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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Venerdì 2 agosto 2013

TESTO AGGIORNATO AL 6 SETTEMBRE 2013

Missioni valevoli nella seduta del 2 agosto 2013.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Archi, Baretta, Berretta, Biancofiore, Bocci, Boccia, Bolognesi, Michele Bordo, Bray, Brunetta, Caparini, Capezzone, Carrozza, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, D'Alia, Dambruoso, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Lello, Epifani, Fassina, Ferranti, Fico, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Gebhard, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Kyenge, La Russa, Legnini, Leone, Letta, Lorenzin, Lupi, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Moretto, Orlando, Pes, Pisicchio, Pistelli, Realacci, Sani, Santelli, Sereni, Speranza, Tinagli, Vezzali, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Archi, Baretta, Berretta, Biancofiore, Bocci, Boccia, Bolognesi, Michele Bordo, Bray, Brunetta, Caparini, Capezzone, Carrozza, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, D'Alia, Dambruoso, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Lello, Epifani, Fassina, Ferranti, Fico, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Gebhard, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Kyenge, La Russa, Legnini, Leone, Letta, Lorenzin, Lupi, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Moretto, Orlando, Pes, Pisicchio, Pistelli, Realacci, Sani, Santelli, Sereni, Speranza, Tinagli, Vezzali, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 1o agosto 2013 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   GALAN: «Nuova disciplina degli interventi edilizi» (1459);
   VERINI e AMENDOLA: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione» (1460);
   MICHELE BORDO: «Modifica all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno ai lavoratori stranieri per motivi di protezione sociale» (1461);
   MICHELE BORDO: «Istituzione del Fondo per la sicurezza delle comunità che ospitano i centri di accoglienza per i richiedenti asilo e l'integrazione degli stranieri richiedenti asilo» (1462);
   MICHELE BORDO: «Istituzione in Foggia di sezioni distaccate della corte d'appello e della corte di assise d'appello di Bari, nonché del tribunale per i minorenni» (1463);
   MICHELE BORDO: «Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, per il delitto di favoreggiamento personale riferito a reati riconducibili ad associazioni di tipo mafioso» (1464);
   MICHELE BORDO: «Istituzione della soprintendenza per i beni archeologici della Puglia settentrionale» (1465);
   MICHELE BORDO: «Istituzione del Parco archeologico e culturale della Daunia nel territorio della provincia di Foggia» (1466);
   MICHELE BORDO: «Istituzione della zona di protezione ecologica del mare Adriatico» (1467);
   MICHELE BORDO: «Istituzione del Fondo per l'erogazione di contributi in favore dei soggetti che intendono provvedere, attraverso la partecipazione a società cooperative, alla costruzione della loro prima casa» (1468);
   MICHELE BORDO: «Norme per l'installazione di distributori di idrogeno e di metano per autotrazione nel territorio nazionale» (1469);
   MICHELE BORDO: «Norme per l'attuazione della mobilità volontaria dei lavoratori» (1470);
   GIANCARLO GIORGETTI ed altri: «Disposizioni in materia di impianti sportivi» (1471);
   CAON: «Modifica all'articolo 97 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di nomina del segretario comunale o provinciale» (1472);
   BRUNO BOSSIO e NICCHI: «Modifiche agli articoli 12 e 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, per la promozione dell'equilibrio della rappresentanza dei sessi nell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia» (1473);
   VENITTELLI: «Disposizioni concernenti l'istituzione delle camere arbitrali dell'avvocatura presso gli ordini forensi e la disciplina della procedura di negoziazione assistita da un avvocato» (1474);
   CARRESCIA: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omicidio e di lesioni personali commessi a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope» (1475).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati ad una proposta di legge.

  La proposta di legge ARLOTTI ed altri: «Modifica all'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente il Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia-Romagna» (899) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Agostinelli, Sarti e Terzoni.

Modifica del titolo di una proposta di inchiesta parlamentare.

  La proposta di inchiesta parlamentare Doc. XXII, n. 9, d'iniziativa dei deputati DURANTI ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  PORTA ed altri: «Modifica all'articolo 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 379, concernente il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'impero austro-ungarico e ai loro discendenti» (886) Parere della V Commissione;
  GIANLUCA PINI: «Modifica del titolo IV del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente la disciplina delle attività e delle agenzie di sicurezza privata ausiliaria» (918) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, X e XI;
  MIGLIORE ed altri: «Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo» (944) Parere delle Commissioni II, III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII e XIV.

   II Commissione (Giustizia):
  GOZI e GIACHETTI: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione della coltivazione domestica di piante dalle quali possono essere estratte sostanze stupefacenti o psicotrope» (971) Parere delle Commissioni I, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e XIII;
  GOZI e GIACHETTI: «Modifiche al codice di procedura civile e al codice di procedura penale in materia di perentorietà dei termini» (974) Parere della I Commissione;
  GOZI ed altri: «Modifiche al codice penale concernenti l'abolizione della pena dell'ergastolo» (975) Parere delle Commissioni I e V;
  GOZI ed altri: «Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate» (976) Parere delle Commissioni I, IX, XI e XII;
  GOZI ed altri: «Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti» (977) Parere delle Commissioni I, V e XII;
   PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: «Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata» (1138) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XII e XIV.

   IV Commissione (Difesa):
  DURANTI ed altri: «Disposizioni concernenti il diritto all'obiezione di coscienza per il personale militare» (934) Parere delle Commissioni I, II e V.

   VII Commissione (Cultura):
  ANTEZZA ed altri: «Disposizioni per la tutela dei minori nell'ambito delle trasmissioni e delle pubblicità radiotelevisive» (845) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, IX, X, XII e XIV;
  FRATOIANNI ed altri: «Disposizioni concernenti l'organizzazione di progetti per attività di istruzione, formazione e orientamento da parte delle scuole e loro retroattività per i progetti svolti nell'anno scolastico 2012/2013» (1005) Parere delle Commissioni I, V e XI.

   XI Commissione (Lavoro):
  GNECCHI ed altri: «Abrogazione dei commi 12-septies, 12-octies, 12-novies e 12-undecies dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernenti la disciplina della ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali, introduzione dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, in materia di pensione supplementare, nonché disposizioni concernenti l'accesso delle lavoratrici al trattamento di pensione» (929) Parere delle Commissioni I e V.

   XII Commissione (Affari sociali):
  ANTEZZA ed altri: «Disposizioni in materia di tutela, cura e riabilitazione dei soggetti incontinenti e stomizzati» (914) Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII e XI;
  PAGANO ed altri: «Disposizioni per la protezione e l'assistenza dei neonati abbandonati» (1104) Parere delle Commissioni I, II e V;
  GRILLO ed altri: «Istituzione dell'Ufficio del Garante della salute e modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di organizzazione delle aziende sanitarie locali e di nomina agli incarichi direttivi e dirigenziali delle medesime» (1149) Parere delle Commissioni I, II, V, VII e XI.

   Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri):
  COLLETTI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'espulsione della signora Alma Shalabayeva e di sua figlia dal territorio italiano verso il Kazakistan» (1422) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V.

   Commissioni riunite II (Giustizia) e XI (Lavoro):
  MONGIELLO: «Disposizioni per la prevenzione e la repressione dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro» (429) Parere delle Commissioni I, V, VIII, X, XIII e XIV.

   Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali):
  GOZI e GIACHETTI: «Norme per la legalizzazione della coltivazione e del commercio dei derivati della cannabis indica» (972) Parere delle Commissioni I, III, V, VII, X e XIII.

Assegnazione di proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:
  X Commissione (Attività produttive):
   GIANLUCA PINI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della diffusione delle merci contraffatte e delle merci usurpative in campo commerciale» (Doc. XXII, n. 11) – Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V.

Annunzio della pendenza di un procedimento civile ai fini di una deliberazione in materia d'insindacabilità.

  In data 1o agosto 2013 – ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 – dal tribunale di Avellino è pervenuta, unitamente alla comunicazione che il procedimento è stato sospeso, copia degli atti relativi ad un procedimento civile (atto di citazione dell'onorevole Edmondo Cirielli) nei confronti di Marco Pugliese, deputato all'epoca dei fatti, affinché la Camera deliberi se i fatti per i quali si procede concernano o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
  Tali atti sono stati assegnati alla competente Giunta per le autorizzazioni. Copia dell'ordinanza di trasmissione da parte del tribunale di Avellino sarà stampata e distribuita (Doc. IV-ter, n. 12).

Sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale, con lettere in data 24 luglio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
  Sentenza n. 236 del 17-24 luglio 2013 (Doc. VII, n. 152),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, sollevata, in riferimento agli articoli 4 e 54 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia), dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 7 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dalla regione autonoma Sardegna;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 5, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 97, 117, commi secondo, lettera p), terzo, quarto e sesto, 118, 119 e 123 della Costituzione, dalle regioni Lazio e Veneto;
    dichiara non fondate – nei sensi di cui in motivazione – le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 97, 117, commi secondo e quarto, 118 e 119 della Costituzione, dalla regione Veneto:
   alla I Commissione (Affari costituzionali);

  Sentenza n. 237 del 3-24 luglio 2013 (Doc. VII, n. 153),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, con l'allegata tabella A, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), limitatamente alla disposta soppressione del tribunale ordinario di Urbino;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), sollevate, nel complesso, in riferimento agli articoli 3, 24, 70, 72, primo e quarto comma, 77, secondo comma, e 81 della Costituzione, dai tribunali ordinari di Pinerolo, Alba, Sala Consilina, Montepulciano e Sulmona;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 3, 4, 5 e 5-bis, della suddetta legge n. 148 del 2011, sollevata, in riferimento agli articoli 70, 72, primo e quarto comma, 77, secondo comma, ed 81 della Costituzione, dal tribunale ordinario di Sulmona;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del predetto decreto legislativo n. 155 del 2012, sollevata, in riferimento all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale ordinario di Urbino;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, con la relativa tabella A – limitatamente alla disposta soppressione dei tribunali ordinari di Pinerolo, Alba, Sala Consilina, Montepulciano, Sulmona, e di quelli aventi sede nelle province dell'Aquila e di Chieti –, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del suddetto decreto legislativo n. 155 del 2012, con le allegate tabelle, sollevate, in riferimento, nel complesso, agli articoli 2, 3, 9, secondo comma, 24, 25, primo comma, 27, terzo comma, 35, primo e secondo comma, 70, 72, primo e quarto comma, 76 – con riguardo ai criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 2, in particolare, alle lettere a), b), d), e), f), e ai commi 3, 5 e 5-bis, della legge n. 148 del 2011 –, 77, 81, 97 e 111, secondo e terzo comma, della Costituzione, dai tribunali ordinari di Pinerolo, Alba, Sala Consilina, Montepulciano e Sulmona;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), con le allegate tabelle, sollevata, nell'insieme e rispetto alla soppressione degli uffici del Giudice di pace di Castel di Sangro e di Pratola Peligna, in riferimento agli articoli 2, 3, 9, secondo comma, 24, primo, secondo e terzo comma, 25, primo comma, 27, terzo comma, 35, primo e secondo comma, 76 – con riguardo ai criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2, 5 e 5-bis, della legge n. 148 del 2011 –, 77, 81, 97 e 111, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal tribunale ordinario di Sulmona:
   alla II Commissione (Giustizia);

  Sentenza n. 238 del 17-24 luglio 2013 (Doc. VII, n. 154),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 1o agosto 2012, n. 27, recante «Modificazioni alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), e ad altre disposizioni in materia di tutela del paesaggio», nella parte in cui, sostituendo l'articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 18 del 1994, vi inserisce le lettere g), h), k), q) ed r);
   dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9 della legge regionale Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste n. 27 del 2012, nella parte in cui inserisce l'articolo 11-bis nella legge regionale n. 18 del 1994, limitatamente all'aggettivo «vincolanti» presente nel comma 2 di quest'ultimo;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge regionale Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste n. 27 del 2012, nella parte in cui inserisce l'articolo 11-ter nella legge regionale n. 18 del 1994, limitatamente ai progetti relativi agli interventi di cui alle lettere g), h), k), q) ed r) dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 18 del 1994:
   alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Ministero delle politiche agricole.

