le parole: nelle aree di produzione della Sicilia orientale.
1. 329. (ex 0. 1. 4031. 71.) Guidesi, Borghesi.

  Al comma 68-bis, primo periodo, sostituire le parole: di produzione della Sicilia orientale con le seguenti: a vocazione agrumicola;

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, dopo la parola: agrumi aggiungere le seguenti: ad esclusione del reimpiego in processi di digestione anaerobica.
1. 330. (ex 0. 1. 4031. 28.) Lupo, Sorial, Castelli.

  Dopo il comma 68-bis, aggiungere il seguente:
  68-bis.1. Al fine di elaborare e realizzare progetti di ricerca e sviluppo nel settore agro-industriale nelle aree di produzione della Capitanata e della Costiera Amalfitana, con particolare riferimento al reimpiego sostenibile degli scarti provenienti dalla lavorazione industriale degli agrumi, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro. Le predette risorse sono iscritte su apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione di spesa del Ministero dello sviluppo economico. Con decreto direttoriale, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità per accedere ai contributi.
1. 331. (ex 0. 1. 4031. 15.) Di Gioia.

  Sopprimere il comma 69.

  Conseguentemente, dopo il comma 70 aggiungere il seguente:
   70. 1. Al fine di favorire i processi di ricostruzione e di messa in sicurezza degli edifici scolastici situati nelle zone della regione Sardegna interessate dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013, il Presidente della regione e il Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico nominato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto – legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, predispongono entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un piano di interventi urgenti. A tal fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014.
1. 332. (ex 1. 510.) Capelli.

  Sopprimere il comma 69.
1. 333. (ex 1. 3088.) Di Gioia.

  Dopo il comma 69, aggiungere il seguente:
  69. 1. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo periodo, sopprimere le parole: «fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi»;
   b) al terzo periodo, sopprimere le parole: «, fatte salve le attività di cui all'articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
1. 334. (ex 1. 1532.) Fabrizio Di Stefano.

  Sopprimere i commi 69-bis e 69-ter.
1. 335. (vedi 0. 1. 4031. 62.) Fedriga, Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 69-bis.
1. 336. (vedi 0. 1. 4031. 107.) Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 69-ter.
1. 337. (vedi 0. 1. 4031. 108.) Guidesi, Borghesi.

  Al comma 69-ter, sopprimere il primo periodo,

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: di euro 300mila per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di euro 1.300.000 per l'anno 2016 con le seguenti: di euro 800 mila per l'anno 2014 e 1.300.000 per gli anni 2015 e 2016.
1. 338. (vedi 0. 1. 4031. 6.) Terzoni, Zolezzi, Segoni, Busto, De Rosa, Daga.

  Al comma 70, primo periodo, sostituire le parole da: Sardegna fino a: novembre 2013 con le seguenti: Toscana e della regione Sardegna, interessate dagli eventi alluvionali rispettivamente del mese di novembre 2012 e di novembre 2013.
1. 339. (vedi 1. 1409.) Faenzi, Parisi.

  Al comma 70, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: A integrazione delle risorse necessarie ad avviare la ricostruzione di cui al presente comma, e per consentire l'espletamento da parte dei lavorato i delle attività in condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, la somma di euro 50 milioni in quota arte delle risorse destinate nell'esercizio 2013 dall'INAIL al finanziamento dei progetti di investi lento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, viene trasferita alla regione Sardegna per finanziare interventi di lessa in sicurezza, anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni, degli impianti industriali, agricoli e dell'allevamento a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito la medesima regione. I criteri generali per l'utilizzo di tali risorse s no definiti su proposta della Regione Autonoma della Sardegna, sentiti i Comuni e le Province interessate, con decreto del Presidente d l Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri cl ’l'economia e delle finanze e del lavoro e de le politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
1. 340. Piras, Marcon, Melilla, Boccadutri, Zan.

  Al comma 70, ultimo periodo, sostituire le parole da: possono essere utilizzate fino alla fine del comma con le seguenti. sono utilizzate le risorse, nel limite massimo di 27,6 milioni di euro, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per il dissesto di cui al precedente periodo e quelle di cui al comma 71.
1. 341. (vedi 0. 1. 4031. 5.) Segoni, Zolezzi, Terzoni, Busto, De Rosa, Daga.

  Al comma 70 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I termini relativi ai procedimenti delle autorizzazioni ambientali in ordine agli interventi di ricostruzione, messa in sicurezza e difesa del suolo, di competenza del commissario straordinario, sono ridotti della metà.
1. 342. (vedi 1. 3133.) Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 70-ter.
1. 343. (vedi 0. 1. 4031. 109.) Guidesi, Borghesi.

  Al comma 70-ter, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 80 milioni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: e un importo pari a 30 milioni di euro è destinato ad interventi in conto capitale nelle zone della Regione Sardegna di cui al comma 70.
1. 344. (vedi 0. 1. 4031. 16.) Di Gioia.

  Sopprimere il comma 70-quater.
1. 345. (vedi 0. 1. 4031. 110.) Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 73 aggiungere i seguenti:
  73-bis. Al fine di favorire gli interventi di ricostruzione e di ripristino della viabilità interrotta o danneggiata per gli eventi alluvionali che hanno colpito la regione Basilicata nel mese di dicembre 2013 è assegnata alla regione medesima la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2014. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera n-quinquies), introdotta dal comma 71, è aggiunta la seguente: «n-sexies) delle spese effettuate dalla Regione Basilicata per gli interventi contro il dissesto idrogeologico, nonché di ripristino della viabilità e delle infrastrutture danneggiate dagli eventi alluvionali del dicembre 2013, nel limite di 10 milioni di euro».
  73-ter. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020, il CIPE provvede ad assegnare 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020 per la prosecuzione degli interventi di cui al comma 73-bis,.

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2014 e 10 milioni a decorrere dal 2015.
1. 346. (ex 1. 2657.) Latronico.

  Sopprimere i commi 74 e 75.
*1. 347. (vedi 1. 2607.) Zan, Marcon, Migliore, Pellegrino, Boccadutri, Melilla, Paglia.

  Sopprimere i commi 74 e 75.
*1. 348. (vedi 1. 2534.) Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere i commi 74 e 75.
*1. 349. (vedi 1. 1751.) Mazziotti Di Celso, Andrea Romano, Librandi, Tinagli, Catania, Sottanelli, Zanetti.

  Al comma 74, sopprimere le parole: Fatto salvo quanto stabilito nel comma 75,

  Conseguentemente, al comma 75, sopprimere il secondo periodo.
1. 350. Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

  Al comma 74, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione non si applica per i soggetti privati che hanno realizzato l'impianto non in qualità di concessionario pubblico.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 75.
1. 351. (ex 1. 1460.) Vallascas, Crippa, Fantinati, Da Villa, Prodani, Mucci, Della Valle, Petraroli, Castelli, Caso, Sorial.

  Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:
  74-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
   al comma 3-bis, ultimo capoverso, dopo le parole: «non superiore a 5 MW.» sono aggiunte le seguenti: «Per emissioni nulle si deve intendere un impianto senza emissioni in atmosfera, salvo eventuali perdite sistemiche e comunque limiti idonei ad evitare potenziali rischi alla salute umana ed all'ambiente, durante il solo ciclo produttivo delle normali condizioni di esercizio.»;
   al comma 3-bis. 1, in fine, dopo le parole: «energia immessa nel sistema elettrico», sono aggiunte le seguenti: «quale valore medio annuo di produzione.».
1. 352. (ex 1. 2292.) Abrignani.

  Dopo il comma 75, aggiungere il seguente:
  75-bis. In via sperimentale i lavoratori cassaintegrati inoccupati che intraprendono un'attività imprenditoriale sono esenti dalle imposte sui redditi per i primi due periodi di imposta, elevato a quattro anni nel caso di assunzione di almeno tre dipendenti a tempo indeterminato entro un anno dall'avvio dell'attività. Le modalità di attuazione della presente disposizione sono affidate ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 132;

   dopo il comma 254, aggiungere i seguenti:
    254. 1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.
    254. 2. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta», sono sostituite dalle seguenti: ”di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni informa congiunta.
   dopo il comma 300, aggiungere i seguenti:
    300. 1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti – dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo i della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
    300. 2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
    300. 3. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
    300. 4. Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta e indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.
   dopo il comma 325, aggiungere il seguente:
    325. 1. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
   dopo il comma 384, aggiungere il seguente:
    384-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 e elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative.
   al comma 524, aggiungere, infine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
1. 353. (ex 1. 2436.) Caparini.

  Dopo il comma 75 aggiungere il seguente:
  75-bis. Per le finalità di cui al comma 9, dell'articolo 18, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Possono accedere al finanziamento anche i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti.

  Conseguentemente:
   al comma 254, aggiungere, in fine, le parole:
, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per l'anno 2015.;
   alla Tabella B:
    voce
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
   2014: –20.000;
   2015: –30.000;
   2016: –30.000.
    voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: –20.000;
   2016: –70.000.
1. 354. (ex 1. 3118.) Grimoldi, Guidesi, Borghesi, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 75 aggiungere il seguente:
  75-bis. Per le finalità di cui al comma 8-ter, dell'articolo 18, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Ai fini della ripartizione delle risorse, ai sensi del comma 8-quater del medesimo articolo 18, gli enti locali presentano alle regioni i progetti esecutivi degli interventi immediatamente cantierabili entro il 28 febbraio di ciascun anno e le regioni presentano le graduatorie al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 31 marzo di ciascun anno che, con apposito decreto, da emanare entro il 15 aprile di ciascun anno, provvede all'assegnazione delle risorse agli enti locali. L'affidamento dei lavori ai sensi del comma 8-quater del citato articolo 18, deve avvenire entro i 4 mesi successivi dall'assegnazione delle risorse.

  Conseguentemente:
   al comma 524 aggiungere, in fine, le parole:
, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 80 milioni di euro perì ciascuno agli anni 2014, 2015 e 2016.
   alla Tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
    2014: –20.000;
    2015: –20.000;
    2016: –20.000.
1. 355. (ex 1. 3114.) Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 75, aggiungere il seguente:
  75-bis. È prorogata, per l'anno 2014, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 11, limitatamente alle previsioni di cui all'articolo 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2009, e successive modificazioni.
1. 356. (ex 1. 2288.) Abrignani.

  Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:
  76-bis. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
   e-bis) 50 euro se il reddito è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro.

  Conseguentemente, dopo il comma 108, aggiungere i seguenti:
   108-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a 1.500.000 euro.
   108-ter. Nel patrimonio mobiliare ai fini dell'imposta mobiliari sono inclusi:
    a) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative.
   108-quater. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale, non ché gli immobili destinati ad abitazione principale.
   108-quinquies. L'imposta di cui al comma 1 è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure:
    1) per patrimoni superiori a 1.500.000 euro, lo 0,50 per cento;
    2) per patrimoni superiori a 2.500.000 euro, lo 0,75 per cento;
    3) per patrimoni superiori a 5.000.000 di euro, lo 0,85 per cento;
    4) per patrimoni superiori a 10 milioni di euro, l'1,5 per cento;
    5) per patrimoni superiori a 15 milioni di euro, il 2 per cento.

  5. Entro il 28 febbraio 31 marzo 2014, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i criteri e parametri ai fini del calcolo del valore dei patrimoni immobiliari.
   108-sexies. Dall'applicazione dell'imposta sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.
   109-septies. L'imposta è versata in due rate rispettivamente fissate al 16 giugno e al 16 dicembre.
   110-octies. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità applicative dell'imposta progressiva sui grandi patrimoni.
1. 357. (ex 1. 1041.) Ruocco, Barbanti, Villarosa, Pisano, Pesco, Alberti, Cancelleri, Castelli, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:
  76-bis. Con effetto dal 1o gennaio 2014, l'importo del reddito complessivo indicato all'articolo 13, comma 5, lettera a) del testo unico sulle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è elevato a 6.300 euro.

  Conseguentemente, al maggior onere, valutato in 800 milioni di euro per l'anno 2015 e 480 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente incremento degli importi relativi alle maggiori entrate per variazioni di aliquote d'imposta e riduzione delle detrazioni vigenti indicati dal comma 288, in cui sono altresì soppresse le seguenti parole: «di maggiori spese ovvero».
1. 358. (vedi 1. 1654.) Palese, Prestigiacomo, Galati, Latronico, Milanato, Gelmini, Laffranco.

  Dopo il comma 76, aggiungere i seguenti:
  76-bis. I risparmi di spesa derivanti da misure di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica adottate sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in considerazione delle attività svolte dal Commissario straordinario di cui al comma 2 del medesimo articolo e delle proposte da questi formulate, ulteriori rispetto a quelli che risultano, al momento, già considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nella presente legge, devono essere interamente attribuiti ad un Fondo per la riduzione strutturale della tassazione sul lavoro e sulle imprese istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le cui dotazioni possono essere destinate soltanto a finanziare interventi per la riduzione strutturale degli oneri fiscali e contributivi a carico di lavoratori e imprese. Nel fondo di cui al periodo precedente confluiscono anche le risorse del Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale di cui all'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
  76-ter. Al Fondo per la riduzione strutturale della tassazione sul lavoro e sulle imprese di cui al comma 76-bis della presente legge vengono altresì attribuite tutte le ulteriori maggiori entrate derivanti dal contrasto dell'evasione fiscale e tutte le minori spese fiscali derivanti da qualsiasi intervento di riordino e razionalizzazione delle agevolazioni e detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Sono interamente attribuiti al fondo di cui al periodo precedente anche i risparmi di spesa derivanti da qualsiasi intervento di riduzione di contributi o incentivi alle imprese.
1. 359. (ex 1. 1566.) Capezzone, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico, Gelmini.

  Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:
  76-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera i-septies) è aggiunta la seguente:
    i-octies) le spese, per un importo annuo non superiore a 500,00 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla Pubblica Amministrazione o presso Associazioni Bandistiche legalmente costituite.

  Conseguentemente, dopo il comma 290 aggiungere i seguenti:
   290. 1. 1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dal produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
   290. 2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
1. 360. (ex 1. 2197.) Buonanno, Borghesi.

  Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:
  76-bis. All'articolo 13-bis, comma 1 lettera i-ter) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modifiche:
    a) sostituire le parole: «millecinquecento euro», con le seguenti: «cinquemila euro»;
    b) dopo le parole: «in favore delle società sportive dilettantistiche», aggiungere le seguenti parole: «e delle Associazioni Bandistiche legalmente costituite,».

  Conseguentemente, dopo il comma 290 aggiungere i seguenti:
   290. 1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dal produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
   290. 2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
1. 361. (ex 1. 2200.) Buonanno, Borghesi.

  Al comma 77, sesto periodo, dopo la parola: operato aggiungere le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2015;

  Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo la parola: assicurativa aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
*1. 362. (ex 1. 925.) Locatelli, Di Gioia.

  Al comma 77, sesto periodo, dopo la parola: operato aggiungere le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2015;

  Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo la parola: assicurativa aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
*1. 363. (ex 1. 925.) Nardi.

  Al comma 77, sesto periodo, dopo la parola: operato aggiungere le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2015;

  Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo la parola: assicurativa aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
*1. 364. (ex 1. 2938.) Oliaro, Galgano, Causin.

  Al comma 77, sesto periodo, dopo la parola: operato aggiungere le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2015;

  Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo la parola: assicurativa aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
*1. 365. (ex 1. 2473.) Molteni.

  Al comma 77, sesto periodo, dopo la parola: operato aggiungere le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2015;

  Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo la parola: assicurativa aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
*1. 474. (ex 1. 1261.) Biasotti, Chiarelli.

  Al comma 77, sesto periodo, dopo la parola: operato aggiungere le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2015;

  Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo la parola: assicurativa aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
*1. 366. (ex 1. 1192.) Corsaro.

  Al comma 77, sesto periodo, dopo la parola: operato aggiungere le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2015;

  Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo la parola: assicurativa aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
*1. 367. (ex 1. 366.) Alfreider, Schullian, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 80, alla lettera a), premettere la seguente: 0a) al comma 1, lettera a), punto 2), le parole: «pari a 7.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 15.000 euro» e le parole: «aumentato a 13.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «aumentato a 20.000 euro».

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 132;
   al comma 133, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 220 milioni di euro;
   dopo il comma 254, aggiungere i seguenti:
  254. 1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.
  254. 2. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta».
   dopo il comma 300, aggiungere i seguenti:
  300. 1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
  300. 2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
  300. 3. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
  300. 4. Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.
   dopo il comma 384, aggiungere il seguente:
  384-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative;
   al comma 524, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
1. 368. (ex 1. 2379.) Fedriga, Guidesi, Borghesi, Caparini.

  Al comma 80, lettera a), capoverso 4-quater, primo periodo, sostituire le parole: e per i due successivi periodi di imposta con le seguenti: e per i quattro successivi periodi di imposta.
1. 369. (ex 1. 1882.) Busin.

  Al comma 80, lettera a), capoverso 4-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con riferimento al periodo precedente, la deducibilità del costo del personale non spetta nel caso in cui l'impresa subentrante, pur in mancanza di specifica clausola di salvaguardia, non garantisca la riassunzione di tutto il personale precedentemente impiegato.
1. 370. (ex 1. 159.) Polverini.

  Al comma 80, lettera c) capoverso 4-septies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 gli importi deducibili ai sensi del presente articolo sono aumentati in maniera progressiva e lineare fino a raggiungere nell'anno 2020 la totale eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive sul costo del lavoro».

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 132;

   dopo il comma 254, aggiungere i seguenti:
  254. 1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.
  254. 2. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta».
    dopo il comma 300, aggiungere i seguenti:
  300. 1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'l per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
  300. 2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
  300. 3. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
  300. 4. Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.
    dopo il comma 325, aggiungere il seguente:
   325. 1. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
   dopo il comma 384, aggiungere il seguente:
   384-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative.
   al comma 524, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
1. 371. (ex 1. 2383.) Fedriga, Guidesi, Borghesi, Caparini.

  Dopo il comma 80 aggiungere il seguente:
  80-bis. Allo scopo di sostenere l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro e l'attuazione di meccanismi di flessibilità positiva per i lavoratori maturi, pur nella consapevolezza che la misura prevista non risolve la questione della disoccupazione giovanile, ma nella convinzione che possa contribuire a rinnovare le amministrazioni e le aziende e, comunque, a ridurre il numero dei giovani inoccupati e disoccupati è istituito il meccanismo della cosiddetta staffetta generazionale. Allo scopo di favorire il ricorso al meccanismo di cui al periodo precedente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia, sono stabilite misure di riduzione e rimodulazione delle aliquote contributive in funzione della entità della rimodulazione dell'orario di lavoro determinate contrattualmente. La maggior misura delle riduzioni e rimodulazioni previste dal periodo precedente si applica ai contratti di lavoro a tempo parziale intercorrenti con soggetti di età superiore ai 60 anni di età che conseguono entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, a condizione che il datore di lavoro assuma, grazie al risparmio conseguito, con contratto di lavoro a tempo parziale, e per un tempo lavorativo non inferiore a quello dei lavoratori predetti, due giovani inoccupati o disoccupati di età superiore ai diciotto anni ed inferiore ai ventinove anni compiuti. L'adesione del singolo lavoratore in possesso dei predetti requisiti è su base volontaria, e prevede una riduzione di orario fino al 50 per cento. Ove consentito dalla normativa vigente, uno dei due giovani assunti come previsto ai sensi del terzo periodo del presente comma, deve essere figlio del lavoratore che accetta di andare anticipatamente in pensione.
1. 372. (ex 1. 35.) Formisano, Portas.

  Dopo il comma 80, aggiungere il seguente:

  80-bis. La deducibilità del costo del personale di cui al comma 4-quater dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come sostituito dalla presente legge, è riconosciuta anche ai datori di lavoro agricolo In caso di assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il lavoratore svolga almeno 101 giornate di lavoro nell'anno, per due annualità consecutive.
  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: –10.000;
   2015: –10.000;
   2016: –10.000.
*1. 373. (vedi 1. 273.) Catanoso Genoese.

  Dopo il comma 80, aggiungere il seguente:
  80-bis. La deducibilità del costo del personale di cui al comma 4-quater dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come sostituito dalla presente legge, è riconosciuta anche ai datori di lavoro agricolo In caso di assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il lavoratore svolga almeno 101 giornate di lavoro nell'anno, per due annualità consecutive.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: –10.000;
   2015: –10.000;
   2016: –10.000.
*1. 374. (vedi 1. 3243.) Franco Bordo, Palazzotto, Paglia, Lavagno, Marcon.

  Dopo il comma 83, aggiungere i seguenti:
  83-bis. Per l'attuazione delle misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla definitiva stabilizzazione occupazionale, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), prevede un piano di ridimensionamento delle esternalizzazioni dei servizi corrispondenti alle mansioni spettanti al personale ATA, da concludersi entro l'anno scolastico 2016-2017. Conseguentemente tale piano prevede l'assunzione di personale ATA relativo ai posti accantonati per le esternalizzazioni. È riconosciuta, altresì, la possibilità, in deroga rispetto ai titoli di accesso, di inserimento in graduatoria del suddetto personale dipendente dalle ditte esterne, assunto anche con contratti di collaborazione, in virtù del servizio prestato presso le scuole, con modalità da definirsi mediante regolamento del MIUR da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  83-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 83-bis, le risorse destinate ai servizi esternalizzati saranno corrispondentemente ridotte, nei limiti di quelle utilizzate per il contingente stabilizzato, e che, ad invarianza finanziaria, non potranno superare quelle attualmente utilizzate.
1. 375. (ex 1. 1399.) Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Marzana, Simone Valente, Di Benedetto, Battelli, D'Uva, Castelli, Cariello, Currò, Caso, D'Incà , Sorial, Brugnerotto.

  Dopo il comma 83 aggiungere i seguenti:
  83-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: «chiusura del cantiere» sono aggiunte le seguenti: c) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca; d) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria”.
  83-ter. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle lettere c) e d) del comma 83-bis, valutate in 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 18 luglio 1998, n. 230.
*1. 376. (ex 1. 269.) Catanoso Genoese.

  Dopo il comma 83, aggiungere i seguenti:
  83-bis All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: «chiusura del cantiere» sono aggiunte le seguenti: «c) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca; d) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria».
  83-ter. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle lettere c) e d) del comma 83-bis, pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.
*1. 377. (ex 1. 2698.) Latronico.

  Dopo il comma 83, aggiungere i seguenti:
  83-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: «chiusura del cantiere» sono aggiunte le seguenti: «c) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca; d) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria».
  83-ter. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle lettere c) e d) del comma 83-bis, valutate in 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.
*1. 378. (ex 1. 3174.) Di Gioia.

  Dopo il comma 83, aggiungere i seguenti:
  83-bis. all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: «chiusura del cantiere» sono aggiunte le seguenti: «c) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca; d) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.»
  83-ter. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle lettere c) e d) del comma 83-bis, valutate in 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.
*1. 379. (ex 1. 1703.) Fauttilli.

  Dopo il comma 83 aggiungere i seguenti:
  83-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: «chiusura del cantiere» sono aggiunte le seguenti: «c) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca; d) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.»
  83-ter. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle lettere c) e d) del comma 83-bis, valutate in 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.
*1. 380. (ex 1. 3051.) Causin, Librandi.

  Dopo il comma 84, aggiungere il seguente:
  84-bis. Ai lavoratori iscritti a decorrere dal 1o gennaio 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 132;
   dopo il comma 325, aggiungere il seguente:
  325. 1. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.;
   dopo il comma 384, aggiungere il seguente:
  384-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative.;
   al comma 524, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
1. 381. (ex 1. 2469.) Molteni.

  Dopo il comma 84 aggiungere il seguente:
  84-bis. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 70, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative di cui al presente comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente senza alcuna singola limitazione. A partire dall'anno 2014, prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo restando quanto previsto dal comma 3 e nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, dai percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relative alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
   b) all'articolo 70, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
  1-bis. In via straordinaria, fino al 31 dicembre 2016 è consentito ai giovani dai 18 ai 29 anni ed ai soggetti definiti svantaggiati ai sensi del decreto ministeriale 20 marzo 2013 effettuare prestazioni di lavoro accessorio a favore di committenti imprenditori commerciali operanti nel settore del turismo o dei servizi, in deroga al tetto di cui al comma precedente, fino al raggiungimento del limite complessivo di 7.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutato ai sensi del comma 1.
   c) all'articolo 70, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in agricoltura.
   d) all'articolo 72, comma 1, le parole: «carnet di buoni orari», sono sostituite dalle seguenti: «carnet di buoni».
   e) all'articolo 72, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  4-ter. Qualora l'acquisto e il rimborso del voucher avvenga direttamente presso le sedi INPS o per via telematica è previsto, per il concessionario, un compenso pari al 2 per cento dell'importo del voucher per la gestione del servizio.
   f) all'articolo 72, comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua, di concerto con l'INPS, le modalità necessarie e gli strumenti atti a potenziare e semplificare l'accesso ai mezzi informatici disponibili e diretti a rendere più snello il flusso di dati necessari a gestire i rapporti; in merito è fissato al 31 dicembre 2013 il termine ultimo per la presentazione di un decreto ministeriale atto a regolare tali modalità».
1. 382. (ex 1. 2424.) Vitelli, Librandi, Galgano.

  Dopo il comma 84, aggiungere il seguente:
  84-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, per i contratti di apprendistato stipulati fino al 31 dicembre 2016, è riconosciuto alle startup rientranti nei codici ATECO 2007: 58.21.00, 62.01.00 e 72.19.09 uno sgravio contributivo pari al 100 per cento della contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 73, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 383. (ex 1. 3261.) Quintarelli, Librandi.

  Al comma 87, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) all'articolo 14, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del:
   a) 65 per cento anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;
   b) 50 per cento alle spese sostenute dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
  2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del:
   a) 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;
   b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1o luglio 2015 al 30 giugno 2016;
  3. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per l'installazione di unità di micro cogenerazione e piccola cogenerazione ad alto rendimento così come definite dall'articolo 2 comma 1, lettera o) del decreto legislativo n. 20 del 2007 nel limite massimo di 70.000 euro per unità immobiliare e per condomini ai sensi dell'articolo 1120 del Codice Civile.
1. 384. (ex 1. 448.) Caruso.

  Al comma 87, lettera a), capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2015;

  Conseguentemente:
   alla medesima lettera a):
   capoverso 1, sopprimere la lettera
b);
   capoverso 2, lettera a), sostituire le parole: 30 giugno 2015 con le seguenti: 30 giugno 2016;
   capoverso 2, sopprimere la lettera b);
   dopo la lettera a), aggiungere la seguente: «a)-bis: all'articolo 14 è aggiunto, in fine, il seguente comma: “4. Le suddette detrazioni si applicano anche alle spese sostenute per l'installazione di unità di micro cogenerazione e piccola cogenerazione ad alto rendimento così come definite dall'articolo 2 comma 1, lettera o) del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nel limite massimo di 70.000 euro per unità immobiliare”».
1. 385. (ex 1. 1181.) Corsaro.

  Al comma 87, lettera a), capoverso 1, lettera b), sostituire le parole: dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, con le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2015;

  Conseguentemente:
   al capoverso 2, lettera b), sostituire le parole:
dal 1o luglio 2015 al 30 giugno 2016, con le seguenti: a decorrere dal 1o luglio 2015.
   dopo il comma 290, aggiungere i seguenti:
  290. 1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
  290. 2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
1. 386. (ex 1. 2505.) Allasia, Borghesi.

  Al comma 87, lettera a), capoverso 1, lettera b), sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2016;

  Conseguentemente:
   alla medesima lettera
a), capoverso 2, lettera b), sostituire le parole: 30 giugno 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2016;
   alla lettera c):
    capoverso 1, lettera b), sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2016»;
    capoverso 2, lettera b), sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2016».
    dopo il comma 108 aggiungere il seguente: 108-bis. Per i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 87, pari 400 milioni di euro annui a partire dal 1o gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, le ritenute e le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, sono stabilite nella misura del 22 per cento.
1. 387. (ex 1. 1074.) Pesco, Barbanti, Villarosa, Pisano, Ruocco, Alberti, Cancelleri, Castelli, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Al comma 87, lettera b), sostituire le parole: 31 dicembre 2015, con le seguenti: 31 dicembre 2014.
1. 388. (ex 1. 2516.) Allasia, Borghesi.

  Al comma 87, lettera c), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, con le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2015,.

  Conseguentemente, dopo il comma 290, aggiungere i seguenti:
   290. 1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
  290-ter. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
1. 389. (ex 1. 2508.) Allasia, Borghesi.

  Al comma 87, lettera c), numero 2), dopo le parole: al comma 1-bis, sono aggiunte le seguenti: primo periodo le parole: «nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2)» sono sostituite dalle seguenti: «nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3)» e

  Conseguentemente dopo il comma 173 aggiungere il seguente:
   173. 1. Gli articoli 2229 e 2230 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono soppressi.
1. 390. (ex 1. 3210.) Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 87, lettera c), numero 3), capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: di mobili, aggiungere le seguenti: prodotti da aziende artigianali della filiera del «Made in Italy».
1. 391. (ex 1. 2526.) Allasia, Borghesi.

  Al comma 87, lettera c), numero 3), capoverso 2, secondo periodo, sostituire le parole: al 31 dicembre 2014, con le seguenti: al 31 dicembre 2015.

  Conseguentemente, dopo il comma 530-ter, aggiungere il seguente:
   530-bis. A decorrere dal 2015, sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.
1. 392. (vedi 1. 2511.) Allasia, Borghesi.

  Dopo il comma 87, aggiungere i seguenti:
  87-bis. Al fine di favorire il rilancio del settore legno arredo e per il riavvio delle attività nell'ambito dell'edilizia abitativa, nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n.633, alla TABELLA A Parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento», dopo il numero 24 è inserito il seguente: ”24-bis) arredi forniti in sede di costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, e delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis).
  87-ter. La misura si applica limitatamente agli anni 2014, 2015 e 2016 ed è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 167, comma 2 lettera b) del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, ratificato con la legge 7 aprile 2005, n. 57.

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 450 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 393. (ex 1. 2563.) Caparini, Borghesi.

  Dopo il comma 87 aggiungere il seguente:
  87-bis. Gli interventi di cui al comma 87 sono effettuati nel rispetto dei seguenti criteri:
   a) all'interno dei centri storici e degli aggregati storici comunque definiti dagli strumenti urbanistici comunali o dai piani territoriali paesaggistici è vietata l'installazione di pannelli fotovoltaici su tetti o terrazze;
   b) è consentito esclusivamente l'uso di tegole fotovoltaiche che non alterino forma, colore e configurazione altimetrica dei tetti;
   c) nelle aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 è consentita la realizzazione di impianti solari termici in relazione alle caratteristiche tipologiche dell'impianto urbanistico di cui ai seguenti punti:
  1. negli edifici a tipologia isolata incidenti nelle zone territoriali B di cui al decreto ministeriale 1444/68 o a tale zone riconducibili, è consentita l'installazione di impianti solari termici non superiore a 20 kw, purché non alterino sagoma, inclinazione e caratteristiche dei tetti esistenti;
  2. negli edifici a tipologia aggregata complessa quali schiere o aggregati stratificati ricadenti nelle zone omogenee B ai sensi del decreto ministeriale 1444/68, l'impianto solare termico è consentito soltanto se esteso a porzioni omogenee di tali aggregati complessi e comunque sottoposto al rispetto dei coni visuali definiti dai comuni;
  3. nelle aree di nuova edificazione classificate C ai sensi del decreto ministeriale 1444/68, l'impianto solare termico è consentito nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e dei regolamenti edilizi comunali;
  4. nelle zone produttive classificate E ai sensi del decreto ministeriale 1444/68, è consentito l'impianto solare termico sui tetti degli annessi rustici esistenti nel rispetto della normativa nazionale, regionale e dei regolamenti edilizi comunali.
1. 394. (ex 1. 1659.) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 87 aggiungere il seguente:
  87-bis. Le detrazioni fiscali del 50 per cento, di cui all'articolo 11 decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applicano anche agli edifici non residenziali ed alla sostituzione di amianto con coperture fotovoltaiche esercite a livello impiantistico da un soggetto responsabile classificabile come persona giuridica.

  Conseguentemente,
   dopo il comma 290, aggiungere i seguenti:

  290. 1. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 e all'articolo 17, dopo il comma 7 aggiungere il seguente: 7-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 25 per cento».
  290. 1. Oltre a quanto stabilito dal precedente comma, al fine di conseguire risparmi di spesa pari a 450 milioni di euro in ragione annua dall'anno 2014. sono ulteriormente ridotte di pari importo le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi.

   dopo il comma 391, aggiungere il seguente:
  391-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 25 per cento».
1. 395. (ex 1. 2539.) Zaratti, Marcon, Pellegrino, Boccadutri, Zan, Melilla.

  Dopo il comma 87 aggiungere il seguente:
  87-bis. Le detrazioni fiscali del 50 per cento, di cui all'articolo 11 decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applicano anche agli edifici non residenziali ed alla sostituzione di amianto con coperture fotovoltaiche esercite a livello impiantistico da un soggetto responsabile classificabile come persona giuridica.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 290, aggiungere il seguente:
  290. 1. Oltre a quanto stabilito dal precedente comma, al fine di conseguire risparmi di spesa pari a 450 milioni, di euro in ragione annua dall'anno 2014, sono ulteriormente ridotte di pari importo le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi.;
   dopo il comma 391, aggiungere il seguente:
  391-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 25 per cento».
1. 396. (ex 1. 1579.) Zaratti, Marcon, Pellegrino, Boccadutri, Zan, Melilla.

  Dopo il comma 87, aggiungere il seguente:
  87-bis. Le disposizioni di cui al comma 87 si applicano altresì alle spese sostenute per gli interventi attuati sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 10.000;
   2015: – 10.000;
   2016: – 10.000.
1. 397. (vedi 1. 1707.) Fauttilli.

  Dopo il comma 87, aggiungere il seguente:
  87-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente delle Repubblica 6 giugno 2001, n.380 è aggiunto infine il seguente periodo: «ivi compresi mobili e le parti in legno montati fissi su misura».

  Conseguentemente, dopo il comma 290, aggiungere i seguenti:
   290. 1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
   290. 2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
1. 398. (ex 1. 2552.) Caparini, Borghesi.

  Dopo il comma 87, aggiungere il seguente:
  87-bis. All'articolo 16-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi.».
1. 399. (ex 1. 3169.) Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 87 aggiungere il seguente:
  87-bis. Al fine di promuovere l'occupazione nel settore della solidarietà e di garantire il raggiungimento delle finalità sociali delle associazioni non profit, a decorrere dal 1o gennaio 2014, per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2016, alle organizzazioni di volontariato di cui alla L. 266/91 e alle organizzazioni non lucrative di cui al decreto legislativo 460/97, viene riconosciuto uno sgravio contributivo del 30 per cento per i periodi contributivi maturati nei primi due anni del primo rapporto di collaborazione.
  Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento previsto alla Tabella A del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
1. 400. (vedi 1. 443.) Caruso.

  Dopo il comma 87, aggiungere il seguente:
  87-bis. Al fine di promuovere l'occupazione nel settore della solidarietà e di garantire il raggiungimento delle finalità sociali delle associazioni non profit, a decorrere dal 1o gennaio 2014, per i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2016, alle organizzazioni di volontariato di cui alla L. 266/91 e alle organizzazioni non lucrative di cui al decreto legislativo 460/97 che occupino meno di quindici dipendenti, viene riconosciuto uno sgravio contributivo del 100 per cento per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto.
  Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento previsto alla Tabella A del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
1. 401. (vedi 1. 433.) Caruso.

  Dopo il comma 87 aggiungere il seguente:
  87-bis. Al fine di promuovere l'occupazione nel settore della solidarietà e di garantire il raggiungimento delle finalità sociali delle associazioni non profit, a decorrere dal 1o gennaio 2014, per le organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991 e alle organizzazioni non lucrative di cui al decreto legislativo 460/97 ai fini dell'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato non è richiesto il requisito di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 368/2001 nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato di durata non superiore a trentasei mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore, per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
1. 402. (ex 1. 435.) Caruso.

  Dopo il comma 87 aggiungere il seguente:
  87-bis. All'articolo 1, decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente comma:
   1-ter. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto, altresì, nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a 36 mesi comprensiva di eventuale proroga, concluso fra un lavoratore ed una organizzazione di volontariato di cui alla L. 266/91 o una organizzazione non lucrativa di cui al decreto legislativo 460/97, per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
1. 403. (ex 1. 436.) Caruso.

  Dopo il comma 87 aggiungere il seguente:
  87-bis. All'articolo 15, comma 1-ter, del decreto ministeriale 249/2010, le parole: «fino all'anno scolastico 2011/2012 incluso» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno scolastico 2012/2013 incluso».
1. 404. (ex 1. 431.) Caruso.

  Dopo il comma 87, aggiungere il seguente:
  87-bis. In previsione dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento degli insegnanti, relative al triennio 2014/2015 – 2016/2017, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca consente, con proprio decreto, la presentazione della domanda di inserimento nella terza fascia delle suddette graduatorie alle seguenti categorie: docenti che hanno conseguito l'abilitazione attraverso i percorsi abilitanti istituiti ai sensi del DM 10 settembre 2010, n. 249, del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso a cattedra di cui al DDG 24 settembre 2012, n. 82; docenti in possesso di laurea in Scienze della Formazione Primaria. È altresì consentita la presentazione della domanda con riserva a coloro che, pur non avendo ancora concluso il percorso abilitante, risultino iscritti ad uno dei percorsi abilitanti di cui al citato decreto ministeriale 249/2010 e al DDG n. 58 del 25 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale concorsi n. 60 del 30 luglio 2013.
1. 405. (ex 1. 595.) Caruso.

  Dopo il comma 88, aggiungere il seguente:
  88-bis. A decorrere dall'esercizio 2014, le risorse derivanti dall'attuazione di interventi di revisione della spesa conseguenti all'attività del commissario straordinario di cui all'articolo 49-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che risultino eccedenti rispetto a quelle derivanti dall'attuazione del comma 285, sono versate con autonoma evidenziazione contabile, al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, di cui all'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per essere utilizzate al fine di adottare ulteriori misure di riduzione del cuneo fiscale sui costo del lavoro.
1. 406. (ex 1. 107.) Tabacci, Andrea Romano.

  Al comma 89, aggiungere infine il seguente periodo: Per i soggetti di cui al comma 88, il cui esercizio sociale non coincida con l'anno solare, la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio che risulti approvato dopo l'entrata in vigore della presente legge.
1. 407. (ex 1. 2686.) Abrignani.

  Dopo il comma 90, aggiungere il seguente:
  90-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 1o luglio 2009 sostituire le parole: «30 Giugno 2010» con le seguenti: «31 Dicembre 2014» e le parole: «50 per cento» con le seguenti: «60 per cento».
  La disposizione opera nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2015.
1. 408. (ex 1. 1957.) Busin.

  Dopo il comma 90, aggiungere il seguente:
  90-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 1o Luglio 2009 sostituire le parole «30 Giugno 2010» con le parole «31 Dicembre 2014». La disposizione opera nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2014.

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2014.
1. 409. (ex 1. 1956.) Busin.

  Dopo il comma 90, aggiungere il seguente:
  90-bis. Sono escluse, ai fini della assoggettabilità all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), i professionisti e gli imprenditori per i quali non ricorre l'autonoma organizzazione. La disposizione opera fino ad un limite massimo di 50 milioni di euro per il 2014 e 100 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016.

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per il 2014 e 100 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016.
1. 410. (ex 1. 1955.) Busin.

  Dopo il comma 90, aggiungere il seguente:
  90-bis. Entro 180 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, il Governo individua e definisce chiaramente, anche con criteri oggettivi, la autonoma organizzazione ai fini della non assoggettabilità dei professionisti, degli artisti e dei piccoli imprenditori all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
1. 411. (ex 1. 1893.) Busin.

  Al comma 93, primo periodo, sostituire le parole: tre rate annuali di pari importo con le seguenti: dodici rate trimestrali di pari importo.

  Conseguentemente al medesimo comma, medesimo periodo, sopprimere le parole:, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.
1. 475. (ex 1. 1750.) Busin, Buonanno, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 98, aggiungere il seguente:
  98-bis. A titolo di sperimentazione, nel triennio 2014-2016, i redditi generati dalla cessione di beni e di servizi in favore di soggetti esteri da parte di micro imprese e di piccole imprese italiane, definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, non concorrono, nella misura di un terzo, alla determinazione dei reddito imponibile di impresa, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
   a) le operazioni di cessione sono avvenute tramite piattaforme di commercio elettronico in favore di un soggetto non italiano;
   b) il pagamento relativo alle operazioni di cui alla lettera a) è avvenuto tramite strumenti di pagamento elettronico che garantiscono la piena tracciabilità delle transazioni;
   c) l'importo di ciascuna operazione di cui alla lettera a) è inferiore a 5.000 euro.

  98-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le misure necessarie per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo.
  98-quater. Il presente comma si applica a decorrere dall'anno fiscale in corso al 31 dicembre 2013.

  Conseguentemente al comma 524 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 412. (ex 1. 3262.) Quintarelli, Librandi.

  Dopo il comma 98, aggiungere il seguente:
  98-bis. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «e 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, 2013 e 2014»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 2014 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2015».

  Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 4,7 milioni di euro per l'anno 2015.
1. 413. (ex 1. 541.) Caruso.

  Sopprimere il comma 99.
*1. 414. (vedi 1. 1173.) Corsaro.

  Sopprimere il comma 99.
*1. 415. (vedi 1. 518.) Caruso.

  Sopprimere il comma 99.
*1. 416. (vedi 1. 936.) Rizzetto, Rostellato, Tripiedi, Bechis, Cominardi, Baldassarre, Chimienti, Ciprini, Castelli, Cariello, Caso, Currò, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Sopprimere il comma 99.
*1. 417. (vedi 1. 2562.) Zan, Marcon, Zaratti, Melilla, Pellegrino, Boccadutri, Lacquaniti, Pilozzi.

  Sopprimere il comma 99.
*1. 418. (vedi 1. 2894.) Zaccagnini, Labriola.

  Dopo il comma 99 aggiungere il seguente:
  99-bis. All'articolo 5 del decreto-legge n. 69 del 2013, come modificato dalla legge di Conversione n. 98 del 2013 apportare le seguenti modificazioni:
   sostituire il comma 7-bis con il seguente:
    «I titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, hanno la facoltà di optare, a partire dal 1o settembre 2013, per un incremento dell'incentivo pari al 20 per cento applicato sul coefficiente moltiplicativo spettante per gli impianti diversi da quelli incentivati con la tariffa omnicomprensiva e, per gli impianti a tariffa omnicomprensiva, sulla tariffa omnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2012. L'incremento suddetto si applica fino al termine del periodo di incentivazione residuo spettante che viene ridotto nella misura di 73 giorni per ogni anno intero in cui si è usufruito dell'incremento, applicandosi il criterio del pro-quota per frazioni di anno. L'opzione per il regime di cui al presente comma è comunicata dal titolare dell'impianto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al GSE». Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 419. (ex 1. 521.) Caruso.

  Dopo il comma 99 aggiungere il seguente:
  99-bis. All'articolo 5 del decreto-legge n. 69 del 2013, come modificato dalla legge di Conversione n. 98 del 2013 apportare le seguenti modificazioni:
   sostituire il comma 7-bis con il seguente:
    «I titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, hanno la facoltà di optare, a partire dal 1o settembre 2013, per un incremento dell'incentivo pari al 20 per cento applicato sul coefficiente moltiplicativo spettante per gli impianti diversi da quelli incentivati con la tariffa omnicomprensiva e, per gli impianti a tariffa omnicomprensiva, sulla tariffa omnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2012. L'incremento suddetto si applica fino al termine del periodo di incentivazione residuo spettante che viene ridotto nella misura di 73 giorni per ogni anno intero in cui si è usufruito dell'incremento, applicandosi il criterio del pro-quota per frazioni di anno. L'opzione per il regime di cui al presente comma è comunicata dal titolare dell'impianto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al GSE».
1. 420. (ex 1. 530.) Caruso.

  Sostituire il comma 100 con il seguente:
  100. I termini di decadenza previsti dall'articolo 1, comma 4, lettera c) e dall'articolo 4, comma 8, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, sono prorogati di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia per gli impianti non iscritti che per quegli impianti già iscritti in base a tale provvedimento ai relativi registri aperti presso il Gestore dei servizi energetici S.p.A (GSE), da realizzarsi in zone che, nel corso degli anni 2012 e 2013, sono state per qualsiasi motivo riconosciute colpite da eventi calamitosi con provvedimenti normativi o amministrativi. La proroga è concessa anche nel caso in cui a ricadere nelle zone calamitate sono le opera connesse agli impianti suindicati ed è concessa anche per quegli impianti non ancora autorizzati ma il cui iter è stato avviato prima dell'evento calamitoso.
1. 421. (ex 1. 3056.) Di Gioia.

  Dopo il comma 100 aggiungere il seguente:
  100. 1. I distretti industriali, qualora regolarmente costituiti in base alla normativa vigente, sono considerati come unico soggetto giuridico destinato a fruire degli effetti conseguenti alla riduzione degli oneri generali del sistema elettrico e dei prezzi dell'energia elettrica derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
1. 422. (ex 1. 2142.) Nardi, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo il comma 100 aggiungere il seguente:
  100. 1. Al fine di ridurre gli oneri per il sistema, con riflessi positivi quanto a riduzione delle componenti tariffarie nella fornitura di energia elettrica e gas per le famiglie ed imprese, e per evitare che i costi sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE, per le attività inerenti i meccanismi di sostegno ed incentivazione alle fonti rinnovabili, all'efficienza energetica ed ai biocarburanti ricadano sui consumatori finali, entro 60 giorni dall'approvazione del presente provvedimento, il Ministero dello Sviluppo Economico, acquisito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con decreto ministeriale definisce i corrispettivi a valere su tutti i soggetti che beneficiano dei suddetti meccanismi, avente l'obiettivo di razionalizzazione e uniformare i vari corrispettivi amministrativi ad oggi applicati ai diversi regimi di incentivazione gestiti dallo stesso Gestore.
  100. 2. Il decreto di cui al comma 100.1 deve, in particolare, prevedere la definizione di un corrispettivo unico, corrisposto dai soli soggetti beneficiari, che si compone di un contributo fisso, inteso a copertura dei costi fissi di istruttoria, e di un contributo annuo, variabile e in funzione del meccanismo di incentivazione, a copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo. Per l'emissione di titoli energetici, deve essere previsto un contributo per ciascuna operazione di emissione, ritiro e annullamento effettuata dal Gestore.
  100. 3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con propri provvedimenti, assicura in ogni caso la copertura dei costi di funzionamento del Gestore dei Servizi Energetici, non già coperti dal corrispettivo di cui al comma 100.2, mediante le componenti tariffarie dell'energia elettrica e del gas, e garantisce, al contempo, l'equa remunerazione del capitale investito per la gestione delle attività istituzionali affidate al medesimo Gestore.
  100. 4. Le eventuali eccedenze del gettito raccolto, in attuazione del comma 100.2, sono accantonate, su base annuale, dal Gestore dei Servizi Energetici, secondo modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di garantire inadempienze da parte dei soggetti beneficiari nel versamento dei corrispettivi, anche al fine di non gravare ulteriormente sulle componenti tariffarie dell'energia elettrica e del gas.
1. 423. (ex 1. 2255.) Abrignani.

  Dopo il comma 100 aggiungere il seguente:
  100. 1. Il GSE, ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali di monitoraggio e di erogazione di incentivi alla produzione elettrica ed in particolare dei controlli previsti all'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, predispone un'anagrafica unica per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e di cogenerazione con potenza nominale inferiore a 10 MVA. Per tale finalità, a seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione, il produttore è tenuto a censire il proprio impianto presso il GSE ottenendo un codice univoco identificativo del medesimo.
  100-ter. Il GSE individua le informazioni relative agli impianti necessarie al fine del censimento di cui al comma 1 nonché le modalità procedurali per la trasmissione delle medesime informazioni. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i produttori ed i gestori di rete sono tenuti a comunicare le informazioni in loro possesso necessarie per il popolamento dell'anagrafica di cui al comma 1 anche per impianti già entrati in esercizio, secondo le modalità definite e rese pubbliche dal medesimo GSE.
  100-quater. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas aggiorna i propri provvedimenti per le finalità di cui al comma 100-bis, garantendo una razionalizzazione dei flussi informativi tra il GSE, i gestori di rete e Tema, e determina altresì le modalità con le quali trovano copertura sulle componenti tariffarie dell'energia elettrica le risorse necessarie per la gestione del sistema di anagrafica, assicurando l'equilibrio economico del bilancio del GSE.
1. 424. (ex 1. 2265.) Abrignani.

  Dopo il comma 100 aggiungere il seguente:
  100.1. Al fine di ridurre il rischio di aumento degli oneri per il sistema elettrico, il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio atto di indirizzo, definisce le modalità con le quali il Gestore dei Servizi Energetici, adotta opportune strategie di vendita sul mercato nazionale ed estero dell'energia elettrica ritirata nell'ambito dei regimi di incentivazione gestiti e degli articoli 6 e 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 387/03, anche attraverso la stipula di contratti di compravendita di energia elettrica, secondo procedure trasparenti e non discriminatorie, su mercati a termine ed eventualmente al di fuori del sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di norma utilizzato dallo stesso Gestore. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con propri provvedimenti, assicura, in ogni caso, l'equilibrio economico del Gestore dei Servizi Energetici mediante specifiche disposizioni alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico.
1. 425. (ex 1. 2279.) Abrignani.

  Dopo il comma 100 aggiungere il seguente:
  100. 1. All'articolo 16 del decreto legislativo 115/2008, dopo il comma 2, è inserito il seguente: 2-bis. Allo scopo di garantire l'indipendenza e la concorrenza nell'attività di fornitura dei servizi energetici e nella vendita di energia al dettaglio nei confronti dell'utente finale, anche sulla base di quanto disposto dall'articolo 6 comma 3 e dall'articolo 12 comma 1 della direttiva europea 2006/32/CE, nonché al fine di assicurare una reale efficacia alle misure di miglioramento dell'efficienza energetica, le società di vendita di energia al dettaglio e i distributori di energia di cui all'articolo 2 comma 1 lettere q) e s) del presente decreto, ivi incluse le società eventualmente a esse collegate di esse controllanti o da esse controllate, non possono rivestire contemporaneamente il ruolo di fornitore di servizi energetici in qualità di ESCO e di venditore o distributore di energia nei confronti del medesimo cliente finale.
1. 426. (ex 1. 314.) Bruno.

  Dopo il comma 100 aggiungere il seguente:
  100. 1. All'Allegato II di cui all'articolo 16, comma 4 del decreto legislativo 115/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
all'articolo 6, comma 3, è aggiunto infine il seguente periodo: «La remunerazione del servizio fornito deve essere misurabile in base a precisi parametri oggettivi preventivamente concordati e non deve essere riconducibile alla quantità di combustibile o di energia fornita».
1. 427. (ex 1. 313.) Bruno.

  Dopo il comma 100 aggiungere il seguente:
  100. 1. All'Allegato II di cui all'articolo 16, comma 4 del decreto legislativo 115/2008, all'articolo 6, comma 2, la lettera a) è soppressa.
1. 428. (ex 1. 312.) Bruno.

  Dopo il comma 100 aggiungere il seguente:
  100. 1. All'Allegato II di cui all'articolo 16, comma 4 del decreto legislativo 115/2008, sono apportate le seguenti modifiche:
   all'articolo 4, comma 1, lettera a) è aggiunto infine il seguente punto: 3) Per la prima stipula contrattuale, la riduzione dell'indice di energia primaria per la climatizzazione invernale di almeno il 10 per cento rispetto la corrispondente indice riportato sull'attestato di certificazione energetica, nei tempi concordati tra le parti e comunque non oltre il primo anno di vigenza contrattuale, attraverso la realizzazione degli interventi strutturali di riqualificazione energetica degli impianti o dell'involucro edilizio indicati nell'attestato di certificazione energetica e finalizzati al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia.
1. 429. (ex 1. 309.) Bruno.

  Dopo il comma 100 aggiungere il seguente:
  100. 1. All'Allegato II di cui all'articolo 16, comma 4 del decreto legislativo 115/2008, sono apportate le seguenti modifiche:
   all'articolo 5, comma 1, lettera a) le parole: «10 per cento» sono sostituite con le parole: «15 per cento»;
   all'articolo 5, comma 1, lettera c) le parole: «5 per cento» sono sostituite con le parole: «10 per cento».
1. 430. (ex 1. 310.) Bruno.

  Dopo il comma 100 aggiungere il seguente:
  100. 1. All'Allegato II di cui all'articolo 16, comma 4 del decreto legislativo 115/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
all'articolo 5, comma 3, lettera b) le parole: «un contratto servizio energia Plus ha validità equivalente a un contratto di locazione finanziaria nel dare accesso ad incentivanti e agevolazioni di qualsiasi natura finalizzati alla gestione ottimale e al miglioramento delle prestazioni energetiche» sono soppresse.
1. 431. (ex 1. 311.) Bruno.

  Al comma 101, lettera a), sostituire le parole: 1o gennaio 2014 con le seguenti: 30 giugno 2014;

  Conseguentemente:
   alla lettera
b), sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2014;
    alla lettera c), sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2014.
1. 432. (ex 1. 1814.) Busin.

  Dopo il comma 103, aggiungere il seguente:
  103-bis. Al comma 2 dell'articolo 117-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 sostituire le parole da «possono prevedere» fino alla fine del comma, con le seguenti: «non possono prevedere alcun onere a carico del cliente».
1. 433. (ex 1. 2124.) Fedriga, Busin.

  Al comma 104, aggiungere, in fine, le seguenti parole: alle imprese che non hanno procedure di riduzione del personale in corso, escluse quelle concordate con le organizzazioni sindacali, e che adottano piani di riduzione dei compensi per i manager, garantendo un rapporto massimo di uno a venti con le retribuzioni dei lavoratori dipendenti del comparto.
1. 434. (ex 1. 162.) Polverini.

  Dopo il comma 106, aggiungere il seguente:
  106-bis. Gli eventuali risparmi d'imposta conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 103 a 106 della presente legge devono essere destinati a riserva legale e possono essere utilizzati esclusivamente come impieghi a favore delle piccole e medie imprese e microimprese.
1. 435. (ex 1. 1113.) Barbanti, Villarosa, Pisano, Ruocco, Pesco, Alberti, Cancelleri, Castelli, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

   Dopo il comma 108, aggiungere il seguente:
  ”108-bis. Le ritenute e le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, sono stabilite nella misura del 22 per cento.

  Conseguentemente:
   al comma 385, sostituire le parole:
anche in deroga con le seguenti: nel rispetto;
   al comma 524, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016.
1. 436. (ex 1. 1063). Ruocco, Barbanti, Villarosa, Pisano, Pesco, Alberti, Cancelleri, Castelli, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Dopo il comma 111, aggiungere i seguenti:
  111-bis. Al comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A decorrere dal 2014 l'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo si applica limitatamente ai veicoli di nuova immatricolazione, con esclusione degli autoveicoli per trasporto promiscuo ad alimentazione elettrica o ibrida».
  111-ter. Il primo periodo del comma 15-ter dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso.
  111-quater. Il relativo onere, valutato in 110 milioni per il 2014, 80 milioni per il 2015 e 60 milioni per il 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di pane corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze”.
1. 437. (ex 1. 1297.) Biasotti.

  Dopo il comma 111, aggiungere i seguenti:
  111-bis. Al comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A decorrere dal 2014 l'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo si applica limitatamente ai veicoli di nuova immatricolazione, con esclusione degli autoveicoli per trasporto promiscuo ad alimentazione elettrica o ibrida».
  111-ter. Il primo periodo del comma 15-ter dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso.
  111-quater. Al relativo onere, valutato in 110 milioni per il 2014, 80 milioni per il 2015 e 60 milioni per il 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di pane corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze”.
1. 438. (ex 1. 5.) Biasotti.

  Dopo il comma 111, aggiungere il seguente:
  111-bis. Il comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato.
  Al relativo onere, quantificato in 164,8 milioni a decorrere dal 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 439. (ex 1. 2994.) Galan.

  Sopprimere il comma 117.
1. 440. (ex 1. 599.) Corsaro.

  Dopo il comma 117 aggiungere il seguente:
  117. 1. A fini di semplificazione amministrativa e di riduzione degli oneri per le imprese, tenuto conto della proposta di modifica formulata dalla Commissione europea degli articoli 250, 251 e 252 della direttiva IVA 2006/112/CE, entro la data del 1o gennaio 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono indicate le informazioni richieste al contribuente nella dichiarazione IVA entro la soglia di 50 voci, entro la conclusione dell'esercizio fiscale corrente.
1. 441. (ex 1. 2669.) Librandi.

  Dopo il comma 118, aggiungere il seguente:
  118. 1. Le somme dovute a seguito della liquidazione di appuramenti per decadenza da agevolazioni fiscali possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i 51.645,69 euro. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine previsto per la proposizione del ricorso. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dalla data di notifica dell'avviso di liquidazione. Entro dieci giorni dal predetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio competente ai sensi dell'articolo 4, decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, la relativa quietanza di pagamento ed una comunicazione con l'indicazione del numero delle rate prescelto.
1. 442. (ex 1. 254.) Balduzzi.

  Dopo il comma 118, aggiungere il seguente:
  118. 1. Il comma 1, lettera e) dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2013 n. 122, non si applica al personale della scuola in riferimento agli incrementi contrattuali disposti attraverso le risorse di cui al comma 14 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010.
1. 443. (ex 1. 824.) Chimienti, Rostellato, Tripiedi, Bechis, Cominardi, Baldassarre, Rizzetto, Ciprini, Castelli, Cariello, Caso, Currò, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 118, aggiungere il seguente:
  118. 1. I commi 28, 28-bis e 28-ter dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come da ultimo modificato dall'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono soppressi.
1. 444. (ex 1. 3146.) Borghesi, Grimoldi, Guidesi.

  Dopo il comma 118, aggiungere il seguente:
  118. 1. La ripetizione dell'indebito nei confronti del lavoratore o del pensionato, da parte del sostituto di imposta, può avere ad oggetto solo le somme effettivamente entrate nella sfera patrimoniale del lavoratore o del pensionato. Conseguentemente, è fatto divieto assoluto, al sostituto di imposta, pretendere la restituzione delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali operate nei confronti del lavoratore o del pensionato. Il sostituto di imposta regolerà tali ritenute con gli enti impositori. La disposizione si applica anche per i rapporti di restituzione degli indebiti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 445. (ex 1. 3068.) Causin, Librandi.

  Dopo il comma 118, aggiungere il seguente:
  118. 1. A decorrere dal 1o gennaio 2014 i soggetti esercenti le attività professionali di servizi alla persona nonché per le prestazioni sanitarie possono certificare la prestazione resa, in luogo della fattura, mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249.
1. 446. (ex 1. 3072.) Causin, Librandi.

  Dopo il comma 118, aggiungere il seguente:
  118. 1. A decorrere dal 1o gennaio 2014 i soggetti esercenti le attività professionali possono certificare la prestazione resa, in luogo della fattura, mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249.
1. 447. (ex 1. 3076.) Causin, Librandi.

  Sopprimere il comma 118-bis.
1. 448. (ex 0. 1. 4031. 111.) Guidesi, Borghesi.

  Al comma 118-bis, sostituire le parole: 6.700 euro con le seguenti: 8.000 euro.

  Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 2 mila euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 449. (ex 0. 1. 4031. 63.) Fedriga, Gianluca Pini, Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere i comma 119-bis, 119-ter e 119-quater.
*1. 450. Librandi.
(Inammissibile).

  Sopprimere i comma 119-bis, 119-ter e 119-quater.
*1. 451. Liuzzi, Nicola Bianchi, Catalano, Iannuzzi, Dell'Orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano.
(Inammissibile).

  Sopprimere il comma 120.
1. 452. (ex 1. 3009.) Boccadutri.

  Al comma 120, premettere le parole: Nelle more della approvazione della normativa in materia di attuazione dell'articolo 46 della Costituzione.
1. 453. (ex 1. 168.) Polverini.

  Al comma 120, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 2 milioni con le seguenti: 15 milioni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 5 milioni con le seguenti: 15 milioni.
1. 454. (ex 1. 169.) Polverini.

