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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 17 ottobre 2013

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 17 ottobre 2013.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Archi, Baldelli, Baretta, Berretta, Bocci, Boccia, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Bray, Brunetta, Capezzone, Carrozza, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Fassina, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Gasbarra, Gebhard, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Kyenge, La Russa, Legnini, Letta, Lorenzin, Lupi, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Mogherini, Moretto, Orlando, Pes, Pisicchio, Pistelli, Realacci, Rigoni, Sani, Santelli, Sereni, Sisto, Sorial, Speranza, Tinagli, Venittelli, Villarosa, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 16 ottobre 2013 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   DORINA BIANCHI: «Istituzione dell'Autorità per l'efficienza dell'assistenza ospedaliera» (1697);
   DORINA BIANCHI: «Disposizioni concernenti il censimento della presenza di amianto e la bonifica dei siti, nonché modifiche all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di benefìci previdenziali per lavoratori esposti all'amianto, ed estensione dei medesimi al personale militare» (1698);
   DORINA BIANCHI: «Istituzione del diploma di specializzazione in neuroradiologia» (1699);
   DORINA BIANCHI: «Norme per la promozione della figura professionale dell'animatore di corsia ospedaliera» (1700);
   DORINA BIANCHI: «Disposizioni per la prevenzione e il trattamento dell'endometriosi» (1701);
   GAGNARLI ed altri: «Divieto dell'utilizzazione di animali nei circhi, negli spettacoli e nelle mostre itineranti, nonché disposizioni concernenti l'erogazione dei contributi a sostegno delle imprese circensi» (1702);
   TACCONI: «Disposizioni in materia di divieto di acquisizione, detenzione e utilizzazione dei cetacei e di chiusura dei delfinari esistenti» (1703);
   PORTA e CARUSO: «Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente domiciliati all'estero» (1704);
   ROBERTA AGOSTINI: «Norme per il sostegno e la diffusione delle banche del tempo» (1705);
   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PIERDOMENICO MARTINO: «Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato attivo e passivo per l'elezione del Senato della Repubblica» (1706).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge VILLECCO CALIPARI ed altri: «Disposizioni per la celebrazione del settantesimo anniversario della Resistenza e della guerra di liberazione» (153) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Bolognesi.

  La proposta di legge VILLECCO CALIPARI: «Disposizioni concernenti la vendita e la determinazione dei canoni di occupazione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa» (161) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Albanella, Antezza, Bolognesi, Censore, Del Basso De Caro, Marco Di Maio, D'Incecco, Fedi, Fiano, Carlo Galli, Gasparini, Grassi, Gribaudo, Iori, Lattuca, Lodolini, Magorno, Marantelli, Marchi, Mongiello, Salvatore Piccolo, Giuditta Pini, Rigoni, Sani e Tidei.

  La proposta di legge CARUSO: «Istituzione della Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte perinatale» (654) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Biffoni, Capua, Antimo Cesaro, Cimmino, D'Agostino, Fitzgerald Nissoli, Marazziti, Matarrese, Monchiero, Oliaro, Rabino, Rossi, Sberna, Vargiu, Ventricelli e Vezzali.

  La proposta di legge FIANO ed altri: «Modifiche ai testi unici di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e 16 maggio 1960, n. 570, nonché alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, in materia di inammissibilità delle liste elettorali che si richiamino all'ideologia fascista o al disciolto partito fascista» (1246) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Amoddio, Biffoni, Blazina, Boccadutri, Campana, Carnevali, Carra, Casati, Chaouki, Cimbro, D'Incecco, Duranti, Fedi, Ferro, Gadda, Garavini, Gasparini, Ginoble, Grassi, Kronbichler, Lacquaniti, Laforgia, Lodolini, Malisani, Malpezzi, Manfredi, Manzi, Marantelli, Marchi, Martella, Melilla, Melilli, Meta, Mogherini, Mognato, Mongiello, Moscatt, Naccarato, Narduolo, Nicchi, Pannarale, Pilozzi, Quaranta, Quartapelle Procopio, Rosato, Rossomando, Rubinato, Sannicandro, Sbrollini, Scalfarotto, Terrosi, Valeria Valente, Vazio, Velo e Zan.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  CARUSO ed altri: «Introduzione dell'articolo 17-quater della legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente il riacquisto della cittadinanza da parte degli italiani emigrati all'estero e dei loro discendenti» (836) Parere delle Commissioni III e V.

