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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Venerdì 25 ottobre 2013

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 25 ottobre 2013.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Archi, Balduzzi, Baretta, Bindi, Bocci, Boccia, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Bray, Brunetta, Caparini, Capezzone, Carrozza, Casero, Castiglione, Censore, Cicchitto, Cirielli, D'Alia, Dambruoso, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Epifani, Fassina, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Galan, Gebhard, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Kyenge, La Russa, Lavagno, Legnini, Letta, Lorenzin, Lupi, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Moretto, Orlando, Pes, Picchi, Pisicchio, Pistelli, Portas, Ravetto, Realacci, Rigoni, Sani, Santelli, Schullian, Sereni, Speranza, Tabacci, Tidei, Tinagli, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 24 ottobre 2013 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   LOREFICE ed altri: «Disposizioni per la definizione transattiva delle controversie promosse da soggetti danneggiati da sangue o emoderivati infetti» (1727);
   GIUDITTA PINI: «Modifica all'articolo 697 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di elevazione del limite di età per il reclutamento dei volontari delle Forze armate in ferma prefissata» (1728);
   CUPERLO: «Istituzione della Commissione parlamentare per la valutazione e il contrasto delle diseguaglianze sociali, economiche e culturali» (1729);
   GIULIETTI: «Delega al Governo per la riforma della disciplina dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi» (1730);
   ZACCAGNINI: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'impiego dei pesticidi in agricoltura e sui danni prodotti dagli stessi alla salute umana e all'ambiente» (1731);
   CIMBRO: «Misure di sostegno delle iniziative di promozione e diffusione della conoscenza responsabile del territorio e delle opportunità turistiche» (1732);
   ROSTELLATO ed altri: «Modifiche al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di pubblicità delle riprese audio e video delle sedute dei consigli provinciali e comunali» (1733).
  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di un deputato a una proposta di legge.

  La proposta di legge GIACOMELLI ed altri: «Disciplina organica del diritto di asilo, dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, nonché disposizioni di attuazione delle direttive 2003/9/CE, 2005/85/CE e 2011/95/UE» (327) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Carnevali.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  BERGAMINI: «Istituzione della Giornata nazionale contro la contraffazione e la pirateria in campo commerciale» (1182) Parere delle Commissioni V, VII e X;
  GIGLI ed altri: «Disposizioni per la celebrazione del settantesimo anniversario della Resistenza e della guerra di liberazione» (1433) Parere delle Commissioni IV, V e VII.

   II Commissione (Giustizia):
  ROSATO ed altri: «Modifiche alla legge generale sui libri fondiari, di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, in materia di notificazione degli atti tavolari nonché di comunicazione dei medesimi all'Agenzia del territorio» (1377) Parere delle Commissioni I, V e VI;
  CIRIELLI: «Modifiche all'articolo 274 del codice di procedura penale, in materia di condizioni per l'adozione delle misure cautelari» (1707) Parere delle Commissioni I e V.

   VI Commissione (Finanze):
  VALIANTE ed altri: «Disposizioni per la valorizzazione dei terreni demaniali dei comuni mediante la loro assegnazione per uso agricolo» (1653) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), X, XI, XIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e XIV.

   XI Commissione (Lavoro):
  GRIMOLDI e MATTEO BRAGANTINI: «Modifiche agli articoli 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e 6 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, in materia di congedi lavorativi e di fruizione di orari flessibili in favore dei genitori di minori disabili» (1086) Parere delle Commissioni I, V, VII e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento).

   XIII Commissione (Agricoltura):
  CENNI ed altri: «Disposizioni per il contenimento dei danni causati dai cinghiali alle produzioni agricole» (963) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VIII e XIV.

   Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri):
  VERINI e AMENDOLA: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione» (1460) Parere delle Commissioni I, V, IX e XIV.

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 21 ottobre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8-ter del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui è autorizzato, in relazione a un intervento da realizzare tramite contributi assegnati in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2010, l'utilizzo delle economie di spesa realizzate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione generale per gli archivi – Archivio di Stato di Brindisi per l'esecuzione di opere aggiuntive per la conservazione del Fondo del genio civile.
  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 24 ottobre 2013, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Le armi da fuoco e la sicurezza interna dell'Unione europea: proteggere i cittadini e smantellare il traffico illecito (COM(2013) 716 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Relazione della Commissione – 30a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2012) (COM(2013) 726 final) che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 24 ottobre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
  Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 24 ottobre 2013, a pagina 7, seconda colonna, ultima riga e a pagina 8, prima colonna, prima riga, le parole: «inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza,» si intendono soppresse.

INTERPELLANZE URGENTI

Iniziative volte a superare la situazione emergenziale relativa alla tendostruttura per l'accoglienza dei migranti a Porto Empedocle (Agrigento) – 2-00263

