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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 6 agosto 2013

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 6 agosto 2013.

  Angelino Alfano, Alfreider, Amici, Archi, Baretta, Berretta, Biancofiore, Bocci, Boccia, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Bray, Brunetta, Carrozza, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, D'Alia, Dambruoso, De Girolamo, Dellai, Dell'Aringa, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Fassina, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Gebhard, Giachetti, Alberto Giorgetti, Kyenge, La Russa, Legnini, Letta, Lorenzin, Losacco, Lupi, Giorgia Meloni, Merlo, Migliore, Moretto, Orlando, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Realacci, Sani, Santelli, Sereni, Speranza, Tinagli, Turco, Vezzali, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Alfreider, Amici, Archi, Baretta, Berretta, Biancofiore, Bocci, Boccia, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Bray, Bressa, Brunetta, Capezzone, Carrozza, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, D'Alia, Dambruoso, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Fassina, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Gebhard, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gitti, Kyenge, La Russa, Legnini, Leone, Letta, Lorenzin, Losacco, Lupi, Melilla, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Moretto, Orlando, Pini Gianluca, Pisicchio, Pistelli, Realacci, Sani, Santelli, Sereni, Speranza, Tinagli, Toninelli, Turco, Vezzali, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 5 agosto 2013 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   GIAMMANCO: «Norme per la dismissione dell'uso di animali da parte dei circhi e per il sostegno dello spettacolo circense contemporaneo» (1480);
   COSTANTINO ed altri: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992» (1481);
   ZACCAGNINI ed altri: «Modifica dell'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e delega al Governo in materia di affitto di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola» (1482);
   GAGNARLI ed altri: «Modifiche all'articolo 842 del codice civile, in materia di abolizione del diritto di accesso al fondo altrui per l'esercizio della caccia» (1483);
   VARGIU: «Disposizioni concernenti la prevenzione, la diagnosi precoce, l'assistenza e la cura delle malattie croniche dei minori in età scolare» (1484)
   VARGIU: «Norme in materia di medicina di genere» (1485).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  BOCCADUTRI ed altri: «Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge 23 giugno 1927, n. 1188, in materia di divieto di dedicare strade, monumenti, lapidi o altri ricordi permanenti a esponenti del partito fascista o delle Forze armate durante il regime fascista ovvero a condannati per delitti di mafia o terrorismo» (962);
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE MIGLIORE ed altri: «Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» (1439).

   II Commissione (Giustizia):
  GOZI e GIACHETTI: «Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive» (978) Parere delle Commissioni I, V e XII;
  GOZI ed altri: «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena» (981) Parere delle Commissioni I, V e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento);
  GOZI e GIACHETTI: «Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti» (983) Parere delle Commissioni I, V e XII;
  GOZI e GIACHETTI: «Modifica all'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visite agli istituti penitenziari» (985) Parere della I Commissione;
  GOZI ed altri: «Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati» (990) Parere delle Commissioni I e V.

   VIII Commissione (Ambiente):
  MELILLA ed altri: «Istituzione di un Corpo giovanile per la difesa del territorio» (907) Parere delle Commissioni I, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento);
  GRIMOLDI: «Disposizioni per il recupero e la valorizzazione del patrimonio ambientale, storico e artistico del territorio della provincia di Monza e della Brianza» (1107) Parere delle Commissioni I, V, VII, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XIII e XIV.

   X Commissione (Attività produttive):
  GNECCHI ed altri: «Modifiche agli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole realizzata mediante alterazione dell'apparenza fisica delle persone rappresentate» (680) Parere delle Commissioni I, XII e XIV.

   XI Commissione (Lavoro):
  FEDI ed altri: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di assunzione di impiegati presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura» (883) Parere delle Commissioni I, III, V e VII;
  FEDI ed altri: «Modifiche agli articoli 154 e 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, concernenti il regime dei contratti e la retribuzione del personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero» (884) Parere delle Commissioni I, III, V e VII;
  RONDINI ed altri: «Modifiche all'articolo 85 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernenti la rendita erogata agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle superstiti in caso di morte dell'assicurato» (992) Parere delle Commissioni I, V e XII.

   XII Commissione (Affari sociali):
  CATANOSO GENOESE: «Istituzione e regolamentazione del titolo di esperto in medicina manuale vertebrale» (334) Parere delle Commissioni I, II, V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e XIV.

Assegnazione di proposta di inchiesta parlamentare a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo n. 72 del Regolamento, le seguenti proposte di inchiesta parlamentare sono assegnate, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   IV Commissione (Difesa):
  DURANTI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni» (Doc. XXII, n. 9) Parere delle Commissioni I, II, V e XII.

   XII Commissione (Affari sociali):
  CECCONI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui livelli dei servizi e sulle cause delle disfunzioni del sistema sanitario nazionale» (Doc. XXII, n. 8) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  La Corte dei conti – Sezione del controllo sugli enti, con lettera in data 1o agosto 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani Spa, per l'esercizio 2011. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 59).
  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  La Corte dei conti – Sezione del controllo sugli enti, con lettera in data 1o agosto 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Civitavecchia, per l'esercizio 2011. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 60).
  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

  La Corte dei conti – Sezione del controllo sugli enti, con lettera in data 1o agosto 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della SACE Spa – Servizi assicurativi del commercio estero, per gli esercizi 2009, 2010 e 2011. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 61).
  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

  La Corte dei conti – Sezione del controllo sugli enti, con lettera in data 1o agosto 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi» (INDAM), per gli esercizi 2010 e 2011. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 62).
  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  La Corte dei conti – Sezione del controllo sugli enti, con lettera in data 1o agosto 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società EXPO 2015 Spa, per gli esercizi 2011 e 2012, Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 63).
  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

  La Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, con lettera in data 26 luglio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 5/2013 dell'11 luglio 2013, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione concernente le spese per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti (capitoli 7621 e 7274 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).
  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 22 luglio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, la prima relazione sull'ottemperanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, concernente lo stabilimento ILVA di Taranto, aggiornata al 12 luglio 2013 (Doc. CCIV, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministro dello sviluppo economico.

  Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 29 luglio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2013/4020, del 25 aprile 2013, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione alla non corretta attuazione degli obblighi previsti dall'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni).

  Questa relazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

  Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 1o agosto 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 15 dicembre 1998, n. 438, la relazione concernente il contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale, riferita all'anno 2012 (Doc. CCV, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissioni dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 2 agosto 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 129, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, la relazione sulla farmacovigilanza, predisposta dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), riferita all'anno 2012 (Doc. CLXXXV, n. 1).
  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

  Il Ministro della salute, con lettera in data 2 agosto 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) nell'anno 2011, corredata dai conti consuntivi della sede centrale e consolidato nonché dalla pianta organica per il medesimo anno.
  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

  Il Ministro della salute, con lettera in data 2 agosto 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, la prima relazione sullo stato di attuazione del medesimo decreto legislativo n.  178 del 2012, recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI), aggiornata al 30 giugno 2013 (Doc. CCVI, n. 1).
  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 6 agosto 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'anno europeo dello sviluppo (2015) (COM(2013)509 final).

  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione di delibere dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 6 agosto 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la delibera CIPE n. 12/2013 dell'8 marzo 2013, concernenti «Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443 del 2001). Accessibilità metropolitana di Milano. Autorizzazione utilizzo contributi», che è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Annunzio di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 16 luglio 2013, ha trasmesso le seguenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative cause in cui la Repubblica italiana è parte o adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono inviate, ai sensi dell'articolo 127-bis del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Causa C-312/11: Sentenza della Corte (Quarta sezione) del 4 luglio 2013. Commissione europea contro Repubblica italiana. Inadempimento di uno Stato – Trasporto – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 5 – Istituzione di un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Disabili – Provvedimenti di trasposizione insufficienti (Doc. LXXXIX, n. 10) – alla XI Commissione (Lavoro);
   Causa C-100/12: Sentenza della Corte (Decima sezione) del 4 luglio 2013. Fastweb Spa contro Azienda sanitaria locale di Alessandria, nei confronti di: Telecom Italia Spa, Path-net Spa. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte. Appalti pubblici – Direttiva 89/665/CEE – Ricorso in materia di appalti pubblici – Ricorso proposto contro la decisione di aggiudicazione di un appalto da un offerente escluso – Ricorso fondato sulla motivazione che l'offerta prescelta non sarebbe conforme alle specifiche tecniche dell'appalto – Ricorso incidentale dell'aggiudicatario fondato sull'inosservanza di alcune specifiche tecniche dell'appalto nell'offerta presentata dall'offerente che ha proposto il ricorso principale – Offerte entrambe non conformi alle specifiche tecniche dell'appalto – Giurisprudenza nazionale che impone di esaminare in via preliminare il ricorso incidentale e, in caso di fondatezza di quest'ultimo, di dichiarare inammissibile il ricorso principale senza esaminarlo nel merito – Compatibilità con il diritto dell'Unione (Doc. LXXXIX, n. 11) – alla II Commissione (Giustizia);
   Causa C-233/12: Sentenza della Corte (Quinta sezione) del 4 luglio 2013. Simone Gardella contro Istituto nazionale della previdenza sociale. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale della Spezia. Trasferimento dei diritti a pensione maturati in uno Stato membro – Articoli 45 e 48 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea – Normativa nazionale che non prevede il diritto di trasferire a un'organizzazione internazionale avente sede in un altro Stato membro il capitale che rappresenta i contributi pensionistici versati a un ente nazionale di previdenza sociale – Regola della totalizzazione (Doc. LXXXIX, n. 12) – alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dalla regione Lombardia.

  La regione Lombardia, con lettera in data 28 giugno 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la relazione sullo Stato di attuazione delle deroghe in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, riferita all'anno 2012.

  Questa relazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 890 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 2013, N. 76, RECANTE PRIMI INTERVENTI URGENTI PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, IN PARTICOLARE GIOVANILE, DELLA COESIONE SOCIALE, NONCHÉ IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) E ALTRE MISURE FINANZIARIE URGENTI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1458)

A.C. 1458 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 e sulla nuova formulazione degli emendamenti Fedriga 1.201 (ex 5.8), 1.202 (ex 10.1) e 1.200 (ex 11.20).

A.C. 1458 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.7, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.24, 1.26, 1.27, 1.28, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 2.7, 2.8, 2.9, 2.13, 3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.25, 3.100, 5.1, 5.6, 5.7, 7.4, 7.16, 7.17, 9.1, 9.2, 9.5, 9.8, 9.15, 9.27, 9.28, 11.1, 11.2, 11.6, 11.7, 11.8, 11.12, 11.13, 11.15, 11.16, 11.17, 11.18, 11.100, 11-bis.2, 11-bis. 3, 12.2, 12.3, 12.4, 12.4 e sull'articolo aggiuntivo 1.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative».

A.C. 1458 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Titolo I
MISURE STRAORDINARIE PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, IN PARTICOLARE GIOVANILE, E DELLA COESIONE SOCIALE

Articolo 1.
(Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani).

  1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile di giovani fino a 29 anni di età e in attesa dell'adozione di ulteriori misure da realizzare anche attraverso il ricorso alle risorse della nuova programmazione comunitaria 2014-2020, è istituito in via sperimentale, nel limite delle risorse di cui ai commi 12 e 16, un incentivo per i datori di lavoro che assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori aventi i requisiti di cui al comma 2, nel rispetto dell'articolo 40 del Regolamento (CE) n. 800/2008.
  2. L'assunzione di cui al comma 1 deve riguardare lavoratori, di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, che rientrino in una delle seguenti condizioni:
   a) siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
   b) siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;
   c) vivano soli con una o più persone a carico.

