Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Venerdì 18 ottobre 2013

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 18 ottobre 2013.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Archi, Baldelli, Baretta, Berretta, Bocci, Boccia, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Bray, Brunetta, Carrozza, Casero, Castiglione, Cicchitto, D'Alia, Dambruoso, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Epifani, Fassina, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Gasbarra, Gebhard, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Kyenge, La Russa, Legnini, Letta, Lorenzin, Lupi, Giorgia Meloni, Merlo, Migliore, Mogherini, Moretto, Orlando, Pisicchio, Pistelli, Realacci, Rigoni, Sani, Santelli, Sorial, Speranza, Tabacci, Tinagli, Villarosa, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 17 ottobre 2013 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   CIRIELLI: «Modifiche all'articolo 274 del codice di procedura penale, in materia di condizioni per l'adozione delle misure cautelari» (1707);
   DI GIOIA: «Introduzione dell'articolo 3-bis della legge 29 marzo 1985, n. 113, in materia di assunzione dei centralinisti telefonici privi della vista» (1708);
   ROSTELLATO ed altri: «Disposizioni per la tutela dei lavoratori da molestie morali e violenze psicologiche» (1709).

  Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

  In data 17 ottobre 2013 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
   S. 884 – «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto “Trans Adriatic Pipeline”, fatto ad Atene il 13 febbraio 2013» (approvato dal Senato) (1710).

  Sarà stampato e distribuito.

Adesione di deputati a una proposta di legge.

  La proposta di legge GOZI: «Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di riesame delle sentenze di condanna a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo» (1635) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Centemero, Cesa, Chaouki, Cimbro, Costantino, Nicoletti, Rigoni e Santerini.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   I Commissione (Affari costituzionali):

  OLIVERIO: «Modifica all'articolo 72 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di eliminazione del voto disgiunto tra il candidato a sindaco e le liste ad esso non collegate nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti» (666);

  GRIMOLDI e MATTEO BRAGANTINI: «Istituzione del Registro nazionale delle guardie particolari giurate e disposizioni concernenti la nomina e i poteri delle medesime» (1079) Parere delle Commissioni II, V, XI, XII e XIV.
   VII Commissione (Cultura):

  GRIMOLDI: «Istituzione del Museo delle carrozze storiche lombarde nella Villa Reale di Monza» (1158) Parere delle Commissioni I, V e VIII.
   VIII Commissione (Ambiente):

  GALAN ed altri: «Nuova disciplina degli interventi edilizi» (1459) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII e XIV.

Adesione di deputati ad una proposta di modificazione al Regolamento.

  La proposta di modificazione al Regolamento, Doc. II, n. 7: «Articolo 22: Istituzione della XV Commissione permanente – Agenda digitale e innovazione tecnologica», presentata dal deputato Coppola ed altri (annunziata nella seduta del 25 settembre 2013), è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato MELILLI.

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, con lettera in data 18 ottobre 2013, ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza unificata, nella seduta del 26 settembre 2013, sul disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (Atto Senato n. 1015, Atto Camera n. 1682).
  Questo parere è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, con lettera in data 18 ottobre 2013, ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza unificata, nella seduta del 26 settembre 2013, sul disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici (Atto Camera n. 1544, Atto Senato n. 1107).
  Questo parere è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

  Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A al resoconto della seduta del 17 ottobre 2013, a pagina 8, seconda colonna, e a pagina 9, prima e seconda colonna, l'articolo 1 si intende sostituito dal seguente:

Art. 1.
(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47).

  1. All'articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle testate giornalistiche on-line registrate ai sensi dell'articolo 5 nonché alle testate giornalistiche radiotelevisive».

