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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Venerdì 4 ottobre 2013

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 4 ottobre 2013

  Aiello, Angelino Alfano, Alfreider, Amici, Archi, Baldelli, Balduzzi, Baretta, Berretta, Biancofiore, Bocci, Boccia, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Bray, Brunetta, Caparini, Capezzone, Carrozza, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, D'Alia, Dambruoso, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Fassina, Fava, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Gasbarra, Gebhard, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Kyenge, La Russa, Legnini, Leone, Letta, Lupi, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Moretto, Orlando, Pes, Pisicchio, Pistelli, Portas, Realacci, Rigoni, Sani, Santelli, Schullian, Sereni, Speranza, Tinagli, Villarosa, Villecco Calipari, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Aiello, Angelino Alfano, Alfreider, Amici, Archi, Baldelli, Balduzzi, Baretta, Berretta, Bocci, Boccia, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Bray, Brunetta, Caparini, Capezzone, Carrozza, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, D'Alia, Dambruoso, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Fassina, Fava, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Gasbarra, Gebhard, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Kyenge, La Russa, Legnini, Leone, Letta, Lupi, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Moretto, Orlando, Pes, Pisicchio, Pistelli, Portas, Realacci, Rigoni, Sani, Santelli, Schullian, Sereni, Speranza, Tinagli, Villarosa, Villecco Calipari, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 3 ottobre 2013 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   BUSIN ed altri: «Modifiche alla disciplina in materia di rateizzazione dei debiti tributari» (1652);
   VALIANTE ed altri: «Disposizioni per la valorizzazione dei terreni demaniali dei comuni mediante la loro assegnazione per uso agricolo» (1653).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di un deputato a una proposta di legge.

  La proposta di legge DE MARIA ed altri: «Agevolazioni fiscali per il sostegno dei servizi commerciali primari» (855) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Bolognesi.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

  La proposta di legge n. 1431, d'iniziativa dei deputati RIGONI ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Disposizioni in favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali e sismici nelle province di Arezzo, Massa-Carrara, Lucca, Grosseto, Livorno, Pisa, Pistoia e Siena il 25 e 26 ottobre 2011, il 10 e 11 novembre 2012 e nel mese di giugno 2013».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente
  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   II Commissione (Giustizia):
  GRECO: «Modifica all'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, in materia di conferma dei giudici di pace» (1163) Parere delle Commissioni I e V;
  GOZI: «Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di riesame delle sentenze di condanna a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo» (1635) Parere delle Commissioni I, III e V.

   VII Commissione (Cultura):
  FITZGERALD NISSOLI ed altri: «Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana» (1317) Parere delle Commissioni I, III e V.

   XI Commissione (Lavoro):
  VACCA ed altri: «Modifica all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di trasferimento dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado» (1211) Parere delle Commissioni I, V, VII e XII;
   ARGENTIN ed altri: «Modifica all'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, in materia di riserva di una quota della spesa degli enti pubblici per acquisto di beni e servizi a prestazioni fornite da cooperative sociali o eseguite con l'impiego di persone svantaggiate» (1227) Parere delle Commissioni I, V, X, XII e XIV.

   Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri):
  «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno» (1589) Parere delle Commissioni I, V, XII e XIV.

Trasmissione del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 3 ottobre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni volte a prevenire e a gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (COM(2013) 620 final).

  Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente), alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 3 ottobre 2013, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2013) 622 final) e i relativi allegati (COM(2013) 622 final Part 1 e Part 2), che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 3 ottobre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 14 AGOSTO 2013, N. 93, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E PER IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE, NONCHÈ IN TEMA DI PROTEZIONE CIVILE E DI COMMISSARIAMENTO DELLE PROVINCE (A.C. 1540-A)

A.C. 1540-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
   all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: piano d'azione aggiungere la seguente: straordinario;
   all'articolo 8, sopprimere i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies;
   all'articolo 11, comma 5, sopprimere la lettera 0a);
  e con le seguenti osservazioni:
   si valuti l'opportunità, all'articolo 6-bis, comma 2, di prevedere la previa autorizzazione dell'Agenzia del demanio ove la permuta riguardi beni in proprietà dello Stato dalla stessa gestiti;
   si valuti l'opportunità, all'articolo 6-
bis, comma 3, di prevedere che gli accordi di cui al medesimo articolo sono conclusi d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio per gli immobili di competenza.

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.77, 3.33, 4.27, 4.32, 4.50, 5.26, 5.27, 5.30, 5.44, 5.45, 6.1, 8.102 e sugli articoli aggiuntivi 3.01, 4.05, 5-bis.04, 5-bis.05, 5-bis.010 e 11.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 1540-A – Articoli

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 1-bis.

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono fatti salvi i provvedimenti di scioglimento degli organi e di nomina dei commissari straordinari delle amministrazioni provinciali, adottati, in applicazione dell'articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi dell'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, nonché gli atti e i provvedimenti adottati, alla data di entrata in vigore della presente legge, dai medesimi commissari straordinari.
  2. Fino al 30 giugno 2014 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE

Articolo 1.
(Norme in materia di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori).

  1. All'articolo 572, secondo comma, del codice penale, dopo la parola: «danno» le parole «di persona minore degli anni quattordici» sono sostituite dalle seguenti: «o in presenza di minore degli anni diciotto».
  2. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, dopo il numero 5-bis) sono aggiunti i seguenti:
   «5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;
   5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza.».

  3. All'articolo 612-bis del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma le parole: «legalmente separato o divorziato» sono sostituite dalle seguenti: «anche separato o divorziato» e dopo le parole: «alla persona offesa» sono aggiunte le seguenti: «ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici»;
   b) al quarto comma, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «La querela proposta è irrevocabile.».

  4. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, le parole: «valuta l'eventuale adozione di provvedimenti» sono sostituite dalle seguenti: «adotta i provvedimenti».

Articolo 2.
(Modifiche al codice di procedura penale e disposizioni concernenti i procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 572 del codice penale).

  1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 282-bis, comma 6, dopo la parola «571,» è inserita la seguente: «582,» e le parole «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «609-octies e 612, secondo comma»;
   b) all'articolo 299:
    1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste dagli articoli 282-bis e 282-ter devono essere immediatamente comunicati al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.»;
    2) al comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis e 282-ter deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa a pena di inammissibilità.»
    3) al comma 4-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis e 282-ter deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa a pena di inammissibilità.».
   c) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera l-bis) è aggiunta la seguente: «l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall'articolo 572 e dall'articolo 612-bis del codice penale;»;
   d) dopo l'articolo 384, è inserito il seguente: «Art. 384-bis (Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare) – 1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa.

  2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo.»;
   e) all'articolo 398, comma 5-bis, dopo le parole «agli articoli» sono inserite le seguenti: «572,»;
   f) all'articolo 406, comma 2-ter, dopo le parole «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti «572,»;
   g) all'articolo 408, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Per il reato di cui all'articolo 572 del codice penale, l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a venti giorni.»;
   h) all'articolo 415-bis, comma 1, dopo le parole «e al difensore», sono aggiunte le seguenti: «nonché, quando si procede per il reato di cui all'articolo 572 del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa»;
   i) all'articolo 498:
    1) al comma 4-ter, dopo le parole «agli articoli» sono inserite le seguenti: «572,»;
    2) dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente: «4-quater. Quando si procede per i reati previsti dal comma 4-ter, se la persona offesa è maggiorenne il giudice assicura che l'esame venga condotto anche tenendo conto della particolare vulnerabilità della stessa persona offesa, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede, e ove ritenuto opportuno, dispone, a richiesta della persona offesa o del suo difensore, l'adozione di modalità protette.».

  2. Dopo l'articolo 132-bis, comma 1, lettera a), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserita la seguente: «a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609-bis a 609-octies e 612-bis del codice penale;».
  3. Al comma 4-ter dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole «La persona offesa dai reati di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «572, 583-bis, 612-bis». Ai relativi oneri pari a 1 milione di euro per l'anno 2013 e a 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2013 e 400.000 euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quanto a 400.000 euro per l'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 2,7 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 15, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
  4. La disposizione di cui al comma 1, lettera c), entra in vigore dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 3.
(Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica).

  1. Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato un fatto che debba ritenersi riconducibile al reato di cui all'articolo 582, secondo comma, del codice penale, consumato o tentato, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.
  2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38. Il questore può richiedere al prefetto del luogo di residenza del destinatario dell'ammonimento l'applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi. Il prefetto dispone la sospensione della patente di guida ai sensi dell'articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il prefetto non dà luogo alla sospensione della patente di guida qualora, tenuto conto delle condizioni economiche del nucleo familiare, risulti che le esigenze lavorative dell'interessato non possono essere garantite con il rilascio del permesso di cui all'articolo 218, secondo comma, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
  3. Il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1o aprile 1981, n. 121, elabora annualmente un'analisi criminologica della violenza di genere che costituisce un'autonoma sezione della relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 113 della predetta legge n. 121 del 1981.
  4. In ogni atto del procedimento per l'adozione dell'ammonimento di cui al comma 1 devono essere omesse le generalità dell'eventuale segnalante.
  5. Le misure di cui al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, trovano altresì applicazione nei casi in cui le forze dell'ordine, i presìdi sanitari e le istituzioni pubbliche ricevono dalla vittima notizia dei reati di cui agli articoli 572 o 609-bis del codice penale.

Articolo 4.
(Tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica).

  1. Dopo l'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto il seguente:

  «Art. 18-bis.
  (Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica).

  «1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza. Ai fini del presente articolo, si intendono per violenza domestica tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.
  2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo per l'incolumità personale.
  3. Il medesimo permesso di soggiorno può essere rilasciato dal questore quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza. In tal caso la sussistenza degli elementi e delle condizioni di cui al comma 2 è valutata dal questore sulla base della relazione redatta dai medesimi servizi sociali.
  4. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 3 è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dai servizi sociali di cui al comma 3, o comunque accertata dal questore, ovvero quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari.».

Articolo 5.
(Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere).

  1. Il Ministro delegato per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, e adotta, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza Unificata, un «Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere», di seguito denominato «Piano», che deve essere predisposto in sinergia con la nuova programmazione comunitaria per il periodo 2014-2020.
  2. Il Piano persegue le seguenti finalità:
   a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne;
   b) promuovere l'educazione alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare, informare, formare gli studenti e prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo;
   c) potenziare le forme di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;
   d) garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con la violenza di genere e lo stalking;
   e)
accrescere la protezione delle vittime attraverso un rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte;
   f) prevedere una raccolta strutturata dei dati del fenomeno, anche attraverso il coordinamento delle banche dati già esistenti;
   g) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle Amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di stalking;
   h)
definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e sul territorio.

  3. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo II
NORME IN MATERIA DI SICUREZZA PER LO SVILUPPO, DI TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA E PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DI FENOMENI DI PARTICOLARE ALLARME SOCIALE

Articolo 6.
(Disposizioni finanziarie concernenti l'accelerazione degli interventi del PON Sicurezza nelle regioni del Mezzogiorno, il comparto sicurezza e difesa e la chiusura dell'emergenza nord Africa).

  1. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al Programma operativo nazionale «Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013», il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'interno, le quote di contributi comunitari e statali previste per il periodo 2007-2013. Per il reintegro delle somme anticipate dal Fondo di cui al periodo precedente, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore del medesimo programma nell'ambito delle procedure previste dalla legge 16 aprile 1987, n. 183.
  2. Al fine di assicurare la funzionalità del Comparto sicurezza e difesa per l'esercizio finanziario 2013, la riduzione di cui al comma 2-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle Forze di polizia e alle Forze armate, ferma restando per le stesse Forze l'applicazione, per l'anno 2014, dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con riferimento anche al medesimo articolo 9, comma 2-bis.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari ad euro 6.299.662,00 per l'anno 2013, si provvede, quanto a euro 4 milioni, mediante corrispondente utilizzo delle somme disponibili in conto residui dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa del bilancio dello Stato per le finalità di cui al presente articolo, e, quanto a euro 2.299.662,00, mediante corrispondente riduzione per l'anno 2013 della medesima autorizzazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  4. All'articolo 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «il cui importo giornaliero non potrà, comunque, eccedere la misura di lire 10.000 pro capite,» sono sostituite dalle seguenti: «il cui importo giornaliero non potrà, comunque, essere inferiore a quanto stabilito nelle vigenti convenzioni,»;
   b) le parole «di concerto con il Ministro del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione».

  5. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono assegnate per l'anno 2013 ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno la somma di 231.822.000 euro e la somma di 16.964.138 euro al Fondo nazionale di protezione civile, per le spese sostenute in conseguenza dello stato di emergenza umanitaria verificatosi nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del nord Africa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

Articolo 7.
(Disposizioni in materia di arresto in flagranza in occasione di manifestazioni sportive e per il contrasto alle rapine, nonché in materia di concorso delle Forze armate nel controllo del territorio).

  1. All'articolo 8, comma 1-quinquies, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016.».
  2. All'articolo 628, terzo comma, del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al numero 3-bis), dopo le parole «articolo 624-bis» sono aggiunte le seguenti: «o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa»;
   b) dopo il numero 3-quater), sono aggiunti i seguenti:
  «3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne;
  3-sexies) se il fatto è commesso in presenza di un minore.».

  3. All'articolo 24, comma 74, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la parola «interamente» è sostituita dalla seguente: «anche».
  4. All'articolo 682 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il cui accesso è vietato per ragioni di sicurezza pubblica.».

Articolo 8.
(Contrasto al fenomeno dei furti in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione).

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 625, primo comma, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:
  «7-bis) se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica;»;
   b) all'articolo 648, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).».

  2. All'articolo 380, comma 2, lettera e), del codice di procedura penale, dopo le parole «numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5)» sono inserite le seguenti: «, nonché 7-bis)» e dopo la lettera f) è inserita la seguente: «f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, ultimo periodo;».

Articolo 9.
(Frode informatica commessa con sostituzione d'identità digitale).

  1. All'articolo 640-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:
  «La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.»;
   b) all'ultimo comma, dopo le parole «di cui al secondo» sono inserite le seguenti: «e terzo».

  2. All'articolo 24-bis, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole «e 635-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «, 635-quinquies e 640-ter, terzo comma,» e dopo le parole: «codice penale» sono aggiunte le seguenti: «nonché dei delitti di cui agli articoli 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e di cui alla Parte III, Titolo III, Capo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».
  3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 30-ter, dopo il comma 7, è inserito il seguente:
  «7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nell'ambito dello svolgimento della propria specifica attività, gli aderenti possono inviare all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono utile, sulla base della valutazione degli elementi acquisiti, accertare l'identità delle medesime.»;
   b) all'articolo 30-sexies, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere del gruppo di lavoro, può essere rideterminata la misura delle componenti del contributo di cui al comma 2.».

Capo III
NORME IN TEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Articolo 10.
(Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225).

  1. All'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 1, è sostituito dal seguente:
  «1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, su sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri segretario del Consiglio, formulata anche su richiesta del Presidente della regione interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi. La delibera individua le risorse finanziarie destinate ai primi interventi di soccorso e di assistenza nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte del Commissario delegato e autorizza la spesa nell'ambito dell'apposito stanziamento sul Fondo di protezione civile destinato allo scopo, individuando nell'ambito dello stanziamento complessivo quelle finalizzate alle attività previste dalla lettera a) del comma 2. Ove il Capo del Dipartimento della protezione civile verifichi che le risorse finalizzate alla attività di cui alla lett. a) del comma 2, risultino o siano in procinto di risultare insufficienti rispetto agli interventi da porre in essere, presenta tempestivamente una relazione motivata al Consiglio dei Ministri, per la conseguente determinazione in ordine alla necessità di integrazione delle risorse medesime. La revoca dello stato d'emergenza per venir meno dei relativi presupposti è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza.»;
   b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  «1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può superare i 180 giorni prorogabile per non più di ulteriori 180 giorni.»;
   c) al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
  «Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:
   a) all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento;
   b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili;
   c) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità;
   d) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;
   e) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata.»;
   d) al comma 5-quinquies le parole da «del Fondo Nazionale» a «n. 196.» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile. Per il finanziamento delle prime esigenze del suddetto Fondo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A decorrere dall'anno finanziario 2014, la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali è determinata annualmente, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del “Fondo per le emergenze nazionali”.».