  Il Ministero delle politiche agricole ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 11 e 13 giugno e 1o luglio 2013, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  Tali decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dal Ministero dello sviluppo economico.

  Il Ministero dello sviluppo economico ha trasmesso un decreto ministeriale recante una variazione di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzata, in data 25 giugno 2013, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
  Tale decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministero dell'economia e delle finanze.

  Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 16 e 19 luglio 2013, ai sensi dell'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  Tali decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 1o agosto 2013, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (COM(2013)554 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla II Commissione (Giustizia), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 1o agosto 2013, ha trasmesso, ai sensi dall'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
  Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dalla regione Lombardia.

  La regione Lombardia, con lettera in data 29 luglio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 2 maggio 1990, n. 102, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 102 del 1990, recante disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio e agosto 1987, riferita all'anno 2012 (Doc. CVIII, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 896 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 1o LUGLIO 2013, N. 78, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESECUZIONE DELLA PENA (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1417-A)

A.C. 1417-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 1417-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.29, 1.230, 2.230, 2.231, 3-bis.5, 3-bis.6, 3-bis.7, 3-bis.8, 3-bis.10, 3-bis.11, 3-bis.12, 3-bis.13, 3-bis.15, 3-bis.16, 3-bis.17, 3-bis.18, 3-bis.23, 3-bis.24, 3-bis.25, 3-bis.26, 3-bis.27, 3-bis.28, 3-bis.164, 3-bis.165, 3-bis.166, 3-bis.172, 3-bis.174, 3-bis.175, 3-bis.176, 3-bis.181, 4.30, 4.33, 4.34, 4.55, 4.56, 4.68, 4.71, 4.72, 5.100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendativa.

A.C. 1417-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 1o luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.


  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Modifiche al codice di procedura penale).

  1. Al codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 284, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Il giudice stabilisce il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato.»;
   b) all'articolo 656 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
  «4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. b), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
  4-ter. Quando il condannato si trova in stato di custodia cautelare in carcere il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui al comma 4-bis, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata.
  4-quater. Nei casi previsti dal comma 4-bis, il pubblico ministero emette i provvedimenti previsti dai commi 1, 5 e 10 dopo la decisione del magistrato di sorveglianza.»;
    2) al comma 5, nel primo periodo, dopo le parole: «tre anni» sono inserite le seguenti: «, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354,»;
    3) al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
     a) nella lettera a), il periodo: «423-bis, 624, quando ricorrono due o più circostanze tra quelle indicate dall'articolo 625, 624-bis del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni» è sostituito dal seguente: «572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, del codice penale»;
     b) la lettera c) è soppressa;
    4) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «da eseguire,» sono inserite le seguenti: «e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i limiti indicati dal comma 5,».

Art. 2.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354).

  1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 21, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:
  «4-ter. I detenuti e gli internati possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. Si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste nell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.»;
   b) all'articolo 47-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) il comma 1.1 è soppresso;
    2) al comma 1-bis, nel secondo periodo, le parole: «e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale» sono soppresse;
    3) il comma 1-quater è sostituito dal seguente:
  «1-quater. L'istanza di applicazione della detenzione domiciliare è rivolta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione. Nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza di detenzione domiciliare di cui ai precedenti commi 1, 1-bis e 1-ter è rivolta al magistrato di sorveglianza. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4-bis.»;
    4) il comma 9 è soppresso;
   c) gli articoli 30-quater e 50-bis sono abrogati;
   d) il comma 7-bis dell'articolo 58-quater è soppresso.

Art. 3.
(Modifiche al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).

  1. Nell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente: «5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di altri reati commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che si tratti di quelli previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.»

Art. 4.
(Compiti attribuiti al commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie).

  1. Nei limiti di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2012, registro n. 10, foglio n. 144, che viene integralmente richiamato, le funzioni del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie sono prorogate fino al 31 dicembre 2014 e sono altresì integrate fino alla medesima scadenza con i seguenti ulteriori compiti:
   a) programmazione dell'attività di edilizia penitenziaria;
   b) manutenzione straordinaria, ristrutturazione, completamento, ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti;
   c) realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, al di fuori delle aree di notevole interesse pubblico sottoposte a vincolo ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
   d) destinazione e valorizzazione dei beni immobili penitenziari anche mediante acquisizione, cessione, permuta e forme di partenariato pubblico-privato ovvero tramite la costituzione di uno o più fondi immobiliari, articolati in un sistema integrato nazionale e locale;
   e) individuazione di immobili, nella disponibilità dello Stato o degli enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi e atti alla riconversione, alla permuta o alla valorizzazione al fine della realizzazione di strutture carcerarie, anche secondo le modalità di cui alla lettera d);
   f) raccordo con il capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e con il capo Dipartimento per la giustizia minorile;

  2. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, di cui al comma 1, lettere d) ed e), sono adottati d'intesa con l'Agenzia del demanio.
  3. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, esercita le funzioni di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al comma 1. Questi riferisce trimestralmente al Ministro della giustizia e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attività svolta.
  4. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al comma l sono soggetti al controllo di regolarità amministrativa e contabile nei termini e con le modalità previsti dalla legislazione vigente. Il medesimo Commissario trasmette annualmente al Ministro della giustizia ed alla competente sezione di controllo della Corte dei conti una relazione sullo stato di attuazione dei compiti di cui al comma 1, a norma dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123.
  5. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, di cui al comma 1, sono adottati nei limiti delle risorse disponibili sul cap. 5421 assegnato alla contabilità speciale del medesimo Commissario.
  6. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie sono attribuiti i poteri derogatori, ove necessario, di cui alle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri nn. 3861/2010 e 3995/2012, limitatamente alle deroghe alla legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modifiche ed integrazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, all'articolo 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127, agli articoli 49 e 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
  7. Fermo restando quanto già previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie è assegnata una dotazione organica di ulteriori quindici unità, ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali, secondo la pianta organica stabilita dal medesimo Commissario. Il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie e dagli enti territoriali è assegnato, anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza. Al fine di assicurare la piena operatività della struttura, il medesimo Commissario è altresì autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, nei limiti delle risorse disponibili sul cap. 5421 assegnato alla contabilità speciale del medesimo Commissario.
  8. Sono confermate le risorse strumentali e finanziarie già assegnate al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, nonché quelle già disponibili sul cap. 5421 assegnato alla contabilità speciale del medesimo Commissario.
  9. Al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie non spetta alcun tipo di compenso.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

  1. All'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 6.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 1417-A – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

  All'articolo 1, comma 1:
   alla lettera a) è premessa la seguente:
   «0a) all'articolo 280, comma 2, la parola: “quattro” è sostituita dalla seguente: “cinque”»;
   alla lettera a), capoverso 1-bis, la parola: «stabilisce» è sostituita dalla seguente: «dispone» e le parole: «le esigenze»  sono sostituite dalle seguenti: «comunque le prioritarie esigenze»;

   dopo la lettera a) è inserita la seguente:
    «a-bis) all'articolo 386, comma 3, dopo le parole: “il relativo verbale” sono inserite le seguenti: “, anche per via telematica”»;
   alla lettera b), numero 1), capoverso 4-ter, dopo la parola: «trasmette» sono inserite le seguenti: «senza ritardo»;
   alla lettera b), il numero 3) è sostituito dal seguente:
   «3) al comma 9, lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole da: “624” fino a: “dall'articolo 625” sono sostituite dalle seguenti: “572, secondo comma, 612-bis, terzo comma”;
    b) le parole da: “e per i delitti” fino a: “del medesimo codice,” sono soppresse».

  All'articolo 2, comma 1:
   la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   «a) all'articolo 21, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:
    “4-ter. I detenuti e gli internati di norma possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito, tenendo conto anche delle loro specifiche professionalità e attitudini lavorative, nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. I detenuti e gli internati possono essere inoltre assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi. Sono esclusi dalle previsioni del presente comma i detenuti e gli internati per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste. Si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste nell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274”»;

  dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
   «a-bis) all'articolo 30-ter, comma 2, la parola: “venti” è sostituita dalla seguente: “trenta” e la parola: “sessanta” è sostituita dalla seguente: “cento”;
   a-ter) all'articolo 30-ter, comma 4, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
    “a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a quattro anni anche se congiunta all'arresto;
    b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a quattro anni, salvo quanto previsto dalla lettera c), dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena”»;

  alla lettera b), i numeri 1) e 2) sono soppressi;
  alla lettera b), numero 3), al secondo periodo, le parole: «commi 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 01, 1» e dopo le parole: «magistrato di sorveglianza» sono aggiunte le seguenti: «che può disporre l'applicazione provvisoria della misura»; all'ultimo periodo, le parole: «comma 4-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4»;
  alla lettera b), il numero 4) è sostituito dal seguente:
   «4) il comma 9 è sostituito dal seguente:
    “9. La condanna per il delitto di cui al comma 8, salvo che il fatto non sia di lieve entità, importa la revoca del beneficio”»;

  le lettere c) e d) sono soppresse.

  All'articolo 3, comma 1, capoverso 5-ter, le parole da: «di altri reati» fino alla fine del capoverso sono sostituite dalle seguenti: «di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona».

  Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
  «Art. 3-bis. – (Misure per favorire l'attività lavorativa dei detenuti ed internati). – 1. All'articolo 4, comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione di diciotto mesi per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato”.
  2. Alla legge 22 giugno 2000, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
   “Art. 3-bis. – 1. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti e internati ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti, è concesso un credito d'imposta mensile nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore assunto.
  2. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti, è concesso un credito d'imposta mensile nella misura massima di trecentocinquanta euro per ogni lavoratore assunto.
  3. I crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 2 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e si applicano per un periodo di diciotto mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato”;
   b) all'articolo 4, comma 1, le parole: “all'articolo 3” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 3 e 3-bis” e le parole: “sulla base delle risorse” sono sostituite dalle seguenti: “nei limiti delle risorse”».

  All'articolo 4:
   al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
    «b-bis) nel rispetto dei criteri di economicità individuati dal Ministero della giustizia, mantenimento e promozione delle piccole strutture carcerarie idonee all'istituzione di percorsi di esecuzione della pena differenziati su base regionale e all'implementazione di quei trattamenti individualizzati indispensabili per la rieducazione e il futuro reinserimento sociale del detenuto»;

   al comma 1, lettera d), dopo la parola: «permuta» sono inserite le seguenti: «, costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi»;

   al comma 1, lettera e), dopo la parola: «permuta» sono inserite le seguenti: «, alla costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi»;

   al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Commissario trasmette annualmente al Parlamento una relazione sull'attività svolta. In sede di prima applicazione, la relazione deve comunque essere trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari entro il 31 dicembre 2013»;

   al comma 5, le parole: «sul cap. 5421 assegnato alla» sono sostituite dalla seguente: «sulla»;

   al comma 7, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il personale in posizione di comando o di distacco non ha diritto ad indennità o compensi aggiuntivi» e, al terzo periodo, le parole: «sul cap. 5421 assegnato alla» sono sostituite dalla seguente: «sulla»;

   al comma 8, le parole: «sul cap. 5421 assegnato alla» sono sostituite dalla seguente: «sulla».