  Al comma 120, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
  Nella determinazione dei criteri di cui al periodo precedente, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali incentiva in particolare il subentro dei lavoratori dipendenti nella proprietà in caso di fallimento o dismissione della impresa.
1. 455. (ex 1. 171.) Polverini.

  Dopo il comma 120, aggiungere il seguente:
  120-bis. Il decreto ministeriale di cui al comma precedente prevede l'intervento della Cassa depositi e prestiti a sostegno delle iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori, con particolare riferimento alla ipotesi in cui i lavoratori dipendenti subentrino nella gestione della azienda. Nello specifico, l'intervento della Cassa depositi e prestiti può avvenire sul capitale di rischio, con un investimento fino al doppio del capitale sociale raccolto dai lavoratori.
1. 456. (ex 1. 172.) Polverini.

  Sopprimere il comma 121.
1. 457. (ex 1. 1598.) De Mita.

  Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:
  121. 1. Nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2014-2020 il CIPE assegna una quota, nel limite complessivo di 90 milioni di euro, da destinare ad interventi urgenti, a carattere ambientale, per la manutenzione straordinaria del territorio nelle regioni del Mezzogiorno. Le relative risorse sono assegnate dal CIPE alle Regioni, previa presentazione di progetti immediatamente cantierabili, volti al prioritario utilizzo dei lavoratori già addetti alle sistemazioni idraulico-forestali ed idraulico-agrarie.
1. 458. (ex 1. 902.) Paris, Bonavitacola, Amendola, Tino Iannuzzi, Famiglietti, Valiante.

  Sopprimere il comma 121-bis.
1. 459. (vedi 0. 1. 4031. 112.) Guidesi, Borghesi.

  Sostituire il comma 122 con il seguente:
  122. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l'anno 2014, di 1.000 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 19 luglio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 100 milioni di euro e per il finanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati, per l'anno 2014,100 milioni di euro. All'onere di cui al periodo precedente si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 7-bis a 7-nonies dell'articolo 17 della presente legge e, in via secondaria, sino a concorrenza degli importi previsti al medesimo periodo precedente, a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dalla presente legge.

  Conseguentemente, dopo il comma 395, aggiungere i seguenti:
   395-bis. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.
   395-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al 395-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012.
   395-quater. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
   395-quinquies. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  395-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
    a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
    a) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
   395-septies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 395-quinquies e 395-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.
   395-octies. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
  395-nonies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 395-octies si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.
1. 460. (ex 1. 3109.) Airaudo, Di Salvo, Marcon, Boccadutri, Placido, Melilla.

  Al comma 122, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è, in fine, destinata la somma di 50 milioni di euro per il finanziamento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca per l'anno 2014, nonché per il completamento del pagamento delle istanze di cassa integrazione guadagni in deroga per il medesimo settore relative agli anni antecedenti il 2014.
1. 461. (ex 1. 507.) Caruso.

  Dopo il comma 122, aggiungere i seguenti:
  122-bis. In vista della introduzione di uno strumento nazionale di contrasto alla povertà è istituito, a decorrere dal 2014, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo di 400 milioni di euro finalizzato al finanziamento della sperimentazione ed il successivo avvio di un programma nazionale di sostegno per l'inclusione attiva volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale, secondo i principi della Raccomandazione della Commissione europea, del 3 ottobre 2008, relativa all'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si definiscono, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di tale sperimentazione e dell'avvio del programma. Restano fermi i seguenti princìpi:
   a) Il programma è destinato ai residenti che versano in condizione di povertà e che siano cittadini italiani o comunitari ovvero familiari di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
   b) l'accesso al sostegno è condizionato ad una prova dei mezzi effettuata secondo criteri articolati ed omogenei a livello nazionale che identifichino la condizione di povertà; in base alle condizioni reddituali e patrimoniali e al possesso di beni di consumo durevoli. A tal fine, le definizioni di reddito e patrimonio sono assunte in coerenza con quelle adottate ai fini dell'ISEE, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. In ogni caso è adottata una definizione di reddito che include i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche;
   c) l'Inps provvede alla verifica del possesso da parte dei richiedenti il beneficio dei requisiti richiesti, anche avvalendosi dei collegamenti con l'analisi tributaria. Tale attività non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico dell'INPS;
   d) l'erogazione del sostegno economico è condizionata alla stipula da parte dei beneficiari di un patto di inserimento con i servizi sociali locali, quale strumento di inclusione e attivazione sociale;
   e) il sostegno economico è determinato come differenza tra una soglia di povertà e il reddito familiare, e la sua durata è limitata dal venir meno della condizione di povertà. Con il decreto di cui al presente comma, è stabilita sulla base delle risorse disponibili, la soglia al cui livello è integrato il reddito familiare e i limiti alla durata del beneficio, superati i quali il sostegno non potrà essere concesso se non trascorsi almeno 6 mesi dall'ultimo beneficio percepito;
   f) nel caso non sia possibile coprire l'intera popolazione in condizione di povertà, gli interventi saranno prioritariamente destinati ai nuclei familiari con minorenni, in particolare quelli con tre o più minorenni ovvero composti esclusivamente da genitore solo e figli minorenni ovvero con figli disabili; i nuclei familiari con lavoratori che abbiano perso il posto di lavoro e abbiano esaurito gli strumenti di sostegno al reddito legati agli ammortizzatori sociali; i nuclei familiari in condizione di disagio abitativo;
   g) la domanda per l'accesso al sostegno è presentata al Comune di residenza. Il progetto personalizzato di cui alla lettera c) del presente comma è redatto dai competenti servizi sociali del Comune ovvero, in caso di gestione integrata, degli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2009, n. 328, in collaborazione con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione e le associazioni del terzo settore.
   Con il medesimo decreto sono definite le modalità di estensione della sperimentazione di cui al presente comma, anche prevedendo una razionalizzazione delle attuali forme di sostegno alla povertà, ed un adeguato coordinamento con il Fondo di cui all'articolo 81, comma 32 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

  122-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole: « 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « 22 per cento»;
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: « 1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: « 1 gennaio 2014»;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: « 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « 22 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole: « 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2013»;
   f) al comma 27:
    1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013»;
    2. nell'ultimo periodo, le parole: «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
   g) il comma 28 è sostituito dal seguente: « 28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
    1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
    2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461»;
   h) al comma 29, le parole: « 1o gennaio 2012» e le parole: « 31 dicembre 2011» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 1o gennaio 2014», « 31 dicembre 2013»;
   i) ai commi 30 e 31, le parole: « 31 marzo 2012» e le parole: « 16 maggio 2012» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 31 marzo 2014», « 16 maggio 2014»;
   l) al comma 32, le parole: «al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare»;
   m) al comma 33 le parole: «successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare».

  122-quater. Alle disposizioni di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.
  122-quinquies. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: « 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « 22 per cento».
  122-sexies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, le parole: « 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « 22 per cento».
  122-septies. Le disposizioni di cui al comma 122-bis esplicano effetto a decorrere dal 1o gennaio 2014”.
1. 462. (ex 1. 1679.) Fauttilli, Gigli, Binetti, Sberna, Santerini, De Mita.

  Dopo il comma 122 aggiungere il seguente:
  122-bis. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: « 2015».
1. 463. (ex 1. 1287.) Giammanco.

  Dopo il comma 122 aggiungere il seguente:
  122-bis. Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali del 24 novembre 2003, n. 375, è prorogato di cinque anni.
1. 464. (ex 1. 1289.) Giammanco.

  Al comma 123, sostituire le parole: una somma fino a 30 milioni di euro con le seguenti: la somma specifica di 30 milioni di euro.
1. 465. (vedi 0. 1. 5007. 1.) Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo il comma 123, aggiungere il seguente:
  123. 1. All'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-bis. Ai fini del computo di cui al precedente comma i singoli anni lavorati nell'ambito della fascia di età che va da 18 a 40 anni di età anagrafica del singolo lavoratore si intendono raddoppiati. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si fa fronte a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185».
1. 466. (ex 1. 577.) Taglialatela.

  Dopo il comma 123, aggiungere il seguente:
  123. 1. A decorrere dal 1o gennaio 2014 l'importo del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro di cui alla legge n. 147 del 1997 e successive integrazioni e modificazioni è equiparato ad alla corrispondente indennità di disoccupazione riconosciuta ai lavoratori residenti in Svizzera. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle disponibilità della gestione con contabilità separata di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 1997 e successive integrazioni e modificazioni.
1. 467. (ex 1. 2025.) Molteni.

  Dopo il comma 123, aggiungere il seguente:
  123. 1. All'articolo 2, comma 10-bis, della legge 28 giugno 2012, n. 92, la parola «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «cento».
1. 468. Rostellato, Ciprini, Tripiedi, Bechis, Cominardi, Baldassarre, Chimienti, Rizzetto.

  Dopo il comma 123, aggiungere il seguente:
  123. 1. All'articolo 2, comma 22, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: «9,10» è aggiunta la seguente: «10-bis
1. 469. Rostellato, Ciprini, Tripiedi, Bechis, Cominardi, Baldassarre, Chimienti, Rizzetto.

  Al comma 123-ter, primo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 132.
1. 470. (vedi 0. 1. 4022. 1.) Fedriga, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 123-ter, aggiungere il seguente:
  123-ter.1. Ai lavoratori iscritti a decorrere dal 1o gennaio 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di cui alla Tabella C allegata alla presente legge.
*1. 476. (ex 1. 363.) Nardi.

  Dopo il comma 123-ter, aggiungere il seguente:
  123-ter.1. Ai lavoratori iscritti a decorrere dal 1o gennaio 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di cui alla Tabella C allegata alla presente legge..
*1. 471. (ex 1. 363.) Alfreider, Schullian, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Sopprimere il comma 123-quater.
1. 472. (vedi 0. 1. 4031. 115.) Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 126, aggiungere i seguenti:
  126. 1. Al fine di consentire la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore di lavoratori che non rientrano nel contingente di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010 n. 122, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di euro 72.312.677 per gli anni dal 2014 al 2017”.
  L'Inps è autorizzato, nel limite di spesa di 72.312.677 euro, ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito ad un numero massimo di 4.683 di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010 n. 122, che presentino domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Gli oneri derivanti, sono posti a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18 comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di euro 72.312.677 per gli anni dal 2014 al 2017.
  126. 2. Al fine di reperire le risorse necessarie all'attuazione della disposizione di cui al comma 126. 1, pari a euro 72.312.677, si provvede mediante corrispondente riduzione, definita dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 473. (ex 1. 1006.) Barbanti, Rostellato, Tripiedi, Bechis, Cominardi, Baldassarre, Chimienti, Rizzetto, Ciprini, Castelli, Cariello, Caso, Currò, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 124 aggiungere il seguente:
  124.1. Il comma 39 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è abrogato.
1. 601. (ex 1. 2946.) Attaguile.

  Al comma 126, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:
   a) al comma 235 le parole: «1.133 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.510 milioni di euro per l'anno 2016. a 2.347 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.529 milioni di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per l'anno 2019 e a 45 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1.731 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.681 milioni di euro per l'anno 2015, a 3.090 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.671 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.774 milioni di euro per l'anno 2018, a 834 milioni di euro per l'anno 2019 e a 122 milioni di euro per l'anno 2020» 

  Conseguentemente
   al comma 127-
bis, alinea, sostituire le parole: trentaseiesimo mese con le seguenti: settantaduesimo mese;
   al comma 127-quinquies sostituire e parole: sono riconosciuti nel limite di 17.000 soggetti e nel limite massimo di 203 milioni di euro per l'anno 2014, 250 milioni di euro per l'anno 2015, 197 milioni di euro per l'anno 2016, 110 milioni di euro per l'anno 2017, 83 milioni di euro per l'anno 2018, 81 milioni di euro per l'anno 2019, 26 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: sono riconosciuti nel limite di 50.000 soggetti o del maggior numero di soggetto fino alla concorrenza del limite massimo di spesa di 598 milioni di euro per l'anno 2014, 735 milioni di euro per l'anno 2015, 580 milioni di euro per l'anno 2016, 324 milioni di euro per l'anno 2017, 245 milioni di euro per l'anno 2018, 239 milioni di euro per l'anno 2019, 77 milioni di euro per l'anno 2020;
   dopo il comma 173, aggiungere i seguenti:

  173-bis. Gli articoli 2229 e 2230 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono soppressi.».
   f-bis) dopo il comma 524 aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

  173-ter. Il personale della scuola che matura i requisiti entro l'anno scolastico 2011-2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
1. 602. (ex 0. 1. 5008. 2.) Pannarale, Boccadutri, Di Salvo, Marcon, Airaudo, Melilla, Placido, Giordano, Costantino, Fratoianni.

  Al comma 126 sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) al comma 235, le parole: «1.133 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.510 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.347 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.529 milioni di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per l'anno 2019 e a 45 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1.731 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.681 milioni di euro per l'anno 2015, a 3.090 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.671 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.774 milioni di euro per l'anno 2018, a 834 milioni di euro per l'anno 2019 e a 122 milioni di euro per l'anno 2020»;

  Conseguentemente al comma 127-bis alinea, sostituire le parole: trentaseiesimo mese con le seguenti: settantaduesimo mese. al comma 127-quinquies sostituire le parole: sono riconosciuti nel limite di 17.000 soggetti e nel limite massimo di 203 milioni di euro per l'anno 2014, 250 milioni di euro per l'anno 2015, 197 milioni di euro per l'anno 2016, 110 milioni di euro per l'anno 2017, 83 milioni di euro per l'anno 2018, 81 milioni di euro per l'anno 2019, 26 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: sono riconosciuti nel limite di 50.000 soggetti o del maggior numero di soggetti fino alla concorrenza del limite massimo di spesa di 598 milioni di euro per l'anno 2014, 735 milioni di euro per l'anno 2015, 580 milioni di euro per l'anno 2016, 324 milioni di euro per l'anno 2017, 245 milioni di euro per l'anno 2018, 239 milioni di euro per l'anno 2019, 77 milioni di euro per l'anno 2020;
  dopo il comma 173 aggiungere il seguente:
  «173-bis. Gli articoli 2229 e 2230 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati”;
   b-bis) dopo il comma 524 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 603. (ex 0. 1. 5008. 1.) Di Salvo, Marcon, Airaudo, Melilla, Placido, Boccadutri.

  Dopo il comma 126 aggiungere i seguenti:
  126-bis. Al fine di consentire la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore di lavoratori che non rientrano nel contingente di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010 n. 122, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di euro 72.312.677 per gli anni dal 2014 al 2017.
  L'Inps è autorizzato, nel limite di spesa di 72.312.677 euro, ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito ad un numero massimo di 4.683 di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010 n. 122, che presentino domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Gli oneri derivanti, sono posti a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18 comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2. Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di euro 72.312.677 per gli anni dal 2014 al 2017.
  126-ter. Al fine di reperire le risorse necessarie all'attuazione della disposizione di cui al comma 126-bis, pari a euro 72.312.677, si provvede mediante corrispondente riduzione, definita dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 604. (ex 1. 1006.) Barbanti, Rostellato, Tripiedi, Bechis, Cominardi, Baldassarre, Chimienti, Rizzetto, Ciprini, Castelli, Cariello, Caso, Currò, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 126, aggiungere i seguenti:
  126-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:
  «10-bis. Ai fini del godimento del diritto di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».
  126-ter. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 14, le parole: «4 dicembre 2011», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011»;
   b) al comma 14, alinea:
  1) dopo le parole: «in vigore del presente decreto» sono inserite le seguenti: «, escludendo in ogni caso l'applicazione della disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12, commi 1, 2 e 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni,»;
  2) dopo le parole: «che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011,» sono inserite le seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e»;
   c) al comma 14, lettera a), le parole: «entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità avviata sulla base dei citati accordi sindacali e della data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni»;
   d) al comma 14, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
  «d) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano presentato la relativa domanda alla data del 31 dicembre 2012, a condizione che perfezionino i requisiti utili alla maturazione del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2018. Ai fini della fruizione dei benefici di cui alla presente lettera non rilevano l'eventuale prestazione lavorativa successiva all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione né l'eventuale mancato versamento, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile»;

  126-quater. All'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati» sono sostituite dalle seguenti: «il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011 unilateralmente o in conseguenza di fallimento dell'impresa o in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011 o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati, entro la medesima data del 31 dicembre 2011,»;
   b) le parole: «la decorrenza del trattamento medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «la maturazione del diritto al trattamento pensionistico»;
   c) le parole: «entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro un periodo non superiore a trentasei mesi»;
   d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della concessione dei benefici di cui al presente comma non rileva l'eventuale prestazione di altra attività lavorativa di natura temporanea successiva al licenziamento unilaterale o in conseguenza di fallimento dell'impresa o in ragione di accordi al licenziamento unilaterale o in conseguenza di fallimento dell'impresa o in ragione di accordi individuali o della stipulazione degli accordi collettivi di incentivo all'esodo intervenuti ai sensi del primo periodo del presente comma».

  126-quinquies. Ai fini dell'accesso al regime previdenziale vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riconosciuta piena validità agli accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali stipulati dalle imprese, entro il 31 dicembre 2011, anche in sede non governativa.

  Conseguentemente sopprimere il comma 132.
   dopo il comma 254, aggiungere i seguenti:

  254-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all’ articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.
  254-ter. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni informa congiunta.
   dopo il comma 300, aggiungere i seguenti:

  300-bis. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo i della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminaziOne comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
  300-ter. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
  300-quater. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.»
  300-quinquies. Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP”.

  Conseguentemente, dopo il comma 325, aggiungere il seguente:
  325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
   dopo il comma 384, aggiungere il seguente:
  384-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative. al comma 524, aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
1. 605. (ex 1. 2420. parte ammissibile) Fedriga, Guidesi, Caparini, Molteni.

  Dopo il comma 126, aggiungere il seguente:
  126-bis. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: «includendo» inserire le seguenti: «i periodi di cui al capo IV, articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché».

  Conseguentemente sopprimere il comma 132. al comma 133 sopprimere il primo periodo al secondo periodo sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 220 milioni. dopo il comma 254, aggiungere i seguenti:
  254-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all’ articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.
  254-ter. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta.»
   dopo il comma 300, aggiungere i seguenti:
  300-bis. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo i della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'i per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
  300-ter. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo li, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
  300-quater. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
  300-quinquies. Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP».
   dopo il comma 325, aggiungere il seguente:
  325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare omnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.»
   dopo il comma 384, aggiungere i seguenti:
  384-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative.
  384-ter. A decorrere dall'anno 2014 è istituito un prelievo straordinario di euro 500 su ciascuna delle nuove unità immobiliari accatastate a decorrere dal 1o gennaio 2013 a seguito dell'operazione «case fantasma» condotta dall'Agenzia delle entrate ai fini di emersione di unità immobiliari non denunciate. Il prelievo affluisce in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per essere destinato alle finalità di cui al comma 2-bis dell'articolo 7”.
   al comma 524, aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
1. 606. (ex 1. 2403. parte ammissibile). Fedriga, Guidesi, Borghesi, Caparini.

  Dopo il comma 126, aggiungere il seguente:
  126-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   f) entro 36 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni, indipendentemente dalla data in cui maturino i requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto.»

  Conseguentemente sopprimere il comma 132.
   dopo il comma 254, aggiungere i seguenti:
  254-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013;
  254-ter. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: »di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta.»
   dopo il comma 300, aggiungere il seguente:
  300-bis. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'i per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
  300-ter. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
  300-quater. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.»
   dopo il comma 325, aggiungere il seguente:
  325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.”
   dopo il comma 384, aggiungere il seguente:
  384-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative. al comma 524, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
1. 607. (ex 1. 2370. parte ammissibile) Fedriga, Guidesi, Borghesi, Caparini, Molteni.

  Dopo il comma 126, aggiungere il seguente:
  126-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è aggiunta, infine, la seguente lettera:
   f) ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni e che maturino i requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto nel periodo di percezione del trattamento di sostegno al reddito ovvero entro trentasei mesi successivi al termine del trattamento medesimo».

  Conseguentemente sopprimere il comma 132.
   dopo il comma 254, aggiungere i seguenti:
  254-bis. «Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.
  254-ter. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta.»
   dopo il comma 300, aggiungere i seguenti:
  300-bis. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo i della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'i per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
  300-ter. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
  300-quater. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
   dopo il comma 384, aggiungere il seguente:
  384-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative”. al comma 524, aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
1. 608. (ex 1. 2367. parte ammissibile) Fedriga, Guidesi, Borghesi, Caparini, Molteni.

  Dopo il comma 126, aggiungere il seguente:
  126-bis. Nei confronti dei soggetti residenti all'estero che hanno indebitamente percepito prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) fino al 31 dicembre 2008, non si procede al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi abbiano percepito, nell'anno 2013, un reddito personale complessivo, prodotto in Italia o all'estero, imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di importo pari o inferiore a 9.370,34 euro. Qualora i soggetti residenti all'estero, che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui presente comma, abbiano percepito, nell'anno 2013, un reddito personale complessivo, prodotto in Italia o all'estero, imponibile ai fini dell'IRPEF, di importo superiore a 9.370,34 euro, non si procede al recupero dell'indebito nei limiti della metà dell'importo indebitamente percepito. Tale recupero è effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia e, in particolare, dell'articolo 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto il quale abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS. Il recupero dell'indebito si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerta il dolo del pensionato medesimo”.

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014.
1. 609. (ex 1. 2382.) Porta, La Marca, Gianni Farina, Fedi, Garavini, Marazziti, Fitzgerald Nissoli, Picchi, Rabino, Tacconi, Caruso.

  Dopo il comma 126, aggiungere il seguente:
   126-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:
  10-bis. Alle lavoratrici che accedono al trattamento pensionistico ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 e alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 14 non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e non si applicano le disposizioni ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 06 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

  Conseguentemente: dopo il comma 301, aggiungere il seguente:
   301-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo i della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.»
  dopo il comma 439, aggiungere il seguente:
  439-bis. All'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 in comma i è sostituito dal seguente: «1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
   fino a 15.000 euro, 23 per cento;
   oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
   oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
   oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
   oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
   oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 46 per cento;
   oltre 150.000 euro e fino a 250.000 euro, 49 per cento;
   oltre 250.000 euro, 52 per cento.
  al comma 511, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall’ abitazione principale e non beati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cento per cento».
1. 610. (ex 1. 2224.) Di Salvo, Airaudo, Boccadutri, Melilla, Marcon, Placido.

  Sopprimere il comma 126-bis.

  Conseguentemente le risorse ivi previste sono destinate alla tabella C, Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge 27 dicembre 2006, n. 296: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) – Art. 1, comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza.
1. 611. (ex 0. 1. 4031. 40.) Sorial, Cariello, Castelli, Caso.

  Sopprimere il comma 126-bis.
*1. 612. (ex 0. 1. 4031. 27.) Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Castelli, Sorial.

  Sopprimere il comma 126-bis.
*1. 613. (ex 0. 1. 4031. 113.) Guidesi, Borghesi.

  Al comma 127, aggiungere in fine le parole: da emanarsi entro 15 giorni dal termine del monitoraggio da parte dell'Inps.
1. 614. (ex 1. 174.) Polverini.

  Dopo il comma 127, aggiungere i seguenti:
  127-bis. Al comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: «Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, applicando all'importo complessivo derivante dalla loro sommatoria, in quota parte, le relative riduzioni percentuali per ciascuno degli scaglioni di reddito indicati nell'allegata tabella F, ferma restando la corresponsione totale del trattamento ai superstiti per gli importi derivanti dalla sommatoria del reddito diretto del beneficiario con il trattamento medesimo inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS».
  127-ter. La tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituita dalla tabella F di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

Allegato 1 – Tabella F.
Tabella relativa agli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti e redditi del beneficiario

Pensione di reversibilità/indiretta + Reddito diretto = importo inferiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1o gennaio Trattamento ai superstiti corrisposto in misura integrale
Pensione di reversibilità/indiretta + Reddito diretto = importo superiore a 5 ed inferiore a 7 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1o gennaio Percentuale del trattamento di reversibilità pari all'85 per cento sulla quota che concorre nella sommatoria ad eccedere 5 volte il trattamento minimo
Pensione di reversibilità/indiretta + Reddito diretto = importo superiore a 7 volte ed inferiore a 9 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1o gennaio Percentuale del trattamento di reversibilità pari al 75 per cento sulla quota che concorre nella sommatoria ad eccedere 7 volte il trattamento minimo
Pensione di reversibilità/indiretta + Reddito diretto = importo superiore oltre 9 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1o gennaio Percentuale del trattamento di reversibilità pari al 50 per cento sulla quota che concorre nella sommatoria ad eccedere 9 volte il trattamento minimo

  Conseguentemente sopprimere il comma 132.
   dopo il comma 254 aggiungere i seguenti:
  254-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.
  254-ter. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni informa congiunta».
   dopo il comma 325, aggiungere il seguente:
  325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
   dopo il comma 384, aggiungere il seguente:
  384-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative.
  al comma 524, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
1. 615. (ex 1. 2429. parte ammissibile) Fedriga, Matteo Bragantini, Borghesi, Caparini.

  Dopo il comma 127, aggiungere il seguente:
   127-bis. All'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese di cui al primo comma che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento della impresa presso cui erano occupati e che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente».

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

   2014: –3.000;
   2015: –3.000;
   2016: –3.000.
1. 616. (ex 1. 1601.) De Mita.

  Al comma 127-bis, alinea, sostituire le parole: trentaseiesimo mese con le seguenti: settantaduesimo mese.

  Conseguentemente al medesimo comma sostituire le parole da: appartenenti alle seguenti categorie: fino alla fine del comma, con le seguenti: i quali risultavano non occupati al 31 dicembre 2011 per avvenuta risoluzione del contratto di lavoro a qualsiasi titolo o risultavano occupati con contratto di lavoro non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, oppure avevano sottoscritto entro tale data accordi collettivi o individuali che come esito finale prevedevano il licenziamento, ancorché la risoluzione del contratto sia avvenuta successivamente al 31 dicembre 2011, oppure alla stessa data percepivano o erano stati ammessi a percepire misure di sostegno del reddito, anche in vigenza del rapporto di lavoro, che è stato risolto o verrà risolto al termine del periodo di godimento delle predette misure, anche se ciò non era originariamente previsto o prevedibile.
   al comma 127-quater sostituire le parole: del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del comma 127-quinquies, con le seguenti: del limite di copertura richiamato dal comma 127-quinquies;
   al comma 127-quinquies sostituire le parole: sono riconosciuti nel limite di 17.000 soggetti e nel limite massimo di 203 milioni di euro per l'anno 2014, 250 milioni di euro per l'anno 2015, 197 milioni di euro per l'anno 2016, 110 milioni di euro per l'anno 2017, 83 milioni di euro per l'anno 2018, 81 milioni di euro per l'anno 2019, 26 milioni di euro per l'anno 2020, con le seguenti: sono riconosciuti nel limite dei risparmi e delle maggiori entrate di cui ai commi 173-bis, 300-bis, 301-bis, 326-ter, 395-bis, 399-bis, 439-bis, nonché dai commi 511, lettera b) e 524 come modificati dai presente comma, destinati al rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
   dopo il comma 173 aggiungere il seguente:
  173-bis. Gli articoli 2229 e 2230 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono soppressi.
   dopo il comma 300, aggiungere il seguente:
  300-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 450 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2014.
   dopo il comma 301, aggiungere il seguente:
  301-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 dei 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.
   dopo il comma 395 aggiungere i seguenti:
  395-bis, All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento»;
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014»;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
   f) al comma 27:
  1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013»;
  2. nell'ultimo periodo, le parole: «recedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
   g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
  1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
  2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461»;
   h) al comma 29, le parole: «1o gennaio 2012» e le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1o gennaio 2014» e «31 dicembre 2013»;
   i) ai commi 30 e 31, le parole: «31 marzo 2012» e le parole: «16 maggio 2012» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 marzo 2014» e «16 maggio 2014»;
   l) al comma 32, le parole: «al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare»;
   m) al comma 33 le parole: «successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare».

  395-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento».
  395-quater. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.
  395-quinquies. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  395-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

  395-septies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 491, primo periodo premettere le parole: «In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria»;
   b) al medesimo comma 491, sostituire le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato.» con le seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione.», e sostituire le parole: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» con le seguenti: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;

  395-octies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte dal comma 395-septies all'imposta sulle transazioni finanziarie.
   dopo il comma 399 aggiungere il seguente:
  399-bis. All'articolo 3, commi 8 e 9 del Decreto legislativo n. 23 del 2011 sono apportate le seguenti modifiche:
   1) al comma 8, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   c) a decorrere dalla registrazione, il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al quadruplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, e dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli impiegati ed operai. Qualora il contratto prevedesse un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti»;
  2) al comma 9, aggiungere la seguente lettera:
   c-bis) sia stato stipulato un contratto verbale
   dopo il comma 439 aggiungere il seguente:
  439-bis. All'articolo 11 del Decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
   fino a 15.000 euro, 23 per cento;
   oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
   oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
   oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
   oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
   oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 46 per cento;
   oltre 150.000 euro e fino a 250.000 euro, 49 per cento;
   oltre 250.000 euro, 52 per cento»;
   al comma 492, sopprimere le parole: che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, «, », che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» e sostituire le parole: «ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge» con le parole: «ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione»;
   dopo il comma 499, aggiungere il seguente:
  «499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro».
   e) al comma 500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari».
   al comma 511, sostituire la lettera b) con la seguente:
  «b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti. Il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non beati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cento per cento«»;
   dopo il comma 524 aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».
1. 617. (ex 0. 1. 5008. 17.) Marcon, Airaudo, Boccadutri, Di Salvo, Melilla, Placido.

  Al comma 127-bis, alinea, sostituire le parole: trentaseiesimo mese, con le seguenti: settantaduesimo mese

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole da: appartenenti alle seguenti categorie: fino alla fine del comma, con le seguenti: i quali risultavano non occupati al 31 dicembre 2011 per avvenuta risoluzione del contratto di lavoro a qualsiasi titolo o risultavano occupati con contratto di lavoro non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, oppure avevano sottoscritto entro tale data accordi collettivi o individuali che come esito finale prevedevano il licenziamento, ancorché ha risoluzione del contratto sia avvenuta successivamente al 31 dicembre 2011, oppure alla stessa data percepivano o erano stati ammessi a prevenire misure di sostegno del reddito, anche in vigenza dei rapporto di lavoro, che è stato risolto o verrà risolto al termine del periodo di godimento delle predette misure, anche se ciò non era originariamente previsto o prevedibile.
1. 618. (ex 0. 1. 5008. 18.) Di Salvo, Melilla, Placido, Marcon, Airaudo, Boccadutri.

  Al comma 127-bis alinea, sostituire le parole: trentaseiesimo mese con le seguenti: settantaduesimo mese.

  Conseguentemente dopo il comma 325, aggiungere il seguente:
  325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».
1. 619. (ex 0. 1. 5008. 3.) Fedriga.

  Al comma 127-bis, lettera a), sostituire le parole: 6 dicembre 2011 con le seguenti: 31 dicembre 2011.

  Conseguentemente, dopo il comma 325, aggiungere il seguente:
  «325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».
1. 620. (ex 0. 1. 5008. 4.) Fedriga.

  Al comma 127-bis, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) i lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni, indipendentemente dalla data in cui maturino i requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto;.

  Conseguentemente, dopo il comma 325, inserire il seguente:
  «325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».
1. 621. (ex 0. 1. 5008. 12.) Fedriga.

  Al comma 127-bis, lettera b), sostituire le parole: il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di con le seguenti: i lavoratori che, prescindere dalla effettiva cessazione del rapporto di lavoro, hanno firmato entro il 31 dicembre 2011.

  Conseguentemente, dopo il comma 325, inserire il seguente:
  «325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».
1. 622. (ex 0. 1. 5008. 13.) Fedriga.

  Al comma 127-bis, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) i lavoratori con 65 anni di età e le lavoratrici con 60 anni di età che al 31 dicembre 1992 hanno maturato 15 anni di contribuzione;.

  Conseguentemente, dopo il comma 325, inserire il seguente:
  «325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».
1. 623. (ex 0. 1. 5008. 5.) Fedriga.

  Al comma 127-bis, lettera e), sostituire le parole: i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari con le seguenti: i lavoratori che hanno sottoscritto accordi di mobilità alla data del 31 dicembre 2011, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 raggiungano.

  Conseguentemente, dopo il comma 325, inserire il seguente:
  «325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».
1. 624. (ex 0. 1. 5008. 9.) Fedriga.

  Al comma 127-bis, lettera e), sostituire le parole: i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data con le seguenti: i lavoratori che hanno sottoscritto accordi di mobilità alla data del 31 dicembre 2011.

  Conseguentemente, dopo il comma 325, inserire il seguente:
  325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo, Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».
1. 625. (ex 0. 1. 5008. 8.) Fedriga.

  Al comma 127-bis, lettera e), sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: trentasei mesi.

  Conseguentemente dopo il comma 325, inserire il seguente:
  «325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».
1. 626. (ex 0. 1. 5008. 7.) Fedriga.

  Al comma 127-bis, lettera e), sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.

  Conseguentemente
   dopo il comma 254, inserire il seguente:

  «254-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma»;
   dopo il comma 384, inserire il seguente:
  «384-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative».
1. 627. (ex 0. 1. 5008. 6.) Fedriga.

  Al comma 127-bis, lettera f), sostituire le parole: 4 dicembre 2011 con le seguenti: 31 dicembre 2011.

  Conseguentemente, dopo il comma 325, inserire il seguente:
  «325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».
1. 628. (ex 0. 1. 5008. 14.) Fedriga.

  Al comma 127-quinquies, sostituire le parole: 17.000 soggetti con le seguenti: 25.000 soggetti;

  Conseguentemente al medesimo comma:
   sostituire le parole:
203 milioni con le seguenti: 225 milioni;
   sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti 285 milioni;
   sostituire le parole: 197 milioni con le seguenti: 215 milioni;
   sostituire le parole: 81 milioni con le seguenti  96 milioni.
   dopo il comma 325, inserire il seguente: «325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».
1. 629. (ex 0. 1. 5008. 10.) Fedriga.

  Al comma 128, dopo le parole: ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica aggiungere le seguenti: e dei pazienti post-comatosi.
1. 630. (ex 1. 2901.) Marco Di Stefano.

  Al comma 128, sostituire le parole: è autorizzata la spesa di 275 milioni di euro per l'anno 2014 con le seguenti: sono assegnate risorse pari a 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016.

  Conseguentemente, dopo il comma 290, aggiungere il seguente:
  290-bis. Oltre a quanto stabilito dal precedente comma, al fine di conseguire risparmi di spesa pari a 150 milioni di euro per il 2014, e 400 milioni per ciascun anno 2015 e 2016, sono ulteriormente ridotte di pari importo le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi.
1. 631. (ex 1. 2415.) Piazzoni, Boccadutri, Nicchi, Marcon, Melilla, Aiello.

  Al comma 128, sostituire le parole: 275 milioni con le seguenti: 375 milioni.

  Conseguentemente, al comma 166, sostituire le parole: 220 milioni di euro con le seguenti: 120 milioni di euro.
1. 632. (ex 1. 1185.) Di Vita, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 128 aggiungere il seguente:
  128-bis. All'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: ”2-bis. Per i soggetti minori componenti di nuclei familiari monoparentali di cui all'articolo 3 legge 5 febbraio 1992 n. 104, le previste detrazioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, spettano ai componenti del nucleo familiare.

  Conseguentemente dopo il comma 290, aggiungere i seguenti:
  290-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni di euro annui. I Ministri competenti predispongono gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.
  290-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al precedente comma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio. A seguito della verifica, gli interventi correttivi predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.
1. 633. (ex 1. 3173.) Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 129, sostituire le parole: 75 milioni con le seguenti: 125 milioni

  Conseguentemente
   al medesimo comma, dopo le parole:
per l'anno 2014 aggiungere le seguenti: e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024.
   sopprimere il comma 246.
1. 634. (ex 1. 2844.) Rondini.

  Al comma 129, sostituire le parole: 75 milioni con le seguenti: 175 milioni.

  Conseguentemente, al comma 166, sostituire le parole: 220 milioni, con le seguenti: 120 milioni.
1. 635. (ex 1. 2422.) Nicchi, Marcon, Piazzoni, Boccadutri, Melilla, Aiello.

  Al comma 129, dopo le parole: ivi incluse quelle affette da sclerosi laterale amiotrofica aggiungere le seguenti: e quelle post-comatose.
1. 636. (ex 1. 2906.) Marco Di Stefano.

  Dopo il comma 129 aggiungere il seguente:
  «129-bis. Il Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. in materia di locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, è finanziato con 200 milioni per il 2014 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2016».

  Conseguentemente
   al comma 166, sostituire le parole:
220 con le seguenti: 120.
   dopo il comma 290, aggiungere il seguente:
  «290-bis. Oltre a quanto stabilito dal precedente comma, al fine di conseguire risparmi di spesa pari a 100 milioni per ciascun anno del triennio 2014-2016. sono ulteriormente ridotte di pari importo le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi».
1. 637. (ex 1. 2448.) Piazzoni, Melilla, Marcon, Boccadutri, Nicchi, Aiello.

  Dopo il comma 129 aggiungere i seguenti:
  129-bis. All'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 sostituire le parole: 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 con le seguenti: 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

  Conseguentemente dopo il comma 290, aggiungere il seguente:
  290-bis. Oltre a quanto stabilito dal precedente comma, al fine di conseguire risparmi di spesa pari a 40 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015, e 60 milioni per il 2016, sono ulteriormente ridotte di pari importo le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi.
1. 638. (ex 1. 2452.) Piazzoni, Marcon, Boccadutri, Nicchi, Melilla, Aiello.

  Dopo il comma 129 aggiungere i seguenti:
  129-bis. All'articolo 8 comma 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo le parole: «nonché i titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessantenni» sono aggiunte le seguenti: «gli inoccupati di cui al decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297».

  Conseguentemente dopo il comma 290, aggiungere il seguente:
  290-bis. Oltre a quanto stabilito dal precedente comma, al fine di conseguire risparmi di spesa pari a 300 milioni a decorrere dal 2014, sono ulteriormente ridotte di pari importo le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi.
1. 639. (ex 1. 2454.) Nicchi, Melilla, Piazzoni, Marcon, Boccadutri, Aiello.

  Dopo il comma 129 aggiungere il seguente:
  129-bis. Per il finanziamento e l'implementazione dei servizi socio educativi per la prima infanzia al fine di incrementare la presa in carico degli utenti di detti servizi, sono stanziati 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016 per la realizzazione di nuovi asili nido pubblici, nonché per la manutenzione e la messa in sicurezza degli asili nido pubblici esistenti. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, e le modalità di ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

  Conseguentemente dopo il comma 391, aggiungere i seguenti:
  391-bis. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.
  391-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al 391-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012.
  391-quater. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: nei limiti del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: nei limiti del 95 per cento. 391-quinquies. 391-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento.
  391-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 391-quater e 391-quinquies, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.
1. 640. (ex 1. 2444.) Piazzoni, Marcon, Boccadutri, Nicchi, Melilla, Aiello.

  Dopo il comma 129, aggiungere il seguente:
  «129-bis. All'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Per i soggetti minori componenti di nuclei familiari monoparentali di cui all'articolo 3 legge 5 febbraio 1992 n. 104, le previste detrazioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, spettano ai componenti del nucleo familiare».

  Conseguentemente dopo il comma 419, aggiungere il seguente:
  «419-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana le disposizioni in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie ad assicurare maggiori risorse per 20 milioni di euro dal 2014».
1. 641. (ex 1. 2425.) Airaudo, Boccadutri, Piazzoni, Nicchi, Marcon, Melilla, Aiello.

  Al comma 129-bis, primo periodo, dopo le parole: a famiglie aggiungere la seguente: italiane.
1. 642. (ex 0. 1. 5009. 3.) Borghesi, Guidesi.

  Al comma 129-bis, primo periodo, sostituire la parola: residenti con le seguenti: di cittadinanza italiana o comunitaria.
1. 643. (ex 0. 1. 5009. 7.) Guidesi, Borghesi.

  Al comma 129-bis, primo periodo, dopo la parola: residenti aggiungere le seguenti: in Italia da almeno 20 anni.
1. 644. (ex 0. 1. 5009. 5.) Borghesi, Guidesi.

  Al comma 129-bis, primo periodo, dopo la parola: residenti aggiungere le seguenti: in Italia da almeno 30 anni.
1. 645. (ex 0. 1. 5009. 4.) Borghesi, Guidesi.

  Sopprimere il comma 130.
1. 646. (ex 1. 600.) Corsaro.

  Al comma 130, sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti: di 80 milioni di euro.

  Conseguentemente
   al medesimo comma:
   dopo le parole:
ciascuno degli anni aggiungere le seguenti: 2014,
   aggiungere in fine il seguente periodo:
Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di cui al medesimo articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, provvede annualmente ad individuare le modalità di erogazione del Fondo nell'ambito di un sistema nazionale, assicurando assistenza e consulenza ai Comuni beneficiari del predetto Fondo tramite apposita convenzione con l'ANCI.
   al comma 290 aggiungere in fine il seguente periodo: Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.
1. 647. (vedi 1. 2139.) Guidesi, Borghesi, Molteni.

  Al comma 130, sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti: di 80 milioni di euro Conseguentemente
   al medesimo comma:
   dopo le parole:
ciascuno degli anni aggiungere le seguenti: 2014,
   aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al medesimo articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, provvede annualmente ad individuate le modalità di erogazione del Fondo nell'ambito di un sistema nazionale, assicurando assistenza e consulenza ai Comuni beneficiari del predetto Fondo tramite apposita convenzione con l'ANCI.
   dopo il comma 290, aggiungere il seguente:
  290-bis. Oltre a quanto stabilito dal precedente comma, al fine di conseguire risparmi di spesa pari a 80 milioni di euro per il 2014, e 60 milioni per ciascun anno 2015 e 2016, sono ulteriormente ridotte di pari importo le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi.
1. 648. (vedi 1. 2428.) Nicchi, Marcon, Piazzoni, Boccadutri, Melilla, Aiello.

  Sopprimere il comma 130-bis.
1. 649. (ex 0. 1. 4031. 64.) Fedriga, Guidesi, Borghesi.

  Sostituire il comma 130-bis con il seguente:
  130-bis. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-sexies e 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, è incrementato di 10 milioni di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 524, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 650. (ex 0. 1. 4031. 58.) Fratoianni, Pellegrino, Palazzotto, Costantino, Marcon, Melilla, Boccadutri, Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 130-bis, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 300 mila euro.
1. 651. (ex 0. 1. 4031. 48.) Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 131.
1. 652. (ex 1. 601.) Corsaro.

  Dopo il comma 131, aggiungere il seguente:
  131-bis. Al comma 5, articolo 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni, nella legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al primo periodo, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «40 milioni»;
   b) dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: «Le risorse del Fondo sono altresì utilizzate anche a favore di proprietari di immobili sottoposti ad aste giudiziarie per insolvenza sui mutui per la prima casa, a causa di difficoltà temporanee nel pagamento delle rate dei medesimi mutui. I criteri e le modalità attuative delle suddette disposizioni, sono individuate con il medesimo decreto di cui al successivo periodo;».

  Conseguentemente, al comma 246, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024 con le seguenti: 30 milioni di euro per l'anno 2014 e di 15 milioni di euro annui per il biennio 2015-2016.
1. 653. (ex 1. 2432.) Piazzoni, Boccadutri, Nicchi, Marcon, Melilla, Aiello.

  Al comma 131-bis, aggiungere, in fine, le parole: nonché degli immobili di proprietà di soggetti giuridici pubblici destinati o adibiti all'erogazione di servizi socio-educativi-assistenziali in favore di minori, anziani e donne in difficoltà.
1. 654. Marco Di Stefano.

  Sopprimere i commi da 132 a 132-octies.
*1. 655. Borghesi, Guidesi, Allasia, Bossi, Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Fedriga, Giorgetti, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.

  Sopprimere i commi da 132 a 132-octies.
*1. 656. Nuti.

  Sopprimere il comma 132.

  Conseguentemente, dopo il comma 140 aggiungere i seguenti:
  140-bis. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per le pari opportunità, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei princìpi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi.
  140-ter. Nell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, il piano di cui al comma 1 è incentrato sulla ristrutturazione degli immobili comunali in disuso al fine di concederne in convenzione l'utilizzo a titolo gratuito agli operatori privati del settore che si impegnano:
   a) a mantenere i costi per l'accesso dei bambini alle strutture nel rispetto della media delle rette applicate dai nidi pubblici e privati presenti nella zona territoriale;
   b) ad assumere prioritariamente personale dalle liste dei lavoratori socialmente utili, aventi profili e competenze coerenti con le mansioni richieste.
1. 657. (ex 1. 2175.) Rondini, Prataviera.

  Sopprimere il comma 132.

  Conseguentemente, dopo il comma 140 aggiungere il seguente:
  140-bis. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per le pari opportunità, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei princìpi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla presa in carico dei bambini privi di famiglia e residenti nelle strutture denominate «case famiglia».
1. 658. (ex 1. 2177.) Rondini, Prataviera.

  Sopprimere il comma 132.

  Conseguentemente, dopo il comma 140 aggiungere il seguente:
  140-bis. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per le pari opportunità, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei princìpi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla presa in carico dei genitori separati che a causa della loro condizione vivono in situazioni di disagio sociale.
1. 659. (ex 1. 2179.) Rondini, Prataviera.

  Sopprimere il comma 132.

  Conseguentemente, dopo il comma 140 aggiungere il seguente:
  140-bis. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per le pari opportunità, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei princìpi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati a sostenere economicamente i figli di famiglie con reddito minimo che intendono proseguire il percorso scolastico terminata la scuola dell'obbligo.
1. 660. (ex 1. 2180.) Rondini, Prataviera.

  Sopprimere il comma 132.

  Conseguentemente, dopo il comma 140 aggiungere il seguente:
  140-bis. In via sperimentale per l'anno 2014, fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, un'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei princìpi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per l'adozione di progetti individualizzati diretti a migliorare la qualità della vita e l'assistenza delle persone in condizione di gravità cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che restano prive di un adeguato sostegno familiare. Per la realizzazione del piano è istituito, presso il Ministero della salute, un fondo denominato «Dopo di noi», la cui dotazione per l'anno 2014 è pari a 30 milioni di euro.
1. 661. (ex 1. 2173.) Rondini, Prataviera.

  Sopprimere il comma 132.

  Conseguentemente, dopo il comma 140 aggiungere il seguente:
  140-bis. In via sperimentale per l'anno 2014, la misura degli assegni familiari da corrispondersi al lavoratore cittadino italiano o comunitario, di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive integrazioni e modificazioni, è aumentata dal 10 per cento in presenza di tre o più figli.
1. 662. (ex 1. 2163.) Rondini, Prataviera.

  Sopprimere il comma 132.

  Conseguentemente, dopo il comma 192, aggiungere il seguente:
  192-bis. Presso la Presidenza del Consiglio è istituito un fondo con una dotazione di 110 milioni di euro per l'anno 2014. Il Dipartimento dello Sport, di concerto con le regioni interessate, destina contributi a fondo perduto, fino all'80 per cento dell'ammontare dell'investimento e per quote non superiori a 500 mila euro per ciascun intervento e per ciascun beneficiario, alle ASD dei campionati dilettanti iscritte alle Federazioni aderenti al CONI che abbiano un settore giovanile, per progetti di ristrutturazione, adeguamento e messa a norma di impianti sportivi di proprietà di enti locali. Gli enti locali proprietari degli impianti sportivi beneficiari dei contributi di cui al precedente periodo concedono in uso gratuito la struttura per un periodo commisurato all'investimento.
1. 663. (ex 1. 2787.) Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 132.

  Conseguentemente al comma 358
   alinea sostituire le parole:
è aggiunto il seguente con le parole: sono aggiunti i seguenti
   aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
  14-ter. Per l'anno 2014 sono escluse dai saldi rilevante ai fini del Patto di stabilità interno per gli enti locali, nel limite di 110 milioni di euro, le spese sostenute dai comuni per spese destinate a migliorare la qualità vita e fornire assistenza alle persone diversamente abili che restano prive di adeguato sostegno familiare.
1. 664. (ex 1. 2074.) Fedriga, Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 132.

  Conseguentemente al comma 358
   alinea, sostituire le parole:
è aggiunto il seguente con le parole: sono aggiunti i seguenti
   aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
  14-ter. Per l'anno 2014 sono escluse dai saldi rilevante ai fini del Patto di stabilità interno per gli enti locali, nel limite di 110 milioni di euro, le spese sostenute dai comuni per i costi di personale per l'adeguamento dell'organico delle Polizie locali, preposto al controllo del territorio;.
1. 665. (ex 1. 2063.) Molteni, Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 132.

  Conseguentemente al comma 358
   alinea, sostituire le parole:
è aggiunto il seguente con le parole: sono aggiunti i seguenti
   aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
  14-ter. Per l'anno 2014 sono escluse dai saldi rilevante ai fini del Patto di stabilità interno per gli enti locali, nel limite di 110 milioni di euro, le spese sostenute dai comuni per il contrasto all’ accattonaggio minorile.
1. 666. (ex 1. 2077.) Fedriga, Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 132.

  Conseguentemente al comma 358
   alinea, sostituire le parole:
è aggiunto il seguente con le parole: sono aggiunti i seguenti
   aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
  14-ter. Per l'anno 2014 sono escluse dai saldi rilevante ai fini del Patto di stabilità interno per gli enti locali, nel limite di 110 milioni di euro, le spese sostenute dai comuni per la assistenza domiciliare per persone non autosufficienti o disabili.
1. 667. (ex 1. 2072.) Fedriga, Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 132.

  Conseguentemente al comma 358
   alinea, sostituire le parole:
è aggiunto il seguente con le parole: sono aggiunti i seguenti
   aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
  14-ter. Per l'anno 2014 sono escluse dai saldi rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno per gli enti locali, nel limite di 110 milioni di euro, le spese sostenute dai comuni per spese finalizzate al miglioramento della rete degli asili nido.
1. 668. (ex 1. 2069.) Fedriga, Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 132.

  Conseguentemente al comma 358
   alinea, sostituire le parole:
è aggiunto il seguente con le parole: sono aggiunti i seguenti
   aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
  14-ter. Per l'anno 2014 sono escluse dai saldi rilevante ai fini del Patto di stabilità interno per gli enti locali, nel limite di 110 milioni di euro, le spese sostenute dai comuni per spese con finalità sociali.
1. 669. (ex 1. 2068.) Fedriga, Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 132.

  Conseguentemente al comma 358
   alinea sostituire le parole:
è aggiunto il seguente con le parole: sono aggiunti i seguenti
   aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
  14-ter. Per l'anno 2014 sono escluse dai saldi rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno per gli enti locali e territoriali, nel limite di 110 milioni di euro, le spese sostenute dai comuni per la realizzazione di progetti di sicurezza urbana da parte dei comuni, co-finanziati dalle Regioni, ai sensi delle rispettive disposizioni di legge.
1. 670. (ex 1. 2066.) Molteni, Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 132.

  Conseguentemente al comma 358
   alinea sostituire le parole:
è aggiunto il seguente con le parole: sono aggiunti i seguenti
   aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
  14-ter. Per l'anno 2014 sono escluse dai saldi rilevante ai fini del Patto di stabilità interno per gli enti locali e territoriali, nel limite di 110 milioni di euro, le spese sostenute dai comuni e dalle regioni per attività di prevenzione di incidenti stradali e sicurezza sulle strade.
1. 671. (ex 1. 2076.) Fedriga, Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 132.
1. 672. (ex 1. 2373.) Fedriga, Molteni, Guidesi, Borghesi, Caparini.

  Sostituire il comma 132 con i seguenti:
  132. È autorizzata complessivamente la spesa di 126 milioni di euro per l'anno 2014, destinata al pagamento degli arretrati degli anni 2012 e 2013 dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità impiegati in progetti di cui all'articolo 1 e 2 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e all'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di stipula di nuove convenzioni per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili e di lavoratori di pubblica utilità, a pena di nullità delle medesime.
  132-bis. Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con le Regioni che ne facciano domanda, provvede entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla determinazione delle carenze di organico dei comuni, per le posizioni attualmente ricoperte dai lavoratori di cui all'articolo 1 e 2 del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e all'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Sulla base delle risultanze della mappatura di cui al periodo precedente, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con le Regioni interessate, ripartisce le autorizzazioni ad assumere personale.
  132-ter. Per le assunzioni riguardanti i lavoratori di cui al comma 132-bis gli enti pubblici devono bandire procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale, anche a tempo parziale, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
  132-quater. Le assunzioni di cui al comma 132-bis devono essere effettuate previo rispetto del patto di stabilità interno e dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono destinate ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 132-bis e 132-ter le autorizzazioni di spesa di cui al comma 132 non impiegate ai sensi dello stesso comma.
1. 673. (ex 0. 1. 5010. 3.) Nuti, Castelli, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Di Benedetto, Di Vita, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Lupo, Mannino, Nesci, Parentela, Sorial, Toninelli.

  Sostituire il comma 132 con il seguente:
  132. È autorizzata complessivamente la spesa di 126 milioni di euro per l'anno 2014, destinata al pagamento degli arretrati degli anni 2012 e 2013 dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblici utilità impiegati in progetti di cui all'articolo 1 e 2 del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e all'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di stipula di nuove convenzioni per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili e di lavoratori di pubblica utilità, a pena di nullità delle medesime.
1. 674. (ex 0. 1. 5010. 2.) Nuti, Castelli, Cozzolino, D'ambrosio, Dadone, Di Benedetto, Di Vita, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Lupo, Mannino, Nesci, Parentela, Sorial, Toninelli, Barbanti.

  Sostituire il comma 132 con il seguente:
  132. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, nel limite di 1 milione di euro, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2014. Le risorse di cui al periodo precedente che risultino eccedenti rispetto al fabbisogno di destinazione sono utilizzate per far fronte all'eccezionale necessità di risorse finanziarie da destinarsi ai lavoratori socialmente utili e a quelli di pubblica utilità della regione Calabria e altresì ai lavoratori di cui alla legge regionale della regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15. Nell'ambito delle risorse destinate di cui al secondo periodo, la regione Calabria provvede al pagamento degli arretrati dell'anno 2013 dei progetti dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità, alla proroga per l'anno 2014 dei medesimi progetti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché all'avvio di un percorso di inserimento lavorativo dei suddetti lavoratori.
1. 675. (ex 1. 1535.) Tartaglione.

  Al comma 132, primo periodo, sostituire le parole: 126 milioni con le seguenti: 3 milioni.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma
   sostituire le parole:
100 milioni con le seguenti 1 milione
   sostituire le parole  25 milioni con le seguenti 1 milione
   sopprimere il comma 132-bis.
1. 676. (ex 0. 1. 5010. 4.) Guidesi, Borghesi.
(Inammissibile).

  Dopo il comma 132 aggiungere i seguenti:
  132-bis. Al decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
  «Le attività di cui al comma 1 includono le prestazioni di attività in lavori di pubblica utilità di cui all'articolo 2 da parte di titolari di trattamenti previdenziali, realizzate alle condizioni di cui all'articolo 7»;
   b) al comma 1, lettera d), dell'articolo 2 dopo le parole: «degli edifici a rischio» sono aggiunte le seguenti: «di scuole, università o edifici penitenziari»;
   c) il comma 5 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
  «5. I progetti di lavori di pubblica utilità, predisposti dalle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dagli enti pubblici economici, sono corredati dalle delibere di cui all'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo n. 468 del 1997, recanti gli impegni in ordine alle opzioni ivi previste e ai conseguenti stanziamenti di bilancio»;
   d) all'articolo 2 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
  «5-bis. Sulla base delle delibere di cui al comma 5 i soggetti promotori stipulano, entro 6 mesi dall'avvio dei progetti, convenzioni con i soggetti incaricati della realizzazione dei piani di impresa, affidando ad essi direttamente la gestione dei progetti di pubblica utilità. Il soggetto promotore allega, in sede di presentazione del progetto o invia successivamente la convenzione e l'organismo gestore subentra negli obblighi del promotore. Ove la convenzione non venga stipulata il progetto si intende cessato»;
   e) dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:
  «Art. 3-bis. – 1. Fatte salve le disposizioni che prevedono l'utilizzo di altri soggetti, possono esser utilizzati nei lavori di pubblica utilità i lavoratori destinatari di una indennità di mobilità o di indennità o di sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o di inoccupazione, ovvero destinatari del trattamento straordinario di integrazione salariale o altrimenti sospesi dall'attività lavorativa e beneficiari di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro.
  Art. 3-ter. – 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3-bis da assegnare ai lavori di pubblica utilità si tiene conto preliminarmente della corresponsione tra la qualifica posseduta dai lavoratori e i requisiti professionali richiesti per l'attuazione del progetto.
  2. L'assegnazione ai progetti di LSU dei lavoratori di cui all'articolo 3-bis avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e dei servizi per l'impiego competenti o attraverso richiesta nominativa da parte dell'organismo gestore del progetto. I lavoratori sono tenuti a rispondere alla convocazione da parte dei soggetti abilitati entro un termine di 6 giorni dal ricevimento della comunicazione»;
   f) il comma 1 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:
  «1. Le amministrazioni pubbliche possono svolgere le attività di L.S.U. mediante l'utilizzo dei lavoratori di cui all'articolo 3-bis residenti nel comune o nell'area della sezione circoscrizionale per l'impiego o per il collocamento in agricoltura, ove si svolge la prestazione. In ogni caso le attività offerte per i LSU devono svolgersi in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque che è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici»;
   g) i commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. L'utilizzazione dei lavoratori beneficiari di trattamenti previdenziali/assistenziali di cui all'articolo 3-bis non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità. L'Ente utilizzatore o l'Organismo gestore fornisce tutte le informazioni necessarie, includenti il luogo di impiego, la data di inizio del rapporto, la durata del rapporto, la descrizione dell'attività.
  2. I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti previdenziali di cui all'articolo 3-bis, sono impegnati per l'orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore dell'intervento e comunque per non meno di 20 ore settimanali e per non più di 8 ore giornaliere. Nel caso di impegno per un orario superiore, entro il limite del normale orario contrattuale, ai lavoratori compete un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore».
  132-ter. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 40, 41, 42 e 43 sono sostituiti dai seguenti:
  «40. Il lavoratore destinatario di una indennità di mobilità o di indennità o di sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o di inoccupazione, ovvero destinatario del trattamento straordinario di integrazione salariale o altrimenti sospeso dall'attività lavorativa e beneficiano di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, decade dai trattamenti medesimi, qualora senza giustificato motivo:
   a) rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione, o non lo frequenti regolarmente;
   b) di partecipare ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, o non vi partecipi regolarmente;
   c) non accetti di essere impiegato nei lavori socialmente utili di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 468 del 1997, come modificato dal presente emendamento;
   d) non accetti una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennità cui ha diritto;
   e) non riprenda in caso di richiamato in attività durante un periodo di sospensione dal lavoro con ammissione al trattamento di integrazione salariale.

  41. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, i responsabili della attività formativa o dei L.S.U., i datori di lavoro ovvero le agenzie per il lavoro comunicano direttamente all'Inps e, in caso di mobilità, al servizio per l'impiego territorialmente competente ai fini della cancellazione dalle liste, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito di detta comunicazione l'Inps dichiara la decadenza dai medesimi, dandone comunicazione agli interessati.
  42. Le disposizioni di cui ai commi 40 e 41 si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione o le attività offerte per i LSU si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque che è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
  43. Nei casi di cui ai commi 40 e 41, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto alla prestazione, fatti salvi i diritti già maturati»;
  44. La mancata comunicazione di cui al comma 41 è valutata ai fini della verifica del corretto andamento dell'attività svolta da parte delle agenzie del lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”.
1. 677. (ex 1. 2439.) Vitelli, Librandi, Galgano.

  Dopo il comma 132, aggiungere il seguente:
  132-bis. All'articolo 15, comma 1, primo periodo del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo le parole: «personale docente, educativo e ATA», aggiungere le seguenti: «inclusi quanti prestano la loro attività nella forma della collaborazione coordinata e continuativa e le cooperative formate dagli ex lavoratori socialmente utili,».
1. 678. (ex 1. 2798.) Fratoianni, Duranti, Giancarlo Giordano, Melilla, Marcon, Boccadutri.

  Dopo il comma 132, aggiungere il seguente:
  132-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa apertura di un tavolo interistituzionale tra regione Campania, provincia e comune di Napoli, è autorizzato a trasferire le somme accantonate per i progetti occupazionali BROS e I.SO.LA. Ulteriori risorse possono essere individuate a valere sulle somme di cui al comma 132.
1. 679. (ex 1. 177.) Polverini.

