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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 24 ottobre 2013

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 24 ottobre 2013.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Archi, Baldelli, Balduzzi, Baretta, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Bray, Brunetta, Caparini, Capezzone, Carbone, Carrozza, Casero, Castiglione, Censore, Cicchitto, Cirielli, D'Alia, Dambruoso, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Epifani, Fassina, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Galan, Gebhard, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Kyenge, La Russa, Lavagno, Legnini, Leone, Letta, Leva, Lorenzin, Lupi, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Moretto, Orlando, Picchi, Pisicchio, Pistelli, Realacci, Rigoni, Sani, Santelli, Sereni, Speranza, Tabacci, Tinagli, Venittelli, Villarosa, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amici, Archi, Baldelli, Balduzzi, Baretta, Bindi, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Bray, Brunetta, Caparini, Capezzone, Carbone, Carrozza, Casero, Castiglione, Censore, Cicchitto, Cirielli, D'Alia, Dambruoso, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Fassina, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Galan, Gebhard, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Kyenge, La Russa, Lavagno, Legnini, Leone, Letta, Leva, Lorenzin, Lupi, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Moretto, Orlando, Picchi, Pisicchio, Pistelli, Realacci, Rigoni, Sani, Santelli, Sereni, Speranza, Tabacci, Tidei, Tinagli, Venittelli, Villarosa, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 23 ottobre 2013 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   D'INCECCO: «Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi universitari» (1722);
   RUSSO: «Interventi in favore dei comuni delle province di Napoli e Caserta interessati da situazioni di grave inquinamento ambientale, nonché modifiche al codice penale in materia di reati ambientali» (1723);
   CAPELLI e LABRIOLA: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle spese e sugli appalti delle pubbliche amministrazioni» (1724);
   FABRIZIO DI STEFANO: «Disposizioni in materia di estinzione dei canoni per gli usi civici» (1725);
   ALLASIA: «Modifica all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela della lingua storica piemontese» (1726).

  Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

  In data 23 ottobre 2013 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
   S. 813-B. – DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: «Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali» (approvato, in seconda deliberazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, dal Senato, già approvato, in prima deliberazione, dal Senato e dalla Camera) (1359-B).

  Sarà stampato e distribuito.

Adesione di un deputato a proposte di legge.

  Le seguenti proposte di legge sono state successivamente sottoscritte dal deputato Nastri:
   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CIRIELLI: «Modifica dell'articolo 27 della Costituzione in materia di responsabilità penale» (30);
   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CIRIELLI: «Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati» (31);
   CIRIELLI: «Disposizioni in materia di concessione della cittadinanza italiana a cittadini somali che hanno frequentato le Accademie militari e le Scuole ufficiali italiane» (38)
   CIRIELLI: «Introduzione dell'articolo 187-bis del codice penale e altre disposizioni in materia di risarcimento dei danni da parte dello Stato in favore delle vittime di reati» (39);
   CIRIELLI: «Introduzione dell'articolo 640-bis.1 del codice penale in materia di truffa ai danni di soggetti minori o anziani» (40);
   CIRIELLI: «Modifiche agli articoli 3, 8 e 75 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernenti l'applicazione di misure di prevenzione al fine di contrastare la pedofilia» (43);
   CIRIELLI: «Disposizioni in materia di cumulabilità tra l'indennità mensile per servizio di istituto e l'indennità di aeronavigazione o di volo del personale delle Forze di polizia» (48);
   CIRIELLI e RAMPELLI: «Disposizioni in materia di assunzione dei vincitori di concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco» (214);
   CIRIELLI e RAMPELLI: «Modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, in materia di accesso al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici della Polizia di Stato da parte dei congiunti di appartenenti alle Forze di polizia vittime del dovere» (1047);
   CIRIELLI e RAMPELLI: «Modifiche all'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, concernente il trasferimento del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia» (1048).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE ABRIGNANI ed altri: «Modifica all'articolo 117 della Costituzione. Introduzione del turismo nell'elenco delle materie attribuite alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni» (861) Parere della X Commissione.

   II Commissione (Giustizia):
  CIMBRO ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire» (636) Parere delle Commissioni I, V, VI e VIII.

   VI Commissione (Finanze):
  GIORGIA MELONI ed altri: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di impignorabilità dell'abitazione principale, e altre norme per la tutela dei contribuenti» (1358) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), X, XI, XII e XIV.

   VII Commissione (Cultura):
  SBROLLINI ed altri: «Dichiarazione di monumento nazionale della Basilica Palladiana di Vicenza» (1405) Parere delle Commissioni I e V.

   XIII Commissione (Agricoltura):
  GAGNARLI ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333, recante attuazione della direttiva 93/119/CE, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento» (1225) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, XII e XIV.

Comunicazione di nomina dalla Corte dei conti.

  La Corte dei conti, con lettera in data 21 ottobre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento all'ingegner Luca Attias, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'incarico di livello dirigenziale generale di predisposizione alla Direzione generale sistemi informativi automatizzati.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 23 ottobre 2013, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di decisione del Consiglio che definisce la posizione che l'Unione europea deve adottare in seno alla conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito all'adesione della Repubblica dello Yemen all'OMC (COM(2013) 720 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda una dichiarazione IVA standard (COM(2013) 721 final) e relativo documento di accompagnamento – Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2013) 426 final), che sono assegnati in sede primaria alla VI Commissione (Finanze).

Comunicazione dell'avvio di procedure d'infrazione.

  Il Ministro per gli affari europei, con lettera in data 18 ottobre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l'avvio di procedure d'infrazione, ai sensi degli articoli 258 o 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2007/4147, del 17 ottobre 2013, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, concernente il contenzioso relativo al rimborso dei diritti di visita sanitaria – tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale – durata ragionevole del procedimento – alla VI Commissione (Finanze);
   comunicazione relativa alla proceduta d'infrazione n. 2013/2169, del 17 ottobre 2013, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, per violazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno – alla X Commissione (Attività produttive);
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2013/4199, del 17 ottobre 2013, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, per la non conformità della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (riforma delle pensioni) con la normativa dell'Unione europea in materia di parità di trattamento tra uomini e donne (direttiva 2006/54/CE) – alla XI Commissione (Lavoro);
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2013/4202, del 17 ottobre 2013, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, concernente il regime transitorio per la protezione del diritto d'autore dei disegni e dei modelli (direttiva 98/71/CE) – alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

  Il Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con lettera in data 22 ottobre 2013, ha trasmesso una segnalazione, adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera f), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di efficacia della sanzione dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 38 del medesimo codice.
  Questa segnalazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A ai resoconti della seduta del 30 maggio 2013, a pagina 4, prima colonna, terza riga, deve leggersi: «26 marzo 2001» e non: «26 marzo 2011» come stampato.

  Nell’Allegato A al resoconto della seduta dell’11 settembre 2013, a pagina 4, seconda colonna, penultima e ultima riga, le parole: «, per le disposizioni in materia di sanzioni» si intendono soppresse.

TESTO AGGIORNATO AL 25 OTTOBRE 2013

DISEGNO DI LEGGE: S. 1015 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 101, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL PERSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1682-A)

A.C. 1682-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

  sull'emendamento 4-bis.401 e sul subemendamento 0.4-bis.401.1. in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura,

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative, contenute nel fascicolo n. 2 e non comprese nel fascicolo 1.

A.C. 1682-A – Ulteriore parere della V Commissione

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE FAVOREVOLE

  sull'emendamento 4-ter.700;

NULLA OSTA

  sugli emendamenti 1.700, 2.700, 4.700.

  Conseguentemente, si intende revocata la condizione formulata – ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – all'articolo 4-ter nel parere espresso in data 23 ottobre 2013.

A.C. 1682-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Disposizioni per l'ulteriore riduzione della spesa per auto di servizio e consulenze nella pubblica amministrazione).

  All'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5 sostituire le parole da «non può essere superiore» fino a «2013» con le seguenti: «non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014;
   b) dopo il comma 5, inserire i seguenti:
  «5-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 5 trasmettono, entro il 31 dicembre 2013, i dati inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, nonché per gli incarichi e i contratti a tempo determinato.
  5-ter. La mancata trasmissione nei termini indicati dal comma 5-bis comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 7 al responsabile del procedimento.
  5-quater. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro per la pubblica amministrazione presenta al Parlamento una relazione contenente i dati di cui al comma 5-bis.
1. 700. Le Commissioni.
(Approvato)

ART. 2.
(Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale).

  Sopprimere il comma 8.
2. 210. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Al comma 8, secondo periodo, sopprimere le parole:, salvo una clausola espressa di decadenza in caso di riorganizzazione contenuta nel singolo provvedimento di incarico.
2. 400. Le Commissioni.
(Approvato)

  Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: i rapporti di lavoro aggiungere le seguenti: esclusivamente del personale appartenente ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione.
2. 51. Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:
  «8-sexies. Nelle more del completamento del processo di riforma delle province e dei servizi per il lavoro previsto dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, è autorizzata la proroga dei contratti non a tempo indeterminato i cui oneri sono finanziati con fondi dell'Unione europea in essere per assicurare la funzionalità dei centri per l'impiego di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469».
2. 203. Nardi, Rigoni.

  Al comma 11, capoverso, dopo le parole: pubblica utilità aggiungere le seguenti: le società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi.
2. 30. Invernizzi, Matteo Bragantini, Fedriga.

Subemendamento all'emendamento 2.401 delle Commissioni

  All'emendamento 2.401 delle Commissioni, dopo le parole: generale radiotelevisivo aggiungere le seguenti: ovvero le testate giornalistiche che beneficiano in forma diretta o indiretta di finanziamenti pubblici.
0. 2. 401. 1. Invernizzi, Matteo Bragantini, Fedriga, Caparini.

  Al comma 11, capoverso, sostituire le parole: chiunque ha rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo con le seguenti: la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, relativamente ai singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo,
2. 401. Le Commissioni.
(Approvato)

  Al comma 13-quater, primo periodo, sostituire le parole da: possono essere prorogati fino a 31 dicembre 2014 con le seguenti: possono essere prorogati, in mancanza di professionalità interne, comunque non oltre il 31 ottobre 2014.
2. 700. Le Commissioni.
(Approvato)

ART. 3.
(Misure urgenti in materia di mobilità nel pubblico impiego e nelle società partecipate).

  Al comma 7-ter, primo periodo, dopo le parole: o enti pubblici aggiungere le seguenti:, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari di cui al comma 7-bis.
3. 400. Le Commissioni.
(Approvato)

  Al comma 7-ter, primo periodo, sopprimere le parole:, qualora le stesse società abbiano chiuso l'ultimo esercizio in perdita.
*3. 201. Turco, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 7-ter, primo periodo, sopprimere le parole:, qualora le stesse società abbiano chiuso l'ultimo esercizio in perdita.
*3. 202. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

  Al comma 7-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di società con esercizio in avanzo, ai dirigenti titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, il trattamento medesimo è sospeso per tutta la durata dell'incarico dirigenziale.
3. 203. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi.
(Approvato)

ART. 4.
(Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego).

  Al comma 1, lettera a-bis), sostituire le parole da: ricorrono fino alla fine della lettera con le seguenti:, nel rispetto dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicabilità dell'articolo 3, comma 61, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione in graduatoria dei vincitori e degli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.
4. 400. Le Commissioni.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a-bis), sopprimere le parole: o idonei.
4. 202. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi.

Subemendamenti all'emendamento 4.401 delle Commissioni

  All'emendamento 4.401 delle Commissioni, lettera a), sostituire le parole: dell'avvenuta con le seguenti: l'avvenuta.

  Conseguentemente:
   alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole:; la suddetta verifica è necessaria per l'avvio di procedure nel periodo fino al 31 dicembre 2015;
   sopprimere la lettera b);
   al comma 3-bis.1, sopprimere le parole: e gli idonei.
0. 4. 401. 1. Tinagli, Mazziotti Di Celso, Antimo Cesaro, Galgano.

  All'emendamento 4.401 delle Commissioni, lettera a), sostituire le parole da: di concorsi pubblici fino a: non temporanee con le seguenti: dal 2010 di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato di qualifica mancante, salve comprovate.

  Conseguentemente:
   alla lettera
b), sostituire le parole da: idonei fino alla fine della lettera con le seguenti: vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1o gennaio 2010, relative alle professionalità necessarie;
   al comma 3-bis.1, sopprimere le parole: e gli idonei.
0. 4. 401. 2. Invernizzi, Fedriga, Matteo Bragantini, Caparini.

  Al comma 3, sostituire le lettere a) e b), con le seguenti:
   a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato di qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;
   b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1o gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.

  Conseguentemente:
   al comma 3-bis, sopprimere il secondo periodo;
   dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
  3-bis.1. Resta ferma per i vincitori e gli idonei delle graduatorie di cui al comma 3 l'applicabilità dell'articolo 3, comma 61, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
4. 401. Le Commissioni.
(Approvato)

  Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: non temporanee.
4. 201. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

  Al comma 3, lettera b), dopo le parole: graduatorie vigenti aggiungere le seguenti: dal 2010.
4. 209. Fedriga, Caparini.

  Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: e idonei.
4. 207. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: anche secondo un criterio di equivalenza.
4. 208. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sopprimere il comma 6.
4. 219. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: pubblicazione del bando.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: della legge di conversione del presente decreto con le seguenti: del bando.
4. 78. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 30 giugno 2014.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
terzo periodo, sostituire le parole:
2013, 2014, 2015 e 2016 con le seguenti: 2013 e 2014;
   quarto periodo, sostituire le parole: nel quadriennio 2013-2016 con le seguenti: nel biennio 2013-2014.
4. 221. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2014.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
terzo periodo, sostituire le parole da:
2013 fino a: 50 per cento con le seguenti: 2013 e 2014, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 30 per cento;
   quarto periodo, sostituire le parole: nel quadriennio 2013-2016 con le seguenti: nel biennio 2013-2014.
4. 231. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2015.

  Conseguentemente:
   al medesimo periodo, dopo le parole: che emana il bando aggiungere le seguenti:, o che matureranno il requisito al momento della emanazione del bando;
   sostituire il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto periodo con il seguente: All'interno delle medesime procedure le amministrazioni possono prevedere criteri di valorizzazione della professionalità acquisita con esperienze lavorative presso pubbliche amministrazioni con contratto a tempo determinato, di somministrazione di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa, o assegno di ricerca, tenendo conto dell'anzianità maturata e della tipologia di rapporto di lavoro.
4. 220. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2015.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   terzo periodo, sostituire le parole: 2014, 2015 e 2016 con le seguenti: 2014 e 2015;
   al quarto periodo, sostituire le parole: nel quadriennio 2013-2016 con le seguenti: nel triennio 2013-2015.
4. 223. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: riservate esclusivamente a coloro che aggiungere le seguenti: alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. 80. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno maturato con le seguenti: coloro che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto avranno maturato.
4. 225. Di Salvo, Airaudo, Miccoli, Madia, Migliore, Placido, Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto con le seguenti: del 31 dicembre 2015.
4. 81. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: della legge di conversione del presente decreto con le seguenti: del bando.
4. 130. Di Salvo, Airaudo, Migliore, Pilozzi, Placido, Kronbichler.

  Al comma 6, sostituire le parole: cinque anni, almeno tre anni con le seguenti: dieci anni, almeno cinque anni.
4. 224. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione con le seguenti: a qualsiasi titolo presso l'amministrazione.
4. 129. Piazzoni, Di Salvo, Placido, Pilozzi, Kronbichler, Migliore, Airaudo.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: contratto di lavoro subordinato a tempo determinato aggiungere le seguenti: o altra tipologia contrattuale a tempo determinato, comprese le collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto,.
4. 10. Ciprini, Rostellato, Baldassarre, Bechis, Cominardi, Tripiedi, Rizzetto.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando aggiungere le seguenti: e a favore di coloro che hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro in somministrazione di cui all'articolo 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, presso l'amministrazione che emana il bando.
4. 79. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando aggiungere le seguenti: o che matureranno il requisito al momento dell'emanazione del bando.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: All'interno delle medesime procedure le amministrazioni possono prevedere criteri di valorizzazione della professionalità acquisita con esperienze lavorative presso pubbliche amministrazioni con contratto a tempo determinato, di somministrazione di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa, o assegno di ricerca, tenendo conto dell'anzianità maturata e della tipologia di rapporto di lavoro.
4. 108. Pilozzi, Fratoianni, Di Salvo, Airaudo, Migliore, Kronbichler, Placido.

  Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il personale non dirigenziale delle province, in possesso dei requisiti di cui al precedente periodo, può partecipare ad una procedura selettiva di cui al presente comma indetta da un'amministrazione a sua scelta, avente sede nel territorio provinciale, anche se non dipendente dall'amministrazione che emana il bando.
4. 226. Nardi, Pilozzi, Airaudo.

  Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il personale non dirigenziale delle province, in possesso dei requisiti di cui al precedente periodo, può partecipare ad una procedura selettiva di cui al presente comma indetta da un'amministrazione avente sede nel territorio provinciale, anche se non dipendente dall'amministrazione che emana il bando.
4. 226.(Testo modificato nel corso della seduta) Nardi, Pilozzi, Airaudo.
(Approvato)

  Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.
4. 36. Chimienti, Rostellato, Tripiedi, Bechis, Cominardi, Lombardi, Dieni.
(Approvato)

  Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:; non possono essere considerati, per la maturazione dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle procedure di cui all'articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i contratti dichiarati nulli o annullati in forza di sentenze emanate dall'autorità giudiziaria.
4. 230. Chimienti.

  Al comma 6-bis, sopprimere le parole: e le parole: «con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge».

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: e le parole: «con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse.
4. 248. Cicu, Sannicandro, Taglialatela, Turco, Businarolo.

  Sopprimere il comma 6-quater.
4. 42. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sostituire il comma 6-quater, con il seguente:
  6-quater. Per gli anni 2013, 2014 e 2015, le amministrazioni pubbliche che hanno proceduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 519, della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296, e comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, possono, in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili, procedere alla stabilizzazione, a domanda, del personale non dirigenziale di cui all'articolo 1, comma 558, della legge citata, e articolo 1, comma 519, per i soggetti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate che hanno maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle loro dipendenze negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di stabilizzazione di cui al presente comma, i contratti di lavoro in essere possono essere prorogati fino a conclusione delle procedure stesse.
4. 109. Fratoianni, Pilozzi, Airaudo, Kronbichler, Di Salvo, Migliore, Placido.

  Sostituire il comma 6-quater con il seguente:
  6-quater. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, le regioni e i comuni che hanno proceduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, possono, in via prioritaria rispetto al reclutamento speciale di cui al comma 6 e in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno e nel rispetto dei vincoli normativi assunzionali e in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, procedere all'assunzione a tempo indeterminato, a domanda, del personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di cui al presente comma, le regioni e i comuni possono prorogare, nel rispetto dei limiti massimi della spesa annua sostenuta per le stesse finalità, previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui al periodo precedente fino a conclusione delle procedure stesse e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.
4. 602. (Testo corretto) (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Al comma 6-quater, primo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.
4. 123. Ricciatti, Airaudo, Pilozzi, Kronbichler, Di Salvo, Placido, Migliore, Di Lello.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dei limiti previsti dal comma 6, bandiscono con cadenza triennale procedure di corso-concorso per assunzione a tempo indeterminato, riservate a personale incaricato di funzione dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.
4. 82. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. I giudici onorari di tribunale, i vice procuratori onorari e i giudici di pace in servizio presso il Ministero della giustizia che abbiano conseguito al termine del primo incarico triennale o quadriennale il giudizio di idoneità al proseguimento dell'incarico giudiziario o che siano stati inquadrati nelle predette funzioni ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, possono accedere alle procedure di mobilità indette dalle amministrazioni pubbliche e, ai soli fini dell'inquadramento giuridico ed economico e della verifica di eventuali vincoli assunzionali, sono equiparati al personale non dirigenziale del Ministero della giustizia appartenente al livello economico di ingresso della terza area funzionale del comparto ministeri.
4. 37. Molteni, Matteo Bragantini, Invernizzi, Fedriga.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. I giudici onorari di tribunale, i vice procuratori onorari e i giudici di pace in servizio presso il Ministero della giustizia che abbiano conseguito, al termine del primo incarico triennale o quadriennale, il giudizio di idoneità al proseguimento dell'incarico giudiziario o che siano stati inquadrati nelle predette funzioni ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, hanno accesso ai concorsi riservati per l'assunzione di personale non dirigenziale di cui al comma 6.
4. 38. Molteni, Invernizzi, Fedriga, Matteo Bragantini.

  Sopprimere il comma 7.
4. 239. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Al comma 7, dopo le parole: del comma 6 aggiungere le seguenti: i rapporti di lavoro in essere con la pubblica amministrazione possono essere prorogati fino al compimento del processo di cui al medesimo comma 6, per un periodo di 36 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti della spesa per il personale già prevista da ciascuna amministrazione in sede di bilancio e.
4. 132. Airaudo, Di Salvo, Placido, Pilozzi, Migliore, Kronbichler.

  Sopprimere il comma 8.
*4. 240. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Sopprimere il comma 8.
*4. 241. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: 7 agosto 1997, n. 280, aggiungere le seguenti: e di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468.
4. 134. Palazzotto, Placido, Airaudo, Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Di Salvo.

  Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: 7 agosto 1997, n. 280, aggiungere le seguenti: e di cui al comma 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.
4. 133. Palazzotto, Airaudo, Pilozzi.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole:, ferma restando la possibilità per gli enti utilizzatori di pervenire all'assunzione dei lavoratori già impiegati presso i propri uffici.
4. 84. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. È disposta la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavoro socialmente utili presso gli istituti scolastici, trasferiti allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, utilizzati con il profilo di collaboratore scolastico attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e relativamente ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
  8-ter. I lavoratori di cui al comma 8-bis, sono inquadrati, a domanda, nell'ambito delle graduatorie provinciali del settore scolastico per la copertura di un numero di posti corrispondente al 25 per cento della dotazione organica accantonati per il personale esterno dell'amministrazione provinciale.
  8-quater. Al fine di favorire la migliore offerta formativa del servizio scolastico, i lavoratori socialmente utili occupati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da almeno otto anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 aprile 2001, n. 66, per lo svolgimento di compiti di carattere tecnico-amministrativo, sono inquadrati a domanda nei corrispondenti ruoli organici in ambito provinciale.
4. 86. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Le Regioni a statuto speciale possono prorogare, con risorse proprie, i contratti non a tempo indeterminato in essere alla data del 31 dicembre 2003 presso aziende e enti territoriali dipendenti dalla Regione, anche in deroga ai limiti assunzionali e di bilancio previsti dalle leggi vigenti. Le predette proroghe sono da intendersi come ulteriori rispetto alle proroghe autorizzate o coperte con risorse statali.
4. 249. Palazzotto, Di Salvo, Airaudo, Migliore, Kronbichler, Pilozzi, Placido.

  Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: riferita agli anni dal 2013 al 2016 con le seguenti: relativa al periodo 2013-2015.

  Conseguentemente:
   al secondo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2015;
   sostituire il terzo, il quarto ed il quinto periodo con i seguenti:
La presente norma non si applica per il personale degli enti pubblici di ricerca e le università il cui costo non grava sul fondo di funzionamento ordinario in quanto collocati su progetti di ricerca e a supporto dell'attività didattica. Le amministrazioni, per ragioni oggettive connesse all'espletamento delle loro funzioni fondamentali corrispondenti a mansioni non coperte dal personale a tempo indeterminato, possono prorogare i contratti a tempo determinato oltre i limiti temporali previsti dalla legge o dal CCNL enti pubblici di ricerca e sperimentazione, attraverso accordi decentrati in virtù dell'articolo 5, 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
4. 267. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: agli anni dal 2013 al 2016 con le seguenti: al biennio 2013-2014.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2014.
*4. 252. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: agli anni dal 2013 al 2016 con le seguenti: al biennio 2013-2014.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2014.
*4. 253. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: dei soggetti che hanno maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze.
4. 87. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: entrata in vigore del presente decreto-legge con le seguenti: pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.
4. 403. Le Commissioni.
(Approvato)

  Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.
4. 254. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Al comma 9, primo periodo, aggiungere in fine le parole:, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione di lavoro di cui all'articolo 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dei soggetti che hanno maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre anni di lavoro presso l'amministrazione.
4. 88. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Al comma 9, sopprimere il terzo periodo.
Conseguentemente, sostituire il comma 9-
bis, con il seguente:
  9-bis. Esclusivamente per le finalità e nel rispetto dei vincoli e dei termini di cui al comma 9, i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono essere derogati limitatamente alla proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali ricompresi nel territorio delle stesse, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno.
4. 603. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Al comma 9, quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale.

  Conseguentemente, al quinto periodo, sostituire le parole da: possono essere utilizzate fino alla fine del comma, con le seguenti: possono essere, altresì, utilizzate in deroga al presente comma, le risorse di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, esclusivamente per il personale direttamente impiegato in specifici progetti di ricerca finanziati con le predette risorse e limitatamente alla durata dei progetti medesimi.
4. 604. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Al comma 9, ultimo periodo, sostituire le parole: dei profili di ricercatore e tecnologo con le seguenti: del personale.
4. 402. Le Commissioni.
(Approvato)

  Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le amministrazioni, per ragioni oggettive connesse all'espletamento delle loro funzioni fondamentali corrispondenti a mansioni non coperte dal personale a tempo indeterminato, possono prorogare i contratti a tempo determinato oltre i limiti temporali previsti dalla legge o dal CCNL enti pubblici di ricerca e sperimentazione, attraverso accordi decentrati in virtù dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
4. 112. Fratoianni, Pilozzi, Di Salvo, Airaudo, Migliore, Kronbichler, Placido.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La presente norma non si applica per il personale degli enti pubblici di ricerca e le università il cui costo non grava sul fondo di funzionamento ordinario in quanto collocati su progetti di ricerca e a supporto dell'attività didattica.
4. 111. Fratoianni, Pilozzi, Di Salvo, Airaudo, Migliore, Kronbichler, Placido.

  Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:
  9-ter. All'articolo 35, comma 3-bis, lettera b), decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «collaborazione coordinata e continuativa» aggiungere le seguenti: «o di somministrazione lavoro».
4. 89. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Al comma 9-ter, primo periodo, aggiungere, infine, le parole seguenti: e verificata la presenza di graduatorie di concorsi a tempo indeterminato di eguale ed analogo profilo.
4. 70. Dieni, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 9-ter, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 30 per cento.

  Conseguentemente, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie disponibili viene utilizzato per procedere allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi a tempo indeterminato, a copertura almeno dei posti messi a concorso.
4. 69. Dieni, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 9-ter, secondo periodo, sostituire le parole da: è autorizzata fino alla fine del comma con le seguenti: sulla base delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato relativi allo stesso personale nei limiti numerici e finanziari individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre di ciascun anno. All'onere relativo alle predette proroghe, nel limite massimo di 20 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, che sono annualmente riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
4. 605. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Al comma 9-ter, terzo periodo, sostituire le parole da: all'articolo 5 fino a: n. 131 con le seguenti: all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
4. 67. Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 9-ter, aggiungere i seguenti:
  9-quater. In considerazione della situazione degradante nella quale versano le carceri italiane e la costante violazione dei diritti umani delle persone ivi detenute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della giustizia, sentiti i Ministri dell'interno e della pubblica amministrazione e la semplificazione, previa verifica delle necessità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica del Corpo di Polizia penitenziaria e del personale del comparto civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria anche in relazione all'entità numerica della popolazione carceraria e al numero dei posti esistenti e programmati, è adottato un piano straordinario di assunzioni di nuove unità da realizzarsi entro il 31 dicembre 2014.
  9-quinquies. Alle necessità assunzionali indicate nel piano straordinario si procede in deroga ai vincoli di bilancio e alle limitazioni assunzionali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, procedendo prioritariamente all'assunzione dei vincitori e degli idonei collocati in graduatorie concorsuali vigenti.
  9-sexies. Agli oneri derivanti dal piano straordinario di cui al comma 9-quater si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
4. 136. Migliore, Di Salvo, Airaudo, Kronbichler, Placido, Pilozzi.

  Dopo il comma 9-ter, aggiungere il seguente:
  9-quater. Il personale tecnico amministrativo Direttore di ragioneria (Area EP/1) e Collaboratori (Area III) del comparto Afam, assunto a seguito di procedure concorsuali per titoli ed esami, su posti vacanti, in servizio con contratto a tempo determinato, al compimento dei 24 mesi di servizio viene stabilizzato con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle sedi di servizio con effetto immediato. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis annesso al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
4. 137. Costantino, Migliore, Di Salvo, Airaudo, Kronbichler, Placido, Pilozzi.

  Dopo il comma 9-ter, aggiungere il seguente:
  9-quater. Per assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità, le università e i politecnici il cui bilancio sia in attivo possono procedere alla stabilizzazione del personale tecnico e amministrativo assunto con contratti di lavoro non a tempo indeterminato, anche mediante le procedure concorsuali di cui al comma 6, in deroga ai vincoli di bilancio e assunzionali, per le unità di personale il cui costo è coperto con finanziamenti non provenienti dai trasferimenti ministeriali o regionali. Nelle more dell'assunzione a tempo indeterminato, i predetti enti sono autorizzati alla proroga dei contratti dei suddetti lavoratori, anche in deroga ai limiti temporali previsti dalla vigente normativa in materia.
4. 259. Lavagno, Airaudo, Pilozzi, Di Salvo, Kronbichler, Migliore, Placido.

  Dopo il comma 9-ter, aggiungere il seguente:
  9-quater. Per assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità, le università e i politecnici il cui bilancio sia in attivo possono procedere alla stabilizzazione del personale tecnico e amministrativo assunto con contratti di lavoro non a tempo indeterminato, anche mediante le procedure concorsuali di cui al comma 6, in deroga ai vincoli di bilancio e assunzionali, per le unità di personale il cui costo è coperto con finanziamenti non provenienti dai trasferimenti ministeriali o regionali.
4. 260. Lavagno, Airaudo, Pilozzi, Di Salvo, Kronbichler, Migliore, Placido.

  Dopo il comma 9-ter, aggiungere il seguente:
  9-quater. Al fine di assicurare la continuità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni è consentita la proroga dei contratti non a tempo indeterminato, anche in deroga ai limiti assunzionali previsti dalle vigenti norme, la cui spesa sia già stata deliberata dalle amministrazioni interessate, nel rispetto del patto di stabilità, entro la data di entrata in vigore del presente decreto.
4. 261. Nardi.

  Dopo il comma 9-ter, aggiungere il seguente:
  9-quater. Al fine di assicurare il servizio svolto dai centri per l'impiego, possono essere prorogati i contratti non a tempo indeterminato i cui oneri sono finanziati con fondi dell'Unione europea.
4. 262. Nardi.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. Le regioni, le province autonome, gli enti locali e le altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, non ricomprese al comma 3 del presente articolo, adottano, secondo i rispettivi ordinamenti, tenuto conto del loro fabbisogno, e dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5, i principi e le modalità di cui al comma 3, utilizzando le graduatorie vigenti per la copertura delle vacanze in organico che richiedono la medesima professionalità. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, si procede all'attuazione dei commi 5, 6, 7, 8 e 9, anche con riferimento alle professionalità del Servizio sanitario nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente periodo sono previste specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca in sanità, finalizzate anche all'individuazione, quali requisiti per l'accesso ai concorsi, dei titoli di studio di laurea e post laurea in possesso del personale precario.
4. 18. Ciprini, Baldassarre, Rostellato, Bechis, Cominardi, Tripiedi, Rizzetto.

  Sostituire il comma 10, con il seguente:
  10. Le regioni, le province autonome, gli enti locali e le altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, non ricomprese al comma 3 del presente articolo, adottano, secondo i rispettivi ordinamenti, tenuto conto del loro fabbisogno, e dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5, i principi e le modalità di cui al comma 3, utilizzando le graduatorie vigenti per la copertura delle vacanze in organico che richiedono la medesima professionalità. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, si procede all'attuazione dei commi 5, 6, 7, 8 e 9, anche con riferimento alle professionalità mediche e del ruolo sanitario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
*4. 27. Silvia Giordano, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Sostituire il comma 10, con il seguente:
  10. Le regioni, le province autonome, gli enti locali e le altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, non ricomprese al comma 3 del presente articolo, adottano, secondo i rispettivi ordinamenti, tenuto conto del loro fabbisogno, e dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5, i principi e le modalità di cui al comma 3, utilizzando le graduatorie vigenti per la copertura delle vacanze in organico che richiedono la medesima professionalità. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, si procede all'attuazione dei commi 5, 6, 7, 8 e 9, anche con riferimento alle professionalità mediche e del ruolo sanitario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
*4. 92. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Al comma 10, sostituire il primo periodo con il seguente: Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio per le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
4. 94. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: del loro fabbisogno aggiungere le seguenti:, previa verifica di quanto disposto dal comma 4.
4. 263. Vacca, Del Grosso, Colletti, Ciprini, Baldassarre, Bechis, Tripiedi, Rizzetto, Cominardi, Rostellato.

  Al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: con riferimento alle professionalità del Servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti: nonché a fattispecie diverse dal contratto di lavoro a tempo determinato per il solo personale impegnato nella ricerca in sanità.
4. 91. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Al comma 10, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Con decreto del Presidente del Consiglio, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono previste specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca in sanità, finalizzate anche all'individuazione quali requisiti per l'accesso ai concorsi dei titoli di studio post laurea e di lauree in possesso del personale precario.
4. 138. Di Salvo, Migliore, Airaudo, Kronbichler, Placido, Pilozzi.

  Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:
  10-bis.1. All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente: «È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere, a decorrere dal 1o gennaio 2014, nel limite del 60 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015».
4. 95. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:
  10-bis.1. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   alla lettera e), le parole: «Sono altresì disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio» sono soppresse;
   dopo la lettera e-bis) è aggiunta la seguente:
   «e-ter) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'esonero dal servizio disciplinato da leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell'istituto in parola.»
4. 93. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Sopprimere il comma 10-ter.
4. 264. Ciprini, Vacca.

  Al comma 10-ter, capoverso articolo 1-bis, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i predetti comitati, con istanza motivata con riferimento a ragioni di carattere organizzativo, possono chiedere al presidente nazionale della Croce Rossa Italiana il differimento, comunque non oltre il 30 giugno 2014, del termine di assunzione della personalità giuridica di diritto privato, Sulla base delle istanze pervenute, il presidente, nei successivi dieci giorni, trasmette, ai fini della successiva autorizzazione, al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione da cui risulti l'assenza di oneri per la finanza pubblica derivanti del predetto differimento. Le istanze non autorizzate entro il 20 dicembre 2013 si intendono respinte.
4. 700. Le Commissioni.
(Approvato)

  Dopo il comma 10-ter, aggiungere il seguente:
  10-ter.1. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:
  «Art. 6. (Istituzione del ruolo militare speciale unico ad esaurimento del personale del Corpo militare della Croce Rossa Italiana). 1. È istituito il ruolo militare speciale unico ad esaurimento del personale del Corpo militare della Croce Rossa Italiana di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ed al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, transita, a domanda, nel ruolo militare speciale unico ad esaurimento di cui al precedente comma 2, con vincolo di rapporto di pubblico impiego permanente e stabilizzazione delle situazioni di fatto acquisite:
   a) il personale militare della Croce Rossa Italiana già in servizio continuativo per effetto di provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato ivi compreso il personale militare, in servizio attivo, immesso nel ruolo speciale militare ad esaurimento della C.R.I. costituito ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730;
   b) il personale militare C.R.I. già in servizio alla data del 1o settembre 2013, richiamato continuativamente e senza soluzione di continuità almeno a far data dal 1o settembre 2008.

  3. I militari della Croce Rossa Italiana transitati nel ruolo di cui al comma 2, fino al raggiungimento dell'età pensionabile, ricevono il trattamento economico stabilito per i pari grado delle Forze armate secondo la corrispondenza dei gradi gerarchici di cui all'articolo 986 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e, ai fini della maturazione dei requisiti minimi per l'accesso al sistema pensionistico, rientrano nel personale del comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.
  4. Con successivo Decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l'organico del personale del Corpo militare ausiliario delle Forze armate, occorrente per il funzionamento dei servizi di interesse Difesa, al quale può accedere a domanda e mediante concorso pubblico il personale iscritto nei ruoli in congedo del Corpo militare C.R.I. o richiamato in servizio temporaneo ai sensi dell'articolo 1668 del “Codice dell'ordinamento militare” allorquando il contingente numerico del personale del ruolo militare speciale unico ad esaurimento di cui al presente articolo diventa inferiore a quello previsto dal suddetto decreto interministeriale.»
4. 266. Taglialatela.

  Dopo il comma 10-septies, aggiungere il seguente:
  10-octies. È autorizzato un contributo di 400.000 euro per l'anno 2013 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, quale integrazione del contributo a carico dello Stato per il pagamento dei premi per l'assicurazione dei volontari che siano impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 163.
  10-nonies. All'onere di cui al comma 10-octies, si provvede a valere per l'anno 2013 sulle disponibilità del Fondo nazionale integrativo per la sicurezza del turismo in montagna, di cui all'articolo 66-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
4. 265. De Menech, Borghi, Sbrollini, Dellai, Zardini, Bruno Bossio, Pastorelli, Marguerettaz, Taricco, Realacci, Martella, Basso.
(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 11.
4. 28. Lorefice, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Sostituire il comma 11 con il seguente:
  11. All'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il comma 4-bis è abrogato.
4. 303. Chimienti, Rostellato, Bechis, Tripiedi, Cominardi.

  Al comma 11, sostituire le parole: enti locali con le seguenti: enti comunali.
4. 24. Chimienti, Rostellato, Rizzetto, Bechis, Cominardi, Ciprini, Baldassarre.

  Al comma 11, sostituire le parole: nel rispetto del con le seguenti: anche in deroga al.
4. 301. Paglia, Di Salvo, Pilozzi, Airaudo, Migliore, Kronbichler.

  Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Inoltre, le spese per il personale scolastico e ogni altra spesa sostenuta dai comuni per la gestione diretta delle scuole dell'infanzia sono escluse dal patto di stabilità e dai vincoli finanziari che limitano la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, nel rispetto dei costi standard.
4. 22. Rostellato, Bechis, Ciprini, Baldassarre, Cominardi, Tripiedi, Rizzetto, Silvia Giordano, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Chimienti.

  Sopprimere il comma 12.
4. 32. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rizzetto, Rostellato, Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Baldassarre, Bechis.

  Al comma 12, sopprimere le parole: scolastici e.
4. 23. Chimienti, Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Bechis, Cominardi, Baldassarre, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Tripiedi.

  Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente comma anche i servizi scolastici e per l'infanzia gestiti direttamente dagli enti locali
4. 304. Paglia, Pilozzi, Airaudo, Migliore, Di Salvo, Kronbichler.

  Sopprimere i commi 13 e 14.
4. 17. Ciprini, Baldassarre, Rostellato, Bechis, Cominardi, Tripiedi, Rizzetto.

  Al comma 13, sostituire le parole: è consentita anche per gli anni 2014 e 2015 con le seguenti: è consentito per l'anno 2014.
4. 311. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Al comma 13, aggiungere, in fine, le parole:, verificata l'assenza di graduatorie vigenti, da utilizzarsi in via prioritaria, con le medesime qualifiche e professionalità anche secondo un criterio di equivalenza.
4. 116. Pilozzi, Kronbichler, Migliore, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 13, nell'ottica del potenziamento dei servizi pubblici per l'impiego e al fine di valorizzare le professionalità acquisite dal personale già impegnato a tempo determinato, la provincia dell'Aquila, in deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalle vigenti normative, può procedere all'assunzione a tempo indeterminato degli idonei nelle graduatorie concorsuali a tempo indeterminato ancora vigenti dell'ente, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto in forza di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e in possesso dei requisiti previsti dal comma 6. Nelle more dell'assunzione a tempo indeterminato, la provincia dell'Aquila è autorizzata alla proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato dei suddetti lavoratori, anche in deroga ai limiti temporali previsti dalla vigente normativa in materia.
4. 351. Melilla, Di Salvo, Kronbichler, Airaudo, Migliore, Pilozzi, Placido, Sottanelli.

  Al comma 14, sostituire le parole: per gli anni 2014 e 2015 con le seguenti: per l'anno 2014.
4. 320. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Al comma 14, aggiungere, in fine, le parole:, verificata l'assenza di graduatorie vigenti, da utilizzarsi in via prioritaria, con le medesime qualifiche e professionalità anche secondo un criterio di equivalenza.
4. 117. Pilozzi, Kronbichler, Migliore, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Al comma 15, sostituire il primo periodo con il seguente: Ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura si applica un diritto di segreteria, quale contributo delle spese della procedura di un importo non superiore a dieci euro.
4. 312. Agostinelli, Businarolo, Colletti, Sarti, Turco, Micillo, Ferraresi, Bonafede.

  Al commma 16-ter, sostituire le parole: su base nazionale con le seguenti: su base regionale.
4. 321. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al commma 16-ter, sostituire le parole: su base nazionale con le seguenti: su base provinciale.
4. 322. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Dopo il commma 16-ter, aggiungere i seguenti:
  16-quater. In considerazione delle attività affidate all'ISFOL e delle misure per l'attuazione della «Garanzia per i Giovani», nonché di quelle connesse al monitoraggio di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) è autorizzato ad assumere, nel triennio 2014-2016, complessive 253 unità di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca, in scaglioni annuali fino ad un massimo di 85 unità di personale.
  16-quinquies. Coloro che sono già stati selezionati sulla base dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Enti Pubblici di Ricerca sottoscritto in data 7 aprile 2006 possono essere consolidati nei ruoli corrispondenti ai profili professionali che ricoprono.
  16-sexies. L'onere per la copertura finanziaria del comma 16-quater è garantita mediante l'incremento corrispondente agli scaglioni annuali a valere sui competenti capitoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  16-septies. L'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico strettamente necessarie sono disposti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. 121. Pilozzi, Kronbichler, Migliore, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Dopo il commma 16-ter, aggiungere i seguenti:
  16-quater. Gli enti di ricerca nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 100 per cento per cento delle risorse finanziarie disponibili per ciascun anno, ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 16, possono avviare procedure di reclutamento, mediante concorso pubblico, ricorrendo, per ciascun anno, alle seguenti modalità:
   a) concorso pubblico con riserva di posti nel limite massimo del 60 per cento di quelli banditi, per coloro che alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato o matureranno al momento dell'emanazione del bando almeno tre anni di servizio, negli ultimi 5 anni, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando. Coloro che hanno già sostenuto una procedura selettiva per un contratto a tempo determinato con le modalità previste dal comma 3 possono essere assunti previa verifica dell'attività svolta.
   b) concorso pubblico per titoli ed esami prevedendo criteri di valorizzazione della professionalità per i soggetti di cui alla lettera a) e per coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato o matureranno al momento dell'emanazione del bando complessivamente, negli ultimi 5 anni, almeno tre anni di contratto anche di collaborazione coordinata e continuativa, assegno di ricerca o di contratto di somministrazione di lavoro presso l'amministrazione che emana il bando.

