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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 24 settembre 2013

TESTO AGGIORNATO AL 26 SETTEMBRE 2013

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 24 settembre 2013.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Archi, Baretta, Bergamini, Berretta, Biancofiore, Blazina, Bocci, Boccia, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Bray, Brunetta, Caparini, Carrozza, Casero, Castiglione, Cicchitto, D'Alia, Dambruoso, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Fassina, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Frusone, Galan, Gebhard, Giachetti, Ginefra, Alberto Giorgetti, Gozi, Kyenge, La Russa, Legnini, Leone, Letta, Lorenzin, Lupi, Manciulli, Marazziti, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Mogherini, Orlando, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Polidori, Realacci, Sani, Santelli, Sereni, Speranza, Tinagli, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Archi, Balduzzi, Baretta, Bergamini, Berretta, Biancofiore, Blazina, Bocci, Boccia, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Bray, Brunetta, Caparini, Carrozza, Casero, Castiglione, Cicchitto, D'Alia, Dambruoso, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Fassina, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Frusone, Galan, Gebhard, Giachetti, Ginefra, Alberto Giorgetti, Gozi, Kyenge, La Russa, Legnini, Leone, Letta, Lorenzin, Lupi, Manciulli, Marazziti, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Mogherini, Orlando, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Polidori, Realacci, Sani, Santelli, Sereni, Speranza, Tinagli, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 23 settembre 2013 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

  DORINA BIANCHI: «Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, concernenti la disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione degli idrocarburi dovute dai titolari delle concessioni, e altre norme per la riduzione delle emissioni nocive derivanti dalle attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio» (1612);

  AIELLO: «Disposizioni per la stabilizzazione dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili e di pubblica utilità nella regione Calabria» (1613).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   I Commissione (Affari costituzionali):
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CIRIELLI: «Modifica dell'articolo 131 della Costituzione, concernente l'istituzione della Regione dei due Principati» (32);
  SERENI ed altri: «Disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi particolari e istituzione del Registro pubblico dei rappresentanti di interessi» (724) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VII e XI;
  MARCO MELONI ed altri: «Disciplina dell'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani che si trovano temporaneamente all'estero» (1056) Parere delle Commissioni III e V;
   VI Commissione (Finanze):
  BARBANTI ed altri: «Disposizioni concernenti la disciplina e il regime tributario delle banche a carattere regionale» (1351) Parere delle Commissioni I, V e XIV;
   VIII Commissione (Ambiente)
:
  VALIANTE e REALACCI: «Modifica all'articolo 145 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione» (941) Parere delle Commissioni I, V e X;
   XII Commissione (Affari sociali)
:
  CECCONI ed altri: «Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora» (1131) Parere delle Commissioni I e V.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

  Il presidente del Senato, con lettera in data 20 settembre 2013, ha comunicato che sono state approvate, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento del Senato, le seguenti risoluzioni:
   risoluzione della 14a Commissione (Politiche dell'Unione europea) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (COM(2013) 451 final) e sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (COM(2013) 452 final) (atto Senato Doc. XVIII, n. 18), che è trasmessa alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   risoluzione della 11a Commissione (Lavoro) sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione al programma di ricerca e sviluppo a sostegno di una vita attiva e autonoma avviato congiuntamente da più Stati membri (COM(2013) 500 final) (atto Senato Doc. XVIII, n. 19), che è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 20 settembre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge 7 agosto 1997, n. 270, la relazione sullo stato di attuazione degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio, aggiornata al secondo trimestre del 2013 (Doc. CIX, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Viceministro degli affari esteri.

  Il Viceministro degli affari esteri, con lettera pervenuta in data 23 settembre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il decreto ministeriale concernente l'adozione del piano di rientro per l'estinzione dei debiti del Ministero degli affari esteri, per obbligazioni relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, riferita all'anno 2013.

  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri), alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Comunicazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

  Fintecna Spa, con lettera in data 16 settembre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, comunicazioni concernenti atti comportanti spese per emolumenti o retribuzioni, con l'indicazione del nominativo dei destinatari e dell'importo dei relativi compensi.
  Queste comunicazioni sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 23 settembre 2013, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Lettera rettificativa n. 1 al progetto di bilancio generale per l'esercizio 2014 – Stato delle spese per sezione – Sezione III – Commissione (COM(2013) 644 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'attivazione dello strumento di flessibilità (COM(2013) 647 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa la possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due Parti (COM(2013) 648 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

  Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 23 settembre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione concernente l'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (atto Senato n. 1015), riguardante interventi di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province autonome effettuati dalla componente aerea del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

  Questa segnalazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Comunicazione di nomina ministeriale.

  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 16 settembre 2013, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del dottor Antonio Granara a commissario straordinario del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna.

  Questa comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Richiesta di parere parlamentare su proposta di nomina.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di governo, con lettera in data 24 settembre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 2010, n. 76, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Andrea Graziosi a componente del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) (11).
  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A al resoconto della seduta del 20 settembre 2013, a pagina 3, seconda colonna, sedicesima riga, dopo la parola: «II,» si intende inserita la seguente: «III,».

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: CAUSI ED ALTRI; ZANETTI; CAPEZZONE ED ALTRI; MIGLIORE ED ALTRI: DELEGA AL GOVERNO RECANTE DISPOSIZIONI PER UN SISTEMA FISCALE PIÙ EQUO, TRASPARENTE E ORIENTATO ALLA CRESCITA (A.C. 282-950-1122-1339-A)

A.C. 282-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 282-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
   all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole:
a gettoni di presenza, rimborsi o compensi con le seguenti: a compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;
   all'articolo 4, comma 3, primo periodo, dopo le parole: all'evasione fiscale aggiungere le seguenti: , al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo,;
   all'articolo 16, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Dai decreti legislativi con le seguenti: Dall'attuazione della delega;
   all'articolo 16, comma 2, dopo le parole: persegue l'obiettivo della riduzione della pressione tributaria sui contribuenti aggiungere le seguenti:, anche attraverso la crescita economica;

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 4.13, 11.100 e 11.101, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 282-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale e procedura).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione, nonché del diritto dell'Unione europea e di quelli dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, con particolare riferimento al rispetto del vincolo di irretroattività delle norme tributarie di sfavore, in coerenza con quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, secondo gli specifici princìpi e criteri direttivi indicati negli articoli da 2 a 16 della presente legge, nonché secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
   a) tendenziale uniformità della disciplina riguardante le obbligazioni tributarie, con particolare riferimento ai profili della solidarietà, della sostituzione e della responsabilità;
   b) coordinamento e semplificazione delle discipline concernenti gli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti, al fine di agevolare la comunicazione con l'amministrazione finanziaria in un quadro di reciproca e leale collaborazione, anche attraverso la previsione di forme di contraddittorio propedeutiche all'adozione degli atti di accertamento dei tributi;
   c) coerenza e tendenziale uniformità dei poteri in materia tributaria e delle forme e modalità del loro esercizio, anche attraverso la definizione di una disciplina unitaria della struttura, efficacia ed invalidità degli atti dell'amministrazione finanziaria e dei contribuenti, escludendo comunque la possibilità di sanatoria per la carenza di motivazione e di integrazione o di modifica della stessa nel corso del giudizio;
   d) tendenziale generalizzazione del meccanismo della compensazione tra crediti d'imposta vantati dal contribuente e debiti tributari a suo carico.

  2. I decreti legislativi tengono altresì conto dell'esigenza di assicurare la responsabilizzazione dei diversi livelli di governo, integrando o modificando la disciplina dei tributi in modo che sia definito e chiaramente individuabile, per ciascun tributo, il livello di governo che beneficia delle relative entrate, con una relazione fra tributo e livello di governo determinata, ove possibile, in funzione dell'attinenza del presupposto d'imposta e, comunque, garantendo l'esigenza di salvaguardare i princìpi di coesione e di solidarietà nazionale.
  3. Almeno uno degli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 dovrà essere deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo riferisce ogni quattro mesi alle Commissioni parlamentari competenti per materia in ordine all'attuazione della delega. In sede di prima applicazione il Governo riferisce alle Commissioni entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine, il Governo, effettuando un apposito monitoraggio in ordine allo stato di attuazione dell'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate e dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane disposta dall'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, riferisce alle Commissioni parlamentari competenti per materia anche in relazione ad eventuali modifiche normative.
  5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti legislativi. Qualora la proroga sia concessa, i termini per l'emanazione dei decreti legislativi sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato.
  6. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
  6-bis. Le relazioni tecniche allegate agli schemi di decreto legislativo emanati ai sensi della delega di cui alla presente legge indicano, per ogni ipotesi di intervento, l'impatto di gettito, gli effetti distributivi sui contribuenti, le implicazioni in termini di finanza locale e gli aspetti amministrativi e gestionali per il contribuente e per l'Amministrazione.
  7. Il Governo è autorizzato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui alla presente legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con le modalità di cui al presente articolo.
  8. Nei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione dei testi unici e delle disposizioni organiche che regolano le relative materie, provvedendo ad abrogare espressamente le norme incompatibili.
  9. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale dei decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge con le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione delle norme incompatibili.
  10. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

A.C. 282-A – Proposte emendative

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.
(Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale e procedura).

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
  e) previsione di una relazione da trasmettere alle competenti Commissioni parlamentari ogniqualvolta il Governo modifichi ovvero introduca nuove disposizioni tributarie. Tale relazione deve riportare l'impatto di gettito, gli effetti distributivi sui contribuenti, le implicazioni in termini di finanza locale.
1. 100. Busin.

A.C. 282-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Revisione del catasto dei fabbricati).

  1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, una revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati su tutto il territorio nazionale, attribuendo a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita, applicando, in particolare, per le unità immobiliari urbane censite nel catasto dei fabbricati i seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) assicurare, ai sensi della legislazione vigente, il coinvolgimento dei comuni nel cui territorio sono collocati gli immobili, anche al fine di assoggettare a tassazione gli immobili ancora non censiti, assicurando il coordinamento con il processo di attivazione delle funzioni catastali decentrate, ai sensi della legislazione vigente in materia, nonché con quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, e dall'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
   b) prevedere strumenti, da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, atti a facilitare l'individuazione e, eventualmente, il corretto classamento degli immobili non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d'uso ovvero la categoria catastale attribuita, dei terreni edificabili accatastati come agricoli, nonché degli immobili abusivi, individuando a tal fine specifici incentivi e forme di trasparenza e valorizzazione delle attività di accertamento svolte dai comuni in quest'ambito, nonché definendo moduli organizzativi che facilitino la condivisione in via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni, dei dati e dei documenti e la loro coerenza ai fini dell'accatastamento delle unità immobiliari;
   b-bis) incentivare ulteriori sistemi di restituzione grafica delle mappe catastali basati sulla sovrapposizione del rilievo areofotogrammetrico all'elaborato catastale;
   c) definire gli ambiti territoriali del mercato immobiliare di riferimento;
   d) valorizzare e stabilizzare le esperienze di decentramento catastale comunale già avviate in via sperimentale, affinché possano costituire modelli gestionali flessibili ed adattabili alle specificità dei diversi territori, nonché semplificare le procedure di esercizio delle funzioni catastali decentrate, ivi comprese le procedure di regolarizzazione degli immobili di proprietà pubblica, e le procedure di incasso e riversamento dei diritti e dei tributi speciali catastali;
   e) operare con riferimento ai rispettivi valori normali, approssimati dai valori medi ordinari, espressi dal mercato nel triennio antecedente l'anno di entrata in vigore del decreto legislativo;
   f) rideterminare le definizioni delle destinazioni d'uso catastali, distinguendole in ordinarie e speciali, tenendo conto delle mutate condizioni economiche e sociali e delle conseguenti diverse utilizzazioni degli immobili;
   g) determinare il valore patrimoniale medio ordinario secondo i seguenti parametri:
    1) per le unità immobiliari a destinazione catastale ordinaria, mediante un processo estimativo che:
     1.1) utilizza il metro quadrato come unità di consistenza, specificando i criteri di calcolo della superficie dell'unità immobiliare;
     1.2) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale anche all'interno di uno stesso comune;
     1.3) qualora i valori non possano essere determinati sulla base delle funzioni statistiche di cui al presente numero, applica la metodologia di cui al numero 2);
    2) per le unità immobiliari a destinazione catastale speciale, mediante un processo estimativo che:
     2.1) opera sulla base di procedimenti di stima diretta con l'applicazione di metodi standardizzati e di parametri di consistenza specifici per ciascuna destinazione catastale speciale;
     2.2) qualora non sia possibile fare riferimento diretto ai valori di mercato, utilizza il criterio del costo, per gli immobili a carattere prevalentemente strumentale, e il criterio reddituale, per gli immobili per i quali la redditività costituisce l'aspetto prevalente;
   h) determinare la rendita media ordinaria per le unità immobiliari mediante un processo estimativo che con riferimento alle medesime unità di consistenza previste per la determinazione del valore patrimoniale medio ordinario di cui alla lettera g):
    1) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra i redditi da locazione medi, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, qualora sussistano dati consolidati nel mercato delle locazioni;
    2) qualora non vi sia un consolidato mercato delle locazioni, applichi ai valori patrimoniali specifici saggi di redditività desumibili dal mercato, nel triennio antecedente l'anno di entrata in vigore del decreto legislativo;
   i) prevedere meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari urbane, in relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di riferimento e comunque non al di sopra del valore di mercato;
   l) prevedere, per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico e artistico, come individuate ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, adeguate riduzioni del valore patrimoniale medio ordinario di cui alla lettera g) e della rendita media ordinaria di cui alla lettera h), che tengano conto dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione, nonché del complesso dei vincoli legislativi alla destinazione, all'utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro.

  2. Le funzioni statistiche di cui al comma 1, lettera g), numero 1.2), e lettera h), numero 1), tengono conto della complessità delle variabili determinanti i fenomeni analizzati, utilizzando metodologie statistiche riconosciute a livello scientifico.
  3. Il Governo è delegato, altresì, ad emanare, con i decreti legislativi di cui al comma 1, norme dirette a:
   a) ridefinire il funzionamento e le competenze delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale, anche includendovi la validazione delle funzioni statistiche di cui al comma 1 e introducendo procedure deflattive del contenzioso, nonché modificare la loro composizione, anche in funzione delle nuove competenze attribuite, assicurando la presenza in esse di rappresentanti dell'Agenzia delle entrate, di rappresentanti degli enti locali, i cui criteri di nomina sono fissati d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di professionisti, di tecnici e di docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e rurale, di esperti di statistica e di econometria anche indicati dalle associazioni di categoria del settore immobiliare, di magistrati appartenenti rispettivamente alla giurisdizione ordinaria e amministrativa, nonché, per le Commissioni censuarie provinciali di Trento e Bolzano, di rappresentanti delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
   b) assicurare la cooperazione tra l'Agenzia delle entrate e i comuni, con particolare riferimento alla raccolta e allo scambio delle informazioni necessarie all'elaborazione dei valori patrimoniali e delle rendite, introducendo piani operativi, concordati tra comuni o gruppi di comuni e l'Agenzia, volti a stabilire modalità e tempi certi per il rispetto di tali piani, nonché al fine di potenziare e semplificare l'accessibilità, da parte dei comuni, dei professionisti e dei cittadini ai dati catastali e della pubblicità immobiliare, attraverso l'integrazione dei dati immobiliari e l'interoperabilità dei sistemi informativi pubblici locali, regionali e centrali in materia catastale e territoriale; in assenza dei piani di cui alla presente lettera l'Agenzia delle entrate provvederà a determinare, in via provvisoria, valori e rendite che esplicheranno efficacia sino all'attribuzione definitiva, da parte della stessa Agenzia, con oneri a carico dei comuni;
   c) prevedere per l'Agenzia delle entrate la possibilità di impiegare, mediante apposite convenzioni, ai fini delle rilevazioni, tecnici indicati dagli ordini e dai collegi professionali, nonché di utilizzare i dati e le informazioni sugli immobili posseduti, forniti direttamente dai contribuenti;
   d) garantire, a livello nazionale da parte dell'Agenzia delle entrate, l'uniformità e la qualità dei processi e il loro coordinamento e monitoraggio, nonché la coerenza dei valori e dei redditi rispetto ai dati di mercato nei rispettivi ambiti territoriali;
   e) utilizzare, in deroga alle disposizioni dell'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel quadro della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate, adeguati strumenti di comunicazione, anche collettiva, compresi quelli telematici, per portare a conoscenza degli intestatari catastali le nuove rendite, in aggiunta alla notifica mediante affissione all'albo pretorio;
   f) prevedere, al fine di garantire la massima trasparenza del processo di revisione del sistema estimativo, la pubblicazione delle funzioni statistiche di cui al comma 1, lettera g), numero 1.2), e di cui al comma 1, lettera h), numero 1), e delle relative note metodologiche ed esplicative;
   g) procedere alla ricognizione, al riordino, alla variazione e all'abrogazione delle norme vigenti che regolano il sistema catastale dei fabbricati, nonché alla revisione delle sanzioni tributarie previste per la violazione di norme catastali;
   h) individuare, a conclusione del complessivo processo di revisione catastale, il periodo d'imposta dal quale sono applicate le nuove rendite e i nuovi valori patrimoniali;
   i) garantire l'invarianza del gettito delle singole imposte il cui presupposto e la cui base imponibile sono influenzati dalle stime di valori patrimoniali e rendite, a tal fine prevedendo, contestualmente all'efficacia impositiva dei nuovi valori, la modifica delle relative aliquote impositive, delle eventuali deduzioni, detrazioni o franchigie, finalizzate ad evitare un aggravio del carico fiscale, con particolare riferimento alle imposte sui trasferimenti e all'imposta municipale propria (IMU), prevedendo anche la tutela dell'unico immobile non di lusso e tenendo conto, nel caso delle detrazioni relative all'IMU, delle condizioni socio-economiche e dell'ampiezza e della composizione del nucleo familiare, come rappresentate nell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), anche alla luce dell'evoluzione, fino alla piena attuazione della revisione prevista dal presente articolo, cui sarà soggetto il sistema tributario locale;
   l) prevedere un meccanismo di monitoraggio, attraverso una relazione del Governo al Parlamento da trasmettere entro sei mesi dall'attribuzione dei nuovi valori catastali, nonché attraverso successive relazioni, in merito agli effetti, articolati a livello comunale, del processo di revisione di cui al presente articolo, al fine di verificare l'invarianza di gettito e la necessaria gradualità, anche mediante successivi interventi correttivi;
   m) prevedere, in aggiunta alle necessarie forme di tutela giurisdizionale, particolari e appropriate misure di tutela anticipata del contribuente in relazione all'attribuzione delle nuove rendite, anche nella forma dell'autotutela amministrativa, con obbligo di risposta entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza;
   n) prevedere, contestualmente all'efficacia impositiva dei nuovi valori, l'aggiornamento delle modalità di distribuzione dei trasferimenti perequativi attraverso i fondi di riequilibrio e i fondi perequativi della finanza comunale;
   o) prevedere un regime fiscale agevolato che incentivi la messa in sicurezza degli immobili;
   o-bis) per le unità immobiliari colpite da eventi sismici o da altri eventi calamitosi, prevedere abbattimenti del carico fiscale che tengano conto delle condizioni di inagibilità o inutilizzabilità determinate da tali eventi;
   p) prevedere che le funzioni amministrative di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo sono esercitate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi e agli effetti del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280.

  4. Dall'attuazione dei commi 1 e 3 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, per le attività previste dai medesimi commi 1 e 3 devono prioritariamente essere utilizzate le strutture e le professionalità esistenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.
(Revisione del catasto dei fabbricati).

  Sopprimerlo.
2. 1. Laffranco.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dei comuni aggiungere le seguenti: ovvero delle unioni o delle associazioni di comuni, per lo svolgimento di funzioni associate,
2. 3. Busin.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: atti a facilitare aggiungere le seguenti: gli accertamenti fiscali sui cambi di proprietà per i quali non risultino movimenti bancari.
2. 6. Laffranco.

  Al comma 1, lettera b-bis), aggiungere in fine le parole: e disporne la pubblicazione
2. 104. Pesco, Pisano, Ruocco, Barbanti, Cancelleri,Villarosa.

  Al comma 1, lettera b-bis), aggiungere in fine le parole: e renderne possibile l'accesso al pubblico.
2. 104.(Testo modificato nel corso della seduta). Pesco, Pisano, Ruocco, Barbanti, Cancelleri, Villarosa.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le parole: facilitare e supportare concretamente l'attività dei comuni, unioni di comuni od associazioni di comuni per lo svolgimento di funzioni associate, nella cooperazione con l'Agenzia delle entrare mediante il rafforzamento delle attività svolte dagli enti locali aventi valenza catastale-fiscale, sulla base delle norme vigenti come previsto dall'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dall'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'articolo 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.
2. 10. Busin.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: dai valori medi ordinari aggiungere le seguenti: ridotti almeno del 20 per cento

  Conseguentemente alla lettera i), sopprimere le parole: e comunque non al di sopra del valore di mercato.
2. 11. Laffranco.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
  f-bis) considerare come non si valutino come fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni; resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni.
2. 12. Busin.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
  f-bis) prevedere meccanismi di aggiornamento periodico delle classificazioni censite, in base alle mutate condizioni degli immobili e delle loro funzionalità e di aggiornamento degli accatastamenti delle unità immobiliari censite non in corrispondenza della loro effettiva consistenza e destinazione d'uso.
2. 13. Bernardo, Laffranco.

  Al comma 1, lettera g), numero 1.2), dopo la parola: localizzazione aggiungere le seguenti:, gli oneri di gestione e manutenzione.
2. 14. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

  Al comma 1, lettera h), numero 1), dopo la parola: localizzazione aggiungere le seguenti:, gli oneri di gestione e manutenzione.
2. 16. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

  Al comma 1, lettera h), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: di cui sono pubblicati i relativi valori e metodi di determinazione.
2. 17. Pesco, Pisano, Ruocco, Barbanti, Cancelleri, Villarosa.

  Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione, nonché.
2. 20. Paglia, Ragosta, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Al comma 1, lettera l), dopo le parole: oneri di manutenzione aggiungere le seguenti:, di gestione.
2. 22. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

  Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
  m) prevedere che al fine del prelievo tributario sugli immobili, siano considerati tassabili, con attribuzione di rendita figurativa desunta con i principi previsti dal presente articolo, gli immobili abusivi, ma con adeguate modalità, stante la particolare tipologia di tali immobili di natura illecita; a dette tipologie di immobili non può essere riconosciuta alcuna agevolazione o esenzione.
2. 23. Sandra Savino.

  Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
  m) prevedere, per le unità immobiliari censite, ma dismesse da qualunque destinazione d'uso da più di cinque anni, adeguate riduzioni del valore patrimoniale e reddituale, che tengano conto degli oneri di manutenzione e conservazione e dell'accertato stato di dismissione.
2. 24. Bernardo, Laffranco.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di ottenere al più presto effetti perequativi nelle imposte sui fabbricati basate sulla redditività degli stessi, si provvede con priorità alla revisione del sistema estimativo nella parte afferente la determinazione delle rendite.
2. 26. Pagano.

  Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: volti a stabilire modalità e tempi certi per il rispetto di tali piani con le seguenti: che prevedano anche modalità e tempi certi di attuazione dei piani medesimi
2. 110. De Menech.
(Approvato)

  Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: con oneri a carico dei comuni.
*2. 100. Paglia, Ragosta, Lavagno.

  Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: con oneri a carico dei comuni.
*2. 106. Lorenzo Guerini, Fragomeli, De Menech, Marco Di Maio.

  Al comma 3, lettera b), sostituire in fine le parole: a carico dei comuni. con le seguenti: da definire e suddividere adeguatamente.
*2. 100.(Testo modificato nel corso della seduta). Paglia, Ragosta, Lavagno.
(Approvato)

  Al comma 3, lettera b), sostituire in fine le parole: a carico dei comuni. con le seguenti: da definire e suddividere adeguatamente.
*2. 106.(Testo modificato nel corso della seduta). Lorenzo Guerini, Fragomeli, De Menech, Marco Di Maio.
(Approvato)

  Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
  c-bis) adottare specifiche sanzioni pecuniarie per i responsabili dei servizi delle Amministrazioni comunali che, senza giustificato motivo, pur a conoscenza attraverso la relativa documentazione di situazioni di abusivismo, non segnalano agli appositi organi competenti tali situazioni ovvero non provvedono ad intervenire ai sensi della normativa di settore;
2. 101. Busin.

  Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
  d-bis) definire soluzioni sostenibili in materia di ripartizione delle dotazioni di risorse umane, materiali e finanziarie dei soggetti che esercitano le funzioni catastali, in coerenza con l'attuazione del nuovo catasto;
2. 39. Fragomeli, De Menech, Marco Di Maio, Lorenzo Guerini.
(Approvato)

  Al comma 3, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
  i-bis) prevedere che, con riferimento a quanto stabilito dalla lettera i), gli incrementi di imposta derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 non possano superare il 20 per cento delle imposte attualmente gravanti. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 provvedono ad individuare le modalità temporali con le quali i suddetti incrementi sono applicati progressivamente, anche mediante successivi interventi correttivi;

  Conseguentemente, alla lettera l), sopprimere le parole: e la necessaria gradualità.
2. 47. Laffranco.

  Al comma 3, lettera p), aggiungere, in fine, le parole: e dalla Regione autonoma e dagli enti locali della Valle d'Aosta, ai sensi e agli effetti del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 142.
2. 51. Marguerettaz.
(Approvato)

  Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
  q) prevedere che l'omesso o tardivo adempimento delle operazioni di riclassamento e di revisione degli estimi rilevi ai fini della responsabilità amministrativa per danno erariale a carico del responsabile dell'ufficio competente.
*2. 52. Paglia, Ragosta, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
  q) prevedere che l'omesso o tardivo adempimento delle operazioni di riclassamento e di revisione degli estimi rilevi ai fini della responsabilità amministrativa per danno erariale a carico del responsabile dell'ufficio competente.
*2. 103. Busin.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
  q) riformare, d'intesa con la regione Friuli Venezia Giulia, la disciplina della notificazione degli atti tavolari.
2. 105. Rosato.
(Approvato)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del presente articolo, previa verifica della situazione congiunturale del mercato immobiliare e del comparto edilizio, entrano in vigore il 1o gennaio 2018.
2. 54. Laffranco.

A.C. 282-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale).

  1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 e con particolare osservanza dei principi e criteri generali di delega indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 del medesimo articolo 1, in funzione del raggiungimento degli obiettivi di semplificazione e riduzione degli adempimenti, di certezza del diritto, nonché di uniformità e chiarezza nella definizione delle situazioni giuridiche soggettive attive e passive dei contribuenti e delle funzioni e dei procedimenti amministrativi, norme dirette a:
   a) attuare una complessiva razionalizzazione e sistematizzazione della disciplina dell'attuazione e dell'accertamento relativa alla generalità dei tributi;
   b) definire una metodologia di rilevazione dell'evasione fiscale, riferita a tutti i principali tributi, basata sul confronto tra i dati della contabilità nazionale e quelli acquisiti dall'anagrafe tributaria, utilizzando, a tal fine, criteri trasparenti e stabili nel tempo, dei quali deve essere garantita un'adeguata pubblicizzazione;
   c) prevedere che i risultati siano calcolati e pubblicati con cadenza annuale;
   d) istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze una commissione, senza diritto a compensi, emolumenti, indennità o rimborsi di spese, composta da un numero massimo di quindici esperti indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dalla Banca d'Italia e dalle altre amministrazioni interessate; la commissione, che si avvale del contributo delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e delle autonomie locali, redige un rapporto annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, al fine di:
    1) diffondere le misurazioni sull'economia non osservata, assicurando la massima disaggregazione possibile dei dati a livello territoriale, settoriale e dimensionale;
    2) valutare l'ampiezza e la diffusione dell'evasione fiscale e contributiva, effettuando una stima ufficiale dell'ammontare delle risorse sottratte al bilancio pubblico dall'evasione fiscale e contributiva e assicurando la massima disaggregazione possibile dei dati a livello territoriale, settoriale e dimensionale;
    3) illustrare le strategie e gli interventi definiti e attuati dall'amministrazione pubblica per contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva;
    4) evidenziare i risultati ottenuti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva;
    5) individuare le linee di intervento e di prevenzione contro la diffusione del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva, nonché quelle volte a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali;
   e) definire le linee di intervento per favorire l'emersione di base imponibile, anche attraverso l'emanazione di disposizioni per l'attuazione di misure finalizzate al contrasto d'interessi fra contribuenti, selettivo e con particolare riguardo alle aree maggiormente esposte al mancato rispetto dell'obbligazione tributaria, definendo attraverso i decreti legislativi le più opportune fasi applicative e le eventuali misure di copertura finanziaria nelle fasi di implementazione.
   f) prevedere che il Governo rediga annualmente, anche con il contributo delle regioni in relazione ai loro tributi e a quelli degli enti locali del proprio territorio, un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva da presentare alle Camere contestualmente alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, distinguendo tra imposte accertate e riscosse nonché tra le diverse tipologie di avvio delle procedure di accertamento, in particolare evidenziando i risultati del recupero di somme dichiarate e non versate e della correzione di errori nella liquidazione delle dichiarazioni; prevedere che il Governo indichi, altresì, le strategie per il contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, aggiorni e confronti i risultati con gli obiettivi, evidenziando, ove possibile, il recupero di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.
  (Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale).

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
  c-bis) prevedere che le azioni svolte per il contrasto all'evasione fiscale siano pubblicate sul sito ufficiale dell'Agenzia delle entrate, indicando il numero e la tipologia delle azioni svolte, suddivise per settore e per regione, al fine di consentire la massima trasparenza ed efficacia del contrasto all'evasione.
* 3. 1. Pesco, Cancelleri, Villarosa.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
  c-bis) prevedere che le azioni svolte per il contrasto all'evasione fiscale siano pubblicate sul sito ufficiale dell'Agenzia delle entrate, indicando il numero e la tipologia delle azioni svolte, suddivise per settore e per regione, al fine di consentire la massima trasparenza ed efficacia del contrasto all'evasione.
* 3. 100. Busin.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  2. La commissione di cui al comma 1, lettera d), nell'ambito del rapporto di cui alla medesima lettera d) provvede altresì a riferire, con specifici referti o sezioni, in merito alle particolari modalità di evasione ed elusione poste in essere dai cittadini stranieri, individuando le necessarie misure di contrasto.
3. 7. Laffranco.

A.C. 282-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale).

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera f), il Governo è altresì delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme che prevedano, coordinandola con le procedure di bilancio di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, la redazione, da parte del Governo medesimo, di un rapporto annuale, allegato al disegno di legge di bilancio, sulle spese fiscali, intendendosi per tale qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, sulla base di metodi e di criteri stabili nel tempo, che consentano anche un confronto con i programmi di spesa e la realizzazione di valutazioni sull'efficacia di singole misure agevolative, eventualmente prevedendo l'istituzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di una commissione composta da un numero massimo di quindici esperti indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle altre amministrazioni interessate, senza diritto a gettoni di presenza, rimborsi o compensi, la quale potrà avvalersi del contributo delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e delle autonomie locali.
  2. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme dirette a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, ferma restando la priorità di tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e istruzione, nonché dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica. Il Governo assicura, con gli stessi decreti legislativi, in funzione delle maggiori entrate ovvero delle minori spese realizzate anche con l'attuazione del comma 1 del presente articolo e del presente comma, la razionalizzazione e la stabilizzazione dell'istituto della destinazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti.
  3. Le maggiori entrate rivenienti dal contrasto all'evasione fiscale e dalla progressiva limitazione dell'erosione fiscale devono essere attribuite esclusivamente al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale di cui all'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, e successive modificazioni. Al Fondo sono interamente attribuiti anche i risparmi di spesa derivanti da riduzione di contributi o incentivi alle imprese, che devono essere destinati alla riduzione dell'imposizione fiscale gravante sulle imprese. Per le finalità di cui al primo e secondo periodo del presente articolo il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme dirette a coordinare le norme di attuazione dei criteri di delega di cui all'articolo 3, comma 1, e di cui al comma 2 del presente articolo con le vigenti procedure di bilancio, definendo in particolare le regole di alimentazione del predetto Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, le cui dotazioni possono essere destinate soltanto ai fini indicati dalla normativa istitutiva del Fondo medesimo.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4.
(Monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale).

  Al comma 1, sostituire le parole: a gettoni di presenza, rimborsi o compensi con le seguenti: a compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;.
4. 600. (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: redditi di lavoro dipendente e autonomo aggiungere le seguenti: ivi comprese le agevolazioni per i buoni pasto e per il welfare aziendale.
4. 2. Pagano.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: imprese minori aggiungere le seguenti:, di imprese agricole.
4. 3. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: patrimonio artistico con le seguenti: del patrimonio storico-artistico.
4. 6. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: istruzione, nonché aggiungere le seguenti: dell'agricoltura,
4. 7. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché, sulla base dello stesso criterio, dell'istituto della destinazione dell'8 per mille.
4. 10. Paglia, Ragosta, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Sostituire il comma 3 con i seguenti:
  3. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per l'equità e la riduzione strutturale della pressione fiscale, le cui funzioni assorbono ed integrano quelle del Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale di cui al comma 36 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni.
  4. Le maggiori entrate rivenienti dal contrasto all'evasione fiscale e dalla progressiva limitazione dell'erosione fiscale sono attribuite esclusivamente al Fondo per l'equità e la riduzione strutturale della pressione fiscale. Al Fondo sono interamente attribuiti anche i risparmi di spesa derivanti da riduzione di contributi o incentivi alle imprese. Le risorse del Fondo accertate annualmente mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono destinate alla realizzazione prioritaria delle seguenti finalità:
   a) l'aumento delle detrazioni fiscali per i carichi familiari;
   b) l'aumento degli assegni per il nucleo familiare;
   c) l'aumento delle detrazioni Irpef per lavoro dipendente e per le pensioni;
   d) l'attenuazione della decrescenza della detrazione da lavoro;
   e) agevolazioni a favore dei datori di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato;
   f) la revisione dell'IMU sui beni immobiliari strumentali alle attività economiche.

  5. Il Parlamento, in occasione dell'esame del Documento di economia e finanza (DEF), sulla base del decreto di cui al comma 4, può indicare al Governo le misure da attuare, tra quelle indicate dalle lettere da a) a f) di cui al medesimo comma.
  6. Per le finalità di cui al comma 4 del presente articolo il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme dirette a coordinare le norme di attuazione dei criteri di delega di cui all'articolo 3, comma 1, e di cui al comma 2 del presente articolo con le vigenti procedure di bilancio, definendo in particolare le regole di alimentazione del predetto Fondo per l'equità e la riduzione strutturale della pressione fiscale, le cui dotazioni possono essere destinate soltanto ai fini indicati dal comma 4 del presente articolo.
4. 13. Paglia, Ragosta, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: all'evasione fiscale aggiungere le seguenti:, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo,.
4. 601. (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: gravante aggiungere le seguenti: sui redditi da lavoro e.
4. 14. Paglia, Ragosta, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

A.C. 282-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Disciplina dell'abuso del diritto ed elusione fiscale).