  Sopprimere il comma 132-bis.
1. 680. (ex 0. 1. 4031. 114.) Guidesi, Borghesi.

  Al comma 133, sopprimere il primo periodo
*1. 681. (ex 1. 2372.) Fedriga, Molteni, Caparini, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 133, sopprimere il primo periodo.
*1. 682. (ex 1. 602.) Corsaro.

  Al comma 133, sostituire il primo periodo con il seguente: I commi da 2 a 5, dell'articolo 3, del decreto legge del 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, sono soppressi.
1. 683. (ex 1. 2855.) Rondini.

  Al comma 133, primo periodo, sopprimere le parole: ovvero cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
1. 684. (ex 1. 1850.) Busin.

  Al comma 133, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 220 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 35 milioni di euro.
*1. 685. (vedi 1. 514.) Caruso.

  Al comma 133, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 220 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 35 milioni di euro.
*1. 686. (vedi 1. 2987.) Catania, Santerini, Gigli, Matarrese, Librandi.

  Al comma 133, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 220 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 35 milioni di euro.
*1. 687. (vedi 1. 1472.) Palmieri.

  Dopo il comma 133 aggiungere il seguente:
  133-bis. È istituita la «carta della famiglia» per nuclei con almeno tre figli a carico di età non superiore a ventisei anni, che dà diritto a sconti sull'acquisto di beni e servizi, ovvero a riduzioni su tariffe, concordate con soggetti pubblici e privati che aderiscano all'iniziativa. La Carta Famiglia Nazionale è emessa dai singoli comuni, che attestano lo status della Famiglia previsto al momento del rilascio, ed ha una durata biennale dalla data di emissione. I Comuni che già possiedono Carte Famiglie o Family Card locali possono utilizzarle come «Carta Famiglia Nazionale» dopo aver uniformato gli standard grafici minimi e le modalità di adesione, da definire con apposito regolamento. La Carta Famiglia Nazionale è funzionale alla creazione di uno o più GAF (Gruppi di acquisto Famigliare) o Gas (Gruppi di acquisto Solidale) nazionali, nonché alla fruizione dei Biglietti Famiglia e Abbonamenti Famiglia per servizi di trasporto, culturali, sportivi, ludici turistici e altro.

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole., ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
1. 688. (ex 1. 1760.) Sberna, Gigli, Sottanelli, Fauttilli, Binetti.

  Dopo il comma 133, aggiungere il seguente:
  133-bis. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui articolo 1-sexies e 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n, 39, è incrementato di 10 milioni di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016.

  Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 689. (ex 1. 693.) Pilozzi, Kronbichler, Fratoianni, Costantino, Pellegrino, Palazzotto, Marcon, Melilla, Boccadutri.

  Al comma 135, lettera c), dopo le parole: le province aggiungere le seguenti: per i soli uffici di loro diretta gestione,
1. 690. (ex 1. 179.) Polverini.

  Sopprimere il comma 136-bis.

  Conseguentemente le risorse ivi previste sono destinate alla tabella C, Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge 27 dicembre 2006, n. 296: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) – Art. 1, comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza.
1. 691. (ex 0. 1. 4031. 39.) Sorial, Cariello, Castelli, Caso.

  Sopprimere il comma 136-bis.
1. 692. (ex 0. 1. 4031. 26.) Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Castelli, Sorial.

  Sostituire il comma 137 con il seguente:
  137. Al fine di adempiere agli obblighi in materia di mobilità sanitaria internazionale, gli specifici stanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, iscritti nello stato di previsione del Ministero della salute, sono incrementati, per l'anno 2014, di 121 milioni di euro. A decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione e del regolamento di cui ai commi 85 e 86 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (stabilità 2013), gli adempimenti connessi all'assistenza sanitaria in forma indiretta di cui all'articolo 3, lettera b), del citato decreto sono garantiti dal Ministero della salute secondo le procedure previste dall'articolo 7. Le successive modalità di imputazione di tali somme ai competenti organi regionali saranno definite nel citato regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 86, della citata legge.
1. 693. (ex 1. 547.) Caruso.

  Sostituire il comma 137 con il seguente:
  137. Al fine di adempiere agli obblighi in materia di assistenza sanitaria all'estero, gli stanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, iscritti nello stato di previsione del Ministero della salute, sono incrementati di 121 milioni di euro. Fino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione e del regolamento di cui ai commi 85 e 86 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, gli adempimenti connessi all'assistenza sanitaria in forma indiretta sono garantiti, con le procedure indicate all'articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980, dal Ministero della salute. Nel regolamento di cui all'articolo 1, commi 85 e 86 della legge 24 dicembre 2012, 228, sono altresì definite le successive modalità di imputazione di tali somme ai competenti organi regionali.
1. 694. (ex 1. 337.) Marazziti, Gianni Farina, Fedi, Fitzgerald Nissoli, Garavini, Picchi, Giuditta Pini, Porta, Rabino, Sberna, Tacconi.

  Sopprimere il comma 139.
*1. 695. (ex 0. 1. 4031. 29.) Lupo, Sorial, Castelli.

  Sopprimere il comma 139.
*1. 696. (ex 0. 1. 4031. 117.) Guidesi, Borghesi.

  Sostituire il comma 139 con i seguenti:
  139. All'articolo 58 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole: «l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura» con le seguenti: «il ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali»;
   b) al comma 3, sostituire le parole: «l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura» con le seguenti: «il ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali»;
   c) al comma 4, sostituire le parole: «l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura» con le seguenti: «il ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali»;
   d) al comma 5, sostituire le parole: «l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura» con le seguenti: «il ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali»

  139-bis. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è rifinanziato di 5 milioni di euro per l'anno 2014.
1. 697. (ex 1. 1556.) Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial.

  Al comma 139, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 50 milioni

  Conseguentemente
   al medesimo comma, aggiungere in fine il seguente periodo:
La provvista del suddetto Fondo posto a carico del fondo sociale europeo nell'ambito del relativo programma a favore degli indigenti per il periodo di programmazione 2014-2020, è stabilita nella misura del 40 per cento delle dotazioni a tal fine assegnate all'Italia.
   al comma 166, sostituire le parole: 220 milioni, con le parole: 175 milioni.
1. 698. (ex 1. 2438.) Piazzoni, Marcon, Melilla, Boccadutri, Nicchi, Aiello, Franco Bordo, Pellegrino.

  Al comma 139, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quota parte di cui al periodo precedente dovrà essere riservata ad iniziative di contrasto alle discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro.
1. 699. (ex 1. 181.) Polverini.

  Dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:
  139-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i commi 13, 14 e 15 sono abrogati.
  139-ter. Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, il personale docente della scuola dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, che conservi l'idoneità allo svolgimento di attività lavorativa di altro profilo è impiegato in attività di programmazione e di approfondimento della didattica, in attività connesse all'insegnamento come la gestione della biblioteca e dei laboratori, l'organizzazione delle visite di istruzione e delle attività di orientamento, l'organizzazione delle prove di ingresso e di esame. Tale personale conserva il ruolo e la qualifica precedentemente acquisiti.
  139-quater. Al personale docente della scuola dichiarato inidoneo si applicano le disposizioni pensionistiche previgenti alle norme di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  139-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi da 139-bis a 139-quater si provvede quanto a 200 milioni di euro riducendo in misura corrispondente a decorrere dall'anno 2014, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1. 700. (ex 1. 2863.) Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino, Melilla, Marcon, Boccadutri.

  Dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:
  139-bis. Al Testo Unico delle imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917. sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 10, comma 1, del la lettera 1-bis) è abrogata:
   b) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente: «Art. 15-bis. – (Detrazioni per adozione internazionale). – Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi nei confronti dell'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983 n. 184, nonché le altre spese direttamente sostenute e autocertificate dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, nei limiti di un tetto di detraibilità fissato di 25.000 euro per ciascuna procedura adottiva ripartito anche su più anni.».

  139-ter. All'articolo 31, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, la lettera m) è abrogata.
  139-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 152 è abrogato.

  Conseguentemente dopo il comma 290, aggiungere il seguente:
  290-bis. Oltre a quanto stabilito dal precedente comma, al fine di conseguire risparmi di spesa pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, sono ulteriormente ridotte di pari importo le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi.
1. 701. (ex 1. 2441.) Nicchi, Marcon, Melilla, Piazzoni, Boccadutri, Aiello.

  Dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:
  139-bis. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è ripartito come segue:
   a) l'85 per cento destinato alla copertura dei costi sostenuti dalle organizzazioni caritatevoli beneficiarie dei contributi per i servizi di trasporto, stoccaggio e distribuzione del cibo invenduto da recuperare secondo quanto disposto dal comma 139-ter;
   b) il 5 per cento destinato alla copertura dei costi amministrativi sostenuti dalle organizzazioni caritatevoli beneficiarie dei contributi;
   c) il 10 per cento destinato all'acquisto di derrate alimentari al fine di incrementare la qualità e la varietà dei prodotti da distribuire al fine di assicurare un regime alimentare caratterizzato da equilibrato apporto nutrizionale.

  139-ter. Con il decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono stabilite le modalità del recupero del cibo invenduto di cui alla lettera a) del comma 139-bis.
1. 702. (ex 0. 1. 4031. 30.) Gagnarli, Sorial, Castelli.

  Dopo il comma 139, aggiungere il seguente:
  «139-bis. Nelle more dell'adozione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 5, comma 2 dei decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, al fine di garantire le prestazioni del servizio sanitario nazionale finalizzate alla prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da ludopatia ed il potenziamento dei servizi territoriali delle Regioni, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2014».

  Conseguentemente al comma 162 sostituire le parole: 614 milioni con le seguenti: 414 milioni.
1. 703. (ex 1. 2466.) Aiello, Marcon, Nicchi, Melilla, Boccadutri, Piazzoni.

  Dopo il comma 139 aggiungere il seguente:
  139-bis. Gli enti pubblici di ricerca e le università, per ragioni oggettive connesse all'espletamento delle loro funzioni fondamentali corrispondenti a mansioni non coperte dal personale a tempo indeterminato, possono prorogare i contratti a tempo determinato, il cui costo non grava sul fondo di funzionamento ordinario, in quanto collocati su progetti di ricerca e a supporto dell'attività didattica oltre i limiti temporali previsti dalla legge o dal CCNL enti pubblici di ricerca e sperimentazione, attraverso accordi decentrati in virtù dell'articolo 5 comma 4 bis del Decreto legislativo n. 368 del 2001.

  Conseguentemente
   dopo il comma 251 aggiungere il seguente:

  251-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.
   dopo il comma 395, aggiungere i seguenti:
  395-bis. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento»;
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: « 1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: « 1o gennaio 2014»;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
   f) al comma 27:

  1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013».
  2. nell'ultimo periodo, le parole: «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
   g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
  1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
  2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.;
   h) al comma 29, le parole: » 1o gennaio 2012« e le parole: »31 dicembre 2011« sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: » 1o gennaio 2014«, »31 dicembre 2013«;
   i) ai commi 30 e 31, le parole: »31 marzo 2012« e le parole »16 maggio 2012« sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: »31 marzo 2014«, »16 maggio 2014«;
   l) al comma 32, le parole: »al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare« sono sostituite dalle seguenti: »al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare«;
   m) al comma 33 le parole: »successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare« sono sostituite dalle seguenti: »successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.«.

  395-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: »20 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »25 per cento”.
1. 704. (ex 1. 2834.) Fratoianni, Costantino, Giancarlo Giordano, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo il comma 139, aggiungere il seguente:
  139-bis. Al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, all'articolo 15, comma 1, alla lettera i-sexies), sostituire le parole: «non superiore a 2.633 euro» con le seguenti: «non superiore a 4.500 euro».

  Conseguentemente dopo il comma 290, aggiungere il seguente:
  290-bis. Oltre a quanto stabilito dal precedente comma, al fine di conseguire risparmi di spesa pari a 100 milioni a decorrere dal 2014. sono ulteriormente ridotte di pari importo le disponibilità di competenza e di cassa del le spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi.
1. 705. (ex 1. 2457.) Piazzoni, Marcon, Nicchi, Melilla, Boccadutri, Aiello.

  Dopo il comma 139, aggiungere il seguente:
  139-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute un apposito Fondo denominato «Fondo per la prevenzione e la cura della sordità infantile» da ripartire, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, con una dotazione di 25 milioni di euro per l'esercizio 2014, 30 milioni di euro per l'esercizio 2015 e 50 milioni di euro per l'esercizio 2016, al fine di finanziare piani sanitari regionali finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità infantile che prevedano lo screening audiologico neonatale, la protesizzazione, ove necessaria e l'abilitazione logopedica.

  Conseguentemente, al comma 505, lettera b), numero 2), sostituire le parole da:, e delle pertinenze della stessa, fino alla fine del numero, con le seguenti: ad esclusione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 rispetto alle quali si applica comunque l'aliquota di cui al comma 6, pari allo 0,76 per cento.
1. 706. (ex 1. 2459.) Nicchi, Marcon, Melilla, Boccadutri, Piazzoni, Aiello.

  Dopo il comma 139 aggiungere il seguente:
  139-bis. Al fine di poter assolvere ai propri fini istituzionali, il contributo alla Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza di cui alla legge 18 maggio 2011, n. 76, è incrementato di un importo pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 1.500;
  2015: – 2.000;
  2016: – 2.000.
1. 707. (ex 1. 1379.) Centemero, Palese.

  Dopo il comma 141, aggiungere il seguente:
  141-bis. Per l'anno 2014 il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285, è incrementato di 15 milioni di euro.

  Conseguentemente al comma 178, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 85 milioni.
1. 708. (ex 1. 1206.) Sorial, Cariello, Castelli, Brugnerotto, Caso, Currò, D'Incà.

  Al comma 142, primo periodo, dopo le parole: diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie, aggiungere le seguenti: e della sordità infantile

  Conseguentemente al terzo periodo, dopo le parole: affetti da patologie metaboliche ereditarie aggiungere le seguenti: da un membro della Società italiana audiologia e foniatria.
1. 709. (ex 1. 2461.) Nicchi, Marcon, Aiello, Boccadutri, Piazzoni, Melilla.

  Al comma 144, capoverso, comma 4, aggiungere infine le parole: senza maggiori aggravi per il cittadino.
1. 710. (ex 1. 182.) Polverini.

  Sopprimere il comma 145-bis.
*1. 711. (ex 0. 1. 4031. 25.) Dall'Osso, Cecconi, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Castelli, Sorial.

  Sopprimere il comma 145-bis.
*1. 851. (ex 0. 1. 4031. 61.) Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sopprimere il comma 145-bis.
*1. 712. (ex 0. 1. 4031. 118.) Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 145-ter.
1. 713. (ex 0. 1. 4031. 119.) Guidesi, Borghesi.

  Al comma 145-ter, primo periodo, sostituire la parola: anche con la seguente: prioritariamente.
1. 714. (ex 0. 1. 4023. 5.) Borghesi, Guidesi.

  Al comma 145-ter, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: tenendo conto altresì della necessità di ripartire almeno il 20 per cento della quota premiale sulla base dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n.42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
1. 715. (ex 0. 1. 4023. 4.) Borghesi, Guidesi.

  Al comma 145-ter, secondo periodo, sostituire le parole: Limitatamente all'anno 2013 con le seguenti: A decorrere dall'anno 2013.
1. 716. (ex 0. 1. 4023. 2.) Borghesi, Guidesi.

  Al comma 145-ter, secondo periodo, dopo le parole: Limitatamente all'anno 2013 aggiungere le seguenti: e 2014.
1. 717. (ex 0. 1. 4023. 1.) Borghesi, Guidesi.

  Al comma 145-ter, secondo periodo, sostituire le parole: 0,30 per cento con le seguenti: 0,50 per cento.
1. 718. (ex 0. 1. 4023. 3.) Borghesi, Guidesi.

  Sopprimere il comma 145-quater.
1. 719. (ex 0. 1. 4031. 73.) Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 146.
1. 720. (ex 0. 1. 4031. 82.) Guidesi, Borghesi.

  Al comma 146 primo periodo, dopo le parole: deposito e utilizzo degli alimenti, aggiungere le seguenti: nonché registrare l'oggetto, il luogo, la data, l'ora e il destinatario della fornitura,.
1. 721. (ex 0. 1. 4031. 24.) Di Vita, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Castelli, Sorial.

  Sopprimere il comma 147.
1. 722. (ex 0. 1. 4031. 83.) Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 148.
1. 723. (ex 0. 1. 4031. 84.) Guidesi, Borghesi.

  Al comma 159, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Una somma aggiuntiva nella misura di 300 milioni di euro è destinata favore delle medesime azioni di cooperazione allo sviluppo per l'anno 2014.

  Conseguentemente, al comma 162, sostituire le parole: 614 milioni con le seguenti: 314 milioni.
1. 724. (ex 1. 1674.) Spadoni, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Scagliusi, Grande, Del Grosso, Tacconi, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 161 aggiungere il seguente:
  161-bis. L'artico 1o 14 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è sostituito dal seguente:
  «1. I mezzi finanziari destinati all'attuazione della presente legge, fatti salvi quelli derivanti da specifiche disposizioni di legge, i crediti di aiuto e i fondi destinati alla partecipazione italiana al capitale di banche e fondi internazionali, nonché alla cooperazione svolta dalla Comunità europea, sono costituiti:
   a) dagli stanziamenti iscritti nell'apposita rubrica istituita nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e determinati annualmente con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362;
   b) dagli eventuali apporti conferiti in qualsiasi valuta dagli stessi paesi in via di sviluppo e da altri paesi o enti e organismi internazionali per la cooperazione allo sviluppo;
   c) da fondi raccolti con iniziative promosse e coordinate dagli enti locali;
   d) da donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati;
   e) da qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività della Direzione Generale, ivi comprese le eventuali restituzioni comunitarie;
   f) dagli stanziamenti determinati annualmente dalla legge di stabilità, con una autorizzazione di spesa di euro 250.000.000 per l'anno 2014.

  2. Le somme di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli di bilancio.
  3. Le operazioni effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e di organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della presente legge che provvedono, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto; analogo beneficio compete per le importazioni di beni destinati alle medesime i finalità».

  Conseguentemente, al comma 162, sostituire le parole: 614 milioni di euro per l'anno 2014, con le seguenti: 364 milioni di euro per l'anno 2014.
1. 725. (ex 1. 2761. ) Marcon, Boccadutri, Melilla, Scotto, Duranti, Fava, Piras.

   Al comma 162, sostituire le parole: 614 milioni con le seguenti: 364 milioni

  Conseguentemente, al comma 505, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i terreni agricoli l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,4 per cento.».
1. 726. (ex 1. 283.) Catanoso Genoese.

  Dopo il comma 162 aggiungere il seguente:
  162-bis. Per le Finalità di cui alla lettera c) dell'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64 è autorizzata la spesa di 20 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, per l'istituzione di un contingente di corpi civili di pace, destinati alla formazione e alla sperimentazione della presenza di 500 giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto. All'organizzazione del contingente si provvede secondo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2002 n. 77.

  Conseguentemente dopo il comma 290, aggiungere il seguente:
  290-bis. Oltre a quanto stabilito dal precedente comma, al fine di conseguire risparmi di spesa pari a 20 milioni di euro per ciascun anno 2014, 2015 e 2016, sono ulteriormente ridotte di pari importo le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi.
1. 727. (ex 1. 2786.) Marcon, Boccadutri, Melilla, Scotto, Piras, Fava, Duranti.

  Dopo il comma 162 aggiungere il seguente:
  162-bis. Per le finalità di cui alla lettera c) dell'articolo 1 della legge 6 marzo 2001. n. 64 è autorizzata la spesa di 20 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, per l'istituzione di un contingente di corpi civili di pace, destinati alla formazione e alla sperimentazione della presenza di 500 giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto. All'organizzazione del contingente si provvede secondo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2002 n. 77.

  Conseguentemente, dopo il comma 301, aggiungere il seguente:
  301-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.
1. 728. (ex 1. 2779.) Marcon, Boccadutri, Melilla, Fava, Piras, Scotto, Duranti.

  Sopprimere il comma 162-bis.
1. 729. (ex 0. 1. 4031. 49.) Guidesi, Borghesi.

  Al comma 164, primo periodo, dopo le parole: ottobre 2012 in Calabria e Basilicata aggiungere le seguenti: nonché al sisma del maggio 2012 in Lombardia e Veneto.

  Conseguentemente, al medesimo comma sostituire il secondo periodo con il seguente: I relativi pagamenti effettuati da ciascuna Regione sono esclusi dal patto di stabilità interno, per la regione Calabria, la regione Veneto e l'Emilia-Romagna nei limiti di 2 milioni di euro nel 2014, di 6,3 milioni di euro nel 2015 e di 1,7 milioni di euro nel 2016 e per la regione Basilicata, la Regione Lombardia e l'Emilia-Romagna nei limiti di 1 milioni di euro nel 2014, di 3,2 milioni di euro nel 2015 e di 0,8 milioni di euro nel 2016.
1. 730. (ex 0. 1. 5013. 2.) Borghesi, Guidesi.

  Al comma 164, primo periodo, dopo la parola: Basilicata aggiungere le parole: e al sisma del 20 maggio 2012 in Emilia-Romagna.
1. 731. (ex 1. 1854.) Busin.

  Dopo il comma 164 aggiungere il seguente:
  164-bis. Per la prosecuzione degli interventi per la messa in sicurezza di edifici scolastici, sono stanziati 400 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2014-2016.

  Conseguentemente
   dopo il comma 290 aggiungere il seguente:

  290-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.
   dopo il comma 391 aggiungere i seguenti:
  391-bis. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.
  391-ter. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: nei limiti del 95 per cento.
  391-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6 comma 8, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento.
1. 732. (ex 1. 2860.) Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino, Boccadutri, Melilla, Marcon.

  Dopo il comma 164, aggiungere il seguente:
  164-bis. Al fine di accelerare gli interventi di bonifica da amianto e di messa in sicurezza degli edifici scolastici, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 170, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016.
  I criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse, sono quelli previsti dai commi 8-quater, e 8-quinquies, articolo 18, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

  Conseguentemente, dopo il comma 391, aggiungere i seguenti:
  391-bis. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.
  391-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al 7-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012.
  391-quater. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: ”nei limiti del 95 per cento.
  391-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento.

  391-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 391-quater e 391-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.
1. 733. (ex 1. 2544.) Zan, Boccadutri, Giancarlo Giordano, Melilla, Zaratti, Marcon, Pellegrino, Piazzoni, Fratoianni, Costantino, Zaccagnini, Labriola.

  Sostituire il comma 165, con il seguente:
  165. Il fondo di finanziamento ordinario dell'Università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n 537, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2014, 40 milioni di euro per l'anno 2015 e 30 milioni di euro per l'anno 2016.
1. 734. (ex 1. 1376.) Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Simone Valente, Di Benedetto, Marzana, Brescia, Battelli, Castelli, Cariello, Currò, Caso, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Al comma 165 sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 190 milioni.

  Conseguentemente al comma 246 sostituire le parole 50 milioni di euro per l'anno 2014 con le seguenti: 10 milioni di euro per l'anno 2014.
1. 735. (ex 1. 2840.) Fratoianni, Costantino, Giancarlo Giordano, Melilla, Marcon, Boccadutri.

  Dopo il comma 165 aggiungere il seguente:
  165-bis. Per il finanziamento di interventi in favore dei Collegi Universitari di merito legalmente riconosciuti di cui all’ articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è autorizzata una spesa integrativa di 5 milioni di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016.

  Conseguentemente, alla Tabella A ridurre la voce Ministero dell'economia e delle finanze di 5 milioni per gli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 736. (ex 1. 1745.) Busin.

  Dopo il comma 165, aggiungere il seguente:
  165-bis. Per il finanziamento di interventi in favore dei Collegi universitari di merito legalmente riconosciuti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è autorizzata una spesa integrativa di 5 milioni di euro, per gli anni 2014, 2015 e a decorrere dal 2016.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 5.000;
  2015: – 5.000;
  2016: – 5.000.
1. 737. (ex 1. 1382.) Centemero, Palese.

  Sopprimere il comma 165-bis.
1. 738. (ex 0. 1. 4031. 86.) Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 165-ter.
1. 739. Brescia, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, D'Uva, Battelli, Di Benedetto, Simone Valente.

  Sostituire il comma 166 con i seguenti:
  166. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008 è autorizzata la spesa la spesa di 220 milioni di euro per l'anno 2014 per le seguenti finalità:
  1) 100 milioni di euro a favore degli asili nidi e scuole materne comunali;
  2) 120 milioni di euro a favore del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF) a beneficio delle istituzioni scolastiche e degli alunni delle scuola pubblica.

  166-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ripartisce le somme di cui al comma 166 tra gli enti locali. Le predette spese sono escluse dal patto di stabilità interna nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Conseguentemente il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2014.
1. 740. (ex 1. 2853.) Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo il comma 166, aggiungere i seguenti:
  166-bis. Per l'anno 2014 la quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA, di cui all'articolo 2-ter, comma 6 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è maggiorata di ulteriori 20 milioni di euro.
  166-ter. Per le finalità di cui al precedente comma, all'articolo 20, comma 17- bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole «1.400 milioni» sono sostituite con: «1.420 milioni».
1. 741. (ex 1. 1858.) Molteni.

  Dopo il comma 166, aggiungere i seguenti:
  166-bis. Per l'anno 2014 la quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA, di cui all'articolo 2-ter, comma 6 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è maggiorata di ulteriori 20 milioni di euro.
  166-ter. Per le finalità di cui al precedente comma, al l'articolo 1, comma 524 aggiungete, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».
1. 742. (ex 1. 1863.) Molteni.

  Dopo il comma 166, aggiungere il seguente:
  166-bis. I commi 5 e 6 dell'articolo 58 del Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013 sono abrogati.

  Conseguentemente, dopo il comma 300, aggiungere il seguente:
  300-bis. L'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 25 milioni per l'anno 2014 e di 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015.
1. 743. (ex 1. 2909.) Fratoianni, Pannarale, Marcon, Boccadutri, Melilla, Duranti, Sannicandro, Matarrelli.

  Dopo il comma 166 aggiungere il seguente:
  166-bis. I commi 5 e 6 dell'articolo 58 del decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013 sono abrogati.

  Conseguentemente dopo il comma 301, aggiungere il seguente:
  301-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 25 milioni di euro nel 2014 e 50 milioni a decorrere dall'anno 2015. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.
1. 744. (ex 1. 2912.) Fratoianni, Pannarale, Melilla, Marcon, Boccadutri.

  Sopprimere il comma 167.
1. 745. (ex 1. 603.) Corsaro.

  Sostituire il comma 167 con il seguente:
  167. Al fine di assicurare la necessaria continuità per gli anni 2014, 2015 e 2016 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 40 milioni di euro per l'anno 2015 e 30 milioni di euro per l'anno 2016.
1. 746. (ex 1. 2595.) Caparini.

  Sostituire il comma 167 con il seguente:
  167. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo straordinario per lo sviluppo di nuovi sistemi di informazione», con la dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2014, 20 milioni di euro per l'anno 2015 e 10 milioni di euro per l'anno 2016, destinato ad incentivare, in conformità con il regolamento (CE) n. 1998/2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis), gli investimenti delle imprese editoriali, di nuova costituzione, diretti unicamente all'innovazione tecnologica e digitale e all'ingresso di giovani professionisti, di età inferiore a 35 anni e free-lance, qualificati nel campo dei nuovi media. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, è definita la ripartizione delle risorse. Con le maggiori risorse rese disponibili dall'applicazione della presente disposizione il fondo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2014, 20 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016.
1. 747. (ex 1. 1380.) Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Vacca, Marzana, Castelli, Cariello, Currò, Caso, D'Incà , Sorial, Brugnerotto.

  Dopo il comma 167, aggiungere seguenti:
  167-bis. Al fine di salvaguardare la libertà di informazione e il pluralismo è previsto un contributo annuale pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, ad integrazione degli stanziamenti di cui all'articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni.
  167-ter. Al comma 4 dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n. 44, è aggiunto in fine il seguente periodo: ”A decorrere dall'anno 2014 i contributi annuali per l'utilizzo delle frequenze televisive nazionali non possono essere inferiori al 2 per cento del fatturato per emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale.
1. 748. (ex 1. 2635.) Caparini.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno a favore dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e di cui all'articolo 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e integrazioni di tali norme, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio per le citate misure di sostegno, da erogare nella misura di euro 30 milioni per l'anno 2014, 15 per l'anno 2015 e 15 per l'anno 2016.

  Conseguentemente
   al comma 178, sostituire la parola:
100 milioni con le seguenti: 70 milioni
   al comma 179, sostituire le parole: 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019 con le seguenti: 25 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016 e 40 milioni di euro per gli anni dal 2017 al 2019.
1. 749. (ex 1. 2306). Caparini, Caon.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno a favore dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, di cui all'articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio per le citate misure di sostegno, da erogare nella misura di euro 50 milioni per l'anno 2014, 20 per l'anno 2015 e 20 per l'anno 2016.

  Conseguentemente
   al comma 178, sostituire la parola:
100 milioni con le seguenti: 50 milioni
   al comma 179, sostituire le parole: 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019 con le seguenti: 20 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016 e 40 milioni di euro per gli anni dal 2017 al 2019.
1. 750. (ex 1. 2674.) Caparini.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno a favore dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, di cui all'articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e di cui all'articolo 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modifiche e integrazioni di tali norme, è autorizzata la spesa di 75 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio per le citate misure di sostegno, da erogare nella misura di euro 45 milioni per l'anno 2014, 15 per l'anno 2015 e 15 per l'anno 2016.

  Conseguentemente
   al comma 178, sostituire la parola:
100 milioni con le seguenti: 55 milioni
   al comma 179, sostituire le parole: 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019 con le parole: 25 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016 e 40 milioni di euro per gli anni dal 2017 al 2019.
1. 751. (ex 1. 2675.) Caparini.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno a favore dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, di cui all'articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e di cui all'articolo 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e integrazioni di tali norme, è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio per le citate misure di sostegno, da erogare nella misura di euro 25 milioni per l'anno 2014, 10 per l'anno 2015 e 10 per l'anno 2016.

  Conseguentemente:
   al comma 178, sostituire la parola:
100 milioni con le seguenti: 75 milioni;
   al comma 179, sostituire le parole: 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019 con le parole: 30 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016 e 40 milioni di euro per gli anni dal 2017 al 2019.
1. 752. (ex 1. 2679.) Caparini.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. Al decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, all'articolo 5, dopo il comma 2, inserire il seguente:
  «2-bis. Una quota del venti per cento della spesa pubblica destinata alla comunicazione istituzionale da parte di tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato deve essere destinata alle imprese editrici in possesso dei requisiti per accedere ai benefici di cui all'articolo 2 del presente decreto-legge. Al fine di garantire una efficiente gestione della pianificazione da parte delle medesime amministrazioni, l'accesso alla pianificazione è consentito esclusivamente ai consorzi costituiti da almeno venti imprese in possesso dei requisiti di cui sopra di cui almeno dieci società editrici di quotidiani»
1. 753. (ex 1. 2598.) Caparini.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già iscritte a bilancio, da erogare in tre tranches annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

  Conseguentemente, al comma 290 sostituire le parole: sono ridotte di 152 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 151,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 con le seguenti: sono ridotte di 170 milioni di euro annui per l'anno 2014, di 167 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 151 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
*1. 754. (ex 1. 2195.) Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già iscritte a bilancio, da erogare in tre tranches annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

  Conseguentemente, al comma 290 sostituire le parole: sono ridotte di 152 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 151 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 con le seguenti: sono ridotte di 170 milioni di euro annui per l'anno 2014, di 167 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 151 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
*1. 755. (ex 1. 2643.) Caparini, Caon.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già iscritte a bilancio, da erogare in tre tranches annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

  Conseguentemente, al comma 290 sostituire le parole: sono ridotte di 152 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 151,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 con le seguenti: sono ridotte di 170 milioni di euro annui per l'anno 2014, di 167 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 151 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
*1. 756. (ex 1. 3010.) Di Gioia.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già iscritte a bilancio, da erogare in tre tranches annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

  Conseguentemente, al comma 290, sostituire le parole: sono ridotte di 152 milioni di euro annui per l'anno 2014 e
di 151 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 con le seguenti: sono ridotte di 170 milioni di euro annui per l'anno 2014, di 167 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 151 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
*1. 757. (ex 1. 1106.) Palese, Cicu, Giammanco.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 10 decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, a decorrere dall'anno 2014 i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello Sviluppo economico. In sede di prima applicazione per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2017 la quota spettante è quantificata sulla base dei dati a consuntivo dell'anno immediatamente precedente. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali.

  Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 758. (ex 1. 2199.) Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già iscritte a bilancio, da erogare in tre tranches annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

  Conseguentemente al comma 524, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 18 milioni di euro per ciascuno l'anno 2014 e di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
*1. 759. (ex 1. 2890.) Matarrese, Librandi.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già iscritte a bilancio, da erogare in tre tranches annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 18 milioni di euro per ciascuno l'anno 2014 e di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
*1. 760. (ex 1. 1110.) Palese, Cicu, Giammanco.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già iscritte a bilancio, da erogare in tre tranches annuali
pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

  Conseguentemente al comma 524, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 18 milioni di euro per ciascuno l'anno 2014 e di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
*1. 761. (ex 1. 3014) Di Gioia.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, a decorrere dall'anno 2014 i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati
a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello Sviluppo economico. In sede di prima applicazione per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2017 la quota spettante è quantificata sulla base dei dati a consuntivo dell'anno immediatamente precedente. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali.

  Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
**1. 762. (ex 1. 1091.) Palese, Cicu, Giammanco.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 10 decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, a decorrere dall'anno 2014 i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello Sviluppo economico. In sede di prima applicazione per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110
milioni di euro. A decorrere dall'anno 2017 la quota spettante è quantificata sulla base dei dati a consuntivo dell'anno immediatamente precedente. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali.
  Conseguentemente al comma 524, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
**1. 763. (ex 1. 3017.) Di Gioia.

  Sopprimere il comma 167-bis.
*1. 764. (ex 0. 1. 4031. 87.) Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 167-bis.
*1. 765. Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Marzana, D'Uva, Battelli, Di Benedetto, Simone Valente, Nicola Bianchi, Catalano, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Dell'Orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano.

  Sostituire il comma 167-bis con il seguente:
  167-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già iscritte a bilancio, da erogare in tre tranches annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016”.

  Conseguentemente al comma 290 sostituire le parole: sono ridotte di 152 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 151,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 con le seguenti: sono ridotte di 170 milioni di euro annui per l'anno 2014, di 167 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 151 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
1. 766. (ex 0. 1. 4031. 55.) Marcon, Boccadutri, Melilla, Quaranta, Nardi, Ragosta.

  Al comma 167-bis, sostituire le parole: 35 milioni con le seguenti: 25 milioni.

  Conseguentemente le risorse rese disponibili sono destinate alla tabella C, Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge 27 dicembre 2006, n. 296: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007) – Art. 1, comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza.
1. 767. (ex 0. 1. 4031. 42.) Sorial, Cariello, Castelli, Caso.

  Al comma 167-bis, sostituire le parole: 35 milioni con le seguenti: con 30 milioni.

  Conseguentemente le risorse rese disponibili sono destinate alla tabella C, Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge 27 dicembre 2006, n. 296: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007) – Art. 1, comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza.
1. 768. (ex 0. 1. 4031. 38.) Sorial, Cariello, Castelli, Caso.

  Al comma 167-bis aggiungere in fine i seguenti periodi: In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 10 decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla Legge 27 ottobre 1993, n. 422, a decorrere dall'anno 2014 i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello Sviluppo economico. In sede di prima applicazione per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2017 la quota spettante è quantificata sulla base dei dati a consuntivo dell'anno immediatamente precedente. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali.

  Conseguentemente al comma 524 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 769. (ex 0. 1. 4031. 54.) Marcon, Boccadutri, Melilla, Quaranta, Nardi, Ragosta.

  Al comma 169, primo periodo, dopo le parole: piano di impiego aggiungere le seguenti: da attuarsi prioritariamente in zone ad alto tasso di criminalità organizzata.
1. 770. (ex 1. 497.) Labriola.

  Al comma 169, ultimo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro con le seguenti: 77 milioni di euro.

  Conseguentemente al comma 524 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 37 milioni di euro per l'anno 2014.
1. 771. (vedi 1. 1737.) Rossi, Fauttilli.

  Al comma 172, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno è aumentata di 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 4, lettera C del decreto-legge 15 ottobre 2013 n. 120.
1. 772. (ex 1. 2154.) Molteni.

  Dopo il comma 172, aggiungere il seguente:
  172-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aumentata di 90 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120.
1. 773. (ex 1. 2157.) Molteni.

  Dopo il comma 173, aggiungere il seguente:
  173.1. Gli articoli 2229 e 2230 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono soppressi.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 290, aggiungere il seguente:

  290-bis. Oltre a quanto stabilito dal precedente comma, al fine di conseguire risparmi di spesa pari a 150 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2014, sono ulteriormente ridotte di pari importo le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi.
   al comma 322,
     lettera
b) sostituire le parole: 95 per cento con le seguenti: 100 per cento;
     lettera d) sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 75 per cento.
1. 774. (ex 0. 1. 3438. 7.) Marcon, Melilla, Boccadutri, Placido, Di Salvo, Airaudo.

  Dopo il comma 173, aggiungere il seguente:
  173.1. Gli articoli 2229 e 2230 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono soppressi.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 300, aggiungere il seguente:

  300-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 400 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2014.
   dopo il comma 301, aggiungere i seguenti:
  301-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.

  dopo il comma 326 aggiungere i seguenti:
  326.1. Le Regioni, al fine di riorganizzare le proprie strutture amministrative e ridurre le spese di personale possono procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei propri dipendenti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2015 secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, con conseguente valenza dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica; il trattamento di fine rapporto è corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base si quanto stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni. Le Regioni entro 90 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti di cui al periodo precedente procedono alla rideterminazione della dotazione organica sopprimendo i relativi posti. Le cessazione del servizio dei predetti dipendenti possono essere calcolate come risparmi utili per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare ad assunzioni, entro il limite massimo del 30 per cento. La presente disposizione trova applicazione anche nei confronti degli enti non economici dipendenti e ausiliari e nei casi di soppressione delle comunità montante.
  326.2. Le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, si applicano anche negli anni 2015, 2016, 2017.
1. 775. (ex 1. 3025.) Fratoianni, Boccadutri.

  Dopo il comma 173 aggiungere il seguente:
  173-bis. Gli articoli 2229 e 2230 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono soppressi.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 300, aggiungere il seguente:
300-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 450 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2014.
   dopo il comma 301, aggiungere il seguente:
  301-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.
   dopo il comma 327 aggiungere il seguente:
  327-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:
  «10-bis. In deroga a quanto previsto al comma 10, è consentito al lavoratore l'accesso alla pensione anticipata alle seguenti condizioni:
   a) risultare non occupato al 31 dicembre 2011 per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo, oppure avere sottoscritto entro tale data accordi collettivi o individuali che come esito finale prevedevano il licenziamento;
   b) maturare entro il 31 dicembre 2018 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto».
   dopo il comma 395, aggiungere i seguenti:
  395-bis. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento»;
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole « 1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti; « 1o gennaio 2014»;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
   f) al comma 27:

  1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013».
  2. nell'ultimo periodo, le parole «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
   g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
  1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
  2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;
   h) al comma 29, le parole « 1o gennaio 2012» e le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 1o gennaio 2014», «31 dicembre 2013»;
   i) ai commi 30 e 31, le parole «31 marzo 2012» e le parole «16 maggio 2012» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 marzo 2014», «16 maggio 2014»;
    1) al comma 32, le parole «al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare»;
   m) al comma 33 le parole «successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare».

  395-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento».
  395-quater. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.
  395-quinquies. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
  395-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

  395-septies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 491, primo periodo premettere le parole: «In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria»;
   b) al medesimo comma 491, sostituire le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato.» con le seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione.», e sostituire le parole: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» con le seguenti: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;
   c) dal comma 492, eliminare le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma,», «, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» e sostituire le parole «ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge» con le parole: «ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione»;
   d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente: «499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: »Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro.«;
   e) al comma 500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: »Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM(2013)71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.
  395-octies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte dal comma 395-septies all'imposta sulle transazioni finanziarie.
   dopo il comma 399, aggiungere il seguente:
  399-bis. All'articolo 3, commi 8 e 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011 sono apportate le seguenti modifiche:
   1) al comma 8, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) a decorrere dalla registrazione, il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al quadruplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, e dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli impiegati ed operai. Qualora il contratto prevedesse un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti».
   2) al comma 9, aggiungere la seguente lettera: «c) sia stato stipulato un contratto verbale».
   dopo il comma 439, aggiungere il seguente:
  439-bis. All'articolo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
   fino a 15.000 euro, 23 per cento;
   oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
   oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
   oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
   oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
   oltre 100.000 euro e fino a 150.ooo euro, 46 per cento;
   oltre 150.000 euro e fino a 250.000 euro, 49 per cento;
   oltre 250.000 euro, 52 per cento.».
   al comma 511, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non locati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cento per cento».
   al comma 524 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 776. (ex 1. 2988.) Di Salvo, Placido, Airaudo, Melilla, Marcon, Boccadutri, Zaccagnini, Labriola.

  Dopo il comma 173 aggiungere il seguente:
  173-bis. Gli articoli 2229 e 2230 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono soppressi«.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 300, aggiungere il seguente:

  «300-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2014».
   dopo il comma 301, aggiungere i seguenti:
  «301-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzella Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011. l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. 11 restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento».
   al comma 322, lettera a) sostituire le parole: a tre volte con le seguenti: a quattro volte.
   al comma 322, lettera b) sostituire le parole: a tre volte e a quattro volte con rispettivamente: a quattro volte e a cinque volte.
   al comma 322, lettera c) sostituire le parole: a quattro volte e a cinque volte con rispettivamente: a cinque e a sei volte.
   al comma 322, lettera d) sostituire le parole: a cinque volte il trattamento minimo e a sei volte il trattamento minimo con rispettivamente: a sei volte il trattamento minimo e a sette volte il trattamento minimo.
   dopo il comma 395 aggiungere i seguenti:
  «395-bis. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole: 20 per cento sono sostituite dalle seguenti: 25 per cento;
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: 1o gennaio 2012 sono sostituite dalle seguenti: 1o gennaio 2014;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: 20 per cento sono sostituite dalle seguenti: 25 per cento;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: 62,5 per cento sono sostituite dalle seguenti: 56,82 per cento;
   e) al comma 26, le parole: 31 dicembre 2011 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2013»:
   f) al comma 27:

  1. Nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013 e dopo il primo periodo è inserito il seguente: Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013.
  2. Nell'ultimo periodo, le parole: precedente periodo sono sostituite dalle seguenti: precedenti periodi;
   g) il comma 28 è sostituito dal seguente: Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
  1. Per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate lino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
  2. Per una quota pari al 90,91 percento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5. del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
   h) al comma 29, le parole: 1o gennaio 2012 e le parole: 31 dicembre 2011 sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: 1o gennaio 2014, 31 dicembre 2013;
   i) ai commi 30 e 31, le parole: 31 marzo 2012 e le parole: 16 maggio 2012 sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: 31 marzo 2014, 16 maggio 2014;
   l) al comma 32, le parole: al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare sono sostituite dalle seguenti: al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare;
   m) al comma 33 le parole: successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare sono sostituite dalle seguenti: successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.
  395-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: 20 per cento sono sostituite dalle seguenti: 25 per cento.
  395-quater. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008. n. 133. è aumentata di 1 punto percentuale.
  395-quinquies. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: nei limiti del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nei limiti del 95 per cento.
  395-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento.
1. 777. (ex 1. 2249.) Di Salvo, Airaudo, Boccadutri, Melilla, Marcon, Placido.

  Dopo il comma 173, aggiungere il seguente:
  173-bis. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per le celebrazioni del 70o anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione, è istituito un fondo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione Italiana delle Associazioni combattentistiche e Partigiane.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 2.000;
  2015: – 2.000.
1. 778. (ex 1. 2773.) Marcon, Boccadutri, Melilla, Duranti, Scotto, Fava, Piras.

  Sopprimere il comma 174.
1. 779. (ex 1. 605.) Corsaro.

  Al comma 174, primo periodo, sostituire le parole: euro 56.000.000 con le parole: euro 40.000.000.
1. 780. (ex 1. 607.) Corsaro.

  Al comma 174, primo periodo, sostituire le parole: euro 56.000.000 con le seguenti: euro 51.500.000.

  Conseguentemente, al comma 195, sostituire le parole: 1,5 milioni con le seguenti: 3 milioni.
1. 781. (ex 1. 193.) Polverini.

  Al comma 174, primo periodo, sostituire le parole: euro 56.000.000 con le seguenti: euro 54.000.000.

  Conseguentemente, al comma 194, sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 10 milioni.
1. 782. (ex 1. 191.) Polverini.

  Al comma 174, primo periodo, sostituire la parola: 2.000.000 con la seguente: 1.750.
1. 783. (ex 0. 1. 4031. 65.) Guidesi, Borghesi.

  Al comma 174, primo periodo, sostituire la parola: 2.000.000 con la seguente: 2.000.
1. 784. (ex 0. 1. 4028. 1.) Fedriga, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 174, sopprimere il quarto periodo.
1. 785. (ex 1. 1349.) Dadone.

  Al comma 174, sopprimere il quinto periodo.
1. 786. (ex 0. 1. 4031. 91.) Guidesi, Borghesi.

  Al comma 174, sostituire il quinto periodo con il seguente: Per lo svolgimento delle attività di comunicazione del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea del 2014, la Presidenza del Consiglio può utilizzare in contingente di personale, nel numero massimo di 10 unità, tra quello che attualmente presta opera presso il dipartimento per le politiche europee.
1. 787. (ex 0. 1. 4031. 10.) Castelli, D'Ambrosio, Nuti, Dadone.

  Al comma 174, sostituire il nono periodo con il seguente. Per le straordinarie esigenze di servizio della Rappresentanza permanente a Bruxelles connesse con il semestre italiano di Presidenza del Consiglio dell'Unione Europea, la Delegazione di Presidenza italiana è autorizzata ad impiegare per tali finalità, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, personale occupato alla data di presentazione del presente Decreto presso le Amministrazioni centrali dello Stato.
1. 788. (ex 1. 1855.) Busin.

  Al comma 176 sostituire le parole: 3,5 milioni di euro con le seguenti: 1,5 milioni di euro.

  Conseguentemente
   al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
A far data dal 2014 le prestazioni sanitarie assicurate dall'IME sono finanziate con il sistema ordinario previsto dal SSN.
   dopo il comma 284, aggiungere il seguente:
  284-bis. A decorrere dall'anno 2014 è incrementato di 2 milioni di euro il fondo del MIUR a disposizione per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ai fini del finanziamento dei contratti di formazione specialistica per i medici.
1. 789. (ex 1. 1794.) Gigli, Crimì, Fauttilli, Vargiu, Galgano, Binetti, Calabria.

  Dopo il comma 176, aggiungere il seguente:
  176-bis. Per l'anno 2014, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, con una dotazione di 50 milioni di euro. Il Fondo eroga finanziamenti ai richiedenti al medesimo tasso di interesse applicato dalla BCE alla data del 30 ottobre 2013.

  Conseguentemente, al comma 178 sostituire la parola: 100 con la parola: 50.
1. 790. (ex 1. 1963.) Busin.

  Dopo il comma 177, aggiungere il seguente:
  177-bis. Per il biennio accademico 2014/2016 sono stanziati rispettivamente 75 milioni di euro per gli anni 2014/2015 e 70 milioni di euro per gli anni 2015/2016. per il finanziamento di contratti di formazione medica specialistica. Sono altresì finanziati per gli anni 2014/2016, con 25 milioni di euro annui. I contratti di formazione specialistica riservati agli specializzandi non medici del settore sanitario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982. n. 162.

  Conseguentemente:
   al comma 246, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024 con le seguenti: 10 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro annui per il biennio 2015-2016;
   dopo il comma 419 aggiungere il seguente:
  419-bis Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana le disposizioni in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie ad assicurare risorse per 70 milioni di euro per il 2014 e 80 milioni dal 2015.
1. 791. (ex 1. 2434.) Nicchi, Melilla, Marcon, Piazzoni, Boccadutri, Aiello.

  Dopo il comma 177 aggiungere il seguente:
  177-bis. Al fine di incrementare le risorse da destinare ai contratti di formazione medica specialistica a finanziamento ministeriale, nonché per consentire il finanziamento di almeno 1.000 contratti/borse di studio da destinare agli specializzandi non medici iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria, sono stanziati 60 milioni di euro a decorrere dal 2014.

  Conseguentemente, dopo il comma 419, aggiungere il seguente:
  419-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
1. 792. (ex 1. 2482.) Nicchi, Marcon, Piazzoni, Melilla, Boccadutri, Aiello.

  Sopprimere i commi da 178-bis a 178-septies.
1. 793. Pesco.

  Sopprimere il comma 178.
1. 794. (ex 1. 609.) Corsaro.

  Sostituire il comma 178 con il seguente: 178. Al Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base, istituito presso il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca è assegnato, oltre alla dotazione ordinaria, un contributo straordinario di 100 milioni di euro per l'anno 2014.
1. 795. (ex 1. 2678.) Librandi.

   Al comma 178 sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 80 milioni.

  Conseguentemente dopo il comma 190 aggiungere il seguente:
  190-bis. Per le finalità di cui al comma precedente, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede al pagamento dei crediti vantati dagli operatori del settore ippico nei confronti dell'ex ASSI, relativamente all'anno 2012, per un importo pari a 20 milioni di euro.
1. 796. (ex 1. 1415.) Faenzi, Russo.

  Al comma 178, sostituire le parole: 100 milioni con le parole: 50 milioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 348 aggiungere il seguente:
  348-bis. Per l'anno 2014, nei saldi finanziari utili per il rispetto del patto di stabilità interno dei Comuni, non sono considerate le spese per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e messa in sicurezza, negli edifici scolastici. La disposizione opera nel limite complessivo di 50 milioni di euro.
1. 797. (ex 1. 1873.) Busin.

  Al comma 178, sostituire le parole: 100 milioni con le parole: 65 milioni.

  Conseguentemente, al comma 179 sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 40 milioni di euro.
1. 798. (ex 1. 2120.) Guidesi, Borghesi.

  Al comma 178, aggiungere, in fine, le parole: rendicontate e pubblicate sul sito dell'Agenzia delle entrate.
1. 799. (ex 1. 1138.) Cancelleri, Ruocco, Pesco, Villarosa, Pisano, Alberti, Barbanti.

  Al comma 178, aggiungere, in fine, le parole:, allo scopo di rafforzare l'attività di contrasto all'evasione fiscale.
1. 800. (ex 1. 3226.) Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 178, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quota parte del contributo integrativo di cui al periodo precedente deve essere destinata al personale dipendente di Equitalia spa.
1. 801. (ex 1. 185.) Polverini.

  Sopprimere il comma 178-bis.
1. 802. (ex 0. 1. 4031. 88.) Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 178-ter.
1. 803. (ex 0. 1. 4031. 89.) Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 178-quater.
1. 804. (ex 0. 1. 4031. 90.) Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 178-quinquies.
1. 805. (ex 0. 1. 4031. 92.) Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 178-sexies.
1. 806. (ex 0. 1. 4031. 93.) Guidesi, Borghesi.

  Al comma 179, dopo le parole: in materia fiscale, aggiungere le seguenti: da completarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2015.

  Conseguentemente, al medesimo comma sostituire la parola: 2019 con la parola: 2015.
1. 807. (ex 1. 1887.) Busin.

  Dopo il comma 179, aggiungere il seguente:
  179-bis. Le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, sono prorogate al 31 dicembre 2016. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti ad al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in ottemperanza ai principi di buon andamento ed economicità della pubblica amministrazione, copre le prora e carenze nei profili professionali di terza area assumendo i candidati inseriti in dette graduatorie regionali, con priorità rispetto ad ogni modalità di reclutamento. Tali assunzioni sono effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato previste per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le annualità 2014-2015-2016.
1. 2001. (ex 1. 2972.) Attaguile.

  Dopo il comma 179, aggiungere il seguente:
  179-bis. All'articolo 1 comma 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n 14, le parole: «al dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2016».
1. 2002. (ex 1. 2976.) Attaguile.

  Dopo il comma 181, aggiungere i seguenti:
  181-bis. In considerazione della grande mole di arretrato di civile, è prevista a supporto dell'attività giudiziaria di smaltimento dell'arretrato, a partire dal gennaio 2014 e nei limiti dello stanziamento di cui all’ articolo 1, comma 25, lettera c) legge del 24 dicembre 2012, n. 228, la stipula di 3.400 contratti a tempo determinato, per quei lavoratori cassaintegrati, in mobilità, lsu, disoccupati o inoccupati, che abbiano svolto il tirocinio formativo presso il Ministero della Giustizia.
  181-ter. Agli oneri derivanti dal comma 181-bis e pari a 500.000.000 euro per ciascun anno del triennio, 2014, 2015 e 2016, si provvede secondo quanto stabilito dai successivi commi da 181-quater a 181-sexies.
  181-quater. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014»;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
   f) al comma 27:

  1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013».
  2. nell'ultimo periodo, le parole: «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
   g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
  1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
  2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;
   h) al comma 29, le parole: «1o gennaio 2012» e le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1o gennaio 2014», «31 dicembre 2013»;
   i) ai commi 30 e 31, le parole: «31 marzo 2012» e le parole: «16 maggio 2012» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 marzo 2014», «16 maggio 2014»;
   l) al comma 32, le parole: «al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare»;
   m) al comma 33 le parole: «successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.».
  181-quinquies. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento».
  181-sexies. Le maggiori entrate conseguite per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi 181-quater e 181-quinquies, ed accertate annualmente mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, affluiscono in un «Fondo» istituito a decorrere dall'anno 2014 nello stato di previsione dello stesso ministero e finalizzato alla corresponsione, da parte del sostituto d'imposta, se presente, o direttamente dall'Agenzia delle entrate a seguito di domanda in via telematica, di un bonus annuale ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, percettori di reddito da lavoro dipendente o assimilato, da pensione o ai lavoratori autonomi che soddisfano i requisiti di cui ai commi 96 e 99 dell'articolo 1 della legge 244/2007, la cui imposta netta sia pari a zero.
1. 808. (ex 1. 709.) Marcon, Melilla, Boccadutri, Daniele Farina, Sannicandro.

  Dopo il comma 181, aggiungere i seguenti:
  181-bis. Nell'ambito del progetto di smaltimento dell'arretrato civile, e per far fronte alle carenze di personale, il Ministero della Giustizia è autorizzato ad assumere a tempo determinato, previo espletamento di specifiche procedure selettive pubbliche, da concludersi entro il 31 dicembre 2014, lavoratori cassa integrati, in mobilità, socialmente utili e i disoccupati, nonché gli inoccupati che, a partire dall'anno 2010, abbiano partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari e coloro che abbiano svolto il tirocinio formativo presso lo stesso Ministero in virtù dello stanziamento di cui all’ articolo 1, comma 25, lettera c) legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  181-ter. Agli oneri derivanti dal comma 181-bis e pari a 100.000.000 euro per ciascun anno del triennio, 2014, 2015 e 2016, si provvede secondo quanto stabilito dal successivo comma 181-quater.
  181-quater. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
  «9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
   a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
   b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
    1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
    2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
    3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».
1. 809. (ex 1. 714.) Daniele Farina, Sannicandro, Marcon, Melilla, Boccadutri.

  Dopo il comma 181, aggiungere i seguenti:
  181-bis. Il Ministero di giustizia e autorizzato nell'anno 2014, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, a dar seguito, per le esigenze di supporto funzionale degli uffici giudiziari di Catanzaro e Reggio Calabria, alla convenzione stipulata con la regione Calabria denominata «Patto Calabria Sicura».
  181-ter. Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 307 del 2004, è ridotto di 250.000 mila euro per l'anno 2014.
1. 810. (ex 1. 292.) Bruno.

  Dopo il comma 181, aggiungere il seguente:
  181-bis. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di promozione del Made in Italy, di sviluppo e di promozione dei rapporti economici e commerciali italiani con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese italiane nonché della commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali, nonché al fine di far fronte alle richieste di una crescente domanda di internazionalizzazione delle imprese italiane nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo e in grado di generare ricadute positive sull'economia del Paese, in deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata ad assumere il personale appositamente selezionato mediante l'espletamento di concorso pubblico per posizioni a tempo indeterminato, così come individuato dalla relativa graduatoria in corso di validità alla data di approvazione del presente decreto. A tal fine è autorizzata la spesa di 2,4 milioni per l'anno 2014, di 2,4 milioni di euro per l'anno, 2015 e di 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
  181-ter. All'articolo 14, comma 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 le parole: «450» sono sostitute con: «510».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti modificazioni:
  2014: – 2.400;
  2015: – 2.400;
  2016: – 2.400.
1. 811. (ex 1. 1530.) Palese.

  Dopo il comma 181, aggiungere il seguente:
  18-bis. Il Ministero della giustizia provvede nell'anno 2014, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, a indire un concorso pubblico per esami per l'assunzione di personale afferente le figure professionali di 350 cancellieri e di 150 ufficiali giudiziari per le posizioni economiche B3, C1 e C2. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 500.000,00 per l'anno 2014 e di 27,25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 20.000;
  2015: – 28.000;
  2016: – 28.000.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero degli Affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 8.000.
1. 812. (ex 1. 867.) Colletti, Agostinelli, Turco, Sarti, Bonafede, Ferraresi, Businarolo, Micillo, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà , Currò, Brugnerotto, Sorial.

  Dopo il comma 181, aggiungere il seguente:
  181-bis. Al fine di fare fronte alla grave situazione di sovraffollamento degli istituti di pena, l'amministrazione competente può procedere, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, all'assunzione di 100 unità di personale a tempo indeterminato nell'area degli educatori carcerari, corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014 e a 4,5 milioni a decorrere dall'anno 2015, assicurando la priorità agli idonei del concorso da educatore (area C, posizione economica C2), indetto con PDG 23 novembre 2003, pubblicato nella G.U. – IV serie speciale – n. 30 del 16 aprile 2004.

  Conseguentemente al comma 524, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014 e a 4,5 milioni per gli anni 2015 e 2016.
1. 813. (ex 1. 729.) Daniele Farina, Migliore, Sannicandro, Marcon, Melilla, Boccadutri.

  Sopprimere il comma 181-bis.
1. 814. (ex 0. 1. 4031. 94.) Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 182, aggiungere i seguenti:
  182-bis. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135, sono estese al Ministero della giustizia, in tutte le sue articolazioni.
  182-ter. Agli oneri derivanti dal comma 182-bis e pari a 150.000.000 euro per ciascun anno del triennio, 2014, 2015 e 2016, si provvede secondo quanto stabilito dai successivi commi da 181-quater a 181-sexies.
  182-quater. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «10 gennaio 2014»;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
   f) al comma 27:

  1. Nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013».
  2. nell'ultimo periodo, le parole: «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
   g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
  1. Per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
  2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;
   h) al comma 29, le parole: «1o gennaio 2012» e le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1o gennaio 2014», «31 dicembre 2013»;
   i) ai commi 30 e 31, le parole: «31 marzo 2012» e le parole: «16 maggio 2012» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 marzo 2014», «16 maggio 2014»;
   l) al comma 32, le parole: «al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare»;
   m) al comma 33 le parole: «successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.».
  182-quinquies. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento».
1. 900. (ex 1. 725.) Marcon, Melilla, Boccadutri, Daniele Farina, Sannicandro.

  Dopo il comma 182, aggiungere i seguenti:
  182-bis. All'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 8 è sostituito dai seguenti:
  8. Lo svolgimento dello stage dà diritto a un rimborso spese di 400 euro mensili; il suddetto rimborso spese, in ogni caso, non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali e assicurativi.
  182-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 182-bis, pari ad euro 4,4 milioni a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 182-quater.
  182-quater. L'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 4,4 milioni a decorrere dall'anno 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 901. (ex 1. 718.) Daniele Farina, Migliore, Sannicandro, Marcon, Melilla, Boccadutri.