  16-quinquies. La procedura selettiva si ritiene comunque già espletata per coloro che sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Enti Pubblici di Ricerca sottoscritto in data 7 aprile 2006.
  16-sexies. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge, al fine di consentire agli Enti Pubblici di Ricerca di svolgere con pienezza le proprie funzioni istituzionali tramite il consolidamento in ruolo del personale in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Enti Pubblici di Ricerca sottoscritto in data 7 aprile 2006, i medesimi Enti, previa autorizzazione dei Ministri vigilanti, sono autorizzati alla rideterminazione della propria dotazione organica secondo le necessità e comunque senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. La rideterminazione è eseguita senza incremento di posti dirigenziali. Le norme si applicano in quanto compatibili al personale contrattualizzato dell'università. Le amministrazioni prorogano i contratti del personale in possesso dei suddetti requisiti fino al 31 dicembre 2018.
4. 118. Pilozzi, Kronbichler, Migliore, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Dopo il commma 16-ter, aggiungere i seguenti:
  16-quater. Gli Enti pubblici del comparto della ricerca, ivi compreso l'INAIL per le attività dell'ex ISPESL, sono autorizzati ad assumere per l'assolvimento delle loro funzioni istituzionali, nel triennio 2014-2016, personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca impiegato nelle medesime che abbia maturato almeno tre anni di servizio a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa o assegno di ricerca nei medesimi enti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  16-quinquies. Coloro che sono già stati selezionati sulla base dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Enti Pubblici di Ricerca sottoscritto in data 7 aprile 2006 possono essere consolidati nei ruoli corrispondenti ai profili professionali che ricoprono.
4. 120. Pilozzi, Kronbichler, Migliore, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Dopo il comma 16-ter, aggiungere i seguenti:
  16-quater. In considerazione delle attività affidate all'ISFOL e delle misure per l'attuazione della «Garanzia per i Giovani», nonché di quelle connesse al monitoraggio di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012. n. 92, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) è autorizzato ad assumere, nel triennio 2014-2016, complessive 253 unità di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca, in scaglioni annuali fino ad un massimo di 85 unità di personale.
  16-quinquies. Coloro che sono già stati selezionati sulla base dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006. n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5. comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Enti Pubblici di Ricerca sottoscritto in data 7 aprile 2006 possono essere consolidati nei ruoli corrispondenti ai profili professionali che ricoprono.
4. 122. Pilozzi, Kronbichler, Migliore, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Dopo il comma 16-ter, aggiungere i seguenti:
  16-quater. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o prevista da norme di legge, al fine di consentire agli Enti pubblici di ricerca di svolgere con pienezza le proprie funzioni istituzionali, i suddetti enti sono autorizzati ad assumere il personale in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del Contratto collettivo nazionale di lavoro degli Enti pubblici di ricerca sottoscritto in data 7 aprile 2006, entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.
  16-quinquies. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o prevista da norme di legge, il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato non si applica al comparto degli enti pubblici di ricerca e università, ove vigono le norme previste nei CCNL che autorizzano tale trasformazione qualora l'assunzione a tempo determinato sia avvenuta con le medesime modalità e procedure previste dalla legge per i concorsi a tempo indeterminato.
4. 350. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Dopo il comma 16-ter, aggiungere il seguente:
  16-quater. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o prevista da norme di legge, il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato non si applica al comparto degli enti pubblici di ricerca e università, ove vigono le norme previste nei CCNL che autorizzano tale trasformazione qualora l'assunzione a tempo determinato sia avvenuta con le medesime modalità e procedure previste dalla legge per i concorsi a tempo indeterminato.
4. 114. Fratoianni, Pilozzi, Di Salvo, Airaudo, Migliore, Kronbichler, Placido.

  Dopo il comma 16-ter, aggiungere il seguente:
  16-quater. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o prevista da norme di legge, al fine di consentire agli Enti pubblici di ricerca di svolgere con pienezza le proprie funzioni istituzionali, i suddetti enti sono autorizzati ad assumere il personale in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del Contratto collettivo nazionale di lavoro degli Enti pubblici di ricerca sottoscritto in data 7 aprile 2006, entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.
4. 113. Pilozzi, Fratoianni, Di Salvo, Airaudo, Migliore, Kronbichler, Placido.

  Dopo il comma 16-ter, aggiungere i seguenti:
  16-quater. Fino a quando non sarà attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria a norma dell'articolo 106, secondo comma, della Costituzione, i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori onorari e i giudici di pace che abbiano conseguito, al termine del primo incarico triennale o quadriennale, il giudizio di idoneità al proseguimento dell'incarico giudiziario o che siano stati inquadrati nelle predette funzioni ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, permangono nell'esercizio delle rispettive funzioni sino al raggiungimento della massima età anagrafica prevista dai rispettivi ordinamenti, previo conseguimento, ogni quattro anni, dell'idoneità alla prosecuzione dell'incarico.
  16-quinquies. L'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è abrogato.
4. 39. Molteni, Matteo Bragantini, Invernizzi, Fedriga.

  Dopo il commma 16-ter, aggiungere il seguente:
  16-quater. Gli Enti Pubblici del Comparto della Ricerca, ivi compreso l'INAIL per le attività dell'ex ISPESL, sono autorizzati ad assumere, nel periodo 2014-2018, personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca che abbia maturato almeno tre anni di servizio a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa nei medesimi Enti alla data di emanazione dei bandi di concorso. L'onere per la copertura finanziaria del presente comma è garantito mediante l'incremento corrispondente agli scaglioni annuali a valere sui competenti capitoli dei rispettivi Ministeri vigilanti. L'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico strettamente necessarie sono disposti con decreto dei rispettivi Ministeri vigilanti previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche alle università per il personale contrattualizzato che abbia maturato complessivamente almeno tre anni di contratto anche di collaborazione coordinata e continuativa.
4. 119. Pilozzi, Kronbichler, Migliore, Airaudo, Di Salvo, Placido.

ART. 4-bis.
(Disciplina delle IPAB e delle aziende pubbliche di servizi).

  Sopprimerlo.
4-bis. 200. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.
(Approvato)

Subemendamento all'emendamento 4-bis. 401 delle Commissioni

  All'emendamento 4-bis. 401 delle Commissioni, comma 1, sostituire le parole da:, ultimo periodo fino alla fine del comma con le seguenti: del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
0. 4-bis. 400. 1. Pesco, D'Ambrosio.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 4-bis. (Disciplina delle IPAB e delle aziende pubbliche di servizi). 1. Alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e alle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, si applica la disciplina prevista dall'articolo 114, comma 5-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per le aziende speciali che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi.
4-bis. 401. Le Commissioni.

  Al comma 1, alle parole: Al fine di premettere le seguenti: In coerenza ed applicazione con quanto previsto dal presente decreto.
4-bis. 204. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Al comma 1, sopprimere le parole: per gli enti del Servizio sanitario nazionale o.
4-bis. 205. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: o per le aziende speciali fino alla fine del comma.
4-bis. 206. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

ART. 4-ter.
(Modifica all'articolo 6 del decreto-legge n. 216 del 2011, riguardante profili pensionistici per la donazione di sangue e di emocomponenti).

  Sopprimerlo.
4-ter. 200. Cicu, Sannicandro, Taglialatela, Turco, Businarolo.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 4-ter. (Modifica all'articolo 6 del decreto-legge n. 216 del 2011 in materia di conteggio della contribuzione figurativa ai fini della maturazione della pensione anticipata fino al 2017). 1. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 sono abrogate le seguenti parole: «, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria».
  2. Agli eventuali oneri derivanti dal comma 1, si provvede riducendo in misura corrispondente a decorrere dall'anno 2013, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
4-ter. 1. Di Salvo, Migliore, Kronbichler, Pilozzi, Airaudo, Placido.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 4-ter. (Modifica all'articolo 6 del decreto-legge n. 216 del 2011 in materia di conteggio della contribuzione figurativa ai fini della maturazione della pensione anticipata fino al 2017). 1. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono abrogate le seguenti parole: «, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria».
  2. Agli eventuali oneri derivanti dal comma 1, si provvede elevando dell'1 per cento l'aliquota dell'imposta sugli immobili di proprietà di banche o società assicurative.
4-ter. 201. Fedriga, Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, dopo le parole: legge 21 ottobre 2005, n. 219, aggiungere le seguenti dopo le parole: «e per i periodi di astensione facoltativa».

  Conseguentemente, aggiungere i seguenti commi:
  2. All'articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2001, dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: «8-ter. L'aliquota è aumentata allo 0,95 per cento per gli immobili di proprietà di banche o società assicurative».
  3. Ferma restando la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta misure in materia di giochi pubblici on line, lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco, utili al fine di assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla medesima data di entrata in vigore, il reperimento delle maggiori entrate di cui al presente articolo.
4-ter. 5.(versione corretta) Di Salvo, Migliore, Kronbichler, Pilozzi, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, dopo le parole: legge 21 ottobre 2005, n. 219, aggiungere le seguenti dopo le parole: «e per i periodi di astensione facoltativa».
4-ter. 6.(versione corretta) Di Salvo, Migliore, Kronbichler, Pilozzi, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: , e per i congedi sino alla fine del comma.

  Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 1:
   a) limitatamente ai benefici riconosciuti in relazione alla donazione di sangue e di emocomponenti, è autorizzata la spesa di 0,2 milioni di euro per l'anno 2013, di 2 milioni di euro per l'anno 2014, di 3 milioni di euro per l'anno 2015, di 4 milioni di euro per l'anno 2016 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017; ai relativi oneri si provvede, quanto a 0.2 milioni di euro per l'anno 2013, a 2 milioni di euro per l'anno 2014, a 2,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 3,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 4.5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il 2015 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
   b) limitatamente ai benefici riconosciuti in relazione ai congedi parentali di maternità e di paternità, è autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro nel 2013, 3 milioni nel 2014, 5 milioni nel 2015, 8,7 milioni nel 2016 e 11,4 milioni a decorrere dal 2017; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

  1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4-ter. 700. Le Commissioni.
(Approvato)

  Al comma 1, sopprimere le parole da: , per i congedi parentali fino alla fine del comma.

  Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di 0,2 milioni di euro per l'anno 2013, di 2 milioni di euro per l'anno 2014, di 3 milioni di euro per l'anno 2015, di 4 milioni di euro per l'anno 2016 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 0,2 milioni di euro per l'anno 2013, a 2 milioni di euro per l'anno 2014, a 2,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 3,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il 2015 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4-ter. 600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede riducendo in misura corrispondente, a decorrere dall'anno 2013, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui alla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma, con riferimento ai singoli regimi interessati.
4-ter. 202 Di Salvo, Airaudo, Migliore, Kronbichler, Pilozzi, Placido.

ART. 5.
(Disposizioni in materia di trasparenza, anticorruzione e valutazione della performance).

  Al comma 3, è premesso il seguente:
  03. All'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) Il comma 1 viene sostituito dal seguente: «1. Ai fini del presente decreto per pubbliche amministrazioni si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e tutti gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 26, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.»;
   b) Dopo il comma 3; aggiungere il seguente: «3-bis. Ai Gruppi europei di interesse economico di cui al regolamento CEE n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985, controllati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190.»
5. 202. Da Villa.

  Sopprimere il comma 4.
5. 2. Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.
(Approvato)

  Al comma 5, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: e da quattro con le seguenti: e da due.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I compensi del presidente e dei componenti dell'Autorità sono ridefiniti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in modo da garantire l'invarianza complessiva della spesa.
5. 250. Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 5, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: anche estranei all'amministrazione.
5. 203. Turco, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti.

  Al comma 5, capoverso, quarto periodo, sostituire la parola: tre con le seguente: cinque.
5. 205. Turco, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti.

  Al comma 5, capoverso, quinto periodo, sostituire la parola: sei con le seguente: tre.
5. 206. Turco, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: restano in carica fino alla fine del comma, con le seguenti: decadono entro il 30 dicembre 2013, anche in assenza di nomina del nuovo presidente; in tal caso sono sostituiti da commissari unici con incarico di durata massima trimestrale non rinnovabile per il tempo necessario alle nuove nomine.
5. 207. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  9. A decorrere dal 1o gennaio 2014, i sindacati e le loro associazioni, sia di lavoratori sia di datori di lavoro, pubblici e privati, comunque costituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici, e che sono ammessi alla contrattazione collettiva, sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio ed alla sua pubblicazione entro il 30 giugno di ogni anno su almeno tre quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, il bilancio di esercizio corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa. Il bilancio di esercizio, corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa, sottoscritti dal rappresentante legale o dal tesoriere del sindacato o dell'associazione, della relazione e dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, nonché delle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal rappresentante legale o dal tesoriere entro il mese di giugno di ogni anno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
5. 3. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi.

ART. 7.
(Disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, di commissioni mediche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, di lavoro carcerario, nonché di interpretazione autentica).

  Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: è obbligata ad assumere, aggiungere le seguenti: a tempo indeterminato previo concorso pubblico e comunque in base all'esperienza acquisita.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La stabilizzazione diretta da parte della pubblica amministrazione, relativa ai soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, con una percentuale di invalidità superiore ai due terzi, che sono stati assunti a tempo determinato secondo le normative vigenti e che hanno svolto almeno tre anni di lavoro negli ultimi cinque anni solari, avviene per concorso pubblico e in base all'esperienza acquisita.
7. 201. Rizzetto, Spessotto, Cominardi, Tripiedi, Ciprini, Baldassarre, Bechis, Rostellato.

  Al comma 6 secondo periodo dopo le parole: è obbligata ad assumere aggiungere le seguenti: a tempo indeterminato.

  Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere in fine il seguente periodo: Per le categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, assunti a tempo determinato nel rispetto dell'articolo 7, comma 2, della medesima legge, si applica l'articolo 5, commi 4-quater, 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, nei limiti della quota d'obbligo.
7. 201.(Testo modificato nel corso della seduta) Rizzetto, Spessotto, Cominardi, Tripiedi, Ciprini, Baldassarre, Bechis, Rostellato.
(Approvato)

  Al comma 8, sostituire la parola: trenta con la seguente: centottanta.
7. 205. Turco, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti.

  Al comma 9, sopprimere le parole: anche in deroga al limite di accantonamento e conferimento fissati dall'articolo 5, primo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103.
7. 3. Dieni, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.
(Approvato)

  Al comma 9-ter, primo periodo, dopo le parole: politiche sociali aggiungere le seguenti: anche in accordo con la Corte dei conti.
7. 207. Turco, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti.

  Al comma 9-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le attività degli enti e associazioni di promozione sociale che comportino oneri economico-finanziari di durata superiore ad un esercizio biennale deve essere ottenuta la previa autorizzazione da parte della Corte dei conti.
7. 206. Turco, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti.

ART. 8.
(Incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Un'adeguata quota di nuovo personale è destinata ai comandi che lavorano in tutti i contesti di particolare difficoltà operativa e di pericolo per l'incolumità delle persone e ai comandi provinciali che lavorano alla ricostruzione a seguito degli eventi sismici del maggio 2012 in Emilia.
8. 3. Dell'Orco, Catalano, Nicola Bianchi, Liuzzi, Cozzolino, Dadone, Cristian Iannuzzi, Ferraresi, De Lorenzis.

  Al comma 2, sostituire le parole da: è autorizzata fino alla fine del comma con le seguenti:, nel rispetto dei principi costituzionali di parità tra cittadini, di eguaglianza nell'accesso agli uffici pubblici, nonché di quello del pubblico concorso quale modalità prescritta per accedere agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, è autorizzata l'assunzione mediante concorso pubblico.
8. 200. Bechis.

  Al comma 2, sostituire le parole da: in parti uguali fino alla fine del comma con le seguenti: alla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole da: non oltre il 31 dicembre fino alla fine del comma con le seguenti: al 31 dicembre 2015 l'efficacia della graduatoria di cui al comma 1.
8. 2. Nuti, Dieni.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e comunque nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3.
8. 600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguenti:
  4-bis. Al personale appartenente al ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che abbia prestato servizio senza demerito in tale ruolo per tredici anni, è attribuito il trattamento economico spettante al personale appartenente al ruolo dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica di primo dirigente.
  4-ter. Al personale appartenente al ruolo di primo dirigente e a quello appartenente al ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che abbia prestato servizio senza demerito nei rispettivi ruoli per ventitré anni, è attribuito il trattamento economico spettante al ruolo dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica di dirigente superiore.
  4-quater. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in euro 7 milioni a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente inscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8. 17. Labriola, Lo Monte, Capelli, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli, Zaccagnini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, così come modificato dall'articolo 14 comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, l'ultimo periodo è soppresso.
8. 16. Labriola, Lo Monte, Capelli, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli, Zaccagnini.

  Sopprimere il comma 5-bis.
8. 601. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
  5-ter. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad avviare una procedura di stabilizzazione del personale volontario di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, risulti iscritto da almeno due anni negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 e abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio nel quadriennio 2008-2011. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica i vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità semplificate per lo svolgimento del corso di formazione. Alla procedura di stabilizzazione di cui al periodo precedente si provvede nel limite di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, derivanti dalla corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis annesso al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono stabilite le disposizioni di attuazione del predetta riduzione con riferimento ai singoli regimi interessati.
8. 8. Di Salvo, Airaudo, Migliore, Placido, Kronbichler, Pilozzi.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
  Art. 8.1. – (Norme in materia di riordinamento della Croce Rossa italiana) – 1. Gli articoli 1e da 3 a 9 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 1.
(Natura e compiti).

  1. L'Associazione italiana della Croce rossa, di seguito denominata CRI, è un ente pubblico non economico su base associativa, con sede a Roma, che opera sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica e sotto la vigilanza, dei Ministeri della salute e della difesa, ciascuno per le materie di competenza.
  2. La CRI si articola in un Comitato centrale e in Comitati regionali, Comitati provinciali e Comitati locali. Il Comitato centrale, i Comitati regionali e i Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano hanno un'unica personalità giuridica di diritto pubblico. I restanti. Comitati provinciali e i Comitati locali sono organismi associativi autonomi dotati di propria personalità giuridica di diritto privato, attraverso i quali la CRI persegue i propri fini statutari.
  3. La CRI è un'organizzazione di soccorso volontario, ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario, riconosciuta dalla Repubblica Italiana ed autorizzata in virtù delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei relativi Protocolli Aggiuntivi a prestare il proprio concorso ai servizi sanitari delle Forze armate. La CRI in ogni tempo agisce in conformità alle Convenzioni di Ginevra del 1949 e ai relativi Protocolli Addizionali, all'ordinamento italiano e ai Principi Fondamentali del Movimento internazionale della Croce rossa e della Mezzaluna rossa adottati dalla Conferenza internazionale della Croce rossa e della Mezzaluna rossa. I pubblici poteri rispettano in ogni tempo l'osservanza da parte dell'Associazione italiana della Croce rossa dei Principi fondamentali del Movimento internazionale della Croce rossa e Mezzaluna rossa, così come prescritto dalla risoluzione 55 (I) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1946.
  4. La CRI esercita i seguenti compiti istituzionali e d'interesse pubblico:
   a) organizzare e svolgere, in tempo di pace e in conformità a quanto previsto dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di calamità e di situazioni di emergenza, sia interne che internazionali e gestire centri per l'identificazione e l'espulsione di immigrati stranieri e centri per l'accoglienza dei richiedenti asilo;
   b) svolgere in tempo di conflitto armato il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e rifugiati e, in tempo di pace, il servizio di ricerca delle persone scomparse in ausilio alle forze dell'ordine;
   c) operare quale struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
   d) promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente l'educazione sanitaria, la cultura della protezione civile e dell'assistenza alla persona;
   e) realizzare interventi di cooperazione allo sviluppo in Paesi esteri, d'intesa ed in raccordo con il Ministero degli affari esteri;
   f) collaborare con i componenti del movimento internazionale della Croce rossa e Mezzaluna rossa in attività di sostegno alle popolazioni estere oggetto di rilevante vulnerabilità;
   g) svolgere attività di advocacy e diplomazia umanitaria;
   h) svolgere attività con i più giovani ed in favore dei più giovani, anche attraverso attività formative presso le scuole di ogni ordine e grado;
   i) svolgere attività ausiliaria delle Forze Armate in Italia ed all'estero ove mobilitata attraverso il Corpo militare e il Corpo delle infermiere volontarie;
   l) diffondere e promuovere i principi e gli istituti del diritto internazionale umanitario nonché i principi umanitari ai quali si ispira il Movimento internazionale della Croce rossa e della Mezzaluna rossa;
   m) collaborare con le società di Croce rossa degli altri paesi, aderendo al Movimento internazionale della Croce rossa e della Mezzaluna rossa;
   n) adempiere a quanto demandato dalle convenzioni, risoluzioni e raccomandazioni degli organi della Croce rossa internazionale alle società della Croce rossa, nel rispetto dell'ordinamento vigente;
   o) promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale tra la popolazione e organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie;
   p) svolgere i compiti ad essa attribuiti dal codice militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni;
   q) svolgere ai sensi dell'articolo 2-bis della legge 3 aprile 2001, n. 120, e successive modificazioni, attività di formazione per il personale non sanitario e per il personale civile all'uso di defibrillatori semiautomatici in sede extra ospedaliera.

  5. La CRI svolge ogni altro compito previsto dal proprio statuto.
  6. La CRI può sottoscrivere convenzioni con altre pubbliche amministrazioni e partecipare a gare indette da pubbliche amministrazioni e sottoscrivere i relativi contratti.

Articolo 3.
(Personale civile della Croce rossa italiana).

  1. Al personale della CRI con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso i Comitati centrale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano della medesima Associazione, continua ad applicarsi la normativa di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di riferimento.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con i Ministri della salute, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la CRI, sono stabiliti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica i criteri e le modalità i equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione delle altre pubbliche amministrazioni e quelli previsti dal contratto collettivo applicabile al personale della CRI in servizio a tempo indeterminato presso i Comitati provinciali e locali della medesima Associazione per il transito presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi degli articoli 30, 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa informativa alle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, fermo restando l'inquadramento previdenziale di provenienza. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale di cui al primo periodo opta se permanere in servizio presso la CRI fino alla copertura dell'effettivo fabbisogno e nei limiti della dotazione organica di cui al comma 4, o essere assunto presso i predetti Comitati provinciali e locali con un contratto di diritto privato o transitare presso altre pubbliche amministrazioni. Alle amministrazioni destinatarie del personale in mobilità sono trasferite le risorse finanziarie occorrenti per la corresponsione del trattamento economico al personale medesimo, nei cui confronti trova applicazione. in particolare, l'articolo 30, comma 2-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
  3. Al personale che non esercita il diritto di opzione entro il termine di cui al secondo periodo, del comma 2 del presente articolo, si applicano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come da ultimo sostituito dal comma I, dell'articolo 16, della legge 12 novembre 2011, n.183.
  4. I contratti di lavoro a tempo determinato relativi al personale della CRI vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, prorogati ai sensi dell'articolo 28 della legge 18 giugno 2009, n.69, anche per esigenze convenzionali relative alla fornitura di servizi sociali e socio-sanitari, permangono in vigore fino alla loro scadenza e, comunque, non oltre i1 31 dicembre 2012.
  5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Commissario straordinario della CRI procede, con apposita deliberazione, approvata dal Ministero della salute, previo parere favorevole del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a rideterminare la dotazione organica di personale verificando gli effettivi fabbisogni, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. La spesa relativa alla dotazione organica dell'ente pubblico CRI non può eccedere in ogni caso quella concernente il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi incluso quello con qualifica dirigenziale di livello generale e non generale, in servizio alla data del 31 dicembre 2010, ridotta nella misura non inferiore al 40 per cento della spesa complessiva, comprensiva della riduzione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Il Commissario straordinario della CRI delibera, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, un piano di riallocazione del personale in servizio a tempo indeterminato, sulla base degli effettivi fabbisogni presenti presso le diverse strutture centrale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Fino alli approvazione della nuova dotazione organica, la dotazione vigente è provvisoriamente rideterminata in misura pari al personale in servizio alla data del 31 dicembre 2011 presso i Comitati centrale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano; sono fatti salvi i posti relativi alle procedure selettive e di reclutamento autorizzate alla predetta data.
  6. Fino alla rideterminazione della dotazione organica di cui al comma 5, e comunque fino al momento dell'estinzione dell'eventuale debito con le risorse provenienti dalle attività di cui all'articolo 5, è fatto divieto alla CRI di procedere a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato.
  7. La CRI può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato a condizione che il relativo costo sia garantito da specifiche convenzioni, ovvero dagli introiti a seguito di aggiudicazione di gare o dalle risorse finanziarie derivanti da progetti o attività finanziati con contributi privati.

Articolo 4.
(Personale dei Corpi ausiliari delle Forze armate).

  1. All'organizzazione interna della CRI continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti che disciplinano gli appartenenti ai Corpi ausiliari delle Forze Armate, costituiti dal Corpo militare e dal Corpo delle infermiere volontarie, il cui personale può essere utilizzato dai Comitati locali e provinciali con le modalità di cui all'articolo 2, comma 8.
  2. È istituito un contingente ad esaurimento del personale appartenente al Corpo militare, nel quale sono inquadrate tutte le unità già in servizio continuativo per effetto di provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato. Conseguentemente, il ruolo speciale a esaurimento istituito ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, è soppresso.
  3. Ai fini della costituzione del contingente di cui al comma 2, con unico atto ricognitorio adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Commissario straordinario della CRI, d'intesa con il Ministero della difesa, individua, per ciascuna unità del personale di cui al comma 2, la categoria e specialità di appartenenza nonché il grado e la relativa anzianità risultanti alla data del 30 settembre 2011.
  4. Gli avanzamenti al grado superiore, con anzianità successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, del personale appartenente al contingente di cui al comma 2 sono effettuati, per il personale direttivo ai sensi degli articoli da 1684 a 1692 e, per il personale di assistenza ai sensi degli articoli da 1699 a 1709 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, nei limiti delle vacanze che si verificano nei gradi dello stesso contingente, con valutazione a scelta in un'unica aliquota di tutti i pari grado che, alla data di creazione di dette vacanze, abbiano maturato le anzianità minime e siano in possesso dei titoli o requisiti necessari per essere valutati per l'avanzamento al grado superiore.
  5. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 2 è corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 1757 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
  6. Il presidente, ovvero il commissario straordinario della Croce Rossa Italiana, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1668, comma 4-bis, del codice dell'ordinamento militare introdotto dal comma 7 e, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate, può continuare a richiamare annualmente in servizio, il personale appartenente al Corpo militare che, per effetto di richiami annuali ai sensi dell'articolo 1668 del codice dell'ordinamento militare, è in servizio alla data del 30 settembre 2011 ed è continuativamente e senza soluzione di continuità in servizio almeno a far data dal 1o gennaio 2007.
  7. All'articolo 1668 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è aggiunto infine, il seguente: “4-bis. Ciascun appartenente al Corpo militare può essere richiamato in servizio per il tempo strettamente necessario all'esigenza per la quale la chiamata è effettuata e comunque per un periodo anche non continuativo non superiore a tre mesi, nell'anno solare.”.

Articolo 5.
(Patrimonio).

  1. Il patrimonio immobiliare e mobiliare della CRI è destinato al perseguimento dei fini statutari di cui all'articolo 1 anche mediante l'utilizzo in comodato d'uso gratuito da parte dei Comitati locali e provinciali. Gli oneri indiretti ed i costi di manutenzione sono a carico degli stessi comitati locali e provinciali usuari.
  2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Commissario straordinario della CRI redige lo stato di consistenza patrimoniale e l'inventario dei beni immobili di proprietà o comunque in uso ed elabora un piano di valorizzazione degli immobili per recuperare le risorse economiche e finanziarie per il ripiano degli eventuali debiti accumulati, secondo i seguenti criteri:
   a) dismettere, nei limiti dell'eventuale debito esistente, anche a carico dei bilanci di singoli comitati e con riferimento al rendiconto generale 2011, gli immobili pervenuti alla CRI non attraverso negozi giuridici modali e che non siano necessari al perseguimento dei fini statutari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico;
   b) ricavare reddito, tramite negozi giuridici di godimento, dagli immobili non necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico;
   c) verificare la convenienza alla rinuncia a donazioni modali di immobili non più proficuamente utilizzabili per il perseguimento dei fini statutari;
   d) restituire, sentite le amministrazioni pubbliche titolari dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili in godimento i beni stessi ove non necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico.

  3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma I del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le risorse finanziarie rinvenienti dalle attività di cui al comma 2, sono riservate prioritariamente al ripiano della eventuale situazione debitoria e, sino a tale momento, non possono essere diversamente utilizzate dalla CRI.

Articolo 6.
(Modalità di vigilanza).

  1. Al fine di verificare il perseguimento dei fini statutari e dei compiti istituzionali e d'interesse pubblico ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni normative vigenti e fatte salve le specifiche disposizioni relative alla CRI, la funzione di vigilanza attribuita al Ministro della salute e al Ministro della difesa per quanto attiene ai Corpi ausiliari si esercita nel potere di emanare atti di indirizzo, per il Ministro della salute relativamente ai compiti di cui all'articolo 1, comma 4, lettere d), o) e q), e per il Ministro della difesa relativamente ai compiti di cui all'articolo 1, comma 4, lettere i) e p), e di impartire direttive, nelle materie di rispettiva competenza, afferenti ai compiti istituzionali della CRI, nonché nel potere di controllo sulla gestione e sull'attività svolta.
  2. I compiti di vigilanza di cui al comma 1 possono essere esercitati anche attraverso ispezioni e verifiche disposte dal Ministro della salute nonché mediante richiesta di atti, documenti e ulteriori informazioni su specifiche questioni di particolare rilevanza.
  3. Le deliberazioni di adozione dei regolamenti di amministrazione e contabilità, di organizzazione e funzionamento, gli atti di programmazione, le variazioni del ruolo organico, il bilancio di previsione con le relative variazioni e il rendiconto sono trasmessi, entro dieci giorni dalla data di adozione, al Ministero della salute, che li approva nei sessanta giorni successivi alla ricezione, ridotti a trenta per le delibere di variazione al bilancio di previsione, o ne chiede il riesame con provvedimento motivato. In tal caso, la CRI nei successivi dieci giorni dalla ricezione può recepire le osservazioni trasmettendo il nuovo testo per il controllo, ovvero motivare in merito alle ragioni per le quali ritiene di confermare la delibera e gli atti adottati. Decorsi dieci giorni dalla ricezione dei nuovi atti o dalla conferma della delibera e degli atti adottati, il Ministero della salute procede all'approvazione o all'annullamento degli atti.
  4. Le deliberazioni di adozione dei regolamenti di amministrazione e contabilità, il bilancio di previsione con le relative variazioni e il rendiconto di cui al comma 3 sono approvati di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le variazioni del ruolo organico ed i regolamenti di organizzazione sono approvati di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  5. Le deliberazioni e gli atti di cui al comma 3, sono approvati, per la parte di competenza, anche dal Ministero della difesa.

Articolo 7.
(Norme transitorie e finali).

  1. Il Commissario straordinario della CRI è prorogato sino al 31 dicembre 2012. Entro tale termine procede alla approvazione dei bilanci relativi agli esercizi finanziari degli anni 2010 e 2011. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Commissario straordinario provvede alla riduzione del numero delle attuali componenti volontaristiche civili della CRI, ispirandosi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Commissario straordinario, con proprio atto, approva lo Statuto provvisorio della CRI, previa intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri ed i Ministeri vigilanti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. In tale sede si potrà procedere alla soppressione ovvero alla fusione di Comitati locali e provinciali. Lo Statuto definitivo è deliberato dall'Assemblea dei soci entro dodici mesi dalla ricostituzione degli organi elettivi ed approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
  3. Nelle more della approvazione dello Statuto provvisorio della CRI si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, n. 97, e successive modificazioni.
  4. L'uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti alla CRI è esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti. La CRI tutela l'uso dell'emblema in tutte le sedi civili e penali.

Articolo 8.
(Invarianza di oneri).

  1. Dalla attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
8. 0200. Taglialatela, Caruso.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
  Art. 8.1. – (Disposizioni inerenti la Croce Rossa italiana) – 1. È istituito il ruolo militare speciale unico ad esaurimento del personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana di cui al Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ed al Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
  3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178, transita a domanda nel ruolo militare speciale unico ad esaurimento di cui al precedente comma 2, con vincolo di rapporto di pubblico impiego permanente e stabilizzazione delle situazioni di fatto acquisite:
   a) il personale militare della Croce Rossa Italiana già in servizio continuativo per effetto di provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato ivi compreso il personale militare, in servizio attivo, immesso nel ruolo speciale militare ad esaurimento della C.R.I. costituito ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730;
   b) il personale militare C.R.I. già in servizio alla data del 1o settembre 2013, richiamato continuativamente e senza soluzione di continuità almeno a far data dal 1o settembre 2008.

  4. I militari della Croce Rossa Italiana transitati nel ruolo di cui al precedente comma 2 del presente articolo, fino al raggiungimento dell'età pensionabile, ricevono il trattamento economico stabilito per i pari grado delle Forze Armate secondo la corrispondenza dei gradi gerarchici di cui all'articolo 986 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e, ai fini della maturazione dei requisiti minimi per l'accesso al sistema pensionistico, rientrano nel personale del comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.
  5. Con successivo Decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sarà determinato l'organico del personale del Corpo Militare ausiliario delle Forze Armate, occorrente per il funzionamento dei servizi di interesse Difesa, al quale potrà accedere a domanda e mediante concorso pubblico il personale iscritto nei ruoli in congedo del Corpo Militare C.R.I. o richiamato in servizio temporaneo ai sensi dell'articolo 1668 del «Codice dell'ordinamento militare» allorquando il contingente numerico del personale del ruolo militare speciale unico ad esaurimento di cui al presente articolo diventa inferiore a quello previsto dal suddetto Decreto Interministeriale.
  6. A decorrere dalla data di soppressione dell'Ente C.R.I. di cui al comma 2 dell'articolo 8 del Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178, come modificato dal presente articolo, è istituito un organismo denominato «Ispettorato Superiore del Corpo Militare», avente personalità giuridica di diritto pubblico, al quale è preposto l'Ispettore Nazionale del Corpo Militare di cui all'articolo 1683 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che assume la denominazione di «ispettore Superiore del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana».
  7. L'Ispettorato Superiore del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana cura lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico e previdenziale del personale militare della Croce Rossa Italiana ed è sottoposto agli atti di indirizzo e alla vigilanza del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
  8. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze corrisponde all'Ispettorato Superiore del Corpo Militare della C.R.I. le somme occorrenti per il trattamento economico stipendiale del personale militare facente parte del ruolo militare speciale unico ad esaurimento di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nonché il contributo ordinario Difesa corrisposto per la preparazione del personale e dei materiali necessari per assicurare l'organizzazione ed il funzionamento del Corpo Militare della C.R.I. ausiliario delle Forze Armate.
  9. Con Decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sarà disciplinato l'ordinamento ed il funzionamento dell'Ispettorato Superiore del Corpo Militare della Rossa Italiana.
  10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. 0201. Taglialatela, Caruso.

ART. 10.
(Misure urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione).

  Sopprimerlo.
*10. 15. Pilozzi, Kronbichler, Migliore, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Sopprimerlo.
*10. 13. Dieni, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) assicura che i programmi finanziati dai fondi del quadro strategico comune siano coerenti con gli obiettivi e le azioni stabiliti nell'Accordo di Partenariato.
10. 7. Cozzolino, Dadone, Gallinella, L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Lupo, Parentela.

  Al comma 2, sopprimere la lettera f-bis).

  Conseguentemente, sopprimere i commi 14-bis e 14-ter.
10. 5. Cozzolino, Dadone, Gallinella, L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Lupo, Parentela.

  Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
   a-bis) monitora la predisposizione da parte delle amministrazioni competenti dei programmi finanziati dai fondi del quadro strategico comune affinché sia assicurata la coerenza tra obiettivi dei programmi e azioni stabilite nell'Accordo di Partenariato;
   a-ter) assicura che i programmi finanziati dai fondi del quadro strategico comune siano predisposti dalle amministrazioni competenti nel rispetto del principio di partenariato come stabilito dal codice di condotta europeo sul partenariato, al fine di assicurare la fattibilità e la prevedibilità dei procedimenti competitivi da parte dei potenziali beneficiari.
10. 8. Cozzolino, Dadone, Gallinella, L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Lupo, Parentela.

  Al comma 3, sopprimere la lettera c).
10. 14. Pilozzi, Kronbichler, Migliore, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 1o marzo 2014 con le seguenti: 30 dicembre 2013.
10. 202. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: 2014 inserire le seguenti: sentite le competenti Commissioni parlamentari.
10. 10. Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: lo statuto dell'Agenzia aggiungere le seguenti:, da inviare alle Commissioni parlamentari competenti per l'espressione del parere entro il 30 gennaio 2014.
10. 203. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: 200 unità di personale aggiungere le seguenti:, provenienti da personale a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni con le funzioni attribuite e le qualifiche idonee al nuovo incarico,
10. 204. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Al comma 4, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: L'Agenzia si avvale esclusivamente di personale dipendente della pubblica amministrazione e non può procedere all'assunzione di personale esterno né tramite contratti di lavoro a tempo indeterminato, né tramite contratti di lavoro a tempo determinato ovvero tramite rapporti di collaborazione.
10. 11. Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 4, nono periodo, dopo le parole: Ministro delegato aggiungere le seguenti:, sentite le competenti Commissioni parlamentari,
10. 12. Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 4, nono periodo, dopo la parola: coesione aggiungere le seguenti: e nella gestione tecnica di programmi e progetti finanziati a valere sui fondi strutturali.
10. 6. Cozzolino, Dadone, Gallinella, L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Lupo, Parentela.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: di personale di ruolo e i rapporti di lavoro a tempo determinato per la loro residua durata con le seguenti: di personale di ruolo a tempo indeterminato
10. 207. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Al comma 5, ottavo periodo, sostituire le parole: 50 unità con le seguenti: 10 unità
10. 208. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Sostituire il comma 10-bis, con il seguente:
  10-bis. Le assunzioni a tempo determinato effettuate dalle regioni, sono escluse dall'applicazione dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ove siano finanziate dai Fondi strutturali europei e siano volte all'attuazione di interventi cofinanziati dai fondi medesimi.
10. 600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

ART. 11.
(Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia).

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il comma 1 dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, è sostituito dal seguente: «1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di dieci dipendenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 212, e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.»;

  Conseguentemente:
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I commi 2 e 3 dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono soppressi;
   sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Dal 1o marzo 2014 gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, con esclusione dei soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, aderiscono alla fase sperimentale di operatività del sistema le cui modalità e procedure sono definite con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate, da emanarsi entro il 31 dicembre 2013. Il termine della fase sperimentale è fissato al 31 dicembre 2014, prorogabile per non oltre 6 mesi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che deve verificare e certificare gli esiti della sperimentazione;
   al comma 3, sostituire le parole: al 3 marzo 2014, fatto salvo quanto disposto al comma 8 con le seguenti: all'esito positivo della fase sperimentale di cui al comma 2;
   sopprimere i commi 4, 5, 7, 8, 9, 10;
   sostituire il comma 11, con il seguente:
  11. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, relative agli obblighi derivanti dal sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, sono sospese fino al termine della fase sperimentale di cui al comma 2. Nel periodo di sperimentazione di cui al medesimo comma, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e successive modificazioni e integrazioni.;
   dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
  11-bis. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, compiute successivamente alla sospensione di cui al comma 11, sono ridotte ad un ottavo del minimo se il pagamento della sanzione viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua contestazione. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla eliminazione, da parte del soggetto obbligato, della relativa fattispecie che ha determinato la sanzione.
  11-ter. Le somme di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e successive modificazioni e integrazioni, versate dai soggetti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale medesimo a titolo di contributi di iscrizione al SISTRI per le annualità 2010, 2011 e 2012 sono restituite ovvero utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  11-quater. Le disposizioni di attuazione del comma 11-ter sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze avente natura non regolamentare, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. 16.(versione corretta) Matteo Bragantini, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Prataviera, Allasia.

  Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi aggiungere le seguenti:, con esclusione dei soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 212.

  Conseguentemente, dopo il capoverso 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che hanno meno di dieci dipendenti, fatti salvi gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193, in alternativa all'adesione al SISTRI, hanno l'obbligo di conferire i rifiuti pericolosi prodotti a uno dei soggetti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, previa comunicazione alla provincia, ovvero al servizio pubblico di raccolta, previa convenzione.
11. 19. Caparini, Matteo Bragantini, Grimoldi, Fedriga, Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi aggiungere le seguenti: che hanno più di dieci dipendenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 212.
11. 18. Caparini, Matteo Bragantini, Grimoldi, Fedriga, Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi aggiungere le seguenti:, con esclusione dei soggetti che effettuano operazioni di microraccolta di rifiuti pericolosi.
11. 20. Grimoldi, Matteo Bragantini, Fedriga, Invernizzi.

Subemendamenti all'emendamento 11.500 delle Commissioni

  All'emendamento 11.500 delle Commissioni, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: rifiuti speciali aggiungere la seguente: pericolosi;
   al comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: dieci mesi con le seguenti: dodici mesi;
   al comma 12-bis:
    capoverso 1-bis, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   «c) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8.»;
    capoverso 1-ter, alinea, dopo le parole: rifiuti speciali aggiungere le seguenti: diversi da quelli di cui al comma 1-bis, lettera c);
    capoverso 1-quater, lettera c), sostituire le parole: due giorni con le seguenti: cinque giorni.
0. 11. 500. 1. Invernizzi, Grimoldi, Matteo Bragantini, Caparini, Zan.

  All'emendamento 11.500 delle Commissioni apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: rifiuti speciali aggiungere la seguente: «pericolosi»;
   dopo il comma 12-quater inserire il seguente:
  12-quinquies. All'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 19 è inserito il seguente: «19-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp), comma 1. dell'articolo 183».
0. 11. 500. 1.(Testo modificato nel corso della seduta) Invernizzi, Grimoldi, Matteo Bragantini, Caparini, Carra, Cenni, Oliverio, Bratti, Mariani, Braga, Borghi, Zan, Schullian.
(Approvato)

  All'emendamento 11.500 delle Commissioni, sopprimere la parte consequenziale relativa al comma 2.
0. 11. 500. 2. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Tofalo, Zolezzi, D'Ambrosio.

  All'emendamento 11.500 delle Commissioni, parte consequenziale relativa al comma 2, sostituire la parola: speciali con le seguenti: urbani e speciali.
0. 11. 500. 3. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Tofalo, Zolezzi, D'Ambrosio, Zan.

