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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 10 ottobre 2013

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 10 ottobre 2013.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amici, Archi, Baldelli, Baretta, Berretta, Bocci, Boccia, Michele Bordo, Bray, Brunetta, Caparini, Capezzone, Carrozza, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, D'Alia, Dambruoso, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Gianni Farina, Fassina, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Frusone, Galan, Gebhard, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Kyenge, La Russa, Legnini, Leone, Letta, Lorenzin, Lupi, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Mogherini, Moretto, Orlando, Pisicchio, Pistelli, Realacci, Rigoni, Sani, Santelli, Sereni, Speranza, Tinagli, Villarosa, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amici, Archi, Baldelli, Baretta, Berretta, Bocci, Boccia, Michele Bordo, Bray, Brunetta, Caparini, Capezzone, Carrozza, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cicu, Cirielli, D'Alia, Dambruoso, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Gianni Farina, Fassina, Fava, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Frusone, Galan, Gebhard, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Kyenge, La Russa, Legnini, Leone, Letta, Lorenzin, Lupi, Manciulli, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Mogherini, Moretto, Orlando, Pisicchio, Pistelli, Portas, Realacci, Rigoni, Sani, Santelli, Sereni, Speranza, Tinagli, Tofalo, Villarosa, Villecco Calipari, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 9 ottobre 2013 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   DORINA BIANCHI: «Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il congedo di paternità e il congedo parentale» (1666);
   DORINA BIANCHI: «Disposizioni in materia di vaccinazione contro tutte le forme di meningite» (1667);
   MIOTTO ed altri: «Nuove disposizioni in materia di provvidenze in favore dei grandi invalidi» (1668);
   CARRESCIA: “Disposizioni concernenti l'ufficio del giudice di pace e modifiche alla disciplina relativa alla sua competenza” (1669).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

   In data 10 ottobre 2013 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
  dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'interno:
   «Conversione in legge del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione» (1670).

  Sarà stampato e distribuito.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge GIACOMELLI ed altri: «Disciplina organica del diritto di asilo, dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, nonché disposizioni di attuazione delle direttive 2003/9/CE, 2005/85/CE e 2011/95/UE» (327) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Gozi.

  La proposta di legge FERRANTI ed altri: «Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni per ridurre il sovraffollamento delle carceri e assicurare la finalità rieducativa delle pene» (370) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Covello.

  La proposta di legge MIGLIORE ed altri: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 169 su popoli indigeni e tribali, fatta a Ginevra il 27 giugno 1989» (777) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Piazzoni.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati,in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
  II Commissione (Giustizia):
   CATALANO: «Modifiche al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire» (1214) Parere delle Commissioni I, V, VI e VIII.
   FRATOIANNI e DANIELE FARINA: «Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione del beneficio penitenziario della liberazione anticipata speciale» (1285) Parere delle Commissioni I, V e VII.

  III Commissione (Affari esteri):

  «Ratifica ed esecuzione del Protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al Trattato di Lisbona, fatto a Bruxelles il 13 giugno 2012» (1619) Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI, XII e XIV.

  VIII Commissione (Ambiente):
   DI GIOIA: «Istituzione del Parco nazionale del Subappennino dauno» (1307) Parere delle Commissioni I, V, VII, X e XIII.

  X Commissione (Attività produttive):
   LAURICELLA ed altri: «Introduzione dell'obbligo di esposizione del prezzo di acquisto dal produttore o dall'intermediario e del prezzo di vendita al consumatore per i prodotti ortofrutticoli» (1345) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), XIII e XIV.

  XI Commissione (Lavoro):
   FEDRIGA e CAPARINI: «Disposizioni temporanee in materia di contratti di lavoro, concernenti l'introduzione di clausole di flessibilità oraria e di modificazione delle mansioni del lavoratore con l'applicazione di misure indennitarie e l'attuazione di programmi di formazione professionale» (223) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X e XIV.

  XIII Commissione (Agricoltura):
   POLVERINI: «Modifica delle tabelle allegate ai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 201, e 3 aprile 2001, n. 155, concernenti le dotazioni organiche dei ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato» (1003) Parere delle Commissioni I e V.

  Commissioni riunite II (Giustizia) e IX (Trasporti):
   VEZZALI ed altri: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omicidio e di lesioni personali commessi a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope» (959) Parere delle Commissioni I e XII.

  Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive):
   MELILLA ed altri: «Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare» (1308) Parere delle Commissioni I, V e XIV.

Adesione di deputati ad una proposta di modificazione al Regolamento.

  La proposta di modificazione al Regolamento, Doc. II, n. 7: «Articolo 22: Istituzione della XV Commissione permanente – Agenda digitale e innovazione tecnologica», presentata dal deputato Coppola ed altri (annunziata nella seduta del 25 settembre 2013), è stata successivamente sottoscritta anche dalla deputata MURA.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 9 ottobre 2013, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (COM(2013) 673 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che l'Unione deve assumere nell'ambito del comitato amministrativo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite in merito al progetto di regolamento che stabilisce disposizioni uniformi relative all'omologazione di dispositivi retrofit per il controllo delle emissioni per i veicoli pesanti, per i trattori agricoli e forestali e per le macchine mobili non stradali dotate di motori ad accensione a compressione (COM(2013) 693 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in seno ai pertinenti comitati della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite riguardo alle proposte di modifiche dei regolamenti nn. 3, 4, 6, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 23, 31, 37, 38, 43, 48, 49, 50, 54, 67, 69, 70, 77, 83, 87, 91, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 103, 107, 110, 112, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 128, 129 e della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) e alla proposta di regolamento tecnico internazionale sull'impatto laterale contro un palo (COM(2013) 694 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
   Proposta di decisione del Consiglio sulla posizione che l'Unione deve adottare nell'ambito del comitato amministrativo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite in merito al progetto di regolamento che stabilisce disposizioni uniformi relative alla riciclabilità dei veicoli a motore (COM(2013) 697 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Progressi nella realizzazione degli obiettivi di Kyoto e di Europa 2020 (a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (COM(2013) 698 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: ABOLIZIONE DEL FINANZIAMENTO PUBBLICO DIRETTO, DISPOSIZIONI PER LA TRASPARENZA E LA DEMOCRATICITÀ DEI PARTITI E DISCIPLINA DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA E DELLA CONTRIBUZIONE INDIRETTA IN LORO FAVORE (A.C. 1154-A) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: D'INIZIATIVA POPOLARE; PISICCHIO; DI LELLO ED ALTRI; FORMISANO ED ALTRI; LOMBARDI ED ALTRI; GRASSI ED ALTRI; BOCCADUTRI ED ALTRI; NARDELLA ED ALTRI; RAMPELLI ED ALTRI; GITTI E VITELLI (A.C. 15-186-199-255-664-681-733-961-1161-1325)