  2. All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «fare inserire gratuitamente» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicare gratuitamente e senza commento»; dopo le parole: «nell'agenzia di stampa» sono inserite le seguenti: «o nelle testate giornalistiche on line registrate ai sensi dell'articolo 5» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a informare l'autore dell'articolo o del servizio, ove sia firmato, della richiesta di rettifica»;
   b) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le testate giornalistiche on line registrate ai sensi dell'articolo 5, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate non oltre due giorni dalla ricezione della richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono, nonché in testa alla pagina dell'articolo contenente la notizia cui si riferiscono, senza modificarne la URL, e con caratteristiche grafiche che rendano evidente l'avvenuta modifica»;
   c) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
  «Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32-quinquies del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni»;
   d) dopo il quarto comma è inserito il seguente:
  «Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, in caso di ristampa o nuova diffusione anche in versione elettronica e, in ogni caso, nel proprio sito ufficiale, alla pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti fatti o atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata nel sito e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro due giorni dalla richiesta e nella prima ristampa utile con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata»;
   e) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto e sesto comma», le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma» e le parole: «al pretore» sono sostituite dalle seguenti: « al giudice»;
   f) dopo il quinto comma è inserito il seguente:
  «Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico o della testata giornalistica on-line registrata ai sensi dell'articolo 5 ovvero il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva non pubblichi la smentita o la rettifica richiesta. Nel caso di richiesta dell'autore, il direttore o comunque il responsabile è obbligato a pubblicare la smentita o rettifica»;
   g) al sesto comma, le parole: «da lire 15.000.000 a lire 25.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 8.000 a euro 16.000».

  3. Dopo l'articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserito il seguente:
  «Art. 11-bis. – (Risarcimento del danno).1. Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radiotelevisione, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione e della diffusione della rettifica.
  2. Nei casi previsti dalla presente legge, l'azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione si prescrive in due anni dalla pubblicazione».

  4. L'articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è abrogato.
  5. L'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:
  «Art. 13. – (Pene per la diffamazione). – 1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radiotelevisione, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da 5.000 euro a 10.000 euro. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da 20.000 euro a 60.000 euro.
  2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale e, nelle ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.
  3. L'autore dell'offesa non è punibile se provvede, ai sensi dell'articolo 8, alla pubblicazione di dichiarazioni o di rettifiche.
  4. Nel dichiarare la non punibilità, il giudice valuta la rispondenza della rettifica ai requisiti di legge.
  5. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari».

  Alla pagina 14, seconda colonna, e alla pagina 15, prima colonna, l'articolo 2 si intende sostituito dal seguente:

Art. 2.
(Modifiche al codice penale).

  1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 57. – (Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione). – Fatta salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, o della testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo. Non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista. Il direttore o il vicedirettore responsabile di cui al primo periodo, in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica on-line registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, può delegare, con atto scritto avente data certa e accettato dal delegato, le funzioni di controllo a uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza di cui al primo periodo.».

  2. L'articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 594. – (Ingiuria). – Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 5.000.
  Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
  Le pene sono aumentate fino alla metà qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato, ovvero sia commessa in presenza di più persone».

  3. L'articolo 595 del codice penale, è sostituito dal seguente:
  «Art. 595. – (Diffamazione). – Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 3.000 a euro 10.000.
  Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della multa fino a euro 15.000.
  Se l'offesa è arrecata con un qualsiasi mezzo di pubblicità, in via telematica ovvero in atto pubblico, la pena è aumentata della metà».

  A pagina 11, seconda colonna, prima riga, le parole: «o a diffondere» si intendono soppresse.

INTERPELLANZE URGENTI

Iniziative per promuovere un confronto tra Stato e regioni in relazione alla riforma della politica agricola comune, con particolare riferimento alla ripartizione delle risorse finanziarie – 2-00253

