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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 20 novembre 2013

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 20 novembre 2013.

  Angelino Alfano, Alfreider, Amici, Antezza, Archi, Baldelli, Balduzzi, Baretta, Berretta, Mariastella Bianchi, Bindi, Bocci, Boccia, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Brambilla, Bray, Brunetta, Caparini, Capezzone, Carrozza, Casero, Castiglione, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, D'Alia, D'Incecco, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, De Rosa, Dell'Aringa, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Epifani, Fassina, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Gebhard, Giachetti, Silvia Giordano, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Kyenge, La Russa, Legnini, Leone, Letta, Lombardi, Lorenzin, Lupi, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Mogherini, Moretto, Nicchi, Nicoletti, Orlando, Pes, Petrenga, Pisicchio, Pistelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Sani, Santelli, Santerini, Sereni, Sorial, Speranza, Tabacci, Venittelli, Vito, Zampa.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Alfreider, Amici, Archi, Baldelli, Balduzzi, Baretta, Berretta, Mariastella Bianchi, Bindi, Bocci, Boccia, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Brambilla, Bray, Bressa, Brunetta, Caparini, Capezzone, Carrozza, Casero, Castiglione, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, De Rosa, Dell'Aringa, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Epifani, Fassina, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Gebhard, Giachetti, Silvia Giordano, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gitti, Gozi, Kyenge, La Russa, Legnini, Leone, Letta, Lombardi, Lorenzin, Lupi, Melilla, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Mogherini, Moretto, Orlando, Pes, Petrenga, Pisicchio, Pistelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Sani, Santelli, Santerini, Schullian, Sereni, Sorial, Speranza, Tabacci, Toninelli, Venittelli, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 19 novembre 2013 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
  RICCARDO GALLO: «Misure fiscali in favore della Regione siciliana per la compensazione dei danni ambientali derivanti dall'attività di estrazione petrolifera nell'isola» (1819);
  RICCARDO GALLO: «Istituzione di una zona franca per lo sviluppo e la legalità nei territori della provincia di Caltanissetta e dei comuni ad essa limitrofi appartenenti alle province di Enna e di Agrigento» (1820);
  RICCARDO GALLO: «Misure a sostegno delle isole minori» (1821);
  NASTRI: «Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, architettonico e ambientale del comune di Borgomanero» (1822);
  NASTRI: «Interventi in favore del distretto della rubinetteria del Cusio e della Valsesia» (1823);
  CATANOSO GENOESE: «Modifica all'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore o guardiamacchine» (1824);
  NACCARATO: «Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale» (1825).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di legge d'iniziativa regionale.

  In data 19 novembre 2013 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 54 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, la seguente proposta di legge:
  PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA: «Istituzione di un regime di zona franca fiscale e doganale integrale nel territorio della Regione autonoma della Sardegna» (1826).

  Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  MARCO MELONI ed altri: «Modifiche alle leggi 2 luglio 2004, n. 165, e 23 febbraio 1995, n. 43, per il riequilibrio della rappresentanza tra i sessi nell'elezione dei consigli regionali» (1278) Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  VALERIA VALENTE ed altri: «Modifiche agli articoli 6 e 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per garantire adeguata rappresentanza dei sessi nei consigli e nelle giunte comunali e circoscrizionali» (1487).

   X Commissione (Attività produttive):
  CAPARINI ed altri: «Norme per la tracciabilità dei prodotti in commercio e per il contrasto della contraffazione dei prodotti italiani» (1394) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, XI, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XII Commissione (Affari sociali):
  D'UVA ed altri: «Riconoscimento della lingua dei segni italiana e disposizioni concernenti il suo insegnamento e l'impiego di essa nelle scuole, nelle università e presso le pubbliche amministrazioni» (1478) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  FORMISANO ed altri: «Disposizioni concernenti la prevenzione e la cura del gioco d'azzardo patologico, nonché in materia di propaganda pubblicitaria dei giochi e di tutela dei minori, e delega al Governo per la rideterminazione dell'aliquota minima dei tributi sui giochi d'azzardo» (1633) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), VII, IX, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  La Corte dei conti – Sezione del controllo sugli enti, con lettera in data 5 novembre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Unione italiana della camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), per l'esercizio 2012. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 78).
  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, con lettera in data 20 novembre 2013, ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza unificata, nella seduta del 7 novembre 2013, sul disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica, nonché in materia di immigrazione (atto Camera n. 1690).

  Questo parere è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Comunicazione dalla Commissione europea.

  La Commissione europea, in data 12 novembre 2013, ha comunicato, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, che procederà al riesame della proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea (COM(2013) 534 final), essendo stati trasmessi i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà espressi da almeno un terzo dei voti attribuiti ai Parlamenti nazionali.

  Questa comunicazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 19 novembre 2013, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (COM(2013) 795 final), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione, sul funzionamento e sull'efficacia del dominio di primo livello. eu (COM(2013) 804 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 19 novembre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 17 settembre e 2 e 18 ottobre 2013, ha trasmesso le seguenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e del tribunale, relative a cause in cui la Repubblica italiana è parte o adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono inviate, ai sensi dell'articolo 127-bis del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Cause riunite C-660/11 e C-8/12: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 settembre 2013. Daniele Biasci e altri contro Ministero dell'interno – questura di Livorno (C-660/11) e Cristian Rainone e altri contro Ministero dell'interno e altri (C-8/12). Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana. Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Articoli 43 CE e 49 CE – Giochi d'azzardo – Raccolta di scommesse – Presupposti per l'autorizzazione – Obbligo di possedere un'autorizzazione di polizia e una concessione – Normativa nazionale – Distanze minime obbligatorie tra i punti di raccolta delle scommesse – Attività transfrontaliere assimilabili a quelle oggetto della concessione – Divieto – Mutuo riconoscimento di licenze in materia di giochi d'azzardo (Doc. LXXXIX, n. 17) – alla VI Commissione (Finanze);
   Causa T-218/09: Sentenza del tribunale (Quinta Sezione) del 12 settembre 2013. Repubblica italiana, sostenuta da Repubblica di Lettonia, contro Commissione europea. Regime linguistico – Bandi di concorsi generali per l'assunzione di assistenti – Lingua delle prove – Scelta della seconda lingua fra tre lingue ufficiali (Doc. LXXXIX, n. 18) – alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   Causa T-164/08: Sentenza del tribunale (Quinta Sezione) del 12 settembre 2013. Repubblica italiana, sostenuta da Regno di Spagna, contro Commissione europea. Regime linguistico – Bando di concorso generale per l'assunzione di medici – Pubblicazione integrale in tre lingue ufficiali – Informazione relativa al bando di concorso generale – Pubblicazione in tutte le lingue ufficiali – Lingua delle prove – Scelta della seconda lingua fra tre lingue ufficiali (Doc. LXXXIX, n. 19) – alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   Causa T-142/08: Sentenza del tribunale (Quinta Sezione) del 12 settembre 2013. Repubblica italiana, sostenuta da Regno di Spagna, contro Commissione europea. Regime linguistico – Bandi di concorsi generali per l'assunzione di amministratori e di assistenti – Pubblicazione integrale in tre lingue ufficiali – Informazione relativa ai bandi di concorsi generali - Pubblicazione in tutte le lingue ufficiali – Lingua delle prove – Scelta della seconda lingua fra tre lingue ufficiali (Doc. LXXXIX, n. 20) – alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   Causa T-126/09: Sentenza del tribunale (Quinta Sezione) del 12 settembre 2013. Repubblica italiana contro Commissione europea. Regime linguistico - Bandi di concorsi generali per l'assunzione di amministratori – Pubblicazione integrale in tre lingue ufficiali – Informazione relativa ai bandi di concorsi generali – Pubblicazione in tutte le lingue ufficiali – Lingua delle prove – Scelta della seconda lingua fra tre lingue ufficiali (Doc. LXXXIX, n. 21) – alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   Causa C-236/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 settembre 2013. Commissione europea contro Repubblica italiana, sostenuta da Repubblica ceca, Repubblica ellenica, Regno di Spagna, Repubblica francese, Repubblica di Polonia e Repubblica di Finlandia. Inadempimento di uno Stato – Fiscalità – IVA – Direttiva 2006/112/CE – Articoli da 306 a 310 – Regime speciale delle agenzie di viaggio – Divergenze tra versioni linguistiche – Normativa nazionale che prevede l'applicazione di tale regime speciale a persone diverse dai viaggiatori – Nozioni di «viaggiatore» e di «cliente» (Doc. LXXXIX, n. 22) – alla VI Commissione (Finanze);
   Causa C-369/11: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 ottobre 2013. Commissione europea contro Repubblica italiana, sostenuta da Repubblica ceca. Inadempimento di uno Stato – Trasporto – Direttiva 2001/14/CE – Articoli 4, paragrafo 1, e 30, paragrafo 3 – Ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria – Imposizione dei diritti di utilizzo – Diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura – Indipendenza del gestore dell'infrastruttura (Doc. LXXXIX, n. 23) – alla IX Commissione (Trasporti);
   Causa C-94/12: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 ottobre 2013. Swm Costruzioni 2 Spa e Mannocchi Luigino DI contro provincia di Fermo. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche – Italia. Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Capacità economica e finanziaria – Capacità tecniche e professionali – Articoli 47, paragrafo 2, e 48, paragrafo 3 – Facoltà per un operatore economico di avvalersi delle capacità di altri soggetti – Articolo 52 – Sistema di certificazione – Appalti pubblici di lavori – Normativa nazionale che impone la titolarità di un'attestazione di qualificazione corrispondente alla categoria e all'importo dei lavori oggetto dell'appalto – Divieto di avvalersi delle attestazioni di più soggetti per lavori compresi in una stessa categoria (Doc. LXXXIX, n. 24) – alla VIII Commissione (Ambiente);
   Causa C-353/12: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 10 ottobre 2013. Commissione europea contro Repubblica italiana. Inadempimento di uno Stato – Aiuti di Stato – Aiuto a favore della Ixfin Spa – Aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno – Recupero – Mancata esecuzione (Doc. LXXXIX, n. 25) – alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Consiglio generale degli italiani all'estero.

  Il comitato di presidenza del Consiglio generale degli italiani all'estero, in data 31 ottobre 2013, ha trasmesso un documento concernente la bozza di schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, in materia di modalità di votazione e di scrutinio dei voti nelle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 118.

  Questo documento è trasmesso alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione.