  1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, la revisione delle vigenti disposizioni antielusive al fine di unificarle al principio generale del divieto dell'abuso del diritto, in applicazione dei seguenti princìpi e criteri direttivi e coordinandoli con quelli contenuti nella Raccomandazione della Commissione europea sulla pianificazione fiscale aggressiva n. 2012/772/UE del 6 dicembre 2012:
   a) definire la condotta abusiva come uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d'imposta, ancorché tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione;
   b) garantire la libertà di scelta del contribuente tra diverse operazioni comportanti anche un diverso carico fiscale e, a tal fine:
    1) considerare lo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali come causa prevalente dell'operazione abusiva;
    2) escludere la configurabilità di una condotta abusiva se l'operazione o la serie di operazioni è giustificata da ragioni extrafiscali non marginali; stabilire che costituiscono ragioni extrafiscali anche quelle che non producono necessariamente una redditività immediata dell'operazione, ma rispondono ad esigenze di natura organizzativa e determinano un miglioramento strutturale e funzionale dell'azienda del contribuente;
   c) prevedere l'inopponibilità degli strumenti giuridici di cui alla lettera a) all'amministrazione finanziaria e il conseguente potere della stessa di disconoscere il relativo risparmio di imposta;
   d) disciplinare il regime della prova ponendo a carico dell'amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare il disegno abusivo e le eventuali modalità di manipolazione e di alterazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati, nonché la loro mancata conformità a una normale logica di mercato, prevedendo, invece, che gravi sul contribuente l'onere di allegare l'esistenza di valide ragioni extrafiscali alternative o concorrenti che giustifichino il ricorso a tali strumenti;
   e) prevedere una formale e puntuale individuazione della condotta abusiva nella motivazione dell'accertamento fiscale, a pena di nullità dell'accertamento stesso;
   f) prevedere specifiche regole procedimentali che garantiscano un efficace contraddittorio con l'amministrazione finanziaria e salvaguardino il diritto di difesa in ogni fase del procedimento di accertamento tributario.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 5.
(Disciplina dell'abuso del diritto ed elusione fiscale).

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: definire aggiungere le seguenti:, anche attraverso una puntuale codifica delle fattispecie rilevanti,

  Conseguentemente, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) incentivare, per le fattispecie non codificate, il ricorso alla disciplina dell'interpello preventivo con procedura abbreviata, anche in linea con quanto previsto dall'articolo 6, comma 2.
5. 6. Businarolo, Ruocco, Pesco, Barbanti, Cancelleri, Villarosa.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: definire aggiungere le seguenti:, anche attraverso una puntuale codifica delle fattispecie rilevanti,
5. 100. Ruocco, Pesco, Barbanti, Cancelleri, Villarosa.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: la condotta fino alla fine della lettera con le seguenti: il concetto di abuso di diritto recependo integralmente le disposizioni della Raccomandazione della Commissione europea sulla pianificazione fiscale aggressiva n. 2012/772/UE del 6 dicembre 2012.
5. 5. Ruocco, Pesco, Barbanti, Cancelleri, Villarosa.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: uso distorto fino alla fine della lettera con le seguenti: un puro artificio o una serie artificiosa di costruzioni che sia stata posta in essere allo scopo di eludere l'imposizione e che comporti un indebito vantaggio fiscale.
5. 4. Ruocco, Pesco, Barbanti, Cancelleri, Villarosa.

  Al comma 1, lettera b), numero 2) sopprimere le parole da: stabilire fino alla fine della lettera.
5. 10. Pesco, Cancelleri, Villarosa.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
  3) esplicitare che non costituisce risparmio di imposta indebito il mero differimento dell'emersione di base imponibile per effetto dell'utilizzo di operazioni sull'azienda, sulle partecipazioni di controllo o sulla soggettività degli enti, relativamente alle quali la normativa fiscale prevede regimi di neutralità fiscale in capo al dante causa dell'operazione e continuità dei valori fiscali in capo all'avente causa.
5. 11. Zanetti, Sottanelli, Sberna.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: e le eventuali modalità fino a: mancata conformità con le seguenti: ed i relativi vantaggi fiscali indebitamente conseguiti, nonché la mancata conformità delle connesse operazioni
5. 12. Ruocco, Pesco, Cancelleri, Villarosa, Barbanti.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo altresì l'abolizione del divieto di prova testimoniale nel processo tributario.
5. 13. Sandra Savino.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
  g) anche in deroga alle regole ordinariamente applicabili, effettuare l'accertamento tributario ed applicare il conseguente regime sanzionatorio in capo al soggetto che consegue l'indebito risparmio d'imposta.
5. 15. Ravetto.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
  g) escludere la compensazione delle spese di giudizio tra le parti in tutti i casi in cui l'Amministrazione finanziaria risulti soccombente all'esito del processo tributario.

  Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sopprimere la lettera e).
5. 16. Pagano.

A.C. 282-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Gestione del rischio fiscale, governance aziendale, tutoraggio, rateizzazione dei debiti tributari e revisione della disciplina degli interpelli).

  1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme che prevedano forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, tra le imprese e l'amministrazione finanziaria, nonché, per i soggetti di maggiori dimensioni, la previsione di sistemi aziendali strutturati di gestione e di controllo del rischio fiscale, con una chiara attribuzione di responsabilità nel quadro del complessivo sistema dei controlli interni, prevedendo a tali fini l'organizzazione di adeguate strutture dell'amministrazione finanziaria dedicate alle predette attività di comunicazione e cooperazione, facendo ricorso alle strutture e alle professionalità già esistenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche.
  2. Il Governo è altresì delegato a prevedere, nell'introduzione delle norme di cui al comma 1, incentivi sotto forma di minori adempimenti per i contribuenti e di riduzioni delle eventuali sanzioni, anche in relazione alla disciplina da introdurre ai sensi dell'articolo 8 e ai criteri di limitazione e di esclusione della responsabilità previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché forme specifiche di interpello preventivo con procedura abbreviata.
  3. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, disposizioni per revisionare e per ampliare il sistema di tutoraggio al fine di garantire una migliore assistenza ai contribuenti, in particolare a quelli di minori dimensioni e operanti come persone fisiche, per l'assolvimento degli adempimenti, per la predisposizione delle dichiarazioni e per il calcolo delle imposte, prevedendo a tal fine anche la possibilità di invio ai contribuenti, e di restituzione da parte di questi ultimi, di modelli precompilati, nonché al fine di assisterli nel processo di consolidamento della capacità fiscale correlato alla crescita e alle caratteristiche strutturali delle imprese.
  4. Nell'introduzione delle norme di cui al comma 3 il Governo prevede l'istituzione di forme premiali, consistenti in una riduzione degli adempimenti, in favore dei contribuenti che aderiscano ai sistemi di tutoraggio.
  5. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, disposizioni volte ad ampliare l'ambito applicativo dell'istituto della rateizzazione dei debiti tributari, in coerenza con la finalità della lotta all'evasione fiscale e contributiva e con quella di garantire la certezza, l'efficienza e l'efficacia dell'attività di riscossione, in particolare:
   a) semplificando gli adempimenti amministrativi e patrimoniali a carico dei contribuenti che intendono avvalersi del predetto istituto;
   b) consentendo al contribuente, anche ove la riscossione del debito sia concentrata nell'atto di accertamento, di attivare meccanismi automatici previsti dalla legge per la concessione della dilazione del pagamento prima dell'affidamento in carico all'agente della riscossione, ove ricorrano specifiche evidenze che dimostrino una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, eliminando le differenze tra la rateizzazione conseguente all'utilizzo di istituti deflattivi del contenzioso, ivi inclusa la conciliazione giudiziale, e la rateizzazione delle somme richieste in conseguenza di comunicazioni di irregolarità inviate ai contribuenti a seguito della liquidazione delle dichiarazioni o dei controlli formali;
   c) procedendo ad una complessiva armonizzazione e omogeneizzazione delle norme in materia di rateizzazione dei debiti tributari, a tal fine anche riducendo il divario, comunque a favore del contribuente, tra il numero delle rate concesse a seguito di riscossione sui carichi di ruolo e numero delle rate previste nel caso di altre forme di rateizzazione;
   d) procedendo ad una revisione della disciplina sanzionatoria, a tal fine prevedendo che ritardi di breve durata nel pagamento di una rata, ovvero errori di limitata entità nel versamento delle rate, non comportino l'automatica decadenza dal beneficio della rateizzazione.

  6. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, disposizioni per la revisione generale della disciplina degli interpelli, allo scopo di garantirne una maggiore omogeneità, anche ai fini di una migliore tutela giurisdizionale e di una maggiore tempestività nella redazione dei pareri, procedendo in tale contesto all'eliminazione delle forme di interpello obbligatorio che non producono benefici ma solo aggravi per i contribuenti e per l'amministrazione.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 6.
(Gestione del rischio fiscale, governance aziendale, tutoraggio, rateizzazione dei debiti tributari e revisione della disciplina degli interpelli).

  Al comma 5, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
  a-bis) prevedendo, con particolare riferimento ai debiti contributivi, che qualora l'applicazione di interessi ed accessori, comprese le sanzioni, sia superiore al tasso di usura, questi possano essere ricalcolati su istanza del debitore, con applicazione degli interessi legali, del solo aggio esattoriale e di una sanzione onnicomprensiva pari al dieci per cento delle imposte e contributi dichiarati e non versati; è ammessa la rateazione del debito così ricalcolato;
6. 8. Palmizio.

  Al comma 5, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
  e) stabilendo che, per tutte le tipologie di rateizzazione, gli interessi dovuti sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti al saggio legale;
  f) stabilendo che, anche nel caso in cui l'inadempimento determini la decadenza dal beneficio della rateizzazione, la sanzione prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, deve essere commisurata all'importo delle rate non versate e non anche a quello dei tributi che rimangono ancora da pagare sulla base del piano di ammortamento;
  g) prevedendo che le norme più favorevoli emanate in sede di esercizio della delega trovino applicazione anche alle rateizzazioni in corso, qualora il contribuente non sia decaduto dal beneficio della rateizzazione.
6. 10. Busin.

  Al comma 5, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
  e) prevedendo che le soglie di punibilità di cui all'articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nel limite di 50.000 euro per ciascun anno solare si applichino anche all'omesso versamento, alle rispettive scadenze, di contributi previdenziali a carico del lavoratore dipendente trattenuti dal datore di lavoro, dichiarati e non versati;
6. 11. Palmizio.

  Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   e) rivedendo, ai fini di una sua migliore armonizzazione, il regime di accesso alla rateizzazione dei debiti fiscali, anche in relazione ai risultati conseguiti in termini di effettiva riscossione, con procedure che garantiscano la massima trasparenza ed oggettività.
6. 100. Paglia, Ragosta, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   e) monitorando, ai fini di una sua migliore armonizzazione, il regime di accesso alla rateizzazione dei debiti fiscali, anche in relazione ai risultati conseguiti in termini di effettiva riscossione, con procedure che garantiscano la massima trasparenza ed oggettività.
6. 100.(Testo modificato nel corso della seduta). Paglia, Ragosta, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.
(Approvato)

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, disposizioni volte a distinguere, ai fini della riscossione frazionata in pendenza di giudizio, tra maggiori imposte accertate a fronte di maggiori redditi o componenti positivi non dichiarati dal contribuente e maggiori imposte accertate a seguito del disconoscimento di componenti negativi, deduzioni o detrazioni indicate in dichiarazione dal contribuente, mantenendo ed eventualmente incrementando la riscossione frazionata per le prime e sospendendola invece, fino alla sentenza di primo grado, per le seconde, ad esclusione di quelle operate ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e sempre che il comportamento del contribuente non integri gli estremi della frode ai sensi del decreto legislativo 9 marzo 2000, n. 74.
6. 13. Zanetti, Sottanelli, Sberna.

  Al comma 6 aggiungere, in fine le parole: , nonché di prevedere la possibilità di interpellare l'amministrazione finanziaria su quesiti o operazioni specifiche, stabilendo un termine congruo entro il quale la stessa è tenuta a rispondere, le conseguenze del mancato rispetto di tale termine e l'obbligatorietà della risposta fornita per l'amministrazione finanziaria.
6. 101. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

A.C. 282-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Semplificazione).

  1. Il Governo è delegato a provvedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1:
   a) alla revisione sistematica dei regimi fiscali e al loro riordino, al fine di eliminare complessità superflue;
   b) alla revisione degli adempimenti, con particolare riferimento a quelli superflui o che diano luogo, in tutto o in parte, a duplicazioni anche in riferimento alla struttura delle addizionali regionali e comunali, ovvero a quelli che risultino di scarsa utilità per l'amministrazione finanziaria ai fini dell'attività di controllo e di accertamento o comunque non conformi al principio di proporzionalità;
   c) alla revisione, a fini di semplificazione, delle funzioni dei sostituti d'imposta e di dichiarazione, dei centri di assistenza fiscale, i quali devono fornire adeguate garanzie di idoneità tecnico-organizzativa, e degli intermediari fiscali, con potenziamento dell'utilizzo dei sistemi informatici, avendo anche riguardo alla tempistica dei versamenti delle addizionali comunali e regionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 7.
(Semplificazione).

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
  d) alla revisione del trattamento fiscale delle borse di studio erogate dagli enti pubblici, dagli istituti di formazione di qualsiasi natura e dagli organismi di ricerca, al fine di consentire agli studenti di poter usufruire dell'intero importo della borsa di studio attraverso l'esenzione dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche.
7. 3. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

A.C. 282-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Revisione del sistema sanzionatorio).

  1. Il Governo è delegato a procedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, alla revisione del sistema sanzionatorio penale secondo criteri di predeterminazione e di proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti, prevedendo: la punibilità con la pena detentiva compresa fra un minimo di sei mesi e un massimo di sei anni, dando rilievo, tenuto conto di adeguate soglie di punibilità, alla configurazione del reato per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e all'utilizzo di documentazione falsa, per i quali non possono comunque essere ridotte le pene minime previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148; l'individuazione dei confini tra le fattispecie di elusione e quelle di evasione fiscale e delle relative conseguenze sanzionatorie; l'efficacia attenuante o esimente dell'adesione alle forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata di cui all'articolo 6, comma 1; la revisione del regime della dichiarazione infedele e del sistema sanzionatorio amministrativo al fine di meglio correlare, nel rispetto del principio di proporzionalità, le sanzioni all'effettiva gravità dei comportamenti; la possibilità di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi o di applicare sanzioni amministrative anziché penali, tenuto anche conto di adeguate soglie di punibilità; l'estensione, ai beni sequestrati nell'ambito di procedimenti penali relativi a delitti tributari, della possibilità, per l'autorità giudiziaria, di affidare in custodia giudiziale tali beni agli organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta al fine di utilizzarli direttamente per le proprie esigenze operative.
  2. Il Governo è delegato altresì a definire, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, la portata applicativa della disciplina del raddoppio dei termini, prevedendo che tale raddoppio si verifichi soltanto in presenza di effettivo invio della denuncia, ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, effettuato entro un termine correlato allo scadere del termine ordinario di decadenza, fatti comunque salvi gli effetti degli atti di controllo già notificati alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 8.
(Revisione del sistema sanzionatorio).

  Al comma 1, dopo le parole: conseguenze sanzionatorie aggiungere le seguenti:, prevedendo la non punibilità delle fattispecie di abuso del diritto ed elusive sia ai fini amministrativi che penali.
8. 100. Busin.

  Al comma 1, sostituire le parole: e del sistema con le seguenti:, prevedendo sanzioni differenziate nelle ipotesi di semplice errore di fatto o di diritto nella dichiarazione; la revisione del sistema.
8. 2. Pagano.

  Al comma 2, sostituire la parola: prevedendo con la seguente: esplicitando.
  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole da:, fatti comunque salvi fino alla fine del comma.
8. 1. Zanetti, Sottanelli, Sberna.

A.C. 282-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo).

  1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per il rafforzamento dei controlli, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) rafforzare i controlli mirati da parte dell'amministrazione finanziaria, utilizzando in modo appropriato e completo gli elementi contenuti nelle banche di dati e prevedendo, ove possibile, sinergie con altre autorità pubbliche nazionali, europee e internazionali, al fine di migliorare l'efficacia delle metodologie di controllo, con particolare rafforzamento del contrasto delle frodi carosello, degli abusi nelle attività di incasso e trasferimento di fondi (money transfer) e di trasferimento di immobili, dei fenomeni di alterazione delle basi imponibili attraverso un uso distorto del transfer pricing e di delocalizzazione fittizia di impresa, nonché delle fattispecie di elusione fiscale;
   b) prevedere l'obbligo di garantire l'assoluta riservatezza nell'attività conoscitiva e di controllo fino alla completa definizione dell'accertamento; l'effettiva osservanza, nel corso dell'attività di controllo, del principio di ridurre al minimo gli ostacoli al normale svolgimento dell'attività economica del contribuente, garantendo in ogni caso il rispetto del principio di proporzionalità; rafforzare il contraddittorio nella fase di indagine e la subordinazione dei successivi atti di accertamento e di liquidazione all'esaurimento del contraddittorio procedimentale;
   c) potenziare e razionalizzare i sistemi di tracciabilità dei pagamenti, prevedendo espressamente i metodi di pagamento sottoposti a tracciabilità e promuovendo adeguate forme di coordinamento con gli Stati esteri, in particolare con gli Stati membri dell'Unione europea, nonché favorendo una corrispondente riduzione dei relativi oneri bancari;
    d) incentivare, mediante una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l'utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti;
   e) verificare la possibilità di introdurre meccanismi atti a contrastare l'evasione dall'IVA dovuta sui beni e servizi intermedi, facendo in particolare ricorso al meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge), nonché di introdurre il meccanismo della deduzione base da base per alcuni settori;
   f) rafforzare la tracciabilità dei mezzi di pagamento ai fini del riconoscimento, ai fini fiscali, di costi, oneri e spese sostenuti, e prevedere disincentivi all'utilizzo del contante, nonché incentivi all'utilizzo della moneta elettronica;
   g) prevedere specifici strumenti di controllo relativamente alle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici;
   h) procedere alla revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali, anche in funzione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e di potenziamento dell'efficienza dell'azione amministrativa, nonché ai fini di una più razionale ripartizione delle funzioni tra le diverse agenzie;
   h-bis) prevedere l'introduzione, in linea con le raccomandazioni degli organismi internazionali e con le eventuali decisioni in sede europea, tenendo anche conto delle esperienze internazionali, di sistemi di tassazione delle attività transnazionali, ivi comprese quelle connesse alla raccolta pubblicitaria, basati su adeguati meccanismi di stima delle quote di attività imputabili alla competenza fiscale nazionale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 9.
(Rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo).

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: di trasferimento di immobili, aggiungere le seguenti: in particolare, in tale ambito, avviando indagini anche per gli anni pregressi, sui trasferimenti di immobili per i quali non risultano movimenti bancari.
9. 102. Laffranco.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
  a-bis) prevedere, con riferimento al commercio ambulante, di reintrodurre il documento unico di regolarità contributiva (DURC), che dovrà essere esibito in particolare al rinnovo delle licenze o alle relative modifiche;
9. 100. Laffranco.

  Al comma 1, lettera f) sostituire le parole da: rafforzare fino a: di pagamento con le seguenti: ridurre il limite dei pagamenti non tracciabili, nonché rafforzare la tracciabilità anche
9. 6. Paglia, Ragosta, Lavagno.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: A tal fine, verificare la possibilità di prevedere importi crescenti delle detrazioni di cui all'articolo 15 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al crescere delle spese effettuate annualmente mediante moneta elettronica;
9. 7. Coppola.

  Al comma 1, dopo la lettera h-bis) aggiungere la seguente:
  i) disporre il passaggio di Equitalia sotto il diretto controllo del Ministero dell'economia e delle finanze.
9. 12. Zanetti, Sottanelli, Sberna.

  Al comma 1, dopo la lettera h-bis) aggiungere la seguente:
  rafforzare il controllo e gli indirizzi strategico-programmatici del Ministero dell'economia e delle finanze sulla società Equitalia.
9. 12. (Testo modificato nel corso della seduta) Zanetti, Sottanelli, Sberna.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo la lettera h-bis) aggiungere la seguente:
  i) rafforzare il monitoraggio ed il controllo delle situazioni patrimoniali dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441, mediante l'istituzione di una banca dati nazionale pubblicata sul sito ufficiale dell'Agenzia delle entrate, senza ulteriori oneri a carico dello Stato.
9. 103. Ruocco, Pesco, Cancelleri, Villarosa.

  Al comma 1, dopo la lettera h-bis) aggiungere la seguente:
  i) prevedere per le eventuali necessità derivanti dalle funzioni previste dagli articoli precedenti, il rafforzamento degli organici delle agenzie fiscali attraverso il ricorso a forme semplificate di mobilità tra le pubbliche amministrazioni.
9. 101. Pagano.

A.C. 282-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali).

  1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente, nonché per l'accrescimento dell'efficienza nell'esercizio dei poteri di riscossione delle entrate, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) rafforzamento e razionalizzazione dell'istituto della conciliazione nel processo tributario, anche in un'ottica di deflazione del contenzioso e di coordinamento con la disciplina del contraddittorio fra contribuente e amministrazione nelle fasi amministrative di accertamento del tributo, con particolare riguardo a quei contribuenti nei confronti dei quali si configurano violazioni di minore entità;
   b) incremento della funzionalità della giurisdizione tributaria, in particolare attraverso interventi riguardanti:
    1) la distribuzione territoriale dei componenti delle commissioni tributarie;
    2) l'eventuale composizione monocratica dell'organo giudicante in relazione a controversie di modica entità e comunque non attinenti a fattispecie connotate da particolari complessità o rilevanza economico-sociale, con conseguente regolazione, secondo i criteri propri del processo civile, delle ipotesi di inosservanza dei criteri di attribuzione delle controversie alla cognizione degli organi giudicanti monocratici o collegiali, con connessa disciplina dei requisiti di professionalità necessari per l'esercizio della giurisdizione in forma monocratica;
    3) revisione delle soglie in relazione alle quali il contribuente può stare in giudizio anche personalmente;
    4) il massimo ampliamento dell'utilizzazione della posta elettronica certificata per le comunicazioni e notificazioni;
    5) l'attribuzione e la durata, anche temporanea e rinnovabile, degli incarichi direttivi;
    6) i criteri di determinazione del trattamento economico spettante ai componenti delle commissioni tributarie;
    7) la semplificazione e razionalizzazione della disciplina relativa al meccanismo di elezione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, in particolare attraverso la concentrazione delle relative competenze e funzioni direttamente in capo al Consiglio medesimo e la previsione di forme e modalità procedimentali idonee ad assicurare l'ordinato e tempestivo svolgimento delle elezioni;
    8) il rafforzamento della qualificazione professionale dei componenti delle commissioni tributarie, al fine di assicurarne l'adeguata preparazione specialistica;
    9) l'uniformazione e generalizzazione degli strumenti di tutela cautelare nel processo tributario;
    10) la previsione dell'immediata esecutorietà, estesa a tutte le parti in causa, delle sentenze delle commissioni tributarie;
   c) riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, nel rispetto della loro autonomia, al fine di:
    1) assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione, rivedendo la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisca, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale;
    2) prevedere gli adattamenti e le innovazioni normative e procedurali più idonee ad assicurare lo snellimento delle procedure di recupero dei crediti di modesta entità, nonché dispositivi, adottabili facoltativamente dagli enti locali, di definizione agevolata dei crediti già avviati alla riscossione coattiva, con particolare riguardo ai crediti di minore entità unitaria;
    3) assicurare competitività, certezza e trasparenza nei casi di esternalizzazione delle funzioni in materia di accertamento e di riscossione, nonché adeguati strumenti di garanzia dell'effettività e della tempestività dell'acquisizione diretta da parte degli enti locali delle entrate riscosse, attraverso la revisione dei requisiti per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l'emanazione di linee guida per la redazione di capitolati di gara e per la formulazione dei contratti di affidamento o di servizio, l'introduzione di adeguati strumenti di controllo, anche ispettivo, la pubblicizzazione, anche on-line, dei contratti stipulati e l'allineamento degli oneri e dei costi in una misura massima stabilita con riferimento all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, o con riferimento ad altro congruo parametro;
    4) prevedere l'affidamento dei predetti servizi nel rispetto della normativa europea, nonché l'adeguata valorizzazione e messa a disposizione delle autonomie locali delle competenze tecniche, organizzative e specialistiche in materia di entrate degli enti locali accumulate presso le società iscritte all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché presso le aziende del gruppo Equitalia, anche attraverso un riassetto organizzativo del gruppo stesso che tenda ad una razionale riallocazione delle risorse umane a disposizione;
    5) definire, anche con il coinvolgimento dei comuni e delle regioni, un quadro di iniziative volto a rafforzare, in termini organizzativi, all'interno degli enti locali, le strutture e le competenze specialistiche utili ad accrescere le capacità complessive di gestione dei propri tributi, nonché di accertamento e recupero delle somme evase; individuare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, idonee iniziative per rafforzare all'interno degli enti locali le strutture e le competenze specialistiche necessarie per la gestione diretta della riscossione, ovvero per il controllo delle strutture esterne affidatarie, anche definendo le modalità e i tempi per la gestione associata di tali funzioni; riordinare la disciplina delle aziende pubbliche locali preposte alla riscossione e alla gestione delle entrate in regime di affidamento diretto;
    6) assoggettare le attività di riscossione coattiva a regole pubblicistiche, a garanzia dei contribuenti, prevedendo, in particolare, che gli enti locali possano riscuotere i tributi e le altre entrate con lo strumento del ruolo esclusivamente in forma diretta o con società interamente partecipate ovvero avvalendosi delle società del gruppo Equitalia, subordinatamente alla trasmissione a queste ultime di informazioni idonee all'identificazione della natura e delle ragioni del credito, con la relativa documentazione;
    7) prevedere un codice deontologico dei soggetti affidatari dei servizi di riscossione e degli ufficiali della riscossione, da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
    8) prevedere specifiche cause di incompatibilità per i rappresentanti legali, amministratori o componenti degli organi di controllo interni dei soggetti affidatari dei servizi;
   d) rafforzamento, costante aggiornamento, piena informatizzazione e condivisione tra gli uffici competenti dei meccanismi di monitoraggio e analisi statistica circa l'andamento, in pendenza di giudizio, e circa gli esiti del contenzioso tributario, al fine di assicurare la tempestività, l'omogeneità e l'efficacia delle scelte dell'amministrazione finanziaria in merito alla gestione delle controversie, nonché al fine di verificare la necessità di eventuali revisioni degli orientamenti interpretativi dell'amministrazione stessa, ovvero di interventi di modifica della normativa tributaria vigente;
   e) individuazione di criteri di maggior rigore nell'applicazione del principio della soccombenza ai fini del carico delle spese del giudizio, con conseguente limitazione del potere discrezionale del giudice di disporre la compensazione delle spese in casi diversi dalla soccombenza reciproca;
   f) contemperamento delle esigenze di efficacia della riscossione con i diritti del contribuente, in particolare per i profili attinenti alla tutela dell'abitazione, allo svolgimento dell'attività professionale e imprenditoriale, alla salvaguardia del contribuente in situazioni di grave difficoltà economica, con particolare riferimento alla disciplina della pignorabilità dei beni e della rateizzazione del debito.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 10.
(Revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali).

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: rafforzamento e razionalizzazione dell'istituto della conciliazione nel processo tributario con le seguenti: riduzione delle sanzioni applicabili con l'istituto della conciliazione nel processo tributario per le violazioni di minore entità e rafforzamento e razionalizzazione del medesimo istituto.
10. 102. Ruocco, Pesco, Barbanti, Cancelleri, Villarosa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dell'istituto della conciliazione fino alla fine della lettera, con le seguenti: degli istituti deflattivi del contenzioso (conciliazione giudiziale, accertamento con adesione, acquiescenza, mediazione, adesione all'invito al contraddittorio, adesione ai verbali di constatazione) prevedendo, altresì, percentuali di riduzione delle sanzioni inversamente proporzionali all'entità della violazione commessa;
10. 100. Ruocco, Pesco, Cancelleri, Villarosa, Barbanti.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, stabilendo percentuali di riduzione delle sanzioni inversamente proporzionali all'entità della violazione commessa;
10. 2. Ruocco, Pesco, Barbanti, Cancelleri, Villarosa.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 10) aggiungere il seguente:
  10-bis) Individuazione di criteri di maggior rigore nell'applicazione del princìpio della soccombenza ai fini del carico delle spese del giudizio, con conseguente limitazione del potere discrezionale del giudice di disporre la compensazione delle spese in casi diversi dalla soccombenza reciproca.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 6), sopprimere la parola: esclusivamente;

  Al medesimo comma 1 sopprimere la lettera e).
10. 500. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 10) aggiungere il seguente:
  11) l'attuazione di un sistema di monitoraggio, ai fini statistici, delle attività delle commissioni tributarie, senza ulteriori oneri a carico dello Stato.
10. 103. Pesco, Ruocco, Cancelleri, Villarosa.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 10) aggiungere il seguente:
  11) il rafforzamento del contenuto informativo della relazione ministeriale sull'attività delle commissioni tributarie.
10. 103. (Testo modificato nel corso della seduta) Pesco, Ruocco, Cancelleri, Villarosa.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire le parole da: assicurare fino a: riscossione con le seguenti: prevedere prioritariamente la possibilità da parte degli enti locali di svolgere in via autonoma l'attività di riscossione, ed in via subordinata, nei casi di esternalizzazione delle funzioni in materia di accertamento e di riscossione, assicurare competitività, certezza e trasparenza,
10. 7. Pesco, Cancelleri, Villarosa.

  Al comma 1, lettera c), numero 4), sopprimere le parole da: nonché presso fino alla fine del numero.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), numero 6), sopprimere le parole da: ovvero fino alla fine del numero.
10. 104. Pesco, Ruocco, Villarosa, Cancelleri.

  Al comma 1, lettera c), numero 6), dopo le parole: ovvero avvalendosi aggiungere le seguenti: in via transitoria e nelle more della riorganizzazione interna degli Enti stessi.
10. 104.(Testo modificato nel corso della seduta). Pesco, Ruocco, Villarosa, Cancelleri.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera c), numero 6), sopprimere le parole da: prevedendo fino alla fine del numero.
10. 105. Sottanelli.

  Al comma 1, lettera c), numero 6), sostituire le parole da: con lo strumento del ruolo fino a: interamente partecipate con le seguenti: esclusivamente in forma diretta o con società interamente partecipate, con società sottoposte a controllo pubblico, con i soggetti di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
10. 106. Bruno Bossio.

  Al comma 1, lettera c), numero 8), aggiungere, in fine, le parole:, prevedendo altresì l'esclusività della funzione giurisdizionale e trasformando le attuali commissioni tributarie in tribunali tributari e corti d'appello tributarie.
10. 107. Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:
  Art. 10-bis. – (Revisione della disciplina e della organizzazione del processo tributario e della giurisdizione tributaria). – 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad attuare, con i decreti di cui all'articolo 1, la revisione della disciplina e dell'organizzazione del processo tributario e della giurisdizione tributaria, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) attribuzione al giudice tributario di tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie, conformemente a quanto indicato dalle decisioni della Corte costituzionale in materia;
   b) previsione della facoltà di definizione conciliativa tra le parti di quanto forma oggetto del processo tributario parallelamente all'evolversi del processo stesso in ogni sua fase e grado, stragiudizialmente e anche su invito da parte dei collegi giudicanti;
   c) garantito accesso del contribuente alla tutela giurisdizionale, senza preclusioni limitative in grado di condizionarla;
   d) identificazione degli atti tributari autonomamente impugnabili davanti al giudice tributario entro termini di decadenza specificamente predeterminati;
   e) articolazione del processo tributario in tre gradi di giudizio: i primi due, da espletarsi da tribunali tributari e da corti d'appello tributarie, quali organi della giurisdizione tributaria derivanti dalle commissioni tributarie provinciali e regionali così come riordinate dall'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, aventi rispettivamente sede nei capoluoghi di provincia e di regione, il terzo, demandato ad apposita Sezione tributaria della Corte di Cassazione, composta da trenta giudici, ripartiti in cinque sottosezioni in ragione della materia, di cui la prima presieduta dal Presidente della Sezione tributaria e le altre da uno dei loro componenti, con l'espressa previsione che il Presidente della Sezione tributaria della Corte di Cassazione può disporre che i ricorsi che presentano questioni di diritto già decise in senso difforme dalle sottosezioni e quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza vengano decise da un Collegio unitariamente composto dai presidenti delle cinque sottosezioni o in loro vece da un componente di ciascuna sottosezione designato dal rispettivo presidente;
   f) qualificazione professionale dei giudici tributari in modo da assicurare adeguata preparazione specialistica, esclusa ogni distinzione tra di essi in riferimento alle rispettive provenienze, anche per ricoprire cariche di presidenza o vicepresidenza, con rigorosa disciplina delle incompatibilità anche per la contemporanea appartenenza del giudice tributario ad altro ordine giurisdizionale, in ogni caso vietata;
   g) riordino dei soggetti abilitati alla rappresentanza e alla difesa delle parti nel processo tributario tenuto anche conto della normativa dell'Unione europea e con l'istituzione, comunque, di apposito albo dei difensori tributari presso ciascuna Corte d'appello tributaria e presso la Sezione tributaria della Corte di cassazione;
   h) adeguamento delle norme del processo tributario alla particolare natura dello stesso rispetto a quello civile e amministrativo, prevedendosi in particolare:
    1) apposita regolamentazione del trasferimento dell'azione da altri giudici a quello tributario e viceversa, soltanto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria della giurisdizione;
    2) disciplina della competenza tra i vari giudici tributari, esclusa l'applicabilità di ogni tipo di regolamento previsto dal codice di procedura civile;
    3) disciplina dell'astensione e della ricusazione dei giudici tributari adeguata alle peculiarità del processo tributario e alla particolare natura delle parti resistenti in primo grado;
    4) specificazione dei poteri decisori, cautelari, cognitori ed istruttori dei giudici tributari, in funzione dello speciale oggetto del processo ad essi affidato;
    5) aggiornamento della disciplina delle parti del processo tributario per adeguarla alla nuove disposizioni sostanziali in materia;
    6) istituzione di apposito regime disciplinare per i processi tributari con pluralità di parti, avuto specifico riguardo agli istituti dei ricorsi collettivi e cumulativi, del litisconsorzio necessario e facoltativo, degli interventi, volontari e coatti, e della riunione delle cause;
    7) disciplina formale degli atti del processo tributario, con particolare riguardo agli atti di parte e ai provvedimenti dei giudici, alla loro comunicazione e notificazione, anche a mezzo telefax o in via telematica;
    8) regolamentazione del procedimento di primo e di secondo grado con la rigorosa specificazione dei requisiti degli atti introduttivi e delle conseguenze della loro mancanza in termini d'inammissibilità, delle formalità e dei tempi per la costituzione in giudizio, iscrizione a ruolo, produzione di documenti, anche in grado d'appello, proposizione di motivi aggiunti, soltanto in primo grado, discussione della causa sempre in pubblica udienza, eliminazione dei riti preliminari e dei relativi reclami, abolizione di trattamenti riservati a particolari categorie di controversie, privilegiando l'uniformità del rito come strumento di semplificazione e di celerità;
    9) limitazione della sospensione necessaria del processo tributario ai soli casi di presentazione di querela di falso, in via principale o incidentale, e di controversie sullo stato e la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio;
    10) uniformizzazione e generalizzazione della tutela cautelare in ogni stato e grado del processo tributario, ai fini della realizzazione del giusto processo e di una tutela giurisdizionale concreta ed effettiva, conformemente ai precetti costituzionali;
    11) estensione della conciliazione giudiziale anche in grado di appello e in pendenza del giudizio di revocazione, salva la possibilità della conciliazione stragiudiziale anche in pendenza del giudizio davanti alla Sezione tributaria della Corte di cassazione;
    12) semplificazione del giudizio d'appello, con la possibilità per tutte le parti di produrre nuovi documenti, e con l'abolizione della sanzione dell'inammissibilità per il caso di mancato deposito di copia dell'appello alla segreteria del giudice che ha emesso la sentenza appellata, da sostituire con altro strumento per evitare l'incauto rilascio di formule esecutive;
    13) disciplina del procedimento davanti alla Sezione tributaria della Corte di Cassazione, mantenendo solo alcune delle disposizioni di rito attualmente previste dal codice di procedura civile e adeguando quelle conservate, in modo da garantire una ragionevolmente contenuta diversità del terzo grado del processo tributario rispetto a quello interamente disciplinato dal codice di rito civile, privilegiando in ogni caso il ruolo nomofilattico della Sezione tributaria della Corte di Cassazione quale organo apicale della giurisdizione tributaria;
    14) disciplina dell'immediata esecutorietà delle decisioni dei giudici tributari valevole per tutte le parti in causa;
   i) riordino dell'assetto organizzativo dei tribunali e delle corti d'appello tributarie e dei loro componenti, secondo criteri di efficienza e di professionalità;
   l) riconoscimento ai giudici tributari di ogni grado della qualità di magistrati, dotati di apposito organo di autogoverno, con riconosciuta garanzia di autonomia, anche finanziaria, attraverso l'utilizzo dei contributi unificati previsti dalla legge da impiegare soltanto per il distacco del personale delle segreterie dagli enti di provenienza e per le retribuzioni dei giudici in misura adeguata alla qualità delle funzioni espletate.
10. 01. Sandra Savino.