  Al comma 3, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente periodo: Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato entro sessanta giorni, sentiti il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di una fase di sperimentazione per l'applicazione del SISTRI, a decorrere dal 30 giugno 2014. agli enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti urbani pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti urbani pericolosi all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani pericolosi, a partire dal momento in cui detti rifiuti sono conferiti in centri di raccolta o stazioni ecologiche comunali o altre aree di raggruppamento o stoccaggio.
0. 11. 500. 3. (Testo modificato nel corso della seduta)  Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Tofalo, Zolezzi, D'Ambrosio, Zan.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso 1, aggiungere i seguenti periodi: Sono altresì tenuti ad aderire al SISTRI, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto. Entro sessanta giorni, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità di applicazione a regime del SISTRI al trasporto intermodale.

  Conseguentemente:
   al comma 2, dopo la parola: rifiuti ovunque ricorra, aggiungere la seguente: speciali;
   sostituire il comma 3-bis, con il seguente:
  3-bis. Nei dieci mesi successivi alla data del 1o ottobre 2013 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. Con il decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica ed integrazione della disciplina degli adempimenti citati e delle sanzioni relativi al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo;
   dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti:
   a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) e d) del comma 3, dell'articolo 184 e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 184;
   b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, ultimo periodo;
   c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti.

  1-bis. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico:
   a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto sistema;
   b) le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali.

  1-ter. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalità:
   a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a);
   b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del «circuito organizzato di raccolta» di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp).

  1-quater. Nel registro di carico e scarico devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti alle diverse attività di trattamento disciplinate dalla presente Parte IV. Le annotazioni devono essere effettuate:
   a) per gli enti e le imprese produttori iniziali entro dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico;
   b) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati da detta attività;
   c) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento entro due giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento;
   d) per gli intermediari e i commercianti almeno due giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione e entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione.»
  12-ter. All'articolo 190, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le parole: «I soggetti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «I produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui al comma 1, lettera a),».
  12-quater. All'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'alinea è sostituito dal seguente: «Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e non sono obbligati o non aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:»
   al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI provvede, inoltre, ad inviare ogni sei mesi al Parlamento una relazione sul proprio operato.
11. 500. Governo.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo il capoverso 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, fatti salvi gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193, in alternativa all'adesione al SISTRI, hanno l'obbligo di conferire i rifiuti pericolosi prodotti a uno dei soggetti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, previa comunicazione alla provincia, ovvero al servizio pubblico di raccolta, previa convenzione.
11. 21. Grimoldi, Matteo Bragantini, Fedriga, Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso 2.
11. 22. Grimoldi, Matteo Bragantini, Fedriga, Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso 3.
11. 23. Grimoldi, Matteo Bragantini, Fedriga, Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: trattamento dei rifiuti con le seguenti: produzione, trattamento e trasporto dei rifiuti.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: trattamento dei rifiuti con le seguenti: produzione, trattamento e trasporto dei rifiuti.
11. 43. Pilozzi, Kronbichler, Migliore, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti i seguenti:
  «3-bis. È istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una banca dati relativa ai soggetti di cui al comma 1 e ai dati correlati al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Con proprio decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti identifica le modalità di inserimento delle informazioni. La banca dati deve prevedere l'utilizzo di un formato dei dati di tipo aperto, così come definito dall'articolo 68, comma 3, lettera a) del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  3-ter. In linea con la strategia nazionale di open government e open data, i dati di cui sopra potranno essere consultabili tramite una piattaforma open source, gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»
11. 291. Catalano, Liuzzi, De Lorenzis, Dell'Orco, Cristian Iannuzzi, Nicola Bianchi.

  Al comma 2, sostituire le parole: il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 1o ottobre 2013 con le seguenti: nonché per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania di cui al comma 4 dell'articolo 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 10 aprile 2014.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Per gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 1o luglio 2014;
   al comma 11:
    sostituire le parole:
31 marzo 2014 con le seguenti: 31 marzo 2015;
    sostituire le parole: 1o ottobre 2013 e fino al 30 settembre 2014 con le seguenti: 10 aprile 2014 e fino al 30 settembre 2015;
    sostituire le parole: 3 marzo 2014 con le seguenti: 1o luglio 2014.
11. 24. Invernizzi, Matteo Bragantini, Grimoldi, Fedriga.

  Al comma 3, sostituire le parole: 3 marzo 2014 con le seguenti: 1o luglio 2014.

  Conseguentemente, al comma 11:
   sostituire le parole:
30 settembre 2014 con le seguenti: 30 settembre 2015;
   sostituire le parole: 3 marzo 2014 con le seguenti: 1o luglio 2014.
11. 25. Matteo Bragantini, Grimoldi, Fedriga, Invernizzi.

  Al comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: operatività del sistema aggiungere le seguenti: per ciascuna categoria dei soggetti obbligati.
11. 256. Grimoldi.

  Sopprimere il comma 4.

  Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: commi 3 e 4 con le seguenti: comma 3.
11. 200. Cicu, Sannicandro, Taglialatela, Turco.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 9, alinea, sono soppresse le parole: «Fino al 2 luglio 2012»;
   b) al comma 9, lettere a) e b), le parole: «cento chilogrammi o cento litri», sono sostituite dalle seguenti: «quattrocento chilogrammi o quattrocento litri».

  5-ter. Non sono considerati effettuati a titolo professionale e non necessitano di iscrizione all'albo di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, verso i centri di cui all'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e successive modificazioni e integrazioni, nelle quantità indicate nella medesima norma, da considerarsi rispettivamente per i rifiuti pericolosi e per i rifiuti non pericolosi.
11. 44. Pilozzi, Kronbichler, Migliore, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Al comma 7, capoverso 4-bis, primo periodo, sostituire la parola: semplificazione con la seguente: ottimizzazione.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, sostituire, ovunque ricorra, la parola:
semplificazioni con la seguente: ottimizzazione;
   al comma 8, primo periodo:
    sostituire le parole:
alle semplificazioni con la seguente: all'ottimizzazione;
    sostituire le parole: operative le semplificazioni introdotte con: operativa la ottimizzazione introdotta;
    al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: delle semplificazioni con le seguenti: della ottimizzazione.
11. 9. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Segoni, Tofalo, Zolezzi, Dadone.

  Al comma 7, capoverso 4-bis, primo periodo, dopo le parole: della tracciabilità dei rifiuti aggiungere le seguenti: con particolare riguardo alle piccole imprese produttrici di rifiuti con un numero di dipendenti inferiore a dieci.
11. 27. Caparini, Grimoldi, Matteo Bragantini, Fedriga, Invernizzi.

  Al comma 7, capoverso 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: le semplificazioni sono adottate, previa verifica tecnica e della congruità dei relativi costi da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale con le seguenti: l'ottimizzazione, previa verifica tecnica e della congruità dei relativi costi da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale, è adottata dal Ministero dell'Ambiente, d'intesa con le associazioni rappresentative degli utenti.
11. 10. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Segoni, Tofalo, Zolezzi, Dadone.

  Al comma 7, capoverso 4-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: in linea con la strategia nazionale di open government e open data.
11. 255. Catalano, Liuzzi, Dell'Orco, De Lorenzis, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 7, capoverso 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: Le semplificazioni fino a: per gli utenti, con le seguenti: L'ottimizzazione è finalizzata ad assicurare un'efficace tracciabilità dei rifiuti ed a ridurre i costi di esercizio del sistema, laddove ciò non intralci la corretta tracciabilità dei rifiuti e comporti un aumento di rischio ambientale e/o sanitario.

  Conseguentemente, dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
  11-bis. Le somme di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale del 17 dicembre 2009, versate dai soggetti di cui all'articolo 3 del decreto medesimo a titolo di contributi di iscrizione al SISTRI per le annualità 2010, 2011 e 2012 sono restituite ovvero utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n, 241.
  11-ter. Le disposizioni di attuazione del comma 11-bis sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze avente natura non regolamentare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
11. 6. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Tofalo, Zolezzi, Dadone, Zan.

  Al comma 7, capoverso 4-bis, primo periodo, dopo la parola: semplificazione aggiungere lo seguente: e ottimizzazione.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso ovunque ricorra la parola: semplificazioni aggiungere le seguenti: e l'ottimizzazione.
   al comma 7, capoverso 4-bis, secondo periodo sostituire le parole da: Le semplificazioni fino a: per gli utenti con le seguenti: le semplificazioni e l'ottimizzazione sono finalizzate ad assicurare un'efficace tracciabilità dei rifiuti ed a ridurre i costi di esercizio del sistema, laddove ciò non intralci la corretta tracciabilità dei rifiuti e comporti un aumento di rischio ambientale e/o sanitario.
   al comma 8, primo periodo:
    dopo le parole: alle semplificazioni aggiungere le seguenti: e all'ottimizzazione;
    dopo le parole: operative le semplificazioni aggiungere le seguenti: e l'ottimizzazione;
    al comma 9, primo periodo, dopo le parole: delle semplificazioni aggiungere le seguenti: e della ottimizzazione.
11. 6.(Testo modificato nel corso della seduta) Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Tofalo, Zolezzi, Dadone, Zan.
(Approvato)

  Al comma 7, capoverso 4-bis, aggiungere, infine, le parole:, prevedendo altresì che il contributo sia comunque dovuto solo a decorrere dall'effettiva entrata in vigore del SISTRI e che eventuali contributi già versati siano computati in compensazione con futuri contributi o rimborsati in caso di cessata attività del soggetto iscritto.
11. 28. Invernizzi, Matteo Bragantini, Grimoldi, Fedriga.

  Al comma 11, sostituire le parole da: limitatamente alle violazioni fino alla fine del comma con le seguenti: relative agli obblighi derivanti dal sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, sono sospese fino al 3 marzo 2014. Fino a tale data le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.
11. 45. Pilozzi, Kronbichler, Migliore, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Al comma 11, sostituire le parole da: limitatamente alle violazioni fino alla fine del comma con le seguenti: compiute successivamente alla sospensione di cui al comma 11, sono ridotte alla metà del minimo se il pagamento della sanzione viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua contestazione. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla eliminazione, da parte del soggetto obbligato, della relativa fattispecie che ha determinato la sanzione.
11. 212. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Tofalo, Zolezzi, Dadone.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Per le sanzioni di cui al comma 3-bis, è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una banca dati con un formato dati di tipo aperto, in linea con i criteri stabiliti dall'articolo 68, comma 3, lettera a), del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
11. 290. Catalano, Liuzzi, Dell'Orco, De Lorenzis, Cristian Iannuzzi, Nicola Bianchi.

  Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
  11-bis. In materia di sanzioni relative al SISTRI si applicano le disposizioni sul ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
11. 29. Matteo Bragantini, Grimoldi, Fedriga, Invernizzi.

  Al comma 14, sostituire le parole da: dei soli soggetti fino alla fine del comma con le seguenti: di tutti i soggetti di cui al comma 16.
11. 46. Pilozzi, Kronbichler, Migliore, Airaudo, Di Salvo, Placido.

ART. 12.
(Disposizioni in materia di imprese di interesse strategico nazionale).

  Sopprimerlo.
12. 9. Mannino, Crippa, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Dadone, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cozzolino, Liuzzi, Cristian Iannuzzi.

  Sopprimere i commi 1 e 2.
12. 27. Labriola, Furnari, Lo Monte, Capelli, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli, Zaccagnini.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. Al fine di accelerare e favorire l'esecuzione degli interventi di risanamento ambientale, consentendo l'autosmaltimento dei materiali da essi rivenienti, il procedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, A.I.A. 3, è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del sub-commissario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, d'intesa con la regione Puglia e sentita l'ARPA, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'Autorizzazione Integrata Ambientale, A.I.A. 3, stabilisce per gli impianti di discarica per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (localizzati nel perimetro dell'impianto produttivo dell'ILVA), gli adeguamenti costruttivi necessari a non creare rischi per la tutela della salute e dell'ambiente nonché le successive condizioni e prescrizioni di esercizio in conformità ai principi di cui all'articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.
  2. Le modalità di costruzione e di gestione delle discariche di cui al comma 1 sono definite, entro 30 giorni dalla approvazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, A.I.A. 3, nel rispetto delle prescrizioni ivi previste e assicurando un'elevata protezione ambientale e sanitaria, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del subcommissario di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, sentiti l'istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) della regione Puglia. Con la medesima procedura, sentito il comune di Statte e gli altri comuni interessati e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite anche le misure di compensazione ambientali.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 6.
*12. 33. Pilozzi, Kronbichler, Migliore, Airaudo, Di Salvo, Placido, Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli, Zan, Pellegrino, Zaratti, Duranti.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. Al fine di accelerare e favorire l'esecuzione degli interventi di risanamento ambientale, consentendo l'autosmaltimento dei materiali da essi rivenienti, il procedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, A.I.A. 3, è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del sub-commissario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, d'intesa con la regione Puglia e sentita l'ARPA, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'Autorizzazione Integrata Ambientale, A.I.A. 3, stabilisce per gli impianti di discarica per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (localizzati nel perimetro dell'impianto produttivo dell'ILVA), gli adeguamenti costruttivi necessari a non creare rischi per la tutela della salute e dell'ambiente nonché le successive condizioni e prescrizioni di esercizio in conformità ai principi di cui all'articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.
  2. Le modalità di costruzione e di gestione delle discariche di cui al comma 1 sono definite, entro 30 giorni dalla approvazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, A.I.A. 3, nel rispetto delle prescrizioni ivi previste e assicurando un'elevata protezione ambientale e sanitaria, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del subcommissario di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, sentiti l'istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) della regione Puglia. Con la medesima procedura, sentito il comune di Statte e gli altri comuni interessati e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite anche le misure di compensazione ambientali.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 6.
*12. 30. Labriola, Lo Monte, Capelli, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli, Zaccagnini.

  Al comma 1, sostituire le parole da: in considerazione dell'urgente necessità fino alla fine del comma con le seguenti: con procedura di urgenza adottata dalla autorità competente, si sottopongono alla valutazione di impatto ambientale e alla autorizzazione integrata ambientale le discariche di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
12. 200. Crippa, Petraroli, Fantinati, Mucci, Da Villa, Della Valle, Vallascas, Prodani.

  Al comma 1, sostituire le parole da: in considerazione dell'urgente necessità fino alla fine del comma con le seguenti:, sentita l'ARPA della Regione Puglia, in considerazione dell'urgente necessità di provvedere e di evitare ulteriori ritardi, previa caratterizzazione dei rifiuti con oneri a carico dell'azienda, e attraverso il controllo e la validazione dei dati effettuati dalle ARPA/APPA territorialmente competenti di tutti i rifiuti nelle aree adibite a smaltimento all'interno dello stabilimento, è autorizzata, previa acquisizione del parere favorevole dell'ARPA della regione Puglia, la costruzione e la gestione delle discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo dell'ILVA di Taranto, da destinarsi esclusivamente al conferimento dei rifiuti prodotti dall'attività dell'ILVA di Taranto e dagli interventi necessari per il risanamento ambientale.
12. 1. Mannino, Crippa, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Dadone.

  Al comma 1, sostituire le parole: è autorizzata la costruzione e la gestione con le seguenti: sono autorizzate, a spese dell'Ilva spa, la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: da destinarsi esclusivamente al conferimento dei rifiuti prodotti dall'attività dell'ILVA di Taranto e dagli interventi necessari per il risanamento ambientale.
12. 17. De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cozzolino, Dadone, Liuzzi, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, dopo le parole: produttivo dell'ILVA di Taranto, aggiungere le seguenti: sentita l'Arpa della regione Puglia.
12. 28. Labriola, Lo Monte, Capelli, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli, Zaccagnini.

  Al comma 1, dopo le parole: data di entrata in vigore del presente decreto-legge, aggiungere le seguenti:, solo dopo aver eseguito dei carotaggi e tutti i procedimenti idonei al fine di riconoscere ed individuare la tipologia di codici CER già smaltite nelle suddette discariche.
12. 16. De Lorenzis, Crippa, Fantinati, Da Villa, Petraroli, Della Valle, Mucci, Prodani, Vallascas, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cozzolino, Dadone, Liuzzi, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e per la bonifica o messa in sicurezza del SIN di Taranto.
12. 201. Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il procedimento di AIA si applica ai limiti di produzione stabiliti dalla normativa vigente.
12. 202. Crippa, Petraroli, Fantinati, Mucci, Da Villa, Della Valle, Vallascas, Prodani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto-legge n. 61 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 3 agosto 2013, dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:
  «Art. 1-bis. – Il Commissario ed il sub commissario di cui comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013 decadono dal loro ufficio se incorrono in procedimenti giudiziari a loro carico».
12. 25. De Lorenzis, Crippa, Fantinati, Da Villa, Petraroli, Della Valle, Mucci, Prodani, Vallascas, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cozzolino, Dadone, Liuzzi, Cristian Iannuzzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 3 agosto 2013, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il Commissario, il sub-commissario di cui al presente comma, nonché gli esperti di cui al comma 5, decadono dal loro ufficio nel caso di condanna con sentenza passata in giudicato e nel caso in cui siano condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Libro II, Titolo Il, Capo I, del Codice penale. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente comma la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna».
12. 223. De Lorenzis, Crippa, Fantinati, Da Villa, Petraroli, Della Valle, Mucci, Prodani, Vallascas, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cozzolino, Dadone, Liuzzi, Cristian Iannuzzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al commissario e al sub-commissario di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 3 agosto 2013, si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 38, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nonché quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 aprile 2013, n. 60, in materia di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Nei confronti degli stessi soggetti, si applicano, altresì, le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
12. 224. Pilozzi, Duranti, Migliore, Airaudo, Di Salvo, Placido, Kronbichler.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il piano di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 3 agosto 2013, deve contemplare anche ipotesi impiantistiche, tecniche, economiche e gestionali che possano consentire l'utilizzo dello stabilimento, o parte di esso, sia in assenza, temporanea o permanente, dell'area a caldo, sia tramite tecnologie di rilevanza internazionale con riconosciuti e misurabili minori impatti ambientali. Il piano deve comprendere ipotesi di ricollocazione e formazione del personale a garanzia del reddito e dei posti di lavoro anche nelle ipotesi di riconversione di cui al presente comma. Tali ipotesi possono comprendere un riassetto produttivo ed organizzativo anche interessando gli altri stabilimenti produttivi nazionali da coordinarsi in base al piano nazionale della strategia industriale per la filiera produttiva dell'acciaio da adottare da parte del Governo ai sensi del comma 3 articolo 1 della legge del 24 dicembre 2012, n. 231.
12. 19. De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cozzolino, Dadone, Liuzzi, Cristian Iannuzzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il piano di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 3 agosto 2013, deve contemplare la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento Ilva di Tarano entro 6 mesi dall'emanazione dalla legge di conversione del presente decreto.
12. 20. De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cozzolino, Dadone, Liuzzi, Cristian Iannuzzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 3 agosto 2013, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
  5-bis. All'interno del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 5, è prevista, sempre a spese dell'azienda, l'esenzione del ticket sanitario per almeno 5 anni per tutti gli abitanti dei comuni compresi in un raggio di 20 km dallo stabilimento siderurgico.
12. 11. De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cozzolino, Dadone, Liuzzi, Cristian Iannuzzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 3 agosto 2013, il comma 9 è abrogato.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
12. 23. De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cozzolino, Dadone, Liuzzi, Cristian Iannuzzi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 3 agosto 2013, il comma 9 è abrogato.
12. 22. De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cozzolino, Dadone, Liuzzi, Cristian Iannuzzi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge n. 61 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 3 agosto 2013, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. La società commissariata di cui al comma 1, articolo 2, prima della definizione del piano di cui al comma 6 dell'articolo 1, stipula garanzie fideiussorie, a tutela dell'ambiente e dei lavoratori, che saranno utilizzate esclusivamente per la conversione dello stabilimento e chiusura dell'area a caldo, il mantenimento del reddito dei lavoratori fino al compimento dei lavori di caratterizzazione, la messa in sicurezza e la bonifica ambientale dei terreni e delle falde superficiali e di profondità, ricadenti all'interno del perimetro dello stabilimento Ilva di Taranto e unicamente a spese dell'Ilva spa. Tutti i procedimenti atti alla caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ambientale dei terreni e delle falde superficiale e di profondità, devono essere pianificati, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di nomina del commissario di cui al comma 1 dell'articolo 1.»
12. 10. De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cozzolino, Dadone, Liuzzi, Cristian Iannuzzi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge n. 61 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 3 agosto 2013, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. La società commissariata di cui al comma 1, articolo 2, prima della definizione del piano di cui al comma 6 dell'articolo 1, stipula garanzie fideiussorie, a tutela dell'ambiente e dei lavoratori, che saranno utilizzate esclusivamente per la conversione dello stabilimento e chiusura dell'area a caldo, il mantenimento del reddito dei lavoratori fino al compimento dei lavori di caratterizzazione, la messa in sicurezza e la bonifica ambientale dei terreni e delle falde superficiali e di profondità, ricadenti all'interno del perimetro dello stabilimento. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è tenuto a riferire semestralmente alle Camere su tutti gli interventi finalizzati alla caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ambientale dei terreni e delle falde superficiali e di profondità.»
12. 203. De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Cristian Iannuzzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I fondi stanziati per l'aerea del «Mar Piccolo» a seguito del Protocollo d'intesa del 26 luglio 2012 sanciti dall'articolo 1 del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, cambiano destinazione d'uso e sono impiegati per garantire ai lavoratori dell'area a caldo dello stabilimento tarantino dell'Ilva spa, corsi di formazione in ambito ambientale e reinserimento nel mondo lavorativo.
12. 24. De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cozzolino, Dadone, Liuzzi, Cristian Iannuzzi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Le autorizzazioni alla costruzione e gestione delle discariche di cui comma 1 sono subordinate e attuabili solo dopo aver effettuato gli adeguati carotaggi e tutti i procedimenti idonei al fine di riconoscere ed individuare la tipologia di codici CER già smaltite nelle discariche di cui al comma 1.
12. 21. De Lorenzis, Crippa, Fantinati, Da Villa, Petraroli, Della Valle, Mucci, Prodani, Vallascas, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cozzolino, Dadone, Liuzzi, Cristian Iannuzzi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Nel rispetto delle direttive europee e della legislazione vigente, le discariche di cui al comma 1, sono autorizzate previa nuova procedura di VIA e AIA e solo se i procedimenti suddetti terminano con esito positivo.
12. 18. De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cozzolino, Dadone, Liuzzi, Cristian Iannuzzi.

  Sopprimere il comma 2.
12. 12. De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cozzolino, Dadone, Liuzzi, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 2, sostituire le parole: 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con le seguenti: i termini congrui alla acquisizione del giudizio di VIA e di AIA.
12. 204. Crippa, Petraroli, Fantinati, Mucci, Da Villa, Della Valle, Vallascas, Prodani.

  Al comma 2, sostituire le parole: sentita l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) con le seguenti: sentito l'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale.
12. 205. Matteo Bragantini.

  Al comma 2, sostituire la parola: sentita con le seguenti: sentiti l'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale e.
12. 2. Mannino, Crippa, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Dadone.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il sub-commissario di cui al comma 2 trasmette semestralmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché alle Commissioni parlamentari competenti per materia, una relazione concernente:
   a) lo stato di realizzazione per ciascuna delle discariche di cui al comma 1;
   b) il monitoraggio e la rendicontazione economico-finanziaria degli interventi sugli impianti e di quelli relativi al risanamento ambientale;
   c) le attività svolte, anche per il superamento delle criticità, in relazione allo stato di attuazione degli interventi posti in essere;
   d) le spese sostenute per la gestione delle discariche e per gli ulteriori interventi di risanamento ambientale di cui al comma 1;
   e) i monitoraggi ambientali, da effettuare con cadenza mensile, in corso o da svolgere sulle aree a monte e a valle delle discariche, con l'esplicita segnalazione dei valori in esubero, nonché con l'indicazione degli effetti registrati sull'aria, sulle acque superficiali e sulle falde acquifere in conseguenza dei valori che oltrepassano i limiti stabiliti.
12. 29. Labriola, Lo Monte, Capelli, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli, Zaccagnini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il sub-commissario di cui al comma 2 trasmette semestralmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché alle Commissioni parlamentari competenti per materia, una relazione concernente:
   a) lo stato di realizzazione per ciascuna delle discariche di cui al comma 1;
   b) il monitoraggio e la rendicontazione economico-finanziaria degli interventi sugli impianti e di quelli relativi al risanamento ambientale;
   c) le attività svolte, anche per il superamento delle criticità, in relazione allo stato di attuazione degli interventi posti in essere;
   d) le spese sostenute per la gestione delle discariche e per gli ulteriori interventi di risanamento ambientale di cui al comma 1;
   e) i monitoraggi ambientali in corso o da svolgere sulle aree a monte e a valle delle discariche, con l'esplicita segnalazione dei valori in esubero, nonché con l'indicazione degli effetti registrati sull'aria, sulle acque superficiali e sulle falde acquifere in conseguenza dei valori che oltrepassano i limiti stabiliti.
12. 3. Mannino, Crippa, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Dadone.

  Sopprimere il comma 3.
12. 4. Mannino, Crippa, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Dadone.

  Sopprimere il comma 4.
*12. 5. Mannino, Crippa, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Dadone, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Cozzolino, Cristian Iannuzzi.

  Sopprimere il comma 4.
*12. 31. Pilozzi, Kronbichler, Migliore, Airaudo, Di Salvo, Placido, Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli, Zan, Pellegrino, Zaratti, Duranti.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: del decreto-legge n. 61 del 2013, aggiungere la seguente: non. 
12. 6. Mannino, Crippa, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Dadone, Businarolo, Sarti, Agostinelli, Ferraresi, Micillo, Turco, Bonafede.

  Sopprimere il comma 5.
12. 7. Mannino, Crippa, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Dadone.

  Al comma 5, dopo le parole: prededucibili aggiungere le seguenti: sino al limite del 30 per cento del finanziamento erogato.
12. 208. Turco, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti.

  Sopprimere i commi 5-bis e 5-ter.
12. 8. Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Dadone.

  Al comma 5-bis, capoverso, primo periodo, dopo le parole: lo sviluppo aziendali aggiungere le seguenti: nonché la conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.
12. 209. Businarolo, Colletti, Sarti, Agostinelli, Micillo, Turco, Bonafede.

  Al comma 5-bis, capoverso, primo periodo, dopo la parola: riferendone aggiungere le seguenti: almeno trimestralmente.
12. 210. Businarolo, Colletti, Sarti, Agostinelli, Ferraresi, Micillo, Turco, Bonafede.

  Al comma 5-bis, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: nell'esercizio dei poteri di azionista con le seguenti: in luogo degli organi societari.
12. 211. Businarolo, Colletti, Sarti, Agostinelli, Ferraresi, Micillo, Turco, Bonafede.

  Al comma 5-ter, sostituire le parole: Al commissario è attribuito il potere di con le seguenti: Il commissario deve.
12. 212. Businarolo, Colletti, Sarti, Agostinelli, Ferraresi, Micillo, Turco, Bonafede.

  Al comma 6, sostituire le parole: (AIA) ivi richiamate con le seguenti: (AIA 3).

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: sentite la regione Puglia e con le seguenti: d'intesa con la regione Puglia e sentita.
12. 32. Pilozzi, Kronbichler, Migliore, Airaudo, Di Salvo, Placido, Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli, Zan, Pellegrino, Zaratti, Duranti.

A.C. 1682-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    secondo un sondaggio del 2013 condotto da Legambiente e Irp Marketing, l'uso della bici in Italia è aumentato di tre volte nei giorni feriali. Se nel 2001 solo il 2,9 per cento degli italiani utilizzava la bicicletta per muoversi in città, oggi è il 9 per cento dei cittadini sceglie le due ruote per muoversi negli spazi urbani. In cifre questa percentuale corrisponde a circa 5 milioni di persone;
    sempre più persone in Italia scelgono la bicicletta come mezzo di trasporto anche per recarsi al lavoro, non solo per il vantaggio in termini di risparmio economico, ma anche in termini di tutela ambientale. L'utilizzo della bicicletta al posto delle autovetture, si traduce in un minor impatto ambientale, evitando di produrre emissioni di inquinanti e di particolato proveniente dagli scarichi dei veicoli a motore;
    l'utilizzo della bicicletta al posto delle autovetture, negli orari «di punta» favorisce un miglior flusso circolatorio del traffico urbano, di fatto, riducendo lo spazio stradale che normalmente viene occupato dall'autovettura, l'utilizzo della bicicletta impedisce la formazione di lunghe code e di ingorghi, limitando quindi le congestioni urbane dovute al traffico veicolare;
    l'articolo 12 del Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 recante «Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144» prevede, all'articolo 12, «l'infortunio in Itinere»;
    l'infortunio in itinere consiste nell'infortunio occorso al lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, oppure durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. Tuttavia l'articolo 12 non specifica se l'uso della bicicletta sia ricompreso tra i casi in oggetto,

impegna il Governo

ad inserire l'uso della bicicletta coperto da assicurazione, anche nel caso di percorsi brevi o di possibile utilizzo del mezzo pubblico, all'interno dei casi previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
9/1682-A/1De Lorenzis, Dell'Orco, Catalano, Nicola Bianchi, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, Rizzetto, Cominardi, Rostellato, Bechis, Segoni, Scagliusi, Gandolfi, Zardini, Mognato, Nardi, Quaranta, Brandolin, Paola Bragantini, Gribaudo, Migliore, Prataviera, Attaguile, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Decaro, De Menech, Pastorelli, Di Benedetto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7, comma 2, del provvedimento in esame (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni) reca «Disposizioni di interpretazione autentica»;
    con sentenza depositata il 26 settembre 2013 il Tar della Toscana ha annullato la proclamazione del sindaco e del consiglio comunale di Gavorrano (provincia di Grosseto), eletti nella «Centrosinistra unito per Gavorrano Elisabetta Iacomelli Sindaco» nella consultazione elettorale che si è svolta domenica 26 e lunedì 27 maggio 2013;
    il Tar accertava infatti la violazione dell'articolo 14 della legge n. 53 del 1990, in quanto l'autenticazione delle firme della lista «Centrosinistra unito per Gavorrano Elisabetta Iacomelli Sindaco» era stata effettuata da un assessore della provincia di Grosseto che, ad avviso dei ricorrenti, non aveva competenza ad effettuare tale autenticazione in quanto il potere di certificazione doveva essere riferito solamente alle operazioni elettorali dell'ente nel quale opera e cioè nell'amministrazione provinciale di Grosseto;
    per il Tar della Toscana tale lettura della norma trovava conferma in una recente pronuncia del Consiglio di Stato (n. 2501/2013) che afferma come «il consigliere dell'ente locale esercita il potere di autentica delle sottoscrizioni ex articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 esclusivamente nei limiti della propria circoscrizione elettorale e in relazione alle operazioni elettorali dell'ente nel quale opera» ed ha dato atto di come tale indirizzo sia stato già in precedenza sostenuto dal Supremo consesso amministrativo (Consiglio di Stato 1889 e 2180 del 2012);
    l'articolo 14, comma 1, della legge n. 53 del 1990 dispone che siano «competenti ad eseguire le autenticazioni» per le elezioni amministrative «i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia;
    nell'articolo 14, comma 1 della legge n. 53 del 1990 non si fa comunque alcun riferimento ad assessori provinciali, ma a consiglieri comunali e provinciali. Il Tar della Toscana invece, a parere dell'interrogante, ha operato ben due interpretazioni della norma vigente: stabilendo che l'assessore che certifica le firme possa essere equiparato al consigliere comunale o provinciale e che possa autenticare le firme solo nel caso di elezioni di enti di appartenenza;
    tale situazione ha già riguardato e riguarda molti comuni italiani tra cui Tricarico (provincia di Matera), Maddaloni (provincia di Caserta), Marcianise (provincia di Caserta), Valenzano (provincia di Bari), Molfetta (provincia di Bari), il paradosso è che i singoli Tar regionali si sono espressi spesso in maniera opposta; nello specifico il 1o agosto 2013 il Tar della Basilicata ha ritenuto valide, per le elezioni comunali di Tricarico, le firme convalidate da un consigliere provinciale;
    tali difformità di giudizio certificano di fatto la mancanza di una giurisprudenza chiara ed inequivocabile necessaria soprattutto per ciò che concerne gli appuntamenti elettivi, quali momenti fondamentali di ogni democrazia;
    va inoltre rimarcato come lo stesso Ministero dell'interno, nella pubblicazione n. 5 del 2013 per le elezioni comunali dal titolo «Istruzione per la presentazione e l'ammissione delle candidature» abbia certificato testualmente: «la firma di ogni sottoscrittore, in ogni caso, deve essere autenticata – a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni – da notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali o delle sezioni distaccate dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale, assessore provinciale, presidente del consiglio comunale, presidente del consiglio provinciale, presidente del consiglio circoscrizionale, vice presidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal sindaco, funzionario incaricato dal presidente della provincia nonché consigliere provinciale o consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia o al sindaco»;
    la medesima, pubblicazione sancisce inoltre: «Si rappresenta, tuttavia, che il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenza 31 marzo 2012, n. 1889, ha sancito che il consigliere comunale, o di altro ente locale, esercita il potere di autentica delle sottoscrizioni esclusivamente in relazione alle operazioni elettorali dell'ente nel quale opera, ovvero in relazione alle altre riguardo alle quali l'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, glielo attribuisce, ma sempre nei limiti della propria circoscrizione territoriale e in relazione a procedure alle quali questo sia interessato. Di conseguenza il consigliere di un ente locale non è legittimato ad autenticare le firme degli elettori e dei candidati di una competizione elettorale alla quale sia estraneo l'ente in cui sono incardinate le sue funzioni, come in quelle per il rinnovo del consiglio di altro comune per il consigliere comunale o di altra provincia per il consigliere provinciale»;
    viene quindi ribadito ufficialmente da una nota pubblica del Ministero competente che, anche qualora la figura di assessore venga parificata a quella di consigliere, sono valide le firme autenticate per elezioni «nei limiti della propria circoscrizione territoriale». Per il Ministero dell'interno anche la sentenza 31 marzo 2012, n. 1889 del Consiglio di Stato va in questa direzione,

impegna il Governo

ad inserire, nel primo provvedimento utile, una iniziativa normativa per stabilire un'interpretazione autentica dell'articolo 14 della legge n. 53 del 1990, coerente con le linee guida presenti nella pubblicazione n. 5 del 2013 per le elezioni comunali dal titolo «Istruzione per la presentazione e l'ammissione delle candidature» dello stesso Ministero dell'interno.
9/1682-A/2Sani, Velo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, contenente misure per la riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche;
    la sentenza della Corte Costituzionale n. 229 del 23 luglio 2013, con la quale l'Alta Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 1 e 2 del citato articolo sul meccanismo delle partecipazioni societarie in riferimento alle società partecipate dalle Regioni;
    l'emendamento 3.2500 del Governo con il quale sono stati soppressi i commi da 2 a 7 dell'articolo 3 del presente disegno di legge;
    l'ordine del giorno G3.200 dei Senatori Zanda, Susta e Schifani;
    la necessità di salvaguardare il patrimonio professionale, assicurando nel contempo l'efficienza dei servizi erogati al cittadino e alla pubblica amministrazione e la razionalizzazione della spesa pubblica,

impegna il Governo:

   a formulare un articolato in materia di continuità dei servizi erogati dalle società partecipate dalla pubblica amministrazione allo scopo di:
    garantire i livelli occupazionali, anche attraverso processi di mobilità interna e fra società partecipate contrattata con le organizzazioni sindacali;
    prorogare di un anno, in ragione delle considerazioni sopra svolte, la scadenza del 31 dicembre 2013 per lo scioglimento o l'alienazione delle società partecipate;
    razionalizzare la spesa pubblica, tenendo conto delle caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto anche territoriale in cui opera la società partecipata.
9/1682-A/3Polverini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, contenente misure per la riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche;
    la sentenza della Corte Costituzionale n. 229 del 23 luglio 2013, con la quale l'Alta Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 1 e 2 del citato articolo sul meccanismo delle partecipazioni societarie in riferimento alle società partecipate dalle Regioni;
    l'emendamento 3.2500 del Governo con il quale sono stati soppressi i commi da 2 a 7 dell'articolo 3 del presente disegno di legge;
    l'ordine del giorno G3.200 dei Senatori Zanda, Susta e Schifani;
    la necessità di salvaguardare il patrimonio professionale, assicurando nel contempo l'efficienza dei servizi erogati al cittadino e alla pubblica amministrazione e la razionalizzazione della spesa pubblica,

impegna il Governo:

   in sede di esame del disegno di legge di stabilità a valutare l'opportunità di formulare un articolato in materia di continuità dei servizi erogati dalle società partecipate dalla pubblica amministrazione allo scopo di:
    garantire i livelli occupazionali, anche attraverso processi di mobilità interna e fra società partecipate contrattata con le organizzazioni sindacali;
    prorogare di un anno, in ragione delle considerazioni sopra svolte, la scadenza del 31 dicembre 2013 per lo scioglimento o l'alienazione delle società partecipate;
    razionalizzare la spesa pubblica, tenendo conto delle caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto anche territoriale in cui opera la società partecipata.
9/1682-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta) Polverini.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame prevede misure per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
    è fondamentale assicurare piena continuità ed efficacia all'espletamento dei compiti istituzionali dei Vigili del fuoco attraverso la stabilizzazione del personale volontario di cui agli articoli 6,8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, risulti iscritto da almeno due anni negli appositi elenchi di cui al suddetto articolo 6 del decreto-legislativo 8 marzo 2006, n. 139 ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio nel quadriennio 2008-2011 e senza limiti d'età;
    il personale di cui si chiede la stabilizzazione ha, infatti, maturato una notevole esperienza nel settore intervenendo in situazioni di grave difficoltà a sostegno dei cittadini al fine di salvaguardare Ì incolumità delle persone e l'integrità dei beni assicurando adeguati interventi per i quali sono richiesti professionalità anche ad alto contenuto specialistico;
    è necessario, quindi, mantenere i livelli di efficienza e di efficacia dell'attività svolta dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco stabilizzando il personale volontario che si è distinto in operazioni difficili contribuendo alla tutela dei cittadini del nostro Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, con successivi provvedimenti legislativi, di stabilizzare il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, risulti iscritto da almeno due anni negli appositi elenchi di cui al citato articolo 6 ed abbia effettuato non meno di 1-20 giorni di servizio nel quadriennio 2008-2011 senza limiti di età.
9/1682-A/4Pili, Minardo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame prevede misure per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
    è fondamentale assicurare piena continuità ed efficacia all'espletamento dei compiti istituzionali dei Vigili del fuoco attraverso la stabilizzazione del personale volontario di cui agli articoli 6,8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, risulti iscritto da almeno due anni negli appositi elenchi di cui al suddetto articolo 6 del decreto-legislativo 8 marzo 2006, n. 139 ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio nel quadriennio 2008-2011 e senza limiti d'età;
    il personale di cui si chiede la stabilizzazione ha, infatti, maturato una notevole esperienza nel settore intervenendo in situazioni di grave difficoltà a sostegno dei cittadini al fine di salvaguardare Ì incolumità delle persone e l'integrità dei beni assicurando adeguati interventi per i quali sono richiesti professionalità anche ad alto contenuto specialistico;
    è necessario, quindi, mantenere i livelli di efficienza e di efficacia dell'attività svolta dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco stabilizzando il personale volontario che si è distinto in operazioni difficili contribuendo alla tutela dei cittadini del nostro Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, con successivi provvedimenti legislativi, di assumere il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, risulti iscritto da almeno due anni negli appositi elenchi di cui al citato articolo 6 ed abbia effettuato non meno di 1-20 giorni di servizio nel quadriennio 2008-2011 senza limiti di età.
9/1682-A/4. (Testo modificato nel corso della seduta) Pili, Minardo.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di conversione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, al capo 1 non sono state previste norme volte al contenimento della spesa in materia di compensi riconosciuti ai manager della pubblica amministrazione;
    sul tema degli stipendi d'oro, la Corte Costituzionale, con sentenza 11.10.2012 n. 233, aveva dichiarato incostituzionali alcune disposizioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, che prevedevano un taglio alle retribuzioni dei dirigenti pubblici;
    il Governo, nel decreto in esame, non ha introdotto alcuna norma in materia di riduzione dei compensi dei dirigenti e di ogni altro emolumento, limitando l'intervento all'articolo 3, comma 7-bis relativo al riconoscimento dei benefici economici superiori a quelli derivanti ordinariamente dal contratto collettivo di lavoro applicato, ammessi con preventiva autorizzazione delle pubbliche amministrazioni;
    i compensi dei dirigenti della pubblica amministrazione risultano tra i più alti al mondo, pur essendo parametrati a quello percepito dal Presidente della Corte di Cassazione;
    si rende necessaria una disciplina maggiormente restrittiva per tale materia con particolare attenzione ai criteri per il riconoscimento di emolumenti aggiuntivi, benefici e cumulo di incarichi;
    a titolo esemplificativo, il Presidente dell'Inps Antonio Mastrapasqua, percepisce un compenso di 216.711,67 euro, ma al tempo stesso è Vice Presidente di Equitalia S.p.a. e ricopre numerosi incarichi in tantissime altre società,

impegna il Governo

a prevedere norme volte al contenimento della spesa con riferimento alla riduzione degli stipendi dei dirigenti della pubblica amministrazione nonché a determinare limitazioni e incompatibilità in capo ai manager in ordine all'assunzione contestuale di più incarichi dirigenziali nel settore pubblico e nel settore privato.
9/1682-A/5Cominardi.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di conversione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, al capo 1 non sono state previste norme volte al contenimento della spesa in materia di compensi riconosciuti ai manager della pubblica amministrazione;
    sul tema degli stipendi d'oro, la Corte Costituzionale, con sentenza 11.10.2012 n. 233, aveva dichiarato incostituzionali alcune disposizioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, che prevedevano un taglio alle retribuzioni dei dirigenti pubblici;
    il Governo, nel decreto in esame, non ha introdotto alcuna norma in materia di riduzione dei compensi dei dirigenti e di ogni altro emolumento, limitando l'intervento all'articolo 3, comma 7-bis relativo al riconoscimento dei benefici economici superiori a quelli derivanti ordinariamente dal contratto collettivo di lavoro applicato, ammessi con preventiva autorizzazione delle pubbliche amministrazioni;
    i compensi dei dirigenti della pubblica amministrazione risultano tra i più alti al mondo, pur essendo parametrati a quello percepito dal Presidente della Corte di Cassazione;
    si rende necessaria una disciplina maggiormente restrittiva per tale materia con particolare attenzione ai criteri per il riconoscimento di emolumenti aggiuntivi, benefici e cumulo di incarichi;
    a titolo esemplificativo, il Presidente dell'Inps Antonio Mastrapasqua, percepisce un compenso di 216.711,67 euro, ma al tempo stesso è Vice Presidente di Equitalia S.p.a. e ricopre numerosi incarichi in tantissime altre società,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di contenere la spesa con riferimento alla riduzione degli stipendi dei dirigenti della pubblica amministrazione nonché a determinare limitazioni e incompatibilità in capo ai manager in ordine all'assunzione contestuale di più incarichi dirigenziali nel settore pubblico e nel settore privato.
9/1682-A/5. (Testo modificato nel corso della seduta) Cominardi.