  Il Presidente dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con lettera in data 15 novembre 2013, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 13 e 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, un esemplare delle ordinanze, emesse dall'Ufficio stesso in data 12 novembre 2013, con le quali dichiara illegittime le richieste di referendum popolare aventi rispettivamente ad oggetto:
   l'abrogazione dell'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261;
   l'abrogazione della legge 18 novembre 1981, n. 659;
   l'abrogazione della legge 31 ottobre 1965, n. 1261;
   l'abrogazione dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;
   l'abrogazione dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

  Questi documenti sono depositati presso il Servizio per i testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Richiesta di parere parlamentare su proposta di nomina.

  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 15 novembre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Rodolfo Giampieri a presidente dell'Autorità portuale di Ancona (16).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A al resoconto della seduta del 18 novembre 2013, a pagina 4, prima colonna, dodicesima riga, dopo la parola: «I» si intende inserita la seguente: «, V».

MOZIONE COLLETTI ED ALTRI N. 1-00230 PRESENTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 115, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO, NEI CONFRONTI DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, ANNAMARIA CANCELLIERI

Mozione

   La Camera,
   premesso che:
    un Ministro, soprattutto di un dicastero chiave come quello della giustizia, rappresenta la figura più alta della gerarchia amministrativa, deve non solo essere, ma anche apparire terzo rispetto ai propri atti ed ai propri comportamenti;
    ogni Ministro, nell'espletamento della propria opera, dovrebbe spogliarsi da sentimenti di amicizia o restituzione di favori confliggenti con il proprio ruolo istituzionale, proprio perché ruolo preminentemente di garanzia verso i cittadini ed i propri dipendenti, nella piena attuazione dell'articolo 3 della Costituzione e del fondamentale principio della separazione dei poteri;
    da notizie di stampa de la Repubblica e de il Fatto Quotidiano del 31 ottobre 2013 risulta che la procura di Torino sia in possesso di tabulati telefonici che contengono diversi contatti tra la famiglia Ligresti ed il Ministro della giustizia Cancellieri, oltre al di lei figlio, fin dal giorno degli arresti della figlia Giulia;
    il 17 luglio del 2013 il tribunale di Torino ha disposto gli arresti per Salvatore Ligresti, per i suoi tre figli e per tre manager della compagnia Fonsai per falso in bilancio aggravato e aggiotaggio;
    per Salvatore Ligresti e i tre manager veniva disposto il giudizio immediato;
    lo stesso giorno degli arresti, risulta che il Ministro abbia telefonato alla compagna dell'arrestato Salvatore Ligresti per esprimere solidarietà e vicinanza alla famiglia, specificando che «qualsiasi cosa io possa fare, conta su di me» e che «proprio qualsiasi cosa adesso serva, non fate complimenti, guarda. Non è giusto, guarda, non è giusto»;
    dalle intercettazioni telefoniche risulta che, a metà agosto 2013, la compagna di Salvatore Ligresti, Gabriella Fragni, abbia suggerito al cognato Antonio Ligresti «di contattare il Ministro come ultimo tentativo, visto che la situazione della figlia Giulia non trovava soluzione»;
    risultano dai tabulati diverse telefonate del Ministro stesso con i fratelli della famiglia Ligresti e risultano chiamate telefoniche ai due vice capi del dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, Francesco Cascini e Luigi Pagano, per «sensibilizzarli» sul fatto che la figlia dell'ingegnere, arrestata il 28 luglio 2013, soffrisse di anoressia;
    risulta, inoltre, intorno alla metà di agosto 2013, con inconsueto zelo e tempestività, «un referto inviato dalle psicologhe dell'istituto penitenziario di detenzione della Ligresti in cui si segnalava lo stato di depressione della donna e si certificava l'incompatibilità del regime carcerario con le condizioni di salute della stessa»;
    il 28 agosto 2013, undici giorni dopo la telefonata di Antonio Ligresti, fratello di Salvatore Ligresti, diretta al Ministro, venivano concessi gli arresti domiciliari a Giulia Maria Ligresti;
    risulta che l'interessamento del Ministro verso la situazione di Giulia Ligresti sia confermato anche nel verbale di interrogatorio del 22 agosto 2013, durante il quale il Ministro dichiarava al procuratore aggiunto Vittorio Nessi che: «si è trattato di un intervento umanitario assolutamente doveroso in considerazione del rischio connesso con la detenzione»;
    solo a metà settembre 2013, 20 giorni dopo la commutazione della custodia cautelare in carcere in arresti domiciliari, Giulia Ligresti, coinvolta nell'inchiesta Fonsai, risulta l'unica, al momento, ad aver patteggiato: infatti, il 19 settembre 2013 veniva condannata a due anni e otto mesi di reclusione;
    l'intervento del Ministro a favore della scarcerazione di Giulia Ligresti «per motivi legati all'anoressia» presenta aspetti molto discutibili e che devono essere chiariti sul piano politico e non solo su quello giudiziario, in quanto risulta grave che l'intervento in questione sia stato richiesto da una telefonata privata e che abbia riguardato una classica detenuta eccellente;
    il Ministro della giustizia, nel corso del citato interrogatorio, ha ammesso di avere ricevuto la telefonata di Antonino Ligresti in cui questi le rappresentava preoccupazione per lo stato di salute della nipote Giulia, sofferente di anoressia e che, pare, «rifiutasse il cibo in carcere», e ha ammesso di aver «sensibilizzato i due vice capi del dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, perché facessero quanto di loro stretta competenza per la tutela della salute dei carcerati»;
    «Cascini era al corrente della situazione perché lo aveva già letto sui giornali e si era già posto il problema. Dopo di allora non li ho più sentiti e non so se siano intervenuti e, eventualmente, in che termini», conclude il Ministro con una excusatio non petita, chiarendo, dunque, che il suo interessamento era stato per un carcerato soltanto, Giulia Maria Ligresti;
    inoltre, la vicinanza tra il Ministro e la famiglia Ligresti, è di tutta evidenza in considerazioni del fatto che da notizie di stampa de Il Fatto Quotidiano del 2 novembre 2013 risulta che, quando Anna Maria Cancellieri ricopriva l'incarico di capo ufficio stampa della prefettura di Milano, Ligresti nel 1986 fu travolto dal suo primo scandalo, quello delle «aree d'oro». Mentre era indagato, la già amica in prefettura lo assisteva, tanto da fare gli onori di casa, nel 1987, a un incontro tra un cronista de Il Giornale e Antonino Ligresti, che protestava per come il quotidiano diretto da Indro Montanelli stava trattando lo scandalo. Alla luce dei recenti avvenimenti, risulta alquanto strano come una capo ufficio stampa della prefettura, a tempo perso, facesse le pubbliche relazioni di un costruttore sotto inchiesta per abusi edilizi;
    per completezza di informazioni, occorre, altresì, sottolineare che il figlio del Ministro, Piergiorgio Peluso, risulta aver lavorato in Fonsai dal maggio del 2011, dopo essere stato responsabile del Corporate & investment banking di Unicredit per l'Italia, posizione dalla quale aveva trattato l'esposizione delle società della famiglia siciliana;
    il Peluso risulta aver incassato nel 2012 una buonuscita di 3,6 milioni di euro dopo un solo anno di lavoro come direttore generale della compagnia assicurativa Fondiaria Sai, in virtù delle clausole contenute nel suo contratto che consentivano, in caso di cambio di controllo o di demansionamento, la possibilità di dimettersi con giusta causa e di incassare l'equivalente di tre annualità. Facoltà che Peluso ha deciso di esercitare dopo un anno, non rientrando una sua conferma nei programmi di Unipol, nel frattempo salita sulla plancia di comando dell'ex compagnia dei Ligresti;
    inoltre, secondo annotazioni della Guardia di finanza di Torino del 29 agosto 2013, il Peluso «continua a intrattenere rapporti con alcuni dirigenti del gruppo, interessandosi sia alle vicende giudiziarie che a quelle societarie»;
    è, inoltre, da ricordare che il signor Salvatore Ligresti negli anni ’90 era stato già condannato, in via definitiva, per corruzione nell'ambito dello scandalo della Metropolitana di Milano e delle Ferrovie Nord;
    alla luce di ciò il comportamento del Ministro appare ancora più grave;
    in carcere si soffre e si muore: ogni giorno è emergenza umanitaria nelle carceri italiane;
    purtroppo, agli appelli quotidiani lanciati dai garanti dei diritti dei detenuti, alle preoccupazioni dei parenti dei reclusi, ai casi conclamati di incompatibilità delle condizioni di salute con la penosa condizione degli istituti e dei servizi sanitari interni, al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria non sanno cosa rispondere, ma «si pongono il problema» – per usare le parole della Cancellieri riferite al vice capo Francesco Cascini – guarda caso solo per una detenuta eccellente, mentre altri 70.000 continuano a soffrire ed a morire;
    è particolarmente grave che il Ministro si serva di figure di garanzia come i magistrati, vice capi del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per adempiere ai suoi debiti privati, attraverso presunti atti di deviazione delle funzioni pubbliche. Ed è ancor più grave se, di fronte ad un'ingerenza interessata del Ministro, i magistrati che operano al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria possano essere stati servizievoli col potere Esecutivo e – anche a volere ritenere che non siano intervenuti (ma è difficile ritenerlo visto che «già si erano posti il problema») – comunque non abbiano preso le distanze da un simile comportamento; non abbiano riferito formalmente all'autorità giudiziaria dell'interessamento non ufficiale ricevuto da parte del Ministro, così venendo meno alla funzione di garanzia e di pari trattamento di tutti i detenuti;
    di fronte ad un'indagine ancora in corso, gli elementi a disposizione della magistratura richiedono un chiarimento su quanto sia davvero accaduto e il solo sospetto che un Ministro della giustizia possa aver ricevuto ed esercitato pressioni è un'ombra di cui un membro delle istituzioni non si può vestire;
    d'altra parte siamo memori di un caso, avvenuto nella XVI legislatura e riguardante un Presidente del Consiglio dei ministri e la questura di Milano, che può sembrare molto simile alla situazione in questione;
    un Ministro della giustizia che si sia lasciato condizionare nel suo operato dai suoi rapporti personali con la famiglia Ligresti – e dai rapporti economici poco chiari del figlio – agendo, oltretutto, con una marcata disparità di trattamento verso gli altri detenuti «non eccellenti» ed utilizzando i magistrati che operano all'interno del Ministero, è un'ombra indelebile sulla sua figura istituzionale da un punto di vista etico, morale e politico,
   per tutti i motivi esposti in premessa:
    visti gli articoli 94 della Costituzione e 115 del Regolamento della Camera dei deputati;
    esprime sfiducia al Ministro della giustizia Anna Maria Cancellieri e lo impegna a rassegnare le dimissioni.
(1-00230) «Colletti, Businarolo, Sarti, Bonafede, Turco, Ferraresi, Micillo, Agostinelli, Villarosa, Nuti, D'Incà, Alberti, Artini, Barbanti, Basilio, Bechis, Massimiliano Bernini, Nicola Bianchi, Brugnerotto, Cancelleri, Carinelli, Castelli, Cecconi, Ciprini, Cominardi, Cozzolino, Currò, Dadone, Dall'Osso, De Lorenzis, Del Grosso, Dell'Orco, Di Benedetto, Manlio Di Stefano, Dieni, D'Uva, Fraccaro, Gagnarli, Luigi Gallo, Grande, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Lorefice, Baldassarre, Baroni, Battelli, Benedetti, Paolo Bernini, Brescia, Busto, Cariello, Caso, Catalano, Chimienti, Colonnese, Corda, Crippa, Da Villa, Daga, D'Ambrosio, De Rosa, Della Valle, Di Battista, Luigi Di Maio, Di Vita, Fantinati, Fico, Frusone, Gallinella, Silvia Giordano, Grillo, L'Abbate, Lombardi, Lupo, Mannino, Marzana, Nesci, Parentela, Petraroli, Prodani, Rizzo, Rostellato, Scagliusi, Sibilia, Spadoni, Tacconi, Tofalo, Tripiedi, Simone Valente, Vignaroli, Zolezzi, Mantero, Mucci, Pesco, Pisano, Rizzetto, Paolo Nicolò Romano, Ruocco, Segoni, Sorial, Spessotto, Terzoni, Toninelli, Vacca, Vallascas».