A.C. 282-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e di lavoro autonomo e sui redditi soggetti a tassazione separata; previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni).

  1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società (IRES) dell'imposizione sui redditi di impresa, compresi quelli prodotti in forma associata dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), assoggettandoli a un'imposta sul reddito imprenditoriale, con aliquota proporzionale allineata a quella dell'IRES, e prevedendo che siano deducibili dalla base imponibile della predetta imposta le somme prelevate dall'imprenditore e dai soci e che le predette somme concorrano alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell'IRPEF dell'imprenditore e dei soci;
   b) istituzione di regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni, nonché, per i contribuenti di dimensioni minime, di regimi che prevedano il pagamento forfetario di un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, purché con invarianza dell'importo complessivo dovuto, prevedendo eventuali differenziazioni in funzione del settore economico e del tipo di attività svolta, con eventuale premialità per le nuove attività produttive, comprese eventuali agevolazioni in favore dei soggetti che sostengono costi od oneri per il ricorso a mezzi di pagamento tracciabili, coordinandoli con analoghi regimi vigenti e con i regimi della premialità e della trasparenza previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni; coordinamento e adeguamento della disciplina dei minimi contributivi con i regimi fiscali di cui alla presente lettera;
   c) previsione di possibili forme di opzionalità;
   d) semplificazione delle modalità di imposizione delle indennità e somme, comunque denominate, percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, nonché di altre somme soggette a tassazione separata.

  2. Nell'ambito dell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo chiarisce la definizione di autonoma organizzazione, anche mediante la definizione di criteri oggettivi, adeguandola ai più consolidati princìpi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai fini della non assoggettabilità dei professionisti, degli artisti e dei piccoli imprenditori all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 11.
(Revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e di lavoro autonomo e sui redditi soggetti a tassazione separata; previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni).

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:, prevedendo un regime di determinazione forfettaria delle imposte dirette e dell'IVA per i giovani di età inferiore ai 35 anni, i disoccupati, gli inoccupati ed i cassa integrati che intraprendono nuova attività d'impresa o lavoro autonomo, anche in forma societaria, il cui volume d'affari annuale non ecceda i sessantamila euro.
11. 3. Pesco, Ruocco, Villarosa, Cancelleri.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e rivede il regime di calcolo delle deduzioni, al fine di semplificare la determinazione della base imponibile della stessa IRAP.
11. 6. Gebhard, Schullian, Alfreider, Plangger, Ottobre.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  
3. Nelle more di un riordino complessivo tassazione derivante dall'attribuzione dei saldi attivi di rivalutazione, riarmonizzando le vigenti norme con le previsioni, di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), sono abrogati:
   a) l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 24 della legge n. 576 del 1975;
   b) il comma 3 dell'articolo 8 della legge n. 72 del 1983;
   c) il comma 4 dell'articolo 4 della legge n. 408 del 1990;
   d) il comma 4 dell'articolo 26 della legge n. 413 del 1991;
   e) il comma 4 dell'articolo 13 della legge n. 342 del 2000.

  4. Il comma 6 dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 (TUIR), n. 917, è sostituito dal seguente: «6. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui l'aumento è avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, per la quota di essi non accantonata in sospensione d'imposta, la riduzione del capitale subentrante successivamente deliberata è considerata distribuzione di utili; la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5 e diversi da quelli accantonati in sospensione di imposta, a partire dal meno recente».
  5. Le modifiche di cui al precedente comma si applicano, ove più favorevoli, anche ai rapporti e alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Le modifiche si applicano altresì nei casi di riduzione della riserva legale che si sia formata anche con saldi di rivalutazione monetaria.
11. 101. Busin.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3) Il comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito con il seguente:
   «4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il giudice abbia emesso sentenza di condanna penale, ancorché soggetta ad impugnazione. Qualora intervenga, sia essa indifferentemente a favore del soggetto emittente il documento o il soggetto che lo ha utilizzato, una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice, ovvero non più soggetta alla impugnazione ai sensi dell'articolo 428 dello stesso codice, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del codice di procedura penale, i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio oggetto dell'azione penale sono totalmente ammessi in deduzione, ovvero compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi».
11. 100. Busin.

A.C. 282-A – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 12.
(Razionalizzazione della determinazione del reddito di impresa e della produzione netta).

  1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per ridurre le incertezze nella determinazione del reddito e della produzione netta e per favorire l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, in applicazione delle raccomandazioni degli organismi internazionali e dell'Unione europea, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) introduzione di criteri chiari e coerenti con la disciplina di redazione del bilancio, in particolare per determinare il momento del realizzo delle perdite su crediti, ed estensione del regime fiscale previsto per le procedure concorsuali anche ai nuovi istituti introdotti dalla riforma del diritto fallimentare e dalla normativa sul sovraindebitamento, nonché alle procedure similari previste negli ordinamenti di altri Stati;
   b) revisione della disciplina impositiva riguardante le operazioni transfrontaliere, con particolare riferimento all'individuazione della residenza fiscale, al regime di imputazione per trasparenza delle società controllate estere e di quelle collegate, al regime di rimpatrio dei dividendi provenienti dagli Stati con regime fiscale privilegiato, al regime di deducibilità dei costi di transazione commerciale dei soggetti insediati in tali Stati, al regime di applicazione delle ritenute transfrontaliere, al regime dei lavoratori all'estero e dei lavoratori transfrontalieri, al regime di tassazione delle stabili organizzazioni all'estero e di quelle di soggetti non residenti insediate in Italia, nonché al regime di rilevanza delle perdite di società del gruppo residenti all'estero;
   c) revisione dei regimi di deducibilità degli ammortamenti, delle spese generali, degli interessi passivi e di particolari categorie di costi, salvaguardando e specificando il concetto di inerenza e limitando le differenziazioni tra settori economici;
   d) revisione, razionalizzazione e coordinamento della disciplina delle società di comodo e del regime dei beni assegnati ai soci o ai loro familiari, nonché delle norme che regolano il trattamento dei cespiti in occasione dei trasferimenti di proprietà, con l'obiettivo, da un lato, di evitare vantaggi fiscali dall'uso di schermi societari per utilizzo personale di beni aziendali o di società di comodo e, dall'altro, di dare continuità all'attività produttiva in caso di trasferimento della proprietà, anche tra familiari;
   e) armonizzazione del regime di tassazione degli incrementi di valore emergenti in sede di trasferimento d'azienda a titolo oneroso, allineandolo, ove possibile, a quello previsto per i conferimenti.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 12.
(Razionalizzazione della determinazione del reddito di impresa e della produzione netta).

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: delle stabili organizzazioni all'estero aggiungere le seguenti: o transfrontaliere.
12. 3. Guerra.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
  d-bis) riordino della disciplina inerente il sistema di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da transazioni commerciali tra soggetti residenti e non, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di onere della prova nel caso di operazioni intercorse con imprese residenti negli stati di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2002.
12. 100. Oliaro, Zanetti.

A.C. 282-A – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 13.
(Razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette).

  1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per il recepimento della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) razionalizzazione, ai fini della semplificazione, dei sistemi speciali in funzione della particolarità dei settori interessati;
   b) attuazione del regime del gruppo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) previsto dall'articolo 11 della direttiva 2006/112/CE.

  2. Il Governo è delegato, altresì, ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la revisione delle imposte sulla produzione e sui consumi di cui al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle altre imposte di trascrizione e di trasferimento, nonché delle imposte sulle concessioni governative, sulle assicurazioni e sugli intrattenimenti, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) semplificazione degli adempimenti e razionalizzazione delle aliquote;
   b) accorpamento o soppressione di fattispecie particolari;
   c) coordinamento con le disposizioni attuative della legge 5 maggio 2009, n. 42.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 13.
(Razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette).

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Governo è delegato, altresì, a chiarire, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, che i servizi erogati e i beni ceduti di benessere del corpo e cura della persona resi direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi nell'ambito delle strutture ricettive sono da considerarsi prestazioni accessorie alla prestazione principale resa ai clienti alloggiati, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
13. 5. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   d) equiparazione delle imposte sui trasferimenti dovute in occasione di compravendite immobiliari poste in essere da fondi immobiliari istituiti in base alla legislazione di altri Stati dell'Unione europea e da altri operatori professionali esteri, con il regime attualmente applicabile alle compravendite immobiliari in cui sono parte i fondi immobiliari e gli altri operatori professionali nazionali.
13. 7. Alfreider, Gebhard, Schullian, Plangger, Ottobre.

A.C. 282-A – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 14.
(Giochi pubblici).

  1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, riordinando tutte le norme in vigore in un codice delle disposizioni sui giochi, fermo restando il modello organizzativo fondato sul regime concessorio e autorizzatorio, in quanto indispensabile per la tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, per il contemperamento degli interessi erariali e locali con quelli generali in materia di salute pubblica, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi.
  2. Il riordino di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) raccolta sistematica e organica delle disposizioni vigenti in funzione della loro portata generale ovvero della loro disciplina settoriale, anche di singoli giochi, e loro adeguamento ai più recenti princìpi, anche di fonte giurisprudenziale, stabiliti a livello dell'Unione europea, nonché all'esigenza di prevenire i fenomeni di ludopatia ovvero di gioco d'azzardo patologico e di gioco minorile, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali, fatte salve, comunque, le previsioni in materia di cui agli articoli 5 e 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;
   b) riserva alla legge ordinaria o agli atti aventi forza di legge ordinaria, nel rispetto dell'articolo 23 della Costituzione, delle materie riguardanti le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e la misura dell'imposta;
   c) disciplina specifica dei singoli giochi, definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche d'infrastruttura, con provvedimenti direttoriali generali;
   d) riordino delle disposizioni vigenti in materia di disciplina del prelievo erariale sui singoli giochi, al fine di assicurare il riequilibrio del relativo prelievo fiscale, distinguendo espressamente quello di natura tributaria in funzione delle diverse tipologie di gioco pubblico, ed al fine di armonizzare le percentuali di aggio o compenso riconosciute ai concessionari, ai gestori e agli esercenti, le percentuali destinate a vincita (payout), nonché in materia di disciplina degli obblighi di rendicontazione;
   e) garantire l'applicazione di regole trasparenti ed uniformi sull'intero territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, con adeguate forme di partecipazione dei comuni competenti per territorio, nel rispetto delle loro attribuzioni, al procedimento di autorizzazione e di pianificazione, che tenga conto di parametri di distanza da luoghi sensibili validi per l'intero territorio nazionale, della dislocazione locale di sale da gioco e di punti vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonché in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, comunque con riserva allo Stato della definizione delle regole necessarie per esigenze di ordine e sicurezza pubblica;
   e-bis) introduzione, anche graduale, del titolo abilitativo unico all'esercizio di offerta di gioco e statuizione del divieto di rilascio di tale titolo abilitativo, e, correlativamente, della nullità assoluta di tali titoli, qualora rilasciati, in ambiti territoriali diversi da quelli pianificati, ai sensi della lettera e), per la dislocazione locale di sale da gioco e di punti di vendita di gioco, nonché per l'installazione degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
   f) rivisitazione degli aggi e compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori secondo un criterio di progressività legata ai volumi di raccolta delle giocate;
   g) anche al fine di contrastare più efficacemente il gioco illegale e le infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell'esercizio dei giochi pubblici, riordino e rafforzamento della disciplina in materia di trasparenza e di requisiti soggettivi e di onorabilità dei soggetti che, direttamente o indirettamente, controllino o partecipino al capitale delle società concessionarie dei giochi pubblici, nonché degli esponenti aziendali, prevedendo altresì specifiche cause di decadenza dalle concessioni o cause di esclusione dalle gare per il rilascio delle concessioni, anche per società fiduciarie, fondi di investimento e trust che detengano, anche indirettamente, partecipazioni al capitale o al patrimonio di società concessionarie di giochi pubblici e che risultino non aver rispettato l'obbligo di dichiarare l'identità del soggetto indirettamente partecipante;
   g-bis) estensione della disciplina in materia di trasparenza e di requisiti soggettivi e di onorabilità di cui alla lettera g) a tutti i soggetti, costituiti in qualsiasi forma organizzativa, anche societaria, che partecipano alle filiere dell'offerta attivate dalle società concessionarie dei giochi pubblici, integrando, ove necessario, le discipline settoriali esistenti;
   g-ter) introduzione di un regime generale di gestione dei casi di crisi irreversibile del rapporto concessorio, specie in conseguenza di provvedimenti di revoca o di decadenza, in modo da assicurare, senza pregiudizio per gli interessi di tutela dei giocatori e di salvaguardia delle entrate erariali, la continuità dell'erogazione dei servizi di gioco;
   h) verificare, con riferimento alle concessioni sui giochi, l'efficacia della normativa vigente in materia di conflitti di interesse;
   i) riordino e implementazione delle disposizioni vigenti relative ai controlli e all'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, al fine di rafforzare l'efficacia preventiva e repressiva nei confronti dell'evasione e delle altre violazioni in materia, ivi comprese quelle concernenti il rapporto concessorio;
   l) riordino e implementazione del vigente sistema sanzionatorio, penale e amministrativo, al fine di aumentarne l'efficacia dissuasiva e la sua effettività, prevedendo sanzioni aggravate per le violazioni concernenti il gioco on-line;
   l-bis) revisione, secondo criteri di maggiore rigore, specificità e trasparenza, tenuto conto dell'eventuale normativa dell'Unione europea di settore, della disciplina in materia di qualificazione degli organismi di certificazione degli apparecchi da intrattenimento e divertimento, nonché della disciplina riguardante le responsabilità di tali organismi e di quella dei concessionari per i casi di certificazioni non veritiere, ovvero di utilizzo di apparecchi non conformi ai modelli certificati; revisione altresì della disciplina degli obblighi, delle responsabilità e delle garanzie, in particolare patrimoniali, proprie dei produttori o distributori di programmi informatici per la gestione delle attività di gioco e della relativa raccolta;
   m) razionalizzazione territoriale della rete di raccolta del gioco, anche in funzione della pianificazione della dislocazione locale di cui alla lettera e) del presente comma, a partire da quello praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, comunque improntata al criterio della riduzione e della progressiva concentrazione della raccolta di gioco in ambienti sicuri e controllati, con relativa responsabilità del concessionario, ovvero del titolare dell'esercizio; individuazione dei criteri di riordino e sviluppo della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco, anche sulla base di una revisione del limite massimo degli apparecchi da gioco presenti in ogni esercizio, della previsione di una metratura minima per gli esercizi che li ospitano e della separazione graduale degli spazi nei quali vengono installati; revisione della disciplina delle licenze di pubblica sicurezza, di cui al predetto testo unico, idonea a garantire, previa definizione delle situazioni controverse, controlli più efficaci ed efficienti in ordine all'effettiva titolarità di provvedimenti unitari che abilitano in via esclusiva alla funzione di raccolta lecita del gioco;
   n) nel rispetto dei limiti di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, allineamento, anche tendenziale, della durata delle diverse concessioni di gestione e raccolta del gioco, previo versamento da parte del concessionario, per la durata della proroga finalizzata ad assicurare l'allineamento, di una somma commisurata a quella originariamente dovuta per il conseguimento della concessione;
   n-bis) coordinamento delle disposizioni in materia di giochi con quelle di portata generale in materia di emersione di attività economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati;
   o) deflazione, anche agevolata ed accelerata, del contenzioso in materia di giochi pubblici o con lo stesso comunque connesso, al fine di favorire il tempestivo conseguimento degli obiettivi di cui alle lettere m) ed n);
   p) attuazione di un piano straordinario di controlli volto a contrastare la pratica del gioco, in qualunque sua forma, svolto con modalità non conformi all'assetto regolatorio stabilito dallo Stato per la pratica del gioco lecito;
   q) definizione di un concorso statale, a partire dall'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo recante la disciplina di cui alla presente lettera, a valere su quota parte delle risorse erariali derivanti dai giochi pubblici, mediante istituzione di un apposito fondo finalizzato prioritariamente al contrasto del gioco d'azzardo patologico, anche in concorso con la finanza regionale e locale;
   r) rafforzamento del monitoraggio, controllo e verifica circa il rispetto e l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia di divieto di pubblicità per i giochi con vincita in denaro, soprattutto per quelli on line, anche ai fini della revisione della disciplina in materia, con particolare riguardo all'obiettivo della tutela dei minori;
   s) introduzione di un meccanismo di autoesclusione dal gioco, basato su un registro nazionale al quale possono iscriversi i soggetti che chiedono di essere esclusi dalla partecipazione in qualsiasi forma ai giochi con vincita in denaro;
   t) previsione di maggiori forme di controllo, anche in via telematica, nel rispetto del diritto alla riservatezza e tenendo conto di adeguate soglie, sul rapporto tra giocate, identità del giocatore e vincite;
   u) anche a fini di rilancio, in particolare, del settore ippico:
    1) promuovere l'istituzione della Lega ippica italiana, associazione senza fine di lucro, soggetta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui si iscrivono gli allevatori, i proprietari di cavalli, e le società di gestione degli ippodromi che soddisfano i requisiti minimi prestabiliti; previsione che la disciplina degli organi di governo della Lega ippica italiana sia improntata a criteri di equa e ragionevole rappresentanza delle diverse categorie di soci e che la struttura organizzativa fondamentale preveda organismi tecnici nei quali sia assicurata la partecipazione degli allenatori, dei guidatori, dei fantini, dei gentlemen e degli altri soggetti della filiera ippica;
    2) previsione di un fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico, alimentato mediante quote versate dagli iscritti alla Lega ippica italiana nonché mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché da eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all'anno 2017;
    3) attribuzione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di funzioni di regolazione e controllo di secondo livello delle corse ippiche, nonché alla Lega ippica italiana, anche in collaborazione con l'Amministrazione economico-finanziaria, di funzioni, fra l'altro, di organizzazione degli eventi ippici, di controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, di ripartizione e di rendicontazione del fondo per lo sviluppo e la promozione del settore ippico;
    4) nell'ambito del riordino della disciplina sulle scommesse ippiche, previsione della percentuale della raccolta totale, compresa tra il 74 e il 76 per cento, da destinare al pagamento delle vincite.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 14.
(Giochi pubblici).

  Sopprimerlo.
14. 107. Cecconi, Baroni, Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, sostituire le parole: e locali con le seguenti: con quelli locali e.
14. 108. Balduzzi, Zanetti, Sottanelli, Sberna.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: di ludopatia ovvero.
14. 109. Baroni, Cecconi, Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Dall'Osso, Di Vita, Pesco.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
  a-bis) evidenziare gli eventuali vuoti normativi ai fini dell'aggiornamento della normativa di settore.
14. 1. Sandra Savino.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:, che deve avere in ogni caso carattere di progressività.
14. 110. Mantero, Cecconi, Baroni, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Dall'Osso, Di Vita, Pesco.

  Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: ed con le seguenti: limitatamente alle concessioni di raccolta di gioco pubblico aggiudicate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo recante la disciplina di cui alla presente lettera,
14. 111. Laffranco.

  Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole:, in coerenza con il principio di cui all'articolo 1, lettera b).
14. 131. Sanga.

  Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
  d-bis) prevedere una quota di compartecipazione al prelievo erariale sui giochi in favore delle Regioni a Statuto speciale.
14. 3. Sandra Savino.

  Al comma 2, lettera e), alla parola: garantire premettere le seguenti: introdurre e.
14. 112. Balduzzi, Zanetti, Sottanelli, Sberna.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera e) sostituire le parole:, con adeguate forme fino alla fine della lettera con le seguenti: e garantendo forme vincolanti di partecipazione dei comuni competenti per territorio al procedimento di autorizzazione e di pianificazione, che tenga conto di parametri di distanza da luoghi sensibili validi per l'intero territorio nazionale, della dislocazione locale di sale da gioco e di punti vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonché in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, comunque con riserva allo Stato della definizione delle regole necessarie per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, assicurando la salvaguardia delle discipline regolatorie nel frattempo emanate a livello locale che risultino coerenti con i principi delle norme di attuazione della presente lettera.
14. 127. Causi, Ginato, Basso, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Garavini, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Lodolini, Miotto, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Rostan, Sanga, Pastorino, Giacobbe, Sberna, Scuvera, Franco Bordo, Carnevali, Braga, Tullo, Borghi, Vazio, Sbrollini.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera e), dopo le parole: distanza dai luoghi sensibili aggiungere le seguenti:, anche per le concessioni già avviate,
14. 113. Baroni, Cecconi, Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: sale da gioco e di con le seguenti: nuove sale da gioco e di nuovi.

  Conseguentemente, alla lettera e-bis), sostituire le parole: sale da gioco e di con le seguenti: nuove sale da gioco e di nuovi.
14. 132. Sanga.

  Al comma 2, lettera e), dopo le parole: nonché in materia di installazione aggiungere le seguenti:, che deve essere in proporzione agli abitanti residenti,
14. 114. Cecconi, Baroni, Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Dall'Osso, Di Vita, Pesco.

  Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
  e-bis) garantire agli enti locali la possibilità di regolamentare la dislocazione di sale da gioco e punti vendita che si occupano di scommesse e gioco d'azzardo;.
14. 10. Sandra Savino.

  Al comma 2, dopo la lettera e-bis) aggiungere le seguenti:
  e-ter) conferire ai comuni le attribuzioni in materia di autorizzazione e pianificazione delle sale da gioco e dei punti vendita di cui alla precedente lettera, da esercitarsi mediante proprio regolamento;
  e-quater) conferire alle regioni il potere sostitutivo rispetto ai comuni inadempienti all'obbligo di emanare il regolamento di cui alla precedente lettera.
14. 104. Quaranta, Lavagno, Paglia, Ragosta, Franco Bordo, Basso.

  Al comma 2, lettera g), dopo le parole: fondi di investimento aggiungere le seguenti: per quote pari o superiori alla soglia del 5 per cento.
14. 12. Vignali.

  Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le parole:, comunque nel rispetto dei criteri di semplificazione previsti dall'articolo 25 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
14. 133. Sanga.

  Al comma 2, sopprimere la lettera g-ter).
14. 115. Balduzzi, Zanetti, Sottanelli, Sberna, Basso.

  Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: e prevedere un controllo diretto dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli della rete telematica a cui sono collegati gli apparecchi da gioco.
14. 116. Ruocco, Pesco, Pisano, Villarosa, Barbanti, Cancelleri.

  Al comma 2, lettera m), dopo le parole: della raccolta di gioco in ambienti aggiungere le seguenti:, chiusi e non visibili all'esterno,
14. 117. Mantero, Cecconi, Baroni, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Dall'Osso, Di Vita, Pesco.

  Al comma 2, lettera m), dopo la parola: installati aggiungere le seguenti: e della previsione del divieto di qualsiasi forma di intrattenimento dal quale possa conseguire un'alterazione della percezione del contesto e del tempo.
14. 118. Pesco, Cancelleri, Villarosa, Pisano, Barbanti, Ruocco, Basso.

  Al comma 2, lettera m), aggiungere, in fine, le parole:; previsione, per ogni comune, di un limite massimo di apparecchi da gioco proporzionale al numero di abitanti.
14. 24. Pesco, Cancelleri, Villarosa, Pisano, Ruocco, Barbanti.

  Al comma 2, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
  m-bis) introduzione di un intervallo di tempo minimo che deve intercorrere tra una partita e l'altra;
14. 119. Pesco, Cancelleri, Ruocco, Villarosa, Pisano, Barbanti, Basso.

  Al comma 2, sopprimere la lettera o).
14. 35. Miotto.

  Al comma 2, lettera o), sostituire la parola: deflazione con la seguente: definizione.
14. 36. Vignali.

  Al comma 2, lettera o), sopprimere le parole:, anche agevolata e accelerata,
14. 37. Ginato, Garavini, Basso.

  Al comma 2, lettera o), sostituire le parole: alle lettere m) ed n) con le seguenti: alla presente legge ed evitare casi di crisi irreversibili del rapporto concessorio che possano compromettere le entrate erariali.
14. 134. Sanga.

  Al comma 2, lettera p), aggiungere, in fine, le parole:, da attuarsi anche con la definizione di un'apposita task force da costituire presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
14. 39. Paglia, Ragosta, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Al comma 2, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:
  p-bis) stabilire opportune intese ed accordi con gli Stati confinanti o prossimi, nei quali sono liberalizzate le case da gioco, ai fini del contrasto del gioco illecito e delle ludopatie;
14. 40. Sandra Savino.

  Al comma 2, dopo la lettera p) aggiungere la seguente:
  p-bis)
attivazione di modalità di sostegno alle forme di collaborazione tra enti locali, servizi sanitari e realtà del terzo settore impegnate nei programmi di recupero di coloro che sono affetti da dipendenza da gioco nonché delle loro famiglie;
14. 41. Sandra Savino, Basso.

  Al comma 2, lettera q), dopo le parole: giochi pubblici aggiungere le seguenti:, su quota parte prelevata dalle vincite e su quota parte prelevata dalla remunerazione dei concessionari.
14. 42. Pesco, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Pisano, Ruocco.

  Al comma 2, lettera q) dopo le parole: giochi pubblici aggiungere le seguenti:, nonché degli aggi e dei compensi destinati agli operatori e ai concessionari.
14. 43. Miotto.

  Al comma 2, lettera q), dopo le parole: un apposito fondo aggiungere le seguenti:, da ripartire tra le regioni.
14. 44. Sandra Savino.

  Al comma 2, dopo la lettera q) aggiungere la seguente:
  q-bis) definizione di adeguate forme di sostegno alle azioni a carattere informativo e preventivo sviluppate dagli enti locali sui rischi connessi al gioco d'azzardo, nonché ad altre forme di sensibilizzazione ritenute opportune per raggiungere il più ampio numero di cittadini con l'obiettivo di promuovere stili di vita sani;
14. 47. Sandra Savino.

  Al comma 2, dopo la lettera q) aggiungere la seguente:
  q-bis) introduzione di misure, in materia di gioco d'azzardo, finalizzate alla tutela, alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico e dei loro familiari, nonché per la protezione dei minori e dei soggetti vulnerabili.
14. 120. Binetti, Sberna, Franco Bordo, Basso.

  Al comma 2, dopo la lettera q) aggiungere la seguente:
  q-bis) potenziamento, anche sulla base delle valutazioni dell'osservatorio di cui all'articolo 7, comma 10, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dei programmi di contrasto al gioco d'azzardo patologico e specialmente di quelli a contenuto preventivo ed educativo, anche mediante la promozione di iniziative di informazione rivolte ai titolari, ai gestori e al personale degli esercizi ove è ordinariamente praticato il gioco;
14. 128. Balduzzi, Binetti, Zanetti, Sottanelli, Sberna, Franco Bordo.

  Al comma 2, lettera r), sostituire le parole: divieto di pubblicità con le seguenti: limitazione della pubblicità.
14. 51. Vignali.

  Al comma 2, lettera r), aggiungere, in fine, le parole:, prevedendo un rafforzamento delle sanzioni previste in caso di inosservanza delle disposizioni normative vigenti.
14. 122. Binetti, Sberna.

  Al comma 2, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:
  r-bis) introduzione del divieto della propaganda pubblicitaria, in qualsiasi forma diretta o indiretta, dei giochi anche accessibili on line che prevedono vincite in denaro e di qualsiasi altra forma di gioco d'azzardo o scommessa anche connessa a competizioni sportive a livello comunale, regionale o nazionale, rafforzando al contempo il monitoraggio, il controllo e la verifica del rispetto e l'efficacia del divieto previsto dalla presente lettera, con particolare riguardo all'obiettivo della tutela dei minori;
14. 129. Baroni, Cecconi, Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Dall'Osso, Di Vita, Pesco.

  Al comma 2, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:
  r-bis) introduzione del divieto assoluto di pubblicità per i giochi d'azzardo patologico e per i giochi che possono indurre comportamenti compulsivi dannosi per la salute.
14. 123. Pesco, Ruocco, Pisano, Villarosa, Barbanti, Cancelleri.

  Al comma 2, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:
  r-bis) previsione in ogni caso del divieto di pubblicità per i giochi con vincita in denaro nella cartellonistica stradale, sui mezzi di trasporto pubblici e privati e nelle fasce protette delle trasmissioni radiofoniche e televisive.
14. 52. Sandra Savino.

  Al comma 2, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:
  r-bis) introduzione del divieto di pubblicità nelle fasce protette delle trasmissioni radiofoniche e televisive e, sempre, per i giochi con vincita in denaro che inducono comportamenti compulsivi.
14. 100. Basso, Sberna, Tullo, Peluffo, Piccione, Gelli, Vazio, Borghi, Bobba, Pastorino, Carnevali, Quaranta, Franco Bordo.
(Approvato)

  Al comma 2, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:
  r-bis) previsione di una limitazione massima della pubblicità riguardante il gioco on line, specie ove praticato da soggetti che non conseguono concessione statale di gioco.
14. 121. Causi, Ginato, Basso, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Garavini, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Lodolini, Miotto, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Rostan, Sanga, Pastorino, Piccione, Scuvera, Gelli, Borghi, Bobba, Braga, Sbrollini.

  Al comma 2, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:
  r-bis) previsione di una limitazione massima della pubblicità riguardante il gioco on line, in particolare di quella realizzata da soggetti che non conseguono concessione statale di gioco.
14. 121. (Testo modificato nel corso della seduta) Causi, Ginato, Basso, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Garavini, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Lodolini, Miotto, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Rostan, Sanga, Pastorino, Piccione, Scuvera, Gelli, Borghi, Bobba, Braga, Sbrollini.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera s), dopo le parole: autoesclusione dal gioco aggiungere le seguenti: a distanza.
14. 53. Vignali.

  Al comma 2, lettera s), sopprimere le parole da:, basato fino alla fine della lettera.
14. 54. Miotto.

  Al comma 2, lettera s), dopo le parole: dal gioco inserire la seguente: anche.
14. 54. (Testo modificato nel corso della seduta) Miotto.
(Approvato)

  Al comma 2, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:
  s-bis) introduzione di modalità di pubblico riconoscimento e di sostegno agli esercizi commerciali che si impegnano, per un determinato numero di anni, a rimuovere o a non installare apparecchiature per giochi con vincita in denaro.
14. 101. Basso, Franco Bordo, Quaranta, Carnevali, Pastorino, Giacobbe, Sberna, Tullo, Peluffo, Piccione, Gelli, Bobba.

  Al comma 2, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:
  s-bis) introduzione di modalità di pubblico riconoscimento agli esercizi commerciali che si impegnano, per un determinato numero di anni, a rimuovere o a non installare apparecchiature per giochi con vincita in denaro.
14. 101. (Testo modificato nel corso della seduta) Basso, Carnevali, Pastorino, Giacobbe, Sberna, Tullo, Peluffo, Piccione, Gelli, Quaranta, Franco Bordo.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:
  s-bis) istituzione di forme di sostegno o pubblico riconoscimento ai servizi pubblici che decidono di non inserire il gioco d'azzardo nelle proprie attività d'impresa (cosiddetti locali slotfree);
*14. 55. Sandra Savino.

  Al comma 1, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:
  s-bis) istituzione di forme di sostegno o pubblico riconoscimento ai servizi pubblici che decidono di non inserire il gioco d'azzardo nelle proprie attività d'impresa (cosiddetti locali slotfree);
*14. 124. Pesco, Pisano, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Barbanti.

  Al comma 2, lettera t), dopo le parole: identità del giocatore aggiungere la seguente:, reddito.
14. 56. Marco Di Stefano.

  Al comma 2, sopprimere la lettera u).
14. 102. Franco Bordo, Palazzotto, Lavagno, Paglia, Ragosta.

  Al comma 1, sostituire la lettera u) con la seguente:
  u) anche a fini di rilancio, sostegno, sviluppo e tutela, in particolare, del settore ippico nazionale, non solo dal punto di vista zootecnico, ma anche sociale, così da garantire una autonomia tecnico-gestionale ed economica grazie alla raccolta delle scommesse sulle proprie manifestazioni agonistiche:
   1) promuovere l'istituzione, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di una Agenzia autonoma per la promozione, sviluppo e tutela dell'ippica nazionale, che svolge funzioni di supporto tecnico-amministrativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per le strategie di sostegno agri-zootecnico allo sviluppo e al miglioramento qualitativo e quantitativo sia delle razze equine da competizione (Sella, Purosangue Inglese e Trottatore italiano), che delle altre razze di equidi autoctone, e gestisce l'anagrafe degli equidi e, quindi, dei «Libri Genealogici di Razza», nonché la programmazione e promozione delle attività allevatoriali;
   2) stabilire che l'Agenzia provvede, sotto vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, all'organizzazione e programmazione agonistica di eventi e manifestazioni ippiche, all'attività di controllo antidoping e di genetica, alla pianificazione dei giochi e scommesse, al monitoraggio e controllo della raccolta delle stesse, di concerto con l'Agenzia delle dogane, così da consentire autonomia finanziaria all'ippicoltura nazionale per il raggiungimento di elevati standard qualitativi e la conseguente salvaguardia occupazionale dell'intera filiera, nonché il sostegno del fondo previdenziale e assistenziale degli operatori del settore;
   3) prevedere che all'Agenzia siano iscritti gli allevatori e i proprietari di cavalli da trotto, galoppo e sella, le società di gestione degli ippodromi, purché soddisfino i requisiti stabiliti dai decreti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, le figure professionali come allenatori e driver/fantini dei settori del trotto, del galoppo e della sella; prevedere, inoltre, che tutte le categorie ippiche summenzionate, provvedano alla nomina dei rispettivi componenti nella Consulta nazionale ippica (C.N.Ip.);
   4) prevedere che l'Agenzia, in accordo con il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, abbia il compito di redigere il «codice etico» del settore ippico nazionale e le regole per il funzionamento della giustizia sportiva prevedendo la clausola compromissoria obbligatoria per i componenti del settore; prevedere, inoltre, che l'Agenzia, collabori con il Ministero della salute, con le strutture di ricerca universitarie, con la Federazione nazionale ordine dei veterinari italiani, le società scientifiche di riferimento ippico, per l'individuazione ed applicazione delle norme di sanità animale, dei requisiti di benessere del cavallo e di prevenzione e contrasto del fenomeno del doping, il tutto nel pieno rispetto di salvaguardia dei principi di bioetica e di sanità animale;
   5) prevedere che l'Agenzia sia sottoposta alla vigilanza e controllo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e sia dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, finanziaria e contabile e, per quanto concerne l'organizzazione, essa si conformi ai principi di separazione tra funzioni di indirizzo tecnico-amministrativo e funzioni di gestione delle risorse economiche e contabili, nel pieno rispetto della trasparenza, correttezza ed imparzialità dell'operato della pubblica amministrazione;
   6) definire d'intesa tra il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'ausilio dell'Agenzia delle dogane, lo Statuto provvisorio dell'Agenzia ed il relativo regolamento di amministrazione e contabilità, fissandone anche i criteri di formazione;
   7) prevedere l'istituzione di un fondo di dotazione per l'espletamento delle attività dell'Agenzia alimentato da parte delle quote di raccolta delle scommesse ippiche, ed attraverso la cessione dei diritti televisivi degli eventi ippici, nonché dai contributi d'iscrizione al fondo delle diverse categorie ippiche, contributo che deve differenziato nel valore;
   8) riordinare, d'intesa tra il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'ausilio dell'Agenzia delle dogane, la disciplina delle scommesse ippiche, con la previsione:
  a) della percentuale della raccolta totale, compresa tra il 78 e 1'80 per cento da destinare al pagamento delle vincite (payout);
  b) dell'unificazione dei totalizzatori – totalizzatore unico – al fine di gestire unitariamente le scommesse ippiche, per ottenerne l'ottimizzazione gestionale sia in termini tecnici che economici-finanziari;
   9) istituire, per ogni specifica figura del settore, l'Albo nazionale degli allevatori e proprietari del trotto, galoppo e sella, delle figure professionali quali: allenatori, driver/fantini e delle società di gestione degli ippodromi, prevedendo per tutti i predetti soggetti, requisiti di affidabilità economica e di onorabilità soggettiva necessari per essere iscritti;
   10) prevedere che il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali approvi piani pluriennali per il sostegno e lo sviluppo dell'allevamento ippico nazionale, adeguatamente predisposto dagli organi competenti dell'Agenzia, nonché la programmazione annuale delle manifestazioni ed eventi agonistici;
   11) prevedere che il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, istituisca l'Albo nazionale dei componenti le giurie, ispettori corsa e antidoping e dei medici veterinari fiduciari dell'Agenzia, nonché provveda alla definizione delle regole per il funzionamento della Giustizia sportiva, assicurando l'esercizio della Giustizia sportiva di secondo livello;
   12) prevedere che il laboratorio UNIRE Lab s.r.l., attualmente nella piena disponibilità del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali a seguito della soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, disposta dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 , n. 135, venga strutturato all'interno dell'Agenzia.
14. 105. Franco Bordo, Palazzotto, Paglia, Lavagno, Ragosta.