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  3. All'articolo 42, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. I Commissari delegati di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, svolgono direttamente le funzioni di responsabili per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e di responsabili per la trasparenza di cui all'articolo 43 del presente decreto.».

  4. All'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, e successive modificazioni, è abrogato il comma 8.

Articolo 11.
(Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

  1. Limitatamente alle attività di soccorso pubblico rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno – Missione «Soccorso Civile» – Programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» un fondo per l'anticipazione delle immediate e indifferibili esigenze di spesa, dotato di uno stanziamento di 15 milioni di euro per l'anno 2013. A decorrere dall'anno 2014, lo stanziamento del fondo è determinato annualmente con la legge di bilancio.
  2. Una quota del fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, pari a euro 15 milioni, è assegnata per l'anno 2013 per le finalità di cui al comma 1, mediante le procedure di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.
  3. Ai fini della regolazione delle somme anticipate a valere sul fondo di cui al comma 1, restano acquisite all'erario, in misura corrispondente, le risorse rimborsate a qualsiasi titolo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le spese sostenute in occasione delle emergenze.
  4. Alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 in favore degli stanziamenti della stato di previsione del Ministero dell'interno – Missione «Soccorso Civile», ivi compresi quelli relativi al trattamento economico accessorio spettante al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si provvede con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio.
  5. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8, comma 4, le parole «e le forze di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «, le forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
   b) all'articolo 71, dopo il comma 13, è inserito il seguente:
  «13-bis. Al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può effettuare direttamente le verifiche periodiche di cui al comma 11, relativamente alle attrezzature riportate nell'allegato VII di cui dispone a titolo di proprietà o comodato d'uso. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;
   c) all'articolo 73, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
  «5-bis. Al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, la formazione e l'abilitazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all'utilizzo delle attrezzature di cui al comma 5 possono essere effettuate direttamente dal Corpo nazionale medesimo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Capo IV
NORME IN TEMA DI GESTIONI COMMISSARIALI DELLE PROVINCE

Articolo 12.
(Gestioni commissariali delle province).

  1. Sono fatti salvi i provvedimenti di scioglimento degli organi e di nomina dei commissari straordinari delle amministrazioni provinciali, adottati, in applicazione dell'articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  2. Sono, altresì, fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dai commissari straordinari di cui al comma 1.
  3. Le gestioni commissariali di cui al comma 1, nonché quelle disposte in applicazione dell'articolo 1, comma 115, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano il 30 giugno 2014.
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 115, terzo periodo, della citata legge n. 228 del 2012 in materia di commissariamento si applicano ai casi di scadenza naturale del mandato o di cessazione anticipata degli organi provinciali che intervengano in una data compresa tra il 1o gennaio e il 30 giugno 2014.
  5. Fino al 30 giugno 2014 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare minori entrate né nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 13.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 1540-A – Modificazioni delle Commissioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

  All'articolo 1:
   il comma 1 è sostituito dai seguenti:
  «1. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:
   “11-quinquies) l'aver, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all'articolo 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza”.

  1-bis. Il secondo comma dell'articolo 572 del codice penale è abrogato.
  1-ter. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, il numero 5) è sostituito dal seguente:
   “5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore”»;
   dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. All'articolo 609-decies del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, dopo le parole: “per il delitto previsto dall'articolo 609-quater” sono inserite le seguenti: “o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore”;
   b) dopo il primo comma è inserito il seguente:
  “Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-ter e 612-bis, commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile”.

  2-ter. All'articolo 612, primo comma, del codice penale, le parole: “fino a euro 51” sono sostituite dalle seguenti: “fino a euro 1.032”»;
   al comma 3:
    la lettera a) è sostituita dalla seguente:
  «a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
  “La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge anche separato o divorziato o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici”»;
    la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   «b) al quarto comma, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: “La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma”»;
  dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, le parole: “di atti persecutori, di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7” sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7”».

  All'articolo 2:
   al comma 1:
    prima della lettera a) sono inserite le seguenti:
   «0a) all'articolo 101, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Al momento dell'acquisizione della notizia di reato il pubblico ministero e la polizia giudiziaria informano la persona offesa dal reato di tale facoltà. La persona offesa è altresì informata della possibilità dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni”;
   0b) all'articolo 266, comma 1, dopo la lettera f-ter) è aggiunta la seguente:
   “f-quater) delitti previsti dall'articolo 612-bis del codice penale”»;
    alla lettera a), le parole: «è inserita la seguente: “582,”e» sono sostituite dalle seguenti: «sono inserite le seguenti: “582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate,”,», dopo le parole: «secondo comma» è inserito il seguente segno d’ interpunzione: «,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “con le modalità di controllo previste all'articolo 275-bis”»;
    dopo la lettera a) è inserita la seguente:
   «a-bis) all'articolo 282-quater, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Quando l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'articolo 299, comma 2»;
    alla lettera b):
     al numero 1), le parole: «e 282-ter devono essere immediatamente comunicati» sono sostituite dalle seguenti: «, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria,»;
     al numero 2), le parole da: «282-bis» fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Il difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla notifica, presentare memorie ai sensi dell'articolo 121. Decorso il predetto termine il giudice procede»;
     al numero 3), le parole da: «282-bis» fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio»;
    dopo la lettera b) è inserita la seguente:
   «b-bis) all'articolo 351, comma 1-ter, dopo le parole: “previsti dagli articoli” è inserita la seguente: “572,” e le parole: “e 609-undecies” sono sostituite dalle seguenti: “, 609-undecies e 612-bis”»;
    alla lettera d), capoverso ART. 384-bis:
     al comma 1, dopo le parole: «previa autorizzazione del pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica», dopo le parole: «l'integrità fisica» sono inserite le seguenti: «o psichica » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all'adempimento degli obblighi di informazione previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni»;
     al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 381, comma 3. Della dichiarazione orale di querela si dà atto nel verbale delle operazioni di allontanamento»;
    alla lettera e), le parole: «agli articoli» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli»;  
    la lettera f), è sostituita dalla seguente:
   «f) all'articolo 406, comma 2-ter, dopo le parole: “di cui agli articoli” è inserita la seguente: “572,” e le parole: “e 590, terzo comma,” sono sostituite dalle seguenti “, 590, terzo comma, e 612-bis”»;
    alla lettera g), capoverso comma 3-bis, le parole: «Per il reato di cui all'articolo 572 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «Per i delitti commessi con violenza alla persona»;
    la lettera h) è sostituita dalla seguente:
   «h) all'articolo 415-bis, comma 1, dopo le parole: “e al difensore” sono inserite le seguenti: “nonché, quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa”»;
    dopo la lettera h) è inserita la seguente:
   «h-bis) all'articolo 449, comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Quando una persona è stata allontanata d'urgenza dalla casa familiare ai sensi dell'articolo 384-bis, la polizia giudiziaria può provvedere su disposizione del pubblico ministero alla sua citazione per il giudizio direttissimo e alla contestuale convalida dell'arresto entro le successive quarantotto ore, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. In tal caso la polizia giudiziaria provvede comunque, entro il medesimo termine, alla citazione per l'udienza di convalida indicata dal pubblico ministero”»;
    alla lettera i), numero 1), le parole: «sono inserite le seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «è inserita la seguente»;
    è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   «i-bis) all'articolo 350, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e nei casi di cui all'articolo 384-bis”»;
   al comma 3, le parole: «“572, 583-bis, 612-bis”» sono sostituite dalle seguenti: «“572, 583-bis,” e le parole: “e 609-octies” sono sostituite dalle seguenti: “609-octies e 612-bis”»;
   è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «4-bis. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni, dopo le parole: “alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte» sono inserite le seguenti: “, ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall'articolo 577, secondo comma, ovvero contro il convivente”».

  All'articolo 3:
   al comma 1:
    al primo periodo, dopo le parole: «sia segnalato» sono inserite le seguenti: «, in forma non anonima,» e le parole: «al reato di cui all'articolo 582, secondo comma, del codice penale, consumato o tentato» sono sostituite dalle seguenti: «ai reati di cui agli articoli 581, nonché 582, secondo comma, consumato o tentato, del codice penale»;
    al secondo periodo, le parole: «tutti gli atti, non episodici» sono sostituite dalle seguenti: «uno o più atti, gravi ovvero non episodici» e le parole: «o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa» sono sostituite dalle seguenti: «o tra persone legate attualmente o in passato da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva»;
   al comma 2, dopo le parole: «n. 38» sono inserite le seguenti: «, come modificato dal presente decreto», dopo le parole: «articolo 218 del» sono inserite le seguenti: «codice della strada, di cui al» e le parole: «secondo comma » sono sostituite dalle seguenti: «comma 2».
   al comma 4, la parola: «eventuale» è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che la segnalazione risulti manifestamente infondata. La segnalazione è utilizzabile soltanto ai fini dell'avvio del procedimento»;
   al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero dei reati di cui agli articoli 581 e 582 del medesimo codice nell'ambito della violenza domestica di cui al comma 1 del presente articolo»;
   è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «5-bis. Quando il questore procede all'ammonimento ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni, e del presente articolo, informa senza indugio l'autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, come individuati in esecuzione del Piano di cui all'articolo 5, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere».

  All'articolo 4:
   al comma 1:
    all'alinea, la parola: «aggiunto» è sostituita dalla seguente: «inserito»;
    al capoverso ART. 18-bis:
      al comma 1:
       al primo periodo, le parole: «anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità» sono sostituite dalle seguenti: «con il parere favorevole dell'autorità giudiziaria procedente ovvero su proposta di quest'ultima»;
       al secondo periodo, le parole: «tutti gli atti, non episodici» sono sostituite dalle seguenti: «uno o più atti, gravi ovvero non episodici» le parole: «tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa» sono sostituite dalle seguenti: «tra persone legate attualmente o in passato da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva»;
      al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «emergano nel corso di interventi assistenziali» sono inserite le seguenti: «dei centri antiviolenza e» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno è comunque richiesto il parere dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del comma 1»;
      dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al comma 1 del presente articolo, commessi in ambito di violenza domestica, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13».

  L'articolo 5 è sostituito dai seguenti:
  «Art. 5. – (Piano d'azione contro la violenza sessuale e di genere). – 1. Il Ministro delegato per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza delle donne, e adotta, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un “Piano d'azione contro la violenza sessuale e di genere”, di seguito denominato “Piano”, che deve essere predisposto in sinergia con la nuova programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.
  2. Il Piano, con l'obiettivo di garantire azioni omogenee nel territorio nazionale, persegue le seguenti finalità:
   a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali;
   b) sensibilizzare gli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile anche attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi;
   c) promuovere un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere, nell'ambito delle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo;
   d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;
   e) garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con fatti di violenza di genere o di stalking;
   f) accrescere la protezione delle vittime attraverso il rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte;
   g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva;
   h) prevedere una raccolta strutturata e periodicamente aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei dati del fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle banche di dati già esistenti;
   i) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di stalking e delle esperienze delle associazioni che svolgono assistenza nel settore;
   l) definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e sul territorio.

  3. Il Ministro delegato per le pari opportunità trasmette annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione del Piano.
  4. Per il finanziamento del Piano, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
  5. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo e dall'articolo 5-bis, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Art. 5-bis. – (Azioni per i centri antiviolenza e le case-rifugio). – 1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera d), del presente decreto, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e, quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  2. Il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al comma 1 tenendo conto:
   a) della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne;
   b) del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione;
   c) del numero delle case-rifugio pubbliche e private già presenti in ogni regione;
   d) della necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione riservando un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio al fine di raggiungere l'obiettivo previsto dalla raccomandazione Expert Meeting sulla violenza contro le donne — Finlandia, 8-10 novembre 1999.

  3. I centri antiviolenza e le case-rifugio, alle quali è garantito l'anonimato, sono promossi da:
   a) enti locali, in forma singola o associata;
   b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;
   c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

  4. I centri antiviolenza e le case-rifugio operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.
  5. Indipendentemente dalle metodologie di intervento adottate e dagli specifici profili professionali degli operatori coinvolti, la formazione delle figure professionali dei centri antiviolenza e delle case-rifugio promuove un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita dalle persone, a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, culturale ed economico. Fa altresì parte della formazione degli operatori dei centri antiviolenza e delle case-rifugio il riconoscimento delle dimensioni della violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere.
  6. Le regioni destinatarie delle risorse oggetto di riparto presentano al Ministro delegato per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime.
  7. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni, il Ministro delegato per le pari opportunità presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate ai sensi del presente articolo».

  All'articolo 6:
   al comma 1:
    al primo periodo, la parola: «comunitarie» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea» e le parole da: «il Fondo» fino a: «comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sul fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzata l'anticipazione, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'interno, delle quote di contributi europei»;
    al secondo periodo, la parola: «comunitaria» è sostituita dalla seguente: «europea»;
    al comma 2, dopo la parola: «convertito,», ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: «con modificazioni,»;
    al comma 3, le parole: «ultimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «secondo periodo»;
    al comma 5, le parole: «per l'anno per l'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2013».

  Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
  «Art. 6-bis. – (Accordi territoriali di sicurezza integrata per lo sviluppo). – 1. Per le aree interessate da insediamenti produttivi o da infrastrutture logistiche ovvero da progetti di riqualificazione e riconversione di siti industriali o commerciali dismessi o da progetti di valorizzazione dei beni di proprietà pubblica o da altre iniziative di sviluppo territoriale, gli accordi tra il Ministero dell'interno e le regioni e gli enti locali, stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono prevedere la contribuzione di altri soggetti pubblici, anche non economici, e di soggetti privati, finalizzata al sostegno strumentale, finanziario e logistico delle attività di promozione della sicurezza dei cittadini, del controllo del territorio e del soccorso pubblico. Per le predette contribuzioni non si applica l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
  2. Gli accordi di cui al comma 1 possono anche prevedere, ai fini del contenimento della spesa, forme di ottimizzazione delle modalità di impiego dei mezzi strumentali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le quali è consentito, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica e comunque nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, il ricorso alla permuta di materiali o di prestazioni. In tal caso, l'accordo è soggetto a specifica autorizzazione del Ministero dell'interno, rilasciata d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 569 a 574 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni. In caso di accordi tra soggetti pubblici, anche non economici, la permuta può prevedere anche la cessione diretta di beni di proprietà pubblica in cambio di prestazioni o di finanziamenti volti alla ristrutturazione di altri beni di proprietà pubblica destinati a presìdi di polizia. Restano fermi i controlli di regolarità amministrativa e contabile previsti dalle norme vigenti. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite ulteriori modalità attuative del presente comma, nonché individuate eccezionali esigenze per le quali può essere altresì consentito il ricorso alla predetta permuta.
  3. Relativamente alle aree di cui al comma 1, il prefetto può assumere iniziative volte alla semplificazione e all'accelerazione della conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dei soggetti pubblici interessati, anche indirettamente, alla realizzazione dei progetti di sviluppo territoriale. Ove riguardino beni di proprietà pubblica, gli accordi di cui al presente articolo sono conclusi d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze».

  All'articolo 7:
   al comma 2, lettera b), il capoverso numero 3-sexies) è soppresso;
   dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. All'articolo 260 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
  “Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio o di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, l'accesso ai quali sia vietato per ragioni di sicurezza pubblica”»;
   al comma 4, le parole: «, dopo il primo comma è aggiunto il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «è aggiunto, in fine, il seguente comma» e le parole: «presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma».

  Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
  «Art. 7-bis. – (Operazioni congiunte nell'ambito di accordi internazionali di polizia). – 1. Agli appartenenti agli organi di polizia degli Stati appartenenti all'Unione europea e degli altri Stati esteri, distaccati dalle autorità competenti, che partecipano nel territorio nazionale ad operazioni congiunte disposte sulla base e secondo le modalità indicate da accordi internazionali di cooperazione di polizia sono attribuite le funzioni di ufficiale o agente di pubblica sicurezza e di ufficiale o agente di polizia giudiziaria secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dai medesimi accordi.
  2. Fatte salve diverse disposizioni contenute nei trattati internazionali ratificati dall'Italia, nei casi contemplati dagli accordi di cui al comma 1, l'uso delle armi di servizio e del relativo munizionamento, che siano stati preventivamente autorizzati dallo Stato, è consentito unicamente in caso di legittima difesa secondo quanto previsto dalla normativa nazionale. Nei medesimi casi ai veicoli utilizzati sul territorio nazionale dal personale di cui al comma 1 si applicano le stesse norme nazionali in materia di circolazione stradale previste per l'espletamento dei servizi di polizia, comprese quelle concernenti le prerogative di impiego di dispositivi sonori e luminosi e di passaggio ai pedaggi.
  3. Fatte salve diverse disposizioni contenute nei trattati internazionali ratificati dall'Italia, la responsabilità civile e penale degli appartenenti agli organi di polizia degli Stati appartenenti all'Unione europea e degli altri Stati esteri che operano nel territorio nazionale ai sensi del comma 2 è regolata dagli accordi di cooperazione di cui al medesimo comma e, in mancanza, dalla normativa nazionale».

  All'articolo 8:
   al comma 1, lettera a), alinea, la parola: «aggiunto» è sostituita dalla seguente: «inserito»;
   al comma 2, le parole: «ultimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «secondo periodo, del codice penale»;
   dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Fuori dei casi in cui si fa luogo alle provvidenze di cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, le imprese che abbiano subìto il danneggiamento di materiali, attrezzature e beni strumentali in conseguenza di delitti non colposi commessi al fine di impedire, turbare ovvero rallentare la realizzazione di opere comprese nel programma delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, possono richiedere un indennizzo per il ristoro del danno subìto a carico del Fondo di solidarietà civile, istituito ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.
  2-ter. Per l'erogazione degli indennizzi di cui al comma 2-bis le somme stanziate sul Fondo ivi previsto sono utilizzate nel limite massimo annuo di 5 milioni di euro. Le richieste di indennizzo per il ristoro del danno che non possono essere soddisfatte a causa del predetto limite di spesa sono prioritariamente soddisfatte nell'anno successivo. L'indennizzo è concesso per la sola parte eccedente la somma liquidata o che può essere liquidata sulla base del contratto di assicurazione stipulato dall'impresa interessata.
  2-quater. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, come modificato dal presente articolo, i criteri e le modalità per l'erogazione dei benefìci di cui al presente articolo sono definiti, in prima attuazione e in via d'urgenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.
  2-quinquies. All'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, le parole: “il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze” sono sostituite dalle seguenti: “il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”».

  All'articolo 9:
   al comma 1:
    alla lettera a), capoverso, la parola: «sostituzione» è sostituita dalle seguenti: «furto o indebito utilizzo»;
    alla lettera b), le parole: «all'ultimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «al terzo comma»;
   il comma 2 è soppresso;
   al comma 3, la lettera b) è soppressa.

  Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
  «Art. 9-bis. – (Adeguamento dei requisiti essenziali di sicurezza degli articoli pirotecnici in attuazione dell'articolo 47, paragrafo 2, della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013). – 1. Il punto 4) dell'allegato I annesso al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, è sostituito dal seguente:
  “4) Gli articoli pirotecnici non devono contenere esplosivi detonanti diversi da polvere nera o miscele ad effetto lampo, ad eccezione degli articoli pirotecnici di categoria P1, P2 o T2, nonché dei fuochi di artificio di categoria 4 che soddisfino le seguenti condizioni:
   a) l'esplosivo detonante non può essere facilmente estratto dall'articolo pirotecnico;
   b) per la categoria P1, l'articolo pirotecnico non può avere una funzione di detonante o non può, com’è progettato e fabbricato, innescare esplosivi secondari;
   c) per le categorie 4, T2 e P2, l'articolo pirotecnico è progettato in modo da non funzionare come detonante o, se è progettato per la detonazione, non può, com’è progettato e fabbricato, innescare esplosivi secondari”.

  2. Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, si applicano anche alle autorizzazioni concesse relative alle istanze presentate entro i termini di cui al comma 6 del medesimo articolo».

  All'articolo 10:
   al comma 1:
    alla lettera a), capoverso 1:
     al primo periodo, dopo le parole: «alla qualità degli eventi» sono aggiunte le seguenti: «e disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza»;
     al secondo periodo, le parole: «dell'apposito stanziamento sul Fondo di protezione civile destinato allo scopo» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi del comma 5-quinquies»;
    alla lettera c), alinea, le parole: «l'ultimo» sono sostituite dalle seguenti: «il quarto»;
    dopo la lettera c) è inserita la seguente:
  «c-bis) al comma 4-quinquies sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e del Fondo per le emergenze nazionali”».

  All'articolo 11:
   dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
  «4-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 40 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo le parole: “organi di polizia” sono inserite le seguenti: “e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;
    b) dopo le parole: “finalità di giustizia,” sono inserite le seguenti: “di soccorso pubblico,”.

  4-ter. Dopo il comma 12 dell'articolo 48 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
  “12-bis. Sono destinati in via prioritaria al Corpo nazionale dei vigili del fuoco autocarri, mezzi d'opera, macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro mezzo per uso speciale, funzionali alle esigenze del soccorso pubblico”»;
   al comma 5:
    prima della lettera a) è inserita la seguente:
   «0a) all'articolo 3, comma 3-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotta dal comma 12 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è abrogata”»; 
    alla lettera c), alinea, la parola: «inserito» è sostituita dalla seguente: «aggiunto».

  Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
  «Art. 11-bis.(Interventi a favore della montagna). – 1. Per l'anno 2013 le risorse accantonate per il medesimo anno ai sensi dell'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, pari a 1 milione di euro, sono utilizzate per attività di progettazione preliminare di interventi pilota per la realizzazione di interventi per la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente e per la promozione dell'uso delle energie alternative. A tale scopo le risorse sono assegnate con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'ANCI e l'UNCEM, che indicano i comuni con maggiore rischio idrogeologico e con maggiore esperienza in attività di riqualificazione del territorio».

  L'articolo 12 è soppresso.

  Dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:
  «Art. 12-bis. – (Disposizioni finanziarie per gli enti locali). – 1. All'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale delibera, per gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione entro il 31 agosto 2013, è adottata entro il termine massimo del 30 novembre 2013”.
  2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è differito al 31 dicembre 2013».

  La rubrica del capo IV è sostituita dalla seguente: «Norme in tema di gestioni commissariali delle province e in favore degli enti locali».

A.C. 1540-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Norme in materia di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori).

  Al comma 1, capoverso 11-quinquies, sopprimere le parole: in presenza o.
1. 101. Ferraresi, Turco, Businarolo, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. All'articolo 165, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «se il condannato non si oppone,» sono aggiunte le seguenti: «alla sottoposizione ad un programma di prevenzione della violenza, ovvero».
1. 42. Carfagna, Centemero.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1.bis.1. All'articolo 576, del codice penale, primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il numero 5.1) è aggiunto il seguente:
    «5.2) dall'autore di precedenti maltrattamenti nei confronti della persona offesa ai sensi dell'articolo 572»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente numero:
    «5-ter) da chi ha riportato una precedente condanna per il delitto di cui all'articolo 575, anche in forma tentata, ad esclusione delle ipotesi previste dai commi terzo e quarto dell'articolo 56. L'aggravante non si applica ove ricorra una circostanza attenuante prevista ai sensi degli articoli 114 e 116».
1. 22. Binetti, Balduzzi, Gitti, Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Piepoli, Buttiglione, Cesa, Antimo Cesaro, De Mita, Fitzgerald Nissoli.

  Sostituire i commi 1-ter e 2 con il seguente:
  1-ter. All'articolo 609-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   al primo comma:
    al numero 1) la parola: «quattordici» è sostituita dalla seguente: «diciotto»;
    al numero 5) la parola: «sedici» è sostituita dalla seguente: «diciotto»;
    dopo il numero 5-bis) sono aggiunti i seguenti:
  «5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;
  5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza.»;
   al secondo comma, sostituire la parola: «dieci» con la parola: «sedici».
1. 9. La Russa.

  Sostituire il comma 1-ter con il seguente:
  1-ter. All'articolo 609-ter del codice penale, primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
   al numero 1), la parola: «quattordici» è sostituita dalla seguente: «diciotto»;
   il numero 5) è soppresso.
1. 36. Ferraresi, Turco, Businarolo, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 609-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, dopo il numero 5-bis) sono aggiunti i seguenti:
  «5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;
  5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza»;
   b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «La pena è altresì della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis comportano uno stato di gravidanza.».
1. 8. La Russa.

  Al comma 2, capoverso 5-quater, sostituire le parole: alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza con le seguenti: con la stessa persona convive o ha convissuto more uxorio.
1. 45. Chiarelli.

  Al comma 2, capoverso 5-quater, sostituire le parole: anche senza con le seguenti: con non occasionale e stabile.
1. 2. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, capoverso 5-quater, aggiungere, in fine, le parole: e senza differenza di genere.
1. 27. Schirò Planeta, Gitti.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. All'articolo 612-bis del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma le parole «con la reclusione da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti «con la reclusione da un anno a sei anni»;
   b) al secondo comma le parole: «legalmente separato o divorziato» sono sostituite dalle seguenti: «anche separato o divorziato» e dopo le parole: «alla persona offesa» sono aggiunte le seguenti: «ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici»;
   c) al quarto comma, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «La querela proposta è irrevocabile.».
1. 7. La Russa.

  Al comma 3, lettera a), dopo le parole: anche separato o divorziato aggiungere le seguenti: o non convivente.
1. 28. Schirò Planeta, Gitti.

  Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
1. 100. Daniele Farina, Pilozzi, Migliore, Sannicandro, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi, Aiello, Airaudo, Boccadutri, Franco Bordo, Duranti, Claudio Fava, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Lavagno, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nardi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Piras, Placido, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Scotto, Zan, Zaratti.

  Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «La pena è altresì aumentata se il fatto è commesso in presenza di minore degli anni diciotto.».
1. 25. Dambruoso, Binetti, Fitzgerald Nissoli, Nicchi.

  Al comma 3, sopprimere la lettera b).
*1. 18. Marzano, Locatelli, Labriola, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Fabbri, Scalfarotto.

  Al comma 3, sopprimere la lettera b).
* 1. 26. Galgano.

  Al comma 3, sopprimere la lettera b).
*1. 33. Daniele Farina, Pilozzi, Migliore, Sannicandro, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi, Aiello, Airaudo, Boccadutri, Franco Bordo, Duranti, Claudio Fava, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Lavagno, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nardi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Piras, Placido, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Scotto, Zan, Zaratti.

  Al comma 3, sopprimere la lettera b).
*1. 47. Chiarelli, Cirielli.

  Al comma 3, sopprimere la lettera b).
*1. 64. Ferraresi, Turco, Businarolo, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è aggiunto il seguente periodo: «Al soggetto nei cui confronti è stato richiesto l'ammonimento non è comunicato l'avvio del procedimento».
1. 40. Carfagna, Centemero.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, le parole: «valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni» sono sostituite dalle seguenti: «nega o revoca la licenza di porto d'armi».
1. 104. Spadoni.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4.1. Per i reati di cui all'articolo 612-bis del codice penale, si applicano le disposizioni previste dal Titolo VIII, Capo I, Libro I, del codice penale.
  4.2. Nel caso in cui la persona sottoposta ad una delle misure di sicurezza di cui al comma precedente, si sottragga volontariamente alla esecuzione di essa è punito con la reclusione da uno a cinque anni ed è consentito l'arresto anche fuori dai casi di flagranza.
1. 111. Capelli, Labriola.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4.1. Per i reati di cui all'articolo 612-bis del codice penale, si applicano le disposizioni previste dal Titolo VIII, Capo I, Libro I, del codice penale.
1. 110. Capelli, Labriola.

ART. 2.
(Modifiche al codice di procedura penale e disposizioni concernenti i procedimenti penali per i delitti).

  Al comma 1, sopprimere la lettera 0a).
2. 100. Chiarelli.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con le modalità di controllo previste all'articolo 275 bis».
2. 103. Chiarelli.

  Al comma 1, dopo la lettera a-bis) aggiungere la seguente:
   a-ter)
dopo l'articolo 284 è inserito il seguente: «Art. 284-bis. (Provvedimenti cautelari nei confronti di imputati che si sottopongono a un programma inteso alla prevenzione delle condotte di violenza domestica) – 1. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 572, 612-bis del codice penale, nonché per il delitto di cui all'articolo 582, consumato o tentato, nell'ambito di violenza domestica o di genere, e ricorrano i presupposti per la custodia cautelare, il giudice, ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone gli arresti domiciliari se la persona imputata si sottopone senza indugio a un programma, eventualmente anche a carattere terapeutico, inteso alla prevenzione delle condotte di violenza domestica o di genere presso un servizio pubblico o privato specializzato. Il giudice può, ove occorra, subordinare il provvedimento allo svolgimento del programma in una struttura residenziale. Con lo stesso provvedimento, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che la persona imputata esegua il programma e indica gli orari e i giorni nei quali la stessa può assentarsi per l'attuazione del programma medesimo.
  2. Se una persona, imputata per i delitti di cui agli articoli 572, 612-bis, nonché per il delitto di cui all'articolo 582, consumato o tentato, nell'ambito di violenza domestica o di genere, del codice penale si trova in custodia cautelare e intende sottoporsi a un programma, eventualmente anche a carattere terapeutico, inteso alla prevenzione delle condotte di violenza domestica o di genere presso un servizio pubblico o privato specializzato, la misura è sostituita con quella degli arresti domiciliari ove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La sostituzione è concessa su istanza dell'interessato.
  3. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il ripristino quando accerta che la persona ha interrotto l'esecuzione del programma, ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione del programma, o quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma o ne ha rifiutato l'esecuzione.
  4. Il responsabile del servizio o della struttura presso cui si svolge il programma inteso alla prevenzione delle condotte di violenza domestica o di genere è tenuto a segnalare all'autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma».
2. 77. Balduzzi, Piepoli, Binetti, Fitzgerald Nissoli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
2. 57. Ferraresi, Turco, Businarolo, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: commi 1 e 2 relativi aggiungere le seguenti: alle misure coercitive per delitti contro la persona, ovvero.
2. 3. Carfagna, Centemero.

  Al comma 1, lettera b) numero 1), sostituire le parole: al difensore o, in mancanza di questo, alla persona offesa e ai servizi socio-assistenziali con le seguenti: alla persona offesa, ai servizi socio-assistenziali, alla Questura e al comando dell'Arma dei Carabinieri.
2. 58. Ferraresi, Turco, Businarolo, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: della polizia giudiziaria aggiungere le seguenti: ai servizi socio-assistenziali.

  Conseguentemente al medesimo numero, sopprimere le parole: e ai servizi socio-assistenziali del territorio.
2. 300. Le Commissioni.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 2) e 3).
2. 7. Ferraresi, Turco, Businarolo, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso, primo periodo, dopo le parole: di revoca o di sostituzione aggiungere le seguenti: delle misure coercitive per delitti contro la persona, ovvero.
2. 4. Carfagna, Centemero.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
* 2. 61. Turco, Businarolo, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*2. 72. Daniele Farina, Pilozzi, Migliore, Sannicandro, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi, Aiello, Airaudo, Boccadutri, Franco Bordo, Duranti, Claudio Fava, Ferrari, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Lavagno, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nardi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Piras, Placido, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Scotto, Zan, Zaratti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
2. 73. Daniele Farina, Pilozzi, Migliore, Sannicandro, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi, Aiello, Airaudo, Boccadutri, Franco Bordo, Duranti, Claudio Fava, Ferrari, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Lavagno, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nardi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Piras, Placido, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Scotto, Zan, Zaratti.

  Al comma 1, lettera d), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole da: previa autorizzazione fino a: via telematica.
2. 104. Ferraresi, Turco, Businarolo, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

  Al comma 1, lettera d), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: le condotte criminose fino a: grave ed con le seguenti: sia in. 
2. 105. Ferraresi, Turco, Businarolo, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

  Al comma 1 sopprimere la lettera f).
2. 64. Ferraresi, Turco, Businarolo, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

  Al comma 1 sopprimere le lettere g) e h).
2. 74. Daniele Farina, Pilozzi, Migliore, Sannicandro, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi, Aiello, Airaudo, Boccadutri, Franco Bordo, Duranti, Claudio Fava, Ferrari, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Lavagno, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nardi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Piras, Placido, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Scotto, Zan, Zaratti.