  Dopo il comma 182 aggiungere il seguente:
  182-bis. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di promozione del Made in Italy, di sviluppo e di promozione dei rapporti economici e commerciali italiani con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese italiane nonché di commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali, nonché al fine di far fronte alle richieste di una crescente domanda di internazionalizzazione delle imprese italiane nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo ed in grado di generare ricadute positive sull'economia del Paese, in deroga ai divieti di nuove assunzioni previste dalla legislazione vigente, l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, è autorizzata ad assumere un contingente di personale, attraverso lo scorrimento della graduatoria in corso di validità di vincitori del Concorso pubblico nei ruoli del personale dell'ICE – Area funzionale C – Posizione economica C1, bandito nel 2008. Pertanto, in base all'articolo 14 del decreto legge n. 98 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011 e successive integrazioni e modifiche, la dotazione organica dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane viene ampliata da 450 a 510 unità con l'immissione nei ruoli del Personale dei Vincitori di concorso. A tale fine è autorizzata la spesa di 2, 4 milioni di Euro per l'anno 2014, di 2,4 milioni di Euro per l'anno 2015 e di 2,4 milioni di Euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in riduzione:
  2014: – 2.400 migliaia di euro;
  2015: – 2.400 migliaia di euro;
  2016: – 2.400 migliaia di euro.
1. 902. (ex 1. 2176.) Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 182, aggiungere il seguente:
  182-bis Al fine di contribuire al corretto funzionamento degli uffici giudiziari di Catanzaro e Reggio Calabria, per il solo anno 2014, è consentito il completamento del percorso formativo ai lavoratori interinali impegnati nel progetto Calabria Patto Sicura.

  Conseguentemente il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 307 del 2004, è ridotto di 250.000 mila euro per l'anno 2014.
1. 903. (ex 1. 489.) Bruno.

  Dopo il comma 183 aggiungere i seguenti:
  183-bis. Le aree ricomprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistiche ricreative di cui all'articolo 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 494, ed occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, ivi comprese le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del demanio ed escluse dal demanio marittimo, in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'economia e finanze. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile.
  183-ter. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma, prosegue, nella fase transitoria, in favore del titolare della concessione demaniale attuale, sino alla piena nuova attribuzione delle aree delle concessioni in oggetto.
  183-quater. Le aree individuate ai sensi del comma 183-bis sono assegnate con diritto di superficie per una durata di 50 anni, con riconoscimento, a favore del concessionario attuale, del diritto di opzione, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale di cui al successivo comma 183-quinquies. In ogni caso è fatto salvo l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa esistente delle predette aree e strutture. È posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.
  183-quinquies. L'assegnazione di cui al comma 183-quater dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Il decreto dovrà definire inoltre regole e procedure di partecipazione alla fase di assegnazione, dei soggetti che ne faranno richiesta, fermo restante il diritto di opzione per il concessionario attuale.
  183-sexies. Le restanti aree, gli arenili con ombreggi, facenti parte della medesima concessione, di cui al comma 183-bis e che rimangono demanio pubblico, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, saranno oggetto di nuova assegnazione secondo i princìpi della concorrenza con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base di un piano dei servizi, con canone fisso prestabilito con decreto del Ministero dell'economia e finanze, al fine di stimolare gli investimenti per preservare e valorizzare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.
  183-septies. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, è riconosciuto dal concessionario subentrante un indennizzo per gli investimenti e i valori commerciali creati i cui criteri saranno definiti con apposito decreto del Ministro dell'economia e finanze.
  183-opties. Le risorse derivanti dalla cessione dei diritti di superficie delle aree ricadenti al comma 183-bis confluiscono, per un valore minimo pari al 50 per cento del totale, in un apposito fondo che dovrà essere utilizzato a garanzia dei mutui contratti per la realizzazione di investimenti nel settore turistico e ambientale, con caratteristiche e tipologie individuati con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dei beni culturali e del turismo e con il Ministro dell'ambiente.
1. 904. (ex 1. 3273.) Palese.

  Dopo il comma 183, aggiungere i seguenti:
  183-bis. Il comma 5-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente:
  «5-bis. Nelle more dell'approvazione di una normativa chiara e congrua volta a stabilire gli importi dei canoni da applicare alle concessioni demaniali marittime, fino alla data del 30 settembre 2014 sono sospesi i pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime indicate all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, anche qualora i relativi importi siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione».
  183-ter. Fino alla stessa data del 30 settembre 2014 sono sospesi i procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti, e gli effetti dei medesimi relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo nella misura determinata dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 905. (ex 1. 1391.) Ruocco, Mucci, Prodani, Fantinati, Della Valle, Crippa, Da Villa, Vallascas, Petraroli.

  Al comma 185, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 4 milioni di euro.
1. 906. Caon, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 185, aggiungere il seguente:
  185-bis. Per il finanziamento delle Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'articolo 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 5.000
1. 907. (ex 1. 1695.) Fauttilli.

  Al comma 186, sopprimere le lettere a), d) e e).

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, lettera
b) sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 2 milioni di euro;
   al medesimo comma, lettera c) sostituire le parole: 600.000 euro con le seguenti: 2 milioni di euro.
1. 908. (ex 1. 1697.) Di Battista, Manlio Di Stefano, Spadoni, Grande, Sibilia, Del Grosso, Tacconi, Scagliusi, Cecconi, Castelli, Sorial.

  Al comma 186, lettera a), sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 5 milioni.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole
: 1 milione con le seguenti: 3 milioni;
   al medesimo comma, lettera c), sostituire le parole: 600.000 euro con le seguenti: 1,7 milioni di euro;
   al medesimo comma, lettera d), sostituire le parole: 200.000 con le seguenti: 500.000 euro.
   alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 6.400;
  2015: – 3.400;
  2016: – 3.400.
1. 909. (ex 1. 2371.) Gianni Farina, Fedi, Garavini, La Marca, Porta, Marazziti, Fitzgerald Nissoli, Picchi, Caruso.

  Al comma 186, lettera a), sostituire le parole: 2 milioni di euro con le seguenti: 4 milioni di euro.

  Conseguentemente il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, è ridotto di 2 milioni di euro.
1. 910. (ex 1. 306.) Merlo, Borghese, Bueno.

  Al comma 186, lettera b), sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 2 milioni di euro.

  Conseguentemente il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, è ridotto di 1 milione di euro.
1. 911. (ex 1. 305.) Merlo, Borghese, Bueno.

  Al comma 186, lettera c), sostituire le parole: 600.000 euro con le seguenti: 1.200.000 euro.

  Conseguentemente il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, è ridotto di 600.000 euro.
1. 912. (ex 1. 308.) Merlo, Borghese, Bueno.

  Al comma 186, lettera d), sostituire le parole: pari a 200.000 euro con le seguenti: pari a 400.000 di euro.

  Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge n. 282 del 2004, convertito con modificazioni, dalla legge 307 del 2004 è ridotto di 200.000 euro.
1. 913. (ex 1. 304.) Merlo, Borghese, Bueno.

  Al comma 186, lettera e), sostituire le parole: 200.000 euro con le seguenti: 400.000 euro.

  Conseguentemente il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, è ridotto di 200.000 euro.
1. 914. (ex 1. 302.) Merlo, Borghese, Bueno.

  Al comma 186, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) per un ammontare pari a 2,6 milioni di euro per l'anno 2014 per il potenziamento delle traduzioni dei programmi televisivi italiani sottotitolati all'estero.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: –2.600;
  2015: –;
  2016: –.
1. 915. (ex 1. 1820.) Marazziti, Fauttilli.

  Al comma 186, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) per un ammontare pari a 1.800.000 euro per l'anno 2014 per il potenziamento delle traduzioni dei programmi televisivi italiani sottotitolati in italiano e nella principale lingua locale all'estero.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
  2014: –1.800.
1. 916. (ex 1. 336.) Marazziti, Fitzgerald Nissoli, Fedi, Garavini, Gianni Farina, Picchi, La Marca.

  Al comma 186, lettera f) sostituire le parole: pari a 1 milione di euro con le seguenti: pari a 2 milioni di euro.

  Conseguentemente il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 , del decreto legge n. 282 del 2004, convertito con modificazioni, dalla legge 307 del 2004 è ridotto di 1 milione di euro.
1. 917. (ex 1. 307.) Merlo, Borghese, Bueno.

  Dopo il comma 186, aggiungere il seguente:
  186-bis. La lettera b), dell'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) è sostituita dalla seguente: b) per l'anno 2014 la parte del reddito eccedente l'importo corrispondente al 35 per cento del reddito complessivo. Il limite massimo della quota di esenzione è di 25.000 euro.
  186-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 186-bis, pari a 23,1 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 918. (ex 1. 1269.) Biasotti, Piso.

  Dopo il comma 186, aggiungere il seguente:
  186-bis. All'articolo 653 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano da affidare ad insegnanti a contratto locale»; b) al comma 1, dopo la parola: «straniero», sono inserite le seguenti: «o italiano a contratto locale, residente nel paese ospitante da almeno un anno»; c) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Nell'ambito del contingente di cui al precedente articolo 639, gli insegnamenti di materie obbligatorie previste nell'ordinamento scolastico italiano, individuate con provvedimenti adottati di concerto tra il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono essere affidati con contratto regolato dalla legislazione locale a personale italiano o straniero, avente una conoscenza della lingua italiana adeguata ai compiti lavorativi e residente nel paese ospitante da almeno un anno, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana. Con lo stesso provvedimento sono stabiliti i criteri e le procedure di assunzione di detto personale.»; d) al comma 2, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 1-bis». Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. 919. (ex 1. 1547.) Centemero.

  Sopprimere il comma 187.
*1. 920. (ex 1. 2256.) Caon, Guidesi.

  Sopprimere il comma 187.
*1. 921. (ex 1. 1552.) Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial.

  Sostituire il comma 187, con il seguente:
  187. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) istituita dal decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, è soppressa e posta in liquidazione. È istituita l'Agenzia interregionale per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata «Agenzia». L'Agenzia è dotata di autonomia, nei limiti stabiliti dal presente comma, ed è sottoposta al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Essa è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e dei consigli direttivi dei dipartimenti interregionali, ai sensi delle disposizioni del presente comma e degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. L'Agenzia può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni. L'Agenzia ha sede legale in Roma, fatte salve diverse determinazioni statutarie. È suddivisa in dipartimenti interregionali e può dotarsi di una sede di rappresentanza presso l'Unione europea, A capo dei dipartimenti interregionali sono posti i consigli direttivi, composti dagli assessori regionali competenti per il territorio nel quale opera ciascun dipartimento. L'articolazione dell'Agenzia in dipartimenti non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine le regioni interessate mettono a disposizione dei dipartimenti interregionali e dell'Agenzia gli immobili e le risorse umane, strumentali e finanziarie necessari. L'Agenzia subentra all'AGEA in liquidazione in tutti i rapporti attivi e passivi, nonché nella qualifica di organismo pagatore. Entro il 30 novembre 2014 ogni regione deve indicare al Ministero dello sviluppo economico se utilizza l'Agenzia quale organismo pagatore ovvero se conferma o istituisce un proprio organismo pagatore. Sono confermati gli organismi pagatori regionali già istituiti e riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con regolamenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentiti i consigli direttivi dei dipartimenti interregionali e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è emanato lo statuto dell'Agenzia, in conformità ai seguenti princìpi e criteri:
   a) l'attività e l'organizzazione si ispirano a criteri di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, di ampia flessibilità, di collegamento delle attività degli uffici, di garanzia dell'imparzialità e di trasparenza dell'azione amministrativa, nonché di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
   b) coincidenza dei dipartimenti interregionali dell'Agenzia, con particolare riguardo all'attività di organismo pagatore, con i bacini territoriali omogenei per quanto attiene le condizioni socio-economiche della popolazione, lo sviluppo delle attività agricole e le caratteristiche geomorfologiche del territorio;
   c) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'Agenzia, che è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i consigli direttivi dei dipartimenti interregionali;
   d) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti delle direzioni ministeriali aventi per oggetto i principali settori di attività dell'Agenzia, scelti dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i consigli direttivi dei dipartimenti interregionali, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni a esso conferite. Il comitato direttivo è integrato con la partecipazione di un direttore generale regionale delegato da ogni dipartimento interregionale;
   e) previsione delle modalità di costituzione e di funzionamento dei consigli direttivi;
   f) svolgimento delle riunioni dei consigli direttivi presso le sedi istituzionali delle regioni che compongono il bacino territoriale di ogni dipartimento interregionale e sono presiedute, a rotazione, dall'assessore regionale competente per territorio. Gli assessori regionali che compongono il consiglio direttivo, nonché i direttori generali delegati dai consigli direttivi dei dipartimenti interregionali che compongono il comitato direttivo non percepiscono nessuna ulteriore indennità oltre a quella già prevista per l'incarico di assessore regionale e di direttore generale;
   g) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti componenti il comitato direttivo dei poteri e della responsabilità della gestione dell'Agenzia. Essi rispondono del loro operato al Ministro dello sviluppo economico e ai consigli direttivi;
   h) definizione dei poteri di indirizzo e di vigilanza esercitati dal Ministero dello sviluppo economico e dai consigli direttivi che comprendono, oltre a quelli previsti dalle disposizioni citate all'articolo 2, comma 2: 1) l'approvazione dei programmi di attività dell'Agenzia e di approvazione dei bilanci e dei rendiconti, secondo modalità idonee a garantire l'autonomia dell'Agenzia; 2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere; 3) l'acquisizione di dati e di notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite; 4) l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere;
   i) definizione, tramite un'apposita convenzione da stipulare tra il Ministro dello sviluppo economico, i consigli direttivi e il direttore generale dell'Agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti all'Agenzia nell'ambito dei compiti ad essa attribuiti, dei risultati attesi in un arco temporale determinato, dell'entità e delle modalità dei finanziamenti da concedere all'Agenzia, delle strategie per il miglioramento dei servizi, delle modalità di verifica dei risultati di gestione, nonché delle modalità necessarie ad assicurare al Ministero dello sviluppo economico la conoscenza dei fattori gestionali interni all'Agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
   l) attribuzione all'Agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo, nonché di poteri autonomi per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla lettera p);
   m) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione tra l'Agenzia e altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro approvate dal Ministro dello sviluppo economico;
   n) previsione di un collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, composto da tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalità, previsione di un membro supplente e attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
   o) istituzione di un apposito organismo preposto ai controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
   p) determinazione di un'organizzazione dell'Agenzia rispondente alle esigenze di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e attribuzione della facoltà di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali, tramite regolamenti interni, adottati dal direttore generale dell'Agenzia e approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti i consigli direttivi, devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione, nonché applicazione dei criteri di mobilità professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
   q) facoltà del direttore generale dell'Agenzia di deliberare e di proporre all'approvazione del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i consigli direttivi, regolamenti interni di contabilità ispirati, ove richiesto dall'attività dell'Agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica.

  Compete all'Agenzia lo svolgimento delle attività relative alle seguenti funzioni:
   a) gestione amministrativa e finanziaria degli aiuti. A tale fine, l'Agenzia istruisce le domande di aiuto nel settore agricolo, verifica la loro eleggibilità, controlla il rispetto degli obblighi da parte dei soggetti beneficiari, esegue i pagamenti, recupera i debiti e esercita tutte le altre attività necessarie e previste per una buona gestione degli aiuti stessi;
   b) assistenza tecnica e amministrativa per l'attuazione delle politiche agricole e per la formazione e l'assistenza tecnica alle amministrazioni e agli enti deputati alla gestione degli aiuti;
   c) monitoraggio e valutazione delle politiche e valorizzazione dei risultati raggiunti;
   d) esecuzione delle forniture dei prodotti agro alimentari disposte dall'Unione europea per gli aiuti alimentari e la cooperazione economica con altri Paesi. Svolge, inoltre, gli altri compiti, di rilievo nazionale, già attribuiti all'AGEA da specifiche leggi nazionali o da regolamenti europei;
   e) intervento sul mercato agricolo e agro alimentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per sostenere comparti in situazioni contingenti, per periodi temporalmente circoscritti, al fine di coprire la temporanea sovraccapacità produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato stesso, provvedendo alla successiva collocazione dei prodotti;
   f) esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte dallo Stato italiano, anche in conformità ai programmi annualmente stabiliti dal Ministero degli affari esteri in relazione agli impegni assunti per l'aiuto alimentare e la cooperazione economica con altri Paesi. Il direttore generale dell'Agenzia, di concerto con il comitato direttivo, redige e presenta annualmente al Ministro dello sviluppo economico e ai consigli direttivi dei dipartimenti interregionali, una relazione sull'attività svolta, che è trasmessa alle Camere dal medesimo Ministro, recante l'indicazione delle somme erogate e degli interventi effettuati. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia si provvede, nell'ordine:
   a) mediante l'inquadramento del personale trasferito dai Ministeri competenti e dall'AGEA;
   b) mediante le procedure di mobilità di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
   c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento.

  Al personale inquadrato nell'organico dell'Agenzia, ai sensi comma 1, è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo di lavoro dell'Agenzia. Gli oneri di funzionamento dell'Agenzia sono coperti:
   a) mediante le risorse finanziarie trasferite dagli enti, dalle amministrazioni e dagli organismi di cui al comma 2;
   b) mediante le entrate derivanti dai contratti stipulati con enti, amministrazioni o altri soggetti per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione;
   c) mediante un finanziamento annuale, calcolato tenendo conto dei vincoli di servizio, relativo alle spese di investimento e alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.
1. 922. (ex 1. 2258.) Caon, Guidesi.

  Dopo il comma 187, aggiungere il seguente:
  187-bis. La legge 11 giugno 1974, n. 252 è abrogata.
1. 922. 1. (ex 1. 947.) Rizzetto, Rostellato, Tripiedi, Bechis, Cominardi, Baldassarre, Chimienti, Ciprini, Castelli, Cariello, Caso, Currò, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Sostituire il comma 188 con il seguente:
  188. Le somme di cui all'articolo 18, comma 11, della legge 23 luglio 2009, n. 99, iscritte nel bilancio dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e non ancora utilizzate, sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'implementazione del fondo crediti nazionale per le imprese agricole di cui di cui alla Decisione della Commissione europea C(2011)2929 del 13 maggio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
1. 923. (ex 1. 1555.) L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial.

  Sostituire il comma 188 con il seguente:
  188. Le somme di cui all'articolo 18, comma 11, della legge 23 luglio 2009, n. 99, iscritte nel bilancio dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e non ancora utilizzate, sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

  Conseguentemente, dopo il comma 188 aggiungere il seguente:
  188-bis. Le somme di cui al comma 188 sono destinate per gli anni 2014 e 2015 alle finalità di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e vengono assegnate agli organismi già operanti nel settore della tutela della qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e della acquacoltura e nel contrasto alle frodi in campo agroalimentare e nella filiera ittica.
1. 924. (ex 1. 1554.) Parentela, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial.

  Al comma 188, le parole: alle finalità di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della medesima legge n. 99 del 1999 sono sostituite dalle seguenti: per l'attivazione entro il 31 marzo 2014 dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare con sede a Foggia, di cui all'articolo 11 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248.
1. 925. (ex 1. 3034.) Di Gioia, Mongiello.

  Dopo il comma 188, aggiungere il seguente:
  188-bis. Al fine di elaborare e realizzare progetti di ricerca e sviluppo nel settore agro-industriale nelle aree di produzione della Sicilia orientale, con particolare riferimento al reimpiego sostenibile degli scarti provenienti dalla lavorazione industriale degli agrumi, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di euro 3 milioni. Le predette risorse sono iscritte su apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione di spesa del Ministero dello sviluppo economico. Con decreto direttoriale, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità per accedere ai contributi.

  Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 3.000.
1. 926. (ex 1. 2942.) Attaguile.

  Al comma 189, primo periodo, sostituire le parole da: con fino a fastidiosa con le seguenti: con particolare riferimento alle fitopatie più rilevanti riscontrate nel territorio nazionale.
1. 927. (ex 1. 1539.) Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial.

  Al comma 189, primo periodo, sostituire le parole: dal batterio Xylella fastidiosa con le parole: dalla Flavescenza dorata della vite presente nel nord Italia.
1. 928. (ex 1. 2264.) Caon, Guidesi.

  Al comma 189, dopo la parola: Xylella Fastidiosa aggiungere: la flavescenza dorata.
1. 929. (ex 1. 2267.) Caon, Guidesi.

  Al comma 189, dopo la parola: Xylella Fastidiosa aggiungere le seguenti: e dal marciume nero o black-rot.
1. 930. (ex 1. 2268.) Caon, Guidesi.

  Al comma 189 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il capitolo di spesa di 5 milioni di euro di cui al presente comma, si intende ripartito, per la parte relativa alla ricerca scientifica delle cause del «complesso di disseccamento rapido degli ulivi» (CDRO) tra le varie Università del territorio regionale e nazionale e, che ad esse vengano affiancati osservatori indipendenti non di nomina ministeriale, per indagare le concause nel CDRO dell'utilizzo massiccio di fitofarmaci negli ultimi decenni.
1. 931. (ex 1. 124.) Zaccagnini.

  Dopo il comma 189, aggiungere il seguente:
  189-bis. Al fine di sostenere e tutelare il made Italy con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite, entro il 30 giugno 2014, le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, con sede a Foggia, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, e successive modifiche ed integrazioni.
*1. 932. (ex 1. 252.) Distaso, Fucci.

  Dopo il comma 189, aggiungere il seguente:
  189-bis. Al fine di sostenere e tutelare il made Italy con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite, entro il 30 giugno 2014, le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, con sede a Foggia, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, e successive modifiche ed integrazioni.
* 1. 933. (ex 1. 1588.) Palese.

  Dopo il comma 190 aggiungere il seguente:
  190.1 Per garantire la tenuta dei registri e dei libri genealogici e il programma annuale dei controlli funzionali di cui alle finalità della legge 15 gennaio 1991, n. 30, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

  Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2014: – 2.000.
  e voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono apportate le seguenti modificazioni a decorrere dal 2014:
  2014: – 23.000;
  2015: – 25.000;
  2016: – 25.000.
1. 934. (ex 1. 2274.) Caon, Guidesi.

  Sopprimere i commi da 190-bis a 190-quater.
1. 935. Di Benedetto, Battelli, Luigi Gallo, Simone Valente, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.

  Al comma 191, elenco 1, sopprimere la voce Collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino (articolo 1, comma 16-novies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10);

  Conseguentemente, alla voce Vittime del terrorismo (legge 3 agosto 2004, n. 206) sostituire la cifra: 1.000.000 con la seguente: 7.000.000
1. 936. (ex 1. 1342.) Castelli, Sorial, Cozzolino, Dadone, D'ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 191, elenco 1, sopprimere la Finalità: Collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino (articolo 1, comma 16-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n, 10);

  Conseguentemente, al comma 258, aggiungere il seguente:
  258. 1. È autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2014 per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), n. 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
1. 937. (ex 1. 1388.) Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Battelli, Vacca, D'Uva, Di Benedetto, Simone Valente, Castelli, Cariello, Currò, Caso, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Al comma 191, elenco 1, nella colonna Finalità è aggiunta la seguente: «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per la diffusione della cultura di genere e delle pari opportunità (articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248). Nella corrispondente colonna 2014 è aggiunto il seguente importo: 3.000.000.

  Conseguentemente, nella colonna Finalità l'importo destinato a: Collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino (articolo 1, comma 16-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10) è ridotto per 3.000.000 in euro.
1. 938. (ex 1. 1210.) Centemero, Palese.

  Al comma 191, sostituire le parole 24.331.245 euro con le parole 18.631.245 euro, e, conseguentemente, all'elenco 1 sopprimere la voce Collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino.
1. 939. (ex 1. 610.) Corsaro.

  Al comma 192, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni di euro per l'anno 2014, 15 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni, con le seguenti: 5 milioni di euro per l'anno 2014, 8 milioni di euro per l'anno 2015 e 10 milioni,;

  Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le parole: sviluppo e.
1. 940. (ex 1. 2690.) Marcon, Melilla, Boccadutri, Zan, Giancarlo Giordano.

  Al comma 192, primo periodo, dopo le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, aggiungere le seguenti: destinandoli per una quota pari ad almeno l'80 per cento a società od associazioni sportive dilettantistiche che non perseguano fini di lucro,.
1. 941. (ex 1. 2048.) Guidesi, Borghesi.

  Al comma 192, primo periodo, dopo le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, aggiungere le seguenti: destinandoli prioritariamente a società od associazioni sportive che non perseguano fini di lucro,.
1. 942. (ex 1. 2043.) Guidesi, Borghesi.

  Al comma 192, dopo le parole: dell'esigenza di, aggiungere le parole: garantire una equa ripartizione dei fondi su base regionale e.
1. 943. (ex 1. 2041.) Borghesi, Guidesi.

  Al comma 192, aggiungere, in fine, le parole:, assicurando inoltre che tali interventi non possano in nessun caso configurarsi come contributi a fondo perduto a società od associazioni che perseguano fini di lucro.
1. 944. (ex 1. 2046.) Guidesi, Borghesi.

  Al comma 192, aggiungere, in fine, le parole: destinando a ciascun impianto e a ciascun beneficiario una quota non superiore al 2 per cento della dotazione annuale della gestione separata di cui al secondo periodo del presente comma.
1. 945. (ex 1. 2051.) Guidesi, Borghesi.

  Al comma 192, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse di cui al periodo precedente sono indirizzate nella percentuale dell'80 percento verso le aree sottoutilizzate del Mezzogiorno.
1. 946. (ex 1. 189.) Polverini.

  Sopprimere il comma 192-bis.
1. 947. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Zolezzi.

  Al comma 192-bis, primo periodo, sostituire le parole: nonché di favorire comunque l'ammodernamento o la costruzione di impianti sportivi con le seguenti: nonché di favorire comunque l'ammodernamento o il recupero di impianti sportivi esistenti.
  Conseguentemente, al comma 192-ter, sostituire le parole prioritariamente con le seguenti: esclusivamente.
1. 948. (ex 0. 1. 5016. 7.) Marcon, Boccadutri, Melilla, Zan, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 192-bis, lettera a), secondo periodo, sopprimere dalle parole e al raggiungimento fino alla fine del periodo.
1. 949. (ex 0. 1. 5016. 6.) Marcon, Melilla, Boccadutri, Zan, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 192-bis, lettera a), dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Gli interventi di cui al precedente periodo, devono comunque essere contigui all'impianto sportivo.
1. 950. (ex 0. 1. 5016. 5.) Marcon, Melilla, Boccadutri, Zan, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 192-bis, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) decorsi inutilmente i termini di cui alle lettere precedenti, l'intervento s'intende respinto. Entro 60 giorni dal respingimento della domanda da parte della Conferenza dei Servizi, l'amministrazione può provvedere nel rispetto della normativa vigente all'espletamento delle pratiche per consentire o meno l'avvio del progetto. Decorsi inutilmente anche tali termini, l'intervento è definitivamente respinto.

  Conseguentemente, dopo il comma 192-ter, aggiungere il seguente:
  192-quater. Gli interventi di cui ai commi 192-bis e 192-ter devono comunque fare salvo il rispetto del piano urbanistico comunale vigente e dei vincoli paesaggistici ed ambientali presenti, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
1. 951. Simone Valente, Battelli, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

  Al comma 192-bis, lettera c), sostituire le parole sentito il Comune interessato, con le seguenti: d'intesa con il Comune interessato.
1. 952. (ex 0. 1. 5016. 4.) Boccadutri, Marcon, Melilla, Zan, Zaratti, Pellegrino.

  Dopo il comma 192-bis, aggiungere il seguente:
  192. 1. Gli interventi di cui al comma 192-bis, laddove possibile, sono realizzati di preferenza mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate. I nuovi impianti sportivi e le altre opere di edilizia e di urbanizzazione previsti dal presente comma non possono essere realizzati su terreni agricoli. Ai fini della presente disposizione si considerano terreni agricoli quelli qualificati tali dagli strumenti urbanistici attualmente vigenti nonché le aree comunque suscettibili di utilizzazione agricola alla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 192-ter.
1. 953. (ex 0. 1. 5016. 11.) Catania, Andrea Romano, Tinagli, Mazziotti Di Celso, Zanetti, Sottanelli, Librandi.

  Al comma 192-ter, aggiungere in fine il seguente periodo: Detti interventi devono comunque avvenire nel pieno rispetto degli standard urbanistici di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968.
1. 954. (ex 0. 1. 5016. 10.) Marcon, Boccadutri, Melilla, Zan, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 192-ter, aggiungere in fine il seguente periodo: È comunque vietata la localizzazione in aree sottoposte a vincolo idrogeologico o paesaggistico ai sensi della normativa vigente.
1. 955. (ex 0. 1. 5016. 8.) Boccadutri, Marcon, Melilla, Zan, Zaratti, Pellegrino.

  Dopo il comma 192-ter, aggiungere il seguente:
  192-quater. Gli interventi di cui ai commi 192-bis e 192-ter devono comunque fare salvo il rispetto del piano urbanistico comunale vigente e dei vincoli paesaggistici ed ambientali presenti, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
1. 956. Simone Valente, Battelli, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

  Sostituire il comma 193, con il seguente:
  193. Dal 1o gennaio 2014 è sospesa la Convenzione in essere tra il Ministero dello Sviluppo economico, il centro di produzione Spa, stipulata in via transitoria ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, allo scopo di trasmettere in via radiofonica le sedute parlamentari. Dalla stessa data le sedute parlamentari saranno trasmesse dal GR Parlamento della RAI. L'impegno di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 previsto per prorogare la convenzione, sarà riallocato al MIUR, per incrementare il fondo a disposizione per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ai fini del finanziamento dei contratti di formazione specialistica per i medici.
1. 957. (ex 1. 1797.) Gigli, Fauttilli, Crimì, Calabrò.

  Dopo il comma 193, aggiungere il seguente:
  193. 1. Al canone di abbonamento della concessionaria pubblica è aggiunto il 10 per cento di introiti per la costituzione di un fondo di sostegno economico all'emittenza radiotelevisiva locale per il servizio pubblico svolto nell'ambito territoriale. Ai beneficiari del fondo non vengono assegnate le provvidenze economiche riservate all'editoria radiotelevisiva di cui alla legge 250 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni e modificazioni. Il fondo verrà ripartito secondo il Regolamento del Ministro dello Sviluppo Economico sentite le associazioni di nazionali di categoria costituite con atto pubblico da almeno cinque anni e che abbiano sedi di rappresentanza in almeno 15 regioni. È abrogato il comma 3, articolo 45, legge 448 del 28 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni.
1. 958. (ex 1. 414.) Russo.

  Dopo il comma 193, aggiungere il seguente:
  193. 1. Il comma 2, articolo 73-bis, legge 633 del 22 aprile 1941 è modificato come segue: ”Tale compenso è riscosso in via primaria dalla SIAE e determinato e ripartito secondo le norme del regolamento.
1. 959. (ex 1. 430.) Russo.

  Sopprimere il comma 193-bis.
1. 960. (ex 0. 1. 4031. 95.) Guidesi, Borghesi.

  Al comma 194, dopo le parole: Centenario della prima guerra mondiale, aggiungere le seguenti: ivi compresi gli eventi previsti per il Centenario 1914-1918 nei territori appartenenti all'ex impero austro-ungarico,.
1. 961. (ex 1. 376.) Ottobre, Nicoletti.

  Al comma 194, aggiungere, in fine, le parole: Tali interventi si attuano secondo le modalità previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 78.
1. 962. (ex 1. 1757.) Busin, Buonanno, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 194, aggiungere il seguente:
  194-bis. Il Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della Prima guerra mondiale, costituito presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 7 marzo 2001, n. 78, «Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale», è integrato con la partecipazione dei presidenti delle Regioni coinvolte dal conflitto, cioè Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto, nonché dei Presidenti delle provincie autonome di Trento e di Bolzano ovvero con loro rappresentanti allo scopo delegati. Tale Comitato dura in carica quattro anni dalla nomina, dopodiché viene rinnovato.
1. 963. (ex 1. 1759.) Busin, Buonanno, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 195, dopo le parole: attraverso la realizzazione di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita, aggiungere le seguenti: da organizzare avvalendosi di enti, fondazioni ed associazioni riconosciute a livello nazionale ed operanti nel settore della memoria storica della prima guerra mondiale.
1. 964. (ex 1. 2924.) Marco Di Stefano.

  Dopo il comma 195, aggiungere il seguente:
  195-bis. Ferme restando le attribuzioni già previste, il Comitato storico scientifico per il «Centenario della prima guerra mondiale», di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 3 settembre 2012, è integrato con la partecipazione dei presidenti delle Regioni coinvolte dal conflitto, cioè Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto, nonché dei Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano ovvero con loro rappresentanti allo scopo delegati.
1. 965. (ex 1. 1753.) Busin, Buonanno, Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 199.
*1. 966. (ex 1. 2899.) Zaccagnini, Labriola.

  Sopprimere il comma 199.
*1. 967. (ex 1. 691.) Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Melilla, Boccadutri.

  Dopo il comma 200, aggiungere i seguenti:
  200. 1. Al fine di contrastare l'evasione ai tributi locali attraverso l'omogeneizzazione delle banche dati su cui era calcolata la base imponibile IMU e TARES è autorizzato il trasferimento di 100 milioni di euro nel 2014 al sistema dei comuni, vincolati al raggiungimento di pari obiettivi in termini di lotta all'evasione.
  200. 2. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali».
1. 968. (ex 1. 674.) Marcon, Melilla, Boccadutri, Pilozzi, Kronbichler.

  Dopo il comma 200, aggiungere i seguenti:
  200. 1. Il contributo spettante alle unioni di comuni per l'esercizio associato delle funzioni comunali, di cui all'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n, 388 è incrementato di 30 milioni di euro annui.
  200. 2. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 164, lettera d) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementato di 30 milioni di euro a sostegno dei comuni istituiti a seguito di fusione, da attribuirsi in base ai criteri di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 290 aggiungere il seguente periodo: Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.
1. 969. (ex 1. 2369.) Pilozzi, Lavagno, Franco Bordo, Boccadutri, Melilla, Marcon.

  Dopo il comma 200, aggiungere i seguenti:
  200. 1. Il contributo spettante alle unioni di comuni per l'esercizio associato delle funzioni comunali, di cui all'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è incrementato di 30 milioni di euro annui.
  200. 2. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 164, lettera d) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementato di 30 milioni di euro a sostegno dei comuni istituiti a seguito di fusione, da attribuirsi in base ai criteri di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Conseguentemente, dopo il comma 290, aggiungere il seguente:
  290. 1. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 60 milioni di euro annui a decorre dall'anno 2014.
1. 970. (ex 1. 675.) Marcon, Melilla, Boccadutri, Pilozzi, Kronbichler.

  Dopo il comma 200 aggiungere il seguente:
  200. 1. All'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «per conto e nell'interesse dello Stato,» sono aggiunte le seguenti: «in regime di separazione contabile dal resto del proprio patrimonio e come tali non suscettibili di cessione,»;
   b) le parole: «che saranno estinti nei riguardi di coloro che risulteranno averne diritto,» sono soppresse;
   c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme derivanti dai suddetti crediti dovranno essere destinate a soddisfare le posizioni creditorie dei lavoratori già dipendenti della Federazione italiana dei Consorzi Agrari in conformità al decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 9 dicembre 2010».
1. 971. (ex 1. 2627.) Guidesi, Borghesi, Gianluca Pini.

  Al comma 202, secondo periodo, dopo le parole: della rete idrica aggiungere le seguenti: di realizzazione e potenziamento degli impianti di depurazione fognaria.
1. 972. (ex 1. 1484.) Mucci, Della Valle, Crippa, Prodani, Fantinati, Da Villa, Vallascas, Petraroli.

  Al comma 202, secondo periodo, dopo le parole: Il piano, contenente anche specifiche misure di accelerazione per l'attuazione degli interventi, istruito positivamente, su proposta del Ministro per la coesione territoriale di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aggiungere le seguenti: è presentato alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il proprio parere entro 20 giorni, e successivamente.
1. 973. (ex 1. 3142.) Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 202, sesto periodo, dopo le parole: che provvede ad assegnare 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, aggiungere le seguenti:, nell'ambito delle risorse già assegnate al Mezzogiorno,.
1. 974. (ex 0. 1. 4003. 4.) Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 202, aggiungere i seguenti:
  202-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, gli enti intermedi, ovvero gli enti, le agenzie, i consorzi pubblici, gli ATO e gli organismi pubblici, comunque denominati, che svolgono funzioni di governo di area vasta, sono soppressi e le relative competenze sono attribuite alle Province e alle Città metropolitane a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  202-ter. Le amministrazioni provinciali o metropolitane non possono costituire società per la gestione di servizi pubblici non essenziali; le relative competenze sono esercitate dalle province e dalle Città metropolitane.
  202-quater. Entro il 31 dicembre 2014, le amministrazioni provinciali mettono in liquidazione le società che non svolgono servizi pubblici essenziali, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero ne cedono le partecipazioni a terzi, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica.
1. 975. (ex 1. 689.) Marcon, Melilla, Boccadutri, Pilozzi, Kronbichler, Lavagno, Sannicandro.

  Dopo il comma 204 aggiungere il seguente:
  204. 1. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatori di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato.
1. 976. (ex 1. 1384.) Castelli, Sorial, Dadone, Cozzolino, D'ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere il comma 204-bis.
1. 977. (ex 0. 1. 4031. 96.) Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 205.
*1. 978. (ex 1. 1765.) Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sopprimere il comma 205.
*1. 979. (ex 1. 1765.) Russo.

  Sopprimere il comma 205.
*1. 980. (ex 1. 1765.) Pastorelli.

  Dopo il comma 207, aggiungere il seguente:
  207. 1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite misure di sostegno a favore dei piccoli teatri per l'acquisto o la produzione di spettacoli teatrali, entro il limite massimo di 100 milioni di euro annui a decorrere dal primo gennaio 2014.

  Conseguentemente, dopo il comma 301, aggiungere il seguente:
  301-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.
1. 981. (ex 1. 2892.) Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Boccadutri, Melilla, Marcon.

  Dopo il comma 207, aggiungere il seguente:
  207.1. La dotazione del Fondo Unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 è incrementata di 100 milioni di euro per gli anni 2014-2016.

  Conseguentemente dopo il comma 439, aggiungere il seguente:
  439-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare la misura del prelievo erariale unico e per ridurre la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita al fine di ottenere maggiori entrate pari almeno a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
1. 982. (ex 1. 2900.) Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Boccadutri, Melilla, Marcon.

  Dopo il comma 207 aggiungere il seguente:
  207. 1. L'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è soppresso.
1. 983. (ex 1. 578.) Rampelli.

  Sopprimere il comma 207-bis.
*1. 984. (ex 0. 1. 4031. 97.) Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 207-bis.
*1. 985. Battelli, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Marzana, Vacca.

  Sostituire il comma 210 con il seguente:
  210. I commi 11 e 12 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogati.
1. 986. (ex 1. 1453.) Battelli, Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Castelli, Cariello, Currò, Caso, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Al comma 210-bis sostituire le parole: La società EUR SpA con le parole: Qualsiasi Società Pubblica.

  Conseguentemente sopprimere il comma 210-ter.
1. 987. (ex 0. 1. 4021. 1.) Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 213, aggiungere il seguente:
  213-bis. All'articolo 13, comma del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «30 novembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2014».

  Conseguentemente al comma 524 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 988. (ex 1. 375.) Schullian, Ottobre, Alfreider, Gebhard, Plangger.

  Dopo il comma 214, aggiungere il seguente:
  214-bis. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 10 decreto-legge 27 agosto 1993, n.323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, a decorrere dall'anno 2014 i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello Sviluppo economico. In sede di prima applicazione per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2017 la quota spettante è quantificata sulla base dei dati a consuntivo dell'anno immediatamente precedente. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali.

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 989. (ex 1. 2895.) Matarrese, Librandi.

  Dopo il comma 216, aggiungere il seguente:
  216. 1. Ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione del procedimento relativo al controllo dello stato di salute dei lavoratori, dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Pubbliche Amministrazioni, di cui al comma 2 articolo 1 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni richiedono gli accertamenti medico legali per i dipendenti in malattia alle sedi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), con oneri a loro carico mediante l'utilizzo dei fondi a disposizione. L'istituto medesimo, per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma, si avvale dei medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 5, comma 12, del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, come modificato dall'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'INPS e la Federazione nazionale degli ordini dei medici, sono stabilite le modalità di attuazione dei controlli sulle assenze per malattia dei dipendenti, della raccolta ed elaborazione dei dati concernenti le assenze e le verifiche compiute, la remunerazione delle prestazioni rese, nonché le modalità e i criteri di selezione per l'impiego, in aggiunta, dei medici con rapporto libero professionale o con contratti a tempo determinato, che alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano funzioni fiscali presso le aziende sanitarie locali e di coloro che risultano iscritti, a decorrere dal 1o gennaio 2008, nelle liste di cui all'articolo 5, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, nel caso di impossibilità ad assicurare il servizio di controllo per carenze dei medici di cui al periodo precedente. Fino all'adozione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'8 maggio 2008. In sede di approvazione della legge di bilancio, è determinata la dotazione annua degli stanziamenti destinati alla copertura degli accertamenti medico legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche, mediante la riduzione del 25 per cento delle risorse destinate a tal fine negli appositi capitoli di bilancio, per un importo complessivo non superiore a 52,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La quota di pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito delle risorse rideterminate ai sensi del presente comma è destinata al rimborso forfetario all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia.
1. 990. (ex 1. 59.) Russo.

  Sopprimere il comma 219.
1. 991. (ex 1. 611.) Corsaro.

  Al comma 220, primo periodo, sostituire le parole: 26,5 milioni con le seguenti: 46,5 milioni e, al secondo periodo, dopo le parole: attività produttiva inserire le seguenti: e per i prodotti agricoli di cui all'Allegato I di cui all'articolo 38 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

  Conseguentemente:
   al comma 221 dopo la lettera
c) aggiungere le seguenti:
    c-bis) per un importo pari a 10 milioni di euro, contributi alle imprese agricole e zootecniche per interventi compensativi derivanti da danni alle produzioni alle strutture e agli impianti produttivi aventi sede o unità produttive, nei comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici di ottobre, novembre e dicembre 2013;
    c-ter) per un importo pari a 10 milioni di euro, per gli interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole danneggiate a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di ottobre, novembre e dicembre 2013.
   alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:
  2014: – 20.000.
1. 992. (ex 1. 1481.) Faenzi, Parisi.

  Al comma 221 lettera b) dopo le parole: Comuni delle Province di aggiungere le seguenti: Taranto del 7 e 8 ottobre 2013 e dopo le parole: 10 e 11 novembre 2013 aggiungere le seguenti: la provincia di Lecce il 20 novembre 2013.
1. 993. (ex 1. 261.) Chiarelli, Marti, Distaso.

  Al comma 221, lettera b), dopo le parole: Massa-Carrara, aggiungere la seguente: Grosseto.
1. 994. (ex 1. 1401.) Faenzi, Parisi.

  Al comma 221, lettera b), dopo le parole: dal 20 al 24 ottobre 2013, aggiungere le seguenti: e le province di Grosseto e della maremma grossetana nei giorni 11 e 12 novembre 2012.
1. 995. (ex 1. 1405.) Faenzi, Parisi.

  Al comma 221, lettera b), dopo le parole: novembre 2013, aggiungere le parole: nonché della regione Veneto nei giorni tra il 31 ottobre ed il 5 novembre 2010;
1. 996. (ex 1. 1823.) Busin.

  Al comma 221, lettera c) sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 10 milioni.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 5.000.
1. 997. (ex 1. 135.) Rigoni, Rubinato, Mariani.

  Dopo il comma 225, aggiungere il seguente:
  225. 1. Al fine di garantire il completamento degli interventi di ricostruzione del territorio e di ripristino dei danni ai soggetti privati causati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 27 aprile al 19 maggio 2013 nel territorio della regione Piemonte, di cui all'Ordinanza 23 luglio 2013, n. 107, del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.1 relativi pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno.

  Conseguentemente, alla Tabella B voce «Ministero del lavoro e delle politiche sociali», apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 10.000;
  2015: – 10.000.
1. 998. (ex 1. 3095.) Allasia, Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 226, dopo le parole: per la Regione Molise, aggiungere le parole: e per le Regioni Veneto e Lombardia, e dopo le parole: del novembre 2012, aggiungere le parole: e degli eventi del 20 e 29 Maggio 2012 nei Comuni di Lombardia e Veneto, così come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74.
1. 999. (ex 1. 1824.) Busin.

  Al comma 226 dopo le parole: Regione Molise aggiungere le seguenti: la regione Puglia.
1. 1000. (ex 1. 260.) Distaso, Sisto, Fucci.

  Dopo il comma 227, aggiungere il seguente:
  227-bis. La sospensione del pagamento di cui all'articolo 8, comma 1, punto 9) del decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2012, è prorogata di 18 mesi.
1. 1001. (ex 1. 1826.) Busin.

  Dopo il comma 227, aggiungere il seguente:
  227-bis. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, al primo periodo dopo le parole: dai certificati di conto consuntivo aggiungere le parole: ed ai netto delle spese sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dai Presidente dei Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza per eventi alluvionali ed emanate a decorrere dai 31 ottobre 2010. La disposizione opera nei limite massimo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014,2015 e 2016.

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui ai periodo successivo. Le dotazioni in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 1002. (ex 1. 1822.) Busin.

  Dopo il comma 228, aggiungere i seguenti:
  228-bis. Per i titolari di reddito d'impresa che hanno richiesto il finanziamento ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il pagamento della prima rata in scadenza al 31 dicembre 2013 è differita al 30 giugno 2014 e la restituzione del finanziamento viene prorogata di ulteriori tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista.
  228-ter. Per i titolari di reddito d'impresa che hanno diritto ad accedere ai finanziamenti previsti all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché per i soggetti di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, il pagamento della prima rata in scadenza al 30 giugno 2014 è differita al 30 giugno 2015 e la restituzione del finanziamento è prorogata di ulteriori tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista.
  228-quater. La Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano la convenzione di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui ai commi 228-bis e 228-ter.
  228-quinquies. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 228-bis valutati in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento».
1. 1003. (ex 1. 2354.) Lodolini, Rubinato, Moretti, Ginato, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 229, aggiungere il seguente:
  229-bis. A partire dal 1o gennaio 2014, è istituito presso Cassa depositi e prestiti un apposito Fondo per operazioni di cessione dei crediti scaduti o esigibili, anche mediante cartolarizzazione degli stessi con costi ed oneri finanziari a carico delle amministrazioni debitrici. La disposizione si applica a favore degli Enti locali che:
   a) hanno rispettato il Patto di Stabilità nell'ultimo triennio;
   b) non abbiano dichiarato il dissesto finanziario, così come previsto all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, negli ultimi dieci esercizi;
   c) non abbiano decretato, negli ultimi dieci esercizi, lo scioglimento del consiglio comunale, ovvero di quello provinciale, a seguito di fenomeni di infiltrazioni e di condizionamento di tipo mafioso.

  La dotazione del Fondo opera nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2014, a 100 milioni per l'anno 2015 e a 100 milioni per il 2016.

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2015.
1. 1004. (ex 1. 1958.) Busin.

  Dopo il comma 233, aggiungere il seguente:
  233. 1. Le imprese agricole, ubicate nei territori dei comuni della provincia di Modena, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, possono dilazionare, senza il pagamento di sanzioni e interessi, in 120 rate mensili, a decorrere dal 16 aprile 2014, i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, scadenti o scaduti entro il 16 dicembre 2013, ancorché sospesi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1o agosto 2012, n. 122 o dell'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 1.000;
  2015: – 1.000;
  2016: – 1.000.
1. 1005. (ex 1. 2718.) Franco Bordo, Palazzotto, Zan, Boccadutri, Melilla, Marcon.

  Dopo il comma 233, aggiungere il seguente:
  233. 1. Le imprese agricole, ubicate nei territori dei comuni della provincia di Modena, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, possono dilazionare, senza il pagamento di sanzioni e interessi, in 120 rate mensili, a decorrere dal 16 aprile 2014, i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, scadenti o scaduti entro il 16 dicembre 2013, ancorché sospesi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1o agosto 2012, n. 122 o dell'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 1.000;
  2015: – 1.000;
  2016: – 1.000.
1. 1006. (ex 1. 275.) Catanoso Genoese.

  Al comma 237, sostituire le parole: sisma del 2012 in Emilia Romagna con le seguenti: sisma del maggio 2012.
1. 1007. (ex 1. 3128.) Guidesi, Matteo Bragantini, Grimoldi.

  Sostituire il comma 243 con il seguente: Le risorse disponibili di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nel limite massimo di 3 milioni di euro sono attribuite, secondo le competenze sancite dal predetto decreto-legge nonché dall'articolo 10, commi 1, 2 e 3, dell'ordinanza del presidente del Consiglio di ministri n. 3978 dell'8 novembre 2011, per la realizzazione di un centro poliedrico per le donne e per lo svolgimento di iniziative di contrasto di situazioni marginalità dovute alla violenza di genere e sui bambini.
1. 1008. (ex 1. 1561.) Capezzone, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico.

  Al comma 243, sostituire le parole da: alla provincia dell'Aquila fino alla fine del periodo con le seguenti: agli interventi previsti dal fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti.
1. 1009. (ex 1. 1801.) Gigli, Fauttilli.

   Sopprimere il comma 246.

  Conseguentemente, sostituire il comma 247 con il seguente:
  All'articolo 22 comma 6 del legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: sopprimere le parole da: «Per la» a «n. 311» e sostituirle con le seguenti: «Per le specificità che assumono le strutture Bambino Gesù, Ospedale pediatrico Gaslini, Clinica pediatrica ospedale Regina Margherita e Clinica Mangiagalli,» conseguentemente è rifinanziata per l'anno 2014, per l'importo di 80 milioni di euro, e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
1. 1010. (ex 1. 2846.) Rondini.

  Al comma 246, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, con le seguenti: 30 milioni di euro per l'anno 2014 e di 15 milioni di euro annui per il biennio 2015-2016.

  Conseguentemente al comma 524, Tabella C allegata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, sostegno alla famiglia, decreto-legge n. 223 del 2006: disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia, apportare le seguenti variazioni:
  2014:
   CP: + 20.000;
   CS: + 20.000.
  2015:
   CP: + 20.000;
   CS: + 20.000.
  2016:
   CP: + 20.000;
   CS: + 20.000.
1. 1011. (ex 1. 2499.) Piazzoni, Marcon, Melilla, Nicchi, Boccadutri, Aiello.

  Al comma 246, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, con le seguenti: 30 milioni di euro per l'anno 2014 e di 15 milioni di euro annui per il biennio 2015-2016.
  Conseguentemente, alla Tabella C allegata, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, articolo 1 comma 1258, legge 296 del 2006, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). Fondo nazionale Infanzia e adolescenza, apportare le seguenti variazioni:
  2014:
   CP: + 20.000;
   CS: + 20.000.
  2015:
   CP: + 20.000;
   CS: + 20.000.
  2016:
   CP: + 20.000;
   CS: + 20.000.
1. 1012. (ex 1. 2497.) Piazzoni, Melilla, Nicchi, Marcon, Boccadutri, Aiello.

  Al comma 246, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, con le seguenti: 35 milioni di euro per l'anno 2014 e di 20 milioni di euro annui per il biennio 2015-2016.

  Conseguentemente, al comma 524. Tabella C allegata, alla Missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca in materia ambientale, voce Ministero dell'ambiente, decreto-legge n. 112 del 2008 articolo 28, comma 1, ISPRA, apportare le seguenti modifiche:
  2014:
   CP: + 15.000;
   CS: + 15.000.
  2015:
   CP: + 15.000;
   CS: + 15.000.
  2016:
   CP: + 15.000;
   CS: + 15.000.
1. 1013. (ex 1. 2604.) Zaratti, Marcon, Boccadutri, Zan, Melilla, Pellegrino, Zaccagnini, Labriola.

  Al comma 246. sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, con le seguenti: 45 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro annui per il biennio 2015-2016.

  Conseguentemente al comma 524, Tabella C allegata, alla rubrica Ministero dell'ambiente, Missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma tutela e conservazione della fauna e della flora... voce Ministero dell'ambiente, legge n. 549 del 1995, contributi a enti, istituti e associazioni e altri organismi, apportare le seguenti modifiche:
  2014:
   CP: + 5.000;
   CS: + 5.000.
  2015:
   CP: + 5.000;
   CS: + 5.000.
  2016:
   CP: + 5.000;
   CS: + 5.000.
1. 1014. (ex 1. 2594.) Zan, Boccadutri, Marcon, Melilla, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 246, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, con le seguenti: 49 milioni di euro per l'anno 2014 e di 29 milioni di euro annui per il biennio 2015-2016.

  Conseguentemente al comma 524, Tabella C allegata, alla missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma tutela e conservazione della fauna e della flora...., voce Ministero dell'ambiente, legge n. 2 del 1993 in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione apportare le seguenti modifiche:
  2014:
   CP: + 1.000;
   CS: + 1.000.
  2015:
   CP: + 1.000;
   CS: + 1.000.
  2016:
   CP: + 1.000;
   CS: + 1.000.
1. 1015. (ex 1. 2599.) Pellegrino, Boccadutri, Marcon, Melilla, Zan, Zaratti.

  Sopprimere il comma 248.
1. 1016. (ex 1. 1512.) Caso, Castelli, Sorial, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Currò.

   Sostituire il comma 249 con il seguente:
  249. Il fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 200,3 milioni di euro per l'anno 2014.
  Per l'anno 2014 la quota di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 2-ter, comma 6, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 523, tabella A la voce Ministero dell'economia è così modificata:
  2014: – 10.000.
1. 1017. (ex 1. 2913.) Guidesi.

   Sostituire il comma 249 con il seguente:
  249. Il fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 200,3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 180 milioni di euro per l'anno 2015.
  Per gli anni 2014 e 2015 la quota di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 2-ter, comma 6, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 523, tabella A la voce Ministero dell'economia è così modificata:
  2014: – 10.000;
  2015: – 10.000.
1. 1018. (ex 1. 2910.) Guidesi.

  Sostituire il comma 249 con il seguente:
  249. Il fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 200,3 milioni di euro per l'anno 2014, di 180 milioni di euro per l'anno 2015 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
  A decorrere dall'anno 2014 la quota di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 2-ter, comma 6, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro.
  Conseguentemente, al comma 523, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 10.000;
  2015: – 10.000;
  2016: – 10.000.
1. 1019. (ex 1. 2907.) Guidesi.

  Sostituire il comma 249 con il seguente:
  249. Il fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 200,3 milioni di euro per l'anno 2014.
  Per l'anno 2014 la quota di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 2-ter, comma 6, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 10.000.
1. 1020. (ex 0. 1. 5013. 4.) Borghesi, Guidesi.

  Sopprimere il comma 253-bis.
*1. 1021. (ex 0. 1. 4031. 74.) Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 253-bis.
*1. 1022. Battelli, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Marzana, Vacca.

  Al comma 253-bis, dopo le parole: San Carlo di Napoli aggiungere le seguenti: ed a tutte le 358 censite bande musicali della Lombardia.
1. 1023. (ex 0. 1. 4031. 66.) Guidesi, Borghesi.

  Al comma 253-bis, dopo le parole: San Carlo di Napoli aggiungere le seguenti: ed a tutte le 71 censite bande musicali del Friuli Venezia Giulia.
1. 1024. (ex 0. 1. 4031. 67.) Fedriga, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 253-bis, dopo le parole: San Carlo di Napoli aggiungere le seguenti: ed a tutte le 172 censite bande musicali del Piemonte.
1. 1025. (ex 0. 1. 4031. 68.) Allasia, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 253-bis, dopo le parole: San Carlo di Napoli aggiungere le seguenti: ed a tutti i gruppi folkloristici rappresentativi dell'identità culturale del territorio.
1. 1026. (ex 0. 1. 4031. 99.) Guidesi, Borghesi, Fedriga.

  Al comma 253-bis, dopo le parole: San Carlo di Napoli aggiungere le seguenti: ed a tutte le orchestre e teatri lirici del Nord Italia.
1. 1027. (ex 0. 1. 4031. 100.) Guidesi, Borghesi, Fedriga.

  Dopo il comma 255, aggiungere il seguente:
  255. 1 L'Agenzia del demanio, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, predispone delle linee guida sulla congruità dei contratti di affitto degli enti locali, i quali sono tenuti ad uniformarsi alle indicazioni contenute nelle citate linee guida. I maggiori risparmi conseguiti possono essere indirizzati, previa delibera di Consiglio, verso la contrattazione collettiva integrativa od opere infrastrutturali.
1. 1028. (ex 1. 194.) Polverini.

  Sostituire i commi 256 e 257 con i seguenti:
  256. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo definisce, sentite la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e la società di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, un programma straordinario di riutilizzo sociale degli immobili pubblici, compresi quelli detenuti dal Ministero della difesa e non utilizzati per finalità istituzionali, che preveda l'amministrazione diretta dei beni da parte dei Comuni o l'assegnazione degli stessi in concessione a titolo gratuito a comunità, ad Enti, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
  257. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono individuati i beni immobili appartenenti all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa da trasferire a Comuni, Enti Regionali per il diritto allo studio e Atenei per finalità legate al funzionamento ordinario delle Università e all'erogazione dei servizi relativi al diritto allo studio, con priorità al riutilizzo a scopo abitativo.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 300, aggiungere il seguente:

  300-1. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 250 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2014.
   dopo il comma 301, aggiungere il seguente:
  301-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.
1. 1029. (ex 1. 2817.) Costantino, Giordano, Fratoianni, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sostituire i commi 256 e 257 con i seguenti:
  256. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo definisce, sentite la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e la società di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, un programma straordinario di riutilizzo sociale degli immobili pubblici, compresi quelli detenuti dal Ministero della difesa e non utilizzati per finalità istituzionali, che preveda l'amministrazione diretta dei beni da parte dei Comuni o rassegnazione degli stessi in concessione a titolo gratuito a comunità, ad Enti, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
  257. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono individuati i beni immobili appartenenti all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa da trasferire a Comuni, Enti Regionali per il diritto allo studio e Atenei per finalità legate al funzionamento ordinario delle Università e all'erogazione dei servizi relativi al diritto allo studio, con priorità al riutilizzo a scopo abitativo.

  Conseguentemente, al comma 511, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo e aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non locati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento».
1. 1030. (ex 1. 2477.) Aiello, Marcon, Nicchi, Melilla, Boccadutri, Piazzoni.

  Al comma 256, sostituire le parole da: un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, compresi quelli del ministero della difesa non utilizzati per finalità istituzionali con le seguenti: un programma straordinario di cessione di immobili del demanio militare al patrimonio delle Regioni e dei Comuni e per successive alienazioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 290, aggiungere il seguente:
  290. 1. Oltre a quanto stabilito dal precedente comma, al fine di conseguire risparmi di spesa pari a 500 milioni di euro in ragione annua dall'anno 2014, sono ulteriormente ridotte di pari importo le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi.
1. 1031. (ex 1. 2551.) Marcon, Boccadutri, Melilla, Zan.

  Al comma 256, aggiungere in fine, i seguenti periodi: Possono essere ceduti esclusivamente gli immobili del patrimonio disponibile alla data 31 dicembre 2013, a valori non inferiori alla quotazione dell'Osservatorio del mercato immobiliare. Non possono essere ceduti, in nessun caso, i beni immobili di interesse storico, artistico, paesaggistico, archeologico e scientifico. Il Governo provvede ad indicare alle competenti Commissioni parlamentari ed a pubblicare sul proprio sito istituzionale gli identificativi catastali, i dati riguardanti la titolarità e la relativa quota di proprietà, la dimensione, la destinazione d'uso, il valore catastale, la quotazione dell'Osservatorio del mercato immobiliare degli immobili oggetto di cessione.
1. 1032. (ex 1. 1071.) Ruocco, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Villarosa, Pisano, Alberti.

  Al comma 256, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dal programma straordinario di cui al presente comma sono esclusi gli immobili pubblici oggetto di richiesta da parte degli enti territoriali ai sensi e nei termini dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e ai sensi dell'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.
1. 1126. (ex 1. 2558.) Marcon, Boccadutri, Melilla, Zan.

  Dopo il comma 257, aggiungere il seguente:
  257-bis. Il cinquanta per cento degli introiti derivanti dalle disposizioni dei commi 256 e 257 sono destinati al finanziamento di progetti di recupero degli alloggi popolari ex-Iacp inutilizzati. Sulla base di una ricognizione di tale patrimonio immobiliare, e dei progetti di recupero presentati tramite i Comuni, il Governo definisce, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente comma.