A.C. 1154-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
   all'articolo 9, comma 1, sopprimere le parole: e le quote associative versate.
  Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 2, sopprimere le seguenti parole: e delle quote associative;
   all'articolo 10 sostituire il comma 6 con il seguente: Le somme iscritte annualmente nel fondo di cui al comma 4, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo;
   all'articolo 14-bis, al comma 1, dopo le parole: sono estese aggiungere le seguenti:, nel limite di spesa di cui al comma 2,;
  Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 2, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a con le seguenti: Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di;
   all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole: 9, comma 6, e 10, comma 4 con le seguenti: 10, comma 4, e 14-bis.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 4.1, 9.1, 9.5, 9.11, 9.14, 9.410, 9.411, 9.450, 10.50, 10.51, e sugli articoli aggiuntivi 1.050, 10.02, 10.055, 10.0300, 10.0400 e 10.0500, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sul testo alternativo del relatore di minoranza riferito all'articolo 15, nel presupposto che siano approvati i testi alternativi del medesimo relatore di minoranza riferiti agli articoli 1, 9 e 10, dovendo altrimenti il parere intendersi contrario;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.
(Versione corretta).

A.C. 1154-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Registro dei partiti politici che possono accedere ai benefìci previsti dalla presente legge).

  1. I partiti politici di cui all'articolo 3 sono tenuti a trasmettere copia autentica del proprio statuto, sottoscritta dal legale rappresentante, al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati, che la inoltrano alla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, la quale assume la denominazione di «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici», di seguito denominata «Commissione».
  2. La Commissione, verificata la conformità dello statuto alle disposizioni di cui all'articolo 3, procede all'iscrizione del partito nel registro nazionale, da essa tenuto, dei partiti politici riconosciuti ai sensi della presente legge.
  3. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme, la Commissione, previo contraddittorio, invita il partito politico ad apportarvi, entro un termine dalla stessa fissato, le conseguenti modifiche.
  4. Ogni modifica dello statuto deve essere sottoposta alla Commissione secondo la procedura di cui al presente articolo.
  5. Lo statuto dei partiti politici e le relative modificazioni sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro un mese, rispettivamente, dalla data di iscrizione nel registro di cui al comma 2 ovvero dalla data di approvazione delle modificazioni.
  6. I partiti politici costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti all'adempimento di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla medesima data.
  7. L'iscrizione e la permanenza nel registro di cui al comma 2 sono condizioni necessarie per l'ammissione dei partiti politici ai benefìci ad essi eventualmente spettanti ai sensi degli articoli 9 e 10 della presente legge. Nelle more della scadenza del termine di cui al comma 6, i partiti costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge possono comunque usufruire dei predetti benefìci a condizione che siano in possesso dei requisiti e ottemperino alle disposizioni di cui agli articoli da 5 a 8 della presente legge.
  8. Il registro di cui al comma 2 è consultabile in un'apposita sezione del portale internet ufficiale del Parlamento italiano. Nel registro sono evidenziate due separate sezioni, recanti l'indicazione dei partiti politici che soddisfano i requisiti di cui, rispettivamente, alla lettera a) e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 8.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.
(Registro dei partiti politici che possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge).

  Al comma 2, sostituire le parole: la conformità dello statuto alle disposizioni di cui con le seguenti: la presenza nello statuto degli elementi indicati.
4. 400. Brunetta.

A.C. 1154-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Norme per la trasparenza e la semplificazione).

  1. I partiti politici assicurano la trasparenza e l'accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno e ai bilanci, anche mediante la realizzazione di un sito internet che rispetti i princìpi di elevata accessibilità, anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità, di semplicità di consultazione, di qualità, di omogeneità e di interoperabilità.
  2. Entro il 15 luglio di ciascun anno nei siti internet dei partiti politici e in un'apposita sezione del portale internet ufficiale del Parlamento italiano sono pubblicati i relativi statuti, dopo il controllo di conformità cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge, nonché, dopo il controllo di regolarità e conformità di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 6 luglio 2012, n. 96, il rendiconto di esercizio, anche in formato open data, corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione del revisore o della società di revisione, ove prevista, nonché il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio da parte del competente organo del partito politico. Nella suddetta sezione del portale internet ufficiale del Parlamento italiano sono altresì pubblicati, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati relativi alla situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche di Governo e dei parlamentari nonché dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
  3. Ai finanziamenti o ai contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4, che non superino nell'anno l'importo di euro 100.000, effettuati con mezzi di pagamento diversi dal contante che consentano di garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identità dell'autore, non si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni. Nei casi di cui al presente comma i rappresentanti legali dei partiti beneficiari delle erogazioni sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera dei deputati l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore, nell'anno, a euro 5.000, e la relativa documentazione contabile. L'obbligo di cui al periodo precedente deve essere adempiuto entro tre mesi dalla percezione del finanziamento o del contributo. In caso di inadempienza al predetto obbligo ovvero in caso di dichiarazioni mendaci, si applica la disciplina sanzionatoria di cui al sesto comma dell'articolo 4 della citata legge n. 659 del 1981. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati hanno diritto di conoscere, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, l'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità per garantire la tracciabilità delle operazioni e l'identificazione dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.
(Norme per la trasparenza e la semplificazione).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 5. – (Norme per la trasparenza e la semplificazione). – 1. Nei siti internet dei partiti e dei movimenti politici, entro il 15 luglio di ogni anno, nonché in una apposita sezione del sito internet della Camera dei deputati, dopo la verifiche effettuate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge n. 96 del 2012, sono pubblicati, anche in formato open data, il rendiconto di esercizio e i relativi allegati, nonché la relazione della società di revisione o del revisore, ove presente, e il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio.
  2. In caso di inottemperanza al suddetto obbligo di pubblicità, la Commissione applica al partito politico una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare delle donazioni ricevute nell'anno di esercizio a cui si riferisce l'inottemperanza.
  3. I medesimi obblighi di pubblicità e le medesime sanzioni previste per i casi di inottemperanza sono imposti alle articolazioni territoriali dei partiti.
  4. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, la parola: «cinquemila» è sostituita dalla seguente: «mille».
(Testo alternativo del relatore di minoranza, deputato Toninelli)

  Al comma 1, dopo la parola: trasparenza aggiungere le seguenti:, la diffusione dell'attività.
5. 12. Di Lello, Pastorelli.