A)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, il Ministro per l'integrazione, per sapere – premesso che:
   a seguito della redazione del piano sociosanitario per l'accoglienza dei migranti sbarcati sulle coste agrigentine, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2005, n. 3476, è stata attivata dal dipartimento di protezione civile della regione siciliana una tendostruttura sita sul molo di levante del porto di Porto Empedocle;
   la tendostruttura, a seguito dell'emergenza migranti del 2005, venne utilizzata, almeno per i primi anni, secondo le finalità proprie, ovvero come struttura finalizzata ad offrire una breve accoglienza ai migranti e permettere alle forze dell'ordine di effettuare le operazioni di riconoscimento ed identificazione e garantire l'immediato trasferimento degli stessi migranti in strutture idonee;
   la conferenza di servizi svoltasi in data 5 dicembre 2005, che ha approvato il progetto di costruzione della stessa struttura, ha confermato e ribadito che la tendostruttura è da considerarsi idonea soltanto al transito, pertanto viene escluso che i migranti possano permanere all'interno della stessa, confermando, quindi, che la struttura aveva ed ha caratteristiche tecniche proprie di un centro di prima accoglienza ed identificazione e, quindi, la stessa risultava non idonea ad ospitate migranti per la notte se non in condizioni di emergenza;
   a seguito della scadenza del protocollo d'intesa relativo al suddetto piano sociosanitario per l'accoglienza dei migranti e dell'esaurimento di tutte le risorse finanziarie utili ed indispensabili per la gestione, da parte del dipartimento di protezione civile, della stessa tendostruttura, si registra una situazione di permanente difficoltà vista la presenza di un ingente numero di migranti, anche in forma stanziale, e l'impossibilità di rendere idonea dal punto di vista tecnico, strutturale e della sicurezza la suddetta struttura;
   allo stato attuale, la tendostruttura viene utilizzata, su richiesta della prefettura e sulla base dell'emergenza umanitaria che negli ultimi anni ha visto aumentare vertiginosamente il numero dei migranti che arrivano a Porto Empedocle da Lampedusa, per garantire non solo la prima accoglienza, ma per garantire anche stanzialità ai migranti per svariati giorni;
   i recenti sbarchi di migranti e il conseguente trasferimento a Porto Empedocle hanno determinato una situazione drammatica, data soprattutto dalle criticità della struttura non assolutamente idonea ad offrire accoglienza permanente e stanziale; la struttura, infatti, non dispone di idonei padiglioni in grado di separare le donne dagli uomini; le strutture in grado di offrire assistenza sanitaria sono non idonee a garantire il servizio quotidiano necessario ad una struttura di accoglienza; inoltre, la presenza di diverse etnie determina problemi di gestione e di sicurezza non assolutamente gestibili in una struttura poco sicura;
   le condizioni igieniche e sanitarie dei migranti non possono essere assolutamente monitorate e garantite se si considera il fatto che la struttura non è nelle condizioni di garantire un servizio adeguato ed il tutto non fa che mettere in luce condizioni umanitarie, oltre che sanitarie e psicologiche, assolutamente drammatiche; ciò rende ancora più difficile il lavoro già precario, ma comunque meritorio ed indispensabile delle unità di protezione civile presenti nella struttura;
   allo stato attuale, viste le suddette condizioni strutturali, rese ancora più drammatiche dalla massiccia presenza di migranti, si rischia di non potere garantire il diritto minimo all'accoglienza per centinaia di migranti con conseguenti rischi per il mantenimento della sicurezza di tutti gli operatori;
   l'inadeguatezza della struttura è, altresì, evidenziata dalla fatiscenza della stessa e dalla mancanza di un'adeguata vigilanza che in strutture simili (si veda Imbriacola) viene garantita dalla presenza dell'esercito –:
   come intendano i Ministri interpellati fronteggiare, per quanto di competenza, le difficoltà che ogni giorno si manifestano nella sopra citata struttura;
   se ed in che modo si ritenga di potenziare una struttura nata per garantire il transito e diventata, nel tempo, una struttura residenziale;
   se vi sia la volontà di reperire tutte le risorse necessarie alla manutenzione della struttura, al potenziamento delle misure per la sicurezza e alla dotazione di appositi padiglioni in grado di separare le donne dagli uomini ed i minori dagli adulti;
   se si intenda intervenire per garantire una maggiore presenza della vigilanza, anche attraverso l'intervento dell'esercito, al fine di prevenire la fuga dei migranti e garantire le norme di sicurezza;
   se vi siano i presupposti, viste le drammatiche condizioni in cui versano i migranti, per la dichiarazione dello stato di emergenza.
(2-00263) «Iacono, Laforgia, Pastorino, Giulietti, Mariano, Impegno, Burtone, Velo, Incerti, Giampaolo Galli, D'Incecco, Lorenzo Guerini, Schirò Planeta, Gutgeld, Guerra, Gozi, Mosca, Albanella, Amoddio, Capodicasa, Arlotti, Amato, Roberta Agostini, Casellato, Giovanna Sanna, Maestri, Fiano, Quartapelle Procopio, Giuseppe Guerini, D'Arienzo, Carlo Galli, Gasparini, Giachetti, Gullo, Lotti, Pierdomenico Martino, Martelli, Petitti, Petrini, Giorgio Piccolo, Stumpo».


Elementi in merito alla vicenda relativa alle esequie e al trasporto della salma di Erich Priebke – 2-00260

