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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 5 dicembre 2013

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 5 dicembre 2013.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Archi, Baldelli, Baretta, Berretta, Bindi, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Brambilla, Bray, Brunetta, Caparini, Capezzone, Carrozza, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Epifani, Fassina, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Gasbarra, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Kyenge, La Russa, Legnini, Leone, Letta, Lombardi, Lorenzin, Lupi, Mannino, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Mogherini, Moretto, Mosca, Orlando, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Portas, Realacci, Sani, Santelli, Santerini, Sereni, Spadoni, Speranza, Tabacci, Valeria Valente, Vito.

(alla ripresa pomeridiana della seduta)

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Archi, Baldelli, Balduzzi, Baretta, Berretta, Bindi, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Brambilla, Bray, Brunetta, Caparini, Capezzone, Carrozza, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Epifani, Fassina, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Gasbarra, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Kyenge, La Russa, Legnini, Leone, Letta, Lombardi, Lorenzin, Lupi, Mannino, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Mogherini, Moretto, Mosca, Orlando, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Portas, Realacci, Sani, Santelli, Santerini, Sereni, Spadoni, Speranza, Tabacci, Valeria Valente, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 4 dicembre 2013 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   DORINA BIANCHI: «Disposizioni a sostegno delle famiglie con bambini affetti da malattie rare» (1875);
   ATTAGUILE e MOLTENI: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato di manutenzione delle carceri italiane e sulla costruzione di nuove carceri» (1876).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  CATANOSO GENOESE: «Istituzione del Ministero del mare» (1396) Parere delle Commissioni IV, V, VIII, IX, XI e XIII;
  PAGANO e CENTEMERO: «Conferimento della qualifica dirigenziale non generale ai docenti che hanno prestato servizio presso l'amministrazione scolastica centrale e periferica per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448» (1493) Parere delle Commissioni V, VII e XI;
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE ALBERTI ed altri: «Abrogazione del terzo comma dell'articolo 103 della Costituzione in materia di giurisdizione dei tribunali militari» (1519) Parere delle Commissioni II e IV.
   VI Commissione (Finanze):
  RUBINATO ed altri: «Modifica all'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di criteri di valutazione applicabili ai trasferimenti di beni tra società nelle operazioni transfrontaliere di riorganizzazione» (851) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X e XIV;
  PAGANO: «Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e altre disposizioni per il rafforzamento e la patrimonializzazione dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi» (1121) Parere delle Commissioni I, II, V, X e XIV.
   VIII Commissione (Ambiente):
  CATANOSO GENOESE: «Istituzione del Parco nazionale dell'Etna» (1397) Parere delle Commissioni I, V, VI, X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   XII Commissione (Affari sociali):
  CAPARINI ed altri: «Disciplina della medicina omeopatica» (1391) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   XIII Commissione (Agricoltura):
  CATANOSO GENOESE: «Disciplina dei requisiti di qualificazione professionale e di organizzazione delle imprese esercenti attività agromeccanica» (1398) Parere delle Commissioni I, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  BIONDELLI ed altri: «Interventi per favorire l'insediamento dei giovani in agricoltura» (1488) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), VIII, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Assegnazione del disegno di legge europea.

  A norma degli articoli 72, comma 1, e 126-ter, comma 1, del Regolamento, il seguente disegno di legge è assegnato, in sede referente, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), con il parere di tutte le altre Commissioni permanenti e della Commissione parlamentare per le questioni regionali:
   «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis» (1864).

Annunzio di una proposta di modificazione al Regolamento.

  In data 5 dicembre 2013 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di modificazione al Regolamento d'iniziativa dei deputati:
   DAMBRUOSO, FONTANELLI, GREGORIO FONTANA: «Articolo 60: modifica della disciplina in tema di sanzioni disciplinari» (Doc. II, n. 8).

  Sarà pubblicata e trasmessa alla Giunta per il Regolamento.

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 27 novembre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8-ter del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui è autorizzato, in relazione a un intervento da realizzare tramite contributi assegnati in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2007, l'utilizzo delle economie di spesa realizzate dal comune di Pietrapaola (Cosenza) per il completamento dei lavori di consolidamento della rupe «Castello» nel medesimo comune.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

  La Corte dei conti – Sezione del controllo sugli enti, con lettera in data 29 novembre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per l'esercizio 2012. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 87).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  La Corte dei conti – Sezione del controllo sugli enti, con lettera in data 29 novembre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Accademia nazionale dei Lincei, per gli esercizi dal 2009 al 2011. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 88).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 2 dicembre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, la deliberazione n. 15 del 2013, adottata dalle sezioni riunite in sede di controllo nell'adunanza del 13 novembre 2013, concernente la programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2014.

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 4 e 5 dicembre 2013, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (COM(2013) 813 final), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia). Tale proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 5 dicembre 2013;
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Quarta relazione semestrale sul funzionamento dello spazio Schengen 1o maggio – 31 ottobre 2013 (COM(2013) 832 final) e relativo allegato (COM(2013) 832 – Annex 1), che sono assegnati in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Relazione della Commissione - Fondo di solidarietà dell'Unione europea – Relazione annuale 2012 (COM(2013) 856 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente).

  L'Iniziativa di Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2005/681/GAI che istituisce l'Accademia europea di polizia (CEPOL), già trasmessa dal Consiglio dell'Unione europea e assegnata, in data 28 novembre 2013, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 4 dicembre 2013.

Trasmissione dalla regione Piemonte.

  Il presidente della regione Piemonte, con lettera pervenuta in data 2 dicembre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 52, comma 4, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la relazione concernente l'attuazione degli adempimenti in materia di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa, riferita all'anno 2012 (doc. CLXVII, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione da un comune.

  Il sindaco del comune di Castano Primo (Milano), con lettera in data 29 novembre 2013, ha trasmesso una mozione, approvata dal consiglio del medesimo comune il 14 novembre 2013, concernente la richiesta di introdurre modifiche alla disciplina in materia di patto di stabilità interno e di tributi locali.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, con lettera in data 3 dicembre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 6 febbraio 2009, n. 7, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze relativo alla redistribuzione delle risorse residue del fondo destinato alla corresponsione di un ulteriore indennizzo ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative (66).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 25 dicembre 2013.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 884 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA DI ALBANIA, LA REPUBBLICA GRECA E LA REPUBBLICA ITALIANA SUL PROGETTO «TRANS ADRIATIC PIPELINE», FATTO AD ATENE IL 13 FEBBRAIO 2013 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1710)