  Conseguentemente, al comma 511, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non beati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cento per cento».
1. 1127. (ex 1. 2744.) Paglia, Zan, Zaratti, Pellegrino, Marcon, Boccadutri, Melilla, Piazzoni.

  Dopo il comma 257, aggiungere il seguente:
  257-bis. Il cinquanta per cento degli introiti derivanti dalle disposizioni dei commi 256 e 257 sono destinati all'edilizia residenziale sociale pubblica. Il Governo definisce, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente comma.

  Conseguentemente, al comma 511, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non beati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cento per cento.
1. 1128. (ex 1. 2741.) Paglia, Zan, Zaratti, Pellegrino, Marcon, Boccadutri, Melilla, Piazzoni.

  Dopo il comma 258, aggiungere il seguente:
  258. 1. Nell'ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, è assicurata un'adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative all'inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali (BES) quali disabilità, disturbi evolutivi specifici, alunni con svantaggio socio-culturale nonché alunni non italofoni, finalizzata ad acquisire la competenza per la presa in carico e la gestione della classe e la conseguente capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate. In particolare, tutti i docenti assegnati ad una classe nella quale è presente almeno un alunno con bisogni educativi speciali (BES) sono tenuti in via sperimentale per il biennio 2014-2016, nell'ambito dell'orario di servizio e non di insegnamento, a partecipare ad almeno un corso di formazione non inferiore a 20 ore sugli aspetti della didattica dell'inclusione scolastica per classi con esigenze differenziate e della facilitazione per l'apprendimento della seconda lingua. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata una spesa pari a 5 milioni di euro annui, a partire dall'esercizio finanziario 2014. Al relativo onere pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 1129. (ex 1. 1815.) Santerini, Fauttilli.

  Sopprimere il comma 258-bis.
1. 1130. Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

  Sopprimere il comma 259.

  Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
1. 1131. (ex 1. 622.) Corsaro.

  Al comma 260, capoverso, dopo le parole: province autonome, aggiungere le seguenti: con priorità per le sedi interessate da accorpamenti extraregionali.
1. 1132. (ex 1. 1583.) Iannuzzi, Barbato, Bonavitacola.

  Al comma 263, sostituire la lettera m), con la seguente:
   m) al fine di evitare la stampa di schede di dimensioni troppo elevate ed eccessivamente onerose, con decreto del Ministro dell'interno, non avente natura regolamentare, sono determinati, entro il 31 gennaio 2014, i nuovi modelli di schede:
   1) per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, ricollocando i contrassegni delle liste ammesse in modo più razionale, in modo da affiancare nella stessa parte della scheda tutti i partiti o movimenti politici che hanno scelto di inserire nel contrassegno il simbolo del medesimo soggetto riconosciuto, ai sensi del regolamento (CE) n. 2004/2003 e successive modificazioni, quale partito politico a livello europeo o fondazione politica a livello europeo. In sede di ammissione dei contrassegni di cui al primo periodo, il Ministero dell'interno ricusa, ai sensi degli articoli 11 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 e 14, terzo comma del testo unico, 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli riproducenti simboli, elementi e diciture, o solo alcuni di essi, usati da un partito politico a livello europeo o da una fondazione politica a livello europeo, alla quale non si aderisce; a tal fine il Ministero dell'interno acquisisce dall'ufficio competente del Parlamento europeo il dato relativo al simbolo depositato in sede di registrazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 2004/2003 e successive modificazioni, nonché l'elenco delle adesioni nazionali accettate dal partito politico a livello europeo o dalla fondazione a livello europeo. In ogni caso, il deposito del contrassegno di lista, di cui al primo periodo, deve essere effettuato indicando il candidato presidente della Commissione europea del partito politico o della fondazione politica a livello europeo alla quale il partito o movimento politico presentatore del contrassegno aderisce;
  2) per le elezioni comunali, ricollocando i contrassegni delle liste ammesse in modo più razionale. All'articolo 72, comma 3, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «al cui fianco» sono sostituite dalle seguenti: «sotto ai quali».
1. 1033. (ex 1. 1007.) Di Lello, Locatelli, Pastorelli, Di Gioia.

  Dopo il comma 264, aggiungere il seguente:
  264-bis. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le azioni della società «Promuovi Italia Spa», costituita sulla base del comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal comma 74 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, sono trasferite a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo esercita i diritti dell'azionista, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le azioni sono inalienabili. I componenti del consiglio di amministrazione di «Promuovi Italia Spa» attualmente in carica decadano dalla data di pubblicazione della presente legge, senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e restano in carica fino alla data dell'assemblea da convocare, entro trenta giorni, per il rinnovo degli organi decaduti e per le modifiche statutarie necessarie ai sensi della presente disposizione. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, provvede a nominare il nuovo organo amministrativo, che sarà un amministratore unico per il primo triennio. A seguito del trasferimento, il patrimonio netto dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo è ridotto del valore contabile corrispondente alla partecipazione trasferita. La società svolge attività di assistenza tecnica al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in ordine alla gestione di azioni mirate allo sviluppo dei sistemi turistici, nonché funzioni di supporto agli interventi a sostegno dello sviluppo delle attività economiche e occupazionali della filiera dell'industria turistica e dei settori merceologici ad essa collegati. Attraverso la stipula di specifiche convenzioni con ENIT – Agenzia nazionale del turismo, e nei limiti dell'attività prevalente svolta per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può prevedersi lo svolgimento di attività in favore di altre amministrazioni pubbliche. Il collegio sindacale della Società è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti. Uno dei membri effettivi è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Entro il termine di sei mesi i costi di gestione della società devono essere ridotti del cinquanta per cento. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta dalla Società. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria della Società ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutte le operazioni di cui al presente comma sono effettuate in regime di neutralità fiscale. Tutti i relativi atti, contratti, convenzioni e trasferimenti sono esenti da qualsivoglia tributo, comunque denominato.
1. 1034. (ex 1. 1516.) Vallascas, Mucci, Prodani, Della Valle, Crippa, Fantinati, Da Villa, Petraroli.

  Sopprimere il comma 265.
1. 1035. (ex 1. 1725.) Rossi, Fauttilli.

  Sostituire il comma 265 con il seguente:
  265. In attuazione della specificità riconosciuta dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applicano anche alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonché alla Polizia di Stato e alla Guardia di finanza, previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'attestazione del ricorso ad autonome procedure informatiche che assicurino risparmi di spesa nella gestione del pagamento delle competenze fisse e accessorie al personale dipendente rispetto ai costi stabiliti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'articolo 11, comma 9, quinto periodo, del predetto decreto-legge n. 98 del 2011 e secondo i parametri ivi indicati. Sono fatte salve le previsioni di cui all'articolo 1, comma 447, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1. 1036. (ex 1. 1115.) Laffranco, Fabrizio Di Stefano, Bianconi, Palese.

  Dopo il comma 265, aggiungere i seguenti:
  265. 1. Al fine di favorire i processi di ristrutturazione e liberalizzazione relativi alle società totalmente partecipate o controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:
   e-bis) per l'utilizzo da parte di datori di lavoro pubblici del personale derivante dalle società totalmente partecipate o controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 soppresse o poste in liquidazione con esclusivo riferimento alle funzioni internalizzate dalle stesse.
  265. 2. Ai fini della stipula di contratti di somministrazione a tempo indeterminato per le finalità di cui al precedente comma, si provvede nei limiti della relativa spesa per il personale consolidata, comprensiva della spesa dell'ente e della società soppressa o posta in liquidazione.
1. 1037. (ex 1. 2960.) Attaguile.

  Dopo il comma 265, aggiungere il seguente:
  265. 1. L'articolo 5 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è sostituito dal seguente:
  «1. È istituito il ruolo militare speciale unico ad esaurimento del personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ed al Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Nel personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana transita a domanda nel ruolo militare speciale unico ad esaurimento di cui al presente comma, con vincolo di rapporto di pubblico impiego permanente e stabilizzazione delle situazioni di fatto acquisite:
   a) il personale militare della Croce Rossa Italiana già in servizio continuativo per effetto di provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato ivi compreso il personale militare, in servizio attivo, immesso nel ruolo speciale militare ad esaurimento della C.R.I. costituito ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730;
   b) il personale militare C.R.I. già in servizio alla data del 1o settembre 2013, richiamato continuativamente e senza soluzione di continuità almeno a far data dal 1o settembre 2008.

  2. I militari della Croce Rossa Italiana transitati nel ruolo di cui al precedente comma 1, fino al raggiungimento dell'età pensionabile, ricevono il trattamento economico stabilito per i pari grado delle Forze Armate secondo la corrispondenza dei gradi gerarchici di cui all'articolo 986 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e, ai fini della maturazione dei requisiti minimi per l'accesso al sistema pensionistico, rientrano nel personale del comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.
  3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sarà determinato l'organico del personale del Corpo Militare ausiliario delle Forze Armate occorrente per il funzionamento dei servizi di interesse Difesa, al quale potrà accedere a domanda – mediante concorso pubblico – il personale iscritto nei ruoli in congedo del Corpo Militare C.R.I. o richiamato in servizio temporaneo ai sensi dell'articolo 1668 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 «Codice dell'ordinamento militare», allorquando il contingente numerico del personale del ruolo militare speciale unico ad esaurimento di cui al presente articolo diventa inferiore a quello previsto dal suddetto Decreto Interministeriale.
  4. A decorrere dalla data di soppressione dell'Ente C.R.I. di cui al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è istituito un organismo denominato «Ispettorato Superiore del Corpo Militare», con personalità giuridica di diritto pubblico, al quale è preposto l'ispettore Nazionale del Corpo Militare di cui all'articolo 1683 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che assume la denominazione di «Ispettore Superiore del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana».
  5. L'Ispettorato Superiore del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana cura lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico e previdenziale del personale militare della Croce Rossa Italiana ed è sottoposto agli atti di indirizzo e alla vigilanza del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
  6. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze corrisponde all'ispettorato Superiore del Corpo Militare della C.R.I. le somme occorrenti per il trattamento economico stipendiale del personale militare facente parte del ruolo militare speciale unico ad esaurimento di cui al comma 1 del presente articolo, nonché il contributo ordinario Difesa corrisposto per la preparazione del personale e dei materiali necessari per assicurare l'organizzazione ed il funzionamento del Corpo Militare della C.R.I. ausiliario delle Forze armate.
  7. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno disciplinati l'ordinamento ed il funzionamento dell'ispettorato Superiore del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana.
  8. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 1038. (ex 1. 587.) Corsaro.

  Dopo il comma 265, aggiungere il seguente:
  265. 1. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole, alimentari e forestali e della giustizia, sono definite, secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della relativa spesa, in sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica o di altri sistemi in uso alla data di entrata in vigore della legge, modalità di accertamento delle presenze del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121 e di quello civile che presta servizio negli stessi uffici o reparti specificamente individuati, idonee ad attestare l'effettivo svolgimento e la durata del servizio reso ai fini dell'erogazione dei compensi per lavoro straordinario.
1. 1039. (ex 1. 1498.) Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico.

  Dopo il comma 265, aggiungere il seguente:
  265. 1. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole, alimentari e forestali e della giustizia, sono definite, secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della relativa spesa, in sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica o di altri sistemi in uso alla data di entrata in vigore della legge, modalità di accertamento delle presenze del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121 e di quello civile che presta servizio negli stessi uffici o reparti specificamente individuati, idonee ad attestare l'effettivo svolgimento e la durata del servizio reso ai fini dell'erogazione dei compensi per lavoro straordinario.
1. 1040. (ex 1. 2235.) Borghesi.

  Dopo il comma 265, aggiungere il seguente:
  265. 1. All'articolo 1, comma 144, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché, limitatamente al comma 143, per le esigenze relative alla sola attività ispettiva dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.».
1. 1041. (ex 1. 493.) Caruso.

  Dopo il comma 267 aggiungere il seguente:
  267-bis. All'articolo 32, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, aggiungere, in fine, il seguente comma: «Negli atti di esercizio del poteri di cui al presente articolo l'amministrazione finanziaria indica, a pena di nullità, il debito di imposta presunto o constatato per il quale si procede. L'amministrazione finanziaria in ogni caso non può esercitare i poteri di cui al presente articolo se non in possesso della documentazione attestante l'inadempimento degli obblighi tributari».
1. 1042. (ex 1. 2794.) Guidesi.

  Dopo il comma 273, aggiungere i seguenti:
  273-bis. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 6 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le regioni a statuto speciale predispongono piani di razionalizzazione quinquennali, approvati dal Ministero dell'economia e delle finanze, per la razionalizzazione della spesa e la riduzione del precariato. I piani sono rivolti, altresì, ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 a ridurre gli oneri in materia di contenzioso per la violazione delle disposizioni in materia di lavoro flessibile, prevedendo la proroga e la stabilizzazione del personale utilizzato da almeno 15 anni dalle pubbliche amministrazioni regionali e locali presenti sul territorio e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. I piani devono consentire una riduzione della spesa corrente e del personale complessivamente non inferiore al 20 per cento rispetto a quella asseverata nei rispettivi bilanci del 2012.
  273-ter. Per le finalità di cui al comma 273-bis le amministrazioni interessate possono, nell'ambito dei piani finalizzati a conseguire maggiori e strutturali risparmi, adottare le seguenti misure: rivedere i canoni di locazione passiva nella misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; procedere a contratti di solidarietà tra dipendenti e all'utilizzo dei fondi per la retribuzione accessoria e per lo straordinario dei dipendenti a tempo indeterminato; procedere all'accorpamento e riduzione delle società partecipate, nonché alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i comuni fino a 10.000 abitanti per bacini fino a 50.000 abitanti; adottare le misure di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Le assunzioni di cui al comma 22 sono effettuate attraverso bandi riservati per assunzioni a tempo indeterminato, con contratti di lavoro a tempo parziale non superiore al 70 per cento.
  21-quater. Per le finalità di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e per il contenimento degli oneri in materia di contenzioso per la violazione delle disposizioni in materia di lavoro flessibile, il requisito dell'esperienza di cui al comma 273-bis può essere utilizzato anche in amministrazioni diverse da quelle di provenienza, purché nell'ambito del territorio regionale. A tal fine la regione di riferimento istituisce un ruolo unico del personale avente i requisiti di cui al comma 273-bis. Il personale inserito nel ruolo unico è destinatario di contratti a tempo determinato o in somministrazione a tempo determinato per la durata dei piani di razionalizzazione nel limite della spesa sostenuta per il personale nell'anno 2012. 11 dipendente che rifiuta l'assegnazione, effettuata con atto datoriale della regione, viene cancellato dal ruolo di cui al periodo precedente. Resta fermo il conseguimento dell'obiettivo di riduzione della spesa di cui al comma 273-bis.
1. 1043. (ex 1. 2962.) Attaguile.

  Sopprimere il comma 276.

  Conseguentemente, dopo il comma 290, aggiungere il seguente:
  290. 1. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.
1. 1044. (ex 1. 677.) Marcon, Melilla, Boccadutri, Pilozzi, Kronbichler.

  Sopprimere il comma 276.

  Conseguentemente al comma 524, aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
1. 1045. (ex 1. 2030.) Molteni.

  Sopprimere il comma 276.
1. 1046. (ex 1. 1500.) Lombardi, Castelli, Sorial.

  Sostituire il comma 276 con il seguente:
  276. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, per gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, in relazione ai poteri di autonomia regolatoria degli stessi, l'articolo 3 comma 12 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il rispetto del principio del pro rata e della proporzionalità della pensione contributiva deve essere contemperato, secondo ragionevolezza, con il principio di autonomia di tali particolari enti di natura collettiva e a struttura democratica; tale principio, condizionato dall'autosostenibilità che esclude i predetti enti da finanziamenti pubblici diretti o indiretti, comporta la solidarietà di tutti gli iscritti estesa necessariamente anche ai pensionati.
1. 1047. (ex 1. 1642.) Chiarelli.

  Al comma 276, sopprimere le parole:, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di spese di personale.
1. 1048. (ex 1. 196.) Polverini.

  Dopo il comma 276, aggiungere i seguenti:
  276-bis. Al testo del regolamento ex articolo 21, comma 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dopo la parola: «soppressa» sono aggiunte: «con esercizio per tutti gli iscritti alla Cassa dell'opzione al sistema di calcolo contributivo della pensione definito dalla legge 9 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, secondo il regolamento da emanarsi nel termine di sei mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento con contestuale avvio di un piano di ammortamento del debito previdenziale maturato con contribuzione anche proporzionale al beneficio ricevuto o ricevendo in pro rata temporis.
  276-ter. Il comma 9 dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 è sostituito dal seguente: «La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote da applicare al reddito degli iscritti ai fini del calcolo dei contributi dovuti, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo. È fatto espresso divieto di esigere contributi minimi obbligatori o altri versamenti non riferiti in misura percentuale al reddito percepito dagli iscritti alla Cassa».
1. 1049. (ex 1. 862.) Colletti, Turco, Sarti, Bonafede, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Micillo, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Sorial.

  Dopo il comma 277, aggiungere il seguente:
  277-bis. Per le chiamate e prese di servizio degli Idonei alle procedure di valutazione comparativa per professori universitari di prima e di seconda fascia, bandite al sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, titolari di posti di ruolo, gli Atenei provvedono all'immissione in servizio nel ruolo, rispettivamente, di prima fascia o di seconda fascia, qualora gli Idonei ne facciano esplicita richiesta, con decorrenza immediata degli effetti giuridici. Gli effetti economici dell'inquadramento decorrono a partire dal momento in cui l'Ateneo di appartenenza rientra nei limiti previsti dagli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.

  Conseguentemente, dopo il comma 290, aggiungere i seguenti:
  290.1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dal produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
  290. 2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
1. 1050. (ex 1. 2207.) Buonanno, Borghesi.

  Al comma 278, dopo le parole: con proprio decreto, aggiungere le seguenti: sentite le organizzazioni sindacali.
1. 1051. (ex 1. 197.) Polverini.

  Al comma 278, aggiungere, in fine, le parole: salvaguardando i livelli occupazionali.
1. 1052. (ex 1. 199.) Polverini.

  Al comma 281, sopprimere le parole da: nonché fino alla fine del periodo.
1. 1053. (ex 1. 1334.) Castelli, Sorial, Cozzolino, Dadone, D'ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere il comma 282.
1. 1054. (ex 1. 612.) Corsaro.

  Al comma 282, dopo le parole: negli enti locali, aggiungere le seguenti: e applicarli a decorrere dal 1o aprile 2014;

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole da: 4 milioni fino alla fine del periodo con le seguenti: 1 milione per l'anno 2013.
1. 1055. (ex 1. 2033.) Borghesi, Guidesi.

  Al comma 282, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai fini dell'attuazione del federalismo fiscale la società Soluzioni per il sistema economico – SOSE s.p.a. predispone appositi questionari funzionali alla raccolta di dati e informazioni di natura contabile e strutturale per il monitoraggio dell'andamento economico e dell'efficienza tecnica delle società partecipate dagli enti territoriali, sotto qualunque forma costituite. Dette società restituiscono alla SOSE s.p.a. i questionari di cui sopra, unitamente al bilancio, completo dei relativi allegati, entro il termine per il deposito dei bilanci al registro delle imprese. Ferma restando la sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 2630, secondo comma del codice civile, la mancata trasmissione è considerata causa di ineleggibilità e decadenza degli amministratori che non hanno provveduto.
1. 1056. (ex 1. 2143.) Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 282, aggiungere i seguenti:
  282-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono ai sistemi di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a. o da altre centrali di committenza anche regionali, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 3 miliardi di euro per l'anno 2014, 6 miliardi per l'anno 2015 e 10 miliardi per il 2016.
  282-ter. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al comma 282-bis, gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche ricorrono ai sistemi centralizzati di acquisto di beni, servizi e forniture in misura non inferiore al 30 per cento delle spese annuali complessive per l'acquisto di beni, servizi e forniture per il 2014, in misura non inferiore al 60 per cento per il 2015 e all'80 per cento per il 2016. Gli enti di cui al comma 282-bis sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati, nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del successivo comma 282-septies.
  282-quater. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al comma 282-bis, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2014, tutti gli enti di cui al comma 282-bis definiscono e inviano a Consip S.p.A l'elenco dei beni, servizi e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'ANCI e l'UPI.
  282-quinquies. Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2014, Consip s.p.a. individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al comma 282-quater.
  282-sexies. Per il 2014, il termine di cui al comma 282-quater è fissato al 31 marzo 2014 e il termine di cui al comma 282-quinquies è fissato al 30 giugno.
  282-septies. In deroga a quanto previsto nei precedenti commi, gli enti di cui al comma 282-bis possono stipulare contratti di acquisto solo a un prezzo più basso di quello individuato da Consip s.p.a. con i criteri di cui ai commi da 282-bis a 282-sexies.
  282-octies. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 282-bis, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle Regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle Province, ai Comuni e i trasferimenti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.
  282-novies. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 282-bis, e degli obblighi di cui ai commi da 282-bis a 282-terdecies, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:
   a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
   b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui ai commi da 282-bis a 282-terdecies nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
   c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.
  282-decies. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui ai commi da 282-bis a 282-terdecies sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.
  282-undecies. I soggetti di cui al comma 282-bis comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata secondo le modalità di cui ai commi da 282-bis a 282-decies, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa.
  282-duodecies. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono comunque destinati esclusivamente alla riduzione della pressione fiscale statale.
  282-terdecies. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni attuative dei commi 282-bis a 282-duodecies.
1. 1057. (ex 1. 1558.) Capezzone, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico, Gelmini.

  Dopo il comma 282 aggiungere i seguenti:
  282. 1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  2-bis. La cittadinanza è revocata al cittadino italiano, che la abbia acquistata ai sensi dell'articolo 5, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato:
   a) per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
   b) per uno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 575, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 630 del codice penale;
   c) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesima testo unico, nonché per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74.
  282. 2. La revoca della cittadinanza ai sensi del comma 2-bis comporta l'immediata espulsione e il contestuale trasferimento dell'esecuzione della pena detentiva nel Paese di origine del condannato.
1. 1058. (ex 1. 2190.) Caparini.

  Dopo il comma 282 aggiungere il seguente:
  282. 1. Entro il 31 gennaio 2014 sono adottati provvedimenti normativi, volti a estendere l'adozione dei costi standard di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, ai beni e servizi acquistati dai comuni al fine di assicurare risparmi di spesa pari a 2 miliardi di euro per ciascun anno. Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti di cui al primo periodo del presente comma, i trasferimenti statali ai predetti enti sono ridotti di un importo equivalente ai risparmi di spesa attesi.

  Conseguentemente:
   al comma 357, capoverso comma 9-
bis,
   dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per il medesimo anno 2014 non sono altresì considerati nel saldo finanziario in termini di competenza mista rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, per un importo di 2.000 milioni, i pagamenti sostenuti dai comuni per interventi a tutela dell'ambiente e per la messa in sicurezza del territorio.;
   secondo periodo, sostituire le parole: primo periodo con le seguenti: primo e secondo periodo.
1. 1059. (ex 1. 2230.) Abrignani.

  Dopo il comma 282 aggiungere il seguente:
  282. 1. Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del contenimento della spesa pubblica, le regioni adeguano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai seguenti parametri:
   a) previsione che il numero dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia rapportato al numero di abitanti in ciascuna regione, ovvero un consigliere ogni 80.000 abitanti con un limite minimo di 5 consiglieri ed un limite massimo di 40 per le regioni con popolazione oltre i 3 milioni di abitanti. La riduzione del numero dei consiglieri regionali rispetto a quello attualmente previsto è adottata da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e deve essere efficace dalla prima legislatura regionale successiva a quella della data di entrata in vigore del presente decreto. Le regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano un numero di consiglieri regionali inferiore al limite minimo previsto nella presente lettera, possono aumentarne il numero fino al raggiungimento di detto limite;
   b) riduzione a decorrere dal 1o gennaio 2013 degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, previsti in favore dei consiglieri regionali entro il limite dell'indennità massima di 30.000 euro annui.
1. 1060. (ex 1. 2189.) Caparini.

  Dopo il comma 282, aggiungere il seguente:
  282. 1. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016.

  Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad esclusione di quelle relative allo stato di previsione del Ministero della salute, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016.
1. 1061. (ex 1. 2570.) Prataviera.

  Dopo il comma 282 aggiungere il seguente:
  282. 1. A partire dal Governo in carica all'entrata in vigore della presente legge, il numero dei Ministeri, ivi compresi quelli senza portafoglio, è stabilito in dieci. Il numero totale dei componenti del governo a qualsiasi titolo, ivi compresi viceministri e sottosegretari, non può essere superiore a quaranta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dall'articolo 51, comma 1, ultima parte, della Costituzione.

  Conseguentemente, il comma 376, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.
1. 1062. (ex 1. 2182.) Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

  Dopo il comma 282, aggiungere il seguente:
  282. 1. Allo scopo di contenere le spese dell'amministrazione del Ministero dell'interno, a decorrere dal 1o gennaio 2014 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti.
1. 1063. (ex 1. 2184.) Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Dopo il comma 282 aggiungere il seguente:
  282. 1. A decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e fino a tutto il periodo di imposta 2014, sui redditi derivanti da contratti di lavoro subordinato a tempo determinato è dovuto un contributo straordinario anti-crisi. Il contributo si applica nella misura del 10 per cento ai redditi compresi tra 500.000 euro lordi annui e 1.000.000 euro lordi annui e nella misura del 20 per cento ai redditi superiori a 1.000.000 euro lordi annui. Tale onere fiscale non è traslabile né direttamente, né indirettamente sul datore di lavoro, il quale provvede al versamento in qualità di sostituto di imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Le maggiori entrate sono destinate a politiche di sostegno della famiglia e di contrasto alla decrescita demografica.
1. 1064. (ex 1. 2185.) Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sopprimere il comma 282-bis.
1. 1065. (ex 0. 1. 4031. 79.) Guidesi, Borghesi.

  Al comma 284, primo periodo, sopprimere le parole da: nonché fino a: aperte al pubblico.
1. 1066. (ex 1. 3257.) Monchiero, Binetti, Gigli, Vargiu, Librandi.

  Dopo il comma 284, aggiungere il seguente:
  284-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il comma 11-bis è sostituito dal seguente:
  «11-bis. Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti indica nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco. Le norme in contrasto con quanto previsto dal presente comma sono soppresse».
1. 1067. (ex 1. 1236.) Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

   Al comma 285 primo periodo le parole: entro il 31 luglio 2014 sono sostituite dalle seguenti: entro il 30 aprile 2014.

  Conseguentemente, dopo il comma 288 aggiungere il seguente:
  288. 1. All'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «A partire dall'anno 2014, il Documento di economia e finanza contiene, con riferimento all'anno precedente, una valutazione delle maggiori entrate strutturali derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione ed elusione fiscale, contabilizzate nel rendiconto generale dello Stato ed effettivamente incassate, nonché, l'indicazione dei risparmi di spesa conseguiti mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica correnti, adottati ai sensi dell'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al netto degli importi indicati al comma 288 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014. Dette maggiori risorse, confluiscono in un Fondo per la riduzione della pressione fiscale e sono finalizzate esclusivamente al contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle imprese, sui lavoratori e sui pensionati. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono stabilite le misure di riduzione della pressione fiscale a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto. Le disposizioni di cui al presente comma sono attuate assicurando il mantenimento delle funzioni amministrative e dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale».
1. 1068. (ex 1. 1607.) Squeri, Palese, Galati, Milanato, Prestigiacomo.

  Al comma 285, primo periodo, dopo le parole: entro il 31 luglio 2014, aggiungere le seguenti:, sentite organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.
1. 1069. (ex 1. 201.) Polverini.

   Al comma 285 primo periodo le parole: entro il 31 luglio 2014 sono sostituite dalle seguenti: entro il 30 aprile 2014.

  Conseguentemente, dopo il comma 288 aggiungere il seguente:
  288. 1. All'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «A partire dall'anno 2014, il Documento di economia e finanza contiene, con riferimento all'anno precedente, una valutazione delle maggiori entrate strutturali derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione ed elusione fiscale, contabilizzate nel rendiconto generale dello Stato ed effettivamente incassate, nonché, l'indicazione dei risparmi di spesa conseguiti mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica correnti, adottati ai sensi dell'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al netto degli importi indicati al comma 288 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014. Dette maggiori risorse, confluiscono in un Fondo per la riduzione della pressione fiscale e sono finalizzate esclusivamente al contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle imprese, sui lavoratori e sui pensionati. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono stabilite le misure di riduzione della pressione fiscale a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto. Le disposizioni di cui al presente comma sono attuate assicurando il mantenimento delle funzioni amministrative e dei livelli essenziali delle pre-stazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale».
1. 1070. (ex 1. 1157.) Corsaro.

  Al comma 285 primo periodo le parole: entro il 31 luglio 2014 sono sostituite dalle seguenti: entro il 30 aprile 2014.

  Conseguentemente, dopo il comma 288 aggiungere il seguente:
  288. 1. All'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «A partire dall'anno 2014, il Documento di economia e finanza contiene, con riferimento all'anno precedente, una valutazione delle maggiori entrate strutturali derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione ed elusione fiscale, contabilizzate nel rendiconto generale dello Stato ed effettivamente incassate, nonché, l'indicazione dei risparmi di spesa conseguiti mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica correnti, adottati ai sensi dell'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al netto degli importi indicati al comma 288 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014. Dette maggiori risorse, confluiscono in un Fondo per la riduzione della pressione fiscale e sono finalizzate esclusivamente al contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle imprese, sui lavoratori e sui pensionati. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono stabilite le misure di riduzione della pressione fiscale a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto. Le disposizioni di cui al presente comma sono attuate assicurando il mantenimento delle funzioni amministrative e dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale».
1. 1071. (ex 1. 2765.) Latronico.

  Al comma 287, sostituire le parole: per gli anni 2015, 2016 e 2017 con le seguenti: per le annualità 2016 e 2017.

  Conseguentemente, dopo il comma 290, aggiungere il seguente:
  290. 1. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
1. 1072. (ex 1. 678.) Marcon, Melilla, Boccadutri, Kronbichler.

  Al comma 287, primo periodo, sostituire le parole: a complessivi 344 milioni di euro con le seguenti: a complessivi 160 milioni di euro

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 287, secondo periodo sostituire le parole da:
assicurano un contributo di 275 milioni di euro annui per i comuni e di 69 milioni di euro annui per le province con le seguenti: assicurano un contributo di 130 milioni di euro annui per i Comuni e di 30 milioni di euro annui per le province.
   dopo il comma 290, aggiungere il seguente:
  290. 1. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 200 milioni di euro nel 2014 e di 400 milioni di euro a decorrere dal 2015.
1. 1073. (ex 1. 679.) Marcon, Melilla, Boccadutri, Kronbichler.

  Dopo il comma 287 aggiungere il seguente:
  287-bis Agli oneri derivanti dal comma 307-ter si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013. n. 35. convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali.

  Conseguentemente, dopo il comma 369, aggiungere il seguente:
  369-bis. Il comma 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è così modificato:
   a) dopo le parole: «non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno» sono aggiunte le seguenti: «, i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e le Unioni di comuni»;
   b) le parole: «dell'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anno 2004.».
1. 1074. (ex 1. 2380.) Franco Bordo, Pilozzi, Lavagno, Boccadutri, Melilla, Marcon.

  Sostituire il comma 288 con i seguenti:
  288. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 gennaio 2015, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2015, 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 e 10.000 milioni di euro a decorrere dal 2017, attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.
  288. 1. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti di particolare rilievo identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato.
1. 1075. (ex 1. 1274.) Sorial.

  Sostituire il comma 288 con i seguenti:
  288. Entro la data del 1o luglio 2014, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano minori spese pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2014. Entro la data del 1o gennaio 2015, sempre mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 8.000 milioni di euro per l'anno 2015, 12.000 milioni di euro per l'anno 2016 e 15.000 milioni di euro a decorrere dal 2017. Con parte dei risparmi conseguiti con le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo, in particolare per un importo di 3.000 milioni di euro per il 2014 e di 5.000 milioni a decorrere dal 2015, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per la riduzione del costo del lavoro. A valere su questo fondo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte le riduzioni di aliquota e le variazioni delle misure di agevolazione e delle detrazioni vigenti relative alle imposte sul reddito delle persone fisiche e all'imposta regionale sulle attività produttive.
  288. 1. Qualora le misure previste dal comma precedente non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 luglio 2014 per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 gennaio 2015 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al comma precedente.
1. 1076. (ex 1. 848.) Librandi.

  Sostituire il comma 288 con il seguente:
  288. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2014, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, tale da assicurare minori spese in termini di indebitamente netto pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2015, 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 e 10.000 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le misure di cui al primo periodo non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati ove, entro la data ivi indicata, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.

  Conseguentemente:
   al comma 385, sopprimere le parole
: , anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212;
   sostituire il comma 386 con il seguente:
  386. Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti di cui al comma 385, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2014, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, tale da assicurare gli importi di cui al medesimo comma 385.
1. 1077. (ex 1. 1565.) Capezzone, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico, Gelmini.

  Al comma 288, primo periodo, dopo le parole: previo parare delle Commissioni parlamentari competenti per materia, aggiungere le seguenti: sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative,.
1. 1078. (ex 1. 203.) Polverini.

  Al comma 288, primo periodo, dopo le parole: delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti aggiungere le seguenti:, con l'esclusione di quelle a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente,.
1. 1079. (ex 1. 3145.) Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 288 sostituire le parole: 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 7.250 milioni di euro per l'anno 2016;.

  Conseguentemente:
   al comma 290, sostituire le parole:
152 milioni con le seguenti: 202 milioni e le parole: 151 milioni con le seguenti: 601 milioni.
   dopo il comma 290 aggiungere il seguente: 290. 1. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente comma sono ridotte in modo lineare e fino a capienza delle stesse, in misura pari a 200 milioni nel 2014, nel 2015 e nel 2016: Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 nonché di quella prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrato, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011. Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; Fondo eventi celebrativi articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
   al comma 510, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.
*1. 1080. (ex 1. 949.) Locatelli, Di Gioia.

  Al comma 288 sostituire le parole: 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 7.250 milioni di euro per l'anno 2016;.

  Conseguentemente:

   al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 202 milioni e le parole: 151 milioni con le seguenti: 601 milioni.

   dopo il comma 290 aggiungere il seguente: 290. 1. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente comma sono ridotte in modo lineare e fino a capienza delle stesse, in misura pari a 200 milioni nel 2014, nel 2015 e nel 2016: Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 nonché di quella prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrato, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011. Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; Fondo eventi celebrativi articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
   al comma 510, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.
*1. 1081. (ex 1. 2015.) Molteni, Prataviera.

  Al comma 288 sostituire le parole: 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 7.250 milioni di euro per l'anno 2016;.

  Conseguentemente:
   al comma 290, sostituire le parole:
152 milioni con le seguenti: 202 milioni e le parole: 151 milioni con le seguenti: 601 milioni.
   dopo il comma 290 aggiungere il seguente:

  290-bis. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente comma sono ridotte in modo lineare e fino a capienza delle stesse, in misura pari a 200 milioni nel 2014, nel 2015 e nel 2016: Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 nonché di quella prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrato, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011. Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; Fondo eventi celebrativi articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

   al comma 510, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.
*1. 1082. (ex 1. 2759.) Latronico.

  Al comma 288 sostituire le parole: 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 7.250 milioni di euro per l'anno 2016;.

  Conseguentemente:

   al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 202 milioni e le parole: 151 milioni con le seguenti: 601 milioni.

   dopo il comma 290 aggiungere il seguente:

  290-bis. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente comma sono ridotte in modo lineare e fino a capienza delle stesse, in misura pari a 200 milioni nel 2014, nel 2015 e nel 2016: Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 nonché di quella prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrato, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011. Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; Fondo eventi celebrativi articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

   al comma 510, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.
*1. 1083. (ex 1. 1603.) Squeri, Palese, Galati, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

  Al comma 288 sostituire le parole: 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 7.250 milioni di euro per l'anno 2016;.

  Conseguentemente:

   al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 202 milioni e le parole: 151 milioni con le seguenti: 601 milioni.

   dopo il comma 290 aggiungere il seguente:

  290-bis. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente comma sono ridotte in modo lineare e fino a capienza
delle stesse, in misura pari a 200 milioni nel 2014, nel 2015 e nel 2016: Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 nonché di quella prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrato, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011. Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; Fondo eventi celebrativi articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze.

   al comma 510, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.
*1. 1084. (ex 1. 1635.) Chiarelli, Biasotti.

  Al comma 288 sostituire le parole: 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 7.250 milioni di euro per l'anno 2016;.

  Conseguentemente:

   al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 202 milioni e le parole: 151 milioni con le seguenti: 601 milioni.

   dopo il comma 290 aggiungere il seguente: 290. 1. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente comma sono ridotte in modo lineare e fino a capienza delle stesse, in misura pari a 200 milioni nel 2014, nel 2015 e nel 2016: Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 nonché di quella prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrato, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011. Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; Fondo eventi celebrativi articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

   al comma 510, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.
*1. 1085. (ex 1. 1145.) Corsaro.

  Al comma 288 sostituire le parole: 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 7.250 milioni di euro per l'anno 2016;.

  Conseguentemente:

   al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 202 milioni e le parole: 151 milioni con le seguenti: 601 milioni.
   dopo il comma 290 aggiungere il seguente:

  290. 1. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente comma sono ridotte in modo lineare e fino a capienza delle stesse, in misura pari a 200 milioni nel 2014, nel 2015 e nel 2016: Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 nonché di quella prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrato, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011. Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; Fondo eventi celebrativi articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della
legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

   al comma 510, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.
*1. 1086. (ex 1. 358.) Alfreider, Schullian, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 288 sostituire le parole: 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 7.250 milioni di euro per l'anno 2016;.

  Conseguentemente:

   al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 202 milioni e le parole: 151 milioni con le seguenti: 601 milioni.

   dopo il comma 290 aggiungere il seguente: 290. 1. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente comma sono ridotte in modo lineare e fino a capienza delle stesse, in misura pari a 200 milioni nel 2014, nel 2015 e nel 2016: Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 nonché di quella prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrato, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011. Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; Fondo eventi celebrativi articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
   al comma 510, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.
*1. 1087. (ex 1. 2015.) Nardi.

  Al comma 288-bis, alinea, sostituire le parole: Fondo per la riduzione della pressione fiscale con le seguenti: Fondo per l'equità e la riduzione della pressione fiscale sul lavoro e le pensioni.

  Conseguentemente:
   al comma 288-
ter, sostituire le parole:, in ugual misura, da un lato, le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2 e 3 e comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e, dall'altro lato, con le seguenti: da un lato, in misura pari al 35 per cento, le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2 e 3 e comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e, dall'altro lato, in misura pari al 65 per cento,;
   al comma 288-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, e le risorse destinate alla corresponsione di un bonus annuale a quei soggetti passivi ai fini dell'imposta sul reddito di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percettori di reddito da lavoro dipendente o assimilato e da pensione, la cui imposta netta sia pari a zero.
1. 1088. (ex 0. 1. 5022. 1.) Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 288-bis, alinea, sostituire le parole: Fondo per la riduzione della pressione fiscale con le seguenti: Fondo per l'equità e la riduzione della pressione fiscale sul lavoro e le pensioni.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) l'ammontare del maggior gettito afferente dall'aumento dell'aliquota sulle rendite finanziarie dal 20 per cento al 23 per cento;
   al comma 288-ter sostituire le parole: in ugual misura, da un lato, le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2 e 3 e comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e, dall'altro lato, con le seguenti: ”da un lato, in misura pari al 35 per cento, le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2 e 3 e comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e, dall'altro lato, in misura pari al 65 per cento,;
   al comma 288-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, e le risorse destinate alla corresponsione di un bonus annuale a quei soggetti passivi ai fini dell'imposta sul reddito di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percettori di reddito da lavoro dipendente o assimilato e da pensione, la cui imposta netta sia pari a zero.
1. 1089. (ex 0. 1. 5022. 2.) Paglia, Di Salvo, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 289, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano comunque invariate le esenzioni dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radiodiffusioni concesse agli anziani a basso reddito e ai centri sociali per gli anziani. Di conseguenza, la Rai dovrà assicurare risparmi a copertura di quanto iscritto nell'allegato 4 per gli anni 2014, 2015, 2016 e successivi.
1. 1090. (ex 1. 205.) Polverini.

  Dopo il comma 289, aggiungere il seguente:
  289-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio, da erogare in tre tranches annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 18 milioni di euro per ciascuno il 2014 e 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
1. 1091. (ex 1. 1971.) Busin.

  Dopo il comma 289, aggiungere il seguente:
  289-bis. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per le imprese, pubbliche e private, del settore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 1092. (ex 1. 1889.) Busin.

  Al comma 290, primo periodo, sostituire le parole: 152 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 151,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 con le seguenti: 500 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

  Conseguentemente, al comma 471, aggiungere, infine, le parole: nonché i terreni agricoli di cui all'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e i fabbricati rurali strumentali di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
1. 1200. (ex 1. 3382.) Schullian.

   Al comma 290, primo periodo, sostituire le parole: di 152 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 151,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 con le seguenti: di 172 milioni di euro per l'anno 2014 e di 257 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

  Conseguentemente:
   al comma 309, primo periodo, sopprimere le parole: con riserva di assunzioni di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e 600 unità per il Corpo della guardia di finanza.

   dopo il comma 309, aggiungere il seguente:
  309.1. Oltre a quanto previsto dal comma 309, per le contingenti esigenze connesse ai servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in occasione di Expo Milano 2015, nonché per quelle conseguenti alla riduzione della riserva di cui al medesimo comma 309, sono altresì autorizzate assunzioni straordinarie pari a 1.000 unità per la Polizia di Stato, a 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e a 600 unità per il Corpo della guardia di finanza, da destinare prioritariamente ad assunzioni di personale a tempo indeterminato con qualifica iniziale dei ruoli di base, nel limite di un contingente complessivo ad una spesa annua lorda pari a 20 milioni di euro per l'anno 2014 e a 106 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. A tale fine il fondo di cui al comma 309, ultimo periodo, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2014 e di 106 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;

   al comma 310, primo periodo, sostituire le parole: Le assunzioni di cui al comma 309 con le seguenti: Le assunzioni di cui ai commi 309 e 309.1.
1. 1201. (vedi 1. 1129.) Laffranco, Fabrizio Di Stefano, Bianconi, Palese.

  Dopo il comma 290, aggiungere il seguente:
  290.1. Oltre a quanto stabilito dal precedente comma, al fine di conseguire risparmi di spesa pari a 5,053 milioni di euro nell'anno 2014 e a 11,553 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, sono ulteriormente ridotte di pari importo le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi.

  Conseguentemente, dopo il comma 310, aggiungere il seguente:
  310.1. Al fine di assicurare il pieno espletamento di tutte le funzioni della Corte dei conti, in presenza delle ingenti scoperture d'organico nonché degli ampliati compiti attribuiti dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, a gravare sull'apposito tondo di cui al precedente comma 10, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, la cui dotazione viene corrispondentemente incrementata, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 6,5 milioni di euro, a regime, per l'anno 2015 per l'assunzione di magistrati contabili. Per la stessa finalità e con le medesime modalità di finanziamento la Corte dei conti può acquisire nel corso dell'anno 2014, dalle altre Amministrazioni pubbliche, con preferenza dagli enti territoriali, attraverso processi di mobilità, un contingente complessivo non superiore a 50 unità di personale amministrativo a tempo indeterminato dell'area III, ex area C, con professionalità adeguate alle funzioni di pertinenza, per una spesa complessiva pari ad euro 2,053 milioni e corrispondente ulteriore incremento della dotazione dell'apposito fondo di cui ai comma 309.
1. 1202. (ex 1. 2588.) Zaratti, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo il comma 290, aggiungere i seguenti:
  290.1. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.
  290.2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono ridefiniti i canoni per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria di cui all'articolo 17 della legge 8 luglio 2003, n. 188, in misura tale da determinare maggiori entrate per 50 milioni a decorrere dal 2014.
  290.3. All'articolo 5, nota n. 1), della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 sopprimere le parole: «e non è dovuta per gli anni nei quali non se ne fa uso».

  Conseguentemente, dopo il comma 332, aggiungere il seguente:
  332.1. Gli interventi pubblici a finanziamento nazionale, regionale e locale anche con il concorso fondi comunitari finalizzati alla ricostruzione dei territori, alla messa in sicurezza del patrimonio edilizio pubblico e privato, al ripristino e allo sviluppo dell'attività economica ed imprenditoriale delle zone della regione Sardegna interessate dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013 non sono assoggettate, per il triennio 2014-2016, al patto di stabilità interno.
1. 1203. (ex 1. 502.) Capelli.

  Dopo il comma 290 aggiungere i seguenti:
  290.1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
  290.2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

  Conseguentemente, dopo il comma 352, aggiungere il seguente:
  352.1. I proventi del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché i proventi della tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono versati per il 90 per cento alle regioni, in conformità a quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, e ripartiti tra le emittenti locali in base al regolamento che sarà emanato dal Ministro dello sviluppo economico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto-legge.
1. 1204. (ex 1. 2658.) Caparini, Caon.

  Dopo il comma 290, aggiungere i seguenti:
  290.1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 55 milioni di euro annui. I Ministri competenti predispongono gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.
  290.2. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al precedente comma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio. A seguito della verifica, gli interventi correttivi predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera h), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.

  Conseguentemente, dopo il comma 392, aggiungere il seguente:
  392-bis. All'articolo 62-quater, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. A decorrere dal 1o gennaio 2014 i liquidi per sigarette elettroniche sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 25 per cento del prezzo di vendita al pubblico. Per tutti gli altri prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonee a sostituire il consumo di tabacchi lavorati che non rientrano al periodo precedente è prevista una imposta di consumo di Euro 0,25».
1. 1205. (ex 1. 3140.) Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla, Capozzolo, Palese, Abrignani, Fedriga, Prodani, Mucci.

  Dopo il comma 290, aggiungere i seguenti:
  290.1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, e spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni di euro annui. I Ministri competenti predispongono gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.
  290.2. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al precedente comma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio. A seguito della verifica, gli interventi correttivi predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.

  Conseguentemente, al comma 505, lettera b), numero 3), lettera d), dopo le parole: e non concesso in locazione aggiungere le seguenti: da un soggetto che, per motivi di lavoro, dimora abitualmente in un immobile situato in un comune diverso e di cui non è proprietario.
1. 1206. (ex 1. 3178.) Lavagno, Duranti, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo il comma 290, aggiungere il seguente:
  290.1. Oltre a quanto stabilito dal comma 290 al fine di conseguire risparmi di spesa pari a 5 milioni per ciascun anno del triennio 2014-2016, sono ulteriormente ridotte di pari importo le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi.

  Conseguentemente alla Tabella C, rubrica Ministero della salute, voce: articolo 1 comma 2 legge 434 del 1998 – finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, apportare le seguenti variazioni:
  2014:
   CP: + 5.000;
   CS: + 5.000;
  2015:
   CP: + 5.000;
   CS: + 5.000;
  2016:
   CP: + 5.000;
   CS: + 5.000.
1. 1207. (ex 1. 1487.) Catanoso Genoese, Faenzi.

  Dopo il comma 290, aggiungere il seguente:
  290.1. Oltre a quanto stabilito dal precedente comma, al fine di conseguire risparmi di spesa pari a 1 milione per ciascun anno del triennio 2014-2016, sono ulteriormente ridotte di pari importo le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi.

  Conseguentemente, alla tabella C, missione: Giustizia programma: Amministrazione penitenziaria voce: Ministero della Giustizia, decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, Art. 135, comma 4, Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (1.1 – cap. 1768) apportare le seguenti variazioni:
  2014:
   CP: + 1.000;
   CS: + 1.000;
  2015:
   CP: + 1.000;
   CS: + 1.000;
  2016:
   CP: + 1.000;
   CS: + 1.000.
1. 1208. (ex 1. 722.) Daniele Farina, Sannicandro, Marcon, Melilla, Boccadutri.

  Sopprimere il comma 291.
*1. 1209. (ex 1. 2169.) Matteo Bragantini, Caparini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

  Sopprimere il comma 291.
*1. 1210. (ex 1. 2169.) Pastorelli.

  Sopprimere il comma 291.
*1. 1211. (ex 1. 2169.) Russo.

  Dopo il comma 291, aggiungere il seguente:
  291-bis. All'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 35 è abrogato.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 10.000;
  2015: – 10.000;
  2016: – 10.000.
1. 1212. (ex 1. 3047.) Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 291, aggiungere il seguente:
  291-bis. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, i consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani (BIM), costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono soppressi. Le funzioni e i compiti svolti dai BIM soppressi sono attribuiti ai comuni o alle unioni di comuni. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la tutela dei diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo delle acque del rispettivo territorio sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi. I comuni ovvero le unioni dei comuni subentrano secondo un criterio di proporzionalità in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai BIM soppressi. Il sovracanone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice e dagli impianti di produzione per pompaggio direttamente ai comuni compresi nei BIM soppressi nella misura del: a) 50 per cento come quote fisse ripartite in parte uguale a ciascun comune; b) 50 per cento come quote variabili rispetto al numero di abitanti di ciascun comune calcolato in base all'ultimo censimento effettuato dall'istituto nazionale di statistica. Il personale che all'atto della soppressione risulta alle dipendenze dei BIM passa alle dipendenze delle regioni, delle province e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni medesime sulla base di accordi sanciti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
1. 1213. (ex 1. 2300.) Caparini.

  Dopo il comma 291, aggiungere il seguente:
  291-bis. Ai fini dell'affidamento degli appalti, le amministrazioni aggiudicatrici assegnano comunque quote di riserva e criteri di premialità alle imprese residenti nelle regioni e nei territori nei quali sono localizzati gli investimenti, in relazione alla sostenibilità ambientale del proprio territorio, alla tutela del lavoro e dei lavoratori ed alla suddivisione degli appalti in lotti e lavorazioni specifiche.
1. 1214. (ex 1. 3019.) Guidesi, Grimoldi, Borghesi, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 292, aggiungere il seguente:
  292-bis. All'articolo 23 del regio-decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, dopo le parole: «in proporzione della loro capacità di produzione» sono aggiunte le seguenti: «Sono esenti dal pagamento del contributo le microimprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003.».
1. 1215. (ex 1. 2888.) Zaccagnini, Labriola.

  Dopo il comma 300, aggiungere il seguente:
  300.1. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 125 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2014.

  Conseguentemente, dopo il comma 395, aggiungere il seguente:
  395-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
   «e-bis) le spese sostenute, e non coperte da contributi o sostegni pubblici di altra natura, per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi d'istruzione scolastica, in misura non superiore a 300 euro per ogni studente.»
1. 1216. (ex 1. 2917.) Fratoianni.

  Dopo il comma 300, aggiungere il seguente:
  300.1. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 81 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2014.

  Conseguentemente, dopo il comma 395, aggiungere il seguente:
  395-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
   «e-bis) le spese sostenute, e non coperte da contributi o sostegni pubblici di altra natura, per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi d'istruzione scolastica, in misura non superiore a 300 euro per ogni studente.»
1. 1217. (ex 1. 2921.) Fratoianni.

  Dopo il comma 300, aggiungere il seguente:
  300.1. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

  Conseguentemente, dopo il comma 369, aggiungere i seguenti:
  369-bis. Le spese degli enti locali per i lavoratori socialmente utili, operanti alle dipendenze degli enti locali stessi ovvero alle dipendenze delle loro aziende o società partecipate, e finanziati dalle Regioni con le risorse del Fondo europeo di sviluppo, non sono computate ai fini del calcolo per il patto di stabilità. Tali spese non rientrano, inoltre, nel calcolo dei limiti imposti dalle normative vigenti sul turnover dei dipendenti di ruolo, e non costituiscono oggetto di calcolo per il rapporto tra la spesa del personale e la spesa corrente degli enti locali.
  369-ter. All'onere derivante dalla disposizione di cui al precedente comma 369-bis pari a un massimo di 400 milioni di euro a decorrere dal 2014 si provvede attraverso quanto disposto dal comma 300-bis.
1. 1218. (ex 1. 2344.) Pilozzi, Piazzoni, Di Salvo, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo il comma 300, aggiungere il seguente:
  300.1. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio debbo Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2014.

  Conseguentemente, al comma 357, capoverso 9-bis, primo periodo, sostituire le parole da: per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro fino alla fine del periodo, con le seguenti: per un importo complessivo di 1.500 milioni di euro, i pagamenti in conto capitale, di cui 1.000 milioni di euro sostenuti dalle province e dai comuni e 500 milioni di euro sostenuti dai comuni per interventi di edilizia scolastica nelle zone a rischio sismico.
1. 1219. (ex 1. 2307.) Marcon, Melilla, Boccadutri, Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Lavagno.

  Dopo il comma 300, aggiungere il seguente:
  300.1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di ristrutturazione e di contenimento della spesa pubblica, della valorizzazione degli immobili costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché al fine di stabilire criteri uniformi di assegnazione ed alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni provvedono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a semplificare le procedure volte all'alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti medesimi, seguendo i seguenti principi:
   a) il prezzo di vendita delle unità immobiliari sia determinato in proporzione al canone dovuto e computato ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero, laddove non ancora approvate, ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 513;
   b) per le unità ad uso residenziale sia riconosciuto il diritto all'esercizio del diritto di opzione all'acquisto per l'assegnatario unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni; che, in caso di rinunzia da parte dell'assegnatario, subentrino, con facoltà di rinunzia, nel diritto all'acquisto, nell'ordine: il coniuge in regime di separazione dei beni, il convivente more uxorio purché la convivenza duri da almeno cinque anni, i figli conviventi, i figli non conviventi;
   c) i proventi delle alienazioni siano destinati alla realizzazione di nuovi alloggi, al contenimento degli oneri dei mutui sottoscritti da giovani coppie per l'acquisto della prima casa, a promuovere il recupero sociale dei quartieri degradati e per azioni in favore di famiglie in particolare stato di bisogno.
1. 1220. (ex 1. 1050.) Brunetta, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico.

  Dopo il comma 300, aggiungere il seguente:
  300.1. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 300 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2014.

  Conseguentemente, dopo il comma 326 aggiungere il seguente:
  326.1. Il comma 110 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 è abrogato.
1. 1221. (ex 1. 3011.) Scotto, Melilla, Boccadutri, Marcon.

  Dopo il comma 300, aggiungere il seguente:
  300.1. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 250 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2014.

  Conseguentemente, al comma 327, dopo le parole: della legge 5 febbraio 1992, n. 104 aggiungere le seguenti: e 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
1. 1222. (ex 1. 2964.) Di Salvo, Placido, Airaudo, Piazzoni, Nicchi, Aiello, Marcon.

  Dopo il comma 300, aggiungere il seguente:
  300.1. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 200 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2014.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 301, aggiungere il seguente:

  301-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.
   dopo il comma 387, aggiungere il seguente:
  387-bis. Al fine di garantire una programmazione degli interventi per il diritto allo studio a decorrere dall'anno 2014, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 400 milioni di euro annui.
1. 1223. (ex 1. 2809.) Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino, Boccadutri, Melilla, Marcon.

  Dopo il comma 300, aggiungere il seguente:
  300.1. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 50 milioni di euro per l'anno 2014.

  Conseguentemente, sostituire il comma 389 con il seguente:
  389. Per l'anno 2014 la riduzione di cui ai commi 387 e 388 non si applica al credito d'imposta per investimenti in agricoltura di cui al decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, articolo 11, di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1075 e comma 1088, di cui alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 60, al credito d'imposta per il settore agricolo nelle aree svantaggiate – credito d'imposta sugli acquisti di beni strumentali, di cui legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 271, di cui all'elenco 2 allegato alla presente legge.
1. 1224. (ex 1. 2999.) Palazzotto, Franco Bordo.

  Dopo il comma 300, aggiungere il seguente:
  300.1. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 12 è sostituito dal seguente: «12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere utilizzati dall'Agenzia per l'impiego in attività istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, con priorità per le attività delle forze dell'ordine e della sicurezza, nonché, a domanda, agli enti territoriali, a cooperative sociali o ad associazioni di volontariato che operano nel sociale. I veicoli, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sono destinati in via prioritaria alle forze dell'ordine nello svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria e, a domanda, alle suddette cooperative ed associazioni.».
1. 1225. (ex 1. 1357.) Castelli, Sorial, Dadone, Nuti, D'Uva, Sarti, Cozzolino, D'ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli, Nesci, Parentela.

  Dopo il comma 300, aggiungere il seguente:
  300.1. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 12 è sostituito dal seguente:
  «12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere utilizzati dall'Agenzia per l'impiego in attività istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato ovvero, a domanda, agli enti territoriali, a cooperative sociali o ad associazioni di volontariato che operano nel sociale. I veicoli, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sono destinati, in via prioritaria, alle forze dell'ordine nello svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria e alle predette associazioni.».
1. 1226. (ex 1. 34.) Claudio Fava.

  Dopo il comma 300, aggiungere i seguenti:
  300.1. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.
  300.2. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 300 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2014.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 301;

   al comma 303, sostituire le parole: ai commi 301 e 302 con le seguenti: al comma 302;
   sopprimere il comma 303.
1. 1227. (ex 1. 2974.) Airaudo, Di Salvo, Placido, Boccadutri.

  Sostituire il comma 301 con il seguente:
  301. All'articolo 16, comma 1, capoverso lettera b) del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazione, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sostituire le parole: «31 dicembre 2014», con le seguenti: «31 dicembre 2013».

  Conseguentemente:
   dopo il comma 301, aggiungere i seguenti:
  301-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.
  301-ter. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 300 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2014.
   al comma 303, sostituire le parole: ai commi 301 e 302 con le seguenti: al comma 302;
   sopprimere il comma 304.
1. 1228. (ex 1. 2970.) Di Salvo, Placido, Airaudo, Marcon.

  Dopo il comma 301, aggiungere i seguenti:
  301-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto, Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare, La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 327 aggiungere i seguenti:
  327.1. In ragione della particolare usura e delle specifiche aspettative di vita, nonché per garantire la sicurezza del trasporto ferroviario, il personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, consegue il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni effettivamente svolti nella mansione.
  327.2. Al personale addetto alla condotta che ha compiuto cinquantacinque anni di età a cui è ritirata la licenza a seguito della perdita dei requisiti medici e psico-fisici verificati ai sensi degli articoli 15 e 17 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata se ha raggiunto il requisito contributivo di trentacinque anni, di cui almeno diciotto anni effettivi di condotta dei treni. In alternativa, il lavoratore può scegliere di rimanere in servizio fino al raggiungimento del limite di età per l'accesso al pensionamento di vecchiaia, di cui al comma 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  327.3. Il personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto conseguono il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento del requisito anagrafico di sessantadue anni di età e del requisito contributivo di quarant'anni, di cui almeno venti anni effettivamente svolti nella mansione.
  327.4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2, e 3 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n, 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  327.5. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con esclusione del personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto».
   dopo il comma 439, aggiungere il seguente:
  439-bis. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in comma 1 è sostituito dal seguente: «1, L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
   fino a 15,000 euro, 23 per cento;
   oltre 15.000 euro e fino a 28,000 euro, 27 per cento;
   oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
   oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
   oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
   oltre 100.000 euro e fino a 150,000 euro, 46 per cento;
   oltre 150.000 euro e fino a 250,000 euro, 49 per cento;
   oltre 250.000 euro, 52 per cento.
   al comma 511, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non locati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cento per cento».
1. 1229. (ex 1. 3149.) Di Salvo, Airaudo, Boccadutri, Melilla, Marcon, Placido.

  Dopo il comma 301, aggiungere il seguente:
  301-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 327 aggiungere i seguenti:

  327.1. In ragione della particolare usura e delle specifiche aspettative di vita, nonché per garantire la sicurezza del trasporto ferroviario, il personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto consegue il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al presente comma.
  327.2. Al personale addetto alle mansioni di cui al comma 1, qualora a causa della perdita dei requisiti psico-fisici previsti dalle disposizioni vigenti venga meno la specifica abilitazione per lo svolgimento della mansione, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata se ha raggiunto il requisito contributivo di trentacinque anni, di cui almeno quindici anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al comma 1. In alternativa, il lavoratore può scegliere di rimanere in servizio fino al raggiungimento del limite di età per l'accesso al pensionamento di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  327.3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  327.4. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione del personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto».
   dopo il comma 439, aggiungere il seguente:
  439-bis. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
   fino a 15.000 euro, 23 per cento;
   oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
   oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
   oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
   oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
   oltre 100.000 euro e fino a 150.ooo euro, 46 per cento;
   oltre 150.000 euro e fino a 250.000 euro, 49 per cento;
   oltre 250.000 euro, 52 per cento.».
   al comma 511, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non locati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cento per cento».
1. 1230. (ex 1. 3136.) Di Salvo, Airaudo, Boccadutri, Melilla, Marcon, Placido.