A.C. 1417-A – Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

  All'articolo 1, comma 1:


   alla lettera a) sono premesse le seguenti:
   «0a) all'articolo 280, comma 2:
    1) la parola: “quattro” è sostituita dalla seguente: “cinque”;
    2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195”;
   0b) all'articolo 274, comma 1, lettera c), secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni”»;
   alla lettera a), capoverso 1-bis, la parola: «stabilisce» è sostituita dalla seguente: «dispone» e le parole: «le esigenze»  sono sostituite dalle seguenti: «comunque le prioritarie esigenze»;

   dopo la lettera a) è inserita la seguente:
    «a-bis) all'articolo 386, comma 3, dopo le parole: “il relativo verbale” sono inserite le seguenti: “, anche per via telematica”»;
   alla lettera b), numero 1), capoverso 4-ter, dopo la parola: «trasmette» sono inserite le seguenti: «senza ritardo»;
   alla lettera b), numero 3), la lettera a) è sostituita dalla seguente:
    «a) nella lettera a), le parole da: “624” fino a: “dall'articolo 625” sono sostituite dalle seguenti: “572, secondo comma, 612-bis, terzo comma” e le parole da: “e per i delitti” fino a: “del medesimo codice,” sono soppresse».

  All'articolo 2, comma 1:
   la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   «a) all'articolo 21, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:
    “4-ter. I detenuti e gli internati di norma possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito, tenendo conto anche delle loro specifiche professionalità e attitudini lavorative, nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. I detenuti e gli internati possono essere inoltre assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi. L'attività è in ogni caso svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti e degli internati. Sono esclusi dalle previsioni del presente comma i detenuti e gli internati per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste. Si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste nell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274”»;

  dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
   «a-bis) all'articolo 30-ter, comma 2, la parola: “venti” è sostituita dalla seguente: “trenta” e la parola: “sessanta” è sostituita dalla seguente: “cento”;
   a-ter) all'articolo 30-ter, comma 4, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
    “a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a quattro anni anche se congiunta all'arresto;
    b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a quattro anni, salvo quanto previsto dalla lettera c), dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena”»;
  alla lettera b), numero 3), al secondo periodo, le parole: «commi 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 01, 1» e dopo le parole: «magistrato di sorveglianza» sono aggiunte le seguenti: «che può disporre l'applicazione provvisoria della misura»; all'ultimo periodo, le parole: «comma 4-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4»;
  alla lettera b), il numero 4) è sostituito dal seguente:
   «4) il comma 9 è sostituito dal seguente:
    “9. La condanna per il delitto di cui al comma 8, salvo che il fatto non sia di lieve entità, importa la revoca del beneficio”»;

  All'articolo 3, comma 1, capoverso 5-ter, le parole da: «di altri reati» fino alla fine del capoverso sono sostituite dalle seguenti: «di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona».

  Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
  «Art. 3-bis. – (Misure per favorire l'attività lavorativa dei detenuti ed internati). – 1. All'articolo 4, comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione di diciotto mesi per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato”.
  2. Alla legge 22 giugno 2000, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
   “Art. 3-bis. – 1. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti e internati ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti, è concesso un credito d'imposta mensile nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore assunto.
  2. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti, è concesso un credito d'imposta mensile nella misura massima di trecentocinquanta euro per ogni lavoratore assunto.
  3. I crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 2 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e si applicano per un periodo di diciotto mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato”;
   b) all'articolo 4, comma 1, le parole: “all'articolo 3” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 3 e 3-bis” e le parole: “sulla base delle risorse” sono sostituite dalle seguenti: “nei limiti delle risorse”».

  All'articolo 4:
   al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
    «b-bis) nel rispetto dei criteri di economicità individuati dal Ministero della giustizia, mantenimento e promozione delle piccole strutture carcerarie idonee all'istituzione di percorsi di esecuzione della pena differenziati su base regionale e all'implementazione di quei trattamenti individualizzati indispensabili per la rieducazione e il futuro reinserimento sociale del detenuto»;

   al comma 1, lettera d), dopo la parola: «permuta» sono inserite le seguenti: «, costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi»;

   al comma 1, lettera e), dopo la parola: «permuta» sono inserite le seguenti: «, alla costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi»;

   al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Commissario trasmette semestralmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sull'attività svolta. In sede di prima applicazione, la relazione deve comunque essere trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari entro il 31 dicembre 2013»;

   al comma 5, le parole: «sul cap. 5421 assegnato alla» sono sostituite dalla seguente: «sulla»;
   al comma 6, le parole: «, agli articoli 49 e 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163» sono soppresse;

   al comma 7, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il personale in posizione di comando o di distacco non ha diritto ad indennità o compensi aggiuntivi» e, al terzo periodo, le parole: «sul cap. 5421 assegnato alla» sono sostituite dalla seguente: «sulla»;

   al comma 8, le parole: «sul cap. 5421 assegnato alla» sono sostituite dalla seguente: «sulla».

A.C. 1417-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1. 30. Molteni, Attaguile, Guidesi.

  Al comma 1), alla lettera 0a), premettere la seguente:
   0a.1) L'articolo 275-bis è sostituito dal seguente:
  «Art. 275-bis. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, se lo ritiene necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare e nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria. L'imputato è sempre tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli. Ove l'imputato non dovesse prestare il consenso il giudice dispone la custodia cautelare in carcere».
1. 44. Molteni, Attaguile, Prataviera.

  Al comma 1, sopprimere la lettera 0a).
*1. 9. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

   Al comma 1, sopprimere la lettera 0a).
*1. 45. Molteni, Attaguile, Guidesi.

  Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:
   0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a un anno».
1. 202. Ferraresi.

  Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:
   0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni».
*1. 46. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:
   0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni».
*1. 201. Ferraresi.

  Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:
   0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni e un mese».
1. 47. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:
   0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni e due mesi».
1. 48. Molteni, Attaguile, Prataviera.

  Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:
   0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni e tre mesi».
1. 49. Molteni, Attaguile, Guidesi.

  Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:
   0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni e quattro mesi».
1. 50. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:
   0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni e cinque mesi».
1. 51. Molteni, Attaguile, Invernizzi.

  Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:
   0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni e sei mesi».
1. 53. Molteni, Attaguile, Prataviera.

  Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:
   0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni e sette mesi».
1. 54. Molteni, Attaguile, Guidesi.

  Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:
   0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni e otto mesi».
1. 55. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:
   0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni e nove mesi».
1. 56. Molteni, Attaguile, Invernizzi.

  Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:
   0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni e dieci mesi».
1. 57. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:
   0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni e undici mesi».
1. 58. Molteni, Attaguile, Prataviera.

  Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:
   0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni».
*1. 59. Molteni, Attaguile, Guidesi.

  Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:
   0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni».
*1. 200. Ferraresi.

  Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:
   0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni e un mese».
1. 60. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:
   0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni e due mesi».
1. 61. Molteni, Attaguile, Invernizzi.

  Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:
   0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni e tre mesi».
1. 62. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:
   0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni e quattro mesi».
1. 63. Molteni, Attaguile, Prataviera.

  Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:
   0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni e cinque mesi».
1. 64. Molteni, Attaguile, Guidesi.

  Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:
   0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni e sei mesi».
1. 65. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:
   0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni e sette mesi».
1. 66. Molteni, Attaguile, Invernizzi.

  Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:
   0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni e otto mesi».
1. 67. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:
   0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni e nove mesi».
1. 68. Molteni, Attaguile, Guidesi.

  Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:
   0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni e dieci mesi».
1. 69. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:
   0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni e undici mesi».
1. 70. Molteni, Attaguile, Invernizzi.

  Al comma 1, alla lettera 0a), sostituire il numero 2), con il seguente:
   2) sono aggiunte, in fine, le parole: e per i delitti di cui agli articoli 336, 337, 612-bis, 572, 259, 278, 290, 280-bis, comma 1, 325, 336, 337, 337-bis, 346, 349, comma 2, 353, 353-bis, 356, 363, 385, comma 2, 407, 415, 429, comma 1, 433, comma 1, 435, 437, comma 1, 441, 452, comma 1, numero 2), 461, 496, 500, 556, 564, comma 1, 588, comma 2, 589, comma 1, 615, 615-ter, comma 2, 640, comma 2, codice penale, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del codice penale, e per il delitto di finanziamento illecito ai partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195”.
1. 150. Molteni, Attaguile, Guidesi.

  Al comma 1, alla lettera 0a), sostituire il numero 2), con il seguente:
   2) sono aggiunte, in fine, le parole: e per i delitti di cui agli articoli 336, 337, 612-bis, 572, 259, 278, 290, 280-bis, comma 1, 325, 336, 337, 337-bis, 346, 349, comma 2, 353, 353-bis, 356, 363, 385, comma 2, 407, 415, 429, comma 1, 433, comma 1, 435, 437, comma 1, 441, 452, comma 1, numero 2), 461, 496, 500, 556, 564, comma 1, 588, comma 2, 589, comma 1, 615, 615-ter, comma 2, 640, comma 2, codice penale, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del codice penale, e per il delitto di finanziamento illecito ai partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195”.
1. 151. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Al comma 1, alla lettera 0a), sostituire il numero 2), con il seguente:
   2) sono aggiunte, in fine, le parole: e per i delitti di cui agli articoli 336, 337, 612-bis, 572, 259, 278, 290, 280-bis, comma 1, 325, 336, 337, 337-bis, 346, 349, comma 2, 353, 353-bis, 356, 363, 385, comma 2, 407, 415, 429, comma 1, 433, comma 1, 435, 437, comma 1, 441, 452, comma 1, numero 2), 461, 496, 500, 556, 564, comma 1, 588, comma 2, 589, comma 1, 615, 615-ter, comma 2, 640, comma 2, codice penale, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del codice penale, e per il delitto di finanziamento illecito ai partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195”.
1. 152. Molteni, Attaguile, Invernizzi.

  Al comma 1, alla lettera 0a), sostituire il numero 2), con il seguente:
   2) sono aggiunte, in fine, le parole: e per i delitti di cui agli articoli 336, 337, 612-bis, 572, 259, 278, 290, 280-bis, comma 1, 325, 336, 337, 337-bis, 346, 349, comma 2, 353, 353-bis, 356, 363, 385, comma 2, 407, 415, 429, comma 1, 433, comma 1, 435, 437, comma 1, 441, 452, comma 1, numero 2), 461, 496, 500, 556, 564, comma 1, 588, comma 2, 589, comma 1, 615, 615-ter, comma 2, 640, comma 2, codice penale, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-quater), del codice penale, e per il delitto di finanziamento illecito ai partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195”.
1. 153. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, alla lettera 0a), sostituire il numero 2), con il seguente:
   2) sono aggiunte, in fine, le parole: e per i delitti di cui agli articoli 336, 337, 612-bis, 572, 259, 278, 290, 280-bis, comma 1, 325, 336, 337, 337-bis, 346, 349, comma 2, 353, 353-bis, 356, 363, 385, comma 2, 407, 415, 429, comma 1, 433, comma 1, 435, 437, comma 1, 441, 452, comma 1, numero 2), 461, 496, 500, 556, 588, comma 2, 589, comma 1, 615, 615-ter, comma 2, 640, comma 2, codice penale, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del codice penale, e per il delitto di finanziamento illecito ai partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195”.
1. 154. Molteni, Attaguile, Prataviera.