   II Commissione (Giustizia):
  ASCANI ed altri: «Modifica all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, concernente la natura e il compenso dell'attività svolta nel tirocinio per l'accesso alla professione forense» (840) Parere delle Commissioni I, V, XI e XIV;
  SANTERINI ed altri: «Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, recante ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale» (1301) Parere delle Commissioni I, III, V, VI, VII, IX (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XII e XIV.

   VI Commissione (Finanze):
  SCHIRÒ PLANETA ed altri: «Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di applicazione dell'aliquota agevolata dell'imposta sul valore aggiunto alle prestazioni di trasporto di alimenti deperibili» (1187) Parere delle Commissioni I, V, IX, X, XIII e XIV.

   VII Commissione (Cultura):
  VACCARO: «Istituzione dell'Agenzia speciale per la salvaguardia e la tutela del sito archeologico di Pompei e dei siti archeologici di Longola, Oplonti e Stabia» (461) Parere delle Commissioni I, III, V, VIII, X e XIV.

   VIII Commissione (Ambiente):
  BURTONE: «Disposizioni per il contrasto del fenomeno dell'erosione costiera lungo la fascia ionica metapontina e valorizzazione del patrimonio ambientale, storico e artistico dei comuni della costa ionica lucana» (205) Parere delle Commissioni I, V, VII, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XIII e XIV;
  BUSINAROLO ed altri: «Modifica all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni per l'istituzione della raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo» (1305) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XII e XIV.

   XI Commissione (Lavoro):
  ZANETTI ed altri: «Istituzione di un contributo di solidarietà per l'equità intergenerazionale sui trattamenti pensionistici di importo elevato» (1547) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X e XII.

   XII Commissione (Affari sociali):
  GRILLO ed altri: «Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario nonché di controllo della qualità delle prestazioni e delle cause di decesso nelle strutture sanitarie pubbliche e private» (1312) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VII, XI e XIV.

   XIII Commissione (Agricoltura):
  GUIDESI ed altri: «Soppressione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e istituzione dell'Agenzia interregionale per le erogazioni in agricoltura» (1648) Parere delle Commissioni I, II, III, V, X, XI e XIV.

Adesione di deputati ad una proposta di modificazione al Regolamento.

  La proposta di modificazione al Regolamento, Doc. II, n. 7: «Articolo 22: Istituzione della XV Commissione permanente – Agenda digitale e innovazione tecnologica», presentata dal deputato Coppola ed altri (annunziata nella seduta del 25 settembre 2013), è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati ALLI, BARGERO, BASSO, BATTAGLIA, BRAGA, CASTRICONE, D'INCECCO, LAINATI, MISIANI, PIZZOLANTE, REALACCI, ROTONDI, SARRO, VELLA.

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 11 ottobre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8-ter del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui è autorizzato, in relazione a un intervento da realizzare tramite contributi assegnati in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, l'utilizzo delle economie di spesa realizzate dal Centro immigrazione, asilo e cooperazione internazionale di Parma e provincia ONLUS (CIAC), a valere su contributi concessi per l'anno 2010, per il completamento progetto «Progetto rete: protezione di rifugiati non inseriti in progetti del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati in tempo di crisi».

  Questo decreto è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 11 ottobre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 33 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 394 del 1991, legge quadro sulle aree protette, e sull'attività degli organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali, riferita agli anni 2011 e 2012 (Doc. CXXXVIII, n. 1).
  Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 16 ottobre 2013, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposte di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relative alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a norma del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria, relative alle domande EGF/2012/011 DK/Vestas, Danimarca (COM(2013) 703 final), EGF/2013/003 DE/First Solar, Germania (COM(2013) 706 final), ed EGF/2013/001 FI/Nokia, Finlandia (COM(2013) 707 final), che sono assegnate in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione sull'attuazione della direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE (COM(2013) 704 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
   Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'attuazione del Regolamento (CE) n. 428/2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (COM(2013) 710 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive).