  Al comma 1 sopprimere la lettera g).
2. 65. Ferraresi, Turco, Businarolo, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

  Al comma 1 sopprimere la lettera h).
2. 66. Ferraresi, Turco, Businarolo, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

  Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: di cui agli articoli 572 e con le seguenti: contro la persona e di cui all'articolo.
2. 1. Carfagna, Centemero.

  Al comma 1, lettera i), numero 2), sopprimere le parole: desunta anche dal tipo di reato per cui si procede.
2. 67. Ferraresi, Turco, Businarolo, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

  Al comma 1, lettera i), numero 2), dopo la parola: difensore aggiungere le seguenti:, sentite le parti,.
2. 68. Ferraresi, Turco, Businarolo, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

  Al comma 2, sostituire il capoverso a-bis, con il seguente: «a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 570 e 572, dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro secondo penale e dagli articoli da 609-bis a 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché ai reati di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni.»
2. 76. Binetti, Balduzzi, Gitti, Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Piepoli, Buttiglione, Cesa, Antimo Cesaro, De Mita, Fitzgerald Nissoli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  
3-bis. Al comma 4-ter, dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole da: «anche in deroga» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «se è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 31.884,48.»
2. 69. Ferraresi, Turco, Businarolo, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4.1. Al comma 4-ter, dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunte, in fine, le parole: «salvo che per i reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 612-bis del codice penale il cui limite del reddito imponibile previsto dal comma 1, è aumentato di quattro volte».
2. 38. Molteni, Attaguile.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4.1. La violenza verbale e psicologica, intesa come tattica vessatoria, fatta di parole o comportamenti ripetuti nel tempo, capaci d'intaccare la dignità e l'integrità fisica e mentale della persona, è equiparata alla violenza fisica.
2. 75. Schirò Planeta, Gitti.

  Alla rubrica, sostituire le parole: di cui all'articolo 572 del codice penale con le seguenti: contro la persona
2. 150. Carfagna, Centemero.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche al codice di procedura civile per tutelare i minori in caso di condotte di violenza domestica o assistita).

  All'articolo 709-ter del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Si applica il secondo comma quando il genitore ha commesso uno o più atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica all'interno della famiglia, o nei confronti di membri della famiglia, ovvero in presenza del figlio minore.».
2. 01. Carfagna, Centemero.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche al codice civile per tutelare i minori in caso di condotte di violenza domestica o assistita).

  All'articolo 155-bis del codice civile, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Il giudice dispone l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori quando l'altro genitore ha commesso uno o più atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica all'interno della famiglia, o nei confronti di membri della famiglia, ovvero in presenza del figlio minore.».
2. 02. Carfagna, Centemero.

(Inammissibile)

ART. 3.
(Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica).

  Sopprimerlo.
3. 20. Bonafede, Sarti, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: investigativi e sentite le persone informate dei fatti con le seguenti: di pubblica sicurezza ovvero anche da terzi informati di notizie e indicazioni.
3. 21. Sarti, Bonafede, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: uno o più atti fino a: famiglia con le seguenti: tutti gli atti di violenza sessuale e tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia.
3. 13. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: uno o più atti fino a: episodici con le seguenti: tutti gli atti.
3. 100. Mucci, Bonafede, Sarti, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli; Micillo.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole:, gravi ovvero non episodici.
3. 101. Bonafede, Sarti, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: psicologica aggiungere le seguenti: , intesa come tattica vessatoria, fatta di parole o comportamenti ripetuti nel tempo, capaci d'intaccare la dignità e l'integrità fisica e mentale della persona,.

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, capoverso Art. 18-bis, comma 1, secondo periodo, dopo la parola: psicologica aggiungere le seguenti:, intesa come tattica vessatoria, fatta di parole o comportamenti ripetuti nel tempo, capaci d'intaccare la dignità e l'integrità fisica e mentale della persona.
3. 31. Schirò Planeta, Gitti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: persone, aggiungere le seguenti:, anche dello stesso sesso.
3. 23. Sarti, Bonafede, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.
3. 32. Schirò Planeta, Gitti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: residenza, aggiungere le seguenti:, domicilio o dimora.
3. 102. Bonafede, Sarti, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

  Sopprimere il comma 2.
3. 25. Sarti, Bonafede, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: Il questore fino alla fine del comma.
3. 30. Daniele Farina, Pilozzi, Migliore, Sannicandro, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi, Aiello, Airaudo, Boccadutri, Franco Bordo, Duranti, Fava, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Lavagno, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nardi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Piras, Placido, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Scotto, Zan, Zaratti.

  Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: di guida qualora aggiungere le seguenti: il destinatario del provvedimento si sottopone ad un programma di prevenzione della violenza organizzato da servizi socio-assistenziali del territorio, ovvero.
3. 3. Carfagna, Centemero.

  Sopprimere il comma 4.
*3. 27. Bonafede, Sarti, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

  Sopprimere il comma 4.
*3. 29. Daniele Farina, Pilozzi, Migliore, Sannicandro, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi, Aiello, Airaudo, Boccadutri, Franco Bordo, Duranti, Fava, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Lavagno, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nardi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Piras, Placido, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Scotto, Zan, Zaratti.

  Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
3. 103. Daniele Farina, Pilozzi, Migliore, Sannicandro, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi, Aiello, Airaudo, Boccadutri, Franco Bordo, Duranti, Fava, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Lavagno, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nardi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Piras, Placido, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Scotto, Zan, Zaratti.

  Al comma 5, sopprimere le parole: dei reati di cui agli articoli 572 o 609-bis del codice penale, ovvero.
3. 300. Le Commissioni.

  Al comma 5, sostituire le parole: articoli 581 e 582 con le seguenti: articoli 581, 582, 583, 583-bis e 605.
3. 106. Sarti, Bonafede, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

  Al comma 5-bis, sostituire le parole da: servizi disponibili fino alla fine con le seguenti: i servizi sociali disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale, i servizi per le dipendenze e gli altri enti idonei a intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere, e lo invita a seguire un programma inteso alla prevenzione delle condotte di violenza domestica o di genere.
3. 1. Balduzzi, Piepoli, Binetti.

  Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:
  5-ter. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è aggiunta la seguente:
   «e-bis) misure di sostegno alle donne vittime di violenza sessuale, di atti persecutori o di maltrattamenti, che prevedono l'allontanamento dal nucleo familiare quando ciò si renda necessario, anche attraverso il finanziamento dei centri specializzati attivati dalle aziende sanitarie locali ai sensi della legislazione vigente, nonché misure di assistenza anche di tipo psicologico ai minori testimoni di violenza nei confronti delle donne».
3. 33. Binetti, Balduzzi, Gitti, Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Piepoli, Buttiglione, Cesa, Antimo Cesaro, De Mita, Fitzgerald Nissoli.

  Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:
  5-ter. All'articolo 155-bis del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Il giudice dispone l'affidamento esclusivo al genitore non maltrattante nei casi violenza intrafamiliare ovvero in caso emerga che il minore è stato esposto a violenza assistita»;

  Conseguentemente, allo stesso codice civile, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 155-sexies è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «È escluso il ricorso alla mediazione familiare o ad altri metodi di definizione alternativa delle controversie nei casi di violenza intrafamiliare»;
   b) all'articolo 330, primo comma, dopo la parola: «figlio» sono aggiunte le seguenti: «e in caso emerga che il minore è stato gravemente esposto a violenza assistita»;
   c) all'articolo 333, primo comma, dopo le parole: «pregiudizievole al figlio» sono aggiunte le seguenti: «e in caso emerga che lo stesso è stato esposto a violenza assistita».
3. 105. Vezzali, Carocci, Buttiglione, Galgano, Adornato, Causin, Gigli, Cera, D'Agostino, Ghizzoni, Paolucci, Vargiu, Matarrese, Vecchio, Parrini, Narduolo, Monchiero, Montroni, Raciti, Zanin, Manzi, Piccione, Fauttilli, Librandi, Nardella, Binetti, Venittelli, Schirò Planeta, Sberna, Sottanelli, Procacci, Antimo Cesaro, Petrini, Pastorino, Moscatt, Palma, Nicoletti, Terrosi, Zappulla, Zardini, Pastorelli, Bruno, Simoni, Senaldi, Rabino, Rossi, Fitzgerald Nissoli, Carrescia.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:
  5-ter. A tutela delle persone offese da uno dei reati di cui agli articoli 572, 609-bis e 612-bis del codice penale, ovvero dei reati di cui agli articoli 581 e 582 del medesimo codice nell'ambito della violenza domestica di cui al comma 1 del presente articolo, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, vengono disciplinati la modalità e i termini di produzione e applicazione di dispositivi mobili di allarme e localizzazione delle vittime dei suddetti reati.
3. 104. Bueno.

  Dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:
  Art. 3-bis. – (Interventi sociali precoci sulle situazioni a rischio di violenza domestica o di genere). – 1. I servizi sociali del territorio, i consultori familiari, i servizi di salute mentale, i servizi per le dipendenze attuano gli opportuni interventi per la più rapida presa in carico, ai fini della loro prevenzione, delle possibili situazioni a rischio di violenza domestica o di genere, anche avvalendosi della collaborazione di qualificati servizi di mediazione familiare, centri di giustizia riparativa, centri antiviolenza ed enti che abbiano come fine statutario il sostegno, l'accoglienza o l'assistenza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi o maltrattati ovvero il recupero di soggetti segnalatisi per eventuali condotte maltrattanti o pregiudizievoli.
  2. Gli esercenti le professioni di avvocato, psicologo, assistente sociale, medico sono tenuti a informare la relativa utenza dei servizi di cui al comma precedente, reperibili sul territorio per la prevenzione della violenza domestica o di genere e la più rapida presa in carico delle situazioni a rischio, fermi restando, ove applicabili, i vigenti obblighi di segnalazione, denuncia e referto.
  Art. 3-ter. – (Invito a seguire un programma inteso alla prevenzione della violenza domestica o di genere. Effetti della sottoposizione al programma nel corso del procedimento penale). – 1. Quando si procede per condotte di violenza domestica o di genere, l'autorità giudiziaria procedente informa senza indugio la persona cui il fatto è attribuito circa i servizi sociali disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale, i servizi per le dipendenze e gli altri enti idonei a intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere, e la invita a seguire un programma inteso alla prevenzione dei comportamenti di cui al presente articolo.
  2. La persona che si trova in custodia cautelare in carcere può in ogni momento chiedere di seguire all'interno dell'istituto penitenziario un programma individualizzato inteso alla prevenzione dei comportamenti di cui al presente articolo.
  3. La partecipazione al programma non può costituire elemento valutabile ai fini del giudizio sulla responsabilità nel procedimento penale.
  4. In caso di condanna per taluno dei predetti reati, il positivo svolgimento del programma di cui ai commi precedenti può essere valutato dal giudice in senso favorevole al condannato, a norma degli articoli 133, comma 2, n. 3, nonché dell'articolo 62, n. 6, del codice penale, con prevalenza su eventuali circostanze aggravanti concorrenti. Il risultato del programma può inoltre essere preso in considerazione ai fini della concessione, ove applicabili, di misure di estinzione del reato e della pena e di ogni altra misura di favore.
3. 01. Balduzzi, Piepoli, Binetti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Il prefetto con ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna applica a chiunque compie uno o più atti di violenza domestica, come definiti dall'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della presente legge, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 10.000 per ogni atto di violenza; quando la vittima della violenza domestica è stata ospitata in centri antiviolenza la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata in misura pari ai costi sostenuti per il suo soggiorno e mantenimento.
  2. Salva l'applicazione di altre misure e sanzioni, anche penali, previste da norme vigenti, la sanzione amministrativa di cui al comma 1, si applica anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale. Non si applicano gli articoli 9 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  3. I proventi delle sanzioni di cui al comma 1 sono devoluti al Fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248 per il rafforzamento dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza.
3. 02. Carfagna, Centemero.

ART. 4.
(Tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica).

  Sopprimerlo.
4. 10. Molteni, Matteo Bragantini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: Quando, nel corso di operazioni di polizia, fino a: indagini preliminari o del giudizio con le seguenti: Qualora l'autorità di polizia accerti situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza.
4. 17. Mucci, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo, dopo la parola: 572 aggiungere le seguenti:, comma 2.
4. 102. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo, sopprimere la parola:, 582.
4. 103. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale.
4. 104. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo, dopo le parole: dall'articolo 380 aggiungere le seguenti:, comma 2, lettera d),
4. 105. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità con le seguenti: siano accertate situazioni di violenza domestica nei confronti di uno straniero.
4. 21. Sarti, Bonafede, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:, siano accertate fino a: incolumità con le seguenti: oppure in altro contesto di convivenza o coabitazione anche non familiare, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità a causa della sua particolare vulnerabilità o.
4. 36. Santerini, Vezzali, Fitzgerald Nissoli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità con le seguenti: particolarmente difficili.
4. 20. Sarti, Bonafede, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: ed emerga un concreto e attuale pericolo fino a: nel corso delle indagini preliminari o del giudizio.
4. 2. Carfagna, Centemero.

  Al comma 1, capoversoArt. 18-bis, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità.

  Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole:, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo per l'incolumità personale.
4. 30. Daniele Farina, Pilozzi, Migliore, Sannicandro, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi, Aiello, Airaudo, Boccadutri, Franco Bordo, Duranti, Fava, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Lavagno, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nardi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Piras, Placido, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Scotto, Zan, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo, sostituire la parola: procedente con le seguenti: requirente competente.
4. 106. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo, dopo le parole: rilascia un permesso di soggiorno aggiungere le seguenti:, della durata massima di dodici mesi,
4. 9. Matteo Bragantini, Molteni.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: violenza domestica fino alla fine del periodo con le seguenti: situazioni di violenza o abuso tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano nell'ambito di un rapporto di convivenza o coabitazione di qualunque natura oppure all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima, o da persona che abbia ripetutamente preteso prestazioni sessuali, anche con promessa di pagamento.
4. 34. Santerini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: uno o più atti, gravi ovvero non episodici, con le seguenti: tutti gli atti.
4. 100. Bonafede, Sarti, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole:, gravi ovvero non episodici,
4. 101. Daniele Farina, Pilozzi, Migliore, Sannicandro, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi, Aiello, Airaudo, Boccadutri, Franco Bordo, Duranti, Fava, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Lavagno, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nardi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Piras, Placido, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Scotto, Zan, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, secondo periodo, dopo la parola: residenza aggiungere le seguenti: ovvero lo stesso domicilio o la stessa dimora.
4. 23. Bonafede, Sarti, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77.
4. 40. Daniele Farina, Pilozzi, Migliore, Sannicandro, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi, Aiello, Airaudo, Boccadutri, Franco Bordo, Duranti, Fava, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Lavagno, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nardi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Piras, Placido, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Scotto, Zan, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», sopprimere il comma 2.
4. 107. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 2, sopprimere le parole:, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo per l'incolumità personale.
4. 24. Sarti, Bonafede, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 4, sostituire le parole: ai commi 1 e 3 con le seguenti: al comma 1.
4. 108. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 3, primo periodo, sostituire le parole: centri antiviolenza e dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza con le seguenti: servizi sociali, delle organizzazioni non governative, delle case e dei centri antiviolenza delle donne.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente:
In tal caso la sussistenza delle condizioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero indicate al comma 1 sono valutate dal questore sulla base della relazione redatta dai medesimi soggetti di cui al periodo precedente.
   comma 4, sostituire le parole: dai servizi sociali di cui al comma 3 con le seguenti: dai soggetti di cui al comma 3.
4. 31. Daniele Farina, Pilozzi, Migliore, Sannicandro, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi, Aiello, Airaudo, Boccadutri, Franco Bordo, Duranti, Fava, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Lavagno, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nardi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Piras, Placido, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Scotto, Zan, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 3, primo periodo, dopo le parole: centri antiviolenza aggiungere le seguenti:, dei servizi sociali territoriali.
4. 114. Fabbri, Scalfarotto, Locatelli, Roberta Agostini, Codignola, Marzano, Labriola.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 3, primo periodo, dopo le parole: servizi sociali aggiungere le seguenti: o dei servizi.
4. 19. Mucci, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza.
4. 25. Bonafede, Sarti, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 3, terzo periodo, dopo le parole: autorità giudiziaria aggiungere le seguenti: requirente e.
4. 109. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il parere deve essere espresso entro il termine di quarantotto ore dalla richiesta. Il mancato parere da parte dell'autorità giudiziaria procedente entro il termine di cui al presente comma equivale a parere favorevole al rilascio del permesso di soggiorno.
4. 50. Sarti, Bonafede, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il parere deve essere espresso entro il termine di quarantotto ore dalla richiesta.
4. 110. Bonafede, Sarti, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.
4. 27. Bonafede, Sarti, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o è rinnovabile finché perdurano le esigenze umanitarie che ne hanno giustificato il rilascio.
4. 26. Sarti, Bonafede, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  
3-bis. La durata del permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 3 è di dodici mesi.
4. 11. La Russa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», sostituire il comma 4-bis con il seguente:
  4-bis. Qualora sia accertato che le situazioni di violenza o abuso di cui al comma 1 siano state commesse da un cittadino straniero, nei confronti dello stesso è disposta l'espulsione ai sensi dell'articolo 13.
4. 8. Matteo Bragantini, Molteni.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 4-bis, sostituire le parole: possono essere disposte con le seguenti: sono sempre disposte.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'esecuzione dell'espulsione avviene sempre ai sensi dell'articolo 14, comma 1.
4. 112. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 4-bis, sostituire le parole: possono essere disposte con le seguenti: sono sempre disposte.
4. 111. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'esecuzione dell'espulsione avviene sempre ai sensi dell'articolo 14, comma 1.
4. 113. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 5, sostituire le parole: anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari con le seguenti: a tutti i cittadini comunitari ed extracomunitari, nonché ai loro familiari.
4. 32. Daniele Farina, Pilozzi, Migliore, Sannicandro, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi, Aiello, Airaudo, Boccadutri, Franco Bordo, Duranti, Fava, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Lavagno, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nardi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Piras, Placido, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Scotto, Zan, Zaratti.