B)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:
   il questore di Roma, con ordinanza del 14 ottobre 2013, aveva vietato che le funzioni relative alle esequie e al trasporto della salma di Erich Priebke avvenissero nel territorio della provincia di Roma in forma pubblica e solenne, nonché lo svolgimento di qualunque manifestazione pubblica;
   l'amministrazione di Albano Laziale ha appreso solo da fonti giornalistiche che nella giornata del 15 ottobre 2013 la Confraternita lefebvriana San Pio X di Albano aveva dato disponibilità ad eseguire le esequie dell'ex ufficiale delle SS e criminale di guerra responsabile dell'eccidio delle Fosse Ardeatine;
   contrariamente a quanto previsto dal regolamento di polizia mortuaria (decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990) alle ore 15 del giorno 15 ottobre 2013 non era pervenuta al sindaco di Albano Laziale, Nicola Marini, alcuna comunicazione circa il transito della salma di Priebke sul territorio comunale;
   il sindaco ha emesso, per la data del 15 ottobre 2013, ordinanza di divieto di transito di salme sul territorio comunale, basandosi sull'articolo 54, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, riguardante la possibilità per il sindaco di adottare provvedimenti contingibili e urgenti, onde evitare eventi pregiudizievoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza della civica comunità;
   il prefetto Pecoraro, con ordinanza del 15 ottobre 2013, ha ordinato il rito funebre in forma privata presso la Confraternita San Pio X. Ha, inoltre, ordinato al sindaco Marini di eseguire la suddetta ordinanza, revocando, dunque, l'ordinanza emessa dal primo cittadino di Albano Laziale;
   secondo le dichiarazioni rese dal sindaco Marini agli organi di informazione «per tutto il lasso di tempo in cui l'amministrazione ha stazionato presso la Confraternita San Pio X non ha mai ricevuto alcuna informazione o indicazione ufficiale di quanto stava avvenendo all'interno»;
   le esequie del criminale di guerra Erich Priebke sarebbero dovute avvenire in forma privata presso la Confraternita San Pio X del comune di Albano Laziale; sarebbe, invece, stato consentito l'accesso a circa cento partecipanti, evidentemente non soltanto familiari di Priebke che, a quanto risulta dalla stampa, in buona parte sarebbero stati tenuti lontano dalle forze dell'ordine. Durante la cerimonia e il trasporto della salma sono avvenuti scontri tra cittadini che manifestavano la loro indignazione e neonazisti intervenuti per il rito che hanno «salutato» la salma e inneggiato al boia delle Fosse Ardeatine. Tra i suddetti neonazisti riusciva ad avere accesso al luogo delle esequie anche il pluricondannato Maurizio Boccacci;
   risultava, peraltro, che l'unica via laterale al perimetro della Confraternita, da cui i gruppi di estrema destra sono potuti arrivare in loco con tutto quello che ne è conseguito, non fosse vigilata;
   il comune di Albano Laziale è stato insignito, dopo il conflitto mondiale, della medaglia d'argento al merito civile per il suo ruolo durante la Resistenza al nazifascismo con la seguente motivazione: «Centro strategicamente importante, situato nelle vicinanze di Roma, fu sottoposto a violentissimi e devastanti bombardamenti e ad efferate azioni di guerra da parte degli opposti schieramenti che provocarono centinaia di vittime e di feriti, in particolare tra gli sfollati ospitati nel Collegio di Propaganda Fide, nonché ingenti danni al patrimonio edilizio. La popolazione offrì un'ammirevole prova di generoso spirito di solidarietà, prodigandosi nel recupero dei morti e nel soccorso dei feriti. Splendido esempio dei più elevati sentimenti di solidarietà umana e di elette virtù civiche»;
   dopo gli scontri ad Albano Laziale, che hanno di fatto sospeso le esequie del capitano nazista, il feretro è stato portato all'aeroporto militare di Pratica di Mare. Sulla vicenda risultano essere stati avviati contatti con l'ambasciatore di Germania in Italia, i cui esiti non sembrano, tuttavia, aver condotto ad una soluzione della complessa vicenda –:
   di quali elementi disponga il Ministro interpellato in merito ai fatti accaduti;
   quali valutazioni intenda esprimere il Ministro interpellato, alla luce di quanto premesso, sul comportamento del prefetto Giuseppe Pecoraro, nel relazionarsi con le autorità di Albano Laziale e nel gestire una situazione che poteva potenzialmente nuocere all'ordine pubblico, come poi è nei fatti stato;
   di quali elementi disponga, in particolare, in ordine ai fatti e alle situazioni che hanno consentito a gruppi di estremisti, alcuni dei quali pluricondannati, di arrivare in treno per tempo ad Albano Laziale e di entrare nel luogo delle esequie funebri del criminale di guerra Erich Priebke, con il palesato intento di compiere apologia di nazifascismo.
(2-00260) «Tidei, Carella, Ferro, Gregori, Villecco Calipari, Marco Di Stefano, Morassut, Stumpo, De Maria».


Iniziative, anche normative, volte a superare il blocco delle assunzioni per il personale sanitario, con particolare riferimento alla regione Campania – 2-00251