  La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2013) 622 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 4 ottobre 2013, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 17 ottobre 2013.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

  La Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n, 146, copia delle delibere adottate dalla Commissione nel mese di settembre 2013.
  Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Consiglio regionale del Veneto.

  Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, con lettera in data 9 ottobre 2013, ha trasmesso una risoluzione, approvato dal medesimo consiglio il 7 ottobre 2013, concernente la promozione del ricordo della tragedia del Vajont e la tutela e sicurezza del territorio.

  Questo documento è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE: COSTA: MODIFICHE ALLA LEGGE 8 FEBBRAIO 1948, N. 47, AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI DIFFAMAZIONE, DI DIFFAMAZIONE CON IL MEZZO DELLA STAMPA O CON ALTRO MEZZO DI DIFFUSIONE, DI INGIURIA E DI CONDANNA DEL QUERELANTE (A.C. 925-A) E DELLE ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: PISICCHIO; GELMINI ED ALTRI; DAMBRUOSO ED ALTRI; LIUZZI E BUSINAROLO; MOLTENI ED ALTRI (A.C. 191-1100-1165-1190-1242)

A.C. 925-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3.

A.C. 925-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

NULLA OSTA

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli articoli aggiuntivi 3.02 e 3.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 3 e non comprese nel fascicolo n. 1:

NULLA OSTA

A.C. 925-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47).

  1. All'articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle testate giornalistiche on-line registrate ai sensi dell'articolo 5 nonché alle testate giornalistiche radiotelevisive».

  2. All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «fare inserire gratuitamente» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicare gratuitamente e senza commento»; dopo le parole: «nell'agenzia di stampa» sono inserite le seguenti: «o nelle testate giornalistiche on line registrate ai sensi dell'articolo 5» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a informare l'autore dell'articolo o del servizio, ove sia firmato, della richiesta di rettifica»;
   b) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le testate giornalistiche on line registrate ai sensi dell'articolo 5, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate non oltre due giorni dalla ricezione della richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono, nonché in testa alla pagina dell'articolo contenente la notizia cui si riferiscono, senza modificarne la URL, e con caratteristiche grafiche che rendano evidente l'avvenuta modifica»;
   c) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
  «Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32-quinquies del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni»;
   d) dopo il quarto comma è inserito il seguente:
  «Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, in caso di ristampa o nuova diffusione anche in versione elettronica e, in ogni caso, nel proprio sito ufficiale, alla pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti fatti o atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata nel sito e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro due giorni dalla richiesta e nella prima ristampa utile con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata»;
   e) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto e sesto comma», le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma» e le parole: «al pretore» sono sostituite dalle seguenti: « al giudice»;
   f) dopo il quinto comma è inserito il seguente:
  «Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico o della testata giornalistica on-line registrata ai sensi dell'articolo 5 ovvero il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva non pubblichi la smentita o la rettifica richiesta. Nel caso di richiesta dell'autore, il direttore o comunque il responsabile è obbligato a pubblicare la smentita o rettifica»;
   g) al sesto comma, le parole: «da lire 15.000.000 a lire 25.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 8.000 a euro 16.000».

  3. Dopo l'articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserito il seguente:
  «Art. 11-bis. – (Risarcimento del danno).1. Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radiotelevisione, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione e della diffusione della rettifica.
  2. Nei casi previsti dalla presente legge, l'azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione si prescrive in due anni dalla pubblicazione».

  4. L'articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è abrogato.
  5. L'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:
  «Art. 13. – (Pene per la diffamazione). – 1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radiotelevisione, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da 5.000 euro a 10.000 euro. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da 20.000 euro a 60.000 euro.
  2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale e, nelle ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.
  3. L'autore dell'offesa non è punibile se provvede, ai sensi dell'articolo 8, alla pubblicazione di dichiarazioni o di rettifiche.
  4. Nel dichiarare la non punibilità, il giudice valuta la rispondenza della rettifica ai requisiti di legge.
  5. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.
(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47).

  Al comma 1, capoverso, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 5, aggiungere le seguenti: , limitatamente ai contenuti prodotti dalle stesse redazioni,.