  Al comma 1, sostituire la lettera u) con la seguente:
  u) anche a fini di rilancio, in particolare, del settore ippico:
   1) promuovere l'istituzione dell'Unione ippica italiana, associazione senza fine di lucro, soggetta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, cui si iscrivono gli allevatori, i proprietari di cavalli e le società di gestione degli ippodromi che soddisfano i requisiti minimi prestabiliti; previsione che la disciplina degli organi di governo dell'Unione ippica italiana sia improntata a criteri di equa e ragionevole rappresentanza delle diverse categorie di soci e che la struttura organizzativa fondamentale preveda organismi tecnici nei quali sia assicurata la partecipazione degli allenatori, dei guidatori, dei fantini, dei gentlemen e degli altri soggetti della filiera ippica;
   2) previsione di un fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico, alimentato mediante quote versate dagli iscritti all'Unione ippica italiana nonché mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da eventuali giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché da eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all'anno 2017;
   3) attribuzione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di funzioni di regolazione e controllo delle corse ippiche, nonché all'Unione ippica italiana, anche in collaborazione con l'Amministrazione economico-finanziaria, di funzioni, fra l'altro, di organizzazione degli eventi ippici, di ripartizione e di rendicontazione del fondo per lo sviluppo e la promozione del settore ippico, nonché istituzione di un ufficio scommesse ippiche per l'assolvimento delle attività relative, che lavori in stretta collaborazione con l'Unione ippica italiana, attivando in tempi brevi, di concerto con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, le modifiche e le innovazioni necessarie al rilancio della scommessa su base ippica;
   4) nell'ambito del riordino della disciplina sulle scommesse ippiche:
    4.1) previsione della percentuale della raccolta totale, compresa tra il 74 e il 76 per cento, da destinare al pagamento delle vincite;
    4.2) previsione dell'accettazione della giocata con un appropriato periodo temporale antecedente, rispetto all'inizio dell'evento sportivo ippico;
    4.3) estensione, ove possibile, della quota fissa agli eventi ippici;
    4.4) assegnazione in esclusiva dell'offerta di scommesse ippiche su tutto il territorio nazionale, mediante gara pubblica, a un soggetto che non abbia interessi diretti o indiretti alla distribuzione e gestione di altri tipi di scommesse;
    4.5) unificazione dei totalizzatori per la gestione delle scommesse ippiche, prevedendo la razionalizzazione dei costi tecnici e organizzativi;
   5) riduzione del prelievo fiscale sulle scommesse ippiche effettuate dentro e fuori dagli ippodromi. In ogni caso detto prelievo non può essere superiore al prelievo fiscale meno elevato applicato ad altri tipi di scommesse offerte sul territorio nazionale.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  
2-bis. I decreti legislativi recanti attuazione del comma 2, lettera u), sono adottati di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
14. 106. Russo, Faenzi.

  Al comma 2, lettera u), sostituire i numeri da 1 a 4) con i seguenti:
   1) assegnazione in esclusiva dell'offerta di scommesse ippiche su tutto il territorio nazionale, mediante gara pubblica, a un soggetto che non abbia interessi diretti o indiretti alla distribuzione e gestione di altri tipi di scommesse;
   2) riduzione del prelievo fiscale sulle scommesse ippiche effettuate dentro e fuori dagli ippodromi. In ogni caso detto prelievo non può essere superiore al prelievo fiscale applicato ad altri tipi di scommesse offerte sul territorio nazionale;
   3) unificazione dei totalizzatori per la gestione delle scommesse ippiche, prevedendo la razionalizzazione dei costi tecnici e organizzativi.
14. 125. L'Abbate.

  Al comma 2, lettera u), numeri 1), 2) e 3), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: della Lega con le seguenti: dell'Unione.
14. 61. Russo, Faenzi.

  Al comma 2, lettera u), sostituire il numero 2) con il seguente:
  2) previsione di un fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico, alimentato mediante quote versate dagli iscritti alla Lega ippica italiana, nonché mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché un contributo stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, a valere sulle entrate maturate annualmente, compreso fra il 2 ed il 4 per cento del prelievo erariale unico maturato nell'anno precedente, relativamente agli apparecchi e congegni da intrattenimento e divertimento e da eventuali contributi erariali straordinari decrescenti, fino all'anno 2017.
14. 62. Faenzi, Russo.

  Al comma 2, lettera u), numero 2), sopprimere le parole: e dai giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi.
14. 103. Franco Bordo, Palazzotto, Lavagno, Paglia, Ragosta.

  Al comma 2, lettera u), numero 3), aggiungere, in fine, le parole:, nonché istituzione di un ufficio scommesse ippiche per l'assolvimento delle attività relative, che lavori in stretta collaborazione con la Lega ippica attivando in tempi brevi, di concerto con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, le modifiche e le innovazioni necessarie al rilancio della scommessa su base ippica.
14. 63. Faenzi, Russo.

  Al comma 2, lettera u), sostituire il numero 4) con il seguente:
  4) nell'ambito del riordino della disciplina sulle scommesse ippiche, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con decreto del direttore generale dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge dispone:
   a) l'unificazione dei totalizzatori per la gestione delle scommesse ippiche, prevedendo la razionalizzazione dei costi tecnici e organizzativi;
   b) l'adozione, a seguito dell'attivazione del totalizzatore ippico unico, di criteri e di modalità tecniche di gestione e di ripartizione tali da assicurare: un prelievo medio ponderato su base annua, da effettuare sulle scommesse e sui giochi ippici a totalizzatore, compreso tra il 24 e il 26 per cento della raccolta; una percentuale della raccolta totale da destinare al pagamento delle vincite, denominata «payout», compresa tra il 74 e il 76 per cento.
14. 64. Faenzi, Russo.

  Al comma 2, lettera u), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:
  5) stabilire nell'ambito del riordino della disciplina delle scommesse ippiche, l'accettazione della giocata con un appropriato periodo temporale antecedente, rispetto all'inizio dell'evento sportivo ippico.
14. 66. Russo, Faenzi.

  Al comma 2, lettera u), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:
  5) la possibilità di valutare nell'ambito del riordino della disciplina delle scommesse ippiche, anche la quota fissa estesa agli eventi ippici.
14. 67. Russo, Faenzi.

  Al comma 2, lettera u), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:
  5) l'unificazione dei totalizzatori per la gestione delle scommesse ippiche, prevedendo la razionalizzazione dei costi tecnici e organizzativi, da attuare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
14. 68. Faenzi, Russo.

  Al comma 2, lettera u), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:
  5) provvedere all'assegnazione in esclusiva dell'offerta di scommesse ippiche su tutto il territorio nazionale, mediante gara pubblica, a un soggetto che non abbia interessi diretti o indiretti alla distribuzione e gestione di altri tipi di scommesse.
14. 69. Catania, Zanetti, Sottanelli, Sberna.

  Al comma 2, lettera u), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:
  5) riduzione del prelievo fiscale delle scommesse ippiche effettuate dentro e fuori dagli ippodromi; in ogni caso detto prelievo non può essere superiore al prelievo fiscale meno elevato applicato ad altri tipi di scommesse offerte sul territorio nazionale.
14. 70. Catania, Zanetti, Sottanelli, Sberna.

  Al comma 2, dopo la lettera u), aggiungere la seguente:
  v) rivedere la disciplina del gioco pubblico per renderlo occasione di sviluppo delle capacità intellettive ed accrescimento culturale.
14. 126. Pesco, Ruocco, Cancelleri, Villarosa, Pisano, Barbanti.

  Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:
  v)
previsione di una relazione al Parlamento, entro il 31 dicembre di ogni anno, presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze, sul settore del gioco pubblico contenente i dati sullo stato delle concessioni, sui volumi della raccolta, i risultati economici della gestione e i progressi in materia di tutela dei consumatori di giochi e della legalità.
14. 130. Causi, Ginato, Basso, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Garavini, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Lodolini, Miotto, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Rostan, Sanga, Pastorino, Braga, Sbrollini.
(Approvato)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I decreti legislativi di attuazione del comma 2, lettera u), sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Sui relativi schemi, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 1, è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
14. 500. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 282-A – Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 15.
(Fiscalità energetica e ambientale).

  1. In considerazione delle politiche e delle misure adottate dall'Unione europea per lo sviluppo sostenibile e per la green economy, il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, nuove forme di fiscalità, in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale e nel rispetto del principio della neutralità fiscale, finalizzate a preservare e a garantire l'equilibrio ambientale, e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici e sull'energia elettrica, anche in funzione del contenuto di carbonio e delle emissioni di ossido di azoto e di zolfo, in conformità con i princìpi che verranno adottati con l'approvazione della proposta di modifica della direttiva 2003/96/CE di cui alla comunicazione COM (2011) 169, del 13 aprile 2011, prevedendo, nel perseguimento della finalità del doppio dividendo, che il maggior gettito sia destinato prioritariamente alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro, e al finanziamento delle tecnologie a basso contenuto di carbonio, nonché alla revisione del finanziamento dei sussidi alle fonti di energia rinnovabili. La decorrenza degli effetti delle disposizioni contenute nei decreti legislativi adottati in attuazione del presente articolo è coordinata con la data di recepimento, negli Stati membri dell'Unione europea, della disciplina armonizzata stabilita dalla citata proposta di direttiva.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 15.
(Fiscalità energetica e ambientale).

  Sopprimerlo.
15. 100. Pesco, Ruocco, Villarosa, Cancelleri, Barbanti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: in particolare sul lavoro aggiungere le seguenti: generato dalla green economy.
15. 4. Bratti, Mariani, Braga, Realacci, Manfredi, Borghi, Tentori.
(Approvato)

A.C. 282-A – Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 16.
(Disposizioni finanziarie).

  1. Dai decreti legislativi di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti. In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in considerazione della complessità della materia trattata dai decreti legislativi di cui all'articolo 1, e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, la relativa quantificazione è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. Qualora eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti da un decreto legislativo non trovino compensazione nell'ambito del medesimo decreto, il decreto è emanato solo successivamente all'entrata in vigore di un provvedimento legislativo che stanzi le occorrenti risorse finanziarie.
  2. La revisione del sistema fiscale di cui alla presente legge persegue l'obiettivo della riduzione della pressione tributaria sui contribuenti, nel rispetto del principio di equità, compatibilmente con il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione nonché degli obiettivi di equilibrio di bilancio e di riduzione del rapporto tra debito e prodotto interno lordo stabiliti a livello europeo.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 16.
(Disposizioni finanziarie).

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Dai decreti legislativi con le seguenti: Dall'attuazione della delega.
16. 600. (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 2, dopo le parole: persegue l'obiettivo della riduzione della pressione tributaria sui contribuenti aggiungere le seguenti:, anche attraverso la crescita economica,.
16. 601. (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento).
(Approvato)

A.C. 282-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    con il provvedimento in esame in materia di Delega Fiscale il Governo ed il Parlamento affrontano il tema di una migliore regolazione del settore dei giochi;
    nel corso degli anni una legislazione confusa e disordinata ha determinato una crescita a dismisura delle possibilità di gioco ed in particolare dell'offerta di quello elettronico;
    al giusto obiettivo dello Stato di contrastare il gioco illegale e le associazioni criminali che lo sostengono e organizzano, si è determinata un'offerta «pubblica» che ha generato contraddizioni e gravi preoccupazioni sia dal punto vista sociale e della salute, sia da quello dell'ordine pubblico e della sicurezza;
    nel corso di questi anni diversi comuni hanno provato a regolamentare e contenere la possibilità di aperture di nuove sale gioco, che le difficoltà in tal senso si sono scontrate con la capacità e la grande disponibilità economica delle società interessate a sostenere cause legali nei confronti degli enti e agendo anche nelle contraddizioni normative che questo PdL cerca di superare;
    a fianco delle sale da gioco, vi è un'offerta, rappresentate in particolare di macchine dedite al gioco elettronico, da singoli esercizi (bar, latterie, tabacchini) che traggono dall'incasso del gioco talvolta maggior introiti che dalle normali attività commerciali;
    è necessario avviare un politica di educazione e disincentivazione al gioco, visti i dati che emergono dalle strutture sanitarie pubbliche;
    in molte città italiane, singoli esercizi, Associazioni di categoria, Associazioni ricreative e culturali, hanno deciso con grande sensibilità civica di rinunciare agli introiti legati al gioco elettronico,

impegna il Governo

a valutare quali azioni (sgravi fiscali, riconoscimento morale) possono essere intraprese al fine di valorizzare quelle realtà, singoli esercenti, associazioni di categoria, associazioni ricreative e culturali che rinunciano all'installazione di apparecchi dediti al gioco elettronico.
9/282-A/1Tullo, Bossa, Pastorino.


   La Camera,
   premesso che:
    mancano poche settimane all'annunciato aumento dell'IVA sui servizi socio-sanitari ed educativi svolti da cooperative sociali e consorzi, la cui entrata in vigore è prevista come noto nel 2014;
    la Legge di stabilità varata in Parlamento nello scorso mese di dicembre (Legge di stabilità 2013) ha di fatto solo rimandato i tempi di applicazione dell'aumento che, come detto, vanno ormai verso la scadenza;
    nell'approvare la norma che differiva di un anno l'innalzamento dell'IVA per asili, case di riposo, RSA; assistenza domiciliare, comunità per minori, centri per disabili, ecc. il Parlamento aveva contestualmente approvato un ordine del giorno in cui impegnava al Governo a tentare ogni via possibile per scongiurare l'aumento di cui sopra;
    detto aumento porterà l'IVA dall'attuale 4 al 10 per cento e tuttavia non porterà prevedibilmente alcun vantaggio all'erario, contribuendo piuttosto ad un ulteriore scadimento dei servizi all'utenza e rischiando di colpire negativamente i livelli occupazionali;
    enti locali, comuni e ASL non hanno risorse per far fronte a questa situazione: è verosimile che a subire gli effetti di questa misura in prima persona sarebbero non meno di mezzo milione di persone in tutto il Paese, per lo più le fasce deboli e maggiormente esposte;
    ricadute negative si avrebbero prevedibilmente anche nel versante occupazionale, con oltre 40mila lavoratori a rischio,

impegna il Governo

ad evitare l'aumento dell'IVA, dal 4 per cento al 10 per cento, per i servizi rivolti a soggetti svantaggiati erogati da consorzi e cooperative sociali, lasciando invariato il 41-bis della Tabella A - Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 633/1972, che prevede l'IVA al 4 per cento per tutti i servizi sopra elencati.
9/282-A/2Crivellari.


   La Camera,
   valutato il provvedimento in discussione recante «Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita»;
   considerato che la finalità del provvedimento è quella di sostenere il flusso del credito alle attività produttive, diversificando e migliorando l'accesso ai finanziamenti attraverso disposizioni concernenti il contrasto dell'elusione fiscale e dell'abuso del diritto in materia tributaria;
   evidenziato come al secondo articolo, attraverso la riforma del catasto degli immobili, si intenda correggere le sperequazioni insite nelle attuali rendite, accentuate dall'aumento generalizzato del prelievo fiscale, disposto con il decreto-legge n. 201 del 2011 che ha introdotto l'imposta municipale sperimentale (IMU), e che per tale finalità sia assicurato il coinvolgimento dei comuni nel processo di revisione delle rendite, che non dovranno comunque superare i valori di mercato,

impegna il Governo

a facilitare e supportare concretamente l'attività dei comuni, unioni di comuni od associazioni di comuni per lo svolgimento di funzioni associate, nella cooperazione con l'Agenzia delle entrate mediante il rafforzamento delle attività svolte dagli enti locali aventi valenza catastale-fiscale, sulla base delle norme vigenti.
9/282-A/3Busin.


   La Camera,
   valutato il provvedimento in discussione recante «Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita»;
   considerato che la finalità del provvedimento è quella di sostenere il flusso del credito alle attività produttive, diversificando e migliorando l'accesso ai finanziamenti, attraverso disposizioni concernenti il contrasto dell'elusione fiscale e dell'abuso del diritto in materia tributaria;
   evidenziato come al secondo articolo, attraverso la riforma del catasto degli immobili, si intenda correggere le sperequazioni insite nelle attuali rendite, accentuate dall'aumento generalizzato del prelievo fiscale e che dalla sua introduzione, l'imposta immobiliare ha determinato notevoli problematiche nel sistema della finanza degli enti locali, oltre che un aggravio fiscale particolarmente oneroso per il comparto agricolo,

impegna il Governo

a considerare come non si valutino come fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557.
9/282-A/4Prataviera, Busin.


   La Camera,
   valutato il provvedimento in discussione recante «Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita»,
   considerato che la finalità del provvedimento è quella di sostenere il flusso del credito alle attività produttive, diversificando e migliorando l'accesso ai finanziamenti attraverso disposizioni concernenti il contrasto dell'elusione fiscale e dell'abuso del diritto in materia tributaria;
   evidenziato come tra le diverse norme vi siano anche disposizioni relative ai giochi pubblici, laddove si prevede – oltre ad una raccolta sistematica della disciplina in un codice delle disposizioni sui giochi e ad un riordino del prelievo erariale – la tutela dei minori dalla pubblicità dei giochi e a recuperare i fenomeni di ludopatia, in ragione soprattutto della crescente preoccupazione che questo fenomeno sta determinando tra i cittadini;
   valutato come il dispositivo preveda l'applicazione di regole trasparenti ed uniformi sull'intero territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, con adeguate forme di partecipazione dei comuni al procedimento di pianificazione della dislocazione locale di sale da gioco e in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative, rafforzando il divieto alla partecipazione dei minori di anni diciotto ai giochi con vincita in denaro attraverso l'obbligatorietà dell'introduzione di meccanismi idonei a bloccare in modo automatico l'accesso ai giochi per i minori, mediante l'inserimento, nei software degli apparecchi da intrattenimento, videogiochi e giochi on line, di appositi sistemi richiedenti l'uso esclusivo di carta d'identità elettronica, tessera sanitaria o codice fiscale.
9/282-A/5Rondini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 12 reca i princìpi e criteri direttivi per la delega al Governo a introdurre norme volte a favorire l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, in applicazione delle raccomandazioni derivanti dagli organismi internazionali e dall'Unione europea;
    l'attuale assetto normativo, che pure reca una disciplina ad hoc per i fondi immobiliari istituiti in base al diritto italiano, non prevede invece alcuna specifica disposizione relativa agli omologhi enti esteri, che risultano quindi sottoposti alla disciplina generale applicabile a tutte le società e agli altri enti commerciali esteri, specialmente nel campo della imposizione diretta, di conseguenza fortemente discriminati;
    tale situazione genera una notevole incertezza in ordine alle regole in concreto applicabili e, in determinati casi, anche un trattamento nettamente sfavorevole rispetto agli omologhi istituti «residenti» in Italia, che pure operano nelle medesime circostanze e ciò, oltre a costituire un forte disincentivo all'investimento diretto dall'estero in Italia, potrebbe anche dare luogo ad eccezioni di incompatibilità delle attuali regole rispetto al diritto comunitario;
    si pensi che, mentre per i fondi italiani, i redditi e gli altri proventi connessi alle gestioni e alle vendite immobiliari sono esenti dalle imposte sui redditi (poiché l'attuale sistema è impostato sulla tassazione a livello degli investitori, e ferma per altro l'esenzione anche a livello di questi ultimi per determinate categorie di investitori esteri), i medesimi redditi sono ordinariamente soggetti all'imposta sul reddito delle società e all'IRAP se il fondo è estero;
    in tema di imposte indirette, il decreto-legge n. 223 del 2006 ha previsto la riduzione alla metà delle imposte ipotecarie e catastali dovute in occasione delle compravendite immobiliari (articolo 35, comma 10-ter) solo ai fondi immobiliari italiani, ma non anche ai fondi immobiliari e agli altri investitori professionali di diritto estero, quanto meno quelli istituiti in altri Stati dell'Unione europea;
    è del tutto evidente che, se è intenzione di questo Governo promuovere l'investimento estero in Italia, anche nell'ottica di una valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, allora sarà indispensabile fornire ai potenziali investitori, e quindi in particolare ai fondi immobiliari esteri e/o comunitari, una regolamentazione fiscale certa e comunque non penalizzante rispetto agli omologhi istituti italiani,

impegna il Governo

a introdurre criteri di tassazione chiarì e coerenti con la disciplina applicabile ai fondi immobiliari istituiti in Italia, in relazione ai redditi di fondi immobiliari istituiti in base alla legislazione di altri Stati dell'Unione europea con attività e/o investimenti nel territorio dello Stato.
9/282-A/6Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 reca una delega al Governo, abbastanza generale, a riformare gli attuali regimi fiscali nell'ottica della semplificazione, anche in riferimento agli adempimenti, specialmente quelli che si ritengono superflui ai fini del controllo e dell'accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria, o comunque non conformi al principio di proporzionalità;
    in tale ambito sarebbe opportuno semplificare tutti gli adempimenti formali della cosiddetta remissione in bonis, previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, dal momento che tale disposizione prevede un termine troppo stretto per effettuare la «correzione» (o remissione), anche in considerazione del principio della buona fede;
    la remissione in bonis è infatti volta ad evitare che mere dimenticanze del contribuente si trasformino nell'impossibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali e pertanto sarebbe più corretto consentire ai contribuenti di effettuare la correzione finché non siano intervenuti i controlli o gli accessi da parte dell'amministrazione finanziaria;
    a tal proposito, con la circolare n. 38 del 28 settembre 2012, esplicativa dell'articolo 2 sopra citato, anche l'Agenzia delle entrate ha chiarito che la possibilità di sanare quanto omesso deriva dalla volontà di salvaguardare la scelta operata dal contribuente, sempreché i comportamenti di quest'ultimo non arrechino danni per l'Erario, nemmeno in termini di pregiudizio all'attività di accertamento,

impegna il Governo

a eliminare sanzioni riferite a omissioni di adempimenti meramente formali, illustrati in premessa, compiuti tardivamente dai contribuenti e comunque prima dell'esecuzione dei controlli da parte dell'amministrazione finanziaria, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 7, lettera b).
9/282-A/7Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 13, comma 2, detta i principi e i criteri direttivi per la delega al Governo a emanare decreti legislativi in materia di IVA, che deve avvenire attraverso la semplificazione dei sistemi speciali nonché l'attuazione del regime del gruppo IVA;
    è prassi consolidata dalla giurisprudenza comunitaria (sentenza del 21 giugno 2007, proc. C-453/05), confermata anche da un orientamento costante dell'Agenzia delle entrate, ritenere che il legislatore nazionale, all'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ha stabilito che una cessione di beni o una prestazione di servizi possono risultare accessorie ad un'operazione principale quando: integrano, completano e rendono possibile quest'ultima, sono rese direttamente dal medesimo soggetto dell'operazione principale, sono rese nei confronti del medesimo soggetto nei cui confronti viene resa l'operazione principale;
    è pertanto deducibile, come avviene in vari paesi europei, che le strutture alberghiere che offrono ai clienti alloggiati anche servizi benessere legati ai trattamenti bellezza e benessere del corpo (massaggi, trattamenti estetici, bagni a tema, impacchi, ecc) considerino questi ultimi come «servizi accessori alla prestazione principale», applicando dunque l'aliquota IVA ridotta al 10 per cento,

impegna il Governo

a chiarire che le prestazioni di benessere del corpo e cura della persona offerti dalle strutture alberghiere e fruiti dai clienti che vi alloggiano siano considerati prestazioni accessorie alla prestazione principale e pertanto da assoggettare all'IVA agevolata del 10 per cento, a norma all'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 13.
9/282-A/8Ottobre, Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4, comma 2 delega il Governo a introdurre norme dirette a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali (cioè esenzioni, detrazioni, deduzioni, ecc.) che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche o che costituiscono una duplicazione e stabilisce che, nella predisposizione dei decreti legislativi attuativi, debba tenere conto delle priorità legate anche alla famiglia e alle persone economicamente e socialmente svantaggiate;
    dagli anni Novanta molte disposizioni di natura fiscale che possono considerarsi a sostegno del contribuente, denominate più genericamente «detrazioni per oneri», previste dal Testo unico delle imposte sui redditi delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono rimaste invariate con conseguenti ripercussioni negative sul cittadino, se si fa eccezione per l'adeguamento dei relativi importi nel passaggio dalla lira all'euro;
    ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, dal 1994 è invariata la soglia del reddito annuo per considerare un familiare a carico, pari a 2840,51 euro, quindi per poter usufruire di detrazioni dall'Irpef per carichi di famiglia, nonostante più volte i governi si siano impegnati ad innalzare tale soglia come è avvenuto fino al 1993;
    l'ultima legge di stabilità per il 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228) ha provveduto ad incrementare le detrazioni per ciascun figlio a carico a decorrere dal 1° gennaio 2013, ma ha lasciato ancora invariata la soglia di 2840,51 euro del reddito complessivo oltre il quale un familiare non è più da considerarsi a carico;

impegna il Governo

ad adeguare gli importi rimasti invariati dagli anni Novanta dalle detrazioni fiscali a beneficio dei contribuenti e a sostegno della famiglia, in particolare dell'importo massimo detraibile per i familiari a carico, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 4, comma 2.
9/282-A/9Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'articolo 2 reca la delega per la disciplina relativa alla revisione degli estimi catastali;
    si tratterà di un processo lungo ed elaborato che secondo il parere dello stesso direttore dell'Agenzia delle entrate e di numerosi esperti impegnerà le amministrazioni interessate per un lungo lasso di tempo pari ad almeno un quinquennio. Risulta pertanto necessario chiarire le modalità di gestione della fase di transizione che intercorrerà tra l'inizio dei lavori di riclassamento degli immobili e sulla riforma e la loro conclusione;
    per l'avvio dell'elaborazione dei dati saranno infatti necessari quelli completi e relativi al censimento delle abitazioni Istat, di cui al momento sono disponibili solo quelli provvisori e con poche certezze riguardo a quelle effettivamente vuote. Inoltre nel nostro Paese le abitazioni sono circa 33 milioni, mentre i fabbricati, quasi 60 milioni e per i quali l'assegnazione corretta delle categorie catastali rappresenta un'altra sfida;
    la revisione degli estimi dovrà assegnare a ciascun fabbricato, oltre al reddito che sarebbe in grado di produrre e che al momento corrisponde all'attuale rendita catastale, anche il corretto valore attualizzato al mercato immobiliare;
    c’è anche il problema delle abitazioni più antiche la cui vicenda catastale è bizzarra e per le quali neanche l'ultima revisione degli estimi catastali, quella risalente al 1990, ha potuto mettere ordine, anche a causa delle effettive caratteristiche di ogni singola unità immobiliare, basti pensare, ad esempio, a quegli immobili dei centri storici di alcune grandi città censiti come case popolari ma che nella realtà, a fronte di una rendita catastale esigua, producono un reddito altissimo;
    un'altra complessità è quella legata alle cosiddette medie statistiche, quei valori numerici che descrivono sinteticamente un insieme di dati e di rilevazioni, che tengono conto delle transazioni recenti, ma che risulterebbero alterate nei piccoli comuni, in cui la base statistica è troppo piccola. L'articolo 2, comma 1, lettera g) del provvedimento stabilisce infatti che per la determinazione del valore patrimoniale medio ordinario si ricorrerà anche a funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale anche all'interno di uno stesso comune;
    è stato altresì previsto un meccanismo di monitoraggio da parte del Parlamento del processo di revisione e si è attribuito valore alle informazioni sugli immobili fornite dal contribuente, per il quale sono previste particolari misure di tutela anticipata in relazione all'attribuzione delle nuove rendite, anche nella forma dell'autotutela amministrativa, anche in vista del presumibile alto grado di controversie che ne deriverà tra i contribuenti e l'amministrazione tributaria;
    le suddette lungaggini rischiano di tardare l'obiettivo del superamento delle iniquità insite nei valori dell'attuale sistema catastale e che costituiscono la base imponibile di tutte le imposte sugli immobili, prima fra tutte l'IMU,

impegna il Governo

nelle more della compiuta revisione degli estimi di cui all'articolo 2 del provvedimento a ricalcolare, ai fini della determinazione della base imponibile delle imposte, con adeguate variazioni percentuali determinate attraverso iniziative normative da adottare tempestivamente, i valori immobiliari di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell'incremento dei valori nel mercato immobiliare locale e per tipologia immobiliare, a tal fine avvalendosi dei dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio, differenziati all'interno di adeguate partizioni del territorio.
9/282-A/10Boccadutri, Paglia, Lavagno, Ragosta.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento al nostro esame dal titolo: «Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita», in realtà non contiene misure essenziali per introdurre elementi di maggiore equità e di trasparenza ed in particolare non prevede nessuna norma relativa al falso in bilancio, norma essenziale al fine di un equa distribuzione del carico fiscale innanzitutto tra le stesse aziende concorrenti, e più in generale, tra i diversi soggetti contribuenti;
    la materia dei reati societari è stata oggetto nel corso degli ultimi anni di una pluralità di interventi normativi. Le norme proposte dal disegno di legge dell'ultimo Governo Prodi in materia (Atto Camera n. 3243 della XV legislatura) presentato il 13 novembre 2007 non sono state approvate per la fine anticipata della legislatura stessa, e per la contrarietà dei governi che si sono in seguito succeduti;
    il primo intervento è derivato dalla legge 3 ottobre 2001, n. 366, con cui il Governo veniva delegato a riformare organicamente la disciplina delle società di capitali e cooperative, degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, nonché ad introdurre una disciplina per la definizione dei procedimenti in materia societaria. Con la medesima legge, il Parlamento conferiva al Governo anche la delega per la riscrittura del sistema penale in materia di società, al cui interno la figura delle false comunicazioni sociali (falso in bilancio) costituisce l'elemento intorno al quale – più sì sono concentrate – durante l'iter legislativo – le attenzioni e le polemiche delle parti politiche e degli osservatori e – dopo l'approvazione della legge – diverse richieste rivolte dai giudici di merito alla Corte di giustizia delle Comunità europee e alla Corte costituzionale;
    nella relazione sullo schema di decreto legislativo per l'attuazione dell'articolo 11 della legge di delega, poi emanato come decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, veniva sottolineata l'urgenza di un'incisiva razionalizzazione del sistema penale societario, da un lato restringendo il numero delle fattispecie penali, dall'altro introducendo nuove ipotesi incriminatrici volte a colmare talune lacune da tempo segnalate dalla dottrina penalistica;
    si è stabilita una soglia quantitativa per l'esclusione della punibilità, determinandola nella misura non superiore al 5 per cento e si è stabilita l'irrilevanza di uno scostamento non superiore al 10 per cento nelle singole valutazioni estimative, mutuandola dalla recente normativa penale tributaria;
    in relazione, poi, alle falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, oltre ad una semplificazione nella descrizione delle condotte costitutive di reato, limitate all'attestazione del falso o all'occultamento delle informazioni, e ad una puntualizzazione dell'elemento soggettivo, si è proceduto ad un'armonizzazione del trattamento sanzionatorio di quest'ipotesi di falsità con quello previsto per le false comunicazioni sociali. Analogamente a quanto stabilito per le false comunicazioni sociali e per il falso in prospetto, sono state previste due distinte ipotesi di reato (una contravvenzione e un delitto) a seconda che dalla stessa condotta derivi o no un danno patrimoniale nei confronti dei destinatari delle comunicazioni;
    le modifiche sopra brevemente riassunte, introdotte nell'ordinamento – come già precisato – con il decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, hanno prestato il fianco, nell'attuazione pratica, a numerose critiche da parte della giurisprudenza e della dottrina. Si è infatti da più parti segnalato che il complessivo ridimensionamento dell'area dei fatti di rilevanza penale – dovuto ad una chiara preferenza per la ricostruzione delle fattispecie come reati di danno, anziché di pericolo, alla riformulazione di talune figure criminose in chiave contravvenzionale, pur se necessariamente connotate da dolo, all'introduzione di soglie di punibilità e della procedibilità a querela, nonché alla riqualificazione dell'elemento soggettivo nel senso della necessità del dolo intenzionale o specifico – ha comportato una significativa compressione di quelle che sono state definite dalla dottrina le esigenze di tutela anticipata di interessi patrimoniali dei partecipanti al traffico giuridico, legate a pericoli specifici connessi ad utilizzazioni abusive o distorte di strumenti societari;
    la riforma è difatti, incentrata su un presupposto che è stato anch'esso oggetto di ricorrenti critiche, ossia sulla drastica riduzione dell'ambito di applicazione della fattispecie di false comunicazioni sociali, nella convinzione – invero di dubbia realizzabilità – che la trasparenza dell'informazione societaria sia obiettivo da perseguire attraverso le effettive potenzialità di autotutela dei mercati piuttosto che mediante la minaccia di severe sanzioni penali. Le fattispecie previste a tutela del capitale sociale e delle istituzioni societarie, secondo la filosofia di fondo della novella legislativa, troverebbero le loro opzioni qualificanti in una serie di clausole che costituiscono evidenti indici di privatizzazione del bene giuridico tutelato (procedibilità a querela, cause di estinzione del reato, svilimento delle aggressioni portate ai soli beni istituzionali), erodendone però al contempo i limiti di punibilità con l'arricchimento di ulteriori elementi tipizzanti, i quali si sono rivelati, purtroppo, non collimanti con la tutela effettiva del bene medesimo,