A.C. 1710 – Questione pregiudiziale

QUESTIONE PREGIUDIZIALE DI COSTITUZIONALITÀ

  La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in oggetto concerne la realizzazione di una infrastruttura finalizzata al trasporto del gas naturale dai giacimenti dell'Area del Caspio verso l'Europa, passando per la Grecia, l'Albania e l'Italia. All'interno del disegno di legge in titolo, così come nell'accordo che si ratifica, non risultano tuttavia adeguatamente affrontati i problemi relativi all'impatto ambientale conseguenti alla realizzazione del progetto TAP, prevedendosi anzi (articolo 6 dell'Accordo) – che l'Italia, quale Stato contraente, sia tenuta ad adottare ogni provvedimento atto a facilitare la realizzazione del Progetto nel proprio territorio, compresa la concessione di tutte le autorizzazioni necessarie. Ciò in evidente antinomia con le norme nazionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale, le quali non possono logicamente e giuridicamente presupporre alcuna facilitazione preventiva a un dato progetto, dovendo questo essere imparzialmente valutato, nel rispetto della normativa comunitaria, dagli organismi tecnici individuati dal legislatore nazionale;
    il progetto in esame appare suscettibile, per come delineato, di incidere significativamente sul bene ambientale, senza il necessario apparato di cautele legislative, tecniche e amministrative, ispirate al principio comunitario di precauzione e richieste dalla normativa europea sulla valutazione di impatto ambientale (direttiva del Consiglio della Comunità europea n. 337 del 1985) e sulla valutazione ambientale strategica (direttiva 2001/42/CE) riguardanti l'attenta e approfondita valutazione degli effetti di determinate opere, piani e programmi sull'ambiente naturale;
    va inoltre considerato, negli atti di pianificazione e indirizzo che guidano la trasformazione del territorio, il ruolo costituzionalmente riconosciuto al sistema delle autonomie territoriali e alle regioni in particolare. A tale proposito, il Comitato per la valutazione di impatto ambientale della regione interessata dalla localizzazione dell'opera, ha già valutato negativamente il progetto TAP. Dalla ratifica può derivare quindi – in assenza di profonde modifiche tendenti all'inserimento di precise clausole di salvaguardia ambientale – una potenziale lesione del diritto all'ambiente per come esso si è venuto a configurare nella legislazione vigente e nella giurisprudenza costituzionale;
    appare indifferibile lo sviluppo di una politica energetica che punti esplicitamente alla riduzione del consumo di combustibili fossili, al rispetto degli accordi internazionali relativi al Protocollo di Kyoto, all'affrancamento dalla dipendenza energetica dall'estero e alla sostenibilità economica, volta alla riduzione dell'inquinamento e dei conseguenti danni alla salute e all'ambiente. In tale contesto, l'opera di cui al presente disegno di legge non sembra, allo stato, possedere i necessari requisiti di strategicità e rispondenza a una corretta pianificazione delle fonti energetiche, presentando, di converso, numerose criticità sotto il profilo della tutela ambientale, aventi rilevanza costituzionale;
    una non adeguata programmazione delle fonti di approvvigionamento, oltre a non recare benefici in termini di costo energetico, rischia, se non accompagnata da una attenta e equilibrata normativa di tutela ambientale di sfociare in una aperta violazione dell'articolo 9 della Costituzione, anche alla luce del fatto che negli ultimi anni la nozione di ambiente ha subito una profonda evoluzione, che non consente più di tagliare fuori i diversi attori del sistema, in primis i cittadini e le comunità che vivono sul territorio interessato di volta in volta dalla programmazione infrastrutturale. Si è infatti passati da un concetto di mera conservazione alla configurazione di un vero e proprio diritto all'ambiente, espressione della personalità individuale e sociale, cui dare adeguata protezione. La Costituzione, con l'articolo 9, presenta una visione non statica o meramente estetica, ma di protezione integrata e articolata dei valori ambientali, parallelamente elevando, all'articolo 32, la salute a diritto fondamentale dell'individuo e a interesse della collettività. Parte della dottrina, cui di seguito si fa riferimento puntuale, configura da tempo il «diritto all'ambiente» come diritto fondamentale, in ciò confortata anche dal Trattato di Lisbona e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il cui articolo 37 fa riferimento alla tutela dell'ambiente e al miglioramento della sua qualità nonché al principio dello sviluppo sostenibile;
    nel valutare gli atti programmatori in materia infrastrutturale ed energetica non si può procedere a una generica dichiarazione di strategicità, in presenza di un insuperabile principio generale, secondo cui la Repubblica si impegna a favorire uno sviluppo ispirato non soltanto a criteri economici, ma anche a valori ambientali. La legge 8 luglio 1986, n. 349 ha conseguentemente riconosciuto come diritto fondamentale della persona e interesse della collettività la salvaguardia dell'ambiente, intesa non solo come razionale gestione ma anche come effettivo miglioramento delle condizioni naturali. Il diritto all'ambiente si è consolidato nella prassi e a livello giurisprudenziale, a partire dalla nota sentenza n. 5172 del 6 ottobre 1979, con cui la Corte di Cassazione ha precisato che ciascun uomo – titolare di diritti inviolabili sia come singolo, sia come membro delle formazioni sociali nelle quali si svolge la propria personalità – ha un diritto fondamentale alla salute non solo in quanto singolo, ma anche, come membro delle comunità che frequenta e ha quindi diritto all'ambiente salubre, principio riconosciuto dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 210 del 1987 e n. 641 del 1987. Si tratta di un diritto collettivo appartenente al singolo in quanto tale, ma anche in quanto membro della collettività e il concetto unitario di ambiente va inteso come complesso di beni (aria, acqua, suolo, natura, biodiversità, energie) appartenenti al singolo uomo e alla umanità nel suo complesso. Ne deriva il ruolo imprescindibile dei cittadini e delle comunità nel processo decisionale, fattori che il disegno di legge in esame non valorizza e anzi sbrigativamente comprime, alla stregua di ampia parte della legislazione speciale infrastrutturale degli ultimi anni;
    con riferimento al riparto di competenze, la giurisprudenza costituzionale ha evidenziato che la tutela dell'ambiente definita dall'articolo 117 della Costituzione non consente di individuare una sfera statale rigorosamente circoscritta, affermando al contrario che essa costituisce un valore trasversale da porre in relazione con gli altri interessi e con le competenze regionali concorrenti nel cui ambito è legittima l'adozione di una disciplina maggiormente rigorosa. A fronte di ogni intervento statale avente conseguenze sul territorio di una comunità se ne deve considerare la conformità non solo rispetto all'articolo 117 della Costituzione, bensì anche ai criteri indicati dall'articolo 118 della Costituzione, nonché al più ampio principio di leale collaborazione (sentenze n. 331 del 2010, n. 383 del 2005 e n. 6 del 2004), poiché le esigenze generali sottese a un dato progetto o procedimento non possono far venir meno la necessità di un ampio coinvolgimento delle diverse realtà locali nei relativi procedimenti. Il principio di collaborazione assume pertanto una centralità tale da assegnare un valore decisivo all'intesa fra Stato e istituzioni locali ovvero alle fasi procedimentali, nell'attuazione della normativa in materia di programmazione e realizzazione delle infrastrutture strategiche ed energetiche;
    la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente inerisce infatti a un interesse pubblico di valore costituzionale primario (sentenza n. 151 del 1986) e assoluto (sentenza n. 210 del 1987) inderogabile da altre discipline di settore. Nel valutare l'impatto delle opere, occorre muovere dal fatto che la tutela dell'ambiente comprende anche la salvaguardia delle qualità e degli equilibri delle sue singole componenti, come previsto dalla Dichiarazione di Stoccolma del 1972. Giova, a questo proposito, riproporre le conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza costituzionale, rafforzata dalle riflessioni di una consolidata e autorevole dottrina, cui i firmatari del presente atto intendono richiamarsi. Nella sentenza n. 407 del 2002 e nella sentenza n. 282 del 2002 la Corte Costituzionale configura l'ambiente come sfera di competenza che investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze». Ne deriva un «valore» costituzionalmente, protetto, una sorta di materia «trasversale» (sentenze nn. 507 e n. 54 del 2000, n. 382 del 1999, n. 273 del 1998) che accanto alla decisione statale valorizza interessi locali funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali;
    l'inserimento della materia «tutela dell'ambiente» nel novero di quelle di competenza esclusiva dello Stato, secondo la Consulta, non può quindi portare il Governo o la legge statale a eliminare la preesistente pluralità di titoli di legittimazione per interventi regionali diretti a soddisfare contestualmente, nell'ambito delle proprie competenze, ulteriori esigenze rispetto a quelle di carattere unitario definite dallo Stato, principio ribadito anche nella sentenza n. 135 del 2005. La sentenza n. 536 del 2002 riafferma il «valore» costituzionalmente protetto della tutela ambientale e non esclude la titolarità di competenze legislative di livello «inferiore» su materie quali il governo del territorio e la tutela della salute. Quel valore costituzionale assume rilievo concreto (sentenze nn. 407 e 536 del 2002, nn. 96, 222, 226 e 227 del 2003, n. 259 del 2004, nn. 108, 214 e 336 del 2005) sono se in esso sono contemperati interessi molteplici facenti capo a competenze differenziate. La sentenza n. 214 del 2005, chiarisce che il principio di «leale collaborazione» richiede la messa in opera di procedimenti nei quali tutte le istanze costituzionalmente rilevanti possano trovare rappresentazione. La prassi, dunque, di imporre alle comunità locali opere decise ad altro livello non appare confortata dallo spirito e dalla lettera della Costituzione;
    con la sentenza n. 62 del 2005, la Corte Costituzionale sancisce che l'attribuzione delle funzioni amministrative il cui esercizio sia necessario per realizzare interventi di rilievo nazionale può essere disposta dalla legge statale nei soli limiti dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Allorché interventi individuati come necessari e realizzati dallo Stato concernono l'uso del territorio, ed in particolare la realizzazione di opere e di insediamenti atti a condizionare in modo rilevante lo stato e lo sviluppo di singole aree, si impone che siano adottate modalità di attuazione che coinvolgano, attraverso opportune forme di collaborazione, le istituzioni (e quindi le comunità) sul cui territorio gli interventi sono destinati a realizzarsi. Tale principio è ribadito dalle sentenze nn. 104 del 2008, e nn. 12, 30, 61 e 225 del 2009. L'opera in oggetto appare carente anzitutto sotto questo primo, fondamentale profilo;
    strettamente collegata alla tutela dell'ambiente è poi la tutela della salute, poiché è indubbio che la salubrità dell'ambiente condiziona la salute dell'uomo. La sfera di competenza statale in questo caso è ancor più rigorosamente delimitata. Pertanto, qualora lo Stato volesse, in applicazione del principio di sussidiarietà, esercitare competenze in materia, la forma di raccordo tra Stato e regioni dovrebbe essere l'intesa, quale principale strumento di attuazione del principio di leale collaborazione, progressivamente elaborato dalla dottrina e riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale a partire dalla sentenza n. 219 del 1984. In riferimento alla localizzazione e alla realizzazione di un'opera, la Consulta ha più volte chiarito che l'interesse territoriale da prendere in considerazione e a cui deve essere offerta, sul piano costituzionale, adeguata tutela, è quello del territorio in cui l'opera è destinata ad essere ubicata (sentenze n. 338 del 1994, n. 242 del 1997, n. 303 del 2003 e n. 6 del 2004). Ciò premesso, l’iter del progetto di cui al disegno di legge appare allo stato non compiutamente definito e comunque non tale da far ritenere che i valori costituzionali sopra richiamati siano adeguatamente assicurati, mancando anche il dovuto coinvolgimento informativo nel processo decisionale delle comunità locali in cui dovranno essere realizzate le infrastrutture necessarie e connesse;
    il progetto non appare altresì corrispondere a una auspicata e coraggiosa Strategia Energetica Nazionale orientata alle energie rinnovabili, a dispetto di apodittiche asserzioni del Governo che lo propone alla ratifica delle Camere. Esso, in sostanza, non è neppure inquadrato in un contesto coerente di programmazione energetica sostenibile. Si assiste infatti all'irragionevole moltiplicarsi e al sovrapporsi di istanze infrastrutturali, gran parte delle quali destinate a non vedere alcun compimento, non rispondenti a una pianificazione energetica rispettosa delle richieste europee in materia di approvvigionamento di energia – con particolare riferimento al maggior utilizzo delle energie rinnovabili – e attenta alle criticità internazionali che la opportuna differenziazione delle fonti di approvvigionamento dovrebbe adeguatamente considerare. Con riferimento al progetto TAP, peraltro, a fronte di oneri prevedibili a seguito dell'impatto ambientale dell'opera, appaiono del tutto aleatorie – nel confuso quadro programmatorio e autorizzatorio in atto – le eventuali maggiori entrate per l'Erario, sia in considerazione della destinazione finale ad altri Paesi dell'idrocarburo, sia tenuto conto delle attuali previsioni di ribasso dei prezzi del gas, nonché delle forti criticità dovute a una non meditata valutazione del delicato contesto geopolitico in cui l'opera viene a inserirsi, meritevoli di approfondimento,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1710.
n. 1. Sibilia, Scagliusi, De Lorenzis, Crippa, L'Abbate, Brescia, D'Ambrosio, Manlio Di Stefano, Di Battista, Spadoni, Grande, Tacconi, Del Grosso.