  3. Le assunzioni a valere sulle risorse di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto e devono essere effettuate a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, e in ogni caso non antecedente a quella di cui al comma 10 e non oltre il 30 giugno 2015.
  4. L'incentivo è pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18 mesi, ed è corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura. Il valore mensile dell'incentivo non può comunque superare l'importo di seicentocinquanta euro per lavoratore assunto ai sensi del presente articolo.
  5. L'incentivo di cui al comma 1 è corrisposto, per un periodo di 12 mesi, ed entro i limiti di seicentocinquanta euro mensili per lavoratore, nel caso di trasformazione con contratto a tempo indeterminato, sempre che ricorrano le condizioni di cui ai commi 2 e 3, con esclusione dei lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro hanno comunque già beneficiato dell'incentivo di cui al comma 4. Alla trasformazione di cui al presente comma deve comunque corrispondere un'ulteriore assunzione di lavoratore, prescindendo in tal caso, per la sola assunzione ulteriore, dalle condizioni soggettive di cui al comma 2, ai fini del rispetto della condizione di cui al comma 3.
  6. L'incremento occupazionale di cui al comma 3 è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro.
  7. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
  8. All'incentivo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
  9. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Inps adegua, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le proprie procedure informatizzate allo scopo di ricevere le dichiarazioni telematiche di ammissione all'incentivo e di consentire la fruizione dell'incentivo stesso; entro il medesimo termine l'Inps, con propria circolare, disciplina le modalità attuative del presente incentivo.
  10. L'incentivo si applica alle assunzioni intervenute a decorrere dalla data di approvazione degli atti di riprogrammazione di cui al comma 12.
  11. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Inps provvedono a dare diffusione dell'avvenuta approvazione degli atti di cui al comma 10.
  12. Le risorse di cui al comma 1, destinate al finanziamento dell'incentivo straordinario di cui al medesimo comma, sono determinate:
   a) nella misura di 100 milioni di euro per l'anno 2013, 150 milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016, per le regioni del Mezzogiorno, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 già destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle finalità di cui al presente articolo ai sensi del comma 13;
   b) nella misura di 48 milioni di euro per l'anno 2013, 98 milioni di euro per l'anno 2014, 98 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016, per le restanti regioni, ripartiti tra le Regioni sulla base dei criteri di riparto dei Fondi strutturali. La regione interessata all'attivazione dell'incentivo finanziato dalle risorse di cui alla presente lettera è tenuta a farne espressa dichiarazione entro il 30 novembre 2013 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la coesione territoriale.

  13. Le predette risorse sono destinate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con indicazione degli importi destinati per singola Regione.
  14. L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall'Inps in base all'ordine cronologico riferito alla data di assunzione più risalente in relazione alle domande pervenute e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'Inps non prende in considerazione ulteriori domande con riferimento alla Regione per la quale è stata verificata tale insufficienza di risorse, fornendo immediata comunicazione. L'Inps provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
  15. A valere sulle risorse programmate nell'ambito dei Programmi operativi regionali 2007-2013, le Regioni e Province autonome anche non rientranti nel Mezzogiorno, possono prevedere l'ulteriore finanziamento dell'incentivo di cui al presente articolo. In tal caso l'incentivo si applica alle assunzioni intervenute a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento con il quale si dispone l'attivazione dell'incentivo medesimo, e comunque intervenute non oltre il 30 giugno 2014.
  16. La decisione regionale di attivare l'incentivo di cui al presente articolo deve indicare l'ammontare massimo di risorse dedicate all'incentivo stesso ed essere prontamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Inps. Sulla base delle predette comunicazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse individuate nell'ambito dei programmi regionali imputandole, nelle more della rendicontazione comunitaria, alle disponibilità di tesoreria del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. Le predette risorse sono riassegnate per le suddette finalità di spesa al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con indicazione degli importi destinati per singola Regione anche ai fini dell'attuazione della procedura e del monitoraggio di cui al comma 14.
  17. La decisione regionale di cui al comma 15 non può prevedere requisiti aggiuntivi rispetto a quanto già previsto nel presente articolo.
  18. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Inps provvedono a dare diffusione dell'avvenuta approvazione degli atti di cui al comma 15.
  19. Entro un giorno dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 16, relativa alla decisione regionale di attivare l'incentivo, l'Inps ne dà apposita diffusione.
  20. L'Inps fornisce alle Regioni le informazioni dettagliate necessarie alla certificazione alla Commissione europea delle spese connesse all'attuazione dell'incentivo.
  21. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà ad effettuare la comunicazione di cui all'articolo 9 del Regolamento (CE) n. 800/2008.
  22. In relazione alla prossima scadenza del Regolamento (CE) n. 800/2008, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verifica la compatibilità delle disposizioni di cui al presente articolo alle nuove norme europee di esenzione della notifica in corso di adozione e propone le misure necessarie all'eventuale adeguamento.

Articolo 2.
(Interventi straordinari per favorire l'occupazione, in particolare giovanile).

  1. Le disposizioni di cui al presente articolo contengono misure di carattere straordinario e temporaneo applicabili fino al 31 dicembre 2015, volte a fronteggiare la grave situazione occupazionale che coinvolge in particolare i soggetti giovani.
  2. In considerazione della situazione occupazionale richiamata al comma 1, che richiede l'adozione di misure volte a restituire all'apprendistato il ruolo di modalità tipica di entrata dei giovani nel mercato del lavoro, entro il 30 settembre 2013 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adotta linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere per assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2015 dalle microimprese, piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, anche in vista di una disciplina maggiormente uniforme sull'intero territorio nazionale dell'offerta formativa pubblica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. Nell'ambito delle linee guida di cui al precedente periodo, possono in particolare essere adottate le seguenti disposizioni derogatorie dello stesso decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167:
   a) il piano formativo individuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche;
   b) la registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2005, recante «Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino»;
   c) in caso di imprese multi localizzate, la formazione avviene nel rispetto della disciplina della regione ove l'impresa ha la propria sede legale.

  3. Decorso inutilmente il termine per l'adozione delle linee guida di cui al comma 2, in relazione alle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, effettuate dall'entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2015, trovano diretta applicazione le previsioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 2. Resta comunque salva la possibilità di una diversa disciplina in seguito all'adozione delle richiamate linee guida ovvero in seguito all'adozione di disposizioni di specie da parte delle singole regioni.
  4. Fino al 31 dicembre 2015 il ricorso ai tirocini formativi e di orientamento nelle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano dove non è stata adottata la relativa disciplina, è ammesso secondo le disposizioni contenute nell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e nel decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142 e la durata massima dei tirocini prevista dall'articolo 7 del predetto decreto interministeriale è prorogabile di un mese.
  5. Il comma 4 trova applicazione anche per i tirocini instaurati nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le quali, in attuazione dei principi e criteri contenuti nell'accordo del 24 gennaio 2013 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, recante «Linee guida in materia di tirocini», provvedono alla corresponsione dei rimborsi spese ivi previsti. A tal fine le amministrazioni provvedono mediante riduzione degli stanziamenti di bilancio destinati alle spese per incarichi e consulenze come determinati ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.
  6. In via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con dotazione di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015, volto a consentire alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di corrispondere le indennità per la partecipazione ai tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 1, comma 34, lettera d) della legge 28 giugno 2012, n. 92, per le ipotesi in cui il soggetto ospitante del tirocinio sia un'amministrazione dello Stato anche ad ordinamento autonomo e non sia possibile, per comprovate ragioni, far fronte al relativo onere attingendo ai fondi già destinati alle esigenze formative di tale amministrazione.
  7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le modalità attuative del comma 6.
  8. Gli interventi straordinari di cui ai commi da 1 a 7 del presente articolo costituiscono oggetto di monitoraggio ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92. A tal fine, entro il 31 dicembre 2015, si provvede ad effettuare una specifica valutazione ai sensi di cui al comma 3, terzo periodo del medesimo articolo 1.
  9. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «entro due anni dalla data di assunzione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 maggio 2015».
  10. Al fine di promuovere l'alternanza tra studio e lavoro è autorizzata la spesa di 3 milioni per l'anno 2013 e di 7,6 milioni di euro per l'anno 2014 da destinare al sostegno delle attività di tirocinio curriculare da parte degli studenti iscritti ai corsi di laurea nell'anno accademico 2013-2014.
  11. Il Ministro dell'istruzione, dell'università della ricerca, con proprio decreto da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la CRUI, fissa i criteri e le modalità per la ripartizione, su base premiale, delle risorse di cui al comma 10 tra le università statali che attivano tirocini della durata minima di 3 mesi con enti pubblici o privati.
  12. Le università provvedono all'attribuzione agli studenti delle risorse assegnate ai sensi del comma 11 , sulla base di graduatorie formate secondo i seguenti criteri di premialità:
   a) regolarità del percorso di studi;
   b) votazione media degli esami;
   c) condizioni economiche dello studente individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.

  13. Ciascuna università assegna le risorse agli studenti utilmente collocati in graduatoria fino all'esaurimento delle stesse, dando priorità agli studenti che hanno concluso gli esami del corso di laurea, nella misura massima di 200 euro mensili a studente. Tale importo è assegnato allo studente quale cofinanziamento, nella misura del 50 per cento, del rimborso spese corrisposto da altro ente pubblico ovvero soggetto privato in qualità di soggetto ospitante.
  14. Il Ministro dell'istruzione, dell'università della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge fissa i criteri e le modalità per definire piani di intervento, di durata triennale, per la realizzazione di tirocini formativi in orario extracurriculare presso imprese, altre strutture produttive di beni e servizi o enti pubblici, destinati agli studenti della quarta classe delle scuole secondarie di secondo grado, con priorità per quelli degli istituti tecnici e degli istituti professionali, sulla base di criteri che ne premino l'impegno e il merito. Con il medesimo decreto sono fissati anche i criteri per l'attribuzione di crediti formativi agli studenti che svolgono i suddetti tirocini. Dall'attuazione delle misure di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3.
(Misure urgenti per l'occupazione giovanile e contro la povertà nel Mezzogiorno – Carta per l'inclusione).

  1. In aggiunta alle misure di cui agli articoli 1 e 2, al fine di favorire l'occupazione giovanile e l'attivazione dei giovani, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione europea, si attiveranno le seguenti ulteriori misure nei territori del Mezzogiorno mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato quanto a 108 milioni di euro per l'anno 2013, a 108 milioni di euro per l'anno 2014 e a 112 milioni di euro per l'anno 2015 per essere riassegnate alle finalità di cui alle successive lettere:
   a) per le misure per l'autoimpiego e autoimprenditorialità previste dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, nel limite di 26 milioni di euro per l'anno 2013, 26 milioni di euro per l'anno 2014 e 28 milioni di euro per l'anno 2015;
   b) per l'azione del Piano di Azione Coesione rivolta alla promozione e realizzazione di progetti promossi da giovani e da soggetti delle categorie svantaggiate per l'infrastrutturazione sociale e la valorizzazione di beni pubblici nel Mezzogiorno, nel limite di 26 milioni di euro per l'anno 2013, 26 milioni di euro per l'anno 2014 e 28 milioni di euro per l'anno 2015;
   c) per le borse di tirocinio formativo a favore di giovani che non lavorano, non studiano e non partecipano ad alcuna attività di formazione, di età compresa fra i 18 e i 29 anni, residenti e/o domiciliati nelle Regioni del Mezzogiorno. Tali tirocini comportano la percezione di una indennità di partecipazione, conformemente a quanto previsto dalle normative statali e regionali, nel limite di 56 milioni di euro per l'anno 2013, 56 milioni di euro per l'anno 2014 e 56 milioni di euro per l'anno 2015.
  2. Tenuto conto della particolare incidenza della povertà assoluta nel Mezzogiorno, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 già destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione europea, la sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è estesa, nei limiti di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e di 67 milioni di euro per l'anno 2015, ai territori delle regioni del Mezzogiorno che non ne siano già coperti. Tale sperimentazione costituisce l'avvio del programma «Promozione dell'inclusione sociale».
  3. Le risorse di cui al comma 2 sono versate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le risorse sono ripartite con provvedimento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministro per la coesione territoriale tra gli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, in maniera che, ai residenti di ciascun ambito territoriale destinatario della sperimentazione, siano attribuiti contributi per un valore complessivo di risorse proporzionale alla stima della popolazione in condizione di maggior bisogno residente in ciascun ambito. Le regioni interessate dalla sperimentazione comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'articolazione degli ambiti territoriali di competenza entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
  4. L'estensione della sperimentazione è realizzata nelle forme e secondo le modalità stabilite in applicazione dell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, fatti salvi requisiti eventuali ed ulteriori definiti dalle Regioni interessate, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli ambiti territoriali di competenza.
  5. Ulteriori finanziamenti della sperimentazione o ampliamenti dell'ambito territoriale di sua applicazione possono essere disposti da Regioni e Province autonome, anche se non rientranti nel Mezzogiorno.