  Conseguentemente:
   al comma 2, lettere a), b) e f), dopo le parole: ai sensi dell'articolo 5 aggiungere le seguenti: , limitatamente ai contenuti prodotti dalle stesse redazioni.
   all'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 57, primo e quarto periodo, dopo le parole: dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, aggiungere le seguenti: , limitatamente ai contenuti prodotti dalle stesse redazioni.
1. 121. Liuzzi, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, capoverso, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 5, aggiungere le seguenti:, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete, dalle stesse redazioni,.

  Conseguentemente:
   al comma 2, lettere a), b) e f), dopo le parole: ai sensi dell'articolo 5 aggiungere le seguenti: , limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete, dalle stesse redazioni.
   all'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 57, primo e quarto periodo, dopo le parole: dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, aggiungere le seguenti: , limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete, dalle stesse redazioni.
1. 121.(Testo modificato nel corso della seduta) Liuzzi, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: e senza commento
1. 104. Liuzzi, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

   Al comma 2, lettera a), dopo le parole: senza commento, aggiungere le seguenti: , salvo che la rettifica contenga fatti che il direttore o il responsabile o i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale accertino essere falsi,.
1. 100. Gelmini.

   Al comma 2, lettera a), dopo le parole: senza commento, aggiungere le seguenti:, senza risposta e senza titolo e con la seguente indicazione: «Rettifica dell'articolo [TITOLO] del [DATA] a firma di [AUTORE],».
1. 30. Dambruoso.
(Approvato)

   Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: con le stesse caratteristiche grafiche, fino alla fine della lettera, con le seguenti: con la stessa metodologia, visibilità e rilevanza della notizia cui si riferiscono, nonché all'inizio dell'articolo contenente la notizia cui si riferiscono, senza modificarne la URL, e in modo da rendere evidente l'avvenuta modifica. Nel caso in cui la testata giornalistica on-line di cui al periodo precedente fornisca un servizio personalizzato, le dichiarazioni o rettifiche sono inviate agli utenti che hanno avuto accesso alla notizia cui si riferiscono.
1. 105. Liuzzi, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 2, lettera d), dopo le parole: incriminazione penale aggiungere le seguenti:, fatte salve le dichiarazioni che riportano letteralmente e in modo riconoscibile le parole di tali soggetti.
1. 107. Liuzzi, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 2, lettera e), sostituire le parole da: «al pretore», fino alla fine della lettera, con le seguenti: da: «al pretore», fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 145 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che sia ordinata la pubblicazione. In tal caso non è necessario procedere all'interpello preventivo di cui all'articolo 146 e si applica l'articolo 162, comma 2-ter, del medesimo codice.»

  Conseguentemente, sostituire la lettera g) con la seguente:
   g) i commi sesto e settimo sono sostituiti dal seguente:
    «La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui ai primi tre commi è punita, a norma dell'articolo 166 del codice in materia di protezione dei dati personali, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 8.000 a euro 16.000. Si applica altresì l'articolo 165 del medesimo codice.»
1. 108. Garofani.

  Al comma 2, lettera f), secondo periodo, sostituire le parole: la smentita o rettifica con le seguenti: o a diffondere la smentita o la rettifica.
1. 101. Gelmini.

  Al comma 2, lettera f), secondo periodo, sostituire le parole: la smentita o rettifica con le seguenti: o ad effettuare la dichiarazione o la rettifica ai sensi del presente articolo.
1. 101.(Testo modificato nel corso della seduta) Gelmini.
(Approvato)

  Al comma 3, capoverso Art. 11-bis, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Nella determinazione del danno derivante dalla pubblicazione ritenuta lesiva della reputazione o contraria a verità, anche ove la lesione sia derivata dalla diffusione colposa di un fatto falso, l'entità del danno non patrimoniale, liquidato in via equitativa, non può eccedere la somma di 30.000 euro.
  1-ter. Il giudice non è vincolato al limite predetto nel caso in cui la lesione sia derivata dall'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità o nel caso in cui sia già intervenuta condanna definitiva, in sede civile o penale al risarcimento del danno in favore del soggetto che ha agito.
1. 102. Gelmini.