A.C. 1710 – Questioni sospensive

QUESTIONI SOSPENSIVE

  La Camera,
   premesso che:
    il progetto del gasdotto «Trans Adriatic Pipeline» (TAP) prevede il trasporto di gas naturale dal giacimento azero di Shah Deniz, in fase di pre-sviluppo, verso l'Europa, attraverso la Repubblica greca fino al confine greco-turco, la Repubblica di Albania, con attraversamento del Mar Adriatico, fino alla costa meridionale della Puglia nella provincia di Lecce;
    è previsto che il gas sia trasportato con una condotta in acciaio lunga circa 800 km (Grecia 478 km, Albania 204 km, Mar Adriatico 105 km, Italia 4,9 km nel primo progetto). Per la parte italiana, è prevista la realizzazione di una condotta offshore lunga circa 45 km, dal limite delle acque italiane alla costa, e una condotta onshore lunga circa 5 km, dalla costa al terminale di ricezione, depressurizzazione e misura fiscale (PRT), in comune di Melendugno (LE), da dove presumibilmente avverrà il collegamento alla rete nazionale di metanodotti SNAM. La condotta, per la parte italiana avrà un diametro di 36” e una pressione di esercizio pari a 145 bar;
    la relazione introduttiva del presente disegno di legge di ratifica dell'accordo indica in 10 miliardi metri cubi per anno la capacità iniziale del gasdotto, espandibile a 20 miliardi in un futuro non ben precisato;
    per la realizzazione del gasdotto Trans-Adriatico è stata costituita la società TAP AG, costituita dalla società svizzera Axpo (42,5 per cento), dalla società norvegese Statoil (42,5 per cento) e dalla società tedesca E.ON Ruhrgas (15 per cento). Allo stato attuale, poiché il diritto societario svizzero non obbliga le società per azioni a dichiarare gli azionisti, a meno che non siano titolari di proprietà immobiliari nella Confederazione elvetica, stando alle dichiarazioni rilasciate dalla società TAP AG, il pacchetto azionario è detenuto per il 20 per cento dalla British Petroleum, per il 20 per cento della Socar (l'azienda azera), per il 20 per cento dalla norvegese Statoil, per il 16 per cento dalla Fluxys belga, per il 10 per cento dalla francese Total, per il 9 dalla E.ON Ruhrgas tedesca e per il 5 per cento dalla Axpo;
    la contemporanea presenza della norvegese Statoil sia nel consorzio internazionale Shah Deniz, insieme alla britannica British Petroleum, all'azera Socar e alla francese Total, sia nel consorzio TAP, assieme alla svizzera Axpo e alla tedesca E.On, ha sicuramente orientato la scelta del progetto TAP come principale corridoio di esportazione del gas azero verso l'Unione europea, mettendo una sordina al progetto Nabucco, che, pur disponendo di una capacità superiore ai 30 miliardi di metri cubi annui, esprime una marcata debolezza geopolitica, non disponendo di un peso politico sufficiente ad influenzare la strategia energetica di Bruxelles, in quanto sostenuto da un consorzio composto dalle compagnie come l'austriaca OMV, la rumena Transgaz, l'ungherese MOL, la turca Botas, la bulgara Energy holding. Infatti nonostante il progetto Nabucco originario fosse considerato «il progetto bandiera» dall'Europa tutta, con l'assenza delle principali compagnie energetiche europee, come l'Eni, Total, Gaz de France, BP, E.On, Wintherhall, era destinato al fallimento avendo contro i principali poteri economici e dell'energia;
    una delle motivazioni principali che ha influito sulla scelta del gasdotto Trans-Adriatico, quindi, è di natura neo-geopolitica, insita cioè nell'influenza esercitata da attori non statali come le compagnie energetiche;
    riguardo alla strategicità del progetto sono emerse gravi contraddizioni. La società TAP chiarisce, sin dalla relazione non tecnica, che il gas è destinato esclusivamente al mercato dell'Europa nord-occidentale. Il Governo italiano, nella relazione al disegno di legge, e alcuni esponenti politici territoriali dei partiti della maggioranza presentano, invece, il progetto come strategico per l'approvvigionamento del Paese. In realtà, l'Italia al momento sembra al riparo da eventuali riduzioni dell'offerta di gas dai fornitori: a fronte di un consumo annuo di circa 78 miliardi di metri cubi, nella rete nazionale circolano infatti circa 117 miliardi di metri cubi (molti dei quali già destinati al Nord Europa). Nell'ottica europea di differenziazione dell'approvvigionamento energetico, l'Italia dunque dà già il proprio contributo nel settore gas;
    secondo dichiarazioni di esponenti dell'Autorità per l'energia gli scenari dei mercati energetici non sono incoraggianti: «il 2012 ha visto un eccesso potenziale di offerta, nel mercato italiano dei gas naturale, prossimo al 50 per cento»;
    sino ad ora, lo sviluppo pratico del progetto è stato diretto in prima persona, con obiettivi di carattere eminentemente tecnico, dalla società TAP ed ha visto l'assenza dei necessari coinvolgimenti delle istituzioni pubbliche, come le regioni, gli enti locali, le università, gli enti di ricerca e le strutture tecniche competenti come l'ARPA;
    la società TAP dopo aver prodotto una relazione non tecnica e lo studio di impatto ambientale e sociale (ESIA), ha solo recentemente presentato lo studio di impatto ambientale (VIA);
    la bozza di progetto della società TAP, presentato alla Regione Puglia, su aspetti rilevanti è reticente o presenta soluzioni insoddisfacenti:
    non è ancora previsto né si trovano indicazioni circa l'opera di collegamento dal terminale di ricezione, depressurizzazione e misura fiscale (PRT) allo snodo nazionale della rete SNAM sito in Mesagne. La società Snam ha più volte ribadito che non esiste alcun progetto in merito e ciò si evince dal «Piano di realizzazione di nuova capacità e di potenziamento della rete di trasporto» del 2013 redatto dalla stessa Snam;
    per la realizzazione del microtunnel nell'ESIA si fa riferimento ad una tecnica innovativa di costruzione, senza tuttavia chiarire quale potrebbe essere la soluzione alternativa ove insorgessero dei problemi durante la realizzazione;
    nell'attuale bozza di progetto, la lunghezza del tratto a terra è prevista per circa 8,8 km, mentre la società TAP ha sempre sostenuto che la lunghezza non può essere superiore a 5 km per ragioni di sicurezza e per rispettare le norme comunitarie, che indicano l'utilizzo di valvole di sicurezza GVT per condotte con lunghezza superiore a 5 km non previste da alcuna scheda tecnica;
    il terminale di ricezione, depressurizzazione e misura fiscale (PRT), in particolare, per essere alimentato, richiede energia elettrica per circa 20 MegaWatt, ma, nel punto individuato per la sua costruzione, non esistono infrastrutture energetiche di tale portata. È dunque necessario un ulteriore intervento infrastrutturale, con conseguente impatto paesaggistico e ambientale;
    all'interno della bozza di progetto non vi è alcun chiarimento in merito all'elevata fornitura d'acqua necessaria al PRT per ridurre la pressione del gas in arrivo dal gasdotto, al fine di adeguarla alla pressione della rete nazionale. Un tale intervento richiede necessariamente una soluzione che o investa direttamente le falde, con gravi danni per le aziende agricole del territorio, o che preveda un'ulteriore opera infrastrutturale;