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. Entro il 10 luglio di ogni anno, nei siti internet dei partiti e movimenti politici, dopo il controllo di cui all'articolo 7, sono pubblicati, anche in formato open data, il rendiconto di esercizio corredato dalla relazione sulla gestione e dalla nota integrativa, la relazione del collegio sindacale, la relazione della società di revisione, i bilanci relativi alle imprese partecipate, il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio, nonché i verbali, le delibere e ogni altro documento utile a dimostrare la democraticità delle procedure, delle decisioni e delle nomine messe in atto dai partiti e movimenti politici. Nei siti internet della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono altresì pubblicati, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33, i dati relativi alla situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche di governo ed elettive.
  2-bis. La documentazione di cui al comma 2 deve altresì essere trasmessa periodicamente all'Autorità di vigilanza dei partiti e movimenti politici entro il 30 giugno di ogni anno.
5. 14. Gitti, Vitelli, Binetti, Gigli.

  Sopprimere il comma 3.
5. 10. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. All'articolo 4, terzo comma, primo periodo, della legge 18 novembre 1981, n.  659, la parola: «cinquemila» è sostituita dalla seguente: «mille».
5. 9. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: euro 100.000 con le seguenti: euro 10.000.
5. 13. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

  Al comma 3, sostituire il quinto periodo con i seguenti: L'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi sono pubblicati in maniera facilmente accessibile sul sito internet della Camera dei deputati. Tutti i cittadini hanno comunque diritto di accedere a tale documentazione con le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati.
5. 8. Dieni, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
(Approvato)

  Al comma 3, sostituire il quinto periodo con il seguente: L'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi è pubblicato come allegato al rendiconto di esercizio sul sito Internet del partito politico.
5. 401. Boccadutri.

  Al comma 3, dopo il quinto periodo aggiungere il seguente: L'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi è pubblicato come allegato al rendiconto di esercizio sul sito Internet del partito politico.
5. 401.(Testo modificato nel corso della seduta) Boccadutri.
(Approvato)

  Al comma 3, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: Tale elenco è in ogni caso pubblicato nei siti internet e nel portale di cui al comma 2.
5. 5. Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, Cuperlo, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasbarra, Gasparini, Giorgis, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Francesco Sanna, Zoggia.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. Alle fondazioni e alle associazioni i cui organi direttivi siano determinati in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici nonché alle fondazioni e alle associazioni che eroghino somme a titolo di liberalità o cofinanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito a partiti, movimenti politici, o loro articolazioni interne o a parlamentari o consiglieri regionali, in misura superiore al 10 per cento dei propri bilanci di esercizio dell'anno precedente, si applicano le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, relative alla trasparenza e alla pubblicità degli statuti e dei bilanci.
5. 451. Francesco Sanna, Bressa, Fabbri, Giorgis, Lauricella.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. Alle fondazioni e alle associazioni, la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, nonché alle fondazioni e alle associazioni che eroghino somme a titolo di liberalità o contribuiscano al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito a partiti, movimenti politici, o loro articolazioni interne o a parlamentari o consiglieri regionali, in misura superiore al 10 per cento dei propri proventi di esercizio dell'anno precedente, si applicano le prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo, relative alla trasparenza e alla pubblicità degli statuti e dei bilanci.
5. 451.(Testo modificato nel corso della seduta) Francesco Sanna, Bressa, Fabbri, Giorgis, Lauricella.
(Approvato)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. Alle articolazioni regionali dei partiti sono estesi gli obblighi di cui al precedente comma, in quanto compatibili. Le altre articolazioni dei partiti, sempreché autonome amministrativamente, hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito internet, o su quello dell'articolazione superiore o coordinata, un bilancio redatto, anche secondo il criterio di cassa, e una relazione contenente l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore a euro 5.000. In caso di inottemperanza all'obbligo di cui al presente comma, è applicata una sanzione amministrativa pari ad euro 10.000.
5. 452. Boccadutri.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
  Art. 5-bis. – 1. Ogni partito, movimento o associazione con finalità politiche trasmette annualmente, entro il 30 settembre di ciascun anno, alla Presidenza della Camera dei deputati ed alla Presidenza del Senato della Repubblica, un rendiconto sulla effettiva utilizzazione delle somme.
  2. Nel rendiconto di cui al comma 1 devono essere indicati:
   a) il verbale della seduta nella quale l'organo statutariamente competente del partito, movimento o associazione con finalità politiche ha deliberato la ripartizione delle somme;
   b) gli importi destinati alla struttura centrale;
   c) gli importi destinati ad ognuna delle strutture periferiche;
   d) il rendiconto di ogni struttura relativamente alla somma dalla stessa amministrata.
5. 051. Formisano, Tabacci.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
  Art. 5-bis. – (Consolidamento dei bilanci dei partiti e movimenti politici). – 1. I partiti e movimenti politici redigono annualmente il bilancio secondo un formato standardizzato e facilmente comprensibile ai cittadini, al fine di consentire anche la comparazione tra bilanci di partiti e movimenti politici diversi.
  2. Nella redazione dei bilanci, i partiti e movimenti politici devono rendere pubblica e motivare qualsiasi transazione finanziaria con ragionevole accuratezza e riportare anche i singoli dati disaggregati.
  3. I bilanci devono essere redatti in forma consolidata, includendo in modo chiaro e distinto le gestioni contabili delle sedi territoriali, nonché delle società partecipate e delle organizzazioni a vario titolo collegate ai singoli partiti e movimenti politici.
5. 02. Gitti, Vitelli, Binetti, Gigli, Balduzzi.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
  Art. 5-bis. – (Consolidamento dei bilanci dei partiti e movimenti politici). – 1. Al bilancio dei partiti e movimenti politici sono allegati i bilanci delle proprie sedi regionali, nonché quelli delle fondazioni e associazioni i cui organi direttivi siano determinati in tutto o in parte da deliberati di partiti o movimenti politici.
5. 02.(Testo modificato nel corso della seduta) Gitti, Vitelli, Binetti, Gigli, Balduzzi.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
  Art. 5-bis. – 1. Chiunque ricopra una carica elettiva, ad ogni livello, è tenuto a dichiarare, a mezzo stampa o attraverso il proprio sito internet, qualunque contributo ricevuto a titolo di liberalità da persone fisiche o giuridiche superiore a 5.000 euro entro tre mesi dal ricevimento, nonché a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n.  2, e successive modificazioni. L'obbligo sussiste anche in caso di contributi erogati a fondazioni o comitati istituiti in favore del ruolo politico rivestito e si estende anche ai prestiti infruttiferi superiori a 5.000 euro, qualora non siano restituiti entro sei mesi dal loro conferimento. In quest'ultimo caso, il termine di tre mesi di cui al primo periodo decorre dal giorno in cui sono decorsi i sei mesi dal conferimento del prestito.
5. 0400. Boccadutri, Pilozzi.