C)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, per sapere – premesso che:
   l'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o ottobre 2010, n. 163, ha disposto, nelle regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, il blocco automatico del turn-over del personale dipendente e del personale convenzionato e il divieto di effettuare spese non obbligatorie, ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel caso in cui i competenti tavoli tecnici di verifica dell'attuazione dei piani accertino, entro il 31 ottobre 2010, il venire meno parziale delle condizioni che hanno determinato l'applicazione delle citate misure, nel limite del 10 per cento e in correlazione alla necessità di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;
   inoltre, l'ultimo capoverso del comma 2-bis dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 125 del 2010, prevede che la disapplicazione delle stesse norme sopra citate è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;
   il commissario straordinario della regione Campania, in ottemperanza a quanto disposto dal decreto commissariale 9 maggio 2012, n. 53, che ha approvato i programmi operativi predisposti dal commissario ad acta della regione Campania per l'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha stabilito l'osservanza del blocco totale delle assunzioni per il personale dipendente, salvo potersi avvalere di specifiche norme nazionali che ne dispongano uno sblocco parziale, per garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ovvero, sempre a tal fine, l'adozione di deroghe assolutamente eccezionali;
   nello specifico, in base a quanto contenuto nel citato decreto commissariale n. 53 del 2012, nel blocco del turn-over rientrano tutte quelle tipologie di reclutamento ex novo di personale che comportino un incremento di spesa a carico del servizio sanitario regionale, ovvero:
    a) le assunzioni a tempo indeterminato e determinato;
    b) i conferimenti di incarichi a tempo determinato;
    c) le assunzioni a tempo determinato per la sostituzione di personale assente a vario titolo, qualora tale assunzione sia onerosa;
    d) le acquisizioni di personale tramite mobilità intercompartimentali e mobilità extraregionali in entrata nell'ambito del comparto sanità;
    e) i comandi, le assegnazioni temporanee ed i distacchi previsti dalle vigenti disposizioni legislative o dalla contrattazione collettiva ad esclusione dei casi in cui sia configurabile un diritto soggettivo al trasferimento;
    f) le acquisizioni in outsourcing di servizi finalizzati all'espletamento di funzioni istituzionali che possono configurarsi come elusive del blocco delle assunzioni;
    g) il conferimento di incarichi ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché tutte le altre forme di lavoro flessibile;
   sono vietati nuovi conferimenti di incarichi o incrementi di oneri degli specialisti ambulatoriali interni in assenza di autorizzazione del commissario ad acta da adottarsi con decreto;
   al fine di mantenere il livello minimo dei livelli essenziali di assistenza, numerose aziende sanitarie e ospedaliere, tra queste la asl di Avellino e l'azienda ospedaliera Moscati di Avellino, sono costrette a ricorrere a convenzionamenti interni e/o a prestazioni lavorative che vengono, tuttavia, contabilizzate in bilancio sotto la voce di «acquisti di beni e servizi», non risultando dette modalità di reclutamento di personale tra quelle interdette dal citato decreto;
   dette soluzioni risultano, a parere degli interpellanti, incoerenti con il piano di rientro e con le politiche di contenimento della spesa, in quanto:
    a) nel caso di convenzionamenti interni, il costo reale risulta superiore al costo di eventuali contratti a tempo determinato (ad esempio, un medico chiamato a ricoprire un turno notturno costa circa 500/600 euro che, se moltiplicato per l'intero monte ore annuali, corrisponde a cifre esorbitanti);
    b) nel caso di ricorso a prestazioni lavorative contabilizzate come «acquisti di beni e servizi», il costo effettivo non viene calcolato tra i costi del personale, determinando un mancato controllo della spesa;
   è evidente l'incoerenza e la contraddittorietà di questa condizione che determina chiaramente maggiori costi rispetto al ricorso ad assunzioni a tempo determinato;
   questo stato di cose pesa ulteriormente sulla difficile realtà dell'assistenza campana, gravata a sufficienza dal blocco delle assunzioni di personale medico ed infermieristico, basti considerare che dai dati ufficiali forniti dalla struttura commissariale al tavolo nazionale per la verifica del piano di rientro, si evince che dal 2007 al 2015, a fronte di una riduzione del personale del servizio sanitario regionale pari a 15.834 unità, verrebbero assunti 1.018 unità (pari al 6,43 per cento), ovvero una quota irrisoria e del tutto insufficiente per ripristinare adeguate dotazioni organiche indispensabili a garantire i livelli essenziali di assistenza ai cittadini della Campania;
   occorrerebbero, a parere degli interpellanti, azioni puntuali ed analitiche volte a determinare un'effettiva e reale riduzione della spesa bilanciata con il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, mentre misure generiche come quelle adottate non hanno evidenziato alcun miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del «sistema salute» della Campania –:
   quali urgenti iniziative i Ministri interpellati intendano porre in essere, al fine di sanare la situazione citata in premessa, con l'obiettivo di coniugare efficienza ed equità del sistema sanitario;
   se non ritengano opportuno procedere alla predisposizione di un decreto, ai sensi dell'ultimo capoverso del comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o ottobre 2010, n. 163, che, a seguito di una verifica analitica da parte dei tavoli tecnici che evidenzi una riduzione del costo ed un miglioramento delle prestazioni, attui, rispetto alle soluzioni fino ad oggi individuate (convenzionamenti interni e ricorso a prestazioni professionali atipiche), uno sblocco del turn-over per contratti a tempo determinato, in ragione delle verificate esigenze, e, in particolare, per le urgenze/emergenze.
(2-00251) «De Mita, Dellai».


Elementi in ordine alle risorse destinate al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2013-2014 – 2-00252