    il progetto, già nella fase iniziale, ha provocato tensioni nelle comunità interessate. La società TAP, come riportato nel rapporto ESIA, a pag. 326, paventa potenziali tensioni sociali per l'insufficiente risposta alle aspettative occupazionali delle popolazioni locali, ma la stessa TAP alimenta tali aspettative, sostenendo che la realizzazione dell'opera porterà circa 2.170 posti di lavoro in 15 anni;
    benché la società TAP, in tutti i documenti, prospetti un impatto ambientale nullo, la Procura della Repubblica di Lecce, con l'ausilio dei Carabinieri del NOE, indaga per i danni prodotti al fondale e ai pescatori di San Foca, già durante le operazioni di prospezione effettuate dal 25 dicembre 2012 al 28 febbraio 2013;
    la relazione al disegno di legge in oggetto contiene, inoltre, diverse incongruenze e antinomie:
     si afferma che il gasdotto, una volta realizzato, assicurerà una fornitura diversificata di gas necessaria alla sicurezza nazionale per l'Italia, pari a circa 10 miliardi di metri cubi all'anno, che corrisponde esattamente all'intera capacità di trasporto del gasdotto. Cade così una delle motivazioni principali alla base del sostegno al progetto e precisamente quella di far diventare l'Italia un importante crocevia del gas, il più importante hub sud-europeo per l'approvvigionamento dell'Europa del Nord;
     il progetto difficilmente potrà contribuire ai risparmi che il Governo afferma di poter realizzare entro il 2020, pari a circa 13,5 miliardi di euro annui, attraverso la riduzione dei prezzi all'ingrosso ai livelli europei, in quanto il consorzio del progetto ha richiesto ed ottenuto la deroga al «Third Party Access» (TPA), la quale oltre a stabilire che la capacità dell'infrastruttura, una volta realizzata, sarà riservata ai membri del consorzio TAP nei limiti della capacità futura totale di 20 miliardi di metri cubi per un periodo di 25 anni, autorizza l'esenzione dalla disciplina che prevede l'accesso di terzi, l'esenzione dagli obblighi di separazione societaria delle attività di trasporto e produzione e consente al consorzio, applicando il TAP TariffCode, di stabilire il corrispettivo per il trasporto, esonerando in tale senso lo stesso dall'applicazione della metodologia per il calcolo del regime tariffario stabilita dall'Autorità. Tale previsione è espressamente prevista all'articolo 9 dell'Accordo, secondo cui gli accordi preliminari sui prezzi avranno una durata di 25 anni e non potranno essere modificati o risolti senza il consenso del consorzio stesso;
     da un lato l'indeterminatezza del progetto, di cui manca la stesura definitiva, e dall'altro la prescrizione contenuta esplicitamente nell'articolo 6 dell'Accordo, che impone a tutti i Paesi, nei cui territori sarà ubicato il gasdotto, di adottare ogni provvedimento atto a facilitare la realizzazione del progetto compresa la concessione di tutte le autorizzazioni necessarie senza irragionevoli ritardi o restrizioni, pongono seri interrogativi sulla possibilità del rispetto della normativa italiana e comunitaria in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza sul lavoro;
    da informazioni non ufficiali lo studio di impatto ambientale presenta una modifica del progetto di carattere marginale, in quanto si riferisce al solo spostamento di poche centinaia di metri del terminale del gasdotto proveniente dall'Albania, lasciando inalterate tutte le criticità sopra indicate;
    il gasdotto TAP, durante tutto il suo tracciato, attraversa aree sensibili dal punto di vista paesaggistico-naturalistico, come confermato dal recente Piano territoriale paesaggistico regionale adottato dalla Regione Puglia, che evidenzia l'area come «corridoio verde» di importanza strategica per il sistema naturale del tavoliere salentino; inoltre, pur passando in aree periurbane, lambisce aree private residenziali e produttive (abitazioni, masserie, strutture turistiche, attività della produzione agroalimentare);
    desta peraltro preoccupazione la valutazione che lo stesso consorzio TAP presenta in merito all'impatto sulla salute e sicurezza dell'opera (Sintesi non tecnica – 6.8 Ambiente socioeconomico onshore Impatti e mitigazioni, pag. 59), di cui si riporta il seguente stralcio: «In generale gli impatti residui sulla salute e la sicurezza sono stati valutati di bassa significatività ad eccezione degli impatti sull'ambiente e sulla qualità di vita per quelle famiglie situate in prossimità (500 m) delle principali aree di cantiere (come il punto di ingresso del microtunnel e il PRT) o delle strutture permanenti. In questi specifici casi, l'impatto è stato valutato medio/alto.»;
    lungo il tratto offshore, così come specificato nell'Allegato Progetto definitivo Italia, CAP. 2.1.3 Interventi lungo la condotta offshore, saranno previsti interventi di correzione delle irregolarità del fondale con deposito di pietrame o ghiaia sotto la condotta e/o scavi del fondale, inoltre si prevede anche l'uso di materassini in pietrame, bitume o calcestruzzo. Preoccupa il fatto che, come ammesso dalla stessa TAP, «La quantità e la localizzazione di tali interventi non sono ancora definite»;
    nel Progetto definitivo dell'opera vi è inoltre la previsione di un enorme «microtunnel», da scavare sotto la foresta costiera e la spiaggia e da prolungare poi in mare, fino a 800 metri dalla linea di costa, al fine di superare i numerosi vincoli gravanti sulla fascia costiera: un microtunnel destinato a creare gravi problemi di rischio idrogeologico, eco sistemico, dell’habitat protetto e delle persone che in quella costa vivono, lavorano e sono ospitate per turismo;
    peraltro il gasdotto TAP è del tutto indipendente dall'esecuzione delle bonifiche che sono dovute a prescindere dall'esecuzione di nuove opere, in applicazione del principio «chi inquina paga» prescritto dalla direttiva 2004/35;
    va inoltre sottolineato che le comunità interessate non sono state coinvolte nel processo autorizzativo, come prescrive la convenzione di Aarhus recepita dall'Italia con la legge n. 108 del 2001 e con il regolamento CE 1367/2006 e direttive 2003/4 e 2003/35;
    il Comune di Melendugno ha recentemente presentato al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare un «contro-rapporto» relativamente al rapporto di VIA della «Trans Adriatic Pipeline» (TAP), redatto da un gruppo di lavoro di tecnici, giuristi, chimici, medici, ricercatori, e coordinato dall'ing. Dino Borri, ordinario di ingegneria del territorio al Politecnico di Bari (coautore parte generale) e dall'arch. Salvatore Petrachi, dirigente dell'ufficio tecnico comunale di Melendugno. Un contro-rapporto con osservazioni e disamine tecniche, anche con riferimento allo studio di impatto ambientale e sociale (ESIA), dal quale si evidenziano molte carenze, tanti aspetti trascurati, omessi o trattati con grande superficialità. A partire dalla presunta mitigazione dell'impatto;
    infine, è stato recentemente presentato, sia alla regione che al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare lo studio di impatto ambientale (VIA), che è ancora al vaglio sia del comitato regionale di VIA che della Commissione del Ministero;
    appare inspiegabile come la presenza italiana in tutto il progetto si limiti esclusivamente a fornire il territorio e le infrastrutture per il passaggio del gas, senza minimamente entrare nella composizione azionaria della società TAP AG che, negli ultimi due mesi, ha pur visto un così vorticoso cambio del proprio azionariato, con l'entrata delle più grandi società europee del settore,