impegna il Governo

a prendere le opportune iniziative anche legislative, ferme restando le prerogative del Parlamento, al fine di reintrodurre efficaci normative al fine di sanzionare il reato di falso in bilancio, facendo nuovamente confluire nell'alveo delle fattispecie delittuose tutte le ipotesi di false comunicazioni sociali, con la conseguente eliminazione di ogni ipotesi contravvenzionale, essendo detta previsione essenziale per il ripristino di una sanzione efficace, effettiva e dissuasiva, in linea con gli obblighi, assunti nell'ambito dell'ordinamento internazionale.
9/282-A/11Daniele Farina, Sannicandro, Lavagno, Marcon, Ragosta, Migliore, Di Salvo, Boccadutri, Paglia.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento al nostro esame dal titolo: «Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita», in realtà non contiene misure essenziali per introdurre elementi di maggiore equità, ed in particolare non prevede – malgrado l'articolo 14 contempla una delega per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici – per l'imposta erariale unica sui giochi un incremento che potrebbe essere utile sia al fine di dare un gettito maggiore da utilizzare per incrementare – ad esempio – le detrazioni per carichi familiari o per la produzione di lavoro, che per mettere un qualche freno – limitando i guadagni – al triste fenomeno delle ludopatie;
    come rileva la Corte dei conti nella sua Deliberazione n. 28 del 2011: «I proventi delle attività di gioco, che in passato risentivano dell'incertezza e delle aleatorietà derivanti dal legame con specifiche scelte di consumo dei contribuenti, hanno finito per assumere connotati di continuità e strutturalità, assicurando all'erario risorse rilevanti e crescenti»;
    l'anno di svolta è stato il 2004: le entrate erariali da giochi sono raddoppiate in valore assoluto (da 3.5 a 7.3 miliardi), in corrispondenza di una forte crescita della raccolta lorda (da 15,1 a 24,8 miliardi). Negli anni successivi si è assistito, prima, ad un assestamento dei proventi netti su un livello più contenuto (meno di 6,2 miliardi nel 2005), e, poi, ad una ripresa ed alla ininterrotta continuazione della crescita fino agli 8,7 miliardi del 2010, in leggera flessione rispetto al 2009 (–0,7 per cento);
    i risultati in termini di entrate erariali sono stati resi possibili da un'ancora più sostenuta crescita della raccolta, che nel 2010 ha raggiunto i 61.5 miliardi, portando ad oltre 339 miliardi (la raccolta del decennio 2001-2010: con un valore medio annuo (circa 34 miliardi) superiore di oltre il 140 per cento rispetto a quello registrato nel periodo 1996-2000;
    a fronte della sostenuta crescita della raccolta, le entrate di competenza dell'Erario sono cresciute ad un ritmo sostanzialmente dimezzato: 152,6 per cento, a fronte del 306,3 per cento, nell'arco di tempo compreso fra il 2003 e il 2010. In sostanza, un aumento senza dubbio significativo sul versante delle entrate ha presupposto una vera e propria dilatazione della raccolta sul mercato dei giochi. Un fenomeno, questo, che trova conferma nella forbice che si è venuta a creare, ed a progressivamente allargare, fra le due variabili nell'ultimo settennio e nella progressiva riduzione dell'incidenza dell'utile erariale sulla raccolta (era il 30,3 per cento nel 2000, è stata del 14,2 per cento nel 2010):
    evidenze che, peraltro, sembrano destinate ad accentuarsi alla luce dei risultati dell'ultimo biennio preso in considerazione dalla Deliberazione della Corte citata: nel 2009, un aumento delle entrate erariali da giochi per poco più di l miliardo ha richiesto quasi 7 miliardi di aumento della raccolta: nel 2010, ulteriori 7 miliardi di aumento della raccolta non hanno impedito una sia pure lieve flessione delle entrate erariali. Risulta dunque confermata la tendenza ad una progressiva diminuzione della resa media dei giochi in termini di utili netti per l'erario, con il corrispondente aumento della quota delle spese per vincite corrisposte e per spese di gestione;
    la perdita di peso delle lotterie tradizionali, dei giochi a base sportiva ed a base ippica e più recentemente del lotto, si contrappone, infatti, la rapida crescita dell'incidenza sul totale delle entrate erariali delle lotterie istantanee, del superenalotto e degli apparecchi (questi ultimi passati dal 7 per cento nel 2004 al 43 per cento nel 2010);
    in definitiva, dall'analisi svolta emerge un quadro caratterizzato da due evidenze. La prima, e più attuale, è quella di una fonte di entrata sostanzialmente affidabile, che sembra aver perduto la sua tradizionale connotazione di aleatorietà per acquistarne una di tendenza ad una progressiva e stabile crescita, oltre a costituire un argine alle attività criminali da sempre ampiamente presenti nel settore. La seconda, a valenza prospettica, di una fonte di entrata che sta incontrando i primi limiti alla propria carica espansiva, non potendosi ipotizzare la continuazione di un'esponenziale dilatazione del mercato della raccolta;
    l'articolo 39, comma 13, del decreto legge n. 269 del 2003, come recentemente modificato prevede che agli apparecchi e congegni collegati in rete, si applichi un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate,

impegna il Governo

a prendere le opportune iniziative anche legislative, ferme restando le prerogative del Parlamento, al fine di incrementare l'aliquota attualmente prevista per la determinazione del prelievo unico erariale sui giochi per favorire l'aumento delle detrazioni ai fini del calcolo dell'Irpef per i carichi familiari.
9/282-A/12Lavagno, Marcon, Ragosta, Migliore, Di Salvo, Boccadutri, Paglia.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento al nostro esame dal titolo: «Disposizioni per un sistema fiscale più equo trasparente e orientato alla crescita», in realtà non contiene misure essenziali per introdurre elementi di maggiore equità, di trasparenza nonché di stimolo alla crescita nel nostro sistema fiscale ed economico, ed in particolare, non prevede modifiche dell'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di disciplina dell'imposta sulle transazioni finanziarie, modifiche che potrebbero contribuire ad una diversa distribuzione del peso fiscale, a rendere più trasparenti molte delle transazioni finanziarie oggi spesso puramente speculative, e che potrebbero determinare un maggior gettito da finalizzare a obiettivi di crescila del nostro sistema economico con particolare riguardo all'occupazione;
    la tassa sulle transazioni finanziarie (TTF) è stata concepita dagli economisti che l'hanno proposta come un'imposta (dell'ordine dello 0,05 per cento) su ogni transazione finanziaria. Gli impatti sono trascurabili per chi opera con orizzonti di lungo periodo, mentre diventano tanto più rilevanti quanto più gli obiettivi sono di breve termine. Si tratta di una delle misure più efficaci per frenare la speculazione e per ridurre l'instabilità sui mercati finanziari. Dopo anni di campagne delle reti della società civile, finalmente ad inizio 2013 la Commissione europea ha pubblicato una propria bozza di direttiva, che deve ora essere discussa e approvata dalle altre istituzioni europee;
    la TTF nasce come strumento per «gettare un granello di sabbia negli ingranaggi della speculazione», intervenendo a monte per bloccarne gli impatti devastanti. Secondo il Governo Monti che ha introdotto la norma citata con la Legge di stabilità per l'anno 2013, al contrario, l'unico obiettivo sembra essere stato quello di racimolare un gettito per dare sollievo ai conti pubblici, agendo unicamente a valle. Si è raschiato il fondo del barile con nuove imposte per rimediare ai disastri combinati dalla finanza, ma senza provare a contrastarne lo strapotere;
    infatti, come detto, in attesa del percorso europeo, con l'ultima Legge di stabilità il Governo Monti ha introdotto una cosiddetta TTF in Italia. La disposizione introdotta dal Governo Monti ha introdotto un'imposta di bollo, con aliquota dello 0,05 per cento, sulle seguenti operazioni:
     compravendite di azioni ed altri strumenti partecipativi emessi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
     operazioni sugli «strumenti derivati» nelle quali almeno una delle due controparti sia residente in Italia e che siano diverse da quelle relative ai «Titoli di Stato» emessi da paesi dell'Unione europea o aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, che consentono uno scambio di informazioni adeguato;
    si tratta di una normativa talmente debole che non andrebbe nemmeno chiamata tassa sulle transazioni finanziarie. Non vengono tassati tutti i derivati e non si colpisce il trading ad alta frequenza;
    infatti, nella normativa citata si definisce valore della transazione il «saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato», mentre andrebbe valutato il valore della singola operazione per contrastare le operazioni speculative veloci e ripetute;
    come dire che si introducono dei limiti di velocità sulle strade, ma si scopre che riguardano le biciclette ma non le automobili, e che l'unico scopo è rimpinguare le casse pubbliche con le multe, non diminuire il numero di incidenti stradali,

impegna il Governo:

   a prendere le opportune iniziative anche legislative, ferme restando le prerogative del Parlamento, al fine di un rapido recepimento della Direttiva europea appena sarà approvata la proposta COM (2013)71, e comunque, al fine di:
    a) applicare la TTF a tutti i derivati, anche a quelli negoziati fuori mercato, ai prodotti strutturati e alle operazioni realizzate intra-gruppo o da intermediari finanziari inclusi gli hedge fund ed anche ai derivati che hanno come sottostante titoli di Stato;
    b) introdurre il principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari;
    c) prendere come imponibile il valore della singola operazione;
    d) differenziare le aliquote dell'imposta in funzione dell'effettivo utilizzo dello strumento derivato, prevedendo l'esenzione per le operazioni dalla comprovata finalità di copertura, premiando in questo modo gli intermediari finanziari che svolgono solo attività di banca commerciale rispetto a quelli che svolgono trading proprietario.
9/282-A/13Marcon, Ragosta, Migliore, Di Salvo, Boccadutri, Paglia.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento al nostro esame dal titolo: «Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita», in realtà non contiene misure essenziali per introdurre elementi di maggiore equità nel nostro sistema fiscale, ed in particolare, non prevede un adeguamento dell'aliquota relativa all'imposta sostitutiva sui redditi da capitale e redditi diversi, misura necessaria ad una maggiore equità del nostro sistema fiscale se si ricorda che il valore della prima aliquota per il calcolo dell'Irpef valida per i redditi inferiori a 15.000 euro è pari al 23 per cento;
    infatti, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale e redditi diversi del 12,5 per cento è stata innalzata al 20 per cento sui redditi maturati ad eccezione dei titoli di Stato cui continua ad applicarsi l'aliquota dal 12,5 per cento. La ritenuta del 27 per cento prevista sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati è stata invece ridotta al 20 per cento;
    sarebbe dunque opportuno un aumento di tale aliquota almeno pari al 27 per cento, aliquota che com’è noto, si applica per i redditi lordi imponibili medio-bassi compresi tra i 15.000 euro ed i 28.000 euro,

impegna il Governo

a prendere le opportune iniziative anche legislative, ferme restando le prerogative del Parlamento, al fine di equiparare l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale almeno al 27 per cento.
9/282-A/14Ragosta, Migliore, Di Salvo, Marcon, Boccadutri, Paglia.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento al nostro esame dal titolo: «Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita», in realtà non contiene misure essenziali per introdurre elementi di maggiore equità nel nostro sistema fiscale, ed in particolare, non prevede nessuna misura per l'introduzione di un'imposta patrimoniale ordinaria, imposta presente negli altri paesi europei ed occidentali;
    è vero che la diseguaglianza nella distribuzione dei redditi e delle ricchezze deriva in misura prevalente dal modo in cui il valore generato nei processi produttivi viene distribuito tra i diversi fattori (disomogenei non solo per tipologia, capitale e lavoro, ma anche per gradi di flessibilità e per allocazione geografica). La diseguaglianza nei redditi e nelle ricchezze al netto delle imposte è, quindi, solo secondaria, perché le possibilità di redistribuzione per via fiscale sono ridotte per ragioni sia tecniche sia politiche;
    le proposte di tassazione patrimoniale che vengono portate avanti in modo più o meno sistematico (Amato, Capaldo, Veltroni) hanno un carattere straordinario in quanto legato a un'esigenza specifica, ovvero la riduzione dello stock di debito pubblico. Tralasciando la discussione sull'opportunità e sull'eventuale entità di questa finalizzazione, il problema sta proprio nella straordinarietà dell'imposta. Le imposte straordinarie sono sempre difficili da gestire, perché richiedono tempi brevi e basi imponibili poco mobili. Ne segue che un'imposta straordinaria potrebbe configurarsi solo sul patrimonio immobiliare e non su quello finanziario, che altrimenti potrebbe facilmente essere nascosto o allocato altrove per il breve periodo in cui si applica l'imposta. Il gettito ottenibile in questo modo difficilmente potrebbe essere sufficiente a raggiungere gli obiettivi di abbattimento del debito dichiarati. Da qui il passo ad un'imposta straordinaria sui «redditi alti» è breve, ed è nefasto, perché i redditi alti sono comunque redditi da lavoro, posto che il reddito da capitale è in buona parte fuori dall'Irpef. Si finirebbe probabilmente vicino ad una riedizione, magari con qualche accorgimento, della tassa sull'Europa del 1997;
    ma ciò considerato, non dobbiamo perdere un'opportunità: secondo recenti stime del Fondo monetario internazionale, se l'ltalia introducesse un'imposta patrimoniale ordinaria in grado di produrre un gettito di livello medio rispetto a quello di imposte simili in Canada, Usa e Regno Unito, si potrebbe guadagnare un punto di Pil in termini di gettito. Il dato serve soprattutto ad illustrare il fatto che l'Italia ha livelli di imposizione patrimoniale bassi;
    il secondo elemento da tenere presente in questo periodo post-crisi e di scarsa crescita (almeno per l'Italia), è che proprio la tassazione sugli immobili è considerata dall'Ocse come quella preferibile da adottare quando è necessario reperire risorse cercando di favorire nel contempo la crescita economica, dato che, oltretutto, il patrimonio, almeno in Italia, è più concentrato del reddito;
    le imposte patrimoniali offrono diversi vantaggi teorici e pratici rispetto a quelle sul reddito, tra cui il fatto che consentono di stabilizzare il gettito, rendendolo meno variabile al variare del ciclo economico e riducendo quindi il rischio per le finanze pubbliche;
    inoltre, la distribuzione del patrimonio è normalmente più sperequata rispetto a quella delle basi imponibili delle imposte personali, e quindi una ricomposizione del prelievo di questo tipo potrebbe aumentare la progressività complessiva del sistema. Non ci si deve nascondere, tuttavia, che anche per le imposte patrimoniali c’è il problema dell'accertamento della base imponibile, che è più semplice, rispetto all'accertamento del reddito, solo per i beni immobili, mentre è particolarmente complessa per i patrimoni finanziari. È qui che dovrebbe intervenire un sistema europeo integrato di anagrafe dei flussi patrimoniali, ed è qui che il problema della tassazione si lega a quello, più generale e complesso, della regolamentazione dei flussi di capitale, all'interno e all'esterno dell'Europa;
    il passaggio dal reddito al patrimonio (ovvero ad una tassazione del reddito presunto sulla base della consistenza patrimoniale) potrebbe essere adottato per i gruppi di impresa e per le imprese singole dotate di una minima consistenza patrimoniale, cercando di evitare i fenomeni di «imprese in perdita ripetuta» noti da anni ed oggetto di diversi infruttuosi tentativi di revisione;
    è sbagliato ritenere che il patrimonio delle società sia già conteggiato nel patrimonio delle famiglie che ne sono proprietarie, perché non c’è una necessaria corrispondenza tra valore delle quote proprietarie e stato patrimoniale della società. Né bisogna pensare che assoggettare a patrimoniale le società implichi tassare gli «strumenti della produzione». Si consideri che il 40 per cento della ricchezza immobiliare complessiva della nazione è posseduta da società. È ovvio che questi immobili non sono tutti destinati alla attività produttiva delle società che li possiedono (per questi naturalmente si potrebbero individuare forme di esenzione). Ad esempio, il 10 per cento del totale degli immobili residenziali in Italia sono posseduti da società, e certo non vi sarebbe motivo di esentarli; né vi sarebbe motivo di esentare gli immobili non residenziali posseduti da «imprese» che esistono solo per gestire questo patrimonio immobiliare. Per questo andrebbero proposte anche norme più efficaci di quelle attualmente in vigore contro le cosiddette «società di comodo»,

impegna il Governo:

   a prendere le opportune iniziative anche legislative, ferme restando le prerogative del Parlamento al fine di:
    a) introdurre un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, prevedendo come base imponibile dell'imposta la ricchezza netta delle famiglie superiore a 800 mila euro, e cioè, la somma delle attività reali (immobili, aziende e oggetti di valore), delle attività finanziarie (depositi, titoli di Stato, azioni, ecc..) al netto delle passività finanziarie (mutui e altri debiti), ricomprendendo nell'imponibile il patrimonio non strumentale delle società;
    b) proporre, nell'ambito degli organismi europei, la messa in opera di un sistema europeo integrato di anagrafe dei flussi patrimoniali;
    c) destinare il gettito dell'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze alla riduzione dell'Irpef per i redditi medio-bassi.
9/282-A/15Migliore, Di Salvo, Marcon, Boccadutri, Paglia.


   La Camera,
   considerato che:
    è ormai diventato un fenomeno noto e dilagante che numerosi contribuenti si siano visti notificare cartelle di pagamento da parte degli agenti per la riscossione, per tributi o sanzioni amministrative caduti in prescrizione anche da lungo tempo;
    sino ad oggi le società incaricate per la riscossione dei tributi, inclusa Equitalia SpA nelle sue diramazioni territoriali, hanno provveduto comunque a notificare atti di riscossione, comportando da un lato un aggravio di spese per quei cittadini costretti a ricorsi giurisdizionali e dall'altro un sovraccarico degli stessi uffici giudiziari, conseguenze evitabili annullando d'ufficio gli atti ormai prescritti, ben prima della notifica degli stessi;
    è certamente possibile, con il grado di automazione raggiunto da alcune pubbliche amministrazioni anche grazie all'evoluzione del software, procedere alla notifica dei soli atti non scaduti;
    la suddetta soluzione permetterebbe di sfoltire notevolmente il lavoro degli uffici della riscossione da atti che possono essere oggetto di opposizione e da cui con tutta probabilità non deriverebbero vantaggi dal punto di vista del gettito, e che quindi contribuiscono a rallentare l'attività di esazione di imposte e sanzioni;
    l'articolo 6 del provvedimento prevede al comma 5 una delega al Governo volta ad ampliare l'ambito applicativo della rateizzazione dei debiti tributari anche al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'attività di riscossione;
    la previsione per legge di una sospensione immediata dell'attività di riscossione in caso di presentazione di istanza di autotutela del debitore ovvero per invalidità del titolo esecutivo colmerebbe un vuoto normativo, rendendo un semplice atto d'autotutela, che in precedenza era lasciato alla semplice facoltà delle società incaricate per la riscossione dei tributi, obbligatorio ex lege, autorizzando le stesse alla cancellazione d'ufficio, automatica, dei tributi e sanzioni amministrative prescritte,

impegna il Governo

ad emanare un provvedimento che preveda la sospensione immediata da parte degli enti e delle società incaricate per la riscossione dei tributi, di ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente alla consegna del ruolo al concessionario della riscossione; da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore; da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore; da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte; da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore; da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.
9/282-A/16Sannicandro, Ragosta, Paglia, Lavagno.


   La Camera,
   considerato che:
    l'articolo 2, comma 1, lettera l) del provvedimento stabilisce per l'attribuzione del valore patrimoniale e della rendita per le unità immobiliari riconosciute d'interesse storico ed artistico, un criterio di abbattimento che tenga conto degli oneri di manutenzione e conservazione, dei vincoli legislativi alla destinazione, all'utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro;
    gli immobili di interesse storico sono spesso adibiti ad abitazione od utilizzati per ricevimenti o per l'esercizio di attività commerciali come banche, grandi alberghi di lusso o sale da the, etc., hanno goduto negli ultimi anni di ingiustificati vantaggi fiscali, essendo stati i beneficiari di numerose disposizioni fiscali di favore. Tali disposizioni prevedono, ad esempio, che il reddito fondiario derivante dagli stessi venga calcolato applicando la tariffa d'estimo minore tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria dove è ubicato l'immobile a prescindere da eventuale locazione a canone più alto;
    in un momento di crisi come quello attuale, nel quale vengono richiesti sacrifici a tutti, occorre riflettere su tutti gli aspetti del regime fiscale agevolato concesso agli immobili sottoposti a vincolo storico-artistico, per esempio, escludendo dai benefici quelli destinati ad attività economico-commerciali,

impegna il Governo

a tener conto, in sede di attuazione della delega di cui all'articolo 2 del provvedimento, per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico e artistico, come individuate ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ai fini dell'attribuzione del valore patrimoniale e della rendita, la lo effettiva destinazione d'uso.
9/282-A/17 Fratoianni, Lavagno, Paglia, Ragosta.


   La Camera,
   considerato che:
    l'articolo 14 delega il Governo ad attuare il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, riordinando tutte le norme in vigore in un codice delle disposizioni sui giochi, fermo restando il modello organizzativo fondato sul regime concessorio e autorizzatorio:
    il comma 2, lettera e) del suddetto articolo, stabilisce infatti che il riordino del settore del cosiddetto gaming debba attuarsi garantendo l'applicazione di regole trasparenti ed uniformi sull'intero territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, con adeguate forme di partecipazione dei comuni competenti per territorio, nel rispetto delle loro attribuzioni, al procedimento di autorizzazione e di pianificazione;
    i comuni sono pertanto chiamati, insieme allo Stato, a partecipare al procedimento di autorizzazione e di pianificazione, attraverso la predisposizione dei piani regolatori per la localizzazione delle sale da gioco;
    la norma rappresenta una risposta a quei comuni, oltre 160, che avevano sottoscritto il «Manifesto dei sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo», e con cui gli amministratori chiedevano di avere più poteri di programmazione, controllo ed ordinanza per contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo e limitarne le conseguenze sociali sui territori che amministrano. Negli ultimi dieci anni, infatti, il territorio urbano è stato via via occupato capillarmente da istallazioni di gioco di alea generando rilevanti problemi di pertinenza delle amministrazioni comunali, provinciali e delle Asl;
    la richiamata uniformità di regole sull'intero territorio nazionale può essere garantita solo grazie al contributo di un interlocutore come l'ANCI, l'associazione nazionale dei comuni maggiormente rappresentativa, che, con il suo 90 per cento di adesioni, vanta un radicamento assai saldo nel tessuto sociale geografico e culturale italiano,

impegna il Governo

ad avvalersi, in occasione della predisposizione di norme in materia di titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, della consulenza dell'ANCI, anche al fine di realizzare in maniera compiuta l'uniformità territoriale della disciplina.
9/282-A/18 Quaranta, Ragosta, Paglia, Lavagno, Basso.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, prevede all'articolo 15 una delega al Governo al fine di introdurre nuove forme di fiscalità ambientale, assicurando la compatibilità delle politiche fiscali con lo sviluppo sostenibile;
    detta previsione, anche se estremamente generica nella sua stesura, va valutata positivamente, seppure debba ovviamente essere coordinata con la normativa europea in materia, con particolare riferimento alla tassazione dei prodotti energetici;
    peraltro la prevista revisione del finanziamento dei sussidi alle fonti energetiche rinnovabili, non deve però penalizzare il settore delle rinnovabili, che rappresenta comunque uno dei punti di forza della green economy,
    un contributo decisivo alla crescita di nuova e qualificata occupazione, deve venire dalla riduzione del costo del lavoro, e in particolare quello generato dalla green economy, e contestualmente da una mirata politica fiscale che favorisca lo sviluppo sostenibile e disincentivi le produzioni maggiormente inquinanti;
    è indispensabile infatti ri-orientare, almeno per alcuni aspetti, l'attuale sistema impositivo, favorendo una diversa allocazione delle risorse verso modelli di sviluppo più sostenibili, basati su di una combinazione ottimale tra ambiente, sviluppo ed occupazione;
    senza aumentarlo, il carico fiscale – in coerenza con le raccomandazioni dei principali organismi internazionali – deve essere gradualmente alleggerito sul fattore lavoro e proporzionalmente appesantito sul fattore natura, cioè sul consumo di energia e materiali e sulla emissione di sostanze dannose. Si otterrebbero così «doppi dividendi»: per l'occupazione e per l'ambiente;
    è noto che le emissioni di gas serra sono cresciute più che proporzionalmente alla capacità di smaltimento del pianeta. I rischi connessi ai cambiamenti climatici sono in aumento e pertanto sono necessari ulteriori sforzi per avviare un percorso di crescita sostenibile nel medio e nel lungo periodo;
    l'attuale modello di sviluppo, ancora troppo dipendente dai composti del carbonio, deve quindi essere sostituito gradualmente, ma con convinzione, da un nuovo modello basato su un sempre minore uso di combustibili tradizionali. Inevitabilmente questo deve comportare sempre più una modifica nei sistemi fiscali e di produzione, oltre che nei comportamenti di consumo,

impegna il Governo:

   a prevedere, nelle more dell'emanazione dei previsti decreti legislativi attuativi di nuove forme di fiscalità ambientale, un aumento della tassa sulle emissioni di anidride solforosa di ossidi di azoto per i grandi impianti di combustione, al fine di consentire un trasferimento di risorse dalle imprese più responsabili delle emissioni inquinanti, a quelle che invece contribuiscono alla diminuzione dei gas serra;
   a prevedere che una quota consistente delle risorse derivanti dalla vendila delle quote di emissioni di CO2 (ETS) sia finalizzata a sostenere le energie rinnovabili e la promozione dell'occupazione «verde».
9/282-A/19 Zan, Zaratti, Pellegrino.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto ministeriale del 23 gennaio 2002 istituisce una lista di paesi, considerati a regime fiscale privilegiato, caratterizzati da una tassazione sensibilmente inferiore e dalla mancanza di un adeguato scambio di informazioni, per i quali vige la regola dell'indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese nei relativi territori ai fini dell'applicazione dell'articolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, quale risulta modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 21 novembre 2000, n. 342;
    il decreto ministeriale del 21 novembre 2001 individua una lista di paesi, considerati a regime fiscale privilegiato, per i quali vige la regola sulle «controlled foreign companies» ai fini dell'applicazione dell'articolo 127-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
    il decreto ministeriale del 4 maggio 1999 individua una lista paesi, considerati a regime fiscale privilegiato, per i quali vige l'inversione dell'onere della prova per la residenza ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 2-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
   considerato che:
    attraverso l'ausilio delle cosiddette «triangolazioni societarie» è possibile utilizzare società domiciliate in uno Stato «intermediario», membro o meno dell'Unione europea, non inserito nelle liste di cui ai suddetti decreti ministeriali, per eludere l'applicazione dei citati decreti e delocalizzare fondi in Stati caratterizzati da una tassazione sensibilmente inferiore e dalla mancanza di un adeguato scambio di informazioni;
    un'adeguata soluzione alla problematica prospettata risulterebbe essere l'istituzione di una «Black List» europea o internazionale, realizzata sulla base delle disposizioni contenute nei suddetti decreti ministeriali,

impegna il Governo

a promuovere, nelle sedi istituzionali dell'Unione europea e delle Organizzazioni internazionali, l'istituzione di una Black List, nella quale inserire gli Stati aventi un regime fiscale privilegiato, al fine di evitare l'elusione delle disposizioni indicate nel decreto ministeriale 23 gennaio 2002, decreto ministeriale del 21 novembre 2001 e decreto ministeriale del 4 maggio 1999.
9/282-A/20 Pesco, Cancelleri, Ruocco, Pisano, Villarosa, Barbanti.


   La Camera,
   premesso che:
    gli interventi di green economy sono un importante volano per la ripresa dell'economia italiana dalla grave e prolungata crisi economica in atto, perché consentono di coniugare l'obiettivo di maggiore competitività e di modernizzazione del Paese con un modello di sviluppo sostenibile per l'ambiente e la società, vicino alle esigenze delle persone, delle comunità e dei territori;
    l'Italia ha assunto impegni sia a livello internazionale sia a livello europeo ai fini dell'avvio di una transizione verso una economia a basso contenuto di carbonio attraverso un approccio che preveda politiche coordinate per la lotta ai cambiamenti climatici;
    il Quadro strategico comune per i fondi strutturali (QSC) presentato dalla Commissione europea, che consentirà agli Stati membri di prepararsi al prossimo periodo di programmazione, contribuendo a definire le priorità di investimento per il periodo che va dal 2014 al 2020, prevede tra gli undici obiettivi tematici tre obiettivi tesi a promuovere la green economy, in particolare il sostegno alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori, la promozione della mobilità sostenibile, dell'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi, nonché la tutela dell'ambiente e la promozione dell'uso efficiente delle risorse;
    la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sul programma nazionale di riforma 2013 dell'Italia e che ha formulato un parere del Consiglio sul programma di stabilità dell'Italia 2012-2017, adottata il 29 maggio 2013, ha previsto che l'Italia adotti provvedimenti nel periodo 2013-2014 al fine, tra l'altro, di «trasferire il carico fiscale da lavoro e capitale a consumi, beni immobili e ambiente assicurando la neutralità di bilancio»;
    in particolare entro la primavera del 2014 tutti i paesi membri dovranno presentare iniziative volte a ridurre i consumi energetici negli edifici esistenti ed entro il periodo 2019-2021 sarà fissato il termine ultimo per l'adozione di standard costruttivi per i nuovi edifici pubblici e privati che garantiscano quasi l'azzeramento di tali consumi;
    a partire dal 2007, in Italia, il perseguimento dell'obiettivo dell'efficientamento del patrimonio edilizio nazionale è stato attuato anche mediante un sistema di incentivi fiscali efficaci e semplici per il cittadino. Tra questi, particolare rilievo, hanno avuto le agevolazioni fiscali del 55 per cento, oggi del 65 per cento, per interventi di riqualificazione energetica degli edifici,

impegna il Governo

a intensificare le politiche di sostegno allo sviluppo sostenibile prevedendo, in particolare, il rafforzamento di misure fiscali che incentivino interventi e comportamenti a tutela dell'ambiente e che promuovano l'uso efficiente di risorse.
9/282-A/21 Realacci, Borghi, Gadda, Cominelli, Giovanna Sanna, Braga, Carrescia, Mariani, Latronico, Dorina Bianchi, Castiello, Matarrese, D'Agostino, Decaro, Mariastella Bianchi, Manfredi, Bratti, Arlotti, Grimoldi, Morassut.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 282 Causi, C. 950 Zanetti, C. 1122 Capezzone e C. 1339 Migliore, recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita;
    sottolineato che tale testo, nell'ambito di una delega legislativa per il riordino della normativa in materia di giochi pubblici, all'articolo 14, comma 2, lettera u), reca una delega per il rilancio del settore ippico, materia oggetto di proposte di legge in corso di esame presso la Commissione Agricoltura (C. 753 Faenzi, C. 1033 Lattuca e C. 1061 L'Abbate);
    tenuto conto del parere espresso dalla Commissione Agricoltura;
    considerato che il settore ippico affronta da anni una gravissima crisi divenuta ormai strutturale, che ha una genesi lontana e che richiede un complesso di interventi anche di tipo emergenziale, senza i quali l'intera filiera rischia di scomparire,

impegna il Governo:

   a procedere nei tempi più brevi all'esercizio della delega per il rilancio del settore ippico;
   con particolare riferimento alla disciplina sulle scommesse ippiche:
    a) a prevedere l'accettazione della giocata con un appropriato periodo temporale antecedente rispetto all'inizio dell'evento sportivo ippico;
    b) ad estendere, ove possibile, la quota fissa agli eventi ippici;
    c) ad assegnare in esclusiva l'offerta di scommesse ippiche su tutto il territorio nazionale, mediante gara pubblica, a un soggetto che non abbia interessi diretti o indiretti alla distribuzione e gestione di altri tipi di scommesse;
    d) a unificare i totalizzatori per la gestione delle scommesse ippiche, prevedendo la razionalizzazione dei costi tecnici e organizzativi;
    e) a ridurre il prelievo fiscale sulle scommesse ippiche effettuate dentro e fuori dagli ippodromi, prevedendo in ogni caso che detto prelievo non possa essere superiore al prelievo fiscale meno elevato applicato ad altri tipi di scommesse offerte sul territorio nazionale;
    f) ad istituire un ufficio scommesse ippiche per l'assolvimento delle attività relative, che lavori in stretta collaborazione con la Lega ippica italiana attivando in tempi brevi, di concerto con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, le modifiche e le innovazioni necessarie al rilancio della scommessa su base ippica.
9/582-A/22Sani, Russo, Oliverio, L'Abbate, Faenzi, Catania, Fanucci, Lattuca.