D)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere – premesso che:
   il Fondo d'istituto (Fis) è l'insieme di risorse finanziarie che arrivano alla scuola per retribuire attività aggiuntive e/o l'intensificazione delle attività;
   l'articolo 26 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 31 agosto 1999 istituì – in conseguenza dell'autonomia scolastica, entrata in vigore il 1o settembre del 2000 – per tutte le scuole di ogni ordine e grado il fondo dell'istituzione scolastica, destinato a retribuire le prestazioni del personale finalizzate a sostenere esigenze didattiche e organizzative derivanti dalla concretizzazione del Piano dell'offerta formativa e la qualificazione e l'ampliamento dell'offerta di istruzione e formazione, anche in relazione alla domanda proveniente dal territorio;
   il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (Mof) è costituito dal Fondo d'istituto e dai finanziamenti per la retribuzione delle funzioni strumentali del personale docente, degli incarichi specifici del personale ausiliario, tecnico e amministrativo, delle ore eccedenti per la sostituzione del personale docente assente, dell'indennità del lavoro notturno e festivo per gli educatori, delle ore eccedenti di pratica sportiva nella scuola secondaria;
   il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, dunque, è un fondo che può essere utilizzato solo per la retribuzione delle prestazioni aggiuntive dei lavoratori della scuola;
   il 17 settembre 2013, il Ministro interpellato ha inviato alle scuole l'integrazione alla nota per la predisposizione del programma annuale 2013, tra cui avrebbe dovuto esserci un chiaro riferimento all'ammontare complessivo delle risorse destinate al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa;
   infatti, la nota 17 settembre 2013, n. 6348, comunica alle scuole l'assegnazione di ulteriori risorse per il periodo settembre-dicembre 2013 per il funzionamento amministrativo e didattico, per le supplenze brevi e saltuarie, relative al periodo settembre-dicembre 2013, e per i contratti di pulizia e altre attività ausiliarie fino al 31 dicembre 2013 (in attesa della convenzione quadro predisposta da Consip), ma non offre comunicazione rispetto allo stanziamento complessivo del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa 2013/2014;
   inoltre, la nota contiene un'indicazione che impedisce alle scuole di attuare quanto previsto dal piano dell'offerta formativa e quanto esse hanno programmato o intendevano programmare; infatti, le scuole possono «provvedere unicamente alla contrattazione delle risorse eventualmente disponibili provenienti dagli anni scolastici decorsi»;
   il 10 ottobre 2013 si è svolto un'informativa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca su un'ipotesi di assegnazione alle scuole del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa 2013/2014;
   da quanto si apprende, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca intende assegnare alle scuole una quota parte di circa un terzo (circa 330 milioni di euro) della disponibilità complessiva (984 milioni di euro), in attesa che arrivi la certificazione delle economie (30 per cento) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze derivanti dai tagli agli organici prodotti dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;
   tuttavia, sembra evidente che, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di programmare le attività con certezza dei fondi, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dovrebbe comunicare in tempi rapidi alle scuole l'intero ammontare del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa 2013/2014;
   infatti, l'autonomia si fonda sulla possibilità di poter programmare con risorse certe quantomeno gli ampliamenti dell'offerta formativa. Se viene meno questo elemento, si svuota di significato l'autonomia. E in questo senso, il Ministro interpellato nella sua audizione presso le VII Commissioni riunite del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, il 6 agosto 2013, ha confermato la volontà di operare interventi di sistema a partire dallo sviluppo e sostegno proprio all'autonomia delle scuole;
   tale quadro, inoltre, si aggrava poiché i fondi per le aree a rischio, a forte processo migratorio del 2012/2013 non sono ancora stati erogati;
   come noto, l'attivazione e la realizzazione di specifici progetti per le scuole collocate in aree a rischio, a forte processo immigratorio e dispersione scolastica (articolo 9 del Contratto collettivo nazionale del comparto scuola, quadriennio giuridico 2006-2009 e 1o biennio economico 2006-2007) devono seguire una procedura particolare per poter avere i finanziamenti specifici previsti dal contratto nazionale;
   a differenza delle risorse del Fondo d'istituto (o di altre voci del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa), in questo caso le risorse effettive (che sono al «lordo dipendente»), per poter pagare le attività svolte, vengono assegnate direttamente alle scuole solo a consuntivo e solo una volta che sia stato accertato l'effettivo svolgimento delle attività previste nel progetto finanziato;
   sulla base di quanto comunicato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle scuole a fine anno 2012, queste hanno dato avvio ed attuato i progetti e le attività sono state svolte ma, ad oggi (cioè ad anno scolastico 2012-2013 concluso), il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non ha ancora provveduto ad inviare le risorse spettanti;
   le istituzioni scolastiche hanno bisogno di poter contare su una base certa di risorse per programmare e contrattare le attività indispensabili per il loro funzionamento e ulteriori rinvii sarebbero insostenibili e negativi per la qualità della didattica;
   inoltre, le istituzioni scolastiche hanno sofferto lo scorso anno scolastico un pesante taglio delle risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa –:
   se il Ministro interpellato non ritenga opportuno definire e comunicare alle istituzioni scolastiche l'importo certo del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2013-2014, che consenta loro di valutare in tempi rapidi quali ampliamenti di offerta formativa siano effettivamente attuabili.
(2-00252) «Carocci, Rocchi, Tullo, Carrescia, Michele Bordo, Capozzolo, Marco Meloni, Carnevali, Censore, Cominelli, Blazina, Zampa, La Marca, Ascani, Pes, Orfini, Rampi, Cimbro, Ribaudo, Rigoni, Rotta, Malpezzi, Rughetti, Rubinato, Giuditta Pini, Coscia, Porta, Pastorino, Moscatt, Parrini, Narduolo, Coccia, Crivellari, Culotta, Casellato, Basso».