delibera

di sospendere l'esame del disegno di legge n. 1710 in attesa del parere del comitato regionale di VIA della Puglia, nonché del provvedimento obbligatorio e vincolante del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare ai sensi della normativa vigente, che conclude la fase di valutazione del processo di VIA.
n. 1. Migliore, Scotto, Fava, Aiello, Airaudo, Boccadutri, Franco Bordo, Costantino, Di Salvo, Daniele Farina, Duranti, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Lacquaniti, Lavagno, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nardi, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Pilozzi, Placido, Piras, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Sannicandro, Zan, Zaratti.

  La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in oggetto concerne la realizzazione di un'infrastruttura finalizzata al trasporto del gas naturale dai giacimenti dell'Area del Caspio verso l'Europa, passando per la Grecia, l'Albania e l'Italia. All'interno del disegno di legge in titolo, così come nell'Accordo che si ratifica, non risultano tuttavia adeguatamente affrontati i problemi relativi all'impatto ambientale conseguenti alla realizzazione del progetto TAP, prevedendosi anzi (articolo 6 dell'Accordo) – che l'Italia, quale Stato contraente, sia tenuta ad adottare ogni provvedimento atto a facilitare la realizzazione del Progetto nel proprio territorio, compresa la concessione di tutte le autorizzazioni necessarie. Ciò in evidente antinomia con le norme nazionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale, le quali non possono logicamente e giuridicamente presupporre alcuna facilitazione preventiva a un dato progetto, dovendo questo essere imparzialmente valutato, nel rispetto della normativa comunitaria, dagli organismi tecnici individuati dal legislatore nazionale;
    il progetto in esame appare suscettibile, per come delineato, di incidere significativamente sul bene ambientale, senza il necessario apparato di cautele legislative, tecniche e amministrative, ispirate al principio comunitario di precauzione e richieste dalla normativa europea sulla valutazione di impatto ambientale (direttiva del Consiglio della Comunità europea n. 337 del 1985) e sulla valutazione ambientale strategica (direttiva 2001/42/CE) riguardanti l'attenta e approfondita valutazione degli effetti di determinate opere, piani e programmi sull'ambiente naturale;
    va inoltre considerato, negli atti di pianificazione e indirizzo che guidano la trasformazione del territorio, il ruolo costituzionalmente riconosciuto al sistema delle autonomie territoriali e alle regioni in particolare. A tale proposito, il Comitato per la valutazione di impatto ambientale della Regione interessata dalla localizzazione dell'opera ha già valutato negativamente il progetto TAP. Dalla ratifica può derivare quindi, in assenza di profonde modifiche tendenti all'inserimento di precise clausole di salvaguardia ambientale, una potenziale lesione del diritto all'ambiente per come esso si è venuto a configurare nella legislazione vigente e nella giurisprudenza costituzionale;
    appare indifferibile lo sviluppo di una politica energetica che punti esplicitamente alla riduzione del consumo di combustibili fossili, al rispetto degli accordi internazionali relativi al Protocollo di Kyoto, all'affrancamento dalla dipendenza energetica dall'estero e alla sostenibilità economica, volta alla riduzione dell'inquinamento e dei conseguenti danni alla salute e all'ambiente. In tale contesto, l'opera di cui al presente disegno di legge non sembra, allo stato, possedere i necessari requisiti di strategicità e rispondenza a una corretta pianificazione delle fonti energetiche, presentando, al converso, numerose criticità sotto il profilo della tutela ambientale, aventi rilevanza costituzionale;
    una non adeguata programmazione delle fonti di approvvigionamento, oltre a non recare benefici in termini di costo energetico, rischia, se non accompagnata da un'attenta ed equilibrata normativa di tutela ambientale di sfociare in una aperta violazione dell'articolo 9 della Costituzione, anche alla luce del fatto che negli ultimi anni la nozione di ambiente ha subito una profonda evoluzione, che non consente più di tagliare fuori i diversi attori del sistema, in primis i cittadini e le comunità che vivono sul territorio interessato di volta in volta dalla programmazione infrastrutturale. Si è infatti passati da un concetto di mera conservazione alla configurazione di un vero e proprio diritto all'ambiente, espressione della personalità individuale e sociale, cui dare adeguata protezione. La Costituzione, con l'articolo 9, presenta una visione non statica o meramente estetica, ma di protezione integrata e articolata dei valori ambientali, parallelamente elevando, all'articolo 32, la salute a diritto fondamentale dell'individuo e a interesse della collettività. Parte della dottrina, cui di seguito si fa riferimento puntuale, configura da tempo il «diritto all'ambiente» come diritto fondamentale, in ciò confortata anche dal Trattato di Lisbona e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il cui articolo 37 fa riferimento alla tutela dell'ambiente e al miglioramento della sua qualità, nonché al principio dello sviluppo sostenibile;
    nel valutare gli atti programmatori in materia infrastrutturale ed energetica non si può procedere a una generica dichiarazione di strategicità, in presenza di un insuperabile principio generale, secondo cui la Repubblica si impegna a favorire uno sviluppo ispirato non soltanto a criteri economici, ma anche a valori ambientali. La legge 8 luglio 1986, n. 349, ha conseguentemente riconosciuto come diritto fondamentale della persona e interesse della collettività la salvaguardia dell'ambiente, intesa non solo come razionale gestione ma anche come effettivo miglioramento delle condizioni naturali. Il diritto all'ambiente si è consolidato nella prassi e a livello giurisprudenziale, a partire dalla nota sentenza n. 5172 del 6 ottobre 1979, con cui la Corte di Cassazione ha precisato che ciascun uomo – titolare di diritti inviolabili sia come singolo, sia come membro delle formazioni sociali nelle quali si svolge la propria personalità – ha un diritto fondamentale alla salute non solo in quanto singolo, ma anche, come membro delle comunità che frequenta e ha quindi diritto all'ambiente salubre, principio riconosciuto dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 210 del 1987 e n. 641 del 1987. Si tratta di un diritto collettivo appartenente al singolo in quanto tale ma anche in quanto membro della collettività e il concetto unitario di ambiente va inteso come complesso di beni (aria, acqua, suolo, natura, biodiversità, energie) appartenenti al singolo uomo e all'umanità nel suo complesso. Ne deriva il ruolo imprescindibile dei cittadini e delle comunità nel processo decisionale, fattori che il disegno di legge in esame non valorizza e anzi sbrigativamente comprime, alla stregua di ampia parte della legislazione speciale infrastrutturale degli ultimi anni;
    con riferimento al riparto di competenze, la giurisprudenza costituzionale ha evidenziato che la tutela dell'ambiente definita dall'articolo 117 della Costituzione non consente di individuare una sfera statale rigorosamente circoscritta, affermando al contrario che essa costituisce un valore trasversale da porre in relazione con gli altri interessi e con le competenze regionali concorrenti nel cui ambito è legittima l'adozione di una disciplina maggiormente rigorosa. A fronte di ogni intervento statale avente conseguenze sul territorio di una comunità se ne deve considerare la conformità non solo rispetto all'articolo 117 della Costituzione, bensì anche ai criteri indicati dall'articolo 118 della Costituzione, nonché al più ampio principio di leale collaborazione (sentenze n. 331 del 2010, n. 383 del 2005 e n. 6 del 2004), poiché le esigenze generali sottese a un dato progetto o procedimento non possono far venir meno la necessità di un ampio coinvolgimento delle diverse realtà locali nei relativi procedimenti. Il principio di collaborazione assume pertanto una centralità tale da assegnare un valore decisivo all'intesa fra Stato e istituzioni locali ovvero alle fasi procedimentali, nell'attuazione della normativa in materia di programmazione e realizzazione delle infrastrutture strategiche ed energetiche;
    la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente inerisce infatti a un interesse pubblico di valore costituzionale primario (sentenza n. 151 del 1986) e assoluto (sentenza n. 210 del 1987) inderogabile da altre discipline di settore. Nel valutare l'impatto delle opere, occorre muovere dal fatto che la tutela dell'ambiente comprende anche la salvaguardia delle qualità e degli equilibri delle sue singole componenti, come previsto dalla Dichiarazione di Stoccolma del 1972. Giova, a questo proposito, riproporre le conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza costituzionale, rafforzata dalle riflessioni di una consolidata e autorevole dottrina, cui i firmatari del presente atto intendono richiamarsi. Nella sentenza n. 407 del 2002 e nella sentenza n. 282 del 2002 la Corte Costituzionale configura l'ambiente come sfera di competenza che investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze». Ne deriva un «valore» costituzionalmente, protetto, una sorta di materia «trasversale» (sentenze n. 507 e n. 54 del 2000, n. 382 del 1999, n. 273 del 1998) che accanto alla decisione statale valorizza interessi locali funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali;
    l'inserimento della materia «tutela dell'ambiente» nel novero di quelle di competenza esclusiva dello Stato, secondo la Consulta, non può quindi portare il Governo o la legge statale a eliminare la preesistente pluralità di titoli di legittimazione per interventi regionali diretti a soddisfare contestualmente, nell'ambito delle proprie competenze, ulteriori esigenze rispetto a quelle di carattere unitario definite dallo Stato, principio ribadito anche nella sentenza n. 135 del 2005. La sentenza n. 536 del 2002 riafferma il «valore» costituzionalmente protetto della tutela ambientale e non esclude la titolarità di competenze legislative di livello «inferiore» su materie quali il governo del territorio e la tutela della salute. Quel valore costituzionale assume rilievo concreto (sentenze nn. 407 e 536 del 2002, nn. 96, 222, 226 e 227 del 2003, n. 259 del 2004, nn. 108, 214 e 336 del 2005) solo se in esso sono contemperati interessi molteplici facenti capo a competenze differenziate. La sentenza n. 214 del 2005 chiarisce che il principio di «leale collaborazione» richiede la messa in opera di procedimenti nei quali tutte le istanze costituzionalmente rilevanti possano trovare rappresentazione. La prassi, dunque, di imporre alle comunità locali opere decise ad altro livello non appare confortata dallo spirito e dalla lettera della Costituzione;
    con la sentenza n. 62 del 2005, la Corte costituzionale sancisce che l'attribuzione delle funzioni amministrative il cui esercizio sia necessario per realizzare interventi di rilievo nazionale può essere disposta dalla legge statale nei soli limiti dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Allorché interventi individuati come necessari e realizzati dallo Stato concernono l'uso del territorio, ed in particolare la realizzazione di opere e di insediamenti atti a condizionare in modo rilevante lo stato e lo sviluppo di singole aree, si impone che siano adottate modalità di attuazione che coinvolgano, attraverso opportune forme di collaborazione, le istituzioni (e quindi le comunità) sul cui territorio gli interventi sono destinati a realizzarsi. Principio ribadito dalle sentenze nn. 104 del 2008 e nn. 12, 30, 61 e 225 del 2009. L'opera in oggetto appare carente anzitutto sotto questo primo, fondamentale profilo;
    strettamente collegata alla tutela dell'ambiente è poi la tutela della salute, poiché è indubbio che la salubrità dell'ambiente condiziona la salute dell'uomo. La sfera di competenza statale in questo caso è ancor più rigorosamente delimitata. Pertanto, qualora lo Stato volesse, in applicazione del principio di sussidiarietà, esercitare competenze in materia, la forma di raccordo tra Stato e regioni dovrebbe essere l'intesa, quale principale strumento di attuazione del principio di leale collaborazione, progressivamente elaborato dalla dottrina e riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale a partire dalla sentenza n. 219 del 1984. In riferimento alla localizzazione e alla realizzazione di un'opera, la Consulta ha più volte chiarito che l'interesse territoriale da prendere in considerazione e a cui deve essere offerta, sul piano costituzionale, adeguata tutela, è quello del territorio in cui l'opera è destinata ad essere ubicata (sentenze n. 338 del 1994, n. 242 del 1997, n. 303 del 2003 e n. 6 del 2004). Ciò premesso, l’iter del progetto di cui al disegno di legge appare allo stato non compiutamente definito e comunque non tale da far ritenere che i valori costituzionali sopra richiamati siano adeguatamente assicurati, mancando anche il dovuto coinvolgimento informativo nel processo decisionale delle comunità locali in cui dovranno essere realizzate le infrastrutture necessarie e connesse;
    il progetto non appare altresì corrispondere a una auspicata e coraggiosa strategia energetica nazionale orientata alle energie rinnovabili, a dispetto di apodittiche asserzioni del Governo che lo propone alla ratifica delle Camere. Esso, in sostanza, non è neppure inquadrato in un contesto coerente di programmazione energetica sostenibile. Si assiste infatti all'irragionevole moltiplicarsi e al sovrapporsi di istanze infrastrutturali, gran parte delle quali destinate a non vedere alcun compimento, non rispondenti a una pianificazione energetica rispettosa delle richieste europee in materia di approvvigionamento di energia – con particolare riferimento al maggior utilizzo delle energie rinnovabili – e attenta alle criticità internazionali che la opportuna differenziazione delle fonti di approvvigionamento dovrebbe adeguatamente considerare. Con riferimento al progetto TAP, peraltro, a fronte di oneri prevedibili a seguito dell'impatto ambientale dell'opera, appaiono del tutto aleatorie – nel confuso quadro programmatorio e autorizzatorio in atto – le eventuali maggiori entrate per l'Erario, sia in considerazione della destinazione finale ad altri Paesi dell'idrocarburo, sia tenuto conto delle attuali previsioni di ribasso dei prezzi del gas, nonché delle forti criticità dovute a una non meditata valutazione del delicato contesto geopolitico in cui l'opera viene a inserirsi, meritevoli di approfondimento;
    inoltre, in quanto parte del corridoio Sud del gas, dovrebbe essere realizzata una VIA unica per l'intero progetto, nel rispetto della normativa europea, come precondizione alla ratifica dell'Accordo;
    dovrebbe essere resa pubblica la base legale che giustifica il mandato della Commissione europea a negoziare il «Trans Caspian Pipeline» con il governo del Turkmenistan, come precondizione alla ratifica dell'Accordo;
    dovrebbero essere resi pubblici gli accordi finanziari riguardanti il TAP e gli altri tronconi del corridoio Sud del gas inteso come opera unica, come precondizione alla ratifica dell'Accordo,