Articolo 4.
(Misure per la velocizzazione delle procedure in materia di riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali e di rimodulazione del Piano di Azione Coesione).

  1. Al fine di rendere disponibili le risorse derivanti dalla riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali 2007/2013, di cui all'articolo 1, comma 12, lettera a), all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente decreto, le Amministrazioni titolari dei programmi operativi interessati, provvedono ad attivare, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, le necessarie procedure di modifica dei programmi, sulla base della vigente normativa comunitaria.
  2. Al medesimo fine, per la parte riguardante le risorse derivanti dalla rimodulazione del Piano di Azione Coesione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Gruppo di Azione Coesione di cui al decreto del Ministro per la coesione territoriale del 1o agosto 2012, ai sensi del punto 3 della delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 96, provvede a determinare, anche sulla base degli esiti del monitoraggio sull'attuazione delle predette misure, le occorrenti rimodulazioni delle risorse destinate alle misure del Piano di Azione Coesione. Dell'ammontare della rimodulazione di cui al presente comma, si tiene conto nel riparto delle risorse da assegnare a valere sui fondi strutturali per il periodo 2014-2020.
  3. Al fine di assicurare il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse allocate sul Piano di Azione e Coesione secondo i cronoprogrammi approvati, il predetto Gruppo di Azione procede periodicamente, in partenariato con le amministrazioni interessate, alla verifica dello stato di avanzamento dei singoli interventi e alle conseguenti rimodulazioni del Piano di Azione Coesione che si rendessero necessarie anche a seguito dell'attività di monitoraggio anche al fine di eventuali riprogrammazioni.
  4. L'operatività delle misure di cui all'articolo 1, comma 12, lettera a), all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente decreto decorre dalla data di perfezionamento dei rispettivi atti di riprogrammazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 5.
(Misure per l'attuazione della «Garanzia per i Giovani» e la ricollocazione dei lavoratori destinatari dei cosiddetti «ammortizzatori sociali in deroga»).

  1. In considerazione della necessità di dare tempestiva ed efficace attuazione, a decorrere dal 1o gennaio 2014, alla cosiddetta «Garanzia per i Giovani» (Youth Guarantee), nonché di promuovere la ricollocazione dei lavoratori beneficiari di interventi di integrazione salariale relativi, in particolare, al sistema degli ammortizzatori sociali cosiddetti «in deroga» alla legislazione vigente, è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un'apposita struttura di missione. La struttura opera in via sperimentale, in attesa della definizione del processo di riordino sul territorio nazionale dei servizi per l'impiego e cessa comunque al 31 dicembre 2015.
  2. Al fine di realizzare le attività di cui al comma 1, la struttura di missione, in particolare:
   a) nel rispetto dei principi di leale collaborazione, interagisce con i diversi livelli di Governo preposti alla realizzazione delle relative politiche occupazionali;
   b) definisce le linee-guida nazionali, da adottarsi anche a livello locale, per la programmazione degli interventi di politica attiva mirati alle finalità di cui al medesimo comma 1;
   c) individua i criteri per l'utilizzo delle relative risorse economiche;
   d) promuove, indirizza e coordina gli interventi di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di Italia Lavoro S.p.A. e dell'ISFOL;
   e) individua le migliori prassi, promuovendone la diffusione e l'adozione fra i diversi soggetti operanti per realizzazione dei medesimi obiettivi;
   f) promuove la stipula di convenzioni e accordi con istituzioni pubbliche, enti e associazioni privati per implementare e rafforzare, in una logica sinergica ed integrata, le diverse azioni;
   g) valuta gli interventi e le attività espletate in termini di efficacia ed efficienza e di impatto e definisce meccanismi di premialità in funzione dei risultati conseguiti dai vari soggetti;
   h) propone ogni opportuna iniziativa, anche progettuale, per integrare i diversi sistemi informativi ai fini del miglior utilizzo dei dati in funzione degli obiettivi di cui al comma 1, definendo a tal fine linee-guida per la banca dati di cui all'articolo 8;
   i) in esito al monitoraggio degli interventi, predispone periodicamente rapporti per il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proposte di miglioramento dell'azione amministrativa.

  3. La struttura di missione è coordinata dal Segretario Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o da un Dirigente Generale a tal fine designato ed è composta dal Presidente dell'ISFOL, dal Presidente di Italia Lavoro S.p.A., dal Direttore Generale dell'INPS, dai Dirigenti delle Direzioni Generali del medesimo Ministero aventi competenza nelle materie di cui al comma 1, da tre rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-Regioni, da due rappresentanti designati dall'Unione Province Italiane e da un rappresentante designato dall'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La partecipazione alla struttura di missione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti o indennità di alcun tipo, ma soltanto al rimborso di eventuali e documentate spese di missione.
  4. Gli oneri derivanti dal funzionamento della struttura di missione sono posti a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione del ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di euro 40 mila per l'anno 2013, e euro 100 mila per ciascuno degli anni 2014 e 2015, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Articolo 6.
(Disposizioni in materia di istruzione e formazione).

  1. Al fine di favorire organici raccordi tra i percorsi di istruzione e formazione professionale regionale e quelli degli istituti professionali statali, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, gli istituti professionali possono utilizzare, nel primo biennio e nel primo anno del secondo biennio, spazi di flessibilità entro il 25 per cento dell'orario annuale delle lezioni per svolgere percorsi di istruzione e formazione professionale in regime di sussidiarietà integrativa, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1-quinquies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. L'utilizzazione degli spazi di flessibilità deve avvenire nei limiti degli assetti ordinamentali e delle consistenze di organico previsti, senza determinare esuberi di personale e ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO, DI OCCUPAZIONE E DI PREVIDENZA SOCIALE

Articolo 7.
(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92).

  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato in particolare dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto:
    a) nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
    b) in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»;
   b) all'articolo 4, il comma 2-bis è abrogato;
   c) all'articolo 5:
    1) al comma 2, dopo le parole «se il rapporto di lavoro», sono inserite le seguenti «, instaurato anche ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis,»;
    2) il comma 2-bis è abrogato;
    3) il comma 3 è sostituito dal seguente «3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui al comma 4-ter nonché in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»;
   d) all'articolo 10:
    1) al comma 1, dopo la lettera c-bis), è inserita la seguente: «c-ter) i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223»;
    2) il comma 6 è abrogato;
    3) al comma 7, le parole: «stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis».

  2. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato in particolare dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 34, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. In ogni caso, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore, per un periodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.»;
   b) all'articolo 35, comma 3-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sanzione di cui al presente comma non trova applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi la volontà di non occultare la prestazione di lavoro.»;
   c) all'articolo 61, comma 1, le parole: «esecutivi o ripetitivi» sono sostituite dalle seguenti: «esecutivi e ripetitivi»;
   d) all'articolo 62 sono eliminate le seguenti parole: «, ai fini della prova»;
   e) all'articolo 70, comma 1, sono eliminate le seguenti parole: «di natura meramente occasionale»;
   f) all'articolo 72, il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari».

  3. Ai fini di cui al comma 2, lettera a), si computano esclusivamente le giornate di effettivo lavoro prestate successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione.
  4. Il comma 6 dell'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «6. La procedura di cui al presente articolo non trova applicazione in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto di cui all'articolo 2110 del codice civile, nonché per i licenziamenti e le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92. La stessa procedura, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore. La mancata presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione è valutata dal giudice ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura civile.».
  5. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1:
    1) al comma 3, al secondo periodo, in fine, dopo la parola: «trattamento» sono aggiunte le seguenti: «nonché sugli effetti determinati dalle diverse misure sulle dinamiche intergenerazionali»;
    2) al comma 22, il periodo: «decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» è sostituito dal seguente: «al 1o gennaio 2014»;
   b) all'articolo 2, dopo il comma 10, è inserito il seguente: «10-bis. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui al comma 1 è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative».
   c) all'articolo 3:
    1) al comma 4, le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2013»;
    2) al medesimo comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, al fine di assicurare adeguate forme di sostegno ai lavoratori interessati dalla presente disposizione, a decorrere dal 1o gennaio 2014 si provvede mediante la attivazione del fondo di solidarietà residuale di cui ai commi 19 e seguenti.»;
    3) al comma 14, al primo periodo, le parole: «nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2013,»;
    4) al comma 19, le parole: «entro il 31 marzo 2013,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2013,»;
    5) ai commi 42, 44 e 45, le parole «entro il 30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2013».
   d) all'articolo 4:
    1) dopo il comma 23, è inserito il seguente: «23-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 16 a 23 trovano applicazione, in quanto compatibili, anche alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e con contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549, secondo comma, del codice civile»;
    2) il numero 1) della lettera c) del comma 33 è abrogato.

  6. Nelle more dell'adeguamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, della disciplina dei fondi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il termine di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato al 31 dicembre 2013.
  7. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, all'articolo 4, dopo l'alinea, è inserita la seguente lettera: «a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468.».

Articolo 8.
(Banca dati politiche attive e passive).

  1. Al fine di razionalizzare gli interventi di politica attiva di tutti gli organismi centrali e territoriali coinvolti e di garantire una immediata attivazione della Garanzia per i Giovani di cui all'articolo 5, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed avvalendosi delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente del Ministero stesso, la «Banca dati delle politiche attive e passive».
  2. La Banca dati di cui al comma 1 raccoglie le informazioni concernenti i soggetti da collocare nel mercato del lavoro, i servizi erogati per una loro migliore collocazione nel mercato stesso e le opportunità di impiego.
  3. Alla costituzione della Banca dati delle politiche attive e passive, che costituisce una componente del sistema informativo lavoro di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 469 e della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 reso disponibile attraverso Cliclavoro, concorrono le Regioni e le Province autonome, l'Istituto Nazionale di Previdenza sociale, Italia Lavoro s.p.a., il Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica, le Università pubbliche e private e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
  4. Secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dati definite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, confluiscono alla Banca dati di cui al comma 1: la Banca dati percettori di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 nonché la dorsale informativa di cui all'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
  5. Per una migliore organizzazione dei servizi e degli interventi di cui al presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per far confluire i dati in loro possesso nella Banca dati di cui al comma 1, con le medesime regole tecniche di cui al comma 4.

Articolo 9.
(Ulteriori disposizioni in materia di occupazione).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo. Le medesime disposizioni non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le disposizioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi.
  2. Il comma 4-bis, dell'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è sostituito dal seguente: «4-bis. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1o luglio 2013, nella misura del 9,6%. Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
  3. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2-bis. Successivamente al conseguimento della qualifica o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allo scopo di conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; in tal caso la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui al presente decreto legislativo».
  4. Al comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono inserite, in fine, le seguenti parole: «, subordinatamente al loro deposito presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio».
  5. Le previsioni di cui al comma 6 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 si interpretano nel senso che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga ivi previste sono valide ai fini dell'assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo e delle Province.
  6. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 2 marzo 2012, n. 24, dopo le parole: «presso un utilizzatore,» sono inserite le seguenti: «e ferma restando l'integrale applicabilità delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
  7. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo le parole: «deve presentare» sono aggiunte le seguenti: «, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata,»;
   b) il comma 4 è abrogato.