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative per garantire l'erogazione dei contributi per la realizzazione dei progetti finanziati dall'Unione europea, in relazione al quadro di regole che consentono la sospensione dei relativi pagamenti delineato dalla proposta di regolamento in corso di esame in ambito comunitario – 3-00456

   GALLINELLA, CARINELLI, LUPO, COLONNESE, BENEDETTI, NESCI, GAGNARLI, PINNA, L'ABBATE, SPESSOTTO, MASSIMILIANO BERNINI, VIGNAROLI, PARENTELA, FICO e LUIGI DI MAIO. — Al Ministro per la coesione territoriale. — Per sapere – premesso che:
   la politica di coesione svolge un ruolo determinante nella promozione economica e sociale del territorio unionale, con l'obiettivo di ridurre gli squilibri macroeconomici delle diverse regioni e di perseguire una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva;
   al fine di ottimizzare l'efficacia degli interventi strutturali, il pacchetto legislativo di riforma degli strumenti della politica di coesione per il periodo 2014-2020, presentato dalla Commissione europea ed attualmente all'esame delle istituzioni competenti, ricomprendendo in un unico quadro strategico tutti i fondi strutturali, stabilisce disposizioni comuni al fondo europeo di sviluppo regionale, al fondo sociale europeo, al fondo di coesione, al fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e al fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
   con riferimento al nostro Paese, le criticità connesse all'utilizzazione dei fondi evidenziano una debolezza di sistema che va dalle difficoltà dei ministeri e delle regioni a programmare e gestire gli interventi, all'incapacità dei beneficiari di progettare ed accedere ai finanziamenti, passando per le note vicende di clientelismo territoriale con una frequente distribuzione di risorse «a pioggia», che, lungi dal conseguire un ottimale rapporto costi-benefici, risponde unicamente a logiche contingenti che vanificano qualsiasi obiettivo di sviluppo;
   in considerazione delle numerose problematiche che attengono alla gestione dei fondi in oggetto, che per l'Italia si traducono in un inutilizzo di risorse per circa 15 miliardi di euro da spendere entro il 2015, la riforma messa a punto dall'Esecutivo comunitario si basa su un'impostazione maggiormente orientata al risultato e alla valutazione, articolata in base ad un sistema, che, se da un lato privilegia una governance multilivello in un'ottica di maggior coinvolgimento e partecipazione, dall'altro introduce una politica di trasferimenti condizionati che rischia di complicare ulteriormente il quadro generale;
   sebbene l'introduzione di meccanismi finalizzati al miglioramento della qualità della spesa sia ritenuta assolutamente necessaria, il sistema delle prescrizioni delineato dalle proposte di riforma appare estremamente rigido e merita di essere analizzato con attenzione per evitare che le condizionalità si trasformino in ulteriori vincoli nella realizzazione dei progetti da parte dei potenziali beneficiari;
   in particolare, la condizionalità macroeconomica, totalmente inadeguata in un contesto di programmazione regionalizzata, legando l'erogazione dei contributi comunitari al rispetto dei parametri imposti dal coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, penalizza oltremodo le regioni, autorità di gestione dei programmi, per una responsabilità imputabile esclusivamente al Governo centrale che non abbia rispettato le regole in materia di deficit;
   la prevista riserva di performance, inoltre, prescrivendo l'accantonamento obbligatorio del 5 per cento della dotazione di ciascun fondo in una riserva da ripartire una volta conseguiti determinati obiettivi, potrebbe sacrificare la qualità degli interventi progettuali a vantaggio della necessità di evitare la perdita di risorse, con la definizione da parte delle regioni di traguardi piuttosto mediocri ma facilmente raggiungibili e senza alcun meccanismo premiante per le realtà più virtuose; non è chiaro, poi, se, a seguito dell'eventuale non assegnazione della riserva, la quota accantonata rimanga all'interno dello Stato membro o debba essere riassegnata al bilancio comunitario;
   nell'applicazione del regolamento sul quadro strategico comune desta particolare attenzione, come in verità in molti altri casi di applicazione della normativa comunitaria, l'esercizio della delega da parte della Commissione europea, posto che l'atto delegato, ancorché esercitato nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, può rappresentare, di fatto, una delega in bianco per l'Esecutivo comunitario, autorizzato a legiferare su questioni che, ancorché non riferiti ad elementi essenziali di un atto legislativo, dovrebbero poter essere modificate soltanto mediante procedura legislativa ordinaria –:
   quali azioni il Ministro interrogato intenda intraprendere al fine di garantire ai beneficiari l'erogazione dei contributi per la realizzazione dei progetti finanziati, nel caso in cui vengano sospesi i pagamenti relativi ai programmi interessati, in applicazione dell'articolo 21, paragrafo 5, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio - 2011/0276(COD), e se l'accantonamento a valere sulla riserva di efficacia ed efficienza, di cui all'articolo 18 della citata proposta di regolamento, sia destinato a restare nelle disponibilità dello Stato membro eventualmente inadempiente. (3-00456)


Iniziative per evitare la perdita di una consistente quota di risorse comunitarie, da utilizzare in funzione anticiclica – 3-00458

   PANNARALE, RICCIATTI e MIGLIORE. — Al Ministro per la coesione territoriale. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 9 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, prevede la «Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi strutturali»;
   l'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, prevede «Misure per la velocizzazione delle procedure in materia di riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai fondi strutturali e di rimodulazione del piano di azione coesione»;
   i commi 1 e 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, disciplinano la disponibilità di spesa delle risorse derivanti dalla riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai fondi strutturali 2007/2013 e le misure atte ad accelerare le procedure per la riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai fondi strutturali europei e per la rimodulazione del piano d'azione coesione, al fine di rendere disponibili risorse necessarie per il finanziamento degli interventi a favore dell'occupazione giovanile e dell'inclusione sociale nel Mezzogiorno, disposti, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 12, lettera a), e dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto;
   l'operatività della riprogrammazione del piano d'azione coesione è operata dal gruppo d'azione coesione (di cui al decreto del Ministro per la coesione territoriale del 1o agosto 2012, ai sensi del punto 3 della delibera Cipe del 3 agosto 2012, n. 96), che provvede a determinare, anche sulla base degli esiti del monitoraggio sull'attuazione delle misure di spesa dei fondi strutturali, le occorrenti rimodulazioni delle risorse destinate alle misure del piano d'azione coesione. Dall'ammontare della rimodulazione si tiene conto nel riparto delle risorse da assegnare a valere sui fondi strutturali per il periodo di programmazione 2014-2020;
   l'operatività delle misure strutturali incentivanti decorre soltanto dalla data di perfezionamento dei rispettivi atti di riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013, che le amministrazioni titolari dei programmi operativi interessati (programma operativo nazionale e programmi operativi interregionali) dovevano avviare entro il 28 luglio 2013 le procedure necessarie atte a modificare i pertinenti programmi, sulla base della vigente normativa europea;
   le amministrazioni centrali e regionali hanno incontrato rilevanti difficoltà nell'utilizzare le risorse comunitarie secondo la tempistica definita dalle norme comunitarie e, specificatamente, la regola europea dell'N+2 prevede che per ogni annualità delle risorse impegnate per ciascun fondo sul bilancio comunitario (fondo sociale europeo, fondo europeo di sviluppo regionale, e programma operativo), la quota che non risulta effettivamente spesa e certificata alla Commissione europea, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'impegno di bilancio, viene disimpegnata automaticamente. Il disimpegno delle risorse comunitarie comporta anche la parallela riduzione di disponibilità delle relative risorse di cofinanziamento nazionale;
   il Ministro interrogato, nel corso dell'audizione del 12 giugno 2013 tenutasi presso le Commissioni riunite V e XIV della Camera dei deputati, ha posto in rilievo il rischio di disimpegno di un'elevata percentuale dei fondi assegnati, sottolineando la necessità di un'ulteriore azione di riprogrammazione delle risorse a rischio, volta a concentrare i fondi resi disponibili su poche misure con effetto anticiclico: lotta alla disoccupazione giovanile e al progressivo impoverimento delle famiglie, soprattutto al Sud, e sostegno al sistema delle imprese attraverso la promozione degli investimenti in grado di stimolare le economie locali;
   il Ministro interrogato, sempre nel corso dell'audizione, ha fornito informazioni circa l'area ad alto rischio disimpegno riguardante, soprattutto, alcuni programmi nazionali e programmi regionali dell'obiettivo convergenza. Secondo una prima stima effettuata dal Ministero, il rischio disimpegno delle risorse comunitarie, per i programmi dell'obiettivo convergenza afferenti al fondo europeo di sviluppo regionale, sarebbe di almeno 3,6 miliardi di euro e riguarderebbe i programmi operativi regionali Campania, Calabria, Sicilia e i programmi operativi nazionali «reti e mobilità», «energie rinnovabili», «attrattori culturali» e «sicurezza», mentre le risorse a rischio per i programmi afferenti al fondo sociale europeo sarebbe di 0,5 miliardi di euro complessivi;
   con un comunicato stampa del 4 novembre 2013, il Ministro interrogato ha affermato che la spesa certificata presentata il 31 ottobre 2013 dall'Italia a Bruxelles, nell'attuazione dei fondi comunitari, ha raggiunto il 47,5 per cento per cento della dotazione totale, superando di 4 punti il target nazionale, pari a 22,693 miliardi di euro;
   sulla base dei dati forniti dalla Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale rapporti con l'Unione europea, Igrue, aggiornati al 24 ottobre 2013, le risorse ancora da spendere entro il 31 dicembre 2015 (termine ultimo per effettuare pagamenti), come riprogrammate a seguito dei 3 aggiornamenti del piano di azione coesione, ammontano a circa 26,9 miliardi di euro –:
   quali iniziative urgenti e misure con effetto anticiclico il Governo intenda assumere al fine di evitare la perdita di una così consistente quota di risorse comunitarie, al fine di scongiurare il disimpegno dell'ingente somma ancora non spesa, anche con riferimento all'impegno preso durante l'audizione del 12 giugno 2013 per la lotta alla disoccupazione giovanile e al progressivo impoverimento delle famiglie, soprattutto al Sud Italia, e per il sostegno al sistema delle imprese attraverso la promozione degli investimenti in grado di stimolare le economie locali. (3-00458)