delibera

di sospendere l'esame del disegno di legge n. 1710 in attesa che si pronunci, a conclusione della fase di valutazione del processo di VIA, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
n. 2. Sibilia, Scagliusi, De Lorenzis, Crippa, L'Abbate, Brescia, D'Ambrosio, Manlio Di Stefano, Di Battista, Spadoni, Grande, Tacconi, Del Grosso.

A.C. 1710 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 1710 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 3.1 e 3.2, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 1710 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto «Trans Adriatic Pipeline», fatto ad Atene il 13 febbraio 2013.

A.C. 1710 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

A.C. 1710 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 1.150 per l'anno 2013 e in euro 1.155 a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

  Sopprimerlo.
3. 1. Pannarale, Duranti, Fratoianni, Sannicandro, Matarrelli, Scotto, Fava.

  Sopprimere il comma 2.
3. 2. Pannarale, Duranti, Fratoianni, Sannicandro, Matarrelli, Scotto, Fava.

A.C. 1710 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

  Sopprimerlo.
4. 1. Pannarale, Duranti, Fratoianni, Sannicandro, Matarrelli, Scotto, Fava.

A.C. 1710 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del disegno di legge in esame ratifica l'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto «Trans Adriatic Pipeline», fatto ad Atene il 13 febbraio 2013 (di seguito denominato Accordo);
    l'articolo 1 dell'Accordo rinvia per il significato di termini rilevanti impiegati nel testo all'appendice del medesimo, il quale definisce Trans Adriatic Pipeline, ovvero il sistema per il trasporto attraverso gasdotto di gas naturale destinato a collegare il confine greco-turco, attraverso la Repubblica greca e poi la Repubblica di Albania, attraversando l'Adriatico, fino ad un'area nei pressi di Lecce (San Foca, marina di Melendugno);
    l'individuazione del sopracitato sito ha riscontrato notevoli criticità in merito alla valutazione dell'impatto ambientale;
    il Consiglio provinciale di Lecce e diversi Consigli comunali hanno infatti espresso parere contrario alla definizione dell'approdo a San Foca, Marina di Melendugno;
    si sono verificati altresì episodi di protesta che hanno creato tensione sia tra la popolazione residente nel comune della zona di approdo sia in quella del circondario limitrofo a causa della forte caratterizzazione turistica del territorio che rappresenta una delle fonti di reddito principali della zona;
    vista la necessità, in base all'articolo 12 dell'Accordo, di approvazione scritta di tutte le Parti contraenti per l'introduzione di qualsivoglia modifica del testo,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per garantire l'avvio tempestivo della procedura di modifica dell'Accordo di cui all'articolo 12 citato in premessa, al fine di individuare al più presto un'area di approdo del Trans Adriatic Pipeline alternativa all'attuale.
9/1710/1Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del disegno di legge in esame ratifica l'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto «Trans Adriatic Pipeline», fatto ad Atene il 13 febbraio 2013 (di seguito denominato Accordo);
    l'articolo 1 dell'Accordo rinvia per il significato di termini rilevanti impiegati nel testo all'appendice del medesimo, il quale definisce Trans Adriatic Pipeline, ovvero il sistema per il trasporto attraverso gasdotto di gas naturale destinato a collegare il confine greco-turco, attraverso la Repubblica greca e poi la Repubblica di Albania, attraversando l'Adriatico, fino ad un'area nei pressi di Lecce (San Foca, marina di Melendugno);
    l'individuazione del sopracitato sito ha riscontrato notevoli criticità in merito alla valutazione dell'impatto ambientale;
    il Consiglio provinciale di Lecce e diversi Consigli comunali hanno infatti espresso parere contrario alla definizione dell'approdo a San Foca, Marina di Melendugno;
    si sono verificati altresì episodi di protesta che hanno creato tensione sia tra la popolazione residente nel comune della zona di approdo sia in quella del circondario limitrofo a causa della forte caratterizzazione turistica del territorio che rappresenta una delle fonti di reddito principali della zona;
    vista la necessità, in base all'articolo 12 dell'Accordo, di approvazione scritta di tutte le Parti contraenti per l'introduzione di qualsivoglia modifica del testo,

impegna il Governo

ad assicurare la più attenta valutazione degli aspetti ambientali legati alla ubicazione attualmente in discussione e alle possibili alternative nel corso del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA).
9/1710/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto «Trans Adriatic Pipeline», stipulato ad Atene il 13 febbraio 2013, prevede, appunto, la realizzazione del gasdotto trans-adriatico che dovrebbe connettere l'Italia con la Grecia attraverso l'Albania, al fine di consentire l'afflusso di gas naturale proveniente dalla zona del Caucaso;
    l'area interessata all'approdo del gasdotto, il Comune di Melendugno, è particolarmente interessante da molti punti di vista: agricolo (1.400 ulivi protetti), ambientale (barriera coralligena, area dove vivono tartarughe e delfini), artistico (area di rispetto di una villa romana, presenza di dolmen), tant’è che lì insistono sette siti d'importanza comunitaria secondo la direttiva europea Habitat;
    il prof. Dino Borri, docente di ingegneria del territorio al Politecnico di Bari, nonché consulente di parte per il Comune di Melendugno, ha evidenziato, in una audizione informale presso la Commissione esteri della Camera, le incongruenze e la debolezza delle garanzie offerte ai cittadini del territorio interessato dall'approdo del gasdotto;
    in particolare il professore ha denunciato, tra le altre cose, l'assenza di uno studio sul suolo nella documentazione relativa alla VIA, che invece avrebbe dovuto essere obbligatorio, tenuto conto oltretutto delle zone ad altro rischio sismico nelle quali il gasdotto sarà posizionato in Grecia ed Albania;
    sul progetto vi è stata e vi è una forte opposizione sia da parte dell'amministrazione locale che degli abitanti che nutrono forte preoccupazioni sul ritorno negativo che tale opera potrebbe avere sul loro territorio;
    ovviamente l'opposizione manifestata non si riferisce all'importanza strategica di quest'opera ma ai criteri con i quali si è deciso il suo posizionamento;
    stante questa situazione, è difficile comprendere i criteri che hanno portato alla scelta di tale territorio come terminale finale del gasdotto;
    in tal senso, è comprensibile la forte preoccupazione che stanno vivendo le popolazioni e le amministrazioni locali che vedono avvicinarsi dei pericoli per la fragile economia locale a causa di una scelta che sono stati costretti a subire;
    appare necessario, di conseguenza, provare a trovare una strada che sappia conciliare due interessi, quello generale del Paese ad avere una bolletta energetica più leggera e sicura, legato a quello della credibilità internazionale che ci vincola al rispetto degli obblighi assunti, con quello della sostenibilità ambientale, che deve avere tutta l'attenzione necessaria;
    in tal senso, pure se appare difficile conciliare interessi che possono sembrare tra loro confliggenti, è necessario fare tutti gli sforzi possibili per realizzare questa conciliazione,