  Alla rubrica, sostituire le parole: Tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica con le seguenti: Tutela per le vittime straniere di violenza domestica.
4. 35. Marzano, Locatelli, Labriola, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Fabbri, Scalfarotto.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà). 1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4-bis, comma 1-quater, dopo le parole: «delitti di cui agli articoli» sono aggiunte le seguenti: «572,» e le parole: «609-bis e 609-octies sono sostituite dalle seguenti: »609-bis, 609-octies e 612-bis”;
   b) all'articolo 4-bis, comma 1-quinquies, dopo le parole: «delitti di cui agli articoli» sono aggiunte le seguenti: «572,» le parole: «609-bis e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «609-bis, 609-octies e 612-bis» e le parole: «se commessi in danno di persona minorenne,» sono soppresse;
   c) all'articolo 13-bis, alla rubrica, sono soppresse le parole: «in danno di minori» e, al comma 1, dopo le parole: «delitti di cui agli articoli» sono aggiunte le seguenti: «572,», le parole: «609-bis e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «609-bis, 609-octies e 612-bis» e le parole: «se commessi in danno di persona minorenne,» sono soppresse.

  Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) promuovere progetti di reinserimento e cura delle persone colpevoli di reati sessuali, favorendone la partecipazione al trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno, previsto dall'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.
4. 05. Dambruoso, Binetti, Fitzgerald Nissoli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – 1. Al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla rubrica del Capo II, del Titolo IV, dopo le parole: «dei minori» sono aggiunte le seguenti: «e della corretta rappresentazione di genere»;
   b) all'articolo 35, comma 2, le parole: «e dall'articolo 36-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 35-ter e 36-bis»; al comma 4-bis, le parole: «dell'articolo 35-bis» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 35-bis e 35-ter»;
   c) dopo l'articolo 35-bis è aggiunto il seguente:
  «Art. 35-ter. – (Disposizioni a tutela della corretta rappresentazione di genere). – 1. Le emittenti, anche analogiche, le emittenti radiofoniche e i fornitori di contenuti sono tenute all'osservanza di specifiche misure, individuate con codice di autoregolamentazione recepito con decreto dei Ministri con delega alle comunicazioni e per le pari opportunità, sentito il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che deve contribuire alla diffusione dei valori della corretta rappresentazione di genere ed in particolare della figura femminile e prevenire fenomeni di violenza vietando la diffusione di comunicazioni contenenti immagini, reali o virtuali, ovvero rappresentazioni di violenza di genere e in particolare contro le donne avvero che incitino ad atti di violenza di genere e sulle donne».
4. 01. Carfagna, Centemero.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30).

  1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 5, comma 5-bis, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino dell'Unione o il suo familiare si presenta ad un ufficio di polizia per dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale, presentando un documento d'identità valido per l'espatrio. La certificazione rilasciata dagli uffici di polizia costituisce titolo necessario di attestazione della data di inizio del soggiorno»;
   b) all'articolo 9, il comma 4 è sostituito dal seguente: «Il cittadino dell'Unione dimostra, con idonea documentazione, di disporre, per sé e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica».
4. 04. Matteo Bragantini, Molteni.

ART. 5.
(Piano d'azione contro la violenza sessuale e di genere).

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. Al fine di garantire la piena implementazione del «Piano Nazionale contro la violenza di genere e lo stalking» approvato con decreto ministeriale 11 novembre 2010, dal 1o gennaio 2014 lo stanziamento attualmente previsto sul capitolo 496 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri è incrementato di 100 milioni di euro l'anno.
  1-bis. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 1, pari a 100 milioni di euro l'anno, si provvede mediante quanto previsto dal comma 1-ter.
  1-ter. Il comma 9 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
  «9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
   a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
   b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
    1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
    2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
    3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 5.
5. 26. Daniele Farina, Pilozzi, Migliore, Sannicandro, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi, Aiello, Airaudo, Boccadutri, Franco Bordo, Duranti, Fava, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Lavagno, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nardi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Piras, Placido, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Scotto, Zan, Zaratti.

  Al comma 1, premettere le parole: Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
5. 100. Dieni, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, sopprimere le parole: delle donne.
5. 101. Locatelli, Fabbri, Codignola, Marzano, Roberta Agostini, Scalfarotto, Labriola.

  Al comma 1, dopo le parole: piano d'azione aggiungere la seguente: straordinario.
5. 400. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Al comma 1, sostituire le parole: che deve essere predisposto con le seguenti: in attuazione degli impegni presi con la ratifica della Convenzione di Istanbul, di cui alla legge 27 giugno 2013, n. 77, ed.
5. 49. Dieni, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) prevenire il fenomeno della violenza di genere attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza di tutti gli individui nel processo di eliminazione della violenza contro ogni forma di differenza e diversità;

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) promuovere l'educazione di tutta la popolazione studentesca alla relazione e contro la violenza e le discriminazioni basate sul genere, sull'orientamento sessuale, sulla nazionalità, sulla religione, sul colore della pelle, sull'appartenenza a una etnia o a un gruppo sociale, sulle opinioni politiche, sulle condizioni fisiche o psichiche nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare, informare, formare la comunità scolastica e prevenire la violenza nei confronti di ogni forma di diversità o differenza, rafforzando il valore della differenza e del rispetto della dignità di ogni persona anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo.
5. 50. Ciprini.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: discriminazione di genere aggiungere le seguenti:, prevedendo giornate di cineforum, accompagnate da illustrazione e dibattito sul tema, con l'assistenza di esperti e personale competente nell'ambito giudiziario, psicologico, sociale, sanitario,
5. 48. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:; promuovere altresì l'educazione al rispetto affettivo.
5. 29. Schirò Planeta, Gitti.

  Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: potenziare e rafforzare, al contempo, la rete dei servizi territoriali e dell'amministrazione della giustizia che si occupano del recupero degli autori delle condotte riconducibili alla violenza domestica o di genere, ai fini della migliore prevenzione del fenomeno;

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: a tal fine sono curati, in particolare, lo scambio di informazioni ed esperienze e la collaborazione tra i servizi di assistenza alle vittime di violenza domestica o di genere e i servizi che si occupano del recupero degli autori delle condotte riconducibili alla violenza domestica o di genere.
5. 31. Balduzzi, Piepoli, Binetti, Fitzgerald Nissoli.

  Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole:, prevedendo altresì la presenza di personale delle forze dell'ordine e della sicurezza per la vigilanza e la protezione dei luoghi ove si prestano servizi di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza.
5. 45. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole:, destinando in modo permanente una quota del Fondo di cui al comma 1 a tali finalità.
5. 46. Dieni, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) prevedere l'istituzione di un registro delle associazioni e dei centri che offrono servizi e svolgono attività di sostegno per le donne vittime di violenza, nonché dei centri che offrono ascolto e aiuto agli uomini maltrattanti;.
5. 47. Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: con particolare riferimento ad avvocati, magistrati e forze dell'ordine, anche prevedendo specifici corsi nell'ambito della formazione universitaria.
5. 34. Centemero.

  Al comma 2, lettera e), aggiungere in fine le parole: con particolare riferimento ad avvocati, magistrati e forze dell'ordine, anche nell'ambito della formazione universitaria.
5. 32. Centemero.

  Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   i-bis) promuovere progetti di reinserimento e cura delle persone colpevoli di reati sessuali, favorendone la partecipazione a trattamenti psicologici con finalità di recupero e di sostegno.
5. 30. Dambruoso, Binetti, Fitzgerald Nissoli.

  Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   l-bis) implementare, presso tutti i centri di pronto soccorso, un codice di accesso preferenziale, individuato come «codice rosa», riservato a tutte le vittime di violenze.
5. 27. Fitzgerald Nissoli, Rabino, Mazziotti Di Celso.

  Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   l-bis) promuovere, in tutti i luoghi di lavoro, attività di informazione sui modelli di condotta da adottare, che non ledano la dignità della persona.
5. 28. Schirò Planeta, Gitti.

  Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   l-bis) promuovere, presso le ambasciate italiane all'estero, l'attivazione di un numero rosa di aiuto per le donne italiane residenti all'estero vittime di violenze.
5. 44. Fitzgerald Nissoli, Vargiu, Binetti, Rabino, Mazziotti Di Celso.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Ministro delegato per le pari opportunità, d'intesa con il Ministro delegato per le comunicazioni, promuove interventi per il superamento degli stereotipi nella rappresentazione dei generi da parte dei mezzi di comunicazione di massa e nella pubblicità, in particolare costituendo un Comitato composto da esperti delle pari opportunità e delle comunicazioni, che solleciti l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori del settore.
5. 35. Carfagna, Centemero.

  Al comma 3, sostituire le parole da: trasmette fino alla fine del comma con le seguenti: provvede, entro il 30 giugno di ogni anno, ad inviare al Parlamento una relazione riguardante lo stato di attuazione del Piano, nonché dell'utilizzo delle risorse stanziate e ripartite ai sensi dell'articolo 5-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 5-bis, sopprimere il comma 7.
5. 102. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

ART. 5-bis.
(Azioni per i centri antiviolenza e le case rifugio).

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  
1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettere c) e d), del presente decreto, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 7 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   e)
della elaborazione di programmi di formazione degli operatori scolastici alla relazione e contro la violenza.
5-bis. 100. Zampa, Ghizzoni, Piccoli Nardelli, Coscia, Pes, Carocci, Rocchi, Malisani.

  Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere i seguenti:
  Art. 5-ter. – (Ricorso a programmi di giustizia riparativa nell'ambito della violenza domestica o di genere). – 1. Quando si procede per condotte di violenza domestica o di genere, il pubblico ministero o il giudice, ove ne ravvisino l'opportunità in qualsiasi stato e grado del procedimento, facilitano comunque il ricorso a programmi volontari di giustizia riparativa nel rispetto dei principi enunciati dalla raccomandazione R(99) 19 del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa relativa alla mediazione in materia penale e dalla risoluzione 12/2002 del Consiglio economico e sociale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite recante i Basic Principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters e con l'osservanza delle garanzie di cui all'articolo 12 della direttiva 2012/29/Ue del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.
  2. L'autorità giudiziaria si avvale dei centri di giustizia riparativa presenti sul territorio, scelti fra quelli di comprovata esperienza ed elevata competenza.

  Art. 5-quater. – (Programmi di giustizia riparativa nell'ambito della violenza domestica o di genere. Definizioni e tipologie). – 1. Sono programmi di giustizia riparativa, ai fini della presente legge:
   a) la mediazione, anche diretta o con parti surrogate;
   b) l'incontro delle parti allargato ad altri soggetti;
   c) l'assistenza della persona alla quale il fatto è attribuito nella riparazione indiretta delle conseguenze del reato;
   d) l'ascolto protetto della persona offesa.

  2. I programmi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 consistono in ogni procedimento informale nel quale la persona offesa, la persona alla quale il fatto è attribuito e, ove occorra, i loro congiunti o altri soggetti interessati partecipano attivamente, in modo libero, a un confronto volontario, diretto o indiretto, con l'aiuto di mediatori imparziali altamente competenti.
  3. Quando non è possibile procedere ai sensi del comma 2 per mancanza di consenso da parte degli interessati o per altra causa, si procede, ove occorra, con uno dei programmi indicati alle lettere c) e d) del comma 1.
  4. L'assistenza della persona alla quale il fatto è attribuito nella riparazione indiretta delle conseguenze del reato può avvenire anche mediante incontro con vittime aspecifiche eventualmente individuate per il tramite dei centri antiviolenza e di enti e associazioni rappresentativi degli interessi lesi dal reato.
  5. I programmi di giustizia riparativa di cui ai precedenti commi possono essere avviati anche indipendentemente dal procedimento penale, su richiesta dei soggetti in conflitto.

  Art. 5-quinquies. – (Svolgimento di programmi di giustizia riparativa e garanzie per la persona offesa). – 1. I mediatori:
   a) esercitano le loro funzioni con indipendenza e autonomia e improntano la loro attività a imparzialità, curando in special modo l'assenza di qualsiasi discriminazione in ordine alla posizione rivestita dalle parti nel procedimento penale;
   b) accolgono le parti con rispetto per la dignità della persona;
   c) assicurano il corretto svolgimento del programma di giustizia riparativa e delle eventuali attività connesse;
   d) vigilano in particolare sulla tutela della persona offesa da ogni forma di vittimizzazione secondaria, intimidazione o ritorsione, assicurando che il programma si svolga nel suo interesse, a seguito di consenso libero e informato revocabile in qualsiasi momento;
   e) sono garanti dell'equità e ragionevolezza degli accordi e vigilano in particolare sulla congruità degli impegni riparatori e conformativi assunti dalla persona alla quale il fatto è attribuito;
   f) procedono alla mediazione diretta con la persona offesa solo ove la persona cui il fatto è attribuito ha riconosciuto i fatti essenziali del caso;
   g) provvedono periodicamente a informare l'autorità giudiziaria penale circa l'andamento del programma di giustizia riparativa; informano senza ritardo l'autorità giudiziaria penale circa il risultato del programma ovvero, in tutti gli altri casi, circa la chiusura del programma, indicando le attività comunque svolte.

  2. I programmi di giustizia riparativa si svolgono in locali appositi, idonei a garantirne l'accessibilità e tali da salvaguardare la confidenzialità, la dignità e la sicurezza degli utenti, al di fuori degli uffici giudiziari e dalle strutture penitenziarie e di pubblica sicurezza.
  3. È assicurata la confidenzialità e la riservatezza di ogni programma di giustizia riparativa, fatte salve le comunicazioni di cui al comma 1, lettera g).
  4. I mediatori hanno l'obbligo di astenersi dal deporre sui fatti appresi nell'esercizio delle loro funzioni. Ai mediatori non si applicano gli articoli 361, 362, 363, 364, 365 del codice penale in relazione ai reati di cui hanno avuto notizia nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.
  5. Ai programmi di giustizia riparativa si applica quanto previsto dall'articolo 598 del codice penale.