Iniziative per incentivare l'utilizzo dei fondi dell'Unione europea – 3-00459

   PISICCHIO. — Al Ministro per la coesione territoriale. — Per sapere – premesso che:
   le regioni del Mezzogiorno soffrono più delle altre la crisi economica per cause storiche e politiche che sarebbe troppo lungo e complesso enumerare in questo momento, ma che certamente hanno costituito un limite al pieno sviluppo del Sud Italia;
   la riduzione del divario Nord-Sud è un impegno strategico del Governo per il rilancio dell'economia nazionale nel suo complesso;
   i dati dicono che nel ciclo di programmazione dell'erogazione di fondi europei 2007-2013 l'Italia non è riuscita a spendere neanche la metà dei 100 miliardi di euro resi disponibili dall'Unione europea ed una cifra analoga sarà disponibile, secondo la bozza dell'accordo di partnerariato, sulla programmazione dei fondi strutturali dal 2014 al 2020;
   in questo quadro è evidente che riuscire a spendere la messe di risorse europee consentirebbe di avviare un percorso virtuoso per il risanamento economico, sociale e culturale dell'intera penisola. L'istituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale rappresenta un primo importante passo in questa direzione, ma non si comprende ancora quali possano essere le misure specifiche per la riattivazione dei crediti d'imposta per gli investimenti produttivi e per la riattivazione di quelli relativi all'occupazione stabile. Investire almeno 2 miliardi di euro su questi capitoli determinerebbe, secondo la Ragioneria dello Stato, un incremento del 4 per cento degli investimenti nel Mezzogiorno, dando lavoro a non meno di 200.000 giovani –:
   quali urgenti iniziative il Governo intenda assumere per rendere possibile l'incentivazione dell'utilizzo dei fondi dell'Unione europea, anche attraverso un più efficace intervento da parte del Governo.
(3-00459)


Elementi ed iniziative in sede comunitaria in ordine alle nuove regole in corso di esame inerenti all'erogazione dei fondi di coesione per gli anni 2014-2020 – 3-00460

   BRUNETTA e POLIDORI.— Al Ministro per la coesione territoriale. — Per sapere – premesso che:
   la scorsa settimana, la Commissione sviluppo regionale del Parlamento europeo ha dato il via libera all'accordo con il Consiglio sulla riforma della politica di coesione, raggiungendo un'intesa relativa al nodo della «macrocondizionalità» nelle nuove regole per i fondi strutturali europei 2014-2020;
   si tratta di un passaggio cruciale per avviare i nuovi e sopra indicati principi, per la programmazione dei prossimi sette anni, che destineranno 325 miliardi di euro ai fondi strutturali, 30 dei quali nei confronti dell'Italia;
   la condizionalità macroeconomica nell'erogazione dei fondi strutturali 2014-2020, fortemente voluta dalla Germania, prevede, tuttavia, che l'Esecutivo comunitario possa sospendere i pagamenti dei fondi per quegli Stati che in presenza di squilibri macroeconomici o di deficit eccessivi che non adottano provvedimenti di riequilibrio, nonché il mancato rispetto del fiscal compact, i cui effetti di tali meccanismi rischiano di essere eccessivamente punitivi nei confronti dei Paesi più deboli, proprio mentre diventano sempre più evidenti le conseguenze drammatiche dell'eccessivo rigore sulla crescita –:
   se intenda confermare quanto esposto in premessa e, in caso affermativo, quali iniziative nell'ambito delle sue competenze intenda intraprendere in sede comunitaria, al fine di rivedere i dispositivi delle nuove regole dei fondi di coesione per gli anni 2014-2020, le cui risorse europee condizionate da un'eccessiva disciplina rischiano di provocare per il nostro Paese e le regioni gravi danni economici e finanziari, in particolare nei confronti delle imprese destinatarie finali degli aiuti. (3-00460)


Iniziative per un tempestivo e proficuo utilizzo dei fondi strutturali dell'Unione europea – 3-00457

   SCHIRÒ, BUTTIGLIONE e GALGANO. — Al Ministro per la coesione territoriale. — Per sapere – premesso che:
   martedì 19 novembre 2013 si è votato a Strasburgo il bilancio pluriennale 2014-2020 che mette a disposizione dell'Italia, in termini di fondi strutturali, una dote di circa 31,8 miliardi di euro, cui si sommerà una quota di cofinanziamento nazionale pari a 24 miliardi di euro;
   tuttavia, si deve rilevare che, a pochi mesi dalla chiusura del ciclo 2007-2013 della programmazione dei fondi europei, l'Italia ha speso circa il 40 per cento delle risorse programmate, che ammontano oggi, a seguito delle ultime riprogrammazioni, a 49,5 miliardi di euro, compreso il relativo cofinanziamento nazionale;
   poiché per la realizzazione dei programmi europei vengono concessi due anni di tempo dalla fine del ciclo di programmazione, entro la fine del 2015 l'Italia dovrà spendere tutte le risorse non ancora utilizzate: più o meno 1 miliardo di euro al mese per ventisei mesi, da certificare a Bruxelles;
   mentre in Spagna ed in Germania esistono da tempo agenzie impegnate ad evitare ritardi nell'utilizzo dei fondi strutturali, in Italia la neonata Agenzia per la coesione territoriale, istituita per monitorare i programmi operativi e per assistere le amministrazioni centrali e regionali che gestiscono fondi europei, è ancora in attesa di una sua piena definizione normativa, compresa l'approvazione del suo statuto;
   vi è il fondato rischio che, con questo ritmo di spesa, il nostro Paese possa perdere una buona parte dei fondi dell'Unione europea a sua disposizione;
   l'impiego di fondi per la realizzazione di politiche per la coesione è, nell'attuale contesto economico, fondamentale per il rilancio del sistema produttivo italiano, l'incremento dell'occupazione e la tenuta sociale nel nostro Paese, in tutte le sue regioni –:
   quali iniziative urgenti intenda adottare, nell'ambito delle proprie competenze, per uscire da questa impasse che rischia di danneggiare fortemente il nostro Paese in generale, soprattutto, quelle regioni che potrebbero avere da questi fondi le risorse necessarie per effettuare investimenti e produrre nuova occupazione. (3-00457)


Iniziative per una riforma organica degli enti territoriali nell'ambito del processo di riforma costituzionale – 3-00461

   INVERNIZZI, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, MATTEO BRAGANTINI, BUONANNO, BUSIN, CAON, CAPARINI, FEDRIGA, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, MARCOLIN, MOLTENI, GIANLUCA PINI, PRATAVIERA e RONDINI. — Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. — Per sapere – premesso che:
   nel quadro della straordinaria situazione di crisi economico-finanziaria, con il fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dagli obblighi europei necessari per il raggiungimento del pareggio di bilancio, in un'azione complessiva di riduzione degli apparati amministrativi quali fonte di spesa pubblica, i Governi che si sono succeduti dalla XVI legislatura ad oggi hanno messo in atto, in modo, ad avviso degli interroganti, estemporaneo, confuso irrazionale e, soprattutto, di dubbia legittimità costituzionale, interventi legislativi mirati alla soppressione delle province;
   questo modo di agire ha creato una situazione paradossale, basti pensare che ad oggi in ben tre disegni di legge del Governo, di cui uno costituzionale, all'esame del Parlamento, si affronta il tema della soppressione delle province;
   la soppressione delle province, non accompagnata da una riforma costituzionale capace di riorganizzarne in modo organico competenze e funzioni, potrebbe causare anche danni irreparabili per il bene comune del Paese. Si immagini, ad esempio, a cosa potrebbe accadere in riferimento all'organizzazione dell'Expo 2015, che vede l'attuale provincia di Milano coinvolta a pieno titolo nella complessa organizzazione dell'evento;
   è stato dimostrato, inoltre, in modo inconfutabile come la soppressione delle province non comporterebbe per la spesa pubblica risparmi degni di nota;
   una soppressione delle province sic et simpliciter potrebbe paralizzare l'esercizio delle funzioni cosiddette di «area vasta», le quali rimarrebbero sospese fra il livello regionale e quello comunale;
   al fine di adempiere ad una riforma capace, da un lato, di razionalizzare la spesa pubblica e, dall'altro lato, di non paralizzare il Paese, è necessario attribuire alla responsabilità delle singole regioni il compito di disciplinare le modalità di esercizio delle funzioni di area vasta, tenendo conto dei connotati particolari del proprio territorio. Ad esempio, potranno essere considerati indici quali l'assetto istituzionale (numero dei comuni), la densità di popolazione, gli aspetti morfologici e fattori socio-economici;
   le riforme costituzionali in materia dovranno riguardare anche la semplificazione complessiva dell'amministrazione locale, regionale e statale, imponendo a tutti gli enti territoriali di sopprimere enti, agenzie ed organismi, comunque denominati, e proibendo di istituirne di nuovi al fine di svolgere funzioni di governo di area vasta;
   sul tema della soppressione delle province, la posizione dei partiti che sostengono l'attuale Governo non è affatto chiara. In data 6 novembre 2013, il presidente dell'Anci Piero Fassino, nonché esponente di spicco del Partito democratico, nel corso di un'audizione informale, presso la I Commissione della Camera dei deputati, durante l’iter d'esame dell'atto Camera n. 1542 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), ha dichiarato, senza del resto essere smentito dal Governo né dal suo stesso partito, che nessuno vuole sopprimere le province. È ovvio, quindi, che ad avviso degli interroganti anche questo Esecutivo sta lavorando in modo equivoco, da un lato, propagandando una linea dura di abolizione dell'ente locale territoriale e, dall'altro lato, intervenendo solo con modifiche formali e non sostanziali;
   in data 18 novembre 2013, in un convegno tenutosi a Roma, organizzato dal Financial Times, il Presidente del Consiglio dei ministri ha annunciato che prima dell'estate 2014 saranno approvate definitivamente le riforme costituzionali –:
   se il Governo non ritenga opportuno affrontare in modo razionale la riorganizzazione degli enti locali territoriali, inserendo il tema nelle già programmate riforme costituzionali, affidando direttamente alle competenze regionali la riorganizzazione di nuove forme associative per l'esercizio delle funzioni di governo di area vasta, nonché la relativa soppressione di tutti gli enti intermedi. (3-00461)