impegna il Governo

a prevedere la convocazione di un tavolo di confronto interistituzionale aperto alle diverse parti in causa al fine di trovare una soluzione condivisa su tale delicata materia, tenendo conto delle preoccupazioni espresse dagli amministratori e dalle popolazioni locali che, tra l'altro, hanno denunciato, in maniera circostanziata, le insufficienze e le mancanze della documentazione relativa al VIA.
9/1710/2Locatelli, Di Gioia, Di Lello, Pastorelli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto «Trans Adriatic Pipeline», stipulato ad Atene il 13 febbraio 2013, prevede, appunto, la realizzazione del gasdotto trans-adriatico che dovrebbe connettere l'Italia con la Grecia attraverso l'Albania, al fine di consentire l'afflusso di gas naturale proveniente dalla zona del Caucaso;
    l'area interessata all'approdo del gasdotto, il Comune di Melendugno, è particolarmente interessante da molti punti di vista: agricolo (1.400 ulivi protetti), ambientale (barriera coralligena, area dove vivono tartarughe e delfini), artistico (area di rispetto di una villa romana, presenza di dolmen), tant’è che lì insistono sette siti d'importanza comunitaria secondo la direttiva europea Habitat;
    il prof. Dino Borri, docente di ingegneria del territorio al Politecnico di Bari, nonché consulente di parte per il Comune di Melendugno, ha evidenziato, in una audizione informale presso la Commissione esteri della Camera, le incongruenze e la debolezza delle garanzie offerte ai cittadini del territorio interessato dall'approdo del gasdotto;
    in particolare il professore ha denunciato, tra le altre cose, l'assenza di uno studio sul suolo nella documentazione relativa alla VIA, che invece avrebbe dovuto essere obbligatorio, tenuto conto oltretutto delle zone ad altro rischio sismico nelle quali il gasdotto sarà posizionato in Grecia ed Albania;
    sul progetto vi è stata e vi è una forte opposizione sia da parte dell'amministrazione locale che degli abitanti che nutrono forte preoccupazioni sul ritorno negativo che tale opera potrebbe avere sul loro territorio;
    ovviamente l'opposizione manifestata non si riferisce all'importanza strategica di quest'opera ma ai criteri con i quali si è deciso il suo posizionamento;
    stante questa situazione, è difficile comprendere i criteri che hanno portato alla scelta di tale territorio come terminale finale del gasdotto;
    in tal senso, è comprensibile la forte preoccupazione che stanno vivendo le popolazioni e le amministrazioni locali che vedono avvicinarsi dei pericoli per la fragile economia locale a causa di una scelta che sono stati costretti a subire;
    appare necessario, di conseguenza, provare a trovare una strada che sappia conciliare due interessi, quello generale del Paese ad avere una bolletta energetica più leggera e sicura, legato a quello della credibilità internazionale che ci vincola al rispetto degli obblighi assunti, con quello della sostenibilità ambientale, che deve avere tutta l'attenzione necessaria;
    in tal senso, pure se appare difficile conciliare interessi che possono sembrare tra loro confliggenti, è necessario fare tutti gli sforzi possibili per realizzare questa conciliazione,

impegna il Governo

ad assicurare d'intesa con la regione Puglia un confronto con tutte le parti interessate, anche istituzionali, nell'ambito del dibattito pubblico avviato, al fine di trovare una soluzione condivisa, tenendo conto delle preoccupazioni espresse dalle amministrazioni locali e dalle popolazioni.
9/1710/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Locatelli, Di Gioia, Di Lello, Pastorelli.


   La Camera,
   premesso che:
    con l'approvazione finale del disegno di legge recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica Greca e la Repubblica Italiana sul progetto Trans Adriatic Pipeline», stilato ad Atene il 13 febbraio scorso, si consegue certamente un atto di importanza cruciale per la nostra economia finalizzato alla realizzazione di un'infrastruttura di importanza strategica per l'approvvigionamento energetico, ma anche a forte impatto per il contesto socio- ambientale per le aree del nostro territorio interessate dall'attraversamento del gasdotto;
    tale progetto, che prevede l'innesto sulla terra ferma presso la costa salentina, è da mesi all'attenzione delle comunità locali pugliesi che ne contestano la realizzazione e l'approdo con motivazioni, di merito e di metodo, recentemente formalizzate ed espresse in sede di controdeduzioni allo Studio di impatto ambientale e sociale (Esia) depositato il 10 settembre scorso al Ministero dell'ambiente, recante le modifiche apportate al progetto e al tracciato;
    la Regione Puglia, al fine di formulare un parere compiuto, ha avviato, d'intesa con il Governo nazionale, una fase di consultazione aperta che si concluderà entro il mese di dicembre;
    per espressa dichiarazione del Sottosegretario alla sviluppo economico, Claudio De Vincenti, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, il Governo si reso è disponibile, su richiesta della stessa Regione Puglia, a prorogare il termine utile (fissato al 10 novembre u.s.) per il recepimento delle osservazioni al progetto, nonché – come riportato dal resoconto stenografico della seduta del Senato n. 127 del 17 ottobre u.s., – di voler svolgere un ruolo «nella realizzazione e poi, nelle prossime settimane, nello svolgimento della consultazione pubblica in corso sul progetto, in particolare nella regione Puglia», al fine di vigilare «con grande attenzione sulle caratteristiche del progetto e sul suo impatto ambientale»;
    in sede di controdeduzioni presentate dal Comune di Melendugno e da altri soggetti in qualità di portatori di interesse, emergerebbero con evidenza sia l'inappropriatezza dell'approdo presso la Marina di San Foca, sia probabili lacune presenti nei documenti depositati dalla Società relativi alla fase di VIA, tali da evidenziare la necessità di un supplemento di riflessione e di approfondimento al fine di poter individuare alternative alla realizzazione dell'ultimo tratto offshore e onshore;
    è forte l'allarme e la preoccupazione delle popolazioni salentine, anche in considerazione del rischio che la realizzazione del gasdotto, così come proposto, possa compromettere irreversibilmente e pericolosamente vocazioni e attività economiche, insieme ad emergenze ambientali e naturali di particolare rilievo e pregio, vanificando peraltro progetti – di salvaguardia e tutela ambientale, oltre che di sviluppo economico – in questi anni realizzati anche con l'impiego di imponenti risorse pubbliche;
    l'inizio della fase principale di costruzione del Progetto TAP in Italia è prevista per il 2016 e durerà circa 3 anni, mentre la messa in esercizio del progetto è prevista per l'inizio del 2019,

impegna il Governo

ad assicurare tempi di esame e valutazione del Progetto TAP che consentano il perfezionamento della consultazione avviata dalla Regione Puglia, prestando la massima attenzione alle istanze locali, assicurando in ogni caso il rispetto delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e socio-economiche delle aree interessate da detta infrastruttura, nonché assicurando che l'opportuna ratifica non determini alcun automatismo rispetto all'ipotesi di localizzazione di approdo proposta.
9/1710/3Bellanova, Ginefra, Scalfarotto, Capone, Pelillo, Grassi.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame dispone la ratifica dell'Accordo tra il nostro Paese, l'Albania e la Grecia sul progetto «Trans Adriatic Pipeline»;
    il testo dell'Accordo si compone di un preambolo e 14 articoli;
    gli articoli 4 e 10 del citato Accordo riguardano interventi e decisioni di parte italiana;
    nella fattispecie, l'articolo 4 prevede che, per trasmettere e ricevere comunicazioni e avvisi e agire da coordinatore di diritti e degli obblighi derivanti dal rispetto dell'Accordo stesso, ciascuna Parte nomini un Soggetto che per quanto riguarda il nostro Paese è stato individuato nel Dipartimento per l'Energia – Direzione generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e le Infrastrutture Energetiche del Ministero dello sviluppo economico;
    nella fattispecie, con l'articolo 10 viene istituita una Commissione di attuazione nella quale ciascuna Parte partecipa con due rappresentanti,

impegna il Governo

   a prevedere che per la realizzazione di un più proficuo coordinamento delle procedure amministrative, il soggetto previsto dalla lettera c) dell'articolo 4 dell'Accordo sia affiancato dalla Divisione III – Interventi ambientali, efficienza energetica e energie alternative della Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
   in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 4 dell'Accordo, il soggetto di cui alla lettera c) fornisca una dettagliata relazione annuale al Parlamento in relazione agli obblighi e ai doveri derivanti dal presente Accordo;
   a prevedere che i due rappresentanti di parte italiana previsti dall'articolo 10 siano nominati sentite le Commissioni parlamentari competenti.
9/1710/4Sibilia, Scagliusi, Di Battista, Crippa, Manlio Di Stefano, Spadoni, Grande, Tacconi, Del Grosso.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in oggetto concerne la realizzazione di un'infrastruttura finalizzata al trasporto del gas naturale dai giacimenti dell'Area del Caspio verso l'Europa, passando per la Grecia, l'Albania e l'Italia. All'interno del disegno di legge in titolo, così come nell'Accordo che si ratifica, non risultano tuttavia adeguatamente affrontati i problemi relativi all'impatto ambientale conseguenti alla realizzazione del Progetto TAP, prevedendosi anzi (articolo 6 dell'Accordo) – che l'Italia, quale Stato contraente, sia tenuta ad adottare ogni provvedimento atto a facilitare la realizzazione del Progetto nel proprio territorio, compresa la concessione di tutte le autorizzazioni necessarie. Ciò in evidente antinomia con le norme nazionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale, le quali non possono logicamente e giuridicamente presupporre alcuna facilitazione preventiva a un dato progetto, dovendo questo essere imparzialmente valutato, nel rispetto della normativa comunitaria, dagli organismi tecnici individuati dal legislatore nazionale;
    molte perplessità ha determinato la firma del citato Accordo,