  Al comma 3, capoverso Art. 11-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
   1-bis. Quando il giudice procede alla liquidazione del danno in via equitativa, l'entità del danno non patrimoniale non può comunque eccedere la somma di 30.000 euro. Il giudice non è vincolato al limite predetto nel caso in cui l'imputato sia già stato condannato, in sede civile o penale, con sentenza definitiva, al risarcimento del danno.
1. 103. Daniele Farina, Sannicandro.

  Sopprimere il comma 4.
1. 13. Cirielli.

  Al comma 5, capoverso Art. 13, comma 1, sopprimere le seguenti parole: consistente nell'attribuzione di un fatto determinato.
1. 200. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 5, capoverso Art. 13, comma 2, sopprimere le parole: e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.
1. 8. Liuzzi, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 5, capoverso Art. 13, dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Le stesse pene di cui al comma 1 si applicano anche al direttore o al vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, o della testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, che, a seguito di richiesta dell'autore della pubblicazione abbia rifiutato di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dal medesimo articolo 8.
1. 201. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 5, capoverso Art. 13, sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
  3. La pena è diminuita fino a due terzi qualora, a richiesta della persona offesa, sia stata pubblicata la dichiarazione o la rettifica nei termini e con le modalità di cui ai commi dal primo al quinto dell'articolo 8. La pena è diminuita fino a due terzi, limitatamente al solo autore, qualora questi abbia chiesto, ai sensi del sesto comma dell'articolo 8, la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa.
  4. Fermo quanto previsto dall'articolo 8, la pena è aumentata qualora il direttore o, comunque, il responsabile del quotidiano o del periodico, comprese le relative edizioni telematiche, abbia rifiutato od omesso di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dal medesimo articolo.
1. 46. Dambruoso.

  Al comma 5, capoverso Art. 13, sostituire il comma 3 con i seguenti:
  3. In caso di diffamazione con il mezzo della stampa, o con altro mezzo di diffusione, l'autore dell'offesa non è punibile:
   a) se viene pubblicata o diffusa, in caso di richiesta dell'interessato, con la stessa evidenza e con la stessa collocazione, e senza commento, la rettifica della notizia, del giudizio o del commento offensivo nei termini e nelle forme previste dall'articolo 8;
   b) se il direttore del giornale o del periodico o, comunque il responsabile, entro tre giorni dal ricevimento o, per i periodici, nel primo numero successivo al ricevimento, pubblica e diffonde integralmente, con la stessa evidenza e collocazione tipografica e diffusione, senza commenti, le dichiarazioni o le rettifiche ai sensi dell'articolo 8;
   c) se la persona offesa o l'offensore, d'accordo, deferiscono a un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto, ai sensi del secondo comma dell'articolo 596 del codice penale.

  3-bis. Il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva, l'editore della stampa non periodica, che non pubblicano la dichiarazione o la rettifica di cui al comma 3, lettere a) e b), sono solidalmente responsabili con l'autore per il risarcimento del danno causato dalla diffamazione.
  3-ter. Nel caso sia stata presentata querela prima del verificarsi delle cause di non punibilità di cui al presente articolo, la querela si intende revocata.
1. 25. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 5, capoverso Art. 13, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. L'autore dell'offesa nonché il direttore responsabile delle testate giornalistiche, anche on-line registrate ai sensi dell'articolo 5 ed i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale non sono punibili se, con le modalità previste dall'articolo 8, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse dichiarazioni o rettifiche. L'autore dell'offesa non è punibile se le dichiarazioni o le rettifiche non vengono pubblicate o diffuse, ove dimostri di averne chiesto la pubblicazione o la diffusione, anche mediante la procedura di cui all'articolo 8, sesto comma. In tal caso rispondono dell'offesa solo i soggetti di cui agli articoli 57 e 57-bis del codice penale.
1. 111. Gelmini.