   La Camera,
   premesso che:
    nel presente disegno di legge in discussione, all'articolo 8, si prevede, al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'incremento della dotazione organica del predetto Corpo di 1000 unità;
    i principi costituzionali di parità tra cittadini, di uguaglianza nell'accesso agli uffici pubblici, nonché di quello del pubblico concorso quale modalità prescritta per accedere agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, sono continuo oggetto di interpretazioni creative volte ad adattarli alle convenienze politiche del momento con l'effetto deleterio di creare confusione e divisioni sociali;
    la regola del pubblico concorso, come ribadito anche dal Consiglio di Stato, è posta a tutela sia dell'interesse pubblico e della scelta dei migliori – mediante una selezione aperta alla partecipazione di coloro che siano in possesso dei prescritti requisiti – sia del diritto dei potenziali aspiranti a poter partecipare alla relativa selezione;
    l'accesso al concorso pubblico può essere condizionato al possesso di requisiti fissati in base alla legge, anche allo scopo di consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nell'ambito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ciò fino al limite oltre il quale possa dirsi che l'assunzione nel predetto Corpo, attraverso norme di privilegio, escluda o irragionevolmente riduca, le possibilità di accesso, per tutti gli altri aspiranti, con violazione del carattere «pubblico» del concorso, secondo quanto prescritto in via normale, a tutela anche dell'interesse pubblico, dall'articolo 97, terzo comma, della Costituzione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di provvedere all'assunzione delle unità di cui all'articolo 8, comma 1, del presente disegno di legge in discussione, tramite concorso pubblico.
9/1682-A/6Bechis.


   La Camera,
   premesso che in sede di conversione del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, l'articolo 1 reca disposizioni per l'ulteriore riduzione della spesa per auto di servizio e consulenze nella pubblica amministrazione;
    il drammatico momento che vive il nostro Paese ci costringe a drastiche prese d'atto rispetto al mutare dei tempi ed alla conseguente necessità di porre in essere ogni iniziativa utile al contenimento della spesa pubblica ed alla eliminazione degli sprechi. Secondo dati dell'anagrafe delle prestazioni del Ministero della Funzione Pubblica ed altre molteplici elaborazioni statistiche tra le quali quella della UIL sui bilanci preventivi dello stato, nell'anno 2012, le già povere casse, hanno dovuto sostenere strabilianti costi per consulenze esterne affidate dalle principali pubbliche amministrazioni alla più varia tipologia di professionisti esterni. In specie i costi sostenuti per l'anno 2012 avrebbero toccato livelli inammissibili soprattutto se raffrontati alla necessaria e continua ricerca di fondi utili a finanziare le molteplici emergenze di natura socio economica del nostro Paese. I dati sono allarmanti: – 1.541.671.620 per incarichi e consulenze P.A, – 201.708.694 per uffici di diretta collaborazione dei Ministri, – 2.654.000.000 per CDA di enti e società pubbliche. A questi enormi importi corrispondono spesso singolari tipologie di incarico quali quelli conferiti per salvaguardare le biblioteche del deserto della Mauritania, la valorizzazione delle collezioni di invertebrati o addirittura quelli sic et simpliciter conferiti «per mancanza di personale». Questa Italia non può più affrontare, tanto sul piano sociologico, quanto sul piano economico, una strutturazione della P.A di questo genere figlia del clientelismo o nella migliore delle ipotesi di un Italia che non c’è più. L'affidamento delle consulenze esterne è una logica della partitocrazia poiché l'Ente pubblico è già dotato di personale, tra cui anche di Dirigenti;
    di fatto per le consulenze esterne, nell'ambito dello studio di fattibilità dei costi/benefici, manca, a tutt'oggi, un osservatorio che valuti il rapporto tra i costi dell'incarico e l'entità dei benefici, realizzabili o forse futuri, ricevuti dall'intera comunità. I cittadini eletti o nominati, non dovrebbero delegare all'esterno o ad altri, le attività da svolgere, se non in casi del tutto eccezionali. Si dovrebbe intravedere dalle leggi, non ancora in vigore, un danno erariale a carico delle pubbliche autorità che hanno autorizzato le consulenze esterne, per la compresenza, all'interno dell'Ente pubblico di dipendenti pubblici sia a tempo determinato Sindaco e Assessori, sia a tempo indeterminato di Dirigenti. L'Ente pubblico risulta sovradimensionato per la contemporanea presenza sia di Dirigenti politici quali Sindaco e Assessori sia di Dirigenti amministrativi a tempo indeterminato, ancorché per Legge è prevista la separazione delle funzioni del Dirigente politico e del Dirigente amministrativo. Si rammenta che il Sindaco e gli Assessori hanno capacità e competenze già valutate dai cittadini, prima di essere nominati. Pertanto, alle competenze politiche sia del Sindaco sia degli Assessori, è superfluo e antieconomico in periodi di ristrettezze finanziarie, assegnare anche un Dirigente amministrativo interno (a tempo indeterminato) con tutto lo staff di personale a seguito che a sua volta conferisce incarichi ad esterni. Urgono pertanto misure immediate volte in primis alla esatta individuazione delle criticità e dei singoli sprechi a fronte delle reali necessità che vanno di volta in volta prospettandosi. Occorre individuare ed eliminare gli incarichi conferiti ad esterni che non abbiano una effettiva giustificazione nelle competenze richieste per lo svolgimento di alcune attività, attribuendo queste funzioni al personale altamente professionalizzato che è pur presente nei ranghi della P.A e talora finanche precarizzato. Elevatissimo è il numero di lavoratori precari della P.A altamente professionalizzato, che potrebbe, se non completamente almeno in buona parte, sopperire all'emergere di reali esigenze cui fino ad oggi si è voluto dare risposta solo attraverso l'esercizio di scelte di comodo che hanno contribuito a produrre sprechi di ogni genere. Una più attenta gestione nell'affidamento di consulenze ed incarichi, ove possibile da assegnare a personale interno all'amministrazione o eventualmente da stabilizzare, innescherebbe meccanismi virtuosi anche ai fini occupazionali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa che renda effettivo il contenimento della spesa anche attraverso l'istituzione di una commissione bicamerale di inchiesta avente il compito di investigare sulla natura dei rapporti di consulenza richiesti e conferiti dagli enti a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, i «consulenti», sulla tipologia delle loro attività, sui rapporti intrattenuti tra la P.A. ed i medesimi consulenti, nonché sull'opportunità del conferimento e sull'eventuale conseguente appropriatezza dell'utilizzo di fondi.
9/1682-A/7Rizzetto.


   La Camera,
   premesso che in sede di conversione del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, l'articolo 1 reca disposizioni per l'ulteriore riduzione della spesa per auto di servizio e consulenze nella pubblica amministrazione;
    il drammatico momento che vive il nostro Paese ci costringe a drastiche prese d'atto rispetto al mutare dei tempi ed alla conseguente necessità di porre in essere ogni iniziativa utile al contenimento della spesa pubblica ed alla eliminazione degli sprechi. Secondo dati dell'anagrafe delle prestazioni del Ministero della Funzione Pubblica ed altre molteplici elaborazioni statistiche tra le quali quella della UIL sui bilanci preventivi dello stato, nell'anno 2012, le già povere casse, hanno dovuto sostenere strabilianti costi per consulenze esterne affidate dalle principali pubbliche amministrazioni alla più varia tipologia di professionisti esterni. In specie i costi sostenuti per l'anno 2012 avrebbero toccato livelli inammissibili soprattutto se raffrontati alla necessaria e continua ricerca di fondi utili a finanziare le molteplici emergenze di natura socio economica del nostro Paese. I dati sono allarmanti: – 1.541.671.620 per incarichi e consulenze P.A, – 201.708.694 per uffici di diretta collaborazione dei Ministri, – 2.654.000.000 per CDA di enti e società pubbliche. A questi enormi importi corrispondono spesso singolari tipologie di incarico quali quelli conferiti per salvaguardare le biblioteche del deserto della Mauritania, la valorizzazione delle collezioni di invertebrati o addirittura quelli sic et simpliciter conferiti «per mancanza di personale». Questa Italia non può più affrontare, tanto sul piano sociologico, quanto sul piano economico, una strutturazione della P.A di questo genere figlia del clientelismo o nella migliore delle ipotesi di un Italia che non c’è più. L'affidamento delle consulenze esterne è una logica della partitocrazia poiché l'Ente pubblico è già dotato di personale, tra cui anche di Dirigenti;
    di fatto per le consulenze esterne, nell'ambito dello studio di fattibilità dei costi/benefici, manca, a tutt'oggi, un osservatorio che valuti il rapporto tra i costi dell'incarico e l'entità dei benefici, realizzabili o forse futuri, ricevuti dall'intera comunità. I cittadini eletti o nominati, non dovrebbero delegare all'esterno o ad altri, le attività da svolgere, se non in casi del tutto eccezionali. Si dovrebbe intravedere dalle leggi, non ancora in vigore, un danno erariale a carico delle pubbliche autorità che hanno autorizzato le consulenze esterne, per la compresenza, all'interno dell'Ente pubblico di dipendenti pubblici sia a tempo determinato Sindaco e Assessori, sia a tempo indeterminato di Dirigenti. L'Ente pubblico risulta sovradimensionato per la contemporanea presenza sia di Dirigenti politici quali Sindaco e Assessori sia di Dirigenti amministrativi a tempo indeterminato, ancorché per Legge è prevista la separazione delle funzioni del Dirigente politico e del Dirigente amministrativo. Si rammenta che il Sindaco e gli Assessori hanno capacità e competenze già valutate dai cittadini, prima di essere nominati. Pertanto, alle competenze politiche sia del Sindaco sia degli Assessori, è superfluo e antieconomico in periodi di ristrettezze finanziarie, assegnare anche un Dirigente amministrativo interno (a tempo indeterminato) con tutto lo staff di personale a seguito che a sua volta conferisce incarichi ad esterni. Urgono pertanto misure immediate volte in primis alla esatta individuazione delle criticità e dei singoli sprechi a fronte delle reali necessità che vanno di volta in volta prospettandosi. Occorre individuare ed eliminare gli incarichi conferiti ad esterni che non abbiano una effettiva giustificazione nelle competenze richieste per lo svolgimento di alcune attività, attribuendo queste funzioni al personale altamente professionalizzato che è pur presente nei ranghi della P.A e talora finanche precarizzato. Elevatissimo è il numero di lavoratori precari della P.A altamente professionalizzato, che potrebbe, se non completamente almeno in buona parte, sopperire all'emergere di reali esigenze cui fino ad oggi si è voluto dare risposta solo attraverso l'esercizio di scelte di comodo che hanno contribuito a produrre sprechi di ogni genere. Una più attenta gestione nell'affidamento di consulenze ed incarichi, ove possibile da assegnare a personale interno all'amministrazione o eventualmente da stabilizzare, innescherebbe meccanismi virtuosi anche ai fini occupazionali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa che renda effettivo il contenimento della spesa delle consulenze e di monitorare la natura dei rapporti di consulenza richiesti e conferiti dagli enti a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, i «consulenti», sulla tipologia delle loro attività, sui rapporti intrattenuti tra la P.A. ed i medesimi consulenti, nonché sull'opportunità del conferimento e sull'eventuale conseguente appropriatezza dell'utilizzo di fondi.
9/1682-A/7. (Testo modificato nel corso della seduta) Rizzetto.


   La Camera,
   premesso che in sede di conversione del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, l'articolo 3 reca misure urgenti in materia di mobilità nel pubblico impiego e nelle società partecipate;
    emergono criticità ed anomalie verificatesi in società pubbliche, relative ai benefici economici aggiuntivi previsti per i dirigenti, al momento della quiescenza o della cessazione del rapporto di lavoro con l'azienda;
    sussistono casi in cui i dirigenti, al momento dell'uscita dall'azienda pubblica, arrivano ad ottenere indennità di 36/48 mensilità aggiuntive, grazie a clausole contrattuali di favore, concesse in deroga alle norme del contratto collettivo di lavoro applicato;
    si tratta dell'inserimento di clausole (dello stesso tenore di quelle indicate) che è avvenuto, da parte dell'azienda pubblica, in difetto di poteri e/o deleghe relative;
    tali circostanze sono contrarie all'interesse pubblico ed alla necessità di prevedere un freno a simili casistiche, attesi i pesanti oneri che ne derivano per lo Stato con conseguente elusione sia delle misure di contenimento della spesa, disposte dal Governo, che dei divieti di cumulo di compensi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di porre in essere ogni iniziativa utile ad evitare, tramite controlli e sanzioni, che possano essere sottoscritte dalle società pubbliche – senza autorizzazione ministeriale – clausole aggiuntive al CCNL applicato, che prevedano benefici economici discrezionali (ad personam) a valere sui contratti di lavoro dei dirigenti.
9/1682-A/8Rostellato.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di conversione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, al capo 1, articolo 2, c. 4 e 5, non sono state previste norme volte al contenimento della spesa in materia di limite massimo di emolumenti riguardanti le pensioni riconosciute ai dipendenti, manager e dirigenti della pubblica amministrazione;
    la Corte Costituzionale con sentenza n. 116/2013 del 05/05/2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, c. 22o bis, del decreto legge 06/07/2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15/07/2011 n. 111, come modificato dall'articolo 24, c. 31o bis, del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214/2011 perché tali norme violavano gli articoli 3 e 53 della Costituzione. La norma censurata disponeva che, dal 01/08/2011 fino al 31/12/2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi superassero 90mila euro lordi annui, fossero assoggettati a un contributo di perequazione del 5 per cento della parte eccedente l'importo fino a 150mila euro; pari al 10 per cento per la parte eccedente 150mila euro; e al 15 per cento per la parte eccedente 200mila euro. Tale sentenza, controversa perché in maniera discutibile va a tutelare il sistema pensionistico degli stessi dipendenti pubblici che hanno emesso la sentenza, in periodo di forte crisi economica evidenzia ed acuisce una inaccettabile disparità di trattamento economico tra classi più agiate e classi più bisognose;
    le pensioni dei dirigenti della pubblica amministrazione risultano tra le più alte al mondo nel settore,

impegna il Governo

a prevedere una rivisitazione della politica di perequazione del sistema pensionistico, suddividendo le risorse destinate alle pensioni pubbliche delle classi più agiate, ridistribuendole in maniera più equa alle pensioni delle classi più indigenti, stabilendo un tetto massimo alle pensioni riconosciute ai dipendenti, ai manager e ai dirigenti della pubblica amministrazione, stabilendo un tetto massimo di 5000 euro netti mensili, ad esclusione di pensioni e vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo, e di un tetto massimo di 10.000 euro netti mensili, nel qual caso il trattamento di fine rapporto per raggiunti limiti di età sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo.
9/1682-A/9Tripiedi.


   La Camera,
   premesso che:
    il capo I del decreto reca misure per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione della spesa nelle pubbliche amministrazioni e nelle società partecipate; il capo Il del decreto reca misure per l'efficientamento e la razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni; l'articolo 2 reca anche misure di potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale; l'articolo 3 reca misure urgenti in materia di mobilità nel pubblico impiego e nelle società partecipate e l'articolo 3-bis prevede disposizioni in materia di revisione dei contratti di servizio stipulati con le società e gli enti direttamente o indirettamente controllati;

  considerato che:
    l'economia italiana è caratterizzata da una presenza sempre più diffusa, di dimensioni particolarmente rilevanti anche nel confronto internazionale, di società partecipate da soggetti pubblici;
    per tali società, il quadro giuridico di riferimento è composto da una congerie di disposizioni speciali che si intrecciano con la disciplina codicistica di carattere generale;
    alle società partecipate da enti pubblici che producono beni e servizi operanti in regime di mercato ed aventi forma e sostanza privatistica, si affiancano, infatti, sempre più spesso, soggetti (enti strumentali) che – a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica – erogano beni o servizi strumentali all'attività delle amministrazioni pubbliche anche regionali e locali, svolgendo compiti e funzioni di natura pubblicistica, quasi sostituendosi alla stessa e ai lavoro dei dipendenti dell'amministrazione;
    nell'ultimo decennio il fenomeno si è amplificato anche grazie all'aumento del numero delle società controllate da amministrazioni regionali, provinciali e locali;
    la grande proliferazione delle società a partecipazione locale è sotto gli occhi di tutti ed è stata peraltro oggetto di una indagine della Corte dei Conti;
    ben il 34,67 per cento degli organismi partecipati si occupa di servizi pubblici locali. Anche recentemente da una analisi della Corte dei Conti è emerso che, nel complesso, gli andamenti economico-patrimoniali relativi alle sole Spa e Srl partecipate al 100 per cento dalle regioni, nel biennio 2010-2011, evidenziano perdite;
    la proliferazione senza controllo e senza la previa individuazione dei presupposti legittimanti la costituzione di tali società partecipate e/o controllate dalle amministrazioni pubbliche unitamente alla circostanza che spesso sono in perdita (oltre a rappresentare uno strumento per forzare le regole poste a tutela della concorrenza e ad eludere i vincoli di finanza pubblica imposti agli enti locali) rappresentano una fonte di spreco e costo notevole per l'amministrazione e fanno emergere il legittimo sospetto che tali società siano solo utili per distribuire ricchi incarichi per riciclare politici di peso rimasti senza «poltrona» o per erogare consulenze d'oro ai «clientes» dei partiti piuttosto che servizi di utilità effettiva alla società civile a detrimento della collettività e a discapito dei principi di efficacia, efficienza ed economicità che devono connotare l'azione dell'amministrazione;
    l'attuale situazione economica e politica, nonché una rinnovata e crescente sensibilità dell'opinione pubblica, impongono una revisione e razionalizzazione del numero delle società partecipate e/o controllate nonché una chiara individuazione e distinzione tra scelte politiche ed effettive scelte gestionali, onde assicurare trasparenza, nuova efficienza ed economicità dell'apparato;

impegna il Governo

   a dare inizio, in sede di relazione alle Camere, all'acquisizione e messa a disposizione del Parlamento dei dati relativi al numero delle società pubbliche partecipate e/o controllate dalle amministrazioni pubbliche, sia a livello centrale che locale, e prevedere la pubblicazione in forma accessibile, fruibile ed intellegibile dei bilanci delle suddette società, dei costi e delle spese anche di personale da queste sostenute;
   ad adottare ogni iniziativa opportuna, anche di tipo normativo, volta alla razionalizzazione delle società partecipate e in house, con accorpamento delle partecipate affini e conseguente eliminazione di società partecipate «inutili» con conseguente avocazione diretta e/o assorbimento e/o restituzione delle competenze e delle funzioni in capo ai Ministeri, Regioni, Province e Comuni, prevedendo altresì procedure concorsuali di assorbimento e stabilizzazione del relativo personale presso le pubbliche amministrazioni;
   ad adottare ogni iniziativa opportuna, anche di tipo normativo, volta alla individuazione di linee guida per le funzioni di programmazione e controllo a livello nazionale delle società partecipate tutte e alla individuazione degli standard, presupposti ed obiettivi legittimanti la costituzione delle società partecipate;
   ad adottare ogni iniziativa opportuna, anche di tipo normativo, volto alla individuazione di sistemi di controllo e di sanzione per gli amministratori delle società partecipate che non raggiungono standard di efficienza ed efficacia dei servizi offerti dalla società.
9/1682-A/10Ciprini, Rostellato, Bechis, Baldassarre, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'ambito della ridefinizione delle normative relative alla Pubblica Amministrazione e, relativamente a decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, che ne disciplina la nuova riorganizzazione del personale precario degli enti pubblici, non si è tenuto conto nella formulazione normativa del personale precario delle Amministrazioni Provinciali commissariate;
    i dipendenti, assunti a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, a valere sul Fondo Sociale Europeo, per 3 anni, come previsto nel CCNL, con contratto a tempo determinato rischiano di trovarsi esclusi da ogni percorso occupazionale, essendo attualmente in scadenza al 31 dicembre 2013 senza possibilità di proroga;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di predisporre una normativa transitoria specifica, da inserire già nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo (come ad esempio il possibile decreto milleproroghe di fine anno), che consenta alle amministrazioni provinciali già commissariate di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato a tutti coloro che hanno maturato almeno 3 anni di servizio alle proprie dipendenze, almeno fino al 31 dicembre 2015, peraltro prevista per altri enti locali anche in assenza di procedure concorsuali (articolo 4, comma 9) affinché il processo di riorganizzazione del sistema di riforma del pubblico impiego e la definizione del relativo decreto sulla pubblica amministrazione siano in linea con il principio di equità e della non discriminazione tra lavoratori precari della pubblica amministrazione.
9/1682-A/11Rigoni.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'ambito della ridefinizione delle normative relative alla Pubblica Amministrazione e, relativamente a decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, che ne disciplina la nuova riorganizzazione del personale precario degli enti pubblici, non si è tenuto conto nella formulazione normativa del personale precario delle Amministrazioni Provinciali commissariate;
    i dipendenti, assunti a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, a valere sul Fondo Sociale Europeo, per 3 anni, come previsto nel CCNL, con contratto a tempo determinato rischiano di trovarsi esclusi da ogni percorso occupazionale, essendo attualmente in scadenza al 31 dicembre 2013 senza possibilità di proroga;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di predisporre una normativa transitoria specifica, da inserire già nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo (come ad esempio il possibile decreto milleproroghe di fine anno), che consenta alle amministrazioni provinciali già commissariate di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato a tutti coloro che hanno maturato almeno 3 anni di servizio alle proprie dipendenze, almeno fino al 31 dicembre 2014, peraltro prevista per altri enti locali anche in assenza di procedure concorsuali (articolo 4, comma 9) affinché il processo di riorganizzazione del sistema di riforma del pubblico impiego e la definizione del relativo decreto sulla pubblica amministrazione siano in linea con il principio di equità e della non discriminazione tra lavoratori precari della pubblica amministrazione.
9/1682-A/11. (Testo modificato nel corso della seduta) Rigoni.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di conversione del decreto-legge 101/2013 «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» con riferimento alla costruzione e gestione delle discariche per i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo dell'Ilva di Taranto le discariche autorizzate sono: la discarica di rifiuti non pericolosi che ha ottenuto parere di compatibilità ambientale positivo nel 2010; e la discarica di rifiuti pericolosi che ha ottenuto valutazione d'impatto ambientale positiva nel 1995;
    con riferimento alla prima si legge nella Determinazione del Dirigente dell'Ufficio programmazione, politiche energetiche – V.I.A. e V.A.S. 11 maggio 2010, n. 160 – con la quale la regione Puglia ha espresso parere favorevole che: «Risulta carente lo studio di impatto ambientale sull'uomo, attesa la vicinanza dei Comuni di Statte 3 km a Sud e di 1 km a Sud degli insediamenti umani limitrofi, in considerazione anche delle polveri e degli inconvenienti igienico-sanitari lamentati di recente in altra vicenda sempre per una discarica vicina il Comune di Statte, e come evidenziato anche in una nota inviata dalla Provincia di Taranto alla Regione Puglia nel 2004. È opportuno valutare, mediante l'utilizzo di appositi modelli informatici, la dispersione delle polveri prodotte e i fattori di sommatoria e sinergici con le altre emissioni delle adiacenti discariche nonché dell'insediamento ILVA in sè. Deve essere aggiornata anche la valutazione della notevole quantità di polvere emessa durante le varie fasi estrattive della roccia calcarea della cava in coltivazione»;
    nonostante il parere, espresso nel 2010, sia favorevole nelle conclusioni del provvedimento si rimarca il fatto che dal punto di vista ambientale non vi è dubbio che si è in presenza di un'area critica;
    con riferimento alle criticità testè evidenziate nel primo rapporto semestrale contenuto nel Doc. CCIV n. 1 «Relazione sull'ottemperanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'AIA in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, concernente lo stabilimento Ilva di Taranto» ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 e trasmessa al Presidente della Camera il 22 luglio 2013 si osserva: «A riguardo risulta critico il fatto che la nuova discarica di rifiuti non pericolosi potrebbe essere stata realizzata non conformemente con il progetto approvato con il decreto di VIA regionale. Ulteriori criticità riguardano gli interventi di ripristino ambientale operati da ILVA nell'area, le modalità di autorizzazione della nuova discarica di rifiuti pericolosi, le attuali modalità di esercizio della discarica di rifiuti non pericolosi in corso di esaurimento. In merito è stato predisposto un approfondimento tecnico da parte di ISPRA. Oltre a ciò la medesima discarica in data 4 marzo 2013 è stata oggetto di una ordinanza di demolizione da parte del sindaco di Statte in quanto ritenuta opera abusiva, ed è stato conseguentemente disposto il ripristino dei luoghi entro 90 giorni. Avverso tale provvedimento è pendente un ricorso da parte di ILVA presso il TAR.»;
    con riferimento alla discarica di rifiuti pericolosi che ha ottenuto valutazione d'impatto ambientale positiva nel 1995 si rileva che nel giudizio di compatibilità ambientale concernente il progetto di discarica di II categoria tipo 13 e C nel Comune di Statte rilasciato il 28 giugno si legge testualmente: « riguardo al quadro di riferimento ambientale l'area occupata dalla prevista discarica risulta costituita da fondo roccioso e praticamente priva di vegetazione, e non sembra presentare alcun problema di utilizzazione;
    la considerazione appena riportata è del tutto superficiale in quanto studi approfonditi hanno dimostrato che anche queste zone sono a rischio ambientale;
    sempre nello stesso giudizio di compatibilità ambientale si precisa che tra le varie prescrizioni che devono essere osservate di è anche quella del controllo dell'impatto ambientale che dovrà essere garantito attraverso la gestione di una rete di sorveglianza ambientale per tutta la durata dell'attività dell'impianto e per un congruo periodo successivo alla chiusura (almeno 10 anni);
    tale rete dovrà comprendere un sistema di monitoraggio della qualità dell'aria, delle acque e dei suoli nelle aree interessate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di elaborare, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero della salute, un Piano generale di ripristino ambientale e di sorveglianza sanitaria dalle aree interessate da cave o da discariche all'interno del perimetro Ilva, prestando particolare attenzione alla caratterizzazione epidemiologica del territorio e allo studio di recupero ambientale, morfologico e paesistico di tutte le aree residuali esistenti tra le varie discariche ed i fronti di cava esaurite ed in esercizio.
9/1682-A/12Labriola.


   La Camera,
   premesso che:
    in Italia i lunghi tempi nella definizione dei processi sommati ad altre evidenti criticità della giustizia hanno raggiunto livelli a giudizio inaccettabili;
    gravi sono gli effetti che tale situazione determina anche sull'economia del nostro Paese assorbendo risorse per circa un miliardo di euro e creando costi diretti e indiretti per svariate decine di miliardi di euro, in tal modo incidendo sull'1 per cento circa del Pil;
    anche nell'ultimo rapporto dell'Ocse del 2013 emergono dati sconfortanti in ordine al funzionamento della giustizia nel nostro Paese, dove per ottenere una sentenza civile sono in media necessari 8 anni, il quadruplo del tempo medio registrato nei Paesi dell'Ocse;
    la cronica carenza di personale negli uffici giudiziari, sia di funzionari che di addetti alla cancelleria, è indubbiamente una tra le principali cause del cattivo funzionamento della giustizia;
    come si legge nel resoconto della seduta della 2o Commissione permanente del Senato del 4 giugno 2013, il Ministro della giustizia ha dichiarato che «l'attuale situazione dell'organico amministrativo (ormai sotto le 37.000 unità, con oltre 7.000 vacanze) non consente di mantenere in vita, con un livello minimale di efficienza, sia gli 887 uffici giudiziari minori soppressi che i 31 tribunali con relative procure, senza che il Governo si assuma la responsabilità di un reclutamento straordinario che possa interrompere da subito gli effetti negativi del blocco delle assunzioni e del turnover (e davvero, si ripete, non si capisce dove al momento possono recuperarsi le necessarie risorse finanziarie)»;
    tale dato è confermato anche da numerosi presidenti delle Corti d'appello, tra cui quello di Napoli che, nei giorni scorsi si è rivolto al Ministro della Giustizia: «Senza tirocinanti sono compromesse le attività di cancelleria... dal primo dicembre prossimo gli Uffici Giudiziari rischiano il collasso e la paralisi» – continua il Presidente. «Chiediamo che si adottino tutti i provvedimenti utili ad impedire che le professionalità acquisite con il completamento ministeriale del tirocinio non vadano disperse. Il venir meno di queste preziose unità comprometterebbe le normali attività delle cancellerie»;
    infatti, circa 3500 tirocinanti della Giustizia il 30 novembre vedranno scadere il proprio contratto. Senza un rinnovo, infatti, tutti gli uffici giudiziari saranno in ginocchio, alle prese con la già nota e cronica, carenza di personale che, per i sindacati, sfiora quasi le 20 mila unità. Un disagio tale da mettere a repentaglio la normale prosecuzione delle attività di cancelleria, tenuto conto che molti spesso si sono trovati nelle condizioni di dover operare da tirocinanti ma con il peso dell'intera cancelleria sulle spalle;
    in particolare in Campania, circa 450 tirocinanti, tutti laureati o laureandi, sono stati selezionati con concorso pubblico dai sei istituti universitari campani in sinergia con la Regione Campania, nell'ambito dei progetti di work experience con finanziamenti europei (ESE). Il percorso è stato poi prorogato fino al 30 novembre 2013 grazie ad una previsione normativa contenuta nella legge di stabilità di dicembre del 2012;
    ogni giorno di ritardo nel porre in essere le procedure necessarie a favore del comparto giustizia provoca, purtroppo, danni al sistema e limitazioni ai cittadini,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare gli idonei strumenti, anche di natura legislativa, al fine di favorire la stabilizzazione del rapporto di lavoro per coloro che alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame abbiamo maturato negli ultimi 3 anni almeno 6 mesi di servizio o di attività di ausilio con tirocini formativi presso gli uffici giudiziari delle Corti di Appello e gli uffici del Ministero della giustizia e a favore di coloro che hanno completato il percorso formativo con il Ministero della giustizia.
9/1682-A/13Di Lello.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», nel testo all'esame di questa Camera, modifica la disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
    l'articolo 11 citato ripropone l'entrata in vigore del SISTRI per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, a partire dal 1o ottobre scorso;
    il sistema di tracciabilità dei rifiuti, varato con Decreto del Ministero dell'Ambiente del 17 dicembre 2009, come è noto, non è mai entrato in funzione, subendo innumerevoli proroghe e differimenti, a causa della evidente inapplicabilità delle procedure e dell'inefficienza del sistema stesso;
    le imprese sono state obbligate ad adempiere agli obblighi di iscrizione e al pagamento dei relativi contributi, nonché a dotarsi di strumentazione informatica e dispositivi obsoleti, che hanno anche provocato danni sui veicoli su cui sono stati installati, con significativi oneri, anche in termini economici, per le imprese;
    in tale preoccupante situazione, sarebbe opportuno quantomeno prevedere una fase sperimentale di almeno un anno per verificare le eventuali disfunzioni e le problematicità del sistema, evitando così di provocare ulteriori danni al sistema imprenditoriale italiano, al termine della quale il Ministero possa concordare con gli operatori soggetti al SISTRI procedure più semplici e più efficaci;
    inoltre, i costi già sopportati dalle imprese per un sistema che non ha funzionato, sarebbero ulteriormente aggravati dalla gestione di nuovi obblighi derivanti dal dover adempiere ad una doppia procedura, informatica e cartacea, con tempi e modalità che si annunciano esasperanti,

impegna il Governo

a differire ulteriormente i tempi per l'operatività del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), come ridefinito dal decreto-legge in esame, escludendo contestualmente i produttori di rifiuti di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, e a prevedere una fase sperimentale che duri almeno un anno.
9/1682-A/14Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Gnecchi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», nel testo all'esame di questa Camera, modifica la disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
    tale articolo ripropone l'entrata in vigore del SISTRI per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, a partire dal 1o ottobre scorso;
    l'articolo 12 della Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti non comprende tutte le imprese che, nell'ambito della loro attività professionale, trasportino i rifiuti da esse prodotti e, sulla nozione di trasporto professionale di rifiuti, come l'ha interpretata la Corte di Giustizia dell'Ue il 9 giugno 2005 (C-270/03), la stessa Corte ha precisato che la norma italiana «non comporta alcuna restrizione in ordine al carattere professionale delle attività di raccolta e di trasporto ed ha, pertanto, sotto questo profilo, un ambito di applicazione più ampio di quello dell'articolo 12 della direttiva», al quale invece doveva attenersi nel recepimento;
    la Germania e l'Austria, entrambi Stati membri dell'Unione Europea, in attuazione della direttiva citata, chiedono alle imprese specializzate l'iscrizione a un apposito albo per trasportare rifiuti ma l'Austria esonera esplicitamente coloro che eseguono esclusivamente il trasporto di rifiuti per conto terzi, per non parlare di quelli propri, mentre la Germania non prevede addirittura alcuna iscrizione per le imprese che conferiscono i propri rifiuti, obbligando all'iscrizione solo le imprese che svolgono per professione la raccolta e il trasporto di rifiuti;
    questo differente recepimento della direttiva europea, in senso più restrittivo per l'Italia, crea anche evidenti problemi di competitività tra le imprese italiane e quelle europee, in particolare con le imprese che operano immediatamente oltre il confine italiano con un sistema più favorevole;
    considerata l'onerosità burocratica ed economica del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, sarebbe opportuno prevedere che almeno i piccoli imprenditori artigiani e gli imprenditori agricoli, come definiti dall'articolo 2135 del codice civile, che trasportano i rifiuti pericolosi di propria produzione nei limiti e verso i centri di raccolta di cui all'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo n. 205 del 2010 e successive modificazioni, non rientrino nella nozione di trasporto di rifiuti effettuato a titolo professionale,

impegna il Governo

a chiarire la nozione di trasporto professionale di rifiuti, come l'ha intesa l'articolo 12 della direttiva 2008/98/CE e alla luce della sentenza C-270/03 della Corte di Giustizia Ue o, in alternativa, a prevedere che il trasporto di rifiuti pericolosi di propria produzione, effettuato dai piccoli imprenditori artigiani e dagli imprenditori agricoli, come definiti dall'articolo 2135 del codice civile, nei limiti e verso i centri di raccolta di cui all'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo n. 205 del 2010 e successive modificazioni, non sia considerato effettuato a titolo professionale.
9/1682-A/15Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Gnecchi.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» ha profondamente modificato la precedente disciplina, dettata dalla legge n. 482/1968, ispirandosi ai principi dell'integrazione lavorativa e della valorizzazione della persona disabile;
    obiettivo primario della legge n. 68/1999 è infatti la «promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato» per sviluppare interventi capaci di prendere in considerazione le diverse esigenze dei lavoratori da un alto, e dei datori di lavoro dall'altro;
    la difficoltà dell'accesso nel mondo del lavoro da parte dei diversamente abili, in quanto categoria più debole e svantaggiata, rappresenta una questione all'ordine del giorno che merita opportuna ed urgente considerazione da parte delle forze di Governo;
    secondo i recenti dati Istat, i disabili in età lavorativa occupati in Italia sono meno del 18 per cento, un dato che scende vertiginosamente se la persona da occupare ha difficoltà cognitive o psichiche;
    in particolare, l'Unione europea è intervenuta in materia lo scorso luglio, condannando l'Italia per non aver adottato le misure necessarie per garantire un adeguato inserimento professionale dei disabili nel mondo del lavoro e per non avere applicato in maniera adeguata i principi Ue in materia di diritto al lavoro per le persone disabili;
    la situazione di precarietà che alcuni tra i diversamente abili vivono quotidianamente, richiede un intervento immediato, mirato alla giusta valorizzazione delle risorse umane, personali e professionali delle persone disabili,

impegna il Governo

a garantire, conformemente ai principi Ue in materia di diritto del lavoro, l'eliminazione in Italia di ogni discriminazione nell'ambito lavorativo e ad adottare provvedimenti realmente efficaci per consentire alle persone disabili un adeguato accesso al mondo del lavoro, tutelando il loro inserimento professionale e incrementando la stabilizzazione da tempo determinato a indeterminato dei precari diversamente abili.
9/1682-A/16Spessotto, Lorefice, Cecconi, Dall'Osso, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Vignaroli, Di Vita, Grillo, Nesci.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 detta disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego. In particolare, il complesso normativo in argomento se da un lato è volto soprattutto a rafforzare il principio che nelle pubbliche amministrazioni il ricorso al lavoro flessibile è consentito esclusivamente per rispondere ad esigenze temporanee o eccezionali dall'altro invece è diretto a tutelare il dipendente pubblico in chiave previdenziale dalle conseguenze su di esso derivanti in caso di interruzioni e successive riprese del rapporto di lavoro, ove vi sia, alternativamente, la iscrizione ad albi professionali; e quindi della necessità di evitare possibili interpretazioni pregiudizievoli per il dipendente pubblico anche quando non svolga alcuna funzione pubblica, risultando di fatto comunque cessato dal relativo incarico;
    a tal fine è opportuno ricordare che l'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 20 settembre 1980, n. 576, dispone che, in caso di nuova iscrizione alla Cassa ivi prevista, l'iscritto può ripristinare il precedente periodo di anzianità restituendo alla Cassa le somme rimborsate, con l'aggiunta dell'interesse del 10 per cento e la rivalutazione secondo la tabella di cui all'articolo 16 a decorrere dalla data dell'avvenuto rimborso;
    la norma è tuttora in vigore e chiara è la sua finalità di favorire, per coloro che siano già stati iscritti, la possibilità di un rinnovo di iscrizione allo scopo di poter anche consentire eventuali ricongiunzioni di versamenti effettuati a fini previdenziali;
    l'opportunità, vigente, offerta dalla norma deve essere posta in correlazione con gli adempimenti previsti dall'articolo 2 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, tenuto conto delle categorie di soggetti per le quali, al suo comma 3, è altresì prevista la possibilità di iscrizione all'albo;
    questa opportunità risulterebbe frustrata in caso di una non piena lettura applicativa della disposizione di cui alla lettera a) del predetto comma 3 del citato articolo 2,

impegna il Governo

nel quadro dei principi generali di cui al decreto-legge in esame ed al fine di tutelare il dipendente pubblico in chiave previdenziale dalle conseguenze sopra delineate, a considerare che ai fini di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, alla posizione di status ivi prevista si intende equiparata quella di aspettativa anche qualora l'iscrizione sia volta ai soli fini di cui all'articolo 21, quarto comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576.
9/1682-A/17Latronico.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 detta disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego. In particolare, il complesso normativo in argomento se da un lato è volto soprattutto a rafforzare il principio che nelle pubbliche amministrazioni il ricorso al lavoro flessibile è consentito esclusivamente per rispondere ad esigenze temporanee o eccezionali dall'altro invece è diretto a tutelare il dipendente pubblico in chiave previdenziale dalle conseguenze su di esso derivanti in caso di interruzioni e successive riprese del rapporto di lavoro, ove vi sia, alternativamente, la iscrizione ad albi professionali; e quindi della necessità di evitare possibili interpretazioni pregiudizievoli per il dipendente pubblico anche quando non svolga alcuna funzione pubblica, risultando di fatto comunque cessato dal relativo incarico;
    a tal fine è opportuno ricordare che l'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 20 settembre 1980, n. 576, dispone che, in caso di nuova iscrizione alla Cassa ivi prevista, l'iscritto può ripristinare il precedente periodo di anzianità restituendo alla Cassa le somme rimborsate, con l'aggiunta dell'interesse del 10 per cento e la rivalutazione secondo la tabella di cui all'articolo 16 a decorrere dalla data dell'avvenuto rimborso;
    la norma è tuttora in vigore e chiara è la sua finalità di favorire, per coloro che siano già stati iscritti, la possibilità di un rinnovo di iscrizione allo scopo di poter anche consentire eventuali ricongiunzioni di versamenti effettuati a fini previdenziali;
    l'opportunità, vigente, offerta dalla norma deve essere posta in correlazione con gli adempimenti previsti dall'articolo 2 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, tenuto conto delle categorie di soggetti per le quali, al suo comma 3, è altresì prevista la possibilità di iscrizione all'albo;
    questa opportunità risulterebbe frustrata in caso di una non piena lettura applicativa della disposizione di cui alla lettera a) del predetto comma 3 del citato articolo 2,