   La Camera,
   premesso che:
    il comune di Campione d'Italia è una «enclave italiana in territorio svizzero» e quindi territorio esterno alla linea doganale italiana e comunitaria, sostanzialmente inserito nel sistema socio-economico-infrastrutturale della Confederazione Elvetica;
    la particolarità doganale del comune di Campione D'Italia ha pertanto determinato nel tempo attraverso norme specifiche, necessitate consuetudini, convenzioni tra l'Italia e la Svizzera e accordi bilaterali con il Canton Ticino, situazioni economiche, sociali e giuridiche del tutto eccezionali, tra le quali le seguenti:
     Campione d'Italia è compreso nei territori italiani indicati al paragrafo 2, articolo 3 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977 e, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, recante la istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione all'articolo 7 che definisce la territorialità dell'imposta, si intende escluso dal territorio della Repubblica Italiana;
     la moneta corrente è il franco svizzero;
     il bilancio del comune è espresso in franchi svizzeri;
     gli stipendi sono corrisposti in franchi svizzeri;
     i servizi telefonici sono svizzeri;
     i veicoli sono immatricolati in Svizzera e di conseguenza sono svizzere le patenti guida dei cittadini campionesi;
     l'assistenza sanitaria ai cittadini è garantita da un sistema misto in base ad un accordo stipulato dal comune di Campione con l'ASL di Como e la regione Lombardia che consente l'accesso ad operatori e strutture ospedaliere del Canton Ticino;
     i bambini nascono nelle cliniche e negli ospedali di Lugano;
     i morti vengo cremati presso il cimitero di Lugano;
     le assicurazioni sono prevalentemente svizzere;
     l'ufficio postale di Campione, dove lavorano dipendenti comunali, riceve ed invia alla Posta di Lugano la corrispondenza destinata in Italia;
     il calendario scolastico delle scuole elementari e medie è quello valido per il Canton Ticino;
     molti ragazzi frequentano le scuole medie e superiori del Canton Ticino;
     non esistono collegamenti di trasporto pubblico con l'Italia;
     i rifiuti solidi urbani sono smaltiti secondo le modalità e le normative svizzere e nei siti svizzeri;
     il pronto intervento dei Vigili del Fuoco è assicurato dal comune svizzero di Melide;
     i contratti di locazione, ivi compresi quelli del comune di Campione, sono stipulati in franchi svizzeri;
     tutte le merci importate in Campione dall'Italia sono considerate extradoganali dal diritto italiano e comunitario;
     il mercato di riferimento per l'acquisizione dei beni e dei servizi è quello svizzero;
    complessivamente è del tutto evidente come questa situazione di exclave determini condizioni assolutamente uniche che producono spesso effetti distorsivi e penalizzanti sul piano anche della normativa fiscale a carico di cittadini ed imprese del comune di Campione d'Italia;
    in relazione a tale peculiare condizione dal dopoguerra ad oggi, il comune di Campione d'Italia ha visto introdurre per le imprese e le persone del suo territorio, strumenti specifici di disciplina fiscale intese ad attutire le differenze di regime e quindi di condizioni di concorrenza dovute al particolare posizionamento fuori dai confini nazionali e all'inserimento nel sistema economico elvetico;
    le misure fiscali esistenti, fatto salvo il regime IVA, non presentano un approccio organico e hanno finito per costituire semplici strumenti compensativi, che hanno infine avuto scarsa efficacia sul sistema delle piccole e medie imprese campionesi, oggi quasi scomparse di fronte alla concorrenza territoriale elvetica, favorita anche dalla diversa organizzazione amministrativa,

impegna il Governo

nell'esercizio complessivo della delega fiscale, con particolare riferimento alle previsioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), e con le modalità ed i provvedimenti che riterrà opportuni, a tenere conto delle peculiarità del comune di Campione d'Italia a partire da un approccio organico e complessivo in materia fiscale in relazione alla sua condizione di extraterritorialità e delle sue conseguenze per cittadini e imprese.
9/282-A/23Guerra, Pastorino, Giuseppe Guerini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'acquisto intracomunitario di bovini vivi sconta l'IVA nella misura del 10 per cento;
    in ordine alle modalità ed ai termini per il versamento dell'imposta all'acquisto possiamo avere due situazioni:
     1) l'impresa agricola effettua direttamente l'acquisto dal fornitore francese , tedesco o polacco ed opera in regime normale IVA. In questo caso integra la fattura del cedente comunitario emessa senza imposta, dell'IVA italiana del 10 per cento. La fattura viene registrata sia nel registro acquisti che in quello delle vendite; quindi l'imposta si compensa e non viene versata al momento dell'acquisto. Di fatto l'IVA viene versata al momento della vendita degli animali a fine ciclo in quanto tutta l'IVA addebitata al cliente è dovuta (meno quella pagata sui mangimi).
     2) Nella medesima situazione di cui al punto 1 in cui però l'impresa agricola rientra nel regime speciale di cui all'articolo 34 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. In questo caso la fattura comunitaria registrata nel registro acquisti non è detraibile e quindi l'IVA relativa all'acquisto comunitario viene versata entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello in cui la fattura è stata ricevuta (oppure entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre per le imprese con volume d'affari non superiore a 516.000 euro);
    nell'ipotesi 2) si sono verificate nel tempo delle frodi in quanto il commerciante (se assume la funzione di impresa cartiera) pur ricevendo la fattura comunitaria ed emettendo la fattura all'allevatore acquirente non versa l'IVA;
    la soluzione a questo fenomeno è l'inversione contabile nel senso di non lasciare in mano al commerciante «cartiera» l'imposta. Infatti con tale meccanismo definito «reverse charge» anche il commerciante italiano emette fattura senza IVA e quindi non può truffare lo Stato in quanto non viene in possesso dell'imposta. L'acquirente agricoltore riceve quindi una fattura italiana senza IVA e la applica secondo la procedura di cui ai punti 1 e 2;
    ai sensi della normativa vigente in materia; il cosiddetto «reverse charge», di cui all'articolo 17, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, può essere applicato alle «ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, in base alla direttiva 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006», ovvero individuate con decreto regolamentare nelle ipotesi in cui necessita la preventiva autorizzazione del Consiglio dell'unione europea, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione, ad introdurre misure speciali di deroga allo scopo di evitare elusioni o evasioni fiscali;
    nel caso di specie, non si può procedere alla modifica legislativa dell'articolo 17, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ma occorre emanare apposito regolamento ministeriale ai sensi del predetto articolo 17, comma 7, che annoveri il commercio di animali;
    ad oggi, risulta essere stato emanato il solo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 luglio 2012, recante «Applicazione dell'inversione contabile alle prestazioni edili rese nell'ambito dell'Expo Milano 2015»,

impegna il Governo

ad avviare le previste procedure per una nuova ipotesi di applicazione del cosiddetto «reverse charge» che comprenda le cessioni di bovini vivi (voce doganale 01.02) e loro carni (voce doganale 02.01) effettuate da soggetti diversi dal produttori agricoli di cui all'articolo 34 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
9/282-A/24D'Arienzo.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo, con il presente provvedimento, è delegato ad introdurre, con uno o più decreti legislativi, norme per il riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali;
    tra le finalità, espressamente previste dal legislatore, di tali norme vi è quella di assoggettare le attività di riscossione coattiva a regole pubblicistiche, a garanzia dei contribuenti, prevedendo, in particolare, che gli enti locali possano riscuotere i tributi e le altre entrate con lo strumento del ruolo esclusivamente in forma diretta o con società interamente partecipate ovvero avvalendosi delle società del gruppo Equitalia, subordinatamente alla trasmissione a queste ultime di informazioni idonee all'identificazione della natura e delle ragioni del credito, con la relativa documentazione;
    lo «sdoppiamento» ruolo-ingiunzione, attualmente previsto dalla norma di delega, appare incoerente con il primo criterio direttivo previsto dalla delega, che prevede la revisione dell'ultracentenaria disciplina dell'ingiunzione fiscale (RD 639/1910), recependo le procedure e gli istituti della disciplina esattoriale (Decreto del Presidente della Repubblica 602 del 1973);
    l'ingiunzione fiscale rappresenta un valido ed attuale strumento per l'ente locale nella riscossione diretta, in quanto – rispetto all'incertezza delle riscossioni coattive a seguito ruolo permette rapidità di compilazione e di notificazione, impatto sul contribuente, minor tempo per il pagamento, diretto controllo delle fasi di riscossione, effettività della riscossione, disponibilità delle somme in tempo reale e monitoraggio degli accreditamenti;
    è opportuno omogeneizzare l'intera materia di riscossione tra i vari soggetti riscossori in modo da consentire un efficace contrasto dell'evasione fiscale che è un compito fondamentale dell'amministrazione tributaria anche degli enti locali;
    occorre razionalizzare il sistema di riscossione in modo da renderlo trasparente ed incentivante;
    è opportuno che i soggetti iscritti all'albo dei riscossori ex articolo 53 del Decreto legislativo n. 446 del 1997 possano supportare gli enti locali nella riscossione ed accertamento di tutte le proprie entrate tributarie e non tributarie;
    appare necessario ed opportuno che gli enti locali possano consentire la massima partecipazione della concorrenza sul mercato della riscossione in modo da poter scegliere gli strumenti di riscossione e i soggetti riscossori in base all'efficacia, efficienza, trasparenza, ed economicità nonché in base alle proprie esigenze,

impegna il Governo

   a valutare l'opportunità di assumere le iniziative normative volte ad ampliare gli strumenti e ad allargare la platea dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c, n. 6 a riscuotere i tributi e le altre entrate per gli enti locali includendovi anche le società sottoposte a controllo pubblico e i soggetti di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
9/282-A/25Bruno Bossio.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 14 del provvedimento in esame delega il Governo a emanare una serie di disposizioni volte a una riforma della disciplina del gioco pubblico, un settore che si è sviluppato negli ultimi anni in modo abnorme sul territorio nazionale, generando problemi di carattere urbanistico, sociale, sanitario e di ordine pubblico, per i suoi impatti potenzialmente negativi, tra cui la dipendenza patologica al gioco (Gap), il controllo del settore da parte della criminalità organizzata, il riciclaggio di denaro sporco e le partire truccate;
    il comparto del gioco in Italia sta occupando un sempre maggiore peso economico, tanto da superare come fatturato complessivo quello di altri settori strategici come quello automobilistico; e, tuttavia, con sempre minori benefici fiscali per lo Stato, diminuzione sono, infatti, gli attesi gettiti erariali. Già nel 2010 il settore dei giochi aveva un fatturato in crescita di 7 miliardi di euro (da 54 miliardi e 330 milioni di euro del 2009 si era passati a 61 miliardi 400 milioni di euro nel 2010), mentre l'incremento di entrate per lo Stato era diminuito (da 8 miliardi 800 milioni di euro del 2009 a 8 miliardi 730 milioni di euro nel 2010). Nel 2011 a fronte di un fatturato vicino agli 80 miliardi di euro (quasi venti miliardi in più del 2010) le entrate erariali per lo Stato sono rimaste stabili. Per il 2012 si confermano in calo sia i dati relativi alla raccolta che alle entrate erariali, nonostante la moltiplicazione dell'offerta di giochi. A ciò va aggiunto che lo Stato dovrà farsi carico di maggiori spese che peseranno sulla collettività per far fronte al crescente numero di persone affette da dipendenza da gioco d'azzardo patologico;
    sebbene l'allargamento dei giochi in concessione sia motivato con la necessità di sottrarre risorse al mercato illegale dell'azzardo, spesso gestito da soggetti appartenenti alla criminalità organizzata, in quasi tutti i settori del gioco legale e illegale sono emersi preoccupanti punti di contatto con esponenti della criminalità organizzata, puntualmente dimostrati dalle inchieste delle Forze di polizia e della magistratura;
    durante l'esame in sede referente in Commissione, per quanto attiene l'articolo 14, sono stati apportati significativi miglioramenti, grazie anche all'attività emendativa del gruppo del PD, volta a rafforzare i principi e criteri direttivi di delega, in direzione di: una maggiore tutela dei cittadini e una riduzione dell'offerta di giochi e delle relative concessioni; un maggiore controllo e trasparenza degli operatori del settore mediante misure di contrasto dei legami fra gioco e criminalità organizzata; un riordino legislativo nel settore mediante l'introduzione di un testo unico dei giochi, in sostituzione di una legislazione farraginosa e dislocata in numerosi provvedimenti in modo disorganico tale da produrre opacità e contenziosi; il riordino delle disposizioni in materia erariale al fine di armonizzare le disposizioni relative agli aggi, ai payout e al prelievo, ad oggi molto eterogenee fra i diversi tipi di gioco; la previsione di nuove forme di partecipazione dei comuni ai processi di autorizzazione e controllo, con l'assegnazione ai medesimi di un innovativo potere in materia di pianificazione della dislocazione dei locali e dei punti vendita, anche mediante le previsione del rispetto di parametri di distanza da luoghi socialmente sensibili su tutto il territorio nazionale; un rafforzamento della disciplina in materia di trasparenza, requisiti soggettivi e conflitti di interesse per i concessionari e i soggetti che operano nelle filiere dell'offerta di giochi; una razionalizzazione della rete, al fine di ridurne la diffusione e di concentrarla in ambienti sicuri e controllati; una riforma del sistema sanzionatorio, con particolare riferimento al gioco on-line; il concorso dello Stato, mediante la previsione di uno specifico Fondo, per il finanziamento delle azioni di contrasto della patologia del gioco d'azzardo patologico; il potenziamento del monitoraggio, controllo e verifica circa le disposizioni vigenti in materia di pubblicità di giochi;
    nonostante i miglioramenti introdotti alla disciplina vigente in materia, le modifiche necessiteranno di un riesame puntuale in sede attuativa; anche in considerazione di ciò è necessario che il Parlamento abbia gli strumenti per monitorare costantemente il comparto dei giochi, allo scopo di intervenire in modo adeguato e tempestivo rispetto all'evolversi del fenomeno, avendo contezza delle sue conseguenze complessive sul piano economico, sociale, della salute e dell'ordine pubblico,

impegna il Governo

a prevedere, in sede di attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 14, una Relazione annuale al Parlamento da redigere di concerto dai Ministeri competenti in materia, allo scopo di fornire puntualmente i dati circa il volume d'affari del comparto dei giochi, del payout, delle risorse ottenute dal regime di tassazione, dei compensi dei concessionari e gestori del comparto, delle ipotesi di risoluzione dei conflitti tributari in materia, nonché dei dati sulla dipendenza da gioco patologica, avendo anche particolare riguardo, successivamente all'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione, all'analisi di impatto circa le modifiche normative apportate alla vigente disciplina.
9/282-A/26Lenzi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 14 del provvedimento in esame delega il Governo a emanare una serie di disposizioni volte a una riforma complessiva della disciplina del gioco pubblico; un settore che si è sviluppato negli ultimi anni in modo abnorme sul territorio nazionale, generando problemi di carattere urbanistico, sociale, sanitario e di ordine pubblico, per i suoi impatti potenzialmente negativi, tra cui assuefazione e dipendenza patologica al gioco, controllo del settore da parte della criminalità organizzata, riciclaggio di denaro sporco e partire truccate;
    il comparto del gioco in Italia sta occupando un sempre maggiore peso economico, tanto da superare come fatturato complessivo quello di altri settori strategici come quello automobilistico; e, tuttavia, con sempre minori benefici fiscali per lo Stato, in diminuzione sono, infatti, gli attesi gettiti erariali. Già nel 2010 il settore dei giochi aveva un fatturato in crescita di 7 miliardi di euro (da 54 miliardi e 330 milioni di euro del 2009 si era passati a 61 miliardi 400 milioni di euro nel 2010), mentre l'incremento di entrate per lo Stato era diminuito (da 8 miliardi 800 milioni di euro del 2009 a 8 miliardi 730 milioni di euro nel 2010). Nel 2011 a fronte di un fatturato vicino agli 80 miliardi di euro (quasi venti miliardi in più del 2010) le entrate erariali per lo Stato sono rimaste stabili. Per il 2012 si confermano in calo sia i dati relativi alla raccolta che alle entrate erariali, nonostante la moltiplicazione dell'offerta di giochi. A ciò va aggiunto che lo Stato dovrà farsi carico di maggiori spese che peseranno sulla collettività per far fronte al crescente numero di persone affette da dipendenza da gioco d'azzardo patologico;
    la necessità di una riforma complessiva del suddetto comparto e di un rafforzamento delle misure di contrasto del gioco d'azzardo è questione urgente e prioritaria non solo per il nostro Paese. Occorre che una disciplina più stringente per il settore a tutela del cittadino sia accompagnata da interventi legislativi innovativi anche in ambito europeo;
    i servizi di gioco d'azzardo sono disciplinati dall'articolo 56 del Trattato sul funzionamento della Unione europea (TFUE) relativo alla libera prestazione dei servizi, per i quali sono previste, in via eccezionale, restrizioni proporzionate e giustificate da ragioni imperative di interesse pubblico, quali la tutela dei consumatori e il mantenimento dell'ordine pubblico;
    i servizi di gioco d'azzardo non sono regolamentati da una normativa europea specifica, pur essendo soggetti alle disposizioni di alcune direttive su specifiche materie, come quelle inerenti alle pratiche commerciali sleali, al riciclaggio di proventi di attività criminose, alla protezione dei dati personali, ai servizi media televisivi, ecc.;
    come ribadito in numerose semenze dalla Corte di giustizia europea, i servizi di gioco d'azzardo non rappresentano un normale servizio e dunque sono sottratti all'applicazione della cosiddetta «direttiva servizi» del 2006; non costituendo un'attività economica ordinaria, talune norme del mercato interno – come la libertà di stabilimento, la libera prestazione dei servizi, il rispetto di una concorrenza libera e non discriminatoria e il principio del riconoscimento reciproco – non ostano a che gli Stati membri definiscano proprie misure supplementari per proteggere i giocatori o disposizioni restrittive a tutela dei consumatori e dell'ordine pubblico;
    l'allarme sul fenomeno del gioco d'azzardo, insieme agli effetti devastanti sulla popolazione più vulnerabile, è un fenomeno che travalica i confini nazionali e che sta producendo preoccupanti effetti in tutta Europa. Da un recente rapporto approvato dal Parlamento europeo risulta che il 3 per cento della popolazione europea è assuefatto al gioco d'azzardo e la Commissione europea ha di recente rilevato come il gioco on-line costituisca una delle attività di servizi che registrano la maggiore espansione nell'Unione europea: con tassi di crescita di circa il 15 per cento, con entrate stimate di circa 13 miliardi di dollari entro il 2015 e con 6,8 milioni di consumatori che partecipano a uno o più tipi di giochi;
    le differenze fra i vari approcci normativi, con particolare riferimento alle differenti normative degli Stati membri circa criteri e procedure di rilascio delle licenze, hanno favorito lo sviluppo di un significativo mercato transfrontaliero illegale nel quale sono presenti sia «mercati neri» (secondo i dati della Commissione europea, più dell'85 per cento dei giochi d'azzardo e di scommesse clandestine è gestito senza licenza), sia i «mercati grigi», con operatori titolari di regolare licenza in uno più Stati membri che forniscono servizi di gioco d'azzardo ai cittadini di altri paesi membri senza aver ottenuto una specifica autorizzazione;
    le istituzioni europee, fino ad oggi, hanno adottato solo atti non legislativi, la Commissione europea con il Libro Verde del marzo 2011 (COM(2011)128) e la Comunicazione «Verso un quadro normativo europeo approfondito relativo al gioco d'azzardo on-line» dell'ottobre 2012 (COM(2012)596); mentre il Parlamento europeo ha adottato due risoluzioni, una del 15 novembre e l'altra recentissima del 10 settembre 2013. La Commissione europea, nel definire un piano d'azione, ha annunciato l'adozione di tre regolamenti comunitari: sulla protezione comune dei consumatori, sulla pubblicità responsabile dei giochi d'azzardo e sulla prevenzione e la lotta contro scommesse clandestine e partite truccate;
    è urgente la definizione di un quadro omogeneo a livello comunitario, con norme e standard minimi comuni che affronti, nel rispetto del principio della libera concorrenza e della libertà di stabilimento nello spazio europeo, sia la questione dell'emersione di attività economiche e finanziarie nel settore del gioco detenute in altri paesi con regimi fiscali privilegiati, sia la regolamentazione delle attività nel settore di società estere con capitale azionario anonimo e di gestori esteri operanti sul territorio nazionale, che rischiano di sfuggire agli obblighi operanti nei confronti di altri soggetti presenti sul mercato. Si tratta, tra le misure volte a contrastare il fenomeno, di impedire che un gestore di giochi d'azzardo on-line di un determinato paese possa, agevolato da Internet, operare in altri paesi in cui vigano restrizioni o divieti, senza essere soggetti ai medesimi obblighi che incombono ad altri operatori,

impegna il governo:

   ad attivarsi in tutte le sedi europee competenti per sollecitare l'urgenza dell'approvazione di una strategia comune in favore di una disciplina specifica del settore del gioco d'azzardo a livello comunitario;
   ad appoggiare, in accoglimento delle recenti raccomandazioni contenute nelle risoluzioni del Parlamento e delle Comunicazioni della Commissione europea, affinché sia disciplinato nell'ambito dello spazio europeo il mercato transfrontaliero illegale e del gioco d'azzardo on-line, sostenendo, altresì la necessità di un approccio normativo restrittivo per contrastare il gioco d'azzardo e gli intrecci economici fra gioco e criminalità organizzata operanti su scala transnazionale, per la riduzione delle opportunità di gioco, a tutela dei giocatori e della popolazione più vulnerabile e a rischio di dipendenza patologica.
9/282-A/27Garavini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 14 del provvedimento in esame delega il Governo a emanare una serie di disposizioni volte a una riforma della disciplina del gioco pubblico, un settore che si è sviluppato negli ultimi anni in modo abnorme sul territorio nazionale, generando problemi di carattere urbanistico, sociale, sanitario e di ordine pubblico, per i suoi impatti potenzialmente negativi, tra cui l'assuefazione e la dipendenza patologica al gioco, il controllo del settore da parte della criminalità organizzata, il riciclaggio di denaro sporco e le partire truccate;
    il comparto del gioco in Italia sta occupando un sempre maggiore peso economico, tanto da superare come fatturato complessivo quello di altri settori strategici come quello automobilistico; e, tuttavia, con sempre minori benefici fiscali per lo Stato, in diminuzione sono, infatti, gli attesi gettiti erariali. Già nel 2010 il settore dei giochi aveva un fatturato in crescita di 7 miliardi di euro (da 54 miliardi e 330 milioni di euro del 2009 si era passati a 61 miliardi 400 milioni di euro nel 2010), mentre l'incremento di entrate per lo Stato era diminuito (da 8 miliardi 800 milioni di euro del 2009 a 8 miliardi 730 milioni di euro nel 2010). Nel 2011 a fronte di un fatturato vicino agli 80 miliardi di euro (quasi venti miliardi in più del 2010) le entrate erariali per lo Stato sono rimaste stabili. Per il 2012 si confermano in calo sia i dati relativi alla raccolta che alle entrate erariali, nonostante la moltiplicazione dell'offerta di giochi. A ciò va aggiunto che lo Stato dovrà farsi carico di maggiori spese che peseranno sulla collettività per far fronte al crescente numero di persone affette da dipendenza da gioco d'azzardo patologico;
    sebbene l'allargamento dei giochi in concessione sia motivato con la necessità di sottrarre risorse al mercato illegale dell'azzardo, spesso gestito da soggetti appartenenti alla criminalità organizzata, in quasi tutti i settori del gioco legale e illegale sono emersi preoccupanti punti di contatto con esponenti della criminalità organizzata, puntualmente dimostrati dalle inchieste delle Forze di polizia e della magistratura;
    durante l'esame in sede referente in Commissione, per quanto attiene l'articolo 14, sono stati apportati significativi miglioramenti al testo, grazie anche all'attività emendativa del gruppo del PD, volta a rafforzare i principi e criteri direttivi di delega, in direzione di: una maggiore tutela dei cittadini e una riduzione dell'offerta di giochi e delle relative concessioni; un maggiore controllo e trasparenza degli operatori del settore mediante misure di contrasto dei legami fra gioco e criminalità organizzata; un riordino legislativo nel settore mediante l'introduzione di un testo unico dei giochi, in sostituzione di una legislazione farraginosa e dislocata in numerosi provvedimenti in modo disorganico tale da produrre opacità e contenziosi; il riordino delle disposizioni in materia erariale al fine di armonizzare le disposizioni relative agli aggi, ai payout e al prelievo, ad oggi molto eterogenee fra i diversi tipi di gioco; la previsione di nuove forme di partecipazione dei comuni ai processi di autorizzazione e controllo, con l'assegnazione ai medesimi di un innovativo potere in materia di pianificazione della dislocazione dei locali e dei punti vendita, anche mediante le previsione del rispetto di parametri di distanza da luoghi socialmente sensibili su tutto il territorio nazionale; un rafforzamento della disciplina in materia di trasparenza, requisiti soggettivi e conflitti di interesse per i concessionari e i soggetti che operano nelle filiere dell'offerta di giochi; una razionalizzazione della rete, al fine di ridurne la diffusione e di concentrarla in ambienti sicuri e controllati; una riforma del sistema sanzionatorio, con particolare riferimento al gioco on-line; il concorso dello Stato, mediante la previsione di uno specifico Fondo, per il finanziamento delle azioni di contrasto della patologia del gioco d'azzardo patologico; il potenziamento del monitoraggio, controllo e verifica circa le disposizioni vigenti in materia di pubblicità di giochi;
    nonostante i miglioramenti introdotti alla disciplina vigente in materia, le modifiche necessiteranno di un riesame puntuale in sede attuativa; anche in considerazione di ciò è necessario che, per quanto attiene alla previsione di un apposito Fondo per la cura della GAP, sia prevista una contribuzione economica anche da parte dei concessionari e operatori del gioco d'azzardo, affinché il peso delle conseguenze sociali di un fenomeno cui essi contribuiscono a determinare non sia a carico solamente della collettività,

impegna il Governo

a prevedere che, in sede di attuazione dell'articolo 14 in riferimento alla previsione di un Fondo finalizzato al contrasto e alla cura della patologia del gioco d'azzardo (GAP), accanto alla definizione di un concorso statale, regionale e locale, circa le risorse erariali derivanti dai giochi pubblici, sia definita anche una quota parte prelevata dalle vincite e dalla remunerazione dei concessionari.
9/282-A/28Miotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 14 del provvedimento in esame delega il Governo a emanare una serie di disposizioni volte a una riforma della disciplina del gioco pubblico, un settore che si è sviluppato negli ultimi anni in modo abnorme sul territorio nazionale, generando problemi di carattere urbanistico, sociale, sanitario e di ordine pubblico, per i suoi impatti potenzialmente negativi, tra cui la dipendenza patologica al gioco (GAP), il controllo del settore da parte della criminalità organizzata, il riciclaggio di denaro sporco e le partire truccate;
    il comparto del gioco in Italia sta occupando un sempre maggiore peso economico, tanto da superare come fatturato complessivo quello di altri settori strategici come quello automobilistico; e, tuttavia, con sempre minori benefici fiscali per lo Stato, in diminuzione sono, infatti, gli attesi gettiti erariali. Già nel 2010 il settore dei giochi aveva un fatturato in crescita di 7 miliardi di euro (da 54 miliardi e 330 milioni di euro del 2009 si era passati a 61 miliardi 400 milioni di euro nel 2010), mentre l'incremento di entrate per lo Stato era diminuito (da 8 miliardi 800 milioni di euro del 2009 a 8 miliardi 730 milioni di euro nel 2010). Nel 2011 a fronte di un fatturato vicino agli 80 miliardi di euro (quasi venti miliardi in più del 2010) le entrate erariali per lo Stato sono rimaste stabili. Per il 2012 si confermano in calo sia i dati relativi alla raccolta che alle entrate erariali, nonostante la moltiplicazione dell'offerta di giochi. A ciò va aggiunto che lo Stato dovrà farsi carico di maggiori spese che peseranno sulla collettività per far fronte al crescente numero di persone affette da dipendenza da gioco d'azzardo patologico;
    sebbene l'allargamento dei giochi in concessione sia motivato con la necessità di sottrarre risorse al mercato illegale dell'azzardo, spesso gestito da soggetti appartenenti alla criminalità organizzata, in quasi tutti i settori del gioco legale e illegale sono emersi preoccupanti punti di contatto con esponenti della criminalità organizzata, puntualmente dimostrati dalle inchieste delle forze di polizia e della magistratura;
    durante l'esame in sede referente in Commissione, per quanto attiene l'articolo 14, sono stati apportati significativi miglioramenti, grazie anche all'attività emendativa del gruppo del Pd, volta a rafforzare i principi e criteri direttivi di delega, in direzione di: una maggiore tutela dei cittadini e una riduzione dell'offerta di giochi e delle relative concessioni; un maggiore controllo e trasparenza degli operatori del settore mediante misure di contrasto dei legami fra gioco e criminalità organizzata; un riordino legislativo nel settore mediante l'introduzione di un testo unico dei giochi, in sostituzione di una legislazione farraginosa e dislocata in numerosi provvedimenti in modo disorganico tale da produrre opacità e contenziosi; il riordino delle disposizioni in materia erariale al fine di armonizzare le disposizioni relative agli aggi, ai payout e al prelievo, ad oggi molto eterogenee fra i diversi tipi di gioco; la previsione di nuove forme di partecipazione dei comuni ai processi di autorizzazione e controllo, con l'assegnazione ai medesimi di un innovativo potere in materia di pianificazione della dislocazione dei locali e dei punti vendita, anche mediante le previsione del rispetto di parametri di distanza da luoghi socialmente sensibili su tutto il territorio nazionale; un rafforzamento della disciplina in materia di trasparenza, requisiti soggettivi e conflitti di interesse per i concessionari e i soggetti che operano nelle filiere dell'offerta di giochi; una razionalizzazione della rete, al fine di ridurne la diffusione e di concentrarla in ambienti sicuri e controllati; una riforma del sistema sanzionatorio, con particolare riferimento al gioco online; il concorso dello Stato, mediante la previsione di uno specifico Fondo, per il finanziamento delle azioni di contrasto della patologia del gioco d'azzardo patologico; il potenziamento del monitoraggio, controllo e verifica circa le disposizioni vigenti in materia di pubblicità di giochi;
    nell'ambito di un rafforzamento delle azioni di contrasto circa il controllo e i legami sempre più penetranti fra gioco e criminalità organizzata, è, tuttavia, necessario predisporre, accanto alle sanzioni penali e amministrative, anche misure di maggior impatto dissuasivo, come pene accessorie per i reati più gravi in materia di gioco d'azzardo illegale, abusivo e di omessa dichiarazione tributaria,

impegna il Governo

a prevedere, in sede di attuazione dell'articolo 14, in riferimento alla necessità di rafforzare la disciplina sanzionatoria per i reati più gravi commessi in materia di gioco d'azzardo, accanto alle sanzioni penali e amministrative, anche misure di maggiore efficacia dissuasiva, come pene accessorie in caso di violazioni particolarmente gravi e di reiterazione del reato, ricomprendendo ipotesi di sospensione, revoca e cancellazione dall'elenco dei concessionari e gestori, in proporzione alla gravità delle violazioni medesime.
9/282-A/29Sbrollini.


   La Camera,
   considerato che:
    il provvedimento in esame provvede alla revisione del contenzioso tributario (articolo 10), che prevede: il rafforzamento e razionalizzazione dell'istituto della conciliazione nel processo tributario e l'incremento della funzionalità della giurisdizione;
    per una definizione completa della riforma si rende necessaria la revisione della disciplina e della organizzazione del processo e della giurisdizione tributaria, prevedendo:
     l'individuazione di una nuova giurisdizione tributaria autonoma, mediante una apposita modifica costituzionale;
     la qualificazione professionale dei giudici tributari in modo da assicurare adeguata preparazione specialistica;
     la previsione di corsi per la formazione e l'aggiornamento permanente dei giudici tributari;
     l'adeguamento delle norme del processo tributario alla particolare natura dello stesso;
     il riordino dell'assetto organizzativo dei tribunali e delle Corti d'appello tributarie; il riconoscimento ai giudici tributari di ogni grado della qualità di magistrati,

impegna il Governo

a provvedere alla revisione della disciplina e della organizzazione del processo e della giurisdizione tributaria, nei termini indicati in premessa, individuando le risorse necessarie alla sua applicazione.
9/282-A/30Sandra Savino.


   La Camera,
   considerato che:
    Equitalia S.p.a. è una società di capitali totalmente pubblica, sotto forma di società per azioni, i cui azionisti sono l'Agenzia delle entrate e l'INPS, ed è preposta alla riscossione dei tributi sul territorio nazionale;
    la società si articola in sei società: tre operative, una di servizi, una dedicata al recupero delle spese di giustizia ed una holding di coordinamento. Le tre società operative sono: 1) Equitalia nord (con competenza sulle regioni del nord); 2) Equitalia sud (con competenza sulle regioni del sud); 3) Equitalia centro (con competenza sulle regioni del centro, Sardegna compresa). Il costo totale di questi organismi è di circa 3,5 milioni di euro: ogni amministratore delegato costa circa 250.000 euro e che ogni direttore generale costa circa 200.000 euro;
    ogni società, poi, è dotata di servizi generali, di un servizio informatica (ancorché questa sia stata appaltata alla società SOGEI Spa), di un servizio del personale (paghe e gestione), di un servizio di contabilità, di un servizio per gli acquisti e, infine, di servizi ispettivi e di sicurezza. In totale oltre 1.500 persone che fanno le stesse cose, al servizio delle restanti 5.000 unità operative. Considerata una media di costo per addetto (e per difetto) di circa 40.000 euro annui, si ha una spesa di oltre 60 milioni di euro per soggetti non operativi; nonostante questi numeri, Equitalia S.p.a. impiega migliaia di consulenti esterni, in maggioranza avvocati, e non valorizza adeguatamente il personale dipendente interno;
    Equitalia, negli ultimi anni, è stata costantemente all'attenzione della cronaca, sia per le politiche aggressive nei confronti dei contribuenti, peraltro diversificate tra nord, centro e sud del Paese, a seconda delle diverse società operative, sia per i diversi procedimenti che hanno riguardato i suoi funzionari;
    da ultimo il 19 settembre 2013, 29 perquisizioni eseguite nelle sedi della società a Roma, Latina, Genova, Napoli e Venezia, hanno fatto emergere un meccanismo diffuso e sistematico di corruttela, nel quale in cambio di versamento di mazzette, venivano accolte le istanze di imprenditori e professionisti, di riduzione delle cartelle o di rateizzazioni non dovute,

impegna il Governo:

   a sopprimere le società Equitalia Spa e le società pubbliche ad essa collegate in rapporto funzionale o dipendente, provvedendo a versare il relativo capitale all'entrata del bilancio dello Stato;
   ad attribuire le funzioni in capo alle società Equitalia Spa e alle società ad essa collegate alla Direzione generale per la riscossione dell'Agenzia delle entrate, che subentra integralmente nei relativi diritti e oneri;
   a trasferire i dipendenti della società Equitalia Spa e delle società pubbliche ad essa collegate in servizio alla data del 31 dicembre 2013 con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla Direzione generale per la riscossione dell'Agenzia delle entrate, sulla base della valutazione delle esigenze operative di quest'ultima, senza soluzione di continuità nel rapporto di lavoro e con garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la mobilità necessaria per il personale non direttamente impegnato nell'attività di riscossione.
9/282-A/31Cicu.


   La Camera,
   considerato che:
    l'articolo 2 del testo in esame provvede alla revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati su tutto il territorio nazionale, attribuendo a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita;
    la lettera g) del comma 1, determinare il valore patrimoniale medio ordinario mediante un processo estimativo che utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale anche all'interno di uno stesso comune;
    peraltro le funzioni statistiche di cui al comma 1, lettera g) tengono conto della complessità delle variabili determinanti i fenomeni analizzati, utilizzando metodologie statistiche riconosciute a livello scientifico;
    nel parere del Comitato per la legislazione, sotto il profilo della corretta formulazione, del coordinamento interno e della tecnica di redazione del testo si osserva che il provvedimento reca disposizioni nelle quali i principi e criteri direttivi appaiono eccessivamente generici; in tale ambito risulta oltremodo dilatato l'orizzonte della scelta discrezionale del Governo;
    l'utilizzo di «metodologie statistiche riconosciute a livello scientifico» dà in ogni caso risultati variabili a seconda non solo dei dati immessi, ma anche dei «pesi» che sono attribuiti a ciascun assieme di dati,

impegna il Governo

al fine di ottenere un maggior effetto perequativo nella nuova imposizione sui fabbricati a basare il sistema estimativo tenendo in maggior conto della redditività degli stessi ed avviando da questo elemento la revisione del processo estimativo.
9/282-A/32Pagano.


   La Camera,
   considerato che:
    l'articolo 6 del testo in esame concerne, tra l'altro, la rateizzazione dei debiti tributari, in particolare prevedendo meccanismi automatici per la concessione della dilazione ove ricorrano specifiche evidenze che dimostrino una temporanea situazione di obiettiva difficoltà ovvero procedendo ad una revisione in termini di maggior favore della disciplina sanzionatoria, per i ritardi di breve durata nel pagamento di una rata o per errori di limitata entità nel versamento delle rate;
    il provvedimento non tiene conto della necessità di diminuire l'impatto delle sanzioni in caso di mancato o ritardato pagamento degli oneri contributivi;
    in considerazione della crisi economica in atto, sempre più frequentemente gli imprenditori incorrono nel mancato pagamento degli oneri contributivi, in tale ambito alle sanzioni civili, si aggiungono le sanzioni amministrative (maggiorate per ciascun giorno di lavoro effettivo) gli interessi di mora e gli aggi;
    non di frequente accade che le imprese preferiscano chiudere o fallire per incapacità a sostenere gli oneri contributivi,

impegna il Governo

   a provvedere al ricalcolo del complesso delle sanzioni, degli interessi e degli aggi connessi al mancato o ritardato pagamento degli oneri contributivi, prevedendo che qualora l'applicazione di interessi ed accessori, comprese le sanzioni, sia superiore al tasso di usura, questi possano essere ricalcolati su istanza del debitore, con applicazione degli interessi legali, del solo aggio esattoriale e di una sanzione onnicomprensiva pari al dieci per cento delle imposte e contributi dichiarati e non versati e che sia ammessa la rateazione del debito così ricalcolato;
   a prevedere che le soglia di punibilità di cui all'articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nel limite di 50,000 euro per ciascun anno solare si applichino anche all'omesso versamento, alle rispettive scadenze, di contributi previdenziali a carico del lavoratore dipendente trattenuti dal datore di lavoro, dichiarati e non versati.
9/282-A/33Palmizio.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 del provvedimento concerne l'abuso di diritto, definito come «condotta abusiva come uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio di imposta, ancorché tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione»;
    rispetto all'originaria previsione il testo è stato migliorato, escludendo la configurabilità di una condotta abusiva «se l'operazione o la serie di operazioni è giustificata da ragioni extrafiscali non marginali»;
    tuttavia, è principio generale in uno Stato di diritto che ad essere colpiti con accertamenti e/o sanzioni siano i soggetti che concretamente ritraggono l'indebito risparmio di imposta;
    il sopradetto principio copre il caso di sostituto di imposta il quale potrebbe vedersi leso da un accertamento anche se il soggetto che ritrae in concreto il risparmio indebito del sostituto che è il vero soggetto inciso (o che deve essere inciso) dalla ritenuta,

impegna il Governo

in sede di redazione dei decreti legislativi applicativi della delega, a prevedere, anche in deroga alle regole ordinariamente applicabili, di eseguire gli accertamenti tributari connessi alla verifica dell'abuso di diritto e ad applicare il conseguente regime sanzionatorio esclusivamente in capo al soggetto che consegue l'indebito risparmio di imposta.
9/282-A/34 Ravetto.