  Al comma 5, capoverso Art. 13, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. L'autore dell'offesa nonché il direttore responsabile delle testate giornalistiche, anche on-line registrate ai sensi dell'articolo 5 ed i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale non sono punibili se, con le modalità previste dall'articolo 8, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse dichiarazioni o rettifiche.
*1. 111.(Testo modificato nel corso della seduta) Gelmini.
(Approvato)

  Al comma 5, capoverso Art. 13, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. L'autore dell'offesa nonché il direttore responsabile non sono punibili se, ai sensi dell'articolo 8, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse dichiarazioni o rettifiche.
1. 109. Zampa, Rotta.

  Al comma 5, capoverso Art. 13, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. L'autore dell'offesa nonché il direttore responsabile delle testate giornalistiche, anche on-line registrate ai sensi dell'articolo 5 ed i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale non sono punibili se, con le modalità previste dall'articolo 8, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse dichiarazioni o rettifiche.
*1. 109.(Testo modificato nel corso della seduta) Zampa, Rotta.
(Approvato)

  Al comma 5, capoverso Art. 13, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Non si applica ai procedimenti di cui al comma 1 o a quelli per omesso controllo di cui agli articoli 57 o 57-bis del codice penale, l'articolo 550, comma 1, del codice di procedura penale.
*1. 110. Zampa, Rotta.

  Al comma 5, capoverso Art. 13, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Non si applica ai procedimenti di cui al comma 1 o a quelli per omesso controllo di cui agli articoli 57 o 57-bis del codice penale, l'articolo 550, comma 1, del codice di procedura penale.
*1. 113. Gelmini.

  Al comma 5, capoverso Art. 13, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. L'autore dell'offesa, qualora provveda alla pubblicazione della rettifica ai sensi dell'articolo 8, non può essere querelato.
1. 7. Liuzzi, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 5, capoverso articolo 13, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  6. L'editore non può rivalersi sul collaboratore non assunto, in caso di condanna a risarcimento pecuniario. L'editore, accettando di acquistare e pubblicare un reportage di un giornalista esterno, si fa carico anche degli oneri eventualmente derivanti da una condanna in sede civile. La norma si applica anche ai procedimenti in corso, fino alla definitiva condanna.
1. 1. Micillo.

  Al comma 5, capoverso Art. 13, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 596 e 597 del codice penale.
1. 202. La Commissione.
(Approvato)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa».
1. 500. Governo.
(Approvato)

A.C. 925-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Modifiche al codice penale).

  1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 57. – (Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione). – Fatta salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, o della testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo. Non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista. Il direttore o il vicedirettore responsabile di cui al primo periodo, in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica on-line registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, può delegare, con atto scritto avente data certa e accettato dal delegato, le funzioni di controllo a uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza di cui al primo periodo.».

  2. L'articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 594. – (Ingiuria). – Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 5.000.
  Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
  Le pene sono aumentate fino alla metà qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato, ovvero sia commessa in presenza di più persone».

  3. L'articolo 595 del codice penale, è sostituito dal seguente:
  «Art. 595. – (Diffamazione). – Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 3.000 a euro 10.000.
  Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della multa fino a euro 15.000.
  Se l'offesa è arrecata con un qualsiasi mezzo di pubblicità, in via telematica ovvero in atto pubblico, la pena è aumentata della metà».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.
(Modifiche al codice penale).

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:
   «Art. 57. – (Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione). Fuori dei casi di concorso, e fatta salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa solo quando non sia noto o identificabile l'autore della pubblicazione e se, in tali casi, il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione».
2. 9. D'Agostino.

  Al comma 1, capoverso Art. 57, primo periodo, dopo le parole: autore della pubblicazione aggiungere le seguenti:, quando esso sia noto o identificabile,
2. 1. Liuzzi, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 57, sostituire il secondo periodo con il seguente: La pena è diminuita in misura non eccedente un terzo.
2. 5. Cirielli.

   Al comma 2, capoverso Art. 594, primo comma, sostituire le parole: euro 5.000 con le seguenti: euro 10.000.
2. 6. Cirielli.