A.C. 1154-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 6.
(Certificazione esterna dei rendiconti dei partiti).

  1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, ai partiti politici iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 della presente legge si applicano le disposizioni in materia di revisione contabile di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.
(Certificazione esterna dei rendiconti dei partiti).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 6. – (Certificazione esterna dei rendiconti dei partiti). – 1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, ai partiti politici si applicano le disposizioni in materia di revisione contabile di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96.
  2. All'articolo 9, comma 1, della legge n. 96 del 2012, dopo le parole: «si avvalgono di» sono aggiunte le seguenti: «un revisore contabile iscritto all'albo o, in alternativa, di».
  3. Le medesime disposizioni si applicano a tutte le articolazioni territoriali dei partiti a favore delle quali siano erogati, in qualsiasi forma, contributi annui superiori ai 50.000 euro.
(Testo alternativo del relatore di minoranza, deputato Toninelli)

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 6. – (Certificazione esterna dei rendiconti dei partiti e movimenti politici). – 1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria, i partiti e movimenti politici si avvalgono di una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58, e successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  39. Il controllo della gestione contabile e finanziaria può essere affidato alla medesima società di revisione con un incarico relativo a tre esercizi consecutivi, rinnovabile per un massimo di ulteriori tre esercizi consecutivi.
  2. La società di revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio dei partiti e movimenti politici secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. A tale fine verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Controlla altresì che il rendiconto di esercizio sia conforme alle scritture e alla documentazione contabili, alle risultanze degli accertamenti eseguiti e alle norme che lo disciplinano.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
6. 1. Gitti, Vitelli, Binetti, Gigli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le medesime disposizioni si applicano alle articolazioni territoriali dei partiti politici iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 della presente legge, le quali abbiano ricevuto un importo annuale pari almeno a 20.000 euro a titolo di contribuzione pubblica e donazioni private; le suddette articolazioni possono avvalersi facoltativamente di una società di revisione o di un revisore contabile iscritto all'albo. Quest'ultimo soggiace alle prescrizioni contenute nell'articolo 9, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, relative alle società di revisione.
6. 400. Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le articolazioni territoriali di livello regionale dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4, dotate di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, che abbiano ricevuto nell'anno precedente proventi complessivi pari o superiori a 150.000 euro, sono tenute ad avvalersi alternativamente di una società di revisione o di un revisore contabile iscritto all'albo. In tali casi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 96 del 2012.
6. 400.(Testo modificato nel corso di seduta) Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.
(Approvato)

A.C. 1154-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 7.
(Controllo dei rendiconti dei partiti).

  1. I controlli sulla regolarità e sulla conformità alla legge del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e dei relativi allegati, nonché sull'ottemperanza agli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui alla presente legge, sono effettuati dalla Commissione. Nell'ambito del controllo, la Commissione invita i partiti a sanare eventuali irregolarità o inottemperanze, con le modalità e nei termini di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96.
  2. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 6 della presente legge o all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, qualora l'inottemperanza non venga sanata entro il successivo 31 ottobre, la Commissione dispone, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data della contestazione, la cancellazione del partito politico dalla seconda sezione del registro di cui all'articolo 4.
  3. Nei casi di cui al comma 2, coloro che svolgono le funzioni di tesoriere del partito o funzioni analoghe perdono la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei cinque anni successivi.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche con riferimento all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.
(Controllo dei rendiconti dei partiti).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 7. – (Controllo dei rendiconti dei partiti). – 1. I controlli sulla regolarità e sulla conformità alla legge del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e dei relativi allegati sono effettuati dalla Commissione istituita dall'articolo 9, comma 3, della legge n. 96 del 2012. Nell'ambito del controllo, la Commissione invita i partiti a sanare eventuali irregolarità o inottemperanze, con le modalità e nei termini di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 9 della legge n. 96 del 2012.
  2. All'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
    «1-bis. Il rendiconto di esercizio evidenzia tutti i fatti di gestione relativi all'esercizio considerato»;
   b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «effettua il controllo» sono inserite le seguenti: «con metodo analitico ed esaustivo,» e sono aggiunte, in fine, le parole: «e accertando tutti i fatti di gestione relativi all'esercizio considerato nella loro interezza, con esclusione del ricorso a metodi di campionamento per la revisione».

  3. La Commissione applica al partito politico una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare delle donazioni private e delle contribuzioni pubbliche a qualsiasi titolo ricevute dal partito medesimo nell'anno di esercizio a cui la contestazione si riferisce, nei seguenti casi:
   a) mancata presentazione del rendiconto e dei relativi allegati di cui all'articolo 8 della legge n. 2 del 1997;
   b) mancata presentazione del verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno;
   c) mancata certificazione esterna del bilancio;
   d) inottemperanza agli obblighi contabili di cui all'articolo 8, commi da 5 a 10-bis, della legge n. 2 del 1997, accertata in sede amministrativa o nell'ambito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva.