Iniziative volte a garantire che le retribuzioni siano commisurate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente svolto, superando il meccanismo del cosiddetto «galleggiamento» – 2-00261

E)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere – premesso che:
   nel corso degli anni si è sedimentata una prassi (cosiddetta del «galleggiamento») in base alla quale coloro che hanno ricoperto alcuni ruoli o incarichi conservano i trattamenti economici (e i conseguenti trattamenti contributivi) – connessi al ruolo o all'incarico – anche dopo che sono cessati dal ruolo o dall'incarico medesimo e sono tornati a svolgere le mansioni nell'amministrazione di appartenenza;
   si tratta di una prassi di dubbia legittimità che: a) determina una disparità di trattamento tra persone che hanno la medesima anzianità e svolgono la medesima attività lavorativa; b) rischia di trasformare lo svolgimento di un pubblico incarico in uno status di permanente favore economico;
   si tratta di una prassi che, in un momento di particolare crisi economica, non appare più in alcun modo giustificabile –:
   quali categorie, a oggi, beneficino di trattamenti retributivi personalizzati «collegati a specifiche situazioni di stato del beneficiario conseguenti al trascinamento di anzianità pregresse maturate in qualifiche e ruoli diversi» (Corte costituzionale, sentenza n. 6 del 1994);
   sulla base di quali norme vengano erogati tali trattamenti retributivi e, dunque, sulla base di quali norme coloro che hanno ricoperto determinati ruoli o qualifiche continuino a percepire, anche dopo che sono cessati dal ruolo o dalla qualifica, i medesimi trattamenti retributivi che percepivano in ragione del ruolo o della carica;
   se e come il Governo, in un momento di particolare crisi economica – al fine di reperire le risorse necessarie a contrastare la disoccupazione, a contenere l'incremento delle imposte e a garantire a tutti i cittadini i beni e i servizi essenziali – intenda assumere iniziative per abrogare o per porre comunque fine (come disposto per i professori e ricercatori universitari, ai sensi dell'articolo 5, comma 10-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012) a simili trattamenti e, quindi, garantire che le retribuzioni siano commisurate – come prescrive l'articolo 36 della Costituzione – alla qualità e quantità del lavoro effettivamente e concretamente svolto (nel presente);
   se e come la previsione di cui all'articolo 5, comma 10-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012, relativa ai professori e ricercatori universitari, venga applicata.
(2-00261) «Giorgis, Bressa, D'Attorre, Fiano, Richetti, Lattuca, Rosato, Fabbri, Lauricella, De Micheli, Arlotti, Baruffi, Bini, Bonafè, Boschi, Bruno Bossio, Campana, Causi, Garofani, Giacomelli, Marchi, Misiani, Paris, Pollastrini, Francesco Sanna, Giovanna Sanna, Villecco Calipari, Losacco, Zoggia, Malpezzi, Incerti, Gasparini, Cinzia Maria Fontana, Gribaudo, Bargero, Bobba, Piccoli Nardelli, Lodolini, Bindi, Miotto, Picierno».


Chiarimenti in merito alla disciplina relativa all'assegnazione delle concessioni balneari, con particolare riferimento al rispetto della normativa comunitaria – 2-00262