  Al comma 2, capoverso Art. 594, secondo comma, sopprimere le parole: o telematica.
2. 2. Liuzzi, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. L'articolo 596 del codice penale è sostituito dal seguente:
   «Art. 596. – (Prova liberatoria in caso di ingiuria e diffamazione). – Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, il querelato è ammesso a provare la verità del fatto attribuito alla persona offesa. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo tra loro, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire a un giurì d'onore il giudizio sulla verità o notorietà del fatto medesimo».
2. 11. Daniele Farina, Sannicandro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. All'articolo 596 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, la parola «non» è soppressa.
   b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Prova liberatoria in caso di ingiuria e diffamazione»
2. 12. Daniele Farina, Sannicandro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. L'articolo 596-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
   «Art. 596-bis. Nei procedimenti per delitto di diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di diffusione, il querelato è ammesso a provare la verità del fatto attribuito alla persona offesa».
2. 20. Daniele Farina, Sannicandro.

A.C. 925-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Modifica all'articolo 427 del codice di procedura penale).

  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:
  «3-bis. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.
(Modifica all'articolo 427 del codice di procedura penale)

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 3. – (Modifiche agli articoli 427 e 542 del codice di procedura penale). – 1. All'articolo 427 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «l'imputato non lo ha commesso» sono aggiunte le seguenti: «o perché il fatto non costituisce reato»;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
    «3. In caso di proscioglimento, il giudice può condannare il querelante al pagamento della somma richiesta nella querela, tolte le spese processuali, in favore della cassa delle ammende».

  2. All'articolo 542 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo le parole: «’l'imputato non lo ha commesso» sono aggiunte le seguenti: «o perché il fatto non costituisce reato».
3. 120. Zampa, Rotta.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 3. – (Modifiche agli articoli 427 e 542 del codice di procedura penale). – 1. All'articolo 427 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «l'imputato non lo ha commesso» sono aggiunte le seguenti: «o perché il fatto non costituisce reato»;
   b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
    «3-bis. In caso di proscioglimento, il giudice può condannare il querelante al pagamento di una somma da 1.000 a 10.000 euro in favore dell'imputato, a titolo di risarcimento dei danni.»

  2. All'articolo 542 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo le parole: «’l'imputato non lo ha commesso» sono aggiunte le seguenti: «o perché il fatto non costituisce reato».
3. 101. Gelmini.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 3. – (Modifiche all'articolo 427 del codice di procedura penale). – 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:
   «3-bis. Se vi è malafede, il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda, in misura non inferiore al 50 per cento della somma richiesta dal querelante a titolo di risarcimento.
   3-ter. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 10.000 euro a 50.000 euro in favore delle casse delle ammende».
3. 100. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, sostituire le parole: da 1.000 euro a 10.000 euro con le seguenti: da 500 euro a 5.000 euro.
3. 1. Cirielli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 3-bis. – (Giurì per la correttezza dell'informazione). – 1. Al titolo IV della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
   «Art. 65-bis. – (Giurì per la correttezza dell'informazione). – 1. È istituito presso ogni distretto di corte d'appello il Giurì per la correttezza dell'informazione, di seguito denominato »Giurì«, composto da cinque membri, dei quali due nominati dal consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, due nominati dal consiglio competente dell'Ordine dei giornalisti e uno, con funzioni di presidente, nominato tra i magistrati di corte d'appello, con il compito di esperire tentativi di conciliazione volti a prevenire situazioni di conflitto tra giornalisti e lettori.
   2. I membri del Giurì durano in carica cinque anni non prorogabili. Si applicano le cause di incompatibilità previste per i componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
   3. L'organizzazione e il funzionamento del Giurì nonché le procedure e i termini per l'espletamento dei tentativi di conciliazione sono disciplinati da un apposito regolamento adottato dal Ministro della giustizia, d'intesa con il consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti».
3. 02. Pisicchio.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 3-bis. – (Giurì per la correttezza dell'informazione). – 1. Al titolo IV della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
  «Art. 65-bis. – (Giurì per la correttezza dell'informazione). – 1. È istituito presso ogni distretto di corte d'appello il Giurì per la correttezza dell'informazione, di seguito denominato “Giurì”, composto da cinque membri, dei quali due nominati dal consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, due nominati dal consiglio competente dell'Ordine dei giornalisti tra gli iscritti all'albo dei professionisti e uno, con funzioni di presidente, nominato tra i magistrati di corte d'appello, con il compito di esperire tentativi di conciliazione volti a prevenire situazioni di conflitto tra giornalisti e lettori.
   2. I membri del Giurì durano in carica cinque anni non prorogabili. Si applicano le cause di incompatibilità previste per i componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
   3. L'organizzazione e il funzionamento del Giurì nonché le procedure e i termini per l'espletamento dei tentativi di conciliazione sono disciplinati da un apposito regolamento adottato dal Ministro della giustizia, d'intesa con il consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti».
3. 03. Daniele Farina, Sannicandro.