  8. Il contingente triennale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di formazione professionale ovvero a svolgere i tirocini formativi di cui all'articolo 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 è determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanarsi ogni tre anni entro il 30 giugno dell'anno successivo al triennio. In sede di prima applicazione della presente disposizione, le rappresentanze diplomatiche e consolari, nelle more dell'emanazione del decreto triennale di cui al presente comma e, comunque, non oltre il 30 giugno di ciascun anno non ancora coperto dal decreto triennale, rilasciano i visti di cui all'articolo 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, previa verifica dei requisiti previsti dal medesimo comma 5. Il numero di tali visti viene portato in detrazione dal contingente indicato nel decreto triennale successivamente adottato. Qualora il decreto di programmazione triennale non venga adottato entro la scadenza stabilita, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può provvedere, in via transitoria, con proprio decreto annuale nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato. Lo straniero in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio che intende frequentare corsi di formazione professionali ai sensi dell'articolo 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 può essere autorizzato all'ingresso nel territorio nazionale, nell'ambito del contingente triennale determinato con il decreto di cui alla presente disposizione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  9. Le risorse residue derivanti dalle procedure di spesa autorizzate ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011, all'esito delle attività solutorie di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d), dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 33 del 28 dicembre 2012, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 23, comma 11, della legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
  10. All'articolo 5 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti commi:
  «11-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, previa verifica da parte dello sportello unico per l'immigrazione della sussistenza del rapporto di lavoro, dimostrata dal pagamento delle somme di cui al comma 5, e del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione. I procedimenti penali e amministrativi di cui al comma 6, a carico del lavoratore, sono archiviati. Nei confronti del datore di lavoro si applica il comma 10 del presente articolo.
  11-ter. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro oggetto di una dichiarazione di emersione non ancora definita, ove il lavoratore sia in possesso del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, la procedura di emersione si considera conclusa in relazione al lavoratore, al quale è rilasciato un permesso di attesa occupazione ovvero, in presenza della richiesta di assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con contestuale estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 6.
  11-quater. Nell'ipotesi prevista dal comma 11-ter, il datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione resta responsabile per il pagamento delle somme di cui al comma 5 sino alla data di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro; gli uffici procedono comunque alla verifica dei requisiti prescritti per legge in capo al datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione, ai fini dell'applicazione del comma 10 del presente articolo».
  11. All'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  «3-bis. Le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.
  3-ter. L'assunzione congiunta di cui al precedente comma 3-bis può essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole.
  3-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis.
  3-quinquies. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinate dai commi 3-bis e 3-ter».

  12. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «settore sociale» sono inserite le seguenti: «nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».
  13. All'articolo 2463-bis del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione» sono soppresse;
   b) al comma 2, punto 6), le parole: «, i quali devono essere scelti tra i soci» sono soppresse;
   c) il comma 4 è soppresso.

  14. All'articolo 44 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono soppressi;
   b) al comma 4-bis le parole: «società a responsabilità limitata a capitale ridotto» sono sostituite dalle seguenti: «società a responsabilità limitata semplificata».
  15. Le società a responsabilità limitata a capitale ridotto iscritte al registro delle imprese ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono qualificate società a responsabilità limitata semplificata.

  16. All'articolo 25, comma 2, del decreto legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la lettera a) è soppressa;
   b) alla lettera h) punto 1), nel primo periodo le parole «uguali o superiori al 20 per cento» sono sostituite con le seguenti: «uguali o superiori al 15 per cento»;
   c) alla lettera h) punto 2) dopo le parole «in Italia o all'estero» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270»;
   d) alla lettera h) punto 3) dopo le parole «varietà vegetale» sono aggiunte le seguenti: «ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano».

Articolo 10.
(Disposizioni in materia di politiche previdenziali e sociali).

  1. Sino alla nomina degli altri componenti della Commissione per la vigilanza sui fondi pensione di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nella composizione ridotta dall'articolo 23, comma 1, lettera g), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214, il componente in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad assicurare lo svolgimento di tutte le funzioni demandate da norme di legge e di regolamento alla predetta Commissione.
  2. All'articolo 7-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Qualora i fondi pensione di cui al comma 1 che procedono alla erogazione diretta delle rendite non dispongano di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, le fonti istitutive possono rideterminare la disciplina, oltre che del finanziamento, delle prestazioni, con riferimento sia alle rendite in corso di pagamento sia a quelle future. Tali determinazioni sono inviate alla Covip per le valutazioni di competenza. Resta ferma la possibilità che gli ordinamenti dei fondi attribuiscano agli organi interni specifiche competenze in materia di riequilibrio delle gestioni.»
  3. A decorrere dal 1o gennaio 2014, le attività di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono gestite direttamente dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, che subentra nei relativi rapporti attivi e passivi. Entro il 30 giugno 2014 l'INAIL provvede a fornire all'INPS il rendiconto di chiusura al 31 dicembre 2013 delle gestioni delle relative attività ai fini delle conseguenti regolazioni contabili.
  4. L'INPS provvede alle attività di cui al comma 3 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  5. All'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, dopo il sesto comma, è inserito il seguente: «Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte».
  6. La disposizione del settimo comma dell'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, introdotta dal comma 5, si applica anche alle domande di pensione di inabilità in relazione alle quali non sia intervenuto provvedimento definitivo e ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, limitatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data, senza il pagamento di importi arretrati. Non si fa comunque luogo al recupero degli importi erogati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, laddove conformi con i criteri di cui al comma 5.
  7. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dopo le parole: «diversi da quelli destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale» sono inserite le seguenti: «, delle politiche sociali e per le non autosufficienze».

Titolo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) E ALTRE MISURE URGENTI

Articolo 11.
(Disposizioni in materia fiscale e di impegni internazionali e altre misure urgenti).

  1. All'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-ter le parole «1o luglio 2013» sono sostituite dalle seguenti «1o ottobre 2013»;
   b) il comma 1-quater è abrogato.

  2. In attuazione dell'accordo dell'Eurogruppo del 27 novembre 2012 la Banca d'Italia, all'atto del versamento al bilancio dello Stato degli utili di gestione, comunica annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro la quota di tali utili riferibile ai redditi derivanti dai titoli di Stato greci presenti nel portafoglio Securities Markets Programme attribuibili all'Italia. La quota degli utili di cui al periodo precedente, relativa ai redditi provenienti dai titoli greci detenuti come investimento di portafoglio ai sensi dell'accordo dell'Eurogruppo del 21 febbraio 2012 per il periodo 2012-2014, è pari a 4,1 milioni di euro.
  3. Le predette quote sono riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo di spesa per far fronte agli impegni previsti dall'Accordo di cui al comma 2.
  4. Nelle more della procedura di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria da regolarizzare con emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa entro il termine di novanta giorni dal pagamento.
  5. È autorizzato un contributo in favore del Chernobyl Shelter Fund istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo per l'importo complessivo 25.100.000 di euro. Il contributo è versato in cinque rate annuali, di cui la prima, per l'anno 2013, di 2.000.000 euro, e le successive di 5.775.000 euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017.
  6. All'articolo 1, comma 171, lettera e), della legge 24 dicembre 2012 n. 228, le parole: «per euro 58.000.000,00» sono sostituite dalla seguenti: «per euro 58.017.000,00».
  7. L'articolo 12-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è abrogato.
  8. L'articolo 6-novies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è sostituito dal seguente:
  «Art. 6-novies. – (Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012). – 1. Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e di cui all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, per effetto degli eventi sismici del maggio 2012, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  2. I Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, verificano l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, mediante l'istituzione e la cura del registro degli aiuti concessi di cui all'articolo 1, comma 373, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modifiche. L'agevolazione è concessa nei limiti e alle condizioni previste dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C (2012) 9471 final del 19 dicembre 2012».

  9. Ai fini della tutela della salute dei cittadini, i gestori dei servizi pubblici, in raccordo con i comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, così come identificati dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, provvedono a identificare e quantificare la presenza di macerie a terra miste ad amianto e pianificare le attività di rimozione delle stesse per:
   a) le aree interessate anche dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 che ha colpito il territorio di alcuni comuni già interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, con riferimento alle conseguenze della citata tromba d'aria;
   b) le restanti aree per i materiali contenenti amianto derivanti dal crollo totale o parziale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi sismici, per quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposti dai comuni interessati, nonché da altri soggetti competenti, o comunque svolti sui incarico dei medesimi comuni.

  10. Sulla base della quantificazione delle macerie contenenti amianto generate dagli eventi di cui al comma 9, il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato, provvede, anche per ragioni di economia procedimentale, allo svolgimento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei contratti aventi ad oggetto rispettivamente:
   a) l'elaborazione del piano di lavoro previsto dall'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», la rimozione dei materiali in tutto il territorio di cui al comma 9 e il loro trasporto ai siti individuati per lo smaltimento;
   b) lo smaltimento dei materiali di cui al comma 9, con la previsione che l'aggiudicatario si impegnerà ad applicare le medesime condizioni economiche alle attività di smaltimento di materiale contenente amianto commissionate da soggetti privati in conseguenza degli eventi di cui al comma 9.

  11. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 9 e 10 provvede il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato per gli eventi di cui al comma 9 e per gli eventi sismici del maggio 2012 nei limiti delle risorse finanziarie disponibili rispettivamente del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 e dell'ordinanza n. 83 del 27 maggio 2013 negli ambiti di rispettiva competenza.
  12. Al decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo l'articolo 3-bis è aggiunto il seguente articolo:
  «Art. 3-ter. – (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF nelle Regioni a statuto speciale). – 1. Al fine di consentire la predisposizione delle misure di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal rimborso delle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2, comma 3, lettera a) e 3, comma 5, lettera a), le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano in deroga alle disposizioni dell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come integrato dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, a decorrere dall'anno 2014, possono maggiorare fino ad un massimo di 1 punto percentuale l'aliquota base dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabilita nella misura dell'1,23 per cento dall'articolo 28 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»
  13. La quota dell'anticipazione di euro 1.452.600.000, attribuita alla Regione Campania con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 maggio 2013, n. 41831, non utilizzata per il pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è destinata, nei limiti di cui al comma 14, alla copertura della parte del piano di rientro, di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non finanziata con le risorse di cui al primo periodo del comma 9 dell'articolo 16 del medesimo decreto legge n. 83 del 2012 e di cui al comma 9-bis dell'articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, destinate alla regione Campania.
  14. Il prestito di cui al comma 13 destinato al piano di rientro di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012 è erogato subordinatamente all'approvazione del predetto piano da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze e alla verifica della congruità della copertura annuale del rimborso del prestito stesso, maggiorata degli interessi, da parte del Tavolo tecnico di cui al comma 8 dell'articolo 16 del decreto legge n. 83 del 2012, nonché alla sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e la Regione Campania.
  15. Per la regione Campania, a decorrere dal 2014, è disposta l'applicazione delle maggiorazioni fiscali di cui all'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ed il relativo gettito fiscale è finalizzato prioritariamente all'ammortamento dei prestiti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legge n. 35 del 2013 e, in via residuale, all'ammortamento del corrispondente prestito di cui al comma 13 destinato al piano di rientro di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012, per l'intera durata dell'ammortamento dei medesimi prestiti.
  16. Al comma 9-bis dell'articolo 1 del decreto legge n. 174 del 2012 sono aggiunte infine le seguenti parole «ovvero per la regione Campania al finanziamento del piano di rientro di cui al comma 5 dell'articolo 16 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».
  17. Al fine di fronteggiare lo stato di crisi del settore e di salvaguardare i lavoratori delle fondazioni lirico-sinfoniche, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato, per l'anno 2013, ad erogare tutte le somme residue a valere sul fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni, a favore delle medesime fondazioni.
  18. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata al 100 per cento.
  19. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al comma 18 produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono la seconda o unica rata di acconto tenendo conto delle disposizioni contenute nel presente comma.
  20. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società è aumentata dal 100 al 101 per cento. La disposizione produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto.
  21. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per quello successivo, il versamento di acconto di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legge 18 marzo 1976 n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, è fissato nella misura del 110 per cento. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, la disposizione di cui al primo periodo produce effetti esclusivamente sulla seconda scadenza di acconto, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo versato alla prima scadenza.
  22. Nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo l'articolo 62-ter è inserito il seguente: «Art. 62-quater. – (Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo). – 1. A decorrere dal 1o gennaio 2014 i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico.
  2. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1, è assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67.
  3. Il soggetto di cui al comma 2 è tenuto alla preventiva prestazione di cauzione, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013, sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 2, le procedure per la variazione dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti di cui al comma 1, nonché le modalità di prestazione della cauzione di cui al comma 3, di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati.
  5. In attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti di cui al comma 1, la vendita dei prodotti medesimi è consentita, in deroga all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, altresì per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.
  6. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.
  7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2 decade in caso di perdita di uno o più requisiti soggettivi di cui al comma 2, o qualora sia venuta meno la garanzia di cui al comma 3. In caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo e in materia di imposta sul valore aggiunto è disposta la revoca dell'autorizzazione».