Iniziative per il contrasto dell'illegalità negli sport e, in particolare, nel calcio – 3-00462

   FOSSATI, COCCIA, CAPOZZOLO, TULLO, MARTELLA, ROSATO e DE MARIA. — Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. — Per sapere – premesso che:
   la gravissima vicenda svoltasi allo stadio di Salerno – dove la partita di calcio di Lega pro fra Salernitana e Nocerina è stata interrotta perché alcuni giocatori sono usciti dal campo per falso infortunio, fino a far mancare il numero minimo regolamentare di presenze sul campo – ripropone in maniera drammatica il tema della regolarità e della credibilità dello sport più popolare nel nostro Paese;
   i giocatori della squadra avrebbero ricevuto pressioni e minacce da tifosi della propria squadra se la partita si fosse svolta;
   il motivo che ha prodotto l'intimidazione sarebbe stato la decisione dell'Osservatorio del Ministero dell'interno, in base alla quale il prefetto aveva vietato la trasferta dei tifosi della Nocerina a Salerno per motivi di ordine pubblico;
   tale decisione, evidentemente inefficace, aveva prodotto un diffuso malcontento;
   questo episodio rappresenta l'ultimo esempio di interventi intimidatori di alcune tifoserie teso a condizionare svolgimento e risultati delle partite;
   vi sono prove sempre più precise dell'inquinamento di società calcistiche e tifoserie da parte della criminalità organizzata, che trova nelle serie minori del calcio il terreno per riciclare denaro sporco e costruire consenso sociale;
   l'eco che l'episodio ha avuto sulla stampa nazionale e internazionale è stata di grande portata, mostrando un'immagine mortificante per il nostro calcio e per il nostro Paese;
   le strategie di contrasto all'illegalità nel calcio e, in generale, negli sport che muovono importanti fatturati e audience televisiva, hanno sostanzialmente finora fallito negli obiettivi attesi;
   restrizioni e divieti, impiego massiccio delle forze dell'ordine non hanno impedito che si riproponessero scontri e devastazioni attorno e dentro gli stadi e che si diffondessero l'intolleranza e il razzismo;
   altri Paesi europei, come la Germania, hanno scelto la strada della prevenzione attraverso il coinvolgimento trasparente ed organizzato dei supporter nell'attività della società sportiva e lo sviluppo di iniziative di interesse sociale sul territorio, ottenendo risultati brillanti, testimoniati dal ritorno degli spettatori negli stadi con presenze superiori del 50 per cento rispetto alla media italiana;
   gli stadi italiani continuano ad essere vuoti e il calcio talvolta viene sequestrato dalla criminalità organizzata e dai tifosi violenti. Crescono le frodi sportive, le partite truccate;
   anche di fronte alla gravità di episodi come quello di Salerno, dal mondo sportivo e pure dalle istituzioni locali continuano ad arrivare reazioni timide e, a volte, ambigue, tendendo a giustificare come isolati e sporadici gli episodi di violenza e sopraffazione –:
   quali iniziative intenda assumere al fine di garantire, oltre alla sicurezza di atleti e spettatori, la dignità e la regolarità di un fenomeno come quello dello sport di alto livello e, in particolare, del calcio, che rappresenta un valore economico e sociale di assoluta rilevanza per il Paese.
(3-00462)


Tempi per la definizione dei costi standard per il comparto sanitario e iniziative di competenza per velocizzarne l'adozione con riferimento alla spesa per gli acquisti – 3-00463

   CORSARO. — Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. — Per sapere – premesso che:
   la legge n. 42 del 2009, di attuazione del federalismo fiscale, ha introdotto il principio del costo standard della spesa effettuata nelle amministrazioni periferiche dello Stato, che contribuirà a determinare, per ciascun ente, il fabbisogno ufficiale e, quindi, l'eventuale trasferimento perequativo cui avrà diritto in caso di insufficiente capacità fiscale;
   il settore nel quale più urgente appare la definizione e l'adozione dei costi standard è certamente quello della sanità, che rappresenta la voce di gran lunga più importante della spesa regionale e, al contempo, quella su cui più pregnante è il vincolo di assicurare i livelli essenziali di assistenza in tutto il Paese;
   allo stato attuale, infatti, si registrano differenze incredibili per l'acquisto degli stessi strumenti nell'ambito di diverse regioni, con costi che inevitabilmente si riversano sui cittadini;
   la definizione dei costi standard nella sanità, tuttavia, ha subito gravissimi ritardi e continua da anni ad essere oggetto di commissioni di studio copiosamente finanziate, senza essere addivenuta ad alcun risultato concreto;
   a fronte di queste incomprensibili lungaggini sempre più regioni si trovano costrette ad affrontare situazioni di criticità finanziarie, a causa proprio degli elevati costi dei servizi e delle prestazioni sanitarie –:
   a che punto sia la definizione dei costi standard con riferimento al comparto sanitario e se non ritenga di provvedere con urgenza alle opportune iniziative di sua competenza per velocizzarne l'adozione nella spesa per gli acquisti.
(3-00463)


DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 15 OTTOBRE 2013, N. 120, RECANTE MISURE URGENTI DI RIEQUILIBRIO DELLA FINANZA PUBBLICA NONCHÉ IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE (A.C. 1690-A)

A.C. 1690-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti 1.500 della Commissione, 1.501 della Commissione e relativo subemendamento Marcon 0.1.501.1 e sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché sugli emendamenti 2.500 e 2.501 della Commissione.

A.C. 1690-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO ED ANNESSE TABELLE A E B

Art. 1.
(Disposizioni in materia di immigrazione).

  1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2013.
  2. Al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale è istituito per le esigenze del Ministero dell'interno nel relativo stato di previsione un Fondo, con la dotazione finanziaria di euro 190 milioni per l'anno 2013, la cui ripartizione è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, non utilizzate nell'esercizio possono esserlo in quello successivo.
  4. All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 210 milioni di euro nell'anno 2013, si provvede:
   a) quanto a 90 milioni di euro mediante quota parte degli introiti di cui all'articolo 14-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 affluiti all'entrata del bilancio dello Stato, che resta acquisita al bilancio medesimo;
   b) quanto a 70 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'INPS, delle somme incassate in attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo del 16 luglio 2012, n. 109;
   c) quanto a 50 milioni di euro mediante riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Art. 2.
(Disposizioni in tema di finanza degli enti territoriali).

  1. Per l'anno 2013, ad integrazione del fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, spettante a ciascun comune in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla lettera b) del medesimo comma 380, è riconosciuto un contributo per un importo complessivo di 120 milioni di euro, ripartito tra i comuni nella misura indicata nell'allegata tabella A al presente decreto.
  2. Il contributo attribuito a ciascun comune in applicazione del comma 1 non è considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2013.
  3. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 1, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede, quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2013 della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» e quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per la parte di contributo non attribuito alle Regioni Puglia e Molise.
  4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, in termini di minori interessi attivi per il bilancio dello Stato, pari a euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  5. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 2, per l'anno 2013 le percentuali da applicare alla media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, sono pari, per le province a 19,61 per cento, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti a 15,61 per cento e per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti a 12,81 per cento.
  2-ter. Nell'ambito della manovra di finanza pubblica e in coerenza con gli obiettivi programmatici, agli enti locali potranno essere attribuiti nel 2014 spazi finanziari, a valere sul patto di stabilità interno, per incentivare gli investimenti.»;
   b) al comma 5 le parole «Per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti «Per gli anni 2013 e 2014».

  6. All'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «A decorrere dal 2013 alle regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo biennio di esecuzione del Piano di rientro, ovvero del programma operativo di prosecuzione dello stesso, verificato dai competenti Tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, un disavanzo sanitario, di competenza del singolo esercizio e prima delle coperture, decrescente e inferiore al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, è consentita la riduzione delle predette maggiorazioni, ovvero la destinazione del relativo gettito a finalità extrasanitarie, in misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore medio annuo del disavanzo sanitario registrato nel medesimo biennio. Alle regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo triennio, un disavanzo sanitario, di competenza del singolo esercizio e prima delle coperture, inferiore, ma non decrescente, rispetto al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, è consentita la riduzione delle predette maggiorazioni, ovvero la destinazione del relativo gettito a finalità extrasanitarie, in misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore massimo annuo del disavanzo sanitario registrato nel medesimo triennio. Le predette riduzioni o destinazione a finalità extrasanitarie sono consentite previa verifica positiva dei medesimi Tavoli e in presenza di un Programma operativo 2013-2015 approvato dai citati Tavoli, ferma restando l'efficacia degli eventuali provvedimenti di riduzione delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'IRAP secondo le vigenti disposizioni. Resta fermo quanto previsto dal presente comma in caso di risultati quantitativamente migliori e quanto previsto dal comma 86 in caso di determinazione di un disavanzo sanitario maggiore di quello programmato e coperto.».
  7. Al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 10, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
    «La dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'articolo 2, unitamente alle disponibilità non erogate in prima istanza alla data del 31 dicembre 2013, è destinata, entro il 31 marzo 2014, con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 richieste in data successiva a quella prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2014.»;
   b) all'articolo 1, dopo il comma 10, è inserito il seguente:
  «10-bis. Ai fini dell'assegnazione delle anticipazioni di liquidità a valere sulle risorse di cui all'articolo 13, commi 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, e sulla dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'articolo 2, nonché ai fini dell'erogazione delle risorse già assegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2013 ma non ancora erogate, sono considerati anche i pagamenti dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva.»;
   c) all'articolo 2, comma 6, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti:
    «All'atto dell'estinzione da parte della Regione dei debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti degli enti locali o di altre pubbliche amministrazioni, ciascun ente locale o amministrazione pubblica interessata provvede all'immediata estinzione dei propri debiti. Il responsabile finanziario dell'ente locale o della pubblica amministrazione interessata fornisce formale certificazione alla Regione dell'avvenuto pagamento dei rispettivi debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili, entro il 31 ottobre 2013, in relazione ai debiti già estinti dalla Regione alla data del 30 settembre 2013, ovvero entro 30 giorni dall'estinzione dei debiti da parte della Regione nei restanti casi Sulla base delle certificazioni di cui al periodo precedente, ciascuna Regione, conseguentemente fornisce, entro i successivi 15 giorni, al Tavolo di cui al comma 4 un'unica comunicazione dell'avvenuto pagamento, da parte degli enti locali e delle pubbliche amministrazioni interessate, dei propri debiti a fronte dei corrispondenti crediti verso la Regione. Il mancato adempimento da parte delle Regioni, degli enti locali e delle altre pubbliche amministrazioni alle disposizioni di cui al quarto e al quinto periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.».