impegna il Governo

nel quadro dei principi generali di cui al decreto-legge in esame ed al fine di tutelare il dipendente pubblico in chiave previdenziale dalle conseguenze sopra delineate, a valutare l'opportunità di considerare che ai fini di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, alla posizione di status ivi prevista si intende equiparata quella di aspettativa anche qualora l'iscrizione sia volta ai soli fini di cui all'articolo 21, quarto comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576.
9/1682-A/17. (Testo modificato nel corso della seduta) Latronico.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto contiene, tra le altre, misure volte a una razionalizzazione delle attività di misurazione e valutazione della performance del personale;
    l'articolo 92, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, stabilisce che «Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 5 tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto»;
    il tenore letterale della norma non consente la chiara individuazione degli atti di pianificazione in relazione ai quali è possibile corrispondere l'incentivo de quo al personale incaricato della redazione degli stessi;
    l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (AVCP) sostiene il nesso esistente tra pianificazione urbanistica e realizzazione di opere pubbliche senza distinguere tra atti di natura generale o attuativa, mentre la Corte dei Conti limita la possibilità di corrispondere l'incentivo esclusivamente nel caso in cui lo strumento di pianificazione sia strettamente connesso con la realizzazione di un'opera pubblica e non anche in relazione alla redazione di atti di pianificazione generale;
    con atto di segnalazione n. 4 del 25 settembre 2013 l'AVCP ha rappresentato a Governo e Parlamento le difficoltà applicative della disposizione in questione, stante il generico riferimento agli «atti di pianificazione comunque denominati» ivi contenuto;
    si tratta di un tema di diffuso interesse degli operatori del settore, incluse le Associazioni di categoria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di un intervento di carattere normativo volto a stabilire che la disposizione inserita nell'articolo 92, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si interpreta nel senso che per atto di pianificazione comunque denominato si intende qualsiasi atto generale o attuativo di pianificazione urbanistica, così come definiti dalle legislazioni regionali che afferiscono, sia pure mediatamente, alla progettazione di opere o impianti pubblici o di uso pubblico.
9/1682-A/18Maestri.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6, comma 4 del provvedimento in esame, opportunamente contiene, una disposizione che consente alle Pubbliche Amministrazioni di bandire procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale che sia in possesso di determinati requisiti e che abbia maturato, negli ultimi 5 anni, almeno 3 anni di servizio;
    tale norma, pur apprezzabile negli obiettivi che si prefigge di raggiungere, esclude dalle procedure di stabilizzazione il personale dirigente, formato, nella maggior parte dei casi, da professionisti che ricoprono posti – certamente rilevanti ma non assimilabili a quelli dei cosiddetti top manager – già previsti nelle piante organiche e per i quali la trasformazione del contratto in tempo indeterminato non produrrebbe costi aggiuntivi per la Pubblica Amministrazione;
    spesso, tale personale dirigente è composto da lavoratori che hanno servito per molti anni le varie Amministrazioni con risultati soddisfacenti, al punto da essere riconfermati nel tempo, e la stabile inclusione di tali figure all'interno dei ruoli della Pubblica Amministrazione produrrebbe un significativo valore aggiunto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, sin dal prossimo provvedimento di carattere normativo, di consentire anche al personale dirigenziale che abbia maturato un congruo periodo di esperienza e di professionalità riconosciuta, eventualmente superiore a quanto disposto nel richiamato articolo 6, comma 4, di partecipare a procedure di stabilizzazione analoghe a quelle previste per gli altri lavoratori non dipendenti che abbiano prestato servizio presso le pubbliche amministrazioni.
9/1682-A/19Martella.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6, comma 4 del provvedimento in esame, opportunamente contiene, una disposizione che consente alle Pubbliche Amministrazioni di bandire procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale che sia in possesso di determinati requisiti e che abbia maturato, negli ultimi 5 anni, almeno 3 anni di servizio;
    tale norma, pur apprezzabile negli obiettivi che si prefigge di raggiungere, esclude dalle procedure di stabilizzazione il personale dirigente, formato, nella maggior parte dei casi, da professionisti che ricoprono posti – certamente rilevanti ma non assimilabili a quelli dei cosiddetti top manager – già previsti nelle piante organiche e per i quali la trasformazione del contratto in tempo indeterminato non produrrebbe costi aggiuntivi per la Pubblica Amministrazione;
    spesso, tale personale dirigente è composto da lavoratori che hanno servito per molti anni le varie Amministrazioni con risultati soddisfacenti, al punto da essere riconfermati nel tempo, e la stabile inclusione di tali figure all'interno dei ruoli della Pubblica Amministrazione produrrebbe un significativo valore aggiunto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di consentire anche al personale dirigenziale che abbia maturato un congruo periodo di esperienza e di professionalità riconosciuta, eventualmente superiore a quanto disposto nel richiamato articolo 6, comma 4, di partecipare a procedure concorsuali riservate analoghe a quelle previste per gli altri lavoratori non dipendenti che abbiano prestato servizio presso le pubbliche amministrazioni.
9/1682-A/19. (Testo modificato nel corso della seduta) Martella.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 25 articolo 16 del decreto-legge n. 138/201, convertito in Legge n. 148/2011, prevede l'istituzione di un elenco dei revisori dei conti degli Enti locali, tenuto a cura del Ministero dell'Interno, dal quale siano estratti i nominativi dei revisori designati alla nomina degli organismi di controllo contabile, che tale norma risulta encomiabile sotto il profilo della trasparenza dell'azione della Pubblica Amministrazione, poiché evita potenziali ingerenze rispetto la scelta di organismi che per la loro peculiarità debbono svolgere un ruolo di super partes;
    che le Società partecipate dagli Enti Locali e Territoriali, gli Enti, le Agenzie, le ASL, le IPAB, le Aziende pur rivestendo figure giuridiche autonome e/o privatistiche – dotate di collegio sindacale o dei revisori, nonché sempre più frequentante dell'Organismo di Vigilanza ex decreto legislativo 231/01 – sono comunque di fatto una estensione dell'attività economica della pubblica amministrazione;
    che tale norma applicata alle predette entità estenderebbe alle stesse quel principio fondamentale di trasparenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire nel primo provvedimento utile l'applicazione del dettato del comma 25 dell'articolo 16 del decreto-legge 138/2001 convertito in legge n. 148/2001 anche alle entità partecipate e controllate dagli Enti Locali e Territoriali alle Regioni, sia per quanto riguarda il collegio sindacale sia per l'Organismo di Vigilanza ex decreto legislativo 231/01.
9/1682-A/20Marco Di Stefano.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 25 articolo 16 del decreto-legge n. 138/201, convertito in Legge n. 148/2011, prevede l'istituzione di un elenco dei revisori dei conti degli Enti locali, tenuto a cura del Ministero dell'Interno, dal quale siano estratti i nominativi dei revisori designati alla nomina degli organismi di controllo contabile, che tale norma risulta encomiabile sotto il profilo della trasparenza dell'azione della Pubblica Amministrazione, poiché evita potenziali ingerenze rispetto la scelta di organismi che per la loro peculiarità debbono svolgere un ruolo di super partes;
    che le Società partecipate dagli Enti Locali e Territoriali, gli Enti, le Agenzie, le ASL, le IPAB, le Aziende pur rivestendo figure giuridiche autonome e/o privatistiche – dotate di collegio sindacale o dei revisori, nonché sempre più frequentante dell'Organismo di Vigilanza ex decreto legislativo 231/01 – sono comunque di fatto una estensione dell'attività economica della pubblica amministrazione;
    che tale norma applicata alle predette entità estenderebbe alle stesse quel principio fondamentale di trasparenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire l'applicazione del dettato del comma 25 dell'articolo 16 del decreto-legge 138/2001 convertito in legge n. 148/2001 anche alle entità partecipate e controllate dagli Enti Locali e Territoriali alle Regioni, sia per quanto riguarda il collegio sindacale sia per l'Organismo di Vigilanza ex decreto legislativo 231/01.
9/1682-A/20. (Testo modificato nel corso della seduta) Marco Di Stefano.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, opportunamente contiene disposizioni che consentono alle Pubbliche Amministrazioni di bandire procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale che sia in possesso di determinati requisiti e che abbia maturato, negli ultimi 5 anni, almeno 3 anni di servizio;
    tale disposizione è stata adottata sulla scia di norme inserite in precedenti interventi legislativi – vedi la legge finanziaria del 2013 – volte alla valorizzazione e stabilizzazione del prezioso patrimonio professionale acquisito dai lavoratori precariamente impiegati presso le amministrazioni pubbliche;
    si avverte in modo sempre più stringente l'esigenza di estendere la portata di tali interventi, al fine di garantire la continuità delle prestazioni fornite dal servizio pubblico e per consentire alle decine di migliaia di lavoratori precari di veder riconosciuta la propria professionalità,

impegna il Governo

   a valutare l'opportunità di prevedere misure volte ad assicurare:
    a) per le medesime finalità del DDL, volte ad agevolare l'attuazione dei processi di stabilizzazione e per un triennio, la deroga, per gli enti territoriali di cui all'articolo 14, comma 24-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al limite assunzionale del 40 di cui all'articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008 e al disposto di cui all'articolo 1, comma 562, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
    b) l'estensione della vigenza del disposto di cui all'articolo 17, comma 12, del decreto-legge 78/2009, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al 31/12/2016, coordinando la disposizione con le previsioni di cui al comma 8. dell'articolo 4 del DDL;
    c) limitatamente alle qualifiche per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, la non applicabilità del limite finanziario prescritto dal comma 6. dell'articolo 4 del DDL a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno;
   e previa verifica con le Regioni e le amministrazioni locali interessante:
    d) la possibilità per le Regioni di bandire concorsi pubblici unici con valorizzazione dell'esperienza professionale maturata dai titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, volti alla formazione di graduatorie di idonei;
    e) la possibilità di consentire – in caso di insussistenza di situazioni di soprannumero o di eccedenza di personale – per le Regioni a statuto speciale e per gli Enti territoriali facenti parte delle predette Regioni, di utilizzare, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, per la copertura dei posti vacanti, i soggetti inseriti nelle predette graduatorie, nonché di autorizzare le Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali e le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti locali del Servizio Sanitario Nazionale ad effettuare assunzioni utilizzando le medesime graduatorie.
9/1682-A/21Iacono, Zappulla, Amoddio, Capodicasa, Albanella, Greco, Gullo, Faraone.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;
    la legge 6 giugno 1974 n. 298, recante «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada» ha istituito, presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile – Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il c.d. «Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi»;
    l'articolo 105, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riconosce alle Province, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative alla tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni del suddetto albo nazionale degli autotrasportatori,

impegna il Governo:

   a valutare l'ipotesi di trasferire le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto terzi, attualmente di competenza delle province, agli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
   a gestire i dati dell'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi e degli albi provinciali secondo un formato di dati di tipo aperto, così come definito dall'articolo 68 comma 3 lettera a) del codice dell'amministrazione digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni.
9/1682-A/22Catalano, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Nicola Bianchi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca «disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;
    la norma contenuta nell'articolo 4 prevede, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, di ridurre il numero dei contratti a termine, la possibilità per le P.A., dal 1o settembre 2013 fino al 31 dicembre 2016 e nel limite massimo del 50 per cento delle risorse disponibili per le assunzioni, di bandire procedure concorsuali (per titoli ed esami) per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale;
    le procedure concorsuali sono riservate esclusivamente ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558 della L. 296/2006 e all'articolo 3, comma 90, della L. 244/200757, nonché ai soggetti che al 1o settembre 2013 abbiano maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione emanante il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici;
    negli ultimi anni, a causa della sempre maggiore carenza di dirigenti di ruolo, dovuta al progressivo collocamento a riposo degli stessi, e delle vincolanti disposizioni legislative in materia di assunzione nel pubblico impiego, che hanno impedito di promuovere apposite procedure concorsuali, le Amministrazioni (in particolare le Agenzie fiscali) sono state costrette ad affidare incarichi dirigenziali provvisori a propri funzionari, anche attraverso procedure selettive interne di interpello, al fine di consentire la necessaria copertura di posizioni vacanti e, quindi, il mantenimento dei livelli di servizio richiesti. Tale possibilità è prevista dai relativi Regolamenti di Amministrazione di tali Agenzie, attraverso la stipula, previa specifica valutazione dell'idoneità a ricoprire provvisoriamente l'incarico, di contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l'attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti;
    sopraddetto fenomeno, ha assunto proporzioni importanti, basti pensare che le posizioni dirigenziali ricoperte da funzionari incaricati ha raggiunto ormai oltre il 60 per cento rispetto al totale. Tali incarichi sono provvisori, e qualora le Amministrazioni dovessero procedere all'interruzione del mandato, anche per cause non dipendenti dall'operato del funzionario, ci si troverebbe in una situazione di ingovernabilità delle strutture interessate;
    ai funzionari incaricati, inoltre, viene già applicata per intero la disciplina prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Dirigenza, così come previsto dai citati Regolamenti di Amministrazione, con la conseguente equiparazione, anche dal punto di vista economico, dei suddetti funzionari ai Dirigenti di ruolo;
    la stabilizzazione tramite vittoria di concorso con riserva di posti dei funzionari delle Amministrazioni consentirebbe di affrontare con lo spirito necessario i sacrifici richiesti, con benefiche ricadute in termini di lotta all'evasione fiscale e recupero del sommerso, con personale che negli anni ha dimostrato abbondantemente di saper svolgere gli incarichi affidati;
    occorre garantire autonomia e imparzialità a chi svolge funzioni dirigenziali pubbliche. È necessaria la valorizzazione reale della professionalità dei dirigenti e procedure selettive per individuare chi deve essere preposto a gestire la macchina amministrativa. L'assunzione dei migliori si ottiene anche tramite l'offerta di un impegno a tempo indeterminato;
    autonomia, imparzialità, competenza e stabilità della classe dirigente sono la migliore garanzia dell'efficienza dei servizi che la P.A. ogni giorno rende a tutti i cittadini:

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare in provvedimenti futuri, misure volte alla stabilizzazione tramite concorso con riserva di posti dei dirigenti precari nella P.A., in possesso di laurea e tenendo conto dell'esperienza maturata sul campo al fine di garantire autonomia, imparzialità, competenza e stabilità della classe dirigente.
9/1682-A/23Binetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca «disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;
    la norma contenuta nell'articolo 4 prevede, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, di ridurre il numero dei contratti a termine, la possibilità per le P.A., dal 1o settembre 2013 fino al 31 dicembre 2016 e nel limite massimo del 50 per cento delle risorse disponibili per le assunzioni, di bandire procedure concorsuali (per titoli ed esami) per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale;
    le procedure concorsuali sono riservate esclusivamente ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558 della L. 296/2006 e all'articolo 3, comma 90, della L. 244/200757, nonché ai soggetti che al 1o settembre 2013 abbiano maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione emanante il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici;
    negli ultimi anni, a causa della sempre maggiore carenza di dirigenti di ruolo, dovuta al progressivo collocamento a riposo degli stessi, e delle vincolanti disposizioni legislative in materia di assunzione nel pubblico impiego, che hanno impedito di promuovere apposite procedure concorsuali, le Amministrazioni (in particolare le Agenzie fiscali) sono state costrette ad affidare incarichi dirigenziali provvisori a propri funzionari, anche attraverso procedure selettive interne di interpello, al fine di consentire la necessaria copertura di posizioni vacanti e, quindi, il mantenimento dei livelli di servizio richiesti. Tale possibilità è prevista dai relativi Regolamenti di Amministrazione di tali Agenzie, attraverso la stipula, previa specifica valutazione dell'idoneità a ricoprire provvisoriamente l'incarico, di contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l'attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti;
    sopraddetto fenomeno, ha assunto proporzioni importanti, basti pensare che le posizioni dirigenziali ricoperte da funzionari incaricati ha raggiunto ormai oltre il 60 per cento rispetto al totale. Tali incarichi sono provvisori, e qualora le Amministrazioni dovessero procedere all'interruzione del mandato, anche per cause non dipendenti dall'operato del funzionario, ci si troverebbe in una situazione di ingovernabilità delle strutture interessate;
    ai funzionari incaricati, inoltre, viene già applicata per intero la disciplina prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Dirigenza, così come previsto dai citati Regolamenti di Amministrazione, con la conseguente equiparazione, anche dal punto di vista economico, dei suddetti funzionari ai Dirigenti di ruolo;
    la stabilizzazione tramite vittoria di concorso con riserva di posti dei funzionari delle Amministrazioni consentirebbe di affrontare con lo spirito necessario i sacrifici richiesti, con benefiche ricadute in termini di lotta all'evasione fiscale e recupero del sommerso, con personale che negli anni ha dimostrato abbondantemente di saper svolgere gli incarichi affidati;
    occorre garantire autonomia e imparzialità a chi svolge funzioni dirigenziali pubbliche. È necessaria la valorizzazione reale della professionalità dei dirigenti e procedure selettive per individuare chi deve essere preposto a gestire la macchina amministrativa. L'assunzione dei migliori si ottiene anche tramite l'offerta di un impegno a tempo indeterminato;
    autonomia, imparzialità, competenza e stabilità della classe dirigente sono la migliore garanzia dell'efficienza dei servizi che la P.A. ogni giorno rende a tutti i cittadini:

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare in provvedimenti futuri, misure volte alla assunzione tramite concorso con riserva di posti dei dirigenti precari nella P.A., in possesso di laurea e tenendo conto dell'esperienza maturata sul campo al fine di garantire autonomia, imparzialità, competenza e stabilità della classe dirigente.
9/1682-A/23. (Testo modificato nel corso della seduta) Binetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca «disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» introducendo misure relative al comparto istruzione ed insegnamento;
    in riferimento a tale materia, il personale ATA (collaboratori scolastici, assistenti tecnici e amministrativi) e ITP (insegnati tecnico-pratici), che lavorava nelle scuole e che negli anni settanta era alle dipendenze delle province e dei comuni, fu trasferito alle dipendenze del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca dall'1 gennaio 2000, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999, con la garanzia del mantenimento, ai fini economici e giuridici, dell'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1999, delle mansioni e della sede di lavoro;
    la legge finanziaria 2006 (legge 266 del 2005), con il comma 218 dell'articolo 1, interpretò il comma 2, dell'articolo 8, della citata legge n. 124 del 1999, trasformando il riconoscimento dell'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1999 in «temporizzazione» dell'anzianità, cioè in anzianità fittizia ed inferiore, a grave danno dei lavoratori interessati;
    è una vicenda che ha creato non poche difficoltà economiche a migliaia di famiglie, basti pensare a coloro che sono obbligati a restituire cifre ingenti con rate mensili anche di 400,00 euro, a seguito di sentenze emesse nei giudizi di secondo grado che le Corti di Giustizia Europee hanno dichiarato illegittime:

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative anche di tipo normativo volte a garantire l'applicazione dell'articolo 8, comma 2 della legge 124 del 1999 con il riconoscimento dell'anzianità effettivamente maturata sia per il personale ancora in servizio, sia per il personale andato in quiescenza dopo il 1o gennaio 2000 e a disporre il blocco immediato delle richieste di recupero, in atto, delle somme percepite dal personale ATA-ITP a seguito di sentenze favorevoli di primo e secondo grado, precedenti all'intervento normativo e alla norma interpretativa contenuta nella sopra citata legge finanziaria n 266 del 2005.
9/1682-A/24Antimo Cesaro.


   La Camera,
   premesso che:
    con questo provvedimento si è abrogata la trasformazione in graduatoria ad esaurimento della graduatoria di merito per gli insegnanti di religione del 2004;
     il lasso di tempo intercorso, le esigenze future che non possono essere garantite dalla sola riserva del 30 per cento, e considerato altresì di non voler ritornare al solo principio della nomina,

impegna il Governo:

   a provvedere a bandire un nuovo concorso con i requisiti legati al triennio di insegnamento della religione;
   ad inserire in un prossimo provvedimento la proroga della validità della precedente graduatoria fino al periodo di validità del nuovo concorso.
9/1682-A/25Moretti, Cimbro, Fioroni.


   La Camera,
   premesso che:
    con questo provvedimento si è abrogata la trasformazione in graduatoria ad esaurimento della graduatoria di merito per gli insegnanti di religione del 2004;
     il lasso di tempo intercorso, le esigenze future che non possono essere garantite dalla sola riserva del 30 per cento, e considerato altresì di non voler ritornare al solo principio della nomina,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di bandire un nuovo concorso con i requisiti legati al triennio di insegnamento della religione;
   ad inserire in un prossimo provvedimento la proroga della validità della precedente graduatoria fino al periodo di validità del nuovo concorso.
9/1682-A/25. (Testo modificato nel corso della seduta) Moretti, Cimbro, Fioroni.


   La Camera,
   premesso che
    il provvedimento in esame contiene, tra le altre, disposizioni in materia di pubblico impiego volte a razionalizzare e ottimizzare i meccanismi assunzionali;
    i commi 1 e 2 dell'articolo 4, sono volti a contenere l'utilizzo del lavoro a tempo determinato nella pubblica amministrazione, mediante l'introduzione di alcune modifiche all'articolo 36 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con le quali si specifica che nelle pubbliche amministrazioni il ricorso al lavoro flessibile è consentito per rispondere ad esigenze esclusivamente temporanee o eccezionali;
    inoltre, i medesimi commi, estendono alle Pubbliche Amministrazioni l'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, sul lavoro a tempo determinato – pur mantenendo in vigore il divieto di trasformare il contratto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato – e sanciscono la nullità dei contratti conclusi in violazione della legge, con conseguente responsabilità erariale e dirigenziale e divieto di erogare la retribuzione di risultato al dirigente;
    in linea di principio generale tali misure sono condivisibili, poiché nel nostro Paese, il ricorso a prestazioni di lavoro non a tempo indeterminato ha raggiunto livelli non più sostenibili, con il risultato di relegare ai margini della società intere generazioni di donne e uomini;
    al tempo stesso la contestuale impossibilità di prorogare contratti in scadenza e di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, rischia di produrre un ulteriore impoverimento di settori nevralgici della vita del Paese; si pensi alla situazione e le Università italiane in cui la diffusione di contratti «precari» ha raggiunto livelli tali da pregiudicare la continuità delle attività didattiche e di ricerca, il buon funzionamento amministrativo, purtroppo, la realtà ci fornisce un quadro assai desolante dello stato delle cose: esemplificativa è la condizione 84 persone impiegate a tempo determinato nel Politecnico di Torino, i cui contratti sono in scadenza, con il serio rischio che non vengano prorogati; tali soggetti – con un'anzianità di servizio «precario» che oscilla tra i 6 e i 16 anni  – svolgono funzioni insostituibili per la vita dell'Università ma sono indotte a convivere con un perenne stato di incertezza professionale e personale;
    le ambizioni di un Paese si misurano anche dalla capacità di contemperare le legittime esigenze di contenimento della spesa pubblica con la necessità di fornire adeguato sostegno in termini di professionalità e di strumenti;
    a tal fine, è necessario estendere alcune delle disposizioni contenute nel presente provvedimento consentendo la possibilità di stabilizzazione del personale

impegna il Governo

ad inserire all'interno del primo decreto utile alle università in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle proprie disponibilità di bilancio, e quindi in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa – l'attuazione di processi di stabilizzazione di personale amministrativo che abbia superato una procedura selettiva o prevista dalle norme di legge e che abbia maturato almeno 3 anni di servizio negli ultimi 5.
9/1682-A/26Gribaudo, Damiano, Paola Bragantini, D'Ottavio, Fiorio, Boccuzzi, Bobba, Bonomo, Fioroni, Fregolent, Bargero, Rossomando, Giorgis, Taricco.


   La Camera,
   premesso che
    il provvedimento in esame contiene, tra le altre, disposizioni in materia di pubblico impiego volte a razionalizzare e ottimizzare i meccanismi assunzionali;
    i commi 1 e 2 dell'articolo 4, sono volti a contenere l'utilizzo del lavoro a tempo determinato nella pubblica amministrazione, mediante l'introduzione di alcune modifiche all'articolo 36 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con le quali si specifica che nelle pubbliche amministrazioni il ricorso al lavoro flessibile è consentito per rispondere ad esigenze esclusivamente temporanee o eccezionali;
    inoltre, i medesimi commi, estendono alle Pubbliche Amministrazioni l'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, sul lavoro a tempo determinato – pur mantenendo in vigore il divieto di trasformare il contratto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato – e sanciscono la nullità dei contratti conclusi in violazione della legge, con conseguente responsabilità erariale e dirigenziale e divieto di erogare la retribuzione di risultato al dirigente;
    in linea di principio generale tali misure sono condivisibili, poiché nel nostro Paese, il ricorso a prestazioni di lavoro non a tempo indeterminato ha raggiunto livelli non più sostenibili, con il risultato di relegare ai margini della società intere generazioni di donne e uomini;
    al tempo stesso la contestuale impossibilità di prorogare contratti in scadenza e di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, rischia di produrre un ulteriore impoverimento di settori nevralgici della vita del Paese; si pensi alla situazione e le Università italiane in cui la diffusione di contratti «precari» ha raggiunto livelli tali da pregiudicare la continuità delle attività didattiche e di ricerca, il buon funzionamento amministrativo, purtroppo, la realtà ci fornisce un quadro assai desolante dello stato delle cose: esemplificativa è la condizione 84 persone impiegate a tempo determinato nel Politecnico di Torino, i cui contratti sono in scadenza, con il serio rischio che non vengano prorogati; tali soggetti – con un'anzianità di servizio «precario» che oscilla tra i 6 e i 16 anni  – svolgono funzioni insostituibili per la vita dell'Università ma sono indotte a convivere con un perenne stato di incertezza professionale e personale;
    le ambizioni di un Paese si misurano anche dalla capacità di contemperare le legittime esigenze di contenimento della spesa pubblica con la necessità di fornire adeguato sostegno in termini di professionalità e di strumenti;
    a tal fine, è necessario estendere alcune delle disposizioni contenute nel presente provvedimento consentendo la possibilità di stabilizzazione del personale

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire all'interno del primo decreto utile alle università in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle proprie disponibilità di bilancio, e quindi in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa –l'attuazione di processi di stabilizzazione di personale amministrativo che abbia superato una procedura selettiva o prevista dalle norme di legge e che abbia maturato almeno 3 anni di servizio negli ultimi 5.
9/1682-A/26. (Testo modificato nel corso della seduta) Gribaudo, Damiano, Paola Bragantini, D'Ottavio, Fiorio, Boccuzzi, Bobba, Bonomo, Fioroni, Fregolent, Bargero, Rossomando, Giorgis, Taricco.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, recita: «sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, 11. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie (delle corti di appello) dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. (Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco).»;
    la su riportata norma è atta a stabilire procedure più rapide in termini di semplificazione amministrativa e, in particolare, trova larga applicazione nei procedimenti preparatori alla presentazione delle liste per le elezioni amministrative e politiche, nonché nella presentazione di referendum popolari e di leggi di iniziativa popolare, con notevoli vantaggi anche in termini economici per la pubblica amministrazione, in quanto sgravano evidentemente le stesse da funzioni burocratiche che ne possono limitare le funzioni principali;
    si ritiene utile stabilire un'interpretazione autentica della succitata norma nel senso che i soggetti ivi elencati, competenti a eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni degli elettori e dei candidati, possono esercitare la funzione autenticante senza alcuna limitazione territoriale, anche al di fuori del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari e per consultazioni che non si svolgono nel suddetto territorio,

impegna il Governo

a trasmettere a tutte le articolazioni dell'ordinamento dello Stato, compresi e, in particolare, i Tribunali Amministrativi Regionali e il Consiglio di Stato, anche attraverso una circolare che riporti la citata interpretazione, l'intento estensivo del Legislatore nello stabilire le funzioni autenticanti riferite alle sottoscrizioni degli elettori e dei candidati.
9/1682-A/27Pilozzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il superamento del servizio militare di leva ha fatto venire meno tutta una serie di illeciti tipici del rapporto fra autorità dello Stato e cittadino chiamato alle armi e diminuito drasticamente il numero di militari sottoposti ai Tribunali militari;
    numerose sentenze della Corte costituzionale hanno negli anni determinato la progressiva «erosione» della giurisdizione militare in favore di quella ordinaria;
    si è assistito negli ultimi anni ad una caduta verticale del lavoro delle procure militari e dei relativi tribunali e l'emergere di una sottoutilizzazione degli apparati della giurisdizione speciale che ha posto seriamente in dubbio l'opportunità e/o l'utilità di una struttura, che è divenuta per di più chiaramente antieconomica;
    la legge 24 dicembre 2007 n. 244, articolo 2, commi da 603 a 611, ha modificato la «geografia» dei Tribunali Militari, riducendoli, e limitando il numero dei componenti del Consiglio della Magistratura Militare;
    nonostante la soppressione di alcuni tribunali militari con la riforma del 2007, la permanenza delle tre sedi di tribunale a Verona, Roma e Napoli risulta comunque sproporzionata ed antieconomica rispetto ai limitati carichi di lavoro che caratterizzano oggi la giustizia militare;
    ritenuto che la stessa esistenza dei Tribunali Militari debba ritenersi, istituzionalmente storicamente e socialmente superata;
    in attesa di una riforma costituzionale dell'articolo 103, terzo comma, che preveda il definitivo superamento dei tribunali militari con l'istituzione presso ogni organo giudiziario ordinario di una sezione specializzata per i reati militari, vi è la pressante necessità, anche in considerazione della grave crisi economica che sta vivendo il nostro Paese e tenuto conto di quanto testè motivato, di razionalizzare le risorse destinate all'amministrazione della giustizia militare,

impegna il Governo

a avviare una riduzione, ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, della consistenza degli organici della magistratura militare e del relativo personale, per calibrarli sulle effettive esigenze di servizio, e di conseguenza a considerare la soppressione dei tribunali militari e delle procure militari della Repubblica di Verona e di Napoli, nonché del tribunale e dell'ufficio militare di sorveglianza di Roma.
9/1682-A/28Frusone.


   La Camera,
   premesso che:
    il superamento del servizio militare di leva ha fatto venire meno tutta una serie di illeciti tipici del rapporto fra autorità dello Stato e cittadino chiamato alle armi e diminuito drasticamente il numero di militari sottoposti ai Tribunali militari;
    numerose sentenze della Corte costituzionale hanno negli anni determinato la progressiva «erosione» della giurisdizione militare in favore di quella ordinaria;
    si è assistito negli ultimi anni ad una caduta verticale del lavoro delle procure militari e dei relativi tribunali e l'emergere di una sottoutilizzazione degli apparati della giurisdizione speciale che ha posto seriamente in dubbio l'opportunità e/o l'utilità di una struttura, che è divenuta per di più chiaramente antieconomica;
    la legge 24 dicembre 2007 n. 244, articolo 2, commi da 603 a 611, ha modificato la «geografia» dei Tribunali Militari, riducendoli, e limitando il numero dei componenti del Consiglio della Magistratura Militare;
    nonostante la soppressione di alcuni tribunali militari con la riforma del 2007, la permanenza delle tre sedi di tribunale a Verona, Roma e Napoli risulta comunque sproporzionata ed antieconomica rispetto ai limitati carichi di lavoro che caratterizzano oggi la giustizia militare;
    ritenuto che la stessa esistenza dei Tribunali Militari debba ritenersi, istituzionalmente storicamente e socialmente superata;
    in attesa di una riforma costituzionale dell'articolo 103, terzo comma, che preveda il definitivo superamento dei tribunali militari con l'istituzione presso ogni organo giudiziario ordinario di una sezione specializzata per i reati militari, vi è la pressante necessità, anche in considerazione della grave crisi economica che sta vivendo il nostro Paese e tenuto conto di quanto testè motivato, di razionalizzare le risorse destinate all'amministrazione della giustizia militare,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di avviare una riduzione, ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, della consistenza degli organici della magistratura militare e del relativo personale, per calibrarli sulle effettive esigenze di servizio, e di conseguenza a considerare la soppressione dei tribunali militari e delle procure militari della Repubblica di Verona e di Napoli, nonché del tribunale e dell'ufficio militare di sorveglianza di Roma.
9/1682-A/28. (Testo modificato nel corso della seduta) Frusone.


   La Camera
   premesso che:
    in quasi tutti i Paesi europei il rapporto percentuale tra i dipendenti civili del Ministero della Difesa ed i militari è molto più alto che quello del nostro Paese (in Francia la percentuale è 50 per cento civili 50 per cento militari);
    un militare, specialmente in ruolo direttivo, costa 2,6 volte in più di quello di un dipendente civile;
    molte mansioni di ufficio (contabilità e non solo) oggi ricoperte da militari potrebbero essere in modo assai meno dispendioso ricoperte da personale civile della difesa,

impegna il Governo

a correggere a favore della componente civile della difesa la percentuale attuale tra l'insieme del personale dipendente del Ministero della Difesa
9/1682-A/29Artini.


   La Camera
   premesso che:
    in quasi tutti i Paesi europei il rapporto percentuale tra i dipendenti civili del Ministero della Difesa ed i militari è molto più alto che quello del nostro Paese (in Francia la percentuale è 50 per cento civili 50 per cento militari);
    un militare, specialmente in ruolo direttivo, costa 2,6 volte in più di quello di un dipendente civile;
    molte mansioni di ufficio (contabilità e non solo) oggi ricoperte da militari potrebbero essere in modo assai meno dispendioso ricoperte da personale civile della difesa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconsiderare a favore della componente civile della difesa la percentuale attuale tra l'insieme del personale dipendente del Ministero della Difesa
9/1682-A/29. (Testo modificato nel corso della seduta) Artini.


   La Camera,
   premesso che:
    al fine di conseguire una razionalizzazione e risparmio delle spese del Ministero della Difesa in merito all'esternalizzazione a ditte esterne delle opere di manutenzione, riparazione, sostituzione di parti dei mezzi a disposizione delle Forze Armate,

impegna il Governo

a valorizzare al massimo le professionalità interne del Ministero della Difesa attraverso il ricorso ai dipendenti civili della difesa e attraverso il rilancio della Scuola Allievi Operai delle Forze Armate di cui alla legge 19 maggio 1964, n. 345.
9/1682-A/30Corda.


   La Camera,
   premesso che:
    il Tar del Lazio tramite la sentenza 2446/2013 ha reso nulla parte della circolare n. 2/2012 del dipartimento della Funzione pubblica attinente le regole per il pensionamento del personale. La sentenza toglie alla pubblica amministrazione la facoltà di legittimare il collocamento a riposo d'ufficio nei confronti del dipendente che compie 65 anni (limite ordinamentale) contro il parere avverso dello stesso, a prescindere dal controllo del perfezionamento entro il 31 dicembre 2011 dei requisiti previgenti la riforma Fornero per poter accedere alla pensione di anzianità. Viene altresì riconosciuto il diritto del ricorrente a restare in servizio sino al compimento di 66 anni, e cioè il successivo limite anagrafico per poter usufruire del trattamento di vecchiaia previsto dall'articolo 24 del decreto legge 201/2011.11 pronunciamento del Tar Lazio si pone in netto contrasto con i più recenti pareri della Funzione Pubblica (13264/2013 e 15888/2013) riguardanti l'obbligo previsto per le Amministrazioni di risolvere il rapporto lavorativo non oltre il compimento del limite ordinamentale di 65 anni d'età, fatta eccezione per l'eventuale biennio di trattenimento ai sensi del decreto legislativo 503/1992;
    la sentenza n. 2446/2013 del T.A.R. Lazio con cui veniva annullata la circolare n. 2 del marzo 2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica nella parte in cui interpretava erroneamente il decreto-legge 201/2011 («Legge Fornero»), dispone che per i dipendenti che avevano maturato al 31.11.2011 le «quote» per il pensionamento d'anzianità l'età-limite per il pensionamento per vecchiaia rimaneva, secondo la previgente normativa, quella di 65 anni d'età anche dopo il 1 gennaio 2012;
    è quindi confermato, in tal modo, che per tutti i pubblici dipendenti il limite d'età per il pensionamento per vecchiaia dal 1 gennaio 2012 è quello di 66 anni, incrementato, dal 1 gennaio 2013, a 66 anni e 3 mesi (come previsto dal combinato disposto del D. L. 201/2011 e del D. L. 78/2010);
    un provvedimento di collocamento a riposo al compimento dei 65 anni dopo il 1 gennaio 2012 motivato in base all'interpretazione annullata potrebbe, quindi, essere impugnato con successo dal dipendente, come è già cominciato a succedere;
    ciò consente di rimanere in servizio fino al nuovo limite di età a tutti coloro che compiono i 65 anni nel corrente 2013 e, pur avendo maturato le «quote al 31.12..2011, non intendano essere collocati a riposo,

impegna il Governo

ad intervenire mediante provvedimento legislativo al fine di conformarsi alla sentenza del TAR Lazio per far salvi i trattamenti in servizio oltre il limite anagrafico ordina mentale eventualmente accordati dalle amministrazioni fino alla data di emanazione del presente decreto su istanza formulata dai dipendenti ai sensi del decreto legge 6 dicembre 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.
9/1682-A/31Bargero, Porta, Baruffi, Biondelli.


   La Camera
   premesso che:
    il disegno di legge in esame si inquadra nell'ambito delle iniziative, preannunciate dal Governo, di garantire il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;
    le Amministrazioni dello Stato devono collaborare al conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa pubblica, secondo le linee tracciate dal decreto-legge n. 95 del 2012, nonché attenersi a quanto stabilito dalla legge di stabilità;
    la disposizione introdotta si propone, in attuazione dei principi sanciti dalle norme a tutela del pubblico impiego, di rafforzare gli obiettivi di efficienza e economicità, al fine di evitare un pregiudizio alla continuità dell'azione amministrativa e al fine di garantire il potenziamento delle attività di monitoraggio dei conti pubblici e di controllo della spesa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di provvedere che ai dipendenti dell'Amministrazione economico-finanziaria cui sono state affidate le mansioni della terza area, sulla base di contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato, stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del CCNL del quadriennio 1998-2001, venga attribuito, dalla data di assunzione delle funzioni fissata nei medesimi contratti individuali e nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato previste per le strutture interessate, tenuto altresì conto delle mansioni effettivamente svolte e della professionalità conseguita, il relativo inquadramento giuridico e il corrispondente trattamento economico, peraltro senza ulteriori aggravi di spesa.
9/1682-A/32Preziosi, D'Incecco, Oliverio.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 13 dell'articolo 2 del decreto-legge all'esame prevede l'assunzione di 3 unità dirigenziali, nel contesto dell'attuale dotazione organica anche attingendo all'ultima graduatoria concorsuale approvata, presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
    il costo di tale operazione è di 137 mila euro per il 2013 e a regime di 410 mila euro;
    rilevata la contraddittorietà della finalità generale del provvedimento, quella di un riassetto efficiente delle pubbliche amministrazione, con l'assunzione di 3 nuove figure dirigenziali nell'AGEA;
    con il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (c.d. spending review) è stato previsto l'emanazione di decreti attuativi per la definizione delle dotazioni organiche e strumentali del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e per la correlata riduzione della dotazione organica di AGEA;
    attualmente sono all'esame del Parlamento provvedimenti volti ad un riordino complessivo del sistema degli enti vigilati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e che in tale ambito si inserisce lo snellimento strutturale e una riassegnazione dei compiti nonché la soppressione dell'Agenzia stessa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di non procedere, in un prossimo provvedimento, all'assunzione di ulteriore personale nell'organico dell'Agenzia delle erogazioni in agricoltura (AGEA) tenendo in considerazione l'attuale riforma degli enti vigilati.
9/1682-A/33Guidesi, Caon.


   La Camera,

  esaminato il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;

  tenuto conto che l'articolo 11 prevede una semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);

  tenuto conto che lo stesso articolo 11 prevede l'emanazione di decreti da parte di Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che devono dettare misure per l'applicazione del sistema;

  ritenuto che il novo sistema deve aver introdotti specifici adempimenti che rendano semplice, efficace e poco oneroso l'esercizio del sistema, con vantaggi per i piccoli produttori;

  ritenuto opportuno prevedere la possibilità di delegare gli adempimenti di iscrizione al SISTRI, movimentazione e registrazione di rifiuti da parte degli Enti e imprese produttori di minori dimensioni, agli operatori professionali, come trasportatori, soggetti che effettuano lo smaltimento o il recupero, commercianti e intermediari non detentori, associazioni di categoria, per evitare di caricare con nuovi obblighi, anche onerosi, soggetti che producono quantità minime di rifiuti pericolosi,

impegna il Governo

nell'ambito dell'emanazione dei decreti attuativi previsti dall'articolo 11, a procedere ad una ulteriore semplificazione del SISTRI, anche per garantire la stessa funzionalità del sistema, prevedendo di escludere dall'iscrizione i piccoli produttori di rifiuti pericolosi, ossia imprese fino a 10 dipendenti, e i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno (articolo 212, comma 8 del codice).
9/1682-A/34Borghesi, Grimoldi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 10 concerne la politica di coesione europea ed in particolare al comma 1 si prevede l'istituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale sottoponendola alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. I successivi commi 2 e 3 suddividono le competenze in tema di politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia;
    questa previsione normativa nel suo complesso interviene nell'ambito delle politiche di coesione ai fini del rafforzamento di misure che dovrebbero prevedere il potenziamento dei progetti per le politiche regionali, invadendo pesantemente il campo delle competenze legislative regionali;
    già in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano le Regioni si erano fortemente opposte all'articolo 10 di questo provvedimento;
    la nuova Agenzia che andrà ad essere istituita con questo provvedimento, porterebbe un notevole aggravio di oneri a carico della I finanza pubblica (1.450.000 annui a decorrere dall'anno 2014), e questo è dimostrato dal fatto che durante l'iter al Senato, in commissione bilancio, sono stati stralciati quei commi che prevedevano l'assunzione a tempo indeterminato di un massimo di 120 unità «altamente qualificate» anche oltre i contingenti organici attualmente previsti, con un costo pari ad euro 5.520.000 annui,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, in u nuovo prossimo provvedimento più organico e adatto, una più attenta valutazione delle problematiche relative al potenziamento delle politiche di coesione;
9/1682-A/35Prataviera.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 10 concerne la politica di coesione europea ed in particolare al comma 1 si prevede l'istituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale sottoponendola alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. I successivi commi 2 e 3 suddividono le competenze in tema di politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia;
    questa previsione normativa nel suo complesso interviene nell'ambito delle politiche di coesione ai fini del rafforzamento di misure che dovrebbero prevedere il potenziamento dei progetti per le politiche regionali, invadendo pesantemente il campo delle competenze legislative regionali;
    già in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano le Regioni si erano fortemente opposte all'articolo 10 di questo provvedimento;
    la nuova Agenzia che andrà ad essere istituita con questo provvedimento, porterebbe un notevole aggravio di oneri a carico della I finanza pubblica (1.450.000 annui a decorrere dall'anno 2014), e questo è dimostrato dal fatto che durante l'iter al Senato, in commissione bilancio, sono stati stralciati quei commi che prevedevano l'assunzione a tempo indeterminato di un massimo di 120 unità «altamente qualificate» anche oltre i contingenti organici attualmente previsti, con un costo pari ad euro 5.520.000 annui,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, in un nuovo prossimo provvedimento più organico e adatto, una attenta valutazione delle problematiche relative al potenziamento delle politiche di coesione;
9/1682-A/35. (Testo modificato nel corso della seduta) Prataviera.


   La Camera,
   esaminato il provvedimento in titolo;
   considerato il carattere eterogeneo delle norme in esso contenute, aggregate dal comune denominatore di un provvedimento dispendioso delle risorse pubbliche;
   ritenute infatti le misure di razionalizzazione della spesa pubblica di cui all'articolo 1 del provvedimento insufficienti rispetto ai costi recati, ad esempio, dai processi di stabilizzazione in esso previsti o dall'ampliamento dei numeri di dirigenti per enti inutili quale l'AGEA,

impegna il Governo

a reperire, nei futuri provvedimenti di natura economica o comunque recanti nuovi ed ulteriori oneri, le necessarie risorse attraverso la riduzione della spesa pubblica e non mediante una nuova imposizione fiscale ovvero attraverso un aumento delle tassazioni vigenti.
9/1682-A/36Gianluca Pini, Matteo Bragantini, Invernizzi.


   La Camera,
   esaminato il provvedimento in titolo;
   considerato il carattere eterogeneo delle norme in esso contenute, aggregate dal comune denominatore di un provvedimento dispendioso delle risorse pubbliche;
   ritenute infatti le misure di razionalizzazione della spesa pubblica di cui all'articolo 1 del provvedimento insufficienti rispetto ai costi recati, ad esempio, dai processi di stabilizzazione in esso previsti o dall'ampliamento dei numeri di dirigenti per enti inutili quale l'AGEA,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di reperire, nei futuri provvedimenti di natura economica o comunque recanti nuovi ed ulteriori oneri, le necessarie risorse attraverso la riduzione della spesa pubblica e non mediante una nuova imposizione fiscale ovvero attraverso un aumento delle tassazioni vigenti.
9/1682-A/36. (Testo modificato nel corso della seduta) Gianluca Pini, Matteo Bragantini, Invernizzi.