  23. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
  «10-bis. Il Ministero della salute esercita il monitoraggio, per i profili di competenza, sugli effetti dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo, al fine di promuovere le necessarie iniziative anche normative a tutela della salute».

Articolo 12.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 12, lettera b), 2, commi 6 e 10, 7, comma 7 e 11, commi 1, 5, 20 e 21, pari a 1.114,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede:
   a) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2013, a 77 milioni di euro per l'anno 2014 e a 78 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59;
   b) quanto a 98 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   c) quanto a 864,6 milioni di euro per l'anno 2013, a 117 milioni di euro per l'anno 2014, a 112 milioni di euro per l'anno 2015, a 51 milioni di euro per l'anno 2016 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 11, commi da 18 a 22;
   d) quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 202 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
   e) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2014 e a 120 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012 n. 228;
   f) quanto a 7,6 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del fondo per il funzionamento ordinario delle Università;
   g) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 5,775 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 13.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 1458 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

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A.C. 1458 – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1. – 1. Con l'obiettivo di sostenere l'occupazione dei giovani nel peculiare contesto dell'attuale situazione economica, in via sperimentale per un quinquennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di età inferiore ai trentacinque anni assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni.
  2. Il periodo di esenzione di cui al comma 1 è ridotto ad un triennio in caso di assunzione con contratto di natura subordinata a tempo determinato ovvero con le tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive integrazioni e modificazioni.
  3. Per le aziende del settore privato che incrementano nei cinque anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013 il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono incrementate ad euro 20.000 per ogni lavoratore di età inferiore ai trentacinque anni assunto.
  4. Le deduzioni di cui al comma precedente si applicano anche nelle ipotesi in cui i contratti di lavoro a tempo determinato in essere per i soggetti di età inferiore a trentacinque anni siano trasformati in contratti a tempo indeterminato.
  5. In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, in relazione a lavoratori di età inferiore a trentacinque anni spetta, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore.
  6. Nei casi di cui al comma 5, se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione con il contratto di cui al medesimo comma 1.
  7. Nei casi di cui al comma 5, qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di assunzione.
  8. Agli incentivi di cui ai commi 5, 6 e 7, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 12, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
  9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede:
   a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2013, 150 milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle finalità di cui al presente articolo ai sensi del comma 10;
   b) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e 400 milioni di euro a decorrere dal 2015, a valere sulla corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
   c) nella misura di 48 milioni di euro per l'anno 2013, 98 milioni di euro per l'anno 2014,98 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016, ripartiti tra le Regioni sulla base dei criteri di riparto dei Fondi strutturali. La regione interessata all'attivazione dell'incentivo finanziato dalle risorse di cui alla presente lettera è tenuta a farne espressa dichiarazione entro il 30 novembre 2013 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Ministro per la coesione territoriale.

  10. Le predette risorse sono destinate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con indicazione degli importi destinati per singola Regione.
  11. A valere sulle risorse programmate nell'ambito dei Programmi operativi regionali 2007-2013, le Regioni e le Province autonome possono prevedere l'ulteriore finanziamento degli incentivi di cui al presente articolo.
1. 1. Fedriga, Busin.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: di giovani fino a 29 anni di età.

  Conseguentemente:
   al comma 2, alinea, sopprimere le parole: di età compresa tra i 18 ed i 29 anni;
   alla rubrica sopprimere la parola: giovani.
1. 3. Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: 29 anni fino a: commi 12 e 16 con le seguenti: 35 anni di età e in attesa dell'adozione di ulteriori misure da realizzare, è istituito in via sperimentale, nel limite delle risorse di cui al comma 12 e al comma 16, queste ultime solo per quanto riguarda gli incentivi per i giovani di età fino ai 29 anni.

  Conseguentemente:
   al comma 2 sostituire le parole:
29 anni con le seguenti: 35 anni;
   sostituire il comma 12 con il seguente:
  12. Le risorse di cui al comma 1, destinate al finanziamento dell'incentivo straordinario di cui al medesimo comma, sono determinate:
   1) per i giovani fino a 29 anni:
    a) nella misura di 100 milioni di euro per l'anno 2013, 150 milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016, per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione europea. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle finalità di cui al presente articolo ai sensi del comma 13;
    b) nella misura di 48 milioni di euro per l'anno 2013,98 milioni di euro per l'anno 2014, 98 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016, per le restanti regioni, ripartiti tra le Regioni sulla base dei criteri di riparto dei Fondi strutturali;
   2) per i giovani di età compresa tra i 30 ed i 35 anni nella misura di 450 milioni di euro per l'anno 2013, 750 milioni di euro per l'anno 2014, 750 milioni di euro per l'anno 2015 e 450 milioni di euro per l'anno 2016.
  dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. Agli oneri di cui al comma 12, numero 2), si provvede con il risparmio derivante dalle disposizioni di cui al comma 12-ter.
  12-ter. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 600 milioni di euro per l'anno 2013 e a 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
   al comma 13 sostituire le parole: Le predette risorse con le seguenti: Le risorse di cui ai commi 12 e 12-ter;
   sostituire il comma 15 con il seguente:
  15. A valere sulle risorse programmate nell'ambito dei Programmi operativi regionali 2007-2013, le Regioni e Province autonome, possono prevedere l'ulteriore finanziamento dell'incentivo di cui al presente articolo per i giovani fino a 29 anni di età.
1. 2. Di Salvo, Airaudo, Placido, Ragosta, Paglia, Lavagno.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 29 anni con le seguenti: 35 anni.

  Conseguentemente, al comma 2, alinea, sostituire le parole: 29 anni con le seguenti: 35 anni.
1. 6. Fedriga, Busin.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 29 anni con le seguenti: 32 anni.

  Conseguentemente, al comma 2, alinea, sostituire le parole: 29 anni con le seguenti: 32 anni.
1. 5. Fedriga, Busin.

  Al comma 1, dopo le parole: 29 anni di età aggiungere le seguenti:, cittadini italiani ovvero comunitari residenti sul territorio nazionale da almeno cinque anni,
1. 4. Fedriga, Busin.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole da: rientrino in una fino alla fine del comma, con le seguenti: siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

  Conseguentemente:
   al comma 12:
   alla lettera
a), dopo le parole: per quanto occorra, della Commissione europea aggiungere le seguenti:, nonché, per le stesse Regioni, nella misura di ulteriori 100 milioni per l'anno 2013, 150 milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016.;
   alla lettera b), aggiungere, in fine, le parole: nonché per le stesse restanti Regioni, nella misura di ulteriori di 50 milioni di euro per l'anno 2013, 100 milioni di euro per l'anno 2014, 100 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016;
   dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. Agli ulteriori oneri di cui al comma 12, oltre che con le risorse indicate nel medesimo comma, si provvede con il risparmio derivante dalle disposizioni di cui al comma 12-ter.
  12-ter. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 150 milioni di euro per l'anno 2013 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1. 7. Airaudo, Di Salvo, Placido, Ragosta, Paglia, Lavagno.

  A l comma 2, alinea, sostituire le parole da: rientrino in una fino alla fine del comma, con le seguenti: siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e che siano iscritti al Centro per l'impiego.
1. 8. Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.
1. 12. Fedriga, Busin.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: sei mesi aggiungere le seguenti: che risultino iscritti presso i Centri per l'impiego.
1. 11. Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
1. 14. Fedriga, Busin.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, parole: e non iscritti ad alcun corso di studio.
1. 15. Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Di Benedetto, Simone Valente, Battelli, Chimienti, Rostellato, Baldassarre, Rizzetto, Ciprini, Bechis, Cominardi, Tripiedi.

  Al comma 3, sostituire le parole da: dal giorno successivo fino alla fine del comma, con le seguenti: dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 16. Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

  Al comma 3, sopprimere le parole: e non oltre il 30 giugno 2015.
1. 17. Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: è pari a un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali con le seguenti: è rappresentato da una riduzione dell'aliquota posta a carico del datore di lavoro nella misura del 10 per cento.
1. 18. Rostellato, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis, Baldassarre.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 48 mesi.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: seicentocinquanta con la seguente: cinquecento.
1. 19. Cominardi, Tripiedi, Rizzetto, Bechis, Rostellato, Baldassarre, Ciprini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Nel caso di assunzione di almeno due lavoratori per i quali spetta l'incentivo di cui al comma 1, entro l'anno solare e a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il datore di lavoro è esentato dall'imposta regionale sulle attività produttive per ciascuno degli anni di imposta in cui gli incrementi occupazionali raggiunti con la seconda assunzione vengono mantenuti.

  Conseguentemente all'articolo 12, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a d), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.
1. 20. Rizzetto, Baldassarre, Rostellato, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

  Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
1. 23. Fedriga, Busin.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire, le parole: un mese con le seguenti: trenta giorni.
1. 22. Rostellato, Baldassarre, Tripiedi, Cominardi, Rizzetto, Bechis, Ciprini.

  Al comma 9, sostituire le parole: entro 60 giorni con le seguenti: entro 30 giorni.
1. 26. Rostellato, Baldassarre, Tripiedi, Cominardi, Rizzetto, Bechis, Ciprini.

  Al comma 9, sostituire le parole da: adegua fino alla fine del comma, con le seguenti: con propria circolare disciplina le modalità attuative del presente incentivo e adegua, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le proprie procedure informatizzate allo scopo di:
   a) ricevere le dichiarazioni telematiche di ammissione all'incentivo e di consentire la fruizione dell'incentivo stesso;
   b) assicurare in ogni momento la possibilità da parte dei datori di lavoro di conoscere le disponibilità residue, per ciascuna regione e per ciascun anno, delle risorse di cui al comma 1.
1. 25. Cominardi, Tripiedi, Rizzetto, Bechis, Rostellato, Baldassarre, Ciprini.

  Al comma 10, sopprimere il secondo periodo.
1. 27. Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

  Al comma 12, lettera a), sopprimere le parole: per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sopprimere le parole: per le restanti regioni.
1. 42. Fedriga, Busin.

  Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia con le seguenti: per la regione Lombardia.
1. 33. Fedriga, Busin.

  Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia con le seguenti: per la regione Veneto.
1. 34. Fedriga, Busin. 

  Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia con le seguenti: per la regione Piemonte.
1. 35. Fedriga, Busin.

  Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia con le seguenti: Lombardia e Piemonte.
1. 38. Fedriga, Busin.

  Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia con le seguenti: Piemonte e Veneto.
1. 39. Fedriga, Busin.

  Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia con le seguenti: Lombardia e Veneto.
1. 37. Fedriga, Busin.

  Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia con le seguenti: Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.
1. 41. Fedriga, Busin.

  Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia con le seguenti: Lombardia, Veneto e Piemonte.
1. 36. Fedriga, Busin.

  Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia con le seguenti: del Settentrione.
1. 31. Fedriga, Busin.

  Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia con la seguente: settentrionali.
1. 40. Fedriga, Busin.

  Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia con le seguenti: del Nord.
1. 30. Fedriga, Busin.

  Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia con le seguenti: Lombardia, Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Liguria.
1. 32. Fedriga, Busin.

  Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia con le seguenti: il cui rapporto gettito Irpef-trasferimenti statali è superiore alla media nazionale.
1. 28. Fedriga, Busin.

  Al comma 12, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) nella misura di 500 milioni di euro per l'anno 2014 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per le regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Liguria, a valere sulla corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
1. 43. Fedriga, Busin. 

  Al comma 12, lettera b), dopo le parole: per le restanti regioni aggiungere le seguenti: e per le province autonome di Trento e di Bolzano.
1. 44. Fedriga, Busin.

  Al comma 12, lettera b), sostituire le parole: ripartiti tra le Regioni con le seguenti: ripartiti secondo il principio della premialità tra le Regioni più virtuose.
1. 46. Prataviera, Fedriga, Busin.

  Al comma 12, lettera b), dopo le parole: ripartiti aggiungere le seguenti: secondo il principio della premialità e virtuosità.
1. 45. Prataviera, Fedriga, Busin.

  Al comma 12, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui alla presente lettera è autorizzata anche la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 12-bis.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Agli oneri derivanti dal comma 12, lettera b), secondo periodo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione assegnate alla Regione siciliana di cui alla delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2009, anche mediante una rimodulazione degli interventi e delle relative risorse.
   all'articolo 11, sopprimere il comma 11-ter.
1. 200. Fedriga, Busin.

  Al comma 12, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui alla presente lettera è autorizzata anche la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 12-bis.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Agli oneri derivanti dal comma 12, lettera b), secondo periodo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede, anche al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 10 milioni di euro per l'anno 2014.
   all'articolo 5, sopprimere il comma 4-bis.
1. 201. Fedriga, Busin.

  Al comma 12, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui alla presente lettera è autorizzata anche la spesa di 5,5 milioni di euro a decorrere dal 2014. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 12-bis.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Agli oneri derivanti dal comma 12, lettera b), secondo periodo, pari a 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
   All'articolo 10, sopprimere il comma 7-bis.
1. 202. Fedriga, Busin.

  Al comma 12, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La regione interessata all'attivazione dell'incentivo finanziato dalle risorse di cui alla presente lettera è tenuta a farne espressa dichiarazione entro il 30 dicembre 2013 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
1. 47. Fedriga, Busin.

  Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La ripartizione tra le Regioni avviene proporzionalmente, tenendo conto, per ogni Regione, dell'incremento percentuale del tasso di disoccupazione negli ultimi cinque anni rispetto alla percentuale di disoccupazione rilevata dall'Istat nell'anno 2007.
1. 48. Fedriga, Busin.

  Al comma 22-bis, primo periodo sopprimere le parole: ai sensi.
1. 50. Fedriga, Busin.

  Al comma 22-bis, secondo periodo, sostituire le parole: ai sensi di cui al con le seguenti: ai sensi del.
1. 49. Fedriga, Busin.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – 1. Al fine di incentivare la conversione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in contratto di lavoro a tempo indeterminato, in via sperimentale, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita l'apposizione di clausole nel contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che attribuiscono al datore di lavoro la facoltà di:
   a) diminuire l'orario di lavoro normale settimanale;
   b) aumentare l'orario di lavoro normale settimanale, ferma restando la durata massima stabilita dall'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni;
   c) modificare le mansioni stabilite dal contratto anche in deroga all'articolo 2103 del codice civile.

  2. Le clausole di cui al comma 1 devono risultare da atto scritto. Copia del contratto contenente le clausole è consegnata al lavoratore non oltre il primo giorno di inizio della prestazione lavorativa, a pena di nullità della stessa clausola.
  3. Il datore di lavoro può esercitare la facoltà prevista dal comma 1 solo in presenza di comprovate e specifiche esigenze di carattere tecnico, organizzativo o produttivo.
  4. Il datore di lavoro, a pena di inefficacia della clausola di cui al presente articolo e fermo restando che alla scadenza di quest'ultima il lavoratore riacquista per intero i diritti maturati fino al momento dell'esercizio della facoltà di cui al medesimo articolo, comunica per scritto al lavoratore:
   a) le esigenze tecniche, organizzative o produttive che giustificano l'apposizione delle clausole con un preavviso di almeno cinque giorni;
   b) il periodo temporale di durata delle clausole, nel limite massimo della durata di tre anni.

  5. La facoltà di modifica peggiorativa delle mansioni del lavoratore può essere esercitata solo qualora la clausola sia sottoscritta dal lavoratore, insieme al datore di lavoro, presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio in base alla residenza del lavoratore con l'assistenza o con la rappresentanza di un delegato sindacale o di un avvocato di fiducia al quale lo stesso lavoratore conferisce mandato e non incide sulla progressione in carriera.
  6. Per l'attività lavorativa prestata in attuazione della clausola di cui al presente articolo la retribuzione è riproporzionata sulla base delle modifiche contrattuali ed è prevista la riduzione di tre punti percentuali degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore.
  7. La retribuzione di cui al comma 6 del presente articolo non può comunque essere inferiore ai minimi contrattuali stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro del settore interessato.
  8. Qualora la deroga all'articolo 2103 del codice civile, prevista ai sensi del comma 1, lettera c), abbia una durata superiore a sei mesi o pari all'intero periodo transitorio di tre anni, di cui al medesimo comma 1, al lavoratore spetta un'indennità economica di flessibilità il cui ammontare non può essere inferiore al 15 per cento della retribuzione minima stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro per il nuovo livello di inquadramento. Tale indennità è riconosciuta per dodici mensilità e non ha alcun effetto sugli istituti retributivi indiretti quali il trattamento di fine rapporto, le mensilità aggiuntive, le ferie, la riduzione dell'orario di lavoro per malattia e il preavviso.
  9. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 29 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, l'indennità di cui al comma 8 del presente articolo è esente dall'imposizione contributiva previdenziale. Tale indennità è soggetta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'aliquota del 10 per cento per i lavoratori con un reddito da lavoro dipendente inferiore o pari a 35.000 euro annui e all'aliquota del 20 per cento in caso di redditi superiori a tale limite.
  10. Allo scopo di conservare le competenze e le conoscenze professionali acquisite, il lavoratore è tenuto a svolgere un programma di formazione continua di almeno venti ore annue, la cui organizzazione e i cui costi sono posti a carico del datore di lavoro. Il programma ha per oggetto le materie relative all'area professionale del lavoratore. L'estraneità delle materie all'area professionale o la mancata effettuazione del programma di formazione per cause imputabili al datore di lavoro determina la nullità delle clausole di flessibilità sottoscritte. I costi del programma di formazione sono deducibili dall'imponibile dell'azienda ai fini dell'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). A tale scopo rientrano tra i costi deducibili per ogni programma annuale di formazione:
   a) i costi sostenuti per docenze esterne, entro il limite di 1.000 euro;
   b) i costi per l'affitto di aule o di attrezzature di docenza, entro il limite di 500 euro;
   c) il costo orario del lavoratore che partecipa al programma di formazione.

  11. Le agevolazioni di cui al comma 10 sono sempre cumulabili con quelle già previste, anche per gli stessi lavoratori, ai fini della determinazione dell'imponibile soggetto all'IRAP.
  12. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 8 a 12, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati.
1. 01. Fedriga, Busin.

ART. 2.

  Al comma 2, alinea, secondo periodo, sopprimere le parole da: Nell'ambito delle linee guida di cui al precedente periodo fino alla fine del comma.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
2. 3. Placido, Di Salvo, Airaudo, Paglia, Ragosta, Lavagno.

  Al comma 2, alinea, secondo periodo, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.
2. 4. Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) gli artigiani regolarmente iscritti presso l'Albo delle Imprese Artigiane sono esentati dall'obbligo del piano formativo individuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).
2. 5. Ciprini, Rostellato, Baldassarre, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

  Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
2. 6. Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

  Al comma 5-bis, primo periodo, sostituire la parola: ventinove con la seguente: trentacinque.
2. 7. Fedriga, Busin.

  Al comma 5-bis, primo periodo, sostituire la parola: ventinove con la seguente: trentadue.
2. 8. Fedriga, Busin.

  Al comma 10, dopo le parole: corsi di laurea aggiungere le seguenti:, di laurea magistrale o corsi di laurea magistrale a ciclo unico, nonché master o corsi di dottorato.
2. 9. Fedriga, Busin.

  Al comma 11, sostituire le parole: sentita la CRUI con le seguenti: sentiti la CRUI e il CNSU.
2. 10. Vacca, D'Uva, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Simone Valente, Battelli, Chimienti, Rostellato, Baldassarre, Rizzetto, Ciprini, Bechis, Cominardi, Tripiedi.

  Al comma 11, sopprimere le parole: su base premiale.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: in maniera proporzionale, in base al numero complessivo dei crediti formativi universitari per attività di tirocinio curriculare previsti nei piani di studi delle Università.
2. 11. Chimienti, Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Brescia, Marzana, Di Benedetto, Simone Valente, Battelli, Rostellato, Baldassarre, Rizzetto, Ciprini, Bechis, Cominardi, Tripiedi.

  Al comma 12, alinea, sopprimere le parole: di premialità.
2. 12. Marzana, D'Uva, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Di Benedetto, Simone Valente, Battelli, Chimienti, Rostellato, Baldassarre, Rizzetto, Ciprini, Bechis, Cominardi, Tripiedi.

  Al comma 13, primo periodo, sopprimere le parole:, dando priorità agli studenti che hanno concluso gli esami del corso di laurea
2. 14. Marzana, D'Uva, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Di Benedetto, Simone Valente, Battelli, Chimienti, Rostellato, Baldassarre, Rizzetto, Ciprini, Bechis, Cominardi, Tripiedi.

  Al comma 13, terzo periodo, sostituire le parole: benefìci o facilitazioni non monetari con le seguenti: vitto e alloggio gratuiti.
2. 13. Fedriga, Busin.

  Al comma 14, primo periodo, dopo le parole: istituti professionali, aggiungere le seguenti: nonché dei licei artistici, musicali e linguistici,
2. 15. Busin.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. L'articolo 11 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.
2. 16. Vacca, D'Uva, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Simone Valente, Battelli, Chimienti, Rostellato, Baldassarre, Rizzetto, Ciprini, Bechis, Cominardi, Tripiedi.

ART. 3.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:
   dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

  Art. 3-bis. – 1. Le risorse di cui al soppresso articolo 3 sono destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b).

  All'articolo 4:
   comma 1, sopprimere le parole:
all'articolo 3, commi 1 e 2;
   comma 4, sopprimere le parole: all'articolo 3, commi 1 e 2
3. 1. Fedriga, Busin.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 4:
   comma 1, sopprimere le parole:
all'articolo 3, commi 1 e 2;
   comma 4, sopprimere le parole: all'articolo 3, commi 1 e 2
3. 2. Fedriga, Busin.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: per l'infrastrutturazione sociale e la valorizzazione di beni pubblici nel Mezzogiorno.
3. 8. Fedriga, Busin.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: nel Mezzogiorno.
3. 9. Fedriga, Busin. 

   Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nel Mezzogiorno con le seguenti: nel Settentrione.
3. 7. Fedriga, Busin.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nel Mezzogiorno con le seguenti: nelle regioni Lombardia, Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Liguria.
3. 4. Fedriga, Busin.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nel Mezzogiorno con le seguenti: nelle regioni Lombardia, Veneto, Piemonte e nelle province autonome di Trento e Bolzano.
3. 5. Fedriga, Busin. 

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nel Mezzogiorno con le seguenti: nelle regioni Lombardia, Veneto e Piemonte.
3. 6. Fedriga, Busin.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: non studiano.
3. 10. Fedriga, Busin.

  Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: 29 con la seguente: 35.
3. 12. Fedriga, Busin.

  Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: 29 con la seguente: 32.
3. 11. Fedriga, Busin.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: e/o domiciliati nelle Regioni del Mezzogiorno con le seguenti: nel territorio nazionale da almeno cinque anni.
3. 13. Fedriga, Busin.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: del Mezzogiorno con le seguenti: del Settentrione.
3. 14. Fedriga, Busin.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: del Mezzogiorno con le seguenti: Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Liguria.
3. 16. Fedriga, Busin.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: del Mezzogiorno con le seguenti: Lombardia, Veneto e Piemonte e/o nelle province autonome di Trento e Bolzano.
3. 17. Fedriga, Busin.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: del Mezzogiorno con le seguenti: Lombardia, Veneto e Piemonte.
3. 15. Fedriga, Busin.

  Sopprimere il comma 1-bis.
3. 19. Airaudo, Placido, Di Salvo, Lavagno, Paglia, Ragosta.

  Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.
*3. 20. Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis, Rostellato.

  Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.
*3. 21. Fedriga, Busin.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: tenuto conto della particolare incidenza della povertà assoluta nel Mezzogiorno

  al medesimo comma, medesimo periodo, sopprimere le parole: delle regioni del Mezzogiorno.
3. 26. Fedriga, Busin.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: tenuto conto della particolare incidenza della povertà assoluta nel Mezzogiorno;

  al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: delle regioni del Mezzogiorno con le seguenti: delle regioni del Nord.
3. 25. Fedriga, Busin.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: tenuto conto della particolare incidenza della povertà assoluta nel Mezzogiorno.
3. 22. Fedriga, Busin.

   Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis – È istituito il Fondo per la carta di inclusione per le regioni non comprese nel comma 2 nei limiti di 50 milioni di euro l'anno per il 2013, di 140 milioni di euro per l'anno 2014 e di 27 milioni di euro per l'anno 2015.
  2-ter – Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, si provvede con apposita imposta speciale a partire dal primo gennaio 2013, a carico dei gestori di esercizi pubblici di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, di euro 1.000 per ogni apparecchio presente nei locali.
3. 100. Rondini.

  Sopprimere il comma 3.
3. 27. Fedriga, Busin.

  Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: e il Ministero per la coesione territoriale.
3. 28. Fedriga, Busin.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: alla stima della popolazione in condizione di maggior bisogno residente in ciascun ambito con le seguenti: alla popolazione residente.

  Conseguentemente, al comma 5 sopprimere le parole da: anche fino alla fine del comma.
3. 29. Fedriga, Busin.

  Sopprimere il comma 4.
3. 30. Fedriga, Busin.

  Al comma 5, sopprimere le parole:, anche se non rientranti nel Mezzogiorno.
3. 31. Fedriga, Busin.

ART. 4.

  Al comma 1, dopo le parole: di modifica dei programmi aggiungere le seguenti: in relazione alla rimodulazione delle risorse.
4. 1. Fedriga, Busin.

ART. 5.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: è istituita aggiungere le seguenti:, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

  Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
5. 7. Fedriga, Busin.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: con compiti propositivi fino alla fine del comma con le seguenti: che individua i criteri per l'utilizzo delle relative risorse economiche.

  Conseguentemente, sostituire i commi da 2 a 4-ter con i seguenti:
  2. La struttura opera in via sperimentale, in attesa della definizione del processo di riordino sul territorio nazionale dei servizi per l'impiego e cessa comunque al 31 dicembre 2014.
  3. La struttura di missione è coordinata e diretta dal Segretario generale del Ministero del lavoro o da un dirigente generale a tal fine designato e dai dirigenti delle direzioni generali del medesimo Ministero aventi competenze riguardo alle attività di cui al comma 1.
  4. Inoltre, al fine di realizzare le attività di cui al comma 1, la struttura di missione, in particolare:
   a) nel rispetto dei principi di leale collaborazione, interagisce con i diversi livelli di governo preposti alla realizzazione delle relative politiche occupazionali;
   b) definisce le linee-guida nazionali, da adottarsi anche a livello locale, per la programmazione degli interventi di politica attiva mirati alle finalità di cui al medesimo comma 1;
   c) promuove, indirizza e coordina gli interventi di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di Italia Lavoro S.p.A. e dell'ISFOL;
   d) individua le migliori prassi, promuovendone la diffusione e l'adozione fra i diversi soggetti operanti per realizzazione dei medesimi obiettivi;
   e) promuove la stipula di convenzioni e accordi con istituzioni pubbliche, enti e associazioni privati per implementare e rafforzare, in una logica sinergica ed integrata, le diverse azioni;
   f) valuta gli interventi e le attività espletate in termini di efficacia ed efficienza e di impatto e definisce meccanismi di premialità in funzione dei risultati conseguiti dai vari soggetti;
   g) propone ogni opportuna iniziativa, anche progettuale, per integrare i diversi sistemi informativi ai fini del miglior utilizzo dei dati in funzione degli obiettivi di cui al comma 1, definendo a tal fine linee-guida per la banca dati di cui all'articolo 8;
   h) in esito al monitoraggio degli interventi, predispone periodicamente rapporti per il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proposte di miglioramento dell'azione amministrativa.

  5. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 4, la struttura di missione si avvale di una commissione tecnica composta dal Presidente dell'ISFOL, dal Presidente di Italia Lavoro S.p.A., dal Direttore Generale dell'INPS, dai Dirigenti delle Direzioni Generali del medesimo Ministero aventi competenza nelle materie di cui al comma 1, da tre rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-regioni, da due rappresentanti designati dall'Unione Province italiane e da un rappresentante designato dall'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
  6. La partecipazione alla struttura di missione o alla Commissione tecnica non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti o indennità di alcun tipo, ma soltanto al rimborso di eventuali e documentate spese di missione.
  7. Gli oneri derivanti dal funzionamento della struttura di missione e della Commissione tecnica, sono posti a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione del ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di euro 40 mila per l'anno 2013, e euro 100 mila per l'anno 2014, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legate 28 gennaio 2009, n. 2.
5. 3. Ciprini, Rostellato, Cominardi, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Tripiedi.

  Al comma 2, lettera i-bis), sopprimere le parole: dei Centri per l'impiego, di Italia Lavoro S.p.A. o.
5. 6. Ciprini, Rostellato, Cominardi, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Tripiedi.

  Al comma 2, lettera i-bis), dopo le parole: Centri per l'impiego aggiungere le seguenti:, senza pregiudicarne la funzionalità.
5. 2. Baldassarre, Rostellato, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

  Al comma 2, lettera i-bis), aggiungere, in fine, le parole:; la struttura di missione opera in sinergia e coordinamento con i Centri per l'impiego.
5. 5. Ciprini, Rostellato, Cominardi, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Tripiedi.

  Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole:, ma soltanto al rimborso di eventuali e documentate spese di missione.
5. 4. Fedriga, Busin.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ai soggetti di cui al comma 3 che si recano in missione spetta:
   a) il rimborso integrale delle spese di trasporto su mezzi pubblici, dietro presentazione dei relativi biglietti di viaggio, per i viaggi in treno è rimborsato esclusivamente l'importo del biglietto ferroviario di seconda classe;
   b) il rimborso del vagone letto o cuccetta esclusivamente di seconda classe;
   c) il rimborso del biglietto aereo in classe economica o, per le tratte di durata superiore alle 8 ore di volo, in classe affari;
   d) per i viaggi effettuati con automezzo proprio, un rimborso in misura non superiore a quanto sarebbe spettato in caso di utilizzo del mezzo di trasporto pubblico; a tal fine, il costo dell'utilizzo del mezzo di trasporto privato è calcolato nella misura del costo di un quinto di un litro di benzina per chilometro, considerato il prezzo medio della benzina nel primo giorno del mese in cui è avvenuto lo spostamento;
   e) il rimborso per la spesa sostenuta per pedaggio autostradale, dietro presentazione del relativo scontrino, qualora non sia in dotazione o non sia utilizzata la tessera autostradale;
   f) il rimborso delle spese di taxi nell'ambito della località di missione, motivate da specifiche esigenze di servizio, dietro presentazione della relativa ricevuta;
   g) il rimborso delle spese di vitto per un importo fino a euro 30 per un pasto al giorno ed euro 60 per due pasti al giorno e di alloggio in albergo di categoria fino a 4 stelle non di lusso, dietro presentazione delle relative ricevute.
5. 1. Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Rostellato, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

  Sopprimere il comma 4-ter.
5. 9. Fedriga, Busin.

ART. 7.

  Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

  Conseguentemente, al comma 5, lettera a), sopprimere il numero 2.
7. 5. Airaudo, Placido, Di Salvo, Ragosta, Paglia, Lavagno.

  Sopprimere il comma 1.
7. 6. Tripiedi, Cominardi.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
7. 7. Ciprini, Cominardi, Bechis, Tripiedi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso, lettera b), dopo le parole: sul piano nazionale aggiungere le seguenti: e/o territoriale.
7. 12. Fedriga, Busin.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   b) all'articolo 35, comma 3-bis, è aggiunto, in fine, in seguente periodo: «La sanzione di cui al presente comma non trova applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi la volontà di non occultare la prestazione di lavoro».
7. 10. Rostellato, Baldassarre, Rizzetto, Ciprini.

  Al comma 2, sopprimere le lettere c), c-bis), d) ed e).
7. 11. Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis, Rostellato, Baldassarre.

  Al comma 2, sopprimere la lettera c-bis).
7. 1. Ciprini, Cominardi, Bechis, Tripiedi.

  Al comma 2, sopprimere la lettera e).
7. 3. Ciprini, Rostellato, Cominardi, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Tripiedi.

  Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso l'importo netto spettante al lavoratore non può essere inferiore all'importo stabilito dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 1».
7. 4. Tripiedi, Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Bechis.

  Al comma 5, lettera b), capoverso comma 10-bis, primo periodo, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e della mini-ASpI di cui al comma 20.
7. 17. Baldassarre, Rostellato, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

  Al comma 5, lettera b), capoverso comma 10-bis, primo periodo, sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: cento per cento.
7. 16. Baldassarre, Rostellato, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

  Al comma 5, lettera d), numero 1), sopprimere le parole: e con contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549, secondo comma, del codice civile.
7. 2. Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

ART. 7-bis.

  Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: mediante contratti di apprendistato aggiungere le seguenti:, unicamente laddove l'attività lavorativa per la quale si viene assunti è stata svolta per un periodo inferiore a 12 mesi, presumendosi in tal caso il bisogno di un ulteriore tempo di formazione e professionalizzazione.
7-bis. 1. Di Salvo, Airaudo, Placido, Ragosta, Paglia, Lavagno.

ART. 8.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È in ogni caso autorizzato l'accesso alla banca dati da parte di soggetti di cui all'articolo 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
8. 1. Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

ART. 9.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ai compensi aggiungere le seguenti: per lavoro a progetto.
9. 4. Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
9. 2. Di Salvo, Airaudo, Placido, Ragosta, Paglia, Lavagno.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: non. 
9. 5. Ciprini, Rostellato, Baldassarre, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

  Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
9. 3. Di Salvo, Airaudo, Placido, Ragosta, Paglia, Lavagno.

  Sopprimere il comma 2.
9. 6. Baldassarre, Rostellato, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

  Sopprimere il comma 3.
9. 7. Di Salvo, Airaudo, Placido, Ragosta, Paglia, Lavagno.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. Al comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono aggiunte, in fine, le parole: «, subordinatamente al loro deposito presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio».
9. 21. Fedriga, Busin.

  Al comma 4-ter, capoverso 3-bis, sopprimere il secondo periodo.
9. 8. Nicchi, Piazzoni, Aiello, Di Salvo, Airaudo, Placido, Ragosta, Paglia, Lavagno.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole:, fatte salve le ipotesi in cui i lavoratori percepiscano indennità patrimoniali dai vari istituti.
9. 9. Bechis, Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi.

  Al comma 8, sopprimere il quarto periodo.
9. 22. Fedriga, Busin.

  Sopprimere il comma 8-bis.
9. 23. Fedriga, Busin.

  Sopprimere il comma 10.
9. 24. Fedriga, Busin.

  Sopprimere i commi 10-bis e 10-ter.
9. 25. Fedriga, Busin.