  8. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, il termine del 15 ottobre 2013, è prorogato al 4 novembre 2013 e il termine di 15 giorni entro il quale la sezione d'appello delibera in camera di consiglio è ridotto a 7 giorni.

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie).

  1. Al fine di consentire il rientro dallo scostamento dagli obiettivi di contenimento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni entro il limite definito in sede europea, per l'anno 2013 le disponibilità di competenza e di cassa relative alle spese del bilancio dello Stato sono accantonate e rese indisponibili per ciascun Ministero secondo quanto indicato nell'allegata tabella B tali da assicurare complessivamente un miglioramento dell'indebitamento netto delle Pubbliche Amministrazioni di 590 milioni di euro per il medesimo anno.
  2. Le quote di risorse accantonate relative alle spese correnti costituiscono economia di bilancio al termine dell'esercizio. Restano escluse dalle citate limitazioni le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le spese iscritte nell'ambito della Missione «Ricerca e innovazione» e gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione ed alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015. Per effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle Amministrazioni interessate, possono essere disposte variazioni degli accantonamenti di cui al primo periodo, con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
  3. Per i capitoli interessati dagli accantonamenti di cui al comma 1 è sospesa per l'anno 2013 la facoltà di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  4. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo per 249 milioni di euro per l'anno 2014 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  5. Le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2013 sul fondo per la concessione dei contributi per gli interventi di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono versate per l'importo di 45 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno medesimo.
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio in attuazione del presente decreto.

Articolo 4.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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A.C. 1690-A – Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

  All'articolo 1:
   dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Al fine di assicurare la trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche, entro il 31 marzo 2014, il Ministro dell'interno presenta una relazione alle Camere per illustrare lo stato di utilizzo e gli effettivi impieghi sia delle risorse assegnate ai sensi del comma 2 del presente articolo, sia di quelle assegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119»;
   dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Per le medesime esigenze di cui al comma 2, i fondi destinati all'adeguamento dei centri di identificazione ed espulsione, anche attraverso la ristrutturazione di immobili demaniali, previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 129, non sono soggetti ad esecuzione forzata. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai predetti fondi sono nulli. La nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte della Tesoreria dello Stato, né sospendono l'accreditamento di somme destinate ai funzionari delegati».

  All'articolo 2:
   dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
  «4-bis. Al fine di compensare parte del contributo non attribuito alla regione Molise, all'articolo 6-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: “per l'anno 2013 gli obiettivi del patto di stabilità interno sono ridotti, con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, di 15 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “per l'anno 2013 gli impegni e i pagamenti effettuati, nel limite di 15 milioni di euro, dalla regione Molise concernenti i predetti interventi sono esclusi dalla spesa valida ai fini del patto di stabilità interno”.
  4-ter. Per l'anno 2013, ad integrazione delle somme assegnate agli enti locali ai sensi del comma 1, sono altresì attribuite, previa quantificazione del Ministero dell'interno, ai medesimi enti:
   a) quota parte delle risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'interno 23 maggio 2012, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2012, rese disponibili mediante riassegnazione alla spesa e non necessarie per il medesimo anno per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali;
   b) le risorse derivanti dalle minori occorrenze di spesa connesse alla gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.

  4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;
   al comma 6, al primo e al secondo periodo, dopo la parola: «extrasanitarie» sono inserite le seguenti: «riguardanti lo svolgimento di servizi pubblici essenziali e l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64»;
   al comma 7:
    alla lettera b), capoverso 10-bis, dopo le parole: «31 agosto 2013, n. 102,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano altresì, per le regioni, ai debiti di cui al comma 11-quinquies dell'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, sempre che i predetti debiti siano stati riconosciuti in bilancio alla data di entrata in vigore del presente periodo»;
    alla lettera c), capoverso, secondo periodo, le parole da: «formale certificazione alla Regione» fino alla fine della lettera sono sostituite con le seguenti: «formale certificazione alla Ragioneria generale dello Stato dell'avvenuto pagamento dei rispettivi debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili, entro il 30 novembre 2013, in relazione ai debiti già estinti dalla Regione alla data del 30 settembre 2013, ovvero entro trenta giorni dall'estinzione dei debiti da parte della Regione nei restanti casi. La Ragioneria generale dello Stato comunica tempestivamente alle singole Regioni i dati ricevuti e rende noti i risultati delle certificazioni di cui al periodo precedente al Tavolo di cui al comma 4 al quale prendono parte, per le finalità di cui al presente comma, anche i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dell'Unione delle province d'Italia»;
   al comma 8, dopo le parole: «31 agosto 2013, n. 102,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124,»;
   dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
  «8-bis. Il Ministero dell'interno è autorizzato a non procedere ad assegnazioni finanziarie a favore di singoli enti locali, ovvero a recuperi o detrazioni di risorse a carico di singoli enti locali, non derivanti da rateizzazioni, nel caso in cui la somma complessiva sia inferiore a 12 euro».

  All'articolo 3, comma 1, le parole: «tabella B tali da assicurare» sono sostituite dalle seguenti: «tabella B, in modo da assicurare».

A.C. 1690-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Disposizioni in materia di immigrazione).

  Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 210 milioni.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 2;
   sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Le somme di cui al comma 1 possono essere utilizzate dai comuni anche per attività ed opere connesse all'emergenza sociale derivante dalla crisi economica a favore di minori non stranieri;
   al comma 4, alinea, sostituire le parole: dai commi 1 e 2 con le seguenti: dal comma 1.
1. 7. Guidesi, Borghesi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 80 milioni.

  Conseguentemente:
   al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al medesimo articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, provvede ad individuare le modalità di erogazione del Fondo nell'ambito di un sistema nazionale, assicurando assistenza e consulenza ai comuni beneficiari del predetto Fondo tramite apposita convenzione con l'ANCI;
   al comma 4:
    all'alinea, sostituire le parole: 210 milioni, con le seguenti: 270 milioni;
    dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis) quanto a 60 milioni di euro, parzialmente utilizzando i risparmi conseguiti mediante la disposizione di cui all'articolo 3, comma 5-bis;
   all'articolo 3, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 60 milioni di risparmi entro il 31 dicembre 2013. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, e restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.
1. 4. Melilla, Marcon, Boccadutri, Piazzoni, Scotto, Fava, Nicchi, Aiello.
(Inammissibile)

  Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 80 milioni.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al medesimo articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, provvede ad individuare le modalità di erogazione del Fondo nell'ambito di un sistema nazionale, assicurando assistenza e consulenza ai Comuni beneficiari del predetto Fondo tramite apposita convenzione con l'ANCI;
   al comma 4:
    all'alinea, sostituire le parole: 210 milioni con le seguenti: 270 milioni;
    dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis) quanto a 60 milioni di euro parzialmente utilizzando i risparmi conseguiti mediante la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1;
   all'articolo 3, sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. Al fine di consentire il finanziamento parziale del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, ed il rientro dallo scostamento dagli obiettivi di contenimento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni entro il limite definito in sede europea, per l'anno 2013 le disponibilità di competenza e di cassa relative alle spese del bilancio dello Stato sono accantonate e rese indisponibili per ciascun Ministero secondo quanto indicato nell'allegata tabella B, tali da assicurare complessivamente un miglioramento dell'indebitamento netto delle Pubbliche Amministrazioni di 650 milioni di euro per il medesimo anno;
   alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze sostituire la cifra: 704,8 con la seguente: 764,8.
1. 5. Marcon, Boccadutri, Melilla, Piazzoni, Scotto, Fava, Nicchi, Aiello.

  Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 60 milioni.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al medesimo articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, luglio 2012, n. 135, provvede ad individuare le modalità di erogazione del Fondo in ambito nazionale, assicurando assistenza e consulenza ai Comuni beneficiari del predetto Fondo tramite apposita convenzione con l'ANCI;
   al comma 4:
    all'alinea, sostituire le parole: 210 milioni con le seguenti: 250 milioni;
    dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis) quanto a 40 milioni di euro parzialmente utilizzando i risparmi conseguiti mediante la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1;
   all'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al fine di consentire il finanziamento parziale del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, ed il rientro dallo scostamento dagli obiettivi di contenimento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni entro il limite definito in sede europea, per l'anno 2013 le disponibilità di competenza e di cassa relative alle spese del bilancio dello Stato sono accantonate e rese indisponibili per ciascun Ministero secondo quanto indicato nell'allegata tabella B, tali da assicurare complessivamente un miglioramento dell'indebitamento netto delle Pubbliche Amministrazioni di 650 milioni di euro per il medesimo anno;
   alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze sostituire la cifra: 704,8 con la seguente: 744,8.
1. 125. Zaccagnini.

  Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 50 milioni.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 190 milioni con le seguenti: 160 milioni.
1. 8. Guidesi, Borghesi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 30 milioni.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'afflusso di donne straniere sul territorio nazionale in stato di gravidanza al momento della partenza dai loro paesi di origine, sia che abbiano partorito in mare che all'arrivo in terra ferma o che siano in attesa di partorire, e per i loro figli è istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo di solidarietà con la dotazione finanziaria, per l'anno 2013, di 10 milioni di euro.;
   al comma 2, sostituire le parole: 190 milioni con le seguenti: 180 milioni;
   al comma 3, sostituire le parole: 1 e 2 con le seguenti: 1, 1-bis e 2;
   al comma 4:
    all'alinea, sostituire le parole: 210 milioni con le seguenti: 220 milioni;
    alla lettera a), sostituire le parole: 90 milioni con le seguenti: 100 milioni.
1. 121 Zaccagnini.

  Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 30 milioni.

  Conseguentemente, al comma 4:
   all'alinea, sostituire le parole: 210 milioni con le seguenti: 220 milioni;
   alla lettera a), sostituire le parole: 90 milioni con le seguenti: 100 milioni.
1. 110. Zaccagnini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, di cui un importo non inferiore a 5 milioni di euro, è assegnato a titolo di rimborso ai comuni, che hanno assunto posizione debitorie documentate nell'anno 2013 correlate ad interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati.
1. 130. Currò, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'afflusso di donne straniere sul territorio nazionale in stato di gravidanza al momento della partenza dai loro paesi di origine, sia che abbiano partorito in mare che all'arrivo in terra ferma o che siano in attesa di partorire, e per i loro figli è istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo di solidarietà con la dotazione finanziaria, per l'anno 2013, di 10 milioni di euro.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole: 190 milioni con le seguenti: 180 milioni;
   al comma 3, sostituire le parole: 1 e 2 con le seguenti: 1, 1-bis e 2.
1. 122. Zaccagnini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Dopo l'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto il seguente: «9-ter. Nei casi di cui agli articoli 5 e 9 della presente legge, la cittadinanza può essere concessa solo previo superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.»
1. 128. Molteni, Guidesi.
(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente:
   al comma 3, sostituire le parole: ai commi 1 e 2 con le seguenti: al comma 1;
   sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. All'onere derivante dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'INPS delle somme incassate in attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo del 16 luglio 2012, n. 109, per un ammontare pari a 20 milioni di euro.
1. 13. Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, al comma 4:
   all'alinea, sostituire le parole: 210 milioni con le seguenti: 20 milioni
   sopprimere la lettera a);
   alla lettera b), sostituire le parole: 70 milioni con le seguenti: 20 milioni;
   sopprimere la lettera c).
1. 113. Corsaro, Busin.

  Al comma 2, dopo le parole: sul territorio nazionale aggiungere le seguenti: e le connesse operazioni di identificazione e rimpatrio.
1. 10. Guidesi, Borghesi.

  Al comma 2, sostituire le parole da: per le esigenze fino alla fine del comma, con le seguenti: nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo con la dotazione finanziaria di 190 milioni di euro per l'anno 2013, di cui 30 milioni da assegnare al comune di Lampedusa e Linosa. La ripartizione è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. Entro sei mesi dall'assegnazione delle suddette risorse sul sito ufficiale del comune di Lampedusa e Linosa deve essere pubblicato un resoconto degli impieghi delle risorse ai fini della trasparenza della gestione.
1. 15. Currò, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Caso, D'Incà, Sorial.

  Al comma 2, sostituire le parole da: per le esigenze fino alla fine del comma, con le seguenti: nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo con la dotazione finanziaria di 190 milioni di euro per l'anno 2013, di cui 15 milioni da assegnare al comune di Lampedusa e Linosa. La ripartizione è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. Entro sei mesi dall'assegnazione delle suddette risorse sul sito ufficiale del comune di Lampedusa e Linosa deve essere pubblicato un resoconto degli impieghi delle risorse ai fini della trasparenza della gestione.
1. 100. Currò, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Caso, D'Incà, Sorial.

  Al comma 2, sostituire le parole da: nel relativo stato di previsione fino alla fine del comma, con le seguenti: e dei comuni coinvolti nell'accoglienza, nello stato di previsione del suddetto ministero un Fondo, con dotazione finanziaria di euro 190 milioni per l'anno 2013, di cui 170 milioni da ripartire con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. I comuni che sono stati coinvolti negli eventi di afflusso di stranieri verificatisi nel periodo successivo alla chiusura dello stato di emergenza umanitaria, di cui all'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 33 del 28 dicembre 2012, e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono autorizzati ad escludere dalla spesa valida ai fini del patto di stabilità interno per l'anno 2013 le spese sostenute per l'accoglienza degli stranieri fino ad un importo complessivo non superiore a 20 milioni di euro.
1. 126. Currò, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 2, sostituire le parole da: nel relativo stato di previsione fino alla fine del comma, con le seguenti: e dei comuni coinvolti nell'accoglienza, nello stato di previsione del suddetto ministero un Fondo, con dotazione finanziaria di euro 190 milioni per l'anno 2013, di cui 180 milioni da ripartire con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. I comuni, che hanno sostenuto spese non previste nel bilancio previsionale per il 2013 connesse agli eventi di afflusso di stranieri verificatisi nel periodo successivo alla chiusura dello stato di emergenza umanitaria, di cui all'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 33 del 28 dicembre 2012, e fino all'entrata in vigore del presente decreto-legge, sono autorizzati a chiederne il rimborso, previa documentazione da trasmettere al Ministero dell'interno. I rimborsi sono riconosciuti fino ad un importo complessivo non superiore a 10 milioni di euro. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della presente norma.
1. 127. Currò, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 2, sostituire le parole: 190 milioni, con le seguenti: 50 milioni.

  Conseguentemente, al comma 4:
   all'alinea, sostituire le parole: 210 milioni con le seguenti: 70 milioni;
   sopprimere le lettere a) e c).
1. 11. Guidesi, Borghesi.

  Al comma 2, sostituire le parole: 190 milioni, con le seguenti: 100 milioni.

  Conseguentemente, al comma 4:
   all'alinea, sostituire le parole: 210 milioni con le seguenti: 120 milioni;
   sopprimere la lettera a).
1. 12. Guidesi, Borghesi.

  Al comma 2, sostituire le parole: 190 milioni, con le seguenti: 150 milioni.

  Conseguentemente, al comma 4:
   all'alinea, sostituire le parole: 210 milioni con le seguenti: 170 milioni;
   alla lettera a), sostituire le parole: 90 milioni con le seguenti: 50 milioni.
1. 111. Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 190 milioni, con le seguenti: 150 milioni.

  Conseguentemente, al comma 4:
   all'alinea, sostituire le parole: 210 milioni con le seguenti: 170 milioni;
   alla lettera c), sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 10 milioni.
1. 112. Corsaro.

  Al comma 2, dopo le parole: la cui ripartizione aggiungere le seguenti: tra gli enti locali.
1. 6. Guidesi, Borghesi.

Subemendamento all'emendamento 1.501 della Commissione

  All'emendamento 1.501 della Commissione, sostituire le parole: anche tenendo con le seguenti: tenendo prioritariamente.
0. 1. 501. 1. Marcon, Scotto, Boccadutri, Fava, Melilla, Di Salvo.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, anche tenendo conto delle esigenze connesse all'accoglienza sul territorio nazionale di donne straniere in stato di gravidanza, nonché di quelle concernenti i comuni maggiormente esposti all'afflusso di stranieri, con particolare riguardo al comune di Lampedusa e Linosa.
1. 501. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota del Fondo di cui al presente comma, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2013, è destinata alla copertura delle maggiori spese derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, lettera 0a) del presente decreto.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 5, alla lettera a) premettere la seguente: 0a) al comma 1, le parole: «dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2014»;
1. 17. Guidesi, Borghesi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le finalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui al presente comma sono definite con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti, trasmesso al Ministero dell'interno entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 9. Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Il fondo di cui al comma 2 è volto prioritariamente a fronteggiare, stante il forte afflusso di donne straniere sul territorio nazionale, le esigenze straordinarie delle donne in stato di gravidanza, sia che abbiano partorito in mare, sia all'arrivo in terra ferma o che siano in attesa di partorire, garantendo loro tutte le tutele del caso sia in termini medici che di alloggio e assistenza psicologica.
1. 120. Zaccagnini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Non costituiscono reato inoltre le attività di soccorso in mare prestate nei confronti di persone la cui incolumità è in evidente pericolo.»
1. 129. Artini, Castelli, Cariello, Caso, Currò, Brugnerotto, D'Incà.
(Inammissibile)

  Al comma 4, sopprimere la lettera c).
1. 1. Boccadutri, Marcon, Melilla, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 4, lettera c), sostituire le parole da: riduzione della dotazione fino alla fine della lettera, con le seguenti: quota parte delle riduzioni delle spese di bilancio dello Stato di cui al successivo articolo 3, comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 3:
   sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al fine di consentire il finanziamento di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c) ed il rientro dallo scostamento dagli obiettivi di contenimento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni entro il limite definito in sede europea, per l'anno 2013, le disponibilità di competenza e di cassa relative alle spese del bilancio dello Stato sono accantonate e rese indisponibili per ciascun Ministero secondo quanto indicato nell'allegata tabella B tali da assicurare complessivamente un miglioramento dell'indebitamento netto delle Pubbliche Amministrazioni di 640 milioni di euro per il medesimo anno.
   alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze sostituire la cifra: 704,8 con la seguente: 754,8.
1. 2. Boccadutri, Marcon, Melilla, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 4, lettera c), sostituire le parole da: riduzione della dotazione fino alla fine della lettera, con le seguenti: i risparmi conseguiti con la disposizione di cui al comma 4-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4.1. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 50 milioni di risparmi entro il 31 dicembre 2013. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.
1. 3. Marcon, Boccadutri, Melilla, Daniele Farina, Sannicandro.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4.1. All'articolo 17, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2013, nelle more dell'espressione della richiamata intesa sulla ripartizione delle disponibilità complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad erogare, in favore dell'Istituto per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà, a titolo di acconto, una quota pari al 90 per cento del citato importo vincolato.».
1. 123. Lenzi, Roccella, Binetti, Amato, Argentin, Beni, Biondelli, Burtone, Capone, Carnevali, Casati, D'Incecco, Fossati, Gelli, Grassi, Iori, Miotto, Murer, Patriarca, Sbrollini, Scuvera.

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
  4-ter. All'articolo 17, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2013, qualora entro il 31 ottobre di ciascun anno non sia intervenuta l'intesa di cui al secondo periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad erogare, a titolo di acconto, in favore dell'Istituto per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà, il 90 per cento dell'importo destinato nell'anno di riferimento al predetto istituto ai sensi del presente comma.».
1. 500. La Commissione.

ART. 2.
(Disposizioni in tema di finanza degli enti territoriali).