  Art. 5-sexies. – (Risultato del programma di giustizia riparativa). – 1. Il risultato del programma consiste in adeguate condotte volontarie a contenuto riparatorio e conformativo.
  2. Ai fini della presente legge, le condotte a contenuto conformativo consistono nell'assunzione di impegni relativi, fra gli altri, al rispetto di regole comportamentali concordate con la persona offesa, fra cui quelle relative:
   a) all'allontanamento dai luoghi abitualmente frequentati da quest'ultima;
   b) all'assenza di contatti diretti fra le parti;
   c) allo svolgimento o alla prosecuzione di programmi, anche a carattere terapeutico, intesi alla prevenzione della violenza domestica o di genere;
   d) a ogni altra attività volta alla prevenzione di ulteriori condotte pregiudizievoli o maltrattanti.

  Art. 5-septies. – (Effetti del programma di giustizia riparativa nel procedimento penale). – 1. La partecipazione al programma di giustizia riparativa non può costituire elemento valutabile ai fini del giudizio sulla responsabilità nel procedimento penale.
  2. Il risultato del programma di giustizia riparativa può essere favorevolmente preso in considerazione dal giudice nel procedimento penale ai sensi dell'articolo 133, secondo comma, numero 3, nonché ai sensi dell'articolo 62, primo comma, numero 6, del codice penale, con prevalenza su eventuali circostanze aggravanti concorrenti. Il risultato del programma può inoltre essere preso in considerazione ai fini della concessione, ove applicabili, di misure di estinzione del reato e della pena e di ogni altra misura di favore.
5-bis. 04. Balduzzi, Piepoli, Binetti.

  Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere i seguenti:
  Art. 5-ter. – (Misure per la promozione della soggettività femminile). – 1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorità», promuove l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, di un apposito codice di deontologia denominato «Codice dei media per la promozione della soggettività femminile», recante principi e prescrizioni volti a promuovere, nell'esercizio dell'attività giornalistica, nei messaggi pubblicitari, nei palinsesti e nelle trasmissioni radiofonici, il rispetto della dignità delle donne e della soggettività femminile.
  2. Qualora, entro sei mesi dalla proposta dell'Autorità, il Codice di cui al comma 1 non sia adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, esso è adottato in via sostitutiva dall'Autorità.
  3. Il Codice di cui al comma 1 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale a cura dell'Autorità e acquista efficacia quindici giorni dopo la data della sua pubblicazione.

  Art. 5-quater. – (Campagne di sensibilizzazione, informazione e formazione). – 1. Al fine di contrastare efficacemente il fenomeno degli atti persecutori e della violenza nei confronti delle donne, le prefetture-uffici territoriali del Governo promuovono, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, protocolli d'intesa tra autorità giudiziaria, province, comuni, aziende sanitarie locali e ospedaliere, uffici scolastici provinciali, forze di polizia, ordini professionali e organizzazioni di volontariato che operano nel territorio.
  2. I protocolli di cui al comma 1 hanno come obiettivo:
   a) l'analisi e il monitoraggio del fenomeno degli atti persecutori e della violenza nei confronti delle donne;
   b) lo sviluppo di azioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno di cui alla lettera a), attraverso mirati percorsi educativi e informativi;
   c) la formazione degli operatori del settore;
   d) la promozione dell'emersione del fenomeno, anche tramite iniziative volte a facilitare la raccolta delle denunce;
   e) l'assistenza e il sostegno alle vittime in tutte le fasi susseguenti al verificarsi di un episodio di violenza, anche attraverso vademecum operativi diretti agli operatori delle forze di polizia, sanitari e scolastici.

  3. Le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle proprie competenze, promuovono iniziative, campagne e attività di sensibilizzazione, formazione e informazione volte alla prevenzione della violenza nei confronti delle donne e del femminicidio in ogni loro forma.
  4. Le amministrazioni pubbliche, nell'ambito della disciplina vigente in materia di formazione, promuovono iniziative e appositi interventi formativi per il contrasto della violenza, mirando alla valorizzazione della pari dignità sociale degli uomini e delle donne e alla promozione della soggettività femminile.

  Art. 5-quinquies. – (Educazione scolastica contro la violenza). – 1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, promuove l'educazione alla relazione, nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare, informare e formare gli studenti, di prevenire la violenza nei confronti delle donne e di promuovere la soggettività femminile sviluppando negli studenti maggiore autonomia e capacità di analisi, nonché promuovendo l'autodeterminazione personale. L'educazione alla relazione è rivolta a favorire il rapporto con l'altro ed è fondata sulla cultura delle pari opportunità.
  2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del comma 1.

  Art. 5-sexies. – (Centri specializzati per l'assistenza delle vittime di violenza nei confronti delle donne). – 1. Le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie locali assicurano l'attivazione di almeno un centro specializzato per i problemi correlati alla violenza nei confronti delle donne.
  2. Il centro specializzato di cui al comma 1, al fine di assicurare assistenza integrata alle vittime di violenza, garantisce l'intervento di personale sanitario adeguatamente formato per l'accoglienza, l'assistenza e la cura delle vittime.
  3. Il personale sanitario operante presso il centro specializzato di cui al comma 1 segue corsi di formazione appositamente organizzati.
  4. La formazione del personale di cui al comma 2 è realizzata, ai sensi di quanto previsto dal Ministro della salute con proprio decreto, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, mediante seminari organizzati da esperti specializzati nella prevenzione della violenza e nel sostegno alle vittime, provenienti dai consultori pubblici o dalle aziende sanitarie locali, senza costi aggiuntivi per la finanza pubblica.
  5. Il centro specializzato, ai sensi di quanto previsto dal decreto di cui al comma 4, può predisporre piani di organizzazione annuale e di aggiornamento, nonché richiedere la collaborazione di professionalità esterne al servizio pubblico, aventi accertata professionalità nell'assistenza delle donne vittime di violenza.

  Art. 5-septies. – (Ulteriori tutele). – 1. Al fine di aiutare le donne vittime di violenza la presente legge prevede:
   a) il riconoscimento del diritto all'aspettativa e al congedo dal lavoro per le donne vittime di violenza, con garanzia del mantenimento del posto di lavoro, anche in caso di assenza prolungata dal lavoro oltre la normale convalescenza, nonché del diritto all'assistenza psicologica gratuita a opera delle competenti strutture del Servizio sanitario nazionale;
   b) il rispetto del diritto alla riservatezza delle donne vittime di violenza da parte di chiunque venga a conoscenza del fatto.
5-bis. 05. Binetti, Balduzzi, Gitti, Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Piepoli, Buttiglione, Cesa, Antimo Cesaro, De Mita, Fitzgerald Nissoli.

  Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 5-ter. – 1. Il fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per l'anno 2013 è incrementato di un importo pari ad euro 20.000.000. A tale onere si provvede con una riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  2. Il Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2013 è rifinanziato per un importo pari ad euro 20.000.000. A tale onere si provvede con una riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
5-bis. 010. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

ART. 6.
(Disposizioni finanziarie concernenti l'accelerazione degli interventi del PON Sicurezza nelle regioni del Mezzogiorno, il comparto sicurezza e difesa e la chiusura dell'emergenza nord Africa).

  Sopprimere gli articoli 6, 6-bis, 7, 7-bis, 8, 9 e 9-bis.
6. 3. Daniele Farina, Pilozzi, Migliore, Sannicandro, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi, Aiello, Airaudo, Boccadutri, Franco Bordo, Duranti, Fava, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Lavagno, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nardi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Piras, Placido, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Scotto, Zan, Zaratti.

  Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: a quanto stabilito nelle vigenti convenzioni con le seguenti: a euro 5,16 pro-capite.
6. 2. Nuti, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: Fondo nazionale di protezione civile con le seguenti: Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come da ultimo modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera d), del presente decreto.
6. 1. Lombardi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

ART. 6-bis.
(Accordi territoriali di sicurezza integrata per lo sviluppo).

  Sopprimerlo.
6-bis. 100. Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

ART. 7.
(Disposizioni in materia di arresto in flagranza in occasione di manifestazioni sportive e per il contrasto alle rapine, nonché in materia di concorso delle Forze armate nel controllo del territorio).

  Sopprimerlo.
*7. 6. Agostinelli, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Micillo, Sarti, Mucci.

  Sopprimerlo.
*7. 10. Daniele Farina, Pilozzi, Migliore, Sannicandro, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi, Duranti, Piras, Aiello, Airaudo, Boccadutri, Franco Bordo, Fava, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Lavagno, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nardi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Placido, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Scotto, Zan, Zaratti.

  Sopprimere il comma 1.
7. 14. Daniele Farina, Pilozzi, Migliore, Sannicandro, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi, Aiello, Airaudo, Boccadutri, Franco Bordo, Duranti, Fava, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Lavagno, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nardi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Piras, Placido, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Scotto, Zan, Zaratti.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
7. 15. Daniele Farina, Pilozzi, Migliore, Sannicandro, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi, Aiello, Airaudo, Boccadutri, Franco Bordo, Duranti, Fava, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Lavagno, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nardi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Piras, Placido, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Scotto, Zan, Zaratti.

  Sopprimere il comma 3.
*7. 4. Agostinelli, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Micillo, Sarti, Mucci.

  Sopprimere il comma 3.
*7. 11. Duranti, Piras, Daniele Farina, Pilozzi, Migliore, Sannicandro, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi, Aiello, Airaudo, Boccadutri, Franco Bordo, Fava, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Lavagno, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nardi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Placido, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Scotto, Zan, Zaratti.

  Sopprimere il comma 3.
*7. 16. Giuditta Pini, Scanu, Villecco Calipari, Carlo Galli, Bolognesi, Valeria Valente, Lattuca, Bruno Bossio.

  All'emendamento 7. 300 delle Commissioni, al comma 3 sopprimere le parole: «e, dopo le parole: destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia sono inserite le seguenti: nonché di vigilanza a siti e obiettivi sensibili».
0. 7. 300. 1. Corda, Artini, Rizzo, Frusone, Alberti, Paolo Bernini.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. All'articolo 24, comma 74, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la parola: «anche» è soppressa e, dopo le parole: «destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia» sono inserite le seguenti: «nonché di vigilanza a siti e obiettivi sensibili».
7. 300. Le Commissioni.

  Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole:; e dopo le parole «Forze di polizia», sono aggiunte le seguenti: «nonché alla lotta contro gli incendi».
7. 13. Piras, Daniele Farina, Pilozzi, Migliore, Sannicandro, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi, Aiello, Airaudo, Boccadutri, Franco Bordo, Duranti, Fava, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Lavagno, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nardi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Placido, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Scotto, Zan, Zaratti.

  Sopprimere i commi 3-bis e 4.
*7. 100. Corda, Artini, Basilio, Frusone, Alberti, Paolo Bernini, Rizzo.

  Sopprimere i commi 3-bis e 4.
*7. 102. Daniele Farina, Pilozzi, Migliore, Sannicandro, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi, Duranti, Piras, Aiello, Airaudo, Boccadutri, Franco Bordo, Fava, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Lavagno, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nardi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Placido, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Scotto, Zan, Zaratti.

  Sopprimere il comma 3-bis.
7. 101. Corda, Artini, Basilio, Frusone, Alberti, Paolo Bernini, Rizzo.

  Sopprimere il comma 4.
7. 103. Corda, Artini, Basilio, Frusone, Alberti, Paolo Bernini, Rizzo.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo comma, le parole «reclusione fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «reclusione da due a sei anni e della multa da euro 10.000 a euro 100.000»;
    b) il quarto comma è sostituito dal seguente: «La pena è della reclusione da cinque a otto anni e della multa da euro 20.000 a euro 200.000, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, minaccia o violenza alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato».
7. 2. Matteo Bragantini, Molteni.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 609-bis del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Nel caso in cui il colpevole sia coniuge o convivente della vittima del reato il giudice può condannarlo, in funzione della gravità del reato commesso al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 185 del codice penale in misura pari al valore della casa di sua proprietà adibita ad uso comune. Il giudice può, altresì, disporre nel caso in cui la vittima del reato sia il coniuge o convivente e il colpevole sia proprietario della casa di abitazione il sequestro della stessa ai sensi dell'articolo 189 del codice penale con il trasferimento della sua proprietà a favore della vittima una volta che sia intervenuta sentenza penale di condanna».
7. 5. Matteo Bragantini, Molteni.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
  Art. 7.1. – (Fermo di polizia comunale). – 1. All'articolo 349, comma 4, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «sufficienti elementi per ritenerne la falsità», sono aggiunte le seguenti: «ovvero opponga resistenza allo svolgimento dell'attività istruttoria finalizzata all'accertamento dei fatti»;
   b) le parole: «non oltre le dodici ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre le ventiquattro ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le quarantotto ore»;
7. 09. Matteo Bragantini, Molteni.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
  Art. 7.1. – (Disposizioni concernenti il reato di furto in abitazione e di rapina).- 1. All'articolo 624-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole «reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000»;
   b) al terzo comma, le parole «reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549» sono sostituite dalle seguenti: «reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da euro 20.000 a euro 200.000.».

  2. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole «reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «reclusione da otto a dodici anni e della multa da euro 50.000 a euro 150.000»;
   b) al terzo comma, le parole «reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «reclusione da dieci a venti anni e della multa da euro 100.000 a euro 250.000.».
7. 010. Matteo Bragantini, Molteni.

ART. 7-bis.
(Operazioni congiunte nell'ambito di accordi internazionali di polizia)
.

  Sopprimerlo.
7-bis. 100. Corda, Artini, Basilio, Frusone, Alberti, Paolo Bernini, Rizzo.

ART. 8.
(Contrasto al fenomeno dei furti in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione).

  Sopprimerlo.
8. 6. Colletti, Turco, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente:
   a) al medesimo comma, lettera
b), sopprimere le parole:, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis)
   b) sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera f) è inserita la seguente: «f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale;».
8. 5. Colletti, Turco, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
8. 8. Daniele Farina, Pilozzi, Migliore, Sannicandro, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi, Aiello, Airaudo, Boccadutri, Franco Bordo, Duranti, Claudio Fava, Ferrari, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Lavagno, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nardi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Piras, Placido, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Scotto, Zan, Zaratti.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

  L'articolo 625 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 625 – (Furto aggravato) – Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri è punito con la reclusione da due e sette armi e con la multa da euro 1000 a euro 3000 euro, se:
   1) il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;
   2) il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza fame uso;
   3) il fatto è commesso con destrezza;
   4) il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio;
   5) il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;
   6) il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;
   7) il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica;
   8) il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria;
   9) il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;
   10) il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro contante, se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 2500 a euro 5000.»
8. 2. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole e dopo la lettera f) è inserita la seguente: «f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale».
8. 7. Colletti, Turco, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

  Sopprimere i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies.
*8. 100. Colletti, Turco, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

  Sopprimere i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies.
*8. 101. Daniele Farina, Pilozzi, Migliore, Sannicandro, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi, Aiello, Airaudo, Boccadutri, Franco Bordo, Duranti, Claudio Fava, Ferrari, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Lavagno, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nardi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Piras, Placido, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Scotto, Zan, Zaratti.

  Sopprimere i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies.
*8. 400. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Al comma 2-bis, sopprimere le parole da: comprese nel programma fino a: n. 443, e successive modificazioni
8. 102. Colletti, Turco, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

ART. 9.
(Frode informatica commessa con sostituzione d'identità digitale).

  Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire la parola: digitale con le seguenti: ai fini dell'identificazione informatica.

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: d'identità digitale con le seguenti: dell'identità ai fini dell'identificazione informatica in danno di uno o più soggetti.
9. 100. Quintarelli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: in danno di uno o più soggetti.
9. 6. Colletti, Turco, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

ART. 10.
(Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225).

  Sopprimere gli articoli da 10, 11 e 11-bis.
10. 15. Daniele Farina, Pilozzi, Migliore, Sannicandro, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi, Aiello, Airaudo, Boccadutri, Franco Bordo, Duranti, Claudio Fava, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Lavagno, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nardi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Piras, Placido, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Scotto, Zan, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: Presidente della regione interessata con le seguenti: Presidente della regione o delle regioni territorialmente interessate.
10. 14. Daniele Farina, Pilozzi, Migliore, Sannicandro, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi, Aiello, Airaudo, Boccadutri, Franco Bordo, Duranti, Claudio Fava, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Lavagno, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nardi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Piras, Placido, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Scotto, Zan, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso secondo periodo, sostituire le parole: di soccorso e di assistenza con le seguenti: di emergenza.
10. 12. Mariani, Bratti, Braga, Covello, Bruno Bossio.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 180 giorni con le seguenti: 365 giorni.
10. 9. Grimoldi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
10. 10. Grimoldi.