  4. Se la Commissione, in sede di controllo, riscontra omissioni o difformità del rendiconto rispetto alle scritture e agli altri documenti contabili, accertate in sede amministrativa o nell'ambito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva, essa applica al partito una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non dichiarato o difforme dal vero, consistente nella decurtazione dell'importo complessivamente ricevuto dal partito a titolo di donazioni private e di contribuzione pubblica e i tesorieri del partito perdono la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei 5 anni successivi.
  5. Se la Commissione, in sede di controllo, riscontra omissioni nella relazione di gestione e nella nota integrativa, accertate in sede amministrativa o nell'ambito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva, essa applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo dell'importo complessivamente ricevuto dal partito a titolo di donazioni private e di contribuzione pubblica e i tesorieri del partito perdono la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei 5 anni successivi.
  6. Ai partiti e ai movimenti politici che abbiano presentato, nel complesso dei candidati ad essi riconducibili per l'elezione dell'assemblea di riferimento, un numero di candidati del medesimo sesso superiore ai due terzi del totale, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un ventesimo dell'importo complessivamente ricevuto dal partito a titolo di donazioni private e di contribuzione pubblica.
(Testo alternativo del relatore di minoranza, deputato Toninelli)

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 7. – (Controllo dei rendiconti dei partiti) – 1. Ai partiti che alla data di entrata in vigore della presente legge percepiscono i rimborsi per le spese elettorali e i contributi a titolo di cofinanziamento dell'attività politica, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 6 luglio 2012, n. 96, per i tre esercizi successivi a quello della data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificati dal presente articolo.
  2. Alla legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 dell'articolo 9, dopo le parole: «si avvalgono di» sono aggiunte le seguenti: «un revisore contabile iscritto all'albo o, in alternativa, di»;
   b) il comma 5 dell'articolo 9, è sostituito dal seguente: «5. Nello svolgimento della propria attività, la Commissione effettua il controllo dei rendiconti di esercizio e dei relativi allegati con metodo analitico, verificando la conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse, anche chiedendo di produrre ulteriore documentazione giustificativa. Entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione del rendiconto, invita i partiti e i movimenti politici interessati a fornire documentazione esplicativa, entro e non oltre il 31 marzo seguente, in merito ad eventuali irregolarità contabili da essa riscontrate. Entro e non oltre il 30 aprile dello stesso anno la commissione approva una relazione in cui esprime il giudizio di regolarità e di conformità alla legge di cui al primo periodo del comma 4. La relazione è trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati che ne curano la pubblicazione nei siti internet delle rispettive Assemblee.»;
   c) l'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Art. 10. – 1. Nei casi di inottemperanza alle disposizioni in materia di certificazione esterna dei rendiconti dei partiti o all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, ovvero in caso di irregolarità contabili riscontrate, coloro che svolgono le funzioni di tesoriere del partito o funzioni analoghe perdono la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei cinque anni successivi.».

  3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, per i partiti politici iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 della presente legge, i controlli di regolarità e sulla conformità alla legge del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1997, n. 2 e dei relativi allegati, nonché sull'ottemperanza degli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui alla presente legge, sono effettuati dalla Commissione come disposto dai commi 4, 5, come modificato dal comma 2 del presente articolo, 6 e 7 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96.
  4. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 6 della presente legge o all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, ovvero in caso di irregolarità contabili riscontrate, la Commissione dispone per il periodo d'imposta in corso alla data di contestazione la cancellazione del partito politico dalla seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 e il divieto reiscrizione nello stesso registro per i cinque esercizi successivi.

  Conseguentemente, all'articolo 14, comma 4:
   a) alla lettera f), sopprimere le parole: 9, commi da 8 a 21, e 10;
   b) dopo la lettera f), aggiungere la seguente: g) gli articoli 9, commi da 8 a 21 e 10 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono abrogati a decorrere dal terzo esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. 7. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli

  Al comma 2, sostituire le parole da: qualora l'inottemperanza non venga sanata fino alla fine del comma, con le seguenti: nonché di inottemperanza agli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui all'articolo 5 della presente legge, qualora l'inottemperanza contestata non venga sanata entro il 31 marzo successivo, la Commissione applica al partito politico una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare delle donazioni e della quota percepita a titolo di contribuzione indiretta di cui il partito medesimo abbia usufruito nell'anno precedente alla contestazione; qualora nell'anno precedente alla contestazione il partito non fosse ancora iscritto al registro di cui all'articolo 4, la Commissione dispone la sua immediata cancellazione dal registro e ordina che quanto sino a quel momento ricevuto a titolo di erogazioni liberali confluisca nel fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 15 della presente legge.
7. 8. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