  Al comma 1, alla lettera 0a), sostituire il numero 2), con il seguente:
   2) sono aggiunte, in fine, le parole: e per i delitti di cui agli articoli 336, 337, 612-bis, 572, 259, 278, 290, 280-bis, comma 1, 325, 336, 337, 337-bis, 346, 349, comma 2, 353, 353-bis, 356, 385, comma 2, 407, 415, 429, comma 1, 433, comma 1, 435, 437, comma 1, 441, 452, comma 1, numero 2), 461, 496, 500, 556, 564, comma 1, 588, comma 2, 589, comma 1, 615, 615-ter, comma 2, 640, comma 2, codice penale, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del codice penale, e per il delitto di finanziamento illecito ai partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195”.
1. 155. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, alla lettera 0a), sostituire il numero 2), con il seguente:
   2) sono aggiunte, in fine, le parole: e per i delitti di cui agli articoli 336, 337, 612-bis, 572, 259, 278, 290, 280-bis, comma 1, 325, 336, 337, 337-bis, 346, 349, comma 2, 353, 353-bis, 363, 385, comma 2, 407, 415, 429, comma 1, 433, comma 1, 435, 437, comma 1, 441, 452, comma 1, numero 2), 461, 496, 500, 556, 564, comma 1, 588, comma 2, 589, comma 1, 615, 615-ter, comma 2, 640, comma 2, codice penale, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del codice penale, e per il delitto di finanziamento illecito ai partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195”.
1. 156. Molteni, Attaguile, Invernizzi.

  Al comma 1, alla lettera 0a), sostituire il numero 2), con il seguente:
   2) sono aggiunte, in fine, le parole: e per i delitti di cui agli articoli 336, 337, 612-bis, 572, 259, 278, 290, 280-bis, comma 1, 325, 336, 337, 337-bis, 346, 349, comma 2, 353, 356, 363, 385, comma 2, 407, 415, 429, comma 1, 433, comma 1, 435, 437, comma 1, 441, 452, comma 1, numero 2), 461, 496, 500, 556, 564, comma 1, 588, comma 2, 589, comma 1, 615, 615-ter, comma 2, 640, comma 2, codice penale, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del codice penale, e per il delitto di finanziamento illecito ai partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195”.
1. 157. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Al comma 1, alla lettera 0a), sostituire il numero 2), con il seguente:
   2) sono aggiunte, in fine, le parole: e per i delitti di cui agli articoli 336, 337, 612-bis, 572, 259, 278, 290, 280-bis, comma 1, 325, 336, 337, 337-bis, 349, comma 2, 353, 353-bis, 356, 363, 385, comma 2, 407, 415, 429, comma 1, 433, comma 1, 435, 437, comma 1, 441, 452, comma 1, numero 2), 461, 496, 500, 556, 564, comma 1, 588, comma 2, 589, comma 1, 615, 615-ter, comma 2, 640, comma 2, codice penale, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del codice penale, e per il delitto di finanziamento illecito ai partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195”.
1. 158. Molteni, Attaguile, Guidesi.

  Al comma 1, alla lettera 0a), sostituire il numero 2), con il seguente:
   2) sono aggiunte, in fine, le parole: e per i delitti di cui agli articoli 612-bis, 572, 259, 278, 290, 280-bis, comma 1, 325, 336, 337, 337-bis, 346, 349, comma 2, 353, 353-bis, 356, 363, 385, comma 2, 407, 415, 429, comma 1, 433, comma 1, 435, 437, comma 1, 441, 452, comma 1, numero 2), 461, 496, 500, 556, 564, comma 1, 588, comma 2, 589, comma 1, 615, 615-ter, comma 2, 640, comma 2, codice penale, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del codice penale, e per il delitto di finanziamento illecito ai partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195”.
1. 159. Molteni, Attaguile, Invernizzi.

  Al comma 1, alla lettera 0a), sostituire il numero 2), con il seguente:
   2) sono aggiunte, in fine, le parole: e per i delitti di cui agli articoli 612-bis, 572, 259, 278, 290, 280-bis, comma 1, 325, 336, 337, 337-bis, 346, 349, comma 2, 353, 353-bis, 356, 363, 385, comma 2, 407, 415, 429, comma 1, 433, comma 1, 435, 437, comma 1, 441, 452, comma 1, numero 2), 461, 496, 500, 556, 564, comma 1, 588, comma 2, 589, comma 1, 615, 615-ter, comma 2, 640, comma 2, codice penale, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del codice penale, e per il delitto di finanziamento illecito ai partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195”.
1. 160. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, alla lettera 0a), sostituire il numero 2), con il seguente:
   2) sono aggiunte, in fine, le parole: e per i delitti di cui agli articoli 612-bis, 572, 259, 278, 290, 280-bis, comma 1, 325, 336, 337, 337-bis, 346, 349, comma 2, 353, 353-bis, 356, 363, 385, comma 2, 407, 415, 429, comma 1, 433, comma 1, 435, 437, comma 1, 441, 452, comma 1, numero 2), 461, 496, 500, 556, 564, comma 1, 588, comma 2, 589, comma 1, 615, 615-ter, comma 2, 640, comma 2, codice penale, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter), del codice penale, e per il delitto di finanziamento illecito ai partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195”.
1. 161. Molteni, Attaguile, Guidesi.

  Al comma 1, alla lettera 0a), sostituire il numero 2), con il seguente:
   2) sono aggiunte, in fine, le parole: e per i delitti di cui agli articoli 612-bis, 572, 259, 278, 290, 280-bis, comma 1, 325, 336, 337, 337-bis, 346, 349, comma 2, 353, 353-bis, 356, 363, 385, comma 2, 407, 415, 429, comma 1, 433, comma 1, 435, 437, comma 1, 441, 452, comma 1, numero 2), 461, 496, 500, 556, 564, comma 1, 588, comma 2, 589, comma 1, 615, 615-ter, comma 2, 640, comma 2, codice penale, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del codice penale, e per il delitto di finanziamento illecito ai partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195”.
1. 162. Molteni, Attaguile, Prataviera.

  Al comma 1, alla lettera 0a), sostituire il numero 2), con il seguente:
   2) sono aggiunte, in fine, le parole: e per i delitti di cui agli articoli 336, 337, 259, 278, 290, 280-bis, comma 1, 325, 336, 337, 337-bis, 346, 349, comma 2, 353, 353-bis, 356, 363, 385, comma 2, 407, 415, 429, comma 1, 433, comma 1, 435, 437, comma 1, 441, 452, comma 1, numero 2), 461, 496, 500, 556, 564, comma 1, 588, comma 2, 589, comma 1, 615, 615-ter, comma 2, 640, comma 2, codice penale, 12, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del codice penale, e per il delitto di finanziamento illecito ai partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195”.
1. 163. Molteni, Attaguile, Prataviera.

  Al comma 1, alla lettera 0a), sostituire il numero 2), con il seguente:
   2) sono aggiunte, in fine, le parole: e per i delitti di cui agli articoli 336, 337, 612-bis, 572, 336, 337, 588, comma 2, 589, comma 1, 615, 615-ter, comma 2, 640, comma 2, codice penale, 6, comma 3, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del codice penale, e per il delitto di finanziamento illecito ai partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195”.
1. 164. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Al comma 1, alla lettera 0a), sostituire il numero 2), con il seguente:
   2) sono aggiunte, in fine, le parole: e per i delitti di cui agli articoli 336, 337, 612-bis, 589, comma 1 e 640, comma 2, codice penale, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del codice penale, e per il delitto di finanziamento illecito ai partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195”.
1. 165. Molteni, Attaguile, Guidesi.

  Al comma 1, alla lettera 0a), sostituire il numero 2), con il seguente:
   2) sono aggiunte, in fine, le parole: e per i delitti di cui agli articoli 336, 337, 612-bis, 572, 588, comma 2, 589, comma 1, 640, comma 2, codice penale e per il delitto di finanziamento illecito ai partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195”.
1. 166. Molteni, Attaguile, Invernizzi.

  Al comma 1, alla lettera 0a), sostituire il numero 2), con il seguente:
   2) sono aggiunte, in fine, le parole: e per i delitti di cui agli articoli 336, 337, 588, comma 2, e 589, comma 1, e 640, comma 2, codice penale, per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del codice penale, e per il delitto di finanziamento illecito ai partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195”.
1. 167. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Al comma 1, alla lettera 0a), sostituire il numero 2), con il seguente:
   2) sono aggiunte, in fine, le parole: e per i delitti di cui agli articoli 336, 337, 572, 612-bis, codice penale e per il delitto di finanziamento illecito ai partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195”.
1. 168. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, alla lettera 0a), sostituire il numero 2), con il seguente:
   2) sono aggiunte, in fine, le parole: e per i delitti di cui agli articoli 589, comma 1, 640, comma 2, codice penale e per il delitto di finanziamento illecito ai partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195”.
1. 169. Molteni, Attaguile, Guidesi.

  Al comma 1, alla lettera 0a), sostituire il numero 2), con il seguente:
   2) sono aggiunte, in fine, le parole: e per i delitti di cui agli articoli 612-bis, 572, e per il delitto di finanziamento illecito ai partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195”.
1. 170. Molteni, Attaguile, Invernizzi.

  Al comma 1, alla lettera 0a), sostituire il numero 2), con il seguente:
   2) sono aggiunte, in fine, le parole: e per i delitti di cui agli articoli 612-bis, 572, codice penale e per il delitto di finanziamento illecito ai partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195”.
1. 171. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, alla lettera 0a), sostituire il numero 2), con il seguente:
   2) sono aggiunte, in fine, le parole: e per i delitti di cui agli articoli 612-bis codice penale e per il delitto di finanziamento illecito ai partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195”.
1. 172. Molteni, Attaguile, Fedriga.

   Al comma 1, sopprimere la lettera 0b).
1. 191. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1. 31. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire le parole: Il giudice con le seguenti: Il magistrato.
1. 221. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire la parola: dispone con la seguente: stabilisce.
1. 210. Turco.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire la parola: dispone con le seguenti: può disporre.
1. 218. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire la parola: dispone con la seguente: determina.
1. 203. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire la parola: dispone con la seguente: fissa.
1. 204. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire la parola: dispone con la seguente: individua.
1. 205. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire la parola: in modo con le seguenti: in guisa.
1. 206. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire la parola: in modo con la seguente: così.
1. 212. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire le parole: da assicurare comunque le prioritarie con le seguenti: tale da assicurare in ogni caso le.
1. 39. Molteni, Attaguile, Prataviera.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire le parole: da assicurare comunque le prioritarie con le seguenti: tale da assicurare sempre le.
1. 38. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire la parola: assicurare con la seguente: realizzare.
1. 213. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire la parola: assicurare con la seguente: soddisfare.
1. 215. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire la parola: assicurare con la seguente: garantire.
1. 216. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire la parola: assicurare con la seguente: proteggere.
1. 217. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», dopo la parola: assicurare aggiungere le seguenti: in ogni caso e.
1. 40. Molteni, Attaguile, Guidesi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire le parole da: comunque fino alla fine del capoverso con le seguenti: le esigenze di tutela della persona offesa dal reato ed in considerazione della tipologia di reato.
1. 214. Turco.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire le parole da: comunque fino alla fine del capoverso con le seguenti: le esigenze di tutela della persona offesa dal reato ed in modo da scongiurare il possibile reiterarsi del reato.
1. 211. Turco.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire la parola: comunque con le seguenti: in ogni caso.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso si tratti dei reati di cui agli articoli 423-bis, 572, 575, 583-bis, 589, comma 2, 612-bis, 624-bis, 625, del codice penale e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numeri 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, la detenzione è quella della custodia cautelare in carcere di cui all'articolo 285.
1. 72. Molteni, Attaguile, Prataviera.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire la parola: comunque con le seguenti: in ogni caso.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso si tratti dei reati di cui agli articoli 423-bis, 572, secondo comma, 575, 583-bis, 589, comma 2, 612-bis, terzo comma, 624-bis, 625, del codice penale e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numeri 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, la detenzione è quella della custodia cautelare in carcere di cui all'articolo 285.
1. 73. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire la parola: comunque con le seguenti: in ogni caso.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso si tratti dei reati di cui agli articoli 423-bis, 572, secondo comma, 575, 589, comma 2, 612-bis, terzo comma, 624-bis, del codice penale e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numeri 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, la detenzione è quella della custodia cautelare in carcere di cui all'articolo 285.
1. 76. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire la parola: comunque con le seguenti: in ogni caso.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso si tratti dei reati di cui agli articoli 572, secondo comma, 583-bis, 612-bis, terzo comma e 624-bis, del codice penale e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numeri 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, la detenzione è quella della custodia cautelare in carcere di cui all'articolo 285.
1. 77. Molteni, Attaguile, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire la parola: comunque con le seguenti: in ogni caso.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso si tratti dei reati di cui agli articoli, 572, secondo comma, 589, comma 2, 612-bis, terzo comma, del codice penale e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numeri 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, la detenzione è quella della custodia cautelare in carcere di cui all'articolo 285.
1. 74. Molteni, Attaguile, Prataviera.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire la parola: comunque con le seguenti: in ogni caso.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso si tratti dei reati di cui agli articoli 572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, del codice penale, la detenzione è quella della custodia cautelare in carcere di cui all'articolo 285.
1. 75. Molteni, Attaguile, Guidesi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire la parola: comunque con le seguenti: in ogni caso.
1. 208. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire la parola: comunque con la seguente: sempre.
1. 207. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire le parole: le prioritarie esigenze con le seguenti: i prioritari bisogni.
1. 220. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire le parole: le prioritarie con le seguenti: e precipuamente le.
1. 43. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire le parole: le prioritarie con le seguenti: e preminentemente le.
1. 42. Molteni, Attaguile, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire le parole: le prioritarie con le seguenti: e prioritariamente le.
1. 41. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire la parola: esigenze con la seguente: necessità.
1. 219. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire le parole: persona offesa dal reato con la seguente: vittima.
1. 209. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sopprimere le parole: dal reato.
1. 222. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire le parole: dal reato con le seguenti: dal delitto.
1. 223. Ferraresi.