   La Camera,
   esaminato il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;
   tenuto conto che l'articolo 11 prevede una semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
   considerato che l'articolo 11 non prevede la possibilità per le amministrazioni di controllo di tenere conto della buona fede degli operatori permettendo al soggetto che sbaglia di poter denunciare senza timore il proprio errore agli organi competenti;
   tenuto conto che lo stesso articolo 11 prevede l'emanazione di decreti da parte di Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che devono dettar misure per l'applicazione del sistema,

impegna il Governo

nell'ambito dei decreti ministeriali di attuazione del SISTRI oppure dei prossimi provvedimenti di carattere finanziario, ad individuare apposite procedure che introducono per talune fattispecie di violazioni minori l'istituto del ravvedimento operoso in analogia a quanto previsto per le violazione di natura fiscale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, in questo modo liberando altresì risorse umane e materiali per l'accertamento delle violazioni di maggiore gravità.
9/1682-A/37Fedriga, Grimoldi.


   La Camera,
   esaminato il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;
   tenuto conto che l'articolo 11 prevede una semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
   considerato che con l'emendamento 11.500 del Governo è stato previsto uno slittamento dell'applicazione delle sanzioni e delle sanzioni accessorie per l'omessa iscrizione al sistema e per tutte le alte violazioni commesse dai soggetti obbligati al SISTRI e che pertanto tale periodo si presenta come un periodo in cui si dovrebbe sperimentare la funzionalità generale del sistema;
   tenuto conto che l'articolo 11 prevede l'emanazione i decreti da parte di Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che devono dettare misure per l'applicazione del sistema;
   ritenuto che il novo sistema deve aver introdotti specifici adempimenti che rendano semplice, efficace e poco oneroso l'esercizio del sistema con vantaggi per i piccoli produttori e per l'amministrazione pubblica,

impegna il Governo

nell'ambito dell'emanazione dei decreti attuativi dell'articolo 11, a rivedere le norme di applicazione del SISTRI, previa consultazione del e associazioni degli utenti e delle categorie dei soggetti obbligati, verso una ulteriore semplificazione e razionalizzazione del sistema.
9/1682-A/38Molteni, Grimoldi.


   La Camera,
   esaminato il provvedimento in titolo;
   valutate le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, relativamente all'obbligo di comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il costo annuo del personale comunque utilizzato;
   ritenuto che tale previsione debba perseguire la finalità di trasparenza dei costi dell'apparato pubblico,

impegna il Governo

ad estendere la norma, nelle more di attuazione del provvedimento, anche al costo dei manager e dirigenti di società ed aziende che usufruiscono in modo diretto o indiretto di interventi pubblici in funzione anticrisi.
9/1682-A/39Matteo Bragantini, Invernizzi.


   La Camera,
   esaminato il provvedimento in titolo;
   valutate le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, relativamente all'obbligo di comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il costo annuo del personale comunque utilizzato;
   ritenuto che tale previsione debba perseguire la finalità di trasparenza dei costi dell'apparato pubblico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere la norma, nelle more di attuazione del provvedimento, anche al costo dei manager e dirigenti di società ed aziende che usufruiscono in modo diretto o indiretto di interventi pubblici in funzione anticrisi.
9/1682-A/39. (Testo modificato nel corso della seduta) Matteo Bragantini, Invernizzi.


   La Camera,
   esaminato il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;
   tenuto conto che l'articolo 11 prevede una semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
   considerato che l'articolo 11 non prevede nulla in favo e dei soggetti già iscritti al SISTRI che hanno pagato i contributi dovuti per gli anni 2010 e 2011, nonostante il vecchio sistema non sia mai entrato in vigore;
   tenuto conto che lo stesso articolo 11 prevede l'emanazione di decreti da parte di Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che devono dettar misure per l'applicazione del sistema,

impegna il Governo

nell'ambito dei decreti ministeriali di attuazione del SISTRI oppure dei prossimi provvedimenti di carattere finanziario, ad individuare un'apposita procedura amministrativa per restituire le somme versate per l'iscrizione al vecchio SISTRI negli anni in cui tale sistema non è entrato in operatività o, in alternativa, per compensarle con i debiti di qualunque genere (tributari, fiscali, contribuitivi) vantati dal soggetto titolato nei confronti della pubblica amministrazione.
9/1682-A/40Grimoldi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (c.d. spending review) prevede che gli organi di governo delle società pubbliche, a seconda delle attività e della tipologia di influenza esercitata dall'Amministrazione, siano composti da non più di tre membri (comma 4) o da un numero compreso tra tre e cinque membri (comma 5). Nel primo caso, due membri devono essere dipendenti dell'Ente pubblico titolare della partecipazione o dei poteri di indirizzo e vigilanza, nel caso di un consiglio di amministrazione formato da cinque componenti, almeno tre invece devono essere i dipendenti dell'Ente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di modificare la normativa nel senso di lasciare alla deliberazione assembleare la decisione di avvalersi della presenza dei dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione ovvero di novellare tale obbligo.
9/1682-A/41Caparini, Matteo Bragantini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 al comma 6, secondo periodo, è volto a dare certezza applicativa agli strumenti prefigurati con l'articolo 4 del decreto-legge in esame, anche ai fini della parallela procedura già prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, in modo da mettere in condizione l'amministrazione, onde evitare altresì possibili futuri contenziosi in grado di frustrare le esigenze di stabilità e certezza perseguite con l'intervento normativo, di avere piena contezza dei soggetti nei cui confronti la procedura di cui trattasi deve essere avviata eliminando, quindi, qualsiasi dubbio in sede di applicazione della citata disposizione anche con riguardo alla circostanza che tra i soggetti ammessi alla citata procedura devono essere ricompresi tutti i dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato secondo qualsiasi fattispecie prevista dalla normativa in vigore presso l'Amministrazione, purché, alla data del 1 gennaio 2013 (data di entrata in vigore della legge di stabilità per l'anno 2013, e pertanto senza alcuna estensione della facoltà in oggetto a dipendenti a contratto ulteriori o diversi rispetto a quanto delineato dal legislatore nel 2012), effettivamente e a qualsiasi titolo lecitamente in servizio per effetto di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e, conseguentemente, inquadrati in qualsiasi categoria contrattuale nell'ambito della dotazione dei dipendenti a contratto della corrispondente pianta organica, secondo la disciplina speciale di riferimento, che deve intendersi che ha, comunque, prodotto i suoi effetti, oltre ai fini retributivi e previdenziali, anche ai fini della legittimazione del dipendente ad avvalersi della procedura prevista ai sensi del citato articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2012 n. 228;
    le conseguenti modifiche di cui ai commi 6-bis e 6-ter dell'articolo 4 del decreto legge in esame hanno la finalità di coordinare, per effetto dell'intervento sopra evidenziato, la disciplina di riferimento per la fattispecie di cui al predetto articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 chiarendone in maniera autentica ed inequivocabile la genuina ratio e pertanto gli effetti applicativi, nonché di consentire all'amministrazione interessata, in considerazione del termine stringente imposto dalla normativa del 2012, secondo cui la procedura si sarebbe dovuta originariamente concludere entro il 31 dicembre 2013, di avere la facoltà di valutare di diluire nel tempo l'immissione in ruolo del personale interessato in coerenza con i termini (dal 1 settembre 2013 al 31 dicembre 2015) ora fissati dal presente provvedimento per l'intero settore pubblico interessato;
    l'Amministrazione interessata dovrà procedere a dare attuazione alla procedura di cui al citato articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, nei termini sopra chiariti in maniera autentica con l'intervento d cui all'articolo 4, comma 6, sopra descritto del presente provvedimento al fine di non determinare una ingiustificata disparità di trattamento, in coerenza con le modalità di esame già praticate in passato dalla stessa Amministrazione nel corso dei precedenti interventi di inquadramento in ruolo del proprio personale ed in particolare di quelli effettuati ai sensi dell'articolo 2, comma 4-duodecies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80 che sono stati garanzia di trasparenza, di valutazione comparativa accurata ed effettiva e, pertanto, di fedele osservanza dei principi Costituzionali in materia,

impegna il Governo

ad adottare ogni più adeguato intervento applicativo volto ad assicurare la coerenza nella fase di attuazione con quella che è l'effettiva volontà, delle disposizioni normative in esame, una volta che, con l'intervento di chiarificazione autentica di cui all'articolo 4, comma 6, ultimo periodo, del decreto legge in esame, e i conseguenti interventi normativi (effettuati con l'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter), sull'articolo 1 comma 166 della legge 24 dicembre 2012 e all'articolo 2, comma 4-duodecies del decreto-legge 14 marzo 2005, n, 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, si è univocamente dato contezza del fatto che le stesse disposizioni citate vanno interpretate univocamente nel senso descritto in premessa.
9/1682-A/42Tancredi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 al comma 6, secondo periodo, è volto a dare certezza applicativa agli strumenti prefigurati con l'articolo 4 del decreto-legge in esame, anche ai fini della parallela procedura già prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, in modo da mettere in condizione l'amministrazione, onde evitare altresì possibili futuri contenziosi in grado di frustrare le esigenze di stabilità e certezza perseguite con l'intervento normativo, di avere piena contezza dei soggetti nei cui confronti la procedura di cui trattasi deve essere avviata eliminando, quindi, qualsiasi dubbio in sede di applicazione della citata disposizione anche con riguardo alla circostanza che tra i soggetti ammessi alla citata procedura devono essere ricompresi tutti i dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato secondo qualsiasi fattispecie prevista dalla normativa in vigore presso l'Amministrazione, purché, alla data del 1 gennaio 2013 (data di entrata in vigore della legge di stabilità per l'anno 2013, e pertanto senza alcuna estensione della facoltà in oggetto a dipendenti a contratto ulteriori o diversi rispetto a quanto delineato dal legislatore nel 2012), effettivamente e a qualsiasi titolo lecitamente in servizio per effetto di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e, conseguentemente, inquadrati in qualsiasi categoria contrattuale nell'ambito della dotazione dei dipendenti a contratto della corrispondente pianta organica, secondo la disciplina speciale di riferimento, che deve intendersi che ha, comunque, prodotto i suoi effetti, oltre ai fini retributivi e previdenziali, anche ai fini della legittimazione del dipendente ad avvalersi della procedura prevista ai sensi del citato articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2012 n. 228;
    le conseguenti modifiche di cui ai commi 6-bis e 6-ter dell'articolo 4 del decreto legge in esame hanno la finalità di coordinare, per effetto dell'intervento sopra evidenziato, la disciplina di riferimento per la fattispecie di cui al predetto articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 chiarendone in maniera autentica ed inequivocabile la genuina ratio e pertanto gli effetti applicativi, nonché di consentire all'amministrazione interessata, in considerazione del termine stringente imposto dalla normativa del 2012, secondo cui la procedura si sarebbe dovuta originariamente concludere entro il 31 dicembre 2013, di avere la facoltà di valutare di diluire nel tempo l'immissione in ruolo del personale interessato in coerenza con i termini (dal 1 settembre 2013 al 31 dicembre 2015) ora fissati dal presente provvedimento per l'intero settore pubblico interessato;
    l'Amministrazione interessata dovrà procedere a dare attuazione alla procedura di cui al citato articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, nei termini sopra chiariti in maniera autentica con l'intervento d cui all'articolo 4, comma 6, sopra descritto del presente provvedimento al fine di non determinare una ingiustificata disparità di trattamento, in coerenza con le modalità di esame già praticate in passato dalla stessa Amministrazione nel corso dei precedenti interventi di inquadramento in ruolo del proprio personale ed in particolare di quelli effettuati ai sensi dell'articolo 2, comma 4-duodecies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80 che sono stati garanzia di trasparenza, di valutazione comparativa accurata ed effettiva e, pertanto, di fedele osservanza dei principi Costituzionali in materia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni più adeguato intervento applicativo volto ad assicurare la coerenza nella fase di attuazione con quella che è l'effettiva volontà, delle disposizioni normative in esame, una volta che, con l'intervento di chiarificazione autentica di cui all'articolo 4, comma 6, ultimo periodo, del decreto legge in esame, e i conseguenti interventi normativi (effettuati con l'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter), sull'articolo 1 comma 166 della legge 24 dicembre 2012 e all'articolo 2, comma 4-duodecies del decreto-legge 14 marzo 2005, n, 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, si è univocamente dato contezza del fatto che le stesse disposizioni citate vanno interpretate univocamente nel senso descritto in premessa.
9/1682-A/42. (Testo modificato nel corso della seduta) Tancredi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 del decreto legge n. 101/2013 ha rivisto la composizione della Civit elevando il numero dei suoi componenti da quattro a cinque;
    nell'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto, si è stabilito che gli attuali componenti della Commissione cessino dalla carica nel momento in cui subentreranno i nuovi;
    vi è il rischio che questa disposizione sia vista come un caso di spoil system operato nei confronti dei vertici di una Commissione indipendente che è stato individuata come Autorità Nazionale Anticorruzione in attuazione della Convenzione di Merida del 2003 approvata dall'Assemblea dell'ONU e recepita in Italia e dalla Convenzione penale sulla corruzione adottata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata in Italia ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110;
    entrambi i testi sopracitati prevedono una piena autonomia ed indipendenza dell'Autorità che, evidentemente, rischia di venire meno nel momento in cui si configura la possibilità di rimuoverne i suoi componenti prima della scadenza naturale del loro mandato,

impegna il Governo

a valutare attentamente il rischio riportato in premessa e, conseguentemente, ove fosse necessario, a porre rimedio a questa situazione nel più breve tempo possibile nell'ambito di una prossima iniziativa legislativa e comunque a non procedere, nell'attesa, ad effettuare le nuove nomine.
9/1682-A/43Gasparini, Roberta Agostini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 del decreto legge n. 101/2013 ha rivisto la composizione della Civit elevando il numero dei suoi componenti da quattro a cinque;
    nell'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto, si è stabilito che gli attuali componenti della Commissione cessino dalla carica nel momento in cui subentreranno i nuovi;
    vi è il rischio che questa disposizione sia vista come un caso di spoil system operato nei confronti dei vertici di una Commissione indipendente che è stato individuata come Autorità Nazionale Anticorruzione in attuazione della Convenzione di Merida del 2003 approvata dall'Assemblea dell'ONU e recepita in Italia e dalla Convenzione penale sulla corruzione adottata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata in Italia ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110;
    entrambi i testi sopracitati prevedono una piena autonomia ed indipendenza dell'Autorità che, evidentemente, rischia di venire meno nel momento in cui si configura la possibilità di rimuoverne i suoi componenti prima della scadenza naturale del loro mandato,

impegna il Governo

a valutare attentamente l'opportunità del rischio riportato in premessa e, conseguentemente, ove fosse necessario, a porre rimedio a questa situazione nel più breve tempo possibile nell'ambito di una prossima iniziativa legislativa e comunque a non procedere, nell'attesa, ad effettuare le nuove nomine.
9/1682-A/43. (Testo modificato nel corso della seduta) Gasparini, Roberta Agostini.


   La Camera,
   premesso che:
    al fine di garantire piena funzionalità organizzativa agli uffici di supporto degli organi politici, consentendo a questi ultimi di poter disporre della competenza e della capacità gestionale di un dirigente anche esterno, al fine di meglio realizzare un collegamento tra l'attività gestionale e l'attività di indirizzo e di controllo propria dell'organi politico,

impegna il Governo

a procedere in tempi rapidi ad una modifica del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 in maniera tale da consentire la direzione degli uffici di cui al comma 1 dell'articolo 90 possa essere fidata ad unico dirigente per singolo Ente, anche esterno secondo quanto previsto dal citato articolo, al fine di garantire le attività gestionali previste nel regolamento degli uffici e dei servizi che comunque debbono essere connesse all'organizzazione degli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori ed alle funzioni di collaborazione e supporto delle attività di indirizzo e di controllo propri degli organi di direzione politica.
9/1682-A/44Burtone, Battaglia.


   La Camera,
   premesso che:
    al fine di garantire piena funzionalità organizzativa agli uffici di supporto degli organi politici, consentendo a questi ultimi di poter disporre della competenza e della capacità gestionale di un dirigente anche esterno, al fine di meglio realizzare un collegamento tra l'attività gestionale e l'attività di indirizzo e di controllo propria dell'organi politico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di procedere ad una modifica del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 in maniera tale da consentire la direzione degli uffici di cui al comma 1 dell'articolo 90 possa essere fidata ad unico dirigente per singolo Ente, anche esterno secondo quanto previsto dal citato articolo, al fine di garantire le attività gestionali previste nel regolamento degli uffici e dei servizi che comunque debbono essere connesse all'organizzazione degli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori ed alle funzioni di collaborazione e supporto delle attività di indirizzo e di controllo propri degli organi di direzione politica.
9/1682-A/44. (Testo modificato nel corso della seduta) Burtone, Battaglia.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto legge in commento reca disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione della disciplina relativa al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), istituita con il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 in attuazione dell'articolo 14-bis del decreto-legge 78/2009 e successivamente, inserita nel D.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale) recependo quanto disposto dalla direttiva europea quadro sui rifiuti 2008/98/CE che prevede che la tracciabilità dei rifiuti debba essere garantita dalla loro produzione alla loro destinazione finale;
    accanto alle modifiche riguardanti la platea dei soggetti obbligati ad aderire al sistema, l'individuazione di nuovi termini per l'operatività del SISTRI e l'applicazione delle sanzioni, ve ne sono altre per la semplificazione del sistema, individuabili in quattro distinte procedure di verifica in senso lato: la semplificazione periodica del sistema (comma 7); le operazioni di collaudo e la commissione di collaudo (comma 8); l'audit dei costi (comma 10); il tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI (comma 13);
    in particolare, l'articolo 11, al comma 8 nel disciplinare in sede di prima applicazione gli interventi di semplificazione del SISTRI, dispone che «Sono fatte salve le operazioni di collaudo, (che verificano la conformità del SISTRI alle norme e alle finalità vigenti prima dell'emanazione del decreto di semplificazione del sistema, previsto al comma 7) che devono concludersi entro sessanta giorni lavorativi dalla data di costituzione della commissione di collaudo e, per quanto riguarda l'operatività del sistema, entro i sessanta giorni lavorativi dalla data di inizio di detta operatività. La commissione di collaudo si compone di tre membri di cui uno scelto tra i dipendenti dell'Agenzia per l'Italia Digitale o della Sogei s.p.a. e due tra professori universitari di comprovata competenza ed esperienza sulle prestazioni oggetto del collaudo.»,

impegna il Governo

a presentare nelle competenti Commissioni parlamentari i risultati delle operazioni del collaudo previste nel decreto in commento.
9/1682-A/45Bratti, Mariani, Braga, Realacci.


   La Camera,
   premesso che:
    il Polo di mantenimento delle Armi leggere di Terni, a seguito di una pluriennale processo di riorganizzazione conclusosi con l'emanazione del Decreto interministeriale del 18 novembre 2009, è stato dotato di una nuova struttura gerarchico – funzionale modellata sulla mission ad esso assegnata, ovvero quella di provvedere al mantenimento delle armi leggere delle Forze Armate italiane e dei Corpi Armati dello Stato, oltre che all'allestimento di ricambi e strumenti verificatori e rifornimento di materiali e ricambi;
    il Polo di Terni è l'unico specializzato nella manutenzione, revisione e gestione delle armi provenienti da diverse ditte dislocate in vari Paesi europei e ha anche un'importanza strategica per le Forze Armate italiane;
    la situazione attuale dell'organico del personale, dato il blocco del turn over, presenta, carenze di organici in tutti i livelli e profili professionali ed è notevolmente al di sotto delle 451 unità previste dal Decreto interministeriale sopra citato;
    tale criticità è destinata ad aggravarsi ulteriormente per effetto dei prossimi pensionamenti considerata l'età media del personale piuttosto elevata,

impegna il Governo

ad autorizzare le amministrazioni competenti, anche in presenza di posizioni soprannumerarie, a bandire concorsi per l'assunzione di specifiche professionalità tecniche al fine di garantire la continuità attraverso il trasferimento delle competenze acquisite e di assicurare la funzionalità ed efficienza dell'area produttiva industriale.
9/1682-A/46Sereni, Giulietti, Ascani, Verini.


   La Camera,
   premesso che:
    il Polo di mantenimento delle Armi leggere di Terni, a seguito di una pluriennale processo di riorganizzazione conclusosi con l'emanazione del Decreto interministeriale del 18 novembre 2009, è stato dotato di una nuova struttura gerarchico – funzionale modellata sulla mission ad esso assegnata, ovvero quella di provvedere al mantenimento delle armi leggere delle Forze Armate italiane e dei Corpi Armati dello Stato, oltre che all'allestimento di ricambi e strumenti verificatori e rifornimento di materiali e ricambi;
    il Polo di Terni è l'unico specializzato nella manutenzione, revisione e gestione delle armi provenienti da diverse ditte dislocate in vari Paesi europei e ha anche un'importanza strategica per le Forze Armate italiane;
    la situazione attuale dell'organico del personale, dato il blocco del turn over, presenta, carenze di organici in tutti i livelli e profili professionali ed è notevolmente al di sotto delle 451 unità previste dal Decreto interministeriale sopra citato;
    tale criticità è destinata ad aggravarsi ulteriormente per effetto dei prossimi pensionamenti considerata l'età media del personale piuttosto elevata,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di bandire concorsi per l'assunzione di specifiche professionalità tecniche al fine di garantire la continuità attraverso il trasferimento delle competenze acquisite e di assicurare la funzionalità ed efficienza dell'area produttiva industriale.
9/1682-A/46. (Testo modificato nel corso della seduta) Sereni, Giulietti, Ascani, Verini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto contiene disposizioni volte a perseguire misure di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, anche mediante provvedimenti incisivi in materia di meccanismi assunzionali;
    il tema delle limitazioni imposte dal blocco del turn over alle assunzioni effettuate dalle pubbliche amministrazioni è divenuto uno dei più rilevanti, poiché le pur comprensibili esigenze di contenimento della spesa stanno comportando gravi disagi, in particolar modo alle Regioni e agli enti locali;
    inoltre, come noto, ai comuni in dissesto o in fase di dichiarazione di dissesto non è consentita la possibilità di rinnovare i contratti in essere, di assumere e di stabilizzare il personale precario;
    si è giunti, in determinate aree del territorio – si pensi alla realtà siciliana – a una situazione di estrema difficoltà per decine di migliaia di lavoratori che rischiano di essere relegate ai margini della società a causa della precarietà delle loro condizioni di lavoro e, di conseguenza, di vita;
    pur nel rispetto dei vincoli di bilancio, sono necessari provvedimenti volti a valorizzare il patrimonio di professionalità acquisito nel corso degli anni da decine di migliaia di lavoratori impiegati in modo non stabile presso le pubbliche amministrazioni e ad attenuarne il crescente disagio sociale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori provvedimenti volti a consentire l'immissione in pianta organica del personale cosiddetto precario – anche mediante la previsione della costituzione di una graduatoria unica in cui far confluire i lavoratori della pubblica amministrazione non stabilizzati – e a storicizzare la spesa del contributo regionale erogato per il personale stabilizzato.
9/1682-A/47Albanella.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame si inquadra nell'ambito delle iniziative, preannunciate dal Governo, per garantire il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;
    vi è la necessità, che tutte le Amministrazioni dello Stato collaborino al conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa pubblica secondo le linee tracciate dal decreto-legge n. 95 del 2012 nonché di attenersi ai dettami della legge di stabilità;
    la disposizione introdotta si propone, in attuazione dei principi sanciti dalle norme a tutela del pubblico impiego, di rafforzare gli obiettivi di efficienza e economicità, al fine di evitare un pregiudizio alla continuità dell'azione amministrativa e al fine di garantire il potenziamento delle attività di monitoraggio dei conti pubblici e di controllo della spesa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che Ministero economia e finanze sia autorizzato ad utilizzare, prioritariamente, nei limiti delle facoltà assunzionali, le graduatorie approvate al 22 ottobre 2010 e relative alle procedure di passaggio tra le aree per il personale del Ministero stesso attuate in applicazione del CCNL 1998-2001.
9/1682-A/48D'Incecco.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 comma 4 della Legge 9 dicembre 1998 n. 426 ha individuato tra i siti di Bonifica di Interesse Nazionale quello di Taranto atteso l'insostenibile inquinamento dei livelli dell'area e l'elevata compromissione delle diverse matrici e conseguente per la salute della collettività;
    nella zona industriale di Taranto vi sono delle discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo dell'Ilva di Taranto in area Mater Gratiae, utilizzate nel tempo per smaltire rifiuti speciali provenienti tra l'altro dalle attività industriali;
   considerato che:
    nella relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse della XVI legislatura, in merito alla relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella Regione Puglia, diverse sono le testimonianze ed eventi accolte nella relazione dalla commissione che destano fondati timori di una cattiva gestione dei rifiuti e nella fattispecie una cattiva gestione delle discariche in merito allo stabilimento Ilva di Taranto, situazione che oggi non permettono di essere in condizione di conoscere la tipologia di rifiuti e codici CER che sono stati smaltiti nelle suddette discariche;
    le discariche in area Mater Gratiae non hanno ricevuto Autorizzazione Integrata Ambientale e non risulta esser mai stata effettuata un'attività di ispezione atta a stabilire quali tipi di sostanze fossero smaltite nelle discariche in oggetto;
    svariati sono i filoni giudiziari di diverse procure italiane, che indagano sui reati ambientali nell'ambito dello smaltimento dei rifiuti trans-regionali, che vedono coinvolte le discariche di rifiuti speciali della provincia di Taranto;
    secondo i dati conoscitivi dell'area industriale di Taranto e Staffe, nella relazione di sintesi del 2008 dell'Arpa Puglia, l'assetto geologico-idrogeologico dell'area industriale di Taranto fa rilevare la presenza di una falda superficiale che si poggia sul letto delle argille del Bradano ed una falda profonda confinata dalle argille che fluisce in acquifero carsico-fessurato della formazione carbonatica del Calcare di Altamura;
    sono stati esaminati i risultati delle investigazioni iniziali per la caratterizzazione delle acque sotterranee nell'area ILVA, ENI ed ex-Yard Belleli. Nell'area ILVA sono stati realizzati 257 piezometri per l'analisi della falda superficiale e 145 per l'analisi della falda profonda. Per quanto attiene la falda superficiale risultano superate le CSC per le acque sotterranee sul 7 per cento delle determinazioni analitiche complessive (6682);
    i superamenti sono ascrivibili a Manganese, Ferro, Alluminio, Arsenico, Cromo, Cromo esavalente e Cianuri totali per gli inorganici, mentre i contaminanti organici riscontrati sono IPA, BTEXs e diversi composti clorurati (1,2 dicloropropano, Triclorometano, 1,1 Dicloroetilene, Tetracloroetilene, Cloruro di vinile, 1,2 Dicloroetano e Tricloroetilene);
    per quanto attiene la falda profonda sono state superate le CSC per il 4 per cento delle determinazioni analitiche complessive (3770);
    i superamenti degli inquinanti inorganici sono relativi a Piombo, Ferro, Manganese, Alluminio, Cromo totale, Nichel e Arsenico mentre tra gli inquinanti organici si è avuto il superamento per Triclorometano, Tetracloroetilene, diversi IPA, 1,2 - Dicloropropano e 1,1 Dicloroetilene;
    le perizie dei periti chimici nella fase dell'incidente probatorio presso la Procura di Taranto nel 2012 hanno chiarito che nel solo 2010 Ilva ha emesso dai propri camini oltre 4 mila tonnellate di polveri, 11 mila tonnellate di diossido di azoto e 11 mila e 300 tonnellate di anidride solforosa oltre a 7 tonnellate di acido cloridrico, 1 tonnellata e 300 chili di benzene (cancerogeno) e 338,5 chili di IPA (cancerogeni);
    la stessa Ilva stima che le sostanze «non convogliate» emesse dal suo stabilimento di Taranto sono quantificate – nell'arco annuale – in 2148 tonnellate di polveri; 8800 chili di IPA; 15 tonnellate e 400 chili di benzene; 130 tonnellate di acido solfidrico; 64 tonnellate di anidride solforosa e 467 tonnellate e 700 chili di Composti Organici Volatili;
    secondo le perizie degli epidemiologi per conto della Procura di Taranto del 2012, sarebbero 386 i morti (30 morti per anno) attribuibili alle emissioni industriali in 13 anni. In media più di due decessi al mese,

impegna il Governo

a programmare entro 60 giorni, tutti gli interventi possibili al fine di definire con precisione quali sostanze siano state smaltite nelle discariche di rifiuti speciali della provincia di Taranto, a cominciare da quelle in località Mater Gratiae.
9/1682-A/49D'Ambrosio, De Lorenzis, Scagliusi, De Rosa, Terzoni, Nicola Bianchi, Crippa.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 comma 4 della Legge 9 dicembre 1998 n. 426 ha individuato tra i siti di Bonifica di Interesse Nazionale quello di Taranto atteso l'insostenibile inquinamento dei livelli dell'area e l'elevata compromissione delle diverse matrici e conseguente per la salute della collettività;
    nella zona industriale di Taranto vi sono delle discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo dell'Ilva di Taranto in area Mater Gratiae, utilizzate nel tempo per smaltire rifiuti speciali provenienti tra l'altro dalle attività industriali;
   considerato che:
    nella relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse della XVI legislatura, in merito alla relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella Regione Puglia, diverse sono le testimonianze ed eventi accolte nella relazione dalla commissione che destano fondati timori di una cattiva gestione dei rifiuti e nella fattispecie una cattiva gestione delle discariche in merito allo stabilimento Ilva di Taranto, situazione che oggi non permettono di essere in condizione di conoscere la tipologia di rifiuti e codici CER che sono stati smaltiti nelle suddette discariche;
    le discariche in area Mater Gratiae non hanno ricevuto Autorizzazione Integrata Ambientale e non risulta esser mai stata effettuata un'attività di ispezione atta a stabilire quali tipi di sostanze fossero smaltite nelle discariche in oggetto;
    svariati sono i filoni giudiziari di diverse procure italiane, che indagano sui reati ambientali nell'ambito dello smaltimento dei rifiuti trans-regionali, che vedono coinvolte le discariche di rifiuti speciali della provincia di Taranto;
    secondo i dati conoscitivi dell'area industriale di Taranto e Staffe, nella relazione di sintesi del 2008 dell'Arpa Puglia, l'assetto geologico-idrogeologico dell'area industriale di Taranto fa rilevare la presenza di una falda superficiale che si poggia sul letto delle argille del Bradano ed una falda profonda confinata dalle argille che fluisce in acquifero carsico-fessurato della formazione carbonatica del Calcare di Altamura;
    sono stati esaminati i risultati delle investigazioni iniziali per la caratterizzazione delle acque sotterranee nell'area ILVA, ENI ed ex-Yard Belleli. Nell'area ILVA sono stati realizzati 257 piezometri per l'analisi della falda superficiale e 145 per l'analisi della falda profonda. Per quanto attiene la falda superficiale risultano superate le CSC per le acque sotterranee sul 7 per cento delle determinazioni analitiche complessive (6682);
    i superamenti sono ascrivibili a Manganese, Ferro, Alluminio, Arsenico, Cromo, Cromo esavalente e Cianuri totali per gli inorganici, mentre i contaminanti organici riscontrati sono IPA, BTEXs e diversi composti clorurati (1,2 dicloropropano, Triclorometano, 1,1 Dicloroetilene, Tetracloroetilene, Cloruro di vinile, 1,2 Dicloroetano e Tricloroetilene);
    per quanto attiene la falda profonda sono state superate le CSC per il 4 per cento delle determinazioni analitiche complessive (3770);
    i superamenti degli inquinanti inorganici sono relativi a Piombo, Ferro, Manganese, Alluminio, Cromo totale, Nichel e Arsenico mentre tra gli inquinanti organici si è avuto il superamento per Triclorometano, Tetracloroetilene, diversi IPA, 1,2 - Dicloropropano e 1,1 Dicloroetilene;
    le perizie dei periti chimici nella fase dell'incidente probatorio presso la Procura di Taranto nel 2012 hanno chiarito che nel solo 2010 Ilva ha emesso dai propri camini oltre 4 mila tonnellate di polveri, 11 mila tonnellate di diossido di azoto e 11 mila e 300 tonnellate di anidride solforosa oltre a 7 tonnellate di acido cloridrico, 1 tonnellata e 300 chili di benzene (cancerogeno) e 338,5 chili di IPA (cancerogeni);
    la stessa Ilva stima che le sostanze «non convogliate» emesse dal suo stabilimento di Taranto sono quantificate – nell'arco annuale – in 2148 tonnellate di polveri; 8800 chili di IPA; 15 tonnellate e 400 chili di benzene; 130 tonnellate di acido solfidrico; 64 tonnellate di anidride solforosa e 467 tonnellate e 700 chili di Composti Organici Volatili;
    secondo le perizie degli epidemiologi per conto della Procura di Taranto del 2012, sarebbero 386 i morti (30 morti per anno) attribuibili alle emissioni industriali in 13 anni. In media più di due decessi al mese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di programmare entro 60 giorni, tutti gli interventi possibili al fine di definire con precisione quali sostanze siano state smaltite nelle discariche di rifiuti speciali della provincia di Taranto, a cominciare da quelle in località Mater Gratiae.
9/1682-A/49. (Testo modificato nel corso della seduta) D'Ambrosio, De Lorenzis, Scagliusi, De Rosa, Terzoni, Nicola Bianchi, Crippa.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 comma 4 della Legge 9 dicembre 1998 n. 426 ha individuato tra i siti di Bonifica di Interesse Nazionale quello di Taranto atteso l'insostenibile inquinamento dei livelli dell'area e l'elevata compromissione delle diverse matrici e conseguente per la salute della collettività.
    l'articolo 2 del «protocollo d'intesa del 26 luglio 2012 per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e di riqualificazione di Taranto» pone come obbiettivi dei protocollo:
     a) condividere e rivedere la complessiva strategia di bonifica dell'intero sito di Taranto al fine di individuare modalità di intervento più efficaci e certe nei loro obbiettivi e nei tempi di approvazione e realizzazione;
     b) sviluppare interventi infrastrutturali complementari alla bonifica;
     c) individuare misure volte al mantenimento e al potenziamento dei livelli occupazionali;
     d) individuare gli incentivi da destinare alle imprese già insediate che intendano utilizzare tecnologie dotate di caratteristiche ambientali migliori rispetto ai limiti posti dalla normativa settoriale, nazionale e comunitaria;
    individuare incentivi per l'attrazione di nuovi investimenti anche nell'ottica della riqualificazione industriale dell'area;
    realizzare e/o completare studi e/o analisi relative agli impatti su ambiente e salute connessi alla presenza di impianti industriali al fine di individuare interventi di mitigazione, riduzione e prevenzione ed avviarne la realizzazione
    l'articolo 2 del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129 convertito in Legge 4 ottobre 2012, n. 171 «Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto» all'articolo 2 stabilisce che «L'area industriale di Taranto è riconosciuta quale area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.»;
    l'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con in Legge 7 agosto 2012, n. 134 « Misure urgenti per la crescita del Paese.» stabilisce il «Riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa» e al primo periodo del comma 1 decreta che « Nel quadro della strategia europea per la crescita, al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, l'attrazione di nuovi investimenti nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, il Ministero dello sviluppo economico adotta Progetti di riconversione e riqualificazione industriale.»
   considerato che:
    secondo i dati conoscitivi dell'area industriale di Taranto e Rane, nella relazione di sintesi del 2008 dell'Arpa Puglia, l'assetto geologico-idrogeologico dell'area industriale di Taranto fa rilevare la presenza di una falda superficiale che si poggia sul letto delle argille del Bradano ed una falda profonda confinata dalle argille che fluisce in acquifero carsico-fessurato della formazione carbonatica del Calcare di Altamura;
    sono stati esaminati i risultati delle investigazioni iniziali per la caratterizzazione delle acque sotterranee nell'area ILVA, ENI ed ex-Yard Belleli. Nell'area ILVA sono stati realizzati 257 piezometri per l'analisi della falda superficiale e 145 per l'analisi della falda profonda. Per quanto attiene la falda superficiale risultano superate le CSC per le acque sotterranee sul 7 per cento delle determinazioni analitiche complessive (6682);
    i superamenti sono ascrivibili a Manganese, Ferro, Alluminio, Arsenico, Cromo, Cromo esavalente e Cianuri totali per gli inorganici, mentre i contaminanti organici riscontrati sono IPA, BTEXs e diversi composti clorurati (1,2 dicloropropano, Triclorometano, 14 Dicioroetilene, Tetracloroetilene, Cloruro di vinile, 1,2 Dicloroetano e Tricloroetilene).
    per quanto attiene la falda profonda sono state superate le CSC per il 4 per cento delle determinazioni analitiche complessive (3770);
    i superamenti degli inquinanti inorganici sono relativi a Piombo, Ferro, Manganese, Alluminio, Cromo totale, Nichel e Arsenico mentre tra gli inquinanti organici si é avuto il superamento per Triclorometano, Tetracloroetilene, diversi IPA, 1,2- Dicloropropano e 1,1 Dicloroetilene.
    le perizie dei periti chimici nella fase dell'incidente probatorio presso la Procura di Taranto nel 2012 hanno chiarito che nel solo 2010 Ilva ha emesso dai propri camini oltre 4 mila tonnellate di polveri, 11 mila tonnellate di diossiclo di azoto e 11 mila e 300 tonnellate di anidride solforosa oltre a 7 tonnellate di acido cloridrico, 1 tonnellata e 300 chili di benzene (cancerogeno) e 338,5 chili di IPA (cancerogeni);
    la stessa Ilva stima che le sostanze «non convogliate» emesse dal suo stabilimento di Taranto sono quantificate – nell'arco annuale – in 2148 tonnellate di polveri; 8800 chili di IPA; 15 tonnellate e 400 chili di benzene; 130 tonnellate di acido solfidrico; 64 tonnellate di anidride solforosa e 467 tonnellate e 700 chili di Composti Organici Volatili.
    secondo le perizie degli epidemiologi per conto della Procura di Taranto del 2012, sarebbero 386 i morti (30 morti per anno) attribuibili alle emissioni industriali in 13 anni. In media più di due decessi al mese;
    dal decreto di sequestro del GIP di Taranto Patrizia Todisco del 26 luglio 2012, emerge chiaramente che la cosiddetta «area a caldo» dello stabilimento Ilva di Taranto è quella che ha provocato «eventi di malattia e morte»;
   Considerato che:
    nell'acciaieria dello stabilimento dell'Ilva di Genova nel 2002 sono state chiuse le cokerie per il loro impatto sulla salute, in particolare nel quartiere dí Cornigliano, nelle cui vicinanze sorge lo stabilimento siderurgico e nel luglio 2005 è stato spento anche l'altoforno numero 2 dello stabilimento siderurgico, facendo finire l'era della siderurgia a caldo a Genova con un conseguente notevole abbattimento dell'inquinamento;
    lo stabilimento siderurgico tarantino è notevolmente più grande di quello di Genova e secondo la procura di Taranto in occasione del sequestro del 22 maggio 2013 «L'azienda ha ottenuto negli anni un indebito vantaggio economico a scapito di popolazione e ambiente» e da qui l'onere calcolato sommando gli interventi necessari alle varie aree, ammonterebbe a 8.100.000.000 di euro, cui andrà aggiunto il costo per bonifica di acqua e suolo ai parchi minerari, impossibile da stimare oggi,

impegna il Governo

   a elaborare, all'interno della strategia industriale per la filiera produttiva dell'acciaio prevista dalla legge 231 del 24 dicembre 2012, entro 24 mesi un piano che preveda una riduzione consistente della capacità produttiva dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico ovvero la chiusura della medesima area ovvero l'adozione delle migliori tecnologie in assoluto e di altre tecnologie produttive con minore impatto ambientale;
   a pianificare entro 12 mesi una conversione economica del territorio, concordata con le popolazioni e gli enti locali e che sia in linea con gli standard di conversione economiche basate sulla tutela e sulla riqualificazione ambientale, sulla valorizzazione delle vocazioni storiche territoriali;
   a completare le caratterizzazione dei terreni, della parte a mare del SIN di Taranto e nelle sottostanti falde idriche, a metter in sicurezza l'intero SIN di Taranto, e ove possibile, a procedere con le bonifiche necessarie impiegando prioritariamente, dopo opportuna formazione, i lavoratori dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico in fase di dismissione.
9/1682-A/50L'Abbate, Scagliusi, De Lorenzis, D'Ambrosio.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 comma 4 della Legge 9 dicembre 1998 n. 426 ha individuato tra i siti di Bonifica di Interesse Nazionale quello di Taranto atteso l'insostenibile inquinamento dei livelli dell'area e l'elevata compromissione delle diverse matrici e conseguente per la salute della collettività.
    l'articolo 2 del «protocollo d'intesa del 26 luglio 2012 per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e di riqualificazione di Taranto» pone come obbiettivi dei protocollo:
     a) condividere e rivedere la complessiva strategia di bonifica dell'intero sito di Taranto al fine di individuare modalità di intervento più efficaci e certe nei loro obbiettivi e nei tempi di approvazione e realizzazione;
     b) sviluppare interventi infrastrutturali complementari alla bonifica;
     c) individuare misure volte al mantenimento e al potenziamento dei livelli occupazionali;
     d) individuare gli incentivi da destinare alle imprese già insediate che intendano utilizzare tecnologie dotate di caratteristiche ambientali migliori rispetto ai limiti posti dalla normativa settoriale, nazionale e comunitaria;
    individuare incentivi per l'attrazione di nuovi investimenti anche nell'ottica della riqualificazione industriale dell'area;
    realizzare e/o completare studi e/o analisi relative agli impatti su ambiente e salute connessi alla presenza di impianti industriali al fine di individuare interventi di mitigazione, riduzione e prevenzione ed avviarne la realizzazione
    l'articolo 2 del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129 convertito in Legge 4 ottobre 2012, n. 171 «Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto» all'articolo 2 stabilisce che «L'area industriale di Taranto è riconosciuta quale area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.»;
    l'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con in Legge 7 agosto 2012, n. 134 « Misure urgenti per la crescita del Paese.» stabilisce il «Riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa» e al primo periodo del comma 1 decreta che « Nel quadro della strategia europea per la crescita, al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, l'attrazione di nuovi investimenti nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, il Ministero dello sviluppo economico adotta Progetti di riconversione e riqualificazione industriale.»
   considerato che:
    secondo i dati conoscitivi dell'area industriale di Taranto e Rane, nella relazione di sintesi del 2008 dell'Arpa Puglia, l'assetto geologico-idrogeologico dell'area industriale di Taranto fa rilevare la presenza di una falda superficiale che si poggia sul letto delle argille del Bradano ed una falda profonda confinata dalle argille che fluisce in acquifero carsico-fessurato della formazione carbonatica del Calcare di Altamura;
    sono stati esaminati i risultati delle investigazioni iniziali per la caratterizzazione delle acque sotterranee nell'area ILVA, ENI ed ex-Yard Belleli. Nell'area ILVA sono stati realizzati 257 piezometri per l'analisi della falda superficiale e 145 per l'analisi della falda profonda. Per quanto attiene la falda superficiale risultano superate le CSC per le acque sotterranee sul 7 per cento delle determinazioni analitiche complessive (6682);
    i superamenti sono ascrivibili a Manganese, Ferro, Alluminio, Arsenico, Cromo, Cromo esavalente e Cianuri totali per gli inorganici, mentre i contaminanti organici riscontrati sono IPA, BTEXs e diversi composti clorurati (1,2 dicloropropano, Triclorometano, 14 Dicioroetilene, Tetracloroetilene, Cloruro di vinile, 1,2 Dicloroetano e Tricloroetilene).
    per quanto attiene la falda profonda sono state superate le CSC per il 4 per cento delle determinazioni analitiche complessive (3770);
    i superamenti degli inquinanti inorganici sono relativi a Piombo, Ferro, Manganese, Alluminio, Cromo totale, Nichel e Arsenico mentre tra gli inquinanti organici si é avuto il superamento per Triclorometano, Tetracloroetilene, diversi IPA, 1,2- Dicloropropano e 1,1 Dicloroetilene.
    le perizie dei periti chimici nella fase dell'incidente probatorio presso la Procura di Taranto nel 2012 hanno chiarito che nel solo 2010 Ilva ha emesso dai propri camini oltre 4 mila tonnellate di polveri, 11 mila tonnellate di diossiclo di azoto e 11 mila e 300 tonnellate di anidride solforosa oltre a 7 tonnellate di acido cloridrico, 1 tonnellata e 300 chili di benzene (cancerogeno) e 338,5 chili di IPA (cancerogeni);
    la stessa Ilva stima che le sostanze «non convogliate» emesse dal suo stabilimento di Taranto sono quantificate – nell'arco annuale – in 2148 tonnellate di polveri; 8800 chili di IPA; 15 tonnellate e 400 chili di benzene; 130 tonnellate di acido solfidrico; 64 tonnellate di anidride solforosa e 467 tonnellate e 700 chili di Composti Organici Volatili.
    secondo le perizie degli epidemiologi per conto della Procura di Taranto del 2012, sarebbero 386 i morti (30 morti per anno) attribuibili alle emissioni industriali in 13 anni. In media più di due decessi al mese;
    dal decreto di sequestro del GIP di Taranto Patrizia Todisco del 26 luglio 2012, emerge chiaramente che la cosiddetta «area a caldo» dello stabilimento Ilva di Taranto è quella che ha provocato «eventi di malattia e morte»;
   Considerato che:
    nell'acciaieria dello stabilimento dell'Ilva di Genova nel 2002 sono state chiuse le cokerie per il loro impatto sulla salute, in particolare nel quartiere dí Cornigliano, nelle cui vicinanze sorge lo stabilimento siderurgico e nel luglio 2005 è stato spento anche l'altoforno numero 2 dello stabilimento siderurgico, facendo finire l'era della siderurgia a caldo a Genova con un conseguente notevole abbattimento dell'inquinamento;
    lo stabilimento siderurgico tarantino è notevolmente più grande di quello di Genova e secondo la procura di Taranto in occasione del sequestro del 22 maggio 2013 «L'azienda ha ottenuto negli anni un indebito vantaggio economico a scapito di popolazione e ambiente» e da qui l'onere calcolato sommando gli interventi necessari alle varie aree, ammonterebbe a 8.100.000.000 di euro, cui andrà aggiunto il costo per bonifica di acqua e suolo ai parchi minerari, impossibile da stimare oggi,

impegna il Governo

   a valutare l'opportunità di elaborare, all'interno della strategia industriale per la filiera produttiva dell'acciaio prevista dalla legge 231 del 24 dicembre 2012, entro 24 mesi un piano che preveda una riduzione consistente della capacità produttiva dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico ovvero la chiusura della medesima area ovvero l'adozione delle migliori tecnologie in assoluto e di altre tecnologie produttive con minore impatto ambientale;
   a pianificare entro 12 mesi una conversione economica del territorio, concordata con le popolazioni e gli enti locali e che sia in linea con gli standard di conversione economiche basate sulla tutela e sulla riqualificazione ambientale, sulla valorizzazione delle vocazioni storiche territoriali;
   a completare le caratterizzazione dei terreni, della parte a mare del SIN di Taranto e nelle sottostanti falde idriche, a metter in sicurezza l'intero SIN di Taranto, e ove possibile, a procedere con le bonifiche necessarie impiegando prioritariamente, dopo opportuna formazione, i lavoratori dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico in fase di dismissione.
9/1682-A/50. (Testo modificato nel corso della seduta) L'Abbate, Scagliusi, De Lorenzis, D'Ambrosio.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in titolo, all'articolo 2 comma 13, autorizza l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ad assumere 3 unità dirigenziali nell'ambito della attuale dotazione organica, anche attingendo all'ultima graduatoria approvata;
    al relativo onere, pari ad euro 137.000,00, per l'anno 2013 e ad euro 410.000,00 a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231;
    attualmente l'AGEA è sottoposta a commissariamento – dopo le dimissioni dell'ex direttore Guido Tamperi – ed il Mipaaf è in attesa di un resoconto da parte del commissario relativamente alla situazione dell'Agenzia;
    il riordino degli enti vigilati dal MIPAAF, nonché il loro assetto e riparto delle competenze, è tuttora in discussione nella Commissione agricoltura del Senato;
    la struttura di AGEA appare già sufficientemente guarnita e l'assunzione di tre unità, oltretutto di livello dirigenziale, non appare necessaria, specie nell'ottica degli obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazione che il decreto in esame si pone;

impegna il Governo

valutare l'opportunità di attendere la fine del commissariamento ed il relativo responso prima di procedere ad una eventuale assunzione all'interno dell'AGEA di ulteriori tre unità dirigenziali.
9/1682-A/51Benedetti.