A)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per sapere – premesso che:
   il 24 settembre 2013, il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea hanno raggiunto l'accordo sulla riforma della politica agricola comune;
   la Commissione agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento europeo il 30 settembre 2013 ha licenziato le proposte di regolamento del pacchetto di riforma della politica agricola comune concernenti i pagamenti diretti, l'organizzazione comune dei mercati, lo sviluppo rurale e il finanziamento, il monitoraggio e la gestione della politica agricola comune;
   è importante operare entro un quadro complessivo improntato ad una solida e condivisa visione d'insieme che non può che essere basata sul pieno riconoscimento delle istanze delle diverse zone omogenee di produzione agricola riconoscibili in Italia, come nel caso del bacino padano, attraverso un tempestivo, frequente e urgente coinvolgimento nella definizione della riforma;
   si considera urgente rendere disponibile alle regioni e province autonome un quadro sintetico degli elementi essenziali all'interno del quale le regioni possano tarare e condividere col partenariato locale, strategie, obiettivi e azioni dei programmi per lo sviluppo rurale 2014-2020, entro le scadenze (gennaio 2014) prospettate dai servizi della Commissione europea per ottenerne l'approvazione entro il 2014;
   alla luce della conoscenza del quadro delle scelte nazionali da definirsi e della tempistica dettata dai regolamenti stessi, a parere degli interpellanti, non è più rinviabile ed è ormai urgente aprire il confronto interno tra Stato e regioni per definire in primis i criteri di distribuzione interna delle risorse finanziarie disponibili per l'Italia e parallelamente trovare un accordo sui temi che i regolamenti lasciano aperti ad opzioni decise dagli Stati membri;
   è necessario che il Ministro interpellato si faccia parte attiva rispetto alle proprie competenze per avviare tavoli e momenti di lavoro con le regioni proprio per poter arrivare in tempo utile a rendere operativa la nuova politica agricola comune, dato atto che saranno le uniche risorse a disposizione degli agricoltori italiani. In più occasioni il Ministro interpellato si è detto pronto ad iniziare tale percorso, ma nei fatti da luglio 2013 è stato fatto un unico incontro a livello tecnico;
   ad oggi le regioni non sono in grado di proseguire serenamente le proprie attività di costruzione dei programmi di sviluppo rurale, non essendo in condizione né di conoscere il budget che verrà loro assegnato, né quali scelte di politica agricola verranno adottate a livello nazionale –:
   perché ad oggi non sia ancora stato convocato e/o riunito un tavolo tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e le regioni per discutere della ripartizione dei fondi europei per la futura politica agricola comune e per i programmi di sviluppo rurali;
   se non ritenga opportuno fornire alle regioni e alle province autonome un quadro sintetico, chiaro e comparativo, rispetto al 2007-2013, degli strumenti della politica agricola comune disponibili, anche alla luce di eventuali azioni di semplificazione dei frammentati strumenti messi a disposizione, nonché il quadro strategico nazionale che supporti le proposte rispetto alle problematiche trasversali, settoriali, territoriali per le diverse aree rurali del Paese;
   se sia possibile mettere a disposizione delle regioni e delle province autonome il quadro delle risorse della politica agricola comune complessivamente disponibili (fondo europeo agricolo di garanzia, fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, risorse statali) e il loro riparto, necessario per avere gli elementi conoscitivi utili ad effettuare le scelte di programmazione regionale o nazionale (gestione del rischio) indispensabili per equilibrare i gravi deficit territoriali e aziendali che potrebbero verificarsi in aree omogenee, in analogia a quanto avvenuto in sede di negoziato comunitario rispetto alla tutela del budget nazionale per il I e II pilastro;
   se intenda astenersi dal perseguire ipotesi di centralizzazione programmatica che minerebbero la collaudata efficienza di spesa dei migliori sistemi regionali, riducendo la massa critica delle risorse gestite ed i fattori di successo storici, come le forme di collaborazione tra le autorità di gestione e gli organismi pagatori, convertendole, per esempio, in proposte concertate di schede di misura omogenee e volontarie per affrontare temi che beneficerebbero di un coordinamento e di una negoziazione rafforzata in sede comunitaria;
   se intenda predisporre un puntuale calendario dei lavori che consenta con il coinvolgimento dei tecnici e degli amministratori di definire il quadro completo delle scelte necessarie per proseguire nella costruzione dei programmi di sviluppo rurale.
(2-00253) «Giancarlo Giorgetti, Guidesi, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Nicola Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini».


Elementi in relazione all'acquisizione da parte dell'Italia di cacciabombardieri F-35 – 2-00255