  Al comma 2, dopo le parole: 31 ottobre aggiungere le seguenti:, ovvero in caso di irregolarità contabili accertate in sede amministrativa o penale, con sentenza passata in giudicato.
7. 400. Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, sostituire le parole da:, per il periodo di imposta successivo fino alla fine del comma con le seguenti: l'immediata cancellazione del partito politico dalla seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 per il periodo di imposta in corso al momento della contestazione e la quota di contribuzione indiretta ad esso spettante confluisce nel fondo di ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 15 della presente legge.
7. 5. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Ai partiti politici che non abbiano rispettato gli obblighi di cui all'articolo 8, commi da 5 a 10-bis, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o abbiano omesso la pubblicazione nel proprio sito internet delle informazioni di cui all'articolo 5, comma 2, nel termine ivi indicato, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione di un terzo delle somme da essi percepite ai degli articoli 9 e 10.
  2-ter. Ai partiti politici che nel rendiconto di esercizio abbiano omesso dati ovvero abbiano dichiarato dati difformi rispetto alle scritture e ai documenti contabili, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non dichiarato o difforme dal vero, consistente nella decurtazione delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 10, nel limite di un terzo dell'importo medesimo. Ove una o più voci del rendiconto non siano rappresentate in conformità al modello di cui all'allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo delle somme da essi percepite ai sensi degli articoli 9 e 10.
  2-quater. Ai partiti politici che nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa abbiano omesso di indicare, in tutto o in parte, le informazioni previste dagli allegati B e C alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, o non le abbiano rappresentate in forma corretta o veritiera, la Commissione applica, per ogni informazione omessa, non correttamente rappresentata o riportante dati non corrispondenti al vero, la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo delle somme da essi percepite ai sensi degli articoli 9 e 10.
  2-quinquies. Ai partiti politici che non abbiano destinato una quota pari almeno al 5 per cento delle somme ad esse spettanti ai sensi dell'articolo 10 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a un ventesimo delle somme da essi percepite ai sensi degli articoli 9 e 10.
  2-sexies. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le sanzioni applicate non possono superare nel loro complesso i due terzi delle somme da essi percepite ai sensi degli articoli 9 e 10. Nell'applicazione delle sanzioni, la Commissione tiene conto della gravità delle irregolarità commesse e ne indica i motivi.
  2-septies. Qualora le inottemperanze e le irregolarità di cui ai commi da 2 a 2-quinquies siano state commesse da partiti politici che abbiano già percepito tutte le somme ai sensi degli articoli 9 e 10 e che non abbiano diritto a percepirne di nuove, la Commissione applica le relative sanzioni amministrative pecuniarie in via diretta al partito politico fino al limite dei due terzi dell'importo ad esso complessivamente attribuito ai sensi degli articoli 9 e 10 nell'ultimo anno.
  2-octies. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, nonché ai fini della tutela giurisdizionale, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dalla presente legge, e dal presente articolo. Non si applicano gli articoli 16 e 26 della medesima legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni.
  2-novies. I partiti che abbiano fruito della contribuzione volontaria agevolata di cui agli articoli 9 e 10 sono soggetti fino al proprio scioglimento e, comunque, non oltre il terzo esercizio successivo a quello di percezione dell'ultima rata dei rimborsi elettorali, all'obbligo di presentare alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2.
  2-decies. Le sanzioni di cui ai commi da 2-bis a 2-septies sono notificate al partito politico interessato e sono comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze, che riduce, nella misura disposta dalla Commissione, le somme di cui agli articoli 9 e 10 spettanti per l'anno di imposta corrispondente all'esercizio rendicontato cui si riferisce la violazione.
7. 401. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Ai partiti politici che non abbiano rispettato gli obblighi di cui all'articolo 8, commi da 5 a 10-bis, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o abbiano omesso la pubblicazione nel proprio sito internet delle informazioni di cui all'articolo 5, comma 2, nel termine ivi indicato, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione di un terzo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 10.
  2-ter. Ai partiti politici che nel rendiconto di esercizio abbiano omesso dati ovvero abbiano dichiarato dati difformi rispetto alle scritture e ai documenti contabili, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non dichiarato o difforme dal vero, consistente nella decurtazione delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 10, nel limite di un terzo dell'importo medesimo. Ove una o più voci del rendiconto non siano rappresentate in conformità al modello di cui all'allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 10.
  2-quater. Ai partiti politici che nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa abbiano omesso di indicare, in tutto o in parte, le informazioni previste dagli allegati B e C alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, o non le abbiano rappresentate in forma corretta o veritiera, la Commissione applica, per ogni informazione omessa, non correttamente rappresentata o riportante dati non corrispondenti al vero, la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 10, nel limite di un terzo dell'importo medesimo.
  2-quinquies. Ai partiti politici che non abbiano destinato una quota pari almeno al 10 per cento delle somme ad esse spettanti ai sensi dell'articolo 10 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a un ventesimo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 10.
  2-sexies. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le sanzioni applicate non possono superare nel loro complesso i due terzi delle somme spettanti ai sensi dell'articolo 10. Nell'applicazione delle sanzioni, la Commissione tiene conto della gravità delle irregolarità commesse e ne indica i motivi.
  2-septies. Qualora le inottemperanze e le irregolarità di cui ai commi da 2 a 2-quinquies siano state commesse da partiti politici che abbiano già percepito tutte le somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 10 e che non abbiano diritto a percepirne di nuove, la Commissione applica le relative sanzioni amministrative pecuniarie in via diretta al partito politico fino al limite dei due terzi dell'importo ad esso complessivamente attribuito ai sensi dell'articolo 10 nell'ultimo anno.
  2-octies. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, nonché ai fini della tutela giurisdizionale, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dalla presente legge, e dal presente articolo. Non si applicano gli articoli 16 e 26 della medesima legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni.
  2-novies. I partiti che abbiano fruito della contribuzione volontaria agevolata di cui all'articolo 9 e della contribuzione indiretta ai sensi dell'articolo 10 sono soggetti fino al proprio scioglimento e, comunque, non oltre il terzo esercizio successivo a quello di percezione dell'ultima rata dei rimborsi elettorali, all'obbligo di presentare alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2.