  Al comma 1, alla lettera a-bis), premettere la seguente:
   0a-bis) all'articolo 386, comma 3, primo periodo, le parole: «al più presto» sono sostituite dalla seguente: «tempestivamente».
1. 240. Ferraresi.

  Al comma 1, alla lettera a-bis), premettere la seguente:
   0a-bis) all'articolo 386, comma 3, primo periodo, le parole: «al più presto» sono sostituite dalle seguenti: «in brevissimo termine».
1. 241. Ferraresi.

  Al comma 1, alla lettera a-bis), premettere la seguente:
   0a-bis)
all'articolo 386, comma 3, primo periodo, le parole: «ventiquattro ore» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei ore».
1. 242. Ferraresi.

  Al comma 1, alla lettera a-bis), premettere la seguente:
   0a-bis) all'articolo 386, comma 3, primo periodo, le parole: «ventiquattro ore» sono sostituite dalle seguenti: «trentatré ore».
1. 244. Ferraresi.

  Al comma 1, alla lettera a-bis), premettere la seguente:
   0a-bis
) all'articolo 386, comma 3, primo periodo, le parole: «ventiquattro ore» sono sostituite dalle seguenti: «trenta ore».
1. 243. Ferraresi.

  Al comma 1, alla lettera a-bis), premettere la seguente:
   0a-bis)
all'articolo 386, comma 3, secondo periodo, le parole: «il medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «lo stesso».
1. 224. Ferraresi.

  Al comma 1, alla lettera a-bis), premettere la seguente:
   0a-bis)
all'articolo 386, comma 3, secondo periodo, la parola: «trasmettono» è sostituita dalla seguente: «inviano».
1. 234. Ferraresi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a-bis).
1. 16. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Al comma 1, sostituire la lettera a-bis), con la seguente:
   a-bis)
all'articolo 386, comma 3, secondo periodo, le parole: «il relativo verbale» sono sostituite dalle seguenti: «il verbale di arresto o fermo, anche per via telematica,».
1. 248. Ferraresi.

  Al comma 1, sostituire la lettera a-bis), con la seguente:
   a-bis)
all'articolo 386, comma 3, secondo periodo, le parole: «il relativo verbale» sono sostituite dalle seguenti: «il verbale di arresto o fermo, anche in forma telematica,».
1. 249. Ferraresi.

  Al comma 1, sostituire la lettera a-bis), con la seguente:
   a-bis)
all'articolo 386, comma 3, secondo periodo, le parole: «il relativo verbale» sono sostituite dalle seguenti: «il verbale di arresto o fermo, anche in modalità telematica,».
1. 250. Ferraresi.

  Al comma 1, sostituire la lettera a-bis), con la seguente:
   a-bis)
all'articolo 386, comma 3, secondo periodo, la parola: «relativo» è sostituita dalla seguente: «corrispondente».
1. 247. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a-bis), sopprimere la parola: anche.
1. 20. Molteni, Attaguile, Guidesi.

  Al comma 1, lettera a-bis), sostituire le parole: anche per via telematica con le seguenti: in ogni caso a mezzo posta elettronica certificata.
1. 25. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera a-bis), sostituire le parole: anche per via telematica con le seguenti: a mezzo posta elettronica certificata.
1. 29. Molteni, Attaguile, Prataviera.

  Al comma 1, la lettera a-bis), sostituire le parole: anche per via telematica con le seguenti: sempre per via telematica o a mezzo posta elettronica certificata.
1. 23. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera a-bis), sostituire le parole: anche per via telematica con le seguenti: , oltre che per via telematica, a mezzo posta elettronica certificata.
1. 26. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Al comma 1, la lettera a-bis), dopo le parole: anche per via telematica aggiungere le seguenti: o a mezzo posta elettronica certificata.
1. 22. Molteni, Attaguile, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a-bis), sostituire le parole: anche per via telematica con le seguenti: in ogni caso per via telematica o a mezzo posta elettronica certificata.
1. 21. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Al comma 1, lettera a-bis), sostituire le parole: anche per via con le seguenti: eventualmente anche in forma.
1. 229. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a-bis), sostituire le parole: anche per via con le seguenti: eventualmente in forma.
1. 228. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a-bis), sostituire la parola: anche con le seguenti: in ogni caso.
1. 19. Molteni, Attaguile, Prataviera.

  Al comma 1, lettera a-bis), sostituire la parola: anche con la parola: solo.
1. 18. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera a-bis), sostituire le parole: per via telematica con le seguenti: tramite documento sottoscritto con firma digitale.
1. 231. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a-bis), sostituire le parole: per via telematica con le seguenti: a mezzo posta elettronica certificata.
1. 24. Molteni, Attaguile, Prataviera.

  Al comma 1, lettera a-bis), sostituire le parole: per via telematica con le seguenti: tramite posta elettronica certificata.
1. 230. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a-bis), sostituire le parole: per via con le seguenti: in modalità.
1. 226. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a-bis), sostituire le parole: per via con le seguenti: in forma.
1. 227. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a-bis), dopo le parole: via telematica aggiungere le seguenti: purché sia assicurata la certezza della provenienza di quanto inviato.
1. 225. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a-bis), dopo le parole: via telematica aggiungere le seguenti: o a mezzo posta elettronica certificata.
1. 27. Molteni, Attaguile, Invernizzi.

  Al comma 1, dopo la lettera a-bis), aggiungere la seguente:
   a-ter)
all'articolo 386, comma 3, secondo periodo, le parole: «salvo che» sono sostituite dalle seguenti: «eccetto che».
1. 236. Ferraresi.

  Al comma 1, dopo la lettera a-bis), aggiungere la seguente:
   a-ter)
all'articolo 386, comma 3, secondo periodo, le parole: «salvo che» sono sostituite dalle seguenti: «a meno che».
1. 246. Ferraresi.

  Al comma 1, dopo la lettera a-bis), aggiungere la seguente:
   a-ter)
all'articolo 386, comma 3, secondo periodo, le parole: «autorizzi una dilazione maggiore» sono sostituite dalle seguenti: «conceda una proroga».
1. 238. Ferraresi.

  Al comma 1, dopo la lettera a-bis), aggiungere la seguente:
   a-ter)
all'articolo 386, comma 3, secondo periodo, le parole: «autorizzi una dilazione» sono sostituite dalle seguenti: «conceda un termine».
1. 237. Ferraresi.

  Al comma 1, dopo la lettera a-bis), aggiungere la seguente:
   a-ter)
all'articolo 386, comma 3, secondo periodo, la parola: «maggiore» è soppressa.
1. 239. Ferraresi.

  Al comma 1, dopo la lettera a-bis), aggiungere la seguente:
   a-ter)
all'articolo 386, comma 3, secondo periodo, la parola: «maggiore» è sostituita dalla seguente: «ulteriore».
1. 245. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
1. 32. Molteni, Attaguile, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-bis», primo periodo, sostituire le parole: dei casi previsti con le seguenti: delle ipotesi previste.
1. 252. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-bis», primo periodo, dopo le parole: dal comma 9, lett. aggiungere le seguenti: a) e.
1. 10. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-bis», primo periodo, sostituire le parole: residua pena con le seguenti: rimanente pena.
1. 260. Turco.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-bis», primo periodo, sostituire le parole: residua pena con le seguenti: restante pena.
1. 261. Turco.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-bis», primo periodo, sostituire le parole: non supera i con le seguenti: non sia superiore ai.
1. 254. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-bis», primo periodo, sostituire le parole: trasmette gli atti con le seguenti: invia gli atti.
1. 266. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-bis», primo periodo, dopo la parola: trasmette aggiungere la seguente: tempestivamente.
1. 267. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-bis», primo periodo, dopo le parole: liberazione anticipata aggiungere le seguenti: nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
1. 115. Molteni, Attaguile, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-bis», secondo periodo, sopprimere le parole: senza ritardo.
1. 262. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-bis», secondo periodo, sostituire le parole: senza ritardo con le seguenti: entro 48 ore.
1. 253. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-bis», secondo periodo, sostituire le parole: senza ritardo con le seguenti: entro 72 ore.
1. 256. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-bis», secondo periodo, sostituire le parole: senza ritardo con le seguenti: tempestivamente.
1. 251. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-bis», terzo periodo, sostituire le parole: la presente disposizione non si applica nei confronti dei con le seguenti: dall'applicazione della presente disposizione sono esclusi i.
1. 263. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-bis», terzo periodo, sostituire le parole: la presente disposizione non si applica nei confronti dei con le seguenti: sono esclusi i.
1. 264. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere il capoverso «4-ter».
1. 33. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-ter», sostituire le parole: si trova in stato di con le seguenti: è stato sottoposto alla misura della.
1. 278. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-ter», sostituire le parole: i presupposti con le seguenti: le condizioni.
1. 269. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-ter», sostituire le parole: gli atti con le seguenti: i documenti.
1. 270. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-ter», sostituire le parole: senza ritardo con le seguenti: entro 48 ore.
1. 274. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-ter», sostituire le parole: senza ritardo con le seguenti: entro 72 ore.
1. 275. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-ter», sostituire le parole: senza ritardo con le seguenti: tempestivamente.
1. 276. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-ter», sostituire le parole: per la con le seguenti: al fine della.
1. 272. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere il capoverso «4-quater».
1. 34. Molteni, Attaguile, Prataviera.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-quater», sostituire le parole: nei casi previsti con le seguenti: nelle ipotesi previste.
1. 282. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-quater», sostituire le parole: previsti dai con le seguenti: di cui ai.
1. 283. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-quater», sostituire le parole: dopo la con le seguenti: sulla base della.
1. 281. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-quater», sostituire le parole: dopo la con le seguenti: successivamente alla.
1. 279. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-quater», sostituire le parole: dopo la con le seguenti: in seguito alla.
1. 280. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-quater», dopo le parole: la decisione aggiungere le seguenti: sulla liberazione anticipata.
1. 284. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
*1. 11. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
*1. 35. Molteni, Attaguile, Guidesi.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: due anni e un mese.
1. 78. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: due anni e due mesi.
1. 80. Molteni, Attaguile, Prataviera.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: due anni e tre mesi.
1. 81. Molteni, Attaguile, Guidesi, Fedriga.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: due anni e quattro mesi.
1. 83. Molteni, Attaguile, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: due anni e cinque mesi.
1. 84. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: due anni e sei mesi.
1. 85. Molteni, Attaguile, Prataviera.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: due anni e sette mesi.
1. 86. Molteni, Attaguile, Guidesi.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: due anni e otto mesi.
1. 87. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: due anni e nove mesi.
1. 88. Molteni, Attaguile, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: due anni e dieci mesi.
1. 89. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: due anni e undici mesi.
1. 90. Molteni, Attaguile, Prataviera.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: tre anni.
1. 91. Molteni, Attaguile, Guidesi.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: tre anni e un mese.
1. 92. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: tre anni e due mesi.
1. 93. Molteni, Attaguile, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: tre anni e tre mesi.
1. 94. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: tre anni e quattro mesi.
1. 95. Molteni, Attaguile, Prataviera.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: tre anni e cinque mesi.
1. 96. Molteni, Attaguile, Guidesi.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: tre anni e sei mesi.
1. 97. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: tre anni e sette mesi.
1. 98. Molteni, Attaguile, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: tre anni e otto mesi.
1. 99. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: tre anni e nove mesi.
1. 100. Molteni, Attaguile, Prataviera.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: tre anni e dieci mesi.
1. 101. Molteni, Attaguile, Guidesi.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: tre anni e undici mesi.
1. 102. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: nei casi previsti con le seguenti: nelle ipotesi previste.
1. 287. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sopprimere la lettera a).
1. 36. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire la lettera a) con la seguente:

  a) la lettera a), è sostituita dalla seguente:
   “a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis, 388, 388-ter, 420, 424, 474, 478, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640, del codice penale, 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 280-bis, 283, 289, 304, 336, 337, 343, 353, 356, 368, primo comma, 372, 373, 374-bis, 414, 423-bis, 429, primo comma, 431, primo comma, 432, 433, 434, primo comma, 435, 476, primo comma, 556, 564, 572, primo comma, 588, secondo comma, 624-bis, commi 1 e 2, 635-quater, 648, secondo comma, 583-bis, 575, 589, comma 2, del codice penale, 6, comma 3, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 2, comma 1, 3, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 274, e 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numeri 11-ter) e 11-quater), del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
1. 110. Molteni, Attaguile, Guidesi.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire la lettera a) con la seguente:

  a) la lettera a), è sostituita dalla seguente:
   “a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 316, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 614, 624, 633, 640, del codice penale, 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 280-bis, 283, 289, 304, 336, 337, 343, 353, 356, 368, primo comma, 372, 373, 374-bis, 414, 423-bis, 429, primo comma, 431, primo comma, 432, 433, 434, primo comma, 435, 476, primo comma, 556, 564, 572, primo comma, 588, secondo comma, 624-bis, commi 1 e 2, 635-quater, 648, secondo comma, 583-bis, 575, 589, comma 2, codice penale, 6, comma 3, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 2, comma 1, 3, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 274 e 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numeri 11-ter) e 11-quater), del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
1. 111. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire la lettera a) con la seguente:

  a) la lettera a), è sostituita dalla seguente:
   a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis, 388, 388-ter, 420, 424, 474, 478, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640 codice penale, 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 423-bis, 572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, 624-bis, 625, 583-bis, 575, 589, comma 2, del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numeri 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
1. 112. Molteni, Attaguile, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire la lettera a) con la seguente:

  a) la lettera a), è sostituita dalla seguente:
   “a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, del codice penale, 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 423-bis, 572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, 624-bis, 625, del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numeri 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
1. 113. Molteni, Attaguile, Guidesi.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire la lettera a) con la seguente:

  a) la lettera a), è sostituita dalla seguente:
   “a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 423-bis, 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma, 624-bis, 625, 583-bis, 575, 589, comma 2, del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numeri 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
1. 114. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire la lettera a) con la seguente:

  a) la lettera a), è sostituita dalla seguente:
   “a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 423-bis, 572, secondo comma, 583-bis, 575, 589, comma 2, 612-bis, terzo comma, 624-bis, 625, del codice penale e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numeri 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
1. 109. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), lettera a), sostituire le parole: 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma con le seguenti: 423-bis, 572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma.
1. 12. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), lettera a), sostituire le parole: , secondo comma, e 612-bis, terzo comma, con le seguenti: e 612-bis.
1. 13. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).
1. 37. Molteni, Attaguile, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: determinata ai sensi del con le seguenti: computata in base al.
1. 290. Ferraresi.

ART. 1-bis.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 1-ter. (Modifica al codice penale). – 1. All'articolo 316-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».
1-bis. 0100. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 1-ter. (Modifica al codice penale). – 1. All'articolo 346-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».
1-bis. 0101. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

  Art. 1-ter.
(Modifica al codice civile).

  1. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 2622. – (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori). – Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nel rendiconto finanziario, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, compiono atti idonei a cagionare un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti con la reclusione da tre a sette anni.
  La pena è della reclusione da cinque a dieci anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai soci, ai creditori, ai risparmiatori ovvero alla società.
  La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
  Nei casi previsti dal presente articolo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate, oltre alla pena detentiva, la multa da euro 50.000 a euro 300.000 ovvero fino alla metà dell'ammontare del danno cagionato e l'interdizione da quattro a dieci anni dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale o dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.
  La pena è della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 20.000 se il fatto è di particolare tenuità».
1-bis. 0102. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
*2. 100. Cirielli.

  Sopprimerlo.
*2. 245. Molteni, Attaguile, Guidesi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
2. 20. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4-ter, primo periodo, sopprimere le parole: di norma.
2. 300. Turco.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4-ter, primo periodo, sostituire le parole: di norma con le seguenti: di regola.
2. 200. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4-ter, primo periodo, dopo le parole: di norma aggiungere le seguenti: previa opportuna valutazione di merito.
2. 201. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4-ter, primo periodo, dopo le parole: di norma aggiungere le seguenti: su loro specifica richiesta volontaria.
2. 210. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4-ter, primo periodo, sostituire le parole: possono essere con le seguenti: sono.
2. 203. Turco.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4-ter, primo periodo, sostituire le parole: essere assegnati con le seguenti: essere indirizzati.
2. 204. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4-ter, primo periodo, sopprimere le parole: volontario e.
2. 211. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4-ter, primo periodo, sostituire le parole: e gratuito con la seguente: formativo.
2. 212. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4-ter, primo periodo, dopo le parole: e gratuito aggiungere le seguenti: e per un periodo di tempo anche determinato a discrezione del giudice.
2. 213. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4-ter, primo periodo, sostituire le parole: tenendo conto con le seguenti: tenuto conto.
2. 205. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4-ter, primo periodo, sostituire le parole: specifiche professionalità con le seguenti: specifiche competenze.
2. 206. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4-ter, primo periodo, sopprimere le parole: e attitudini lavorative.
2. 208. Turco.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4-ter, primo periodo, sostituire le parole: attitudini lavorative con le seguenti: inclinazioni lavorative.
2. 207. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4-ter, primo periodo, dopo le parole: attitudini lavorative aggiungere le seguenti: nonché della possibilità di reiterazione del reato.
2. 209. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4-ter, primo periodo, sopprimere le parole: in favore della collettività.
2. 214. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4-ter, primo periodo, sostituire le parole: in favore con le seguenti: a beneficio.
2. 215. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4-ter, primo periodo, sopprimere le parole: le province.
2. 216. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4-ter, primo periodo, dopo le parole: le comunità montane aggiungere le seguenti: le comunità isolane e di arcipelago.
2. 221. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4-ter, primo periodo, sopprimere le parole: le unioni di comuni.
2. 219. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4-ter, primo periodo, dopo le parole: le unioni di comuni aggiungere le seguenti: le aree e le città metropolitane.
2. 220. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4-ter, primo periodo, dopo la parola: organizzazioni aggiungere le seguenti: del terzo settore.
2. 223. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4-ter, primo periodo, sopprimere le parole da: anche internazionali fino alla fine del periodo.
2. 224. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4-ter, primo periodo, sostituire le parole: di volontariato con le seguenti: ovvero presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
2. 26. Molteni, Attaguile, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4-ter, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o società in house.
2. 201. Turco.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4-ter, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: solo su richiesta dell'imputato e solo se chi ha commesso il reato non sia incapace di intendere e di volere.
2. 227. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4-ter, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: solo su richiesta dell'imputato e solo se non vi è pericolo di reiterazione del reato.
2. 226. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4-ter, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: solo su richiesta dell'imputato.
2. 225. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4-ter, quarto periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 416-bis del codice penale aggiungere le seguenti: e di cui all'articolo 4-bis.
2. 11. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4-ter, quarto periodo, sostituire la parola: ovvero con le seguenti: e nel contempo.
2. 228. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4-ter, quarto periodo, sostituire la parola: ovvero con le seguenti: oppure in via alternativa.
2. 229. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4-ter, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Le attività di cui al presente comma sono prestate sotto la supervisione di personale dedicato e devono essere oggetto di apposita relazione periodica.
2. 231. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4-ter, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Le attività di cui al presente comma sono prestate sotto la supervisione di personale dedicato.
2. 230. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4-ter, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nei limiti e alle condizioni di cui al comma 1, e all'articolo 58-quater, commi 1 e 2 della presente legge.
2. 27. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4-ter, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nei limiti e alle condizioni di cui al comma 1.
2. 25. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a-bis).
*2. 8. Cirielli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a-bis).
*2. 12. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a-bis).
*2. 21. Molteni, Attaguile, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a-bis), sostituire la parola: trenta con la seguente: venticinque.
2. 233. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a-bis), sostituire la parola: cento con la seguente: settanta.
2. 237. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a-bis), sostituire la parola: cento con la seguente: ottanta.
2. 234. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a-bis), sostituire la parola: cento con la seguente: ottantacinque.
2. 235. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a-bis), sostituire la parola: cento con la seguente: novanta.
2. 236. Ferraresi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a-ter)
*2. 22. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a-ter)
*2. 101. Cirielli.

  Al comma 1, lettera a-ter), sopprimere il capoverso lettera a).
2. 246. Molteni, Attaguile, Prataviera.

  Al comma 1, lettera a-ter), sopprimere il capoverso lettera b).
2. 24. Molteni, Attaguile, Guidesi.

  Al comma 1, lettera a-ter), capoverso lettera b) sostituire le parole: un quarto con le seguenti: un terzo.
2. 238. Ferraresi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
2. 102. Cirielli.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 1) e 2).
2. 103. Cirielli.

  Al comma 1, lettera b), al numero 1), premettere il seguente:
   01) il comma 01 è soppresso.
2. 13. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), al numero 1), premettere il seguente:
   
01) al comma 1, lettera d) la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «sessantacinque».
2. 14. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), al numero 1), premettere il seguente:
  
01) Al comma 1, lettera e) la parola: «ventuno» è sostituita dalla seguente: «diciotto».
2. 15. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).
*2. 28. Molteni, Attaguile, Prataviera.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).
*2. 9. Cirielli.