B)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della difesa, per sapere – premesso che:
   la Camera dei deputati, in data 26 giugno 2013, e il Senato della Repubblica, in data 16 luglio 2013, hanno approvato mozioni aventi per oggetto anche la partecipazione italiana al programma di produzione Joint Strike Fighter per l'acquisizione del cacciabombardiere F-35;
   nelle mozioni n. 1-00125 della Camera dei deputati e n. 1-00107 del Senato della Repubblica, relativamente al programma F-35, si impegnava il Governo: «a non procedere a nessuna fase di ulteriore acquisizione senza che il Parlamento si sia espresso nel merito, ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;
   nell'audizione tenuta il 1° ottobre 2013, presso la Commissione difesa della Camera dei deputati, nell'ambito della «indagine conoscitiva sui sistemi d'arma», richiesta dalle stesse mozioni, la «Rete per il disarmo» e la «Campagna Sbilanciamoci» hanno portato a conoscenza dei deputati un documento del dipartimento della difesa degli Stati Uniti in cui si rende noto l'impegno contrattuale, datato 27 settembre del 2013, con la capocommessa del progetto Lockheed Martin per l'acquisizione da parte dell'Italia di ulteriori 3 aerei F-35 (appartenenti al lotto VII il cui buy year cade nel 2013) e il completamento formale, prima non ancora firmato, dell'acquisto di 3 aerei appartenenti al lotto VI;
   il Ministro interpellato, in risposta all'interrogazione a risposta immediata in Assemblea del 9 ottobre 2013, ha specificato che sono stati acquisiti ulteriori long deal item in relazione ad accordi stipulati nel mese di maggio 2012, per i quali si sono formalizzate le acquisizioni in questo anno; si tratta di modifiche all'acquisizione inizialmente stipulata con contratto N00019-12-C-0004, per i lotti VI e VII, come da contratto n. 691-13 pubblicato dal Governo Usa (Defense) il 27 settembre 2013;
   dal contratto inizialmente stipulato il 15 giugno 2012, a parere degli interpellanti, si evince un costo complessivo per tutti gli Stati del progetto Joint Strike Fighter e le Forze armate Usa di dollari 489.528.000, ora modificato fino a dollari 3.405.427.661,00;
   l'analisi dei dati indicati nel contratto del dipartimento della difesa Usa, a giudizio degli interpellanti, è esprimibile in questi termini: il lotto VI, d'importo pari a 545.780.005 dollari, è a carico dell'Italia per il 60 per cento e dell'Australia per il restante 40 per cento. L'Italia acquisirà 3 aerei, l'Australia 2. Il lotto VII, d'importo pari a 612.429.977 dollari, è a carico dell'Italia per il 50 per cento, della Norvegia per il 33 per cento e del Regno Unito per il 17 per cento. Pertanto, l'Italia acquisirà 3 aerei, la Norvegia 2 e il Regno Unito 1;
   da ciò si evince come nel 2013 il Governo italiano sia stato il maggior contributore, verso il Governo Usa, per la prosecuzione del progetto Joint Strike Fighter nella parte internazionale (60 per cento per un ammontare di 694.925.989,20 dollari);
   il ritorno della Faco di Cameri è minore di quanto ricavato con la produzione dei componenti (5 per cento) e le perdite sono pari a dollari 487.521.752,75 –:
   se trovi conferma quanto contenuto nel citato documento del dipartimento della difesa degli Stati Uniti;
   nel caso di una risposta confermativa, quali iniziative siano state assunte dal Governo per attuare le mozioni approvate da entrambe le Camere;
   se si intendano fornire tutti i contratti dei lotti già acquisiti e la loro pianificazione temporale in merito ai finanziamenti eventualmente stipulati ed ai pagamenti da effettuare e già effettuati, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 244 del 2012;
   se si intenda fornire una valutazione esatta del costo sostenuto attualmente in merito al progetto F-35, anche includendo eventuali voci di bilancio provenienti da altri ministeri (Ministero dello sviluppo economico e Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), giacché i contratti sono stati comunque sottoscritti dal Ministero della difesa.
(2-00255) «Artini, Frusone, Marcon, Corda, Duranti, Basilio, Palazzotto, Rizzo, Giancarlo Giordano, Alberti, Airaudo, Paolo Bernini, Sberna, Manlio Di Stefano, Grassi, Di Battista, Spadoni, Grande, Tacconi, Del Grosso, Sibilia, Scagliusi, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Sorial, Barbanti, Pisano, Cancelleri, Villarosa, Chimienti, Ruocco, Pesco, Sarti, Colletti».