A.C. 925-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Modifica all'articolo 200 del codice di procedura penale).

  1. Il comma 3 dell'articolo 200 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
  «3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti e pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista professionista o pubblicista di indicare la fonte delle sue informazioni».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.
(Modifica all'articolo 200 del codice di procedura penale).

  Al comma 1, capoverso comma 3, primo periodo, dopo le parole: giornalisti professionisti aggiungere: , praticanti.

  Conseguentemente, al secondo periodo, dopo le parole: giornalista professionista aggiungere: , praticante.
4. 100. Gelmini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 5. – (Norme transitorie). – 1. I procedimenti penali per diffamazione a mezzo stampa e radiotelevisione, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in ogni stato e grado, rimangono sospesi per sei mesi, con contestuale sospensione dei termini di prescrizione, al fine di consentire la pubblicazione della rettifica, ai sensi e per gli effetti previsti dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, come modificati dalla presente legge.
4. 03. Zampa, Rotta.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
  Art. 5. – (Modifiche al codice di procedura civile). – 1. Dopo l'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:
   «Art. 96-bis. – (Responsabilità nei giudizi per lesione dell'onore o della reputazione). – Nell'ambito dei giudizi di risarcimento del danno per fatti illeciti connessi alla violazione dell'onore, della reputazione o dell'immagine anche commerciale, il giudice quando rigetta, anche parzialmente, la domanda risarcitoria condanna l'attore a versare al convenuto o a ciascuno dei convenuti un importo non inferiore, nel caso di rigetto integrale della domanda, alla metà del danno richiesto e, nel caso di rigetto parziale, alla metà della differenza tra il danno eventualmente accertato e quello richiesto.
    Il giudice si astiene dal pronunciarsi d'ufficio ai sensi di quanto previsto al primo comma o, se proposta, rigetta l'eventuale domanda riconvenzionale, quando l'accertamento della sussistenza dell'illecito risulti di particolare complessità o quando la quantificazione del risarcimento richiesto risulti fondata su parametri obiettivi e adeguatamente documentati».
4. 01. Businarolo, Liuzzi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco, Daniele Farina.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 5. – (Modifiche al codice di procedura civile). – 1. Dopo l'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:
   «Art. 96-bis. Nei procedimenti per fatti illeciti, connessi alla violazione dell'onore o della reputazione, il giudice nel rigettare – anche parzialmente – la domanda, condanna, anche d'ufficio, l'attore a versare a favore del convenuto un importo non inferiore, nel caso di rigetto integrale della domanda, alla metà del danno richiesto e, nel caso di rigetto parziale, alla metà della differenza tra il danno eventualmente accertato e quello richiesto.
   Il giudice non provvede ai sensi del comma 1, anche ove richiesto, quando il rigetto della domanda faccia seguito all'accertamento di questioni di particolare complessità o quando la quantificazione del risarcimento richiesto risulti adeguatamente documentata».
4. 02. Gelmini, Daniele Farina.

A.C. 925-A – Ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

   La Camera,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 925-A, recante «Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante»;
   rilevato che sono numerosi i giudizi inerenti alla fattispecie in esame che si esauriscono con il rigetto delle domande risarcitorie;
   poiché tuttavia tali azioni giudiziarie possono minare l'indipendenza e l'autonomia dell'attività di informazione, avuto riguardo in particolare all'articolo 21 comma 11 della Costituzione, si ritiene opportuna la previsione di un maggior rigore sanzionatorio per il caso di lite temeraria nel caso di specie

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre la previsione di sanzionare la lite temeraria nei giudizi di risarcimento del danno in materia di diffamazione col mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione.
9/925-A/1Businarolo, Liuzzi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.