  2-decies. Le sanzioni di cui ai commi da 2-bis a 2-septies sono notificate al partito politico interessato e sono comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze, che riduce, nella misura disposta dalla Commissione, le somme di cui all'articolo 10 spettanti per l'anno di imposta corrispondente all'esercizio rendicontato cui si riferisce la violazione.
*7. 402. Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, Cuperlo, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasbarra, Gasparini, Giorgis, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Francesco Sanna, Zoggia.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Ai partiti politici che non abbiano rispettato gli obblighi di cui all'articolo 8, commi da 5 a 10-bis, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o abbiano omesso la pubblicazione nel proprio sito internet delle informazioni di cui all'articolo 5, comma 2, nel termine ivi indicato, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione di un terzo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 10.
  2-ter. Ai partiti politici che nel rendiconto di esercizio abbiano omesso dati, ovvero abbiano dichiarato dati difformi rispetto alle scritture e ai documenti contabili, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non dichiarato o difforme dal vero, consistente nella decurtazione delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 10, nel limite di un terzo dell'importo medesimo. Ove una o più voci del rendiconto non siano rappresentate in conformità al modello di cui all'allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 10.
  2-quater. Ai partiti politici che nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa abbiano omesso di indicare, in tutto o in parte, le informazioni previste dagli allegati B e C alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, o non le abbiano rappresentate in forma corretta o veritiera, la Commissione applica, per ogni informazione omessa, non correttamente rappresentata o riportante dati non corrispondenti al vero, la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 10, nel limite di un terzo dell'importo medesimo.
  2-quinquies. Ai partiti politici che non abbiano destinato una quota pari almeno al 10 per cento delle somme ad esse spettanti ai sensi dell'articolo 10 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a un ventesimo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 10.
  2-sexies. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le sanzioni applicate non possono superare nel loro complesso i due terzi delle somme spettanti ai sensi dell'articolo 10. Nell'applicazione delle sanzioni, la Commissione tiene conto della gravità delle irregolarità commesse e ne indica i motivi.
  2-septies. Qualora le inottemperanze e le irregolarità di cui ai commi da 2 a 2-quinquies siano state commesse da partiti politici che abbiano già percepito tutte le somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 10 e che non abbiano diritto a percepirne di nuove, la Commissione applica le relative sanzioni amministrative pecuniarie in via diretta al partito politico fino al limite dei due terzi dell'importo ad esso complessivamente attribuito ai sensi dell'articolo 10 nell'ultimo anno.
  2-octies. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, nonché ai fini della tutela giurisdizionale, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dalla presente legge, e dal presente articolo. Non si applicano gli articoli 16 e 26 della medesima legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni.
  2-novies. I partiti che abbiano fruito della contribuzione volontaria agevolata di cui all'articolo 9 e della contribuzione indiretta ai sensi dell'articolo 10 sono soggetti fino al proprio scioglimento e, comunque, non oltre il terzo esercizio successivo a quello di percezione dell'ultima rata dei rimborsi elettorali, all'obbligo di presentare alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2.
  2-decies. Le sanzioni di cui ai commi da 2-bis a 2-septies sono notificate al partito politico interessato e sono comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze, che riduce, nella misura disposta dalla Commissione, le somme di cui all'articolo 10 spettanti per l'anno di imposta corrispondente all'esercizio rendicontato cui si riferisce la violazione.
*7. 403. Boccadutri, Pilozzi, Migliore, Di Salvo.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Ai partiti politici che non abbiano rispettato gli obblighi di cui all'articolo 8, commi da 5 a 10-bis, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o abbiano omesso la pubblicazione nel proprio sito internet delle informazioni di cui all'articolo 5, comma 2, nel termine ivi indicato, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione di un terzo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 10.
  2-ter. Ai partiti politici che nel rendiconto di esercizio abbiano omesso dati ovvero abbiano dichiarato dati difformi rispetto alle scritture e ai documenti contabili, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non dichiarato o difforme dal vero, consistente nella decurtazione delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 10, nel limite di un terzo dell'importo medesimo. Ove una o più voci del rendiconto non siano rappresentate in conformità al modello di cui all'allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 10.
  2-quater. Ai partiti politici che nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa abbiano omesso di indicare, in tutto o in parte, le informazioni previste dagli allegati B e C alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, o non le abbiano rappresentate in forma corretta o veritiera, la Commissione applica, per ogni informazione omessa, non correttamente rappresentata o riportante dati non corrispondenti al vero, la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 10, nel limite di un terzo dell'importo medesimo.
  2-sexies. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le sanzioni applicate non possono superare nel loro complesso i due terzi delle somme spettanti ai sensi dell'articolo 10. Nell'applicazione delle sanzioni, la Commissione tiene conto della gravità delle irregolarità commesse e ne indica i motivi.
  2-septies. Qualora le inottemperanze e le irregolarità di cui ai commi da 2 a 2-quinquies siano state commesse da partiti politici che abbiano già percepito tutte le somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 10 e che non abbiano diritto a percepirne di nuove, la Commissione applica le relative sanzioni amministrative pecuniarie in via diretta al partito politico fino al limite dei due terzi dell'importo ad esso complessivamente attribuito ai sensi dell'articolo 10 nell'ultimo anno.
  2-octies. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, nonché ai fini della tutela giurisdizionale, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dalla presente legge, e salvo quanto previsto dal presente articolo. Non si applicano gli articoli 16 e 26 della medesima legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni.
  2-novies. I partiti che abbiano fruito della contribuzione volontaria agevolata di cui all'articolo 9 e della contribuzione indiretta ai sensi dell'articolo 10 sono soggetti fino al proprio scioglimento e, comunque, non oltre il terzo esercizio successivo a quello di percezione dell'ultima rata dei rimborsi elettorali, all'obbligo di presentare alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2.
  2-decies. Le sanzioni di cui ai commi da 2-bis a 2-septies sono notificate al partito politico interessato e sono comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze, che riduce, nella misura disposta dalla Commissione, le somme di cui all'articolo 10 spettanti per l'anno di imposta corrispondente all'esercizio rendicontato cui si riferisce la violazione.
*7. 402.(Testo modificato nel corso della seduta) Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, Cuperlo, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasbarra, Gasparini, Giorgis, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Francesco Sanna, Zoggia.
(Approvato)