Elementi in merito allo smaltimento di rifiuti industriali nella discarica di Falcognana – 2-00250

C)

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per sapere – premesso che:
   il 17 giugno 2011, l'Unione europea ha avviato nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione n. 2011/4021, chiedendo al nostro Paese di rimuovere le violazioni alla normativa europea riscontrate nella gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alla discarica di Malagrotta;
   il Ministro per gli affari europei, Moavero Milanesi, e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Orlando, nel corso dell'audizione congiunta sullo stato delle procedure di infrazione europea in materia ambientale che si è svolta l'1 settembre 2013 presso le Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XIV (Politiche comunitarie), hanno dichiarato che la questione delle discariche e della gestione dei rifiuti in generale rappresentano motivo di buona parte delle procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia dall'Unione europea; per quanto riguarda il settore dei rifiuti c’è un alto livello di criticità anche per il rischio che le procedure di infrazioni arrivino a diventare sanzioni con aggravio per il bilancio dello Stato;
   con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2011, è stato dichiarato lo stato di emergenza ambientale nel territorio della provincia di Roma fino al 31 dicembre 2012, in relazione all'imminente chiusura della discarica di Malagrotta e alla conseguente necessità di realizzare un sito alternativo per lo smaltimento dei rifiuti;
   con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 6 settembre 2011, n. 3963, è stato nominato il prefetto di Roma, Giuseppe Pecoraro, commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza ambientale, con il compito di garantire l'individuazione, la progettazione e la successiva realizzazione, mediante l'utilizzo di poteri straordinari e derogatori, di una o più discariche e/o l'ampliamento di discariche esistenti;
   alla fine di maggio 2012, il prefetto Giuseppe Pecoraro si è dimesso dalla carica di commissario delegato; al suo posto, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2012, è stato nominato il prefetto Goffredo Sottile;
   in data 20 giugno 2012, la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti ha tenuto l'audizione del commissario straordinario Sottile, al fine di comprendere in quale direzione la struttura commissariale si stesse muovendo, sia per verificare quali fossero i criteri di scelta del sito o dei siti da adibire a discarica temporanea. L'audizione, tuttavia, come scritto nella «Relazione territoriale delle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti della regione Lazio», approvata all'unanimità dalla Commissione il 3 luglio 2012, è stata definita «infruttuosa», non essendo state fornite risposte precise né in merito alla scelta dell'area, né in ordine ai criteri e alle metodologie utilizzate per l'individuazione della stessa;
   a Roma è stato individuato, in località Falcognana, il possibile sito in cui realizzare la discarica per lo stoccaggio dei rifiuti della capitale, dopo la decisione di chiudere il 30 settembre 2013 la discarica di Malagrotta per raggiunti limiti di capienza;
   secondo quanto riferito da organi di stampa, tale decisione è stata presa nella tarda serata di giovedì 8 agosto 2013, durante un incontro avvenuto tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Andrea Orlando, il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, e il sindaco di Roma, Ignazio Marino, che hanno dato incarico al commissario per l'emergenza rifiuti nel Lazio, Goffredo Sottile, di verificare ulteriori aspetti tecnici e logistici del sito stesso;
   con una nota del 18 settembre 2013, pubblicata anche sul sito istituzionale della regione, sono riportate le dichiarazioni del commissario Goffredo Sottile, ascoltato nella commissione ambiente del consiglio regionale del Lazio, con le quali si precisa che Falcognana sarà una piccola discarica, temporanea, dove verranno conferite solo 300 tonnellate di rifiuti al giorno, tutti trattati. Un quinto dei rifiuti che produce Roma ogni giorno;
   secondo i più recenti dati pubblicati dall'Ispra, a Roma si producono ogni giorno circa 4.900 tonnellate delle quali, in base a quanto comunicato dal Presidente Zingaretti, almeno 3.600 tonnellate di rifiuto indifferenziato ogni giorno;
   con determinazione 20 aprile 2010, n. B2211, della regione Lazio, la Ecofer ambiente srl ha ottenuto l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del previgente decreto legislativo n. 59 del 2005 e successive modificazioni e integrazioni per la discarica per fluff sita nel comune di Roma, località Falcognana;
   la determinazione dirigenziale 29 ottobre 2010, n. B5324, ha approvato un progetto per l'installazione e l'esercizio, in regime sperimentale, per un periodo di due anni, di un impianto per il trattamento del percolato prodotto dalla discarica situata nel comune di Roma, in località Falcognana, gestita dalla Ecofer ambiente srl, ai sensi dell'articolo 211 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni;