   La Camera,
   premesso che:
    le criticità che hanno caratterizzato le precedenti gestioni dei fondi europei a sostegno della politiche di coesione;
    dei rilievi formulati dalla Commissione europea con riferimento alle problematiche italiane che hanno spesso ostacolato la programmazione e la spesa dei fondi strutturali;
    la prossima programmazione 2014 – 2020 dei fondi appartenenti al quadro strategico comune rappresenta un'opportunità strategica di fondamentale importanza per rilanciare lo sviluppo e la crescita del nostro Paese;
    la disposizione recata dall'articolo 10 relativa alla istituzione di una Agenzia per la coesione territoriale, quale organismo di coordinamento per programmazione e gestione dei fondi europei a finalità strutturale;
    ai fini di un efficiente funzionamento della suddetta Agenzia è indispensabile che essa svolga il monitoraggio e la verifica dei programmi di finanziamento predisposti dalle Autorità competenti per assicurare la coerenza degli interventi programmati con le azioni previste dall'Accordo di Partenariato;
    il codice europeo per il partenariato raccomanda ai programmatori pubblici di assicurare la fattibilità e la prevedibilità dei progetti finanziabili.

impegna il Governo

a valutare la possibilità di includere tra i compiti della Agenzia per la coesione il monitoraggio e la verifica dei programmi di finanziamento predisposti dalle Autorità competenti per assicurare la coerenza degli interventi programmati con le azioni previste dall'Accordo di Partenariato.
9/1682-A/52Lupo.


   La Camera,
   premesso che:
    le criticità che hanno caratterizzato le precedenti gestioni dei fondi europei a sostegno della politiche di coesione;
    atto dei rilievi formulati dalla Commissione europea con riferimento alle problematiche italiane che hanno spesso ostacolato la programmazione e la spesa dei fondi strutturali;
    la prossima programmazione 2014-2020 dei fondi appartenenti al quadro strategico comune rappresenta un'opportunità strategica di fondamentale importanza per rilanciare lo sviluppo e la crescita del nostro Paese;
    la disposizione recata dall'articolo 10 relativa alla istituzione di una Agenzia per la coesione territoriale, quale organismo di coordinamento per programmazione e gestione dei fondi europei a finalità strutturale;
    ai fini di un efficiente funzionamento della suddetta Agenzia è indispensabile che essa svolga anche l'attività di assistenza tecnica alle Autorità competenti per la programmazione dei bandi, anche al fine di assicurare la fattibilità e la prevedibilità dei progetti finanziabili da parte dei beneficiari finali.

impegna il Governo

a valutare la possibilità di includere tra i compiti della Agenzia per la coesione l'attività di assistenza tecnica alle Autorità competenti per la programmazione dei bandi, anche al fine di assicurare la fattibilità e la prevedibilità dei progetti finanziabili da parte dei beneficiari finali.
9/1682-A/53Massimiliano Bernini.


   La Camera,
   premesso che:
    le criticità che hanno caratterizzato le precedenti gestioni dei fondi europei a sostegno della politiche di coesione;
    dei rilievi formulati dalla Commissione europea con riferimento alle problematiche italiane che hanno spesso ostacolato la programmazione e la spesa dei fondi strutturali;
    la prossima programmazione 2014-2020 dei fondi appartenenti al quadro strategico comune rappresenta un'opportunità strategica di fondamentale importanza per rilanciare lo sviluppo e la crescita del nostro Paese;
    la disposizione recata dall'articolo 10 relativa alla istituzione di una Agenzia per la coesione territoriale, quale organismo di coordinamento per programmazione e gestione dei fondi europei a finalità strutturale;
    ai fini di un efficiente funzionamento della suddetta Agenzia è indispensabile che essa svolga anche l'attività di assistenza tecnica alle Autorità competenti per la programmazione dei bandi, anche al fine di assicurare la fattibilità e la prevedibilità dei progetti finanziabili da parte dei beneficiari finali;
    uno dei principali organi dell'Agenzia suddetta è individuato nel direttore generale;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere che la figura del direttore generale abbia una comprovata esperienza, oltre che nelle politiche di coesione, nella gestione tecnica di programmi e progetti finanziati a valere sui fondi strutturali al fine di assicurare la coerenza degli interventi programmati con le azioni previste dall'Accordo di Partenariato.
9/1682-A/54Parentela.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4, comma 12, esclude dall'applicazione del patto di stabilità i servizi scolastici e per l'infanzia delle aziende speciali e delle istituzioni degli enti locali, ma irragionevolmente non prevede tale esclusione per gli stessi servizi gestiti direttamente dagli enti locali;
    è necessario superare la differenza in termini di trattamento tra servizi scolastici e per l'infanzia gestiti dalle aziende speciali e dalle istituzioni degli enti locali e quelli gestiti direttamente dagli enti locali, consentendo che anche questi vadano in deroga al patto di stabilità,

impegna il Governo

fin dalla legge di stabilità, a escludere dall'applicazione del patto di stabilità anche i servizi scolastici e per l'infanzia gestiti direttamente dagli enti locali.
9/1682-A/55Paglia, Di Salvo, Pilozzi, Airaudo, Migliore, Kronbichler.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4, comma 12, esclude dall'applicazione del patto di stabilità i servizi scolastici e per l'infanzia delle aziende speciali e delle istituzioni degli enti locali, ma irragionevolmente non prevede tale esclusione per gli stessi servizi gestiti direttamente dagli enti locali;
    è necessario superare la differenza in termini di trattamento tra servizi scolastici e per l'infanzia gestiti dalle aziende speciali e dalle istituzioni degli enti locali e quelli gestiti direttamente dagli enti locali, consentendo che anche questi vadano in deroga al patto di stabilità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità fin dalla legge di stabilità, di escludere dall'applicazione del patto di stabilità anche i servizi scolastici e per l'infanzia gestiti direttamente dagli enti locali.
9/1682-A/55. (Testo modificato nel corso della seduta) Paglia, Di Salvo, Pilozzi, Airaudo, Migliore, Kronbichler.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto in esame – in ragione dell'attuale contesto socio economico caratterizzato da alti livelli di disoccupazione – predispone alcune disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, introducendo norme dal contenuto assai disomogeneo, nonché indifferenziati rispetto a variegati ambiti afferenti alla pubblica amministrazione, in opposizione a quanto stabilito dall'articolo 77 della Costituzione, che impone che i decreti-legge debbano contenere misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e coerente al titolo;
    gli stringenti vincoli imposti dal decreto in termini di autorizzazione a bandire concorsi, accesso ai concorsi riservati, proroghe dei contratti a tempo determinato e validità delle graduatorie vigenti, costituiscono strumenti del tutto inadeguati a consentire la valorizzazione delle professionalità acquisite e offrono ancor meno garanzie rispetto alle legittime aspettative di stabilizzazione dei 373 lavoratori precari dell'Istituto Nazionale di Statistica che, nel 95 per cento dei casi, si vedrebbero negato perfino l'accesso ai concorsi riservati;
    coerentemente alla normativa vigente che stabilisce che l'accesso negli Enti di Ricerca Pubblici (EPR) avvenga mediante selezioni ad evidenza pubblica, tutti i lavoratori precari dell'Istat sono stati già selezionati, a partire dal 2010, mediante concorso pubblico che prevedeva prove scritte ed orali e valutazione dei titoli, sono inseriti nelle attività ordinarie dell'ente e contribuiscono alla produzione della statistica ufficiale di cui si servono cittadini, decisori politici e soggetti economici;
   stante il perdurare delle limitazioni all'utilizzo del turn over e l'assenza di un piano di finanziamento ad hoc, nel comparto degli Enti di Ricerca in cui la quota di personale precario raggiunge punte elevatissime in rapporto alla forza lavoro complessiva (all'Istat la quota di precari è il 16 per cento del totale della forza lavoro) è a rischio l'attività ordinaria dell'Ente stessi;
    gli Enti di Ricerca e le Università prevedono la possibilità di conversione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato qualora gli stessi siano stati stipulati a seguito del superamento di procedure concorsuali pubbliche, possibilità sancita attraverso una norma specifica contenuta nel CCNL attualmente vigente (articoli 5 e 23)

impegna il Governo

   a valutare l'opportunità di:
    1) introdurre una misura di stabilizzazione generalizzata ed effettiva che riguardi la totalità dei dipendenti a termine attualmente presenti in Istat. Tale provvedimento non dovrà configurarsi come un'ulteriore procedura concorsuale, ma come applicazione del principio della tenure track già ampiamente adottato in questi casi nel resto d'Europa, in virtù di due peculiarità che caratterizzano il personale interessato:
     a) reclutamento avvenuto per mezzo del superamento di una procedura concorsuale pubblica identica a quella per il reclutamento di personale a tempo indeterminato;
     b) inserimento di detto personale nelle attività ordinarie dell'Istituto, siano esse scientifiche o amministrative;
    2) quantificare le risorse finanziarie necessarie a rendere praticabili le stabilizzazioni del personale a termine in un arco di tempo definito;
    3) rimuovere gli attuali vincoli all'utilizzo del turnover e stanziare le risorse economiche dedicate a tale finalità;
    4) prorogare i contratti a termine fino al completamento di tale programma di immissioni in ruolo.
    5) adeguare la dotazione organica al computo delle professionalità effettivamente presenti, indipendentemente dall'inquadramento contrattuale.
9/1682-A/56Airaudo, Migliore, Di Salvo, Pilozzi, Placido, Kronbichler.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto in esame – in ragione dell'attuale contesto socio economico caratterizzato da alti livelli di disoccupazione – predispone alcune disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, introducendo norme dal contenuto assai disomogeneo, nonché indifferenziati rispetto a variegati ambiti afferenti alla pubblica amministrazione, in opposizione a quanto stabilito dall'articolo 77 della Costituzione, che impone che i decreti-legge debbano contenere misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e coerente al titolo;
    gli stringenti vincoli imposti dal decreto in termini di autorizzazione a bandire concorsi, accesso ai concorsi riservati, proroghe dei contratti a tempo determinato e validità delle graduatorie vigenti, costituiscono strumenti del tutto inadeguati a consentire la valorizzazione delle professionalità acquisite e offrono ancor meno garanzie rispetto alle legittime aspettative di stabilizzazione dei 373 lavoratori precari dell'Istituto Nazionale di Statistica che, nel 95 per cento dei casi, si vedrebbero negato perfino l'accesso ai concorsi riservati;
    coerentemente alla normativa vigente che stabilisce che l'accesso negli Enti di Ricerca Pubblici (EPR) avvenga mediante selezioni ad evidenza pubblica, tutti i lavoratori precari dell'Istat sono stati già selezionati, a partire dal 2010, mediante concorso pubblico che prevedeva prove scritte ed orali e valutazione dei titoli, sono inseriti nelle attività ordinarie dell'ente e contribuiscono alla produzione della statistica ufficiale di cui si servono cittadini, decisori politici e soggetti economici;
   stante il perdurare delle limitazioni all'utilizzo del turn over e l'assenza di un piano di finanziamento ad hoc, nel comparto degli Enti di Ricerca in cui la quota di personale precario raggiunge punte elevatissime in rapporto alla forza lavoro complessiva (all'Istat la quota di precari è il 16 per cento del totale della forza lavoro) è a rischio l'attività ordinaria dell'Ente stessi;
    gli Enti di Ricerca e le Università prevedono la possibilità di conversione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato qualora gli stessi siano stati stipulati a seguito del superamento di procedure concorsuali pubbliche, possibilità sancita attraverso una norma specifica contenuta nel CCNL attualmente vigente (articoli 5 e 23)

impegna il Governo

   a valutare l'opportunità di:
    1) procedere ad assunzioni che riguardino la totalità dei dipendenti a termine attualmente presenti in Istat. Tale provvedimento non dovrà configurarsi come un'ulteriore procedura concorsuale, ma come applicazione del principio della tenure track già ampiamente adottato in questi casi nel resto d'Europa, in virtù di due peculiarità che caratterizzano il personale interessato:
     a) reclutamento avvenuto per mezzo del superamento di una procedura concorsuale pubblica identica a quella per il reclutamento di personale a tempo indeterminato;
     b) inserimento di detto personale nelle attività ordinarie dell'Istituto, siano esse scientifiche o amministrative;
    2) quantificare le risorse finanziarie necessarie a rendere praticabili le stabilizzazioni del personale a termine in un arco di tempo definito;
    3) rimuovere gli attuali vincoli all'utilizzo del turnover e stanziare le risorse economiche dedicate a tale finalità;
    4) prorogare i contratti a termine fino al completamento di tale programma di immissioni in ruolo.
    5) adeguare la dotazione organica al computo delle professionalità effettivamente presenti, indipendentemente dall'inquadramento contrattuale.
9/1682-A/56. (Testo modificato nel corso della seduta) Airaudo, Migliore, Di Salvo, Pilozzi, Placido, Kronbichler.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge reca diverse misure tese a incentivare la stabilizzazione di lavoratori e lavoratrici impiegate con contratti precari presso le pubbliche amministrazioni;
    la legge di stabilità 2013 ha previsto la presa in carico da parte del Ministero della Giustizia di quelle lavoratrici e di quei lavoratori che, a partire dal 2010, hanno prestato attività attraverso lavori socialmente utili negli uffici, giudiziari garantendo per il 2013 il completamento del tirocinio formativo e un contributo economico da parte del Ministero della Giustizia per tutti coloro che al momento della presentazione della domanda fossero in una lista di mobilità, cassaintegrati, inoccupati o disoccupati;
    questi lavoratori hanno svolto e stanno svolgendo nell'anno in corso un'attività assai utile di sostegno allo smaltimento di lavoro arretrato di cui gli Uffici Giudiziari sono oberati, ma il loro impegno scadrà al 31 dicembre 2013;
    è importante che lo risorse investite dallo Stato nella formazione di queste lavoratrici e di questi lavoratori possano essere utilizzate al meglio consentendo, per un altro periodo determinato di tempo, la prosecuzione del rapporto di lavoro a supporto dell'attività giudiziaria di smaltimento dell'arretrato a chi sia stato coinvolto nei tirocini formativi attivati,

impegna il Governo

a stanziare, nel primo provvedimento che verrà adottato e comunque prima della fine del 2013, le risorse necessarie a stipulare 3000 contratti a tempo determinato, ai sensi della normativa vigente, per la durata di un anno per quei lavoratori cassaintegrati, in mobilità, lavoratori socialmente utili, disoccupati o inoccupati, che abbiano svolto il tirocinio formativo presso il Ministero della giustizia in virtù dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 25, lettera c) legge 24 dicembre 2012, n. 228.
9/1682-A/57Melilla, Daniele Farina, Sannicandro.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge reca disposizioni disomogenee e di varia natura, che vanno dal pubblico impiego alla tutela della ambiente. Tra esse ve ne sono alcune che intervengono sull'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che ha riformato il sistema previdenziale (cosiddetta riforma Fornero delle pensioni);
    tale riforma non ha previsto, come noto, delle norme transitorie e un passaggio graduale al nuovo sistema creando una rottura del patto sociale tra lavoratori e Stato;
    è venuto così a crearsi un problema che coinvolge un numero ingente di lavoratori e lavoratrici, cosiddetti «esodati», i quali sono usciti o sono stati espulsi dal mercato del lavoro e non hanno la possibilità di rientrarvi; non ricevono o stanno per termine le misure di sostegno al reddito cui avevano diritto, anche come misure di accompagnamento alla maturazione della pensione, il cui momento si è spostato avanti nel tempo anche di molti anni;
    fino ad oggi è stata prevista una misura di salvaguardia per meno di un terzo di tali lavoratori e lavoratrici e solo una minima parte di questi ha effettivamente potuto percepire la pensione;
    è necessario che venga risolto in maniera strutturale il problema di tutti i lavoratori esodati e, in tal senso, il Governo deve approntare una soluzione generale che possa coprire l'intera platea dei 390 mila lavoratori indicati dall'INPS;
    è ormai noto che non esiste un problema di copertura che impedisca di approntare la predetta soluzione generale, considerato che la «manovra» delle pensioni Fornero genererà risparmi estremamente maggiori rispetto a quelli messi a bilancio al momento dell'approvazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
    la relazione tecnica al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, indicava risparmi per 22 miliardi circa nel periodo 2012/2021, mentre il Rapporto dell'area attuariale dell'INPS del giugno 2013 indica risparmi superiori a 80 miliardi nello stesso periodo, già tenuto conto dei costi delle salvaguardie fino ad ora operate;
    riconoscere i diritti dei lavoratori esodati rappresenta un intervento di ristabilimento del patto tra lo Stato e cittadini, in opposizione alla cecità politica e ragioneristica che vuole far pagare loro il costo del riequilibrio dei conti dello Stato senza alcuna ragionevolezza e senza sentimenti di giustizia sociale,

impegna il Governo

a utilizzare i maggiori risparmi derivanti dalla riforma delle pensioni Fornero, nel periodo 2012/2021, per risolvere in maniera strutturale il problema di tutte le lavoratrici e i lavoratori cosiddetti esodati.
9/1682-A/58Placido, Di Salvo, Airaudo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge reca disposizioni disomogenee e di varia natura, che vanno dal pubblico impiego alla tutela della ambiente. Tra esse ve ne sono alcune che intervengono sull'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che ha riformato il sistema previdenziale (cosiddetta riforma Fornero delle pensioni);
    tale riforma non ha previsto, come noto, delle norme transitorie e un passaggio graduale al nuovo sistema creando una rottura del patto sociale tra lavoratori e Stato;
    è venuto così a crearsi un problema che coinvolge un numero ingente di lavoratori e lavoratrici, cosiddetti «esodati», i quali sono usciti o sono stati espulsi dal mercato del lavoro e non hanno la possibilità di rientrarvi; non ricevono o stanno per termine le misure di sostegno al reddito cui avevano diritto, anche come misure di accompagnamento alla maturazione della pensione, il cui momento si è spostato avanti nel tempo anche di molti anni;
    fino ad oggi è stata prevista una misura di salvaguardia per meno di un terzo di tali lavoratori e lavoratrici e solo una minima parte di questi ha effettivamente potuto percepire la pensione;
    è necessario che venga risolto in maniera strutturale il problema di tutti i lavoratori esodati e, in tal senso, il Governo deve approntare una soluzione generale che possa coprire l'intera platea dei 390 mila lavoratori indicati dall'INPS;
    è ormai noto che non esiste un problema di copertura che impedisca di approntare la predetta soluzione generale, considerato che la «manovra» delle pensioni Fornero genererà risparmi estremamente maggiori rispetto a quelli messi a bilancio al momento dell'approvazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
    la relazione tecnica al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, indicava risparmi per 22 miliardi circa nel periodo 2012/2021, mentre il Rapporto dell'area attuariale dell'INPS del giugno 2013 indica risparmi superiori a 80 miliardi nello stesso periodo, già tenuto conto dei costi delle salvaguardie fino ad ora operate;
    riconoscere i diritti dei lavoratori esodati rappresenta un intervento di ristabilimento del patto tra lo Stato e cittadini, in opposizione alla cecità politica e ragioneristica che vuole far pagare loro il costo del riequilibrio dei conti dello Stato senza alcuna ragionevolezza e senza sentimenti di giustizia sociale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di utilizzare i maggiori risparmi derivanti dalla riforma delle pensioni Fornero, nel periodo 2012/2021, per risolvere in maniera strutturale il problema di tutte le lavoratrici e i lavoratori cosiddetti esodati.
9/1682-A/58. (Testo modificato nel corso della seduta) Placido, Di Salvo, Airaudo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge reca misure che nelle intenzioni dovrebbero stabilizzare il personale precario della pubblica amministrazione e al contempo misure che affermano il diritto dei vincitori di concorso pubblico e degli idonei ad essere assunti;
    le misure di stabilizzazione del personale precario contenute nel decreto, mediante la previsione di concorsi riservati, non saranno in grado di realizzare l'obiettivo di eliminare o anche solo contenere in maniera significativa il precariato della pubblica amministrazione;
    secondo le previsioni, se anche funzionassero i confusi e incerti meccanismi indicati dal Governo nel combinato disposto dei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 4 del decreto-legge, verrebbero stabilizzate al massimo poche migliaia di lavoratori, a fronte di 122 mila precari presenti nella pubblica amministrazione, secondo i dati comunicati in Aula dal Ministro D'Alia;
    secondo fonti sindacali, escludendo la scuola e la sanità, i numeri dei precari sarebbero ben diversi, si arriva a 190 mila, di cui 42 mila sono co.co.co, mentre 147 mila hanno contratti a tempo determinato, sono lavoratori somministrati e socialmente utili e lavoratori;
    di costoro le predette disposizioni del Governo si applicano solo ai lavoratori a tempo determinato, che sono 56.508 in tutto, che hanno lavorato almeno per tre anni nella pubblica amministrazione, negli ultimi cinque anni;
    il decreto-legge, pertanto, non solo è inadeguato a garantire la stabilizzazione dei precari ma rischia, senza opportune modifiche, di essere interpretato in senso restrittivo portando al licenziamento di molti lavoratori con contratto precario, dal momento che non viene disposta la proroga di tali contratti, ad eccezioni di quelli a tempo determinato in corso presso le pubbliche amministrazioni che nel fino al 2016 dichiarino di voler tenere concorsi riservati per la stabilizzazione;
    la pubblica amministrazione ha necessità che vengano prorogati i contratti precari in essere, quale che sia la loro tipologia, dal momento che non è il tipo di contratto che qualifica l'importanza del lavoro svolto per la pubblica amministrazione;
    senza proroga, infatti, molti servizi, anche essenziali, rischiano di non poter essere più forniti, con grave disagio per i cittadini, oltre che per i lavoratori e le lavoratrici che rimarrebbero senza occupazione;
    inoltre, la proroga di molti di tali contratti non pone problemi finanziari, disponendo le pubbliche amministrazioni di risorse da destinare a ciò, anche provenienti da risorse di privati o da fondi dell'Unione europea, oppure avendo i bilanci in attivo;

impegna il Governo

al fine di garantire il funzionamento delle pubbliche amministrazioni e di salvaguardare i livelli occupazionali, a disporre la proroga di tutti i contratti non a tempo indeterminato nei casi in cui le pubbliche amministrazioni dispongano di risorse che non creano incompatibilità finanziarie.
9/1682-A/59Di Salvo, Pilozzi, Airaudo, Placido, Migliore, Kronbichler.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge reca misure che nelle intenzioni dovrebbero stabilizzare il personale precario della pubblica amministrazione e al contempo misure che affermano il diritto dei vincitori di concorso pubblico e degli idonei ad essere assunti;
    le misure di stabilizzazione del personale precario contenute nel decreto, mediante la previsione di concorsi riservati, non saranno in grado di realizzare l'obiettivo di eliminare o anche solo contenere in maniera significativa il precariato della pubblica amministrazione;
    secondo le previsioni, se anche funzionassero i confusi e incerti meccanismi indicati dal Governo nel combinato disposto dei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 4 del decreto-legge, verrebbero stabilizzate al massimo poche migliaia di lavoratori, a fronte di 122 mila precari presenti nella pubblica amministrazione, secondo i dati comunicati in Aula dal Ministro D'Alia;
    secondo fonti sindacali, escludendo la scuola e la sanità, i numeri dei precari sarebbero ben diversi, si arriva a 190 mila, di cui 42 mila sono co.co.co, mentre 147 mila hanno contratti a tempo determinato, sono lavoratori somministrati e socialmente utili e lavoratori;
    di costoro le predette disposizioni del Governo si applicano solo ai lavoratori a tempo determinato, che sono 56.508 in tutto, che hanno lavorato almeno per tre anni nella pubblica amministrazione, negli ultimi cinque anni;
    il decreto-legge, pertanto, non solo è inadeguato a garantire la stabilizzazione dei precari ma rischia, senza opportune modifiche, di essere interpretato in senso restrittivo portando al licenziamento di molti lavoratori con contratto precario, dal momento che non viene disposta la proroga di tali contratti, ad eccezioni di quelli a tempo determinato in corso presso le pubbliche amministrazioni che nel fino al 2016 dichiarino di voler tenere concorsi riservati per la stabilizzazione;
    la pubblica amministrazione ha necessità che vengano prorogati i contratti precari in essere, quale che sia la loro tipologia, dal momento che non è il tipo di contratto che qualifica l'importanza del lavoro svolto per la pubblica amministrazione;
    senza proroga, infatti, molti servizi, anche essenziali, rischiano di non poter essere più forniti, con grave disagio per i cittadini, oltre che per i lavoratori e le lavoratrici che rimarrebbero senza occupazione;
    inoltre, la proroga di molti di tali contratti non pone problemi finanziari, disponendo le pubbliche amministrazioni di risorse da destinare a ciò, anche provenienti da risorse di privati o da fondi dell'Unione europea, oppure avendo i bilanci in attivo;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire il funzionamento delle pubbliche amministrazioni e di salvaguardare i livelli occupazionali, a disporre la proroga di tutti i contratti non a tempo indeterminato nei casi in cui le pubbliche amministrazioni dispongano di risorse che non creano incompatibilità finanziarie.
9/1682-A/59. (Testo modificato nel corso della seduta) Di Salvo, Pilozzi, Airaudo, Placido, Migliore, Kronbichler.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1682-A, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazioni nelle pubbliche amministrazioni (Approvata dal Senato)»;
    nel comma 14-bis introdotto in coda all'articolo 11, si configura un ulteriore utilizzo del personale del Corpo forestale dello Stato non soltanto presso le articolazioni centrali ma anche periferiche della Direzione Investigativa Antimafia. Precisando però in conclusione di tale comma, che a tale esigenza si provvederà «avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente». Ovvero, si provvederà a dislocare o almeno a coordinare appositi contingenti presso le articolazioni periferiche della DIA con il personale a disposizione e se a disposizione. Un problema che, sotto il profilo delle risorse umane, non investe certo il Corpo forestale dello Stato, ma che è legittimo porsi se ci si riferisce alla Polizia penitenziaria, cronicamente sotto organico;
    pertanto, pur sposando la ratio sottesa al comma 14-bis, chiediamo che si predisponga un piano, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari, per ottimizzare l'impiego del personale del Corpo della polizia penitenziaria, monitorandone altresì l'effettivo attuale impiego funzionale. Di modo che, anche ai fini del contrasto al traffico illecito di rifiuti presso le articolazioni periferiche della DIA, all'interno del personale del Corpo di polizia penitenziaria si possano individuare risorse umane disponibili senza intaccare l'efficienza del servizio complessivamente svolto, tenendo inoltre in considerazione le segnalazioni da parte dei sindacati di Polizia penitenziaria di numerosi casi di agenti impropriamente assegnati e/o sottoutilizzati;
    si ritiene opportuno sottolineare la specificità della Polizia penitenziaria, nell'ambito del processo di ottimizzazione del personale del Corpo forestale dello Stato e del Corpo di polizia penitenziaria ai fini del contrasto del traffico illecito dei rifiuti;
   con il recente decreto legislativo 218 del 2012, entrato in vigore il 28 dicembre 2012, si data finalmente attuazione alle modifiche introdotte dalla legge n. 136 del 2010 al codice delle leggi antimafia, con le quali si prevedeva appunto l'impiego anche del «personale dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria nell'ambito delle articolazioni centrali della DIA». Personale che, sotto forma di un apposito contingente, sarebbe stato individuato, assegnato e quindi impiegato presso gli uffici centrali della DIA»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'apposito piano, sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari, per l'ottimizzazione dell'impiego del personale del Corpo di polizia penitenziaria, volto, altresì, ad operare un puntuale monitoraggio dell'impiego funzionale del personale del predetto Corpo.
9/1682-A/60Bonafede, Ferraresi.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1682-A, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazioni nelle pubbliche amministrazioni (Approvata dal Senato)»;
    nel comma 14-bis introdotto in coda all'articolo 11, si configura un ulteriore utilizzo del personale del Corpo forestale dello Stato non soltanto presso le articolazioni centrali ma anche periferiche della Direzione Investigativa Antimafia. Precisando però in conclusione di tale comma, che a tale esigenza si provvederà «avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente». Ovvero, si provvederà a dislocare o almeno a coordinare appositi contingenti presso le articolazioni periferiche della DIA con il personale a disposizione e se a disposizione. Un problema che, sotto il profilo delle risorse umane, non investe certo il Corpo forestale dello Stato, ma che è legittimo porsi se ci si riferisce alla Polizia penitenziaria, cronicamente sotto organico;
    pertanto, pur sposando la ratio sottesa al comma 14-bis, chiediamo che si predisponga un piano, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari, per ottimizzare l'impiego del personale del Corpo della polizia penitenziaria, monitorandone altresì l'effettivo attuale impiego funzionale. Di modo che, anche ai fini del contrasto al traffico illecito di rifiuti presso le articolazioni periferiche della DIA, all'interno del personale del Corpo di polizia penitenziaria si possano individuare risorse umane disponibili senza intaccare l'efficienza del servizio complessivamente svolto, tenendo inoltre in considerazione le segnalazioni da parte dei sindacati di Polizia penitenziaria di numerosi casi di agenti impropriamente assegnati e/o sottoutilizzati;
    si ritiene opportuno sottolineare la specificità della Polizia penitenziaria, nell'ambito del processo di ottimizzazione del personale del Corpo forestale dello Stato e del Corpo di polizia penitenziaria ai fini del contrasto del traffico illecito dei rifiuti;
   con il recente decreto legislativo 218 del 2012, entrato in vigore il 28 dicembre 2012, si data finalmente attuazione alle modifiche introdotte dalla legge n. 136 del 2010 al codice delle leggi antimafia, con le quali si prevedeva appunto l'impiego anche del «personale dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria nell'ambito delle articolazioni centrali della DIA». Personale che, sotto forma di un apposito contingente, sarebbe stato individuato, assegnato e quindi impiegato presso gli uffici centrali della DIA»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre un'apposito piano, sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari, per l'ottimizzazione dell'impiego del personale del Corpo di polizia penitenziaria, volto, altresì, ad operare un puntuale monitoraggio dell'impiego funzionale del personale del predetto Corpo.
9/1682-A/60. (Testo modificato nel corso della seduta). Bonafede, Ferraresi.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1682-A, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazioni nelle pubbliche amministrazioni (Approvata dal Senato)»;
    poiché all'articolo 5 si prevede che, al fine di concentrare l'attività della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni sono trasferite all'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, le funzioni della predetta Commissione in materia di misurazione e valutazione della performance di cui agli articoli 7, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di scegliere gli esperti di elevata professionalità, da inserire quali componenti del predetto organo collegiale, solo all'interno dell'amministrazione e non anche all'esterno.
9/1682-A/61Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1682-A, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazioni nelle pubbliche amministrazioni (Approvata dal Senato)»;
    poiché all'articolo 5 si prevede che, al fine di concentrare l'attività della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni sono trasferite all'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, le funzioni della predetta Commissione in materia di misurazione e valutazione della performance di cui agli articoli 7, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
    considerato che la norma, come modificata dal Senato prevede che il presidente e i componenti dell'Autorità non debbano aver rivestito incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali nei tre anni precedenti la nomina,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che il presidente e i componenti dell'Autorità non debbano aver rivestito incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali nei cinque anni precedenti la nomina.
9/1682-A/62Colletti.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1682-A, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazioni nelle pubbliche amministrazioni (Approvata dal Senato)»;
    poiché all'articolo 5 si prevede che, al fine di concentrare l'attività della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni sono trasferite all'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, le funzioni della predetta Commissione in materia di misurazione e valutazione della performance di cui agli articolo 7, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
    considerato che la norma, come modificata dal Senato prevede che i componenti dell'Autorità siano nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che i componenti dell'Autorità siano nominati per un periodo di tre anni e non possano essere confermati.
9/1682-A/63Carinelli.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1682-A, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazioni nelle pubbliche amministrazioni (Approvata dal Senato)»;
    all'articolo 7 si recano disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, di commissioni mediche dell'amministrazione della pubblica sicurezza e di lavoro carcerario;
   considerato che il comma 9-ter, introdotto al Senato, sancisce che le funzioni di vigilanza sugli enti e associazione di promozione sociale di cui alle leggi 21 agosto 1950, n. 698, 13 aprile 1953, n. 337 e 23 aprile 1965, n. 458, sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che le funzioni di vigilanza sugli enti e associazione di promozione sociale di cui alle leggi 21 agosto 1950, n. 698, 13 aprile 1953, n. 337 e 23 aprile 1965, n. 458, che sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, siano esercitate di concerto con la Corte dei conti
9/1682-A/64Sarti.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1682-A, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazioni nelle pubbliche amministrazioni (Approvata dal Senato)»;
    all'articolo 12 si dettano specifiche disposizioni, modificate nel corso dell'esame al Senato, in materia di gestione commissariale delle imprese di interesse strategico nazionale (articolo 12, commi da 3 a 5-quinquies);
    al comma 5 si prevede che i finanziamenti a favore dell'impresa commissariata di cui al decreto-legge citato al comma 1 dello stesso articolo, in qualsiasi forma effettuati anche da parte di società controllanti o sottoposte al comune controllo, funzionali alla predisposizione e all'attuazione dei piani di cui ai commi 5 e 6 del predetto articolo, sono prededucibili (articolo 182-quater l.f. R.D. 267 del 1942 – Disposizioni in tema di prededucibilità nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che i finanziamenti a favore dell'impresa commissariata siano prededucibili fino al limite del 30 per cento del finanziamento erogato.
9/1682-A/65Businarolo.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1682-A, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazioni nelle pubbliche amministrazioni (Approvata dal Senato)»;
    l'articolo 12 reca disposizioni in materia di imprese in materia di interesse strategico nazionale;
    in particolare al comma 1 si dettano specifiche disposizioni, modificate nel corso dell'esame al Senato, relative alla costruzione di discariche per rifiuti nel perimetro dell'impianto dell'ILVA di Taranto (articolo 12, commi 1 e 2);
    si ritiene opportuno estendere la predetta disciplina anche a siti che siano diversi da quello del perimetro dell'impianto dell'ILVA

impegna il Governo

a valutare la necessità di realizzare discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in prossimità degli impianti produttivi, tenendo conto della presenza dei necessari interventi di riqualificazione e opere di bonifica nonché di eventuali pareri di compatibilità ambientale positivi alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge stabilendo in ogni caso il divieto di realizzare discariche e impianti di trattamento termico dei rifiuti nelle province in cui vi siano aree a rischio ambientale, in assenza degli interventi di riqualificazione e delle opere bonifica.
9/1682-A/66Micillo.


   La Camera,
   in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»
   premesso che:
    l'articolo 4, comma 13, consente la proroga o il rinnovo, per gli anni 2014 e 2015, dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui al decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città dell'Aquila;
    la semplice proroga del contratto non rappresenta uno strumento adeguato per il territorio dell'Aquila, brutalmente ferito dal terremoto, per consentire il funzionamento delle pubbliche amministrazioni e la ricostruzione;
    è necessario pertanto prevedere misure di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato del territorio aquilano inseriti in graduatorie concorsuali ancora vigenti,

impegna il Governo

per le medesime finalità di cui al comma 13, nell'ottica del potenziamento dei servizi pubblici per l'impiego e al fine di valorizzare le professionalità acquisite dal personale già impegnato a tempo determinato, ad autorizzare la provincia dell'Aquila, in deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalle vigenti normative, a procedere all'assunzione a tempo indeterminato degli idonei nelle graduatorie concorsuali a tempo indeterminato ancora vigenti dell'ente, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge in forza di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, consentendo nelle more dell'assunzione a tempo indeterminato, la proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato dei suddetti lavoratori, anche in deroga ai limiti temporali previsti dalla vigente normativa in materia.
9/1682-A/67Zaratti, Melilla, Kronbichler, Migliore, Airaudo, Di Salvo, Pilozzi.


   La Camera,
   in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»
   premesso che:
    l'articolo 4, comma 13, consente la proroga o il rinnovo, per gli anni 2014 e 2015, dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui al decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città dell'Aquila;
    la semplice proroga del contratto non rappresenta uno strumento adeguato per il territorio dell'Aquila, brutalmente ferito dal terremoto, per consentire il funzionamento delle pubbliche amministrazioni e la ricostruzione;
    è necessario pertanto prevedere misure di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato del territorio aquilano inseriti in graduatorie concorsuali ancora vigenti,

impegna il Governo

per le medesime finalità di cui al comma 13, nell'ottica del potenziamento dei servizi pubblici per l'impiego e al fine di valorizzare le professionalità acquisite dal personale già impegnato a tempo determinato, a valutare l'opportunità di autorizzare la provincia dell'Aquila, in deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalle vigenti normative, a procedere all'assunzione a tempo indeterminato degli idonei nelle graduatorie concorsuali a tempo indeterminato ancora vigenti dell'ente, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge in forza di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, consentendo nelle more dell'assunzione a tempo indeterminato, la proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato dei suddetti lavoratori, anche in deroga ai limiti temporali previsti dalla vigente normativa in materia.
9/1682-A/67. (Testo modificato nel corso della seduta).  Zaratti, Melilla, Kronbichler, Migliore, Airaudo, Di Salvo, Pilozzi.