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Ai partiti politici che non abbiano rispettato gli obblighi di cui all'articolo 8, commi da 5 a 10-bis, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o abbiano omesso la pubblicazione nel proprio sito internet delle informazioni di cui all'articolo 5, comma 2, nel termine ivi indicato, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione di un terzo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 10.
  2-ter. Ai partiti politici che nel rendiconto di esercizio abbiano omesso dati, ovvero abbiano dichiarato dati difformi rispetto alle scritture e ai documenti contabili, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non dichiarato o difforme dal vero, consistente nella decurtazione delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 10, nel limite di un terzo dell'importo medesimo. Ove una o più voci del rendiconto non siano rappresentate in conformità al modello di cui all'allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 10.
  2-quater. Ai partiti politici che nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa abbiano omesso di indicare, in tutto o in parte, le informazioni previste dagli allegati B e C alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, o non le abbiano rappresentate in forma corretta o veritiera, la Commissione applica, per ogni informazione omessa, non correttamente rappresentata o riportante dati non corrispondenti al vero, la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 10, nel limite di un terzo dell'importo medesimo.
  2-sexies. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le sanzioni applicate non possono superare nel loro complesso i due terzi delle somme spettanti ai sensi dell'articolo 10. Nell'applicazione delle sanzioni, la Commissione tiene conto della gravità delle irregolarità commesse e ne indica i motivi.
  2-septies. Qualora le inottemperanze e le irregolarità di cui ai commi da 2 a 2-quinquies siano state commesse da partiti politici che abbiano già percepito tutte le somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 10 e che non abbiano diritto a percepirne di nuove, la Commissione applica le relative sanzioni amministrative pecuniarie in via diretta al partito politico fino al limite dei due terzi dell'importo ad esso complessivamente attribuito ai sensi dell'articolo 10 nell'ultimo anno.
  2-octies. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, nonché ai fini della tutela giurisdizionale, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dalla presente legge, e salvo quanto previsto dal presente articolo. Non si applicano gli articoli 16 e 26 della medesima legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni.
  2-novies. I partiti che abbiano fruito della contribuzione volontaria agevolata di cui all'articolo 9 e della contribuzione indiretta ai sensi dell'articolo 10 sono soggetti fino al proprio scioglimento e, comunque, non oltre il terzo esercizio successivo a quello di percezione dell'ultima rata dei rimborsi elettorali, all'obbligo di presentare alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2.
  2-decies. Le sanzioni di cui ai commi da 2-bis a 2-septies sono notificate al partito politico interessato e sono comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze, che riduce, nella misura disposta dalla Commissione, le somme di cui all'articolo 10 spettanti per l'anno di imposta corrispondente all'esercizio rendicontato cui si riferisce la violazione.
*7. 403.(Testo modificato nel corso della seduta) Boccadutri, Pilozzi, Migliore, Di Salvo.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
  Art. 7-bis. – (Controllo analitico dei bilanci). – 1. All'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n.  96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
    «1-bis Il rendiconto di esercizio evidenzia tutti i fatti di gestione relativi all'esercizio considerato»;
   b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «effettua il controllo» sono inserite le seguenti: «con metodo analitico ed esaustivo,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e accertando tutti i fatti di gestione relativi all'esercizio considerato nella loro interezza, con esclusione del ricorso a metodi di campionamento per la revisione».
7. 03. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
  Art. 7-bis. – (Limiti di spesa per le campagne elettorali e per l'attività politica ordinaria). – 1. Fermo restando il limite massimo all'ammontare complessivo del finanziamento pubblico annualmente erogabile, il limite di spesa per le elezioni al Parlamento italiano, per quelle dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per quelle regionali è pari a 1 euro moltiplicato per il numero di persone aventi diritto di voto nei rispettivi collegi elettorali della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, del Parlamento europeo e del consiglio regionale, nei quali sono state presentate le liste di candidati.
  2. Il limite massimo di spesa per i singoli candidati alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e al consiglio regionale è pari a 25.000 euro, cui devono essere aggiunti 0,15 euro per ogni abitante della circoscrizione elettorale; per i singoli candidati al consiglio provinciale e al consiglio comunale il limite massimo di spesa è di 15.000 euro, cui devono essere aggiunti 0,15 euro per ogni abitante della circoscrizione elettorale.
  3. Per le elezioni comunali e provinciali si applicano i limiti di spesa previsti per i partiti e movimenti politici e per i singoli candidati dall'articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n.  96.
7. 020. Gitti, Vitelli, Binetti, Gigli.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
  Art. 7-bis. – (Parità di accesso alle cariche elettive). – 1. I partiti politici promuovono la parità nell'accesso alle cariche elettive in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.
  2. Nel caso in cui, nel numero complessivo di candidati di un partito politico in ciascuna elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, uno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, le risorse spettanti al partito politico ai sensi dell'articolo 10 sono ridotte in misura percentuale pari allo 0,50 per ogni punto percentuale di differenza tra 40 e la percentuale di candidati del sesso sottorappresentato, nel limite massimo complessivo del 10 per cento;
  3. Ai partiti politici che non abbiano destinato una quota pari almeno al 10 per cento delle somme ad esse spettanti ai sensi dell'articolo 10 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a un ventesimo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 10.
  4. A decorrere dall'anno 2014, è istituto un fondo cui confluiscono le risorse derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3.
  5. Le risorse del fondo di cui al comma 4 sono annualmente ripartite tra i partiti per i quali la percentuale di eletti del sesso meno rappresentato in ciascuna elezione sia pari o superiore al 40 per cento e sono ripartite in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito nella elezione di riferimento. Ai fini di cui al presente comma, si considerano gli eletti dopo l'esercizio delle opzioni, ove previste dalla normativa elettorale vigente.
*7. 0400. Migliore, Di Salvo, Pilozzi, Boccadutri.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
  Art. 7-bis. – (Parità di accesso alle cariche elettive) – 1. I partiti politici promuovono la parità nell'accesso alle cariche elettive in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.
  2. Nel caso in cui, nel numero complessivo di candidati di un partito politico in ciascuna elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, uno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, le risorse spettanti al partito politico ai sensi dell'articolo 10 sono ridotte in misura percentuale pari allo 0,50 per ogni punto percentuale di differenza tra 40 e la percentuale di candidati del sesso sottorappresentato, nel limite massimo complessivo del 10 per cento;
  3. Ai partiti politici che non abbiano destinato una quota pari almeno al 10 per cento delle somme ad esse spettanti ai sensi dell'articolo 10 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a un ventesimo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 10.
  4. A decorrere dall'anno 2014, è istituto un fondo cui confluiscono le risorse derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3.
  5. Le risorse del fondo di cui al comma 4 sono annualmente ripartite tra i partiti per i quali la percentuale di eletti del sesso meno rappresentato in ciascuna elezione sia pari o superiore al 40 per cento e sono ripartite in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito nella elezione di riferimento. Ai fini di cui al presente comma, si considerano gli eletti dopo l'esercizio delle opzioni, ove previste dalla normativa elettorale vigente.
*7. 0401. Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Fabbri, Gasparini, Centemero, Pollastrini.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
  Art. 7-bis. – (Partecipazione delle donne alla vita politica). – 1. I benefici economici derivanti dalla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 10 sono ridotti dell'importo pari ad un ventesimo al partito politico che ha presentato nel complesso dei candidati ad esso riconducibili per l'elezione dell'assemblea di riferimento un numero di candidati del medesimo sesso superiore ai due terzi del totale, con arrotondamento all'unità superiore.
7. 0402. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.