F)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari europei, per sapere – premesso che:
   la procedura di infrazione comunitaria n. 2008/4908, relativa al regime normativo vigente nel nostro Paese in materia di concessioni balneari, è stata avviata, nel febbraio 2009, dalla Commissione europea in relazione all'incompatibilità del sistema di attribuzione delle concessioni demaniali marittime per finalità ricreative con il cosiddetto diritto di stabilimento protetto allora dall'articolo 43 del Trattato della Comunità europea (ora articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea);
   nella procedura di infrazione venivano contestati, in modo particolare, l'articolo 37 del codice della navigazione e le disposizioni della legge n. 493 del 1994, allora vigenti, che riconoscevano il cosiddetto diritto di insistenza, ossia un sistema di preferenza per il concessionario uscente e, a seguito delle modifiche introdotte con la legge 16 marzo 2001, n. 88, il rinnovo automatico delle concessioni della durata di 6 anni;
   l'Italia è intervenuta a rimuovere le cause all'origine della procedura di infrazione inserendo all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2010, una disposizione con la quale è stata abrogata la parte dell'articolo 37 del codice della navigazione, che riconosceva il diritto di insistenza, e, nello stesso tempo, è stato stabilito che le concessioni in essere alla data in vigore del decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 fossero prorogate fino a quella data;
   in sede di conversione dello stesso decreto-legge n. 194 del 2009, è stato modificato l'articolo 1, comma 18, stabilendo che erano fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993, e, dunque, richiamando, indirettamente, l'articolo 01, comma 2, dello stesso decreto-legge, che fissava in 6 anni la durata delle concessioni e ne prevedeva il rinnovo automatico alla loro scadenza;
   alla luce di questa disposizione, la Commissione europea ha provveduto, in data 5 maggio 2010, a inviare una lettera di messa in mora complementare con la quale, oltre a mantenere aperta la procedura di infrazione – in considerazione al fatto che l'ordinamento italiano conservava ancora una norma che autorizzava il rinnovo automatico delle concessioni demaniali – rilevava come l'ordinamento italiano in materia si ponesse in contrasto con l'articolo 12 della direttiva servizi n. 2006/123/CE (la cosiddetta direttiva Bolkestein), che era entrata in vigore a partire dal 28 dicembre 2009;
   l'articolo 12 della direttiva servizi prevede, infatti, che «qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità all'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento» e che «l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico, né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami»;
   l'Italia è intervenuta, di nuovo, per rimuovere le cause alla base della procedura di infrazione n. 2008/4908 approvando, all'interno della legge comunitaria 2010 (legge 15 dicembre 2011, n. 217, articolo 11), alcune modifiche al citato decreto-legge n. 400 del 1993 e, nello specifico, abrogando il già richiamato comma 2 dell'articolo 01 e tutti i richiami a quest'ultimo comma, contenuti all'interno dello stesso decreto-legge;
   con il comma 2 del citato articolo 11 della legge n. 217 del 2011, il Governo è stato delegato ad adottare un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime secondo principi e criteri direttivi elencati nello stesso comma 2;
   tra i principi e i criteri direttivi elencati nell'articolo 11 della legge n. 217 del 2011, ai quali il Governo doveva conformare il decreto legislativo delegato, sono stati inseriti, tra gli altri, i principi di concorrenza e di libertà di stabilimento;
   a seguito dell'approvazione e dell'entrata in vigore della legge 15 dicembre 2011, n. 217, la Commissione europea, in data 27 febbraio 2012, ha chiuso la procedura di infrazione n. 2008/4908;
   in base al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42, è stata disciplinata l'attribuzione dei beni statali, ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni stabilendo, all'articolo 3, il trasferimento alle regioni dei beni del demanio marittimo;
   in base all'articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 85 del 2010, è stato stabilito che i beni appartenenti al demanio marittimo non entrano a far parte del patrimonio disponibile delle regioni e che restano assoggettati alle disposizioni del codice civile, del codice della navigazione, delle leggi statali, regionali e delle norme comunitarie di settore, con particolare riferimento a quelle di tutela della concorrenza;
   da notizie di stampa si apprende che il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta ha incontrato, in diverse occasioni, le organizzazioni di categoria interessate a un riordino della materia e, in particolare, alla risoluzione dei problemi discendenti dall'approssimarsi del termine di scadenza delle concessioni demaniali in essere – fissato al 31 dicembre 2015 –, dall'impossibilità di procedere al rinnovo automatico delle stesse concessioni, dall'obbligo di procedere all'assegnazione delle stesse concessioni con procedure ad evidenza pubblica e dall'assenza di un quadro normativo che regoli la situazione giuridica dei soggetti che attualmente sono titolari di concessioni demaniali in scadenza;
   negli incontri con le organizzazioni sindacali, anche in occasione di manifestazioni pubbliche, il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta ha reso note le linee guida di un riordino della legislativa relativa alle concessioni demaniali marittime, che prevede:
    a) la sdemanializzazione delle aree frontali delle spiagge dove insistono gli immobili dello stabilimento e la loro cessione a un prezzo calmierato – da definirsi a livello nazionale – con diritto di prelazione a beneficio del concessionario uscente;
    b) l'assegnazione della parte restante dell'area demaniale con meccanismo che riconosca un diritto di prelazione ai soggetti che acquistano la parte della spiaggia retrostante «sdemanializzata»;
   la procedura di infrazione comunitaria n. 2008/4908 è avviata per violazione del principio della libertà di stabilimento delle imprese comunitarie protetto dall'articolo 43 del Trattato della Comunità europea (ora articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea);
   l'articolo citato vieta le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro e, dunque, ogni disposizione con la quale uno Stato, entro i propri confini nazionali, limiti e/o restringa la possibilità, per gli imprenditori provenienti da un altro stato dell'Unione europea, di accedere alle attività autonome e al loro esercizio e di costituire e gestire imprese e società –:
   se si ritenga che la cessione, a prezzi inferiori a quelli di mercato, di beni statali – per giunta già trasferiti alle regioni, in base al decreto legislativo n.85 del 2010 – con procedure preordinate ad assicurare l'acquisizione degli stessi beni da parte dei soggetti che, attualmente, vi conducono un'attività economica in forza di concessione demaniale, non esponga l'Italia all'ennesima procedura di infrazione da parte delle autorità comunitarie.
(2-00262) «Mannino, Busto, Daga, Segoni, Terzoni, De Rosa, Zolezzi, Tofalo, Nuti, Lupo, Carinelli, Cozzolino, Nesci, Spessotto, D'Uva, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Parentela, Grillo, Lorefice, Turco, Colonnese, Di Vita, Bechis».


Iniziative, anche normative, a favore dei concessionari delle strutture portuali della nautica da diporto, con particolare riferimento ai canoni demaniali marittimi – 2-00264