   La Camera,
   in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»,
   premesso che:
    il decreto in esame predispone alcune disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, introducendo norme dal contenuto assai disomogeneo, nonché indifferenziati rispetto a variegati ambiti afferenti alla pubblica amministrazione, in opposizione a quanto stabilito dall'articolo 77 della Costituzione, che impone che i decreti-legge debbano contenere misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e coerente al titolo;
    gli stringenti vincoli imposti dal decreto in termini di autorizzazione a bandire concorsi, accesso ai concorsi riservati, proroghe dei contratti a tempo determinato e validità delle graduatorie vigenti, costituiscono strumenti del tutto inadeguati a consentire il funzionamento delle pubbliche amministrazioni, a valorizzare le professionalità acquisite e a offrire garanzie rispetto alle legittime aspettative di stabilizzazione,

impegna il Governo

ad avviare un percorso di revisione delle piante organiche del personale degli enti locali, che tenga conto del livello di prestazioni di servizio da offrire in rapporto alla popolazione e ai carichi di lavoro, favorendo in tal senso i processi di stabilizzazione del personale precario in forza agli enti locali e limitando il ricorso all'utilizzo delle forme di lavoro precario nella pubblica amministrazione.
9/1682-A/68Palazzotto, Migliore, Airaudo, Di Salvo, Pilozzi, Kronbichler.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di conversione del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, l'articolo 4 reca disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi nonché di limitazione a proroghe di contratti all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego;
    che in tema di misure con cui la pubblica amministrazione ricorre a formule contrattuali flessibili, nella previgente normativa venivano previste ipotesi di ricorso a dette formule nei soli casi di «temporaneità ed eccezionalità»: viceversa nel presente decreto il Governo corregge tale dicitura prevedendo di «temporaneità o eccezionalità», in tal modo ampliando la possibilità di ricorso alle forme contrattuali flessibili gettando così le basi di una ulteriore precarizzazione del settore della pubblica amministrazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni misura utile a restringere le ipotesi di lavoro flessibile in seno alla pubblica amministrazione ed a prevedere nel caso di cui in premessa a provvedere con interventi all'articolo 4 comma 1 lettera a), del presente decreto, a restringere quanto più possibile i parametri di temporaneità ed eccezionalità del ricorso a forme di lavoro flessibile.
9/1682-A/69Alberti, Cominardi.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di conversione del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, l'articolo 4 reca disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi nonché di limitazione a proroghe di contratti all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego;
    che in tema di misure con cui la pubblica amministrazione ricorre a formule contrattuali flessibili, nella previgente normativa venivano previste ipotesi di ricorso a dette formule nei soli casi di «temporaneità ed eccezionalità»: viceversa nel presente decreto il Governo corregge tale dicitura prevedendo di «temporaneità o eccezionalità», in tal modo ampliando la possibilità di ricorso alle forme contrattuali flessibili gettando così le basi di una ulteriore precarizzazione del settore della pubblica amministrazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni misura utile a restringere le ipotesi di lavoro flessibile in seno alla pubblica amministrazione e nel caso di cui in premessa a provvedere con interventi all'articolo 4 comma 1 lettera a), del presente decreto, a restringere quanto più possibile i parametri di temporaneità ed eccezionalità del ricorso a forme di lavoro flessibile.
9/1682-A/69. (Testo modificato nel corso della seduta).  Alberti, Cominardi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto contiene, tra le altre, disposizioni in materia di pubblico impiego al fine di razionalizzare e ottimizzare i meccanismi assunzionali e di favorire la mobilità, nonché di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia dell'attività svolta in diversi settori della pubblica amministrazione;
    il personale della pubblica amministrazione, negli ultimi anni, è stato oggetto di provvedimenti che ne hanno fortemente influenzato non solo la condizione lavorativa ma anche le modalità di accesso al trattamento pensionistico;
    a tal proposito basti ricordare la norma prevista dall'articolo 12, comma 12-septies, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha reso onerose le ricongiunzioni tra periodi contributivi maturati in diverse forme assicurative;
    tale provvedimento ha comportato per una vastissima platea di lavoratori, pubblici e privati, costretti da un giorno all'altro a dover versare anche centinaia di migliaia di euro pur di poter accedere al trattamento pensionistico;
    con la Legge di stabilità 228 del 2012 si è giunti alla prima correzione significativa, riportare giustizia per tutti coloro che sono cessati dal pubblico impiego prima del luglio 2010, prima della norma sulle ricongiunzioni onerose, articolo 1, comma 238;
    l'articolo 1, comma 239, della legge 18 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), dispone, però, anziché garantire anche a chi è iscritto all'Inpdap e ai fondi esonerativi e sostitutivi oggi le stesse condizioni previste per tutti gli altri, come ripristinato dal comma 238, la possibilità di cumulare i periodi assicurativi maturati in diverse forme assicurative solo ed esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia e solo da soggetti che non siano ancora in possesso dei requisiti per il diritto autonomo a pensione in una forma assicurativa (quindi nega tale possibilità a chi abbia 20 anni in un fondo), è ovvio che chi ha 65 o 66 anni ha almeno 20 anni di iscrizione in un unico fondo, quindi rende praticamente inapplicabile la possibilità di cumulo;
    è necessario compiere un ulteriore sforzo per consentire di usufruire della possibilità di cumulo a tutti quei lavoratori che rischiano, ingiustamente, di veder dispersi molti anni di contributi o di dover ricorrere alla ricongiunzione onerosa per poter accedere all'intero trattamento pensionistico maturato nel corso di una vita di lavoro,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, nel corso del prossimo provvedimento normativo, una estensione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 239, della legge 18 dicembre 2012, includendovi anche i lavoratori interessati dai trattamenti pensionistici di anzianità e anzianità anticipata anche avendo già maturato i requisiti per il diritto autonomo a pensione in una forma assicurativa.
9/1682-A/70Gnecchi, Pizzolante, Fedriga, Di Salvo, Schullian, Rizzetto, Ciprini, Rostellato, Bechis.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 24. comma 10. del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 ha disposto che sulla quota di trattamento di pensione relativa all'anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 2011 sia applicata una riduzione percentuale qualora il pensionamento anticipato avvenga prima del compimento dell'età di 62 anni. Tale riduzione è pari all'l per cento per i primi due anni mancanti al raggiungimento dei 62 anni ed elevata al 2 per cento per gli ulteriori anni mancanti alla suddetta età calcolati alla data del pensionamento;
    l'articolo 6, comma 2-quater del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012 ha disposto che la riduzione di cui sopra non trova applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la contribuzione ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, malattia e cassa integrazione guadagni ordinaria. Con il decreto in approvazione sono altresì incluse le giornate di astensione dal lavoro per donazione di sangue e di emocomponenti;
    non rientra nella fattispecie «prestazione effettiva di lavoro» un istituto dall'indiscusso valore sociale, quali i congedi e i permessi concessi ai sensi della legge n. 104 del 1992. Al fine di non subire penalizzazioni, la lavoratrice o il lavoratore, per l'accesso alla pensione anticipata, dovrà incrementare il servizio effettivo con un periodo di lavoro aggiuntivo pari a quello considerato, determinando così una grave ingiustizia ed una palese incoerenza con le finalità sottese alla stessa legge n. 104 del 1992,

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti urgenti al fine di rivedere la normativa relativa al calcolo del trattamento pensionistico per le pensioni anticipate, includendo nell'articolo 6, comma 2-quater della legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012, anche i congedi e i permessi concessi ai sensi della legge n. 104 del 1992.
9/1682-A/71Cinzia Maria Fontana, Gnecchi, Bellanova, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cominelli, Fabbri, Faraone, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Madia, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Sanga, Simoni, Zappulla, Antezza, Biondelli, Arlotti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 24. comma 10. del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 ha disposto che sulla quota di trattamento di pensione relativa all'anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 2011 sia applicata una riduzione percentuale qualora il pensionamento anticipato avvenga prima del compimento dell'età di 62 anni. Tale riduzione è pari all'l per cento per i primi due anni mancanti al raggiungimento dei 62 anni ed elevata al 2 per cento per gli ulteriori anni mancanti alla suddetta età calcolati alla data del pensionamento;
    l'articolo 6, comma 2-quater del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012 ha disposto che la riduzione di cui sopra non trova applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la contribuzione ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, malattia e cassa integrazione guadagni ordinaria. Con il decreto in approvazione sono altresì incluse le giornate di astensione dal lavoro per donazione di sangue e di emocomponenti;
    non rientra nella fattispecie «prestazione effettiva di lavoro» un istituto dall'indiscusso valore sociale, quali i congedi e i permessi concessi ai sensi della legge n. 104 del 1992. Al fine di non subire penalizzazioni, la lavoratrice o il lavoratore, per l'accesso alla pensione anticipata, dovrà incrementare il servizio effettivo con un periodo di lavoro aggiuntivo pari a quello considerato, determinando così una grave ingiustizia ed una palese incoerenza con le finalità sottese alla stessa legge n. 104 del 1992,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti al fine di rivedere la normativa relativa al calcolo del trattamento pensionistico per le pensioni anticipate, includendo nell'articolo 6, comma 2-quater della legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012, anche i congedi e i permessi concessi ai sensi della legge n. 104 del 1992.
9/1682-A/71. (Testo modificato nel corso della seduta).  Cinzia Maria Fontana, Gnecchi, Bellanova, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cominelli, Fabbri, Faraone, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Madia, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Sanga, Simoni, Zappulla, Antezza, Biondelli, Arlotti.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;
    le disposizioni dell'articolo 1 recano, ai commi da 1 a 9, misure volte al contenimento delle spese delle pubbliche amministrazioni. In particolare, i commi da 1 a 4-bis riguardano le spese per auto di servizio e per buoni taxi;
    l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» dispone che a decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), e le società dalle stesse amministrazioni controllate non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi,

impegna il Governo

a valutare l'ipotesi di rivedere il tetto massimo imposto alle spese sostenute dalle predette amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, e di modificare dunque la previsione del limite dal 50 per cento al 40 per cento e a valutare l'ipotesi di destinare le risorse generate da predetta revisione al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco in particolare ai comandi provinciali che lavorano in tutti i contesti di particolare difficoltà operativa e di pericolo per l'incolumità delle persone e a quelli che lavorano alla ricostruzione a seguito degli eventi sismici del maggio 2012 in Emilia.
9/1682-A/72Dell'Orco, Cozzolino, Liuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in titolo reca «disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;
    essendo la parola «razionalizzazione» una delle primarie estrinsecazioni della revisione della spesa pubblica, traduzione della meglio nota «spending review», ci saremmo aspettati, in questo decreto-legge, di leggere azioni consequenziali, vale a dire, l'eliminazione di inefficienze, sprechi, duplicazioni, anche in riferimento alle spese di personale, in particolare relativo ad incarichi e consulenze;
    ci saremmo aspettati di leggere azioni consequenziali di razionalizzazione e contenimento dei costi, fondamentale per garantire, da un lato, il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, e, dall'altro, per esempio, l'ammodernamento dello Stato e, sempre per esempio, azioni di rilancio, con i risparmi eventualmente conseguiti, anche piccolo, dell'economia e dell'occupazione;
    il titolo del decreto-legge entra ancora di più nello specifico – per questo, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, il titolo è doppiamente utilizzato in modo improprio nonché distorto – in quanto annuncia il suo contenuto quale «perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione»;
    il contenuto effettivo del decreto-legge – fin dalla versione originariamente presentata – risulta difficilmente coniugabile con il suo titolo;
    l'articolo 1, comma 5, affronta la spesa annua delle amministrazioni pubbliche, nella loro accezione più larga, per studi ed incarichi di consulenza, interni ed esterni, utilizzando il criterio della spesa storica, disponendo, infatti, una limitazione di essi calcolata in percentuale della spesa sostenuta nell'anno precedente;
    l'applicazione del suddetto criterio risulta improprio e poco funzionale agli obiettivi di razionalizzazione, che, lo impone la parola stessa, necessita di una visione «razionale», logica, che sia basata su criteri e presupposti definiti e superi sia il criterio della spesa storica, sia quello dei cosiddetti «tagli lineari», criteri che la norma del provvedimento in titolo assomma,

impegna il Governo

in ordine alla riduzione della spesa per studi ed incarichi di consulenza, a procedere, successivamente alla ricognizione della spesa sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, disaggregata per incarichi, consulenze e contratti a tempo determinato, presentata nella relazione annuale del Ministero della funzione pubblica adottando ogni iniziativa, anche legislativa, finalizzata ad individuare criteri e requisiti puntuali ed inderogabili per il ricorso ad essi da parte delle pubbliche amministrazioni.
9/1682-A/73Dadone, Lombardi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene, tra le altre, disposizioni volte a garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia dell'attività svolta in diversi settori della pubblica amministrazione;
    tra i dipendenti pubblici meritevoli di particolare attenzione figurano i lavoratori di polizia penitenziaria, costretti nella maggior parte dei casi a operare in situazioni di estremo disagio e in condizioni di scarsezza di personale;
    i dati a disposizione evidenziano, rispetto all'organico necessario, una carenza di dirigenti stimata attorno al 22 per cento (in molti istituti penitenziari manca la figura del direttore), di funzionari giuridico-pedagogici, del 27 per cento, di assistenti sociali del 35 per cento;
    per ciò che riguarda i dipendenti di polizia penitenziaria, stime attendibili quantificano attorno al 9 per cento la percentuale di personale mancante; se si tiene in considerazione il fatto che i requisiti di accesso a tale qualifica sono alla portata di una vasta fascia di popolazione e la drammatica congiuntura economica che da anni investe il nostro Paese, si potrebbe considerare la possibilità di promuovere specifici percorsi di formazione rivolte a lavoratori in mobilità, per consentire, in attesa dell'indizione e del completamento delle specifiche procedure concorsuali, la copertura dei posti vacanti e la garanzia di un'occupazione a persone in difficoltà,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, data la eccezionale condizione di difficoltà in cui versano i nostri istituti penitenziari, di prevedere progetti sperimentali volti a colmarne la carenza di organico nonché a consentire a lavoratori in mobilità la possibilità di essere reimpiegati.
9/1682-A/74Leva, Gnecchi, D'Arienzo, Maestri, Giacobbe.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Atto Camera 1682 reca disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;
    l'articolo 4-ter prevede che anche i congedi parentali, i permessi concessi ai sensi della legge 104 del 1992 e i permessi per le donazioni di sangue siano compresi nei giorni di lavoro effettivo per il raggiungimento dei requisiti per i profili pensionistici;
    tale disposizione entrerà in vigore nel momento in cui la legge di conversione del decreto-legge 101 del 2013 entrerà in vigore;
    nel recente passato lavoratori sono andati in pensione o hanno dovuto prorogare il periodo di lavoro a causa del fatto che i permessi citati non potevano essere computati nel calcolo dei giorni di lavoro effettivo,

impegna il Governo

a sanare le situazioni di quei lavoratori che sono stati impossibilitati ad andare in pensione ovvero hanno dovuto subire una decurtazione della pensione a causa della impossibilità di vedersi riconosciuti i periodi relativi ai permessi per la donazione del sangue, per l'assistenza di cui alla legge n. 104 del 1992 e per i congedi parentali.
9/1682-A/75Di Vita.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Atto Camera 1682 reca disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;
    l'articolo 1 comma 4-bis prevede l'acquisto di nuove autovetture per le pubbliche amministrazioni nei casi in cui questo è ammesso,

impegna il Governo

a limitare solo a casi indispensabili e debitamente motivati l'acquisto di nuove autovetture nelle pubbliche amministrazioni e ad adoperarsi affinché le suddette autovetture abbiano i seguenti requisiti: a) cilindrata non superiore a 1800 cc; b) alimentazione a GPL o a metano o ibride allo scopo di ridurre l'impatto ambientale e abbattere i consumi; c) devono altresì essere dotate tutte di scatola nera per monitorare una volta ogni 6 mesi i Km percorsi, i consumi, i giorni e gli orari di movimento.
9/1682-A/76Mantero.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Atto Camera 1682 reca disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;
    l'articolo 1 comma 4-bis prevede l'acquisto di nuove autovetture per le pubbliche amministrazioni nei casi in cui questo è ammesso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di limitare solo a casi indispensabili e debitamente motivati l'acquisto di nuove autovetture nelle pubbliche amministrazioni e ad adoperarsi affinché le suddette autovetture abbiano i seguenti requisiti: a) cilindrata non superiore a 1800 cc; b) alimentazione a GPL o a metano o ibride allo scopo di ridurre l'impatto ambientale e abbattere i consumi; c) devono altresì essere dotate tutte di scatola nera per monitorare una volta ogni 6 mesi i Km percorsi, i consumi, i giorni e gli orari di movimento.
9/1682-A/76. (Testo modificato nel corso della seduta).  Mantero.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni ha subito modifiche in sede di conversione in legge, anche in riferimento all'articolo 11 che recita in rubrica «Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia;
    l'articolo 11 composto di oltre 14 commi è risultato, infatti, modificato in parti significative dal Senato, prevedendo, opportunamente, al comma 2, l'inserimento dei vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri, tuttavia, l'aver disposto l'avvio sin dallo scorso 1o ottobre di un sistema come il SISTRI che ha, come dato chiaro ed assodato, finalità evidentemente condivisibili e auspicabili nell'ottica di perseguire la strategia rifiuti zero e ridurre gli illeciti e il ruolo delle ecomafie nella filiera dei rifiuti, alla luce delle criticità emerse circa il funzionamento delle procedure informatiche e della connessa strumentazione hardware (emersa anche in sede di test-stress), comporta per gli operatori oneri economici e gestionali;
    negli ultimi anni migliaia di imprenditori italiani hanno speso milioni di euro per iscriversi al sistema e per acquistare chiavette usb e black box senza che il sistema fosse divenuto operativo,

impegna il Governo

ad adottare un piano di intervento che preveda che ogni onere versato a titolo di contributi di iscrizione al SISTRI per le annualità 2010, 2011 e 1012 dai soggetti di cui all'articolo 3 del 17 dicembre 2009 sia restituito o compensato secondo le modalità previste ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
9/1682-A/77Busto, Terzoni, Zolezzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni ha subito modifiche in sede di conversione in legge, anche in riferimento all'articolo 11 che recita in rubrica «Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia;
    l'articolo 11 composto di oltre 14 commi è risultato, infatti, modificato in parti significative dal Senato, prevedendo, opportunamente, al comma 2, l'inserimento dei vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri, tuttavia, l'aver disposto l'avvio sin dallo scorso 1o ottobre di un sistema come il SISTRI che ha, come dato chiaro ed assodato, finalità evidentemente condivisibili e auspicabili nell'ottica di perseguire la strategia rifiuti zero e ridurre gli illeciti e il ruolo delle ecomafie nella filiera dei rifiuti, alla luce delle criticità emerse circa il funzionamento delle procedure informatiche e della connessa strumentazione hardware (emersa anche in sede di test-stress), comporta per gli operatori oneri economici e gestionali,

impegna il Governo

a porre in essere interventi affinché siano progettate ed implementate applicazioni che consentano la trasmissione dei dati e delle informazioni per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti anche su apparecchiature smartphone e Tablet al fine garantire una comunicazione più sollecita e sicura, contestualmente ponendo in essere interventi affinché sia garantita la copertura e la piena efficacia ed utilizzabilità della rete Internet su tutto il territorio nazionale, così assicurando il ruolo di controllo al sistema SITRI affidato dalla legge.
9/1682-A/78Terzoni, Zolezzi, Busto.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni ha subito modifiche in sede di conversione in legge, anche in riferimento all'articolo 11 che recita in rubrica «Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia;
    l'articolo 12 del provvedimento in esame reca norme in merito alla costruzione di discariche per rifiuti nel perimetro dell'impianto dell'ILVA di Taranto, in particolare le norme contenute all'interno dell'articolo autorizzano la costruzione e la gestione delle discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi all'interno del perimetro dell'impianto produttivo dell'ILVA di Taranto, in località Mater Gratiae: la realizzazione di due discariche in un'area già gravemente compromessa rappresenta un elemento di comprensibile preoccupazione per la popolazione,

impegna il Governo

ad istituire un comitato di esperti parallelo al comitato ufficiale designato dal Commissario ILVA che eserciti una funzione consuntiva rispetto agli obiettivi, alle azioni e ai risultati del comitato ufficiale, (attraverso comunicazioni da parte di quest'ultimo rese con cadenza almeno quindicinale) ed i cui membri siano designati dai comitati locali di cittadini di Taranto in pari numero rispetto al citato comitato ufficiale designato dal Commissario ILVA con la previsione, infine, che esso sia costituito da membri che non percepiscono alcun tipo di retribuzione o rimborso.
9/1682-A/79Zolezzi, De Lorenzis, Terzoni, Busto.


   La Camera,
   considerata la necessità urgente di avviare un processo di attivazione di nuovi servizi per l'impiego ispirati al principio della stretta cooperazione tra strutture pubbliche e operatori privati specializzati, anche al fine di consentire l'assorbimento delle eccedenze di personale delle amministrazioni pubbliche e delle imprese da esse partecipate;
   vista l'opportunità di procedere su questo terreno applicando il metodo sperimentale, valorizzando l'autonomia legislativa e amministrativa delle regioni in questo campo;
   considerata l'approvazione dell'ordine del giorno n. 3.0.301 nel corso dell'esame del provvedimento in Senato

impegna il Governo

a dare seguito agli impegni indicati puntualmente e dettagliatamente nell'ordine del giorno citato in premessa ed in particolare, a predisporre provvedimenti normativi finalizzati ad attivare la sperimentazione di un dispositivo in grado di agevolare la ricollocazione di persone inoccupate o disoccupate, titolari di trattamento di disoccupazione o di mobilità, con la facoltà di optare per un contratto di ricollocazione, stipulato con le agenzie accreditate liberamente scelte, e che tenga conto delle capacità professionali e delle aspirazioni della persona interessata e il più possibile vicino al suo luogo di residenza, compatibilmente con la domanda espressa dal mercato del lavoro nella zona, ferme comunque restando le prerogative delle regioni e province a statuto speciale.
9/1682-A/80Tinagli.


   La Camera,
   considerata la necessità urgente di avviare un processo di attivazione di nuovi servizi per l'impiego ispirati al principio della stretta cooperazione tra strutture pubbliche e operatori privati specializzati, anche al fine di consentire l'assorbimento delle eccedenze di personale delle amministrazioni pubbliche e delle imprese da esse partecipate;
   vista l'opportunità di procedere su questo terreno applicando il metodo sperimentale, valorizzando l'autonomia legislativa e amministrativa delle regioni in questo campo;
   considerata l'approvazione dell'ordine del giorno n. 3.0.301 nel corso dell'esame del provvedimento in Senato

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre provvedimenti normativi finalizzati ad attivare la sperimentazione di un dispositivo in grado di agevolare la ricollocazione di persone inoccupate o disoccupate, titolari di trattamento di disoccupazione o di mobilità, con la facoltà di optare per un contratto di ricollocazione, stipulato con le agenzie accreditate liberamente scelte, e che tenga conto delle capacità professionali e delle aspirazioni della persona interessata e il più possibile vicino al suo luogo di residenza, compatibilmente con la domanda espressa dal mercato del lavoro nella zona, ferme comunque restando le prerogative delle regioni e province a statuto speciale.
9/1682-A/80. (Testo modificato nel corso della seduta).  Tinagli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame al comma 6 dell'articolo 4 dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, le amministrazioni pubbliche possono bandite, nel rispetto del limite finanziano fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
    nel corso dell'esame al Senato è stato aggiunto il comma 6-quater al citato articolo 4, disponendo la possibilità per le regioni e gli enti locali che hanno proceduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, in via prioritaria rispetto al reclutamento speciale di cui al citato comma 6 e in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili, e a procedere all'assunzione a tempo indeterminato, del personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato;
   il comma 6-quater rischia di determinare una disparità di trattamento tra coloro che sono stati assunti con le procedure di cui all'articolo 1, commi 519 c 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e coloro che sono stati assunti con le procedure di cui all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n, 244, in merito alla possibilità di giovarsi di procedure selettive in via prioritaria,

impegna il Governo

a individuare le modalità necessarie al fine di evitare un trattamento discriminatorio nei confronti di quelle figure professionali assunte con le procedure di cui alla legge n. 244 del 2007 rispetto a quelle assunte con le procedure previste dalla legge n. 296 del 2006.
9/1682-A/81De Mita.


   La Camera,
   premesso che:
    il Corpo della Guardia di finanza, così come quello dell'Arma dei carabinieri, si è dotato dello strumento militare degli ufficiali in ferma prefissata ausiliari del ruolo speciale e del ruolo tecnico logistico, ai sensi del combinato disposto degli articoli 21 e 23 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, «al fine di soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze armate connesse alla carenza di professionalità tecniche nei rispettivi ruoli ovvero alla necessita di fronteggiare particolari esigenze operative»;
   il reclutamento del personale è avvenuto mediante due soli concorsi pubblici, molto selettivi, banditi rispettivamente nel 2008 (Gazzetta Ufficiale n. 59 del 29 luglio 2008), per un totale di 50 posti di cui 30 per allievi ufficiali in ferma prefissata ausiliari del ruolo speciale, e 20 posti per allievi ufficiali ausiliari del ruolo tecnico logistico, e nel 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 61 del 3 agosto 2010) per un totale di 27 posti di cui 14 per allievi ufficiali in ferma prefissata ausiliari del ruolo speciale e 13 posti per allievi ufficiali ausiliari del ruolo tecnico logistico;
   all'esito dell'iter selettivo dei due concorsi risulta un esiguo numero di ufficiali in ferma prefissata in servizio ed in congedo, idonei non vincitori per il transito nel servizio permanente effettivo;
   sarebbe opportuno, così come avvenuto per altre Forze di polizia, prevedere l'assunzione e stabilizzazione, tramite scorrimento di graduatoria, di coloro con almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque anni e che, pur se in congedo, siano utilmente collocati quali «idonei non vincitori» nelle graduatorie tuttora valide,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere iniziative, anche di tipo normativo, volte a stabilizzare le suddette unità di ufficiali anche al fine di continuare ad avvalersi di specifiche professionalità da anni proficuamente impiegate in delicati settori operativi e tecnico logistici, senza peraltro incidere sull'alimentazione dei ruoli interessati, che continua ad essere garantita mediante ordinarie procedure concorsuali.
9/1682-A/82Gitti, Fauttilli.


   La Camera,
   premesso che:
    il Corpo della Guardia di finanza, così come quello dell'Arma dei carabinieri, si è dotato dello strumento militare degli ufficiali in ferma prefissata ausiliari del ruolo speciale e del ruolo tecnico logistico, ai sensi del combinato disposto degli articoli 21 e 23 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, «al fine di soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze armate connesse alla carenza di professionalità tecniche nei rispettivi ruoli ovvero alla necessita di fronteggiare particolari esigenze operative»;
   il reclutamento del personale è avvenuto mediante due soli concorsi pubblici, molto selettivi, banditi rispettivamente nel 2008 (Gazzetta Ufficiale n. 59 del 29 luglio 2008), per un totale di 50 posti di cui 30 per allievi ufficiali in ferma prefissata ausiliari del ruolo speciale, e 20 posti per allievi ufficiali ausiliari del ruolo tecnico logistico, e nel 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 61 del 3 agosto 2010) per un totale di 27 posti di cui 14 per allievi ufficiali in ferma prefissata ausiliari del ruolo speciale e 13 posti per allievi ufficiali ausiliari del ruolo tecnico logistico;
   all'esito dell'iter selettivo dei due concorsi risulta un esiguo numero di ufficiali in ferma prefissata in servizio ed in congedo, idonei non vincitori per il transito nel servizio permanente effettivo;
   sarebbe opportuno, così come avvenuto per altre Forze di polizia, prevedere l'assunzione e stabilizzazione, tramite scorrimento di graduatoria, di coloro con almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque anni e che, pur se in congedo, siano utilmente collocati quali «idonei non vincitori» nelle graduatorie tuttora valide,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere iniziative, anche di tipo normativo, volte ad assumere le suddette unità di ufficiali anche al fine di continuare ad avvalersi di specifiche professionalità da anni proficuamente impiegate in delicati settori operativi e tecnico logistici, senza peraltro incidere sull'alimentazione dei ruoli interessati, che continua ad essere garantita mediante ordinarie procedure concorsuali.
9/1682-A/82. (Testo modificato nel corso della seduta).  Gitti, Fauttilli.


   La Camera,
   premesso che:
    nel corso degli anni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato trasferito in posizione di prestito un numero consistente di personale proveniente da altre amministrazioni;
    si tratta di personale altamente qualificato che ha subito anche limitazioni professionali che la posizione di prestito comporta;
    dopo tanti anni di conferme e di qualificato servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sarebbe stato importante realizzare, nel comune interesse del buon funzionamento dell'amministrazione, l'inquadramento nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri;
    tale inquadramento non avrebbe comportato alcun tipo di oneri, anzi avrebbe determinato la soppressione dei posti nella tabella del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, una riduzione nella dotazione delle amministrazioni di provenienza che ormai non utilizzano il predetto personale da molti anni e, infine, avrebbe liberato negli uffici tantissime risorse impegnate a predisporre la documentazione che ogni anno serve per i decreti di comando,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere provvedimenti, anche di tipo normativo, volti a consentire l'immissione nel ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri del personale di prestito non dirigenziale già impiegato da anni, anche al fine di evitare una ingiusta situazione discriminante rispetto al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9/1682-A/83Fauttilli.


   La Camera,
   in fase di discussione del disegno di legge A.C. 1682 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;
   premesso che:
    l'inserimento nel mondo del lavoro e l'autonomia economica sono fattori estremamente importanti per l'integrazione sociale delle persone con disabilità. La legislazione italiana in tema di persone con disabilità ha avuto un'evoluzione significativa con la legge n. 68 del 1999 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili». I processi di integrazione scolastica delle persone con disabilità, la crescente e variegata offerta formativa, l'impegno particolarmente significativo di alcune realtà locali di rafforzare il rapporto tra la persona con disabilità ed il mondo del lavoro, determinano una crescita significativa della domanda di inserimento lavorativo. Tale domanda è alimentata da un flusso annuale di persone con disabilità, che escono dal circuito scolastico-formativo, stimato di almeno 10 mila unità;
    la legge n. 68 del 1999 rappresenta una profonda innovazione culturale nel settore dell'integrazione lavorativa delle persone con disabilità, in quanto ha introdotto una disciplina ispirata al concetto di «collocamento mirato». La normativa promuove e sostiene l'inserimento individualizzato nel mondo del lavoro delle persone con disabilità in base ad un'analisi delle capacità lavorative del singolo soggetto, delle caratteristiche del posto di lavoro, incoraggiando un'attivazione di azioni positive di sostegno e prevedendo quindi la rimozione dei problemi ambientali e relazionali, che rendono difficile l'inserimento della persona con disabilità nell'attività lavorativa;
    infatti, tramite il collocamento mirato, ossia attraverso una serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi dei posti, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione è possibile inserire la persona con disabilità nel posto di lavoro adatto;
    l'ultima indagine condotta dall'Istat, i cui dati sono confermati dall'ufficio per i diritti dei portatori di handicap delle Nazioni Unite, rileva che la disoccupazione tra i portatori di disabilità è tra il 50 e il 70 per cento nei paesi industrializzati e in Italia raggiunge una punta dell'80 per cento, nonostante la legislazione in vigore preveda percorsi specifici per l'inserimento nel mercato del lavoro;
    inoltre, la Corte di giustizia europea ha emesso la sentenza C31211 che condanna l'Italia per non aver applicato in modo completo i princìpi europei in materia di diritto al lavoro per le persone con handicap ed invita il governo ed il Parlamento ad adeguarsi alla direttiva 2000/78 CE del Consiglio, del 27 novembre 2000;
    spesso il sistema delle norme si frappongono alle altre non consentendo un processo di reclutamento delle persone inabili snello e veloci;
    preso atto positivamente che il Governo Letta con il presente decreto-legge n. 101 del 2013, attualmente in corso di conversione, prevede all'articolo 7, comma 6, la deroga al blocco delle assunzioni a favore dei disabili. Si ritiene che non sia sufficiente la deroga in tale materia, la quale è rapportata al momento congiuntamente del Paese, ma che occorre introdurre una regola generale che garantisca i soggetti disabili da eventuali interventi finalizzati al blocco delle assunzioni così come previsto per il collocamento al lavoro dei centralinisti non vedenti (articolo 4, comma 4, della legge 29 marzo 1985, n. 113);
    per tale motivo occorre un intervento normativo che rimuova alcuni ostacoli essenziali al fine di non sospendere e non bloccare i legittimi diritti dei soggetti inabili di entrare nel mondo del lavoro,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di assumere iniziative finalizzate a rendere sempre più reale il diritto del disabile ad accedere al mondo del lavoro superando ed eliminando quegli ostacoli che si frappongono alle assunzioni dei disabili nel caso in cui il datore di lavoro pubblico presenti una pianta organica con personale in eccedenza e soprannumerato;
   a valutare l'opportunità di assumere iniziative finalizzate a rendere obbligatorio per i datori di lavoro pubblici a pubblicare sul proprio sito istituzionale i dati relativi alle quote d'obbligo scoperte a favore delle categorie protette. La trasparenza di tali informazioni mette nelle condizioni i cittadini di conoscere i comportamenti dei datori di lavoro pubblici riguardo lo stato delle assunzioni delle categorie protette e gli organi di controllo di intervenire per far rispettare ai datori di lavoro pubblici le disposizioni di legge in materia di assunzione delle categorie in questione.
9/1682-A/84Zardini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene una proposta relativa alla certificazione delle attività sportive non agonistiche, che interviene sul dettato del decreto-legge n. 158 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;
    il provvedimento amplia ai medici affiliati alla Federazione medici sportivi riconosciuta dal Coni la facoltà di emettere la certificazione medica per l'attività sportiva non agonistica;
    il provvedimento reintroduce fra gli accertamenti indispensabili per ottenere la certificazione l'ECG a riposo, misura abrogata sole poche settimane fa dal decreto 21 giugno 2013 n. 69 detto «del fare». Tale accertamento, non prevedendosi oneri a carico dello Stato, deve intendersi a spese del cittadino richiedente;
    si reintroduce così una nuova, onerosa, certificazione ed onerosi accertamenti a carico delle persone che volessero svolgere tale attività con il prevedibile effetto dell'abbandono dell'attività sportiva da parte dei soggetti meno abbienti quando l'attività fisica, specialmente quella sportiva non agonistica, è sicuramente un fattore di promozione della salute non di rischio ed è dovere dello Stato assicurarne la massima diffusione;
   l'anno sportivo è iniziato il primo di settembre e le associazioni sportive hanno già provveduto in grande maggioranza ad iscrivere i praticanti alle attività non agonistiche richiedendo una certificazione medica che non prevedesse lo svolgimento preventivo obbligatorio di accertamenti quali l'ECG a riposo sulla cui efficacia rischia di svilupparsi un pesante contenzioso;
    il decreto-legge legge n. 69 del 2013, ha abrogato la obbligatorietà della certificazione medica per l'attività ludico motoria, determinando la decadenza delle previsioni relative a questa tipologia di attività contenute nel decreto-legge n. 158 e nel decreto ministeriale 24 aprile 2013 che ne disciplinava l'attuazione;
    il risultato di questi interventi normativi è una situazione di assoluta indeterminatezza, nella quale: non è più chiaro il quadro di obblighi e condizioni a cui debbano attenersi gli organizzatori di attività motorie e sportive;
    alle famiglie sarà chiesta una pesante contribuzione per attività di cui lo stesso Governo evoca al contempo la necessità e l'utilità per la salute pubblica;
    il cittadino che intraprenda una attività, motoria o sportiva che la si definisca, che non rientri nel quadro dell'agonismo, rischierà di accedere a una tutela sanitaria maggiore o minare non in base alla tipologia dell'attività in rapporto al suo stato di salute, ma in ragione della natura giuridica del soggetto organizzatore,

impegna il Governo:

   a prendere atto che il susseguirsi di interventi normativi ha modificato profondamente il quadro definito dal decreto n. 158 e dalle relative linee guida ministeriali, rendendo necessario un urgente provvedimento di riordino della materia;
   ad emanare un nuovo decreto ministeriale che quindi l'attuazione del decreto 158 come modificato dal decreto-legge n. 69 del 2013 e dal presente provvedimento, basandosi sulla necessità di promuovere la diffusione dell'attività motoria e sportiva fra la popolazione come primo fattore di tutela sanitaria, di definire accertamenti preventivi appropriati esclusivamente in base alla tipologia delle attività e allo stato di salute dei singoli praticanti, di non prevedere un aggravio di costi indotti per le famiglie.
9/1682-A/85Fossati, Miotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene una proposta relativa alla certificazione delle attività sportive non agonistiche, che interviene sul dettato del decreto-legge n. 158 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;
    il provvedimento amplia ai medici affiliati alla Federazione medici sportivi riconosciuta dal Coni la facoltà di emettere la certificazione medica per l'attività sportiva non agonistica;
    il provvedimento reintroduce fra gli accertamenti indispensabili per ottenere la certificazione l'ECG a riposo, misura abrogata sole poche settimane fa dal decreto 21 giugno 2013 n. 69 detto «del fare». Tale accertamento, non prevedendosi oneri a carico dello Stato, deve intendersi a spese del cittadino richiedente;
    si reintroduce così una nuova, onerosa, certificazione ed onerosi accertamenti a carico delle persone che volessero svolgere tale attività con il prevedibile effetto dell'abbandono dell'attività sportiva da parte dei soggetti meno abbienti quando l'attività fisica, specialmente quella sportiva non agonistica, è sicuramente un fattore di promozione della salute non di rischio ed è dovere dello Stato assicurarne la massima diffusione;
   l'anno sportivo è iniziato il primo di settembre e le associazioni sportive hanno già provveduto in grande maggioranza ad iscrivere i praticanti alle attività non agonistiche richiedendo una certificazione medica che non prevedesse lo svolgimento preventivo obbligatorio di accertamenti quali l'ECG a riposo sulla cui efficacia rischia di svilupparsi un pesante contenzioso;
    il decreto-legge legge n. 69 del 2013, ha abrogato la obbligatorietà della certificazione medica per l'attività ludico motoria, determinando la decadenza delle previsioni relative a questa tipologia di attività contenute nel decreto-legge n. 158 e nel decreto ministeriale 24 aprile 2013 che ne disciplinava l'attuazione;
    il risultato di questi interventi normativi è una situazione di assoluta indeterminatezza, nella quale: non è più chiaro il quadro di obblighi e condizioni a cui debbano attenersi gli organizzatori di attività motorie e sportive;
    alle famiglie sarà chiesta una pesante contribuzione per attività di cui lo stesso Governo evoca al contempo la necessità e l'utilità per la salute pubblica;
    il cittadino che intraprenda una attività, motoria o sportiva che la si definisca, che non rientri nel quadro dell'agonismo, rischierà di accedere a una tutela sanitaria maggiore o minare non in base alla tipologia dell'attività in rapporto al suo stato di salute, ma in ragione della natura giuridica del soggetto organizzatore,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prendere atto che il susseguirsi di interventi normativi ha modificato profondamente il quadro definito dal decreto n. 158 e dalle relative linee guida ministeriali, rendendo necessario un urgente provvedimento di riordino della materia;
   a valutare l'opportunità di emanare un nuovo decreto ministeriale che quindi l'attuazione del decreto 158 come modificato dal decreto-legge n. 69 del 2013 e dal presente provvedimento, basandosi sulla necessità di promuovere la diffusione dell'attività motoria e sportiva fra la popolazione come primo fattore di tutela sanitaria, di definire accertamenti preventivi appropriati esclusivamente in base alla tipologia delle attività e allo stato di salute dei singoli praticanti, di non prevedere un aggravio di costi indotti per le famiglie.
9/1682-A/85. (Testo modificato nel corso della seduta).  Fossati, Miotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'AC. 1682 reca disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;
    il comma 13-quater dell'articolo 2 prevede la possibilità di prorogare al 31 dicembre 2014 i contratti di stipulati dall'Aifa per coprire funzioni dirigenziali,

impegna il Governo

a verificare che la proroga dei contratti previsti dall'articolo 2 comma 13-quater, sia resa operativa previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari il numero dei dirigenti interessati dalla proroga, i loro nominativi, l'onere derivante dalla proroga dei contratti e come questo sia coperto.
9/1682-A/86Grillo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'AC. 1682 reca disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;
    il comma 13-quater dell'articolo 2 prevede la possibilità di prorogare al 31 dicembre 2014 i contratti di stipulati dall'Aifa per coprire funzioni dirigenziali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di verificare che la proroga dei contratti previsti dall'articolo 2 comma 13-quater, sia resa operativa previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari il numero dei dirigenti interessati dalla proroga, i loro nominativi, l'onere derivante dalla proroga dei contratti e come questo sia coperto.
9/1682-A/86. (Testo modificato nel corso della seduta).  Grillo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'A.C. 1682 reca disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;
    l'articolo 4-ter prevede che anche i congedi parentali e i permessi per le donazioni di sangue siano compresi nei giorni di lavoro effettivo per il raggiungimento dei requisiti per i profili pensionistici, ma non i permessi concessi ai sensi della legge 104 del 1992;
    tale disposizione entrerà in vigore nel momento in cui la legge di conversione del decreto-legge 101 del 2013 entrerà in vigore;
    nel recente passato i lavoratori sono andati in pensione o hanno dovuto prorogare il periodo di lavoro a causa del fatto che i permessi citati non potevano essere computati nel calcolo dei giorni di lavoro effettivo,

impegna il Governo:

   ad includere anche i permessi per l'assistenza di cui alla legge n. 104 del 1992 nel calcolo dei giorni di lavoro effettivo ai fini pensionistici;
   a sanare le situazioni di quei lavoratori che sono stati impossibilitati ad andare in pensione ovvero hanno dovuto subire una decurtazione della pensione a causa della impossibilità di vedersi riconosciuti i periodi relativi ai permessi per la donazione del sangue e congedi parentali.
9/1682-A/87Di Vita.


   La Camera,
   premesso che:
    l'A.C. 1682 reca disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;
    l'articolo 4-ter prevede che anche i congedi parentali e i permessi per le donazioni di sangue siano compresi nei giorni di lavoro effettivo per il raggiungimento dei requisiti per i profili pensionistici, ma non i permessi concessi ai sensi della legge 104 del 1992;
    tale disposizione entrerà in vigore nel momento in cui la legge di conversione del decreto-legge 101 del 2013 entrerà in vigore;
    nel recente passato i lavoratori sono andati in pensione o hanno dovuto prorogare il periodo di lavoro a causa del fatto che i permessi citati non potevano essere computati nel calcolo dei giorni di lavoro effettivo,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di includere anche i permessi per l'assistenza di cui alla legge n. 104 del 1992 nel calcolo dei giorni di lavoro effettivo ai fini pensionistici;
   a sanare le situazioni di quei lavoratori che sono stati impossibilitati ad andare in pensione ovvero hanno dovuto subire una decurtazione della pensione a causa della impossibilità di vedersi riconosciuti i periodi relativi ai permessi per la donazione del sangue e congedi parentali.
9/1682-A/87. (Testo modificato nel corso della seduta).  Di Vita.