   Dopo il comma 301, aggiungere i seguenti:
  301-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. Li violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.

  Conseguentemente:
   al comma 322,
    lettera
b), sostituire le parole: a quattro volte con le seguenti: a cinque volte;
    lettera c), sostituire le parole: a quattro volte e a cinque volte con rispettivamente le seguenti: a cinque volte e a sei volte;
    lettera d), sostituire le parole: a cinque volte il trattamento minimo e a sei volte il trattamento minimo con rispettivamente: a sei volte il trattamento minimo e a sette volte il trattamento minimo.
   dopo il comma 395, aggiungere i seguenti:
  395-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento»;
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
   f) al comma 27, nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013», dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013», e nell'ultimo periodo le parole: «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
   g) il comma 28 è sostituito dal seguente:
  «28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
    1) per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
    2) per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
   h) al comma 29, le parole: «1o gennaio 2012» e le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1o gennaio 2014» e «31 dicembre 2013»;
   i) ai commi 30 e 31, le parole: «31 marzo 2012» e le parole: «16 maggio 2012» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 marzo 2014» e «16 maggio 2014»;
   l) al comma 32, le parole: «al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare»;
   m) al comma 33, le parole: «successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare».

  395-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento».
  395-quater. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.
  395-quinquies. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  395-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
1. 1231. (ex 1. 3070.) Di Salvo, Airaudo, Boccadutri, Melilla, Marcon, Placido, Zaccagnini, Labriola.

  Dopo il comma 301, aggiungere il seguente:
  301-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 326, aggiungere i seguenti:

  326.1. Per l'anno 2014, a favore dei soggetti con età pari o superiore a sessantacinque anni e che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, è corrisposta una somma aggiuntiva determinata dal decreto di cui al comma 326-sexies in funzione dell'anzianità contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale. Se il soggetto è titolare sia di pensione diretta sia di pensione ai superstiti, si tiene conto della sola anzianità contributiva relativa ai trattamenti diretti. Se il soggetto è titolare solo di pensione ai superstiti, ai fini del calcolo della somma aggiuntiva di cui al presente comma, l'anzianità contributiva complessiva è computata al 60 per cento, ovvero alla diversa percentuale riconosciuta dall'ordinamento per la determinazione del predetto trattamento pensionistico. Tale somma aggiuntiva è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con riferimento all'anno 2014, in sede di erogazione della tredicesima mensilità e spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezzo il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Agli effetti delle disposizioni del presente comma, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, ad eccezione sia dei redditi derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e dall'indennità di accompagnamento, sia del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
  326.2. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 326-bis e per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore al limite reddituale di cui allo stesso comma 326-bis e inferiore al limite costituito dal predetto limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva di cui al comma 326-bis, la somma aggiuntiva è corrisposta fino a concorrenza del predetto limite.
  326.3. Qualora i soggetti di cui al comma 326-bis non risultino beneficiari di prestazioni presso l'INPS, il casellario centrale dei pensionati istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, individua l'ente incaricato dell'erogazione della somma aggiuntiva di cui al comma 326-bis, che provvede negli stessi termini e con le medesime modalità indicati nello stesso comma.
  326.4. La somma aggiuntiva di cui al comma 326-bis non costituisce reddito ai fini fiscali.
  326.5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori interessati, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le somme aggiuntive, nel limite massimo complessivo della somma del risparmio e dalle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 301-bis, 395-bis, 395-ter e 395-quater, e le modalità di attuazione di quanto previsto dai commi da 326-bis a 326-quinquies del presente articolo.
   dopo il comma 395, aggiungere i seguenti:
  395-bis. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.
  395-ter. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
  395-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
1. 1232. (ex 1. 3055.) Di Salvo, Marcon, Airaudo, Melilla, Placido, Boccadutri, Zaccagnini, Labriola.

  Dopo il comma 301, aggiungere il seguente:
  301-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 308, aggiungere i seguenti:

  308.1. Al fine di prevenire e contrastare le stragi di lavoratori e lavoratrici occupate in nero da imprese inesistenti o che violano le norme in materia di sicurezza e salute, oltreché assicurative e previdenziali, nel triennio 2014-2016 è predisposto un piano di controlli, in particolare nei distretti e siti produttivi ad alta intensità, da parte del personale ispettivo di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni.
  308.2. Al fine di consentire la predisposizione del piano di controlli di cui al comma 308-bis del presente articolo, all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il comma 11 è inserito il seguente: «11-bis. Per il triennio 2014-2016, le direzioni regionali e provinciali del lavoro possono procedere, per ciascun anno, ad assunzione di personale ispettivo di livello non dirigenziale, nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cento per cento di quella relativa al personale ispettivo di livello dirigenziale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La facoltà assunzionale di cui al periodo precedente è riconosciuta anche all'INPS, all'INAIL e all'ENPALS per l'assunzione di personale a tempo indeterminato di livello non dirigenziale con funzione ispettiva in materia di previdenza e assistenza sociale».
  308.3. Per il triennio 2014-2016, le direzioni regionali e provinciali del lavoro possono procedere, in deroga alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 66, comma 11-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 100 milioni di euro per ciascun anno. La facoltà assunzionale di cui al periodo precedente è riconosciuta anche all'INPS, all'INAIL e all'ENPALS per l'assunzione di personale a tempo indeterminato di livello non dirigenziale con funzione ispettiva in materia di previdenza e assistenza sociale.
  308.4. Gli oneri complessivi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 308-bis a 308-quater non possono in ogni caso superare il limite massimo annuo di 350 milioni di euro.
1. 1233. (ex 1. 3018.) Nicchi, Di Salvo, Airaudo, Marcon, Melilla, Boccadutri.

  Dopo il comma 301, aggiungere il seguente:
  301-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.

  Conseguentemente, dopo il comma 308, aggiungere i seguenti:
  308.1. Gli enti pubblici in Calabria, che utilizzano lavoratori impegnati in attività socialmente utili e in quelle di pubblica utilità, equiparati al personale LSU dall'articolo 27 dal decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono autorizzati ad assumere tali lavoratori dal 1o gennaio 2014, anche in posizioni sopranumerarie, con un contratto a tempo indeterminato ed a tempo parziale di 26 ore settimanali, se inclusi nell'elenco definitivo pubblicato sul BURC del 5 luglio 2005, supplemento straordinario n. 1 al BURC, Parte I e II, n. 12 del 1o luglio 2005, salvo quanto previsto dal comma 308.4.
  308.2. Ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili e di pubblica utilità inclusi nell'elenco di cui al comma 308-bis e che abbiano superato i 60 anni di età alla data di entrata in vigore della presente legge, è concessa una somma pari a 40.000 euro in caso di dimissioni presentate entro il 31 dicembre 2013, o comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  308.3. Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Regione Calabria, provvede, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla determinazione delle carenze di organico delle pubbliche amministrazioni della Calabria, divise per qualifiche professionali comprese nelle categorie A, B, C e D dei pubblici dipendenti. Sulla base delle risultanze della mappatura di cui al periodo precedente, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Regione, ripartisce le autorizzazioni ad assumere il personale di cui al comma 308-bis tra le pubbliche amministrazioni della Calabria, prevedendo per le posizioni sopranumerarie negli enti utilizzatori la mobilità presso tutti gli enti pubblici della Calabria carenti in organico come risultante dalla mappatura stessa.
  308.4. Per le assunzioni riguardanti i lavoratori di cui al comma 308.1 appartenenti alla categorie B3, C e D, gli enti utilizzatori e tutti gli enti pubblici aventi sede in Calabria, possono bandire procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale a favore di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno maturato, negli ultimi dodici anni, almeno dieci anni di servizio nei lavori socialmente utili e di pubblica utilità ed inseriti nell'elenco di cui al comma 308-bis. È fatta salva la possibilità, per i lavoratori di cui al periodo precedente, di accettare l'assunzione nella categoria B qualora l'Ente utilizzatore non bandisca le procedure concorsuali.
  308.5. Al fine di stabilizzare i lavoratori di cui al comma 308.1, in favore della Regione Calabria è concesso, con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze, un contributo aggiuntivo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2014 e pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. A tali oneri si provvede mediante quota parte delle risorse aggiuntive derivanti dalle disposizioni di cui al comma 301.1.
1. 1234. (ex 1. 2926.) Aiello, Marcon.

  Dopo il comma 303, aggiungere il seguente:
  303-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014, le maggiori risorse derivanti dalle misure di razionalizzazione della spesa nell'ambito delle singole amministrazioni pubbliche, in particolare quelli derivanti dalla riduzione delle consulenze esterne, sono destinate alla valorizzazione economica del personale dipendente nell'ambito della contrattazione collettiva di secondo livello.
1. 1235. (ex 1. 180.) Polverini.

  Dopo il comma 304, aggiungere il seguente:
  304-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.
1. 1236. (ex 1. 2398.) Fedriga, Guidesi, Borghesi, Caparini, Molteni, Matteo Bragantini.

  Sostituire il comma 306 con i seguenti:
  306. I compensi professionali spettanti per effetto di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni ai sensi del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, e successive modificazioni, o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti nella misura del 50 per cento. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo di bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del SSN. Il comma in oggetto si applica a tutte le liquidazioni definite con sentenza emessa in data successiva al 1o gennaio 2014.
  306.1. All'articolo 22 del regio decreto 30 ottobre 1933 n. 1611 e successive modificazioni dopo le parole: «successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «ridotti del trenta per cento per i contratti di lavoro stipulati dopo il 1o gennaio 2014».
1. 1237. (ex 1. 803.) Agostinelli, Turco, Sarti, Colletti, Bonafede, Ferraresi, Businarolo, Micillo, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Sorial.

  Al comma 306, primo periodo, sostituire le parole:, esclusi, nella misura del
50 per cento, con le seguenti: a seguito di sentenza, esclusi.
*1. 1238. (ex 1. 596.) Corsaro.

  Al comma 306, primo periodo, sostituire le parole:, esclusi, nella misura del 50 per cento, con le seguenti: a seguito di sentenza, esclusi.
*1. 1239. (ex 1. 3105.) Di Gioia.

  Dopo il comma 307 aggiungere i seguenti:
  307.1. In deroga all'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il contingente delle assunzioni attribuito a ciascuna università statale per l'anno 2013 è aumentato della quota necessaria alla chiamata come professori di prima fascia, ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di coloro che sono in possesso della relativa idoneità conseguita a seguito di concorsi banditi dalle università ai sensi della legge 3 luglio 1998, n.210, e successive modificazioni, e che sono in servizio presso il medesimo ateneo in qualità di professore di seconda fascia. La chiamata è effettuata entro il 30 giugno 2014 sulla base di quanto stabilito all'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
  307.2. I valori di turn over previsti dal decreto ministeriale 9 agosto 2013, n. 713, assegnati ai singoli atenei sono aumentati della quota occorrente a coprire le prese di servizio nel ruolo di professore ordinario degli idonei alla I fascia, ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, attualmente in servizio negli atenei medesimi nel ruolo di professore associato. Tale procedura riservata sarà attuata dai Dipartimenti interessati.
  307.3. Le università statali possono nominare nel ruolo di professore di seconda fascia ovvero di prima fascia ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, rispettivamente i ricercatori che hanno conseguito l'idoneità come professori associati o i professori associati che hanno conseguito l'idoneità come professori ordinari nelle procedure di valutazione comparativa bandite ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, già in servizio presso la sede che effettua la chiamata e in deroga ai vincoli di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, a condizione che provvedano alla copertura del differenziale di spesa annua lorda calcolata sulla media dei dieci anni successivi alla presa di servizio con le risorse finanziarie già esistenti in bilancio a legislazione vigente. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato.
  307.4. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento».
  307.5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo, attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 20.000;
  2015: – 20.000;
  2016: – 20.000.
1. 1240. (ex 1. 1014.) Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli, Gebhard, Plangger.

  Dopo il comma 307, aggiungere il seguente:
  307.1. Il comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012, è modificato come segue: all'allinea 12 sostituire: «complessivamente» con: «proporzionalmente».
1. 1241. (ex 1. 2904.) Fratoianni, Pannarale, Boccadutri, Melilla, Marcon.

  Dopo il comma 308, aggiungere il seguente:
  308.1. All'articolo 19, comma 6-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto infine il seguente periodo: «Nell'ambito delle rispettive facoltà assunzionali, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, fermo restando il rispetto dei vincoli finanziari, possono, a far data dal 1o gennaio 2015, bandire con cadenza triennale procedure di corso-concorso per assunzione a tempo indeterminato, riservate a personale che alla data di entrata in vigore del presente comma risulta incaricato di funzione dirigenziale ai sensi del comma 6 e del comma 6-bis».
1. 1242. (ex 1. 3042.) Di Salvo, Placido, Airaudo, Marcon, Melilla, Boccadutri.

  Dopo il comma 308, aggiungere il seguente:
  308.1. I rapporti di lavoro con contratti diversi da quelli a tempo indeterminato in essere con le pubbliche amministrazioni possono essere prorogati per un periodo di 36 mesi nei limiti della spesa per il personale già prevista da ciascuna amministrazione.
1. 1243. (ex 1. 3032.) Placido, Airaudo, Di Salvo, Marcon, Melilla, Boccadutri.

  Al comma 309, primo periodo, dopo le parole: a decorrere dal 2015, con riserva di assunzione di 1000 unità per la Polizia di Stato aggiungere le seguenti: previo reclutamento dei concorrenti giudicati vincitori nei concorsi per Agenti di Polizia del 2008, 2010 e da ultimo 2011, rientrati nella seconda aliquota e per i quali era previsto l'immissione di ruolo solo dopo aver prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale.
1. 1244. (ex 1. 1361.) Castelli, Sorial, Dadone, Toninelli, Dieni, D'Ambrosio, Nuti, Fraccaro, Cozzolino, Lombardi, Nesci, Parentela.

  Dopo il comma 309, aggiungere i seguenti:
  309.1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 2 comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 12, al fine di contenere la spesa pubblica e per assicurare al contempo il pieno espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di stato; per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente nel limite dei posti complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2012 si procede esclusivamente mediante lo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali già espletate e di quella in via di definizione attraverso uno o più provvedimenti straordinari.
  309.2. In deroga a quanto previsto dai provvedimenti attuativi, di cui all'articolo 24-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335:
   a) gli idonei a cui è conferita la nomina per effetto dello scorrimento delle graduatorie, possono a richiesta essere confermati nella medesima sede di servizio anche in sovrannumero mediante compensazione con i posti vacanti negli altri ruoli, ivi compreso il ruolo tecnico scientifico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;
   b) i provvedimenti di cui al comma 10-bis assicurano la distinzione dei posti disponibili per ciascun anno e le decorrenza giuridiche, secondo le modalità stabilite con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza;
   c) le decorrenze giuridiche vengono assegnate dando priorità alle graduatorie più datate e decorrono dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello della nomina al grado. Le decorrenze economiche sono congelate, senza possibilità di recupero, fino al 31 dicembre 2015;
   d) la durata del corso di formazione professionale è stabilita in due mesi di cui uno di applicazione pratica presso la sede di assegnazione, secondo le modalità stabilite dal Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza.

  309.3. Per quanto non previsto dal commi 309.1 e 309.2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24-quater e 24-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e i relativi provvedimenti attuativi.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 25.000;
  2015: – 25.000;
  2016: – 25.000
1. 1245. (ex 1. 3117.) Di Gioia.

  Dopo il comma 309, aggiungere il seguente:
  309.1. In base a quanto stabilito all'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227 convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 12, al fine di contenere la spesa pubblica e per assicurare al contempo il pieno espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente nel limite dei posti complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2012 si procede prioritariamente mediante lo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali già espletate e di quella in via di definizione.
1. 1246. (ex 1. 3123.) Di Gioia.

  Dopo il comma 309, aggiungere il seguente:
  309.1. I comuni piccoli con meno di 5.000 abitanti, per le finalità della lotta alla criminalità e per la sicurezza sono autorizzati per l'esercizio 2014 con proprie risorse finanziarie, ad assumere per l'intera copertura del turn over, maturato nel precedente triennio, in forma cumulativa delle percentuali, per il personale del Corpo di polizia locale, urbana e rurale.
1. 1247. (ex 1. 997.) Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Al comma 310 aggiungere, in fine, il seguente periodo: In deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e dal primo periodo del presente comma, i posti disponibili per l'anno 2014 per l'Arma dei Carabinieri sono riservati nella misura del 30 per cento al personale che abbia svolto senza demerito, almeno un anno di servizio in qualità di ausiliario dei Carabinieri, Con decreto del Ministro della difesa, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di Carabiniere effettivo previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione. Le assunzioni sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
1. 1248. (ex 1. 1829.) Rossi, Fauttilli, Rabino.

  Dopo il comma 310, aggiungere il seguente:
  310-bis. Il Ministero dell'interno è autorizzato, per l'anno 2014, ad attivare procedure straordinarie in deroga all'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982 n. 335, per l'accesso alla qualifica di Vice sovrintendente della Polizia di Stato, attraverso lo scorrimento delle graduatorie vigenti, nei limiti dei posti complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2013, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 1249. (ex 1. 3412.) Nesci, Dadone, Parentela.

  Al comma 311, dopo le parole: ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo aggiungere le seguenti: e i titolari di trattamento pensionistico.
1. 1250. (ex 1. 2937.) Marco Di Stefano.

  Dopo il comma 311, aggiungere i seguenti:
  311-bis. I commi 54-55 e 56 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 22, sono abrogati.
  311-ter. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale della scuola, sia docente che amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.».

  Conseguentemente, dopo il comma 391, aggiungere il seguente:
  391-bis. All'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 6, dopo le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;
   b) ai commi 9-10-11 e 12, le parole «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014»;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: «62, 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»
   f) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1 lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 25 per cento.
1. 1251. (ex 1. 829.) Chimienti, Rostellato, Tripiedi, Bechis, Cominardi, Baldassarre, Rizzetto, Ciprini, Castelli, Cariello, Caso, Currò, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 311, aggiungere il seguente:
  311-bis. In considerazione della eccezionalità della situazione economica nazionale ed internazionale, in via sperimentale per un triennio, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sui redditi percepiti dal personale di cui all'articolo 15 e seguenti del decreto legislativo n.165 del 2001, è applicato un contributo di solidarietà del 2 per cento, destinato ad alimentare i fondi di cui all'articolo 3, comma 19 e seguenti, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
1. 1252. (ex 1. 2413.) Fedriga, Matteo Bragantini, Molteni, Caparini, Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 311, aggiungere il seguente:
  311-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 il buono pasto è riconosciuto esclusivamente al personale delle amministrazioni pubbliche inserite nei conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, di qualifica non dirigenziale.
1. 1253. (ex 1. 2416.) Fedriga, Caparini, Matteo Bragantini, Molteni, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 313, sostituire le parole da:, fatti salvi fino alla fine del comma con le seguenti: ivi inclusi i compensi percepiti per prestazioni occasionali e i trattamenti pensionistici.
1. 1254. (ex 1. 2796.) Mazziotti Di Celso, Andrea Romano, Tinagli, Zanetti, Catania, Librandi.

  Dopo il comma 315, aggiungere il seguente:
  315-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge. 7 dicembre 2012, n. 213, cancellare le parole: «del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno» e aggiungere dopo le parole: «gli equilibri economico-finanziari degli enti» e le parole «per la verifica, con riferimento ai rendiconti consuntivi, del rispetto degli obiettivi annuali posti dai patto di stabilità interno».
1. 1255. (ex 1. 1810.) Busin.

  Sopprimere il comma 316.
*1. 1256. (ex 1. 186.) Polverini.

  Sopprimere il comma 316.
*1. 1257. (ex 1. 2171.) Guidesi, Molteni, Prataviera.

  Al comma 316, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La disposizione non si applica al personale non dirigente delle Forze di polizia.
1. 1258. (ex 1. 2835.) Prataviera, Molteni.

  Dopo il comma 316, aggiungere il seguente:
  316-bis. La validità delle idoneità conseguite da docenti universitari anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge 10 novembre 2008 n. 180, convertito in legge 9 gennaio 2009 n. 1 è prorogata sino al 31 dicembre 2014.
1. 1259. (ex 1. 1729.) Fauttilli.

  Sopprimere il comma 317-bis.
*1. 1260. (ex 0. 1. 4031. 101.) Fedriga, Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 317-bis.
*1. 1261. Dadone, D'Ambrosio.

  Dopo il comma 320, aggiungere i seguenti:
  320-bis. Ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione del procedimento relativo al controllo dello stato di salute dei lavoratori, dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Pubbliche Amministrazioni, di cui al comma 2, articolo 1, decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni, richiedono gli accertamenti medico legali per i dipendenti in malattia alle sedi dell'istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), con oneri a loro carico mediante l'utilizzo dei fondi a disposizione, secondo quanto previsto dall'articolo 17 comma 5 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Ai fini dell'attuazione del presente articolo l'INPS medesimo si avvale dci medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 5 comma 12 decreto-legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'articolo 4 comma 10-bis decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e delle proprie risorse strumentali e finanziarie come integrate dal successivo comma 2.
  320-ter. Il comma 5-bis articolo 17 decreto-legge 5 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente: «La quota di pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui al comma 5 è destinata al rimborso forfetario all'INPS delle spese sostenute per gli accertamenti medico legali sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia.
  320-quater. Gli accertamenti per i dipendenti di cui al precedenti commi, sono disposti nel rispetto del regime previsto dall'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
  302-quinquies. Dall'attuazione dei commi da 320-bis a 320-quater, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 1262. (ex 1. 2487.) Nicchi, Marcon, Boccadutri, Melilla, Piazzoni, Aiello.

  Dopo il comma 320, aggiungere il seguente:
  320-bis. All'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge n. 125 del 31 ottobre 2013, alla fine del periodo «indirizzando una specifica richiesta alla regione competente» è aggiunto il seguente periodo ”Sono fatte salve, per le regioni a statuto speciale e per gli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 24-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni e integrazioni relativi ai processi assunzionali.
1. 1263. (ex 1. 2966.) Attaguile.

  Dopo il comma 320, aggiungere il seguente:
  320-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, dopo il comma 9-ter aggiungere il comma 9-quater: «Gli enti territoriali richiamati all'articolo 14 comma 24-bis del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, possono, permanendo il fabbisogno organizzativo, le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati e al ricorrere dei presupposti e delle condizioni che certificano per l'anno in corso una riduzione della spesa personale rispetto a quella sostenuta negli anni precedenti; procedere prioritariamente all'assunzione con contratto a tempo indeterminato dei lavoratori individuati al medesimo comma 24-bis, in deroga alle limitazioni vigenti in materia di assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato».
1. 1264. (ex 1. 2965.) Attaguile.

  Dopo il comma 321, aggiungere i seguenti:
  321-bis. All'articolo 3, comma 44 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il terzo periodo è soppresso;
  321-ter. All'articolo 3, comma 50 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ”Il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chi riceve emolumenti o retribuzioni a carico della Rai-radiotelevisione Italiana S.p.A. nell'ambito di rapporti di lavoro di natura artistico-professionale, compresa la conduzione di trasmissioni di qualunque genere, non può superare quello percepito da un Parlamentare della Repubblica.
1. 1265. (ex 1. 1907.) Busin.

  Dopo il comma 321, aggiungere il seguente:
  321-bis. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili per ciascun anno, ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento di personale non dirigenziale, mediante concorso pubblico, ricorrendo, per ciascun anno, ad una soltanto delle seguenti modalità:
    1) concorso pubblico con riserva di posti nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, per coloro che alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, con esclusione dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici;
    2) concorso pubblico per titoli ed esami prevedendo criteri di valorizzazione della professionalità acquisita con esperienze lavorative presso pubbliche amministrazioni con contratto a tempo determinato, di somministrazione di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa tenendo conto dell'anzianità maturata e della tipologia di rapporto di lavoro».
1. 1266. (ex 1. 3187.) Di Salvo, Melilla, Airaudo, Marcon.

  Dopo il comma 321, aggiungere il seguente:
  321-bis. All'articolo 4 della legge 11 marzo 2006, n. 81, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il personale dei ruoli tecnici del Corpo forestale dello Stato di cui al comma 1, può essere impiegato, in relazione alle esigenze di servizio e limitatamente alle proprie mansioni tecniche, in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità ed infortuni. Ai fini del collocamento a riposo d'ufficio, il limite ordinamentale previsto per detto personale in relazione al grado o qualifica di appartenenza, è equiparato al personale tecnico della Polizia di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337».
1. 1267. (ex 1. 188.) Polverini.

  Dopo il comma 321, aggiungere il seguente:
  321-bis. All'articolo 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunto il seguente comma 3:
  «3. Al personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare, dei vigili del fuoco e delle Forze armate esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari ed il personale volontario in ferma breve e prefissata, le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano esclusivamente per le sedi di servizio dell'Amministrazione di appartenenza».
1. 1268. (ex 1. 190.) Polverini.

  Dopo il comma 321, aggiungere il seguente:
  321-bis. Nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 401, della legge 29 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), al fine di ridurre gradualmente e portare ad esaurimento gli attuali incarichi di collaborazione nell'ambito dell'amministrazione scolastica di cui al decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66, al fine di una graduale assunzione a tempo indeterminato nell'ambito del piano triennale per l'assunzione di personale scolastico, nel rispetto dell'invarianza finanziaria, nel rispetto dei programmati saldi di finanza pubblica e nell'ambito delle risorse disponibili, i lavoratori di cui al decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66, attualmente in servizio ininterrotto dal 2001 ad oggi, partecipano di diritto alle procedure concorsuali secondo i criteri e le modalità previste dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. In relazione a quanto previsto dal presente comma, sono corrispondentemente ridotte le risorse destinate al Decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66, nei limiti di quelle utilizzate per il corrispondente contingente stabilizzato.
1. 1269. (ex 1. 2826.) Fratoianni, Duranti, Giancarlo Giordano, Melilla, Marcon, Boccadutri.

  Dopo il comma 321, aggiungere il seguente:
  321-bis. All'articolo 4, comma 6, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente: «All'interno delle medesime procedure le amministrazioni possono prevedere criteri di valorizzazione della professionalità acquisita con esperienze lavorative presso pubbliche amministrazioni con contratto di somministrazione di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa, tenendo conto dell'anzianità maturata e della tipologia di rapporto di lavoro».
1. 1270. (ex 1. 3192.) Di Salvo, Airaudo, Boccadutri, Marcon, Placido, Melilla.

  Dopo il comma 321, aggiungere il seguente:
  321-bis. All'articolo 4, comma 9, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente: nonché, nel rispetto dei limiti massimi della spesa annua previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione di lavoro dei soggetti che hanno maturato, alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, almeno tre anni di lavoro presso l'amministrazione.
1. 1271. (ex 1. 3194.) Di Salvo, Melilla, Marcon, Airaudo, Boccadutri, Placido.

  Dopo il comma 321, aggiungere il seguente:
  321-bis. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, al comma 3-bis, lettera b), dopo le parole: «collaborazione coordinata e continuativa» aggiungere le seguenti: «o di somministrazione lavoro».
1. 1272. (ex 1. 3190.) Di Salvo, Airaudo, Boccadutri, Marcon, Placido, Melilla.

  Al comma 322, lettera a) sostituire le parole: tre volte con le seguenti: cinque volte;

  Conseguentemente:
   al medesimo comma,
    lettera
b), sostituire la parola: quattro con la seguente: sei;
    lettera c), sostituire la parola: cinque con la seguente: sette;
    lettera d), sostituire la parola: cinque con la seguente: sette e la parola: sei con la seguente: otto.
   dopo il comma 325, aggiungere il seguente:
  325.1. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili”.
   dopo il comma 384, aggiungere il seguente:
  384.1. A decorrere dal 1o gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative.
   al comma 524, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
1. 1273. (ex 1. 2378.) Fedriga, Guidesi, Borghesi, Caparini, Molteni.

  Al comma 322, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
   sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

  Conseguentemente, dopo il comma 391 aggiungere il seguente:
  391-bis. All'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 6, dopo le parole: 20 per cento sono sostituite dalle seguenti: 22 per cento;
   b) ai commi 9-10-11 e 12, le parole: Io gennaio 2012 sono sostituite dalle seguenti: Io gennaio 2014;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: 20 per cento sono sostituite dalle seguenti: 22 per cento;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: 62,5 per cento sono sostituite dalle seguenti: 56,82 per cento;
   e) al comma 26, le parole: 31 dicembre 2011 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2013;
   f) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 25 per cento.
1. 1274. (ex 0. 1. 3438. 1.) Rostellato, Ciprini, Bechis, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Currò, Cariello.

  Dopo il comma 322, aggiungere i seguenti:
  322-bis. In ragione della particolare usura e delle specifiche aspettative di vita, nonché per garantire la sicurezza del trasporto ferroviario, il personale addetto alla condotta dei treni delle ferrovie consegue il diritto alla pensione al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni effettivi da addetto alla condotta.
  322-ter. Al personale addetto alla condotta che ha compiuto cinquantacinque anni di età a cui è ritirata la licenza a seguito della perdita dei requisiti medici e psicofisici verificati ai sensi degli articoli 15 e 17 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247, è riconosciuto il diritto alla pensione se ha raggiunto il requisito contributivo di trentacinque anni, di cui almeno diciotto anni effettivi di condotta dei treni. In alternativa, il lavoratore può scegliere di rimanere in servizio fino al raggiungimento del limite di età per l'accesso al pensionamento.
  322-quater. Il personale di accompagnamento e il personale di manovra delle ferrovie conseguono il diritto alla pensione al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di quarant'anni, di cui almeno venticinque anni effettivi come personale di accompagnamento o di manovra.
  322-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 322-bis, 322-ter, e 322-quater del presente emendamento, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  322-sexies. Il secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è soppresso.

  Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014,2015 e 2016.
1. 1275. (ex 1. 995.) Tripiedi, Rostellato, Bechis, Cominardi, Baldassarre, Chimienti, Rizzetto, Ciprini, Castelli, Cariello, Caso, Currò, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Sostituire il comma 323 con il seguente:
  323. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è sostituito dal seguente:
  «2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi».

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 324, con il seguente:

  324. Il comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:
  «7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'Aggiornamento del programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato:
   a) in un unico importo, da corrispondere entro sei mesi, se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 60.000 euro;
   b) in tre importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 60.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi, è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro 12 mesi, è pari a 50.000 euro e il terzo importo, da corrispondere entro ventiquattro mesi, è pari all'ammontare residuo;
   c) in quattro importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro ma inferiore a 200.000 euro, in tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro dodici mesi è pari a 50.000 euro, il terzo importo, da corrispondersi entro ventiquattro mesi è pari a 40.000 euro, il quarto importo, da corrispondersi entro trentasei mesi, all'ammontare residuo;
   d) in cinque importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 200.000 euro, in tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro dodici mesi è pari a 50.000 euro, il terzo importo da corrispondersi entro ventiquattro mesi, è pari a 40.000 euro, il quarto importo, da corrispondersi entro trentasei mesi, è pari a 50.000 euro, il quinto importo, da corrispondersi entro quarantotto mesi, all'ammontare residuo».
   dopo il comma 391, aggiungere il seguente:
  391-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
  «1. A decorrere dal 1o gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».
1. 1276. (ex 1. 969.) Ciprini, Rostellato, Tripiedi, Bechis, Cominardi, Baldassarre, Chimienti, Rizzetto, Castelli, Cariello, Caso, Currò, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Sostituire il comma 325 con i seguenti:
  325. I trattamenti pensionistici obbligatori, integrativi e complementari, i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui ai decreti legislativi 20 novembre 1990, n. 357, 16 settembre 1996, n. 563, e 5 dicembre 2005, n. 252, nonché i trattamenti che assicurano prestazioni definite per i dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ivi compresi quelli derivanti dalla gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e quelli erogati dalle gestioni di previdenza obbligatorie presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, con esclusione delle prestazioni di tipo assistenziale, degli assegni straordinari di sostegno del reddito, delle pensioni erogate alle vittime del terrorismo e delle rendite erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i cui importi, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino superare complessivamente, anche in caso di cumulo di più trattamenti pensionistici, dieci volte l'integrazione al trattamento minimo dell'INPS, sono ricalcolati e corrisposti secondo il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335.
  325.1. I trattamenti pensionistici ricalcolati a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma 325 non possono essere comunque inferiori a dieci volte il trattamento minimo dell'INPS.
  325.2. I risparmi di spesa conseguiti attraverso l'applicazione delle disposizioni dei commi 325 e 325.1 sono destinati a misure di perequazione dell'integrazione al trattamento minimo dell'INPS, dell'assegno sociale e dei trattamenti corrisposti ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222.
1. 1277. (ex 1. 585.) Corsaro.

  Sostituire il comma 325 con il seguente:
  325. A decorrere dal 1o gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a 90.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari a:
   a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;
   b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;
   c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;
   d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;
   e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;
   f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;
   g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;
   h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui.

  Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n.1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 126 del presente articolo.
1. 1278. (ex 1. 2377.) Fedriga, Matteo Bragantini, Guidesi, Caparini.

  Sostituire il comma 325 con i seguenti:
  325. A decorrere dal 1o gennaio 2014, per un periodo di tre anni, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria è dovuto un contributo di solidarietà, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:
   a) da 1 fino a 6 volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;
   b) da 6 fino a 11 volte il minimo: aliquota 0,5 per cento;
   c) da 11 fino a 15 volte il minimo: aliquota 5 per cento;
   d) da 15 fino a 20 volte il minimo: aliquota 10 per cento;
   e) da 20 fino a 25 volte il minimo: aliquota 15 per cento;
   f) da 25 fino a 31 volte il minimo: aliquota 20 per cento;
   g) da 31 fino a 39 volte il minimo: aliquota 25 per cento;
   h) da 39 fino a 50 volte il minimo: aliquota 30 per cento;
   i) oltre 50 volte il minimo: aliquota 32 per cento.

  325-bis. Le maggiori entrate conseguite attraverso l'applicazione delle disposizioni del precedente comma sono destinate integralmente a misure di perequazione dell'integrazione al trattamento minimo dell'INPS, dell'assegno sociale e dei trattamenti corrisposti ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222.
1. 1279. (ex 1. 1211.) Sorial, Castelli.

  Dopo il comma 325, aggiungere i seguenti:
  325.1. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili.
  325.2. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema contributivo, non possono superare i 10000 euro netti mensili.
  325.3. Qualora il trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
1. 1280. (ex 1. 984.) Cominardi, Rostellato, Tripiedi, Bechis, Baldassarre, Chimienti, Rizzetto, Ciprini, Castelli, Cariello, Caso, Currò, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 325, aggiungere i seguenti commi:
  325.1. A decorrere dal 1o gennaio 2014, in considerazione del peculiare contesto dell'attuale situazione economica e della prioritaria esigenza di assicurare adeguate risorse finanziarie, ai titolari di trattamenti pensionistici con anzianità di servizio pari o inferiore a venticinque anni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.1092, esercenti attività libero-professionale o consulenza ovvero di impresa, che produce reddito superiore a cinquantamila euro netti annui, il trattamento medesimo è sospeso.
  325.2. La sospensione di cui al precedente comma è valida per tutto il periodo di esercizio dell'attività e comunque non oltre il compimento del settantesimo anno di età. A decorrere da tale data è ripresa l'erogazione del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, rivalutato sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
1. 1281. (ex 1. 2375.) Fedriga, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 325, aggiungere il seguente:
  325.1. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
1. 1282. (ex 1. 2376.) Fedriga, Matteo Bragantini, Caparini, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 325-bis, sopprimere le parole: dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
1. 1283. (ex 0. 1. 3437. 3.) Guidesi, Borghesi.

  Al comma 325-bis, sostituire le parole da: all'entrata fino alla fine del comma con le seguenti: al Fondo per il microcredito alle piccole e medie imprese.
1. 1284. (ex 0. 1. 3437. 1.) Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

  Sopprimere il comma 326.
1. 1285. (ex 1. 1508.) Palese, Galati, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 326, aggiungere i seguenti:
  326.1. Per il triennio 2014-2016, i trattamenti pensionistici obbligatori, integrativi e complementari, i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui ai decreti legislativi 20 novembre 1990, n. 357, 16 settembre 1996, n. 563, e 5 dicembre 2005, n. 252, nonché i trattamenti che assicurano prestazioni definite per i dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ivi compresi quelli derivanti dalla gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e quelli erogati dalle gestioni di previdenza obbligatorie presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, con esclusione delle prestazioni di tipo assistenziale, degli assegni straordinari di sostegno del reddito, delle pensioni erogate alle vittime del terrorismo e delle rendite erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in caso di cumulo di più trattamenti pensionistici, non possono essere erogati in misura superiore all'importo netto di euro 5.000. Per il medesimo triennio, la contribuzione accreditata e utilizzata ai fini della determinazione del montante contributivo individuale non è soggetta a rivalutazione ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n 335.
  326.2. I risparmi di spesa conseguiti attraverso l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 326.1 sono destinati a misure di perequazione dell'integrazione al trattamento minimo dell'INPS, dell'assegno sociale e dei trattamenti corrisposti ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222.
1. 1286. Cominardi, Tripiedi, Bechis, Baldassarre, Chimienti, Rizzetto, Ciprini, Rostellato.

  Dopo il comma 326, aggiungere il seguente:
  326.1. Anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, i soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, e successive modificazioni, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  Gli eventuali procedimenti amministrativi e i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti, e i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 3.000;
  2015: – 3.000;
  2016: – 3.000.
1. 1287. (ex 1. 1139.) Laffranco, Fabrizio Di Stefano, Bianconi, Palese.

  Dopo il comma 326 aggiungere il seguente:
  326.1. Sono escluse dalle riduzioni di cui all'articolo 1, comma 108 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dall'anno 2014, le spese relative all'espletamento delle visite mediche di controllo dei lavoratori effettuate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 5, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 683, come modificato dall'articolo 4, comma 10-bis del decreto-legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013. I risparmi di spesa derivanti dalla presente disposizione sono destinati al Fondo indennizzi dell'INPS.
1. 1288. (ex 1. 3045.) Marcon, Melilla, Boccadutri.

  Sostituire il comma 326-bis con i seguenti:
  326-bis. Al fine di contenere la spesa pensionistica a carico degli enti o istituti pubblici competenti alle relative erogazioni, i redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo non sono cumulabili, nei termini di cui ai commi 326-ter e 326-quater, con i trattamenti pensionistici di cui all'articolo 24, commi 6, 1 e 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i trattamenti relativi alla pensione anticipata di cui all'articolo 24, commi 10 e 11, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, nonché con i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche e con ogni altro trattamento pensionistico erogato da istituti pubblici a titolo di pensione di vecchiaia o di anzianità sulla base della normativa precedente a quella introdotta dal citato articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
  326-ter. Il divieto di cumulo di cui al comma 326-bis opera, nei termini di cui al comma 326-quater, esclusivamente sulla parte dei trattamenti pensionistici non aventi natura contributiva eccedente i 150 mila euro annui lordi.
  326-quater. Ove i redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo di cui al comma 326-bis siano, su base annua, di importo pari o superiore alla parte del trattamento pensionistico eccedente la soglia dei 150 mila euro annui, il divieto di cumulo opera sulla intera parte eccedente del trattamento pensionistico. Ove i redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo di cui al comma 326 bis siano, su base annua, di importo inferiore alla parte del trattamento pensionistico eccedente la soglia dei 150 mila euro annui, tale parte eccedente del trattamento pensionistico viene ridotta per un importo pari all'importo dei suddetti redditi da lavoro.
  326-quinquies. Ai sensi dei commi 326-bis, 326-ter e 326-quater, gli enti o istituti competenti erogano, sino al permanere delle condizioni indicate nel comma 326-quater, il trattamento pensionistico o il vitalizio nell'ammontare ridotto ai sensi del medesimo comma 326-quater.
  326-sexies. Gli organi costituzionali, in riferimento ai trattamenti pensionistici o ai vitalizi da essi erogati, applicano i principi contenuti nel presente articolo nel rispetto del proprio ordinamento.
  326-septies. La normativa di cui ai commi da 326-bis a 326-quinquies entra in vigore entro 60 giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro del Lavoro e delle politiche sociale adotta con proprio decreto le disposizioni attuative dei commi da 326-bis a 326-quinquies del presente articolo, prevedendo in particolare le forme e le modalità con cui portare a conoscenza degli enti o istituti erogatori dei suddetti trattamenti pensionistici i redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo percepiti dai soggetti interessati.
1. 1289. D'Incà, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò.

  Sostituire il comma 327 con il comma:
  327. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 sostituire le parole: «qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151», con le seguenti: «conteggiando nella predetta anzianità contributiva la contribuzione derivante da prestazione effettiva di lavoro e quella figurativa».

  Conseguentemente, dopo il comma 395 aggiungere i seguenti:
  395-bis. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento»;
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole « 1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti; « 1o gennaio 2014»;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
   f) al comma 27:
    1) al primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013».
    2) all'ultimo periodo, le parole «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
   g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
    1) per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
    2) per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
   h) al comma 29, le parole » 1o gennaio 2012« e le parole »31 dicembre 2011« sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: » 1o gennaio 2014«, »31 dicembre 2013«;
   i) ai commi 30 e 31, le parole »31 marzo 2012« e le parole »16 maggio 2012« sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: »31 marzo 2014«, »16 maggio 2014«;
   l) al comma 32, le parole »al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare« sono sostituite dalle seguenti: »al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare«;
   m) al comma 33 le parole »successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare« sono sostituite dalle seguenti: »successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.«.

  395-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole »20 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »25 per cento«.

  Conseguentemente, al comma 511, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non locati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cento per cento».
1. 1290. (ex 1. 2945.) Di Salvo, Airaudo, Placido, Piazzoni, Nicchi, Aiello, Boccadutri.

  Al comma 327, sostituire le parole: sono aggiunte con le seguenti: sono sostituite le parole: e di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, di riduzione di orario di lavoro per ricorso ai contratti di solidarietà e di percezione di trattamenti di sostegno al reddito e aggiungere:

  Conseguentemente:
   dopo il comma 395 aggiungere i seguenti:

  395-bis. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti; «1o gennaio 2014»;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
   f) al comma 27:

  1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota dei 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013».
  2. nell'ultimo periodo, le parole «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
   g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
  1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
  2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.;
   h) al comma 29, le parole «1o gennaio 2012» e le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1o gennaio 2014», «31 dicembre 2013»;
   i) ai commi 30 e 31, le parole «31 marzo 2012» e le parole «16 maggio 2012» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 marzo 2014», «16 maggio 2014»;
   l) al comma 32, le parole «al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare»;
   m) al comma 33 le parole «successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare».

  395-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento».
   al comma 524 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 1291. (ex 1. 2955.) Airaudo, Di Salvo, Placido, Piazzoni, Nicchi, Aiello, Melilla.

  Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:
  327.1. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, dopo le parole: «per maternità», le seguenti parole: «per i diplomi di laurea regolarmente riscattati».

  Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 2.000;
  2015: – 3.500;
  2016: – 4.000.
1. 1292. (ex 1. 500.) Capelli.

  Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:
  327.1. I commi 51, 52, 53 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono sostituiti dai seguenti:
  «51. In via sperimentale per il biennio 2014-2015, a valere sulle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, e comunque nei limiti di 40 milioni di euro per l'anno 2014 e 60 milioni per l'anno 2015, nei casi di conclusione del rapporto di lavoro o di interruzione della prestazione, è riconosciuta una somma come sostegno al reddito liquidata in un'unica soluzione, pari al 40 per cento del minimale contributivo mensile di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, in favore dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui al citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, per i quali risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  52. La richiesta dell'indennità deve essere inoltrata nell'anno successivo al periodo di inattività. I lavoratori di cui al comma 2 devono presentare la domanda successivamente alla dichiarazione IVA dei committenti e al saldo contributivo dell'anno precedente. Sono indennizzati i mesi di lavoro non coperti da contribuzione per un numero di mensilità pari a quelle accreditate nell'anno antecedente alla domanda.
  53. Per tutti i soggetti percettori dell'indennità è accreditata, a valere sugli stessi fondi, una contribuzione figurativa per la durata corrispondente a quella della percezione dell'indennità secondo le aliquote stabilite dall'INPS per la Gestione separata del medesimo INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335».
1. 1293. (ex 1. 3131.) Boccadutri, Placido, Airaudo, Marcon, Melilla, Di Salvo.

  Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:
  327.1. Dopo il comma 22 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 9, sono aggiunti i seguenti:
  «22-bis. A decorrere dall'anno 2014, l'indennità di cui al comma 20 è riconosciuta, altresì ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a condizione che possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione alla predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, negli ultimi dodici mesi.
  22-ter. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1o gennaio 2014, una quota pari all'1 per cento delle aliquote di cui al comma 57 del presente articolo è corrisposta quale contributo a carico del datore di lavoro per il finanziamento del trattamento di cui al comma 22-bis.
  22-quater. L'indennità di cui al comma 22-bis è riconosciuta a valere sulle somme di cui al comma 22-ter. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono preordinate le somme di cui ai contributi definiti al comma 22-ter nei limiti delle quali è riconosciuto l'accesso all'indennità di cui al comma 22-bis.
  22-quinquies. Per il solo anno 2014 l'indennità di cui al comma 22-bis è erogata a partire dal 1o gennaio 2015.»
1. 1294. (ex 1. 3108.) Airaudo, Marcon, Melilla, Di Salvo, Boccadutri, Placido.

  Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:
  327.1. L'ultimo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori iscritti all'ex Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché al personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto. Con regolamento da emanare entro il 31 marzo 2014, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti».
1. 1295. (ex 1. 3122.) Di Salvo, Airaudo, Melilla, Marcon, Placido, Boccadutri.

  Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:
  327.1. Sostituire il comma 5 dell'articolo 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92 con il seguente:
  25. In via transitoria, le disposizioni previste dai commi 23 e 24 possono essere applicate si ai contratti di collaborazione gradualmente sulla base di quanto definito da accordi fra le parti, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale entro il 30 giugno 2015.
1. 1296. (ex 1. 3099.) Melilla, Airaudo, Marcon, Di Salvo, Boccadutri, Placido.

  Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:
  327.1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo la lettera d) inserire la seguente:
   e) personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto.
1. 1297. (ex 1. 3129.) Di Salvo, Boccadutri, Airaudo, Melilla, Marcon, Placido.

  Al comma 328, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   c-bis) all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge n. 102 del 2013, le parole: «che hanno aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,» sono soppresse.
1. 1298. (ex 1. 1867.) Busin.

  Dopo il comma 328, aggiungere il seguente:
  328-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 254 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2013 le somme attribuite alle Regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma fino a concorrenza di 120 milioni non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno»;
   b) al comma 271 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2013 le somme attribuite alle Regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma fino a concorrenza di 100 milioni non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno»;
   c) al comma 272 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2013 le somme attribuite alle Regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma fino a concorrenza di 75 milioni non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno»;
   d) al comma 273 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2013 le somme attribuite alle Regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno».
1. 1299. (ex 1. 1852.) Busin.

  Al comma 329, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli importi indicati per ciascuna Regione nella suddetta tabella possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio di ciascun anno, nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da recepire con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 febbraio di ciascun anno.
1. 1300. (ex 1. 680.) Marcon, Melilla, Boccadutri, Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 329, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli importi di cui alla predetta tabella assorbono quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge, 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
1. 1301. (ex 1. 681.) Marcon, Melilla, Boccadutri, Pilozzi, Kronbichler.

  Dopo il comma 329, aggiungere i seguenti:
  329-bis. Al comma 1, lettera h), dell'articolo 8 della Legge 5 maggio 2009, n. 42 sono soppresse le parole: «, fatta eccezione per quelli già destinati al fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e attualmente corrisposti a valere sul gettito dell'IRAP,» sono soppresse.
  329-ter. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 è soppresso l'ultimo periodo.
1. 1302. (ex 1. 1903.) Busin.

  Dopo il comma 330, aggiungere il seguente:
  330-bis. All'articolo 1 comma 123 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 aggiungere il seguente periodo: «Per l'anno 2014 la predetta quota del 50 per cento è distribuita ai Comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti di ciascun territorio regionale fino al conseguimento del saldo finanziario pari a zero. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta quota sono distribuiti tra i comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5,000 abitanti, di tutte le regioni di cui al comma 122, che presentino un saldo finanziario superiore allo zero.».
1. 1303. (ex 1. 1936.) Busin.

  Sopprimere il comma 333.
1. 1304. (ex 1. 685.) Marcon, Melilla, Boccadutri, Pilozzi, Kronbichler.

  Sostituire il comma 333 con il seguente:
  333. Sono abrogate, a decorrere dall'esercizio 2014, le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 463 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 e le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 24 dell'articolo 32 della Legge 12 novembre 2011, n. 183.
1. 1305. (ex 1. 686.) Marcon, Melilla, Boccadutri, Pilozzi, Kronbichler.

  Sopprimere il comma 334.
*1. 1306. (ex 1. 687.) Marcon, Melilla, Boccadutri, Pilozzi, Kronbichler.

  Sopprimere il comma 334.
*1. 1307. (ex 1. 1935.) Busin.

  Dopo il comma 334, aggiungere il seguente:
  334.1. All'articolo 32, comma 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono aggiunte le seguenti lettere:
   n-sexies) delle spese a valere sulle risorse assegnate a favore della Regione del Veneto e destinate ad interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna;
La disposizione opera nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro dall'anno 2015.

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2015.
1. 1308. (ex 1. 1960.) Busin.

  Al comma 339, quinto periodo, sopprimere le parole: sia in relazione ad ambiti di materia relativi a concessioni statali e alle reti di acquisizione del gettito tributario sia.
1. 1309. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Sopprimere i commi 342, 343, 344 e 345.
1. 1310. (ex 1. 1483.) Biancofiore, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico.

  Dopo il comma 342, aggiungere il seguente:
  342-bis. Le modalità di riscossione coattiva previste per gli enti locali possono essere utilizzate anche dalle Regioni a statuto ordinario.
1. 1311. (ex 1. 1816.) Busin.

  Sostituire il comma 343 con il seguente:
  343. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) dopo il comma 117 sono inseriti i seguenti:
  «117-bis. Con successiva intesa tra le province autonome di Trento e di Bolzano e le regioni Lombardia e Veneto, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri ed un rappresentante dei comuni di confine per ciascuna provincia di confine vengono definiti:
   a) i criteri di individuazione dei progetti e delle iniziative di cui al comma 117;
   b) le modalità di gestione delle risorse, garantendo l'erogazione dei finanziamenti annuali da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al comma 117;

  117-ter. Le graduatorie approvate dall'Organismo di indirizzo relativamente alle annualità 2010-2011 e 2012 sono confermate. La gestione delle risorse necessarie al finanziamento dei progetti ivi ammessi è posta in capo a Organismo di indirizzo di cui ex commi 118-121 articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 sino a chiusura dei procedimenti, al fine di consentire lo sblocco immediato dei fondi».
    2) i commi da 118 a 121 sono abrogati.
1. 1312. (ex 1. 3058.) Causin, Zanetti, Librandi.

  Sostituire il comma 343 con il seguente:
  343. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 117 sono inseriti i seguenti:
  «117-bis. Con successiva intesa tra le province autonome di Trento e di Bolzano e le regioni Lombardia e Veneto, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri ed un rappresentante dei comuni di confine per ciascuna provincia di confine vengono definiti:
   a) i criteri di individuazione dei progetti e delle iniziative di cui al comma 117, riservando in ogni caso una quota di finanziamento a progetti a valenza sovraregionale;
   b) le modalità di gestione delle risorse, garantendo l'erogazione dei finanziamenti annuali da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al comma 117;

  117-ter. Le graduatorie approvate dall'Organismo di indirizzo relativamente alle annualità 2010-2011 e 2012 sono confermate. La gestione delle risorse necessarie al finanziamento dei progetti ivi ammessi è posta in capo all'Organismo di indirizzo al fine di consentire lo sblocco immediato dei fondi. Ai sensi del comma 117-bis l'Organismo di indirizzo cessa la sua attività con il termine dei procedimenti di cui al presente comma».
1. 1313. (ex 1. 3063.) Causin, Zanetti, Librandi.

  Sopprimere i commi 346, 347, 348 e 349.

  Conseguentemente:
   a) il Fondo di cui comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni nella «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» è ridotto per l'anno 2014 per l'importo di 560 milioni di euro;
   b) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni è ridotta di 19.000.000 euro a decorrere dall'anno 2014 per far fronte all'onere relativo ai minori interessi attivi.
1. 1314. (ex 0. 1. 5013. 3.) Borghesi, Guidesi.

  Al comma 346, sostituire le parole: secondo gli importi indicati, per ciascuna regione a statuto ordinario, nella tabella seguente con le seguenti: mediante accordo da sancire, entro il 31 dicembre 2013, nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

  Conseguentemente, sopprimere la tabella.
1. 1315. (ex 1. 1910.) Busin.

  Dopo il comma 346, aggiungere i seguenti:
  346-bis. Per le Regioni che non hanno fruito nell'anno 2013 delle risorse per le finalità di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, è stanziato un contributo per la riduzione del debito pari a 306,733 milioni di euro per l'anno 2014. Il relativo riparto avviene mediante accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio 2014, recepito con successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze.
  346-ter. Agli oneri di cui al comma 21 si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2014 del Fondo di cui comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni, nella «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari».
  346-quater. All'onere relativo ai minori interessi attivi pari a euro 10.428.922 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni.
1. 1316. (ex 1. 1927.) Guidesi.

  Dopo il comma 346, aggiungere i seguenti:
  346-bis. Per le Regioni che non hanno fruito nell'anno 2013 delle risorse per le finalità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, è stanziato un contributo per la riduzione del debito pari a 139,624 milioni di euro per l'anno 2014. Il relativo riparto avviene mediante accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio 2014, recepito con successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze.
  346-ter. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2014 del Fondo di cui comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni, nella «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari».
  346-quater. All'onere relativo ai minori interessi attivi pari a euro 4.747.000 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni.
1. 1317. (ex 1. 1930.) Guidesi.

  Dopo il comma 348, aggiungere il seguente:
  348-bis Nei saldi finanziari utili per il rispetto del patto di stabilità interno dei Comuni per l'anno 2014, non sono considerate le spese di investimento relative ad opere di restauro, conservazione, messa in sicurezza e adeguamento strutturale di edifici e beni architettonici.
  La disposizione opera nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2014.

  Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, infine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare dell'1 per cento per l'anno 2014.
1. 1318. (ex 1. 1872.) Busin.

  Al comma 349, primo periodo, sostituire le parole: e del trasporto pubblico locale con le seguenti:, del trasporto pubblico locale e del settore agricolo.
1. 1319. (ex 1. 2272.) Caon, Guidesi.

  Al comma 349, primo periodo, sostituire le parole: e del trasporto pubblico locale con le seguenti:, del trasporto pubblico locale e dell'evento Expo 2015.
1. 1320. (ex 1. 3006.) Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 349, aggiungere i seguenti:
  349-bis. Per le regioni che non hanno fruito nell'anno 2013 delle risorse per le finalità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, è stanziato un contributo per la riduzione del debito pari a 139,624 milioni di euro per l'anno 2014. Il relativo riparto avviene mediante accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio 2014, recepito con successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze.
  349-ter. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2014 del Fondo di cui comma 10 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, nella «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari».
  349-quater. All'onere relativo ai minori interessi attivi pari a 4,747 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 e successive modificazioni.
1. 1321. (ex 1. 2915.) Guidesi.

  Dopo il comma 349, aggiungere i seguenti:
  349-bis. Per le Regioni che non hanno fruito nell'anno 2013 delle risorse per le finalità di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, è stanziato un contributo per la riduzione del debito pari a 306,733 milioni di euro per l'anno 2014. Il relativo riparto avviene mediante accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio 2014, recepito con successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze.
  349-ter. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione per Vanno 2014 del Fondo di cui comma 10 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni, nella «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari».
  349-quater. All'onere relativo ai minori interessi attivi pari a euro 10.428.922 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni.
1. 1322. (ex 1. 2920.) Guidesi.

  Dopo il comma 350, aggiungere il seguente:
  350-bis. Il criterio di riparto assunto per la tabella di cui al comma 350 è anche applicato, a decorrere dal 2014, in caso di mancato accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la determinazione degli importi degli accantonamenti di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
1. 1323. (ex 1. 2250.) Marguerettaz.

  Dopo il comma 351, aggiungere il seguente:
  351-bis. All'articolo 7, comma 1, lettera a), ultimo periodo della legge 6 settembre 2011, n. 149, le parole «l'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno 2007».
1. 1324. (ex 1. 688.) Marcon, Melilla, Boccadutri, Pilozzi, Kronbichler.

  Dopo il comma 352, aggiungere il seguente:
  352.1. Dopo la lettera n-bis) del comma 4, dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono aggiunte le seguenti:
   n-ter) per gli anni 2014, 2015 e 2016, delle spese effettuate a valere sulle risorse del cofinanziamento nazionale dei piani di sviluppo rurale, in attuazione delle disposizioni del Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 500 milioni di euro per l'anno 2014, di 500 milioni di euro per l'anno 2015 e di 500 milioni di euro per l'anno 2016;
   n-quater) per gli anni 2014, 2015 e 2016, delle spese effettuate a valere sulle risorse del cofinanziamento nazionale dei programmi operativi regionali, in attuazione delle disposizioni del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 700 milioni di euro per l'anno 2014, di 700 milioni di euro per l'anno 2015 e di 700 milioni di euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente,
   dopo il comma 391, aggiungere i seguenti:

  391-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n, 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole « 1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: « 1o gennaio 2014»;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
   f) al comma 27:

  1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013».
  2. nell'ultimo periodo, le parole «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
   g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
  1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
  2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).
Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n, 461.»;
   h) al comma 29, le parole: « 1o gennaio 2012» e le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 1o gennaio 2014», «31 dicembre 2013»;
   i) ai commi 30 e 31, le parole «31 marzo 2012» e le parole «16 maggio 2012» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 marzo 2014», «16 maggio 2014»;
   l) al comma 32, le parole «al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare»;
   m) al comma 33 le parole «successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare».

  391-ter. Alle disposizioni di cui al comma 391-bis, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.
  391-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento».
  391-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento».
  391-sexies. Le disposizioni dei commi da 391-bis a 391-quinquies, esplicano effetto a decorrere dal 1o gennaio 2014.
  391-septies. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
  1. A decorrere dal 1o gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 percento.

  391-octies. A decorrere dall'anno 2014, l'imposta di bollo di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n, 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica nella misura del 18 per mille.
  391-decies. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'economia e finanze adotta provvedimenti normativi, anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, di razionalizzazione degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e delle detrazioni per oneri di cui agli articoli 15 e 78 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.000 milioni annui a decorrere dal 2014.
1. 1325. (ex 1. 1522.) Gallinella, L'Abbate, Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Parentela, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 352, aggiungere il seguente:
  352.1. Dopo la lettera n-bis) del comma 4, dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunta la seguente:
   n-ter) per gli anni 2014, 2015 e 2016, delle spese effettuate a valere sulle risorse del cofinanziamento nazionale dei piani di sviluppo rurale, in attuazione delle disposizioni del Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 500 milioni di euro per l'anno 2014, di 500 milioni di euro per l'anno 2015 e di 500 milioni di euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente,
   dopo il comma 391, aggiungere i seguenti:
  391-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: « 1o gennaio 2014»;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole «20 per cento» sono sostituite dalie seguenti: «22 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
   f) al comma 27:

  1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota dei 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013».
  2. nell'ultimo periodo, le parole «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
   g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
  1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
  2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).
Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,»;
   h) ai comma 29, le parole « 1o gennaio 2012» e le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 1o gennaio 2014», «31 dicembre 2013»;
   i) ai commi 30 e 31, le parole «31 marzo 2012» e le parole «16 maggio 2012» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 marzo 2014», «16 maggio 2014»;
   l) al comma 32, le parole «al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare»;
   m) al comma 33 le parole «successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare,».