  Al comma 1, lettera b), numero 3, capoverso 1-quater, primo periodo, sopprimere le parole: in relazione al luogo di esecuzione.
2. 16. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), numero 3, capoverso 1-quater, secondo periodo, sostituire le parole: nei casi in cui vi sia con le seguenti: qualora sia accertata con mezzi idonei la possibilità di.
2. 239. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), numero 3, capoverso 1-quater, secondo periodo, sostituire le parole: nei casi in cui vi sia con le seguenti: qualora sia accertata la possibilità di.
2. 240. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), numero 3, capoverso 1-quater, secondo periodo, sopprimere la parola: 01.
2. 17. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), numero 3, capoverso 1-quater, secondo periodo, dopo le parole: può disporre aggiungere le seguenti: tempestivamente.
2. 242. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), numero 3, capoverso 1-quater, secondo periodo, dopo le parole: può disporre aggiungere le seguenti: entro dieci giorni.
2. 243. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), numero 3, capoverso 1-quater, secondo periodo, dopo le parole: può disporre aggiungere le seguenti: entro quindici giorni.
2. 244. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), numero 3, capoverso 1-quater, secondo periodo, dopo le parole: può disporre aggiungere le seguenti: in tempi rapidi.
2. 241. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).
*2. 29. Molteni, Attaguile, Guidesi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).
*2. 10. Cirielli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
2. 104. Cirielli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
2. 105. Cirielli.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
*3. 4. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Sopprimerlo.
*3. 3. Cirielli.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-ter, sostituire le parole: nell'ipotesi con le seguenti: in caso.
3. 126. Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-ter, sopprimere le parole: per una sola volta.
3. 127. Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-ter, sostituire le parole: tossicodipendente o con le seguenti: tossicodipendente e.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole: dipendenza o con le seguenti: dipendenza e.
3. 128. Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-ter, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: abituale.
3. 130. Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-ter, sopprimere le parole: stupefacenti o.
3. 132. Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-ter, sostituire le parole: in relazione con le seguenti: in riferimento.
3. 120. Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-ter, sostituire le parole: propria condizione con le seguenti: personale condizione.
3. 121. Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-ter, sostituire la parola: infligga con le seguenti: abbia inflitto.
3. 124. Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-ter, sostituire le parole: non superiore con la seguente: superiore.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere le parole da: salvo che si tratti fino alla fine del capoverso.
3. 133. Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-ter, sostituire le parole: ad un anno con le seguenti: a un mese.
3. 143. Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-ter, sostituire le parole: ad un anno con le seguenti: a due mesi.
3. 137. Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-ter, sostituire le parole: ad un anno con le seguenti: a quattro mesi.
3. 135. Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-ter, sostituire le parole: ad un anno con le seguenti: a cinque mesi.
3. 136. Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-ter, sostituire le parole: ad un anno con le seguenti: a sei mesi.
3. 134. Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-ter, sostituire le parole: ad un anno con le seguenti: a sette mesi.
3. 138. Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-ter, sostituire le parole: ad un anno con le seguenti: a otto mesi.
3. 139. Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-ter, sostituire le parole: ad un anno con le seguenti: a nove mesi.
3. 140. Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-ter, sostituire le parole: ad un anno con le seguenti: a dieci mesi.
3. 141. Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-ter, sostituire le parole: ad un anno con le seguenti: a undici mesi.
3. 142. Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-ter, sostituire le parole: reato contro la persona con le seguenti: delitto contro la persona.
3. 131. Turco.

ART. 3-bis.

  Sopprimerlo.
3-bis. 19. Molteni, Attaguile, Invernizzi.

  Sopprimere il comma 1.
3-bis. 200. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, sostituire le parole: si applicano con le seguenti: sono applicati.
3-bis. 167. Turco.

  Al comma 1, sostituire la parola: diciotto con la seguente: quarantotto.

  Conseguentemente, al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 3, sostituire la parola: diciotto con la seguente: quarantotto.
3-bis. 26. Molteni, Attaguile, Prataviera.

  Al comma 1, sostituire la parola: diciotto con la seguente: quarantotto.

  Conseguentemente, al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 3, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: quarantotto.
3-bis. 28. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Al comma 1, sostituire la parola: diciotto con la seguente: trentasei.

  Conseguentemente, al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 3, sostituire la parola: diciotto con la seguente: trentasei.
3-bis. 25. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, sostituire la parola: diciotto con la seguente: trentasei.
3-bis. 168. Turco.

  Al comma 1, sostituire la parola: diciotto con la seguente: sei.
3-bis. 1. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, sostituire la parola: diciotto con la seguente: sette.
3-bis. 114. Turco.

  Al comma 1, sostituire la parola: diciotto con la seguente: otto.
3-bis. 115. Turco.

  Al comma 1, sostituire la parola: diciotto con la seguente: nove.
3-bis. 116. Turco.

  Al comma 1, sostituire la parola: diciotto con la seguente: dieci.
3-bis. 117. Turco.

  Al comma 1, sostituire la parola: diciotto con la seguente: undici.
3-bis. 118. Turco.

  Al comma 1, sostituire la parola: diciotto con la seguente: ventiquattro.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo comma 1, sopprimere le parole:
di ventiquattro mesi.
   b) al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 3:
    1) sostituire la parola: diciotto con la seguente: ventiquattro;
    2) sopprimere le parole: di ventiquattro mesi.
3-bis. 24. Molteni, Attaguile, Invernizzi.

  Al comma 1, sostituire la parola: diciotto con la seguente: dodici.
3-bis. 119. Turco.

  Al comma 1, sostituire la parola: diciotto con la seguente: tredici.
3-bis. 120. Turco.

  Al comma 1, sostituire la parola: diciotto con la seguente: quattordici.
3-bis. 121. Turco.

  Al comma 1, sostituire la parola: diciotto con la seguente: quindici.
3-bis. 122. Turco.

  Al comma 1, sostituire la parola: diciotto con la seguente: sedici.
3-bis. 123. Turco.

  Al comma 1, sostituire la parola: diciotto con la seguente: diciassette.
3-bis. 124. Turco.

  Al comma 1, ovunque ricorra, dopo le parole: per i detenuti ed internati aggiungere le seguenti: e loro coniugi.
3-bis. 166. Turco.

  Al comma 1, sopprimere le parole: di ventiquattro mesi.
3-bis. 136. Turco.

  Al comma 1, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: settantadue.
3-bis. 169. Turco.

  Al comma 1, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: sette.
3-bis. 125. Turco.

  Al comma 1, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: otto.
3-bis. 126. Turco.

  Al comma 1, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: nove.
3-bis. 127. Turco.

  Al comma 1, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: dieci.
3-bis. 128. Turco.

  Al comma 1, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: undici.
3-bis. 129. Turco.

  Al comma 1, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: trentasei.

  Conseguentemente al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 3, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: trentasei.
3-bis. 27. Molteni, Attaguile, Guidesi

  Al comma 1, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: dodici.
3-bis. 2. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: tredici.
3-bis. 131. Turco.

  Al comma 1, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: quattordici.
3-bis. 132. Turco.

  Al comma 1, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: quindici.
3-bis. 133. Turco.

  Al comma 1, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: sedici.
3-bis. 134. Turco.

  Al comma 1, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: diciassette.
3-bis. 135. Turco.

  Al comma 1, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: diciannove.
3-bis. 137. Turco.

  Al comma 1, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: venti.
3-bis. 138. Turco.

  Al comma 1, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: ventuno.
3-bis. 139. Turco.

  Al comma 1, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: ventidue.
3-bis. 140. Turco.

  Al comma 1, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: ventitré.
3-bis. 141. Turco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le agevolazioni di cui al comma all'articolo 4, comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381, ultimo periodo, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, non si applicano in caso di recidiva.
3-bis. 101. Turco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Ministero della giustizia, con cadenza annuale, attraverso apposito decreto, valuta il corretto operato delle cooperative sociali di cui all'articolo 4, comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381, disponendone, ove ne ricorrano i presupposti, la cancellazione dall'albo.
3-bis. 102. Turco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le cooperative sociali di cui all'articolo 4, comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381, nella scelta dei soci lavoratori, devono preferire i lavoratori più giovani.
3-bis. 103. Turco.

  Sopprimere il comma 2.
3-bis. 21. Molteni, Attaguile, Prataviera.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
3-bis. 22. Molteni, Attaguile, Guidesi.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, sostituire le parole: Alle imprese con le seguenti: Alle società di persone, alle società di capitali e alle cooperative sociali.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2 sostituire le parole: Alle imprese con le seguenti: Alle società di persone, alle società di capitali e alle cooperative sociali.
3-bis. 18. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, sostituire le parole: Alle imprese con le seguenti: Alle società di persone, alle società di capitali e alle cooperative sociali.
3-bis. 8. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, sostituire le parole: Alle imprese con le seguenti: Alle società di capitali e alle cooperative sociali.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, sostituire le parole: Alle