   La Camera,
   valutato il provvedimento in discussione recante «Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita»;
   considerato che la finalità del provvedimento è quella di sostenere il flusso del credito alle attività produttive attraverso disposizioni concernenti il contrasto il tutoraggio, semplificazione fiscale e revisione del sistema sanzionatorio;
   ricordato come l'articolo 11 reca la ridefinizione dell'imposizione sui redditi di impresa e dei regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni, prevedendo l'assimilazione delle imposte sui redditi di impresa dei soggetti IRPEF, con assoggettamento a un'imposta sul reddito imprenditoriale con aliquota proporzionale ed allineata a quella dell'IRES ed introducendo regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti legislativi per un più completo riordino complessivo della tassazione derivante dall'attribuzione dei saldi attivi di rivalutazione prevedendo altresì come, in caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono utili per i soci.
9/282-A/35 Borghesi.


   La Camera,
   valutato il provvedimento in discussione recante «Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita»;
   considerato che la finalità del provvedimento è quella di sostenere il flusso del credito alle attività produttive attraverso disposizioni concernenti il contrasto il tutoraggio, semplificazione fiscale e revisione del sistema sanzionatorio;
   ricordato come l'articolo 11 reca la ridefinizione dell'imposizione sui redditi di impresa e dei regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni, prevedendo l'assimilazione delle imposte sui redditi di impresa dei soggetti IRPEF, con assoggettamento a un'imposta sul reddito imprenditoriale, con aliquota proporzionale ed allineata a quella dell'IRES ed introducendo regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni,

impegna il Governo

ad escludere, dalla determinazione dei redditi, i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il giudice abbia emesso sentenza di condanna penale e, viceversa, a prevedere la totale deduzione qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione.
9/282-A/36 Guidesi.


   La Camera,
   considerato il superiore interesse alla tutela dei minori mediante il pieno rispetto del divieto di accesso ai giochi con vincita in denaro;
   ritenuto che tale divieto possa essere rinforzato e reso più effettivo dalla rapida attuazione dell'utilizzo obbligatorio da parte dei giocatori della tessera sanitaria come strumento di identificazione dell'età del giocatore e di abilitazione dell'apparecchio elettronico, nel rispetto del diritto alla riservatezza;
   considerato inoltre che è da anni in corso l'adozione a livello nazionale e comunitario di normative che promuovono l'utilizzo della moneta elettronica quale strumento per una maggiore tracciabilità e trasparenza delle operazioni economiche e finanziarie;
   considerato che nonostante le numerose operazioni di contrasto poste in essere il mercato del gioco continua ad essere oggetto di pesanti infiltrazioni da parte della criminalità organizzata e strumento utilizzato per le operazioni di riciclaggio;
   considerato che la spesa per il gioco con vincita in denaro mediante apparecchi elettronici non rientra fra le spese di base essenziali alla vita quotidiana, per le quali il ricorso al denaro contante risulta ancora di uso comune, in particolare per le fasce più anziane della popolazione;
   ritenuto pertanto che nulla osti all'introduzione di sistemi di piena trasparenza attraverso il pagamento elettronico dei servizi di gioco con vincita in denaro, anche in funzione di contrasto al fenomeno dell'usura,

impegna il Governo

ad inserire nel decreto legislativo contenente il «Codice unico delle disposizioni sui giochi» norme volte ad indicare tempi rapidi per l'introduzione del lettore della tessera sanitaria quale strumento obbligatorio per l'accesso agli apparecchi elettronici per il gioco con vincita in denaro e a prevedere il graduale passaggio alla moneta elettronica come unico mezzo di pagamento per i servizi resi da tali apparecchi.
9/282-A/37 Basso, Sberna, Quaranta, Giacobbe, Baruffi, Carnevali, Bargero, Bazoli, Tullo, Carocci.


   La Camera,
   premesso che:
    il Gioco d'azzardo patologico (G.A.P.) è una malattia riconosciuta dall'Organizzazione mondiale della sanità;
    visto l'articolo 5, comma 2 del decreto-legge n. 158 del 2012 che prevede l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da (G.A.P.);
    vista che la Legge di stabilità per il 2011 (legge n. 220 del 2010), all'articolo 1, comma 70, ha previsto che con decreto interdirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del Ministero della salute fossero adottate, d'intesa con la Conferenza unificata, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo;
    considerato che ad oggi, nonostante una pronuncia del Tar del Lazio che ha disposto l'adozione del decreto interdirigenziale, esso risulta ancora non adottato mentre il termine per la sua emanazione è stato successivamente prorogato dapprima al 30 giugno 2013 ed ora al 31 dicembre 2013;
    ritenuto che l'adozione del decreto interdirigenziale, oltre ad assolvere ad un preciso obbligo giuridico, consenta di rafforzare l'azione di prevenzione e cura del gioco d'azzardo patologico,

impegna il Governo

a provvedere al pieno e rapido adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 70 della legge n. 220 del 2010.
9/282-A/38 Sberna, Basso, Quaranta, Giacobbe, Baruffi, Bargero, Carnevali, Bazoli, Carocci, Tullo.


   La Camera,
   premesso che:
    le Case da gioco autorizzate nel nostro Paese danno oggi lavoro a circa 3.000 dipendenti oltre a generare un notevole indotto sull'economia locale; le stesse concorrono al finanziamento diretto degli Enti pubblici detentori dei diritti di concessione; la crisi del settore è destinata quindi ad avere gravi ricadute occupazionali ed economiche nei territori interessati;
    le Case da gioco autorizzate sono altresi realtà attive in una pluralità di servizi afferenti al turismo, alla ristorazione, alla ricezione e partecipano, con risorse economiche ed umane, ad eventi di forte rilevanza artistica e culturale;
    la congiuntura gravemente sfavorevole ha portato i Casinò di Campione d'Italia e di Sanremo a dichiarare lo stato di crisi, mentre il comune di Venezia ha deciso di privatizzarne la gestione, e il Casinò di Saint-Vincent ha annunciato, in questi giorni, la necessità di alleggerire i costi del personale;
    le cause della situazione di difficoltà sono dovute, accanto alla generale congiuntura negativa dell'economia del Paese, alla fortissima concorrenza rappresentata da una sempre crescente offerta di nuove tipologie di gioco, nonché dalla presenza di numerose Case da gioco nei paesi limitrofi (Austria, Francia, Svizzera) spesso ubicate a pochi chilometri dalla frontiera; a ciò si aggiungono provvedimenti legislativi che, seppur concepiti con intenti condivisibili, penalizzano l'attività senza un ritorno concreto in termini di efficacia,

impegna il Governo

ad istituire, in tempi brevi, un tavolo di confronto con gli organismi di rappresentanza delle Case da gioco per valutare iniziative atte a favorirne la ripresa economica e a salvaguardarne i lavoratori.
9/282-A/39Marguerettaz.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 del provvedimento in esame delega il Governo ad attuare la revisione delle vigenti disposizioni antielusive, coordinandoli con quelli contenuti nella Raccomandazione della Commissione europea sulla pianificazione fiscale aggressiva n. 2012/722/UE del 6 dicembre 2012, al fine di disciplinare il principio generale di divieto dell'abuso del diritto;
    nell'ambito dei principi e criteri direttivi della delega resta salvaguardata la libertà di scelta da parte del contribuente tra diversi regimi alternativi espressamente previsti dal regime tributario;
    è opportuno evitare che il mero utilizzo di operazioni per le quali l'ordinamento prevede espressamente regimi di neutralità fiscale possa essere sic et simpliciter confuso con l'abuso del diritto, quando l'unico risultato che determina è il differimento dell'emersione di base imponibile, senza sua definitiva sottrazione, in perfetto accordo alle finalità stesse di un regime di neutralità fiscale,

impegna il Governo

ad esplicitare, nei prossimi decreti attuativi della presente legge delega, il principio che non costituisce risparmio di imposta indebito, e pertanto non ha carattere evasivo, il mero differimento dell'emersione di base imponibile conseguente ad operazioni di riorganizzazione aziendale, al fine di evitare che l'Amministrazione finanziaria avvii in tali casi azioni di accertamento che spesso si rivelano infondate e infruttuose.
9/282-A/40Zanetti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6 contiene una delega legislativa volta ad introdurre norme per la costruzione di un migliore rapporto tra fisco e contribuenti attraverso forme di comunicazione e cooperazione forzata, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali;
    il medesimo articolo delega il Governo ad ampliare l'ambito applicativo della rateizzazione dei debiti tributari, al fine di contrastare l'evasione fiscale e contributiva e di garantire la certezza, l'efficienza e l'efficacia dell'attività di riscossione;
    sul tema della riscossione il 22 maggio 2013 la Commissione finanze ha approvato all'unanimità la risoluzione 8-00002 che impegna il Governo a fornire maggiore flessibilità alle procedure di riscossione coattiva dei tributi, al fine di non pregiudicare la sopravvivenza economica del soggetto debitore;
    la risoluzione approvata ha introdotto, tra le altre misure, il principio della sospensione dell'esecuzione della riscossione in pendenza di giudizio, fino alla sentenza di primo grado, dal momento che neppure l'erario avrebbe alcun beneficio dall'eventuale riscossione anticipata, in quanto le somme riscosse e non dovute dovranno successivamente essere restituite al contribuente che risulti vittorioso nel contenzioso con l'erario,

impegna il Governo

ad introdurre, nei prossimi decreti attuativi della presente legge delega, disposizioni volte a distinguere, ai fini della riscossione frazionata in pendenza di giudizio, tra maggiori imposte accertate a fronte di maggiori redditi o componenti positivi non dichiarati dal contribuente e maggiori imposte accertate a seguito del disconoscimento di componenti negativi, deduzioni o detrazioni indicate in dichiarazione dal contribuente, mantenendo ed eventualmente incrementando la riscossione frazionata per le prime e sospendendola invece, fino alla sentenza di primo grado, per le seconde, ad esclusione di quelle operate ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e sempre che il comportamento del contribuente non integri gli estremi della frode ai sensi del decreto legislativo 9 marzo 2000, n. 74.
9/282-A/41Sottanelli, Zanetti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 8 reca principi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio penale, da attuarsi secondo criteri di predeterminazione e proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti;
    il medesimo articolo prevede che nei decreti legislativi attuativi della revisione del sistema sanzionatorio penale venga definita la portata applicativa della disciplina del raddoppio dei termini, specificando che tale raddoppio si verifichi solo in presenza di effettivo invio della denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, effettuato entro un termine correlato allo spirare del termine ordinario di decadenza;
    in sede di emanazione dei prossimi decreti attuativi sarebbe opportuno abrogare la rilevanza penale della mera omissione di versamenti IVA di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000, anche alla luce di quanto contenuto in una risoluzione approvata all'unanimità dalla Commissione finanze il 22 maggio 2013,

impegna il Governo

ad abrogare, nei prossimi decreti attuativi della presente legge delega, la specifica fattispecie che colpisce con sanzione penale la mera omissione del versamento Iva, situazione sovente connessa alle momentanee difficoltà della mancanza di liquidità da parte degli imprenditori tenuti ad assolvere tale onere.
9/282-A/42Librandi, Zanetti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 12 della presente legge delega per la riforma del sistema fiscale reca principi e criteri direttivi per l'introduzione di norme volte a ridurre le incertezze nella determinazione del reddito e della produzione netta e per favorire l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, in applicazione delle raccomandazioni derivanti dagli organismi internazionali e dall'Unione europea;
    tra i princìpi e i criteri direttivi sarebbe opportuno introdurre anche il riordino della disciplina inerente il sistema di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da transazioni commerciali tra soggetti residenti e non, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di onere della prova nel caso di operazioni intercorse con imprese residenti negli Stati di cui al decreto ministeriale 23 gennaio 2002;
    infatti, l'attuale disciplina dell'onere della prova per poter dedurre i costi sostenuti per operazioni scambiate con operatori residenti negli Stati black list stabilita dall'articolo 110 del TUIR è molto restrittiva e non tiene conto che con quegli Stati sussistono regolari e legittimi scambi commerciali, oltretutto incoraggiati dai Governi per favorire l'internazionalizzazione delle imprese;
    i maggiori porti e aeroporti cargo mondiali sono localizzati in Stati black list (esempio Singapore, Hong Kong, Emirati Arabi, Thailandia, Filippine, eccetera) e pertanto è inevitabile sostenere costi nei confronti di operatori logistici ivi residenti, tuttavia l'attuale disciplina dell'articolo 110 TUIR rende oltremodo difficoltoso, a volte impossibile, dedurre quei costi;
    è quindi opportuno integrare questo tema nella delega fiscale affinché possano essere previste, accanto alle attuali disposizioni dell'articolo 110 TUIR che scongiurano il rischio di elusione fiscale, ulteriori disposizioni specifiche per facilitare l'onere della prova per le operazioni di logistica internazionale delle merci,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in sede di emanazione dei prossimi decreti attuativi della presente legge delega o in futuri provvedimenti che si intendano adottare, di introdurre anche norme relative al riordino della disciplina inerente il sistema di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da transazioni commerciali tra soggetti residenti e non, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di semplificazione dell'onere della prova nel caso di operazioni intercorse con imprese residenti negli Stati della black list.
9/282-A/43Oliaro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 14 del testo in esame conferisce delega al Governo per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, con l'obiettivo di riordinare il sistema dei controlli, di introdurre nuove norme per rafforzare i criteri di trasparenza nell'affidamento delle concessioni, razionalizzare il sistema sanzionatorio e di prevenire i fenomeni di gioco di azzardo patologico, intensificando le misure per vietare l'accesso al gioco dei minori ed individuando le risorse per finanziare i servizi sanitari che si occupano del contrasto alla dipendenza da gioco d'azzardo patologico;
    molte disposizioni in materia di gioco d'azzardo sono già previste dal decreto-legge n. 158 del 2012 (cosiddetto decreto Balduzzi), in particolare, quelle concernenti rispettivamente: la regolamentazione e la limitazione dei messaggi pubblicitari di giochi con vincita in denaro, anche al fine di salvaguardare i minori; l'inserimento di livelli essenziali di assistenza (LEA) delle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, da realizzare mediante aggiornamento degli stessi LEA; la pianificazione dei punti della rete di raccolta del gioco volta ad assicurare il rispetto delle distanze minime da determinati luoghi quali istituti di istruzione, strutture sanitarie e ospedaliere, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi,

impegna il Governo:

   a valutare quali iniziative possano, nei fatti, risultare più efficaci per una applicazione concreta della normativa attualmente già in vigore, ma purtroppo finora ampiamente disattesa;
   ad investire risorse di diversa natura in un'ampia azione di comunicazione e di prevenzione dei danni connessi al gioco, per evitarne la trasformazione in gioco patologico;
   a valutare l'opportunità di puntuali controlli finalizzati all'attuazione delle disposizioni normative già in vigore, potenziando il sistema sanzionatorio in caso di inosservanza e sollecitandone l'effettiva applicazione.
9/282-A/44Binetti, Sberna.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, composto da un testo unificato adottato come testo base dalla Commissione Finanze, prevede all'articolo 14, comma 2, una delega per il riordino della normativa in materia di giochi pubblici e, in tale ambito, alla lettera u), una delega per il rilancio del settore ippico;
    il medesimo comparto, oggetto di alcune proposte di legge per il riordino, finalizzate a fronteggiare una crisi divenuta ormai strutturale, che ha una genesi lontana e che richiede una serie di interventi di livello emergenziale, è investito da una serie di rilevanti criticità e di difficoltà la cui perdita d'interesse, in generale da parte dell'opinione pubblica e, più specificamente, da parte degli scommettitori, che costituiscono l'elemento fondante di questo sistema, ha determinato una evidente contrazione del settore;
    interventi volti a favorire iniziative per il rilancio del settore e consentire una celere ripresa dell'intera filiera, che coinvolge oltre 50 mila famiglie, nell'ambito del riordino delle scommesse, appaiono urgenti ed indifferibili,

impegna il Governo

a prevedere nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, lettera u), numero 3, l'istituzione di un ufficio scommesse ippiche per l'assolvimento delle attività relative, che lavori in stretta collaborazione con la Lega ippica attivando in tempi brevi, di concerto con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, le modifiche e le innovazioni necessarie al rilancio della scommessa su base ippica.
9/282-A/45Faenzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento agisce sull'architettura complessiva del sistema fiscale, delineando un quadro di principi e criteri che richiama al Governo per la stesura di una serie di decreti delegati su un arco ampio di temi e di materie;
    le disposizioni contenute all'interno sono rivolte all'obiettivo di provvedere ad innovare aspetti importanti e sensibili dell'intero sistema fiscale e tributario, considerato anche come intervento ulteriore della politica tributaria quale strumento di crescita economica;
    gli interventi previsti dal testo base del disegno di legge di delega fiscale, finalizzati all'obiettivo di migliorare l'attuale sistema fiscale che presenta molte criticità, determinando non sole incertezze e difficoltà per il contribuente, ma anche e soprattutto una perdita di competitività per il nostro Paese, necessitano tuttavia di essere affiancati ad ulteriori misure in grado di favorire una migliore efficienza del sistema finanziario, tributario e fiscale;
    l'attuale livello massimo di utilizzabilità di denaro contante previsto dal decreto-legge n. 201/2011, che interviene sull'articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007, riducendo da 2.500 a 1.000 euro la soglia massima per l'utilizzo del contante e dei titoli al portatore, appare non condivisibile e scarsamente efficace,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ripristinare la soglia massima dell'utilizzo del contante a 2.500 euro in considerazione che l'attuale norma non considera i maggiori costi che tale misura determina per i cittadini, a causa dell'addebito delle banche agli esercenti di commissioni molto elevate sui pagamenti effettuati attraverso strumenti di moneta elettronica.
9/282-A/46Nastri.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento al nostro esame dal titolo: «Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita», in realtà non contiene misure essenziali per introdurre clementi di maggiore equità nel nostro sistema fiscale, né misure rivolte alla crescita, ed in particolare all'incremento dell'occupazione;
    le manovre di correzione dei conti pubblici per il 2012 hanno sì consentito il miglioramento di alcuni saldi (peraltro solo di alcuni e in misura minore di quanto ci si sarebbe potuto attendere), ma hanno generato anche effetti depressivi sull'economia, come dimostra il calo delle entrate tributarie già in difficoltà e in forte recessione;
    le cifre dei dati di bilancio fanno intravedere una situazione socioeconomica molto preoccupante: la disoccupazione in aumento, l'impoverimento di sempre più estesi strati di popolazione, la chiusura di piccole e medie imprese, la mancanza di sviluppo. Né le prospettive future appaiono migliori ove si consideri che, secondo le previsioni più aggiornate, riportate nelle Considerazioni finali del Governatore della Banca d'Italia all'assemblea dei soci del 31 maggio 2013, anche quest'anno si chiuderà con un forte calo dell'attività produttiva e dell'occupazione;
    infatti la previsione per il Pil 2013 passa da un meno 1,3 ad un meno 1,7-1,8 per cento del Pil;
    l'attuale Governo ha più volte ribadito la sua continuità con l'operato dei Governi precedenti, operato che, unitamente agli effetti della crisi, ha penalizzato i ceti popolari, riducendo i consumi, aumentando la disoccupazione, la povertà, nonché il divario tra una minoranza dei più abbienti e la maggior parte della popolazione, mentre la ripresa economica è al di là da venire;
    infatti, anche se si sostiene che «la situazione dell'economia comincia a migliorare, anche in conseguenza delle iniziative governative intraprese nei mesi scorsi», tutto ciò appare notevolmente distante dalla realtà;
    d'altronde, lo ammette la stessa Relazione del Governo sulle modifiche agli obiettivi programmatici di finanza pubblica (Doc. LVII-bis, n. 2), dove afferma che «la previsione di crescita annua contenuta del DEF (pari a -1,3 per cento) dovrà essere rivista verso il basso». Ancora una volta le previsioni governative, viziate dall'illusione che le politiche di austerità possano risultare espansive, sono erronee. La congiuntura favorevole significa solo un minore ritmo di contrazione dell'economia;
    nel novero delle economie europee, quella italiana presenta segni di maggiore affanno, con il Pil ancora contrassegnato dal segno meno dopo 8 trimestri consecutivi. Secondo l'ultima stima di Eurostat, nel secondo trimestre 2013 il Pil è cresciuto dello 0,3 per cento sia nell'Eurozona sia nella Ue-27, mentre in Italia si è avuto un -0,2 per cento: ben altri ritmi dovrebbe avere la crescita per recuperare il terreno perduto e compensare i danni che stanno provocando le politiche di austerità;
    sono preoccupanti i dati sull'occupazione, se è vero, come l'Istat rileva, che il tasso di disoccupazione è tornato al 12 per cento (un punto percentuale in più sulla media europea) e quello giovanile vicino al 40 per cento, in aumento del 4,3 per cento rispetto al 2012. Solo nell'ultimo anno i disoccupati sono aumentati di 325,000 unità. E in queste stime non si dà conto, in maniera disaggregata, della situazione drammatica, specifica, in cui versano tanti disoccupati con oltre 40 o 50 anni d'età, quelli che hanno perso il lavoro in età avanzata e sono ancora molto lontani dalla pensione, anche per effetto delle recenti «riforme» della previdenza che hanno sensibilmente aumentato l'età pensionabile;
    tale situazione critica del nostro apparato produttivo viene confermata anche dalla crescita del numero delle vertenze gestite dalla task force del Ministero dello sviluppo economico con circa 700 casi affrontati dall'inizio della crisi ad oggi e con altre 150 aziende in amministrazione controllata, casi che coinvolgono tutti i settori;
    colpisce anche la vera e propria epidemia che ha colpito la piccola e media impresa: le aziende che hanno chiuso battenti tra gennaio e marzo 2013 sono state ben 31.000. Un dato, come ha fatto rilevare recentemente Il Sole 24 Ore, peggiore addirittura rispetto al 2009, l'anno più buio della crisi, quando il saldo negativo si fermò intorno alle 30.000 unità;
    una situazione così delicata che quantunque l'Italia agganciasse la flebile ripresa europea (per il 2014 è impensabile prevedere una ripresa superiore al punto di Pil), ciò sarebbe assolutamente insufficiente a mettere benzina nella sua economia. Per uscire da questa recessione prolungata, riparando pure i danni procurati dal combinato disposto di crisi e austerità, il nostro Paese dovrebbe crescere nei prossimi anni ad un tasso del 3-4 per cento almeno;
    del tutto ingiustificato, dunque, l'ottimismo dimostrato dagli esponenti governativi, a seguito della chiusura della procedura di infrazione per deficit eccessivo, gravante sull'Italia dal 2009;
    sarebbe urgente una diversa politica fiscale che alleggerisca la pressione sul lavoro e le imprese e colpisca maggiormente le rendite finanziarie e i grandi patrimoni e la speculazione finanziaria anche sulla base di una più incisiva imposta sulle transazioni finanziarie,

impegna il Governo

a prendere le opportune iniziative anche legislative, ferme restando le prerogative del Parlamento, al fine di destinare parte delle risorse derivanti da una revisione delle cd. «spese fiscali» o «tax expenditures» al rifinanziamento del credito di imposta per le assunzioni a tempo indeterminato attuate dalle imprese a partire da quelle che operano nelle regioni dell'obiettivo «convergenza».
9/282-A/47Di Salvo, Airaudo, Melilla, Marcon, Boccadutri, Paglia.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento al nostro esame dal titolo: «Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita», in realtà non contiene misure essenziali per introdurre elementi di maggiore equità nel nostro sistema fiscale, ed in particolare, non prevede le misure di contrasto all'evasione fiscale introdotte dall'ultimo Governo Prodi e che avevano dimostrato la loro efficacia, in seguito soppresse dal Governo Berlusconi-Tremonti;
    la dimensione, la portata e l'estensione del fenomeno dell'evasione fiscale in Italia rappresentano ciò che si può davvero definire una «pandemia» nazionale. Basti pensare alle poche cifre che, per quanto approssimative, circolano in proposito: l'Agenzia delle entrate stima l'evasione fiscale in Italia in 120 miliardi di euro l'anno e non di imponibile evaso, ma di imposte evase. Questo dà la dimensione dell'enormità del fenomeno. Secondo le stime dell'Unione europea quasi un quarto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), che può rappresentare il termometro dell'evasione nel suo complesso, in Italia viene evaso. Per dare un'idea del raffronto con gli altri principali Paesi europei, a fronte del quarto di IVA evaso in Italia, siamo al 10 per cento evaso in Germania, al 7 per cento evaso in Francia e al 3 per cento, inarrivabile, evaso in Olanda;
    è evidente che, in un momento di straordinaria crisi economica quale è quella che stiamo vivendo, con sacrifici crescenti e pesantissimi che si stanno chiedendo a tutti i cittadini italiani, ai lavoratori, alle famiglie e ai pensionati, non intervenire da parte del Governo e del Parlamento con ancora maggiori decisione e determinazione nello stroncare la piaga dell'evasione fiscale sarebbe oggi incomprensibile e intollerabile;
    chi ha evaso le tasse in questi anni ha creato i presupposti di quella «macelleria sociale» che purtroppo oggi la crisi e le misure prese dagli ultimi governi infliggono ai cittadini italiani. Pertanto, proponiamo una vera e propria rivoluzione copernicana. Fino ad oggi l'evasione fiscale si è costituita «rincorrendo» i redditi non dichiarati. È un po’ come cercare un ago in un pagliaio, per dimostrare che ogni singolo imprenditore, artigiano, commerciante o professionista non ha dichiarato una singola prestazione, non ha emesso uno scontrino, non ha certificato un rapporto con un cliente;
    considerato che oggi esistono gli strumenti informatici e tecnici e le norme giuridiche per farlo, si deve invertire completamente l'approccio, senza più cercare i redditi non dichiarati ma cercando di ricostruire il regime e gli importi di spesa delle singole famiglie. Per ogni anno, tutti gli anni, per tutti i codici fiscali italiani, si debbono incrociare due dati semplicissimi: il dato dei redditi dichiarati e il dato delle spese sostenute nel corso di quell'anno. In questo modo sarà possibile verificare tutte le circostanze in cui non c’è congruità tra i redditi dichiarati e le spese effettuate (oggi il dato delle spese è un dato che il Governo può acquisire direttamente, chiedendolo al sistema interbancario alla cui banca dati ha accesso – articolo 11 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011);
    in questo modo, una volta ricostruita la spesa, si potrà chiedere al contribuente di giustificare le ragioni della differenza e, tutte le volte in cui non sarà in grado di giustificare la differenza di spesa, presumere che quello sia reddito e su quello procedere all'accertamento;
    alla luce dei risultati raggiunti, occorre anche valutare se questa metodologia di lotta all'evasione possa gradualmente, ma con determinazione, portare al superamento dell'attuale impianto di accertamento basato sul riferimento alle fonti di produzione (scontrini, registri clienti fornitori e altro), che tanti oneri comporta per le imprese, essendosi, tra l'altro, dimostrato largamente inadeguato ai fini del contenimento e della lotta all'evasione, soprattutto per le piccole imprese, il lavoro autonomo e talune forme di lavoro dipendente;
    se così fosse, sarebbe possibile affiancare al patto «meno evasione – meno imposte», anche quello «più accertamenti basati sulla spesa – meno evasione – meno adempimenti per le imprese e per la produzione del reddito»;
    dobbiamo anche accompagnare questi meccanismi di controlli informatici delle dichiarazioni delle persone fisiche e delle società con alcune (poche) altre misure volte a rafforzarli. Come la reintroduzione del reato di falso in bilancio e il ripristino di una serie di norme di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale – introdotte durante il Governo Prodi – ma poi abrogate nel corso della scorsa legislatura – e, segnatamente, le disposizioni relative:
     1) alla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore;
     2) all'elenco di clienti e di fornitori;
     3) alla trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei corrispettivi giornalieri da parte delle imprese esercenti il commercio;
     4) alle compensazioni effettuate dai titolari di partita IVA;
     5) alla memorizzazione su supporto elettronico delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi tramite distributori automatici;
    nell'ordinamento tributario italiano manca, inoltre, una disciplina antielusiva generale, essendoci solo norme antielusive specifiche per diversi settori. L'esigenza di applicare la teoria dell'abuso di derivazione europea anche ai tributi non armonizzati, ha portato la Corte di cassazione (sentenze n. 30055, n. 30056 e n. 30057 del 23 dicembre 2008) a individuarne un fondamento costituzionale nell'articolo 53 della Costituzione e un legame concettuale con la teoria dell'abuso del diritto civile. Si deve dunque introdurre al riguardo una norma di carattere generale,

impegna il Governo

a prendere le opportune iniziative anche legislative, ferme restando le prerogative del Parlamento, al fine di reintrodurre le norme di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale – introdotte durante il Governo Prodi – ma poi abrogate nel corso della scorsa legislatura.
9/282-A/48Airaudo, Melilla, Di Salvo, Marcon, Boccadutri, Paglia, Lavagno, Ragosta.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento al nostro esame dal titolo: «Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita», in realtà non contiene misure essenziali per introdurre elementi di maggiore equità nel nostro sistema fiscale, ed in particolare, non prevede una revisione della curva Irpef che salvaguardi le fasce di reddito più basse ed incrementi il prelievo fiscale sui redditi più elevati, a parità di pressione fiscale complessiva, operando una redistribuzione del reddito, redistribuzione non solo utile per rendere più equo il nostro sistema fiscale, ma anche ai fini del rilancio dei consumi e della nostra economia;
    fermo restando che la progressività del nostro sistema impositivo come richiesta dalla Costituzione (articolo 53: «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività») nella concreta situazione italiana si determina con un più efficace contrasto all'evasione ed all'elusione fiscali, e con l'introduzione di un imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, anche una revisione della curva dell'irpef sarebbe utile allo scopo;
    oltre i 75.000 euro di reddito imponibile l'aliquota prevista per il calcolo dell'irpef è pari al 43 per cento;
    il decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138 ha introdotto, a decorrere dal 2011 e fino al 2013, un contributo di solidarietà del 3 per cento a carico dei contribuenti con un reddito complessivo superiore a 300.000 euro lordi annui;
    il reddito complessivo su cui applicare il contributo e dato dalla somma dei redditi elencati nell'articolo 6 del Tuir e, quindi, non rilevano i redditi soggetti a tassazione separata, quelli esenti, i redditi soggetti a ritenute a titolo di imposta e quelli soggetti a imposte sostitutive dell'Irpef, anche su opzione del contribuente;
    il contributo è dovuto nella misura del 3 per cento da tutti i soggetti passivi irpef sulla parte di reddito eccedente i 300 mila euro lordi annui;
    nel determinare la base imponibile del contributo di solidarietà, si tiene conto anche di altre disposizioni di carattere straordinario che, con analoghe finalità:
     1) hanno ridotto i trattamenti economici complessivi dei dipendenti pubblici superiori a 90.000 euro lordi annui: a decorrere dal 1o gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, infatti, i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti pubblici, anche di qualifica dirigenziale, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro. La Corte Costituzionale con la sentenza 223/2012 ha ritenuto incostituzionale la riduzione degli stipendi pubblici e conseguentemente con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stata disposta la restituzione degli arretrati negli anni 2012 e 2013;
     2) previsto un contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici superiori a 90.000 euro lordi annui. A decorrere dal 1o agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro;
    pertanto in questi casi il contributo di solidarietà si applica solo sulla parte del reddito complessivo eccedente 300.000 euro, che trova capienza nei redditi di categoria diversa da quelli di lavoro dipendente (retribuzioni e pensioni) già assoggettati a riduzione o contributo di perequazione. Sulla base di quanto sopra esposto si evidenzia che circa 86.792 sono dipendenti pubblici o pensionati che hanno avuto una riduzione dell'importo corrisposto per un ammontare di 105 milioni di euro;
    l'analisi per classi di reddito complessivo evidenzia che solo lo 0,07 per cento dei soggetti (pari a 31.752) dichiara redditi maggiori di 300.000 euro: il reddito dei soggetti di questa classe è composto prevalentemente da redditi da lavoro dipendente (45 per cento), da lavoro autonomo (20 per cento), reddito da partecipazione (15 per cento), redditi da capitale (6 per cento), redditi da pensione (3 per cento), fabbricati (3 per cento) e redditi d'impresa (3 per cento). I soggetti che hanno pagato il contributo di solidarietà sono circa 28.000 per un ammontare complessivo di 260 milioni di euro (poco più di 9.000 euro in media, deducibili dal reddito complessivo Irpef),

impegna il Governo

a prendere le opportune iniziative anche legislative, ferme restando le prerogative del Parlamento, al fine di avviare una riforma organica dell'Irpef, aumentare la no tax area per i redditi bassi e definire una maggiore progressività permanente dell'imposta per i redditi superiori ai 150.000 euro di imponibile.
9/282-A/49Melilla, Di Salvo, Marcon, Boccadutri, Paglia.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede, tra l'altro, una delega al Governo al fine di introdurre nuove forme di fiscalità ambientale, assicurando la compatibilità delle politiche fiscali con lo sviluppo sostenibile, e disincentivando le produzioni maggiormente inquinanti;
    a tal fine è indispensabile preservare e garantire l'equilibrio ambientale anche attraverso una modifica della disciplina della tassazione e delle accise sui prodotti energetici in relazione al contenuto di carbonio, e comunque sulle produzioni a maggiore impatto ambientale;
    tra i primi posti ira le attività a maggiore impatto ambientale, vi è certamente l'attività di produzione di idrocarburi, liquidi e gassosi, ottenuti in terraferma e in mare;
   un Rapporto del Wwf titolato: «Milioni di regali. Italia: Far West delle trivelle», elaborando ciò che emerge da un dossier della Cygam Energy, società che attraverso la Vega Oil opera in Italia con permessi di ricerca nel mare Adriatico e nel canale di Sicilia, e, sulla terraferma, in Abruzzo, Puglia e Basilicata, evidenzia che il nostro Paese garantisce un regime fiscale particolarmente favorevole per i produttori, sia in ragione dell'entità dei canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sia in ragione delle aliquote di prodotto della coltivazione;
    la situazione italiana dimostra, inoltre, che la quota delle royalties spettanti per legge alle Regioni, difficilmente riesce ad avere un valore di compensazione rispetto ai danni ambientali ed economici che le attività estrattive comportano. A riguardo, il caso della Val d'Agri, in Basilicata, e della Calabria sono emblematici. In tali Regioni, le risorse generate dalle royalties non hanno prodotto la nascita di nuove imprese, né hanno avuto significative ricadute occupazionali sull'indotto, né tantomeno sono state utilizzate per interventi nel campo della tutela e della conservazione della biodiversità;
    secondo quanto previsto dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e s.m.i., le royalties gravano per il 10 per cento sugli idrocarburi liquidi e gassosi estratti, con l'eccezione degli idrocarburi liquidi estratti in mare per i quali l'aliquota è del 4 per cento. In Russia sono dell'80 per cento, in Alaska del 60 per cento, in Canada del 45 per cento, negli USA del 30 per cento;
    e tutto ciò quando le attività di ricerca e di estrazione di idrocarburi (sono centinaia le concessioni e più di 1.000 i pozzi produttivi in Italia, tra terraferma e mare) stanno mettendo a repentaglio l'integrità del nostro territorio, e dell'ambiente marino;
    ricordiamo che gli idrocarburi sono composti chimici costituiti da atomi di carbonio e di idrogeno cancerogeni per l'uomo, che una volta dispersi nel mare vengono assorbiti dai tessuti dei pesci entrando nella catena alimentare anche per un raggio di 10 chilometri,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito della prevista revisione della fiscalità energetica e ambientale, un sensibile incremento delle aliquote di prodotto attualmente vigenti, per le produzioni di idrocarburi, liquidi e gassosi, ottenuti in terraferma e in mare.
9/282-A/50Pellegrino, Zaratti, Zan, Paglia.