  391-ter. Alle disposizioni di cui al comma 391-bis, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.
  391-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento».
  391-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento».
  391-sexies. Le disposizioni dei commi da 391-bis a 391-quinquies, esplicano effetto a decorrere dal 1o gennaio 2014.
1. 1326. (ex 1. 1514.) Lupo, L'abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Parentela, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 352-bis aggiungere il seguente:

  352-ter. Le Regioni che alla data di cui al comma precedente non si trovino in situazioni di eccedenza di personale in rapporto alla dotazione organica sia complessiva, sia relativa alla categoria/qualifica interessata, e che stiano assolvendo alla carenza della dotazione organica attraverso il ricorso e l'impiego di unità di personale in posizione di comando, possono procedere con risorse proprie e nei limiti dei rispettivi contingenti, all'inquadramento nei rispettivi ruoli, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di appartenenza, del personale di ruolo delle altre pubbliche amministrazioni rientranti nello stesso comparto di contrattazione in servizio presso le Regioni in posizione di comando alla data del 30 settembre 2013 che ne fa richiesta.
1. 1327. Marco Di Stefano.

  Dopo il comma 353, aggiungere il seguente:
  353-bis. Al fine di risolvere il problema del contenzioso in merito al comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un tavolo di lavoro fra i funzionari del medesimo Ministero, l'ANAS Spa e i rappresentanti dei comitati dei passi carrai, con il compito di raggiungere un accordo fra le parti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1328. (ex 1. 4015.) Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 353, aggiungere il seguente:
  353-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque non oltre il 30 giugno 2014, ciascuna Regione e ciascun comune approva un piano di ristrutturazione e liberalizzazione delle aziende di trasporto pubblico locale e di tutte le società partecipate, nonché un piano di gestione associata delle funzioni fondamentali dei comuni nell'ambito di un bacino utenza di almeno 100.000 abitanti, definendo un cronoprogramma recante i termini per l'attuazione delle misure previste dai predetti piani. Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati dal cronoprogramma si provvede, entro i sessanta giorni successivi alla scadenza, alla nomina di commissari straordinari per la realizzazione delle misure.
1. 1329. (ex 1. 1560.) Capezzone, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico, Gelmini.

  Al comma 355, al capoverso 2-quinquies, secondo periodo, dopo le parole: per nessun comune aggiungere le seguenti: che abbia rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi tre esercizi e in equilibrio di parte corrente.
1. 1330. (ex 1. 1818.) Busin.

  Al comma 356, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) al comma 1, dopo le parole: «dall'anno 2013», sono aggiunte le seguenti: «con esclusione dell'anno 2014,»;

  Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014.
1. 1331. (ex 1. 2057.) Guidesi, Borghesi, Busin.

  Al comma 356, dopo la lettera c-bis), aggiungere la seguente:
   c-ter)
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati gli enti che, per gli anni 2014-2016, sulla base dei parametri specificati nell'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n, 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n, 11, risultano collocati nella classe più virtuosa. Gli enti collocati nella classe più virtuosa conseguono un saldo finanziario, di cui al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a zero per un importo complessivo pari a 100 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 1332. (ex 1. 1340.) Gregorio Fontana, Gelmini, Ravetto.

  Al comma 357, capoverso, primo periodo, dopo le parole: i pagamenti in conto capitale aggiungere le parole: sostenuti per interventi inerenti il dissesto idrogeologico, la rete stradale e l'edilizia scolastica.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, dopo le parole: della predetta esclusione aggiungere le seguenti: previa ripartizione tra comparti secondo gli obiettivi complessivi ad esso assegnati.
1. 1333. (ex 1. 1772.) Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 357, capoverso, primo periodo, dopo le parole: dalle province e dai comuni aggiungere le seguenti: che abbiano rispettato il patto di stabilità negli anni 2010, 2011 e 2012.
1. 1334. (ex 1. 1911.) Busin.

  Al comma 357, capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: per gli investimenti in: riqualificazione delle periferie attraverso piani di recupero: interventi di salvaguardia dell'assetto idrogeologico dei territori; messa in sicurezza degli edifici scolastici: recupero, salvaguardia e sviluppo del patrimonio artistico e ambientale: interventi di risanamento delle reti di distribuzione delle acque potabili; potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo ragionale e al trasporto su ferro: interventi di risparmio energetico attraverso l'utilizzo delle energie rinnovabili.
1. 1335. (ex 1. 2311.) Boccadutri, Melilla, Lavagno, Marcon, Pilozzi, Migliore, Kronbichler.

  Al comma 357, capoverso, dopo l'ultimo periodo, aggiungere i seguenti: Entro il 31 luglio 2014, gli spazi finanziari, assegnati agli enti locali secondo le procedure di cui ai periodi precedenti, che non risultano utilizzati alla data del 1o luglio 2014 sono riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a favore degli enti locali che, alla data del 30 giugno 2014, hanno utilizzato interamente gli spazi assegnati per spese in conto capitale. Gli enti locali utilizzano i maggiori spazi finanziari derivanti dal periodo precedente per pagamenti in conto capitale da sostenere nel secondo semestre 2014 dandone evidenza mediante 11 monitoraggio di cui al comma 19.
1. 1336. (ex 0. 1. 5013. 5.) Borghesi, Guidesi.

  Al comma 357, dopo il capoverso 9-bis aggiungere il seguente:

  «9-ter. Gli enti locali che, sulla base della certificazione di cui al comma 20, risultano aver utilizzato gli spazi finanziari concessi per spese correnti nell'anno di riferimento decadono dal beneficio dell'esclusione e i pagamenti di cui al comma 9-bis effettuati rilevano ai fini del saldo valido per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno dell'anno di riferimento. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 19, articolo 31, della legge 12 novembre 2011 (legge di stabilità 2012), sono individuati i criteri per la verifica dell'utilizzo degli spazi finanziari per la spesa in conto capitale, con particolare riferimento all'evoluzione della differenza tra accertamenti e impegni di parte corrente nell'anno di riferimento, rispetto alla media del periodo 2011-2013, tenendo conto della differenza tra gli obiettivi di saldo finanziario definiti per gli anni 2013 e 2014.»
*1. 1337. (ex 1. 2864.) Matarrese, Vecchio, D'Agostino, Librandi.

  Al comma 357, dopo il capoverso 9-bis aggiungere il seguente:
  «9-ter. Gli enti locali che, sulla base della certificazione di cui al comma 20, risultano aver utilizzato gli spazi finanziari concessi per spese correnti nell'anno di riferimento decadono dal beneficio dell'esclusione e i pagamenti di cui al comma 9-bis effettuati rilevano ai fini del saldo valido per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno dell'anno di riferimento. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 19, articolo 31, della legge 12 novembre 2011 (legge di stabilità 2012), sono individuati i criteri per la verifica dell'utilizzo degli spazi finanziari per la spesa in conto capitale, con particolare riferimento all'evoluzione della differenza tra accertamenti e impegni di parte corrente nell'anno di riferimento, rispetto alla media del periodo 2011-2013, tenendo conto della differenza tra gli obiettivi di saldo finanziario definiti per gli anni 2013 e 2014.»
*1. 1338. (ex 1. 3157.) Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 357-bis.
1. 1339. (ex 0. 1. 4031. 98.) Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 361, aggiungere il seguente:
  361-bis. Al comma 26 dell'articolo 31, lettera a) della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2013, all'ente locale inadempiente, con popolazione superiore a 15.000 abitanti, che abbia tuttavia rispettato il patto di stabilità interno per il triennio 2010-2012, la riduzione di cui al periodo precedente non può essere superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo.».
1. 1340. (ex 1. 1369.) Milanato, Palese.

  Dopo il comma 361, aggiungere il seguente:
  361-bis. Dopo il comma 26 dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è inserito il seguente:
  «26-bis. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2013, all'ente locale inadempiente, con popolazione superiore a 15.000 abitanti, che abbia tuttavia rispettato il patto di stabilità interno per il triennio 2010-2012, il comma 26 si applica limitatamente alle lettere c), d) ed e)».
1. 1341. (ex 1. 1371.) Milanato, Palese.

  Al comma 366, alinea, sostituire le parole: dagli enti territoriali con le seguenti: da comuni e province.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2013.
*1. 1342. (ex 1. 1773.) Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 366, alinea, sostituire le parole: dagli enti territoriali con le seguenti: da comuni e province.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2013.
*1. 1343. (ex 1. 1773.) Pastorelli.

  Al comma 366, alinea, sostituire le parole: dagli enti territoriali con le seguenti: da comuni e province.
  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2013.
*1. 1344. (ex 1. 1773.) Russo.

  Dopo il comma 366, aggiungere il seguente:
  366-bis. In deroga al comma 5-quinquies dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno, per un importo complessivo di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, le spese sostenute dagli enti territoriali e locali per fronteggiare gli eventi naturali di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 225 del 1992, nonché le spese per gli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico e di prevenzione dei rischi da calamità naturali, sul territorio nazionale, indipendentemente dall'origine delle fonti di finanziamento.

  Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 1345. (ex 1. 3148.) Molteni, Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 367, primo periodo, sopprimere le parole: e le regioni.
*1. 1346. (ex 1. 1775.) Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 367, primo periodo, sopprimere le parole: e le regioni.
*1. 1347. (ex 1. 1775.) Pastorelli.

  Al comma 367, primo periodo, sopprimere le parole: e le regioni.
*1. 1348. (ex 1. 1775.) Russo.

  Sostituire il comma 368 con il seguente:
  368. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 367, entro il 28 febbraio 2014 sono individuati, per ciascun ente territoriale, su base proporzionale, gli importi di pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.
1. 1349. (ex 1. 2326.) Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Al comma 368, sopprimere l'ultimo periodo.
*1. 1350. (ex 1. 1777.) Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 368, sopprimere l'ultimo periodo.
*1. 1351. (ex 1. 1777.) Pastorelli.

  Al comma 368, sopprimere l'ultimo periodo.
*1. 1352. (ex 1. 1777.) Russo.

  Dopo il comma 368, aggiungere il seguente:
  368-bis. Per l'anno 2014, e per le spese di personale dei Comuni a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, finanziate con contributi specifici finalizzati al sostegno all'occupazione, non si applica l'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. La disposizione opera nel limite di 5 milioni di euro l'anno 2014.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
  2014: – 5.000.
1. 1353. (ex 1. 1821.) Busin.

  Dopo il comma 369, aggiungere il seguente:
  369-bis. Le spese per gli interventi realizzati direttamente dai comuni della provincia di Parma colpiti dagli eventi sismici del gennaio 2012, finalizzate al ripristino e restauro di beni storici ed architettonici di proprietà degli enti stessi, i cui danni siano stati accertati sulla base delle verifiche effettuate dalla protezione civile o dai vigili del fuoco o da altra autorità od organismo tecnico preposti alle verifiche, sono escluse per il 2014 dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno degli enti locali, di cui all'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni, fino ad un onere massimo complessivo valutato in 5 milioni di euro.

  Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 5.000.000;
  2015: – ;
  2016: – .
1. 1354. (ex 1. 1200.) Bergamini.

  Dopo il comma 369, aggiungere il seguente:
  369-bis. L'utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo Stato, da parte di regioni ed enti locali, per interventi finalizzati alla bonifica dei Siti di interesse nazionale (SIN), di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, è escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno di cui agli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011. n. 183, nei limiti di 300 milioni per il 2014, 1300 milioni nel 2015, e 700 milioni dal 2016.

  Conseguentemente al comma 511, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), b), c) e d) del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551. convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cento per cento.»
1. 1355. (ex 1. 2582.) Lavagno, Marcon, Boccadutri, Zan, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini, Labriola.

  Al comma 370, primo periodo, premettere le seguenti parole: A decorrere dal 1o gennaio 2017.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 372;
   al comma 373, sostituire la parola: 2014 con la seguente: 2017;
   al comma 374, sostituire la parola: 2015 con la seguente : 2018;
   al comma 375, sostituire la parola: 2017 con la seguente: 2019 e le parole: quattro dei cinque con le seguenti: due dei cinque.
1. 1356. (ex 1. 207.) Polverini.

  Al comma 370, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché le aziende speciali, istituzioni e fondazioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali.
1. 1357. (ex 1. 2400.) Zanetti, Causin, Librandi.

  Al comma 370, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'articolo 34, comma 38 del decreto-legge 18 ottobre, n. 179 (convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221) si interpreta nel senso che la disciplina prevista per le società quotate dalle disposizioni sulle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è riferita e, quindi, applicabile alle società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, secondo le definizioni di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni (TUF).
1. 1358. (ex 1. 2078.) Borghesi.

  Dopo il comma 370, aggiungere il seguente:
  370-bis. Sono escluse dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 370-381 le aziende speciali, le istituzioni e le società non quotate degli enti locali e delle regioni che gestiscono servizi culturali, socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia.
1. 1359. (ex 1. 2349.) Marcon, Lavagno, Boccadutri, Melilla, Pilozzi, Migliore, Kronbichler.

  Dopo il comma 370, aggiungere il seguente:
  370-bis. Sono escluse dall'ambito di applicazione del comma precedente le aziende speciali, le istituzioni e le società non quotate degli enti locali e delle regioni che gestiscono servizi culturali, socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia.
1. 1360. (ex 1. 579.) Rampelli.

  Al comma 376, capoverso 2-bis, quinto periodo, sostituire le parole: modalità e con le seguenti: gli indirizzi per la.
1. 1361. (ex 1. 1519.) Palese.

  Al comma 376, capoverso 2-bis, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: Quando il controllo societario è condiviso tra una pluralità di enti locali, l'esercizio di tali prerogative e poteri di controllo viene espletato nell'ambito dell'organo assembleare della società.
1. 1362. (ex 1. 1517.) Palese.

  Al comma 376, capoverso comma 2-bis, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, del presente decreto, gli enti locali di riferimento possono escludere, con propria motivata deliberazione, dal regime limitativo le assunzioni di personale per servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona e le farmacie con propria gestione diretta o tramite singole aziende speciali e istituzioni, fermo restando l'obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale.
1. 1363. (ex 1. 2188.) Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 376, capoverso 2-bis, ultimo periodo, sopprimere le parole: e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB).
1. 1364. (ex 1. 2940.) Marco Di Stefano.

  Dopo il comma 376, aggiungere il seguente:
  376-bis. Al fine di concorrere al processo di revisione della spesa pubblica, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e le aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, sono equiparate, nel rispetto dei vincoli sanciti dalle tavole di fondazione e dagli statuti delle singole istituzioni, alla disciplina già prevista per gli enti del servizio sanitario nazionale o per le aziende speciali dei comuni che operano nei settori dei servizi socio-sanitari, assistenziali, culturali ed educativi.
1. 1365. (ex 1. 2947.) Marco Di Stefano.

  Al comma 378, sostituire la lettera a) con la seguente:

  a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Le società affidatarie in house sono assoggettate alle disposizioni di cui ai commi da 370 a 381 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014. L'ente locale o l'ente di governo locale dell'ambito o del bacino vigila sull'osservanza da parte delle società di cui al periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno»
1. 500. Ciprini.

  Dopo il comma 378, aggiungere il seguente:
  378-bis. In caso di liquidazione di enti o società interamente posseduti da enti locali, le eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni non concorrono a formare reddito imponibile e quindi non sono soggette a tassazione in capo all'ente locale stesso. La disposizione opera per il triennio 2014-2016 nel limite di 20 milioni di euro per ciascun anno.

  Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 501. (ex 1. 1993). Matteo Bragantini.

  Al comma 379, capoverso comma 5-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del presente comma gli enti locali, nonché le aziende speciali e le istituzioni, che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali e farmacie.
1. 502. (ex 1. 2356). Paglia, Marcon, Boccadutri, Lavagno, Melilla.

  Al comma 381, lettera a) dopo le parole: 3-sexies, aggiungere le seguenti: 4, 5,.
1. 503. (ex 1. 2302). Caparini.

  Al comma 381, lettera a), dopo le parole: 3-sexies, aggiungere la seguente: 5.
1. 504. (ex 1. 1525). Palese.

  Al comma 381, lettera b) aggiungere infine le seguenti parole: e dopo le parole «di cui due» inserire le parole «ove specificatamente deliberato dalla società medesima in sedi di rinnovo dell'organo amministrativo».

  Conseguentemente dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 5 dell'articolo 4 dopo le parole: «la composizione dovrà assicurare» inserire le seguenti parole: «ove specificatamente deliberato dalla società medesima in sedi di rinnovo dell'organo amministrativo» e dopo le parole: «La disposizione del presente comma» aggiungere le seguenti: «anche con riferimento alla deliberazione assembleare circa la decisione di avvalersi della presenza dei dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza quali membri del consiglio di amministrazione».
1. 505. (ex 1. 2303). Caparini.

  Dopo il comma 381, aggiungere il seguente:
  381-bis. Gli enti locali che mettano in liquidazione le società di gestione di servizi pubblici a partecipazione totalitaria degli enti stessi al fine di gestire direttamente il relativo servizio, sono autorizzati ad assumere il personale dipendente da almeno tre anni dalle predette società. Gli enti locali che si avvalgono di tale facoltà sono tenuti alla gestione diretta del servizio per almeno cinque anni. Al personale assunto ai sensi del presente comma si applica il contratto collettivo nazionale del comparto Regioni ed autonomie locali.
1. 506. (ex 1. 1122). Taglialatela.

  Dopo il comma 381 aggiungere il seguente:
  381-bis. In ragione dell'abrogazione di cui al comma 381, lettera a), al fine di individuare una soluzione di garanzia occupazionale verso i dipendenti, la procedura di alienazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, n. 95, relativa alla società Retitalia Internazionale S.p.A è sospesa.
*1. 507. (ex 1. 588). Caruso.

  Dopo il comma 381 aggiungere il seguente:
  381-bis. In ragione dell'abrogazione di cui al comma 381 lettera a), al fine di individuare una soluzione di garanzia occupazionale verso i dipendenti, la procedura di alienazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, n. 95, relativa alla società Retitalia Internazionale S.p.A è sospesa.
*1. 508. (ex 1. 2202). Nardi, Marcon, Boccadutri, Melilla, Di Salvo.

  Dopo il comma 381, aggiungere il seguente:
  381-bis. In ragione dell'abrogazione di cui al comma 381 lettera a), la procedura di alienazione di cui all'articolo 4 comma 1 lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, n. 95 relativa alla società Retitalia Internazionale S.p.A. è sospesa.
**1. 509. (ex 1. 2204). Nardi, Marcon, Boccadutri, Melilla, Di Salvo.

  Dopo il comma 381, aggiungere il seguente:
  381-bis. In ragione dell'abrogazione di cui al comma 381 lettera a), la procedura di alienazione di cui all'articolo 4 comma 1 lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, n. 95 relativa alla società Retitalia Internazionale S.p.A. è sospesa.
**1. 510. (ex 1. 589. Caruso).

  Dopo il comma 381, aggiungere il seguente:
  381-bis. Al comma 1, dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 274 dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) i dipendenti delle società pubbliche, private e miste che transitano a enti pubblici, aziende speciali o consortili per effetto di norme di leggi, di regolamento o convenzione, che attribuiscono agli stessi enti pubblici, aziende speciali o consortili le funzioni esercitate dalle citate società.

  Conseguentemente, dopo il comma dopo il comma 300 aggiungere il seguente:
  300-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.
1. 511. (ex 1. 2357). Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 381-bis, primo periodo, dopo le parole sulla base di un accordo tra di esse, aggiungere le seguenti: ovvero con gli organi di amministrazione se sottoposte a procedure concorsuali.

  Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere in fine il seguente periodo: Al fine di garantire lo svolgimento di funzioni esercitate dalle società sopra indicate è altresì consentito il ricorso, attraverso procedure selettive, a personale in possesso di specifica esperienza maturata alle dipendenze di società firmatarie di accordi di programma con la pubblica amministrazione, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 512. Valeria Valente.

  Al comma 381-bis, primo periodo, sostituire la parole da senza necessità sino a informativa alle con le seguenti: , processi di mobilità di personale anche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei commi 381-ter e 381-quater, previo accordo collettivo con le.
1. 513. Polverini.

  Al comma 381-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché tra le società di cui al presente comma aventi sede legale in diversi ambiti regionali o in diversi ambiti provinciali della medesima regione.
1. 514. Marco Di Stefano.

  Dopo il comma 382 inserire il seguente:
  382-bis. Il Governo, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e del relativo monitoraggio, promuove intese con la regione autonoma della Sardegna finalizzate alla revisione delle competenze in materia di politiche fiscali e di finanza locale anche modificando gli articoli 8, 9 e 10 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, Statuto Speciale della Sardegna, con le modalità previste dall'articolo 27 delle legge n. 42 del 2009 e al fine di dare piena applicazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 118 del 2012, al nuovo regime regolatore dei rapporti finanziari tra lo Stato e la regione autonoma della Sardegna, disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 834, della legge 296 del 2006.
1. 515. (ex 1. 509). Capelli.

  Al comma 383 apportare le seguenti modifiche:
   sostituire la lettera
b) con la seguente:
    b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di stipulare strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio, n. 58, salvo che per perfezionare i contratti con finalità di copertura dei rischi inerenti a proprie passività finanziarie. Agli enti di cui al comma 2, è consentito procedere alla rinegoziazione di contratti relativi a strumenti finanziari derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a condizione che il contratto contenga l'informativa di trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea di cui al comma 3-bis e che tale informativa sia sottoposta alle verifiche tecniche preventive di cui al comma 7. Gli esiti delle verifiche tecniche preventive sono allegati al contratto quale parte integrante del medesimo»;
   sostituire la lettera c) con la seguente:
    c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. La trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea dei contratti perfezionati o rinegoziati ai sensi del comma 3 è resa attraverso l'informativa sul valore di mercato dello strumento finanziario derivato, sugli scenari probabilistici determinati secondo criteri di non arbitraggio e sui costi a carico dell'ente.
  3-ter. Agli enti di cui al comma 2 sono consentite le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati tramite regolamento per cassa del relativo saldo. La determinazione dell'importo da regolare a saldo è sottoposta alle verifiche tecniche preventive di cui al comma 7-bis. Laddove l'importo da regolare a saldo sia a carico dell'ente è fatto divieto di corrispondere alla controparte un importo superiore all'esito di tali verifiche; laddove l'importo da regolare a saldo sia a favore dell'ente è fatto divieto di ricevere dalla controparte un importo inferiore all'esito di tali verifiche»;
   sostituire la lettera d) con la seguente:
    d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Nei casi previsti dal comma 3, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi, degli oneri e delle caratteristiche del medesimo contratto attraverso la lettura e la comprensione dell'informativa contrattuale di cui al comma 3-bis degli allegati al contratto, nonché di aver preso conoscenza delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento»;
   sostituire la lettera e) con la seguente:
    e)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati stipulato dagli enti di cui al comma 2 in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo o privo dell'attestazione di cui al comma 4, è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'ente»;
   dopo la lettera f) aggiungere le seguenti lettere:
    f-bis) il comma 7 è sostituito dal seguente:
  «7. L'informativa di trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati perfezionati o rinegoziati dagli enti di cui al comma 2 è sottoposta a verifiche tecniche preliminari vincolanti. Ai fini dello svolgimento di tali verifiche il Ministero si avvale delle competenti unità di analisi della Consob»;
    f-ter) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  «7-bis. In caso di estinzione anticipata di contratti relativi a strumenti finanziari derivati perfezionati o rinegoziati dagli enti di cui al comma 2 il regolamento per cassa del relativo saldo è sottoposto a verifiche tecniche preliminari vincolanti. Ai fini dello svolgimento di tali verifiche il Ministero si avvale delle competenti unità di analisi della Consob».
1. 516. (ex 1. 1201). Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

  Al comma 383, alla lettera c), in fine, aggiungere le seguenti parole: previa acquisizione del parere tecnico preventivo del Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 517. (ex 1. 2365). Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 383, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Nei casi previsti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, la controparte con la quale l'ente intende sottoscrivere, estinguere, ristrutturare, modificare un contratto in strumenti finanziari derivati è tenuta in via preliminare a fornire idonea documentazione contenente informazioni in merito alla determinazione del prezzo dell'operazione, evidenziando le diverse componenti di rischio, il dettaglio dei costi operativi ed ogni altro elemento considerato per definire l'importo dell'operazione. Verificata la completezza e la correttezza delle informazioni fornite dalla controparte, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche del medesimo contratto, nonché delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento.
1. 518. (ex 1. 1782). Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 383, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) 5. Nei casi previsti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, gli enti di cui al comma 2 possono conferire mandato al Ministero dell'economia e delle finanze di valutare l'economicità delle operazioni in strumenti finanziari derivati in oggetto. Gli stessi enti hanno inoltre facoltà di incaricare il Ministero dell'economia e delle finanze di definire con la controparte contrattuale dell'Ente le modificazione e le integrazioni contrattuali conseguenti.
1. 519. (ex 1. 1784). Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Dopo il comma 383 inserire i seguenti:
  383-bis. Al fine di assicurare il proseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche locali, che alla data del 31 dicembre 2013, non abbiano provveduto al riordino di cui all'articolo, 4 comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sono poste in liquidazione.
  383-ter. La disposizione di cui al precedente comma si applica alle società partecipate dai comuni con una popolazione complessiva, inferiore o superiore a 30 mila abitanti.
  383-quater. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c), del comma 32 dell'articolo del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.
  383-quinquies. Entro il 31 marzo 2014 il Presidente del Consiglio dei ministri, nomina un Commissario ad acta, le cui attività per le procedure di liquidazione delle società di cui al comma 1, sono svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  383-sexies. Entro centottanta giorni il Commissario ad acta, avvalendosi anche di sub commissari a livello regionale, quali soggetti attuatori ai fini della liquidazione delle società, predispone ogni intervento per la liquidazione ed il scioglimento dei consigli di amministrazione delle società di cui al comma 383-bis.
  383-septies. I termini di cui al comma 383-quater sono prorogati per il tempo strettamente necessario per l'attuazione del piano di liquidazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Commissario ad acta.
  383-octies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, entro novanta giorni successivi alla conclusione delle procedure di liquidazione, si provvede alla definizione dei rapporti di lavoro esistenti presso le società di cui al comma 383-bis.
1. 520. (ex 1. 1072). Brunetta, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico.

  Sopprimere il comma 383-bis
1. 521. Currò, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, D'Incà.

  Al comma 383-bis, primo periodo, sopprimere le parole: che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi del successivo articolo 246.
1. 522. (ex 0. 1. 4018. 2). Borghesi, Guidesi.

  Al comma 383-bis, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: dieci giorni.
1. 523. (ex 0. 1. 4018. 1). Borghesi, Guidesi.

  Al comma 385, dopo le parole: del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere le seguenti: , ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, e prevedendo un limite di reddito al di sotto del quale non vengono applicate,.
1. 524. (ex 1. 3150). Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 385, sostituire le parole: tenendo conto dell'esigenza di tutelare i soggetti invalidi, disabili o non autosufficienti con le seguenti: escludendo dalla razionalizzazioni di cui al presente comma le detrazioni vigenti in favore di persone invalide, disabili o non autosufficienti.
1. 525. Dall'Osso, Cecconi, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 386 aggiungere, infine, il seguente periodo: In tali casi l'importo dei premi di assicurazione di cui alla lettera f) del citato articolo 15, comma 1, come ridotti per effetto dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è proporzionalmente rideterminato per garantire la medesima detrazione conseguente all'applicazione del citato articolo 12;

  Conseguentemente al comma 510, lettera b), le parole: situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale sono sostituite dalle seguenti: ad eccezione del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

  Conseguentemente al comma 524 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 31 milioni di euro per l'anno 2014, 40 milioni per l'anno 2015 e 32 milioni per l'anno 2016.
1. 526. (ex 1. 2634). Latronico.

  Dopo il comma 386, aggiungere il seguente:
  386-bis. 1. Per le attività lavorative effettuate al di fuori del territorio comunale ove è ubicata la sede di lavoro, o la sede di assunzione, s'intendono comunque applicabili le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora, nel contratto individuale di lavoro, non sia espressamente stabilito che l'espletamento delle stesse debba avvenire in luoghi sempre variabili e diversi.
1. 527. (ex 1. 3160). Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 386, aggiungere il seguente:
  386-bis. Per le attività lavorative effettuate al di fuori del territorio comunale ove è ubicata la sede di lavoro, o la sede di assunzione, s'intendono comunque applicabili le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora, nel contratto individuale di lavoro, non sia espressamente stabilito che l'espletamento delle stesse debba avvenire in luoghi sempre variabili e diversi.
1. 528. (ex 1. 2878). Matarrese, Zanetti, Vecchio, D'Agostino, Librandi.

  Al comma 389 dopo la parola: autotrasportatori aggiungere le seguenti: ed al credito d'imposta per l'acquisto di veicoli alimentati a metano, GPL o a trazione elettrica, ovvero per l'installazione di impianti di alimentazione a metano e GPL.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 3.000;
   2015: – 3.000;
   2016: – 3.000.
1. 529. (ex 1. 1524). Mucci, Catalano, Vallascas, Crippa, Prodani, Della Valle, Fantinati, Da Villa, Petraroli, Castelli, Caso, Sorial.

  Dopo il comma 390 inserire il seguente:
  390-bis. Dopo l'articolo 3 della legge 22 giugno 2000, n. 193 è inserito il seguente: 3-bis. «Alle imprese che affidano lavori alle cooperative sociali da eseguirsi con detenuti all'interno degli istituti penitenziari è concesso un credito d'imposta pari al 10 per cento del lavoro affidato, fino a un limite massimo da stabilire di anno in anno con il decreto di cui al successivo articolo 4 e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, fissate per l'anno 2014 in 1 milione di euro, a condizione che il medesimo credito d'imposta sia utilizzato per innovazioni tecnologiche, ricerca scientifica, formazione e nuove attrezzature».

  Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:
   2014: – 4.000;
   2015: – 4.000;
   2016: – 4.000.
1. 530. (ex 1. 1629). Fauttilli, De Mita.

  Al comma 391, lettera a), sopprimere le parole:, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica,
1. 679. (ex 0. 1. 4031. 18.) Barbanti, Cancelleri, Ruocco, Pisano, Villarosa, Alberti, Pesco, Sorial, Castelli.

  Dopo il comma 391, aggiungere i seguenti:
  391-bis. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.
  391-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 391-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012.
  391-quater. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis primo periodo, le parole: nei limiti del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nei limiti del 95 per cento.
  391-quinquies. Al decreto legislativo 13 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: nella misura dei 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura dei 95 per cento;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole. nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento.
  391-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 391-quater e 391-quinquies, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.

  Conseguentemente al comma 524, Tabella C allegata, Missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma «Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale...», voce Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, legge 328/2000, «Fondo per le politiche sociali», apportare le seguenti modifiche:
   2014:
    CP: +200.000;
    CS: +200.000;
   2015:
    CP: +400.000;
    CS: +400.000;
   2016:
    CP: +400.000;
    CS: +400.000.
1. 531. (ex 1. 2491). Nicchi, Marcon, Boccadutri, Piazzoni, Melilla, Aiello.

  Dopo il comma 391, aggiungere il seguente:
  391-bis. A decorrere dall'anno 2014 la tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 è incrementata del 100 per cento.

  Conseguentemente al comma 524, Tabella C allegata, alla rubrica Ministero della Salute, articolo 1, comma 2, legge n. 434 del 1998 finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, apportare le seguenti modifiche:
   2014:
    CP: +4.000;
    CS: +4.000;
   2015:
    CP: +4.000;
    CS: +4.000.
   2016:
    CP: +4.000;
    CS: +4.000.
1. 532. (ex 1. 2495). Aiello, Marcon, Boccadutri, Piazzoni, Melilla, Nicchi.

  Dopo il comma 391 aggiungere il seguente:
  391-bis. All'articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sesto periodo della nota 3-ter, alla lettera b) sopprimere le seguenti parole: nella misura minima di euro 34,20 e,.

  Conseguentemente:

  Al comma 511, primo periodo, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   b)
all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non locati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquantacinque per cento.
1. 533. (ex 1. 3208). Paglia, Marcon, Lavagno, Boccadutri, Melilla.

  Dopo il comma 392, aggiungere i seguenti:
  392-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della tutela del cittadino consumatore, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio.
  392-ter. Il decreto di cui al comma 392-bis può essere adottato, con cadenza trimestrale, se il prezzo di cui al medesimo comma aumenta in misura pari o superiore, sulla media del periodo, a due punti percentuali rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel Documento di economia e finanza; il medesimo decreto non può essere adottato ove, nella media del semestre precedente, si verifichi una diminuzione del prezzo, determinato ai sensi del comma precedente , rispetto a quello indicato nel Documento di economia e finanza. Il predetto decreto può essere adottato al fine di variare le aliquote di accisa, qualora il prezzo di cui al comma 392-bis, abbia una diminuzione rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel DEF.
  392-quater. Il decreto di cui al comma 392-bis, da cui non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, assicura che le eventuali variazioni di aliquote siano effettuate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di livelli minimi delle accise.
  392-quinquies. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 392-bis è adottato qualora le condizioni di cui al successivo comma 392-ter ricorrano entro il 28 febbraio 2014.
1. 534. (ex 1. 3251). Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo il comma 392, aggiungere i seguenti:
  392-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 10, comma 1, la lettera l-bis) è abrogata;
   b) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente: «Articolo 15-bisDetrazioni per adozione internazionale – Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi nei confronti dell'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983 n. 184, (nonché le altre spese direttamente sostenute e autocertificate dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, nei limiti di un tetto di detraibilità fissato di 25.000 euro per ciascuna procedura adottiva ripartito anche su più anni.».
  392-ter. All'articolo 31, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, la lettera m) è abrogata.
  392-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 152 è abrogato.
  392-quinquies. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui ai precedenti commi da 392-bis a 392-quater, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
1. 535. (ex 1. 3196). Marcon, Boccadutri, Melilla, Nicchi, Lavagno, Paglia.

  Dopo il comma 392, aggiungere i seguenti:
  392-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 491, primo periodo premettere le parole: «In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria»;
   b) al medesimo comma 491, sostituire le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato.» con le seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione.», e sostituire le parole: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» con le seguenti: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;
   c) al comma 492, sopprimere le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente, uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma,», e le parole: «, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» e sostituire le parole: «ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge» con le parole: «ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione»;
   d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente:
  «499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro.»;
   e) al comma 500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari”.
  392-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte dal comma 1 all'imposta sulle transazioni finanziarie.
  392-quater. Le maggiori entrate di cui al comma 1, sono destinate, in ragione di anno: al fondo contemplato nell'articolo 1, comma 40:.
1. 536. (ex 1. 2883). Zaccagnini.

  Dopo il comma 392 aggiungere i seguenti:
  392-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo, con una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro per l'esercizio 2014, finalizzato alla corresponsione , da parte del sostituto d'imposta, se presente, o direttamente dall'Agenzia delle entrate a seguito di domanda in via telematica, di un bonus annuale ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, percettori di reddito da lavoro dipendente o assimilato, da pensione o ai lavoratori autonomi che soddisfano i requisiti di cui ai commi 96 e 99 dell'articolo 1, legge n. 244 del 2007, la cui imposta netta sia pari a zero. Al Fondo affluiscono le maggiori entrate conseguite per effetto delle disposizioni di cui ai successivi commi 392-ter e 392-quater, ed accertate annualmente mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  392-ter. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014»;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
   f) al comma 27:
  1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013.
  2. nell'ultimo periodo, le parole «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
   g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
  1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
  2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).
Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;
   h) al comma 29, le parole «1o gennaio 2012» e le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1o gennaio 2014», «31 dicembre 2013»;
   i) ai commi 30 e 31, le parole «31 marzo 2012» e le parole: «16 maggio 2012» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 marzo 2014», «16 maggio 2014»;
   l) al comma 32, le parole «al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare»;
   m) al comma 33 le parole «successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.».
  392-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 392-bis, valutati 5 milioni di euro nel 2014, si provvede mediante riduzione in misura corrispondente dell'importo della allegata tabella A, rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze”.
1. 537. (ex 1. 3215). Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo il comma 392 aggiungere i seguenti:
  392-bis. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014»;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
   f) al comma 27:
  1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013».
  2. nell'ultimo periodo, le parole «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
   g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
  1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
  2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).
Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;
   h) al comma 29, le parole o gennaio 2012» e le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1o gennaio 2014», «31 dicembre 2013»;
   i) ai commi 30 e 31, le parole «31 marzo 2012» e le parole: «16 maggio 2012» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 marzo 2014», «16 maggio 2014»;
   l) al comma 32, le parole «al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare»;
   m) al comma 33 le parole «successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.».
  392-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento».
  392-quater. Le maggiori entrate conseguite per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi 392-bis e 392-ter, ed accertate annualmente mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, affluiscono in un «Fondo» istituito a decorrere dall'anno 2014 nello stato di previsione dello stesso ministero e finalizzato alla corresponsione, da parte del sostituto d'imposta, se presente, o direttamente dall'Agenzia delle entrate a seguito di domanda in via telematica, di un bonus annuale ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, percettori di reddito da lavoro dipendente o assimilato, da pensione o ai lavoratori autonomi che soddisfano i requisiti di cui ai commi 96 e 99 dell'articolo 1 della legge 244/2007, la cui imposta netta sia pari a zero.
1. 538. (ex 1. 3211). Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo il comma 392 aggiungere i seguenti:
  392-bis. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014»;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
   f) al comma 27:
  1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013».
  2. nell'ultimo periodo, le parole «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
   g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
  1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
  2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).
Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;
   h) al comma 29, le parole o gennaio 2012» e le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1o gennaio 2014», «31 dicembre 2013»;
   i) ai commi 30 e 31, le parole «31 marzo 2012» e le parole: «16 maggio 2012» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 marzo 2014», «16 maggio 2014»;
   l) al comma 32, le parole «al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare»;
   m) al comma 33 le parole «successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.».
  392-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento».
1. 539. (ex 1. 3185). Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

   Dopo il comma 392, aggiungere il seguente:
  392-bis. «All'articolo 62-quater, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. A decorrere dal 1o gennaio 2014 i liquidi per sigarette elettroniche sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 25 per cento del prezzo di vendita al pubblico. Per tutti gli altri prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonee a sostituire il consumo di tabacchi lavorati che non rientrano al periodo precedente è prevista una imposta di consumo di Euro 0,25”.

  Conseguentemente, dopo il comma 527 aggiungere i seguenti:
  527-bis. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 392-bis, pari a circa 55 milioni di euro in ragione annua, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dai commi 527-ter e 527-quater.
  527-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 55 milioni di euro annui. I Ministri competenti predispongono gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.
  527-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al precedente comma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio. A seguito della verifica, gli interventi correttivi predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera h), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.
1. 540. (ex 1. 3167). Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo il comma 392, aggiungere il seguente:
  392-bis. Il comma 2, dell'articolo 23 della legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, è soppresso.
1. 541. (ex 1. 3250). Marcon.

  Dopo il comma 392, aggiungere i seguenti:
  392-bis. A decorrere dall'anno 2014 la tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n, 641 è incrementata del 50 per cento.
1. 542. (ex 1. 3197). Marcon, Paglia, Boccadutri, Lavagno, Melilla.

  Dopo il comma 393 aggiungere il seguente:
  393-bis. 1. A decorrere dal 1o gennaio 2014 sono abrogate le seguenti disposizioni:
   a) articolo 37, comma 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), ultimo periodo;
   b) articolo 90, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) il terzo ed il quarto periodo;
   c) articolo 144, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) il terzo periodo ed il quarto periodo.
1. 543. (ex 1. 3188). Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo il comma 395, aggiungere i seguenti:
  395-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 491, al primo periodo sono premesse le parole: «In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria»;
   b) al medesimo comma 491, le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato.» sono sostituite dalle seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione.», e le parole: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;
   c) al comma 492, le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma,» e le parole», che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» sono soppresse le parole «ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge» sono sostituite dalle parole «ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione»;
   d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente: «499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro.»;
   e) al comma 500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ”Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.
  395-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte dal comma 395-bis all'imposta sulle transazioni finanziarie.
1. 544. (ex 1. 3182). Marcon, Boccadutri, Lavagno, Melilla, Paglia.

  Dopo il comma 395, aggiungere il seguente:
  395-bis. Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono soppressi. Le limitazioni riguardanti gli assegni bancari e postali, nonché gli assegni circolari, di cui ai commi 5, 8, 12 e 13 del predetto articolo 49 sono adeguate all'importo di euro duemilacinquecento».
1. 545. (ex 1. 1684). Librandi.

  Al comma 397, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora, entro i termini stabiliti dal comma 396, l'Agenzia delle entrate non preveda al rimborso o non comunichi l'esito dei controlli effettuati, sulla base del principio del silenzio-assenso il contribuente può detrarre l'intero importo del rimborso dalla dichiarazione di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, relativa all'esercizio fiscale successivo.
1. 546. (ex 1. 2661). Librandi.

  Dopo il comma 399, aggiungere il seguente:
  399-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta».
1. 547. (ex 1. 2401). Fedriga, Matteo Bragantini, Caparini, Guidesi, Borghesi, Molteni.

  Al comma 400, sostituire la parola: 300.000 con la cifra: 200.000.
1. 548. (ex 1. 1856). Busin.

  Sopprimere il comma 401.

  Conseguentemente, sopprimere i commi da 402 a 406.
1. 549. (ex 1. 624). Corsaro.

  Al comma 408, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente all'articolo 1, comma 524, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 550. (ex 1. 735). Daniele Farina, Sannicandro, Marcon, Melilla, Boccadutri.

  Dopo il comma 409 inserire il seguente:
  409-bis. Ai prestatori di servizi abilitati al pagamento telematico del contributo unificato, degli altri diritti e spese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico delle spese di giustizia) nelle forme previste dall'articolo 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dall'articolo 30 del Decreto del Ministero della giustizia, 21 febbraio 2011, n. 44, è riconosciuto un compenso determinato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze secondo criteri di economicità e comunque in misura non superiore a quella stabilita per le riscossioni dei predetti oneri da parte dei rivenditori di generi di monopolio e valori bollati ai sensi dell'articolo 193 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e dell'articolo 1-bis, comma 10, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.
1. 551. (ex 1. 2238). Abrignani.

  Sopprimere i commi 410, 411, 412, 413, 414, 415.
1. 552. (ex 1. 613). Corsaro.

  Al comma 416 sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) dopo l'articolo 106 è aggiunto il seguente articolo:
  «Art. 106-bis (L) (Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato) – 1. Gli importi spettanti all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo. Gli importi del difensore restano determinati in base ai parametri approvati dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Fino all'approvazione dei parametri di cui al periodo precedente, continuano ad utilizzarsi i parametri di cui al Decreto del Ministro della Giustizia del 20 luglio 2012, n. 140».

  Conseguentemente al comma 524, aggiungere, infine le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
1. 553. (ex 1. 2027). Molteni.

  Dopo il comma 417 è inserito il seguente:
  417-bis. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 è sostituito dal seguente:
  1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:
   a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1o dicembre 1970, n. 898;
   b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898;
   c) euro 150 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
   d) euro 250 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili di valore indeterminabile;
   e) euro 350 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 150.000;
   f) euro 450 per i processi di valore superiore a euro 150,000 e fino a euro 260.000;
   g) euro 600 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
   h) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 520.000 e fino a euro 1.000.000;
   i) euro 1.000 per i processi di valore superiore a euro 1.000.000;
  1-bis. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 è aumentato della metà.
  2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro:
   a) euro 50 per i processi di valore fino a euro 10.000;
   b) euro 100 per i processi di valore superiore a euro 10.000 e fino a euro 30.000;
   c) euro 150 per i processi di valore superiore a euro 30.000 e fino a euro 60.000;
   d) euro 200 per i processi di valore superiore a euro 60.000.
  2-bis. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 25.
  2-ter. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo è pari a quello del comma 2.
  3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del Codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.
  4. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 200.
  5. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera i). Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 6-quater lettera f).
  6. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi;
   a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 150.
  Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;
   b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3;
   c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di 500;
   d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 500 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200,000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto è di euro 1.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro è pari ad euro 2.000. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il contributo dovuto è di euro 2.000;
   e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 350;
  6-bis. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:
   a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;
   b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;
   c) euro 100 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000 e per le controversie tributarie di valore indeterminabile;
   d) euro 200 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;
   e) euro 350 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;
   f) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 200.000.

  Le disposizioni di cui al comma presente comma si applicano ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
  7. L'articolo 8, Tariffa, Parte Prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 è abrogato.

  Conseguentemente dopo il comma 527 aggiungere i seguenti:
  527-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2014. Nell'ambito di tali misure può essere disposto anche l'incremento – entro il limite dell'1 per cento – del prelievo erariale unico sui medesimi apparecchi da intrattenimento.
  527-ter. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal comma 527-bis, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono in un fondo fuori bilancio. Le disponibilità del fondo sono utilizzate per le finalità di cui al comma 417-bis. L'utilizzo è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.
  527-quater. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 apportare la seguente modifica: al comma 5-bis dell'articolo 96 sostituire le parole: «96 per cento» con: «97 per cento».
1. 554. (ex 1. 879). Colletti, Turco, Sarti, Bonafede, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Micillo, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Sorial.

  Sostituire i commi 418 e 419 con il seguente:
  418. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi, ad esclusione di quelli per i quali è esplicitamente prevista un'imposta diversa: 9 per cento; atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di soggetti che siano coltivatori diretti od imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, o che siano operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA): 1 per cento; atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di soggetti che non siano coltivatori diretti od imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, o che non siano operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA): 16 per cento; se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota ll-bis: 2 per cento;
   b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-bis);
   c) nella nota II-bis) dell'articolo 1, le parole dell'aliquota del 3 per cento, sono sostituite dalle seguenti: «dell'aliquota del 2 per cento».
1. 555. (ex 1. 2276). Caon, Guidesi.

  Sostituire i commi 418 e 419 con il seguente:
  418. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi, ad esclusione di quelli per i quali è esplicitamente prevista un'imposta diversa: 9 per cento; atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di soggetti che siano coltivatori diretti od imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, o che siano operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA): 2 per cento; atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di soggetti che non siano coltivatori diretti od imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, o che non siano operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA): 15 per cento; se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota ll-bis: 2 per cento;
   b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-bis);
   c) nella nota II-bis) dell'articolo 1, le parole dell'aliquota del 3 per cento, sono sostituite dalle seguenti: «dell'aliquota del 2 per cento».
1. 556. (ex 1. 2278). Caon, Guidesi.

  Al comma 418, aggiungere infine le seguenti parole: dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 Settembre 1973, n. 601, dell'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

  Conseguentemente, al comma 419, sostituire le parole: 12 per cento con le parole: 15 per cento.
*1. 557. (ex 1. 2280). Caon, Guidesi.

  Al comma 418, aggiungere infine le seguenti parole: dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 Settembre 1973, n. 601, dell'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

  Conseguentemente, al comma 419, sostituire le parole: 12 per cento con le parole: 15 per cento.
*1. 558. (ex 1. 424). Schullian, Oliverio, Catania, Ottobre, Alfreider, Gebhard, Plangger.

  Al comma 418, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

  Conseguentemente, al comma 419, sostituire le parole: 72 per cento, con le seguenti: 15 per cento.
1. 2000. (ex 1. 428.) Schullian, Oliverio, Catania, Ottobre, Alfreider, Gebhard, Plangger.

  Al comma 418 aggiungere infine le seguenti parole: e di quelle di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 5.000;
   2015: – 5.000;
   2016: – 5.000.
1. 559. (ex 1. 1687). Fauttilli, Binetti, Sberna.

  Dopo il comma 419 aggiungere il seguente:
  419-bis. All'articolo 1 comma 479 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 le parole «cinque per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dieci per cento».
1. 560. (ex 1. 978). Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Dopo il comma 419 inserire il seguente:
  419-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2 comma 3 del decreto-legge. n. 138 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determinano il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, in misura pari al 20 per cento dell'ammontare delle somme giocate per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
1. 561. (ex 1. 982). Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Dopo il comma 419 inserire il seguente:
  419-bis. Al fine di realizzare interventi per la difesa e la conservazione delle aree demaniali costiere e, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative e sportive, i canoni, determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, applicabili alle sole utilizzazioni per finalità turistico ricreative, sono incrementati nella misura del 5 per cento per le concessioni in essere alla data di approvazione della legge di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e successive modificazioni, che utilizzino manufatti amovili cui alla lettera e.5) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, testo unico in materia edilizia. Tale incremento del 5 per cento è da considerarsi tassa di scopo ai fini di garantire i servizi di pulizia della spiaggia nonché la manutenzione e il ripascimento del litorale dell'intera area oggetto di concessione. I concessionari possono mantenere installati i predetti manufatti fino alla scadenza della concessione, che viene prorogata fino al 31 dicembre 2020 senza necessità di nuova istanza, sostituita dall'aumento del canone, di cui al paragrafo precedente, che ne costituisce titolo. I manufatti, dovranno comunque essere rimossi alla data di scadenza della concessione, permanendo solo per il periodo di durata della stessa.
1. 562. (ex 1. 504). Capelli.

  Dopo il comma 419 inserire il seguente:
  419-bis. Al fine di fronteggiare il grave stato di crisi del settore turistico balneare e nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative e sportive, i canoni, determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, applicabili alle sole utilizzazioni per finalità turistico ricreative, sono incrementati nella misura del 2 per cento per le concessioni in essere alla data di approvazione della legge di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e successive modificazioni, che utilizzino manufatti amovili cui alla lettera e.5) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, testo unico in materia edilizia. Tale incremento del 2 per cento è da considerarsi tassa di scopo ai fini di garantire i servizi di pulizia spiaggia e litorali dell'intera area oggetto di concessione. I concessionari possono mantenere installati i predetti manufatti fino alla scadenza della concessione, che viene prorogata fino al 31 dicembre 2020 senza necessità di nuova istanza, sostituita dall'aumento del canone, di cui al paragrafo precedente, che ne costituisce titolo. I manufatti dovranno comunque essere rimossi alla data di scadenza della concessione, permanendo solo per il periodo di durata della stessa.
1. 563. (ex 1. 505). Capelli.

  Dopo il comma 419 inserire il seguente:
  419-bis Il comma 9-septies dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è sostituito dal seguente:
  9-septies. A decorrere dal 1o gennaio 2014, il prelievo erariale sul gioco del bingo, il montepremi e il compenso per il controllore centralizzato del gioco, di cui agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n, 29, e successive modificazioni, sono fissati nella misura, rispettivamente, del 20 per cento, di almeno il 70 per cento e dell'1 per cento del prezzo di vendita delle cartelle. Tali aliquote si applicano sia al gioco raccolto su rete fisica sia a quello effettuato con partecipazione a distanza di cui al decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 24 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2011. All'articolo 24, comma 33, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «con un'aliquota di imposta stabilita in misura pari al 10 per cento delle somme giocate» sono sostituite dalle seguenti: «con un'aliquota del prelievo erariale stabilita al 20 per cento e del compenso per il controllore centralizzato del gioco pari all'1 per cento delle somme giocate» e le parole: «le modalità di versamento dell'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di versamento del prelievo erariale e del compenso per il controllore centralizzato del gioco».
1. 564. (ex 1. 976). Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Sopprimere il comma 420.
1. 565. (ex 1. 1052). Ruocco, Barbanti, Villarosa, Pisano, Pesco, Alberti, Cancelleri, Castelli, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Al comma 421, sopprimere la lettera f).
1. 566. (ex 1. 2). Palmieri, Centemero, Squeri.

  Sopprimere il comma 421-bis.
1. 567. (ex 0. 1. 4031. 80). Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 421-ter.
1. 568. (ex 0. 1. 4031. 81). Guidesi, Borghesi.

  Sostituire il comma 424 con i seguenti:
  424. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, enti previdenziali, regioni, province e comuni, e affidati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito, o, in caso di rateizzazione già in corso, il debito residuo, senza la corresponsione degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, con il pagamento delle somme iscritte a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili, di quelle iscritte a ruolo a titolo di interessi, nonché:
   a) senza il pagamento di importo alcuno iscritto a ruolo a titolo di sanzioni, per la parte delle stesse applicate sul debito iscritto originariamente a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili che non eccede 20.000 euro;
   b) con il pagamento del 20 per cento dell'importo iscritto a ruolo a titolo di sanzioni, per la parte delle stesse applicate sul debito iscritto originariamente a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili compreso tra 20.000 euro e 50.000 euro;
   c) con il pagamento del 40 per cento dell'importo iscritto a ruolo a titolo di sanzioni, per la parte delle stesse applicate sul debito iscritto originariamente a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili compreso tra 50.000 euro e 100.000 euro;
   d) con il pagamento del 60 per cento dell'importo iscritto a ruolo a titolo di sanzioni, per la parte delle stesse applicate sul debito iscritto originariamente a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili compreso tra 100.000 euro e 250.000 euro;
   e) con il pagamento dell'80 per cento dell'importo iscritto a ruolo a titolo di sanzioni, per la parte delle stesse applicate sul debito iscritto originariamente a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili compreso tra 250.000 euro e 500.000 euro;
   f) con il pagamento dell'intero importo iscritto a ruolo a titolo di sanzioni, per la parte delle stesse applicate sul debito iscritto originariamente a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili che eccede 500.000 euro.
  424-bis. Relativamente ai debiti per i quali risultano già effettuati pagamenti parziali in esecuzione di piani di rateizzazione, le somme già pagate a titolo di sanzioni si scalano dall'ammontare che risulta complessivamente dovuto ai sensi delle lettere da a) ad f) del comma 424 e, per l'eventuale eccedenza, da quanto risulta ancora dovuto ad altro titolo ai sensi del medesimo comma, ferma restando l'esclusione di qualsivoglia rimborso in caso di incapienza.
1. 569. (ex 0. 1. 5031. 1). Zanetti, Andrea Romano, Librandi, Sottanelli, Tinagli, Catania, Mazziotti Di Celso.

  Sostituire il comma 424 con i seguenti:
  424. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, enti previdenziali, regioni, province e comuni, e affidati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito, o, in caso di rateizzazione già in corso, il debito residuo, senza la corresponsione degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, con il pagamento delle somme iscritte a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili, di quelle iscritte a ruolo a titolo di interessi, nonché:
   a) senza il pagamento di importo alcuno iscritto a ruolo a titolo di sanzioni, per la parte delle stesse applicate sul debito iscritto originariamente a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili che non eccede 20.000 euro;
   b) con il pagamento del 20 per cento dell'importo iscritto a ruolo a titolo di sanzioni, per la parte delle stesse applicate sul debito iscritto originariamente a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili compreso tra 20.000 euro e 50.000 euro;
   c) con il pagamento del 40 per cento dell'importo iscritto a ruolo a titolo di sanzioni, per la parte delle stesse applicate sul debito iscritto originariamente a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili compreso tra 50.000 euro e 100.000 euro;
   d) con il pagamento del 60 per cento dell'importo iscritto a ruolo a titolo di sanzioni, per la parte delle stesse applicate sul debito iscritto originariamente a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili compreso tra 100.000 euro e 250.000 euro;
   e) con il pagamento dell'80 per cento dell'importo iscritto a ruolo a titolo di sanzioni, per la parte delle stesse applicate sul debito iscritto originariamente a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili compreso tra 250.000 euro e 500.000 euro;
   f) con il pagamento dell'intero importo iscritto a ruolo a titolo di sanzioni, per la parte delle stesse applicate sul debito iscritto originariamente a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili che eccede 500.000 euro.
  424-bis. Relativamente ai debiti per i quali risultano già effettuati pagamenti parziali in esecuzione di piani di rateizzazione, le somme già pagate a titolo di sanzioni si scalano dall'ammontare che risulta complessivamente dovuto ai sensi delle lettere da a) ad f) del comma 424 e, per l'eventuale eccedenza, da quanto risulta ancora dovuto ad altro titolo ai sensi del medesimo comma, ferma restando l'esclusione di qualsivoglia rimborso in caso di incapienza.
1. 570. (ex 1. 1711). Zanetti, Andrea Romano, Librandi, De Mita, Sottanelli, Catania, Tinagli, Mazziotti Di Celso.

  Dopo il comma 425, inserire i seguenti:
  425-bis. La somma prevista dalla lettera a) del comma 424 è versata al netto dell'importo iscritto a ruolo a titolo di sanzione per omesso o ritardato versamento dei tributi, nel caso in cui il debitore risulti titolare di crediti certi liquidi ed esigibili, maturati, in data antecedente a quella dell'omesso o ritardato versamento, nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazioni, forniture e appalti, non ancora liquidati o prescritti alla scadenza del mancato o ritardato versamento da cui deriva la sanzione irrogata.
  425-ter. Nei casi di cui al comma 425-bis, l'atto di cui al comma 425, contiene la dichiarazione del debitore attestante che l'omesso o tardivo versamento sanzionato consegue al mancato pagamento dei crediti di cui allo stesso comma 425. In tal caso, l'agente della riscossione trasmette, nei successivi 30 giorni, la dichiarazione del debitore all'ente che ha iscritto a ruolo la sanzione per le necessarie verifiche. Quest'ultimo, decorso il termine di ulteriori 180 giorni, dispone lo sgravio, ovvero comunica al debitore e all'agente della riscossione la ripresa delle attività di recupero del credito, qualora all'esito della verifica emerga l'assenza dei presupposti per l'annullamento della sanzione.
1. 571. (ex 1. 590). Taglialatela, Corsaro.

  Dopo il comma 425, aggiungere il seguente:
  425-bis. Per i debitori che intendono avvalersi delle modalità di definizione agevolata di cui al precedente comma, il cui reddito annuo lordo non supera i 28.000 euro, è concessa una rateizzazione della somma di cui al precedente comma 424, lettera a), fino a 36 rate, a partire dalla data di sottoscrizione dell'atto di accettazione della definizione di cui al comma 425.

  Conseguentemente, all'onere derivante dalla disposizione pari a circa 500 milioni di euro per l'anno 2014, al comma 511, primo periodo, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non locati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del quaranta per cento.
1. 572. (ex 1. 3214). Nicchi, Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo il comma 429, aggiungere il seguente:
  429-bis. La disposizione di cui al comma precedente non si applica con riferimento ai prodotti da fumo di cui alle lettere a) sigari e b) sigaretti, dell'Allegato 1 al decreto legislativo n. 504 del 1995, testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi, per i quali, a decorrere dal 1o gennaio 2014, l'aliquota di accisa è elevata al 40 per cento.
1. 573. (ex 1. 3232). Marcon, Paglia, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 437 apportare le seguenti modifiche:
   a) alla lettera a), sostituire le parole «euro 200.000» con le seguenti: «euro 300.000»;
   b) alla lettera c) sostituire le parole «euro 2.800» con le seguenti: «euro 4.200»;

  Conseguentemente, dopo il comma 439 aggiungere il seguente:
  439-bis. Un terzo della somma raccolta dalle concessioni è destinata al MIUR, per incrementare il fondo a disposizione per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ai fini del finanziamento dei contratti di formazione specialistica per i medici.
1. 574. (ex 1. 1802). Gigli, Crimì, Fauttilli, Vargiu, Galgano, Binetti, Calabrò.

  Al comma 437, apportare le seguenti modificazioni:
   alla lettera a), sostituire le parole «euro 200.000» con le seguenti «euro 500.000»;
   alla lettera c) sostituire le parole «euro 2.800» con le seguenti «euro 5.000», e le parole «euro 1.400» con le parole «euro 2.500»;
   alla lettera e) sostituire le parole «euro 300.000» con le seguenti «euro 600.000».
1. 575. (ex 1. 618). Corsaro.