  Sopprimere il comma 3.
10. 5. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis). All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, i commi 2-sexies e 2-septies sono abrogati.
10. 13. Mariani, Bratti, Braga, Covello, Bruno Bossio.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Al fine di porre il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in grado di essere prontamente individuato nell'espletamento delle attività di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni ed integrazioni, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le norme inerenti la disciplina delle uniformi ed il relativo utilizzo.
  2. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono altresì determinate le caratteristiche della bandiera di istituto del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché le relative modalità d'uso e custodia.
  3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
10. 01. Mariani, Bratti, Braga, Covello, Bruno Bossio.

ART. 11.

  Al comma 5, sopprimere la lettera Oa).
11. 400. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

ART. 11.
(Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
  Art. 11.1. – 1. I Commissari straordinari delle amministrazioni provinciali non possono assumere atti per la costituzione di uffici e/o rapporti di collaborazione, ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrendo a collaboratori esterni alla pubblica amministrazione. Gli atti o rapporti già assunti per le funzioni, di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrendo a collaboratori esterni sono nulli e cessano di diritto al momento della pubblicazione della presente legge. I contratti stipulati ai sensi dei commi precedenti non potranno essere assunti tra i titoli per futuri rapporti con la pubblica amministrazione da parte dei collaboratori esterni interessati. In ogni caso, i Commissari non possono procedere alla costituzione di uffici, ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con personale dipendente della pubblica amministrazione se non per oggettive e comprovate esigenze strettamente connesse con l'ufficio commissariale.
11. 0100. Gitti, De Mita.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
  Art. 11.1. – (Modalità di ripianamento della carenza di organico nella qualifica di vigile del fuoco). – 1. Al fine di assicurare piena continuità ed efficacia nell'espletamento dei propri compiti istituzionali e, nel contempo, ridurre le forme di lavoro precario, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad avviare una procedura di stabilizzazione del personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, risulti iscritto da almeno due anni negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio nel quadriennio 2008-2011 e senza limiti d'età. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché le modalità abbreviate per il corso di formazione.
  2. Nel quadriennio 2013-2016, per fare fronte alla carenza di organico nella qualifica di vigile del fuoco, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, è individuata una quota parte degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’ interno, da assegnare annualmente a copertura delle corrispondenti assunzioni, nella qualifica di vigile del fuoco, degli idonei della graduatoria formatasi ai sensi della procedura di stabilizzazione di cui al comma 1.
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono aumentate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 200 milioni per l'anno 2013 e a 200 milioni a decorrere dal 2014.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. 0101. Minardo, Pili.

(Inammissibile)

ART. 11-bis.
(Interventi a favore della montagna).

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sentiti l'ANCI fino alla fine del comma, con le seguenti: e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che indicano i comuni con maggiore rischio idrogeologico.
11-bis. 1. Nuti, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

A.C. 1540-A – Proposta emendativa riferita all'articolo 1-bis del disegno di legge di conversione

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 1-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

ART. 1-bis.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1-bis. – (Gestioni commissariali delle province). – 1. Sono fatti salvi i provvedimenti di scioglimento degli organi e di nomina dei commissari straordinari delle amministrazioni provinciali, adottati, in applicazione dell'articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  2. Sono, altresì, fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dai commissari straordinari di cui al comma 1.
  3. Le gestioni commissariali di cui al comma 1, nonché quelle disposte in applicazione dell'articolo 1, comma 115, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano il 30 giugno 2014.
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 115, terzo periodo, della citata legge n. 228 del 2012 in materia di commissariamento si applicano ai casi di scadenza naturale del mandato o di cessazione anticipata degli organi provinciali che intervengano in una data compresa tra il 1o gennaio e il 30 giugno 2014.
  5. Fino al 30 giugno 2014 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  6. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare minori entrate né nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Dis. 1-bis. 1. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

INTERPELLANZE URGENTI

Problematiche relative alla disciplina riguardante il registro dei revisori legali – 2-00222

A)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:
   in attuazione del decreto legislativo n. 39 del 2010, recante la disciplina della revisione legale, sono stati emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze i seguenti regolamenti: decreto ministeriale 20 giugno 2012, n. 144, regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (Gazzetta ufficiale n. 201 del 29 agosto 2012); decreto ministeriale 20 giugno 2012, n. 145, regolamento in applicazione degli articoli 2, commi 2, 3, 4 e 7, e 7, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati (Gazzetta ufficiale n. 201 del 29 agosto 2012); decreto ministeriale 25 giugno 2012, n. 146, regolamento riguardante il tirocinio per l'esercizio dell'attività di revisione legale, in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (Gazzetta ufficiale n. 201 del 29 agosto 2012); decreto ministeriale 24 settembre 2012, istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze della commissione centrale per i revisori contabili (Gazzetta ufficiale n. 253 del 29 ottobre 2012); decreto ministeriale 24 settembre 2012, determinazione dell'entità e delle modalità di versamento del contributo annuale degli iscritti al registro dei revisori legali (Gazzetta ufficiale n. 253 del 29 ottobre 2012); decreto ministeriale 1o ottobre 2012, determinazione dell'entità e delle modalità di versamento degli oneri in misura fissa previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti e dei relativi regolamenti attuativi (Gazzetta ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2012); decreto ministeriale 28 dicembre 2012, n. 261, regolamento concernente i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale, in attuazione dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Gazzetta ufficiale n. 43 del 20 febbraio 2013); decreto ministeriale 8 gennaio 2013, n. 16, regolamento concernente la gestione della «sezione dei revisori inattivi», in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Gazzetta ufficiale n. 43 del 20 febbraio 2013);
   risultano, invece, ancora da emanare i regolamenti concernenti i seguenti aspetti della disciplina: esame di idoneità professionale, ex articolo 4 del decreto legislativo n. 39 del 2010; formazione continua, ex articolo 5 del decreto legislativo n. 39 del 2010; deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale, ex articolo 9 del decreto legislativo n. 39 del 2010; indipendenza e obiettività, ex articolo 10 del decreto legislativo n. 39 del 2010; principi di revisione, ex articolo 11 del decreto legislativo n. 39 del 2010; elaborazione dei principi, ex articolo 12 del decreto legislativo n. 39 del 2010; indipendenza, ex articolo 17 del decreto legislativo n. 39 del 2010; controllo della qualità, ex articolo 20 del decreto legislativo 39 del 2010;
   in particolare, la mancata emanazione del regolamento di attuazione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 39 del 2010, recante «Esame di idoneità professionale», determina, di fatto, l'impossibilità di accedere al registro dei revisori legali; infatti, al di là della salvaguardia dei diritti acquisiti alla data del 13 settembre 2012, data di entrata in vigore del decreto ministeriale n. 145 del 2012, che, all'articolo 17, disciplina la prima formazione del registro, fino all'emanazione del predetto regolamento non sarà più possibile accedere al registro;
   a tale proposito giova ricordare che, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto ministeriale n. 145 del 2012, «hanno diritto all'iscrizione nel registro dei revisori legali le persone fisiche e le società che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono già iscritti al registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e all'albo speciale delle società di revisione di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Sono, altresì iscritti, su richiesta: 1) coloro che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno acquisito il diritto di essere iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, a condizione che la relativa istanza sia prodotta entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento (il termine ultimo è previsto per il 12 settembre 2013); 2) coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno presentato istanza di partecipazione ad una sessione d'esame non ancora conclusa per l'iscrizione al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, ed hanno, alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione al registro, superato l'esame medesimo (la norma in questo caso non sembra porre termini decadenziali)»;
   il vuoto normativo creatosi per la mancata emanazione del regolamento attuativo dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 39 del 2010 è, ad avviso degli interpellanti, il frutto dell'errata interpretazione della disciplina dettata dal decreto legislativo n. 39 del 2010, nel quale sono incorsi il Ministero della giustizia e quello dell'economia e delle finanze; si osserva, infatti, che l'articolo 43 del citato decreto legislativo prevede, in base al combinato disposto dei commi 1 e 4, che è abrogata, ma resta in vigore fino all'emanazione dei regolamenti previsti dal predetto decreto legislativo, la previgente normativa e che, fino all'emanazione di tutti i regolamenti per revisore legale, per revisore legale si intende il soggetto iscritto nel registro dei revisori contabili ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e per società di revisione legale la società di revisione iscritta nell'albo speciale delle società di revisione previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
   appare dunque lecito domandarsi se dall'emanazione solo di alcuni decreti attuativi possa derivare l'abrogazione di tutta la previgente normativa. Se, cioè, una disciplina parziale ed inorganica possa sostituirsi alla complessa regolamentazione in materia di revisione legale formatasi e consolidatasi in numerosi anni di produzione legislativa e applicazione pratica della stessa; appare evidente, come dimostrano i fatti, che ciò non sia possibile e che assumere, contrariamente a quanto previsto dalla legge, la sostituzione di norme che non possono essere applicate alla compiuta disciplina previgente determina (come ha determinato) un grave vuoto normativo, con incertezze e confusione in una materia tanto delicata quanto sicuramente è quella del controllo legale dei conti;
   per comprendere gli effetti dell'indirizzo interpretativo assunto dalla Ragioneria generale dello Stato, che nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze cura la materia della revisione legale, giova presentare il caso di un giovane commercialista al quale, in data 7 agosto 2013, la Consip spa comunicava il diniego all'iscrizione nel registro dei revisori legali disposto con decreto del 23 luglio 2013 dell'ispettore generale di finanza. La motivazione indicata nel decreto a supporto del diniego di iscrizione al registro è la mancanza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 2010, che dispone che: «Possono chiedere l'iscrizione al registro le persone fisiche che: a) sono in possesso dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob; b) sono in possesso di una laurea almeno triennale, tra quelle individuate con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob; c) hanno svolto il tirocinio, ai sensi dell'articolo 3; d) hanno superato l'esame di idoneità professionale di cui all'articolo 4». Nelle premesse del provvedimento di diniego viene rilevato dal direttore generale di finanza sia il mancato svolgimento da parte della giovane commercialista di un esame di idoneità professionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 39 del 2010, sia la mancata acquisizione, alla data del 13 settembre 2012, del diritto di essere iscritto nel registro ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto ministeriale n. 145 del 2012, in quanto la giovane commercialista in questione ha concluso il periodo del tirocinio triennale successivamente al 13 settembre 2012, data di entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale n. 145 del 2012. Non si comprende come si fa a sostenere che la dottoressa in questione non ha superato l'esame di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 39 del 2010, se manca il regolamento che deve disciplinare l'esame;
   intanto, mentre la Ragioneria generale dello Stato dispone il rigetto delle domande d'iscrizione nel registro dei revisori legali per il mancato superamento dell'esame di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 39 del 2010, esame non ancora disciplinato dal Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la Consip spa introita i versamenti, ammontanti ad euro 50, effettuati dai richiedenti l'iscrizione a titolo di copertura delle spese di segreteria, e lo Stato i circa 16 euro della marca da bollo che necessariamente deve essere apposta sulla domanda di iscrizione;
   è di tutta evidenza come il vuoto normativo determinatosi sta producendo effetti paradossali, la cui gravità evidenzia l'insensatezza di un'interpretazione, che oggi appare chiaramente priva di fondamento normativo, fortemente voluta dai Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, che in maniera, a giudizio degli interpellanti, gravemente miope hanno determinato la paralisi di un pubblico registro, al quale non è più consentito accedere, tranne per chi ne aveva già acquisito il diritto –:
   se non si ritenga opportuno rivedere senza indugio l'errata interpretazione che ha prodotto questo vuoto normativo, ripristinando l'applicazione della «vecchia» disciplina fino all'emanazione di tutti i regolamenti attuativi del decreto legislativo n. 39 del 2010, come peraltro risulta chiaramente rinvenibile nel disposto dell'articolo 43 del decreto medesimo;
   in subordine, se non si ritenga opportuno quanto meno procedere senza indugio all'adozione del regolamento attuativo dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 39 del 2010, disciplinando l'esame richiesto per l'accesso al registro e disponendo adeguate e ragionevoli equipollenze con l'esame di Stato per l'accesso alla professione di dottore commercialista e di esperto contabile, eliminando in tal modo l'incresciosa situazione generatasi, tale per cui un pubblico registro risulta oggi di fatto trasformato in quella che agli interpellanti appare una casta chiusa, a scandaloso svantaggio, una volta di più in Italia, dei giovani professionisti.
(2-00222) «Zanetti, Dellai».


Elementi in merito alla realizzazione di un deposito temporaneo di scorie radioattive nel territorio di Saluggia, anche in relazione alla possibilità di individuare un sito unico di stoccaggio nazionale – 2-00235

B)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dello sviluppo economico, per sapere – premesso che:
   in data 25 settembre 2013, il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo riceveva una missiva dal sindaco del comune di Saluggia, signor Firmino Barberis, che rendeva note diverse preoccupazioni relative al sito Eurex di Saluggia, più volte oggetto di sindacato ispettivo sia in questa che nelle precedenti legislature, anche con il supporto della capogruppo di minoranza, signora Paola Olivero;
   nello specifico, il signor Barberis faceva presente che, nonostante il parere negativo del comune di Saluggia, dopo due conferenze di servizi, il Ministro interpellato emanava, in data 30 luglio 2013, un decreto, ai sensi dell'articolo 24, quarto comma, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 27 del 2012, per autorizzare la Sogin a costruire a Saluggia un impianto denominato Waste Management Facility (WMF) «destinato a condizionare e trattare i rifiuti solidi radioattivi dell'impianto Eurex»;
   il luogo dove dovrebbe sorgere l'impianto WMF non gode dei criteri di edificabilità; occorre, quindi, che il comune deliberi sulla modifica del piano regolatore;
   secondo il sindaco, «il parere negativo è stato dato con lo scopo di sollecitare il Ministero e gli enti preposti a fare azioni concrete per individuare il sito unico nazionale dove portare i rifiuti radioattivi di Saluggia e degli altri otto comuni italiani sede di impianti e centrali nucleari, tre dei quali sono in Piemonte»;
   sul territorio del comune di Saluggia sono giacenti oltre i 2/3 delle scorie radioattive presenti in Italia, sotto forma di rifiuti sia liquidi che solidi;
   in data 19 settembre 2013, l'Ispra rendeva noto che «sulla base della vigilanza svolta in data 28 agosto 2013 da questo Istituto, alla presenza di funzionari dell'ARPA Piemonte, il bacino WP719 risulta essere completamente drenato e privo di sedimenti e le operazioni di bonifica sono da ritenersi completate (...). Si informa, infine, che questo Istituto ha richiesto alla SOGIN un programma in merito alle successive modalità di gestione in sicurezza della WP719, che preveda la dismissione della stessa ai fini della raccolta degli effluenti liquidi e la predisposizione di un sistema alternativo» –:
   come mai non sia stato ancora individuato il sito unico di stoccaggio nazionale, anche alla luce delle diverse posizioni assunte dai comuni coinvolti e, in particolare, da quello di Saluggia;
   quando si preveda l'individuazione dello stesso sito e quale sia la tempistica di realizzazione;
   come mai si continuino a costruire, come nel caso del comune di Saluggia, depositi temporanei, investendo ingenti risorse che, invece, dovrebbero essere destinate alla realizzazione del sito unico nazionale;
   come mai il Governo non abbia sollecitato l'Ispra nell'elaborare i criteri di idoneità tecnica per la localizzazione del sito di stoccaggio di scorie, visto che gli stessi dovevano essere individuati entro dicembre del 2012, come da dichiarazione del Viceministro del lavoro e delle politiche sociali pro tempore, Michel Martone, nel rispondere all'interpellanza urgente n. 2-01655, resoconto stenografico dell'Assemblea della seduta n. 689 del 20 settembre 2012;
   quali siano il reale valore e il peso che il Governo intende attribuire alla pronuncia che il consiglio comunale sarà tenuto ad adottare relativamente al decreto di cui in premessa;
   come mai nel citato decreto non si faccia riferimento alla necessità della valutazione di impatto ambientale.
(2-00235) «Bobba, Lavagno, Anzaldi, Bargero, Mariastella Bianchi, Biondelli, Boccuzzi, Bonifazi, Bonomo, Borghi, Paola Bragantini, Bratti, Casellato, Cenni, D'Ottavio, Damiano, Fiorio, Fregolent, Gelli, Grassi, Gribaudo, Gozi, Lacquaniti, Magorno, Mariani, Mattiello, Nardella, Patriarca, Pellegrino, Portas, Realacci, Rocchi, Rossomando, Taricco, Zan, Zaratti, Pastorelli».