  Al comma 1, sostituire le parole: 120 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro destinati ad incrementare, per l'anno 2013, il contributo spettante alle unioni di comuni, ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per i restanti 120 milioni di euro.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 1, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede, quanto a 60 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto- legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2013 della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» e quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo l, comma 122, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per la parte di contributo non attribuito alle Regioni Puglia e Molise.;
   al comma 4, sostituire le parole: euro 1.000.000 con le seguenti: euro 2.000.000.
2. 31. Guerra, Marchi, Marchetti, Rughetti, Braga, Giuseppe Guerini, Lorenzo Guerini.

  Al comma 1, sostituire le parole: 120 milioni di euro, ripartito con le seguenti: 125 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro ad incremento, per l'anno 2013, del contributo spettante ai comuni, ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e i restanti 120 milioni di euro ripartiti.

  Conseguentemente al comma 3, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede, quanto a 30 milioni con le seguenti: 125 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede, quanto a 35 milioni;

  Conseguentemente al comma 4, sostituire le parole: euro 1.000.000 con le seguenti: euro 1.050.000.
2. 500. La Commissione.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 1, pari a 120 milioni di euro per il 2013, si provvede in quota parte a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2 del presente decreto.
2. 14. Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 2.
2. 100. Currò.

  Al comma 2, sopprimere la parola: non.
2. 8. Boccadutri, Marcon, Melilla, Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 2, sostituire le parole: non è considerato con le seguenti: e le relative spese non sono considerati.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla copertura delle eventuali maggiori spese derivanti dal presente comma si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto.
2. 19. Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per i Comuni che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il contributo di cui al comma 1 è commisurato al gettito dell'imposta municipale conseguente all'applicazione delle aliquote deliberate per la realizzazione del suddetto piano di riequilibrio.
2. 140. Currò, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per i Comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il contributo di cui al comma 1 è commisurato al gettito conseguente all'applicazione delle aliquote deliberate ai sensi dell'articolo 251, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. 141. Castelli, Currò, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 4-quater inserire il seguente:
  4-quinquies. La somma ricevuta da un ente territoriale a titolo di estinzione anticipata di un derivato, corrispondente al valore di mercato positivo che il derivato presenta al momento della sua estinzione anticipata, può essere destinata alla riduzione degli oneri finanziari o all'estinzione anticipata del debito dell'ente medesimo anche con riferimento a quello maturato a seguito delle anticipazioni di liquidità ricevute a valere sul Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
2. 501. La Commissione.

  Sopprimere il comma 5.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1:
   sostituire le parole: 590 milioni con le seguenti: 1040 milioni;
   alla Tabella B:
    voce: Ministero dell'economia e finanze sostituire la cifra: 704,8 con la seguente: 904,8;
    voce: Ministero dello sviluppo economico sostituire la cifra: 23,0 con la seguente: 273,0.
2. 33. Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

  Sopprimere il comma 5.

  Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: 590 milioni con le seguenti: 1.040 milioni.
2. 13. Guidesi, Borghesi.

  Al comma 5, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) al comma 1, le parole: «dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2015».

  Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 5, lettera 0a), si provvede per l'anno 2013 a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto per una quota pari a 70 milioni di euro e per l'anno 2014 tramite una riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge di stabilità per l'anno 2013 per un importo pari a 500 milioni di euro.
2. 20.(versione corretta) Guidesi, Borghesi.

  Al comma 5, lettera a), sostituire il capoverso 2-ter con il seguente: 2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano ai comuni coinvolti dagli eventi di afflusso di stranieri nell'anno 2013.

  Conseguentemente:
   all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: 590 milioni con le seguenti: 595 milioni;
   alla Tabella B, voce: Ministero dell'interno sostituire la cifra: 32,4 con la seguente: 37,4.
2. 132.(versione corretta) Currò, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Caso, D'Incà, Sorial.

  Al comma 5, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: b-bis) all'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14, è inserito il seguente:
  14-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014, nel saldo finanziario di parte corrente, individuato ai sensi del comma 3 e rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese a carico del comune di Campione d'Italia elencate nel decreto del Ministero dell'Interno protocollo n. 09804529/15100-525 del 6 ottobre 1998 riferite alle peculiarità territoriali dell’exclave. L'esclusione opera nei limiti della spesa media relativa al triennio di riferimento per la fissazione dell'obiettivo di patto, delle spese sostenute per le medesime finalità. Alla copertura degli oneri del presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 380, lettera e), dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
2. 110. Corsaro.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 11 è abrogato.
2. 142. Petrini, Fragomeli, Guerini, Lodolini.
(Inammissibile)

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: è consentita la riduzione delle con le seguenti: è fatto obbligo di ridurre pariteticamente le.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   medesimo periodo, sopprimere le parole da: ovvero la destinazione fino a: 6 giugno 2013, n. 64.
   secondo periodo:
    sostituire le parole: è consentita la riduzione delle con le seguenti: è fatto obbligo di ridurre pariteticamente le;
    sopprimere le parole da: ovvero la destinazione fino a: 6 giugno 2013, n. 64;
   al terzo periodo, sopprimere le parole: o destinazione a finalità extrasanitarie.
2. 16. Zanetti.

  Al comma 6, dopo le parole: finalità extrasanitarie ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: prioritariamente di carattere socio-assistenziale.
2. 111. Miotto.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di consentire alle Regioni la compiuta e definitiva realizzazione di tutti obiettivi del patto nazionale per la salute e di realizzare un recupero di legalità attraverso la conclusione dei procedimenti di accreditamento istituzionale definitivo ancora in corso, nel perseguimento dell'esigenza primaria di salvaguardare la salute pubblica ed evitare effetti interruttivi nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, al contempo salvaguardando i livelli occupazionali, all'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1o gennaio 2013 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31 ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992. Qualora le Regioni non provvedano ai citati adempimenti entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, nomina il presidente della regione o altro soggetto commissario ad acta ai fini dell'adozione dei predetti provvedimenti».
2. 143. Causi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 è sostituito dal seguente:
  «3. A decorrere dall'anno 2014 il provvedimento regionale che dispone misure che comportino una riduzione netta dell'IRAP non può trovare copertura finanziaria con una contestuale maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF che, sommata a quella vigente, risulti superiore allo 0,5 per cento.».

  6-ter. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è soppresso.
2. 115. Melilla, Marcon, Boccadutri.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni possono stabilire una soglia di esenzione reddituale da intendersi come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale regionale all'IRPEF, o la sua maggiorazione, non è dovuta; nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo ai fini dell'addizionale IRPEF.».
2. 116. Marcon, Melilla, Boccadutri.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al comma 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, le parole: «che hanno aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,» sono soppresse.
2. 130. Marcon, Melilla, Boccadutri.
(Inammissibile)

  Al comma 7, alla lettera a), premettere le seguenti:
   00a) All'articolo 1, comma 7, le parole: «Per l'anno 2013» sono sostitute dalle seguenti: «Per gli anni 2013 e 2014».
   0a) All'articolo 1, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
  «7-bis. Per l'anno 2014, l'esclusione di cui al comma precedente trova applicazione anche per i trasferimenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi in conto capitale, purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali».
2. 131. Boccadutri, Marcon, Melilla.
(Inammissibile limitatamente
alla parte consequenziale)

  Al comma 7, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) All'articolo 1, comma 7, le parole: «Per l'anno 2013» sono sostitute dalle seguenti: «Per gli anni 2013 e 2014».
2. 144. Causi.

  Al comma 7, sopprimere le lettere a) e b).
2. 101. Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

  Al comma 7, sopprimere la lettera b).
2. 12. Guidesi, Borghesi.

  Al comma 7, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: b-bis) all'articolo 2, comma 4, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
   e) da rappresentanti dell'Unione delle province italiane e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.».
2. 6. Marcon, Melilla, Boccadutri, Pilozzi, Kronbichler.
(Inammissibile)

  Al comma 7, lettera c), capoverso, primo periodo, dopo le parole: all'immediata estinzione dei propri debiti aggiungere le seguenti: se compatibile con gli obiettivi del patto di stabilità interno.
2. 5. Boccadutri, Marcon, Melilla, Pilozzi, Kronbichler.

  Sopprimere il comma 8.
*2. 35. Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

  Sopprimere il comma 8.
*2. 4. Melilla, Boccadutri, Marcon, Pilozzi, Kronbichler.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  8-ter. In deroga a quanto disposto dall'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni con popolazione residente pari o inferiore a 5.000 abitanti possono affidare direttamente la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa a Poste Italiane S.p.A., conformemente a quanto previsto dall'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
2. 125. Naccarato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali, nonché gli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, hanno facoltà di recedere entro il 31 dicembre 2014, dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Il termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso è stabilito in trenta giorni, anche in deroga ad eventuali clausole difformi previste dal contratto.
2. 145. Fraccaro, Di Maio, Mannino, Sibilia, Sorial, Castelli.
(Inammissibile)

ART. 3.
(Disposizioni finanziarie).

  Al comma 1, sostituire le parole: 590 milioni di euro con le seguenti : 640 milioni di euro.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze sostituire la cifra: 704,8 con la seguente: 754,8;
   sopprimere il comma 5.
3. 2. Marcon, Boccadutri, Melilla, Daniele Farina, Sannicandro.

  Alla tabella B, voce Ministero dell'economia e finanze sostituire la cifra: 704,8 con la seguente: 729,8.

  Conseguentemente:
   alla medesima tabella, voce Ministero dello sviluppo economico sostituire la cifra: 23,0 con la seguente: 43,0;
   sopprimere il comma 5.
3. 6. Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Ruocco.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: dei Ministeri aggiungere le seguenti: dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole da: ed alla realizzazione fino alla fine del periodo.
3. 102. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Terzoni.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: dell'università e della ricerca aggiungere le seguenti: della salute e del lavoro e delle politiche sociali.
3. 104. Miotto.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: della Missione «Ricerca e innovazione» con le seguenti: delle Missioni «Ricerca e innovazione» e «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente».

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole da: ed alla realizzazione fino alla fine del periodo.
3. 101. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Terzoni.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: ed alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento «Expo Milano 2015».
3. 5. Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial.

  Sopprimere il comma 5.
3. 1. Marcon, Boccadutri, Melilla, Daniele Farina, Sannicandro.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 45 milioni di risparmi entro il 31 dicembre 2013. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.
3. 3. Melilla, Marcon, Boccadutri, Zan, Pellegrino, Zaratti.
(Inammissibile)