  Dopo il comma 439 aggiungere i seguenti:
  439-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 4 dicembre del 1997 n. 490 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «30 settembre 1999» sono sostitute con le seguenti: «30 settembre 2015»;
   b) al comma 2. primo periodo le parole: «30 settembre 1998» sono sostituite con le seguenti: «30 settembre 2014».
  439-ter. Agli oneri derivanti dal comma 439-bis si provvede secondo quanto stabilito dai successivi commi 439-quater e 439-quinquies.
  439-quater. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014»;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
   f) al comma 27:
  1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota dei 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013».
  2. nell'ultimo periodo, le parole: «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
   g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91.7, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n, 917 con le seguenti modalità:
  1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
  2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).
Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917. e 6, comma 5, dei decreto legislativo 21 novembre 1997. n. 461.;
   h) al comma 29, le parole «1o gennaio 2012» e le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «gennaio 2014», «31 dicembre 2013»;
   i) ai commi 30 e 31, le parole: «31 marzo 2012» e le parole: «16 maggio 2012» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 marzo 2014», «16 maggio 2014»;
   l) al comma 32, le parole: «al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90.91 per cento del loro ammontare»;
   m) al comma 33 le parole: «successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento dei loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare»,
  439-quinquies. All'articolo 4, comma. 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n, 227, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento».
1. 576. (ex 1. 2181). Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 439, aggiungere il seguente:
  439-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, i commi 22 e 23 sono sostituiti dai seguenti:
  22. Nel titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo l'articolo 62-quater è aggiunto il seguente:
  «Articolo 62-quinques (Imposta di fabbricazione sui liquidi somministrati mediante vaporizzazione). 1. A decorrere dal 1o gennaio 2014, i liquidi contenenti nicotina o altre sostanze, atti ad essere somministrati mediante vaporizzazione per mezzo di strumenti meccanici e/o elettronici, sono assoggettati ad imposta di fabbricazione nella misura pari a 20 centesimi di euro per millilitro,
  2. La commercializzazione al dettaglio dei prodotti di cui al comma 1 è assoggettata, dal 1o gennaio 2014, a preventiva comunicazione allo Sportello unico per le attività produttive – SUAP, previa attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
  3. Al fine di censire e monitorare il settore, è istituito, con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero della salute entro il 31 dicembre 2013, un Registro degli operatori, presso l'Ufficio del Registro delle imprese, cui sono tenuti ad iscriversi, con procedura telematica, i produttori, i distributori e gli esercenti il commercio al dettaglio dei prodotti di cui al comma 1.
  4. Con decreto del Ministero della salute, sentito il parere del Consiglio superiore della sanità, sono adottate, entro il 31 dicembre 2013, a tutela della salute dei consumatori, norme certe sui protocolli di produzione dei liquidi di cui al comma 1 e sui limiti delle quantità degli elementi che li compongono, nonché norme sulla formazione degli esercenti il commercio al dettaglio dei liquidi di cui al comma 1 e degli strumenti meccanici e/o elettronici per mezzo dei quali i medesimi sono utilizzati, allo scopo di accompagnare il consumatore ad un uso consapevole del prodotto, informandolo adeguatamente sulle caratteristiche, sulle modalità d'uso e sui rischi.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2013, sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione di cui al comma 2, nonché di tenuta dei registri e documenti contabili e di liquidazione e versamento dell'imposta di fabbricazione.
  6. In attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti di cui al comma 1, la vendita dei prodotti medesimi è consentita, in deroga all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, altresì per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. A decorrere dal 1o gennaio 2014, anche ai titolari delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è applicabile quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3. Ai medesimi di riferiscono anche le previsioni relative alla formazione.
  7. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.
  8. Il titolare dell'attività decade dal diritto di commercializzare i prodotti di cui al comma 1 in caso di perdita di uno o più requisiti soggettivi di cui al comma 2.
  23. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente: «10-bis. Il Ministero della salute esercita il monitoraggio, per i profili di competenza, sugli effetti dei prodotti di cui al comma 1 dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di promuovere le necessarie iniziative anche normative a tutela della salute”.
1. 577. (ex 1. 1480). Prodani, Mucci, Fantinati, Della Valle, Crippa, Da Villa, Vallascas, Petraroli, Castelli, Sorial, Caso.

  Dopo il comma 439, aggiungere il seguente:
  439-bis. Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie, le liti fiscali di valore non superiore a 20,000 euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 31 dicembre 2013 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine, si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 16, con le seguenti specificazioni:
   a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro il 31 marzo 2014 in unica soluzione;
   b) la domanda di definizione è presentata entro il 31 marzo 2014;
   c) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2014. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2014 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi, i termini per la costituzione in giudizio;
   d) gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro il 15 luglio 2014, un elenco delle liti pendenti per le quali e’ stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2014. La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2014. Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l'eventuale diniego della definizione;
   e) restano comunque dovute per intero le somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi;
   f) con uno o più provvedimenti del direttore dell'agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di versamento, di presentazione della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa del presente comma.

  Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 2014, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 578. (ex 1. 2186). Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 439, inserire il seguente:
  439-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
  17-bis. (Acquisti di servizi per via telematica).
  1. I soggetti passivi che intendono acquistare servizi pervia telematica, come commercio elettronico diretto o indiretto, anche attraverso centri media e operatori terzi e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA italiana.
  2. Gli spazi pubblicitari pervia telematica e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, visualizzabili nel territorio italiano durante la visita di un sito telematico o la fruizione di un servizio per via telematica attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti titolari di partita IVA italiana. Il presente comma si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi o soggetti inserzionisti.
1. 579. (ex 1. 2857). Zaccagnini.

  Dopo il comma 439, inserire il seguente:
  439-bis. La disposizione di cui all'articolo 24, comma 35, lettera a), penultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, tenuto conto dei principi in materia di parità di trattamento, anche per quanto concerne le componenti economiche del rapporto concessorio, nonché di allineamento temporale dei rapporti concessori conseguenti a procedure di attribuzione di concessioni aventi ad oggetto ambiti di attività omogenei fra i soggetti periodicamente selezionati per la raccolta delle attività di gioco per conto dello Stato, si interpreta nel senso che, anche nel caso in cui risultino aggiudicatari della procedura selettiva soggetti già concessionari, questi ultimi devono comunque sottoscrivere, all'esito della predetta procedura, lo stesso schema di convenzione di concessione che viene sottoscritto dai soggetti aggiudicatari che non erano concessionari e che è stato posto dall'Amministrazione a base della medesima procedura selettiva.
1. 580. (ex 1. 2648). Latronico.

  Dopo il comma 439 aggiungere il seguente comma:
  439-bis. A valere dal 1o gennaio 2014 per gli apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 lettere a) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 20 per cento delle somme giocate.
1. 581. (ex 1. 1260). Mantero, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 439 aggiungere il seguente comma;
  439-bis. A valere dal 1o gennaio 2014 per gli apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 lettere b) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 20 per cento delle somme giocate.
1. 582. (ex 1. 1258). Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 440, sono aggiunti i seguenti commi:
  440-bis. L'aliquota base della IUC di cui al comma precedente è raddoppiata per gli immobili privi di dichiarazioni di accatastamento. La disposizione opera a decorrere dall'esercizio finanziario nel quale viene riconosciuto il mancato accatastamento da parte degli organi comunali preposti, ovvero dell'Agenzia del territorio degli immobili;
  440-ter. La disposizione di cui al comma precedente opera per un numero di esercizi finanziari definito dal Comune con apposita deliberazione di Consiglio. Il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui alla lettera precedente è assicurato interamente al Comune ove si trova l'immobile non censito, ed è utilizzato prioritariamente dall'ente per rimodulare l'imposizione fiscale immobiliare a carico:
   a) della unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
   b) della unità immobiliare ove risiedono disabili non autosufficienti o, in alternativa nuclei familiari di cui facciano parte gli stessi disabili, purché con ISEE non superiore a 20,000 euro annui;
   c) degli immobili strumentali;
  440-quater. Le disposizioni di cui ai 440-bis e 440-ter integrano quanto previsto dall'articolo 2, comma 12, del decreto legislativo 14 Marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni.
1. 583. (ex 1. 1837). Busin.

  Sostituire i commi da 442 a 469 con i seguenti:
  442. Il presupposto della TARI è la produzione di rifiuti.
  443. La TARI è dovuta da chiunque produca rifiuti urbani.
  444. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, in misura corrispondente alla quantità dei rifiuti conferita allo smaltimento finale.
  445. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per la quantità di rifiuti urbani prodotti e destinata allo smaltimento finale, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Per l'applicazione della TARI si considerano le quantità dei rifiuti destinate allo smaltimento finale.
  446. Per l'applicazione della Tari si considerano le quantità di rifiuti destinati allo smaltimento finale accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come quantità assoggettabile alla Tari quella determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
  447. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la quantità assoggettabile alla TARI rimane quella effettivamente prodotta o desumibile dalle quantità medie dei rifiuti.
  448. Nella determinazione della TARI non si tiene conto dei rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i rifiuti speciali assimilati che si producono nei magazzini di materie prime e di prodotti finiti la TARI è dovuta nella misura del 40 per cento, Sono assimilabili i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, le cui superfici sono soggette alla TARI per intero. Non sono assimilabili i rifiuti che si formano nelle aree produttive.
  449. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
  450. Il comune nella commisurazione della tariffa applica i criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in particolare quanto stabilito agli articoli 4,5 e 6.
  451. In fase di prima applicazione ed, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma precedente e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
  452. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 455, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
  453. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla noi illativa vigente.
  454. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
  455. La TARI non è dovuta in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di effettuazione del servizio di gestione dei rifiuti in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. Le mancate entrate dovute a tali disservizi sono realizzate attraverso le penali previste o da prevedere nei rispettivi contratti di servizio stipulati tra ente locale e società affidataria del servizio stesso.
  456. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI si applica quanto disposto dal comma precedente.
  457. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.
  458. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera u) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  459. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 60 giorni nel corso dello stesso anno solare.
  460. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
  461. Per tutto quanto non previsto dai commi da 459 e 460 si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.
  462. E fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla quantità di rifiuti destinati allo smaltimento finale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
  463. Con regolamento da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri, le modalità e le tecnologie per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico e di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.
1. 584. (ex 1. 1686). Daga, Alberti, Pesco, Barbanti, Busto, Cancelleri, De Rosa, Mannino, Girolamo Pisano, Carla Ruocco, Segoni, Terzoni, Villarosa, Zolezzi, Castelli, Sorial.

  Al comma 443, dopo la parola possieda, aggiungere la parola od occupi.
1. 585. (ex 1. 1789). Busin.

  Al comma 443 inserire infine le seguenti parole: Soggetto attivo della TARI è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.
1. 586. (ex 1. 452). Caruso.

  Al comma 447, al secondo periodo, dopo le parole: il comune, aggiungere le parole: o il soggetto affidatario del servizio.
1. 587. (ex 1. 1791). Busin.

  Sostituire il comma 450 con i seguenti:
  450. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento o avvio al recupero sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto conferimento ad altre imprese autorizzate, in conformità alla normativa vigente. Per i rifiuti speciali assimilati che si producono nei magazzini di materie prime e di prodotti grezzi, semilavorati o finiti la TARI è dovuta nella misura del 20 per cento. Sono assimilabili i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, le cui superfici sono soggette alla TARI per intero. Non sono assimilabili i rifiuti che si formano nelle aree produttive e di lavorazione in genere.
  450-bis. Non sono suscettibili di produrre quantitativi di rifiuti urbani o assimilabili agli urbani, le superfici degli impianti autorizzati che svolgono attività di stoccaggio, trattamento, recupero o smaltimento di rifiuti ricevuti e prodotti da soggetti terzi, persone fisiche, enti o imprese. L'attività dei predetti impianti è svolta senza alcun aggravio di servizio o costo per il comune ove hanno sede operativa. Le disposizioni di cui al penultimo periodo del comma 442 rimangono comunque applicabili anche agli impianti del presente comma.

  Conseguentemente, sostituire il comma 452 con il seguente:
  452. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con regolamento da emanare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il regolamento è emanato nel rispetto dei seguenti principi:
   a) Il costo fisso del servizio di gestione previsto dal piano finanziario del Comune deve riflettere criteri oggettivi e trasparenti da individuare sulla base di parametri dimensionali e territoriali dei comuni e in relazione ad intervalli ragionevoli di incidenza (costi standard) determinati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze. In assenza e/o nelle more di tale determinazione, i costi fissi dovranno rispettare criteri di contabilità analitica, per centri di costo;
   b) la ripartizione dei costi dovrà avvenire sulla base della stima della produzione dei rifiuti a carico delle utenze domestiche, utilizzando coefficienti che ciascun comune dovrà determinare a seguito di attività di misurazione puntuale della produzione di rifiuti. La produzione complessiva delle utenze domestiche dovrà essere calcolata come prodotto tra il numero di famiglie residenti sul Comune, distinte per numero di componenti, e il coefficiente di produzione media, espresso in kg/giorno. La produzione delle utenze non domestiche sarà calcolata per differenza. In assenza di queste misurazioni, ci si riferirà al dato della produzione media pro capite come risulta dai dati MUD (nettata dei rifiuti di imballaggio conferiti in raccolta differenziata);
   c) la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, è fissata tenendo conto della produzione effettiva di rifiuto di ciascuna categoria da determinarsi sulla base di campagne specifiche di pesatura. In assenza di misurazioni periodiche, la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, dovrà tener conto della produzione presunta di rifiuto di ciascuna categoria di utenza, determinata sulla base di coefficienti di producibilità e delle superfici iscritte al ruolo;
   d) il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del cinquanta per cento, nel caso di: abitazioni o locali tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti (es. concessionari/mobilifici); tipologie di attività che per loro natura dimostrino di produrre principalmente rifiuto differenziato. Nella modulazione della tariffa si tiene conto della qualità del rifiuto prodotto da ciascuna categoria di attività, assicurando riduzioni per la raccolta differenziata crescenti all'aumentare della quota di rifiuto differenziabile. I coefficienti di riduzione sono stabiliti annualmente dal comune nella delibera di approvazione delle aliquote in funzione degli obiettivi di raccolta differenziata, eventualmente distinta per tipologia di rifiuto, fissati nella medesima delibera. Le riduzioni sono concesse sulla base dell'effettivo conferimento e sono pertanto applicate sulle aliquote dell'anno successivo. Il Comune può altresì prevedere sconti o agevolazioni, da riconoscere agli utenti che conferiscano i rifiuti presso gli eco centri. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

  Conseguentemente, dopo il comma 452, inserire il seguente:
  452-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma precedente, il Comune continua ad applicare il medesimo tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani utilizzato nel 2013, ad eccezione della componente «servizi indivisibili» di cui al comma 13 dell'articolo 14, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201;

  Conseguentemente
   al comma 454, sostituire la cifra
: «2016» con la seguente: «2015»;
   al comma 455, premettere le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto al comma 458,»;
   al comma 459, dopo le parole: «riferibile alle utenze domestiche» inserire le seguenti: «e non domestiche»;
   al comma 461, sopprimere le parole: «che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio,»;
   sopprimere il comma 468.
1. 588. (ex 1. 1161). Corsaro.

  All'articolo 1, il comma 450 è sostituito dal seguente:
  450. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di aver avviato al recupero.
1. 589. (ex 1. 2738). Latronico.

  Al comma 450, sopprimere il secondo periodo.
1. 590. (ex 1. 1793). Busin.

  Sostituire il comma 454 con il seguente:
  454. Entro il 30 giugno 2014 il Ministero dell'economia e della finanze, di concerto con il Ministero degli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, definisce i costi e i fabbisogni standard da utilizzare ai fini dell'applicazione della TARI. I Comuni definiscono un percorso di adeguamento entro e non oltre il 2016 al costo standard come sopra definito. In caso di mancata adozione del percorso di adeguamento, il costo del servizio da imputare ai fini del calcolo della TARI è ridotto del 10 per cento rispetto a quello a consuntivo del 2013.
1. 591. (ex 1. 222). Distaso, Fucci, Chiarelli, Sisto, Marti.

  Alla fine del comma 457 sono aggiunte le parole: o nel caso in cui il locale sia posseduto da cittadini non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia e lo stesso non risulti locato.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 20.000;
   2015: – 20.000;
   2016: – 20.000.
1. 592. (ex 1. 2381). La Marca.

  Sostituire i1 comma 460 con il seguente:
  460. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni. A titolo esemplificativo si indicano le seguenti voci, fermo restando che il comune può comunque individuare ulteriori categorie e prevedere riduzioni ed esenzioni parziali nel corso dell'anno:
   a) abitazione occupata da famiglia numerosa;
   b) abitazione occupata da famiglia il cui percettore principale di reddito è disoccupato o in cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, anche in deroga, o in mobilità;
   c) abitazione occupata da persona adulta sola con minori a carico o familiari disabili anche adulti a carico;
   d) abitazioni occupate da una o più donne vittime di violenza domestica;
   e) abitazioni i cui titolari siano dipendenti delle Forze di polizia o delle Forze armate in servizio presso strutture al di fuori del comune di residenza o all'estero;
   f) abitazione occupata da pensionati non autosufficienti;
   g) abitazioni con unico occupante;
   h) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
   i) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
   j) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
   k) fabbricati rurali ad uso abitativo.

  Conseguentemente al comma 461, sostituire le lettere da a) ad e) con da a) a k).
1. 593. (ex 1. 211). Polverini.

  Al comma 460, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: nonché destinati all'agriturismo.
1. 594. (ex 1. 362). Russo.

  Al comma 460 dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   e-bis) abitazioni occupate da famiglie con 3 o più figli a carico di età non superiore a ventisei anni,.
1. 595. (ex 1. 1755). Sberna, Gigli, Sottanelli, Fauttilli, Binetti.

  Al comma 460, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   e-bis) immobili di proprietà di soggetti giuridici pubblici adibiti a servizi socio-educativi-assistenziali residenziali o semiresidenziali rivolti ad anziani, disabili, donne vittime di violenza o minori.
1. 596. (ex 1. 2969). Marco Di Stefano.

  Al comma 460, aggiungere infine la seguente lettera:
   e-bis) abitazione principale posseduta da disabili non autosufficienti o, in alternativa dai nuclei familiari di cui facciano parte gli stessi disabili, con ISEE non superiore a 20.000 euro annui.
1. 597. (ex 1. 1830). Busin.

  Al comma 460, aggiungere infine la seguente lettera:
   e-bis) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
1. 598. (ex 1. 1827). Busin.

  Al comma 460 dopo la lettera e) aggiungere il seguente capoverso:
  Resta salvò quanto previsto dagli articoli 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e 23 della legge 7 dicembre 2000, n, 383.
1. 599. (ex 1. 1690). Fauttilli, Binetti, Santerini.

  Al comma 461, aggiungere, in fine, il periodo: Con il medesimo regolamento, il comune dispone un meccanismo premiale per i singoli cittadini e per i condomini, al fine di implementare la raccolta differenziata.
1. 1600. (ex 1. 212). Polverini.

  Dopo il comma 461, è aggiunto il seguente:
  461-bis. Con il medesimo regolamento di cui ai comma 461, il Comune definisce altresì sistemi premiali ed incentivanti per i cittadini ed i condomini al fine di implementare la raccolta differenziata.
1. 1601. (ex 1. 1881). Busin.

  Sopprimere il comma 462.
1. 1602. (ex 1. 2742). Latronico.

  Dopo il comma 462, aggiungere il seguente:
  462-bis. Le modalità di applicazione della riduzione di cui al comma 462 sono stabilite dal regolamento comunale della Tari.
1. 1603. (ex 1. 1939). Busin.

  Dopo il comma 467 aggiungere i seguenti:
  467-bis. I comuni riscuotono il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui al comma 25 contestualmente alla TARI di cui all'articolo 19 e devono riversare quanto riscosso nel conto di tesoreria di ciascuna provincia destinataria in quattro rate trimestrali entro i mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio. Ciascun versamento deve comprendere tutti gli importi riscossi, nonché le quote di tributo provinciale incassate in relazione all'attività di accertamento esperita dai comuni ai fini della riscossione di imposte, tariffe e tributi relativi ad anni precedenti che costituiscono base imponibile per il computo del suddetto tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.
  467-ter Al comune spetta una commissione, posta a carico della provincia impositrice del tributo ambientale, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse e riversate alla provincia, senza importi minimi e massimi; nessuna commissione è dovuta per attività o spese sostenute ai fini del rimborso o del recupero (anche in contenzioso) del tributo provinciale; il comune trattiene direttamente la commissione in sede di effettuazione di ciascun versamento trimestrale. Al fine di consentire alla provincia il riscontro sui versamenti ricevuti, il comune deve compilare e inviare alla provincia, contestualmente all'effettuazione dei singoli versamenti trimestrali un prospetto, sottoscritto dal funzionario responsabile, contenente le informazioni di dettaglio relative al versamento effettuato, con separata evidenza delle commissioni trattenute e dei versamenti relativi ad annualità precedenti, ed eventuali rettifiche degli importi.
  467-quater. Il comune, ai fini della riscossione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, presenta alla provincia entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il proprio rendiconto di gestione relativo all'anno precedente, al fine di consentire la parificazione generale delle somme riversate alla Provincia a titolo di tributo ambientale per l'anno precedente.
  467-quinquies. Le disposizioni dei commi 467-bis, 467-ter e 467-quater si applicano, per quanto compatibili, anche agli eventuali soggetti terzi che per effetto delle scelte organizzative comunali risultino affidatari del servizio di gestione e/o riscossione del tributo di cui al presente articolo e dei conseguenti obblighi inerenti il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.
1. 1604. (ex 1. 1786). Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 469, sopprimere il secondo periodo.
1. 1605. (ex 1. 3237). Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 470, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola.
  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2014: – 10.000
   2015: – 10.000
   2016: – 10.000
*1. 1606. (ex 1. 3246). Palazzotto, Franco Bordo, Paglia, Lavagno, Marcon.

  Al comma 470, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola.
  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2014: – 10.000
   2015: – 10.000
   2016: – 10.000
*1. 1607. (ex 1. 279). Catanoso Genoese.

  Al comma 471, dopo le parole: detenute o occupate in via esclusiva, aggiungere le seguenti: nonché i fabbricati costruiti, o oggetto di interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinati dall'impresa costruttrice, o ristrutturatrice, alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e le aree edificabili iscritte civilisticamente tra le «Rimanenze»; ai sensi dell'articolo 2424 del Codice Civile.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 6.000;
   2015: – 6.000;
   2016: – 6.000.
**1. 1608. (ex 0. 1. 4001. 17). Guidesi, Borghesi.

  Al comma 471, dopo le parole: detenute o occupate in via esclusiva aggiungere le seguenti: nonché i fabbricati costruiti, o oggetto di interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinati dall'impresa costruttrice, o ristrutturatrice, alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e le aree edificabili iscritte civilisticamente tra le «Rimanenze», ai sensi dell'articolo 2424 del Codice Civile.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2014: – 6.000;
   2015: – 6.000;
   2016: – 6.000.
**1. 1609. (ex 1. 2850). Matarrese, Zanetti, Vecchio, D'Agostino, Librandi.

  Al comma 471, dopo le parole detenute o occupate in via esclusiva aggiungere le seguenti: nonché i fabbricati costruiti, o oggetto di interventi di recupero di cui all'articolo 3 comma 1, lettere c), d) ed f), del testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinati dall'impresa costruttrice, o ristrutturatrice, alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e le aree edificabili iscritte civilisticamente tra le «Rimanenze», ai sensi dell'articolo 2424 del Codice Civile.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2014: – 6.000;
   2015: – 6.000;
   2016: – 6.000.
**1. 1610. (ex 1. 3152). Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 476, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il gettito della TASI è interamente devoluto ai Comuni.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 477.
1. 1611. (ex 1. 634). Corsaro.

  Al comma 477 sopprimere le parole: per il 2014.
1. 1612. (ex 1. 1107). Barbanti, Villarosa, Pisano, Ruocco, Pesco, Alberti, Cancelleri.

  Al comma 477, sostituire le parole: per il 2014 con le seguenti: per gli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 1613. (ex 1. 1585). Capezzone, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico, Gelmini.

  Sostituire il comma 478 con il seguente:
  478. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni. A titolo esemplificativo si indicano le seguenti voci, fermo restando che il comune può comunque individuare ulteriori categorie e prevedere riduzioni ed esenzioni parziali nel corso dell'anno:
   a) abitazione occupata da famiglia numerosa;
   b) abitazione occupata da famiglia il cui percettore principale di reddito è disoccupato o in cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, anche in deroga, o in mobilità;

   c) abitazione occupata da persona adulta sola con minori a carico o familiari disabili anche adulti a carico;

   d) abitazioni occupate da una o più donne vittime di violenza domestica;

   e) abitazioni i cui titolari siano dipendenti delle Forze di polizia o delle Forze armate in servizio presso strutture al di fuori del comune di residenza o all'estero;

   f) abitazione occupata da pensionati non autosufficienti;

   g) abitazioni con unico occupante;

   h) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

   i) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

   j) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

   k) fabbricati rurali ad uso abitativo.
1. 1614. (ex 1. 213). Polverini.

  Al comma 478 dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) abitazioni occupate da famiglie numerose.
1. 1615. (ex 1. 1804). Gigli, Sberna, Fauttilli, Binetti.

  Al comma 478, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole:o in una regione diversa dalla regione nella quale è ubicato l'immobile.

  Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016.
1. 1616. (ex 1. 1086). Barbanti, Villarosa, Pisano, Ruocco, Pesco, Alberti, Cancelleri.

  Al comma 478, sopprimere la lettera f).
1. 1617. (ex 1. 1795). Busin.

  Al comma 478, dopo la lettera f) inserire la seguente:
   f-bis) immobili di proprietà di soggetti giuridici pubblici adibiti a servizi socio-educati-assistenziali residenziali o semiresidenziali rivolti ad anziani, disabili, donne vittime di violenza o minori.
1. 1618. (ex 1. 2973). Marco Di Stefano.

  All'articolo 1, al comma 478, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   f-bis) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
1. 1619. (ex 1. 1828). Busin.

  Al comma 478 dopo la lettera f) aggiungere il seguente capoverso: Resta salvo quanto previsto dagli articoli 21 del decreto-legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e 23 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
1. 1620. (ex 1. 1692). Fauttilli, Binetti, Santerini.

  Al comma 479, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: L'occupante è assoggettato alla TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 476 e 477. La restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, che provvede al pagamento dell'intera imposta con diritto di rivalsa sull'occupante per la quota da questi dovuta.
1. 1621. (ex 1. 2387). Lavagno, Paglia, Franco Bordo, Pilozzi, Lavagno, Boccadutri, Melilla, Marcon.

  Al comma 479, il secondo periodo è sostituito dal seguente: L'occupante versa la TASI secondo un importo, stabilito con regolamento comunale, non superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 476 e 477.
1. 1622. (ex 1. 3204). Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 479 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il nucleo occupante sia composto da una famiglia monoreddito fino al 15.000 euro annui o da un solo reddito di pensione che non supera i 10.000 euro annui, la quota a carico dell'occupante sarà assorbita da quella del locatore.
1. 1623. (ex 1. 3239). Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 480, lettera a), numero 4), sopprimere la parola: eventuali.
1. 1624. (ex 1. 1813). Binetti, Fauttilli, Gigli, Sberna.

  Al comma 480, alla lettera a) dopo il numero 4) aggiungere il seguente:
  4-bis) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni concernenti gli immobili di proprietà di soggetti giuridici pubblici adibiti a servizi socio-educativi-assistenziali residenziali o semiresidenziali rivolti ad anziani, disabili, donne vittime di violenza o minori;
1. 1625. (ex 1. 2977). Marco Di Stefano.

  Al comma 480, apportare le seguenti modificazioni:
   a) lettera a), numero 4), le parole: «tengano conto» sono sostituite da: «possano considerare;»
   b) alla lettera b), numero 1), le parole: «tengano conto» sono sostituite da: «possano considerare.»
1. 1626. (ex 1. 1940). Busin.

  Al comma 480, alla lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
  1-bis) la disciplina delle riduzioni ed eventuali esenzioni concernenti gli immobili di proprietà di soggetti giuridici pubblici adibiti a servizi socio-educativi-assistenziali residenziali o semiresidenziali rivolti ad anziani, disabili, donne vittime di violenza o minori;
1. 1627. (ex 1. 2989). Marco Di Stefano.

  Dopo il comma 480, aggiungere il seguente:
  480-bis. I Comuni, nell'ambito del regolamento di cui al comma precedente, possono altresì stabilire, in luogo delle riduzioni di cui alla lettera b), un'aliquota detraibile dall'imposta medesima per i proprietari che locano abitazioni a canone concordato.
1. 1628. (ex 1. 2983). Marco Di Stefano.

  Sostituire il comma 482, con il seguente:
  482. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC in coincidenza con la dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta nel quale sono intervenute eventuali variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta stessa. Il modello di dichiarazione è predisposto dal Comune e adottato con deliberazione di Giunta e reso disponibile gratuitamente nonché pubblicato sul sito dell'ente.
1. 1629. (ex 1. 1990). Caparini.

  Dopo il comma 482, aggiungere il seguente:
  482-bis. Il comune, con il regolamento del tributo, può stabilire modelli e modalità di presentazione della dichiarazione differenziate con riferimento alla Tari e alla Tasi.
1. 1630. (ex 1. 1942). Busin.

  Al comma 483, dopo le parole: messo a disposizione dal comune aggiungere le seguenti: o dal soggetto affidatario del servizio.
1. 1631. (ex 1. 1796). Busin.

  Al comma 486, dopo la parola: interbancari, aggiungere le seguenti: il versamento della IUC, può essere effettuato anche, direttamente alle casse comunali, sul conto corrente postale del Comune, presso gli sportelli adibiti alla riscossione, ovvero in base alle previsioni del regolamento comunale.
1. 1632. (ex 1. 3216). Melilla, Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri.

  Al comma 486, sostituire le parole da: il versamento effettuato fino alla fine del comma con la seguente: Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla Tari e alla Tasi. È comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
1. 1633. (ex 1. 1943). Busin.

  Al comma 486, sostituire le parole: quattro rate trimestrali, scadenti entro il 16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio e 16 ottobre con le parole: in due rate semestrali, scadenti entro il 16 giugno ed il 16 dicembre.
1. 1634. (ex 1. 1876). Busin.

  Al comma 486, aggiungere dopo le parole: rate di versamento, aggiungere le seguenti: ovvero prevedere altre modalità di pagamento già in uso per il pagamento dei precedenti prelievi TARSU o TIA1, o TIA2 o TARES.
1. 1635. (ex 1. 1798). Busin.

  Al comma 486, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui il contribuente opti per il numero massimo di rate di versamento non possono comunque essere previsti costi aggiuntivi e/o interessi.
1. 1636. (ex 1. 214). Polverini.

  Al comma 487, primo periodo, sostituire la parola: sentita con la parole: d'intesa.
1. 1637. (ex 1. 1835). Busin.

  Al comma 487, secondo periodo, aggiungere dopo le parole: nel caso in cui il Comune ha optato per la tariffa corrispettiva in luogo della TARI aggiungere le seguenti: oppure laddove si avvalga per l'applicazione e riscossione della TARI dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
1. 1638. (ex 1. 1800). Busin.

  Al comma 488, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il pagamento è su unico bollettino.
1. 1639. (ex 1. 215). Polverini.

  Sostituire il comma 489 con il seguente:
  489. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, per la durata del contratto in essere, la riscossione della TARI e della tariffa di cui al comma 468 ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della IUC ai soggetti ai quali, alla stessa data, risulta affidato il servizio di accertamento e riscossione dell'ICI, dell'IMU, della TARSU e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
*1. 1640. (ex 1. 2147). Guidesi, Borghesi.

  Sostituire il comma 489 con il seguente:
  489. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, affidare, per la durata del contratto in essere, la riscossione della TARI e della tariffa di cui al comma 468 ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della IUC ai soggetti ai quali, alla stessa data, risulta affidato il servizio di accertamento e riscossione dell'ICI, dell'IMU, della TARSU e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
*1. 1641. (ex 1. 3082). Di Gioia.

  Sostituire il comma 489 con il seguente:
  489. I comuni possono, in base alle previsioni dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, la gestione dell'accertamento e della riscossione della IUC, anche nel caso di adozione della tariffa di cui al comma 468, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
1. 1642. (ex 1. 3222). Melilla, Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri.

  Sostituire il comma 489 con il seguente:
  489. I Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino al 31 dicembre 2014, la gestione dell'accertamento e della riscossione della IUC, anche nel caso di adozione delle tariffe di cui al Comma 468, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o quello di accertamento e riscossione dell'IMU, dell'ICI e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi comunque denominato.
1. 1643. (ex 1. 2148). Guidesi, Borghesi.

  Sostituire il comma 489 con il seguente:
  489. In considerazione delle finalità della TARI in ordine al finanziamento degli oneri derivanti dal servizio di gestione dei rifiuti, i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare le attività di gestione della riscossione della TARI o della tariffa di cui al comma 468, eventualmente comprensive dell'accertamento, ai soggetti ai quali è affidato il servizio di gestione dei rifiuti.
  489-bis. La gestione dell'accertamento e della riscossione della IUC, anche nel caso di adozione della tariffa di cui al comma 469 e ferma restando la facoltà di cui al comma 489, può essere affidata, anche disgiuntamente, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ovvero della tassa smaltimento rifiuti nei casi di adozione della facoltà di cui al comma 4-quater, ultimo periodo, dell'articolo 5 del decreto-legge n. 102 del 2013. L'affidamento può proseguire fino alla scadenza del contratto in essere, previa eventuale rinegoziazione dei servizi resi e delle condizioni economiche e può riguardare anche disgiuntamente le componenti TARI e TASI.
1. 1644. (ex 1. 2749). Latronico.

  Sostituire il comma 489 con il seguente:
  489. In considerazione delle finalità della TARI in ordine al finanziamento degli oneri derivanti dal servizio di gestione dei rifiuti, i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare le attività di gestione della riscossione della TARI, eventualmente comprensive dell'accertamento, ai soggetti ai quali è affidato il servizio di gestione dei rifiuti.
  La gestione dell'accertamento e della riscossione della IUC, anche nel caso di adozione della tariffa, può essere affidata, anche disgiuntamente, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ovvero della tassa smaltimento rifiuti nei casi di adozione della facoltà di cui al comma 4-quater, ultimo periodo, dell'articolo 5 del di n. 102 del 2013. L'affidamento può proseguire fino alla scadenza del contratto in essere, previa eventuale rinegoziazione dei servizi resi e delle condizioni economiche e può riguardare anche disgiuntamente le componenti TARI e TASI.
1. 1645. (ex 1. 1944). Busin.

  Al comma 489, sopprimere le parole: fino al 31 dicembre 2014.
1. 1646. (ex 1. 3219). Melilla, Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri.

  Al comma 489, dopo le parole: riscossione della IUC, aggiungere le parole: per la sola componente della TARI.
1. 1647. (ex 1. 1839). Busin.

  Dopo il comma 504, aggiungere i seguente:
  504-bis. All'articolo 37, comma 4-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».

  505-bis. All'articolo 1, comma 137, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.
1. 1648. (ex 1. 1305). Palese.

  Sostituire il comma 505 con il seguente:
  505. All'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «fino al 2014» sono eliminate, nel medesimo comma, è soppresso l'ultimo periodo;
   b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. A partire dall'anno 2014 l'aliquota di cui al comma precedente è raddoppiata per le unità immobiliari ad uso residenziale a partire dalla terza di proprietà da almeno due anni inutilizzate ovvero non locate con contratto scritto e registrato. I comuni possono modificare l'aliquota di cui al presente comma in aumento sino ad un terzo dell'aliquota di cui al precedente comma.
   c) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. Sono equiparati all'abitazione principale:
  1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
  2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, nonché agli alloggi degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  4) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  5) l'unica unità immobiliare non di lusso ai sensi del Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969, n. 1072, e relative pertinenze, e non adibita ad abitazione principale, appartenente ad una delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 ed A/6;
  6) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, da un soggetto che, per motivi di lavoro, dimora abitualmente in un immobile situato in un comune diverso e di cui non è proprietario, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
  7) l'unità immobiliare locata a canone concordato, ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.
   d) il comma 9-bis, è sostituito dal seguente:
  9-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014, le imprese costruttrici corrisponderanno l'imposta municipale propria sui fabbricati dalle stesse costruiti e destinati alla vendita, contabilizzati nello stato patrimoniale dell'impresa ai sensi dell'articolo 2424, comma 1, C/I del codice civile e non locati, solo al momento dell'effettivo atto di trasferimento della proprietà degli stessi. All'importo dell'imposta, commisurato al tempo in cui il fabbricato è rimasto invenduto, si dovranno aggiungere gli eventuali interessi legali nel frattempo maturati.

   e) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «per l'unità immobiliare» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione di quella classificata in una delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per la quale si applica l'aliquota di cui al comma 6,»;

   f) al comma 10, primo periodo, le parole: «euro 200,» sono sostituite dalle seguenti: «euro 400»;

   g) al comma 10, i periodi terzo, quarto, quinto e settimo sono soppressi.

  Conseguentemente al comma 511, primo periodo, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non beati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cento per cento».
1. 1649. (ex 1. 3199). Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 505, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
   b-bis) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

  «6-bis. L'aliquota base di cui al comma 6 è incrementata:
  1) dello 0,1 per cento per il terzo e quarto immobile in possesso, e relative pertinenze;
  2) dello 0,2 per cento per ogni immobile in possesso oltre il quinto, e relative pertinenze.
  L'incremento dell'aliquota si applica agli immobili ordinati in modo crescente in relazione al valore determinato ai sensi del comma 3.
   b-ter) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
  «7-bis) L'aliquota è ridotta dello 0,1 per cento per il secondo immobile in possesso e relative pertinenze. La riduzione dell'aliquota si applica agli immobili ordinati in modo crescente in relazione al valore determinato ai sensi del comma 3.”.
1. 1650. (ex 1. 1118). Ruocco, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Villarosa, Pisano, Alberti.

  Al comma 505-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: un contributo di 110,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 con le seguenti: un contributo di 120,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
1. 1651. (ex 0. 1. 4009. 3). Borghesi, Guidesi.

  Al comma 505-quinquies, secondo periodo, sostituire le parole: sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni con le seguenti: d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, e le principali rappresentanze dei Comuni, entro dieci giorni.
1. 1652. (ex 0. 1. 4009. 5). Borghesi, Guidesi.

  Al comma 505-quinquies, secondo periodo, sostituire le parole: sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni con le seguenti: d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro dieci giorni.
1. 1653. (ex 0. 1. 4009. 4). Borghesi, Guidesi.

  Al comma 505, primo periodo, lettera b), numero 2, le parole:, e delle pertinenze della stessa, fino alla fine del periodo sostituite dalle seguenti: ad esclusione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 rispetto alle quali si applica comunque l'aliquota di cui al comma 6, pari allo 0,76 per cento.
1. 1654. (ex 1. 3191). Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 505, lettera b), numero 2, sostituire le parole:, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 con le seguenti: per le quali si applica l'aliquota base di cui al comma 6, maggiorata di 0,3 punti percentuali;.
1. 1655. (ex 1. 3236). Marcon, Paglia, Lavagno, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 505, lettera b), numero 2, dopo le parole:, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 sono sostituite dalle seguenti: per le quali si applica l'aliquota base di cui all'articolo 6 e la lettera c) è soppressa.
1. 1656. (ex 1. 3154). Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 505, lettera b), punto 3), primo periodo, sopprimere le parole da: prevedendo fino alla fine del periodo.
1. 1657. (ex 1. 1807). Gigli, Sberna, Fauttilli, Binetti.

  Al comma 505, lettera b), punto 3), le parole da: prevedendo che l'agevolazione fino a: 15.000 euro annui sono sostituite dalle seguenti: applicando eventuali limitazioni all'agevolazione e relative al valore catastale dell'abitazione ovvero alla condizione del nucleo del possessore, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
1. 1658. (ex 1. 1947). Busin.

  Al comma 505, lettera b) numero 3, capoverso lettera a) aggiungere in fine, le seguenti:, ovvero assegnate in godimento quale dimora a studenti universitari ancorché in deroga al requisito debba residenza anagrafica.

  Conseguentemente, alla Tabella A Ridurre la voce Ministero dell'economia e delle finanze di 160.000 per ciascun anno.
1. 1659. (ex 1. 883). Vignali.

  Al comma 505, lettera b), numero 3), capoverso lettera d), dopo le parole: e non concesso in locazione, aggiungere le seguenti: da un soggetto che, per motivi di lavoro, dimora abitualmente in un immobile situato in un comune diverso e di cui non è proprietario.

  Conseguentemente, al primo periodo, lettera b), numero 2, dopo le parole:, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 sono sostituite dalle seguenti: per le quali si applica l'aliquota base di cui all'articolo 6;.
1. 1660. (ex 1. 3162). Paglia, Lavagno, Duranti, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 505, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) i commi 8 ed 8-bis sono sostituiti dal seguente:
  8. I fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 557 del 1993, ed i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, non sono soggetti all'imposta municipale propria.

  Conseguentemente, all'onere relativo pari a circa 700 milioni in ragione annua si provvede mediante la seguente disposizione:
   al comma 511, primo periodo, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   b) il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non locati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquantacinque per cento».
1. 1661. (ex 1. 3231). Franco Bordo, Palazzotto, Marcon, Paglia, Lavagno, Boccadutri, Melilla.

  All'articolo 1, al comma 505, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis. All'articolo 13, comma 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alla fine del periodo aggiungere il seguente: «L'esenzione si applica fino al terzo anno successivo alla realizzazione dei fabbricati.»
  La disposizione opera nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 524 aggiungere in fine, le parole: ”, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 1662. (ex 1. 1945). Busin.

  Al comma 505, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
   d) al comma 5, le parole: «pari a 135» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 165» e le parole «pari a 110» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 50»; nel medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i terreni concessi in affitto a giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e i 40 anni il moltiplicatore è pari a 110».
1. 1663. (ex 1. 364). Russo.

  Al comma 505, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
   c-bis) al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per i terreni di cui al comma 5 i comuni possono modificare esclusivamente in diminuzione la predetta aliquota base».
1. 1664. (ex 1. 367). Russo.

  Dopo il comma 505 inserire i seguenti:
  505-bis. L'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è sostituito dal seguente:
  «5-ter. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, gli effetti fiscali delle domande di variazione della categoria catastale presentate secondo la procedura disposta dal comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011. n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successivamente confermata ed integrata dal comma 14-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011. n. 214, si intendono prodotti a far tempo dalla domanda.
1. 1665. (ex 1. 2392). Franco Bordo, Lavagno, Pilozzi, Boccadutri, Melilla, Marcon.

  Al comma 509, al capoverso 1), sostituire le parole: 20 per cento con le parole: 40 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 291, sono infine aggiunti i seguenti:
  291-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 1.300 milioni di euro annui. I Ministri competenti predispongono gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.
  291-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al presente comma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio. A seguito della verifica, gli interventi correttivi predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.
1. 1666. (ex 1. 1869). Busin.

  Dopo il comma 510, aggiungere il seguente:
  510-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 9-bis dopo le parole «non siano in ogni caso locati» sono aggiunte le seguenti «, nonché le aree edificabili iscritte, ai sensi dell'articolo 2424 del Codice Civile, tra le «Rimanenze» dell'Attivo Circolante».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2014: –2.000;
   2015: –2.000;
   2016: –2.000.
*1. 1667. (ex 1. 3177). Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 510, è aggiunto il seguente:
  510-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conver
tito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 9-bis dopo le parole «non siano in ogni caso locati» sono aggiunte le seguenti «, nonché le aree edificabili iscritte, ai sensi dell'articolo 2424 del Codice Civile, tra le «Rimanenze» dell'Attivo Circolante».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2014: –2.000;
   2015: –2.000;
   2016: –2.000.
*1. 1668. (ex 1. 2830). Matarrese, Zanetti, Vecchio, D'Agostino, Librandi.

  Dopo il comma 510, aggiungere il seguente:
  510-bis. Le disposizioni del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpretano nel senso che l'imposta municipale propria si applica anche agli immobili costruiti su strutture artificiali ubicate nel mare territoriale.
1. 1669. (ex 1. 1509). Crippa, Mucci, Prodani, Fantinati, Vallascas, Della Valle, Da Villa, Petraroli, Castelli, Sorial, Caso.

  Al comma 511, primo periodo, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non locati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cento per cento».
1. 1670. (ex 1. 3183). Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 511, primo periodo, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: ”Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), b), c) e d) del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cento per cento.
1. 1671. (ex 1. 3180). Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo il comma 512 aggiungere il seguente:
  512-bis. Ai fini di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, all'articolo 16, lettera a) della legge n. 222 del 1985, le parole: «, all'educazione cristiana» sono soppresse, ed al comma 4, dell'articolo 149, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, le parole: «agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed» sono soppresse.
1. 1672. (ex 1. 3193). Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 522, capoverso comma 380, lettera c), primo periodo, sostituire le parole da: tenendo conto, fino a: per i singoli comuni, con le seguenti: prevedendo che possano partecipare a tale riparto solo i comuni che abbiano adempiuto integralmente agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento annuale di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I criteri stabiliti nel decreto di cui alla presente lettera tengono altresì conto della necessità di ripartire prioritariamente almeno il 10 per cento del fondo stesso sulla base dei fabbisogni standard, per i singoli comuni.
1. 1673. (ex 1. 2790). Mazziotti Di Celso, Romano, Tinagli, Zanetti, Catania, Librandi, Sottanelli.

  Al comma 522, alla lettera c), sostituire la parola: prioritariamente con la seguente: inderogabilmente.
1. 1674. (ex 1. 1833). Busin.

  Al comma 522, alla lettera c), sostituire le parole: almeno il 10 per cento con le seguenti: almeno il 20 per cento.
1. 1675. (ex 1. 1832). Busin.

  Sopprimere i commi 522-bis e 522-ter.
1. 1676. Zaratti, Migliore, Marcon, Boccadutri, Melilla, Pellegrino, Zan, Di Salvo.

  Al comma 522-bis, sostituire le parole: 30 settembre 2013 con le seguenti: 30 novembre 2013.
1. 1677. (ex 0. 1. 4002. 9). Borghesi, Molteni.

  Al comma 522-bis, capoverso 380-ter, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
  4) del gettito comunale dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D e versato allo Stato;.
1. 1678. (ex 0. 1. 5013. 6.) Borghesi, Guidesi.

  Al comma 522-bis, capoverso 380-ter, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
  4) del valore ICI così come risultante dal rendiconto 2010 di ciascun ente.
1. 1700. (ex 0. 1. 5013. 7.) Borghesi, Guidesi.

  Al comma 522-bis, capoverso 380-ter, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
  4) delle spettanze del Fondo di solidarietà comunale 2013 di ciascun comune.
1. 1701. (0. 1. 5013. 8.) Borghesi, Guidesi.

  Al comma 522-bis, capoverso 380-ter, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
  4) della quota del gettito complessivo dell'IMU di ciascun comune nel 2013 trattenuta dallo Stato per alimentare le risorse complessive del Fondo di solidarietà comunale.
1. 1702. (0. 1. 5013. 9.) Borghesi, Guidesi.

  Sostituire il comma 522-ter con il seguente:
  5-bis. Ai comuni è attribuito dal Ministero dell'interno entro il 30 gennaio 2014 l'eventuale minor gettito derivante dal mancato incasso degli importi di cui al comma 5 rientranti nelle disposizioni contenute al comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 febbraio 2012, n. 16 convertito con modifiche nella legge 26 aprile 2012, n. 44. Al maggior onere derivante dalla disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 1680. (ex 0. 1. 4025. 1.) Borghesi, Guidesi.

  Sopprimere il comma 522-quater.
1. 1681. (ex 0. 1. 4025. 10). Castelli, Sorial.

   Dopo il comma 522-quater, aggiungere il seguente:
  
522-quinquies. È aumentata per un importo pari a 10 milioni di euro la dotazione del Fondo di Solidarietà Comunale 2013 di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge n.  228/2012.
  522-sexies. La integrazione di cui al comma 522-quinquies è destinata esclusivamente ai comuni fino a 20.000 abitanti che nel corso dell'esercizio finanziario 2013 non hanno deliberato variazioni in aumento dell'imposta municipale propria (IMU) sulla prima abitazione, così come definita dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, rispetto alle aliquote standard di base dell'esercizio 2012.
  522-septies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 gennaio 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, è determinato il riparto della integrazione del Fondo di cui al comma 12-bis.
  522-octies. All'onere di cui al comma 522-quinquies si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 1682. (ex 0. 1. 4025. 5). Borghesi, Guidesi.

   Dopo il comma 522-quater, aggiungere il seguente:
  
522-quinquies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati gli enti che, per gli anni 2014-2016, sulla base dei parametri specificati nell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  11, risultano collocati nella classe più virtuosa. Gli enti collocati nella classe più virtuosa conseguono un saldo finanziario, di cui al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.  183, pari a zero per un importo complessivo pari a 50 milioni di euro. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 1683. (ex 0. 1. 4025. 4). Borghesi, Guidesi.

   Dopo il comma 522-quater, aggiungere il seguente:
  
522-quinquies. Dall'anno 2014 ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, i comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti raggiungono l'equilibrio di parte corrente e rispettano il limite all'indebitamento stabilito con decreto del ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

  Conseguentemente dal 2014 non si applicano le disposizioni contenute ai commi da 1 a 17 dell'articolo 31 delle legge 12 novembre 2011, n.  183.
1. 1684. (ex 0. 1. 4025. 6). Borghesi, Guidesi.

   Dopo il comma 522-quater, aggiungere il seguente:
  
522-quinquies. A decorrere dall'anno 2014, è sospesa la modifica del moltiplicatore di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge n.  201 del 2011. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione e fino al limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 1685. (ex 0. 1. 4025. 7). Borghesi, Guidesi.

   Dopo il comma 522-quater, aggiungere il seguente:
  
522-quinquies. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, al comma 4, capoverso b-bis, sostituire le parole: «80» con le parole: «160». Le maggiori entrate derivanti dalla presente disposizione sono riservate ad integrazione delle dotazioni del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge n.  228/2012.
1. 1686. (ex 0. 1. 4025. 8). Borghesi, Guidesi.

   Dopo il comma 522-quater, aggiungere il seguente:
  
522-quinquies. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, è differito al 31 marzo 2014. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli enti in dissesto.
1. 1687. (ex 0. 1. 4025. 2). Borghesi, Guidesi.

   Dopo il comma 522-quater, aggiungere il seguente:
  
522-quinquies. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, è differito al 31 marzo 2014.
1. 1688. (ex 0. 1. 4025. 3). Borghesi, Guidesi.

   Dopo il comma 522-quater, aggiungere il seguente:
  
522-quinquies. All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge n. 102/2013, sono abrogate le seguenti parole: ”che hanno aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
1. 1689. (ex 0. 1. 4025. 9). Borghesi, Guidesi.

  Al comma 524, aggiungere, in fine, le seguenti parole: comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015, a 10 milioni di euro per l'anno 2016”.

  Conseguentemente alla Tabella C alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, Sostegno alla Famiglia, decreto-legge n. 223 del 2006: disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, articolo 19 comma 1: Fondo per le politiche della famiglia, sono apportate le seguenti modificazioni:
   2014: + 10.000;
   2015: + 10.000;
   2016: + 10.000.
1. 1690. (ex 1. 3417). Caruso.

  Dopo il comma 529, aggiungere i seguenti:
  529-bis. Al fine di eliminare definitivamente gli incarichi annuali di dirigenza scolastica, in previsione del passaggio al nuovo sistema di reclutamento, i termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono prorogati per i docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio, secondo quanto previsto dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tali soggetti possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie.
  La riserva è sciolta a seguito della positiva partecipazione ad apposita procedura concorsuale, che consta di un corso-concorso, riservata per titoli ed esami, con rilascio di attestato positivo del direttore del corso. La procedura concorsuale, organizzata su base regionale, consta della valutazione dei titoli e dell'anzianità di servizio, ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria finale, e di una prova scritta selettiva, superata con il punteggio di almeno 21/30, il cui oggetto e i cui criteri di valutazione e superamento sono stabiliti dal decreto di cui al comma 529-ter, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca 3 gennaio 2011, n.2.1 candidati risultati idonei a seguito del superamento della procedura di cui al precedente periodo sono inseriti, per ordine di punteggio ottenuto e immessi in ruolo in coda ai vincitori inseriti nelle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 – 4a serie speciale – del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2014/2015. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio quale preside incaricato. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.
  529-ter. I candidati risultati idonei a seguito dell'espletamento di un concorso a dirigente scolastico indetto antecedentemente al 1o gennaio 2011, con esclusione delle procedure di cui alla legge 3 dicembre 2010, n. 202, ma che non hanno partecipato al corso di formazione, sono collocati a domanda, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, in coda alle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 – 4a serie speciale – del 15 luglio 2011, sulla base del punteggio all'epoca conseguito. Al termine del periodo di formazione e di prova di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Area VII aprile 2006, i soggetti di cui al presente comma sono sottoposti ad una prova scritta e ad una prova orale selettive, superate con il punteggio di almeno 21/30. In caso di esito positivo delle stesse, si procede secondo quanto disposto al comma 6 del predetto articolo 14. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio. In caso di esito negativo della procedura o del periodo di prova, l'aspirante è ricollocato nei ruoli di appartenenza, nei modi e nei termini di cui al comma 9 del citato articolo 14, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, del CCNL Area V 15 luglio 2010. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.
  529-quater. I soggetti non in quiescenza per i quali è pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un contenzioso giurisdizionale con oggetto la partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 94 del 26 novembre 2004, nonché avverso gli esiti della procedura di cui all'articolo 5 della legge 3 dicembre 2010, n. 202, sono ammessi alla frequenza di un corso-concorso, con rilascio di attestato positivo da parte del direttore del corso, al termine del quale gli stessi presentano una relazione sugli argomenti del corso medesimo e sostengono una prova orale selettiva, superata con il punteggio di almeno 21/30. I candidati risultati idonei a seguito del superamento delle prove di cui al precedente periodo sono inseriti per ordine di punteggio ottenuto nelle graduatorie del concorso predetto, ove ancora non concluso, o di quelle della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 – 4a serie speciale – del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2015/2016. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha effettuato il concorso indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.
  529-quinquies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità dei corsi intensivi di formazione di cui ai commi 529-bis, 529-ter e 529-quater, di durata non superiore a quattro mesi, le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici e i termini per consentire l'espletamento delle procedure di cui ai predetti commi, ai fini dell'assunzione degli aspiranti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula di contratti a tempo indeterminato, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per i posti vacanti e disponibili, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, detratto un numero pari al 20 per cento dai posti a valere su quelli relativi alle facoltà assunzionali annualmente autorizzate per l'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, da conteggiare singolarmente nelle varie regioni interessate, per ciascun anno scolastico.
  529-sexies. Al fine di attuare le procedure di cui ai commi 529-bis, 529-ter, 529-quater e 529-quinques è autorizzata la spesa di 300.000 nel 2014 e di euro 300.000 nel 2015, agli oneri della quali si provvede:
   a) quanto a euro 300.000 nel 2014 mediante corrispondente riduzione, a partire delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, nonché, ove occorra, mediante riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, programma «Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio», della missione «istruzione scolastica», e, ove occorra, mediante riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, programma «Sistema universitario e formazione post-universitaria», della missione «Istruzione universitaria»;
   b) quanto a euro 300.000 per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti destinati all'edilizia e alle attrezzature didattiche e strumentali, di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n, 311, iscritti nel programma «Istituti di alta cultura» della missione «Istruzione universitaria», nonché del fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

  Dalle somme di cui alle lettere a) e b) del presente comma sono detratte quelle percepite ai sensi dei commi precedenti come contributo pagato dai candidati per le spese delle procedure concorsuali previste.
  Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 marzo 2014, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al primo periodo, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a provvedere, nell'ipotesi di incongruità o insufficienza delle coperture finanziarie previste, all'individuazione delle risorse occorrenti.
1. 1691. (ex 1. 3038). Di Gioia.

  Sopprimere il comma 530-bis.
1. 1692. Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Brescia.

TABELLA A

  Alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 15.000;
   2015: – 15.000;
   2016: – 15.000.

  Conseguentemente alla tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia programma: Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali; monitoraggio e valutazione interventi, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge finanziaria n. 296 del 2006: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007) – articolo 1 comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza (4.5 – cap. 3527), apportare le seguenti variazioni:
   2014:
    CP: + 15.000;
    CS: + 15.000;
   2015:
    CP: + 15.000;
    CS: + 15.000.
   2016:
    CP: + 15.000;
    CS: + 15.000.
Tab. A. 1. (ex Tab. A 11 XII Comm.) Brambilla.

  Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 11.000.

  Conseguentemente, alla tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociale e famiglia, programma: Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi (19.4) voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge finanziaria n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) – articolo 1, comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza (4.5 – Cap 3527) apportare le seguenti variazioni:
   2014:
    CP: + 11.000;
    CS: + 11.000.
Tab. A. 2. (ex Tab.A. 1). Brambilla, Petrenga, Palmizio, Fucci, Lainati, Savino, Picchi, Russo, Luigi Cesaro, Cicu.

  Alla tabella A voce, Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:
   2014: + 10.000;
   2015: + 10.000;
   2016: + 10.000.

  Conseguentemente alla Tabella, C (stanziamenti autorizzati i relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge di stabilità) di cui al, comma 524, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze – Sostegno alla Famiglia – decreto-legge n. 223 del 2006: disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale – articolo 19 comma 1: Fondo per le politiche della famiglia – sono apportate le seguenti modificazioni:
   2014: – 10.000;
   2015: – 10.000;
   2016: – 10.000.
Tab. A. 3. (ex Tab.A. 15). Caruso.

  Alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 6.000
   2015: – 6.000
   2016: – 6.000,

  Conseguentemente alla Tabella C, Missione: Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione, voce Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, legge 8 luglio 1991, n.267: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità da pesca adibite alla pesca con reti da posta derivanti: articolo 1, comma 1, Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (1.5 – Capp. 1173, 1413, 1414, 1415,1418,1477,1488) apportare le seguenti variazioni:
   2014: + 6.000
   2015: + 6.000
   2016: + 6.000
*Tab. A. 4. (ex Tab.A. 9). Di Gioia.

  Alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 6.000
   2015: – 6.000
   2016: – 6.000,

  Conseguentemente alla Tabella C, Missione: Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione, voce Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, legge 8 luglio 1991, n.267: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità da pesca adibite alla pesca con reti da posta derivanti: articolo 1, comma 1, Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (1.5 – Capp. 1173, 1413, 1414, 1415,1418,1477,1488) apportare le seguenti variazioni:
   2014: + 6.000
   2015: + 6.000
   2016: + 6.000
*Tab. A. 5. (ex Tab.A. 10). Causin, Librandi.

  Alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 6.000
   2015: – 6.000
   2016: – 6.000,

  Conseguentemente alla Tabella C, Missione: Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione, voce Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, legge 8 luglio 1991, n.267: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità da pesca adibite alla pesca con reti da posta derivanti: articolo 1, comma 1, Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (1.5 – Capp. 1173, 1413, 1414, 1415,1418,1477,1488) apportare le seguenti variazioni:
   2014: + 6.000
   2015: + 6.000
   2016: + 6.000
*Tab. A. 6. (ex Tab.A. 19). Fauttilli.

  Alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 1.000;
   2015: – 1.000;
   2016: – 1.000.
*Tab. A. 7. (ex 0. 1. 4010. 2.) Borghesi, Guidesi.

TABELLA C

  Alla tabella C, Missione: L'Italia in Europa e nel mondo, Programma: Cooperazione allo sviluppo, voce Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare la seguente variazione:
   2014 – 1000

  Conseguentemente, alla medesima Tabella, Missione: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e paesaggistici, Programma:Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, apportare la seguente variazione:
   2014 + 1000
*Tab. C. 1. Simone Valente, Battelli, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

  Alla tabella C missione tutela della salute programma sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti, alla voce Ministero della salute, legge 434 del 1998 «finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo», apportare le seguenti modifiche:
   2014:
    CP: + 20.000;
    CS: + 20.000;
   2015:
    CP: + 20.000;
    CS: + 20.000;
   2016:
    CP: + 20.000;
    CS: + 20.000;

  Conseguentemente,
   Alla tabella C, Missione agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma sostegno al settore agricolo,
voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 165 del 1999: «Agenzia per le erogazioni in agricoltura», apportare le seguenti variazioni:
   2014:
    CP: – 20.000;
    CS: – 20.000;
   2015:
    CP: – 20.000;
    CS: – 20.000;
   2016:
    CP: – 20.000;
    CS: – 20.000;
*Tab. C. 2. (ex Tab.C. 15). Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial.

TABELLA E

  Alla tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese; programma Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale; voce: Ministero sviluppo economico, legge finanziaria n. 266 del 2005, articolo 1, comma 95, punto 3: Contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali FREMM apportare le seguenti variazioni in riduzione:
   2014:
    CP: – 785.000;
    CS: – 785.000.
   2015:
    CP: – 778.000;
    CS: – 778.000.
   2016:
    CP: – 526.000:
    CS: – 526.000.
Tab. E. 1. (ex Tab.E. 2). Marcon, Boccadutri, Melilla, Duranti, Piras.