G)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
   la legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) ha introdotto nuove misure dei canoni demaniali marittimi, destinate essenzialmente agli stabilimenti balneari, ma che ne estende l'applicazione, a decorrere dal 1o gennaio 2007, anche alle strutture portuali della nautica da diporto sin qui normate dal decreto ministeriale n. 343 del 1998;
   il comma 252 dell'articolo 1 della citata legge, infatti, dispone che le misure dei canoni «si applicano, a decorrere dal 1o gennaio 2007, anche alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto»;
   l'applicazione delle nuove misure ha comportato un incremento dei canoni di queste strutture compreso fra 2 e 8 volte quello pattuito negli atti formali di concessione a tale data già rilasciati, ed un conseguente oneroso adeguamento delle garanzie fideiussorie previste dagli stessi atti formali;
   la richiesta di corrispondere le nuove misure alle società di gestione di queste strutture, già operanti al gennaio 2007, con atto formale di concessione ha originato tout court una variazione sostanziale alla «concessione/contratto» sottoscritto con il concessionario disapplicando sia norme civilistiche, sia norme del codice della navigazione;
   fra una concessione ad uso turistico ricreativo (stabilimento balneare) ed una per strutture per la nautica da diporto esiste una sostanziale differenza: la prima consente il mero godimento di un bene dello Stato senza o con bassissimi investimenti, paragonabile ad una semplice locazione con rapporto costi benefici molto favorevole; la seconda presuppone ingenti e costose opere da parte del concessionario che si sostituisce allo Stato nella costruzione e lascia allo Stato tutto il complesso a fine concessione;
   si tratta di concessioni che non possono essere trattate allo stesso modo, tanto è vero che nel 1998 furono emanati due distinti decreti ministeriali (il n. 342 e il n. 343) per la determinazione dei canoni delle due differenti tipologie di concessione. Il canone per quelle ad uso diportistico era decrescente al crescere dell'importanza delle opere realizzate, al contrario di quelle ad uso turistico balneare;
   le concessioni ad uso turistico balneare hanno poi una durata generalmente molto breve e i relativi piani finanziari e le relative previsioni economiche possono essere fatte frequentemente e frequentemente corrette, mentre le concessioni ad uso diportistico sono di durata pluridecennale ed il primo piano economico finanziario, costruito con un certo canone demaniale e con determinati investimenti, non è modificabile;
   essendo il piano economico finanziario, presentato dal concessionario, elemento essenziale della concessione/contratto, l'applicazione delle nuove misure, senza una revisione del piano stesso ed una verifica della sua compatibilità con la durata della concessione, rappresenta un'unilaterale sostanziale modifica del contratto, lesiva dei diritti del concessionario;
   poiché la legge n. 296 del 2006 per le concessioni con pertinenze demaniali prevede già un criterio di riduzione dei canoni proporzionale al crescere delle dimensioni delle pertinenze stesse, lo stesso criterio andrebbe applicato alle concessioni per strutture portuali che hanno dimensioni molto più elevate delle concessioni turistico ricreative, con conseguenti canoni elevatissimi anche se con sfruttamento delle aree molto più basso (acqua libera, strade e parcheggi pubblici);
   l'applicazione delle nuove misure ha sostanzialmente inficiato la redditività degli investimenti effettuati, costringendo i concessionari ad una revisione drastica dei costi di gestione, intervenendo con pesanti riduzioni sia di quelli per il personale sia di quelli per i servizi e la manutenzione;
   i commi 251 e 252 della legge n. 296 del 2002 confermano la distinzione fra le due tipologie di concessioni (uso ricreativo e strutture per la nautica): per le prime la normativa stabilisce che le nuove regole tariffarie si applicano a quelle «rilasciate o rinnovate», mentre per le seconde si limita a dire che le nuove tariffe si applicano dal 1o gennaio 2007 (sarebbe stato pleonastico ripetere per quelle «rilasciate o rinnovate» ma è evidentemente sottinteso). Manca, invece, del tutto nel testo della norma che la stessa ha effetto anche sulle concessioni in essere, con una retroattività peraltro non consentita dalle disposizioni preliminari al codice civile;
   in esito a quanto precede, i concessionari in possesso di atto formale al gennaio 2007 hanno avviato un corposo e gravoso contenzioso di legittimità nelle diverse sedi, civili ed amministrative;
   allo stato, una parte dei ricorsi ha avuto esito positivo per il concessionario, con il riconoscimento da parte della magistratura dell'illegittimità dell'operato dell'amministrazione; una parte ha avuto esito negativo ed una parte ha ottenuto la sospensione del pagamento del nuovo canone in attesa di superiori decisioni;
   il Consiglio di Stato, con ordinanza del maggio 2012, ha ravvisato aspetti di incostituzionalità della norma così esprimendosi:
   «Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) (...) cautelarmente e non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe: a) visti gli articoli 134 della Costituzione; 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 252, della legge n. 296 del 2006, in relazione agli articoli 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui si applica alle concessioni per la realizzazione e gestione delle infrastrutture per la nautica da diporto già rilasciate alla data della sua entrata in vigore, nei sensi di cui in motivazione; b) accoglie la domanda cautelare nei sensi e limiti di cui in motivazione e compensa le spese della fase cautelare; c) dispone la sospensione del presente giudizio; d) ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; e) ordina che a cura della segreteria della sezione la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle Camere dei deputati e del Senato della Repubblica; f) riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese (...)» –:
   se il Ministro interpellato non ritenga di adottare urgenti iniziative, anche di tipo normativo, volte a risolvere una problematica che: rende oltremodo precario e incerto qualsiasi investimento nello specifico settore della portualità turistica che contribuisce in misura importante al prodotto interno lordo, alle economie locali ed all'occupazione; inficia il principio dell'affidamento e della tutela dell'impresa; modifica gli equilibri economico-finanziari delle iniziative imprenditoriali ed ha contribuito alla crisi delle imprese del settore, testimoniata dai negativi bilanci della maggioranza di esse; per l'evidente diversità dei pronunciamenti giudiziari allo stato emessi, costringe spesso i concessionari ad operare in un regime di evidente disparità di condizioni, anche rispetto a strutture territorialmente vicine, se non contigue, con spiacevoli riflessi sulla corretta concorrenza e sul trattamento degli utenti.
(2-00264) «Vitelli, Bombassei, Oliaro, Nesi, Galgano, Cesa, Fauttilli, Marazziti, Cera, D'Agostino, Matarrese, Vecchio, Monchiero, Vargiu, Gigli, Piepoli, Caruso, Binetti, Antimo Cesaro, Adornato, De Mita, Cimmino, Andrea Romano, Vezzali, Librandi, Rabino, Sottanelli, Molea, Rossi, Causin, Zanetti».