Tempi e modalità di attuazione della legge n. 85 del 2009, con particolare riferimento all'istituzione della banca dati nazionale del dna e all'emanazione dei regolamenti per l'accesso ai ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria – 2-00233

C)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per sapere – premesso che:
   con l'approvazione della legge n. 85 del 2009, l'Italia ha aderito al Trattato di Prüm, firmato da Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Austria il 27 maggio 2005. Tale trattato è volto a rafforzare la cooperazione di polizia in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità transfrontaliera e all'immigrazione clandestina. La citata legge istituisce la banca dati del dna presso il Ministero dell'interno e il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del dna presso il Ministero della giustizia. Vengono, in particolare, tenuti distinti il luogo di raccolta e confronto dei profili del dna (banca dati nazionale del dna) dal luogo di estrazione dei predetti profili e di conservazione dei relativi campioni biologici (laboratorio centrale presso l'amministrazione penitenziaria), nonché dal luogo di estrazione dei profili provenienti da reperti (laboratori delle forze di polizia o altrimenti specializzati, come il reparto investigazioni scientifiche di Parma);
   l'articolo 19 della suddetta legge pone, inoltre, a carico del Governo l'obbligo di inviare periodicamente al Parlamento una relazione sull'attività della banca dati nazionale del dna e del laboratorio centrale per la medesima banca dati. Fino al 2011, a tale obbligo ha adempiuto il Ministro della giustizia; nel 2012 ha, invece, provveduto il Ministro dell'interno;
   l'articolo 16 della legge demanda ad un regolamento di delegificazione, ancora non emanato, la disciplina attuativa della legge. Attraverso tale atto – che doveva essere emanato entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge – dovevano essere regolamentati: il funzionamento e l'organizzazione della banca dati e del laboratorio centrale; le modalità di trattamento, di accesso e di comunicazione dei dati; le tecniche e le modalità di analisi e conservazione dei campioni biologici; i tempi di conservazione dei profili del dna e dei campioni biologici; le attribuzioni dei responsabili della banca dati e del laboratorio centrale; le competenze tecnico-professionali del personale addetto alla banca dati e al laboratorio centrale; le modalità ed i termini di esercizio dei poteri conferiti al comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie; le modalità di cancellazione dei profili del DNA e di distruzione dei relativi campioni biologici;
   in data 20 settembre 2012, il Sottosegretario alla giustizia, Antonino Gullo, a seguito di un'interrogazione a risposta immediata in Commissione giustizia della Camera dei deputati affermava che «è stata, infatti, predisposta la bozza di regolamento attuativo di cui all'articolo 16 della legge n. 85 del 2009, che è stata condivisa da tutte le Autorità partecipanti, eccezione fatta dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali. Peraltro, il Ministero della Giustizia, sin dal 3 febbraio 2011, ha formalmente provveduto a trasmettere il parere favorevole sul testo approntato e, più di recente nel maggio 2012, ha confermato la propria immediata disponibilità a porre in essere tutte le attività necessarie per l'approvazione definitiva dello schema di regolamento da sottoporre al Consiglio dei Ministri. A sua volta, il Ministero dell'Interno, con nota del 27 luglio 2012, si è riservato di convocare tra le Amministrazioni interessate una nuova riunione, allo stato non indetta»;
   l'articolo 18 della legge delegava il Governo ad emanare, entro un anno, uno o più decreti legislativi per provvedere all'integrazione dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria mediante l'istituzione di ruoli tecnici nei quali inquadrare il personale da impiegare nelle attività del laboratorio centrale. Il Governo ha esercitato la delega con il decreto legislativo n. 162 del 2010. Le procedure concorsuali per l'assunzione dei ruoli tecnici della polizia penitenziaria non potranno, però, essere avviate prima della definizione dei regolamenti attuativi da parte dei rispettivi ministeri;
   il Sottosegretario alla giustizia, Antonino Gullo, nella risposta all'interrogazione sopra citata, a proposito dell'articolo 18 della legge, affermava che «per quanto concerne le attività di stretta competenza del Ministero della Giustizia, si è già provveduto – a norma dell'articolo 18 della legge citata – a predisporre il decreto attuativo per l'istituzione dei ruoli tecnici in cui verrà inquadrato il personale di Polizia penitenziaria, impiegato nel laboratorio centrale della Banca dati del DNA. Il provvedimento è già entrato in vigore nel settembre 2010 (decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162) e sono stati predisposti anche i tre regolamenti attuativi previsti per la determinazione dei profili professionali dei ruoli tecnici del Corpo di Polizia penitenziaria, per le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli tecnici del Corpo di Polizia penitenziaria e, infine, per la disciplina delle modalità di svolgimento dei corsi di formazione relativi alle suddette qualifiche. Per il primo regolamento si è in attesa, soltanto, del concerto del Ministero dell'Economia, per il secondo del parere delle associazioni sindacali, mentre per il terzo devono essere acquisiti i concerti prescritti per legge. Sottolineo, peraltro, che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, per la parte di competenza, ha anche posto in essere numerosissime iniziative. Tra le altre, segnalo che sul capitolo 1752 del bilancio della Giustizia sono state finanziate risorse pari a euro 18.074.462,00, per la realizzazione del laboratorio centrale del DNA. È stato stipulato il contratto per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile destinato a sede del laboratorio centrale, che sarà pronto a breve. È stata, inoltre, indetta una gara pubblica in ambito comunitario per l'approvvigionamento di “strumenti elettronici ed arredi tecnici da utilizzare presso il laboratorio centrale del DNA”. La fornitura è stata aggiudicata per un importo pari a euro 4.198.000,00 ed è stata consegnata a dicembre 2011»;
   in data 7 dicembre 2012, in merito all'attuazione della legge, la Commissione europea, con la presentazione della relazione sull'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera («decisione di Prüm») (COM(2012)732), ha lamentato il ritardo di alcuni Stati membri, tra cui l'Italia, nella realizzazione degli adeguamenti tecnici necessari allo scambio automatizzato di dati relativi al dna e alle impronte digitali;
   in data 31 gennaio 2013, il giornale Il Fatto quotidiano riportava che sono stati spesi sedici milioni di euro per la realizzazione del laboratorio centrale del dna e che «il 2 ottobre 2010, viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo che prevede l'istituzione dei “ruoli tecnici del personale del Corpo di polizia penitenziaria”: operatori, revisori, periti e direttori. Il numero delle persone necessarie a mandare avanti il Laboratorio è 37. Non centinaia, appena 37. Eppure il Dap non riesce a bandire i concorsi, che devono essere aperti all'esterno»;
   in risposta al sopracitato articolo, il vice capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dottore Luigi Pagano, comunicava al quotidiano che: «al momento dell'attribuzione dell'incarico conferito dalla legge n. 85 del 2009 l'Amministrazione Penitenziaria ha iniziato tempestivamente il complesso iter che doveva portare alla creazione del Laboratorio centrale d'analisi del Dna e all'indizione dei concorsi riguardante i ruoli tecnici della Polizia Penitenziaria delegata a condurre il laboratorio;
   secondo, la gestione dei fondi accreditati all'Amministrazione è stata estremamente oculata; sono stati realizzati, in tutti i 207 istituti della nazione, i gabinetti per il prelievo dei reperti biologici sia dei detenuti già presenti che degli ingressi futuri, formato il personale, creato, presso la C.R. di Rebibbia, il laboratorio centrale completandolo di attrezzature tecnologicamente all'avanguardia; terzo, il laboratorio allo stato non è fermo, bensì sono in corso le procedure per l'accreditamento dello stesso che saranno avviate dai biologi della Università di Tor Vergata; quarto, le procedure concorsuali per l'assunzione dei ruoli tecnici della Polizia Penitenziaria, infine, avranno inizio non appena saranno varati, dai competenti organi, i regolamenti attuativi; quinto, non mi sembra di vedere nelle altre forze di Polizia un desiderio di accaparramento del Laboratorio né, invero, il Dap sarebbe disponibile a “passare la mano”»;
   da quanto è dato sapere, ad oggi circa cinquanta nazioni nel mondo si sono dotate di una banca dati nazionale del dna. Il Regno Unito ha avviato la banca dati nazionale del dna nel 1995. Ad oggi, il loro database include più di 5 milioni di profili. La Francia, invece, ha avviato la banca dati nazionale del dna nel 1999. Ad oggi, il loro database include 1.5 milioni di profili. Il tasso di crescita dell'adozione di un programma nazionale per la realizzazione di una banca dati del dna aumenta esponenzialmente: si stima che nel 2015 il 60 per cento della popolazione mondiale vivrà in nazioni dotate di database di dna;
   i benefici derivanti dalla messa in funzione della banca dati nazionale del dna aumenteranno all'aumentare dei profili genetici memorizzati nella stessa. Uno dei benefici più evidenti derivanti dall'adozione della banca dati nazionale del dna è l'aumento fino al 60 per cento della probabilità di identificazione del colpevole a partire dal campione di dna raccolto sulla scena del crimine;
   la ratifica del trattato di Istanbul impegna il nostro Paese ad intensificare tutti gli sforzi per prevenire la violenza sulle donne e, in particolare, il femminicidio. L'utilizzo della banca dati nazionale del dna ha dimostrato, nei Paesi in cui è stata attivata, di poter contribuire alla riduzione delle violenze sessuali grazie alla rapida identificazione del colpevole, con conseguente effetto psicologico positivo in termini di propensione alla denuncia dei crimini di tipo sessuale da parte delle vittime. Per quanto riguarda le violenze sessuali, infatti, l'uso dell'analisi del dna combinato con l'adozione di una banca dati nazionale del dna aumenta enormemente la probabilità di identificare il colpevole. Non è raro, infatti, che chi si macchia di tale tipo di violenza sia recidivo, per cui l'uso della banca dati del dna rende le indagini decisamente più efficaci. Nel Regno Unito, ad esempio, nel biennio 2006-2007, oltre un terzo dei crimini di violenza sessuale sono stati risolti grazie al ricorso alla banda dati nazionale del dna –:
   quale sia lo stato dell’iter relativo ai regolamenti attuativi previsti per le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria e per la disciplina delle modalità di svolgimento dei corsi di formazione relativi alle suddette qualifiche;
   se il Governo sia intenzionato, e in quali tempi e modi, a dare piena attuazione alla legge n. 85 del 2009 e rendere, così, immediatamente operativa la banca dati nazionale del dna.
(2-00233) «Tartaglione, Giuliani, Simoni, Taranto, Morani, Roberta Agostini, Venittelli, Bruno, Manfredi, Pisicchio, Valeria Valente, Moretti, Verini, Manzi, Rostan, Marzano, Scalfarotto, Bossa, Tidei, Salvatore Piccolo, Bonavitacola, Valiante, Mattiello, Preziosi, Famiglietti, Scanu, Paolucci, Pastorino, Coccia, Miccoli, Gullo, Gadda, Albanella, Mongiello, Iacono, D'Incecco, Amoddio, Amendola, Gozi, Capone, De Menech, Fontanelli».


Chiarimenti ed iniziative in merito alla diffusione in agricoltura di organismi geneticamente modificati, con particolare riferimento all'adozione delle cosiddette misure di coesistenza – 2-00223

D)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro della salute, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per sapere – premesso che:
   il concetto di inquinamento irreversibile è previsto nella direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001 che, per l'emissione deliberata nell'ambiente degli organismi geneticamente modificati, al quarto punto dei considerando, riporta quanto segue: «gli organismi viventi immessi nell'ambiente in grandi o piccole quantità per scopi sperimentali o come prodotti commerciali possono riprodursi e diffondersi oltre le frontiere nazionali, interessando così altri Stati membri; gli effetti di tali emissioni possono essere irreversibili»;
   in materia di organismi geneticamente modificati, l'obbligo comunitario, in virtù dei trattati di Roma, prevale sul limite costituzionale interno solo quando non tocca principi e diritti fondamentali previsti dalla Costituzione, come il diritto all'integrità dell'ambiente previsto all'articolo 9;
   sin dal mese di aprile 2013, il Ministro della salute pro tempore a richiesto alla Commissione europea di effettuare una nuova valutazione del Mon810 ed ha definito adeguate le misure di gestione che avrebbero dovuto essere obbligatorie per tutti gli utilizzatori degli organismi geneticamente modificati;
   è noto che nel giugno 2013, in provincia di Pordenone, è stata avviata la prima semina di mais geneticamente modificato; si è a conoscenza anche della presenza di altri campi seminati con mais geneticamente modificato, senza tuttavia averne un quadro completo. I campi sono arrivati a fioritura e taluni anche a trebbiatura senza che alcuna azione preventiva o riparativa da parte delle autorità competenti sia stata effettuata;
   la mozione n. 1-00015, votata dalla Camera dei deputati nel mese di luglio 2013, impegna il Governo ad assumere iniziative urgenti in relazione all'avvenuta semina di mais geneticamente modificato, su tutto il territorio italiano, al fine di evitare ogni forma di possibile contaminazione ambientale e delle produzioni agricole locali;
   in seguito i Ministeri competenti annunciavano l'emanazione di un decreto interministeriale, sempre in forza dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003 per vietare la coltivazione del Mon810 sul territorio nazionale, adducendo come motivazione anche un recentissimo approfondimento tecnico scientifico dell'Ispra che evidenzia l'impatto negativo degli organismi transgenici sulla biodiversità, non escludendo rischi su organismi acquatici (già evidenziati da un parere dell'Efsa del dicembre 2011); tale divieto è così in vigore fino all'adozione delle misure previste dal regolamento (CE) n. 178/2002 e, comunque, per un periodo di massimo diciotto mesi;
   il decreto interministeriale, in vigore dal 12 agosto 2013, stabilisce che: «La coltivazione di varietà di mais MON810, provenienti da sementi geneticamente modificate è vietata nel territorio nazionale, fino all'adozione di misure comunitarie di cui all'articolo 54, comma 3 del regolamento (CE) 178/2002 del 28 gennaio 2002» senza fornire alcuna linea di azione a riguardo dei campi ove la semina è già avvenuta e ove fioritura e trebbiatura sono tuttora in corso;
   sempre i Ministeri competenti hanno sottolineato che le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, cui l'Italia si conforma, ribadiscono la legittimità di misure di coesistenza che salvaguardino le colture tradizionali e biologiche e che dovrebbero essere adottate dalle regioni conformemente alla sentenza n. 116 del 2006 della Corte costituzionale;
   nel rispondere ad una consultazione pubblica lanciata dal Commissario europeo all'agricoltura, Dacian Ciolos, che ha riunito 45 mila risposte di cittadini (il 96 per cento) e di addetti ai lavori in Europa, i partecipanti hanno confermato la loro «fiducia» nel biologico: lo acquistano più di otto consumatori su dieci in quanto i prodotti biologici sono privi di organismi geneticamente modificati e di residui di pesticidi. Nell'ottica della tutela ambientale i consumatori europei sono anche disposti a pagare un prezzo più elevato per portarli in tavola –:
   se per le coltivazioni di mais Mon810 ancora in essere sia in corso una qualche misura di controllo ai fini della tutela della biodiversità, prevedendo eventuali verifiche di contaminazione delle coltivazioni di mais circostanti;
   se non si ritenga urgente assumere iniziative per chiarire la normativa attinente agli organismi geneticamente modificati e renderla finalmente univoca, senza lacune o contraddizioni, con quanto disposto dalla normativa comunitaria;
   se il Governo intenda adoperarsi per l'adozione delle misure di coesistenza su tutto il territorio nazionale.
(2-00223) «Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Nuti».