   La Camera dei Deputati in sede di esame dell'AC 282 ed abb-A «Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita» considerato che:
   nel quadro di un compiuto federalismo municipale, ma anche nell'ottica di un recupero di sacche di evasione fiscale, era previsto, sul fronte degli affitti, l'esordio della c.d. «cedolare secca», uno strumento che ha deluso le aspettative di quanti, Stato ed Enti territoriali, confidavano in esso per far emergere il mercato illecito degli affitti, e che non solo non ha determinato quel recupero significativo dell'evasione fiscale che rappresentava uno dei suoi presupposti, ma ha anche comportato enormi perdite di gettito. Infatti in base ai dati indicati nel Bollettino delle entrate tributarie, il gettito della cedolare secca è risultato pari a 675 milioni di euro nel 2011 (a fronte di un gettito atteso in termini di competenza pari a 3.194 milioni), e pari a 1.020 milioni di euro nel 2012 (a fronte di un gettito atteso per lo stesso anno pari a 3.558 milioni): risultati finanziari che dimostrano che chi praticava il mercato sommerso degli affitti ha continuato a farlo;
   la stessa cedolare secca, oltre a tali effetti distorsivi, è rea dell'aver favorito i proprietari con redditi superiori ai 300.000 euro, grazie ad una diminuzione della pressione fiscale a loro carico pari a 4.700 euro, vantaggio questo, che ha continuato a decrescere parallelamente all'abbassarsi del reddito, arrivando a zero intorno ai 20.000 euro per poi diventare negativo con redditi più bassi;
   effetti distorsivi si registrano anche sul piano dell'operatività della norma. Attualmente, infatti, l'articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011, norma istitutiva della cedolare secca, accordando un identico beneficio fiscale a tutti i proprietari, senza distinguere tra canale concordato e libero mercato, di fatto, elimina ogni convenienza a praticare affitti calmierati rispetto al libero mercato;
   senza alcuna forma differenziale di agevolazione, nessun proprietario è interessato a sottoscrivere un contratto di locazione del proprio immobile con il quale riceve una remunerazione più bassa,

impegna il Governo

nell'ambito di una riforma della fiscalità immobiliare a modificare la disciplina dell'imposta c.d. cedolare secca abrogandola per i contratti a canone libero, ed a prevedere l'abbattimento del 50 per cento dell'aliquota attuale per i soli contratti a canone concordato, anche al fine di incentivare il ricorso a tale tipologia di contratti rivelatisi un valido strumento per calmierare il mercato delle locazioni ed aiutare concretamente le famiglie italiane che vivono in affitto, ed, al contempo, favorire il contrasto all'evasione fiscale.
9/282-A/51Piazzoni, Paglia, Ragosta, Lavagno.


   La Camera dei Deputati in sede di esame dell'AC 282 ed abb-A «Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita» considerato che:
   per tutelare il cittadino consumatore, con la finanziaria 2008, è stato previsto nel nostro ordinamento un meccanismo volto a sterilizzare e, conseguentemente, diminuire le aliquote delle accise sui prodotti energetici usati come carburanti per auto e combustibili per riscaldamento per compensare le maggiori entrate dell'Iva derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, detto accisa mobile, ma rimasto finora inapplicato;
   nel corso degli ultimi anni infatti, il meccanismo incrociato di accise più Iva ha comportato un incremento notevole della tassazione sui carburanti. La somma di queste imposte, tuttavia, pur non posizionandosi ai vertici del panorama europeo, è aumentata progressivamente divenendo un modo silenzioso di prelievo fiscale «mimetizzato» adottato dagli ultimi Governi via via con differenti motivazioni e che in tale sede giova ricordare quali: la guerra di Abissinia del 1935, la crisi di Suez del 1956, il disastro del Vajont del 1963, l'alluvione di Firenze del 1966, il terremoto del Belice del 1968, il terremoto del Friuli del 1976, il terremoto dell'Irpinia del 1980, la missione in Libano del 1983, la missione in Bosnia del 1996, il contributo in favore del rinnovo contrattuale degli autoferrotranviari del 2004 e quello per l'acquisto di autobus ecologici del 2005;
   cessata l'imposizione di scopo, però, la rendita di tali imposte, nel corso degli anni, si è «traslocata» sulla fiscalità generale garantendo un'entrata certa e consistente, rappresentando l'accisa la terza imposta, dopo l'Irpef e l'IVA, per importanza di gettito. Se alle accise, poi, si sommano l'imposta di fabbricazione (definita per decreto ministeriale) e l'IVA sul prezzo e sull'accisa, si configura un anomalo fenomeno di doppia imposizione fiscale;
   nello specifico il meccanismo dell'accisa mobile consiste in una riduzione trimestrale delle accise, compensata dalle maggiori entrate dell'Iva incassate dallo Stato ad ogni aumento del prezzo dei prodotti petroliferi: nella sostanza l’«extra gettito» vale a sterilizzare l'imposta,

impegna il Governo

a calmierare il continuo aumento del prezzo dei carburanti introducendo nel nostro ordinamento l'accisa mobile, meccanismo già introdotto con la legge Finanziaria del 2008 ma rimasto finora inapplicato, che sterilizza i perversi effetti moltiplicatori degli aumenti del prezzo industriale dei carburanti sull'Iva, al fine di sostenere il potere d'acquisto dei consumatori e contenere la dinamica inflazionistica innescata principalmente dall'andamento dei prezzi alla pompa di benzina e gasolio.
9/282-A/52Paglia, Lavagno, Ragosta.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento al nostro esame dal titolo: «Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita», in realtà non contiene misure essenziali per introdurre clementi di maggiore equità e trasparenza nel nostro sistema fiscale, ed in particolare non prevede misure efficaci per combattere il fenomeno delle cosiddette «società di comodo»;
    il passaggio dal reddito al patrimonio (ovvero ad una tassazione del reddito presunto sulla base della consistenza patrimoniale) potrebbe essere adottato per i gruppi di impresa e per le imprese singole dotate di una minima consistenza patrimoniale, cercando di evitare i fenomeni di «imprese in perdita ripetuta» noti da anni ed oggetto di diversi infruttuosi tentativi di revisione;
    è sbagliato ritenere che il patrimonio delle società sia già conteggiato nel patrimonio delle famiglie che ne sono proprietarie, perché non c’è una necessaria corrispondenza tra valore delle quote proprietarie e stato patrimoniale della società. Né bisogna pensare che assoggettare a patrimoniale le società implichi tassare gli «strumenti della produzione». Si consideri che il 40 per cento della ricchezza immobiliare complessiva della nazione è posseduta da società. È ovvio che questi immobili non sono tutti destinati alla attività produttiva delle società che li possiedono (per questi naturalmente si potrebbero individuare forme di esenzione). Ad esempio, il 10 per cento del totale degli immobili residenziali in Italia sono posseduti da società, e certo non vi sarebbe motivo di esentarli; né vi sarebbe motivo di esentare gli immobili non residenziali posseduti da «imprese» che esistono solo per gestire questo patrimonio immobiliare. Per questo andrebbero proposte anche norme più efficaci di quelle attualmente in vigore contro le cosiddette «società di comodo»;
    secondo la Data BaseGeomaitik, una banca dati dell'Agenzia delle entrate, a livello nazionale ci sarebbe una differenza del 38,41 percento fra il reddito dichiarato e il reddito presunto degli italiani che non sono lavoratori dipendenti o pensionati. Due degli strumenti maggiormente utilizzati, soprattutto per i detentori di beni di grande valore o di patrimoni di centinaia di migliaia di euro, per eludere o per evadere le imposte sono quelli della costituzione di «società di comodo» e del ricorso ai «trust»;
    il decreto-legge n. 138 del 2011, secondo gli annunci dell'allora Ministro per la semplificazione, avrebbe dovuto porre fine alle società di comodo e invece si è limitato a intervenire su quelle che avevano denunciato perdite persistenti;
    in realtà, norme per colpire le società di comodo esistono già: per esempio, chi intesta la propria barca a una società controllata da se stesso o dai propri familiari potrà recuperare l'imposta sul valore aggiunto versata ai fornitori solo se paga un noleggio superiore a soglie prefissate. Il trucco non funziona se si usa lo yacht gratis o versando un obolo irrisorio alla società che ne è formalmente proprietaria. Questa forma di elusione fiscale è diffusissima. Sarebbero oltre 4.000 le società che hanno come attività il «noleggio di imbarcazioni da diporto senza equipaggio». E gran parte di queste affitta la barca ai propri soci. I controlli hanno però fin qui dato risultati scarsi: poche decine di contestazioni per un valore complessivo nell'ordine dei milioni di euro;
    ancora più difficile appare la caccia al trust, una formula giuridica anglosassone che consente di schermare il reale proprietario di un bene designando un intestatario giuridico e un beneficiario economico. Al «supermarket» dell'elusione il trust ha un grande successo: ne fa uso chi vuole proteggere i propri beni dalle pretese dei creditori o, in caso di separazione, dalle richieste della ex moglie. Ma il trust, funziona benissimo anche per eludere il fisco non si contano i beni di lusso (ville, barche, auto) intestati, per esempio, a strutture fiduciarie con sede nelle isole britanniche del Canale della Manica. Anche in questo caso, negli ultimi anni, le norme e i controlli si sono fatti più stringenti, ma la stessa moltiplicazione dei professionisti del trust appare un'implicita conferma che gran parte degli evasori è più che convinta di farla franca;
    se davvero si vuole combattere il fenomeno delle società «filtro» basterebbe obbligare tutte le società a rilevare l'identità dei domini, delle persone fisiche che le controllano. Sarebbe una svolta nella lotta all'evasione fiscale e anche nella repressione della criminalità organizzata,

impegna il Governo

   a prendere le opportune iniziative anche legislative, ferme restando le prerogative del Parlamento, al fine di:
    a) imporre l‘obbligo alle società e agli enti, anche privati, iscritti nei pubblici registri che possiedono beni individuati con un decreto del direttore dell'Agenzia delle entrate, aventi meno di quindici soci o partecipanti, di indicare gli estremi identificativi delle persone fisiche che esercitano, anche in via di mero fatto, poteri di indirizzo nella gestione dei beni stessi;
    b) prevedere che i beni le cui indicazioni sono omesse o formulate con riferimento a persone fisiche i cui redditi, dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti risultano palesemente sproporzionati rispetto al valore dei medesimi, siano requisiti fino al pagamento delle imposte accertate e non pagate.
9/282-A/53Aiello, Nicchi, Piazzoni, Paglia, Ragosta, Lavagno.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento al nostro esame dal titolo: «Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita», in realtà non contiene misure essenziali per introdurre elementi di maggiore equità nel nostro sistema fiscale, ed in particolare, non dispone incrementi delle detrazioni per carichi familiari c degli assegni familiari di fronte a un disagio crescente delle famiglie italiane;
    infatti – secondo l'Istat – una delle principali determinanti dell'attuale recessione, iniziata nella seconda metà del 2011, è la caduta del reddito disponibile, che ha determinato una profonda contrazione dei consumi delle famiglie. Nel 2012, infatti, in presenza di una flessione del prodotto interno lordo reale del 2,4 per cento, il potere d'acquisto delle famiglie è diminuito del 4,8 per cento. Si tratta di una caduta di intensità eccezionale e che giunge dopo un quadriennio caratterizzato da un continuo declino (nel 2011 il reddito reale era inferiore di circa il 5 per cento rispetto a quello del 2007, ultimo anno in cui aveva presentato una dinamica positiva). Alla riduzione del reddito disponibile delle famiglie hanno contribuito soprattutto la forte contrazione del reddito da attività imprenditoriale e l'inasprimento del prelievo fiscale. I redditi da lavoro sono rimasti pressoché stabili in termini nominali, subendo comunque la perdita di potere d'acquisto dovuta all'inflazione;
    i redditi da lavoro dipendente hanno segnato nel 2012 una crescita nulla, mentre erano aumentati dell'1,8 per cento nel 2011 e dello 0,7 per cento nella media del periodo 2009-2011. L'incidenza delle imposte correnti sul reddito disponibile delle famiglie è salita al 16,1 per cento, un punto percentuale in più rispetto all'anno precedente e al livello più alto dal 1990. Se al prelievo fiscale corrente si aggiungono le altre imposte sulla produzione, rappresentate essenzialmente dall'Imu, l'incidenza del prelievo sul reddito disponibile sale al 16,5 per cento, con un incremento di 1,3 punti percentuali rispetto all'anno prima. Considerando i contributi sociali effettivi e figurativi, l'incidenza del carico fiscale e contributivo corrente sul reddito disponibile tocca il 30,3 per cento, a fronte del 29,4 per cento del 2011;
    la riduzione dei consumi ha interessato tutte le categorie di beni e servizi, anche se le famiglie hanno ridotto in modo particolarmente marcato le spese per vestiario (-10,2 per cento), trasporti (-8,5 per cento), mobili ed elettrodomestici (-5,8 per cento), comunicazioni e servizi culturali (rispettivamente –4,8 per cento e –4,7 per cento);
    continua a crescere in modo consistente la quota di individui che dichiarano di non potersi permettere un pasto adeguato (cioè con proteine della carne, del pesce o equivalente vegetariano) almeno ogni due giorni (16,6 per cento), quota triplicata in due anni. Questo dato è confermato dalla riduzione in termini di quantità e/o qualità del consumo di carne o pesce da parte delle famiglie (rispettivamente dal 48,3 percento del 2011 al 57 per cento del 2012 per la carne e dal 50,1 al 58,2 per cento per il pesce);
    le persone, inoltre, che affermano di non poter riscaldare adeguatamente l'abitazione (21,1 per cento) sono raddoppiate in due anni e coloro che dichiarano di non potersi permettere una settimana di ferie in un anno rappresentano ormai la metà del totale (50,4 per cento rispetto al 46,7 per cento del 2011). Gli individui che vivono in famiglie che non possono sostenere spese impreviste di un importo relativamente contenuto (800 euro) raggiungono il 41,7 per cento (erano il 38,6 percento nell'anno precedente);
    il divario tra il Mezzogiorno e il resto del Paese continua ad aumentare anche nel 2012. Nelle regioni del Mezzogiorno il peggioramento è più marcato rispetto al Nord e al Centro: la deprivazione materiale, aumentata di oltre tre punti percentuali, colpisce il 40,1 per conto della popolazione, mentre la grave deprivazione, con un aumento di oltre cinque punti, riguarda ormai una persona su quattro (25,1 per cento);
    la condizione di deprivazione materiale è più diffusa tra le persone che vivono da sole (il 27,5 per cento è deprivato, il 16,9 per cento lo è in maniera grave), specie se anziane (30,6 per cento e 18,7 per cento) e tra coloro che appartengono alle famiglie più numerose; nelle famiglie con cinque componenti, il 35,3 per cento risulta deprivato e il 22,9 per cento lo è gravemente. I dati confermano, inoltre, che la deprivazione è più elevata tra gli individui in famiglie monoparentali e in famiglie in cui la persona di riferimento è giovane, ha conseguito un basso titolo di studio, lavora a tempo parziale o soprattutto se è disoccupata o in cerca di prima occupazione (ben il 60,9 per cento è deprivata e il 41,1 per cento vive in famiglie gravemente deprivate),

impegna il Governo

   a prendere le opportune iniziative anche legislative, ferme restando le prerogative del Parlamento, al fine di destinare parte delle risorse derivanti dal contrasto all'evasione c dall’ incremento del gettito fiscale derivanti dalle disposizioni previste dal provvedimento al nostro esame, a misure volte ad aumentare le detrazioni Irpef per carichi familiari e gli assegni familiari anche estendendone la platea dei beneficiari.
9/282-A/54Nicchi, Piazzoni, Aiello, Paglia, Ragosta, Lavagno.


   La Camera,
   considerato che:
    l'articolo 9 del testo in esame, contiene disposizioni sul rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo;
   con disposizioni approvate nel 2009 sono state demandate alle regioni le regolazioni sull'applicabilità del Documento unico di regolarità contribuiva (DURC) al commercio ambulante;
   ne è seguito un incremento molto forte dell'evasione contributiva in tale settore, peraltro a «macchia di leopardo», a seconda delle decisioni regionali di mantenerlo o escluderlo;
   questa situazione comporta una grave disparità di trattamento tra i vari operatori del settore e di conseguenza una alterazione del principio della concorrenza, sia nell'ambito dello stesso commercio ambulante, sia tra questo e il commercio in sede fissa,

impegna il Governo

a prevedere, in sede di approvazione della Legge di stabilità per il 2014 o nel primo provvedimento che si ritenga utile, la reintroduzione dell'obbligo di possedere il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in carico agli operatori del commercio ambulante, stabilendo che esso sia necessario in particolare per l'operatività ed il rinnovo delle licenze.
9/282-A/55Laffranco, Bernardo.


   La Camera,
   considerato che:
    l'articolo 8 del testo in esame provvede alla revisione del sistema sanzionatorio penale secondo criteri di predeterminazione e di proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti;
    nel parere del Comitato per la legislazione, sotto il profilo della corretta formulazione, del coordinamento interno e della tecnica di redazione del testo si osserva che il provvedimento reca disposizioni nelle quali i principi e criteri direttivi appaiono eccessivamente generici; in tale ambito risulta oltremodo dilatato l'orizzonte della scelta discrezionale del Governo;
    l'articolo 8 appare carente di una completa ricognizione dei principi e criteri direttivi, che sarebbero necessari ad una compiuta revisione del sistema sanzionatorio,

impegna il Governo

in sede di redazione dei decreti legislativi applicativi della delega, a prevedere, in sede di revisione del regime della dichiarazione infedele, sanzioni differenziate e fortemente ridotte nelle ipotesi di semplice errore di fatto o di diritto nella dichiarazione.
9/282-A/56Riccardo Gallo.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento reca norme in materia di revisione del sistema fiscale mediante delega al Governo;
    l'articolo 13 detta i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della delega in materia di IVA, che deve avvenire attraverso la semplificazione dei sistemi speciali nonché l'attuazione del regime del gruppo IVA;
    nel corso della scorsa legislatura la VI Commissione Finanze ha approvato il documento finale relativo al «Libro verde sul futuro dell'IVA», presentato dalla Commissione europea il 1° dicembre 2010 (COM(2010)695 definitivo) per rivedere complessivamente il sistema vigente dell'IVA, al fine di conseguire, tra gli altri obiettivi, il rafforzamento della coerenza tra il regime dell'IVA e il mercato unico, l'incremento del gettito dell'imposta e il contrasto ai fenomeni di frode;
    l'ordinamento comunitario dell'IVA ammette limitazioni alla detrazione dell'IVA con esclusivo riguardo all'imposta relativa ai beni e servizi promiscuamente utilizzati da un soggetto passivo per effettuare nel contempo operazioni attive imponibili e operazioni attive esenti. Dette limitazioni possono, pertanto, riguardare solo l'IVA assolta per l'acquisto di beni e servizi utilizzati promiscuamente e non anche quella relativa ai beni e servizi utilizzati unicamente per effettuare operazioni imponibili;
    la normativa nazionale prevede, invece, che per i soggetti che pongono in essere sistematicamente sia operazioni imponibili sia operazioni esenti, l'IVA detraibile deve essere, comunque, computata in funzione del pro rata per tutti gli acquisti di beni e servizi (cosiddetti «pro rata generale»), e non soltanto per quelli utilizzati promiscuamente;
    recenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea hanno giudicato incompatibili con l'ordinamento comunitario normative nazionali che risultavano similari a quella italiana;
    è necessario ovviare a possibili censure di non conformità della disciplina nazionale rispetto alla normativa comunitaria per quanto attiene alle modalità per il calcolo del pro rata (di limitazione della detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti) in presenza di operazioni esenti;
    a tal fine sarebbe auspicabile introdurre nella normativa nazionale un miglioramento del sistema della cosiddetta «separazione delle attività» di cui all'articolo 36 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che accorda ai soggetti che trovano penalizzante la determinazione forfettaria (cioè per mezzo del calcolo del pro rata) dell'imposta detraibile, la possibilità di optare, nel rispetto di determinate condizioni, per l'applicazione separata dell'imposta (a ciascun «comparto» di attività esercitato);
    l'esercizio di tale opzione consentirebbe – in armonia con i principi comunitari – di applicare il criterio del pro rata all'IVA relativa ai soli acquisti di beni e servizi ad utilizzazione promiscua, salvaguardando il diritto alla detrazione in misura piena per gli acquisti di beni e servizi utilizzati esclusivamente per l'effettuazione di operazioni imponibili,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità d'armonizzare la disciplina sull'applicazione separata dell'IVA di cui all'articolo 36 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 con la disciplina del diritto alla detrazione previsto dalla predetta direttiva 2006/112/CE.
9/282-A/57Lorenzo Guerini.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento reca norme in materia di revisione del sistema fiscale mediante delega al Governo;
    l'articolo 15 delega il Governo ad introdurre nuove forme di fiscalità al fine di preservare e garantire l'equilibrio ambientale (green taxes), in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale e nel rispetto del principio della neutralità fiscale; si prevede inoltre la revisione della disciplina delle accise sui prodotti energetici anche in funzione del contenuto di carbonio, come previsto dalla proposta di Direttiva del Consiglio europeo in materia di tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità e che il gettito derivante dall'introduzione della carbon tax è destinato prioritariamente alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro, e al finanziamento delle tecnologie a basso contenuto di carbonio, nonché alla revisione del finanziamento dei sussidi alle fonti di energia rinnovabili;
    il tema della green economy costituisce senza dubbio la chiave di volta per lo sviluppo di lungo-periodo del Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di favorire un approccio basato sul contenuto di CO2 dei prodotti commercializzati in luogo del sistema «cap & trade» basato su emissioni nei territori dei singoli Stati anche al fine di contrastare fenomeni di «dumping ambientale».
9/282-A/58Ginato.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento reca norme in materia di revisione del sistema fiscale mediante delega al Governo;
    l'articolo 15 delega il Governo ad introdurre nuove forme di fiscalità al fine di preservare e garantire l'equilibrio ambientale (green taxes), in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale e nel rispetto del principio della neutralità fiscale; si prevede inoltre la revisione della disciplina delle accise sui prodotti energetici anche in funzione del contenuto di carbonio, come previsto dalla proposta di Direttiva del Consiglio europeo in materia di tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità e che il gettito derivante dall'introduzione della carbon tax sia destinato prioritariamente alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro, e al finanziamento delle tecnologie a basso contenuto di carbonio, nonché alla revisione del finanziamento dei sussidi alle fonti di energia rinnovabili,

impegna il Governo

a specificare che la riduzione della tassazione sul lavoro conseguente all'utilizzo della carbon tax operi in via prioritaria su quello generato dalla green economy.
9/282-A/59Bratti, Mariani.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente articolo reca norme in materia di revisione del sistema fiscale mediante delega al Governo;
    l'articolo 12 reca i princìpi e criteri direttivi per l'introduzione di norme volte a ridurre le incertezze nella determinazione del reddito e della produzione netta e per favorire l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, in applicazione delle raccomandazioni derivanti dagli organismi internazionali e dalla Unione europea;
    la lettera a) introduce criteri chiari e coerenti con la disciplina di redazione del bilancio, in particolare per determinare il momento del realizzo delle perdite su crediti, ed estensione del regime fiscale previsto per le procedure concorsuali anche ai nuovi istituti introdotti dalla riforma del diritto fallimentare e dalla normativa sul sovraindebitamento, nonché alle procedure similari previste negli ordinamenti di altri Stati;
    poiché sarebbe utile chiarire il contenuto della norma anche sotto il profilo temporale,

impegna il Governo

a chiarire il principio della competenza temporale di tale disposizione anche attraverso una eventuale modifica al TUIR.
9/282-A/60De Menech.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 10 comma 1, lettera a) disciplina il rafforzamento e razionalizzazione dell'istituto della conciliazione nel processo tributario, anche in un'ottica di deflazione del contenzioso e di coordinamento con la disciplina del contraddittorio fra contribuente e amministrazione nelle fasi amministrative di accertamento del tributo, con particolare riguardo a quei contribuenti nei confronti dei quali si configurano violazioni di minore entità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere l'istituto della conciliazione giudiziale anche in grado di appello, salva la possibilità della conciliazione stragiudiziale anche in pendenza del giudizio davanti alla Corte di cassazione.
9/282-A/61Pelillo.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento reca norme in materia di revisione del sistema fiscale mediante delega al Governo;
    il presente provvedimento è finalizzato ad attuare una complessiva razionalizzazione e sistematizzazione della disciplina dell'attuazione e dell'accertamento relativa alla generalità dei tributi, nonché a proseguire il contrasto all'evasione e all'elusione e il riordino dei fenomeni di erosione fiscale (cosiddette tax expeditures) – ferma restando la tutela, oltre che della famiglia e della salute, dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da imprese minori e dei redditi da pensione;
    è noto che sul recupero di risorse sull'evasione fiscale si gioca larga parte della futura possibilità di spesa del Paese;
    per questo motivo tra le raccomandazioni per l'Italia in materia di politica economica, il Consiglio dell'Unione europea ha posto quella di proseguire la lotta all'evasione fiscale, migliorando il rispetto dell'obbligo tributario e contrastando in modo incisivo l'economia sommersa e il lavoro irregolare;
    lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri in risposta il 10 luglio 2013 al question time alla Camera sugli intendimenti per il contrasto al fenomeno ha affermato che le due direttrici del Governo saranno da un lato, intensificare l'attività di contrasto agli illeciti per incidere in maniera strutturale sul fenomeno dell'evasione, dall'altro migliorare il rapporto tra fisco e contribuenti;
    uno dei fattori che favoriscono l'evasione fiscale è costituito dal livello di contante in circolazione,

impegna il Governo

ad incentivare i pagamenti elettronici applicando detrazioni fiscali delle spese effettuate con moneta elettronica progressive all'aumentare del reddito speso.
9/282-A/62Coppola.


   La Camera,
   premesso che:
    la distribuzione automatica di alimenti e bevande nasce e si sviluppa come risposta ai nuovi stili di vita;
    secondo i dati 2012 dell'associazione italiana Distribuzione Automatica – CONFIDA – il valore stimato del settore è di circa 2,5 miliardi di fatturato e si affianca agli altri comparti produttivi più virtuosi del Made in Italy, circa il 70 per cento dei distributori automatici e sistemi di pagamento progettati e prodotti nel nostro Paese è esportato in Europa e sugli altri mercati internazionali;
    l'articolo 20 decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, ha da ultimo modificato il regime IVA della somministrazione di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici aumentando l'aliquota IVA dal 4 al 10 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2014;
    è quanto mai indispensabile introdurre disposizioni rivolte ad evitare un ridimensionamento in termini di occupazione in questo settore;
    le attuali norme in vigore non prevedono alcuna forma di tracciatura delle transazioni relative alle vendite al consumo mediante distributori automatici con la conseguenza che il fisco non ha strumenti idonei per riscontrare le vendite e le somministrazioni effettive;
    è necessario riformare la normativa in materia di somministrazione mediante distribuzione automatica e semiautomatica per la tutela della concorrenza e crescita del mercato, per la semplificazione normativa, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sulla distribuzione automatica e semiautomatica,

impegna il Governo:

   ad introdurre una disciplina specifica del settore avendo particolare riguardo all'introduzione della definizione di distribuzione automatica e semiautomatica, nonché alla semplificazione burocratica;
   ad introdurre un sistema di certificazione degli incassi da conseguire, in via prioritaria, attraverso l'implementazione dell’hardware e dei software utilizzati dalle macchine automatiche e semiautomatiche per la rilevazione del numero delle erogazioni;
   ad introdurre un sistema di certificazione delle imprese che esercitano l'attività di somministrazione mediante distribuzione automatica e semiautomatica, con criteri di. classificazione in base alla capacità economica ed alla capacità tecnica per la partecipazione alle gare indette per la concessione del servizio medesimo;
   ad introdurre, anche al fine di contrastare più efficacemente le infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell'esercizio dell'attività della somministrazione mediante distribuzione automatica e semiautomatica, norme tese alla trasparenza ed al rafforzamento dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionalità dei soggetti che, direttamente o indirettamente, controllino o partecipino al capitale delle società concessionarie del servizio, nonché degli esponenti aziendali dotati di legale rappresentanza, prevedendo altresì specifiche cause di decadenza dalle concessioni o cause di esclusione dalle gare indette per la selezione del gestore;
   a prevedere una razionalizzazione territoriale della rete di distribuzione automatica e semiautomatica a servizio delle pubbliche amministrazioni.
9/282-A/63Lodolini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 8 reca principi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio penale, da attuarsi secondo criteri di predeterminazione e proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti;
    il medesimo articolo prevede che nei decreti legislativi attuativi della revisiona del sistema sanzionatorio penale venga definita la portata applicativa della disciplina del raddoppio dei termini, specificando che tale raddoppio si verifichi solo in presenza di effettivo invio della denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, effettuato entro un termine correlato allo spirare del termine ordinario di decadenza,

impegna il Governo

in sede di emanazione dei prossimi decreti attuativi della presente legge delega, a trasformare, per evidenti ragioni di tutela dei cittadini, la previsione che riformula la disciplina del raddoppio dei termini di accertamento in norma interpretativa e di esplicitare che non siano fatti salvi gli effetti degli atti di controllo già notificati alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti.
9/282-A/64Nesi, Zanetti.


   La Camera,
   premesso che:
    data l'esigenza di adottare standard di qualità per l'erogazione dei servizi pubblici e di tutelare il consumatore, la Carta dei servizi è uno strumento di informazione e di comunicazione che incide nei rapporti tra gli utenti del gioco a distanza e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato-AAMS, attraverso i concessionari e costituisce un «patto» o «contratto» informale tra le due parti;
    attraverso la carta di servizio il giocatore ha a disposizione uno strumento di tutela che lo assicura sul corretto svolgimento del servizio in coerenza con gli impegni assunti dall'amministrazione e dai concessionari e gli consente un controllo diretto sulla qualità dei servizi di cui usufruisce;
    il concessionario, al momento della stipula della concessione, riceve l'assegnazione degli impegni da rispettare nel corso dell'erogazione dei propri servizi per garantire la loro coerenza con il gioco responsabile;
    l'articolo 14 della presente legge delega riguarda i giochi pubblici, e prevede – oltre ad una raccolta sistematica della disciplina in un codice delle disposizioni sui giochi e ad un riordino del prelievo erariale sui singoli giochi – specifiche disposizioni volte, tra l'altro a: tutelare i minori dalla pubblicità dei giochi e a recuperare i fenomeni di ludopatia,

impegna il Governo

nell'attuazione delle deleghe ed eventualmente con ulteriori atti normativi, a intervenire nella direzione di organizzare l'accesso al gioco potenzialmente compulsivo tramite l'evoluzione e lo sviluppo di carte di servizio contenenti informazioni personali rilevanti sotto il profilo del gioco che tengano conto anche della capacità di spesa e del reddito complessivo del giocatore.
9/282-A/65Marco Di Stefano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 13 detta principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega in materia di IVA, che deve avvenire attraverso la semplificazione dei sistemi speciali, nonché l'attuazione del regime del gruppo IVA;
    il medesimo articolo delega altresì il Governo ad introdurre norme per la revisione delle imposte sulla produzione e sui consumi e delle imposte «minori», ossia le imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali, sulle concessioni governative, sulle assicurazioni e sugli intrattenimenti, attraverso la semplificazione degli adempimenti, la razionalizzazione delle aliquote, nonché l'accorpamento o la soppressione di fattispecie particolari;
    appare opportuno coordinare le discipline sulle imposte cosiddette minori con la principale caratteristica dell'emanando istituto, rappresentata dall'irrilevanza, ai fini IVA, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che interverranno tra soggetti partecipanti a un medesimo gruppo;
    la finalità è quella di evitare che tale irrilevanza possa determinare maggiori costi sotto il profilo dell'imposta di bollo o dell'imposta di registro o delle imposte ipotecaria e catastale, atteso che tali tributi trovano di norma applicazione nei casi di transazioni estranee al campo di applicazione dell'IVA (quali saranno, appunto, quelle che si verificheranno tra soggetti partecipanti al medesimo gruppo IVA),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in sede di emanazione dei prossimi decreti attuativi della presente legge delega o in futuri provvedimenti che si intendano adottare, di procedere alla revisione delle vigenti discipline delle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale in modo da coordinarle con l'istituto del gruppo IVA, al fine di evitare un aggravio impositivo nei confronti dei soggetti che optano per il regime della partecipazione al gruppo IVA.
9/282-A/66Mazziotti Di Celso, Sottanelli, Librandi, Zanetti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 14 dell'A.C. 282 indica i principi e i criteri ai quali il Governo deve attenersi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici;
    il comma 2, lettera b) dell'articolo 14 prevede che la materia riguardante le fattispecie imponibili sia affrontata con legge ordinaria per definire i soggetti passivi e la misura dell'imposta,

impegna il Governo

ad adoperarsi, per quanto di sua competenza, affinché nella definizione dell'imposta da applicare ai soggetti passivi concessionari di giochi di azzardo sia garantita l'effettiva proporzionalità di imposta sugli introiti derivanti ai concessionari.
9/282-A/67Mantero.


   La Camera,

impegna il Governo

a prevedere un controllo diretto dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli della rete telematica a cui sono collegati gli apparecchi da gioco.
9/282-A/68Ruocco, Pisano, Villarosa, Barbanti, Pesco, Cancelleri.


   La Camera,

impegna il Governo

a prevedere il divieto di affidare le concessioni dei giochi pubblici a persone fisiche o giuridiche riconducibili a soggetti che ricoprono cariche pubbliche ed ai loro familiari fino al terzo grado di parentela.
9/282-A/69Cancelleri, Pesco, Ruocco, Pisano, Villarosa, Barbanti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 14 recante disposizioni in materia di giochi pubblici prevede al comma 2, lettera d), il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disciplina del prelievo erariale sui giochi,

impegna il Governo

ad aumentare il prelievo erariale sui giochi pubblici.
9/282-A/70Pisano, Ruocco, Villarosa, Barbanti, Pesco, Cancelleri.


   La Camera,

impegna il Governo

a rivedere la disciplina del gioco pubblico per renderlo occasione di sviluppo delle capacità intellettive ed accrescimento culturale.
9/282-A/71Villarosa, Pisano, Barbanti, Pesco, Cancelleri, Ruocco.