   con istanza della medesima Ecofer ambiente srl del 3 ottobre 2012, ed acquisita al protocollo regionale 8 ottobre 2012, n. 184335, avente ad oggetto le proposte di modifica, ai sensi dell'articolo 29-novies, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono state indicate: a) variazioni plano altimetriche di dettaglio sugli invasi dei lotti II e III della discarica; b) definizione delle aree destinate allo stoccaggio dei materiali tufacei provenienti dall'escavazione e dalla sagomatura del fondo del nuovo lotto III; c) sostituzione del piano di ripristino ambientale vigente, al fine di ricomprendervi la realizzazione di un impianto fotovoltaico su una porzione della copertura finale del lotto I sopra citato; d) realizzazione di un impianto di evapotraspirazione per la depurazione delle acque reflue civili;
   sul sito istituzionale della regione Lazio è stata pubblicata la determinazione dirigenziale 24 aprile 2013, n. A03335, che autorizza la proroga, ai sensi dell'articolo 211, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni, per un anno dei termini utili all'esercizio, in regime sperimentale, dell'impianto di trattamento del percolato prodotto dalla discarica per rifiuti speciali, pericolosi e non;
   in data 13 settembre 2013, il Ministro interpellato, rispondendo ad un'interpellanza alla Camera dei deputati, ha dichiarato che le autorizzazioni in atto per l'impianto di Falcognana andrebbero in parte integrate al fine di un completo adeguamento all'uso prospettato della discarica e per ricevere rifiuti con codice cer ancora non coperti dalle autorizzazioni in essere;
   nella stessa occasione il Ministro interpellato ha anche aggiunto di dover ipotizzare Falcognana, o l'altro sito che verrà individuato alla fine di questo iter, come una discarica di servizio;
   in data 17 settembre 2013, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, rispondendo ad un'interpellanza alla Camera dei deputati, ha dichiarato che l'area dove dovrebbe sorgere la discarica di Falcognana rientra in un perimetro dichiarato di notevole interesse pubblico con decreto del direttore generale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio del 25 gennaio 2010 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 1o febbraio 2010, n. 25);
   il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ha sottolineato, altresì, che le prescrizioni d'uso consentono, con riferimento alle discariche collocate in tale perimetro, la possibilità di procedere ad interventi modificativi e di recupero delle stesse solo previa valutazione di compatibilità con i valori riconosciuti del paesaggio agrario e subordinatamente alla realizzazione di misure ed opere di miglioramento della qualità paesaggistica del contesto, e che la realizzazione di nuove discariche non è consentita;
   secondo quanto riportato da fonti della stampa, il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, il 23 settembre 2013, durante il suo discorso al consiglio regionale sull'emergenza dei rifiuti, avrebbe confermato il suo assenso alla discarica di Falcognana come «l'unica discarica che offre garanzie per la salute dei cittadini e per l'ambiente»;
   secondo quanto riportato da organi di stampa e pubblicato in rete attraverso i social network, la Ecofer ambiente avrebbe richiesto alla regione Lazio di «ampliare l'elenco dei codici CER conferibili integrandolo con i rifiuti speciali provenienti dalle diverse realtà produttive regionali»;
   tale richiesta sarebbe motivata dalla notevole riduzione dei volumi del fluff da rottamazione, anche in relazione alla forte riduzione del mercato automobilistico e alla conseguente riduzione della rottamazione delle auto;
   tra i rifiuti per i quali si è proposta l'integrazione rientrano i prodotti provenienti dalla produzione industriale di pelli, rifiuti provenienti da processi chimici organici e inorganici, rifiuti della raffinazione del petrolio, oli esauriti e residui di combustibili e terreni provenienti da siti contaminati;
   nella popolazione che vive nel quadrante sud della città di Roma sono in atto, da diversi mesi, iniziative tese ad ottenere informazioni e dettagli sul quadro delle autorizzazioni e sulle prospettive dell'impianto di Falcognana –:
   quale iniziative il Governo intenda assumere per informare la popolazione sull'effettiva e piena legittimità delle operazioni di smaltimento di rifiuti industriali nel sito di Falcognana;
   se siano state o meno rilasciate autorizzazioni a Ecofer ambiente srl per un ampliamento delle tipologie dei rifiuti trattabili e quali, eventualmente, siano i codici cer autorizzati;
   quale azione il Governo per quanto di sua competenza intenda assicurare e con quali tempi e modalità, al fine di garantire che nell'attuale discarica di Falcognana non sia conferito alcun tipo di prodotto derivante da terreni contaminati e/o da produzioni industriali inquinanti.
(2-00250) «Brunetta».