impegna il Governo

   a prevedere che, in attuazione del citato Progetto TAP, il consorzio costruttore del gasdotto TAP e delle opere annesse sia registrato a Melendugno (Lecce) o in altro luogo del territorio italiano, e quindi sottoposto a tassazione dei profitti nello stato italiano;
   a prevedere che nessuna forma di sostegno pubblico diretto o indiretto, italiano, europeo o internazionale venga garantito al consorzio costruttore, alle banche o alle aziende coinvolte, incluso le forme di copertura della garanzia degli investimenti, i prestiti da parte di istituzioni finanziarie pubbliche quali la BEI, la BERS, la Cassa depositi e prestiti o altre istituzioni partecipate dal Governo italiano;
   a prevedere che la VIA relativa al Progetto TAP venga considerata incongrua come richiesto dal comune di Melendugno e venga eseguita una VIA complessiva per tutte le opere costituenti parte integrante del «Corridoio Sud del gas», formalizzando il progetto come un solo unico progetto energetico;
   a rendere pubblici tutti gli accordi finanziari relativi alla costruzione del TAP e agli altri tronconi dell'opera «Corridoio Sud del gas», considerata come opera unica;
   a rendere pubblica la base legale che giustifica il mandato della Commissione europea a negoziare il «Trans Caspian Pipeline» con il Turkmenistan.
9/1710/5Di Battista, Crippa, Sibilia, Scagliusi, Manlio Di Stefano, Spadoni, Grande, Tacconi, Del Grosso.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame dispone la ratifica dell'Accordo tra il nostro Paese, l'Albania e la Grecia sul progetto «Trans Adriatic Pipeline»;
    come riportato nelle relazioni che accompagnano il provvedimento, esso rappresenta l'approdo di una «intensa attività negoziale» delle diplomazie dei tre Paesi interessati, preceduto dalla firma di un Memorandum of Understanding siglato a New York già nel settembre del 2012;
    a detto memorandum – utile a dar seguito alle richieste di esenzione dal «Third Party Access» (TPA), già pervenute all'Italia dal Consorzio Trans Adriatic Pipeline (TAP) – è seguito l'accordo vero e proprio, sottoscritto ad Atene il 13 febbraio 2013;
    il TAP, letteralmente «Condotta che attraversa l'Adriatico» – come si legge nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento – è una infrastruttura per trasportare gas naturale dai giacimenti dell'Area del Caspio verso l'Europa, passando per la Grecia e l'Albania;
    TAP è anche l'acronimo della società «Trans Adriatic Pipeline AG» – costituita in Svizzera con capitale privato svizzero, norvegese e tedesco;
    tra le motivazioni principali che hanno portato il Governo italiano alla sottoscrizione di detto Accordo vi è la convinzione che il progetto TAP costituisca un utile strumento per diversificare le fonti energetiche e i fornitori d'energia, con conseguenti ricadute positive sia sul cosiddetto «costo della bolletta energetica» che sul piano occupazionale;
    l'azione di diversificazione delle fonti energetiche di cui sopra è stata oggetto di ufficiali decretazioni del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i quali, con decreto interministeriale del marzo 2013, hanno adottato la nuova Strategia energetica nazionale (SEN) che prevede – come si legge nella sezione 5 dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) che accompagna il provvedimento – l'inserimento del – TAP tra i progetti strategici contenuti nella SEN;
    per questi motivi il Governo italiano ritiene che il TAP, entro il 2020, contribuirà a una significativa riduzione dei costi energetici, a una maggiore sicurezza, nonché a una minore dipendenza di approvvigionamento e alla crescita economica, grazie a circa 180 miliardi di investimenti relativi alla realizzazione dell'opera fino al 2020;
    al momento della sottoscrizione dell'Accordo, il Consorzio Shah Deniz, che gestisce il giacimento di gas azero, non aveva ancora scelto a quale progetto di conduzione assegnare la propria estrazione;
    tuttavia, solo poche settimane addietro, detto consorzio ha scelto definitivamente il progetto del gasdotto TAP;
    il Comitato per la valutazione di impatto ambientale della Regione Puglia ha già valutato negativamente il progetto innanzi citato;
    all'interno del disegno di legge in titolo, così come nel raccordo di cui si permette la ratifica, non sono affrontati i problemi relativi all'impatto ambientale conseguenti alla realizzazione del progetto medesimo;
    allo stesso modo, né l'accordo né il disegno di legge prevedono disposizioni di alcun tipo in favore delle popolazioni residenti nell'area in cui insisteranno le strutture necessarie al funzionamento dell'opera prevista;
    le ricadute positive in termini occupazionali non sono altro che previsioni destituite di ogni fondamento, come ampiamente emerso dalle audizioni dei rappresentanti dell'azienda interessata, svolte nelle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica;
    al netto di valutazioni di carattere generale sulla scelta di politica energetica adottata dal nostro Paese sottoscrivendo detto Accordo, così come di valutazioni di dettaglio sulla valenza del progetto in termini di rispetto dell'ambiente in cui andrà ad insistere, i sottoscrittori del presente atto di indirizzo ritengono che alle popolazioni locali siano in ogni caso da destinare royalties e/o, più in generale, i proventi della tassazione sulle attività di produzione e commercializzazione che si creeranno con l'avviamento del progetto in titolo;
    la SEN adottata dal nostro Paese rappresenta una troppo debole risposta alle richieste europee in materia di approvvigionamento di energia, che richiedono un maggior utilizzo delle energie rinnovabili, e non tutela sufficientemente l'Italia dalla dipendenza energetica dagli altri Paesi; una auspicata e coraggiosa Strategia energetica nazionale orientata alle energie rinnovabili non riterrebbe infatti il TAP un'opera strategica;
    l'articolo 6 dell'Accordo – che impegna gli Stati contraenti ad «adottare ogni provvedimento atto a facilitare la realizzazione del Progetto nel proprio territorio, compresa la concessione di tutte le autorizzazioni necessarie» – è in evidente antinomia con le norme nazionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale;
    non si comprende infatti come il Governo, nella sua veste di contraente di detto Accordo internazionale, possa impegnarsi a facilitare le autorizzazioni e, contemporaneamente, imparzialmente valutare, nel rispetto della normativa comunitaria, l'impatto ambientale del medesimo progetto;
    la valutazione di impatto ambientale (VIA) nazionale è stata introdotta in Italia sulla base di norme che traggono origine dalla direttiva del Consiglio della Comunità Europea n. 337 del 1985, modificata ed integrata dalla direttiva CEE 97/11;
    secondo la normativa comunitaria i progetti che possono avere un effetto rilevante sull'ambiente, inteso come ambiente naturale e ambiente antropizzato, devono essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale in base a determinate categorie progettuali e secondo specifiche procedure;
    parimenti, anche la valutazione ambientale strategica (VAS) è stata introdotta a livello comunitario dalla direttiva europea 2001/42/CE che riguarda «la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente naturale» con l'obiettivo di perseguire la sostenibilità ambientale delle scelte contenute negli atti di pianificazione ed indirizzo che guidano la trasformazione del territorio;
    in particolare, la valutazione di tipo strategico si propone di verificare che gli obiettivi individuati nei piani siano coerenti con quelli propri dello sviluppo sostenibile e che le azioni previste nella struttura degli stessi siano idonee al loro raggiungimento;
    l'Italia ha recepito le direttive europee in materia ambientale attraverso il decreto legislativo n. 152 del 2006 (c.d. «Codice ambientale») che nella parte seconda disciplina le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), la valutazione di impatto ambientale (VIA) e l'autorizzazione integrata ambientale (AIA),

impegna il Governo

   laddove il progetto in titolo dovesse passare alla fase della realizzazione delle opere, a porre in essere ogni opportuna azione, anche di carattere legislativo, volta ad assicurare che i proventi della tassazione delle medesime attività produttive e/o di trasformazione, stoccaggio e commercializzazione connessi al progetto in titolo, siano destinati alla manutenzione del territorio nelle aree in cui insisteranno gli insediamenti;
   ad applicare rigorosamente la normativa nazionale ed europea relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS), non escludendo nell’iter decisionale anche la possibilità dell'opzione zero con l'annullamento del progetto stesso;
   a richiedere al Consorzio TAP, preventivamente, la sospensione dell'attuale progetto e la revisione condivisa del tracciato attraverso il coinvolgimento delle istituzioni regionali e degli enti locali, delle istituzioni tecniche e delle popolazioni locali;
   a intervenire con tutti gli strumenti normativi necessari per affermarsi come attore principale in tutti i processi decisionali, tecnici e politici, che coinvolgono la parte di progetto di gasdotto che interessa e attraversa il suolo italiano;
   stante l'esorbitante trasporto di gas, molto superiore alle esigenze nazionali, a valutare quali possibili contropartite economiche debbano essere chieste all'Europa per il passaggio del gasdotto sul nostro territorio;
   a valutare i quantitativi di importazione di gas sul territorio nazionale su base annuale con previsione sino al 2030.
9/1710/6Crippa, Sibilia, Scagliusi, Manlio Di Stefano, Di Battista, Spadoni, Grande, Tacconi, Del Grosso.