  Al comma 11, capoverso 3-ter, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 40 per cento.
9. 11. Bechis, Rostellato, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Rizzetto, Baldassarre.

  Al comma 13, sopprimere la lettera c).
9. 14. Baldassarre, Rostellato, Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Rizzetto, Bechis.

  Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
  14-bis. Le società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis del codice civile sono esenti dai diritti camerali annuali.
  14-ter. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a d), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.
9. 15. Rizzetto, Rostellato, Cominardi, Ciprini, Baldassarre, Tripiedi, Bechis.

  Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
  15.1. All'articolo 2462, secondo comma, del codice civile, le parole: «o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2470» sono sostituite dalle seguenti: «o fino a quando non sia stata attuata la pubblicità degli assetti sociali certificati dal registro delle imprese».
  15.2. All'articolo 2470 del codice civile, i commi quarto, quinto, sesto e settimo sono abrogati.
9. 100. Borghesi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15.1. All'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle opposizioni previste dagli articoli 2487-ter, secondo comma, e 2503 del codice civile.»
9. 101. Borghesi.
(Inammissibile)

  Al comma 16, lettera c), dopo le parole: laurea magistrale aggiungere le seguenti: o laurea.
9. 1. Fedriga, Busin.

  Al comma 16-quinquies, capoverso comma 188, dopo le parole: l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) aggiungere le seguenti:, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo le parole: contratti di collaborazione coordinata e continuativa aggiungere la seguente: anche.
9. 27. Fratoianni, Giancarlo Giordano, Costantino, Di Salvo, Airaudo, Placido, Ragosta, Paglia, Lavagno.

  Al comma 16-quinquies, capoverso comma 188, dopo le parole: l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) aggiungere le seguenti:, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
9. 28. Fratoianni, Giancarlo Giordano, Costantino, Di Salvo, Airaudo, Placido, Ragosta, Paglia, Lavagno.

ART. 11.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1o ottobre 2013 con le parole: 31 dicembre 2013.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a), e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritta nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritta nel cap. 8425, è ridotta di 1.100 milioni per il 2013.
11. 7. Guidesi.

  Al comma 6-bis, sostituire le parole: 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 10 milioni con le seguenti: 15 milioni di euro per l'anno 2013 e di 50 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sostituire la lettera g-bis) con la seguente:
   g-bis) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2013 e a 50 milioni di euro per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
11. 8. Marcon, Piazzoni, Melilla, Di Salvo, Airaudo, Placido, Ragosta, Paglia, Lavagno.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano anche ai comuni colpiti dalle calamità naturali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
  8-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, si applicano anche ai comuni colpiti dalle calamità naturali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio del 1992, n. 225, per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

  Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro il 31 agosto 2013, è stabilito l'aumento del canone annuo di cui all'articolo 27, comma 9, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, esclusivamente per le emittenti private, in misura tale da assicurare un maggior gettito annuo pari a 75 milioni di euro.
11. 200. Barbanti, Cancelleri, Pisano, Pesco, Villarosa, Ruocco.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. Ai fini della tutela della salute dei cittadini, i soggetti affidatari della gestione del ciclo dei rifiuti, in raccordo con le regioni e i comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, così come identificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, provvedono a identificare, a quantificare e a mettere in sicurezza la presenza di macerie a terra miste ad amianto e programmare e pianificare le attività di rimozione delle stesse per:
   a) le aree interessate anche dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 che ha colpito il territorio di alcuni comuni già interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, con riferimento alle conseguenze della citata tromba d'aria;
   b) i materiali contenenti amianto derivanti dal crollo totale o parziale degli edifici pubblici e privati, e per quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai comuni interessati, nonché da altri soggetti competenti, o comunque svolti sui incarico dei medesimi comuni.
11. 9. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. Sulla base della quantificazione delle macerie contenenti amianto generate dagli eventi di cui al comma 9, i Presidenti delle regioni interessate in qualità di Commissari delegati, di concerto con i comuni interessati dalle calamità naturali, provvedono, anche per ragioni di economia procedimentale, allo svolgimento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei contratti aventi ad oggetto rispettivamente:
   a) l'elaborazione del piano di lavoro previsto dall'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», la rimozione dei materiali in tutto il territorio di cui al comma 9 e il loro trasporto ai siti individuati per lo smaltimento;
   b) lo smaltimento e, se possibile, il trattamento dei materiali di cui al comma 9, con la previsione che l'aggiudicatario si impegnerà ad applicare le medesime condizioni economiche commissionate da soggetti privati in conseguenza degli eventi di cui al comma 9 e ad indicare un preciso limite temporale alle attività di smaltimento e, se possibile, di trattamento di materiale contenente amianto.
11. 10. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo.

  Sopprimere il comma 11-ter.
11. 4. Busin.

  Dopo il comma 11-quinquies, aggiungere il seguente:
  11-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 si applicano anche ai comuni colpiti dalle calamità naturali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio del 1992, n. 225, per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

  Conseguentemente all'articolo 12, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro il 31 agosto 2013 è stabilito l'aumento del canone annuo di cui all'articolo 27, comma 9, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, esclusivamente per le emittenti private, in misura tale da assicurare un maggior gettito annuo pari a 75 milioni di euro.
11. 12. Barbanti, Cancelleri, Pisano, Pesco, Villarosa, Ruocco.

  Al comma 12-quinquies, primo periodo, dopo le parole: possono cedere aggiungere le seguenti: pro soluto.
11. 14. Paglia, Ragosta, Lavagno, Airaudo, Di Salvo, Placido, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Al comma 12- quinquies, primo periodo, sostituire le parole da: o ad un intermediario fino alla fine del comma con le seguenti:, ad un intermediario finanziario o alla Cassa depositi e prestiti che istituisce un proprio Fondo a tale scopo, anche sulla base di apposite convenzioni quadro. La Cassa depositi e prestiti, con apposita convenzione con le Poste Spa, può aprire sportelli territoriali per i rapporti con i creditori delle pubbliche amministrazioni. Per i crediti assistiti dalla garanzia dello Stato non possono essere richiesti sconti superiori al 2 per cento dell'ammontare del credito. Avvenuta la cessione del credito, l'amministrazione debitrice, diversa dallo Stato può richiedere la ristrutturazione del debito con piano di ammortamento, comprensivo di quota capitale e quota interessi, di durata fino a un massimo di 5 anni, rilasciando delegazione di pagamento o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. La garanzia dello Stato di cui al comma 12-ter cessa al momento della ristrutturazione di cui al presente comma. L'amministrazione debitrice può contrattare con una banca, un intermediario finanziario o la Cassa depositi e prestiti, la ristrutturazione del debito, a condizioni più vantaggiose, previa contestuale rimborso del primo cessionario.
11. 13. Boccadutri, Paglia, Ragosta, Lavagno, Airaudo, Di Salvo, Placido, Marcon, Melilla.

  Sopprimere il comma 13.
11. 5. Busin.

  Sostituire il comma 17 con i seguenti:
  17. Al fine di fronteggiare lo stato di crisi del settore e di salvaguardare i lavoratori delle fondazioni lirico-sinfoniche, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è autorizzato, per l'anno 2013, ad erogare a favore delle medesime fondazioni la somma pari a 181.984.000 euro, a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni.
17-bis. La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2014.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  23-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
11. 15. Lavagno, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Costantino, Di Salvo, Airaudo, Placido, Paglia, Ragosta.

  Sopprimere i commi 18, 19 e 20.

  Conseguentemente, dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
  20-bis. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritta nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritta nel cap. 8425, è ridotta di 1.100 milioni per il 2013.
11. 6. Busin.

  Sostituire i commi 18, 19 e 20 con i seguenti:
  18. Dopo il comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è aggiunto il seguente:
  «6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, realizzati con operazioni effettuate entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 25 per cento. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto, indica le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma.».

  19. Per l'anno 2013, all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
   alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15,6 per cento»;
   alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «14,6 per cento»;
   alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,6 per cento»;
   alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento»;
   alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11 per cento».

  20. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 31 agosto 2013, è stabilito l'aumento del canone annuo di cui all'articolo 27, comma 9, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, esclusivamente per le emittenti private, in misura tale da assicurare un maggior gettito annuo pari a 100 milioni di euro.
11. 16. Cancelleri, Villarosa, Barbanti, Pesco, Pisano, Ruocco, Chimienti.

  Sopprimere i commi 22 e 23.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  23-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
11. 18. Lavagno, Paglia, Pilozzi, Di Salvo, Airaudo, Placido.

  Sopprimere i commi 22 e 23.

  Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis
) quanto a 117 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 si provvede riducendo i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis) del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 117 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente disposizione con riferimento ai singoli regimi interessati;
11. 17. Pilozzi, Paglia, Lavagno, Airaudo, Di Salvo, Placido, Paglia, Ragosta, Lavagno.

  Sopprimere il comma 22.

  Conseguentemente, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
  22-bis. Agli oneri derivanti dalla soppressione del comma 22, pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
11. 1. Fedriga.

  Al comma 22, sostituire il capoverso con il seguente:
  «Art. 62-quater. (Imposta di consumo sui prodotti contenenti nicotina idonei a sostituire il consumo di tabacchi lavorati) – 1. A decorrere dal 1o gennaio 2014 i liquidi o ricariche per sigarette elettroniche idonei a sostituire il consumo di tabacchi lavorati sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 34 per cento del prezzo di vendita al pubblico.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e le associazioni maggiormente rappresentative, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013, sono stabiliti le modalità di versamento dell'imposta di consumo di cui al comma 1.
  3. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1, è assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67.
  4. In attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti di cui al comma 1, la vendita dei medesimi è libera. La vendita è altresì consentita per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, in deroga all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074.
  5. La pubblicità di marchi di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina è consentita a condizione che riporti, in modo chiaramente visibile,
   a) la dicitura “presenza di nicotina”;
   b) avvertimento sul rischio di dipendenza da nicotina.».
11. 100. Corsaro.

  Al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», comma 1, sostituire le parole: A decorrere dal 1o gennaio 2014 con le seguenti: A decorrere dal 1o luglio 2014.

  Conseguentemente, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
  22-bis. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 22, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2014 e a 120 milioni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
11. 2. Fedriga.

  Al comma 23, capoverso, sopprimere il secondo periodo.
11. 101. Corsaro.

ART. 11-bis.

  Al comma 1, sostituire le parole: l'8 per cento per gli anni 2012 e 2013 e il 6 per cento a decorrere dall'anno 2014 con le seguenti: l'8 per cento a decorrere dall'anno 2013.
11-bis. 2. Busin.

  Al comma 1, sostituire le parole: il 6 per cento a decorrere dall'anno 2014 con le seguenti: il 10 per cento per l'anno 2014.
11-bis. 3. Busin.

ART. 12.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e f).

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera d), sostituire le parole da: 91,5 milioni di euro fino a: 2016 e 2017 con le seguenti: 156,05 milioni di euro per l'anno 2013, a 293,75 milioni di euro per l'anno 2014, 84,15 milioni di euro per l'anno 2015, 6,15 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017.
12. 4. Busin.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 77 milioni con le seguenti: 84,6 milioni.
12. 1. Luigi Gallo, Vacca, Marzana, D'Uva, Battelli, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, Barbanti, Cancelleri, Pisano, Pesco, Villarosa, Ruocco, Chimienti.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 91,05 milioni di euro per l'anno 2013, a 209,15 milioni con le seguenti: 92,55 milioni di euro per l'anno 2013, a 219,15 milioni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera g-bis).
12. 3. Marcon, Piazzoni, Di Salvo, Airaudo.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: 209,15 milioni fino a: decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: 259,15 milioni di euro per l'anno 2014, a 56,15 milioni di euro per l'anno 2015 e a 6,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), sostituire le parole: 150 milioni di euro per l'anno 2014 e a 120 milioni con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2014 e a 70 milioni.
12. 2. Lavagno, Ragosta, Paglia, Di Salvo, Airaudo, Placido.