imprese con le seguenti: Alle società di capitali e alle cooperative sociali.
3-bis. 15. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, sostituire le parole: Alle imprese con le seguenti: Alle società di capitali e alle cooperative sociali.
3-bis. 5. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, sostituire le parole: Alle imprese con le seguenti: Alle cooperative sociali.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, sostituire le parole: Alle imprese con le seguenti: Alle cooperative sociali.
3-bis. 17. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, sostituire le parole: Alle imprese con le seguenti: Alle cooperative sociali.
3-bis. 7. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, sostituire le parole: Alle imprese con le seguenti: Alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, sostituire le parole: Alle imprese con le seguenti: Alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
3-bis. 16. Molteni, Attaguile, Prataviera.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, sostituire le parole: Alle imprese con le seguenti: Alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
3-bis. 6. Molteni, Attaguile, Prataviera.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, dopo la parola: imprese aggiungere le seguenti: e associazioni onlus.
3-bis. 164. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, dopo la parola: imprese aggiungere le seguenti: e artigiani.
3-bis. 165. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, dopo le parole: che assumono aggiungere le seguenti:, anche in collaborazione con i centri per l'impiego,
3-bis. 181. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, dopo le parole: che assumono aggiungere le seguenti: , fatti salvi i protocolli d'intesa tra le regioni e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
3-bis. 179. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, sostituire le parole: ai trenta giorni con le seguenti: a un anno.
3-bis. 108. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, sostituire le parole: ai trenta giorni con le seguenti: ai sei mesi.
3-bis. 109. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, sostituire le parole: ai trenta giorni con le seguenti: ai sessanta giorni.
3-bis. 171. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, sopprimere le parole:, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti,
3-bis. 106. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, sopprimere la parola: effettivamente.
3-bis. 178. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, sostituire la parola: massima con la seguente: minima.
3-bis. 174. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, sostituire la parola: settecento con la seguente: cento.
3-bis. 148. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, sostituire la parola: settecento con la seguente: duecento.
3-bis. 147. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, sostituire la parola: settecento con la seguente: trecento.
3-bis. 3. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, sostituire la parola: settecento con la seguente: trecentocinquanta.
3-bis. 146. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, sostituire la parola: settecento con la seguente: quattrocento.
3-bis. 145. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, sostituire la parola: settecento con la seguente: cinquecento.
3-bis. 144. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, sostituire la parola: settecento con la seguente: seicento.
3-bis. 143. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, sostituire la parola: settecento con la seguente: ottocento.
3-bis. 172. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La formazione di cui al precedente periodo è intesa come formazione sia specifica, che ricorrente che continua, e ricomprende anche la possibilità di proporre e sperimentare strumenti propedeutici all'impiego, quali stages e tirocini, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, che regolamenta i tirocini formativi e di orientamento, nonché percorsi individualizzati e mirati, frutto delle esperienze più avanzate in taluni ambiti regionali.
3-bis. 182. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 2, sostituire le parole: Alle imprese con le seguenti: Alle società di persone, alle società di capitali e alle cooperative sociali.
3-bis. 13. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 2, sostituire le parole: Alle imprese con le seguenti: Alle società di capitali e alle cooperative sociali.
3-bis. 10. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 2, sostituire le parole: Alle imprese con le seguenti: Alle cooperative sociali.
3-bis. 12. Molteni, Attaguile, Guidesi, Invernizzi.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 2, sostituire le parole: Alle imprese con le seguenti: Alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
3-bis. 11. Molteni, Attaguile, Prataviera.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 2, sostituire le parole: ai trenta giorni con le seguenti: a un anno.
3-bis. 110. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 2, sostituire le parole: ai trenta giorni con le seguenti: ai sei mesi.
3-bis. 111. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 2, dopo le parole: detenuti semiliberi aggiungere le seguenti: anche internati.
3-bis. 173. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 2, sopprimere le parole: , o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti,.
3-bis. 107. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 2, sostituire la parola: trecentocinquanta con la seguente: cento.
3-bis. 153. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 2, sostituire la parola: trecentocinquanta con la seguente: centocinquanta.
3-bis. 152. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 2, sostituire la parola: trecentocinquanta con la seguente: duecento.
3-bis. 151. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 2, sostituire la parola: trecentocinquanta con la seguente: duecentocinquanta.
3-bis. 150. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 2, sostituire la parola: trecentocinquanta con la seguente: trecento.
3-bis. 149. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 3, sostituire la parola: diciotto con la seguente: sette.
3-bis. 156. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 3, sostituire la parola: diciotto con la seguente: otto.
3-bis. 157. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 3, sostituire la parola: diciotto con la seguente: nove.
3-bis. 154. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 3, sostituire la parola: diciotto con la seguente: dieci.
3-bis. 158. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 3, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: sette.
3-bis. 159. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 3, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: otto.
3-bis. 160. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 3, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: nove.
3-bis. 161. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 3, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: dieci.
3-bis. 162. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 3, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: undici.
3-bis. 163. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 3, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: dodici.
3-bis. 155. Turco.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le assunzioni di cui al presente articolo sono privilegiati i lavoratori più giovani.
3-bis. 105. Turco.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
*3-bis. 23. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
*3-bis. 175. Turco.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole e le parole: «sulla base delle risorse» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti delle risorse».
3-bis. 176. Turco.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: nei limiti delle risorse aggiungere le seguenti: e nel rispetto dei protocolli d'intesa tra le regioni e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3-bis. 180. Turco.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 381, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «cinquanta».
3-bis. 113. Turco.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, le parole: «anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione» sono abrogate.
3-bis. 112. Turco.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Dopo due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, attraverso apposito decreto, valuta l'effettiva efficacia della stessa in termini di reinserimento sociale dell'ex detenuto, eventualmente disponendone la disapplicazione.
3-bis. 104. Turco.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
4. 10. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Sopprimerlo.
4. 400. Molteni, Attaguile, Prataviera.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 4. – (Soppressione del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie) – 1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, è soppresso il Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie. Con la medesima decorrenza, le risorse umane, strumentali a finanziarie, nonché i poteri esercitati dal predetto commissario straordinario sono attribuiti al Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e successive modificazioni.
4. 5. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1 premettere il seguente:
  01. All'articolo 17 del decreto-legge 29 dicembre 2011 n.216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il comma 2 è abrogato. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria assume le funzioni di Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012 ed i compiti ad esso attribuiti dalla legislazione vigente.
4. 6. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Sopprimere i commi 1 e 2.
4. 57. Molteni, Attaguile, Guidesi.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2016.
4. 56. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2015.
4. 55. Molteni, Attaguile, Invernizzi.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: i seguenti ulteriori compiti con le seguenti: le seguenti ulteriori funzioni.
4. 201. Turco.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*4. 20. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*4. 58. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**4. 21. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**4. 59. Molteni, Attaguile, Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b-bis).
*4. 22. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b-bis).
*4. 60. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera b-bis), sostituire la parola: individuati con la seguente: stabiliti.
4. 202. Turco.

  Al comma 1, lettera b-bis), sostituire la parola: idonee con la seguente: adatte.
4. 203. Turco.

  Al comma 1, lettera b-bis), sopprimere le parole: differenziati su base regionale.
4. 207. Turco.

  Al comma 1, lettera b-bis), dopo le parole: su base aggiungere la seguente: almeno.
4. 205. Turco.

  Al comma 1, lettera b-bis), dopo le parole: su base regionale aggiungere le seguenti o provinciale.
4. 204. Turco.

  Al comma 1, lettera b-bis), sostituire la parola: indispensabili con la seguente: necessari.
4. 216. Turco.

  Al comma 1, lettera b-bis), sopprimere la parola: futuro.
4. 217. Turco.

  Al comma 1, lettera b-bis), sopprimere la parola: sociale.
4. 218. Turco.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
**4. 23. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
**4. 61. Molteni, Attaguile, Prataviera.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi, con le seguenti: adeguamento funzionale degli istituti penitenziari e la realizzazione di alloggi.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera e), sostituire le parole: al fine della realizzazione di con le seguenti: al fine della destinazione a.
4. 7. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: nuovi istituti penitenziari con le
seguenti
: un nuovo istituto penitenziario con la capienza di almeno 500 posti detenuti ubicato nella regione Campania.
4. 35. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*4. 24. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*4. 62. Molteni, Attaguile, Guidesi.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: costituzione di diritti reali fino alla fine della lettera.
4. 11. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: e forme di partenariato pubblico-privato fino alla fine della lettera.
4. 12. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: uno o più.
4. 219. Turco.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
*4. 25. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
*4. 63. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: alla costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi.
4. 13. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: anche secondo le modalità di cui alla lettera d);.
4. 14. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere la parola: anche
4. 209. Turco.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
*4. 26. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
*4. 64. Molteni, Attaguile, Invernizzi.

  Sopprimere il comma 2.
**4. 27. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Sopprimere il comma 2.
**4. 65. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 2, sostituire le parole: d'intesa con con la seguente: sentita.
4. 37. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , tranne che per manutenzione ordinaria e straordinaria; in tali ultimi casi gli atti sono adottati d'intesa con il D.A.P.
4. 36. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Sopprimere il comma 3.
*4. 28. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Sopprimere il comma 3.
*4. 66. Molteni, Attaguile, Prataviera.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e presenta il piano delle attività per il mese successivo.
4. 221. Turco.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e presenta il piano delle attività per il bimestre successivo.
4. 223. Turco.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e presenta il piano delle attività per il trimestre successivo.
4. 220. Turco.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e presenta il piano delle attività per il quadrimestre successivo.
4. 222. Turco.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e presenta il piano delle attività per il semestre successivo.
4. 225. Turco.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e presenta il piano delle attività per l'anno successivo.
4. 224. Turco.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: trimestralmente con la seguente: ove necessario.
4. 214. Turco.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: trimestralmente con la seguente: annualmente.
4. 213. Turco.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: trimestralmente con la seguente: semestralmente.
4. 215. Turco.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: trimestralmente con la seguente: mensilmente.
4. 210. Turco.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: trimestralmente con le seguenti: ogni quattro mesi.
4. 211. Turco

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: trimestralmente con le seguenti: ogni due mesi.
4. 212. Turco.

  Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: trasmette con le seguenti: è tenuto a trasmettere.
4. 227. Turco.

  Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: semestralmente con le seguenti: ogni undici mesi.
4. 46. Molteni, Attaguile.

  Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: semestralmente con le seguenti: ogni mese.
4. 401. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: semestralmente con le seguenti: ogni mese e quindici giorni.
4. 402. Molteni, Attaguile, Invernizzi.

  Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: semestralmente con le seguenti: ogni mese e venti giorni.
4. 403. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: semestralmente con le seguenti: ogni dieci mesi.
4. 45. Molteni, Attaguile.

  Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: semestralmente con le seguenti: ogni due mesi.
4. 404. Molteni, Attaguile, Prataviera.

  Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: semestralmente con le seguenti: ogni due mesi e dieci giorni.
4. 405. Molteni, Attaguile, Guidesi.

  Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: semestralmente con le seguenti: ogni due mesi e venti giorni.
4. 406. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: semestralmente con le seguenti: ogni nove mesi.
4. 44. Molteni, Attaguile.

  Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: semestralmente con le seguenti: trimestralmente.
*4. 40. Molteni, Attaguile, Invernizzi.

  Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: semestralmente con le seguenti: trimestralmente.
*4. 15. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: semestralmente con le seguenti: ogni tre mesi e dieci giorni.
4. 407. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: semestralmente con le seguenti: ogni tre mesi e venti giorni.
4. 408. Molteni, Attaguile, Prataviera.

  Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: semestralmente con le seguenti: ogni otto mesi.
4. 43. Molteni, Attaguile.

  Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: semestralmente con le seguenti: ogni quattro mesi e dieci giorni.
4. 409. Molteni, Attaguile, Guidesi.

  Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: semestralmente con le seguenti: ogni quattro mesi e venti giorni.
4. 410. Molteni, Attaguile, Invernizzi.

  Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: semestralmente con le seguenti: ogni sette mesi.
4. 42. Molteni, Attaguile.

  Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: semestralmente con le seguenti: ogni cinque mesi e dieci giorni.
4. 411. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: semestralmente con le seguenti: ogni cinque mesi e venti giorni.
4. 412. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Al comma 3, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e annualmente una relazione sulle attività programmate per l'anno successivo.
4. 226. Turco.

  Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo, con il seguente: La relazione sulla attività svolta deve essere trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari entro il 30 dicembre di ogni anno.
4. 229. Turco.

  Al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: In sede di prima applicazione

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere la parola: 2013.
4. 208. Turco.

  Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 15 settembre 2013.
4. 50. Molteni, Attaguile, Guidesi.

  Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 30 settembre 2013.
4. 47. Molteni, Attaguile, Invernizzi.

  Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 15 ottobre 2013.
4. 51. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 31 ottobre 2013.
4. 48. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 15 novembre 2013.
4. 52. Molteni, Attaguile, Invernizzi.

  Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 30 novembre 2013.
4. 49. Molteni, Attaguile, Prataviera.

  Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 15 dicembre 2013.
4. 53. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 3, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: Il commissario straordinario, entro il 15 ottobre di ogni anno, predispone e trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione programmatica sulle attività da svolgere nell'anno successivo
4. 228. Turco.

  Sopprimere il comma 4.
*4. 29. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Sopprimere il comma 4.
*4. 67. Molteni, Attaguile, Guidesi.

  Sopprimere il comma 5.
**4. 30. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Sopprimere il comma 5.
**4. 68. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Sopprimere il comma 6.
*4. 31. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Sopprimere il comma 6.
*4. 69. Molteni, Attaguile, Invernizzi.

  Al comma 6, sostituire le parole da: sono attribuiti fino alla fine del comma, con le seguenti: non sono attribuiti i poteri derogatori di cui alle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri nn. 3861/2010 e 3995/2012, al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, all'articolo 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127.
4. 18. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Sopprimere il comma 7.
*4. 32. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Sopprimere il comma 7.
*4. 70. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.
4. 9. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: il medesimo Commissario non è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato.
4. 19. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Sopprimere il comma 8.
*4. 33. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Sopprimere il comma 8.
*4. 71. Molteni, Attaguile, Prataviera.

  Sopprimere il comma 9.
**4. 34. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Sopprimere il comma 9.
**4. 72. Molteni, Attaguile, Guidesi.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  10. Le risorse finanziarie destinate al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria sono vincolate per le funzioni e le attività del medesimo Dipartimento e non possono essere utilizzate per il finanziamento della struttura amministrativa del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie.
4. 38. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

ART. 5.

  Sopprimerlo
5. 100. Cirielli.

  Al comma 1, sostituire la parola: contenuta con la seguente: prevista
5. 101. Turco.